Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 3256: LEGGE FINANZIARIA 2008 (Approvato dal Senato ¿ A.S. 1817) Tomo II (Articoli 49 - 151)
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 12    Progressivo: 2
Data: 23/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 

 

 

A.C. 3256

 

 

LEGGE FINANZIARIA 2008

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1817)

 

 

Tomo II

(Articoli 49-151)

 

N. 12 – 23 novembre 2007

 

 

 

 

 

Il dossier, articolato in due volumi, analizza le disposizioni del disegno di legge finanziaria in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento, nonché sulla base delle relazioni tecniche integrative e dell’ulteriore documentazione governativa pervenuta alle Camere.

Sono altresì analizzate le disposizioni, non corredate di relazione tecnica, che risultano suscettibili di determinare effetti finanziari.

Infine, le disposizioni che recano stanziamenti costituenti limiti di spesa, che non presentano particolari profili problematici per quanto concerne la corrispondente quantificazione, sono elencate in una specifica tabella riportata alla fine del presente dossier.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed allo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

 

INDICE

 

ARTICOLO 49. 13

Interventi nel settore dell’irrigazione. 13

ARTICOLO 50. 14

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili14

ARTICOLO 51. 17

Prezzo del metano.. 17

ARTICOLO 52. 18

Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili18

ARTICOLO 53. 19

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.19

ARTICOLO 54. 20

Connessione, acquisto e trasmissione di energia da fonti rinnovabili20

ARTICOLO 55. 21

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia fonti rinnovabili.21

ARTICOLO 56. 22

Impianti fotovoltaici degli enti locali22

ARTICOLO 57. 23

Contributi per programmi ad alto contenuto tecnologico.. 23

ARTICOLO 60. 28

Disposizioni in materia di autoimprenditorialità.. 28

ARTICOLO 61,  commi 1-11. 29

Interventi industria cantieristica e armatoriale. 29

ARTICOLO 61, commi 12-13. 33

Modifiche al regime della tonnage tax.. 33

ARTICOLO 61, commi 14-16. 34

Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria da un GEIE. 34

ARTICOLO 62, commi 1-5. 35

Riduzione autorizzazioni di spesa in materia di trasporto.. 35

ARTICOLO 62, commi 6-10, 20-24. 38

Miglioramento del sistema di trasporto.. 38

ARTICOLO 62, commi 11-16. 42

Trasporto combinato e di merci pericolose. 42

ARTICOLO 62, commi 17-18. 45

Disposizioni sugli interporti45

ARTICOLO 63. 46

Finanziamento di infrastrutture. 46

ARTICOLI 64 e 66. 48

Giochi del Mediterraneo 2009 e Campionati del mondo di nuoto 2009. 48

ARTICOLO 65. 49

Fondo di garanzia per le opere pubbliche. 49

ARTICOLO 67. 51

Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria.. 51

ARTICOLO 68. 53

Federalismo infrastrutturale. 53

ARTICOLO  69. 55

Sistema ferroviario metropolitano in Veneto.. 55

ARTICOLO 70. 56

Sostegno alle imprese editrici e TV locali56

ARTICOLO 71. 59

Sviluppo banda larga e digitale terrestre. 59

ARTICOLO 74. 60

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano.. 60

ARTICOLO  75. 62

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica.62

ARTICOLO 76. 63

Ricerca e formazione nel settore dei trasporti63

ARTICOLO 78. 65

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori65

ARTICOLO 79. 67

Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario.. 67

ARTICOLO 80. 67

Misure a tutela dell’ambiente e sui cambiamenti climatici67

ARTICOLO 81. 71

Fondo realizzazione aree verdi e tutela biodiversità.. 71

ARTICOLO 82, commi 1-6. 72

Disposizioni sull’uso e sulla spesa dei farmaci72

ARTICOLO 82, comma 8. 73

Istituzione del registro dei dottori in chiropratica.. 73

ARTICOLO 83. 74

Disposizioni in favore dei talassemici danneggiati da trasfusioni74

ARTICOLO 84, comma 1. 76

Personale dell’associazione Croce rossa italiana.. 76

ARTICOLO 84, comma 2. 77

Stabilizzazione personale precario della Croce rossa italiana.. 77

ARTICOLO 84, comma 3. 78

Assunzioni nella Provincia autonoma di Bolzano.. 78

ARTICOLO 86, comma 1. 79

Vaccinazione HPV.. 79

ARTICOLO 86, comma 2. 80

Cancellazione del debito dei Paesi poveri80

ARTICOLO 87. 81

Quota fissa di partecipazione. 81

ARTICOLO 88. 83

Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica   83

ARTICOLO 89, comma 1. 85

Uso delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali85

ARTICOLO 89, comma 2. 86

Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale. 86

ARTICOLO 90. 87

Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. 87

ARTICOLO 91. 88

Disposizioni in materia di istituzioni culturali88

ARTICOLO 94, commi 1 e 2. 90

Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola.. 90

ARTICOLO 94, commi 3 e 4. 96

Insegnanti di sostegno.. 96

ARTICOLO 94, comma 5. 97

Immissioni in ruolo di personale ATA.. 97

ARTICOLO 94, comma 6. 98

Disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente. 98

ARTICOLO 94, commi da 7 a 15. 99

Sperimentazione di un nuovo modello organizzativo.. 99

ARTICOLO 95. 100

Risorse per attività di supporto al settore scuola.. 100

ARTICOLO 96. 101

Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario   101

ARTICOLO 97. 104

Fondo responsabilità sociale d’impresa.. 104

ARTICOLO 100. 105

Congedo di maternità e congedo parentale nei casi di adozione e affidamento   105

ARTICOLO 101. 107

Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali107

ARTICOLO 102. 108

Fondo politiche per la famiglia.. 108

ARTICOLO 103. 109

Fondo contro la violenza alle donne. 109

ARTICOLO 105. 110

Misure in favore di soggetti con disabilità grave. 110

ARTICOLO 106. 111

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare. 111

ARTICOLO 107. 114

Gestioni previdenziali114

ARTICOLO 108. 115

Trasferimenti all’INPS. 115

ARTICOLO 109. 117

Risorse per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici117

ARTICOLO 110. 118

Disposizioni riguardanti gli iscritti al Fondo volo.. 118

ARTICOLO 111. 119

Disposizioni interpretative in materia di congedi parentali e di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti119

ARTICOLO 112. 120

Definizione di contenziosi con l’INPS. 120

ARTICOLO 113, comma 1. 122

Finanziamento del Protocollo welfare. 122

ARTICOLO 113, commi 2-5. 123

Disposizioni in materia di formazione professionale. 123

ARTICOLO 114. 124

Interventi in materia di formazione professionale e apprendistato.. 124

ARTICOLO 115. 125

Personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.. 125

ARTICOLO 116. 127

Proroga di ammortizzatori sociali127

ARTICOLO 117. 128

Incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro.. 128

ARTICOLO 118, commi 1 e 2. 129

Sicurezza sui luoghi di lavoro.. 129

ARTICOLO 118, comma 3. 129

Finanziamento al Fondo per le famiglie di vittime di infortuni sul lavoro   129

ARTICOLO 119. 130

Politiche migratorie nazionali e comunitarie. 130

ARTICOLO 120. 132

Fondo per le aree sottoutilizzate. 132

ARTICOLO 121. 133

Incentivi all’occupazione. 133

ARTICOLO 122. 136

Sostegno ai giovani laureati e alle imprese innovative nel Mezzogiorno.. 136

ARTICOLO 123. 138

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio   138

ARTICOLO 124. 139

Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani139

ARTICOLO 125. 141

Promozione dello sport.. 141

ARTICOLO 126. 142

Razionalizzazione del sistema di acquisto di beni e servizi142

ARTICOLO 127. 148

Costituzione del Polo finanziario e Polo giudiziario a Bolzano.. 148

ARTICOLO 128. 149

Contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni149

ARTICOLO 129. 155

Contenimento dei costi della giustizia militare. 155

ARTICOLO 130. 162

Destinazione di somme all’avvio ed alla diffusione del processo telematico   162

ARTICOLO 131, commi 1-3. 162

Limite alla riassegnazione di entrate. 162

ARTICOLO 131, commi 4-9. 165

Spese di manutenzione degli immobili165

ARTICOLO 131, comma 10. 168

Spese di funzionamento per enti e organismi non territoriali168

ARTICOLO 131, comma 11. 169

Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato in dodicesimi169

ARTICOLO 132. 170

Alloggi di servizio del Ministero della difesa.. 170

ARTICOLO 133. 172

Uffici di diretta collaborazione. 172

ARTICOLO 134. 173

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali173

ARTICOLO 135. 177

Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali177

ARTICOLO 136, commi 1 e 2. 179

Finanziamento degli stanziamenti per l’8 per mille e per il 5 per mille. 179

ARTICOLO 136, commi 3-6. 181

Proroga del 5 per mille nell’anno 2008. 181

ARTICOLO 137. 183

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali183

ARTICOLO 138. 184

Arbitrato per pp.aa., enti pubblici economici e società pubbliche. 184

ARTICOLO 139. 186

Liquidazione dell’Agenzia Torino 2006. 186

ARTICOLO 140. 187

Limiti alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche. 187

ARTICOLO 142. 188

Modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale  188

ARTICOLO 143. 191

Limiti al prelevamento dalla Tesoreria statale. 191

ARTICOLO 144, commi da 1 a 8. 194

Limite agli emolumenti dei dipendenti pubblici194

ARTICOLO 144, commi  9-11 e 15-19. 196

Controllo della Corte dei conti196

ARTICOLO 144, comma 12. 197

Pubblicità degli incarichi.197

ARTICOLO 144, comma 16, terzo periodo   197

Disposizione concernente il personale fuori ruolo.. 197

ARTICOLO 144, comma 17. 198

Assicurazione per i rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali198

ARTICOLO 144, comma 18. 199

Composizione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti199

ARTICOLO 144, comma 22. 199

Contenimento degli automatismi stipendiali199

ARTICOLO 145, comma 2 e 3. 200

Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili200

ARTICOLO 145, comma 4 e ARTICOLO 146, commi da 5 a 9  202

Limite all’utilizzo di personale a tempo determinato e stabilizzazione dei precari202

ARTICOLO 145, commi da 5 a 8. 209

Riduzione degli stanziamenti per il pagamento degli straordinari209

ARTICOLO 146, comma 3. 211

Utilizzo dei fondi per l’effettuazione di assunzioni in deroga negli anni 2008 e 2009  211

ARTICOLO 146, comma 4. 212

Assunzioni in deroga nel comparto sicurezza.. 212

ARTICOLO 146, comma 11. 213

Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili da parte dell’APAT   213

ARTICOLO 146, comma 12. 214

Proroga dei contratti di formazione lavoro.. 214

ARTICOLO 146, comma 13. 214

Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale. 214

ARTICOLO 146, commi 14-15. 215

Limiti alla sostituzione del personale cessato per l’anno 2010. 215

ARTICOLO 146, comma 16. 216

Fondo per le assunzioni in deroga.. 216

ARTICOLO 146, commi da 19 a 22. 217

Assunzioni presso il Ministero dei beni culturali217

ARTICOLO 146, comma 23. 219

Riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’economia.. 219

ARTICOLO 146, comma 24. 220

Proroga dei comandi per il personale delle Poste e del Poligrafico.. 220

ARTICOLO 146, commi da 26 a 28. 221

Assunzioni presso le Camere di commercio.. 221

ARTICOLO 146, comma 29. 222

Assunzioni di personale educativo dell’amministrazione penitenziaria.. 222

ARTICOLO 146, commi 30 e 31. 224

Documenti di programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali224

ARTICOLO 147. 224

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio.. 224

ARTICOLO 148. 225

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale. 225

ARTICOLO 149, commi da 1 a 10. 228

Integrazione risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-07. 228

ARTICOLO 149, commi da 11 a 14. 236

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-09. 236

ARTICOLO 150 comma 7. 239

Eccedenze di spesa.. 239

ARTICOLO 151, comma 1. 259

Prospetto di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria 2008  259

DISPOSIZIONI RECANTI  AUTORIZZAZIONI DI SPESA ANNUALI O PLURIENNALI  266

 


 

ARTICOLO 49

Interventi nel settore dell’irrigazione

La norma, introdotta dal Senato[1], prevede stanziamenti a favore delle attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale e per la prosecuzione del piano stesso. In particolare è autorizzata la spesa di:

·        5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per le attività di progettazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale, a valere sulle risorse già stanziate per analoghe finalità dall’articolo 1, comma 1058, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006);

·        5 milioni di euro per l’anno 2010 a valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1060, della citata legge n. 296 del 2006.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 1058, ha previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni per gli anni 2008 e 2009 per la realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale[2]. Il comma 1060 ha invece disposto ulteriori autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle medesime opere previste.

·        100 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la durata di 15 anni per quanto concerne la prosecuzione del piano, a valere sui limiti di impegno già autorizzati dall’articolo 4, comma 31, della legge n. 350 del 2003 e dall’articolo 1, comma, 78 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), per la realizzazione dei lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale nonché per interventi infrastrutturali.

Con riferimento alle risorse di cui si prevede l’utilizzo a fini di copertura, si ricorda che l’articolo 4, comma 31 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha autorizzato, per la prosecuzione degli interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione delle risorse idriche nelle zone critiche del territorio nazionale[3], limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e a 50 milioni di euro dal 2006. L’articolo1, comma 78 della legge finanziaria per il 2006 ha invece autorizzato un contributo annuale di 100 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali, fra i quali anche interventi di realizzazione del programma nazionale del settore idrico di cui al citato articolo 141, commi 1 e 3 della legge finanziaria per il 2001, nella misura del 25 % delle risorse disponibili.

 

L’Allegato 7 non considera la norma.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che non sono chiare le ragioni della mancata indicazione degli effetti finanziari della norma nell’allegato 7, andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri. Andrebbe altresì precisato se la riduzione delle autorizzazioni di spesa posta a copertura dei predetti oneri risulti compatibile con la prosecuzione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 50

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili

Normativa vigente:  il comma 1117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 dispone al primo periodo che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili[4].

Il secondo periodo del citato comma 1117 fa salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge finanziaria. Si tratta, in particolare, di benefici derivanti dalle convenzioni adottate con deliberazione n. 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabil e dei  finanziamenti previsti in applicazione dell’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239[5]  riguardante i certificati verdi[6], ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell’art. 1 della  legge finanziaria 2007.

Il successivo comma 1118 autorizza, tra l’altro, il  Ministro dello sviluppo economico a provvedere con propri decreti alla definizione delle condizioni e delle modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente.

Le norme prevedono che i finanziamenti e gli incentivi a cui fa riferimento il secondo periodo del comma 1117 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 siano concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, e non anche a quelli già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione come previsto dalla normativa vigente (comma 1).

Viene, inoltre, stabilito che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione, sia soggetta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge (comma 2).

A seguito di una modifica apportata al Senato[7] viene previsto che la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote delle accise sugli oli minerali, così come rideterminate dall’articolo 8 della legge n. 448/1998, a misure compensative previste per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentata con biomassa nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E o F o ad energia geotermica – già prevista a legislazione vigente dal comma 10, punto f) del medesimo articolo 8 - si interpreta nel senso  che la disciplina prevista si applichi anche alla fattispecie in cui la persona giuridica del gestore di tali reti di teleriscaldamento coincida con la persona giuridica dell’utilizzatore dell’energia, e che tale persona giuridica può utilizzare a compensazione il credito (comma 3).

Tali misure compensative consistono nella concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale.

Si ricorda che il comma 514 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 ha abrogato il comma 4 del citato articolo 8 della legge n. 448/1998 ed il relativo allegato 1, impedendo in tal modo l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle aliquote di accisa “obiettivo” individuate nell’allegato che risultavano superiori a quelle previste a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica riferisce, con riguardo ai commi 1 e 2, che le disposizioni sono volte ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il rischio consistente di vanificare il perseguimento dell’obiettivo di coprire, entro l’anno 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili.

 

Al riguardo, nulla da osservare con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1, considerato che le norme in questione appaiono virtuose in quanto la concessione dei finanziamenti e degli incentivi a cui si fa riferimento sono da riferire ai soli impianti realizzati ed operativi e non anche agli impianti autorizzati.

In riferimento al comma 3, si osserva che la norma sembra estendere la platea dei beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 8, comma 10, punto f), della legge n. 448/1998, prevedendo il riconoscimento del credito d’imposta pari a lire 20 per ogni Kwh fornito anche ai casi di autoconsumo di energia. Si rileva, pertanto, che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate, su cui andrebbero fornite indicazioni in merito alla significatività.

Andrebbe, inoltre, chiarito se la natura retroattiva dell’interpretazione della norma consenta, nell’anno 2008, il recupero dei crediti d’imposta non usufruiti negli anni pregressi.

 

ARTICOLO 51

Prezzo del metano

Le norme prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2007 - ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 481/1995 - il prezzo del metano ai fini del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b) del provvedimento CP 6/1992 sia determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas  tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale (comma 1).

Si ricorda che il suddetto provvedimento CIP 6/1992 definisce, fra l’altro, i prezzi di cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia. Tale prezzo è basato su quattro componenti, tre dei quali si basano sul cd. "costo evitato" (di impianto, di esercizio e manutenzione, di combustibile) ovverosia il costo che avrebbe dovuto sopportare l’ex monopolista Enel se avesse dovuto rispettivamente costruire, gestire ed approvvigionare il combustibile per un impianto di generazione alimentato a gas. Il quarto componente afferisce più direttamente all’incentivazione di tale produzione. Pertanto, il comma in esame interviene su uno dei quattro componenti: il costo evitato di combustibile

Viene, inoltre, specificato che il fondo a cui affluiscono le sanzioni irrogate dall’autorità sopra richiamata sia destinato non più genericamente ad iniziative a vantaggio dei consumatori, come previsto dalla normativa vigente, ma a progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che tali progetti possano beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie (comma 2).

 

La relazione tecnica[8] riferisce che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri in quanto rimette all’Autorità dell’energia elettrica e il gas la modalità di aggiornamento del costo evitato del combustibile e indica una nuova destinazione del fondo richiamato dal comma 2.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la disciplina introdotta non configuri nuovi oneri per la Pubblica Amministrazione.

 

ARTICOLO 52

Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

La norma, introdotta dal Senato, prevede una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento agli impianti entrati in funzione dal 1° gennaio 2008[9]. In particolare la disposizione prevede due meccanismi alternativi di incentivazione:

- per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, alimentati dalle fonti indicate in apposita tabella allegata al provvedimento, si prevedono, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente, i certificati verdi, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata.

La disciplina dei suddetti certificati viene modificata sotto vari aspetti, prevedendo, fra l’altro, un allungamento della loro durata, un diverso meccanismo di definizione del prezzo di collocamento sul mercato e l’obbligo da parte del GSE di ritiro, dei suddetti certificati, su richiesta del produttore[10];

- per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, a scelta del produttore, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.

E’ inoltre previsto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisca, tra l’altro, le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle suddette tariffe, nonché per il ritiro dei certificati verdi, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

La norma prevede inoltre che con successivo decreto ministeriale siano stabilite, fra l’altro, le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione a quello previsto dal presente articolo, nonché per l’estensione dello scambio sul posto[11] a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW[12], fatti salvi i diritti di officina elettrica[13].

 

L’allegato 7  non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento introduttivo della disposizione[14], ne sottolinea il carattere ordinamentale e procedurale e la conseguente assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione prevede che gli oneri conseguenti dalle misure incentivanti previste dalla norma in esame saranno posti a carico della tariffa elettrica.

Si segnala peraltro che gli enti facenti parte della PA, contribuiranno, in parte ed in via indiretta, al finanziamento dei suddetti oneri in proporzione all’aumento dei costi sostenuti per la bolletta energetica.

 

ARTICOLO 53

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Le norme modificano l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003[15], prevedendo misure di carattere procedurale relative all’autorizzazione per le opere che riguardano gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il punto a) del comma 1 dell'articolo in commento modifica il comma 3, dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003, specificando che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione medesima. Il punto b) precisa che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Con il punto c), si integra il comma 3 con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

 

La relazione tecnica non considera le norme[16].

 

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione del carattere essenzialmente procedurale delle norme.

 

ARTICOLO 54

Connessione, acquisto e trasmissione di energia da fonti rinnovabili

Le norme,  nell’enunciare la priorità di connessione alla rete, da parte del gestore,  degli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, aggiungono alcuni contenuti relativi alle direttive emesse dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il collegamento degli impianti alle reti elettriche, di cui al comma 2, articolo 14, del decreto legislativo 387/2003.

In particolare tali direttive debbono, tra l’altro: prevedere l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta; prevedere interventi obbligatori di adeguamento della rete, incluse le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione; ripartire i costi associati alla connessione tra tutti i produttori che beneficiano delle opere di adeguamento, mentre i costi associati allo sviluppo della rete restano a carico del gestore della rete.

Si ricorda che l'articolo 13 del D.Lgs. 387/2003 già prevede la vigenza dell'obbligo di utilizzazione prioritaria e del diritto alla precedenza nel dispacciamento previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 79/1999.

 

La relazione tecnica non considera le norme[17].

 

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norme - destinate ad essere recepite in successive direttive dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas -  che non sembra configurare oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 55

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia fonti rinnovabili.

Le norme - nel prevedere norme procedurali per il riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012[18], dispongono tra l’altro:

-       l’adeguamento o la definizione, da parte delle regioni e province autonome, dei propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali (comma 2);

-       la verifica, ogni due anni e  per ogni Regione, delle misure adottate, degli interventi in corso, di quelli autorizzati, di quelli proposti, dei risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tale verifica è effettuata dal Ministro dello sviluppo economico, che riferisce con relazione al Parlamento (comma 3);

-       la previsione che, in caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo possa esercitare il potere sostitutivo con le modalità di cui all’articolo 8 della n. 131/2003 (comma 4);

-       il coinvolgimento, da parte delle regioni, delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori (comma 5);

-       la promozione, mediante accordi di programma,  dello sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, di apparecchi, di interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica – promossi dal Ministero dello sviluppo economico o dagli altri ministeri interessati con le regioni – con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 (comma 6).

Si ricorda che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede dieci azioni prioritarie, tra queste la priorità n. 3 è assegnata all'energia e ambiente, la quale si articola in due obiettivi generali, uno dei quali finalizzato a promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

La strategia del Quadro si attua anche attraverso due programmi operativi interregionali, ovvero una forma di intervento volta a realizzare una strategia e conseguire obiettivi che si riferiscono ad aree più ampie di quelle di una singola regione. Uno dei due programmi operativi interregionali è dedicato all'energia rinnovabile e al risparmio energetico. Per tale programma operativo interregionale è previsto uno stanziamento per gli anni 2007-2013 di 803,9 milioni di euro.

 

La relazione tecnica[19] non considera le norme.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti circa gli eventuali oneri che si sostanzierebbero in capo al Ministero dello sviluppo economico in caso di esercizio del potere sostitutivo previsto al comma 4, in relazione alle attività previste al comma 2, relativi alla redazione di specifici piani per la promozione delle fonti rinnovabili.

 

ARTICOLO 56

Impianti fotovoltaici degli enti locali

La norma prevede che, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del DM 19/02/2007[20], gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono gli enti locali rientrino ex lege nella tipologia di impianti con integrazione architettonica[21] cui spetta l’applicazione delle più favorevoli tariffe incentivanti previste dall’articolo 6 dello stesso decreto.

La disposizione in commento consente, pertanto, agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali di ricevere automaticamente la tariffa più alta a prescindere dall'effettiva integrazione architettonica degli impianti.

Si segnala che il limite delle disponibilità cui fa riferimento la disposizione in esame non appare riferibile alla disposizione in esame: infatti tale limite fa riferimento alla potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti (12.000 MW), mentre la disposizione in esame riguarda il passaggio degli impianti fotovoltaici dei comuni ad una tariffa maggiormente agevolata, a parità di potenza elettrica ammessa agli incentivi.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione sembra determinare effetti favorevoli per gli enti locali titolari di impianti fotovoltaici. Nulla da osservare pertanto nel presupposto che i relativi oneri siano posti a carico della tariffa elettrica.

 

ARTICOLO 57

Contributi per programmi ad alto contenuto tecnologico

Le norme autorizzano:

·        contributi quindicennali nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2008, 25 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010 per le finalità di cui all’articolo 5, comma 16-bis, del D.L. n. 321/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421/1996 (comma 1).

La norma richiamata ha autorizzato limiti di impegno decennali (con decorrenza dal 1996, dal 1997 e dal 1998) per finalità di sostegno a programmi di industrie del settore aeronautico nonché per interventi urgenti relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

·        la spesa di 318 milioni di euro per l’anno 2008, di 468 milioni per il 2009, di 918 milioni per il 2010 e di 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 266/1977 (comma 2).

La norma richiamata, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, ha autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi di lire per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale;

·        contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno  2008, di 25 milioni per il 2009 e di 25 milioni per il 2010, da erogare per le finalità di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) (comma “).

Il citato comma 95 ha autorizzato contributi quindicennali di 30 milioni di per il 2006, di 30 milioni di euro per il 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro per il 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.

Per i contributi autorizzati ai sensi sia del comma 1 sia del comma 3, è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 16-bis, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005 (commi 1 e 3).

L’art. 5, comma 16-bis, citato richiama le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in base al quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente;

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

20

45

70

24

110

210

0

0

0

Comma 2

318

468

918

0

0

0

0

0

0

Comma 3

20

45

70

60

25

62

0

0

27

 

Pertanto, i complessivi effetti di peggioramento dei saldi sono contabilizzati nell’Allegato 7 nelle seguenti misure:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

358

558

1058

84

135

272

0

0

27

 

La relazione tecnica:

·        con riguardo al comma 1, fornisce le seguenti stime di massima, per il periodo 2008-2014, dell’impatto sul “debito” e sul “deficit” (che dovrebbe intendersi, rispettivamente, come effetto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, secondo quanto si desume anche dal raffronto con l’allegato 7):

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

Debito

24

110

210

220

176

90

37

867

Deficit

 

 

 

110

250

268

95

723

In merito ai parametri sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, la RT si limita a richiamare, per il debito (fabbisogno), il criterio dei “tiraggi” per la realizzazione dei programmi e, per quanto riguarda il deficit (indebitamento), i criteri di registrazione degli oneri stabiliti da Eurostat che fanno riferimento al momento della consegna dei beni;

·        con riguardo al comma 2, precisa che la norma comporta effetti sul saldo netto da finanziare – in misura pari alla spesa autorizzata – e sul fabbisogno (in relazione al quale l’allegato 7 non contabilizza invece alcun effetto); infine, la RT evidenzia la mancanza di impatto della norma sull’indebitamento, “tenendo conto dei criteri di registrazione sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche disposti da Eurostat che fanno riferimento al concetto di consegna, in quanto il programma Eurofighter è già considerato nelle linee tendenziali di finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2010”;

·        in merito, in fine, al comma 3, fornisce le seguenti stime di massima, per il periodo 2008-2016, dell’impatto sul “debito” e sul “deficit” (da intendersi, rispettivamente, come effetto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, secondo quanto si desume dal raffronto con l’allegato 7):

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A

finire

Totale

Debito

60

25

62

140

167

155

134

101

52

46

944

Deficit

 

 

27

70

75

67

175

168

172

191

944

Anche in questo caso, in merito ai criteri sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, la RT si limita a richiamare, per il debito (fabbisogno), il parametro dei “tiraggi” per la realizzazione dei programmi e, per quanto riguarda il deficit (indebitamento), i criteri stabiliti da Eurostat che fanno riferimento alle consegne.

Con la nota del Ministero dell’economia e delle finanze[22] presentata nel corso dell’esame al Senato, in risposta a taluni rilievi emersi[23], è stato inoltre chiarito quanto segue:

·          per tutti i programmi richiamati dall’articolo, ai fini della determinazione dell’impatto in termini di indebitamento netto sono stati adottati i criteri stabiliti da Eurostat, in base ai quali gli effetti sono calcolati sulla base della data di effettiva consegna o disponibilità operativa del bene; ciò spiega la dinamica delle conseguenze finanziarie scontate ai fini dell’indebitamento in relazione ai commi 1 e 3 , mentre per il comma 2, relativo al programma Eurofighter, pur tenendo conto del predetto criterio, non sono stati imputati effetti sul deficit in quanto questi risultano già considerati nella definizione delle linee tendenziali della finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2008;

·          in merito alle ragioni della pressoché sistematica prevalenza – con riguardo ai commi 1 e 3 - dell’entità delle stime di debito (fabbisogno) rispetto agli stanziamenti di competenza, la Nota precisa che le prime sono state valutate sulla base delle effettive esigenze finanziarie sostenibili con i netti ricavi ipotizzati con riferimento alle operazioni finanziarie (mutui) correlate alla realizzazione dei programmi in questione.

 

Al riguardo,  si segnala preliminarmente che gli effetti ascritti alla norma per il 2010 sono di importo inferiore all’onere massimo annuo, che si determina , nella misura di 1.240 milioni euro, nel 2011 e nel 2012, mentre coincide con l’onere annuo che si determina per gli esercizi 2013 e successivi.

Riguardo agli aspetti inerenti alla quantificazione, si osserva che i chiarimenti forniti durante l’esame al Senato esplicitano più in dettaglio i criteri sottostanti la determinazione degli effetti riportati sui tre saldi di finanza pubblica. Peraltro, la mera enunciazione di tali criteri non appare sufficiente per una verifica del procedimento di quantificazione che ha condotto all’elaborazione delle stime.

In particolare, con riguardo alle stime di impatto sul deficit, viene richiamata la decisione di Eurostat concernente i criteri di contabilizzazione delle spese militari. Si segnala in proposito che, con decisione del 9 marzo 2006, Eurostat ha fissato taluni criteri metodologici per la registrazione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per forniture della Difesa: si tratta peraltro di criteri diversificati in ragione della tipologia di contratto nonché dei prodotti e dei servizi acquisiti. Ad esempio, per contratti che comportino la fornitura di beni e servizi lungo un esteso periodo di tempo, Eurostat ha chiarito che, per la determinazione del conto consolidato delle p.a. e, quindi, ai fini del saldo di indebitamento, il momento di registrazione della spesa non coincide con quello della conclusione del contratto o del pagamento, ma, in linea di principio, con il momento della consegna delle singole unità o dei servizi che ad esse accedono.

A fini della verifica delle stime indicate è necessario pertanto disporre anche dei dati e dei parametri in base ai quali, in attuazione dei predetti criteri, si è pervenuti al calcolo degli specifici effetti imputati alla norma ed indicati nel prospetto riepilogativo delle conseguenze finanziarie del provvedimento.

Le medesime considerazioni possono essere svolte per quanto attiene alla stima degli effetti di cassa.

Non appare ad esempio chiaro per quali ragioni, a fronte della concessione di contributi pluriennali venticinquennali (con decorrenza dal 2008, dal 2009 e dal 2010), la RT quantifichi effetti di cassa e di deficit con riferimento al periodo 2008-2014, per quanto riguarda il comma 1, e con riguardo al periodo 2008-2016, per quanto attiene al comma 3.

Infine, andrebbe confermato:

·          con riguardo ai commi 1 e 3, che il richiamo alle disposizioni di cui all’ articolo 5, comma 16-bis, del D.L. n. 35/2005, e, indirettamente, all'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sia effettivamente idoneo ad evitare che, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, debba essere computato a peggioramento degli stessi saldi l’importo corrispondente all’ intero ammontare dei finanziamenti derivanti dai contributi pluriennali, nell’esercizio di attivazione dei medesimi finanziamenti;

·          con riguardo al comma 2, che anche ai fini del fabbisogno gli effetti della norma sono stati già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e che, pertanto – diversamente da quanto indicato dalla RT - è corretta la contabilizzazione che emerge dall’allegato 7, che non attribuisce effetti alla norma ai fini del fabbisogno di cassa.

 

ARTICOLO 60

Disposizioni in materia di autoimprenditorialità

La norma, introdotta al Senato, reca disposizioni in materia di autoimprenditorialità, autorizzando, in particolare, Sviluppo Italia - ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a - a rinegoziare una serie di mutui accesi, entro il 31 dicembre 2004, sulla base della legislazione in favore dell'autoimprenditorialità, rideterminandone così la durata del rimborso. A tal fine autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

La durata complessiva del rimborso non può comunque superare i 15 anni. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per l'allungamento e la rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari degli stessi. Alle imprese ammesse alle agevolazioni si applicano comunque, qualora più favorevoli, le disposizioni Titolo I del decreto legislativo 185/2000 – che ha riordinato in un quadro sistematicola materia delle agevolazioni all’imprenditorialità giovanile - e del relativo regolamento di attuazione (DM 250/2004).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese correnti

Rinegoziazione mutui - interessi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

maggiori spese in conto capitale

Minori rientri da mutui (tesoreria)

 

 

 

10

10

10

 

 

 

(*) Si segnala che, presumibilmente per un refuso,  la norma indicata nell’allegato 7 sotto la voce “Autoimprenditorialità” e sotto la voce “Minori rientri da mutui” non è l’articolo 60 in esame, ma l’articolo 59, comma 3 (norma che invece riguarda un finanziamento biennale a favore del Fondo italiano microcredito).

 

La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi per giustificare l’impatto attribuito alla norma sui saldi di finanza pubblica. Non appare inoltre chiara quale sia l’esatta destinazione della spesa di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 e per quale motivo le maggiori spese in conto capitale indicate nell’allegato 7 producano i loro effetti esclusivamente sul fabbisogno.

 

ARTICOLO 61,  commi 1-11

Interventi industria cantieristica e armatoriale

Le norme rifinanziano  interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali per la sostituzione del naviglio obsoleto con navi a doppio scafo, autorizzando a tal fine:

·        la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di 14 milioni di euro per l’anno 2009, per il completamento degli interventi di costruzione e trasformazione navale nonché di miglioramento della produttività dei cantieri, di cui agli articoli 2 e 4 della legge n.522/1999[24] (comma 1):

·        la spesa di  14 milioni di euro per l’anno 2008, di 21 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010 per il completamento degli interventi in favore delle imprese armatoriali, di cui all’articolo 3, della legge n. 88/2001[25] (comma 2);

·        la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2008[26], per il completamento degli interventi relativi al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici[27], prevedendo altresì che le modalità di concessione del contributo siano quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004 (comma 3).

Si ricorda che il citato decreto ministeriale prevede che per alcune iniziative di costruzione delle navi sia concesso alle imprese di costruzione navale iscritte in albi speciali un contributo pari al 6 per cento del valore contrattuale prima dell’aiuto. Il contributo viene concesso e pagato direttamente all’impresa di costruzione navale in un unica soluzione a lavori iniziati, ed a lavori ultimati viene rideterminato in via definitiva ai fini della concessione di un’eventuale maggiorazione dello stesso o eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza;

·        la riduzione di 15 milioni di euro per l’anno 2008[28], dell’autorizzazione di spesa per la rottamazione dei traghetti di cui all’articolo 4 della legge n. 13/2006 (comma 5).

Si ricorda che l’articolo 4 della legge n. 13/2006, come sostituito dal comma 1046 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) autorizzava una spesa di 24 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per favorire la demolizione delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale, demandando la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei benefici ad un decreto del Ministero dei trasporti.

A fronte di una spesa autorizzata pari a 24 milioni nell’anno 2008, in relazione alle norme sono stati scontati effetti per 24 milioni sul saldo netto da finanziare e per 14 milioni sul fabbisogno e sull’indebitamento.

In proposito si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 contiene una analoga norma (articolo 8, comma 8 dell’atto camera 3194) che ha disposto la riduzione di tale autorizzazione di spesa per 20 milioni nell’anno 2007. Il Servizio bilancio dello Stato ha chiesto chiarimenti in merito all’eventualità che tale riduzione di spesa possa compromettere gli interventi eventualmente già autorizzati o programmati. Con nota del 7 novembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato la disponibilità delle risorse di tale autorizzazione di spesa ed escluso che la norma possa compromettere gli interventi agevolativi poiché nell’esercizio finanziario 2007 non è stata presentata alcuna istanza per la concessione del contributo previsto dalla norma;

·        l’integrazione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 13/2006, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per l’anno 2009 (comma 6).

Si ricorda che all'articolo 3 della legge n.13/2006 istituisce un fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto, demandando alle leggi finanziarie di integrare gli stanziamenti.

Il fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.

Viene, inoltre, istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e presso il Ministero dei trasporti, un fondo con dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per l’anno 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato a interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente (comma 7).

Tra le finalità dei contributi disposti a valere sul  fondo si annoverano: attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale; individuazione di impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l’efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo; campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate;  favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria (comma 8).

Si demanda a successivi decreti del Ministro dei trasporti la definizione degli indici e degli standard energetici ed ambientali di riferimento e la determinazione dei criteri di attribuzione dei benefici nei limiti delle disponibilità del fondo (commi 9 e 10).

In particolare, il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici.

Sono, invece, eccezionalmente riconosciuti contributi fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi per attività di studio, ricerche e campagne informative e per impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di terra.

Si prevede che la decorrenza del beneficio e l’entità dello stesso sia graduato in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

Viene, altresì, previsto che il Ministero dei trasporti promuova la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto (comma 11).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGG. SPESE C/ CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 - (Industr.cantier.)

6

14

0

6

14

0

6

14

0

Comma 2 (Imprese armat.)

14

21

25

14

21

25

14

21

25

Comma 3 – (Ind. cantieristica)

15

0

0

5

10

0

5

10

0

Comma 6 (F. Demol.navi)

4

10

0

4

10

0

4

10

0

Comma 7 (F. effic. energ.)

1

5

5

1

5

5

1

5

5

MINORI SPESE C/ CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 5 (F. Demol.navi

15

0

0

10

5

0

10

5

0

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi

nelle seguenti misure

 

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 61

25

50

30

20

55

30

20

55

30

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, sebbene gli interventi sopra indicati siano limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, in assenza di elementi di quantificazione andrebbero fornite indicazioni circa l’impegno finanziario di detti interventi, al fine di escludere la necessità di ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, invece, alle norme di cui al comma 5, nulla da osservare stante quanto indicato nella citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze, che esclude la compromissione di interventi agevolativi sottostanti le norme definanziate.

 

ARTICOLO 61, commi 12-13

Modifiche al regime della tonnage tax

Le norme:

·        estendono il regime opzionale forfetario di determinazione del reddito imponibile di alcune imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR, al reddito derivante dall’utilizzo di navi che, pur iscritte nel registro internazione, effettuano solo servizi di cabotaggio;

·        estendono la possibilità di opzione per il regime della tonnage tax anche alle società istituite con la forma giuridica di società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

 

L’Allegato 7 assegna alle disposizioni un effetto di minore entrata di 5,3 milioni di euro nel 2009 e di 3 milioni di euro annui dal 2010.

 

La relazione tecnica stima, in riferimento alla disposizione che consente l’opzione per la tonnage tax anche alle imprese che effettuano solo servizi di cabotaggio, un effetto di perdita di gettito di 3 milioni di euro annui.

La stima degli effetti erariali è stata ottenuta sulla base di dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da cui risultano circa 200 soggetti con navi iscritte nel Registro internazionale. In tale ambito sono stati evidenziati i soggetti che, pur avendo navi iscritte nel Registro internazionale, non hanno esercitato l’opzione per la tonnage tax, presumibilmente in quanto non in possesso del requisito, richiesto a tal fine, dell’utilizzo delle navi in traffico internazionale.

Poiché a legislazione vigente tali soggetti godono dell’esclusione dalla tassazione dell’80 per cento del reddito, il vantaggio marginale dell’opzione per il regime della tonnage tax, ora consentito, genera una perdita di gettito di circa 3 milioni di euro.

Riguardo alla disposizione che estende la possibilità di opzione per il regime della tonnage tax alle società di persone, la relazione tecnica afferma che, in base alla medesima fonte informativa, risulta un’unica impresa marittima società di persone con navi iscritte al Registro internazionale. Pertanto, può ritenersi non significativa la variazione di gettito nell’ipotesi in cui la medesima società decidesse di esercitare l’opzione.

 

Al riguardo si osserva che, ai fini prudenziali, sarebbe comunque opportuno considerare i possibili effetti in termini di minore gettito, di cui peraltro non viene fornito l’ammontare,  derivanti  dall’opzione per il regime della tonnage tax da parte dell’unica società di persone esistente.

 

ARTICOLO 61, commi 14-16

Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria da un GEIE

Le norme dispongono che le limitazioni poste all’ammortamento dei beni materiali dall’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7 dei TUIR, non si applichino ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, se tali beni sono concessi in leasing con obbligo di acquisto da un Gruppo europeo di interesse economico (ovvero da una S:p.a. o da una S.r.l.  in regime di trasparenza fiscale) ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale.

L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo. 

Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo del bene in ciascun periodo d’imposta e, anteriormente all’entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del MEF, di natura non regolamentare, che deve inoltre, assicurare che la perdita di gettito per il bilancio dello Stato non superi complessivamente 2,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

 

L’Allegato 7 non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica afferma che le medesime comportano minori entrate per 2,7 milioni di euro annui dal 2008.

 

Al riguardo non si comprendono i motivi della mancata indicazione delle minori entrate in questione nell’Allegato riepilogativo degli effetti del provvedimento e quindi della mancata considerazione di tale onere ai fini dei saldi. Inoltre si osserva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione utile a valutare la congruità delle minori entrate stimate. Peraltro non è chiaro come tale effetto possa prodursi già dal 2008 e per un importo identico a quello previsto per gli esercizi successivi.

Trattandosi di agevolazioni in favore di soggetti IRES in regime di autotassazione, le minori entrate dovrebbero, infatti, prodursi dal 2009 e per un importo superiore limitatamente a tale anno, in quanto comprensivo anche del versamento a saldo per il 2008.

 

ARTICOLO 62, commi 1-5

Riduzione autorizzazioni di spesa in materia di trasporto

Le norme recano disposizioni in materia di trasporto, prevedendo in particolare:

·        il definanziamento - per una somma pari a 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013 - delle annualità relative all’autorizzazione di spesa per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità di cui all’articolo 10 della n. 454 del 1997 (comma 1);

Si ricorda che la richiamata norma ha autorizzato i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti operanti nel settore dell'autotrasporto per la relativa ristrutturazione, nonché per il trasporto combinato;

·        il mantenimento, in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, delle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa sopra richiamata, per l’ammontare di euro 452.311.525[29] nell’anno 2008 (comma 2);

Si ricorda che la versione originaria della norma prevedeva il versamento di 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

·        la riduzione di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010 degli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226[30] (comma 3);

Si ricorda in proposito che l'articolo 28 della legge 226/2004 prevede che a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015 le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla medesima legge;

·        l’abrogazione dell’articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[31] (comma 4);

Si ricorda che la richiamata norma ha istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche;

·        la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51[32] per un importo di euro 713.000 a decorrere dal 2008 (comma 5).

La richiamata norma ha autorizzato la spesa di lire 13.000 milioni annui, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese c capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 – Autotrasporto

56,4

56,4

56,4

56,4

56,4

56.4

56,4

56,4

56,4

Comma 2 – azzeramento residui

0

0

0

113,1

113,1

113,1

113,1

113,1

113,1

Comma 4 – trasporti maritt. sicuri

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Comma 5 – Sistema sicurezza in mare

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Comma 3 – Volont.capitan. di porto

0

0

0

3

4

5

3

4

5

(*)Si segnala che, presumibilmente per un refuso, l’allegato 7 riporta erroneamente l’indicazione “Articolo 113” (invece che Articolo 62, comma 3).

Pertanto, le norme determinano effetti netti di miglioramento dei saldi

nelle seguenti misure:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Articolo 62, commi 1-5

62,3

62,3

62,3

178,4

179,4

180,4

178,4

179,4

180,4

 

La relazione tecnica, con riferimento alle norme in esame, riferisce che viene prevista la riqualificazione delle risorse disponibili in materia dei trasporti mediante strumenti distinti ed analitici volti a ridurre risorse precedentemente stanziate e non utilizzate o risultate eccessive per la realizzazione delle originarie finalità.

La relazione tecnica riferita alla modifica apportata al comma 2[33], riferisce che la previsione del versamento in un unico importo nell’anno 2008, pari a 452.311.525, anziché in quote pari a 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, introduce una semplificazione, prevedendo un versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme conservate in conto residui, non più dovute, in un unica soluzione nell’anno 2008, in coerenza con la vigente normativa contabile, e che tale procedura non comporta alcuna modifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti nell’allegato 7.

 

Al riguardo, con riferimento alle riduzioni di autorizzazione di spesa sopra previste, andrebbero forniti chiarimenti circa l’eventualità che tali riduzioni di spesa possano compromettere eventuali interventi già programmati o autorizzati.

Con specifico riferimento al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili per i pagamenti connessi ai limiti di impegno di cui al comma 2, andrebbe confermata la disponibilità effettiva degli importi da riversare al bilancio statale. In particolare, andrebbe chiarito sia come è stato determinato l’importo da versare complessivamente nell’anno 2008, sia per quale motivo gli effetti delle norme sui saldi non risultino modificati sebbene venga prevista l’erogazione in un unica soluzione.

