Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica di Corea A.C.3020
Riferimenti:
AC n. 3020/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 261
Data: 09/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica di Corea

A.C.3020

 

 

 

 

 

n. 261

 

 

9 ottobre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento affari esteri

 

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File: es0165.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  6

Progetto di legge

§      A.S. 3020 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007  9

§      Corea del Sud  -  Scheda sintetica  57

 

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

3020

Titolo dell’Accordo

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; Ricerca scientifica e tecnologica.

Firma dell’Accordo

Roma, 16 febbraio 2007

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

29 agosto 2007

§       annuncio

10 settembre 2007

§       assegnazione

28 settembre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VII, X

Oneri finanziari

 


 

Contenuto dell’accordo

 

L’Accordo sottoscritto dall'Italia e dalla Corea del Sud il 16 febbraio 2007 a Roma riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della scienza e della tecnologia e sostituisce il precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 2 marzo 1984.

L'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la collaborazione reciproca, sfruttando le possibili sinergie per un potenziamento vantaggioso per entrambe le Parti. I rapporti tra l’Italia e la Corea del Sud hanno conosciuto di recente una rinnovata intensificazione ai massimi livelli di Governo, e, per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica, si basano sulle aspettative di due Paesi entrambi decisi a rivestire nel prossimo futuro un ruolo di primo piano nella ricerca a livello mondiale. L’Accordo all’esame della III Commissione è volto appunto a situare l’insieme di tali aspettative nell’orizzonte aggiornato dell’oggi, nel quale sia la mappa dei più promettenti programmi di ricerca che quella dei Paesi protagonisti sono, negli ultimi venti anni, profondamente mutate.

L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 11 articoli e di un Allegato, che è parte integrante dell’Accordo.

L'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. In particolare, l’articolo 4 stabilisce che tale cooperazione avverrà specialmente in alcune aree, fra le quali: agricoltura e industria alimentare; scienze di base; tecnologie dell’informazione; energia e ambiente; aerospazio; sanità e biotecnologie; ingegneria e telecomunicazioni; micro- e nanotecnologie.

In base all’articolo 2, le Parti vengono impegnate a promuovere specifici Accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi.

L’articolo 3 prevede che le Parti partecipino congiuntamente ai programmi dell’Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali. L’articolo stabilisce pertanto un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell’Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo tra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un nesso di complementarità teso a valorizzare la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti più vasti di collaborazione.

L’articolo 5 elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l’altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l’organizzazione di seminari e di corsi di formazione, la concessione di borse di studio a docenti e ricercatori.

L’articolo 6 subordina l’effettiva attuazione dell’Accordo alle disponibilità di fondi e alle normative nazionali delle due Parti, ciascuna delle quali, comunque faciliterà in ogni modo compatibile con il proprio ordinamento la permanenza e l’attività di cittadini dell’altra Parte inviati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Accordo.

Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell’attuazione dell’Accordo in esame sono contenute nell’Annesso all’Accordo, cui l’articolo 7 fa rinvio, e che ne costituisce parte integrante.

In base all’Annesso sulla proprietà intellettuale, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell’ambito dell’Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia. L’Allegato definisce poi il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute, le modalità di ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni confidenziali di lavoro.

Viene istituita, dall’articolo 8, una Commissione Mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali, in date da stabilire, per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione ai sensi del presente Accordo, la formulazione di raccomandazioni e la definizione dei programmi di cooperazione ed esecutivi.

L’articolo 9 prevede la via negoziale per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti in merito all’esecuzione o all’interpretazione dell’Accordo.

L’articolo 10 stabilisce che eventuali modifiche all’Accordo potranno essere adottate in qualsiasi momento con il consenso delle Parti.

L’articolo 11 reca, infine, le clausole di rito relative alla ratifica, all’entrata in vigore, alla durata dell’Accordo, illimitata denuncia notificata da una delle Parti all’altra, che non avrà tuttavia effetto sull'esecuzione dei programmi in corso (se le Parti non saranno di diverso avviso).

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Corea del Sud del 16 febbraio 2007.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 744.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, e in 751.790 euro annui a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili allo scambio di esperti, ricercatori e docenti, allo svolgimento di seminari, corsi di formazione e di conferenze, alla realizzazione di progetti  e laboratori congiunti di ricerca, alla concessione di borse di studio da parte dell’Italia e alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista.

