Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione internazionale dell¿UNESCO contro il doping nello sport - A.C. 3082
Riferimenti:
AC n. 3082/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 270
Data: 16/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Convenzione internazionale dell’UNESCO contro il doping
nello sport

A.C. 3082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 270

 

 

16 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File:es0170


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  10

Progetto di legge

§      A.C. 3082 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005  15

Iter al Senato

Progetto di legge

§      AS 1682 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005  191

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 19 luglio 2007  205

Seduta del 31 luglio 2007  207

Seduta del 1° agosto 2007  211

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 luglio 2007  215

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 1° agosto 2007  217

-       7ª Commissione (Istruzione pubblica)

Seduta del 24 luglio 2007  219

-       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 25 luglio 2007  221

Discussione in Assemblea

Seduta del 26 settembre 2007  225

§      L. 29 novembre 1995, n. 522 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989  237

§      L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.263

§      D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive  271

§      L. 28 novembre 2001, n. 426 Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano  275

§      D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280 Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.277

§      L. 13 ottobre 2003, n. 281 Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping.281

§      D.M. 30 dicembre 2004 Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 14 dicembre 2000, n. 376.283

§      Provv. 28 luglio 2005 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».291

§      D.M. 2 marzo 2007 Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) n. 22 del 9 gennaio 2007, concernente la nuova versione delle Norme sportive antidoping.297

Attività parlamentare

-       Camera dei deputati - III Commissione (Affari esteri)

Seduta del 25 giugno 2003  301

§      ’Il diritto disciplinare sportivo e la tutela della concorrenza: quale riflessione sul rapporto fra il diritto comunitario ed il fenomeno del doping, in: Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006-IV  305

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3082

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Organizzazioni internazionali.

Firma dell’Accordo

Parigi, 19 ottobre 2005

Iter al Senato

Si

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    trasmissione alla Camera

26 settembre 2007

§    annuncio

27 settembre 2007

§    assegnazione

4 ottobre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VII, XII

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione dell'UNESCO contro il doping dello sport del 19 ottobre 2005 è in vigore a livello internazionale dal 1° febbraio 2007: attualmente ne sono Parti 66 Stati.

I negoziati che hanno condotto alla adozione della Convenzione hanno visto la partecipazione di circa 90 paesi, nonché di rappresentanti del Comitato olimpico internazionale, dell'Agenzia mondiale antidoping e del Consiglio d'Europa. In particolare, è stato deciso che la nuova Convenzione dovesse salvaguardare comunque gli strumenti normativi esistenti a livello internazionale, tra i quali spicca la Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa.

La Convenzione del C.d’E. contro il doping, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522, è in vigore per l’Italia dal 1° aprile 1996. La Convenzione, aperta alla firma nel 1989, si compone di un testo principale e di un'appendice contenente l'elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi di doping considerati dalla Convenzione. Quest'ultima costituisce il coronamento di una serie di risoluzioni e raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dirette a combattere la pratica del doping nello sport. La Convenzione impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai principi etici ed ai valori educativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO. E’ prevista in ciascun Paese l'istituzione di uno o più laboratori anti-doping riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, che dovranno essere incoraggiati a promuovere la formazione di personale qualificato e ad intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo. Si impegnano altresì le Parti ad elaborare e attuare programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping, nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Le Parti dovranno incoraggiare le organizzazioni sportive ad adottare regolamenti che rechino elenchi di agenti e metodi di doping vietati, sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disciplinari efficaci e ispirati a criteri garantisti, sanzioni effettive a carico dei responsabili; ad istituire controlli anti-doping seri durante le gare e anche al di fuori di esse, senza preavviso; a cooperare con le organizzazioni sportive internazionali e di altri Paesi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione. Gli Stati contraenti sono inoltre invitati a concedere sovvenzioni e altri aiuti alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-doping, e comunque a condizionare l'erogazione di tali aiuti alla rigorosa applicazione delle norme vigenti nel settore.

Esiste anche un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del C.d’E., aperto alla firma a Varsavia il 12 settembre 2002, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004; come altri 8 Stati, l’Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre 2002. Il Protocollo, a tutt’oggi ratificato da 23 Paesi, ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-doping, e più in generale di rafforzare l'applicazione della Convenzione. Pertanto il Protocollo prevede il riconoscimento, operato da ciascuno Stato Parte della Convenzione, dei controlli anti-doping eseguiti sul proprio territorio a carico di sportivi provenienti da uno degli altri Stati parte della Convenzione. In tal modo non sarà necessaria la laboriosa conclusione di molteplici accordi bilaterali, e ne sarà accresciuta l'efficacia dei controlli stessi. Il Protocollo, inoltre, è il primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale antidoping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni. Per quanto concerne il profilo del rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo prevede un meccanismo di monitoraggio vincolante; il monitoraggio sarà a cura di un team di valutazione, e si effettuerà tramite visite agli Stati investiti, seguite da un rapporto valutativo. In seguito all'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa è entrata nel (ristretto) novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.

 Non va inoltre dimenticato, nel delineare il quadro normativo preesistente alla Convenzione dell'UNESCO, il Codice mondiale antidoping, il quale, istituito dall'Agenzia mondiale antidoping nel 2003 ed entrato in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo, ha ricevuto l'adesione di 80 governi e delle più importanti Federazioni sportive. Va d'altra parte notato che tanto la Convenzione del Consiglio d'Europa quanto il Codice mondiale antidoping presentano limiti di diversa natura: la prima per quanto concerne l'estensione territoriale, che, pur riguardando anche Paesi estranei all’area europea come Australia e Canada, fa pur sempre riferimento a un'Organizzazione regionale come è appunto il Consiglio d'Europa. Il Codice mondiale antidoping, senza dubbio di maggiore generalità, difetta nella cogenza, poiché la natura sostanzialmente privatistica dell'Agenzia mondiale antidoping non conferisce al Codice alcuna forza coercitiva reale.

Per quanto invece concerne il quadro normativo nazionale in materia di contrasto al doping, la legge di riferimento è la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping: l'articolo 3 di detta legge istituisce una Commissione interministeriale per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. L'articolo 9, poi, prevede norme di carattere penale sia per chi procura ad altri, ovvero somministra, sia per chi assume farmaci o sostanze dopanti suscettibili di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, concedendo un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, ha di fatto autorizzato l'adesione dell'Italia alla medesima. Infine va ricordato che la precedente legge 13 dicembre 1989, n. 401, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, nonché per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, disciplina per l'appunto all'articolo 1 la frode in competizioni sportive, una delle cui concrete fattispecie viene perpetrata con la somministrazione o l'assunzione di sostanze dopanti.

 

La Convenzione dell'UNESCO contro il doping dello sport si compone di 43 articoli, e ne costituiscono altresì parte integrante due Allegati, il primo dei quali contiene l’elenco delle sostanze e delle metodologie proibite, e si articola in più livelli, passando dalle proibizioni totali (in gara e fuori), ai divieti nelle sole gare, alle proibizioni limitate soltanto ad alcuni sport, e infine alle sostanze specifiche (diffusamente presenti nella farmacopea e suscettibili pertanto di determinare una violazione accidentale dei regolamenrti antidoping). Il secondo Allegato riguarda gli standard per l’autorizzazione all’uso dideterminate sostanze a fini terapeutici.

