Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di cooperazione nel campo della difesa con l¿India A.C.2267
Riferimenti:
AC n. 2267/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 122
Data: 14/03/2007
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   INDIA
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Accordo di cooperazione nel campo della difesa con l’India

A.C.2267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 122

 

 

14 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0051.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

§      A.C. 2267 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      AS. 1134, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003  33

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 17 gennaio 2007  55

Seduta del 24 gennaio 2007  61

Seduta del 25 gennaio 2007  65

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 23 gennaio 2007  71

Seduta del 23 gennaio 2007  73

-       4ª Commissione (Difesa)

Seduta del 17 gennaio 2007  75

Seduta del 23 gennaio 2007  79

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 17 gennaio 2007  83

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 1134-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003  89

Discussione in Assemblea

Seduta del 13 febbraio 2007  99

Errore. Il segnalibro non è definito.

Normativa di riferimento

§      L. 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento  111

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra l’Italia e l’India  151

§      Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa  161

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2267

Titolo dell’Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; difesa; stati esteri.

Firma dell’Accordo

New Delhi, 3 febbraio 2003

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

14 febbraio 2007

§          annuncio

15 febbraio 2007

§          assegnazione

21 febbraio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, X, XII

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

 

L’Accordo italo-indiano sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

 

L’intesa raggiunta tra le Parti in questo particolare settore si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e fa seguito agli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding nel campo dei materiali della difesa citato nel Preambolo, stipulato tra i due paesi nel 1994, ratificato dall’Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 103 ed entrato in vigore il 31 gennaio 2003. L’Accordo in esame prevede peraltro forme di cooperazione più avanzate, specialmente nel settore degli armamenti, rispetto al citato Memorandum del 1994.

 

Si segnala che un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo in esame era stato presentato alla Camera già nella XIV Legislatura, ma il relativo iter non era andato oltre l’esaurimento dell’esame da parte della Commissione Affari esteri in sede referente.

 

L’Accordo in esame, oltre che di un breve Preambolo, si compone di 11 articoli.

 

Nell’articolo 1 viene enunciato lo scopo dell’Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione tra Italia e India nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità.

 

L’articolo 2 attribuisce ai rispettivi Ministeri della difesa il compito di organizzare concretamente la cooperazione, anche attraverso l’elaborazione di specifici programmi che saranno concordati tra le Parti; a tale scopo sono previste consultazioni tra di esse, che si svolgeranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

 

L’articolo 3 enumera alcuni dei settori nei quali la cooperazione si può svolgere, chiarendo che essa potrà essere estesa ad altri campi che verranno individuati dalle Parti come di reciproco interesse. I settori esplicitati riguardano: la sicurezza e politica di difesa; le operazioni umanitarie e di peace-keeping; la partecipazione ad esercitazioni, congiuntamente o in ambito multilaterale; l’organizzazione dei rispettivi Ministeri della difesa; questioni ambientali che coinvolgano le Forze armate; gli approvvigionamenti sottoposti ai rispettivi Ministeri.

 

Fra le forme di cooperazione previste, l’articolo 4 riporta incontri a livello di Ministri o di Vertici delle Forze armate, scambio di esperti, organizzazione di esercitazioni con la partecipazione di osservatori, organizzazione di corsi e seminari,  scambio di informazioni e di attività culturali e sportive.

 

Con l’articolo 5, le Parti si riservano di estendere la cooperazione anche a specificate categorie[1] di armamenti, al fine di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento conformemente alle rispettive legislazioni interne in materia. Il comma 2, in particolare, prevede che il reciproco approvvigionamento di materiali di armamento avvenga secondo la modalità diretta da Stato a Stato, ovvero “tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi”[2].       

Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l’articolo 5 costituisce una “apposita intesa intergovernativa” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione dei materiali di armamento, e che quindi consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell’Accordo, la procedura semplificata prevista dall’articolo 9, comma 4 della citata legge n.185.

 

Per quanto concerne l’individuazione delle disposizioni della legge n. 185 cit.  applicabili alle esportazioni ed importazioni di materiali di armamento da e verso l’India, si ricorda come l’art. 1, c. 9, lett. b), della predetta legge escluda dall’applicazione della legge medesima “le esportazioni o concessioni dirette tra Stato e Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali”. La relazione illustrativa sembra tuttavia riferirsi a quelle disposizioni della legge n. 185 che prevedono un regime più favorevole per le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento contemplate da “apposite intese intergovernative”. Tale peculiare regime riguarda sia la procedura di autorizzazione alle trattative (art. 9, c. 4,) sia la procedura di autorizzazione all’esportazione ed importazione (art. 11, c. 5) che vengono entrambe semplificate[3].

 

L’articolo 6 disciplina i profili finanziari che derivano dall’applicazione dell’Accordo, stabilendo che i costi saranno sostenuti sulla base del principio di reciprocità che verrà applicato, per quanto riguarda il personale, per gruppi che non superino i dieci elementi.

 

L’articolo 7 regola le questioni relative all’eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni e/o esercitazioni congiunte.

 

L’articolo 8 individua le tipologie di reato per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.

 

L’articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L’articolo, inoltre, chiarisce che tali informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall’Accordo e non potranno essere fornite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente.

 

Ogni controversia circa l'applicazione o l'interpretazione dell’Accordo sarà risolta dalle Parti tramite trattative bilaterali (articolo 10).

 

L’articolo 11 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell’Accordo, la cui durata è di cinque anni rinnovati di altri cinque se nessuna delle due Parti lo denuncia. E’ prevista la facoltà di emendare l’accordo e di denunciarlo tramite notifica e con un preavviso di sei mesi o in altro modo stabilito da entrambe le Parti.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge, approvato dal Senato,  si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e India.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo (16.610 euro ad anni alterni, a partire dal 2007[4]) e li pone a carico del Fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l’analisi degli oneri finanziari in rapporto all’invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni destinate all’esame dei programmi operativi  e per il completamento dell’Accordo, che si terranno alternativamente nei due Paesi (articolo 2, par. 2 dell’Accordo).

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN afferma che l’Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario ma, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all’articolo 8, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio della Parte ospitante – è stato definito con il parere del Ministro della giustizia.

L’AIR afferma che l’attuazione dell’Accordo non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, poiché interessa quasi esclusivamente il Ministero della difesa, destinatario diretto del provvedimento e avrà un impatto potenzialmente positivo sui destinatari indiretti (soggetti economici ed industriali delle due Parti),  che costituiscono, a  vario  titolo,  “indotto”  delle  politiche  della logistica e degli armamenti.

 


Progetto di legge

 


N. 2267

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 febbraio 2007 (v. stampato Senato n. 1134)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal ministro della difesa

(PARISI)

di concerto con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e con il ministro del commercio internazionale

(BONINO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 14 febbraio 2007

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 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(omissis)

 


 

TESTO DELL’ACCORDO FOTOGRAFATO SOLO IN PDF

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1134

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

e dal Ministro della difesa

(PARISI)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e col Ministro del commercio internazionale

(BONINO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – L’Accordo con la Repubblica dell’India ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, facendo seguito agli impegni contenuti nel Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, citato nel Preambolo, stipulato tra i due Paesi il 4 novembre 1994 e ratificato dall’Italia ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 103.

 

    Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

    In particolare i singoli articoli dell’Accordo prevedono:

 

        l’articolo 1 enuncia lo scopo dell’Accordo: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità, in conformità alle rispettive norme interne ed ai propri impegni internazionali;

 

        l’articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l’Accordo;

        l’articolo 3 e l’articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

 

            –  sicurezza e politica di difesa;

 

            –  operazioni umanitarie e di peace-keeping;

            –  organizzazione e gestione delle Forze armate;

            –  informatica;

            –  partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;

            –  visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

            –  politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;

            –  assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa;

 

        l’articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d’armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le categorie di materiali d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

 

        Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell’Accordo, la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4.

        L’articolo 5 dell’Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185), che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni delle legge stessa. Si precisa al riguardo che la clausola di non cedibilità del materiale d’armamento, ivi richiesta, è prevista all’articolo 9, paragrafo 6, dell’Accordo.

        Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi: a) l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo; b) ai fini dell’autorizzazione all’esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall’impegno, assunto dalle Parti all’articolo 9 dell’Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

        l’articolo 6 regola gli aspetti finanziari di attuazione dell’Accordo;

        l’articolo 7 regola le questioni relative all’eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni e/o esercitazioni congiunte;

        l’articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d’origine, sul territorio dello Stato ospitante;

        l’articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni, nonché i materiali ed equipaggiamenti per la difesa acquisiti nell’ambito della cooperazione derivante dall’Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dallo stesso e non potranno essere trasferiti a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti;

        l’articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali;

        l’articolo 11 regola l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo, disciplinando, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

 

    L’Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l’attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

 

    Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

 

        l’articolo 1 prevede l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo;

 

        l’articolo 2 richiama l’ordine di esecuzione;

    l’articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

        l’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore dello stesso.

 

 (omissis)

 

 



RELAZIONE TECNICA

 

 

 

 

Relazione tecnica dell’Atto Senato in PDF non disponibile

 



 

 

L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Repubblica dell’India in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato: in relazione all’articolo 2, paragrafo 2, si prevede l’invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l’esame dei programmi operativi e per il completamento dell’Accordo, che si terranno alternativamente in India ed in Italia.

 

        Nell’ipotesi dell’invio di quattro funzionari a New Delhi, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

 

Spese di missione:

pernottamento

(euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni)     euro    2.400

 

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 95; l’importo di euro 95 è ridotto di euro 32, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 63 + euro 25 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 88 al giorno x 4 persone x 4 giorni

 

»    1.408

 

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma – New Delhi (euro 3.200 x 4 persone)     euro    12.800

 

 

Totale onere (articolo 2, paragrafo 2)    euro     16.608

 

 

 

        Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2006 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 16.608, in cifra tonda euro 16.610.

 

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

        Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, si precisa che:

 

            – l’eventuale richiesta per la partecipazione a simposi, conferenze, corsi e seminari (articolo 4, paragrafo 1, lettera f) ) potrà essere accolta soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

 

            – le eventuali domande di personale ed osservatori per la partecipazione ad esercitazioni militari ed attività addestrative (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d) ) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            – le eventuali visite alle navi, aerei, ed altre strutture militari (articolo 4, paragrafo 1, lettera g) ) e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4, paragrafo 1, lettera i) ) saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            – relativamente alla disposizione relativa al trasporto ed all’alloggio a carico del Paese ricevente (articolo 6, paragrafo 3) si precisa che tali attività rientrano negli stanziamenti autorizzati dalla legislazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza, per tali finalità, i mezzi di trasporto e le strutture militari già disponibili;

            – il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 


Analisi tecnico-normativa

 

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

 

a) Necessità dell’intervento normativo:

 

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l’India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell’addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

 

b) Analisi del quadro normativo:

 

        L’accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

 

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:

 

        L’Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla legge penale e pertanto l’attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

 

d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario:

 

        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

 

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

 

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

 

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

 

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

 

g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

 

        Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

 

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

 

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subìte dai medesimi.

 

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

 

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

 

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

 

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

 

        Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

 

3. Ulteriori elementi

 

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

 

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

 

b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

 

        La discussione del disegno di legge relativo all’Accordo in esame era già iniziata alla Commissione esteri della Camera il 3 novembre 2004 (A.C. 5304), senza, peraltro, concludere l’iter prima della fine della XIV legislatura.

 Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

a) Ambito dell’intervento, destinatari diretti ed indiretti:

        Il presente intervento normativo si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell’Accordo sono il Ministero della difesa italiano ed il Ministero della difesa indiano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi:

        Il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:

        L’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti:

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l’Amministrazione della difesa vanta numerosi precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti:

        L’impatto sui destinatari indiretti è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

 

        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

(omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007

21a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

(omissis)

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Esame e rinvio) 

 

 

 

Il relatore PIANETTA (FI) illustra il disegno di legge in titolo rilevando come lo stesso faccia seguito agli impegni contenuti nel Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, stipulato tra Italia e India il 4 novembre 1994 e ratificato dall’Italia ai sensi della legge, n. 103 del 1998. Nella precedente legislatura, peraltro, la Commissione affari esteri della Camera aveva già approvato un analogo disegno di legge concernente la ratifica del medesimo accordo in esame (Atto Camera n. 5304) il quale, tuttavia, non ha concluso il proprio iter prima della fine della legislatura.

 

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l’India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell’addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale. Dallo stesso potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura indotto delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti; il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno, oltre al conseguimento dei suddetti benefici, può altresì contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Al riguardo evidenzia i già intensi rapporti tra Italia e India significati, tra l'altro, dalle frequenti visite dei rappresentanti del Governo, prossimamente anche del Presidente del Consiglio, e delle regioni, da ultimo il Presidente della Regione Lombardia.

 

Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse. Inoltre, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

 

L'Accordo consta di 11 articoli: l’articolo 1 enuncia in particolare gli obiettivi mentre l’articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l’Accordo.

 

Gli articoli 3 e 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, con riferimento a sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di peace-keeping, organizzazione e gestione delle Forze armate, informatica, partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori, visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti, politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa, nonché assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.

 

L’articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d’armamento tra i due paesi. Sono individuate, in particolare, le categorie di materiali d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi). Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 185 del 1990, che disciplina il commercio di materiali di armamento, e, quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio ivi ricomprese la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4, con riferimento ai paesi della NATO e dell'Unione europea. Al riguardo chiede chiarimenti al Governo sulle modalità di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che prevede la possibilità di sviluppare la cooperazione in materia di armamenti anche nel settore delle mine, riservandosi in proposito di proporre alla Commissione un ordine del giorno che escluda espressamente la cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle cluster bomb.

 

Come indicato nella relazione introduttiva al disegno di legge, il citato articolo 5 risponde alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 185 del 1990 (di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93), che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni delle legge stessa. In proposito il relatore ricorda che l'articolo 1 della legge n. 185 vieta esportazione e transito dei materiali di armamento, tra l'altro, quando manchino adeguate garanzie sulla destinazione finale dei materiali nonché verso i paesi in stato di conflitto armato, la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione, nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo delle forniture belliche, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ovvero che ricevano dall'Italia aiuti nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Segnala altresì che la medesima relazione precisa al riguardo che nelle singole operazioni di scambio tra i due paesi l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo.

 

L’articolo 6 regola gli aspetti finanziari, l’articolo 7 disciplina le questioni relative all’eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte, l’articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del paese d’origine, sul territorio dello Stato ospitante, l’articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo i rispettivi ordinamenti, l’articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite trattative bilaterali e l’articolo 11, infine, regola l’entrata in vigore e la durata del medesimo, disciplinando, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

 

Il disegno di legge di ratifica si compone invece di 4 articoli rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di cui si rende necessario l'aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l’entrata in vigore dello stesso.

 

In conclusione propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame previa la citata modifica della clausole di copertura finanziaria.

 

 

 

Prende la parola il vice ministro Patrizia SENTINELLI, rilevando preliminarmente che l'Accordo italo-indiano sulla cooperazione nel campo della difesa mira prevalentemente ad incrementare i rapporti di coordinamento tra i rispettivi Dicasteri preposti alla difesa in ordine alle questioni che attengono alla sicurezza, nell'ambito degli ordinamenti nazionali e in conformità degli impegni internazionali assunti da entrambe le parti.

 

Dopo aver enucleato le principali forme di collaborazione che scaturiscono nell'Accordo in titolo, si sofferma in particolare sulle categorie di armamento  che possono formare oggetto di scambio nel quadro della predetta cooperazione, attraverso l'intervento diretto dell'autorità statale ovvero per il tramite di società private a ciò debitamente autorizzate. Al riguardo, conviene con le considerazioni del relatore sull'esigenza di verificare che da tale cooperazione siano escluse le operazioni di scambio nei settori delle mine antiuomo e delle cluster bombs.

 

Nell'evidenziare i possibili effetti positivi in favore di taluni settori produttivi e commerciali derivanti dall'attuazione dell'Accordo in argomento, evidenzia che la ratifica parlamentare si inscrive nel quadro di un positivo rilancio delle relazioni bilaterali tra le parti, atteso che Presidente del Consiglio si recherà, a febbraio prossimo, in visita ufficiale in India.