Con riferimento infine alle norme relative al comma 3, andrebbe chiarito se la riduzione degli oneri della tabella E - e la conseguente contrazione degli arruolamenti da disporre negli anni in questione - non siano suscettibili di determinare problemi di funzionalità nello svolgimento delle funzioni istituzionali da parte delle Capitanerie di porto.

 

ARTICOLO 62, commi 6-10, 20-24

Miglioramento del sistema di trasporto

Le norme prevedono:

·        l’autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto[34] volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (comma 6);

·        la soppressione dell’autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (comma 7).

Si ricorda che il citato comma 2-ter prevede, tra l’altro, un autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale;

·        l’autorizzazione di una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento, per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina (comma 8).

Viene previsto che la programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse siano approvate con uno o più decreti del Miistro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture.

Si segnala che l’articolo 8[35] del decreto legge n. 159/2007 reca disposizioni analoghe a quelle contenute nei commi 8 e 9 sopra descritti;

·        l’individuazione, con un decreto del Ministro dei trasporti e a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)[36], delle risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania (comma 10);

·        l’autorizzazione di una spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013,  per finalità relative alla sicurezza stradale (comma 20).

In particolare si tratta di interventi per accrescere la sicurezza stradale, dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali, intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione;

·        l’autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 (comma 21).

Si ricorda che la richiamata norma stanzia un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia, per i soli anni 2008 e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti;

·        l’autorizzazione di una spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., ferrovie Appulo Lucane S.r.l.,ferrovie del Sud-Est S.r.l. - società di gestione di servizi ferroviari - ciascuno di 10 milioni di euro (comma 22);

·        l’autorizzazione[37] di una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate[38] (comma 23);

·        l’autorizzazione[39] di una spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, di un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma (comma 24).

 

 

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 6 – Autostrade del mare - ecobonus

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Comma 8 – miglioramento trasp Calabria e Sicilia

20

22

7

20

22

7

20

22

7

Comma 9 – sicurezza e cont. terr Calabria e Sicilia

0

0

0

10

15

20

10

15

20

Comma 21 – Ammodernamento sistemi di sicurezza ferrovie

10

10

15

10

10

15

10

10

15

Comma 22 – capitale sociale FF Calabria, Appulo lucane e sud est.

30

0

0

30

0

0

0

0

0

Comma 23 – Riduzione emissioni e risparmio energetico

20

10

10

-5

10

15

-5

10

15

Comma 24 – Fondo colleg ferrov.Pescara-roma

56

56

56

10

30

50

10

30

50

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 20 – promozione sicurezza

35

30

30

20

25

40

25

30

40

Minori spese c capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 7 – autostrade del mare

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

 

 

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi

nelle seguenti misure:

 

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 62

commi  6-10

          20-24

228

185

175

152

169

204

127

174

204

 

La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto delle norme, salvo che per le disposizioni di cui al comma 10, per le quali si afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi e finalizza parte della spesa corrente a spesa di investimento.

 

Al riguardo, con riferimento alla soppressione dei limiti di impegno di cui al comma 7, andrebbe confermato che la riduzione non pregiudichi le finalità originariamente previste dalle norme.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’ENAC, di cui al comma 10, andrebbe chiarito se una diversa destinazione di tali risorse possa pregiudicare l’espletamento di compiti già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 62, commi 11-16

Trasporto combinato e di merci pericolose

Normativa vigente: l’articolo 38, comma 5 della legge 166/2002 ha riconosciuto, per il triennio 2004-2006 un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose in un quantitativo minimo annuo. Il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano e la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in funzione del limite massimo di risorse attribuite dal successivo comma 6. Tale comma prevede l’istituzione del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con limiti di impegno quindicennali (14,5 milioni di euro per l’anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 13 milioni di euro per l’anno 2004), quali concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate dai soggetti individuati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento del Fondo è destinato alla copertura dei contributi alle imprese per il trasporto combinato e di merci pericolose previsti dal comma 5.

L'articolo 9 del decreto-legge 315/2004 ha affidato la gestione del fondo alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

L’articolo 38, comma 7 della legge 166/2002 prevede che il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, sia finalizzato all’erogazione di un contributo in favore delle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti un accordo di programma per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Il contributo è rapportato ai treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale.

Le norme dispongono la prosecuzione, per un biennio, degli incentivi che alle imprese che effettuano il trasporto combinato o di merci pericolose nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002[40], demandando ad un decreto del Ministro dei trasporti la definizione delle condizioni e modalità operative, facendo decorrere il biennio di attuazione delle misure dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (commi 11 e 12).

Tali interventi sono quelli disciplinati dal comma 5 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dall’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315[41], dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340[42], dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005[43].

Viene, inoltre, disposto:

·        l’utilizzo, ai fini di quanto disposto dal comma 11, delle somme disponibili non utilizzate nel triennio 2004-2006 del fondo istituito dal comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002 (comma 13);

·        la prosecuzione, per un ulteriore triennio, delle disposizioni relative a contributi in favore delle imprese ferroviarie che sottoscrivono accordi di programma per il trasporto combinato delle merci, di cui all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002[44]. Tale triennio decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166/2002 (comma 14 e 15);

·        l’autorizzazione della spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’attuazione di quanto disposto al precedente comma 11, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002 (comma 16).

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 16 – Fondo trasporto combinato

20

15

15

20

15

15

20

15

15

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La relazione illustrativa riferisce che i contributi previsti per il triennio 2004-2006 non hanno interamente assorbito le risorse disponibili, che possono essere riutilizzate, ferma restando una legge che ne disponga la possibilità di utilizzo.

 

Al riguardo, andrebbe confermata la sufficienza delle risorse disponibili necessarie per la prosecuzione degli interventi, al fine di escludere futuri possibili oneri aggiuntivi per l’attuazione degli stessi.

 

ARTICOLO 62, commi 17-18

Disposizioni sugli interporti

Le norme:

autorizzano un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (comma 17).

rifinanziano l’articolo 1, comma 1044, della legge 296/2006 nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 (comma 18)[45].

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 ha autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete nazionale degli interporti e un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

Viene stabilito che il contributo, previsto all’articolo 1, comma 1044, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006 (comma 19).

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese c capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 17 –Interporti

0

5

10

0

5

10

0

5

10

Comma 18 – Nodi sistema logistico nazionale

0

2

2

0

1

2

0

1

2

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Nulla da osservare  al riguardo.

 

ARTICOLO 63

Finanziamento di infrastrutture

La norma prevede, al comma 1 contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro (100 milioni nel testo originario) a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010,  per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche previste nella cd. “Legge obiettivo”, legge n. 443 del 2001.

A valere su tali risorse sono previsti in maniera specifica contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009 per gli interventi di ricostruzione nelle zone della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002 (di cui all’art. 1, comma 1008 della legge finanziaria 2007) e (in conseguenza di un emendamento  approvato al Senato) di un milione di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, per la prosecuzione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia (di cui all’art. 1, comma 981 della legge finanziaria 2007).

Il comma 2, introdotto al Senato, destina fino a 50 milioni di euro (senza specificare gli esercizi di riferimento) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione del Belice di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Le suddette risorse sono reperite a valere su quelle, stanziate a legislazione vigente, per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.

 

L’allegato 7, a seguito delle modifiche apportate al Senato ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

99,6

199,2

298,8

49,5

199,0

398,0

49,5

199,0

398,0

 

La relazione tecnica  non considera la norma.

 

Al riguardo, in relazione al comma 1, in merito al diverso impatto contabilizzato ai fini dei tre saldi di finanza pubblica e, in particolare, circa la dinamica delle spese in termini di fabbisogno e di indebitamento, si rileva che è previsto, ai fini di tali saldi, un onere che, nel triennio, risulta di un ammontare superiore all’importo complessivamente stanziato in termini di saldo netto da finanziare.

Andrebbero precisate le ragioni sottostanti tale dinamica, che sembrerebbe collegata agli esborsi effettivi, per stati di avanzamento dei lavori, effettuati a valere sui finanziamenti acquisiti per effetto dei contributi pluriennali.

Ove confermata tale ipotesi, andrebbe comunque chiarito se, nella fattispecie in esame, sussistano rischi di contabilizzazione ad incremento dei saldi di cassa dell’intero ammontare dei predetti finanziamenti nell’esercizio di acquisizione degli stessi, in base alle regole europee.

Quanto al comma 2, che utilizza risorse, di un non meglio identificato “programma straordinario di edilizia residenziale pubblica”, al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle somme, andrebbe chiarito a quali fondi si intende fare riferimento.

Si segnala che l'articolo 21 del decreto-legge 159/2007, ora all'esame della Camera dei deputati (atto 3194), stanzia per un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica la somma di 550 milioni di euro per l'anno 2007. Qualora il finanziamento debba intendersi a valere su tali somme, si tratterebbe di interventi attualmente finanziati solo per l’esercizio 2007.

 

ARTICOLI 64 e 66

Giochi del Mediterraneo 2009 e Campionati del mondo di nuoto 2009

Le norme, introdotte al Senato[46], autorizzano, rispettivamente, una spesa annua di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per 14 anni a decorrere dal 2009 per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009 (art. 64) e una spesa di 0,4 milioni di euro per 14 anni a decorrere dal 2008 per  interventi infrastrutturali relativi ai Campionati del mondo di nuoto - Roma 2009 (art. 66).

Tali stanziamenti sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005[47].

 

L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 64 – Giochi del mediterraneo Pescara

0,4.

0,7

0,7

0,4

2,0

3,0

0,4

2,0

3,0

Articolo 66 – Campionati nuoto Roma

0,4

0,4

0,4

0,4

1

2

0,4

1

2

 

La relazione tecnica non considera la norme, in quanto introdotte al Senato.

 

Al riguardo in merito al diverso impatto contabilizzato ai fini dei tre diversi saldi di finanza pubblica e, in particolare, circa la dinamica delle spese in termini di fabbisogno e di indebitamento, si rileva che - per entrambi gli interventi - è previsto nel triennio, ai fini di tali saldi, un onere di ammontare superiore all’importo complessivamente stanziato in termini di saldo netto da finanziare.

Andrebbero precisate le ragioni sottostanti tale dinamica, che sembrerebbe collegata agli esborsi effettivi per stati di avanzamento dei lavori, effettuati a valere sui finanziamenti acquisiti per effetto dei contributi pluriennali.

Ove confermata tale ipotesi, andrebbe comunque chiarito se, nella fattispecie in esame, sussistano rischi di contabilizzazione ad incremento dei saldi di cassa dell’intero ammontare dei predetti finanziamenti nell’esercizio di acquisizione degli stessi, in base alle regole europee.

Inoltre andrebbe meglio precisata la finalità degli stanziamenti pluriennali, tenuto conto che, ove essi siano diretti alla realizzazione di interventi di infrastrutture da concludersi entro la data di svolgimento delle due manifestazioni sportive (2009), da tale circostanza deriverebbe la necessità di quantificare effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento per il 2009 di entità ben superiore a quanto previsto nell’allegato 7.

 

ARTICOLO 65

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

L’art. 71 della L. 289/2002 ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, finanziata dalla Cassa medesima. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza di soggetti pubblici o privati[48], da realizzare mediante contratto di concessione o di concessione di costruzione e gestione, o affidamento a contraente generale. Al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, il fondo presta garanzie in favore dei predetti soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle opere[49]. I limiti, le condizioni, le modalità e le caratteristiche della prestazione della garanzie e dei relativi rimborsi sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[50].

E’ prevista la possibilità che per le operazioni di cui sopra si possa disporre[51] – in aggiunta alla garanzia prestata dal fondo - la garanzia dello Stato prevista dall’art. 13 legge n. 468/1978[52].

La norma autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le Opere pubbliche (FGOP), la cui dotazione è stabilita dalla stessa Cassa a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP)[53], che viene contestualmente soppresso. Le finalità del nuovo fondo restano invariate, mentre le relativa modalità di gestione, precedentemente definite con decreto ministeriale su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono attribuite alla Cassa stessa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell’economia.

E’ inoltre soppressa la facoltà, attualmente attribuita al Ministro dell’economia, di disporre, in aggiunta alla garanzia prestata dal fondo, la garanzia dello Stato prevista dall’art. 13 legge n. 468/1978.

E’ infine previsto che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’Allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione in esame, non prevedendo che le attuali dotazioni del FROP (1 mld di euro) siano interamente riversate nell’istituendo FGOP, lascia alla determinazione della Cassa depositi e prestiti l’individuazione dell’ammontare della dotazione del Fondo. Poiché dall’utilizzo del FROP erano attesi effetti di risparmio, connessi alla riduzione dei trasferimenti a fondo perduto da parte del settore pubblico, quantificati per il triennio 2003-2005 in circa 100 milioni di euro annui[54], appare necessario che sia chiarito se, nell’eventualità che la dotazione del fondo in esame subisca una riduzione rispetto alle dotazioni del FROP, possano generarsi i presupposti per eventuali maggiori esigenze future di finanziamenti a fondo perduto.

 

ARTICOLO 67

Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

Le norme:

·        riducono di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, l’autorizzazione di spesa relativa al rimborso delle spese per consultazioni elettorali di cui alla legge 157/1999[55] (comma 1);

·        incrementano di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, di cui all’art. 32-bis del d.l. 269/2003[56], da destinare all’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti a rischio sismico (comma 2);

·        autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per l’anno 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (comma 4);

·        aumentano da 20 a 23 miliardi di euro l’importo di cui all’art. 1, comma 796, lett. n) della legge 296/2006 relativo alla spesa complessiva pluriennale destinata dall’art. 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (comma 5).

L’art. 1, comma 796, lett. n) della legge 296/2006 aumenta a 20 miliardi di euro l’importo fissato dall'art. 20 della legge n. 67/1988, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. La medesima disposizione vincola il maggior importo per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico, con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica;

·        autorizzano, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 796, lett. n) della legge 296/2006 le seguenti spese (comma 6)[57]:

a)                       200 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi finalizzati al potenziamento delle “unità di risveglio dai comi”;

b)                      7 milioni di euro per il potenziamento e la creazione di “unità di terapia intensiva neonatale” (TIN);

c)                       3 milioni di euro per l’acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spetrometria di “massa tandem”, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie;

·        modificano i vincoli di spesa definiti dall’art. 1, comma 796, lett. n) della legge 296/3006,  destinando parte delle risorse alle seguenti finalità (comma 7):

a)                       600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali;

b)                      150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

 

La relazione tecnica, riferita al testo del disegno di legge iniziale, prima delle modifiche intervenute al Senato, nulla aggiunge al contenuto delle norme di cui ai commi da 1 a 4.

In merito al comma 5 afferma che le norme hanno esclusivamente carattere programmatorio e sono dirette ad incrementare di 3 miliardi di euro l’importo di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988, come successivamente rideterminato, portandolo a complessivi 23 miliardi di euro.

Sottolinea che l’approvazione degli interventi, mediante sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI SPESE CORRENTI

comma 1

Parititi politici

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE

comma 2

Edifici scolastici

20,0

20,0

20,0

10,0

15,0

20,0

10,0

15,0

20,0

comma 4

Edilizia penitenziaria

20,0

20,0

30,0

5,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

 

Al riguardo, nulla da osservare in merito agli oneri di cui ai commi 2 e 4, essendo i medesimi limitati all’entità dello stanziamento.

Con riferimento, invece, all’aumento da 20 a 23 miliardi di euro dell’importo relativo agli interventi sul patrimonio sanitario, di cui al comma 5, pur rilevando che la relazione tecnica attribuisce alla norma un carattere programmatorio, sarebbe opportuno un chiarimento in merito al reperimento delle necessarie risorse.

 

ARTICOLO 68

Federalismo infrastrutturale

Le norme prevedono:

- la facoltà, per il Ministro delle infrastrutture di trasferire le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attualmente attribuiti all’ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato;

- il trasferimento delle attività di gestione e manutenzione di alcuni tratti autostradali[58], una volta completati i lavori di costruzione ovvero scaduta la concessione in essere[59], ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria pariteticamente partecipata tra l’ANAS S.p.A. e la regione Veneto[60], cui è fatto divieto di partecipare ad iniziative diverse dallo scopo per cui è istituito. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4, tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’ANAS S.p.A.

 

L’Allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti in merito ai possibili riflessi finanziari, anche indiretti, derivanti dalla disposizione. Si segnala infatti che ad altre disposizioni del provvedimento in esame, che prevedono la soppressione di enti ed organismi, comunque costituiti, titolari di funzioni coincidenti con quelle svolte da altri soggetti pubblici, sono attribuiti effetti di risparmio[61]. Andrebbe pertanto chiarito se alla prevista costituzione di una pluralità di soggetti pubblici, partecipati da ANAS e da enti territoriali, sia ascrivibile un possibile effetto di maggiore spesa connesso alla moltiplicazione dei soggetti titolari delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, attualmente attribuiti all’ANAS S.p.A.

Inoltre, data l’incertezza in merito alla collocazione, rispetto al perimetro della PA, dei soggetti di diritto pubblico che verranno costituiti in applicazione della norma in esame, andrebbe chiarito quali riflessi possano derivare per la finanza pubblica in merito ai flussi finanziari inerenti le infrastrutture interessate, al relativo rapporto concessorio e agli eventuali oneri posti a carico della finanza pubblica dalle convenzioni stipulate con i suddetti organismi.

Non si dispone di elementi in merito ad eventuali conseguenze in termini di contenzioso rispetto a soggetti eventualmente già in rapporti con l’ANAS s.p.a. con riferimento alle opere per le quali, ai sensi del comma 1, verrà disposto il trasferimento dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore.

 

ARTICOLO  69

Sistema ferroviario metropolitano in Veneto

La norma autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

 

La disposizione, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[62], non risulta corredata di relazione tecnica.

L’emendamento approvato consta di una parte consequenziale, recante una compensazione di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a valere sul Fondo speciale di parte corrente (accantonamento Ministero dell’economia).

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo stralcio sistema metro regionale

10

10

10

0

0

0

0

0

0

 

Al riguardo si osserva che l’allegato 7 non riporta alcun effetto finanziario con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento da parte del Governo.

Sulla mancata indicazione di effetti finanziari per i saldi di fabbisogno e di indebitamento si rinvia a quanto già osservato con riferimento all’articolo 28 (Fondo nazionale per la montagna).

 

ARTICOLO 70

Sostegno alle imprese editrici e TV locali

Le norme:

·        dispongono che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, al fine della quantificazione di alcuni benefici previsti dalla legge n. 250/1990[63] in favore delle imprese editrici, queste ultime devono presentare anche il modello dei costi di testata che dovrà essere debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio (comma 1);

·        stabiliscono che, in applicazione dell’art. 1, comma 1246 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria avviene in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa[64] (comma 2).

L’art. 1, comma 1246, della legge 296/2006 prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. Le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato all’art. 1, comma 454 della legge 266/2005[65];

·        dispongono che, a decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione, previsti dall’art. 11 della legge n. 67/1987 e dagli artt. 4 e 8 della legge n. 250/1990, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA (comma 3);

L’articolo 11, legge n. 67 del 1987 stabilisce che le imprese di radiodiffusione sonora, che posseggano determinati requisiti, hanno diritto, tra l’altro:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge n. 416/1981[66], applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite: trattasi della riduzione del cinquanta per cento delle tariffe telefoniche;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

In base all’art. 4, comma 1, della legge n. 250 del 1990, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 1991,  le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che possiedano una serie di ulteriori requisiti, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

L’articolo 8 della legge n. 250 del 1990 prescrive che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale, che possiedano determinati requisiti,  hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

L’art. 28 della legge n. 416/1981 dispone, tra l’altro, che le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all’articolo medesimo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni;

·        incrementano di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, il finanziamento annuale previsto per le emittenti televisive locali, di cui all’art. 52 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

La relazione illustrativa, con riferimento al comma 3, afferma che la riduzione dei rimborsi delle  tariffe elettriche e per i collegamenti via satellite in favore delle imprese radiotelevisive comporta un risparmio annuo stimabile in almeno 1 milione di euro.

La relazione medesima afferma inoltre che l’erogazione delle somme direttamente alle imprese, previa certificazione dei costi articolata in base agli importi risultanti, consente l’attivazione di procedure più efficienti. Ciò in sintonia con quanto richiesto in sede comunitaria in materia di aiuti diretti alle imprese, consentendo, tra l’altro, una maggiore efficacia nell’attività di controllo.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

Comma 4

Emitt. locali

10,0

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

 

Al riguardo, nulla da osservare con riferimento all’onere recato dal comma 4, essendo il medesimo limitato all’entità dello stanziamento. 

Andrebbe peraltro chiarito se la riduzione al 40% del rimborso delle tariffe includa anche il  rimborso previsto per le spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, di cui all’articolo 11, lett. b),della legge n. 67/1987.

 

ARTICOLO 71

Sviluppo banda larga e digitale terrestre

Le norme incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2008 le risorse del programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno, risorse allocate presso il fondo per le aree sottoutilizzate[67], al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga sul territorio nazionale, e di  20 milioni di euro per l’anno 2008 il fondo per il passaggio al digitale[68] (comma 2).

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese c capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 – Banda larga FAS

50

0

0

20

20

10

20

20

10

Comma 2 – Fondo passaggio al digitale

20

0

0

20

0

0

20

0

0

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le risorse siano sufficienti a coprire gli oneri relativi agli interventi oggetto della norma.

 

ARTICOLO 74

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano

La normaprevede, al comma 1, di mantenere nel conto dei residui per il loro versamento all'entrata del bilancio statale dell'anno 2008, nel limite massimo complessivo di 14 milioni di euro, le somme disponibili al 31 dicembre 2007 destinate, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56[69], ad investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero. Tali risorse dovranno essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alla realizzazione delle azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», previste dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004).

 

Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede, per l’anno 2008, che 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale - istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981[70] - siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo  per le attività di credito all'esportazione, di cui all'articolo 3 della legge 295/1973[71].

Il comma 3, introdotto dal Senato prevede un aumento di 20 milioni per l'anno 2008 e di 130 milioni per l'anno 2009 del summenzionato fondo per le attività di credito all'esportazione, per contributi in conto interessi.

 

L’allegato 7,  ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Co. 2  Trasferimento di risorse tra fondi

0

0

0

20

30

0

0

0

0

Co. 3  Incremento del Fondo per le attività di credito all'esportazione.

20

130

0

10

90

30

10

90

30

Totale maggiori spese in conto capitale

20

130

0

30

120

30

10

90

30

 

 

La relazione tecnica del ddl originario non considera la norma; la RT relativa all’emendamento governativo, introduttivo dei commi 2 e 3, approvato al Senato afferma che il comma 2, prevedendo il trasferimento di risorse tra due fondi, non ha effetti sui saldi. In relazione al comma 3 si limita a descrivere la norma e ad indicare la copertura con la riduzione dell’accantonamento in tabella A.

 

Al riguardo si osserva che il comma 1 introduce una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono[72]. Andrebbe quindi precisato se la deroga in questione sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento; in tal caso, i richiamati effetti dovrebbero essere oggetto di corrispondente compensazione.

In relazione al comma 2 appaiono necessari chiarimenti in ordine all’impatto di tale disposizione sul fabbisogno, indicato nell’allegato 7, in apparente contrasto con la neutralità asserita nella relazione tecnica. Non appaiono inoltre chiare le ragioni per cui, l’utilizzo di risorse di un fondo rotativo a beneficio di un fondo non dotato di tale caratteristica non determini effetti sull’indebitamento della p.a.

Infine, in relazione al comma 3, appaiono necessarie precisazioni in ordine alla diversa dinamica della spesa ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO  75

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica.

La norma prevede con riferimento al Centro nazionale trapianti:

a)      un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro, a partire dal 2008, per l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica;

La copertura è realizzata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, lettera a), del decreto-legge n. 81/2004, destinata al finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie[73];        

b)     la possibilità di stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali e, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

          (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1, primo periodo (rete trapiantologica)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1, terzo periodo (centro prevenzione e controllo malatt.)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa la congruità delle risorse che residuano per l’attività e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo, considerata la riduzione pari a 700.000 euro delle medesime risorse, destinate dalla norma in esame al finanziamento dell’attività dei Centri regionali per i trapianti.

 

ARTICOLO 76

Ricerca e formazione nel settore dei trasporti

Le norme finanziano programmi di ricerca e formazione nei trasporti, per studi ed esperienze nel settore navale, per le autostrade del mare, prevedendo, a tal fine, le seguenti autorizzazioni di spesa:

2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, finalizzata alla promozione della ricerca e la formazione in materia di trasporti[74] anche in ambito internazionale (comma 1);

2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per le finalità di proseguimento degli interventi di ricerca, miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta e con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1042, della legge finanziaria 2007 (296/2006) (comma 2);

Si ricorda che l’articolo 5 della L. n. 13/2000 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere - nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 - all’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale). Il successivo comma 3 specifica che a tali contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 261/1997, con il quale era stata autorizzata la concessione ai medesimi istituti di contributi – sotto forma di limiti di impegno – per la realizzazione dei programmi di ricerca relativi al periodo 1997-1999.

Il comma 1042 della legge 296/2006, invece, ha autorizzato il Ministero dei trasporti alla concessione all’INSEAN di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale indicate dall’articolo 5 della legge 13/2006.

10 milioni di euro per l’anno 2008 per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare (comma 3).

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGG. SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2 (INSEAN)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

MAGG. SPESE C/ CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1 (Ric. e formaz.trasporti)

2

5

10

2

4

8

2

4

8

Comma 3 (Sistema inform. aut. del mare)

10

0

0

5

5

0

5

5

0

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi

nelle seguenti misure

 

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 76

14

7

12

9

11

10

9

11

10

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, sebbene gli interventi sopra indicati siano limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, in assenza di elementi di quantificazione andrebbero fornite indicazioni circa l’impegno finanziario di detti interventi, al fine di escludere la necessità di ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 78

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

La norma[75] dispone quanto segue:

·        a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un comitato composto da giovani ricercatori operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica (comma 1);

·        l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca (comma 2);

·        all’onere derivante dall’istituzione  e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento delle aliquote di base di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio (comma 3).

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE

 

Comma 3

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

MAGGIORI ENTRATE

Comma 3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Al riguardo, nulla da osservare in merito alla quantificazione dell’onere relativo all’istituzione ed al funzionamento del Comitato di cui al comma 3, essendo il medesimo limitato all’autorizzazione di spesa.

Con riferimento alla modalità di copertura dell’onere recata dal comma 2, invece, si ricorda che il Governo – in risposta alla richiesta di chiarimenti[76] formulata in merito ad analoga copertura disposta dall’art. 33 dell’A.C. 3194[77], relativamente alla necessità di chiarire l’effettiva possibilità di acquisire le risorse aggiuntive attraverso l’aumento dell’accisa sui tabacchi – ha fatto presente che i prodotti del tabacco sono già assoggettati ad un’elevata tassazione che, per le sigarette, supera il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico e che, pertanto, un eventuale aumento dell’accisa, a parità di prezzo di vendita al pubblico, indurrebbe i produttori di tabacchi lavorati ad aumentare il prezzo dei propri prodotti, con conseguente contrazione dei consumi legali ed il correlato aumento del fenomeno del contrabbando.

Da ciò deriverebbe, tra l’altro, un effetto di calo consistente delle entrate erariali ed un difficile conseguimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura finanziaria.

Pertanto, pur in considerazione dell’esiguità dell’onere, appare opportuna una conferma del Governo circa l’effettiva possibilità di acquisire le risorse aggiuntive necessarie per la copertura dell’onere recato dall’articolo in esame  attraverso un aumento dell’accisa sui tabacchi.

 

ARTICOLO 79

Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario

Normativa vigente: il comma 814 dell’art. 1 della legge 296/2006 dispone  l’istituzione di un comitato per la valutazione di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta anni. La destinazione a tali progetti, per gli anni 2007 e 2008, di almeno il 5 per cento delle risorse destinate alla ricerca sanitaria, è subordinata alla valutazione del comitato. Il comma 815 quantifica il relativo onere nel limite massimo di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

La norma[78], modificando i commi 814 e 815 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, rende permanente la destinazione della quota delle risorse per la ricerca sanitaria ai progetti di ricerca sanitaria svolti da ricercatori di età inferiore a quaranta anni. Aumenta, inoltre, la suddetta quota dal 5 al 10 per cento, a decorrere dal 2008. La norma medesima rende, infine, permanente l’onere recato dal comma 815 della legge finanziaria predetta, in relazione all’istituzione ed al funzionamento del Comitato.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

Articolo 79 (*)

 

 

0,0

 

0,1

 

0,1

 

0,0

 

0,1

 

0,1

 

0,0

 

0,1

 

0,1

(*) L’allegato 7 riporta la voce “Art. 78 c. 8 – Comitato valutazione progr. giovani ricercatori sanità”. L’indicazione dell’articolo è inesatta, presumibilmente a causa di un refuso.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 80

Misure a tutela dell’ambiente e sui cambiamenti climatici

La norme, come modificate dal Senato,dispongono:

·        l’adozione, da parte del Ministro per l’ambiente, di Piani strategici nazionali per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori; a tal fine si prevede l’utilizzo delle risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183 del 1989, e al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398[79], come determinate dalla tabella F della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ; per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 si autorizza la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 1);

Con riferimento alle risorse di cui si prevede l’utilizzo si segnala che si tratta delle risorse del Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale istituito dalla citata legge n. 183 del 1989. Tale legge è stata rifinanziata nella tabella D allegata alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per il 2007 e 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tali risorse erano state accantonate dall’articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria per il 2007 e ora disaccantonate dall’articolo 3 del DL 159/2007, approvato dal Senato, attualmente all’esame della Camera (A.C. 3184).

 

·        l’istituzione di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica cui sono destinati, a decorrere dall’anno 2008, 40 milioni di euro annui a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1; si prevede inoltre l’emanazione di un successivo decreto per l’individuazione delle modalità di utilizzazione del fondo anche prevedendo iniziative di cofinaziamento con regioni ed enti locali e l’attivazione di fondi di rotazione(comma 2);

·        l’istituzione di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2008, a valere delle risorse stanziate dal precedente comma 1 (comma 3);

·        il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo in ambiente marino e costiero da parte del Ministero dell’ambiente, mediante l’avvalimento delle strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, al cui finanziamento sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro, a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ( comma 4);

·        la stipula di accordi di programma, tra il Ministro dell’ambiente ed altre amministrazioni centrali e periferiche, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio, per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento[80](PSTA); a tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario di riferimento 2008-2010 ; al relativo onere, formulato in termini di limite massimo di spesa, si provvede mediante una corrispondente riduzione (pari all’entità dello stanziamento) dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 del DL n. 16 del 2005[81] (comma 5);

·        l’istituzione ed il finanziamento di nuove aree marine protette per le quali è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2008[82] (comma 6);

·        la previsione di interventi per la riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del Po, programmati dall’Autorità di bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), per la cui attuazione viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2008-2010[83] (comma 7);

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo, riferito al testo modificato dal Senato: (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento  p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 1

200

200

0

217

200

-17

217

200

-17

comma 2

40

40

40

0

0

0

0

0

0

comma 3

20

20

20

5

10

15

5

10

15

comma 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

comma 5

10

10

10

4

8

10

4

8

10

comma 6

5

0

0

3

2

0

3

2

0

comma 7

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 1

265

265

0

265

265

0

265

265

0

comma 5

10

10

10

4

8

10

4

8

10

 

La relazione tecnica riferita al testo originario specifica che le risorse stanziate, ai sensi del comma 1, potranno essere destinate ad interventi di manutenzione ordinaria del territorio, alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico in corrispondenza dei territori montani, collinari e delle aste fluviali.

Con riferimento all’istituzione dei fondi per l’innovazione ambientale (Fondo solare termodinamico e Fondo innovazione ambientale), la relazione tecnica all’emendamento presentato al Senato, specifica che l’onere complessivo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2008 è posto a valere della riduzione da 265 milioni di euro a 205 milioni di euro dell’autorizzazione per l’anno 2008 di cui al comma 1 dell’articolo in esame.

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui si prevede l’utilizzo a fini di copertura si segnala che il Governo, in occasione dell’esame al Senato, ha confermato che le medesime recano le necessarie disponibilità[84].

 

Al riguardo si osserva che le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3 (Fondo efficienza energetica e Fondo riduzione rifiuti) sembrano configurare oneri permanenti a fronte di una copertura finanziaria posta a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, che risulta limitata agli anni 2008 e 2009. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento agli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, non appare chiaro a quali ragioni sia riconducibile la distribuzione temporale degli oneri, prevista dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ed, in particolare, l’effetto di una spesa aggiuntiva, rispetto a quella scontata nel SNF per il 2008, cui corrisponde un risparmio di pari importo per l’anno 2010. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 81

Fondo realizzazione aree verdi e tutela biodiversità

Le norme, come modificate dal Senato, dispongono:

·        l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente di un Fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte e la realizzazione di parchi urbani nei comuni a maggiore crisi ambientale, al fine di ridurre le emissioni di CO2, di migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 (comma 1);

·        la destinazione della somma pari a 2 milioni di euro, a valere del Fondo di cui al precedente comma, per l’istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (comma 2).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo Netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

 

50

50

50

10

30

40

10

30

40

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Con riferimento agli effetti sui saldi si segnala che il Governo, in sede di esame al Senato[85], ha chiarito che gli effetti calcolati sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto di entità inferiore a quelli stimati in riferimento al saldo netto da finanziare, sono dovuti  presumibilmente all’andamento delle erogazioni a valere del Fondo.

 

ARTICOLO 82, commi 1-6

Disposizioni sull’uso e sulla spesa dei farmaci

Le norme dispongono:

a)      il divieto per il medico sia di prescrivere un medicinale di cui non è autorizzato il commercio sia di impiegarne uno per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, se non sono disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda[86] (comma 1);

b)     la possibilità di riutilizzare le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, da parte della Residenza sanitaria assistenziale (RSA), della ASL o della organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, nel caso di morte del paziente a cui erano destinate; negli altri casi, i medicinali, aventi le medesime condizioni di integrità e validità, possono essere consegnate dal detentore ad organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle regioni e aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria[87] (commi 3 e 4);

c)      la possibilità per le regioni di accedere alla quota premiale di finanziamento relativa alla spesa farmaceutica registrata nel 2007[88] a condizione che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[89] accerti sia l’efficacia delle misure di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata adottate nel 2007 a seguito del superamento del tetto di spesa del 13 per cento sia, con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata nelle regioni che hanno adottato piani di rientro, l’idoneità e la congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera (comma 6).

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica precisa che le norme, essendo dirette a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti nel settore sanitario e, in particolare, farmaceutico, si rendono necessarie al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 82, comma 8

Istituzione del registro dei dottori in chiropratica

La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero della salute e senza oneri per la finanza pubblica, di un registro dei dottori in chiropratica, per coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.

Il chiropratico, qualificato dalla disposizione come professionista sanitario, può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del SSN, nei modi e nelle forme previste dall’ordinamento.

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, tenuto conto che la chiropratica rientra tra le cosiddette medicine non convenzionali, si osserva che l’inserimento della chiropratica tra le terapie garantite, in forma diretta o accreditata, dal SSN appare suscettibile di recare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur rilevando che la disposizione non impone un obbligo ma prevede una mera facoltà in tale senso a carico del SSN.

 

ARTICOLO 83

Disposizioni in favore dei talassemici danneggiati da trasfusioni

La norma autorizza la spesa di 180 milioni di euro nel 2008 per la proroga al 2008 della disciplina che prevede, limitatamente al 2007, la stipula delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti[90] (comma 1).

La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione, nell’ambito di un Piano pluriennale, dei criteri di accesso alle transazioni, e, comunque, nell’ambito delle autorizzazioni, in analogia e coerenza con criteri transattivi già fissati per soggetti emofilici con DM 30 novembre 2003, con priorità, a parità di grado di infermità, per le condizioni economiche del soggetto, definite mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (comma 2).

Al maggior onere si è provveduto mediante l’aumento dell’accisa sui tabacchi lavorati (comma 3).

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1 e 2

180

0

0

180

0

0

180

0

0

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3 (tabacchi)

180

0

0

180

0

0

180

0

0

 

La norma, essendo stata introdotta al Senato, non è corredata dalla relazione tecnica.

 

Al riguardo si segnala che, sulla base della documentazione trasmessa dal Governo in occasione dell’iter di approvazione del decreto-legge n. 159/2007, la platea degli emotrasfusi occasionali potenzialmente interessati ad una transazione può stimarsi da un minimo di 1.500 e un massimo di 10.000.

Inoltre, il Governo, nella medesima sede, ha precisato che, in presenza di un limite di spesa, una corretta applicazione dei criteri di priorità potrà consentire di individuare i soggetti a cui proporre e definire una transazione, ricordando che i soggetti rimasti esclusi conservano la piena facoltà di continuare a perseguire la via giudiziaria.

Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti in ordine al Piano pluriennale introdotto al comma 2 e per il quale non risulta autorizzata alcuna spesa a decorrere dal 2009.

Con riferimento alle modalità di copertura della maggior spesa, si rileva che, sulla base di quanto precisato dal Governo in relazione alla stessa modalità di copertura nel 2007 di una disposizione di analogo tenore recata dal decreto-legge n. 159/2007[91], l’aumento dell’accisa necessario a conseguire un aumento del gettito pari a 180 milioni di euro nel 2008, inducendo i produttori di tabacchi lavorati ad aumentare il prezzo dei loro prodotti, potrebbe comportare una consistente contrazione dei consumi, riducendo, conseguentemente le entrate erariali. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 84, comma 1

Personale dell’associazione Croce rossa italiana

La norma prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa sulla base di convenzioni e per l’espletamento di attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. Viene, inoltre, specificato che alla copertura del relativo onere la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica afferma che il personale con contratto a tempo determinato interessato dalla norma è di oltre 1.850 unità, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro. Tale onere viene coperto a mezzo degli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate dalla CRI su tutto il territorio nazionale e che alla data del 31 dicembre 2006 sono pari a circa 80 milioni di euro. Tale importo copre anche le spese di funzionamento pari circa 15 milioni euro. Si sostiene quindi che in assenza della disposizione in esame verrebbero rescisse le convenzioni in atto, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni - tra cui principalmente le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale – rimarrebbero, al più, invariati. La RT, pertanto, afferma che si potrebbe determinare un incremento di tali oneri, qualora, l’affidamento dei servizi di pronto soccorso e assistenza a soggetti che non siano, come la CRI, dotati di attrezzature e strumenti adeguati, potrebbe comportare condizioni più onerose.

 

Al riguardo, considerato che la proroga dei contratti determina l’introduzione di un elemento di rigidità dell’autonomia negoziale delle ASL, essendo alle stesse preclusa la possibilità di avvalersi, ricorrendo al mercato, di eventuali soluzioni convenzionali economicamente più vantaggiose per lo svolgimento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, appare opportuno che il Governo chiarisca perché tale soluzione debba intendersi esclusa, come sembrerebbe evincersi invece dalla RT.

Il Governo nella risposta ad analoga osservazione formulata al Senato, ha affermato che la circostanza della maggior competitività – in termini di costo del servizio reso - di altri soggetti, diversi dalla CRI, erogatori di attività sociali e socio-sanitarie viene considerata del tutto eventuale ed ipotetica. La norma, del resto, proroga i contratti per la durata delle convenzioni, senza stabilire un obbligo per le ASL di confermare le convenzioni alla loro naturale scadenza.

 

ARTICOLO 84, comma 2

Stabilizzazione personale precario della Croce rossa italiana

La norma, introdotta dal Senato, prevede che nei confronti del personale di cui al comma 1, trovino applicazione le disposizioni previste dall'articolo 146, commi 5, 6 e 7 del provvedimento in esame.

I commi 5, 6 e 7 - nonché 8 e 9 - dell’articolo 146, dispongono misure per la stabilizzazione dei personale precario impiegato nelle pubbliche amministrazioni. A tale fine è stata effettuata la modifica di alcune disposizioni recate dalla finanziaria per il 2007 in materia di stabilizzazione del precariato storico. Per tali finalità, il comma 9, ha disposto l’incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.

Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si prevede il graduale assorbimento presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni[92]. Con tale protocollo vengono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere (comma 2).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, consideratoche la norma estendeal personale di cui al comma 1, l’applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 146, commi 5, 6 e 7 del provvedimento in esame che, in materia di stabilizzazione del personale precario nella P.A., determina un maggior onere a regime, appare opportuno che il Governo chiarisca quali ulteriori effetti finanziari sono a riguardo prodotti dalla medesima disposizione. Ciò anche in riferimento alle prevista eventuale procedura di assorbimento dello stesso personale presso gli enti del servizio sanitario nazionale e le regioni.

 

ARTICOLO 84, comma 3

Assunzioni nella Provincia autonoma di Bolzano

La norma, introdotta al Senato, modifica il comma 527 della L. 296/2006 disponendo che al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui allo stesso comma, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Il comma 527, prevede che per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento di 25 milioni di euro il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della L. n. 449/1997 e successive modificazioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, limitandosi la norma a disporre nell’ambito di un’autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 86, comma 1 

Vaccinazione HPV

La norma prevede che, per il 2008, una quota pari al 50 per cento delle risorse dell’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 131 del disegno di legge in esame, sia destinato alla concessione di un contributo alle regioni e alle province autonome per agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV.

Si ricorda che nel testo del disegno di legge iniziale la quota del fondo da destinare a tale finalità era quantificata in 30 milioni per il 2008.L’allegato 7 non prendeva in considerazione la norma. La relazione tecnica si limitava descrivere la disposizione, senza nulla aggiungere al contenuto della stessa.

 

L’allegato 7 non prende in considerazione la norma.

 

La relazione tecnica all’emendamento[93] precisa che la modifica proposta è diretta ad adeguare l’entità del finanziamento alle effettive risorse disponibili sull’apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.

 

Al riguardo, pur trattandosi di un tetto di spesa, appare opportuno che il Governo fornisca elementi quantitativi (numero dei soggetti interessati, costo del vaccino, costi a carico dei servizi sanitari regionali per la campagna di vaccinazione) atti a supportare l’adeguatezza dello stanziamento.

 

ARTICOLO 86, comma 2

Cancellazione del debito dei Paesi poveri

La norma autorizza la spesa di 2.074 milioni, di cui 40 milioni nel 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per il 2049, a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, attraverso la partecipazione ai Meccanismi Innovativi di finanziamento dello Sviluppo e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri verso istituzioni finanziarie internazionali.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiore spesa capitale

40

50

50

40

50

50

40

50

50

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria si limita a descrivere la normativa, senza nulla aggiungere al contenuto della norma. Nella relazione presentata dal Governo[94] durante l’iter al Senato, si precisa che la modifica è neutrale sotto il profilo finanziario, in quanto è volta ad una articolazione del contributo dell’Italia  al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio tra i Meccanismi Innovativi di finanziamento dello Sviluppo e la cancellazione del debito, ferme restando le risorse finanziarie complessivamente autorizzate.

 

Nulla da osservare al riguardo, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 87

Quota fissa di partecipazione

Normativa vigente: la legge finanziaria per il 2007 (comma 796, lettera p, della legge n. 296/2006) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i cittadini non esenti, il pagamento di una quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. L’articolo 6-quater del decreto legge n. 300/2006 ha modificato la predetta disposizione, introducendo la limitazione della vigenza delle citate norme sui ticket al 31 marzo 2007, consentendo, tra l’altro, alle regioni, per le sole prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa equivalenti sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario.

Il successivo decreto legge n. 23/2007 (articolo 1-bis) ha disposto, per l’anno 2007, l’abolizione di detta quota fissa a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (20 maggio 2007).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge finanziaria 2007 esponeva  i seguenti effetti di maggior gettito sui saldi:

                                          (milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

0

0

811

834

834

811

834

834

 

La norma dispone, limitatamente al 2008, l’abolizione della quota di partecipazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, introdotta dall’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296/2006.

A tale fine, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2008 per un importo pari alle minori entrate (834 milioni di euro).

Per le finalità di copertura è disposta una riduzione, per un importo di 326 milioni di euro per l’anno 2008, della dotazione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (comma 3).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2 (Abolizione ticket diagnostica)

834

0

0

834

0

0

834

0

0

MINORI SPESE IN C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3 (Fondo  politiche comunitarie)

326

0

0

0

0

100

0

0

100

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti[95] dei saldi nelle seguenti misure:

(milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

-508

0

0

-834

0

100

-834

0

100

Segno - =  peggioramento

 

La relazione tecnica integrativa[96] nulla aggiunge rispetto alla quantificazione elaborata relativamente all’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296/2006, che resta pertanto confermata in 834 milioni di euro.

Per quanto concerne le modalità di copertura la relazione tecnica, precisa che l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche comunitarie incide sul saldo netto per l’intero importo e che questa tecnica di copertura viene utilizzata ai fini delle compensazioni relative all’indebitamento netto nella misura circa del 50 per cento dell’importo complessivo. Infatti, la relazione tecnica precisa che è necessario stimare tra l’impegno contabile e l’effettiva erogazione dei fondi l’effetto, in termini di pagamenti, del decorso dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.

 

Al riguardo si osserva che l’onere ascritto alla norma in esame potrebbe essere sottostimato, in quanto risulta di ammontare pari all’effetto di maggiore gettito recato dall’introduzione della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, stimato prudenzialmente in 834 milioni di euro.

