Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Bilancio e Finanziaria 2008 A.C. 3257 e A.C. 3256 Commissione Difesa (II edizione)
Riferimenti:
AC n. 3257/XV   AC n. 3256/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 4
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Bilancio e Finanziaria 2008

A.C. 3257 e A.C. 3256

Commissione Difesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 291/4

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

SIWEB

 

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File:DI0121.doc

 

 


I N D I C E

 

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche. 3

2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008. 9

PARTE II – La manovra di finanza pubblica per il 2008

1. L’articolazione della manovra. 17

2. Il contenuto della manovra. 19

3. La disciplina contabile: la legge finanziaria. 26

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato. 31

§      1.1 Funzioni e struttura del Bilancio. 31

§      1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato. 33

§      1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato. 36

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 53

§      2.1 Il quadro generale riassuntivo. 53

§      2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007. 54

§      2.3 Il bilancio di cassa. 57

3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato  58

4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato  60

5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate  61

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 62

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 63

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 64

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 65

Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato. 66

Bilancio di previsione 2008: gli stanziamenti per il settore della Difesa. 69

§      La nuova classificazione del bilancio. 72

§      La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa. 76

§      Le spese di investimento. 81

Le disposizioni riguardanti il settore della difesa nel disegno di legge finanziaria per il 2008  83

§      Articolo 34 (Sviluppo professionale delle Forze armate)83

§      Articolo 35 (Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)88

§      Articolo 41  (Assunzioni di personale civile già alle dipendenze  di organismi militari della Comunità atlantica)92

§      Articolo 57 (Partecipazione a programmi europei ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre)93

§      Articolo 115 (Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)100

§      Articolo 129 (Contenimento dei costi della giustizia militare)102

§      Articolo 132 (Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)107

§      Articolo 146, commi 4, 10, 14-16 (Assunzioni di personale)113

§      Articolo 149, commi 1-4 e 12 (Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)117

Documentazione

§      Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2008 - stralci 123

 


PARTE I
Gli obiettivi di finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.

 

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).

Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.

 

Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.

 

Prodotto interno lordo 2008

Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

Italia

1,4

1,7

1,3

Francia

2,0

2,2

2,0

Spagna

3,0

2,7

2,7

Germania

2,1

2,2

2,0

Area euro

2,2

2,3

2,1

Regno unito

2,2

2,5

2,3

Ue – 27

2,4

-

-

Usa

1,7

2,5

1,9

Giappone

1,9

2,1

1,7

Fonte:Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).

 


Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.

 

Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.

Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.

 

Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.

Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.

 

Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.

L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.

 


Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.

 

Quadro macroeconomico programmatico

(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL

1,9

1,5

1,6

1,7

1,8

Importazioni

1,8

2,5

3,1

3,3

3,4

Domanda nazionale(*)

2,0

1,4

1,5

1,6

1,6

-spesa delle famiglie

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

-spesa delle P.A. e delle I.S.P.

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

Investimenti fissi lordi

2,4

1,6

1,8

2,1

2,3

Variazioni delle scorte(*)

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Esportazioni

2,0

2,8

3,5

3,8

4,1

Esportazioni nette (*)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.

 

 

LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]

L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.

Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.

Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.

Disoccupazione ancora in calo

Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.

Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

I rischi di un peggioramento

I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.

Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro

A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.

La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Le prospettive per il 2008 ed il 2009

L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.

Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).

Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.

Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.

L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.

Mercato del lavoro, costi e prezzi

Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.


2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008

La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.

 

La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].

 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

 

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).

 

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

 

Saldi di finanza pubblica per il 2008

(Valori in % del PIL)

 

 

Nota di aggiornamento

Indebitamento netto

- 2,2

Tendenziale

- 1,8

Avanzo primario

2,6

Tendenziale

3,0

Interessi

 4,9

Indebitamento netto corretto*

- 2,1

Debito Pubblico

Tendenziale

103,5

103,1

*     Per il ciclo e al netto delle misure una tantum

 

Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.

L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.

Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.

Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.


LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]

 

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.

Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.

 In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008 in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.

Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.

Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.

La Finanza pubblica italiana

Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).

Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.

L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.

Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.

Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.

Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.

Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.

Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.

Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.

Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.

Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.

Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.

Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.

Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).

I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.

I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.

L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.

Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).

La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.

Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.

Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.


PARTE II
La manovra di finanza pubblica


1. L’articolazione della manovra

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:

 

§      l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare(AC 3178);

§      i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

§      il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

§      la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

§      le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.

 

Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.

Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.

 

Il decreto-legge n.159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).


2. Il contenuto della manovra

 

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

 

Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

 

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].

 


La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008

2009

2010

Maggiori entrate

707

733

1.160

Minori entrate

3.052

4.568

3.532

Riduzione Netta Entrate

2.345

3.835

2.372

Maggiori spese (articolato + tabelle)

9.767

6.860

8.973

Minori Spese

5.691

5.911

5.997

Aumento Netto Spese

4.076

949

2.976

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

4.785

5.348

 

Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.

 

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.

Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.

Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.

La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.

Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.

 

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

 

La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008 AS1817

2008 AC3256

Differenza

Maggiori entrate

262

707

445

Minori entrate

2.867

3.052

185

Riduzione Netta Entrate

2.606

2.345

-261

Maggiori spese (articolato + tabelle)

8.557

9.767

1.210

Minori Spese

4.742

5.691

949

Aumento Netto Spese

3.815

4.076

261

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

6.421

0

 

 

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].

 

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.

 

Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.

Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.

 

La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].

 

Anno
2008

Missioni

Saldo netto da finanziare

Quota parte
%
sul totale delle spese ripartite per Missione

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10.935,9

44,3

33

Fondi da ripartire

4.024,1

16,3

4

L'Italia in Europa e nel Mondo

3.493,7

14,1

25

Politiche previdenziali

1.631,4

6,6

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

1.150,0

4,7

11

Competitività e sviluppo delle imprese

1.067,3

4,3

26

Politiche del lavoro

880,0

3,6

13

Diritto alla mobilità

625,4

2,5

23

Istruzione universitaria

550,0

2,2

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

134,0

0,5

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

125,0

0,5

17

Ricerca ed innovazione

84,3

0,3

15

Comunicazioni

80,0

0,3

9

Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca

74,7

0,3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

74,1

0,3

8

Soccorso civile

68,6

0,3

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

58,8

0,2

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

51,5

0,2

30

Giovani e sport

51,0

0,2

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

50,0

0,2

21

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

35,4

0,1

5

Difesa e sicurezza del territorio

30,0

0,1

16

Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo

30,0

0,1

7

Ordine pubblico e sicurezza

24,3

0,1

31

Turismo

0,0

0,0

22

Istruzione scolastica

-20,0

-0,1

varie*

Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi

-604,0

-2,4

 

Totale

24.705,4

100,0

 

Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.

Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).

 

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

 

§      le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);

§      le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art.126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art.131).

§      le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);

§      le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);

§      le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).

 

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art.137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art.144).

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

 

Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .

 

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.


3. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

 

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE III
Il disegno di legge di Bilancio per il 200
8


1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato

1.1 Funzioni e struttura del Bilancio

Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

 

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

§      dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.

In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)  l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);

-        il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);

-        il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo

 

L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato

Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

 

In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);

-        il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).

 

Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].

Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

 

Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

 

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).

 

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 167 “Programmi.

 

Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.

Le  Missioni

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

 

L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.

 

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, limpossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).

 

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n.31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).

 

Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:

§      le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );

§      gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];

§      i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).

 

Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].

 

Numero Missione

Missioni

Stanziamenti BLV + II Nota Var.
(mln. di euro)

%
sul totale
BLV+II Nota Var.

3

Relazioni autonomie territoriali

112.792

23,55

34

Debito pubblico*

78.231

16,33

25

Politiche previdenziali

68.559

14,31

22

Istruzione scolastica

41.583

8,68

4

L'Italia in Europa e nel mondo

27.205

5,68

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

24.234

5,06

33

Fondi da ripartire

19.961

4,17

5

Difesa e sicurezza del territorio

19.008

3,97

13

Diritto alla mobilità

10.514

2,19

7

Ordine pubblico e sicurezza

9.321

1,95

29

Politiche finanziarie e di bilancio**

8.920

1,86

23

Istruzione universitaria

8.760

1,83

6

Giustizia

7.268

1,52

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.489

1,15

11

Competitività e sviluppo imprese

4.433

0,93

17

Ricerca ed innovazione

4.060

0,85

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.914

0,82

8

Soccorso civile

3.755

0,78

26

Politiche per il lavoro

3.624

0,76

1

Organi costituzionali

3.334

0,70

32

Servizi generali amministrazioni

2.830

0,59

18

Sviluppo sostenibile

1.665

0,35

21

Tutela beni culturali

1.633

0,34

27

Immigrazione

1.486

0,31

9

Agricoltura e pesca

1.364

0,28

15

Comunicazioni

1.354

0,28

19

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,22

30

Giovani e sport

958

0,20

20

Tutela della salute***

881

0,18

2

Amm.ne generale territorio

352

0,07

16

Commercio internazionale

268

0,06

31

Turismo

113

0,02

10

Energia e fonti energetiche

59

0,01

12

Regolazione dei mercati

16

0,00

TOTALE

479.004

100,00

 

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.

(***) La voce non include le risorse delle regioni.

 

 

I Programmi

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].

 

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

 

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

 

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)

 

Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

 

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (unità di voto parlamentare)

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

 

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       167 Programmi

          Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

          Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 


La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].

 

Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

 

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S.1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.

In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.

 

Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.

 

L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

 

Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].

 

Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:

§      l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);

§      l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;

l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.

 

I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.

 

Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.

 

Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.

La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.

Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].


La struttura del Bilancio decisionale

Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§      Indicazione della Missione del Ministero;

§      Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§      Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.

Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.

 

Il Bilancio gestionale

Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.

La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.

La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.

Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati

§      Centro di responsabilità amministrativa

§      Capitoli

     Piani gestionali.

 

Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.


Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§      Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§      Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§      Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§      Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.


2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

2.1 Il quadro generale riassuntivo

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

458.234
427.376

431.966
408.100

(2)    Spese finali

466.909

488.328

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

8.675

56.362

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

491.244
460.386

464.975
441.110

(2)    Spese finali

508.969

530.402

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

17.725

65.426

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2007

Assestato
2007

Assestato
2007
+
 DL 81/2007

B.L.V.
2008

Entrate finali

432.304

439.882

440.301

458.234

Tributarie

404.669

412.072

412.492

427.376

Extratributarie

25.497

25.671

25.670

28.604

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.139

2.139

2.139

2.254

Spese finali

455.277

458.689

463.083

466.909

Spese correnti

414.558

417.643

420.410

421.860

- Spese correnti al netto interessi

340.508

342.228

344.988

343.249

- Interessi

74.050

75.415

75.422

78.611

Spese conto capitale

40.719

41.045

42.673

45.049

Rimborso prestiti

189.099

191.194

191.194

198.212

Spese Complessive

644.376

649.882

654.277

665.121

Saldo netto da finanziare

22.972

18.807

22.781

8.675

Risparmio pubblico

15.607

20.100

17.752

34.120

Avanzo primario

51.078

56.609

52.640

69.937

Ricorso al mercato (*)

224.591

212.310

223.285

215.937

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

 

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

 

 

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2007
+
DL 81/2007

BLV 2008

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

85.962

86.864

1,0

Consumi intermedi

10.781

9.917

-9,9

Imposte pagate sulla produzione

4.485

4.529

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

191.588

193.012

0,7

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.105

3.895

-5,1

Trasferimenti correnti a imprese

5.952

4.564

-23,3

Trasferimenti all'estero

2.215

1.682

-24,1

Risorse proprie CEE

17.400

15.800

-9,2

Interessi passivi e redditi da capitale

75.422

78.612

4,2

Poste correttive e compensative

14.983

14.054

-6,2

Ammortamenti

841

847

0,7

Altre uscite correnti

6.675

8.285

24,1

Totale Spese Correnti

420.410

421.860

0,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.758

6.070

5,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

18.004

20.407

13,3

Contributi agli investimenti ad imprese

8.840

8.863

0,3

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

91

68

-25,3

Contributi agli investimenti a estero

354

175

-50,6

Altri trasferimenti in conto capitale

8.830

9.115

3,2

Acquisizioni di attività finanziarie

797

350

-56,1

Totale spese Conto Capitale

42.674

45.049

5,6

Totale Spese Finali

463.084

466.909

0,8

 

Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.

