Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi AA.CC. 188, 583, 661, 2861 SECONDA EDIZIONE
Riferimenti:
AC n. 2861/XV   AC n. 188/XV
AC n. 661/XV   AC n. 583/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 143
Data: 09/05/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi

AA.CC. 188, 583 e 661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 143

seconda edizione

 

 

9 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0071


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi delle proposte di legge di ratifica  3

Contenuto dei Protocolli7

Contenuto delle proposte di legge di ratifica  16

Proposte di legge

§      A.C. n. 188 (Parlamentare), Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi,con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991  21

§      A.C. n. 583 (Parlamentare), Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi,con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991  25

§      A.C. n. 661 (Parlamentare), Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000  33

Protocollo Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Chambéry, 20 dicembre 1994  39

Protocollo Composizione delle controversie, Lucerna, 31 ottobre 2000  39

Protocollo Difesa del suolo, Bled, 16 ottobre 1998  39

Protocollo Energia, Bled, 16 ottobre 1998  39

Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio, Chambéry, 20 dicembre 1994  39

Protocollo Agricoltura di montagna, Chambéry, 20 dicembre 1994  39

Protocollo Turismo, Bled, 16 ottobre 1998  39

Protocollo Trasporti, Lucerna, 31 ottobre 2000  39

Documentazione

§      Stato delle ratifiche della Convenzione sulla protezione delle Alpi e dei suoi Protocolli43

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi delle proposte di legge di ratifica

Numero del progetto di legge

A. C. 188

Titolo dell’Accordo

Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ambiente

Firma dell’Accordo

Chambéry, 20 dicembre 1994; 

Brdo, 27 febbraio 1996;

Bled, 16 ottobre 1998;

  Lucerna, 31 ottobre 2000

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§          annuncio

28 aprile 2006

§          assegnazione

13 giugno 2006

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, Questioni Regionali

Oneri finanziari

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numero del progetto di legge

A. C. 583

Titolo dell’Accordo

Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ambiente

Firma dell’Accordo

Chambéry, 20 dicembre 1994; 

Brdo, 27 febbraio 1996;

Bled, 16 ottobre 1998;

  Lucerna, 31 ottobre 2000

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

10 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

29 giugno 2006

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VIII, IX, X, XIII

Oneri finanziari

Si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero del progetto di legge

A. C.661

Titolo dell’Accordo

Protocollo di attuazione, nell’ambito dei trasporti, della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ambiente

Firma dell’Accordo

Lucerna, 31 ottobre 2000

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

11 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

29 giugno 2006

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

referente

Pareri previsti

I, V, VIII, IX, X, Quest. Reg.

Oneri finanziari

Si


Contenuto dei Protocolli

La Convenzione delle Alpi

La Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. E' stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000.

Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, dove era stata concordata la "filosofia" di tutela delle Alpi.

La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica – come viene specificato nell’articolo 2 della Convenzione medesima.

Numerosi i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell’area alpina.  La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale.

Nello stesso tempo gli insediamenti e lo sviluppo economico vanno resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, a tutela della qualità dell'aria, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo e salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici. La tutela del paesaggio comporta la necessità di proteggere gli ecosistemi locali, al fine di mantenere e ripristinare le caratteristiche del paesaggio alpino.

La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.

Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Il contenuto dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi

I nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui possono divenire Parti solo gli Stati che sono già Parti della Convezione, sono stati aperti alla firma in momenti differenti; i Protocolli sono entrati in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati avevano depositato il proprio strumento di ratifica. Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l’Italia e la Svizzera.

 

I tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull’agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia).

Il Protocollo nell’ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede  l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.

Nelle zone rurali i piani e i programmi dovrebbero in ogni caso assicurare terreni adatti all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia e migliorare le caratteristiche del territorio in funzione della difesa dai rischi naturali.

Nelle aree maggiormente urbanizzate i piani determineranno una combinazione equilibrata e misurata delle aree adatte all’urbanizzazione con quelle destinate alla conservazione e alla gestione di spazi verdi nei centri abitati; si dovrà inoltre avere come obiettivo la conservazione delle forme urbanistiche caratteristiche dei vari luoghi.