In quella sede (legge finanziaria 2007), infatti, gli effetti di maggior gettito, pari a 864 milioni di euro per l’anno 2008, erano stati rideterminati in 834 milioni applicando un abbattimento prudenziale (pari a 3,5 per cento), al fine di tener conto della possibile riduzione del numero delle ricette conseguente all’introduzione del ticket per quota fissa.

Pertanto, una stima prudenziale dell’onere richiederebbe una rideterminazione degli effetti di minor risparmio recati dalla norma in esame pari a 864 milioni di euro e non a 834 milioni, non considerando cioè alcun effetto di contenimento dei consumi. In ogni caso tale stima dovrebbe comunque fondarsi su dati più aggiornati.

Infine, con riferimento alla norma di cui al comma 3 appare opportuno un chiarimento circa la modulazione dell’effetto sui tre saldi di finanza pubblica.

In particolare, si rileva che a fronte di un impatto pari a 326 milioni di euro per il 2008, in termini di saldo netto da finanziare, l’allegato 7 non sconta alcun effetto su fabbisogno e indebitamento, in tale anno e nel 2009. Diversamente, nel 2010 si registra una minore spesa pari a 100 milioni di euro.

 

ARTICOLO 88

Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica

La norma, introdotta dal Senato, dispone:

a)      che il Ministero della salute promuove l'adozione, da parte delle regioni, di programmi volti ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida definite con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1);

b)     che nell’anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica[97] non può superare il livello di spesa registrato nell’anno 2007, incrementato del tasso di inflazione programmata. Inoltre, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall’articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006[98],  sono incrementati del 9 per cento (comma 2);

Il decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2006 ha previsto che gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali superiori alle tariffe massime[99] restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente;

c)      l’esclusione delle attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali (di cui al comma 1) o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina[100], dall’ammontare complessivo della spesa, in relazione al quale le aziende produttrici calcolano il contributo da versare annualmente al bilancio dello Stato[101] (comma 3).

 

L’Allegato 7  non ascrive effetti finanziari alla norma in esame.

 

La norma, introdotta nel corso dell’iter al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva che le modifiche concernenti il calcolo dell’ammontare del contributo (comma 3) appaiono suscettibili di recare una riduzione  delle relative entrate per il bilancio dello Stato[102].  Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 89, comma 1

Uso delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali

La norma modifica la disciplina sulle contabilità speciali che possono essere attivate al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali[103].  

Tale disciplina era stata oggetto di un recente intervento[104] volto a consentire una tantum la riprogrammazione dell’uso delle risorse giacenti nelle contabilità speciali non impegnate entro il 30 novembre 2006. L’intervento ha consentito il trasferimento delle risorse da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

La modifiche operate dalla norma in esame permettono di trasformare il meccanismo della riprogrammazione in strumento permanente e ordinario di intervento.  A tal fine si fissano date certe entro le quali i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi, nell’ottica di una gestione efficiente delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame ha lo scopo di rendere più efficiente l’utilizzo di risorse iscritte in bilancio, appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni sui possibili riflessi prodotti dalla norma sui saldi di fabbisogno e  indebitamento.

 

ARTICOLO 89, comma 2

Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale

La norma incrementa di 200.000 euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, destinata alla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (comma 2, primo periodo). Per le medesime finalità è altresì autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 2, secondo periodo).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Comma 2, primo periodo - Maggiori spese correnti

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Comma 2, secondo periodo - Maggiori spese in conto capitale

0,4

0,8

1,2

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca i criteri adottati per la determinazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo.

 

ARTICOLO 90

Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche[105]

La norma:

·        modifica la disciplina recata dal d.lgs. 367/1996[106] in materia di amministrazione straordinaria delle fondazioni (commi 1-3);

·        dispone, per il triennio 2008-2010, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo che per i posti di personale artistico e tecnico specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato. Stabilisce, inoltre, che per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato (comma 4);

·        istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione controllata e di quelle che presentino specifiche situazioni contabili individuate dalla norma (comma 5);

·        stabilisce le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 5 (comma 6).

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE

 

Art. 90

 

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione di cui al comma 4 non reca alcun riferimento ai limiti alle assunzioni disposte dalle normativa vigente, appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione medesima  possa essere suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare, invece, in merito all’onere di cui al comma 5, essendo il medesimo limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 91

Disposizioni in materia di istituzioni culturali

La norma[107]:

·        dispone che, dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534[108], siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria (comma 1);

·        incrementa di 3,4 milioni di euro, per l’anno 2008, la spesa per contributi straordinari e ordinari di cui agli articoli 7 e 8 della medesima legge n. 534/1996 (comma 2);

Si ricorda che la legge n. 534/1996 ha disposto una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali:

l’articolo 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti mediante l'inserimento in apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, previo parere parlamentare e sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura;

l’articolo 7 prevede che il ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

l’articolo 8 autorizza infine il ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.

·        stabilisce che sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’art. 9 del DPR n. 296/2005[109], con l’onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro che, alla data di entrata in vigore del DPR predetto hanno contratti in corso ovvero utilizzano i suddetti beni immobili (commi 3 e 4);

·        dispone che la stipula degli atti di concessione o locazione sia subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti mediante corresponsione di una somma annua ricognitoria pari a euro 150 (comma 5);

·        dispone che all’onere derivante dall’articolo in esame, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 1142[110], della legge finanziaria 2007 (comma 6).

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Norma

Oggetto

MAGGIORI SPESE CORRENTI

Art. 91

c. 2

Contributi istit. cultur.

 

3,4

 

0,0

 

0,0

 

3,4

 

0,0

 

0,0

 

3,4

 

0,0

 

0,0

 

Art. 91

cc. 3-5

Demanio: indennizzo mancate locazioni

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

MINORI SPESE CORRENTI

(*)

 

Art.146 c.22

 

Riduz. Fondo salvaguardia

Beni cultur.

 

 

18,1

 

 

14,7

 

 

14,7

 

 

18,1

 

 

14,7

 

 

14,7

 

 

18,1

 

 

14,7

 

 

14,7

(*) Si segnala che la copertura indicata nell’allegato 7 sotto la voce “Riduz. Fondo salvaguardia

Beni culturali” risulta di importo superiore rispetto all’onere recato dalle norme in esame (3,5-0,1-0,1 milioni nel triennio) in quanto ricomprende anche gli oneri di cui all’articolo 146, comma 22. Dal punto di vista formale si osserva, inoltre, che nell’allegato 7 la predetta copertura risulta riferita al solo articolo 146, comma 22, mentre, come risulta dal testo del provvedimento, viene utilizzata anche dall’articolo 91, comma 6, in  esame.

Al riguardo, si osserva che la portata finanziaria della disposizione in esame, peraltro non corredata da relazione tecnica in quanto derivante da un emendamento parlamentare, non risulta di agevole ricostruzione. Infatti, in assenza degli elementi alla base della quantificazione, non appare possibile procedere ad una verifica della medesima, né ad una verifica della congruità delle risorse stanziate.

In merito alle disposizioni recate dai commi 3 e 4, andrebbero forniti gli elementi necessari a quantificare gli effetti di minore entrata derivanti dalle disposizioni medesime, anche con riferimento alla decorrenza della concessione a titolo gratuito ovvero della locazione.

Andrebbe inoltre chiarito se la somma annua ricognitoria di cui al comma 5 configuri una sanatoria e quale sia la stima dell’effetto sui saldi di finanza pubblica relativa al gettito di detta entrata.

Con riferimento al comma 6, il Governo dovrebbe in primo luogo chiarire a cosa sia riferito l’onere di euro 100.000 annui – considerato che la norma non contiene alcuna indicazione in merito - e, in secondo luogo, confermare che la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista a copertura dell’onere complessivo, non sia disposta a valere su disponibilità già impegnate ovvero che la riduzione medesima sia compatibile con il perseguimento delle finalità cui l’autorizzazione di spesa  era preordinata.

 

ARTICOLO 94, commi 1 e 2

Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola

La norma, ai fini di una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, prevede la ridefinizione dei criteri inerenti:

·        l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale, subordinandola alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali [comma 1, lett. a)];

·        la determinazione del numero delle classi prime e delle classi iniziali del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado, in base al numero complessivo degli alunni iscritti [comma 1, lett. b)];

·        le modalità di incremento del numero delle classi che deve essere disposto dal dirigente scolastico interessato, previa autorizzazione del competente direttore generale regionale [comma 1, lett. c)];

·        l’assorbimento del personale docente in soprannumero, attraverso la relativa riconversione da attuarsi tramite la partecipazione obbligatoria a corsi di specializzazione intensivi [comma 1, lett. d)].

Inoltre, ridefinisce (in riduzione) le economie di spesa di cui all’art. 1, comma 120, della finanziaria 2007, tenendo peraltro conto dei risparmi derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, secondo i seguenti importi: 535 milioni di euro per l’anno 2008, 897 milioni di euro per l’anno 2009, 1.218 milioni di euro per l’anno 2010 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Stabilisce infine che, al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere dal a) a d) del comma in esame, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge n. 296/2006  (comma 2).

L’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 prevede il conseguimento di economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, ad euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e ad euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Il comma 621, lett. b) introduce una clausola di salvaguardia stabilendo che, in caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal comma 620, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

 

La relazione tecnica ricorda che la legge finanziaria 2007, prevede, ai commi dal 605 al 619, misure di razionalizzazione finalizzate alla riduzione complessiva di personale della scuola di circa 47.000 unità, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009. In particolare, i commi 605, lett. a), e) ed f), prevedono, rispettivamente, interventi per l’aumento del rapporto alunni/classe, per la certificazione all’insegnamento della lingua inglese dei docenti della scuola primaria, la riduzione dei quadri orari degli istituti professionali e la riconversione professionale del personale docente in soprannumero.

Afferma quindi che, considerato che per l’anno scolastico 2007-2008, sulla base dei dati disponibili, si prevede il conseguimento di una riduzione complessiva di circa 14.000 unità, l’obiettivo finale di contenimento previsto dalla legge finanziaria 2007 verrebbe raggiunto mediante la seguente rimodulazione del predetto obiettivo, da conseguire sulla base di un piano triennale che tiene conto delle misure già previste dalla legge finanziaria 2007 e degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo in esame.

Con riferimento alle misure di cui alla legge finanziaria 2007, la relazione tecnica riepiloga i seguenti effetti:

 

Risparmi previsti dalla legge finanziaria 2007

(valori in migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Totole risparmi

448.200

1.324.500

1.402.200

1.402.200

1.402.200

di cui:

 

 

 

 

 

Commi 610 e 611

Comma 605 lett. d)

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Economie per spese di personale

(art. 1, c. 605, lett. a), e), f) e

comma 609

 

418.700

 

1.295.000

 

1.372.700

 

1.372.700

 

1.372.700

 

Con riferimento al nuovo piano triennale, la relazione tecnica espone nella tabella che segue le economie derivanti dalla riduzione delle unità di personale, in relazione, rispettivamente, agli anni scolastici e agli esercizi finanziari a decorrere dal 2007.

 

L.F. 2008 Piano graduale di rientro delle economie

 

a.s.2007/2008

a.s.2008/2009

a.s.2009/2010

a.s.2010/20111

 

Riduzione personale realizzabile

 

14.000

unità

 

11.000

unità

 

11.000

unità

 

11.00

unità

 

Risparmio x 12 mesi

408.889.362 *

321.270.213 *

   321.270.213 *

321.270.213 *

1.372.700.000 *

 

2007

2008

2009

2010

2011

Risparmio sett-dicem.

136.296.453,90

408.889.361,70

   408.889.361,70

408.889.361,70

      408.889.361,70

 

 

107.090.070,92

   321.270.212,77

      321.270.212,77

      321.270.212,77

 

 

 

   107.090.070,92

      321.270.212,77

      321.270.212,77

 

 

 

 

      107.090.070,92

      321.270.212,77

 

136.296.453,90

515.979.432,62

837.249.645,39

1.158.519.858,16

1.372.700.000,00

(*) Tale importo appare basato su una retribuzione media pari a 29.206 euro, riferita sia al personale docente che al personale ATA.

 

La relazione tecnica asserisce inoltre che, gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo in esame, oltre a contribuire al conseguimento dell’obiettivo di razionalizzazione previsto dalla legge finanziaria 2007, determinano riduzioni ulteriori di personale docente nell’a.s. 2008-2009, con conseguenti economie aggiuntive di spesa di circa 60 milioni di euro.

In particolare, la misura di cui alla lettera a) porta ad un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità, corrispondenti ad un risparmio di 2.232 ore di insegnamento, per effetto della riduzione a 34 ore settimanali di insegnamento per i percorsi sperimentali dei licei.

A tale proposito il Governo, con nota n. 139098 del 26 ottobre 2007, in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato ha precisato che la riduzione di spesa di cui all’articolo in esame, comma 1, lett. a), corrispondente ad una riduzione di 124 posti, è stata determinata tenendo conto che l’11% delle n. 8117 classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2006/2007, ovvero 893 classi, ha attivato percorsi sperimentali con orario settimanale delle lezioni superiore a 34 ore. Avendo rilevato che, in media, l’orario delle lezioni settimanali dei percorsi sperimentali sopra individuati si attesta a 36,5 ore, il previsto limite di 34 ore settimanali per i corsi sperimentali che saranno attivati dall’anno scolastico 2008/2009, determina una riduzione di 2,5 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 893 classi interessate. La riduzione orario complessiva viene stimata in 2.232 ore (n. 893 classi x 2,5 ore) che, rapportata a posti/docente (18 ore settimanali), corrispondono a n. 124 posti a tempo pieno.

La misura di cui alla lettera b) consentirà un decremento di 1.810 posti a seguito delle iscrizioni per istituzioni scolastiche, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nella stesa scuola, con conseguente riduzione del numero di classi e quindi del fabbisogno dei docenti. Pertanto, considerata una retribuzione iniziale media lorda relativa ai docenti di scuola secondaria di secondo grado, pari a circa 31.072 euro, le relative economie sono stimate come di seguito indicato:

Con riferimento agli interventi disposti dal comma 1, lett. a) e b), la relazione tecnica così riassume i relativi effetti di risparmio:

 

(valori in euro)

Anno scolastico

2008/2009

2009/2010

2010/2011

            

risparmi comma 1, lett. a)

3.852.928

3.852.928

3.852.928

 

risparmi comma 1,lLett. b)

56.240.320

56.240.320

56.240.320

 

Totale

60.093.248

60.093.248

60.093.248

 

 

2008

2009

2010

2011

Totale risparmi

20.031.083

60.093.248

60.093.248

60.093.248

 

Con la nota sopracitata il Governo ha precisato che la riduzione di spesa di cui alla lettera b), corrispondente ad una riduzione di 1.810 posti di docente, è stata determinata tenendo conto che il 70% dei n. 5.081 punti di erogazione del servizio verrebbe interessato dalla normativa in esame, in quanto per detta percentuale si riscontra la presenza di più indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ritenuto, in via del tutto prudenziale, che in un caso su quattro, per effetto della normativa proposta, sarebbe possibile attivare una classe prima in meno, si stima una diminuzione di 889 classi (5.081 x 17,5%). Poiché il numero medio di ore di insegnamento nelle classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado è pari a 36,65 ore, equivalenti quindi all’impiego di 2,036 docenti per classe, si stima una diminuzione del numero di posti di insegnamento pari a 1.810 posti (889 x 2,036).

Con riferimento, infine, alla disposizione relativa al riassorbimento e riconversione del personale in sopranumero di cui alla lettera d), ha precisato che le risorse finanziarie per la formazione del personale, oltre ad essere previste all’interno delle specifiche dotazioni ordinarie di bilancio dell’Amministrazione dell’Istruzione, sono annualmente assegnate anche nell’ambito del fondo di cui alla legge n. 440/1997[111]. Ha quindi ricordato che l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria per il 2007, prevede già percorsi di formazione finalizzati alla riconversione professionale dei docenti in soprannumero; la normativa di alla lettera d) rende obbligatoria, per i docenti, la frequenza dei predetti corsi di formazione, rafforzando così l’efficacia dell’intervento.

 

Infine, la relazione tecnica, così riassume i risparmi complessivi derivanti dalla rimodulazione delle economie ascritte agli interventi previsti dalla legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 94, in esame:

(valori in milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

Piano di rientro economie LF 2007

 

515,9

 

837,2

 

1.158,5

 

1.372,7

Interventi comma 1, lett. a) e b)

 

20

 

60

 

60

 

60

Totali (comma 2)

535,9

897,2

1.218,5

1.432,7

 

 

 

 

 

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

MINORI ENTRATE

EFFETTI INDOTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 94, c. 1

Raz.ne scuola

2,6

7,7

7,7

 

 

 

 

 

 

 

MINORI SPESE CORRENTI

Art. 94, c. 1

Raz.ne scuola

20,0

60,0

60,0

10,3

30,9

30,9

10,3

30,9

30,9

 

 MAGGIORI SPESE CORRENTI

EFFETTI INDOTTI (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto INPDAP

5,9

17,7

17,7

 

 

 

 

 

 

Contrib. Agg.va

-2,3

-7,0

-7,0

 

 

 

 

 

 

SSN

1,2

3,7

3,7

 

 

 

 

 

 

(*) Segno - = miglioramento

 

Al riguardo, si osserva che nella relazione tecnica non è contenuta alcuna indicazione in merito all’effettiva conseguibilità degli obiettivi posti a fondamento delle ipotesi di risparmio ascritte alle disposizioni in esame. Ciò sia con riferimento alle economie attribuite al comma 1, sia in relazione ai risparmi conseguenti alla rimodulazione degli obiettivi di riduzione del personale già previsti dalla legge finanziaria 2007.

Si sottolinea al riguardo l’elevato scostamento – evidenziato dalla relazione tecnica medesima – riscontrato tra le previsioni di risparmio stimate dall’articolo 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 e le economie di spesa effettivamente conseguite nel 2007 e conseguibili negli anni 2008-2010.

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del DL n. 159/2007, attualmente in corso di conversione, prevede che la disposizione di cui all’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007 – recante la riduzione lineare delle dotazioni complessive del bilancio del Ministero dell’istruzione nel caso in cui non si siano conseguiti gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 620 della legge medesima – non si applichi limitatamente all’anno 2007.

A tale riguardo, anche sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica sarebbe opportuno che il Governo confermasse, suffragandola, la realizzabilità degli obiettivi di risparmio correlati alle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 94, commi 3 e 4

Insegnanti di sostegno

Normativa vigente: l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno, prevedendo un rapporto di 1/138 alunni frequentanti le scuole della provincia.

L’art. 1, comma 605, lett. b) della legge finanziaria 2007 prescrive che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

 

Le norme dispongono quanto segue:

·        il limite massimo al numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non può superare il 25 per cento del numero di sezioni e classi dell’organico di diritto nell’a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lett. b), della legge finanziaria 2007 (comma 3);

·        la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno, nel triennio 2008-2010, è progressivamente rideterminata fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007. Viene altresì modificato l’art. 40, comma 1, della legge 449/1997[112], nella parte in cui prevede le nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche stabilite, in presenza di handicap particolarmente gravi (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati disponibili nel sistema informativo della Pubblica Istruzione, il numero di sezioni e classi in organico di diritto, relativo all’a.s. 2006/2007, risulta pari a 375.722 e che, per lo stesso anno scolastico si registra un totale di 92.185 posti di sostegno complessivamente attivati.

Afferma, inoltre, che in base alla normativa vigente - la quale, per il corrente anno scolastico, non prevede un limite al numero dei posti di sostegno complessivamente da attivare (numero che peraltro risulta in costante crescita nella misura di circa 3.000 posti in ragione d’anno) - il numero dei posti di sostegno da attivare nell’anno scolastico 2007/2008 non potrà essere inferiore a 94.500.

Sostiene che il tetto imposto con la norma in esame, equivalente a 93.930 posti, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili, interrompe il trend di crescita sino ad oggi registrato, attestando il contingente di posti ad un valore di poco inferiore a quello previsto per l’anno scolastico 2007/2008.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica asserisce che l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, concernente la possibilità di effettuare nomine di docenti di sostegno in deroga alla dotazione organica stabilita, garantisce la concreta interruzione dell’andamento crescente del numero dei docenti in questione.

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti alle disposizioni in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che si tratta di economie di spesa peraltro non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 94, comma 5

Immissioni in ruolo di personale ATA

La norma incrementa di 10.000 unità il contingente di immissioni in ruolo previste per il personale ATA dall’art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007.

La citata lett. c) del comma 605 dispone che siano definiti due Piani triennali, rispettivamente per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA per gli anni 2007-2009.

 

La relazione tecnica ritiene finanziariamente neutra la disposizione in esame, considerato il trend di collocamenti a riposo di tale personale, previsto per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 che risulterebbe superiore al numero di immissioni in ruolo previste.

Afferma, infatti, che sulla base dei dati disponibili sull’anzianità giuridica ed anagrafica del personale ATA di ruolo in servizio, le unità che potrebbero accedere al pensionamento negli anni considerati sono circa 28.000 e 29.000, rispettivamente al 1° settembre 2008 ed al 1° settembre 2009.

Riscontrato che la percentuale di collocamento a riposto, rispetto al totale degli aventi diritto è in media pari a circa il 44%, ricava la seguente proiezione:

 

Anno scolastico

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Aventi diritto pensione

28.000

29.000

---

Fuoriuscite ATA

12.320

12.760

---

 

Il Governo, con nota n. 139098 del 26 ottobre 2007, in risposta alla richiesta, formulata dal Servizio Bilancio del Senato,  di dati e parametri utilizzati per definire la platea degli aventi diritto al pensionamento, ha evidenziato che il personale ATA di ruolo registra una rilevante anzianità anagrafica ed un’anzianità di servizio utili al collocamento a riposo. In particolare, nell’anno scolastico 2006/2007 la consistenza numerica complessiva del personale ATA di ruolo è risultata di 164.361 unità, di cui il 26,8% con almeno 57 anni d’età ed il 33,2% con più di 21 anni di servizio.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della norma e delle successive precisazioni fornite dal Governo.

 

ARTICOLO 94, comma 6

Disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente

La norma[113] demanda ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione della disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni.

La norma, inoltre, fa salva la validità delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006.

Dispone, infine, l’abrogazione dell’art. 5 della legge 53/2003 e il d.lgs. 227/2005.

L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (prima aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime - per il biennio 2007-2008 - dei docenti già abilitati, nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

L’art. 5 della legge n. 53/2003[114] reca disposizioni in merito alla formazione iniziale dei docenti.

Il decreto legislativo 227/1995, emanato in attuazione del citato art. 5, definisce le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento.

 

L’allegato 7 non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire l’effettiva neutralità finanziaria della norma in esame con particolare riguardo alla previsione dell’espletamento di concorsi con cadenza biennale, al fine di escludere che dalla medesima possano determinarsi oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 94, commi da 7 a 15

Sperimentazione di un nuovo modello organizzativo

Le norme prevedono la sperimentazione triennale (anni scolastici 2008-2009, 2009/2010 e 2010/2011) di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, finalizzato all’innalzamento della qualità del servizio di istruzione ed all’accrescimento dell’efficienza ed efficacia della spesa. Il modello prevede, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, che individua criteri e metodi della sperimentazione nonché i relativi ambiti territoriali:

·         miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, e dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche;

·         coordinamento tra Stato, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche;

·         maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;

·         monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa;

·         possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili;

·         creazione di un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche che, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, predispone, tra l’altro, una relazione al fine di effettuare la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi.

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione della sperimentazione di cui alle norme in esame dovrebbero scaturire economie di spesa delle quali, per motivi prudenziali, non è stata effettuata una stima. 

 

L’allegato 7 non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo

 

ARTICOLO 95

Risorse per attività di supporto al settore scuola

La normadispone che, a decorrere dall’anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento) dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007 sia finalizzata a:

·        servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione;

·        attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale;

·        promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

Il comma 634 della legge finanziaria 2007 autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione previsti dai commi 622-633, ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica disposte e finanziate dal comma 625 della medesima legge.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi se l’utilizzo di una parte delle  risorse recate dall’art. 1, comma 634, della legge 296/2006 possa pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le risorse predette sono preordinate. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 4 dell’art. 13 del d.l. 7/2007[115] ha disposto, a decorrere dal 2009, la riduzione della medesima autorizzazione di spesa per 31 milioni di euro ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di agevolazione fiscale – introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 – per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

 

ARTICOLO 96

Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario

Le norme dispongono quanto segue:

·        nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente, per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessari al sistema delle università. La suddetta dotazione finanziaria,  comprensiva degli importi di cui all’art. 95, commi 8 e 14 del d.d.l. in esame, è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento (comma 1).

Il comma 8 dell’art. 95 del d.d.l. in esame prevede, tra l’altro, maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2006-2007 a carico del bilancio dello Stato per un importo di 205 milioni di euro per l’anno 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009, per le università, da considerarsi ricompresi nel fondo di cui al comma 1 dell’articolo in esame.

Il comma 14 dell’art. 95, include nella dotazione del Fondo anche gli importi relativi ai maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2008-2009 che non sono quantificati nell’allegato 7 in quanto non aventi effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell’indebitamento netto, l’effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa indicate nel DPEF[116].

·        l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale, di riequilibrio finanziario tra gli atenei e di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento; l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei è subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano (comma 2);

·        il Fondo di finanziamento ordinario è incrementato, altresì di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 al fine di incrementare l’assegno di dottorato di ricerca (comma 3).[117]

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

 

 

 

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

MAGGIORI SPESE CORRENTI

comma 1

 

550,0

 

550,0

550,0

313,0

313,0

313,0

313,0

313,0

313,0

comma 3

 

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

Il Governo, con nota n. 139098 del 26 ottobre 2007, in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato - circa le motivazioni per cui la dotazione aggiuntiva di 550 milioni di euro per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stata indicata in apposito articolo, anziché essere considerata nell’ambito della Tabella C ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d) della legge n. 468/78 -,  ha precisato che l’assegnazione delle maggiori risorse di cui all’articolo in esame non è inclusa nell’ammontare complessivo del FFO indicato in tabella C in quanto la sua assegnazione è subordinata all’adozione di un Piano programmatico recante regole di equilibrio finanziario ed efficienza, nonché all’adesione formale agli obiettivi di tale piano da parte dei singoli Atenei.

Ha inoltre precisato che nella determinazione degli effetti sull’indebitamento netto si considera, prudenzialmente, destinato alle spese di personale il 90% dell’importo complessivo. Ricorda quindi che il 90% costituisce il limite massimo di tale tipologia di spesa tra quelle finanziabili mediante FFO; inoltre le stime di crescita delle spese di personale per gli anni successivi al 2008 (anno per il quale sono previsti maggiori oneri per competenze arretrate) giustificano la costanza degli effetti netti sopraccitati.

 

Pertanto, anche sulla base delle informazioni fornite successivamente dal Governo in merito agli effetti sull’indebitamento netto, si deduce quanto segue:

·        55 milioni del fondo (pari al 10% della dotazione) sono destinati a spese correnti con effetto identico sui tre saldi;

·        495 milioni (90% della dotazione) sono destinati a spese di personale (di cui 205 milioni per il 2008 e 39 milioni a decorrere dal 2009 per i maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2006-2007) il cui effetto su fabbisogno ed indebitamento è pari a circa il 52% degli oneri stessi (in quanto il restante 48% costituisce la stima della quota di tali oneri che “rientra” nel sistema pubblico per contributi e ritenute previdenziali, per IRAP e IRPEF), ovvero pari a 257,4 milioni che, sommati alla quota di 55 milioni per spese correnti, ammonta a circa 313 milioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 97

Fondo responsabilità sociale d’impresa

Le norme dispongono:

·        l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale di un Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche d’impresa con una dotazione iniziale pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2008-2010; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000 relativa al Fondo per le politiche sociali (comma 1);

·        il finanziamento, nell’ambito del predetto Fondo, del contributo destinato alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall’articolo 1, comma 160 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004); il contributo destinato alla citata Fondazione, viene determinato annualmente con decreto del ministro, visto il piano di attività presentato dalla Fondazione medesima (comma 2);

·        il finanziamento di una Conferenza annuale sulla politiche di responsabilità sociale d’impresa sempre a valere del Fondo istituito ai sensi del comma 1 (comma 3).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento  p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese correnti

comma 1 (Fondo sociale d’impresa)

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 100

Congedo di maternità e congedo parentale nei casi di adozione e affidamento

Le norme, modificando alcuni articoli del decreto legislativo n. 151[118] del 2001, dispongono:

·        la modifica dell’articolo 26 in materia di adozioni e affidamenti volta ad estendere di due mesi ( da tre a cinque mesi) il congedo di maternità per la madre lavoratrice in caso di adozione o affidamento di minore corrispondente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro; l'estensione concerne sia i casi di adozione nazionale sia quelli di adozione internazionale (comma 1 alinea art. 26);

Si sopprimono, inoltre:

1.      la condizione, relativa al diritto al congedo in caso di adozione nazionale, in base alla quale il minore non deve avere un'età superiore ai sei anni (all'atto dell'adozione);

2.      la cessazione del congedo al compimento della maggiore età da parte dell'adottato (qualora tale compimento ricada durante la durata del congedo).

La normativa vigente (artt. 26 e 27 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) consente in favore dei soggetti in esame un congedo della durata di tre mesi, corrispondente al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.

 

·        la modifica dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 al fine di estendere la possibilità di usufruire del congedo parentale alle medesime condizioni anche nelle ipotesi di adozione e affidamento (comma 3 alinea art.31);

·        la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ampliando di fatto la possibilità di usufruire del congedo parentale mediante la soppressione del limite di età del minore previsto a legislazione vigente (comma 4 alinea art. 36).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo Netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese correnti

congedo parentale

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica fornisce la quantificazione relativa agli oneri del presente articolo in base ai seguenti parametri ed ipotesi:

·        n. adozioni con madri lavoratrici: 3.500 (riducendo prudenzialmente del 30% il numero delle adozioni complessive)

·        indennità media mensile: 1.300

 

Si perviene quindi ad una previsione di spesa pari a 9 milioni di euro annui.

Con riferimento agli oneri derivanti dalle modifiche delle norme in materia di congedo parentale ivi compresi i limiti di età del minore la relazione tecnica stima un onere pari a 1 milione  di euro su base annua.

L’onere complessivo indicato dalla relazione tecnica risulta quindi pari a 10 milioni di euro annui.

 

La quantificazione fornita dalla relazione tecnica risulta sostanzialmente corretta.

A tale proposito si segnala che, in risposta ad osservazioni del Servizio Bilancio del Senato, il Governo[119] ha precisato che nella quantificazione pari ad 1 milione di euro dell’onere derivante dalle modifiche dell’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 151 sono considerati  anche gli oneri connessi all’istituto della retribuzione figurativa per i congedi senza indennità. Più in generale il Governo ha ribadito il carattere prudenziale della valutazione complessiva dell’onere pari a 10 milioni di euro.

 

ARTICOLO 101

Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali

La norma prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali impongano ai soggetti gestori dei servizi una serie di obblighi atti ad assicurare il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi minimi nell’erogazione delle prestazioni. Sono inoltre previste procedure per garantire la verifica periodica dell’adeguatezza dei parametri fissati e il monitoraggio permanente del rispetto degli stessi.

Con riferimento ai profili finanziari, la norma prevede che le attività sopra descritte siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, la cui misura deve essere predeterminata nel contratto di servizio per l’intera durata dello stesso.

 

La relazione tecnica e l’Allegato 7 non considerano la norma.

 

Al riguardo la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Peraltro si segnala che, sebbene formalmente l’onere per le procedure di verifica e monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici è posto dalla norma a carico di questi ultimi, i relativi effetti potrebbero riflettersi in un incremento dei compensi richiesti dai gestori stessi. Nella misura in cui tali compensi siano posti a carico degli enti locali e non degli utenti finali delle prestazioni potrebbero conseguirne oneri indiretti per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 102

Fondo politiche per la famiglia

Normativa vigente. Le finalità del Fondo (istituito dall'art. 19, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223[120], convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) sono definite dall'art. 1, commi 1250 e 1251, della L. 27 dicembre 2006, n. 296[121]; il comma 1252 del medesimo art. 1 dispone che il Ministro delle politiche per la famiglia, con decreto, ripartisca gli stanziamenti del Fondo tra i seguenti interventi :

·          Osservatorio nazionale sulla famiglia;

·          iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (di cui all'art. 9 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni);

·          iniziative di abbattimento dei costi dei servizi, per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

·          sostegno delle attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

·          iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari, adottate da enti locali ed imprese;

·          sostegno delle adozioni internazionali e per garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali;

·          elaborazione di un piano nazionale per la famiglia, per l'acquisizione di proposte ed indicazioni utili per il piano, nonché per la successiva verifica dell'efficacia dello stesso, attraverso la promozione e l'organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

·          conclusione e attuazione di un'intesa, sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari;

·          promozione ed attuazione di un accordo, in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari sancito.

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, ampliano, modificando il comma 1251 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) il novero degli impieghi delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia prevedendo in particolare le seguenti ulteriori finalità:

·        favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti (parzialmente o totalmente) non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie;

·        finanziare le iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori promosse dall’osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge n.269 del 1998.( lett. c-bis).

 

L’allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla norma in esame.

 

La relazione tecnica, all’emendamento approvato al Senato, conferma che la disposizione in esame introduce due ulteriori finalizzazioni di spesa del predetto Fondo, fermo restando il limite delle disponibilità già previste per il Fondo.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le finalità già previste dalla normativa vigente, in relazione alle quali le disponibilità finanziarie saranno ridotte, non appaiono riconducibili a diritti soggettivi.

 

ARTICOLO 103

Fondo contro la violenza alle donne

La norma dispone l’istituzione di un Fondo, per l’anno 2008 con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato allo sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

Saldo Netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese correnti

20

0

0

20

0

0

20

0

0

 

La relazione tecnica precisa che si tratta del rifinanziamento degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri del programma “Promozione dei diritti e delle pari opportunità” nell’ambito della missione “Diritti sociali, solidarietà e famiglia”.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti circa la natura degli interventi che si intende realizzare al fine di verificare la compatibilità del finanziamento limitato all’esercizio 2008.

 

ARTICOLO 105

Misure in favore di soggetti con disabilità grave

Normativa vigente. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito dall’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230[122], e confermato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64[123], è la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che cura l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione del servizio civile. Il decreto legge 18 maggio 2006, n. 101, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha trasferito al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di servizio civile nazionale, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio nazionale.

 I progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale sono disciplinati dall’articolo 6 del decreto legislativo 77/2002[124].

 Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’articolo 4 del d. lgs. 77/2002, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Unificata. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito: a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato; b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

 

Le norme, introdotte dal Senato,dispongono:

-                  la riserva di una quota non inferiore al 4% dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale allo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili (comma 1);

-                  la riserva, nell’ambito dei summenzionati fondi, di una quota non inferiore al 30%, in favore dei progetti aventi finalità assistenziale diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave (comma 2).

 

L’allegato 7non ascrive effetti finanziari alla norma in esame.

 

Le norme non risultano corredate da relazione tecnica.

 

Nulla da osservareal riguardo, dal momento che la norma non reca maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

 

ARTICOLO 106

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

Le norme dispongono che, a decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, gli enti previdenziali pubblici possano effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, salvo deroga a tale limite disposta con decreto ministeriale[125] (commi 1 e 4).

Al fine di consentire agli enti previdenziale di effettuare investimenti immobiliari in forma indiretta, questi ultimi non costituiscono disponibilità depositate presso le aziende di credito e non concorrono pertanto ai fini del calcolo del limite entro il quale gli enti assoggettati alla tesoreria unica possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito[126] (comma 3).

E’ infine previsto che, decorrere dal 1º gennaio 2008, non si applichino le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili (comma 5).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Investimenti enti di previdenza (minori spese in conto capitale)

0

0

0

0

0

0

400

420

440

 

La relazione illustrativa chiarisce che la norma si rende necessaria in vista dell’esaurirsi con l’esercizio 2007 del vincolo di crescita del 2% delle spese degli enti appartenenti alla PA[127], onde evitare che l’utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali si rifletta in termini negativi sul saldo dell’indebitamento netto. La stessa relazione sottolinea inoltre  che l’esclusione delle quote di fondi immobiliari dal limite delle risorse detenibili fuori dalla tesoreria si rende necessaria in quanto l’attuale inclusione ha di fatto impedito agli enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari, determinando conseguentemente il progressivo accumularsi di avanzi di amministrazione.

 

La relazione tecnica sottolinea che l'articolo mira ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali, evitandone tuttavia riflessi in termini di indebitamento netto. Infatti, gli investimenti immobiliari indiretti - come la partecipazione ad un fondo immobiliare -, diversamente dall'acquisto diretto di immobili, rappresentano una partita finanziaria e non incidono pertanto sull'indebitamento netto. L'effetto di miglioramento su tale saldo, stimato in 400 mln per il 2008, 420 mln per il 2009 e 440 mln per il 2010, deriva dalla circostanza che le spese di investimento diretto in immobili degli enti previdenziali era stato considerato nei tendenziali di spesa.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato, il Governo ha confermato che i fondi accantonati dagli enti previdenziali sono stimati in misura pari a 5.700 mln di euro e che la stima del risparmio di 400 mln è stata effettuata applicando la percentuale del 7% al suddetto ammonare.

Viene inoltre precisato che la finalità della norma, oltre a conseguire un beneficio sull’evoluzione tendenziale dell’indebitamento netto attraverso l’esplicitazione delle modalità di realizzazione degli investimenti immobiliari da parte degli enti previdenziali, mira a consentire a questi ultimi una programmazione degli investimenti, in termini compatibili con l’obiettivo di debito delle AP, tramite il superamento dei limiti di spesa previsti fino al 2007 che sono stati alla base dell’accumulo di cospicui avanzi negli ultimi anni.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito alla effettiva idoneità della norma a produrre risparmi di spesa. Si osserva infatti che la normativa vigente[128] già impone agli enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari solo in forma indiretta e non è chiara pertanto la ragione per la quale le previsioni a legislazione vigente scontino una spesa per investimenti immobiliari diretti. Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 1 sembrerebbe meramente confermativa del suddetto principio, mentre la parte innovativa della disposizione riguarderebbe l’introduzione del limite massimo del 7% all’ammontare di tale tipologia di spesa. Peraltro, essendo quest’ultima classificata come partita finanziaria, l’introduzione del suddetto limite non sembrerebbe idonea a produrre effetti di risparmio sull’indebitamento netto.

Qualora la normativa vigente preveda deroghe al principio sopra descritto, disponendo, entro certi limiti, la possibilità per taluni enti di effettuare investimenti immobiliari diretti, l’effetto di risparmio della disposizione in esame sarebbe ascrivibile al comma 5, nella misura in cui questa si intenda come soppressiva anche di tali deroghe. In tal caso, l’effetto di risparmio non sarebbe comunque imputabile all’applicazione del tetto del 7% di cui al comma 1.

 

ARTICOLO 107

Gestioni previdenziali

Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l’altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.

La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone (commi 742-744):

a)      l’incremento di 416,42 milioni di euro per il 2008 a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali[129]. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2008 a carico dello Stato è pari a 17.066,81 milioni di euro[130];

b)     l’aumento di 102,89 milioni di euro nel 2008 dei trasferimenti dello Stato all’INPS dovuti, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997[131], come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984[132]. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 4.217,28 milioni di euro nel 2008[133].

 

L’Allegato 7 riporta gli effetti delle disposizioni sul solo saldo netto da finanziare, di carattere compensativo, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all’INPS corrisponde un’equivalente maggiore entrata per l’Istituto per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

519,3

519,3

519,3

0

0

0

0

0

0

MINORI SPESE CORRENTI

519,3

519,3

519,3

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnicaprecisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2007[134] sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2008-2011, nella misura del 2 per cento per il 2007 e dell’1,7 per cento nel 2008 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 108

Trasferimenti all’INPS

La norma, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti[135], valutati in 667,60 milioni di euro nel 2006, dispone:

a)      l’utilizzazione delle somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2006, trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)[136] in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b)     l’utilizzazione di 107,83 milioni di euro che, sulla base del consuntivo 2006, risultano trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, si tratta di regolazioni di effetti contabili volte ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’INPS. Inoltre, da un lato, la norma riguarda somme già trasferite all’INPS ma non utilizzate, dall’altro, i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili, in base alla disposizione in esame, sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, la relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di dettaglio:

Ÿ        somme trasferite alla GIAS, risultate in eccedenza ed utilizzate per coprire le maggiori occorrenze della Gestione invalidi civili per il 2006, pari a 559,77 milioni di euro:

(milioni di euro)

Per erogazioni pensionistiche

 

- maggiorazioni sociali[137]

63,01

- contribuzione figurativa invalidi[138]

62,86

- maggiorazioni sociali[139]

52,39

- convenzione Santa Sede

20,71

- altri oneri pensionistici[140]

360,80

TOTALE

559,77

Ÿ        risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, per un importo complessivo di 107,83 milioni di euro:

(milioni di euro)

Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi[141]

52,86

Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità[142]

2,03

Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati[143]

52,94

TOTALE

107,83

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca dati di maggiore dettaglio sulla tipologia di interventi che, rispetto alle previsioni, ha evidenziato maggiori esigenze finanziarie, considerando anche che alla Gestione invalidi civili sono state destinate risorse aggiuntive con le ultime tre leggi finanziarie.

Si segnala che, con riferimento agli interventi disposti dalla legge n. 296/2006, il Governo ha precisato che le maggiori occorrenze manifestatesi nel corso del 2005 erano riconducibili ad erogazioni, da un lato, di nuove liquidazioni derivanti dall’attività amministrativa dell’INPS nel 2004 ed erogate nel 2005 e, dall’altro lato, di nuove liquidazioni, comprensive di arretrato, nel mese di dicembre , con conseguente anticipo di erogazioni rispetto al 2006. Inoltre, il consuntivo INPS per il 2005 aveva evidenziato un aumento delle spese di funzionamento amministrativo della Gestione degli invalidi civili, a cui è necessario fare fronte mediante l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato. In conseguenza di tale andamento, nel corso del 2006 si sarebbe dovuta, viceversa, evidenziare una tendenza al rallentamento della spesa in esame.

 

ARTICOLO 109

Risorse per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici

La norma prevede la possibilità di utilizzare lo stanziamento per il 2008 delle risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (pari a circa 133 milioni di euro annui e destinate al finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), anche per il finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche[144].

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica precisa che, nel settore delle amministrazioni statali, attualmente risulta già costituito il Fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale è stato riconosciuto, per le spese di costituzione e di avvio, un contributo pari a 2,58 euro per ogni dipendente (pari a, complessivamente, oltre 2,6 milioni di euro).

Inoltre, nel corso del 2007 sono stati sottoscritti l’accordo per l’istituzione del Fondo per i dipendenti delle Regioni, autonomie locali e sanità e l’ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo a favore dei dipendenti dei Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei ministri, Enac e Cnel.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 110

Disposizioni riguardanti gli iscritti al Fondo volo

Normativa vigente: l’articolo 34 della legge n. 859/1965 riconosceva la facoltà dell'iscritto al Fondo volo, al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere, in sostituzione di una quota della pensione, la liquidazione del valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l’INPS. Successivamente, l’articolo 11 della legge n. 480/1988 aveva escluso da tale beneficio gli iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988, data di entrata in vigore della legge stessa. Infine, l’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 249/2004[145] ha disposto l’abrogazione dal 1° gennaio 2005 dell’articolo 34 della legge n. 859/1965.

La norma, con riferimento al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al relativo Fondo di previdenza antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 480/1998[146], dispone, ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione, l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione determinati in base ai criteri attuariali specifici per il Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS, su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo.

Come esplicitato dalla relazione tecnica, i coefficienti attualmente utilizzati dall’INPS sono stati determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo riferito al quinquennio 1.1.1980-31.12.1984 e sono stati approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con effetto sulle pensioni con decorrenza dall’1.1.1980; alle pensioni con decorrenza 1.7.1997, invece, si applicano le nuove tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302/2005.

 

La relazione tecnica precisa che la norma, di carattere interpretativo, è finalizzata ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, derivante dai ricorsi presentati, in via amministrativa e in via giudiziaria, da numerosi pensionati del Fondo volo[147], si determini una maggiore spesa pensionistica di circa 470 milioni di euro (corrispondenti a circa 3.800 prestazioni da riliquidare) non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in base ai quali risulta che la disposizione è volta ad evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 111

Disposizioni interpretative in materia di congedi parentali e di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti

Le norme precisano:

a)      l’applicazione ai soli iscritti all’AGO delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia, rispettivamente, di contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo per maternità (astensione obbligatoria) e di riscatto dei periodi di congedo parentale (astensione facoltativa) (comma 1).

Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di una disposizione di carattere interpretativo volta ad escludere l’applicabilità delle disposizioni richiamate ai soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001;

b)     con norma di interpretazione autentica, che la perequazione della maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 140/1985 in favore degli ex combattenti si applica a decorrere dalla concessione della medesima maggiorazione[148] (comma 2).