 

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);

-          trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);

-          interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

 

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:

-          trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);

-          consumi intermedi (-1.064 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

 

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

 

2.3 Il bilancio di cassa

 

 

Residui
presunti
31/12/07

Competenza 2008

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2008

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5= 4/3

Entrate finali
di cui:

155.653

458.234

613.887

431.966

70,4

- Tributarie

88.820

427.376

516.196

408.100

79,1

- Extratributarie

66.786

28.604

95.390

21.612

22,7

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

47

2.254

2.301

2.254

97,9

 

Spese finali
di cui:

78.166

467.909

545.074

488.328

89,6

Spese correnti al netto interessi

29.464

343.248

372.713

359.639

96,5

Interessi

583

78.612

79.194

78.654

99,3

Totale Spese correnti

30.047

421.860

451.907

438.293

97,0

Spese conto capitale

48.119

45.049

93.167

50.035

53,7

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.


3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato

 

Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.

L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.

 

(dati in euro)

Tab. 2 - Economia e finanze

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.12-5

1.3.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento

+89.698

2.Tab. 2.12-5

5.1.1

Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento

+50.346

2.Tab. 2.12-5

25.2.3

Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente

-140.044

 

 

Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008.

 

2.Tab. 2.20-5

3.1.1

Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-120.000

2.Tab. 2.24-5

24.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento

-10.000.000

2.Tab. 11.10-5

1.2.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-1.000.000

 

 

Tab. 8 - Interno

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.24-5

3.2.1

Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento

+10.000.000

 


 

Tab. 11 Comunicazioni

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.9-5

4.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento

-100.000

 

 

Tab. - 15 Salute

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.10-5

1.4.1

Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento

+1.000.000

 

 

Tab. 17 - Università e ricerca

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.20-5

2.2.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+120.000

2.Tab. 11.9-5

2.1.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+100.000


4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato

Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:

 

§      la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);

§      la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

 

Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:

(competenza – milioni di euro)

 

BLV 2008

I Nota

Differenza I Nota/BLV

II Nota

Differenza
II Nota/I Nota

Differenza
II Nota/BL
V

Entrate finali

491.244

491.289

45

491.471

182

227

Tributarie

460.386

460.414

28

459.706

-708

-680

Extratributarie

28.604

28.621

17

29.511

890

907

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

2.254

-

2.254

-

-

Spese finali

508.969

508.995

26

535.185

26.190

26.216

Spese correnti

458.220

458.251

31

468.251

10.000

10.031

- Spese correnti al netto interessi

379.608

 

1

 

2

3

- Interessi

78.612

78.612

-

78.616

4

4

Spese conto capitale

50.749

50.744

-5

66.933

16.189

16.184

Rimborso prestiti

198.212

198.212

-

198.212

-

-

Spese complessive

707.181

707.207

26

733.397

26.190

26.216

Saldo netto da finanziare

17.725

17.705

-20

43.714

26.009

25.989

Risparmio pubblico

30.770

30.785

15

20.965

-9.820

-9.805


5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
per il 2006-2008
– Tavole allegate

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Redditi da lavoro dipendente

85.642

88.213

18,9

85.720

17,3

86.863

17,1

86.864

17,1

88.972

16,6

Consumi intermedi

12.593

12.163

2,6

10.813

2,2

9.916

1,9

9.916

1,9

9.882

1,8

Imposte pagate sulla produzione

4.667

4.844

1,0

4.488

0,9

4.529

0,9

4.529

0,9

4.525

0,8

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

183.939

182.512

39,1

191.079

38,5

193.012

37,9

193.014

37,9

199.456

37,3

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.920

4.668

1,0

4.075

0,8

3.896

0,8

3.898

0,8

4.101

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

4.739

4.598

1,0

5.730

1,2

4.564

0,9

4.564

0,9

4.202

0,8

Trasferimenti all'estero

1.739

1.576

0,3

1.945

0,4

1.682

0,3

1.682

0,3

1.938

0,4

Risorse proprie cee

15.850

14.577

3,1

16.100

3,2

15.800

3,1

15.800

3,1

15.800

3,0

Interessi passivi e redditi da capitale

75.695

70.801

15,2

75.415

15,2

78.612

15,4

78.612

15,4

78.616

14,7

Poste correttive e compensative

46.750

43.274

9,3

44.428

8,9

50.214

9,9

50.214

9,9

50.232

9,4

Ammortamenti

840,0

163,0

0,0

841

0,2

847

0,2

847

0,2

847

0,2

Altre uscite correnti

2.184

751

0,2

6.105

1,2

8.285

1,6

8.311

1,6

9.680

1,8

Totale spese correnti

439.558

428.140

91,7

446.739

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.251

87,5

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

4.196

4.138

0,9

5.759

1,2

6.070

1,2

6.071

1,2

6.270

1,2

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

14.817

14.769

3,2

17.501

3,5

20.407

4,0

20.407

4,0

24.780

4,6

Contributi agli investimenti ad imprese

10.223

10.107

2,2

8.140

1,6

8.863

1,7

8.863

1,7

10.357

1,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

130

130

0,0

91

0,0

68

0,0

68

0,0

110

0,0

Contributi agli investimenti a estero

399

399

0,1

354

0,1

175

0,0

175

0,0

215

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.190

8.626

1,8

17.535

3,5

14.816

2,9

14.810

2,9

15.681

2,9

Acquisizioni di attività finanziarie7

868

784

0,2

370

0,1

350

0,1

350

0,1

9.520

1,8

Totale spese conto capitale

39.823

38.953

8,3

49.750

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

II Nota

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

234.367

225.326

48,2

445.383

64,8

465.195

65,8

481.600

65,7

2 –     Difesa

19.291

19.319

4,1

19.679

2,9

18.564

2,6

18.514

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

23.717

23.437

5,0

20.977

3,1

21.003

3,0

20.981

2,9

4 -Affari economici

50.450

48.272

10,3

55.138

8,0

56.430

8,0

62.600

8,5

5 -Protezione dell'ambiente

1.866

1.833

0,4

1.557

0,2

1.406

0,2

1.988

0,3

6 -Abitazioni e assetto territoriale

1.973

1.891

0,4

1.608

0,2

1.522

0,2

1.529

0,2

7 -Sanità

11.910

11.706

2,5

13.064

1,9

10.928

1,5

11.936

1,6

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

12.798

9.832

2,1

10.289

1,5

9.927

1,4

10.033

1,4

9 –     Istruzione

52.651

55.848

12,0

50.517

7,3

50.218

7,1

51.213

7,0

10- Protezione sociale

70.360

69.629

14,9

69.472

10,1

71.988

10,2

73.003

10,0

Spese complessive

479.383

467.093

100

687.684

100

707.181

100

733.397

100


 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Funzionamento

87.774

90.325

19,3

83.173

16,8

81.708

16,1

81.708

16,1

81.366

15,2

Interventi

257.142

250.540

53,6

259.770

52,3

263.611

51,8

263.614

51,8

273.090

51,0

Oneri comuni

17.330

14.856

3,2

26.688

5,4

33.687

6,6

33.715

6,6

34.578

6,5

Trattamenti di quiescenza

1.164

1.187

0,3

1.104

0,2

soppresso

 

 

-

-

-

Oneri del debito pubblico

76.147

71.232

15,3

76.005

15,3

79.214

15,6

79.214

15,6

79.218

14,8

Totale spese correnti

439.557

428.140

91,7

446.740

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.252

87,5

Investimenti

36.509

36.098

7,7

37.014

7,5

46.973

9,2

46.968

9,2

63.425

11,9

Altre spese in conto capitale

492

413

0,1

122

0,0

122

0,0

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.823

2.444

0,5

12.613

2,5

3.654

0,7

3.654

0,7

3.386

0,6

Totale conto capitale

39.824

38.955

8,3

49.749

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.095

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

2008

MISSIONI

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Differenza

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio

3.233

0,5

3.233

0,5

3.334

0,5

101

2 - Amministrazione generale

353

0,0

353

0,0

352

0,0

-1

3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali

100.023

14,1

100.023

14,1

112.792

15,4

12.769

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

24.048

3,4

24.048

3,4

27.205

3,7

3.157

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.172

2,7

19.172

2,7

19.008

2,6

-164

6 – Giustizia

7.275

1,0

7.275

1,0

7.268

1,0

-7

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.422

1,3

9.425

1,3

9.321

1,3

-101

8 - Soccorso civile

3.710

0,5

3.710

0,5

3.755

0,5

45

9 - Agricoltura e pesca

1.255

0,2

1.255

0,2

1.364

0,2

109

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

59

0,0

-

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.574

0,8

5.574

0,8

4.433

0,6

-1.141

12 - Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

13 - Diritto alla mobilità

7.960

1,1

7.960

1,1

10.514

1,4

2.554

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,5

3.778

0,5

3.914

0,5

136

 15- Comunicazioni

896

0,1

896

0,1

1.354

0,2

458

16 - Commercio internazionale

234

0,0

234

0,0

268

0,0

34

17 - Ricerca ed innovazione

3.968

0,6

3.968

0,6

4.060

0,6

92

18 - Sviluppo sostenibile

1.017

0,1

1.017

0,1

1.665

0,2

648

19 - Casa e assetto urbanistico

1.060

0,1

1.060

0,1

1.060

0,1

-

20 - Tutela della salute

702

0,1

702

0,1

881

0,1

179

21 - Tutela beni culturali

1.380

0,2

1.380

0,2

1.633

0,2

253

22 - Istruzione scolastica

41.609

5,9

41.609

5,9

41.583

5,7

-26

23 - Istruzione universitaria

8.168

1,2

8.168

1,2

8.760

1,2

592

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.046

3,4

24.046

3,4

24.234

3,3

188

25 - Politiche previdenziali

66.903

9,5

66.908

9,5

68.559

9,3

1.656

26 - Politiche per il lavoro

2.701

0,4

2.701

0,4

3.624

0,5

923

27 - Immigrazione

1.427

0,2

1.427

0,2

1.486

0,2

59

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

0,6

4.539

0,6

5.489

0,7

944

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

65.007

9,2

65.004

9,2

65.125

8,9

118

30 - Giovani e sport

902

0,1

902

0,1

958

0,1

56

31 - Turismo

113

0,0

113

0,0

113

0,0

-

32 - Servizi generali amministrazioni

2.920

0,4

2.920

0,4

2.830

0,4

-90

33 - Fondi da ripartire

17.286

2,4

17.312

2,4

19.961

2,7

2.675

34 - Debito pubblico

276.417

39,1

276.417

39,1

276.421

37,7

4

TOTALE

707.181

100,0

707.207

100,0

733.397

100,0

26.216


Bilancio di previsione 2008:
gli stanziamenti per il settore della Difesa

 

La tabella 12 del disegno di legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 (A.C. 3257), reca gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa per il 2008 reca, dopo le modifiche apportate dal Senato e quelle derivanti dalla seconda Nota di variazione che registra, nel disegno di legge di bilancio, gli effetti degli interventi operati dal disegno di legge finanziaria in corso di esame (A.C. 3256), le seguenti previsioni di spesa:

Ø      previsioni di competenza per complessivi 21.118,3 milioni di euro, pari al 3,9% circa delle spese finali dello Stato (nel 2007 era pari al 4,1%);

Ø      autorizzazioni di cassa pari a 21.124,3 milioni di euro.

