Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3256: LEGGE FINANZIARIA 2008 (Approvato dal Senato ¿ A.S. 1817) Tomo I (Articoli 1-48)
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 12    Progressivo: 1
Data: 23/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 

 

 

A.C. 3256

 

LEGGE FINANZIARIA 2008

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1817)

 

Tomo I

(Articoli 1-48)

 

 

N. 12 – 23 novembre 2007

 

 

 


 

 

Il dossier, articolato in due volumi, analizza le disposizioni del disegno di legge finanziaria in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento, nonché sulla base delle relazioni tecniche integrative e dell’ulteriore documentazione governativa pervenuta alle Camere.

Sono altresì analizzate le disposizioni, non corredate di relazione tecnica, che risultano suscettibili di determinare effetti finanziari.

Infine, le disposizioni che recano stanziamenti costituenti limiti di spesa, che non presentano particolari profili problematici per quanto concerne la corrispondente quantificazione, sono elencate in una specifica tabella riportata alla fine del presente dossier.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed allo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 


INDICE

 

ARTICOLO 2, commi 1-3. 15

ICI detrazione prima casa.. 15

ARTICOLO 2, commi 4 e 5. 18

Detrazioni per canoni di locazione. 18

ARTICOLO 2, commi 6 e 7. 22

Detrazione per i contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento   22

ARTICOLO 2, commi 8 e 9. 24

Esenzione IRPEF dei redditi fondiari24

ARTICOLO 2, commi 10 e 11. 25

Modalità di computo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni25

ARTICOLO 2, commi 12-14. 27

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. 27

ARTICOLO 2, commi 15- 18. 31

Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici31

ARTICOLO 2, commi 19-22. 35

Trasferimento di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale. 35

ARTICOLO 2, commi 23 e 24. 37

Deduzione delle perdite da attività commerciale e lavoro autonomo.. 37

ARTICOLO 2, comma 25. 38

Trasferimenti di azienda e pacchetti azionari38

ARTICOLO 3, commi 1-19 e 25-26. 39

Effetti complessivi di cassa della normativa proposta.. 39

ARTICOLO 3, comma 1, lettere i) e l)45

Deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES. 45

ARTICOLO 3, comma 1, lettera e)49

Riduzione dell’aliquota IRES. 49

ARTICOLO 3, comma 1, lettera h)50

Riduzione della quota imponibile delle plusvalenze esenti (pex)50

ARTICOLO 3, comma 1, lettera m)51

Regime delle perdite attribuite per trasparenza.. 51

ARTICOLO 3, comma 1, lettere n), o), q) e comma 2  52

Revisione della disciplina su ammortamenti, leasing e deduzioni extracontabili52

ARTICOLO 3, comma 1, lettera p)58

Deducibilità delle spese di rappresentanza.. 58

ARTICOLO 3, comma 1, lettere r), s), t) e u)60

Revisione della disciplina sul consolidato fiscale nazionale. 60

ARTICOLO 3, comma 1, lettera v)62

Recupero delle perdite compensate di società estere ex consolidate. 62

ARTICOLO 3, comma 3. 64

Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili64

ARTICOLO 3, comma 4. 65

Esclusione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale. 65

ARTICOLO 3, commi 5 e 6. 68

Rideterminazione della quota di concorso al reddito dei dividendi e delle plusvalenze  68

ARTICOLO 3, commi  7-9. 69

Tassazione ad aliquota proporzionale del reddito di impresa individuale e di società di persone  69

ARTICOLO 3, commi 10-12. 72

Regionalizzazione dell’IRAP. 72

ARTICOLO 3, commi 13-16. 73

Tassazione sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali73

ARTICOLO 3, commi 17-19. 78

Modifiche al regime IRAP. 78

ARTICOLO 3, comma 20. 82

Limiti alla fruizione dei crediti d’imposta concessi alle imprese. 82

ARTICOLO 3, commi 21-23. 86

Deroga al limite di utilizzo dei crediti d’imposta.. 86

ARTICOLO 3, commi 25 e 26. 87

Liquidazione IVA di gruppo.. 87

ARTICOLO 3, comma 27. 89

Riduzione delle risorse per la concessione di crediti d’imposta.. 89

ARTICOLO 3, comma 28. 92

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo.. 92

ARTICOLO 3, commi 29-31. 94

Dividendi corrisposti a società estere. 94

ARTICOLO 3, commi 32-38. 96

Credito d’imposta per incentivare le aggregazioni professionali96

ARTICOLO 3, commi 39 e 40. 98

Detraibilità per l’IVA congressuale. 98

ARTICOLO 3, commi 41 e 42. 99

Disposizioni in materia di ammortamento dei fabbricati strumentali99

ARTICOLO 3, commi 43-50. 101

Scambi di informazioni fiscali fra Stati (White list)101

ARTICOLO 3, comma 51. 102

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni102

ARTICOLO 4, commi 1-21. 104

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi marginali104

ARTICOLO 4, commi 23-27. 112

Semplificazioni fiscali112

ARTICOLO 4, commi 28-31. 113

Consorzi di Garanzia fidi (Confidi)113

ARTICOLO 4, commi 32 e 33. 114

Società non operative. 114

ARTICOLO 4, comma 34. 121

Cessioni gratuite di beni121

ARTICOLO 5. 122

Esenzione dal canone RAI122

ARTICOLO 7. 123

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite. 123

ARTICOLO 8. 124

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. 124

ARTICOLO 9, comma 1. 125

Disposizioni in materia di tassa automobilistica e IRAP. 125

ARTICOLO 9, commi 2 – 8. 126

Proroga di agevolazioni tributarie. 126

ARTICOLO 9, comma 9. 129

Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi129

ARTICOLO 9, commi 10 e 11. 131

Disposizioni in materia di reddito agrario.. 131

ARTICOLO 9, commi 13-29. 132

Disposizioni in materia di accise. 132

ARTICOLO 9, commi 30 e 31. 136

Elevazione della deducibilità per i versamenti ai fondi sanitari integrativi136

ARTICOLO 9, comma 32. 139

Disposizioni in materia di assegni familiari139

ARTICOLO 9, comma 33. 141

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.. 141

ARTICOLO 9, comma 34. 143

Detrazione di interessi sui mutui143

ARTICOLO 9, comma 35. 144

Esenzione fiscale  per telefoni cellulari utilizzati da sordi144

ARTICOLO 9, comma 36. 145

Esenzione dall’IRPEF per i redditi da lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere  145

ARTICOLO 9, comma 37. 147

Bollo telematico.. 147

ARTICOLO 9, comma 38. 148

Contrasto all’elusione in materia catastale e  norme sulla trasmissione telematica degli atti148

ARTICOLO 9, comma 39. 149

Detrazione autoformazione scuola.. 149

ARTICOLO 9, comma 40. 150

Detrazione delle spese per gli studenti fuori sede. 150

ARTICOLO 9, commi 41-45. 151

Disposizioni in materia di fatturazione in forma elettronica.. 151

ARTICOLO 9, commi 47 e 48. 153

Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di crediti IVA.. 153

ARTICOLO 9, comma 49. 153

Disposizioni in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente. 153

ARTICOLO 9, comma 50. 155

Comunicazione utenze telefoniche. 155

ARTICOLO 9, comma 51. 157

Non utilizzabilità in compensazione delle imposte di importo inferiore a 12 euro   157

ARTICOLO 9, commi 52, 53. 159

Estensione del reverse charge ai fini IVA.. 159

ARTICOLO 9, comma 54. 160

Misure in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali160

ARTICOLO 9,  commi 55 e 56. 162

Regionalizzazione dell’IRAP. 162

ARTICOLO 9, commi 57-61. 163

Concessione di un credito di imposta a favore delle rivendite di generi di monopolio   163

ARTICOLO 9, comma 62. 164

Aliquota IRAP agevolata per le cooperative e i consorzi selvicolturali164

ARTICOLO 9, comma 63. 165

Proroga di agevolazioni tributarie sulle reti di riscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica.. 165

ARTICOLO 9, commi 64-69. 167

Istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto.. 167

ARTICOLO 9, commi 70-73. 169

Attribuzione alle regioni della maggiore IVA sulle importazioni nei porti e negli interporti169

ARTICOLO 9, comma 74. 172

Incremento del contributo dovuto da Equitalia all’Ifel. 172

ARTICOLO 9, comma 75. 172

Norme in materia di studi di settore. 172

ARTICOLO 9, comma 76. 174

Alienazione di immobili da parte dell’Agenzia del demanio.. 174

ARTICOLO 9, comma 77. 175

Dotazione informatica Guardia di finanza.. 175

ARTICOLO 9, commi 78-80. 176

Gruppi di acquisto solidale. 176

ARTICOLO 10, commi 1-7. 177

Trasporto pubblico locale. 177

ARTICOLO 10, comma 8. 181

Detrazione delle spese di abbonamento ai servizi di trasporto.. 181

ARTICOLO 12. 182

Incentivazioni fiscali per il cinema.. 182

ARTICOLO 13. 188

Dichiarazione sostitutiva unica.. 188

ARTICOLO 14. 192

Potenziamento dell’attività di accertamento.. 192

ARTICOLO 15. 202

Gestione delle attività di giustizia.. 202

ARTICOLO 16. 204

Indennità membri del Parlamento.. 204

ARTICOLO 17. 208

Norme sulla formazione e composizione del Governo.. 208

ARTICOLO 18. 209

Compensi Commissari straordinari di Governo.. 209

ARTICOLO 19. 210

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali210

ARTICOLO 21. 217

Possibilità per le regioni di applicare il patto di stabilità interno secondo il criterio del saldo finanziario.. 217

ARTICOLO 22. 218

Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati218

ARTICOLO 24, commi 1-3. 219

Disposizioni varie per gli enti locali219

ARTICOLO 24, comma 4. 220

Diritti sulle pubbliche affissioni220

ARTICOLO 24, comma 5. 221

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie a fini di copertura di spese correnti221

ARTICOLO 25. 222

Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi222

ARTICOLO 26. 226

Contenimento dei costi per la rappresentanza politica negli enti locali226

ARTICOLO 27. 229

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni229

ARTICOLO 28. 231

Sviluppo della montagna e delle isole minori231

ARTICOLO 29. 234

Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria.. 234

ARTICOLO 30. 236

Condizioni di accesso al Fondo disavanzi sanitari236

ARTICOLO 31. 239

Razionalizzazione organici e personale uffici locali all’estero.. 239

ARTICOLO 32, comma 1. 242

Organizzazione del G8. 242

ARTICOLO 32, comma 2. 243

Risorse proprie UE. 243

ARTICOLO  33. 245

Collettività italiane all’estero.. 245

ARTICOLO 34, comma 1. 246

Sviluppo professionale delle Forze armate. 246

ARTICOLO 34, commi 2-4. 248

Fondi di funzionamento FF.AA. e Carabinieri248

ARTICOLO 35, commi 1 e 2. 250

Misure a sostegno del personale operante in aree militari250

ARTICOLO 35, commi 3 e 4. 251

Dotazione del fondo destinato alla bonifiche delle aree militari251

ARTICOLO 36. 252

Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni252

ARTICOLO 37. 253

Misure in favore della giustizia minorile. 253

ARTICOLO 38. 254

Personale in comando delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco   254

ARTICOLO 39. 256

Potenziamento della sicurezza e del pubblico soccorso.. 256

ARTICOLO 40. 258

Sicurezza nella navigazione. 258

ARTICOLO 41. 259

Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO.. 259

ARTICOLO 42. 260

Interventi nelle regioni Umbria e Marche per eventi sismici260

ARTICOLO 43. 264

Recupero di aiuti di Stato e sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore della pesca   264

ARTICOLO 44. 265

Riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.. 265

ARTICOLO 46. 267

Interventi per l’apicoltura.. 267

ARTICOLO  47. 268

Sospensione di esecuzioni forzose in Sardegna.. 268

ARTICOLO  48. 269

Trasparenza del mercato agroalimentare. 269

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Ai fini della predisposizione del presente dossier, si è tenuto conto della relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (S. 1817), delle relazioni tecniche aggiuntive riferite agli emendamenti approvati nel corso dell’esame presso il Senato nonché della ulteriore documentazione governativa recante elementi di risposta ai rilievi emersi nel corso dell’esame in prima lettura[1].

Nel dossier, inoltre, si utilizzano i dati contenuti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica del disegno di legge in esame (allegato 7), aggiornato dagli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze e trasmesso alla Camera dei deputati in data 22 novembre 2007.

 

Sotto un profilo generale, con particolare riferimento alle norme di carattere fiscale, si rileva che spesso la documentazione citata espone le stime finali degli effetti finanziari ascritti alle diverse disposizioni – calcolati, secondo le informazioni espressamente riportate, sulla base di appositi modelli di microsimulazione - senza che sia tuttavia esplicitato il complesso di dati e di elementi rilevanti ai fini di una puntuale ricostruzione dell’intero procedimento di quantificazione che ha condotto ai risultati indicati.

In molti casi, nella documentazione fornita si evidenzia che la mancanza di un’informazione sistematica relativa ai predetti elementi (riferiti ad esempio alle basi imponibili, al numero di contribuenti, alle aliquote utilizzate, ecc.) è da imputare alla circostanza che i modelli di microsimulazione utilizzati non richiedono che siano specificamente immessi dati riferibili a tali variabili, in quanto il risultato è calcolato a partire dalla situazione individuale effettiva di ciascun contribuente.

Nondimeno è utile acquisire informazioni relative ai valori che assumono le principali variabili sottostanti la stima finale.

La disponibilità di tali informazioni assume infatti un particolare rilievo per la verifica, in sede parlamentare, della quantificazione operata dalla relazione tecnica, prevista dalla legge n. 468/78.

Infatti, la carenza di informazioni di carattere intermedio a corredo dei risultati tratti dai modelli fa sì che la verifica delle stime non possa non basarsi su ricostruzioni induttive, a partire da informazioni parziali o di carattere metodologico.

La conoscenza dei dati sottostanti le stime – quali ad esempio, in considerazione delle diverse fattispecie esaminate, le basi imponibili, le aliquote e il numero di soggetti interessati dalle singole imposte oggetto di intervento, nonché ulteriori informazioni riferibili alle diverse quantificazioni (detrazioni, deduzioni, ipotesi adottate, ecc.) – oltre a consentire una verifica della coerenza dei risultati forniti dai modelli stessi, assicurerebbe anche la comparabilità, nel tempo, dei dati addotti a corredo delle singole quantificazioni, attraverso un confronto con quelli riferiti ad interventi successivi, riguardanti fattispecie analoghe.

La mancanza delle informazioni in questione rende problematica anche la verifica della compensatività degli effetti recati da proposte emendative presentate nel corso dell’esame parlamentare, nonostante si tratti di proposte di modifica riferite a disposizioni corredate di relazione tecnica, per le quali si dovrebbe quindi disporre di adeguati elementi informativi.

Si segnala infine che, per gran parte delle norme contenute nel disegno di legge, non sempre appaiono sufficientemente esplicitati i criteri in base ai quali sono stati stimati gli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, attribuiti alle singole disposizioni dalla relazione tecnica e dalla documentazione aggiuntiva pervenuta, come d’altro canto segnalato in diverse schede successivamente riportate.

 

ARTICOLO 2, commi 1-3

ICI detrazione prima casa

Le norme, nel testo iniziale, prevedevano l’introduzione di una riduzione dell’ICI per abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro per tutti i contribuenti proprietari di immobili che abbiano un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro (comma 1).

Era inoltre disposto il rimborso della minore imposta, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai comuni stessi. Il rimborso era effettuato in acconto con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell’imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli venivano effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, erano stabilite le disposizioni di attuazione di detti rimborsi (comma 2).

Il testo approvato al Senato apporta alcune modifiche al testo iniziale. In particolare la riduzione dell’ICI per abitazione principale (pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro), di cui al comma 1, viene estesa a tutti i contribuenti proprietari di immobili, anche con un reddito superiore a 50.000 euro, ad eccezione delle abitazioni principali classificate con categoria catastale A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli) (comma 1).

La minore imposta è rimborsata ai comuni con oneri a carico del bilancio statale. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il decreto di attuazione deve essere emanato entro 180 giorni e stabilisce le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite (comma 2).

In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori (comma 3).

 

L’allegato 7, al testo iniziale, indicava i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

0,0

0,0

0,0

823

823

823

823

823

823

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

823

823

823

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

L’allegato 7, riferito alle modifiche approvate al Senato, indica i seguenti effetti aggiuntivi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

0,0

0,0

0,0

81

81

81

81

81

81

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

81

81

81

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

L’effetto finale pertanto risulta il seguente:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

0,0

0,0

0,0

904

904

904

904

904

904

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

904

904

904

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, al testo iniziale, precisa che, al fine di stimare l’impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l’utilizzo di un modello di microsimulazione, basato  su un campione rappresentativo delle dichiarazioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2002. Il campione statistico è stato integrato con informazioni di tipo catastale. Sono state inoltre attribuite agli immobili destinati ad abitazione principale aliquote e detrazioni ICI differenziate per gli 8100 comuni italiani. Sulla base di tali dati la RT stima che il gettito complessivo ICI sulle sole abitazioni principali “per gli individui che beneficeranno dell’agevolazione” è pari a circa 2,7 miliardi di euro e l’effetto della proposta normativa è una riduzione di gettito di 823 milioni di euro.

La variazione di gettito ICI è esposta nella tabella seguente:

 

 

(mln di euro)

A) Gettito con detrazione aggiuntiva pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro e un limite di reddito complessivo di 50.000 euro

1.842

B) Gettito ICI stimato su abitazioni principali (normativa vigente)

2.665

Minor gettito ICI stimato (A-B)

-823

 

La relazione tecnica aggiornata, utilizzando gli stessi dati e la stessa metodologia di calcolo utilizzata per la quantificazione iniziale, stima che la perdita di gettito ICI sulle sole abitazioni principali dovuta all’estensione dell’agevolazione ICI per i proprietari con reddito complessivo superiore a 50.000 euro è pari a 88 milioni di euro (= 911-823). Peraltro viene quantificato un recupero di gettito ICI sulle abitazioni principali classificate come immobili di lusso (la RT precisa che esse costituiscono circa il 15% del totale delle abitazioni principali) pari a circa 7 milioni di euro.

Inoltre, in una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha fornito alcuni dati aggiuntivi. In particolare ha precisato che nel modello di microsimulazione risulta che i soli proprietari di abitazioni principali con reddito superiore a 50.000 euro sono circa 1.067.492 ovvero il 2,6 per cento del totale dei contribuenti persone fisiche.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione operata non risulta suscettibile di verifica, in quanto non vengono esplicitati in dettaglio né i dati utilizzati né la metodologia adottata ai fini della stima del minor gettito derivante dalla detrazione aggiuntiva. La RT si limita infatti ad affermare che la quantificazione si fonda su elaborazioni che utilizzano un modello di microsimulazione, di cui si forniscono i soli risultati finali. Inoltre, non è possibile ricostruire il procedimento seguito, in quanto i dati necessari risultano nell’esclusiva disponibilità dell’amministrazione finanziaria. In egual modo non risulta possibile sottoporre a verifica tecnica gli effetti delle modifiche apportate dal Senato, anch’essi calcolati sulla base del predetto modello di microsimulazione non esplicitato dalla RT.

Sulla base dei soli elementi che emergono dalla RT è possibile peraltro svolgere, in prima approssimazione, le seguenti considerazioni:

-          l’estensione dell’agevolazione ai soggetti con più di 50.000 euro riguarda, secondo quanto affermato nella nota governativa citata, 1.067.492 di soggetti ossia circa il 9,2 per cento del totale possessori di abitazione principale[2]; la corrispondente perdita di gettito[3] incide in misura pressoché identica (9,7 per cento) sul costo complessivo dell’agevolazione[4]. Tale assunto, ove dovesse trovare conferma nell’esplicitazione della metodologia di calcolo utilizzata,  sembrerebbe non tener conto del fatto che i possessori di abitazione principale con reddito elevato possono avere abitazioni più grandi della media dei proprietari di abitazione principale e che pertanto l’estensione dell’agevolazione a tali soggetti potrebbe comportare un aumento dell’onere più che proporzionale;

-          non è chiaro il motivo in base al quale, a fronte di un abbattimento dell’aliquota ICI di 1,33 per mille, pari a circa il 34,2 per cento rispetto all’attuale aliquota media ponderata da abitazione principale[5], venga quantificata una perdita di gettito pari soltanto al 26 per cento del gettito ICI attuale da abitazione principale[6]. Tale valutazione sembrerebbe attribuire un’incidenza rilevante all’operatività dell’altro vincolo previsto, costituito dalla fissazione di un tetto massimo all’agevolazione pari a 200 euro pro-capite, che dovrebbe operare soltanto con riferimento ad abitazioni con rendite molto elevate. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

 

ARTICOLO 2, commi 4 e 5

Detrazioni per canoni di locazione

Le norme integrano il contenuto dell’articolo 16 del TUIR.

L’articolo citato prevede l’erogazione di una detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998 (canone concordato). Prevede, altresì, un’analoga detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro nei tre anni antecedenti la richiesta della detrazione.

In particolare:

·        in favore di soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998,  è prevista una detrazione nella misura di:

-          300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

-          150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro;

·        in favore dei giovani di età compresa tra i venti ed i trenta anni, che stipulino contratti di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, purché diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari, è prevista per i primi tre anni una detrazione nella misura di 991,6 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Le detrazioni di cui all’articolo 16 del TUIR, comprese quelle attualmente vigenti, non sono cumulabili tra loro, tuttavia il contribuente ha diritto di optare per la detrazione più favorevole.

Le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per tale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Se la detrazione spettante ai sensi del predetto articolo 16 è superiore all’ammontare dell’imposta lorda diminuito, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni previste in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR), al soggetto è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione incapiente rispetto alla suddetta imposta.

Le modalità di attribuzione di tale ammontare sono demandate ad apposito decreto del MEF.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2007.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme un effetto di minore gettito a titolo di IRPEF sui saldi di finanza pubblica di 1.302 milioni di euro nel 2008, 960 milioni di euro nel 2009 e di 1.069 milioni di euro dal 2010.    

 

La relazione tecnica quantifica i suddetti effetti di minore gettito sulla base delle seguenti stime.

1)      Detrazione in favore degli inquilini già titolari di contratto di locazione

Si stima per cassa una perdita di gettito a titolo di IRPEF di 1.119 milioni di euro nel 2008 e di  668 milioni di euro annui dal 2009. Per competenza la perdita di gettito annua è valutata in 668 milioni di euro, di cui il 10 per cento in capo a soggetti incapienti, cui la quota di detrazione eccedente l’imposta netta si ritiene sia trasferita nell’esercizio successivo a quello di pagamento del canone.

       La stima si basa sui seguenti parametri di calcolo:

 

Numero delle abitazioni principali in affitto

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie, 2004

4,82 milioni

Numero delle abitazioni di pertinenza di soggetti esclusi dall’agevolazione (locatari di abitazioni di proprietà IACP, dello stato e di enti locali; soggetti che già godono delle detrazioni vigenti)

0,99 milioni

Numero delle abitazioni di pertinenza dei soggetti potenzialmente beneficiari della nuova detrazione al netto di una percentuale di sommerso stimata pari al 16,6%

3,20 milioni

 

Il numero delle abitazioni principali così individuate, pari a circa 3,2 milioni, è stato ripartito per fasce di reddito complessivo dei locatari, in base alla distribuzione desumibile dall’Indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia. Da tale indagine risulta che il 51 per cento degli inquilini ha un reddito annuo complessivo inferiore a 15.494 euro, il 37 per cento un reddito compreso tra 15.494 e 30.987 euro ed il restante 12 per cento ha un reddito superiore a 30.987 euro. Sulla base della distribuzione per fasce di reddito sono state quindi attribuiti gli importi delle detrazioni spettanti in base alle norme.

 

2)      Detrazione in favore dei giovani che stipulino un contratto di locazione

Si stima per cassa una perdita di gettito a titolo di IRPEF di 183 milioni di euro nel 2008, di  292 milioni di euro annui nel 2009 e di 401 milioni di euro annui dal 2010. Per competenza la perdita di gettito annua è valutata in 109 milioni di euro nel 2007, 218 milioni di euro nel 2008 ed in 327 milioni di euro nel 2010, per effetto del cumulo dei flussi annuali. Di tali ammontari annui, il 10 per cento si riferisce soggetti incapienti, cui la quota di detrazione eccedente l’imposta netta si ritiene sia trasferita nell’esercizio successivo a quello di pagamento del canone.

       La stima adotta l’ipotesi prudenziale che tutti i soggetti interessati abbiano un reddito inferiore a 15.494 euro annui. Essa si basa, inoltre, sui seguenti parametri di calcolo:

Numero di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni

Fonte: ISTAT, Annuario 2006.

7,85 milioni

Percentuale di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni convivente con i genitori

Fonte: ISTAT, La vita quotidiana nel 2005

80%

 

Tasso annuo di fuoriuscita dei giovani dal nucleo abitativo familiare

5%

Percentuale dei fuoriusciti che stipula un contratto di affitto nelle forme previste dalle norme

50%

Numero dei giovani beneficiari della detrazione (7,85 milioni *80%*5%*50%)

157.000

Misura unitaria della detrazione spettante (euro 991,6 – euro 300) in quanto alternativa a quella di cui al punto precedente

661,6 euro

Perdita di gettito annua per contingente di fuoriusciti dal nucleo abitativo familiare (competenza)

109 milioni di euro

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione proposta dalla relazione tecnica appare sottostimata. La relazione, infatti, non considera gli effetti della disposizione (comma 4, lett. d) capoverso 1-sexies) che, in caso di incapienza delle detrazioni nella relativa imposta netta, prevede comunque il trasferimento al contribuente dell’importo eccedente, con riferimento alle detrazioni attualmente vigenti.

Tale disposizione, infatti, essendo introdotta come comma aggiuntivo nell’articolo 16 del TUIR, sembra riferirsi a tutte le tipologie di detrazioni per canoni di locazione ivi contemplate, comprese quelle in vigore, per le quali non è attualmente prevista alcuna possibilità di recupero della quota di detrazione eccedente l’imposta.

Sul punto appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, commi 6 e 7

Detrazione per i contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento

Le norme modificano l’articolo 13 del TUIR con riguardo alla detrazione spettante ai coniugi che percepiscono gli assegni periodici, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili[7].

Attualmente ai contribuenti che percepiscono tali assegni periodici spetta la detrazione annua prevista dall’articolo 13, comma 5, del TUIR, pari a:

·          1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

·          1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l’importo di 50.200 euro. 

Le norme in esame introducono un regime di maggior favore, prevedendo che ai contribuenti percettori di tali assegni spetti una detrazione, non cumulabile con quelle previste dal medesimo articolo 13 del TUIR, in misura pari a quelle attualmente previste  nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano redditi di pensione, non rapportate ad alcun periodo dell’anno. Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del TUIR, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

·          1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

·          1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

·          1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate a titolo di IRPEF

38,5

22,0

22,0

39,5

23,0

23,0

39,5

23,0

23,0

Maggiori spese correnti[8]

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica assegna alle norme un effetto di perdita di gettito annuo per competenza, a titolo di IRPEF, di 22 milioni di euro ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 0,8 milioni di euro e 0,2 milioni di euro.

La quantificazione si basa sull’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005. Da tali elaborazioni si ricava che la modifica normativa proposta determina la spettanza di una maggiore detrazione di circa 440 per ciascuno dei 50.000 soggetti che dichiarano di percepire assegni periodici di mantenimento.

 

Al riguardo, ferma restando l’impossibilità di verificare il procedimento di  quantificazione, di cui è reso noto il solo risultato finale, si ravvisa la necessità di chiarimenti circa le ragioni della stima di una perdita di gettito a titolo di addizionali IRPEF.

Andrebbe, in particolare, chiarito se tale perdita di gettito a titolo di addizionali è determinata dal fatto che, per effetto della riduzione dell’IRPEF dovuta, un maggior numero di soggetti si colloca al di sotto della soglia minima di IRPEF che li esclude dall’applicazione delle imposte addizionali.

Le norme proposte, infatti, che incrementano detrazioni di imposta in favore di soggetti percipienti una particolare tipologia di reddito, non sono suscettibili di incidere direttamente sulla base imponibile delle addizionali IRPEF, che è costituita dal reddito complessivo individuato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

 

ARTICOLO 2, commi 8 e 9

Esenzione IRPEF dei redditi fondiari

La norma, che inserisce un comma 2-bis nell’articolo 11 del TUIR, dispone che, ai fini IRPEF, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell’articolo 25 del TUIR sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

Si segnala che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 del medesimo TUIR, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate a titolo di IRPEF

28,0

16,0

16,0

29,0

17,0

17,0

29,0

17,0

17,0

Maggiori spese correnti[9]

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica assegna alle norme un effetto di perdita di gettito annuo per competenza, a titolo di IRPEF, di 16 milioni di euro ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 0,8 milioni di euro e 0,2 milioni di euro.

La quantificazione si basa sull’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005. Da tali elaborazioni si ricava che la modifica normativa proposta determina l’esenzione dall’IRPEF per circa 362.000 soggetti che dichiarano soltanto redditi fondiari, con un risparmio medio di imposta pro capite di circa 44 euro annui.

 

Al riguardo, nel richiamare le considerazioni già svolte in premessa, si rileva che la metodologia di quantificazione, fondata su elaborazioni che utilizzano un modello di microsimulazione di cui si forniscono i soli risultati finali, non consente una verifica puntuale delle stime di minore gettito proposte.

 

ARTICOLO 2, commi 10 e 11

Modalità di computo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni

Le norme, integrano gli articoli 12 e 13 del TUIR, che dispongono rispettivamente in merito alle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia ed alle detrazioni per redditi di lavoro, disponendo che, ai fini del calcolo delle predette detrazioni, il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze[10].

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate a titolo di IRPEF

384,0

209,0

209,0

388,0

213,0

213,0

388,0

213,0

213,0

Maggiori spese correnti[11]

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica assegna alle norme un effetto di perdita di gettito annuo  per competenza, a titolo di IRPEF, di 209 milioni di euro ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 3 milioni di euro ed a 1 milione di euro.

La quantificazione si basa sull’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, presentate nel 2005.

Per cassa, considerata l’applicazione della disposizione a decorrere dal periodo d’imposta 2007, gli effetti di minore gettito a titolo di IRPEF e di addizionali sono i seguenti:

(milioni di euro)

Effetti

2008

2009

2010

Minore gettito IRPEF

384

209

209

Minore gettito addizionale regionale

3

3

3

Minore gettito addizionale comunale

1

1

1

Totale

388

213

213

Il minore gettito a titolo di Irpef per il 2008, pari a 384 milioni di euro, come precisato dal Governo nel corso dell’iter al Senato, tiene conto del fatto che circa l’85 per cento della platea dei contribuenti è rappresentato da lavoratori dipendenti. Per tali soggetti nel 2008 si considerano l’intero importo di competenza 2007 e gli 11/13 dell’importo di competenza 2008.

 

Al riguardo si sottolinea che non risulta possibile pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce i dati necessari al riguardo.

 

ARTICOLO 2, commi 12-14

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Le norme prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento della spesa sostenuta e nei limiti di un plafond massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, le seguenti agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio:

·        la detrazione ai fini IRPEF di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Si tratta della detrazione spettante per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 ed a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo;

·        la detrazione ai fini IRPEF di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2002, nel testo vigente al 31 dicembre 2003[12], per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie  che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile[13].

La detrazione spetta per interventi eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai suddetti soggetti che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

Le agevolazioni sopra descritte spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Le norme, inoltre, prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’applicazione dell’aliquota IVA  nella misura del 10 per cento  sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati  a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate dal 1° gennaio 2008.

 

L’allegato 7 assegna alle norme effetti netti complessivi di minore entrata nel 2008 ed a decorrere dal 2010. Nel 2009 l’effetto netto risulta, invece, di maggior gettito.  

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

-150,3

63,9

-306,8

-150,3

63,9

-306,8

-150,3

63,9

-306,8

    

Tale risultato è determinato dal fatto che la relazione tecnica, nel valutare l’effetto della proroga dell’agevolazione riguardante le spese di recupero del patrimonio edilizio, considera anche gli effetti incentivanti della disposizione in termini di maggior spesa per investimenti indotta.

In particolare:

A)        Perdita di gettito per la proroga della detraibilità delle spese di ristrutturazioneTale minore gettito è stimato in base ai dati delle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2005, dai quali emerge una spesa per ristrutturazioni di circa 6,1 miliardi di euro. Tale dato considera sia il rateo delle spese detraibili effettuate nel 2004 sia quelli riferiti alle annualità precedenti. Al fine di valutare il valore delle spese di ristrutturazione di un singolo anno, considerando anche i limiti di plafond introdotti successivamente al 2004, la relazione tecnica stima un coefficiente di abbattimento di 0,6. La stima delle spese annue per ristrutturazione è quindi pari a circa 3,65 miliardi di euro, di cui il 36 per cento, pari a circa 1.314 milioni di euro, è detraibile ai fini IRPEF. Per il calcolo del rateo annuo di detrazione si è ipotizzato che il 2 per cento della spesa sia di pertinenza di soggetti ultrasettantacinquenni, i quali possono detrarre tale spesa in cinque rate costanti annue anziché in dieci. La quota annualmente detraibile è pertanto pari a 134 milioni di euro, di cui 5,3 riferita a soggetti con più di settantacinque anni (1.314*0,02/5) e 128,7 milioni di euro al resto dei contribuenti (1.314*0,98/10).

B)        Incremento di gettito per effetto incentivante della disposizioneLa relazione afferma che, in base ad uno studio condotto sugli effetti indotti della detrazione in esame[14], è emerso che l’incentivo ha prodotto un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro, corrispondenti a 1.045 milioni di euro al netto dell’IVA al 10 per cento. Applicando a tale ultimo ammontare l’aliquota IVA del 10 per cento ed un’aliquota IRPEF/IRES/IRAP del 30 per cento, si stima un’emersione di gettito annua di 105 milioni di euro a titolo di IVA e di 314 milioni di euro a titolo di imposte dirette ed IRAP.

C)        Perdita di gettito IVA per riduzione dell’aliquota dal 20 al 10 per centoLa base imponibile IVA è stimata considerando l’ammontare delle spese che danno diritto alla detrazione, pari a 3,65 miliardi di euro, incrementato del 15 per cento per tenere conto delle spese extra plafond è sottraendo l’ammontare della spesa indotta per effetto dell’agevolazione, pari a 1.150 milioni di euro, spesa che in assenza dell’agevolazione non si sarebbe realizzata. La perdita di gettito annua è stimata pertanto in 278 milioni di euro.

 

Effetti in termini di competenza (mln euro)

2008

2009

2010

Minori entrate

IRPEF

-134

-268

-402

IVA

-278

-278

-278

Effetti indotti positivi

IRPEF/IRES/IRAP

314

314

314

IVA

105

105

105

 

Effetto netto

6

-128

-262

 

Effetti in termini di cassa (mln euro)

2008

2009

2010

Minori entrate

IRPEF

-20

-215

-369

IVA

-278

-278

-278

Effetti indotti positivi

IRPEF/IRES/IRAP

47

502

314

IVA

105

105

105

 

Effetto netto

-146

114

-228

 

D)        Perdita di gettito per la proroga dell’incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturatiLa quantificazione utilizza i dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 2005, dai quali emerge un fatturato relativo alle attività riconducibili all’oggetto della norma pari a circa 40 miliardi di euro. Da tale dato occorre enucleare i soli interventi di manutenzione straordinaria, stimati pari al 27,1 per cento, di pertinenza di fabbricati residenziali, stimati pari al 51 per cento. Nell’ambito dell’ammontare ottenuto, pari a 5.528 milioni di euro, occorre considerare i soli interventi effettuati su fabbricati di proprietà di persone giuridiche, stimabili nell’ordine dell’8 per cento. Il risultato, pari a 442,27 milioni di euro è, quindi, ulteriormente ridotto del 10 per cento per tenere conto del limite di plafond e del limite fissato al 25 per cento del prezzo dell’immobile. Applicando all’importo residuo, pari a 398 milioni di euro la percentuale di detraibilità  e considerando la possibilità di detrarre la spesa in cinque rate annuali costanti, si ottiene una riduzione annuale di gettito IRPEF pari a 28,66 milioni di euro nel 2008, 57,32 milioni di euro nel 2009 e 85,98 milioni di euro nel 2010. Per cassa, ipotizzando una riduzione del versamento in acconto, pari in ciascun anno al 15 per cento del credito maturato, si hanno i seguenti effetti di minore gettito.

   

 

2008

2009

2010

Minori entrate IRPEF

-4,30

-50,15

-78,80

 

Al riguardo, con riferimento al recupero di gettito per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione, si  osserva che, data la durata decennale di vigenza dell’agevolazione[15], tale elemento di maggior gettito dovrebbe già risultare scontato negli andamenti tendenziali dell’economia.

Un recupero di gettito a tale titolo si giustificherebbe invece solo qualora gli andamenti tendenziali della domanda aggregata scontassero una riduzione, rispetto alle proiezioni, per tenere conto del venir meno dell’agevolazione in oggetto. Peraltro, nel DPEF 2008-2011 non si segnala che nella costruzione del quadro macroeconomico a legislazione vigente sia scontata una riduzione della domanda per il venir meno di questa come di altre agevolazioni oggetto di proroga annuale.

Occorre, inoltre, segnalare che gli elementi addetti a giustificazione della considerazione di effetti di mercato indotti, derivanti dalla norma, sembrerebbero non considerare, l’intero sistema macroeconomico e, quindi, gli eventuali effetti di sostituzione. Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti circa i criteri di calcolo utilizzati per la stima di tali effetti indotti, con particolare riguardo al fatto che l’intero maggiore importo degli investimenti indotti è assunto ad incremento della base imponibile delle imposte dirette.

 

ARTICOLO 2, commi 15- 18

Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici

Le norme, nel testo iniziale, prorogano le agevolazioni contenute nell’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Le norme citate prevedono una detrazione dall’imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, finalizzate a realizzare i seguenti interventi di adeguamento degli edifici:

·          interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione spetta fino ad un valore massimo di 100.000 euro (comma 344);

·          interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica indicati in apposita Tabella  allegata alla medesima legge n. 296 del 2006. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 60.000 euro (comma 345);

·          l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione spetta  fino a un valore massimo di 60.000 euro (comma 346);

·          interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro (comma 347).

I successivi commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 296 impongono le seguenti ulteriori condizioni ai fini della fruizione delle detrazioni:

·          si applicano i criteri generali previsti per la ristrutturazione del patrimonio edilizio ai sensi della legge n. 449 del 1997, articolo 1, e delle relative norme di attuazione;

·          è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente, della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti;

·          è necessaria l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale, ovvero di un “attestato di qualificazione energetica” predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa[16]. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.

Le spese per la certificazione energetica rientrano negli importi detraibili.

 

L’Allegato 7 al testo originario assegna alla disposizione un effetto di riduzione di gettito di 9 milioni di euro nel 2008, 94 milioni di euro nel 2009 e 187 milioni di euro nel 2010.

 

La relazione tecnica al testo originario quantifica le minori entrate derivanti dalla disposizione di proroga della detrazione sulla base dell’ammontare delle spese detraibili per ristrutturazioni edilizie, stimate, come si è visto, in circa 3,7 miliardi di euro, di cui le spese in questione rappresenterebbero circa l’11 per cento. L’ammontare ottenuto, pari a circa 400 milioni di euro, è previsto crescere del 25 per cento annuo nei due anni successivi al 2008, raggiungendo, rispettivamente, gli importi di 500 milioni i euro nel 2009 e di 625 milioni di euro nel 2010.

Applicando il regime di detraibilità previsto per le ristrutturazioni edilizie ed il più favorevole regime di detraibilità prorogato dalle disposizioni in esame si ottengono, in relazione ai flussi di spesa agevolabili in ciascun anno, i seguenti risultati differenziali per competenza.

Tali risultati differenziali si presentano a tutto il 2012, anno in cui verrà portata in detrazione la terza ed ultima rata della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2010. A partire da tale anno si avrà, invece, un effetto di recupero di gettito in relazione alla mancata detrazione delle quote che si sarebbe determinata ove i contribuenti si fossero avvalsi per le spese di riqualificazione energetica degli edifici dell’agevolazione relativa alle ristrutturazioni edilizie.

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Agevolazione ordinaria per ristrutturazioni edilizie (36% in 10 rate costanti[17])

Detrazione totale

144

180

225

Detrazione annua riferita al flusso di spesa sostenuto in ciascun anno

14,7

18,4

23

Agevolazione per riqualificazione energetica edifici (55% in tre rate costanti)

Detrazione totale

220

275

344

Detrazione annua riferita al flusso di spesa sostenuto in ciascun anno

73,5

91,7

114,6

Differenza (minori entrate)

58,8

73,3

91,6

Per cassa le minori entrate presentano il seguente andamento:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Minori entrate IRPEF

9

94

187

  

Il Senato ha introdotto le seguenti modifiche:

·        ha previsto che sia le disposizioni citate di cui ai commi da 344 a 347 sia quelle di cui ai commi 353, 358 e 359 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applichino secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007[18], recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (comma 16).

I commi 353, 358 e 359 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevedono, rispettivamente, detrazioni in unica rata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, finalizzate ai seguenti interventi:

      - sostituzione di frigoriferi e congelatori;

- acquisto ed istallazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa fra 5 e 90 kW;

- acquisto ed istallazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.;

·        ha previsto la riduzione delle assegnazioni per i 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di incentivo alle attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui alla legge n. 415 del 1992, articolo 1, comma 2 (comma 16);

·        ha provveduto a modificare, con efficacia dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla legge n. 296 de 2006, riguardante i requisiti di trasmittanza termica per le coperture ed i pavimenti richiesti ai fini dell’applicazione del comma 345 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 17), correggendo un errore materiale presente nella tabella originaria[19];

·        ha, inoltre, introdotto alcuni criteri riguardanti l’applicazione della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, tra i quali la possibilità di ripartire la detrazione complessiva spettante in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci (comma 18).

 

La relazione tecnica di corredo ad alcune delle modifiche introdotte al Senato (commi 16 e 17) afferma quanto segue:

·        l’estensione delle modalità applicative di cui al DM 19 febbraio 2007 alle disposizioni dei commi 353, 358 e 359 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha finalità di semplificazione e non comporta effetti di gettito;

·        la modifica della tabella 3, allegata alla legge n. 296 del 2006, corregge un palese errore materiale e non implica variazioni di gettito, in quanto gli operatori già applicano la tabella in forma corretta.

 

Al riguardo, in riferimento al contenuto della relazione tecnica originaria, si rileva che la stima delle minori entrate appare leggermente sottostimata con riferimento agli anni 2009 e 2010. Infatti, sulla base dei dati della relazione tecnica e adottando il criterio di calcolo per cassa utilizzato nella stima degli effetti della proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie - che implica una contrazione del versamento dell’acconto in ciascun anno, pari al 15 per cento del credito maturato - le minori entrate a titolo di IRPEF si cifrerebbero in circa 105 milioni di euro nel 2009 ed in 190 milioni di euro nel 2010, anziché rispettivamente in 94 e 187 milioni di euro.

In merito alle modifiche introdotte dal Senato, si rileva che le medesime non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le quantificazioni relative alle minori entrate recate dall’incentivo in esame - contenute sia nella relazione tecnica alla legge n. 296 del 2006 che nella relazione tecnica allegata al d.d.l. in esame - pongono alla base del calcolo l’intero ammontare delle detrazioni per gli interventi agevolati, prescindendo dalla concorrenza o meno delle condizioni poste alla loro fruizione.

Appaiono, invece, necessari chiarimenti circa la disposizione che riduce le assegnazioni per il 2007 a favore degli interventi nelle aree depresse. Tale disposizione, infatti, appare priva di contenuto normativo, in quanto non quantifica la misura di tale riduzione. Inoltre non è chiaro se tale disposizione sia stata inserita con finalità compensative: in tal caso la sua introduzione apparirebbe in contrasto con la valutazione della relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato, mirante ad escludere qualsiasi effetto finanziario da parte delle modifiche medesime.

 

ARTICOLO 2, commi 19-22

Trasferimento di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale

Normativa vigente: L’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha previsto che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (PUP) comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, siano soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

In seguito, l’articolo 36, comma 15, del decreto n. 223 del 2006 ha abrogato l’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.    

Le norme dispongono quanto segue:

·        l’imposta di registro si applica nella misura dell’1 per cento se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto;

·        sugli atti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ai medesimi immobili di cui al punto precedente, l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 3 per cento;

·        l’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006 è abrogato.

 

L’Allegato 7 attribuisce alle norme un effetto di perdita di gettito di 55 milioni di euro annui dal 2008.

 

La relazione tecnica utilizza i dati della base informativa dell’imposta di registro riferiti al 2005, ultima annualità disponibile per poter verificare l’ammontare dei trasferimenti all’interno di piani urbanistici particolareggiati. Tale dato si cifra in 2.850 milioni di euro e comprende terreni e fabbricati.

Da dati di fonte ISTAT  si desume che il 65 per cento dei 57 milioni di metri quadrati, di cui è stata autorizzata la costruzione nel 2005 riguardano costruzioni residenziali.

Inoltre, occorre considerare che, in base alla normativa vigente sono attualmente agevolati i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati finalizzati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. Tali programmi rappresentano circa il 30 per cento dei programmi di edilizia residenziale.

Applicando i parametri sopra descritti, la relazione tecnica determina i seguenti risultati di gettito annuo a legislazione vigente ed in base alla nuova legislazione proposta:

 

 Legislazione vigente

Gettito trasferimenti agevolati

2.850*65%*30%*1%[20]

5,55

Gettito trasferimenti non agevolati

2.850*65%*70%*11%[21]

142,64

Totale

 

148,19

Legislazione variata

Gettito trasferimenti PUP

2.850*65%*5%[22]

92,63

Differenza = Perdita di gettito

 

55,56

  

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, commi 23 e 24

Deduzione delle perdite da attività commerciale e lavoro autonomo

Le norme modificano l’articolo 8 del TUIR, ripristinando la possibilità, ai fini della determinazione del reddito complessivo, di sottrarre dal reddito complessivo stesso, anziché dai relativi redditi di specie, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali, esercitate attraverso imprese minori in contabilità semplificata, e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, esercitato anche  attraverso società semplici ed associazioni.

Tale possibilità era stata esclusa dai commi 27 e 28 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.

 

L’Allegato 7 assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito di 93 milioni di euro nel 2008, 124 milioni di euro nel 2009 e 32 milioni di euro nel 2010.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni determinano il venir meno dell’effetto di incremento di gettito a suo tempo stimato per l’introduzione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006. 

Pertanto, considerando l’entrata in vigore della disposizione dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 ed ipotizzando che i contribuenti tengano conto della disposizione già in sede di acconto per il 2008, gli effetti di cassa sarebbero i seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

IRPEF

-93

-124

-32

20

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2, comma 25

Trasferimenti di azienda e pacchetti azionari

La norma, introdotta al Senato, modifica l’articolo 3, comma 4-ter, del D. Lgs. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).

Tale comma è stato introdotto dall’articolo 1, comma 78, della legge 296 del 2006. Esso dispone che non siano soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività dell’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.   

La norma in esame estende l’esenzione anche ai trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote partecipative ed azioni previsti  in favore del coniuge superstite.

 

La relazione tecnica di corredo all’emendamento afferma che, in sede di esame della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto il beneficio, ora esteso ai coniuge superstiti, nella quantificazione della perdita di gettito a titolo di  imposta sulle successioni e sulle donazioni derivante da tale misura, erano già inclusi i trasferimenti ai coniugi superstiti, per la quota eccedente la franchigia di un milione. Ciò in quanto, sulla base dei dati disponibili, non era possibile distinguere puntualmente i trasferimenti in favore dei discendenti da quelli in favore del coniuge.

A titolo indicativo, la medesima relazione afferma che, sulla base dei dati utilizzati per l’originaria quantificazione ed ipotizzando che i trasferimenti a coniugi rappresentino un quarto dei trasferimenti di aziende, quote partecipative e azioni, la perdita di gettito derivante dall’estensione del beneficio ai trasferimenti a coniugi può valutarsi nell’ordine di circa 7 milioni di euro annui per competenza. Tale perdita di gettito, tuttavia, è già inclusa nella quantificazione originaria.

 

Nulla da osservare, per il profilo della quantificazione, essendo la perdita di gettito effettivamente già considerata nell’originaria quantificazione dell’esenzione.

Si segnala, peraltro, che l’estensione dell’agevolazione non risulta corredata di una disposizione che ne precisi i termine di decorrenza.

Andrebbe, infatti, precisato se il termine di entrata in vigore del 1° gennaio 2008, previsto per le disposizioni del provvedimento in esame, ove non altrimenti indicato, debba intendersi, nella fattispecie in esame, riferito alle successioni apertesi a decorrere da tale data, ovvero agli atti presentati per la registrazione a decorrere dalla data medesima.

 

ARTICOLO 3, commi 1-19 e 25-26

Effetti complessivi di cassa della normativa proposta

Con riferimento agli effetti di cassa della norma in esame, la relazione tecnica effettua una valutazione complessiva che prende in considerazione tutte le modifiche recate dai commi in esame. A tal fine viene dapprima presentato, in una tabella, un riepilogo complessivo di tutti gli effetti di competenza, considerati con riferimento alle singole disposizioni, quindi viene effettuata un’aggregazione di tali dati analitici in macro-voci, sempre espresse in termini di competenza, omogenee sotto il profilo delle modalità di versamento per cassa dei tributi in esse contenuti. Tali valori aggregati differiscono dalla mera somma algebrica degli importi attribuiti, per competenza, alle singole disposizioni, presumibilmente in quanto in questa sede sono stati considerati gli effetti di interrelazione fra le singole disposizioni considerate.

Applicando alle macro-voci omogenee ottenute le specifiche modalità di versamento per cassa dei tributi in esse inclusi, la relazione tecnica perviene alla quantificazione degli effetti di cassa attribuibili congiuntamente al complesso delle disposizioni considerate. Non viene pertanto fornito l’andamento per cassa degli effetti di gettito delle singole disposizioni[23] .

Di seguito si riportano, in primo luogo, gli effetti di gettito complessivi delle norme in esame genericamente attribuiti all’articolo 3 nell’allegato 7, quindi si riproducono le tabelle riportate nella relazione tecnica per dar conto della procedura di quantificazione degli effetti di cassa iscritti nel suddetto allegato.