Naturalmente i programmi di pianificazione prevederanno l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali.

Nel campo dei trasporti, la programmazione territoriale mirerà a favorire l’uso di mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente e a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento del traffico e la diffusione sempre maggiore del trasporto pubblico non solo per la popolazione residente, ma anche per i turisti.

 

L’obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Ai fini dell’attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l’adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell’ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale. Spetta poi a ciascuna Parte stabilire, nell’ambito istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione fra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati. Gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio devono essere ridotti al minimo. È previsto che le aree protette esistenti vengano conservate, gestite e, dove necessario, ampliate; ove possibile, devono esserne istituite di nuove, come ad esempioiparchi nazionali.

Il controllo del rispetto degli obblighi sanciti dal Protocollo è effettuato dal Comitato permanente istituito dalla Convenzione, sulla base di un resoconto periodico, in cui le Parti contraenti riferiscono in merito alle misure adottate in attuazione degli impegni assunti.

 

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l’agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

L'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compromessi, ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione. Parte integrante dell'attenzione all'ambiente e al paesaggio è costituita dalla conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, continuando a incentivare l'uso di metodi e materiali caratteristici di costruzione. La silvicoltura ecocompatibile può costituire un'importante fonte integrativa del reddito nelle zone montane.

L'agricoltura e l'allevamento nelle zone montane dovranno continuare a rivestire carattere estensivo, e i relativi prodotti dovranno essere maggiormente valorizzati, in quanto tipici di un particolare ambiente.

Il mantenimento delle necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, sostenuto da adeguata ricerca e assistenza tecnica, è un presupposto irrinunciabile al mantenimento della biodiversità (e quindi della tipicità) vegetale e animale nell'arco alpino.

La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti può a sua volta consentire di creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell’agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.

 

Il Protocollo sulle foreste montane, è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e non risulta firmato dalla sola Unione europea.

Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la  pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

 

I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia).

Il Protocollo sull'energia ha l’obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell’energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l’ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla  riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l’utilizzazione e la trasformazione dell’energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sì da moderare i relativi consumi; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l’attuazione di piani energetici a livello comunale e locale.

La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d’acqua e l‘integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna. Oltre alla possibilità di introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti, il Protocollo promuove la salvaguardia del regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette in generale.

Per quanto riguarda l’energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a  passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale. In ogni caso dovrà affermarsi la prassi della valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli impianti per l'energia, nonché la consultazione con altri Stati in caso di possibili effetti transfrontalieri delle pratiche adottate.

 

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda  un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Particolare attenzione verrà posta alla conservazione dei suoli nelle zone umide e nelle torbiere, come anche delle aree alpine a rischio d’erosione. Le Parti contraenti si impegnano ad applicare appropriate pratiche di coltivazione, pastorizia e silvicoltura, nelle quali anche l’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci deve seguire standard corretti.

Come è chiaro, le pratiche silvicolturali avranno speciale importanza nella difesa del suolo; andranno inoltre contenuti per quanto possibile gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino, sottraendo ad esse i terreni già compromessi.

Non ultimo, si dovrà valutare in un contesto di compatibilità ambientale anche l’impiego di sostanze antisdrucciolo, e avviare il recupero dei suoli contaminati e delle aree contaminanti dismesse.

 

Il Protocollo sul turismo persegue l’obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell’ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l’ambiente. L’elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell’ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d’azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell’offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici. Per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e concessioni saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione di quelli fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate. In particolare nelle aree protette occorre definire anche una politica di controllo delle attività sportive all’aperto.

Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all’incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, nell’ottica di creare nuovi posti di lavoro. Allo scopo di promuovere la formazione e l’aggiornamento, si raccomanda infine alle Parti contraenti di dar luogo a indirizzi formativi originali che combinino insieme turismo ed ecologia, come ad esempio “animatori ecologici”, “responsabili della qualità delle stazioni turistiche”, “assistenti turistici per persone disabili”.

 

I Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna. Entrambi i Protocolli non risultano firmati dall’Unione europea.

Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.

Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale. Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. 

Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto ecocompatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.

In materia di trasporti stradali il Protocollo delinea con grande chiarezza un futuro che non veda più in nessun caso la costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.

Il traffico aereo deve a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici debbono comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.

 

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale. Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo: questi poi nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti, o una di esse, potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.

 

L’iter nella scorsa legislatura

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nella scorsa legislatura. Dopo essere stato approvato dalla Camera, il Senato ne aveva modificato il testo, sopprimendo la lettera i) dell’articolo 1, che conteneva l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo trasporti. Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera che però lo ha nuovamente modificato reinserendo la lettera i) soppressa dal Senato. L’iter del disegno di legge si è successivamente arrestato presso la Commissione esteri del Senato.

 

Al riguardo si segnala che la Commissione Trasporti della Camera, nel fornire il suo parere alla Commissione esteri (22 aprile 2002) aveva sottoposto il proprio parere favorevole alla condizione che il Protocollo trasporti venisse stralciato dal provvedimento e, nella conseguente osservazione, aveva rilevato l’opportunità che la Commissione di merito segnalasse al Governo la necessità di rinegoziare il Protocollo in questione laddove (art. 11) obbliga le Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, al fine di non mettere a rischio lo sviluppo di un sistema di trasporto efficiente e moderno per un’adeguata mobilità delle persone e delle merci.  Nel medesimo parer veniva richiesta anche la riformulazione dell’articolo 14 del Protocollo, nella parte in cui si prevede l'introduzione di sistemi di tassazione delle esternalità negative determinate dalle infrastrutture di comunicazione.

Per rispondere alle preoccupazione sollevate circa la ratifica del Protocollo trasporti, durante l’esame in Aula, alla Camera (che ha approvato il provvedimento nel testo originario), il Governo aveva accolto un ordine del giorno (Gibelli ed altri, n. 9/2381/1) che impegnava il Governo “ad attuare gli impegni assunti con il Protocollo trasporti nel rispetto del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001, senza pregiudicare un improcrastinabile adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria del Paese”.

 Motivando la richiesta di stralcio del Protocollo trasporti dal provvedimento, il relatore della III Commissione del Senato, Provera,  ha ricordato che la questione di maggior problematicità era rappresentata dall’articolo 11 del Protocollo stesso  e che la Commissione, ha ritenuto insufficiente l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno presentato alla Camera, e ha deciso di accogliere gli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo[1], di identico contenuto, entrambi diretti ad espungere la ratifica del Protocollo Trasporti dal disegno di legge in esame (A.S. 1842).

Come più sopra ricordato, il provvedimento in tal modo emendato è stato trasmesso alla Camera dove però il Protocollo trasporti è stato nuovamente inserito, a seguito dell’approvazione di un emendamento dell’opposizione (Assemblea, seduta del 26 gennaio 2005)[2]. Il disegno di legge, restituito al Senato, è stato assegnato in sede referente presso la Commissione esteri del Senato ma non è più stato esaminato.

 

Come già accennato, il Protocollo Trasporti non è stato firmato dall’Unione europea e non risulta, al momento, ratificato, oltre che dall’Italia, anche da Svizzera e dal Principato di Monaco.

 

 

 


Contenuto delle proposte di legge di ratifica

Sono all’esame della Commissione Affari esteri tre proposte di legge di ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi.

Le proposte di legge Boato (A.C. 188) e  Zeller ed altri (A.C. 583), di identico contenuto, constano di tre articoli.

L’articolo 1 e l’articolo 2, comma 1, autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l’esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi.

Il comma 2 dell’articolo 2 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino.

 

L’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 ha delegato al Ministero dell'ambiente l'attuazione della Convenzione; il Ministero agirà d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino. Questo organismo, istituito appunto dalla legge 403/1999, include i presidenti (o gli assessori delegati) delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino; un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM); due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI); il sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La Consulta - alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici -viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale

 

L’articolo 2 quantifica l’onere del provvedimento, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dal 2006 e ne individua la relativa copertura finanziaria (corrispondente riduzione dello stanziamento a carico della UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri).

