Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica argentina - A.C. 3301
Riferimenti:
AC n. 3301/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 313
Data: 22/01/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1630/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Accordo di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica argentina

A.C. 3301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 313

 

 

22 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0230.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 3301 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      AS 1630 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006  45

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 2 ottobre 2007  55

Seduta del 4 ottobre 2007  57

Seduta del 21 novembre 2007  59

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 novembre 2007  63

-       Vª Commissione (Bilancio)

Seduta del 2 ottobre 2007  65

-       VIIª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 2 ottobre 2007  67

Discussione in Assemblea

Seduta del 12 dicembre 2007  71

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Argentina  79

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

3301

Titolo dell’Accordo

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Roma, 16 ottobre 2006

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    Trasmissione alla Camera

12 dicembre 2007

§    annuncio

13 dicembre 2007

§    assegnazione

20 dicembre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII, X

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

 

L’Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica argentina, con Allegato, firmato a Roma il 16 ottobre 2006, sostituisce il precedente Accordo bilaterale in tema di coproduzione cinematografica firmato a Roma il 9 dicembre 1987[1]. Il nuovo Accordo è diretto a favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, considerato che la produzione in comune di film facilita la reciproca conoscenza e stimola la competizione commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi. L’Accordo riconosce ai film in coproduzione tutti i benefici accordati nei due Paesi ai rispettivi film nazionali; a tale fine, l’Allegato detta tutte le condizioni richieste per l’accesso della coproduzione a detti benefici.

L’Accordo si compone di un breve Preambolo, di ventuno articoli e di un Allegato.

L’articolo 1 precisa che, ai fini dell’Accordo, il termine “coproduzione cinematografica” indica un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore argentino su qualsiasi supporto tecnico, che venga diffuso prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassette, videodischi e CD-ROM o attraverso altre forme di distribuzione. Le “autorità competenti” responsabili dell’applicazione dell’Accordo sono, per la Parte italiana il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema e, per l’Argentina, l’Istituto nazionale del cinema e arti audiovisive (INCAA).

L’articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione saranno considerati film nazionali da entrambe le Parti e beneficeranno dei vantaggi derivanti dalle disposizioni, vigenti o future, emanate da ciascuna Parte per i propri film nazionali[2]; viene precisato che solo il coproduttore italiano godrà dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore argentino di quelli concessi ai film nazionali in argentina (comma 1). La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti (comma 2),  

Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base all’articolo 3, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica nonché esperienza e qualificazione professionale riconosciuta (comma 1). L’esistenza di legami di gestione o controllo tra i produttori, eccedenti la misura necessaria alla realizzazione del film da coprodurre, comporta la non approvazione del progetto di coproduzione (comma 2).

L’articolo 4, comma 1, stabilisce che tutte le fasi della lavorazione del film in coproduzione si svolgano nei Paesi coproduttori, consentendo tuttavia che,  previa autorizzazione, le riprese possano essere effettuate anche in Paesi terzi. Ai sensi del comma 2 produttori, soggettisti, registi e altri soggetti che partecipano alla realizzazione del film devono essere cittadini italiani, argentini o di Stati membri dell’Unione Europea ovvero soggiornanti di lungo nei medesimi Paesi; eccezionalmente e dopo intesa tra le Parti contraenti dall’Accordo può essere ammessa la partecipazione di personale non in possesso di tali requisiti (comma 3).

L’articolo 5 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi, che può variare dal 10 al 90 per cento per film, precisando che, in linea di massima, l’apporto dei coproduttori deve comportare una partecipazione tecnica e artistica effettiva proporzionale alla partecipazione finanziaria (comma 1); ai sensi del comma 2 sono ammissibili coproduzioni finanziarie nelle percentuali dal 10 al 90 per cento. Qualora uno dei coproduttori sia costituito da più imprese, la quota di ciascuna non può essere inferiore al 5 per cento del costo totale del film (comma 3).

L’articolo 6, comma 1, prevede la possibilità che la realizzazione di coproduzioni possa essere estesa a Paesi con i quali una delle due Parti abbia siglato un Accordo di coproduzione ufficiale. Il comma 2 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali stabilendo, inoltre, che la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 10 per cento del costo del film; nel caso in cui uno dei coproduttori (italiano, argentino o di un Paese terzo) sia costituito da più imprese, il contributo finanziario di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5 per cento del costo totale del film (comma 3).

In base all’articolo 7 ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome di entrambi, presso un laboratorio scelto di comune accordo (comma 1); ogni film in coproduzione deve comportare la versione in lingua italiana e spagnola, realizzate rispettivamente in Italia e in Argentina (comma 2).

