Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di liberalizzazione dei mercati dell¿energia D.L. 73/2007 - A.C. 2910 - Normativa di riferimento
Riferimenti:
AC n. 2910/XV   DL n. 73 del 18-GIU-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 222    Progressivo: 1
Data: 23/07/2007
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia

D.L. 73/2007 - A.C. 2910

Normativa di riferimento

 

 

 

 

n. 222/1

 

 

23 luglio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: D07073a

 

 


INDICE

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77, 87 e 117)5

§      L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità  9

§      D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 4)20

§      D.M. 26 gennaio 2000 Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico  23

§      L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia  35

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 375)65

§      D.M. 8 marzo 2006 Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive  66

§      D.M. 23 marzo 2006 Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al D.M. 26 gennaio 2000  75

Normativa comunitaria

§      Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE   79

§      Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE   114

§      Dec. 20 dicembre 2006, n. (2006)6681def Decisione della Commissione europea Ricerca e sviluppo nel settore energetico  152

Autorità per l’energia elettrica e il gas

§      Delibera 30 maggio 2006, n. 105 Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, di cui alla Del.Aut.en.el. e gas 22 luglio 2004, n. 126/04  163

§      Delibera 19 luglio 2006, n. 152 Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità  179

§      Delibera 9 maggio 2007, n. 110 Strumenti di confrontabilita' dei prezzi. Approvazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06) e modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del medesimo Codice di condotta commerciale.197

§      Delibera 11 giugno 2007, n. 134 Istituzione di un elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione e modalità per l’iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco  213

§      Delibera 25 giugno 2007, n. 144 Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481  223

§      Delibera 27 giugno 2007, n. 156 Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07  233

§      Delibera 27 giugno 2007, n. 157 Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale  239

§      Delibera 27 giugno 2007, n. 159 Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali243

§      Segnalazione 15 maggio 2007 Problematiche inerenti la prossima liberalizzazione completa della domanda nel mercato elettrico e del gas, in attuazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003,del Parlamento europeo e del Consiglio, relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas e che abrogano, rispettivamente le direttive 96/92/CE e 98/30/CE (AS19)257

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Normativa nazionale

 


 

Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77, 87 e 117)

 

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

 

 

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

 

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 

 

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

 

 


 

L. 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

Art. 1.

Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

 

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (3).

 

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(3)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249.

 

 

Art. 2.

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

 

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

 

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

 

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

 

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

 

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

 

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (4).

 

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

 

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

 

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

 

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

 

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

 

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

 

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

 

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

 

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

 

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

 

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

 

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) (5);

 

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37 (6);

 

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

 

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

 

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

 

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

 

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

 

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

 

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

 

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

 

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .

 

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .

 

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

 

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

 

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

 

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

 

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

 

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

 

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

 

 

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

 

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

 

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

 

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

 

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

 

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

 

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

 

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

 

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

 

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

 

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti:

 

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

 

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo (7).

 

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

 

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (8).

 

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo (9).

 

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

 

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte (10).

 

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

 

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

 

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

 

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

 

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

 

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

 

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

 

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (11).

 

39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità] (12).

 

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti (13).

 

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(4)  Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi l'art. 1, comma 15, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(5)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05 e la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06.

(6)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il settore gas, la Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 229/2001, la Del.Aut.en.el e gas 12 dicembre 2002, n. 207/02, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05 e la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06.

(7) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS.

(8) Vedi, anche, il comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(10)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, l'art. 25, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.

(11)  La presente lettera era stata abrogata dall'ultimo periodo del comma 68 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, poi soppresso dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 68-bis della citata legge n. 266 del 2005, aggiunto dal suddetto articolo 39-quinquies. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003, il D.M. 21 luglio 2004, il D.M. 21 luglio 2005 e la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2006, n. 117/06. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004; per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005 e, per il 2006, la Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS.

(12)  Comma abrogato dal comma 68-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312.

 

 

 

Art. 3.

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico (14).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

 

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo (15).

 

3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi (16).

 

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

 

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità (17).

 

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

 

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge (18).

 

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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(14)  Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473, in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(15)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 473 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(18)  L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

 


 

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(art. 4)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(2)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

 

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

 

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

(omissis)

Art. 4.

Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione (21).

 

3. [I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio] (22).

 

4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

 

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.

 

6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

 

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

 

8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità (23).

 

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

 

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(21)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.Min. 3 maggio 2001.

(22)  Comma abrogato dal comma 31 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(23)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2003.

(omissis)

 


 

D.M. 26 gennaio 2000
Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2000, n. 27.

 

 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

 

Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 24, che valuta la possibilità dell'esistenza di impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere adempiuti dalle imprese del settore elettrico a causa delle disposizioni della direttiva medesima;

 

Viste le decisioni della Commissione europea dell'8 luglio 1999 (C 1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'art. 24 della direttiva europea n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che le misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili vanno analizzate nell'àmbito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità europee in materia di aiuti di Stato;

 

Visto il documento «Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi non recuperabili» predisposto dalla Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione multilaterale con gli Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento di aiuti da parte degli Stati membri;

 

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la «Proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999;

Considerato che, rispetto a tale proposta, è necessario evitare che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano determinare rallentamenti del processo di totale liberalizzazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica, limitando nel tempo la compensazione della maggiore valorizzazione di cui gode l'energia idroelettrica nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

 

Considerata l'opportunità di definire misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili, peraltro applicabili solo dopo positiva analisi di conformità nell'àmbito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità europee in materia di aiuti di Stato;

 

Ritenuto opportuno rimandare a successivi decreti la definizione puntuale e la quantificazione degli ulteriori oneri generali afferenti al sistema elettrico;

 

Decreta:

 

 

TITOLO I

 

Generalità

 

 

Art. 1.

Definizioni.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quelle di cui ai seguenti commi.

 

2. Per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.

 

3. Per impianti già realizzati si intendono gli impianti di generazione dell'energia elettrica che, alla data del 19 febbraio 1997, erano già entrati in esercizio o quelli per i quali, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione.

 

Art. 2.

Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:

 

a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

 

b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici (2);

 

c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

 

d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

 

e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.

 

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(2)  La compensazione di cui alla presente lettera non si applica dal 1° gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.L. 18 febbraio 2003, n. 25.

 

 

TITOLO II

 

Oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE

 

Art. 3.

Definizione degli oneri.

1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalità specificate all'art. 5, unicamente:

 

a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;

 

b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.

 

2. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34 e 29 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni e integrazioni.

 

3. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) è recuperata, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000 e con le modalità specificate all'art. 5, esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli impianti di potenza nominale non superiore a 3 MW e a quelli idroelettrici di pompaggio.

 

Art. 4.

Criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili.

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti criteri:

 

a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE;

 

b) gli impianti di produzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprietà, alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;

 

c) qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;

 

d) affinché gli obblighi e gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva n. 96/92/CE e le difficoltà per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;

 

e) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;

 

f) gli obblighi e gli investimenti citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati è valutato a livello di bilancio consolidato;

 

2. Entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, può rideterminare i maggiori costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ai fini della loro ulteriore ammissibilità a reintegrazione, anche sulla base di eventuali realizzazioni in Italia di nuove infrastrutture o di interventi di potenziamento di infrastrutture esistenti di rigassificazione di gas naturale.

 

 

Art. 5.

Quantificazione degli oneri e modalità di reintegrazione e compensazione.

1. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), viene effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici esclusi gli impianti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, ed ove sussistano le condizioni di ammissibilità specificate all'art. 4, con la seguente formula:

 

CNR=RR - Σj=1,...,6Vj * Ej

dove:

 

a) CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non può essere recuperato;

 

b) RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma 3;

 

c) VJ rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo quanto previsto al comma 4;

 

d) EJ rappresenta il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, come definito al comma 8;

 

e) Con J=1,...,6 sono indicati i sei bimestri dell'anno (3);

 

2. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene effettuata annualmente a consuntivo con la seguente formula:

 

CNR=CR*G

dove:

 

a) CNR rappresenta costi che non possono essere recuperati;

 

b) CR rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione, come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000;

 

c) G rappresenta la quantità di gas naturale importato nell'anno dalla Nigeria, sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

 

3. Ai fini della determinazione, per ciascun impianto di generazione, del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di produzione di cui al comma 1, lettera b), l'Autorità considera:

 

a) i costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;

 

b) una congrua remunerazione sulla quota del capitale investito attribuibile all'impianto;

 

c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto.

 

Per la determinazione dei valori assunti dai parametri di cui alle lettere a), b), e c) si utilizzano le stesse metodologie definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari.

 

4. La quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi VJ di cui al comma 1, lettera c), viene determinata, per ciascun bimestre, come differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice, determinata secondo quanto previsto al comma 5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto, come determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (4).

 

5. La valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice è ottenuta, in ciascun bimestre, come valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica ceduta dalla medesima impresa nei suddetti periodi.

 

6. Salvo quanto previsto all'art. 12, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale è determinato con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e nei contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo, secondo modalità fissate dall'Autorità con successivo provvedimento.

 

7. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce per ciascuna impresa produttrice-distributrice, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, un valore minimo, calcolato facendo riferimento ad una remunerazione equa di un nuovo operatore dotato di un parco di produzione efficiente da utilizzarsi in luogo del valore medio ponderato di cui al comma 5, per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, qualora tale valore medio ponderato risulti, in un bimestre, inferiore al suddetto valore minimo. Tale valore minimo, per la parte riferita alla sola copertura dei costi di combustibile, può essere aggiornato nel corso dell'anno dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in relazione all'andamento di tali costi.

 

8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera d), è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come:

 

D=P/M

dove:

 

a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 (5);

 

b) M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

 

9. La maggiore valorizzazione da recuperare nel periodo di cui all'art. 3, comma 3 è pari, per l'anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità n. 70/1997, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorità. Detta quota è pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota è pari a zero.

 

10. L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa produttrice-distributrice è ottenuto come somma algebrica dei costi non recuperabili CNR, di cui ai commi 1 e 2. Qualora il suddetto ammontare complessivo risulti, in un anno, negativo, lo stesso ammontare viene portato in deduzione dei costi non recuperabili quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.

 

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(3)  Comma così modificato dall'art. 3, D.M. 17 aprile 2001

(4)  Con Del.Aut.en.el. e gas 25 maggio 2001, n. 114/01 (Gazz. Uff. 7 giugno 2001, n. 130) sono stati definiti il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, i costi variabili unitari riconosciuti e le modalità di aggiornamento dei parametri RR, ai fini del calcolo dei costi di produzione non recuperabili.

(5)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.M. 17 aprile 2001. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 18 febbraio 2003, n. 25.

 

Art. 6.

Trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti.

1. Quanto disposto all'art. 5, comma 9, si applica anche nel caso di trasferimento della proprietà o della disponibilità degli impianti ivi considerati.

 

2. Nel caso di cessione degli impianti e degli impegni contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il cessionario subentra nei diritti ed oneri previsti nel presente titolo.

 

3. Nel caso di cui al comma 2, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del titolo I, non può essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa (6).

 

4. Ogni anno, alle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del titolo I, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente titolo, che hanno registrato, nel corso dell'anno precedente, costi non recuperabili positivi, è liquidato il relativo ammontare, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Gli eventuali costi non recuperabili negativi registrati dalle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I, sono versati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico nelle misure e con le modalità di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto (7).

 

5. Nel caso in cui, in un determinato anno, la somma algebrica dei costi non recuperabili di competenza di ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I, sia maggiore dell'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati trasferiti, tale differenza sarà ripartita fra le imprese proprietarie dei medesimi impianti nelle misure e con le modalità di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto (8).

 

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(6)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.M. 17 aprile 2001

(7)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.M. 17 aprile 2001

(8)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.M. 17 aprile 2001

 

Art. 7.

Ammontare massimo degli oneri.

1. L'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'art. 5, commi 1 e 2 presente titolo è fissato complessivamente in quindicimila miliardi di lire italiane. Qualora le richieste ammissibili di reintegrazione, ad un certo anno, risultino superiori alla disponibilità residua sull'ammontare fissato, quest'ultima sarà ripartita tra gli aventi diritto proporzionalmente alle rispettive richieste ammissibili.

 

 

TITOLO III

 

Oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile

 

Art. 8.

Definizione degli oneri.

1. Sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), qualora tali attività:

 

a) siano svolte dalla società SoGIN - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.a. - anche in consorzio con enti pubblici o altre società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

 

b) attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla Società SoGIN S.p.a. al momento della sua costituzione;

 

c) siano esclusivamente finalizzate:

 

i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;

 

ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

 

iii) allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e sue società partecipate;

 

iv) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti.

 

Art. 9.

Quantificazione degli oneri.

1. La società Sogin S.p.a. inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per l'energia e il gas, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente (9).

 

2. Entro il 31 dicembre 2000 (10), e successivamente ogni anno entro il 30 giugno, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo, nonché degli oneri già reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione della medesima Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi (11).

 

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(9)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 3 aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(10)  Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.M. 17 aprile 2001

(11)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 3 aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 23 aprile 2002, n. 71/02 (Gazz. Uff. 6 maggio 2002, n. 104 e Gazz. Uff. 16 maggio 2002, n. 113) sono stati rideterminati gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004.

 

 

TITOLO IV

 

Oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (12)

 

Art. 10.

Definizione degli oneri.

1. I costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), costituiscono onere generale afferente al sistema elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attività:

 

a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attività;

 

b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

 

c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;

 

d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'àmbito della loro gestione caratteristica di impresa.

 

2. Le attività di ricerca di cui al precedente comma 1 possono:

 

a) essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

 

b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

 

c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi diversi da quelli previsti all'art. 11 ed essere svolte da soggetti nazionali anche in collaborazione tra di loro e con soggetti appartenenti ad altri Stati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli Stati membri dell'Unione europea.

 

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(12)  Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 17 aprile 2001.

 

Art. 11.

Fondo per la ricerca.

1. I costi delle attività di cui all'art. 10 sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca viene fissato, per ogni anno, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto dell'anno precedente, in misura comunque non superiore all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.

 

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 giugno 2000 definisce modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui al comma 1 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10 (13).

 

3. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i finanziamenti alle attività di ricerca sulla base degli esiti delle attività di selezione e controllo di cui al comma 2.

 

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(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 febbraio 2003

 

 

 

TITOLO V

 

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 12.

Prezzo all'ingrosso dell'energia.

1. In via transitoria, fino a quando non avrà raggiunto piena operatività il sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, ai fini dell'art. 5, commi 6 e 9, è individuato dall'Autorità tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali.

 

Art. 13.

Continuità delle attività di cui ai titoli III e IV.

1. Fino alla rideterminazione di cui all'art. 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al titolo III, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attività stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità provvede altresì con modalità analoghe a coprire i costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), ove si attivino specifici consorzi con la società SoGIN, finalizzati a tali attività.

 

2. Per l'anno 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'art. 11, da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società CESI S.p.A.

 

Art. 14.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

L. 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

 

 

Art. 1.

1. Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

 

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

 

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

 

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge (3).

 

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

 

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

 

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

 

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

 

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

 

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

 

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

 

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

 

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

 

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

 

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

 

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

 

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

 

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

 

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

 

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

 

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'àmbito territoriale delle autorità che li prevedono;

 

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

 

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

 

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (4) (5);

 

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

 

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

 

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

 

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

 

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

 

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

 

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

 

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

 

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

 

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

 

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (6);

 

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti (7);

 

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche (8);

 

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

 

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

 

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

 

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

 

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

 

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

 

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

 

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

 

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico (9);

 

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

 

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

 

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

 

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali (10) (11);

 

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

 

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

 

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento (12) (13);

 

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

 

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

 

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

 

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

 

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

 

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

 

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

 

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

 

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

 

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'àmbito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

 

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

 

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

 

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

 

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

 

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i princìpi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia (14).

 

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente (15).

 

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto (16).

 

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

 

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

 

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

 

24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi» (17);

 

b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a controllo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori».

 

25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

 

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

 

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

 

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

 

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

 

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente» (18).

 

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti: «di reti elettriche»; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: «anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali» sono soppresse.

 

28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all'articolo 4, comma 4».

 

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

 

30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

 

«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

 

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

 

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

 

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa».

 

31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.

 

32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

 

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni (19).

 

34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni nè concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio (20).

 

34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (21).

 

35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

 

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

 

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

 

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

 

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

 

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

 

39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

 

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

 

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato (22).

 

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

 

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

 

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

 

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.

 

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

 

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

 

45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

 

«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».

 

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

 

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.

 

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

 

51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

 

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

 

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

 

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive (23).

 

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».

 

54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.

 

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

 

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

 

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (24);

 

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

 

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

 

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali (25).

 

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (26).

 

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (27).

 

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

 

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

 

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

 

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

 

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

 

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

 

65. Per i progetti ammessi ai benefìci di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

 

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

 

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

 

68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

 

69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.

 

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

 

71. [Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento (28)] (29).

 

72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

 

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

 

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

 

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (30).

 

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'àmbito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

 

81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

 

82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica (31).

 

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

 

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione (32).

 

85. È definito come impianto di piccola generazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW (33).

 

85-bis. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe (34).

 

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purchè certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica (35).

 

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

 

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza (36).

 

89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento (37).

 

90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

 

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».

91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione».

 

92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

 

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 

«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

 

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

 

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».

 

94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

 

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

 

96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

 

97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

 

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.

 

99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

 

100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

 

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

 

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

 

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

 

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;

 

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;

 

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;

 

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

 

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

 

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

 

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria (38).

 

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

 

113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».

 

114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

 

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

 

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

 

117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

 

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

 

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:

 

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

 

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

 

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

 

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

 

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.

 

120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

 

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

 

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

 

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale (39).

 

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(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(4) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281».

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(12)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

(13)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(14)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 aprile 2006 e il D.M. 28 aprile 2006.

(15)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2006.

(16)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2006.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003.

(19)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(20) Il presente comma, che era stato abrogato dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 nel testo non ancora convertito in legge, è stato così sostituito, con gli attuali commi 34 e 34-bis, dallo stesso comma 3 dell’art. 4, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 4, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(22)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

(23)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L. 17 agosto 2005, n. 168. In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

(24)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

(25)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(26)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(28)  Vedi, anche, il D.M. 24 ottobre 2005 e l'art. 267, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(29) Comma abrogato dal comma 1120 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(30)  Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(31)  Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(32)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

(33) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(34) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(35) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(36) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(37) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.

(38) Con D.M. 18 settembre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271) sono state regolamentate le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma.

(39)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 383 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c), in relazione all'art. 119 Cost.;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera

f), in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, in relazione all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c); comma 8, lettera a), punto 7; comma 8, lettera b), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost.

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera c); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-ter; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 375)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

(omissis)

 

Art. 1

Tariffe elettriche agevolate.

375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

(omissis)


 

D.M. 8 marzo 2006
Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2006, n. 63.

 

 

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;

 

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca;

 

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuità alla suddetta attività di ricerca;

 

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonchè dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità indicate dal medesimo decreto;

 

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2;

 

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003 recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto 28 febbraio 2003);

 

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, con il quale è stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);

 

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

 

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003;

 

Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio 2003 procedendo ad una razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una più chiara individuazione della titolarità delle funzioni di programmazione, selezione e controllo in materia, al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del Fondo per la ricerca di sistema;

 

Considerato che il sistema di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in termini di dimensioni o di natura giuridica, ai soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo;

 

Ritenuto opportuno distinguere, sotto il profilo delle procedure gestionali e di rispetto della disciplina comunitaria, le attività di ricerca i cui risultati sono a totale beneficio generale degli utenti del sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, da altre attività di ricerca i cui risultati sono a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica ed i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole imprese;

 

Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attività di cui al precedente paragrafo differenti modalità di finanziamento dei relativi progetti e selezione dei soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale;

 

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente decreto definisce le modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attività e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonchè i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.

 

 

Art. 2.

Piano triennale della ricerca di sistema.

1. Il Piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito: i progetti di ricerca), i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 è predisposto dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, per gli aspetti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.

 

2. Il Piano triennale predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministero delle attività produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.

 

3. Il Piano triennale è approvato, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attività produttive, che lo trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

4. Il Piano triennale approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

 

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(2) Il piano triennale previsto dal presente articolo è stato approvato con D.M. 23 marzo 2006 (Gazz. Uff. 4 maggio 2006, n. 102, S.O.).

 

 

Art. 3.

Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca.

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalità:

 

a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;

 

b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea.

 

2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilità di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.

 

3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo può essere condizionata, con l'approvazione del Piano triennale, alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative.

 

 

Art. 4.

Affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

1. Il Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

 

2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

 

3. Per ciascun accordo di programma, è prevista l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di un comitato di sorveglianza presieduto dal direttore generale per l'energia e per le risorse minerarie e composto da rappresentanti del Ministero stesso, da rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal presidente del CERSE o un suo delegato, da rappresentanti dei soggetti affidatari ed eventuali esperti.