 

Dopo aver richiamato infine le intenzioni di consolidamento della cooperazione bilaterale nel campo della difesa, espresse in occasione della recente riunione della Commissione mista italo-indiana, ed  aver evidenziato i vantaggi offerti dal mercato indiano per l'affermazione dell'industria italiana nel breve e medio periodo, conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

 

 

 

Il senatore MANTICA (AN), pur condividendo in linea di principio il provvedimento in esame, chiede chiarimenti sulla compatibilità dello stesso con la legge n. 185 del 1990 che, come rilevato dal relatore, vieta l’esportazione e il transito di materiali d’armamento verso i paesi in stato di conflitto armato ovvero che ricevano aiuti dall’Italia nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Ricorda infatti che l’India risulta ancora in stato di guerra con il Pakistan e che, sebbene si giovi di ritmi di crescita estremamente significativi, vi si riscontrano ambiti sociali in perdurante stato di indigenza, particolarmente per quanto concerne il settore dell’infanzia, che potrebbero essere tuttora oggetto di interventi italiani nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

 

 

 

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), pur preannunciando un sofferto voto positivo sul provvedimento in esame, esprime forti perplessità sullo stesso, ricordando che nella scorsa legislatura i rappresentanti del centro-sinistra espressero voto contrario ed osservando che, pur con le garanzie richieste dal senatore Pianetta sull’esclusione della cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle cluster bomb, resta il fatto che si tratta di un accordo che riguarda materiali di armamento che sono comunque finalizzati ad uccidere esseri umani. Convenendo quindi con i rilievi già emersi a proposito dei possibili profili di contrasto con la legge n. 185 del 1990, in quanto l’India risulta ancora formalmente in stato di guerra per il conflitto nel Kashmir, auspica che i profili attuativi non vengano affidati esclusivamente al Ministero della difesa ma si preservi anche un ruolo del Ministero degli affari esteri.

 

 

 

Il senatore FRUSCIO (LNP) conviene con le osservazioni del senatore Mantica e sottolinea che, pur volendo confidare nell’impegno assunto dal Governo a dare attuazione all’accordo in esame in conformità con le disposizioni interne ed internazionali vigenti, occorre comunque verificare preliminarmente la sua compatibilità con le norme costituzionali in relazione alle quali se ne potrebbe configurare una violazione ove risultasse che il provvedimento in esame consente l’esportazione di materiali d’armamento verso paesi in stato di conflitto armato. Sottolinea al riguardo come il consueto richiamo ai precedenti e a considerazioni di realpolitik non possa essere ritenuto ammissibile.

 

 

 

Il relatore PIANETTA (FI), in merito alle considerazioni emerse nel dibattito, precisa che l’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 185 del 1990, vieta l’esportazione e il transito di materiali d’armamento verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere. Ricorda altresì che l’articolo 5 della medesima legge prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento che dovrebbe offrire alle Camere uno strumento di informazione adeguato sulla materia.

 

 

 

Il presidente DINI rileva l’ampio consenso che si riscontra sulle considerazioni del relatore Pianetta in merito all’esigenza di escludere dall’ambito della cooperazione il campo delle mine antiuomo e delle cluster bomb, il cui traffico è peraltro vietato da specifici accordi internazionali cui aderisce l’Italia. Sottolineando come l’esportazione di materiali d’armamento costituisca una materia estremamente delicata, meritevole di adeguato approfondimento, propone infine di rinviare il seguito dell’esame sia al fine di acquisire gli elementi di informazione e chiarimento richiesti al Governo, sia allo scopo di acquisire i pareri non ancora pervenuti, con particolare riferimento a quello della Commissione difesa, che appare particolarmente significativo alla luce dell’argomento in esame.

 

 

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

 

 

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007

22a Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

 

           

 

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale relativa al disegno di legge in titolo ed avverte che sono pervenuti agli atti anche i pareri delle Commissioni affari costituzionali e difesa. Comunica altresì che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1134/1/3, a firma del relatore Pianetta, e G/1134/2/3, proposto dai senatori Martone e Del Roio, nonché l’emendamento 3.1, del relatore, volto ad adeguare le clausole di copertura finanziaria al corrente esercizio finanziario.

 

Invita pertanto i proponenti ad illustrare i contenuti dei suddetti ordini del giorno rilevando che, in sede di espressione del relativo parere, il rappresentante del Governo potrà fornire ulteriori chiarimenti in ordine al provvedimento in esame alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta.

 

 

 

            Il relatore PIANETTA (FI) procede ad illustrare l’ordine del giorno G/1134/1/3 sottolineando che esso mira ad escludere, nell’ambito della cooperazione relativa al settore delle mine, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) dell’accordo, lo sviluppo della cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle mine a grappolo.

 

 

 

Interviene il senatore MARTONE (RC-SE) per illustrare l’ordine del giorno G/1134/2/3, volto a impegnare il Governo a stipulare apposite intese governative, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge del 9 luglio 1990, n. 185 per ognuna delle operazioni previste all’articolo 5 dell’Accordo in esame in ordine all’approvvigionamento di materiale di armamento. In particolare, pur comprendendo le ragioni complessive sottese all'Accordo in esame, esprime tuttavia preoccupazione circa gli effetti applicativi, in quanto, nell'operare l'estensione anche all’India delle procedure semplificate riconosciute ai paesi della NATO  e dell'Unione europea - di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 185 del 1990 -  che escludono la competenza del Ministero degli affari esteri in ordine alle operazioni di interscambio nei materiali di armamento, non si tiene sufficientemente conto della situazione di conflitto di tale paese con il Pakistan. Ritiene pertanto prioritario individuare idonei strumenti che assicurino un filtro politico in ordine alla valutazione della conformità della fornitura di sistemi d'arma all’India con le norme di cui all'articolo 6 della legge n. 185 del 1990.

 

 

 

Il presidente DINI invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sugli ordini del giorno.

 

 

 

Il relatore PIANETTA (FI) invita la Commissione ad accogliere l’ordine del giorno di cui è proponente e, quanto all’ordine del giorno n. G/1134/2/3, si rimette al Governo, rilevando tuttavia che l’eventuale stipula di ulteriori accordi sembra porsi in netto contrasto con le disposizioni dell’accordo medesimo. In particolare, nel ricordare la  norma di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 185 del 1990, che vieta l'esportazione e il transito di materiale d'armamento, tra l’altro, verso i paesi in stato di conflitto armato, richiama l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ai sensi del quale si dispone in ordine all'obbligo del Presidente del Consiglio a riferire annualmente con propria relazione circa le operazioni autorizzate nell'ambito dell'esportazione, importazione e transito del materiale di armamento, con particolare riferimento anche a quelle svolte nel quadro di programmi intergovernativi. Condivide peraltro l’esigenza di approfondire i profili di conformità dell’Accordo in esame con la citata legge n. 185 del 1990.

 

 

 

Il sottosegretario VERNETTI, nel ritenere condivisibile l'ordine del giorno n. G/1134/1/3 in quanto coerente con gli indirizzi espressi dall’Italia nell'ambito della comunità internazionale, si sofferma sull'ordine del giorno G/1134/2/3 rilevando come, pur comprendendo lo spirito che lo anima, esso presenti elementi di contraddizione dal punto di vista giuridico-formale, posto che l'accordo in esame già di per sé costituisce un'intesa governativa rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 185 del 1990. Al riguardo, ne propone una riformulazione volta a rendere il contenuto più coerente con il dato normativo, pur mantenendo  - a suo avviso  - inalterata la sostanza, prevedendo che il Governo, nell’ambito della citata relazione al Parlamento prevista dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sia invitato a riferire con particolare attenzione alle operazioni intergovernative di interscambio di materiale di armamento ed alle operazioni svolte tra imprese private autorizzate dai governi dell'Italia e dell'India, in attuazione dell'articolo 5 dell'Accordo medesimo.

 

 

 

Il senatore MANTICA (AN), pur condividendo gli obiettivi dell'Accordo, tuttavia, unendosi allo spirito delle osservazioni espresse dal senatore Martone, ritiene che si rende necessaria una forma di controllo politico da parte del  Ministero degli affari esteri sulle operazioni di trasferimento di materiale di armamento, volto a verificare la compatibilità delle operazioni stesse con le disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990. Ricorda infatti che, ai sensi della predetta  legge, sono vietati l'esportazione e il transito di materiale di armamento, da un lato, verso i paesi in stato di conflitto armato (profilo tanto più rilevante quanto in considerazione del fatto che attualmente l'India risulta ancora formalmente in stato di guerra con il Pakistan), e, dall’altro, verso i paesi che ricevono aiuti dall'Italia nel quadro della cooperazione allo sviluppo. A questo ultimo riguardo sollecita i chiarimenti già richiesti al Governo nella precedente seduta sull'eventuale sussistenza di interventi di cooperazione in atto in India, ovvero se l’Accordo in esame precluda iniziative future da parte dell'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo verso tale paese.