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame sono finalizzate a porre fine ai contenziosi in atto, che comporterebbero una maggiore spesa a carico degli enti previdenziali quantificata, sulla base di dati amministrativi degli enti previdenziali stessi, in 170 milioni di euro annui[149], con riferimento alla normativa in materia di congedo parentale, e in 400 milioni di euro nel 2008 (trattandosi di arretrati), con riferimento alla normativa in materia di perequazione alla maggiorazione degli ex combattenti. Tali maggiori spese non sono state scontate nei tendenziali a normativa vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in base ai quali risulta che la disposizione è volta ad evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

ARTICOLO 112

Definizione di contenziosi con l’INPS

Normativa vigente: il decreto-legge n. 536/1987[150] concedeva ai datori di lavoro agricolo nel Mezzogiorno una riduzione, dal 1° gennaio 1987 e per un periodo di dieci anni, del 60 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti. Tali soggetti, tuttavia, risultavano esclusi dalla riduzione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, concessa ai datori di lavoro agricoli dal 1° gennaio 1987 al 30 novembre 1988.

Successivamente, la legge n. 67/1988 riduceva al 30 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 1996, i premi e i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli nei territori montani per i loro dipendenti. Tale riduzione era fissata al 60 per cento per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate (articolo 9, comma 5). Per il calcolo di queste ultime agevolazioni, non si sarebbe dovuto tenere conto delle fiscalizzazioni concesse dal citato decreto-legge n. 536/1987 (articolo 9, comma 6).

L’interpretazione di tali norme ha dato luogo ad un notevole contenzioso tra l’INPS e i datori di lavoro agricolo delle zone montane e svantaggiate che sostenevano la cumulabilità dei benefici in questione. Tale orientamento è stato avallato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14227/2000 ha determinato una serie di richieste, da parte dei datori di lavoro all’INPS, volte al rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione, nei limiti prescrizionali.

Per fare fronte a tale situazione, l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003[151], fornendo l’interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 536/1987, ha precisato che la riduzione dei contributi previdenziali prevista dalla legge n. 67/1988 non è cumulabile con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536/1987[152].

La relazione tecnica a tale disposizione precisava che, in mancanza di tale interpretazione, l’onere dei rimborsi a carico dell’INPS sarebbe ammontato a 1.080 milioni di euro, al netto degli interessi legali.

La norma autorizza l’INPS a definire in via stragiudiziale i contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali.

Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento dei contributi in oggetto, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all’INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all’INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1

0

0

1

0

0

1

0

0

 

La norma, essendo stata introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva che l’onere sembrerebbe connesso sia al mancato versamento delle sanzioni, sia alla possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali sia, infine, alla possibilità di compensare i crediti contributivi. Andrebbero quindi forniti tutti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione delle singole voci di costo, al fine di verificarne la compensatività assunta nel prospetto di copertura che indica un onere limitato a 1 milione di euro nel 2008. Anche in merito alla distribuzione temporale dell’onere si rileva che, sulla base dei dati disponibili, gli effetti negativi di cassa per l’INPS non sembrerebbero limitati al 2008. Anche a tale proposito appare necessario acquisire i relativi elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 113, comma 1

Finanziamento del Protocollo welfare

La norma, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, di un Fondo di 1.548 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009, 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012. A valere su tali risorse è assicurata la copertura finanziaria di uno specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante disposizioni attuative del Protocollo stesso[153].

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa  corrente sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.548

1.520

3.048

1.278

1.231

2.752

1.278

1.231

2.752

 

La relazione tecnica precisa che la differenza degli effetti sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto è da ascrivere alla circostanza che alcuni interventi contenuti nel Protocollo prevedono la concessione di maggiori contributi figurativi rispetto alla legislazione vigente. Infatti, in termini di saldo netto da finanziare, i relativi oneri rilevano per intero negli anni in cui si effettua il trasferimento all’ente previdenziale a copertura delle anzianità maturate; in termini di indebitamento netto, invece, i maggiori oneri si registrano nel tempo (in particolare, gradualmente nel medio-lungo periodo) allorché i soggetti beneficiari accedono effettivamente al pensionamento.

Con riferimento agli esercizi successivi al triennio, inoltre, la relazione tecnica espone i seguenti effetti di maggiore spesa sui saldi:

(milioni di euro)

Saldo netto

Indebitamento

2011

2012

2013

2011

2012

2013

3.048

1.898

1.898

2.752

1.602

1.602

 

Al riguardo, poiché l’onere è finalizzato al finanziamento del disegno di legge che recepisce il Protocollo, la congruità dello stesso va verificata alla luce della disciplina da esso recata. A questo proposito si rinvia alla apposita nota di verifica[154].

 

ARTICOLO 113, commi 2-5

Disposizioni in materia di formazione professionale

Le norme dispongono per il 2008, a valere sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo[155]:

a)      il riconoscimento ai soggetti in cerca di prima occupazione di un bonus, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, da spendere per la propria formazione professionale o presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato[156] (commi 2 e 3);

b)     la spesa di 13 milioni di euro per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (legge n. 40/1987) (comma 4);

c)      il finanziamento, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, di progetti di ristrutturazione elaborati dagli stessi enti di formazione (comma 5).

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.

 

La norma, essendo stata introdotta dal Senato, non reca la relazione tecnica

 

Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti sulle effettive disponibilità del Fondo per la formazione professionale nonché sugli interventi posti a suo carico a legislazione vigente, allo scopo di escludere che gli interventi previsti dalla norma in esame incidano negativamente sulla funzionalità del fondo stesso e sul finanziamento degli altri interventi previsti dalla vigente legislazione.

 

ARTICOLO 114

Interventi in materia di formazione professionale e apprendistato

Le norme dispongono:

a)      l’assegnazione ad Italia Lavoro S.p.A di 14 milioni di euro per il 2008 a carico del Fondo per l’occupazione quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura (comma 1);

b)     il finanziamento di 100 milioni di euro per il 2008, a carico del Fondo per l’occupazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (comma 2);

c)      l’incremento di 30 milioni di euro annui dal 2008 del contributo ordinario annuale all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per completare i processi di stabilizzazione del personale[157] (comma 3).

La copertura del maggior onere è a valere, per gli anni 2008 e 2009, sul finanziamento di 300 milioni di euro annui destinato alle misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (recate dall’articolo 1, commi 1202-1210) e, per gli esercizi a decorrere dal 2010, a valere sul Fondo per l’occupazione.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

comma 1

0

0

30

0

0

30

0

0

30

minori spese c/capitale

0

0

30

0

0

30

0

0

30

comma 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

comma 3

0

0

-30

5

0

-30

5

0

-30

minori spese correnti

30

30

0

30

30

0

30

30

0

maggiori spese c/capitale

-30

-30

-30

-25

-30

-30

-25

-30

-30

effetto netto

0

0

0

5

0

0

5

0

0

 

La relazione tecnica, escludendo il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, precisa che il Fondo per l’occupazione, a valere sul quale sono posti gli interventi, presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui alla tabella D. Con riferimento, inoltre, al finanziamento a valere sulle disponibilità destinate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (articolo 1, commi 1202-1208), gli elementi amministrativi forniti dal ministero del lavoro dimostrano la idoneità di tale copertura per gli anni 2008 e 2009.

 

Al riguardo, con riferimento agli effetti contabilizzati sui saldi dei prelievi a carico del Fondo per l’occupazione, andrebbe chiarito in base a quale criterio tale forma di finanziamento talvolta sia computata a peggioramento dei saldi (comma 3) e talvolta, invece, risulti essere priva di effetti (comma 2).

 

ARTICOLO 115

Personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro

La norma dispone la ripartizione delle risorse già stanziate per il 2008 dall’art. 1, comma 571 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), destinando 1.734.650,70 euro al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e 1.015.000 euro all’incremento di organico di 60 unità del medesimo reparto dell’Arma dei carabinieri.

Il comma 571 della finanziaria 2007 ha previsto, al fine di potenziare l'attività ispettiva del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, un incremento di organico di sessanta unità, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalle norme vigenti.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

Si rammenta che in relazione alle citate norme di cui all’art. 1, comma 571 della L. n. 296/2006, erano stati scontati, sull’anno 2008, effetti sul saldo netto da finanziare per circa 2,6 milioni di euro e sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto per circa 2,1 milioni di euro, come riepilogato nella tabella che segue, che espone gli effetti sui saldi come quantificati nell’allegato 7 alla legge finanziaria 2007.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Comando carabinieri lavoro

-4,0

-4,0

-4,0

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

Maggiore IRPEF

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

Minore apporto INPDAP

1,2

1,2

1,2

0

0

0

0

0

0

Maggiore contrib. Aggiuntiva

-0,5

-0,5

-0,5

0

0

0

0

0

0

Minore contributo al FSN

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

TOTALI*

-2,6

-2,6

-2,6

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

*I totali sono arrotondati.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo considerato che l’art. 1, comma 571, della legge 296/2006, ha previsto per l’anno 2007, al fine di potenziarne l'attività ispettiva, un incremento di organico di sessanta unitàdel Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, appare opportuno che il Governo confermi che le medesime assunzioni non siano state ancora disposte.- In caso contrario, essendo l’onere previsto dalla norma in esame già sostenuto, le relative somme risulterebbero non disponibili.

Appare, inoltre opportuno che il Governo chiarisca se l’effetto sui saldi della norma è analogo a quello scontato a legislazione vigente.

Utilizzando i dati a disposizione del Servizio bilancio dello Stato, il valore di 1,7 milioni di euro è da considerare pieno poiché si fa riferimento a delle spese correnti, laddove per la maggior spesa di 1 milione di euro dovrebbe essere previsto un abbattimento di circa il 50%, in linea con quanto previsto dall’allegato 7 alla finanziaria 2007, dovendo essere computati gli effetti indotti di maggiore entrata connessi alle previste assunzioni.

 

ARTICOLO 116

Proroga di ammortizzatori sociali

Le norme, nel limite complessivo di 580 milioni di euro nel 2008 a carico del Fondo per l’occupazione, dispongono:

a)      nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la proroga, entro il 31 dicembre 2008, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla disciplina vigente nonché l’ulteriore proroga[158] di tali trattamenti, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione di almeno il 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007[159] (comma 1);

b)     nel limite di 45 milioni di euro, la concessione, entro il 31 dicembre 2008, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

c)      nel limite di 30 milioni di euro, il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori[160] (comma 4);

d)     nel limite di 45 milioni di euro, la proroga della possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente[161] (comma 5).

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo per l’occupazione, a carico del quale sono posti gli interventi in esame, presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui alla tabella D del disegno di legge in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala che l’articolo 30 dell’A.C. 3178 (Attuazione del Protocollo sul welfare) dispone, a valere sull’autorizzazione di spesa complessiva in esame a carico del Fondo per l’occupazione, l’utilizzazione di 12 milioni di euro nel 2008 per la concessione ai lavoratori portuali di un’indennità per mancato avviamento al lavoro.

 

ARTICOLO 117

Incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro

La norma, nel limite di 20 milioni di euro nel 2008 a carico del Fondo per l’occupazione, proroga al 31 dicembre 2008 la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà[162].

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti alla disposizione in esame.

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo per l’occupazione, a carico del quale è posto l’intervento, presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui alla tabella D del disegno di legge in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 118, commi 1 e 2

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Normativa vigente: la legge n. 123/2007 prevede la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra i principi e i criteri direttivi per l’adozione dei decreti delegati, il comma 2, lettera p) prevede promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, a carico dell’INAIL, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007.

La norma, modificando parzialmente la disposizione di cui al comma 2, lettera p), della legge n. 123/2007, nella parte in cui prevede la modalità di finanziamento, dispone, in luogo dell’utilizzo delle risorse dell’INAIL, lo stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa in conto capitale sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

50

50

50

20

40

50

20

40

50

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo andrebbero chiariti i criteri sottostanti la quantificazione degli effetti ai fini della loro iscrizione nei saldi.

 

ARTICOLO 118, comma 3

Finanziamento al Fondo per le famiglie di vittime di infortuni sul lavoro

La norma dispone l’incremento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 della dotazione del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2,5

2,5

10

2,5

2,5

10

2,5

2,5

10

 

La norma, essendo stata introdotta al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 119

Politiche migratorie nazionali e comunitarie

Le norme autorizzano la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 350/2003 (comma 1).

 Con il richiamato comma 151 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2004. Si segnala che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 151 è già stata oggetto di riduzione, da ultimo con l’articolo 1-quinquies, commi 1-3, del decreto legge 45/2005 (Funzionalità della pubblica sicurezza e delle Forze di polizia).

Viene inoltre integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008 il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 296/2006 (comma 2).     

 

La relazione tecnica precisa che la norma è diretta a garantire l’accesso al programma dell’Unione europea 2007-2013 per il sostegno ai Paesi terzi ai fini di una corretta gestione delle politiche dei flussi migratori, nonché l’accesso alle risorse degli altri Fondi europei in materia migratoria per la realizzazione di specifici obiettivi.

In particolare, afferma la relazione tecnica, nel 2007 in sede europea sono stati approvati nuovi Fondi di interesse (Integrazione, Ritorno, Frontiere, Rifugiati). Nel 2006, inoltre, è stato approvato un programma tematico sulla migrazione nell’ambito del Fondo per la cooperazione allo sviluppo.

In particolare, lo stanziamento di 1,5 milioni di cui al comma 1 è volto a consentire l’accesso ai Fondi attraverso il cofinanziamento, fissato in sede europea in una misura fra il 20 e il 50 per cento del costo del progetto per il quale si richiede il contributo.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1:

Politiche migratorie

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Comma 2:

Fondo inclusione sociale immigrati

50

0,0

0,0

50

0,0

0,0

50

0,0

0,0

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della quantificazione della spesa di cui al comma 1. In particolare andrebbe precisata l’entità delle risorse necessarie per finanziare i progetti per i quali lo Stato italiano intende richiedere il contributo.

Andrebbe inoltre chiarito se sussistano, sul Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione (utilizzato a compensazione dell’onere di cui al medesimo comma 1), sufficienti disponibilità per sostenere l’onere in esame senza pregiudicare i programmi di spesa già finanziati a valere sulle medesime risorse (gà oggetto di riduzione negli anni passati).

 

ARTICOLO 120

Fondo per le aree sottoutilizzate

La norma:

- effettua una rimodulazione temporale dei rifinanziamenti al FAS disposti dalla legge finanziaria per il 2007[163] per il periodo 2007-2015: a parità di ammontare complessivo degli importi stanziati (pari a complessivi 64.279 mln per il periodo 2007-2015) viene infatti incrementato di 1 mld di euro l’importo relativo 2008, compensando tale incremento con una equivalente riduzione per gli anni successivi[164] (comma 1);

(dati in milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALE

Fin.2007

100

5.000

59.179

64.379

Ddl Fin 2008

1.100

4.400

9.166

9.500

11.000

11.000

9.400

8.713

64.379

Differ.

+1.000

-600

-400

0

 

- dispone che le somme stanziate possano essere immediatamente impegnate, laddove la norma vigente[165] prevede che tali somme possano essere impegnate a decorrere dal primo anno di iscrizione (comma 2).

 

L’allegato 7 non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Si segnala in proposito che al Senato è stato approvato un emendamento tecnico alla Tabella F che ridetermina gli importi destinati al FAS[166] al fine di fornire idonea compensazione alla rimodulazione operata dalla norma in esame.

Infatti l’allegato 7, riferito al testo iniziale, non attribuiva effetti alla norma in esame, pur determinando la stessa un onere.

Di seguito si riportano le variazioni apportate dal suddetto emendamento:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010[167]

2011 e seg.

TOTALE

Variazioni apportate in tab F

-1000

600

-2.667

3.067

0

 

La relazione tecnica all’emendamento chiarisce che le variazioni apportate sono finalizzate a rendere manifesto il fatto che a fronte delle maggiori risorse stanziate per gli esercizi 2008 e 2010 dalla norma in esame, rispetto alle dotazioni previste a legislazione vigente, sono apportate analoghe riduzioni per vecchie finalizzazioni del FAS, con effetto compensativo in ciascun anno del triennio di competenza. Pertanto dalla rimodulazione complessivamente operata non derivano effetti finanziari su nessuno dei saldi di finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo con riferimento alla rimodulazione operata dalla norma in esame, alla luce della correzione apportata al Senato, mediante apposito emendamento tecnico alla tabella F, finalizzato a compensare gli effetti sui saldi della norma in esame.

Appare comunque opportuno che sia chiarito se la previsione dell’immediata impegnabilità delle somme stanziate, prevista dalla norma in esame, possa produrre effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in ragione di una presumibile accelerazione nei tempi di realizzazione della spesa.

 

ARTICOLO 121

Incentivi all’occupazione

Le norme, introdotte al Senato, prevedono la concessione di un credito d’imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise[168] (comma 1).

Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, in misura pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese, per gli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 2).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP (comma 4).

Il credito d’imposta spetta a condizione che (comma 5):

-          i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap;

-          siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali;

-          siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ;

-          il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se (comma 7):

-          su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007;

-          i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, o di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

-          qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

Ai fini del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[169]. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata (comma 9).

L’efficacia dell’articolo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 10).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.9-Incentivi all’occupazione

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Minori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.9 – FAS

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la presente proposta riprende, nelle sue linee essenziali, l’art. 7 della l. 388/2000 (legge finanziaria 2001) e, così come operato in sede di RT al provvedimento originario, in merito ad eventuali nuove assunzioni nel 2008 legate all’effetto incentivante dell’agevolazione proposta, non si ritiene di dover stimare alcun onere aggiuntivo rispetto alla dotazione del predetto fondo, in considerazione del fatto che detto comma esplicitamente dispone un meccanismo di monitoraggio del costo del provvedimento, a valere fino a concorrenza di un fondo alimentato con 200 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

In proposito si ricorda che la suddetta RT alla finanziaria 2001 a fronte di una quantificazione basata su una stima della crescita fisiologica degli occupati dipendenti, stimava un onere pari a 884 miliardi di lire per il primo anno, 1.716 miliardi di lire per il secondo anno e 2.548 miliardi di lire per il terzo anno.

 

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce alcun elemento volto a garantire la congruità del limite di spesa previsto. Non sono, inoltre, sufficientemente esplicitate le procedure mediante le quali si intende garantire il rispetto del predetto limite di spesa nella fissazione del credito d’imposta, per la cui fruizione il comma 4 individua il meccanismo della compensazione, caratterizzato da notevoli margini di automatismo. Quanto alla copertura a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, non si comprendono le ragioni dell’identico effetto attribuito a tale riduzione sui tre saldi di finanza pubblica. Infatti, in base alla prassi riguardante la quantificazione delle riduzioni del FAS, le proiezioni di tali risparmi di spesa sul fabbisogno e indebitamento assumono una misura più contenuta rispetto agli effetti indicati sul saldo netto da finanziare. Qualora dovesse essere confermato tale criterio, la compensazione non risulterebbe adeguata ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento.

 

ARTICOLO 122

Sostegno ai giovani laureati e alle imprese innovative nel Mezzogiorno

La norma stabilisce che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni alle attività produttive della legge n. 488/1992, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate a finanziare:

a)         un programma nazionale per l’inserimento lavorativo dei giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

b)        la costituzione, senza oneri per lo la finanza pubblica di un osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale;

c)         agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007;

d)        gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione e costruzione di centri destinati a poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza (che include la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia);

e)         la creazione di un fondo denominato “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra”, da destinare alla “riserva nuovi entranti” dei Piani nazionali di assegnazione delle quote;

f)         la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (per l’esame di questa disposizione si veda la scheda relativa all’ articolo 5, comma 2);

g)         interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

In sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di accertamento delle suddette economie è adottato entro il mese di febbraio 2008; ai fini del finanziamento delle predette iniziative, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad iscrivere le risorse derivanti dalle economie connesse alle suddette revoche in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 4, introdotto al Senato, ripristina, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, per l’importo di 1,5 milioni di euro, il finanziamento per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.

 

In relazione a quest’ultima disposizione l’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

maggiori spese di parte corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 4 Scuola Jean Monnet

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, salvo una analisi di quanto previsto in materia di reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per cui si fa rinvio, come precedentemente affermato, alla scheda relativa all’articolo 5, comma 2.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere la possibilità che dall’utilizzo delle agevolazioni revocate possa determinarsi un’accelerazione della spesa con effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si osserva inoltre che appare incongrua la clausola di invarianza finanziaria apposta in relazione all’osservatorio sulla migrazione interna, posto che scopo della norma in commento è proprio quello di destinare risorse per specifiche finalità.

 

ARTICOLO 123

Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

La norma dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari[170]  di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondano alle regioni nelle quali hanno sede i suddetti stabilimenti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

Le regioni ripartiscono il contributo compensativo attribuendone un importo non inferiore al 60 per cento ai comuni nei quali hanno sede gli stabilimenti e il 40 per cento restante in favore dei comuni contermini: tale ultima quota sarà ripartita per metà in proporzione all'estensione dei confini e per la restante metà in proporzione della popolazione.

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le maggiori entrate per i comuni, derivanti dalla norma, concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di saldo previsti dal patto di stabilità interno per tali enti.

Si segnala peraltro che il transito delle risorse in questione nei bilanci delle regioni, con conseguente aumento della loro spesa complessiva, potrebbe comportare difficoltà finanziarie per tali enti. Le regioni sono infatti soggette, a differenza dei comuni, a vincoli finanziari solo sul lato della spesa, comprensiva di quella per trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche.

 

ARTICOLO 124

Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani

Le norme, modificano, sostituendoli, i commi da 340 a 342, della l. n. 296/2006, in materia di zone franche urbane. In particolare viene disposto quanto segue:

§        confermano l’istituzione già prevista dalla legge finanziaria 2007 di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di istituire zone franche urbane. Si precisa che le zone franche dovranno avere un numero di abitanti non superiore a 30.000. Inoltre non è più previsto che il predetto fondo provveda al cofinanziamento di programmi regionali nelle predette aree (comma 340 della legge finanziaria 2007);

§        il comma 341 viene riformulato prevedendo specificatamente le agevolazioni di cui le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, possono usufruire. Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni:

-          l’esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque anni d’imposta. Per i periodi d’imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. Detta esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

-          l’esenzione dall’IRAP per i primi cinque periodi d’imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo d’imposta, del valore della produzione netta;

-          l’esenzione dall’ICI a decorrere dal 2008 e fino al 2012 per i soli immobili posseduti dalle stesse imprese nelle zone franche urbane;

-          l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni d’attività nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e non al 20 per cento.

§              le medesime agevolazioni possono essere concesse anche alle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività antecedentemente al 1° gennaio 2008, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, mentre non si applicano alle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. Con decreto ministeriale saranno determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle suddette esenzioni fiscali.

§              si stabilisce, infine, che l'efficacia delle disposizioni afferenti ai commi 341 e 342 della medesima legge sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica, al testo iniziale, si limita a descrivere la norma. La relazione tecnica aggiornata al testo modificato al Senato, afferma che le disposizioni proposte non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili è vincolato all’ammontare del fondo, la cui dotazione peraltro è già scontata a legislazione vigente.

 

Al riguardo si osserva che la norma novella la disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 non modificando la dotazione del fondo ivi previsto, limitato agli anni 2008 e 2009, ma incidendo sul regime delle agevolazioni finanziabili a valere sul medesimo fondo. Infatti, in luogo della generica previsione del cofinanziamento di programmi regionali, viene introdotto un dettagliato elenco di benefici che possono essere concessi, la cui durata eccede peraltro il periodo di operatività del fondo stesso. Non si comprende quindi come sia possibile prevedere l’effettivo riconoscimento di tali benefici a valere su risorse limitate ad un biennio. La normativa sembra pertanto creare le premesse di una ridotazione del fondo per gli anni successivi.

Inoltre la nuova disciplina non fa alcun accenno a procedure di attuazione volte a garantire il rispetto del limite di spesa indicato pur in presenza di agevolazioni, che avendo natura fiscale, sono caratterizzate da margini di automatismo nella relativa fruizione.

 

ARTICOLO 125

Promozione dello sport

Le norme:

·        istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale viene assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010 (comma 1);

·        incrementano di 10 milioni di euro per l’anno 2008 il “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale”[171] (comma 3);

·        incrementano di 1 milione di euro per ciascun ano del triennio 2008-2010 il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP)[172] (comma 4).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

Comma 1

20,0

35,0

40,0

10,0

20,0

30,0

10,0

20,0

30,0

Comma 3

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

Comma 4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Il Governo[173], in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato concernenti la diversa distribuzione dell’onere sul fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare, attesa anche la natura corrente della suddetta spesa, ha sottolineato che le risorse in questione, destinate a finalità eterogenee, confluiscono tra i fondi destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche dello sport e pertanto la dinamica della spesa resta condizionata alla definizione delle suddette politiche ed all’effettiva spendibilità delle risorse stesse – in parte da destinare a spese di conto capitale – come ad esempio per la promozione e lo sviluppo degli impianti sportivi.

 

Nulla da osservare, in merito alla quantificazione, essendo gli oneri limitati all’entità degli stanziamenti e tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo.

 

ARTICOLO 126

Razionalizzazione del sistema di acquisto di beni e servizi

Le norme, modificate dal Senato, prevedono che:

- le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e  di quelle universitarie, inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente le previsioni del proprio fabbisogno di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 163 del 2006 (comma 1);

- sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e dei dati relativi agli acquisti effettuati dalle amministrazioni relativamente agli anni 2005-2007, raccolti ed elaborati attraverso i sistemi informativi integrati, il MEF – tramite CONSIP s.p.a.[174] - individua gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche, dei parametri dimensionale della singola amministrazione e dei dati di consuntivo (comma 2);

- gli indicatori e i parametri di spesa sono messi a disposizione delle amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del MEF e di CONSIP, quale strumento di supporto nell’attività di programmazione degli acquisti e nell’attività di controllo (comma 3);

- il MEF per il tramite di CONSIP s.p.a. mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità (anche con indicazioni di una misura minima e massima degli stessi) di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000)  (comma 4)[175];

- al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatici [176]di cui all’art. 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006 di contratti pubblici possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni CONSIP, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza (comma 5).

Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria precisa che la norma é volta a consentire l’accesso agli acquisti attraverso le convenzioni CONSIP a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa, nazionale e comunitaria, in tema di appalti pubblici. In base alla normativa vigente, possono accedere alle convenzioni solo le pubbliche amministrazioni in senso stretto, e non anche gli altri soggetti anche se in mano pubblica (ad esempio, le società municipalizzate);

- il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, relativamente agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali di cui al comma 1, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici (comma 6);

- il comma 7 effettua un taglio lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 545 milioni per l’anno 2008 (500 milioni nel testo iniziale del disegno di legge), 700 milioni per il 2009 e 900 milioni per il 2010. Dalla riduzione sono esclusi i fondi di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Nel corso degli ultimi anni si è più volte intervenuti per contenere la dinamica della spesa pubblica, sia attraverso la fissazione di regole di crescita di tale aggregato con riferimento all’intero comparto delle Amministrazioni pubbliche, sia attraverso tagli lineari degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato che, previsti con cadenza annuale fin dal 1999, hanno riguardato in prevalenza la spesa corrente e, al suo interno, i consumi intermedi.

Da ultimo, il comma 507 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che fosse accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni per il 2008 e a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni iniziali delle u.p.b. iscritte nel bilancio dello Stato. Gli stanziamenti su cui incidono gli accantonamenti riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, ivi incluse le spese predeterminate legislativamente. Nonostante i margini di flessibilità previsti dalla norma[177], tale taglio si è rivelato difficilmente sostenibile da parte delle amministrazioni: successivamente, infatti, il decreto legge n. 81 del 2007[178] ha disposto la reintegrazione, per un importo pari a circa 2 miliardi per il 2007, di tali accantonamenti[179] . Ulteriori integrazioni degli stanziamenti sono stati disposti con il disegno di legge di assestamento.

Con riferimento ai consumi intermedi, la tavola di seguito riportata[180] ricostruisce, a partire dallo stanziamenti iniziali (in termini di competenza) previsti dalla legge di bilancio 2007, gli effetti degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007 e del successivo DM 48902, cui hanno seguito le misure di disaccantonamento del DL 81/2007[181] e le integrazioni degli stanziamenti del ddl di assestamento.

 

Consumi intermedi

(milioni di euro)

2007

2008

2009

Previs. iniziali comp. LB

(a)

Accant., art 1, co 507 LF

(b)

Var accant DM 48902

(c)

Accant. totali

 

 

d=b+c

Disaccanton. DL 81/07

 

 

(e)

Indisponibilità

post DL 81/07

 

f= d-e

Ddl assest.

Aumento stanziamenti

 

(g)

Accant LF, art 1, co 507

 

Accant LF, art 1, co 507

 

9.904

978

23

1.001

182

819

485

1.100

944

 

Il comma 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione del Documento di programmazione economica e finanziaria, presenti, in allegato allo stesso Documento, una relazione sull'applicazione delle misure del presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minore spesa corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 7

545

700

900

385

610

900

545

700

900

 

 

La relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge precisa che, dall’attivazione delle misure previste dall’articolo in esame, la spesa “aggredibile” mediante approccio centralizzato (convenzioni e mercato elettronico) ammonti, in base ai più recenti dati CONSIP, a 17 miliardi di euro, cui si potrebbero aggiungere altri 3 miliardi con le modalità degli appalti centralizzati e degli accordi quadro. Rispetto a tale ammontare di spesa, un risparmio di 1 miliardo deriverebbe dalle migliori condizioni ottenibili da CONSIP in relazione al rilevante ammontare del bando di gara e dall’eliminazione dei costi che le singole amministrazioni sosterrebbero ove procedessero separatamente. Il risparmio complessivo, secondo le valutazioni CONSIP sarebbe pari a 2,2 miliardi di euro nel periodo 2008-2009.

In via prudenziale, la relazione tecnica indica una minore spesa di 500 milioni per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni per il 2010, in relazione alla completa attivazione entro il prossimo esercizio delle misure suddette, al trend di crescita delle quote di spesa aggredibili a agli affinamenti che in corso d’opera saranno attivati.

Sul punto, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Senato, la relazione tecnica è integrata dalla nota presentata dal Governo in data 26 ottobre. In particolare, per quanto riguarda i dati concernenti i risultati prodotti da misure analoghe adottate negli ultimi anni rispetto alle economie stimate ex ante all’atto di approvazione delle norme, la nota reca la seguente tabella:

(milioni di euro)

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

 

Spesa affrontata

Transato

Risparmio diretto

Risparmio potenziale

2001

4.280

294

220

1.390

2002

8.473

1.044

553

2.308

2003

15.036

1.-959

772

3.196

2004

5.651

932

98

948

2005

13.668

945

106

2.306

2006

14.794

1.325

214

2.780

 

Nella nota si specifica, inoltre, che gli adempimenti a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e della CONSIP s.p.a. derivanti dalle norme in esame possono essere fronteggiati nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica si riferisce alle misure di cui ai commi 1-6 dell’articolo in esame, imputando ad esse il risparmio indicato, e non fa alcun riferimento al taglio lineare dei consumi intermedi sul bilancio delle amministrazioni statali di cui al comma 7, i cui effetti sono invece scontati nell’allegato 7. Su tale aspetto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Sembrerebbe, infatti, che le misure di cui ai commi 1-6 non scontino un effetto finanziario specifico, ma debbano intendersi quale necessario supporto alla misura di cui al comma 7.

Inoltre, pur considerando i dati forniti dal Governo relativamente ai risultati prodotti da misure di razionalizzazione degli acquisti adottate negli anni 2001-2006, al fine di verificare i risparmi indicati con riferimento al taglio lineare degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 7, già oggetto di ripetute misure di contenimento negli ultimi anni, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi circa la capacità delle amministrazioni statali di assicurare i fabbisogni minimi  di funzionamento[182].

Al riguardo si fa presente che il taglio lineare disposto dal comma dell’articolo 74 in esame pesa per circa il 5,5 per cento nel 2008, il 6,9 per cento nel 2009 e il 9,5 per cento nel 2010 degli stanziamenti per consumi intermedi (in termini di competenza) iscritti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Tale chiarimento appare tanto più necessario alla luce delle modifiche all’articolo in esame apportate al Senato, in base alle quali il taglio per l’anno 2008 è stato incrementato di 45 milioni (dai 500 milioni previsti nel testo iniziale ai 545 milioni previsti nella formulazione attuale), ai fini di concorrere alla copertura degli effetti di maggiore spesa derivanti dall’abolizione dei ticket sulla specialistica. Ciò, nonostante il Governo[183] affermasse che ulteriori misure di restrizione di tale aggregato avrebbero potuto provocare difficoltà di funzionamento in taluni settori amministrativi non facilmente valutabili e che, pertanto, in via precauzionale il taglio poteva essere di un importo dell’ordine di grandezza di 10/20 milioni di euro.

 

ARTICOLO 127

Costituzione del Polo finanziario e Polo giudiziario a Bolzano

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato[184], istituisce uno fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario ed un Polo giudiziario a Bolzano con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.

 

 L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori in conto capitale

6,0

6,0

6,0

4,0

7,0

7,0

4,0

7,0

7,0

 

 

La relazione tecnica non è stata integrata in relazione all’introduzione delle norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 128 

Contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni

Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 2008, la cilindrata “media” delle autovetture di servizio assegnate, in uso sia esclusivo sia non esclusivo, alle amministrazioni civili dello Stato e alle magistrature non potrà essere superiore ai 1600 centimetri cubici (comma 1).

Sono escluse dal computo autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelle adibite ai servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

 Si prevede, inoltre, che il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettui verifiche a campione volte ad accertare che le pubbliche amministrazioni utilizzino la posta elettronica quale strumento di comunicazione ordinario e, quando necessario, la posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge[185]. Se, in base alle risultanze delle verifiche, una amministrazione dello Stato[186] risultasse non essersi adeguata alla normativa in misura superiore al 50 cento del totale della corrispondenza inviata, la stessa subirà la riduzione, nell’esercizio successivo, del 30 % delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio di corrispondenza cartacea (comma 2).

A decorrere dal 1° gennaio 2008, o a partire dalla scadenza dei contratti dei servizi di fonia in corso, le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo internet” (VOIP), previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello territoriale. In caso contrario sono previste sanzioni analoghe a quelle di cui al comma precedente riferite alle risorse stanziate per spese di telefonia (comma 4).

Il sistema VOIP è una tecnologia che permette di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet, consentendo un risparmio dei costi per servizi telefonici rispetto ai sistemi tradizionali.

Si stabilisce che le dotazioni dei Ministeri relative alle spese postali e telefoniche sono ridotte, mediante rideterminazione lineare delle relative unità previsionali di base, in modo da ottenere complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008, 12 milioni di euro per l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare misure di contenimento delle spese postali e telefoniche tali da comportare risparmi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Il mancato rispetto dei suddetti obiettivi di risparmio sarà sanzionato, con corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali verso le amministrazioni inadempienti (comma 6).

Si prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche adottino di piani triennali volti al contenimento delle spese attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo dei seguenti beni:

·        dotazioni strumentali a corredo della stazione di lavoro nell’automazione d’ufficio (comma 7, lettera a).

Con riferimento a tale categoria di beni sono dettate specifiche norme finalizzate a circoscrivere l’assegnazione di cellulari di servizio e ad escluderne l’uso improprio (comma 8);

·        autovetture di servizio (comma 7, lettera b);

·        beni immobili a uso abitativo o di servizio, esclusi i beni infrastrutturali (comma 7, lettera c). E’ previsto lo svolgimento di una procedura ricognitiva volta individuare tutti gli immobili in disponibilità dell’amministrazioni e quelli su cui siano vantati diritti reali (comma 12).

Le amministrazioni, a consuntivo annuale, dovranno trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Corte dei Conti (comma 10). I piani triennali di razionalizzazione sono resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni (comma 11).

Le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare gli atti di rispettiva competenza per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’articolo in esame (comma 13).

Si riduce da quattro a due il numero dei membri del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che si aggiungono al Presidente (comma 14). Transitoriamente, fino al 2 agosto 2009, il CNIPA sarà composto dal Presidente e da tre membri (comma 15).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme, di cui agli articoli 74, 75 (soppresso) e 76, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese correnti

7,0

12,0

14,0

25,0

140,0

286,0

25,0

140,0

286,0

 

La relazione tecnica non quantifica alcun effetto di risparmio in relazione alle norme di cui al comma 1 che limitano a 1600 centimetri cubici la cilindrata media delle autovetture di servizio.

La relazione chiarisce che le norme di cui al comma 2 sono finalizzate ad eliminare l’uso della posta per lo scambio dei documenti imponendo l’uso della posta elettronica certificata.

Attualmente, secondo una rilevazione effettuata  con riferimento all’anno 2006,  le Pubbliche amministrazioni centrali hanno un flusso stimato di posta in uscita di circa 84 milioni  di documenti, di cui  circa 20 milioni di raccomandate con un costo unitario minimo di € 2,80, mentre il costo unitario per la restante posta è di € 1,80. Ne consegue che i risparmi complessivi annui conseguibili possono essere stimati in circa 171,2 milioni di euro così determinati:

64 milioni di lettere x 1,80 euro + 20 milioni di raccomandate x 2,80 euro.

Tale valore è ridotto a 168 milioni di euro considerando che circa il 2 per cento della posta è consegnata manualmente.

A fronte di tali risparmi si dovranno considerare i seguenti oneri connessi all’utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale:

 

(dati in euro)

Voci di costo relative all'invio, tramite posta elettronica dertificata, di documenti elettronici firmati digitalmente (*)

canone annuo unitario casella di posta certificata

canone annuo unitario gestione documentale casella PEC

stima n. caselle

costo annuo

60

20

16.000

1.280.000

costo smart card per firma digitale (validità 2 anni € 7,32) - costo annuo

costo lettore smart card € 21,6 (ammortizzabile in 3 anni) -

stima numero titolari firma digitale

costo annuo adozione firma digitale

3,66

7,20

50.000

543.000

Totale costo

 

 

1.823.000

(*) La relazione tecnica indica che i dati sono stati assunti dal listino del Sistema pubblico di connettività.

 

Per la Firma Digitale è stato fatto riferimento agli attuali costi per l’Autorità di Certificazione del CNIPA. E’ stato valutato l’ammortamento del lettore di smart card in tre anni e si è considerato che ogni due anni occorre generare un nuovo certificato di firma digitale che equivale al costo di una nuova smart card.

La relazione tecnica non considera i costi di gestione annuale dell’Autorità di Certificazione (circa € 120.000) ed i costi di protocollazione perché questi non dipendono dal sistema di invio della corrispondenza adottato.

Il risparmio netto è stimabile in 166 milioni di euro all’anno (168 milioni - 2 milioni). Secondo la relazione tali risparmi, permanendo nella disponibilità delle Amministrazioni ed essendo potenzialmente spendibili, non possono a preventivo essere portati a miglioramento dei conti pubblici.

Dal momento che il passaggio alla posta elettronica certificata richiederà un recepimento graduale della nuova procedura, peraltro già utilizzata seppur non diffusamente, si ritenere plausibile che gli effetti di risparmio siano piuttosto limitati nel 2008 (circa il 5-10 per cento), e che possano essere realizzati nella misura piena solo dal 2010.

Gli effetti da considerare sono:

 

2008

2009

2010

15

80

166

 

Per quanto concerne le disposizioni concernenti la razionalizzazione dell’utilizzo dei sistemi di fonia la relazione tecnica stima che le principali voci di costo annuali per pubblica amministrazione centrale siano prudenzialmente pari a:

·        200 milioni di euro per traffico telefonico;

·        100 milioni di euro di canoni per linee telefoniche;

·        50 milioni di euro per spese per la manutenzione dei centralini.

Non si dispone di dati riferibili alle reti dedicate per fonia.

Secondo la relazione tecnica, l’adozione di sistemi di comunicazione VoIP sono correlati:

·        all’azzeramento dei costi delle telefonate all’interno delle Amministrazioni Centrali  (telefonate on-net);

·        all’azzeramento dei canoni di accesso alla rete telefonica pubblica;

·        all’azzeramento dei canoni relativi a reti dedicate alla fonia parallele alle reti dati;

·        alla diminuzione delle spese di manutenzione e gestione dei sistemi telefonici;

·        all’azzeramento dei costi fisso-mobile all’interno delle sedi della pubblica amministrazione centrale con sistemi VoIP  Wi-Fi / GSM

 

La definizione dei risparmi, non avendo dati di riferimento ufficiali, è possibile solo mediante una stima di larga massima come di seguito riportato:

·        la riduzione del costo delle telefonate si può stimare prudenzialmente nel 20 per cento del costo del  traffico telefonico complessivo ossia in 40 milioni di euro  annui a fronte di una base di 200 milioni. A conforto di tale stima prudenziale si rileva che il servizio di messaggistica delle pubbliche amministrazioni centrali (e-mail) è rivolto per l’80 per cento al proprio interno. A detto importo vanno aggiunti altri 10 milioni relativi al traffico fisso-mobile all’interno delle sedi delle pubbliche amministrazioni;

·        le linee di accesso alla rete telefonica pubblica saranno dismesse dalle amministrazioni che aderiranno al VoIP, in quanto utilizzeranno le linee del sistema pubblico di connettività adatte a supportare la fonia. Il risparmio annuo a regime si stima prudenzialmente  in 50 milioni di euro  per  anno;

·        si può stimare, altresì, una riduzione del 40 per cento sulle spese di manutenzione e gestione dei centralini pari a 20  milioni di euro su un totale di 50 attualmente spesi.

Il totale dei risparmi a regime è pertanto ipotizzabile pari a 120  milioni di euro all’anno. Si suppone che anche detti risparmi siano conseguiti gradualmente secondo la seguente scansione temporale:

 

2008

2009

2010

10

60

120

 

Gli effetti complessivi sui saldi di indebitamento e fabbisogno risultano dalla somma dei risparmi quantificati in precedenza e coincidono con quelli indicati nell’allegato 7.

 

Al riguardo si osserva che gli effetti di risparmio ascritti all’utilizzo massivo della posta elettronica sembrano essere poco prudenziali in quanto la relazione tecnica non sconta alcuna spesa per investimenti in apparecchiature hardware e software ed ipotizza una perfetta fungibilità dei due sistemi di invio della corrispondenza che potrebbe, nei fatti, rivelarsi non pienamente praticabile. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne i servizi di fonia, appare necessario che il Governo chiarisca i criteri adottati per la stima dei risparmi di spesa connessi con la riduzione dei canoni per le linee telefoniche e delle attività di manutenzione dei centralini ed i motivi in base ai quali si è valutato di non dover considerare alcun onere per il potenziamento delle dotazioni hardware e software delle amministrazioni.

Per quanto concerne il taglio lineare delle unità previsionali di base dei Ministeri concernenti le spese postali e telefoniche, il Governo dovrebbe confermare che lo stesso risulti praticabile senza determinare aspetti di problematicità con riferimento a singole amministrazioni in capo alle quali sussistano particolari esigenze di servizio.

Infine il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa la effettiva operatività del sistema pubblico di connettività (SPC) in assenza del quale non sembrano pienamente conseguibili i risparmi ipotizzati in relazione alla razionalizzazione delle spese di fonia.

 

ARTICOLO 129

Contenimento dei costi della giustizia militare

La norma, mira al contenimento della spesa e alla razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a tal fine ridisegna la geografia degli organi di giustizia militare sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riduce il ruolo organico della magistratura militare, dispone il transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria - determinandone conseguentemente l’aumentato - e riduce il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare (CMM). In particolar modo la disposizione prevede:

·        la soppressione, a far data dal 1° maggio 2008, dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo[187] nonché, delle sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello ed i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica. Viene, inoltre, fissato il ruolo organico dei magistrati militari in 58 unità (comma 1).

Degli attuali 9 tribunali militari, ne rimarrebbero solo 3: Verona, Roma e Napoli.

La fissazione del ruolo organico dei magistrati militari in 58 unità, rispetto alle attuali 103, determina un esubero di 45 unità che, ai sensi del successivo comma 4, transitano nel ruolo della magistratura ordinaria. Attualmente, l'organico delle 3 sedi giudiziarie che rimarrebbero operative, a seguito della soppressione, è di 46 unità, pertanto 12 magistrati militari dovrebbero essere trasferiti da una delle sedi soppresse verso Verona, Roma o Napoli;

·        la riduzione, per un valore complessivo di 3 unità, del numero dei componenti del CMM di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) e d) della L. n. 561/1980[188] a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del suddetto organo, dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame. E’ previsto, inoltre, che con DPR sia conseguentemente rideterminata in riduzione la dotazione organica dell’ufficio di segreteria dello stesso organo (comma 2).

I membri del Consiglio della magistratura militare passano, pertanto, dagli attuali 9 a 6. Il comma in esame prevede che i componenti del Consiglio eletti dai magistrati militari di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) della L. n. 561/1980 passino da 5 a 3 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione o d'appello) e i componenti estranei alla magistratura militare di cui alla lett. d) della medesima disposizione da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare è previsto che assuma le funzioni di vicepresidente del Consiglio. L’art. 1 del DPR 24 marzo 1989, n. 158, prevede attualmente che l'ufficio di segreteria del Consiglio sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale e, quali addetti, da 1 funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari nonché, da 8 elementi con mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera;

·        la rideterminazionedel ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.154 unità e transito dei magistrati militari, eccedenti la nuova dotazione di cui al comma 1, in magistratura ordinaria[189]. E’ prevista, inoltre, la ridifinizione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari[190], nonché, l’individuazione[191] di un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari – nel limite di quello corrispondente alle dotazioni degli uffici giudiziari militari soppressi -, da far transitare dal ruolo del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia. (comma 4).