 

4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi e esprime pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene conto nella definizione dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale rimodulazione temporale delle attività, secondo eventuali priorità di intervento e criteri di miglioramento dell'efficacia delle attività finanziate.

 

5. Il soggetto affidatario di ciascun accordo di programma presenta, entro due mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato di sorveglianza piani annuali di realizzazione, articolati per progetti di ricerca, per ciascuna delle attività di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma.

 

6. La valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento, è effettuata dagli esperti di cui all'art. 11, secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici dell'accordo, tempi e costi delle attività e risultati ottenibili. I risultati della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attività produttive.

 

7. Il Ministero delle attività produttive, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità assegnate e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al CERSE per le attività di erogazione dei contributi e verifica dei risultati, secondo le modalità di cui all'art. 7.

 

 

Art. 5.

Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione.

1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti per l'ammissione a contributo, è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando di gara è approvato dal Ministero delle attività produttive, su proposta del CERSE, e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

2. La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale è effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.

 

3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di progetti di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate.

 

 

Art. 6.

Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca.

1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10 e degli esperti di cui all'art. 11, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca, l'ammissibilità, e la pertinenza e la congruità delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, comunicando l'esito delle verifiche alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della liquidazione delle quote di contribuzione.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono al CERSE relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale, secondo quanto indicato all'art. 7.

 

 

 Art. 7.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

1. Il Ministero delle attività produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attività.

 

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi e eroga il contributo per i progetti stessi in più quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo.

 

3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto, secondo indicazioni che vengono fornite nell'ambito del bando di gara. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero importo, è subordinata alla presentazione di una relazione finale.

 

4. Le relazioni di cui al comma 3 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, insieme ad una dichiarazione attestante che quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.

 

5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni dal ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, le corrispondenti quote di contributo.

 

 

Art. 8.

Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico.

1. Il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attività produttive, è composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attività del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

 

2. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilità è rimessa alla decisione del Ministro delle attività produttive.

 

3. I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorchè siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

 

4. Il decreto di nomina designa il membro cui è attribuita la carica di presidente. Tale carica è revocabile e può essere attribuita per non più di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del presidente del CERSE.

 

5. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:

 

a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalità di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;

 

b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalità di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalità di verifica tecnico-economica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.

 

6. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attività produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.

 

7. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attività produttive.

 

 

Art. 9.

Funzioni del CERSE.

1. Il CERSE esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministero delle attività produttive, e segnatamente:

 

a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale, comprensivo del Piano operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca in base alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di finanziamento;

 

b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa di cui all'art. 10, degli schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attività produttive per l'approvazione;

 

c) organizza l'attività di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;

 

d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione;

 

e) trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;

 

f) assicura la pubblicità di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;

g) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;

 

h) presenta al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;

 

i) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.

 

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE è assistito dalla segreteria operativa di cui all'art. 10.

 

 

Art. 10.

Funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico e della segreteria operativa del CERSE.

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attività operative e gestionali connesse allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari e alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti dell'attività di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal CERSE.

 

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico istituisce la segreteria operativa del CERSE che in particolare:

 

a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o più schemi di bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;

 

b) provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o con le altre modalità eventualmente fissate dal Ministero delle attività produttive, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;

 

c) elabora indicatori di idoneità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;

 

d) assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti, assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;

 

e) cura la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;

 

f) informa periodicamente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico sulle attività realizzate e in corso di realizzazione.

 

 

Art. 11.

Esperti.

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.

 

2. Il CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti.

 

3. L'elenco degli esperti di cui al comma 2 è aggiornato, con cadenza annuale, secondo la medesima procedura.

 

4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

 

 

Art. 12.

Copertura finanziaria.

1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e delle attività svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.

 

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma 4.

 

 

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28 febbraio 2003 è abrogato.

 

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dell'incarico, i provvedimenti di nomina dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio 2003 e successive modifiche, nonchè gli atti già prodotti.

 

3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione


 

D.M. 23 marzo 2006
Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al D.M. 26 gennaio 2000

 

 

(il testo omesso è consultabile presso il  Servizio Studi - dipartimento attività produttive)

 


Normativa comunitaria

 


 

 

Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

 

 

 

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176. Entrata in vigore il 4 agosto 2003.

(2)  Termine di recepimento: vedi articolo 30 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

 

viste le proposte della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

 

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale.

 

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

 

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

 

(5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

 

(6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

 

(7) Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese.

 

(8) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento. Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento.

 

È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni.

 

(9) Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi.

 

(10) Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura.

 

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

 

(12) Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.

 

(13) Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.

 

(14) Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità.

 

(15) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze.

 

Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

 

(16) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

 

(17) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.

 

(18) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione, del gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

 

(19) Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro.

 

(20) I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

 

(21) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

 

(22) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.

 

Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE).

 

(23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

 

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

 

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

 

Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese.

 

(25) La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite.

 

(26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

 

(27) Gli stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

 

(28) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

 

(29) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

 

(30) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

 

(31) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(32) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti, sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva.

 

(33) Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

 

(34) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

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(3)  Pubblicate nelle G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E e G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (G.U.U.E. 27 febbraio 2003, n. C 47 E), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. C 50 E) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2003.

 

 

 

Capitolo I

Campo d'applicazione e definizioni

 

Art. 1

Campo d'applicazione.

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

 

 

Art. 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

1) «generazione»: la produzione di energia elettrica;

 

2) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

 

3) «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

 

4) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

 

5) «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

 

6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

 

7) «clienti»: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;

 

8) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

 

9) «clienti finali»: i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;

 

10) «clienti civili»: i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

 

11) «clienti non civili»: le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

 

12) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;

 

13) «interconnector»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

 

14) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;

 

15) «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

 

16) «priorità economica»: la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

 

17) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;

 

18) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;

 

19) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

 

20) «impresa elettrica integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

 

21) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica;

 

22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti consolidati (2), e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

 

23) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

 

24) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

 

25) «programmazione a lungo termine»: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;

 

26) «piccolo sistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 3.000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

 

27) «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

 

28) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

 

29) «efficienza energetica/gestione della domanda»: un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;

 

30) «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

 

31) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

 

 

______

 

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 


 

Capitolo II

Norme generali per l'organizzazione del settore

 

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

 

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

 

Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.

 

4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

 

5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

 

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

 

6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

 

a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

 

b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico.

 

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

 

7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/ gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento.

 

In particolare queste misure possono comprendere la L 176/42 15. 7. 2003 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

 

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

 

9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

 

 

4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

 

 

Art. 5

Norme tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie.

Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

 

 

Capitolo III

Generazione

 

Art. 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità.

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

 

a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

 

b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

 

c) la protezione dell'ambiente;

 

d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;

 

e) l'uso del suolo pubblico;

 

f) l'efficienza energetica;

 

g) la natura delle fonti primarie;

 

h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;

 

i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati.

 

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici.

 

I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione.

 

I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

 

 

Art. 7

Indizione di gare per nuove capacità.

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

 

2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.

 

3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

 

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

 

Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2.

 

4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

 

5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

 

 

Capitolo IV

Gestione del sistema di trasmissione

 

Art. 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione.

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistema di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di trasmissione operino in conformità degli articoli da 9 a 12.

 

 

Art. 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione.

Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

 

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

 

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;

 

c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

 

d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

 

e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

 

f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

 

 

Art. 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione.

1. Il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.

 

2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti criteri minimi:

 

a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il gestore del sistema di trasmissione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del gestore del sistema di trasmissione e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

d) il gestore del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.

 

 

Art. 11

Dispacciamento e bilanciamento.

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.

 

2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

 

3. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

 

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.

 

5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione.

 

6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.

 

7. Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico.

 

I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati.

 

 

Art. 12

Riservatezza dei gestori del sistema di trasmissione.

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività. Le informazioni divulgate sulle sue attività, che possono procurare vantaggi commerciali, sono rese disponibili in modo non discriminatorio.

 

 

Capitolo V

Gestione del sistema di distribuzione

 

Art. 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16.

 

 

Art. 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

 

2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

 

3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.

 

4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

 

5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogniqualvolta svolgono tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.

 

6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

 

7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

 

 

Art. 15

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

 

2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

 

a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione.

 

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

 

 

Art. 16

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

 

 

Art. 17

Gestore di un sistema combinato.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

 

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione e distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate. Tale relazione è pubblicata.

 

 

Capitolo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

 

Art. 18

Diritto di accesso alla contabilità.

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19.

 

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di queste informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

 

 

 

 

Art. 19

Separazione dalla contabilità.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

 

2. Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

 

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

 

3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

 

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

 

 

______

 

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 

 

Capitolo VII

Organizzazione dell'accesso al sistema

 

Art. 20

Accesso dei terzi.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

 

2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

 

 

Art. 21

Apertura del mercato e reciprocità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

 

a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione di tali clienti idonei;

 

b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

 

c) dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

 

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:

 

a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

 

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

 

 

Art. 22

Linee dirette.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

 

a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

 

b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

 

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20.

 

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 23.

 

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

 

 

Art. 23

Autorità di regolamentazione.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

 

a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

 

b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

 

c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

 

d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

 

e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

 

f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

 

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;

 

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

 

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

 

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

 

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

 

b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione.

 

Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

 

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

 

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

 

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

 

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione.

 

I reclami non hanno effetto sospensivo.

 

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

 

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

 

Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza.

 

A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale.

 

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

 

10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.

 

11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

 

12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

 


 

Capitolo VIII

Disposizioni finali

 

Art. 24

Misure di salvaguardia.

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

 

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

 

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

 

 

Art. 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica.

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti.

 

 

Art. 26

Deroghe.

1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI e VII, nonché del capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.

 

2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

 

3. L'Estonia beneficia di una deroga temporanea dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa entro il 1° gennaio 2013. Il 1° gennaio 2009 l'apertura del mercato deve rappresentare almeno il 35 % del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale (6).

 

 

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(6)  Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2004/85/CE.

 

 

Art. 27

Procedura di revisione.

Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

 

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

 

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

 

 

Art. 28

Relazioni.

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

 

a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;

 

b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;

 

c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

 

d) sarà prestata particolare attenzione a misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

 

e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

 

f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e accesso alle reti di tali paesi;

 

g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva;

 

h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

 

Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e le misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

 

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

 

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

 

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

 

- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

 

- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità,

 

- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale,

 

- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori e anticoncorrenziali,

 

- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

 

- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

 

- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

 

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

 

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europea e al Consiglio proposte intese ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

 

 

Art. 29

Abrogazione.

La direttiva 90/547/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004.

 

La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato B.

 

 

Art. 30

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Art.  31

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

 

Art. 32

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

 

 

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Tsochatzopoulos

 


 

Allegato A

 

Misure sulla tutela dei consumatori

 

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

 

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

 

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

 

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

 

- i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

 

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

 

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

 

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

 

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

 

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

 

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;

 

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi;

 

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

 

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

 

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;

 

g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

 

 


 

Allegato B

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 96/92/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Art. 1

Campo di applicazione

Articolo 2

Art. 2

Definizioni

Articoli 3 & 10(1)

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

-

Art. 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Articolo 7(2)

Art. 5

Norme tecniche

Articoli 4 & 5

Art. 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

Articoli 4 & 6

Art. 7

Indizione di gare per nuove capacità

Articolo 7(1)

Art. 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione

Articoli 7 (3) -(5)

Art. 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Articolo 7(6)

Art. 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione

Articolo 8

Art. 11

Dispacciamento e bilanciamento

Articolo 9

Art. 12

Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di trasporto

Articoli 10 (2) & (3)

Art. 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 11

Art. 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 15

Separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 12

Art. 16

Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 17

Gestore di un sistema combinato

Articolo 13

Art. 18

Diritto di accesso alla contabilità

Articolo 14

Art. 19

Separazione contabile

Articoli 15-18

Art. 20

Accesso dei terzi

Articolo 19

Art. 21

Apertura del mercato e reciprocità

Articolo 21

Art. 22

Linee dirette

Articoli 20(3) -(4) & 22

Art. 23

Autorità di regolamentazione

Articolo 23

Art. 24

Misure di salvaguardia

-

Art. 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica

Articolo 24

Art. 26

Deroghe

-

Art. 27

Procedura di revisione

Articoli 25 & 26

Art. 28

Relazioni

-

Art. 29

Abrogazione della direttiva concernente il transito di energia elettrica

Articolo 27

Art. 30

Attuazione

Articolo 28

Art. 31

Entrata in vigore

Articolo 29

Art. 32

Destinatari

 

Allegato A:

Misure sulla tutela dei consumatori

 

 

 

 

Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti

 

Dichiarazione interistituzionale

 

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un'equa concorrenza nel mercato energetico».

 

 

Dichiarazione della Commissione

 

«La Commissione rileva l'importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull'impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria».

 

 

 


 

Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

 

 

------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176. Entrata in vigore il 4 agosto 2003.

(2)  Termine di recepimento: vedi articolo 33 della presente direttiva. Direttiva recepita con la L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

 

viste le proposte della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.

 

(2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.

 

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

 

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

 

(5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas naturale, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati.

 

(6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, di accesso allo stoccaggio, o a questioni di tariffazione, all'interoperabilità tra sistemi e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

 

(7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

 

(8) Per completare il mercato interno del gas è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore del sistema di trasporto o distribuzione può comprendere una o più imprese.

 

(9) Nel caso di un'impresa di gas che svolga attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio o attività relative al gas naturale liquefatto (GNL) e che nella sua forma giuridica sia separata dalle imprese di produzione e/o fornitura, il gestore del sistema designato può essere la stessa impresa proprietaria dell'infrastruttura.

 

(10) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di trasporto e distribuzione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo posto da tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare le reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione di decisioni.

 

(11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentare tali imprese dagli obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

 

(12) Per facilitare la conclusione di contratti da parte di un'impresa di gas stabilita in uno Stato membro per la fornitura di gas a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero adoperarsi per creare condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità per l'insieme del mercato interno.

 

(13) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi delle autorità di regolamentazione. È importante che le autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri condividano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero avere la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, almeno, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

 

(14) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo ad incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nonché del regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

 

(15) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato del gas raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. In assenza di mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

 

(16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

 

(17) I vantaggi derivanti dal mercato interno dovrebbero essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili, per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficeranno le imprese.

 

(18) I clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno del gas al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano posti in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

 

(19) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare al più presto possibile le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

 

(20) La direttiva 98/30/CE contribuisce all'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte del sistema del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ai servizi ausiliari.

 

(21) Gli impianti di stoccaggio sono essenziali, tra l'altro, per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico quali la certezza delle forniture. Ciò non dovrebbe portare a distorsioni della concorrenza o a discriminazioni nell'accesso allo stoccaggio.

 

(22) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.

 

(23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.

 

(24) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle caratteristiche chimiche dei gas in questione.

 

(25) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme del trattato, comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenerne conto nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas.

 

(26) Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia di elevati livelli qualitativi di pubblico servizio, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.

 

(27) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei rifornimenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario.

 

(28) Le misure attuate dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

 

(29) Nei limiti in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a notificarle alla Commissione.

 

(30) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(31) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per il trasporto, compresi i flussi di gas transfrontalieri tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti del gas, anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare detta direttiva, fatta salva la continuità dei contratti conclusi in virtù della medesima. L'abrogazione della direttiva 91/296/CEE non dovrebbe impedire che nel futuro vengano conclusi contratti di lunga durata.

 

(32) Tenuto conto della portata delle modifiche apportate alle direttiva 98/30/CE, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

 

(33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

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(3)  Pubblicate nella G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 e G.U.C.E. 24 settembre 2002, n. C 227 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (G.U.U.E. 27 febbraio 2003, n. C 47E), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. C 50E) e decisione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003.

 

 

Capitolo I

Ambito d'applicazione e definizioni

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

 

2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

 

 

Art. 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

 

2) «rete di gasdotti upstream»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

 

3) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «upstream», ad esclusione della fornitura;

 

4) «gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;

 

5) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;

 

6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;

 

7) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;

 

8) «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

 

9) «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

 

10) «gestore dell'impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

 

11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;

 

12) «gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;

 

13) «sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

 

14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico e la miscelazione, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

 

15) «linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

 

16) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;

 

17) «interconnector»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;

 

18) «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

 

19) «impresa di gas naturale integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

 

20) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese e in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;

 

21) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;

 

22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) [*], del trattato e relativa ai conti consolidati, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

 

23) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema;

 

24) «clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

 

25) «clienti civili»: i clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico;

 

26) «clienti non civili»: i clienti che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico;

 

27) «clienti finali»: i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;

 

28) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva;

 

29) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

 

30) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

 

31) «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

 

32. «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;

 

33) «nuova infrastruttura»: un'infrastruttura non completata al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

 

 

__________

 

[*] Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adottato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 


 

Capitolo II

Norme generali per l'organizzazione del settore

 

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

 

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

 

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

 

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

 

6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

 

 

Art. 4

Procedura di autorizzazione.

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.

 

2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici.

 

3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

 

4. Per lo sviluppo delle zone la cui fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 24, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

 

 

Art. 5

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

 

 

Art. 6

Norme tecniche.

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

 

Capitolo III

Trasporto, stoccaggio e GNL

 

Art. 7

Designazione dei gestori del sistema.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli da 8 a 10.

 

 

Art. 8

Compiti dei gestori del sistema.

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

 

a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;

 

b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

 

c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

 

d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

 

2. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

 

3. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

 

4. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

 

 

Art.  9

Separazione dei gestori del sistema di trasporto.

1. Il gestore del sistema di trasporto, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dall'impresa verticalmente integrata.

 

2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

 

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il gestore del sistema di trasporto dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasporto che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

d) il gestore del sistema di trasporto predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

 

 

Art. 10

Riservatezza dei gestori dei sistemi di trasporto.

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL mantiene la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

 

2. I gestori del sistema di trasporto, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

 

 

Capitolo IV

Fornitura e distribuzione

 

Art. 11

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione e provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli 12 e 14.

 

 

Art. 12

Compiti dei gestori della rete di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

 

2. In ogni caso, il gestore del sistema di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.

 

3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, e/o di ogni altro sistema di trasporto e/o di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

 

4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.

 

5. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento del sistema di distribuzione di gas, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

 

 

Art. 13

Separazione dei gestori della rete di distribuzione.

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

 

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore della rete di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

 

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di introdurre limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

 

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati.

 

 

Art. 14

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.

1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

 

2. I gestori dei sistemi di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

 

 

Art. 15

Gestore di un sistema combinato.

Le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione, e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

 

a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione alla manutenzione o allo sviluppo del sistema. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema combinato e di fissare limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto e di distribuzione che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

 

 

Capitolo V

Separazione e trasparenza della contabilità

 

Art. 16

Diritto di accesso alla contabilità.

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all'articolo 17.

 

2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

 

 

Art. 17

Separazione della contabilità.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.

 

2. Le imprese di gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme di diritto nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) [*], del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

 

3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna delle attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza. Esse tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

 

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

 

5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

 

6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

 

 

____________

 

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 


 

Capitolo VI

Organizzazione dell'accesso al sistema

 

Art. 18

Accesso dei terzi.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

 

2. I gestori del sistema di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori del sistema di trasporto.

 

3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine in quanto siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.

 

 

Art. 19

Accesso allo stoccaggio.

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

 

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

 

3. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

 

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

 

4. In caso di accesso regolato gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

 

 

Art. 20

Accesso alla rete di gasdotti upstream.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti upstream, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 33.

 

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

 

a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

 

b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

 

c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti upstream per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti upstream o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e

 

d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo upstream.

 

3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti upstream, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.

 

4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti upstream che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

 

 

Art. 21

Rifiuto dell'accesso.

1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti take-or-pay, tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 27 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto è debitamente motivato.

 

2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

 

 

Art. 22

Nuove infrastrutture.

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni:

 

a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

 

b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

 

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

 

d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;

 

e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

 

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.

 

3. a) L'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25 può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, il loro parere sulla richiesta di deroga. Questo parere è pubblicato assieme alla decisione.

 

b) i) La deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la nuova infrastruttura, l'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità o la modifica dell'infrastruttura esistente.

 

ii) Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio a un interconnector.

 

iii) Nel decidere le condizioni della presente lettera si tiene conto, in particolare, della durata dei contratti, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

 

c) Nel concedere una deroga l'autorità competente può prendere una decisione in merito alle norme e ai meccanismi per la gestione e l'assegnazione di capacità purché ciò non impedisca l'attuazione di contratti a lungo termine.

 

d) La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui alla lettera b), è debitamente motivata e pubblicata.

 

e) Nel caso di un interconnector, un'eventuale decisione di deroga è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione in questione.

 

4. La decisione di deroga è notificata senza indugio dall'autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata.

 

Le informazioni comprendono in particolare:

 

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro concedono la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

 

b) l'analisi svolta sull'impatto sulla concorrenza e sul funzionamento efficace del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga;

 

c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;

 

d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con gli Stati membri interessati o con le autorità di regolamentazione;

 

e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

 

Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all'autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari.