 

Alla luce di quanto evidenziato, invita pertanto il senatore Martone a riformulare   l'ordine del giorno n. G/1134/2/3 - conservandone la ratio - nel senso di impegnare il Governo a procedere all'applicazione dell'Accordo nel rispetto dei vincoli di cui alla predetta legge n. 185 del 1990.

 

 

 

Il senatore MELE (Ulivo), ritenendo di interpretare un sentimento diffuso dei colleghi di non contrarietà all'impianto complessivo dell'Accordo in esame, sottolinea  l'opportunità, come evidenziato dal senatore Mantica, che sia preservata la competenza del Ministero degli affari esteri ad esercitare un controllo politico nell'attuazione dell'Accordo, con particolare riguardo alle operazioni di interscambio di materiale di armamento, in conformità con le disposizioni della predetta legge n. 185 del 1990.

 

 

 

Il senatore ANDREOTTI (Misto) rileva che sussiste un problema di fondo relativo alle linee della politica dell’industria degli armamenti, sul quale sarebbe opportuno avviare una riflessione più generale, atteso che il mantenimento di settori produttivi orientati in tale campo determina inevitabilmente la ricerca di mercati di riferimento.

 

 

Il senatore FRUSCIO (LNP), unendosi alle considerazioni espresse dal senatore Andreotti, auspica che quanto prima si avvii in  Commissione un ampio dibattito in ordine alla definizione delle linee di politica industriale in materia di produzione degli armamenti unitamente ai progetti di ristrutturazione del relativo comparto, rammaricandosi che l’attenzione sembri invece orientarsi prevalentemente su provvedimenti settoriali, caratterizzati da un orizzonte necessariamente limitato.

 

 

Il Presidente DINI sottolinea la complessità delle questioni che sono state sollevate nel dibattito, tutte meritevoli di adeguato approfondimento e, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame al termine della seduta già convocata domani, 25 gennaio, alle ore 8,30.

 

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 

 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

 

 

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2007

23a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan, Francesc Vendrell, accompagnato dall’ambasciatore d’Italia a Kabul Sequi e dal ministro plenipotenziario Della Croce.

 

(omissis)

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

           

 

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è svolto un ampio dibattito sugli ordini del giorno n. G/1134/1/3, a firma del relatore Pianetta, e G/1134/2/3, proposto dai senatori Martone e Del Roio (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta). In relazione a quest’ultimo, avverte in particolare che gli autori ne hanno presentato la riformulazione G/1134/2/3 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), la quale appare idonea a recepire i rilievi espressi ieri dal rappresentante del Governo sul precedente testo.

 

 

 

Dopo aver ricordato che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole, previa verifica del numero legale, pone ai voti l’ordine del giorno G/1134/1/3, che risulta approvato all’unanimità.

 

Con l’avviso favorevole del relatore PIANETTA (FI) e del sottosegretario VERNETTI viene quindi posto ai voti e approvato all’unanimità l’ordine del giorno G/1134/2/3 (testo 2).

 

 

Il PRESIDENTE ricorda quindi che il relatore ha presentato l’emendamento 3.1 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), volto ad adeguare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con il parere reso dalla Commissione bilancio, che viene dato per illustrato e sul quale il sottosegretario VERNETTI esprime il proprio avviso favorevole.

 

Posto ai voti, l’emendamento 3.1 risulta quindi approvato.

 

 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento in esame nel suo complesso.

 

 

Il senatore MARTONE (RC-SE) conferma un giudizio complessivamente sfavorevole sul provvedimento in titolo che, a differenza da quanto richiesto dalla sua parte politica, si pone in una prospettiva di continuità con la politica estera del precedente Governo in una fase in cui sarebbe stato invece necessario un segnale di innovazione. In particolare l’Accordo in esame appare in contrasto con il principio del divieto di esportazione di armamenti verso paesi in stato di conflitto armato, tenuto conto del conflitto del Kashmir, ed interviene in un momento inopportuno se si considera la prospettiva del coinvolgimento del Pakistan in una prossima conferenza di pace sull’Afghanistan.

 

Alla luce, tuttavia, dell’approvazione dell’ordine del giorno G/1134/2/3 (testo 2), che assicura comunque un attuazione più appropriata dell’accordo medesimo, preannuncia infine un voto di astensione.

 

 Su proposta del Presidente la Commissione approva infine il conferimento del mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni testé approvate.


EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO

 

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1134ALA

 

 G/1134/1/3

 

 PIANETTA, relatore

 

 Il Senato,

 

 in sede di esame del disegno di legge n. 1134 recante "Ratifica dell’Accordo con l’India sulla cooperazione nel campo della difesa",

 

 rilevato che:

 

 l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'Accordo prevede la possibilità di sviluppare la cooperazione in materia di armamenti anche nel settore delle mine,

 

 impegna il Governo a:

 

 escludere in ogni caso lo sviluppo della cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle mine a grappolo.

 

G/1134/2/3

 

 

 

 

 

MARTONE e DEL ROIO

 

Il Senato,

 

 in sede di esame del disegno di legge n. 1134 recante "Ratifica dell’Accordo con l’India sulla cooperazione nel campo della difesa",

 

 impegna il Governo a:

 

 

stipulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, apposite intese intergovernative per ciascuna operazione rientrante nell’ambito dell’articolo 5 dell'Accordo di cui alla presente legge.

 

 

             G/1134/2/3 (Testo 2)

 

MARTONE e DEL ROIO

 

 

 

Il Senato,

 

 in sede di esame del disegno di legge n. 1134 recante "Ratifica dell’Accordo con l’India sulla cooperazione nel campo della difesa",

 

 impegna il Governo a:

 

 

assicurare che nelle autorizzazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo sia previsto il concerto del Ministero degli Affari esteri, in conformità con la legge n. 185 del 1990.

 

 

 

 

Art. 3

3.1

 

PIANETTA, relatore

 

 Il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

 

 

"1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri."

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007

23a Seduta

Presidenza del Presidente  

VILLONE 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Parere alla 3ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

 

 

 

      Il senatore PALMA (FI) chiede che l'esame del disegno di legge in titolo sia rimesso alla Commissione in sede plenaria.

 

 

 

            Il presidente VILLONE avverte che l'esame è conseguentemente rimesso alla Commissione in sede plenaria.

 

 

 

            La Sottocommissione prende atto.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007

67a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

 

 

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 

 

      Il relatore VILLONE (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame in sede consultiva, precedentemente assegnato alla Sottocommissione per i pareri, è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Palma. Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere un parere favorevole.

 

 

 

            Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

 

 

 


DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007

40a Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Gianfrancesco SIAZZU

 

 

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

 

 

 

      La relatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), dopo aver dato brevemente conto dell’atto, avanza critiche con riferimento al lungo arco di tempo – quasi tre anni – richiesto per dar luogo al disegno di legge di ratifica. Il provvedimento sembra a suo avviso ricalcare quell’atteggiamento di privilegio per la segretezza di tutto quanto attiene alla materia militare, atteggiamento che nel caso di specie appare ancor più immotivato. Ulteriori dubbi attengono alle utilità che dall’Accordo possono derivare e ai soggetti cui sono destinate. Personalmente, ritiene che esso copra una forma non del tutto esplicita di commercio di armi e che metta a capo ad una interpretazione estensiva ed indebita dell’articolo 11 della Costituzione. Preannuncia pertanto che, pur non intendendo ostacolare l’iter del disegno di legge, il suo voto non potrà andare oltre l’astensione. In ogni caso, riterrebbe essenziale che l’Accordo estendesse la cooperazione con l’India anche ai cosiddetti Corpi civili di pace, vista la peculiare cultura ed esperienza di quel paese.

 

 

 

            Il presidente DE GREGORIO concorda pienamente con l’impostazione della relatrice. Il Trattato, irrisorio quanto a copertura di spesa, nasconde invece una questione di grande importanza ed attualità: l’industria della difesa italiana ha infatti solo da poco approcciato il mercato indiano e ciò potrebbe forse spiegare il ritardo con il quale la ratifica viene sottoposta al Parlamento. In questo modo, ancora una volta la Commissione difesa è chiamata a deliberare su questioni di cui è stata totalmente tenuta all’oscuro, atteso che l’elemento relativo ai proventi dell’industria della difesa rappresenta qui quello più pregnante. Per queste ragioni preannuncia anch’egli il proprio voto di astensione.

