Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo - A. C. 2782
Riferimenti:
AC n. 2782/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 266
Data: 15/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo

 

A.C. 2782

 

 

 

 

 

 

n. 266

 

 

15 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0169


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

§      A.C. 2782 (Governo), Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005  11

§      L. 11 dicembre 1985, n. 762, Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del III protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l’8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977, Protocollo 1 (artt: 18, 38), Protocollo 2 (art. 12)23

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2782

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005

Iniziativa

governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Ginevra, 8 dicembre 2005

Iter al Senato

no

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

13 giugno 2007

§    annuncio

14 giugno 2007

§    assegnazione

2 ottobre 2007

Commissione competente

III, Affari esteri e comunitari

Sede

referente

Pareri previsti

I, IV, V, XII

Oneri finanziari

no

 


Contenuto dell’accordo

A partire dal XIX Secolo, gli emblemi della Croce rossa e della Mezzaluna crescente sono stati usati e riconosciuti come simboli di assistenza alle vittime dei conflitti armati. Con il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra  del 1949, viene data ufficialità ad un nuovo simbolo che, insieme ai due già utilizzati (la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa, appunto), rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse (CICR[1], FICROSS[2] e società nazionali).

 

La prima Convenzione di Ginevra[3], del 1864, adottò come emblema una croce rossa. Fin dall’inizio esso fu interpretato come un segno visibile dello status di neutralità e della protezione garantita dalla legge umanitaria internazionale al personale dei servizi medici delle forze armate così come ai volontari  delle Società di soccorso ai feriti militari. L’adozione di un unico simbolo distintivo apparve, in quel momento, la migliore soluzione per garantire tale protezione. Ciononostante, alla fine del XIX secolo venivano usati, in alternativa, anche altri due segni distintivi: una mezzaluna rossa e un leone rosso con un sole su fondo bianco, quest’ultimo utilizzato per un periodo solamente dall’Iran che lo ha da lungo tempo dismesso. Preso atto del fatto compiuto, la Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna del 27 luglio 1929 ha conferito il riconoscimento internazionale a questi due ulteriori simboli, decisione in seguito confermata nella Convenzione che reca identico titolo, del 12 agosto 1949.

Il Commentario all’articolo 38 della Prima Convenzione di Ginevra del 1949 afferma con chiarezza che questi simboli significano inequivocabilmente un’unica cosa, di grande importanza: il rispetto per l’individuo che soffre ed è senza difese, che deve essere aiutato, sia che sia un amico sia che sia un nemico, e senza distinzione di  nazionalità, razza, religione, classe e opinioni.

Nonostante questo, gli emblemi sono talvolta percepiti, in alcuni contesti, come non neutrali, anzi recanti connotazioni religiose o politiche, cosa che ha causato non poche difficoltà al Movimento: innanzitutto viene messo in dubbio il fatto che la neutralità e l’imparzialità sono alla base delle attività di tutti i componenti delle due organizzazioni. L’indebolimento di questo principio può portare come conseguenza al fatto che gli emblemi non vengano rispettati quanto servirebbe a garantire la protezione di chi li esibisce. In secondo luogo, alcuni Stati e alcune società di soccorso hanno rifiutato di adottare gli emblemi già in uso, asserendo l’impossibilità a riconoscersi in essi. Tali rifiuti impediscono il riconoscimento universale del Movimento, poiché gli statuti delle società che ne fanno parte prevedono l’uso di uno di questi simboli come condizione necessaria affinché una Società nazionale venga riconosciuta e possa entrare a far parte a pieno titolo del Movimento.

Per tutto quanto finora rappresentato, gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra, nel corso di una conferenza diplomatica che si è svolta a Ginevra dal 5 all’8 dicembre 2005, hanno adottato un terzo protocollo addizionale alle Convenzioni  di Ginevra che riconosce un ulteriore emblema composto da un riquadro rosso di forma quadrata poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il nome (“cristallo rosso”) di questo emblema addizionale sono il frutto di un lungo processo di selezione che aveva il compito di creare un simbolo assolutamente non riconducibile a qualunque altro simbolo religioso o politico, e per ciò stesso utilizzabile in tutto il mondo. Il cristallo rosso non rimpiazzerà la croce rossa o la mezzaluna, ma costituisce semplicemente una ulteriore opzione.

Il III Protocollo in esame si aggiunge quindi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949  e ai due Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977.