Facilitazioni all’importazione temporanea e alla successiva riesportazione di attrezzature necessarie alla realizzazione del film, da concedersi nel rispetto delle legislazioni nazionali e, quanto all’Italia, anche della legislazione comunitaria, sono previste dall’articolo 8.

L’articolo 9 pone come condizione necessaria per il godimento dei benefici derivanti dalla coproduzione il versamento del saldo da parte del coproduttore minoritario entro 120 giorni dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione della versione nella lingua del Paese minoritario.

In merito alla ripartizione dei proventi, l’articolo 10 stabilisce che, con l’eccezione dei mercati di Italia e di Argentina, questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori.

L’articolo 11 dispone che i contratti tra i coproduttori devono precisare gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri sottesi alla realizzazione del film.

L’articolo 12 specifica che l’approvazione di un progetto dei coproduzione da parte delle Autorità competenti non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

L’articolo 13 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche, stabilendo che in tal caso il film è imputato, di massima, al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

Ai sensi dell’articolo 14 i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione “coproduzione italo-argentina” o “coproduzione argentino-italiana” nei titoli di testa, nella pubblicità e nella presentazione dei film a manifestazioni e nei festival internazionali. In quest’ultimo caso, l’articolo 15 prevede che la presentazione sia, in linea di massima, effettuata dal coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione uguale, dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

L’articolo 16 stabilisce che le norme di procedura della coproduzione siano fissate di comune accordo dalle Autorità competenti nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti; l’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della lavorazione del film stesso, secondo quanto stabilito dall’Allegato all’Accordo in esame (v. infra).

L’articolo 17 istituisce una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell’equilibrio numerico delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all’ammontare degli investimenti e agli apporti partecipativi. La Commissione mista si riunisce di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e in Argentina, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti.

L’articolo 18 dispone l’obbligo di non limitazione all’importazione, distribuzione e programmazione di produzioni cinematografiche e video italiani nella Repubblica argentina e di quelli argentini in Italia.

In base a quanto stabilito dall’articolo 19, l’Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Il comma 4 dispone  che l’Accordo in esame annulla e sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica stipulato tra Italia e Argentina il 9 dicembre 1987 ed entrato in vigore il 19 luglio 1990.

L’articolo 20 prevede che l’Accordo possa essere modificato consensualmente. Eventuali controversie, infine, saranno risolte per via amichevole (articolo 21).

L’Allegato al testo dell’Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l’accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l’approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 30 giorni prima dell’inizio delle riprese. Alla richiesta vanno allegati, tra l’altro, la sceneggiatura del film, un documento comprovante la proprietà dei diritti di autore, il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione, il piano di finanziamento, l’elenco del personale e il piano di lavorazione. Prima dell’inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle Autorità competenti. Se necessario, il contratto originale potrà subire modifiche che saranno a loro volta sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali previo consenso delle Autorità competenti.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, relativo all’Accordo di coproduzione cinematografica con l’Argentina firmato a Roma il 16 ottobre 2006, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.

L’articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 13.650 euro da sostenere ogni quattro anni, a decorrere dal 2009, e reperiti nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato (A.S.1630) riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l’invio di cinque funzionari ad Buenos Aires, ogni quattro anni, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall’articolo 17 dell’Accordo.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge A.S. 1630 è corredato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L’ATN afferma, tra l’altro,  che nella stesura del testo dell’Accordo è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica e il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale. In particolare nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea.

 

 


Progetto di legge

 


N. 3301

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1630)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 12 dicembre 2007

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

 



 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(omissis)


 

TESTO DELL’ACCORDO SOLO IN PDF

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N.  1630

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

 

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

 

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

 

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

 

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. – L’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina costituisce, congiuntamente all’Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. La produzione in comune di film facilita, infatti, la conoscenza reciproca e dà stimolo alla competizione da un punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

 

    L’Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Argentina ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l’Allegato all’Accordo detta tutte le condizioni richieste per l’accesso della coproduzione a detti benefici.

 

    In particolare, l’articolo 1 definisce il significato di «coproduzione» ed individua le «Autorità competenti».

 

    L’articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

    L’articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per l’ammissione ai benefìci della coproduzione.

    L’articolo 4 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese e precisa la nazionalità ammessa di ogni persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

    L’articolo 5 stabilisce l’apporto dei coproduttori dei due Paesi.

    L’articolo 6 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l’Italia e/o l’Argentina sono legati da un Accordo di coproduzione ufficiale.

    L’articolo 7 precisa per ciascun film di coproduzione i negativi da prevedere, il loro uso e le versioni linguistiche.

    L’articolo 8 riguarda le facilitazioni inerenti l’importazione temporanea e la riesportazione dell’attrezzatura cinematografica e l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell’altro Paese contraente.

    L’articolo 9 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

    L’articolo 10 riguarda la ripartizione degli introiti, anche in presenza di un «pool» dei mercati.

