Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione A.C. 2272-ter-A
Riferimenti:
AC n. 2272/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 148    Progressivo: 1
Data: 06/09/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione

A.C. 2272-ter-A

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 148/1

 

 

6 settembre 2007

Il disegno di legge AC 2272-ter-A è stato licenziato dalla Commissione Cultura in sede referente il 27 luglio 2007; alcune disposizioni contenute nel ddl sono poi confluite, anche con modifiche, nel decreto legge Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 settembre 2007. Il testo del provvedimento non è ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data di chiusura del dossier.

Si ricorda che per l’esame in sede referente dell’atto AC 2272-ter è stato predisposto il Dossier Progetti di legge n. 148 (30 aprile 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del dossier hanno collaborato i dipartimenti Ambiente, Bilancio, e Lavoro.

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0119

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Attribuzione di poteri normativi17

Schede di lettura

§      Art. 1 (Norme in materia di istruzione e di personale scolastico)21

§      Art. 2 (Fondo perequativo)45

§      Art. 3 (Ordinazione dei pagamenti delle retribuzione del personale supplente della scuola)49

§      Art. 4 (Finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica)53

§      Art. 5 (Modifiche all’articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)57

§      Art. 6 (Disposizioni finali e transitorie).59

Disegno di legge

§      A.C. N. 2272-ter-A, Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione  63

Normativa di riferimento

§      Codice di Procedura Penale (art. 335)101

§      L. 29 aprile 1949, n. 264. Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (art. 21)102

§      L. 7 febbraio 1958, n. 88. Provvedimenti per l'educazione fisica (art. 28)103

§      L. 30 dicembre 1971, n. 1204. Tutela delle lavoratrici madri (art. 17)104

§      D.L. 1 luglio 1986, n. 318, conv. Con mod., L. 9 agosto 1986, n. 488. Provvedimenti urgenti per la finanza locale (art. 11)106

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)108

§      D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (art. 34)110

§      L. 23 dicembre 1991, n. 430. Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (art. 1)111

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 8, 334, 503, 506, 587)113

§      L. 8 agosto 1996, n. 431. Interventi urgenti per l'edilizia scolastica (art. 2, co. 4)118

§      D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, conv. con mod., L. 28 novembre 1996, n. 608. Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (art. 9-bis)119

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 21, co. 5)124

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)126

§      L. 10 dicembre 1997, n. 425. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  129

§      L. 18 dicembre 1997, n. 440. Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (artt. 1 e 4)137

§      L. 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 69)139

§      D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233. Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  141

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 8 e 9)148

§      L. 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione  152

§      D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181. Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 4-bis)156

§      L. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 5)158

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (Art. 24)159

§      D.L. 3 luglio 2001 n. 255, conv. con mod., L. 20 agosto 2001, n. 333. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 (art. 1)161

§      D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 6)163

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 91)164

§      L. 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 7)167

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 19)169

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 7, 11, 15)171

§      D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (art. 6)176

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 2, 12, 20, 25)178

§      D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, conv. Con mod., L. 3 febbraio 2006, n. 27. Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità (art. 1-bis)183

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 143, co. 7)186

§      L. 12 luglio 2006, n. 228. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione (art. 1, co. 5)188

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 4, 605, 610-614, 619, 630, 632, 634, 1180)189

§      L. 11 gennaio 2007, n. 1. Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.197

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con mod., L. 2 aprile 2007, n. 40. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 13)203

§      D.L. 8 febbraio 2007, n. 8. conv. con mod., L. 4 aprile 2007, n. 41. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (art. 11-bis)210

§      Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.212

§      D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Disposizioni urgenti in materia finanziaria – Convertito con modifiche dalla legge 1 luglio 2007 n. 127  (art. 11)218

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2272-ter-A,

Titolo

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Istruzione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Sede

Referente

Conclusione dell’esame in commissione

27.7.2007

Pareri espressi

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

III Commissione (Affari esteri e comunitari)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

VIII Commissione (Ambiente)

VI Commissione (Finanze)

X Commissione (Attività produttive)

XI Commissione (Lavoro)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame, originato dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del c.d. disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni, ha subito, nel corso dell’esame in sede referente da parte della Commissione Cultura, una profonda trasformazione.

Sono stati approvati, infatti, numerosi emendamenti che, in parte, hanno soppresso i precedenti articoli (alcuni dei quali – articoli 28 e 31- già divenuti normativa vigente a seguito dell’approvazione del D.L. 7/2007[1]), in parte, hanno inserito nuove disposizioni, il cui contenuto, seppur di carattere eterogeneo, può ritenersi accomunato dall’interessare, per lo più, il comparto della scuola ed avente la finalità di garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2007-2008.

In sintesi, il provvedimento si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 prevede che:

§      sia reintrodotta nella scuola primaria l’organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno (comma 1);

§      il titolo che conclude il percorso formativo degli istituti tecnici superiori assuma la denominazione di “diploma di tecnico superiore” e sia riconosciuto come titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi (commi 2 e 3);

§      sia modificata la legge 62/2000, recante disciplina delle scuole paritarie, prevedendo che per gli insegnanti delle scuole materne paritarie attualmente in servizio (e non solo per quelli in servizio all’entrata in vigore della legge, come quest’ultima disponeva) siano riconosciuti come titoli abilitanti all’insegnamento i diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali (comma 4);

§      sia obbligatorio l’esame preliminare per coloro che debbono sostenere l’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e che sono in possesso dell’idoneità o promozione all’ultimo anno ma che non hanno titolo per essere scrutinati (comma 5, lett. a);

§      venga invertito l’ordine di elencazione delle categorie tra le quali deve essere nominato il presidente della Commissione per l’esame di Stato, anteponendo i professori universitari ai docenti in servizio (comma 5, lett. b),numero 1);

§      sia esteso a tutti i commissari e non solo a quelli esterni il diritto al pagamento di un compenso per la funzione esercitata come membro della Commissione d’esame (comma 5, lett.b) numero 2);

§      l’esame di Stato per il completamento della scuola secondaria di primo grado sia preceduto da un giudizio di idoneità da parte del consiglio di classe e sia costituito da un’ulteriore prova scritta a carattere nazionale (comma 7);

§      il sistema dell’istruzione secondaria superiore, costituito oltre che dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali (ripristinatidal D.L.7/2007), si concluda con un esame di Stato (si tratta di una correzione tecnica connessa alle modifiche apportate dal citato d.l. n.7/2007 nell’articolazione del sistema di istruzione secondaria superiore) (comma 8);

§      il Ministro della pubblica istruzione fissi, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio Nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti (comma 9);

§      le scuole possano richiedere all’ufficiale di anagrafe di rilasciare gli elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente (comma 10);

§      la disciplina di alcune materie (l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio, le modalità di valutazione dei crediti formativi, la definizione degli standard minimi formativi nonché i profili educativi, culturali e professionali) sia introdotta con regolamenti ministeriali emanati ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 L. 400/1988, e non più, come è attualmente previsto, con regolamento governativo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17 (comma 11);

§      i consigli di istituto dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti assumano la denominazione di “consigli di indirizzo” e la rappresentanza dei genitori sia sostituita da quella degli studenti adulti (comma 12);

§      con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le condizioni per assicurare la stabilità dell’organico ed i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata (comma 13);

§      il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale sia preposto all’irrogazione delle sanzioni della sospensione o della destituzione dall’ufficio. Nei casi più urgenti il provvedimento può essere assunto dal dirigente scolastico (comma 14);

§      le supplenze per il profilo professionale di collaboratore scolastico siano conferite sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l’impiego territorialmente competente (co. 15);

§      le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare, ai servizi per l’impiego, entro 30 giorni, le assunzioni e le altre vicende del rapporto di lavoro entro un termine più lungo rispetto al privato (comma 16 e 17);

§      gli idonei ai corsi-concorsi per dirigente scolastico possano essere nominati su eventuali posti rimasti vacanti e disponibili in settori formativi e regioni diversi da quelli per i quali è stato sostenuto il concorso ( comma 18);

§      i diplomi di educazione fisica costituiscano titoli validi per l’accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici (comma 19);

§      possano iscriversi alle graduatorie della classe di concorso 77-A (strumento musicale nella scuola media) anche i docenti che conseguiranno l’abilitazione nel primo corso accademico biennale di secondo livello istituito per l’anno accademico 2007/2009 (comma 20);

§      siano apportate alcune modifiche all’organizzazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (comma 21);

§      le iscrizioni nel registro degli indagati di personale della scuola, nel caso di ipotesi di reato nei confronti dei minori, siano comunicate dal pubblico ministero all’amministrazione competente ai fini dell’adozione degli opportuni provvedimenti (comma 22);

§      con regolamento del Ministro della pubblica istruzione siano definite le norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo (co. 23);

§      sia disposta la copertura finanziaria per l’attivazione delle cd.”classi primavera” destinate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi (co. 24).

L’articolo 2 istituisce un fondo perequatitivo nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L’articolo 3 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza in ordine al pagamento delle retribuzioni del personale supplente della scuola.

L’articolo 4 prevede che siano recuperate alcune somme inutilizzate destinate all’edilizia scolastica.

L’articolo 5 apporta una modifica al decreto-legge sulla sicurezza degli stadi (DL 8/2007[2]) nella parte in cui, con la finalità di promuovere i valori dello sport, dispone la predisposizione di un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche e nelle università (art.11- bis, comma 1). La modifica approvata tende a rendere autonoma l’iniziativa del Ministro della pubblica istruzione rispetto a quello dell’università.

L’articolo 6 detta, infine, disposizioni finali e transitorie.

 

Si segnala che alcune disposizioni contenute nel ddl sono confluite (con modifiche), nel decreto legge Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2007.

Il testo del provvedimento non è ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data di chiusura del presente dossier; le disposizioni in questione riguarderebbero in particolare: il tempo pieno nelle classi della scuola primaria; i titoli abilitanti degli insegnanti delle scuole materne paritarie; la copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli esami di Stato; la reintroduzione del giudizio di idoneità per l’esame conclusivo del primo ciclo; le procedure del Servizio nazionale di valutazione; l’accesso delle istituzioni scolastiche agli elenchi anagrafici della popolazione residente; le attività educative destinate ai bambini dai due ai tre anni (cosidette “classi primavera”); l’irrogazione di sanzioni disciplinari al personale docente, la gestione delle assunzioni del personale scolastico e le procedure di pagamento delle supplenze.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento contiene disposizioni che: incidono su materia già regolata da fonti di rango primario; prevedono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; provvedono a dettare i criteri e principi direttivi per la delegificazione della materia. Pertanto, tali disposizioni necessitano dell’intervento con legge.

Si segnala, invece, che il comma 10 dell’articolo 1 apporta una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, avente natura di atto regolamentare e non richiede, pertanto, un intervento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell’istruzione.

La Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

Alcune specifiche disposizioni incidono, altresì, in altri settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali:

§      sistema tributario e contabile dello Stato” (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

§      “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

§      “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione).

Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 4, relative al recupero di somme destinate ad interventi per l’edilizia scolastica, pare altresì rilevare, oltre alla materia dell’istruzione anche la materia del “governo del territorio” che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Al riguardo si segnala, peraltro, che i decreti del Ministro della pubblica istruzione che dispongono il recupero e la riassegnazione delle somme non ancora erogate sono adottati “secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate”.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

Al riguardo la Corte ha evidenziato che “il criterio di soluzione cui far capo vada individuato guardando, al di là del dato testuale, di problematico significato, alla ratio della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato. E, sotto quest’ultimo aspetto, può dirsi chele norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale.

Le norme generali così intese si differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali,pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose”.

Compatibilità comunitaria

La disciplina dell’istruzione non rientra fra le materie in cui, in base ai Trattati, l’Unione europea ha competenza normativa.

L’art. 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea prevede il contributo della Comunità stessa allo sviluppo di un’istruzione di qualità, attraverso il sostegno agli Stati membri- che decidono in piena autonomia il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione- nel rispetto della loro diversità culturale e linguistica

L’attività dell’Unione si espleta pertanto nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti in materia di istruzione, escludendo esplicitamente “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.”

Tali azioni sono volte a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, specie con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; a favorire la mobilità di studenti ed insegnanti promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi[3]); ad incentivare l’istruzione a distanza

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Gli Stati membri sono attualmente impegnati in processi di modernizzazione dei sistemi scolastici come parte dello sforzo che l’Unione europea compie verso l’attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.

 

Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha concordato un obiettivo strategico per l’Unione del nuovo decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. In particolare, il Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005, nell’individuare gli assi fondamentali del rilancio della strategia di Lisbona, ha posto l’accento sul capitale umano, invitando gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per elevare il livello generale di istruzione e sottolineando che l’apprendimento permanente costituisce una condicio sine qua non per realizzare gli obiettivi di Lisbona[4].

Efficienza ed equità

In accordo con quanto previsto dalla Strategia di Lisbona, la Commissione europeaha individuato nell’efficienza e nell’equità i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione e di formazione negli Stati membri. In tale contesto, l’8 settembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione: “Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione” (COM(2006)481).

La Commissione ritiene, in particolare, che i sistemi di istruzione e formazione dell’obbligo debbano garantire l’istruzione di base e le competenze fondamentali indispensabili per raggiungere il benessere in una società basata sulla conoscenza. I sistemi scolastici con ”smistamento” precoce degli studenti[5], inoltre, sono considerati dalla Commissione potenzialmente in grado di esasperare le differenze e di generare effetti ancor meno equi, in termini di rendimento degli studenti e della scuola, in particolar modo nei confronti dei bambini svantaggiati.