 

Si segnala, naturalmente, la necessità di operare un aggiornamento all’esercizio finanziario in corso.

 

L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

La proposta di legge Zeller ed altri (A.C. 661) si limita invece a proporre l’autorizzazione alla ratifica del solo Protocollo sui trasporti, individuato dalla relazione introduttiva come punto nevralgico delle controversie parlamentari che nella passata Legislatura non avevano consentito l’approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi.

La proposta di legge si compone di quattro articoli: l’articolo 1 e l’articolo 2 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l’esecuzione del Protocolli sui trasporti della Convenzione delle Alpi.

L’articolo 3 quantifica l’onere del provvedimento, valutato in 258.228 euro annui a decorrere dal 2006 e ne individua la relativa copertura finanziaria (corrispondente riduzione dello stanziamento a carico della UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri).

 

Si segnala anche in questo caso la necessità di operare un aggiornamento all’esercizio finanziario in corso.

 

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


 

Proposte di legge

 


 

N. 188

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

BOATO

 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il disegno di legge presentato dal Governo il 21 febbraio 2002, di ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, nella sua integralità, con tutti i Protocolli attuativi della Convenzione. Attuazione dei Protocolli che appariva del tutto conseguente all'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, avvenuta a larga maggioranza da parte delle Camere.

Nella XIV legislatura l'iter di questo importante, essenziale, provvedimento ha subìto, sino alla sospensione dell'esame da parte delle Camere, le gravi contraddizioni dell'allora Governo di centro-destra. Il testo è giunto alla seconda lettura da parte della Camera dei deputati privo del Protocollo sui trasporti, che aveva avuto il parere favorevole di tutte le regioni dell'arco alpino (parere che era stato previsto e reso obbligatorio appunto in sede di approvazione della legge di ratifica della Convenzione), dell'ANCI e dell'UPI, con una unanimità di consensi del tutto trasversale agli schieramenti politici.

Gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria e nell'ambito del proprio mandato, nel biennio 2000-2002, di presidenza della Convenzione delle Alpi e delle iniziative adottate per l'Anno internazionale della montagna, nel 2002, hanno formalmente sostenuto l'obiettivo della tutela dell'ecosistema alpino attraverso l'adesione e la ratifica di tutti i Protocolli di attuazione della Convenzione, e segnatamente dei Protocolli che configurano un essenziale rapporto fra la tutela dell'ecosistema alpino, le tematiche dello sviluppo compatibile e i problemi di ammodernamento delle nostre reti infrastrutturali: foreste montane, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, difesa del suolo, energia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, trasporti, insieme a quelli sulla composizione delle controversie e al Protocollo del turismo, di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge.

Tali impegni sono stati disattesi, o non attuati, su decisione anzitutto del Governo che ha avuto la maggioranza nella XIV legislatura e che nelle Commissioni di merito ha aderito al parere negativo del relatore di maggioranza, se non addirittura indicato in prima persona parere contrario all'attuazione di taluni o altri Protocolli (come nella Commissione trasporti della Camera dei deputati, dove il Governo è arrivato ad esprimere parere contrario al proprio disegno di legge. Un parere contrario ancor più incongruo giacché motivato, con presunti «profili problematici sotto il profilo della costituzionalità riguardanti il riparto di competenze tra Stato e regioni» determinati dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione).

Si tratta di scelte sbagliate che hanno reso più complessi i temi ed urgenti i tempi per le comunità dell'Arco alpino, per l'Italia e la sua collocazione europea.

La XV legislatura ha dunque una prospettiva, a nostro avviso, ineludibile, affinché le ragioni di tutela e gli obiettivi di sviluppo si collochino in uno spettro di riferimento che non può essere separato da quello dell'Europa e dei Paesi confinanti.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;

g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;

h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), e i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

(si omette il testo dei protocolli)

 

 

 


 

 

 

 

 

N. 583

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

 ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

¾

 

 

 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi,

fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

 

 

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Presentata il 10 maggio 2006

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, realizzata nell'ambito dei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403.