La Convenzione è infine accompagnata da tre Appendici, che, al contrario dei due Allegati, non ne integrano il testo, e dunque “non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati Parte”: si tratta rispettivamente del Codice mondiale antidoping, degli standard internazionali per i laboratori e degli standard internazionali per i controlli.

Gli articoli 1-6 concernono il campo d'azione della Convenzione: è previsto in particolare che gli Stati si impegnino ad adottare adeguate misure interne e a livello internazionale, in conformità dei principi del Codice mondiale antidoping. Essi dovranno altresì fare ogni sforzo di cooperazione internazionale, nonché di cooperazione con le Organizzazioni internazionali impegnate in modo particolare nella lotta al doping, in primis l'Agenzia mondiale antidoping. In tal modo l'Agenzia, attraverso l'esplicito richiamo contenuto all'articolo 3, nonché al precedente articolo 2, dedicato alle definizioni, riceve una legittimazione internazionale prima sconosciuta. In questa sezione della Convenzione viene altresì precisato il rapporto tra essa e il Codice mondiale antidoping, i cui principi gli Stati parte si impegnano a rispettare (pur non costituendo il Codice, come abbiamo visto, elemento giuridicamente vincolante). D'altra parte, non vi sono preclusioni per gli Stati parte nell'adottare ulteriori misure di complemento al Codice. Vi è infine (articolo 6) quella che appare essere una clausola di salvaguardia reciproca fra la Convenzione e strumenti internazionali precedenti, purché, beninteso, tali strumenti siano compatibili con l'oggetto della Convenzione.

Gli articoli 7-12 riguardano le misure antidoping da adottare negli ordinamenti interni degli Stati parte: questi ultimi assicurano l'attuazione della Convenzione coordinando la propria azione con le esistenti Organizzazioni nazionali antidoping, e le autorità e organizzazioni sportive. Gli sforzi principali saranno diretti a limitare alla disponibilità di sostanze e metodi oggetto di divieto ai sensi della presente Convenzione, sì da ridurne l'utilizzo da parte degli sportivi, salvo l'eccezione ai fini terapeutici. Viene anche precisato, comunque, che nessuna misura in base alla Convenzione restringe la legittimità della detenzione dell'uso di sostanze altrimenti vietate nell'ambito sportivo. Anche il personale di supporto degli sportivi è oggetto delle attenzioni della Convenzione, la quale prevede espressamente per essi la possibilità di essere oggetto di sanzioni e penalità. Un altro aspetto della lotta contro il doping è quello dell'incoraggiamento al circuito di produzione e distribuzione di integratori alimentari a rendere possibile la conoscenza della composizione analitica di tali prodotti. Dal punto di vista finanziario, gli Stati Parte inseriscono in bilancio finanziamenti per un programma nazionale di controlli antidoping in ogni settore dello sport, anche mediante sostegno alle organizzazioni sportive e alle organizzazioni antidoping; verrà inoltre ritirato il sostegno finanziario agli sportivi e al relativo personale di supporto che abbiano subito una squalifica per violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica stessa. Anche le organizzazioni sportive che non rispettino il Codice mondiale antidoping o le norme derivate si vedranno ritirare in tutto o in parte i finanziamenti. Di capitale importanza, infine, il disposto dell'articolo 12, in base al quale gli Stati parte da un lato incoraggiano controlli antidoping sul proprio territorio, inclusi i controlli improvvisi e fuori gara; e dall'altro facilitano il raggiungimento di intese tra organizzazioni sportive di diversi paesi, al fine di autorizzare squadre di controllo antidoping debitamente accreditate, ma provenienti da altri paesi, ad effettuare controlli sui propri sportivi nazionali.

Le misure di cooperazione internazionale sono oggetto degli articoli 13-18, in base ai quali gli Stati parte favoriscono la cooperazione tra le organizzazioni sportive e antidoping dei rispettivi Paesi per la realizzazione degli scopi della Convenzione. Viene inoltre riconosciuta l’importanza del ruolo dell’Agenzia mondiale antidoping, che gli Stati parte si impegnano a sostenere. A tale proposito è previsto che il bilancio annuale dell’Agenzia venga finanziato paritariamente dai poteri pubblici, da un lato, e dal movimento olimpico, dall’altro. Vengono inoltre dettagliatamente specificate le forme di cooperazione con le altre Parti della Convenzione, e con l’Agenzia mondiale antidoping, sulla scorta dell’assunto che “l’efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi”. Un Fondo per l’eliminazione del doping sportivo è istituito in conformità al Regolamento finanziario dell’UNESCO, ed aperto a contributi di carattere strettamente volontario; al Fondo affluiscono contributi degli Stati parte, nonché versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, da Organizzazioni facenti parte del Sistema ONU, da altre Organizzazioni internazionali, da organismi pubblici o privati, o da privati cittadini. Il Fondo sarà altresì alimentato a valere sugli interessi dovuti a titolo di deposito delle risorse del Fondo, nonché sulle entrate delle raccolte di fondi e delle manifestazioni a tale scopo organizzate. Viene specificato con chiarezza che i contributi che gli Stati parte versano al fondo non sostituiscono le somme che essi sono obbligati a versare quali partecipanti all'Agenzia mondiale antidoping. Viene anche specificato che le risorse del Fondo per l'eliminazione del doping sportivo sono stanziate dalla Conferenza delle Parti di cui al successivo articolo 28, che, oltre che all'attuazione di programmi antidoping, può decidere di destinarli a finanziare il funzionamento della Convenzione in esame.

Gli articoli 19-23 riguardano le attività di educazione e formazione: queste, in base all'articolo 19, sono intese a fornire informazioni aggiornate sugli effetti negativi del doping in rapporto al contenuto etico delle attività sportive, nonché sulle conseguenze negative del doping sulla salute. Con particolare riguardo agli sportivi e al loro personale di supporto, i programmi educativi e informativi dovranno fornire precise informazioni sulle procedure di controllo antidoping e sui diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, non trascurando l'illustrazione delle conseguenze di eventuali violazioni. Gli sportivi e i loro collaboratori dovranno inoltre ricevere adeguate informazioni sull'elenco delle sostanze e dei metodi proibiti e sulle esenzioni a fini terapeutici, nonché sulle caratteristiche degli integratori alimentari.

Le attività di ricerca sono oggetto degli articoli 24-27, nei quali rileva soprattutto l'impegno di cui all'articolo 24, in base al quale gli Stati parte promuovono la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti. La ricerca dovrà incentrarsi in particolare sulla prevenzione, i metodi di individuazione e le conseguenze sulla salute che il doping riveste; sull'elaborazione di programmi scientifici di allenamento compatibili con l'integrità dell'individuo; sull'apertura all'utilizzazione di tutte le nuove sostanze derivate dai progressi scientifici. E’ naturalmente previsto (articolo 25) che la ricerca antidoping rispetti le pratiche deontologiche riconosciute a livello internazionale ed eviti un uso distorto dei propri risultati, magari addirittura a favore del doping.