In tale contesto, la Commissione ritiene che il posticipo dello smistamento al livello secondario superiore, unitamente alla possibilità di passare ad un altro tipo di scuola, possa ridurre la segregazione e promuovere l’equità, senza che diminuisca l’efficienza.

Il documento della Commissione evidenzia, altresì, l’importanza di un’istruzione preelementare di qualità elevata, in grado di produrre vantaggi a lungo termine sia sul piano dell’apprendimento che su quello socio-economico, in quanto può limitare, in fasi successive dell’esistenza, spese “riparatorie” collegabili alla criminalità, alla salute e alla disoccupazione.

Tra gli altri fattori rilevanti, ai fini di efficienza ed equità dei sistemi scolastici, il documento della Commissione ricorda la qualità, l’esperienza e la motivazione degli insegnanti e il tipo di pedagogia che utilizzano. La Commissione ritiene, inoltre, fondamentale il ruolo degli insegnanti nel garantire la partecipazione dei soggetti più svantaggiati: pertanto, gli Stati membri dovrebbero elaborare politiche di assunzione in grado di attrarre insegnanti esperti e motivati nelle scuole più impegnative.

La Commissione, infine, ritiene necessario un suo particolare impegno nello sviluppo di una cultura della valutazione, ritenuta indispensabile per completare il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione europei, nel quadro della Strategia di Lisbona.

 

Il Consiglio Istruzione del 13 novembre 2006 ha approvato conclusioni su efficienza ed equità nell’istruzione e formazione, osservando, tra l’altro, come sia necessaria una cooperazione a livello europeo per condividere esperienze e buone prassi ed individuare comuni indicatori e parametri di riferimento per valutarne l’evoluzione.

 

Nel quadro di un impegno volto a sviluppare una cultura della valutazione nei sistemi scolastici europei, il 13 aprile 2007,la Commissione ha presentato la comunicazioneQuadro per l'indagine europea sulle competenze linguistiche”(COM(2007)184).

Il documento della Commissione illustra le modalità di realizzazione di un’indagine volta a verificare le abilità degli alunni nelle scuole europee nella prima e seconda lingua straniera studiata, al termine della scuola dell'obbligo. L’avvio del test dovrebbe avvenire nel 2009 e sarà inteso a misurare tre competenze (comprensione scritta, comprensione orale ed espressione scritta) nelle due lingue maggiormente insegnate in ciascuno Stato membro, scelte fra le cinque lingue ufficiali complessivamente più insegnate a livello comunitario (inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano).

Apprendimento permanente

Il 18 dicembre 2006 è stata adottata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. Tale raccomandazione è intesa a realizzare uno strumento di riferimento europeo che definisca le “competenze chiave” da fornire a tutti i cittadini, mediante l'apprendimento permanente, per contribuire alla realizzazione personale, alla partecipazione attiva e al miglioramento dell’occupabilità della persona in economie e società basate sulla conoscenza.

 

I principali scopi del quadro di riferimento sono: identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza; coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell'istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento; fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi; costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" sia nel contesto dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione.

Le competenze sono definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le otto competenze chiave individuate dal documento sono:

1) comunicazione nella madrelingua;

2) comunicazione nelle lingue straniere;

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

4) competenza digitale;

5) imparare a imparare;

6) competenze sociali e civiche;

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8) consapevolezza ed espressione culturale.

Tali competenze chiave sono intese come ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza.

Il 6 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente (COM(2005)625), che si propone di stabilire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche nel campo dell’educazione e dell’apprendimento permanente nell’Unione europea.

La proposta è attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione.

Il 23 novembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazioneEducazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere” (COM(2006)614), nella quale invita gli Stati membri, tra l’altro, ad adoperarsi per definire priorità ed attuare sistemi di istruzione per gli adulti efficaci ed integrati nella strategia dell’apprendimento permanente. Tali sistemi dovrebbero permettere ai partecipanti un migliore accesso al mercato del lavoro ed una migliore integrazione sociale.

Il documento della Commissione individua cinque priorità nel campo dell’educazione degli adulti: eliminare gli ostacoli alla partecipazione, garantire la qualità dell’educazione degli adulti, individuare forme di riconoscimento e convalida dei risultati dell’apprendimento, fornire stimoli ad investire nella popolazione che invecchia e nei migranti, elaborare la qualità e la comparabilità dei dati sull’educazione degli adulti. Sulla base di tali priorità, la Commissione intende presentare un piano d’azione nel 2007.

Istruzione superiore e formazione professionale: verso un quadro europeo delle qualifiche

Tra gli sforzi di riforma dei sistemi scolastici compiuti a livello europeo per dare attuazione alla strategia di Lisbona figurano:

·         il processo di Bologna[6], inteso a far convergere i sistemi nazionali di istruzione superiore dei Paesi europei verso un sistema comune più trasparente e armonizzato creando, così, uno spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) da promuovere su scala mondiale, per aumentarne la competitività internazionale, entro il 2010.

L'impegno assunto dai Governi per dare attuazione al Processo di Bologna si basa su principi chiave comuni che intendono facilitare la costruzione del SEIS tra cui l’adozione di un sistema europeo di crediti, il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio, lo sviluppo di processi di assicurazione della qualità a livello istituzionale, nazionale ed europeo, elaborati su criteri e metodi ampiamente condivisi;

·         il rafforzamento della cooperazione nel settore della formazione e istruzione professionale che ha dato vita al c.d. processo di Copenhagen[7].

Il processo è aggiornato da una conferenza ministeriale che si tiene ogni due anni. In occasione dell’ultima riunione, che si è tenuta il 4 – 5 dicembre 2006 a Helsinki, i ministri europei dell’istruzione hanno elaborato il “comunicato di Helsinki”, documento che ha aggiornato le strategie e le priorità del processo di Copenhagen per lo sviluppo della cooperazione europea nel settore dell’istruzione e formazione professionale. Sulla base delle conclusioni del Consiglio Istruzione in materia di istruzione e formazione professionale, approvate nella riunione del 14 novembre 2006, i ministri, ribadendo il ruolo chiave dell’istruzione e formazione professionale nel fornire un’ampia base di capacità e conoscenze, nel miglioramento della coesione sociale e nel sostegno alla competitività del mercato del lavoro europeo, hanno sottolineato, tra l’altro, la necessità di sviluppare strumenti europei comuni per creare uno spazio europeo in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) che includono, ad esempio, l’ECVET (vd. infra), il sistema EUROPASS[8] ed il quadro europeo delle qualifiche (vd. infra).

Per favorire la creazione di sinergie tra i processi di Bologna e Copenhagen, il 5 settembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione relativa all’istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework - EQF)(COM(2006)479).

La raccomandazione intende fornire uno strumento di riferimento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le capacità di chi apprende in base ai risultati dell’apprendimento, spostando, quindi, l’attenzione dagli input dell’apprendimento (durata, tipo di istituzione, metodo) alla valutazione di conoscenze, abilità e competenze conseguiti da un discente al termine di un percorso di apprendimento. In tal modo si facilita, quindi, la convalida dell’apprendimento acquisito al di fuori dell’istruzione formale o degli enti di formazione. L’EQF è anche uno schema di cooperazione e, pertanto, propone una serie di meccanismi e principi per la cooperazione volontaria tra enti di istruzione e formazione nazionali e le parti settoriali interessate.

Gli otto livelli coprono l’intera gamma dei titoli, da quelli ottenuti al termine dell’istruzione e della formazione obbligatoria a quelli assegnati ai più alti livelli di istruzione e formazione accademica e professionale. In quanto strumento che promuove l’apprendimento permanente, l’EQF comprende l’istruzione generale e l’istruzione per adulti, istruzione e formazione professionale e istruzione superiore. I livelli dell’EQF contengono un chiaro riferimento ai livelli definiti nello schema per lo Spazio europeo dell’Istruzione Superiore nel contesto del processo di Bologna.

La proposta raccomanda agli Stati membri di riferire i sistemi nazionali dei titoli all’EQF entro il 2009 e di indicare, per i nuovi titoli e i documenti Europass[9], il riferimento al rispettivo livello EQF entro il 2011 nonché la designazione di un centro nazionale EQF, che aiuti e coordini la relazione tra schema nazionale dei titoli ed EQF e che si avvalga, in ogni caso, di meccanismi di garanzia della qualità e di procedure trasparenti.

La proposta invita, infine, la Commissione ad aiutare gli Stati membri e le organizzazioni di settore internazionali nell’uso dell’EQF, a costituire un gruppo consultivo EQF, che dia coerenza globale alla cooperazione e che controlli l’attuazione dell’EQF, ai fini di un eventuale esame della raccomandazione a cinque anni dalla sua adozione. Tale gruppo dovrebbe risultare composto da rappresentanti dei centri nazionali EQF, delle parti sociali europee ed eventualmente di altre parti interessate.

Il Consiglio istruzione del 13 novembre 2006 ha convenuto su un orientamento generale, in attesa dell’esame in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, da parte del Parlamento europeo. Tale esame si dovrebbe svolgere, in seduta plenaria, nella sessione del 26 settembre 2007. La Commissione auspica che l’adozione della proposta possa avvenire entro il 2007.

Sempre in materia di trasparenza delle qualifiche, il Parlamento europeo ha approvato, nel corso della seduta del 25 settembre 2006, una risoluzione d’iniziativa (estranea cioè ad un procedimento legislativo) sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche.

La risoluzione sottolinea la necessità di istituire un sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze al fine di favorirne la trasparenza, la trasferibilità, il riconoscimento e l’impiego da parte dei vari Stati membri, nel pieno rispetto delle ricchezze e delle specificità territoriali.

La Commissione è, inoltre, impegnata a sostenere lo sviluppo di un sistema europeo di crediti accademici nel campo dell’istruzione e formazione professionale (ECVET)[10]. Tale sistema intende facilitare il trasferimento, la capitalizzazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisito dalle persone in paesi, sistemi e contesti educativi diversi da quello di origine e aiutare, così, le persone a trarre pienamente profitto dall’apprendimento che deriva dalla mobilità transnazionale.

Il funzionamento di un sistema europeo per il trasferimento dei crediti nel campo dell’istruzione e formazione professionale è stato illustrato in un documento (SEC(2006)1431), presentato dalla Commissione il 31 ottobre 2006, che è stato sottoposto ad una consultazione pubblica fino al marzo 2007. Sulla base dei risultati del processo consultivo la Commissione potrebbe decidere, entro dicembre 2007, ulteriori iniziative per perfezionare l’introduzione dell’ECVET.

Il progetto ECVET[11] prevede la messa a punto di un sistema che permetta la descrizione delle qualifiche in termini di unità di apprendimento acquisite (conoscenze, abilità e competenze) alle quali associare dei crediti formativi in forma di punteggio. Il sistema non dovrebbe essere obbligatorio, ma sarebbe basato sulla partecipazione volontaria degli Stati membri, all’interno dei rispettivi sistemi di qualifica e formazione professionale.

Il progetto ECVET ritiene prioritario facilitare e migliorare:

·         La mobilità degli studenti.

Si propone un approccio che consenta di considerare, per il conseguimento di una qualifica nel proprio paese di origine, anche le conoscenze acquisite all’estero, fornendo agli enti competenti uno strumento che possa facilmente confrontarle, convalidarle e riconoscerle.

·         La convalida dei risultati dell’apprendimento permanente.

Si vorrebbe introdurre un meccanismo che faciliti il trasferimento e la convalida di conoscenze acquisite in modo non-formale3e informale4, aumentando così le possibilità di accesso ad una qualifica nell’arco di tutta la vita.

·         La trasparenza delle qualifiche.

In linea con altre iniziative europee, quale il quadro europeo delle qualifiche5, il progetto ECVET propone un approccio nella descrizione delle qualifiche di facile comprensione, anche tra sistemi diversi.

·         Un clima di fiducia reciproca.

ECVET prospetta un quadro metodologico, convenzioni e princìpi che facilitino il dialogo tra organismi competenti nonché strumenti che consentano di sviluppare positivamente partnership tra i soggetti interessati (autorità, organismi, scuole ecc.).

Al centro del funzionamento del sistema ECVET è posto il processo di trasferimento delle competenze, definito come una transazione tra autorità o organismi competenti, abilitati a rilasciare crediti formativi. Per organismi competenti si intenderebbero quelle autorità, istituzioni o singole organizzazioni operanti a livello nazionale, locale o settoriale che, nel rispetto delle regole e delle consuetudini di ogni singolo Stato, potrebbero essere coinvolte nel processo di attuazione di ECVET. Il processo di trasferimento si baserebbe su:

·         valutazione delle competenze acquisite individualmente;

·         attribuzione, in base a tali risultati, di crediti formativi in forma di punteggio;

·         successiva convalida di tali crediti in un contesto diverso;

·         riconoscimento di tali competenze come parte della formazione necessaria a conseguire una determinata qualifica.

Attribuzione di poteri normativi

Numerose disposizioni del provvedimento prevedono adempimenti di natura normativa (aventi in prevalenza natura di regolamenti): ci si riferisce in particolar modo all’art. 1, co. 11, 13, 21, 23 e all’ art. 4.

 

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Norme in materia di istruzione e di personale scolastico)

 

 


1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell’organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell’organico di diritto di cui al precedente periodo. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, denominata: “Conferenza unificata”, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto a, in particolare: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al presente comma assume la denominazione di "diploma di tecnico superiore"». All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 la lettera d) è abrogata.

3. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e i certificati di specializzazione tecnica superiore rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

4. All'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, le parole «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie».

5. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti :

c) i professori universitari di prima e di seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno 10 anni di servizio di ruolo”;

2) al comma 10, ultimo periodo, la parola “esterni “ è soppressa.

6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato a euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall’attuazione del numero 2 della lettera b) del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.»,

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

4-ter. L'esame di Stato, comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».