 

 

 

            Il senatore NIEDDU (Ulivo), pur comprendendo le osservazioni della relatrice e del Presidente, fa osservare che la lunghezza dei tempi con i quali i trattati internazionali e gli accordi vengono sottoposti alla ratifica è un fenomeno di carattere generalizzato, peraltro non esclusivamente italiano, anche ove essi vertano su materie ancor più delicate, come la non proliferazione nucleare. In questo caso, il rilievo politico è dato dall’instaurazione di un rapporto di cooperazione con una delle poche, autentiche democrazie dei paesi in via di sviluppo: in questo senso, la ratifica dell’Accordo consente il recupero di un deficit nei rapporti con un paese di grande interesse, sotto il profilo economico-politico e della maturità istituzionale.

 

 

 

            Il senatore MANNINO (UDC), premessa grande attenzione per le considerazioni della relatrice, sottolinea la grande forza che attualmente esprime l’India, dimostrata anche dalla presenza di suoi autorevoli rappresentanti in seno ad organismi specifici delle Nazioni Unite, come il DPKO. Per queste ragioni, egli ritiene inopportuno qualunque ostacolo alla ratifica di questo Accordo di cooperazione.

 

 

            Per la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) l’aspetto meno convincente è che si faccia passare come trattato di cooperazione alla difesa un atto che, in realtà, intende essenzialmente favorire il commercio di armi. Pur non ritenendo che l’India debba rinunciare alla cooperazione militare, giudica tuttavia importante che la cooperazione si riferisca anche ai Corpi civili di pace. In questo senso, sollecita altresì la messa a disposizione di documentazione ed approfondimenti ulteriori rispetto a quelli fruibili attualmente.                     

 

             Il PRESIDENTE osserva che la Commissione si trova in una condizione di difficoltà. Da un lato essa è sistematicamente chiamata a ratificare decisioni su materie di sua competenza, e tuttavia assunte in altre sedi: su questo, anche in via generale, ribadisce che in ogni circostanza egli non potrà fare a meno di segnalare l’esigenza di una consultazione a carattere preventivo. L’Accordo ha l’effetto di sostenere l’industria nazionale della Difesa, industria che in ogni caso egli è ben lungi dal voler ostacolare; tuttavia, ritiene imprescindibile che a questo riguardo vengano chiariti alcuni aspetti essenziali. Il primo quesito riguarda gli effetti della vendita di armamenti all’India sui livelli occupazionali: a tale riguardo egli chiede che venga chiarito se dall’Accordo derivi un incremento di livelli occupazionali in Italia, ovvero se esso si traduca unicamente in opportunità per le industrie di dislocare i propri impianti produttivi. In secondo luogo, ritiene ineludibile che il Governo specifichi quali siano i sistemi d’arma nei quali l’India si sta specializzando. In assenza di tali chiarimenti, conferma la posizione già precedentemente espressa.

 

 

 

            Il sottosegretario CASULA ringrazia gli intervenuti per l’ampia disamina e per l’appassionato dibattito, che ha riguardato aspetti di grande rilevanza e delicatezza, sui quali si riserva di replicare in una prossima seduta.

 

 

 

            Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame, preannunciando che chiederà alla Commissione di merito di attendere il parere della Commissione difesa prima di terminare l’iter del provvedimento.

 

 

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 

 

 


DIFESA (4a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007

41a Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Filiberto CECCHI.       

 

 

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 

 

 

 

 

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

 

 

 

            Il sottosegretario CASULA fornisce i chiarimenti richiesti in tale precedente occasione, escludendo che il trattato sia finalizzato a mere delocalizzazioni di impianti produttivi e segnalando che esso consente collaborazioni paritetiche tra le Forze armate dei due paesi, al fine di migliorare il livello di difesa di entrambi. Conclude sottolineando che l’India è in grande crescita economica e sta migliorando in modo sensibile tutti i sistemi d’arma, con specifico riguardo a quelli a disposizione della Marina.

 

           

 

      La senatrice PISA (Ulivo), richiamata la vigente normativa in tema di cooperazione nel campo degli armamenti, ritiene necessario un supplemento di informazione ai fini dell’espressione del parere sul provvedimento in esame.

 

 

 

            Il presidente DE GREGORIO, nel ribadire le perplessità da lui già precedentemente esposte, rileva che la Commissione difesa deve concludere l’esame nella seduta odierna, tenuto conto della calendarizzazione del provvedimento presso la commissione di merito.

 

 

 

            Seguono brevi interventi dei senatori ZANONE (Ulivo) (domanda chiarimenti in ordine ai profili di eventuale reciprocità dell’accordo), DIVINA (LNP) (chiede chiarimenti in ordine alla esistenza di accordi dello stesso tipo con altri paesi) e BERSELLI (AN) (segnala che il provvedimento è finalizzato a favorire l’industria nazionale italiana e anticipa il voto convintamente favorevole del suo Gruppo).

 

 

 

            Chiusa la discussione generale, ha la parola per la replica la relatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), la quale, nel rilevare l’insufficienza dei chiarimenti del Governo, ribadisce le perplessità già precedentemente espresse, che la inducono alla formulazione di una proposta di parere contrario.

 

 

 

            Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

           

 

            Il PRESIDENTE concorda con la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice, ribadendo che, come già avvenuto in altre circostanze, anche in questo caso la Commissione difesa è chiamata a deliberare su questioni di cui è stata totalmente tenuta all’oscuro e che l’aspetto più pregnante dell’accordo in esame è rappresentato dalla prospettiva di aprire un nuovo mercato per l’industria italiana della Difesa.

 

 

 

            Dissente il senatore NIEDDU (Ulivo), per il quale gli elementi richiamati dalla relatrice e dal Presidente hanno caricato il provvedimento di valenze e contenuti ad esso estranei, rischiando di penalizzare un accordo con una grande democrazia come l’India.

 

 

            Il senatore BERSELLI (AN) invita ad operare una valutazione serena ed obiettiva del provvedimento, sottolineando la inopportunità di esprimere un parere contrario.

 

 

Concordano con tali considerazioni i senatori DIVINA (LNP) e MANNINO (UDC), i quali auspicano l’espressione di un parere favorevole.

 

 

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere contrario della relatrice, che risulta respinta.

 

 

Il senatore NIEDDU (Ulivo) procede quindi, su incarico del Presidente, a redigere una nuova proposta di parere, questa volta favorevole, che, posta ai voti, è approvata.

 

 

 

La seduta termina alle ore 17,25.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007

28a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

La seduta inizia alle ore 11,55.

 

 

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione) 

 

 

 

      Il presidente  MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza dell'onere nonché la corrispondente copertura finanziaria, trattandosi di oneri correnti ed essendo concluso l'esercizio finanziario 2006. A tal fine occorre acquisire indicazioni sulla cadenza temporale della prima riunione dei funzionari italiani a New Delhi.

 

 

 

            Il sottosegretario CASULA concorda con l’esigenza di aggiornare la decorrenza dell’onere e le disposizioni di copertura. Precisa, inoltre, che la prima riunione dei funzionari italiani a New Delhi si terrà nel 2007.

 

 

 

            Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia così riformulato:

 

"1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".

 

 

 

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione) 

 

 

 

      Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la copertura finanziaria, essendo concluso l'esercizio finanziario 2006.

 

 

 

            Il sottosegretario CASULA concorda con l’esigenza di aggiornare le coperture finanziarie.

 

 

 

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva quindi un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia così riformulato:

 

"1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l’anno 2007, di euro 395.675 per l’anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".

 

 

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca" (n. 54)

 

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi) 

 

 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2006.

 

 

 

            Il presidente MORANDO ricorda le osservazioni svolte dal relatore nella precedente seduta.

 

 

 

            Il sottosegretario CASULA, in merito alla richiesta di acquisire ulteriori chiarimenti circa le modalità atte a garantire il rispetto del criterio dell’invarianza della spesa, relative alla configurazione degli uffici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), dello schema di regolamento in esame, ribadisce quanto già precedentemente comunicato, precisando che la Segreteria in questione è inserita tra gli uffici di diretta collaborazione del ministro, in quanto svolge attività di supporto ma ciò non implica la inclusione del relativo personale nel contingente di cui all’articolo 10, comma 1, del provvedimento in titolo e, quindi, agli stessi non spetta il trattamento aggiuntivo previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come peraltro evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria. Assicura dunque che il rispetto dell’invarianza della spesa risulta garantito.

