Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo - A.C. 3251 e abb.
Riferimenti:
AC n. 3251/XV   AC n. 1114/XV
AC n. 2191/XV   AC n. 2256/XV
AC n. 2758/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 310
Data: 22/01/2008
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

A.C. 3251 e abb.

 

 

 

 

 

n. 310

 

 

22 gennaio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0166

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  8

§      Contenuto  8

§      Relazioni allegate  18

Elementi per l’istruttoria legislativa  20

§      Necessità dell’intervento con legge  20

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.20

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  20

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra la legge n. 363 del 2003 e i progetti di legge A.C. 3251, A.C. 1114, A.C. 2191, A.C. 2256, A.C. 2758  23

Progetti di legge

§      A.C. 3251, (Governo), Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  79

§      A.C. 1114, (on. Stucchi), Modifiche all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali105

§      A.C. 2191, (on. Di Centa ed altri), Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  109

§      A.C. 2256, (on. Vannucci ed altri), Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  119

§      A.C. 2758, (on. Frassinetti ed altri), Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  123

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 132 e 133)130

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 2, 8 e 9)132

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (art. 68)139

§      L. 24 dicembre 2003, n. 363. Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo  141

§      Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. D.M. 20 dicembre 2005. Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate (In allegato: “Il decalogo dello sciatore”)149

§      Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. D.M. 2 marzo 2006. Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard  160

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3251

Titolo

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Sport

Iter al Senato

No

Numero di articoli

15

Date

 

§       presentazione alla Camera

14 novembre 2007

§       annuncio

15 novembre 2007

§       assegnazione

20 dicembre 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VIII (Ambiente)

X (Attività produttive)

XI (Lavoro)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Numero del progetto di legge

1114

Titolo

Modifiche all’articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sport

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

13 giugno 2006

§       annuncio

14 giugno 2006

§       assegnazione

19 luglio 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Numero del progetto di legge

2191

Titolo

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sport

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date

 

§       presentazione alla Camera

30 gennaio 2007

§       annuncio

31 gennaio 2007

§       assegnazione

14 febbraio 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VIII (Ambiente)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Numero del progetto di legge

2256

Titolo

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sport

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

13 febbraio 2007

§       annuncio

14 febbraio 2007

§       assegnazione

26 febbraio 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Numero del progetto di legge

2758

Titolo

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sport

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione alla Camera

12 giugno 2007

§       annuncio

13 giugno 2007

§       assegnazione

9 luglio 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame, una d’iniziativa del Governo (AC 3251) e quattro di iniziativa parlamentare (AC 1114, AC 2191, AC 2256, AC 2256), dettano norme volte a garantire la sicurezza nella pratica degli sport invernali attraverso la tecnica della novella alla legge 24 dicembre 2003, n. 363[1], che di recente ha disciplinato la materia.

Secondo quanto espresso nelle relazioni illustrative dei provvedimenti in esame, la ratio di un nuovo intervento del legislatore in materia è di offrire soluzione ai punti critici della disciplina introdotta nel 2003 alla luce dei primi anni di attuazione, esigenza rafforzata dai gravi incidenti verificatisi nelle piste da sci nel corso delle ultime stagioni invernali. A tal fine, la pdl 2256 (Vannucci ed altri), la pdl 2758 (Frassinetti ed altri) e la pdl 3251 (Governo) introducono modifiche ed integrazioni alla normativa vigente nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione e vigilanza, nonché del connesso sistema delle sanzioni.

Un secondo obiettivo, perseguito in particolare dalla pdl 2191 (Di Centa ed altri) è quello di dare un sostegno economico ai gestori delle piste da sci e degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché alle attività economiche connesse con gli sport invernali, in considerazione delle difficoltà in cui tali soggetti si trovano ad operare in conseguenza delle anomalie dell’andamento climatico. Infine, la pdl 1114 (Stucchi) è tesa a valorizzare la pratica dello sci alpinismo e dell’alpinismo invernale.

 

Di seguito si riporta in sintesi quanto previsto dalla legge n. 363/2003[2] nonché le modifiche che si intendono apportare con le proposte di legge in esame.

 

L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione della legge, stabilendo che essa interessa la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

La pdl 2191 (Di Centa ed altri) dispone che l’ambito di applicazione sia ampliato agli sport assimilati, quali le racchette da neve e il nordic walking (art. 1). Parallelamente si propone l’inserimento nel titolo della legge del riferimento agli “sport assimilati” (art. 12).

 

Il capo II della legge (articoli 2-7) è dedicato alla gestione delle aree sciabili attrezzate. In particolare l’articolo 2 individua le aree sciabili attrezzate distinguendo tra:

-            aree sciabili, comprendenti le piste e gli impianti di risalita, di norma riservate alla pratica dello sci (co. 1);

-            aree a specifica destinazione per la pratica di attività quali la slitta ed altri sport della neve, nonché aree interdette alla pratica dello snowboard (co. 2).

Le aree sono individuate dalle regioni; tale atto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce il presupposto per la costituzione coattiva di servitù. (co. 3).

All’interno delle aree sciabili, che abbiano più di tre piste, i comuni individuano le piste dove possono svolgersi gli allenamenti agonistici; all’interno delle aree che hanno più di venti piste, i comuni individuano le aree dove praticare evoluzioni acrobatiche (co. 4 e 5).

La proposta di legge d’iniziativa governativa (AC 3251, articolo 1) apporta alcune modifiche all’articolo 2 prevedendo che:

-            aree a specifica destinazione possono essere individuate eventualmente anche per altre pratiche sportive (quindi non solo la slitta ed altri sport della neve);

-            le tre piste necessarie perché si possano individuare tratti da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, devono essere piste di sci alpino; la stessa modifica è proposta dalla pdl 2191 (Di Centa ed altri);

-            è esteso l’obbligo di utilizzo del casco protettivo anche ai partecipanti alle competizioni sportive;

-            il potere di individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (c.d. snowpark) viene trasferito dai comuni ai gestori delle aree;

-            l’idoneità tecnica delle aree di snowpark è verificata da un responsabile individuato dai gestori.

Inoltre, la pdl 2191 (Di Centa ed altri) assimila alle aree sciabili i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking e trasferisce la competenza all’individuazione delle aree dalle regioni ai comuni (art. 2).

La pdl 2758 (Frassinetti ed altri) integra l’articolo 2, richiedendo che ogni area sciabile attrezzata sia dotata di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata[3].

 

L’articolo 3 della legge prescrive alcuni obblighi in capo ai gestori delle aree attrezzate, che consistono nella messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni (co. 1) e nella garanzia di soccorso e di trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. I gestori devono fornire annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, dati che vengono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio (co. 2). La violazione delle disposizioni in materia di soccorso e trasporto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro (co. 3).

La pdl 3251, d’iniziativa governativa, (articolo 2) specifica ulteriormente gli obblighi dei gestori, stabilendo in particolare che questi:

-            devono individuare i soggetti ai quali spetta la direzione delle piste;

-            devono individuare in prossimità dell’area sciabile apposite aree per l’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

Inoltre, si dispone che i dati sugli infortuni, raccolti anche dalle Forze di polizia, possono essere utilizzati dalla regioni per individuare le piste a più elevato tasso di incidenti e per imporre ai gestori di queste un rafforzamento delle misure di sicurezza.

La pdl 2191 (Di Centa ed altri) interviene sulla norma in una duplice direzione: da un lato, si prevede l’estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla sicurezza delle piste anche per quanto riguarda i percorsi attrezzati sulla neve. Dall’altro, trasferisce dalla regioni ai comuni il compito di stabilire principi e criteri in materia di sicurezza[4].

La pdl 2758 (Frassinetti ed altri) prevede l’estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla messa in sicurezza delle piste anche alle corsie per la sosta e per il transito, che la stessa proposta di legge prevede di introdurre[5].

 

L’articolo 4 della legge n. 363 disciplina la responsabilità civile dei gestori per la regolarità e la sicurezza dell'esercizio delle piste, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, e prevede l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. Il contratto è necessario per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e per la prosecuzione delle attività già avviate.

Sia la pdl 3251 (governo) che la pdl 2191 (Di Centa ed altri) introducono modifiche, di segno diverso, alla norma in questione.

Il testo governativo integra la disciplina vigente, inserendo l’obbligo per i gestori di mettere a disposizione degli utenti, al momento del rilascio dello skipass, la possibilità di acquistare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a cose e persone nella pratica degli sport invernali di discesa e di darne ampia pubblicità. È inoltre demandata ad un accordo in sede di Conferenza unificata la definizione dei parametri per la valutazione della sicurezza delle piste (art. 3).

Diversamente, la pdl 2191 (Di Centa ed altri) modifica la disciplina vigente estendendo la responsabilità dei gestori anche per le aree dedicate allo sci di fondo.

 

L’articolo 5 stanzia 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003 per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali[6]. Il 20 per cento delle risorse è destinato ad iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta, secondo modalità definite, anche sulla base di apposite convenzioni, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI.

I gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati ad esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, garantendone un'adeguata visibilità.

In relazione a tale disciplina, la pdl 3251 (governo) introduce alcune novità, tra le quali si segnala, in particolare, la previsione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro nei confronti del gestore che non ottemperi agli obblighi di informazione cui è tenuto, tra i quali viene annoverato quello di esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe (art. 4).

La pdl 2191 (Di Centa ed altri) innalza la somma destinata al finanziamento delle campagne informative a 3.000.000 euro a partire dal 2007 e la percentuale di risorse dedicate a favorire la conoscenza tra i giovani dal 20 al 30 per cento (art. 5).