8. All'articolo 2, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «dei licei» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali,».

9. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola.».

10. All'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo le parole «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, nonché dei soggetti del sistema nazionale di istruzione,».

11. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed alla revisione dei profili educativi, culturali e professionali di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo, nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati C, E e F annessi al medesimo decreto legislativo nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato D annessi al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

12. In attesa della riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, riorganizzati a norma dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assumono la denominazione di «consigli di indirizzo»; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva prevista dall’articolo 8 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituita da quella degli studenti adulti iscritti ai corsi funzionanti presso i predetti centri. Il consiglio di indirizzo è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei predetti studenti adulti; la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è sostituita dalla rappresentanza degli studenti medesimi. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel citato articolo 8. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva, a titolo consultivo, le rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazione, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali, presenti sul territorio.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire l’ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il predetto decreto determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 503:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c), d) ed e) è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisito il parere non vincolante,» e le parole: «salvo che non si ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento.»; sono aggiunti, in fine, i seguente periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessantagiorni successivi al ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l’organo competente può procedere all'adozione del provvedimento.»;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio.»;

b) all'articolo 506:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico. Il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. Decorso inutilmente tale termine la sospensione si intende comunque revocata. In caso di inerzia del dirigente scolastico, la sospensione cautelare d'urgenza è adottata, in via sostitutiva, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

15. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, ai sensi dell’articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime, ai competenti Centri per l'impiego.

16. Agli adempimenti, di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come da ultimo modificati dal comma 17 del presente articolo, e al comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,e successive modificazioni, sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di 30 giorni dall'assunzione. Si applicano le sanzioni previste all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

17. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “le pubbliche amministrazioni “ sono soppresse. Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate sono annullate.

18. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina così come prevista dal precedente periodo, previo inserimento in coda alle graduatorie, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.

19. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e del corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.

20. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le Scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 610: “,ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono soppresse;

b) al comma 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; b) la nomina e la durata in carica dei componenti degli organi scelti tra persone di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia»;

2) al terzo periodo, le parole: «previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Sono soppresse.

22. Con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo si applica il comma 3-bis, del medesimo articolo 335 del codice di procedura penale.

23. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il predetto decreto è adottato secondo i seguenti principi e criteri:

a) previsione di un Comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'osservatorio sui libri di testo. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;

b) individuazione di caratteristiche essenziali e di un limite massimo di peso e di dimensioni per gli zainetti e obbligo da parte dei produttori di fornire informazioni in ordine al loro corretto utilizzo;

c) previsione di strutture di supporto da parte delle istituzioni scolastiche finalizzate al corretto uso della dotazione scolastica;

d) previsione di una organizzazione e una programmazione delle attività didattiche finalizzate anche al razionale uso della dotazione scolastica;

e) individuazione di criteri per la produzione libraria finalizzati a facilitare l'uso e il trasporto dei libri di testo.

24. Al fine di dare attuazione al punto 12) dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata,di cui al provvedimento 14 giugno 2007, n. 44/CU,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, diretta a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsione di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Il comma 1 prevede la reintroduzione nella scuola primaria dell’organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno nell’ambito delle consistenze complessive di organico determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e d’intesa con la Conferenza unificata, definisce un piano triennale di intervento volto ad incentivare l’offerta di tempo pieno anche in relazione alle esigenze di sostegno degli alunni disabili e di integrazione degli immigrati. Detto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell’ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.

 

Si ricorda in proposito che il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59[12], recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, costituito da scuola primaria e secondaria di primo grado, fissa (art.7) l’orario annuale della scuola primaria in 891 ore annue (escluso il tempo mensa), comprensivo di una quota riservata alle regioni (come prescritto dall’art.2 comma 1lett.l) della L.53/2003[13]) e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica. Il medesimo D.Lgs. prevede inoltreche le istituzioni scolastiche possano organizzare, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (POF)[14] e tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue la cui frequenza è opzionale e gratuita.

L’eventuale attivazione del tempo pieno e di tempo prolungato (art. 15 del D.Lgs.) è autorizzata - a partire dall’anno scolastico 2005 2006- nell’ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448[15]

La disciplina dell’orario della scuola elementare era in precedenza recata dagli articoli 129 e 130 del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. della scuola[16]). L’art. 129 stabilisce l’orario in 27 ore settimanali, elevabili fino a 30 ore settimanali in relazione all’insegnamento della lingua straniera. L’art. 130 prevede, poi, la possibilità di realizzare, su richiesta delle famiglie, progetti formativi di tempo lungo e di tempo pieno[17], consistenti attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari e subordinati alla sussistenza di una serie di condizioni inerenti alunni, docenti e strutture.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’art.19 comma 4 del D.Lgs.59/2004, i due articoli richiamati sono stati abrogati a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

I commi 2 e 3 prevedono l’attribuzione della denominazione di “diploma di tecnico superiore” al titolo che conclude il percorso formativo degli istituti tecnici superiori, di cui all’art.13, comma 2, del DL n.7/2007[18] ed il riconoscimento di titolo per l’accesso ai pubblici concorsi - per tali diplomi e per i certificati di specializzazione tecnica superiore conseguiti in esito a corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (I.F.T.S.).

Si dispone contestualmente l’abrogazione dell’art. 20 comma 1 lettera d) del D.Lgs..226/2005[19], ai sensi del quale il titolo conclusivo dei corsi IFTS è denominato “diploma professionale di tecnico superiore”.

 (

Si ricorda in proposito che l’art.13, comma 2. del DL n.7/2007[20] ha previsto l’eventuale costituzione– a livello provinciale e subprovinciale - di “Poli tecnico professionali”, comprensivi di:

·         istituti tecnici;

·         istituti professionali;

·         strutture formative preposte alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni specificati dal Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005[21];

·         istituti tecnici superiori, risultanti dalla trasformazione degli attuali Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, cosidetti I.F.T.S. (istituiti dall’art.69 della legge 144/1999[22]) dei quali la legge finanziaria 2007 ha previsto il riordino sulla base di linee guida da emanare con DPCM[23] (L. 296/2006, art. 1, commi 631 e 875).

 

 I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, istituiti dal citato art.69 della L.144/1999 e disciplinati con regolamento 31 ottobre 2000, n. 436, sono gestiti da scuole, imprese ed enti locali; in sede di Conferenza unificata sono stati adottati vari accordi tra i ministri interessati ed i rappresentanti degli enti locali per la definizione degli standard formativi e dei percorsi [24] che hanno durata diversa, da due a quattro semestri.

Attualmente, ai sensi del D.Lgs..226/2005[25], il titolo conclusivo dei corsi assume la denominazione di “diploma professionale di tecnico superiore” (art. 20 comma 1 lettera d)) ed ha valore nazionale in quanto corrispondente ai livelli essenziali di di prestazione della formazione professionale definiti dal al Capo III del medesimo D.Lgs. Tale ultima disposizione è abrogata dall’ultimo periodo dell’art. 1 comma 2 del ddl in commento.

 

Il comma 4 modifica l’art. 1, comma 4-bis, della legge 62/2000, recante disciplina delle scuole paritarie, disponendo che per gli insegnanti delle scuole materne paritarie attualmente in servizio (e non solo per quelli in servizio all’entrata in vigore della legge, come quest’ultima disponeva) siano riconosciuti come titoli abilitanti all’insegnamento i diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali.

Si ricorda che la legge n.62/2000[26] ha incluso, tra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica alle scuole private (articolo 1, comma 4) l’obbligo di utilizzare docenti abilitati; l’art.1, comma 4-bis[27],- derogando parzialmente a tale principio- ha disposto in seguito che, per i docenti di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della medesima (marzo 2000), si considerasse valido ai fini dell’abilitazione all’insegnamento il titolo di studio (diploma di scuola magistrale) conseguito ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs.297/1994[28]. La norma del ddl in commento estende tale riconoscimento anche ai docenti assunti dopo l’entrata in vigore della legge 62/2000.

Il comma 5 novella gli articoli 2 e 4 della legge n.425/1997[29], recante disciplina degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, disponendo che:

·         l’ammissione all’esame di Stato sia subordinata al superamento di una prova preliminare sulle materie dell’ultimo anno per i candidati in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame ( comma 5, lettera a);

·         sia modificato l’ordine di preferenza delle categorie tra le quali deve essere nominato il presidente della Commissione per l’esame di Stato, anteponendo i professori universitari ai docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore in servizio ( comma 5, lett. b, numero 1);

·         sia esteso a tutti i commissari d’esame - e non solo a quelli esterni come attualmente previsto- il diritto al pagamento di un compenso per la funzione esercitata (comma 5, lett. c) nelle scuole paritarie ed in quelle pareggiate e legalmente riconosciute ancora funzionanti ai sensi dell’art. 1- bis,comma 6 del DL 250/2005[30] (comma 5, lett.b, numero 2).

 

Il comma 6 computa in 4,8 milioni di euro l’onere finanziario discendente dall’estensione dei compensi sopra citata ed eleva a 183 milioni, a decorrere dall'anno 2007, il limite di spesa fissato per gli esami (in 138 milioni) dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1[31].

Si dispone infine che all'onere derivante dai precedenti periodi, computato in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per interventi nel settore scolastico di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007.

Con riguardo alla misura dei compensi si ricorda che l’art. 4, comma 10, della legge 425/1997(come sostituito dalla legge 1/2007)[32] dispone che i compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni, onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento o rimborso, siano differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola; in mancanza di tale determinazione gli importi vengono indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del DL 250/2005 (vedi supra) è a carico dello Stato.

 Si fa presente infine che l’art.1, comma 634, della legge 296/2996[33] (legge finanziaria 2007)- al quale il comma 6 in esame fa riferimento per la copertura degli oneri - autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione di numerosi interventi nel settore dell’istruzione previsti della medesima legge (art. 1 commi 622 e seguenti).

 

Il comma 7 modifica la disciplina dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado (disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs.59/2004[34]) disponendo che sia ripristinato il giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe[35] e che l’esame sia integrato con un’ulteriore prova scritta a carattere nazionale, scelta dal Ministro della pubblica istruzione tra varie proposte formulate dell’I.N.V.A L.S.I. (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione, riordinato dal D.Lgs. 286/2004[36]), r

L’art. 11 del Dlgs 59/2004, concernente la valutazione gli scrutini e gli esami, prevede che il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si concluda con un esame di Stato ma non menziona più il giudizio di ammissione, in precedenza previsto dall’art. 177 (Valutazione e scheda personale dell’alunno) del D. Lgs.297/1994 (TU della scuola), peraltro abrogato dall’art.19 del citato D.Lgs. 59/2004.

 

 Il comma 8, modifica con una correzione tecnica l’art. 2, comma 5, del D. Lgs.226/2005[37] (recante disciplina del secondo ciclo di istruzione) specificando che si concludono con esame di Stato i percorsi dell’istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali. La modifica apportata all’attuale formulazione del comma 5 é connessa ai cambiamenti introdotti dall’art. 13 del DL 7/2007[38] nell’articolazione del sistema di istruzione secondaria superiore, in particolare al ripristino dei percorsi di istruzione effettuati negli istituti tecnici e professionali originariamente non menzionati dal citato D.Lgs.226/2005.

 

Il comma 9 affida al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione (con direttiva annuale) degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio Nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti e modifica l’attuale composizione del comitato di indirizzo dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), recata dal D.Lgs. 286/2004[39], riducendone i membri da otto a tre (ciò novellando l’art. 6 comma 1 del D.Lgs.286/2004).

 

Il dlgs citato ha riordinato l'INVALSI, attribuendogli la nuova denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione", conferendogli lo status di ente di ricerca e confermando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva

Recentemente l’art.1, comma 612-614, della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha novellato il d.lgs. 286/2004 modificando ordinamento e competenze dell’Istituto, in particolare ( art. 1 comma 612) ha sostituito il comitato direttivo (composto dal Presidente dell’Istituto e da sei membri[40] e competente tra l’altro alle deliberazioni relative ai programmi ed ai bilanci dell’istituto) con un comitato di indirizzo di otto esperti di nomina ministeriale (previa selezione da parte di apposita commissione anche essa nominata dal ministro) ed ha disposto che il Presidente dell’istituto sia scelto nell’ambito del comitato.

 

Si segnala in proposito che occorrerebbe coordinare la disposizione in commento con l’articolo 5, il comma 1, del D. Lgs. 286/200,(come modificato dall’art. 1 comma 612 della legge finanziaria 2007) ai sensi del quale il Presidente dell’INVALSI è scelto tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti.

 

Il comma 10 prevede cheil sistema nazionale di istruzione (costituito dalle scuole statali e paritarie) possa ottenere dagli uffici competenti gli elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente; viene pertanto novellato l’art. 34 del DPR 223/1989[41] (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) che consente l’accesso agli elenchi citati soltanto alle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 11 demanda a regolamenti ministeriali -adottati ai sensi dell’art.17 comma 3 della legge 400/1988[42]- la disciplina di alcune materie (individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio, le modalità di valutazione dei crediti formativi, la definizione degli standard minimi formativi nonché i profili educativi, culturali e professionali) che attualmente è affidata a regolamenti governativi (Decreti del Presidente della repubblica adottati su delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della medesima legge).

