Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni in favore dell'arte contemporanea - A.C. 1393
Riferimenti:
AC n. 1393/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 200
Data: 20/06/2007
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   ARTE MODERNA
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Disposizioni in favore
dell'arte contemporanea

A.C. 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 200

 

 

20 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del presente dossier ha partecipato il Dipartimento cultura.

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

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File: FI0133.doc

 


INDICE

 

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Necessità dell’intervento con legge. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 7

§      Formulazione del testo. 7

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Finalità)11

§      Articolo 2 (Definizioni)13

§      Articolo 3 (Diffusione della conoscenza delle opere d'arte contemporanea)15

§      Articolo 4 (Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea)18

§      Articolo 5 (Aliquota IVA per oggetti d'arte)22

§      Articolo 6 (Detrazioni per oneri)26

§      Articolo 7 (Modalità di attuazione della legge)28

Proposta di legge A.C. 1393

Carra ed altri – Disposizioni in favore dell’arte contemporanea. 31

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Tab. A, parte III, n. 127-septiesdecies)44

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt 15, 102)45

§      D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (Tabella)53

§      L. 23 febbraio 2001, n. 29 Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (art. 3)54

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 10, 64, 178)55

§      D.M. Beni culturali 27 aprile 2006 Piano per l’arte contemporanea Quadro triennale 2006-2008 e Priorità annuali 2006. 58


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1393

Titolo

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea

Iniziativa

on. Carra ed altri

Settore d’intervento

Fisco
Arte contemporanea

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

17 luglio 2006

§       annuncio

18 luglio 2006

§       assegnazione

11 ottobre 2006

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 esplicita le finalità che il provvedimento intende conseguire. Esse possono riassumersi nell’incentivazione dell’attività dei giovani artisti affinché siano promossi:

-      la conoscenza dell’arte contemporanea;

-      la creatività artistica a livello nazionale;

-      lo sviluppo di un moderno sistema di arte contemporanea.

L’articolo 2 fornisce, ai fini dell’applicabilità della normativa introdotta con gli articoli successivi, la definizione di:

-      “giovane artista” - colui che ha meno di trentadue anni e che svolge, a titolo professionale, attività artistica figurativa;

-      “arte contemporanea” – le opere di artisti ancora viventi o la cui esecuzione risale a meno di cinquanta anni, inclusi i prodotti della fotografia e del design industriale; tali opere devono possedere un interesse culturale che giustifica l’acquisizione al patrimonio pubblico secondo quanto previsto dal piano per l’arte contemporanea.

L’articolo 3 dispone che lo Stato promuova la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti. Per rendere fattiva tale promozione il comma 3 prevede un’agevolazione fiscale che si concretizza nel fatto che le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Analoga agevolazione fiscale, prevista dal comma 2, è fruibile dai titolari di reddito d’impresa, quindi anche da parte delle società soggette all’IRES.

L’articolo 4 concede la possibilità ai giovani artisti di optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l’applicazione di uno speciale regime forfetario ai fini dell’IVA e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L’articolo 5, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto), nella la tabella A, parte III, allegata, che reca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette all’aliquota ridotta del 10 per cento. In base alla modifica proposta dalcomma 1 l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento dovrebbe continuare ad applicarsi agli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione importati, mentre per le cessioni di oggetti d’arte l’agevolazione verrebbe concessa per gli oggetti prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant’anni, da chiunque effettuata. Verrebbe peraltro meno la vigente disposizione agevolativa che prevede l’IVA ridotta per le cessioni di oggetti d’arte la cui esecuzione risalga a più di cinquant’anni ed effettuate dagli eredi o legatari degli autori.

L’articolo 6 modifica l’articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l’elencazione degli oneri per i quali è concessa al contribuente una detrazione d’imposta nella misura del 19 per cento dell’onere sostenuto, inserendo una nuova lettera f-bis) che consente la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di oggetti e opere d’arte di cui all’articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all’importo annuo di 8.000 euro e con l’ulteriore limite del 10 per cento del reddito imponibile.

L’articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione dei criteri e delle modalità per l’applicazione delle disposizioni recate nella presente legge. Il termine per l’emanazione del decreto è di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa dei proponenti.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame modifica disposizioni di rango legislativo recate dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva).

 Si ricorda inoltre che l’articolo 23 della Costituzione, il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, pone una riserva di legge (sia pure relativa) in materia tributaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 4, comma 4, che introduce un nuovo regime forfetario dell’Iva per i giovani artisti, presenta profili problematici proprio dal punto di vista della compatibilità comunitaria in quanto prevede uno speciale regime, diverso dal regime “al margine” consentito dalla disciplina comunitaria, senza peraltro fornire alcun chiarimento circa le condizioni per poter fruire di tale regime (es. un certo importo massimo del volume d’affari cui applicarlo, l’aver effettuato o meno cessioni all’esportazione, etc.), condizioni che devono necessariamente essere fissate in presenza di simili norme speciali, per consentire di definirne perlomeno l’ambito di applicazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge in esame apporta modifiche testuali al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, nonché al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva).

Collegamento con lavori legislativi in corso

La VII Commissione Cultura della Camera ha avviato un’indagine conoscitiva, tuttora in corso di svolgimento, sulle problematiche connesse al settore dell’arte figurativa italiana, con particolare riferimento alle condizioni della sua esistenza e sviluppo.

 

Formulazione del testo

Si vedano le schede di lettura dei singoli articoli della proposta di legge.

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Finalità)

 

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e tutelare l'attività dei giovani artisti, allo scopo di favorire la conoscenza dell'arte del presente e del recente passato, la promozione della creatività artistica a livello nazionale e lo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea.