 

Se l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

 

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

 

 

Art. 23

Apertura del mercato e reciprocità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

 

a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

 

b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

 

c) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

 

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:

 

a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

 

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di gas, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

 

 

Art. 24

Linee dirette.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

 

a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;

 

b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

 

2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

 

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 21, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 25.

 

 

Art. 25

Autorità di regolamentazione.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, attraverso il monitoraggio, in particolare:

 

a) delle regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

 

b) di ogni metodo per risolvere i problemi di congestione nell'ambito dei sistemi del gas nazionali;

 

c) del tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

 

d) della pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, sull'utilizzo della rete e sull'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

 

e) dell'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 17, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;

 

f) delle condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;

 

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 8 e 12;

 

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

 

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sui risultati delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

 

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

 

a) i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasporto e distribuzione nonché i termini, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti e negli impianti di GNL siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti e degli impianti di GNL (6);

 

b) i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2 nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione.

 

Le tariffe, le metodologie o le modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

 

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire che siano proporzionate e vengano applicate in modo non discriminatorio.

 

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4 e all'articolo 19, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

 

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione sulle metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, o nel caso in cui l'autorità di regolamentazione sia tenuta alla consultazione per quanto riguarda le metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi, o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

 

7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

 

8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

 

9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

 

10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore del sistema che nega l'uso o l'accesso al sistema.

 

11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

 

12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alle parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

 

 

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(6)  Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004, n. L 16.

 

 

Capitolo VII

Disposizioni finali

 

Art. 26

Misure di salvaguardia.

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza di persone, apparecchiature o impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

 

2. Tali misure causano il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non eccedono quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

 

3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

 

 

Art. 27

Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay.

1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni take-or-pay assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 18. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

 

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

 

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

 

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

 

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

 

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

 

a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

 

b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

 

c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

 

d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

 

e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

 

f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

 

g) misura in cui, nell'accettare gli impegni take-or-pay in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

 

h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e

 

i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

 

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti take-or-pay stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas take-or-pay, o se il contratto di acquisto di gas take-or-pay in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

 

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non rifiutano più a lungo l'accesso al sistema a causa di impegni take-or-pay assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI, in particolare gli articoli da 18 a 25.

 

5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

 

 

 

Art. 28

Mercati emergenti e isolati.

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 23 e/o 24 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75%. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

 

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

 

3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un'apertura del mercato pari almeno al 33% del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. Due anni dopo è applicato l'articolo 23, paragrafo 1), lettera b) e tre anni dopo, l'articolo 23, paragrafo 1), lettera c). Fintantoché si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 può decidere di non applicare l'articolo 18 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

 

4. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

 

5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

 

- necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

 

- entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;

 

- dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

 

- prospettive del mercato del gas in questione;

 

- dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.

 

a) Per l'infrastruttura del gas diversa dall'infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

 

b) Per l'infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a 20 anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detto sistema.

 

6. Il Lussemburgo può beneficiare di una deroga all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 9 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2004. Tale deroga è riesaminata prima della fine del periodo di cinque anni e l'eventuale decisione di rinnovare la deroga per altri cinque anni è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

 

7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 11, 12, 13, 18, 23 e/o all'articolo 24 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

 

 

Art. 29

Procedura di revisione.

Qualora nella relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro - dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli - la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

 

Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

 

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

 

 

Art. 30

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Art. 31

Relazione.

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

 

a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

 

b) le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l'attuazione della deroga prevista dall'articolo 13, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

 

c) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato del gas per i consumatori;

 

d) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);

 

e) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

 

f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

 

g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

 

Ove opportuno, la relazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi della posizione dominante e delle concentrazioni sul mercato.

 

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente, la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

 

3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione particolareggiata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

 

- l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

 

- l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

 

- lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento nella Comunità,

 

- in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico,

 

- in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,

 

- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

 

- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

 

- se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema,

 

- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

 

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

 

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario, tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione sul mercato nonché di comportamenti predatori o anticoncorrenziali

 

 

Art. 32

Abrogazioni.

1. La direttiva 91/296/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fatti salvi i contratti conclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/296/CEE che continuano ad essere validi e ad essere applicati a norma di detta direttiva.

 

2. La direttiva 98/30/CE è abrogata a decorrere dalla data del 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato B.

 

 

Art. 33

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Art. 34

Entrata in vigore.

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Art. 35

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

 

 

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Tsochatzopoulos

 

 


 

Allegato A

 

Misure sulla tutela dei consumatori

 

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

 

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

 

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

 

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

 

- i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

 

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

 

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

 

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

 

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

 

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

 

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

 

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;

 

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

 

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

 

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse devono conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;

 

g) allacciati al sistema del gas siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.

 

 


 

Allegato B

 

Tavole di concordanza

 

Direttiva 98/30/CE

Presente direttiva

 

 

Articolo 1

Art. 1

Ambito di applicazione

Articolo 2

Art. 2

Definizioni

Articolo 3

Art. 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

Articolo 4

Art. 4

Procedura di autorizzazione

-

Art. 5

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Articolo 5

Art. 6

Norme tecniche

Articolo 6

Art. 7

Designazione dei gestori del sistema di trasporto

Articolo 7

Art. 8

Compiti dei gestori del sistema di trasporto

-

Art. 9

Separazione dei gestori del sistema di trasporto

Articolo 8

Art. 10

Riservatezza dei gestori del sistema di trasporto

Articolo 9, paragrafo 1

Art. 11

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 10

Art. 12

Compito dei gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 13

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

Articolo 11

Art. 14

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

-

Art. 15

Gestore di un sistema combinato

Articolo 12

Art. 16

Diritto di accedere alla contabilità

Articolo 13

Art. 17

Separazione della contabilità

Articoli 14-16

Art. 18

Accesso dei terzi al sistema

-

Art. 19

Accesso allo stoccaggio

Articolo 23

Art. 20

Accesso alla rete di gasdotti upstream

Articolo 17

Art. 21

Rifiuto dell'accesso

-

Art. 22

Nuove infrastrutture

Articoli 18 e 19

Art. 23

Apertura del mercato e reciprocità

Articolo 20

Art. 24

Linee dirette

Articolo 21, paragrafi 2 e 3 e articolo 22

Art. 25

Autorità di regolamentazione

Articolo 24

Art. 26

Misure di salvaguardia

Articolo 25

Art. 27

Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay

Articolo 26

Art. 28

Mercati emergenti e isolati

-

Art. 29

Procedura di revisione

-

Art. 30

Comitato

Articoli 27 e 28

Art. 31

Relazione

-

Art. 32

Abrogazioni

Articolo 29

Art. 33

Attuazione della direttiva

Articolo 30

Art. 34

Entrata in vigore

Articolo 31

Art. 35

Destinatari

 

Allegato A

Misure sulla tutela dei consumatori

 

 


 

Dec. 20 dicembre 2006, n. (2006)6681def
Decisione della Commissione europea
Ricerca e sviluppo nel settore energetico

 

 

COMMISSIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 20.XII.2006 C (2006)

6681 def.

 

Oggetto: Aiuto di Stato NN 27/2005 – Italia

 

Ricerca e sviluppo nel settore energetico

 

 

Signor Ministro

 

 

1. PROCEDIMENTO

 

Le autorità italiane hanno notificato la misura in oggetto in data 20 luglio 2000, nell’ambito di un caso più ampio concernente i costi non recuperabili nel settore dell’elettricità (1). Tra gli altri aspetti, la Commissione aveva chiesto specifici complementi di informazione sul regime relativo alla ricerca e sviluppo (R&S) con lettere del 22 settembre 2000, del 24 luglio 2002 e dell'8 maggio 2003.

L’Italia aveva trasmesso ulteriori informazioni sul regime R&S con lettere del 14 maggio 2002 e 14 ottobre 2003.

Tuttavia, per la valutazione del caso principale da parte della Commissione sono occorsi quattro anni, fondamentalmente in ragione dell’evoluzione della posizione delle autorità italiane nel corso del tempo. Quando infine la Commissione è stata in condizione di decidere sul caso principale, la valutazione del regime R&S non venne effettuata dalla Commissione poiché mancava parte delle informazioni necessarie. Per tale motivo la decisione del 1° dicembre 2004 escludeva dal suo campo di applicazione il regime R&S2(2).

Inoltre, in quel periodo (2000-2006) l’Italia aveva iniziato a concedere aiuti a titolo del regime in questione, senza attendere la necessaria autorizzazione della Commissione. Pertanto, per valutare il potenziale aiuto illegale alla R&S, nel 2005 la Commissione ha aperto il caso in esame (NN 27/05). La Commissione ne ha dato comunicazione all’Italia con lettera del 7 febbraio 2005 nella quale si chiedevano informazioni dettagliate su una serie di punti. La Commissione ha chiesto complementi di informazione con lettere del 12 luglio 2005 e dell’11 settembre 2006.

L’Italia ha trasmesso le informazioni richieste con lettere del 18 ottobre 2005, 31 maggio 2006, 2 giugno 2006 e 7 novembre 2006. Con l’ultima lettera, l’Italia ha trasmesso inoltre la scheda di notifica di un futuro regime R&S.

 


 

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

 

2.1. Titolo del regime e base giuridica

 

Il regime all’esame riguarda il finanziamento da parte dello Stato di attività di R&S nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda il sistema elettrico nazionale. In realtà esso comprende tanto aiuti già concessi dall’Italia dal 2000 al 2006 (d'ora innanzi citato come "regime 2000-2006"), quanto aiuti che l’Italia intende concedere in futuro dopo che la Commissione ha adottato la presente decisione (d'ora innanzi "regime 2006-2008").

La base giuridica è costituita dalle seguenti disposizioni:

– decreto ministeriale del 26 gennaio 2000;

– decreto ministeriale del 17 aprile 2001;

– decreto ministeriale del 28 febbraio 2003;

– decreto 18 febbraio 2003, n. 25, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83.

 

La base giuridica del regime 2006-2008 è costituita inoltre dalle seguenti disposizioni:

– decreto ministeriale dell’8 marzo 2006 (che sostituisce il decreto del 28 febbraio 2003) recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo per il sistema elettrico nazionale, che stabilisce le condizioni relative alla selezione e al finanziamento dei progetti di ricerca;

– decreto del 23 marzo 2006, che approva il piano triennale di R&S nel settore dell’energia.

 

 

2.2. Autorità di gestione del regime

 

Tre soggetti pubblici sono stati implicati nella gestione del regime 2000-2006. Essi saranno anche coinvolti nella gestione del regime 2006-2008.

Il soggetto principale è il CERSE (Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico), responsabile della pianificazione. Esso stabilisce gli obiettivi dei progetti di R&S e i criteri di selezione dei progetti; inoltre, effettua la selezione dei progetti. I membri del CERSE sono nominati dal ministro dello Sviluppo economico (ex Industria).

L’Autorità per l'energia ha il ruolo fondamentale di verificare l’ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario. Una volta terminata la verifica, autorizza il pagamento finale a favore del beneficiario. Le sue decisioni sono pubbliche. L’Autorità per l’energia è un ente indipendente dal governo.

La Cassa Conguaglio è il fondo pubblico che finanzia il regime e più in generale il settore energetico. Agisce su mandato dell’Autorità per l’energia ed è competente per l’erogazione dell’aiuto, allorché è stato autorizzato dall’Autorità.

 


 

3. REGIME 2000-2006

 

3.1. Stanziamento

 

L’importo complessivo speso dal governo italiano per progetti di R&S nel campo energetico nel periodo 2000-2006 ammonta a circa 300 milioni di euro. Specificamente, tale importo è stato erogato in due fasi:

– per il primo periodo 2000-2003 sono stati stanziati complessivamente 191,108 milioni di euro;

– per i progetti del periodo 2003-2006 l’Italia ha speso complessivamente 115 milioni di euro.

Tali importi sono stati erogati sotto forma di sovvenzioni, ripartite in rate. Il pagamento finale avviene sempre previa verifica da parte dell’Autorità per l’energia (3), la quale autorizza il pagamento, mentre il versamento stesso viene effettuato dalla Cassa Conguaglio.

 

 

3.2. Beneficiario

 

Il beneficiario del regime 2000-2006 è stato il CESI, una società fondata nel 1956. CESI ha operato principalmente in due settori: servizi per il settore energetico (prove, certificazioni, ecc.) e R&S. È stato controllato da ENEL fino al 2000. Dopo tale data il numero di azionisti è aumentato, fino a comprendere tutti i soggetti principali del settore italiano dell’energia: GRTN (l’operatore di rete), Terna, Edipower, Abb, Ansaldo, Siemens, Endesa, Pirelli Cavi, Areva e molte altre società del settore.

Nel 2006 CESI Ricerca (ramo R&S di CESI) si è separato da CESI. Attualmente è controllato dall’ENEA, ente pubblico di ricerca nel settore energetico specializzato nel nucleare e nelle energie alternative.

CESI è stato l’unico beneficiario del finanziamento a favore dei progetti di R&S. Ad essi (complessivamente circa 1 700) hanno lavorato anche altre società ed enti di ricerca, mal’Italia ha comunicato che questi non devono essere considerati beneficiari poiché svolgevano l'attività in veste di fornitori di CESI. Inoltre, l’Italia ha confermato che per i servizi prestati sono stati remunerati ai prezzi di mercato.

L’Italia ha confermato che CESI non ha ricevuto altri aiuti illegali e incompatibili che non abbia rimborsato.

 

 

3.3. Obiettivo dell’aiuto

 

Il regime si è articolato in due gruppi di progetti di ricerca. Le autorità italiane hanno fornito una descrizione dettagliata di ciascun progetto. In generale i progetti riguardano i seguenti temi di ricerca:

– diversificazione dell’approvvigionamento energetico; – sviluppo della rete elettrica, con elevati standard di qualità ed affidabilità;

– sviluppo di interconnessioni con la rete europea dell’energia;

– nuove tecnologie di generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia;

– sicurezza della rete elettrica nazionale;

– utilizzo razionale dell’energia;

– impatto ambientale del sistema elettrico.

Secondo le autorità italiane tutti i progetti riguardano attività che rientrano nella categoria della “ricerca fondamentale” conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ("disciplina R&S")(4).

Le summenzionate autorità hanno inoltre comunicato che tutti i progetti sovvenzionati sono stati ampiamente divulgati, tramite un sito internet, nonché pubblicazioni, seminari, conferenze, ecc.

Infine, esse hanno confermato che nessun progetto ha fatto sorgere diritti di privativa per CESI o qualsiasi altra società. In altre parole, i progetti non hanno generato diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio un brevetto.

 

 

3.4. Intensità dell’aiuto, costi ammissibili

 

Le autorità italiane hanno finanziato i progetti in questione al 100%, mediante sovvenzioni.

L’Autorità per l’energia ha considerato ammissibili tutti i costi diretti dei progetti di R&S (personale, attrezzature, consulenze, materiale, ecc.) e parte dei costi amministrativi. Questi ultimi sono stati verificati controllando le voci contabili del CESI, per individuare i costi imputabili direttamente all'attività di ricerca. Le autorità italiane hanno comunicato che i costi amministrativi devono rappresentare una quota inferiore al 60% dei costi relativi al personale.

 

 

4. IL REGIME 2006-2008

 

4.1. Descrizione del regime

 

Le autorità italiane intendono ora finanziare altre attività di R&S nel settore energetico, sulla scorta dei risultati dei progetti. Esse hanno comunicato che agli aiuti a titolo del regime si applica una clausola sospensiva, fino all’autorizzazione da parte della Commissione. Lo strumento utilizzato è quello della sovvenzione; la durata è triennale.

 

 

4.2. Gli obiettivi

I progetti di R&S verranno imperniati sui temi definiti dal piano triennale preparato dal CERSE. Per il prossimo triennio, sono state individuate le seguenti aree:

– governo del sistema: modelli di vigilanza e simulazioni; strumenti per lo studio dello sviluppo del sistema energetico; sviluppo di dispositivi di governo del sistema (monitoraggio, sistemi automatici di difesa da black-out, sviluppo di dispositivi di misura della capacità del sistema).

– Produzione e fonti energetiche: sicurezza dei bacini idroelettrici; metodologia di calcolo per le valutazioni di nuovi investimenti in centrali di generazione; sviluppo dell’energia eolica in Italia; prospettive geotermoelettriche nazionali, ecc.

– Trasmissione e distribuzione: normative; tecniche e nuove infrastrutture (linee sottomarine di tipo innovativo, ecc.); strategie (quantificazione delle esternalità di linee elettriche, evoluzione e gestione delle reti di distribuzione).

– Usi finali: modellistica (metodologia di determinazione dei fabbisogni complessivi, metodologia di studio dell’interazione tra rete elettrica e piccole utenze); componenti e impianti innovativi; progetti dimostrativi.

 

 

4.3. Strumenti e condizioni

Il regime finanzierà progetti di ricerca secondo due diversi canali:

a) mediante accordi con enti pubblici di ricerca ai fini della ricerca fondamentale. Verranno stipulati accordi con tre centri di ricerca: ENEA (l'ente italiano per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, che include CESI Ricerca), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Istituto per la promozione industriale (IPI, agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico). Tali accordi riguarderanno soltanto progetti di ricerca fondamentale i cui risultati verranno ampiamente diffusi. Se verranno coinvolti altri centri di ricerca, università o imprese, si tratterà di semplici fornitori selezionati mediante procedure concorsuali e remunerati al tasso di mercato. Per tali accordi vengono stanziati 61 milioni di euro.

b) Mediante inviti a presentare proposte per progetti di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva. Gli inviti verranno pubblicati e gestiti dalla Cassa Conguaglio. Il relativo bilancio è di 89 milioni di euro.

Gli inviti avranno le seguenti condizioni:

– Intensità applicabili: 50% per la ricerca industriale, 25% per l’attività di sviluppo precompetitiva. I progetti possono beneficiare di maggiorazioni nei seguenti casi: maggiorazione del 10% qualora il beneficiario sia una PMI; maggiorazione del 10% se i progetti prevedono la cooperazione effettiva con un ente di ricerca e/o partner internazionale, o se i risultati dei progetti verranno ampiamente diffusi. Le autorità italiane hanno dichiarato che si applicano i massimali stabiliti dalla disciplina R&S.

– Costi ammissibili: personale; materiale e attrezzature; consulenze; costi amministrativi o di altro genere.

– Le autorità italiane hanno comunicato che il sostegno ai progetti di R&S è finalizzato ad incentivare le attività di ricerca e gli sviluppi innovativi da parte delle imprese del settore. Nell’ambito dei periodici controlli dei progetti esse verificheranno che l’effetto di incentivazione sia comprovato da indicatori quali l'andamento delle spese di R&S oppure del personale impiegato nelle attività di R&S. Inoltre, le autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di dimostrare nella relazione annuale relativa al regime in esame che tale effetto di incentivazione è presente per le grandi imprese che possono beneficiare del regime.

– Il regime consentirà la partecipazione di imprese e di enti pubblici di ricerca italiani a progetti internazionali di ricerca nel campo dell’energia, sia nell’Unione europea che con altri partner internazionali, quali gli Stati Uniti, la Norvegia e l’India.

Le autorità italiane hanno inoltre comunicato che qualora i progetti prevedano la cooperazione con enti di ricerca si applicheranno le seguenti condizioni:

– i servizi prestati dagli enti di ricerca verranno remunerati ai tassi di mercato;

– le imprese sosterranno la totalità dei costi dei progetti;

– i risultati apparterranno agli enti di ricerca.

 

 

4.4. Impegni dell’Italia

Le autorità italiane si sono impegnate ad applicare la giurisprudenza Deggendorf (5) ai potenziali beneficiari del regime. Ne consegue, in particolare, che non verranno concessi aiuti a soggetti beneficiari di aiuti dichiarati illegali e incompatibili in passato, almeno fintantoché tali aiuti non siano stati rimborsati. Nello specifico, le summenzionate autorità chiederanno che i beneficiari confermino di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegali e incompatibili non rimborsati, con particolare riferimento alle seguenti misure di aiuto:

– misure per l’occupazione (caso CR 19/98);

– aiuti alle municipalizzate (caso CR 27/99);

         misure in favore dell’occupazione (caso CR 62/03);

         – legge Tremonti-bis (caso CR 57/03).

Le autorità italiane hanno comunicato che adotteranno le idonee misure per adeguare il regime alla nuova disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, che dovrebbe entrare il vigore il 1º gennaio 2007.

Come sopra indicato, le summenzionate autorità si sono impegnate a presentare una relazione annuale sull’attuazione del regime, e in particolare a riferire sul suo effetto di incentivazione per le grandi imprese beneficiarie.

 

 

5. VALUTAZIONE

 

5.1. Sussistenza di aiuto

 

La Commissione ha innanzitutto valutato la sussistenza di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Per quanto riguarda l’applicazione del regime nel periodo 2000-2006, la Commissione ha rilevato che comporta aiuti di Stato a favore del CESI. I finanziamenti provenivano da risorse statali, come confermato dalle autorità italiane; il Fondo è stato utilizzato per finanziare una serie di progetti realizzati da un’unica impresa, il CESI, che ne ha tratto vantaggio in quanto ha svolto una serie di attività che altrimenti non avrebbe realizzato. Il CESI è un’impresa operante nel settore dei servizi alle imprese del settore energetico, nell’ambito del quale si verificano scambi tra Stati membri. L’aiuto concesso ha causato o rischiato di causare distorsioni della concorrenza.