    L’articolo 11 precisa gli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.

    L’articolo 12 stabilisce che l’approvazione di un progetto di coproduzione non implichi automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

    L’articolo 13 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

    L’articolo 14 riguarda l’identificazione dei film di coproduzione attraverso la dicitura «coproduzione italo-argentina» o «coproduzione argentino-italiana».

    L’articolo 15 prevede la presentazione di film di coproduzione in Festival internazionali.

    L’articolo 16 si riferisce alle norme di procedura della coproduzione – fissate dalle Autorità competenti di entrambe le Parti – ed alle modalità di presentazione dell’istanza per la qualificazione.

    L’articolo 17 prevede l’istituzione di una Commissione mista che vigili sull’applicazione dell’Accordo, nonché sul rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e che sottoponga alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche ritenute necessarie.

    L’articolo 18 dispone l’obbligo di non limitare l’importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e video italiane e/o argentine in entrambi i Paesi, nel rispetto delle normative vigenti e degli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

    L’articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell’Accordo e della sua conferma. Definisce, altresì, in caso di denuncia dell’Accordo da una delle due Parti, che le coproduzioni già in stato di avanzamento non perdano i benefici derivanti dell’Accordo stesso.

    L’articolo 20 individua la procedura da seguire per modificare l’Accordo.

    L’articolo 21 disciplina la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo.

 

    L’Allegato comprende le Norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell’istanza di conduzione.

 

    Riporta un elenco dei documenti da corredare all’istanza, specificando, nel dettaglio, i requisiti che deve contenere il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione.

 

 

 


Relazione tecnica

 

[TESTO_FOTOGRAFATO_NON_DISPONIBILE][

 

      L’attuazione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, comporta i seguenti oneri.

 

Articolo 17:

 

        Prevede la costituzione di una Commissione mista per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine, si può ipotizzare una Delegazione italiana composta da cinque persone di cui tre esperti.

 

        Considerando che la Commissione mista italo-argentina si riunisce alternativamente ogni due anni in Italia ed in Argentina e tenendo conto che la sessione abbia una durata di cinque anni, ne deriva la seguente spesa:

 

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni)     euro    3.750

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104; l’importo di euro 104 è ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 69 + euro 27 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n.  335, 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 96 x 5 persone x 5 giorni    »     2.400

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (euro 1.500 x 5 persone)     »    7.500

 

 

Totale onere (articolo 17)    euro     13.650

 

 

 

        Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2009 e per ciascuno dei quadrienni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ammonta ad euro 13.650.

 

        Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

 

Analisi tecnico-normativa

 

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

 

        Quanto all’analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l’Accordo in oggetto non richiede l’adozione di atti normativi oltre la legge di ratifica. L’Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede espressamente la stipula di Accordi di coproduzione.

 

        Nel negoziare il testo dell’Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale. In particolare nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea.

 

Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

        Non sono state introdotte dal testo dell’Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell’atto normativo.

 

Ulteriori elementi da allegare alla relazione

 

        Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.

 

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

        L’Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina pone le condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali in materia di film coprodotti con l’apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.

 

Destinatari

 

        L’Accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-argentine di accedere agli aiuti nazionali e liberando, così, una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.

 

Soggetti coinvolti

 

        Responsabili della cooperazione prevista dall’Accordo sono il Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, Direzione generale per il cinema per l’Italia, e l’Istituto nazionale del cinema e arti audiovisive (INCAA), per l’Argentina, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-argentini e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.

 

Analisi costi-benefici

 

        Dall’esecuzione dell’Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-argentine hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

 



 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 (omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

75a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

 

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1630) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

 

(Esame e rinvio)

 

 

 

Il relatore POLLASTRI (Ulivo) riferisce alla Commissione rilevando come l'Accordo in esame sostituisca il precedente Accordo concluso con l'Argentina in tema di coproduzione cinematografica - firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e ratificato ai sensi della legge n. 306 del 1989 - che già aveva tracciato un quadro normativo di riferimento nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due paesi e che ora viene aggiornato con le modifiche ritenute necessarie alla luce dell'applicazione del citato Accordo e del mutato contesto normativo internazionale, soprattutto a livello comunitario.