 

Le materie oggetto della nuova disciplina sono in particolare quelle indicate dall’art. 7 comma 1 della legge 53 /2003 (cosidetta legge Moratti ) e cioè:

·         l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale;

·         le modalità di valutazione dei crediti scolastici;

·         la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti in esito ai percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

A queste si aggiungono, ai sensi della disposizione in commento:

·         la revisione dei profili educativi e professionali degli studenti al termine del secondo ciclo di istruzione (recati negli allegati A e B annessi al D.lgs 226/2005[43]) e delle indicazioni nazionali per i piani di studio relativi ai percorsi liceali nonché relativi alla lingua straniera (scuola primaria e secondaria di primo grado) ed alle scienze (scuola secondaria di primo grado)

·         la revisione delle indicazioni nazionali per i piani di studio della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché del profilo educativo dello studente in uscita dal primo ciclo dell’istruzione (allegati A, B, C, D al d.lgs.59/2004)[44] ;

·         la disciplina dei piani studio degli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del DL 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007[45].

 

Il comma 12 disciplina gli organi collegiali dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti dei quali la legge finanziaria 2007 ha prescritto il riordino; in particolare si prevede che i consigli di istituto di tali centri assumano la denominazione di “consigli di indirizzo” e che la rappresentanza dei genitori nel consiglio e nella giunta sia sostituita da quella degli studenti. Si autorizza inoltre la partecipazione ai consigli di indirizzo, a titolo consultivo, di rappresentanti degli enti locali, università, associazioni ubicate nel territorio e si dispone che sia applicata a tali organi collegiali, in quanto compatibile, la disciplina recata dall’art. 8 (Consiglio di circolo o di istituto e giunta escutiva) del D.Lgs.297/1994[46].

 

Si ricorda che l’art.1, comma 632, della legge finanziaria a 2007 ha disposto il potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine ha affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Si prevede in particolare che tali strutture siano riarticolate su base provinciale (denominate Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e siano dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

 

Con riguardo al contenuto della disposizione in commento si segnala che essa sembrerebbe anticipare per alcuni profili la disciplina affidata dall’art. 1, comma 632, della legge finanziaria 2007, ad un decreto ministeriale.

 

Il comma 13 dispone che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le condizioni per la stabilità dell’organico delle istituzioni scolastiche assicurando la permanenza pluriennale nelle sedi assegnate specialmente a docenti di sostegno, docenti operanti nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti all’interno di ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto affidate alla contrattazione collettiva; si specifica comunque l’invarianza della spesa.

 

Si segnala in proposito che l’art.1, comma 605, lettere a) e b), della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) prescrive tra l’altro:

·         la revisione (con decreto adottato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze) dall’anno scolastico 2007/2008, dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4;

·         la modifica - con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro della salute- dell’attuale rapporto docenti di sostegno/alunni (definito dall’art. 40, comma 3, della legge 449/1997[47], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia) al fine di individuare organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

 

Con riguardo all’obiettivo della stabilità degli organici, giova peraltro ricordare che –relativamente al personale docente-quest’ultima figura tra le finalità dell'Intesa per un'azione pubblica a sostegno della conoscenza[48], recentemente (27 giugno 2007) sottoscritta dal Governo e dalle organizzazioni sindacali[49].

 

Il comma 14 apporta alcune modifiche agli articoli 503 e 506 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297[50], relativi rispettivamente alla irrogazione delle sanzioni al personale direttivo e docente e alla sospensione cautelare obbligatoria[51].

In particolare, riguardo all’articolo 503, in primo luogo si varia l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 492, lett. b), c), d) ed e) dello stesso D.Lgs. 294/297, che viene individuato in ogni caso nella figura del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (lettera a), n. 1) e n. 2)).

 

Si ricorda che attualmente, ai sensi dell’articolo 503, competenti alla irrogazione delle sanzioni meno gravi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 492 (sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese e da oltre un mese a sei mesi) sono il provveditore agli studi se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, mentre competente alla irrogazione delle sanzioni più gravi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo (che comprendono anche la destituzione) è il Ministro della pubblica istruzione.

 

Inoltre, si modifica il comma 5 del citato articolo 503 (lettera a), n. 3)). Rispetto al testo vigente si precisa che il parere dei consigli di disciplina non è vincolante ai fini della decisione dell’organo competente all’irrogazione della sanzione o al proscioglimento. Viene inoltre fissato un termine per rendere il parere (60 giorni), decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato.

Con un nuovo comma 6 introdotto all’articolo 503 si dispone che, fuori dei casi di cui all’art. 5 della L. 97/2001 (procedimento disciplinare a seguito di condanna penale definitiva, nel qual caso è previsto il termine di 180 giorni) il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio (lettera a), n. 4)).

 

Per quanto riguarda invece le modifiche ai commi 2 e 4 dell’articolo 506, si dispone rispettivamente che:

§      i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (lettera b), capoverso 1);

 

Invece il vigente comma 2 attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare al provveditore agli studi (quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali) o al direttore generale o dal capo del servizio centrale competente (quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali).

 

§      in caso di particolare urgenza, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico e immediatamente comunicata al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale per la convalida o la revoca entro il termine di 15 giorni dalla sua adozione. Decorso tale termine, la sospensione si intende comunque revocata. In caso di inerzia del dirigente scolastico la sospensione cautelare d’urgenza è adottata, in via sostitutiva, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Inoltre, la sospensione in questione non si ripercuote sul trattamento economico del dipendente (lettera b), capoverso 2).

Invece il vigente comma 4 prevede che in casi di particolare urgenza la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

 

Il comma 15 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente. Ciò potrà avvenire nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali.

 

Si ricorda che l’articolo 587 del D.Lgs. 297/1994, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 16 della L. 56/1987 - secondo cui le pubbliche amministrazioni procedono all’assunzione di lavoratori per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo tramite avviamento numerico al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità - si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, precisando, al comma 2, che tale modalità di assunzione trovi applicazione soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali al medesimo personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 

Il comma 15 dispone inoltre che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime, ai competenti Centri per l'impiego.

 

Il comma 16 reca modifiche ai termini entro cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le comunicazioni ai servizi per l’impiego con riferimento alle assunzioni e alle altre vicende del rapporto di lavoro.

Si prevede quindi che le pubbliche amministrazioni devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro (art. 9-bis, comma 2 del D.L. 510/1996), alcune variazioni intervenute nel rapporto di lavoro (art. 4-bis, comma 5 del D.Lgs. 181/2000) e la cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1 della L. 264/1949), entro il termine di 30 giorni dall’assunzione.

Si consideri che invece attualmente le pubbliche amministrazioni sono sottoposte, per quanto riguarda tali adempimenti, ad una disciplina identica a quella dei datori di lavoro privati.

Si osserva che non appare congruo far decorrere il termine di 30 giorni dalla data dell’assunzione anche per le comunicazioni relative a vicende successive del rapporto di lavoro (variazioni e cessazione).

 

Si ricorda che l’articolo 9-bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, al comma 2, nel testo vigente come sostituito dall’art. 1, comma 1180 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

L’articolo 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181, dispone che i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro determinate variazioni intervenute nel rapporto di lavoro.

Infine, ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L. 264/1999, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

 

Il comma 16 dispone inoltre che si applicano anche alle pubbliche amministrazioni le sanzioni amministrative pecuniarie, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 nel caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione al servizio per l’impiego relative al rapporto di lavoro sopra menzionate.

 

Il comma 17, in conseguenza di quanto stabilito dal precedente comma 16, elimina il riferimento alle pubbliche amministrazioni dal testo delle disposizioni su citate relative alla vigente disciplina degli obblighi di comunicazione. Conseguentemente si dispone che le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle norme così modificate si intendono annullate.

 

Il comma 18 interviene sulla disciplina delle nomine dei dirigenti scolastici nell’ottica di assicurare la piena utilizzazione delle graduatorie dei concorsi mediante l’immissione in ruolo degli idonei su tutti posti vacanti e disponibili, consentendo- a domanda- l’inclusione degli idonei nelle graduatorie relative a regioni o settori formativi diversi da quelli per i quali abbiano sostenuto il corso concorso[52].

In particolare si dispone che, dopo le nomine relative al corso concorso ordinario del 2004 ed al corso concorso riservato del 2006, nonché le nomine dei soggetti aventi titolo ai sensi dell’ art. 1 commi 605, lettera c) e 619 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), gli idonei non nominati per carenza di posti disponibili nel settore formativo prescelto - possano optare per un settore formativo diverso o per un'altra regione (previo inserimento in coda nelle relative graduatorie di riferimento).

 

Si ricorda in proposito che la legge finanziaria 2007 (art.1, commi 605, lettera c); 618; 619) ha affidato ad un regolamento di delegificazione- da emanare entro il 31 dicembre 2007- la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici ed ha previsto una disciplina transitoria per le nomine dei dirigenti scolastici fino all’anno scolastico 2008/2009 prevedendo che i posti disponibili vengano assegnati ad alcune categorie di candidati al corso concorso ordinario bandito nel 2004 (ancora in fase di espletamento), con precedenza rispetto ai candidati ai corsi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2006[53].

 

Il comma 19 dispone chei diplomi di educazione fisica (rilasciati dall’istituto dall'istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli altri istituti pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 88/1958[54]) siano considerati titoli validi per l’ammissione alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici (ciò limitatamente alle procedure in atto, e cioè ai due corsi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2006 ed al corso concorso ordinario bandito nel 2004[55]).

Si ricorda in proposito che recentemente il Consiglio di Stato (Sesta sezione, sentenza n. 3528 del 31 gennaio 2006) ha ritenuto che per l’accesso ad incarichi di dirigente scolastico (ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.165/2001 recante la disciplina in materia) sia necessaria la laurea quadriennale o specialistica (cosidetto “3+2”) mentre il diploma ISEF può rapportarsi esclusivamente alle attuali lauree triennali [56].

 

Il comma 20 prevede che possano iscriversi alle graduatorie della classe di concorso 77-A (strumento musicale nella scuola media) anche i docenti che conseguiranno l’abilitazione nel primo corso accademico biennale di secondo livello istituito per l’anno accademico 2007/2009.

La norma in commento deroga esplicitamente al disposto dell’art.1, comma 605, lettera c) della legge finanziaria 2007[57], ai sensi del quale le graduatorie permanenti del personale docente sono trasformate in graduatorie ad esaurimento[58] facendo salva l’inclusione in queste ultime - per il biennio 2007-2008- dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

La deroga citata si deve presumibilmente alla mancata attivazione dei corsi abilitantiin questione.

 

Il comma 21 modifica la disciplina dell’ Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, istituita dall’art. 1, commi 610 e 611, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). In particolare :

·         dispone che il regolamento di organizzazione dell’Agenzia venga adottato con regolamentoministeriale (decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988[59]) del quale indica i principi ispiratori, anziché con un regolamento governativo (adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della medesima legge);

·         elimina i riferimenti contenuti nella citata legge finanziaria al modello organizzativo delle agenzie nazionali, disciplinate dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.300/1999[60])

 

L’art. 1,commi 610 e 611, della legge finanziaria 2007 ha istituito (ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999[61]) l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, avente sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali[62], ed ha previsto che l’organismo assuma i compiti degli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dell’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestualmente soppressi[63].

Per l’ordinamento della nuova struttura la legge finanziaria faceva riferimento agli artt.8 e 9 del D.Lgs.300/1999[64], recanti disciplina delle agenzie che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale. Ai sensi di questi ultimi esse sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed alla vigilanza di un ministro; all’emanazione degli statuti si provvede con regolamento governativo (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) per il quale vengono indicati principi e criteri direttivi; al personale si provvede prioritariamente mediante trasferimento dai ministeri o enti di pertinenza, in subordine con procedure di mobilità o altre forme di reclutamento.

 

Il comma 22 prevede che l’iscrizione nel registro tenuto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 335 c.p.p., di una notizia di reato commesso in danno di minori da una persona che faccia parte del personale scolastico, debba essere comunicata, previa richiesta motivata, all’amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

 

La disposizione richiama l’articolo 335 del codice di procedura penale, ai sensi del quale il pubblico ministero, non appena perviene al suo ufficio una notizia di reato, provvede ad iscriverla, mediante annotazione dei suoi estremi, in un apposito registro, il c.d. registro delle notizie di reato, tenuto, sotto la sua vigilanza, dalla segreteria (comma 1).

Nell’annotazione, a meno che non si tratti di procedimento a carico di ignoti, deve farsi menzione anche delle generalità della persona alla quale viene attribuito il fatto e nei cui confronti si svolgono le indagini.

Dal momento in cui il nome della persona viene iscritto, come presunto autore del fatto, nel registro delle notizie di reato, cominciano a decorrere i termini di durata delle indagini preliminari entro i quali il PM dovrà decidere, sulla base delle indagini preliminari svolte, se promuovere o meno l’esercizio dell’azione penale. Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato, inoltre, decorre il termine utile (di 90 giorni) perché il PM presenti la richiesta di giudizio immediato.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 335, a meno che non si proceda per i delitti di particolare gravità di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (criminalità organizzata - mafiosa e finalizzata al traffico di droga - terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.) le iscrizioni sul registro delle notizie di reato devono essere comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito (indagato), alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta[65].

Laddove, ai sensi del comma 3-bis, sussistano specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. Il codice riconosce un’assoluta discrezionalità al pubblico ministero nell’apporre il segreto sulle iscrizioni.

 

Il comma in commento prevede che la richiesta al pubblico ministero debba essere motivata (la motivazione non è invece richiesta dall’art. 335 c.p.p. per indagato, persona offesa e difensori) e possa essere presentata da:

-          dirigente scolastico;

-          dirigente preposto all’ufficio scolastico territorialmente competente.

 

In ogni caso, la disposizione fa salva la possibilità per il pubblico ministero di secretare l’iscrizione nel registro per esigenze d’indagine e per un termine massimo di tre mesi (art. 335, comma 3-bis).

 

Il comma 23 affida ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 la definizione delle norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo.