La Commissione ha inoltre valutato la sussistenza di aiuto nell’ambito del regime 2006-2008 e ha rilevato che le sovvenzioni erogate in base agli inviti a presentare proposte di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitiva costituiscono aiuto di Stato. Esse implicano infatti risorse statali, destinate a beneficiari selezionati che molto probabilmente operano in un comparto nel quale si verificano scambi tra Stati membri. Le sovvenzioni determineranno un vantaggio per tali imprese e quindi un rischio di distorsione della concorrenza.

La Commissione ha infine valutato la sussistenza di aiuto nell’ambito degli accordi stipulati tra lo Stato e gli enti pubblici di ricerca citati: ENEA, CNR e IPI. Essa ha rilevato che tali accordi non comportano aiuti di Stato in quanto gli enti di ricerca non svolgono attività economiche. In quel caso, per evitare forme di sovvenzione incrociata, tali organismi mantengono contabilità separate tra le loro attività economiche e le loro attività pubbliche. Inoltre, le autorità italiane hanno garantito che non si configurano aiuti indiretti ad altri beneficiari potenziali, poiché altre imprese saranno coinvolte soltanto in veste di fornitori in esito a procedure concorsuali aperte.

 

 

5.2. Legittimità dell’aiuto

L’Italia ha notificato nel 2000 la sua intenzione di concedere aiuti per attività di R&S nel settore energetico, ma non ha atteso l’autorizzazione della Commissione per dare esecuzione a tali aiuti. Pertanto, gli aiuti erogati dall’Italia al CESI nel periodo 2000-2006 sono illegali.

Per quanto riguarda il regime cui dare esecuzione in futuro, le autorità italiane hanno fornito le necessarie informazioni compilando la scheda di notifica e prevedendo una clausola sospensiva.

 

 

5.3. Compatibilità dell’aiuto

 

5.3.1. Compatibilità del regime 2000-2006

La Commissione ha poi valutato se l’aiuto illegale erogato dall’Italia può essere considerato compatibile con il trattato, alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (6).

Nell’ambito della valutazione, la Commissione rileva i seguenti aspetti:

– tutti i progetti riguardano la ricerca fondamentale; l’elevata intensità prevista per questa categoria di progetti è un’indicazione dello scarso rischio di distorsione della concorrenza, conformemente al punto 5.2 della disciplina in materia di R&S;

– i risultati sono stati ampiamente diffusi e non si è verificata alcuna appropriazione di DPI da parte del beneficiario, in ottemperanza alla disposizione specifica del punto 5.2 della disciplina in materia di R&S;

– i progetti sono stati debitamente controllati, anche avvalendosi di esperti indipendenti, e grazie al ruolo fondamentale svolto dall’Autorità per l'energia, che è un ente indipendente dal governo;

– i costi ammissibili sono conformi alla disciplina in materia di R&S; i controlli hanno garantito che non sono state finanziate altre attività del CESI;

– le autorità italiane hanno confermato che il CESI non figura tra i beneficiari di precedenti aiuti illegali e incompatibili non rimborsati;

– non vi è stato trasferimento di aiuti ad altre imprese, poiché i servizi di queste ultime sono stati acquistati ai tassi di mercato.

 

 

5.3.2. Compatibilità del regime 2006-2008

 

La Commissione ha quindi valutato la compatibilità del regime futuro alla luce della disciplina in materia di R&S, rilevando che:

– sono rispettate le condizioni di cui ai punti 5.3 e 5.5 per quanto riguarda l’intensità di aiuto; le maggiorazioni soddisfano le condizioni dei punti 5.10.1 e 5.10.4;

– i costi ammissibili sono conformi all’allegato II della disciplina in materia di R&S;

– i beneficiari non trarranno ulteriori vantaggi dalla cooperazione con enti di ricerca, poiché verranno rispettate le condizioni del punto 2.4 della disciplina in materia di R&S;

– le autorità italiane si assicureranno che gli aiuti concessi sulla base del regime in esame avranno un effetto di incentivazione secondo la definizione del punto 6 della disciplina in materia di R&S e lo dimostreranno nelle relazioni annuali sull’applicazione del regime;

– le autorità italiane si sono impegnate ad adottare le idonee misure per adeguare il regime alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato per la R&S che entrerà in vigore il 1º gennaio 2007;

– infine, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare la giurisprudenza Deggendorf (7), ossia ad impedire che vengano concessi ulteriori aiuti ad imprese che non hanno rimborsato precedenti aiuti illegali e incompatibili.

 

 

5.4. Conclusioni

La Commissione può trarre le seguenti conclusioni:

– l’aiuto cui l’Italia ha dato esecuzione nel periodo 2000-2006 a favore del CESI per attività di R&S nel settore dell’energia è illegale ma può essere dichiarato compatibile con il trattato, in particolare con la disciplina in materia di R&S;

– le sovvenzioni che l’Italia intende concedere ad enti pubblici di ricerca per realizzare progetti di ricerca fondamentale nel settore dell’energia non costituiscono aiuto di Stato;

– il regime che l’Italia intende applicare per finanziare la ricerca industriale e l'attività di sviluppo precompetitiva da parte di imprese è un aiuto di Stato che può essere considerato compatibile con la disciplina in materia di R&S, in considerazione degli impegni assunti dall’Italia.

 

 

6. DECISIONE

 

La Commissione deplora che l’Italia abbia dato esecuzione all’aiuto in questione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione rileva che l’Italia ha notificato la sua intenzione di erogare ulteriori aiuti per le stesse finalità, questa volta applicando una clausola sospensiva in attesa dell’autorizzazione della Commissione. In base alla valutazione suesposta, la Commissione ha deciso di considerare l’aiuto illegale e l’aiuto notificato compatibili con il trattato CE. Infine, la Commissione ha deciso che il sostegno a favore degli enti pubblici di ricerca, alle condizioni sopraesposte, non è da considerarsi aiuto di Stato.

La Commissione rammenta all’Italia i suoi impegni per quanto riguarda l'applicazione della giurisprudenza Deggendorf, le relazioni annuali sull’attuazione del regime e l'adozione delle idonee misure dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato alla R&S. Essa rammenta inoltre all’Italia l’obbligo di notificare eventuali modifiche del regime.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Direzione Aiuti di Stato I

B-1049 BRUXELLES

Fax n.: 00-32-2-296-1242

 

Si prega di indicare in tutta la corrispondenza la denominazione e il numero del caso.

 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

 

Per la Commissione

Neelie Kroes

Membro della Commissione

 

 

 

(1) Caso N 490/00, chiuso dalla Commissione con decisione dell’1.12.2004

(2) Insieme ai costi non recuperabili per le aziende municipalizzate, oggetto del caso C 11/06 (ex N 127/05), chiuso dalla Commissione con decisione dell’8 novembre 2006.

(3) Le decisioni dell’Autorità per l'energia figurano sul suo sito Internet, al seguente indirizzo:www.autorita.energia.it. Gli importi definitivi sono fissati dall’Autorità per l'energia previa verifica dei costi relativi a ciascun progetto.

(4) Gazzetta ufficiale C 45 del 17.2.1996, pagg. 5-16.

(5) Corte di Giustizia, 15.5.1997, TWD/Commissione, C-355/93, par. 25-26 (la "sentenza Deggendorf")

(6) Gazzetta ufficiale C 45 del 17.2.1996, pagg. 5-16.

(7) Vedi nota 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri

P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel – België

Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

 

 

 


Autorità per l’energia elettrica e il gas

 


Delibera 30 maggio 2006, n. 105
Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, di cui alla Del.Aut.en.el. e gas 22 luglio 2004, n. 126/04

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 giugno 2006, n. 150.

 

 

L'AUTORITÀ

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 30 maggio 2006

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);

 

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

 

la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (di seguito: legge n. 239/2004);

 

la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005);

 

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito: decreto legislativo n. 206/2005);

 

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 maggio 1999, n. 78/1999 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 78/1999);

 

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/1999 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);

 

la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/2001);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 118/2003);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 4/2004);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/2004);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/2004 (di seguito deliberazione n. 126/2004);

 

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/2005 (di seguito: deliberazione n. 141/2005);

 

la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 162/2005 (di seguito: deliberazione n. 162/2005);

 

il documento per la consultazione «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali».

 

Considerato che:

 

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

 

dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;

 

con la deliberazione n. 162/2005, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: il Codice);

 

il 19 dicembre 2005 l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione avente ad oggetto il «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali»;

 

il Codice mira a stabilire norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e clienti idonei finali, in particolare nella fase pre-contrattuale;

 

un congruo numero di soggetti interessati ha accolto con favore le proposte dell'Autorità volte a definire regole di correttezza uniformi per la promozione della concorrenza, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle offerte commerciali per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali;

 

alcuni soggetti interessati hanno espresso un orientamento contrario all'adozione del Codice, in quanto tale strumento inciderebbe sulla possibilità, per gli operatori, di definire liberamente le proprie offerte commerciali;

 

in relazione all'ambito di applicazione del Codice proposto dall'Autorità:

 

un primo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica, ritiene che l'applicazione del Codice dovrebbe essere limitata ai soli clienti domestici, che acquisiranno l'idoneità dal 1° luglio 2007;

 

un secondo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Federutility e le associazioni rappresentative della clientela finale domestica e non domestica concordano con l'ambito di applicazione individuato nel documento di consultazione o ritengono che la soglia di consumo prevista per l'individuazione dei clienti a cui si applica il codice dovrebbe essere innalzata o rimossa;

 

alcuni soggetti interessati hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:

 

prevedere, tra le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite al cliente prima della conclusione del contratto, che debba essere indicato il soggetto che stipulerà i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo con il distributore e con Terna S.p.A., se diverso dall'esercente;

 

non penalizzare gli esercenti che, avendo un numero di clienti inferiore alla soglia prevista dalla deliberazione n. 4/2004, non siano tenuti al rispetto dei livelli di qualità commerciale relativi all'attività di vendita;

 

non prevedere l'obbligo di compilare e consegnare al cliente una scheda riepilogativa dei corrispettivi associati all'offerta contrattuale in quanto ciò limiterebbe la libera iniziativa commerciale e la confrontabilità dei prezzi, a cui la scheda è finalizzata, risulterebbe impraticabile;

 

alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica hanno richiesto di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti negoziati in luoghi diversi dai locali commerciali dell'esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

 

Ritenuto che:

 

sia opportuno definire un Codice di condotta commerciale che contenga, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare:

 

le regole generali di correttezza che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;

 

le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;

 

regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali e la loro piena conoscenza;

 

il Codice di condotta commerciale non limiti la possibilità, per gli esercenti, di definire liberamente le proprie offerte, in quanto non incide sul contenuto delle offerte contrattuali ed economiche, ma fissa garanzie di trasparenza e di ampia informazione a beneficio dei clienti finali a cui è rivolto;

 

sia opportuno, anche a fini di semplificazione, prevedere che il codice si applichi a tutti i clienti idonei finali alimentati in bassa tensione;

 

sia opportuno, in considerazione dell'esigenza di strumenti volti ad agevolare la scelta del cliente tra le diverse offerte economiche e tenendo conto di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione, prevedere:

 

che l'esercente debba consegnare al cliente una scheda di riepilogo dei corrispettivi previsti dall'offerta;

 

che detta scheda venga definita dall'Autorità con successivo apposito provvedimento, in esito ad ulteriore confronto con i soggetti interessati, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro;

 

non sia opportuno, in considerazione della necessità di tutelare tutti i clienti che, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza non sono dotati di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti, dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:

 

di limitare l'applicazione del codice ai soli clienti domestici, che acquisiranno l'idoneità dal 1° luglio 2007;

 

di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali dell'esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

 

sia opportuno, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE, definire la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;

 

sia opportuno, ai fini di armonizzazione tra i due Codici e con quanto previsto all'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2005, modificare l'art. 12, comma 12.3, dell'allegato A alla deliberazione n. 126/2004 (Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali), portando il termine per l'esercizio del diritto di recesso senza oneri a dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto.

 

Delibera:

 

1. di approvare il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

 

2. di definire con successivo provvedimento, la scheda di riepilogo dei corrispettivi prevista all'art. 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

 

3. di istituire un gruppo di lavoro, che coinvolga, ove possibile, gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e le loro associazioni e le associazioni rappresentative dei clienti finali, finalizzato all'individuazione di ulteriori misure per la confrontabilità dei prezzi e alla definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al precedente punto 2., da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità;

 

4. di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale di cui all'allegato A della presente deliberazione;

 

5. di modificare, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'allegato A alla deliberazione n. 126/2004 nei seguenti termini: all'art. 12, comma 12.3, le parole «entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «entro dieci giorni»; alla Scheda 1, punto 3, le parole «entro 7 giorni dalla stipulazione» sono sostituite dalle parole «entro 10 giorni dalla stipulazione»;

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

 

7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 126/2004, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

 

 

Allegato A

 

Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali

 

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice di condotta commerciale si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, (di seguito: deliberazione n. 5/04) come successivamente integrato e modificato e le seguenti definizioni:

 

a) clienti finali sono i clienti idonei finali del settore elettrico alimentati in bassa tensione;

 

b) esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono i soggetti che svolgono l'attività di vendita ai clienti idonei finali.

 

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta commerciale stabilisce norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica (di seguito: esercenti) e i clienti finali (di seguito: clienti).

 

Art. 3

Diffusione dell'informazione

1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni commerciali, un recapito a cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni relative all'offerta.

 

Art. 4

Criteri per la redazione dei contratti

1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.

 

2. Nel caso in cui nel contratto vengano citate fonti normative di qualsiasi specie, la citazione deve essere accompagnata dall'indicazione del titolo della norma e dei riferimenti di pubblicazione, in modo che il cliente ne possa agevolmente prendere visione.

 

Art. 5

Formazione del personale commerciale

1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato, a qualunque titolo, delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del contenuto del Codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti e ne garantiscono l'aggiornamento.

 

2. Gli esercenti adottano misure affinchè il personale incaricato, a qualunque titolo, delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti non diffonda notizie non veritiere relativamente agli effetti che potrebbero derivare al cliente dalla mancata accettazione dell'offerta, o atte a determinare il discredito dei concorrenti.

 

Titolo II

Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio.

 

Art. 6

Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio.

1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:

 

a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;

 

b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica, eventualmente articolati in scaglioni o differenziati per fasce orarie di consumo, sono indicati in euro per kWh; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in euro/cliente/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati in euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati in euro per kvarh (2);

 

c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla precedente lettera b) sono indicati nel loro valore unitario e sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalità di applicazione;

 

d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato.

 

2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 1, lettera a.

 

3. Qualora i prezzi di fornitura del servizio offerti siano comunicati in termini di sconto rispetto ai prezzi offerti da un altro esercente o ai corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di cui al Testo integrato approvato con deliberazione n. 5/2004, l'esercente rende disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni complete circa i corrispettivi utilizzati come riferimento per la determinazione dello sconto.

 

4. Qualora lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o più delle sue componenti, deve essere fornita indicazione al cliente dello sconto praticato sulla componente specifica e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest'ultimo sarà gravato da imposte.

 

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(2) Lettera così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 9 maggio 2007, n. 110/07, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 7

Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva.

1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:

 

a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione, e per consumi di energia elettrica individuati ai sensi del comma 2;

 

b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;

 

c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni o al mancato verificarsi di tali condizioni;

 

d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;

 

e) qualora uno o più corrispettivi siano soggetti a indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;

 

f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della durata del contratto, del periodo nel quale sono in vigore i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonchè della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.

 

2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma 1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di energia elettrica, la spesa complessiva annua è calcolata utilizzando uno o più livelli di consumo annuo di riferimento indicati nella Tabella 1 allegata al presente Codice. Qualora si utilizzi un livello di consumo annuo diverso da quelli indicati nella Tabella 1, deve essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla spesa complessiva annua associata ai livelli di consumo annuo indicati nella Tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e immediatamente superiore al livello di consumo prescelto.

 

3. In presenza di corrispettivi articolati su base oraria, deve essere indicato il criterio di ripartizione dei consumi annui, individuati ai sensi del precedente comma 2, adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua, specificando in che misura la spesa complessiva potrà variare nel caso in cui la ripartizione dei consumi del cliente si discosti da quella ipotizzata.

 

Titolo III

Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali

 

Art. 8

Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale.

1. Fatte salve le previsioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, le comunicazioni che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali riportano, utilizzando modalità idonee ad assicurarne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:

 

a) indicazione delle caratteristiche dell'offerta e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta;

 

b) indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.

 

2. Qualora le comunicazioni a scopo commerciale riportino informazioni relative ai corrispettivi dell'offerta esse si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.

 

 

Art. 9

Riconoscibilità e regole di comportamento del personale commerciale.

1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.

 

2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e:

 

a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi, gli elementi identificativi e i recapiti dell'esercente (indirizzo, numeri telefonici, fax, sito internet, ecc.); in caso di contatto solo telefonico fornisce gli elementi identificativi e il recapito telefonico dell'esercente. Il recapito telefonico deve essere idoneo a consentire l'identificazione del personale;

 

b) informa il cliente che il contatto è finalizzato alla presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un contratto, prima di richiedere qualunque dato o documento relativo alla fornitura del cliente oggetto del contatto.

 

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Art. 10

Informazioni preliminari alla conclusione del contratto.

1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con cui il cliente viene contattato e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:

 

a) l'identità dell'esercente e dell'eventuale intermediario incaricato per la conclusione del contratto e un recapito dell'esercente;

 

b) la durata della validità dell'offerta e le modalità di adesione;

 

c) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;

 

d) le condizioni contrattuali ed economiche proposte dall'esercente;

 

e) la durata del contratto e le modalità di rinnovo;

 

f) le modalità e i termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto;

 

g) le modalità e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti a carico del cliente per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

 

h) l'identità del soggetto che, nel caso di conferimento del mandato di cui all'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 168/2003, stipulerà contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo, se diverso dall'esercente;

 

i) qualora l'esercente sia tenuto al rispetto degli obblighi in tema di qualità commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente integrata e modificata, i livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente; qualora l'esercente abbia definito propri livelli di qualità l'informazione riguarda tali livelli.

 

2. Il cliente del mercato vincolato a cui venga proposta un'offerta contrattuale deve essere informato degli effetti dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99.

 

3. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera d) devono essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta.

 

4. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, oltre alle informazioni relative ai due servizi, fornite nel rispetto del presente Codice di condotta commerciale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/2004, devono essere specificati i vincoli e gli effetti eventualmente previsti nel caso di estinzione di uno solo dei due contratti.

 

5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga al di fuori dei locali commerciali, l'esercente è tenuto ad informare il cliente della facoltà di recedere di cui al successivo art. 11, comma 3.

 

6. Qualora il contatto tra l'esercente ed il cliente avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente:

 

a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le modalità attraverso le quali è possibile ottenere le informazioni di cui al comma 1 in forma scritta;

 

b) della facoltà di recesso di cui al successivo art. 11, comma 4.

 

 

Titolo IV

Contratto

 

Art. 11

Consegna del contratto e diritto di ripensamento.

1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole:

 

a) una copia integrale del contratto;

 

b) la nota informativa di cui alla Scheda 1, allegata al presente Codice, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto;

 

c) una scheda riepilogativa dei corrispettivi conforme allo schema che verrà definito con successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3).

 

2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente copia integrale del contratto e la scheda riepilogativa dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera c), informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico.

 

3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione.

 

4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.

 

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(3) La scheda di riepilogo di cui alla presente lettera è stata approvata con Del.Aut.en.el. e gas 9 maggio 2007, n. 110/07.

 

 

Art. 12

Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale di clausole contrattuali.

1. Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l'esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale facoltà, l'esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.

 

2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

 

3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

 

a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;

 

b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

 

c) la decorrenza della variazione proposta;

 

d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

 

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Tabella 1

 

Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della spesa complessiva annua di cui all'art. 7

 

Clienti non domestici

Clienti domestici

Consumo (kWh/anno)

Consumo (kWh/anno)

-

-

5.000

600

10.000

1.200

30.000

3.500

50.000

7.500

160.000

20.000

 

 

Scheda 1: Nota informativa per il cliente finale

 

Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali

Dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.

 

Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perchè il distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso.

 

Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato.

 

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento.

 

 

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

 

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

 

identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;

fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;

 

specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;

 

fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di distribuzione e dispacciamento;

 

indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

 

Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

 

 

2. Contratto

 

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:

 

tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;

 

la data di avvio del servizio e la durata del contratto;

 

il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

 

le eventuali garanzie che il cliente deve fornire all'impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);

 

tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;

 

come e quando saranno misurati i consumi;

 

quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;

 

le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;

 

i casi in cui l'impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;

 

come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

 

3. Documentazione e diritto di ripensamento

 

Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.