 

L’articolo 6 della legge prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Il disegno di legge del governo (AC 3251, art. 5) propone l’introduzione di ulteriori commi a tale disposizione, in base ai quali:

-            i gestori provvedono ad adeguare la segnaletica delle piste con elevata frequenza, secondo le prescrizioni eventualmente imposte dalla regioni a causa dell’elevato tasso di incidenti documentato per le medesime piste;

-            l’adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica è verificato dai comuni e dagli altri soggetti competenti per il controllo ai sensi della legge.

 

L’articolo 7 della legge detta norme in materia di manutenzione delle aree sciabili attrezzate. I criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti dalle regioni, ferme restando i principi stabiliti dalla legge.

La norma in esame autorizza la spesa delle seguenti risorse in favore dei gestori:

-            5.000.000 euro per l’anno 2003 (e a partire dal 2004, una somma da determinare nella legge finanziaria) per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture tra le regioni e le province autonome, le quali definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;

-            finanziamenti nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede con la legge finanziaria[7].

Numerose le modifiche all’articolo 7 della l. n. 363 introdotte dalla pdl 2191 (Di Centa ed altri). Alcune riguardano specificamente gli obblighi di manutenzione, la competenza a stabilire i quali viene trasferita dalle regioni ai comuni. In particolare, l’obbligo di segnalazione delle cattive condizioni del fondo delle piste viene esteso anche ai percorsi attrezzati.

Altre modifiche concernono il finanziamento in favore dei gestori. A tale riguardo, la proposta di legge prevede:

-            il rifinanziamento degli interventi per la messa in sicurezza per una somma a 20.000.000 euro per l’anno 2007, lasciando alle successive leggi finanziarie la determinazione degli importi per gli anni successivi;

-            una autorizzazione di spesa di ulteriori 5.000.000 euro per gli anni del triennio 2007-2008, specificamente destinati alla realizzazione, alla messa in sicurezza e alla segnaletica dei percorsi attrezzati per racchette da neve e per nordic walking;

-            il rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti nel limite massimo di 200.000.000 euro per l’anno 2008, lasciando alle successive leggi finanziarie la determinazione degli importi per gli anni successivi[8].

In relazione alla copertura finanziaria del provvedimento per l’anno 2007 – valutato l’onere in 227,5 milioni di euro - la pdl 2191 prevede :

-            per una cifra pari a 40 milioni di euro, corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

-            quanto a 187,5 milioni di euro, mediante riduzione del 2 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale per il 2007 iscritti nella tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli anni 2008 e 2009, valutato l’onere in 7,5 milioni di euro, è prevista la corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzionamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale[9].

 

Anche la pdl 3251 (governo) innova l’articolo 7, introducendo la possibilità per i gestori di lasciare piste o tratti di esse non battuti. Come sottolineato nella relazione illustrativa, si tratta di una pratica diffusa all’estero, che permette agli utenti di sciare in totale sicurezza e a velocità necessariamente inferiori (art. 6).

 

Il capo III della legge n. 363/2003 (articoli 8-19) stabilisce le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.

La pdl 2191 (Di Centa ed altri) premette all’inizio del capo della legge un nuovo articolo che prevede in via di principio il dovere per ogni sciatore di comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o da provocare danni[10].

 

L’articolo 8 della legge prevede l’obbligo per i soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard. Chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

La pdl 3251 (Governo) innalza il limite massimo della sanzione fino a 250 euro e la estende anche alle ipotesi di violazione dell’obbligo di indossare il casco per chi frequenta le aree destinate agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, gli snowpark e per chi partecipa alle competizioni sportive[11].

La pdl 2256 (Vannucci ed altri) modifica il testo estendendo l’obbligo del casco protettivo a tutti coloro che praticano lo sci alpino e lo snowboard, senza limiti di età (articolo 1).

 

L’articolo 9 stabilisce che glisciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui. In particolare, la velocità deve esser moderata in presenza di situazioni che richiedono particolare cautela, come, ad esempio, in caso di nebbia, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, ecc.

Le modifiche proposte in relazione a tale norma sono volte a specificare il tipo di comportamento richiesto allo sciatore, attraverso il recepimento di alcune regole contenute nel “Decalogo dello sciatore” adottato dalla Federazione internazionale sci. In particolare, sia la pdl 3251 (Governo)[12], sia la pdl 2191 (Di Centa ed altri)[13] richiedono allo sciatore di assumere un comportamento ed una velocità adeguati rispetto alle proprie capacità tecniche.

 

Gli articoli 10 e 11 della legge, che stabiliscono le regole relative alla precedenza e al sorpasso, non sono oggetto di alcuna proposta di modifica.

 

L’articolo 12 prevede che negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

La pdl 2191 (Di Centa ed altri) sostituisce integralmente la disposizione, stabilendo che lo sciatore deve non tanto seguire una regola generale di precedenza, quanto piuttosto verificare in caso di attraversamento o incrocio, di potersi immettere senza pericolo per sé e per gli altri (art. 9).

 

L’articolo 13 della legge del 2003 stabilisce le norme di stazionamento lungo le piste.

La pdl 3251 (Governo) rafforza la disciplina, prevedendo che durante la sosta lo sciatore deve collocare l’attrezzatura fuori dal piano sciabile[14].

La pdl 2758 (Frassinetti ed altri) modifica la norma, richiedendo che la sosta avvenga non ai bordi delle piste, ma nelle corsie per la sosta e il transito[15].

 

L’articolo 14 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro per l’ipotesi di omissione di soccorso: tale norma non è oggetto di alcuna proposta di modifica.

 

L’articolo 15 della legge n. 363/2003 regola il comportamento di transito e risalita di chi si reca sulle piste senza sci. In particolare, prevede il divieto di percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità (co. 1) ed in ogni caso, in occasione di gare, quello per gli estranei di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla (co. 3). Stabilisce, inoltre, che chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste (co. 2). Infine, viene normalmente vietata la risalita della pista con gli sci ai piedi, salvo autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità (co. 4).

La pdl di iniziativa governativa (AC 3251) e la pdl 2191 (Di Centa ed altri) introducono al riguardo, come ulteriore comportamento di norma vietato, l’utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci[16].

Inoltre la pdl 2191 (Di Centa ed altri) prevede che il gestore delle aree, previo nulla osta del comune, possa predisporre percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati, il cui accesso può essere subordinato al pagamento di un biglietto a prezzo ridotto rispetto a quello di risalita dell’impianto[17].

Diversamente, la pdl 1114 (Stucchi) – nell’unico articolo che la compone -  prevede alcune modifiche in base alle quali è vietato solo l’attraversamento della pista a piedi, mentre la risalita e la discesa senza sci (e, nel caso della risalita, anche con gli sci ai piedi) sono normalmente consentite, ma devono avvenire obbligatoriamente ai bordi della pista. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la novella è motivata dall’esigenza di non penalizzare i praticanti dello sci alpinismo e dell’escursionismo.

Modifiche analoghe sono proposte nella pdl 2758 (Frassinetti ed altri), ai sensi della quale tuttavia la risalita e la discesa devono avvenire obbligatoriamente sulla corsia per la sosta e per il transito che la stessa proposta di legge prevede di introdurre[18].

 

L’articolo 16 disciplina l’utilizzo dei mezzi meccanici sulle piste da sci, che è di norma consentito per espletare il servizio e la manutenzione delle piste e degli impianti solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

La pdl 3251 (Governo) integra la norma in questione attribuendo alle regioni il potere di disciplinare l’utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili, secondo criteri che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell’ambiente montano[19].

 

L’articolo 17 della legge prevede l’obbligo per i soggetti che praticano lo sci-alpinismo di munirsi, laddove sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. In ogni caso, il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

La pdl 2191 (Di Centa ed altri) estende l’obbligo di munirsi dei sistemi elettronici per la ricerca di persone a tutti coloro che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati, qualunque sia la modalità utilizzata[20].

In senso analogo dispone la pdl di iniziativa governativa (AC 3251[21]), la quale inoltre estende le campagne informative per la sicurezza anche alle pratiche dello sci alpinismo e allo sci fuori pista, con la possibilità per i gestori e i comuni di segnalare anche i percorsi fuori pista maggiormente praticati[22].

 

L’articolo 18, oltre a riconoscere alle regioni e ai comuni il potere di adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti, affida alle regioni il compito di determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione degli obblighi di informazione e di predisposizione della segnaletica a cura dei gestori, nonché delle regole di condotta degli sciatori non determinate dalla stessa legge, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

In materia di sanzioni, intervengono le pdl in esame, nel modo che di seguito si riassume:

-            la pdl 3251 (Governo) introduce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 a 250 euro nel caso di violazione di una serie di obblighi relativi al comportamento degli utenti delle aree sciabili, per i quali è attualmente prevista la esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste da queste ultime. La modifica è giustificata, come si legge nella relazione illustrativa, dalla necessità di uniformare le sanzioni sull’intero territorio nazionale, anche in considerazione della presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali[23].

-            si prevede l’introduzione della sanzione che consiste nel ritiro dello skipass per chi contravviene alla regole di comportamento fissate dalla legge, in aggiunta alle sanzioni già specificamente previste dalla normativa vigente. Si muovono in questa direzione la pdl 2256 (Vannucci ed altri)[24], la pdl 2758 (Frassinetti ed altri)[25] e la pdl 3251 (Governo), che però subordina la sanzione ai casi particolare gravità delle condotte vietate dalla legge o di reiterazione delle violazioni[26].