Per tale regolamento di delegificazione vengono indicati alcuni princìpi e criteri:

a)      istituzione di un Comitato tecnico-scientifico costituito da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'osservatorio sui libri di testo, (senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica);

b)     individuazione delle caratteristiche essenziali e dei limiti di peso e dimensioni degli zainetti e obbligo da parte dei produttori di informare in ordine al loro corretto utilizzo;

c)      individuazione da parte delle istituzioni scolastiche di strutture di supporto finalizzate al corretto uso della dotazione scolastica;

d)      organizzazione delle attività didattiche finalizzata all’uso razionale della dotazione scolastica;

e)     indicazione di criteri per la produzione libraria finalizzati a facilitare l'uso e il trasporto dei libri di testo.

 

Si ricorda in proposito che il ddl finanziaria 2005 (AC 5310) recava all’art.16 misure relative ai libri di testo, prevedendo tra l’altro la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e “on-line” ;l’utilizzo di materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni; l’adozione di misure organizzative volte a consentire la conservazione presso la scuola dei libri e del materiale didattico degli studenti .Tali disposizioni sono state stralciate dal DDL finanziaria e, unitamente ad altre, sono confluite nel ddl AC 5310-ter del quale la Commissione cultura della Camera ha avviato l’esame nell’ottobre 2004.

Si segnala inoltre che presso il Ministero dell’istruzione è stato istituito un Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al libro di testo, con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993, poi integrato dai decreti ministeriali numeri 76, 131, 54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8 marzo 1999. Fanno parte del Comitato: rappresentanti dell’amministrazione scolastica, delle associazioni di docenti e di genitori, degli editori e dei sindacati; tale organismo sembrerebbe quello deputato a partecipare al Comitato tecnico scientifico previsto dalla lettera a) del comma in esame.

 

Il comma 24 autorizza la spesa necessaria all’attivazione delle cosidette “classi primavera previste dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 630) e destinate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi. In attuazione di quanto previsto al punto 12 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007 (vedi infra),si dispone in particolare che una parte dell’onere finanziario, per l’importo di 9.783.656 euro, sia di pertinenza del Ministro della solidarietà sociale e vi si provveda utilizzando le disponibilità in conto residui della spesa autorizzata per gli Asili nido nei luoghi di lavoro (fondo di rotazione previsto dall’art. 91 della legge finanziaria 2003[66].) A tal fine la somma indicata sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad una unità di previsione di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 630, della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha sostituito la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna (di cui alla legge 53/2003, cosidetta “legge Moratti” ) con la previsione di un percorso sperimentale per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età (cosidette “sezioni primavera”). Il comma citato dispone infatti che sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia possano essere attivate, previo accordo in sede di Conferenza unificata nell’ambito di un progetto nazionale di innovazione ordinamentale promosso dal Ministro della pubblica istruzione (ai sensi dell’art. 11 del DPR 275/1999[67]); il Ministro assicurerà inoltre la formazione del personale (docente e non) che richieda di essere assegnato ai nuovi percorsi. Alla copertura della spesa la legge finanziaria assegna le risorse già destinate alla sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria (66.2 milioni di euro a decorrere dal 2005, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 53/2003).

Si ricorda inoltre che l’accordo raggiunto il 14 giugno in sede di Conferenza Unificata ha previsto la realizzazione sperimentale delle “sezioni primavera” dall’anno scolastico 2007/2008; a questo fine, oltre alle somme stanziate dalla legge finanziaria 2007, nel documento si prevede l’utilizzo del fondo di rotazione di cui all’art. 91 della legge L. 289/2002 tramite apposita norma che consenta la riassegnazione della somma.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 91 della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva istituito il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che avessero realizzato, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Il 5 novembre 2004 la Corte costituzionale con la sentenza n. 320/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale fondo. Le somme stanziate dalla finanziaria non sono state quindi erogate e possono essere utilizzate per finanziare l’accordo sopra menzionato.



Art. 2
(Fondo perequativo)

 

 


1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall’anno 2008, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


 

L’articolo 2 (ex art. 30 del testo esaminato in sede referente) prevede a decorrere dall’anno 2008 l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione di un Fondo perequativo finalizzato ad assicurare alle istituzioni scolastiche l’assegnazione perequativa prevista all’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. “legge Bassanini 1”).

La definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

Il citato articolo 21 della legge n. 59/1997 ha disposto l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria alle singole istituzioni scolastiche, demandandone la realizzazione principalmente a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988), da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari di merito.

In particolare, il comma 5 prevede che l’assegnazione finanziaria dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico destinata alle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e aventi i requisiti per ottenerla, si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.

Quanto alla assegnazione perequativa, il comma dispone che, in sede di prima determinazione, essa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

 

La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 440/1997.

L’articolo 1 della legge n. 440 del 1997prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Tale Fondo, tra le altre finalità, è anche destinato alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa [68].

 

Le risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi sono determinate, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, lettera b) della legge n. 144 del 1999, su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria [69].

Per l’esercizio finanziario 2007, la somma stanziata sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (U.P.B. 2.1.5.2. cap 1270) é di 179.578.000 euro per l’anno 2007, 177.221.000 per il 2008 e 180.868.000 euro per l’anno 2009.

Pertanto, la consistenza del Fondo perequativo istituito dalla norma in esame dovrebbe essere di circa 8,9 milioni di euro l’anno, corrispondenti al 5 per cento.

 

Si ricorda, peraltro che alle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’offerta formativa si applica il comma 507 dell’articolo 1 della l. finanziaria per il 2007 in materia di accantonamento e indisponibilità delle dotazioni delle unità previsionali iscritte nel bilancio dello Stato.

In attuazione del predetto comma 507, infatti, sono state accantonate e rese indisponibili, per l’anno 2007, risorse del Fondo per un importo pari a 4.669.055 euro.

Tale importo non è stato peraltro oggetto dei disaccantonamenti disposti dal D.L. n. 81 del 2 luglio 2007 (cd. Decreto sull’extragettito)[70], articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2007, n.127; né delle rimodulazioni degli accantonamenti interne ai singoli stati di previsione previste dal Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 10 luglio 2007.

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti al Governo avanzata dalla Commissione bilancio della Camera [71], il Ministero della pubblica Istruzione, relativamente ai rilievi circa l’eventuale pregiudizio alla realizzazione di interventi previsti dalla legislazione vigente a seguito della destinazione di parte delle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa all’istituendo Fondo perequativo, ha osservato che la misura fortemente contenuta della percentuale di risorse a quest’ultimo destinata consente di soddisfare le esigenze che si manifestano annualmente [72].

 

Infine, l’articolo in esame demanda al Ministro dell’economia di apportare le variazioni di bilancio conseguenti a quanto disposto dalla norma in commento.

 


 


Art. 3
(Ordinazione dei pagamenti delle retribuzione del personale supplente della scuola)


1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze la competenza all'ordinazione dei pagamenti, mediante ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché di quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.. Con le stesse modalità è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.


 

 

L’articolo, introdotto dalla Commissione Cultura [73], dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 spetta al Ministero dell’Economia –Servizio centrale del sistema informativo integrato- la competenza all’ordinazione dei pagamenti – a mezzo ruoli di spesa fissa - delle retribuzioni spettanti al seguente personale della scuola:

·         personale nominato in sostituzione di personale assente per motivi di maternità,

·         personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi della legge a tutela delle lavoratrici madri (L. 30 dicembre 1971, n. 1204).

In virtù di quanto sopra, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, la competenza all’ordinazione dei pagamenti passa dunque dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Nella seduta della Commissione Cultura del 21 giugno 2007 il rappresentate del Governo[74] ha sottolineato che “per le norme vigenti la maternità sia del personale di ruolo sia del personale supplente è a carico delle scuole, cioè del Ministero della pubblica istruzione. Negli ultimi anni la destinazione delle risorse per le supplenze sono state del tutto insufficienti, in quanto soprattutto nei casi delle maternità si tratta di spese fisse, ma non prevedibili, alle quali non può essere applicata alcuna flessibilità”. Ha osservato altresì, che con le nuove modalità di riparto delle risorse per le supplenze, le scuole non possono più in alcun modo fronteggiare questo tipo di spese. Ha considerato quindi del tutto ragionevole la disposizione recata dall’articolo aggiuntivo 30.02 rif. (il cui disposto ora costituisce la norma in esame) in quantoil pagamento delle maternità si inserisce nell'ambito delle spese fisse che devono essere poste a carico del bilancio del Ministero dell'economia”.

Si ricorda in proposito che, in relazione alla difficile situazione dei bilanci scolastici, l’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 81/2007[75], recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2007, n.127, ha autorizzato - per l’esercizio finanziario 2007 - l’ulteriore spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente, tecnico ed amministrativo.

Con riferimento a quest’ultima disposizione, il Governo [76] ha rilevato che l’autorizzazione di spesa di 180 milioni è finalizzata a fronteggiare eventuali necessità di cui si prevede la realizzazione nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno solare – coincidente con il primo trimestre dell’anno scolastico 2007-2008.

 

In risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio in ordine alla necessità di chiarire il coordinamento esistente tra la norma in esame e quella citata di cui all’articolo 11, comma 1 del Decreto legge n. 81/2007, il Ministero dell’Istruzione ha rilevato [77] quanto segue:

-                      lo stanziamento di 180 mln di euro di cui all’articolo 11, comma 1 del d.l. n. 81 del 2007 integra le risorse già iscritte presso lo stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione;

-                      l’articolo in esame modifica le modalità di liquidazione delle competenze del personale scolastico sopra indicato e non determina alcun effetto di cassa connesso ad accelerazione della spesa, poiché gli effetti di cassa vi sono ad emolumenti corrisposti effettivamente, mentre attualmente alle istituzioni scolastiche debbono essere fatte assegnazioni con congruo anticipo perché queste provvedano alle esigenze di cassa.

 

Con riferimento alla decorrenza della previsione di cui all’articolo 3, appare comunque opportuno un ulteriore chiarimento circa il coordinamento esistente tra tale articolo e l’articolo 11, comma 1 del D. l. n. 81/2007, posto che in virtù di tale norma le risorse aggiuntive per il 2007 per le supplenze brevi sono iscritte presso il Ministero della pubblica istruzione. La norma in esame, che iscrive il pagamento delle competenze del personale supplente a mezzo ruoli di spesa fissa dell’Economia, anch’essa trova decorrenza nello stesso anno 2007.

 

 

 


Art. 4
(Finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica)

 

 


1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante i progetti di finanza di cui al Capo III, del titolo III, della parte II del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di eseguire la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto o in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 


 

L’articolo in esame è finalizzato al recupero di stanziamenti già destinati all’edilizia scolastica e rimasti inutilizzati; a tal fine si prevede che le somme in questione vengano riassegnate alle Regioni per la realizzazione di piani straordinari.

In particolare si dispone (art. 4, comma 1, primo periodo) che, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, siano riassegnate alle Regioni stesse le somme non ancora erogate rivenienti dai mutui attivati presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

·         articolo 11 del DL 318/1986[78] (mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 4.000 miliardi, negli anni 1986, 1987 e 1988);

·         articolo 1 della legge 430/1991[79],(mutui ventennali per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, proprietarie degli immobili in cui hanno sede);

·         articolo 2, comma 4, della legge 431/1996[80] (mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di finalizzati ad interventi di edilizia scolastica nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1, richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93, con ammortamento a a carico del bilancio dello Stato).

 

Con riguardo alla disposizione in commento si segnala che gli articoli citati delle leggi 430 /1991 e 431/1996, nel disciplinare la procedura di utilizzo dei mutui concessi, prevedono il ricorso ad un commissario adacta in casodi mancato affidamento dei lavori nei termini indicati.

 

L’articolo in commento, come già anticipato sopra, dispone che le somme indicate nel primo periodo siano destinate alla realizzazione di piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. A tal fine si prevede il ricorso ai progetti di finanza di cui al Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

 

 

La disposizione specifica che le somme riassegnate costituiscono, in tutto o in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e consente agli enti locali di avvalersi per la realizzazione degli interventi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

L’articolo 143 del codice dei contratti pubblici disciplina le caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici; il comma 7, in particolare, dispone che l’offerta e il contratto contengono il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto, nonché la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali e l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione. A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo correttivo 31 luglio 2007, n. 113 (lett. p), viene prevista la possibilità di un corrispettivo per tale valore residuo.

I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche sono stati istituiti con D.P.C.M. 5 luglio 2006 (recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture); essi sono subentrati ai Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 e ne hanno acquisito le competenze (salvo quelle concernenti le attività di competenza di articolazioni centrali del Ministero dei trasporti). Tali competenze sono individuate dall’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto.

Per quanto riguarda il project financing, si ricorda che esso, introdotto per la prima volta dagli artt. 37-bis-37-quater della legge n. 109 del 1994 (come novellata dalla legge n. 415 del 1998), costituisce lo strumento attraverso cui convogliare capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche, al fine di favorire il ricorso alla particolare forma di realizzazione di lavori pubblici denominata concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici[81].

Il project financing non è tanto un istituto giuridico, quanto una tecnica finanziaria diretta a consentire il finanziamento di un’iniziativa economica sulla base della valenza tecnico-economica del progetto anziché sulla capacità autonoma di indebitamento dei soggetti promotori dell’iniziativa stessa.

