Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Istituzione dell¿Ordine professionale dei traduttori e interpreti A.C. 1360 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 272 | ||
Data: | 17/10/2007 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Istituzione dell’Ordine professionale dei traduttori e interpreti
A.C. 1360
n. 272
17 ottobre 2007
Dipartimento Cultura
SIWEB
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File: CU0144
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ A.C. 1360 Istituzione dell’Ordine professionale dei traduttori e interpreti
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica italiana. (art. 117)
§ Codice Civile (artt. 2229 e 2238)
§ R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448 Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri
§ L. 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (art. 4)
§ L. 11 ottobre 1986, n. 697 Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori.
§ L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)
§ D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127
§ D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131.
Numero del progetto di legge |
1360 |
Titolo |
Istituzione dell' Ordine professionale dei traduttori e interpreti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Professioni e mestieri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
16 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
13 luglio 2006 |
§ annuncio |
17 luglio 200 |
§ assegnazione |
24 ottobre 2006 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali II (Giustizia) III (Affari esteri) V (Bilancio) XI (Lavoro) XIV (Politiche dell’Unione europea) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il progetto di legge in esame, d’iniziativa parlamentare, prevede l’istituzione dell'Ordine dei traduttori e interpreti e mira a stabilire alcune regole volte a disciplinare l'esercizio di tali professioni.
Si osserva che la professione di traduttore e interprete non è attualmente riconosciuta da alcuna disposizione di rango primario, né è oggetto di disciplina specifica, fatta eccezione per i profili connessi alla formazione.
A tale riguardo, si ricorda che – nel quadro della riforma degli ordinamenti didattici degli atenei, avviato con la legge n. 127 del 1997 – sono stati riordinati i corsi di studio per interpreti e traduttori. Il settore della traduzione e dell’interpretariato è infatti caratterizzato dalla presenza di un doppio canale di formazione. Il primo è quello universitario, nel quale rientrano i corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica. Il secondo è quello delle scuole gestite da enti e da privati, a tal fine abilitate. Il sistema di formazione è stato da ultimo regolamentato con d.m. 10 gennaio 2002, n. 38[1], il quale ha provveduto al riordino delle Scuole per interpreti e traduttori, già disciplinate dalla legge 11 ottobre 1986, n. 697, le quali assumono la denominazione di “Scuole superiori per mediatori linguistici” e rilasciano al termine di corsi di studi di durata triennale, titoli equipollenti a tutti gli effetti alle corrispondenti lauree rilasciate dalle università[2].
Il testo della proposta di legge in esame si compone di 16 articoli.
L’articolo 1 stabilisce l’istituzione dell’Ordine dei traduttori e interpreti, soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è affidata la funzione di tenuta dell’albo e di controllo sulla disciplina degli iscritti (commi 1 e 2).
Si ricorda che la normativa generale in materia di professioni intellettuali è recata dal codice civile agli articoli 2229-2238. Fondamento normativo della disciplina è, in particolare, l’articolo 2229 c.c. il quale, nel riservare alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in albi o elenchi, demanda alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione, la tenuta degli albi e il potere disciplinare. La disciplina di talune attività professionali è pertanto fondata su una particolare organizzazione dei rispettivi professionisti, che, sul piano ordinamentale, si risolve nell’istituzione di figure organizzatorie dei relativi gruppi, ossia degli Ordini e Collegi professionali. Si determina quindi, per ogni professione, un ordinamento particolare, frutto dell'entificazione pubblica dei centri di riferimento degli interessi delle categorie, caratterizzato da un sostanziale autogoverno delle categorie stesse: in sostanza si ha un'organizzazione dei gruppi professionali in enti pubblici di tipo associativo.
Nel nostro ordinamento, e nonostante siano in corso iniziative legislative dirette ad individuare i principi fondamentali del sistema delle professioni intellettuali, non esiste al momento una disciplina unica e generale per tutti gli ordini professionali. Tuttavia, oltre ad alcune norme comuni, si possono ricavare dai singoli ordinamenti professionali principi comuni di organizzazione e funzionamento, di cui si darà conto nel commento delle disposizioni del progetto di legge in esame.
L’albo è articolato in tre distinti elenchi, relativi rispettivamente a:
a) traduttori;
b) interpreti di conferenza;
c) interpreti di trattativa.
Il primo elenco è quello dei traduttori, la cui specificità professionale è data dalla attività di trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra, ovvero dalla revisione di traduzioni nella forma e/o nei contenuti.
Per quanto concerne la figura di interprete, l'albo prevede due distinti elenchi, relativi agli interpreti di conferenza (coloro che effettuano l’interpretazione in occasione di convegni o conferenze con l’ausilio degli impianti e utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva[3]) e agli interpreti di trattativa (coloro che svolgono funzioni di interpretariato senza avvalersi delle tecniche sopra menzionate).
A tutela della professione esercitata, si dispone per il traduttore il diritto di firmare la traduzione dallo stesso effettuata e di opporsi a qualsiasi sua deformazione, nonché, in favore dell’interprete, il diritto di opporsi alla registrazione della propria traduzione (comma 4).
Il comma 5 specifica che l’iscrizione all’albo è obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione.