 

L’articolo 19 della legge stabilisce che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Il capo IV (articoli 20-23) della legge reca alcune disposizioni finali, nonché la copertura finanziaria.

L’articolo 20 prevede, in particolare, l’estensione delle norme previste dalla legge per sciatori anche a coloro che praticano lo snowboard.

Il disegno di legge del Governo (AC 3251) estende ulteriormente l’applicazione della legge al telemark ed alle altre tecniche di discesa, che, come evidenziato nella relazione illustrativa, riguardano lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica. Per tali pratiche e per le altre individuate dalle regioni, queste provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei relativi percorsi e dei bollettini valanghe.

 

L’articolo 21 della legge n. 363/2003 individua i soggetti legittimati al controllo dell’osservanza delle disposizioni della legge stessa e all’irrogazione delle relative sanzioni nella Polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, nonché nei corpi di polizia locali che vi provvedono nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche. La disposizione fa salva la normativa già in vigore nelle regioni.

La pdl 3251 innova profondamente la materia, arricchendo la platea dei soggetti preposti alle attività di vigilanza[27].

In particolare, si affida alle regioni e province autonome il potere di individuare specifiche figure di soggetti privati a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni. Tali convenzioni possono essere stipulate in assenza dei soggetti previsti dalla disciplina vigente (Forze di polizia, ecc.), ovvero qualora il loro numero sia insufficiente in base a parametri stabiliti con decreto interministeriale; qualora risulti insufficiente anche il numero dei nuovi soggetti privati, i gestori dovranno assicurare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso mediante proprio personale.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata sono stabiliti:

a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all'affluenza degli sciatori;

c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

d) i contenuti tipo delle convenzioni tra gestori e soggetti deputati al controllo;

e) il modulo per la rilevazione degli infortuni;

f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso.

Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia dell’atto pubblico.

La finalità che s’intende raggiungere con le modifiche proposte, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, è di garantire la presenza di personale addetto alla vigilanza in tutti gli impianti, senza che ciò comporti alcun incremento delle Forze di polizia oggi utilizzate.

Relazioni allegate

Tutte le proposte di legge in esame risultano corredate della rispettiva relazione illustrativa.

Il testo di iniziativa governativa (AC 3251) è accompagnato anche dall’analisi tecnico-normativa, dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, nonché dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso in data 18 ottobre 2007.

In particolare, la Conferenza delle regioni e delle province ha proposto la modifica della nuova disciplina dei soggetti incaricati delle attività di controllo, richiedendo che:

-            sia attribuita alle regioni la definizione della dotazione minima del personale, pubblico e privato, dei servizi di vigilanza, salvo l’esercizio di un potere sostitutivo statale in caso di inerzia degli enti regionali;

-            sia salvaguardata l’autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale e le province autonome in materia di sanzioni e di soggetti competenti per il controllo.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Tutte le proposte di legge in esame intervengono su una materia regolata da normativa primaria; le modifiche sono formulate utilizzando la tecnica della novella.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.

La materia della sicurezza nella pratica dello sci è stata già oggetto di definizione da parte dello Stato attraverso l’emanazione della legge n.363/2003. Si vedano, comunque, in proposito le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni sul disegno di legge di iniziativa governativa in esame.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 15 del disegno di legge 3251, d’iniziativa governativa, attribuisce aggiungendo un nuovo comma all’articolo 21 della legge n.363/2003, al Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, il potere di emanare un regolamento con il quale definire alcuni aspetti delle modifiche introdotte con la proposta in esame.

 

 


Testo a fronte

 


Legge 24 dicembre 2003, n. 363

A.C. 3251

A.C. 2191

A.C. 2758

A.C. 1114 e A.C. 2256

Legge 24 dicembre 2003, n. 363

 

Art. 12.

 

 

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

 

1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli sport assimilati».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione.

 

Art. 1.

 

 

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «sport invernali da discesa e da fondo» sono inserite le seguenti: «e degli sport assimilati, quali le racchette da neve e il nordic walking».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Gestione delle aree sciabili attrezzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.

Aree sciabili attrezzate.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le aree sciabili attrezzate).

Art. 2.

Art. 1.

(Corsie per la sosta e per il transito delle aree sciabili attrezzate).

 

 

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino e altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking»;

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi dell'articolo 6».

 

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

 

 

 

a) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;

 

 

 

b) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport» sono inserite le seguenti: «e di pratiche sportive»;

 

 

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

 

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

2) al secondo periodo, le parole: «delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni» e le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

 

 

 

 

 

 

 

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino»;

d) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino» e dopo le parole: «allenamenti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

 

 

 

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

 

 

 

«4-bis. Sono soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

d) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e le parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori»;

e) al comma 5, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino».

 

 

 

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dai gestori».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.

Obblighi dei gestori.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente gli obblighi dei gestori).

Art. 3.

Art. 2.

(Obblighi dei gestori).

 

 

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

a) al comma 1, primo periodo:

 

 

1) dopo la parola: «provvedendo» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni,»;

2) le parole: «secondo quanto stabilito dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e all'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime»;

a) al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati sulla neve», le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo le parole: «ostacoli presenti lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi attrezzati sulla neve»;

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il transito secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo le corsie per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».

 

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «I gestori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse»;

3) al secondo periodo, dopo le parole: «I dati raccolti dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Forze di polizia» e dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «e all'Osservatorio della montagna»;

b) al comma 2, dopo le parole: «trasporto degli infortunati lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».

 

 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

c) al comma 3, dopo le parole: «primo periodo del comma 2» sono inserite le seguenti: «in materia di soccorso e trasporto degli infortunati»;

 

 

 

 

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

 

 

 

«3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.

Responsabilità civile dei gestori.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la responsabilità civile dei gestori).

Art. 4.

 

 

 

 

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

 

a) al comma 1, le parole: «, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,» sono soppresse e la parola: «piste» è sostituita dalla seguente: «stesse»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

 

 

 

 

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

b) al comma 3, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e di aree sciabili attrezzate».

 

 

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

 

 

 

 

«3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all'atto della vendita del titolo di transito l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

 

 

 

 

3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste».

 

 

 

Art. 5.

Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

Art. 5.

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:«Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».

 

 

 

1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

 

 

 

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;

 

 

 

 

a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dal l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007»;

 

 

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

 

b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;

 

 

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

b) al comma 3:

 

 

 

1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12,»;

 

 

 

 

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

 

 

 

 

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

 

 

 

«3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6.

Segnaletica.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la segnaletica).

 

 

 

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

 

 

 

 

«1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.

 

 

 

 

1-ter. I comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7.

Manutenzione e innevamento programmato.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la manutenzione e l'innevamento programmato).

Art. 6.

 

 

 

 

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

 

 

 

 

 

a) al comma 1, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei necessari servizi adeguatamente dimensionati e localizzati»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la pista o i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo, il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista o il percorso attrezzato devono essere chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o del percorso attrezzato o la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista o del percorso attrezzato, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti».

 

 

 

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

 

 

 

 

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

 

c) al comma 4, dopo la parola: «piste» sono inserite le seguenti: «o i percorsi attrezzati»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

 

d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «delle aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

2) dopo le parole: «innevamento delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi»;

3) dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 20.000.000 di euro per l'anno 2007»;

4) le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008»;

 

 

 

 

 

5) dopo le parole: «sulla lunghezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

 

 

 

 

 

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

 

 

 

«5-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste al comma 5, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi attrezzati per racchette da neve e per nordic walking»;

 

 

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

f) al comma 6, dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 200.000.000 di euro per l'anno 2007» e le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

 

Art. 7.

 

 

 

 

1. Al capo III della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è premesso il seguente articolo:

 

 

 

 

«Art. 7-bis. (Rispetto per gli altri). - 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o da provocare danni».

 

 

 

 

 

 

A.C. 2256

Art. 8.

Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

 

 

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo).

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo di utilizzo del casco protettivo».

 

 

 

 

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

 

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

 

 

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3»;

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

 

 

 

 

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

 

 

 

 

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

 

 

 

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

 

 

Art. 9.

Velocità.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la velocità).

Art. 8.

 

 

 

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento»;

 

 

 

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

 

 

 

 

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non provochi danni»;

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o del percorso attrezzato».

 

 

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

 

 

 

 

 

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

 

 

 

«2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

 

 

 

 

2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili».

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10.

Precedenza.

 

 

 

 

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11.

Sorpasso.

 

 

 

 

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12.

Incrocio.

 

Art. 9.

 

 

 

 

1. L'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

 

 

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

 

«Art. 12. (Attraversamento e incrocio). - 1. Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13.

Stazionamento.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo stazionamento).

 

Art. 3.

(Stazionamento).

 

 

 

 

1. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

 

 

 

a) al comma 1, le parole: «sui bordi della pista», sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito»;

 

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

 

 

 

 

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

 

 

 

 

b) al comma 3, le parole: «ai margini di essa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito».

 

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

 

 

 

 

 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

 

 

 

 

«4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l'attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone».

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 2256

 

 

 

 

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sanzioni).

 

 

 

 

1. Dopo l'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

 

 

 

 

«Art. 13-bis. - (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle determinate dalle regioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, i soggetti competenti per il controllo di cui all'articolo 21 provvedono al ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».

 

 

 

 

 

Art. 14.

Omissione di soccorso.

 

 

 

 

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 1114

Art. 15.

Transito e risalita.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente il transito e la risalita).

Art. 10.

Art. 4.

(Transito e risalita).

Art. 1.