Gli articoli 28-34 riguardano l’attuazione della Convenzione e il relativo monitoraggio: il citato articolo 28 istituisce allo scopo una Conferenza delle Parti, organo sovrano della Convenzione, la quale, salvo casi straordinari, si riunisce con cadenza biennale. L’Agenzia mondiale antidoping partecipa con status consultivo alle riunioni della Conferenza delle Parti, mentre in qualità di osservatori vi intervengono il Comitato olimpico e il Comitato paraolimpico internazionali, il Consiglio d’Europa e il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport. Altre organizzazioni competenti possono partecipare nella medesima veste su invito della Conferenza delle Parti. L’articolo 30 attribuisce una serie di funzioni estremamente importanti alla Conferenza delle Parti, oltre a quelle già illustrate in precedenti sezioni della Convenzione: tra queste, le principali sono le relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping, inclusi i meccanismi di finanziamento di essa; l’adozione di un piano di stanziamento delle risorse del Fondo per l’eliminazione del doping sportivo; l’esame dei rapporti biennali presentati dagli Stati parte sull’attuazione della Convenzione; l’esame dei progetti di emendamenti alla Convenzione, nonché delle modifiche agli allegati I e II adottate dall’Agenzia mondiale antidoping. Le funzioni di segretariato della Conferenza delle Parti sono assicurate dal Direttore Generale dell’UNESCO. Gli emendamenti alla Convenzione in esame, proposti inizialmente al Direttore Generale dell’UNESCO, sono adottati dalla Conferenza delle parti a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti. Per quanto concerne, invece, le modifiche agli allegati I e II, queste, una volta discusse dalla Conferenza delle Parti, si ritengono approvate, salvo opposizione dei due terzi degli Stati parte.

Infine, gli articoli 35-43 contengono le disposizioni finali della Convenzione. L’art, 35, in particolare, riguarda l’applicazione della Convenzione negli Stati federali o non unitari, e prevede che, mentre il potere legislativo centrale contrae obblighi equivalenti a quelli degli Stati Parte non federali, le disposizioni della Convenzione in esame per la cui applicazione siano competenti le entità locali di uno Stato federale o non unitario – tali entità non avendo competenze legislative -, vengano trasmesse con un semplice parere favorevole dal Governo federale alle competenti autorità di quelle entità, ai fini dell’adozione.

La relazione introduttiva del Governo afferma che questa clausola, che l’Italia ha contrastato con forza, ma invano, rappresenta un “escamotage” degli Stati federali come il Canada e gli USA per attenuare la portata degli obblighi di applicazione della Convenzione nei propri ordinamenti.

In base all’art. 39, qualsiasi Stato parte può denunciare la Convenzione tramite uno strumento scritto inoltrato al Direttore Generale dell’UNESCO, il quale, ai sensi del successivo art. 40 svolge anche le funzioni di depositario della Convenzione.

Infine, l’art. 43 dichiara l’inammissibilità di riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione in esame.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione a ratificare la Convenzione internazionale dell'UNESCO contro il doping nello sport del 19 ottobre 2005, e l'ordine di esecuzione della medesima.

L'articolo 3 autorizza la spesa di 5.755 euro annui ad anni alterni, con decorrenza dal 2007, per l'attuazione della presente legge: la copertura finanziaria è rinvenuta a carico della unità previsionale di base di parte corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Per quanto concerne gli oneri che l'attuazione della Convenzione comporta, già la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce che essi derivano dal solo articolo 28, mentre per quanto concerne gli articoli 11 e 17, rispettivamente inerenti alle misure di natura finanziaria e al Fondo di contribuzione volontaria, trattandosi di norme di natura programmatica, non richiedono già nella legge di autorizzazione alla ratifica una copertura, in quanto eventuali contributi da versare in base alle previsioni della Convenzione saranno erogati al momento necessario dall'Amministrazione competente per materia.

La relazione tecnica fornisce una dettagliata previsione delle spese legate al paragrafo due dell'articolo 28 della Convenzione, il quale prevede riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, da tenere ogni due anni, cui è prevista la partecipazione di un funzionario del Ministero degli Affari esteri, di uno del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e di uno del Ministero della salute. Ipotizzando quindi che le relative spese di missione, comprensive di pernottamento, diaria giornaliera e spese di viaggio, ammontino complessivamente 5.755 euro, la relazione tecnica specifica che un terzo di tale ammontare va iscritto in ciascuno degli stati di previsione dei tre Ministeri menzionati. La relazione tecnica precisa anche il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle recenti modifiche legislative, che ne hanno determinato la riduzione e abrogato le precedenti maggiorazioni.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da una Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). La prima, in particolare, dopo aver ricordato che la Convenzione è comunque già entrata in vigore a livello internazionale il 1° febbraio 2007, delinea il quadro degli strumenti internazionali preesistenti, nonché i loro limiti. La Convenzione dell'UNESCO, del resto sollecitata dalle Organizzazioni autrici degli strumenti preesistenti, è suscettibile di legittimarli in base alla propria più ampia generalità e alla propria cogenza pattizia. Dopo aver delineato il quadro normativo nazionale in materia di contrasto al doping, l' ATN asserisce che la normativa introdotta dalla Convenzione in esame non entra in conflitto con il quadro normativo nazionale preesistente, né tantomeno con l'ordinamento comunitario, del quale semmai realizza ripetuti auspici.

 


Progetto di legge

 


N. 3082

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1682)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro della salute

(TURCO)

e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 26 settembre 2007

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI OMETTE IL TESTO INGLESE DELL’ACCORDO

 


 

 

(omissis)

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1682

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro della salute

(TURCO)

e col Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 



Onorevoli Senatori. – L’approvazione all’unanimità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport da parte della XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 segue all’assunzione di un impegno preso dall’Organizzazione parigina nel corso della XXXII Conferenza generale dell’ottobre 2003.

I negoziati intergovernativi sono stati realizzati in tre riunioni di esperti, a Parigi, tra il gennaio 2004 e il gennaio 2005, a cui hanno partecipato circa 90 Paesi e rappresentanti del Comitato olimpico internazionale (CIO), dell’Agenzia Mondiale antidoping (AMA) e del Consiglio d’Europa. Le sessioni di lavoro sono state caratterizzate, tutte, da una certa dialettica tra gli Stati favorevoli a una Convenzione istitutiva di diritti e obblighi per le Parti contraenti (Italia, Francia, Portogallo, e parte dei Paesi in via di sviluppo - PVS) e gli Stati inclini a redigere un testo contenente indicazioni esortative piuttosto che vincolanti (Giappone, Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito), in nome di un’asserita esigenza di flessibilità.

Tra le disposizioni «più rigorose» inserite nel testo della Convenzione, la previsione di misure sanzionatorie di natura penale o di natura sportiva nei confronti del personale di sostegno, in caso di violazione della normativa antidoping. Per contro la Convenzione non obbliga gli Stati che abbiano misure di natura ancora più rigorosa (come nel caso dell’Italia, il cui ordinamento prevede sanzioni penali anche nei confronti degli atleti) ad abrogare tali misure. Tra gli elementi «flessibili» inclusi nel testo, nonostante una forte opposizione italiana, sono la clausola federale e l’ammissibilità delle riserve, richiesta dalla maggioranza delle delegazioni, con a capo Stati Uniti e Canada.