Si osserva che, quando l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nell'albo, in mancanza di questa l’esercizio è abusivo: in conseguenza, secondo la disciplina codicistica, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione (art. 2231 c.c.) e, se ne ricorrano gli estremi (in particolare la continuità delle prestazioni), risulta integrato il reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione). Se l'attività professionale è prestata con contratto di lavoro subordinato, invece, si applicherà l'art. 2126 c.c. sulla prestazione del lavoro di fatto, in quanto norma favorevole al prestatore di lavoro dipendente.
È fatta salva la possibilità di iscriversi a più elenchi, così come non vi è incompatibilità con l’iscrizione ad altri albi professionali. Accanto alla norma generale, sono poi disciplinate alcune situazioni specifiche. In particolare, qualora i traduttori e interpreti siano dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni, per i quali i rispettivi ordinamenti vietino l’esercizio della libera professione, gli stessi non possono iscriversi all’albo (comma 6).
Sul punto, si ricorda che la materia delle incompatibilità relative al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è stata profondamente modificata dalla disciplina introdotta con legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (art. 1, commi 56, 56 bis e 57), poi integrata dall’art. 6, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (conv. dalla legge 28 maggio 1997, n. 140). In particolare, il comma 56-bis ha abrogato tutte le disposizioni che vietano l’iscrizione in albi professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento.
Il comma 7 dell'articolo 1 esclude, infine, la necessità di iscrizione all’albo per esercitare l’attività di interprete turistico e per effettuare attività di traduzione editoriale.
La disposizione in commento fa riferimento alla figura del traduttore editoriale che stipula con un editore un contratto per la traduzione di un’opera dell’ingegno: la traduzione costituisce opera tutelata ai sensi dell’ articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore.
Per quanto riguarda l’interprete turistico, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, della legge n. 135/2001[4], sono considerate professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. L’esercizio di tali attività deve essere autorizzato dalle regioni.
Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, la durata in carica, i compiti e l'articolazione interna del Consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti.
A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale (gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni, nonché revisione annuale) e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le proposte, armonizzate agli standards internazionali, devono essere approvate annualmente con decreto del Ministro della giustizia (articolo 2, comma 3).
Le principali attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del Consiglio dell'ordine a sezioni riunite, il quale, in particolare: vigila sul rispetto della normativa da parte degli iscritti e adotta i relativi provvedimenti disciplinari; predispone e aggiorna il codice deontologico; provvede all’amministrazione dell’ordine e alla gestione del suo patrimonio, ecc. (articolo 2, comma 4).
L’articolo 3 disciplina le modalità di convocazione e riunione del Consiglio dell’ordine e delle sezioni, mentre l’articolo 4 definisce le attribuzioni dei rispettivi presidenti. Il progetto di legge disciplina, inoltre, l’ipotesi di scioglimento del Consiglio per gravi inadempienze (articolo 5), nonché le modalità per i ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio e delle sue sezioni (articolo 6).
L’articolo 7 rinvia a due regolamenti governativi, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della Giustizia, la determinazione delle norme per l’elezione delle sezioni del Consiglio (comma 1) e quelle sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall’albo e in materia disciplinare (comma 2).
L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia la vigilanza sull'ordine.
Generalmente, gli ordini professionali sono posti sotto la vigilanza di un'amministrazione dello Stato. Tale vigilanza è attribuita nella maggioranza dei casi al Ministero della giustizia. Si tratta di una forma di controllo amministrativo sugli enti - ordini professionali, in funzione di tutela degli interessi pubblici connessi con l'esercizio delle professioni.
L'articolo 9 della proposta di legge subordina l'iscrizione all’albo al possesso di alcuni requisiti (comma 1):
a) cittadinanza italiana o europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;
b) godimento dei diritti civili;
c) residenza nel territorio della Repubblica italiana.
Oltre a ciò, è necessario il superamento dell'esame di abilitazione e il compimento di un periodo di tirocinio.
Il comma 2 del medesimo articolo esenta dal possesso della cittadinanza e della residenza in Italia ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, tale deroga è dovuta al fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti in Italia in questo settore non sono cittadini italiani né, talvolta, di altro Stato comunitario.
In via generale, i requisiti di iscrizione agli albi professionali possono classificarsi come segue:
- requisiti di cittadinanza (oltre a quella italiana ed a quella di Stato con cui viga un trattamento di reciprocità deve ora aggiungersi quella di Stato membro della Unione Europea, anche dove tale indicazione non sia esplicitata nei singoli statuti professionali);
- requisiti di moralità e condotta (assenza di condanne penali, buona condotta, godimento dei diritti civili e politici);
- requisiti di età (minima, di regola);
- requisiti professionali (titolo di studio e abilitazione professionale, conseguente al compimento di un periodo di tirocinio presso un professionista iscritto all'albo o, talora, anche ad albo di altra analoga professione, ed al superamento di un esame di Stato).
Il tirocinio o pratica professionale concerne lo svolgimento di attività professionale sotto la guida e la direzione di un professionista iscritto all'albo: talvolta però gli ordinamenti parificano a detta pratica anche la prestazione di attività tecnica subordinata con le mansioni proprie della specializzazione conseguita, ovvero la frequenza di apposite scuole di formazione.