 

Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.

 

Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):

 

entro 10 giorni l'impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;

 

il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

 

 

4. Riepilogo

 

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi, che, chi le ha proposto il contratto:

 

abbia indicato il nome e un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica;

abbia fornito informazioni chiare su:

il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;

la durata del contratto;

come e quando saranno misurati i consumi;

con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;

i tempi per l'avvio del servizio;

abbia consegnato una copia scritta del contratto ;

 

Impresa di

vendita         _____________________________

 

Incaricato che ha proposto

il contratto    _____________________________

 

Denominazione dell'offerta

contrattuale  _____________________________

 

Luogo e data di consegna/di invio al cliente    ____________________________

 


 

Delibera 19 luglio 2006, n. 152
Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2006, n. 188.

(2) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della direttiva di cui alla presente delibera vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA

ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 19 luglio 2006;

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

 

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

 

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

 

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

 

l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

 

l'art. 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni amministrative e penali»;

 

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

 

il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

 

il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 «Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta»;

il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

 

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;

 

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);

 

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato;

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);

 

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito: deliberazione n. 117/05);

 

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;

 

il Documento per la consultazione «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità»;

 

Considerato che:

 

l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

 

l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

 

l'Autorità ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, che si applicano ai clienti del mercato vincolato;

 

relativamente all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono state segnalate, da parte di clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti, criticità relative alla comprensibilità della bolletta, in particolare con riguardo alla parte in cui vengono esposti i corrispettivi e i calcoli; tali criticità sono dovute in parte alla complessità del sistema tariffario e in parte alle modalità di esposizione adottate dagli esercenti;

 

dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;

 

la bolletta rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente può conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati per la fornitura di energia elettrica; nel mercato liberalizzato la bolletta deve consentire al cliente di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte, nonchè di confrontare le offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del fornitore;

 

con la deliberazione n. 117/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;

 

il 15 febbraio 2006 l'Autorità ha diffuso un Documento per la consultazione avente ad oggetto «Revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità» (di seguito: documento di consultazione);

 

nel documento di consultazione sono state avanzate proposte di modifica della deliberazione n. 55/00, volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta, prevedendo in particolare:

 

l'estensione della direttiva ai clienti del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento;

 

l'obbligo, per gli esercenti, di riportare in bolletta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti secondo gli schemi proposti dall'Autorità;

 

l'obbligo, per gli esercenti, di indicare in ogni bolletta l'informazione relativa ai consumi annui del cliente, calcolata in base alle due ultime letture effettive rilevate, o il consumo progressivo dell'anno in corso;

 

l'obbligo, per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo per le comunicazioni dell'Autorità e di indicare in maniera evidente i recapiti per l'inoltro di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;

 

le finalità generali dell'intervento, volto alla semplificazione e al miglioramento della leggibilità della bolletta sono state condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;

 

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, hanno riguardato in particolare:

l'estensione delle regole di trasparenza delle bollette ai clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;

 

l'inserimento in bolletta, ai fini dell'esposizione dei corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i possibili effetti di tali modalità di esposizione dei corrispettivi sulla flessibilità delle offerte contrattuali degli esercenti;

 

l'inserimento in bolletta delle altre informazioni al cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti informativi concernenti i consumi del cliente e le comunicazioni dell'Autorità;

 

Ritenuto che:

 

sia opportuna la revisione della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 55/00;

 

sia opportuna l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai clienti del mercato libero dotati di minor potere contrattuale; a tali clienti deve infatti essere garantita, tramite le informazioni contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori, la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;

 

non sia pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni soggetti che hanno risposto alla consultazione di limitare l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;

 

i clienti del mercato libero destinatari di tale particolare tutela possano essere individuati, in coerenza con quanto stabilito in materia di codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;

 

sia opportuno prevedere che in ogni bolletta debbano essere inseriti un quadro sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, in quanto l'utilizzo di tali quadri, pur uniformando le regole di esposizione e la terminologia utilizzata, e rendendo così maggiormente leggibile la bolletta da parte dei clienti finali, non impedisce la formulazione di offerte di prezzo differenziate e flessibili;

 

sia opportuno prevedere per tutti i clienti un unico quadro sintetico, nel quale siano riportati i dati identificativi della bolletta, del contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della fornitura e la sintesi degli importi che compongono il totale della bolletta;

 

sia opportuno prevedere quadri di dettaglio differenziati per i clienti domestici e non domestici e un quadro di dettaglio da utilizzare nel caso in cui il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;

 

sia opportuno mantenere l'obbligo di fornire in bolletta le informazioni sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti e le altre informazioni al cliente già previste dalla deliberazione n. 55/00 e prevedere l'obbligo di fornire le seguenti ulteriori informazioni:

il consumo medio annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la comparazione di eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;

 

il recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;

 

sia opportuno prevedere che gli esercenti debbano predisporre misure affinchè, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali;

 

sia opportuno non prevedere l'obbligo di fornire, almeno una volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorità;

 

nelle more del recepimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che, almeno una volta all'anno, debba essere riportata in bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica dell'anno precedente, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile;

 

Delibera:

1. Di approvare la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A).

 

2. Di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di cui all'allegato A della presente deliberazione.

 

3. Di abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00, che si intende sostituita dall'allegato A della presente deliberazione.

 

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

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Allegato A (3)

 

DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI

DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ELETTRICITÀ

 

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(3) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Titolo I

Definizioni, oggetto e ambito di applicazione

 

Art. 1

Definizioni.

1.1. Ai fini della presente direttiva si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato) e le seguenti definizioni:

 

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

 

b) clienti sono i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero e del mercato vincolato;

 

c) clienti idonei sono i clienti che hanno acquisito diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;

 

d) clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;

 

e) clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;

 

f) esercente è il soggetto che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale o che svolge il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero fornendo il cliente per l'intero fabbisogno;

 

g) esercente multiservizio è l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui al punto f), anche altri servizi di pubblica utilità;

 

h) bolletta o documento di fatturazione è il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;

 

i) autolettura è la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;

 

j) lettura è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura anche attraverso dispositivi a distanza automatici;

k) consumi effettivi sono i consumi rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva;

 

l) consumi stimati sono i consumi determinati su base presuntiva, di norma in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è nuovo, in base all'utilizzo dichiarato, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia;

 

m) corrispettivi per l'uso delle reti sono i corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al Testo integrato (4).

 

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(4) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Art. 2

Ambito di applicazione.

2.1. Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato alimentati in bassa e media tensione e per i clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.

 

2.2. La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.

 

2.3. Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricità.

 

2.4. Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli (5).

 

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(5) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Titolo II

Informazioni relative alla fornitura e ai corrispettivi

 

Art. 3

Tipologia di contratto e caratteristiche della fornitura.

3.1. Nella bolletta dei clienti del mercato vincolato è riportata la tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, del Testo integrato e la tariffa o l'opzione tariffaria applicata al cliente.

 

3.2. Nella bolletta dei clienti del mercato libero è riportata l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta.

 

3.3. La bolletta riporta la tensione di alimentazione e la potenza disponibile. Qualora l'opzione tariffaria applicata o il contratto sottoscritto dal cliente prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza impegnata.

 

3.4. La bolletta riporta gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonchè del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, precisando che tale codice si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore (6).

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(6) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 4

Periodo di riferimento della fatturazione e consumi.

4.1. La bolletta evidenzia:

 

a) il periodo cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del pagamento;

 

b) le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;

 

c) i consumi fatturati.

 

4.2. Nelle bollette in cui sono contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'informazione di cui al comma 4.1, lettera b) è sostituita dall'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime.

 

4.3. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, vengono posti in evidenza in detrazione i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette (7).

 

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(7) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 5

Unità di misura.

5.1. L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica è il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unità di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh viene riportata in evidenza nel Quadro sintetico di cui al successivo art. 7.

 

5.2. Gli eventuali prelievi di energia reattiva sono contabilizzati in kvarh. La potenza impegnata e la potenza disponibile vengono espresse in kW (8).

 

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(8) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 6

Addebiti relativi ai corrispettivi e alle imposte.

6.1. I corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

 

6.2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6.1, è facoltà dell'esercente fornire, nella parte della bolletta riservata alle informazioni, dettagli sulle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dei corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, quale informazione aggiuntiva.

 

6.3. L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, le ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente concordato e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. A tal fine, qualora vengano indicati al cliente riferimenti normativi o contrattuali, dovrà esserne descritto anche il contenuto. Le modalità con cui l'esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.

 

6.4. Al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, le informazioni relative alle componenti A, UC, MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, queste vengono così denominate:

 

A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;

 

A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

 

A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio primario «Ferrovie dello Stato S.p.a.», «Società Terni S.p.a.», comuni rivieraschi);

 

A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;

 

A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato;

 

UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;

 

UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione;

 

UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori e altri);

 

UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;

 

UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuità del sevizio elettrico;

 

MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.

 

6.5. La bolletta riporta l'indicazione separata delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni (9).

 

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(9) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 7

Quadro sintetico e quadro di dettaglio.

7.1. La bolletta riporta un quadro sintetico e un quadro di dettaglio, conformi agli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente direttiva, di cui formano parte integrante e sostanziale. Gli esercenti utilizzano le denominazioni previste dai suddetti allegati e un carattere di stampa leggibile. Le modalità grafiche sono liberamente determinate dall'esercente.

 

7.2. Il quadro sintetico (allegato 1) riporta:

 

a) le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva;

 

b) il totale dovuto per la fornitura di energia elettrica al netto delle imposte, il totale delle imposte e dell'I.V.A., il totale degli eventuali altri oneri e delle relative imposte e il totale della bolletta.

 

7.3. Nel caso in cui venga emessa un'unica bolletta per più punti di prelievo le informazioni di cui al comma 7.2, punto a) devono essere riportate nei quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo.

 

7.4. Il quadro di dettaglio per i clienti non domestici (allegato 2) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, suddivisi nelle tre macro-voci:

 

a) corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura;

 

b) corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;

 

c) gli oneri diversi dalla quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

 

7.5. Il quadro di dettaglio per i clienti domestici (allegato 3) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente, i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, separando:

 

a) i corrispettivi fissi;

 

b) i corrispettivi di potenza;

 

c) i corrispettivi di energia;

 

d) gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

 

7.6. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta la scomposizione nelle macro-voci di cui al comma 7.4, lettere a) e b), la bolletta riporta il quadro di dettaglio di cui all'allegato 4, specificando che il corrispettivo indicato comprende l'uso delle reti e il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica.

 

7.7. Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda sconti, in percentuale o in misura fissa, questi vengono indicati in corrispondenza del corrispettivo a cui si riferiscono.

 

7.8. Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, viene posto in evidenza il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle variazioni tariffarie o di prezzo per effetto di eventuali indicizzazioni previste dal contratto e delle imposte e la restituzione delle somme già corrisposte in acconto per consumi e per imposte. Per i clienti del mercato vincolato le variazioni tariffarie sono applicate secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.

 

7.9. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e i relativi prezzi (10).

 

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(10) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 8

Rimborsi ed indennizzi automatici.

8.1. Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:

 

a) i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;

 

b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità commerciale, ai sensi dell'art. 67, comma 67.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 come successivamente integrato e modificato;

 

c) gli indennizzi automatici ai clienti finali alimentati in media tensione con elevato numero annuo di interruzioni, ai sensi dell'art. 33 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato.

 

8.2. La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente (11).

 

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(11) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 9

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri.

9.1. I corrispettivi diversi da quelli previsti all'art. 7, comma 7.4, lettere a) e b) e comma 7.5, lettere a), b) e c), dovuti, ad esempio, per interventi per verifica o spostamento dei gruppi di misura o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in maniera distinta. Al momento della richiesta della prestazione o all'effettuazione dei lavori, il cliente del mercato vincolato può domandare all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i lavori. In caso di fatturazione congiunta gli esercenti segnalano ai clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.

 

9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi relativi ai consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.

 

9.3. Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e modalità di pagamento (12).

 

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(12) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Art. 10

Clienti finali utenti del dispacciamento.

10.1. Gli esercenti non sono tenuti all'applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 4.1, lettera b) e al successivo art. 15 nei confronti dei clienti che abbiano stipulato i contratti di trasmissione e distribuzione e dispacciamento in prelievo, di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, direttamente con i distributori e con Terna (13).

 

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(13) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Titolo III

Informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura

 

Art. 11

Informazioni relative ai pagamenti.

11.1. La bolletta riporta:

 

a) tutte le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente;

 

b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicità di fatturazione inferiore al bimestre;

 

c) il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, o del contratto sottoscritto, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse;

 

d) il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente.

 

11.2. Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 13.5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata o ai sensi del contratto di fornitura, viene segnalata con evidenza tale possibilità e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta (14).

 

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(14) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 12

Informazioni relative alla morosità del cliente.

12.1. Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera b), siano segnalate situazioni di morosità relative a bollette precedenti:

 

a) la bolletta riporta le modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità;

 

b) la bolletta informa il cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Per i clienti del mercato vincolato le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata (15).

 

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(15) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Titolo IV

Altre informazioni al cliente

 

Art. 13

Comunicazioni dell'Autorità.

13.1. Gli esercenti adottano misure affinchè, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali.

 

13.2. Il testo di tali comunicazioni viene reso noto agli esercenti tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti interessati (16).

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(16) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

 

Art. 14

Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie.

14.1. La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

 

14.2. Per facilitare la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno, l'esercente segnala nella bolletta, a ciascun cliente del mercato vincolato, l'opzione tariffaria più conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria già applicata ai sensi dell'art. 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni (17).

 

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(17) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Art. 15

Informazioni sui consumi del cliente.

15.1. In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o delle migliori stime disponibili. Nel caso di clienti nuovi vengono posti in evidenza i consumi fatturati dall'inizio della fornitura, fino a quando non si renda disponibile una lettura o autolettura che consenta di coprire un periodo di almeno un anno. Qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo è suddiviso in fasce orarie.

15.2. Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta, almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili. Per i clienti che hanno scelto l'applicazione di un prezzo o di un'opzione che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione (18).

 

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(18) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Art. 16

Mix di fonti della produzione nazionale.

16.1. Gli esercenti riportano in bolletta, una volta all'anno, il mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile, con riferimento all'anno precedente. A tal fine gli esercenti utilizzano la tabella relativa alla produzione lorda di energia elettrica per fonte pubblicata sul sito internet dell'Autorità alla sezione «Dati statistici del settore elettrico» (19).

 

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(19) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Art. 17

Servizio guasti e reclami.

17.1. La bolletta dei clienti del mercato vincolato riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti del distributore, a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.

 

17.2. La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni (20).

 

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(20) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07.

 

Allegato 1 (21)

Quadro sintetico

 

1. Il Quadro sintetico riporta:

 

a) i dati relativi alla bolletta:

 

il periodo di riferimento della fatturazione (art. 4, comma 1, lettera a);

 

i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;

 

b) i dati identificativi del cliente, della fornitura e del contratto:

 

l'eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o del punto di prelievo, il POD, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia (art. 3, comma 3.4), l'indirizzo del punto di prelievo;

 

le caratteristiche della fornitura (la tensione di alimentazione; la potenza disponibile; la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima) (art. 3, comma 3.3);

 

la tipologia contrattuale, la tariffa/opzione tariffaria, l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta dal cliente (art. 3, commi 3.1 e 3.2);

 

c) i dati relativi alle letture e ai consumi (art. 4):

 

le letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data o l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;

 

i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi stimati;

 

d) la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:

 

il totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte;

 

il totale imposte;

 

la base imponibile e l'Iva;

 

il totale fornitura di energia elettrica e imposte;

 

gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica e Iva ad essi relativa;

 

il totale bolletta;

 

e) la data entro cui deve essere effettuato il pagamento (art. 4, comma 4.1, lettera a);

 

f) un rimando al quadro di dettaglio.

 

2. Qualora la bolletta sia emessa sulla base di una lettura o autolettura, ma faccia seguito a bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati in detrazione:

 

con riferimento al punto c) i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette (art. 4, comma 4.3);

 

con riferimento al punto d) gli eventuali acconti per consumi e per imposte già fatturati in precedenti bollette.

 

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(21) Per la proroga dei termini per l'entrata in vigore della presente direttiva vedi la Del.Aut.en.el. e gas 30 novembre 2006, n. 267/06 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2007, n. 83/07

 

 

Si omettono le tabelle.

 


 

Delibera 9 maggio 2007, n. 110
Strumenti di confrontabilita' dei prezzi. Approvazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06) e modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del medesimo Codice di condotta commerciale.

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 9 maggio 2007;

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge  n.481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;

la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 136/2001;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato;

il Testo integrato delle  disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito:Testo integrato);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n.105/2006 (di seguito: Codice di condotta commerciale);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n.111/2006 come successivamente integrato e modificato;

la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/2006;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006);

la determinazione del direttore generale dell'Autorita' 29 giugno 2006, n. 26/2006 (di seguito: determinazione n. 26/2006);

il documento per la consultazione  7 febbraio 2007, atto n. 5/2007, intitolato «Strumenti di confrontabilita' dei prezzi – scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al Codice di condotta commerciale  per  la  vendita  di  energia elettrica (allegato A alla deliberazione  30 maggio  2006,  n. 105/2006)» (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 e' finalita'  dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza  nei  servizi  di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli  di  qualita' nei servizi medesimi  in condizioni di economicita'  e  di  redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione  sull'intero  territorio  nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria  e  degli  indirizzi  di  politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle  condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima   trasparenza,   la   concorrenzialita'   dell'offerta  e  la possibilita'  di  migliori  scelte  da parte degli utenti intermedi o finali;

per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14,  comma 5-quater  e  comma 5-quinquies  del decreto legislativo n. 79/1999,  come  integrato  dall'art.  1,  comma 30,  della  legge  n. 239/2004,  sono  clienti  idonei  dall'1 luglio  2004 tutti i clienti finali non domestici e dall'1 luglio 2007 tutti i clienti finali;

al  fine  di assicurare ai clienti finali un adeguato livello di garanzia  nella  fase  pre-contrattuale e di fornire strumenti per il confronto  delle  offerte proposte dagli esercenti del mercato libero elettrico,  l'Autorita' ha definito il Codice di condotta commerciale per  la  vendita  di  energia  elettrica  ai  clienti  idonei  finali alimentati   in  bassa  tensione  che  sancisce  regole  generali  di correttezza  e  di trasparenza che i venditori devono applicare nelle fasi  di  promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto gia' stipulato;

l'art.  11,  comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di condotta commerciale  prevede  che,  prima  della  conclusione del contratto o comunque  entro dieci giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta mediante  tecniche  di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione  immediata  del  documento,  debbano essere consegnati o trasmessi  al  cliente  una copia del contratto, una nota informativa che  riporta  in  calce  gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato  che ha proposto o concluso il contratto e una scheda riepilogativa  dei  corrispettivi,  conforme  allo schema predisposto dall'Autorita';

per  l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, e'necessario   che   la   consegna   della  documentazione  di  cui  ai punti a), b)   e c)   del   medesimo   comma,   avvenga  prima  della sottoscrizione,  da  parte  del  cliente, della proposta contrattuale

irrevocabile;

l'Autorita'  ha istituito, ai fini della definizione della scheda di   riepilogo   dei  corrispettivi,  un  Gruppo  di  lavoro  con  la partecipazione   dei   rappresentanti  dei  clienti  finali  e  degli operatori  (di  seguito:  Gruppo  di  lavoro); il Gruppo di lavoro e' stato avviato con la determinazione n. 26/2006;

tenuto  conto  degli  esiti delle attivita' del Gruppo di lavoro, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione nel quale ha proposto, tra l'altro, che:

a)  la  scheda  di  riepilogo  dei  corrispettivi per i clienti finali non domestici sia differenziata da quella per i clienti finali domestici,  prevedendo  che, relativamente ai servizi base, la scheda dei   clienti   non   domestici  riporti  la  disaggregazione  tra  i corrispettivi  per  l'uso  delle  reti  e  il  servizio di misura e i corrispettivi  di  acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia   elettrica   e   che,   ai   fini   di   una   maggiore semplificazione,   la  scheda  per  i  clienti  domestici  riporti  i corrispettivi  suddivisi  in  quota  fissa,  quota  potenza  e  quota energia, senza ulteriori disaggregazioni;

b)  l'esercente  non  sia tenuto ad indicare nella scheda per i clienti  finali  non  domestici  i  valori dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore, ma  che sia sufficiente indicarne la presenza con un segno di spunta, mentre  nella  scheda  per  i  clienti finali domestici il valore dei corrispettivi  relativi  all'uso  delle  reti  e ai servizi di misura fatturati  dal  distributore  debba  essere  sommato  al  valore  dei corrispettivi di vendita previsti dall'offerta per la quota fissa, la quota potenza e la quota energia;

c) la scheda per i clienti domestici riporti un riquadro per il calcolo  a  preventivo  della  spesa  annua  del  cliente comprese le imposte per livelli di consumo e di potenza impegnata prestabiliti;

