Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Amnistia e indulto (A.C. 525 e abb.) - Lavori preparatori della Legge n. 241/2006 - Iter al Senato (parte II)
Riferimenti:
L n. 241 del 31-LUG-06   AC n. 372/XV
AC n. 662/XV   AC n. 663/XV
AC n. 665/XV   AC n. 1122/XV
AC n. 1266/XV   AC n. 1323/XV
AC n. 1333/XV   AC n. 525/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 14    Progressivo: 2
Data: 25/09/2006
Descrittori:
AMNISTIA GRAZIA INDULTO     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L n. 241 del 31-LUG-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Amnistia e indulto

Lavori preparatori della

Legge n. 241 del 31 Luglio 2006

Iter al Senato

 

 

 

 

 

n. 14/2

parte seconda

 

25 settembre 2006

 


 

La collana si compone dei seguenti dossier:

n. 14 (schede di lettura e riferimenti normativi dell’A.C. 525 e abb.)

14/1 ( i lavori preparatori nella XIV Legislatura)

14/2 (lavori preparatori della Legge n. 241 del 31 Luglio 2006, suddiviso in due parti: la parte prima contiene l’iter alla Camera; la parte seconda  contiene l’iter al Senato).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0007ab.doc

 

 


INDICE

 

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 881, (on. Buemi ed altri), Concessione di indulto  5

Esame in sede referente

Seduta del 28 luglio 2006  11

Seduta del 28 luglio 2006  11

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 28 luglio 2006  65

Discussione in Assemblea

Seduta del 29 luglio 2006  71

 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 881

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati BUEMI, D’ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, CAPEZZONE, ANTINUCCI, BELTRANDI, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, PIAZZA Angelo, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO e MELLANO

(V. Stampato Camera n. 525-bis)

 

approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2006
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 2006

 

 

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Concessione di indulto

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

2. L’indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.

3. Il benefìcio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

 

venerdi' 28 luglio 2006

21a Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

indi del Vice Presidente

ZICCONE

indi del Presidente

SALVI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Mastella e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Manconi e Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

(881) Deputato BUEMI ed altri. - Concessione di indulto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

 

 Il presidente SALVI ricorda preliminarmente che l’Ufficio di Presidenza ha stabilito per oggi, alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

 

Il senatore BUCCICO(AN), intervenendo sull’ordine dei lavori, osserva che la scelta della Conferenza dei Capigruppo di iscrivere il disegno di legge in titolo all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea convocata per domani mattina determina, a suo avviso, un’inopportuna accelerazione dei lavori, anche della Commissione, che giudica anomala e lesiva delle prerogative del Senato.

 

Il presidente SALVI, nel ricordare di avere manifestato perplessità analoghe a quelle del senatore Buccico, intervenendo nella seduta antimeridiana di ieri dell'Assemblea, fa presente che la richiamata calendarizzazione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo all’unanimità.

 

Il senatore CARUSO(AN), nel rilevare che il testo accolto dall’altro ramo del Parlamento non sarà presumibilmente modificato dal Senato, ritiene opportuno invitare i Ministri della giustizia e dell’interno ad intervenire all'odierna seduta della Commissione, affinché possano riferire, rispettivamente, sul numero dei detenuti che saranno posti in libertà e con quale tempistica e sulle misure che saranno adottate in funzione di controllo del territorio a seguito delle conseguenti scarcerazioni.

 

Il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), dopo aver dichiarato di condividere la proposta testé avanzata, sottolinea - con riferimento alla stima del numero dei detenuti che, a seguito del provvedimento di clemenza, verrebbero rimessi in libertà - la discrasia fra il dato richiamato dal Ministro della giustizia nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero e il dato fornito sul sito internet dall’Amministrazione penitenziaria, quantitativamente superiore in misura non trascurabile.

Ad avviso dell'oratore il Ministro non ha tenuto conto dell'alto numero di condanne sospese in virtù della legge n. 165 del 1998, che ha facilitato l’accesso alle misure alternative per le condanne fino a tre anni, nonché degli effetti relativi alle sentenze non ancora definitive.

Ciò premesso, l'oratore ritiene che siano almeno 100.000 i detenuti che, a seguito dell’entrata in vigore della legge di indulto, verrebbero rimessi in libertà.

 

Il senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), pur giudicando opportuna un’eventuale integrazione da parte del sottosegretario Manconi rispetto ai dati forniti dal Ministro della giustizia nel corso della richiamata procedura informativa, non ritiene indispensabile sollecitare un ulteriore intervento del titolare del Dicastero.

Piuttosto, auspica - una volta approvato definitivamente il disegno di legge in titolo - che il Ministro dell’interno dia conto delle specifiche iniziative conseguenti al provvedimento di clemenza.

 

Il relatore MANZIONE(Ulivo), a sua volta, valuta preferibile procedere sollecitamente all’avvio dell’esame di merito del provvedimento, nel corso del quale il rappresentante del Governo potrà eventualmente integrare le stime fornite dal Ministero.

 

Il senatore CARUSO (AN) ribadisce l’opportunità di ascoltare i Ministri della giustizia e dell’interno, precisando che la sua richiesta non persegue finalità ostruzionistiche, ma è volta ad acquisire le informazioni indispensabili per maturare scelte responsabili.