Sul piano normativo, la differenza di fondo tra la disciplina della concessione e quella del project financing consiste nell’iniziativa del procedimento: mentre prima dell’innovazione normativa introdotta dalla legge n. 415 del 1998 solo l’amministrazione aggiudicatrice poteva dare avvio alla procedura che si concludeva con il contratto di concessione di costruzione e gestione, le nuove regole sul project financing hanno attribuito al privato una funzione decisiva di individuazione e di proposta di opere pubbliche (o di pubblica utilità) realizzabili attraverso il ricorso alla concessione di costruzione e gestione. Questo ruolo di iniziativa non è tuttavia del tutto libero. Il secondo principio-base della normativa sul project financing consiste infatti nella necessità che l’iniziativa privata si svolga nell’ambito delle scelte programmatiche effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del Codice appalti infatti il soggetto promotore può proporre la realizzazione con contratto di concessione di costruzione e gestione di opere già inserite nella programmazione triennale dell’amministrazione aggiudicatrice, o comunque in altro strumento programmatorio.

Sul piano economico, per project financing si intende un'operazione di finanziamento nella quale una specifica iniziativa economica viene valutata in primo luogo per la sua potenzialità a generare ricavi, poiché i flussi di cassa previsti dalla gestione costituiscono la fonte primaria per la restituzione del debito. La caratteristica principale di un'operazione di project financing, tale da distinguerla dalle altre forme più tipiche ed usuali di finanziamento, consiste quindi nel fatto che la decisione relativa alla possibilità di finanziare un determinato progetto è assunta tenendo conto, come elemento di valutazione quasi esclusivo, della capacità dell'operazione di autofinanziarsi, ovvero della possibilità di produrre flussi di cassa positivi in grado di compensare i flussi negativi derivanti dai prestiti ottenuti per la realizzazione del progetto medesimo.

Si ricorda, infine, che a causa di alcuni problemi emersi durante la prima fase attuativa del nuovo istituto del project financing, con la legge n. 166 del 2002, sono state introdotte alcune modifiche, volte soprattutto alla semplificazione del relativo iter. In particolare, sono state raddoppiate le scadenze per la presentazione delle proposte, è stato riconosciuto un ruolo più incisivo e propulsivo ai soggetti privati nella fase della programmazione dei lavori da parte delle amministrazioni pubbliche, è stato attribuito il diritto di prelazione a favore del promotore, consentendo a quest’ultimo di adeguare la propria offerta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente in sede di procedura negoziata.

Si richiama brevemente la disciplina del project financing contenuta negli artt. 153 e seguenti del Codice appalti. Essa può suddividersi nelle seguenti fasi:

§         presentazione delle proposte (art. 153).

I promotori presentano alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, tramite concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori. Le proposte devono riguardare opere già inserite nella programmazione triennale (o in altri strumenti di programmazione già approvati dall’amministrazione aggiudicatrice) e devono avere il contenuto indicato dal medesimo articolo.

§         valutazione delle proposte ed individuazione di quelle di “di pubblico interesse” (art. 154).

Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le diverse proposte, secondo criteri che sono definiti dallo stesso articolo (profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, qualità progettuale, funzionalità e fruibilità, accessibilità, rendimento, costi di gestione e manutenzione, durata della concessione, ecc.), eventualmente attraverso una comparazione tra le medesime e sentendo i promotori che ne facciano richiesta. Le amministrazioni procedono poi ad una selezione indicando – fra le proposte presentate – quelle che ritengono di pubblico interesse.

§         indizione della gara per la selezione delle migliori offerte (art. 155, comma 1, lettera a).

Se l’amministrazione individua fra le proposte presentate qualcuna che sia giudicata di pubblico interesse, indice una gara ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente con modifiche apportate dall’amministrazione stessa. La gara ha lo scopo di selezionare le migliori offerte.

§         procedura negoziata e aggiudicazione della concessione (art. 155, comma 1, lettera b).

L’amministrazione aggiudica la concessione mediante procedura negoziata. A tale procedura partecipano gli autori delle due migliori offerte presentate nella gara e il promotore della gara (in condizione di parità con gli altri soggetti selezionati). La proposta è vincolante per il promotore; qualora poi quest’ultimo non risultasse aggiudicatario, l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

 

Con riferimento alla disposizione in commento, si segnala infine che l’VIII Commissione, nella seduta dello scorso 12 luglio, ha espresso un parere favorevole subordinato alle seguenti condizioni: a) l’inserimento di un apposito richiamo all'esigenza di garantire l'indispensabile confronto interistituzionale in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse medesime tra le regioni e di riassegnare i fondi alle regioni, tenendo conto della reale capacità di spesa delle stesse, al fine di evitare ulteriori ritardi; b) l’integrazione del testo con l'esplicita previsione - accanto alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma degli edifici scolastici - anche delle finalità del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della diffusione delle fonti di energia rinnovabili negli edifici medesimi; c) l’inserimento di una autorizzazione alla semplificazione - ove possibile - delle norme e delle procedure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, superando così le stratificate incongruenze esistenti tra la legislazione regionale in materia e la normativa tecnica statale di natura generale, definita, in particolare, dalle competenti strutture ministeriali e dal Dipartimento della protezione civile con riferimento alla sicurezza antisismica degli edifici.

 


Art. 5
(Modifiche all’articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)

 

 


1. All'articolo 11-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «con il Ministro della pubblica istruzione» e le parole: «nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con lo stesso obiettivo di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, predispone uno specifico programma di iniziative da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado»..


 

L’articolo 5 apporta una modifica al decreto-legge sulla sicurezza degli stadi (DL 8/2007[82]) nella parte in cui, con la finalità di promuovere i valori dello sport, dispone la predisposizione di un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche e nelle università (art.11- bis, comma 1). La modifica approvata tende a rendere autonoma l’iniziativa del Ministro della pubblica istruzione rispetto a quello dell’università.

 

L’articolo11-bis del DL n. 8/2007promuove la diffusione di valori e principi sanciti dalla Carta olimpica[83]. a tal fine esso prevede (comma 1):

·         l’adozione di un programma di iniziative da realizzare nelle scuole, nelle università, nei luoghi di svolgimento della pratica sportiva a livello giovanile ; esso sarà predisposto - senza oneri per lo Stato - dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e ricerca, delle politiche per la famiglia ;

·         la realizzazione di forme di intesa con le regioni e gli enti locali da parte del ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, unitamente al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI));

·         la promozione, da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di specifiche azioni, principalmente rivolte ai giovani, con associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali[84].

 

Si ricorda in proposito che nel mese di febbraio 2007 sono state adottate dal Ministero della pubblica istruzione le "Linee guida per lo sport a scuola"[85]: esse si articolano in dieci iniziative di vario genere, in alcuni casi supportate da finanziamenti, per la diffusione della pratica sportiva nella scuola e la promozione di una cultura sportiva fondata sul rispetto e su un leale agonismo.

 

 


Art. 6
(Disposizioni finali e transitorie).

 

 


1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

2. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

c) l'allegato D-bis è abrogato..


 

 

L’articolo 6 (ex articolo 31 del disegno di legge originario) reca disposizioni finali e transitorie. Il testo approvato dalla Commissione cultura risulta da modifiche apportate al testo originario anche a seguito dell’espunzione di alcune abrogazioni ivi previste, in quanto già disposte dall’art. 13 del DL 7/2007[86].

 

Il comma 1 proroga di dodici mesi il termine per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 226/2005, relativo al secondo ciclo di istruzione[87]);tale proroga è connessa alla necessità di modificare la disciplina vigente per il secondo ciclo d’istruzione a seguito della reintroduzione dei percorsi degli istituti tecnico e professionali disposta dall’art.13 del DL 7/2007.

L’articolo 1, comma 4, della legge n. 53/2003 (c.d. “legge Moratti”) prevedeva l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei diversi decreti legislativi di attuazione tra i quali rientra il D.Lgs. n. 226/2005, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi. L’articolo 1, comma 5, della legge n. 228/2006[88](di conversione del DL.173/2006) ha poi prorogato tale termine, fissandolo a 36 mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti.

 

Il comma 2 abroga le seguenti disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 226/2005:

- il comma 5 dell’art. 12

A norma di quest’ultimo le modifiche alle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali, contenute negli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8 nonché agli allegati D, D-bis , E e F relativi a obiettivi specifici di apprendimento per le lingue e per le scienze, sono adottate con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell’articolo 17, co.2, della. n.400/1988, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Tale abrogazione risulta conseguente al disposto dell’ articolo 1, comma 11, del ddl in esame che affida a regolamenti ministeriali, emanati ex art. 17, co.3, della l. n.400/1988 l’enucleazione dei piani di studio, la valutazione dei crediti e la definizione di standard minimi formativi.

 

- i commi 2 e 3 dell’’articolo 25 e l’allegato D-bis.

Il comma 2 dell’articolo 25 prevede che, al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un elevato livello di apprendimento della lingua inglese questi ultimi, previo richiesta delle famiglie, potranno utilizzare per lo studio dell’inglese, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis , peraltro abrogato dall’articolo in esame [co. 3, lett. g)].

A norma del comma 3 dell’articolo 25 resta ferma la possibilità, per gli studenti sopra indicati, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'àmbito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

 

 



Disegno di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2272-ter-A

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri

(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee

(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e con il ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

 

                       

 

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione

Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,

stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007)

(Relatore: SASSO)

 

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 27 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha richiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

    Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

      esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»,

      premesso che:

        le disposizioni del provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione;

        la Costituzione riserva tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);

        la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha chiarito che per norme generali in materia di istruzione devono intendersi quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale; e che tali norme si differenziano dai principi fondamentali in materia di istruzione in quanto questi, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose;

      considerato altresì che alcune specifiche disposizioni del provvedimento incidono su altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

      considerato che l'articolo 6 è riconducibile anche alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e che si prevede che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati «secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate»;

      ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale e sugli altri profili di competenza della Commissione;


 

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

    La II Commissione,

      esaminato il disegno di legge in oggetto,

      rilevato che l'articolo 1, comma 22, dispone che, con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, riguardanti personale della scuola, sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, salva l'applicazione dell'articolo 335, comma 3-bis;

      rilevato altresì che, ove l'amministrazione scolastica venisse a conoscenza di una notizia di reato nei confronti dei minori, sussisterebbe l'obbligo di denuncia ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale e che, in ogni caso, il procedimento disciplinare può essere incardinato presso la predetta amministrazione a prescindere da un'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e dalla relativa comunicazione,

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 22 dell'articolo 1.

 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

    La III Commissione,

      esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»;

      valutate le norme contenute all'articolo 8 del disegno di legge, relative ai principi e criteri da seguire per l'emanazione del regolamento che disciplina il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

      segnalato che la materia del provvedimento è oggetto di disciplina da parte di numerosi accordi bilaterali, sottoscritti dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché di accordi multilaterali;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente osservazione:

      1) al comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la lettera h) con la seguente:

    «h) fatte salve le norme contenute in accordi bilaterali e multilaterali siglati dall'Italia, le norme vigenti, eventualmente in contrasto con le norme del regolamento di cui al presente articolo, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso.».

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

    La V Commissione,

     preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

      a) occorre apportare alcune modificazioni al testo dell'articolo 1, al fine di garantire che dalle disposizioni ivi recate non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta in particolare:

        di precisare che la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria debba essere attuata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e che il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato devono essere individuati nell'organico di diritto;

        di prevedere che il piano triennale di attuazione della reintroduzione del tempo pieno sia definito dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini di verificare la neutralità finanziaria del piano triennale;

      b) l'onere di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), deve essere rideterminato in 4,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

      c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 dell'articolo 1, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

      d) appare opportuno inserire nel testo del comma 13 dell'articolo 1 una clausola di invarianza volta a garantire che dalla definizione delle condizioni per assicurare la stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

      e) deve sopprimersi la disposizione del comma 21 dell'articolo 1 che modifica i commi 610 e 611 della legge finanziaria 2007, stante il fatto che tale modifica appare suscettibile di determinare incertezza in ordine al regime applicabile all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con riferimento alle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

      f) in relazione allo stesso comma 21 dell'articolo 1, appare necessario sopprimere la disposizione in base alla quale la gestione contabile dell'Agenzia è adottata anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

      g) le disposizioni di cui al comma 24 dell'articolo 1 introducono una misura settoriale, eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina vigente tale da pregiudicare l'effettività dei controlli attualmente previsti;

      h) l'importo di euro 9.783.656 relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, iscritto in conto residui nel capitolo 7432 del Ministero della solidarietà sociale, risulta disponibile e può essere utilizzato a copertura degli interventi di cui al comma 25 dell'articolo 1, essendo venuti meno con efficacia retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, gli impegni assunti a valere sulle medesime risorse;

      i) le disposizioni di cui al comma 27 dell'articolo 1, che esentano le istituzioni scolastiche dall'imposta sul valore aggiunto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura;

      l) dalle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di perequazione del trattamento economico degli ispettori della scuola, derivano maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

      m) le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa possono essere destinate, nella percentuale indicata nell'articolo 3, all'istituendo Fondo perequativo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

      n) la previsione dell'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate tributarie per la copertura degli oneri dell'articolo 5 non risulta coerente con l'utilizzo delle medesime risorse che è stato disposto dal decreto-legge n. 81 del 2007;

      o) le disposizioni di cui all'articolo 8 in materia di riconoscimento di titoli di studio stranieri, appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

    considerato che:

      1) il comma 23, lettera a), dell'articolo 1 non esclude esplicitamente che ai membri del Comitato tecnico-scientifico siano corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese. Appare pertanto necessario, ai fini di garantire l'effettività della clausola di invarianza ivi prevista, integrare il testo prevedendo che ai componenti del comitato non vengano corrisposte indennità, emolumenti e rimborsi spese;

      2) appare necessario riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 23, lettera a), al fine di renderla conforme alla prassi consolidata;

      3) in relazione al comma 26 dell'articolo 1, non sono stati forniti adeguati elementi informativi atti a verificare sia la congruità dell'onere di 38,734 milioni di euro derivante dall'esonero delle istituzioni scolastiche statali dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti sia la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura;

      4) l'articolo 3 dovrebbe essere integrato con l'indicazione dell'anno a decorrere dal quale è istituito il fondo di perequazione;

      5) la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, che pone gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di perequazione ivi previsto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 risulta pleonastica in quanto già il terzo periodo del predetto articolo 3 prevede che la consistenza annuale del fondo di perequazione è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo di cui alla citata legge n. 440 del 1997;    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    nel presupposto che, allo scopo di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, la scansione temporale dei finanziamenti da destinare alle regioni per interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 5, corrisponda a quella dei finanziamenti per comuni, province e istituzioni scolastiche originariamente previsti a valere delle medesime risorse;

    e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

    all'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo.»;

    all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa» con le seguenti: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa»;

    all'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

    «6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato a euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c), del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;

    all'articolo 1, comma 13, inserire in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

    all'articolo 1, comma 21, n. 2), lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;»

    all'articolo 1, comma 23, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»; conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.»;

    all'articolo 1, sopprimere il comma 24;

    all'articolo 1, sopprimere il comma 26;

    all'articolo 1, sopprimere il comma 27;

    sopprimere l'articolo 2;

    sopprimere l'articolo 5;

    sopprimere l'articolo 8.

    e con le seguenti ulteriori condizioni:

      a) all'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione», inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008»;

      b) al medesimo articolo 3, sopprimere le parole da: «All'onere» fino a: «legge n. 440 del 1997».