L'articolo 10 demanda a un regolamento interministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
L'articolo 11 definisce i criteri per la formazione degli elenchi dell’albo, stabilendo che l’iscrizione sarà corredata dalla certificazione delle lingue per le quali si è superato l’esame abilitante; il comma 5, in particolare, stabilisce i criteri per la formazione di un elenco speciale per i traduttori e gli interpreti non residenti in Italia che desiderino iscriversi.
L'articolo 12 impone ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale. Nei confronti degli stessi trova applicazione l’articolo 200 del codice di procedura penale[5].
Con gli articoli da 13 a 15 sono dettate norme transitorie relative alla prima formazione dell’albo.
In sede di prima applicazione, sono, infatti, fissati alcuni requisiti per l’iscrizione all’albo, alternativi al possesso dell’abilitazione ed allo svolgimento del tirocinio. Tali requisiti sono costituiti dal possesso di determinati titoli di studio, ciascuno dei quali deve essere corredato dalla dimostrazione di una specifica esperienza professionale.
Per ciascuna figura professionale sono rispettivamente indicati i titoli validi e la pratica professionale richiesta, la cui durata risulta inversamente proporzionale al livello del titolo di studio posseduto. Principalmente si fa riferimento ai titoli rilasciati dalle università - italiane o straniere purché equipollenti – e dalle scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697 (articolo 13).
Come ricordato in premessa, le scuole per interpreti e traduttori, di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono state riordinate con regolamento adottato con d.m. 10 gennaio 2002, n. 38. L’elenco degli istituti riconosciuti è riportato nel sito ufficiale del Ministero dell’università e della ricerca[6].
La prima formazione dell’albo è affidata ad una commissione, nominata con decreto del Ministro della giustizia, composta da un magistrato di Corte di cassazione, due magistrati ordinari, due docenti universitari di discipline attinenti (designati dal Ministro dell’università e della ricerca), quattro consiglieri dell’associazione “Comitato Altrinit” e due rappresentanti delle associazioni di categoria (articolo 14).
Una volta depositato l’albo, il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario incaricato di indire l’elezione del Consiglio dell’ordine e di provvedere alla tenuta dell’albo fino all’insediamento dello stesso (articolo 15).
In relazione alla composizione della commissione, si osserva che il Comitato Altrinit è un’associazione costituita con atto pubblico nel settembre 2005, il cui unico scopo sociale è l’istituzione dell’Ordine professionale dei traduttori e degli interpreti. Possono iscriversi persone, fisiche o giuridiche, di qualunque nazionalità, a condizione che abbiano già aderito alla raccolta di firme in sostegno dell’istituzione dell’Ordine.
Infine, l’articolo 16 rinvia l’adozione delle norme di esecuzione della legge ad un regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988,entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
Si osserva che l’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 si riferisce ai regolamenti governativi che devono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e non ai decreti ministeriali a cui sembra voler fare riferimento la disposizione in commento.
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.
La materia non è attualmente disciplinata da alcuna disposizione di rango primario.
Al riguardo occorre tenere in considerazione, da un lato, che l’art. 117, comma 3, della Costituzione, individuando le professioni come materia di competenza legislativa concorrente, affida allo Stato la definizione dei principi fondamentali; dall’altro, che il Governo ha presentato un disegno di legge di riforma generale delle professioni, che, una volta approvato, fornirà un quadro giuridico anche alla professione degli interpreti e dei traduttori.
La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità dei quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.
Per quel che concerne, in generale, il rapporto tra la disciplina comunitaria e l’ordinamento nazionale delle libere professioni non c’è dubbio che la prima eserciti una forte pressione riformatrice sull’attuale regime ordinistico. Come è noto, è soprattutto dal versante comunitario che la vigente normativa italiana sulle professioni è ritenuta particolarmente carente in relazione al principio sulla concorrenza definito dagli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo.
Non a caso tali norme ricadono in una sezione relativa alle “Regole applicabili alle imprese”; infatti, nella giurisprudenza comunitaria la nozione di impresa è assai più ampia da quella desunta dall’art. 2082 del codice civile, facendo riferimento ad ogni attività economica che offra beni e servizi in un determinato mercato. In base a tale premessa, ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria sulla concorrenza, ogni professione è equiparata ad un’attività d’impresa ed ogni ordine professionale ad una associazione di imprese. Questa tesi comunitaria è alla base di importanti sentenze (particolarmente in tema di tariffe) che però non hanno scalfito la contrapposizione tipica dell’ordinamento italiano tra attività professionale e attività d’impresa. Del resto, l’ordinamento comunitario considera gli ordini professionali associazioni di imprese ai fini della concorrenza, ma non si preoccupa di fornirne una definizione generale, così che tale definizione ben può essere difforme nei vari ordinamenti professionali degli Stati membri. Da qui, una diversa qualificazione delle professioni: da un lato, come attività analoghe a quelle imprenditoriali; dall’altro, come attività ad esse contrapposte, secondo la definizione generale che ne dà l’ordinamento italiano.
Un quadro della situazione delle prestazioni professionali nell’ambito dell’Unione, è stato fornito dalla Relazione sulla concorrenza nei servizi professionalidel 9 febbraio 2004 della Commissione europea (cd. rapporto Monti).