 

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare, tramite gli uffici, la partecipazione dei Ministri della giustizia e dell’interno all’odierna seduta, facendo però presente che la loro eventuale assenza non potrà essere ostativa allo svolgimento dell’esame del provvedimento in titolo.

 

Il senatore PITTELLI (FI) richiama l’attenzione sulla circostanza che gli effetti dell’indulto non saranno immediati e che pertanto l’attuale situazione carceraria è destinata a protrarsi almeno per il prossimo anno, se non anche per il successivo.

 

Concluso il dibattito sull’ordine dei lavori, il PRESIDENTE invita il relatore a riferire sul provvedimento in titolo.

 

Il relatore MANZIONE(Ulivo), dopo avere ripercorso brevemente il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sul provvedimento all’esame, ricorda che sono trascorsi sedici anni dall’ultimo provvedimento di clemenza. Ciò è a suo avviso dovuto in gran parte alle modifiche costituzionali apportate dalla legge n. 1 del 1992, che tra l'altro ha introdotto un quorum qualificato, quello dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per l’approvazione della legge su amnistia e indulto, onde evitare un ricorso improprio a tali istituti.

Al riguardo, richiama l’opportunità di una specifica riflessione - peraltro avviata sin dalla XIII legislatura con riferimento a talune iniziative legislative - sull’elevatezza del predetto quorum (persino superiore a quello necessario per l’adozione di leggi costituzionali), che rischia di determinare la paralisi di importanti strumenti di politica criminale. In proposito, non va infatti dimenticato che tutte le iniziative legislative di amnistia e indulto proposte nelle ultime quattro legislature non hanno avuto alcun esito.

Entrando nel merito del disegno di legge in titolo, il relatore rileva che esso è diretto ad affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, nelle quali si registra un’eccedenza di oltre ventimila detenuti rispetto alle capacità ricettive del sistema penitenziario. Ciò determina condizioni di invivibilità che contrastano con il principio costituzionale secondo cui sono vietati i trattamenti contrari al senso di umanità, e che impediscono di perseguire la finalità rieducativa della pena.

Il comma 1 del disegno di legge - ad avviso del relatore - dispone la concessione dell’indulto per i reati commessi sino al 2 maggio 2006, dando così attuazione a quella parte dell’articolo 79 della Costituzione che stabilisce il termine per l'applicazione dell'indulto stesso.

La previsione secondo cui l’indulto si applica nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive, una novità rispetto ad analoghi provvedimenti più restrittivi adottati in passato consentirà migliori risultati in termini di riduzione del sovraffollamento delle carceri.

Il relatore rileva inoltre la mancata applicabilità all'indulto delle esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale, che riguarderà anche i casi di recidiva di cui all’articolo 99 del codice penale e i casi di delinquenza abituale o professionale o per tendenza.

Dopo aver ricordato che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stata soppressa la disposizione che estendeva l’indulto anche alle pene accessorie temporanee, l'oratore dà conto dei reati ai quali non trova applicazione l’istituto, giudicando favorevolmente l’esclusione per i reati di cui agli articoli 416, comma 6, e 416-bis del codice penale. Esprime invece perplessità per il mancato inserimento del reato riferito al voto di scambio mafioso, che determina a suo giudizio una discrasia nell’architettura generale del provvedimento.

Valuta indi con favore il comma 3, secondo cui il beneficio dell’indulto è revocato nel caso in cui entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge il beneficiario commetta un atto delittuoso per cui si prevede una pena detentiva non inferiore a due anni.

Quanto agli effetti del provvedimento di clemenza, l’oratore ribadisce di ritenere opportuna una integrazione, da parte del rappresentante del Governo, dei dati resi dal ministro Mastella nel corso della procedura informativa richiamata in altri interventi, anche al fine di tener conto degli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento.

Avviandosi a concludere il relatore tiene infine a precisare che ogni misura di clemenza finalizzata a ridurre il sovraffollamento delle carceri dovrebbe essere accompagnata da misure strutturali volte a risolvere le criticità del sistema penitenziario, valutando ad esempio con maggiore attenzione gli effetti della cosiddetta legge Bossi-Fini, ovvero prendendo in considerazione la possibilità di consentire gli arresti domiciliari o la detenzione presso centri di recupero per i tossicodipendenti.

Dopo aver preso atto della grande aspettativa nei confronti del provvedimento che - se delusa - potrebbe determinare non trascurabili problemi di ordine sociale, e dopo aver ricordato che il legislatore non può abdicare al senso di responsabilità che gli è proprio, raccomanda l’approvazione del disegno di legge in titolo.

 

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Mastella interverrà a breve ai lavori della Commissione. Quanto al Ministro dell’interno, fa invece presente che è attualmente impegnato all’estero per incarichi istituzionali e che tuttavia sono in corso contatti con gli uffici per avere la presenza del sottosegretario Minniti.

Coglie peraltro l’occasione per chiedere al rappresentante del Governo per quale ragione il disegno di legge – finalizzato a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari – contempli un indulto anche per le sanzioni pecuniarie.

 

Il sottosegretario MANCONI fa anzitutto presente che il disegno di legge è il risultato di una autonoma elaborazione legislativa avviata presso la Camera dei deputati e che, pertanto, i contenuti da esso recati non sono ascrivibili al Governo, che comunque segue con particolare attenzione l'iter parlamentare.

