Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Riferimenti:
AC n. 2931/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 225
Data: 24/07/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1558/XV   DPR 288/2001


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

A.C. 2931

 

 

 

 

 

n. 225

 

 

24 luglio 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0139.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Disegno di legge

Iter al Senato

Disegno di legge

Esame in sede referente

-       3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 30 maggio 2007  81

Seduta del 5 giugno 2007  85

Seduta del 12 giugno 2007  87

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 29 maggio 2007  91

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 7 giugno 2007  93

-       7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 30 maggio 2007  95

Seduta del 6 giugno 2007  99

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 6 giugno 2007  107

Esame in Assemblea

Seduta del 19 luglio 2007  113

Riferimenti normativi

§      D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura  125

Documentazione

§      Stato delle Ratifiche della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale  135

§      Beni del Patrimonio culturale immateriale italiano proclamati Capolavori dell’UNESCO (prima dell’entrata in vigore della Convenzione)135

§      Materiale illustrativo dell’UNESCO sulla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e la sua applicazione  135

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2931

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali

Firma dell’Accordo

17 ottobre 2003

Iter al Senato

Si

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

19 luglio 2007

§          annuncio

24 luglio 2007

§          assegnazione

24 luglio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VII, Quest. Reg..

Oneri finanziari

Si

 


Contenuto dell’accordo

 

La tutela del patrimonio culturale immateriale (o intangibile) è da molti anni all’attenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

L’adozione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è in fatti il punto di arrivo di un lungo percorso - iniziato nel 1973 con la proposta della Bolivia di aggiungere uno specifico Protocollo alla Convenzione Universale sul diritto d’autore, finalizzato alla protezione delle tradizioni popolari.

Fra il 1973 e il 2003 si è avuta non solo una successione di studi, ricerche e incontri internazionali, ma anche l’adozione di alcuni strumenti quali, ad esempio, la Raccomandazione del 1989 sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare.

Con il lancio del Programma sulla Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio orale e immateriale dell’umanità (1997) si è per la prima volta creata a livello internazionale una distinzione che, attraverso la compilazione di liste, ha cercato di individuare i beni che sarebbero entrati a far parte del sistema di tutela previsto dalla futura Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La creazione di questa nuova distinzione ha avuto il merito di attirare l’attenzione della comunità internazionale sulla questione e, dopo qualche anno, di approdare alla convinzione che era necessario adottare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata quindi adottata il 17 ottobre 2003, nel corso della 32° sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO ed è entrata in vigore il 20 aprile 2006, dopo tre mesi dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica.

In base alla Convenzione del 2003 in esame, il patrimonio culturale immateriale, definito anche “patrimonio vivente”, è considerato la base della diversità culturale e la sua tutela rappresenta la garanzia per una continua creatività. L’articolo 2 definisce il patrimonio culturale immateriale come l’insieme delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, nonché delle conoscenze e delle abilità che le comunità, i gruppi o, in alcuni casi anche gli individui, riconoscono come parte della propria ricchezza culturale.

Sempre nell’articolo 2 vengono poi citati i principali settori nei quali si manifesta tale patrimonio:

 

Tra gli esempi più significativi di questo patrimonio si trovano i capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità proclamati tali dall’UNESCO nel 2001, nel 2003 e nel 2005. Fra di essi: le tradizioni e le espressioni orali dei Pigmei Aka (Rep. Centrafricana) o degli Ifugao (Filippine); alcune arti dello spettacolo come il balletto reale della Cambogia; il carnevale di Binche in Belgio; le feste dedicate ai morti dagli indigeni messicani; i disegni sulla sabbia dei Vanuatu; la cosmovisione andina dei Kallawaya (Bolivia), esempio di conoscenza e di pratica che concerne la natura e l’universo; la lavorazione del legno degli Zafimaniry in Madagascar; gli spazi culturali come la Piazza Jemaa el- Fna in Marocco o il distretto di Boysun in Uzbekistan.

 

Il patrimonio tutelato dalla Convenzione, inoltre, è tradizionale e vivente allo stesso tempo ed ha le seguenti caratteristiche:

 

L’insieme degli Stati parte della Convenzione costituisce l’Assemblea Generale, l’organo sovrano che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni o in sessione straordinaria nel caso in cui essa stessa lo ritenga necessario o se il Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – altro organo della Convenzione - lo richiede.

Nel corso della prima sessione dell’Assemblea generale, svoltasi dal 27 al 29 giugno 2006, sono stati eletti i primi 18 membri del Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale il cui numero è salito a 24 dopo l’adesione del 50° Stato, come previsto dalla Convenzione stessa[1]. Nella prima sessione del Comitato Intergovernativo, che si è svolta ad Algeri il 18 e 19 novembre 2006, sono stati preparati i documenti necessari per la piena efficacia della Convenzione affinché essa possa diventare uno strumento effettivo di tutela del patrimonio mondiale immateriale. Le funzioni fondamentali del Comitato sono quelle di promuovere gli obiettivi della Convenzione, dare istruzioni sulle migliori prassi e sulle misure per la salvaguardia del patrimonio culturale. Il Comitato è incaricato inoltre di esaminare e di decidere sulle richieste presentate dagli Stati parte in merito all’iscrizione di elementi del Patrimonio immateriale nelle liste e sul loro monitoraggio.

La Convenzione, infatti, istituisce una Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, per garantire maggiore visibilità a tale patrimonio, e una Lista del Patrimonio Culturale che necessita di una salvaguardia urgente i cui elementi sono inseriti non già sulla base di un loro straordinario od universale valore, ma per il fatto che siano rappresentativi della creatività e della diversità culturale dell’umanità o che esprimano il patrimonio immateriale di gruppi e comunità.

I beni già proclamati “Capolavori del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità” (v. supra) sono stati inseriti d’ufficio nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità prima dell’entrata in vigore della Convenzione, in seguito alla quale non saranno più possibili ulteriori proclamazioni (art. 31).

Il Comitato aggiorna e pubblica le due liste.

 

Gli Stati parte si impegnano a farsi carico della salvaguardia del proprio patrimonio nazionale compilando innanzitutto gli inventari dei beni culturali immateriali presenti sul proprio territorio; essi si impegnano inoltre: a creare e a rafforzare le istituzioni per la formazione nella gestione del patrimonio culturale immateriale e  nella trasmissione di questo patrimonio; ad assicurare un accesso al patrimonio in questione che sia rispettoso delle consuetudini che regolano l’accesso ad esso; a creare istituzioni per la documentazione del patrimonio culturale intangibile. Gli Stati parte si impegnano altresì a facilitare l’accesso delle comunità e dei gruppi alle attività di salvaguardia.

E’ previsto inoltre l’obbligo per le Parti di presentare rapporti periodici al Comitato che diano conto delle disposizioni, legislative o di altro tipo, adottate per l’applicazione della Convenzione.

La Convenzione accorda agli Stati parte la possibilità di chiedere l’assistenza internazionale per la realizzazione di programmi e progetti. Il Comitato Intergovernativo ha il compito di selezionare periodicamente i programmi, i progetti e le attività rivolti alla salvaguardia del patrimonio immateriale che meglio rispondano ai principi ed agli obiettivi della Convenzione, tenendo in particolare conto le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Per finanziare tali programmi, progetti e iniziative, è istituito un Fondo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale costituito prevalentemente da contributi degli Stati Parte - da versarsi almeno ogni due anni -, da fondi stanziati dalla Conferenza Generale dell’UNESCO e da altri contributi, donazioni o lasciti.

Il contributo obbligatorio degli Stati Parte al Fondo è calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, decisa dall’Assemblea Generale. La percentuale uniforme decisa per il periodo che va dall’entrata in vigore della Convenzione (20 aprile 2006) al 31 dicembre 2007 è, per ogni Stato, dell’1% del suo contributo al bilancio generale dell’UNESCO. La Convenzione stabilisce (art. 26) l’1% come percentuale massima e consente agli Stati parte di dichiarare, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la volontà di sottrarsi al vincolo costituito dal contributo al Fondo nella misura stabilita dall’Assemblea Generale. Anche in questo caso, tuttavia, il contributo di questi Stati deve essere versato almeno ogni due anni e l’importo deve avvicinarsi il più possibile a quello che avrebbero dovuto versare se non avessero effettuato la suddetta dichiarazione.