 

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di IRES (commi 1-19)

-1.034

1.435

357

-1.034

1.021

40

-1.034

1.021

40

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionalizzazione IRES-IVA – FSN (commi 1-19)

0,0

414,0

317,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

L’effetto netto della disposizione è pertanto il seguente

 (segno meno = peggioramento):

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

(commi 1-19)

1.034

-1.021

-40

1.034

-1.021

-40

1.034

-1.021

-40

 

 

(milioni di euro)

 

COMPETENZA

2008

2009

2010

 

 

Risorse

Oneri

Risorse

Oneri

Risorse

Oneri

 

 

A

Eliminazione deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e altri costi; eliminazione ammortamenti anticipati e rideterminazione durata minima contratti di leasing

4414

 

4743

 

5072

 

 

B

Nuova disciplina interessi passivi (e contestuale abrogazione del pro-rata reddituale, del pro-rata patrimoniale e della thin cap)

1643

 

1643

 

1643

 

 

C

Eliminazione rettifiche di consolidamento IRES per dividendi e trasferimenti di beni in neutralità

600

 

600

 

600

 

 

 

D

Riduzione dal 16 al 5 per cento della quota imponibile delle plusvalenze PEX; con mantenimento al 16 per cento per la parte di plusvalenza corrispondente alle svalutazioni effettuate in qualunque epoca per opportunità fiscali

 

312

 

312

 

312

 

E

 

Modifiche al trattamento delle spese di rappresentanza

 

39

 

39

 

39

 

 

F

Recapture delle perdite di società estere ex consolidate, compensate con redditi, sotto forma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate

0

 

14

 

28

 

 

G

Aliquota proporzionale opzionale ditte individuali e società di persone

 

100

 

150

 

200

 

H

Adeguamento quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate

 

 

300

 

174

 

 

I

 

Svincolo riserve da quadro EC

57

 

57

 

57

 

 

 

L

Imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali ed effetto maggiori ammortamenti

527

 

301

 

334

 

 

M

Riduzione 5,5 punti di aliquota IRES

 

7.589

 

7.589

 

7.589

 

 

 

RIEPILOGO COMPETENZA

2008

2009

2010

Y

IRES (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M)
comprensivo dell'effetto IRPEF

-1.076

-709

-509

W

IRAP-aliquota 3,9%. Modifica della base imponibile, adeguamento deduzioni

224

274

324

O

Limitazioni compens. IVA di gruppo

450

450

450

T

Totale interventi IRES/IRAP

-402

15

265

 

 Con un acconto medio IRES del 75% ed un acconto medio IRAP dell’85%, l’andamento di cassa è il seguente (milioni di euro):

 

CASSA

2008

2009

2010

IRES (comprensivo dell'effetto IRPEF/imposta sostitutiva delle ritenute su dividendi e capital gains)

584

-1885

-807

IRAP - aliquota 3,9%, modifica della base imponibile, adeguamento deduzioni

 

414

317

Limitazioni compens. IVA di gruppo

450

450

450

Totale interventi IRES/IRAP

1034

-1021

-41

 

In aggiunta alle tabelle recate dalla relazione tecnica, sopra riportate, la Nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato fornisce alcune informazioni integrative che spiegano, almeno in parte, il procedimento adottato, non altrimenti ricostruibile.

1. Con riferimento alle imposte sostitutive (commi da 13 a 16 dell’articolo in esame), viene chiarito che la differenza fra i dati (già espressi in termini di cassa) riportati in sede di scheda analitica e quelli (di competenza), espressi nel prospetto riepilogativo sopra riportato, dipende dalla diversa incidenza, fra cassa e competenza, della perdita di gettito dovuta ai maggiori ammortamenti. Infatti, mentre il gettito dell’imposta sostitutiva ha lo stesso sviluppo sia in termini di cassa che in termini di competenza, il minor gettito delle imposte sui redditi, conseguente ai maggiori ammortamenti, si riflette per cassa secondo il meccanismo di saldo-acconto.

 

Effetti di cassa indicati nella scheda analitica:

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive

527

720

899

Minor gettito imposte dirette

 

 

733

Maggior gettito netto

527

720

166

 

Effetti di competenza indicati nella nota di risposta:

Competenza

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive

527

720

899

Minor gettito imposte dirette

 

419

565

Maggior gettito netto

527

301

334

 

2. Con riferimento all’IRES, viene chiarito che l’importo aggregato in termini di competenza, indicato nel prospetto riepilogativo (cfr. lettera Y) è stato depurato delle poste che presentavano una disomogeneità con riferimento ai meccanismi di versamento per cassa: pertanto sono state escluse le imposte sostitutive (ma non il corrispondente effetto dovuto agli ammortamenti) e gli effetti relativi all’adeguamento della quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate. Ne consegue il seguente sviluppo del minor gettito in termini di competenza:

Competenza

2008

2009

2010

Minor gettito IRES (comprensivo effetto IRPEF)

1.660

1.786

1.639

Applicando a tali importi il consueto meccanismo di saldo e acconto si perviene alla seguente perdita di gettito in termini di cassa:

Cassa

2008

2009

2010

Minor gettito IRES (comprensivo effetto IRPEF)

0

2.905

1.881

 

Tale importo deve quindi essere integrato della posta relativa al recupero di gettito per l’adeguamento della quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate, per la quale la cassa e la competenza si equivalgono:

 

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito IRES dividendi cap.gains

0

300

174

 

Considerando congiuntamente tutte le voci sopra indicate si perviene all’effetto finale indicato alla voce IRES nella tabella della relazione tecnica sopra riportata, relativa ai dati di cassa:

 

Cassa

2008

2009

2010

Minor gettito IRES (comprensivo effetto IRPEF)

0

2.905

1.881

Maggior gettito IRES dividendi cap. gains

 

300

174

Maggior gettito imposte sostitutive

527

720

899

Totale IRES indicato nella relazione tecnica (comprensivo effetto IRPEF, imposte sostitutive e capital gains

584[24]

-1.885

-807

 

La citata nota integrativa precisa infine che non sono stati presi in considerazione possibili effetti anticipati in termini di acconto in quanto non si prevede un aumento del ricorso al metodo previsionale di calcolo dell’acconto poichè l’effetto complessivo della manovra, che riduce l’aliquota legale, ma aumenta allo stesso tempo la base imponibile, non consente di prevedere una chiara riduzione del carico fiscale tale da escludere il rischio di sanzioni in caso di un versamento di acconto insufficiente.

 

Al riguardo si segnala in via preliminare che, nel caso in esame, al fine di una più congrua valutazione degli effetti netti del complesso delle disposizioni in esame sarebbe necessario disporre di uno sviluppo della quantificazione degli effetti di cassa di più lungo periodo rispetto al triennio di competenza. Si osserva infatti che, come più dettagliatamente illustrato nelle schede riferite alle singole disposizioni, a fronte di riduzioni di gettito di carattere permanente derivanti da interventi sulle aliquote dell’IRES e dell’IRAP, per altre disposizioni l’effetto di maggior gettito atteso si configura come un mero effetto temporaneo di cassa. Si intende fa riferimento in particolare alle disposizioni che modificano i criteri temporali di imputazione di quote deducibili (ammortamenti anticipati, deduzioni extracontabili) relativi a cespiti che comunque, seppure su un arco di tempo maggiore, mantengono invariata la loro attuale deducibilità: il maggior carico fiscale sostenuto dai singoli contribuenti nei primi esercizi di applicazione della disposizione sarà pertanto successivamente recuperato dagli stessi. Da ciò deriva la necessità di una valutazione comparata, di più lungo periodo, degli effetti complessivi degli interventi adottati.

Con specifico riferimento alla metodologia di quantificazione adottata per gli effetti di cassa si segnala che, grazie alle informazioni integrative fornite nella citata nota di risposta, appare possibile ricostruire il passaggio dai dati di competenza, contenuti nel prospetto di sintesi riportato nella relazione tecnica, a quelli di cassa indicati nella tavola successiva, che risulta corretto sulla base delle ipotesi e dei parametri assunti[25]. Resta invece da chiarire come si sia pervenuti ai dati di sintesi di competenza relativi all’IRES, che non appaiono direttamente desumibili dai dati disaggregati di competenza riportati nella tavola riepilogativa.

Sommando i valori desumibili dalla tavola riepilogativa degli effetti di competenza, si ottengono dati che presentano, rispetto ai dati di sintesi di competenza IRES[26] una discrepanza pari a 277 mln. di euro per ciascuna annualità.

Infine, andrebbe più attentamente valutata l’ipotesi che esclude il ricorso al metodo previsionale per il versamento dell’acconto nel 2008. Ciò, in particolare, in considerazione dei prevalenti effetti di minor gettito derivanti da disposizioni (quali le riduzioni delle aliquote IRES e IRAP) suscettibili di interessare la generalità dei contribuenti, a differenza delle altre disposizioni, che potenzialmente riguardano platee di contribuenti qualificate da determinati requisiti.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettere i) e l)

Deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES

Normativa vigente: La normativa vigente in materia di deducibilità degli interessi ai fini IRES prevede tre diversi ordini di limitazioni  di cui agli articoli 96, 97 e 98 del TUIR, che i contribuenti devono separatamente applicare al fine di determinare la quota di interessi passivi fiscalmente deducibili.

Le norme, nel testo iniziale, dispongono l’abrogazione delle disposizioni vigenti (articoli 97 e 98 del TUIR) sulla deducibilità degli interessi passivi e la loro sostituzione (articolo 96 del TUIR) con un meccanismo forfetario e di più semplice applicazione per la determinazione della quota di interessi indeducibili. In particolare:

-         fino a concorrenza degli interessi attivi imponibili, gli interessi passivi sono interamente deducibili in ciascun periodo d’imposta;

-         l’eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra ricavi e costi dell’attività caratteristica, al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti, cui sono stati aggiunti, per esigenze di coerenza rispetto agli ammortamenti – nel testo approvato dal Senato – i canoni di leasing. L’eventuale esubero di interessi passivi non è deducibile nel periodo d’imposta;

-         l’importo degli interessi passivi non deducibili in un determinato periodo d’imposta per effetto delle norme di cui ai punti precedenti, può essere  dedotto nei periodi d’imposta successivi, entro il quinto, qualora in ciascuno di tali periodi si verifichi una situazione in cui l’importo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Le disposizioni non si applicano alle banche, ai soggetti finanziari, alle assicurazioni e alle capogruppo dei gruppi bancari e assicurativi.

Per evitare una eccessiva penalizzazione delle holding di partecipazione, che di regola non hanno un margine operativo lordo significativo ma possono contrarre debiti anche di rilevante importo in relazione alla attività di capogruppo svolta, si prevede che nell’ambito del consolidato fiscale gli eventuali interessi passivi indeducibili da parte di una società possano essere dedotti in sede di determinazione del “reddito complessivo globale del consolidato” se un’altra società (anch’essa partecipante al consolidato) ha un’eccedenza di margine operativo lordo non interamente sfruttato ai fini della deduzione dei propri interessi passivi.

La normativa proposta si applica dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i primi tre periodi d’imposta il limite del riporto in avanti dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo d’imposta successivo a quello di competenza. 

 

Il Senato ha introdotto le seguenti modifiche:

·        il risultato operativo lordo è calcolato al lordo dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali;

·        tra gli interessi attivi rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi, sono inclusi anche quelli derivanti da crediti di natura commerciale;

·        nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione si considerano interessi attivi rilevanti ai soli fini delle disposizioni in esame anche gli interessi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;

·        le imprese possono richiedere, mediante istanza di interpello, la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi non dedotte, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale, dall’avvio di nuove iniziative economiche, ovvero da fattori che renderebbero particolarmente onerosa la ringoziazione dei finanziamenti contratti;

·        sono incluse nell’ambito applicativo della nuova disciplina le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.

 

La relazione tecnica al testo iniziale stima un maggior gettito totale ai fini IRES, complessivamente per i soggetti fuori dal consolidato e per i soggetti facenti parte di un gruppo, pari a circa 1.643 milioni di euro annui di competenza ad aliquota del 33% a partire dal 2008.

Come si è detto, la relazione tecnica non fornisce una valutazione degli effetti in termini di cassa in quanto tali effetti sono esplicitati per il complesso delle disposizioni in materia di IRES nella tabella riassuntiva delle relative misure.

La quantificazione utilizza i dati dei bilanci Cerved 2004, in base ai quali è stato stimato il risultato operativo lordo così come risultante dal conto economico dell’esercizio della gestione caratteristica.

Gli interessi passivi sono stati stimati in base ai dati indicati nel prospetto del conto economico del quadro RS del modello UNICO 2005 Società di capitali  per l’anno di imposta 2004, inoltre, a tali interessi passivi sono stati aggiunti gli interessi impliciti nei canoni di leasing rilevati dalla variazione in diminuzione indicata ai fini IRAP, relativamente al costo per l’utilizzo dei beni di terzi.

Dal confronto tra gli interessi passivi e gli interessi attivi, è stata stimata la porzione degli interessi passivi eccedenti gli attivi. Tale importo è stato reso indeducibile applicando una variazione in aumento sul reddito lordo/perdita ad esclusione della quota del 30% del risultato operativo lordo, permessa in deduzione. Contemporaneamente sono state neutralizzate le variazioni in aumento da quadro RF per interessi passivi indeducibili conseguenti agli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, tenendo conto altresì delle rettifiche di consolidamento.

Per i soggetti facenti parte di un consolidato nazionale sono stati riportati in capo al gruppo gli interessi passivi non deducibili e, per i soggetti con risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato, la porzione ancora utilizzabile.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato alle norme in esame[27] assegna effetti finanziari esclusivamente alla disposizione riguardante gli interessi virtuali collegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, per le imprese che operano con la pubblica amministrazione. A tale disposizione è assegnato un effetto di perdita di gettito di circa 15 milioni di euro annui, anche in considerazione del fatto che i processi volti a migliorare l’efficienza nella pubblica amministrazione consentono un miglioramento nei processi di pagamento dei fornitori.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica al testo iniziale si limita ad indicare le fonti dei dati utilizzati e il percorso logico seguito per l’elaborazione della stima, non consentendo una puntuale verifica della quantificazione. Appaiono pertanto necessarie ulteriori indicazioni anche in considerazione del cospicuo effetto di ripresa di gettito assegnato alle norme.

In linea generale si rileva che il limite alla deduzione degli interessi passivi previsto dalla nuova normativa non si applica alle imprese individuali né alle società di persone. Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire le imprese “minori”, che determina tuttavia un disallineamento tra la disciplina applicabile alle imprese in funzione della forma societaria rivestita e che potrebbe perciò determinare un riposizionamento da parte dei soggetti interessati in relazione al vantaggio fiscale conseguibile. In pratica, potrebbe manifestarsi una tendenza dei contribuenti, anche di grandi dimensioni, a “migrare” verso la forma delle società di persone per evitare l’applicazione del nuovo regime di indeducibilità.

Ulteriori elementi informativi appaiono necessari su alcune delle modifiche apportate al Senato, non menzionate nella relativa relazione tecnica, che tuttavia appaiono suscettibili di determinare una riduzione degli effetti di maggior gettito ascritti alle disposizioni.

Si tratta in particolare:

·         della norma che consente alle imprese, tramite istanza di interpello, in grado di dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dalle norme, di ottenere il raddoppio del periodo di riportabilità delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nel periodo di competenza;

·         della norma che include tra gli interessi attivi quelli derivanti da crediti di natura commerciale;

·         della norma che, prevedendo l’inclusione dei canoni di locazione finanziaria nel calcolo del risultato operativo lordo, aumenta il margine di deducibilità degli interessi passivi nell’esercizio di competenza.  

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettera e)

Riduzione dell’aliquota IRES

La norma riduce l’aliquota legale IRES dal 33 al 27,5 per cento.

La relazione tecnica fornisce la stima dell’effetto combinato di tutte le misure in materia di IRES contenute nell’articolo in esame ricalcolato sulla base della nuova aliquota. Le quantificazioni riferite alle singole disposizioni sono invece valutate ad aliquota vigente nelle parti della relazione riferite ai singoli interventi. Tale effetto si cifra per competenza in una perdita di gettito di 1.076 milioni di euro nel 2008, 709 milioni di euro nel 2009 ed in 509 milioni di euro nel 2010 ed è comprensivo anche degli effetti che talune misure esplicano sull’IRPEF.

Nella tabella riassuntiva degli effetti delle singole misure in materia di IRES, la relazione tecnica  fornisce, poi,  singolarmente l’effetto di perdita di gettito per competenza derivante dalla riduzione di 5,5 punti percentuali dell’aliquota legale IRES. Tale effetto si cifra in 7.589 milioni di euro annui dal 2008.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha precisato che la stima relativa alla riduzione dell’aliquota legale è stata ottenuta applicando simultaneamente le modifiche per le quali è stata possibile la stima attraverso l’utilizzo del modello previsionale IRES, utilizzando la nuova aliquota. A questa stima sono poi state aggiunte le variazioni dovute alle stime effettuate utilizzando dati macro. La relazione tecnica ha poi riportato sia l’effetto complessivo degli interventi ad aliquota ridotta, sia la stima della singola modifica relativa alla riduzione di aliquota, calcolata utilizzando la microsimulazione IRES contribuente per contribuente.

 

Al riguardo si osserva che sia la relazione tecnica sia le ulteriori precisazioni del Governo non esplicitano sufficientemente la metodologia di calcolo e la natura dei dati esposti. Tale circostanza rende, pertanto, necessari ulteriori chiarimenti, anche in considerazione della dimensione quantitativa degli effetti stimati.

In particolare andrebbero meglio chiarite le modalità di calcolo dell’effetto di perdita di gettito per competenza derivante dalla riduzione di 5,5 punti percentuali dell’aliquota legale IRES, pari a 7.589 milioni di euro annui dal 2008, riportato nella tabella riepilogativa delle misure in materia di IRES.

In merito andrebbe confermato se tale risultato corrisponde all’effetto di riduzione di aliquota calcolato sulla base imponibile IRES a legislazione vigente, integrato dell’effetto di incremento della base imponibile conseguente alle misure in materia di IRES introdotte dall’articolo in esame.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettera h)

Riduzione della quota imponibile delle plusvalenze esenti (pex)

L’articolo 87 del TUIR dispone che, ferme restando alcune condizioni espressamente elencate dalla norma stessa, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 91 per cento e dell’84 per cento a decorrere dal 2007, le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti.

 

La norma [28]in esame innalza la percentuale di esenzione in vigore dal 2007 dall’84 al 95 per cento, ripristinando la percentuale vigente anteriormente al decreto legge 203 del 2005.

 

La relazione tecnica stima un effetto di perdita di gettito a titolo di IRES di 312 milioni di euro annui per competenza a decorrere dal 2008.

La stima è ottenuta utilizzando il dato dichiarato nel quadro RF del modello UNICO 2005 Società di capitali, anno d’imposta 2004, relativo alle plusvalenze esenti. Tale dato indica un’esenzione al 100% delle plusvalenze da PEX. A legislazione vigente occorre tenere conto, per l’anno di imposta 2007, della variazione normativa intervenuta con l’art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, che ha portato la percentuale di esenzione per il 2007 all’84%. L’ammontare dichiarato delle plusvalenze esenti risulta pari a circa 19,8 miliardi di euro. Tenendo comunque conto che tale minore tassazione non verrebbe estesa alla parte di plusvalenze corrispondenti a svalutazioni effettuate negli anni precedenti la riforma IRES e non ancora riassorbite entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, l’importo interessato alla modifica è stimato in circa 10,4 miliardi.

Poiché a legislazione vigente tale importo sarebbe stato esente nella misura dell’84%, per circa 8,7 miliardi, la proposta normativa, aumentando la deducibilità al 95% porterebbe tale importo a circa 9,9 miliardi di euro. Pertanto risultano deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile plusvalenze per ulteriori 1,2 miliardi di euro.  Applicando  una aliquota IRES media del 26%, si determina pertanto un minor gettito IRES di competenza, a partire dal 2008, pari a circa 312 milioni di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettera m)

Regime delle perdite attribuite per trasparenza

La norma, introdotta al Senato, stabilisce che le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

 

La relazione tecnica di corredo alla modifica apportata al Senato[29] ascrive alla norma un recupero di gettito per competenza di 15 milioni di euro annui dal 2008.

La relazione tecnica afferma che la norma dispone la non utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società di persone alle società di capitali, se non a riduzione degli utili derivanti dalla stessa società di persone che ha generato in precedenza la perdita attribuibile. La quantificazione si basa sui dati delle dichiarazioni UNICO-2005 Società di capitali, anno d’imposta 2004, da cui risultano perdite ricevute dalle società di capitali da parte di società di persone per circa 37 milioni di euro.

Poiché i dati si riferiscono al primo anno di applicazione della normativa che ha consentito alle società di capitali di assumere partecipazioni in società di persona, la relazione tecnica ritiene che tale cifra sia apprezzabilmente aumentata nei successivi periodi. Stima, pertanto, un ammontare di perdite di circa 58 milioni di euro ed un recupero di gettito ad aliquota media IRES del 26 per cento, di 15 milioni di euro annui dal 2008.

 

Al riguardo si osserva che, trattandosi di una misura che determina un effetto di ripresa di gettito, non appare prudenziale, l’ipotesi di un incremento del parametro relativo alle perdite non utilizzabili rispetto all’ammontare risultante dagli ultimi dati disponibili. Ciò anche in considerazione del fatto che l’incremento praticato non risulta suffragato da elementi oggettivi di riscontro.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettere n), o), q) e comma 2

Revisione della disciplina su ammortamenti, leasing e deduzioni extracontabili

Le norme operano una revisione della disciplina relativa alla deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing, restringendo ed eliminando alcune agevolazioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, è eliminata la possibilità per i contribuenti di dedurre in via extracontabile –  cioè direttamente in dichiarazione dei redditi – taluni componenti negativi di reddito (ammortamenti, accantonamenti, spese relative a studi e ricerche) in misura maggiore rispetto a quella imputata in bilancio.

In particolare:

Eliminazione ammortamenti anticipati e accelerati –E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 102 del TUIR, eliminando così la possibilità di eseguire ammortamenti anticipati nei primi tre anni di utilizzo di un bene (fino al doppio di quelli risultanti dai coefficienti ordinari di ammortamento ministeriali) e di dedurre ammortamenti accelerati in ragione della più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

L’eliminazione degli ammortamenti anticipati e accelerati determina un allungamento del periodo di ammortamento e quindi un ampliamento della base imponibile nei primi anni di utilizzo del cespite, che viene però riassorbita negli anni successivi per effetto della deduzione di maggiori quote di ammortamento verso la fine della vita utile del bene.

Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Il Senato ha introdotto una modifica in base alla quale, per gli imprenditori individuali e le società di persone, per i beni già entrati in funzione nel corso del 2007, gli ammortamenti anticipati e accelerati continuano ad applicarsi, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento.

 

Leasing – Per i contratti di leasing le norme prevedono un allungamento della durata minima del contratto. La normativa vigente dispone, infatti, che l’impresa utilizzatrice può dedurre i canoni di leasing ove il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene oggetto del leasing. Le norme in esame incrementano tale durata minima a due terzi del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto di leasing. Per il leasing immobiliare, la durata minima del contratto non può comunque essere inferiore a undici anni (la normativa attuale prevede otto anni) né superiore a diciotto (quindici secondo la normativa vigente). Permane invariata la durata prevista dalla normativa vigente per i contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture[30].

Le norme si applicano a decorrere dai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

L’allungamento della durata minima dei contratti di leasing determina una riduzione dei canoni di leasing imputati a ciascun esercizio e, quindi, un incremento della base imponibile. Per la quota capitale dei canoni si tratta di un effetto finanziario, in quanto l’allungamento della durata del contratto comporta sostanzialmente una “spalmatura” dello stesso importo per un numero maggiore di annualità d’imposta. Per la parte interessi, si prevede l’applicazione anche agli interessi impliciti nei canoni di leasing delle nuove limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi introdotte dall’articolo in esame. Pertanto, una quota parte di interessi potrebbe risultare permanentemente indeducibile.

 

Eliminazione deduzioni extracontabili – Le norme eliminano la possibilità per i contribuenti di operare deduzioni in via extracontabile – e cioè direttamente in dichiarazione dei redditi, senza  imputazione a bilancio – di alcune tipologie di componenti negativi di reddito (come ammortamenti, accantonamenti, spese per studi e ricerche, rettifiche di valore, ecc.).

La normativa vigente consente tale possibilità, al fine di evitare che il bilancio delle società possa essere “inquinato” dalla deduzione di componenti negativi di reddito operata in via anticipata al solo fine di beneficiare di opportunità concesse dalla normativa fiscale. La normativa tributaria spesso prevede infatti una misura forfetaria per la deduzione di costi e spese e quindi viene consentito ai contribuenti di anticipare la deduzione di tali componenti negativi di reddito nella misura prevista dal legislatore tributario anche se in bilancio i costi sono stati per il momento imputati in misura inferiore.

La disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La normativa vigente (articolo 109, comma 4, lett. b) del TUIR) rimane comunque applicabile per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Poiché, inoltre, alle deduzioni extracontabili si accompagnava l’applicazione di un regime restrittivo per la distribuzione delle riserve del patrimonio netto, fino a concorrenza delle deduzioni extracontabili operate, le norme prevedono la possibilità di “affrancare” le riserve del patrimonio netto mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’1%, senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine  di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il Senato ha previsto di attribuire espressamente all’amministrazione finanziaria il potere di disconoscere le modifiche dei criteri contabili adottati dai contribuenti, qualora non siano giustificate.

 

La relazione tecnica al testo iniziale stima, in relazione alle disposizioni sopra descritte,  i seguenti effetti in termini di gettito:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Eliminazione deduzioni extracontabili e eliminazione ammortamenti anticipati

IRES

IRPEF

 

 

4.059

26

 

 

4.059

26

 

 

4.059

26

Aumento durata contratti leasing

IRES

IRAP

 

329

50

 

658

100

 

987

150

Imposta sostitutiva per svincolo riserve

57

57

57

 

 

 In particolare:

Eliminazione delle deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti ed altri costi ed eliminazione degli ammortamenti anticipati. Le norme producono un effetto di maggior gettito per competenza a titolo di IRES ad aliquota del 33 per cento pari a 4.059 milioni di euro annui e di 26 milioni di euro annui a titolo di IRPEF, scontando un’aliquota media del 26 per cento.

La quantificazione è ottenuta utilizzando il modello di microsimulazione IRES sulla base dei dati risultanti dal quadro EC per l’anno d’imposta 2004 (UNICO 2005-Società di capitali). Dall’analisi di tali dati risulta un’eccedenza di componenti negativi di reddito dedotti in via extra contabile di circa 15 miliardi di euro.

 

Leasing  Le norme producono un effetto di maggior gettito per competenza a titolo di IRES, ad aliquota media del 26 per cento, pari a 329 milioni di euro nel 2008, 658 milioni di euro nel 2009 e 987 milioni di euro nel 2010.

Il maggior gettito a titolo di IRAP è stimato per competenza in 50 milioni di euro nel 2008, 100 milioni di euro nel 2009 e 150 milioni di euro nel 2010, scontando la nuova aliquota IRAP del 3,9 per cento.

La stima si basa sui dati del “Rapporto sul leasing 2005” – Assilea, dai quali risultano contratti stipulati per 44.160 milioni di euro, così distribuiti:

-      51,8% leasing immobiliare;

-      12,5% autovetture;

-      35,7% altri beni;

Escludendo dalla stima la quota relativa alle autovetture non interessate dalla modifica, il valore dei contratti stipulati nel 2005 è pari a circa 23 miliardi per gli immobili e 16 miliardi per gli altri beni. In base ad una durata media corrispondente alla percentuale media di ammortamento (circa 7%) degli immobili di circa 15 anni, il valore medio dei due terzi è pari a circa 10,5 anni per cui è stato ipotizzato che, a legislazione vigente, la durata sia pari a 8 anni e, con la legislazione proposta, passerebbe a 11 anni. In maniera analoga, per gli altri beni, la percentuale media di ammortamento vigente è di circa il 13% (esclusi i mezzi di trasporto) da cui deriva una durata media di circa 7,5 anni. Pertanto, la durata media vigente dei contratti di leasing sarebbe pari a circa 4 anni, mentre quella proposta dalle norme sarebbe pari a circa 5 anni.

Una volta individuate le variazioni di durata dei contratti di leasing, occorre scorporare dal valore dei contratti la quota interessi relativa ai canoni di leasing, in quanto il canone di leasing deducibile, secondo la normativa proposta, è rappresentato dalla quota capitale. Per poter stimare la quota di interessi sul canone di leasing sono stati elaborati i dati dichiarati ai fini IRAP “costo per godimento per beni di terzi”  individuando la quota interessi sui canoni dell’anno, che è risultata pari al 5%.

 

Svincolo delle riserve in sospensione d’imposta. La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di incremento di gettito a titolo d’imposta sostitutiva di 57 milioni di euro. Nel prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni in materia di IRES per competenza ( cfr. pagina 232 A.S. 1817 – Annesso) tale effetto è ascritto a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tuttavia, nel prospetto riepilogativo degli effetti delle medesime disposizioni per cassa il gettito della sostitutiva sembrerebbe attribuito al solo anno 2008.

La quantificazione si basa sui dati del quadro EC del modello UNICO 2005 – Periodo d’imposta 2004, dal quale risulta che il differenziale tra i valori civilistici ed i valori fiscali ammonta a circa 23 miliardi di euro, considerando anche le eccedenze pregresse oggetto di disinquinamento. Si ipotizza che ogni anno aderisca al pagamento dell’imposta sostitutiva il 25 per cento dei soggetti interessati.

 

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, si segnala che la relazione tecnica di corredo a tali modifiche[31] assegna un effetto di sostanziale neutralità finanziaria alla disposizione finalizzata a conservare il regime degli ammortamenti anticipati per le imprese IRPEF, limitatamente ai beni entrati in funzione entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ciò in considerazione del fatto che la possibilità per le imprese in questione di dedurre quote di ammortamenti doppie, rispetto  a quelle civilistiche negli esercizi 2008 e 2009, non altererebbe sostanzialmente il quadro complessivo della relazione tecnica originaria, attesi gli effetti di esiguo importo che deriverebbero per tali soggetti dall’eliminazione del quadro EC.

 

Al riguardo si rileva che le quantificazioni delle misure proposte presentano taluni profili di problematicità, in relazione ai quali appare opportuno acquisire ulteriori elementi.

In particolare:

·         l’eliminazione della possibilità di dedurre costi in via extra contabile determina in via generale un incremento della base imponibile, perché viene meno la possibilità per le imprese di dedurre quote aggiuntive di costi e spese rispetto a quelli imputati in bilancio. Tuttavia, tale effetto ha carattere transitorio in quanto a minori deduzioni extracontabili nei primi anni corrisponderanno maggiori deduzioni in bilancio negli anni successivi. Analoga valutazione può farsi nel caso dell’abolizione degli ammortamenti anticipati ed accelerati, in relazione ai quali la legislazione variata impedisce esclusivamente un più rapido ammortamento fiscale dei beni, i quali peraltro dovranno comunque essere ammortizzati per il loro valore integrale. Appare, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca i motivi in relazione ai quali non si sia tenuto conto del successivo riassorbimento dell’effetto di maggior gettito già nel triennio di competenza, almeno con riguardo a quella quota di beni per i quali in tale periodo, a legislazione vigente, si sarebbe esaurita la durata dell’ammortamento fiscale;   

·         gli effetti di gettito permanente, pari a 57 milioni di euro annui, associati dalla relazione tecnica alla previsione di un’imposta sostitutiva finalizzata a consentire l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta dal vincolo di disponibilità, non appaiono coerenti con il tenore letterale della disposizione (comma 2). Il testo, infatti, sembrerebbe configurare la misura come “una tantum”, anche in considerazione del fatto che prevede un unico versamento dell’imposta sostitutiva, nel termine di versamento dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tale ultima circostanza, peraltro, sembrerebbe confermata nel calcolo degli effetti complessivi di cassa attribuiti alle misure in materia di IRES comprensive degli effetti delle imposte sostitutive;

·         non appare chiaro il motivo in base al quale non è stato ascritto alcun effetto di perdita di gettito relativamente alla norma, introdotta al Senato, di deroga all’eliminazione degli ammortamenti  anticipati per i soggetti IRPEF, anche in considerazione del fatto che l’effetto di maggior gettito stimato in capo a tali soggetti, a seguito dell’eliminazione degli ammortamenti anticipati e delle deduzioni ex quadro EC, non appare di importo trascurabile (26 milioni di euro annui).

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettera p)

Deducibilità delle spese di rappresentanza

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, periodi dal secondo al quarto, del TUIR, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

 

Le norme in esame[32] sostituiscono le disposizioni dell’articolo 108 del TUIR concernenti le spese di rappresentanza, prevedendo quanto segue:

·        le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute se rispondono ai requisiti di inerenza e di congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

·        tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai vincoli di inerenza e congruità possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento;

·        sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto per competenza di perdita di gettito a titolo di IRES di 39 milioni di euro annui dal 2008 ed un effetto di perdita di gettito a titolo di IRAP di 6 milioni di euro annui dal 2008.    

La quantificazione si basa sui dati indicati nel quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2005 per l’anno di imposta 2004, dai quali, nel campo riguardante le spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte, risulta un importo pari a circa 1,6 miliardi di euro. Tale importo rappresenta soltanto una quota - i quattro quinti di un terzo -  delle spese di rappresentanza;  mentre una quota rilevante è costituita dalle spese di  pubblicità. Nell’ipotesi che i quattro quinti relativi alle spese di rappresentanza siano pari al 15% di tale importo, risulterebbero spese di rappresentanza pari a circa 900 milioni di euro. La normativa proposta stabilisce la deducibilità di tali spese se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Al contempo, la nuova disciplina eleva da 25,82 euro a 50 euro il limite forfetario del valore dei beni distribuiti gratuitamente interamente deducibile. Nell’ipotesi cautelativa che il decreto stabilisca condizioni che permettano la fruibilità media del 50% delle spese di rappresentanza, l’importo deducibile in base alla normativa proposta sarebbe pari a circa 450 milioni di euro. La normativa vigente, invece, permette una deduzione di un solo terzo della spesa e in cinque esercizi. A livello di sistema e, in ipotesi di costanza delle spese, si presuppone che le spese dedotte nell’anno, per somma di quinti, siano pari ad un terzo (300 milioni di euro), per cui la maggiore deduzione sarebbe pari a 150 milioni di euro che ad una aliquota media del 26%, porterebbe un minor gettito IRES pari a circa 39 milioni di euro a partire dal 2008, e ad una aliquota IRAP proposta del 3,9% porterebbe una perdita di gettito pari a circa 6 milioni di euro a partire dal 2008.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non sembra considerare nella quantificazione due elementi di novità introdotti dalle norme in esame, che appaiono suscettibili di incrementare, rispetto alla normativa vigente, l’ammontare delle spese deducibili nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute. Ci si riferisce in particolare:

·         al raddoppio del valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente, comunque deducibili;

·         all’inclusione tra le spese di rappresentanza, fermi restando i requisiti di inerenza e congruità, delle perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.

Dalla mancata considerazione di detti elementi potrebbe derivare una sottostima della perdita di gettito prevista. In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettere r), s), t) e u)

Revisione della disciplina sul consolidato fiscale nazionale

Le norme[33] prevedono modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale.

Tale istituto, introdotto dal D.lgs. n. 344 del 2003, prevede la possibilità per le società di capitali legate tra loro da un rapporto di controllo di optare per l’assolvimento dell’IRES non su base individuale, bensì sul “reddito complessivo globale” risultante dalla somma algebrica dei redditi delle società partecipanti al consolidato.

Nonostante i soggetti passivi di imposta siano pur sempre le società e non il “gruppo” in quanto tale, l’applicazione del regime del consolidato prevede alcune agevolazioni, che sono volte ad avvicinare il più possibile il regime fiscale delle società che optano per il consolidato a quello che si applicherebbe laddove invece che essere separate, le società fossero un unico contribuente.

Le agevolazioni in questione sono, in sintesi:

-      possibilità di trasferire tra le società partecipanti al consolidato talune tipologie di beni in regime di “neutralità” fiscale, e quindi senza dare luogo all’emersione di plusvalenze;

-      una agevolazione alla deduzione di interessi passivi soggetti al pro rata patrimoniale;

-      completa detassazione dei dividendi distribuiti tra società aderenti al consolidato (mentre in via ordinaria i dividendi distribuiti tra società che non partecipano al consolidato sono imponibili per il 5% del loro relativo ammontare)

 

Le norme in esame, sostituendo interamente l’articolo 122 del TUIR ed abrogando gli articolo 123 e 135, eliminano tutte le agevolazioni sopra descritte.

L’eliminazione relativa al pro rata degli interessi passivi è peraltro conseguenza dell’ abrogazione di tale istituto e della sua sostituzione con un nuovo meccanismo di limitazione della deducibilità degli interessi passivi (articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) del provvedimento in esame. L’eliminazione delle altre due agevolazioni (integrale non imponibilità dei dividendi distribuiti nell’ambito del consolidato e possibilità di cedere in neutralità fiscale alcune tipologie di beni) comporta un ampliamento della base imponibile.

Resta fermo il principio fondamentale del consolidato fiscale in base al quale il “reddito complessivo globale” sul quale si calcola l’IRES è determinato in base alla somma algebrica dei redditi e delle perdite di periodo delle società partecipanti al consolidato.

 

L’eliminazione della rettifica di consolidamento relative alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ha efficacia a partire dalle delibere di distribuzione adottate dal 1° settembre 2007, con esclusione della delibera riguardante la distribuzione dell’utile dell’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

La relazione tecnica stima un effetto di incremento del gettito di competenza, ad aliquota IRES del 33%, pari a circa 600 milioni di euro annui a partire dal 2008.

La quantificazione si basa sui dati riportati in dichiarazione, modello CNM 2005 – Consolidato Nazionale e Mondiale, da cui risultano rettifiche di consolidamento – quasi tutte in diminuzione del reddito complessivo netto del gruppo – per circa 1,9 miliardi di euro (di cui circa 787 milioni per dividendi intra-gruppo, circa 893 milioni per la rideterminazione del pro-rata patrimoniale[34] e circa 250 milioni per il regime di neutralità).

Utilizzando il modello previsionale IRES, in base ai dati disponibili per l’anno di imposta 2004 ricondotti all’anno di imposta 2006 e tenendo conto delle normative intervenute successivamente, è stato ricalcolato il nuovo reddito generato dalla legislazione proposta e si è proceduto alla riliquidazione della dichiarazione consolidata, stimando un aumento del reddito lordo di gruppo o una minore perdita di gruppo. 

 

Nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha escluso la possibilità che il venir meno delle agevolazioni in questione possa in futuro ridurre l’interesse per il regime di consolidamento, dal momento che il principale vantaggio offerto da tale istituto, non inciso dalle norme in esame, attiene alla compensatività intersoggettiva di perdite ed imponibili positivi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, comma 1, lettera v)

Recupero delle perdite compensate di società estere ex consolidate

Le norme, che introducono l’articolo 139-bis del TUIR, prevedono quanto segue:

·        nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi e le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, che siano stati percepiti o realizzate dalla società consolidante a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, concorrono a formare il reddito, per la parte esclusa o esente in base alle regole ordinarie, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte ed i redditi della stessa società inclusi nel consolidato;

·        lo stesso criterio di cui al punto precedente si applica durante il periodo di consolidamento, nel caso  di riduzione della percentuale di partecipazione, senza il venir meno del rapporto di controllo.

 

La relazione tecnica ascrive alla norma un effetto di recupero di gettito per competenza di 14 milioni di euro nel 2009, 28 milioni di euro nel 2010 e di 42 milioni di euro nel 2011.

La relazione precisa che la modifica permette la ripresa a tassazione delle perdite di società estere ex consolidate, sotto forma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate. L’effetto della norma dovrebbe decorrere dal momento dell’uscita dal consolidato mondiale, per uscita anticipata o fine dell’opzione. Per la stima si è pertanto, ipotizzata l’uscita nel 2009.

La stima si basa sull’elaborazione di 2.904 dichiarazioni di consolidato nazionale 2005, riferite all’anno di imposta 2004, primo anno di applicazione del consolidato mandiale, dalla quale emergono i seguenti dati:

•      dal quadro MF risultano 54 società estere partecipate  da 6 società italiane;

•      sempre dal quadro MF risulta che 36 società estere hanno apportato perdite per 39 milioni di euro e 16 società estere hanno apportato redditi per 7 milioni di euro. Dei 39 milioni di perdita solo 29 milioni hanno trovato capienza nei redditi del consolidato, mentre dei 7 milioni di reddito estero, 5 milioni di euro hanno trovato compensazione in perdite nazionali.

La stima ipotizza, inoltre, un crescente utilizzo del consolidato mondiale, negli anni d’imposta successivi al 2004 con conseguente crescita stimata nel 10% delle perdite apportate al consolidato mondiale  che possono trovare copertura in redditi italiani.

Il totale delle perdite estere compensate con redditi italiani è pari a circa 29 milioni di euro annui, sulla base dei dati modello CNM2005 anno di imposta 2004.  L’opzione della tassazione di gruppo ha effetto per 5 anni salvo uscita anticipata, per cui le perdite compensate del periodo, che potrebbero essere riprese a tassazione, potrebbero essere stimate in circa 160 milioni di euro. Nell’ipotesi che la capogruppo riceva, dopo l’uscita dal consolidato, dividendi o realizzi plusvalenze da partecipazione nelle imprese che hanno apportato perdite, tali che in 3 anni le perdite apportate siano totalmente riprese a tassazione, il recupero di gettito di competenza, ad una aliquota media del 26%, è stimato pari a circa 14 milioni di euro nel 2009, pari a circa 28 milioni di euro nel 2010 e 42 milioni di euro nel 2011.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione proposta risulta condizionata in misura significativa dalle ipotesi che ne sono alla base. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi che presuppone che la capogruppo, dopo l’uscita dal consolidato, riceva dividendi o realizzi plusvalenze da partecipazioni nelle imprese che hanno apportato perdite, tali da recuperare integralmente a tassazione in tre anni le perdite apportate, nonché dell’ipotesi di una crescita del 10 per cento annuo delle perdite che trovano copertura in redditi italiani[35]. Appare pertanto opportuno che tali ipotesi siano suffragate da maggiori riscontri oggettivi.

 

ARTICOLO 3, comma 3

Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili

L’articolo 90 del TUIR stabilisce che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito ai fini IRES nell’ammontare determinato in base alle disposizioni previste dal medesimo TUIR per i redditi fondiari.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali beni immobili non sono ammessi in deduzione.  

 

La norma, introdotta dal Senato, fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 90 del TUIR, in base alla quale tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili sostenuti da società che detengono immobili non strumentali e non destinati alla vendita (i c.d. “immobili patrimoniali” acquisiti con finalità di investimento), non sono compresi gli interessi passivi sostenuti per finanziare l’acquisto dei suddetti immobili.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento che ha introdotto il comma in esame non fornisce alcuna indicazione circa gli effetti finanziari della disposizione.

 

Al riguardo si osserva che la norma introdotta appare suscettibile di comportare perdite di gettito – non espressamente scontate ai fini dei saldi - anche in considerazione del fatto che essa è espressamente qualificata come di “interpretazione autentica” e finalizzata, quindi, ad esplicare effetti di  carattere retroattivo.

 

ARTICOLO 3, comma 4

Esclusione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale

Le norme, inserite al Senato, dispongono che gli imprenditori individuali che alla data del 30 novembre 2007 utilizzino beni immobili strumentali  di cui all’articolo 43, comma 1, primo periodo, del TUIR (beni immobili strumentali per destinazione[36]), possano, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008.

L’opzione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.

L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007; la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 ed il 16 marzo 2009. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Si ricorda che disposizioni di contenuto analogo a quelle in esame sono state previste dall’articolo 3, commi da 4 a 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

 

La relazione tecnica di corredo all’emendamento stima un effetto di ripresa di gettito di 52,7 milioni di euro nel 2008 e di 12,8 milioni di euro nel 2009, nonché un effetto di perdita di gettito di 16 milioni di euro nel 2010.

Tale effetto di perdita di gettito si protrarrà negli anni successivi al 2010 in considerazione della mancata tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva delle ordinarie cessioni di cui sarebbero stati oggetto i beni ora esclusi dal patrimonio dell’impresa.

La stima utilizza i dati del prospetto per l’assegnazione  agevolata dei beni ai soci contenuto in Unico 2003 società di persone, a seguito della normativa introdotta dall’articolo 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448 del 2001, che ha consentito, per il periodo d’imposta 2002, l’assegnazione agevolata ai soci delle società di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 449 del 1997[37]. In proposito si ipotizza che le imprese individuali siano interessate ad effettuare operazioni di esclusione con una quota relativa di immobili la cui cessione è soggetta ad IVA analoga a quanto dichiarato dalle società di persone.

I dati del modello Unico 2003 sono stati, inoltre, integrati con i dati di gettito dell’imposta sostitutiva versata dagli imprenditori individuali ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2002, che conteneva interventi di analogo tenore. In base a tali dati risulta che nel 2002 gli imprenditori individuali hanno escluso dal patrimonio dell’impresa beni  immobili strumentali che hanno dato luogo al versamento di un’imposta sostitutiva per complessivi 70 milioni di euro.

 La quantificazione si basa sui seguenti calcoli:

·          partendo dal dato dell’imposta sostitutiva versata ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 a 6, della legge 448 del 2001, pari a 70 milioni di euro, si è ipotizzato un incremento nominale del 2,8 per cento annuo, stimando un’imposta sostitutiva complessiva per competenza pari a 85 milioni di euro, di cui il 70 per cento versato nel 2008 ed il restante 30 per cento nel 2009;

·          utilizzando i dati relativi alle assegnazioni agevolate ai soci effettuate da parte delle società di persone nel 2002 , ai sensi dell’articolo 3, commi da 7 a 10, la quota relativa del gettito della sostitutiva attribuibile alla maggiorazione del 30 per cento ai fini IVA è pari a circa il 24 per cento;

·          ai fini della quantificazione della perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle plusvalenze emergenti dall’assegnazione ordinaria dei beni, si è ipotizzata un’assegnazione ordinaria nella misura del 10 per cento annuo con assoggettamento a tassazione delle plusvalenze in cinque anni. Si è, inoltre ipotizzata un’aliquota di imposta del 26 per cento. Si perviene, pertanto ad un minore gettito per competenza di 3,35 milioni di euro nel 2008 e di 6,7 milioni di euro nel 2009, per effetto del successivo cumularsi delle quote di plusvalenze nel  decennio, le quali sono singolarmente tassabili nell’anno di cessione e nei quattro successivi;

·          ai fini del calcolo della minore IVA incassata derivante dalle assegnazioni ordinarie dei beni immobili soggetti ad IVA si è considerata la quota di Iva che da luogo alla maggiorazione dell’imposta sostitutiva (85*24%/30% = 68 milioni di euro) e si è parimenti ipotizzata un’assegnazione ordinaria del 10% dei beni ogni anno. Si perviene, pertanto, ad una perdita di gettito Iva di 6,8 milioni di euro annui.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione sembrerebbe leggermente sottostimata in quanto non considera l’effetto di minore gettito a titolo di IRAP derivante dalla mancata imponibilità, ai fini di tale imposta, delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni strumentali, oggetto di esclusione dal patrimonio dell’impresa individuale in virtù delle norme in esame.

Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica, al fine di individuare la quota dei beni strumentali per destinazione assoggettabile ad IVA, in base alla quale è calcolata la perdita di gettito a titolo di tale imposta, utilizza dati di gettito derivanti dall’attuazione di disposizioni (articolo 3, commi 7-10 della legge n. 448 del 2001) volte ad escludere dal patrimonio dell’impresa beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Pertanto, la quota individuata utilizzata nella quantificazione risulta riferita ad un insieme di beni immobili strumentali  diverso rispetto a quello cui si riferiscono le norme in esame.

 

ARTICOLO 3, commi 5 e 6

Rideterminazione della quota di concorso al reddito dei dividendi e delle plusvalenze

La norma dispone che, al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota legale IRES, prevista dal comma 1 dell’articolo in esame,  con apposito decreto, siano proporzionalmente rideterminate le percentuali di concorso alla determinazione del reddito delle persone fisiche, di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59, e 68, comma 3, del TUIR.

Con il medesimo decreto sono determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Attualmente, a fronte di un prelievo del 33 per cento in capo alla società, i dividendi da partecipazioni qualificate e capital-gains concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF del socio che li percepisce, nella misura del 40 per cento. 

   

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di maggior gettito per cassa:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Dividendi su partecipazioni qualificate

IRPEF

0

245

140

Addizionale regionale

0

4

4

Addizionale comunale

0

1

1

Capital gains su partecipazioni qualificate

IRPEF

0

49

28

Addizionale regionale

0

0,8

0,8

Addizionale comunale

0

0,2

0,2

TOTALE

0

300

174

 

Ai fini della quantificazione la relazione tecnica ipotizza che il decreto ministeriale operi un mero adeguamento meccanico delle quote di concorrenza al reddito nei confronti del socio delle società di capitali, mantenendo immutato il livello teorico di tassazione combinata, società – socio, attualmente pari a circa il 41 per cento.

La percentuale di concorrenza che realizza tale adeguamento è stimata pari al 51,6 per cento.

In merito alle decorrenze, che dovranno essere fissate dal decreto si è ipotizzato che la nuova percentuale di concorrenza al reddito si applichi ai dividendi maturati a partire dall’esercizio 2008 e, in relazione ai capital gains, alle plusvalenze realizzate a partire dal medesimo anno.

Nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha precisato  che i dati alla base della quantificazione, elaborati attraverso il modello di simulazione IRPEF, desunti dalle dichiarazioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2004, hanno evidenziato redditi da plusvalenze di partecipazioni qualificate pari a 211 milioni di euro, corrispondenti, sulla base della percentuale di concorrenza al reddito vigente, a plusvalenze realizzate per un ammontare di 526 milioni di euro. I medesimi dati hanno evidenziato redditi da dividendi di partecipazioni qualificate pari a 1.212 milioni di euro, corrispondenti a dividendi percepiti pari a 3.030 milioni di euro.

Il Governo ha inoltre assicurato, che, pur se la fissazione delle nuove percentuali è demandata ad un successivo provvedimento, il medesimo è finalizzato a garantire l’invarianza complessiva del livello di tassazione su tali cespiti, a fronte della riduzione del prelievo a titolo di IRES.

Applicando a tali cespiti le percentuali di concorrenza a legislazione vigente e variata ed ipotizzando un’aliquota marginale IRPEF del 40 per cento si determina un maggior gettito annuo per competenza a titolo di IRPEF di 140 milioni di euro annui in riferimento ai dividendi ed un maggior gettito di 28 milioni di euro annui in riferimento ai capitali gains.

Le medesime elaborazioni evidenziano un maggior gettito per competenza, a titolo di addizionali, per 5 milioni di euro in riferimento ai dividendi e di 1 milione di euro in riferimento ai capital gains.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare corretta in relazione ai dati ed alle ipotesi assunte nella relazione tecnica ed alle assicurazioni fornite dal Governo circa l’invarianza rispetto alla tassazione combinata socio-società attualmente vigente.

 

ARTICOLO 3, commi  7-9

Tassazione ad aliquota proporzionale del reddito di impresa individuale e di società di persone

Le norme prevedono quanto segue:

·        a decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti, ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti;

·        nel caso di successivo prelievo o distribuzione dei redditi assoggettati a tassazione separata, i medesimi concorrono a determinare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già assolta è scomputata da quella dovuta sui redditi prelevati o distribuiti;

·        l’opzione non può essere esercitata se le imprese o le società sono in contabilità semplificata;

·        in apposito prospetto della dichiarazione deve essere fornita indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti nei periodi in cui è applicato il regime opzionale e delle altre componenti del patrimonio.  Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievo degli utili nell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili nei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale;  

·        le disposizioni attuative riguardanti i termini e le modalità di esercizio dell’opzione, il regime di imputazione delle perdite, le modalità di versamento dell’imposta sono rinviate ad apposito decreto.