In proposito, ricorda comunque l’impegno governativo, assunto sin dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto ad individuare soluzioni per affrontare l’insostenibile situazione degli istituti carcerari.

Quanto ai dati forniti dal Ministro sul numero dei detenuti immediatamente interessati dal provvedimento, precisa che si tratta di stime attendibili, elaborate dal dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Al riguardo, l'oratore sottolinea che esse concernono esclusivamente gli effetti immediati e diretti dell’atto di clemenza.

 

Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ribadisce che anche i dati statistici, ai quali aveva precedentemente fatto riferimento, sono stati elaborati dall’Amministrazione penitenziaria.

 

Il senatore MANTOVANO (AN) conferma, a sua volta, la correttezza dei dati riferiti dal senatore D’Ambrosio, dai quali si evince che saranno circa 24.000 i detenuti interessati dal provvedimento.

 

Al fine di determinare gli effetti dell’indulto, il senatore CASTELLI (LNP) richiama l’attenzione sull’opportunità di considerare anche coloro che beneficiano delle misure alternative alla detenzione.

 

Il sottosegretario MANCONI - pur giudicando condivisibile il rilievo del senatore Castelli - ribadisce che le stime effettuate dall’Amministrazione confermano nella sostanza i dati già forniti dal Ministro nel corso della procedura informativa svolta in Commissione. Ciò, del resto, è dovuto alla circostanza che tali dati erano stati elaborati considerando le categorie di reato che sono tradizionalmente escluse dai provvedimenti di clemenza e che erano già previste nei disegni di legge presentati alla Camera.

 

Il senatore CASTELLI (LNP) lamenta che il Sottosegretario non abbia fornito i dati, a suo avviso fondamentali, in ordine ai condannati che beneficiano di misure alternative alla detenzione.

 

Il senatore PITTELLI (FI) segnala che l’unico dato attendibile è costituito dal numero di condannati a una pena pari o inferiore a tre anni e che il numero di coloro che beneficeranno effettivamente dell’indulto dipende da una serie di variabili, di cui non è possibile un’immediata determinazione.

 

Il senatore CASSON (Ulivo) domanda al Sottosegretario di confermare se il numero di detenuti interessati dall’indulto è effettivamente pari a circa 10.000, mentre il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) chiede di conoscere gli effetti derivanti dalle condanne sospese in virtù della legge n. 165 del 1998.

 

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) chiede infine di conoscere il numero dei detenuti per reati di cui all’articolo 416-ter del codice penale.

 

Il sottosegretario MANCONI precisa che non vi è alcun detenuto per i reati di cui al citato articolo 416-ter del codice penale.

Quanto agli effetti della legge n. 165 del 1998, dichiara di non essere in grado di fornire prontamente una risposta, ma assicura che si adopererà sollecitamente in tal senso.

 

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

Il senatore CASTELLI (LNP) chiede al relatore di precisare il suo orientamento, e quello della maggioranza, con riferimento alla disponibilità o meno ad apportare modifiche al disegno di legge in titolo. Ove tale disponibilità sussista, assicura che non mancherà il contributo costruttivo della sua parte politica, che comunque rimane contraria all’indulto.

 

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) rivendica l’orientamento favorevole del suo Gruppo nei confronti di un atto motivato da ragioni umanitarie e che si rende necessario per le inaccettabili condizioni carcerarie.

Dopo aver ricordato che l’indulto è espressamente previsto dalla Costituzione al fine di porre rimedio a evidenti squilibri sociali e dopo aver riconosciuto che il provvedimento in esame si caratterizza per luci ed ombre, preannuncia sin d’ora il suo voto favorevole.

 

Il PRESIDENTE avverte che sono testé giunti il parere di nulla osta della Commissione bilancio, nonché il parere favorevole della Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo.

 

Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) rileva l’inadeguatezza dello strumento dell’indulto, che differisce la soluzione dei problemi relativi al sovraffollamento degli istituti penitenziari, senza individuare alcuna soluzione. Sollecita di contro l’adozione di misure strutturali, come ad esempio la riconsiderazione della cosiddetta legge Bossi-Fini che prevede l’arresto degli immigrati che, una volta espulsi, decidono di rientrare in Italia. Secondo i dati riferiti al 2005, l’applicazione della richiamata norma comporta la reclusione di un alto numero di extracomunitari.

Fra le altre criticità da superare, segnala la circostanza che i detenuti italiani non sono chiamati a svolgere attività lavorativa al di fuori delle carceri, come invece avviene in importanti realtà internazionali, quali la Germania e la Francia.

Quanto agli effetti dell’indulto, esso riguarda non solo i detenuti in via definitiva, ma anche coloro che sono assoggettati al carcere preventivo per reati che comportano una pena inferiore ai tre anni.

Dopo aver ribadito l’esigenza di considerare i richiamati effetti della legge n. 165 del 1998, l’oratore invita a tener conto anche di coloro che – a seguito dell’indulto – potranno richiedere l’affidamento ai servizi sociali.

Avviandosi a concludere, osserva che il provvedimento in titolo ha come unica conseguenza quello di distogliere il Parlamento dall’adottare misure strutturali volte a risolvere le difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari e, in generale, l’Amministrazione giudiziaria. Inoltre, non si può non rilevare il rischio di un'erosione del consenso politico derivante dall'allarme sociale destato da un provvedimento di così ampie dimensioni, erosione che penalizzerà in particolare la coalizione di centro-sinistra, più compatta dello schieramento di opposizione nel sostegno al disegno di legge in titolo.