 

In particolare, tra le principali innovazioni, segnala l'articolo 1, che in primo luogo precisa il significato di "coproduzione cinematografica" in termini più estensivi rispetto alla precedente formulazione, tenendo conto dei progressi tecnologici intervenuti nel settore, e individua altresì, quale autorità italiana competente per l’applicazione dell'Accordo, il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per il cinema, nella nuova denominazione rispetto alla vigente. I successivi articoli 2 e 3 confermano i principali contenuti dell'attività di coproduzione, stabilendo che i film coprodotti, una volta ricevuta l'approvazione da parte delle competenti Autorità nazionali, godono degli stessi vantaggi dei film nazionali, ove realizzati da imprese che posseggono una buona organizzazione tecnica e una riconosciuta reputazione professionale. In tema di realizzazione di coproduzioni, ai sensi dell'articolo 4, si ammette la possibilità di effettuare le riprese, oltre che sul territorio dei rispettivi paesi, anche su quello di paesi terzi purché debitamente autorizzate, e per quanto concerne i requisiti dei prestatori d'opera si contempla altresì, oltre al possesso della cittadinanza italiana o argentina, anche il possesso della cittadinanza dell'Unione europea, confermando ad ogni modo la facoltà di potersi avvalere di personale tecnico e artistico di altri paesi, ove autorizzata. Particolari novità si registrano in tema di apporti dei rispettivi coproduttori (articolo 5), potendo variare nella misura che va dal 10 al 90 per cento, invece che dal 20 all'80 per cento come precedentemente stabilito.

 

Si confermano inoltre le disposizioni in tema di produzioni multilaterali con paesi con cui almeno una delle Parti ha sottoscritto accordi di coproduzione (articolo 6), di possesso del negativo originale da parte di entrambi i coproduttori (articolo 7), di ripartizione dei proventi tra i coproduttori in misura corrispondente alla percentuale dei rispettivi apporti (articolo 10), di presentazione di film con la dicitura "coproduzione italo-argentina" ovvero "coproduzione argentino-italiana" (articolo 14), nonché infine di partecipazione a Festival internazionali da parte del coproduttore maggioritario (articolo 15).

 

 Con riferimento alla partecipazione finanziaria, si stabilisce - innovando rispetto alla disciplina precedente - che il saldo sia versato nel termine di centoventi giorni, piuttosto che di sessanta, dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione nella lingua del coproduttore minoritario (articolo 9). Per quanto concerne la commercializzazione delle coproduzioni, si prevede una disciplina volta a regolare le esportazioni in paesi ove le importazioni siano contingentate, imputandole al contingente della Parte che abbia le migliori possibilità di sfruttamento (articolo 13).

 

Si detta infine una disciplina dettagliata, rispetto alla precedente formulazione, circa le funzioni della Commissione mista, che, oltre al riconosciuto potere di proposta di eventuali modifiche dell'Accordo da sottoporre alle rispettive autorità di Governo, è altresì competente a esaminare l'equilibrio complessivo delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all'ammontare degli investimenti e agli apporti partecipativi. Tale organo è composto da funzionari, registi e produttori di entrambe le Parti e si riunisce una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun paese. Al riguardo, all'articolo 3 del disegno di legge - diversamente da quanto riscontrato nel precedente Accordo - sono quantificati gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della citata Commissione e si precisa la relativa copertura.

 

Alla luce delle suddette considerazioni propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1630.

 

 

Su proposta del PRESIDENTE, che da conto dei pareri delle Commissioni 5a e 7a già pervenuti, in attesa di acquisire i restanti pareri, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

giovEDÌ 4 OTTOBRE 2007

77a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15,20

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 (omissis)

Posto che talune delle Commissioni consultate non hanno trasmesso i rispettivi pareri propone infine di rinviare ad altra seduta, considerando peraltro che è imminente l’avvio della sessione di bilancio, l’esame dei disegni di legge recanti ratifiche di accordi internazionali n. 1628, n. 1629, n. 1680, n. 1681,  n. 1751 e n. 1630, già iscritti all’ordine del giorno della presente seduta.

 

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

 

 

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2007

87a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1630) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

 

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

 

Il presidente DINI avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, di cui dà conto, concernenti il disegno di legge in titolo ovvero sono scaduti i relativi termini. Alla luce delle considerazioni esposte nella relazione introduttiva propone quindi di conferire mandato al relatore Pollastri a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento medesimo, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.  Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(omissis)

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 novembre 2007

67a Seduta

Presidenza del Presidente  

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(1630) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 

 

Conviene la Sottocommissione.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 ottobre 2007

116a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

(omissis)

 

(1630) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che occorre acquisire conferma che la prima riunione si svolga a Buenos-Aires nel 2009.

 

Il sottosegretario CASULA conferma che la prima riunione si svolgerà a Buenos-Aires nel 2009.

 

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo, nel presupposto che la prima riunione si svolga a Buenos-Aires nel 2009.

 (omissis)

La seduta termina alle ore 16.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 ottobre 2007

24a Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGATTA

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti.

 

 

alla 3ª  Commissione:

 

(1630) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006: parere favorevole;

(omissis)

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

265a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

(omissis)

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

 

Discussione e approvazione del disegno di legge:

 

(1630) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 (Relazione orale) (ore 10,55)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1630.