 

La relazione tecnica stima un effetto di perdita di gettito a titolo di IRPEF per competenza pari a 100 milioni di euro per il 2008, e, nell’ipotesi di una progressiva adesione al regime opzionale, pari rispettivamente a 150 milioni di euro e 200 milioni di euro nel 2009 e nel 2010.

Per stimare la perdita massima di gettito per l’Erario conseguente alla concessione dell’opzione per la tassazione con imposta proporzionale la relazione tecnica descrive il seguente procedimento di quantificazione:

1.    è stata calcolata l’imposta IRPEF all’aliquota proporzionale del 27,5% sul reddito d’impresa netto; assumendo l’ipotesi di tendenziale coincidenza tra  reddito civilistico e reddito fiscale, generalmente riscontrata per tali soggetti;

2.    è stato ricostruito l’utile civilistico netto dell’impresa, che costituisce l’ammontare massimo distribuibile come dividendo, sottraendo dal reddito d’impresa fiscale le imposte sul reddito netto d’impresa, l’IRAP ed il saldo tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione a fini fiscali;

3.    è stata calcolata, in capo ad ogni contribuente (imprenditore individuale, collaboratore d’azienda, socio percettore di reddito di partecipazione) quale sia la minima imposta IRPEF dovuta con l’attribuzione del dividendo e l’utilizzo del credito d’imposta corrispondente: a tale fine è stata individuata la percentuale di dividendo che - in aggiunta agli altri redditi e con l’utilizzo del credito d’imposta – minimizza l’imposta netta IRPEF corrispondente. La percentuale possibile varia tra lo 0% - nessun dividendo attribuito – ed il 100% della quota massima d’utile civilistico netto spettante al singolo percettore a legislazione vigente;

4.    la somma delle imposte proporzionali sul reddito d’impresa netto e dell’IRPEF netta minima di tutte le persone fisiche potenzialmente percettrici di dividendi costituisce l’imposta complessiva secondo la legislazione proposta.

In conseguenza a quanto esposto la relazione tecnica assume che optino per il regime di tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale le imprese che realizzino un considerevole vantaggio fiscale.

In base alle ipotesi evidenziate la riduzione potenziale massima del gettito delle imposte dirette sarebbe pari a circa 500 milioni di euro, di cui il 70 per cento  a favore di imprese individuali ed il 30 per cento a favore di imprese in forma associata.

Il numero dei contribuenti potenzialmente interessati è pari a circa 200.000 imprese individuali ed a circa 50.000 società di persone.

Tenuto conto della condizione in base alla quale i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non debbono essere prelevati o distribuiti, la relazione tecnica ipotizza che, nel primo anno in cui può esercitarsi l’opzione, il 20% delle imprese opti per il  nuovo regime impositivo. Si ipotizza, inoltre, che tale percentuale si incrementi del 10 per cento annuo nei due esercizi successivi.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione proposta appare condizionata in misura significativa dall’ipotesi assunta circa la misura della percentuale di adesione al nuovo regime proporzionale, che viene applicata alla perdita potenziale massima di gettito attribuita alle imprese che ricavino un considerevole vantaggio fiscale dall’esercizio dell’opzione.

In proposito si rileva che potrebbe rivelarsi non sufficientemente cautelativa l’adozione di un tasso di adesione iniziale del 20 per cento, motivata dalla sussistenza del vincolo di mantenimento nell’impresa del reddito prodotto, in considerazione del fatto che parte delle imprese interessate, in base a valutazioni di pianificazione aziendale, adottano già la decisione di non prelevare o non distribuire il reddito prodotto.

 

ARTICOLO 3, commi 10-12

Regionalizzazione dell’IRAP

Le norme, introdotte al Senato, prevedono quanto segue:

·        in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’IRAP assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale;

·        al fine di assicurare il rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita adottato dalla UE e di garantire gli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, resta ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte erariali;

·        le regioni non possono modificare le basi imponibili. Possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni esclusivamente nei limiti della normativa statale;

·        è prevista l’approvazione di uno schema di regolamento-tipo regionale riguardante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP regionale. Tale regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le suddette funzioni sono affidate all’Agenzia delle entrate. Fino all’emanazione dei regolamenti regionali, conformi allo schema di regolamento tipo, lo svolgimento delle attività di liquidazione,  accertamento e riscossione nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Alle norme in esame non risultano ascritti effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo in quanto le norme non incidono sugli elementi strutturali del tributo e pertanto non appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario.

 

ARTICOLO 3, commi 13-16

Tassazione sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Le norme, ai commi 13 e 14, modificano le disposizioni riguardanti il regime fiscale delle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.

In particolare:

·        estendono alle operazioni di conferimento di aziende il regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni di scissione e fusione; tale regime è esteso anche ai conferimenti tra soggetti non residenti, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. Inoltre tale regime si applica anche se il soggetto conferente sia rappresentato da una società di persone o da un imprenditore individuale;

·        in luogo dell’applicazione del regime di neutralità fiscale, la società conferitaria  può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel quale è stata posta in essere l’operazione o , al più tardi, in quella del periodo successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali relativi all’azienda ricevuta, un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva  si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. In caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale dei beni è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto, mentre l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi;

·        l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata in caso di operazioni di fusione dalla società incorporante ovvero dalla società risultante dalla fusione,  in caso di operazione di scissione dalla società beneficiaria della medesima;

·        le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva può essere richiesta anche per realizzare l’allineamento dei valori fiscali ai valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo o del successivo;

·        si rinvia ad apposito decreto di natura non regolamentare l’adozione delle relative disposizioni attuative. Il medesimo decreto dovrà, inoltre, dettare disposizioni di coordinamento con le norme recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate negli anni 2007 e 2008.

Le norme citate prevedono, per le società di capitale, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti, risultanti da operazioni di aggregazione aziendale  realizzate attraverso fusione o scissione negli anni 2007 e 2008,  il riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto delle imputazioni in bilancio del disavanzo da concambio, per un importo complessivo non eccedente 5 milioni di euro. La stessa agevolazione è riconosciuta per le operazioni di conferimento, realizzate in regime di neutralità fiscale relativamente ai maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario, se società di capitale, società cooperativa e di mutua assicurazione residente. Le agevolazioni in questione si applicano esclusivamente alle seguenti condizioni, che debbono sussistere ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione:

·          alle operazioni di aggregazione devono partecipare imprese operative da almeno due anni;

·          le imprese che partecipano alle operazioni non debbono appartenere allo stesso gruppo societario;

·          le imprese partecipanti non debbono essere legate da un rapporto di partecipazione, ovvero essere controllate anche indirettamente da un medesimo soggetto.

 

Le norme prevedono, inoltre, al comma 15, il recupero a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 18 per cento, delle eccedenze dedotte, rispetto ai valori iscritti in bilancio, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera q) dell’articolo 3 in esame. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale, per classi omogenee di deduzioni extracontabili. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciti ai fini dell’ammortamento con le stesse modalità previste dai commi in esame nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.

Infine, le norme, al comma 16, consentono, con finalità di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, la possibilità di assoggettare a tassazione con un’imposta sostitutiva del 7% i disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui si è esercitata l’opzione, rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria recata dagli articoli 128 e 141 del TUIR.

 

La relazione tecnica assegna alle disposizioni in esame i seguenti effetti complessivi, per cassa, di maggiore entrata a titolo di imposte sostitutive e di minore entrata a titolo di imposte dirette, conseguente ai maggiori ammortamenti deducibili.

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive di cui

·          operazioni straordinarie

·          deduzioni extracontabili

·          consolidato fiscale

527

40

467

20

720

58

644

18

899

74

809

16

Minor gettito imposte dirette

 

 

733

Maggior gettito netto

527

720

166

 

La quantificazione si basa sulle elaborazioni di seguito illustrate.

Imposta sostitutiva per operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale: la quantificazione si basa sui dati del quadro RV del modello Unico 2005 relativo all’anno di imposta 2004, da cui risulta una differenza riallineabile pari a circa 2.670 milioni di euro relativa ai valori delle operazioni effettuate in anni precedenti. Considerando che la norma permetterebbe il riallineamento anche per le operazioni straordinarie concluse nel 2008, si ipotizza che il totale dei valori riallineabili siano pari a circa 3,4 miliardi di euro (2.670 + 2.670 X 25%). Nell’ipotesi che il 20% dei contribuenti opti per l’imposta sostitutiva il primo anno e il 10% nel successivo , il gettito corrispondente sarebbe pari a circa 120 milioni di euro nel 2008, 50 milioni di euro nel 2009 e 45 milioni di euro nel 2010.

Imposta sostitutiva sui maggiori valori rivenienti dal quadro EC: risulta una differenza tra valori civili e valori fiscali pari a circa 36 miliardi di euro. Nell’ipotesi che il 20% di tali valori venga riallineato nel primo anno di applicazione e l’adesione negli anni successivi sia del 10%, il gettito sarebbe pari a circa 1.400 milioni di euro nel 2008, circa 496 milioni di euro nel 2009 e 447 milioni di euro nel 2010.

 

In riferimento alle imposte sostitutive ad aliquota del 18 per cento, la relazione tecnica ipotizza la possibilità di pagare tali imposte dilazionate in tre anni, ad un tasso di interesse legale del 2,5%, applicato sulla seconda e terza rata.

 

Imposta sostitutiva sull’ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza: tale ammontare risulta pari a circa 2.890 milioni di euro. Nell’ipotesi di adesione del 10% l’anno, con un’aliquota di imposta sostitutiva del 7%,  il gettito risulta pari a circa 20 milioni di euro nel 2008, 18 milioni di euro nel 2009 e circa 16 milioni di euro nel 2010.

 

I valori riallineati, se si ipotizza l’applicazione delle discipline nel 2008, assumeranno rilevanza fiscale ai fini dell’ammortamento a partire dall’anno di imposta 2009.

All’effetto positivo sul gettito dell’Erario va aggiunto l’effetto negativo riveniente dai maggiori ammortamenti deducibili ai fini delle imposte dirette. Tali maggiori ammortamenti sono stati stimati dalla relazione tecnica utilizzando i maggiori valori riallineati, ipotizzando un ammortamento medio della durata di 5 anni ed applicando un’aliquota media delle imposte dirette del 26%.

 

Nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha, inoltre, precisato, con riferimento all’ipotesi assunta circa il pagamento rateale delle imposte sostitutive ad aliquota del 18 per cento, che tale ipotesi è stata assunta in coerenza con le modalità di versamento adottate in attuazione di misure di analogo tenore susseguitesi nei diversi anni e tenendo conto della prevista definizione di modalità applicative delle misure in oggetto da stabilire con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel caso dell’imposta sostitutiva ad aliquota del 7 per cento si è adottata l’ipotesi di versamento in unica soluzione in relazione al più basso livello di aliquota ed alla necessità di risolvere una problematica in via di esaurimento.

 

Al riguardo si osserva che le quantificazioni proposte presentano taluni profili problematici in merito ai quali appare opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione.

In primo luogo occorre sottolineare che le stime appaiono condizionate in misura significativa dalle ipotesi adottate circa i tassi di adesione da parte dei contribuenti interessati e le modalità di versamento delle imposte sostitutive medesime.

In merito al primo profilo occorre osservare che le percentuali di adesione applicate ai singoli esercizi del triennio di riferimento non appaiono sufficientemente motivate in base a dati oggettivi. Riguardo all’ipotesi circa l’adozione di modalità di versamento rateizzato per le imposte sostitutive ad aliquota del 18 per cento, si sottolinea che, ai fini della realizzazione degli effetti complessivi sui saldi assegnati al provvedimento in esame, l’ipotesi assunta dalla relazione tecnica sulle modalità di versamento dovrà costituire un presupposto necessario per la definizione delle modalità attuative delle norme in esame, rinviate ad apposito decreto ministeriale.

Più in particolare, analizzando le singole stime relative ai diversi interventi, occorrerebbe chiarire i seguenti aspetti:

·         nella stima degli effetti di gettito dell’imposta sostitutiva relativa alle operazioni di riorganizzazione aziendale, non è chiaro se si sia tenuto conto, nella valutazione dei valori potenzialmente riallineabili in riferimento alle operazioni straordinarie che si concluderanno nel 2008, che in tale periodo d’imposta sono ancora applicabili, alle operazioni che presentino i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, le norme della finanziaria 2007 di agevolazione delle operazioni di aggregazione aziendale. Tali norme configurano, infatti, nel limite fissato dei maggiori valori fiscalmente riallineabili, un regime più vantaggioso per il contribuente rispetto a quello proposto dalle norme in esame;

·         la stima di gettito dell’imposta sostitutiva ad aliquota del 18 per cento, riguardante il riallineamento dei maggiori valori rinvenienti dal quadro EC, appare, sulla base dei dati e delle ipotesi assunte nella relazione tecnica, sovrastimata, per importi pari a 35 milioni di euro nel 2008, 28 milioni di euro nel 2009 e 38 milioni di euro nel 2010. Conseguentemente, appare sovrastimata per circa 15 milioni di euro la perdita di gettito ascritta al 2010 a titolo di maggiori quote di ammortamenti deducibili.    

 

ARTICOLO 3, commi 17-19

Modifiche al regime IRAP

Normativa vigente. la vigente disciplina dell’IRAP da un lato dispone che la base imponibile del tributo sia basata sul “valore della produzione” risultante dal bilancio del contribuente, dall’altro lato tuttavia prevede che a tale “valore della produzione” di derivazione bilancistica debbano essere apportate numerosissime variazioni, in aumento e in diminuzione, secondo le regole proprie dell’IRES.

 

Le norme in esame, oltre a ridurre l’aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento, hanno la finalità di semplificare le regole di determinazione della base imponibile del tributo e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella prevista per le imposte sul reddito.

Quanto alla determinazione della base imponibile, il comma 17 dell’articolo in esame prevede innanzitutto che, per le società di capitali commerciali (diverse dalle banche, assicurazioni e società esercenti attività finanziaria) la base imponibile è determinata dalla differenza tra “il valore e i costi della produzione”, con esclusione del costo del personale dipendente, delle svalutazioni e degli accantonamenti, “così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”. Sono pertanto indeducibili dalla base imponibile le deduzioni extracontabili. Tra le componenti negative non ammesse in deduzione è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili. Si precisa altresì che per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS-IFRS) la base imponibile è determinata assumendo le voci di bilancio corrispondenti a quelle rilevanti ai sensi dei principi contabili nazionali.

Regole analoghe valgono per la determinazione della base imponibile delle holding di partecipazione che non svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Per le banche, società finanziarie e assicurazioni sono previste norme speciali, in considerazione del fatto che tali soggetti redigono i propri bilanci secondo schemi diversi da quelli previsti dal codice civile per le imprese commerciali.

In particolare, per i soggetti del settore bancario, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico:

·          margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

·          ammortamenti dei beni materiali ed immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

·          altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

In tutti i casi menzionati, la base imponibile è resa il più aderente possibile ai dati di bilancio, attraverso l’eliminazione delle “interferenze” della disciplina IRES.

Tali interferenze permangono, invece, per le imprese individuali e le società di persone, ai sensi del nuovo art. 5-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 446/1997, introdotto dal comma 17, lettera b, dell’articolo in esame. Tale norma prevede, infatti, che i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile sono assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valide ai fini della determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.

E’ previsto che l’amministrazione finanziaria possa verificare che nella redazione del bilancio siano stati rispettati i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.

Le norme, inoltre, introducono riduzioni di alcune delle deduzioni forfetarie di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Le disposizioni descritte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Per riassorbire gradualmente i disallineamenti dovuti alla circostanza che fino a tutto il 2007 era consentito anche ai fini IRAP dedurre in via extracontabile alcune tipologie di costi, il comma 18, prevede che i disallineamenti esistenti siano recuperati a tassazione in quote costanti nei sei periodi di imposta a partire dal 2008.

Gli altri componenti di reddito la cui rilevanza ai fini IRAP era stata in tutto o in parte rinviata ad esercizi successivi in base alla disciplina IRES previgente alle norme in esame saranno invece gradualmente riassorbiti secondo le regole precedenti, con eccezione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, di cui all’articolo 111, comma 3, del TUIR, il cui ammontare è deducibile in sei quote costanti a partire dal 2008.

Il comma 19 dispone, infine, che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione annuale IRAP non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione di domicilio fiscale del contribuente. Per il momento resta invece ferma la vigente disciplina in materia di accertamento e riscossione del tributo. Con decreto ministeriale saranno previsti i nuovi termini e modalità di presentazione e saranno dettate le disposizioni di coordinamento con la disciplina esistente.

 

La relazione tecnica ascrive al complesso delle disposizioni in esame un effetto netto complessivo di incremento di gettito per competenza di 180 milioni di euro annui[38].

La relazione precisa che tale effetto include sia il recupero a tassazione, in sei quote costanti, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dei componenti negativi dedotti fino al 2007 ed indicati nel prospetto EC, sia gli effetti della medesima regola applicata all’ammontare complessivo dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata per effetto della disciplina fiscale del reddito d’impresa. Da tali componenti deriverebbe singolarmente un effetto di recupero di gettito annuale pari a 250 milioni di euro.

I possibili effetti di perdita di gettito a titolo di IRAP, relativi alla diminuzione della platea dei contribuenti a seguito dell’opzione per il nuovo regime dei contribuenti minimi, sono invece analizzati nella relazione tecnica relativa a tale misura (cfr. articolo 4 del provvedimento in esame).

La stima proposta dalla relazione tecnica utilizza il modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall’universo delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005, relativi al periodo d’imposta 2004, di tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP. Tali dati sono stati estrapolati in base all’andamento del valore aggiunto ISTAT ed alle previsioni dell’ultima RPP.

I medesimi dati sono stati aggiornati sulla base delle numerose modifiche normative che hanno interessato l’imposta in questione negli anni successivi al 2004.

 

Nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha fornito alcuni elementi di dettagli riguardanti gli effetti delle diverse misure, singolarmente considerate.

In particolare:

·          il minore gettito conseguente la riduzione di aliquota, a parità di base imponibile, si sarebbe cifrato in 1.630 milioni di euro annui;

·          l’effetto di maggiore gettito associato alla rideterminazione del valore della produzione ed alla riduzione delle deduzioni forfetarie, ad un’aliquota nominale del 4,25 per cento, sarebbe stato pari a 1.750 milioni di euro annui.

Il Governo ha, inoltre, assicurato, che non ci saranno difficoltà in termini di accertamento del tributo, in quanto le informazioni che saranno contenute nel nuovo modello di dichiarazione IRAP saranno le stesse attualmente richieste. Inoltre le dichiarazioni saranno conosciute direttamente sia dalle regioni che dall’Agenzia delle entrate.

 

Al riguardo si osserva che, anche tenendo conto delle informazioni fornite dal Governo durante l’esame al Senato, non è possibile una verifica delle elaborazioni che hanno condotto alla stima.[39]

Ciò in quanto le predette informazioni si limitano a fornire gli effetti in termini di variazione di gettito delle misure singolarmente considerate, laddove queste ultime interagiscono tra loro nella determinazione del risultato di gettito netto complessivo.

In merito al contenuto del comma 19, si rileva la possibile insorgenza per le regioni di costi di natura amministrativa ed organizzativa  connessi all’attività di ricezione delle dichiarazioni IRAP. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3, comma 20

Limiti alla fruizione dei crediti d’imposta concessi alle imprese

La norma, nel testo originario, dispone che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (Crediti d’imposta concessi in favore delle imprese) della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

L’ammontare eccedente è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente consentito dalle singole leggi istitutive, ed è in ogni caso compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello nel quale si determina l’eccedenza.

L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del successivo comma 24.

 

Il Senato ha previsto che il tetto annuo all’utilizzazione dei crediti d’imposta non si applichi:

·        a partire dalla data del 1° gennaio 2008, al credito d’imposta previsto per i costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006.

Tale credito è attribuito dalla norma istitutiva a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009;

·        a partire dalla data del 1° gennaio 2010, al credito d’imposta previsto per investimenti in beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate, ai sensi dell’articolo 1, comma 271, della legge n. 296 del 2006.

Tale credito è attribuito dalla norma istitutiva a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Si segnala, con riferimento al credito di imposta per le attività di ricerca industriale, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006, che il comma 28 dell’articolo 3 in esame, dispone con effetto retroattivo sia l’incremento della misura del credito d’imposta relativo a costi di ricerca derivanti da contratti stipulati con università ed istituti di ricerca, sia il limite massimo dei costi per ricerca cui commisurare il credito d’imposta concesso. 

 

L’Allegato 7 al testo originario assegna alla disposizione che introduce il tetto annuo all’utilizzazione dei crediti d’imposta un effetto di minore spesa sui saldi di finanza pubblica di 323 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 La relazione tecnica al testo originario afferma che la suddetta stima è stata desunta dall’analisi di oltre 2,8 milioni di modelli F24 relativi all’anno 2006, riferiti a 163.000 contribuenti che abbiano utilizzato almeno un credito di imposta in compensazione di altre imposte. L’analisi evidenzia che i contribuenti che hanno utilizzato nel 2006 crediti d’imposta in compensazione di importo superiore a 250.000 euro sono 800, per un importo complessivo dei crediti pari a 600 milioni di euro, di cui  404 milioni di euro rappresentano l’importo delle compensazioni eccedenti i 250.000 euro.

Ipotizzando che alcuni crediti in scadenza non vengano prorogati, il predetto importo è stato ridotto del 20 per cento, pervenendo alla stima di 323 milioni di euro annui.

Si segnala che, in risposta ad alcune osservazioni formulate al Senato, circa la possibilità che, a decorrere dal 2011, si possa determinare un effetto di accumulo delle richieste di recupero di eccedenze di crediti che, per effetto del tetto, non abbiano trovato capienza nel triennio 2008-2010, il Governo ha affermato che tale circostanza potrebbe essere considerata residuale, in quanto riferita a soggetti che avrebbero accumulato crediti per un importo superiore ai 750.000 euro. Un ulteriore elemento che ha determinato la scelta di limitare la quantificazione al primo triennio è riconducibile all’assenza di informazioni circa l’eventuale proroga di crediti esistenti o l’istituzione di nuovi crediti d’imposta.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato :

·        da un lato, rivede la stima degli effetti derivanti dall’introduzione del tetto, contenuta nella relazione tecnica originaria, portando il risparmio di spesa annuo da 323 milioni di euro a 404 milioni di euro, in quanto l’abbattimento del 20 per cento  a suo tempo praticato per tenere conto della mancata proroga di alcuni crediti d’imposta in scadenza, si sarebbe rivelato non corretto in base a nuove informazioni disponibili;

·        dall’altro, stima l’effetto di riduzione del risparmio atteso in relazione alle deroghe introdotte al Senato.

La quantificazione è effettuata sulla base degli importi dei risparmi di spesa a suo tempo quantificati nella relazione tecnica alla legge n. 296 del 2006, che ai commi 280 e 271, ha istituito i crediti di imposta oggetto di deroga. In particolare:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Credito d’imposta per la ricerca industriale (comma 280)

419

487

511

 Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271)

377

763

725

Poiché i crediti d’imposta complessivamente risultanti dall’elaborazione dei circa 2,8 milioni di modelli F24 del 2006 risultano pari a circa 1,6 miliardi di euro, il credito d’imposta per la ricerca industriale rappresenterebbe il 25 per cento del totale dei crediti. Applicando tale percentuale al dato di gettito risultante dal tetto di 250.000 euro, pari a 404 milioni di euro, si ottiene un minore risparmio di spesa di circa 100 milioni di euro annui. Applicando analogo procedimento in relazione al credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, si ottiene un minore risparmio di spesa di circa 200 milioni di euro dal 2010.

Complessivamente gli effetti delle modifiche apportate dal Senato in termini di minore risparmio di spesa, rispetto al testo originario, sono pertanto i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Credito d’imposta per la ricerca industriale (comma 280)

-100

-100

-100

 Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271)

 

 

-200

Nuova valutazione tetto 250.000 euro

80

80

80

Differenza netta rispetto alla RT iniziale

-20

-20

-220

 

Nell’Allegato 7 comprensivo delle modifiche apportate al Senato, alle norme sono assegnati i seguenti effetti di minore spesa in conto capitale:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese in conto capitale

0,0

0,0

0,0

293,0

293,0

93,0

293,0

293,0

93,0

 

Il differenziale di 10 milioni di euro annui rispetto al risultato che si otterrebbe sommando algebricamente gli effetti originali delle disposizioni a quelli risultanti dalle modifiche introdotte al Senato è ascrivibile alla circostanza che la maggiore spesa recata dai successivi commi da 21 a 23, a livello di fabbisogno ed indebitamento netto,  sembrerebbe portata a scomputo dei risparmi ascritti alle disposizioni in esame.

 

Al riguardo si osserva che le quantificazioni proposte presentano taluni profili di problematicità in relazione ai quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti.

In primo luogo, andrebbero meglio motivate le circostanze che hanno indotto a considerare incongruo l’abbattimento del 20 per cento degli effetti di ripresa di gettito derivanti dall’introduzione del tetto, anche in considerazione del fatto che la nuova valutazione degli effetti di tale introduzione consente di compensare quasi integralmente gli effetti negativi delle deroghe introdotte dal Senato negli anni 2008 e 2009 e di ridurli di poco meno di un terzo nel 2010.

In merito alla quantificazione di tali effetti, indotti dalle deroghe al tetto introdotte al Senato, si rileva che la relazione tecnica non tiene conto del fatto che il provvedimento in esame - con effetto retroattivo a decorrere dal periodo d’imposta 2007, secondo quanto precisato dalla RT - amplia la portata agevolativa del credito d’imposta per la ricerca industriale, incrementandone il relativo costo per l’erario. Pertanto, sulla base della metodologia di quantificazione utilizzata dalla relazione tecnica, l’esclusione di tale credito d’imposta dal tetto risulterebbe relativamente più onerosa.

Andrebbero, inoltre, fornite ulteriori indicazioni, anche alla luce delle nuove informazioni acquisite sui crediti d’imposta in scadenza, in merito agli effetti delle disposizioni negli anni successivi al 2010, in relazione alla possibilità di compensare integralmente le eccedenze residue.

 

ARTICOLO 3, commi 21-23

Deroga al limite di utilizzo dei crediti d’imposta

Le norme, introdotte al Senato, entro i limiti di stanziamento di cui al comma 23, dispongono che i limiti previsti dal precedente comma 20 all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi non si applichino alle imprese, con particolare riferimento a quelle impegnate in processi di ricerca e sviluppo, ubicate nelle aree delle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro:

a)         che abbiano acquisito titolo al riconoscimento del premio di aggregazione previsto dall’art. 1, commi 242-249 della legge 296/2006;

b)        le cui azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

A tal fine è prevista l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

Le modalità di applicazione della norma in oggetto saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di assicurare il rispetto dello stanziamento annuo previsto dalla stessa norma.

In ogni caso, l’applicazione delle disposizione del presente comma è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva che dimostri l’esistenza dei requisiti previsti.

L’efficacia delle misure previste nella norma in esame è comunque condizionata all’approvazione della Commissione europea secondo quanto previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica. L’Allegato 7 un effetto di maggiore spesa in conto capitale di 10 milioni di euro annui di soli fini del saldo netto da finanziare[40].

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto l’agevolazione appare fruibile entro i limiti dello stanziamento previsto.

Sotto il profilo applicativo delle norme, si segnala che dal testo non risulta chiaro se il requisito di essere un’impresa impegnata in processi di ricerca e sviluppo costituisca una condizione necessaria all’applicabilità delle agevolazioni previste dalla norma in esame o se invece rappresenti solo titolo preferenziale rispetto alle altre imprese che comunque rispettino gli ulteriori requisiti indicati dalla stessa norma[41].

 

ARTICOLO 3, commi 25 e 26

Liquidazione IVA di gruppo

Le norme [42]introducono una misura di natura antielusiva nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo.

L’ultimo comma dell’articolo 73 del DPR n. 633 del 1972 prevede che il Ministro delle Finanze possa disporre con propri decreti, stabilendone anche le modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i relativi versamenti IVA siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili.

Le norme in esame, che trovano applicazione a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008, dispongono che le eccedenze detraibili emergenti dalla dichiarazione IVA, relativa all’anno antecedente alla partecipazione alla liquidazione di gruppo, dei soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione di gruppo stessa, siano ininfluenti ai fini di tale procedura. Ciò al fine di evitare la pratica elusiva dell’acquisto di società che espongono eccedenze detraibili non richieste a rimborso, al solo fine di compensare posizioni debitorie d’imposta di altri soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo.

Le predette eccedenze non utilizzabili nella procedura di liquidazione di gruppo potranno essere portate a compensazione nell’esercizio successivo, ovvero richieste a rimborso.

 

La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di recupero di gettito a titolo di IVA, in conseguenza del mancato utilizzo a compensazione delle eccedenze detraibili, di 450 milioni di euro annui dal 2008.

La quantificazione si basa sull’individuazione di quelle società che nell’ultimo anno per il quale si dispone dei dati delle dichiarazioni IVA abbiano partecipato alla liquidazione di gruppo e che nell’anno precedente non vi abbiano invece partecipato, esponendo, tuttavia, un’eccedenza detraibile non richiesta a rimborso.

Sono state, pertanto, considerate le società che nella dichiarazione Iva 2006 (anno d’imposta 2005) abbiano compilato il quadro VK, che indica che nel 2005 hanno partecipato alla procedura di liquidazione di gruppo e, contestualmente, indicato un importo nel rigo VL26, relativo al credito di riporto risultante dalla dichiarazione presentata nel 2005 (anno d’imposta 2004), circostanza che indica che nel 2004 non hanno partecipato alla procedura di liquidazione di gruppo, in quanto in tal caso le eccedenze a credito sarebbero state trasferite alla società controllante.

Pertanto ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni viene assunta la somma complessiva degli importi delle eccedenze detraibili segnalate nel rigo VL26 delle dichiarazioni presentate nel 2006 dai soggetti che, nelle medesime dichiarazioni, hanno compilato il quadro VK.

In base a quanto chiarito dal Governo in risposta ad osservazioni formulate al Senato, la stima appare prudenziale in quanto utilizza dati riferiti al 2005, senza considerare eventuali processi di espansione economica. Inoltre, l’effetto di ripresa di gettito si produce fin dal 2008, in relazione alle eccedenze detraibili pre-esistenti in capo a società che entrano in tale anno nella procedura di liquidazione di gruppo.  

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non sembra considerare la circostanza che, di fatto, la norma è volta ad evitare una più rapida compensazione di eccedenze detraibili. Queste ultime, non utilizzabili nell’ambito della procedura di liquidazione di gruppo, che ne garantisce una immediata compensazione con posizioni debitorie di altri soggetti, verranno comunque richieste a rimborso, producendo quindi un ridimensionamento dell’effetto di maggiore entrata ascritto alle norme. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3, comma 27

Riduzione delle risorse per la concessione di crediti d’imposta

L’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, per le imprese operanti in determinati settori di attività economica, la possibilità di fruire di un credito d’imposta per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate fino a chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

L’articolo 8, comma 7, della legge 388/2000 dispone che, se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

L’articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge n. 300 del 2006[43] ha previsto che, per i soggetti che avevano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti fosse prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008.

A tale ultima disposizione non é ascritto alcun effetto finanziario.

Le norme, nel testo iniziale, abrogano la disposizione dell’articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge n. 300 del 2006.

In conseguenza di tale abrogazione ed in considerazione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta in questione e di quelli in favore delle imprese che realizzano incrementi occupazionali, di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, si rendono disponibili, nell’ambito delle risorse a tal fine preordinate presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, 1.500 milioni di euro. Tali risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 100 milioni per l’anno 2008 e di 700 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.     

 

L’Allegato 7 al testo iniziale assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

100,0

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori spese

0,0

0,0

0,0

100,0

700,0

700,0

100,0

700,0

700,0

 

La relazione tecnica al testo iniziale, con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, precisa che i crediti d’imposta sono contabilizzati sul conto delle pubbliche amministrazioni tra i contributi agli investimenti in favore delle imprese e non tra le entrate tributarie.

Gli effetti finanziari positivi in termini di minori incentivi alle imprese derivanti dalle disposizioni si quantificano in un importo corrispondente al versamento in entrata delle risorse che vengono a liberarsi.

 

Il Senato, ferma restando la riduzione complessiva nel triennio delle risorse preordinate all’erogazione dei crediti di 1.500 milioni di euro, ha previsto rimodulando gli importi annui che tali risorse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato in ragione di 450 milioni nel 2008 e di 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Tale modifica è la risultante di due diversi emendamenti, tra i quali il primo, di origine governativa, approvato in Commissione, volto a modulare i versamenti delle risorse resesi disponibili all’entrata del bilancio dello Stato in ragione di 300 milioni di euro nel 2008 e di 600 milioni di euro in ciascuno degli anni 2009 e 2010, in relazione ai risultati di un monitoraggio relativo all’andamento dei “tiraggi” delle diverse tipologie di crediti d’imposta.

Un secondo che, in riferimento al solo saldo netto da finanziare, ha rimodulato i versamenti delle risorse all’entrata del bilancio in ragione di 450 milioni di euro nel 2008 e 525 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Pertanto, gli effetti finanziari ascritti alla norma a seguito delle predette modifiche sono i seguenti:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

450,0

525,0

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori spese in conto capitale

0,0

0,0

0,0

300,0

600,0

600,0

300,0

600,0

600,0

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, appare opportuno in primo luogo che il Governo indichi quale quota della complessiva riduzione di risorse preordinate all’erogazione dei crediti d’imposta, pari a 1.500 milioni di euro, sia imputabile alla considerazione dell’effettivo grado di utilizzo dei crediti d’imposta medesimi e quale sia imputabile all’effetto dell’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 300 del 2006.

Ciò anche in considerazione del fatto che all’emendamento con il quale era stata introdotta la disposizione di proroga, ora abrogata, non era stato ascritto alcun effetto finanziario; si evidenzierebbe, pertanto, un’asimmetria nella valutazione, nel tempo, degli effetti di una disposizione, la cui introduzione è stata considerata non onerosa ed alla cui soppressione sarebbero ascritti cospicui effetti di risparmio.

Sarebbe, inoltre, opportuno acquisire l’avviso del Governo circa le ragioni sottostanti la diversa modulazione, rispetto agli effetti previsti sul SNF, degli effetti contabilizzati in termini di fabbisogno e di indebitamento, peraltro non modificati a seguito dell’ultimo emendamento approvato dal Senato. A tal riguardo andrebbe inoltre verificata la compatibilità della modulazione temporale dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato complessivamente risultante dalle modifiche apportate dal Senato, rispetto all’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta risultante dal monitoraggio effettuato sui tiraggi.

 

ARTICOLO 3, comma 28

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Le norme[44]  modificano i commi 280, 281 e 284 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che hanno introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, un credito d’imposta in favore delle imprese nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, fino ad un importo massimo di costi non superiore a 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Si prevedeva, inoltre, una misura del credito d’imposta del 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Le norme in esame in particolare:

·        aumentano dal 15 al 40 per cento la misura del credito d’imposta nel caso in cui  i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

·        elevano da 15 a 50 milioni di euro l’ammontare massimo dei costi per ricerca cui è commisurato il credito d’imposta;

·        abrogano la norma che subordinava l’efficacia delle disposizioni istitutive del credito d’imposta all’autorizzazione della Commissione europea.

 

L’Allegato 7[45] assegna alle disposizioni in esame, che ampliano la portata dell’agevolazione, un effetto di incremento di spesa a valere sui saldi di finanza pubblica di 117 milioni di euro nel 2008, 136 milioni di euro nel 2009 e 142,7 milioni di euro nel 2010

 

La relazione tecnica[46] precisa in primo luogo che le disposizioni hanno efficacia retroattiva in quanto viene fatta coincidere l’entrata in vigore delle nuove disposizioni con quella del provvedimento originario.

In particolare:

·          ai fini degli effetti dell’innalzamento dal 15 al 40 per cento della percentuale di credito d’imposta concedibile per l’attività di ricerca “extra muros”, si stima un maggior credito per competenza di 49,4 milioni di euro in riferimento al periodo d’imposta 2007. Negli anni successivi, ipotizzando una crescita degli investimenti del 5 per cento annuo il maggior credito concedibile si cifra in 52 milioni di euro per il 2008 ed in 54.5 milioni di euro per il 2009. La relazione tecnica, ai fini della stima, utilizza gli stessi dati e parametri di calcolo alla base della stima degli effetti ascritti all’introduzione del credito d’imposta in esame.

·          ai fini della valutazione degli effetti dell’innalzamento da 15 a 50 milioni dell’ammontare dei costi sostenuti per ricerca cui commisurare il credito d’imposta, sono utilizzati i dati di UNICO 2005 relativamente alle spese sostenute per ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003 (Tecno- Tremonti), complessivamente pari a circa 2,7 miliardi di euro. Dall’analisi di tali dati, che tuttavia non comprendono tutte le spese in ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi della normativa in esame, emerge, in capo ai soggetti che hanno effettuato spese di ammontare compreso fra 15 e 50 milioni, un maggior credito d’imposta di 25,6 milioni di euro. Riproporzionando tale dato rispetto all’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo agevolabili in base alla normativa in esame, pari nel 2006 a 8,1 miliardi di euro[47], si ottiene un maggior credito d’imposta di 76,8 milioni di euro nel 2006. Ipotizzando una crescita del 5 per cento annuo, il maggior credito d’imposta si cifra, per competenza, in 80,6 milioni di euro nel 2007, in 84,7 milioni di euro nel 2008 ed in 88,9 milioni di euro nel 2009.

Pertanto, per competenza, le norme determinano l’erogazione dei seguenti maggiori ammontari di credito d’imposta:

 

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Incremento % credito attività extra muros

49,4

52,0

54,5

Innalzamento plafond massimo di spesa

80,6

84,7

88,9

Totale

130,0

136,7

143,4

Per cassa, tenendo conto della retroattività della normativa proposta ed ipotizzando che il credito d’imposta trovi capienza per il 90 per cento nell’IRES e nell’IRAP dovuta per l’esercizio, la relazione tecnica valuta che si avranno i seguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

Credito d’imposta 2007

117,0

13,0

 

 

Credito d’imposta 2008

 

123,0

13,7

 

Credito d’imposta 2009

 

 

129,0

14,4

Totale credito utilizzato

117,0

136,0

142,7

14,4

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti circa i criteri che hanno indotto ad ascrivere efficacia retroattiva alle norme in esame, come risulta dalle modalità di calcolo degli effetti proposti dalla relazione tecnica.

Infatti, in assenza di un’espressa previsione in tal senso, le modifiche alle modalità di concessione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, sembrano applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, quindi, in riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, con effetti di cassa a decorrere dal 2009.

Tale interpretazione sembrerebbe corretta, anche se il 2008 rappresenta il primo esercizio nel quale, in sede di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP, è possibile utilizzare il credito d’imposta, in riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2007.

In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3, commi 29-31

Dividendi corrisposti a società estere

Le norme[48], in attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, modificano la disciplina fiscale relativa ai dividendi corrisposti alle società ed agli enti residenti negli Stati membri UE e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Attualmente, i dividendi distribuiti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 27 per cento, indipendentemente dalla natura della partecipazione e dalla natura giuridica del soggetto che li percepisce. Da tale regime sono escluse le fattispecie rientranti nel regime fiscale comune applicabile alle società madri-figlie di Stati membri diversi, di cui alla Direttiva 90/435/CEE.

I dividendi distribuiti tra società residenti nello Stato italiano, non facenti parte del consolidato nazionale, ai sensi dell’articolo 89 del TUIR, concorrono alla formazione della base imponibile IRES nella misura del 5 per cento del loro ammontare.

In relazione al descritto regime impositivo dei dividendi intersocietari, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il citato parere. Quest’ultimo pone la questione dell’incompatibilità di tale regime impositivo, decisamente più oneroso nel caso di dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati membri, con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali.

Le norme, in particolare, prevedono che sia applicata una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota dell’1,375[49] per cento, sugli utili corrisposti alle società ed agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari remunerati in base ai risultati economici della società emittente ed ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le disposizioni si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

L’Allegato 7 assegna alle norme un effetto di perdita di gettito di 318 milioni di euro annui dal 2009 (scontati in eguale misura sui tre saldi).     

 

La relazione tecnica effettua la stima confrontando l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive attualmente applicate sui dividendi distribuiti a soggetti residenti negli Stati interessati ed il gettito che deriverebbe dall’applicazione della nuova aliquota.

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

(milioni di euro)

Ammontare delle ritenute sui dividendi in uscita distribuiti a società UE (Quadro SK modello 770/2005)

440

Ammontare delle ritenute sui dividendi in uscita distribuiti a società UE al netto delle somme richieste a rimborso (4/9 della ritenuta subita nella misura del 27 per cento)

375

Gettito ottenuto applicando la nuova aliquota all’ammontare dei dividendi diversi da quelli rientranti nel regime madre-figlia

37

Perdita di gettito

338

A tale perdita di gettito deve aggiungersi quella relativa ai tre Paesi dell’Efta appartenenti allo Spazio europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), calcolata in base agli stessi criteri, pari a circa 1,85 milioni di euro.

La complessiva perdita di gettito annua di circa 340 milioni di euro è stata, quindi, ridotta a 318 milioni di euro, in considerazione degli effetti del recepimento della Direttiva 2003/123/CE, che modifica la Direttiva 90/435/CE, concernente il regime comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Tale  recepimento, intervenuto successivamente all’anno 2004, cui si riferiscono i dati utilizzati per la quantificazione, ha determinato, infatti, una riduzione del gettito derivante dai dividendi assoggettati a ritenuta convenzionale.

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e dei parametri utilizzati.

 

ARTICOLO 3, commi 32-38

Credito d’imposta per incentivare le aggregazioni professionali

Le norme[50] attribuiscono agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d’imposta pari al 15 per cento delle spese sostenute per l’acquisizione, anche in leasing, di determinati beni e per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione dei beni immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono.

I beni per la cui acquisizione spetta il credito di imposta sono:

·          beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;

·          programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione realizzate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data in cui l’operazione di aggregazione è effettuata.

Il credito d’imposta spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti all’operazione di aggregazione svolgano l’attività professionale esclusivamente nella struttura risultante dall’aggregazione. Il medesimo credito è utilizzabile a compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

L’Allegato 7 attribuisce alle norme in esame un effetto di maggiore spesa di 13,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010[51].

 

La relazione tecnica effettua la stima sulla base dei seguenti parametri:

 

Investimento medio annuo in beni strumentali per ciascuno studio professionale (dati relativi alla detassazione del reddito reinvestito riferiti al periodo d’imposta 2002 e rivalutati)

35.000 euro

Credito d’imposta corrispondente (35.000*15%)

5.300 euro

Numero di studi professionali con almeno quattro soci (Modello UNICO 2005-Società di persone)

4.300

Numero dei nuovi studi professionali indotti dalle norme (60%*4300)

2.600

Ammontare complessivo del credito d’imposta annuo

( 5.300*2.600)

13,8 mln di euro

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, commi 39 e 40

Detraibilità per l’IVA congressuale

Ai sensi dell’articolo 74-ter del DPR n. 633 del 1972, le agenzie di viaggio e di turismo applicano un regime speciale IVA, dal quale sono esclusi i servizi di intermediazione svolti in nome e per conto del cliente. Tale regime speciale prevede che, ai fini della determinazione dell’imposta, il corrispettivo dovuto dal cliente sia diminuito dei costi sostenuti dall’agenzia per la cessione dei beni e la prestazione dei servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai suddetti costi.

Sono assoggettate ad imposta solo le operazioni eseguite all’interno della UE da agenzie che hanno domicilio in Italia. 

Le norme, nel testo iniziale, prevedono che le agenzie di viaggio, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, possano applicare il regime ordinario dell’imposta, che prevede la detrazione dell’IVA pagata sui costi a scomputo dell’IVA applicata sui corrispettivi.

L’efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.

 

La relazione tecnica al testo iniziale non ascriveva alle norme sostanziali effetti di gettito. 

 

Il Senato ha modificato la disposizione prevedendo quanto segue:

·        le agenzie di viaggio e turismo possono applicare il regime ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili;

·        in tali casi, possono detrarre l’IVA dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente;

·        se applicano entrambi i regimi, le suddette agenzie devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato ribadisce che la norma non comporta effetti di gettito.

La relazione argomenta che uno dei vantaggi offerti dall’opzione per il regime ordinario è rappresentato dalla possibilità di compensare con altre imposte i crediti IVA che si formano nel corso dell’anno, laddove, nel regime speciale, le eccedenze tra costi e corrispettivi sono riportabili agli esercizi successivi. Nel caso della norma in esame, tuttavia, tale aspetto è trascurabile in quanto l’opzione per il regime ordinario è prevista limitatamente alle prestazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente (prestazioni alberghiere), nell’ambito dell’organizzazione di convegni e congressi, prestazioni che normalmente non generano un credito IVA durante l’anno

Al riguardo, si rileva che la possibilità di opzione offerta dalla norma appare per sua natura suscettibile di determinare una perdita di gettito, in quanto il contribuente non si avvarrà dell’opzione per il regime ordinario esclusivamente in riferimento a quelle prestazioni per le quali tale regime si riveli più oneroso.

 

ARTICOLO 3, commi 41 e 42

Disposizioni in materia di ammortamento dei fabbricati strumentali

Normativa vigente: I commi 7, 7-bis e 8 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 dispongono, in particolare, che:

·          ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso (comma 7);

·          tale nuovo criterio si applica, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria (7-bis);

·          le modalità di cui ai punti precedenti si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore delle aree, si tiene conto del valore delle suddette aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui sopra al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo (comma 8).

Si segnala che il comma 8, nel testo attualmente vigente, è stato introdotto dall’articolo 2, comma 18, del decreto legge n. 262 del 2006, come modificato dalla legge di conversione. A tale modifica non era ascritto alcun effetto di ripresa di gettito, nonostante l’introduzione di un meccanismo di imputazione delle quote già dedotte penalizzante per il contribuente.

 

La norma in esame prevede che il comma 8, terzo periodo, dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 debba interpretarsi nel senso che per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato.

L’interpretazione proposta dalla disposizione in esame è volta quindi, con efficacia retroattiva, ad evitare che le quote di ammortamento pregresse vadano a ridurre esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non anche quello del terreno.

Le norme, inoltre, fanno salvi gli effetti del decreto legge n. 118 del 3 agosto 2007, oggetto di mancata conversione, che,  all’articolo 1, conteneva norme di identico tenore.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta una perdita di gettito rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica alle disposizioni originarie. Ciò in quanto la quantificazione originaria – peraltro basata su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato ed al suo stadio di ammortamento – in conformità con l’intento perseguito, presupponeva lo scomputo proporzionale delle quote di ammortamento pregresse.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che, secondo quanto affermato dal Governo, le stime contenute nella relazione tecnica al decreto legge n. 223 del 2006, riferite alle misure in esame, non scontassero già, nella metodologia di calcolo, gli effetti di maggior gettito insiti nell’adozione del criterio di imputazione al solo costo riconosciuto del fabbricato delle quote di ammortamento pregresse. Infatti i dati forniti nella RT allegata al predetto DL n. 223, anche per il grado di aggregazione degli stessi, non consentono di accertare tale circostanza.

 

ARTICOLO 3, commi 43-50

Scambi di informazioni fiscali fra Stati (White list)

La normativa vigente: la normativa vigente contempla una pluralità di disposizioni “antielusive” che operano nel caso in cui un contribuente italiano intrattenga rapporti (commerciali o di partecipazione) con imprese situate in Stati o territori aventi un “regime fiscale privilegiato”. Ciò al fine di tutelare l’ordinamento tributario nazionale da operazioni realizzate dai contribuenti italiani mediante il coinvolgimento, diretto o (in taluni casi) indiretto, di imprese residenti nei cosiddetti “paradisi fiscali”. Gli Stati e territori che costituiscono “paradisi fiscali” sono individuati in appositi elenchi approvati con decreto ministeriale (le cosiddette “black list”), periodicamente aggiornati[52].

 

Le norme in esame, che modificano l’insieme delle disposizioni di carattere antielusivo riguardanti i trasferimenti di residenza e le operazioni intercorrenti tra imprese residenti ed imprese fiscalmente localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato, prevedono sostanzialmente un “rovesciamento” della prospettiva attuale: anziché individuare puntualmente gli Stati e territori che si configurano “paradisi fiscali”, le disposizioni antielusive per i rapporti tra contribuenti italiani e imprese estere troveranno applicazione in tutti i casi in cui l’impresa non residente non sia localizzata in uno Stato con il quale è consentito un effettivo scambio di informazioni tra amministrazione finanziaria italiana e fisco locale (c.d. “white list”).

Tali Paesi saranno individuati con apposito decreto del MEF.

La sostituzione del meccanismo delle “black list” con una “white list” agevola l’attività dell’amministrazione finanziaria, perché anziché individuare i singoli “paradisi fiscali” (operazione che richiede un costante monitoraggio delle normative fiscali di tutti gli Stati esteri) saranno indicati gli Stati che consentono alle autorità italiane un effettivo ed adeguato scambio di informazioni.

Le nuove disposizioni di carattere antielusivo previste dalle norme entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con il quale sono individuati i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per i Paesi e territori che attualmente non sono inclusi nelle liste esistenti viene mantenuto l’attuale regime non penalizzante per un periodo transitorio di cinque anni.

E’ prevista, inoltre, la predisposizione, con apposito decreto, di una speciale white list con riferimento ai trasferimenti di residenza all’estero di persone fisiche. Nel caso in cui una persona fisica residente in Italia trasferisca all’estero la propria residenza in uno Stato non rientrante in tale white list, l’onere della prova dell’effettività della residenza estera incomberà sul contribuente. In mancanza di tale prova, la persona fisica si considererà residente in Italia.

 

L’Allegato 7  ascrive alle disposizioni un effetto di perdita di gettito di 7,5 milioni di euro nel 2009  e di 10 milioni di euro annui dal 2010.

 

La relazione tecnica stima una perdita di gettito per competenza non superiore a 10 milioni di euro annui dal 2009, ipotizzando che la “white list” sia pubblicata nel 2008.

La perdita di gettito è da porsi in relazione al fatto che, poiché il criterio per l’inclusione nella “white list” è rappresentato dalla possibilità di attuare un effettivo scambio di informazioni e non dal livello di tassazione applicato nello Stato estero, non si può escludere che nella nuova “white list” possano rientrare anche Stati e territori che attualmente sono classificati come “paradisi fiscali” in quanto beneficiano di un regime fiscale particolarmente favorevole (pur consentendo un effettivo scambio di informazioni con l’Italia).

Gli effetti finanziari delle disposizioni potranno, comunque, essere determinati più precisamente dopo il periodo transitorio di applicazione la distinzione tra paesi inclusi e paesi esclusi dalla white list. 

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, comma 51

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni

La norma, introdotta al Senato, dispone l’estensione, ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2008[53], del provvedimento[54] relativo alla rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo[55], decorre dalla data del 30 giugno 2008.