 

 

L’articolo 1 esplicita le finalità che il provvedimento intende conseguire. Esse possono riassumersi nell’incentivazione dell’attività dei giovani artisti affinché siano promossi:

-       la conoscenza dell’arte contemporanea;

-       la creatività artistica a livello nazionale;

-       lo sviluppo di un moderno sistema di arte contemporanea.

 

Si ricorda, in proposito, che la VII Commissione della Camera ha avviato un’indagine conoscitiva, tuttora in corso di svolgimento, sulle problematiche connesse al settore dell’arte figurativa italiana, con particolare riferimento alle condizioni della sua esistenza e sviluppo.

Come è dato leggere nel programma dell’indagine, approvato nella seduta del 30 gennaio 2007, i temi che la Commissione si prefigge di approfondire sono i seguenti:

-       ricognizione della disciplina del settore, sia sul piano della normativa esistente che in relazione all’emersione di nuove figure professionali, quali il professionista della raccolta di fondi (fund raiser) e il direttore di progetto (project manager);

-       verifica dei percorsi di formazione ed educazione degli artisti figurativi, anche in riferimento all’organizzazione degli istituti d’arte e alle Accademie;

-       organizzazione delle facoltà collegate al settore, quali le facoltà di storia dell’arte e ulteriori modalità di promozione dell’attività professionale degli storici dell’arte;

-       organizzazione del mercato delle gallerie, delle case d’asta e delle fiere d’arte;

-       caratteristiche del collezionismo privato e d’impresa, nonché caratteristiche e funzionamento della curatela delle mostre;

-       organizzazione delle sedi espositive e museali pubbliche;

-       analisi del rapporto tra informazione e arte;

-       promozione all’estero dell’arte moderna e contemporanea italiana.

 

La Commissione ha svolto, finora, le audizioni dei:

-       rappresentanti del tavolo di lavoro “per l’arte contemporanea” (21 febbraio e 8 marzo 2007);

-       rappresentanti delle gallerie d’arte (15 marzo 2007);

-       rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali (28 marzo 2007);

-       rappresentanti di Federculture (17 aprile e 2 maggio 2007);

-       rappresentanti di critici e storici d’arte (24 aprile 2007);

-       assessori alla cultura degli enti locali (9 maggio 2007).

 

Dalle audizioni svolte, con particolare riferimento agli interventi dei rappresentanti delle gallerie d’arte, sono emerse le seguenti questioni:

-       la disciplina che regola il settore risulta particolarmente complessa mentre manca una direzione unitaria nella promozione dell’arte contemporanea e nell’organizzazione di eventi importanti;

-       la normativa fiscale applicabile agli artisti e ai galleristi risulta particolarmente penalizzante per il mercato d’arte italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei e favorisce lo sviluppo di un mercato sommerso ed illegale;

-       le gallerie d’arte dovrebbero beneficiare di sovvenzioni statali, alla stregua di ciò che succede nel settore del cinema, qualora realizzino eventi particolarmente importanti dal punto di vista della promozione culturale;

-       la normativa in materia di certificazione ed autenticità dell’opera d’arte deve essere rivista al fine di tutelare l’acquirente, soprattutto nei confronti di soggetti che si propongono sul mercato senza avere i requisiti di serietà e di preparazione necessari;

-       le condizioni di fruibilità degli spazi pubblici espositivi dovrebbero essere migliorate, anche attraverso la creazione di una rete tra le gallerie che consenta di trasferire una mostra collettiva, entro una stessa area geografica, da un istituto all'altro, diminuendo i costi di organizzazione.


Articolo 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) giovani artisti: i soggetti maggiorenni di età inferiore ai trentadue anni che svolgono a titolo professionale attività artistica figurativa;

b) arte contemporanea: le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal piano per l'arte contemporanea predispo­sto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

c) oggetti e opere d'arte: le opere di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.


 

 

L’articolo 2 in esame fornisce, ai fini dell’applicabilità della normativa introdotta con gli articoli successivi, la definizione di:

-       giovane artista - colui che ha meno di trentadue anni e che svolge, a titolo professionale, attività artistica figurativa;

-       arte contemporanea – le opere di artisti ancora viventi o la cui esecuzione risale a meno di cinquanta anni, inclusi i prodotti della fotografia e del design industriale; tali opere devono possedere un interesse culturale che giustifica l’acquisizione al patrimonio pubblico secondo quanto previsto dal piano per l’arte contemporanea.

 

Si ricorda, in proposito che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclude (art. 10) dall’ambito oggettivo di tutela della normativa in esame l’arte contemporanea, intesa come opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, salva l’applicazione degli articolo 64, in materia di attestati di autenticità e provenienza (obbligo di consegna all’acquirente per chi esercita attività di vendita di opere d’arte dell’attestato di autenticità e provenienza dell’opera stessa) e 178; in materia di reato di contraffazione di opere d’arte.

L’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29[1], recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali; ha previsto, al fine di consentire l’incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, che il Ministro per i beni e le attività culturali predisponga un “Piano per l’arte contemporanea”, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni.

Nell’anno 2001 è stata istituita la Direzione generale per l’architettura ed arte contemporanea ed è stato approvato il primo piano per l’arte contemporanea. Negli anni successivi (piano triennale 2003-2005) la Direzione ha proceduto ad acquisire, prioritariamente per il MAXXI, in qualità di museo nascente, nonché per la Galleria d’Arte Moderna ed altri musei statali, numerose produzioni artistiche degli ultimi cinquanta anni.