 

Il senatore ZICCONE(FI), nel preannunciare il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, ricorda di essere stato fra coloro che, nella scorsa legislatura, condivise l'appello rivolto da papa Giovanni Paolo II affinché fosse varato rapidamente un provvedimento di clemenza allo scopo di risolvere il sovraffollamento delle carceri. Non può tuttavia esimersi dall'esprimere alcune valutazioni critiche sul provvedimento in discussione.

 In primo luogo, si è di fronte ad un provvedimento di clemenza inconsueto, lontano dalla tradizione passata e non privo di distorsioni inspiegabili; ad esempio, desta forte perplessità l'entità della riduzione di pena effettuata secondo modalità che risultano essere le più larghe nella storia repubblicana. A fronte tale opinabile generosità non sembra essere stata compiuta una valutazione esaustiva delle fattispecie escluse dalla estensione dei benefici previsti dalla proposta legislativa, approvata dall'altro ramo del Parlamento. In particolare desta stupore l'esclusione della fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

 L'oratore si chiede pertanto se il provvedimento di clemenza lungi dal raggiungere l'obiettivo desiderato, produca, al contrario, effetti distorsivi, soprattutto nell'ipotesi in cui esso non sia inquadrato all'interno di una politica criminale più equa ed equilibrata.

 In conclusione, pur confermando il proprio giudizio complessivamente favorevole al disegno di legge in titolo - per il quale auspica anche un iter parlamentare il più possibile veloce - ritiene utile che sia apportata una modifica volta a prevedere un limitato sconto di pena per tutti i reati, salvo quelli di più odioso disvalore sociale.

 

 Ad avviso della senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) bisognerebbe soffermarsi oltre che sugli effetti immediati del provvedimento anche e soprattutto sul tipo di cultura della giustizia e della pena dal quale si intende prendere le mosse nel momento in cui si discute un disegno di legge per la concessione dell'indulto. In tale ottica la senatrice ha sempre condiviso l'opinione di quanti ritengono necessario ridurre al minimo il ricorso alla sanzione penale per la soluzione dei conflitti sociali, soprattutto in tema di immigrazione, tossicodipendenza e persino di bioetica.

 Dovrebbe in ogni caso essere chiarito che attraverso l'indulto non si vuole avallare un'area estesa di impunità dal momento che l'indulto, a differenza dell'amnistia, ha ripercussioni solo sulla pena. Il legislatore, in attuazione del precetto costituzionale in materia, è in grado di valutare se sussistano le condizioni per adottare un provvedimento atteso ormai da sedici anni. Non sembrano peraltro convincenti le critiche che sostengono che vi sarà un impatto dirompente a causa del numero dei soggetti che usciranno dalle carceri; al contrario, a suo avviso, il provvedimento in discussione ha il merito di prevedere un impatto graduale e controllato.

Il senatore reputa infine ingiustificato l'allarmismo nei confronti del messaggio negativo che verrebbe inviato verso i giudici chiamati a esprimersi sui procedimenti penali in corso.

 

 Il presidente SALVI ringrazia il ministro Mastella per la sua pronta disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Informa altresì che il vice ministro dell'interno, Minniti, è impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta a causa di concomitanti impegni da lui in precedenza assunti.

 

 Il senatore FORMISANO (Misto-IdV) ritiene che non sia convincente il tipo di risposta fornito mediante il disegno di legge in titolo poiché sarebbe stato opportuno da parte del legislatore seguire un'altra impostazione diretta a rendere più veloci i processi ed a favorire la depenalizzazione di certe categorie di reato. Pur comprendendo la necessità di conseguire l'obiettivo di decongestionare le carceri sovraffollate, osserva che, tenuto conto anche dei precedenti, questo provvedimento di clemenza rischia di non produrre gli effetti sperati.

 Per quanto concerne l'insieme dei reati inclusi nel disegno di legge in titolo, non si comprende come, se non vi sono attualmente detenuti per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale, debba poi includersi anche questa fattispecie, soprattutto considerando che la ratio del provvedimento è quella di decongestionare gli istituti di pena.

 Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Misto-Italia dei Valori tenterà di migliorare il testo del disegno di legge, nella consapevolezza che il Senato avrebbe dovuto disporre del tempo necessario ad approfondire una tematica così delicata.  Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti ad inserire tra le esclusione dal beneficio alcune fattispecie di reato.

 

Ad avviso del senatore MANTOVANO (AN) la gravità della situazione carceraria dovrebbe indurre il legislatore a varare interventi strutturali che si prefiggano anche l’obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione del personale degli istituti penitenziari, stanziando inoltre maggiori risorse finanziarie. In realtà, il disegno di legge in titolo non sembra offrire soluzioni adeguate rispetto a quelle appena prospettate; anzi esso presenta alcune serie criticità.

In primo luogo, l’area di applicazione dell’indulto in discussione risulta spropositata e senza precedenti, poiché nella storia repubblicana non si conosce un provvedimento con una entità della sanzione condonata così consistente. Si potrebbe sostenere che un provvedimento di clemenza così delineato rischia di vanificare la stessa funzione rieducativa che la pena dovrebbe assumere sulla base del dettato costituzionale.