 

La relazione tecnica di corredo alla proposta emendativa ascrive alle norme i seguenti effetti di maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Sostitutiva terreni edificabili e con destinazione agricola

25

8

8

Partecipazioni non quotate

18

11

11

Totale gettito sostitutiva

43

19

19

 

La quantificazione ripropone i dati di gettito dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima proroga[56], riguardante i beni posseduti al 1° gennaio 2005, versata negli anni 2006 (versamento unico o prima delle tre rate) e 2007 (seconda rata). Nel 2008 si assume il pagamento della terza ed ultima rata di importo pari alla seconda rata.

Secondo la relazione tecnica, si ritiene prudenziale attribuire alle norme un effetto netto di gettito del medesimo importo di quello realizzato in relazione al precedente provvedimento di rivalutazione dei beni d’impresa in questione, in quanto:

·        il gettito dell’imposta sostitutiva potrebbe risultare superiore  a quello realizzato in passato a causa del più lungo periodo che intercorre tra l’attuale riproposizione della norma (dal 2005 al 2008) rispetto alla precedente riproposizione (dal 2003 al 2005)[57] ;

·        la stima, attraverso una riduzione forfetaria del gettito atteso, tiene conto della possibile perdita di gettito conseguente alle minori plusvalenze assoggettate a tassazione, in caso di successiva vendita dei beni oggetto di rivalutazione.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione potrebbe risultare non del tutto prudenziale per due ordini di motivi:

·         in primo luogo, è plausibile presumere che presentino un tasso di adesione più elevato nei confronti di misure che consentono la rivalutazione, proprio le imprese che intendono alienare i cespiti; pertanto l’effetto di perdita di gettito derivante dalla mancata tassazione delle plusvalenze che si sarebbero realizzate in sede di cessione potrebbe risultare non trascurabile;

·         in secondo luogo, tale effetto di perdita di gettito può presentarsi con un profilo temporale più lungo rispetto a quello triennale previsto per l’incasso dell’imposta sostitutiva, per cui vi sarebbe un effetto di minore entrata, oltre il triennio, non considerato e non compensato dagli importi dell’imposta sostitutiva quantificati nella RT.

 

ARTICOLO 4, commi 1-21

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi marginali

Le norme introducono un nuovo regime fiscale per i contribuenti cosiddetti minimi. In particolare viene disposto quanto segue:

§        sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente  hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 30.000 euro, che non abbiano effettuato né cessioni all’esportazione, né sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori e che, nel triennio solare precedente, non abbiano effettuato acquisti in beni strumentali, anche mediante contratti d’appalto e di locazione finanziaria, per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro (commi 1-3);

§        sono esclusi dalla possibilità di usufruire del regime fiscale anzidetto: i soggetti non residenti, le persone fisiche che ai fini IVA usufruiscono di regimi speciali, i soggetti che, in via esclusiva e prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni degli stessi, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi, ed infine gli esercenti arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata (comma 4);

§        i contribuenti minimi non hanno l’obbligo di addebitare l’IVA sui compensi e corrispettivi e, pertanto, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta stessa sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Per tale categoria di contribuenti, resta però l’obbligo di procedere al pagamento dell’imposta per gli acquisti intracomunitari (comma 5);

§        il passaggio dal regime ordinario a quello di franchigia determina la  necessità di rettificare la detrazione IVA in base all’articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del 1972. Il versamento dell’eventuale importo a debito può avvenire, anche mediante compensazione, in una sola soluzione oppure in cinque rate annuali del medesimo importo senza aggravio di interessi (comma 6);

§        i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi IRAP. Inoltre vien stabilito che il reddito di impresa o di lavoro autonomo sia costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. I contributi previdenziali si deducono direttamente dal reddito così determinato (comma 9).

In proposito si ricorda che,in base alla vigente legislazione, il reddito d’impresa è determinato forfetariamente applicando all’ammontare dei ricavi la percentuale del 75 per cento per le imprese esercenti prestazioni di servizi e del 61 per cento per le imprese esercenti altre attività. Inoltre per il calcolo dei ricavi vanno considerate le operazioni registrate nel periodo d’imposta ai fini IVA ovvero effettuate nello stesso periodo, se non soggette ad IVA e si devono considerare anche le cessioni di beni ammortizzabili.

La relazione illustrativa precisa che l’applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non costituisce una novità per gli esercenti arti e professioni, ma è innovativa per i titolari di reddito d’impresa. L’applicazione di tale criterio comporta, ad esempio, che i contribuenti minimi non deducono quote di ammortamento e non sono tenuti alla valutazione delle rimanenze. Pertanto, nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale e successiva vendita del medesimo, l’intero costo sostenuto è deducibile dal reddito nel periodo di imposta di acquisizione e la plusvalenza realizzata (pari all’intero corrispettivo percepito per la vendita) è tassata integralmente.

§        sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi  e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento[58] e per essa valgono le disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF (comma 10);

§         i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti rispetto a quello da cui si applica il regime in esame, per i quali la tassazione o la deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime in esame, solo se l’importo di tali quote supera i 5.000 euro[59] (comma 11);

§        le perdite fiscali che derivano da periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato e quelle relative all’anno in corso dello stesso, si possono portare in diminuzione del reddito in periodi di imposta successivi (comma 12);

§        i contribuenti minimi non hanno l’obbligo delle registrazioni e della tenuta dei registri contabili. Peraltro resta fermo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e nelle modalità previsti per la normativa vigente;

§        il regime agevolativo suddetto è da considerarsi "normale" per tutti i soggetti individuati dai commi 1-3. Infatti, i contribuenti minimi possono optare, con comunicazione da effettuare prima della presentazione della dichiarazione, per il regime ordinario IVA e delle imposte sui redditi, che vale per almeno un triennio. In deroga a tale principio, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta, la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale (comma 14);

§        inoltre i contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e ad essi si applica la disciplina generale vigente in materia di imposte dirette, riguardante l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso (commi 17 e 18);

§        il regime in esame cessa nel caso in cui venga meno una delle condizioni previste per la sua applicazione oppure si accerti una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente comma 4. In questi casi la cessazione decorre dall’anno successivo. Nel caso in cui, invece, i compensi percepiti superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nel corso dell’anno stesso. Nei casi di passaggio da regime minimo a regime ordinario e viceversa, i costi e i ricavi perdono la loro imputabilità secondo il principio della competenza[60] (commi 15 e 16 );

§        con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti e con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative (comma 19) 

§        sono abrogati i regimi fiscali dei contribuenti marginali e dei contribuenti supersemplificati[61]. I contribuenti che abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, ai sensi dell’art. 32bis del DPR 633/1972, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, per il periodo d’imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione (comma 20);

§        le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2008 e per il calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello previsto dalla norma, non si tiene conto delle suddette disposizioni (comma 21).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1-21

175,3

283,0

44,3

206,7

375,6

164,5

206,7

375,6

164,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1-21 - IRAP

31,4

57,8

61,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Commi 1-21 – Add. IRPEF

0,0

34,8

58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica utilizza come base per la quantificazione i dati dichiarati per il periodo d’imposta 2004, da cui è stato desunto il numero dei soggetti interessati alla normativa in esame e per i quali è più conveniente non optare per il regime ordinario, attualmente vigente. La convenienza è stata valutata utilizzando un metodo di microsimulazione, confrontando il reddito disponibile al netto delle imposte nel caso di opzione per il regime ordinario e quello nel caso di adozione del regime naturale e proiettando i dati al 2008. Nella valutazione si è assunto che il contribuente marginale, nel caso di cessioni al consumatore finale, mantenga invariato il proprio prezzo di vendita, aumentando quindi i propri margini di guadagno in misura pari alla differenza tra Iva sulle vendite e sugli acquisti¸viceversa, in caso di cessioni ad acquirenti soggetti IVA si è ipotizzato che il soggetto valuti di mantenere invariato il proprio margine di guadagno. Per ragioni prudenziali “non si è incluso il recupero di gettito che potrebbe derivare dal mantenimento dei margini di guadagno nelle operazioni di cessioni di beni e servizi ad acquirenti soggetti IVA.” La RT stima che i soggetti che troverebbero maggiore convenienza ad adottare il regime previsto nella norma in esame sono pari a circa 700.000.

La variazione di gettito è stata calcolata come somma algebrica degli importi delle diverse imposte nei due regimi. Inoltre sono stati inclusi anche gli effetti di gettito derivanti dalla mancata tassazione di componenti positivi e di reddito inferiori a 5.000 euro prevista dalla normativa in oggetto.

Infine la RT ipotizza che saranno soprattutto i soggetti particolarmente avvantaggiati dal provvedimento ad adeguare i propri comportamenti fiscali al regime naturale per primi e fin dal 2008. Viceversa si ritiene che i soggetti meno avvantaggiati saranno caratterizzati da una maggiore inerzia e quindi una quota ridotta di tali soggetti adeguerà i propri comportamenti fin dal 2008. A partire dal 2009 si suppone che la norma dispieghi pienamente i suoi effetti. La perdita di gettito è pari, in termini di competenza, a 241,6 milioni di euro per il 2008 e a 255,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, così ripartiti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF

-500,1

-770,9

-770,9

Addizionale IRPEF

-34,8

-58,7

-58,7

IRAP

-37,0

-61,5

-61,5

Sostitutiva

505,5

927,6

927,6

IVA

-175,3

-292,4

-292,4

Totale

-241,6

-255,9

-255,9

Le variazioni finanziarie in termini di cassa sono sottoposte a condizioni specifiche ed al meccanismo di saldo/acconto[62], in conseguenza dei quali la perdita di gettito sarà pari a 206,7 mln per l’anno 2008, a 375,6 mln per il 2009 ed a 164,5 mln per il 2010, così ripartiti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF e Sostitutiva

0,0

-9,4

248,1

Addizionale IRPEF

0,0

-34,8

-58,7

IRAP

-31,4

-57,8

-61,5

IVA

-175,3

-292,4

-292,4

Totale

-206,7

-375,6

-164,5

 

Alcune ulteriori informazioni quantitative sono state fornite nella Nota di risposta del Governo alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato, con riferimento:

- alla base imponibile dell’imposta sostitutiva, indicata in 2,5 mld per il 2008 e in 4,6 mld dal 2009[63];

- al numero dei contribuenti marginali attualmente soggetti all’IRAP (250.000[64]) e al loro debito medio fiscale (250 euro[65]).

 

Al riguardo, appare necessario sottolineare, in via preliminare, l’impossibilità di verificare la quantificazione effettuata, della quale si rendono noti solo i risultati finali, ottenuti mediante l’utilizzo di un modello di microsimulazione.

Nella citata nota di risposta del Governo si sottolinea in proposito che non si è provveduto a fornire un’informazione sistematica in merito alle basi imponibili, al numero di contribuenti e alle aliquote utilizzate, in quanto il modello di microsimulazione utilizzato non richiede che siano specificamente immesse tali variabili: infatti il modello fornisce risultati a partire dalla situazione individuale effettiva di ciascun contribuente.

Si richiamano in proposito le considerazioni già svolte in premessa circa la necessità di disporre dei predetti dati e di ogni elemento che consenta la ricostruzione esaustiva e, quindi, la verifica del procedimento di quantificazione sottostante le stime fornite.

Con riferimento specifico alla quantificazione relativa alla norma in esame, si rileva che l’assenza di informazioni sistematiche in merito alle variabili sopra menzionate non consente di verificare come siano state considerati alcuni fattori, significativi ai fini della stima. Risulta conseguentemente necessario che sia chiarito:

-          se in sede di stima della base imponibile dell’imposta sostitutiva si sia tenuto conto, al pari dell’aumento di ricavi netti nel caso di cessioni al consumo finale, della riduzione dei ricavi netti nel caso di cessioni ad acquirenti soggetti ad IVA. In questo caso infatti, a fronte dell’invarianza dei ricavi, dovuta all’impossibilità di aumentare i prezzi di vendita per non perdere competitività, si registrerebbe un aumento dei costi dovuto all’impossibilità di detrarre l’IVA assolta a monte. La relazione tecnica non chiarisce tale aspetto, riferendosi alla mancata considerazione del “recupero di gettito che potrebbe derivare dal mantenimento dei margini di guadagno nelle operazioni di cessioni di beni e servizi ad acquirenti soggetti IVA”, laddove sembrerebbe invece doversi considerare da un lato la perdita di gettito dell’imposta sostitutiva dovuta alla deducibilità dell’IVA indetraibile e, dall’altro, la probabile convenienza, per i soggetti in questione, ad optare per il regime ordinario;

-          andrebbe inoltre confermato se, ai fini del coordinamento con la concomitante riduzione dell’aliquota IRAP, si sia utilizzata, in questa sede, l’aliquota che risulterebbe applicabile a decorrere dal 2008 (3,9%)[66] e se, conseguentemente, in sede di stima degli effetti dell’articolo 3, comma 17, lettera h) del provvedimento in esame, riguardante la riduzione dell’aliquota IRAP, sia stata computata la perdita di gettito anche in capo ai contribuenti marginali[67];

-          come sia stato valutato l’effetto prodotto dalla norma con riferimento ai contribuenti che già adottano il regime vigente per i contribuenti marginali.

Tale fattore potrebbe infatti spiegare in parte la ridotta incidenza, rilevata dal Servizio Bilancio del Senato, della base imponibile IVA rispetto a quella relativa all’IRPEF, entrambe escluse da imposizione dalla norma in esame: il regime per i contribuenti marginali, infatti, già esclude l’applicazione dell’IVA e pertanto il nuovo regime non darebbe luogo, per tali soggetti, ad una perdita di gettito con riferimento a tale imposta.

In ultimo, si segnala la necessità di una precisazione in merito agli effetti di cassa stimati per il 2010. Da una ricostruzione, anche in questo caso induttiva, di seguito riportata, è infatti possibile pervenire ai medesimi risultati della relazione tecnica, salvo che per il dato relativo all’effetto congiunto dei tributi diretti (imposta sostitutiva – irpef) con riferimento all’esercizio 2010.

Di seguito si riportano i risultati della ricostruzione degli effetti di cassa sulla base delle ipotesi, presumibilmente alla base anche dalla relazione tecnica[68]:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

2011

irpef e sostitutiva

0,0

9,4

270,2

156,7

addizionale irpef

0,0

-34,8

-58,7

-58,7

irap

-31,5

-57,8

-61,5

-61,5

iva

-175,3

-292,4

-292,4

-292,4

Totale ricostruito

-206,8

-375,6

-142,4

-255,9

Totale relazione tecnica

-206,7

-375,6

-164,5

 

Differenza

0,0

0,0

-22,1

 

 

La ricostruzione operata sembra pertanto evidenziare una sovrastima degli effetti di perdita di gettito indicatii dalla relazione tecnica per il 2010. Nella tabella si è riportato anche il valore relativo all’esercizio 2011 - non preso in considerazione dalla relazione tecnica - tenuto conto che da tale esercizio si registrano gli effetti a regime della disposizione, corrispondenti all’ipotesi di costanza dei valori nel tempo assunta dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 4, commi 23-27

Semplificazioni fiscali

Le norme prevedono una serie di misure volte a semplificare alcuni adempimenti fiscali da parte dei contribuenti. In particolare viene disposto che:

§        allo scopo di semplificare gli adempimenti degli operatori doganali e di ridurre i costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tal fine è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme (comma 23);

§        è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi (comma 24);

§        al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti possono comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni  necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (comma 25). È previsto inoltre, che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, siano definite le modalità attuative nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’INPS, l’INPDAP e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei criteri di: a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diverse dall’INPS e dall’INPDAP (commi 26 e 27).

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le amministrazioni interessate possano far fronte ai predetti compiti nell’ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

 

ARTICOLO 4, commi 28-31

Consorzi di Garanzia fidi (Confidi)

Le norme prevedono la possibilità per i soli Confidi sottoposti a vigilanza prudenziale, iscritti nell’elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993[69], di prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato ai fini specificatamente fiscali. In particolare, a tali Confidi, è consentito di concedere garanzie in favore dello Stato per debiti dei contribuenti nel caso di: richiesta di rimborso IVA accelerato[70];  rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza[71]; rateazione da conciliazione giudiziale[72]; rateazione da ruolo[73].

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4, commi 32 e 33

Società non operative

Normativa vigente: l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, da ultimo modificato dai commi da 109 a 118, dell’art. 1, della legge n. 296/2006, stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi, salva la prova contraria, se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che si ottengono applicando[74]:

·          il 2 per cento al valore dei titoli aumentato del valore dei crediti;

·          il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·          il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni.

La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni. Le norme elencano espressamente i soggetti ai quali, in relazione a particolari circostanze, non si applica la normativa in rassegna.

Fermi restando gli ordinari poteri di accertamento, per le società e per gli enti non operativi si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali ai valori dei beni posseduti nell’esercizio:

·          l’1,5 per cento al valore dei titoli aumentato del valore dei crediti;

·          il 4,75 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·          il 12 per cento al valore delle altre immobilizzazioni.

Inoltre, per le società e gli enti non operativi l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione fuori dell’ambito della medesima imposta sul valore aggiunto o di cessione. Se per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali utilizzate ai fini dell’individuazione della situazione di non operatività, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.

In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario la società interessata può richiedere, mediante istanza di interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive in questione.

La Rt a corredo alla legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) ascriveva ai commi da 109 a 118, dell’art. 1, effetti di minore entrata pari a 62,5 milioni di euro per il 2007 e 2008 e 50,9 milioni di euro per il 2009.

Le norme modificano l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994[75], rendendo meno rigidi i criteri per l’individuazione delle società non operative. In particolare si prevede che:

§        ai fini dell’individuazione dei parametri minimi di ricavo richiesti per l’operatività, sulle immobilizzazioni costituite da beni immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti si applica il coefficiente dell’ 1 per cento (anziché del 6 per cento) (comma 32, lettera a));

§        non siano considerate società di comodo: le società con un numero di soci non inferiore a 50 (attualmente l’esonero riguarda le società con un numero di soci non inferiore a 100) (comma 35, lettera c)); le società che nei due esercizi precedenti abbiano avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentino un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; le società che risultino congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (comma 32, lettera d));

§        ai fini della determinazione del reddito presunto delle società e degli enti non operativi si assumono le percentuali del 4 per cento (anziché del 4,75 per cento) da applicare al valore di esercizio delle immobilizzazioni costituite da beni immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e dello 0,9 per cento per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (comma 32, lettera e));

§        con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni previste, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza d’interpello. I provvedimenti adottati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito di istanza di disapplicazione, sono comunicati poi mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica (comma 32, lettera f));

§        infine estende la disciplina di cui all’articolo 1, commi 112 della legge finanziaria per il 2007[76], in materia di scioglimento e trasformazione delle società di comodo alle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e da quelle che a tale data si trovino nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura di quest’ultimo. Inoltre si prevede che l’iscrizione dei soci persone fisiche nell’apposito libro debba essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Sono, infine, diminuite le attuali aliquote delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP, di cui al citato articolo 1, comma 112, della legge finanziaria per il 2007, e portate al 10% (dall’attuale 25%) sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, ed al 5% (dall’attuale 10%) per i saldi attivi di rivalutazione (comma 33).

 

L’allegato 7 assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 32-33 IRES-IRE Società di comodo

11,6

8,8

9,2

11,6

8,8

9,2

11,6

8,8

9,2

Commi 32-33 IRAP Società di comodo

0,0

0,0

0,0

2,6

1,4

1,4

2,6

1,4

1,4

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 32-33 IRAP Società di comodo

2,6

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni UNICO 2005 delle società di capitali ed enti commerciali, estrapolati al 2006 tenendo conto delle modifiche normative introdotte successivamente.  In particolare, sono stati oggetto di simulazioni puntuali, in relazione alle modifiche apportate dalle norme in esame, i dati del quadro RF, relativi tra l’altro alla verifica di operatività.

Riduzione dei coefficienti per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti ed introduzione delle cause di esclusione dal regime: rispetto alla RT alla legge finanziaria 2007, la modifica normativa riduce la platea dei soggetti che potrebbero essere ricondotti nella definizione di “società non operative”. Non avendo la possibilità di individuare gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la RT applica le percentuali proposte alle imprese che sono fiscalmente residenti in tali comuni, individuati in base ai dati ISTAT sulla popolazione. La RT stima un effetto di minore gettito di competenza IRES/IRE pari a circa 0,7 milioni di euro annui. Inoltre, per effetto della norma, si riduce il numero delle società e l’ammontare del credito IVA che le medesime non possono portare a rimborso o compensare, con una riduzione del recupero di IVA stimata in 3,7 milioni di euro in ragione di anno.

Imposta sostitutiva per scioglimento o trasformazione in società semplice delle società non operative: ai fini della stima del gettito delle imposte sostitutive in capo alle società non operative  che si avvalgono del regime agevolato di scioglimento o trasformazione la relazione tecnica ha ipotizzato quanto segue:

-                le società non operative che espongono un maggior imponibile superiore a 500.000 euro usufruiscono dell’agevolazione nella misura del 5 per cento, anche in considerazione del requisito richiesto relativo alla presenza di soli soci persone fisiche;

-                le società non operative che espongono un maggior imponibile inferiore a 500.000 euro usufruiscono dell’agevolazione nella misura del 10 per cento, in quanto hanno una maggiore convenienza a procedere alla trasformazione o all’assegnazione dei beni ai soci, in alternativa al pagamento delle maggiori imposte sul reddito dovute alla condizione di non operatività.

Si è ipotizzato, inoltre, che il 70 per cento delle società interessate al regime agevolativo assegni i beni ai soci e la restante quota proceda alla trasformazione.

Per i beni assegnati o per i beni posseduti all’atto della trasformazione è stata applicata un’imposta sostitutiva, come da proposta, pari al 10 per cento sulla differenza fra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto e pari al 5 per cento sui saldi attivi di rivalutazione. Inoltre, per quanto riguarda l’imposta di registro è stata applicata nella percentuale dell’1 per cento al valore normale dei beni assegnati ai soci.

Nell’ipotesi che le imprese che non abbiano ancora optato per lo scioglimento o la trasformazione siano in numero ridotto, la normativa proposta genera una perdita di gettito per imposta sostitutiva pari a circa 16,3 milioni di euro. Per l’andamento di cassa la relazione tecnica ipotizza una rateizzazione in tre anni con un tasso di interesse legale pari al 2,5 per cento. Il minor gettito a titolo di imposta di registro è stimato in 1,8 milioni di euro.

In relazione agli effetti della proposta normativa sulle imposte sui redditi, sull’IRAP e sull’utilizzabilità o meno dei crediti IVA, la RT afferma che, rispetto alla normativa vigente la riduzione dell’insieme dei soggetti che possono risultare non operativi in conseguenza alla normativa proposta, permetterebbe un recupero di gettito rispetto alla perdita stimata per mancato versamento IRES/IRE, dei soggetti non operativi che optano per il pagamento dell’imposta sostitutiva e un recupero di gettito relativo alle eccedenze IVA.

Introduzione di un’IRAP minima presunta per le società non operative: la RT afferma che la modifica proposta, riducendo la platea dei soggetti che possono risultare non operativi, produce anche effetti diretti ai fini IRAP, in quanto per i soggetti non operativi che non hanno usufruito della possibilità dello scioglimento o della trasformazione, il reddito presunto ai fini IRES, aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi, nel caso sia superiore al valore della produzione netta, viene utilizzato per il calcolo dell’IRAP. Utilizzando il modello di microsimulazione IRAP, in capo a ciascuna società non operativa è stato calcolato il differenziale tra la produzione netta ed il reddito presunto aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi. Su tale differenziale è stato calcolato la perdita di gettito IRAP conseguente, che è risultata pari a 2,6 milioni di euro per il 2008 e a 1,4 milioni di euro per gli anni successivi. La RT afferma che il recupero di gettito indicato nella relazione tecnica alla legge finanziaria 2007, pari a 21 milioni di euro annui, si riduce per l’esclusione di alcune tipologie di contribuenti, che con la proposta normativa non risultano più non operative.

Per cassa, gli effetti delle disposizioni in esame sono così riassumibili:

(milioni di euro)

Imposte

2008

2009

2010

2011

Registro

-1,8

 

 

 

Sostitutiva

-5,4

-5,5

-5,7

 

IVA

-3,7

-3,7

-3,7

-3,7

IVA (da uscita)

0,6

0,6

0,6

0,2

Totale IVA

-3,2

-3,2

-3,2

-3,5

IRES/IRE

-1,2

-0,7

-0,7

-0,7

IRES/IRE (da uscita)

 

0,2

0,1

0,1

Totale IRES/IRE

-1,2

-0,5

-0,6

-0,6

IRAP (da uscita)

 

0,5

0,3

0,3

Totale

-11,6

-8,8

-9,2

-3,8

Irap minima

-2,6

-1,4

-1,4

-1,4

Totale

-14,2

-10,2

-10,6

-5,2

In una nota di risposta alle osservazioni emerse nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha evidenziato che, con risoluzione 7 febbraio 2007, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuta a seguito dello scioglimento o della trasformazione in società semplice delle società non operative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 112, della legge finanziaria 2007. dai dati relativi alle elaborazioni dei modelli unici di versamento F24 relativi ai versamenti effettuati fino a tutto settembre 2007, risultano importi pari a circa 1 milione di euro per ciascun codice tributo.

Per quanto riguarda l’ipotesi introdotta nella RT sulla rateizzazione in tre esercizi, con l’aggiunta degli interessi al tasso legale del 2,5 per cento, viene precisato che essa si è ritenuta coerente con le proposte della stessa tipologia susseguitesi nei diversi anni.

 

Al riguardo si rileva che la RT e gli elementi forniti nel corso dell’esame presso il Senato non forniscono i dati minimi essenziali affinché la stima effettuata possa essere sottoposta ad una puntuale verifica.

Ad esempio, pur evidenziando che il numero dei soggetti interessati è stato desunto dalle dichiarazioni 2004, non si fa cenno all’entità della platea dei potenziali destinatari delle norme, né agli altri dati in base ai quali sono state ricostruite le variazioni di gettito riferite ai singoli tributi in relazione alle specifiche basi imponibili degli stessi.

Analogamente si evidenzia come la quantificazione risenta di una serie di ipotesi espressamente indicate, senza peraltro che siano esplicitate in dettaglio le ragioni dell’assunzione delle stesse alla base delle singole stime.

Inoltre la quantificazione non sembra avere considerato gli effetti della disposizione che prevede che alle società di comodo che si avvalgano della disciplina dello scioglimento e della trasformazione agevolata non si applicano, per il periodo d’imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, le disposizioni in materia di società non operative, di cui all’art. 30 della legge 724/1994. Pertanto, in conformità a tale disposizione, le società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, che deliberino lo scioglimento entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo d’imposta e richiedono l’applicazione della disciplina agevolata in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2007, non sono tenute per tale periodo a determinare l’imposta sui redditi in base al reddito minimo presunto previsto dalle società non operative. Tale circostanza appare suscettibile di determinare una perdita di gettito a titolo di imposte dirette e di IVA che si determina per cassa nel 2008. 

Infine la quantificazione non sembra tener conto di una potenziale ulteriore perdita di gettito conseguibile per effetto della disposizione che consente all’Agenzia delle entrate di individuare determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni previste.

In ordine ai predetti rilievi appare opportuno acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 4, comma 34

Cessioni gratuite di beni

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 19 del DPR 460/1997, in materia di erogazioni liberali. In particolare viene previsto che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non i considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Inoltre i predetti beni si considerano distrutti ai fini IVA.

 

L’allegato 7 riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni fiscali beni non militari

0,0

10,5

6,0

0,0

10,5

6,0

0,0

10,5

6,0

 

La norma introdotta al Senato non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo si rileva che la norma innova l’attuale disciplina relativa all’esclusione dal reddito d’impresa delle cessioni in esame, introducendo a tal riguardo anche il limite di importo corrispondente ad un costo di produzione o d’acquisto non superiore complessivamente al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato. Peraltro, pur essendo attribuiti alla norma effetti di minor gettito, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi e il procedimento sottostanti la quantificazione.

 

ARTICOLO 5

Esenzione dal canone RAI

La norma,introdotta dal Senato, esenta, a decorrere dall'anno 2008, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, dal pagamento del canone RAI (più correttamente canone di abbonamento alle radiodiffusioni) esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per tale esenzione è previsto un limite massimo di 500.000 euro annui

 

L’allegato 7,  ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Minori spese correnti

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Maggiori spese correnti

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta durante l’esame al Senato.

 

Al riguardo si rileva in primo luogo la necessità di disporre degli elementi e dei dati in base ai quali si è pervenuti all’individuazione del limite di spesa previsto dalla norma. Si osserva in proposito che, avendo come riferimento il canone per il 2007, pari a 104 euro annuali, con le risorse stanziate dalla norma l’esenzione potrebbe effettuarsi per circa 4.800 soggetti. Occorre in ogni caso considerare che i criteri stabiliti per l’esenzione appaiono oltremodo restrittivi, posto che l’articolo 5, comma 5 del DL 81/2007[77] prevede, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità. Si richiede pertanto conferma da parte del Governo circa la coerenza delle risorse stanziate rispetto alla normativa proposta.

 In ogni caso, si evidenzia che la previsione di un limite di spesa in relazione ad una norma che sembra configurare un diritto soggettivo all’esenzione dal pagamento di un canone, richiede procedure idonee a garantire il rispetto di tale limite.

 

ARTICOLO 7

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite

La norma dispone che l’INPS effettui mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi l’eventuale recupero di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia indebitamente percepiti da italiani residenti all’estero.

Tali disposizioni non si applicano nel caso sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia percepito indebitamente i trattamenti a carico dell’INPS.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata da relazione tecnica.

 

Al riguardo non risulta possibile effettuare alcuna verifica dell’onere indicato in mancanza di una relazione tecnica: appare quindi necessario acquisire i dati e i parametri sottostanti la quantificazione[78].

 

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

La norma, introdotta al Senato, prevede che le disposizioni di cui al comma 426, dell’art. 1 della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005), in materia di riscossione mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario per inadempimento, si applichino, per le società titolari di concessione in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni sub provinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

In proposito si ricorda che il comma 426 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 stabiliva che:

-          il recupero, mediante ruolo, delle somme dovute, per inadempimento, dall’incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante del soggetto o del debitore delle entrate riscosse (comma 426, primo periodo);

-          in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilità penale, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione sia consentito di sanare le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004. La sanatoria è ammessa dietro versamento di una somma fissata nella misura di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. Il versamento delle somme dovute è previsto in 3 rate, la prima delle quali, pari al 40% del totale, con scadenza il 30 giugno 2005 e le due restanti, pari ciascuna al 30% del totale, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Le modalità applicative delle disposizioni sono demandate ad apposito decreto ministeriale (comma 426, secondo, terzo e quarto periodo).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato indicava effetti di incremento del gettito per 70 milioni di euro nel 2005 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, contabilizzati nella stessa misura sui tre saldi di finanza pubblica.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modifiche introdotte al Senato non considera la norma.

La norma introdotta al Senato non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa le possibili conseguenze finanziarie della norma in esame, anche alla luce degli effetti di gettito che erano stati ascritti originariamente alle disposizioni della legge finanziaria 2005 sopra richiamate.

 

ARTICOLO 9, comma 1

Disposizioni in materia di tassa automobilistica e IRAP

Le norme dispongono la proroga fino al 1° gennaio 2008 del termine di validità  delle leggi regionali, in materia di IRAP e di tassa automobilistica, che le Regioni hanno adottato in difformità rispetto alla normativa statale di riferimento.

In proposito si ricorda che l’art. 2 della legge finanziaria per il 2004[79] stabiliva che, in attesa del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio in materia di finanza pubblica e sistema tributario, le disposizioni legislative in materia di tassa automobilistica e  di IRAP, emanate in maniera non conforme ai poteri ad esse attribuite dalla normativa statale, operassero fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

La relazione illustrativa precisa che la proroga è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano trovarsi in situazioni di difficoltà a causa della cessazione degli effetti delle leggi regionali, soprattutto con riferimento alla tassa automobilistica. 

 

Al riguardo si rileva che né le norme, né la RT contengono elementi volti ad escludere espressamente la sussistenza di oneri finanziari. Infatti, pur non essendo stati ascritti alla norma originaria ora prorogata specifici effetti di riduzione del gettito, ai fini della neutralità finanziaria della proroga medesima andrebbe confermato che le nuove previsioni tendenziali di finanza pubblica tengano già conto della proroga stessa.

 

ARTICOLO 9, commi 2 – 8

Proroga di agevolazioni tributarie

Le norme prorogano di un anno alcune agevolazioni tributarie in scadenza:

§        deduzione forfetaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante[80] (comma 2). Peraltro la lettera d), del comma 1, del successivo articolo 70, prevede che la medesima agevolazione sia concessa anche per gli anni 2009 e 2010.

Si tratta delle agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione delle reti distributive di carburanti. A tal fine il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, nella seguente misura:

-            1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

-            0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro;

-            0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro;

§        compensazione, da parte degli autotrasportatori, dei contributi al Servizio sanitario nazionale (comma 3).

Si tratta dell’estensione al 2008 dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria 266/2005, consistenti nella possibilità di utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi le somme versate, nel periodo d’imposta precedente, a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci[81].

Le somme versate possono essere utilizzate in compensazione, entro il limite complessivo di spesa di 75 milioni di euro,  nel limite individuale di 300 euro per ciascun veicolo.

La quota portata in compensazione non concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, né il valore della produzione netta ai fini IRAP;

§        deduzione forfetaria di spese non documentate[82] anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Per tale deduzione è autorizzato uno stanziamento pari a 120 milioni di euro per l’anno 2008 (comma 4);

§        riduzione (dal 3,75% al 1,9%) dell’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca (comma 5).

In particolare la disposizione stabilisce, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca e per i loro consorzi: che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota IRAP sia fissata ancora all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento; che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 l’aliquota sia fissata al 3,75 per cento, destinata a convergere con quella ordinaria a partire dal 2009;

§        benefici fiscali e contributivi (credito d’imposta, riduzione del reddito imponibile, parziale esonero contributivo) a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne (comma 6).

Si tratta della proroga di un anno dei seguenti benefici (nel limite del 70 per cento, come disposto dall’articolo 11 della legge finanziaria 388/2000):

-            attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;

-            esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

-            esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.

Il Senato ha disposto l’aumento della misura dei benefici in esame dal 70 per cento all’80 per cento.

Ÿ        esenzione dall’imposta di bollo e riduzione delle imposte ipotecarie e di registro per gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina (comma 7).

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 392, della legge finanziaria 296/2006 - consiste nell’applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell’8 per cento e del 2 per cento) e dell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1 per cento.

Ÿ        esenzione da accisa per il gasolio usato per le coltivazioni sotto serra (comma 8).

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 394, lettera h, della legge finanziaria 296/2006 - consiste nell’escludere il settore delle coltivazioni sotto serra dalle aliquote sul carburante previste dall’attuale legislazione (10 per cento per le serre florovivaistiche e 22 per cento per le altre).

Con riferimento alle predette agevolazioni la relazione tecnica e l’allegato 7 quantificano i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9, c. 2; art. 70, c. 1d–deduzione distributori carburanti

0,0

91,3

53,6

0,0

91,3

53,6

0,0

91,3

53,6

Comma 3 –Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

70,5

0,0

0,0

70,5

0,0

0,0

70,5

0,0

0,0

Comma 4 – Deduzione forfetaria autotrasporto

100,8

-43,3

0,0

120,0

-52,0

0,0

120,0

-52,0

0,0

Comma 5 – IRAP agricoltura

0,0

0,0

0,0

307,0

-86,0

-25,0

307,0

-86,0

-25,0

Comma 6 – Agevolazioni pesca costiera e lagunare

0,0

29,7

-12,8

52,1

39,2

-12,8

52,1

39,2

-12,8

Comma 7 – piccola proprietà contadina

144,0

0,0

0,0

144,0

0,0

0,0

144,0

0,0

0,0

Comma 8 – Esenzione accise gasolio riscaldamento serra

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 4 – Deduzione forfetaria autotrasporto

19,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comma 5 – IRAP agricoltura

307,0

-86,0

-25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comma 6 – Agevolazioni pesca contributi

39,6

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 6 – Crediti d’imposta pesca

14,3

2,6

0,0

1,8

0,3

0,0

1,8

0,3

0,0

In particolare, si rilevano i seguenti scostamenti rispetto alla quantificazione delle medesime agevolazioni nei precedenti provvedimenti di proroga:

(oneri annuali in termini di competenza)

 

Agevolazione

 

Proroga 2007

Legge finanz. 296/2006

 

 

Proroga 2008

AS 1817 art. 5

 

Deduzioni distributori carburanti

(art. 1 c. 393)

51,4 milioni

(art. 5 c. 2)

52,2 milioni

Irap settore agricolo

(art. 1 c. 390)

188,1 milioni

(art. 5 c. 5)

166 milioni

Accorpamento proprietà contadina

(art. 1 c. 392)

112,5 milioni

(art. 5 c. 7)

144 milioni

Le restanti quantificazioni risultano inalterate o, comunque, in linea rispetto alle stime contenute nelle precedenti proroghe.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che i principali scostamenti nelle quantificazioni rispetto alle stime contenute nella precedente legge finanziaria (l. n. 296/2006) sembrano riconducibili presumibilmente ad un aggiornamento dei dati posti alla base delle previsioni, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie in oggetto e alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati.

 

ARTICOLO 9, comma 9

Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi

La norma dispone che siano considerate produttive di reddito agrario e quindi sottoposte al regime di tassazione previsto in materia, anche le attività di coltivazioni di prodotti vegetali per conto terzi.

All’onere relativo, valutato in misura pari ad un milione di euro per l’anno 2009 e a 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa  di cui al comma 3ter dell’articolo 5 del DL 202/2005[83].

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 202/2005

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

 

La relazione tecnica considera che in base alla normativa vigente la fattispecie dello svolgimento di una fase del ciclo biologico su vegetali di proprietà altrui appare essere assoggettata al regime forfetario di tassazione di cui all’art. 56bis, comma 3, del TUIR (reddito determinato dalla applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento ai corrispettivi IVA). Ai fini della determinazione degli effetti di gettito sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi relative ai contribuenti imprenditori agricoli (persone fisiche e società di persone) che hanno dichiarato un codice di attività inerente l’attività florovivaistica. Da tale elaborazione è emerso un ammontare complessivo di imposta IRPEF lorda dichiarata dell’ordine di 6,5 milioni d euro. Ipotizzando che:

-            un terzo dell’importo suddetto sia attribuibile alla coltivazione di piante di proprietà altrui;

-            il passaggio da reddito di impresa a reddito agrario comporti per i contribuenti in esame un risparmio di imposta pari al 30 per cento;

la RT stima una perdita di gettito pari a 0,6 milioni di euro annui in termini di competenza. In termini di cassa, considerando un acconto del 75 per cento e l’entrata in vigore a partire dal 2008, la minore entrata IRPEF risulta pari a 1 milione di euro nel 2009 e 0,6 milioni a decorrere dal 2010.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha precisato che la stima degli effetti di gettito è stata effettuato mediante l’utilizzo di un modello di icro simulazione applicato in capo a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Le percentuali utilizzate, in mancanza di dati pertinenti specificatamente attribuibili alla fattispecie in oggetto, rappresentano una proxy prudenziale e non irrealistica, stante altresì i modesti importi in questione. Con riferimento ai possibili effetti sul gettito IRAP, il Governo, nella medesima nota, ha affermato che la base imponibile IRAP dei contribuenti persone fisiche e società di persone coltivatori diretti è determinata in base ai dati IVA (acquisti e cessioni), salvo l’eventuale opzione per la determinazione nei modi ordinari (a costi e ricavi). L’eventuale impatto in termini di gettito potrebbe aversi solo nel caso in cui il contribuente determini la propria base imponibile a costi e ricavi: tale impatto, inoltre, stante i modesti importi in questione e l’aliquota ridotta IRAP, non potrebbe che essere trascurabile.

Al riguardo, poiché gli stessi chiarimenti forniti nel corso dell’esame al Senato rinviano ad un modello di microsimulazione che risulterebbe alla base della quantificazione fornita, in mancanza dei dati effettivamente utilizzati a tali fini non risulta possibile procedere ad una verifica dell’onere indicato, peraltro di importo contenuto.

 

ARTICOLO 9, commi 10 e 11

Disposizioni in materia di reddito agrario

Normativa vigente. Il comma 1094, della l. 296/2006, prevede che le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, sono considerate imprenditori agricoli. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 423, dell’art.1, della l. n. 266/2005, come modificato dal comma 369, dell’art. 1 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone l’inclusione, fra le attività produttive di reddito agrario, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli. La legge finanziaria 2007 quantificava  in 1 mln di euro a decorrere dal 2007 l’onere relativo all’attuazione del suddetto comma.

Le norme, introdotte al Senato, prevedono quanto segue:

§        modificano l’articolo 1, comma 1094, della legge n. 296/2006 sopra richiamato, prevedendo che la determinazione del reddito mediante l’applicazione del coefficiente di redditività del 25 per cento non sia considerata obbligatoria, ma possibile a seguito di opzione da parte degli interessati (comma 10).

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica di corredo al ddl finanziaria 2007 quantificava, per l’attuazione del coma 1094, un onere, in termini di minori entrate, pari a 17,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2010, con identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica.

§        gli imprenditori agricoli che effettuino le attività, di cui al comma 423, dell’art. 1, della l. n. 266/2005, possono optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (comma 11).

 

L’allegato 7 riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione gettito IRES

0,0

4,4

2,5

0,0

4,4

2,5

0,0

4,4

2,5

 

La norma introdotta al Senato non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca gli elementi e il procedimento sottostanti la quantificazione.

 

ARTICOLO 9, commi 13-29

Disposizioni in materia di accise

Le norme modificano alcune disposizioni del T.U. delle accise[84]. In particolare viene disposto quanto segue:

·        vengono limitate le esenzioni concesse alle Forze armate nazionali, nonché le agevolazioni attualmente previste per i taxi e le ambulanze (comma 13).

In particolare, la disposizione prevede il passaggio, per i prodotti petroliferi usati dalle forze armate, da un regime di esenzione dell’accisa ad uno che prevede l’applicazione dei minimi comunitari (359 euro per la benzina, 302 per il gasolio, 21 per il gasolio da riscaldamento e 11,66 per il gas uso riscaldamento);

·        l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all’articolo 9 del d.lgs. 398/1990,  non si applicano al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento (comma 14);

·        è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanze, per gli usi consentiti (comma 15);

·         è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanze per gli usi consentiti (comma 16);

·        all’onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 (comma 17);

·         a decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato il comma 16 dell’articolo 3 della legge 549/1995, e il relativo regolamento attuativo, che stabilisce l’attribuzione al Friuli – Venezia Giulia di una quota fissa dell’accisa gravante sulle benzine e sul gasolio consumati nella regione ed impiegati come carburante (commi 18 e 19);

·        è introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una compartecipazione della regione Friuli – Venezia Giulia in misura pari al 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine e al 30,34 per cento di quello dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione (commi 20 e 21);

·        è previsto che, per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, sia eventualmente rideterminata l’entità della compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio che competono alla regione Friuli – Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica (comma 22);

·        viene stabilita l’abrogazione delle esenzioni, per ciò che concerne il territorio di Gorizia, riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa (benzina e gasolio) (commi 24 e 25);

·        sono abrogate le agevolazioni per la benzina previste per Gorizia anche ai contingenti stanziati per Trieste e alcuni comuni della provincia di Udine (commi 26 – 29).

 

 

 

 

 

 

L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 13

Forze Armate

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

Commi 24 e 25

Zona franca Gorizia

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

Commi 26 e 29

Zone franche Trieste e Udine

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 15

Fondo difesa per compensazione accise

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

Comma 16

 Fondo MEF per compensazione accise

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Comma 20(*)

 Fondo compartecipaz. gettito accise

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

(*) Si segnala che, presumibilmente per un errore materiale, il comma indicato nell’allegato 7 in corrispondenza della voce “Fondo compartecipazione” è il comma 24.

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti erariali annui:

Forze armate: considerando che i consumi di benzina, gasolio e gasolio da riscaldamento sono rispettivamente pari a 49, 238,5 e 117,6 milioni di litri si avrà il seguente aumento di gettito, comprensivo anche di IVA,: (49 mln. x 359/1000 + 238,5 mln x 302/100 + 117,6 x 21/100) x 1,2. Aggiungendo il gettito derivante da gas da riscaldamento, stimato in base ai dati forniti dall’Italgas in 4,5 milioni di euro comprensivi di IVA, si avrà un maggior gettito complessivo pari a 115,0 milioni di euro.

Zona franca di Gorizia: l’abrogazione delle esenzioni riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa comporta un maggior gettito erariale, comprensivo di IVA pari a: (60.000.000 litri esenti di benzina per Gorizia x 564/1000)*1,2 + (19.200.000 litri esenti di gasolio per Gorizia x 423/1000)*1,2=50,4 mln di euro. La RT stima che l’abolizione dell’agevolazione, comportando un  aumento del prezzo pari a circa il 100% e stimando un’elasticità dei consumi rispetto al prezzo del 5%, produrrà una contrazione dei consumi pari alla suddetta quota, pertanto il maggior gettito scenderà a 47,8 milioni di euro.

Zone franche di Trieste e Udine: l’abrogazione delle esenzioni riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa comporta un maggior gettito erariale, comprensivo di IVA pari a: (66.793.997 litri esenti di benzina per Trieste x 564/1000)*1,2 + (16.604.918 litri esenti di benzina per Udine x 564/1000)*1,2=56,4 mln di euro. La RT stima che l’abolizione dell’agevolazione, comportando un  aumento del prezzo pari a circa il 100% e stimando un’elasticità dei consumi rispetto al prezzo del 5%, produrrà una contrazione dei consumi pari alla suddetta quota, pertanto il maggior gettito scenderà a 53,6 milioni di euro. La disposizione non comporterà effetti erariali con riferimento al gasolio per autotrazione essendo stato già stabilito, in sede di finanziaria 2007, che la durata del provvedimento è di natura annuale e valido quindi fino al 31/12/2007.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha precisato, con riferimento alla limitazione delle esenzioni concesse alle Forze Armate, che la stima degli effetti di gettito è stata effettuata utilizzando i dati ricavati dalle statistiche del Ministero dello Sviluppo economico.

Per quanto riguarda l’abrogazione delle esenzioni relative ai prodotti energetici sottoposti ad accisa per il territorio di Gorizia e per le zone franche di Trieste e Udine, la stima degli effetti di gettito è stata ottenuta moltiplicando i contingenti esenti di benzina e gasolio, stabiliti dalle Camere di Commercio, per le corrispondenti aliquote. Inoltre nel calcolo del maggior gettito erariale, non si è tenuto conto della perdita di concorrenzialità dei distributori della regione rispetto a quelli che si trovano oltre confine perché è presumibile che, anche per l’introduzione di una compartecipazione della regioni Friuli al gettito delle accise sulla benzina e gasolio, la regione dovrebbe comunque concedere ai propri consumatori altre forme di incentivi. Infine l’importo di spesa pari a 101,4 milioni di euro contenuto nell’allegato 7 – Fondo compartecipazione gettito accise – deriva “da una prudente stima della differenza tra le maggiori entrate da compartecipazione di competenza della regione Friuli e le minori spese derivanti dall’abrogazione del fondo di cui all’art. 3, comma 16, della legge 549/1995”.

 

Al riguardo pur non avendo rilievi da formulare riguardo al procedimento di quantificazione seguito dalla relazione tecnica, si evidenzia che taluni elementi su cui essa si fonda necessitano di precisazioni e chiarimenti:

-            con riferimento ai commi 18-21, si evidenzia come la RT non espliciti i dati e le ipotesi idonee a suffragare l’effettiva invarianza degli effetti delle disposizioni rispetto ai diversi saldi di finanza pubblica. In particolare non sono chiari gli elementi su cui si fonda l’ipotesi di complessiva invarianza del gettito per gli esercizi 2008 e 2009, tenuto conto che solo dal 2010 è stabilita una procedura volta a rideterminare la misura della compartecipazione al fine di assicurare l’invarianza finanziaria;

-            andrebbe inoltre precisato come sia stata calcolata per il 2008 la percentuale di compartecipazione volta ad assicurare l’invarianza delle entrate per lo Stato e per la regione.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa sui tre saldi di finanza pubblica, essa sembra fondarsi sull’ipotesi, peraltro desumibile dalla documentazione fornita al Senato, che l’intero gettito aggiuntivo derivante dalla norma sia speso dalla regione interessata.

 

ARTICOLO 9, commi 30 e 31

Elevazione della deducibilità per i versamenti ai fondi sanitari integrativi

La norma modifica gli articoli 10 e 51 del TUIR in materia di deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi. In particolare si prevede che:

·        siano deducibili ai fini IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale fino a un massimo di euro 3.615,20 (comma 30 lettera a)).

·        con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, siano precisati gli ambiti di intervento demandato a tali fondi;

·        non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 versati ad enti o casse con finalità assistenziale che operino negli ambiti di intervento individuati con il decreto di cui al precedente punto (comma 30, lettera b));

Viene così uniformata la misura massima della predetta deduzione, prevista per i soli dipendenti, a quella prevista per tutti i contribuenti, in relazione ai versamenti effettuati i fondi integrativi del S.S.N.

·        sia esteso ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l’obbligo di comunicazione, già previsto per le casse sanitarie dei dipendenti, all’anagrafe tributaria dell’elenco dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie (comma 31).

 

L’Allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:

 

(mln di euro)

 

 

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

13,1

32,8

31,3

13,1

32,8

31,3

13,1

32,8

31,3

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 30, lettera b), precisa che la norma attualmente in vigore prevede per l’anno d’imposta 2008 e successivi un limite di deducibilità per i suddetti fondi pari a 1.807,59 euro. Sono valutati in circa 20.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto. Ipotizzando che tutti i soggetti interessati fruiscano per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una base imponibile annuale pari a 36,1 milioni di euro (= (3.615-1.808)*20.000). Applicando a tale minore base imponibile un’aliquota marginale IRPEF del 43 per cento (rappresentativa della realtà medio-alta cui questi fondi fanno riferimento) e l’aliquota media delle addizionali locali si ottiene una perdita di gettito di competenza, pari a 16,1 milioni di euro annui, così ripartiti:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-15,5

-15,5

-15,5

Addizionale regionale

-0,4

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

-0,1

-0,1

-0,1

Totale

-16,1

-16,1

-16,1

 

Per quanto riguarda gli effetti in termini di cassa la RT considera che la generalità dei contribuenti sottoscrittori di questa tipologia di fondi sia composta da lavoratori dipendenti, ottenendo i seguenti risultati:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-13,1

-15,5

-15,5

Addizionale regionale

 

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

 

-0,1

-0,1

Totale

-13,1

-16,1

-16,1

 

 Con riferimento ai nuovi beneficiari, di cui al comma 30, la lettera a), la RT precisa che la normativa vigente prevede che la deducibilità dal reddito complessivo dei contribuenti dei contributi versati ai Fondi Integrativi del S.S.N. non superi 2.065,83 euro a decorrere dal 2007. Si ipotizza che i soggetti che fruiranno per intero dl nuovo tetto di deducibilità siano circa 15.000 nel primo anno e 20.000 a regime. La minore base imponibile risulta, quindi, in tal caso, pari a 23,2 milioni di euro (=(3.615-2.066)*15.000) nel 2008 e a 31 milioni (=(3.615-2.066)*20.000) negli altri anni. Applicando alla minore base imponibile un’aliquota marginale media del 40 per cento e l’aliquota media delle addizionali locali, si ottiene una perdita di gettito di competenza pari a 9,6 milioni nel 2008 e 12,9 milioni negli altri anni, così ripartiti:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-9,3

-12,4

-12,4

Addizionale regionale

-0,3

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

-0,1

-0,1

-0,1

Totale

-9,6

-12,9

-12,9

 

L’andamento del gettito di cassa sarà invece il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

 

-16,3

-14,7

Addizionale regionale

 

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

 

-0,1

-0,1

Totale

 

-16,7

-15,2

L’effetto complessivo della proposta in termini di cassa è il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-13,1

-31,8

-30,3

Addizionale regionale

 

-0,8

-0,8

Addizionale comunale

 

-0,2

-0,2

Totale

-13,1

-32,8

-31,3

 

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha chiarito, con riferimento alle stime del gettito di cassa relativamente alle addizionali regionali e comunali versate dai lavoratori dipendenti, che le ritenute operate dal sostituto d’imposta per tali imposte, anche per la parte rateizzata mensilmente, sono calcolate sui redditi dell’anno d’imposta precedente. Pertanto, poiché la norma entra in vigore nel 2008, la corrispondente variazione di imposte locali verrà versata nel 2009.