 

Il relatore, senatore Pollastri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

POLLASTRI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Accordo in esame sostituisce quello precedente concluso con l'Argentina in tema di coproduzione cinematografica, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e ratificato ai sensi della legge n. 306 del 1989. Esso aveva già tracciato un quadro normativo di riferimento nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi e ora viene aggiornato con modifiche ritenute necessarie alla luce dell'applicazione del citato Accordo e del mutato contesto normativo internazionale, soprattutto a livello comunitario.

 

In particolare, tra le principali innovazioni si segnala che all'articolo 1 si precisa, in primo luogo, il significato di coproduzione cinematografica in termini più estensivi rispetto alla precedente formulazione, tenendo conto dei progressi tecnologici intervenuti nel settore; esso individua altresì, quale autorità competente dell'applicazione dell'accordo per l'Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale per il cinema).

 

I successivi articoli 2 e 3 confermano i principali contenuti della attività di coproduzione, stabilendo che i film coprodotti, una volta ricevuta l'approvazione da parte delle competenti autorità nazionali, godono degli stessi vantaggi dei film nazionali, ove realizzati da imprese che posseggono una buona organizzazione tecnica ed una riconosciuta reputazione professionale.

 

Si confermano inoltre le disposizioni in tema di produzioni multilaterali con Paesi con cui una delle parti ha sottoscritto accordi di coproduzione (articolo 6); di possesso del negativo originale da parte di entrambi i coproduttori (articolo 7); di ripartizione dei proventi tra i coproduttori corrispondenti alla percentuale dei rispettivi apporti; di presentazione di film con la dicitura coproduzione italoargentina ovvero coproduzione argentino-italiana, nonché infine di partecipazione ai festival internazionali da parte del coproduttore maggioritario.

 

Si detta infine una disciplina dettagliata rispetto alla precedente formulazione circa le funzioni della commissione mista che, oltre al riconoscimento del potere di proposta di eventuale modifica dell'accordo da sottoporre alle rispettive autorità di Governo, è altresì competente ad esaminare l'equilibrio complessivo delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all'ammontare degli investimenti e agli apporti partecipativi.

 

Il disegno di legge, infine, si compone di 4 articoli concernenti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Alla luce delle suddette considerazioni, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

 

 

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la prima riunione si svolga a Buenos-Aires nel 2009».

 

Passiamo all'esame degli articoli.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

 

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

 

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

 

È approvato.

(omissis)

La seduta è tolta (ore 11,45).

 


DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 (1630)

 

 

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

Approvato

 

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

 

Art. 2.

 

Approvato

 

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

 

Approvato

 

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

Approvato

 

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Argentina

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

Titolo :  DICHIARAZIONE PER ESTENDERE LA DICHIARAZIONE DEL 02.12.1876 A TUTTI GLI ATTI DEL POTERE ESECUTIVO E LEGISLATIVO CHE VENGONO PROMULGATI NEI DUE PAESI.

 

Data Firma Accordo :   20/06/1885


Titolo :  CONVENZIONE COMMERCIALE.

 

Data Firma Accordo :   01/06/1894


Titolo :  PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE DEL 01.06.1894.

 

Data Firma Accordo :   31/01/1895


Titolo :  TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO OBBLIGATORIO.

 

Data Firma Accordo :   18/09/1907


Titolo :  PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO OBBLIGATORIO DEL 18.09.1907.

 

Data Firma Accordo :   12/10/1907


Titolo :  CONVENZIONE PER REGOLARE L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE E I RELATIVI PAGAMENTI.

 

Data Firma Accordo :   04/03/1937


Titolo :  PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE DEL 01.06.1894.

 

Data Firma Accordo :   04/03/1937


Titolo :  ACCORDO IN MATERIA DI SERVIZIO MILITARE.

 

Data Firma Accordo :   08/08/1938


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI MILITARI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DEL 08.08.1938 IN MATERIA DI SERVIZIO MILITARE.

 

Data Firma Accordo :   20/04/1939


Titolo :  ACCORDO SANITARIO IN MATERIA DI EMIGRAZIONE, CON SCAMBIO DI NOTE.

 

Data Firma Accordo :   16/04/1947


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AL PIROSCAFO "RIO TERCERO" EX "FORTUNSTELLA".

 

Data Firma Accordo :   02/06/1947


Titolo :  ACCORDO IN MATERIA DI EMIGRAZIONE, CON N. 6 ANNESSI.

 

Data Firma Accordo :   26/01/1948


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI REGOLARI.

 

Data Firma Accordo :   18/02/1948


Titolo :  PROTOCOLLO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.

 

Data Firma Accordo :   04/12/1948


Titolo :  PROTOCOLLO CONCERNENTE L'EMIGRAZIONE DI AGRICOLTORI ITALIANI IN ARGENTINA, ORIGINARIAMENTE ANNESSO ALLO SCADUTO ACCORDO DEL 25.06.1952 E ORA ALLEGATO ALL'ACCORDO COMMERCIALE DEL 25.11.1957.