Lo stato di previsione del Ministero della difesa all’esame della Camera, registra un incremento di 189,8 milioni di euro, rispetto al disegno di legge originario a legislazione vigente presentato al Senato, sia in termini di competenza che di cassa.

Rispetto al bilancio previsionale 2007, le disponibilità per il 2008 presentano attualmente un sensibile incremento di 923,5 milioni di euro, pari al 4,6% in termini monetari.

Con riferimento al PIL previsionale per l’anno 2008 che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2010 indica in 1.606,07 miliardi di euro, si rileva che gli stanziamenti complessivi per la Difesa rappresentano l'1,303% del PIL, con una incidenza analoga a quella registrata nel 2007 (1,31%)[32].

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia per investimenti, il complessivo ammontare delle previsioni di competenza (20.928,5 milioni di euro) risulta così ripartito:

Ø      17.538,6 milioni di euro per le spese di parte corrente, pari all’83% delle spese totali del Ministero (contro il 84,1% del 2007), dopo che, durante l’esame al Senato, sono state introdotte variazioni positive per 169,8 milioni di euro sugli stanziamenti presenti nel disegno di legge originario;

Ø      3.579,7 milioni di euro per spese in conto capitale, pari al 17% delle spese totali (contro il 15,9% dell’esercizio precedente), dopo l’incremento di 20 milioni di euro operato durante l’esame da parte del Senato.

Le spese correnti sono ripartite nei seguenti aggregati: spese di funzionamento, per un ammontare pari a 15.643,8 milioni di euro (- 170,5 milioni di euro dopo le modifiche del Senato); spese per interventi, pari a 302,5 milioni di euro (- 3,4 milioni di euro rispetto al testo originario); oneri comuni, per un importo di 1.592,3 milioni di euro (con un incremento di 343,7 milioni di euro dopo l’esame del Senato).

La consistenza dei residui presunti del Ministero della difesa al 1° gennaio 2008 è stata valutata in 1.013 milioni di euro di cui 230,9 per la parte corrente e 782,1 milioni di euro in conto capitale. Rispetto al volume dei residui al 1° gennaio 2007, quale risulta dal rendiconto generale delle Stato per il 2006, la consistenza dei residui risulta drasticamente ridotta (- 3.789 milioni di euro).

La massa spendibile, risultante dalla somma di competenza e residui, è quindi pari a 22.131,3 milioni di euro.

Considerando che le autorizzazioni di cassa ammontano a 21.124,3 milioni di euro (di cui 17.544,2 milioni di euro di parte corrente), ne deriva che il coefficiente di realizzazione, risultante dal rapporto tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile, è pertanto pari al 95,4% (nell’esercizio 2007 era pari al 89,4% e nell’esercizio 2006 al 73%).

 

Con riferimento ad altri stanziamenti che interessano il settore della Difesa, presenti in stati di previsione diversi dalla tabella 12 relativa al Ministero, si segnalano:

nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ø     uno stanziamento di 690 milioni di euro, interamente destinata al Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, da assegnare al CESIS, al SISMI e al SISDE (capitolo 5107 ora DIS, AISE e AISI) Lo stanziamento rientra nella missione Fondi da ripartire, all’interno del programma Fondi da assegnare. Il finanziamento sarà poi ripartito, con variazioni che saranno registrate nel disegno di legge di assestamento 2008, tra i capitoli 5105 e 5106 dello stesso Ministero dell’Economia, a favore del CESIS, i capitoli 1121 e 1122 del Ministero dell'interno destinati al SISDE ed i capitoli 1050 e 1051 del Ministero della difesa per il funzionamento Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI).

L’importo relativo all’esercizio finanziario 2008 supera di 75 milioni di euro lo stanziamento previsto per il 2007 nella U.P.B. 12.1.2.2, relativa al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, destinato alle medesime finalità.

Ø     uno stanziamento di 1.000 milioni di euro relativo al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (capitolo 3004), nell’ambito della missione Difesa e sicurezza del territorio, all’interno del programma Missioni militari di pace[33].

nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico:

Ø     uno stanziamento di431,3 milioni (177,2 milioni in rispetto al 2007) per il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese (capitolo 7420).Si tratta del Fondo unico confluito, ai sensi della finanziaria per il 2007 nel Fondo per la competitività e lo sviluppo. Sulla base del decreto di ripartizione per il 2007 e per il 2008 del Ministro dello sviluppo economico, su cui le Commissioni attività produttive della Camera e Industria, commercio, turismo del Senato, hanno rispettivamente espresso parere favorevole il 20 giugno 2007, l’intero importo di 431,3 milioni di euro appare interamente destinato ad Interventi per l’aeronautica e per l’industria aerospazionale e duale – legge n. 808/1985 e relativi rifinanziamenti - e art. 1, lettere a) e b) e articolo 2 della legge n. 140/1999 recante norme in materia di attività produttive,

Ø     uno stanziamento di 1.264,7 milioni di euro destinato ad Interventi agevolativi per il settore aeronautico (capitolo 7421).Rispetto al disegno di legge originario si registra un incremento di  898 milioni dovuto alle disposizione del disegno di legge finanziaria 2008 (A.C. 3256) che all’articolo 57, commi 1 e 2, dispone rifinanziamenti per 338 milioni e alle rimodulazioni in Tabella F degli stanziamenti disposti dal comma 885 della finanziaria 2007 che ne determinano una anticipazione al 2008 pari a 560 milioni.

Ø     uno stanziamento di 155 milioni di euro destinato adInterventi per lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) (capitolo 7485). Rispetto ai 135 milioni del disegno di legge originario si registra un incremento di 20 milioni disposto dall’articolo 57, comma 3, del disegno di legge finanziaria 2008[34].

La nuova classificazione del bilancio

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2008 a legislazione vigente e per il triennio 2008-2010, si è proceduto, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite (vedi pag. 36 e segg.).

La riclassificazione del bilancio ha comportato il passaggio da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa in modo da consentire una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche. Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi, che rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in Macroaggregati, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità, che sonoperaltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato sopra illustrata, a partire dal prossimo esercizio finanziario, al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in undici programmi.[35]

Le unità previsionali di base (Macroaggregati), ove si colloca la decisione parlamentare, sono 26, di cui 15 di parte corrente e 11 in conto capitale.

Le 4 missioni sono denominate:

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

5 Difesa e sicurezza del territorio

18.008,4

- 163,6

La missione è articolata in sette programmi:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

5.293,4

- 13,8

2 Approntamento e impiego delle forze terrestri

4.057,8

- 9,8

3 Approntamento e impiego delle forze navali

1.569,6

- 18,2

4 Approntamento e impiego delle forze aeree

2.229,4

-35,2

Questi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari.

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

379,7

- 3.1

Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

4.478,5

- 83,5

Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

7 Sicurezza militare

0,0[36]

0,0

Collocazione di poste finanziarie relative ad organismi di informazione e sicurezza militare

 

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

17 Ricerca e innovazione

59,0

- 10,0

Nell’ambito della missione è individuato un unico programma:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

59,0

- 10,0

Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca

 

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

73,9

- 2,2

Della missione fanno parte due programmi:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

2 Indirizzo politico

19,7

- 0,3

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

54,2

- 1,9

Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

Missione (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

33 Fondi da ripartire

2.977,0

365,6

Nell’ambito della missione è individuato un unico programma:

Programma (i valori sono espressi in milioni di euro)

A.C. 3257

Modifiche del Senato

3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

2.977,0

365,6

Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell’Amministrazione

 


La ripartizione dello stato di previsione del Ministero della Difesa

Il bilancio della Difesa, com’è noto, comprende oltre alle spese connesse all’attività propria delle Forze armate (funzione Difesa), anche le spese per l’Arma dei carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), quelle per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione del personale militare (Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), e altre tipologie di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali.

Seguendo l’articolazione proposta dalla Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, trasmessa al Parlamento in concomitanza con la presentazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (e che pertanto non comprende le variazioni derivanti dalle modifiche del Senato e dal recepimento degli effetti del disegno di legge finanziaria 2008), le risorse finanziarie del ministero risultano così ripartite:

 

Funzione

Previsioni 2007

Previsioni 2008

Variazioni 2007/2008

 

(milioni di euro)

%

Funzione Difesa(Forze Armate)

14.448,8

15.223,9

775,1

5,4

Sicurezza pubblica (Arma dei carabinieri)

5.330,8

5.358,3

27,5

0,5

Funzioni esterne (non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa)

111,0

115,4

4,4

4,0

Pensioni provvisorie(trattamenti di quiescenza e sostitutivi)

304,1

230,8

- 73,3

- 24,1

Totale

20.194,8

20.928,5

733,7

3,6

 

Secondo quanto riportato nella Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa, le spese per la Funzione Difesa registrano, per il 2008, un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente, attestandosi su 15.223,9 milioni di euro ( + 775,1 rispetto alle previsioni iniziali 2007)

Il rapporto Funzione Difesa/PIL, è stimato per lo stesso esercizio finanziario intorno allo 0,948%, con un modesto incremento rispetto al 2007, quando era pari allo 0,938%.

Il valore del rapporto Funzione Difesa/PIL mantiene il tradizionale divario dai valori dei principali Paesi europei, che, nel 2007, è stato pari all’1,73% in Francia, all’1,20% in Germania e al 2,20% nel Regno Unito.

La quota di spesa destinata alla Funzione Difesa rispetto al bilancio previsionale della tabella relativa al Ministero corrisponde, nel 2008, al 72,7%, contro il 71,5% dell’esercizio precedente.

Le spese per la Difesa e la Sicurezza pubblica esauriscono la quasi totalità delle risorse dello stato di previsione in esame, rappresentandone, rispettivamente il 72,7 e il 25,6%.

Le spese per le Pensioni provvisorie, continuano la loro progressiva riduzione, subendo una variazione negativa del 24,1% rispetto al 2007, a seguito del progressivo aumento dei limiti di età per la cessazione dal servizio e della riduzione del periodo di ausiliaria.

Le spese per le Funzioni esterne evidenziano un’invarianza sostanziale degli stanziamenti rispetto all’esercizio precedente (+ 0,4%).

a)     Spese per la funzione Difesa

Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2008, va in primo luogo ricordato che ad essa fanno riferimento le risorse destinate all’assolvimento dei compiti militari specifici dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero.

Per le previsioni di spesa nei singoli settori la Nota governativa prospetta la seguente situazione:

 

 

Previsioni 2007

Previsioni iniziali 2008

ddl originario

Variazioni 2007/2008

 

 

(milioni di euro)

%

Personale

  8.819,9

9.080,1

260,2

3,0

Esercizio

2.356,9

2.515,1

158,3

6,7

Investimento

3.272,0

3.628,7

356,6

10,9

Totale

14.448,8

15.223,9

775,1

5,4

Per quanto riguarda la ripartizione percentuale degli stanziamenti relativi alla Funzione Difesa, tra le spese relative al Personale e la somma dell’insieme di quelle di Esercizio e Investimento, essa viene ricostruita dalla tabella seguente, che illustra il rapporto negli ultimi esercizi finanziari.