La Commissione, dettagliatamente, ha analizzato le restrizioni alla concorrenza che caratterizzano la regolamentazione dei servizi professionali negli Stati membri dell'Unione e che derivano proprio dalla fissazione o raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all'accesso alla professione e all'attività pubblicitaria, dai regimi di riserva previsti per talune attività, dalle regolamentazioni inerenti l'organizzazione e la struttura aziendale dell'attività.
Si tratta, nel complesso, di restrizioni che l'Autorità antitrust italiana aveva già avuto modo di individuare, con riguardo all'Italia, nell'ambito di un’indagine conoscitiva del 1997.
Nella medesima Relazione, la Commissione europea evidenzia come il diritto comunitario riconosca la legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superano il c.d. test di proporzionalità. Detto test di proporzionalità si considera soddisfatto allorché le misure in questione risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e costituiscano il meccanismo meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo.
Nel prendere atto delle specificità dei servizi professionali, nella citata Relazione, la Commissione auspica che la revisione complessiva della regolamentazione dei singoli Stati membri in materia di servizi professionali avvenga ad opera di interventi volontari dei soggetti responsabili delle restrizioni esistenti (segnatamente, le autorità di regolamentazione e gli organismi professionali), invitando detti soggetti a verificare la necessarietà/proporzionalità delle esistenti regole restrittive rispetto alle esigenze di tutela degli interessi di utenti e professionisti.
In altri termini, il diritto comunitario ammette deroghe all'applicazione dei principi antitrust solo con riguardo al singolo caso concreto e nella misura in cui ne risulti accertata l'effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test di proporzionalità.
Il 5 settembre 2005 la Commissione Europea ha pubblicato una nuova Comunicazione avente ad oggetto il seguito della Relazione del febbraio 2004 (I servizi professionali – Proseguire la riforma) con un aggiornamento dei progressi compiuti dai singoli Stati nella revisione e nella soppressione delle restrizioni alla concorrenza ed ha ribadito l’importanza di liberalizzare il mercato dei servizi professionali.
Quanto alla normativa comunitaria in materia di professioni - essendo condizione indispensabile per la creazione del mercato unico europeo, oltre alla libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (artt. 3, 39 e segg. Trattato di Roma istitutivo della comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209) – tale normativa si è in particolare concentrata sul riconoscimento del diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito U.E. e della conseguente libertà di stabilimento, ossia il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione.
Da qui il necessario reciproco riconoscimento fra i paesi membri dei diplomi, certificati e titoli professionali dei cittadini europei.
La Corte di giustizia CE ha riconosciuto l'immediata precettività delle norme del Trattato che pongono i citati principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (v. es: sentt. 21/6/74, n. 2/74 (Reyners), e 28/4/77, n. 71/76 (Thieffry).
In un primo momento la produzione normativa comunitaria ha avuto l'obiettivo di uniformare ed armonizzare le legislazioni nazionali relative all'esercizio delle singole professioni, in base alla considerazione per cui il riconoscimento dei titoli professionali presuppone tale armonizzazione (ed in questa direzione il legislatore comunitario si è mosso in particolare per le professioni sanitarie): non sono peraltro mancate forti resistenze in tale cammino, come dimostra la normativa dettata per gli avvocati (77/249/CEE) che ha consentito a questi professionisti la sola libera prestazione di servizi professionali in ambito comunitario (rinviando ulteriormente l'attuazione del diritto di stabilimento).
In un secondo momento, il legislatore comunitario ha invece percorso - con le citata direttiva 89/48/CEE nonché con la direttiva 92/51/CEE (ora superate con l’adozione della direttiva 2005/36/CE, v. ultra) - la strada del riconoscimento reciproco dei titoli professionali sulla base della loro equivalenza in ragione della rispondenza a taluni requisiti minimi.
A innovare profondamente il quadro normativo comunitario è però intervenuta lacitata direttiva 2005/36/CE[7], oggetto di recepimento da parte di uno schema di decreto legislativo all’esame delle Camere, che ha riformato il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Ilregime di riconoscimento delle qualifiche professionale maggiormente uniforme, trasparente e flessibile introdotto dalla direttiva - come auspicato dal Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 - è volto a conferire, a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, la garanzia di accedere alla stessa professione e di poterla esercitare in un altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo.
Tuttavia, come si precisa nel “Considerando..” n. 3, la suddetta garanzia non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio che potrebbero essere imposte dallo Stato ospitante, purché siano giustificate, proporzionate e non risultino discriminatorie.
Si segnala, inoltre, l'approvazione della risoluzione 12 ottobre 2006, n. 2137 del Parlamento europeo (cd. risoluzione Ehler) sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (2137/2006/CE). Tale risoluzione sollecita l’eliminazione degli “ostacoli alla concorrenza che non sono giustificati o che nuocciano all'interesse generale”, pur riconoscendo “il diritto di emanare regolamentazioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche”. L’obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di contrattare compensi legati al risultato raggiunto – si legge nella risoluzione - potrebbero essere di ostacolo alla qualità del servizio per i cittadini e alla concorrenza; gli Stati membri devono quindi superare tali vincoli con misure meno restrittive e più adeguate al rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e garantire accesso e mobilità nell'ambito dei servizi professionali.
In materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi non possono non essere segnalate le vicende della cd. direttiva Bolkenstein,relativa ai servizi nel mercato interno (Dir. 2006/123/CE), definitivamente approvata dal Parlamento Europeo il 12 dicembre 2006.
La proposta iniziale della Commissione – che aveva sollevato in tutti i gruppi politici del Parlamento europeo preoccupazioni sui possibili rischi di riduzione dell’acquis comunitario nel settore sociale (in particolare, in relazione al principio del Paese di origine, v. ultra) – è stata sostanzialmente modificata dall’esame parlamentare.
Il testo approvato dal Parlamento europeo ribadisce l’obiettivo della proposta iniziale relativamente alla liberalizzazione dei servizi, sottolineando al contempo la necessità di assicurare un elevato livello di qualità dei servizi stessi.
Dando seguito a quanto previsto dalla comunicazione “Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo” (COM(2005)596), presentata dalla Commissione il 22 novembre 2005, il gruppo di alto livello sul multilinguismo, istituito dalla Commissione secondo gli impegni assunti nel quadro di tale strategia, ha presentato la propria relazione finale in un documento pubblicato a cura della DG istruzione e cultura della Commissione nel settembre 2007[8].
Si tratta di un documento di lavoro che contiene una serie di raccomandazioni alla Commissione a favore di azioni intese a promuovere un approccio globale al multilinguismo nell’Unione europea. Tra i settori interessati figura anche l’interpretariato e la traduzione.
In particolare, il documento evidenzia come la crescente mobilità e immigrazione transeuropea all'interno dell'Unione abbia portato ad un brusco aumento della domanda di traduzione e interpretazione giuridica/giudiziaria, nonché di traduzione e interpretazione per i servizi comunitari/amministrativi, soprattutto a livello locale e regionale. Si raccomanda alla Commissione, pertanto, di incoraggiare gli Stati membri affinché sostengano la formazione a livello universitario in tali settori, anche al fine di garantire la disponibilità di interpreti e traduttori altamente qualificati, quali quelli che sono richiesti nelle istituzioni e organismi europei. Tra l’altro, si propone di sviluppare programmi e corsi universitari, sia a livello europeo che internazionale, per la formazione di specialisti nei settori:
· della traduzione e interpretazione giuridica, giudiziaria e comunitaria;
· della comunicazione multilinguistica.
Tale formazione, secondo il documento, dovrebbe riguardare anche le principali lingue non europee.
Secondo quanto annunciato nella comunicazione sulla nuova strategia europea per il multilinguismo, sopra citata, la Commissione intenderebbe presentare unaulteriore comunicazione relativa ad un approccio globale al multilinguismo nell’Unione europea, entro il 2008,anche tenendo conto della relazione del gruppo di alto livello.
L’articolo 7 rinvia a due regolamenti governativi, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della Giustizia, la determinazione delle norme per l’elezione delle sezioni del Consiglio dell’ordine (comma 1) e quelle sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall’albo e in materia disciplinare (comma 2).
L'articolo 10 demanda a un regolamento interministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, deve essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti sezioni del Consiglio dell’ordine.
Infine, l’articolo 16 rinvia l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, delle norme di esecuzione della legge ad un regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia.
L’articolo 1 prevede l’istituzione dell’ordine professionale dei traduttori e degli interpreti, in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni.
Si fa presente, al riguardo, che l’articolo 1, comma 4, del provvedimento citato esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali. La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, che l’articolo 4, comma 2, del decreto citato attribuisce alla legge statale la definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. In tal senso il richiamo al decreto legislativo n. 30 del 2006 sembra da intendersi come necessità dell’intervento della legge per la disciplina di tali aspetti.
Si segnala che presso le Commissioni riunite giustizia ed attività produttive commercio e turismo della Camera dei deputati è in corso l’esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 867 ed abb., recanti disposizioni in materia di professioni, e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’articolo 16 prevede che con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 siano adottate le norme di esecuzione del provvedimento.
Al riguardo si fa presente che il comma 1 dell’art. 17 della L. n. 400/1988 fa riferimento ai regolamenti governativi che devono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e non ai decreti ministeriali a cui fa riferimento la disposizione in commento.
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI
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Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti |
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Presentata il 13 luglio 2006
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Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature sono state presentate, nei due rami del Parlamento, proposte di legge per istituire l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti; purtuttavia non si è mai riusciti a completare l'iter parlamentare utile alla definizione di una norma legislativa in materia.
Le professioni dei traduttori e degli interpreti non godono in Italia di alcun riconoscimento, tranne quanto previsto dal regio decreto-legge del 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.
Oggi si rende indispensabile presentare una nuova proposta che scaturisce non solo dall'importanza e dalla conseguente necessità di regolamentare le due professioni dei traduttori e degli interpreti, ma anche perché tale esigenza è stata manifestata dalle stesse categorie di appartenenza. Nel 2005 è, infatti, iniziata una raccolta di firme a sostegno della proposta di legge (atto Camera n. 766) di iniziativa dell'attuale riproponente. Sono oltre 1.650 le firme dei traduttori e interpreti, sia di iscritti ad associazioni di categoria italiane e straniere (AITI, AIIC, Assointerpreti, ANITI, BDU, ATA, IOL, ITI, SFT e altre) che di non iscritti ad alcuna associazione di categoria, docenti, studenti, committenti che chiedono che venga istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti.
