Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Misure urgenti in materia fiscale. D.L. n. 67/2007 ¿ A.C. 2695
Riferimenti:
AC n. 2695/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 177
Data: 01/06/2007
Descrittori:
DEDUZIONI E DETRAZIONI   IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( IRAP )
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Misure urgenti in materia fiscale

D.L. n. 67/2007 – A.C. 2695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 177

 

 

1 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione del Dipartimento Giustizia.

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D07067.doc

 


 

I N D I C E

 

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Motivazioni della necessità ed urgenza. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni5

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 7

§      Formulazione del testo. 8

Schede di lettura

§      Articolo 1. 11

Testo del disegno di legge (A.C. 2695)

Misure urgenti in materia fiscale. 21

 

 

Normativa di riferimento

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (artt. 81, 87, 228, 230)

§      D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (Art. 11, co. 1)32

§      Reg. (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.. 35

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 266, 267)49

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2695

Numero del decreto-legge

28 maggio 2007, n. 67

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti in materia fiscale

Settore d’intervento

Fisco

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       emanazione

28 maggio 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 maggio 2007

§       assegnazione

29 maggio 2007

§       scadenza

27 luglio 2007

Commissione competente

VI (Finanze)

Pareri previsti

Commissioni I, V, X, XI, XIV e Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il comma 1 dell'articolo 1 elimina la necessità dell'autorizzazione delle competenti autorità europee quale condizione per applicabilità delle deduzioni previste dai numeri 2) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale autorizzazione era prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della medesima legge.

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa del Governo.

La stessa relazione illustrativa chiarisce che non è necessario redigere la relazione tecnica, considerato che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo la relazione illustrativa del Governo al provvedimento, l'urgenza della sua adozione risiede “nella circostanza che in data 18 giugno 2007 scadrà il termine per il pagamento del primo acconto dell'IRAP, scadenza che postula l'avvenuta contabilizzazione, da parte dei contribuenti interessati al beneficio, delle deduzioni previste dal comma 266 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296. È dunque altamente probabile […] che non pervenga una decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea prima della scadenza del suddetto termine. In tale evenienza e in ragione del vigente disposto del comma 267 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, l'intera misura agevolativa non potrebbe acquistare efficacia; ne deriverebbe un danno per la generalità dei contribuenti soggetti passivi dell'IRAP beneficiari delle deduzioni in parola, i quali hanno riposto, fin dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2007, un legittimo affidamento sul tempestivo acquisto di efficacia della disposizione. Si rende, quindi, necessario adottare un provvedimento normativo d'urgenza che garantisca l'immediato acquisto dell'efficacia della disciplina generale.”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento reca soltanto una disposizione che regola una singola fattispecie.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Sulla compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato si rinvia alla scheda di commento all’articolo 1, ove sono segnalati taluni aspetti problematici.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Nella Relazione illustrativa del decreto legge si riporta che “la Commissione europea ha sollevato perplessità in ordine ai profili di selettività” dell’agevolazione di cui al comma 267 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), “concernenti l’esclusione di taluni settori, dubitando, sotto questo profilo, della compatibilità della misura con la normativa comunitaria” e che “in sede di Consiglio dei Ministri è stato peraltro assunto l’impegno di estendere i benefici in questione alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario..”.

La relazione sembra riferirsi alla compatibilità dell’agevolazione in questione con la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato CE (TCE) e al Regolamento del Consiglio n. 659 del 1999, recante le regole di procedura per l’applicazione dell’articolo 88 del Trattato CE.

 

Per un’illustrazione dettagliata di tale normativa si rinvia alla scheda illustrativa dell’articolo 1 del decreto-legge.In questa sede merita ricordare, in estrema sintesi, che, l’art. 88, paragrafo 3, impone agli Stati membri, qualora intendano concedere un nuovo aiuto oppure modificarne uno già esistente, due obblighi specifici:

1)       l’obbligo di notifica, che prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione in tempo utile i progetti di aiuto;

2)       l’obbligo disospensione”, che impone agli Stati membri interessati di astenersi dall’erogare l’aiuto fino a che la procedura di esame dell’aiuto stesso non sia stata oggetto di una decisione finale da parte della Commissione.