 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

    La VI Commissione,

      esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con le seguenti osservazioni:

      a) con riferimento al comma 26 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo che, per compensare i comuni dei minori introiti derivanti da tale esenzione, il Ministro della pubblica istruzione possa utilizzare 38,7 milioni di euro stanziati presso il bilancio del suo Ministero, concordando con l'ANCI le modalità di erogazione di tali risorse ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il meccanismo di tale attribuzione compensativa ai comuni, chiarendo che essa avviene mediante riassegnazione allo stato di previsione dell'entrata di somme attualmente allocate presso lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e successiva erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

      b) con riferimento al comma 27 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dall'IVA delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti «dall'attuazione della presente legge» si provvede mediante incremento delle aliquote dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire l'esenzione dall'IVA alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche per il loro funzionamento amministrativo e didattico, nonché di riferire la previsione di copertura agli oneri finanziari derivanti dal medesimo comma 27.

 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

    La VIII Commissione,

      esaminato il disegno di legge n. 2272-ter recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla VII Commissione;

      valutato, in particolare, l'articolo 6, che detta disposizioni dirette a consentire il recupero di somme inutilizzate già destinate all'edilizia scolastica, e considerato positivamente l'obiettivo generale perseguito dalle citate disposizioni;

      considerato peraltro che - qualora le somme rimaste finora inutilizzate (e recuperate grazie alla norma in questione) vengano riassegnate «alle medesime regioni» che, evidentemente, non le hanno utilizzate fino ad oggi - l'obiettivo del citato articolo 6 potrebbe risultare vanificato nel caso in cui le medesime regioni continuassero a non utilizzare, in tutto o in parte, tali risorse;

      ritenuto, dunque, opportuno - sotto questo profilo - verificare le cause della mancata utilizzazione delle somme a suo tempo assegnate e - ove si trattasse di cause afferenti alla diversa capacità di spesa delle singole regioni - ridefinire il contenuto dell'articolo 6 in modo da consentire la riassegnazione dei fondi recuperati fra tutte le regioni;

      rilevato, infine, che la messa in sicurezza degli edifici scolastici deve costituire anche l'occasione per ampliare l'ambito degli interventi di ristrutturazione, favorendo e incoraggiando l'adozione di misure di carattere ambientale per l'edilizia scolastica, con specifico riferimento a quelle che possono produrre effetti positivi in relazione al problema del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e dei cambiamenti climatici;

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con le seguenti condizioni:

      a) all'articolo 6, in relazione agli interventi di trasferimento di risorse dello Stato in materia di edilizia scolastica, sia inserito un apposito richiamo all'esigenza di garantire l'indispensabile confronto interistituzionale in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse medesime tra le regioni e di riassegnare i fondi alle regioni, tenendo conto della reale capacità di spesa delle stesse, al fine di evitare ulteriori ritardi;

      b) sia integrato il testo del citato articolo 6 con l'esplicita previsione - accanto alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma degli edifici scolastici - anche delle finalità del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della diffusione delle fonti di energia rinnovabili negli edifici medesimi, risultando importante conferire all'autonomia di scelta regionale uno spettro di opportunità di intervento sul patrimonio edilizio scolastico il più possibile ampio e completo e sembrando, peraltro, molto positivo puntare su obiettivi che lo stesso Ministro della pubblica istruzione (nella sua audizione presso le Commissioni riunite VII e VIII dello scorso 15 febbraio) ha dichiarato di voler perseguire con determinazione;

      c) sia formulata, all'interno del medesimo articolo 6, una autorizzazione alla semplificazione - ove possibile - delle norme e delle procedure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, superando così le stratificate incongruenze esistenti tra la legislazione regionale in materia e la normativa tecnica statale di natura generale, definita, in particolare, dalle competenti strutture ministeriali e dal Dipartimento della protezione civile con riferimento alla sicurezza antisismica degli edifici.

 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

    La XI Commissione,

      esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»

      considerato che all'articolo 1, comma 15, si prevede un decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, per la definizione dei tempi e delle modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

      ritenuto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è competente in ordine alle modalità di formazione delle liste per i centri per l'impiego;

      rilevato altresì che i commi 16 e 17 dell'articolo 1 prevedono, per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, tempi più ampi per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre potrebbe essere opportuno riconoscere tale deroga solo per le istituzioni scolastiche;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente condizione:

      all'articolo 1, comma 15, sia introdotto anche il concerto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il decreto ivi previsto del Ministro della pubblica istruzione, che definisce i tempi e le modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

    e con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione delle novelle di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 1 esclusivamente alle istituzioni scolastiche, in modo da mantenere inalterata la normativa vigente per le altre pubbliche amministrazioni.

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

    La XIV Commissione,

      esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter Governo, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione;

      tenuto conto che la direttiva 2003/109/CE, recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, prevede che i soggiornanti di lungo periodo godano dello stesso trattamento dei cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 8 del nuovo testo, tra i princìpi e criteri generali cui il regolamento dovrà conformarsi, quello di diversificare, in termini di maggior favor, il trattamento riservato ai cosiddetti «soggiornanti di lungo periodo».

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

    La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

      esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante «Misure urgenti in materia di istruzione»;

      rilevato che il provvedimento in esame reca norme aventi ad oggetto l'istruzione ed il personale scolastico; la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva della scuola; il fondo di perequazione teso ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione di risorse di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; interventi di carattere finanziario volti a garantire l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stato in relazione alle esigenze di funzionamento dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche; misure di sostegno in materia di edilizia scolastica; il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

      valutato che le disposizioni generali in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; e considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

      rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, nonché a sostenere la qualità del modello del tempo pieno; e che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;

      considerato che, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste di collocamento aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

      rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le risorse ad esse spettanti e non ancora erogate;

      considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, ha precisato che la competenza nella definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche spetta alle regioni; e che le singole istituzioni scolastiche dispongono di personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria,

    esprime

PARERE FAVOREVOLE

    con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1, comma 13, ove si prescrive che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza funzionale all'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

 

 


 


TESTO

del disegno di legge

 

TESTO

della Commissione

Art. 28.

(Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).

Art. 1.

(Norme in materia di istruzione e di personale scolastico).

   1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e con la ricerca.
   2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi, nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini; l'orientamento

   1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curricolo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata: «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale

agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
   3. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.
   4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
   2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al presente comma assume la denominazione di "diploma di tecnico superiore"». All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la lettera d) è abrogata.
   3. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e i certificati di specializzazione tecnica superiore rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
   4. All'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie».
   5. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame»;

     b) all'articolo 4:

       1) al comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     «c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

 

     d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo»;

 

       2) al comma 10, ultimo periodo, la parola: «esterni» è soppressa.

 

   6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione del numero 2 della lettera b) del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

   7. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;

 

     b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 

   «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

 

   4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione

 

e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».

 

   8. All'articolo 2, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «dei licei» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali,».

 

   9. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo e il secondo ciclo. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola».

 

   10. All'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, nonché dei soggetti del sistema nazionale di istruzione,».

 

   11. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi, culturali e professionali di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e delle indicazioni nazionali di cui agli allegati C, E e F annessi al medesimo decreto legislativo, nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato D al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si provvede con regolamenti

 

adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

 

   12. In attesa della riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, riorganizzati a norma dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assumono la denominazione di «consigli di indirizzo»; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva prevista dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituita da quella degli studenti adulti iscritti ai corsi funzionanti presso i predetti centri. Il consiglio di indirizzo è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei predetti studenti adulti; la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è sostituita dalla rappresentanza degli studenti medesimi. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel citato articolo 8. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva, a titolo consultivo, rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali, presenti sul territorio.

 

   13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto

 

determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

   14. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) all'articolo 503:

 

       1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

   «1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;

 

       2) il comma 2 è abrogato;

 

       3) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisito il parere non vincolante,» e le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'organo competente può procedere all'adozione del provvedimento»;

 

       4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

 

   «5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere

 

concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio»;

     b) all'articolo 506:

 

       1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

   «2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».

 

       2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

   «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico. Il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. Decorso inutilmente tale termine la sospensione si intende comunque revocata. In caso di inerzia del dirigente scolastico, la sospensione cautelare d'urgenza è adottata, in via sostitutiva, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

 

   15. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le

 

innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.

 

   16. Agli adempimenti, di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come da ultimo modificati dal comma 17 del presente articolo, e al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di trenta giorni dall'assunzione. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

   17. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate sono annullate.

 

   18. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della

 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina prevista dal precedente periodo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.

 

   19. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.

 

   20. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di

 

strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

 

   21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

     a) al comma 610, le parole: «, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono soppresse;

 

     b) al comma 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

       1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; b) la nomina e la durata in carica dei componenti degli organi, scelti tra persone di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia»;

 

     2) al terzo periodo, le parole: «previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono soppresse.

 

   22. Con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo si applica il comma 3-bis del medesimo articolo 335 del codice di procedura penale.

 

   23. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi

 

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il predetto decreto è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri:

 

     a) previsione di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'Osservatorio sui libri di testo. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;

 

     b) individuazione di caratteristiche essenziali e di un limite massimo di peso e di dimensioni per gli zainetti e obbligo a carico dei produttori di fornire informazioni in ordine al loro corretto utilizzo;

 

     c) previsione di strutture di supporto da parte delle istituzioni scolastiche, finalizzate al corretto uso della dotazione scolastica;

 

     d) previsione di una organizzazione e di una programmazione delle attività didattiche finalizzate anche al razionale uso della dotazione scolastica;

 

     e) individuazione di criteri per la produzione libraria finalizzati a facilitare l'uso e il trasporto dei libri di testo.

 

   24. Al fine di dare attuazione al punto 12) dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata, di cui al provvedimento 14 giugno 2007, n. 44/CU, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero

 

della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

   Soppresso.

   1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

   2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

 

   3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dal presente articolo.

 

   4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

     a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

     b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare

 


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agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;

 

     c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

 

     d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;

 

     e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

 

Art. 30.

(Fondo di perequazione).

Art. 2.

(Fondo perequativo).

   1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo.

   1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2008, un apposito

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3.

(Ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni del personale supplente della scuola).

 

   1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 è attribuita al Servizio centrale per il sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze la competenza all'ordinazione dei pagamenti, mediante ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché di quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. Con le stesse modalità è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

 

Art. 4.

(Finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica).

 

   1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a

 

sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, adottati secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate, sono recuperate e riassegnate alle medesime regioni le somme, non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante i progetti di finanza previsti dal capo III del titolo III della parte II del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica, particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di eseguire la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto o in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli enti locali interessati possono avvalersi dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 11-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41).

 

   1. All'articolo 11-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «con il Ministro della pubblica istruzione» e le parole: «nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» sono soppresse e,

 

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con lo stesso obiettivo di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, predispone uno specifico programma di iniziative da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

Art. 31.

(Disposizioni finali e abrogazioni).

Art. 6.

(Disposizioni finali e transitorie).

   1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

   1. Identico.

   2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».

   Soppresso

   3. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   2. Identico:

     a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

   Soppressa.

     b) all'articolo 2:

   Soppressa.

       1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»;

 

       2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse;

 

       3) il comma 7 è abrogato;

 

       4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»;

 

     c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse;

   Soppressa.

     d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

     a) identica;

     e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

     b) identica;

     f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse;

   Soppressa.

     g) l'allegato D-bis è abrogato.

     c) identica.

   4. Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

   Soppresso.

   5. All'attuazione del presente titolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

   Soppresso.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

 

 

 




[1]    D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli .

[2]    D.L. 8 febbraio 2007, n. 8. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (art. 11-bis).

[3]    A tale proposito si segnala che la legge comunitaria 2005 (L.25 gennaio 2006 n.29) ha provveduto a semplificare la procedura di riconoscimento dei diplomi di istruzione dei cittadini comunitari, dei Paesi dello Spazio europeo e della Confederazione elvetica (art.13) applicando a questi ultimi , con le necessarie modifiche, la procedura dettata all’art. 379 del Testo unico in materia di istruzione (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

[4]  Ai fini di una crescita forte e sostenibile, inoltre, il Consiglio europeo ha evidenziato l’importanza di una demografia più dinamica, di una migliore integrazione socio-professionale e di una maggiore valorizzazione del potenziale umano che rappresenta la gioventù europea. Il Consiglio europeo di primavera 2005 ha, infatti, adottato il Patto europeo per la gioventù, come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Il Patto europeo si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare.