Al riguardo, pur non avendo rilievi da formulare in merito al procedimento di quantificazione seguito, si evidenzia tuttavia che non risultano sufficientemente suffragate le ipotesi riferite al numero di soggetti interessati dalla nuova disciplina. Inoltre l’ipotesi di un incremento dei soggetti che contribuiscono ai fondi integrativi limitato al secondo anno di applicazione della disciplina e la stabilizzazione di tale platea a decorrere dal 2009 potrebbe rilevarsi non del tutto prudenziale. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 9, comma 32

Disposizioni in materia di assegni familiari

La norma dispone, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a), della legge n. 296/2006.

In particolare la disposizione richiamata prevede che i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nell’individuazione degli importi, rinviata ad un successivo DM, si dovrà anche fare riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta ad estendere anche ai nuclei familiari in esame i criteri di riforma introdotti dalla legge n. 296/2006, regolarizzando, così, l’andamento degli assegni in funzione del reddito familiare, evitando anche per questi nuclei le cosiddette trappole della povertà.

 

Al riguardo si osserva che il finanziamento della disciplina della legge finanziaria 2007, di cui si prevede ora l’estensione a determinate categorie, non veniva configurato come limite di spesa; inoltre, alla base di tale finanziamento, veniva addotta una specifica quantificazione. Appare quindi necessario che anche in relazione all’estensione prevista dalla norma in esame sia prevista un’analoga modalità di finanziamento, suffragata da idonei parametri ed elementi di quantificazione.

 

ARTICOLO 9, comma 33

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

La norma, introdotta al Senato, prevede che per il periodo d’imposta 2007 si applichino le disposizioni di cui al comma 335 dell’art. 1 della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006). In particolare è prevista una detrazione del 19 per cento dell’imposta lorda, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del TUIR[85], per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

-15,0

0,0

35,0

-15,0

0,0

35,0

-15,0

0,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori trasferimenti per riduzione addizionale regionale

 

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori trasferimenti per riduzione addizionale comunale

 

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, al fine di valutare gli effetti sul gettito IRPEF derivanti dalla norma, sono state effettuate elaborazioni mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF fondate sull’ipotesi che la detrazione venga fruita dal 20 per cento dei genitori con figli a carico minori di tre anni e con reddito complessivo superiore a 10.000 euro annui. Da tale simulazione è risultata una perdita di gettito, per competenza annua 2007, pari a circa 20 milioni di euro di IRPEF, circa 0,4 milioni di euro di addizionale regionale, e circa 0,1 milioni di euro di addizionale comunale.

La RT espone l’andamento del gettito di cassa nella seguente tabella:

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

2010

IRPEF

-

-35

+15

0

Addizionale regionale

-

-0,4

0

0

Addizionale comunale

-

-0,1

0

0

TOTALE

-

-35,5

+15

0

 

Al riguardo non sono chiare alcune ipotesi poste alla base della quantificazione esposta nella RT, quale ad esempio quella che individua nel 20 per cento dei potenziali interessati la quota dei genitori che usufruirà effettivamente della detrazione.

Non potendo desumere con certezza dalla RT come sia stata individuata tale quota e a quale platea essa sia commisurata, si può tentare una quantificazione basata sull’assunto che la percentuale indicata vada riferita al numero dei bambini per i quali si ritiene possibile fruire dell’agevolazione. In tal caso, ipotizzando che i bambini per i quali si potrà usufruire del beneficio rappresentino il 20 per cento del totale ed effettuando un abbattimento del 5 per cento in considerazione della potenziale in capienza dei genitori, la perdita di gettito potrebbe essere determinata nel seguente modo, risultando comunque di ammontare superiore a quello indicato nella RT: 632 euro x 385.534 soggetti[86] x 19% x 0,95 = circa 44 milioni di euro.

Appaiono, pertanto, necessari chiarimenti in ordine ai dati utilizzati per la quantificazione del minor gettito IRPEF.

 

ARTICOLO 9, comma 34

Detrazione di interessi sui mutui

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, disponendo in particolare un incremento dell’importo massimo detraibile di interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale; tale importo massimo diventa pari a 4.000 euro (attualmente risulta pari a 3.615 euro).

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

42,0

24,0

0,0

42,0

24,0

0,0

42,0

24,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, per la stima degli effetti di gettito, sono utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005 e sottolinea che la normativa vigente prevede, in caso di contitolarità di un mutuo stipulato dopo il 1993, la suddivisione dell’importo massimo fra i contitolari. Sulla base di tali dati sono stati individuati circa 200.000 soggetti che hanno dichiarato un spesa per interessi pari a 3.615 euro e circa 290.000 soggetti (trattasi dei soggetti contitolari al 50% del mutuo) che hanno dichiarato una cifra pari a circa 1.808 euro.

Ipotizzando che i soggetti indicati utilizzino per intero l’incremento di quota detraibile (pari a 385 euro per i monotitolari e 192 euro per i contitolari), si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua, al netto di un’incapienza del 5%, pari a circa 24 milioni di euro ((200.000*385+290.000*192)*19%*95%). 

La RT espone l’andamento del gettito di cassa nella seguente tabella:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF

 

-42

-24

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 9, comma 35

Esenzione fiscale  per telefoni cellulari utilizzati da sordi

La norma, introdotta al Senato, modificando il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 1995, estende alle persone sorde l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa di euro 5,16 mensili, per le utenze telefoniche cosiddette residenziali (“family”) e di euro 12,91 mensili per i contratti “affari”, riconosciuta ai disabili invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati dati ISTAT dai quali risultano circa 92.000 sordomuti. Poiché il dato è riferito a tutte le classi di età, non escludendo i bambini in età prescolare, sono stati considerati possibili fruitori dell’agevolazione l’80% dei soggetti sopra indicati, circa 73.000.

Ipotizzando che la quasi totalità fruisca di contratti “family”, si stima una perdita di gettito pari a circa 4,5 milioni di euro annui (73.000 x € 5,16 x 12). Di tale ammontare la RT considera, sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, solo il 10%, dal momento che negli ultimi anni le schede prepagate hanno di fatto soppiantato i contratti. Ne deriva una perdita di gettito, in termini di cassa e competenza, pari a 0,5 milioni di euro annui.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione degli effetti di gettito potrebbe risultare sottostimata sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo la norma non si riferisce specificatamente ai soggetti sordomuti, ma generalmente ai soggetti sordi. Sulla base dei dati ISTAT[87] disponibili è possibile rilevare che i soggetti affetti da sordità sono circa 874.000. Pertanto riparametrando la quantificazione sulla base del nuovo dato e considerando quindi come fruitori dell’agevolazione solo l’80% dei soggetti sopra indicati, pari a circa 700.000, si ottiene una perdita di gettito pari a 43 milioni di euro (700.000 x € 5,16 x 12). Considerando, così come effettuato dalla RT, solo il 10% di tale ammontare, la perdita risulterebbe pari a 4,3 milioni di euro.

Appare pertanto necessario che siano meglio precisati i requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione.

Si evidenzia inoltre che non appare chiaro il motivo in base al quale siano stati considerati, ai fini della stima, esclusivamente i contratti “family” e non anche quelli “affari”, per i quali risulta una tassa di concessione governativa relativamente più alta,  pari a euro 12,91. La quantificazione andrebbe quindi rideterminata sulla base della proporzione effettivamente esistente tra le due tipologie di contratto.

Si osserva infine che non appare prudenziale la scelta di considerare esclusivamente il 10% dell’importo quantificato, dal momento che dall’agevolazione prevista potrebbe derivare un incremento della domanda di contratti, con conseguente variazione della propensione verso i medesimi rispetto alle schede prepagate.

 

ARTICOLO 9, comma 36

Esenzione dall’IRPEF per i redditi da lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

La norma, introdotta al Senato, prevede che, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per la parte eccedente 8.000 euro.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

46,5

26,5

0,0

46,5

26,5

0,0

46,5

26,5

 

La relazione tecnica, a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma, sottolinea che in base alla legislazione vigente, per il periodo d’imposta 2003/2007, il lavoro prestato dai frontalieri, cioè da soggetti residenti in Italia che non soggiornano all’estero ma prestano l’attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, è tassabile solo limitatamente all’importo che eccede 8.000 euro.

La RT, sulla base dei dati disponibili[88], stima che il numero dei lavoratori interessati dalla norma in esame, escludendo i frontalieri con la Svizzera e con la Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000. Ipotizzando un reddito medio pro-capite da lavoro dipendente pari a circa 27.000 euro e considerando l’esenzione di 8.000 euro, la RT quantifica una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.400 euro per ogni lavoratore frontaliero. Si stima pertanto una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, pari a circa 26,5 milioni di euro (11.000 x 2.400).

L’andamento del gettito di cassa sarà il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF

 

-46,5

-26,5

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 9, comma 37

Bollo telematico

La norma modifica l’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al DPR 642/1972, rideterminando da 42 euro a 17,50 euro l’imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentati da imprese individuali per via telematica all’ufficio del registro.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica sottolinea che per la valutazione degli effetti di gettito si è tenuto conto che:

-            sulla base dei dati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico risultano, nell’anno 2006, circa 801.000 atti presentati da ditte individuali al registro delle imprese. Di questi, 81.000 sono stati inviati in via telematica, la restante parte in forma cartacea;

-            le domande presentate in forma cartacea scontano non più di un bollo pari a 14,62 euro a pratica;

-            l’articolo 9 del D.L. n. 7/2007 ha stabilito che tutte le denunce relative all’avvio di un’attività di impresa, modifiche o cancellazioni debbano essere obbligatoriamente inviate in forma telematica all’ufficio del registro delle imprese. Si assume che tale nuova procedura possa essere operativa a decorrere dal 1° gennaio 2008, vale a dire 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto applicativo, di cui al comma 7, dell’art. 9 del D.L. 7/2007, di prossima emanazione.

Sulla base di tali valutazione la RT stima che l’importo di 17,50 euro possa assicurare una sostanziale invarianza di gettito a regime, in quanto la perdita relativa alle domande presentate in via telematica (assoggettate a un bollo di 42 euro) sarà assorbita dal maggior gettito derivante dalle domande, attualmente presentate in forma cartacea (assoggettate a un bollo di 14,62 euro), che dovranno essere inviate in via telematica.

La RT precisa inoltre che l’art. 9, comma 9 del D.L. 7/2007  prevede che nei primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina le imprese possano presentare le comunicazioni in oggetto anche in forma cartacea secondo la normativa previgente. Ciononostante la riduzione della tariffa indurrà le imprese a scegliere, anche nel periodo transitorio, l’invio telematico. Non si produrranno, pertanto, effetti di gettito anche nei primi sei mesi.

 

Al riguardo pur considerando, sulla base dei dati forniti dalla RT, la quantificazione corretta, si osserva che l’ipotesi di neutralità finanziaria si fonda sull’obbligatorietà dell’applicazione dell’art. 9 del DL 7/2007, relativo all’invio in forma telematica degli atti inviati dalle imprese all’Ufficio di registro. Peraltro l’operatività e i conseguenti effetti di gettito sono condizionati all’emanazione di un decreto applicativo, che, ad oggi, non risulta ancora emanato. Sarebbe pertanto opportuno acquisire un chiarimento in proposito da parte del Governo.  

 

ARTICOLO 9, comma 38

Contrasto all’elusione in materia catastale e  norme sulla trasmissione telematica degli atti

Normativa vigente. I commi 367-373 della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005) recano disposizioni finalizzate al contrasto dell’elusione nel settore della utilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie. A tal fine ne viene vietata la riutilizzazione commerciale, e sono precisate le fattispecie che danno luogo a tale forma vietata di utilizzo. La riutilizzazione è consentita nei soli casi in cui venga operata in base a specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio. L’accertamento delle violazioni delle norme in esame è demandato al Corpo della guardia di finanza, che a tal fine effettua un programma straordinario di qualificazione – continua e ricorrente – per il personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali, nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle norme medesime.

La norma, introdotta al Senato, dispone che tra le attività incluse nel programma straordinario, di cui al comma 373 sopra richiamato, siano comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato non ascrive alla norma alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che le attività di formazione previste rientrano nel programma di qualificazione e formazione di cui al suindicato comma 373, per il quale è già previsto apposito stanziamento nel bilancio della Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9, comma 39

Detrazione autoformazione scuola

La norma prevede che, per l’anno 2008, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetti un detrazione ai fini IRPEF pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’autoaggiornamento e la formazione, fino a un massimo di spesa di 500 euro.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:

 

 (mln di euro)

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

0,0

73,5

-31,5

0,0

73,5

-31,5

0,0

73,5

-31,5

 

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito, evidenzia che, sulla base dei dati del Ministero della pubblica istruzione, il numero degli insegnanti (compresi i docenti universitari) è pari a 881.207. Considerando che l’importo massimo di spesa per il quale è concessa l’agevolazione è pari a 500 euro, la detrazione massima risulta pari a 95 euro (=500*19%). Ipotizzando che il 50 per cento degli insegnanti usufruisca per intero della detrazione, la RT stima una perdita di gettito pari a 42 mln di euro. In termini di cassa, considerando un acconto pari al 75 per cento, si quantifica una perdita pari a 73,5 milioni di euro nel 2009 e un recupero di gettito pari a 31,5 milioni nel 2010.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha precisato che il criterio adottato nella stima degli effetti di gettito riguarda l’insieme combinato di assunzioni relative al numero di docenti interessati (50%), all’ipotesi che ognuno raggiunga il tetto massimo di spesa previsto (500 euro) e infine, all’ipotesi di piena capienza della detrazione dell’imposta dei soggetti interessati.

 

Al riguardosi osserva che la perdita di gettito considerata non tiene conto dell’effetto di incremento delle spese di autoaggiornamento potenzialmente derivante dalla detrazione di imposta.

In merito alla quantificazione riportata dalla RT si rileva peraltro che, in base ai dati ISTAT il numero degli insegnati risulterebbe pari a 950.293 soggetti[89], superiore a quello indicato nella RT. Ove dovesse trovare conferma tale dato l’onere risulterebbe il seguente:

950.293 soggetti x 95 x 50%= 45.138.917.

In proposito, pur in considerazione del modesto scostamento che emerge dal predetto calcolo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 9, comma 40

Detrazione delle spese per gli studenti fuori sede

La norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, estendendo la detraibilità del canone di locazione pagato per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:

 

(mln di euro)

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

0,0

4,5

3,0

0,0

4,5

3,0

0,0

4,5

3,0

 

La relazione tecnica evidenzia che, a legislazione vigente, la detraibilità del 19 per cento è ammessa per un importo non superiore a euro 2.633. In base ai dati forniti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il numero di studenti che alloggiano in strutture fornite da collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative, potenzialmente interessati all’agevolazione in esame risulta essere pari a circa 6.000. Considerando un importo massimo detraibile pari a 500 euro (=2.633*19%), si stima una perdita di gettito nella misura di 3 milioni di euro. In termini di cassa, la perdita risulta pari a 4,5mln di euro nel 2009 e a 3 milioni di euro nel 2010.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha chiarito che il numero di 6.000 unità utilizzato nella stima è stato fornito, in via informale, dal Ministero dell’Università e della Ricerca; tale numero è relativo agli studenti per i quali risulta accertato il pagamento di un canone di locazione. Inoltre, a causa di un errore materiale, il gettito di cassa per il 2009 risulta inesatto. La perdita di gettito di cassa corretta risulta infatti essere pari a 5,2 milioni di euro nel 2009 e 3 milioni di euro.

 

Al riguardo, si segnala che l’allegato 7 aggiornato non tiene conto della rettifica degli effetti ascritti alla norma, evidenziata nella nota governativa di risposta alle osservazioni formulate al Senato.

 

ARTICOLO 9, commi 41-45

Disposizioni in materia di fatturazione in forma elettronica

Le norme contengono disposizioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili. In particolare viene disposto quanto segue:

§        a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica (comma 41);

§        sempre a decorrere dalla stessa data, gli enti e le amministrazioni, di cui al comma 41, non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento sino all’invio in forma elettronica (comma 42);

§        la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie (comma 43);

§        con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, comprese quelle relative: al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica (comma 44);

§        con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite le modalità attuative delle norme in esame. Fra esse viene considerata la possibilità di predisporre misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese (comma 45);

§        le disposizioni di cui ai commi 41-45 costituiscono principi fondamentali per le regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (comma 46).

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame. La relazione tecnica di corredo al comma 46, introdotto nel corso dell’iter al Senato, afferma che la norma non comporta oneri.

 

Al riguardo si osserva che le norme in esame risultano suscettibili di determinare un aggravio dal punto di vista organizzativo e operativo in ragione dell’obbligo di adeguamento delle strutture alla normativa in esame. In proposito appare necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare l’effettiva neutralità finanziaria delle predette norme. Poiché, inoltre, il comma 45 fa espresso riferimento alla possibilità di predisporre misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese, risulta necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 9, commi 47 e 48

Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di crediti IVA

La norma, introdotta al Senato, dispone che la richiestadi rimborsi e compensazioni di crediti IVA sia presentata dai contribuenti agli uffici competenti in via telematica (comma 47).

Viene previsto inoltre che, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le modalità applicative e il termine a decorrere dal quale le disposizioni in esame si intendono obbligatorie (comma 48).

 

L’Allegato 7 riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato non considera la norma.

 

La norma introdotta al Senato non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito all’eventualità che dall’applicazione della norma possano derivare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche in vista del necessario adeguamento agli obblighi previsti.

 

ARTICOLO 9, comma 49

Disposizioni in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 23, del DPR n. 600/1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, prevedendo che il percipiente abbia l’obbligo di dichiarare annualmente le detrazioni cui ha diritto ai fini della determinazione del reddito su cui operare la ritenuta, nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione. Viene inoltre soppressa la parte del comma 2, dell’art. 23 sopra indicato, che prevedeva che la dichiarazione effettuata dal percipiente avesse effetto anche per i periodi di imposta successivi.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

120

120

270

120

120

270

120

120

270

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, sottolinea che con le modifiche in esame, il sostituto d’imposta, in possesso dei codici fiscali dei familiari del soggetto sostituto, indicherà tali dati nella dichiarazione modello 770 Semplificato. Questo consentirà all’Amministrazione finanziaria di attivare un rapido ed efficace controllo formale della spettanza del beneficio fiscale e di individuare l’utilizzo indebito delle detrazioni per carichi di famiglia.

Al fine della stima degli effetti di gettito, sono stati esaminati i risultati dei controlli delle dichiarazioni Unico persone fisiche e 730, relative al periodo d’imposta 2003, effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973. Tale controllo ha riguardato una selezione di circa 1.100.000 dichiarazioni ed ha dato luogo ad una pretesa tributaria in termini di sola maggiore imposta pari a oltre 200 milioni di euro. Con la norma in esame è possibile estendere i controlli a circa 14.000.000 di contribuenti (esonerati dalla presentazione di Unico persone fisiche e 730) utilizzando le informazioni contenute nei modelli 770 presentati dai sostituti d’imposta. Tenuto conto di quanto evidenziato in relazione agli esiti dei controlli delle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2003, la RT stima che, dall’introduzione della suddetta disposizione normativa, possa derivare una minore evasione d’imposta pari, in via prudenziale, ad almeno 400 milioni di euro, ossia al doppio di quella riscontrata sul numero delle dichiarazioni 2003.

Ipotizzando che sin dal 2008, data a partire dalla quale il sostituto è obbligato a chiedere direttamente al dipendente i dati relativi al codice fiscale dei familiari a carico,  vi sia un adeguamento immediato da parte dei sostituiti (dipendenti) non in regola con le detrazioni per carichi familiari, in virtù anche dell’effetto di deterrenza connesso all’effettuazione dei successivi controlli mediante incroci di flussi informativi, la RT stima che l’emersione da adeguamento possa rappresentare circa un terzo dell’importo annuo delle maggiori imposte annue accertate, per un ammontare, pertanto, pari a circa 120 milioni di euro.

Infine considerando che le informazioni su cui effettuare i controlli saranno disponibili a partire dalla fine dell’anno 2008, i controlli incrociati produrranno i loro effetti a decorrere dal 2010. Per tale anno la RT stima, per la parte non emersa spontaneamente, un maggior gettito pari a 270 milioni di euro, “tenendo conto che sulla base delle risultanze passate su tali tipi di accertamenti l’Agenzia delle Entrate stima che la proporzione di contribuenti che bonariamente effettuano i versamenti contestati è pari a circa il 55 per cento”.

 

Al riguardo si osserva che le ipotesi utilizzate non risultano sufficientemente suffragate, soprattutto con riferimento ad un’emersione di gettito, pari al 33 per cento dell’importo annuo di maggiori imposte accertate, sin dal primo anno di applicazione della norma. Inoltre, ai fini della stima degli effetti di maggior gettito, sarebbe opportuno fare riferimento a dati più aggiornati rispetto a quelli utilizzati dalla RT, relativi al periodo di imposta 2003.

Infine atteso che la norma risponde a finalità antielusive, risulterebbe più prudenziale effettuare una stima degli effetti di gettito a consuntivo.

 

ARTICOLO 9, comma 50

Comunicazione utenze telefoniche

La norma, introdotta al Senato, modifica l’art. 6 del DPR n. 605/1973[90], prevedendo che il numero di codice fiscale debba essere indicato e, di conseguenza, comunicato all’anagrafe tributaria dalle relative aziende, ai sensi dell’art. 7 del decreto sopra indicato, anche nei contratti di somministrazione di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

7,0

36,0

36,2

7,0

36,0

36,2

7,0

36,0

36,2

 

La relazione tecnica, a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, come per le altre comunicazioni, anche per l’attuazione della norma in esame è stato previsto, ai sensi del sopra richiamato art. 7, apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, ai sensi dello stesso art. 7, la comunicazione all’anagrafe tributaria dovrà essere effettuata in via telematica. La RT prevede che la prima comunicazione potrà essere effettuata, a partire dai contratti attivi nell’anno 2007, entro il 31 luglio 2008 ovvero almeno 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per consentire agli operatori del settore di implementare i propri sistemi informativi per adempiere agli obblighi previsti. In seguito il termine previsto è quello ordinario del 30 aprile dell’anno successivo.

Per quanto riguardo la stima degli effetti di gettito della disposizione in esame, la RT precisa che la norma ha lo scopo di intensificare la lotta all’evasione fiscale, principalmente nel settore immobiliare e più in generale nell’ambito dell’economia sommersa. Dall’applicazione della norma pertanto si può stimare, in termini di competenza, un recupero ai fini delle imposte dirette pari a 15 milioni di euro nel 2008, 20 milioni di euro nel 2009 e 25 milioni di euro nel 2010. Considerando anche un maggior gettito IVA, gli effetti in termini di cassa saranno i seguenti:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Saldo IIDD 2008

 

15

 

Acconto IIDD 2008

 

11,5

-11,5

Saldo IIDD 2009

 

 

20

Acconto IIDD 2009

 

 

15,2

IVA

5

7

10

Totale

5

33,5

33,7

Infine la RT prevede che, l’intensificazione dell’attività di controllo, grazie ad una più efficace selezione dei soggetti a rischio, provocherà un gettito di cassa associato alle maggiori imposte accertate presumibilmente pari a:

 

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Maggiori imposte

2

2,5

2,5

 

Al riguardo si osserva che non vengono forniti i parametri volti a consentire la verifica della congruità delle maggiori entrate indicate dalla RT e delle ipotesi che hanno indotto a stimare i predetti effetti. Si evidenzia pertanto l’esigenza di disporre di detti elementi al fine di effettuare una verifica delle stime proposte.

 

ARTICOLO 9, comma 51

Non utilizzabilità in compensazione delle imposte di importo inferiore a 12 euro

Normativa vigente. Il comma 137 della l. 266/2005 prevede che dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e in riferimento alla singola imposta ed addizionale, non sono eseguiti i versamenti dei debiti o i rimborsi dei crediti d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730. Inoltre ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello 730 dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 600 del 1973[91], salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale. Infine è abrogato l’articolo 2 della legge n. 121 del 1986, il quale fissava tale limite, in riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1987, ad euro 10,33.

La norma, introdotta al Senato, integrando il comma 137 della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), prevede che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superino il limite vigente di 12 euro, oltre alla non rimborsabilità, siano soggette al divieto di compensazione. Inoltre la norma in esame sopprime il terzo periodo del comma 137 sopra indicato, che disponeva che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non spettassero i compensi a carico del bilancio dello Stato anche per le dichiarazioni modello 730 dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 600 del 1973.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

0,0

1,0

1,0

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

3,5

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minori trasferimenti in relazione all’ addizionale regionale

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

minori trasferimenti in relazione all’ addizionale comunale

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compenso CAF

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

 Pertanto le norme determinano effetti netti di miglioramento dei saldi nelle seguenti misure:

 

  (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, ai fini della quantificazione, effettua elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2004, prendendo in considerazione il quadro RX del modello Unico, relativo alle compensazioni ed ai rimborsi, nonché il quadro dei versamenti o rimborsi del modello 730. In base a tali elaborazioni risulta un ammontare di compensazioni di importo inferiore a 12 euro pari a circa 1 milione di euro e a 1,1 e 1,4 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Risulta inoltre un numero di dichiarazioni “730” per le quali tutte le imposte o addizionali da versare o da rimborsare sono di importo inferiore a 12 euro, pari a circa 200.000.

Nelle ipotesi previste dalla disposizione in esame, relative alla non possibilità di compensazione, si stima quindi una variazione di gettito complessiva, in termini di competenza pari a 3,5 milioni di euro.

L’andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa a decorrere dal periodo d’imposta 2008, sarà il seguente:  

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF/IRES

0

1

1

Addizionale regionale

0

1,1

1,1

Addizionale comunale

0

1,4

1,4

Totale

0

3,5

3,5

Con riferimento ai compensi spettanti ai CAF, considerando che il compenso attualmente spettante per ogni modello 730 elaborato e trasmesso è pari a 14,87 euro per i CAF ed a 11,89 euro per i sostituti d’imposta ed ipotizzando che per tutti i 200.000 modelli 730 in oggetto vengano erogati i compensi spettanti ai CAF si stima una maggiore spesa annua pari a circa 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Al riguardo, poiché i dati alla base della quantificazione sono tratti dalle dichiarazioni presentate nel 2004, si rileva, da un lato, che non è possibile effettuare alcuna verifica, tenuto conto che le predette informazioni sono di esclusiva disponibilità dell’amministrazione finanziaria, dall’altro, che il grado di aggiornamento dei dati stessi potrebbe incidere sulla correttezza della quantificazione.

 

ARTICOLO 9, commi 52, 53

Estensione del reverse charge ai fini IVA

Normativa vigente L’articolo 17, comma 5, del DPR 633/1972 stabilisce che nelle cessioni di oro industriale e di oro da investimento il soggetto passivo Iva è rappresentato dal cessionario in luogo del cedente. La legge finanziaria 2007 (l. 296/2006, commi 44-45) ha esteso tale meccanismo (c.d. reverse charge) ad altri settori. In particolare:

-          alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;

-          alle cessioni di prodotti di telefonia radiomobile terrestre nonché loro componenti o accessori;

-          alle cessioni  di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

-          alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Veniva prevista, inoltre, la possibilità di ampliare ulteriormente l’ambito applicativo del reverse charge, con riferimento a specifiche operazioni da individuare con apposito decreto ministeriale e per le quali fosse necessaria una preventiva autorizzazione comunitaria. Il decreto ministeriale 25 maggio 2007 ha poi effettivamente esteso il meccanismo del reverse charge, a partire dal 1° ottobre scorso, ad alcune cessioni di fabbricati strumentali.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) comporta che il destinatario della cessione o della  prestazione,  se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore.

La norma, introdotta al Senato, modifica l’articolo 17 del DPR n. 633/1972, disponendo l’estensione dell’applicazione del reverse charge alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini IVA, a partire dal 1° marzo 2008.

 

L’allegato 7 riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato non considera la norma.

La norma introdotta al Senato non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo si ricorda che la RT di corredo al ddl finanziaria 2007 affermava che la finalità della norma è di natura antielusiva e che lo spostamento del soggetto cui è attribuita la passività dell’imposta non comporta variazioni di gettito d’imposta medesima.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9, comma 54

Misure in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali

La norma, modificata nel corso dell’iter al Senato, interviene in materia  di potestà regolamentare delle province e dei comuni, modificando l’articolo 52 del d.lgs. 446/1997[92].In particolaresi dispone che i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie siano informati al criterio per cui, qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività debbano essere affidate:

1) ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1[93], del d. lgs. n. 446 del 1997;

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 113[94] del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla.

Infine è abrogato il comma 6, dell’art. 52, del d.lgs. n. 446/1997, che reca disposizioni riguardanti le modalità di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate degli enti locali.

L’effetto delle modifiche descritte risulta essere quello diescludere la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e di consentire ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l’iscrizione nell’albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame.

 

La relazione illustrativa, al testo iniziale, precisa che la norma è diretta ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea con il parere motivato del 27 giugno 2007.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9,  commi 55 e 56

Regionalizzazione dell’IRAP

Le norme, introdotte al Senato, prevedono che le aliquote IRAP vigenti al 1° gennaio 2008, qualora variate dalle regioni, siano riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

È previsto inoltre che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riparametrazione aliquote

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

15,0

0,0

28,0

15,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riparametrazione aliquote

0,0

28,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, sottolinea che il coefficiente di riparametrazione deriva direttamente dalla riduzione, disposta all’art. 3, del ddl in esame, dell’aliquota ordinaria (dal 4,25 al 3,9%). Per quanto riguarda la stima degli effetti di gettito, sulla base della stessa metodologia utilizzata per la formulazione delle stime contenute nella RT originaria, gli effetti di competenza derivanti da tale riparametrazione, tenuto conto della nuova determinazione della base imponibile (prevista sempre dall’art. 3 del ddl in esame), sono stimabili in una perdita di competenza annua pari a 15 milioni di euro  dal 2008.

L’andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRAP

 

-28

-15

 

Al riguardosi sottolinea l’impossibilità di pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce utili indicazioni al riguardo, in particolare con riferimento ai dati relativi alla base imponibile.

 

ARTICOLO 9, commi 57-61

Concessione di un credito di imposta a favore delle rivendite di generi di monopolio

Le norme, introdotte al Senato, dispongono che agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, sia attribuito, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire atti illeciti ai loro danni (comma 57).

Tale credito d’imposta è determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e i servizi indicati e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario in riferimento a ciascun periodo d’imposta, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito, né del valore della produzione netta ai fini IRAP (comma 58).

La fruizione di detto credito d’imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta (comma 59).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame (comma 60).

L’agevolazione prevista può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la disposizione comporta un onere annuo pari allo stanziamento previsto di 5 milioni di euro annui.

 

Al riguardo si rileva che l’effettivo rispetto del limite di spesa fissato è condizionato dall’efficacia delle procedure che saranno dettate con decreto ministeriale in attuazione della norma in esame.

 

ARTICOLO 9, comma 62

Aliquota IRAP agevolata per le cooperative e i consorzi selvicolturali

La norma, introdotta al Senato, include le cooperative ed i loro consorzi esercenti attività selvicolturali che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale[95] tra i soggetti beneficiari dell’aliquota ridotta IRAP[96]. Tale aliquota è stabilita, in base all’art. 5, comma 5, del ddl in esame, nella misura dell’1,9 per cento per il 2007 e del 3,75 per cento per il 2008.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

0,0

0,0

1,5

-0,6

-0,1

1,5

-0,6

-0,1

Maggiori spese correnti

1,5

-0,6

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, attraverso il modello di microsimulazione IRAP seleziona circa 900 soggetti contribuenti esercenti le attività sopra indicate[97] ed in capo ad ogni contribuente applica la variazione normativa prevista dalla proposta in esame.

Gli effetti conseguenti generano un perdita di gettito, in termini   di competenza, pari a 0,8 milioni per il 2007 e circa 0,6 milioni di euro per 2008. Considerando un acconto dell’85 per cento, l’andamento del gettito di cassa risulta essere il seguente:

 

 (mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRAP

-1,5

+0,6

+0,1

 

Al riguardo, richiamando anche le considerazioni svolte in premessa,si rileva l’impossibilità di pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della stima, fatta eccezione per il numero dei soggetti interessati.

 

ARTICOLO 9, comma 63

Proroga di agevolazioni tributarie sulle reti di riscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

La norma, introdotta al Senato, proroga al 31 dicembre 2008 alcune agevolazioni tributarie. Ci si riferisce in particolare:

-         alla riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso di riscaldamento in zone geografiche caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli[98];

-         all’aumento del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che utilizzano reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica[99].

Al riguardo si ricorda che la legge finanziaria 2007 aveva disposto la proroga, al 31 dicembre 2007, delle anzidette agevolazioni.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio GPL riscaldamento zone montane

51,9

-8,3

3,6

51,9

-8,3

3,6

51,9

-8,3

3,6

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta riscaldamento biomasse

8,7

13,2

0,0

8,7

13,2

0,0

8,7

13,2

0,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, stima i seguenti effetti di gettito:

Gasolio e GPL riscaldamento zone montane: l’onere erariale imputabile alla variazione delle accise derivante dalla proroga dell’ampliamento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi 45,75 milioni di euro circa. Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 51,88 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell’IVA relativa ai consumatori finali (€45,75 mln x 20% x 2/3 = 6,13 mln).

Complessivamente considerando anche gli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio il seguente effetto di gettito:

(mln di euro)

2008

2009

2010

-51,88

+8,32

-3,60

 

Credito d’imposta riscaldamento biomasse: al fine della stima degli effeti di gettito sono state elaborate le dichiarazioni Unico 2005 delle società di persone, società di capitali ed enti non commerciali relativamente al quadro RU dei crediti d’imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalle elaborazioni è emerso:

-         un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo 2004 pari a circa 21,9 milioni di euro;

-         il credito di imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 è stato pari a 13,2 milioni di euro, di cui si stima che circa 4,5 milioni facciano riferimento al credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione e in 8,7 milioni di euro il credito d’imposta sorto nell’esercizio 2004;

-         13,2 milioni di euro (21,9 – 8,7) è la stima del credito d’imposta sorto nel periodo non compensati con modelli F24;

-         la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Confrontando i dati 2005, 2006 e quelli disponibili per il 2007 con i dati 2004 ne è emersa un sostanziale invarianza del credito utilizzato.

Pertanto la proroga dell’agevolazione per il 2008 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2008 pari a circa 21,9 milioni di euro. Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a 8,7 milioni di euro per il 2008 e 13,2 milioni nel 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le quantificazioni risultano in linea rispetto alle stime contenute nelle precedenti proroghe.

 

ARTICOLO 9, commi 64-69

Istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto

La norma dispone l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto e in favore degli eredi, per l’erogazione, nel rispetto della dotazione finanziaria del Fondo stesso, di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita già liquidata dall’INAIL, fissata in misura percentuale della rendita stessa.

Il finanziamento è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato ed è pari a 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e, per il restante quarto, a carico delle imprese mediante un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore i cui compiti sono determinati con un successivo DM.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quota Stato

30

30

22

30

30

22

30

30

22

quota imprese

0

0

0

10

10

9,3

10

10

9,3

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addizionale premi assicurativi

0

0

0

9

10

9,3

10

10

9,3

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:

 

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

30

30

22

31

30

22

30

30

22

 

La norma, essendo stata introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, relativamente agli effetti della disposizione riportati dall’Allegato 7, appare necessario un chiarimento sui seguenti punti:

a)     l’ammontare delle maggiori entrate contributive appare calibrato sull’ammontare della quota del Fondo a carico delle imprese, nel presupposto di una compensatività tra le due voci. Tale carattere compensativo, peraltro, sussiste soltanto nel caso in cui le entrate in questione siano già imputate al netto degli effetti di minor gettito derivanti dalla deducibilità delle quote versate dalle imprese. In caso contrario, sussisterebbe una voce di onere non considerata dall’Allegato 7;

b)      in ogni caso, anche qualora le entrate siano computate al netto di tali effetti fiscali, limitatamente al primo anno, esse non appaiono in grado di compensare completamente le maggior spese a carico del Fondo, almeno dal punto di vista della cassa;

c)      con riferimento agli effetti a regime, la quota a carico delle imprese appare crescere oltre il limite fissato dalla norma (1/4 del totale delle disponibilità del fondo).

Nella valutazione degli effetti finanziari complessivi delle disposizioni, inoltre, andrebbe valutata anche la possibile progressiva riduzione del numero delle imprese soggette all’imposizione, a causa del processo in corso di smaltimento dell’amianto. Ciò potrebbe comportare la necessità di un consistente incremento dell’addizionale per assicurare l’invarianza del maggior gettito indicato. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 9, commi 70-73

Attribuzione alle regioni della maggiore IVA sulle importazioni nei porti e negli interporti

La norma, al fine di finanziare gli investimenti nella rete infrastrutturale e nei servizi nei porti e nei relativi collegamenti stradali e ferroviari, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise, relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti, conseguito in ciascuna regione rispetto all’anno precedente (comma 70).

Il suddetto maggior gettito è attribuito a condizione che il gettito complessivo delle citate imposte sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica (comma 71).

A tal fine è istituito, a decorrere dal 2008, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo alimentato dalle risorse sopra menzionate, al netto di quelle destinate, con decreto ministeriale, allo specifico fondo in favore delle autorità portuali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Il citato comma 990 prevede che, al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto sia determinata la quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali, con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

Il fondo in questione è ripartito fra le regioni, con decreto ministeriale,  scomputando la quota di gettito eventualmente già spettante alle regioni o province autonome ai sensi dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta, in ogni caso, l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale (comma 72).

Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi (comma 73).

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo si osserva:

1) la formulazione letterale della norma, facendo riferimento all’incremento del gettito conseguito nell’anno rispetto al dato di consuntivo dell’anno precedente, sembra destinare a finalità di spesa l’intero incremento del gettito previsto per il 2008 rispetto al 2007, dell’IVA e delle accise sulle importazioni in transito nei porti. In tal caso la norma determinerebbe una maggiore spesa priva di copertura: pertanto i relativi effetti dovrebbero essere quantificati nella relazione tecnica e inclusi nell’allegato 7.

Si evidenzia infatti che la norma destina a finalità di spesa non l’eventuale ulteriore maggior gettito rispetto all’incremento tendenziale considerato nelle previsioni della RPP per il 2008, bensì l’intera dinamica del gettito IVA e delle accise, sulle importazioni in transito nei porti, che verrà registrata nel 2008 rispetto al 2007. La condizione posta dalla norma, ovvero il pieno conseguimento dell’incremento di gettito complessivo previsto nella RPP, non  sembra costituire una garanzia idonea ad evitare l’insorgenza degli effetti onerosi della disposizione: quest’ultima infatti impone di destinare l’incremento di gettito previsto nella RPP, una volta constatato il suo pieno conseguimento, a finalità di spesa non incluse nelle previsioni della RPP stessa;

2) anche qualora la reale finalità della disposizione, non conforme al suo tenore letterale, fosse quella di destinare a finalità di spesa il solo incremento di gettito ulteriore rispetto a quello incluso nelle previsioni della RPP, emergerebbero alcuni profili problematici. La norma si configurerebbe infatti come una previa destinazione a finalità di spesa dell’eventuale maggior gettito relativo a due singoli tributi, senza che sia richiesta una verifica della compatibilità di tale destinazione con il conseguimento del complessivo obiettivo di saldo prefissato[100].

In ogni caso, si ricorda che l’automatica destinazione a finalità di spesa del maggior gettito conseguito rispetto alle previsioni non apparirebbe conforme agli orientamenti contabili raccomandati nelle linee guida del Patto di stabilità e crescita, definite in sede europea.

Infine, con riferimento alla modulazione temporale degli effetti della disposizione, tenuto conto della procedura di verifica prevista, sembrerebbe prefigurarsi un disallineamento fra l’esercizio in cui si conseguono le risorse e quello in cui è possibile il relativo utilizzo per finalità di spesa, con conseguenti riflessi non neutrali sui saldi dei diversi esercizi.

In ordine ai predetti profili appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 9, comma 74

Incremento del contributo dovuto da Equitalia all’Ifel

La norma, modificando il comma 1 dell’articolo 3 del DM 22 novembre 2005, aumenta la misura del contributo, posto a carico dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, da corrispondere in favore dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL). Tale contributo, attualmente fissato nella misura dell’ 0,6 per mille del gettito ICI, viene elevato allo 0,8 per mille.

In base al comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, l'attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita, dal 1 ottobre 2006, all'Agenzia delle Entrate, che la esercita per mezzo di Equitalia Spa. Tale società, subentrata alle società concessionarie prima esistenti mediante acquisto della quota maggioritaria del capitale sociale, è partecipata dall’Agenzia delle Entrate (51%) e dall’INPS (49%) ed opera su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento sui possibili riflessi finanziari, anche indiretti, della disposizione. Si segnala infatti che se da un lato essa determina un incremento delle entrate dell’IFEL, ente incluso nel comparto delle pubbliche amministrazioni, dall’altro essa appare suscettibile di ridurre la redditività di Equitalia spa, società esclusa dalla PA, ma a sua volta interamente partecipata da enti facenti parte delle amministrazioni pubbliche.

 

ARTICOLO 9, comma 75

Norme in materia di studi di settore

La norma, introdotta al Senato, inserisce due nuovi periodi al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che introduce negli studi di settore, con efficacia dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e in via transitoria fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza, specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta[101].

In particolare si dispone quanto segue:

-         ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, sino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore;

-         in ogni caso i contribuenti che dichiarano compensi o ricavi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.

L’allegato 7 riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato non considera la norma, che non è corredata da relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma presenta alcuni elementi di problematicità sui quali sarebbe opportuno acquisire un chiarimento del Governo. In particolare, viene reso più gravoso l’onere probatorio per l’Agenzia delle entrate; ciò oltre a determinare aggravi sul piano amministrativo, suscettibili di determinare maggiori oneri, potrebbe incidere sulla propensione dei contribuenti interessati ad adeguarsi spontaneamente alle risultanze, in termini di ricavi o compensi derivanti dall’applicazione di tali indicatori.

Poiché su tale propensione la RT allegata al ddl finanziaria 2007 basava la quantificazione degli effetti di maggior gettito attribuiti all’introduzione degli indicatori di normalità economica, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo circa la possibilità che le disposizioni in esame incidano sulla realizzabilità di tali effetti di gettito.

Infine la disposizione che si intende introdurre relativa all’ipotesi di esclusione dell’accertamento automatico, da un lato sembra riprodurre le disposizioni dei commi 14-bis  e 14-ter[102], dell’art. 1, della l. n. 296/2006, dall’altro, rispetto a tali norme, non fa riferimento ai corrispettivi ma solo ai ricavi e ai compensi. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo, al fine di un coordinamento tra le norme richiamate.

 

ARTICOLO 9, comma 76

Alienazione di immobili da parte dell’Agenzia del demanio

Normativa vigente: il comma 219 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, dispone che gli immobili ad uso abitativo gestiti dall’Agenzia del demanio possano essere alienati dall’Agenzia stessa con le modalità previste dall’art. 3, comma 109 della L. n. 662/1996.

Tale disposizione dispone l’obbligo di cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo da parte delle Amministrazioni pubbliche non interessate dalla legge sull’edilizia residenziale pubblica [103], della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e delle società privatizzate nelle quali la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento.  Tale disposizione prevede, tra l’altro, che la cessione degli immobili avvenga con l’applicazione di uno sconto del 30% sul prezzo di mercato.

La lettera d) del citato comma 109 dispone che avverso la determinazione del prezzo degli alloggi da alienare possa ricorrersi, in caso di difforme valutazione, ad una stima dell’ufficio tecnico erariale.

La relazione tecnica, di corredo al ddl finanziaria 2007, affermava che la proposta emendativa mirava a ribadire, attraverso un espresso rinvio normativo, sia pure limitato all’Agenzia del demanio, l’operatività delle disposizioni contenute nel citato art. 3, comma 109, della L. n. 662/1996. Ne conseguiva una previsione di maggiore entrata pari a 40 mln di euro nel triennio 2007-2009.

 

La norma, introdotta al Senato, dispone, a seguito della soppressione, ai sensi del d.lgs. 300/1999, del predetto ufficio tecnico erariale, che il testo del comma 219 sopra indicato debba essere interpretato nel senso che sono incardinate in capo all’Agenzia del demanio tutte le competenze estimali precedentemente assolte dall’U.T.E..

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modiche introdotte al Senato non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la norma in esame non comporta alcun onere a carico dello Stato, dal momento che ai compiti anzidetti si provvede con le risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia.

 

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma in merito all’effettiva possibilità per l’Agenzia di far fronte ai predetti compiti nell’ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente legislazione. Andrebbe inoltre confermato che la norma non è suscettibile di incidere sull’efficacia delle procedure di alienazione cui le disposizioni della legge finanziaria 2007 ricollegavano effetti di entrata.

 

ARTICOLO 9, comma 77

Dotazione informatica Guardia di finanza

La norma, introdotta al Senato, dispone che sia autorizzato in favore della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nonché della presente legge,  al fine del miglioramento e della sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche .

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti degli emendamenti ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

La norma introdotta al senato non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità del contributo previsto.

 

ARTICOLO 9, commi 78-80

Gruppi di acquisto solidale

Le norme, introdotte al Senato, dispongono quanto segue:

-         sono definiti “gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, con esclusione delle attività di somministrazione e di vendita (comma 78);

-         le attività svolte da detti gruppi, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini IVA[104], fermo restando le norme in materia di esercizio di impresa relative agli enti che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali[105], e ai fini delle imposte sui redditi (comma 79);

-         all’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutato in 200.000 euro a decorrere dall’anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3ter del DL 202/2005[106] (comma 80).

Il richiamato comma 3-ter ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro a decorrere dal 2007 per finanziare la sospensione di termini tributari e contributivi a favore delle imprese operanti nella filiera avicola.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti degli emendamenti ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minore spesa corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo aviaria (art. 5, c. 3-ter, DL 202/2005)

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Si fa presente che l’importo iscritto nei tre saldi di finanza pubblica deriva, in base a quanto specificato nello stesso allegato 7, dalla somma degli effetti finanziari, in termini di minore spesa corrente, relativi al comma 80 della norma in esame (pari a 0,2 milioni) e al comma 6, dell’art. 48, a cui si rinvia (pari a 0,1 milioni).

Peraltro si segnala che l’allegato 7 non riporta gli effetti della norma in termini di minore entrata, quantificati, dalla stessa norma, in misura pari a 200.000 euro.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere – che peraltro non sembra scontato nell’ultimo prospetto riepilogativo degli oneri -  allo scopo anche di verificare la congruità della relativa copertura.

Ai fini della verifica della correttezza della quantificazione andrebbe in particolare indicato come sia stata determinata la platea dei potenziali beneficiari. La stima in ogni caso non sembra tener conto del possibile incremento nel tempo dell’onere a causa del probabile sviluppo della forma associativa destinataria dell’agevolazione.

 In proposito va considerato che la norma non rinvia a decreti per l’individuazione dei requisiti dei soggetti che potranno accedere alle agevolazioni, né introduce meccanismi di controllo anche a fini antielusivi.

Quanto alla copertura prevista, andrebbe precisato se la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al DL 202/2005 possa incidere sulla realizzazione degli interventi già previsti o programmati in base alla normativa vigente.

 

ARTICOLO 10, commi 1-7

Trasporto pubblico locale

Le norme istituiscono un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti (comma 1).

Viene previsto che il fondo sia destinato per 220 milioni di euro all’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l’attuale livello dei servizi[107], per 150 milioni di euro ad integrazione del fondo per l’acquisto veicoli adibiti al trasporto pubblico locale[108] e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (comma 2).

Si ricorda che la legge n. 211/1992 ha disposto interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e a favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie, a contenuto tecnologico innovativo, volti al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali. In particolare, l’articolo 9 prevede la corresponsione di contributi da parte dello Stato in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni in relazione ad operazioni di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte degli enti locali ammessi al finanziamento.

Sono, inoltre, previste disposizioni procedurali per la ripartizione alle regioni delle risorse per l’adeguamento dei trasferimenti statali (comma 3)

In particolare, si prevede che tale riparto avvenga con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

Con modifica introdotta dal Senato[109] viene prevista la destinazione di una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via di urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano[110] (comma 4).

Sono, inoltre, introdotte nuove tipologie di veicoli per il trasporto pubblico locale a cui destinare le risorse del fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale istituito con l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007 (comma 5).

Si ricorda che tale fondo, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato all’erogazione di contributi, nella misura massima del 75 per cento, per l’acquisto di specifiche tipologie di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

Viene previsto che le risorse di cui al comma 2 dell'articolo in esame, assegnate agli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della legge 211/1992, siano destinate, con decreto del Ministro dei trasporti, al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento e che il finanziamento di nuovi interventi sia subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2 (comma 6).

 

Si dispone che le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 16/2005, per l’erogazione delle risorse relative al rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 del settore del trasporto pubblico locale, si applichino anche alle risorse per il finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 355/2003 (comma 7).

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 2, del richiamato D.L. 16 del 2005 ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 260 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, per il finanziamento della spesa relativa al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale. Il successivo comma 3 prevede che le risorse di cui al precedente comma siano assegnate alle regioni e alle province autonome, con decreto del Ministro delle infrastrutture, precisando che la ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e anche presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri[111] di cui all’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

L’ultimo periodo del comma 3 stabilisce altresì che le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale siano escluse dal patto di stabilità interno.

 

Con tale disposizione, pertanto, viene implicitamente prevista l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati.