Si osserva tuttavia che il maggior onere a partire dal 2009 dipende, in base alla relazione tecnica, esclusivamente dalle spese di missione e di viaggio per la partecipazione di tre funzionari alle riunioni della Commissione mista, le quali tuttavia, giusta l’art. 8 dell’Accordo, non hanno una periodicità prefissata.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Oltre alla relazione tecnica, il disegno di legge è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

La ATN, in particolare, afferma che le disposizioni dell’Accordo non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento costituzionale o comunitario. Quanto all’impatto regolamentare ed amministrativo, l’esecuzione dell’Accordo non richiede l’adozione di regolamenti e atti amministrativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

 


Progetto di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3020

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

 

Presentato il 29 agosto 2007

 

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

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Onorevoli Deputati! - Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico grazie al rinnovato slancio dell'azione italiana nella penisola coreana. Tra Italia e Corea del Sud si è aperta infatti una stagione di contatti ad alto livello politico che, dall'inizio del 2007, ha già fatto registrare la visita in Corea del Ministro degli affari esteri Massimo D'Alema (4-5 febbraio) e la visita in Italia del Presidente della Repubblica sudcoreana Roh Moo-hyun (14-16 febbraio), mentre si è svolta a metà aprile la missione a Seoul del Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi.

 

      Uno dei volet principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. Nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico la Corea è oggi un leader mondiale, e grande è l'attenzione posta dall'industria e dal Governo coreano agli investimenti nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica, con l'obiettivo di entrare tra i 10 Paesi leader in tale ambito entro il 2010. Da parte sua l'Italia, che, in armonia con le linee guida e le strategie del Governo italiano nel campo della politica della ricerca di base e industriale (in particolare il Programma nazionale di ricerca 2005-2007), intende profilarsi in Estremo Oriente sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati partner particolarmente avanzati, vede la Corea del Sud come interlocutore privilegiato in tale settore di cooperazione.

 

      Le basi della collaborazione scientifico-tecnologica fra Italia e Corea risiedono nel precedente Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 2 marzo 1984. A tale Accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli esecutivi di collaborazione scientifica e tecnologica di cui il più recente è l'VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.

 

      In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

 

          a) sostituire l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica che, firmato a Roma il 2 marzo 1984, è sprovvisto di copertura finanziaria;

 

 

          b) adattare i contenuti dell'Accordo alle nuove caratteristiche e ai bisogni scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

 

 

Illustrazione dell'Accordo.

 

      Il testo è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.

 

      Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica.

 

      L'articolo 1 enuncia la finalità dell'Accordo, cioè lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in conformità alle legislazioni nazionali esistenti nei rispettivi Paesi.

 

      L'articolo 2 incoraggia la cooperazione bilaterale attraverso la stipula di accordi fra le rispettive istituzioni pubbliche, universitarie e di ricerca.

 

      L'articolo 3 promuove la cooperazione tra le Parti in ambito multilaterale attraverso la realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi europei e internazionali.

 

      L'articolo 4 descrive i vari settori prioritari di collaborazione.

 

      L'articolo 5 enumera le attività che possono favorire la collaborazione.

 

      L'articolo 6 tratta il tema del sostegno alla cooperazione che ciascuna parte deve fornire per assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro per gli operatori del settore inviati dai rispettivi Governi.

 

      L'articolo 7 stabilisce, con riferimento ai princìpi inclusi nell'Annesso dell'Accordo, come deve avvenire il trattamento dei risultati della ricerca congiunta dal punto di vista della protezione della proprietà intellettuale e dello scambio e trasferimento delle informazioni.

 

      L'articolo 8 decide la costituzione di una Commissione mista bilaterale per le questioni di cooperazione scientifica e tecnologica ai fini dell'elaborazione dei Programmi esecutivi periodici.

 

      L'articolo 9 dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie relative all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo.

 

      L'articolo 10 descrive i tempi e le procedure per emendare l'Accordo.

 

      L'articolo 11 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (l'accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche). Determina inoltre la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso.

(omissis)

 

 


 



[1]    Fonte: CIA, The World Factbook 2007.