Sul rapporto tra la Convenzione UNESCO e gli strumenti normativi esistenti, si è concordato di lasciare impregiudicati gli Accordi precedentemente conclusi e conformi nell’oggetto e nello scopo alla Convenzione dell’UNESCO, come la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il doping nello sport.

È stato inoltre raggiunto un consenso sul finanziamento all’AMA in parti uguali dagli Stati e dai movimenti olimpici.

Nel corso di tutti i negoziati la delegazione italiana ha sostenuto attivamente il progetto di Convenzione internazionale di contrasto al doping nello sport, condividendo, in particolar modo, il principio che la Convenzione UNESCO salvaguardi i princìpi che hanno motivato la Convenzione del Consiglio d’Europa; miri a far assumere all’Organizzazione onusiana il ruolo di garante dell’adesione degli Stati alle misure di lotta al doping che verranno proposte dall’AMA, fornendo a quest’ultima – indirettamente – l’autorevolezza di cui necessita ma che non può – allo stato – esercitare, dal momento che non le è stata riconosciuta una personalità giuridica di diritto internazionale. Si è in tale contesto condivisa l’opportunità che l’UNESCO non si proponesse come ulteriore diversa «Autorità» nella lotta al doping.

La prima parte della Convenzione (articoli da 1 a 6) descrive il suo campo d’azione: il fine ultimo che si prefigge, gli obiettivi particolari, gli strumenti operativi, il suo rapporto con il codice AMA e con gli altri strumenti internazionali preesistenti; la seconda parte (articoli da 7 a 12) indica le misure antidoping da adottare a livello nazionale; la terza parte (articoli da 13 a 18) le misure di cooperazione internazionale; la quarta parte (articoli da 19 a 23) le attività di educazione e formazione; la quinta (articoli da 24 a 27) concerne la ricerca; la sesta (articoli da 28 a 34) riguarda il monitoraggio della Convenzione; la settima parte (articoli da 35 a 43) è dedicata alle clausole finali.

In particolare, per quanto riguarda il campo di applicazione della Convenzione (prima parte), all’articolo 1 si precisa che il fine ultimo della stessa è promuovere la prevenzione e combattere il doping nello sport, in vista di una sua eliminazione. All’articolo2 si elencano le definizioni adottate dalla Convenzione, legittimando l’Agenzia Mondiale antidoping e il Codice dalla stessa emanato. L’articolo 3 focalizza l’attenzione sull’importanza che, accanto ad appropriate misure nazionali, siano adottate misure di cooperazione internazionale con riguardo ai rapporti tra Stati e tra questi e le Organizzazioni internazionali – prima fra tutte l’AMA – che condividono i risultati della ricerca nella lotta al doping nello sport. L’articolo 4 impone alle Parti di stabilire le misure nazionali/internazionali di lotta al doping, attenendosi ai princìpi contenuti nel codice mondiale dell’AMA. Lascia le stesse Parti libere di adottare misure (che potrebbero essere anche sanzioni penali verso gli atleti) complementari al codice AMA; tali misure, secondo l’articolo 5, possono includere provvedimenti legislativi, regolamenti o pratiche amministrative. L’articolo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto sulla base di strumenti internazionali preesistenti (chiaro il riferimento alla Convenzione del Consiglio d’Europa).

Circa le attività antidoping che devono essere intraprese a livello nazionale (a cui è dedicata la seconda parte), l’articolo 7 impone misure di coordinamento a livello nazionale per garantire l’applicazione della Convenzione; l’articolo 8 prevede che gli Stati adottino misure finalizzate a ridurre la disponibilità sul mercato di sostanze e metodi proibiti, al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche: si tratta di tutte quelle misure attraverso cui si controlla la produzione, lo spostamento, l’importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze. L’articolo 9 fa obbligo agli Stati Parte di adottare misure, comprese sanzioni e multe (vale a dire misure penali e non solo sportive), dirette al personale di supporto degli atleti. Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo, come nel caso dell’Italia che ha sanzioni penali anche nei confronti degli atleti, ad abrogare tale regime. I produttori e i distributori di integratori alimentari sono invitati, all’articolo 10, ad indicare sulle confezioni dei prodotti la composizione analitica e la qualità degli stessi. L’articolo 11 è dedicato alle misure finanziarie che i singoli Stati sono chiamati ad adottare, prevedendo quote a favore di organizzazioni sportive e antidoping, per finanziare controlli specifici, togliendo finanziamenti agli atleti e al loro personale di supporto ogni volta che gli stessi siano sospesi per violazione di regole antidoping, durante tutto il periodo della sospensione; togliendo fondi alle organizzazioni sportive e antidoping che non rispettano il Codice AMA. L’articolo 12 riguarda le misure da prendere per facilitare i controlli antidoping: si tratta delle misure previste dal codice AMA, che consistono, tra l’altro: nell’imporre controlli a campione sugli atleti non preannunciati, fuori dalle competizioni oltre che durante le stesse; nell’incoraggiare accordi tra Organizzazioni sportive e Organizzazioni antidoping, finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli antidoping da parte di gruppi di esperti autorizzati di altri Paesi.

Alla cooperazione internazionale è dedicata la terza parte della Convenzione. Dopo aver chiesto agli Stati (all’articolo 13) di incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sottoposti alla rispettiva giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte alla Convenzione, invita gli stessi a sostenere gli obiettivi dell’AMA nella lotta al doping nello sport; prevede, quindi, all’articolo 15, che il finanziamento annuale all’AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e Movimenti olimpici. L’attuazione della cooperazione internazionale nel controllo del doping è descritta all’articolo 16: riconoscendo che la lotta al doping nello sport può essere efficace solo nel caso in cui gli atleti possono essere sottoposti a controlli specifici senza preavviso e i campioni possono essere tempestivamente trasportati presso laboratori d’analisi, gli Stati Parte sono invitati a facilitare il lavoro dell’AMA e delle Organizzazioni antidoping che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di: effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso; facilitare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping autorizzate quando conducono attività di controllo sul doping; incoraggiare la collaborazione tra Organizzazioni antidoping, tra laboratori di controllo accreditati, in conformità a quanto previsto dal codice. L’articolo 17 prevede l’istituzione di un fondo volontario per l’eliminazione del doping nello sport, alimentato, tra l’altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di Organizzazioni e Programmi ONU e di altre Organizzazioni internazionali. L’articolo 18 prevede che le risorse del fondo siano destinate, da parte della Conferenza delle Parti, soprattutto per l’assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi antidoping, nel rispetto degli obiettivi AMA e a coprire i costi di funzionamento della Convenzione.

La quarta parte della Convenzione si preoccupa dell’istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping (articolo 19), attraverso cui far conoscere alla comunità sportiva in generale, il danno che il doping procura al valore etico dello sport e alla salute; e a far conoscere agli atleti e al personale di supporto, le procedure di controllo del doping, il codice AMA e le conseguenze in cui possono incorrere nel caso di violazione alle regole antidoping; la lista delle sostanze e dei metodi proibiti e le esenzioni a fini terapeutici. Si chiede, inoltre, agli Stati Parte di incoraggiare la definizione di codici di condotta ad hoc, di buone pratiche coerenti con il codice AMA relativamente alla lotta al doping nello sport (articolo 20), anche coinvolgendo gli stessi atleti e il loro personale di supporto (articolo 21), le Organizzazioni sportive e quelle antidoping (articolo 22) e collaborando tra di loro (articolo 23).