Il ruolo organico della magistratura ordinaria passa dalle attuali 10.109 unità[192] a 10.154 unità, per un incremento di 45 unità - corrispondenti agli esuberi conseguenti la rideterminazione del ruolo organico dei magistrati militari in 58 unità effettuata dal comma 1;

·        la formulazione  della nuova composizione della procura generale militare presso la Corte di cassazione per un numero di 2 componenti, quali il procuratore generale ed un sostituto (comma 5).

Il comma modifica l’articolo 5, comma 1 della L. n. 180/1981 che attualmente prevede che la procura generale militare presso la Corte di cassazione sia composta dal procuratore generale militare della Repubblica e da uno o più sostituti procuratori generali militari. Il comma dispone anche l’abrogazione dell'art. 11 della medesima L. n. 180/1981 che riporta il ruolo organico di magistrati e cancellieri militari;

·        l’individuazione di un espressa clausola d’invarianza della spesa, nell’applicazione delle disposizioni del presente articolo (comma 8).

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 8

0,0

0,0

0,0

0,8

1,3

1,5

0,8

1,3

1,5

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione in esame, a fronte di una spesa massima una tantum da scontare su 2 anni per il trasferimento dei magistrati, pari complessivamente a 162.000 euro, determina un risparmio di spesa per il 2008 di euro 848.000, per il 2009 di euro 1.337.225 e per il 2010 di euro 1.490.900.

A seguire sono riportati i dati assunti nella quantificazione relativi alle minori spese (colonne 1, 2, 3) e alle maggiori spese una tantum (colonna 4).

(euro)

Effetti finanziari complessivi dell’intervento

 

1.

2.

3.

4.

TOTALE

2008

161.000

768.000

/

-81.000

848.000

2009

242.000

1.152.000

24.225

-81.000

1.337.225

2010

242.000

1.152.000

96.900

/

1.490.900

 

1.       Effetti finanziari della chiusura delle sezioni distaccate della corte militare d’appello e dei relativi uffici requirenti. Per il 2008 il risparmio, corrispondente 161.000 euro, è calcolato su 8 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (1° maggio 2008).

2.       Effetti finanziari della chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti. Per il 2008 il risparmio, corrispondente 768.000 euro, è calcolato su 8 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (1° maggio 2008).

3.       Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei membri del Consiglio della Magistratura Militare. L’effetto finanziario dei risparmi, assente per il 2008, per il 2009 incide nella misura del 25% del risparmio previsto a regime per il 2010, in quanto avrà effetto dal mese successivo alla scadenza del mandato dell’attuale CMM (settembre 2009).

 

 

Base di riferimento del calcolo

 

a)      Costo annuale di una Corte militare d’appello, circa 121.000 euro.

b)     Organico medio del personale di cancellerie e segreterie giudiziarie militari presso i tribunali militari[193], 20 unità.

c)     Organico medio del personale di cancellerie e segreterie giudiziarie militari presso sezioni distaccate della corte militare d’appello[194], 18 unità.

d)     Costo medio complessivo biennale per trasferimento d’ufficio di magistrati, 13/14.000 euro.

e)     Costo medio di funzionamento di una sede giudiziaria da sopprimere[195] - riferita all’anno 2006 - , circa 192.000 euro.

f)      Competenze lorde dei membri del CMM per ogni seduta di commissione, euro 144 euro; per ogni seduta del plenum, 306euro.

g)     Trattamento economico lordo del componente non appartenente alla magistratura militare - non vice presidente del CMM - , euro 5.600 mensili per un totale annuo di euro 67.200 euro.

 

Circa gli effetti dell’intervento normativo sui trasferimenti dei magistrati e del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, la RT sostiene che le specifiche disposizioni (comma 4) prevedono per i magistrati che transitano in magistratura ordinaria il diritto ad essere assegnati in uffici nella stessa sede di servizio ovvero - a domanda - ad uffici ubicati in città sede di Corte d’appello. Analogo criterio della priorità dei trasferimenti a domanda è previsto per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari; in ogni caso alle eventuali spese per i trasferimenti di tale personale si farà fronte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Secondo quanto si evince dalla RT, i trasferimenti dei magistrati e del personale civile suddetto non comporteranno oneri, con la sola eccezione all’ipotesi costituita dal possibile trasferimento d’ufficio di 12 magistrati, unità risultante dalla differenza tra la nuova consistenza organica di 58 unità, di cui al comma 1, e l’attuale consistenza organica dei 3 uffici giudiziari militari che non saranno soppressi (pari a 46 unità) ed il cui organico dovrà essere rideterminato ai sensi della nuova disciplina; da tale ipotesi discende la quantificazione massima degli oneri. Il nuovo assetto, infatti, potrebbe anche essere definito esclusivamente attraverso trasferimenti a domanda.

 

1. Effetti finanziari della chiusura delle sezioni distaccate della Corte militare d’appello e dei relativi uffici requirenti

 

Per quanto su esposto la chiusura delle 2 sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d’appello di Roma (comma 1) non dovrebbe, secondo la RT, comportare oneri per il trasferimento di magistrati militari e di personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari;

Il risparmio stimato di spesa è pari a 121.000 euro per ogni sede all’anno, per un totale complessivo di 242.000 euro annui. Nel 2008 il risparmio, pari  a 161.000 euro fa riferimento ad 8 mesi, in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (1° maggio 2008).

.

 

2. Effetti finanziari della chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti

 

Per quanto su esposto, parimenti, la chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti non dovrebbe comportare oneri per il trasferimento di personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, mentre potrebbe determinare oneri massimi corrispondenti al trasferimento d’ufficio di 12 magistrati militari;

A tale riguardo la media di magistrati militari che potrebbero essere trasferiti d’ufficio per ogni tribunale militare soppresso - comprensivo della relativa procura della Repubblica - è di 2 unità; pertanto i costi per i trasferimenti dalla sede soppressa varieranno da 26.000 euro circa (13.000 x 2) a 28.000 euro circa (14.000 x 2) per un valore medio di riferimento pari a 27.000 euro nel biennio e per una spesa complessiva di 162.000 euro circa (27.000 x 6);

I risparmi valutati dalla norma, in considerazione dell’ipotizzato costo medio di funzionamento di una sede giudiziaria da sopprimere pari a circa 192.000 euro, sono pari a 1.152.000 (192.000 x 6) euro all’anno. Anche in tal caso la RT afferma che per il 2008 il risparmio, corrispondente a 768.000 euro, deve essere calcolato per 8 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari a partire dal 1° maggio 2008.

 

3. Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei membri del Consiglio della magistratura militare

 

La riduzione di 3 membri del Consiglio della magistratura militare (CMM) decorre dalle prime elezioni per il rinnovo del citato organo di autogoverno. Pertanto, in considerazione della scadenza del mandato del CMM in carica prevista il 13 settembre 2009, i risparmi sono calcolati per 3 mesi nel 2009 e a regime dal 2010.

Al fine di determinare i risparmi di spesa dell’intervento, oltre alle basi di calcolo sopra indicate, alle lettere f) e g), occorre considerare che sia il plenum sia le Commissioni - previste dalla delibera del CMM del 13 gennaio 1990 - regolamento interno del Consiglio – si riuniscono mediamente 2 volte al mese, per 11 mesi, per un totale di 22 riunioni l’anno.

Pertanto il risparmio derivante dalla riduzione dei 3 membri del CMM si può quantificare come segue:

·        3 (numero dei membri del CMM ridotti) x 306 euro=918 euro (indennità spettante a 3 membri per ogni riunione del plenum); il totale dei risparmi annui per le riunioni del plenum corrisponde a 20.196 euro (918 x 22 riunioni)

·        3 (numero dei membri del CMM ridotti) x 144 euro=432 (indennità spettante a 3 membri per ogni riunione di commissione); il totale dei risparmi annui per le riunioni di commissione corrisponde a 9.504 euro (432 x 22 riunioni);

·        il risparmio annuo complessivo derivante dalla suddetta riduzione corrisponde pertanto a 96.900 euro (20.196 euro+9.504 euro+ 57.200 euro - trattamento economico membro non appartenente alla magistratura militare).

L’effetto finanziario dei risparmi, per l’anno 2009, incide in misura del 25%, in quanto avrà effetto dal mese successivo alla scadenza del mandato dell’attuale CMM (settembre 2009), pertanto è determinato in 24.225 euro.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni della mancata indicazione nell'allegato 7,dell'impatto sul saldo netto da finanziare delle minori spese correnti attese soprattutto in considerazione del fatto che tali risparmi non sembrano caratterizzati da elementi di incertezza.

Appare, inoltre, opportuno un chiarimento circa gli elementi di costo non quantificati, relativi al transito dei magistrati militari e del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari (comma 4), rispettivamente nei ruoli della magistratura ordinaria e del Ministero della giustizia, nonché circa i possibili oneri di funzionamento conseguenti al medesimo transito[196].

Con riferimento ai risparmi derivanti dalla soppressione degli uffici giudiziari[197]  (comma 1) non sono fornite informazioni di dettaglio che consentano di verificare se la spesa attualmente sostenuta sia suscettibile di venire meno;

A titolo di mero esempio si rileva che gli oneri di locazione non variano in dipendenza del numero delle persone che utilizzano gli uffici e che alcuni benefits dei magistrati (auto di servizio) non cessano con il cambio di ruolo. Con riferimento ai possibili maggiori oneri di funzionamento e personale si rileva che gli uffici di destinazione potrebbero essere tenuti a dotarsi di ulteriori beni strumentali e che, in relazione al transito, potrebbero manifestarsi maggiori spese per l’erogazione dell’eventuale miglior trattamento economico accessorio corrisposto dalla amministrazione di destinazione. Parimenti un miglior trattamento economico potrebbe dover essere corrisposto in relazione al transito dei magistrati militari nel ruolo dei magistrati ordinari, dal momento che le progressioni stipendiali non sono identiche[198].

 

ARTICOLO 130

Destinazione di somme all’avvio ed alla diffusione del processo telematico

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato[199], stabilisce che dopo 5 anni dalla sentenza le somme di denaro sequestrate che non siano state confiscate o restituite sono devolute allo Stato. Dette somme sono destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico.  

 

 Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se la diversa destinazione delle somme in questione possa, anche indirettamente, avere riflessi sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 131, commi 1-3

Limite alla riassegnazione di entrate

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 9, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto che per il triennio 2005-2007 le riassegnazioni di entrate non possano essere superiori a quelle del precedente esercizio incrementate del 2%.

L’articolo 1, comma 46, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 (escluse quelle prive di effetti sul conto economico consolidato della PA, nonché quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea).Il risparmio era stimato pari a 100 milioni per il 2006, 200 milioni per il 2007 e 300 milioni decorrere dal 2008.

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 81/2007[200] ha disposto che nell’anno 2007 non si applichino i suddetti limiti. L’effetto di maggiore spesa imputato a tale disposizione era quantificato nella relazione tecnica al disegno di legge in 300 milioni per l’anno in corso, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

 

Le norme prevedono quanto segue:

·        a decorrere dal 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti di cui all’elenco 1 allegato al disegno di legge finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria “redditi da lavoro dipendente” (comma 1);

·        in relazione a quanto disposto al comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente (comma 2);

·        a decorrere dal 2008, la dotazione dei fondi è determinata in misura pari al 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. L’utilizzo dei fondi è effettuata dal Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’Economia e in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi viene rideterminata ogni anno sulla base dell’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo di assicurare in ciascun anno un risparmio di 300 milioni in termini di indebitamento netto (comma 3).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

Art. 131, comma 1

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

440

440

440

0

0

0

0

0

0

Maggiori spese correnti

440

440

440

0

0

0

0

0

0

Minori spese correnti

0

0

0

300

300

300

300

300

300

 

La relazione tecnica al disegno di legge, come integrata dalla nota presentata dal Governo in data 26 ottobre, precisa che per la definizione delle singole quote astrattamente riassegnabili a ciascun Ministero si è proceduto a valutazioni puntuali delle risorse affluite all’entrata nel biennio 2005-2006, riassegnabili nei limiti di cui all’articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005, cioè entro l’importo complessivo del 2005, al netto delle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato della P.A., nonché per le spese relative all’attuazione di interventi cofinanziati dell’Unione europea. Tale importo, al netto delle spese per il personale (compresi i fondi di assistenza e spese per missioni) escluse dal vincolo dall’articolo 131 in esame, risulta pari a circa 881 milioni di euro[201].

Poiché dall’istituzione dei fondi da ripartire, la cui dotazione è pari al 50 per cento delle somme riassegnabili, deriva un maggior onere di 440 milioni annui, al fine di rendere neutrale la disposizione si è provveduto a considerare una corrispondente quota di maggiori entrate in bilancio, fermo restando che le ulteriori somme che risulteranno versate all’entrata per le medesime finalità nel corso della gestione andranno a beneficio dei saldi.

In termini di fabbisogno e indebitamento netto, il risparmio derivante dal minore dotazioni dei fondi rispetto all’ammontare complessivo delle somme riassegnabili a legislazione vigente, è stimato dell’ordine di 300 milioni annui.

 

Al riguardo si osserva che, pur essendo escluse dal vincolo le entrate da riassegnare a spese di personale, appare opportuno un chiarimento circa la natura delle spese al cui finanziamento sono destinate le entrate di cui all’elenco 1: qualora esse comprendessero spese aventi natura obbligatoria, la mancata riassegnazione potrebbe determinare un fabbisogno di spesa aggiuntivo, la cui copertura potrebbe avvenire a valere sull’apposito fondo di riserva. Più in generale andrebbe chiarito se tali entrate, qualora configurabili come corrispettivi per i servizi prestati, possano incidere negativamente sull’operatività delle amministrazioni.

 

ARTICOLO 131, commi 4-9

Spese di manutenzione degli immobili

Le norme stabiliscono che:

- per l’anno 2008 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali non possono superare la misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Tali limiti sono ridotti all’1 per cento nel caso di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Secondo quanto precisato dalla norma, dall’attuazione del comma in esame devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 650 milioni per il 2008, 465 milioni nel 2009 e 475 milioni a decorrere dal 2010 (comma 4)[202].

- le spese suddette devono essere imputate ad uno specifico capitolo di bilancio, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, in cui confluiscono gli stanziamenti destinati a tali finalità (comma 5);

- entro il mese di febbraio 2008 l’Agenzia del demanio determina il valore degli immobili a cui deve farsi riferimento ai fini del calcolo dei limiti di spesa di cui al comma 4 (comma 6);

- il Ministro competente può chiedere una deroga al Ministero dell’economia in casi di sopravvenute ed eccezionali esigenze (comma 7);

- sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame gli immobili trasferiti ai Fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 351 del 2001[203] (comma 8);

- a decorrere dall’anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ad eccezione degli enti territoriali e locali, le ASL e  gli istituti di ricovero e cura carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui all’articolo in esame, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da rispettare i limiti di cui al comma 4. L’eventuale differenza tra l’importo delle spese di manutenzione relative al 2007 e l’importo delle stesse, rideterminate a partire dal 2008 secondo i criteri dell’articolo in esame, deve essere versato ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno (comma 9).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

Art. 131

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Comma 4

0

0

0

700

515

525

700

515

525

Minore spesa corrente

0

0

0

150

150

150

150

150

150

- di cui manutenzione ordinaria

0

0

0

100

100

100

100

100

100

- di cui manutenzione ordinaria enti pubblici

0

0

0

50

50

50

50

50

50

Minore spesa conto capitale,

0

0

0

550

365

375

550

365

375

- di cui: manutenzione straordinaria

0

0

0

550

365

375

550

365

375

Comma 9

0

0

0

150

150

150

150

150

150

Minore spesa conto capitale

0

0

0

150

150

150

150

150

150

-  di cui: manutenzione straordinaria

0

0

0

150

150

150

150

150

150

Commi 4 e 9

TOTALE 

 

0

0

0

850

665

675

850

665

675

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che, in assenza di puntuali indicazioni in ordine al valore degli immobili utilizzati e alle spese finora sostenute per manutenzione, ordinaria e straordinaria, dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, non è possibile una verifica dei risparmi ascritti alle disposizioni in esame. Appare, pertanto, necessario, che il Governo fornisca chiarimenti in proposito.

Con particolare riferimento agli effetti di cui al comma 4, si rende necessario, inoltre, un chiarimento sui seguenti aspetti:

- la differenza di importo delle economie ascritte alle disposizioni in esame, rispettivamente, dal testo della norma (650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni nel 2009 e 475 milioni a decorrere dal 2010) e dall’Allegato 7 (700 milioni per l’anno 2008, 515 milioni per il 2009 e 525 milioni dal 2010);

- la modulazione sull’intero triennio degli effetti relativi alla riduzione del limite dal 3 all’1,5 per cento del valore dell’immobile per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria disposta, in base alla modifica introdotta al Senato, per il solo 2008.

Si ricorda che il testo iniziale del disegno di legge prevedeva anche per l’anno 2008 il limite del 3 per cento. Le economie di spesa erano stimate in misura non inferiore a 400 milioni per il 2008, 415 milioni nel 2009 e 425 milioni a decorrere dal 2010. A seguito della riduzione del suddetto limite all’1,5 per cento, le economie sono state rideterminate in aumento dalla norma, per 250 nel 2008 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

 - non è chiaro, infine, il motivo per cui non viene scontato alcun effetto sul saldo netto da finanziare, atteso che si tratta di spese delle amministrazioni statali.

 

ARTICOLO 131, comma 10

Spese di funzionamento per enti e organismi non territoriali

La norma dispone l’abrogazione dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006.

L’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006 ha disposto che per gli anni 2007-2009 le previsioni di spesa per consumi intermedi[204] dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali non possono superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando il limite del 2 per cento già in vigore per i medesimi enti nel 2006 e nel 2007. Alla norma erano ascritti effetti di minore spesa pari a 297 milioni annui sul SNF, e a 197 milioni per il 2007 e 297 milioni per il 2008 e 2009 su fabbisogno e indebitamento netto.

Successivamente, l’articolo 1, comma 506, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), nell’escludere alcuni enti di ricerca dall’applicazione dei predetti limiti di spesa per consumi intermedi, ha ridotto l’ammontare di tale risparmio per un importo pari a 80 milioni annui (in termini di fabbisogno e indebitamento netto).

Infine, l’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 81/2007 ha disposto la disapplicazione per il solo 2007 delle disposizioni dell’art. 22, comma 2, del DL 223/2006. A tale misura era associato un effetto di maggiore spesa pari a 217 milioni per il 2007 in termini di SNF (130 milioni nel 2007, 30 milioni nel 2008 e 20 milioni nel 2009 in termini di fabbisogno e 150 milioni nel 2007, 20 milioni nel 2008 e 10 milioni nel 2009 in termini di indebitamento netto).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

 (milioni di euro)

Art. 131, co.10

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiore spesa corrente

0

0

0

130

160

50

150

170

30

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che gli effetti di maggiore spesa – stimati nell’allegato 7 in termini di fabbisogno e indebitamento netto - sono quantificati in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla stima dei risparmi derivanti dalla norma di cui all’art. 22, comma 2, del D.L. 223/2006 che ora si abroga (297 milioni annui sul SFN), ridotti poi per effetto della finanziaria 2001. Appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo circa gli elementi, sottostanti la determinazione dell’onere recato dalla norma in esame, che hanno condotto ad una revisione della stima degli effetti rispetto a quella iniziale.

Non è chiaro, inoltre, perché non venga scontato alcun effetto sul saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 131, comma 11

Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato in dodicesimi

La norma dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

L’articolo 1, comma 7, della legge n. 266/2005, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dispone che, a decorrere dal 2006, le amministrazioni dello stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna u.p.b. Sono escluse le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse, o aventi natura obbligatoria, o non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate ammortamento mutui.

 

L’Allegato 7 non attribuisce effetti alla norma.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo, pur rilevando che alla norma di cui si propone l’abrogazione non era attribuito un effetto di risparmio, appare opportuno che il Governo chiarisca se essa abbia prodotto un effetto di contenimento della spesa nel periodo di vigenza (2006 e 2007). In tal caso, infatti, si potrebbe determinare un’accelerazione della spesa da parte delle amministrazioni non più sottoposte al vincolo, con effetti negativi sul fabbisogno e l’indebitamento.

 

ARTICOLO 132

Alloggi di servizio del Ministero della difesa

La normativa vigente prevede:

-          all’art. 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, procedure di alienazione degli alloggi di servizio per il personale militare non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico, occupati dai titolari dell’incarico in servzio;

-          all’art. 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la destinazione, a decorrere dall'anno finanziario 2006, dei maggiori[205] proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari alla riduzione del debito, mediante loro conferimento al Fondo di ammortamento del debito pubblico[206]. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea;

 

La norme, introdotte dal Senato, dispongono, fra l’altro:

- la soppressione dell’art. 26, comma 11-quater, recante misure per l’alienazione, mediante le procedure di cartolarizzazione[207], degli alloggi di servizio per il personale militare[208]. Viene previsto che gli immobili in questione rimangano nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione (comma 5);

- la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio[209] destinati al personale del citato Ministero (comma 1 e comma 2 lettera a);

- l’obbligo per il Ministero della difesa di procedere all’alienazione degli alloggi non più funzionale alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, con versamento dei relativi proventi all’entrata del bilancio dello stato e riassegnazione degli stessi allo stato di previsione del Ministero della difesa (comma 2, lettere b e c).

La norma prevede inoltre che la cessione riguardi immobili compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per i conduttori o per il personale dello stesso Ministero, non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita, determinato dall’Agenzia del demanio, ridotto in misura compresa tra il 10 e il 25 per cento, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori con basso reddito familiare, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita. Ai fini di accelerare il procedimento di alienazione il Ministero della difesa può avvalersi dell’attività dell’Agenzia del demanio;

- la facoltà per il predetto Ministero di procedere alla concessione di lavori pubblici dietro cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio, nonché dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del presente articolo, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.

 

Al riguardo si osserva che, ai sensi della normativa vigente, sopra riportata, le entrate future derivanti dalla dismissione degli immobili di cui all’art. 26, comma 11-quater, del DL 269/2003, confluirebbero alla riduzione del debito. Appare in proposito necessario che sia chiarito se la destinazione a finalità di spesa delle suddette entrate disposta dalla norma in esame – con il conseguente venir meno dell’effetto di riduzione del debito - sia comunque soggetta alla previa acquisizione del consenso da parte della Commissione europea, come previsto dal  sopra menzionato art. 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

ARTICOLO 133

Uffici di diretta collaborazione

La norma, modifica l’articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 165/2001[210], con l’effetto di vietare alle amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, la possibilità di istituire strutture di diretta collaborazione, poste alle dirette dipendenze dell’organo di vertice stesso (comma 1).

A tale riguardo si dispone, altresì, che alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presso le amministrazioni pubbliche di cui comma 1, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, sia riassegnato secondo le procedure ordinarie (comma 2).

La Relazione illustrativa riferisce che la norma è volta a circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l’elaborazione dell’indirizzo, rappresentando elemento di collegamento fra autorità politica e amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.

 

La relazione tecnica, afferma che la norma si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, limitando per le amministrazioni pubbliche previste dalla disposizione, la possibilità di istituire uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la disposizione consente un contenimento della relativa spesa, rilevabile solo a consuntivo.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto gli effetti di risparmio ascritti alla norma dalla relazione tecnica sono rilevabili solo a consuntivo.

 

ARTICOLO 134

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

La norma, in esame delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici nazionali. In particolar modo la disposizione prevede:

·        l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, entro di 180 giorni dall’entrata in vigore del testo, autorizzati a intervenire direttamente in materia di riordino, trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali, nel quadro di una serie di principi e criteri direttivi individuati dalla stessa disposizione, trai quali quello del trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni degli enti soppressi (comma 1);

Si rileva che in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, il comma in esame ha un immediato precedente nell’art. 1, comma 482 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, a sua volta ha apportato diverse modificazioni alla disciplina pre-vigente, di cui all’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Il comma in esame limita, peraltro, il proprio ambito di applicazione all’area statale, laddove la finanziaria per il 2007 si riferiva in modo più ampio ad “enti ed organismi pubblici”, nonché a “strutture amministrative pubbliche”.

Il successivo comma 483, a sua volta, ha disposto che dall'attuazione del comma 482 debba derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

·        l’individuazione di una serie di enti, elencati nell’allegato A al provvedimento in esame, da considerare comunque soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Si prevede, inoltre, che le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale di tali enti soppressi ex lege, siano attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le medesime procedure di cui al comma 1 - all’amministrazione avente competenza primaria in materia (comma 3).

E’ disposto, inoltre, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[211], sia disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi del comma 1 e che, sui medesimi schemi di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 4 e 5);

·        la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’attuazione delle disposizioni esaminate deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della L. n. 296/2006 e tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 della L. n. 448/2001. Nel caso d’accertamento di minori economie, si devono ridurre le dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati applicando il comma 621, lett. a) dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 (comma 8).

Si rileva che l’art. 1, comma 621, lett. a) della legge finanziaria 2007, prevede che al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 483, in caso di accertamento di minori economie, si provveda alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. n. 468/1978, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.

 

Allegato A (Art. 134, comma 3)

1. Ente italiano per la montagna (EIM); istituito con L. n. 296/2006, art. 1, comma 1279.

2. Istituto agronomico per l’Oltremare (IAO); istituito con r.d.l. n. 2205/1938, convertito con modificazioni con L. n. 737/1939.

3. Unione italiana di tiro a segno (UITS); istituita con r.d.l. n. 2430/1935, convertito con L. n.  1143/1936.

4. Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI); istituita con r.d.l. n. 2352/1926, convertito con L. n. 261/1928.

 5. Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); istituito con D. Lgs. C.p.S.  n. 281/1947.

6. Ente irriguo umbro toscano; istituito con L. n. 1048/1961

7. Unione Accademica Nazionale (UAN); istituita con r.d.  n. 2895/1923

8. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»; istituita con r.d.l. n. 1447/1937, convertito con L. n. 2254/1937.

9. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA); istituita con r.d. n. 1585/1937

10. Opere laiche palatine pugliesi; istituite con r.d.l. n. 359/1936, convertito con L. n. 1000/1936

11. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

12. Pio istituto elemosiniere.

Si rileva che, nel corso della trattazione del ddl al Senato, sono stati espunti da tale elenco i seguenti enti: Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), istituito con L.  n. 505/1995; la Lega navale italiana (LNI), istituita con r.d. n. 48/1907; la Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con r.d. n. 354/1938; l’Ente nazionale risi, istituito con r.d.l. n. 1237/1931, convertito con modificazioni con L. n. 1783/1931; l’Istituto Beata Lucia di Narni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.

 

La relazione tecnica, riferita all’originario testo dell’articolo in esame non considera la norma. Nel corso della trattazione del ddl al Senato, in relazione all’emendamento governativo n. 82.9 che ha espunto, dall’elenco di cui allegato A, la Lega navale italiana (LNI) e l’Ente nazionale risi, la relativa RT sostiene che ciò non esclude, in sede di emanazione dei regolamenti attuativi dell’art. 134, la possibilità di riordino di tali enti, e che il comma 8 dell’art. 134, prevede, comunque, che in caso di accertamento di minori economie, rispetto agli obiettivi previsti di miglioramento dell’indebitamento netto, si applichi la clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lett. a) dell’art. 1 della citata L. 296/2006 (taglio lineare agli stanziamenti degli enti pubblici).

 

Al riguardo, considerato che la procedura per la soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici nazionali delineata al comma 1 della disposizione in esame, riproduce il contenuto normativo dell’analoga misura prevista all'articolo 1, comma 482, della L. 296/2006, (legge finanziaria 2007), scontando il medesimo effetto sui saldi relativi al 2008, al 2009 ed agli anni seguenti, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi su quali siano stati, nell’anno in corso, i risparmi conseguiti, e sulle ragioni della riformulazione di tale dispositivo, che avrebbe dovuto produrre i suoi effetti già nel primo anno di attivazione (2007). Ciò anche alla luce del fatto che l'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria 2007 - il cui contenuto normativo viene anche in tal caso rinnovato dal comma 8 della disposizione in esame - ha previsto, al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 483, che, in caso di accertamento di minori economie, si provveda alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.

Stante, inoltre, la previsione, del trasferimento all’amministrazione che riveste preminente competenza in materia, delle funzioni degli enti, degli organismi e delle strutture soppressi, sia per effetto dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 1, sia ex lege (comma 3), appare opportuno che il Governo escluda che da tale trasferimento di funzioni possano derivare oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 135

Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali

Normativa vigente: l’art. 1 della legge finanziaria 2007, al comma 204, stabilisce che al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

Il comma 206 disciplina il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni,  commisurandolo ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

Il comma 207 dispone che gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

Il comma 208 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

 

Le norme:

·        dispongono alcune modifiche ai commi 204, 206, 207 e 208 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (comma 1).

In particolare, al comma 204 (che viene interamente sostituito) viene stabilito che i piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 e al 6 per cento per gli anni successivi.

Con le modifiche introdotte al comma 206 (anch’esso interamente sostituito),  si stabilisce che il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato venga determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio, praticati nella zona per analoghe attività. Inoltre, a decorrere dal 2009, tale percentuale sarà incrementata annualmente di un ulteriore 10%, fino al raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato.

Il nuovo comma 207 stabilisce che sia un obbligo (e non più una mera facoltà) per le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, ridurre il costo d’uso derivante dalla razionalizzazione degli spazi e diminuire la spesa corrente per le locazioni passive.

Al comma 208, viene eliminato il riferimento all’atto di indirizzo di cui al comma 208 vigente in base al quale l’Agenzia del demanio definisce annualmente le modalità attuative  degli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche;

·        stabiliscono che dall’attuazione dell’articolo in esame debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni per l’anno 2008, 80 milioni per l’anno 2009 e 70 milioni a decorrere dall’anno 2010.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 

(milioni di euro)

MINORI SPESE CORRENTI

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Art. 135

0

0

0

140,0

80,0

70,0

140,0

80,0

70,0

 

Al riguardo, con riferimento agli effetti di risparmio indicati nell’allegato 7, si osserva che in assenza dei dati quantitativi sottesi alla quantificazione dei medesimi, non risulta possibile procedere ad un’effettiva verifica dell’attendibilità di tali previsioni.

Andrebbe peraltro chiarito il motivo per il quale gli effetti si dispiegherebbero unicamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, nonché la ragione del loro andamento decrescente nel triennio.

Si segnala, inoltre, che ai commi da 204 a 209 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che dispongono misure analoghe a quelle dell’articolo in esame, erano ascritti effetti di risparmio quantificati in euro 17.500.000 per l’anno 2007, 42.0000.000 per l’anno 2008 e 70.000.000 per l’anno 2009.

Si rileva, pertanto, l’opportunità di indicazioni da parte del Governo circa l’effettivo conseguimento nell’anno 2007 dei risparmi attribuiti alle norme in materia di immobili oggetto delle modifiche, ovvero se le nuove disposizioni comportino una rimodulazione dei risparmi medesimi.

 

ARTICOLO 136, commi 1 e 2

Finanziamento degli stanziamenti per l’8 per mille e per il 5 per mille

Le norme:

·        incrementano di 60 milioni di euro per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai sensi della legge n. 422 del 1985, una quota dell’otto per mille dell’Irpef è stata devoluta allo Stato. L’articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003 ha disposto la riduzione di 80 milioni di euro di tale quota a decorrere dal 2004, destinando tale importo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Una ulteriore riduzione, pari a 5 milioni di euro annui  a decorrere dal 2006,  è stata disposta dal D.L. n. 249 del 2004[212], per far fronte ad alcuni oneri di natura previdenziale.

Il comma 1233 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 ha reintegrato di 45 milioni di euro la quota devoluta allo Stato  per l’anno 2007 ed ha disposto, inoltre, dal 2010 il ripristino di tale quota per l’importo di 80 milioni di euro;

·        integrano di 150 milioni di euro per il 2007 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1237, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativa al 5 per mille dell’IRPEF, portando pertanto lo stanziamento complessivo a 400 milioni di euro.

I commi da 1234 a 1237 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) hanno riproposto per l’anno 2007, con modalità diverse, la facoltà, introdotta in via sperimentale dalla legge finanziaria per il 2006, per il contribuente di destinare una quota del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno di soggetti che operino per finalità di carattere assistenziale, culturale e di ricerca.

Gli effetti di maggior spesa corrente ascritti a tali disposizioni erano i seguenti:

                                                    (mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0

250

0

0

170

80

0

170

80

 

 

L’Allegato 7 assegna alle disposizioni in esame i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno sett. statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Ripristino quota stato 8 per mille

60,0

0,0

0,0

50,0

10,0

0,0

50,0

10,0

0,0

Integrazione stanziamento 5 per mille

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica precisa quanto segue:

·        l’integrazione dell’autorizzazione di spesa della quota statale dell’8 per mille si rende necessaria in quanto l’ammontare di tale quota ripartibile per il 2008, valutabile in circa 90 milioni di euro sulla base di una stima delle scelte dei contribuenti di circa il 9 per cento, si ridurrebbe a soli 5 milioni di euro in relazione alle decurtazioni prevista dalla normativa vigente;

·        l’integrazione dello stanziamento relativo al 5 per mille erogabile per l’anno 2008 si rende necessaria in base alle valutazioni effettuate dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettivamente espresse dai contribuenti.

 

Al riguardo, con riferimento all’integrazione dello stanziamento relativo al 5 per mille, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa i dati in base ai quali è stato valutato l’ammontare dello stanziamento integrativo disposto con la norma in esame.

Andrebbe, inoltre, chiarito il motivo per il quale il profilo temporale di tale onere in termini di saldi di cassa, esposto nell’Allegato 7, sia identico a quello previsto in termini di competenza, presupponendo, rispetto all’utilizzazione dello stanziamento iniziale recato dalla legge finanziaria per il 2007, una riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di attribuzione e di erogazione delle risorse.

 

ARTICOLO 136, commi 3-6

Proroga del 5 per mille nell’anno 2008

Le norme, introdotte al Senato, dispongono, anche per l’anno finanziario 2008, che una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF netta, diminuita del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, sia destinata nel limite di 100 milioni di euro, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

·        al sostegno delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale, della cultura, dei diritti civili e della ricerca di particolare interesse sociale;

·        al finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;

·        al finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

I soggetti ammessi al riparto, entro un anno dalla ricezione delle somme loro destinate, devono redigere un apposito rendiconto separato dal quale risulti la destinazione delle somme loro attribuite.

Con apposito DPCM sono fissate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità di riparto, nonché quelle di recupero delle somme non rendicontate.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro nel 2009.

 

L’Allegato 7 attribuisce alle disposizioni il seguente effetto di maggior spesa corrente[213]:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

La relazione tecnica di corredo alle norme introdotte al Senato ribadisce che l’intervento ha lo scopo di prorogare anche per il 2008 la possibilità per i contribuenti di scegliere le associazioni o gli enti di ricerca cui assegnare il 5 per mille dell’IRPEF. A tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Al riguardo si osserva che lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2009 non sembra potersi configurare come un limite massimo di spesa, essendo quest’ultimo rappresentato, in via teorica, dal 5 per mille dell’imposta Irpef netta desumibile a consuntivo con riferimento al periodo d’imposta in corso al 2007. L’ammontare di tale importo effettivamente erogabile resta determinato sulla base della percentuale dei contribuenti che esprimeranno l’opzione per i diversi soggetti ammessi al riparto, in sede di dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008.

Si rileva in proposito che, sulla base delle norme in esame, la platea dei soggetti ammessi al riparto è identica a quella prefigurata nella legge finanziaria per il 2007, che, in base alle stime disponibili sulle scelte dei contribuenti esercitate in sede di dichiarazioni dei redditi presentate nel 2007, ha reso necessario procedere ad una integrazione a 400 milioni di euro dello stanziamento previsto per il 2008. Si ha, pertanto, motivo di ritenere che lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il 2009, in relazione alle scelte che saranno esercitate in sede di dichiarazioni dei redditi nel 2008, si dimostrerà insufficiente e sarà, pertanto, necessario provvedere ad una sua successiva integrazione.

In merito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.   

 

ARTICOLO 137

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali

Le norme:

·        dispongono che le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente il controllo di società, intervengano con idonee iniziative volte a (comma 1):

a)    ridurre il numero dei componenti degli organi societari (a cinque, se gli organi sono composti attualmente da più di cinque membri; a sette, se se sono composti attualmente da più di sette membri);

b)    prevedere che nei consigli amministrativi o di gestione formati da tre membri le funzioni di amministratore delegato siano attribuite al presidente, senza alcun compenso aggiuntivo per quest’ultimo;

c)    sopprimere del tutto la carica di vice presidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che questa permane solo come modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza che essa dia titolo a compensi aggiuntivi;

d)    eliminare, ove prevista, la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti gli organi societari;

e)    limitare ai “casi strettamente necessari” gli organismi con funzioni consultive o di proposta; 

·        prevedono che le modifiche statutarie, che saranno determinate dalle iniziative delle pubbliche amministrazioni statali, abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse (comma 2);

·        stabiliscono che nelle società indirettamente controllate è fatto divieto di nominare nei consigli d’amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante (comma 3);

·        invitano le società controllate dalla p.a. ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (comma 4);

·        esentano dalla disciplina di cui ai commi precedenti le società quotate nei mercati regolamentati (comma 5);

·        stabiliscono che alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuino ad applicarsi le norme limitative recate in materia dalla legge finanziaria 2007 (comma 6).

Il comma 729 della legge finanziaria 2007 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M.

Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il comma dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque;

·        stabiliscono che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni divengono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante (comma 7).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

 

L’allegato 7 non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

 

Nulla  da osservare al riguardo, tenuto conto che gli eventuali risparmi correlati alle norme in esame, peraltro verificabili sono a consuntivo, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 138

Arbitrato per pp.aa., enti pubblici economici e società pubbliche

La norma:

·        pone il divieto per le pubbliche amministrazioni, le società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nonché per gli enti pubblici economici e le società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti, ovvero relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi (commi 1 e 2);

·        stabilisce che, per quanto riguarda i contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore dell'articolo in esame e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, i destinatari del divieto di cui al comma 1 hanno l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti (comma 3);

·        prevede il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione in esame e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Le relative risorse devono essere riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio (comma 4);

·        introduce il comma 15-bis all’art. 240 del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) con il quale si prevede che qualora i termini per la formulazione della proposta di accordo bonario, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso previsto dal comma 10 del medesimo art. 240 (comma 5)[214].

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano le disposizioni in esame.

 

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli eventuali effetti di risparmio, peraltro verificabili solo a consuntivo, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 139

Liquidazione dell’Agenzia Torino 2006

La norma, introdotta dal Senato, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e per un massimo di tre anni, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore. Con il D.P.C.M. di nomina sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2 dispone che la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano degli interventi, così come già disposto dall'articolo 13, comma 1-bis, della legge n.  285 del 2000[215].

 

L’Allegato 7 non considera la norma.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato considerato che l’Agenzia dispone delle risorse sufficienti per fare fronte alle spese di funzionamento della gestione commissariale che sarà realizzata con una struttura ridotta rispetto all’attuale e che in ogni caso le spese non possono eccedere le disponibilità dell’Agenzia, quantificabili in circa 2,7 milioni di euro. Al comma 2 non sono ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma prevede un termine di tre anni entro il quale saranno svolte a cura di un commissario liquidatore le residue attività dell’Agenzia a valere sulle disponibilità esistenti, andrebbe chiarito se dette attività, ove comportino spese eventualmente non scontate nelle previsioni tendenziali, possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 140

Limiti alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

La norma pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È comunque sempre ammessa la partecipazione a società che producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza (comma 1).

L'assunzione ed il mantenimento di partecipazioni devono essere autorizzati, con delibera motivata. (comma 2).

Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame (comma 3).

Nei casi in cui sia necessario costituire o assumere partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, le amministrazioni devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti partecipati, provvedendo alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. (comma 4).

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito (comma 5).

I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni interessate devono asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie. (comma 6)

 

La relazione tecnica e l’Allegato 7 non considerano la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma ha essenzialmente carattere ordinamentale e che gli eventuali effetti indiretti sulla finanza pubblica non sono determinabili.

 

ARTICOLO 142

Modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale

Le norme modificano il termine di perenzione dei residui di conto capitale e prevedono un programma di ricognizione degli stessi. In particolare:

·        il comma 1 abbrevia il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale stabilito dall’art. 36, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923, portandolo da sette a tre anni[216];

·        il comma 2 prevede che con cadenza triennale, a partire dal 2008, si effettui, con le modalità di cui al comma 3, un’analisi e una valutazione dei residui propri di parte capitale, al fine di verificare la permanenza dei presupposti di cui all’art. 20, comma 3, della legge n. 468/1978 per il loro mantenimento in bilancio.

Secondo la definizione contenuta nell’art. 20, comma 3, della legge n. 468/1978, formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Tali residui rappresentano dunque debiti dello Stato, registrati nel conto residuo per essere pagati in esercizi successivi a quello nel quale è sorta l’obbligazione. Se il pagamento non avviene nei termini fissati dalla legge di contabilità, tali residui sono trasferiti al conto residui perenti, che costituisce una forma di passività del Conto del patrimonio. La perenzione amministrativa è indipendente dalla prescrizione del diritto del creditore: le somme eliminate e trasferite tra le passività patrimoniali possono essere riscritte in bilancio per essere pagate ai creditori che ne abbiano ancora diritto;

·        il comma 3 prevede che il Ministro dell’economia, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi ai fini dell’individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al comma 2, si dovrà procedere all’eliminazione;

·        il comma 4, al fine di consentire flessibilità gestionale, prevede che con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato:

-                  l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, che devono conseguentemente essere versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato;

-                  l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun  anno in termini di indebitamento netto conseguenti all’eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione dei Ministeri per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle Commissioni parlamentari.

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):

 (milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minore spesa conto capitale

0

0

0

1.530

1.340

1.310

1.530

1.340

1.310

 

La relazione tecnica precisa che la modifica del termine di perenzione dei residui di cui al comma 1 comporta l’eliminazione di un ammontare di residui passivi tale da determinare un effetto positivo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, stimato in 1.530 milioni nel 2008. 1.340 milioni nel 2009 e 1.310 milioni nel 2010.

Tale valutazione tiene conto sia dell’ammontare medio dei residui passivi in conto capitale che si formano annualmente, che del tasso medio di smaltimento degli stessi. Tali criteri sono quelli adottati al momento della formulazione delle stime di cassa ad inizio anno, che implicitamente assumono un differenziale positivo tra tasso di smaltimento e tasso di accumulo di nuovi residui.

 

La relazione illustrativa rileva che tali disposizioni sono dirette al contenimento del livello dei residui passivi, anche in considerazione del fatto che le recenti manovre di finanza pubblica, realizzate anche mediante limitazioni di autorizzazioni di cassa hanno comportato, da un lato, un positivo effetto sul fabbisogno, ma dall’altro una lievitazione del volume dei residui medesimi.

 

Al riguardo si osserva che la stima dei rilevanti risparmi di spesa scontati sui saldi di finanza pubblica non è suffragata dall’esposizione degli elementi che ne sono alla base. Appare, pertanto, necessario un chiarimento del Governo circa:

-          l’ammontare complessivo dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, sia propri che di stanziamento, iscritti nel bilancio dello Stato, distintamente per anno di maturazione;

-          l’ammontare dei residui già perenti ai fini contabili, per cui è possibile la reiscrizione in bilancio nella relativa voce di spesa tramite l’apposito Fondo di riassegnazione;

-          il calcolo della quota che risulterebbe stralciata nel periodo 2007-2009 per effetto della perenzione anticipata disposta dalla norma in esame, i cui effetti sono scontati nell’allegato 7, con l’indicazione della quota per cui si prevede, invece, la reiscrizione in bilancio.

Tali informazioni dovrebbero essere accompagnate da una puntuale evidenziazione dei programmi di spesa su cui la norma va ad incidere, considerando che il termine di perenzione attualmente vigente dovrebbe essere giustificato, almeno per i programmi di spesa più rilevanti, dal complesso iter decisionale e amministrativo sottostante la formazione degli impegni e dei relativi pagamenti, iter che non sembra potersi esaurire in un triennio.

In tal caso si verificherebbe, infatti, il rischio di contabilizzare, tra i risparmi di spesa, anche parte di stanziamenti che, pur stralciati per effetto dell’anticipata perenzione, dovranno poi essere reiscritti per far fronte ai relativi adempimenti[217]. A riguardo si fa, inoltre, presente che già nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente lo stanziamento del Fondo per la riassegnazione residui perenti[218] è stato portato dai 500 milioni del 2007 ai 900 milioni del 2008. Tale variazione, peraltro, non dovrebbe scontare l’effetto della norma in esame, atteso che il bilancio è redatto a legislazione vigente. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, per una compiuta valutazione degli effetti sui saldi della P.A., occorrerebbe un chiarimento circa le movimentazioni operate (o operabili) sui conti di tesoreria a fronte dei suddetti programmi di spesa e delle relative autorizzazioni di cassa, atteso che il tempestivo versamento delle somme dal bilancio dello Stato alle contabilità speciali consente ai soggetti intestatari dei conti la liquidazione ed il pagamento effettivo delle somme relative alle procedure di affidamento dei lavori con un profilo temporale svincolato rispetto all’esercizio di bilancio.