In aggiunta ai contributi regolari, come già accennato, viene incoraggiato il versamento di contributi volontari, i quali si prevede che avranno un ruolo fondamentale nell’applicazione della Convenzione e nel rafforzamento e nell’ampliamento delle attività e dei programmi di salvaguardia.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di quattro articoli; i primi due, rispettivamente, autorizzano la ratifica della Convenzione e ne dispongono l’esecuzione. L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

L’articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria. L’onere derivante dall’attuazione del provvedimento è valutato in 148.600 euro per il 2007, euro 142.455 per il 2008 e 148.600 a decorrere dal 2009, da reperirsi, ai fini del bilancio 2007-2009, nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia, con parziale utilizzo dell’accantonamento destinato al Ministero degli esteri.

 

La relazione tecnica allegata al ddl presentato dal governo (A.S. 1558) specifica nel dettaglio le spese derivanti dalla partecipazione alla Convenzione, riconducendole alle riunioni biennali dell’Assemblea generale (art. 4 della Convenzione), alle riunioni annuali a Parigi del Comitato Intergovernativo (art. 5), all’eventuale invio di esperti che partecipino ad organi consultivi ad hoc del Comitato (art. 8) e al contributo da versare al Fondo per la salvaguardia del Patrimonio culturale (art. 25), onere quest’ultimo che incide più degli altri nella quantificazione del totale della spesa.

 

L’A.S. 1558 è altresì accompagnato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

L’ATN rappresenta la Convenzione come uno strumento molto efficace sia per la valorizzazione del patrimonio immateriale particolarmente diffuso in Italia, sia per instaurare proficue collaborazioni con i Paesi in via di sviluppo. La Convenzione, inoltre, copre un vuoto legislativo in quanto manca in Italia una normativa organica relativa ai beni immateriali: frammentarie disposizioni sono contenute in vari provvedimenti legislativi quali, ad esempio, il DPR 25 maggio 2001, n. 288, Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, che, come esplicitato nel titolo, riguarda specificamente un settore molto ristretto di lavorazioni.

L’AIR afferma che con l’attuazione della Convenzione ci si assicura che il patrimonio immateriale venga trasmesso alle future generazioni e venga anche continuamente aggiornato in rapporto alla mutazione dell’ambiente. L’AIR informa anche che l’entrata in vigore del provvedimento non necessita di modifiche dell’assetto della P.A. in quanto i compiti di coordinamento degli adempimenti derivanti dall’attuazione della Convenzione sono stati affidati (con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 1° ottobre 2004)  al già costituito Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell’UNESCO - ex Gruppo di lavoro permanente per la Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, costituito con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 15 ottobre 1997, successivamente modificato con D.M. 30 gennaio 2003.

 


SIWEB

Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N.  1558

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

e dal Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

col Ministro dell’università e della ricerca

(MUSSI)

e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 10 MAGGIO 2007

 

 

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

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Onorevoli Senatori. – La Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale immateriale (tradizioni, feste, riti, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie) è stata approvata all’unanimità dalla 32ª Conferenza generale dell’UNESCO, il 17 ottobre 2003, dopo un negoziato durato circa un anno e mezzo, a cui l’Italia ha attivamente partecipato, al fine di istituire necessarie forme di tutela giuridica nei confronti delle espressioni più vulnerabili della nostra identità culturale.

Internazionalisti italiani sono stati coinvolti dal direttore generale dell’UNESCO sin nella fase di predisposizione della bozza di Convenzione, che è stata poi discussa nei succitati negoziati.

La Convenzione, la cui struttura è molto simile a quella del 1972, relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, è entrata in vigore il 20 aprile 2006. Nel giugno 2006 si è riunita la prima sessione della biennale Assemblea generale degli Stati parte; nel novembre 2006 il primo Comitato intergovernativo (composto di 24 membri). È stato istituito un Fondo obbligatorio per la salvaguardia del patrimonio immateriale, mentre le funzioni di Segretariato sono state affidate al Segretariato UNESCO.

Come nella Convenzione del 1972, a livello nazionale gli Stati si impegnano ad istituire inventari specifici dei beni immateriali, mentre, a livello internazionale, sono stabilite la Lista «rappresentativa» dei migliori esempi del patrimonio culturale immateriale, e quella dei beni che «necessitano di una tutela urgente». È stato scelto, inoltre, il principio della «prevalente» responsabilità nazionale: i Paesi membri sono i principali garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l’impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio. Infine, è prevista una procedura per l’assistenza internazionale da parte dei Paesi «ricchi» nei confronti dei più poveri.

Il meccanismo provvisorio finora in vigore di proclamazione dei «Capolavori del patrimonio culturale orale e intangibile dell’Umanità» è decaduto con l’entrata in vigore della Convenzione: i «Capolavori» già proclamati saranno di diritto inseriti nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, con le modalità che saranno stabilite dal Comitato intergovernativo.

La necessità di portare a termine, nel più breve tempo possibile, l’iter di ratifica della Convenzione in oggetto, ha oggi il fine di permettere al nostro Paese di presentare candidature di beni all’istituenda Lista e di vedere riconosciuti in essa i «Capolavori» già proclamati nel 2001 (i pupi siciliani) e nel 2005 (la tradizione del canto a tenore sardo).

Referente per tutte le competenze connesse con l’attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale immateriale è l’ex Gruppo di lavoro permanente per la Lista del patrimonio materiale, che all’uopo ha ampliato le proprie funzioni e ha modificato la propria composizione (includendo, oltre a rappresentanti dei Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche referenti dei Ministeri della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle comunicazioni). Presiede il Gruppo di lavoro interministeriale per il patrimonio mondiale il sottosegretario per i beni e le attività culturali con delega UNESCO.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le disposizioni dei singoli articoli della Convenzione:

Gli articoli da 1 a 3 riguardano le norme generali. In particolare l’articolo 1 precisa gli scopi della Convenzione: la salvaguardia e il rispetto del patrimonio culturale immateriale; la sua valorizzazione sul piano locale, nazionale e internazionale; la cooperazione e l’assistenza internazionale. L’articolo 2 è dedicato alle definizioni; in particolare, il patrimonio culturale immateriale è costituito da pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità – oltre che da strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali ad essi associati – che le comunità, i gruppi, e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, all’interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e per la creatività umana. Si precisa nel testo che, per gli scopi di questa Convenzione, è rilevante solo il patrimonio intangibile coerente con gli strumenti internazionali universalmente riconosciuti dei diritti umani, oltre che con i princìpi di giustizia ed equità, sostenibilità e mutuo rispetto tra comunità, gruppi e individui, nonché dello sviluppo sostenibile. Il patrimonio intangibile è previsto che si manifesti, tra l’altro, attraverso: forme di espressione orali, comprese le lingue; arti dello spettacolo; pratiche sociali, cerimonie e riti; conoscenze e pratiche relative alla natura e all’universo; tecniche artigianali tradizionali. La salvaguardia è rappresentata dalle misure atte a garantire la fruibilità del patrimonio immateriale, comprese l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio stesso. L’articolo 3 spiega il rapporto tra la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale immateriale e gli altri strumenti giuridici internazionali: in particolare esso precisa che nulla nella presente Convenzione deve essere interpretato in modo da alterare o diminuire il livello di protezione del patrimonio mondiale previsto dalla Convenzione del 1972, a cui una parte del patrimonio culturale immateriale sia direttamente associata, o in modo pregiudizievole rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale.