d)  l'esercente  non  sia  tenuto  ad  indicare  nella scheda i corrispettivi  gia'  applicati al cliente al momento in cui l'offerta viene proposta;

e)  l'esercente  il  servizio  di  distribuzione  sia  tenuto a pubblicare  nel  proprio  sito  internet  le  opzioni  tariffarie  di distribuzione  approvate  dall'Autorita' ai sensi del Testo integrato secondo un prospetto uniforme;

le  osservazioni  al  documento  per la consultazione inviate dai soggetti interessati hanno evidenziato:

a)  un  sostanziale accordo per quanto riguarda le modalita' di compilazione  della  scheda  di  riepilogo  dei  corrispettivi  e la struttura della scheda per i clienti non domestici;

b)  la necessita' di apportare alcune modifiche di dettaglio ai riquadri  della  scheda,  con  particolare  riguardo  alle  unita' di misura, agli oneri accessori ed alla disposizione dei riquadri;

c)  la  richiesta  di abrogare la previsione di cui all'art. 6, comma 4,  del  Codice  di  condotta commerciale, in tema di incidenza percentuale  media  dello  sconto  sul  prezzo  finale al netto delle imposte  e  la  previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), in tema di valori dei corrispettivi soggetti a indicizzazione;

d) disaccordo,   da   parte  degli  esercenti  e  delle  loro associazioni,  circa  l'inserimento  nella  scheda  di  riepilogo dei corrispettivi   per   i  clienti  finali  domestici  di  un  riquadro contenente  il  calcolo a preventivo della spesa annua per livelli di consumo  e  potenza prestabiliti, in quanto la sua predisposizione e' ritenuta eccessivamente gravosa in termini gestionali e di costi;

e)   un   sostanziale  accordo,  da  parte  delle  associazioni rappresentative dei clienti finali, circa la necessita' che la scheda per  i  clienti  domestici  presenti  una struttura semplificata, non riportando  la  disaggregazione  tra  i corrispettivi per l'uso delle reti  e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;

f).  la  richiesta, da parte delle associazioni rappresentative dei  clienti  finali, che venga fornita dall'esercente l'informazione relativa  alla  spesa  annua calcolata in base al consumo effettivo e alle caratteristiche di prelievo del singolo cliente finale;

g)  un  sostanziale  accordo per quanto riguarda l'obbligo, per  gli  esercenti il servizio di distribuzione, di pubblicare le opzioni tariffarie  di  distribuzione  di  cui  al Testo integrato secondo un prospetto uniforme;

in  relazione  al  processo  di  revisione  in  atto  del sistema tariffario  per  le utenze domestiche non sono al momento noti alcuni elementi  di  contesto  che  influenzano le modalita' di compilazione della  scheda  per i clienti finali domestici nella parte relativa ai

corrispettivi;

i   documenti   di   fatturazione  dei  consumi  di  elettricita' riportano,  per  la maggior parte dei clienti finali, i corrispettivi espressi in euro;

in  relazione  alle  esigenze  manifestate  da parte dei soggetti  rappresentativi  dei clienti finali, l'attivita' del Gruppo di lavoro proseguira'  con l'obiettivo di individuare ulteriori e piu' completi strumenti  volti  a  favorire  la  confrontabilita'  delle offerte, a particolare  tutela dei clienti dotati di minore forza contrattuale e conoscenza del mercato.

 

Ritenuto che:

sia opportuno confermare l'ambito di applicazione della scheda di riepilogo  dei  corrispettivi  cosi'  come  previsto  dal  Codice  di condotta commerciale;

sia  opportuno  prevedere,  in  linea  con  quanto  proposto  nel documento   per   la   consultazione  e  con  quanto  disposto  dalla deliberazione  n. 152/2006, per il quadro di dettaglio della bolletta elettrica  una  scheda  di  riepilogo  per  i  clienti  non domestici riportante,  relativamente al servizio base, la disaggregazione tra i corrispettivi  per  l'uso  delle  reti  e  il  servizio di misura e i corrispettivi  di  acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica;

sia  necessario  tenere  conto  delle  osservazioni  pervenute al documento  per  la  consultazione riguardanti la specificazione degli oneri accessori opzionali e l'omogeneizzazione delle unita' di misura di  cui  all'art.  6,  comma 1,  lettera b)  del  Codice  di condotta commerciale  con  le  unita' di misura utilizzate per la compilazione delle bollette;

non  sia  opportuno,  in relazione alle esigenze di trasparenza e corretta  informazione  nei confronti dei clienti finali in relazione agli  sconti  e alle indicizzazioni previsti dalle offerte, eliminare gli obblighi di cui all'art. 6 comma 1, lettera d), e di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale;

in  vista  dell'acquisizione  dell'idoneita'  da parte di tutti i clienti  domestici sia necessario predisporre ulteriori strumenti che agevolino  la  scelta  consapevole  del nuovo venditore, a tutela dei clienti  dotati  di  minor forza contrattuale e scarsa conoscenza del

mercato;

in  relazione  alle  criticita'  gestionali  segnalate in fase di consultazione  e  al processo di revisione del sistema tariffario per le    utenze    domestiche   in   atto   sia   opportuno   prevedere, transitoriamente, che la scheda di riepilogo per i clienti domestici:

a)  venga  consegnata  soltanto  nel  caso di offerte a clienti domestici  a  cui,  al  momento dell'offerta, siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale;

b)  non  contenga per ora il riquadro relativo ai corrispettivi per i servizi base;

per   le   offerte   a   clienti  domestici  a  cui,  al  momento dell'offerta,  siano  applicate  tariffe  diverse da quelle di cui al precedente  alinea, sia comunque facolta' degli esercenti l'attivita' di  vendita  di  energia  elettrica elaborare e consegnare ai clienti finali  domestici  schede  di  riepilogo  analoghe  a quella definite dall'Autorita'  che consentano di quantificare il risparmio annuo per il cliente finale;

sia  opportuno,  al  fine  di  favorire la confrontabilita' delle offerte,  prevedere nella scheda per i clienti domestici, un riquadro contenente  il  calcolo  a  preventivo della spesa annua del cliente, calcolata  per  livelli  di  consumo e di potenza prestabiliti, della

spesa annua derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento   stabilite  dall'Autorita'  e  del  risparmio  derivante dall'offerta;

sia  necessario  approvare  le  suddette  schede di riepilogo dei corrispettivi  e  le relative istruzioni di compilazione riportate in allegato al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

sia  opportuno  fissare la data di entrata in vigore dell'obbligo di  consegna delle schede di riepilogo per i clienti finali domestici per  offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica  a  partire  dal  1° luglio 2007 e per i clienti finali non

domestici a far data dal 1° settembre 2007;

sia opportuno prevedere che siano tenuti al rispetto dell'obbligo di  consegna  della scheda anche gli esercenti che propongono offerte per  la fornitura congiunta di energia elettrica e gas; gli eventuali vantaggi  associati all'offerta congiunta potranno essere valorizzati negli appositi spazi gia' previsti dalla scheda;

al  fine  di  agevolare la compilazione della scheda destinata ai clienti   domestici,   sia   opportuno  che  l'Autorita'  aggiorni  e pubblichi,   contestualmente  agli  aggiornamenti  di  tariffe  e  di condizioni  economiche  di  riferimento,  i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorita' stessa;

al  fine  di  agevolare da parte di operatori e clienti finali la consultazione  dei  corrispettivi passanti, fatte salve le previsioni di  cui  all'art. 4 del Testo integrato, sia necessario prevedere, in capo   agli  esercenti  il  servizio  di  distribuzione  dell'energia elettrica,   l'obbligo   di   pubblicare  le  opzioni  tariffarie  di distribuzione secondo un prospetto definito dall'Autorita';

 

Delibera:

1)  di  approvare  le  schede di riepilogo dei corrispettivi di cui all'art.  11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale e  le  relative  istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di stabilire per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica  l'obbligo  di consegna della scheda di riepilogo, ai sensi dell'art.   11,   comma 1,   lettera c),   del   Codice  di  condotta commerciale,    per    offerte    che    prevedono   l'inizio   della somministrazione  di  energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, ai  clienti  domestici  che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo  Codice,  limitatamente,  fino  alla  definizione  del nuovo sistema  tariffario  per  le  utenze domestiche in bassa tensione, ai clienti  a  cui  al  momento  dell'offerta  siano  applicate  tariffe indifferenziate  per  fasce  orarie  e  uniche  a  livello  nazionale definite dall'Autorita';

3) di  fissare  al  1° luglio  2007  la  data  di entrata in vigore dell'obbligo  per  gli  esercenti  il  servizio  di  distribuzione di pubblicare  le  opzioni  tariffarie  per il servizio di distribuzione destinate alle utenze in bassa tensione, approvate ai sensi del Testo integrato, sui propri siti internet, secondo il prospetto allegato al presente  provvedimento  di  cui forma parte integrante e sostanziale (allegato B);

4) di  fissare  al  1° settembre  2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo  per  gli  esercenti  il  servizio di vendita di energia elettrica  e/o  di gas di consegnare le schede di riepilogo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) del Codice di condotta commerciale, ai  clienti  non  domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice;

5) di  modificare,  a  decorrere  dal  1° settembre 2007, l'art. 6, comma 1,  lettera b),  dell'allegato A alla deliberazione n. 105/2006 nei seguenti termini:

a)  le  parole  «centesimi di euro per kWh» sono sostituite dalle parole «euro per kWh»;

b)  le  parole  «centesimi  di euro/cliente/anno» sono sostituite dalle parole «euro/cliente/anno»;

c)  le  parole  «centesimi  di  euro per kW/anno» sono sostituite dalle parole «euro per kW/anno»;

d)  le parole «centesimi di euro per kvarh» sono sostituite dalle parole «euro per kvarh»;

prevedendo   che   i  moduli  contrattuali  riportanti  corrispettivi espressi  in  centesimi  di  euro,  gia'  predisposti  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento,  possano  continuare  ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007;

6) di  provvedere  ad aggiornare e pubblicare, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori  della  spesa  annua,  calcolata  per  livelli di consumo e di potenza  prestabiliti,  derivante  dall'applicazione  delle tariffe o condizioni   di   riferimento  stabilite  dall'Autorita'  stessa;  di stabilire  che,  in  sede  di  prima  applicazione  delle  schede  di riepilogo,  gli esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica compilino  la  scheda  di  riepilogo  dei  clienti  finali  domestici utilizzando  i valori riportati nell'allegato C che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

7) di  conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualita'  del  Servizio  affinche' il medesimo provveda a predisporre proposte  all'Autorita'  per  l'eventuale adeguamento delle schede di riepilogo  sulla  base  degli  esiti  del  processo  di revisione del sistema  tariffario  per  le  utenze  domestiche e tenuto conto degli ulteriori  elementi  acquisiti  attraverso  l'attivita' del Gruppo di lavoro  istituito  ai  sensi  della  deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/2006;

8) di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

Milano, 9 maggio 2007

Il presidente: Ortis

 


 

Allegato A
Scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica  di  cui all'articolo 11, lettera c) del Codice di condotta commerciale  per  la  vendita  di energia elettrica ai clienti idonei finali  (allegato A  alla  deliberazione  n.  105/06) e istruzioni di compilazione.

 

Art. 1.

Definizioni

1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento  si  adottano  le definizioni  di  cui  all'art.  1,  allegato  A alla deliberazione n. 105/2006 ed in particolare:

a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

b) clienti  finali  sono  i  clienti  finali idonei del settore elettrico alimentati in bassa tensione;

c) Codice  di  condotta  commerciale  e'  il Codice di condotta commerciale  per  il  settore  elettrico  di  cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n. 105/2006;

d) scheda  e' la scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta  di  energia  elettrica  di  cui  al  Codice  di condotta commerciale;

e) esercenti  sono  gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali.

 

Art. 2.

Scheda di riepilogo e criteri generali di compilazione

2.1.  Ai  fini  dell'attuazione  di quanto previsto dall'art. 11, comma 1,   lettera c),   del  Codice  di  condotta  commerciale  sono definite:

a) la  scheda  per  i  clienti  finali  non  domestici  di  cui all'Allegato 1;

b) la scheda per i clienti finali domestici di cui all'Allegato 2.

2.2.  L'esercente  compila  la  scheda  in tutte le sue parti con caratteri  chiari  e leggibili e riporta in testa alla scheda la data di presentazione dell'offerta ed il suo termine di validita'.

2.3.  Le  schede  di  cui  agli  allegati  1  e  2,  del presente provvedimento riportano, i seguenti riquadri:

a) «Altri oneri/servizi accessori»;

b) «Modalita' di indicizzazione e variazione»;

c) «Descrizione dello sconto e/o del bonus»;

d) «Altri dettagli sull'offerta».

2.4.  Per  i  soli  clienti  finali non domestici (allegato 1) la scheda  di  riepilogo  riporta il riquadro denominato «Servizi base», nel  quale  sono  elencati i corrispettivi previsti dal contratto con riferimento   alle  attivita'  connesse  alla  consegna  dell'energia elettrica  al  cliente  finale, suddivisi tra corrispettivi per l'uso delle  reti  e  il  servizio  di  misura  e corrispettivi di vendita, dispacciamento  e  sbilanciamento.  Tale  riquadro deve sempre essere compilato.

2.5.  Per  i soli clienti finali domestici la scheda di riepilogo (allegato  2),  riporta  il riquadro denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» di cui al successivo art. 4.

 

 

Art. 3.

Compilazione  del  riquadro  «Servizi  base» per i clienti finali non domestici

3.1.  Il  riquadro  denominato  «Servizi base» della scheda per i clienti non domestici (Allegato 1) riporta le seguenti colonne:

a) «Denominazione corrispettivi»;

b) «Corrispettivi inglobati»;

c) «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento

Autorita»;

d) «Corrispettivi previsti dall'offerta»;

e) «Indicizzazioni/variazioni»;

f) «Sconti/bonus»;

g) «Note del cliente».

3.2.  Per  i  corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di  misura,  qualora  l'offerta  preveda  il trasferimento al cliente dei  corrispettivi  fatturati dal distributore, come previsti dall'opzione di distribuzione applicata al medesimo cliente, l'esercente indica un segno  di  spunta  nella  colonna  denominata «Tariffa distributore o condizioni  economiche  di  riferimento  Autorita». Qualora l'offerta preveda  l'addebito  di  corrispettivi  in  misura  diversa da quanto fatturato   dal   distributore   locale,   nella  colonna  denominata «Corrispettivi  previsti  dall'offerta»  l'esercente deve indicare il corrispettivo unitario.

3.3.   Per   i   corrispettivi   di   vendita,  dispacciamento  e sbilanciamento  l'esercente  deve indicare i corrispettivi di vendita previsti dalla sua offerta, con le loro eventuali articolazioni nella colonna  denominata  «Corrispettivi  previsti  dall'offerta». Qualora siano  definite  condizioni  economiche di riferimento e il contratto preveda  l'addebito  al cliente del corrispettivo di vendita previsto dalle  suddette  condizioni  di  riferimento definite dall'Autorita', l'esercente deve indicare un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa  del  distributore  o  condizioni  economiche di riferimento Autorita».

3.4.  Qualora  l'offerta  preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi   di   dispacciamento  e  sbilanciamento  di  cui  alla deliberazione  9 giugno  2006,  n.  111/2006 e successive modifiche e integrazioni,  i corrispettivi indicati saranno quelli disponibili al momento dell'offerta, in relazione alle tempistiche di determinazione dei corrispettivi stessi.

3.5.  I  corrispettivi indicati nella scheda si intendono vigenti alla  data  di  presentazione  dell'offerta e applicabili all'energia elettrica misurata al punto di prelievo del cliente finale.

3.6. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per fasce orarie,  essi  devono  essere  riportati  in diverse colonne, una per ciascuna  fascia oraria, con indicazione, in calce alla scheda, della delimitazione delle fasce orarie stesse.

3.7.  Qualora  l'offerta  preveda  corrispettivi  articolati  per scaglioni  di consumo, essi devono essere riportati su diverse righe, una   per  ciascuno  scaglione  di  consumo,  con  indicazione  della delimitazione degli scaglioni stessi.

3.8.  Qualora  l'offerta  preveda  un  corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta l'individuazione dei singoli  corrispettivi,  l'esercente  indica un segno di spunta nella colonna  denominata «Corrispettivi inglobati» e riporta il valore del corrispettivo  previsto  (espresso  in  Euro/kWh,  o in Euro/cliente, ecc.)   nella   sezione   relativa   ai   corrispettivi  di  vendita, dispacciamento e sbilanciamento.

3.9. Le componenti A, MCT e UC, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico, applicabili ai clienti del mercato libero in base alla  normativa  vigente, si intendono inglobate nei corrispettivi di riferimento,  cosi'  come previsto dalla direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 152/2006.

3.10.   Qualora   l'offerta  preveda  corrispettivi  soggetti  ad indicizzazioni/variazioni  e/o  a  sconti/bonus, in corrispondenza di tali corrispettivi deve essere posto un segno di spunta nelle colonne denominate   «Indicizzazioni/variazioni»   e  «Sconti/bonus».  Per  i corrispettivi  uguali  a  quelli applicati dal distributore per l'uso delle  reti  e per il servizio di misura o alle condizioni economiche di  riferimento  fissate  dall'Autorita' ed aggiornati dall'Autorita' stessa,  l'esercente  non  deve  porre  alcun  segno  di spunta nella colonna denominata «Indicizzazioni/Variazioni», ma deve riportare nel riquadro  «Modalita'  di  indicizzazione e variazione» la dicitura di cui al successivo comma 6.2.

3.11.  La  colonna denominata «Note del cliente» e' lasciata alla compilazione da parte del cliente finale.

 

Art. 4.

Compilazione  del  riquadro  «Calcolo  a preventivo della spesa annua escluse le imposte» per i clienti finali domestici

4.1.  Nel riquadro della scheda di riepilogo per i clienti finali domestici  (Allegato  2) denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua  escluse  le  imposte»  l'esercente  deve riportare per ciascun livello di consumo indicato:

a) nella  colonna A la stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente  in relazione all'esecuzione del contratto offerto, eccetto i corrispettivi  per  i  servizi  accessori  opzionali. I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;

b) nella  colonna B la stima della spesa complessiva pubblicata dall'Autorita'  e  risultante dall'applicazione, su base annua, delle tariffe   o  delle  condizioni  economiche  di  riferimento  definite dall'Autorita'   stessa   e   vigenti   alla  data  di  presentazione dell'offerta;

c) nelle colonne C e D, rispettivamente, la stima del risparmio annuo in euro ed in percentuale risultante dal confronto tra la stima della  spesa di cui alla precedente lettera b) e la stima della spesa di cui alla precedente lettera a).

4.2. La compilazione del riquadro di cui al comma 4.1 deve essere fatta  per  livelli  di  potenza  pari a 3 kW e a 4,5 kW. E' facolta dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambi i livelli di potenza o predisporre schede distinte per i due livelli di potenza.

4.3.  Per offerte riferite a clienti con potenza impegnata fino a 3  kW  gli esercenti devono compilare due riquadri, dei quali uno per la  tariffa  applicata  ai  contratti  stipulati per le abitazioni di residenza  e  uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le  abitazioni non di residenza. E' facolta' dell'esercente riportare sulla  medesima  scheda  i riquadri relativi ad entrambe le tipologie contrattuali  o  predisporre  schede  distinte  per  le due tipologie contrattuali.

4.4. Ai fini delle compilazione delle colonne A, C, e D, la spesa annua deve essere calcolata escludendo le imposte.

4.5.   Nel   caso   in   cui   l'offerta   preveda  corrispettivi differenziati  in fasce orarie, l'esercente effettua il calcolo della spesa  annua  ai  fini  della  compilazione  delle  colonne A, C, e D ripartendo   i   consumi   nelle   fasce  orarie  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  dei  corrispettivi  dell'offerta, sulla base delle curve  di prelievo per «cliente tipo» rese disponibili dall'Autorita' nel proprio sito internet. La ripartizione in fasce orarie utilizzata deve  essere  esplicitata  dall'esercente  in  calce  al riquadro. E' facolta' dell'esercente evidenziare anche il risparmio che il cliente finale  conseguirebbe  allocando  i  consumi su un profilo diverso da quello  pubblicato  dall'Autorita'. Il profilo utilizzato deve essere reso noto.

4.6.  I valori relativi alla stima della spesa complessiva di cui al  comma 4.1,  lettera b) da inserire nella scheda sono aggiornati e pubblicati   dall'Autorita'  contestualmente  agli  aggiornamenti  di tariffe  e condizioni economiche di riferimento. Gli esercenti devono provvedere  all'aggiornamento  delle  schede da consegnare ai clienti entro 10 giorni lavorativi da tale pubblicazione.

 

Art. 5.

Compilazione del riquadro «Altri oneri/servizi accessori»

5.1.  Il  riquadro  denominato  «Altri  oneri/servizi  accessori» descrive  gli  eventuali  ulteriori  oneri  previsti  dal  contratto, comprese  le  componenti aggiuntive di vendita applicabili al cliente in  base  al  contratto, nonche' i corrispettivi previsti a fronte di servizi  accessori, diversi dalla prestazione principale, consistente nella fornitura di energia elettrica.