 

ARTICOLO 143

Limiti al prelevamento dalla Tesoreria statale

Le normeconfermano per il triennio 2008-2010 le misure di contenimento dei prelevamenti dalla Tesoreria statale, disposti, da ultimo, dall'art. 1, commi 18 e 19, della legge finanziaria per il 2005[219].

Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997. Per quanto riguarda i limiti al prelevamento, si ricordano l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (per l'anno 1997); l'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (per il triennio 1998-2000); l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 200, n. 388 (per gli anni 2001 e 2002); l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per il triennio 2003-2005); l’ art. 1, commi 18 e 19, della finanziaria per il 2005 (per il triennio 2005-2007).

 

Il comma 1 stabilisce che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non possono effettuare, nel triennio 2008-2010, prelevamenti dai suddetti conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2%.

La norma, nel testo iniziale del disegno di legge, esclude da tale limite le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico degli enti locali,gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il  Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999[220],ossia l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio.

Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 18, della legge finanziaria per il 2005, il comma in esame esclude dal limite gli enti del sistema camerale, gli enti parco e le autorità portuali: la relazione illustrativa giustifica tale esclusione con le modifiche normative che hanno interessato tali enti nel corso degli anni 2006 e 2007.

A seguito della modifica approvata dal Senato, sono esclusi dal limite anche l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica (ICRAM) e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), nonché gli enti gestori delle aree naturali protette in luogo dei soli enti parco come previsto invece dal testo iniziale del disegno di legge.

Come già previsto dalla finanziaria 2005, il limite, inoltre, non riguarda i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati; i conti riguardanti interventi di politica comunitaria; i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge finanziaria per il 2003[221], o ai loro gestori; i conti relativi ad interventi di emergenza; il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine; i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

 

Il comma 2 prevede la possibilità che i soggetti interessati chiedano al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre deroghe al vincolo per effettive e motivate esigenze. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga, ad eccezione di quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale, devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento.

In caso di mancato riassorbimento, il comma 3 prevede che nell'anno successivo potranno essere effettuate esclusivamente le spese previste per legge, le spese derivanti da contratti perfezionati e le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.

 

L’Allegato 7 non attribuisce alla norma alcun effetto sui saldi.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che la misura concorre al conseguimento degli obiettivi di fabbisogno nel triennio 2008-2010, nell’ambito dei quali sono ricompresi gli effetti finanziari della norma in esame.

In risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Senato, la relazione tecnica è integrata dalla nota presentata dal Governo in data 26 ottobre. In particolare, per quanto riguarda i dati relativi ai pagamenti mensili registrati nell’ultima annualità, la nota precisa che l’ammontare dei prelevamenti di cassa dalla tesoreria statale effettuati a tutto il 31 dicembre 2006 sui conti correnti dei soggetti (enti e amministrazioni) monitorati ai sensi della vigente normativa, ha registrato un valore di circa 39.191 milioni di euro, pari al 98,1 per cento del totale dei prelevamenti rilevati al 31 dicembre 2005. A fine 2006, il totale della giacenza di cassa era pari a circa 9.647 milioni (24,6 per cento dei prelevamenti dell’anno). Relativamente al 2007, alla fine del mese di settembre tali prelevamenti ammontavano a 25.318 milioni, con una diminuzione del 7 per cento rispetto ai corrispondenti prelevamenti dell’anno 2006. Peraltro, si nota che il trend dei flussi di cassa dalla tesoreria, nel corso dell’anno, evidenzia scostamenti mensili differenziati in relazione alle effettive esigenze gestionali degli enti e amministrazioni.

 

Al riguardo, rilevato che la norma - nel testo iniziale del disegno di legge - conferma una misura analoga a quella stabilita dalla legge finanziaria per il 2005, si ritiene opportuno un chiarimento circa gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte al Senato, che escludono dal limite ai tiraggi di tesoreria  gli enti gestori delle aree naturali protette (in luogo degli enti parco), l’ICRAM e l’INFS.

 

ARTICOLO 144, commi da 1 a 8

Limite agli emolumenti dei dipendenti pubblici

Le norme[222] recano una disciplina limitativa delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni[223].

E’ soppresso il comma 593 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 269/2006), che reca una analoga disciplina, volta al contenimento e alla trasparenza delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici in relazione alla quale non erano stati scontati effetti finanziari (comma 1).

Si ricorda che al richiamato comma 593 non erano stati ascritti effetti finanziari.

Si stabilisce che il “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con soggetti pubblici[224], non possa superare quello del Primo presidente della Corte di Cassazione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate ad un singolo individuo anche se corrisposte da più organismi o riferibili a più incarichi conferiti nel corso dello stesso anno.

E’ specificato che il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate ed ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera. 

I tetti retributivi possono essere superati - per le amministrazioni statali - previa autorizzazione governativa[225]. Le deroghe possono riguardare non più di 25 unità di personale.

Le disposizioni sul tetto ai compensi non si applicano alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti (comma 2).

Le disposizioni in esame non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Vengono definiti dei criteri per fare in modo che l’applicazione del limite ai compensi sia effettuata in modo graduale nei confronti di coloro che attualmente siano titolari di una pluralità di rapporti la cui remunerazione complessiva ecceda, appunto, il limite stesso (comma 4).

Al fine di evitare l’adozione di comportamenti volti ad eludere l’applicazione della norma sul limite ai compensi si stabilisce che i contratti in essere non possono essere prorogati oltre la scadenza (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica[226] individua la platea degli interessati alle disposizioni in esame come indicato nella tabella che segue.

 

Categoria

Unità

Eccedenza

Risparmi

Segretari generali e Capi dipartimento Ministeri

8

100.000

800.000

Vertici dei Corpi di polizia e delle Forze armate

10

150.000

1.500.000

Dirigenti apicali della Autorità indipendenti

8

50.000

400.000

Presidenti e dirigenti apicali Enti pubblici, ricerca e università

15

100.000

1.500.000

Direttori generali Agenzie fiscali

4

100.000

400.000

Totale netto oneri amministrazione

45

 

4.600.000

Oneri riflessi (32,7% del totale)

 

 

1.504.200

Totale lordo amministrazione

 

 

6.104.200

 

La relazione tecnica afferma che le economie per il primo anno potranno essere valutate solo a consuntivo, considerata la salvaguardia dei rapporti in corso al 28 settembre 2007, di cui al comma 4, i criteri di decurtazione progressiva delle eccedenze attualmente in essere, di cui al medesimo comma.

 

La relazione tecnica non stima economie con riferimento alle società interessate dalla norma in quanto la riduzione dei compensi da queste corrisposti non ha impatto sui saldi di finanza pubblica.

 

A regime è stimato un risparmio di 2,7 milioni di euro tenendo conto delle deroghe (25 unità) previste a norma del comma 2. La somma è ritenuta riproporzionando i risparmi complessivi sulla base della platea ridotta in virtù delle deroghe:

6,1 milioni di euro : 45 interessati  x 20 nuova platea = 2,7 milioni circa. 

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che prudenzialemente non sono stati considerati effetti sui saldi in relazione alle norme in esame.

 

ARTICOLO 144, commi  9-11 e 15-19

Controllo della Corte dei conti

Le norme, approvate nel corso dell’esame al Senato, introducono il controllo della Corte dei Conti:

·        al fine di garantire l’applicazione effettiva del limite agli emolumenti di cui ai precedenti commi da 1 a 8 (commi 9 e 10).

I controlli in questione si applicano anche agli enti locali dal momento che la disciplina per essi dettata, ai commi 9 e 10, è qualificata  come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica (comma 11);

·        sui regolamenti degli enti locali limitatamente alla disciplina dei limiti, dei criteri e delle modalità adottate per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca (comma 15);

Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto (comma 19).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se la Corte dei conti disponga delle risorse finanziare, strumentali e di personale necessarie a svolgere i nuovi compiti che le sono assegnati, tenuto conto che i nuovi controlli previsti dovranno essere effettuati su un copioso numero di atti.

 

ARTICOLO 144, comma 12

Pubblicità degli incarichi.

Le norme[227] modificano l’articolo 1, comma 127 della legge n. 662/1996. L’attuale disciplina prevede che le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni retribuiti, debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. In base alle modifiche recate dalla disposizioni in esame detta pubblicazione deve avvenire sul sito web.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo escluda che dalle norme in esame possano discendere oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 144, comma 16, terzo periodo

Disposizione concernente il personale fuori ruolo

La norma[228] dispone che il personale di ruolo dipendente dell’amministrazione statale (si suppone, in situazione di comando o fuori ruolo sebbene la disposizione non rechi tale indicazione) è restituito a quella di appartenenza. In alternativa può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165/2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca informazioni in merito agli effetti della norma in esame al fine di escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica in relazione:

·         al diverso trattamento economico corrisposto dalle amministrazioni interessate;

·         ai possibili problemi organizzativi che possano sorgere negli uffici che saranno tenuti a rinunciare all’utilizzo di unità di personale in conseguenza dell’introduzione delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 144, comma 17

Assicurazione per i rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali

La norma[229] stabilisce la nullità dei contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se dalle norme possano discendere oneri per il contenzioso eventualmente attivato dalle compagnie di assicurazioni controparte dei contratti di cui si dichiara la cessazione degli effetti.

 

ARTICOLO 144, comma 18

Composizione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti

La norma[230] sopprime una disposizione[231] la quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano essere integrate  da due esperti in materie finanziarie e giuridico-contabili, che durano in carica 5 anni e godono del trattamento economico dei consiglieri della Corte dei conti con oneri finanziari a carico della Regione.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che dalla norma in esame possono derivare effetti di risparmio per la pubblica amministrazione.

 

ARTICOLO 144, comma 22

Contenimento degli automatismi stipendiali

Legislazione vigente. L’articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riduce al 70 per cento, per il solo biennio 2007/2008, la misura dell'adeguamento automatico per le categorie di dipendenti pubblici che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, vale a dire per quelle categorie il cui trattamento economico è disciplinato in regime di diritto pubblico: si tratta dei magistrati, dei docenti e ricercatori universitari e dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate. La riduzione opera, tuttavia, sulla sola platea di soggetti che percepiscono una retribuzione complessivamente superiore ai 53.000 euro annui. A decorrere dal 2009 l’indice è applicato nella misura piena, senza dar luogo a successivi recuperi ma reintegrando la base su cui applicarlo.

La norma, introdotta con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso l’Aula del Senato[232], modifica l’articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in modo che la misura di contenimento degli automatismi stipendiali ivi prevista trovi applicazione per il solo 2007 e non anche per il 2008, come attualmente previsto.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per stipendi

15,0

0

0

28,6

0

0

28,6

0

0

 

La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dare conto degli effetti che si attendono dall’introduzione delle norme in esame.

 

Al riguardo si rileva che non sono stati resi disponibili gli elementi necessari per la verifica della quantificazione degli effetti assegnati alla norma.

Peraltro si rileva che i maggiori oneri ipotizzati eccedono i corrispondenti risparmi quantificati lo scorso anno con riferimento alle norme di cui si dispone la soppressione. La quantificazione sembra, dunque, risponde a criteri di prudenzialità.

 

ARTICOLO 145, comma 2 e 3

Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili

Le norme fanno salvo (comma 2) quanto previsto dai commi 529 e 560 della legge 296/2006. Detti commi riservano una quota[233] delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle pubbliche amministrazioni[234] nel triennio 2007-2009 a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno con le medesime amministrazioni.

Si dispone, inoltre (comma 3), l’aggiornamento della disciplina generale relativa all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine viene riformulato l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001[235] prevedendo che le pubbliche amministrazioni assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possano ricorrere alle forme contrattuali flessibili, se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. Si vieta, inoltre, il rinnovo del contratto flessibile e la stipula di altra tipologia contrattuale precaria con lo stesso lavoratore. Tali disposizioni non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. E’ infine stabilito che le amministrazioni che ricorrono illegittimamente a contratti flessibili non possono assumere ad alcun titolo nel triennio successivo alla violazione.

La nuova formulazione dell’articolo 36 stabilisce che la nuova disciplina limitativa del precariato non si applica:

·          agli uffici di diretta collaborazione dei ministri;

·          agli Uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

·          ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste deroghe anche per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e con una dotazione organica inferiore alle 15 unità, per gli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione ad alcune figure professionali (figure infungibili del personale medico, personale infermieristico e personale di supporto alle attività infermieristiche) e per le università e gli enti di ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, appare opportuno, in via preliminare, che il Governo chiarisca se ed in quale misura le nuove disposizioni recate dal comma 3, che limitano il ricorso a forme contrattuali flessibili, condizionino l’applicazione di quanto disposto dal comma 2 (il quale consente, al contrario, la perpetuazione dell’impiego dei cosiddetti “precari stabili”).

Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca se le norme di cui al comma 3, precludendo il ricorso reiterato a forme di lavoro flessibile (per impedire la formazione di precariato stabile), siano suscettibili di determinare nuove assunzioni per quelle figure professionali utilizzate, attualmente, soprattutto per prestazioni di consulenza.  In tal modo la nuova disciplina, da un lato comporterebbe una contrazione della spesa sostenute per contratti a tempo determinato, ma dall’altro determinerebbe un incremento della spesa permanente sostenuta per la retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato per svolgere mansioni per l’assolvimento delle quali le amministrazioni non dispongono di personale debitamente qualificato.

 

ARTICOLO 145, comma 4 e ARTICOLO 146, commi da 5 a 9

Limite all’utilizzo di personale a tempo determinato e stabilizzazione dei precari

La norma, a decorrere dal 2008, restringe ulteriormente la possibilità per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni[236] di avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”. Il nuovo limite di spesa, come fissato a seguito dell’approvazione di un emendamento presso la 5ª Commissione del Senato[237], è pari al 35 per cento[238] della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2003 (articolo 145, comma 4).

Si rammenta che il testo originario prevedeva che il limite fosse pari al 15 per cento della spesa sostenuta nel 2003. 

Nel corso dell’esame presso la 5ª Commissione del Senato sono, inoltre, stati introdotti i commi da 5 a 9 nell’articolo 146([239]), concernenti misure per la stabilizzazione di personale impiegato dalle pubbliche amministrazioni. A tale fine si dispone la modifica alcune disposizioni recate dalla finanziaria per il 2007 in materia di stabilizzazione del “precariato stabile”[240]. E’ stabilito che alcune amministrazioni pubbliche[241] possono ammettere alle procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, comma 526, della legge 296/2006 anche il precariato stabile formatosi nel corso dell’ultimo anno[242] (articolo 146, comma 5, lettera a).

In base alla legislazione vigente la stabilizzazione è consentita solo per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

Si consente anche alle amministrazioni regionali e agli enti locali di applicare le procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2007[243] anche a coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità di servizio da questa richiesti in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007 (articolo 146, comma 5, lettera b).

Le amministrazioni citate al comma 5 continuano ad avvalersi del personale in questione nelle more delle procedure di stabilizzazione (articolo 146, comma 6).

In relazione a tale ultima disposizione è stato disposto l’innalzamento, al 35 per cento della spesa sostenuta nel 2003, del limite all’utilizzo di personale a tempo determinato di cui all’articolo 145, comma 4.

In aggiunta a tali possibilità si prevede che le amministrazioni pubbliche[244] predispongano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010,  piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigente (articolo 146, comma 7):

a)      in servizio a tempo determinato che abbia maturato i requisiti per essere considerato “precariato stabile”[245];

b)     utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa  in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia espletato almeno tre anni di attività lavorativa nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione[246]. E’ comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici delle pubbliche amministrazioni.

Per le altre tipologie di lavoro flessibile, non ricomprese nelle norme testé descritte, la stabilizzazione avviene in presenza di requisiti ed a seguito di espletamento di procedure selettive da definire puntualmente con DPCM. Al termine delle procedure selettive il personale in questione è assimilato al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di cui all’articolo 146, comma 7, lettera b), anche al fine di essere incluso nei piani di stabilizzazione (articolo 146, comma 8).

Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, si dispone l’incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici[247] (articolo 146, comma 9).

 

L’ Allegato 7 assegnava i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme di cui all’articolo 145, comma 4 (limite all’utilizzo di personale a tempo determinato) come formulato nel testo base.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Art. 145 - comma 4 - Minori spese retribuzione personale a tempo determinato (*)

0

0

0

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

(*) Nell’allegato 7 relativo al testo base del ddl finanziaria l’effetto esposto è riferito all’articolo 93, comma 5, per un mero refuso, come chiarito dal Governo[248].

 

L’ Allegato 7 come modificato in seguito alle modifiche apportate dalla 5ª Commissione del Senato ridetermina in primo luogo la spesa per la retribuzione del personale a tempo determinato. Sono poi scontati gli oneri (e i conseguenti effetti indotti) conseguenti all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 146, comma 9, disposta per l’assunzione di personale.

L’Allegato 7 assegna pertanto alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Art. 145 – c. 4 - Maggiori spese retribuzione personale a tempo determinato(*)

0

0

0

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

Art. 146 - comma 9 - Maggiori spese per dotazione del Fondo per la stabilizzazione

20,0

20,0

20,0

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

Art. 146 - comma 9 - Maggiori entrate IRPEF

2,6

2,6

2,6

-

-

-

-

-

-

Art. 146 - comma 9 - Minori spese per trasferimenti all’INPDAP

5,9

5,9

5,9

-

-

-

-

-

-

Art. 146 - comma 9 – Maggiori spese per contribuzione aggiuntiva

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

-

Art. 146 - comma 9 - Minori spese per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

-

(*)La definizione “Maggiori spese” va intesa in realtà come “Minori risparmi” rispetto al testo precedente. Infatti, nella versione del testo risultante dall’emendamento approvato, tali spese per il personale a tempo determinato si intendono “maggiori” rispetto ai risparmi (più elevati) precedentemente ascritti al testo originario. Ma il saldo (fra effetto finanziario del testo originario e effetto finanziario del testo modificato) resta positivo: pertanto l’effetto in questione va logicamente inquadrato nella categoria delle “Minori spese” (14,4 milioni di euro per ciascun anno[249]).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 145, comma 4, quantifica i potenziali risparmi lordi derivanti dalla norma in 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 come indicato nella tabella che segue.

 

COMPARTO

Spesa lorda anno 2003

Attuale limite alla spesa 2008

Nuovo limite alla spesa 2008

Risparmi

Ministeri e Agenzie

21.512.000

8.605.000

3.227.000

5.378.000

Aziende autonome

46.981.000

18.792.000

7.047.000

11.745.000

Enti pubblici non economici

23.007.000

9.203.000

3.451.000

5.752.000

Istituzioni ed enti di Ricerca

108.305.000

43.322.000

16.246.000

27.076.000

Università

160.842.000

64.337.000

24.126.000

40.211.000

Totale

360.647.000

144.259.000

54.097.000

90.162.000

Le cifre esposte includono gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

 

I dati di spesa 2003 sulla base dei quali sono calcolate le economie  coincidono con quelli della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2007 riferiti alla norma che disponeva l’ulteriore limitazione all’utilizzo di personale a tempo determinato[250]. I dati di riferimento per il 2003 sono stati rideterminati, rispetto a quelli indicati in sede di discussione del ddl finanziaria per il 2006, al fine di scontare gli effetti conseguenti alle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della stessa legge 266/2005 (finanziaria 2006).

Tuttavia la relazione tecnica segnala che, in concreto, l’applicazione di limiti di spesa, non accompagnati da modifiche nei comportamenti delle amministrazioni, ha determinato taluni scostamenti tra i risultati attesi e gli effettivi esiti delle manovre di finanza pubblica, stante, nel caso particolare, l’evidenza di un trend di crescita del personale in servizio a tempo determinato negli ultimi anni. In tale prospettiva le disposizioni di cui al precedente comma 3([251]) sono intese in primo luogo ad accentuare la sostenibilità e l’efficacia delle misure proposte con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, rendendo, pertanto, attendibile la stima operata. La relazione afferma altresì che la disposizione da ultimo citata consente di ipotizzare ulteriori riduzioni del numero di altre tipologie di contratti di lavoro flessibile, oltre a consentire l’eliminazione dei presupposti per la formazione del cd. precariato stabile; appare pertanto possibile presumere che stimare ulteriori economie per 10 milioni di euro per il 2008 che elevarsi a 100 milioni di euro i risparmi complessivi.

La relazione tecnica non fornisce alcuna informazione in merito ai criteri adottati per la determinazione degli effetti indotti; si rileva tuttavia che l’effetto netto recato dalle disposizioni sui saldi di indebitamento e fabbisogno è quantificato nella misura del 51,5 per cento dell’effetto lordo indicato di 100 milioni. Tale percentuale di nettizzazione coincide con quella di norma adottata in relazione a disposizioni di contenuto analogo.

 

La relazione tecnica è stata integrata con riferimento alle norme che hanno disposto la modifica dell’articolo 145, comma 4, e introdotto i commi da 5 a 9 nell’articolo 146([252]).

In primo luogo è stato determinato il minor effetto di risparmio che consegue dalla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta nel 2003 in luogo del 15 per cento previsto in precedenza. I punti addizionali di risparmio scendono dai 25 (differenza tra 40 e 15) previsti nel testo originario ai 5 del testo modificato (differenza tra 40 e 35). La misura dei risparmi si riduce di 4 quinti passando da 90 a 18 milioni (sono dunque fatti salvi i 10 milioni di risparmi conseguenti all’introduzione delle norme restrittive in materia di utilizzo di personale non a tempo indeterminato introdotte con l’articolo 145, comma 3). Coerentemente, con riferimento ai 72 milioni di minore risparmio, non sono scontati effetti sul saldo netto da finanziare, mentre gli effetti su fabbisogno e indebitamento corrispondono al 51,5% della somma lorda, ossia a 37,1 milioni di euro circa.

Parimenti, in relazione alla maggior spesa di 20 milioni di cui all’articolo 146, comma 9, gli effetti sui saldi di indebitamento e fabbisogno sono pari a 10,3 milioni, di euro ossia al 51,5% degli effetti lordi.

La copertura disposta a valere sui fondi speciali ammonta alla somma degli oneri netti, ossia a 37,1 + 10,3 = 47,4 milioni di euro. Peraltro a detta copertura non corrisponderebbero effetti pienamente equivalenti sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Con riferimento alle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 146, comma 7, la relazione tecnica afferma che le stesse debbano     muoversi nell’ambito delle possibilità di assumere consentite dalla normativa vigente.

Le misure di cui all’articolo 146, comma 8 si limitano a meglio specificare i destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 417 e 418 della legge n. 296/2006, concernenti il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici; non prefigurerebbero dunque alcun obbligo di nuove assunzioni.

La relazione tecnica chiarisce che gli oneri recati dalle norme hanno carattere permanente e che dunque l’attuale formulazione dell’articolo 146, comma 9, non appare coerente con l’obiettivo di stabilizzazione perseguito dalle disposizioni in esame prevedendo uno stanziamento solo per il triennio. La stessa relazione tecnica ha peraltro prefigurato una formulazione che preveda un onere crescente anche al fine di poter disporre l’attuazione di piani, di cui all’articolo 146, comma 7, anche per gli anni successivi al primo.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa i profili problematici formulati nella relazione tecnica e concernenti in particolare:

·         la natura temporanea dell’autorizzazione di spesa disposta all’articolo 146, comma 9, che appare inconciliabile con la natura dell’onere permanente da coprire;

·         la mancata diversa modulazione temporale della spesa in relazione all’emanazione di piani di stabilizzazione per gli anni successivi al 2008,  per i quali non si mette a disposizione alcuna risorsa aggiuntiva.

Si rileva altresì che la formulazione del testo dell’articolo 146, comma 7, prevede  alcune fattispecie di stabilizzazione del personale senza richiamare, come prefigurato nella relazione tecnica, i vigenti limiti alle assunzioni. Appare dunque necessario, al fine di escludere che una interpretazione estensiva delle disposizioni in esame sia suscettibile di determinare oneri futuri privi di adeguata copertura, che il Governo chiarisca in base a quali elementi normativi si debba intendere che le procedure di stabilizzazione non abbiano come destinataria l’intera platea dei “precari stabili”.

Appare, infine, utile chiarire le ragioni per cui i presumibili effetti prodotti dall’articolo 145, comma 4, sul saldo netto da finanziare non sono stati scontati nell’allegato 7.

 

ARTICOLO 145, commi da 5 a 8

Riduzione degli stanziamenti per il pagamento degli straordinari

Le norme impongono alle amministrazioni statali l’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste a livello contrattuale (comprese le forme di lavoro a distanza), al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario (comma 5).

A decorrere dall’anno 2008, per le “amministrazioni di cui al comma 1[253]” la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va limitata al 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 6). Le norme sul contenimento dello straordinario si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Eventuali indilazionabili esigenze di servizio, cui non si possa far fronte con le risorse disponibili per lo straordinario o con una rimodulazione dei servizi o degli orari e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate ai fondi per l’incentivazione del personale (comma 8).

Non possono però essere utilizzate le risorse previste, dall’articolo 149, comma 4 del testo in esame, a favore delle Forze armate e dei Corpi di polizia, volte a valorizzare le funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

L’ Allegato 7, come successivamente aggiornato dalla Ragioneria, assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese per pagamento straordinari

97,0

97,0

97,0

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

Maggiori spese per trasferimenti all’INPDAP

28,6

28,6

28,6

-

-

-

-

-

-

Minori spese per contribuzione aggiuntiva

11,3

11,3

11,3

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale

6,0

6,0

6,0

-

-

-

-

-

-

Minori entrate fiscali

15,6

15,6

15,6

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica specifica che le attuali risorse per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario del personale del comparto Ministeri, di cui alla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono pari ad euro 39.253.000. Specifica altresì che le analoghe risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio delle corrispettive U.P.B. a favore del personale civile del ministero dell’Interno, del personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare e delle Forze Armate ammontano, per l’anno 2007, ad euro 693.560.013.

Ne consegue che l’importo complessivo finalizzato alla retribuzione del lavoro straordinario del citato personale è pari ad euro 732.813.000 e che la prevista riduzione del 10 per cento determina economie stimabili in euro  73.000.000 annui.

Le eventuali ulteriori economie realizzabili dalle altre amministrazioni non costituirebbero un dato rilevante e comunque sono quantificabili solo a consuntivo. 

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni in base alle quali i risparmi conseguenti al taglio degli straordinari siano stati scontati nell’allegato 7 nella misura di 97 milioni di euro, misura che non coincide con la quantificazione di 73 milioni di euro proposta dalla relazione tecnica.

Andrebbe, altresì, chiarito se la riduzione degli stanziamenti per la remunerazione degli straordinari sia suscettibile, pur in presenza del meccanismo alternativo di reperimento di risorse di cui al comma 8, di impedire l'effettuazione di prestazioni indispensabili al mantenimento dei livelli minimi di servizio. In tale ipotesi potrebbe rendersi necessario sostenere comunque spese che la norma intende, al contrario, contenere; sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 146, comma 3

Utilizzo dei fondi per l’effettuazione di assunzioni in deroga negli anni 2008 e 2009

La norma riformula una disposizione[254] recata dalla legge finanziaria 2007 concernente l’utilizzo di un fondo per le assunzioni in deroga alle disposizioni volte a limitare il turnover dei pubblici dipendenti. La nuova formulazione consente alla gran parte delle amministrazioni pubbliche[255], se autorizzate, di assumere in deroga alle disposizioni volte a limitare il turn over utilizzando i fondi appositamente destinati. La precedente formulazione riconosceva tale diritto solo a quelle pubbliche amministrazioni non interessate dai processi di stabilizzazione del personale precario[256].     

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma amplia la platea delle pubbliche amministrazioni che possono essere autorizzate alle assunzioni in deroga senza tuttavia incrementare le risorse a tali fini destinate. Ne consegue l’assenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 146, comma 4

Assunzioni in deroga nel comparto sicurezza

La norma prevede che la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato possano effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa lorda pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per il 2009, 140 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le assunzioni sono espressamente finalizzate all’esercizio dei compiti d’istituto.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per assunzioni

50,0

120,0

140,0

25,8

61,8

72,1

25,8

61,8

72,1

Minori spese correnti per trasferimenti all’INPDAP

14,7

35,4

41,2

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese correnti per contribuzione aggiuntiva

5,8

13,9

16,2

-

-

-

-

-

-

Minori spese correnti per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale

3,1

7,4

8,6

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate fiscali

6,4

15,4

18,0

-

-

-

-

-

-

 

La relazione tecnica si limita a ribadire quanto già disposto dalla norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 146, comma 11

Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili da parte dell’APAT

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato[257], stabilisce che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) continui ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2008, del personale in servizio con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007 nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per contratti a tempo determinato

0

0

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto degli oneri recati dalle norme in esame.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se nel bilancio dell’Agenzia sussistano anche per il 2008 le necessarie disponibilità per fronteggiare l’onere indicato.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire i motivi in base ai quali alla norma siano stati ascritti effetti per tutti gli anni del triennio e non limitatamente all’anno 2008.

Si rileva infine che non sono stati forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere indicato nell’allegato 7.

 

ARTICOLO 146, comma 12

Proroga dei contratti di formazione lavoro

La norma proroga al 31 dicembre 2008 i contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 296/2006 non ancora convertiti al 31 dicembre 2007.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma non comporta oneri in quanto si tratta di personale il cui contratto è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 146, comma 13

Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale

La norma stabilisce che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica chiarisce che la previsione di sottoporre al regime previsto in materia di assunzioni anche la trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale è intesa al contenimento della spesa di personale.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 146, commi 14-15

Limiti alla sostituzione del personale cessato per l’anno 2010

Le norme dispongono (comma 14) limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nell’anno 2010 per alcune pubbliche amministrazioni[258]. Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Le richiamate assunzioni sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 296/2006 (comma 15).

L’articolo 1, comma 536, della 296/2006 dispone l’obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale ai fini delle procedure di reclutamento, le quali devono essere comunque autorizzate con apposito DPCM (su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia). La norma prevede, inoltre, che le assunzioni debbano essere autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese correnti per limiti alle assunzioni

0

0

0

0

0

56,4

0

0

56,4

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto del testo, espone un prospetto della quantificazione delle economie derivanti dall’applicazione delle norme in esame.

I risparmi lordi sono determinati nella misura di 108,4 milioni per il 2010 e di 216,7 milioni a decorrere dal 2011 come riepilogato nella tabella che segue.

 

Comparto

Economie

 

2010

2011

2012

Ministeri e Presidenza

29.862.000

59.724.000

59.724.000

Agenzie

8.358.000

16.716.000

16.716.000

Diplomatici

154.000

308.000

308.000

Prefetti

245.000

490.000

490.000

Polizia

58.527.000

117.054.000

117.054.000

Magistrati

1.736.000

3.472.000

3.472.000

Enti non econ.

9.492.000

18.984.000

18.984.000

Totale

108.374.000

216.748.000

216.748.000

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati numerici necessari a verificare la correttezza delle quantificazioni effettuate.

Inoltre la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento, sebbene gli stessi siano determinati in conformità a quanto avvenuto nel passato con riferimento a norme simili.

Per quanto concerne i criteri di contabilizzazione degli effetti finanziari adottati per la compilazione dell’allegato 7, il Governo, in relazione a norme analoghe contenute nella legge finanziaria 2007, ha chiarito che la mancata considerazione degli effetti lordi derivanti dal blocco parziale del turn over sul saldo netto da finanziare risponde a criteri di prudenzialità. 

 

ARTICOLO 146, comma 16

Fondo per le assunzioni in deroga

La norma autorizza le amministrazioni pubbliche, soggette al blocco parziale del turn over di cui al comma 14 dell’articolo in esame, a procedere, previa autorizzazione[259], a ulteriori assunzioni nel corso dell’anno 2010. Queste possono essere disposte nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 75 milioni a decorrere dal 2011.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per assunzioni

0

0

25

0

0

13

0

0

13

 

La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi informativi.

 

Al riguardo si osserva che l’allegato 7 riporta nell’ultimo esercizio del triennio una previsione di spesa (25 milioni di euro) che risulta di entità assai inferiore rispetto all’onere a regime (75 milioni di euro). Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento (per l’esercizio 2010), sebbene gli stessi siano stati determinati in conformità a quanto avvenuto nel passato con riferimento a norme simili.

 

ARTICOLO 146, commi da 19 a 22

Assunzioni presso il Ministero dei beni culturali

Le norme autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinariadi 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico (di posizione economica B3), in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni (comma 19).

Lo stesso Ministero è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 100 unità di personale di posizione economica C1 (architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari, storici dell’arte ed amministrativi), in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni (comma 20).

La definizione della pianta organica del Ministero tiene conto delle assunzioni in esame nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi della legge finanziaria 2007([260]) (comma 21).

L’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni è quantificato in 14.621.242 euro annui a decorrere dal 2008 ed è coperto mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142 (Fondo per la salvaguardia dei beni culturali), della legge finanziaria 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Il citato comma 1142 ha autorizzato la spesa annua di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro a decorrere dal 2008 al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per assunzioni

14,6

14,6

14,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

(*) Art. 91 c. 6 e Art. 146 c. 22 - Minori spese correnti per

riduzione Fondo salvaguardia beni culturali

18,1

14,7

14,7

18,1

14,7

14,7

18,1

14,7

14,7

Minori spese correnti per trasferimenti all’INPDAP

4,3

4,3

4,3

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese correnti per contribuzione aggiuntiva

1,7

1,7

1,7

-

-

-

-

-

-

Minori spese correnti per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale

0,9

0,9

0,9

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate per assunzioni

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

-

(*) Si segnala che la copertura indicata nell’allegato 7 sotto la voce “Riduz. Fondo salvaguardia

Beni culturali” risulta di importo superiore rispetto all’onere recato dalle norme in esame (14,6-14,6-14,6 milioni nel triennio) in quanto ricomprende anche gli oneri di cui all’articolo 91, comma 6.

 

 

La relazione tecnica quantifica l’onere considerando il costo unitario riferito alle due posizioni economiche nelle quali si prevede l’assunzione, come di seguito descritto:

posizione economica C1: costo unitario euro 31.467 x 100 unità =   3.146.700

posizione economica B3: costo unitario euro 28.686 x 400 unità = 11.474.400

TOTALE          14.621.100

 

Al riguardo, considerato che le procedure di assunzione sono autorizzate in deroga alla normativa vigente, si osserva che la quantificazione non sconta alcun onere in relazione alle procedure concorsuali da espletare. Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento, sebbene gli stessi siano determinati in conformità a quanto avvenuto nel passato con riferimento a norme simili.

 

ARTICOLO 146, comma 23

Riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’economia

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Aula presso il Senato[261], differisce al 1° gennaio 2010 l’applicazione delle disposizioni concernenti la riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 1, commi 426 e 427, della legge 296/2006.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

(*) Maggiori spese correnti

0

0

0

1,0

2,0

3,0

1,0

2,0

3,0

(*) Si segnala che l’allegato 7 espone, presumibilmente per un mero errore materiale, oltre alla maggiore spesa corrente qui indicata, anche altri effetti finanziari riconducibili alla formulazione originaria del comma in esame (interamente sostituito dall’emendamento Izzo 93.22 approvato dal Senato) e derivanti da misure di assunzione di personale non più previste dal testo in esame.

 

La relazione tecnica non è stata integrata con riferimento alle norme in esame.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sui criteri adottati per la determinazione degli effetti finanziari recati dalla norma.

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 416, della legge 296/2006 ha previsto il conseguimento di risparmi di spesa (scontati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento) non inferiori a 7 milioni di euro per il 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009 correlati all'attuazione delle misure di riorganizzazione ministeriale contenute dai commi 404-415 e 425-429 (misure di razionalizzazione dei Ministeri, finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento, e riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia ). Dei predetti risparmi, è previsto che la quota di 5 milioni di euro per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni per il 2009 derivi dall’attuazione delle misure di ridefinizione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’interno (comma 425) e del Ministero dell’economia (commi 426-429).

 

ARTICOLO 146, comma 24

Proroga dei comandi per il personale delle Poste e del Poligrafico

La norma stabilisce che il personale appartenente a Poste italiane SpA e il personale dell’Istituto poligrafico dello Stato SpA, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007[262], può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche nei limiti dei posti di organico. In ogni caso, i relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per assunzioni

10

10

10

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere di 10 milioni di euro riferito a circa 330 unità.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che i dati forniti sono in linea con quelli proposti dalle relazione tecniche riferite alle proroghe disposte nel corso degli ultimi anni.

 

ARTICOLO 146, commi da 26 a 28

Assunzioni presso le Camere di commercio

La norma consente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2008 e 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità e nel rispetto dei seguenti limiti:

·        70 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta inferiore a 35 (comma 26, lettera a);

·        35 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta compreso tra 36 e 45 (comma 26, lettera b);

·        25 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta superiore a 45 (comma 26, lettera c).

L'indice di equilibrio economico-finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto del Ministero delle attività produttive 8 febbraio 2006 (comma 27). Si rammenta che l'articolo 1, comma 98, della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha previsto che, per le Camere di commercio e per l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive[263] fossero individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma 98. Tale comma era volto a definire le modalità del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Unioncamere può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 70 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (comma 28).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica afferma trattarsi di disposizioni strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio.

 

Nulla da osservare al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 146, comma 29

Assunzioni di personale educativo dell’amministrazione penitenziaria

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad immettere in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte.

A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore, ovvero idoneo, nel concorso richiamato.

 

 

 

 

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti per assunzioni

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Minori spese correnti per trasferimenti all’INPDAP

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese correnti per contribuzione aggiuntiva

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

Minori spese correnti per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate per assunzioni

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

 

La norma, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[264], non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la disponibilità recata dalla norma non appare sufficiente a coprire l’onere a regime derivante dall’assunzione di 22 unità di personale appartenenti alla qualifica C1. Appare peraltro ipotizzabile che lo stanziamento sia stato commisurato all’onere recato in prima applicazione, ma per un arco temporale limitato, dalla stabilizzazione di 22 unità di personale, dal momento che lo stesso è destinato “all’adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo” in un determinato concorso destinato all’assunzione di personale a tempo determinato. In pratica durante la vigenza dei contratti stipulati a tempo determinato con i vincitori l’onere, derivante dalla loro stabilizzazione, risulterebbe minore per poi accrescersi negli anni successivi durante i quali i contratti in questione sarebbero risultati cessati. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 146, commi 30 e 31

Documenti di programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali

La norma[265] stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali, nell’esaminare i documenti di programmazione del fabbisogno di personale, oltre ad accertare che gli stessi siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa[266] e a verificare che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate, assicurano il rispetto di ulteriori condizioni (rispetto del patto di stabilità, spese di personale). La norma non incide sui limiti posti dalla legislazione vigente agli enti locali in materia di assunzioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La norma, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 147

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 riconosce agli invalidi per atti di terrorismo nonché al coniuge e ai figli superstiti il diritto al collocamento obbligatorio in base alla normativa vigente, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per tali soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

La norma dispone l’estensione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio previste per le vittime del terrorismo e per i familiari superstiti[267], agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per incidenti di lavoro o per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che abbiano dato luogo a trattamenti di rendita da infortuni sul lavoro.

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata dalla relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le assunzioni in esame non derogano alle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

 

ARTICOLO 148 

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale

Le norme prevedono che il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato possano autorizzare per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di nuove assunzioni avanzate dalle pubbliche amministrazioni., la stipula di accordi di mobilità anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale in esubero presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico (comma 1).

Si demanda agli accordi di mobilità la definizione di modalità e criteri dei trasferimenti, nonché degli eventuali percorsi di formazione, da attuare senza impiego di risorse finanziarie aggiuntive e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente (comma 2).

Sempre mediante la stipula di accordi di mobilità, possono essere disposti  trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazione di esubero. Tali contingenti di personale militare vanno ricollocati, previa selezione in base alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Gli accordi definiscono gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Tramite gli stessi strumenti previsti dal comma 1, si prevede che possa essere disposta la mobilità anche temporanea del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento, che viene iscritto in uno speciale ruolo ad esaurimento. Anche in tale caso i profili inerenti al trattamento economico e giuridico del personale ricollocato e i relativi aspetti finanziari saranno definiti in sede di accordi di mobilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

E’ stabilito che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità. prevista  dall’articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4[268] (comma 5). Detta banca dati costituisce banca dati d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 82/2005.

Tale ultima disposizione detta la disciplina generale delle banche dati d’interesse nazionale, per le quali deve essere garantito l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni interessate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività. Il citato articolo 60 prevede in particolare che la copertura degli oneri connessi al sistema di banche dati di interesse nazionale sia assicurata mediante l’utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 3/2003.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame si configurano quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intese a realizzare una più efficiente allocazione delle risorse umane.

 

Al riguardo, premesso che in base alle norme in esame alla Funzione pubblica e alla Ragioneria è conferita una competenza autorizzativa sulla stipula di accordi di mobilità, si osserva che alle Amministrazioni è consentito di definire, nell’ambito di detti accordi, anche aspetti relativi al trattamento economico. A fronte di tale facoltà le norme si limitano ad escludere l’insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, senza escludere tuttavia la possibilità che nuovi oneri trovino copertura nell’ambito degli ordinari stanziamenti: le norme appaiono dunque suscettibili di recare effetti finanziari nei termini di minori economie di spesa eventualmente riscontrabili a consuntivo. Analogamente, appaiono suscettibili di determinare minori economie di spesa le norme che consentono di disporre il trasferimento e la riqualificazione professionale del personale nell’ambito delle risorse disponibili. Su tali aspetti appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Appaiono, inoltre, suscettibili di determinare oneri le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 (banca sulla mobilità) in quanto:

·         a legislazione vigente l’istituzione della banca dati[269] non è obbligatoria, diversamente da quanto previsto dal comma 5;

·         la legislazione vigente dispone che l’eventuale istituzione debba avvenire senza oneri, mentre il comma 5 non reca tale clausola;

·         la qualificazione della banca dati come d’interesse nazionale, prevista dal comma 6, rende maggiormente complessa dal punto di vista tecnico la sua implementazione. Peraltro detta qualificazione sembra mettere a disposizione per la sua realizzazione risorse giacenti su un fondo previsto a legislazione vigente di cui, per contro, si ignorano le effettive disponibilità.

Appare dunque necessario che il Governo fornisca una stima degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e indichi le disponibilità ancora esistenti sul Fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 3/2003.

 

ARTICOLO 149, commi da 1 a 10 

Integrazione risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-07

Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

Le norme quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2008 e 2009 da riferire alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2006-2007. Gli stanziamenti sono disposti per dare completa attuazione alle intese e agli accordi intervenuti[270] fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego.

Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a:

·        1.081 milioni di euro per l’anno 2008 e a 220 milioni a decorrere dall’anno 2009 per il personale contrattualizzato (comma 1);

·        ulteriori 210 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il personale docente del comparto scuola per lo sviluppo e la valorizzazione professionale della carriera docente (comma 2);

·        338 milioni di euro per l’anno 2008 e a 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per il personale in regime di diritto pubblico[271] di cui, rispettivamente, 181 e 80 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia (comma 3);

·        ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2008 da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e da utilizzare per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario (comma 4);

·        ulteriori 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008 da destinare al miglioramento dell’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 5).

I maggiori oneri di personale che graveranno[272] sulle Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso (comma 6).

E’ incrementa[273] la quota del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni di euro per il 2008 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 (comma 7).

Per le altre amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7 i maggiori oneri per rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Una parte dei suddetti stanziamenti è destinata alle università: si tratta di 205 milioni di euro per l’anno 2008 e di 39 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, che sono, però, compresi nel fondo per le università previsto dall’articolo 96 del ddl in esame (comma 8).

Si specifica che gli stanziamenti per gli oneri contrattuali indicati dai commi da 1 a 5 e 8 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali e che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP (comma 9).

Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i Comitati di settore - espressione delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni - in sede di elaborazione degli atti d’indirizzo e di quantificazione delle risorse contrattuali, assumono come limite massimo di crescita retributiva complessiva i criteri e parametri, anche metodologici, seguiti per le amministrazioni statali in regime contrattuale (comma 10).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese rinnovi personale contrattualizzato dello Stato

1.836,0

742,0

742,0

945,7

382,0

382,0

945,7

382,0

382,0

Minori spese correnti per trasferimenti all’INPDAP

540,8

218,6

218,6

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese correnti per contribuzione aggiuntiva

212,9

86,0

86,0

-

-

-

-

-

-

Minori spese correnti per trasferimenti al Servizio  sanitario nazionale

113,1

45,7

45,7

-

-

-

-

-

-

Maggiori entrate rinnovi personale contrattualizzato dello Stato

236,4

95,5

95,5

-

-

-

-

-

-

Maggiori spese rinnovi personale Regioni, autonomie locali e SSN

0

0

0

497,0

45,0

45,0

497,0

45,0

45,0

Maggiori spese concorso Stato finanziamento SSN e altri enti

728,0

417,0

417,0

378,6

216,8

216,8

378,6

216,8

216,8

 

La relazione tecnica in primo luogo propone un quadro riepilogativo degli accordi in materia di pubblico impiego e degli stanziamenti, disposti da leggi vigenti o ipotizzati da ddl in corso d’esame parlamentare, preordinati al rinnovo della parte economica  del contratto collettivo nazionale di lavoro riferito al biennio 2006-2007. 