Si ricorda che le quattro Convenzioni di Ginevra:

1) la Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;

2) la Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;

3) la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

4) la Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

sono state ratificate dall’Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

Il I Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II Protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977, sono stati ratificati dall’Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 762.

 

Il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, entrato in vigore il 14 gennaio 2007, è composto da un Preambolo e da 17 articoli.

Con l’articolo 1 viene stabilito che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle Quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi, che vengono pertanto ribadite.

Si tratta, in particolare, degli articoli 26, 38, 42 e 44 della I Convenzione di Ginevra (sulla sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna), degli articoli 18 e 38 del I Protocollo aggiuntivo e dell’articolo 12 del II Protocollo aggiuntivo, consultabili nel presente dossier.

Con l’articolo 2 viene dato riconoscimento ad un ulteriore emblema distintivo, che si aggiunge ai due esistenti. Il nuovo emblema, denominato “emblema del terzo protocollo”, ma comunemente conosciuto come “cristallo rosso”[4], sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui si affianca.

L’articolo 3 consente alle Parti contraenti che decideranno di utilizzare l’emblema del III Protocollo, di incorporare, all’interno del riquadro rosso, uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell’adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR.

L’articolo 4 autorizza l’uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del CICR e della FICROSS. L’uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose.

Nel corso delle missioni svolte sotto l’egida dell’ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione stesso, uno qualunque degli emblemi distintivi – che quindi, attualmente[5], sono: la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, Il Leone e il Sole Rosso e, da ultimo, il Cristallo Rosso (articolo 5).

L’articolo 6, rinvia alle Parti contraenti l’adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l’abuso degli emblemi.

L’articolo 7 pone l’accento sulla importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i paesi e dalla popolazione civile.

Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito. Il Protocollo potrà essere emendato quando il depositario (la Confederazione elvetica), previa consultazione delle Parti contraenti, riterrà di convocare una Conferenza delle Parti per esaminare la modifica proposta.

La denuncia al Protocollo avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento dello strumento di denuncia, salvo un rinvio causato da un’eventuale situazione di conflitto armato o di occupazione nella quale la Parte denunciante si dovesse trovare nel momento in cui la denuncia diventerebbe effettiva.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione  del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Come precisato nella relazione illustrativa del governo, dall’approvazione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il disegno di legge è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

La prima ribadisce che scopo del Protocollo è quello di autorizzare l’utilizzo di un simbolo distintivo che, contrariamente a quelli della croce rossa e della mezzaluna rossa, non possa essere erroneamente percepito come simbolo recante connotazioni politiche o religiose.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 2782

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

 

con il ministro della difesa

(PARISI)

 

e con il ministro della salute

(TURCO)¾

 

Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo,
 fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005

 

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Presentato il 13 giugno 2007

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Onorevoli Deputati! - L'8 dicembre 2005 la Conferenza diplomatica delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (convocata a Ginevra dal Governo svizzero, in qualità di depositario delle Convenzioni) ha adottato, con voto, un terzo Protocollo addizionale alle predette Convenzioni («Terzo Protocollo»). L'Italia, Alta Parte contraente delle Convenzioni, ha votato a favore dell'adozione del Terzo Protocollo e ha proceduto, tramite il proprio Rappresentante permanente presso le Organizzazioni internazionali di Ginevra, alla firma dello stesso nell'ambito della medesima Conferenza.

 

Il Terzo Protocollo prevede il riconoscimento di un nuovo simbolo per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Crescente, neutro e privo di connotazioni culturali, religiose o nazionali, che si aggiunge ai due già previsti dalle Convenzioni di Ginevra (la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa): un quadrato dai contorni rossi su sfondo

 

bianco (articolo 2 del Terzo Protocollo), noto come «cristallo rosso». Va comunque precisato che tutti i simboli riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra godranno del medesimo status legale (articolo 2, paragrafo 1).

 

Le Società nazionali delle Alte Parti contraenti potranno decidere di collocare i rispettivi simboli culturali, religiosi o nazionali all'interno del nuovo simbolo (eventualmente anche in combinazione tra di loro), nonché di utilizzare temporaneamente, in casi eccezionali e per facilitare il proprio lavoro, unicamente il nuovo simbolo (articolo 3).

 

Allo stesso modo, il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa potranno decidere di utilizzare il nuovo simbolo, sempre in casi eccezionali e al fine di facilitare il proprio lavoro (articolo 4).