 

 

1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

 

a) al comma 1, dopo le parole: «È vietato percorrere a piedi» sono inserite le seguenti: «e con le racchette da neve»;

a) al comma 1, la parola: «percorrere» è sostituita dalla seguente: «attraversare»;

«1. È vietato attraversare a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità».

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

 

 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi risale o discende la pista senza sci deve tenersi sulla corsia per la sosta e per il transito, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3»;

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Chi risale o discende le piste senza sci deve tenersi ai bordi delle medesime piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3».

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

 

 

 

 

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi», e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l'accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di importo ridotto rispetto all'importo del biglietto di risalita dell'impianto medesimo».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire sulla corsia per la sosta e per il transito, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell' area sciabile attrezzata».

3. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«4. La risalita delle piste con gli sci ai piedi deve avvenire ai bordi delle piste, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16.

Mezzi meccanici.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i mezzi meccanici).

 

 

 

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

 

 

 

 

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

 

 

 

 

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

 

 

 

 

«3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano».

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17.

Sci fuori pista e sci-alpinismo.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo).

Art. 11.

 

 

 

1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-ter»;

 

 

 

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «lo sci-alpinismo» sono inserite le seguenti: «o lo sci fuori pista»;

2) le parole: «, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «appositi sistemi elettronici» sono inserite le seguenti: «di soccorso»;

4) le parole: «di soccorso» sono soppresse;

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve».

 

 

 

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«2-bis. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.

 

 

 

 

2-ter. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all'articolo 5, comma 3-bis».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18.

Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le ulteriori prescrizioni per la sicurezza e le sanzioni).

 

Art. 5.

(Sanzioni).

 

 

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

 

 

 

 

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro»;

 

 

 

 

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

 

 

«2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

 

«2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma 1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8, comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi dell'articolo 21 provvedono al ritiro, per l'intera giornata, del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».

 

 

 

 

 

 

 

2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo».

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19.

Concorso di colpa.

 

 

 

 

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

Disposizioni finali e copertura finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20.

Snowboard.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo snowboard).

 

 

 

 

1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Snowboard, telemark e altre pratiche sportive»;

 

 

 

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il telemark o altre tecniche di discesa»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

 

 

 

«1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21.

Soggetti competenti per il controllo.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i soggetti competenti per il controllo).

 

 

 

 

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

 

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

 

 

 

 

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ter. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 9.

 

 

 

 

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

 

 

 

 

a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

 

 

 

 

b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all'affluenza degli sciatori;

 

 

 

 

c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

 

 

 

 

d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all'articolo 3, comma 2;

 

 

 

 

f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell'equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

 

 

 

 

1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

 

 

 

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

b) al comma 2, le parole: «all'articolo 9, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al capo III della presente legge».

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22.

Adeguamento alle disposizioni della legge.

 

 

 

 

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

 

 

 

 

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23.

Copertura finanziaria.

 

 

 

 

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

 

 

 

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Progetti di legge

 


N. 3251

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

di concerto con il ministro della difesa

(PARISI)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'interno

(AMATO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

 

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Presentata il 14 novembre 2007

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Onorevoli Deputati! - Nel corso degli ultimi anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci, e più in generale degli sport invernali da discesa, ha assunto un rilievo tale da determinare un primo intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Tale legge ha fissato una serie di regole in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, introducendo alcuni obblighi a carico dei gestori e affidando alle regioni il compito di adeguare la propria normativa e di disciplinare ulteriori aspetti.

Durante questi primi anni di attuazione della citata legge n. 363 del 2003 sono emersi alcuni punti critici della disciplina e in particolare, la questione della sicurezza è stata, durante la stagione invernale 2006/2007, spesso oggetto di attenzione a causa di diversi gravi incidenti verificatisi sulle piste da sci.

Già nel corso della stagione sono state avviate iniziative, anche in collaborazione con le regioni, per sensibilizzare tutti gli operatori del settore sul potenziamento, a normativa vigente, delle attività di sicurezza e prevenzione.

Nel corso di tali iniziative è stata condivisa l'esigenza di modificare la legge n. 363 del 2003 in relazione alle criticità emerse, ferme restando le competenze già attribuite a regioni e province autonome.

In particolare, la normativa vigente presenta alcune lacune con riguardo all'attività di prevenzione e vigilanza, da considerare invece basilare per garantire la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

Inoltre, il sistema sanzionatorio è rimasto incompleto e non uniforme a causa del differente stato di attuazione nelle regioni e tale difformità ha determinato specifici problemi per le aree sciabili comprendenti il territorio di più regioni; è stata avvertita l'assenza di sanzioni di immediata efficacia, quale la possibilità di ritiro del titolo di transito (skipass), da considerare un forte disincentivo al porre in essere di condotte pericolose sulle piste da sci.

Sotto altri profili, è emersa anche l'assenza di attenzione da parte del legislatore del 2003 per l'elisoccorso, che costituisce la principale modalità di intervento per gli infortuni più gravi e per le esigenze di tutela ambientale, spesso connesse con la fruizione delle aree sciabili e delle zone limitrofe.

Il criterio ispiratore del presente disegno di legge è stato quello di rafforzare le misure di prevenzione e l'attività di vigilanza al fine di offrire a tutti gli utenti degli sport invernali un prodotto più sicuro, nella convinzione che piste da sci più sicure possano costituire una ulteriore opportunità anche per lo sviluppo turistico del settore.

A tale fine, si è ritenuto di non proporre misure che possono essere avvertite come «penalizzanti» per gli operatori di un settore che ha vissuto una difficile stagione invernale a causa delle non ottimali condizioni meteorologiche e di optare, invece, per l'individuazione di livelli di sicurezza uniformi, soprattutto sotto il profilo della prevenzione e della vigilanza.

Dopo una prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema del disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, in sede di confronto con le regioni, sono state apportate alcune modifiche per venire incontro ad osservazioni al testo proposte dalle regioni in sede tecnica.

La Conferenza Stato-regioni ha quindi espresso parere positivo sul testo, formulando due proposte di modifica, che non si ritiene di poter accogliere per le ragioni esposte oltre, in sede di illustrazione degli articoli 13 e 15.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende, da un lato, estendere l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette «minori» e, dall'altro lato, precisare che alcune specifiche disposizioni riguardano le sole piste da discesa. Inoltre, il compito di individuare le aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (snowpark) è stato affidato ai gestori, che hanno la disponibilità dell'area sciabile, come di fatto già ora avviene. L'obbligo del casco è stato esteso anche alle competizioni, come già avviene in base ai regolamenti della Federazione italiana sport invernali (FISI). È stata anche prevista l'individuazione di un responsabile tecnico degli snowpark, in modo da assicurare anche per tali aree destinate alle evoluzioni la massima sicurezza, in relazione sia alla fase della realizzazione dell'area che a quella di manutenzione e gestione. La verifica dell'idoneità tecnica degli snowpark avviene sulla base dei parametri fissati per le competizioni dalla Federazione internazionale sci (FIS) e recepiti anche dalla FISI nei testi concernenti l'insegnamento dello snowboard.

Con l'articolo 2 sono specificati alcuni obblighi dei gestori e in particolare è perfezionato il sistema per la raccolta dei dati sugli infortuni al fine di utilizzare tali dati per un rafforzamento delle misure di sicurezza.

È inoltre posto a carico dei gestori l'obbligo di individuare apposite aree per l'atterraggio degli elicotteri, tenuto conto che la maggior parte degli incidenti gravi è oggi gestita attraverso l'intervento di elisoccorso; si tratta peraltro della mera indicazione sulla carta di semplici aree dove gli elicotteri possono atterrare, senza alcun obbligo di creare vere e proprie piazzole di atterraggio, che devono invece avere determinate caratteristiche e richiedono onerosi interventi di realizzazione. Trattandosi di mera indicazione sulle mappe delle aree per l'atterraggio di elicotteri, la previsione non interferisce in alcun modo con i piani di protezione civile e con le competenze dei comuni.

L'articolo 3 introduce a carico dei gestori l'obbligo, già esistente in alcune regioni, di mettere a disposizione degli utenti al momento della vendita del titolo di transito l'acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa, assicurando adeguata pubblicità a tale aspetto in modo da incentivare la stipula delle polizze. È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la definizione di parametri per la valutazione della sicurezza delle piste (valutazione da poter utilizzare anche a fini di promozione turistica delle piste sicure).

Gli articoli 4, 5 e 6 mirano a rafforzare gli obblighi informativi dei gestori (anche in relazione al bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica, specie in presenza di incroci di piste e anche utilizzando i dati statistici menzionati in precedenza. Sono inoltre previsti specifici compiti di vigilanza sull'assolvimento di tali obblighi, la cui violazione viene sanzionata in via amministrativa. È inoltre prevista per i gestori la possibilità di lasciare piste o tratti di esse non battuti, previa adeguata segnalazione, per sperimentare una pratica diffusa all'estero, che consente agli utenti di praticare in totale sicurezza lo sci su neve non battuta, con velocità necessariamente inferiori (pratica peraltro idonea, come dimostrano le esperienze di altri Stati, a ridurre in tali tratti il numero di infortuni).

Con l'articolo 7 viene corretta una carenza della legge vigente, che sanziona il mancato utilizzo del casco solo in caso di minore degli anni quattordici e non anche nelle altre ipotesi in cui l'uso del casco è obbligatorio (snowpark, allenamenti agonistici e ora competizioni), cui invece è estesa la previsione sanzionatoria, anche aumentata nel limite massimo.