Gli articoli da 4 a 10 riguardano gli organi della Convenzione. In particolare, l’articolo 4 istituisce l’Assemblea generale degli Stati parte, che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. L’articolo 5 riguarda il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, composto da un minimo di 18 membri ad un massimo di 24 (non appena il numero degli Stati parte della Convenzione sarà pari a 50). L’articolo 6 definisce i criteri relativi all’elezione e al mandato degli Stati membri del Comitato: l’elezione deve obbedire a princìpi di equa distribuzione geografica e di rotazione; il mandato di ogni Paese a membro del Comitato dura 4 anni; ogni 2 anni l’Assemblea generale rinnoverà la metà dei membri dello stesso; uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi. Gli Stati membri designeranno esperti qualificati che li rappresenteranno in seno al Comitato. L’articolo 7 è dedicato alle funzioni del Comitato: promuovere, incentivare e seguire l’applicazione degli obiettivi della Convenzione; fornire consigli e raccomandazioni sulle misure atte alla salvaguardia del patrimonio; redigere e sottoporre all’attenzione e all’approvazione dell’Assemblea generale il progetto di utilizzazione del Fondo ex articolo 25; cercare d’incrementare le risorse del Fondo in questione; preparare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale le linee guida per l’applicazione della Convenzione; esaminare i resoconti redatti dagli Stati parte (articolo 29) ed elaborare un riepilogo degli stessi da presentare all’Assemblea generale; esaminare le richieste degli Stati parte circa le iscrizioni sulla Lista del patrimonio culturale immateriale e decidere in merito, secondo i criteri dallo stesso stabiliti e approvati dall’Assemblea.

Circa i metodi di lavoro del Comitato, all’articolo 8 si precisa che questo risponde direttamente all’Assemblea generale: nello svolgimento delle proprie funzioni, oltre a poter invitare alle riunioni enti pubblici o privati, o persone fisiche che abbiano competenza nei diversi ambiti del patrimonio culturale immateriale, il Comitato può istituire al suo interno eventuali organi consultivi. L’articolo 9 riguarda l’accreditamento di organizzazioni consultive presso l’Assemblea generale, attraverso il Comitato in questione. L’articolo 10 riguarda il Segretariato della Convenzione, che si prevede sia fornito dall’UNESCO.

Gli articoli da 11 a 15 sono dedicati alle misure di salvaguardia dei beni culturali intangibili a livello nazionale. L’articolo 11 indica il ruolo degli Stati parte nell’identificare e definire gli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio e adottare le relative misure di salvaguardia. L’articolo 12 prevede l’impegno, per ogni Stato parte, di redigere ed aggiornare uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio, di presentare al Comitato un resoconto periodico, di cui all’articolo 29, e di fornire le informazioni richieste. L’articolo 13, tra le altre misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, individua: la designazione o creazione di uno o più organi competenti, nello specifico, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (competenze, peraltro, già facenti parte dell’ordinaria operatività delle amministrazioni dello Stato italiano direttamente coinvolte, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare); l’adozione di misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario che siano utili al fine di favorire la creazione di istituzioni che si occupino di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale; creare istituzioni che conservino la documentazione relativa al patrimonio culturale immateriale e facilitino l’accesso alla stessa. Attività, peraltro, che già rientrano tra i compiti istituzionali. L’articolo 14 prevede che ogni Stato parte si impegni ad assicurare il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, attraverso, tra l’altro: programmi educativi rivolti soprattutto ai giovani, d’informazione e sensibilizzazione; attività di gestione e ricerca scientifica. La partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui che concorrono alla creazione, al mantenimento ed alla trasmissione del patrimonio culturale immateriale è prevista all’articolo 15.

Gli articoli da 16 a 18 riguardano le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sul piano internazionale. In particolare, l’articolo 16 prevede l’istituzione di una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, creata, aggiornata e resa pubblica dal Comitato, su proposta degli Stati parte interessati. I criteri per l’iscrizione dei beni immateriali nella lista sono stabiliti dal Comitato e approvati dall’Assemblea generale. L’articolo 17 riguarda invece l’istituzione della Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di una salvaguardia urgente e prevede l’iscrizione del bene nella Lista, sempre da parte del Comitato, su richiesta dello Stato parte interessato. Anche in questo caso i criteri per l’iscrizione nella Lista sono proposti dal Comitato e approvati dell’Assemblea generale. In caso di estrema urgenza, l’iscrizione del bene nella Lista potrà avvenire in assenza di una specifica richiesta da parte dello Stato interessato, ma previa consultazione di quest’ultimo. L’articolo 18 riguarda il ruolo del Comitato nella selezione delle attività di promozione di programmi e progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo. A tale fine, il paragrafo 2 dell’articolo 18 prevede che il Comitato esamini ed approvi le richieste di assistenza internazionale formulate dagli Stati parte al Comitato.

Alla cooperazione e all’assistenza internazionali sono dedicati gli articoli da 19 a 24. L’articolo 19 prevede, tra l’altro, che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, per proteggere il patrimonio culturale immateriale. L’articolo 20 indica gli scopi per i quali è possibile chiedere l’assistenza internazionale: la salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente; la preparazione degli inventari previsti dagli articoli 11 e 12; la realizzazione di programmi, progetti ed attività in ambito nazionale, sub-regionale e regionale destinati alla salvaguardia dello stesso patrimonio culturale immateriale. Le forme di assistenza concessa dal Comitato ad uno Stato parte, previste all’articolo 21, sono tra l’altro: studi, expertises, formazione, assistenza tecnico-giuridica, trasferimento di know-how, aiuto finanziario e tecnico, compresa la concessione di prestiti a interesse ridotto e donazioni. L’articolo 22 spiega le condizioni che disciplinano la prestazione di assistenza internazionale da parte del Comitato. L’articolo 23 disciplina le modalità per la richiesta di assistenza internazionale al Comitato. L’articolo 24 prevede che l’assistenza internazionale sia regolata da un accordo tra Comitato e Stato parte beneficiario; quest’ultimo deve contribuire, nei limiti delle proprie risorse, al finanziamento delle misure di salvaguardia per le quali gli è stata concessa l’assistenza e presentare al Comitato un resoconto relativo all’utilizzazione dell’assistenza concessagli.

Gli articoli dal 25 al 28 riguardano il Fondo del patrimonio culturale immateriale. In particolare, l’articolo 25 istituisce il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, le cui risorse sono costituite da contributi obbligatori degli Stati parte, risorse ad hoc stanziate dalla Conferenza generale dell’UNESCO, contributi da parte di altri Stati, di organismi e programmi del sistema ONU o di altre organizzazioni internazionali, organismi pubblici o privati o persone fisiche. Sulla base delle linee guida stabilite dall’Assemblea generale, il Comitato potrà utilizzare le risorse del Fondo. L’articolo 26 prevede che gli Stati parte versino, almeno una volta ogni 2 anni, un contributo obbligatorio sul Fondo, il cui ammontare, stabilito dall’Assemblea generale, non potrà in ogni caso superare l’1 per cento del contributo dello Stato parte al bilancio ordinario dell’UNESCO.

Lo Stato parte che non abbia adempiuto al pagamento del contributo obbligatorio nell’anno in corso e nell’anno precedente, non potrà essere eletto membro del Comitato. Nel caso ciò avvenga per uno Stato già membro del Comitato, lo stesso terminerà il suo mandato al momento delle elezioni previste dall’articolo 6. L’articolo 27 prevede la possibilità, per gli Stati parte, di versare contributi volontari complementari al suddetto Fondo, informandone preventivamente e tempestivamente il Comitato. L’articolo 28 prevede che gli Stati parte possano contribuire alle campagne di raccolta fondi organizzate dall’UNESCO.

Gli articoli 29 e 30 riguardano la presentazione di rapporti. In particolare, l’articolo 29 prevede che gli Stati parte presentino al Comitato dei rapporti periodici sulle disposizioni legislative, regolamentari o di altro tipo adottate per applicare la Convenzione; l’articolo 30 dispone che il Comitato presenti un resoconto ad ogni riunione dell’Assemblea generale, sulla base dei rapporti preparati dai Paesi membri.

L’articolo 31 introduce la cosiddetta clausola transitoria, con riferimento ai «Capolavori del patrimonio culturale orale ed immateriale dell’Umanità». Il Comitato è tenuto, infatti, ad inserire nella Lista del patrimonio culturale immateriale gli elementi che, prima dell’entrata in vigore della Convenzione, siano stati proclamati «Capolavori del patrimonio culturale orale ed immateriale dell’Umanità».

Gli articoli da 32 a 40 riguardano le usuali clausole finali. Tra queste, l’articolo 33 prevede la possibilità di accedere alla Convenzione anche da parte di Stati non membri e l’articolo 35 stabilisce che gli Stati parte con regime federale o non unitario potranno sottrarsi agli obblighi della convenzione. A questa clausola, l’Italia ha tentato invano di opporsi durante il negoziato.