Alla ricerca sono dedicati gli articoli dal 24 al 27 (quinta parte): gli Stati parte sono invitati a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con Organizzazioni sportive e non, nel rispetto di pratiche etiche riconosciute a livello internazionale, condividendo i risultati tra di loro.

Il monitoraggio della Convenzione è regolato dagli articoli dal 28 al 34 (sesta parte). In particolare, organo competente ad effettuare tale monitoraggio è la Conferenza delle Parti (articolo 28), che si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o sia richiesto da almeno un terzo degli Stati Parte; alle sue riunioni partecipano, secondo quanto disposto dall’articolo 29, l’AMA, in qualità di Organizzazione consultiva, il Comitato olimpico internazionale, il Consiglio d’Europa, il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport (CIGEPS) e altre Organizzazioni internazionali in qualità di Osservatori. Tra i compiti della Conferenza delle Parti, di cui all’articolo 30, sono i seguenti: promuovere gli obiettivi della Convenzione; esaminare i rapporti che gli Stati membri forniscono ogni due anni (articolo 31) sulle misure prese per conformarsi ai provvedimenti della Convenzione; esaminare le modifiche alla lista delle sostanze proibite adottata dall’AMA, coerentemente con quanto previsto all’articolo 34. L’articolo 32 prevede che il Segretariato della Convenzione sia garantito dall’UNESCO. Gli articoli 33 e 34 riguardano, rispettivamente, la procedura per presentare emendamenti alla Convenzione e ai suoi 2 Allegati (la Lista delle sostanze proibite e la Lista dei Criteri internazionali).

Tra le clausole finali, di cui alla settima parte, l’articolo 35 riguarda l’inserimento di una condizione che permetta agli Stati federali di sottrarsi al rispetto della Convenzione ogni qualvolta questa riguardi disposizioni che rientrano nell’ambito legislativo delle stesse piuttosto che del Governo federale. La cosiddetta «clausola federale», fortemente voluta da Stati Uniti e Canada, è stata inserita nonostante la forte opposizione esercitata dall’Italia.

L’articolo 37 prevede che la Convenzione entri in vigore un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso. Allegati alla presente Convenzione sono: 1) Lista delle sostanze proibite – Standard internazionali; 2) Standard di autorizzazione all’uso a fini terapeutici.

Costituiscono Appendici alla Convenzione: 1) il codice mondiale antidoping; 2) lo standard internazionale per i laboratori; 3) lo standard internazionale per i controlli. Le Appendici, tuttavia, non costituiscono parte integrante della Convenzione (articolo 4) e dalle stesse non possono discendere obblighi a carico degli Stati aderenti.

Si segnala che l’AMA, negli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping della stessa AMA, ha previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisca condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all’organizzazione dei maggiori eventi sportivi. Da ciò si evince che la ratifica italiana della Convenzione in parola risulta essere particolarmente urgente.

L’attuazione della Convenzione comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione all’articolo28, istitutivo della Conferenza delle Parti, il quale prevede che la medesima Conferenza si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni due anni, a Parigi.

Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 17, infatti, relativi rispettivamente alle misure di natura finanziaria e al Fondo di contribuzione volontaria, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto norme di natura programmatica. I contributi eventuali che dovessero essere versati all’Organizzazione in ragione di tali previsioni, del tutto eventuali, saranno corrisposti con gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente del bilancio dell’Amministrazione competente per materia.

 

 

Relazione tecnica

[TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE]

 

 

 

 



 

 



L’attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, comporta i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo:

Art. 28, paragrafo 2:

Prevede le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, che si terranno ogni due anni, alle quali parteciperanno tre funzionari di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive ed uno del Ministero della salute; ipotizzando Parigi quale destinazione tipo, con una permanenza in detta città di quattro giorni, si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni)Euro1.800

– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126; l’importo di euro 126 è ridotto di euro 42, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 84 + euro 33 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n.662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 117 x 3 persone x 4 giorni)

»1.404

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Parigi (euro 850 x 3 persone)»2.550

Totale onere (articolo 28, paragrafo 2)euro5.754

 

Pertanto, l’onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall’anno 2007 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta ad euro 5.754 in cifra tonda euro 5.755. Di detto importo la somma di euro 1.918 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, la somma di Euro 1.918 nello stato di previsione del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero della salute.

Si fa presente quanto segue:

– le ipotesi assunte per il calcolo delle riunioni, il numero di funzionari e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento;

– il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

Analisi tecnico-normativa

Aspetti normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo:

La Convenzione internazionale contro il doping nello sport è stata adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, al termine di un negoziato al quale l’Italia ha attivamente contribuito.

Essa è entrata in vigore il 1º febbraio 2007, un mese dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica presso l’Organizzazione internazionale.

Attraverso la Convenzione in parola si è voluto definire uno strumento giuridico internazionalmente riconosciuto attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping, sia la cooperazione tra Stati, Movimenti e Organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca.

Gli strumenti giuridici internazionali preesistenti in materia avevano, infatti, dei limiti:

la Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 novembre 1989, che l’Italia ha ratificato con legge 29 novembre 1995, n.522, seppure aperta alla firma di Paesi che non aderiscono all’Organizzazione, ha una portata soprattutto europea (e quindi regionale). Questo nonostante sia stata finora ratificata da 49 Paesi, tra cui Australia e Canada;

– il codice mondiale antidoping, istituito dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA) nel 2003, ed entrato in vigore il 1º gennaio 2004, primo strumento internazionale che mira ad armonizzare le regole relative alla lotta al doping in tutti gli sport e in tutte le Nazioni, seppure firmato da 80 Governi e dalle più importanti federazioni sportive, non ha forza coercitiva, data la natura – sostanzialmente privatistica – dell’Agenzia che lo ha emanato.

La Convenzione UNESCO, sollecitata sia dal Consiglio d’Europa che dall’AMA, legittima giuridicamente quest’ultima e il codice dalla stessa emanato.

Il disegno di legge di ratifica contiene le norme necessarie per dare attuazione alla Convenzione nell’ordinamento italiano.

b) Analisi del quadro normativo nazionale

La legislazione italiana in materia di contrasto al doping è anteriore alle iniziative avviate a livello internazionale con l’istituzione dell’AMA. La legge di riferimento è la 14 dicembre 2000, n.376 sulla «disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» che all’articolo 3 istituisce la Commissione (interministeriale) per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Tra i compiti di tale Commissione sono: la predisposizione delle classi di sostanze dopanti (di cui all’articolo 2 della medesima legge); l’effettuazione, tramite i laboratori autorizzati di cui all’articolo 4, dei controlli antidoping in gara e fuori gara; la promozione di campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in collaborazione con le Amministrazioni sportive, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e le Federazioni sportive nazionali. Norme penali nei confronti di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce l’utilizzo di farmaci o sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonostiche degli atleti, ovvero di modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze sono definite all’articolo 9 della legge in questione.