 

 

Personale

Esercizio/ Investimento

Esercizio

Investimento

2002

48,1

51,9

26,3

25,6

2003

50,9

49,1

24,8

24,3

2004

53,3

46,7

24,1

22,6

2005

58,9

41,1

22,1

19,0

2006

72,3

27,7

15,2

12,5

2007

61,0

39,0

16.3

22,7

2008

59,6

40,4

16,5

23,9

 

Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:

Ø    spese per il personale militare e civile, pari a circa 9.080,1 milioni di euro, con un incremento complessivo rispetto al bilancio previsionale 2007 di circa 260,2 milioni di euro (+3%), destinato sia ad adeguamenti stipendiali sia alla progressiva professionalizzazione delle Forze armate.

E’ prevista la prosecuzione del programmato ridimensionamento della forza bilanciata[37], che si attesta nel 2008 sulle 185.065 unità, con una riduzione di 1.603 militari rispetto all’anno precedente.

In particolare, per il prossimo anno, si prevede che le tre Forze armate dispongano di:

¨                  183.020 militari professionali,

¨                      2.045 allievi di accademie e scuole.

Analizzando la consistenza del personale militare dal punto di vista delle categorie ed operando un raffronto con l’anno precedente, si ha che l’organico complessivo previsto per il 2008, sarà articolato in:

¨                  25.111 ufficiali                           ( -      531 unità rispetto al 2007)

¨                  75.850 sottufficiali                      ( -      207 unità)

¨                  82.059 volontari di truppa          ( -      736 unità)

¨                    2.045 allievi                             ( -      129 unità)

Per il personale civile è invece previsto un decremento di 451 unità rispetto al 2007, risultando pari complessivamente a 35.234 unità.

Ø    spese di esercizio per complessivi 2.515,1 milioni di euro, con un incremento di 158,3 milioni di euro (+ 6,7%) rispetto al bilancio di previsione 2007, destinati alla formazione e all’addestramento, alla manutenzione e all’efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, ecc.). La nota aggiuntiva segnala la situazione di criticità del settore, evidenziando che le assegnazioni non sono sufficienti ad assorbire gli effetti negativi delle precedenti decurtazioni ( - 60% nel tra il 2004 e il 2006) e quindi a consentire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità. Analizzando la distribuzione degli stanziamenti secondo i sottosettori di spesa, si rilevano:

§      un aumento dell’8,5% degli stanziamenti relativi alla formazione e all’addestramento, che ammontano a 184,9 milioni di euro nel 2008;

§      un sensibile decremento del 10,7% delle spese relative a manutenzione e supporto (466,9 milioni di euro nel 2008);

§      una diminuzione del 22,3% delle spese relative ad infrastrutture (105 milioni di euro nel prossimo esercizio finanziario);

§      un incremento dello 0,2% di quelle inerenti il funzionamento dei Comandi e Reparti operativi (769,2 milioni di euro previsti per il 2008);

§      un aumento (+ 30,6%) degli stanziamenti relativi alle Esigenze interforze (Fondo consumi intermedi e Fondo mantenimento), che ammontano a 971,4 milioni di euro nel 2008;

 

Ø    spese di investimento[38], pari a 3.628,7 milioni di euro, con un aumento di 356,6 milioni di euro (+ 10,9%) rispetto al 2007.

 

b)Spese per la Funzione sicurezza pubblica

Le spese per la Funzione sicurezza pubblica, destinate alle esigenze dell’Arma dei carabinieri ammontano complessivamente a 5.358,3 milioni di euro, con un incremento di 27,5 milioni di euro (+ 0,5%) rispetto alla dotazione 2007.

Lo stanziamento complessivo è destinato per il 93,2% alle spese per il personalein servizio nell'Arma dei carabinieri,pari a 4.995,1 milioni di euro, con un aumento di 27,9 milioni di euro (+ 0,6%) rispetto alle previsioni per il 2007.

Per quanto riguarda l’organico dell’arma, è prevista che una consistenza della forza bilanciata pari a 111.579 unità (- 187 rispetto al 2007). Per il personale civile si prevede una forza bilanciata di 348 unità (- 47 rispetto all’anno precedente).

Alle spese di esercizio[39] è destinato uno stanziamento pari a 351,6 milioni di euro, sostanzialmente identico a quello dell’anno precedente, con un decremento dello 0,1%.

Le spese di investimento hanno un ammontare identico a quello del 2007 e assommano globalmente a 11,6 milioni di euro.

c)Spese per le Funzioni esterne

Le spese per le Funzioni esterne, ovvero per le attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero presentano, rispetto alle previsioni per il 2008, una modesta crescita rispetto a quanto stanziato per l’esercizio finanziario 2007, attestandosi su 115,4 milioni di euro (+4% ).

d)Spese per le Pensioni provvisorie

Le spese per le Pensioni provvisorie, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare nella posizione di ausiliaria, vengono ulteriormente ridotte rispetto al 2007, con uno stanziamento di 230,8 milioni di euro, con una riduzione del 24,1%.

Le spese risultano così articolate:

§      spese per il personale militare delle Forze armate, pari a 193,8 milioni di euro, con una riduzione del 21,5%;

§      spese per il personale militare dell'Arma dei carabinieri, pari a 37 milioni di euro, con una riduzione del 17,2%.

Al riguardo si ricorda che, fra le osservazioni contenute nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione, ricorre la considerazione dell’opportunità di collocare le spese per le pensioni provvisorie nell’ambito del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lasciando al Ministero della Difesa la competenza per la gestione delle pratiche relative all’erogazione del trattamento provvisorio.


Le spese di investimento

 

Come sopra ricordato, le risorse destinate agli investimenti per le Forze Armate, per l’anno 2008, risultano pari a 3.628,8 milioni di euro, mentre quelle destinate all’Arma dei Carabinieri ammontano a 11,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda la specifica destinazione di queste risorse si rinvia alle tabelle della Nota aggiuntiva allegate al presente dossier.

Sulla base della ripartizione delle spese di investimento secondo le cinque capacità operative effettuata dalla Nota, è possibile la seguente comparazione con gli stanziamenti previsionali per il 2007:

Capacità operativa

2007

(milioni di euro)

2008

(milioni di euro)

Comando, Controllo, Comunicazioni Computering, Intelligence-Surveillance and Target Acquisition (C4 - ISTAR)

188,7

427,8

Schieramento e Mobilità

488,7

+7,0 Carabinieri

582,0

+5,0 Carabinieri

Precisione ed Efficacia di Ingaggio, Sopravvivenza e Protezione delle Forze

2.245,4

+1,8 Carabinieri

2.095,2

+1,8 Carabinieri

Sostenibilità Logistica e Supporto Generale

277,6

+2,8 Carabinieri

446,3

+4,8 Carabinieri

Ricerca Scientifica

71,6

77,4

Totale

3.272,0

+11,6 Carabinieri

3.628,7

+11,6 Carabinieri

 

 

 

Le spese di investimento possono essere inoltre suddivise secondo la tipologia di appartenenza dei programmi:

Capacità operativa

2007

(milioni di euro)

2008

(milioni di euro)

Area interforze

517,7

610,5

Programmi terrestri

887,7

1.151,3

Programmi navali

803,3

844,9

Programmi aeronautici

1.063,5

1.021,9

Totale

3.272,0

3.628,7

 

Ø        Tra i programmi di maggiore consistenza dell’area interforze si segnalano: lo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter JSF (93,,2 milioni di euro) e la realizzazione di una serie di sistemi di C4I (194,9 milioni di euro), tra i quali il sistema WIMAX per l’accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili.

Ø        I principali programmi terrestri finanziati nel 2008 sono: l’industrializzazione e la produzione degli elicotteri NH-90 (194,1 milioni di euro), l’approvvigionamento di Veicoli tattici leggeri multiruolo (64,6 milioni di euro), la realizzazione del sistema missilistico superficie/aria terrestre FSAF (268,3 milioni di euro) e l’acquisizione di obici semoventi PZH 2000 (194,1 milioni di euro).

Ø        Nell’ambito dei programmi navali le spese più rilevanti riguardano: l’acquisizione della nuova nave portaerei CAVOUR (161,7 milioni di euro), di due fregate antiaeree di scorta classe ORIZZONTE (198,2 milioni di euro), delle fregate FREMM (40,0 milioni di euro) e di due sommergibili di nuova generazione U212 (54,2 milioni di euro), oltre che l’ammodernamento di mezza vita di unità navali (43,9 milioni di euro). Si segnalano inoltre i programmi relativi all'industrializzazione ed alla produzione degli elicotteri NH90 (105,9 milioni di euro) ed allo sviluppo e all'acquisizione del sistema missilistico superficie/aria a medio raggio PAAMS-SAAM (18,7 milioni di euro).

Ø        Con riguardo ai programmi aeronautici le quote più consistenti sono riservate allo sviluppo e acquisizione dei velivoli EUROFIGHTER 2000 (288,4 milioni di euro), all’ammodernamento strutturale dei velivoli TORNADO (171,2 milioni di euro), al supporto e all’aggiornamento dei velivoli aerotattici AMX (60,8 milioni di euro), al sistema missilistico ATBM MEADS (86,1 milioni di euro) nonché all’acquisizione di velivoli rifornitori B767 Tanker (86,5 milioni di euro).


Le disposizioni riguardanti il settore della difesa nel disegno di legge finanziaria per il 2008

Nell’ambito dell’articolato del disegno di legge finanziaria (A.C. 3256) vi sono numerose disposizioni di particolare interesse per la Commissione Difesa che sono di seguito esaminate nel dettaglio. Si rinvia, invece, al dossier generale sulla finanziaria 2008 per un’analisi complessiva del disegno di legge.

 

 

 

Articolo 34
(Sviluppo professionale delle Forze armate)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 34 provvede ad incrementare gli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate di un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.

Gli oneri relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate sono contenuti nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché nella tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

 

L’articolo 3, comma 1 della legge n. 331/2000[40], ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La tabella A, allegata alla legge, ha determinato la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 miliardi di lire. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.

La legge n. 226/2004[41] ha poi disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. Il comma 2 dell’articolo 23 prevede che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020, le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata siano determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000 e dalla tabella C allegata alla stessa legge n. 226/2004.

Per effetto della rideterminazione delle risorse operata dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il finanziamento previsto veniva ridotto nella misura del 15% e pertanto  per l’esercizio finanziario 2007 risultava pari a 334 milioni di euro.

 

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2008, a legislazione vigente, è pari a 364 milioni di euro.

 

Il comma 2 provvede ad incrementare gli stanziamenti destinati al fondo per le esigenze di funzionamento dello strumento militare, di cui all’articolo 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), di un importo pari a 140 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.

 

L’art. 1, comma 1238, della finanziaria 2007 ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un Fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, si ricorda che essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ai Paesi fornitori di truppe ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

I dieci maggiori contribuenti per le operazioni di pace ONU erano, al 1° gennaio 2006, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Cina e Paesi Bassi.

 

L’articolo 3 del Decreto-legge n. 159 del 2007, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (collegato al disegno di legge finanziaria), detta norme sull'utilizzo del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» (Fondo TFR), istituito dalla legge finanziaria 2007.