Inoltre, appare eccessivamente ravvicinato il termine dell'indulto: pertanto, è facile prevedere che di tale provvedimento beneficeranno non solo coloro che scontano una pena detentiva definitiva, ma anche quelli attualmente sottoposti a custodia cautelare o in attesa di giudizio.

Inoltre, non sembra giustificabile la logica con la quale è stata disciplinata l’esclusione di alcune fattispecie di reato dai benefici previsti: se infatti è condivisibile che dall’indulto venga escluso il delitto di usura, non si comprende la ragione per cui tale esclusione non si estenda anche all’estorsione. Più in generale, sull’ambito di applicazione del disegno di legge in titolo dovrebbe essere fornita dalle Amministrazioni competenti un'analisi più circostanziata in merito all’impatto che il provvedimento può avere sia con riguardo al numero dei reati commessi sia con riguardo alla consistenza della popolazione carceraria.

Peraltro i dati relativi agli anni precedenti e successivi al 1990, anno dell'ultimo indulto, dimostrano che il solo annuncio di provvedimenti di clemenza determina l’aumento del numero di coloro che commetteranno reati, destinato a diminuire gradualmente negli anni successivi.

Per quanto concerne gli effetti sulla popolazione carceraria, sempre rispetto al precedente indulto, si può constatare che il numero dei detenuti è tornato ad aumentare pochi mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento di clemenza a conferma che anche l’obiettivo di decongestionare le carceri risulta difficile da conseguire.

Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale, senza alcun intento ostruzionistico, assumerà una posizione di sfavore nei confronti del disegno di legge in titolo, riservandosi altresì di presentare alcuni emendamenti volti a recepire le istanze che sono state segnalate.

 

 Il senatore PITTELLI(FI), dopo aver preliminarmente dichiarato di condividere la ratio del provvedimento all'esame produrrà una consistente diminuzione della popolazione carceraria, senza creare - come paventato con argomentazioni discutibili da quanti sono contrari alla legge - nessun danno alla collettività dei cittadini.

 L'oratore osserva altresì di non essere contrario ad un provvedimento di amnistia, che può a sua volta deflazionare l'eccessivo carico di lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici per le indagini preliminari; pure condividendo la posizione del senatore D'Ambrosio, sulla necessità di intervenire con provvedimenti strutturali per risolvere il problema della giustizia in Italia, ritiene altresì che la situazione di emergenza sociale che vive il mondo delle carceri imponga un intervento di clemenza immediato.

 Convenendo infine con quanto osservato dalla senatrice Boccia, l'oratore riconduce il problema del sovraffollamento degli istituti di pena anche ad una politica legislativa tesa a dare una risposta penalistica ad ogni tipo di controversia sociale, anche nei casi in cui si potrebbero adottare altri strumenti.

 

 Il senatore CASSON(Ulivo), dopo aver previamente auspicato la presenza in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'interno per chiarire gli effetti dell'indulto sull'ordine pubblico e la sicurezza interna, dichiara preliminarmente di non essere favorevole, in linea di principio, all'istituto dell'indulto. Esistono tuttavia circostanze eccezionali, che inducono a mettere da parte le proprie personali considerazioni per venire incontro alle pressanti esigenze della società.

 L'oratore osserva a questo proposito che l'indulto - previsto dalla Costituzione - si configura oggi più che mai come uno strumento di civiltà, anche in considerazione del fatto che il sovraffollamento delle carceri rende inattuabile il principio, sancito all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, della funzione prevalentemente rieducativa della pena.

 Per queste ragioni l'oratore dichiara di votare, nonostante le sue iniziali perplessità, a favore del provvedimento.

 

 Il senatore BULGARELLI(IU-Verdi-Com), dopo aver espresso apprezzamenti per il tenore del dibattito, osserva che l'indulto deve essere considerato uno strumento eccezionale per risolvere il drammatico ed altrettanto eccezionale problema del sovraffollamento delle carceri, in ordine al quale qualsiasi intervento sostanziale e strutturale, per quanto auspicabile, rischia di non essere tempestivo ed efficace.

 L'oratore osserva altresì che a beneficiare dell'indulto saranno anche gli operatori penitenziari che, secondo dati ufficiali, riescono a coprire per meno del 50 per cento la popolazione carceraria.

 

 Il senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), dopo aver sottolineato la ricchezza del dibattito in corso, nel quale posizioni divergenti attraversano le due coalizioni, rileva che il provvedimento di indulto assume il carattere di eccezione, i cui confini sono decisi dal Parlamento, sulla base di un preciso dettato costituzionale.

 Ad avviso dell'oratore, le ragioni dell'ampiezza del contenuto del provvedimento sono riconducibili alla situazione storica attuale, la quale registra un evidente allarme sociale legato al sovraffollamento delle carceri, nonché al fatto che il provvedimento in esame è all'attenzione delle Camere dopo sedici anni dall'ultimo indulto approvato dal Parlamento. Peraltro è vero che la legge del 1990 limitava il beneficio ad un massimo di due anni ma occorre considerare che essa interveniva a distanza di pochi anni da precedenti provvedimenti di clemenza.