 

            Concorda, infine, con quanto richiesto dalla Commissione in ordine alla modifica della clausola di invarianza degli oneri contenuta nell’articolo 12 del regolamento in esame.

 

 

 

            Il PRESIDENTE, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli alle seguenti condizioni:

 

-          che al personale della struttura di Segreteria tecnica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), non spettino trattamenti economici aggiuntivi, in relazione allo svolgimento di attività di supporto quale ufficio di diretta collaborazione del Ministro;

 

-          che all’articolo 12 le parole "L’attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle parole "Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".".

 

 

            La Sottocommissione approva.

 

 

            La seduta termina alle ore 12,05.

 

 

 

 


Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1134-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

 

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro dello sviluppo economico

e col Ministro del commercio internazionale

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2006

 



Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituisce il seguito degli impegni contenuti nel Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, stipulato tra Italia e India il 4 novembre 1994 e ratificato dall’Italia ai sensi della legge 23 marzo 1998, n.  103. Nella precedente legislatura, peraltro, la Commissione affari esteri della Camera aveva già approvato un analogo disegno di legge concernente la ratifica del medesimo accordo in esame (Atto Camera n.  5304) il quale, tuttavia, non ha concluso il proprio iter prima della fine della legislatura.

 

    Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l’India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell’addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale. Dallo stesso potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura indotto delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti; il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno, oltre al conseguimento dei suddetti benefici, può altresì contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, nello spirito di amicizia già esistente. Al riguardo si evidenziano i già intensi rapporti tra Italia e India significati, tra l’altro, dalle frequenti visite dei rappresentanti del Governo, prossimamente anche del Presidente del Consiglio, e delle regioni, da ultimo il Presidente della regione Lombardia.

    Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse. Inoltre, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

    L’Accordo consta di 11 articoli: l’articolo l enuncia in particolare gli obiettivi mentre l’articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l’Accordo.

    Gli articoli 3 e 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, con riferimento a sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di peace-keeping, organizzazione e gestione delle Forze armate, informatica, partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori, visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti, politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa, nonché assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.

    L’articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d’armamento tra i due Paesi. Sono individuate, in particolare, le categorie di materiali d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi). Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n.  185, che disciplina il commercio di materiali di armamento, e, quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio ivi ricomprese la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4, con riferimento ai Paesi della NATO e dell’Unione europea. Al riguardo si segnala che, in relazione alle modalità di attuazione dell’articolo 5, paragrafo l, lettera c), che prevede la possibilità di sviluppare la cooperazione in materia di armamenti anche nel settore delle mine, su proposta del relatore, la Commissione ha approvato l’ordine del giorno G/1134/1/3 che esclude espressamente la cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle cluster bomb.

    Il citato articolo 5 dell’Accordo risponde alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione della suddetta legge n.  185 del 1990 (di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n.  93), che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni delle legge stessa. In proposito si ricorda che l’articolo 1 della legge n.  185 del 1990 vieta l’esportazione e il transito dei materiali di armamento, tra l’altro, quando manchino adeguate garanzie sulla destinazione finale dei materiali nonché verso i Paesi in stato di conflitto armato, la cui politica contrasti con l’articolo 11 della Costituzione, nei confronti dei quali sia stato dichiarato l’embargo delle forniture belliche, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ovvero che ricevano dall’Italia aiuti nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, con riferimento al medesimo articolo 5, la Commissione ha altresì approvato l’ordine del giorno G/1134/2/3 (testo 2) che impegna il Governo ad assicurare che, nel rilascio delle autorizzazioni relative alle operazioni di trasferimento di armamenti, sia previsto il concerto del Ministero degli affari esteri, in conformità con la citata legge n.  185 del 1990.

    L’articolo 6 dell’Accordo regola gli aspetti finanziari, l’articolo 7 disciplina le questioni relative all’eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte, l’articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre specifiche fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d’origine sul territorio dello Stato ospitante, l’articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo i rispettivi ordinamenti, l’articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali e l’articolo 11, infine, regola l’entrata in vigore e la durata del medesimo, disciplinando, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

    Il disegno di legge di ratifica si compone invece di 4 articoli rispettivamente concernenti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di cui si è reso necessario l’aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l’entrata in vigore dello stesso.

    In conclusione la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, come emendato nella parte che attiene all’esercizio finanziario di riferimento delle disposizioni di copertura.

 

Pianetta, relatore

 

 



PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

 

 

(Estensore: Villone)

 

23 gennaio 2007

 

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

 

 

(Estensore: Morando)

 

17 gennaio 2007

 

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia così riformulato:

 

        «1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

 

 

 


 

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

    Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.

    Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    2.  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

106a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007

Presidenza del presidente MARINI

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

 

(omissis)

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

 

(1134) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (ore 19,02)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1134.

 

La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto di integrala.

 

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno G1 e G2.

 

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, i rapporti tra l'India e l'Italia sono intensi sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda i rapporti tra le imprese, non soltanto perché in questo momento, tra l'altro, c'è una intensa attività del Governo, ma anche perché ci sono delle visite programmate anche da parte di Presidenti di Regione (cito la regione Campania e la regione Lombardia, con il presidente Formigoni). Del resto, l'India è un grande Paese per quanto riguarda la conoscenza: ci sono 380 università scientifiche e ci sono ogni anno 525.000 ingegneri laureati, è questo che fa dire che la prossima superpotenza della conoscenza sarà l'India.

 

Ritornando al provvedimento cui lei ha fatto riferimento, mi rifarò alla relazione scritta. Desidero soltanto evidenziare tuttavia alcuni aspetti, perché è stato oggetto di particolare e intenso dibattito in Commissione

 

Il provvedimento, prima di tutto, si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale.

 

Faccio infatti riferimento, in modo particolare, al seguito degli impegni contenuti nel Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, che è stato stipulato tra i due Paesi il 4 novembre 1994 e ratificato dall'Italia il 23 marzo 1998, con la legge n. 203.

 

Dicevo, appunto, che questi sono gli elementi che costituiscono la cornice del provvedimento al nostro esame. Desidero soltanto sottolineare alcuni aspetti importanti: l'articolo 5 provvedimento regola le operazioni di interscambio di materiali di armamento tra i due Paesi e sono individuati in questo stesso articolo, in particolare, le categorie di materiali di armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso.

 

Lei, signor Presidente, ha fatto riferimento a due ordini del giorno: ebbene, l'ordine del giorno G1 è stato approvato in Commissione; esprimo parere positivo su di esso anche in questa sede, perché esso esclude espressamente la cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle cluster bomb, quindi è un fatto estremamente preciso e specifico.

 

Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G2 della Commissione che, con riferimento allo stesso articolo 5, impegna il Governo ad assicurare che nel rilascio delle autorizzazioni relative alle operazioni di trasferimento di armamenti sia previsto il concerto del Ministero degli affari esteri, in conformità con la citata legge n. 185 del 1990.

 

Desidero concludere il mio intervento citando quella legge, perché deve essere ovviamente applicata; soprattutto, voglio citarne l'articolo 1, che esprime il divieto al transito e all'esportazione di materiale verso i Paesi in stato di conflitto armato, che quindi sono in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, verso i Paesi in cui la politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della nostra Costituzione, verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo e verso i Paesi in cui i Governi si sono resi responsabili di grandi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Da ultimo, verso i Paesi che, in ragione dell'applicazione della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione, destinino nel proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese.

 

Ho voluto evidenziare questi aspetti perché il Parlamento vuole sottolineare in modo particolare che il Governo si attenga a queste misure; del resto, lo stesso Parlamento, da questo punto di vista, è nella condizione di poter poi verificare tutto quanto in ragione della valutazione che potrà fare, perché, come sappiamo, entro il 31 marzo di ogni anno il Governo è tenuto a presentare una relazione sulle operazioni effettuate nell'anno precedente. Con questa particolare sottolineatura, concludo la mia relazione. (Applausi dal Gruppo FI).

 

 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Polito. Ne ha facoltà.