Tale Fondo è alimentato dai contributi versati mensilmente dai datori di lavoro - ad eccezione di quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti - corrispondenti alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Le risorse del Fondo, al netto di quelle necessarie per le finalità previdenziali, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell'elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria nei limiti degli importi ivi stabiliti. Tra questi interventi figura il finanziamento di quota parte del Fondo per le spese di funzionamento dello strumento militare, istituito ai fini del mantenimento in efficienza dello strumento militare, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Rispetto alla dotazione complessiva del fondo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007 e a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la parte finanziata con i versamenti del TFR, di cui al citato elenco 1, corrisponde a 160 milioni di euro per l'anno 2007, a 350 euro milioni nell'anno 2008 e ad euro 200 milioni nell'anno 2009. Poiché ai sensi della legge finanziaria 2007, l'utilizzo delle risorse finanziate dall'elenco 1 è subordinato all'effettivo afflusso dei versamenti al Fondo TFR e a procedure di riparto particolarmente complesse, l'articolo 3 del decreto legge n. 159/07 detta disposizioni per la semplificazione di quest'ultime, autorizzando l'utilizzo di una parte delle risorse destinate a ciascun intervento dall'elenco 1, a prescindere dall'effettivo afflusso degli introiti nel Fondo TFR. La risorse sono rese disponibili fino ad un massimo dell'ottanta per cento per l'anno 2007 e del settanta per cento per gli anni 2008 e 2009 degli importi iscritti nell'elenco stesso, computati, ai fini contabili, in termini di indebitamento netto, ossia in termini di competenza economica.

 

Il comma 3, nel testo modificato dal Senato, provvede a determinare, per l’anno 2008, gli stanziamenti destinati al Fondo per la ristrutturazione degli arsenali e degli stabilimenti militari, di cui all’articolo 1, comma 899, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007): l’importo pari a 20 milioni di euro, dei quali 7 espressamente riservati alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto – come nell’originaria formulazione – e 1 al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

 

L’art. 1, comma 899, della legge finanziaria 2007 ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, comprese le darsene interne.

La dotazione di tale fondo per il 2007 era pari a 20 milioni di euro. La ripartizione avviene con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicarsi, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che, dopo la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, attuata dal D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, gli stabilimenti e gli arsenali militari sono stati posti alle dipendenze dell’Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico-Industriale, delle singole Forze armate o dell’Agenzia Industrie difesa (istituita dall’articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300).

Fanno parte dell’Agenzia Industrie difesa le seguenti attività:

-          Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi di Noceto di Parma;

-          Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto;

-          Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri;

-          Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata;

-          Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze;

-          Stabilimento Produzione Cordami di Castellammare di Stabia;

-          Arsenale Militare Marittimo di La Maddalena;

-          Stabilimento Militare Grafico di Gaeta;

-          Arsenale Militare Marittimo di Messina.

Le singole Forze armate gestiscono le seguenti strutture:

-          Arsenale militare marittimo di La Spezia

-          Arsenale militare marittimo di Taranto

-          Stabilimento NBC di Civitavecchia.

Altri stabilimenti militari, posti alle dipendenze dell’Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico-Industriale, sono ubicati presso Nettuno, Torino, Ciriè, Pavia e Capua.

 

L'Arsenale M.M. di Taranto fa parte dell'area Tecnica-Industriale della Difesa (di cui rappresenta, con i quasi 2400 dipendenti civili, l'Ente anche numericamente più importante) ed i suoi compiti consistono principalmente nell'assicurare il supporto e l'efficienza delle Unità Navali, secondo un programma annuale di soste lavori e di interventi che viene proposto dallo Stato Maggiore, concordato ed approvato dall'Ispettorato Navale Logistico, previo esame congiunto con lo Stabilimento.

In aggiunta ai compiti istituzionali, l'Arsenale è chiamato a svolgere, nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti e dalle leggi in vigore, attività che, seppure di carattere secondario, sono importanti e significative: assistenza alla Protezione Civile, interventi nelle calamità naturali, supporto alle Unità Navali appartenenti ad altre Forze Armate ed alla Marina Mercantile, assistenza ai barotraumatizzati. L'attività di pronto intervento o per i lavori programmati viene espletata da reparti di lavoro supportati da magazzini e laboratori. Vi sono numerosi reparti specializzati per le lavorazioni di bordo (da quelle più tradizionali: costruzione in ferro, congegnatoria, stampaggio bandiere, a quelle di consistente contenuto tecnologico: revisione e riparazione di impianti missilistici, T.L.C., radar, comando e controllo, riparazione moduli e schede elettroniche) più una Direzione di Supporto Diretto per le Unità in linea.

 

Si ricorda che, a seguito della riorganizzazione dell’area tecnico-industriale della Difesa di cui alla legge del 1997, n. 459, il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, costituito nella sede dell'attuale arsenale di Piacenza è posto, ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, alle dipendenze dell’Ispettorato logistico dell’esercito.

 

Il comma 4 prevede l’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di un Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri.

La dotazione di tale fondo è quantificata in 40 milioni di euro e la relativa ripartizione è disposta mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicarsi, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

 


Articolo 35
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)

 

 

L’articolo 35 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse:

a)      all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito;

b)      all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.

 

Si ricorda che l’uranio impoverito deriva dall’uranio naturale, un elemento radioattivo presente generalmente nel terreno e nelle rocce. L’uranio naturale contiene tre diversi isotopi: U-235, U-234 e U-238. L’uranio è il principale combustibile utilizzato nella produzione dell’energia nucleare. Per ottenere uranio di grado sufficientemente elevato per essere utilizzato in tale impiego è necessario effettuare un trattamento di arricchimento.

Il trattamento di arricchimento sopprime quasi completamente l’isotopo U-234 e i due terzi dell’U-235. La sostanza che residua dopo il trattamento, denominata uranio impoverito, è composta dell’isotopo meno radioattivo, l’U-238, che presenta una radioattività inferiore di circa il 60% di quella dell’uranio naturale. 

Gli impieghi militari dell’uranio impoverito comprendono l’integrazione nelle blindature e nei proiettili anti-blindato. L’efficacia in tali impieghi è dovuta al fatto che l’uranio impoverito ha una densità del 65% maggiore del piombo e ciò lo rende particolarmente atto all'impiego nelle corazzature dei veicoli e nelle munizioni ad efficacia cinetica. I proiettili all’uranio impoverito sono infatti considerati fra i più efficaci proiettili anticarro. Al momento dell’impatto del proiettile contenente uranio impoverito si sviluppano temperature estremamente alte e parte del proiettile può vaporizzare (“aerosol”).

Recentemente, i vertici delle Forze armate, nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta dalla IV Commissione Difesa della Camera sulle servitù militari, hanno dichiarato che le forze armate italiane non hanno mai fatto uso di munizionamento ad uranio impoverito.

 

In particolare l'articolo in esame, al comma 1, autorizza la predetta spesa al fine di:

·         pervenire al riconoscimento della causa di servizio;

·         pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi

 

a favore delle seguenti categorie di soggetti:

a)      personale italiano (non esclusivamente militare, potrebbe intendersi)  impiegato:

·         nelle missioni militari all’estero,

·         nei poligoni di tiro;

·         nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione);

b)      popolazioni civili (tanto italiane che straniere, potrebbe intendersi in assenza di specificazioni) che si trovino:

·         nei teatri di conflitto;

·         nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale;

 

c)      il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie.

 

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sia emanato un regolamento di delegificazione ai sensi della legge n. 400 del 1988[42], su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro della salute, per disciplinare le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi della leggi n. 466 del 1980[43], n. 302 del 1990[44], n. 407 del 1998[45]  e n. 206 del 2004[46] e successive modificazioni.

 

La disciplina legislativa in materia di vittime del dovere e del terrorismo è particolarmente stratificata e complessa, tant'è che la legge di semplificazione per il 2005 [47], all'art. 3, ha previsto una delega triennale al Governo per il completo riassetto della normativa. Brevemente può ricordarsi che al godimento dei benefici già riconosciuti agli appartenenti ai corpi di polizia vittime del dovere, la legge del 1980 ammetteva i militari, i magistrati, il personale civile dell’Amministrazione penitenziaria, i cittadini italiani, stranieri, gli apolidi vittime di azioni terroristiche, nonché i familiari  delle vittime decedute; successivamente la legge del 1990 estendeva i benefici anche alle vittime degli atti eversivi e della criminalità organizzata di tipo mafioso. Infine la legge del 2004 li ha estesi a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ha inoltre stabilito che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915[48].

Da ultimo è intervenuto in materia l'articolo 34 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 157, collegato al disegno di legge finanziaria per il 2008 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), che al comma 1 estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti - individuate rispettivamente ai sensi della legge finanziaria 2006 e della legge n. 302 del 1990 - le elargizioni previste per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004.

Risultano pertanto automaticamente equiparati alle vittime del terrorismo anche i soggetti già equiparati dalla legislazione vigente alle vittime del dovere, ossia coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

I benefici previsti per le vittime del terrorismo consistono nell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, di un beneficio proporzionato alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, e comunque non superiore a 200.000 euro; nell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, pari a 200.000 euro.

La disposizione in esame prevede che ai beneficiari vadano compensate le somme già percepite.

Si segnala, per altro, che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, è stata ampliata l'efficacia temporale della disposizione, nel senso che l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo non è più limitata, come prevedeva originariamente il decreto-legge, alle sole vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata ed ai relativi familiari superstiti riconosciute tali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Di conseguenza, è stata inserita una autorizzazione di spesa, non solo per l'anno 2007, ma anche per gli anni seguenti, per far fronte agli oneri derivanti dai riconoscimenti successivi alla predetta data.

Sempre per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, sono state apportate alcune novelle alla legge sulle vittime del terrorismo (legge n. 206 del 2004).

In primo luogo, è stata ampliata la nozione di «atto di terrorismo», anche alle «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico». Come emerge dal dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, la disposizione è finalizzata a estendere i benefici della legge sulle vittime del terrorismo anche alle vittime di atti criminosi indiscriminati e ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica.

In secondo luogo, il trattamento economico riservato a chi abbia subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto, o di altro trattamento equipollente, viene determinato non più facendo riferimento agli incrementi stipendiali previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati, ma alla retribuzione pensionabile incrementata del 7,5 per cento.

In terzo luogo, in relazione ai benefici riconosciuti dalla legge finanziaria 2007 ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, a causa di atti di terrorismo o ai loro familiari (il coniuge e i figli anche maggiorenni) siano essi dipendenti pubblici o privati, si prevede un'indennità, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto. Tale indennità è determinata applicando appositi parametri ad una base, rappresentata dalla media dei redditi da lavoro autonomo o da attività libero professionale percepiti negli ultimi cinque anni di contribuzione, moltiplicata per dieci.

 

Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Si ricorda che il Fondo per le bonifiche delle aree militari è stato istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007. Si tratta di un fondo di conto capitale, previsto nello stato di previsione del Ministero della Difesa, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, da effettuarsi d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, anche mediante l’impiego del Genio militare. La dotazione iniziale era di 25 milioni di euro. La ripartizione del fondo va effettuata con decreti del Ministro della Difesa, emanati di concerto con il Ministero dell’Ambiente e comunicati al Ministero dell’Economia e Finanze.

 

Il comma 4 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264[49], sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Si segnala che nel testo disponibile al momento della redazione delle schede di lettura, risulta un riferimento all’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 264 del 1997, relativo al riordino dell’area centrale della Difesa, che peraltro non sembra prima facie contenere una espressa autorizzazione di spesa.


Articolo 41
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze
di organismi militari della Comunità atlantica)

 

 

L’articolo 41 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua di 7 milioni di euro (a decorrere dal 2008), ai fini di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo concerne i soggetti che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti - adottati entro il 31 dicembre 2006 - di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti.

I criteri e le modalità per l'assunzione del personale in esame, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni interessate, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, emanato secondo la procedura di cui al comma 2.

 

 

         

Articolo 57
(Partecipazione a programmi europei ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre)

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo 57 rifinanziano le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico.

Il comma 3 autorizza contributi per programmi navali.

 

I commi 1 e 3 fanno riferimento, per le modalità di erogazione, a una norma del decreto-legge n. 35 del 2005 (cd. "decreto competitività"), in materia di limiti di impegno.

Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 16-bis dell’articolo 5 dispone in ordine alle modalità di utilizzo dei limiti d’impegno, già stanziati da specifiche disposizioni legislative, in materia di sviluppo del settore aeronautico, stabilendo in proposito che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, concernenti la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 e all’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge n. 140/1999, siano utilizzati nella forma di contributi pluriennali in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

Quest’ultimo, a sua volta, ha introdotto un’importante innovazione nella disciplina dei limiti di impegno, stabilendo che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:

·         quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;

·         quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito sulla base delle regole comunitarie di contabilità nazionale.

Il concorso parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti, pertanto, si applica solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. La determinazione della quota di concorso è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente.

 

Il comma 1 autorizza contributi quindicennali per:

- 20 milioni di euro per l’anno 2008,

- 25 milioni di euro per l’anno 2009,

- 25 milioni di euro per l’anno 2010,

da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321[50], convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

 

Il citato decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, all’art. 5 autorizzava stanziamenti facendo a sua volta rinvio, per la determinazione delle finalità, all'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonchè per consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa, concordati mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

 

La richiamata legge n. 808 del 1985, recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. a), prevede la concessione di finanziamenti per favorire la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale, in particolare per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

I programmi finanziati al comma 1, come risulta dalla relazione illustrativa, sono i seguenti:

  - M346, addestratore avanzato di terza generazione;

 - approvvigionamento di elicotteri alle Forze Armate (EH 101 sia versione trasporto utility per la Marina, sia in quella combat SAR all’Aeronautica), nonché di elicotteri medi ai Carabinieri;

 - Sistema SICOTE (sistema di comunicazioni) per i Carabinieri in funzione anti-terrorismo;

 - SICRAL 2 (satellite di comunicazioni militari in collaborazione con la Francia).

 

L'M-346 è un velivolo da addestramento avanzato di nuova generazione sviluppato da Aernecchi Spa. Il velivolo sarà in grado di addestrare i piloti a volare sui futuri aerei da combattimento; sarà, infatti, ottimizzato  in tutte le fasi dell’addestramento avanzato e pre-operativo. L’M-346 è stato progettato con un sistema avionico che è pienamente rappresentativo dei caccia di nuova generazione. Attualmente i due prototipi sono impegnati nei programmi di test e attività dimostrativi.

 

L'AgustaWestland EH-101 è un elicottero multiruolo prodotto grazie ad una joint venture tra la italiana Agusta e la britannica Westland, poi sfociata nella fusione delle due società e nella acquisizione di tutto il pacchetto azionario da parte di Finmeccanica. È un elicottero trimotore da 15 tonnellate. È un mezzo pensato eminentemente per operazioni militari o di salvataggio.

Questo tipo di elicotteri, in dotazione fin dal 1996 al NuVO (Nucleo Valutazioni Operative della Marina Militare Italiana) vengono comunque utilizzati soprattutto per missioni SAR (search and rescue, ossia missioni generali di soccorso e salvataggio) con l'uso del verricello (il cui attacco è visibile sul lato destro dell'elicottero, capace di agganciare e sollevare oltre quattro tonnellate di carico) che l'operatore a bordo manovra con un semplice joystick.

La versione “Utility” con rampa di carico posteriore è concepita sia per usi militari che civili.

Il programma SICOTE prevede un innovativo sistema di comunicazione terrestre dell'Arma dei Carabinieri per le attività di prevenzione generale, controllo del territorio, investigazione ed analisi. Il nuovo progetto mira ad incrementare le capacità operative dei reparti dell’Arma.

In particolare, il progetto prevede:

·       la costituzione, a livello centralizzato, di un sistema fruibile da tutti i reparti;

·       l’evoluzione della piattaforma tecnologica già costituita a livello provinciale;

·       la realizzazione, a livello centralizzato, di una struttura che preveda il coinvolgimento dell’industria e dell’università in cooperazione con le risorse dell’Arma per svolgere attività di ricerca e sperimentazione.

Potrà inoltre essere attuato un sistema di supporto alle decisioni, per analizzare l’indice criminogeno di una particolare area geografica.

 

Il Programma interforze e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica relativo ai terminali satellitari SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarmi) prevede la realizzazione del secondo satellite del sistema SICRAL (SICRAL-2) destinato a sostituire l'attuale, in orbita dal 2001. Il SICRAL è un sistema di comunicazione militare satellitare che assicura le comunicazioni strategiche. Il sistema consente collegamenti sicuri in video, voce e dati sul territorio nazionale e con contingenti impegnati in operazioni di pace all'estero. E' in grado di consentire l'integrazione con gli analoghi sistemi in uso nella NATO, e lo sviluppo e l'acquisizione del sistema integrato di distribuzione delle informazioni tattiche di identificazione e di navigazione di dimensioni ridotte MIDS-LVT.

Relativamente al programma SICRAL, il Governo ha presentato alle Camere, lo scorso 18 maggio 2007, due atti sottoposti a parere parlamentare:

-        Atto n. 97 "Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo al lancio di un satellite militare denominato "SICRAL-1B", su cui la Commissione difesa della Camera ha espresso, il 17 giugno, parere favorevole;

-        Atto n. 98 "Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato "SICRAL-2", cu cui la Commissione difesa della Camera ha espresso, in pari data, parere favorevole.

 

 

Il comma 2 stanzia:

-       318 milioni di euro per l’anno 2008,

-       468 milioni per l’anno 2009,

-       918 milioni per il 2010,

-       1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012,

per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266[51].

 

La già ricordata legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. Bersani), recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft).

 

Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell'Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea. Ha pertanto autorizzato il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato:

-       dall’art. 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 24 miliardi di lire a partire dal 1999, di 50 miliardi di lire a partire dal 2000 e di 26 miliardi di lire a partire dal 2001;

-       dall’art. 145, co. 38, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001 (200 mld di lire nel 2001 e 226 mld nel 2002);

-       dall’art. 52, comma 43, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha previsto un ulteriore rifinanziamento, pari a 154,937 milioni di euro per il solo anno 2002;

-       dall’articolo 80, comma 60, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), che ha autorizzato una spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA per il 2003, mentre alla tabella 1 è indicato un limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 2004 per 100 milioni sempre relativo al programma EFA;

-       dall’art. 4, 1 co. 176-78 della legge 350/04, che ha autorizzato un limite di impegno quindicennale con decorrenza 2005 (scadenza 2019) di 50 milioni euro ed un secondo limite di impegno, anch'esso quindicennale, con decorrenza 2006 (scadenza 2020) di pari importo;

-       dall’art. 1 comma 885 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che autorizzato contributi quindicennali di 50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni per il 2008 e 30 milioni per il 2009[52].

 

Il comma 3 autorizza contributi quindicennali rispettivamente di:

-    20 milioni di euro per il 2008,

-    25 milioni per il 2009,

-    25 milioni per il 2010,

da erogare alle imprese nazionali per le finalità di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 266 del 2005 (finanziaria 2006).

 

Il richiamato comma 95 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 autorizzava contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregate europee multi-missione), e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.

Il programma per la costruzione delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese, che ha riconosciuto l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine. L’accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la nostra. Delle fregate francesi, 8 saranno specializzate nella lotta subacquea e 9 nell’azione contro forze terrestri che saranno, quindi, predisposte per l’installazione ulteriore di una funzione di supporto “fuoco navale”, per la quale è prevista un’artiglieria di medio calibro a lunga gittata. Delle fregate italiane 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi. Il costo unitario medio di una fregata francese, tasse escluse ed alle condizioni economiche di gennaio 2003, è pari a 280 milioni di euro, mentre per la fregata italiana è pari a 350 milioni. Complessivamente il programma ha un costo per l’Italia di quattro miliardi di euro (i 350 milioni previsti per esemplare più 500 milioni di costi strutturali del programma), con un risparmio del 20% consentito dalla coproduzione con i francesi. La consegna contrattuale delle prime navi di serie di ogni Paese deve avvenire nel 2010, mentre le consegne delle navi successive si deve svolgere con un ritmo tale da completare la serie delle fregate entro il 2018 per la Francia, ed entro il 2017 per l’Italia. Nella dichiarazione si manifesta anche l’intenzione di aprire maggiormente il programma alla cooperazione europea.

Il 16 novembre 2005 i ministeri della Difesa di Italia e Francia hanno firmato l’accordo che consente l’avvio della prima parte del programma.

L’azienda incaricata della costruzione delle fregate italiane è l’Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. che è la Società sistemistica costituita da Fincantieri (49%) e Finmeccanica (51%).

Si ricorda che nel marzo 2002 il Ministro della difesa, ai sensi della legge n. 436/1988, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale SMM 01/2002, relativo all'acquisizione di 10 fregate di nuova generazione (atto del Governo 91 – XIV legislatura ).

Il programma era finalizzato alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo (entrate in servizio tra il 1977 e il 1980, con un dislocamento di 2.208 tonnellate, lunghezza di 113,5 metri e larghezza di 12 metri, velocità massima di 35 nodi orari ed equipaggio di 194 uomini) e delle otto fregate della classe Maestrale (entrate in servizio tra il 1982 e il 1985, con un dislocamento di 2.700 tonnellate, lunghezza di 123 metri e larghezza di 13 metri, velocità massima di 32 nodi orari ed equipaggio di 224 uomini). A tal fine il programma d’arma prevedeva la realizzazione di dieci unità caratterizzate da una elevata flessibilità d’impiego, con capacità di operare in tutte le situazioni tattiche, sia in alto mare che in acque costiere, sia nell’ambito di gruppi navali multinazionali che isolatamente. Le dieci unità erano distinte in due diverse tipologie, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

§         quattro fregate ASW (Anti Submarine Warfare), con spiccate capacità antisommergibile destinate alle operazioni di sea-contol;

§         sei fregate GP (General Purpose), le cui caratteristiche sono atte a fornire il loro contributo sia alle operazioni militari d’altura sia a quelle di supporto – dal mare – delle operazioni di terra in ambiente costiero, anche in profondità.

Le caratteristiche generali delle fregate di nuova generazione, indicate nella scheda dello Stato Maggiore allegata alla richiesta, sono principalmente: un dislocamento contenuto entro le 5.000 tonnellate; lunghezza di 135 metri; una velocità massima non inferiore a 27 nodi orari; un’autonomia di navigazione di almeno 6.000 miglia; una elevata automazione del sistema di combattimento e della piattaforma, che consente di contenere l’equipaggio a circa 130 unità. La realizzazione del programma era prevista in un arco temporale di 17 anni, con avvio nel 2002 e conclusione nel 2018. La spesa complessiva prevista era pari a 5.681 milioni di euro a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

Le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno dato parere favorevole sul programma, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

 


Articolo 115
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)

 

 

L’articolo 115 concerne le risorse relative al Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, disponendo, limitatamente al 2008, un impiego parzialmente diverso della spesa stanziata dall'art. 1, comma 571, della L. 27 dicembre 2006, n. 296[53].

Quest'ultimo ha previsto, "al fine di potenziare l'attività ispettiva", un incremento, per il Comando suddetto, di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalle norme vigenti.