 

Data Firma Accordo :   25/06/1952


Titolo :  PROTOCOLLO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.

 

Data Firma Accordo :   05/12/1952


Titolo :  ACCORDO PER LO SCAMBIO DI DATI SUGLI ASCOLTI RADIO.

 

Data Firma Accordo :   22/02/1956


Titolo :  ACCORDO COMMERCIALE E FINANZIARIO, PROTOCOLLO RELATIVO ALL'EMIGRAZIONE, PROTOCOLLO SUL CREDITO E SCAMBI DI NOTE.

 

Data Firma Accordo :   25/11/1957


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO.

 

Data Firma Accordo :   19/11/1959


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PER LO STUDIO DEI PROBLEMI MIGRATORI.

 

Data Firma Accordo :   11/12/1959


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA IN MATERIA DI COMMERCIO, PAGAMENTI E DIRITTI DOGANALI.

 

Data Firma Accordo :   21/01/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEGLI USI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE.

 

Data Firma Accordo :   14/06/1960


Titolo :  PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL PROTOCOLLO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO E ALL'AMMORTAMENTO DEL CREDITO ITALIANO VERSO LA REPUBBLICA ARGENTINA DEL 25.11.1957

 

Data Firma Accordo :   06/04/1961


Titolo :  ACCORDO CULTURALE

 

Data Firma Accordo :   12/04/1961


Titolo :  ACCORDO PER L'EROGAZIONE IN ARGENTINA DI PRESTITI AD ARTIGIANI E PICCOLE INDUSTRIE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO (ICLE)

 

Data Firma Accordo :   12/04/1961


Titolo :  ATTO FINALE, MEMORANDUM 1 E 2 DELLE CONSULTAZIONI PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO AEREO DEL 18.02.1948

 

Data Firma Accordo :   20/05/1961


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO AEREO DEL 18.02.1948

 

Data Firma Accordo :   23/11/1962


Titolo :  ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 2 AL PROTOCOLLO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO E ALL'AMMORTAMENTO DEL CREDITO DEL 22.11.1957

 

Data Firma Accordo :   30/05/1963


Titolo :  ACCORDO SULLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DEL 05.12.1952

 

Data Firma Accordo :   24/10/1964


Titolo :  ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARGENTINI

 

Data Firma Accordo :   26/01/1966


Titolo :  PROCESSO VERBALE DELLA COMMISSIONE MISTA PER L'ESAME DEI RAPPORTI ECONOMICI E COMMERCIALI, CON ALLEGATI. SCAMBIO DI NOTE SUL TEMA DEL GRADUALE RIEQUILIBRIO DELLA BILANCIA COMMERCIALE

 

Data Firma Accordo :   13/01/1968


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI ORDINARI

 

Data Firma Accordo :   21/02/1968


Titolo :  ACCORDO VETERINARIO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALL'ARGENTINA, CON N. 3 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   31/07/1970


Titolo :  ACCORDO DI CITTADINANZA.

 

Data Firma Accordo :   29/10/1971


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO VETERINARIO DEL 31.07.1970

 

Data Firma Accordo :   22/11/1971


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO VETERINARIO DEL 31.07.1970 PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI ARGENTINE

 

Data Firma Accordo :   21/07/1972


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RIGUARDANTE LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 PARAGRAFO 1 DELL'ALLEGATO ALL'ACCORDO VETERINARIO DEL 31.07.1970

 

Data Firma Accordo :   27/10/1972


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO VETERINARIO DEL 31.07.1970, CON ANNESSI

 

Data Firma Accordo :   27/11/1972


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E FINANZIARIA

 

Data Firma Accordo :   12/06/1979


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

 

Data Firma Accordo :   15/11/1979


Titolo :  CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

 

Data Firma Accordo :   03/11/1981


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA MECCANICA DI PRECISIONE, CON ALLEGATI "A" E "B"

 

Data Firma Accordo :   20/11/1981


Titolo :  ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE

 

Data Firma Accordo :   15/12/1983


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE CHE INTEGRA E MODIFICA L'ACCORDO DEL 20.11.1981 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA MECCANICA DI PRECISIONE

 

Data Firma Accordo :   18/04/1984


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE CHE MODIFICA L'ACCORDO DEL 20.11.1981 RELATIVO ALLA MECCANICA DI PRECISIONE E LO SCAMBIO DI NOTE DEL 18.04.1984

 

Data Firma Accordo :   09/10/1984


Titolo :  MEMORANDUM PER LE CONSULTAZIONI

 

Data Firma Accordo :   11/03/1985


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA

 

Data Firma Accordo :   20/12/1985


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL "PROGRAMMA ITALIA-FAO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE AGRICOLA E RURALE IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI"

 

Data Firma Accordo :   20/12/1985


Titolo :  ACCORDO FINANZIARIO, CON 2 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   12/09/1986


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA.