 

 

POLITO (Ulivo). Signor Presidente, mi pare quanto mai appropriato e opportuno un dibattito che coinvolga i nostri rapporti di partnership con l'India proprio in questi giorni in cui il nostro Paese, non il nostro Governo, è impegnato in uno sforzo in prima persona per rafforzare quei rapporti di partnership economici e commerciali con l'India e per diventare un punto di riferimento cruciale di quel tumultuoso e straordinario sviluppo economico che sta cambiando la faccia del contenente asiatico e di cui l'India è forse la prima protagonista.

 

Di recente il presidente Prodi, presentando il suo viaggio in India su «Il Sole 24 ORE», ha fornito qualche dato dello straordinario sconvolgimento che è in corso in quell'area del mondo: l'India, che oggi rappresenta l'uno e mezzo per cento del PIL mondiale, lo triplicherà nel 2030 e raggiungerà nel 2050 la quota del 12 per cento del PIL mondiale, più dell'intera Unione Europea messa insieme.

 

Nei prossimi cinque anni un quarto di tutti i nuovi posti di lavoro che verranno creati nel mondo verranno creati dall'India e, per gli appassionati di statistiche, si può concludere semplicemente dicendo che si calcola che nell'arco di 30 anni, cioè poco più di una generazione, l'India diventerà la terza potenza mondiale dell'universo.

 

Ci troviamo di fronte a fenomeni e a dati che descrivono, con efficacia, un aspetto della globalizzazione che troppo spesso è sottaciuto o male interpretato nel dibattito pubblico italiano - secondo me se n'è avuta un'eco anche in qualche discussione che abbiamo fatto in quest'Aula nei momenti passati sui nostri rapporti con la Cina - cioè il valore straordinariamente progressivo di questo fenomeno di apertura dei mercati e anche di equità e di giustizia che sta sollevando dalla condizione di sottosviluppo e di miseria centinaia di milioni di persone sulla faccia della terra.

 

Ciò dovrebbe consigliare ad un Paese come il nostro di non sopravvalutare gli egoismi economici e nazionali di fronte a fenomeni di portata così positiva e di non sottovalutare i vantaggi economici e commerciali che per un Paese ad avanzato sviluppo come il nostro e per l'Unione Europea nel suo complesso possono derivare.

 

Per quanto riguarda l'India, va anche aggiunto che per fortuna qui non dobbiamo immergerci nel grand guignol che è stato in buona parte correttamente descritto a proposito della Cina perché parliamo della più grande democrazia del mondo. L'unico Paese che la sopravanza è l'Unione Europea, se considerata come un unico Paese, cosa che non è ancora.

 

Si tratta di un Paese in cui vigono le regole dello Stato di diritto - seppur tra difficoltà e ritardi - di un'entità statuale che è dedicata alla promozione sociale e umana del suo popolo: l'India spende oggi il 6 per cento del suo PIL per l'educazione.

 

Ci troviamo di fronte ad una democrazia multietnica: la quantità di lingue ed etnie di quel Paese ne fanno un'unione, si parla, appunto, di Unione Indiana. È un Paese in cui vigono principi di tolleranza religiosa, tanto più apprezzabili e benedetti dopo la drammatica e terribile tragedia del conflitto religioso che caratterizzò la partizione del 1948, nonché di un Paese con un elevato livello di apertura culturale e intellettuale, oltre che spirituale. Ricordiamo che l'India è un po' la culla di tutte le filosofie della non violenza, con luoghi e città che, come culla delle religioni, sono più antichi della stessa città di Roma.

 

Di fronte ad un Paese con queste caratteristiche e tradizioni, credo sia quanto mai opportuno un rapporto di partnership che riguardi anche la cooperazione militare. L'India può rappresentare un fattore di estrema ed enorme importanza nella stabilizzazione di un'area delicata e complessa nella vicenda mondiale, come l'Asia. Credo, infatti, come è ormai ampiamente dimostrato anche nelle vicende di questi anni, che l'opera di stabilizzazione e di pacificazione del mondo non possa avvenire senza l'impegno delle potenze regionali in ogni singola area regionale: il mondo si è rivelato troppo grande anche per la superpotenza americana.

 

L'India, allora, può essere chiamata a svolgere un ruolo di questo tipo e già assolve a tale responsabilità nell'area di sua competenza. Ritengo, pertanto, sia del tutto corrispondente all'interesse dell'Europa e dell'Italia aiutarla a svolgere questo ruolo anche attraverso la cooperazione internazionale.

 

Sappiamo che in India ci sono due situazioni di pericolo e di difficoltà che dobbiamo assolutamente considerare, che sono state oggetto anche di un'ampia discussione in Commissione affari esteri, durante l'esame di questo provvedimento in esame. L'India, di fatto, è in uno stato di guerra con il Pakistan per un conflitto relativo ai confini tra i due Paesi, ma, soprattutto, l'India è un Paese dotato di un arsenale atomico. Ciò che lo rende ancora più pericoloso, poi, è il fatto che, quando l'Iran sarà dotato di un arsenale nucleare, evenienza che speriamo non si verifichi mai, forse in nessun posto del mondo due arsenali nucleari potenzialmente nemici saranno così vicini come nell'area tra India e Pakistan.

 

È evidente, quindi, che, a fianco all'impegno di cooperazione militare, che oggi speriamo di ribadire con l'approvazione di questo provvedimento, l'Unione Europea e l'Italia devono svolgere un ruolo moderatore e pacificatore ed hanno tutte le caratteristiche per farlo. Ciò si può realizzare tanto più se abbiamo fiducia nell'India, nel suo ruolo di promozione della democrazia dello Stato di diritto, dei diritti umani e della pace nel continente asiatico.

 

A tal proposito, trovo perfettamente corrispondenti a queste preoccupazioni i due ordini del giorno che impegnano il Governo ad escludere dall'accordo le cluster bomb e le mine antiuomo, nonché, naturalmente, il riferimento, che in qualche modo corregge anche il contenuto del provvedimento che ci è stato presentato, alla richiesta del concerto del Ministero degli affari esteri per ogni valutazione che riguardi tale accordo. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

 

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

 

PIANETTA, relatore. Presidente, non ho nulla da aggiungere.

 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

 

 

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, accolgo entrambi gli ordini del giorno.

 

 

PRESIDENTE.Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1 e G2 non verranno posti in votazione.

 

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 2.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 3.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 4.

 

È approvato.

 

 

Passiamo alla votazione finale.

 

 

MARTONE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del mio Gruppo riguardo a questo accordo militare per una ragione ben specifica.

 

Noi siamo molto d'accordo sulle modalità di cooperazione che abbiamo sviluppato nel dibattito precedente e pensiamo che oggi debba essere interrotta una continuità rispetto al passato che vedeva la cooperazione nel settore della difesa, in questo caso anche della vendita di armi, come una modalità prioritaria per la politica estera.

 

Noi pensiamo che oggi sia necessario svolgere un'inversione di tendenza essendo profondamente convinti che l'Italia possa esportare tecnologie appropriate ad alto contenuto però certamente non utilizzando l'industria degli armamenti e il comparto industriale militare come volano per la ripresa economica e gli scambi commerciali.

 

Per questo pensiamo che oggi con il nostro voto di astensione - dunque non un voto contrario - sia anche possibile esortare il Governo ad una soluzione di continuità rispetto al passato. Ci ha molto preoccupato, durante la discussione della finanziaria, il constatare l'enorme aumento delle spese militari e ci preoccupa la firma del Memorandum d'intesa sul joint strike fighter. Riteniamo che i posti di lavoro possano essere costruiti e moltiplicati attraverso la riconversione dell'industria bellica e che anche i rapporti tra Paesi di grande rilievo per la democrazia come l'India, che può rappresentare anche il nocciolo fondamentale di un assetto multipolare, possano essere improntati verso un altro tipo di cooperazione, che veda nello sviluppo sostenibile o comunque nella tecnologia eco-compatibile una delle chiavi di volta.

 

L'India è oggi tra i principali produttori al mondo di carbone e di gas serra. Allora, se vogliamo veramente prevenire i prossimi conflitti, che verranno dalle inondazioni o dall'aumento dei mutamenti climatici e dal riscaldamento globale, come ribadisce anche l'ultimo rapporto emerso dalla conferenza di Parigi dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), forse è possibile intervenire su quello, non continuando a pensare ad un modello di pacificazione continentale basato invece sulla forza delle armi.