La norma in esame dispone, per il 2008, che le risorse sottese all'incremento suddetto di personale siano destinate solo nella misura di 1.015.000,00 euro alla medesima finalità (presupponendo, quindi, un'attuazione dell'incremento non immediata e completa al 1° gennaio 2008) e siano, invece, attribuite, nella residua misura di 1.734.650,70 euro, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando in oggetto.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma. In particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804, dove all’articolo 2 venivano assegnati i militari dell'Arma nei servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955[54], ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997[55], emanato in attuazione dell’art. 9-bis, comma 14, del D.L. 510 del 1996[56] - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

 

 


Articolo 129
(Contenimento dei costi della giustizia militare)

 

 

L'articolo 129, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, ridisegna la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

 

Al riguardo, si ricorda che disposizioni in materia di magistratura militare e transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria erano previste nel disegno di legge A.S. 1447, recante modiche alle norme sull’ordinamento giudiziario, poi divenuto legge n. 111 del 2007. Tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge nel corso dell’esame in Senato per essere poi riassegnate (A.S. 1447-quinquies, "Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria") alle commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato.

 

In particolare, il comma 1 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 maggio 2008:

-        soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lett. a);

Conseguentemente, degli attuali 9 tribunali militari, restano operativi soltanto:

-        Tribunale militare di Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);

-        Tribunale militare di Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna);

-        Tribunale militare di Napoli (competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

-        soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d’appello – e delle relative procure - a Verona e Napoli (lett. b);

-        riduzione a 58 unità – in luogo delle attuali 103 – dell’organico dei magistrati militari (lett. c). I magistrati militari in esubero (45 unità) transitano nel ruolo della magistratura organica, ai sensi del successivo comma 4.

 

Il comma 2 prevede la riduzione dagli attuali 9 a 6 dei membri del Consiglio della magistratura militare.

 

Attualmente, infatti, l'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 prevede che del Consiglio facciano parte:

a)       il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b)       il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c)       5 componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d)       2 componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

 

Senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988 (che è invece modificato, in altri punti, dal successivo comma 6), il comma in esame prevede che i componenti eletti dai magistrati militari passino da 5 a 3 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione o d'appello) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare assume le funzioni di vicepresidente del Consiglio.

La riduzione ha effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria.

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio è conseguentemente rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della suddetta legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158 , il cui art. 1 prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

 

Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Pertanto, le udienze fissate per una data successiva al 1 maggio 2008 si terranno davanti al tribunale militare o alla corte militare d'appello che ha assorbito la competenza, senza alcuna comunicazione alle parti.

In relazione alla disposizione in esame, andrebbe valutato se, al fine di assicurare pienamente l'esercizio dei diritti di difesa, non risulti, comunque, opportuno prevedere l'obbligo di comunicare alle parti interessate l'avvenuta trasmissione del fascicolo processuale al nuovo ufficio giudiziario territorialmente competente.

 

Il comma 4 disciplina le conseguenze della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari.

In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità: 45 in più rispetto alle attuali 10.109 (lett. a); in tale ruolo transitano infatti i 45 magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. b).

Il transito avverrà in base ai seguenti criteri:

-        nell'ordine di scelta per il transito verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari;

-        i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria avranno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte;

-        nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari verrà data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

-        qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permanessero esuberi di magistrati, i trasferimenti saranno disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

-        i trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, saranno disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;

-        i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare avranno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso.

Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate; in prima applicazione delle nuove piante organiche, sarà possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici (lett. c).

Per quanto riguarda il personale amministrativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari che transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. Tali trasferimenti avverranno prioritariamente su base volontaria, potendo però, laddove ciò non fosse sufficiente a coprire i posti, procedere d’ufficio (lett. d).

 

Il comma 5, apportando due modifiche alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento apporta modifiche alla già citata legge n. 561 del 1988, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, al fine di coordinare alcune disposizioni con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio operata dal comma 2 (v. sopra).

In particolare, la lett. a) elimina dall'art. 1 della legge 561/1988 il riferimento al fatto che uno dei componenti estranei alla magistratura debba essere eletto vice-presidente, in quanto a seguito del comma 2 vi è un solo membro laico che assume di diritto la carica di vicepresidente. La lett. b) interviene sulla disposizione che individua la composizione del comitato di presidenza, adeguandola al disposto del comma 2, mentre la lett. c) adegua il comma 4, in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio.

 

Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi – di cui alla legge n. 111 del 2007[57], art. 5, comma 3 - si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche (v. sopra).

 

Il suddetto art. 5, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006[58] , come modificati dall’art. 2 della medesima legge 111/2007, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa. Fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 8 stabilisce che dall’applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 


Articolo 132
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)

 

 

L’articolo 132 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Gli alloggi di servizio su cui incide il Programma sono quelli posti all’interno di installazioni militari o comunque posti al loro diretto servizio, qualificati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 497 del 1978[59], come infrastrutture militari.

 

La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, che prevedeva la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della difesa.

L’articolo 5 della stessa legge n. 497/1978 disponeva che tutti i fabbricati che siano realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o che siano posti al loro diretto e funzionale servizio dovessero essere considerati infrastrutture militari.

L'articolo 20 della richiamata legge n. 497/1978 prevedeva l'emanazione di un regolamento per la classificazione e la definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi al personale militare. Per molti anni, in assenza di tale regolamento, sono state direttamente applicate le norme - del resto già molto dettagliate - contenute nella legge n. 497/1978. Successivamente è entrato in vigore il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate", poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

 

Il comma 2, alla lettera a), stabilisce che vengano individuate tre categorie di alloggi di servizio:

 

Si ricorda che, attualmente, la classificazione degli alloggi, prevista nel D.M. n. 88/2004 è articolata in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999[60]. Le categorie individuate sono le seguenti:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

 

Il comma 2, alla lettera b), stabilisce che il Ministero della Difesa provveda all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. In caso di alienazione prevede inoltre: il diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d’intesa con l’Agenzia del demanio. È previsto un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali quali: riduzione del prezzo da un massimo del 25% ad un minimo del 100% per tenere conto del reddito del nucleo familiare, di portatori di handicap in tale nucleo, di eventuale perdita nel titolo di concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, rivalutato all’indice ISTAT - dei conduttori e delle vedove, con basso reddito familiare (non superiore a quello determinato annualmente con DM di cui all’art.9, comma 7 della legge n. 537 del 1993,[61]) o con componenti del nucleo familiare portatori di handicap.

Viene inoltre stabilito che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

La lettera c) del comma 2 mira a rendere celeri i procedimenti relativi alle alienazioni di cui alla lettera precedente. Allo scopo, si interviene in due modi: da un lato si prevede una sinergia tra amministrazioni pubbliche, attribuendo al Ministero della Difesa la facoltà di avvalersi dell’attività dei tecnici dell’Agenzia del demanio, tramite la Direzione generale competente; da un altro, le procedure vengono semplificate, attraverso l’esonero dalla consegna della documentazione ordinariamente richiesta per i contratti di alienazione in base alle norme urbanistiche, tecniche e fiscali, in luogo della quale sarà sufficiente un’apposita dichiarazione. 

La lettera d) del comma 2 completa la disciplina delle alienazioni, trattando i casi in cui esse attengano alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, con esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Il Ministero della Difesa ha facoltà di assegnare la concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del suddetto Codice, in armonia con le modalità dettate dal vigente Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, adottato a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109[62]).   

L’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, espressamente citato dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 132 qui in esame, riguarda i cosiddetti promotori, vale a dire i soggetti che presentano proposte in risposta ad avvisi indicativi di programmi di interventi realizzabili con capitali privati, pubblicati dalle amministrazioni aggiudicatrici (senza peraltro che ciò, di per sé, determini obblighi di esame e valutazione da parte delle amministrazioni stesse). Gli articoli del Codice che seguono il 153 regolano ulteriori aspetti, tra cui i criteri di valutazione delle proposte pervenute alle amministrazioni e l’eventuale indizione della gara tra le proposte considerate idonee.

Il Regolamento che disciplina le attività del Genio militare, a sua volta, dedica gli articoli 130-134 ai soggetti abilitati ad assumere lavori della difesa. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti sia imprese singole, sia imprese riunite sotto una capogruppo, sia consorzi di imprese. 

 

Il comma 3 dell’articolo 132 del disegno di legge finanziaria impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge. 

In passato, si sono verificati notevoli ritardi nell’emanazione di regolamenti attuativi delle leggi in materia. Ad esempio, la richiamata legge 18 agosto 1978, n. 497[63] fu seguita solo nel gennaio 1997 dal relativo decreto ministeriale (n. 253/1997, Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate), poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 su richiamato. 

La potestà ministeriale di adottare il regolamento suddetto trae fondamento dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3.

Trattasi, com’è noto, della legge recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui articolo 17 (Regolamenti) al comma 3 prevede che nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro possano essere adottati regolamenti con decreto ministeriale, quando la legge lo consenta espressamente. Tali regolamenti ministeriali, in ogni caso, non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Sul regolamento di attuazione sarà sentito il COCER (organismo centrale di rappresentanza, istituito con legge n. 382/1978[64]) e saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 sospende le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti. La sospensione si protrarrà fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal precedente comma.

Attualmente, a sensi del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le situazioni di recupero forzoso in corso sono al di fuori dal campo di applicazione della disciplina generale sulle alienazioni degli alloggi di servizio. Sull’articolo 26 del decreto-legge n. 269/2003, v. infra

Il comma 5 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[65], che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[66], ma con una serie di eccezioni. Le disposizioni del decreto legge n. 269 del 2003, infatti, tendono a salvaguardare le esigenze di operatività e pertanto si applicano agli alloggi non ubicati nelle infrastrutture militari - o, se posti al loro interno, a quelli che non sono al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa - e agli alloggi che non risultino connessi all’incarico del personale in servizio che li occupa per necessità abitative proprie o della propria famiglia. Inoltre, la norma che si intende abrogare stabilisce che le alienazioni di cui al decreto-legge n. 351/2001 non comprendano gli alloggi in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari, né le situazioni di recupero forzoso in corso (come si diceva poc’anzi).

La norma di cui al comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto legge 269/2003 è stata oggetto di intervento di interpretazione autentica da parte dell’art. 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273[67], convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 che ha chiarito che le parole «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi del già richiamato articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

In merito alla disciplina della cartolarizzazione, si ricorda che il citato D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nel Capo I (articoli 1-4), contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il decreto, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura articolata essenzialmente in due passaggi:

-          in primo luogo (articolo 1), una ricognizione, affidata all’Agenzia del demanio, dei beni immobili già attribuiti ad enti pubblici non territoriali ovvero a società a totale partecipazione pubblica, nonché dei beni ubicati all'estero, ai fini del "riconoscimento" della proprietà dello Stato sugli stessi[68]. La ricognizione è estesa anche ai beni delle regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta[69] e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario.

-          in secondo luogo, il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione (articoli 2 e 3) attraverso il trasferimento degli immobili da cedere alle società veicolo.

La ratio del ricorso alla cartolarizzazione è di consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più S.r.l. (c.d. società veicolo), appositamente costituite[70], che finanziano l'acquisto attraverso operazioni di cartolarizzazione (con emissione di titoli - il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili - o mediante finanziamenti acquisiti da terzi) e versano l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, ai proprietari cedenti.

Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della “segregazione”).

La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi ed oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi; l'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà.

Infine al comma 5, l’abrograzione della disciplina vigente in tema di alienazione mediante cartolarizzazione degli alloggi non posti nelle installazioni militari e non posti a diretto a servizio di queste, di cui al decreto legge del 2003, rende necessaria la previsione secondo cui gli immobili originariamente individuati, ai sensi della predetta disciplina, per essere destinati alle procedure di vendita rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.

 

 


Articolo 146, commi 4, 10, 14-16
(Assunzioni di personale)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 146 prevede che la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato possano effettuare assunzioni “in deroga alla normativa vigente”, entro un limite di spesa pari a: 50 milioni di euro per l’anno 2008; 120 milioni di euro per l’anno 2009; 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Le assunzioni sono espressamente finalizzate all’esercizio dei compiti d’istituto dei Corpi di polizia sopra citati.