La ratifica della Convenzione da parte dell’Italia è coerente sia con il tradizionale impegno da sempre assunto dal nostro Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale – nel quadro UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione europea, Consiglio d’Europa, International institute for the unification of private law – UNIDROIT), – sia con lo specifico contributo dato all’adozione della Convenzione di cui trattasi, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

– l’articolo 1 prevede l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione;

– l’articolo 2 richiama l’ordine di esecuzione;

– l’articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

– l’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore dello stesso.


 


 

FILE PDF A.S. RELAZIONE TECNICA

 


Esame in sede referente

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007

46a Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003

 (1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Esame congiunto e rinvio)

 

La relatrice BURANI PROCACCINI (FI) introduce l'esame dei provvedimenti in titolo, rilevando come l’entrata in vigore della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale costituisca una tappa fondamentale per la tutela del patrimonio vivente, difficilmente percettibile perché dinamico, fatto di pensiero e di una "estemporaneità secolare". Osserva al riguardo che l'articolo 2 della Convenzione deferisce il patrimonio culturale immateriale come il complesso di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale, rilevando, quindi, come tale patrimonio intangibile costituisca un fattore di identità e di continuità nelle tradizioni, nel rispetto per la diversità e la creatività umana. Si sofferma quindi su aspetti peculiari che attengono alla tradizione culturale italiana, ricordando, tra quelli meritevoli di attenzione, le celebrazioni religiose che si svolgono nella città di Terracina, il Palio di Siena così come le innumerevoli altre manifestazioni legate alla ricchezza del patrimonio culturale italiano.

In questo quadro, tenuto conto che l'Italia è universalmente riconosciuta come leader mondiale per quanto riguarda la presenza di beni culturali materiali sul territorio, sottolinea l'esigenza di realizzare una rete di protezione e promozione anche del patrimonio immateriale, tramite la predisposizione di inventari nazionali mediante il prezioso contributo offerto da prestigiosi enti ed istituti culturali e tecnici già esistenti, ed attivandone di nuovi posti a rete sul territorio. Al riguardo, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo nel sostegno e nella tutela degli istituti di storia patria con riferimento ai quali sottolinea l’importanza della loro opera nella raccolta di dati e documenti per l'approfondimento delle tradizioni storiche italiane.

Ritiene pertanto necessario giungere rapidamente alla ratifica della Convenzione, nella prospettiva che l'Italia possa svolgere un ruolo di spicco all'interno degli Stati parte, in ragione della grande patrimonio di beni meritevoli di tutela.

In questo quadro, sottolinea l'urgenza dell’approvazione dei provvedimenti in titolo, messa in luce anche nell’ambito delle relazioni che accompagnano i disegni di legge in esame, osservando altresì come, in applicazione del principio della "prevalente" responsabilità nazionale espresso nella Convenzione, il Parlamento apporterà in maniera adeguata il proprio contributo alle iniziative legislative che verranno poste in essere per poter adempiere agli impegni assunti dinanzi alla comunità internazionale, anche in considerazione della storia e della tradizione culturale dell'Italia.

Sottolinea infine con favore l’effetto di stimolo derivato dalla presentazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare da parte del senatore Martone nei confronti del Governo, posto che si tratta di una Convenzione contenente elementi di ricchezza civile, culturale ed antropologica che vanno a suo avviso, riconosciuti, promossi e protetti.

Alla luce delle suddette considerazioni, propone pertanto alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge n. 1558, proponendo all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 1414, nonché di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1558 in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel ringraziare il Governo per la solerzia dimostrata nella presentazione del disegno di legge di ratifica alle Camere, si sofferma sulla connessione tra la Convenzione in esame e la Convenzione sulla tutela della diversità culturale - di cui è stato approvato il relativo disegno di legge di ratifica dal Senato lo scorso 19 dicembre 2006 (Atto Senato n. 1179) - rilevando come entrambi gli aspetti costituiscano un evidente segno di sviluppo nell'attività di promozione e di valorizzazione delle tradizioni culturali.

In questo quadro, rende noto che l'iter di ratifica della Convenzione in oggetto si rende necessario anche al fine di permettere all'Italia di vedere riconosciuti nella istituenda Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale i Pupi siciliani e la tradizione del canto a tenore sardo, quali beni già proclamati rispettivamente - nel 2001 e nel 2005 - nell'ambito dei "Capolavori del patrimonio culturale intangibile dell'umanità", ai sensi della Convenzione del 1972 relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184).

Osserva, inoltre, come la tutela della diversità culturale e la salvaguardia del patrimonio immateriale costituiscano, in base a quanto emerso nel corso della Conferenza Monterey del 2002, il quarto pilastro su cui costruire lo sviluppo sostenibile, esprimendo altresì l'auspicio che - nella prospettiva della presentazione dei disegni di legge di ratifica da parte del Governo relativi alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 e alla Convenzione n. 169 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui diritti dei popoli indigeni e tribali del 1997 - la Convenzione in esame venga ratificata in tempi brevi.

 

Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com), nel ringraziare la relatrice per la chiarezza dell'esposizione, si esprime in favore della rapida approvazione del provvedimento in titolo nel presupposto che la difesa del patrimonio culturale costituisce una delle priorità del nostro Paese. In proposito, nel sottolineare l'importanza del principio espresso all'articolo 14 della Convenzione, lettera c), volto alla promozione dell'educazione alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, si sofferma sull'attività di difesa e valorizzazione del patrimonio storico italiano svolta dall'Associazione nazionale partigiani d’Italia. Al riguardo, sottolinea l'esigenza che sia garantita da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali una più incisiva tutela all'archivio storico della Resistenza.

 

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), nel rilevare l'esigenza di valorizzare l'immenso patrimonio culturale italiano, si sofferma sulle finalità complessive della Convenzione in esame, rilevando come dalla sua applicazione possa derivare un argine agli effetti deleteri del processo di globalizzazione che anche sul versante delle tradizioni culturali si vanno manifestando.

 

Il vice ministro Patrizia SENTINELLI, in relazione alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito precisa che l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento è legata alla partecipazione dell’Italia alle elezioni dei membri del Comitato intergovernativo che si terranno nel giugno 2008, nonché per consentire una sollecita iscrizione dei citati "Capolavori" italiani nell'istituenda Lista dei beni immateriali.

 

Il presidente DINI si sofferma sul disegno di legge n. 1414, di iniziativa del senatore Martone, rilevandone il carattere sostanzialmente identico a quello presentato del Governo, se non per una differente quantificazione degli oneri finanziari connessi all'attuazione della Convenzione in esame.

Non essendovi altri iscritti a parlare, propone quindi il rinvio dell'esame congiunto al fine di acquisire il parere delle Commissioni consultate.

 

La Commissione conviene e il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007

48a Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

 

Su proposta del presidente DINI, stante l’esigenza di attendere il parere delle Commissioni consultate, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 12 GIUGNO 2007

51a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

(omissis)

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

 

Il presidente TONINI dà conto dei pareri pervenuti rilevando in particolare che la 7a Commissione ha espresso parere favorevole osservando che auspica una celere ratifica al fine di consentire la partecipazione dei rappresentanti italiani alle riunioni in agenda e l’estensione della lista dei "capolavori da tutelare". La Commissione raccomanda altresì, dati gli evidenti rischi di mercificazione che incombono su un siffatto progetto, i quali potrebbero interferire gravemente con la sua natura, di salvaguardare la cifra culturale e civile dell’iniziativa in questione, che si estrinseca nella definizione di patrimonio culturale immateriale quale bene comune, di cui nessuno può approfittare per scopi meramente individuali od egoistici, pur rappresentando sicuramente un investimento profittevole e auspica che, date le scadenze previste, venga incentivato un vero processo partecipativo in grado di coinvolgere i territori e i molti operatori politici e culturali interessati. A tal fine, la 7a Commissione propone la realizzazione di un incontro nazionale con i soggetti – dagli assessori alla cultura ai dirigenti delle associazioni interessate – concretamente preposti alla tutela del nostro patrimonio culturale immateriale, a cui possa partecipare anche il mondo della scuola e dell’università.

 

La relatrice BURANI PROCACCINI (FI) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per la fase dell’esame che si svolgerà in Assemblea, volto anche a recepire le indicazioni della 7a Commissione, al fine di impegnare il Governo a promuovere lo sviluppo di un programma di reti per la protezione o l’implementazione di luoghi che abbiano la dignità degli antichi istituti di Storia Patria, incardinati su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto della sussidiarietà verticale ed orizzontale con l’ausilio ed il controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali.