      La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 e ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi e il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'arco alpino. Le Alpi costituiscono infatti uno dei principali spazi naturali dell'Europa e l'habitat di molte specie animali e vegetali minacciate.

      Per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti dodici settori: popolazione e cultura, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, salvaguardia della qualità dell'aria, difesa del suolo, idroeconomia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo e attività di tempo libero, trasporti, energia ed economia dei rifiuti.

      Per ognuno di questi campi d'azione è previsto un Protocollo attuativo, in cui le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate; inoltre è stato negoziato un Protocollo ad hoc, per l'adesione «tardiva» del Principato di Monaco alla Convenzione.

      In particolare sono stati già approvati e firmati i nove Protocolli di seguito illustrati.

 Altri quattro devono ancora essere elaborati.

      Il Protocollo «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile» è stato approvato a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994. L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è riconoscere la peculiarità delle Alpi nel quadro delle politiche nazionali e europee, armonizzare l'uso del territorio, gestire le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, riconoscere gli interessi specifici della popolazione del territorio alpino, favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione, rispettare le identità regionali e le peculiarità culturali, favorire le pari opportunità, tenere conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del loro valore reale nella determinazione dei relativi prezzi.

      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse afferiscono sia al livello delle strategie, dei programmi e dei progetti, che a quello delle specifiche misure tecniche e, infine, del successivo monitoraggio e controllo.

      Il Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» è stato approvato anch'esso a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994. Obiettivo del Protocollo in esame è quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della Convenzione delle Alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale e il paesaggio, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, nonché la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali.

      Per raggiungere tale obiettivo, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si impegnano a rispettare, tra cui, per esempio, cooperare a livello internazionale per la delimitazione e la gestione delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, nonché cooperare al fine dell'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, per la ricerca scientifica e per la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, per la definizione di modelli, programmi e piani paesaggistici, per la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio.

      Per fare fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare ed attuare specifiche misure, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo.

      Il Protocollo attuativo «Agricoltura di montagna» è stato approvato sempre a Chambéry, nel corso della III Conferenza delle Alpi, il 20 dicembre 1994.

      L'obiettivo generale del Protocollo (capitolo I), che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, prevede la conservazione e l'incentivazione dell'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente in modo da riconoscere e garantire nel tempo il suo contributo sostanziale e lo sviluppo ottimale dei suoi compiti multifunzionali.

      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure (capitolo II) a carico delle Parti. In particolare: l'incentivazione dell'agricoltura di montagna, la pianificazione territoriale e paesaggio rurale, lo sviluppo di metodi di produzione e prodotti tipici conformi alla natura, l'idoneità degli allevamenti ai siti e diversità genetica, eccetera.

      Il Protocollo attuativo «Foreste montane» è stato approvato a Brdo (Slovenia), nel corso della IV Conferenza delle Alpi, il 27 febbraio 1996.

      Obiettivo del Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di conservare le foreste montane come habitat naturale e (quando ciò sia necessario) di sviluppare o incrementare e migliorare la loro stabilità.

       In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinché siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturale, sia perseguita una costituzione del patrimonio forestale ben strutturata e graduata con specie arboree adatte al sito, sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono e siano evitate erosioni e compattazione del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

      Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti.

      Il Protocollo attuativo «Difesa del suolo» è stato approvato nel corso della V Conferenza delle Alpi, tenutasi a Bled il 16 ottobre 1998. Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far adempiere e attuare gli impegni concordati per la difesa del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della Convenzione per la protezione delle Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale.

      Primo obiettivo del Protocollo è quindi quello di garantire e di mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il ripristino dei suoli compromessi.

      Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare e, in particolare, adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino, privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo, cooperare a livello internazionale soprattutto nella realizzazione di catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle aree a rischio nonché predisporre e armonizzare data base allo scopo di coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino.

      Per fare fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti hanno individuato una serie di misure specifiche da adottare.

      Il Protocollo attuativo «Turismo» è stato approvato nel corso della V Conferenza delle Alpi, tenutasi a Bled il 16 ottobre 1998.