 

In base al regolamento n. 659 del 1999 la Commissione procede all'esame dell’aiuto non appena esso le è notificato e, dopo un esame preliminare:

-       se constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione;

-       se ritiene che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento d'indagine formale(per un’illustrazione del procedimento di indagine formale si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1 del presente decreto)

Tali decisioni devono essere adottate entro due mesi dalla notifica, decorsi i quali si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione.

Gli aiuti concessi dagli Stati in mancanza della notifica e quindi dell’approvazione della Commissione europea sono automaticamente classificati come “illegali” e devono essere recuperati.

 

Allo stato attuale non risulta se il Governo abbia proceduto alla notifica della disposizione di cui al comma 267 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ai sensi della disciplina sopra richiamata e se la Commissione abbia conseguentemente avviato il procedimento di esame preliminare.

Potrebbe, pertanto, risultare utile che il Governo fornisse indicazioni al riguardo, tenuto conto degli effetti che la disciplina comunitaria riconnette all’avvio del procedimento di esame degli aiuti ovvero alla mancata notifica.

 

In base a fonti informali, a partire dal mese di febbraio 2007, si sarebbero svolti diversi incontri tra funzionari del governo italiano e della Commissione europea, in merito alla compatibilità dell’agevolazione di cui al comma 267 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Nel corso di tali incontri, la Commissione avrebbe chiesto al Governo italiano la notifica della misura in questione, al fine di esprime un giudizio di compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato, in base alla procedura sopra richiamata.

Nel corso del mese aprile 2007 il Governo italiano avrebbe inviato alla Commissione alcune informazioni e documenti relativi all’agevolazione, intese a dimostrarne la natura non selettiva e, conseguentemente, la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

L’ 8 maggio 2007, la Commissione avrebbe inviato al Governo italiano una lettera con cui ribadisce le perplessità relative alla selettività dell’agevolazione, con particolare riferimento all’esclusione dal novero dei beneficiari delle imprese del settore bancario e assicurativo. La lettera conterrebbe, inoltre, una richiesta di chiarimenti sul trattamento che il Governo intende riservare agli altri settori esclusi dall’agevolazione, cioè quelli delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame elimina la necessità dell'autorizzazione delle competenti autorità europee quale condizione per applicabilità delle deduzioni previste dai numeri 2) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale autorizzazione era prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della medesima legge.

Formulazione del testo

Il testo è correttamente formulato come novella alla disposizione modificata.


Schede di lettura


Articolo 1

 

1. Al comma 267 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 296, le parole: “, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee,” sono soppresse.

 

 

L’articolo 1 del decreto legge in commento apporta una modifica al comma 267 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Si tratta della norma che disciplina la modalità di fruizione di alcune delle agevolazioni concesse (c.d. interventi per la riduzione del cuneo fiscale), in base al comma 266 della stessa legge finanziaria, alle imprese ai fini IRAP.

 

Si ricorda infatti che i commi da 266 a 270 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 hanno previsto misure volte a favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la previsione di ulteriori deduzioni, nonché con speciali disposizioni agevolative nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici.

Il comma 266 in particolare ha provveduto a concedere un’agevolazione alle imprese modificando i criteri per la determinazione del valore della produzione netta, cioè della base imponibile su cui si calcola l’IRAP, contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In particolare ha previsto alcune nuove fattispecie deducibili in favore dei soggetti passivi, diversi dalle amministrazioni pubbliche, con l’esclusione peraltro delle banche, degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione e delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’agevolazione concessa alle imprese consiste, tra le altre, nella possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP i seguenti costi:

§       un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta [numero 2) della nuova lettera a) dell’articolo 11];

§       dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato [numero 4) della nuova lettera a)]. Tale deduzione ha carattere innovativo solo per i soggetti passivi che determinano la base imponibile con metodo analitico (imprese ed esercenti arti e professioni), in quanto, per i soggetti che determinano invece la base imponibile con il metodo retributivo (enti non commerciali, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997), l’esclusione di tali oneri operava già.

Il comma 267, oggetto della modifica dell’articolo 1in commento, subordinava poi l’applicabilità delle nuove deduzioni introdotte dalla lettera a), limitatamente ai sopra illustrati numeri 2), e 4), all'autorizzazione delle competenti autorità europee, prevedendo che ove questa fosse concessa, le agevolazioni sarebbero decorse dal mese di febbraio 2007 nella misura della metà, e per il loro intero ammontare dal successivo mese di luglio, conseguentemente ragguagliandosi ad anno la deduzione prevista dal citato numero 2).

