Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: IRAP e canoni demaniali marittimi - D.L. 206/2006 - A.C. 1005
Riferimenti:
DL n. 206 del 07-GIU-06   AC n. 1005/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 4
Data: 13/06/2006
Descrittori:
CANONE DI CONCESSIONE   DEMANIO MARITTIMO
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( IRAP )     
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

IRAP e canoni demaniali marittimi

D.L. 206/2006 – A.C. 1005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 4

 

 

13 giugno 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: D06206.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Procedure di contenzioso. 7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 8

§      Formulazione del testo. 8

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Versamenti dell’IRAP)11

§      Articolo 2 (Canoni demaniali marittimi)15

Testo del disegno di legge (A.C. 1005)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi21


Riferimenti normativi

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi (artt. 30 e 34)31

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2)33

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 13)34

§      D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari (art. 17)35

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 32, comma 22)36

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 301)37

§      D.L. 17 giugno 2005, n. 106 Disposizioni urgenti in materia di entrate (art. 1, comma 3)38

§      D.L. 30 giugno 2005, n. 115 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (art. 14-quinquies)39

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1005

Numero del decreto-legge

D.L. 7 giugno 2006, n. 206

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi

Settore d’intervento

Fisco; demanio dello Stato.

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

3

Date

 

§       emanazione

7 giugno 2006

§       pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

8 giugno 2006

§       assegnazione

8 giugno 2006

§       scadenza

7 agosto 2006

Commissione competente

(VI) Finanze

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), IX (Trasporti), X (Attività produttive)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 stabilisce l’inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, in caso di violazione degli obblighi di versamento dell’IRAP in acconto o a saldo riferiti al periodo d’imposta in corso alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge.

L’articolo 2 differisce al 30 settembre 2006 il termine per l’adeguamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, originariamente previsto dall’articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 269 del 2003.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del presente decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Relazioni allegate

Al decreto-legge sono allegati la relazione illustrativa del Governo, l’analisi di impatto regolamentare e l’analisi tecnico normativa, nonché il testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Disposizioni analoghe a quelle contenute nell’articolo 1, concernente il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, furono emanate con l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, per assicurare il gettito relativo all’IRAP dovuta, a saldo, per il periodo d’imposta precedente e, in acconto, per quello in corso alla data del 17 giugno 2005.

Relativamente all’articolo 2, il termine per l’incremento dei canoni delle concessioni demaniali marittime è stato più volte differito con provvedimenti d’urgenza (talora con disposizioni inserite nel corso dell’esame parlamentare):

-        articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

-        articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;

-        articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

-        articolo 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo le premesse del decreto-legge, la necessità e l’urgenza del provvedimento discendono dall’esigenza di assicurare la regolarità dei versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, in pendenza del giudizio instaurato dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e di garantire il completamento dell’istruttoria in corso per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge porta disposizioni concernenti il sistema tributario e contabile dello Stato. Tale materia è riservata alla legislazione statale esclusiva dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge comprende due articoli, contenenti disposizioni specifiche rispettivamente riguardanti la materia tributaria e le concessioni demaniali. Agli effetti della valutazione sull’omogeneità del provvedimento può considerarsi che i due oggetti, ancorché a diverso titolo, riguardano la disciplina delle entrate dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disciplina delle materie trattate nel provvedimento appartiene alla competenza della legislazione nazionale.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Procedure di contenzioso

Presso la Corte di giustizia delle Comunità europee è in corso una causa sulla compatibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con il divieto posto agli Stati membri dalla direttiva 77/388/CE (“sesta direttiva IVA”) di fissare imposte sulle cifre d’affari diverse dall’IVA (Causa C-475/03). La causa è stata proposta in via pregiudiziale dalla Commissione tributaria di Cremona.

Il 17 marzo 2005 l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia, Jacobs, aveva depositato le proprie conclusioni relative alla citata causa.

Secondo l’Avvocato generale l’Irap presenta tutte le caratteristiche dell’IVA: si applica in modo generale alle cessioni di beni e servizi, è proporzionale al loro prezzo, si applica in ogni fase del processo di produzione o distribuzione, grava sul valore aggiunto di beni e servizi.

Dopo la richiesta rivolta da nove governi, tra cui quello italiano, alla Corte di giustizia, di disporre la riapertura della fase orale del procedimento della causa citata, la Corte ha ritenuto che fosse necessaria una discussione approfondita sulla nozione di imposta sulla cifra d’affari ai sensi dell’art. 33, n. 1 della sesta direttiva, nonché sulla possibilità di limitare nel tempo gli effetti delle sentenze pronunciate in via pregiudiziale.