 

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1558, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale e proponendo l’assorbimento del disegno di legge n. 1414.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007

40a seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,20.

(omissis)

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

 

 Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra i disegni di legge in titolo i quali, a suo avviso, non presentano profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere su entrambi un parere non ostativo.

 

 Concorda la Sottocommissione.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2007

77a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

 

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che mentre l’articolo 26 della Convenzione e la relazione tecnica prevedono contributi degli Stati membri, da versare almeno ogni due anni, al Fondo per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale, la quantificazione degli oneri del provvedimento sembra considerare una cadenza annuale dell’onere: occorre acquisire chiarimenti in merito. Occorre altresì acquisire conferma che la prima riunione dell’Assemblea generale (articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione) si tenga nel 2007. Infine, rileva che l’onere complessivo è quantificato come previsione di spesa corredata da una clausola di salvaguardia degli oneri. Tuttavia non viene indicata la disposizione recante un onere non contenibile in un limite massimo di spesa. Tale specificazione rileva anche in quanto alcuni oneri per la partecipazione alle riunioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 5, 8, paragrafo 3, sembrano essere configurabili come tetti di spesa.

 

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si rileva che il contributo a carico dell’Italia da versare al Fondo di Salvaguardia è stato calcolato in ragione dell’1 per cento su base annua e, pertanto, con riferimento alla metà del contributo ordinario dell’Italia al bilancio dell’UNESCO, che risulta avere cadenza biennale. In merito all’articolo 4, paragrafo 2, conferma poi che la prima riunione dell’Assemblea Generale si terrà nel corso dell’anno 2007; infine, in merito all’articolo 3, comma 2, chiarisce che la clausola di salvaguardia si è resa opportuna in quanto il contributo obbligatorio da versare al Fondo di Salvaguardia potrà variare nel corso degli anni in ragione della variazione dell’entità dell’obbligo contributo dell’Italia al bilancio dell’UNESCO, mentre conferma che gli oneri relativi alle riunioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 8, paragrafo 3, si configurano come tetti di spesa.

 

Il presidente relatore MORANDO (Ulivo), preso atto del chiarimento circa lo svolgimento della prima riunione nell’anno 2007, propone dunque l’espressione di un parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri relativi alle riunioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 8, paragrafo 3, si configurano come tetti di spesa.

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente.

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007

85a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa e per la salute Patta.

 

 La seduta inizia alle ore 16,15.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Parere alla 3^ Commissione. Esame congiunto e rinvio)

 

 La relatrice GAGLIARDI (RC-SE) illustra anzitutto il disegno di legge n. 1558, di iniziativa dei Ministri degli affari esteri e per i beni culturali, che reca la ratifica della "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 nel corso della trentaduesima Conferenza generale dell’Unesco. Un analogo disegno di legge, il n. 1414, era stato presentato nel mese di marzo da alcuni senatori del Gruppo di Rifondazione comunista e si pone in sostanziale convergenza rispetto alla proposta governativa.

Quanto al testo dell'Esecutivo, sottolinea il grande interesse culturale, giuridico e politico del tema, invitando tutti i componenti della Commissione a non sottovalutarne il significato, a prescindere dallo schieramento di appartenenza. A giudizio della relatrice, l’idea che il patrimonio culturale di un Paese non si limiti soltanto alle sue entità tangibili - artistiche, monumentali, naturali - ma comprenda anche una dimensione "immateriale" - orale, rituale, linguistica - è relativamente antica. Molto più recente è stato il passaggio pratico-politico che, su impulso di molti Paesi del cosiddetto "terzo mondo", ha portato alla nascita di questa nuova Convenzione. Ricorda altresì che nel novembre scorso è stato nominato un comitato intergovernativo di 24 membri ed è stato istituito un fondo obbligatorio, gestito dal segretariato dell’Unesco.

Puntualizza poi che ogni Stato dovrà innanzitutto stilare una lista rappresentativa dei beni culturali immateriali che necessitano di una tutela urgente. Nel caso italiano si tratta di redigere un inventario del patrimonio più significativo in tema di feste popolari, ricorrenze, attività artistiche e spettacolari, ricchezze etnoantropologiche e lingue che, a suo avviso, non può essere derubricato al livello di "folklore locale" o di culture residuali, ma che deve invece essere salvaguardato e giuridicamente tutelato. Ciò non solo per il suo valore intrinseco e per la funzione di coesione sociale che può svolgere contro le tendenze livellatrici della globalizzazione, ma anche per i benefici economici che può indurre in ambito sia locale che nazionale in termini di turismo e di valorizzazione delle nostre risorse. Rammenta in proposito gli esempi positivi della Spagna e della Francia.

Ritiene quindi necessario agire con sollecitudine, al di fuori di logiche prettamente burocratiche o formalistiche, dato il notevole patrimonio culturale immateriale presente in Italia.

Evidenzia inoltre alcuni aspetti rilevanti: il primo concerne i tempi parlamentari, nel senso che una celere ratifica permetterà ai rappresentanti italiani di partecipare alle riunioni in agenda e di avanzare altre proposte di estensione della lista dei "capolavori da tutelare", oltre ai due già accolti dalla Convenzione provvisoria (in particolare, i pupi siciliani e il canto da tenore sardo).

Il secondo elemento attiene, a suo avviso, agli evidenti rischi di mercificazione che incombono su un siffatto progetto in quanto, nel momento in cui esso diventerà operativo, interessi nient’affatto immateriali variamente diffusi nella nostra società potrebbero interferire gravemente con la sua natura. Al riguardo, precisa che l'iniziativa in questione rappresenta sicuramente un investimento profittevole per tutti, ma non dovrebbe comunque smarrire la sua cifra culturale e civile, che si estrinseca nella definizione di patrimonio culturale immateriale quale bene comune, di cui nessuno può approfittare per scopi meramente individuali od egoistici.

La terza e ultima avvertenza, prosegue la relatrice, è di carattere politico. Auspica infatti che, date le scadenze previste, si incentivi un vero processo partecipativo in grado di coinvolgere i territori e i molti operatori politici e culturali interessati. Suggerisce quindi al Ministero per i beni culturali di realizzare al più presto un incontro nazionale con i soggetti - dagli assessori alla cultura ai dirigenti delle associazioni interessate - concretamente preposti alla tutela del nostro patrimonio culturale immateriale, a cui possa partecipare anche il mondo della scuola e dell’università. In tal modo, conclude, si potranno convogliare risorse ed energie attorno ad una prospettiva di grande interesse ed utilità per tutti.

 

 Il senatore ASCIUTTI (FI), riservandosi di intervenire successivamente in discussione generale, coglie l'occasione per chiedere informazioni circa la costituzione dei Gruppo di collaborazione del Senato con l'Unesco, già istituito nella scorsa legislatura.

Al riguardo, nel sottolineare il positivo contributo reso dal Gruppo di collaborazione in termini di proficuo interscambio con il suddetto organismo internazionale, auspica che esso sia nuovamente istituito al fine di consentire una più adeguata partecipazione del Parlamento alle decisioni adottate presso l'Unesco.

 

La relatrice GAGLIARDI (RC-SE) si associa alla richiesta di informazioni del senatore Asciutti.

 

La PRESIDENTE comunica che ha già trasmesso una richiesta formale alla Presidenza del Senato per sollecitare l'istituzione del Gruppo di collaborazione, anche in considerazione del prestigio che esso ha conferito al Parlamento nella passata legislatura.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2007

88a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.

 

 La seduta inizia alle ore 15,30.

(omissis)

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell' UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Parere alla 3ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 maggio 2007.

 

 In discussione generale interviene il senatore STERPA (FI) il quale si interroga sulle modalità di redazione dell'elenco dei beni immateriali. In proposito esprime perplessità sulla possibilità di adottare misure concrete per il sostegno del patrimonio immateriale, dati gli elevati costi ipotizzabili.

 

 Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per la replica e l'illustrazione dello schema di parere.

 

 La relatrice GAGLIARDI (RC-SE) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto) che recepisce sostanzialmente i contenuti della relazione.