Il piano per l’arte contemporanea per il triennio 2006-2008 è stato approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2006. L’articolo 4 prevede che l’incremento del patrimonio pubblico deve soddisfare anzitutto un interesse di ordine culturale. Tale individuazione presuppone: a) un giudizio di valore sulle opere da acquisire, che deve essere espresso non solo in senso assoluto, considerando le loro caratteristiche, ma anche in senso relativo, considerando il loro rapporto sia con il patrimonio pubblico d’arte contemporanea in generale sia con la collezione, edificio o contesto cui sono destinate; b) la valutazione delle condizioni di conservazione e fruizione che potranno essere assicurate a tali opere. L’articolo 6 specifica, poi, che alla valutazione delle proposte di acquisizione si applicano i seguenti criteri generali: interesse culturale dell’opera, tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua importanza per il patrimonio pubblico e della sua coerenza con il museo, raccolta, edificio o contesto di destinazione; garanzia di conservazione e pubblica fruizione; congruità del prezzo di acquisto.

-        oggetti ed opere d’arte: le opere di cui all’articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633[2].

 

L’articolo 145 della legge n. 633 del 1941 afferma che:

-        per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali (comma 1);

-        le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.

 


Articolo 3
(Diffusione della conoscenza delle opere d'arte contemporanea)

 


1. Lo Stato promuove la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contempo­ranea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro d'affari per ciascun esercizio.

3. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispon­dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 3, comma 1 dispone che lo Stato debba promuovere la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti.

Per realizzare tale finalità la norma prevede l'acquisizione delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.

Per rendere fattiva tale promozione il comma 3 prevede un’agevolazione fiscale che si concretizza nel fatto che le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La norma consente pertanto ai privati che cedano gratuitamente ai musei alle gallerie nazionali d'arte, alle istituzioni pubbliche ed alle associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali, di poter usufruire di un credito d’imposta ai fini dell’IRPEF, di ammontare variabile in base all’importo dell’IVA pagata per l’acquisizione dell’opera stessa.

 

L’ammontare del credito d’imposta concesso ai fini IRPEF è pari a:

-       quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta, per importi fino a 10.000 euro;

-       per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.

 

Si rileva a tale proposito che occorrerebbe specificare se il limite di 10.000 euro si riferisce all’imposta ovvero, come sembra più probabile trattandosi di opere di giovani artisti da promuovere, al prezzo dell’opera.

 

Il successivo comma 2 reca un’analoga agevolazione fiscale fruibile in questo caso dai titolari di reddito d’impresa, quindi non solo imprenditori individuali e società che scontano l’IRPEF, ma anche le società soggette all’IRES.

In base alla norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)[3], recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro d'affari per ciascun esercizio.

Si ricorda che l’articolo 102 del TUIR consente, ai fini dell’imposta sulle società (IRES), l’ammortamento del costo dei soli beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

La norma intende agevolare fiscalmente l’acquisto da parte di imprese delle opere d’arte in questione, che non sono normalmente beni strumentali per l’impresa, a prescindere da un’eventuale loro successiva cessione a musei e altre istituzioni, come invece previsto come condizione per i privati soggetti IRPEF per il credito d’imposta loro attribuito dal comma 3.

Nella Relazione illustrativa al provvedimento si indica genericamente che “con l'articolo 3 vengono stabilite nuove norme per favorire la circolazione delle opere d'arte contemporanea, quali la possibilità per le imprese di ammortizzare gran parte del costo per l'acquisto di dette opere”.

 

Il comma 4 dell’articolo 3 reca la copertura finanziaria dell’onere recato dalle previsione di un’agevolazione fiscale per le cessioni gratuite di opere d'arte, che viene posta a carico del fondo speciale di parte corrente (c.d. Tabella A), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. L’onere viene fissato nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006(ora da riferire all’anno 2007 e al bilancio triennale 2007-2009).

 

Si segnala, tuttavia, che, per quanto riguarda le disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, le risorse accantonate relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze risultano, alla data del 18 giugno 2007, pari a 388.000 euro per il 2007 e a 2.398.000 euro per il 2009, mentre non figura alcuna somma per il 2008.

Si osserva, dunque, che le risorse disponibili sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze non appaiono sufficienti per la copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame per gli anni 2007 e 2008.

 


Articolo 4
(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea)

 


1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi soggetti possono successiva­mente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione all'amministra­zione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della conta­bilità e dalla conservazione dei documenti ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia può contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.

4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è forfettaria­mente determinata in 500 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.

5. L'imposta sul valore aggiunto è adde­bitata all'acquirente secondo le disposi­zioni vigenti, salva l'applicazione dell'ali­quota determinata ai sensi dell'articolo 5.


 

 

L’articolo 4, comma 2 in commento concede la possibilità ai giovani artisti di optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l’applicazione di uno speciale regime forfetario ai fini dell’IVA e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il comma 2 prevede che i medesimi soggetti possano successivamente rinunciare all’applicazione di tale regime speciale dandone comunicazione all’amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell’anno di competenza.

 

Il regime speciale, descritto nel comma 4 dell’articolo 4, prevede che:

1)      il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo sia forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse;

2)      l’IVA sia forfetariamente determinata in 500 euro l’anno.

 

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si ricorda che gli artisti rientrano tra gli esercenti arti e professioni. Ai fini delle imposte dirette il loro reddito è considerato reddito di lavoro autonomo (articoli 53 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) se l’attività è esercitata abitualmente, ovvero reddito diverso (articolo 67 del TUIR) se l’attività non è esercitata abitualmente.

Il reddito di lavoro autonomo si calcola come differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nello stesso esercizio, per le quali valgono però alcuni limiti definiti nello stesso articolo 54 del TUIR.