Il decreto-legge 19 agosto 2003, n.220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n.280, sulla concessione di un contributo all’AMA, ha sostanzialmente autorizzato l’adesione dell’Italia alla stessa AMA.

Alla disciplina del CONI provvede il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, contenente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

La legge 13 dicembre 1989, n. 401, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, disciplina – all’articolo 1 – la frode in competizioni sportive.

c) Analisi del quadro normativo internazionale

La prima Convenzione internazionale adottata per contrastare il fenomeno del doping nello sport è quella di Strasburgo del Consiglio d’Europa, del 16 novembre 1989, ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n.522. L’Italia ha anche sottoscritto a Varsavia, il 12 settembre 2002, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa succitata, con il quale i Paesi membri riconoscono le attività dell’AMA. Il 5 marzo 2003 l’Italia ha aderito alla Dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport per sostenere l’azione dell’AMA e l’applicazione del codice mondiale antidoping.

d) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le definizioni normative introdotte dalla Convenzione non creano problemi di interferenza o sovrapposizione con definizioni presenti nelle discipline normative di settore.

e)Analisi delle compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

La legge di ratifica della Convenzione è in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea e più volte ribadito in occasione di riunioni dei Ministri europei dello sport, in particolare nella dichiarazione di Nizza del 1999 e nella dichiarazione di Artimino del 2003.

f)Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze delle regioni

Stante la ripartizione di competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione italiana, che inserisce tra le materie di legislazione concorrente sia la tutela della salute che l’ordinamento sportivo, la legge di ratifica della Convenzione riserverà il controllo antidoping alle Autorità nazionali e a quelle internazionali previste nella Convenzione stessa.

g)Progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo iter

Non risulta essere attualmente all’esame del Parlamento alcun disegno di legge di ratifica della Convenzione in oggetto.

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

Motivazioni che hanno condotto all’adozione della Convenzione

Con l’adozione della Convenzione in parola si è messo a punto uno strumento giuridico internazionale attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping, sia la cooperazione tra Stati, Movimenti e Organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca.

Destinatari dell’intervento

Destinatari diretti delle disposizioni della Convenzione sono lo Stato, gli Organismi sportivi, gli sportivi e il personale di supporto.

Modalità di attuazione

Le attività antidoping da intraprendere a livello nazionale sono indicate nella seconda parte della Convenzione (articoli da 7 a 12), con riguardo al sostegno dell’AMA e all’applicazione del codice dalla stessa emanato; nella quarta (articoli da 19 a 23) e nella quinta parte (articoli da 24 a 27), con riguardo, rispettivamente, alla attuazione di programmi ad hoc nei settori dell’educazione e della formazione e in quello della ricerca.

Obiettivi e risultati attesi

Con la ratifica della presente Convenzione si auspica di conseguire la piena armonizzazione della nostra legislazione interna a obiettivi e criteri di lotta al doping concordati in sede internazionale.

Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

La legge di ratifica non dovrà istituire nuovi Enti. Dovrà prevedere i fondi per garantire la partecipazione all’organo dalla stessa istituito (la Conferenza delle Parti).

Valutazioni dell’impatto sui destinatari passivi

Destinatari indiretti sono gli sportivi, il personale di supporto e le Organizzazioni sportive in generale, che sono tenuti a collaborare con le Autorità nazionali ed internazionali per la maggiore diffusione delle azioni di contrasto al doping.


 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 37 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

GiovEDÌ 19 luglio 2007

65a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi..

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1602, n. 1628, n. 1629 e n. 1682 recanti, rispettivamente, "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005", "Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000" e "Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005". Al riguardo, propone di iscrivere tali provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana.

(omissis)

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

martEDÌ 31 LUGLIO 2007

68a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ammiraglio di squadra Bruno Branciforte, direttore del SISMI.

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15


 

IN SEDE REFERENTE

 

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

(Esame e rinvio)

 

Il relatore BORDON (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che la Convenzione internazionale contro il doping nello sport è stata adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO allo scopo di definire uno strumento giuridico internazionalmente riconosciuto attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping, sia la cooperazione tra Stati, movimenti e organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca. Al riguardo evidenzia come la stessa sia entrata in vigore il 1º febbraio 2007, un mese dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica presso l’Organizzazione internazionale, aggiornando gli strumenti giuridici internazionali vigenti che disciplinano la materia, che presentano degli evidenti limiti, posto che la Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 novembre 1989 ha una portata essenzialmente limitata all’Europa e il Codice mondiale antidoping, istituito dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA) nel 2003, seppure firmato da 80 Governi e dalle più importanti federazioni sportive, non ha forza coercitiva, data la natura sostanzialmente privatistica dell’Agenzia che lo ha emanato.

Precisa altresì, in ordine al rapporto tra la Convenzione UNESCO e gli strumenti normativi esistenti, che restano impregiudicati gli Accordi precedentemente conclusi e conformi nell’oggetto e nello scopo alla Convenzione in esame. In particolare, l’articolo 4 dell'Accordo impone tra l’altro alle Parti di stabilire le misure nazionali e internazionali di lotta al doping, attenendosi ai princìpi contenuti nel codice mondiale dell’AMA, lasciando - secondo l'articolo 5 - le stesse Parti libere di adottare misure in forma legislativa, regolamentare o amministrativa, complementari al codice AMA. Per altro verso, l’articolo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto sulla base di strumenti internazionali preesistenti, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d’Europa.

Circa le attività antidoping, si prevede l'adozione, a livello nazionale, di misure volte a controllare la produzione, lo spostamento, l’importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze (a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche) al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, nonché di misure concernenti sanzioni e multe dirette al personale di supporto degli atleti (articoli 7-12). Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo - come nel caso dell’Italia, che ha sanzioni penali anche nei confronti degli atleti - ad abrogare tale regime. L’articolo 12 riguarda le misure da adottare per facilitare i controlli antidoping che consistono, tra l’altro, nell’imporre controlli a campione sugli atleti non preannunciati, fuori dalle competizioni oltre che durante le stesse, e nell’incoraggiare accordi tra organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli antidoping da parte di gruppi di esperti autorizzati di altri paesi.

Per quanto concerne la cooperazione internazionale al sostegno degli obiettivi dell'AMA, nell'ambito della terza parte della Convenzione si prevede che il finanziamento annuale all’AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e movimenti olimpici e si afferma altresì l'impegno a facilitare il lavoro dell’AMA e delle organizzazioni antidoping che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso, agevolare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping autorizzate, incoraggiare la collaborazione tra organizzazioni antidoping e tra laboratori di controllo accreditati. Si prevede inoltre l'istituzione di un Fondo volontario per l’eliminazione del doping nello sport, alimentato, tra l’altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni e programmi ONU e di altre organizzazioni internazionali, destinato soprattutto all’assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi antidoping.

La quarta parte della Convenzione riguarda l’istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping, mentre alla ricerca è dedicata la quinta parte, invitando gli Stati parte a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con organizzazioni sportive, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute a livello internazionale.

