Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e detrazione per canoni di locazione. A.C. 2434
Riferimenti:
AC n. 2434/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 260
Data: 10/10/2007
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e detrazione per canoni di locazione

 

A.C. 2434

 

 

 

 

 

 

 

n. 260

 

 

10 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0168.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 5

§      Formulazione del testo. 6

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Aliquota unica sui canoni di locazione)9

§      Articolo 2 (Modifiche al regime delle detrazioni dei canoni di locazione)12

Testo della proposta di legge (A.C. 2434)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e di disciplina della detrazione per canoni di locazione. 15

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15, 16, 37)23

§      D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191. 31

§      L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (artt. 2, 4, 8)35


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2434

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e di disciplina della detrazione per canoni di locazione

Iniziativa

On. Leddi Maiola ed altri

Settore d’intervento

Fisco

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§      presentazione o trasmissione alla Camera

22 marzo 2007

§      annuncio

23 marzo 2007

§      assegnazione

16 aprile 2007

Commissione competente

VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e VIII Commissione

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 introduce un’aliquota unica del 20 per cento sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

L’articolo 2 modifica la disciplina della detrazione per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, ampliandone la portata.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione della riserva di legge (sia pure relativa) posta sulla materia tributaria dall’articolo 23 della Costituzione, il quale prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il provvedimento tende a modificare disposizioni legislative vigenti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 del provvedimento affida al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di emanare con decreto normativa di attuazione.

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento modifica disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e abroga l’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Formulazione del testo

Si segnala che le modifiche apportate al Testo unico delle imposte sui redditi dagli articoli della proposta di legge in esame comportano una riduzione di entrate per la quale non è prevista la relativa copertura.

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Aliquota unica sui canoni di locazione)

 


1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente regi­strati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'impo­sta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comu­nale sugli immobili.

4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.


 

 

L’articolo 1 introduce l’applicazione di un’aliquota unica del 20 per cento sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad abitazione principale

A tal fine il comma 1 sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 37 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevedendo che il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati, sia assoggettato ad imposta con l'aliquota unica del 20 per cento.

Il canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il fatto che il canone non concorra alla formazione del reddito complessivo configura l’aliquota unica in questione come imposta sostitutiva o cedolare secca.

Il comma 4-bis di cui si propone la sostituzione prevede attualmente che qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario (il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è quello risultante dall’applicazione delle tariffe d'estimo), il reddito sia determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.

Si tratta pertanto dell’abrogazione della norma che prevede che nella dichiarazione dei redditi non si indichi l’intero ammontare del canone di locazione percepito, nel caso questo sia superiore alla rendita catastale dell’immobile, ma solamente l’85 per cento (il 75% per le suddette zone speciali di Venezia).

Si ricorda peraltro che oltre alla norma dell’articolo 37, comma 4-bis del TUIR, la determinazione del reddito degli immobili locati è regolata dalla disposizioni speciali previste dalla legge n. 431 del 1998, recante la nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare l’articolo 8 della legge n. 431 del 1998, di cui il successivo comma 2 dell’articolo 1 prevede l’abrogazione, reca le agevolazioni fiscali per i contratti di locazione c.d “a canone convenzionale” stipulabili nei comuni ad alta densità abitativa[1] . Si tratta delle agevolazioni previste per favorire lo sviluppo del mercato regolare delle locazioni, sia a favore dei locatori che degli inquilini. Tali disposizioni infatti consentono agli inquilini di poter stipulare contratti di locazione, regolari e registrati, a condizioni maggiormente garantite e con canoni più bassi rispetto a quelli di mercato, grazie anche alle agevolazioni fiscali che consentono ai locatori di usufruire di una riduzione sull’importo del reddito derivante dagli affitti da indicare in dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni ai locatori sono infatti concesse dall’articolo 8 della legge n. 431 a precise e stringenti condizioni, in particolare che i contratti di locazione siano stipulati con particolari condizioni contrattuali ed a canoni determinati secondo criteri che tengano conto di numerosi fattori predeterminati, come previsto dall’articolo 2, comma 3 della legge, sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tali norme pertanto, se abrogate, farebbero cadere una parte consistente dell’impianto agevolativo della legge n. 431 del 1998.

L’articolo 8, comma 1 della legge n. 431 del 1998 stabilisce precisamente che nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento

Il novellato comma 4-bis.1 prevede come condizione per fruire del beneficio suddetto che il locatore indichi nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

 

Il novellato comma 4-bis.2 rinvia infine ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter.

 

Si segnala che le modifiche apportate al TUIR dall’articolo 1 in esame comportano una riduzione di entrate per la quale non è prevista la relativa copertura.

 


Articolo 2
(Modifiche al regime delle detrazioni dei canoni di locazione)

 


1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolar­mente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;

b) il comma 1-bis è abrogato.


 

 

L’articolo 2 modifica la disciplina della detrazione per canoni di locazione[2], ampliandone la portata. La materia è disciplinata dall’articolo 16 del TUIR.