 Constatando la sostanziale convergenza di intenti tra il Parlamento e il Governo, l'oratore evidenzia l'importanza di una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, pur riconoscendo necessario intervenire con riforme strutturali, che riducano l'evidente eccesso di pene detentive sia nel codice che nella legislazione speciale e che modifichino radicalmente alcune leggi approvate nella precedente legislatura le quali - come la cosiddetta legge Bossi-Fini - hanno attratto nell'area del penalmente rilevante illeciti per i quali si potevano ragionevolmente configurare sanzioni di tipo esclusivamente amministrativo.

 Ad avviso del senatore, la previsione costituzionale della maggioranza qualificata per l'approvazione del disegno di legge impone la necessità ritrovare - tra le forze politiche - un compromesso alto, che costituisca anche una sintesi tra le diverse sensibilità politiche delle forze presenti in Parlamento.

 Ricordando quanto consenso abbia suscitato, anche nei non credenti, il nobile intervento del precedente Pontefice sulla necessità di un provvedimento di clemenza, il senatore rileva che il consenso possibile tra le diverse forze politiche può coagularsi attorno a principi fondamentali di umanità e di civiltà, che appartengono alla cultura e alla democrazia italiana.

 In ordine alla rincorsa ad introdurre ulteriori fattispecie fra quelle escluse dal beneficio dell'indulto, occorre considerare che i criteri utilizzati, la gravità del reato e il suo potenziale di offensività sociale, corrispondono ad esigenze di obiettività ed imparzialità, oltre che di equilibrio complessivo, rafforzate dall'inserimento anche del reato di usura la cui odiosità è particolarmente sentita dalla collettività.

 Sulla questione dell'inserimento del reato previsto dall'articolo 416-ter, il senatore osserva che la sua mancata inclusione non può creare alcun problema di coscienza, in ragione del fatto che lo scambio elettorale politico-mafioso è una fattispecie di difficile verificazione, anche perché interesse precipuo della mafia non è tanto quella di impegnarsi in una campagna elettorale dall'esito incerto quanto semmai di condizionare i politici già eletti.

 

Il senatore CARUSO (AN) fa presente che la richiesta da lui avanzata ad inizio di seduta, insieme ad altri senatori, di poter ascoltare il Ministro della giustizia nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, non aveva alcun intento dilatorio o tanto meno ostruzionistico, poiché essa trova la sua fondata motivazione nell'esigenza di disporre di elementi informativi che riguardano direttamente il complesso dell'organizzazione dell'amministrazione centrale della giustizia, e conseguentemente il suo titolare, senza sovrapporsi alle competenze del sottosegretario Manconi, che peraltro ha già riferito in ordine alle previsioni sugli effetti deflativi del provvedimento di indulto, rispetto alla popolazione carceraria.

In particolare, occorrerebbe sapere se il Ministro ha previsto di adottare misure, anche di carattere amministrativo, di accompagnamento al provvedimento di indulto, soprattutto in relazione all'esigenza di interventi urgenti per il sistema penitenziario, e se si sia attivato al fine di programmare, per l'estate - ove il disegno di legge in titolo venga approvato definitivamente nei prossimi giorni - la disponibilità di personale dell'amministrazione della giustizia, in misura adeguata a fare fronte con la dovuta tempestività alle domande che verranno presentate.

Il comma 3 dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge all'esame - prosegue il senatore Caruso - prevede che il beneficio dell'indulto venga revocato di diritto se chi ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Per dare efficacia piena a questa disposizione è indispensabile che il sistema informatico del Casellario giudiziario centrale sia in condizioni di perfetto funzionamento, ed anche su questo occorrerebbe avere adeguate informazioni da parte del Ministro.

Dopo avere osservato che sarebbe stata necessaria anche la presenza del Ministro dell'interno o di un Sottosegretario del medesimo Dicastero, per riferire sulle questioni di competenza connesse all'attuazione del provvedimento di indulto, il senatore Caruso fa presente di avere rinunciato ad intervenire sul complesso del disegno di legge medesimo, per sottolineare l'esigenza prioritaria di disporre di un quadro previsionale quanto più possibile definito, su quelle che potranno essere le conseguenze dell'indulto, in vista delle importanti deliberazioni che il Senato si accinge ad assumere su questo tema.

 

Il presidente SALVI ribadisce che il Ministro dell'interno ed il Vice Ministro sono fuori Roma per incombenze connesse al loro incarico, e che anche i Sottosegretari interpellati hanno fatto sapere di non per essere presenti alla seduta odierna per impegni politici precedentemente assunti.

 

Prende quindi la parola il ministro MASTELLA, il quale esprime preliminarmente apprezzamento per la possibilità offertagli dalla Commissione di precisare quali sono gli orientamenti del Ministero circa le misure da adottare per l'attuazione del provvedimento di indulto che, è bene ricordarlo, nasce come atto di iniziativa parlamentare, seguito, peraltro, dal Dicastero della giustizia con la dovuta attenzione. Con riferimento ai quesiti rivoltigli dal senatore Caruso, fa poi presente che gli strumenti amministrativi di attuazione - ai quali lo stesso senatore Caruso ha fatto riferimento - potranno essere messi a punto in modo compiuto nel momento in cui si conoscerà il testo definitivo della normativa ora all'esame del Senato, fermo restando che fin da ora il Ministero è impegnato ad assicurare risorse umane in misura sufficiente a gestire con la necessaria tempestività le domande dei beneficiari della nuova normativa. Il Ministero intende dotarsi di una strumentazione amministrativa adeguata a fare fronte alle conseguenze del provvedimento di indulto - e per realizzare questo obiettivo, potrà essere molto utile il concorso di idee e di proposte che potrà venire dalla Commissione - ma occorre tenere presente che a tal fine occorre disporre di risorse adeguate, e realizzare di conseguenza un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da una continua erosione delle risorse a disposizione dell'amministrazione della giustizia.