5.2.  Il  riquadro  denominato  «Altri  oneri/servizi  accessori» riporta  una  colonna  per  la  descrizione degli oneri o dei servizi accessori  rispetto  alla fornitura di energia elettrica, una colonna per  l'indicazione  dei  relativi  corrispettivi  e una colonna nella quale  viene evidenziato se il servizio e' previsto dall'offerta come opzionale o non opzionale.

5.3.  Nella  scheda  per  i  clienti  domestici il riquadro viene compilato  soltanto  con  riferimento  ai corrispettivi per i servizi previsti dall'offerta come opzionali, in quanto i corrispettivi per i servizi  non  opzionali  sono compresi nel calcolo della spesa di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere a) e c).

5.4.  Fermo  restando  quanto  previsto all'art. 12 del Codice di condotta  commerciale  in  tema di variazione unilaterale di clausole contrattuali,  qualora  il contratto preveda corrispettivi soggetti a conguaglio,  in  relazione  a circostanze imprevedibili descritte nel contratto   stesso,  tali  corrispettivi  devono  essere  debitamente evidenziati.

 

Art. 6.

Compilazione del riquadro «Modalita' di indicizzazione e variazione»

6.1.  Il  riquadro  denominato  «Modalita'  di  indicizzazione  e variazione»  illustra le modalita' di calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi   soggetti   a  indicizzazione/variazione  in  base  al contratto.  Deve  sempre  essere  compilato qualora l'offerta preveda forme di indicizzazione.

6.2.  Nel  riquadro  denominato  «Modalita'  di  indicizzazione e variazione»   per   ogni   corrispettivo  soggetto  a  indicizzazione l'esercente  deve  descrivere  le  modalita'  di calcolo di eventuali indicizzazioni/variazioni,  diverse da quelle previste dall'Autorita' per  le  tariffe  o  le  condizioni economiche di riferimento da essa definite,  indicando  il  parametro di indicizzazione/variazione e la periodicita'   di   aggiornamento,  fermo  restando  quanto  previsto all'art.  6, comma 1, lettera d), del Codice di condotta commerciale. Qualora  l'esercente applichi corrispettivi uguali a quelli applicati dal  distributore  per l'uso delle reti e per il servizio di misura o le   condizioni  economiche  di  riferimento  fissate  dall'Autorita' stessa, deve riportare nel riquadro la dicitura «I corrispettivi sono soggetti     ad    eventuali    indicizzazioni/variazioni    definite dall'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il   gas,  qualora applicabili».

 

Art. 7.

Compilazione del riquadro «Descrizione dello sconto e/o del bonus»

7.1.  Il  riquadro  denominato  «Descrizione dello sconto e/o del bonus»  illustra  eventuali  sconti  e/o bonus previsti dall'offerta. Deve  sempre  essere  compilato  qualora  l'offerta  preveda sconti o bonus.

7.2.  Nel  riquadro  denominato «Descrizione dello sconto e/o del bonus»  per  ogni  voce soggetta a sconto, o a cui venga applicato un bonus,  l'esercente  e'  tenuto  a  precisare  l'entita' dello sconto previsto  e le informazioni di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta  commerciale  e  a fornire informazioni circa l'entita' e le modalita'  di  applicazione  dei  bonus  previsti dall'offerta. Per i clienti  domestici  in  presenza  di bonus o sconti applicati solo al verificarsi  di  particolari  condizioni  previste  dal  contratto  e pertanto  non incluse nel calcolo della spesa indicata alla colonna A del  riquadro di cui al comma 4.1, e' facolta' dell'esercente fornire indicazione  dell'eventuale  ulteriore  risparmio  annuo  rispetto  a quello gia' evidenziato alle colonne C e D del medesimo riquadro.

 

Art. 8.

Compilazione del riquadro «Altri dettagli sull'offerta»

8.1.   Nel  riquadro  denominato  «Altri  dettagli  sull'offerta» l'esercente deve riportare eventuali informazioni riguardanti aspetti specifici  dell'offerta  quali, a titolo di esempio, ulteriori premi, vantaggi,   benefici,  garanzie  di  origine  dell'energia  elettrica fornita, specificandone i criteri e le modalita' di applicazione.

 


Allegato 1

 

 

(inserire tabella) pag. 55

 

 


Allegato 2

 

 

(inserire tabella) pag. 56 e 57

 


 

 

 


Allegato B e C

 

 

(inserire tabella) pag. 58

 

 


 

Delibera 11 giugno 2007, n. 134
Istituzione di un elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione e modalità per l’iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco

 

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 11 giugno 2007

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo 2007, n. 61/07 (di seguito: deliberazione n. 61/07);

il documento per la consultazione “Definizione di direttive agli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali in prospettiva della completa liberalizzazione della domanda”, del 9 maggio 2007 (di seguito: documento per la consultazione 9 maggio 2007).

Considerato che:

 

l’articolo 21 della Direttiva prevede che, a partire dall’1 luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali e tale previsione è stata recepita con l’articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall’articolo 1, comma 30 della legge n. 239/04;

l’articolo 3, comma 5, della Direttiva prevede, tra l’altro, che gli Stati membri garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie;

l’articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all’Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

con la deliberazione n. 61/07 l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di direttive agli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica al dettaglio (di seguito: i venditori) ai clienti finali al fine di definire:

regole generali che i venditori sono ottenuti ad osservare per rendere disponibile ogni elemento conoscitivo utile per il cliente finale ad effettuare scelte consapevoli e ponderate per la selezione del venditore;

regole per definire modalità di iscrizione a specifici elenchi da parte dei venditori, dietro presentazione e dichiarazione del possesso di alcuni requisiti minimi definiti dall’Autorità;

regole per garantire la più ampia conoscenza dei venditori, attraverso la pubblicazione degli elenchi di cui alla precedente lettera e l’aggiornamento continuo dei medesimi elenchi;

l’iscrizione a specifici elenchi pubblicati dall’Autorità non costituisce alcun limite all’esercizio dell’attività di vendita in quanto, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 79/99, l’attività di vendita è libera; di converso consente di definire strumenti di tutela ai clienti finali in termini di garanzia di maggiore trasparenza, e possibilità di migliori scelte da parte dei clienti medesimi, in particolare quelli dotati di minore forza contrattuale;

l’Autorità, con il documento per la consultazione 9 maggio 2007, ha previsto l’istituzione di un elenco dei venditori che presentano particolari caratteristiche, proponendo:

la definizione dell’ambito di applicazione, prevedendo che possano richiedere l’iscrizione all’elenco i venditori che servono o intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;

la definizione dei requisiti che i venditori devono dimostrare di possedere per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco;

l’evidenziazione delle principali modalità di iscrizione nell’elenco;

la definizione delle modalità per l’iscrizione all’elenco durante il primo periodo di applicazione;

i soggetti che hanno inviato osservazioni e proposte in risposta al documento per la consultazione 9 maggio 2007 hanno manifestato un generale consenso all’istituzione di un elenco dei venditori che servono o intendono servire i clienti finali dotati di minor forza contrattuale;

in merito all’ambito di applicazione dell’elenco:

alcuni soggetti ritengono corretto limitare l’ambito di applicazione dell’elenco ai venditori che servono o intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione e tra questi un soggetto propone di limitare l’ambito di applicazione ai venditori che servono o intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione con potenza uguale o inferiore ai 30 (trenta) kW;

alcuni soggetti ritengono opportuno limitare l’ambito di applicazione dell’elenco ai venditori che servono o intendono servire i clienti finali domestici;

un soggetto propone di non limitare l’ambito di applicazione dell’elenco, essendo l’iscrizione di carattere facoltativo;

in merito ai requisiti che i venditori devono dimostrare di possedere per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco sono emerse, tra l’altro, le seguenti proposte:

alcuni soggetti ritengono opportuno che i venditori debbano dimostrare, quale requisito tecnico, la titolarità di un contratto di dispacciamento in prelievo e che tale titolarità possa dispensare i venditori dalla dimostrazione del possesso di altri requisiti generali e specifici di capacità finanziaria e patrimoniale;

alcuni soggetti propongono di individuare possibilità alternative alla presentazione di un giudizio di rischiosità futura del venditore per la dimostrazione del possesso dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale, quali, tra le altre, la presentazione di un giudizio di rischiosità futura relativo alle società controllanti, la presentazione di una dichiarazione di affidamento da parte di società controllanti o la presentazione di una dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca.

Ritenuto opportuno:

 

prevedere che l’Autorità istituisca e pubblichi sul proprio sito internet un elenco dei venditori che servono o che intendono servire i clienti finali dotati di minore forza contrattuale e che presentano particolari requisiti;

definire l’ambito di applicazione dell’elenco con riferimento ai venditori che servono o che intendono servire i clienti finali connessi a reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione, ritenendo che il criterio di connessione in bassa tensione permetta ragionevolmente di identificare per le finalità del presente provvedimento i clienti finali dotati di minore forza contrattuale;

prevedere che il venditore che presenta istanza per l’iscrizione all’elenco sia tenuto all’invio di informazioni che dimostrino il possesso dei requisiti e che, al fine della permanenza nell’elenco, il venditore iscritto debba provvedere ad aggiornare le informazioni inviate al momento dell’istanza, nonché sia tenuto all’adempimento di particolari obblighi;

definire le procedure per la presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco, nonché delle procedure per l’aggiornamento e per l’integrazione delle informazioni da inviare all’Autorità ai fini di permanenza nell’elenco stesso;

definire il contenuto delle informazioni da inserire nell’elenco e da pubblicare sul sito internet dell’Autorità;

definire le procedure da adottare al fine dell’iscrizione nell’elenco durante il primo periodo di applicazione, vale a dire dall’1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007

 

DELIBERA

 

di approvare le disposizioni di cui all’Allegato A alla presente deliberazione

di prevedere che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i venditori che intendono iscriversi all’elenco pubblicato sul sito internet dell’Autorità possono presentare istanza secondo quanto disposto nell’Allegato A;

di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità affinché provveda a seguire la costituzione degli elenchi;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

 


Allegato A

 

(inserire pagine da 1 a 6 )

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Si omettono i rimanenti allegati da B a G contenenti moduli.

 

 

 

 

 


 

Delibera 25 giugno 2007, n. 144
Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

 

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 25 giugno 2007

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la legge 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito: legge n. 248/06);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge n. 73/07);

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98;

la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99 (di seguito: deliberazione n. 78/99);

la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;

la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01;

la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2003, n. 123/03;

la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03;

la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2004, n. 107/04;

la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05;

la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;

la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2006, n. 235/06;

la deliberazione dell’Autorità 2 maggio 2007, n. 105/07 (di seguito: deliberazione n. 105/07);

la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;

il documento per la consultazione 12 marzo 2007 relativo a “Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico”;

il documento per la consultazione 18 maggio 2007 relativo a “Recesso dai contratti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali” (di seguito: documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso);

l’Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);

l’Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06).

Considerato che:

 

l’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; 

l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità emani direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l’articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all’Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

la legge n. 248/06 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il cui articolo 10, comma 2, prevede che “In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”;

l’articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall’articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 è cliente idoneo ogni cliente finale di energia elettrica;

l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas naturale sono idonei;

l’art. 1, comma 2, del decreto legge, n. 73/07 stabilisce che “Dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,… omissis… Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”; 

con deliberazione n. 105/07 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), della legge n. 481/95;

il diritto di recesso è un diritto soggettivo il cui esercizio è volto allo scioglimento di un contratto prima degli ordinari termini di scadenza e si differenzia da altri istituti disciplinati dal legislatore in relazione allo scioglimento di un rapporto contrattuale, tra i quali la risoluzione per inadempimento;

la riconosciuta qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali pone l’esigenza di garantire, tra l’altro, la possibilità che il cliente stesso possa cambiare fornitore ed aderire all’offerta contrattuale di un diverso esercente, a garanzia di un’effettiva apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica e di gas naturale;

tale esigenza può essere soddisfatta definendo termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso, dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i clienti finali idonei, compatibili con la necessaria apertura dei relativi mercati, in considerazione degli interessi sia dei clienti finali stessi sia dei fornitori;

un congruo numero di soggetti interessati - seppure nella diversità di posizioni ed opinioni - ha accolto con favore le proposte del documento per la consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali idonei e degli esercenti, considerando opportuno armonizzare la disciplina del diritto di recesso per entrambi i settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare i clienti finali, proprio nel momento in cui gli stessi diventano tutti idonei;

in relazione all’armonizzazione della disciplina del diritto di recesso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale:

la maggior parte dei soggetti interessati ritiene che tale armonizzazione sia opportuna e si dichiarano favorevoli alla convergenza regolatoria;

un secondo gruppo di soggetti interessati, pur guardando con interesse all’armonizzazione, sottolinea tuttavia il permanere di differenze tra i due settori e la conseguente inopportunità di tale armonizzazione;

un terzo gruppo di soggetti ritiene che tale armonizzazione possa costituire un vantaggio competitivo per i soli soggetti attualmente in grado di proporre un’offerta congiunta e possa pertanto essere di ostacolo alla concorrenza;

in relazione all’ambito di applicazione del provvedimento:

la maggior parte dei soggetti ritiene che il diritto di recesso dei clienti finali diversi da quelli ricompresi nell’ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale debba essere lasciato alla libera determinazione delle parti;

un secondo gruppo di soggetti condivide la proposta di disciplinare il diritto di recesso da parte di clienti finali sia domestici sia non domestici in quanto destinatari delle previsioni dei Codici di condotta commerciale ed in considerazione della debolezza strutturale di tali soggetti;

un terzo gruppo di soggetti, ritiene invece che l’intervento dell’Autorità debba essere limitato ai soli clienti finali domestici, risultando tutti gli altri clienti in grado di negoziare il contenuto del proprio contratto di fornitura;

in relazione alla congruità dei termini di preavviso proposti,

alcuni soggetti hanno accolto favorevolmente - seppur nella diversità di opinioni circa effettiva operatività e ambito di applicazione - il fondamento giustificativo delle previsioni poste in consultazione sulle tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali di cui ai Codici di condotta commerciale, sia in riferimento alla possibilità di recedere con un preavviso non superiore a un mese sia in relazione alla possibilità di ostacolare comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali;

i soggetti interessati hanno comunque chiarito che nel caso di cessazione della fornitura non motivata dal cambio fornitore, quindi senza sostituzione nella stessa da parte di altro venditore, sia necessario che i termini di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso siano minimi;

in relazione alla previsione dedicata al recesso del fornitore,

a.       una parte dei soggetti interessati ritiene che la determinazione di tale diritto e delle modalità del relativo esercizio debba essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti;

b.      un secondo gruppo di soggetti interessati sottolinea come il termine di preavviso per l’esercizio di tale recesso non debba essere inferiore a quello del cliente finale;

c.       alcuni soggetti hanno inoltre proposto un termine di preavviso inferiore a quello indicato come minimo dalla consultazione mentre altri soggetti ritengono che tale diritto non debba essere affatto previsto al fine di non compromettere la fornitura ad alcuni clienti finali tra i quali i produttori di energia elettrica;

un congruo numero di soggetti interessati condivide le tempistiche di entrata in vigore delle previsioni del provvedimento;

l’Autorità, anche sulla base della propria attività di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da utenti o consumatori, singoli o associati, svolta ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. m), della legge n. 481/95, e delle istruttorie conoscitive avviate, ha ampiamente verificato che i clienti finali destinatari dei Codici di condotta commerciale, anche qualora diversi dai clienti finali domestici, non sono dotati di un’efficace capacità di negoziare i propri contratti, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza;

l’Autorità, sulla base della attività di cui al precedente considerato, ha verificato che frequentemente viene richiesto al cliente finale, soprattutto domestico, di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile rivolta all’esercente, che assegna a quest’ultimo un periodo di tempo significativamente lungo per aderirvi, ciò comportando una limitazione alla possibilità per il cliente di selezionare proposte più vantaggiose che possono essergli presentate nel frattempo;

in virtù dello stesso decreto legge n. 73/07, risulta necessario prevedere termini di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso - compatibili con la necessità di garantire l’apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica e di gas naturale – anche a favore di clienti finali non domestici caratterizzati da ridotta forza contrattuale.

Ritenuto che sia opportuno:

 

adottare, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, un provvedimento avente ad oggetto la definizione di termini e modalità per l’esercizio del diritto del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti finali idonei domestici e non domestici e degli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, dettando un quadro regolatorio uniforme per i due settori, anche al fine di agevolare l’efficienza del sistema e la capacità concorrenziale dei vari operatori;

accogliere le proposte relative alla possibilità che le previsioni per l’esercizio del diritto di recesso da parte clienti finali non rientranti nell’ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale o da parte degli esercenti che forniscono tali clienti possano essere derogate sulla base di un diverso ed espresso accordo tra le parti, in considerazione della forza contrattuale che può essere riconosciuta di norma a tali soggetti ed alla capacità di valutare il contenuto del contratto ed in particolare le tempistiche di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso;

non accogliere la proposta di introdurre previsioni che possano essere derogate con un diverso ed espresso accordo tra le parti, in relazione ai clienti finali domestici e non domestici rientranti nell’ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, stante la ridotta forza contrattuale che caratterizza gli stessi e la diffusa standardizzazione delle stesse clausole derogatorie presenti nei contratti proposti, a tale tipologia di clienti, che di norma si configurano come contratti per adesione;

non accogliere la proposta relativa alla riduzione del termine di preavviso per il recesso del fornitore, in quanto un termine inferiore a quello proposto non è sufficiente a permettere al cliente finale di individuare un altro fornitore, aderire alla offerta da questi proposta ed ottenere la sostituzione nella fornitura alla luce dei tempi tecnici previsti;

prevedere che la disciplina del recesso dei contratti di fornitura congiunta di elettricità e gas (contratti dual fuel) sia unificata a quella dei contratti di fornitura di solo gas naturale o di sola elettricità, stabilendo tuttavia che nel caso in cui il cliente interessato non rientri per almeno uno dei due servizi nell’ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale, si applichi al cliente stesso la disciplina del recesso prevista per i clienti non ricompresi nell’ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale;

disciplinare, in relazione ai clienti finali del settore elettrico rientranti nell’area di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07 e dei clienti domestici del settore del gas naturale, i casi in cui sia richiesto agli stessi clienti di sottoscrivere una proposta contrattuale irrevocabile all’esercente per la fornitura;

adeguare i termini per l’entrata in vigore della disciplina del recesso a quanto previsto dal decreto legge n. 73/07, assicurando ai clienti finali domestici e alle piccole e medie imprese con un numero di dipendenti inferiore a 50 e con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro del mercato elettrico la possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni già a partire dal 1° luglio 2007, sia relativamente ai nuovi contratti sia relativamente ai contratti già in essere

DELIBERA

 

1)       di approvare la disciplina avente ad oggetto la definizione di termini e modalità del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali idonei, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale modificarela disciplina vigente in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale;

2)       di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

 

Allegato A

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

 

Art. 1

Definizioni

1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

“cliente finale” è il cliente idoneo finale di energia elettrica e/o di gas naturale;

“cliente finale domestico” è, per il settore elettrico, il cliente finale di cui all’articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell’Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, per il settore gas naturale, il cliente finale di cui all’ articolo 13, comma 13.3, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03;

“cliente finale che ha esercitato la propria idoneità” è il cliente finale che ha esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;

“cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità” è il cliente finale diverso dal cliente finale che ha esercitato la propria idoneità anche qualora risulti assegnato al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia;

“cliente in maggior tutela” è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto legge n. 73/07;

“cliente in salvaguardia” è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia ai sensi del decreto legge n. 73/07;

“contratto” è il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale al cliente finale;

“contratto di fornitura congiunta” è il contratto unico per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale;

“esercente” è il soggetto che svolge l’attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale al cliente finale anche in regime di maggior tutela o di salvaguardia;

“termine di decorrenza della comunicazione di recesso” è il termine da cui decorre il preavviso per l’esercizio del diritto di recesso;

“diritto di recesso” è il diritto potestativo, riconosciuto alle parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalità e senza spese di chiusura;

“contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti” sono i contratti di durata inferiore all’anno;

“proposta contrattuale” è la richiesta, completa di tutti gli elementi e formalizzata anche a mezzo della modulistica dell’esercente, con la quale il cliente finale richiede all’esercente la fornitura di energia elettrica e gas naturale anche congiunta.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina l’esercizio del diritto di recesso dal contratto, anche se di fornitura congiunta, tra un cliente finale ed un esercente.

2.2 Il presente provvedimento non disciplina l’esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti.

 

Art. 3

Diritto di recesso del cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità e termini di preavviso

3.1 Il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

 

Art. 4

Diritto di recesso del cliente finale che ha esercitato la propria idoneità e termini di preavviso

4.1 Il contratto proposto ad un cliente finale domestico che esercita la propria idoneità, anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere  superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.