 

L’agevolazione concessa dal comma 4 ai fini delle imposte sui redditi prevede un sistema del tutto peculiare, prevedendo che la base imponibile IIRPEF si calcoli in percentuale (pari al 30%) del volume d’affari - concetto quest’ultimo utilizzato nel campo dell’IVA - senza pertanto possibilità di dedurre da tale imponibile forfetario le spese sostenute nell’esercizio.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il volume d’affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è costituto dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare.

L’espressione ricavi è invece utilizzata dal legislatore nell’ambito dell’imposte dirette sui redditi di impresa (si veda l’elencazione delle voci che costituiscono ricavi, contenuta nell’articolo 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR)

 

Per quanto riguarda l’agevolazione concessa dal comma 4 dell’articolo 4 ai fini IVA, essa prevede la possibilità di applicare un regime forfetario di determinazione dell’imposta che prevede sia la corresponsione dell’Iva in misura forfetaria annua pari a 500 euro (comma 4), che una semplificazione degli adempimenti (commi 3 e 5).

Si ricorda che sono soggette ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da artisti nel territorio dello Stato (articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e che l’Iva è un’imposta armonizzata a livello comunitario, soggetta ad una precisa normativa che ne fissa le caratteristiche generali e specifiche e che individua gli ambiti lasciati agli Stati membri di prevedere disposizioni in deroga rispetto al regime generale. La normativa di riferimento è attualmente contenuta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 con la quale si è provveduto alla rifusione in un unico testo tutta la disciplina comunitaria emanata negli anni in materia.

A tale proposito si rileva che la norma in commento, che introduce un nuovo regime forfetario dell’Iva, presenta profili problematici proprio dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Infatti il regime comunitario dell’Iva armonizzata consente agli Stati membri di applicare regimi speciali e forfetari solo per alcune ben individuate fattispecie ed in presenza di specifiche condizioni. Tra questi vi è lo speciale regime Iva “al margine” che gli Stati membri applicano alle cessioni di oggetti d’arte, disciplinato dagli articoli da 311 a 325 della direttiva 2006/112/CE.

La disciplina armonizzata dell’Iva comunitaria di cui alla citata direttiva 2006/112/CE prevede una serie di regimi speciali dell’Iva, con caratteristiche e limiti ben definiti.

Oltre al regime speciale per le piccole imprese ed al regime forfetario per i produttori agricoli, sono previsti infatti i seguenti regimi speciali:

-        per le agenzie di viaggio;

-        per i beni d’occasione e gli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato;

-        per l’oro da investimento;

-        per i soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi.

Lo speciale regime d’imposizione c.d. “del margine”, previsto per le cessioni di oggetti d’arte effettuate da un soggetto passivo-rivenditore a determinati soggetti, prevede tra l’altro che la base imponibile sia costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell’importo dell’Iva relativo al margine stesso. Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita da lui chiesto per il bene ed il prezzo di acquisto. Tale regime è applicabile per le cessioni di oggetti d’arte che siano stati ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto ad un soggetto passivo rivenditore, oppure per gli oggetti d’arte che siano stati importati con aliquota ridotta da parte del soggetto passivo-rivenditore e ad esso ceduti da parte di un soggetto passivo che non sia rivenditore.

 

La norma del comma 4 in esame pertanto, che introduce un nuovo regime forfetario dell’Iva, presenta profili problematici proprio dal punto di vista della compatibilità comunitaria in quanto prevede uno speciale regime, diverso dal regime “al margine” consentito dalla disciplina comunitaria, senza peraltro fornire alcun chiarimento circa le condizioni per poter fruire di tale regime (es. un certo importo massimo del volume d’affari cui applicarlo, l’aver effettuato o meno cessioni all’esportazione, etc.), condizioni che devono necessariamente essere fissate in presenza di simili norme speciali, per consentire di definirne perlomeno l’ambito di applicazione.

Si ricorda altresì che la disciplina nazionale dell’Iva contempla già alcuni regimi speciali dell’IVA. In particolare l’articolo 37, comma 15 del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006) ha introdotto un nuovo articolo 32-bis nel D.P.R. sull’Iva il quale prevede uno speciale regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto per determinati soggetti passivi marginali, come consentito dall’articolo 281 (“Regime speciale delle piccole imprese”) della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comunitario dell’IVA. A tale regime di franchigia sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e che non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.

Tale regime dei contribuenti minimi in franchigia prevede l’esonero dei soggetti in questione dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, fatta eccezione per gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi, ovviamente, non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate a titolo di rivalsa, né potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Sono esclusi dal regime di franchigia i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA.

 

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che i giovani artisti che si avvalgono del regime speciale siano esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti ad eccezione della copia delle fatture emesse. La norma prevede altresì che la fattura emessa e la relativa copia possa contenere, anche ai fini della certificazione dell’autenticità dell’opera, la riproduzione fotografica dell’opera ceduta.

Il comma 5 prevede infine che l’imposta sul valore aggiunto sia addebitata all’acquirente secondo le disposizioni vigenti, salva l’applicazione dell’aliquota agevolata, pari al 10 per cento, prevista dal successivo articolo 5 del provvedimento in commento.

 


Articolo 5
(Aliquota IVA per oggetti d'arte)

 


1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:

«127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modi­ficazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant'anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzio­ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 5, comma 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto), nella la tabella A, parte III, allegata, che reca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette all’aliquota ridotta del 10 per cento. Si ricorda che l’aliquota IVA ordinaria è fissata nella misura del 20 per cento.

Il comma 1 dell’articolo 5 in commento propone in particolare la sostituzione del numero 127-septiesdecies), che prevede attualmente l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione nonché per le sole cessioni di oggetti d’arte di cui di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari.