L'eterogeneità dei sostenitori testimonia il carattere trasversale di una tale iniziativa, un elemento importante che da un lato la sottrae ad eventuali tentativi di identificazione con realtà fini a se stesse, dall'altro ne avvalora la fondatezza, con fermando la necessità dell'attenzione del legislatore nei confronti della categoria.
Sull'onda di tali numerose adesioni si è costituita con atto pubblico l'associazione «Comitato ALTRINIT», il cui unico scopo sociale è l'istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti e che ha contribuito a rivisitare la proposta di legge presentata nella precedente legislatura.
L'attività del traduttore e dell'interprete si estende ormai ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche, dalle scienze matematiche a quelle biologiche, dall'ingegneria meccanica a quella elettronica, dalla fisica nucleare all'astrofisica, all'arte e al cinema. D'altra parte lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate, l'esigenza di utilizzare testi e relazioni di alto contenuto scientifico e di spiccata specializzazione, gli scambi di informazione nel corso dei congressi e di riunioni internazionali impongono la necessità di disporre di traduttori ed interpreti altamente specializzati, professionalmente preparati e responsabili, che garantiscano agli utilizzatori prestazioni di alto livello e di pieno affidamento.
L'accesso indiscriminato da parte di persone che possono avere conoscenze linguistiche, ma che non hanno la necessaria preparazione tecnica e culturale, danneggia l'interesse pubblico e i professionisti seri. L'importanza del problema della traduzione e dell'interpretariato - troppo spesso sottovalutata in Italia - è stata già da tempo messa in chiara evidenza dagli organismi internazionali con opportune iniziative e raccomandazioni. Fra tutte basti qui citare, per il suo significato, la «Raccomandazione sulla protezione giuridica dei traduttori e delle traduzioni e sugli strumenti pratici per migliorare lo status dei traduttori», formulata dall'UNESCO nel corso della Conferenza generale tenuta a Nairobi il 22 novembre 1976. A fronte di tale raccomandazione - che ovviamente impegna il nostro Paese, in quanto Stato membro dell'ONU - la categoria dei traduttori-interpreti non solo non gode in Italia di particolari provvidenze, ma non è neppure riconosciuta come categoria professionale.
In altri Paesi, al contrario, esistono associazioni ed enti, riconosciuti dalle leggi statali, i quali hanno il compito di tutelare sul piano giuridico, professionale ed economico l'attività di traduttore ed interprete. Basti ricordare, per citarne soltanto alcuni, che nei Paesi Bassi esiste la Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). In Belgio vi è la Chambre Belge des traducteurs, interprètes et philologues, e che in molti paesi dell'Europa orientale (ex Jugoslavia, Bulgaria, Ungheria e Polonia) la professione di traduttore ed interprete è ufficialmente riconosciuta e gode non soltanto dei diritti riservati dalla legge alle altre categorie professionali, ma anche del diritto d'autore, proprio come gli scrittori. In Germania, all'associazione di categoria BDU si accede dopo il superamento di un esame che abilita all'esercizio della professione. Il 19 luglio 2005 S. M. Elisabetta II ha accolto la richiesta dell'Institute of Linguists (IOL), conferendogli lo status di Charter. In Canada la provincia del Québec non solo ha istituito già da tempo l'ordine professionale dei traduttori e interpreti, ma addirittura riconosce e tutela la professione di terminologo. Infatti l'attuale denominazione è OTTIAQ (Ordre des traducteurs terminologues et interprètes agréés du Québec). Va da sé che, ai fini del riconoscimento, qualsiasi tentativo di parallelismo tra le associazioni di categoria italiane e quelle di altri paesi non può essere che inadeguato; non solo, ma questo stato di fatto pone in condizione di netta inferiorità i traduttori e gli interpreti italiani rispetto a quelli degli altri paesi, in particolare quelli della Comunità europea. Tale situazione si presenta con particolare evidenza in caso di bandi e concorsi europei.
L'istituzione dell'Ordine professionale è in armonia con la direttiva 2005/36/CEE del 7 settembre 2005 (direttiva Zappalà) sulle qualifiche professionali, che consente agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini e i collegi professionali, per la quale gli Stati hanno due anni di tempo per adeguarsi.
Il recente decreto La Loggia (decreto-legge n. 30 del 2 febbraio 2006) ribadisce: «La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (articolo 4, comma 2).
La presente iniziativa legislativa ha il duplice intento di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel settore e una più sicura affidabilità e qualità delle attività di traduzione e interpretariato a favore degli utenti. A tale scopo essa prevede di istituire l'Ordine dei traduttori e interpreti e di stabilire alcune regole per disciplinare l'esercizio di queste professioni.
La proposta di legge mira a valorizzare adeguatamente e a meglio definire le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore e a garantire a questa categoria di professionisti altamente qualificati un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico. Il provvedimento, tra l'altro, risolve anche il problema dei traduttori giurati e dei traduttori e interpreti consulenti tecnici, i quali nell'ambito dell'ordinamento giudiziario svolgono attualmente funzioni molto delicate senza essere soggetti a controllo alcuno e per i quali l'Unione europea ha deliberato l'istituzione di un apposito registro (GU C 33 E/159 - febbraio 2006 - emendamento 32, articolo 8).