 

Data Firma Accordo :   30/09/1986


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DALL'ITALIA, COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 30.09.1986

 

Data Firma Accordo :   30/09/1986


Titolo :  ACCORDO SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE E L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 30.09.1986 (CLUB TECNOLOGICO ITALIA-ARGENTINA)

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO CULTURALE DEL 12.04.1961 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE SPORTIVO

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNICA E ECONOMICA NEL SETTORE AGRICOLO

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO E IL SOGGIORNO DEI LAVORATORI

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  CONVENZIONE DI COOPERAZIONE PER LA PREVISIONE, LA PREVENZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

 

Data Firma Accordo :   09/12/1987


Titolo :  TRATTATO PER LA CREAZIONE DI UNA RELAZIONE ASSOCIATIVA PARTICOLARE

 

Data Firma Accordo :   10/12/1987


Titolo :  PROCESSO VERBALE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO ARGENTINO NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE ASSOCIATIVA PARTICOLARE, CON N. 2 ADDENDUM

 

Data Firma Accordo :   10/12/1987


Titolo :  ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE E DI ALTRI ORGANI PREVISTI DAL TRATTATO E DAL PROCESSO VERBALE DEL 10.12.1987

 

Data Firma Accordo :   21/11/1988


Titolo :  ACCORDO FINANZIARIO, CON N. 2 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   21/11/1988


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO DI 50 MILIONI DI DOLLARI USA

 

Data Firma Accordo :   26/01/1989


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO DI 100 MILIONI DI DOLLARI USA, CON ALLEGATO SCAMBIO DI NOTE

 

Data Firma Accordo :   31/01/1989


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN "COMMODITY AID" INSERITO NEL PROGRAMMA DI AIUTO ALL'ARGENTINA

 

Data Firma Accordo :   10/11/1989


Titolo :  PROTOCOLLO ESECUTIVO DI COOPERAZIONE RELATIVO AL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI EDILIZIA SOCIALE

 

Data Firma Accordo :   13/03/1990


Titolo :  PROTOCOLLO ESECUTIVO RIGUARDANTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA NEL CAMPO DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA TRA IL COMITATO NAZIONALE PER LA RICERCA E PER LO SVILUPPO DELL'ENERGIA NUCLEARE E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE (ENEA) E LA SEGRETERIA PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA (SECYT)

 

Data Firma Accordo :   13/03/1990


Titolo :  PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER MIGLIORARE L'INSERIMENTO DEGLI OSPEDALI ITALIANI NEL SISTEMA SANITARIO ARGENTINO

 

Data Firma Accordo :   13/03/1990


Titolo :  ACCORDO SUL PROGRAMMA "APPOGGIO AL PROGRAMMA DI SANITA' PUBBLICA NELLA ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI CORDOBA, ARGENTINA"

 

Data Firma Accordo :   04/04/1990


Titolo :  ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

 

Data Firma Accordo :   22/05/1990


Titolo :  ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

 

Data Firma Accordo :   22/05/1990


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 21.11.1988 PER LA ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE E DI ALTRI ORGANI PREVISTI DAL TRATTATO E DAL PROCESSO VERBALE DEL 10.12.1987 (SPAI)

 

Data Firma Accordo :   10/10/1990


Titolo :  DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE ANTARTICA

 

Data Firma Accordo :   02/04/1991


Titolo :  PROTOCOLLO ESECUTIVO RELATIVO AL II CORSO PER OPERATORI INTERNAZIONALI, CON N. 2 ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   16/04/1991


Titolo :  ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO, CON LETTERA E ALLEGATI FINANZIARI

 

Data Firma Accordo :   21/02/1992


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE PER LA MODIFICA DELL'ART. VII DELL'ACCORDO SULLA ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE E DI ALTRI ORGANI PREVISTI DAL TRATTATO E DAL PROCESSO VERBALE (ROMA 10.12.1987)

 

Data Firma Accordo :   25/02/1992


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULLE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO ALLE BANCHE LOCALI DELLA II TRANCHE DI 50 MILIONI DI DOLLARI PER IL CREDITO DI AIUTO SU "ACCORDO SULL'ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO PEMANENTE E DI ALTRI ORGANI PREVISTI DAL TRATTATO E DAL PROCESSO VERBALE ITALO - ARGENTINO FIRMATI A ROMA IL 10.12.1987"

 

Data Firma Accordo :   29/04/1992


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI 100 MILIONI DI DOLLARI USA

 

Data Firma Accordo :   24/06/1992


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

 