Riferendosi poi ad alcuni profili emersi dalla discussione, il Ministro rileva che l'indulto è un provvedimento di emergenza, privo di carattere sistemico, alla base del quale, però, sussistono motivazione di carattere umanitario di grande rilevanza, che non possono essere trascurate, anche in considerazione dell'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari, che, come è stato più volte ricordato, riguarda circa 12 mila persone in stato di detenzione. Ovviamente, la tematica dell'indulto - e dell'eventuale amnistia, qualora il Parlamento decida di dare corso ai provvedimenti pendenti presso la Camera dei deputati - non può essere scissa dall'esigenza di affrontare le questioni strutturali. Su di esse, il Ministero, pur nella consapevolezza delle difficoltà derivanti da una condizione parlamentare non sempre agevole, è impegnato a predisporre specifiche misure, volte a conseguire gli obiettivi di una decisa accelerazione dei tempi dei processi e di una consistente deflazione della popolazione carceraria, sulla quale peraltro si è già soffermato il sottosegretario Manconi.

In questo contesto, non si può certo negare l'utilità e la rilevanza del provvedimento all'esame: esso rappresenta, come ha ricordato il senatore Massimo Brutti nel suo intervento, il punto di equilibrio più alto al quale si poteva pervenire, considerate le diverse sensibilità politiche e culturali delle forze politiche che hanno concorso alla definizione del testo. Ciò rende del tutto lecite le riserve avanzate, mentre va respinta con decisione la posizione di quanti hanno tacciato di immoralità le misure di indulgenza in discussione e coloro i quali hanno manifestato il loro assenso ad esse, indulgendo in una concezione manichea che non può in alcun modo essere accettata.

 

 Il senatore PISTORIO(DC-Ind-MA), rilevando preliminarmente di apportare un contributo non tecnico al dibattito, esprime il suo rammarico per il fatto che le decisioni della Conferenza dei Capigruppo non abbiano consentito tempi più ampi per l'esame in Commissione.

 Ad avviso dell'oratore, per quanto il provvedimento possa presentare imperfezioni, esso è l'espressione più alta di un compromesso tra forze politiche ispirate a diverse sensibilità culturali: esso mira infatti a risolvere una situazione di eccezionale allarme sociale, in ordine alla quale, per la particolare sensibilità della sua cultura di riferimento - la stessa peraltro del ministro Mastella - il Senatore sente di dover offrire il suo personale contributo di parlamentare cattolico.

 Se i dibattiti sulle questioni attinenti alla giustizia si sono caratterizzate per una forte polemica politica, che si è tradotta in accesi scontri parlamentari, l'esame del disegno di legge in titolo, proprio perché per la sua approvazione la Costituzione prescrive una maggioranza qualificata, può essere l'occasione preziosa per stemperare le asprezze della polemica politica e un punto di partenza per ulteriori proficui confronti.

 Il Senatore ribadisce infine che la ratio essenzialmente umanitaria della concessione dell'indulto impone - al di là di qualsiasi altra considerazione - un'approvazione rapida da parte del Senato.

 

Il senatore CARUSO(AN), in una breve interruzione, lamenta che il Ministro non ha precisato quale sia il numero dei detenuti immediatamente interessati dall’indulto, ritenendo del tutto inadeguata la risposta precedentemente fornita dal sottosegretario Manconi.

 

Il senatore CASTELLI (LNP) sostiene che, secondo i dati presenti sul sito Internet del Ministero, la popolazione carceraria che sconta una pena sino a tre anni è pari a 22.692 detenuti. Considerando le tipologie di reato escluse dall’indulto, quest’ultimo dovrebbe pertanto interessare circa 16.000 detenuti.

Quanto al numero di coloro che sono posti in regime di detenzione a seguito dell’applicazione della cosiddetta legge Bossi-Fini, precisa che si tratta di 226 persone.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il senatore MANZIONE (Ulivo) rinuncia alla replica.

 

Il sottosegretario MANCONI - intervenendo in sede di replica - ribadisce la validità delle stime fornite, segnalando che dal dato esposto dal senatore Castelli occorre sottrarre la platea di coloro che, già detenuti, sono imputati di altri reati e che non godono dell’indulto.

Ringrazia poi la Commissione per l’approfondito dibattito svolto e sottolinea che l’indulto risulta necessario per far fronte ad una situazione di assoluta emergenza, riconoscendo peraltro che esso si rivelerà efficace solo se seguiranno misure a carattere strutturale. Fa peraltro presente che senza l’indulto non sarebbe neanche possibile porre mano ad alcuna riforma strutturale del sistema, come ad esempio una rivisitazione della legge sull’immigrazione e sulla detenzione di sostanze stupefacenti.