 

Tavola 1 - Quadro degli incrementi retributivi del biennio 2006-2007 in applicazione delle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e degli accordi in materia di pubblico impiego (legge finanziaria per l’anno 2008)

 

 

Incrementi  retributivi biennio 2006-2007

 

2006 (TIP 1,7)

2007(TIP 2,0)

2008

note

Legge fin. 2006

0,4%

0,60%

0,60%

Indennità di vacanza contrattuale

Legge fin. 2007

 

1,40%

3,86%

TIP biennio +0,76%

Decreto legge n. 159 e Legge fin. 2008

 

2,46%

 

 

Accordo 6 aprile 2007

Legge fin. 2008

 

 

0,39%

Accordo 29 maggio 2007

Totale annuo

0,4%

4,46%

4,85%

Beneficio regime

 

Tavola – 2 Quadro degli oneri del biennio 2006-2007 in applicazione delle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e degli accordi in materia di pubblico impiego (legge finanziaria per l’anno 2008)

 

(milioni di euro)

Incrementi  retributivi biennio 2006-2007

 

2006 (TIP 1,7)

2007(TIP 2,0)

2008

note

Legge fin. 2006

650

1.055

1.055

Indennità di vacanza contrattuale

Legge fin. 2007

 

2.052

5.763

TIP biennio +0,76%

Decreto legge n. 159 e Legge fin. 2008

 

1.000

2.711

 

 

Accordo 6 aprile 2007

Legge fin. 2008

 

 

606

Accordo 29 maggio 2007

Totale annuo

650

6.818

7.424

Beneficio regime

 

A dette risorse si aggiungono quelle specificatamente destinate ad alcune categorie di personale che di seguito si riepilogano.

 

(milioni di euro)

Comparto

Dal 2008

Sicurezza

200,0

Vigili del fuoco

6,5

Scuola

210,0

Totale

417,5

 

 

Viene successivamente proposta una analisi separata degli effetti delle norme riferite ai comparti del personale del settore statale e del settore non statale.

 

Settore Statale

 

La relazione tecnica ribadisce, in primo luogo, i contenuti dei commi da 1 a 5 e riepiloga il quadro delle risorse ivi previste.

 

Tavola 3 – Riepilogo delle risorse messe a disposizione dal ddl in esame  per le amministrazioni dello Stato

 

(milioni di euro)

Comparto

2008

2009

2010

Personale statale contrattualizzato (co. 1)

1.081(*)

220

220

Personale statale non contrattualizzato (co. 3)

338(**)

105

105

Docenti della scuola (co. 2)

210

210

210

Comparto sicurezza (co. 4)

200

200

200

Vigili del fuoco (co. 5)

6.5

6.5

6.5

Totale

1.835,5

741,5

741,5

(*) Di cui 861 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.

(**) Di cui 233 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.

L’onere per arretrati è calcolato al netto della quota di competenza dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15 del decreto legge n. 159/2007

 

 

Settore pubblico non statale

 

Con i commi da 6 a 10 si disciplinano le modalità di estensione dei benefici indicati nella tavola 1 al restante personale delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne le norme in questione, la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto.

La relazione prosegue esponendo alcune tavole che riepilogano i contenuti finanziari delle disposizioni dei citati commi da 6 a 10.

 

Tavola 4 – Effetti complessivi degli accordi del 6 aprile e 29 maggio sul personale del settore pubblico non statale

 

(milioni di euro)

Comparto

2008

2009

2010

Regioni e autonomie locali

640(*)

88

88

SSN

986(**)

135

135

Altre amministrazioni pubbliche non statali

272

58

58

Totale

1.898

281

281

(*) Di cui 552 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.

(**) Di cui 851 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.

L’onere per arretrati è calcolato al netto della quota di competenza dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15 del decreto legge n. 159/2007

 

 

Nella tavola 5 sono indicate le risorse che in relazione alle disposizioni recate dai commi 7 e 8 sono soggette a specifiche e differenziate modalità di copertura dei conseguenti oneri a livello settoriale.

 

Tavola 5 – Risorse a carico dello Stato

(milioni di euro)

Comparto

2008

2009

2010

SSN

661(*)

398(*)

398(*)

Altre amministrazioni pubbliche non statali diverse dalle università

67

19

19

Altre amministrazioni pubbliche non statali corrispondenti alle università

205(**)

39(**)

39(**)

Totale

933

456

456

Totale netto università

728

417

417

(*) La somme indicate, previste a norma del comma 7, si ottengono considerando l’onere a regime per gli enti del SSN di 135 milioni dal 2008 esposto nella tavola 3 e l’importo di 263 annui a decorrere dal 2007 per il recupero dell’eccedenza dell’inflazione effettiva rispetto ai tassi di inflazione programmati. Per il 2008 è, inoltre, dovuta la somma di 263 milioni di arretrati 2007.

(**) Gli effetti finanziari connessi alle somme indicate sono scontati in relazione alle norme di cui all’articolo 96 alla cui scheda si rinvia, e dunque sono in questa sede riportati per memoria.

 

 

I riepiloghi che seguono sono stati elaborati dal Servizio bilancio dello Stato al fine di evidenziare i diversi criteri adottati per il calcolo degli effetti indotti.

 

Tavola 6 riepilogo delle risorse

 

(milioni di euro)

Prog

Comparto

2008

2009

2010

1

Risorse destinate al comparto statale (tavola 3)

1.836

742

742

2

Risorse destinate alle amministrazioni non statali poste a carico dello Stato e considerate nell’ambito degli effetti del presente articolo (Tavola 5 netto università)

728

417

417

3

Risorse destinate alle amministrazioni non statali poste a carico dello Stato e considerate nell’ambito degli effetti dell’articolo 96 (Tavola 5 - università)

205

39

39

4

Regione e autonomie locali (Tavola 4)

640

88

88

5

SSN al netto della quota a carico dello Stato

986

135

135

          

Tavola 7 riepilogo effetti sui saldi

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese rinnovi personale contrattualizzato dello Stato

1.836,0

742,0

742,0

945,7

382,0

382,0

945,7

382,0

382,0

Maggiori spese rinnovi personale Regioni, autonomie locali e SSN

0

0

0

497,0

45,0

45,0

497,0

45,0

45,0

Maggiori spese concorso Stato finanziamento SSN e altri enti

728,0

417,0

417,0

378,6

216,8

216,8

378,6

216,8

216,8

 

Dal confronto delle tavole 6 e 7 si evince che:

·        le risorse di cui alla riga 1 della tavola 6 hanno determinato i corrispondenti effetti di cui alla riga 1 della tavola 7;

·        le risorse di cui alla riga 2 della tavola 6 hanno determinato i corrispondenti effetti di cui alla riga 3 della tavola 7;

·        le risorse di cui alla riga 3 della tavola 6 non sono state considerate ai fini della determinazione degli effetti recati dall’articolo in esame in quanto già considerate ai fini degli effetti recati dall’articolo 96;

·        le risorse di cui alla riga 4 della tavola 6 hanno determinato solo parte degli effetti di cui alla riga 2 della tavola 7. Applicando ai valori 640 e 88 della citata riga 4 il coefficiente di nettizzazione del 51,5 per cento, al fine di non considerare come spese le somme che riaffluiscono alle casse dello Stato a titolo di contributi e imposte,  si ottengono i valori 330 e 45. La parte residua degli effetti di cui alla riga 2 della tavola 7 ancora da spiegare ammonta a 497-330= 167 milioni di euro per il 2008[274];

·         gli effetti sui saldi delle risorse di cui alla riga 5 della tavola 6 devono essere considerati al netto delle somme poste a carico dello Stato a norma del comma 7. I valori da considerare sono dunque pari a 986-661=325 milioni di euro per l’anno 2008 e a 135-398= - 263 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010. In effetti il valore residuo per il 2008 di 325 milioni se nettizzato corrisponde a 167 milioni di euro residui di cui al punto precedente. Per gli anni 2009 e 2010 non sarebbe stato considerato alcun valore in quanto la quota a carico dello Stato di cui al comma 7, per la quale sono stati già considerati gli effetti indotti[275], assorbe completamente la somma di 135 milioni di euro destinata ai rinnovi contrattuali del personale degli enti del SSN.

 

Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente (al 31.12.2005) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del biennio. Le eventuali minori spese derivanti da contrazione del personale nel corso del biennio non potranno essere utilizzate per ulteriori incrementi retributivi ma costituiranno economie di bilancio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 2.000.326 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.560.355 con una retribuzione annua lorda media, rispettivamente, di 30.010 e 31.673 euro.

Gli oneri riflessi sono calcolati nelle misura del 38,38 per cento delle retribuzioni nette per le amministrazioni statali e del 37 per cento per le altre amministrazioni.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che i criteri adottati per il calcolo degli effetti indotti corrispondano alla ricostruzione sopra proposta.

 

ARTICOLO 149, commi da 11 a 14 

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-09

Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

Le norme quantificano gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2008 e 2009 da riferire alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2006-2007.

Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a 240 milioni di euro per l’anno 2008 e a 355 milioni a decorrere dall’anno 2009 per il personale contrattualizzato (comma 11), mentre per il personale in regime di diritto pubblico[276], lo stanziamento è pari a 117 milioni di euro per l’anno 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, di cui rispettivamente 78 e 116 milioni destinati al personale delle Forze armate e di polizia (comma 12).

Le somme destinate ai rinnovi contrattuali di cui a commi precedenti includono gli oneri contributivi e l’IRAP (comma 13).

Sono posti a carico dei rispettivi bilanci gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al medesimo biennio 2008-2009 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato salvo il personale delle università. I maggiori oneri per i rinnovi contrattuali di tale ultima categoria sono inclusi nel fondo previsto all’articolo 96[277], comma 1 del ddl in esame (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame. 

 

La relazione tecnica specifica che gli oneri quantificati ai commi 11 e 12 per il prossimo biennio contrattuale 2008-2009 sono stati determinati in misura pari all’indennità di vacanza contrattuale (in base alle percentuali previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 1993: 30 cento del tasso programmato di inflazione dopo tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e 50 cento a partire dal sesto mese. A tal proposito si rammenta che il tasso programmato di inflazione per il 2008 è pari all’1,7 per cento. Ne derivano, secondo la relazione tecnica, incrementi retributivi medi annui di circa 0,4 per cento per il 2008 e di circa 0,6 per cento per il 2009.

Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, il cui trattamento economico è adeguato annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante personale del pubblico impiego nell'anno immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali superiori.

Gli incrementi retributivi spettanti ai  magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato non sono considerati dalla norma in quanto derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico. Gli stessi sono stati pertanto inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

La relazione tecnica indica anche l’onere derivante dai rinnovi contrattuali che grava sulle amministrazioni del settore pubblico non statale in quanto non esplicitato in norma. Esso ammonta 320 milioni di euro per il 2008 e a 587 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Si precisa che i commi da 11 a 14 non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell’indebitamento netto, l’effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente (al 31.12.2005) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del biennio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 2.000.326 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.560.355. Le retribuzioni annue lorde medie utilizzate per effettuare i conteggi non sono indicate sebbene la relazione affermi che i parametri considerati includono gli aumenti che saranno riconosciuti per il biennio 2006-2007 dai contratti in corso di definizione.

 

Al riguardo si osserva che il criterio della determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali con riferimento alla sola indennità di vacanza contrattuale, sebbene trovi riscontro in quanto avvenuto in sede di primo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali riferiti alla precedente tornata 2006-2007[278], può tradursi in un mero differimento del reperimento delle risorse a carico di un successivo intervento normativo. Sul punto si consideri, peraltro, che i recenti accordi del 6 aprile e 29 maggio 2007 hanno disposto l’integrazione delle risorse per i contratti relativi al biennio 2006-2007 in misura superiore ai tassi programmati di inflazione. Sul punto appare pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo.

Si rileva, infine, che la determinazione degli stanziamenti in misura tale da consentire l’erogazione di incrementi retributivi pari a circa lo 0,4 per cento per il 2008 e di circa lo 0,6 per cento per il 2009 non apparirebbe congrua con l’intenzione di corrispondere un incremento retributivo pari all’indennità di vacanza contrattuale. Sul punto appare parimenti necessario un chiarimento da parte del Governo.

A tale proposito si rammenta che l’accordo su costo del lavoro del 23 luglio 1993 ha previsto che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Pertanto l’indennità di vacanza da corrispondere nel 2009 dovrebbe essere pari al 50 per cento del tasso programmato d’inflazione 2008: poiché quest’ultimo corrisponde all’1,7 per cento, il valore che ne risulterebbe è dello 0,85 per cento (superiore allo 0,6 per cento indicato dalla RT).

 

ARTICOLO 150 comma 7

Eccedenze di spesa

Normativa vigente: l’articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 prevede che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate nelle relative disposizioni di copertura finanziaria, il Ministro dell'economia riferisca al Parlamento con propria relazione e assuma le conseguenti iniziative legislative[279].

L’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge include nell’ambito del contenuto proprio delle leggi finanziarie annuali anche le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, di cui al richiamato articolo 11-ter, comma 7.

Le predette norme sono state introdotte con il decreto legge 194/2002 (Controllo e contenimento della spesa pubblica) ed hanno trovato attuazione per la prima volta nella legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

Si precisa in proposito che, in base alle norme richiamate, la legge finanziaria annuale può sia modificare le norme sostanziali da  cui derivano le eccedenze in questione sia disporre la copertura delle maggiori occorrenze assumendo una nuova decisione di spesa: la casistica registrata ad oggi (leggi finanziarie 2004-2007) indica che è stata costantemente seguita tale ultima metodologia.

La seguente tabella espone gli importi complessivamente autorizzati per gli anni 2004-2009 (come riportati negli allegati 7[[280]] alle leggi finanziarie 2004-2007) a titolo di correzione degli effetti finanziari delle leggi:


Importi complessivamente autorizzati per gli anni 2004-2009

a titolo di correzione degli effetti finanziari delle leggi

 

 

Legge 350/03

Legge 311/04

Legge 266/05

Legge 296/06

 

 

 

TOTALE

 

 

 

2004

 

SNF

 

2,8

 

-

 

-

 

-

 

SNF

 

2,8

Fabb.

0,3

-

-

-

Fabb.

0,3

Ind. PA

0,3

-

-

-

Ind. PA

0,3

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

1,8(*)

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

1,8(*)

 

 

 

2005

 

SNF

 

2,7

 

3,2

 

-

 

-

 

SNF

 

5,9

Fabb.

0,3

0,5

-

-

Fabb.

0,8

Ind. PA

0,3

0,5

-

-

Ind. PA

0,8

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

-

 

 

 

1,1(**)

 

 

-

 

 

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

1,1(**)

 

 

 

2006

 

SNF

 

2,9

 

0,2

 

2,7

 

-

 

SNF

 

5,8

Fabb.

0,3

0,2

0,6

-

Fabb.

1,1

Ind. PA

0,3

0,2

0,6

-

Ind. PA

1,1

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

-

 

 

 

 

0,4(**)

 

 

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

0,4(**)

 

 

 

2007

SNF

 

-

 

0,2

 

0,7

 

2,0

 

SNF

 

2,9

Fabb.

-

0,2

0,4

-

Fabb.

0,6

Ind. PA

-

0,2

0,4

-

Ind. PA

0,6

 

Regolaz.debitorie

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

-

 

 

2008

SNF

 

-

 

-

 

0,8

 

0,2

SNF

 

1,0

Fabb.

-

-

0,4

-

Fabb.

0,4

Ind. PA

-

-

0,4

-

Ind. PA

0,4

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

-

 

 

2009

SNF

 

-

 

-

 

-

 

0,1

SNF

 

0,1

Fabb.

-

-

-

-

Fabb.

-

Ind. PA

-

-

-

-

Ind. PA

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Regolaz.debitorie

 

 

-

(miliardi di euro – importi arrotondati)

(*)Regolazioni debitorie iscritte in eguale misura sui tre saldi

(**)Regolazioni debitorie iscritte esclusivamente sul saldo netto da finanziare

 


La norma, in applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 468/1978 e successive modificazioni, dispone misure correttive di una serie di leggi di spesa, elencate nell’allegato 1 al disegno di legge finanziaria in esame.

L’allegato 1 indica un effetto totale di 648 milioni di euro per il 2008, 200 milioni per il 2009 e 200 milioni per il 2010: una quota di tale effetto complessivo, pari a circa 185 milioni di euro, viene qualificata dal medesimo allegato come onere annuale a carattere permanente.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari della norma:

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

Eccedenze di spesa

 

623,1

 

200,0

 

200,0

 

200,0

 

200,0

 

200,0

 

200,0

 

200,0

 

200,0

 

Regolazioni spese di giustizia

 

25,0

 

0,0

 

0,0

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Il prospetto di copertura degli oneri di natura corrente computa, per il triennio 2008-2010, esclusivamente gli effetti indicati nella voce “Eccedenze di spesa” (623-200-200 milioni di euro).

 

Al riguardo,nel rinviare alle considerazioni di seguito svolte per ciascuna delle voci oggetto di rifinanziamento, si registra - sotto un profilo generale – una notevole riduzione (almeno per il primo esercizio del triennio) degli importi autorizzati con il provvedimento in esame a titolo di integrazione di spesa rispetto alle precedenti leggi finanziarie[281].

Queste ultime, peraltro, hanno autorizzato integrazioni di spesa in misura assai prevalente nel primo esercizio del triennio, con un profilo nettamente discendente nei successivi due esercizi. Diversamente, invece, i rifinanziamenti previsti dal provvedimento in esame presentano una dinamica tendenzialmente stabile nel triennio[282]. Tale circostanza sembrerebbe denotare, nel caso in esame, un utilizzo della procedura di rifinanziamento degli “scostamenti” finalizzato non tanto a compensare effetti finanziari non previsti riguardanti un arco di tempo delimitato, quanto a sanare oneri eccedentari che si proiettano su un periodo più esteso o addirittura in via permanente.

Sempre sotto il profilo generale, si osserva che a differenza della precedente legge finanziaria (legge 296/2006) le eccedenze di spesa per le quali il provvedimento in esame dispone l’integrazione degli stanziamenti hanno riflessi non solo sul saldo netto da finanziare, ma anche sul fabbisogno e sull’indebitamento.

In ordine alla consistente differenza fra l’importo iscritto per il 2008 nel saldo netto da finanziare (623 milioni)  rispetto agli oneri riportati, per il medesimo esercizio, nei saldi di fabbisogno e di indebitamento (200 milioni) – si osserva che detta differenza è integralmente imputabile alla voce “Trasferimenti all’INPS”. Sul punto si rinvia alla parte successiva della presente esposizione.

 

a)      Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che la legge 89/2001 ha istituito il Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, destinando a tale finalità risorse annue per 6,5 milioni di euro. Tuttavia tale importo, da ripartire tra le amministrazioni interessate (Giustizia,  Difesa e, fino a tutto il 2006, Presidenza del Consiglio), si è rivelato insufficiente - per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti - nel corso degli esercizi 2003 e 2006, determinandosi la necessità dell’emanazione di decreti di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 468/78. Conseguentemente,  tenuto conto del fabbisogno complessivo stimato in base alle esigenze delle richiamate amministrazioni, si è provveduto ad includere tale normativa tra le misure correttive della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) e della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006)[[283]].

Nel corso dell’anno 2007 l’importo complessivamente disponibile (26,5 milioni di euro), da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia,  Difesa ed Economia – dal 1° gennaio 2007[[284]]), si è ripresentato  insufficiente per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, rendendosi necessario un  ricorso al prelevamento di 15 milioni di euro dal Fondo per le spese obbligatorie per fronteggiare le occorrenze più urgenti.

L’articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006 ha trasferito dal 2007 la competenza dei pagamenti per ulteriori indennizzi in materia di equa riparazione (per riconosciuta violazione dell’articolo 1, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), in precedenza posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (ai sensi della legge 12/2006), alla competenza del Ministero dell’economia. Tale normativa non ha peraltro previsto alcuna dotazione finanziaria aggiuntiva in favore del Ministero dell’economia, né risultano quantificati i corrispondenti oneri aggiuntivi occorrenti per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, non fronteggiabili con le risorse della Presidenza del Consiglio (infatti quest’ultima ha segnalato l’insussistenza di disponibilità per l’anno 2007 nel proprio bilancio).

In tale situazione, tenuto conto delle richieste di indennizzo pervenute nel corso del 2007 e dell’insufficiente dotazione complessiva del citato Fondo, è stata segnalato da parte del Dipartimento dell’amministrazione generale un maggior fabbisogno - che appare al momento valutabile in via strettamente prudenziale in complessivi 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 - per il pagamento dei citati indennizzi per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Tale somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e viene cosi riportata nell’allegato 1:

(milioni di euro)

 

Esigenze anni pregressi

 

2008(*)

 

2009

 

 

2010

 

Anno terminale(**)

Min. Economia

 

 

 

15

 

 

 

30

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

P

L. 89/2001

Fondo equa riparazione danni per violazione del termine di durata del processo

(Oneri comuni parte corrente

17.2.3 - cap. 2829)

(*)Compresi gli anni pregressi                                       (**) P= onere permanente

 

Si segnala che, in risposta ad una richiesta di acquisizione degli elementi di carattere metodologico adottati per la quantificazione degli stanziamenti annuali a legislazione vigente[285], il Governo[286] ha precisato fra l’altro che “il fabbisogno derivante dagli adempimenti complessivamente concernenti i suddetti indennizzi[287] è stato quantificato in circa 50 milioni di euro annui”.

 

Al riguardo si osserva che l’affermazione, contenuta nella RT, in base alla quale al trasferimento al Ministero dell’economia – ai sensi dell’articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006 – della competenza sui pagamenti per alcuni indennizzi in materia di equa riparazione non ha fatto seguito la previsione di dotazioni finanziarie aggiuntive in favore del Ministero medesimo, non appare congruente rispetto al testo del predetto comma 1225: quest’ultimo, infatti, si è limitato a trasferire dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell’economia la funzione di ente erogatore degli indennizzi, senza modificare l’area di intervento della normativa vigente (che già includeva le pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano), ed anzi prevedendo espressamente che a tal fine sarebbero state appositamente “individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire” per lo svolgimento delle relative funzioni[288].

Il fabbisogno aggiuntivo in esame sembra quindi doversi collegare – come indirettamente confermato dalla stessa documentazione trasmessa al Senato - alle maggiori occorrenze necessarie, a normativa vigente, per fronteggiare un numero complessivo di ricorsi ampiamente eccedente rispetto a quello inizialmente previsto[289] (a prescindere da quale sia l’amministrazione competente per i risarcimenti). Sul punto andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

In proposito si ricorda che il Fondo per l’equa riparazione è stato ripetutamente oggetto di rifinanziamenti negli anni dal 2004 al 2007 (con una dotazione passata dai 6,5 milioni di euro iniziali agli attuali 26,5 milioni a regime); inoltre con riferimento all’ultimo esercizio (2007) la predetta dotazione è stata ulteriormente incrementata dalla legge 296/2006 (fino a 36,5 milioni).

Poiché, infine, l’ulteriore finanziamento previsto dal testo in esame (15 milioni a regime) porterebbe la dotazione annuale del Fondo al livello di 41,5 milioni di euro, mentre il Governo ha fatto riferimento – nella documentazione trasmessa al Senato – ad un fabbisogno di circa 50 milioni di euro all’anno, andrebbe chiarito se l’integrazione disposta dal testo possa risultare effettivamente sufficiente per la copertura delle occorrenze allo stato previste.

 

b)     Ricongiunzione delle posizioni pregresse del personale degli enti disciolti

La relazione tecnica precisa che nell’ambito delle operazioni finanziarie concernenti la liquidazione degli enti soppressi, l’articolo 1, comma 91, della legge 266/2005 (come sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006), ha previsto la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza per la definizione delle pregresse posizioni previdenziali pendenti del personale dei medesimi enti, alla quale provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale[290]. La medesima norma ha altresì previsto che l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, negozino con la Ragioneria generale dello Stato, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari.

La RT afferma quindi che, nelle more della definitiva quantificazione delle residue posizioni in questione, si ritiene necessario procedere ad una prima assegnazione alle gestioni previdenziali interessate, al fine di attivare la procedura di estinzione del debito delle corrispondenti gestioni liquidatorie,  tenuto anche conto che le relative disponibilità di tesoreria sono state integralmente versate in entrata al bilancio dello Stato.

Tenuto conto dell’attuale stato della negoziazione tra la Ragioneria generale dello Stato, l’INPS e l’INPDAP (mentre nei confronti dell’INAIL non risultano posizioni da definire), la RT evidenzia “in via preliminare un fabbisogno al momento valutabile in almeno 120 milioni di euro, ripartibili in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 fino al 2015”. Resta fermo, precisa la RT, che la suddetta appostazione prudenziale di bilancio, di misura inferiore rispetto alle informazioni finora parziali assunte da INPS e INAIL, assume valenza provvisoria “nelle more dell’esatta quantificazione dell’onere, che potrà esitare solo alla conclusione delle citata negoziazione con gli enti previdenziali interessati”.

La predetta somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e viene cosi riportata nell’allegato 1:

(milioni di euro)

 

Esigenze anni pregressi

 

2008

 

2009

 

 

2010

 

Anno terminale

Min. Economia

 

 

 

-

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

2015

L. 296/2006

(art. 1  c. 486)*

Ricongiunzione posizioni pregresse personale

enti disciolti

(18.1.2-Interventi -cap.1687)

*Il testo dell’allegato 1 fa riferimento, presumibilmente per un errore materiale,

   al comma 487([291]).

 

Si segnala che, in risposta a richieste di chiarimento in ordine al presumibile ammontare dell’onere definitivo per le finalità in esame, nonché in ordine all’effettiva possibilità di classificare tale finanziamento come eccedenza di spesa[292], il Governo[293] ha precisato quanto segue:

-            l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie concernenti l’articolo 1, comma 91, della legge 266/2005 (come sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006) ai fini della ricongiunzione dei servizi con riferimento all’indennità di anzianità e al trattamento integrativo di previdenza potrà essere definito solo al termine del negoziato con l’INPS e l’INPDAP. D’altra parte tale difficoltà di calcolo, relativa ai trattamenti pensionistici integrativi della soppressa gestione sanitaria le cui posizioni previdenziali non risultano tuttora definite, aveva già impedito di fatto - in sede di formulazione della norma originaria - la quantificazione, anche in via presuntiva, degli oneri relativi ai capitali di copertura;

-            è da ritenere che all’atto della definitiva quantificazione delle residue posizioni in questione, ove risultassero ulteriori occorrenze (al momento presumibili, stando alle informazioni parziali assunte da INPS e INAIL), si dovrà procedere ad ulteriori adeguamenti in favore delle gestioni previdenziali interessate, al fine di completare la procedura di estinzione del debito delle corrispondenti gestioni liquidatorie;

-            l’appostazione in esame costituisce un’eccedenza di spesa in rapporto alla previsione dei “capitali di copertura necessari”[294] (di cui al predetto comma 486), non quantificati nel 2007 a causa della completa assenza di informazioni in merito.

 

Al riguardo, pur tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo al Senato, si osserva che né la relazione tecnica né la documentazione integrativa trasmessa dal Governo al Senato hanno fornito i parametri posti alla base della quantificazione degli oneri oggetto del finanziamento in esame (120 milioni di euro complessivi, da distribuire su otto esercizi). Poiché, peraltro, nella richiamata documentazione il Governo ha confermato la natura meramente indicativa e preliminare di detta stima, suscettibile di modifiche all’esito della negoziazione con gli enti previdenziali, sulla base di  tali elementi è prospettabile fin da ora la necessità di ulteriori finanziamenti aggiuntivi – allo stato non quantificati - nei successivi esercizi.

Ciò premesso, si osserva inoltre che non appaiono condivisibili le motivazioni, indicate dal Governo, che hanno indotto a definire il finanziamento in esame – dal punto di vista contabile – quale eccedenza di spesa collegata all’attuazione dell’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006. Si ricorda, infatti, che né a tale norma (considerata dal Governo di carattere essenzialmente procedurale[295]) né alle disposizioni che con il comma 486 erano state modificate (articolo 1, commi 89-91, della legge 266/2005) erano stati a suo tempo ascritti effetti finanziari[296].

Al contrario, alla disciplina generale in materia di liquidazione degli enti disciolti (articoli 28 e 29 della legge 448/2001, successivamente modificati ed integrati) erano stati ascritti effetti di risparmio[297].

Sul punto appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo, tenuto conto che, in assenza di una specifica base normativa a fondamento degli impegni e delle obbligazioni genericamente richiamati dalla RT e dalla successiva documentazione trasmessa dal Governo, il finanziamento in esame assumerebbe di fatto la natura di una nuova autorizzazione di spesa (sostanzialmente qualificata dal Governo come anticipazione). Qualora, invece, all’attuazione dell’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006 fossero al presente ascritti effetti onerosi in precedenza non previsti, occorrerebbe correggere le stime iniziali (ossia la previsione di un onere nullo) motivandone le ragioni e prospettando una ricostruzione, almeno di larga massima, dei possibili effetti finanziari proiettabili nel decennio[298].

 

c)       Trasferimenti all’INPS

La relazione tecnica afferma che le misure correttive riguardanti i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS sono state individuate sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2005, in base al quale si è evidenziata la necessità di integrare alcune autorizzazioni di spesa. La RT precisa che tali integrazioni costituiscono di fatto regolazioni di effetti contabili - riferite ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2005 - e che, pertanto, esse non hanno alcun effetto sul conto delle pubbliche amministrazioni (in quanto sono già state considerate, nel medesimo conto, secondo il loro effettivo ammontare).

La RT precisa, infine, che gli effetti in esame si riferiscono principalmente ad agevolazioni e sgravi contributivi (con una significativa riduzione rispetto all’esercizio precedente), e solo in minima parte a prestazioni sociali.

Le relative somme vengono pertanto incluse nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e sono cosi riportate nell’allegato 1:

 

(milioni di euro – importi arrotondati)

 

Min. Lavoro

Previd. sociale

Esigenze anni pregressi

 

2008(*)

 

2009

 

 

2010

 

Anno terminale

L. 448/2001 (art. 43)

  Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità

(1.1.2- Interventi- cap. 4345)

 

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2008

DL 546/1996 (art.1)

Oneri per pensionamenti anticipati

(1.1.2– Interventi - cap.4354)

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

-

 

 

-

 

 

2008

DL 267/1972 (art. 23-bis)  Rivalutazione delle pensioni(**) ed altri oneri (1.1.2– Interventi – cap.4356)

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

-

 

 

-

 

 

 

2008

L. 230/1997 (art. 3)

Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali

(1.1.2.- Interventi -cap.4357)

 

 

1,4

 

 

1,4

 

 

-

 

 

-

 

 

2008

L. 448/2001 (art. 43)

Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità

(1.1.2 - Interventi -cap.4361)

 

 

 

34,6

 

 

 

34,6

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2008

L. 448/1998 (art.3  c. 5) Sgravi contributivi

(1.1.2– Interventi -cap.4363)

 

137,3

 

137,3

 

-

 

-

 

2008

L. 88/1989 (art. 37)

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri

(1.1.2– Interventi - cap.4364)

 

 

239,8

 

 

239,8

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2008

DL 103/1991 (art. 4)

Altri interventi in materia previdenziale

(1.1.2– Interventi - cap.4367)

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

-

 

 

-

 

 

2008

 

TOTALE

 

 

 

 

423,1

 

 

 

  (*) Compresi gli anni pregressi.

(**) Il richiamato articolo 23-bis riguarda la rivalutazione delle pensioni riguardanti i

      cittadini italiani rimpatriati dalla Libia[299].

      

Sulla base dei presupposti indicati dalla RT, detta cifra (423,1 milioni di euro per il 2008) è computata nel solo saldo di bilancio: pertanto  l’allegato 7 la include nel saldo netto da finanziare (e non nel fabbisogno e nell’indebitamento), mentre il prospetto di copertura degli oneri correnti la include per intero nel totale della spesa (sotto la voce “Eccedenze di spesa”).

Si segnala che, in risposta ad una richiesta di chiarimento in ordine alle metodologie adottate per la quantificazione delle eccedenze in esame[300], il Governo[301] ha confermato che tali occorrenze si riferiscono principalmente ad agevolazioni e sgravi contributivi: ciò vale anche per il capitolo 4361, trattandosi - nel caso in questione - di oneri connessi alla riduzione del contributo di maternità di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 151/2001.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non espone le motivazioni alla base degli scostamenti registrati nel settore della previdenza rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente. Pur preso atto, sotto il profilo metodologico, che l’ammontare delle occorrenze aggiuntive è stato accertato in sede di bilancio consuntivo INPS (relativo all’anno 2005), allo stato tuttavia non si dispone di elementi atti ad escludere che analoghe necessità finanziarie possano presentarsi anche per gli esercizi successivi (mentre, al contrario, le appostazioni in esame sono limitate ad un solo anno): tale ipotesi appare anzi plausibile, tenuto conto del fatto che gran parte degli oneri previdenziali inclusi nel testo sono già stati oggetto di rifinanziamento nelle precedenti leggi finanziarie (nell’ambito della medesima procedura delle eccedenze di spesa).

Ciò vale, in particolare, per le più cospicue voci di spesa sopra richiamate:

-            tutela previdenziale obbligatoria della maternità (articolo 43 della legge 448/2001 – cap. 4361), già rifinanziata per il 2007 per un importo pari a 39 milioni di euro;

-            sgravi contributivi (articolo 3, comma 5, della legge 448/1998 - cap. 4363), per i quali è già stato previsto per il 2007 un rifinanziamento di 476 milioni;

-            agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2– Interventi - cap.4364), per i quali il finanziamento 2007 era stato integrato per un ammontare di 655 milioni.

 

d)      Integrazioni stipendiali spettanti al personale UNEP[302] (ufficiali giudiziari)

Normativa vigente: le spese di giustizia sono le spese necessarie per l’espletamento della funzione processuale e, pertanto, possono definirsi anche spese processuali. Alcune di esse, in materia penale, devono essere anticipate dallo Stato. In materia civile, invece, lo Stato sostiene tale tipo di spese in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Prima dell’entrata in vigore del DL 223/2206 (di cui si dà conto di seguito) la liquidazione delle spese a carico dello Stato avveniva ordinariamente tramite anticipazioni eseguite dal concessionario della riscossione (con successivo rimborso mediante compensazione con le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato) ovvero tramite anticipazioni eseguite, a richiesta del beneficiario, dall’ufficio postale (con successivo rimborso da parte dello Stato alle Poste italiane SpA). Quest’ultima procedura (anticipazione da parte di Poste italiane SpA) risultava essere il canale maggiormente utilizzato per la liquidazione di tali spese. D’altra parte - come è stato rilevato dalla Corte dei conti - il capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al pagamento delle spese di giustizia (capitolo n. 1360) evidenziava costantemente una notevole eccedenza di pagamenti, specialmente in conto residui, dimostrativa dell’estrema difficoltà di previsione dell’andamento di tale aggregato: conseguentemente veniva ripetutamente superato il limite di impegno del predetto capitolo di bilancio. A decorrere dal 2004, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno provveduto (iscrivendo le spese di giustizia fra le eccedenze di spesa) sia all’estinzione dei debiti pregressi nei confronti di Poste italiane SpA sia a stanziare risorse ulteriori per fare fronte al formarsi di ulteriori esposizioni debitorie.

L’articolo 21, commi 1-3, del decreto legge 223/2006 (Rilancio economico, contenimento della spesa pubblica e contrasto all'evasione fiscale) ha disposto, innovando la predetta disciplina, che il pagamento delle spese di giustizia possa avvenire unicamente attraverso le ordinarie procedure di contabilità generale dello Stato: è stata così eliminata la possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte degli uffici postali. Rispetto a tale nuova procedura è stata tuttavia prevista una deroga, riguardante sia le notifiche concernenti i procedimenti penali sia gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri siano a carico dell’erario: per tali atti continua pertanto ad essere applicato il sistema previgente. Contestualmente, il richiamato articolo 21 ha ridotto (di 50 milioni di euro per il 2006,  di 100 milioni per il 2007 e di 200 milioni a decorrere dal 2008) lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia.

 

La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008 afferma che l’intervento di ripiano in esame è diretto a finanziare un’esposizione debitoria, pari a 25 milioni di euro, formatasi nel corso degli ultimi due anni per le integrazioni stipendiali spettanti al personale UNEP (Ufficiali giudiziari). Tale situazione scaturisce – precisa la RT - dall’assimilazione del sistema di pagamento dello stipendio di detto personale a quello vigente per le spese di giustizia, che erano anticipate da Poste Italiane SpA: l’applicazione di tale sistema ha determinato, per insufficienza dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio, la predetta insolvenza da sanare.

 

La somma richiamata viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e viene cosi riportata nell’allegato 1:

 

(milioni di euro)

 

Esigenze anni pregressi

 

2008(*)

 

2009

 

 

2010

 

Anno terminale

Min. Giustizia

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2008

DPR  115/2002

Testo unico in materia

di spese di giustizia

(1.2.1– Funzionamento-cap.1424)

(*)Compresi gli anni pregressi                                      

 

La somma (25 milioni di euro per il 2008) è computata esclusivamente come regolazione debitoria: l’allegato 7 la include (distintamente sotto la voce: “Regolazioni spese di giustizia”) nel solo saldo netto da finanziare (e non nel fabbisogno e nell’indebitamento), mentre il prospetto di copertura degli oneri correnti non la computa nel calcolo del totale della spesa (infatti la voce “Eccedenze di spesa” inclusa nel prospetto di copertura non incorpora, come detto, la somma relativa a “Regolazioni spese di giustizia”).

Si segnala che nel corso dell’esame presso il Senato è stata avanzata una richiesta di chiarimento[303] in ordine all’ammontare dei fabbisogni di regolazione debitoria maturati nel triennio 2004-2006.

Sul punto il Governo[304] ha precisato quanto segue:

-            per la tipologia di spesa in esame (trattamento economico stipendiale del personale UNEP) non si applicano le modifiche intervenute con l’articolo 21 del decreto legge 223/2006: quindi per le attività di notifica proprie degli ufficiali giudiziari continua ad essere utilizzato il meccanismo dell’anticipazione da parte degli uffici postali;

-            dai rendiconti di Poste italiane SpA risulta la seguente situazione debitoria: 15 milioni di euro per l’anno 2004; 29,8 milioni di euro per il 2005; 18 milioni di euro per il 2006.

Tali dati risultano in linea con le somme impegnate dal Ministero della giustizia per ciascuno degli anni di riferimento, come dimostrato dal seguente prospetto riassuntivo della richiamata situazione contabile:

(milioni di euro – importi arrotondati)

 

DATI di CONSUNTIVO

 

 

2004

2005

2006

Stanziamento iniziale

 

45

 

45

 

55

Variazioni

10

9

35

Stanziamento definitivo

 

55

 

54

 

90

Pagato

38,9

35,1

46,2

Rimasto da pagare*

 

16,1

 

5,9

 

 

10,9

 

Impegnato

55

41

57,1

Economie

-

12,9

32,9

 

SITUAZIONE DEBITORIA

 

 

2004

2005

2006

Impegnato

55

41

57,1

OA**

15

15

15

Rendiconto Poste

55

55,9

60,2

Situazione debitoria

 

15

 

29,8

 

18,1***

            * In questa riga è riportata la differenza fra i valori indicati nella riga

               “Impegnato” e quelli indicati nella riga “Pagato”.

  ** Non è chiaro se con la sigla “OA” si intenda indicare la presenza di oneri

        aggiuntivi, dei quali comunque non viene precisata la natura.

*** Si osserva che fra il dato presente in tabella e la somma complessiva di 18 mi-

       lioni di euro per il 2006 sopra indicata (nella medesima documentazione del

       Governo) si registra una differenza marginale (di 0,1 milioni di euro).

 

-            la richiesta di ripianamento dei debiti pregressi non è inficiata dalle economie registrate, dovute al fatto che gli stanziamenti definitivi sono comprensivi anche delle variazioni intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio (per le quali la normativa vigente non ha consentito all’amministrazione l’assunzione dei relativi impegni).

 

Al riguardo, atteso che il testo del provvedimento dispone – per le finalità in esame - un rifinanziamento pari a 25 milioni di euro per il solo 2008, mentre la RT e la documentazione integrativa trasmessa dal Governo indicano una situazione debitoria rendicontata da Poste italiane SpA pari complessivamente a 62,9 milioni di euro[305], andrebbe chiarito se ed in quale misura al pagamento delle somme corrispondenti alla differenza fra i due ammontari (differenza pari a 37,9 milioni di euro) si possa far fronte mediante l’utilizzo delle economie di spesa di cui la predetta documentazione ha dato conto (economie pari complessivamente, per il triennio 2004-2006, a 45,8 milioni di euro). Qualora tale possibilità non risultasse praticabile dal punto di vista contabile, in ragione dei vincoli di carattere temporale previsti dalla vigente normativa per l’utilizzo in esercizi successivi delle somme non impegnate, andrebbe chiarito in che modo si intenda far fronte alla predetta differenza.

Si ricorda infine che già in occasione dell’esame della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) il Servizio bilancio della Camera aveva rilevato che le spese di giustizia qualificate come regolazioni debitorie non sono soggette al vincolo di copertura delle spese correnti stabilito per la legge finanziaria e non concorrono ad incrementare il complesso delle spese comprese nei saldi della manovra. Poiché analoga qualificazione era stata riscontrata anche nelle due precedenti leggi finanziarie, il Servizio bilancio aveva segnalato l’opportunità – al fine di ridurre l’incidenza di tale posta contabile nell’ambito delle regolazioni in questione – di una diversa determinazione delle risorse destinate a tale categoria di spesa in sede di previsione di bilancio.

 

e)      Contributo alle spese dell’ONU

La relazione tecnica afferma che alla copertura della spesa in esame, necessaria per garantire la partecipazione italiana all’Accordo di esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite (firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), si è provveduto a suo tempo con la legge di ratifica 848/1957.

Il contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite è commisurato alle spese di funzionamento, nonché alle spese per le Forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo. Detti oneri gravano sul capitolo 3393/3 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che per l’anno 2007 reca uno stanziamento iniziale di 205,3 milioni di euro. Detto stanziamento è stato incrementato  in corso di gestione: per 24,2 milioni di euro, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine; per ulteriori 50 milioni di euro mediante il provvedimento di assestamento di bilancio per l’anno 2007.

Al fine di regolarizzare i rapporti finanziari con le Nazioni Unite, trattandosi di spesa derivante dall’applicazione di un accordo internazionale, viene proposto sul medesimo capitolo un incremento di 153,7 milioni di euro per l’anno 2008 e di 169,7 milioni di euro a decorrere dal 2009. Tale somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 ed è cosi riportata nell’allegato 1:

(milioni di euro – importi arrotondati)

 

Esigenze anni pregressi

 

2008(*)

 

2009

 

 

2010

 

Anno terminale(**)

Min. Esteri

 

 

 

-

 

 

 

153,7

 

 

 

169,7

 

 

 

169,7

 

 

 

P

L. 848/1957 (art. 2)

Contributo alle spese ONU

(1.4.2– Interventi-cap.3393/03)

 

                           (*)Compresi gli anni pregressi                              (**) P= onere permanente     

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica dà conto della necessità, verificatasi ripetutamente nel corso dell’esercizio 2007, di integrare lo stanziamento annuale iniziale (pari a 205,3 milioni di euro) per un ammontare complessivo di 74,2 milioni di euro. La medesima RT non chiarisce, tuttavia, in base a quali parametri sia stata stimata la maggiore spesa oggetto del rifinanziamento in esame (153,7 milioni per il 2008 e 169,7 milioni a decorrere dal 2009), che risulta di misura assai più consistente rispetto alle maggiori occorrenze verificatesi nel 2007.

 

f)       Esenzione dal pagamento dell’ICI delle pertinenze degli edifici di culto

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 1, della legge 206/2003 (Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali), ha disposto che le pertinenze degli edifici di culto (immobili e attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici alle attività di oratorio) siano esentate dal pagamento dell’ICI in quanto considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria. In relazione a tale esenzione tributaria il medesimo articolo 2 ha previsto (comma 3) una spesa pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.

La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto - nell’ambito della procedura di rifinanziamento delle eccedenze di spesa - un’integrazione delle somme destinate al rimborso statale delle minori entrate ICI per i comuni di cui alla predetta legge 206/2003. Tale integrazione si è resa necessaria – secondo la RT - a fronte dell’accertamento di un importo annuale di minori entrate ICI pari a 5,4 milioni di euro, superiore di 2,9 milioni rispetto allo stanziamento annuale originariamente previsto[306]: l’integrazione di cui alla legge 296/2006 ammontava pertanto a 11,5 milioni di euro per il 2007([307]) ed a 2,9 milioni per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

 

La relazione tecnica al disegno di legge in esame fa presente che con riferimento all’attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 206/2003 il Ministero dell’interno–Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha comunicato di essere tenuto ad erogare agli enti locali, quale ristoro delle minori entrate, la somma di 5,6 milioni di euro. Dal momento che – come sopra ricordato - il fondo complessivo destinato all’intervento in esame è stato già adeguato per un importo di 5,4 milioni euro[308], si rende necessario provvedere ad un maggior onere di 256.000 euro annui a decorrere dal 2004.