 

Il citato articolo 16[3] prevede due tipologie di detrazione per canoni di locazione, entrambe applicabili a contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il comma 1 riconosce una detrazione di 960.000 lire (pari a 495,80 euro) ai contribuenti il cui reddito complessivo annuo non supera 30 milioni di lire (pari a 15.493,71 euro) e una detrazione di 480.000 lire (pari a 247,90 euro) ai contribuenti con reddito complessivo annuo superiore a 30 milioni di lire (pari a 15.493,71 euro) e inferiore a 60 milioni di lire (pari a 30.987,41 euro). La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale ed è subordinata alla circostanza che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 4, commi 2 e 3; della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero in conformità ad appositi accordi, conclusi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Il comma 1-bis riconosce una detrazione di importo pari al doppio della precedente (rispettivamente 1.920.000 lire, pari a 991,60 euro, e 960.000 lire, pari a 495,80 euro), con riferimento alle medesime classi di reddito complessivo annuo, in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro, o in un comune limitrofo, nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione. Per la concessione della detrazione è necessario che il nuovo comune di residenza si trovi a non meno di 100 chilometri di distanza dal comune di provenienza e comunque al di fuori della regione nella quale è situato quest’ultimo. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.

 

L’articolo 2 in esame sostituisce le due tipologie di detrazione sopra illustrate con un’unica tipologia di detrazione applicabile a tutti i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale: non è più richiesto che il contratto di locazione sia stipulato in conformità agli accordi conclusi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, né che sia stato concluso in seguito al trasferimento della residenza per motivi di lavoro. La detrazione è applicabile indipendentemente dall’entità del reddito complessivo del contribuente. L’unica condizione posta per poter godere della detrazione è che il contratto di locazione sia debitamente registrato ai sensi della disciplina vigente in materia.[4]

La detrazione è pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell’immobile ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del contribuente.

 

Si segnala che le modifiche apportate al TUIR dall’articolo 2 in esame comportano una riduzione di entrate per la quale non è prevista la relativa copertura.

 


Testo della proposta di legge
(A.C. 2434)

 


 

N. 2434

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

LEDDI MAIOLA, ARMOSINO, ASTORE, BARANI, BELISARIO, BENVENUTO, CALGARO, CAPITANIO SANTOLINI, CARBO­NELLA, CARTA, CATONE, CECCUZZI, GIANFRANCO CONTE, D'AGRÒ, FADDA, FINCATO, FOGLIARDI, GIUDICE, GRASSI, GRILLINI, LARATTA, LENZI, LION, MARGIOTTA, MARINO, MIGLIOLI, MILANA, MISIANI, OSVALDO NAPOLI, OLIVERIO, OTTONE, PERTOLDI, RAITI, SAMPERI, SCHIRRU, STRIZZOLO, VANNUCCI, VILLARI, VIOLA

¾

 

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e di disciplina della detrazione per canoni di locazione

 

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Presentata il 22 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente proposta di legge novella il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo di applicare un'imposta con aliquota unica del 20 per cento sui canoni di locazione relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione princi­pale, a condizione che tali contratti siano stati regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia.

La disposizione specifica inoltre che i predetti canoni non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il nuovo comma 4-bis.1 dell'articolo 37 del TUIR introduce una clausola di salvaguardia a tutela degli interessi dell'erario, prevedendo che il locatore sia tenuto, per poter accedere al regime agevolato dell'aliquota unica, a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto e quelli di denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, riprendendo un'analoga disposizione già contenuta nell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In considerazione della necessità di affrontare in sede di normativa secon­daria gli aspetti tecnici afferenti al nuovo regime di aliquota unica, il nuovo comma 4-bis.2 dell'articolo 37 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative.

Per ragioni di coordinamento legisla­tivo il comma 2 dell'articolo 1 abroga l'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, il quale prevede una riduzione dell'imponi­bilità dei canoni di locazione di talune tipologie di contratti, superata alla luce del nuovo regime di aliquota unica.

In parallelo con le modifiche al regi­me impositivo dei canoni di locazione delle case di prima abitazione, l'articolo 2 innova la disciplina delle detrazioni sui canoni di locazione, di cui all'articolo 16 del TUIR.

In particolare, viene superato il tetto di detraibilità, invero piuttosto basso, attualmente stabilito, prevedendosi che possa essere posto in detrazione dall'imposta lorda il 19 per cento dell'intero ammontare del canone di locazione effettivamente corrisposto al proprietario dell'immobile, analogamente a quanto previsto per le altre fattispecie di detrazioni per oneri regolate dall'articolo 15 del TUIR.

L'agevolazione è inoltre estesa a tutte le tipologie di locazione relative a unità immobiliari di prima abitazione, essendo eliminato il riferimento ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998.

Anche in questo caso la fruibilità del beneficio fiscale è comunque condizio­nata al fatto che i contratti di locazione siano regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia.

Conseguentemente, per ragioni di coordinamento normativo è abrogato il comma 1-bis del predetto articolo 16, il quale stabilisce un limite di detraibilità più elevato per i locatari lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per motivi di lavoro.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Aliquota unica sui canoni di locazione).

 

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-bis.1. Per fruire dei benefìci di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

 

 

Art. 2.

(Modifiche al regime delle detrazioni dei canoni di locazione).

 

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

 




[1]     Si tratta dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;, degli altri comuni capoluogo di provincia, dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985 nonché dei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987.

[2]     Si ricorda che le detrazioni d’imposta operano una decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per determinate finalità.

[3]     Il comma 1 dell’articolo 16 del TUIR è stato introdotto dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), mentre il comma 1-bis è stato successivamente aggiunto dall’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

[4]     I contratti di locazione dei fabbricati ad uso abitativo devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare, nel caso in cui abbiano una durata superiore a trenta giorni complessivi nell’arco di un anno. Il termine per la registrazione è di trenta giorni dalla data del contratto.

      L’imposta di registro, che grava in parti uguali sul locatore e sul conduttore, è dovuta in misura pari al due per cento del canone di locazione annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. L’imposta non può comunque essere inferiore a 67 euro.