Si è pertanto previsto di articolare l'albo in tre distinti elenchi, relativi rispettivamente a:
a) traduttori;
b) interpreti di conferenza;
c) interpreti di trattativa.
Il primo elenco è
quello dei traduttori, per i quali la specificità della professione è stata
individuata nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra,
distinguendosi la figura del traduttore professionista da altre figure quali il
corrispondente in lingue estere. L'articolo 1, comma 7, della proposta di legge
esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino
traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativa al diritto d'autore.
Per quanto concerne gli interpreti, l'albo
prevede due distinti elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di
conferenza e agli interpreti di trattativa. Nel comma 7 dell'articolo 1 gli
interpreti professionisti vengono anche distinti dalla figura dell'interprete
turistico.
Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le altre attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del consiglio dell'ordine a sezioni riunite.
L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.
L'articolo 9 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di alcuni requisiti (cittadinanza, diritti civili, residenza in Italia) oltre che al superamento dell'esame di abilitazione e al compimento di un periodo di tirocinio. Il comma 2 dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e della residenza nel territorio della Repubblica italiana ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti nel nostro Paese - e che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le altre lingue - non sono cittadini italiani né, talora, di altro Stato comunitario.
L'articolo 10 demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
L'articolo 11 definisce i criteri per la formazione degli elenchi e la classificazione delle competenze linguistiche. Il comma 4 definisce i criteri per la formazione degli elenchi. Il comma 5 definisce i criteri per la formazione di un elenco speciale.
L'articolo 12 impone ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale.
Con gli articoli da 13 a 15 sono infine dettate le norme transitorie relative alla prima formazione dell'albo. In attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, è considerato equipollente al superamento dell'esame di abilitazione e del periodo di tirocinio il possesso di un titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività professionale specifica; è stata prevista una deroga relativamente alle lingue di scarsa diffusione. Anche in sede di prima formazione dell'albo è prevista la classificazione delle competenze linguistiche.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Ordine professionale dei traduttori e interpreti).
1. È istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti, in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. All'Ordine professionale dei traduttori e interpreti appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. 2. L'Ordine
professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto
pubblico, esercita la funzione di tenuta dell'albo e quella di controllo
sulla disciplina degli iscritti. 4. Il
traduttore ha il diritto di far citare il proprio nome sulla traduzione dallo
stesso effettuata e di opporsi a qualsiasi deformazione della stessa.
L'interprete di conferenza e trattativa ha il diritto di opporsi alla
registrazione della propria traduzione durante lo svolgimento
dell'interpretazione senza il consenso esplicito in forma scritta sia
dell'interprete che dell'équipe.
Art. 2. (Consiglio nazionale dell'ordine).
1. È istituito
il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori e interpreti, con sede
presso il Ministero della giustizia. a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed effettuandone la revisione ogni anno; b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro della giustizia. 4. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite ha le seguenti attribuzioni: a) vigila sulla osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari; b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone agli iscritti per l'approvazione mediante referendum; c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette; d) provvede alla amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare; compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ordine; e) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia, oltre che al procuratore della Repubblica di Roma; f) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all'albo, oltre che le tasse per il rilascio di certificati e di pareri sulla liquidazione degli onorari; g) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi; h) esprime pareri, su richiesta di altri organismi ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni finalizzate alla formazione professionale nel campo della traduzione e dell'interpretariato.
Art. 3. (Riunione del Consiglio dell'ordine e delle sezioni del Consiglio). 1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e, comunque, quando la convocazione sia richiesta da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e comunque quando ciò sia richiesto, per la sezione dei traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione degli interpreti, da almeno tre membri.
Art. 4. (Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine e dei presidenti delle sezioni dell'ordine). 1. Il
presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli
dalla legge o dal Consiglio. Egli rappresenta l'ordine nei rapporti con altri
organismi e persone.
Art. 5. (Scioglimento del Consiglio dell'ordine). 1. Il Ministro
della giustizia può disporre lo scioglimento del Consiglio dell'ordine, o di
una delle sue sezioni, a motivo di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli
opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro
richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti
all'albo.
Art. 6. (Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni,nonché in materia elettorale). 1. Le
deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue sezioni, nonché gli atti
relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione
dei risultati possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli
interessati o dal procuratore della Repubblica.
Art. 7. (Elezione delle sezioni del Consiglio dell'ordine). 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due
sezioni del Consiglio dell'ordine.
Art. 8. (Vigilanza del Ministro della giustizia). 1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei traduttori e interpreti.
Art. 9. (Iscrizione all'albo). 1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri; b) godimento dei diritti civili; c) abilitazione all'esercizio della professione; d) residenza nel territorio della Repubblica Italiana; e) aver compiuto un periodo di tirocinio, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal Consiglio dell'ordine. 2. Per
l'iscrizione all'albo relativamente
Art. 10. (Esame di Stato). 1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono adottati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. (Formazione degli elenchi). 1. I
traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa sono
iscritti nei rispettivi elenchi, con l'indicazione delle lingue per cui hanno
superato il corrispondente esame di Stato, di cui all'articolo 10, secondo la
seguente classificazione: lingua madre o equivalente (lingua A), altre lingue
attive (lingue B: si traduce o si interpreta da e verso queste lingue) e
lingue passive (lingue C: si traduce o si interpreta da queste lingue verso
la lingua A e non viceversa).