Con la modifica apportata dall’articolo 1 del decreto-legge in commento viene eliminato dal citato comma 267 l’inciso che subordinava la fruibilità dell’agevolazione alla concessione dell’autorizzazione delle competenti autorità europee.

Nella Relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto si motiva tale modifica con la necessità di garantire che i benefici concessi alle imprese acquistino piena ed immediata efficacia.

Probabilmente la modifica è anche collegata alla prossima scadenza del termine per effettuare il versamento in acconto delle imposte sui redditi. Infatti il 18 giugno p.v. scade il termine per il versamento in acconto delle imposte con il modello Unico, che comprende per le imprese anche il versamento dell’acconto IRAP per il 2007[1].

Occorre peraltro rilevare che la necessità di autorizzazione da parte delle autorità europee, in particolare della Commissione europea trattandosi di potenziali aiuti di stato alle imprese, discende dalle norme dei Trattati europei e dei regolamenti comunitari vigenti in materia di procedura per gli aiuti di Stato.

L’inciso che si intende eliminare pertanto, così come giuridicamente non costituiva il fondamento dell’obbligo di notifica e della necessità di attendere l’autorizzazione per poter fruire dell’aiuto, così non fa venire meno la necessità di attendere il pronunciamento della Commissione europea per poter considerare l’aiuto legale, cioè non contrastante con il diritto comunitario.

Si ricorda infatti che il sistema di controllo comunitario degli aiuti di Stato impone agli Stati membri di notificare l’aiuto che si intende concedere in tempo utile per permettere alla Commissione di pronunciarsi e di astenersi dall’attuare l’aiuto fino alla decisione finale da parte della Commissione (c.d. clausola di sospensione). Qualsiasi aiuto concesso dagli Stati in mancanza dell’approvazione della Commissione europea è automaticamente classificato come “illegale” e deve essere restituito.

 

Per quanto riguarda la procedura di esame da parte della Commissione europea si ricorda che questa procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta e deve emettere una prima decisione nel termine di due mesi (c.d. esame preliminare). Se constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento d'indagine formale, ilquale si deve concludere nel termine massimo di diciotto mesi.

 

Nella Relazione governativa al decreto legge si afferma anche che “la Commissione europea ha sollevato perplessità in ordine ai profili di selettività concernenti l’esclusione di taluni settori, dubitando, sotto questo profilo, della compatibilità della misura con la normativa comunitaria” e che “in sede di Consiglio dei Ministri è stato peraltro assunto l’impegno di estendere i benefici in questione alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario..”.

Nell’articolato del decreto legge non è peraltro presente l’estensione dell’agevolazione ai citati settori bancario, assicurativo e finanziario.

Nessun riferimento si fa nel decreto agli altri settori esclusi dall’agevolazione, cioè quelli delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Di seguito si illustra più dettagliatamente la procedura di notifica ed autorizzazione comunitaria prevista per gli aiuti di Stato.

Il sistema di controllo degli aiuti di stato

Il sistema di controllo degli aiuti di Stato stabilito dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE (TCE)riguarda sia la Commissione sia i giudici nazionali, che esplicano ruoli separati ma complementari garantendo che le regole comunitarie sugli aiuti di Stato vengano rispettate.

Onde garantire l’efficacia del ruolo della Commissione nel monitorare e controllare gli aiuti, nell’interesse comunitario, l’art. 88, n. 3, TCE impone due precisi obblighi agli Stati membri qualora essi intendano concedere un nuovo aiuto oppure modificarne uno già esistente:

1) l’obbligo di notifica posto dall’art. 88, n. 3, prima frase, TCE, che prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione in tempo utile i progetti di aiuto;

2) il cosiddetto obbligo disospensione”, posto dall’art. 88, n. 3, ultima frase, TCE che impone l’ulteriore obbligo agli Stati membri interessati di astenersi dall’attuare l’aiuto fino a che la procedura contemplata dall’art. 88 CE non sia stata oggetto di una decisione finale da parte della Commissione.

 

Il Regolamento del Consiglio n. 659 del 22 marzo 1999 contiene le regole di procedura per l’applicazione dell’articolo 88 del Trattato CE, cioè per la notifica e l’autorizzazione degli aiuti di stato.