4.2 Il contratto proposto ad un cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 mc/anno, che esercita la propria idoneità, anche se di fornitura congiunta, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a tre mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento.

4.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso previsto nel contratto proposto al cliente finale di cui al comma 4.2 non potrà essere superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.

4.4 Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto proposto ad un cliente finale non domestico, diverso da quello di cui al comma  4.2, che esercita la propria idoneità, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso, esercitabile in qualsiasi momento, non superiore a tre mesi per i contratti di durata annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all’anno.

4.5 Qualora il contratto di fornitura congiunta per effetto del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2.2, lett. a), dell’Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e, dell’ articolo 13, comma 13.3 della  deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.1 e 4.2, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.2.

4.6 Qualora il contratto di fornitura congiunta sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni dei precedenti commi 4.2 e 4.4, il diritto di recesso deve essere esercitato secondo i termini di preavviso previsti al comma 4.4.

 

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale

5.1 La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità messe a disposizione del cliente finale per l’esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’esercente.

5.2 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente  procederà all’inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento dall’articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell’Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall’articolo 11, commi 3 e 4, dell’Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.

5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.

5.4 Qualora il cliente di cui al comma 5.2 sia titolare in modo disgiunto del contratto di fornitura e dei contratti di trasporto e dispacciamento può avvalersi di entrambe le modalità di inoltro di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3.

 

Art. 6

Diritto di recesso unilaterale dell’esercente 

6.1 Il contratto proposto ad un cliente finale di cui ai commi 4.1 e 4.2, anche se di fornitura congiunta, può contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’esercente. Il preavviso non potrà essere  inferiore a sei mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento. 

6.2 Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti, il contratto di fornitura per cliente finale di cui al comma 4.4 può contenere una clausola di recesso ed un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’esercente. Il preavviso non potrà essere inferiore a sei mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento. 

6.3 Il diritto di recesso dell’esercente può essere esercitato solo relativamente a un contratto concluso con un cliente finale che abbia esercitato la propria idoneità.

6.4 Il diritto di recesso deve essere manifestato dall’esercente in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità utilizzate dell’esercente per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale.

 

Art. 7

Decorrenza del termine di preavviso

7.1 Il termine di preavviso di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1 e 6.2 decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’esercente o del cliente finale.

7.2 Il termine di preavviso di cui al comma 4.3 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’esercente.

 

Art. 8

Revoca della proposta contrattuale

8.1 Qualora il cliente finale domestico di gas naturale e/o di energia elettrica o il cliente finale non domestico di energia elettrica, connesso in bassa tensione, avente meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscriva una proposta contrattuale irrevocabile, la stessa sarà considerata vincolante per un tempo massimo di quarantacinque giorni dalla sua sottoscrizione, fatto salvo un termine più breve contenuto nella proposta stessa.

8.2 Trascorso tale termine senza che l’esercente abbia espressamente accettato la proposta di cui al comma precedente, quest’ultima si deve considerare revocata. Le modalità utilizzate dall’esercente per accettare la proposta devono essere tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente finale.

 

Art. 9

Disposizione transitoria

9.1 In relazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 9.2, dell’Allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03, dall’articolo 4, comma 4.6, dell’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e dall’articolo 29, comma 29.2, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore fino al giorno 30 settembre 2007 e dall’articolo 28, comma 28.1, della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 in vigore dal giorno 1° ottobre 2007, i riferimenti contenuti nel presente provvedimento a termini di preavviso non superiori a un mese, o comunque a termini di preavviso non superiori o non inferiori a multipli di un mese, devono intendersi fatti rispettivamente a un intero mese e a un multiplo di un intero mese.

9.2 Il comma 9.1 non si applica alla fattispecie rappresentata al comma 4.3.

 

Art. 10

Entrata in vigore

10.1 Le previsioni del presente provvedimento si applicano:

ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, conclusi a partire dal 1° luglio 2007 o già in essere alla stessa data;

ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera a) e ai contratti di fornitura di gas naturale a tutti i clienti finali, conclusi a partire dal 1° ottobre 2007;

al primo rinnovo e comunque trascorsi non oltre 365 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai contratti già in essere alla momento della pubblicazione o conclusi entro il 30 settembre 2007 relativi a clienti finali di cui alla lettera b);

ai contratti di fornitura congiunta con la tempistica più favorevole al cliente finale fra quelle previste alle lettere precedenti;

alle proposte contrattuali di clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscritte a partire dal 1 luglio 2007.

10.2 La previsioni in materia di recesso di cui alla deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata e modificata, alla deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99, alla deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 come successivamente integrata e modificata, e alla deliberazione 30 giugno 2004, n. 107/04, si intendono integralmente abrogate dal presente provvedimento secondo le tempistiche previste al comma 10.1.

 


 

Delibera 27 giugno 2007, n. 156
Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07

 

 

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 27 giugno 2007

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

 

Visti:

 

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;

la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 4/04);

la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);

la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);

la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;

la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07, recante avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell’energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dall’1 luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 106/07);

la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07, recante tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall’1 luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 135/07);

la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07;

il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, recante “Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria”.

 

Considerato che:

 

la Direttiva prevede che, a partire dall’1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie “cliente vincolato”;

l’articolo 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio universale ed al servizio pubblico, prevedendo:

al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i clienti civili e, ove ritenuto necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli;

al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture;

gli articoli 15 e 30 della Direttiva stabiliscono che le imprese distributrici, qualora alimentino attraverso le loro reti più di 100,000 clienti finali e che non si trovino nella condizione di piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria tra attività di distribuzione ed attività non connesse ad essa, in particolare quella di vendita di energia elettrica; e che l’emanazione della conseguente normativa nazionale per l’attuazione del citato obbligo non può essere posposta oltre l’1 luglio 2007.

 

Considerato, inoltre, che:

 

l’articolo 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 stabilisce misure immediate con decorrenza 1 luglio 2007 per  l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, in attesa del completo recepimento della Direttiva ancora da implementare nell’ordinamento nazionale;

tra le predette misure immediate si dispone, superando il precedente assetto del mercato vincolato, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall’1 luglio 2007 sino al completo recepimento della Direttiva, che prevede:

al comma 1, la separazione societaria tra, da un lato, l’attività di distribuzione di energia elettrica e, dall’altro, l’attività di vendita di energia elettrica ai diversi settori di mercato al dettaglio, vale a dire ai clienti nel mercato libero ed a quelli controparti di contratti di fornitura di energia elettrica conclusi al di fuori di esso in qualità di clienti oggetto di specifiche tutele, nonché i diversi obblighi di separazione societaria ricadenti sulle imprese distributrici in ragione della numerosità dei clienti connessi alle proprie reti e le relative tempistiche attuative;

al comma 2, che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale;

al medesimo comma 2, un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione che viene istituito come servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio di maggior tutela), contemplando altresì che l’erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici, anche attraverso apposite società di vendita se ricorrono le condizioni per il rispetto dell’obbligo di separazione societaria di cui alla precedente lettera a); e che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica oggetto di tale servizio continui ad essere svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l’Acquirente unico);

al comma 3, che l’Autorità regoli le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, tra cui quelle economiche e di qualità commerciale, in linea con le previsioni della Direttiva che sancisce il diritto dei clienti di cui alla precedente lettera c) a fruire del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli; e che tali condizioni siano obbligatoriamente proposte dalle imprese di distribuzione o di vendita nelle offerte commerciali ai medesimi clienti;

al medesimo comma 3, accanto alle condizioni di erogazione del servizio di cui alla precedente lettera d), siano anche definiti dall’Autorità ed indicati ai clienti finali prezzi di riferimento delle forniture di maggior tutela, individuati rispetto ai costi effettivi di erogazione del servizio;

al comma 4, un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (di seguito: servizio di salvaguardia);

al medesimo comma 4, che una prima fase transitoria del servizio di salvaguardia venga assicurata transitoriamente dalle imprese distributrici o dalle società di vendita collegate a tali imprese a garanzia della continuità della fornitura ai clienti finali, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori; e che tale fase transitoria trovi il suo superamento con l’aggiudicazione del medesimo servizio attraverso procedure concorsuali per aree territoriali disposte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità;

l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l’articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all’Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali.

 

Considerato, inoltre, che:

 

il TIT disciplina l’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica ai clienti finali, nonché la vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, per il periodo di regolazione 2004-2007; e che tale mercato non può essere mantenuto in operatività oltre il 30 giugno 2007;

la deliberazione n. 135/07 definisce le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall’1 luglio 2007; e che con la medesima deliberazione vengono operati una chiara distinzione tra, da un lato, le componenti oggetto di “tariffa”, relative alla copertura dei costi per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e, dall’altro, le componenti relative ad acquisto, commercializzazione e dispacciamento dell’energia elettrica i cui corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato, garantendo la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico all’1 luglio 2007;

la medesima deliberazione n. 135/07 rinvia ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/07, la definizione della disciplina sostitutiva della regolazione dei corrispettivi di vendita dell’energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato o del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato dall’1 luglio 2007.

 

Considerato, inoltre, che:

 

la deliberazione n. 106/07 ha avviato un procedimento per l’emanazione di provvedimenti dell’Autorità aventi ad oggetto la disciplina, a partire dall’1 luglio 2007, dei regimi di tutela previsti per i clienti civili e gli altri clienti finali e le relative condizioni economiche di erogazione; e che tale procedimento deve ora essere riorientato per tener conto delle misure immediate rivenienti da disposizioni di normativa primaria emanata a seguito di necessità ed urgenza per rendere effettivo il nuovo assetto della vendita di energia elettrica dall’1 luglio 2007;

conseguentemente, i provvedimenti dell’Autorità in esito al predetto procedimento assumono carattere di urgenza e devono essere resi operativi entro l’1 luglio 2007.

 

Considerato, inoltre, che:

 

ai fini dell’erogazione del servizio di salvaguardia, le imprese distributrici o le società di vendita collegate alle medesime, se ricorrono le condizioni per il rispetto dell’obbligo di separazione societaria, possono approvvigionarsi di energia elettrica liberamente sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;

relativamente all’erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che all’1 luglio 2007 risultano sprovvisti di un venditore nel mercato libero possono insorgere criticità o impossibilità di natura tecnica quanto al loro passaggio al nuovo regime di fornitura, anche in ragione dell’imminenza dell’1 luglio 2007, data in cui l’erogazione del servizio deve avere inizio; e che tali criticità riguardano, in particolar modo, le difficoltà riscontrabili dagli esercenti la salvaguardia in ordine all’approvvigionamento autonomo di energia elettrica all’ingrosso, la capacità di formulare corretti programmi di prelievo di energia elettrica relativo ai clienti finali e la possibilità di attivare contratti di dispacciamento per i clienti in salvaguardia.

 

Considerato, infine, che:

 

l’articolo1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 dispone che l’Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;

in considerazione dell’estinzione del mercato vincolato e della costituzione del servizio di maggior tutela, la destinazione dell’energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 e della deliberazione n. 34/05 va adeguata per tener conto del mutato assetto degli esercenti e delle condizioni economiche a presidio del servizio di maggior tutela;

le disposizioni relative al servizio di maggior tutela e al servizio di salvaguardia non devono alterare la concorrenza, né creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell’ambito di detti servizi.

 

Ritenuto necessario:

 

coerentemente con la completa liberalizzazione della domanda nel settore elettrico e dei princìpi della Direttiva, attuare una evoluzione del mercato al dettaglio in cui viene superata la nozione di tariffa di vendita dell’energia elettrica che caratterizza il prezzo massimo a tutela di utenti e consumatori praticata da un soggetto che eroga un servizio in esclusiva, quale quello sin qui previsto per i clienti del mercato vincolato;

conseguentemente, sia definito un nuovo sistema di tutele specifiche per alcune classi di clienti, tipicamente quelli dotati di minor potere contrattuale nel mercato, dove la protezione dei medesimi avviene attraverso l’erogazione di un servizio di maggior tutela a condizioni standard di prezzi e qualità definite dall’Autorità sulla base di criteri di mercato;

prevedere la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dall’1 luglio 2007, definendo altresì le condizioni economiche che l’esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti ammessi a tale servizio e che sono tali da:

assicurare ai clienti finali serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela la fornitura di energia elettrica ad una qualità specifica ed a prezzi ragionevoli;

rispecchiare i costi del servizio, così da non alterare la concorrenza né creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell’ambito di detti servizi;

definire, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dall’Acquirente unico agli esercenti il servizio:

il riconoscimento, da parte degli esercenti, dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’approvvigionamento dell’energia destinata ai clienti in maggior tutela;

una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell’equilibrio finanziario dell’Acquirente unico, in analogia con quanto ad oggi disciplinato per il mercato vincolato;

prevedere direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia, anche alla luce dei principi di pubblicità e non discriminatorietà delle condizioni economiche che gli stessi esercenti sono tenuti a offrire ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in modo tale che si pervenga ad un regime di salvaguardia in cui vigono prezzi liberamente definiti ma sorvegliati dall’Autorità per l’espletamento delle proprie funzioni di tutela generale di utenti e consumatori disposte dalla legge n. 481/95;

definire disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, in particolare per la gestione dei contratti di fornitura, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.

 

Ritenuto opportuno:

 

prevedere, ai fini di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia, obblighi di tipo informativo in capo agli esercenti i servizi sia nei confronti dell’Autorità che dei clienti finali serviti;

definire un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall’Acquirente unico a condizioni definite dall’Autorità che tengono conto del carattere di temporaneità e straordinarietà della fornitura di tale servizio;

rinviare a successivi provvedimenti, integrativi del presente, l’adeguamento delle modalità di ritiro dell’energia elettrica di cui alla deliberazione n. 34/05 e la definizione dei meccanismi relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica ai clienti di maggior tutela, le modalità di definizione dei meccanismi di conguaglio tra l’Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela nonché le modalità di definizione dei meccanismi di conguaglio, successivamente alla determinazione dell’energia elettrica effettivamente prelevata, tra l’Acquirente unico e gli esercenti la salvaguardia che si avvalgono del diritto di cui al precedente alinea.

Ritenuto necessario:

 

date la complessità della riforma dell’assetto della vendita di energia elettrica a causa dell’introduzione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia e l’esigenza di evitare soluzioni di continuità delle forniture nei diversi segmenti di mercato al dettaglio, definire un primo insieme di misure urgenti con decorrenza luglio 2007 in vigore fino al completo recepimento della Direttiva, atte ad avviare la citata riforma ma che potranno essere integrate in ragione di quanto indicato al precedente alinea e delle esigenze che si verranno a creare nei primi mesi di operatività delle medesime;

per conferire chiarezza alla disciplina dell’Autorità di riforma dell’assetto, provvedere a definire un Testo Integrato della Vendita di energia elettrica o TIV, anche in ragione del fatto che tali norme si rivolgono ad una clientela diffusa che, affrontando per la prima volta il mercato libero, necessita di conoscere in maniera sinottica il sistema regolatorio a presidio delle proprie tutele.

 

 

DELIBERA

 

di approvare le disposizioni di cui all’Allegato A, denominato Testo Integrato Vendita o TIV, al presente provvedimento di cui il medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale;

di conferire mandato, coerentemente con il disposto della deliberazione n. 106/07, al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per:

monitorare l’effettiva costituzione del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica al dettaglio dall’1 luglio 2007, come riformato ai sensi del presente provvedimento, e l’ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in tale contesto nei riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire eventuali provvedimenti di manutenzione, di integrazione e di consolidamento di tale assetto;

avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, con l’obiettivo di identificare opportuni indicatori per il monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti dotati di minore forza contrattuale;

assicurare, in collaborazione con la Direzione Tariffe dell’Autorità, un adeguato raccordo tra i meccanismi del sistema tariffario per il mercato vincolato operativo sino al 30 giugno 2007 compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica introdotta dal TIV con decorrenza 1 luglio 2007;

di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Ministro del Commercio Internazionale e per le Politiche Europee;

di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

 

 


Delibera 27 giugno 2007, n. 157
Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale

 

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 27 giugno 2007

 

Visti:

 

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (di seguito: decreto legge n. 73/07);

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;

la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2004, n. 134/06;

la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;

la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07.

 

Considerato che:

 

l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/07 dispone che l’Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;

l’accessibilità dei suddetti dati a partire dal 1° luglio 2007 è essenziale per l’apertura del mercato;

è stata avviata la procedura di cooperazione con il Garante della protezione dei dati personali prevista dalla legge per la determinazione degli aspetti modali concernenti il rispetto delle garanzie per il trattamento dei dati personali.

 

Ritenuto opportuno:

 

provvedere, in esecuzione del decreto legge n. 73/07, con urgenza e immediata efficacia, alla definizione della disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;

rinviare a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica o di gas naturale per l’attuazione di tale disciplina;

rinviare a successivo provvedimento la specificazione di limiti e obblighi per i venditori per il corretto utilizzo dei dati di base dei consumi, in conformità all’esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali

 

DELIBERA

 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 73/07, la seguente disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale:

 

Art. 1

Definizioni

1.1        Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

 

“Autorità” è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

“cliente finale” è un soggetto che acquista l’energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;

“cliente finale domestico” è un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, lettera a), dell’Allegato A della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, ovvero un cliente finale di gas naturale identificato ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2004, n. 134/06;

“dati di base” sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l’invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da:

cognome e nome;

indirizzo civico del punto di utenza;

consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale;

potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale;

“consumo totale annuo” è il consumo di energia elettrica di cui al comma 15.1 dell’Allegato A della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06, ovvero il consumo di gas naturale comunicato al venditore per la fatturazione nell’arco di un anno solare;

“distributore” è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione dell’energia elettrica o di gas naturale;

“posta elettronica certificata” è ogni sistema di posta elettronica nel quale, con le modalità previste dalla legge, è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici da un gestore iscritto all’elenco pubblico del CNIPA;

“venditore” è il soggetto che esercita l’attività di vendita dell’energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.

 

 

 

Art.  2

Ambito e periodo di applicazione

2.1        Il presente provvedimento si applica ai distributori e ai venditori, limitatamente ai dati di base dei clienti finali domestici, fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni dell’Autorità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

 

 

3

Richiesta di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici

3.1        Il venditore invia al distributore la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza dello scambio dei dati (ad esempio portale internet o sistema application to application).

 

3.2        Il venditore, nella richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici:

indica la ragione sociale e partita IVA del venditore;

specifica se i dati di base di clienti finali domestici sono richiesti con riferimento alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas naturale o ad entrambe le forniture; 

indica il comune o il gruppo di comuni a cui si riferisce la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici;

si impegna formalmente a garantire il pieno rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6, sia direttamente sia indirettamente. 

 

3.3        Con riferimento al dato di consumo totale annuo del cliente finale domestico, il distributore è tenuto a rendere accessibili:

i consumi totali annui relativi all’anno solare precedente a quello in cui è avvenuta la richiesta, nel caso di richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici pervenuta dopo il 31 marzo di ogni anno;

i consumi totali annui relativi all’ultimo anno solare disponibile, nel caso di richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici pervenuta entro il 31 marzo di ogni anno.    

 

 

Art. 4

Tempi di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici

4.1        Il distributore è tenuto ad inviare i dati di base dei clienti finali domestici richiesti in formato elettronico con uno dei mezzi telematici indicato al precedente comma 3.1 entro il termine perentorio di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

 

4.2        Il distributore registra al fine di successivi eventuali controlli e documenta al richiedente i casi in cui non sia stato in grado di rispettare il termine di cui al comma precedente per cause di forza maggiore o di terzi.

 

 

Art. 5

Utilizzo dei dati di base dei clienti finali domestici

5.1        Il venditore utilizza i dati di base a cui ha avuto accesso esclusivamente per l’invio in formato cartaceo di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

 

 

Art. 6

Informativa ai clienti finali domestici in merito al trattamento dei dati di base

6.1         Il distributore è tenuto a informare la propria clientela in conformità al disposto di legge, anche a mezzo di avviso pubblicato sul proprio sito internet. Il contenuto minimo dell’avviso sarà specificato all’esito dalla procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

Art. 7

Disposizione finale

7.1         Con successivo provvedimento, saranno specificati i limiti e gli obblighi per i venditori per garantire il corretto utilizzo dei dati di base dei consumo in conformità all’esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

Art. 8

Disposizione transitoria

8.1         In fase di prima attuazione, per tutte le richieste di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici pervenute al distributore di energia elettrica dal 1° luglio al 30 settembre 2007, il termine di cui al comma 4.1 è elevato a quaranta giorni lavorativi.

 

 

Di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito della procedura di cooperazione avviata, affinché possa assumere le determinazioni di propria competenza.

Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° luglio 2007.

 

 


 

Delibera 27 giugno 2007, n. 159
Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali


 

 

 

 

 

 


 

Segnalazione 15 maggio 2007
Problematiche inerenti la prossima liberalizzazione completa della domanda nel mercato elettrico e del gas, in attuazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003,del Parlamento europeo e del Consiglio, relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas e che abrogano, rispettivamente le direttive 96/92/CE e 98/30/CE(AS19)