L'articolo 8 introduce modifiche alla norma di comportamento relativa alla velocità, estendendola più in generale alla padronanza del comportamento dello sciatore, recependo in tale modo una regola del decalogo dello sciatore, che impone l'obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alle capacità tecniche dello sciatore (una velocità anche moderata può non essere comunque adeguata a uno sciatore con scarse capacità e viceversa). È anche previsto, come regola di condotta, che chi non ha una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possa accedere alle piste classificate come difficili: ciò al fine di disincentivare una condotta che può risultare pericolosa per sé e per gli altri, senza tuttavia irrigidire tale regola, il cui rispetto è lasciato alle valutazione dei soggetti competenti per il controllo, che possono in questo essere aiutati dai maestri di sci.

Pertanto, sui gestori non grava alcun onere di vigilanza rispetto ai soggetti che accedono alle piste difficili, ma viene introdotta una regola di condotta rivolta direttamente allo sciatore e alla sua responsabilità.

L'articolo 9 introduce un'altra regola, esistente in alcune regioni, diretta ad evitare che la scorretta collocazione dell'attrezzatura sciistica durante la sosta possa provocare incidenti; mentre con l'articolo 10 il divieto di risalire le piste con gli sci viene esteso a chi le percorre con le racchette da neve, fermo restando che si tratta di un divieto non assoluto, ma derogabile previa autorizzazione dei gestori.

L'articolo 11 mira a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti, fissati dalle regioni, che garantiscano le esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano.

Con l'articolo 12 si modifica la norma sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo; si tratta di pratiche sempre più diffuse, che si intende promuovere in condizioni di sicurezza, e non penalizzare con divieti. A tale fine, viene estesa anche a queste pratiche la campagna informativa di cui all'articolo 5 della legge n. 363 del 2003 ed è introdotta la possibilità di segnalare da parte di gestori e comuni i percorsi fuori pista maggiormente praticati.

Viene inoltre corretta una imperfezione del vigente articolo 17 della citata legge n. 363 del 2003, che attualmente prevede l'obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (i cosiddetti ARVA: apparecchi di ricerca in valanga) «laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe». L'attuale norma, oltre ad essere tecnicamente errata (in quanto nei casi in cui vi è un evidente rischio di valanga ci si deve astenere da tali pratiche o scegliere itinerari dove tale rischio non sussiste), comporta il rischio di produrre un effetto contrario rispetto allo scopo (potendo dedursi che laddove vi è un evidente rischio di valanghe, sia sufficiente munirsi dell'ARVA per sciare fuori pista in sicurezza, mentre così non è). L'obbligo di munirsi dell'ARVA viene quindi previsto come regola, senza tuttavia introdurre sanzioni.

Con l'articolo 13 sono uniformate le sanzioni, tenuto conto della già rilevata differenza di disciplina tra regione e regione e del fatto che in alcune regioni nessuna sanzione può essere oggi irrogata, salvo quella per la violazione dell'obbligo di utilizzo del casco, già vigente sull'intero territorio sulla base della legge n. 363 del 2003. Peraltro, la presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali rende evidente l'esigenza di tale uniformità, fermo restando il potere delle regioni di prevedere ulteriori sanzioni per condotte diverse da quelle sanzionate dalla legge.

Aspetto fondamentale della modifica è l'introduzione di una sanzione amministrativa di immediata efficacia, quale il ritiro del titolo di transito (skipass) in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni. Per gli skipass plurigiornalieri è prevista la sospensione del titolo fino a tre giorni con divieto di acquisto di nuovo titolo e ulteriore sanzione in caso di inottemperanza a tale divieto. Si ritiene che tale sanzione costituisca un deterrente più efficace, rispetto alla mera sanzione pecuniaria, a porre in essere condotte vietate e pericolose per sé e per gli altri.

La proposta della Conferenza Stato-regioni di sopprimere le parole: «o delle province autonome», contenute nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, non può essere accolta in quanto, sotto un primo profilo, la ratio dell'intervento di modifica del regime delle sanzioni è proprio quella di garantire l'uniformità delle stesse sull'intero territorio nazionale e, sotto altro aspetto, le prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano, così come quelle delle regioni a statuto speciale, sono comunque garantite dalla clausola di salvaguardia dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 363 del 2003 (norma che non è oggetto di modifiche).

Peraltro, con la modifica in questione ci si limita a fare salve le ulteriori sanzioni previste dalle regioni e dalle province autonome e, quindi, si estende anche a queste ultime il regime (favorevole) della salvezza delle ulteriori sanzioni.

L'articolo 14 estende le disposizioni della legge al telemark e alle pratiche sportive cosiddette «minori», quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica (nordic walking), potenziando per queste ultime il ruolo delle regioni, che provvederanno a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sui rischi di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17 della legge n. 363 del 2003.

L'articolo 15 introduce modifiche all'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, che già individua tra i soggetti competenti per la vigilanza, il controllo e il soccorso gli appartenenti alle Forze di polizia.

Viene espressamente previsto che le regioni individuino ulteriori specifiche figure, da impegnare nell'attività di vigilanza e soccorso, in modo da avere una ampia tipologia di soggetti cui affidare tali compiti.

È anche previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, vengano disciplinati gli aspetti relativi alla irrogazione delle sanzioni (anche con riferimento alla raccolta dei dati), alla individuazione di un contingente minimo del personale - riferito complessivamente e indistintamente al personale pubblico e privato - da adibire all'attività di vigilanza e all'individuazione di convenzioni tipo e siano stabiliti i requisiti minimi dei soggetti incaricati del servizio di vigilanza e di soccorso. Appare evidente che la previsione relativa alla fissazione di requisiti, modalità di selezione e formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza [lettera c) del comma 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 363 del 2003, introdotta dall'articolo 15 del presente disegno di legge] risulta riferibile al solo personale privato, mentre per quanto concerne i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso [lettera f) del citato comma 1-quinquies dell'articolo 21] è del pari evidente che sia riferibile in via prioritaria al personale privato, considerato che per le Forze di polizia resta ferma la normativa già in vigore.

Per il servizio di vigilanza e soccorso possono essere stipulate convenzioni tra i gestori e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 21 e, in caso di insufficienza di tale personale, possono essere utilizzati, nell'ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori.

Si crea in questo modo un sistema in cui la presenza del personale addetto alla vigilanza è assicurata in tutti gli impianti, senza che ciò comporti alcun incremento delle Forze di polizia oggi utilizzate sulla base della vigente normativa; infatti, l'ampliamento della platea dei soggetti qualificati per l'esercizio dell'attività di vigilanza potrà anzi consentire alle Forze di polizia di svolgere un ruolo di coordinamento e di affrancarsi da compiti secondari.

Viene anche prevista la possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo e di perfezionare la raccolta dei dati statistici sugli incidenti al fine di un miglior utilizzo per il rafforzamento delle misure di sicurezza.

Ai soggetti incaricati dei compiti di vigilanza, che non siano pubblici ufficiali, sono conferiti i poteri di contestazione, riscossione e verbalizzazione, in analogia con quanto disposto per i soggetti competenti ad irrogare sanzioni in materia di circolazione stradale (articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Viene, infine, confermato il ruolo dei maestri di sci, non quali soggetti accertatori delle violazioni, ma per la segnalazione agli addetti alla vigilanza di tutti i comportamenti non corretti (e non solo di quelli attinenti alla velocità, come al momento previsto).

Non si ritiene di poter accogliere la proposta di modifica della Conferenza Stato-regioni, in base alla quale il potere di definire la dotazione minima del personale addetto alla vigilanza andrebbe attribuito alle regioni, con intervento sostitutivo statale, attraverso il decreto del Ministro dell'interno, in caso di loro inerzia.

Infatti, da un lato, la definizione dei contingenti minimi riguarda il personale pubblico o privato e trattandosi di personale pubblico statale (Forze di polizia) non può che essere il decreto ministeriale a disciplinare tale aspetto, garantendo in tale modo anche criteri di uniformità dell'attività di vigilanza; dall'altro lato, risulterebbe di dubbia legittimità la previsione di una funzione suppletiva statale esercitabile con decreto ministeriale.

Ogni aspetto ulteriore relativo alla determinazione del contingente minimo in relazione alle peculiarità delle singole aree sciabili e ai dati di afflusso degli sciatori potrà essere risolto con l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, per il quale è prevista l'intesa con la Conferenza unificata; la necessità dell'intesa garantisce ulteriormente le regioni.

Anche in relazione all'articolo 15, non si ritiene di accogliere la modifica proposta dalla Conferenza Stato-regioni nel senso di sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, per le ragioni già indicate in sede di illustrazione dell'articolo 13; si aggiunge che la norma si limita a prevedere che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono specifiche figure per l'attività di vigilanza, esplicitando un obbligo di adeguamento che già deriverebbe dalla clausola finale di cui all'articolo 22 della vigente legge e senza incidere sulle autonome decisioni delle regioni circa le modalità per adeguare, nel rispetto dei propri statuti, la propria disciplina sul punto.

Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il servizio di vigilanza attualmente viene in parte svolto dalle Forze di polizia in base al vigente articolo 21 della legge n. 363 del 2003 e nel presente disegno di legge viene espressamente stabilito che eventuali maggiori costi non devono gravare sul bilancio dello Stato e sono, quindi, consentiti se posti a carico dei gestori in sede di stipula delle convenzioni.