La Corte di giustizia[2] ha ribadito che l’obbligo di sospensione costituisce la salvaguardia del sistema di controllo istituito dall’art. 88 CE che, a sua volta, garantisce, in maniera sostanziale, il funzionamento del mercato comune.

Gli obblighi di previa notifica e di sospensione stabiliti dall’art. 88, n. 3, CE costituiscono pertanto una delle pietre angolari delle norme relative agli aiuti di Stato stabilite dal Trattato CE e la Corte di Giustizia ha affermato che l’obbligo di comunicare i progetti di aiuto ha un’importanza talmente manifesta per il funzionamento del mercato comune che tale obbligo deve essere rigorosamente rispettato sia sul piano del contenuto che della forma[3].

 

L’articolo 2 del Regolamento n. 659 del 1999 conferma che qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto debba essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

In base all’articolo 3 agli aiuti soggetti a notifica non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto (c.d. clausola di sospensione).

Per quanto riguarda la procedura di esame da parte della Commissione questa procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta e se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione. Se invece dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento d'indagine formale. Tali decisioni devono essere adottate entro due mesi (art. 4). Se la Commissione non provvede ad adottare tale decisione entro il termine di due mesi si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione.

Qualora la Commissione avvii il procedimento di indagine formale la decisione deve esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contenere una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione deve invitare inoltre lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine (art. 6).

Anche il procedimento d'indagine formale si deve concludere con una decisione (art. 7). La Commissione può decidere che la misura notificata non costituisce aiuto, ovvero che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più (c.d. decisione positiva), o che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune (c.d. decisione negativa), nel qual caso decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione. Tutte queste decisioni devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda il recupero degli aiuti l’articolo 14 prevede che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (c.d. «decisione di recupero»). All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. Il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati devono adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

Nel caso in cui lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 228 del Trattato.

Il ruolo della Commissione europea.

La valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici comunitari.

Come evidenziato dalla Corte[4], l’art. 88 TCE “impone agli Stati membri obblighi precisi al fine di facilitare il compito della Commissione ed evitare di metterla di fronte al fatto compiuto”. Gli Stati membri non possono concedere aiuti di Stato fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione finale che dichiari l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune. L’inosservanza di tali obblighi rende illegale per tale periodo l’aiuto di Stato[5].

E’ infatti giurisprudenza consolidata della Corte che una decisione della Commissione che dichiari la compatibilità dell’aiuto abbia effetto per il futuro. Pertanto la Corte ha riaffermato nella sentenza Transalpine Ölleitung[6], che “salvo pregiudicare l’efficacia diretta dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, e di trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile”.

Pertanto ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE uno Stato membro, che ha concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica e sospensione stabiliti da tale disposizione, deve recuperare quell’aiuto dal beneficiario, anche quando la procedura di cui all’art. 88 CE si sia conclusa con una decisione finale dichiarante l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune[7].

L’obbligo di restituire un aiuto illegale si applica a tutti i periodi antecedenti l’adozione da parte della Commissione di una decisione finale attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune conformemente alla procedura di cui all’art. 88 CE.

Si ricorda che con l’espressione «decisione finale» si intende una decisione che non sia stata oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 230 TCE entro il termine di due mesi stabilito da tale disposizione ovvero, se un tale ricorso è stato presentato, che sia stata dichiarata valida dai giudici comunitari.

Il ruolo dei giudici nazionali

Come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dall’art. 88 del Trattato che sancisce l’obbligo dello Stato membro di non dare esecuzione agli aiuti progettati prima che la Commissione abbia concluso il procedimento con una decisione autorizzatoria, ne deriva che al giudice nazionale è attribuito il potere di dichiarare che lo Stato membro, violando l’iter procedimentale prescritto, ha posto in essere un comportamento antigiuridico concretizzatosi con la concessione di un aiuto illegittimo.

 

Pertanto, il soggetto terzo, concorrente del beneficiario, che si ritenga leso dalla illegittima concessione dell’aiuto, può adire il giudice dello Stato membro per chiedere “l’eliminazione” dell’atto di conferimento, in base alle regole di diritto interno, o per far valere una pretesa risarcitoria.

 

Al riguardo, si osserva, infatti, che la Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza del 21-11-1991, causa C-354/90, ha affermato il principio generale in base al quale il giudice può emanare tutti i provvedimenti provvisori che ritiene necessari in virtù non solo del diritto nazionale ma anche dei principi di diritto comunitario compreso quello di ordinare la sospensione dell’erogazione degli aiuti illegittimi in corso.