 

Si ricorda che la lettera a) della tabella allegata al citato D.L. n. 41 del 1995, reca l’elencazione (mutuata dalla disciplina comunitaria) degli oggetti d'arte, alle cui cessioni si applica l’IVA agevolata:

-        quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

-        incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

-        opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

-        arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

-        esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

-        smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

-        fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

 

In base alla modifica proposta dal comma 1 l’aliquota IVA ridotta al 10% dovrebbe continuare ad applicarsi agli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione importati, mentre per le cessioni di oggetti d’arte di cui alla sopra citata lettera a) l’agevolazione verrebbe concessa solo per gli oggetti prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant’anni, da chiunque effettuata. In questo senso il campo di applicazione dell’agevolazione sarebbe più ampio, non limitandosi alle sole cessioni effettuate dall’autore e dagli eredi o legatari

Rispetto alla legislazione vigente verrebbeperaltromenola disposizione agevolativa in questione per le cessioni di oggetti d’arte la cui esecuzione risalga a più di cinquant’anni ed effettuate dagli eredi o legatari degli autori, cui si applicherebbe pertanto l’aliquota Iva ordinaria del 20%

 

Il sistema comunitario armonizzato dell’IVA prevede che sia compatibile con la normativa comunitaria la fissazione di un’aliquota Iva ridotta al 10% per nuovi beni o servizi, purché si tratti di prodotti che rientrino nell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, ovvero qualora sia previsto un regime speciale disciplinato dalla direttiva stessa, come è per gli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato.

 

Si ricorda infatti che il sistema dell’IVA di cui alla VI direttiva n. 77/388, tuttora in vigore nel testo della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva con la quale si è provveduto alla rifusione dell’intera normativa IVA comunitaria), prevede[4] che gli Stati membri applichino un'aliquota normale che non può essere inferiore al 15% e possano, a partire dal 1° gennaio 1993 e per il periodo transitorio[5], fissare una o due aliquote ridotte (inferiori al 15%, ma non inferiori al 5%), solo per i prodotti compresi nell’Allegato III (che riproduce il precedente allegato H alla direttiva 77/388/CEE, introdotto con la direttiva 1992/77/CE), fatte salve alcune discipline speciali. La VI Direttiva prevede pertanto un catalogo tassativo delle operazioni assoggettabili ad un'aliquota ridottasuperiore al 5% (in Italia tale aliquota è stata fissata al 10%). Ciò è funzionale all'obiettivo di armonizzare nella misura più ampia possibile l'imposizione dell'Iva e in tal modo di escludere distorsioni della concorrenza.

L’articolo 103 della direttiva dà la facoltà agli Stati membri di prevedere che l'aliquota ridotta da essi applicata conformemente agli articoli 98 e 99, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4). La norma prevede altresì che, allorché si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri possano applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:

a)  le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;

b)  le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.

Il Capo 4 della Direttiva 2006/112/CE è poi interamente dedicato ai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione ed agli oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato. L’articolo 311 in particolare considera come “oggetti d’arte” i beni indicati nell’allegato IX, parte A della direttiva stessa, che coincidono con quelli sopracitati di cui alla lettera a) del D.L. n. 41/1995.

 

La norma dell’articolo 5 in esame non appare pertanto in contrasto con la disciplina dell’Iva comunitaria, atteso che la concessione di un’aliquota Iva agevolata alle cessioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore è una mera facoltà per gli Stati membri, i quali dovrebbero pertanto anche poter limitare la portata agevolativa della norma, come è nella proposta in esame.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 reca la copertura finanziaria dell’onere recato dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 20 al 10% per l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, nonché per le sole cessioni di oggetti d’arte effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari.

La copertura dell’onere viene valutata in 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006 (ora da riferire all’anno 2007 e al bilancio triennale 2007-2009) ed è posta a carico del fondo speciale di parte corrente (c.d. Tabella A), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che l’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, per le disposizioni formulate come previsioni di spesa, prevede l’introduzione di una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

 

Si segnala, inoltre, che, per quanto riguarda le disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, le risorse accantonate relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze risultano, alla data del 18 giugno 2007, pari a 388.000 euro per il 2007 e a 2.398.000 euro per il 2009, mentre non figura alcuna somma per il 2008.

Si osserva, dunque, che le risorse disponibili sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze non appaiono sufficienti per la copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame.

 


Articolo 6
(Detrazioni per oneri)

 


1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di oggetti e opere d'arte di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all'importo di 8.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata alla esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o documento fiscale equipollente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia­mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsio­nale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'econo­mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 6, comma 1 modifica l’articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l’elencazione degli oneri per i quali è concessa al contribuente una detrazione d’imposta nella misura del 19% dell’onere sostenuto.

In particolare il comma 1 inserisce nell’articolo 15 una nuova lettera f-bis) che consente la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di oggetti e opere d’arte di cui all’articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all’importo annuo di 8.000 euro e con l’ulteriore limite del 10 per cento del reddito imponibile.

 

La norma introdotta prevede altresì che la detrazione sia subordinata alla esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o documento fiscale equipollente.

Tale previsione, che subordina la detraibilità all’esibizione su richiesta (senza specificare peraltro da parte di chi) della fattura, non appare coordinarsi con le disposizioni vigenti in materia di detraibilità degli oneri in sede di dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti IRPEF.