 

Si rammenta che il Servizio bilancio del Senato ha chiesto di chiarire se l’esclusione delle spese sostenute dagli enti territoriali dal patto di stabilità interno fosse connessa alla esclusione delle relative fonti di finanziamento, osservando che se diversamente, la disposizione sembrerebbe suscettibile di ridurre i risparmi preventivati in sede di patto di stabilità interno.

Con nota del 26 ottobre 2007, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha riferito di condividere l’osservazione formulata e di ritenere necessaria una modifica all’attuale formulazione del comma 6 che non escluda dal patto di stabilità interno le spese in questione. Infatti, prosegue la nota, tenuto conto che le regole del patto fanno riferimento al saldo finanziario e non più alla spesa (come era nel 2005), gli enti locali non risultano più penalizzati in quanto gli effetti negativi sulla spesa vengono compensati dalle relative fonti di finanziamento.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (allegato 7):

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese c capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 – Fondo trasp. pubbl. locale

500

0

0

350

100

50

350

100

50

Comma 4 – trasp. Innovat. urbano

4

4

4

2

3

4

2

3

4

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi

nelle seguenti misure

 

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 10

504

4

4

352

103

54

352

103

54

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera le norme.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 4, andrebbe chiarito se si tratta di una nuova autorizzazione di spesa, come si evince dagli effetti sui saldi, e non di una “destinazione di una quota” del fondo di cui al comma 1, come potrebbe intendersi dalla formulazione della norma.

Qualora si accolga quest’ultima interpretazione, l’autorizzazione di spesa relativa al fondo dovrebbe essere incrementata a 504 milioni.

Per quanto riguarda, invece, le norme di cui al comma 7 che concernono l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati, si rileva che, in mancanza di un adeguamento della norma come richiesto dalla citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze, si avrebbe una diminuzione degli effetti di risparmio ascritti al patto di stabilità interno in quanto le fonti di finanziamento consentirebbero ulteriori maggiori spese.

 

ARTICOLO 10, comma 8

Detrazione delle spese di abbonamento ai servizi di trasporto

La norma dispone che, ai fini IRPEF, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetti una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento per un importo di spesa massimo di 250 euro.

La detrazione spetta a condizione che le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La medesima spetta anche se la relativa spesa è stata sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico del contribuente.

 

L’Allegato 7 assegna alla disposizione un effetto sui saldi di finanza pubblica di minore entrata a titolo di IRPEF per 163 milioni di euro nel 2009  ed un effetto di ripresa di gettito di 70 milioni di euro nel 2010, in conseguenza del carattere temporaneo dell’agevolazione e del conseguente recupero a saldo 2010 del minore acconto versato nel 2009.

 

La relazione tecnica stima in 93 milioni di euro la perdita di gettito per competenza nel 2008, sulla base di un numero di soggetti che utilizza il trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di lavoro o di studio pari a circa 3.450.000 unità[112] e di un ammontare massimo di spese detraibili pari a circa 582 milioni di euro.

La relazione tecnica stima una percentuale di incapienza del 5 per cento per i lavoratori e del 25 per cento per gli studenti.

 

La quantificazione risulta corretta in base ai dati assunti nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 12

Incentivazioni fiscali per il cinema

Le norme in esame concedono una serie di agevolazioni fiscali al settore cinematografico. In particolare viene disposto quanto segue:

·        la concessione di un credito d’imposta, ai soggetti passivi IRES e IRPEF, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e 2554 del codice civile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta (comma 1);

·        le imprese di produzione cinematografica destinatarie dell’agevolazione di cui al comma 1, hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse, nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani (comma 2);

·         per le imprese di produzione cinematografica è riconosciuto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, pari al 15 per cento del costo complessivo della produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta (comma 3, lettera a)).

Detta agevolazione è condizionata al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

·        per le imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, pari:

1.      al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

2.       al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

3.      al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta  (comma 3, lettera b));

·        per le imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, pari:

1.      al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e l’acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, per un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2.      al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta  (comma 3, lettera c));

·        i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa o dello stesso gruppo societario per la medesima opera filmica (comma 4);

·        i crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010(comma 5);

·        gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lett. b), numero 3) e lett. c), numero 2), non possono superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica (comma 6);

·        dette agevolazioni possono essere fruite dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione al pubblico. Esse non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (comma 7);

·        è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, in relazione a film, o a parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (commi 11 e 13);

·        gli utili impiegati nella distribuzione di film di tipo lungometraggio, di animazione, di interesse culturale e d’essai (secondo la definizione fornita dall’art. 2, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 28/2004) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per le imprese di produzione e distribuzione cinematografica in contabilità ordinaria (comma 14);

·        gli utili dichiarati dalle imprese italiane in contabilità ordinaria impiegati nella produzione o nella distribuzione di film di cui al punto precedente riconosciuti di nazionalità italiana[113], anche per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nel limite del 30 per cento degli utili dichiarati (comma 15);

·        le agevolazioni previste dai commi 14 e 15 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010;

·        con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni applicative del presente articolo (commi 9, 12 e 16);

·        l’efficacia delle disposizioni anzidette è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 10 e 19);

·        infine, con l’intento di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010, al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche[114]. In deroga al comma 4 dell’art. 12 del decreto legislativo 28/2004, che prevede che la ripartizione del Fondo tra le diverse finalità cui esso risponde avvenga annualmente con decreto ministeriale, il contributo in oggetto è interamente destinato alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie[115] (comma 18).

 

L’Allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1 e 3

0,0

0,0

0,0

16,7

66,8

66,8

16,7

66,8

66,8

Comma 11

0,0

0,0

0,0

3,1

12,5

12,5

3,1

12,5

12,5

Commi 14-16

5

10

15

5

10

15

5

10

15

Maggiori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1 e 3

16,7

66,8

66,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comma 11

3,1

12,5

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comma 18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

La relazione tecnica, sulla base dei dati disponibili, stima i seguenti effetti di gettito:

Comma 1: dai dati A.N.I.C.A. risulta che l’investimento privato italiano totale in film prodotti è pari a circa 180 milioni di euro. Ipotizzando che il 50 per cento della quota massima teorica agevolabile (ossia il 49 per cento dell’investimento stesso circa 88 milioni di euro) sia relativo ad investimento di soggetti passivi IRES e IRPEF considerati, il mancato introito per l’erario risulta pari a circa 18 milioni di euro (=180 x 49% x 50% x 40%).

Comma 3, lett. a): utilizzando gli stessi dati di cui al punto precedente e nell’ipotesi di spese rientranti nel limite dei 3,5 milioni di euro e di esistenza di imposte da compensare nel suddetto limite, si ottiene una perdita di gettito pari a circa 27 milioni di euro (= 180 x 15%).

Comma 3, lett. b): per stimare le spese di distribuzione di opere di nazionalità italiana, si è proceduto all’elaborazione dei dati presentati dai contribuenti relativi alle “Distribuzioni cinematografiche e di video”, nel modello Unico 2006, utilizzando l’importo relativo a “Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi”, pari a 637 milioni di euro. Si stima che l’ammontare riconducibile ai costi di distribuzione possa essere rappresentato dall’80 per cento di tale importo, pari a circa 500 milioni di euro. Risultando che il numero dei film 100% italiani distribuiti sono pari a circa il 20 per cento del totale dei film distribuiti (209/960), i corrispondenti costi di distribuzione sono pari a circa 100 milioni di euro. Rappresentando, le opere di interesse culturale, un quarto delle opere realizzate, si è assunto che dei 100 milioni di euro, 25 milioni siano relativi alla distribuzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale e 75 milioni siano relativi a distribuzione di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana. Ne deriva una perdita per l’erario pari a circa, nell’ipotesi di fruizione massima, 3,7 milioni di euro (=25 x 15%) e a 7,5 milioni di euro (=75 x 10%).

Per quanto riguarda il terzo punto, della lettera b), del comma 3,l’onere è stimato in misura pari a1,1 milioni di euro utilizzando il dato ANICA sul numero dei film di interesse culturale nazionale, per calcolare l’ammontare dei finanziamenti privati (22 mln di euro), ed ipotizzando che un quarto di tali investimenti sia sostenuto dalle imprese di distribuzione cinematografica.

Comma 3, lettera c): sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Beni Culturali, viene stimata, per ciascun anno, la realizzazione di complessivi 400 schermi per la proiezione digitale, per una spesa complessiva di circa 28 milioni di euro annui. Il previsto onere per l’erario, nell’ipotesi di piena fruizione del credito da parte dei contribuenti, risulta pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per quanto riguarda il punto 2, la RT utilizza gli stessi dati già utilizzati per la quantificazione di cui al terzo punto del comma 3, lett. b), stimando un onere pari a 1,1 milioni di euro (=22 mln x 25% x 20%).

Comma 11: la RT quantifica in 50 milioni di euro l’ammontare delle spese sostenute dalle imprese di produzione esecutiva e post-produzione italiane che lavorino con mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, sul territorio nazionale, su film, o parti di film ed in un conseguente onere per l’erario pari a 12,5 milioni di euro (=50 x 25%).

La RT ipotizza infine che i crediti d’imposta stabiliti dall’articolo in esame possano essere fruiti pienamente soltanto dal 2009, mentre nel 2008 per i contribuenti sarà possibile certificare solo una quota pari al 25 per cento per una serie di motivi (quali: l’attesa dell’autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di alcuni crediti d’imposta solo dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico; la necessità per l’impresa di produzione cinematografica di attestare il rispetto delle condizioni).

Alla luce di tali ipotesi, la RT stima i seguenti effetti in termini di cassa, senza riportare i dati relativi al 2010:

 

(mln di euro)

 

2008

2009

Comma 1

-4,5

-18

Comma 3 lett a)

-6,75

-27

Comma 3 lett b) N. 1

-0,92

-3,7

Comma 3 lett b) N. 2

-1,87

-7,5

Comma 3 lett b) N. 3

-0,27

-1,1

Comma 3 lett c) N. 1

-2,1

-8,4

Comma 3 lett c) N. 2

-0,27

-1,1

Comma 11

-3,12

-12,5

Totale

-19,8

-79,3

L’allegato 7 riporta correttamente gli effetti per il 2010, in misura pari al 2009.

 

Al riguardo si ribadisce quanto rilevato nel corso dell’esame al Senato[116] circa la necessità di chiarimenti riguardo alla mancata considerazione da parte della RT di un probabile effetto incentivante derivante dall’introduzione delle agevolazioni previste nel testo originario dell’articolo in esame, la cui concessione non è ricondotta ad un limite massimo complessivo di spesa. Per quanto riguarda i crediti d’imposta di cui ai commi 14 e 15, introdotti dal Senato, per i quali è invece previsto un limite massimo di spesa, va rilevato che non si dispone di alcun elemento sottostante la quantificazione di tale tetto di spesa. Peraltro il rispetto dello stesso appare interamente condizionato dall’efficacia delle procedure applicative delle norma, per la cui individuazione la stessa norma rinvia ad un apposito decreto ministeriale.

Appare quindi opportuno che si chiarisse, in particolare, se tra le disposizioni applicative delle agevolazioni in oggetto sia prevista la presentazione di una istanza preventiva che consenta all’amministrazione di monitorare l’ammontare delle minori entrate conseguenti all’esenzione della quota di utili impiegata per le finalità agevolate dalla norma stessa. In caso contrario, l’importo delle stesse minori entrate non sarebbe conoscibile dall’amministrazione prima della presentazione della dichiarazione dei redditi che, come noto, avviene nell’anno successivo a quello di competenza fiscale.

 

ARTICOLO 13

Dichiarazione sostitutiva unica

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 109/1998[117] individua i criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche[118]. Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano:

-          il nucleo familiare di appartenenza (numero dei componenti, familiari a carico, ecc);

-          la somma dei redditi percepiti nel nucleo familiare;

-          la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

In particolare, ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE, il soggetto richiedente presenta una autocertificazione con l’indicazione dei dati richiesti ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all'I.N.P.S. o alle amministrazioni pubbliche. Tali enti rilasciano un'attestazione contenente gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica la quale viene presentata agli enti erogatori che controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. L'I.N.P.S., in particolare, utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate (articolo 4).

L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS (articolo 4-bis).

 

La norma, modificando il decreto legislativo n. 109/1998, interviene sulla disciplina relativa alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e al rilascio della relativa attestazione trasferendo le funzioni di gestione e controllo all’Agenzia delle entrate.

La norma, come indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento, semplifica le procedure amministrative e razionalizza i controlli al fine di ridurre la concessione di indebite prestazioni sociali  erogate sulla base di autocertificazioni dei contribuenti non corrispondenti alla loro reale situazione familiare, economica e patrimoniale.

In particolare:

-         attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di calcolare l’ISEE, attualmente spettante all’INPS (comma 1, lett. a));

-         trasferisce all’Agenzia delle entrate le funzioni di razionalizzazione dei controlli, attualmente svolte in via prevalente dall’INPS. A tal fine si prevede, tra l’altro, che l’Agenzia delle entrate per la determinazione dell’ISEE utilizzi gli elementi informativi dell’anagrafe tributaria ed effettui controlli automatici dei dati indicati nell’autocertificazione del contribuente (comma 1, lett. b), co.1-9 del nuovo art.4);

-         attribuisce alla Guardia di finanza specifiche funzioni di controllo in quanto, già nella fase di programmazione dell’attività, devono essere previsti accertamenti di natura reddituale e patrimoniale per i soggetti beneficiari di prestazioni. Tali soggetti sono individuati secondo criteri selettivi ovvero su segnalazioni di divergenze da parte dell’Agenzia delle entrate ((comma 1, lett. b), co.10-11 del nuovo art.4);

-         rinvia ad apposita convenzione da stipulare tra Agenzia delle entrate e INPS la disciplina delle modalità di scambio delle informazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali (comma 1, lett. b), co.13 del nuovo art.4);

-         prevede l’invio da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni necessarie al Sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS (comma 1, lett. c)).

 

La relazione tecnica afferma che la norma è diretta a semplificare le procedure amministrative e a razionalizzare  i controlli al fine di consentire sia risparmi di gestione sia risparmi con riferimento alle prestazioni indebite eventualmente concesse.

In merito ai costi di adeguamento delle procedure informatiche relativi all’inclusione dell’Agenzia delle entrate nel sistema informativo dell’ISEE, la relazione tecnica afferma che possono essere considerati nulli. Ciò in quanto i soggetti autorizzati a inviare la dichiarazione (comuni, caaf, INPS, amministrazioni pubbliche) sono già connessi con l’Agenzia e, per quest’ultima, le modifiche possono rientrare nel normale adeguamento delle proprie procedure informatiche.

Per quanto riguarda la stima dei risparmi relativi alle prestazioni indebite la RT afferma che sulla base dei Rapporti del Ministero della solidarietà sociale sull’applicazione ISEE e delle indagini campionarie disponibili emergono:

-         una quota non trascurabile di errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni;

-         percentuali rilevanti di soggetti che hanno indicato un reddito inferiore a quello dichiarato ai fini fiscali;

-         sottostime del patrimonio mobiliare.

Pertanto, introducendo la verifica automatica dei dati fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate, il controllo automatico dei dati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del sistema informativo nonché il controllo selettivo sul patrimonio mobiliare gestito, si ottengono dei risparmi la cui stima tiene conto dei molteplici utilizzi dell’ISEE ai fini di prestazioni socio-assistenziali. In particolare:

1)      prestazioni a carico dello Stato[119] erogate tramite INPS, quali gli assegni familiari per i nuclei con almeno tre figli minori e gli assegni di maternità per madri non coperte da assicurazione lavorativa. Relativamente a tali prestazioni, la RT stima un risparmio pari a 27 milioni di euro, corrispondente al 5% dell’ammontare complessivamente erogato (552 milioni di euro);

2)      prestazioni disciplinate a livello locale, tra le quali sono segnalati gli interventi e i servizi sociali dei comuni che, sulla base di una specifica indagine Istat relativa al 2004, ammontano a 5.377 milioni di euro. Di queste, la RT considera i trasferimenti monetari come contributi economici per cittadini bisognosi (1.280 milioni), la compartecipazione degli utenti alle spese degli asili nido (180 milioni) e la compartecipazione degli utenti alle strutture residenziali per anziani (368 milioni). Applicando la medesima percentuale del 5% già stimata nel punto precedente, i risparmi quantificati a livello locale ammonterebbero a 91 milioni di euro (64+9+18).

La RT ritiene che l’ammontare complessivo dei risparmi, pari a 118 milioni di euro, possa essere conseguito gradualmente nell’arco di un triennio, tenuto conto dei tempi necessari per il rinnovo delle dichiarazioni nel corso del 2008 e della contemporanea presenza di dichiarazioni sottoscritte valide per un anno in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. La seguente tabella riporta i risparmi annui stimati nella RT (in milioni di euro).

 

 

2008

2009

2010

Risparmi

44

103

118

 

L’allegato 7 non considera gli effetti finanziari della norma.

 

Al riguardo appaiono opportuni alcuni chiarimenti in merito sia alla quantificazione indicata in relazione tecnica, sia alla mancata iscrizione degli effetti finanziari nell’apposito prospetto riepilogativo (allegato 7). In proposito si rileva che sulla base di quanto di seguito indicato, la norma potrebbe comportare, nei primi anni di applicazione, anche effetti finanziari netti negativi dovuti alla presenza di oneri certi e immediati in vista di risparmi caratterizzati da maggiore incertezza e da una diversa presumibile scansione temporale.

Per quanto riguarda i costi di adeguamento, si osserva che non risulta prudenziale l’ipotesi, assunta dalla relazione tecnica, di assenza di oneri finanziari. Si può infatti ritenere che l’Agenzia delle entrate, pur utilizzando tutte le risorse e le strutture già disponibili, debba sostenere ulteriori oneri per acquisire le risorse necessarie per la gestione delle nuove funzioni attribuite. Sul punto è pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che i costi di adeguamento devono essere sostenuti in via anticipata, se si vogliono ottenere i risparmi attesi, che sono da considerarsi comunque eventuali.

In merito alla stima dei risparmi, si osserva che:

-         la quantificazione si basa su una percentuale (5%) considerata prudenziale ma sulla cui determinazione la relazione tecnica non fornisce precise indicazioni;

-         la suddetta percentuale, inoltre, è applicata a valori tra loro non omogenei. Infatti, in alcuni casi è riferita al valore delle prestazioni sociali erogate (assegni familiari, assegni di maternità e contributi economici per cittadini bisognosi) mentre in altri casi è applicata alla quota di compartecipazione pagata dagli utenti (asili nido e strutture per anziani);

-         la relazione tecnica non fornisce i criteri utilizzati per la determinazione della dinamica temporale dei risparmi indicati.

E’ opportuna, infine, una conferma da parte del Governo in merito all’assenza di oneri finanziari relativamente all’attribuzione alla Guardia di finanza di ulteriori funzioni di controllo.

 

ARTICOLO 14

Potenziamento dell’attività di accertamento

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso la 5ª Commissione del Senato[120] e modificate nel corso dell’esame d’aula, autorizzano assunzioni di personale anche in deroga ai limiti stabiliti da disposizioni vigenti e a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge. La tabella che segue riepiloga le assunzioni autorizzate

 

Riferimento

Amministrazione

Onere

 

 

2008

2009

2010

Comma 1

Agenzia delle entrate[121]

27,8

60,8

110,1

Comma 1, ultimo periodo

Agenzia delle entrate (*)

16,6

31,8

31,8

Comma 2, let. a)

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1,0

8,0

16,0

Comma 2, let. b)

Amministrazione penitenziaria

1,5

5,0

10,0

Comma 2, let. c)

Corpo forestale dello Stato

1,0

8,0

16,0

Comma 2, let. d)

Ispettori del lavoro

1,0

8,0

16,0

Comma 2, let. e)

Agenzia delle dogane

4,0

16,0

32,0

Comma 3

APAT[122]

2,0

2,0

2,0

Comma 10

Magistrati e Avvocati dello Stato[123]

4,0

12,0

15,5

 

 

58,9

151,6

249,4

(*) Le assunzioni in questione non sono esplicitate nel testo della norma in esame ma sono quantificate nell’allegato 7 e ipotizzate dalla relazione tecnica.

 

Le assunzioni hanno lo scopo di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di controllo delle amministrazioni statali e dell’amministrazione finanziaria. A tale proposito si prevede che l’Agenzia delle entrate definisca un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli definiti in precedenza ai fini di contrasto dell’evasione tributaria (comma 1). Si rileva che da un esame combinato dell’allegato e della relazione tecnica allegata risulta che la norma, come formulata dal relatore, consentiva all’Agenzia delle entrate di effettuare ulteriori assunzioni con oneri a valere sulle maggiori entrate recate dal comma 1 stesso. Il numero delle assunzioni autorizzate, pari a 866[124], corrispondeva ad una quota del 40 per cento delle cessazioni del 2007 e 2008. Tuttavia un subemendamento[125] approvato in 5° Commissione riformulava il periodo testé descritto eliminando l’autorizzazione alle ulteriori assunzioni.

Le assunzioni autorizzate a norma del comma 2 sono finalizzate anche a ridurre gli oneri sostenuti per il pagamento della equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo[126].

In favore di alcuni organi e amministrazioni sono, inoltre, autorizzate le spese riepilogate nella tabella che segue la cui copertura è disposta a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge.

 

Riferimento

Amministrazione

Onere

 

 

2008

2009

2010

Comma 4

Ministero dell’interno[127] (*)

9,1

19,1

17,5

Comma 4

Ministero dell’interno (**)

-9,1

-7,1

–1,5

Comma 5

Corpo della Guardia di finanza

13,0

40,0

80,0

Commi 6, 7, 8 e 9

Commissioni tributarie

3,0

10,0

10,0

 

 

16,0

62,0

106,5

(*) Onere limitato al triennio. (**) A parziale copertura dell’onere precedente si dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151 della legge n,350/2003.

 

Per quanto concerne il contenzioso tributario le norme riducono, a decorrere dal 1° maggio 2008, a 21 il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale. Le sezioni[128] hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero[129] a una delle sezioni di cui al primo periodo (comma 6). Con decreti[130] sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale e sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 8). A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali (comma 9).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme gli effetti sui saldi di finanza pubblica indicati nelle tabelle che seguono le quali raggruppano gli effetti sulla base della tipologia delle norme trattate.

 

Disposizioni concernenti le entrate di cui al comma 1

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate per adesione

77,8

272,4

430,4

77,8

272,4

430,4

77,8

272,4

430,4

Maggiori entrate per ruoli

0,0

426,0

1.915,0

0,0

42,6

191,5

0,0

42,6

191,5

TOTALE

77,8

698,4

2.345,4

77,8

314,0

621,9

77,8

314,0

621,9

 

Disposizioni concernenti spese correnti non dettagliate di cui ai commi 4, 5, e 9

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti Ministero interno

9,1

19,1

17,5

8,1

15,0

20,0

9,1

19,1

17,5

Minori spese correnti Ministero interno

9,1

7,1

1,5

9,1

7,1

1,5

9,1

7,1

1,5

Maggiori spese correnti Guardia di finanza

13,0

40,0

80,0

10,0

30,0

70,0

13,0

40,0

80,0

Maggiori spese correnti Commissioni tributarie

3,0

10,0

10,0

3,0

10,0

10,0

3,0

10,0

10,0

Maggiori spese correnti per utilizzi avanzi di gestione (*)

0

0

0

5,0

10,0

10,0

5,0

10,0

10,0

(*) La norma relativa agli avanzi di gestione è stata soppressa nel corso dell’esame presso l’Aula del Senato sebbene l’allegato 7 ancora rechi gli effetti scontati in precedenza.

 

Autorizzazione alle assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 10

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti assunzioni Agenzia delle entrate

27,8

60,5

110,1

14,3

31,2

56,7

14,3

31,2

56,7

Maggiori spese correnti assunzioni Agenzia delle entrate, comma 1, ultimo periodo

16,6

31,8

31,8

8,5

16,4

16,4

8,5

16,4

16,4

Maggiori spese correnti assunzioni varie di cui al comma 2

8,5

45,0

90,0

4,4

23,1

46,3

4,4

23,1

46,3

Maggiori spese correnti per assunzioni APAT

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Maggiori spese correnti assunzioni magistrati e avvocati dello Stato

4,0

12,0

15,5

2,1

6,2

8,0

2,1

6,2

8,0

TOTALE ASSUNZIONI

58,9

151,3

249,4

30,3

77,9

128,4

30,3

77,9

128,4

Gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento corrispondono al 51,5 per cento della scontata sul saldo netto da finanziare. Tale misura corrisponde a quella adottata di consueto in situazioni analoghe.

 

Effetti indotti connessi alle assunzioni

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese correnti per apporto INPDAP

16,3

44,0

72,8

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese correnti per contribuzione aggiuntiva

6,4

17,3

28,7

-

-

-

-

-

-

Minori spese correnti SSN

3,4

9,2

15,2

-

-

-

-

-

-

Effetti indotti di maggiori entrate fiscali

8,6

21,7

36,4

-

-

-

-

-

-

Ulteriori effetti indotti di maggiori entrate fiscali

7,8

21,7

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE EFFETTI INDOTTI

29,7

79,3

131,9

-

-

-

-

-

-

Il totale degli effetti indotti stimati, se portati a riduzione dell’onere totale lordo sostenuto per le assunzioni sul saldo netto da finanziare, non determina, come dovrebbe, gli effetti sul saldo di fabbisogno e indebitamento.

 

La relazione tecnica[131] è stata predisposta in relazione ad un testo di un emendamento successivamente subemendato nel corso dell’esame presso la 5° Commissione. Successivamente il testo licenziato da questa è stato oggetto di ulteriori modifiche nel corso dell’esame in Aula.

 La relazione tecnica appare ancora pienamente utilizzabile in quanto l’effetto delle modifiche disposte sulle norme sembra riferibile a precisi elementi testuali della relazione tecnica stessa.

La relazione tecnica esamina, in primo luogo, il gettito atteso in relazione al nuovo piano di controlli che l’Agenzia delle entrate deve predisporre a norma del comma 1.

Il gettito atteso dall’attuazione del piano è direttamente correlato,  secondo la relazione tecnica, al potenziamento di personale disposto dalle norme in esame.

La relazione tecnica informa che le cessazioni che si verificheranno nel prossimo triennio sono pari a 3.131 unità. La sostituzione di dette unità potrà considerarsi completata mediante l’assunzioni di sole 2.100 unità dal momento che si ritiene che il nuovo personale abbia una preparazione più rispondente alle esigenze dell’amministrazione rispetto al personale che cesserà. Considerato che sono state già autorizzate 500 nuove assunzioni, a norma dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 203/2005, il turn over potrà essere garantito dall’assunzione di 1600 unità di personale.

Il potenziamento dovrà essere realizzato incrementando di ulteriori 3.330 unità le dotazioni organiche e dunque le assunzioni da disporre nel triennio sono in tutto 4.930. A riduzione di tale valore dovranno essere portate le assunzioni autorizzate in base alle norme recate dalla legge finanziaria per il 2007 e dal ddl di legge finanziaria in esame.

La tabella che segue riepiloga il quadro delle assunzioni già autorizzate (in parte teoricamente in quanto in relazione a norme in discussione) e quelle aggiuntive previste dalle norme in esame.

 

 

2008

2009

2010

ToT

Autorizzazione al turnover parziale finanziaria 2007 e 2008

226

207

631

1.064

Autorizzazione quota aggiuntiva di assunzioni modellata su testo comma 526 l. n. 296/2006. La quota aggiuntiva era  prevista da una precedente versione del comma 1 dell’articolo in esame

452

414

0

866

Assunzioni previste al comma 1

1.300

357

1.343

3.000

TOTALE

1.978

978

1.974

4.930

Assunzioni al netto della copertura del turn over (1.600 unità)

1.630

357

1.343

3.330

 

Appare utile evidenziare come anche la relazione tecnica, con riferimento alle 866 ulteriori assunzioni di cui alla terza riga della tabella che precede, effettui un puntuale rinvio normativo al comma 526 della legge n. 296/2006 cui, a sua volta, faceva riferimento l’ultimo periodo del comma 1 della formulazione proposta dal relatore. Tale riferimento e la connessa autorizzazione alle assunzioni prevista nello stesso periodo, sono state espunte mediante un subemendamento[132] approvato nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato.

Gli oneri stimati per le assunzioni dall’allegato corrispondono al prodotto delle numero delle nuove assunzioni autorizzate per la retribuzione base di 36.700 euro annui lordi, inclusi oneri riflessi, attribuita al personale della fascia retributiva F1.

L’onere 2008 copre solo i sette dodicesimi dell’onere totale considerando i tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure che si presuppone di concludere a giugno. Dal 2009 le assunzioni sono disposte dal primo gennaio.

Le maggiori entrate sono stimate con riferimento alle dotazioni di personale aggiuntiva ed in base alle seguenti ipotesi:

1.      si assume che le nuove unità siano in grado, a regime, di garantire i rendimenti standard attualmente rilevabili per il personale assegnato alle regioni dell’area centro settentrionale dal momento che in tali regioni saranno, per lo più, destinati i nuovi assunti;

2.      il valore medio dei nuovi accertamenti per adesione per addetto si assume pari a 143.760 euro annui. Considerato un tempo di formazione di 3 mesi, per i nuovi assunti dell’anno 2008 (da giugno) si assume un rateo annuo di produttività pari a quattro dodicesimi. Detto rateo si eleva ai nove dodicesimi per gli assunti dal 2009;

3.      Per la riscossione tramite ruoli si assume un maggior accertamento annuo per assunto di 1.570.000 euro. Si assume che solo il 10 per cento di detta somma verrà riscossa nei primi due anni. Applicando i medesimi ratei (quattro e nove dodicesimi) e supponendo che la somma annua sia riscossa nei due anni successivi all’assunzione sono determinati gli effetti attesi.

Applicando i criteri di calcolo descritti si determinano dei valori che corrispondono a quelli scontati sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Sul saldo netto da finanziare detti valori, limitatamente alla riscossione tramite ruolo sono decuplicati in quanto si considera l’importo iscritto per intero senza disporre l’abbattimento al 10 per cento.

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 sono sommariamente descritte dalla relazione tecnica senza che siano fornite nuove informazioni di rilievo.

 

Al riguardo è opportuno acquisire chiarimenti in merito alla quantificazione delle maggiori entrate recate dalla norma in esame relativamente ai seguenti aspetti:

·         il numero delle nuove assunzioni nette sembrerebbe sovrastimato dalla relazione tecnica.

Tale numero è determinato detraendo dalle assunzioni totali, pari a 4.930, il numero delle unità necessarie a garantire il turnover pari a 1.600. Si rammenta che il valore di 1.600 è determinato abbattendo il valore delle cessazioni del triennio, pari a 3.100 circa, di un terzo; il risultato, determinato in circa 2.100 unità, è ulteriormente abbattuto di 500 unità relative ad assunzioni, in corso, autorizzate a norma dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 203/2005. Considerato che la norma che autorizzava le assunzioni è, appunto, del 2005, la produttività del personale in questione avrebbe già dovuto essere scontata nelle previsioni a legislazione vigente.

E’ pertanto opportuno acquisire chiarimenti del Governo in merito ai criteri che hanno indotto ad includere nelle stime relative alla maggiore produttività anche per tali 500 unità;

·         il numero delle nuove assunzioni nette risulta altresì sovrastimato anche in considerazione delle modifiche apportate dalla V Commissione al testo originario della proposta emendativa.

Detto testo, come già accennato, prevedeva che l'Agenzia potesse “utilizzare la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296[133], anche per procedere a nuove assunzioni”. Tale periodo è stato riformulato sopprimendo l’autorizzazione a nuove assunzioni[134], facendo quindi venir meno la possibilità di assumere ulteriori 866 unità;

·         applicando i criteri definiti dalla relazione tecnica, il monte complessivo degli accertamenti futuri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, dovrebbe risultare inferiore rispetto a quello calcolato dalla relazione tecnica. La relazione tecnica afferma, infatti, che la quantificazione dei nuovi accertamenti tiene conto degli standard riferibili al personale in servizio, attualmente rilevabili nelle aree di futura destinazione dei neoassunti. I conteggi dunque considerano che l’efficienza dei neoassunti non sia superiore a quella del personale in servizio e dunque vengono meno le ragioni in base alle quali la relazione tecnica ha ritenuto di abbattere di un terzo il numero delle cessazioni per calcolare il numero delle assunzioni nette sulla base delle quali è, a sua volta, calcolato il monte dei nuovi accertamenti;

·         in relazione alla disposizione che prevede il blocco parziale del turn over per il 2010, recata dal ddl finanziaria in esame, non sono stati considerati i possibili effetti di minore entrata ricollegabili alla circostanza che 400 unità di personale dell’Agenzia delle entrate non saranno sostituite al momento della loro cessazione;

·         l’iscrizione sul saldo netto da finanziare dell’intera posta iscritta nei ruoli non sembra rispondere a criteri di prudenzialità.

Per motivi di cautela, sarebbe stato infatti preferibile registrare a miglioramento dei saldi la somma ricavabile applicando all’intera posta iscritta a ruolo una percentuale pari a quella media di realizzabilità delle iscrizioni a ruolo;

·         appare necessario esplicitare i dati che suffragano l’ipotesi, assunta dalla RT, che le procedure di assunzione possano essere completate già dal 1° giugno 2008.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti profili:

·          con riferimento all’insieme delle disposizioni in materia di assunzioni recate dall’articolo in esame, si osserva che la relazione tecnica non quantifica alcun onere per l’espletamento delle procedure concorsuali;

·          la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione sulla destinazione delle somme recate dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 9. Andrebbe comunque verificato se il complesso processo di riorganizzazione possa essere attuato nell’ambito delle risorse messe a disposizione;

·          appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca a quale disposizione sia riconducibile l’indicazione, nell’allegato 7, di effetti finanziari in relazione all’utilizzo degli avanzi di gestione delle Agenzie fiscali dal momento che non appare individuabile, nell’ambito dell’articolo in esame, una norma che disponga in tal senso.

 

ARTICOLO 15

Gestione delle attività di giustizia

Le norme, introdotte al Senato, dispongono che, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il Ministero della giustizia stipuli con una società interamente posseduta da Equitalia S.p.a. una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante si impegna a provvedere alla gestione dei crediti con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia[135], risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante le seguenti attività (comma 1):

-          acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

-          notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;

-          iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.

La società stipulante può compiere operazioni finanziarie tra le quali assumere finanziamenti, rilasciare garanzie, costituire società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private. Le convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie  (comma 2).

Il Ministero di giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società di svolgere altre attività strumentali, compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione dei crediti relativi alle spese ed alle pene pecuniarie di cui sopra (comma 3).

La remunerazione per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti e gestione dei beni sequestrati è determinata, nell’ambito delle apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 4).

Dalla data di stipula della convenzione, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del Testo unico sopra richiamato, in materia di adempimento spontaneo e iscrizione al ruolo delle spese di giustizia, e di ogni altra disposizione del medesimo Testo unico incompatibile con l’articolo in esame (comma 6).

Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, calcolate rispetto alla media annua del quinquennio 2001-2006, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria (comma 7).

Al riguardo si rileva che l’articolo in esame riproduce, con alcune modifiche, l’art. 3 dell’A.C 1762-A[136]. In merito si ricorda che tale articolo presentava una relazione tecnica non positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Nella nota della RGS[137] allegata alla RT venivano evidenziate una serie di problematiche di carattere finanziario che motivavano tale giudizio e veniva inoltre indicata l’esigenza di riformulare la norma in modo da superare tali problematiche. L’articolo in esame risulta effettivamente riformulato in linea con quanto evidenziato dalla RGS nella nota sopra indicata.

 

L’allegato 7 riepilogativo degli effetti delle modifiche introdotte al Senato non considera la norma che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che la norma risulta formulata in linea con i rilievi contenuti nella nota della RGS allegata alla RT all’A.C. 1762-A, appare opportuno evidenziare alcuni profili problematici sui quali è necessario acquisire chiarimenti.

Si tratta, in particolare, delle norme che autorizzano la società interamente posseduta da Equitalia a compiere operazioni finanziarie, tra le quali l’assunzione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie, rinviando alle convenzioni stipulate con il Ministero di giustizia l’individuazione delle linee guida (comma 2).

In proposito, andrebbe chiarito se tali modalità possano anche configurare il rilascio da parte dello Stato di una garanzia sui prestiti e sulle garanzie assunti dalla società e se ciò possa comportare, in base ai criteri utilizzati in sede europea, la contabilizzazione dei debiti assunti dalla società nel debito delle amministrazioni pubbliche. Chiarimenti circa i possibili riflessi sul debito andrebbero acquisiti anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti del Ministero della giustizia, autorizzate dalle norme medesime.

In merito alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4, si sottolinea, infine, la necessità di acquisire elementi volti a suffragare tale invarianza. Quest’ultima potrebbe sussistere qualora dalle attività di gestione dei crediti e dei beni sequestrati, affidate alla società stipulante, derivassero maggiori entrate, rispetto a quelle riscosse a legislazione vigente, di ammontare tale da consentire, in tale ambito, il reperimento delle risorse occorrenti per la retrocessione alla società stipulante sia della remunerazione per i servizi resi sia dell’ammontare delle spese di gestione sostenute per tali servizi.

 

ARTICOLO 16

Indennità membri del Parlamento

La normativa vigente: L’indennità parlamentare è disciplinata dalla L. n. 1261/1965, che all’articolo 1 stabilisce che l’indennità è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza, determinate dagli Uffici di Presidenza delle Camere in misura non superiore al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

L’art. 24, commi 1 e 2 della L. n. 448/1998 prevede che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. Il comma 4 dell’art. 24 della L. n. 448/1998 – non richiamato dalla norma in esame – prevede a sua volta che il criterio dell’adeguamento automatico sopra descritto si applichi anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

La norma, modifica l’articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre1965, n. 1261, prevedendo che, per i parlamentari, non si applichi per cinque anni l’adeguamento retributivo previsto (dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), per il personale del pubblico impiego non contrattualizzato.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

0,0

0,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

I valori relativi al fabbisogno e all’indebitamento netto corrispondono ai risparmi cumulati quantificati dalla RT – relativamente al settore statale - ai quali è stato applicato un abbattimento prudenziale di circa il 50 per cento, al fine di tener conto degli effetti indotti, in termini di minori entrate, prodotti dalla norma stessa. Sul punto si rinvia ai successivi contenuti della relazione tecnica stessa.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale del ddl, afferma che l'indennità parlamentare è assoggettata allo stesso meccanismo d’indicizzazione triennale previsto per il personale di magistratura[138] per il quale il DPCM 15 maggio 2006 ha fissato al 3,69% l’incremento retributivo spettante dal 1° gennaio 2007 a titolo di acconto ed un secondo incremento dello stesso importo dal 1° gennaio 2008. Peraltro, per effetto dell’art. 1, comma 576, della L. n. 296/2006[139], per gli anni 2007 e 2008 l’incremento va corrisposto, per le retribuzioni superiori a 53.000 euro, nella misura del 70% del suddetto incremento, pari cioè al 2,583%.

 La minore spesa relativa al quinquennio 2008–2012 è quantificata dall’allegata tabella nella quale è stato prudenzialmente considerato un incremento retributivo cumulato per il personale di magistratura del 3% dal 2009 al 2012, essendosi esaurita la misura di contenimento prevista dal citato art. 1, comma 576, della legge finanziaria 2007.

Nel prospetto seguente la RT riporta le grandezze ed i parametri adottati nella quantificazione:

(euro)

Risparmio annuo derivante dalla mancata applicazione all'indennità parlamentare dell'adeguamento annuale.

Categorie

 

Unità

 

Ind. Parlam.

annua lorda 2007

Adeguamento

2008*

2,583%

Risparmio 2008

Adeguamento

2009

3,000%

Risparmio

2009

Parlamentari nazionali[140]

950

144.072

3.721

3.535.311

4.322

4.106.052

Parlamentari europei

77

144.072

3.721

286.546

4.322

332.806

Ministri e Sottosegretari non parlamentari[141]

63

138.724

3.583

225.744

4.162

262.188

Totale

1.090

 

 

4.047.601

 

4.701.047

Consiglieri regionali**

750

100.850

(144.072 x 70%)

2.605

1.953.724

3.026

2.269.134

Totale

1.840

 

 

6.001.326

 

6.970.181

* Incremento previsto per il 2008 (3,69%) dal DPCM 15 maggio 2006 ridotto al 70% ex art. 1, comma 576, L. n. 296/2006.

** Il valore è determinato assumendo un valore di 50 consiglieri moltiplicato per 15 regioni a statuto ordinario.

A seguire un prospetto riepilogativo riportato dalla RT, che mostra l’effetto finanziario cumulato indotto dalla norma in esame, in virtù del collegamento all’indennità dei parlamentari nazionali degli emolumenti di parlamentari europei, ministri e sottosegretari non parlamentari - a carico del bilancio dello Stato - e consiglieri regionali.

 

(milioni di euro)

Risparmio per mancata indicizzazione dell'indennità parlamentare per il quinquennio 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

 

 

 

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

2,0

6,0

8,7

4,3

13,0

13,4

6,6

20,0

18,1

8,9

27,0

22,8

11,2

34,0

 

In relazione alla richiesta di chiarimenti, formulata in sede di trattazione della norma presso la 5ª Commissione del Senato, sul numero di componenti (50) dei 15 consigli regionali ad autonomia ordinaria, riportato dalla RT, e se lo stesso sia stato assunto come valore medio, dato che la stima dei risparmi dovrebbe essere puntualmente calibrata sul numero esatto degli interessati, nella nota governativa di risposta si rileva che la norma produce solo un effetto indiretto sull’indennità dei consiglieri regionali, la cui indennità è ragguagliata all’indennità parlamentare in quanto stabilita in una percentuale di quest’ultima. Si rileva, inoltre, che il numero di consiglieri regionali delle 15 regioni ad autonomia ordinaria è, alla data del 22 maggio 2007, pari a 716 unità, per un valore medio di 47,73. Per quanto riguarda la mancata considerazione, nell’allegato 7, di economie attese nell’impatto sul saldo netto da finanziare, il Governo alla relativa osservazione ha risposto affermando che i risparmi di spesa determinati dalla norma sul quinquennio 2008-2012, quantificati prudenzialmente considerando un incremento cumulato per il personale di magistratura, potranno essere effettivamente conteggiati, per quanto concerne lo Stato, come economie da consuntivo – nell’ambito delle dotazioni di Camera e Senato - e pertanto non si è valutato alcun effetto sul saldo netto da finanziare.

 

Al riguardo, essendo previsto dalla norma per le indennità parlamentari un temporaneo svincolo dall’adeguamento automatico previsto a legislazione vigente per i magistrati, il Governo dovrebbe chiarire la ragione dell’omissione del richiamo alla specifica disposizione della L. n. 448/1998 (comma 4 dell’art. 24) riguardante questi ultimi. Tale chiarimento appare necessario in quanto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono allo stipendio, all’indennità integrativa speciale e agli assegni fissi e continuativi del personale in riferimento, mentre il comma 4 considera il trattamento economico complessivo.

 

ARTICOLO 17

Norme sulla formazione e composizione del Governo

La norma, a partire dal Governo successivo a quello in carica all’entrata in vigore del presente provvedimento, prevede che:

·        il numero dei Ministeri e le relative competenze siano stabiliti ai sensi D.Lgs. n. 300/1999[142];

·        il numero complessivo dei componenti del Governo - a qualsiasi titolo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari - non possa essere superiore a 60[143];

·        la composizione del Governo sia resa coerente con quanto disposto dall'art. 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione[144], che impone l’adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini (comma 1).

E’ prevista inoltre, subordinatamente all'applicazione del D.Lgs. n. 300/1999 ai sensi di quanto previsto al comma 1, l’abrogazione del DL n. 217/2001[145] e del DL n. 181/2006[146], e successive modificazioni (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.

 

La relazione tecnica, non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma dovrebbe essere neutrale dal punto di vista finanziario o, al più, determinare dei risparmi rilevabili solo a consuntivo.

 

ARTICOLO 18

Compensi Commissari straordinari di Governo

La norma, dispone la riduzione del 20% dei compensi spettanti ai Commissari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’art. 11 della L. 400/1988, prevede che al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari di Governo, ferme restando le attribuzioni dei ministeri. La nomina è disposta con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del Commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

 

L’Allegato 7, pur indicando distintamente la norma, riporta, in corrispondenza della stessa, effetti nulli sui tre saldi, presumibilmente in conseguenza degli arrotondamenti applicati sull’importo, assai esiguo, dei risparmi previsti.

 

La RT afferma che la disposizione interviene, mediante la riduzione del 20%, sui compensi ai Commissari straordinari che attualmente ammontano a circa 60.000 euro annui. Considerato che il numero dei Commissari straordinari di Governo non supera le 15 unità, i risparmi conseguiti ammontano a decorrere dal 2008 a 180.000 euro.

Il Governo, in riferimento agli elementi informativi richiesti in sede di trattazione della norma presso la 5ª Commissione al Senato, in ordine alla retribuzione annua dei Commissari straordinari di Governo, ha risposto che il dato fornito pari a 60.000 euro - del resto analogo a quanto riportato nella RT, allegata alla L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), relativamente all’art. 1, comma 421 (Spese dei Commissari di Governo) – è stato acquisito sulla base di quanto stabilito dai DPCM di determinazione del compenso da attribuire alle figure in questione, riportando a titolo esemplificativo i riferimenti dei provvedimenti ed il trattamento di 6 Commissari.

All’ulteriore osservazione, se l’imputazione dell'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Commissari straordinari sia a carico dei fondi "commissariali" gestiti dal Commissario straordinario stesso in contabilità speciali di tesoreria o, a carico di stanziamenti iscritti in bilancio - in quanto nella prima ipotesi la realizzazione delle economie di spesa potrebbe essere vanificata in tutto o in parte dall'utilizzo delle risorse "risparmiate" per la copertura delle finalità commissariali - , il Governo ha risposto che la relativa spesa è posta a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale e, pertanto, la disposizione incide finanziariamente sul bilancio dello Stato e non già nelle gestioni liquidatorie.

 

Nulla da osservare, al riguardo.

 

ARTICOLO 19

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

La norma apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente in materia di patto di stabilità interno degli enti locali:

-       estende all’esercizio 2010 i vincoli del patto, attualmente fissati con riferimento al solo triennio 2007-2009, prevedendo anche per tale esercizio l’applicazione dei medesimi coefficienti fissati dalla normativa vigente per l’esercizio 2009 (comma 1, lettere a-c).

Conseguentemente, per l’esercizio 2010 gli enti locali manterranno il medesimo saldo obiettivo fissato per il 2009;

-          ridetermina l’obiettivo di saldo per gli enti che presentano un saldo di cassa positivo, in media, nel periodo 2003-2005: tali enti non sono più tenuti a migliorare ulteriormente il loro saldo, come previsto dalla normativa vigente[147], mentre restano tenuti a non peggiorarlo (comma 1, lettera d);

-          ridetermina i criteri contabili in base ai quali andrà calcolato il saldo soggetto a vincolo, attualmente definito sia in termini di cassa che in termini di competenza,  introducendo il criterio della competenza mista: tale criterio considera le poste di parte corrente in termini di competenza (accertamenti e impegni) e le poste di parte capitale in termini di cassa (incassi e pagamenti) (comma 1, lettera e) alinea “681”, e lettera f). 

Resta conseguentemente esclusa da vincolo la spesa corrente espressa in termini di cassa e la spesa in conto capitale espressa in termini di competenza.

-          introduce il comma 681-bis finalizzato ad alleggerire i vincoli del patto, per quagli enti che abbiano registrato rilevanti incassi nel periodo 2003-2005, a titolo di dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare (comma 1, lettera e) alinea “681-bis).

In particolare è previsto che gli enti che registrino, nel citato triennio, entrate a tale titolo per un importo superiore al 15 per cento della media delle entrate finali[148], gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza, purché positiva, tra l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15% e l’ammontare complessivo del miglioramento del saldo richiesto a tali enti. Nel caso in cui tale differenza sia negativa o nulla gli obiettivi sono comunque rideterminati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

-          prevede che la banca dati SIOPE, finalizzata al monitoraggio dei flussi di cassa, sia affiancata da un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria (comma 1, lettera i);

-          prevede che qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito, assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze adotti adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

Il Senato ha inoltre previsto la facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole dei patto di stabilità interno nei confronti delle università non statali istituite sul proprio territorio[149].

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7[150]):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Co.1, lett. a-c: proroga patto al 2010

0

0

0

0

0

372

0

0

372

Disposizione non identificata

0

0

0

90

90

0

90

90

0

Totale minori spese correnti

0

0

0

90

90

372

90

90

372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 1, lett. d: allentamento vincoli per enti in avanzo

0

0

0

258

188

188

258

188

188

Co. 1, lett. e) alinea “681-bis”: allentamento vincoli in caso di entrate patrimoniali

0

0

0

22

22

22

22

22

22

Totale maggiori spese correnti

0

0

0

280

210

210

280

210

210

 

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti sui saldi nelle seguenti misure:

 

segno meno = peggioramento                (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Art. 19

0

0

0

-190

-120

162

-190

-120

162

 

La relazione tecnica fornisce le seguenti informazioni alla base della valutazione degli effetti di ciascuna disposizione:

- estensione del patto al 2010 (co. 1, lett. a-c).

La quantificazione si basa sui medesimi dati utilizzati dalla relazione tecnica relativa al testo finale della legge finanziaria per il 2007[151], che sono di seguito riportati nella tabella ed estesi al 2010: l’unico dato nuovo riguarda l’indebitamento netto tendenziale previsto per il 2010.

(mln di euro)

 

 

province

comuni > 5000

(a)

indebitamento netto medio 2003-2005

-1.715

-2.625

 

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

(b)

importi corrispondenti all'applicazione dei coefficienti

-312

-174

-174

-1.237

-937

-937

(c=a-b)

indebitamento netto programmatico

-1.403

-1.541

-1.541

-1.388

-1.689

-1.689

(d)

indebitamento netto tendenziale

-1.894

-2.053

1.640

-3.426

-3.734

-1.961

(e=c-d)

manovra lorda

491

512

99

2.038

2.046

273

 

L’effetto complessivo di minore spesa corrente della disposizione in esame, pari alla somma di province e comuni, ammonta pertanto a 372 mln.

Nella nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato è inoltre specificato che l’indebitamento netto tendenziale stimato per il 2010, notevolmente più contenuto rispetto a quello previsto per il 2009 dalla relazione tecnica alla scorsa finanziaria, tiene conto dell’operatività dei vincoli previsti dalla legislazione vigente fino all’esercizio 2009 e presuppone pertanto per il 2010 un’evoluzione tendenziale “a comportamenti costanti”;

- allentamento dei vincoli per gli enti in avanzo (co. 1, lett. d).

la relazione tecnica si limita ad indicare l’importo del beneficio per i comuni e le province:

(mln di euro)

 

2008

2008

2010

Maggiori spese correnti comuni

218

168

168

Maggiori spese correnti province

40

20

20

totale maggiori spese correnti

258

188

188

 

Nella citata Nota di risposta, viene inoltre affermato che la quantificazione dei minori risparmi di spesa derivanti dall’azzeramento del concorso alla manovra per gli enti con saldo finanziario di cassa positivo è ottenuta sommando il concorso alla manovra di tutti gli enti in questione, calcolato secondo le modalità previste dalla normativa vigente[152];

- allentamento vincoli per gli enti con incassi per dismissioni nel periodo 2003-2005, (comma 1, lettera e) alinea “681-bis).