Tali rimborsi statali non determinano, secondo la RT, alcuna incidenza sull’indebitamento netto, dal momento che le spese degli enti locali sono regolate, sulla base del Patto di stabilità interno, da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume delle entrate.

La predetta somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 ed è cosi riportata nell’allegato 1:

(milioni di euro)

 

Esigenze anni pregressi

 

2008(*)

 

2009

 

 

2010

 

Anno terminale(**)

Min. Interno

 

 

 

1,025

 

 

 

1,281

 

 

 

0,256

 

 

 

0,256

 

 

 

P

L. 206/2003 (art. 2)

Ristoro minori entrate ICI: riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori

(2.3.2 – Interventi - cap.1316)

 

(*)   Compresi gli anni pregressi: sembrerebbe trattarsi, nel caso in esame, di 5 quote annuali

      (2004-2008) da 0,256 milioni di euro ciascuna (=1,28 milioni di euro).

(**) P= onere permanente          

      

Al riguardo, pur preso atto, sotto il profilo metodologico, che la quantificazione del maggior onere appare corretta in quanto fondata su informazioni acquisite dal Ministero dell’interno (a consuntivo) direttamente dagli enti locali[309], si osserva tuttavia che non appaiono chiare le ragioni alla base delle ripetute rettifiche dell’onere, tenuto conto che già nella legge finanziaria 2007 esso era stato oggetto di variazione in misura assai consistente (essendo più che raddoppiato rispetto allo stanziamento iniziale).

Si rileva peraltro che sia nell’allegato 7 sia nel prospetto di copertura degli oneri correnti le maggiori occorrenze in esame sono integralmente computate – sui tre saldi - nel totale delle eccedenze di spesa: pertanto tali maggiori oneri concorrono ad incrementare il complesso delle spese comprese nei saldi di finanza pubblica e sono soggetti al vincolo di copertura delle spese correnti stabilito per la legge finanziaria. Non appare corretta, sul punto, l’affermazione contenuta nella RT (affermazione formulata peraltro in difformità rispetto alle risultanze dei  predetti allegati) secondo la quale i rimborsi statali di cui trattasi non dovrebbero determinare alcuna incidenza sull’indebitamento netto (in quanto le spese degli enti locali sono regolate, in base al Patto di stabilità interno, da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume delle entrate). Sul punto – in ordine al quale appare comunque opportuno acquisire l‘avviso del Governo – si rinvia a quanto già osservato nel presente dossier in ordine al rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna (articolo 28).

 

ARTICOLO 151, comma 1

Prospetto di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria 2008

Normativa vigente: in base all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, la legge finanziaria può prevedere oneri correnti, sotto forma di nuove o maggiori spese ovvero di riduzioni di entrate, nei limiti delle disponibilità derivanti da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive nonché da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Il rispetto di tale vincolo - stabilito in attuazione del disposto costituzionale di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge finanziaria, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura.

La norma dispone che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria per il 2008 è assicurata secondo l’apposito prospetto di copertura allegato allo stesso disegno di legge. Tale prospetto espone oneri di parte corrente per un ammontare pari a 12.934 milioni di euro per il  2008, 12.055 milioni per il 2009 e 13.048 milioni per il 2010, così suddivisi tra maggiori spese e minori entrate:

Oneri correnti                                 (mln di euro)

 

 

2008

2009

2010

Nuove o maggiori spese correnti

 

10.343

6.749

8.227

Tabella A

 

    305

      155

      615

Tabella C

 

        934

     1.401

   2.125

Minori entrate correnti

 

1.657

3.905

2.697

 

Totale oneri

12.934

12.055

13.049

 

Tra le maggiori spese correnti, le più consistenti sono le quote ascrivibili alle spese per i rinnovi contrattuali del personale statale (1.836 mln di euro, per il 2008 e 742 mln annui nel 2009 e nel 2010) e per il cd. Protocollo welfare (1.548 mln di euro per il 2008, 1.620 milioni per il 2009  e 3.048 per il 2010).

Si segnala che le spese per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna e per l’istituzione del Fondo di sviluppo delle isole minori (pari, rispettivamente, a 50 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) nell’allegato 7 del ddl originario erano indicate tra le spese in conto capitale, mentre nell’ultima versione dell’allegato 7 sono classificate come spese di parte corrente.

 

Le minori entrate correnti determinate dal disegno di legge finanziaria derivano interamente dalle disposizioni agevolative di carattere fiscale,  che incidono sul complesso degli oneri da coprire nelle misure del 12,8% per il 2008, del 32,4% per il 2009 e del 20,7% per il 2010.

 

A fronte del complesso degli oneri indicati, l’apposito prospetto allegato al disegno di legge finanziaria indica mezzi di copertura ascrivibili allo stesso disegno di legge – per importi inferiori a quelli degli oneri stimati per ciascun anno del triennio.

Si dà conto, nella tabella di seguito riportata, dei mezzi di copertura provenienti dal disegno di legge finanziaria, utilizzati nel prospetto, suddivisi tra maggiori entrate e risparmi di spesa.

 

Mezzi di copertura recati dal ddl finanziaria                        (mln di euro)

 

 

2008

2009

2010

Nuove o maggiori entrate

 

1.839

2.211

4.011

Riduzione spese correnti)

 

2.107

2.531

2.628

 

Totale mezzi di copertura del ddl finanziaria

3.946

4.742

6.639

 

I mezzi di copertura direttamente riconducibili a disposizioni del disegno di legge finanziaria rappresentano una quota pari a circa il 30, 5 per cento degli oneri da coprire nel primo anno, al 39,3 per cento nel 2009 e al 50,9 per cento nel 2010. Le rimanenti risorse sono reperite utilizzando quote del miglioramento del risparmio pubblico, che rappresenta quindi lo strumento di copertura prevalente nei primi due esercizi (circa il 69,5 per cento dei mezzi di copertura nel 2008 ed il 60,7 per cento nel 2009).

 

Tra le maggiori entrate utilizzate a copertura degli oneri correnti, un’incidenza considerevole presentano quelle ascritte alla riduzione delle risorse per la concessione di crediti d’imposta  (450 mln. per il primo anno e 525 negli anni successivi) e quelle per maggiori accertamenti (77,8 milioni per il 2008, 698,4 per il 2009 e 2.345,4 per il 2010).

Per quanto attiene alle minori spese, consistenti sono le quote ascrivibili alle misure di razionalizzazione del sistema di acquisti delle amministrazioni statali. (545 mln di euro previsti per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni per il 2010) e i risparmi per trasferimenti ad enti locali (313 mln per ciascun anno del triennio).

Si segnala che le minori spese utilizzate per la copertura di un finanziamento all’ISFOL (pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) nell’allegato 7 del ddl originario erano indicate tra le minori spese in conto capitale mentre nella versione aggiornata dell’allegato 7 sono classificate come minori spese di parte corrente.

 

Al riguardo,  premessa la necessità di acquisire alcuni chiarimenti in merito alla riclassificazione come spese di parte corrente degli stanziamenti, sopra evidenziati, indicati come di natura capitale nella originaria versione del prospetto di copertura, in ordine all’articolazione del medesimo prospetto si rilevano i seguenti aspetti.

In merito agli oneri indicati, si evidenzia che una cospicua quota delle maggiori spese correnti assume carattere permanente o protratto comunque oltre il triennio. Analoga considerazione vale per le minori entrate. Inoltre, per alcune disposizioni da cui derivano perdite di gettito, nelle precedenti schede di analisi sono stati sottolineati rischi di un incremento dell’onere oltre il triennio; ciò in ragione della possibile minore efficacia, nel tempo, di misure cui sono attribuiti effetti di maggiore entrata, parzialmente compensativi delle predette riduzioni di gettito. E’ questo il caso del complesso delle misure relative all’IRES, di cui la RT e l’allegato 7 forniscono esclusivamente gli effetti netti sui saldi nel triennio di riferimento. Tali dati risultano peraltro dalla parziale compensazione di minori entrate di carattere strutturale (riduzioni di aliquote legali) e di maggiori entrate che, pur incidendo in misura rilevante nei primi anni, sono presumibilmente suscettibili di esplicare effetti più contenuti oltre il triennio (si fa riferimento ad esempio, eliminazione ammortamenti anticipati e deduzioni extracontabili).

A fronte delle predette caratteristiche degli oneri correnti introdotti dal disegno di legge finanziaria, si rileva che i mezzi di copertura rinvenuti nell’ambito del medesimo disegno di legge derivano sia da disposizioni suscettibili di determinare maggiori entrate sia da misure cui sono ascritti risparmi di spesa.

Tra le maggiori entrate è stata già evidenziata l’incidenza considerevole che assumono la riduzione delle risorse per crediti di imposta (art. 3), peraltro limitata ad un triennio, e, dal 2009, le maggiori entrate da accertamenti (art. 14), la cui quantificazione si basa peraltro su ipotesi rispetto alle quali è stata segnalata, nell’apposita scheda di analisi, la necessità di elementi più puntuali di valutazione. Tale esigenza riguarda soprattutto la possibile scarsa prudenzialità della contabilizzazione, a miglioramento dei saldi del bilancio statale, dell’intero importo delle maggiori somme accertate.

Per quanto attiene invece ai mezzi di copertura derivanti da minori spese, si segnala la rilevante posta iscritta, con carattere permanente, a miglioramento dei saldi, per effetto di disposizioni che prevedono tagli lineari di bilancio (art. 126). In proposito si segnala come, in relazione ad analoghe misure attuate in precedenti anni, in molti casi è emersa la necessità di integrare con provvedimenti successivi i tagli operati, al fine di far fronte ai fabbisogni delle amministrazioni interessate.

Infine, in merito all’utilizzo, tra i mezzi di copertura, di quote di miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, va preliminarmente evidenziata la necessità di chiarire le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione del risparmio pubblico risultante dall’assestamento 2007.

Il dato sembrerebbe infatti calcolato considerando anche gli effetti sia del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, sia del D.L. n. 159/2007, attualmente in fase di conversione. Per quanto attiene a tale ultimo provvedimento, peraltro andrebbe precisato se si sia tenuto conto anche delle modifiche introdotte in sede parlamentare e, in particolare, delle modifiche approvate in seconda lettura dalla Camera.

Più in generale, si rileva come l’utilizzo di quote del miglioramento del predetto saldo per finalità di copertura dei nuovi oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria risponda ad una prassi adottata anche in occasione di precedenti sessioni di bilancio[310]. Tenuto conto peraltro del cospicuo ricorso, nel disegno di legge in esame, a tale strumento, che costituisce il prevalente mezzo di copertura degli oneri correnti per il 2008 ed il 2009, si rilevano, sotto il profilo della prudenzialità, taluni aspetti problematici.

Infatti, il dato in questione è ricavato dal raffronto tra il valore del saldo corrente riferito al bilancio dell’esercizio in corso - che può ormai ritenersi sufficientemente consolidato - ed il corrispondente valore che lo stesso saldo assume nel bilancio per il nuovo esercizio 2008. Il valore assunto da tale differenza può risentire quindi del carattere provvisorio delle nuove previsioni di bilancio che, per quanto affidabili, sono soggette presumibilmente a modificarsi in corso d’anno, come d’altra parte confermato dalle frequenti revisioni dei dati di bilancio, intervenute anche nel corso degli ultimi esercizi. Tale margine di incertezza sembra accentuarsi con riferimento agli esercizi 2009 e 2010, rispetto ai quali più probabile appare l’eventualità di una successiva revisione delle previsioni di bilancio attualmente formulate.

Inoltre, il ricorso a quote consistenti - quali quelle indicate nel prospetto di copertura della legge finanziaria 2008 – del miglioramento del saldo corrente di bilancio dovrebbe in ogni caso essere suffragato da dati ed elementi volti a confermare la stabilità del predetto miglioramento almeno con riferimento alla parte utilizzata a fini di copertura. Tali elementi appaiono di particolare rilievo in considerazione del fatto che le risorse in questione sono poste a fronte di oneri caratterizzati - tenuto conto delle norme da cui scaturiscono e delle quantificazioni operate dalla RT - da un considerevole grado di certezza e, nella maggior parte dei casi, da una dinamica prolungata oltre il triennio.

In ordine ai predetti profili si ritiene quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.



 

DISPOSIZIONI RECANTI  AUTORIZZAZIONI DI SPESA ANNUALI O PLURIENNALI

 

La presente tabella riporta gli effetti finanziari (come indicati dall’allegato 7) delle disposizioni recanti stanziamenti qualificati come limiti massimi di spesa, rispetto ai quali non emergono, sulla base dell’esame degli allegati tecnici al disegno di legge finanziaria, profili problematici dal punto di vista della quantificazione.

 

(milioni di euro)

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

Saldo netto

da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

Articolo

Comma

Contenuto

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

59

 

Comitato nazionale italiano per il microcredito

 

1,0

 

1,0

 

0,0

 

1,0

 

1,0

 

0,0

 

1,0

 

1,0

 

0,0

 

77

 

Contributo spese gestione programma ricerche aerospaziali

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

3,5

 

82

 

7

Finanziamento

Lega italiana lotta

contro i tumori

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

92

 

 

Festival pucciniano

 

 

1,5

 

0,0

 

0,0

 

1,5

 

0,0

 

0,0

 

1,5

 

0,0

 

0,0

 

104

 

 

Fondo per le non autosufficienze(*)

 

 

100,0

 

200,0

 

0,0

 

60,0

 

150,0

 

90,0

 

60,0

 

150,0

 

90,0

MAGGIORI SPESE in CONTO CAPITALE

 

Saldo netto

da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

Articolo

Comma

Contenuto

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

11

 

Mobilità alternativa

nei

centri storici Unesco

 

4,0

 

4,0

 

4,0

 

2,0

 

3,0

 

4,0

 

2,0

 

3,0

 

4,0

 

93

 

 

Restauro

archeologico di teatri

 

 

1,0

 

0,0

 

0,0

 

1,0

 

0,0

 

0,0

 

1,0

 

0,0

 

0,0

 

98

 

Fondo nazionale

 risanamento edifici pubblici

 

5,0

 

0,0

 

0,0

 

2,0

 

3,0

 

0,0

 

2,0

 

3,0

 

0,0

(*) La norma incrementa la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito con l’articolo 1,

    comma 1264, della legge 296/2006. Si osserva che ai fini della contabilizzazione degli effetti sui

    saldi di fabbisogno e di indebitamento sono stati applicati coefficienti di spendibilità analoghi a

    quelli a suo tempo utilizzati con riferimento alla predetta disposizione.

 



[1] Cfr. l’emendamento 29.0.4 (testo 5), approvato dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta notturna del 1° novembre 2007.

[2] Si ricorda che il programma nazionale degli interventi nel settore idrico è stato approvato con la delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.

[3] Si tratta del finanziamento di determinati enti irrigui, disposti dall’articolo1, comma 141 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001).

[4] Così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

[5] Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[6] Ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell’art. 1 della  legge finanziaria 2007

[7] Emendamento 3.9 approvato in Commissione.

[8] Riferita all’emendamento 30.0.1, approvato al Senato..

[9] Gli impianti esistenti, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare degli stessi alle condizioni previste dalla normativa vigente, fermo restando il valore unitario di 1 MWh dei certificati stessi.

[10] Per la parte che eccede l’obbligo della quota minima di cui all’art. 11, del D.Lgs. 79/1999.

[11] Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

[12] Attualmente tale servizio è limitato agli impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW.

[13] Tali diritti, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/1995, prevedono l'obbligo di denuncia di officina e licenza di esercizio e di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Peraltro,. l’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 13 maggio 1999 n. 133  prevede che l’esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di apertura di officina elettrica. Tale soglia di esenzione resta immutata dalla disposizione in esame in quanto quest’ultima, pur elevando la soglia di ammissione al servizio di scambio sul posto, non modifica la disciplina sui diritti di officina elettrica.

[14] Cfr. l’emendamento 30.0.2 approvato in Commissione bilancio al Senato.

[15] Di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[16] La relazione tecnica all’emendamento 30.0.2 (testo 2) approvato dalla Commissione al Senato riguarda solo le norme dell’articolo 52.

[17] La relazione tecnica all’emendamento 30.0.2 (testo 2) che ha introdotto, tra l’altro, l’articolo in esame al Senato, riguarda solo le norme dell’articolo 52.

[18] E dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

[19] La relazione tecnica all’emendamento 30.0.2 (testo 2) approvato dalla Commissione al Senato riguarda solo le norme dell’articolo 52.

[20] Apparentemente la disposizione, erroneamente riferita al comma 13 (che fissa l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da raggiungere entro il 2016), dovrebbe invece far riferimento al comma 13 (ce fissa il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti).

[21] Di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

[22] Nota del 26 ottobre 2007.

[23] Cfr. Dossier del Servizio Bilancio del Senato n. 61 dell’ottobre 2007 sull’ A.S. 1817.

[24] Recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale".

[25] Recante “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".

[26] Tale modifica è stata introdotta dal Senato con emendamento 33.1.

[27] Previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).

[28] Tale modifica è stata introdotta dal Senato con emendamento 33.1.

[29] Importo modificato con emendamento 34.1 approvato al senato.

[30] Recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

[31] Legge finanziaria 2001.

[32] Recante “Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo".

[33] Allegata all’emendamento 34.1.

[34] Di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205.

[35] Riferito all’A.C.3194.

[36] Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

[37] Comma introdotto con l’emendamento 34.16 testo 2 approvato al Senato.

[38] In modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

[39] Comma introdotto con l’emendamento 34.17 testo 2 approvato al Senato.

[40] Recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

[41] Recante "Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari".

[42] Recante "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166".

[43] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167.

[44] Secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 315/2004 nonché agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

[45] Tale comma è stato introdotto al Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 34.10 (testo 2).

[46]  Con gli emendamenti 35.0.6 (testo 2) e  35.0.7 (testo 2)..

[47] Misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

[48]  Soggetti individuati alla lettera b) comma 1 del decreto legislativo n. 284/1999, ovvero lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici, i gestori dei pubblici servizi, le società a cui la Cassa partecipa e gli altri soggetti indicati dalla legge.

[49] Da realizzarsi mediante contratto di concessione oppure concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale.

[50] Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti

[51] Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

[52] Tale articolo 13 prevede che le garanzie prestate dallo Stato siano elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[53] Di cui al citato articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[54] Tale stima era operata dalle relazioni tecniche riferite al citato art. 71 della L. 289/2002. Veniva ipotizzato che, con il fondo istituito, si attivassero risorse private per un ammontare pari a 2.575,5 milioni di euro, pari al 20% del volume complessivo degli investimenti per infrastrutture strategiche maggiori (12.877 mln di euro). L’entità del risparmio triennale derivante dal contenimento degli oneri per trasferimenti a fondo perduto era stimata in una percentuale del 10% (pari a circa 257 mnl di euro). La corrispondente rata di ammortamento, pari a circa 25 milioni di euro annui, veniva aggiunta al risparmio di 257 milioni, determinando risparmi, nel triennio 2003-2005, per 110 milioni di euro annui, prudenzialmente scontati solo per 100 milioni di euro annui sui saldi relativi all’indebitamento netto della PA.

[55] “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”.

[56] “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

[57] Il comma 6 è stato introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.

[58] Si tratta in particolare del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

[59]Assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A..

[60] O soggetto da essa interamente partecipato.

[61] Cfr. in particolare gli articoli 27 (in questo caso i risparmi non sono quantificati in quanto assorbiti dal patto di stabilità interno) e 134.

[62] Emendamento Rubinato 37.0.5 (testo 2).

[63] “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”.

Quanto all’ambito di applicazione dela disposizione, il testo fa riferimento ai contributi per:

·         imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge 250/1990);

·         imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della legge 250/1990);

·         imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della legge 250/1990);

·         cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della legge 250/1990);

·         imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della legge 250/1990).

[64] Tali modalità di liquidazione “proporzionale” riguardano i seguenti contributi:

·         per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 250/1990;

·         per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all’articolo 23, comma 3 della legge 223/1990 ;

·         per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all’articolo 7, comma 13 della  legge 112/2004.

[65] La disposizione stabilisce che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e che i contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

[66] “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.

[67] Di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002.

[68] Di cui all’articolo 1, commi 927-929, della legge n. 296/1996 (finanziaria 2007).

[69] Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[70] Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

[71] Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

[72] Di cui al R.D. 2440/1923.

[73] Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, la norma richiamata (art. 1, lettera a, del DL n. 81/2004) istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi. Il Centro opera in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l’attività e il funzionamento del Centro la norma stessa autorizza la spesa di 31.900.000 euro a decorrere dall’anno 2006.

[74] Anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione

[75] Inserita a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.

[76] Cfr. Nota di verifica n. 124 – 30 ottobre 2007, pag. 106

[77] Conversione in legge del d.l. 159/2007 recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”.

[78] Inserita a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.

[79] Convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 recante “Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”(articolo 12)

[80] Il Piano straordinario di telerilevamento è già previsto dall’articolo 27 della legge n. 179 del 31 luglio 2002.

[81] Si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il miglioramento della qualità ambientale dell’aria istituito con una dotazione pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.

[82] La copertura finanziaria di tale autorizzazione di spesa è posta a valere dell’accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

[83] La copertura finanziaria di tale spesa è a valere dell’accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

[84] Cfr. nota del Governo del 26 ottobre 2006. Tale conferma peraltro non riguarda le risorse del decreto legge n. 398 del 1993 non previsto nel testo originario dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

[85] V. nota del Governo del 26 ottobre 2007.

[86] A tali fini, i profili di sicurezza e la presumibile efficacia dei farmaci sono valutate dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda (comma 2).

[87] Per il riutilizzo di tali farmaci, le confezioni sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia (comma 5). Si segnala che, in base alla normativa vigente, le scorte di medicinali destinati al trattamento di persone anziane o di malati terminali, anche quando rinvenute in confezioni perfettamente integre e in corso di validità nella struttura residenziale o nell’ultimo domicilio del paziente, sono avviati alla distruzione.

[88] Articolo 1, comma 181, della legge n. 311/2004.

[89] Articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296/2006.

[90] Le disposizioni prorogate, per le quali è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro  nel 2007, sono recate dall’articolo 33 del decreto-legge n. 159/2007, in corso di conversione.

[91] Con una nota trasmessa alla Camera nel corso dell’iter di approvazione dello stesso decreto-legge n. 159/2007.

[92] Su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia delle finanze

[93] Emendamento 48.1 del Governo.

[94] Relazione tecnica allegata all’emendamento 48.1 del Governo.

[95] Si segnala che per le finalità di copertura, relativamente al saldo netto da finanziare, è stato previsto l’utilizzo delle seguenti risorse per l’anno 2008 per un ammontare complessivo pari a 508 milioni di euro213 milioni di euro dal Fondo ordinario enti locali (articolo 26, comma 3); 150 milioni di euro dalle risorse disponibili  per i crediti d’imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 –Fondi di bilancio, versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l’anno 2008 (articolo 3, comma 27); 45 milioni di euro relativi alla riduzione dei consumi intermedi dei Ministeri (articolo 126, comma 7); 100 milioni di euro mediante riduzione in tabella A – Ministero dell’economia e delle finanze.

[96] Presentata nel corso dell’iter al Senato il 31 ottobre 2007 (relativa all’emendamento 3.2000).

[97] Relativamente ai dispositivi su misura di cui all'elenco n. 1 allegato al regolamento di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 - "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

[98]Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006.

[99] Le tariffe relative ad ausili e protesi in esame sono contenute in allegato al DM del 27 agosto 1999, n. 332, e  periodicamente aggiornate dal Ministero della salute.

[100] Detta anche educazione continua in medicina (ECM).

[101] Art. 1, comma 409, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266: le aziende che producono o distribuiscono in Italia dispositivi medici versano, entro il 30 aprile di ogni anno, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate (spese sostenute nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti).

[102] Rispetto all’andamento tendenziale.

[103] Si tratta dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997.

[104] Le modifiche erano state disposte con l’articolo 1, comma 1143 della legge n. 296/2006.

[105] L’articolo in esame è stato introdotti a seguito dell’approvazione dell’emendamento 49.0.1. nel corso dell’esame al Senato. L’emendamento medesimo dispone che all'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria.

[106] “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”.

[107] La norma è stata introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.

[108] “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

[109] “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”: trattasi dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitatitivo

[110] La norma autorizza la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per consentire al Ministero per i beni culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

[111] “Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

[112] “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

[113] Il comma è stato modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 50.14 nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

[114] “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (Legge Moratti).

[115] “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.”

[116] A tale riguardo, cfr. dossier n. 3 – ottobre 2007, pag. 38:  “La manovra di finanza pubblica per il 2007-2010” a cura Studi e Bilancio della Camera e del Servizio Bilancio del Senato.

[117] Il comma è stato introdotto a seguito dell’approvazione dell’emendamento 52.4 nel corso dell’esame del provvedimento presso l’Assemblea del Senato.

[118] Recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela  e sostegno della maternità e della paternità”.

[119] V. nota del Governo del 26 ottobre 2007.

[120] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[121] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[122] Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

2 Istituzione del servizio civile nazionale

[124] Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64.

[125] Viene inotre disposto che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.

[126] Tale limite, ai sensi del primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è pari al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi (tale percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

[127] Di cui all’art. 1, comma 5 della L. n. 311/2004.

[128] Cfr. in particolare l’art. 7 del D.Lgs n. 104/1996.

[129] Tale adeguamento è pari, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.

[130] Per il 2007, il totale complessivo a carico dello Stato è stato pari a 16.650,39 milioni di euro.

[131] Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 mld di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all’onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.

[132] Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

[133] Per il 2007 l’importo complessivo è stato pari a 4.114,39 milioni di euro.

[134] Articolo 1, commi 742, 743 e 744, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007).

[135] Articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

[136] Articolo 37 della legge n. 88/1989.

[137] Articolo 38 della legge n. 448/2001.

[138] Articolo 80 della legge n. 388/2000.

[139] Articolo 38 della legge n. 289/2002.

[140] Sono risultati eccedenti nel 2006 i trasferimenti relativi alle seguenti disposizioni: articolo 2 della legge n. 292/1993; articolo 1 della legge n. 385/2000; articolo 11, commi 5 e 38, della legge n. 537/1993; legge n. 260/1991.

[141] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

[142] Legge n. 53/2000.

[143] Articolo 8 della legge n. 451/1994.

[144] Tale possibilità era stata prevista anche per il 2007 dall’articolo 1, comma 767, della legge n. 296/2006.

[145] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.

[146] Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

[147] I ricorsi si fondano sull’assunto che l’INPS non ha correttamente determinato l’ammontare della capitalizzazione.

[148] L’articolo 6 della legge n. 140/1985 riconosce ad alcune categorie di ex combattenti il diritto ad una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione e soggetta alla disciplina della perequazione automatica . Tale diritto è riconosciuto ai titolari di trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della legge, a condizione che la loro decorrenza fosse successiva al 7 marzo 1968.

[149] L’estensione ai soggetti già pensionati degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151/2001 comporterebbe, infatti, la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in essere aumentandone l’importo.

[150] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/1988.

[151] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[152] Si segnala che sull’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione.

[153] Si tratta del disegno di legge attualmente all’esame della Commissione XI Lavoro della Camera dei deputati (AC 3178).

[154] v. dossier n. 127 sull’AC 3178.

[155] Tale Fondo è alimentato con i proventi derivanti dall’aumento dello 0,30 per cento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, disposto dall’articolo 25 della legge n. 845/1978.

[156] L’attuazione della disposizione è rinviata ad un successivo DM.

[157] Si segnala che l’articolo 1, comma 1163, della legge n. 296/2006 ha disposto un finanziamento in favore dell’ISFOL di 23 milioni di euro nel 2007, per il finanziamento dell’attività di formazione professionale, rinviando, per gli esercizi successivi, alla legge finanziaria.

[158] L’ultima proroga è stata concessa ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge n. 296/2006.

[159] Il  successivo comma 2, con riferimento a tale ultima tipologia di interventi, dispone la riduzione dei trattamenti del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

[160] Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.

[161] La disposizione è stata prorogata per il 2007 dall’articolo 1, comma 1211, della legge n. 296/2006, nel limite di 37 milioni di euro.

[162] Si segnala che la proroga nel 2007 di tale possibilità è stata disposta dall’articolo 1, comma 1212, della legge n. 296/2006, nel limite di 25 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

[163] Cfr. l’art. 1, comma 863, della legge n. 296/2006.

[164] Tale riduzione incide per 600 mln nell’esercizio 2009 e per 400 mln nel periodo 2010-2015.

[165] Cfr. l’art. 1, comma 865, della legge n. 296/2006.

[166] Capitolo di spesa 8425.

[167] L’importo della riduzione apportata per l’esercizio 2010 è finalizzata a compensare la differenza, per tale esercizio, fra l’attuale dotazione del capitolo cap. 8425, pari a 6.499 mln di euro e la dotazione prevista dalla norma in esame, pari a 9.166 mln.

[168] Ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

[169] Di cui all’art. 61 della L. 289/2002.

[170] Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

[171] Di cui all’art. 1, comma 1291, della legge n. 296/2006.

[172] Di cui all’art. 1, comma 580, della legge n. 266/2005.

[173] Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.10.2007.

[174] CONSIP s.p.a. è la società cui è stato conferito l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato (D.M. 24 febbraio 2000). Da ultimo l’art. 1, comma 454, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione di indicatori dei livelli di spesa sostenibile per categorie di spesa comune. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e con il supporto di CONSIP s.p.a..

[175]Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione.

[176] Ai sensi dell’art. 3, comma 25, del D.Lgs n. 163/2006, sono amministrazioni aggiudicatici i seguenti enti: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti da tali soggetti.

[177] Al fine di assicurare una flessibilità gestionale, il comma 507 ha previsto una procedura che consentisse alle amministrazioni interessate di rimodulare gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, assicurando in ogni caso l’invarianza degli effetti finanziari. In attuazione di tale previsione, con ilDM 48902, su proposta dei Ministri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono state disposte le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle upb iscritte nella legge di bilancio per il 2007. Il volume complessivo di risorse interessate dalle variazioni è risultato peraltro limitato (pari a 377 milioni di euro, rispettivamente in aumento e in diminuzione), e concentrato prevalentemente nel Ministero dell’economia.

[178] Convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007.

[179] I dati riportati sono in termini di saldo netto da finanziare. In termini di indebitamento netto, la reintegrazione è stata pari a 1.519 milioni nel 2007, 80 milioni nel 2008 e 90 milioni nel 2009, a fronte di un accantonamento valutato in 3.198 milioni per il 2007, 4.510 milioni per il 2008 e 4.574 milioni per il 2009.

[180] V. memoria depositata dalla Corte dei conti in occasione dell’audizione sul DPEF 2008-2011, luglio 2007.

[181] Art. 7, co. 2.

[182] Al riguardo si ricorda che nel corso dell’audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato del 10 ottobre 2007, la Corte dei conti ha sottolineato come la riduzione lineare dei consumi intermedi derivante dall’articolo in esame “si aggiunge a quella disposta dal comma 507 della finanziaria 2007, aggravando la situazione di precarietà operativa delle amministrazioni conseguente alle precedenti manovre correttive. In tal modo, rischia di riproporsi per il 2008, la necessità del ricorso ad un provvedimento di urgenza analogo a quello intervenuto nel corrente anno”.

[183] V. nota del 31 ottobre relativa all’em. 3.2000 del relatore.

[184] Mediante l’approvazione dell’emendamento 74.0.1.

[185] Articoli 47 e 48 del decreto legislativo n.82/2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale.

[186] Inclusi enti pubblici non economici nazionali.

[187]Contestualmente la norma prevede che il tribunale militare e la procura militare di Verona assumano la competenza territoriale relativa a Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumano la competenza territoriale relativa a Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna e che infine il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

[188] Rispettivamente, da 5 a 3 e da 2 a 1.

[189] Secondo modalità e criteri individuati dalla stessa norma.

[190] In conseguenza della soppressione degli uffici operata al comma 1.

[191] Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa e dell’economia e delle finanze.

[192] Di cui alla tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come sostituita, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

[193] Comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti.

[194] Comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti.

[195] Si rammenta che le sedi da sopprimere sono 6.

[196]A tale riguardo, nell'intervento del presidente della Corte dei conti, tenuto nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, sono state rilevate  "perplessità" relativamente ad alcune disposizioni, tra le quali quella in esame, dato che il riordino previsto dalla norma, oltre a produrre risparmi, dovrà necessariamente avvenire senza oneri per la finanza pubblica. Cfr. Corte dei conti, Elementi per l'Audizione dinanzi alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 15.

[197] Individuati ai punti a) ed e) - BASE DI RIFERIMENTO DEL CALCOLO – riportati nella RT.

[198] Vedi tabella A allegata alla L. n. 27/1981.

[199] Mediante l’approvazione dell’emendamento 77.0.2 a firma D’Ambrosio.

[200] Convertito con modificazione nella legge 3 agosto 2007, n. 127.

[201] V. tabella riportata nella nota presentata dal Governo il 26 ottobre 2007.

[202] Si ricorda che il testo iniziale prevedeva anche per l’anno 2008 il limite del 3 per cento le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le economie di spesa erano stimate in non inferiore a 400 milioni per il 2008, 415 milioni nel 2009 e 425 milioni a decorrere dal 2010.

 

[203] Convertito dalla legge n. 410 del 2001.

[204] Nel caso di enti che utilizzano la contabilità civilistica, sono sottoposti al medesimo vincolo i costi della produzione.

[205] La legge finanziaria e la legge di bilancio per il 2006 prevedono che le entrate da dismissioni immobiliari siano destinate per una parte, pari all’importo di 1 miliardo annuo iscritto in bilancio, a riduzione del deficit e per la parte eccedente tale importo a riduzione del debito.

[206] Di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

[207] Previste dal capo I del DL n. 351/2001.

[208] Costruiti ai sensi della legge n. 497/1978.

[209] Di cui alla citata legge n. 497/1978.

[210] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[211] Da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati.

[212] Convertito dalla legge  n.291/2004.

[213] A copertura della misura si provvede mediante riduzione della Tabella A, con corrispondente utilizzo dell’accantonamento relativo al MEF.

[214] La disposizione di cui al comma 5 è stata introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.

[215] Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

[216] L’art. 36, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923 stabilisce che i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

[217] v. sul punto quanto rilevato dal Presidente della Corte dei conti in occasione dell’audizione presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato il 10 ottobre 2007.

[218] Art. 8 della legge n. 468 del 1978.

[219] Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  D.M. 21 febbraio 2005.

[220] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

[221] Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[222] Introdotte nel corso dell’esame al Senato.

[223] Il testo dell’articolo è stato interamente riformulato nel corso dell’esame al Senato.

[224] La norma si riferisce alle pubbliche amministrazioni statali, alle agenzie, agli enti pubblici anche economici, agli enti di ricerca, alle università, alle società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate e alle società da queste controllate.

[225] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.

[226] Integrata nel corso dell’esame in Aula con una nota, vista dalla Ragioneria, recante il protocollo 147453.

[227] Introdotte nel corso dell’esame al Senato.

[228] Introdotta nel corso dell’esame al Senato.

[229] Introdotta nel corso dell’esame al Senato.

[230] Introdotta nel corso dell’esame al Senato.

[231] Articolo 7, comma 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

[232] Si tratta dell’emendamento 91.700 del relatore.

[233] Pari al 60 per cento dei posti programmati.

[234] Più precisamente si tratta delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle regioni, degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno e degli enti elencati all’70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

[235] Che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[236] La norma si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, con esclusione di quella del demanio, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, alle università ed agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[237] Si tratta dell’emendamento 92.10 (testo 2) a firma del relatore.

[238] L’articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006),  prevedeva un limite del 60 per cento, poi ridotto al 40 dall’articolo 1, comma 538 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

[239] I commi 5 e 6 sono stati riformulati nel corso dell’esame in aula al Senato.

[240] In particolare si novella l’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[241] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, con esclusione di quella del demanio, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[242] In forza dell’anzianità di servizio derivante da contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

[243] A tal fine si richiama l’articolo 1, comma 558 della n. 296/2006.

[244] A tal fine è richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001

[245] I requisiti sono definiti all’articolo 1, commi 519 e558 della legge n. 296/2006 come anche modificati dalle norme in esame.

[246] Vengono comunque fatte salve le riserve che le amministrazioni che procedono alla stipula di contratti a tempo determinato devono destinare ai Co.co.co. a norma dell’articolo 1, commi 529 e 560 della legge n. 296/2006.

[247] Di cui all’articolo 1, comma 417 della legge n. 296/2006.

[248] Nella nota di risposte alle osservazioni avanzate dal Servizio bilancio del Senato nella nota di lettura 61.

[249] Ossia “Minori spese” per 51,5 milioni (testo originario)-37,1 milioni (testo emendato)= “Minori spese” per 14,4 milioni.

[250] Diventato il già citato articolo 1, comma 538 della legge 296/2006.

[251] Alla cui scheda, per motivi di brevità, si rinvia.

[252] Emendamento 92.10

[253] Il riferimento non appare di interpretazione univoca dal momento che il comma 1 non indica espressamente alcuna amministrazione pubblica. Valutando anche quanto disposto nei commi 7 e 8 ed il contenuto della relazione tecnica,  forse il riferimento deve intendersi alle amministrazioni statali richiamate, tuttavia, al comma 5 in luogo e non al comma 1.

[254] Si tratta dell’articolo 1, comma 527, della legge 296/2006.

[255] Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

[256] Di cui all’articolo 1, commi da 513 a 543, della legge 296/2006.

[257] Con l’emendamento 93.13 del Governo.

[258] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 300/1999, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001.

[259] A norma dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[260] In particolare viene richiamato l’articolo 1, comma 404, della legge 296/2006.

[261] Emendamento 93.22 a firma Izzo.

[262] A norma dell’articolo 1, comma 534 della legge n. 296/2006 e dell’articolo 1 comma 6-quater del decreto legge n. 300/2006.

[263] D'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[264] Si tratta dell’emendamento 93.31 a firma Alfonzi, approvato nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato.

[265] Introdotte nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato con l’emendamento 93.32 a firma Rubinato.

[266] Così come disciplinata dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[267] Articolo 1, comma 2, della legge 407/1998.

[268] Recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[269] Articolo 9 del decreto legge 4/2006.

[270] In data 6 aprile e 29 maggio 2007.

[271] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei dirigenti della polizia penitenziaria. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

[272] In conseguenza delle citate intese del 6 aprile e 29 maggio tra Governo e sindacati che hanno determinato l’incremento delle risorse destinate al rinnovo dei contratti.

[273] Sempre in relazione alle intese ed accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni rientranti in tale settore di spesa.

[274] La parte 2009 e 2010 è interamente assorbita dai 45 milioni di euro prima determinati.

[275] Vedi risorse di cui alla riga 2 della tavola 6 come trattate nel secondo punto del presente elenco.

[276] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei dirigenti della polizia penitenziaria. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

[277] Alla cui scheda si rinvia.

[278] Avvenuto nella legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006).

[279] La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

[280] L’importo delle medesime autorizzazioni riportato negli allegati 1 e nelle relazioni tecniche è stato solitamente superiore, anche in misura consistente (principalmente in ragione della iscrizione di quote significative di tali eccedenze come regolazioni debitorie riferite ad esborsi effettuati in annualità pregresse).

[281] Cfr. la precedente tabella recante gli importi 2004-2009 complessivamente autorizzati a titolo di correzione degli effetti finanziari.

[282] Con l’unica differenza (423 milioni di euro per il solo 2008) integralmente imputabile alla voce “Trasferimenti all’INPS”.

[283] Si ricorda che a seguito di tali rifinanziamenti il Fondo per l’equa riparazione risulta dotato di 26,5 milioni di euro per il 2006, di 36,5 milioni per il 2007 e di 26,5 milioni a decorrere dal 2008.

[284] A seguito dell’introduzione dell’articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006. V. infra.

[285] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 - ottobre 2007 (S. 1817 – legge finanziaria 2008).

[286] Cfr. Ministero Economia-RGS: Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio, trasmessa al Senato il 31 ottobre 2007.

[287] Compresi quelli per le sentenze di condanna di cui all’articolo 1, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (la RT richiama in proposito la legge 12/2006, la quale però contiene esclusivamente una disposizione di carattere procedurale che pone in capo al Presidente del Consiglio gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano).

[288] Articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006. La predetta documentazione del Ministero Economia-RGS, trasmessa al Senato il 31 ottobre 2007, ha confermato che i commi 1224-1225, nel trasferire dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell’economia alcune competenze in materia di pagamento degli indennizzi in esame, non hanno “quantificato il corrispondente trasferimento di risorse finanziarie da destinare a tali finalità”.

[289] Cfr. quanto osservato dal Servizio bilancio della Camera in ordine alla presumibile sottostima dell’onere derivante dalla legge 89/2001 (Scheda di analisi n. 179 – AC.7327 - XIII legislatura).

[290] Questa parte del comma 486, richiamata dalla RT, prevede testualmente: «Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 761/1979 e della legge  482/1988, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale».

[291] Il comma 487 riguarda la definizione della remunerazione alla società affidataria dei servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici (Fintecna SpA).

[292] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 (cit.).

[293] Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio del Senato.

[294] Articolo 1, comma 91, della legge 266/2005 (come sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006): “Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi ... provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con la Ragioneria generale dello Stato, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari”.

[295] Si ricorda che la relazione tecnica all’AC.1746 (poi divenuto legge 296/2006) non considerava l’articolo 48 (successivamente divenuto articolo 1, commi 486-487, della legge 296/2006). In ordine al medesimo articolo 48, la relazione illustrativa si limitava ad affermare che “con il nuovo comma 91 della legge 266/2005 si affronta, per risolverla in radice, una annosa ma persistente situazione pre-contenziosa tra l’Ispettorato generale della Ragioneria generale dello Stato, l’INPS e l’INPDAP (l’INPU) nonché l’INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi alla soppressa gestione sanitaria. In sostanza, si ipotizza un accordo di tipo transattivo che pone termine ad un’annosa situazione conflittuale fra istituzioni pubbliche (di natura, come detto, pre-contenziosa)”.

[296] Sul punto cfr. la Nota di lettura n. 19 del Serv. Bilancio del Senato (riferita all’AS.1183: disegno di legge finanziaria 2007), nell’ambito della quale era stato osservato – in ordine alla norma successivamente divenuta articolo 1, comma 486, della legge 296/2006 - che “andrebbe chiarita la definizione delle posizioni previdenziali dei dipendenti degli enti disciolti, considerato che al trasferimento delle relative posizioni agli enti previdenziali dovrebbero corrispondere anche la definizione ed il trasferimento dei capitali necessari alla integrale copertura della posizione assicurativa degli interessati. In particolare, va verificato se non sia suscettibile di determinare un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato l’eventuale versamento della quota di risorse, da corrispondere agli enti previdenziali, in relazione al montante contributivo nozionale  maturato per i trattamenti pensionistici integrativi, relativamente alla soppressa gestione sanitaria”.

[297] Cfr. da ultimo l’articolo 1, commi 482-484, della legge 296/2006, con cui è stato modificato l’articolo 28 della legge 448/2001: a tale modifica sono stati ascritti effetti di risparmio pari a 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009.

[298] In ottemperanza all’articolo 11-ter, comma 5, della legge 468/1978 (obbligo, per le disposizioni legislative in materia pensionistica, di corredare la prescritta relazione tecnica con un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari).

[299] La norma fa infatti riferimento al DL 622/1970: Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia; assistenza ai profughi; disposizioni previdenziali a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

[300] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 (cit.).

[301] Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio del Senato.

[302] Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, operanti presso ciascuna corte o tribunale.

[303] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 (cit.).

[304] Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio del Senato.

[305]  Tale cifra si ottiene sommando i debiti annuali rendicontati da Poste italiane SpA: 15 milioni di euro (2004) + 29,8 milioni di euro (2005) + 18,1 milioni per il 2006.

[306] Come detto lo stanziamento iniziale ammonta a 2,5 milioni all’anno (articolo 2, comma 3, della legge 206/2003).

[307] La somma di 11,5 milioni equivale a 4 quote annuali (2004-2007) di 2,9 milioni di euro ciascuna (incremento annuale dell’onere).

[308] Tale somma si ottiene sommando allo stanziamento iniziale di 2,5 milioni di euro all’anno (L. 206/2003) l’importo aggiuntivo annuale di 2,9 milioni oggetto dell’integrazione disposta con la precedente legge finanziaria (L. 296/2006).

[309] Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2005 (Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni per l’ICI di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 206/2003). In base a tale disciplina, le minori entrate vengono accertate dai comuni facendo riferimento alle fattispecie imponibili divenute esenti e vengono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali. Il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali trasmette al Ministero dell'economia i dati complessivi di gettito relativi alle fattispecie esenti e i dati relativi alle somme da attribuire a ciascun comune.

[310] Tale modalità di copertura è stata prevista anche dalla legge finanziaria per il 2007, mentre non se ne è previsto l’utilizzo nelle finanziarie 2004, 2005 e 2006. Il miglioramento del risparmio pubblico è stato inoltre utilizzato nelle sessioni di bilancio 2000, 2001, 2002 e 2003.