[5]  Il documento della Commissione fa riferimento alla segregazione dei bambini in scuole separate in base all’abilità prima dei 13 anni, che anche se non comporta necessariamente una separazione tra i percorsi accademico/generale e professionale, nella pratica tende ad avere questo effetto.

 

[6]  Il 19 giugno 1999 i Ministri europei dell'istruzione superiore di 29 paesi europei, riuniti a Bologna, hanno sottoscritto un accordo, noto come la Dichiarazione di Bologna, che ha dato vita a un processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, il c.d. “processo di Bologna”. Vi aderiscono, attualmente, 46 Stati.

[7]  Avviato con la Dichiarazione di Copenhagen del 30 novembre 2002, il processo di Copenhagen intende sviluppare un clima di fiducia reciproca e promuovere maggiore trasparenza nel riconoscimento delle competenze e delle qualifiche professionali, con l’intento di aumentare la mobilità e le possibilità di accesso all’apprendimento permanente. Vi aderiscono i 27 Stati membri dell’Unione europea, due dei Paesi candidati (Croazia e Turchia), tre Paesi dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), le parti sociali e la Commissione europea.

[8]   La decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa. La decisione prevede che gli Stati membri, responsabili dell’attuazione del sistema Europass, designino un Centro nazionale Europass (CNE) che confluirà in una rete europea di CNE, le cui attività sono coordinate dalla Commissione.

[9]  La decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa. La decisione prevede che gli Stati membri, responsabili dell’attuazione del sistema Europass, designino un Centro nazionale Europass (CNE) che confluirà in una rete europea di CNE, le cui attività sono coordinate dalla Commissione.

[10]          ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training.

[11]            Il progetto è stato elaborato, sotto l’egida della Commissione europea, da un gruppo di lavoro composto da esperti nominati dagli Stati membri e dai rappresentanti delle parti sociali. Tale organismo è stato istituito in attuazione del mandato definito dalla risoluzione approvata dal Consiglio Istruzione il 12 novembre 2002, e dalla Dichiarazione di Copenhagen del 30 novembre 2002, sottoscritta dai ministri europei responsabili dell’istruzione e formazione professionale, dalle parti sociali e dalla Commissione europea, nell’ambito del “processo di Copenhagen per lo sviluppo della cooperazione europea nel settore dell’istruzione e formazione professionale.

[12]   D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[13]    Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

[14]    Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di circolo o di istituto, e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. Il documento viene poi adottato dal consiglio di circolo o di istituto, reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

[15]   La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità di tale disposizione nella parte in cui non prevede che il decreto ex art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di incremento di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

[16]    Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (nel prosieguo: “T.U.”).

[17]   Il tempo mensa era escluso dall’orario delle attività didattiche (art. 129, co. 3), mentre era incluso nei progetti formativi di tempo lungo e di tempo pieno (art. 130, co. 1, lett. a)).

[18]   D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

[19]   .D.Lgs. 17ottobre-2005 n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[20]   D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli

[21]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. Il Dlgs è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e 7 della Legge 53/2003 (cosidetta legge Moratti).

[22]   L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. L’articolo 69 disponeva che le regioni programmassero l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali. Con Decreto 31 ottobre 2000, n. 436, il Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica) ha emanato un regolamento di attuazione . Ai sensi di quest’ultimo, i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale; in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) sono stati successivamente adottati vari accordi (tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM) per la realizzazione della nuova modalità di formazione superiore.

[23]   Tale DPCM sarà proposto dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

[24]   I percorsi hanno durata variabile dai due ai quattro semestri ed afferiscono ai seguenti settori: agricoltura; servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale; industria e artigianato (manifatture, i.c.t., edilizia); commercio, turismo e trasporti; servizi assicurativi e finanziari.

[25]   .D.Lgs. 17ottobre-2005 n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[26]   L. 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[27]   Inserito dall'art. 51, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[28]   D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’articolo citato prescriveva per i docenti di scuola materna il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali; l’art.1bis comma 7 del DL 250/2005, convertito con modif. dalla legge 27/2005, ha disposto che l’art.334 del D.Lgs. 297/1994 si applichi limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Si ricorda che l’art. 3 (co. 2) della L. 341/1990 aveva disposto l’istituzione di un apposito corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare; tale previsione è entrata a regime solo alcuni anni dopo, con la definizione dei due ordinamenti didattici (maggio 1998) e la graduale soppressione degli istituti magistrali a partire dall’anno scolastico 1998/1999 (DM 10 marzo 1997).L’art.5 comma 3 della legge 53/2003 ha poi conferito valore abilitante alla laurea in scienze della formazione primaria. Si ricorda infine che l’art. 2 comma 1 del DL 97/2004 nel disporre l’istituzione di corsi abilitanti speciali destinati a docenti precari aventi specifici requisiti di servizio ha incluso tra i destinatari dei corsi insegnanti in possesso del titolo conclusivo dell'istituto magistrale conseguito negli anni tra 1999 e 2002.

[29]   Legge 10 dicembre 1997, n. 425, Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[30]   L’articolo 1-bis del DL 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha adeguato la disciplina delle scuole non statali recata dal D.Lgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione, Parte II, Titolo VIII) alle disposizioni sulla parità scolastica introdotte dalla legge 62/2000; pertanto le diverse tipologie di scuole non statali previste dal citato d.lgs. sono ricondotte alle due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. L’art.citato esclude che le scuole non paritarie- per le quali sarà emanato apposito regolamento- siano sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e rilascino titoli di studio valore legale; consente tuttavia il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento gia concessi (ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del d.lgs. 297/1994, cosidetto T.U. della scuola).

[31]   Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[32]    Legge 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[33]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[34]   D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[35] Tale giudizio era previsto dall’art. 177 (Valutazione e scheda personale dell’alunno) del D.Lgs.297/1994 (TU della scuola) abrogato dall’art.19 del D.Lgs. 59/2004, recante disciplina della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

[36]   D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.

[37]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. Il Dlgs è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e7 della Legge 53/2003 (cosidetta legge Moratti).

[38]   Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

[39]   D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.

[40]   Il Comitato (art. 6 del D.Lgs.) era composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[42]   L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[43]   Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. Il D.lgs. è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e7 della Legge 53/2003 (cosidetta legge Moratti).

[44]   Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[45]   Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

[46]   D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[47]   L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[48]   In particolare l’intesa è stata siglata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro della Pubblica Istruzione, dall Ministro dell'Università e della Ricerca, dalle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, CONFSAL, UIL, CGU e dalle Organizzazioni sindacali CGIL FLC, CISL SCUOLA, SNALS-CONFSAL, UIL SCUOLA, FED.NAZ GILDA/UNAMS.

[49]   Essa è prevista dal Memorandum "Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche", sottoscritto da Governo e confederazioni sindacali il 18 gennaio 2007, e dovrà contribuire alla realizzazione dell'obiettivo prioritario di migliorare qualità, efficienza, efficacia ed equità del sistema pubblico di istruzione, formazione, università, ricerca, accademie e conservatori. L’ intesa intende garantire, tra l’altro, la stabilità pluriennale dell'organico, valorizzando l'impegno professionale, attraverso il riconoscimento delle esperienze lavorative e formative, realizzando sistemi di incentivazione, valorizzazione e progressione di carriera.

[50]   “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

[51]   Tali modifiche sono connesse, tra l’altro, alla riorganizzazione del Ministero e dei relativi uffici periferici, di cui al DPR 11 agosto 2003, n.319 . Il provvedimento (art. 8) ha istituito In ciascun capoluogo di regione un ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione; a livello provinciale e/o subprovincialeoperano i centri servizi amministrativi,ora denominati Uffici Scolastici Provinciali (Direttiva del Ministro dell’istruzione 7 settembre 2006).

 

[52]   Attualmente l’art.29 del D.Lgs.165/2001(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede l’espletamento di un corso concorso distinto per settori formativi (elementari e medie; scuole secondarie superiori; convitti) da espletare in ambito regionale.

[53]   Decreti direttoriali 17 dicembre 2002 (G.U. 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002,) e 3 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006) nonché al corso concorso ordinario di cui al decrerto direttoriale 22 novembre 2004 ( Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004).

[54]   L. 7 febbraio 1958, n. 88, Provvedimenti per l'educazione fisica.

[55]   Decreti direttoriali 17 dicembre 2002 (G.U. 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002,) e 3 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006) nonché al corso concorso ordinario di cui al decrerto direttoriale 22 novembre 2004 ( Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004).

[56]   In tal senso depone, a giudizio del Consiglio di Stato, l’equiparazione del diploma ISEF alla classe 33 (laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive )del D.M. 4 agosto 2000 (recante le classi delle lauree universitarie) disposta dalla legge 18 giugno 2002 n. 136, (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive).

[57]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[58]   Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297( come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124 ) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti. In particolare è previsto che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria abbia luogo, per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti.

[59]   L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[60]   D.Lgs. 30- luglio-1999 n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Gli art. 8 (ordinamento) e 9 (personale dotazione finanziaria)disciplinano in generale le agenzie che svolgono le attività tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse sono sottoposte alla vigilanza dei ministri competenti ed al controllo della Corte dei conti. Gli statuti sono emanati con regolamenti (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400); mentre al personale si provvede prioritariamente mediante trasferimento dai ministeri o enti di pertinenza ,in subordine con procedure di mobilità o altre forme di reclutamento.

[61]   D.Lgs. 30- luglio-1999 n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Gli art. 8 (ordinamento) e 9 (personale dotazione finanziaria)disciplinano in generale le agenzie che svolgono le attività tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse sono sottoposte alla vigilanza dei ministri competenti ed al controllo della Corte dei conti. Gli statuti sono emanati con regolamenti (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400); mentre al personale si provvede prioritariamente mediante trasferimento dai ministeri o enti di pertinenza ,in subordine con procedure di mobilità o altre forme di reclutamento.

[62]   Tale disposizione, secondo la relazione tecnica allegata a suo tempo al ddl finanziaria (AC 1746-bis), consentirà il rientro in servizio di 310 unità di personale (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) con conseguente risparmio della spese per supplenze.

[63]   Le funzioni svolte dagli enti soppressi possono così riassumersi: ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale della scuola; attivazione di servizi di documentazione; collaborazione alla realizzazione delle politiche relative per l’’istruzione degli adulti ed l’ istruzione e formazione tecnica superiore; partecipazione alle iniziative internazionali e collaborazione con le regioni e gli enti locali.

[64]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[65]   L’articolo 110-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito precisa che a fronte di una richiesta la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”. In caso contrario, risponde con la formula “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

[66]   L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[67]   L’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1999) prevede che il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi.

[68] Il Fondo in commento è altresì destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

[69] L’articolo 4 della citata legge n. 440/1997 ha provveduto a determinare la dotazione iniziale del Fondo in questione per il triennio 1997-1999. Successivamente, l’articolo 68, comma 4, lett. b) della L. 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ha specificamente disposto che a decorrere dall'anno 2000, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, co. 3, lett. d), della Legge di contabilità dello Stato (L. n. 468 del 1978 e ss. mod), cioè attraverso la quantificazione annua degli stanziamenti in tabella C della legge finanziaria.

[70] D.L n. 81 del 2 luglio 2007, recante “Interventi urgenti in materia finanziaria”.

[71] Cfr., sul punto, il Dossier di Verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio e dal Servizio Commissioni sull’A.C 2272 – ter (nuovo testo), n. 72 del 5 luglio 2007.

[72] Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio legislativo- Nota prot. n. 3171 R.U del 10 luglio).

[73] La norma in commento è stata introdotta a seguito dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo 30.02 Ghizzoni e altri riformulato nel senso proposto dal Governo.

[74] Cfr. Commissione Cultura seduta del 21 giugno 2007, intervento del vice Ministro Mariangela Bastico

[75]   Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[76] In risposta alla nota di verifica n. 71

[77] Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio legislativo- Nota prot. n. 3171 R.U del 10 luglio).

[78]   DL 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

[79]   L. 23 dicembre 1991, n. 430 Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

[80]   L. 8 agosto 1996, n. 431 Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.

[81]   La concessione di costruzione e gestione è caratterizzata dal fatto che il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori consiste nel diritto di gestire l’opera, ricavandone i proventi, ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo (cfr. l’art. 143 d.lgs. n. 163 del 2006).

[82]   D.L. 8 febbraio 2007, n. 8. convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (art. 11-bis).

[83]   La Carta Olimpica, adottata dal Comitato Olimpico internazionale (CIO), fissa i principi e le norme che governano il CIO, il suo funzionamento e definisce le condizioni per la celebrazione delle Olimpiadi. Nel preambolo del testo in vigore dal 1˚ gennaio 2004, sono illustrati i principi ispiratori del movimento olimpico; si fa riferimento in particolare allo sport come stile di vita, fondato tra l’altro sul rispetto dei principi etici universali, al collegamento tra sport, cultura ed educazione, all’obiettivo di mettere lo sport al servizio di uno sviluppo armonioso dell’uomo in vista di una società pacifica preoccupata di preservare la dignità umana, a valori quali la comprensione reciproca, la solidarietà, il rifiuto di ogni forma di discriminazione.

[84]   Il comma 2 del medesimo articolo 11 bis provvede alla copertura finanziaria delle iniziative.

[85]   Le Linee guida citate sono consultabili nel sito internet del Ministero della Pubblica istruzione, all’indirizzo http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/090207.shtml.

 

[86]   D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[87]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53. Il Dlgs è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e7 della Legge 53/2003 (cosidetta legge Moratti).

[88]   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.