      L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, a uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie a un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti. Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, per quanto attiene la strategia generale della politica del turismo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a uno sviluppo turistico sostenibile, a incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Inoltre le Parti si impegnano a favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica nell'arco alpino e a pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la tutela di questi siti. Sono previste anche disposizioni sulle misure tecniche specifiche e su strumenti di monitoraggio e di controllo.

      Il Protocollo attuativo «Energia» è stato approvato nel corso della V Conferenza della Alpi, tenutasi a Bled il 16 ottobre 1998.

      Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire alla protezione della popolazione e dell'ambiente, nonché alla salvaguardia delle risorse e del clima.

      Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a rispettare, prevedendo l'armonizzazione della pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino, la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica, il contenimento degli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio e la verifica della compatibilità con l'ambiente alpino di eventuali costruzione di nuove grandi infrastrutture.

      Per fare fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno l'onere di adottare e di attuare specifiche misure, in conformità con quanto stabilito dal capitolo II del Protocollo, tra cui per esempio di promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia oppure di promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili e l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno.

      Il Protocollo attuativo «Trasporti» è stato approvato nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.

      L'obiettivo «generale» previsto dal Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (articolo 1), tesa a ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino a un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat e a contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche. Inoltre, la politica sostenibile deve essere volta a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali ed a garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse a un costo economicamente sopportabile. Infine, deve assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori ed osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e causalità.

      Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. Per quanto attiene la strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano sia ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, che a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo.

      Per quanto attiene alle misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti, a sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino; inoltre provvederanno a potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci, ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino e a realizzare progetti stradali di grandi comunicazione per il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2. Tra gli impegni concernenti le misure tecniche sono previste anche la riduzione per quanto possibile dell'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo, la limitazione e, all'occorrenza, il divieto del lancio da aeromobili all'esterno di aerodromi, il miglioramento del sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine, per poter fare fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. Inoltre le Parti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione, a creare e a conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché a realizzare località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobile e, infine, ad applicare il principio di causalità e a sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi di infrastruttura e quelli esterni, allo scopo di riuscire a introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali.

      Per quello che, invece, riguarda il monitoraggio e il controllo, il Protocollo prevede un elenco di impegni specifici.

      Il Protocollo aggiuntivo «Composizione delle controversie» è stato approvato nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000. L'obiettivo del Protocollo, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire, è quello di creare una procedura da seguire nel caso in cui, tra due o più Parti contraenti, insorga una controversia relativamente all'interpretazione oppure all'applicazione della Convenzione o di un suo Protocollo attuativo. Questo relativo alla composizione delle controversie è un Protocollo aggiuntivo ai dodici già previsti, che nasce dall'idea di colmare il vuoto lasciato dal dettato normativo della Convenzione per la protezione delle Alpi proprio in relazione alla possibilità che tra due o più Parti contraenti nasca una controversia rispetto all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione stessa.

      Durante la XIV legislatura la ratifica e l'esecuzione dei nove Protocolli è già stata sottoposta all'esame delle Camere. L'iter legislativo purtroppo non è stato concluso, essendosi prolungato a seguito delle «navette» tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica dovute alle modifiche apportate all'elenco dei Protocolli da ratificare. In particolare, sull'opportunità della ratifica del Protocollo «Trasporti» i due rami del Parlamento non erano concordi.

      Visto che con l'apposizione della firma a tutti i Protocolli attuativi della Convenzione l'Italia si è assunta l'onere della ratifica degli stessi e considerati la delicatezza e il valore strategico, economico e naturalistico del territorio alpino, sembra doveroso procedere finalmente all'adempimento di questo impegno assunto sul piano internazionale. Pertanto confidiamo in una celere approvazione della presente proposta di legge.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile» fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell'ambito composizione delle controversie» fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo» fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati» fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) «Protocollo nell'ambito del turismo» fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

 

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 


(si omette il testo dei protocolli)

 


 

N. 661

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

ELLER, BRUGGER, WIDMANN, NICCO, BEZZI

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

 

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Presentata l'11 maggio 2006

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino, è stata resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e rappresenta un accordo-quadro in materia di princìpi di una politica ambientale di tutela e conservazione dell'equilibrio della zona alpina. In attuazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione sono stati firmati 9 Protocolli aggiuntivi, di cui uno in materia di trasporti, firmato il 31 ottobre 2000 dai seguenti Paesi: Austria, Svizzera, Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Principato di Monaco. La Slovenia ha apposto la firma in data 6 agosto 2002.