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Nel corso degli ultimi anni la questione della sicurezza nella pratica dello sci e più in generale degli sport invernali da discesa ha assunto un rilievo tale da determinare un primo intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Durante questi primi anni di attuazione della legge n. 363 del 2003 sono emersi alcuni punti critici della disciplina e i gravi incidenti verificatisi sulle piste da sci nel corso della stagione invernale 2006/2007 hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla legge n. 363 del 2003 per rafforzare la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il quadro normativo vigente è costituito, a livello statale, dalla legge n. 363 del 2003 e da norme secondarie di attuazione: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, in materia di segnaletica che deve essere apposta sulle aree sciabili attrezzate, e il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006, in materia di caratteristiche tecniche dei caschi protettivi. Il disegno di legge apporta modifiche alla legge n. 363 del 2003, rafforzando gli aspetti di sicurezza e in alcun modo incide sui due decreti ministeriali già adottati.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Nella materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali esistevano in alcune regioni specifiche normative, anche prima della data di entrata in vigore della legge n. 363 del 2003. Tale legge ha previsto un termine di sei mesi entro il quale le regioni avrebbero dovuto adeguare la propria normativa a quanto disposto dalla legge statale. Solo alcune regioni vi hanno provveduto e ciò ha determinato una differente applicazione della legge statale nelle regioni (problema aggravato dalla presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali).

Il disegno di legge rafforza le regole di comportamento e le relative sanzioni (aspetti già presenti nella legge statale), introduce misure sanzionatorie di particolare efficacia, quali il ritiro del titolo di transito (skipass) e specifici obblighi di vigilanza, in precedenza mancanti. Tutto ciò al fine di garantire in modo uniforme la sicurezza sulle piste da sci.

Nell'ambito di tali innovazioni, è rafforzato il ruolo delle regioni e delle province autonome, che grazie alle modifiche proposte, oltre a poter prevedere ulteriori sanzioni, possono istituire specifiche figure regionali, cui affidare i compiti di soccorso e vigilanza.

Il rafforzamento della sicurezza nella pratica degli sport invernali viene quindi raggiunto nel pieno rispetto delle competenze delle regioni (sia ordinarie che a statuto speciale), anzi rafforzate in diversi punti del disegno di legge.

Dopo la prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema di disegno di legge è stato sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, in sede di confronto con le regioni, sono state apportate alcune modifiche per venire incontro ad osservazioni al testo proposte dalle regioni in sede tecnica.

Ad eccezione di due sole proposte di modifica non accolte per le ragioni indicate nella relazione (articoli 13 e 15), il testo finale è, quindi, interamente condiviso dalle regioni, che, in sede di Conferenza, hanno appunto espresso parere favorevole con due proposte di emendamento.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per le ragioni espresse alla lettera D), il disegno di legge è coerente con le funzioni già attribuite alle regioni e agli enti locali; anzi esso attua un ulteriore coinvolgimento delle regioni per un ruolo maggiormente attivo nell'esercizio dei compiti di vigilanza.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La legge n. 363 del 2003 già aveva demandato alcuni profili tecnici ai richiamati decreti ministeriali; con il presente disegno di legge vengono modificate alcune norme della legge, senza rilegificare nessun aspetto ed anzi demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la disciplina di specifiche questioni attinenti alla vigilanza e alla sicurezza (articolo 15).

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il disegno di legge contiene solo alcuni termini tecnici, il cui utilizzo si rende necessario data la specificità della materia: bollettini valanghe; racchette da neve, skipass (definito comunque nel disegno di legge «titolo di transito»); telemark; sci da fondo escursionistico; nordic walking.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono quelli alla legge n. 363 del 2003, puntualmente indicati in sede di modifiche.

C) Ricorso alla novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

L'intero disegno di legge contiene modificazioni e integrazioni alla legge n. 363 del 2003.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

La materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali interessa diverse amministrazioni statali, oltre a quelle regionali.

Oltre ai Ministri co-proponenti, interessati per i riflessi sulle discipline regionali e sulla montagna (Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali) e sull'attività sportiva (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive), il disegno di legge interessa:

per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e vigilanza, i Ministeri dell'interno (pubblica sicurezza in generale e Polizia di Stato), della difesa (Arma dei carabinieri), dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) e delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato);

per gli aspetti della prevenzione infortuni, della raccolta dei dati statistici e dei requisiti minimi del personale che presta soccorso, il Ministero della salute;

per gli aspetti relativi all'apparato sanzionatorio, il Ministero della giustizia.

I riflessi su tali amministrazioni sono stati considerati nell'articolo 15 ai fini dell'individuazione delle amministrazioni che devono dare il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno previsto in tale disposizione.

Per quanto riguarda le regioni e il loro coinvolgimento, si rinvia a quanto illustrato nella relazione.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si segnala, in particolare, l'esigenza di intervenire sul fronte della formazione. Campagne informative sono già previste dalla legge n. 363 del 2003. Con il rafforzamento delle misure di vigilanza, sarà necessario formare gli eventuali soggetti adibiti a tali compiti e a tale esigenza si darà risposta in sede di istituzione di nuove eventuali figure adibite all'attività di soccorso o vigilanza.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Con il provvedimento in esame si intende perseguire i seguenti obiettivi:

rafforzare la sicurezza nella pratica dello sci e degli altri sport invernali;

rafforzare a tale fine la prevenzione e la vigilanza e solo come ultima ipotesi le sanzioni;

introdurre misure che in alcun modo possano essere avvertite come «penalizzanti» sotto il profilo turistico per gli operatori del settore;

offrire a tutti gli utenti degli sport invernali un «prodotto più sicuro», nella convinzione che piste da sci «più sicure» possano costituire una ulteriore opportunità anche per lo sviluppo del settore.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Il disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La vigilanza viene introdotta come obbligo per i gestori degli impianti, che si possono avvalere di soggetti pubblici o privati mediante apposite convenzioni.

Sotto il profilo organizzativo, dopo l'entrata in vigore delle modifiche proposte, si renderà necessario perfezionare da parte dei gestori l'organizzazione della vigilanza, attività distinta dal soccorso, e ciò avverrà sulla base delle indicazione contenute nel decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 15.

E) Aree di criticità.

L'unica criticità potrebbe derivare dall'entrata in vigore delle modifiche a stagione invernale in corso di svolgimento, ma ciò attiene all'andamento dei lavori parlamentari e comunque gli aspetti innovativi relativi alla vigilanza saranno attuati attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, che terrà conto di tale esigenza.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Le misure introdotte e gli standard di sicurezza uniformi non potevano essere conseguiti autonomamente dalle singole regioni, come dimostrano le considerazioni già svolte sul diverso stato della disciplina a livello regionale.

G) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il rafforzamento della sicurezza è direttamente connesso con la vigilanza e con le sanzioni e per questo non è ipotizzabile un intervento di tipo diverso dalla modifica della legge n. 363 del 2003.

 


 

 

 

 


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le aree sciabili attrezzate).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Sono soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive»;

d) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e le parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dai gestori».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente gli obblighi dei gestori).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «provvedendo» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni,»;

2) le parole: «secondo quanto stabilito dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e all'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «I gestori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse»;

3) al secondo periodo, dopo le parole: «I dati raccolti dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Forze di polizia» e dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «e all'Osservatorio della montagna»;

c) al comma 3, dopo le parole: «primo periodo del comma 2» sono inserite le seguenti: «in materia di soccorso e trasporto degli infortunati»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la responsabilità civile dei gestori).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all'atto della vendita del titolo di transito l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la segnaletica).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.

1-ter. I comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la manutenzione e l'innevamento programmato).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l'obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro».

 

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la velocità).

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non provochi danni»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo stazionamento).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l'attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente il transito e la risalita).

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi», e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i mezzi meccanici).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo).

1. All'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-ter»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «lo sci-alpinismo» sono inserite le seguenti: «o lo sci fuori pista»;

2) le parole: «, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «appositi sistemi elettronici» sono inserite le seguenti: «di soccorso»;

4) le parole: «di soccorso» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.

2-ter. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all'articolo 5, comma 3-bis».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le ulteriori prescrizioni per la sicurezza e le sanzioni).

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo snowboard).

1. All'articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Snowboard, telemark e altre pratiche sportive»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il telemark o altre tecniche di discesa»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 17».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i soggetti competenti per il controllo).

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.

1-ter. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale.

1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 9.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all'affluenza degli sciatori;

c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;

e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all'articolo 3, comma 2;

f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell'equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

b) al comma 2, le parole: «all'articolo 9, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al capo III della presente legge».

 

 

 


N. 1114

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato STUCCHI

¾

 

Modifiche all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali

 

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Presentata il 13 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, regolamenta la fruizione delle piste da sci, unificando e armonizzando le normative locali al fine di favorire lo sviluppo dell'economia della montagna. È la prima legge di questo tipo in Europa ed è guardata con molto interesse dagli altri Stati dell'Unione europea.

Poiché la regolamentazione degli impianti a fune è già esistente, si è provveduto a disciplinare la pratica degli sport sulla neve, sport nei quali l'incidentistica è molto bassa se confrontata con altre discipline. Molte risorse sono state spese per promuovere una debita informazione mediante contatti con gli istituti scolastici. Considerando l'assenza di neve una calamità naturale oltre che un problema di sicurezza sulle piste, si è riusciti a disporre finanziamenti fino al 70 per cento dell'investimento per la realizzazione di nuovi impianti di innevamento artificiale. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo di assicurazione per i gestori degli impianti.

Ad oltre tre anni dalla sua entrata in vigore ci si è resi però conto che una questione è stata sottovalutata: quella dello sci alpinismo, disciplina da sempre applicata alla montagna e che vanta, nella sola provincia di Bergamo, circa 30 mila praticanti.

L'articolo 15 della legge n. 363 del 2003, infatti, vieta sostanzialmente la risalita della pista con o senza sci ai piedi, salvo previa autorizzazione dei gestori dell'area sciabile attrezzata che, com'era facile prevedere, negano sistematicamente tale autorizzazione per diversi motivi.