 

 Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale dà atto alla relatrice di aver svolto una relazione corretta. Nel condividere le premesse dello schema di parere, esprime tuttavia alcune riserve sull'osservazione n. 2, che giudica un'eccessiva forzatura, tanto più che i beni immateriali sono comunque suscettibili di generare profitti nell'immediato.

 Suggerisce quindi alla relatrice di eliminare le parole "per molti", chiedendo in alternativa di votare per parti separate.

 

 Il senatore MARCONI (UDC) dichiara il suo voto di astensione sullo schema di parere, in considerazione della scarsa chiarezza circa le finalità e l'oggetto della Convenzione. Si interroga infatti sull'utilità di un inventario del patrimonio immateriale costituito dalle feste popolari, dalle ricorrenze e dalle attività artistiche, in quanto esso potrebbe rappresentare una decisione unilaterale e dirigistica dello Stato.

 Occorre quindi a suo giudizio una valutazione attenta sui singoli eventi meritevoli di tutela, tanto più che le trasformazioni della società determinano cambiamenti radicali nella cultura e nel folclore popolare. A fronte del mutamento dei costumi non reputa infatti opportuno stanziare risorse per manifestazioni culturali che potrebbero risultare caduche.

 

 La senatrice CAPELLI (RC-SE) esprime il voto favorevole a nome del proprio Gruppo sullo schema di parere, in quanto attraverso la ratifica della Convenzione si mette in moto un processo innovativo.

 Sottolinea indi l'importanza della definizione di patrimonio culturale immateriale e reputa necessario che esso diventi un bene dell'umanità, ben oltre i limiti strettamente connessi al territorio a dimostrazione di un approccio di lungo respiro.

 

 La senatrice SOLIANI (Ulivo) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, concordando con le osservazioni della senatrice Capelli in ordine alla novità costituita dalla Convenzione oggetto di ratifica.

 Nel ribadire il valore del patrimonio culturale immateriale, esprime particolare apprezzamento per l'osservazione n. 3, nella prospettiva di coinvolgere i territori in un dibattito aperto sul tema. Auspica quindi che la salvaguardia del patrimonio immateriale sia oggetto di approfondimento ulteriore al fine di radicare la coscienza civile del Paese.

 In relazione all'attività dell'Unesco, rammenta infine di aver presentato durante la scorsa legislatura un ordine del giorno (riferito al disegno di legge n. 2221) volto ad considerare le positive esperienze delle scuole dell'infanzia italiane nell'ambito del patrimonio immateriale.

 

 La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) manifesta il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando la puntualità e la diligenza della relatrice nella stesura del parere.

 Nel condividere l'urgenza di ratificare la Convenzione, fa presente che essa è stata già adottata da oltre trenta Paesi ed esprime quindi rammarico per il ritardo dell'Italia rispetto alle fasi preparatorie.

 Concorda altresì con la necessità di evitare rischi di mercificazione e auspica che la partecipazione a tale organismo internazionale possa fornire un contributo rilevante nell'individuazione del patrimonio culturale immateriale.

 

 La senatrice NEGRI (Aut) si dichiara favorevole allo schema di parere, sottolineando la necessità di assicurare una tempistica certa per la ratifica.

 Quanto alle perplessità del senatore Marconi, ritiene che l'analisi delle disposizioni della Convenzione - in particolare degli articoli 2, 12 e 13 - consente di fugare ogni dubbio sull'arbitrarietà nella redazione degli inventari e smentisce possibili forzature.

 

 La relatrice GAGLIARDI (RC-SE), nell'esprimere compiacimento per le considerazioni emerse, accoglie la proposta avanzata dal senatore Asciutti in merito all'osservazione n. 2 e presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni riformulato (pubblicato in allegato al presente resoconto).

 Quanto alle richieste di approfondimento, auspica che il Governo e in particolare il sottosegretario Mazzonis possa riferire sull'iter della Convenzione, data la competenza al riguardo del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 Previa dichiarazione di astensione del senatore MARCONI (UDC), la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni come riformulato.

 

 La seduta termina alle ore 16.

 

 


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1414 E 1558

 

 La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

 

premesso che:

 

- la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è un tema di grande interesse culturale, giuridico e politico, di cui non deve essere sottovalutato il significato, a prescindere dallo schieramento di appartenenza;

- l’idea che il patrimonio culturale di un Paese non si limiti soltanto alle sue entità tangibili - artistiche, monumentali, naturali - ma comprenda anche una dimensione "immateriale" - orale, rituale, linguistica - è relativamente antica, mentre molto più recente è stato il passaggio pratico-politico che ha portato alla nascita di questa nuova Convenzione;

 

preso atto che nel novembre scorso è stato nominato un comitato intergovernativo di 24 membri ed è stato istituito un fondo obbligatorio, gestito dal segretariato dell’Unesco;

 

considerato che:

 

- ogni Stato dovrà innanzitutto stilare una lista rappresentativa dei beni culturali immateriali che necessitano di una tutela urgente, redigendo - nel caso italiano - un inventario del patrimonio più significativo in tema di feste popolari, ricorrenze, attività artistiche e spettacolari, ricchezze etnoantropologiche e lingue;

- tale patrimonio non può essere derubricato al livello di "folklore locale" o di culture residuali, ma deve invece essere salvaguardato e giuridicamente tutelato, non solo per il suo valore intrinseco e per la funzione di coesione sociale che può svolgere contro le tendenze livellatrici della globalizzazione, ma anche per i benefici economici che può indurre in ambito sia locale che nazionale in termini di turismo e di valorizzazione delle nostre risorse;

 

 tenuto conto della necessità di agire con sollecitudine, al di fuori di logiche prettamente burocratiche o formalistiche, dato il notevole patrimonio culturale immateriale presente in Italia;

 

 esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1. per quanto concerne i tempi parlamentari, si auspica una celere ratifica al fine di consentire la partecipazione dei rappresentanti italiani alle riunioni in agenda e l'estensione della lista dei "capolavori da tutelare";

2. dati gli evidenti rischi di mercificazione che incombono su un siffatto progetto i quali potrebbero interferire gravemente con la sua natura, si raccomanda di salvaguardare la cifra culturale e civile dell'iniziativa in questione, che si estrinseca nella definizione di patrimonio culturale immateriale quale bene comune, di cui nessuno può approfittare per scopi meramente individuali od egoistici, pur rappresentando sicuramente un investimento profittevole per molti;

3. si auspica che, date le scadenze previste, venga incentivato un vero processo partecipativo in grado di coinvolgere i territori e i molti operatori politici e culturali interessati. A tal fine, si propone la realizzazione di un incontro nazionale con i soggetti - dagli assessori alla cultura ai dirigenti delle associazioni interessate - concretamente preposti alla tutela del nostro patrimonio culturale immateriale, a cui possa partecipare anche il mondo della scuola e dell’università.

 

 Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito sottoporrà all'Assemblea.

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1414 E 1558

 

 La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

 

 premesso che:

 

- la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è un tema di grande interesse culturale, giuridico e politico, di cui non deve essere sottovalutato il significato, a prescindere dallo schieramento di appartenenza;

- l’idea che il patrimonio culturale di un Paese non si limiti soltanto alle sue entità tangibili - artistiche, monumentali, naturali - ma comprenda anche una dimensione "immateriale" - orale, rituale, linguistica - è relativamente antica, mentre molto più recente è stato il passaggio pratico-politico che ha portato alla nascita di questa nuova Convenzione;

 

preso atto che nel novembre scorso è stato nominato un comitato intergovernativo di 24 membri ed è stato istituito un fondo obbligatorio, gestito dal segretariato dell’Unesco;

 

considerato che:

 

- ogni Stato dovrà innanzitutto stilare una lista rappresentativa dei beni culturali immateriali che necessitano di una tutela urgente, redigendo - nel caso italiano - un inventario del patrimonio più significativo in tema di feste popolari, ricorrenze, attività artistiche e spettacolari, ricchezze etnoantropologiche e lingue;

- tale patrimonio non può essere derubricato al livello di "folklore locale" o di culture residuali, ma deve invece essere salvaguardato e giuridicamente tutelato, non solo per il suo valore intrinseco e per la funzione di coesione sociale che può svolgere contro le tendenze livellatrici della globalizzazione, ma anche per i benefici economici che può indurre in ambito sia locale che nazionale in termini di turismo e di valorizzazione delle nostre risorse;