Anche in questo caso la relazione tecnica si limita ad indicare l’importo del beneficio per i comuni e le province:

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

Maggiori spese correnti comuni

20

20

20

Maggiori spese correnti province

2

2

2

totale maggiori spese correnti

22

22

22

 

In questo caso la citata Nota di risposta sottolinea che per la quantificazione:

-          si sono valutate le eccedenze delle entrate eccezionali, per ciascun ente con saldo di cassa medio 2003-2005 positivo rispetto al limite del 15%;

-          è stata calcolata, per ciascun ente, la differenza fra l’eccedenza ed il concorso originario alla manovra;

-          sono state sommate le sole differenze positive.

 

Con riferimento all’utilizzo, a parziale compensazione delle maggiori spese recate dalla norma in esame, di una riduzione di 90 mln di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 dell’eccesso di stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’interno destinati agli enti locali, la relazione tecnica non fornisce alcuna delucidazione.

Nella citata Nota di risposta, in merito al quesito posto dal Servizio bilancio del Senato su quale sia la disposizione normativa su cui si fonda tale riduzione dei trasferimenti, viene sottolineato che non si tratta di una vera e propria riduzione del fondo ordinario, la cui dotazione resta determinata nella misura prevista dalla legislazione vigente, ma di un utilizzo di parte dell’eccedenza delle disponibilità rispetto al fabbisogno necessario al finanziamento dei bilanci degli enti locali, analogamente a quanto operato per gli anni 2007-2007 e 2009 per il finanziamento degli interventi a favore dei piccoli comuni[153].

Infine, con riferimento ai quesiti sollevati dal Servizio bilancio del Senato in merito all’introduzione del criterio della competenza mista – con la conseguente scomparsa dei vincoli sulla spesa in conto capitale in termini di competenza e sulla spesa corrente in termini di cassa – la citata Nota di risposta sottolinea che:

-          con riferimento alla spesa in conto capitale l’eventuale dinamica eccessiva della spesa per competenza troverà una sanzione nel momento in cui essa darà luogo a pagamenti non in linea con i vincoli fissati dal patto;

-          con riferimento alla spesa corrente, l’eventuale dinamica eccessiva dei pagamenti, conseguente all’assenza dei vincoli per cassa, sarà oggetto di monitoraggio per l’eventuale attivazione delle misure di contenimento dei prelevamenti di tesoreria previsti dalla norma in esame.

 

Al riguardo si segnala in via preliminare che la relazione tecnica non fornisce i dati utilizzati nella quantificazione; risulta pertanto impossibile procedere ad una puntuale verifica della stessa.

Premesso ciò, si segnalano di seguito alcuni specifici punti della stima che, sulla base delle limitate informazioni disponibili, sembrerebbero contenere alcune incongruenze in merito alle quali occorrerebbe acquisire delucidazioni:

- allentamento dei vincoli per gli enti in avanzo

La stima delle maggiori spese conseguenti all’azzeramento della manovra per gli enti in avanzo incide in misura molto differenziata sui risparmi complessivi ascritti al patto nei diversi esercizi del periodo 2008-2010: tale incidenza ammonta infatti a circa il 10% dei risparmi stimati con riferimento al 2008 e al 2009 dalla relazione tecnica alla scorsa finanziaria, mentre è pari a circa il 50% dei risparmi quantificati con riferimento al 2010 dalla relazione tecnica in esame[154]. Andrebbe in proposito chiarita la ragione della diversa incidenza della riduzione dei risparmi nei vari esercizi, imputabile alla norma in esame, anche al fine di escludere che a tale fattore possa ricondursi una eventuale sottostima nella quantificazione operata dalla relazione tecnica con riferimento agli esercizi 2008 e 2009.

Si ricorda in proposito che, sulla base di quanto affermato nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2007, la manovra complessiva del patto di stabilità interno era posta per metà a carico di tutti gli enti soggetti a vincolo e per la restante metà a carico dei soli enti in disavanzo.

- allentamento dei vincoli per gli enti con incassi per dismissioni

Si segnala in proposito che la metodologia utilizzata per la quantificazione delle maggiori spese sembra contenere un fattore di sottostima. Infatti la relazione tecnica afferma che, per ciascun ente con saldo di cassa medio 2003-2005 positivo, è stata valutata la differenza fra le entrate da dismissioni (eccedenti rispetto al 15% delle entrate totali) e “il concorso originario alla manovra”, sommando quindi le sole differenze positive. Va peraltro osservato che, a seguito dell’allentamento del vincolo per gli enti in avanzo, dovuto ad altra disposizione della norma in esame, a tali ultimi enti non è richiesto alcun concorso alla manovra. Qualora si utilizzasse, come sembra prescrivere la formulazione letterale della norma, il dato del concorso attuale alla manovra (pari, come visto, a zero), la differenza rispetto a tale parametro delle entrate da dismissioni conseguite (eccedenti rispetto alla predetta soglia del 15%) assumerebbe necessariamente valori positivi. Ne conseguirebbe un più ampio allentamento del vincolo rispetto alla stima riconducibile alla metodologia adottata dalla relazione tecnica.

- riduzione dell’eccesso di stanziamenti per gli enti locali a legislazione vigente

Con riferimento all’utilizzo, a parziale compensazione delle maggiori spese recate dalla norma in esame, di una riduzione dell’eccesso degli stanziamenti destinati agli enti locali a legislazione vigente, pari a 90 mln di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si segnala che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso contenuta nel provvedimento in esame, non appare possibile imputare al provvedimento stesso l’effetto di risparmio evidenziato dalla relazione tecnica. Tale effetto di risparmio, apparentemente dovuto[155] ad una sovradotazione del fondo ordinario rispetto agli importi effettivamente spettanti ai singoli enti, sembra infatti conseguibile già a legislazione vigente; se ne sarebbe quindi dovuta prevedere l’inclusione già negli andamenti tendenziali della spesa, in sede di stima dell’utilizzo effettivo delle somme stanziate.

Da ultimo, con riferimento alla previsione di una banca dati che affianchi il SIOPE al fine di monitorare l’andamento della spesa degli enti locali in termini di competenza, andrebbe chiarito quale sia la sede nella quale dovrebbe essere valutato l’onere necessario e reperita la relativa copertura, che la norma stessa rinvia ad una fase successiva.

 

ARTICOLO 21

Possibilità per le regioni di applicare il patto di stabilità interno secondo il criterio del saldo finanziario

La norma dispone che, a decorrere dall’anno 2008, possa essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno per le regioni il parametro del saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento di sperimentazione previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, qualora la sperimentazione effettuata abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione: non è chiaro infatti quali siano le regioni interessate dalla stessa e quali siano i criteri in base ai quali verrà valutata la positività dei risultati conseguiti dalla sperimentazione del criterio del saldo.

Andrebbe inoltre chiarito come sarà strutturato il patto per le regioni che applichino, ai sensi della norma in esame, il criterio del saldo in luogo di quello della spesa, e dimostrata inoltre l’equivalenza dei risultati di risparmio attesi da tale criterio rispetto a quelli iscritti nelle previsioni vigenti sulla base di un vincolo definito in termini di spesa.

 

ARTICOLO 22

Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati

La norma proroga per l'anno 2008 l'esclusione dal patto di stabilità interno[156] degli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato[157]. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

L’emendamento introduttivo della disposizione[158] ha previsto, a compensazione delle maggiori spese recate dalla norma in esame, una riduzione di 5 mln di euro per il 2008 degli stanziamenti in tabella A in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti[159]:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti

0

0

0

5

0

0

5

0

0

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che, analogamente a quanto operato in occasione della scorsa legge finanziaria con riferimento alla disposizione ora prorogata dalla norma in esame, l'onere derivante dall'esclusione dal patto di stabilità interno degli enti locali che nel 2004 e nel 2005 sono stati commissariati, quantificato in 5 mln per il 2008 dalla disposizione di copertura, non risulta suffragato da una esplicita metodologia di quantificazione. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica di congruità.

Inoltre uno specifico chiarimento appare opportuno con riferimento ai possibili effetti finanziari della disposizione, introdotta per la prima volta dalla norma in esame, che prevede che agli enti in questione si applichi la medesima disciplina in materia di spesa per il personale prevista per gli enti soggetti al patto. Infatti con riferimento a tali ultimi enti la legge finanziaria per il 2007 ha previsto la disapplicazione dei vincoli precedentemente previsti per le assunzioni di personale, quantificando conseguentemente il venir meno dei risparmi e compensando tale effetto nell’ambito degli effetti di risparmio derivanti dal patto di stabilità interno. L’estensione di tale disapplicazione agli enti commissariati, esclusi dal patto, dovrebbe determinate pertanto effetti negativi sui saldi di tali enti, peraltro di natura permanente e non limitata al solo esercizio 2008.

 

ARTICOLO 24, commi 1-3

Disposizioni varie per gli enti locali

La norma conferma per l’anno 2008 quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali e alla misura della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF (commi 1 e 2).

Viene inoltre abrogata la disposizione istitutiva del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e viene conseguentemente soppressa la corrispondente autorizzazione di spesa[160] (comma 3).

La relazione illustrativa evidenzia che l’abrogazione della norma in esame si rende necessaria a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale che ne ha sancito l’incostituzionalità[161].

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

Minori spese in conto capit.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Soppressione fondo

0

0

0

20,0

20,0

10,0

20,0

20,0

10,0

 

La relazione tecnica sottolinea che dalle disposizioni di cui ai primi due commi non derivano oneri per il bilancio dello Stato in quanto:

- il primo comma autorizza il Ministero dell’interno a corrispondere ai singoli enti i trasferimenti loro spettanti per l’anno 2008, nella misura complessivamente già considerata nel bilancio a legislazione vigente;

- il secondo comma attribuisce alle province la compartecipazione al gettito IRPEF fino a concorrenza, e con corrispondente riduzione, dei trasferimenti statali.

Gli effetti della soppressione dell’autorizzazione di spesa di 50 mln di euro di cui al comma 3, sono stati imputati ai singoli esercizi sulla base della considerazione che, trattandosi di spese di parte capitale, i relativi effetti inclusi nei conti tendenziali sono dilazionati negli anni.

 

Al riguardo si segnala che, da un’interrogazione sul capitolo riguardante l’autorizzazione di spesa in questione[162], risulterebbe iscritto un importo pari a 50.588.372 di euro a titolo di residui corrispondenti ad impegni già assunti. Appare pertanto necessario che sia chiarito se tale circostanza possa costituire un ostacolo all’effettiva possibilità di acquisire ad economia le relative somme.

 

ARTICOLO 24, comma 4

Diritti sulle pubbliche affissioni

La norma, introdotta al Senato, inserisce un ulteriore articolo dopo l’articolo 20.1 del d.lgs. 507/1993[163]. In particolare viene previsto che i comuni che abbiano riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’art. 20[164] del suddetto decreto, o anche quelli che intendono riservarli, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

Si segnala che la norma ripristina sostanzialmente l’efficacia dell’art. 20-bis del d.lgs. 507/1993 abrogato dalla legge finanziaria 2007. Sia alla norma originaria, sia alla relativa abrogazione non erano ascritti effetti.

Inoltre è previsto che il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, a fronte delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità[165], sia fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.

Il termine già previsto dall’art. 20-bis del d.lgs. 507/1993 era quello del 31 maggio 2005.

 

L’allegato 7 riepilogativo delle modifiche introdotte al Senato non considera la norma che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur tenendo conto del carattere facoltativo della norma, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari delle misure reintrodotte dalla norma in esame, tenuto conto che la possibilità di esenzione non è limitata ai comuni che già avevano applicato tale disciplina.

 

ARTICOLO 24, comma 5

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie a fini di copertura di spese correnti

La norma, introdotta dal Senato, prevede che per l’anno 2008 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste in materia edilizia possano essere utilizzati per una quota non superiore al 25% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La relazione tecnica e l’allegato7 non considerano la norma.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione in esame, al pari di quelle di analogo tenore contenute in leggi finanziarie pregresse, configura una dequalificazione della spesa in quanto consente l’utilizzo di risorse di parte capitale a copertura di spese di natura corrente.

 

ARTICOLO 25

Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

Le norme, nel testo modificato dal Senato, prevedono, tra l’altro, l’introduzione di criteri vincolanti per la costituzione di comunità montane. Tali criteri si riferiscono in particolare:

·        al numero minimo di comuni che possono costituire una comunità montana.

Viene in proposito previsto un numero minimo di comuni pari a 7 (3 nel testo originario del provvedimento). Tale numero può essere ridotto, fermi restando gli obiettivi di risparmio, qualora per la conformazione del territorio non sia possibile procedere all’inclusione nella comunità del suddetto numero minimo di enti locali;

·        alla definizione di criteri altimetrici minimi;

E’ in proposito previsto che non meno della metà dei comuni[166] facenti parte di una comunità montana abbia un territorio situato per almeno l’80 per cento[167] al di sopra di 500 metri di altitudine[168]; gli altri comuni devono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. E’ inoltre prevista l’esclusione dei comuni costieri;

·        all’individuazione di una soglia di popolazione massima dei comuni che possono fare parte delle comunità montane.

E’ in proposito prevista l’esclusione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, laddove il testo iniziale della norma in esame, confermando sul punto la legislazione vigente, prevedeva l’esclusione dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. Restano inoltre esclusi dalla possibilità di far parte di comunità montane, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni capoluogo di provincia.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame le regioni definiscono le modalità attuative delle disposizioni in esame. In ogni caso a partire da tale data cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni che non rispettano i parametri sopra indicati e sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di 7 comuni. Entro il medesimo termine sopra indicato le regioni provvedono altresì a regolamentare gli effetti delle disposizioni in esame in termini di ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti.

Il testo iniziale della disposizione prevedeva invece che le cessazioni suddette decorressero dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Veniva inoltre previsto:

- che il numero dei componenti degli organi delle comunità montane si riducesse in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte;

- che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento le regioni adottassero disposizioni normative al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni di comuni in misura non inferiore alla metà.

Dall’attuazione del presente articolo devono derivare economie di spesa non inferiori a 33, 4 mln per il 2008 (66,8 nel testo iniziale), e 66, 8 milioni a decorrere dal 2009. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni del Fondo ordinario[169].

 

L’allegato 7, riferito al testo iniziale del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Fondo comunità montane

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

Totale minori spese correnti

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

 

A seguito della modifica apportata al Senato i risparmi indicati con riferimento all’esercizio 2008, ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica risultano ridotti a 33,4 mln. [170]

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento si limita a sottolineare che i risparmi di spesa corrispondono alla riduzione del fondo ordinario operata dalla norma, specificando che tale riduzione è stata calcolata sulla base di una stima dei costi di rappresentanza, legata alla diminuzione del numero di consiglieri e assessori, nonché una riduzione dei costi di funzionamento e di struttura, unita ad un contestuale contenimento delle spese di personale.

Una nota tecnica integrativa[171], fornita dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato e comunque riferita al testo iniziale della disposizione, specifica meglio i criteri seguiti per stimare la riduzione dei costi. In particolare viene chiarito che la riduzione di oneri comprende 55,1 mln a titolo di costi di rappresentanza e 11,7 mln  a titolo di costi della struttura, così calcolati:

a) con riferimento ai costi di rappresentanza si stima dalla situazione attuale, che vede l’esistenza di 358 comunità montane che raggruppano 4.201 comuni, si passi a un numero di comunità montane pari a 254, comprensive di 2.387 comuni. Ne consegue il venir meno dei corrispondenti incarichi di consiglieri e amministratori (il cui numero non viene indicato). Il numero residuo di amministratori viene ridotto della metà per tenere conto della disposizione (prevista nel testo iniziale della norma, ma successivamente soppressa al Senato) che impone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni riducano i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni di comuni della metà. Il nuovo dato relativo agli amministratori residui (pari a 4.873, di cui 3.679 consiglieri) viene utilizzato per calcolare la spesa secondo i compensi attualmente previsti (16.728 euro per gli assessori, 533 euro l’anno per i consiglieri (gettone di presenza di 22,21 euro per un numero di sedute annue pari a 24).

In via prudenziale non viene ascritto un risparmio ulteriore alla disposizione (contenuta nel testo iniziale del provvedimento ma soppressa dal Senato) che prevede che il numero dei componenti degli organi delle comunità montane si riduca in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte (effetto “snellimento”);

b) con riferimento ai costi della struttura, si evidenziano risparmi sia di personale che per acquisto di beni e servizi. Con riferimento ai costi di personale i risparmi sono riferibili unicamente ai contratti a termine, pari a circa il 5-10% del totale. Riguardo alla spesa per beni e servizi i possibili risparmi sono riferibili alle sole funzioni di amministrazione, gestione e controllo relative al mantenimento della struttura amministrativa. Viene pertanto operata una stima pari al 5% della spesa per il personale e al 25% della spesa per l’acquisizione di beni e servizi di consumo. In entrambi i casi la spesa è riferita alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, per un risparmio complessivo pari a 11,7 mln.

 

Nulla da osservare con riferimento all’ammontare della riduzione di spesa, essendo quest’ultima definita in via normativa in misura corrispondente al taglio dei trasferimenti operato.

Con riferimento all’illustrazione, contenuta nella nota tecnica integrativa, dei criteri di stima alla base del taglio ai trasferimenti operato dalla norma, si segnala peraltro che la disposizione alla quale era ascritta la quota maggioritaria dei risparmi[172], ossia la riduzione della metà degli amministratori delle comunità montane “superstiti”, non risulta riprodotta nel testo approvato dal Senato. Pertanto, viene meno la disposizione che imponeva che il taglio dei trasferimenti si riflettesse in una corrispondente riduzione dei costi di rappresentanza: se ne deduce che comunità montane “superstiti” potranno disporre in merito alle voci di spesa sulle quali operare riduzioni a seguito del taglio ai trasferimenti loro erogati.

 

ARTICOLO 26

Contenimento dei costi per la rappresentanza politica negli enti locali

La normamodifica in più parti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL), al fine di contenere i costi per la rappresentanza politica negli enti locali.

Il comma 1 interviene sull'art. 47, comma 1 del TUEL, riducendo il previsto tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12.

In considerazione della normativa vigente (articolo 37 del TUEL) tale riduzione dovrebbe interessare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia. e le province con più di 1.400.000 abitanti.

Il comma 2 modifica l’articolo 81 del TUEL, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, solo ad alcune figure di amministratori locali: sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province.

Il comma 3 apporta talune modifiche all’articolo 81 del TUEL, riducendo da 1/3 a 1/4 dell'indennità del sindaco o del presidente di ente locale, il limite massimo di valore del gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali (anche dei comuni non capoluogo di provincia) e delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni; abolendo la possibilità di trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione e di cumulare le indennità con i gettoni se riguardano la stessa persona per mandati elettivi presso enti diversi.

Il comma, inoltre, riduce le indennità del presidente e degli assessori delle forma associative di enti locali, attualmente pari a quelle previste per un comune cha abbia popolazione pari alla popolazione dell'unione dei diversi enti locali associati, portandola al 50% dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione, tra quelli facenti parte della forma associativa.

Il comma, infine, esclude la possibilità da parte dei consigli di incrementare i gettoni di presenza (la cui corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni), mentre per le indennità prevede la sola possibilità di incremento, con delibera di giunta, per sindaci,  presidenti di provincia e assessori, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee.

Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 83 del TUEL escludendo la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali di percepire i gettoni di presenza come consiglieri degli enti locali, stabilendo che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche e disponendo infine che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione.

Il comma 5 novella l’articolo 84 del TUEL, allo scopo di sostituire l’indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo.

Il comma 6 prevede che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 267/2000[173] (consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi).

Il comma 7 prevede che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Il comma 8, infine, contiene le disposizioni di rilievo finanziario. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Il comma in esame, quindi, destina la stessa cifra di 313 milioni di euro, derivante dai risparmi conseguibili con le disposizioni dei commi da 1 a 6, per le seguenti finalità per l’anno 2008:

-        100 milioni di euro all’incremento del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703 della finanziaria 2007, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma (ovvero: popolazione residente oltre i 65 anni superiore al 30 per cento del totale; popolazione residente sotto i 5 anni superiore al 5 per cento del totale), da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente ;

-        213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 87 (abolizione per il 2008 della quota fissa per ricetta per assistenza specialistica).

 

L’allegato 7, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Comma 8

Riduzione fondo ordinario enti locali

313

313

313

313

313

313

313

313

313

 Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Comma 8

Piccoli comuni

100

 

 

100

 

 

100

 

 

(*) Si segnala che, presumibilmente per un refuso,  la norma indicata nell’allegato 7 non è l’articolo 26 in esame, ma l’articolo 14 (numerazione del ddl originario).

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario non è utilizzabile tenuto conto delle modifiche introdotte durante l’esame al Senato.

 

Al riguardo, in merito alla riduzione delle risorse del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, con diversa destinazione delle stesse, si osserva che la norma sembra collegare direttamente la riduzione del fondo ai risparmi effettuati dagli enti locali; peraltro, non è fornito alcun elemento idoneo a verificare la quantificazione di tali risparmi.

Nell’osservare, infine, che la riduzione dei gettoni di presenza e delle indennità disposte dal comma 3 interessa anche le comunità montane, si rileva la necessità che il Governo precisi se, nel valutare il risparmio complessivo determinato dalla norma in esame, si sia tenuto conto della riduzione del numero delle comunità montane disposta dal precedente articolo 25.

 

ARTICOLO 27

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni

La norma, nel testo iniziale, prevede che:

- lo Stato e le regioni provvedano all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle funzioni stesse agli enti locali (comma 1);

- i comuni e le province provvedano alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi (comma 2).

Il Senato ha inoltre disposto che, per le finalità di cui al comma 1, le regioni procedano, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i seguenti indirizzi:

·        attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti e di servizio idrico integrato di norma alla provincia ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni[174], composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

·        destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dalla disposizione in esame, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali (comma 3).

 

L’allegato 7 non considera la norma.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, sottolinea che, con riferimento agli enti territoriali, le economie di spesa derivanti dalla norma, peraltro non quantificabili preventivamente, devono essere considerate incluse in quelle ascritte agli obiettivi del patto di stabilità interno.

Con riferimento agli enti di competenza statale, titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, i relativi risparmi sono inclusi in quelli complessivamente ascritti all’articolo 82 del provvedimento in esame, riguardante più in generale la soppressione e la razionalizzazione degli enti pubblici statali, cui si rinvia.

Le note integrative relative alle modifiche apportate dal Senato, evidenziano che non è possibile quantificare il costo attuale derivante dalla gestione degli ATO, né fornire indicazioni di massima sui risparmi che potrebbero derivare dalla norma in esame.

I dati forniti nelle suddette note evidenziano che risultano attualmente presenti sul territorio nazionale 92 ATO, il cui ambito territoriale ottimale risulta coincidente con il territorio provinciale in 10 regioni, mentre in altre 5 regioni tale territorio coincide con quello della regione stessa; delle regioni restanti, tre (Umbria, Toscana e Campania) sono le regioni nelle quali sono stati individuati ATO non territorialmente coincidenti con entità amministrative esistenti

 

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di disposizione di indirizzo cui non risultano ascritti effetti di risparmio quantificabili.

Peraltro, con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, risulterebbe opportuno un chiarimento sull’ambito applicativo della prevista ridefinizione del territorio ottimale degli ATO, dalla quale sono attesi effetti di risparmio, peraltro non quantificabili, da destinare ad interventi di miglioria e manutenzione delle strutture esistenti e alla riduzione delle tariffe: infatti, dai dati forniti dalle note tecniche integrative sembrerebbe che solo in tre regioni gli ATO esistenti non risultino già attualmente configurati secondo le delimitazioni territoriali fissate dalla norma.

 

ARTICOLO 28

Sviluppo della montagna e delle isole minori

La norma dispone:

·        il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna[175], in misura pari a  50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il testo iniziale prevedeva un finanziamento pari a 50 mln per il 2008 e 10 mln per il 2009 e il 2010.

·        l’istituzione[176] del Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il testi iniziale prevedeva una dotazione pari a 34 mln a decorrere dal 2008.

Il Fondo[177] finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

Il Senato ha disposto in proposito che sia assegnata priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica, alla gestione efficiente dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi;

·        il trasferimento delle risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori[178] al Fondo di sviluppo delle isole minori[179] istituito dal comma precedente.  Restano ferme le contribuzioni per i progetti già approvati[180];

 

L’allegato 7, riferito al testo iniziale del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Fondo nazionale per la montagna

50,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fondo di sviluppo delle isole minori

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

Totale maggiori spese in conto capitale

84

44

44

34

34

34

34

34

34

 

A seguito delle modifiche apportate al Senato, gli effetti attribuiti alle disposizioni in esame risultano essere i seguenti[181]:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Fondo nazionale per la montagna

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fondo di sviluppo delle isole minori

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Totale maggiori spese in conto capitale

70

70

70

20

20

20

20

20

20

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della disposizione, si limita a descrivere il contenuto della stessa.

Nella Nota di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio bilancio del Senato, il Governo ha affermato che la motivazione sottostante la mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento, con riferimento alla norma che riguarda il finanziamento nazionale per la montagna, va ravvisata nella circostanza che tali finanziamenti sono in linea generale diretti al sistema delle autonomie territoriali (regioni ed enti locali) i cui flussi finanziari sono regolati dal patto di stabilità interno. Si è pertanto ritenuto che i suddetti flussi non determinino effetti sui fattori di contenimento derivanti dall’applicazione del patto medesimo.

 

Al riguardo si osserva che la motivazione addotta nella predetta Nota di risposta pervenuta al Senato, in merito alla mancata indicazione di effetti finanziari con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto non sembrerebbe condivisibile. Si segnala infatti che gli enti territoriali per i quali il patto di stabilità interno è definito in termini di saldo[182], potendo compensare le maggiori spese con i maggiori trasferimenti ricevuti, non incontreranno alcuna restrizione alla possibilità di spendere le risorse aggiuntive ricevute ad invarianza di saldo. Peraltro all’invarianza di effetti relativi al comparto degli enti locali corrispondono comunque effetti negativi per il saldo del settore statale, con conseguente peggioramento del saldo complessivo della P.A. Poichè tale peggioramento non risulta contemplato nell’allegato 7, che non ascrive effetti alla norma ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, appare necessario acquisire su tali aspetti un chiarimento da parte del Governo.

Diversamente, con riferimento alla quota di risorse erogate in favore di quelle regioni che ancora mantengono un vincolo sul solo lato della spesa, l’effettiva spendibilità delle somme ricevute potrebbe incontrare un limite nel patto di stabilità interno. Per tali enti, pertanto, a fronte di un peggioramento del saldo riferito al comparto dello Stato (dovuto ad un aumento dei trasferimenti), si registrerebbe un miglioramento compensativo del saldo delle regioni, impossibilitate a spendere le maggiori somme ricevute, e sarebbe - almeno formalmente - corretto non iscrivere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento[183].

 

ARTICOLO 29

Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria

Le normeprevedono un'anticipazione finanziaria, da parte dello Stato nel 2008, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e le Regioni summenzionate, e dai relativi Piano di rientro[184]. L'anticipazione finanziaria è ammessa entro un limite complessivo di 9.100 milioni di euro. Fermo restando il rispetto di questa misura massima, l'importo dell'anticipazione per ciascuna regione è determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli Piani, al netto delle risorse già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi (comma 1).

Le regioni devono restituire l'anticipazione entro un periodo non superiore a trenta anni (comma 2).

Lo Stato procede all'erogazione, anche graduale, delle anticipazioni, in seguito al riaccertamento definitivo e completo del debito - con il supporto dell'advisor contabile e secondo le previsioni del Piano di rientro - ed alla sottoscrizione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la singola regione, di un contratto che specifichi gli obblighi di restituzione. Le regioni provvedono all'immediata estinzione dei debiti per l'importo corrispondente alle anticipazioni percepite (comma 3).

L’accesso alle quote di finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato, con riferimento alle regioni che abbiano sottoscritto gli Accordi suddetti e che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti al 2007, è concesso nei termini stabiliti dai relativi Piani di rientro (comma 4).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 (milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiore spesa capitale

9.100

0

0

3.150

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica al disegno di legge e la nota presentata dal Governo al Senato[185], rilevano che i Piani di rientro affrontano oltre al riequilibrio della gestione economica, anche quello della gestione finanziaria ed è in tale ambito che sono emersi, per talune regioni (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), livelli di debito estremamente significativi, riferiti ad operazione finanziarie contratte a condizioni particolarmente onerose, al di fuori delle ordinarie condizioni di mercato e ulteriori debiti, per un importo complessivo di circa 9.100 milioni di euro.

Tali livelli di debito, nonché le condizioni contrattuali sottostanti, sono ritenuti dal Governo tali da impedire ogni azione di risanamento strutturali.

Pertanto le regioni interessate si sono obbligate, nell’ambito del Piano, a potenziare i procedimenti amministrativi e contabili e a certificare i debiti pregressi con il supporto di un advisor contabile, e ristrutturare i debiti con il supporto di un advisor finanziario. Tale attività viene svolta con l’affiancamento dei Misteri della salute e dell’economia, con obbligo di preventiva approvazione di tutti gli atti regionali di spesa e programmazione sanitaria.

Ai fini della ristrutturazione, i Piani prevedono un’anticipazione di liquidità da parte dello Stato, che le regioni si impegnano a restituire integralmente, compresi gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l’individuazione di una copertura derivante da specifiche entrate certe e vincolate a totale carico delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera c) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[186]. La nota integrativa della relazione tecnica specifica che le regioni hanno già adottato i provvedimenti normativi che hanno previsto le fonti di finanziamento necessarie ad estinguere l’anticipazione.

Per quanto concerne gli effetti sui saldi, la relazione tecnica precisa che le norme in esame incidono interamente sul saldo netto da finanziare e limitatamente sul debito e fabbisogno (circa 3.150 milioni di euro), con riferimento alle partite non corrispondenti ad operazioni finanziarie, bensì a debiti verso i fornitori.

Come precisato al riguardo nel dossier predisposto dagli uffici della Camera e del Senato in occasione della presentazione della manovra per il 2008-2010[187], l’intervento, che ha effetto nullo sull’indebitamento netto in quanto ha per oggetto operazioni di competenza dell’anno 2005, incide negativamente sul saldo netto da finanziare, per un ammontare pari all’anticipazione di liquidità, e solo limitatamente sul debito e sul fabbisogno (3.150 milioni di euro) per la parte corrispondente alla somma dei debiti verso fornitori che, a tutto il 2007, non sono stati ascritti come debito ma come partite commerciali. Per la restante parte (5.950 milioni di euro, corrispondenti a debiti contratti sui mercati finanziari), si realizza, infatti, un effetto sostitutivo tra il debito delle regioni e quello dello Stato.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento circa le procedure, in atto presso le varie regioni, di ristrutturazione finanziaria che dovrebbero interessare, secondo quanto si evince dai Piani, una quota consistente del debito.

Appare, inoltre, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa gli eventuali ulteriori debiti emersi alla data del 30 giugno 2007 rispetto a quelli accertati al momento in cui sono stati sottoscritti i rispettivi Piani.

Le regioni, infatti, si sono impegnate ad eseguire, entro il 30 giugno 2007, le operazioni di accertamento completo e definitivo della situazione debitoria, ivi comprese le eventuali somme dovute a titolo di interesse per i ritardati pagamenti, al fine di predisporre gli adeguati strumenti di copertura.

Si rileva, infine, che sulla base dei Piani, l’impegno dello Stato per l’estinzione anticipata del debito risulta pari a 9.327 milioni. Dal momento che l’importo dell’anticipazione autorizzata dalla norma in esame è pari a 9.100 milioni, appare opportuno che il Governo chiarisca i motivi sottostanti tale differenza.

 

ARTICOLO 30

Condizioni di accesso al Fondo disavanzi sanitari

Normativa vigente: la legge finanziaria per il 2007 (comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006) ha disposto l’istituzione di un Fondo transitorio, per il triennio 2007-2009 (con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro nel 2007, 850 milioni di euro nel 2008 e 700 milioni di euro nel 2009), destinato alle regioni con disavanzi sanitari elevati subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo che preveda un piano di rientro dai disavanzi.

L’accesso alle risorse del Fondo è subordinato all’innalzamento, ai livelli massimi, dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La norma prevede inoltre che, qualora nel procedimento di verifica annuale si prefiguri il mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, la regione può proporre misure equivalenti, che devono essere approvate dai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso, l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l’innalzamento dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino a totale copertura degli obiettivi.

 

La norma dispone che, ai fini dell’applicazione della predetta disciplina, non sono considerate le aliquote ridotte (relative all’addizionale IRPEF e all’IRAP) previste da leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

L’articolo 9, comma 3, della legge n. 44/1999 prevede che le regioni e le province autonome possono disporre che l’elargizione[188] a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive sia concessa sotto forma di esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La norma prevede, inoltre, che dette agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2008.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2 (Finanziamento FSN-IRAP)

5

5

5

0

0

0

0

0

0

MINORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2 (Finanziamento FSN-IRAP)

0

0

0

5

5

5

5

5

5

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento[189] dei saldi nelle seguenti misure:

(milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La norma, introdotta nel corso dell’iter al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe precisato se, come sembra desumibile dal tenore letterale della norma, la spesa di 5 milioni di euro annui debba intendersi come tetto massimo entro il quale le agevolazioni in questione possono essere concesse dalle Regioni, tenuto conto che, per effetto della richiamata norma della legge finanziaria 2007, sussiste l’obbligo per le regioni in disavanzo di applicare l’aliquota massima per l’addizionale IRPEF e per l’IRAP. Ove dovesse essere confermata tale interpretazione, andrebbe peraltro chiarito se la previsione di un importo costante annuo sia compatibile con il tenore delle agevolazioni e, in particolare, con la modulazione degli effetti della riduzione delle aliquote sulla base del meccanismo del saldo e acconto. 

Inoltre, andrebbero definite le modalità e le procedure in base alle quali si ritiene di poter assicurare il rispetto del limite di spesa nel riconoscimento delel predette agevolazioni.

 

ARTICOLO 31

Razionalizzazione organici e personale uffici locali all’estero

La norma, in coerenza con il processo di revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’art. 1, comma 404, lettera g), della L. n. 296 /2006 (finanziaria 2007), prevede l’adozione entro giugno 2008 di un decreto, da parte del Ministro degli affari esteri[190], atto ad individuare le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uffici all’estero, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all’utilizzazione degli esperti di cui all’art. 168 del DPR n. 18/1967 (comma 1).

L’art. 168 del DPR n. 18/1967 fa riferimento ad esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici, appartenenti a carriere direttive o di uguale rango e, qualora si ravvisino speciali esigenze di carattere tecnico o linguistico, in via eccezionale e fino ad un massimo di 30 unità, anche a persone estranee alla P.A. L'esperto ricopre un posto espressamente istituito nell'organico dell'Ufficio, corrispondente, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Gli incarichi sono biennali prorogabili sino ad un massimo di 8 anni. Gli esperti utilizzabili non possono complessivamente superare il numero di 165, di cui 5 da destinare a posti d’addetto agricolo[191].

La norma precisa, inoltre, che il contingente degli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatiche, consolari e uffici di cultura di cui all’articolo 152 del citato DPR 18/1967, viene conseguentemente adeguato, con decreto del Ministro degli affari esteri[192] (comma 2).

L’art. 152 del DPR 18/1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità (valore incrementato, sino ad un massimo di 65 unità, per effetto dell’art. 1, comma 1317 della L. n. 296/2006).

Quota parte delle economie derivanti dai commi precedenti - nel limite di 5 milioni per il 2008 e di 7,5 milioni dal 2009 - vengono destinate ad alimentare il Fondo per i consumi intermedi del Ministero degli affari esteri, previsto all'articolo 3, comma 39, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) che, per il 2008, è integrato di 45 milioni di euro e, a decorrere dal 2009, di 42,5 milioni di euro (comma 3).

L’art. 3, comma 39 della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004) prevede che, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, sia istituito un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10% degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima upb, che vengono corrispondentemente ridotti[193].

La norma dispone, quindi, che al medesimo fondo confluiscano anche le entrate derivanti dall’applicazione della tariffa consolare, di cui all'articolo 1, comma 568 della L. n. 296/2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro annui, nonché quota parte delle dotazioni delle upb dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all’estero (comma 4).

L’art. 1, comma 568 della legge finanziaria 2007 ha disposto in merito alle risorse da reperire a valere sulla riscossione dei diritti consolari, la cui tariffa è fissata in una tabella allegata al DPR 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), come modificata dalla legge n 185/1983 e, da ultimo, dall’art. 80, comma 41, della legge finanziaria per il 2003.

Il comma 568, in particolare, ha destinato risorse aggiuntive a carattere permanente al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati, da reperire a carico delle maggiori entrate annue derivanti dall’applicazione della tariffa consolare, disponendo che tali risorse aggiuntive non possano comunque eccedere l’importo annuo di 10 milioni di euro.

Con riferimento, infine, alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per il 2008 l’ulteriore spesa di 18 milioni di euro, connessa alle seguenti voci (comma 6):

·        tutela e assistenza dei connazionali, per 12,5 milioni di euro;

·        finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla L. n. 153/1971, per 5,5 milioni di euro.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3, (Uffici locali all’estero)

45,0

42,5

42,5

30,0

35,0

40,0

45,0

42,5

42,5

Comma 6, (Italiani nel mondo)

18,0

0,0

0,0

12,0

5,0

0,0

12,0

5,0

0,0

 

La relazione tecnica, riferita all’originario testo della norma in esame non considera la norma.

In merito al diverso impatto attribuito alla norma sui tre saldi di finanza pubblica, nella nota governativa presentata al Senato si afferma che, trattandosi di spese destinate ad essere gestite da strutture al di fuori del territorio nazionale, è da ritenere che la dinamica dei pagamenti a soggetti esterni alla P.A. e i relativi effetti in termini di fabbisogno, sia temporalmente sfasata rispetto ai corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento, connessi agli impegni contabili delle risorse da parte delle strutture delle Amministrazioni centrali interessate, che sono destinate a consumi intermedi.

 

Al riguardo,stantel’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 3, comma 39, della legge finanziaria 2004,finalizzata all’istituzione di un Fondo da ripartire per le esigenze concernenti i consumi intermedi relativi ai fabbisogni delle rappresentanze all'estero, si rileva che il meccanismo di cui al comma 3 determina un cospicuo adeguamento della medesima autorizzazione. Appare quindi necessario acquisire chiarimenti dal Governo in relazione al fabbisogno di spesa al quale è finalizzato tale adeguamento, dato che gli stanziamenti assegnati a tale titolo in base alla legislazione vigente già dovrebbero scontare gli ordinari fabbisogni per il triennio 2008/2010.

Il Governo, in sede di risposta ad analoga osservazione formulata nel corso della trattazione della norma presso al Vª Commissione al Senato, ha rilevato che il citato adeguamento si è reso necessario per far fronte agli impegni crescenti a cui le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari debbono far fronte in materia di rilascio dei visti ed in materia di cittadinanza. In particolar modo l’aumento dei visti emessi nel primo trimestre 2007 (+20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e l’incremento dei visti rilasciati per il lavoro subordinato a seguito dei due decreti Flussi 2006 (+174%) hanno evidenziato la necessità di riesaminare l’adeguatezza delle strutture logistiche e delle risorse umane della rete diplomatico-consolare.

Posto che il comma 4 ha aumentato da 10 a 40 milioni di euro la quota delle eventuali maggiori entrate annue derivanti dall’applicazione della tariffa consolare da destinare, in modo permanente, al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati[194], appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca informazioni circa l’entità degli importi iscritti nel bilancio a legislazione vigente in relazione alla tariffa stessa, al fine di meglio definire gli effetti finanziari recati dalla norma.

 

 

 

ARTICOLO 32, comma 1

Organizzazione del G8

La norma prevede un finanziamento di 30 milioni di euro per il 2008 per l’organizzazione del vertice G8 previsto per il 2009.

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiore spesa corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

30

0

0

20

10

0

20

10

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento circa gli elementi sottostanti la determinazione dello stanziamento, specificando se si tratti di un primo finanziamento o se esso copra le spese nella loro interezza. Ciò al fine di verificare se possano determinarsi i presupposti per futuri oneri in connessione allo svolgimento dell’evento, previsto per il 2009.

 

ARTICOLO 32, comma 2

Risorse proprie UE

La norma ha per oggetto la ratifica della decisione 2007/436/CE EURATOM del Consiglio Ue del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee per il 2007-2013.

La decisione 2007/436/CE  fa seguito all’Accordo sulle prospettive finanziarie dell’UE per il periodo 2007-2013, stipulato il 17 maggio 2006 dal Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea. L’Accordo ha fissato il massimale medio delle spese dell’UE all’1,048% del reddito nazionale lordo (RNL) europeo in stanziamenti di impegno (pari a 864,316 miliardi di euro) e all' 1 % in stanziamenti di pagamento (pari a 820,780 miliardi di euro)[195], rinviando ad una successiva decisione del Consiglio la determinazione del finanziamento da parte degli Stati membri.

Tale decisione (2007/436/CE), adottata il 7 giugno 2007, deve essere sottoposta ad adozione da parte dei singoli Stati membri, secondo le procedure previste dalla rispettive norme costituzionali. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La decisione prevede i seguenti elementi qualificanti:

·          il massimale (vale a dire il tetto massimo delle risorse proprie) è mantenuto all’1,31% del RNL per stanziamenti di impegno e all’1,24% del RNL per stanziamenti di pagamento, come previsto per il periodo 2000-2006 dalla decisione vigente. Si determina pertanto, rispetto al precedente periodo di programmazione, un ampliamento del c.d. margine disponibile (differenza tra il massimale degli stanziamenti di spesa e il massimale delle risorse proprie, in termini di pagamenti)[196], che passa dallo 0,10% del RNL del periodo di programmazione 2000-2006 allo 0,24% del RNL nel 2007-2013.

·          sono confermate  le risorse proprie vigenti:

-          i diritti riscossi nel quadro della politica agricola comune e i dazi doganali (denominati "risorse proprie tradizionali", RPT);

-          un'aliquota dello 0,30% (rispetto allo 0,75% applicato nel 2002-2003 e allo 0,50% nel 2004-2006 previsto dalla decisione vigente) applicata alla base imponibile dell'IVA ("risorsa IVA"). La base imponibile da prendere in considerazione non potrà eccedere il 50% del PIL di ciascuno Stato;

-          un'aliquota, da determinare secondo la procedura di bilancio tenuto conto di tutte le altre entrate, applicata alla somma dei prodotti nazionali lordi (PNL) di tutti gli Stati membri ("risorsa PNL");

-          le altre entrate dell’UE (ovvero le imposte pagate dai funzionari, le ammende inflitte dall'Unione alle imprese, gli interessi di mora, ecc.).

 

L’Allegato 7 non attribuisce alla norma alcun effetto sui saldi.

 

La relazione tecnica al testo del disegno di legge non prende in considerazione la norma. Nella nota della RGS, trasmessa in data 9 ottobre 2007 alla Commissione Bilancio del Senato, si afferma che la decisione è volta a garantire il finanziamento delle spese del bilancio comunitario, secondo l’Accordo stipulato tra il Parlamento europeo il Consiglio e la Commissione relativo al periodo di programmazione 2007-2013.

La nota specifica che la ratifica rappresenta un atto dovuto e che la norma, da ritenersi neutra sul piano finanziario, serve a dare il necessario supporto giuridico agli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per i versamenti dovuti dall’Italia al bilancio comunitario.

Il BLV per il 2008 riflette le previsioni del bilancio comunitario formulate ancora in base alla precedente decisione 2000/597/CE, che resta in vigore fino alla notifica dell’adozione da parte dei singoli Stati membri della nuova decisione. Una volta completato tale processo, ed entrata in vigore la decisione 2007/436/CE (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007), si provvederà ai necessari aggiustamenti delle poste di bilancio, a livello comunitario e nazionale.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa l’ammontare complessivo, ed il relativo profilo annuale, delle risorse che l’Italia dovrà versare al bilancio comunitario, a fronte dei finanziamenti che il nostro Paese riceverà a vario titolo dalla Ue, precisando, inoltre, in quale misura il conto della Pubblica Amministrazione, tendenziale e programmatico, esposto nel DPEF 2008-2011 e nella relativa Nota di aggiornamento, tenga conto dei flussi relativi al nuovo periodo di programmazione 2007-2013.

 

ARTICOLO  33

Collettività italiane all’estero

La norma autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzata all’attuazione di politiche generali per le collettività italiane all'estero, con particolare riferimento alla realizzazione della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana.

 

La disposizione, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento governativo[197], non risulta corredata di relazione tecnica.

Ad una prima formulazione dell’emendamento (recante un’autorizzazione di spesa maggiore, pari a 20 milioni) era allegata una relazione tecnica[198], che tuttavia si limitava a ripetere il contenuto del testo.

L’emendamento approvato consta di una parte consequenziale, recante una compensazione di 14 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo speciale di parte corrente (accantonamento Ministero dell’economia).

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione cultura italiani all’estero

14

0

0

7

7

0

7

7

0

 

Al riguardo si osserva che con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto l’allegato 7 riporta effetti differenziati rispetto al saldo netto da finanziare, pur trattandosi di un’autorizzazione di spesa di parte corrente. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 34, comma 1

Sviluppo professionale delle Forze armate

La norma, prevede che gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla legge n. 226/2004, così come rideterminati dall’art. 1, comma 570, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), siano incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

La tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e la tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, individuano gli oneri finanziari complessivi relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate, fino alla prevista entrata a regime nel 2020 del Nuovo Modello di Difesa.

La tabella A, allegata alla L. n. 331/2000, ha determinato la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli stessi risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal DPEF, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.

L’art. 23, comma 2 della L. n. 226/2004[199] ha previsto che, a decorrere dall'anno 2007, le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata siano determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa[200], secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla L. n. 331/2000 e dalla tabella C allegata alla stessa L. n. 226/2004.

Per effetto della rideterminazione delle risorse operata dall’articolo 1, comma 570, della L. n. 296/2006 il finanziamento previsto è stato ridotto nella misura del 15% a decorrere dal 2007; pertanto, la spesa per il 2007 è stata rideterminata in 334 milioni di euro.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione di spesa

30,0

30,0

30,0

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Contribuzione aggiuntiva[201] (*)

3,4

3,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto INPDAP (*)

8,8

8,8

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SSN (*)

1,9

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MAGGIORI(*) ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,86

3,86

3,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(*) Effetti indotti

 

La relazione tecnica conferma che la norma reintegra di 30 milioni di euro le risorse già previste dalla L. n. 331/2000 e dalla L. n. 226/2004 ai fini dello sviluppo professionale delle Forze armate, che erano state ridotte del 15% dall’articolo 1, comma 570, della legge finanziaria 2007.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 34, commi 2-4

Fondi di funzionamento FF.AA. e Carabinieri

Le norme, prevedono che:

·        allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della L. n.296/2006, sia incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008 (comma 2).

L’art. 1, comma 1238, della finanziaria 2007 ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un Fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

·        la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della L. n. 296/2006, sia determinata in 20 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 7 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto ed 1 al rilancio del polo di Mantenimento pesante nord di Piacenza (comma 3).

L’art. 1, comma 899, della legge finanziaria 2007 ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, comprese le darsene interne. La dotazione di tale fondo per il 2007 è pari a 20 milioni di euro.

·        sia istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008 (comma 4).

 

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2 (Funzionamento Difesa)

140,0

0,0

0,0

140,0

0,0

0,0

140,0

0,0

0,0

Comma 4 (Funzionamento Carabinieri)

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

MAGGIORI SPESE IN C/C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3 (Arsenali militari Fondo difesa)

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

TOTALE

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

 

Al riguardo, posto che la norma si limita a disporre dei stanziamenti definiti in termini di limiti massimi di spesa, peraltro di non trascurabile entità, sarebbe opportuno acquisire da parte del Governo elementi informativi riguardo alle iniziative cui gli stessi sono correlati. Ciò al fine di verificare la congruità delle somme stanziate anche in relazione al completamento degli interventi previsti.

Tale chiarimento appare utile soprattutto in relazione al previsto incremento per il 2008 di 140 milioni di euro delle dotazioni del fondo destinato alle spese per il funzionamento dello strumento militare che, a legislazione vigente già dovrebbe disporre, per lo stesso esercizio finanziario, di una dotazione di 450 milioni di euro prevista dalla finanziaria per il 2007.

ARTICOLO 35, commi 1 e 2

Misure a sostegno del personale operante in aree militari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato[202], autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Lo stanziamento è disposto al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi:

·        al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

·        alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico;

·        al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie.

E’ demandata ad apposito regolamento, entro il limite della spesa autorizzata, la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione ai soggetti interessati delle misure di sostegno e tutela previste dalla:

·        legge 13 agosto 1980, n. 466, che disciplina speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;

·        legge 20 ottobre 1990, n. 302, che tratta dei benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si rammenta che gli articoli 3 e 5 di tale legge prevedono la possibilità, per i beneficiari di optare per un assegno vitalizio in luogo dell’elargizione di cui all’articolo 1. L’articolo 15 prevede, per alcuni beneficiari, l’esenzione dai ticket sanitari;

·        legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si rammenta che l’articolo 2 tratta della corresponsione di un assegno vitalizio;

·        legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. L’articolo 2 di tale legge prevede il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

10,0

8,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica non è stata integrata in relazione all’introduzione delle norme in esame.

 

Al riguardo si osserva che la norma prevede il riconoscimento di benefici nell’ambito del limite massimo di spesa di 10 milioni annui nel triennio 2008-2010. Benché i termini e le modalità per la corresponsione dei benefici siano demandati ad apposito regolamento, gli stessi appaiono configurarsi come diritti, in relazione ai quali non sembra quindi idoneo prevedere un limite massimo di spesa.

Si osserva, altresì, che alcuni dei benefici attribuibili alla platea degli interessati hanno natura permanente, mentre l’autorizzazione di spesa è disposta limitatamente al triennio.

In considerazione di quanto osservato, appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli elementi quantitativi posti alla base della quantificazione al fine di consentire la verifica della congruità dello stanziamento disposto.

 

ARTICOLO 35, commi 3 e 4

Dotazione del fondo destinato alla bonifiche delle aree militari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono che la dotazione del fondo di conto capitale destinato alle bonifiche delle aree militari[203] è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3).

 A copertura un’autorizzazione di spesa concernente la ricerca tecnologica nel settore della difesa[204] è ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 4).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

10,0

10,0

10,0

5,0

7,0

10,0

5,0

7,0

10,0

Minori spese in conto capitale

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

10,0

8,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica non è stata integrata con riferimento all’introduzione delle norme in esame.

 

Al riguardo si rileva che l’onere è limitato all’entità della spesa prevista; appare peraltro necessario che il Governo chiarisca se la conseguente riduzione di autorizzazione di spesa disposta con il comma 4 sia compatibile con il perseguimento delle finalità cui la stessa è preordinata.