La disciplina in deroga alla quale dispone il comma in esame pare essere – pur in assenza di una specificazione, che sembrerebbe opportuna - quella posta dal comma 523 della legge finanziaria 2007.

Quest’ultimo dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

Tali amministrazioni possono così procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Per le suddette assunzioni in deroga il comma in esame istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento pari all’autorizzazione di spesa: 50 milioni di euro per l’anno 2008; 120 milioni a decorrere dall’anno 2009 e 140 milioni a decorrere dall’anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

La ripartizione del fondo è demandata a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 marzo 2008, previo esame del Consiglio dei ministri secondo la procedura delineata dall’articolo 39, comma 3-ter della legge 449/1997[71].

Il comma 10 dispone in ordine ad assunzioni nelle carriere iniziali di: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Corpo della polizia penitenziaria , Corpo forestale dello Stato.

Si prevede che per tali assunzioni le amministrazioni citate provvedano in via prioritaria mediante reclutamento dei volontari delle Forze armate che abbiano i seguenti requisiti:

·         essere utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del D.P.R. n. 332/1997;

·         avere ultimato la ferma.

 

Si ricorda che con il DPR summenzionato è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana”.

Per i rimanenti posti il comma dispone che si provveda mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, che siano in servizio o in congedo e in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

I vincitori dei concorsi così banditi potranno essere immessi direttamente nelle carriere iniziali, in deroga alla disciplina vigente (che prevede invece che i vincitori di tali concorsi possano essere solo in parte immessi direttamente nelle carriere iniziali, cfr art. 16, co. 4, L. 226/2004).

 

 

Il comma 14 prevede che, per l’anno 2010, alcune pubbliche amministrazioni (quelle di cui all’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria per il 2007) possano procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 % di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Le amministrazioni autorizzate ad assumere sono le seguenti: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

Si ricorda che le succitate amministrazioni, in base al comma 523 della finanziaria 2007, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Peraltro, va anche ricordato che, in base all’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004  (legge finanziaria 2005) a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto (quindi, in sostanza, la generalità delle pp.aa.) possono assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. La decorrenza di tale disciplina limitativa è stata però posticipata al 2010 dal comma 537 della finanziaria 2007 (sul punto vedi infra il disposto del comma 10 dell’articolo in esame).

 

Potrebbe essere valutata l’opportunità di un chiarimento circa il rapporto fra il comma in esame e il comma 4, relativamente alle assunzioni dei Corpi di polizia nell’anno 2010.

 

Il comma 15 stabilisce la procedura per le assunzioni previste dal comma 14: tali assunzioni devono essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001[72], sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)[73].

 

Il comma 16 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui al comma 14 a procedere, per l’anno 2010, ad assunzioni ulteriori per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Si tratta pertanto di assunzioni aggiuntive rispetto a quelle autorizzate dal comma 14.

Per consentire tali assunzioni aggiuntive è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con stanziamenti pari a: 25 milioni di euro per l’anno 2010 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

Si prevede che le relative autorizzazione ad assumere siano date secondo le modalità previste dall’articolo 39, comma 3-ter della legge 449/1997 (v. supra).

 


Articolo 149, commi 1-4 e 12
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 149 mira a dare completa attuazione alle intese e agli accordi intervenuti fra Governo e sindacati in materia di pubblico impiego. Esso infatti, ai sensi dell’articolo 48, comma 1 del d. lgs. 165/2001, ri-quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato, con riferimento al biennio 2006-2007.

In particolare, gli stanziamenti per la contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio 2006-2007 sono incrementati per l’anno 2008 di 1.081 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2009, di 220 milioni di euro.

 

Va ricordato che la legge finanziaria per il 2007, al comma 546 (richiamato dalla norma in esame), ha previsto per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale privatizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato un incremento di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Detto incremento, a sua volta, va posto in relazione al disposto del comma 183 della legge finanziaria per il 2006. Quest’ultimo aveva previsto per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale de quo 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007.

 

Il comma 2 definisce l’importo delle risorse aggiuntive – quantificate in 210 milioni di euro a decorrere dal 2008 - destinate al personale docente della scuola e finalizzate alla valorizzazione della carriera docente in attuazione dell’accordo sottoscritto dal Governo e delle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007.

 

Il comma 3 integra - per il personale in regime di diritto pubblico - le risorse relative al biennio 2006-2007.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-       il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-       il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

 

Il fine della norma è quello indicato dal comma 1 dell’articolo in esame: dare completa attuazione alle intese e agli accordi intervenuti fra Governo e sindacati in materia di pubblico impiego.

Le risorse previste dal comma 549 della legge finanziaria per il 2007, volte a corrispondere i miglioramenti contributivi al personale statale in regime pubblicistico nel biennio considerato, sono incrementate di 338 milioni di euro per l’anno 2008, e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Una parte dei suddetti incrementi ha una destinazione vincolata a favore del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia: 181 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Si ricorda che il primo periodo[74] del comma 549 della finanziaria 2007 ha previsto per il personale statale in regime di diritto pubblico, in relazione al biennio 2006-2007, un incremento di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Detto incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria 2006.

In precedenza, infatti, il comma 184 della legge finanziaria 2006 aveva stanziato per il personale statale in regime di diritto pubblico: 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007.

 

La disposizione di cui al comma 4, autorizzando uno stanziamento di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, tende ad assicurare un concreto riconoscimento alla specificità dei compiti assolti dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, attraverso uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quello complessivamente destinato ai miglioramenti economici per il biennio 2006-2007.

In particolare si intende valorizzare l’apporto fornito dal personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia nelle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, ma anche tutela economico-finanziaria e difesa nazionale.

 

Il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 reca Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 

La legge 6 marzo 1992, n. 216[75], oltre ad autorizzare la spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, recava delega al Governo a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate  e riordinare le relative carriere,  le attribuzioni ed i trattamenti economici.

Si ricorda che l’ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 era relativo al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) e delle Forze armate.

 

L'articolo 15 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 157, collegato al disegno di legge finanziaria per il 2008 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale) reca un'autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007. In particolare, il citato articolo autorizza una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1o febbraio 2007.

In sostanza, i nuovi stanziamenti autorizzati vanno ad integrare le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2006 - destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2006-2007 al personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato - che a loro volta si aggiungevano agli stanziamenti già autorizzati dalla legge finanziaria 2006.

Lo stanziamento aggiuntivo autorizzato dall'articolo 15 del D.L. si applica al personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007; al personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007; al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007, tra cui rientra, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2005, anche il personale militare e delle Forze di polizia.

Per quanto riguarda tale personale, le nuove risorse vanno quindi ad aggiungersi ai 70 milioni di euro per l'anno 2006 e ai 105 milioni di euro a partire dal 2007, stanziati dalla legge finanziaria 2006; ai 374 milioni di euro per l'anno 2007 e ai 1.032 milioni di euro a decorrere dal 2008, nonché ai 40 milioni di euro per l'anno 2007 e agli 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 relativi al trattamento accessorio, stanziati dalla legge finanziaria 2007.

Gli importi corrisposti grazie agli stanziamenti aggiuntivi previsti dall'articolo in esame costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire in sede di contrattazione, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

 

Il comma 12 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico sia pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

 

 

 




[1]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.

[2]    Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.

[3]    La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).

[4]    A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.

[5]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.

[6]    La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni

[7]    Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.

[8]    I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.

[9]    Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.

[10]   Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.

[11]   La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.

[12]   Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[14]   Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[15]   In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[16]   Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.

[17]   Atto Senato n.1818

[18] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[19]   Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[20]   Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.

Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.

[21]   A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.

[22]   Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[23]   Si veda anche la Tavola  V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.

[24]   Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.

[25]   Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[26]   Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[27]   Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.

[28]   Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma

[29]   Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

[30]   Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[31]   Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

[32]   L’incidenza delle spese della difesa sul PIL è stata:

nel 2002 dell’1,509%; nel 2003 dell’1,489; nel 2004 dell’1,466, nel 2005 dell’1,376%, nel 2006 dell’1,205 e nel 2007 dell’1,31.

[33]Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha autorizzato per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 1.000 milioni di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

[34]Il comma 95, art. 1, della legge 266/05 (finanziaria 2006) ha autorizzato contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. Le risorse a tal fine destinate sono state quantificate in 30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si sono aggiunti 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, cui si aggiungono 75 milioni di euro a decorrere dal 2008, per un totale di 135 milioni di euro.

[35]   Nella vecchia struttura del bilancio, applicata fino all’esercizio finanziario 2007, nell'ambito del bilancio di previsione della Difesa esistevano sette Centri di responsabilità (Gabinetto, Bilancio e affari finanziari, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), ripartiti in 58 unità previsionali di base.

[36]Con riferimento agli stanziamenti relativi alla Sicurezza militare, si segnala che i capitoli di pertinenza (1050 e 1051, riguardanti il funzionamento del SISMI -Servizio per le informazioni e la sicurezza militare) saranno finanziati attraverso le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento 2008, con la ripartizione del Fondo per le spese di organizzazione e di funzionamento del CESIS, del SISMI e del SISDE (cap. 5107 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

[37]    Valore convenzionale della Forza, considerato costante in ogni giorno dell’anno, basato sulle previsioni delle presenze giornaliere del personale in servizio.

[38]    Le spese per l’investimento costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base “ricerca scientifica” e “acquisto di attrezzature e impianti” e delle spese correnti delle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” ed “accordi e organismi internazionali” (infrastrutture NATO).

[39]    Le spese di esercizio comprendono anche le spese per viveri, vestiario, igiene e formazione dei contingenti di leva.

[40]Norme per l’istituzione del servizio militare professionale.

[41]    Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

[42]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[43]   Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

[44]Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[45]   Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[46]   Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

[47]   Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

[48]   Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

[49]   Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[50]   Disposizioni urgenti per le attività produttive.

[51]   Interventi urgenti per l'economia (c.d. "Bersani").

[52]   Tali stanziamenti sono oggetto di rimodulazione da parte della Tabella F allegata al presente ddl (v. la scheda relativa all'articolo 96, comma 5) che rende disponibile 600 milioni per il 2008 e 450 milioni per il 2009, in tal modo concentrando in unica annualità le risorse pluriennali stanziate dalla finanziaria per il 2007.

[53]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[54]   D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[55]   D.M. 31 luglio 1997, “Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[56]   D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[57]    Legge 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.

[58]    Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[59]   Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

[60]   Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

      Per tale provvedimento si veda più avanti nel testo.

[61]   La legge n, 537 del 1993, recante Interventi correttivi di finanza pubblica, all’art. 9 comma 7 prevede che i parametri di reddito siano stabiliti nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, approvato con decreto del Ministro, sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere.

[62]   Legge quadro in materia di lavori pubblici.

[63]   Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni

[64]   Norme di principio sulla disciplina militare.

[65]   Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[66]   Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[67]   Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[68]    L'individuazione dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile è avvenuta con i decreti 19 luglio 2002 e 5 novembre 2002, mentre con il decreto 23 dicembre 2002 sono stati individuati i beni facenti parte del patrimonio disponibile.

[69]    Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, si rinvia all’art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).

[70]    Le società veicolo, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 351/2001, sono società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze.

[71]    Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. L’articolo 39, comma 3-ter così dispone:

“Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative”.

[72]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[73]    Recentemente, in attuazione delle disposizioni in questione, è stato emanato il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, recante Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie,

[74]  Il secondo periodo del comma 549 dispone che, in aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, è stanziata, per l’anno 2007, una ulteriore somma pari a 40 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2008, una ulteriore somma pari a 80 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia, di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

[75]   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.