Le norme vigenti infatti non obbligano il contribuente, per poter usufruire delle detrazioni per oneri, ad allegare ai modelli 730 o Unico le ricevute delle spese per le quali esiste la possibilità di usufruire delle detrazioni, né è prevista una detraibilità delle spese subordinata all’esibizione della documentazione. Viceversa il sistema prevede che il contribuente possa effettuare direttamente la detrazione in sede di dichiarazione e che egli sia solamente obbligato a conservare la documentazione fiscale comprovante l’effettuazione delle spese e ad esibirla a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, per il periodo entro il quale l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all’accertamento delle imposte e cioè per i quattro anni successivi[6] alla dichiarazione. Quindi solamente nell’esercizio del potere di accertamento l’Amministrazione finanziaria può chiedere al contribuente, nei termini previsti per la validità dell’accertamento, l’esibizione della documentazione fiscale comprovante l’effettuazione delle spese.

 

Il comma 2 dell’articolo 6 reca la copertura finanziaria dell’onere recato dalla disposizione in tema di detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di oggetti e opere d’arte. L’onere viene fissato nel limite massimo di 300.000 euro annui (senza specificare l’anno di decorrenza) ed è posto a carico del fondo speciale di parte corrente (c.d. Tabella A), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si segnala, tuttavia, che, per quanto riguarda le disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, le risorse accantonate relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze risultano, alla data del 18 giugno 2007, pari a 388.000 euro per il 2007 e a 2.398.000 euro per il 2009, mentre non figura alcuna somma per il 2008.

Si osserva dunque che le risorse disponibili sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze non appaiono sufficienti per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame per l’anno 2008.

 

 


Articolo 7
(Modalità di attuazione della legge)

 

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la sua applicazione.

 

 

L’articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione dei criteri e delle modalità per l’applicazione delle disposizioni recate nella presente legge. Il termine per l’emanazione del decreto è di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 


Proposta di legge A.C. 1393

 


N. 1393

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CARRA, BARBIERI, BOATO, BRESSA, BURTONE, CARBONELLA, CESARIO, COLASIO, CRISCI, D'AGRÒ, D'ANTONA, DATO, DE BRASI, DUILIO, FABRIS, FARINONE, FINCATO, FOGLIARDI, FRIGATO, GIACHETTI, GIOVANELLI, GOZI, GRASSI, GRILLINI, LAGANÀ FORTUGNO, LOMAGLIO, LUSETTI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, GIORGIO MERLO, OLIVERIO, OTTONE, PELLEGRINO, PIRO, POLETTI, QUARTIANI, RANIERI, ROTONDO, RUSCONI, RUTA, SAMPERI, SANGA, SASSO, SERVODIO, TOLOTTI, VANNUCCI, VILLARI, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO

¾

 

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il17 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il mercato dell'arte contemporanea, in Italia, soffre non soltanto di una crisi strutturale, ma anche e soprattutto di alcune gravi lacune di tipo istituzionale.

Per capire quali sono i punti di debolezza sui quali è necessario operare per tentare di portare il nostro mercato dell'arte a livelli, non diciamo competitivi, ma almeno di interesse rispetto al mercato internazionale, bisogna analizzare le ragioni che lo strutturano come mercato border-line rispetto al resto del mondo.

Gli artisti italiani sono fuori dal mercato e quindi dal circuito dei musei internazionali perché manca un concreto sostegno, da parte delle istituzioni e dei privati, alla nostra arte contemporanea.

Manca in una parola «la cultura della cultura», che fa sentire gli operatori, dagli artisti ai galleristi, dai direttori di museo agli storici dell'arte, abbandonati a se stessi e in prima linea in una battaglia persa in partenza nel confronto internazionale.

L'aspetto maggiormente penalizzante per il settore è quello relativo al fisco.

Infatti, la circolazione delle opere d'arte di artisti viventi ha degli impedimenti che trovano la loro logica in fatti estranei al valore dell'artista e che lo penalizzano nei confronti dei colleghi stranieri. A fronte di un'attenzione verso la contemporaneità sempre più forte che si manifesta sia da parte dei privati sia da parte delle stesse istituzioni, mancano azioni concrete nei confronti dell'arte con temporanea e si continua a trovare rifugio nell'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, dunque degli artisti del passato, siano sufficienti al nostro Paese per essere ancora competitivo sul piano internazionale.

Purtroppo non è così.

Il problema non risiede nel cambiare il percorso o la programmazione della tutela e della valorizzazione delle opere d'arte del passato, quanto nell'affiancare a tale percorso delle scelte che permettano anche all'arte contempo­ranea italiana di avere le stesse possibilità, a livello nazionale ed internazionale, degli altri Paesi.

Se per l'arte del passato è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per l'arte contemporanea tale politica è addirittura controproducente poiché questa arte deve contenere forze propositive e facilmente espansive in quanto è fatta da artisti viventi che, principalmente agli inizi della carriera, hanno estremo bisogno di politiche fiscali attente ed in sintonia con quello che è il loro mondo: pieno di insicurezze e di periodi di sola sperimentazione, periodi nei quali sono ancora degli sconosciuti non solo agli altri, ma anche a se stessi.

Al contrario, la legislazione fiscale italiana, forse per comodità, equipara l'artista vivente agli altri professionisti dimenticando che, per predisposizione naturale, l'artista è lontano dai meccanismi della burocrazia e, anzi, pauroso di essa. Soprattutto non può essere considerato un professionista tout court. Infatti, non si può prevedere all'inizio della carriera se diverrà un artista affermato, alias «artista-professionista», e, come dimostra l'esperienza, anche nel caso di artisti emergenti e di grandi promesse del panorama italiano, l'insidia è dietro l'angolo: ci vuole un nulla per sparire dal mercato.

In pratica, l'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale categoria risiede nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera. Inizi che nella maggior parte dei casi sono difficili, con pochi soldi in tasca e tante idee nella testa alla ricerca di una sperimentazione che soddisfi un'aspirazione ancora da scoprire.