Di particolare interesse è la Conferenza delle Parti, che si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni, competente a effettuare il monitoraggio della Convenzione attraverso la promozione degli obiettivi dell'Accordo medesimo; rientra inoltre tra le sue competenze l'esame dei rapporti che gli Stati membri forniscono ogni due anni (articolo 31) sulle misure prese per conformarsi ai provvedimenti della Convenzione, nonché la valutazione delle proposte di modifica alla lista delle sostanze proibite adottata dall’AMA (articolo 34).

Dopo aver rilevato l’esiguità della spesa correlata all’attuazione della Convenzione – pari ad euro 5.755 annui, ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica – sottolinea che la ratifica italiana della Convenzione in esame risulta essere particolarmente urgente, posto che nell'ambito degli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping dall'AMA, secondo la procedura di cui all'articolo 34 della Convenzione, è previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisce condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all’organizzazione dei maggiori eventi sportivi.

In conclusione propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame auspicandone un rapido iter.

 

Su proposta del presidente DINI il seguito dell’esame è quindi rinviato in attesa dell’acquisizione dei relativi pareri.

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2007

69a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

La seduta inizia alle ore 15.45.

 

IN SEDE REFERENTE

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, da conto dei pareri pervenuti e propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 luglio 2007

51a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ  1° AGOSTO 2007

104a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per la giustizia Scotti.

 

 

 

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005

(Parere alla 3a commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che per i profili di competenza occorre in primo luogo acquisire conferma dal Governo che le disposizioni previste dagli articoli 11, 14, 15 e 17 della Convenzione abbiano carattere programmatico o siano riferibili interventi già previsti a legislazione vigente.

In secondo luogo, in relazione all’articolo 28, che istituisce la "Conferenza delle Parti", per la quale sono previste riunioni a cadenza biennale senza l’indicazione di una città di riferimento, occorre valutare se la scelta di Parigi come parametro di quantificazione degli oneri delle missioni adottato in relazione tecnica sia congruo.

 

Il sottosegretario CASULA rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

 

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

 

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ  24 LUGLIO 2007

19a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PELLEGATTA

 

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

 

 

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005: parere favorevole.

 

alla 4a Commissione:


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ  25 LUGLIO 2007

19a Seduta

Presidenza della Presidente

BASSOLI

 

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

 

 

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005  : parere favorevole.

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

221a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

_________________

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Colleghi, ricordo che, in seguito alla ripetuta mancanza del numero legale, la seduta antimeridiana di ieri è stata tolta senza l'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 20 settembre.

Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, bisogna approvare il processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 20 settembre.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (Relazione orale) (ore 12,35)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1682.

Il relatore, senatore Bordon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BORDON, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo dell'intervento.

PRESIDENTE.La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pecoraro Scanio, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G100.

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G100, relativo alla ratifica della Convenzione contro il doping nello sport, alla quale, pur se in ritardo, arriviamo, così che anche il nostro Paese riuscirà ad avere un ruolo nel contrastare una piaga sociale che attanaglia tanti giovani.

L'ordine del giorno sottolinea questo impegno e chiede al Governo di seguire due linee. La prima riguarda lo sport professionistico, nel tentativo di far sì che, anche in sede europea, si possa parlare lo stesso linguaggio, in modo da dare serenità anche agli eventi sportivi, per non avere risultati falsati, addirittura a livello di medaglie. Tutti i Paesi che sottoscrivono questa Convenzione si dovrebbero, e si devono, attenere a delle regole.

La seconda, altrettanto importante, riguarda lo sport amatoriale. Chiediamo con forza al Governo di impegnarsi nell'importante divulgazione di un messaggio che riteniamo non essere attinente soltanto all'attività sportiva, ma ad uno stile di vita in generale che probabilmente deve riuscire a recuperare la strada del sacrificio, della abnegazione e della volontà, lasciando da parte quella della scorciatoia.

L'intento di questo ordine del giorno - e ringrazio i colleghi che lo hanno sottoscritto - è anche quello di tenere alta l'attenzione su quello che pensiamo essere un linguaggio universale: no alla facile vittoria attraverso la somministrazione di sostanze illecite, le quali, peraltro, ledono anche la salute. Secondo le ultime ricerche scientifiche, pare infatti possano modificare pure il sistema immunitario.

Penso che il testo chiarisca ancor meglio le nostre intenzioni. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

IOVENE (SDSE). Signor Presidente, intervengo per chiedere di poter apporre la firma all'ordine del giorno testé illustrato dal collega Pecoraro Scanio e per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo a questa ratifica per l'importanza che assume nella lotta al doping, non solo nell'ambito dello sport professionistico, ma anche e soprattutto per la sua drammatica diffusione tra ragazzi e ragazze che ne restano vittime.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BORDON, relatore. Signor Presidente, nell'esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G100, aggiungo che l'atto che stiamo per compiere è davvero importante perché permette di recuperare un ritardo a livello internazionale in un settore in cui l'Italia non poteva che portare un contributo di carattere positivo.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, già illustrato nel corso della discussione generale e sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100 e lo condivide totalmente, sia nella parte delle premesse che nella parte degli impegni.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (1682)

ORDINE DEL GIORNO

G100

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, PALERMI, BODINI, CARLONI, BULGARELLI, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, CASSON, SILVESTRI, DE SIMONE, BARBOLINI, ADDUCE, PALUMBO, ROSSI PAOLO, BOSONE, RANDAZZO, POLLASTRI, SCALERA, BARELLI, SANTINI, PARAVIA, FONTANA, D'AMBROSIO, GALARDI, MERCATALI, FILIPPI, ALLOCCA, CASTELLI, DONATI, EUFEMI, BETTINI

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

premesso che:

la Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e della attività dell'Unesco nel settore dello sport di promuovere la prevenzione del doping e che attraverso la ratifica di tale Convenzione lo Stato Italiano si impegna a limitare l'accesso alle sostanze dopanti, a promuovere sanzioni nei confronti degli sportivi che utilizzassero sostanze dopanti e del personale di supporto che commetta infrazioni del codice antidoping, nonché a favorire i controlli;

il Documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping WADA approvato dal Consiglio nazionale del Coni con deliberazione n. 1311 del 30 giugno 2005 ha istituito la Commissione antidoping quale organismo indipendente, distinto dalle autorità disciplinari sportive, deputato ad attuare il Programma mondiale antidoping WADA in ambito sportivo ed in particolare a pianificare, coordinare, attuare, controllare e sostenere i miglioramenti dei controlli antidoping, collaborare con altre organizzazioni nazionali competenti e altre organizzazioni antidoping; incoraggiare i controlli reciproci tra organizzazioni antidoping nazionali; promuovere le ricerche nel campo dell'antidoping; pianificare, attuare e controllare i programmi di informazione e formazione;

una seria politica di contrasto del doping avrebbe effetti sul settore del professionismo solo attraverso una comune iniziativa internazionale, tesa ad assicurare un sistema sanzionatorio sportivo e giudiziario adeguato e che tale processo avrebbe benefici effetti anche rispetto alla situazione che si va creando anche nel contesto dell'attività sportiva amatoriale, dove l'utilizzo di sostanze dopanti è una pratica drammaticamente diffusa, anche con il concorso di ramificate organizzazioni criminali;