 

ARTICOLO 36

Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni

La norma prevede che il Ministero della giustizia provveda ad avviare, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni anche razionalizzando, parallelamente, le attività attualmente svolte dagli uffici dell’Amministrazione. Il Ministero ha l’obbligo di procedere al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall’autorità giudiziaria.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Nella nota del Governo di risposta ai rilievi emersi durante l’esame al Senato, è stato confermato che gli oneri da sostenere per la realizzazione del sistema unico risultano già scontati nell’ambito degli stanziamenti del Ministero della giustizia iscritti nel bilancio a legislazione vigente. 

 

Al riguardo rilevato che gli oneri per la realizzazione del sistema unico sono già scontati nell’ambito degli stanziamenti del Ministero[205]. Si ritiene opportuno acquisire elementi informativi concernenti le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie per la realizzazione del sistema stesso.

 

ARTICOLO 37

Misure in favore della giustizia minorile

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza[206] uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l’anno 2008, al fine di corrispondere al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza, in presenza di articolazioni di orario, l’indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti

0,3

0

0

0,3

0

0

0,3

0

0

 

La relazione tecnica non è stata integrata in relazione all’introduzione delle norme in esame.

 

Al riguardo si osserva che la corresponsione della indennità di turnazione sembra configurare un onere di natura permanente che appare non coerente con le modalità di copertura adottate. Risulterebbe, altresì, necessario disporre delle informazioni utili al fine di riscontrare la correttezza della quantificazione proposta dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 38

Personale in comando delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La normativa vigente: La disciplina generale del comando è posta dagli artt. 56 e ss. del DPR n. 3/1957. In particolare, l’articolo 57 del decreto prevede che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti a carico dell'amministrazione d’appartenenza mentre, viceversa, la spesa relativa al personale comandato presso enti pubblici è a carico diretto dell'ente presso cui detto personale va a prestare servizio.

La norma prevede che, fermo quanto previsto all’art. 1, comma 6 - septies del DL 300/2006[207], a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attinente alla posizione di comando del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537[208] (comma1).

La relazione illustrativa afferma che si può presumere che tale disposizione determini una riduzione del personale comandato con un conseguente recupero delle unità a disposizione per compiti d’istituto. L’elemento di innovazione introdotto dalla norma sembra, infatti, essere quello di disincentivare l’applicazione dell’istituto ponendo in ogni caso a carico della amministrazione utilizzatrice - statale o meno - l’onere di corresponsione del trattamento economico spettante al personale comandato.

Si rileva, peraltro, che la norma fa salva l’applicazione dell’art. 1, comma 6-septies del DL 300/2006 che prevede che, fino al 31 dicembre 2011, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri[209], nonché presso uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continui ad applicarsi l'art. 57 DPR n. 3/1957.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica afferma che la norma, pur non determinando risparmi di spesa, si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a limitare l’istituto del comando nei confronti del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca informazioni, anche di massima, sugli effetti attesi dalla norma. Andrebbe inoltre chiarito se le amministrazioni che attualmente impiegano il personale in questione possano incontrare difficoltà nella prosecuzione del rapporto per l’eventuale carenza di disponibilità di bilancio.

 

 

ARTICOLO 39

Potenziamento della sicurezza e del pubblico soccorso

La norma istituisce per l’anno 2008 un fondo di parte corrente nel bilancio del Ministero dell’interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico.

Lo stanziamento non può essere destinato a spese per il personale o per il ripianamento delle posizioni debitorie.

La consistenza del fondo è di 100 milioni di euro, dei quali 20 milioni sono riservati alle specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).

Nel corso dell’esame presso l’Aula del Senato l’articolo in esame è stato integrato[210] al fine di prevedere:

·        l’istituzione di un ulteriore fondo di parte corrente, per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e aeromobili della Polizia di Stato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2008 (comma 2);

·        lo stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il pagamento degli straordinari del personale della Polizia di Stato (comma 3).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per il funzionamento della sicurezza

100

0

0

70

30

0

100

0

0

Maggiori spese correnti ammodernamento mezzi Polizia

10,0

0

0

6,0

4,0

0

10,0

0

0

Maggiori spese correnti per straordinari

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Minori spese correnti per trasferimenti all’INPDAP(*)

3,0

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese correnti per contribuzione aggiuntiva(*)

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

-

Minori spese correnti per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale(*)

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate fiscali per pagamento straordinari(*)

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

(*)Voci classificate come effetti indotti.

 

La relazione tecnica afferma che l’istituzione del fondo per il solo anno 2008 è finalizzata alle esigenze di funzionamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le necessità di maggiore urgenza, poiché gli stanziamenti dei pertinenti capitoli sono già insufficienti. Le risorse sono destinate ad di assicurare l'ordinaria gestione dei servizi di istituto sul territorio. In particolare, con il fondo si cerca di sostenere le spese nei settori delle locazioni; delle utenze e dell’ordinaria manutenzione dei mezzi.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni in base alle quali si è provveduto ad integrare per il solo anno 2008 gli stanziamenti destinati alle esigenze di funzionamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si osserva infatti che le spese per cui si rende necessaria l’integrazione delle risorse non sembrano avere natura occasionale e che, pertanto, anche a regime, gli stanziamenti potrebbero risultare insufficienti ad assicurare la gestione ordinaria. Non appaiono, inoltre, evidenti le ragioni in base alle quali l’effetto sul fabbisogno delle spese di cui al comma 1 è destinato a manifestarsi per il 30 per cento della spesa autorizzata nell’anno 2009 atteso che le tipologie di spesa evidenziate dalla relazione tecnica sembrano avere natura strettamente corrente.

 

ARTICOLO 40

Sicurezza nella navigazione

La norma autorizza, per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo[211] di parte corrente per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto. La spesa è sostenuta per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera (comma 1).

Si autorizza, altresì, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni per il 2009 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 2).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Comma 1- Maggiori spese correnti

20

0

0

20

0

0

20

0

0

Comma 2 - Maggiori spese in conto capitale

5

10

20

3

7

15

3

7

15

 

La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento del fondo per le spese di funzionamento viene disposto per consentire l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del Corpo per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto. Detto finanziamento si renderebbe necessario in quanto, dal 2008, vengono meno i fondi destinati al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per le spese correnti denominati "security" e "funzionamento", istituiti rispettivamente con le leggi finanziarie 2005[212] e 2007[213] la cui dotazione complessiva ammontava, nel 2007, a 20 milioni di euro. In assenza della norma in esame si determinerebbe, nel 2008, un deficit della spesa corrente di 20 milioni di euro annui e, dunque, si autorizza per il medesimo anno una spesa di pari importo.

 

Al riguardo, con riferimento alle norme di cui al comma 1, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni in base alle quali si è provveduto ad integrare per il solo anno 2008 gli stanziamenti destinati alle esigenze di funzionamento Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Si osserva infatti che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, le spese correnti da fronteggiare appaiono avere natura permanente e che, pertanto, anche a regime, gli stanziamenti sembrerebbero destinati a risultare insufficienti ad assicurare la gestione ordinaria.

Nulla da osservare per quanto riguarda l’autorizzazione di spesa per sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi essendo la stessa configurata come limite di spesa. Sarebbe, peraltro, risultato utile disporre di elementi informativi volti a chiarire se le autorizzazioni disposte consentono di concludere gli interventi programmati.

 

ARTICOLO 41

Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato[214], istituisce uno fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro a decorrerre dall’anno 2008, al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni:

·        dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica;

·        dei cittadini di Stati esteri che fanno parte della Comunità atlantica, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

Con decreto[215] sono fissati i criteri e le procedure per l’assunzione del personale nonché per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per assunzioni

7,0

7,0

7,0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

 

La relazione tecnica non è stata integrata in relazione all’introduzione delle norme in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che siano indicate le ragioni che hanno indotto il Governo a non contabilizzare gli effetti indotti, peraltro di effetto complessivo positivo, sul saldo netto da finanziare.

Gli stessi effetti sono stati considerati sui saldi di fabbisogno e indebitamento dove è stata indicato l’effetto netto riferito alla spesa lorda disposta dalla norma.

 

ARTICOLO 42

Interventi nelle regioni Umbria e Marche per eventi sismici

- Commi 1 e 2 (Prosecuzione degli interventi)

La norma al comma 1 apporta una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, in relazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Le lettere da a) a c) oltre a prevedere norme procedurali, prorogano al 2012 l’erogazione del contributo mensile per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile e, senza un preciso termine di scadenza,  misure agevolative relative al sisma del dicembre 2000 che ha colpito la provincia di Terni.

Per tali misure la lettera f) del comma 1 e il comma 2 dispongono l’utilizzo delle risorse attualmente giacenti sulle contabilità speciali dei commissari delegati, da trasferire alle contabilità speciali, previste dall’articolo 5, comma 5 del DL 6/1998, intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della intesa istituzionale di programma.

 La lettera d) del comma 1 prevede che, per il quinquennio 2008–2012, i contributi ai comuni, disposti dall’articolo 12 del DL 6/1998 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari, assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e riducendo progressivamente gli importi nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.

La lettera e) del comma 1 prevede, sempre in relazione al quinquennio 2008–2012,  la prosecuzione dei contributi, disposti dall’articolo 14 del DL 6/1998, per l’assunzione da parte degli regioni e degli enti locali di personale a tempo determinato, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 e riducendo progressivamente gli importi nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.

Agli oneri derivanti da queste due ultime disposizioni si provvede, ai sensi del comma 2,  nei limiti di euro 13,6 milioni per l’anno 2008, di euro 11,4 milioni per l’anno 2009 e di euro 9,2 milioni per l’anno 2010, 7 milioni per l’anno 2011 e 4,8 milioni per il 2012.

 

L’allegato 7, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

13,6

11,4

9,2

13,6

11,4

9,2

13,6

11,4

9,2

 

La relazione tecnica riferisce che, allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi connessi alla crisi sismica che ha interessato le regioni Umbria e Marche, in sede di passaggio delle competenze al termine della dichiarazione dello stato di emergenza, si rende necessario prevedere apposite disposizioni, anche di rifinanziamento. Agli interventi già previsti e ricompresi in appositi programmi e piani si prosegue con le risorse giacenti presso le attuali contabilità speciali, che sono trasferite in quelle di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998.

 La RT, precisando che la quantificazione decrescente della spesa è in relazione sia al completamento degli interventi da ultimare, nonché per la definizione della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, evidenzia in particolare gli oneri recati dalle lettere d) ed e) del comma 1:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

lett d)

4,0

3,0

2,0

1,0

-

lett e)

9,6

8,4

7,2

6,0

4,8

Totale

13,6

11,4

9,2

7,0

4,8

 

Il Servizio Bilancio del Senato ha richiesto chiarimenti circa la tipologia delle spese ricomprese tra gli interventi previsti alla lettera d) ed e), considerato che, tra gli altri, nella "scalettatura" degli oneri, la relazione tecnica richiama anche gli oneri correlati alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato. Al riguardo il Governo ha risposto che tali norme fanno riferimenti alla prosecuzione delle risorse finanziarie da erogare al personale e agli enti locali impegnati nella gestione delle pratiche post-terremoto, con un trend in diminuzione rispetto alle corrispondenti spese sostenute nel 2006, fino al completo riassorbimento della spesa.

 

Al riguardo, in relazione alla lettera c), pur considerando che la norma opera nel limite delle risorse giacenti, si segnala che essa non prevede espressamente un limite temporale per la cessazione dell’erogazione dei contributi. In relazione alla lettera e), appaiono necessari chiarimenti circa gli effetti contabilizzati nella RT, tenuto conto che la riduzione annuale ivi riportata non sembrerebbe riflettere la riduzione di un quinto prevista dalla norma.

 

- Comma 3 (Recupero di tributi sospesi)

La norma stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste da una serie di disposizioni, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,  nelle regioni Marche e Umbria per la crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi con DPCM su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Dal tenore della RT (ma non dalla lettera della norma) si deduce che con il suddetto DPCM si potranno disporre misure agevolative nei limiti di un onere di 47 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

L’allegato 7, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti

 

47

47

47

0

0

0

0

0

0

Minori entrate

0

0

0

47

47

47

47

47

47

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prevedere per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nelle regioni Marche e Umbria per la crisi sismica del 1997 disposizioni agevolative con riferimento alla misura e alle modalità di corresponsione dei tributi e contributi sospesi da definirsi con DPCM su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, nel limite di 47 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:

(milioni di euro)

2008

2009

2010

47

47

47

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare sotto il profilo della quantificazione tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento disposto.

Tenuto conto della formulazione letterale della norma, andrebbe peraltro confermato che il limite di 47 milioni di euro si riferisce all’onere massimo annuo derivante dalla disposizione in oggetto, come emerge peraltro dalla RT, che individua il predetto importo come limite di spesa.

Si rileva altresì che la norma non prevede un limite temporale dell’onere, mentre è presumibile che le misure previste, benché assumano carattere diluito nel tempo – protraendosi quindi certamente oltre il triennio - non abbiano natura permanente.

La mancanza della determinazione di un termine finale sembrerebbe peraltro riconducibile al rinvio, previsto dal comma 3, ad apposito decreto delle modalità di definizione dei versamenti da parte dei soggetti interessati. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 43

Recupero di aiuti di Stato e sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore della pesca

La norma, al comma 1 (identico all’articolo 46-quater, co. 1 del DL 159/2007, in corso di esame alla Camera),fissa in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati, il recupero degli aiuti al settore della pesca e di sgravi contributivi per imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia - erogati ai sensi diverse disposizioni normative - dichiarati incompatibili con il mercato comune.

Il comma 2, introdotto dal Senato, dispone che il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011 dall’articolo 1, comma 1068 della legge finanziaria 2007, sia utilizzato anche per il settore della pesca.

 

L’allegato 7, ascriveva alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 1 Recupero di aiuti

16,9

17,4

17,8

16,9

17,4

17,8

16,9

17,4

17,8

 

L’allegato 7 nella versione aggiornata non ascrive invece alla norma alcun effetto.

 

La relazione tecnica stima, in relazione al comma 1, in 152 milioni i fondi erogati da recuperare e fornisce la seguente tabella relativa agli importi per il prossimo quadriennio, tenendo conto degli interessi già maturati e di quelli futuri:

 

Al riguardo, si rileva in primo luogo che il comma 1 duplica una disposizione identica recata dal DL 159/2007, la cui conversione in legge dovrebbe avvenire prima dell’entrata in vigore del presente ddl finanziaria. In tal caso la disposizione in commento risulterebbe priva di contenuto normativo e pertanto correttamente l’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto.

Premesso ciò, sempre in ordine al comma 1, si osserva che, alla luce del periodo trascorso dall’erogazione degli aiuti, pari ad almeno 10 anni, potrebbero insorgere difficoltà nel recupero di tali somme nel caso di imprese non più operanti. Andrebbe chiarito se tali elementi siano stati considerati ai fini delle stime delle somme recuperabili.

 

ARTICOLO 44

Riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

La norma, al comma 1, autorizza una spesa di 50 milioni (20 milioni nel testo originario del ddl) per l’anno 2008 a favore dell’AGEA, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Il comma 2, introdotto al Senato, dispone, per le stesse finalità, la riassegnazione in bilancio per il 2008, nel limite massimo di 30 milioni di euro, delle disponibilità del fondo per le crisi di mercato delle imprese agricole, istituito dall'articolo 1, comma 1072, della finanziaria 2007 con le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del DL 2/2006 non impegnate al 31 dicembre 2006.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 Fondo bieticolo saccarifero

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, in relazione al comma 1 si segnala che l’allegato 7 riporta un effetto della disposizione sui saldi pari a 20 milioni di euro mentre la norma dispone un finanziamento di 50 milioni. Alla luce di questo dato sembra dedursi che, contrariamente alla lettera della norma, la disposizione recata dal comma 2 fornisca la copertura all’incremento di 30 milioni introdotto durante l’esame al Senato rispetto allo stanziamento previsto dal disegno di legge originario e non configuri quindi un finanziamento aggiuntivo.

Occorre peraltro osservare che, ove confermata tale interpretazione, la modalità copertura non risulterebbe formalmente corretta in quanto il comma 2 prevede l’utilizzo delle risorse “nel limite” del predetto importo di 30 milioni.

Sempre in relazione alla comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se si sia effettivamente provveduto all’istituzione del Fondo per le crisi del mercato agricolo e quale sia la sua attuale allocazione in bilancio. Ciò premesso, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenuto conto che l’utilizzo di 30 milioni di euro tale fondo è previsto anche dall’articolo 42, comma 2-bis, del DL 159/2007, in corso di conversione.

Si osserva infine che il comma 2, prevedendo l’utilizzo nel 2008 di risorse derivanti da fondi stanziati nel 2006 e non impegnati alla fine di tale anno, introduce una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono[216]. Andrebbe quindi precisato se la deroga in questione sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento; in tal caso, i richiamati effetti dovrebbero essere oggetto di corrispondente compensazione.

 

ARTICOLO 46

Interventi per l’apicoltura

La norma, introdotta al Senato, autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per interventi attuativi del documento programmatico per il settore apistico (legge 313/2004) a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 1084 della legge finanziaria 2007 per l’attuazione dei piani di settore di competenza del ministero delle politiche agricole.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

minori spese in conto capitale

Piano settore forestale

2

2

0

2

2

0

2

2

0

maggiori spese di parte corrente

Apicoltura

2

2

0

2

2

0

2

2

0

 

La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo si osserva che la norma dispone un finanziamento di parte corrente utilizzando uno stanziamento in conto capitale e determinando pertanto una dequalificazione della spesa.

 

ARTICOLO  47

Sospensione di esecuzioni forzose in Sardegna

La norma dispone una sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna.

Viene prevista, in particolare, l’istituzione[217] di una commissione formata da 3 esperti[218] che dovrà presentare al Presidente del Consiglio - entro il 31 luglio 2008 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato - le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti dagli imprenditori agricoli della regione Sardegna nei confronti degli istituti finanziari che abbiano concesso ai medesimi imprenditori finanziamenti[219] su cui è stato autorizzato un concorso al pagamento degli interessi, successivamente dichiarato illegittimo dalla Commissione dell’Unione europea[220].

La norma dispone, inoltre, che fino al 31 luglio 2008 siano sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e di recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in  vigore della legge in esame.

 

La norma, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[221], non risulta corredata di relazione tecnica.

L’emendamento approvato consta peraltro di una parte consequenziale, recante una compensazione di 3 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo speciale di parte corrente (accantonamento Ministero dell’economia).

 

L’ Allegato 7 riporta un identico effetto di maggiore spesa corrente (pari a 3 milioni di euro) sui tre saldi e per il solo esercizio 2008.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione indicata nell’allegato 7. Nello specifico, andrebbe chiarito:

a quali voci di costo vada riferita la compensazione di 3 milioni di euro recata dall’emendamento introduttivo della norma; in base a quali elementi si ritenga che l’onere sia coerente rispetto alla previsione normativa in esame e possa, altresì, essere limitato al solo esercizio 2008.

Si osserva in proposito che non è desumibile, dal tenore letterale del testo, a quale dei possibili fattori di spesa connessi all’attuazione della norma sia riferita la compensazione di 3 milioni di euro recata dall’emendamento approvato. In particolare non è chiaro se ed in quale misura dalle “proposte per la ristrutturazione” dei debiti contratti dagli imprenditori agricoli possano scaturire obblighi o impegni finanziari a carico di soggetti pubblici[222].

 

ARTICOLO  48

Trasparenza del mercato agroalimentare

La norma  prevede che l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole verifichi la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 388/2000, con particolare riferimento ai prezzi al dettaglio.

Il comma 3 richiamato dispone che l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) effettui la rilevazione dei prezzi di mercato alla produzione (da adottare come base per l’individuazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili con polizze agevolate)[223].

I dati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, nonché mediante la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, con emittenti radio televisive e con gestori del servizio di telefonia.

L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità del Ministero delle politiche agricole effettua[224] i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si siano manifestati andamenti anomali dei prezzi.

Il Ministero delle politiche agricole, d’intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico - anche attraverso strumenti telematici - degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali tali panieri sono disponibili.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 202/2005.

L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 202/2005 (Prevenzione dell'influenza aviaria) ha sospeso dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006 i termini dei versamenti tributari e contributivi per gli allevatori avicoli e le imprese di lavorazione e di commercializzazione della carne avicola. Il successivo comma 3-ter  ha autorizzato, per le predette finalità, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

 

La norma, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[225], non risulta corredata di relazione tecnica.

 

L’effetto di maggiore spesa corrente è riportato nell’Allegato 7 per il medesimo importo (0,1 milioni di euro) sui tre saldi e per ciascun esercizio del triennio 2008-2010. L’Allegato 7 riporta anche l’equivalente effetto di minore spesa corrente (0,1 milioni di euro sui tre saldi e per ciascun esercizio del triennio 2008-2010) individuato a compensazione del predetto onere.

 

Al riguardo si segnala la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.

In particolare non appare chiaro, attesa la formulazione della clausola di copertura (riferita genericamente alle “finalità del presente articolo”), quali delle attività previste dalla norma (controllo dei prezzi, informazione al pubblico) possano essere svolte dalle competenti amministrazioni nell’ambito dei mezzi già disponibili e quali, invece (ed in quale misura),  richiedano l’assegnazione di specifiche risorse finalizzate agli scopi indicati.

Andrebbe inoltre chiarito se a valere sull’autorizzazione di spesa posta a copertura dell’onere (di carattere permanente) sussistano le necessarie risorse finanziarie e se, inoltre, la riduzione prevista risulti compatibile con la natura e con l’entità delle risorse stanziate con la predetta autorizzazione (8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 per la temporanea sospensione dei termini di versamenti tributari e contributivi).

 



[1] Si fa riferimento, in particolare alla documentazione trasmessa dal Ministero Economia-RGS, in data 31 ottobre 2007, in risposta alle osservazioni contenute nella Nota di lettura n. 61 del Servizio del bilancio del Senato (ottobre 2007 -  “S. 1817 – legge finanziaria 2008”).

[2] Pari a 11,6 milioni secondo quanto affermato dalla RT all’A.C.1762 (cfr. relazione tecnica integrativa del 5/6/2007).

[3] Pari a 88 milioni di euro.

[4] Pari a 911 milioni di euro (corrispondenti al costo dell’agevolazione non ridotto dell’effetto dovuto all’esclusione delle categorie catastali A1…).

[5] Pari al 5,11 per mille secondo quanto risultante dalla pubblicazione Anci-Cnc “Imposta comunale sugli immobili – Aliquote 2005”.

[6] Risultante dal rapporto fra 911 milioni di euro (cfr. nota precedente) e 2,7 miliardi di gettito complessivo da abitazione principale.

[7] Tali assegni, nella misura risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente erogante, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c) del TUIR.

[8] In relazione a maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a regioni e comuni  a compensazione del minore gettito a titolo di addizionale regionale e comunale.

[9] In relazione a maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a regioni e comuni  a compensazione del minore gettito a titolo di addizionale regionale e comunale.

[10] Tali redditi sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del TUIR.

[11] In relazione a maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a regioni e comuni  a compensazione del minore gettito a titolo di addizionale regionale e comunale.

[12] Tale testo è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 e dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003.

[13] In tal caso la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle unità immobiliari.

[14] Nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato si precisa che si tratta dei seguenti studi: P. Di Lorenzo, A. Farina, F. Santoro, Andamento del settore edilizio ed effetti delle agevolazioni fiscali, Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi, agenzia delle Entrate 2006; La fiscalità immobiliare: Evoluzione della tassazione degli immobili  e valutazione delle proposte Ance, Nomisma, Prometeia, Ance, 2003.

[15] 1998-2007.

[16] Ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione.

[17] Si suppone che il 2% dei contribuenti, rappresentato da soggetti di età superiore a 75 anni possa ripartire la spesa i cinque rate costanti.

[18] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

[19] Lo stesso DM 19 febbraio 2007, di attuazione delle disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, aveva provveduto a ripubblicare la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (allegato D).

[20] La relazione tecnica trascura il gettito delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa, dato il loro importo limitato.

[21] Registro 8% e imposta ipocatastale al 3%.

[22] Registro 1%, Imposta ipotecaria 3% ed imposta catastale ad aliquota ordinaria( 10 per mille).

[23] In taluni singoli casi (cfr. ad esempio i commi 13-16, riferiti all’imposta sostitutiva) tale effetto per cassa disaggregato è comunque indicato nella quantificazione operata nella scheda analitica.

[24] Si riporta il dato (584 mln di euro) indicato nella relazione tecnica che, peraltro, non coincide con il valore (527 mln di euro) risultante dalla tabella. La differenza coincide con l’effetto di maggior gettito (57 mln) dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta, prevista dal comma 2 dell’articolo in esame. La relazione tecnica e la tabella riepilogativa degli effetti per competenza, peraltro, attribuiscono a tale disposizione un effetto permanente, benché dal tenore letterale della disposizione esso sembra riferibile al solo 2008, come emerge d’altro canto dai dati in esame riportati nella Nota di risposta ai rilievi emersi nel corso dell’esame al Senato.

[25] Cfr. infra.

[26] Pari a -1.076 per il 2008, -709 per il 2009 e -509 per il 2010.

[27] Si tratta in realtà di un emendamento approvato in Commissione (3.4 Testo 2), che ha apportato numerose modifiche all’articolo in esame. La relazione tecnica di corredo all’emendamento afferma che il complesso delle modifiche apportate non altera il quadro della relazione tecnica originaria. Ciò in quanto gli effetti finanziari ascritti dalla medesima relazione tecnica di corredo all’emendamento ad alcune delle modifiche introdotte sono di carattere compensativo.

[28] Non modificata al Senato.

[29] Si tratta dell’emendamento 3.4 (testo 2 corretto) che ha introdotto che ha introdotto numerose modifiche all’articolo in esame, il cui effetto finanziario complessivo è valutato come neutrale ai fini dei saldi.

[30] Il Senato ha reintrodotto la norma presente nella normativa vigente (art. 102, comma 7, secondo periodo del TUIR) riguardante la durata minima dei contratti di leasing per le autovetture, non presente nel comma sostitutivo del comma 7 introdotto nel disegno di legge finanziaria iniziale. Tuttavia la disposizione introdotta dal Senato non ha effetti finanziari in quanto la relazione tecnica al testo iniziale già escludeva i contratti di leasing relativi alle autovetture dalla quantificazione degli effetti di ripresa di gettito.

[31] RT di corredo all’emendamento 3.4 (testo 2 corretto), approvato in Commissione.

[32] Non modificate al Senato.

[33] Non modificate al Senato.

[34] Tuttavia la relazione tecnica precisa che la quantificazione degli effetti di ripresa di gettito conseguenti alla nuova disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi già assorbe gli effetti delll’eliminazione della rettifica per rideterminazione del pro rata patrimoniale  in questione.

[35] Di fatto nella relazione tecnica, la crescita del 10 per cento risulta applicata complessivamente al periodo dal 2004 al 2009.

[36] La norma citata prevede che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte no professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. 

[37] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[38] Nella tavola riepilogativa degli effetti delle disposizioni in materia di IRES, IRAP ed IVA, contenuta a pag. 232 della relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge (A.S. 1817- Annesso) tale effetto è presentato unitamente agli effetti in termini di IRAP delle misure in materia di regime delle spese di rappresentanza e durata dei canoni di leasing. Il complesso di tali misure assicura una ripresa di gettito per competenza di 224 milioni di euro nel 2008, 274 milioni di euro nel 2009 e 324 milioni di euro nel 2010. Per cassa, scontando una percentuale di acconto dell’85 per cento, si determinano maggiori entrate per 414 milioni di euro nel 2009 e 317 milioni di euro nel 2010.

[39]Tali informazioni non possono inoltre risultare utili ai fini della valutazione della compensatività di eventuali proposte emendative che dovessero essere successivamente presentate.

[40] Ai fini degli altri saldi la predetta maggiore spesa sembra portata a scomputo dei risparmi ascritti alle disposizioni del precedente comma 20.

[41] In ogni caso non è chiarito nel testo cosa si intenda per imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo. Dalla lettura congiunta del comma 20 e del comma 21, introdotto al Senato, sembrerebbe potersi desumere che questa caratteristica si riferisca a quelle imprese impegnate in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 280 della legge 296/2006. Tale interpretazione non risulta tuttavia confermata dalla sola lettura dei commi da 21 a 23.

[42] Non modificate nel corso dell’iter al Senato.

[43] “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse”, convertito  con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007.

[44] Non modificate al Senato.

[45] Si tratta dell’Allegato diffuso il 31/10/2007 che contiene gli interventi di spesa articolati per missioni e programmi. Non è chiaro il motivo per cui, a differenza di quanto affermato nella relazione tecnica ai commi precedenti dell’articolo 3 in esame, gli effetti siano considerati tra le variazioni di spesa anche in riferimento al saldo netto da finanziare, anziché tra le variazioni di entrate.

[46] Si tratta di una relazione tecnica riferita al comma in esame, interamente sostitutiva di quella contenuta nel disegno di legge iniziale. Tale relazione tecnica è stata fornita dal Governo in allegato alle risposte alle osservazioni formulate al Senato, che avevano individuato alcune imprecisioni nelle modalità di calcolo utilizzate nella relazione tecnica originaria.

[47] Fonte: Istat.

[48] Non modificate al Senato.

[49] Tale percentuale è stata fissata tenendo conto della nuova aliquota IRES del 27,5 per cento e della percentuale di imponibilità dei dividendi distribuiti tra società residenti, pari al 5 per cento. 

[50] Non modificate al Senato.

[51] Tale effetto di spesa si produce nel medesimo ammontare anche nel 2011, in relazione alla durata del beneficio prevista dalla norma.

[52] Attualmente tali Paesi sono elencati nei DM 4 maggio 1999, con riguardo alle persone fisiche e nei DM 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 con riguardo alle imprese.

[53] Il termine precedentemente fissato era il 1° gennaio 2005.

[54] Cfr. l’art. 2, comma 2 del DL n. 282/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

[55] E’ prevista in tal caso l’applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

[56] Cfr. l’art. 11-quaterdecies, comma 4,  del decreto legge  n. 203 del 2005.

[57] Cfr. art. 2, comma 2, del DL n. 282/2002.

[58] Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

[59] Se le quote residue positive sono inferiori ai 5.000 euro, le quote non partecipano alla formazione del reddito; se, invece, le quote sono negative, concorrono integralmente alla formazione del reddito.

 

[60] I ricavi e le spese che hanno concorso alla formazione del reddito non si considerano nei periodi di imposta successivi anche se di competenza del periodo successivo; al contrario, se tali ricavi o spese non hanno concorso alla formazione del reddito anche se di competenza del periodo, si rimandano ai periodi di imposta successivi.

[61] Previsti, rispettivamente, dalla legge n. 388 del 2000 e dalla legge n. 662 del 1996.

 

[62] Di seguito si indicano gli elementi considerati dalla relazione tecnica nella stima degli effetti di cassa:

·         obbligo di versamento dell’acconto IRPEF nell’esercizio di prima adozione del regime per i contribuenti marginali, con relativa possibilità di recuperare l’acconto versato nell’esercizio successivo, in sede di primo versamento a saldo dell’imposta sostitutiva;

·         possibilità di non versare l’acconto IRAP nell’esericizo di prima adozione del regime per i contribuenti marginali;

·         versamento delle addizionali IRPEF nell’esercizio successivo a quello di competenza;

·         versamento dell’iva nell’esercizio di competenza.

[63] Tali dati corrispondono a quanto si ricava dividendo la perdita di gettito di competenza per l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

[64] Tale informazione era già contenuta nella relazione tecnica riferita all’articolo 3.

[65] Tale dato corrisponde sostanzialmente a quello (246 euro) che si ricava dai dati contenuti nella relazione tecnica, dividendo il gettito IRAP relativo a questi soggetti (61,5 mln) per il relativo numero (250.000).

[66] Tale circostanza sembrerebbe desumibile dal fatto che nella relazione tecnica in esame si indica un gettito IRAP riferito ai contribuenti marginali pari a 61,5 mln, mentre nella relazione tecnica riferita alla disposizione che riduce l’aliquota IRAP il gettito relativo ai suddetti soggetti è indicato in 67 mln. Tali due valori risultano coerenti nell’ipotesi che essi corrispondano rispettivamente alla nuova e alla vecchia aliquota. Peraltro, nelle osservazioni del Servizio bilancio del Senato, era stata formulata l’ipotesi che nella relazione tecnica in esame sia utilizzata l’aliquota del 4,25% e tale assunto non è stato rettificato dalla nota di risposta del Governo.

[67] La relazione tecnica riferita a tale disposizione, pur richiamando la necessità di un coordinamento fra le due quantificazioni, non esplicita in che modalità tale coordinamento sia stato effettuato.

[68] Di seguito si esplicitano le ipotesi, ulteriori rispetto a quelle esplicitate nella relazione tecnica, adottate nella ricostruzione:

percentuale di acconto effettivo dell’irpef e dell’imposta sostitutiva: 75%;

percentuale di acconto effettivo IRAP: 85%.

 

[69] Testo unico bancario

[70] Si tratta di una procedura specifica attivabile da soggetti che, essendo in posizione credito IVA consistente, possono chiedere rimborsi IVA annuali o infrannuali in via "accelerata", ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Per attivare tale procedura sono richieste peculiari condizioni, tra le quali la garanzia fideiussoria in questione (articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

[71] Articolo 8, comma 2 del D.lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

[72] Articolo 48, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

[73] Articolo 19, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

 

[74] I ricavi, i proventi ed i valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

[75]Recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[76] Legge 296/2006

[77] Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[78]Si segnala, inoltre, che l’emendamento introduttivo della disposizione era coperto con un taglio della Tabella A. Gli effetti di tale riduzione risultavano, in base all’Allegato 7, equivalenti ai fini del saldo netto da finanziare, mentre, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, si rilevava un’insufficienza di 1 milione di euro nel 2008.

[79] Legge n. 350 del 24-12-2003

[80] Agevolazione prevista dall’articolo 21, comma 1, della legge 448/1998.

[81] Di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

[82] Di cui all’articolo 66,comma 5 del TUIR

[83] Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

[84] Decreto legislativo 504 del 1995

[85] Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 27 dicembre 1986, n. 917.

[86] Il dato Istat, relativo alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni,residente al 1 gennaio 2006, è di 2.200.351 unità., così composto:

età

soggetti

0

547.159

1

557.219

2

550.865

3

545.108

totale

2.200.351

 

Tale valore, va depurato di 273.580 unità, corrispondenti al 50% della prima classe di età; infatti, possono essere iscritti all’asilo nido, la cui attività inizia a settembre, i bimbi che abbiano tre mesi di età, e siano quindi nati entro giugno. La platea dei potenziali frequentanti l’asilo nido risulta pertanto pari a circa 1.926.772 soggetti (2.200.351 – 273.580); il 20% di tale valore – corrispondente ai soggetti effettivamente frequentanti l’asilo nido – è pari a 385.534.

[87] “Le condizioni di salute della popolazione” ISTAT, anno 2002.

[88] Statistiche pubblicate nello studio “I lavoratori frontalieri nell’Unione Europea” redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell’Unione Europea.

[89] Dato Istat relativo al numero di insegnati nell’anno scolastico 2004-2005

[90] Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

[91] La norma citata elenca i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i quali hanno tuttavia facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

[92] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[93] L’articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997 prevede che – presso il Ministero delle finanze (oggi dell’economia e delle finanze) – sia istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

[94] L’articolo 113, comma 5, TUEL, dispone che l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

[95] Di cui all’art. 8 del d.lgs. 227/2001.

[96] Di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997.

[97] Di cui all’art. 8 del d.lgs. 227/2001.

 

[98] Di cui all’art. 5 del DL 356/2001.

[99] Di cui all’art. 6 del DL 356/2001.

[100] Il maggior gettito di due singoli tributi potrebbe infatti rivelarsi insufficiente a compensare il minor gettito di altri tributi o l’eventuale incremento imprevisto della dinamica delle spese.

[101] Tali indicatori sono stati approvati con DM del 20 marzo 2007.

[102] Commi aggiunti dal comma 3-bis dell’art. 15, del DL 81/2007, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[103] Legge 24 dicembre 1993, n. 560.

[104] Di cui al DPR 633/1972.

[105] Di cui all’art. 4, comma 7, del medesimo decreto.

[106] Recante “Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria”.

[107] Ivi incluso il recupero dell’inflazione. Viene previsto che tali risorse siano ripartite con decreto del Ministro dei trasporti.

[108] Di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007.

[109] Emendamento 6.9 (testo 2) approvato in Commissione.

[110] Si tratta di lavori interrotti in relazione apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[111] Di cui all’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

[112] Istat, Gli spostamenti quotidiani e periodici, dati del Censimento 2001.

[113] Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2004.

[114] Istituito dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2004.

[115] Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 28/2004.

[116] Cfr. nota di lettura n. 61 del Servizio del bilancio del Senato.

[117] Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[118] Le disposizioni si applicano, in particolare, alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

[119] Fondo nazionale per le politiche sociali.

[120] Con l’emendamento 7.0.3 (testo 3) del relatore.

[121] Solo a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

[122] Il comma è stato inserito con il subemendamento 7.0.3 testo 2 /12 (testo 2) a firma De Petris.

[123] Solo a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

[124] Risultante in relazione tecnica.

[125] Si tratta dell’emendamento 7.0.3 testo 2/2 a firma Bonadonna.

[126] Si richiama a tal fine la legge 24 marzo 2001, n. 89.

[127] La copertura, limitatamente a 9,1 milioni per il 2008, 7,1 milioni per il 2009 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2010 è coperta a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).

[128] A cui, a norma del comma 9, è devoluto il contenzioso pendente innanzi alla Commissione tributaria centrale.

[129] Rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

[130] Del Ministro dell’economia da adottare entro il 31 marzo 2008.

[131] Integrata con una nota della Ragioneria generale dello del 30 ottobre 2007, protocollo 1E-6012.

[132] Si tratta del già citato emendamento 7.0.3 testo 2/2 a firma Bonadonna.

[133] 40 per cento delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

[134] Il nuovo testo dell’ultimo periodo del comma 1 è: “A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive, già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Si disciplinano, dunque, le sole modalità di assunzione delle restanti 3.000 unità di cui al periodo precedente senza disporre ulteriori autorizzazioni. 

[135] DPR n. 115 del 2002

[136]Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali

[137] MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota del 10 luglio 2007. La Nota richiama alcune osservazioni in merito già formulate dalla RGS in una nota del 4 luglio 2007.

 

[138] Con acconti al secondo e terzo anno di ciascun triennio e successivo conguaglio.

[139] Un intervento legislativo finalizzato al contenimento delle spese per le indennità parlamentari è stato posto in essere anche dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che al comma 52 dell’articolo 1 ha stabilito che le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale siano ridotte, nel loro ammontare massimo, del 10 %.

[140] Il valore di 950 risulta dalla sommatoria di 630deputati, 315 senatori e 5 senatori a vita.

[141] Il numero complessivo dei Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari si riferisce al Governo attualmente in carica

[142] Nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. In relazione al numero dei ministeri, il D.Lgs n. 300/1999, ha fissato il numero massimo in 12, il DL 217/2001 lo ha elevato a 14 e, da ultimo, il DL 181/2006 ha previsto un’ulteriore suddivisione delle strutture esistenti in altre di minore dimensione, determinando un aumento da 14 agli attuali 18 dicasteri.

[143] Il numero complessivo dei componenti dell’attuale Governo e di 102 unità. Fonte sito internet www.governo.it.

[144] L’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 51 della Costituzione, com’è noto, è stato aggiunto all’originario dettato della disposizione dalla L. cost. 30 maggio 2003, n. 1.

[145] D.L. 12 giugno 2001 n. 217 - modificazioni al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo – convertito con modificazioni con L. n. 317/2001.

[146] D.L. 18 maggio 2006 n. 181 - disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri - convertito con modificazioni con L. n. 233/2006.

[147]L’attuale comma 678 dell’articolo unico della legge 296/2006 prevede che gli enti che espongono un saldo di cassa positivo, in media, nel periodo 2003-2005, migliorino tale saldo di un importo corrispondente all’applicazione alla propria spesa corrente media del medesimo periodo 2003-2005 dei coefficienti previsti alla lettera b) del medesimo comma 678.

[148] Al netto delle riscossioni di crediti.

[149] Ai sensi dell’art. 17, comma 120 della L. n. 127/1997.

[150] Gli importi sopra riportati differiscono, apparentemente, da quelli indicati nell’allegato 7 con riferimento all’articolo in esame in quanto:

- non considerano gli effetti dell’esclusione dal patto degli enti commissariati disposta dal successivo articolo 22 (cfr. infra); 

- presentano una diversa e più analitica disaggregazione di quelli riportati nell’allegato 7. Questi ultimi sono di seguito riprodotti:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese correnti

0,0

0,0

0,0

85,0

90,0

162,0

85,0

90,0

162,0

Maggiori spese correnti

0,0

0,0

0,0

280,0

210,0

0,0

280,0

210,0

0,0

 

[151] Cfr. art. 1, commi 676-695.

[152] Commi 678 e 679 della legge finanziaria per il 2007.

[153] Di cui ai commi da 703 a 707 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007.

[154] Di seguito si riporta l’incidenza dei minori risparmi in conseguenza dell'allentamento dei vincoli per gli enti in avanzo disposti dalla norma in esame. La valutazione è operata rispetto alla quantificazione dei risparmi della relazione tecnica alla finanziaria per il 2007 (manovra lorda per il 2008 e il 2009) e alla quantificazione della relazione tecnica in esame con riferimento all’estensione del patto al 2010:

 

2008

2009

2010

Comuni

11%

8%

62%

Province

8%

4%

20%

Totale

10%

7%

51%

 

[155] Sulla base di quanto affermato nella citata Nota di risposta.

[156] Già prevista per gli anni 2006 e 2007 dalla scorsa legge finanziaria: cfr. l'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

[157] Ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[158] Cfr. emendamento 10.0.5 approvato dalla Commissione bilancio del Senato.

[159] Tali effetti sono contabilizzati nell’ambito degli effetti ascritti all’articolo 19, relativo al patto di stabilità interno.

[160] Di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 25 della L. 448/2001.

[161] Cfr. sentenza n. 16 del 10-16 gennaio 2004.

[162] Cfr. il capitolo 7249 del Ministero dell’interno.

[163] Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

[164] Ai sensi dell’art. 20, la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

 

[165] Di cui all’art. 20bis del medesimo decreto.

[166] Il testo iniziale faceva riferimento a tutti i comuni appartenenti alla comunità montana.

[167] Tale soglia è ridotta al 50 per cento nel caso in cui il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e superiore non è inferiore a 500 metri.

[168] Nelle zone alpine tale limite minimo di altitudine è elevato a 600 metri.

[169] Di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504/1992.

[170] A titolo informativo, si riportano di seguito gli effetti dell’emendamento approvato al Senato (Cfr. l’emendamento 13.4 - testo 3 - approvato in Commissione Bilancio al Senato), introduttivo sia delle modifiche all’articolo in esame sopra esaminate, sia di modifiche riguardanti altre disposizioni (Cfr. infra), come riportati nell’aggiornamento dell’allegato 7 riferito agli emendamenti approvati in Commissione bilancio al Senato:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Fondo comunità montane (art 13)

(maggiori spese correnti)

33,4

0,0

0,0

33,4

0,0

0,0

33,4

0,0

0,0

Fondo nazionale per la montagna (art. 16)

(maggiori spese c. capit)

0,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fondo sviluppo isole  minori (art. 16)

(minori spese c. capit.)

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

tabella A MEF

(minori spese correnti)

19,4

26,0

26,0

18,0

25,0

26,0

18,0

25,0

26,0

Pertanto l’effetto netto dell’emendamento ammonta a:

 

segno meno = peggioramento                                                                             (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Spese in conto capitale

14

-26

-26

14

14

14

14

14

14

Spese correnti

-14

26

26

-15,4

25

26

-15,4

25

26

Effetto complessivo

0

0

0

-1,4

39

40

-1,4

39

40

 

[171] Cfr. la nota del 22 ottobre 2007, il cui testo è peraltro riprodotto nella nota del 31 ottobre 2007  di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato.

[172] Sulla base dei dati contenuti nella nota integrativa può stimarsi che alla riduzione del numero degli amministratori era ascritto un effetto di risparmio pari a circa 24 mln. Infatti, dei 55,1 mln complessivamente ascritti alla riduzione dei costi di rappresentanza, può stimarsi che la quota derivante dalla soppressione delle comunità montane sia pari a circa 21 mln, corrispondente all’incidenza della riduzione del loro numero rispetto al dato attuale (circa il 29%). La parte restante dei risparmi (circa 24 mln) appare pertanto ascrivibile alla riduzione del numero dei rappresentanti nelle comunità montane superstiti, ed infatti essa corrisponde al dato che si ottiene dividendo a metà la spesa complessiva per costi di rappresentanza indicata dall’UNCEM, pari a circa 77 mln di euro (cfr. il comunicato stampa del 17 maggio 2007, richiamato dalla stessa nota aggiuntiva del Governo), decurtata della quota ascrivibile alle comunità montane che vengono meno a seguito della norma in esame (21 mln).

[173] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

[174] Di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

[175] Di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

[176]Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

[177]Alla cui erogazione si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

[178]Di cui all’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale fondo è attualmente gestito dal Ministero dell’interno.

[179] Gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

[180]Con i decreti del Ministro dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005.

[181] Per l’indicazione degli effetti complessivi dell’emendamento 13.4, introduttivo, fra le altre cose, delle modifiche apportate dal Senato alle norma in esame, cfr. la scheda relativa alla disposizione riguardante le comunità montane.

[182] Enti locali e regioni ammesse alla sperimentazione.

[183] Si segnala peraltro che, anche in presenza di vincoli sul lato della spesa, che potrebbero precludere in parte l’effettiva possibilità di utilizzare le somme in questione sotto forma di incrementi di spesa, le regioni potrebbero utilizzare le somme stesse concedendo agevolazioni sul lato dell’entrata. In tal caso, dovrebbero comunque registrarsi effetti negativi sui saldi complessivi della PA..

[184] Gli Accordi sono stati stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) e dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

[185] Nota presentatail 18 ottobre 2007.

[186] L’art. 1, comma 796, lettera c), modificando l’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 dispone la proroga per gli anni di imposta successivi al 2006 del meccanismo di incremento automatico delle aliquote di addizionale IRPEF e delle maggiorazioni IRAP, nel caso di disavanzo sanitario regionale non coperto.

[187] V. Dossier n. 3, ottobre 2007, collana Documentazione di finanza pubblica, a cura del Servizio Bilancio e Servizio Studi della Camera e del Servizio Bilancio del Senato..

[188] Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, che viene corrisposta nei limiti delle dotazioni del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito dalla stessa legge n. 44/1999 presso il Ministero dell’interno.

[189] Si segnala che per le finalità di copertura è stata prevista una riduzione in tabella A – Ministero dell’Economia e delle finanze – pari a 5 milioni di milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.

[190] Di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

[191] Escluse le unità riservate all'espletamento di compiti particolari connessi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea..

[192] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[193] la norma prevede, altresì, che la ripartizione del fondo sia disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

[194] Previsto dal comma 568 della legge finanziaria per il 2007.

[195] Si ricorda che le prospettive finanziarie 2000-2006 prevedono un massimale medio annuo dell’1,24% in stanziamenti di impegno e 1,14% in stanziamenti di pagamento.

[196] La differenza tra il massimale delle risorse proprie e quello delle prospettive finanziarie costituisce un margine disponibile che, in base all’accordo interistituzionale sul quadro finanziario 2007, può essere utilizzato con decisione dell’Autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) in casi specifici. In particolare, la parte C dell’accordo (Revisione del quadro finanziario, punti 21 e ss.), prevede che “il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie”.

[197] Emendamento del Governo 21.0.4 (testo 2).

[198] Trasmessa al Senato in data 24 ottobre 2007.

[199] La legge ha disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva aggiornando la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.

[200] Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica

[201] La maggiore spesa corrente per contribuzione aggiuntiva corrisponde nell’allegato 7 ad una voce negativa di minor spesa corrente.

[202] Mediante l’approvazione dell’emendamento 22.0.3. a firma Bulgarelli.

[203] Istituito all’articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[204] A tal fine è richiamato il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264. Dal punto di vista formale il decreto legislativo in questione non reca alcuna norma esplicita di autorizzazione di spesa in quanto concerne la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa. Si rammenta peraltro che il testo originario del ddl finanziaria presentato dal Governo recava, all’allegato 2 soppresso nel corso dell’esame al Senato in relazione alla soppressione dell’articolo 96, comma 8, un riferimento a somme collegate a detto decreto legislativo.

[205] Si veda in proposito la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in data 26 ottobre 2006 recante il protocollo 139098 in risposta al dossier predisposto dal Servizio Bilancio del Senato sul DDL finanziaria.

[206] In favore del Ministero della giustizia.

[207] DL. 28-dicembre2006 n. 300 - proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse – convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[208] Viene mantenuta la non cumulabilità di indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i pubblici dipendenti “comandati” prestano servizio.

[209] Di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

[210] Mediante l’approvazione dell’emendamento 25.600 Formisano.

[211] Di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

[212] Articolo 1, comma 254, della n. 311/2004.

[213] Si tratta del già citato fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006.

[214] Mediante l’approvazione dell’emendamento 26.0.2. a firma Nieddu.

[215] Del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

[216] Di cui al R.D. 2440/1923.

[217] Con DPCM.

[218] Dei quali uno designato dal Ministro dell'economia, uno dal Ministro delle politiche agricole e uno dalla regione Sardegna.

[219] Finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 44/1988.

[220] Decisione 97/612/CE, della Commissione, del 16 aprile 1997.

[221] Emendamento Nardini 29.0.24 (testo 2). L’emendamento è stato dapprima approvato in Commissione bilancio nella 165ª seduta notturna del 1° novembre 2007; successivamente è stato approvato dall’Assemblea (come articolo 29-quater) nella 249a seduta del 12 novembre 2007.

[222] Si segnala che nel corso del dibattito presso il Senato (Assemblea - seduta del 12 novembre 2007) è stato fatto riferimento (da parte del senatore Nardini, firmatario dell’emendamento) ad una massa debitoria, riguardante circa 7.000 aziende agricole della Sardegna, pari a circa  700 milioni di euro.

[223] Valori da stabilire entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole, per l'anno successivo. L'elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato è stato stabilito da ultimo, per l'anno 2007, con il DM  5 marzo 2007, integrato dal DM 17 maggio 2007.

[224] Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 182/2005 (Interventi urgenti in agricoltura e per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari). Si tratta, in particolare, dei programmi di controllo svolti dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari e quindi al contrasto dell'andamento anomalo dei livelli di qualità e di prezzo nelle filiere agroalimentari. Conseguentemente la norma prevede (al comma 2) che l'Ispettorato centrale repressione frodi sia organizzato in struttura dipartimentale. L’articolo 8 del medesimo decreto legge 182/2005 dispone, infine, che i maggiori compiti attribuiti alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, debbano essere svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle competenti amministrazioni.

[225] Emendamento De Petris 29.0.3 (testo 3). L’emendamento è stato dapprima approvato in Commissione bilancio nella 165ª seduta notturna del 1° novembre 2007; successivamente è stato approvato dall’Assemblea (come articolo 29-quinquies) nella 249a seduta del 12 novembre 2007.