Se questo momento arriverà, allora «l'artista-professionista» sarà nato.

Naturalmente non possiamo pretendere dalla legislazione di entrare così nel particolare; tuttavia esempi recenti dimostrano che, in alcuni casi, il legislatore ha compreso di dover optare per una legislazione ad hoc per determinate categorie come, ad esempio, l'editoria ed in misura minore lo spettacolo dal vivo e cinematografico.

È giunto il momento di riconoscere anche alla produzione dell'arte contem­poranea il valore che le compete: quello di momento qualificante ed irrinunciabile dell'immagine internazionale del nostro Paese.

Risulta quindi incomprensibile che la legislazione fiscale vigente consideri la compravendita di opere d'arte degli artisti contemporanei come un commercio ricco e non meritorio di considerazione, mentre per altre categorie protette quali, ad esempio, gli editori, dimostra ben altra sensibilità.

Attualmente, sembrano più protetti gli artisti deceduti, e quindi l'arte italiana del passato, che gli artisti viventi e quindi l'arte contemporanea. Tale situazione è il contrario di ciò di cui oggi l'Italia avrebbe bisogno. Infatti, nonostante le difficoltà, il settore è in forte espansione ed i nostri artisti sono riusciti nell'im­presa di riconquistare spazio sul palcoscenico internazionale dell'arte contemporanea. Tuttavia, queste sono solo le premesse e, per consolidare quanto fatto fino ad ora da tutti gli operatori del settore, occorre urgente­mente mettere mano alla legislazione fiscale di pertinenza.

Innanzitutto prendendo atto che nel nostro Paese c'è un'imposta sul valore aggiunto (IVA) diversa da quella delle altre nazioni e che tale fatto oggettivamente penalizza e rende estremamente difficoltoso fare circolare e vendere le opere degli artisti italiani. Le legislazioni degli altri Paesi, limitandoci a quelli dell'Unione europea, sono tutte protettive rispetto ai «contribuenti» artisti.

In Europa, la Francia impone un'aliquota IVA pari al 5,5 per cento, la Spagna al 9 per cento, il Belgio al 4 per cento, la Germania al 7 per cento, la Svizzera al 6 per cento. Solo l'Inghilterra ha un'aliquota alta, il 17,5 per cento, ma è anche il Paese più liberale e nel quale confluisce un forte mercato internazio­nale, soprattutto antiquariale, e con una tassa d'ingresso che è solo del 2 per cento.

In secondo luogo, dimostrando attenzione verso il settore attraverso una legislazione fiscale agevolata per i giovani artisti emergenti.

Infine, incentivando la circolazione delle opere, coinvolgendo nel mecca­nismo sia le gallerie d'arte sia il consumatore finale, predisponendo una disciplina fiscale che permetta ai primi di aiutare gli artisti a farsi conoscere e ad avere meno incombenze burocratiche e ai secondi di poter fruire di agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di oggetti d'arte.

Con la presente proposta di legge siamo consapevoli di non risolvere tutti i problemi che soffocano il mercato dell'arte contemporanea; tuttavia, per la prima volta, si dà un forte e chiaro segnale a tutti gli «operatori» del settore, dall'artista al gallerista, al direttore di musei e di istituzioni pubbliche, coordinando una serie di agevolazioni di tipo fiscale che hanno effetti sulla produzione, sulla commercializzazione e sulla circolazione delle opere d'arte.

I primi due articoli esaminano le finalità e le definizioni atte a comprendere quali siano i punti cardine del provvedimento.

Con l'articolo 3 vengono stabilite le nuove norme per favorire la circolazione delle opere d'arte contemporanea, quali la possibilità per le imprese di ammortizzare gran parte del costo per l'acquisto di dette opere, nonché un rilevante beneficio fiscale per i privati che acquistino opere d'arte contempo­ranea per farne oggetto di donazione ai musei, gallerie nazionali, istituzioni pubbliche ed enti similari che hanno come scopo prevalente il far godere al più vasto pubblico la conoscenza delle opere d'arte.

Questa norma dovrebbe costituire un efficace «motore» per il «rifornimento» di materiale espositivo per i musei di arte contemporanea che attualmente scarseggiano nel territorio nazionale.

Il costo di questa norma è di difficile calcolo, ma prevedendo donazioni per due milioni di euro l'anno esclusi­vamente di opere di artisti contempo­ranei, l'onere massimo sarà di 800.000 euro, senza considerare il recupero dell'IVA, pari a 200.000 euro, corrisposta per poter acquisire l'opera da donare.

L'articolo 4 è finalizzato al rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte. Tale progetto presuppone che il giovane artista, nel primo periodo di attività, abbia come occupazione mentale prevalente la realizzazione delle sue opere, la stima di se stesso, un comportamento timido e timoroso con il mercato. Questo giovane deve essere invogliato a non aver paura dei costi e della burocrazia conseguente ai rapporti specialmente con l'autorità.

L'articolo 4 riserva pertanto per cinque anni o fino al raggiungimento del trentaduesimo anno di età il versamento di un'IVA forfetaria di 500 euro annuali indipendentemente dal giro di affari e dai costi sostenuti e la determinazione di un imponibile forfetario ai fini dell'imposta sulle persone fisiche pari al 30 per cento del totale del fatturato. Di conseguenza, l'unica obbligazione burocratica per il periodo considerato è la emissione e la conservazione delle fatture di vendita.

Non si può nascondere che questo trattamento fiscale, che appare sola­mente agevolativo, in pratica dovrebbe produrre anche un effetto moltiplicativo rispetto ai nuovi iscritti nelle singole categorie considerate.