 

 tenuto conto della necessità di agire con sollecitudine, al di fuori di logiche prettamente burocratiche o formalistiche, dato il notevole patrimonio culturale immateriale presente in Italia;

 

 esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

4. per quanto concerne i tempi parlamentari, si auspica una celere ratifica al fine di consentire la partecipazione dei rappresentanti italiani alle riunioni in agenda e l'estensione della lista dei "capolavori da tutelare";

5. dati gli evidenti rischi di mercificazione che incombono su un siffatto progetto i quali potrebbero interferire gravemente con la sua natura, si raccomanda di salvaguardare la cifra culturale e civile dell'iniziativa in questione, che si estrinseca nella definizione di patrimonio culturale immateriale quale bene comune, di cui nessuno può approfittare per scopi meramente individuali od egoistici, pur rappresentando sicuramente un investimento profittevole;

6. si auspica che, date le scadenze previste, venga incentivato un vero processo partecipativo in grado di coinvolgere i territori e i molti operatori politici e culturali interessati. A tal fine, si propone la realizzazione di un incontro nazionale con i soggetti - dagli assessori alla cultura ai dirigenti delle associazioni interessate - concretamente preposti alla tutela del nostro patrimonio culturale immateriale, a cui possa partecipare anche il mondo della scuola e dell’università.

 

 Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di merito sottoporrà all'Assemblea.

 


COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Mercoledì 6 giugno 2007

 

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO


        La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(S. 1558 Governo) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(Parere alla 3ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

        La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
        Leoluca ORLANDO (IdV), presidente e relatore, riferisce sul testo del disegno di legge di ratifica della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Rileva che la convenzione è volta ad istituire forme di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale, quali sono le tradizioni, feste, musica, teatro, lingua e arti varie; evidenzia che i Paesi membri sono tenuti ad assumere il ruolo di principali garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l’impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio. Osserva che l’oggetto del provvedimento rientra nell’ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; fa notare che
la Convenzione prescrive che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, al fine di proteggere il patrimonio culturale immateriale. Manifesta l’esigenza che in sede di attuazione della Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione.

        Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

        Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(S. 1538 Governo) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Parere alla 3ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

        La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
        Leoluca ORLANDO (IdV), presidente e relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI. Evidenzia che l’Accordo riguarda un’opera d’interesse nazionale, e che il relativo procedimento autorizzativo si svolgerà d’intesa con la regione interessata. Osserva quindi che l’oggetto del provvedimento rientra nell’ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

        Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

        Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

 


Allegato 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (S. 1558 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


        
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
            esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

            considerato che la Convenzione è finalizzata ad istituire forme di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale (tradizioni, feste, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie); e che i Paesi membri sono tenuti ad assumere il ruolo di principali garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l’impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio;
            rilevato che
la Convenzione attribuisce agli Stati parte il compito di identificare e definire gli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio e adottare le relative misure di salvaguardia; di redigere ed aggiornare uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio; di creare uno o più organi competenti, nello specifico, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; di adottare misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario che siano utili al fine di favorire la gestione del patrimonio culturale immateriale;
            considerato che l’oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione, rientra nell’ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
            rilevato che
la Convenzione stabilisce che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, per proteggere il patrimonio culturale immateriale;
            evidenziata l’esigenza che in sede di attuazione della previsioni contenute nella Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione;

        esprime


PARERE FAVOREVOLE


 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

198a seduta pubblica (antimeridiana):

 

giovedì19 luglio 2007

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ANGIUS

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,30).

 

Discussione dei disegni di legge:

(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

(1414) MARTONE ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003

(Relazione orale) (ore 13,05)

 

Approvazione del disegno di legge n. 1558

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1558 e 1414.

La relatrice, senatrice Burani Procaccini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Se la relazione fosse scritta, sarebbe ancora più gradita.

BURANI PROCACCINI, relatrice. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare la relazione scritta.

PRESIDENTE.La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che invito la presentatrice ad illustrare.

BURANI PROCACCINI, relatrice. Signor Presidente, ricordo che in Commissione è emersa unanime condivisione per l'ipotesi di presentare un ordine del giorno sulla materia nella successiva fase in Assemblea.

L'ordine del giorno in particolare intende promuovere lo sviluppo di un programma di reti per la protezione o l'implementazione di luoghi che abbiano la dignità degli antichi istituti di storia patria, che possono diventare anche sedi di raccolta delle memorie e di particolari tipicità della storia italiana, considerato che i Comuni, anche i piccoli paesi, hanno molto da raccontare dal punto di vista storico. I particolarismi entrano a far parte di un discorso culturale non solo italiano ma anche internazionale.

Chiedo all'Aula e al Governo di esprimersi favorevolmente al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1558.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARTONE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARTONE (RC-SE). (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, dal momento che ho presentato un disegno di legge riguardante la Convenzione UNESCO, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge n. 1558, perché penso che segua la continuità della ratifica della Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e riesca a porre il nostro Paese all'avanguardia rispetto alla promozione e alla protezione del patrimonio culturale immateriale.

In particolare, due sono gli obiettivi di questa Convenzione: la tutela del «canto a tenores» sardo e dei pupi siciliani è l'inizio di un percorso che speriamo che il Governo voglia continuare a percorrere con molta convinzione.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole e chiedo di consegnare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE.La Presidenza l'autorizza in tal senso.

 

 


 

Allegato A

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (1558)

ORDINE DEL GIORNO

G100

La Relatrice

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata l'importanza degli Istituti italiani di Storia Patria, che dalla fine dell'Ottocento (1862, lo statuto della Deputazione Toscana di Storia Patria) sono sorti in Italia come enti morali per la conservazione di documenti di grande e piccola storia, di tradizioni orali descritte e trascritte e pertanto minutamente conservate ed oggi il più delle volte obsolete e dimenticate per colpevole trascuratezza degli enti locali, provinciali e regionali italiani;

considerato poi che agli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge di ratifica della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 17 ottobre 2003 dell'UNESCO si prevede "l'adozione di misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario che siano utili a favorire la creazione di istituzioni che si occupino di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale; creare istituzioni che conservino la documentazione relativa al patrimonio culturale immateriale e facilitino l'accesso alla stessa. Si prevede inoltre che ogni Stato parte si impegni ad assicurare il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, attraverso, tra l'altro: programmi educativi rivolti soprattutto ai giovani, d'informazione e sensibilizzazione; attività di gestione e ricerca scientifica ";

considerato quindi che i predetti Istituti di Storia Patria spesso sono a carattere regionale e che solo occasionalmente piccoli o grandi enti locali hanno luoghi deputati alla conservazione di documenti sui beni

Immateriali e che tali situazioni sopra descritte rischiano di far perdere definitivamente linguaggi, tradizioni culturali, racconti di episodi e personaggi di storia locale,

impegna il Governo e segnatamente il Ministro per i beni e le attività culturali a promuovere lo sviluppo di un programma di reti per la protezione o l'implementazione di luoghi che abbiano la dignità degli antichi istituti di Storia Patria, incardinati su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto della sussidiarietà verticale ed orizzontale e dei criteri di riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ma con l'ausilio ed il controllo del Ministero stesso.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Allegato B

 

Allegato B

 

 

 

Relazione orale della senatrice Burani Procaccini sul disegno di legge n. 1558

Onorevoli senatori, l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 1414 ed altresì sul disegno di legge n. 1558, entrambi finalizzati ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Quanto al disegno di legge n. 1558, la citata Convenzione - approvata all'unanimità dalla 32a Conferenza generale dell'UNESCO - si propone di istituire necessarie forme di tutela giuridica nei confronti del complesso delle espressioni che formano l'identità culturale di comunità e gruppi - quali pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità - attraverso misure atte a garantire la fruibilità del patrimonio immateriale, quali l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio stesso. Posto che molte peculiarità nazionali e regionali si definiscono attraverso gli aspetti immateriali della cultura, il riconoscimento internazionale del patrimonio culturale immateriale trova le sue origini nell'esigenza delle società di garantire una continuità culturale e un rafforzamento delle identità regionali e nazionali, purchè l'esplicazione di tali forme di espressioni culturali non avvenga in contrasto con i principi di tutela internazionale dei diritti umani, oltre che con i princìpi di giustizia ed equità, sostenibilità e mutuo rispetto tra comunità, gruppi e individui, nonché dello sviluppo sostenibile.