Art. 12. (Obbligo del segreto professionale). 1. I traduttori e gli interpreti sono tenuti al segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.
Art. 13. (Norme transitorie per l'iscrizione all'albo). 1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 10, sono considerati equipollenti ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 9:
a) per i traduttori: 1) il diploma di laurea specialistica in traduzione afferente alla classe MIUR 104/5 delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica o diploma di laurea in traduzione o interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano o straniero purché equipollente, ovvero diploma di traduttore e interprete conseguito presso le Scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e un anno di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte o 50 rulli per i traduttori dell'audiovisivo; 2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1000 cartelle dattiloscritte o 100 rulli per i traduttori dell'audiovisivo; 3) il diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica, afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso biennale universitario o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle dattiloscritte o 150 rulli per i traduttori dell'audiovisivo; 4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di 3000 cartelle dattiloscritte o 300 rulli per i traduttori dell'audiovisivo; 5) per i traduttori editoriali: pubblicazione in data recente di tre libri dello stesso genere (letterario, tecnico o scientifico) tradotti da e verso la stessa lingua. È richiesta la pubblicazione di tre libri per ogni combinazione linguistica;
b) per gli interpreti di conferenza: 1) diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenza afferente alla classe 39/S delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza o diploma di laurea in interpretazione o traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente o diploma di interprete conseguito presso le Scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 150 giornate di interpretazione di conferenza; 2) altro diploma di laurea specialistica o altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori o interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 200 giornate di interpretazione di conferenza; 3) diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 300 giornate di interpretazione di conferenza, 4) diploma di maturità o equiparato e cinque anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 400 giornate di interpretazione di conferenza;
c) per gli interpreti di trattativa: 1) diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenza afferente alla classe 39/S delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza o diploma di laurea in interpretazione o traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente o diploma di traduttore e interprete conseguito presso le scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 697, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 75 giornate di interpretazione di trattativa; 2) altro diploma di laurea specialistica o altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero, diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 150 giornate di interpretazione di trattativa; 3) diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, o rilasciato da scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 200 giornate di interpretazione di trattativa; 4) diploma di maturità o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa. 2. Per i
traduttori ed interpreti non in possesso di un titolo di studio equipollente
al diploma di maturità operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge è consentita l'iscrizione all'albo con altro titolo di studio inferiore
al diploma di maturità, limitatamente al periodo di validità delle norme
transitorie per l'iscrizione all'albo, e purché sussistano i seguenti
requisiti: per i traduttori, quindici anni di esperienza e 10.000 cartelle;
per gli interpreti di conferenza, dieci anni di esperienza e l'effettuazione
di 800 giornate di interpretazione di conferenza; per gli interpreti di
trattative, dieci anni di esperienza e 1.000 giornate di interpretazione di
trattativa.
Art. 14. (Prima formazione dell'albo). 1. Il Ministro
della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, nomina una commissione, con l'incarico di
provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino
all'insediamento del Consiglio dell'ordine, dettando anche le relative
disposizioni procedurali.
Art. 15. (Commissario straordinario). 1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dal deposito dell'albo, nomina un commissario straordinario con l'incarico di indire l'elezione del Consiglio dell'ordine e provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio stesso.
Art. 16. (Regolamento di esecuzione). 1. Il regolamento di esecuzione è emanato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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[1] Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127. Il riordino è avvenuto sulla base delle norme di delegificazione contenute nell’articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997.
[2] Il riordino stabilito dal decreto riguarda: le procedure di riconoscimento degli istituti gestiti da enti e privati che offrono cicli di formazione nel settore della traduzione e dell’interpretariato; gli ordinamenti dei corsi istituiti e attivati presso i menzionati istituti; il rilascio e la valutazione dei titoli.
[3] A differenza della traduzione simultanea la traduzione consecutiva, spesso utilizzata per riunioni ristrette e colloqui diplomatici, viene effettuata ad intervalli più o meno regolari nelle pause prescelte dall’oratore. Si cfr. C. Di Pietro, La professione di interprete, in Quaderni di libri e riviste d’Italia – La traduzione, III, Roma, 1997.
[4] Legge 29 marzo 2001, n. 135, recante Riforma della legislazione nazionale del turismo.
[5] L’articolo 200 c.p.p. prevede che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
[6] Si cfr. la pagina all’indirizzo web:
http://www.miur.it/0002Univer/0706Istitu/0707Scuole/0711Elenco/index_cf2.htm.
[7] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che abroga le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE.
[8] Il gruppo di alto livello sul multilinguismo, composto da 11 esperti provenienti da vari paesi europei, è stato istituito dalla Commissione con decisione 2006/644/CE del 20 settembre 2006 con compiti di sostegno e consulenza per lo sviluppo di nuove iniziative, apportando nuovo slancio e nuove idee. Il documento finale riflette il punto di vista del gruppo che non necessariamente coincide con quello della Commissione.