Avendo pertanto disposto la riapertura della fase orale del procedimento, il 14 dicembre 2005 si è svolta una seconda udienza durante la quale la Corte ha ascoltato le nuove osservazioni della Banca popolare di Cremona, della Commissione, del Governo italiano e di alcuni altri Stati membri.

In seguito a tale nuova udienza, l’Avvocato generale Stix-Hackl ha depositato il 14 marzo 2006 davanti alla Corte nuove conclusioni in cui, come il suo predecessore, conclude che l’Irap sarebbe incompatibile con la disciplina IVA, in quanto ricadrebbe nel divieto previsto dall’art. 33 della direttiva 77/388 che vieta altri tributi nazionali che abbiano le caratteristiche di una imposta sulla cifra d’affari.

Nelle nuove conclusioni si riconosce l’esigenza di limitare nel tempo gli effetti della sentenza e si suggerisce, tra le possibili soluzioni al riguardo, che questi si producano solo dalla scadenza dell’anno tributario nel corso del quale la Corte emetterà la sentenza (presumibilmente nel 2007).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La disciplina degli istituti su cui interviene il provvedimento versa interamente nell’ambito della competenza statale. Non si ravvisano quindi elementi suscettibili di incidere sulle autonomie e sulle potestà normative di soggetti diversi.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1 contiene disposizioni temporanee riguardanti l’adempimento degli obblighi tributari riferiti all’IRAP per il periodo d’imposta 2006. Le disposizioni risultano conformi a quelle adottate per il precedente periodo d’imposta 2005 con l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.

L’articolo 2modifica mediante novella l’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2005, recante il differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi contenuto nell’articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Formulazione del testo

L’articolo 2 modifica mediante novella l’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2005, recante il differimento del termine contenuto nell’articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Una più perspicua formulazione si sarebbe potuta conseguire ove fosse stato adottato, fin dal primo differimento operato dal decreto-legge n. 168 del 2004, il metodo puntuale della novellazione, con la diretta modificazione del testo del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Versamenti dell’IRAP)

 


1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.


 

 

L’articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

 

Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435[1], il termine per il pagamento del saldo IRAP è fissato al giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. È consentito effettuare il versamento entro i successivi 30 giorni applicando all’importo dovuto una maggiorazione pari allo 0,40 per cento.

Il versamento dell’acconto è effettuato ordinariamente in due rate. In particolare:

1)       il 40 per cento dell'acconto è versato alla medesima scadenza fissata per il saldo dell’imposta dell’anno precedente;

2)       il residuo importo è versato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta precedente. L’acconto dev’essere versato in unica soluzione entro quest’ultimo termine, qualora l’importo della prima rata non superi euro 103.

In sostanza, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, le predette scadenze sono fissate al 20 giugno (ovvero 20 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento) e al 30 novembre.

Circa le modalità di determinazione della misura dell’acconto dovuto, l’articolo 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[2], rinvia alle disposizioni previste per le imposte sui redditi. In particolare, l’acconto IRAP può essere determinato:

-          secondo il metodo storico, in base al quale l’acconto dovuto è commisurato all’imposta liquidata l’anno precedente (da ultimo, l’articolo 1, comma 301, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria per il 2005, ha disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento dell’imposta liquidata nell’anno precedente);

Si ricorda tuttavia che l’articolo 5-quinquies, comma 4, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel modificare la disciplina relativa alla rilevanza delle minusvalenze su dividendi non tassati, ha prescritto, per il versamento degli acconti riferiti al 2006, che essi vengano calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle nuove disposizioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 519, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) impone ai contribuenti che si avvalgano dell’istituto della programmazione fiscale di effettuare i versamenti in acconto in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta, tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

-        secondo il metodo previsionale, in base al quale può essere versato un importo inferiore a quello determinato con il metodo storico nel caso in cui sia fondatamente prevista la riduzione dell’imposta dovuta per l’anno in corso[3].

 

Il presente articolo stabilisce l’inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, in caso di violazione degli obblighi di versamento dell’IRAP in acconto o a saldo, riferiti al periodo d’imposta in corso alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge (8 giugno 2006).

Per i contribuenti con esercizio contabile coincidente con l’anno solare, la disposizione interessa quindi l’acconto dell’IRAP per l’anno 2006, dovuto dai medesimi soggetti entro il 20 giugno 2006, per quanto riguarda la prima rata, ed entro il 30 novembre 2006, per quanto riguarda la seconda o unica rata, e il saldo dell’IRAP dovuta per il medesimo anno 2006, da versare entro il termine del 20 giugno 2007 (ovvero del 20 luglio 2007, con maggiorazione dello 0,40%).