 

I simboli sino ad oggi in uso, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, hanno costituito un impedimento all'adesione da parte delle Società nazionali israeliana ed eritrea al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse.

 

L'introduzione, quindi, del nuovo emblema addizionale permette di superare il problema e fornisce la garanzia dell'incolumità del personale umanitario impiegato in zone di operazioni militari, soprattutto in contesti di conflitti con forti connotazioni religiose.

 

Il Protocollo ha, inoltre, un grande valore politico e simbolico, riunendo finalmente sotto lo stesso emblema le società nazionali facenti capo agli Stati firmatari, creando così le premesse perché esse possano svolgere i loro compiti umanitari senza alcuna restrizione.

 

Il Terzo Protocollo è entrato in vigore il 14 gennaio 2007, sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di accessione presso il Governo elvetico (articolo 11). Allo stato attuale, 84 Stati hanno firmato il Terzo Protocollo e 9 Stati hanno proceduto alla sua ratifica.

 

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

 



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

 

A) Necessità dell'intervento normativo.

 

        Il Terzo Protocollo riconosce un emblema distintivo addizionale e facoltativo, da aggiungere a quelli già previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai suoi due Protocolli del 1977 («Croce Rossa» e «Mezzaluna Rossa»).

        Esso tende a far superare le difficoltà che talvolta l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti può porre alle società del «Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse» (CICR, FICROSS e società nazionali) in determinati teatri bellici o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono essere erroneamente percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.

 

B) Analisi del quadro normativo.

 

        Lo strumento completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, relative agli emblemi distintivi delle società del «Movimento», e si applica nelle medesime situazioni cui le dette disposizioni fanno riferimento.

        Le condizioni di utilizzazione e di rispetto dell'emblema del Terzo Protocollo (detto «cristallo rosso» e composto da un rombo rosso su fondo bianco), sono identiche a quelle già stabilite dalle Convenzioni e Protocolli in parola.

        Il Terzo Protocollo non pregiudica in alcun modo il riconosciuto diritto delle Parti di continuare ad utilizzare gli emblemi già esistenti. È riconosciuta espressamente la facoltà, per i servizi sanitari e per il personale religioso delle Forze armate delle Parti, di utilizzare il nuovo emblema, anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.

 

C)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

 

        Il Protocollo è conforme ai princìpi costituzionali e comunitari del nostro ordinamento e, poiché non stabilisce alcun obbligo, non richiede l'introduzione di alcuna normativa.

        Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento, neppure nell'ipotesi che la Croce Rossa italiana intenda avvalersi della possibilità di introdurre il nuovo emblema.

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento.

 

        Il Protocollo in esame completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, già ratificate dall'Italia, rispettivamente, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e della legge 11 dicembre 1985, n. 762, riconoscendo un emblema distintivo addizionale e facoltativo (un rombo rosso su sfondo bianco), da aggiungere alla croce rossa e alla mezzaluna rossa, e prevedendone l'utilizzazione nelle medesime situazioni previste per gli stessi.

        Il Protocollo, adottato dalla Conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni sopra citate l'8 dicembre 2005, è entrato in vigore il 14 gennaio 2007.

 

B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

 

        Obiettivo del Protocollo è superare le difficoltà che l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti possono comportare in alcune determinate situazioni di conflitto o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono, erroneamente, essere percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.

 

C)  Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

 

        Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento.

 

D)  Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

 

        Al fine di attuare gli impegni previsti dall'accordo in esame, non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

 

E) Impatto sui destinatari diretti.

 

        Al riguardo, si ritiene che i destinatari diretti delle attività proposte siano da rinvenire negli operatori sanitari o umanitari e nel personale religioso delle Forze armate delle Parti, ai quali è riconosciuta espressamente la facoltà di utilizzare il nuovo emblema anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.

 


 

 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 



[1]    Comitato internazionale della Croce Rossa

[2]    Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

[3]    La prima Convenzione di Ginevra, adottata il 22 agosto 1864, si riferiva esclusivamente al trattamento dei soldati feriti; in seguito i suoi principi sono stati estesi alla guerra marittima e al trattamento dei prigionieri di guerra.

[4]    Sebbene il Protocollo III definisce il nuovo emblema “emblema del III Protocollo”, la conferenza diplomatica che lo ha adottato ha deciso che la definizione “cristallo rosso”, comunemente in uso, sarà formalizzata alla prossima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

[5]    Come già ricordato, il III Protocollo è entrato in vigore il 14.01.2007.