E' utile osservare inoltre che la disciplina di cui alla Convenzione in esame si ispira al dettato della Convenzione del 1972 relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184), soprattutto con riferimento alle procedure d'attuazione della stessa ed agli organi ad essa preposti. In linea generale è prevista l'istituzione di una Lista "rappresentativa" dei migliori esempi del patrimonio culturale immateriale, e quella dei beni che "necessitano di una tutela urgente", nel presupposto tuttavia che, in base al principio della "prevalente" responsabilità nazionale, i Paesi membri continuano a svolgere il ruolo di principali garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l'impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio.

Nell'ambito della tutela dei beni immateriali, si ricorda che ai sensi della citata Convenzione del 1972 vigeva un meccanismo in base al quale gli elementi meritevoli di tutela venivano proclamati "Capolavori del patrimonio culturale orale e intangibile dell'Umanità", sistema ora decaduto con l'entrata in vigore della Convenzione in esame, laddove i "Capolavori" già proclamati saranno di diritto inseriti nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità. In questo quadro, risulta necessario - secondo quanto è evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento - portare a termine, nel più breve tempo possibile, l'iter di ratifica della Convenzione in oggetto, al fine di permettere all'Italia di presentare candidature di beni all'istituenda Lista e di vedere riconosciuti in essa i "Capolavori" già proclamati nel 2001 (i pupi siciliani) e nel 2005 (la tradizione del canto a tenore sardo).

Nel merito dell'Accordo, tra le disposizioni meritevoli di tutela si segnala l'articolo 3, ove si precisa che la Convenzione non deve essere interpretata in modo da alterare o diminuire il livello di protezione del patrimonio mondiale previsto dalla Convenzione del 1972, a cui una parte del patrimonio culturale immateriale sia direttamente associata, o in modo pregiudizievole rispetto ai diritti ed agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale.

Quanto agli organi della Convenzione, l'articolo 4 istituisce l'Assemblea generale degli Stati parte, che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni; l'articolo 5 riguarda il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, composto da un minimo di 18 membri ad un massimo di 24, eletti dall'Assemblea generale in base al principio della equa distribuzione geografica e di rotazione per la durata del mandato di quattro anni (articolo 6), e deputato a promuovere, incentivare e seguire l'applicazione degli obiettivi della Convenzione. Quanto alla tutela del patrimonio immateriale, si prevedono due ordini di interventi, l'uno attuato a livello nazionale, laddove gli Stati membri - ai sensi degli articoli 11 e 12 - adottano specifiche misure di salvaguardia a favore dei propri beni immateriali, ovvero si impegnano nella stesura dell'inventario del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio da sottoporre al citato Comitato intergovernativo, all'uopo istituendo uno specifico organo (competente per l'Italia il Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell'UNESCO). Sul piano internazionale, invece, l'articolo 16 prevede l'istituzione di una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, creata, aggiornata e resa pubblica dal Comitato, su proposta degli Stati parte interessati, i cui criteri per l'iscrizione dei beni immateriali nella lista sono stabiliti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale. L'articolo 17 riguarda invece i beni che richiedono una salvaguardia urgente, prevedendo la relativa iscrizione in una Lista apposita, sempre da parte del Comitato, su richiesta dello Stato parte interessato. In caso di estrema urgenza, l'iscrizione del bene nella Lista potrà avvenire in assenza di una specifica richiesta da parte dello Stato interessato, ma previa consultazione di quest'ultimo. L'articolo 18 riguarda il ruolo del Comitato nella selezione delle attività di promozione di programmi e progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo. A tale fine, il paragrafo 2 dell'articolo 18 prevede che il Comitato esamini ed approvi le richieste di assistenza internazionale formulate dagli Stati parte al Comitato.

Si evidenziano, inoltre, agli articoli 19, 20 e 21, con riferimento ai quali, in base al principio secondo cui la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale afferisce all'interesse generale per l'umanità, si prevedono forme di cooperazione a livello bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale. A questo ultimo riguardo, l'assistenza internazionale, può essere riconosciuta a condizioni e per finalità precisi, mediante interventi di ordine giuridico, tecnico e finanziario, compresa la concessione di prestiti a interesse ridotto e donazioni.

Di rilievo risultano, infine, le disposizioni, di cui agli articoli 25 e seguenti, dirette all'istituzione di un Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, le cui risorse sono costituite da contributi obbligatori degli Stati parte (da versare almeno una volta ogni due anni), risorse ad hoc stanziate dalla Conferenza generale dell'UNESCO, contributi da parte di altri Stati, di organismi e programmi del sistema ONU o di altre organizzazioni internazionali, organismi pubblici o privati o persone fisiche. Sulla base delle linee guida stabilite dall'Assemblea generale, il Comitato potrà utilizzare le risorse del Fondo.

Quanto all'attuazione della Convenzione in esame da parte del nostro Paese, si rende noto che, in vista della ratifica, sono state estese le competenze del Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell'UNESCO anche alle attività di coordinamento delle istanze connesse con gli adempimenti derivanti dalla Convenzione medesima.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore dello stesso.

Quanto al testo del disegno di legge n. 1414, d'iniziativa del senatore Martone ed altri, si rileva il carattere sostanzialmente identico a quello del Governo, se non per una differente quantificazione degli oneri finanziari connessi all'attuazione della Convenzione in esame.

Alla luce delle suddette considerazioni si propone pertanto all'Assemblea di approvare il disegno di legge n. 1558, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 1414.

 

Sen. Burani Procaccini

Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1558

Signor Presidente, colleghi senatori, già nell'ottobre 2003 l'Italia ha attivamente partecipato all'approvazione di questa Convenzione internazionale, di cui oggi se ne chiede la ratifica e l'esecuzione. Infatti, dopo un vivace e lungo negoziato, esimi internazionalisti italiani sono stati coinvolti dall'UNESCO alla stesura della bozza del Patto.

Ora non possiamo vanificare tutto l'impegno profuso, né possiamo indugiare nell'attuazione di tale Accordo, il cui fine è quello di istituire necessarie forme di tutela giuridica a espressioni più vulnerabili della nostra identità culturale e che fanno parte dei beni definiti «immateriali».

Non è di certo solo mia opinione che tali provvedimenti costituiscano una tappa fondamentale per la difesa di questo patrimonio impercettibile - dinamico, quanto ricco ed irrinunciabile - a volte solo verbale, ma che dà senz'altro grande lustro ai nostri natali.

Dobbiamo cioè garantire una protezione di quell'infinito scrigno fatto di emozioni, tradizioni, feste, riti, danza e quant'altro di meglio abbiamo nel nostro bel Paese.

Né è la prima volta che l'Italia ratifica tali regole atte ad esaltare la cultura di memoria tramandata oralmente di generazione in generazione.

Infatti, con questa Convenzione si dà seguito ad un dovere sorto con quella del 1972, entrata in vigore da poco, con cui più Stati internazionali si sono fatti carico di istituire «inventari specifici» di beni intangibili stabilendo anche una "Lista rappresentativa" dei migliori esempi di cultura orale, al fine di garantire la fruibilità, l'identificazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio stesso.

In particolare, e - tenuto conto che l'Italia è da sempre leader mondiale quanto a presenza di beni culturali sul territorio - si avverte ancor più incombente l'urgenza di portare a termine l'iter della presente ratifica. Ciò anche per permettere alla nostra terra di proporre beni all'istituenda «Lista» e vedere riconosciuti in essa «capolavori italiani», in precedenza proclamati (ad esempio, i Pupi siciliani, le celebrazioni religiose che si svolgono in molte città e paesi, il Palio di Siena). E proprio in ragione di tutta la ricchezza culturale italiana meritevole di tutela - che qui per brevità non sto ad elencare - peraltro presente dalle Alpi alle Piramidi, annuncio il voto positivo dell'UDEUR al provvedimento all'esame.

 

Sen. Barbato

 

 




[1]    Gli ulteriori 6 membri sono stati eletti dalla sessione straordinaria dell’Assemblea generale il 9 novembre 2006.