 

In particolare, è stabilito che nei casi di violazione degli obblighi di versamento dell'IRAP sopra indicati non trovino applicazione né le disposizioni sul ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, né quelle concernenti la riduzione delle sanzioni a un terzo e la limitazione degli interessi, previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in caso di pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dei controlli automatici.

 

L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472[4], dispone in materia di ravvedimento. In particolare esso prevede la riduzione della sanzione (sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza) pari a:

a)       un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua commissione;

b)       un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c)       un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Quando la liquidazione dev’essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

 

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462[5], dispone, con riguardo alla riscossione delle somme che risultino dovute a seguito dei controlli automatici, che l'iscrizione a ruolo non sia eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute (con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concernente le modalità di versamento mediante delega), entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito dei controlli, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute, in sede di autotutela a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

La misura della sanzione amministrativa applicata in caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, è fissata, ai sensi dell'articolo 34 del già citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in misura pari al 30 per cento dell'imposta non versata. Inoltre, sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973[6].

In sostanza, per effetto della norma qui illustrata, relativamente ai versamenti dell’IRAP sopra indicati non sono applicabili le disposizioni che consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta entro trenta giorni dalla scadenza del termine pagando in più il 3,75% dell'imposta (e gli interessi di mora), oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa pagando il 6% dell'imposta (e gli interessi di mora), né quelle che consentono il pagamento delle sanzioni in misura ridotta a un terzo – pagando pertanto il 10% dell'imposta non versata – entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito dei controlli automatici eseguiti dagli uffici.

 

Come è precisato nella relazione allegata al provvedimento, l’illustrata disposizione è diretta a assicurare la regolarità dei versamenti IRAP, in attesa della definitiva pronunzia della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla compatibilità comunitaria del tributo (a tale proposito si veda la scheda predisposta dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea).

Si ricorda che una disposizione analoga fu emanata in prossimità della scadenza del termine per il versamento del saldo IRAP relativo all’anno 2004 e dell’acconto relativo all’anno 2005. L’articolo 1, comma 3, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, stabilisce infatti l’inapplicabilità delle sopra illustrate disposizioni di riduzione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di versamento del saldo IRAP relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data del 17 giugno 2005[7] e degli obblighi di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla stessa data del 17 giugno 2005[8].


Articolo 2
(Canoni demaniali marittimi)

 

1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: "15 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006".

 

 

L’articolo 2 del decreto-legge differisce al 30 settembre 2006 il termine per l’adeguamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime.

 

L’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 21, ha stabilito che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, vengano rideterminati i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree demaniali marittime, loro pertinenze e specchi acquei, disciplinati dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

 

La materia relativa alle concessioni demaniali marittime è disciplinata in via generale dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, con il relativo regolamento di esecuzione.

 

Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, ha articolato la misura dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in relazione alla classificazione delle aree, che sono suddivise in tre categorie (A, B e C) in base alla diversa valenza turistica, e ha demandato alle regioni la loro collocazione all'interno di tali categorie.

Lo stesso decreto-legge ha quindi fissato per ogni categoria la misura base del canone e ha stabilito, all’articolo 03, che i canoni annui sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei criteri direttivi fissati dal comma 1 del medesimo articolo 03. Il regolamento per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative è stato quindi approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

L’articolo 04 del medesimo decreto-legge ha stabilito altresì che detti canoni annui siano aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

 

Si ricorda che l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni e agli enti locali numerose funzioni già spettanti all’amministrazione dei trasporti e della navigazione, con eccezione – fra l’altro – di quelle attribuite alle autorità portuali. In particolare, il comma 2, lettera l), ha conferito alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.

Le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti e sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, erano già state delegate alle regioni dall’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, aveva consentito alle amministrazioni regionali di avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, prevedendo che tali uffici esercitassero le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

 

Il successivo comma 22 dello stesso articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 disponeva altresì che dal 1° gennaio 2004 i suddetti canoni per la concessione d'uso fossero rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del 300 per cento.

 

L'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha sostituito il testé illustrato comma 22, stabilendo che con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, venissero assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004; qualora il decreto non fosse stato adottato entro il predetto termine, i canoni per la concessione d'uso avrebbero dovuto essere rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, con la suddetta rivalutazione del 300 per cento[9].

 

Il termine del 30 giugno 2004 è stato differito, dapprima al 30 ottobre 2004 dall’articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al dichiarato fine di “consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo”, indi al 15 dicembre 2004 dall’articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

L’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, introdotto nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, ha quindi differito il medesimo termine al 31 ottobre 2005.

Da ultimo, l’articolo 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha novellato l’articolo 14-quinquies del decreto-legge n. 115 del 2005, stabilendo al 15 dicembre 2005 il nuovo termine (ora ulteriormente differito dalla presente disposizione).