Alla data della presentazione della proposta di legge risulta ancora mancante la firma della Comunità europea, parte contraente della Convenzione per la protezione delle Alpi, e solo i seguenti cinque Stati risultano aver ratificato il presente Protocollo: l'Austria, la Germania, il Principato del Liechtenstein (nel 2002), la Slovenia (nel 2004) e la Francia (nel 2005).

Lo strumento di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi in materia di trasporti nasce dalla consapevolezza che, in assenza di adeguati provvedimenti, il traffico e l'impatto ambientale dovuti ai trasporti siano destinati ad aumentare, provocando una rilevante crescita dei rischi per la salute, l'ambiente e la sicurezza. La tutela del territorio alpino, patrimonio naturale ed economico, riguarda non solo la popolazione che vi risiede, ma anche quella che risiede al di fuori di tale territorio, e pertanto l'obiettivo del contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione eco-compatibile dei trasporti, deve essere perseguito con misure comuni da tutti gli Stati alpini.

L'articolo 11 del Protocollo in materia di trasporti recita testualmente: «Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino». Infatti, la strategia generale della politica dei trasporti delle Parti contraenti del Protocollo deve mirare ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti tramite una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera. Le infrastrutture di trasporto esistenti non sono sfruttate a sufficienza e risulta necessario incrementare i sistemi di trasporto più ecologici, quali quelli su rotaia, la navigazione e sistemi combinati. In particolare, la ferrovia risulta particolarmente adatta a soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza, per cui si auspica che le Parti contraenti sostengano il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini e l'ammodernamento della ferrovia, specie per i trasporti transfrontalieri.

Il Protocollo in questione, le cui trattative erano iniziate già più di dieci anni fa, oltre a presentare particolari difficoltà nella messa a punto del testo, ha fatto emergere grandi divergenze nel corso dei lavori parlamentari relativi ai disegni di legge di ratifica dell'insieme dei 9 Protocolli attuativi della Convenzione. In effetti, nelle «navette» tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, il Protocollo dei trasporti fu una volta inserito, poi soppresso, poi di nuovo inserito nell'elenco dei Protocolli da ratificare. Questo fa capire la delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.

Vista l'importanza della materia affrontata, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 258.228 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(si omette il testo del protocollo)

 




[1]    Nella seduta presso la Commissione esteri della Camera del 4 dicembre 2003, il sottosegretario Boniver, ha precisato che la soppressione da parte del Senato della ratifica ed esecuzione del Protocollo trasporti aveva lo scopo di evitare ritardi nella ratifica del complesso dei Protocolli di attuazione della Convenzione. Il Sottosegretario ha osserva inoltre che tale modifica sarebbe anche stta funzionale ad una ulteriore riflessione per approfondire la questione in sede di Commissione europea ed assicurare la compatibilità del Protocollo trasporti con il principio di libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

[2]    Nel corso dell’esame presso la Commissione esteri del testo emendato dal Senato, il dibattito ha visto contrapposte le posizioni di governo e maggioranza da un lato e l’opposizione dall’altro. Fra le motivazioni per non procedere alla ratifica del Protocollo Trasporti (v. intervento del Ministro Buttiglione del 24 febbraio2004) il Governo rappresentava la necessità di favorire l'autotrasporto italiano operando per un abbassamento dei prezzi, che penalizzano consistentemente le imprese italiane operanti con l'estero. Il Governo italiano non può decidere da solo in questa materia. L’opposizione, invece, puntava la sua difesa del Protocollo Trasporti, tra l’altro, sul fatto che i Paesi membri della Convenzione che avevano ratificato il Protocollo  Trasporti (Slovenia, Austria, Francia, Germania e Liechtenstein) si erano già decisamente espressi contro la costruzione di nuove autostrade.