L'onere derivante dalla suddetta disposizione, vista l'impossibilità di avere piena contezza del mercato dell'arte allo stato attuale, è stato quantificato utilizzando i dati certi in nostro possesso: il gettito IVA relativo all'anno di imposta 1999 avente per oggetto le attività «Creazioni ed interpretazioni di pittura» e «Creazioni ed interpretazioni di scultura» e una media degli artisti interessati dalla disposizione in esame calcolata sui dati dell'Associazione nazionale dei galleristi.

Il regime speciale comporta, quindi, un onere per il bilancio dello Stato pari a 368.000 euro, per quel che concerne l'IRPEF e a 520.000 euro per quel che concerne l'IVA, per un totale di 888.000 euro che, in via prudenziale, è stato innalzato a un milione di euro.

Con l'articolo 5 viene equiparata l'aliquota per le cessioni di opere d'arte contemporanea sia che vengano poste in essere direttamente dagli autori sia che vengano effettuate da altri soggetti passivi dell'imposta. Tale aliquota, fissata per tutti al 10 per cento, è riservata alla cessione di opere di autori viventi o realizzate da meno di cinquant'anni e ciò anche per unificare il concetto di «arte contemporanea» in tutta la legislazione nazionale.

In relazione alla quantificazione dell'onere, stabilito in 15,5 milioni di euro, non esistendo un codice di attività univoco con cui individuare i soggetti che commerciano in oggetti d'arte, sono stati presi in considerazione quei settori di attività in cui è più probabile siano racchiuse queste tipologie.

 

Codice attività

 

IVA dovuta

52.48.6

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri

16.331

52.50.4

Case di vendita all'asta

9.774

92.31.E

Creazioni ed interpreta­zioni di pittura

4.056

92.31.F

Creazioni ed interpreta­zioni di scultura

1.018

92.31.G

Altre creazioni ed inter­pretazioni

12.009

 

Totale

43.188

Dati espressi in migliaia di euro.
Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

Tuttavia, i 43 milioni di euro derivanti dal gettito IVA (nel 1999) non vengono tutti interessati dalla presente proposta di legge in quanto la voce «Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri», attività che dà maggior gettito, non riguarda soltanto la vendita di opere d'arte ma, soprattutto, la vendita di gadget e di altre tipologie di oggetti sacri legati al credo religioso. Attesa la scarsa utilità di valutare con precisione nella prima categoria l'incidenza delle vendite al dettaglio di opere d'arte come definite dalla presente proposta di legge, nella quantificazione dell'onere si è preso in considerazione il gettito derivante dalle ultime quattro categorie per i tre quarti, presumendo che l'ultimo quarto riguardi opere d'arte non del periodo privilegiato e, in via prudenziale, si è considerato che circa un terzo di quello derivante dalla categoria 52.48.6 possa interessare la presente proposta.

L'articolo 6 dispone agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte prevedendo la possibilità, ai fini IRPEF, di detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta fino all'importo di 8.000 euro con il limite del dieci per cento del reddito imponibile.

L'onere derivante da questa disposizione, valutato al massimo in 300.000 euro l'anno, tiene conto del giro di affari delle vendite attribuibili a soggetti passivi dell'IRPEF. Ove l'onere si rivelasse superiore, ciò significherebbe che il giro d'affari nei confronti degli acquirenti privati si sarà sviluppato con importanti conseguenze positive per l'intero mondo dell'arte contemporanea, nonché per quelle fiscali del settore.

Onorevoli Colleghi, abbiamo delle responsabilità davvero grandi rispetto al nostro mondo artistico contemporaneo e nei confronti della memoria che, di questo periodo (che non è di crisi di uomini, ma semmai di crisi di politica culturale), lasceremo ai posteri. Bisogna prenderne atto e cercare di operare il cambiamento. Un cambiamento che con la presente proposta di legge vuole coinvolgere tutti i soggetti interessati, dall'artista al gallerista, alle istituzioni, fino al fruitore finale. Per tali motivi, ne auspichiamo l'approvazione e la condivisione da parte di tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

 

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e tutelare l'attività dei giovani artisti, allo scopo di favorire la conoscenza dell'arte del presente e del recente passato, la promozione della creatività artistica a livello nazionale e lo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea.

 

 

Art. 2.

(Definizioni).

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 a) giovani artisti: i soggetti maggiorenni di età inferiore ai trentadue anni che svolgono a titolo professionale attività artistica figurativa;

 b) arte contemporanea: le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal piano per l'arte contemporanea predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

 c) oggetti e opere d'arte: le opere di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

 

 

Art. 3.

(Diffusione della conoscenza delle opere

d'arte contemporanea).

 

1. Lo Stato promuove la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contempo­ranea e dei giovani artisti anche attraverso l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro d'affari per ciascun esercizio.

3. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 4.

(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea).

 

1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comuni­cazione all'amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia può contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.

4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è forfettariamente determinata in 500 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.

5. L'imposta sul valore aggiunto è adde­bitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 5.

 

 

Art. 5.

(Aliquota IVA per oggetti d'arte).

 

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:

 «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant'anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utiliz­zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'econo­mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6.

(Detrazioni per oneri).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

 «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di oggetti e opere d'arte di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all'importo di 8.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata alla esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o documento fiscale equipollente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'eco­nomia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto­namento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7.

(Modalità di attuazione della legge).

 

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la sua applicazione.

 

 




[1]     Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

[2]     Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[3]     Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

[4]     Articolo 12, n. 3, lett. a), nella versione risultante dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio 19 ottobre 1992.

[5]     Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dalla direttiva 2005/92/CE.

[6]     Il termine per l’accertamento è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in base all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.