Data Firma Accordo :   06/10/1992


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Data Firma Accordo :   06/10/1992


Titolo :  DICHIARAZIONE POLITICA CONGIUNTA

 

Data Firma Accordo :   06/10/1992


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA -ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI

 

Data Firma Accordo :   06/10/1992


Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO, CON ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   30/03/1993


Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO (CLUB DI PARIGI DEL 22.07.1992), CON SCAMBIO DI LETTERE E ALLEGATI

 

Data Firma Accordo :   11/11/1993


Titolo :  PROTOCOLLO INTERGOVERNATIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA SOCIALE NEI CANTIERI DI MORON E RESISTENCIA

 

Data Firma Accordo :   20/12/1995


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

Data Firma Accordo :   03/12/1997


Titolo :  DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Data Firma Accordo :   03/12/1997


Titolo :  ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI CERTIFICATI DI STUDIO A LIVELLO ELEMENTARE E MEDIO O DELLE LORO DENOMINAZIONI EQUIVALENTI.

 

Data Firma Accordo :   03/12/1997


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE PER IL RINNOVO DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELL'UTILIZZAZIONE A FINI PACIFICI DELLO SPAZIO

 

Data Firma Accordo :   03/12/1997


Titolo :  PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15.11.1979 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

 

Data Firma Accordo :   03/12/1997


Titolo :  TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE

 

Data Firma Accordo :   06/04/1998


Titolo :  ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE

 

Data Firma Accordo :   06/04/1998


Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL SETTORE FISCALE

 

Data Firma Accordo :   18/05/1998


Titolo :  DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELLA SANITA'

 

Data Firma Accordo :   29/03/1999


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE DEL 06.04.1998 PER REGOLAMENTARE LE CONSULTAZIONI POLITICHE A ALTO LIVELLO

 

Data Firma Accordo :   29/03/1999


Titolo :  PROTOCOLLO ESECUTIVO DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE DEL 06.04.1998 PER L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA ECONOMICO

 

Data Firma Accordo :   29/03/1999


Titolo :  DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ISTITUZIONE DI UN FORO PERMANENTE DI DIALOGO ITALO - ARGENTINO

 

Data Firma Accordo :   29/03/1999


Titolo :  MEMORANDUM TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEI TRASPORTI SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

 

Data Firma Accordo :   22/06/1999


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE MODIFICATIVO DELL'ACCORDO AEREO DEL 18.02.1948

 

Data Firma Accordo :   09/03/2001


Titolo :  DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE SPAZIALE

 

Data Firma Accordo :   14/03/2001


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LE CONDIZIONI DI AIUTO DI 25 MILIONI DI EURO PER UN PROGRAMMA A FAVORE DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO, CON ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   09/05/2002


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LE CONDIZIONI DI AIUTO DI 75 MILIONI DI EURO PER UN PROGRAMMA A FAVORE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ITALO-ARGENTINA E ARGENTINA, ATTRAVERSO IL SOSTEGNO A PROGETTI A ELEVATO IMPATTO SOCIALE, CON N. 2 ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   09/05/2002


Titolo : ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL’”ACCORDO BASE RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE ITALIANO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ARGENTINA” TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L' INTER‑AMERICAN INVESTMENT CORPORATION.

 

Data Firma Accordo :   23/10/2002


Titolo :  ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA, CON ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   17/07/2003


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 30.09.1986, PER L'UTILIZZO DELLA "UNITA' TECNICA LOCALE - UTL" NELLA CITTA' DI BUENOS AIRES DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DGCS) DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO.

 

Data Firma Accordo :   11/02/2005


 


ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLE SCIENZE MEDICHE

LUOGO-DATA                                                                    

           BUENOS AIRES.                                                              

           14.03.2001.            

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 9 DICEMBRE 1987

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           31.03.2003.           

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO MODIFICATIVO DEL PROTOCOLLO ESECUTIVO, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 1999,  DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE, PER L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA ECONOMICO.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           17.07.2003.           

 

 

TITOLO  ACCORDO RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           17.07.2003.           

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA L'ACCORDO DI CITTADINANZA DEL 29.10.1971.

LUOGO-DATA                                                                    

           BUENOS AIRES.                                                              

           16.08.2005.            

 

 

TITOLO  ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           16.10.2006.            

 

 

TITOLO  ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           21.03.2007.           

 

 

TITOLO  MEMORANDUM D'INTESA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE TRIANGOLARE.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           21.03.2007.           

 

 

 



[1]     Ratificato con la legge 28 agosto 1989 n. 306.

[2]    L'Accordo in esame si colloca infatti nell'ambito del quadro normativo tracciato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione – che godono dei benefici finanziari stabiliti dalla legge -  nella prospettiva della valorizzazione del cinema quale mezzo di espressione artistica e, insieme, di formazione culturale e comunicazione sociale.