 

Approviamo e guardiamo con molto favore anche all'impegno preso dalla Commissione rispetto alla necessità di garantire comunque un maggiore controllo politico sui rapporti e sulle esportazioni di armi, però riteniamo anche che vi sia un problema culturale di fondo che deve essere assolutamente affrontato anche perché una delle motivazioni addotte in Commissione esteri riguardava proprio il ruolo propulsore che l'Italia può svolgere in termini di rilancio dell'iniziativa diplomatica anche a livello regionale.

 

Poco si comprende perché proprio oggi si debba ratificare un accordo militare con uno dei Paesi arcinemici del Pakistan, che invece deve essere un attore fondamentale per quel processo di pacificazione e di rilancio dell'iniziativa diplomatica per quanto riguarda un altro grande, grave e serio conflitto in Afghanistan.

 

Per queste ragioni pensiamo che oggi sia necessario dare un messaggio al Governo e a tutte le forze politiche del Parlamento affinché si inizi una discussione seria sulla necessità di lavorare ad una riconversione dell'apparato produttivo del nostro Paese e certamente non ad un aumento delle spese militari e delle esportazioni dell'industria della difesa. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

 

MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MELE (Ulivo). Signor Presidente, ritengo che questo Accordo debba essere ratificato e quindi esprimo il voto favorevole a nome del mio Gruppo.

 

C'è un punto molto importante, già ricordato dal senatore Polito nel suo intervento, che io apprezzo: abbiamo bisogno di rafforzare il rapporto (e ciò valeva già per i due Accordi esaminati in precedenza relativamente alla Cina) con una delle più grandi democrazie del mondo, qual è l'India.

 

È evidente che c'è un problema - l'ha detto adesso il senatore Martone - sul versante degli armamenti, che il problema del disarmo è da affrontare in maniera più seria e che dovremmo costruire una politica su questo tema. Tuttavia, in Commissione - ne abbiamo discusso attentamente e lo ricordava poco fa il senatore Pianetta - abbiamo approvato un ordine del giorno del senatore Martone che tendeva a richiamare la nostra attenzione sui possibili rischi di una cooperazione di difesa (che quindi ha per oggetto le armi) con un paese che non è l'Europa, con la quale abbiamo un accordo privilegiato per quanto riguarda le armi.

Si tratta certo di un paese molto importante, che tuttavia presenta anche elementi di conflitto (il problema del Pakistan). Ricordava giustamente il senatore Pianetta che la legge n. 185 del 1990 pone alcuni punti e paletti; tant'è vero che l'ordine del giorno chiede - penso che questo sia importante, abbiamo di fatto cambiato il testo del trattato - un concerto con il Ministero degli esteri (perché è quello che valuta la politica), per quanto riguarda l'applicazione dell'intero trattato e dell'articolo 5.

 

Proprio perché vi è stato uno sforzo positivo da diverse posizioni, penso che l'accordo debba essere accolto. In più, ritengo che intorno a questo scacchiere fondamentale ci debba essere un confronto sempre più aperto ed auspico che tale confronti passi dalle armi ad altri elementi importanti della scienza, della cultura e dello sviluppo economico.

 

Intanto questo accordo può rappresentare un dato rilevante, anche per far svolgere al nostro Paese e a quel grande paese che è l'India un ruolo importante nello scacchiere mondiale.

 

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, quando parliamo di politica estera e di politica della difesa accade spesso che quest'Aula scompagini un po' le fila, nel senso che non si sa mai da che parte arriva il sostegno al Governo. Anche in questa occasione mi sembra non faccia specie che una parte della sinistra, quando soltanto sente l'espressione «militare», aprioristicamente deve dire di no e chiudere la porta.

 

A noi fa specie che, viceversa, avendo oggi trattato tre disegni di legge che ratificano tre accordi ben distinti, non sia stato detto nulla sui primi due; se obiezioni si potevano fare, infatti, queste avrebbero dovuto essere avanzate sicuramente sui primi due, cioè sugli accordi siglati con la Cina, sicuramente non sull'accordo con la Repubblica indiana.

 

Non possiamo che essere estremamente favorevoli a tale accordo; da una piccola analisi, abbiamo potuto verificare innanzitutto che esso parla sì di cooperazione e di difesa, ma circoscrive molto dettagliatamente gli ambiti di riferimento. Per sintesi di punti, si parla di sicurezza e politica della difesa (rapporti e interscambi), di operazioni umanitarie (non so perché la sinistra abbia da osservare), di organizzazione e gestione delle forze armate (relativamente alle competenze proprie di ciascun Paese) e di informatica.

 

Il nostro Paese, a questo punto, allaccia una partnership di tutta eccezione; il mondo intero vorrebbe, vuole e prova ad avere rapporti diretti con l'India nel campo della tecnologia informatica. Infatti, il centro di massima eccellenza mondiale non è più la Silicon Valley, ma un distretto indiano, il distretto di Bangalore, dove tutte le multinazionali che operano nel campo dell'informatica hanno concentrato le loro produzioni e i loro studi.

 

Stiamo parlando, in questa tornata, di rapporti italo-cinesi e italo-indiani. Sono i rapporti che caratterizzeranno probabilmente il nostro futuro e il futuro dell'umanità perché, sullo scenario internazionale, sono proprio queste due grandi potenze che si stanno affacciando con un'impressionante dinamicità. La grossa differenza tra i due sistemi è che quello cinese si basa su una bassissima tecnologia, sul manifatturiero, sostanzialmente sulla produzione di beni; viceversa, l'India si sta specializzando nella produzione di servizi e per di più servizi ad altro valore aggiunto, servizi che trovano radicamento nella scienza delle telecomunicazioni, nella scienza della tecnologia informatica. La prima spesa della famiglia media indiana è l'investimento nella scolarizzazione dei figli, del tutto in controtendenza se pensiamo, ad esempio, che in tutto il mondo occidentale, l'indebitamento per lo più è per l'acquisto di beni materiali.

 

La sicurezza, della quale tutto il mondo ha sempre più bisogno, e il rapporto di interscambio di tecnologia informatica di alto valore non può che trovarci estremamente d'accordo. Ai colleghi che, viceversa, hanno votato con una certa disinvoltura le precedenti due leggi che ratificavano accordi con la Cina ricordiamo che il secondo accordo, che parlava di interscambio di materiale scientifico e forniture tecnologiche alla Cina, è veramente pericoloso, perché si tratta di un Paese irrispettoso dei diritti umani, delle libertà fondamentali, potenza grandiosa per la produzione di tutti i tipi di beni.

 

Offrire un'apertura di credito ad una Cina che forse oggi non la merita, prima che rispetti un decalogo che ripercorra la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, noi lo troviamo veramente pericoloso; viceversa, nei confronti dall'India, non possiamo che condividere e ratificare, pertanto, questo accordo.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

 

È approvato.

 




[1]    Si segnala che la Commissione Affari esteri del Senato ha approvato un ordine del giorno del relatore, Sen. Pianetta, volto ad escludere dalla cooperazione italo-indiana le mine antipersona e le bombe a grappolo (cluster bombs): in tal modo l’orientamento della Commissione Affari esteri del Senato si mostra convergente con quello della Commissione Difesa della Camera, la quale ha recentemente discusso e approvato in un nuovo testo una risoluzione del Presidente, On. Roberta Pinotti, sull’applicazione della normativa in materia di mine antipersona anche alle cluster bombs (sedute del 12 dicembre 2006 e del 16 gennaio 2007).

[2]    In  proposito si ricorda che la Commissione Affari esteri del Senato ha approvato in un testo riformulato un ordine del giorno dei Sen. Martone e Del Roio, che impegna il Governo a prevedere il concerto del Ministero degli Affari esteri nelle autorizzazioni relative al comma 2 dell’art. 5.

[3]    La relazione governativa sottolinea, in particolare, come l’articolo 5 dell’Accordo risponda pienamente alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185), che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni delle legge stessa, precisando altresì che la clausola di non cedibilità del materiale d’armamento, ivi richiesta, è prevista all’articolo 9, paragrafo 6, dell’Accordo. La  medesima relazione sottolinea, inoltre, come nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi: a) l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo; b) ai fini dell’autorizzazione all’esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall’impegno, assunto dalle Parti all’articolo 9 dell’Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

[4]    Nel corso dell’esame al Senato è stato approvato un emendamento al fine di provvedere all’aggiornamento della clausola di copertura del provvedimento.