i necessari e positivi interventi posti in essere dalla WADA e dal Coni sono inerenti, per il carattere istituzionale dei promotori, al doping come fenomeno nell'attività sportiva, quando svariate indagini dell'autorità giudiziaria hanno dimostrato in Italia e in svariati altri Paesi come il fenomeno abbia caratteristiche che coinvolgono la criminalità comune e organizzata;

la materia del doping è regolata in Italia dalla legge n. 376 del 2000, che prevede la punibilità penale dei soggetti che procurino ad altri, somministrino, assumano o favoriscano comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze dopanti fuori dalle necessità mediche;

impegna il Governo:

ad impegnarsi in sede europea perché alla azione della WADA sul terreno sportivo si affianchi una comune azione volta ad assicurare un omogeneo trattamento di punibilità penale dei reati connessi al doping, nonché a rafforzare i sistemi di collaborazione europea;

a rafforzare, nel rispetto dell'autonomia sportiva, la pervasività e l'efficacia dei controlli antidoping, nonché a promuovere adeguate azioni informative e di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico e nelle strutture dove si svolge l'attività sportiva amatoriale.

________________

( ) Accolto dal Governo

 

 

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Allegato B

 

Relazione orale del senatore Bordon sul disegno di legge n. 1682

La Convenzione internazionale contro il doping nello sport è stata adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, allo scopo di definire uno strumento giuridico internazionalmente riconosciuto attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping, sia la cooperazione tra Stati, movimenti e organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca. Essa è entrata in vigore il 1º febbraio 2007, un mese dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica presso l'Organizzazione internazionale.

Al riguardo si rileva che gli strumenti giuridici internazionali vigenti che disciplinano la materia presentano degli evidenti limiti, posto che la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 - che l'Italia ha ratificato con legge 29 novembre 1995, n. 522 - seppure aperta alla firma di paesi che non aderiscono all'Organizzazione citata e ratificata da 49 Paesi, tra cui Australia e Canada, ha una portata soprattutto europea (e quindi regionale); analogamente il Codice mondiale antidoping, istituito dall'Agenzia mondiale antidoping (AMA) nel 2003, ed entrato in vigore il 1º gennaio 2004, primo strumento internazionale che mira ad armonizzare le regole relative alla lotta al doping in tutti gli sport e in tutte le nazioni, seppure firmato da 80 Governi e dalle più importanti federazioni sportive, non ha forza coercitiva, data la natura sostanzialmente privatistica dell'Agenzia che lo ha emanato.

Sul rapporto tra la Convenzione UNESCO e gli strumenti normativi esistenti, si è concordato di lasciare impregiudicati gli Accordi precedentemente conclusi e conformi nell'oggetto e nello scopo alla Convenzione dell'UNESCO. In particolare, da un lato, l'articolo 4 dell'Accordo impone alle Parti di stabilire le misure nazionali/internazionali di lotta al doping, attenendosi ai princìpi contenuti nel codice mondiale dell'AMA, lasciando - secondo l'articolo 5 - le stesse Parti libere di adottare misure in forma legislativa, regolamentare o amministrativa, complementari al codice AMA. Per altro verso, l'articolo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto sulla base di strumenti internazionali preesistenti, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa.

Circa le attività antidoping, a livello nazionale si prevede l'adozione di misure volte a controllare la produzione, lo spostamento, l'importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze (a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche) al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, nonché di misure concernenti sanzioni e multe (vale a dire misure penali e non solo sportive), dirette al personale di supporto degli atleti (articoli 7-12). Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo, come nel caso dell'Italia che ha sanzioni penali anche nei confronti degli atleti, ad abrogare tale regime. L'articolo 12 riguarda le misure da adottare per facilitare i controlli antidoping che consistono, tra l'altro, nell'imporre controlli a campione sugli atleti non preannunciati, fuori dalle competizioni oltre che durante le stesse; nell'incoraggiare accordi tra organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli antidoping da parte di gruppi di esperti autorizzati di altri paesi.

Per quanto concerne la cooperazione internazionale al sostegno degli obiettivi dell'AMA, nell'ambito della terza parte della Convenzione si prevede che il finanziamento annuale all'AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e movimenti olimpici e si afferma altresì l'impegno a facilitare il lavoro dell'AMA e delle organizzazioni antidoping che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di: effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso; agevolare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping autorizzate; incoraggiare la collaborazione tra Organizzazioni antidoping e tra laboratori di controllo accreditati. Si prevede inoltre l'istituzione di un Fondo volontario per l'eliminazione del doping nello sport, alimentato, tra l'altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di Organizzazioni e Programmi ONU e di altre organizzazioni internazionali, destinato soprattutto all'assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi antidoping.

La quarta parte della Convenzione riguarda l'istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping, mentre alla ricerca è dedicata la quinta parte, invitando gli Stati parte a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con organizzazioni sportive, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute a livello internazionale.

Di particolare interesse è la Conferenza delle Parti, che si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni, competente a effettuare il monitoraggio della Convenzione attraverso la promozione degli obiettivi dell'Accordo medesimo; rientra inoltre tra le sue competenze l'esame dei rapporti che gli Stati membri forniscono ogni due anni (articolo 31) sulle misure prese per conformarsi ai provvedimenti della Convenzione, nonché la valutazione delle proposte di modifica alla lista delle sostanze proibite adottata dall'AMA (articolo 34).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione, la clausola di copertura finanziaria - diretta a sostenere la spesa pari a 5.755 euro annui per la citata Conferenza delle parti - e l'entrata in vigore della legge. Al riguardo si segnala che - in base alla relazione che accompagna il provvedimento - la ratifica italiana della Convenzione in parola risulta essere particolarmente urgente, posto che nell'ambito degli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping dall'AMA, secondo la procedura di cui all'articolo 34 della Convenzione, è previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisce condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all'organizzazione dei maggiori eventi sportivi.

In conclusione si propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame

Sen. Bordon


 


SIWEB

Attività parlamentare

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Umberto RANIERI.

La seduta comincia alle 16.30.

 

Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping.

C. 3918 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Marcello PACINI (FI), relatore, dopo aver rilevato preliminarmente che è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento, con la legge n. 376 del 2000, una organica disciplina della lotta al doping, osserva che, mediante una iniziativa collettiva guidata dal Comitato olimpico internazionale ed in seguito alla sua conferenza mondiale sul doping del febbraio 1999, nel novembre 1999 è stata istituita a Losanna l'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i Governi e le autorità pubbliche dei paesi aderenti.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge in esame, che prevede l'impegno del Governo italiano a corrispondere un contributo annuale all'Agenzia. Evidenzia, in particolare, che dal 1o gennaio 2002 alle spese di funzionamento dell'Agenzia provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO. L'Europa contribuisce con il 47,5 per cento della quota spettante ai Governi e l'Italia deve contribuire nella misura del 5,94 per cento circa del budget dell'Agenzia. Il contributo del nostro paese, quantificato nel provvedimento in esame, è piuttosto cospicuo per quanto riguarda il 2003, mentre a decorrere dal 2004 è pari a 597 mila euro annui.

Alla luce di quanto osservato, conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.35.