Fioccano dunque le multe a chi si reca in montagna non usufruendo dei normali impianti di risalita, a causa dei regolamenti regionali e comunali che si sono uniformati alla legge e che vietano la risalita della pista agli escursionisti e ai praticanti dello sci alpinismo e dell'alpinismo invernale, che risalgono le piste utilizzando pelli di foca e ciaspole.

Per assurdo, con questa norma un anziano che ama camminare in montagna e che deve raggiungere la sua baita non può percorrere un sentiero innevato per ragioni di sicurezza. In questa maniera si rischia di penalizzare pesantemente le attività invernali, compreso il mercato del lavoro legato alla montagna che ha il suo picco proprio durante la stagione invernale. Divieti di questo tipo impediscono inoltre l'avvicinamento dei giovani agli sport e alla natura, impedendo inoltre alle scuole del Club alpino italiano, del soccorso alpino, delle guide, di proseguire le ultradecennali attività mirate alla trasmissione dell'amore verso la montagna.

Diversi organismi si sono espressi contro un divieto di questo tipo, tra i quali il giudice di pace di Agordo (Belluno) che ha annullato una sanzione emessa contro una guida alpina locale che aveva portato i suoi clienti oltre i cartelli di divieto.

La stessa regione Lombardia ha ritenuto opportuno, per mano dell'assessore competente, emettere una circolare esplicativa del regolamento regionale con la quale si precisa che il divieto si riferisce alla salita lungo le piste di sci, e quindi «non esclude la possibilità che la salita possa avvenire lungo i bordi delle stesse». Non vengono richieste particolari autorizzazioni ai gestori degli impianti.

Si ritiene che le modifiche all'articolo 15 della legge n. 363 del 2003 debbano andare in questa direzione, concedendo finalmente agli appassionati dello sci alpinismo, e agli amanti della natura in generale, la possibilità di continuare il proprio rapporto particolare con la montagna, garantendo in questo modo la sopravvivenza e il successivo sviluppo di scuola, turismo e lavoro in zone da sempre svantaggiate nei confronti dei grandi centri urbani.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge regolamentano il comportamento di chi si reca sulla pista senza sci ai piedi: l'attraversamento della pista è vietato, mentre la risalita e la discesa devono avvenire obbligatoriamente ai bordi della pista.

Il comma 3 regolamenta il comportamento di chi risale la pista con gli sci ai piedi: la risalita deve obbligatoriamente avvenire ai bordi delle piste, evitando rischi per la sicurezza degli sciatori.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«1. È vietato attraversare a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità».

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Chi risale o discende le piste senza sci deve tenersi ai bordi delle medesime piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3».

3. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«4. La risalita delle piste con gli sci ai piedi deve avvenire ai bordi delle piste, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata».

 

 

 


N. 2191

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

DI CENTA, LA LOGGIA, CROSETTO, ZANETTA, UGGÈ, COSTA, PANIZ, MISTRELLO DESTRO, ROSSO

¾

 

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

 

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Presentata il 30 gennaio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, fu a suo tempo approvata sia per disciplinare meglio l'attività sciistica, divenuta ormai uno sport di massa, al fine soprattutto di contenere e ridurre gli infortuni e gli incidenti sulla neve, sia e soprattutto per dare un sostegno economico ai gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci nonché alle attività economiche nei centri di montagna legati agli sport e alle pratiche sportive sulla neve.

Alla luce dell'esperienza applicativa di questi anni è necessario apportare modifiche alla legge, anche per aggiornarla prendendo in considerazione alcune pratiche sportive e parasportive che si sono sviluppate in questi anni, quali lo sci estremo nelle forme del freeride e del telemark, e pratiche più di massa, quali le racchette da neve e il nordic walking.

Ma la motivazione maggiore della presente iniziativa legislativa è senza dubbio rappresentata dalla necessità di dare un sostegno economico ai tanti gestori delle piste da sci e degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché alle attività economiche connesse con gli sport invernali, che sono stati duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo dell'inverno 2006-2007.

La siccità invernale che si è protratta fino a tutto il corrente mese di gennaio, ha compromesso irrimediabilmente oltre la metà della stagione sciistica 2006-2007, e ciò ha provocato danni economici gravissimi per l'economia delle zone di alta e media montagna che si fonda largamente sui proventi del turismo invernale legato alla pratica dello sci e delle altre attività parasportive sulla neve.

È per questo motivo che proponiamo la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2007 in favore e a sostegno delle attività economiche legate agli sport sciistici, contributo che per gli anni successivi dovrà essere quantificato in sede di legge finanziaria.

L'articolo 1 prevede l'estensione delle norme di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 del 2003 anche agli sport assimilati agli sport invernali da discesa e da fondo.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 della legge n. 363 del 2003 inserendo fra le aree sciabili quelle destinate alle pratiche che si sono affermate in questi anni e che rappresentano un fenomeno di massa, e in particolare: le racchette da neve, il nordic walking nonché le camminate sulla neve in genere, che rappresentano un modo, anche per persone non particolarmente allenate, di avvicinarsi alla montagna e di praticare attività motoria all'aria aperta.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 della legge n. 363 del 2003 e prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla sicurezza delle piste anche per quanto riguarda i percorsi attrezzati sulla neve.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della citata legge n. 363 del 2003, eliminando l'incomprensibile esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo dalla responsabilità civile dei gestori, perché, pur essendo indubbiamente meno pericoloso dello sci alpino, anche lo sci di fondo non è esente completamente da rischi e quindi è bene responsabilizzare i gestori affinché anche le piste per lo sci di fondo siano fatte a regola d'arte.

L'articolo 5 integra la rubrica dell'articolo 5 della legge n. 363 del 2003, introducendo il concetto dell'«educazione» diretta alla prevenzione degli infortuni e incrementa i fondi per la diffusione dell'informazione e dell'educazione sui modi di affrontare le pratiche sportive sulla neve.

L'articolo 6 modifica l'articolo 7 della legge n. 363 del 2003 estendendo gli obblighi di segnalazione di cattive condizioni di fondo delle piste anche ai percorsi attrezzati e imponendo ai gestori responsabili di dotare le piste di adeguati servizi igienici.

Ma l'innovazione principale contenuta nell'articolo 5 è senza dubbio il rifinanziamento per 20 milioni di euro delle provvidenze previste per i gestori delle aree sciabili nell'anno 2007, lasciando alle leggi finanziarie successive il compito di fissare gli stanziamenti annuali.

Viene introdotto, inoltre, un finanziamento specifico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dei gestori delle aree sciabili per la realizzazione di percorsi attrezzati per racchette da neve e nordic walking.

Infine è previsto un finanziamento straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2007 per le attività economiche connesse alla pratica dello sci in quanto le stesse hanno subìto un danno molto pesante a causa dell'andamento climatico di questo inverno e del mancato innevamento dei primi tre mesi della stagione. Gli stanziamenti per gli anni successivi sono definiti in sede di legge finanziaria.

Gli articoli 7, 8 e 9, introducono nel nostro ordinamento alcune norme contenute nel «Decalogo dello sciatore» adottato dalla Federazione internazionale sci.

L'articolo 10 disciplina la risalita con gli sci ai piedi e con le racchette da neve lungo la pista da sci alpino, in modo da garantire agli sportivi la possibilità di effettuare la risalita su percorsi attrezzati definiti dal gestore e previo pagamento di un biglietto a prezzo ridotto.

L'articolo 11 impone a tutti coloro che praticano lo sci fuori pista, con qualsiasi modalità, di munirsi sempre di apparecchi e di strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve in quanto tali pratiche sportive espongono al rischio di valanghe.

L'articolo 12 modifica il titolo della legge n. 363 del 2003, prevedendo che la stessa si applica anche agli sport assimilati.

L'articolo 13 definisce la copertura finanziaria del provvedimento.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo le parole: «sport invernali da discesa e da fondo» sono inserite le seguenti: «e degli sport assimilati, quali le racchette da neve e il nordic walking».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, percorsi, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta, lo slittino e altri sport individuati dalle singole normative regionali. Sono assimilati alle aree sciabili: i percorsi attrezzati per le racchette da neve e per il nordic walking»;

b) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport» sono inserite le seguenti: «e di pratiche sportive»;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

2) al secondo periodo, le parole: «delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni» e le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni»;

d) al comma 4, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino» e dopo le parole: «allenamenti di sci» è inserita la seguente: «alpino»;

e) al comma 5, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «da sci alpino».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati sulla neve», le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e dopo le parole: «ostacoli presenti lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e lungo i percorsi attrezzati sulla neve»;

b) al comma 2, dopo le parole: «trasporto degli infortunati lungo le piste» sono inserite le seguenti: «e i percorsi attrezzati».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,» sono soppresse e la parola: «piste» è sostituita dalla seguente: «stesse»;

b) al comma 3, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e di aree sciabili attrezzate».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «500.000 euro annui, a decorrere dal l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007»;

b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove possibile, sulle piste da sci e sui percorsi attrezzati»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione e diffusione dell'educazione e delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni».