 

La pretesa del concorrente nei confronti della Pubblica Amministrazione erogante può anche assumere i contorni di un’azione risarcitoria nell’ipotesi in cui riesca a dimostrare, secondo i principi generali, la sussistenza dei requisiti dell’illecito aquiliano.

 

Si ritiene, invece, che nessuna azione, neanche di tipo risarcitorio, possa invece essere esperita nei confronti del soggetto destinatario degli aiuti per non essersi accertato della regolarità dell’iter procedurale seguito. Infatti nel Trattato non si rinviene alcuna norma che ponga a carico delle imprese obblighi di controllo e di verifica del procedimento di concessione dell’aiuto richiesto.

 


Testo del disegno di legge
(A.C. 2695)

 


 

N. 2695

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

Presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67,

recante misure urgenti in materia fiscale

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 maggio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾


Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è volto a integrare la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), al fine di garantire che i benefici riconosciuti alla generalità delle imprese in ragione del disposto della normativa vigente acqui­stino piena e immediata efficacia.

La Commissione europea ha sollevato perplessità in ordine ai profili di selet­tività concernenti l'esclusione di taluni settori dubitando, sotto questo profilo, della compatibilità della misura con la normativa comunitaria.

L'urgenza dell'adozione del provvedi­mento risiede nella circostanza che in data 18 giugno 2007 scadrà il termine per il pagamento del primo acconto dell'IRAP, scadenza che postula l'av­venuta contabilizzazione, da parte dei contribuenti interessati al beneficio, delle deduzioni previste dal comma 266 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296. È dunque al­tamente probabile, stanti le surricordate perplessità manifestate dall'Esecutivo comunitario, che non pervenga una decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea prima della scadenza del suddetto termine. In tale evenienza e in ragione del vigente disposto del comma 267 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, l'intera misura agevolativa non potrebbe acquistare efficacia; ne deriverebbe un danno per la generalità dei contribuenti soggetti passivi dell'IRAP beneficiari delle deduzioni in parola, i quali hanno riposto, fin dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2007, un legittimo affidamento sul tempestivo acquisto di efficacia della disposizione. Si rende, quindi, necessario adottare un provvedimento normativo d'urgenza che garantisca l'immediato acquisto dell'efficacia della disciplina generale.

Il comma 1 dell'articolo 1 elimina la necessità dell'autorizzazione delle competenti autorità europee quale condizione per applicabilità delle deduzioni previste dai numeri 2) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale autorizzazione era prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della medesima legge.

In sede di Consiglio dei ministri è stato, peraltro, assunto l'impegno di estendere i benefìci in questione alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario, provvedendo alla contestuale individuazione della necessaria copertura finanziaria a carico dei settori interessati.

L'impegno corrisponde alle richieste, in tal senso formulate in sede di Unione europea, di completo adeguamento all'ordinamento comunitario.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Non è necessario redigere la relazione tecnica, considerato che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 


 

Allegato

(previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

Articolo 1.

 

(omissis)

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

 

 

(omissis)


 

disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, recante misure urgenti in materia fiscale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007

 

Misure urgenti in materia fiscale.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa in tema di deduzioni relative all'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. Al comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.

 

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 maggio 2007.

 

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Padoa Schioppa, Mnistro del-

l'economia e delle finanze.

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 




[1]     Si ricorda che in sede di versamento dell’acconto Irap 2007 (il 40% da versare entro il 18 giugno ed il 60% da versare entro il 30 novembre 2007) le imprese utilizzano il c.d. “metodo storico”, cioè si basano sull’imposta per il 2006. Qualora l’agevolazione fosse in vigore le imprese potrebbero legittimamente ridurre l’acconto da versare per il 2007.

[2]     Sentenza 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke.

[3]     Sentenza 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione (c.d “Boussac”).

[4]     Causa Adria‑Wien Pipeline e Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke, cit.

[5]     Sentenza 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke.

[6]     Sentenza Transalpine Ölleitung del 5 ottobre 2006, causa C‑368/04.

[7]     Cfr. recentemente le conclusioni dell’avvocato generale Mazák presentate il 24 maggio 2007 nella Causa C‑199/06.