 

Ancorché sia trascorso il termine, da ultimo modificato dall’articolo 3-ter del decreto-legge n. 203 del 2005, la prevista rideterminazione dei canoni con aumento del 300 per cento non ha avuto finora attuazione.

Si è invece proceduto all’ordinario aggiornamento dei medesimi canoni, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993. La misura di essi è stata da ultimo stabilita, per il 2006, con il decreto del direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna 28 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006). Il decreto ha disposto che le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2006, applicando un aumento del 2,85 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l’anno 2005.

 

Secondo quanto indicato nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, la disposizione qui illustrata è volta a garantire il razionale completamento delle procedure di verifica degli accertamenti tecnici necessari per pervenire alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. Il differimento, sempre in base alla relazione illustrativa, tenderebbe altresì ad evitare agli operatori delle strutture turistico-ricreative, nell’imminenza della stagione estiva, incertezze circa la misura dei canoni da corrispondere, anche pregressi.

 

Dal punto di vista della formulazione, si osserva che la disposizione modifica l’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2005, recante il differimento del termine contenuto nell’articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Una più perspicua formulazione si sarebbe potuta conseguire ove fosse stato adottato, fin dal primo differimento operato dal decreto-legge n. 168 del 2004, il metodo puntuale della novellazione, con la diretta modificazione del testo del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

 


Testo del disegno di legge
(A.C. 1005)


 

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Riferimenti normativi


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
(artt. 30 e 34)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 30

Riscossione dell'imposta e versamento in acconto.

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti (83).

4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente (84). Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo (85).

6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (86).

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(83) Per la misura dell'acconto IRAP relativamente al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, vedi l'art. 1, comma 5, D.L. 30 settembre 2000, n. 268.

(84) Periodo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.

(85) Le modalità ed i termini di versamento di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 24 marzo 1998.

(86) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

 

Art. 34

Ritardato o omesso versamento dell'imposta.

1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 .

2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b),
della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

 

 

Art. 2

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (3).

1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata (4).

2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (5) (6).

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(3) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(4) Comma aggiunto dal comma 2-nonies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, dal comma 413 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(6) Vedi, anche, il D.Dirig. 31 marzo 2000 e l'art. 2-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 3 dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106.

 


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

 

Art. 13

Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (13);

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (14).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] (15).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione (16).

 

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(13) Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(14) Lettera così modificata prima dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(15) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il comma 3 dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106.


D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari
(art. 17)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2001, n. 292.

 

 

Art. 17.

Razionalizzazione dei termini di versamento.

1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (26).

 

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(26) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.


D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici
(art. 32, comma 22)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 32

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

(omissis)

22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento (172) (173).

(omissis)

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(172) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 2-quinquies dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 16, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, l'art. 14-quinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 3-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(173)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 21, 22 e 23, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione;


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, comma 301)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

 

 

 

Art. 1

(omissis)

301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

 


D.L. 17 giugno 2005, n. 106
Disposizioni urgenti in materia di entrate
(art. 1, comma 3)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2005, n. 139 e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 156 (Gazz. Uff. 9 agosto 2005, n. 184), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento (2).

(omissis)

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni (4).

(omissis)

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(2) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.

 


D.L. 30 giugno 2005, n. 115
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità
di settori della pubblica amministrazione
(art. 14-quinquies)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2005, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

 

Art. 14-quinquies

Differimento di termine

1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 15 dicembre 2005 (43).

 

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(43) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 e poi così modificato dall'art. 3-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 



[1]     “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari”.

[2]     “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.

[3]     L’applicazione di tale criterio si fonda sul disposto dell’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale esclude l’applicazione di interessi e sopratassa per omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti delle imposte sui redditi se, in caso di insufficiente versamento della prima rata, l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso, nonché, in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

[4]     “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

[5]     “Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

[6]     L’articolo 9 richiamato è stato abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. La misura degli interessi è stata da ultimo stabilita con D.M. 27 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003).

[7]     Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta del saldo relativo all’anno 2004.

[8]     Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta dell’acconto relativo all’anno 2005 (la prima rata del quale doveva essere versata entro il 20 giugno o il 20 luglio 2005 e la seconda o unica entro il 30 novembre 2005) e del saldo relativo allo stesso anno 2005 (da versare entro il 20 giugno o il 20 luglio 2006).

[9]     Le regioni Campania, Puglia ed Emilia-Romagna hanno proposto ricorsi contro le disposizioni dei commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 dinnanzi alla Corte costituzionale, che non ha tuttavia accolto i motivi d’impugnazione addotti (sentenza 13-28 luglio 2004, n. 286).