Art. 6.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei necessari servizi adeguatamente dimensionati e localizzati»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la pista o i percorsi attrezzati presentino cattive condizioni di fondo, il loro stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista o il percorso attrezzato devono essere chiusi. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o del percorso attrezzato o la chiusura degli stessi vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista o del percorso attrezzato, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune»;

c) al comma 4, dopo la parola: «piste» sono inserite le seguenti: «o i percorsi attrezzati»;

d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «delle aree sciabili» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

2) dopo le parole: «innevamento delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi»;

3) dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 20.000.000 di euro per l'anno 2007»;

4) le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008»;

5) dopo le parole: «sulla lunghezza delle piste» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi attrezzati»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 1 e con le modalità applicative previste al comma 5, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi attrezzati per racchette da neve e per nordic walking»;

f) al comma 6, dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 200.000.000 di euro per l'anno 2007» e le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2008».

Art. 7.

1. Al capo III della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è premesso il seguente articolo:

«Art. 7-bis. (Rispetto per gli altri). - 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o da provocare danni».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni generali del tempo, della pista o del percorso attrezzato».

Art. 9.

1. L'articolo 12 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Attraversamento e incrocio). - 1. Lo sciatore che si immette su una pista o su un percorso attrezzato o attraversa un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta».

Art. 10.

1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «È vietato percorrere a piedi» sono inserite le seguenti: «e con le racchette da neve»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato percorrere le piste da sci in senso contrario a quello indicato dalla segnaletica collocata sulle piste medesime. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, previo nulla osta del comune competente per territorio, predispone percorsi attrezzati alternativi per la risalita a monte delle piste da sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso gestore. Per l'accesso ai percorsi attrezzati di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto di importo ridotto rispetto all'importo del biglietto di risalita dell'impianto medesimo».

Art. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Tutti i soggetti che praticano lo sci fuori pista o fuori dai percorsi attrezzati devono munirsi di idonei sistemi elettronici per garantire un tempestivo intervento di soccorso, compresi apparecchi e strumenti per la ricerca di persone sepolte sotto la neve».

Art. 12.

1. Al titolo della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli sport assimilati».

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 227,5 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 187,5 milioni di euro, mediante riduzione del 2 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale per il 2007 iscritti nella tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge per gli anni 2008 e 2009, valutato in 7,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


N. 2256

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

VANNUCCI, FRANCESCHINI, SERENI, BRESSA, LOVELLI, ZUCCHI, VELO, DATO, MISIANI, FERRARI

¾

 

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

 

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Presentata il 13 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, prevede, tra l'altro, l'obbligo di indossare il casco protettivo per tutti i ragazzi fino a quattordici anni di età, pena una multa da 30 a 150 euro. Visto il perdurare di migliaia di gravi incidenti sulle piste da sci, dei quali il 10 per cento riguarda traumi alla testa, che coinvolgono sciatori di ogni età, con le modifiche di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge si intende estendere l'obbligo del casco protettivo, previsto dall'articolo 8 della legge n. 363 del 2003 per i minori di quattordici anni, a tutti gli sciatori, anche di età superiore. La principale causa degli incidenti sulla neve è certamente di natura più generale, e riguarda il comportamento troppo spesso irresponsabile degli sciatori e la mancanza di buon senso; ma, pur essendo un intervento limitato, l'uso del casco protettivo potrebbe attenuare la gravità delle conseguenze degli incidenti e sarebbe auspicabile per tutti, nello sci come in tante altre attività sportive definite a rischio.

Il casco protettivo resta comunque un indispensabile strumento a tutela dell'incolumità fisica, anche se è doveroso sottolineare che esso non può garantire la sicurezza totale (alcune delle vittime della corrente stagione sciistica indossavano il casco).

Le norme di comportamento previste dalla legge n. 363 del 2003 sono adeguate, ma il relativo sistema sanzionatorio, demandato per lo più alle regioni, sembra non aver dato buona prova in questi anni di applicazione della legge. Con la modifica di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge si stabilisce, pertanto, che, al di là delle sanzioni specifiche già previste, chi contravviene alle norme di comportamento fissate dagli articoli da 8 a 13 della citata legge n. 363 del 2003 (obbligo di utilizzo del casco protettivo, velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento) sia punito con il ritiro dello skipass, ovvero del titolo di accesso agli impianti di risalita. Infatti si ritiene che nessuna punizione potrebbe essere più efficace nei confronti di uno sciatore.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo).

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo di utilizzo del casco protettivo».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sanzioni).

1. Dopo l'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle determinate dalle regioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, i soggetti competenti per il controllo di cui all'articolo 21 provvedono al ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».

 

 

 


N. 2758

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

FRASSINETTI, BONO

¾

 

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

 

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Presentata il 12 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a porre limiti al dilagare di incidenti, purtroppo spesso mortali, sulle piste da sci. La legge 24 dicembre 2003, n. 363, sulla sicurezza degli sport invernali, rispondeva già a tale esigenza, nella consapevolezza che lo sci e le attività sportive ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa; il sovraffollamento di piste non adeguate a fronte di impianti sempre più efficienti, la condotta irresponsabile di alcuni sportivi più spericolati, l'utilizzo di attrezzature sciistiche (come, ad esempio, gli snowboard) che permettono di raggiungere velocità prima inimmaginabili, favorite anche dall'ampiezza delle piste sempre più frequentemente innevate artificialmente, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti sempre più gravi. Tutto ciò genera timori e disaffezione verso gli sport invernali (sci, sci alpinismo, escursionismo), visti più come attività pericolose che come occasioni di svago, di relax e di incontro. A rischio sono ormai anche i bordi delle piste da sci, trasformati in vere e proprie aree di sosta, ma privi di segnalazioni o delimitazioni, in cui gli scontri e gli incidenti sono frequenti.

 

Le misure di sicurezza previste e il relativo sistema di sanzioni si sono rivelati non sufficienti e il legislatore non può ignorare queste sopravvenute esigenze, cosicché appare doveroso intervenire, modificando e integrando la normativa vigente.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 2 della legge n. 363 del 2003, e inserisce, tra le aree sciabili attrezzate, una corsia per la sosta e per il transito, al fine di diminuire il rischio per chi percorre le piste da sci.

 

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 363 del 2003, e prevede l'estensione degli obblighi dei gestori in ordine alla messa in sicurezza delle piste anche alle corsie per la sosta e per il transito.

L'articolo 3 modifica l'articolo 13 della legge n. 363 del 2003, e prevede che lo stazionamento degli sciatori può avvenire solo nelle corsie per la sosta e per il transito.

L'articolo 4 modifica i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 363 del 2003, e regola il comportamento di chi si reca sulle piste senza sci: il comma 1 prevede che l'attraversamento della pista è vietato, mentre, ai sensi del comma 2, la risalita e la discesa devono avvenire obbligatoriamente sulla corsia per la sosta e per il transito; il comma 4 introduce, invece, la possibilità di risalire le piste con gli sci ai piedi nei casi di urgente necessità.

 

L'articolo 5, con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 18 della legge n. 363 del 2003, prevede, in caso di violazioni delle disposizioni della medesima legge, oltre all'applicazione delle sanzioni già disciplinate dalla stessa, anche quella del ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita.

 

Per le ragioni esposte auspichiamo una tempestiva approvazione della presente proposta di legge.



 


proposta / disegno di legge

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Art. 1.

(Corsie per la sosta e per il transito delle aree sciabili attrezzate).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni area sciabile attrezzata deve essere dotata di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata con modalità definite ai sensi dell'articolo 6».

Art. 2.

(Obblighi dei gestori).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il transito secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo le corsie per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».

Art. 3.

(Stazionamento).

1. All'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sui bordi della pista», sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito»;

b) al comma 3, le parole: «ai margini di essa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla corsia per la sosta e per il transito».

Art. 4.

(Transito e risalita).

1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «percorrere» è sostituita dalla seguente: «attraversare»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chi risale o discende la pista senza sci deve tenersi sulla corsia per la sosta e per il transito, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risalita della pista con gli sci ai piedi deve avvenire sulla corsia per la sosta e per il transito, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell' area sciabile attrezzata».

Art. 5.

(Sanzioni).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 8, comma 1, da 9 a 13 e 15, oltre alle sanzioni previste dal citato articolo 8, comma 2, e a quelle determinate dalle regioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, i soggetti competenti per il controllo ai sensi dell'articolo 21 provvedono al ritiro, per l'intera giornata, del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».

 

 

 




[1]    Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

[2]    In attuazione della legge, sono stati adottati il decreto 20 dicembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a determinare l'apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, e il decreto 2 marzo 2006 del Ministro della salute, che ha dettato le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di età inferiore ai 14 anni per l'esercizio della pratica sciistica.

[3]    Art. 1, pdl 2758.

[4]    Art. 3, pdl 2191.

[5]    Art. 2, pdl 2758.

[6]    Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

[7]    I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[8]    Art. 6, pdl 2191.

[9]    Art. 13, pdl 2191.

[10]    Art. 7, pdl 2191.

[11]   Art. 8, pdl 3251.

[12]    Art. 8, pdl 3251.

[13]    Art. 8, pdl 2191.

[14]   Art. 9, pdl 3251.

[15]   Art. 3, pdl 2758.

[16]   Art. 10, pdl 3251 e art. 10, co. 1, lett. a), pdl 2191.

[17]   Art. 10, co. 1, lett. b), pdl 2191.

[18]   Art. 4, pdl 2758.

[19]   Art. 11, pdl 3251.

[20]   Art. 11, pdl 2191.

[21]    Art. 12, co. 1, lett. b), pdl 3251.

[22]    Art. 12, co. 1, lett. a) e c), pdl 3251.

[23]   Art. 13, comma 1, lett. a), pdl 3251.

[24]   Art. 2, pdl 2256.

[25]   Art. 5, pdl 2758.

[26]   Art. 13, comma 1, lett. b), pdl 3251.

[27] Art. 15, pdl 3251.