 

Dopo una breve interlocuzione del senatore VALENTINO(AN), che giudica improprio attribuire ai due richiamati provvedimenti legislativi la responsabilità del sovraffollamento delle carceri, il sottosegretario MANCONI riprende la parola, lamentando l’irrazionalità della legge sulla detenzione delle sostanze stupefacenti, che conduce ad accrescere, sebbene per un breve periodo, il numero dei detenuti. In proposito, giudica importante un intervento nell’ottica della depenalizzazione di tali reati.

Quanto alla ratio dell’indulto, non ritiene prevalenti le ragioni umanitarie (ancorché importanti) nei confronti dei detenuti, rilevando che l’affollamento degli istituti penitenziari incide negativamente su tutti coloro che operano in tali realtà.

Conclude sostenendo che l’atto in titolo rappresenta un condivisibile punto di incontro fra le varie forze politiche.

 

Il presidente SALVI sospende la seduta.

 

 La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 19,05.

 

 Il presidente SALVI avverte che sono stati presentati oltre 400 emendamenti, in gran parte formulati da senatori appartenenti alla componente dell'Italia dei Valori in seno al Gruppo Misto che, in questo modo, ha assunto un comportamento che si discosta rispetto alla decisione - alla quale aveva concorso come componente del Gruppo Misto - circa la conclusione entro la giornata di domani dell'iter del disegno di legge in titolo.

 Dà atto invece ai senatori appartenenti alle altre forze politiche - che hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti del provvedimento in esame - di aver presentato limitate proposte emendative, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

 Avverte inoltre che è sua intenzione procedere all'esame dei singoli emendamenti, nel pieno rispetto delle norme regolamentari. Pertanto, al fine di consentire a tutti i commissari di poter avere piena cognizione delle numerose proposte emendative avanzate e poiché risulta ancora in corso la pubblicazione dei relativi fascicoli degli emendamenti, sospende brevemente la seduta.

 

 La seduta sospesa alle ore 19,10 riprende alle ore 19,30.

 

 Il presidente SALVI fa presente che, essendo stati distribuiti i relativi fascicoli, si procederà alla illustrazione degli emendamenti.

 

 Il senatore CASTELLI(LNP), intervenendo sul complesso degli emendamenti dei quali è firmatario, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in titolo, in coerenza con la posizione di forte dissenso che la propria parte politica ha sempre manifestato nei confronti di tale provvedimento.

 In via subordinata, egli ha sottoscritto una serie di emendamenti aventi l'obiettivo di apportare dei miglioramenti all'articolato. A tale logica corrispondono gli emendamenti che si pongono il problema di ridurre l'entità della pena da condonare: infatti, la concessione dell'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive costituisce un condono senza precedenti, con il quale lo Stato in pratica si arrende alla delinquenza comune. Inoltre poiché l'entità eccessiva della sanzione oggetto di indulto non ha nulla a che vedere con l'obiettivo di decongestionare le carceri, la sua parte politica è dell'avviso che l'entità della pena da condonare dovrebbe ridursi ad almeno due anni.

 Dopo aver evidenziato alcune proposte che si muovono nella direzione di escludere dal beneficio dell'indulto i recidivi, nella convinzione, suffragata da autorevoli esperti, che circa il 90 per cento dei reati è commesso sempre dalle stesse persone, rileva che costituisce un segnale di enorme gravità, con riferimento alla lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, aver previsto l'indulto anche per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Peraltro, tale previsione risulta incoerente con le posizioni assunte dalla maggioranza di centro sinistra che sul tema della lotta contro la mafia ha sempre predicato grande rigore.

 Ulteriori proposte correttive si pongono l'obiettivo di evitare che le vittime di reati, come gli abusi edilizi, gli incendi dolosi e relativi a fenomeni di inquinamento ambientale, siano beffate, non potendo nemmeno usufruire di eventuali risarcimenti. A tale riguardo, l'indulto dovrebbe essere subordinato quantomeno alla necessità del risarcimento del danno. Si sofferma altresì su alcune proposte che tengono conto della pessima figura che l'Italia sta facendo nei confronti della comunità internazionale e degli investitori stranieri, allarmati dal fatto che i benefici di clemenza in esame possano estendersi anche ai reati di contraffazione.

 Esprime, infine, l'auspicio che siano accolte le proposte segnalate al fine di ridurre gli effetti negativi del disegno di legge in titolo.

 

 Il senatore VALENTINO (AN) rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

 

 Il senatore FORMISANO(Misto-IdV), dopo aver dichiarato di sottoscrivere gli emendamenti che sono stati segnalati dal senatore Castelli, in ordine alla riduzione dell'entità della pena oggetto di indulto, rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

 

 Il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), nel dichiarare di comprendere le aspettative del mondo carcerario rispetto alle misure di clemenza contenute nel disegno di legge in titolo, ritiene comunque necessario che al provvedimento sia introdotto un correttivo volto a ridurre, secondo quanto previsto dall'emendamento 1.31, ad un anno la misura della pena detentiva oggetto di indulto. Infatti, attraverso tale modifica, si perverrebbe comunque all'effetto di consentire ad oltre 11.000 detenuti di uscire dal carcere.

 

 Il senatore BUCCICO (AN) illustra gli emendamenti 1.90 - volto a concedere l'indulto per le pene accessorie temporanee - 1.285 - diretto ad includere tra le esclusioni dall'indulto alcune ipotesi aggravate di omicidio - e 1.288.

 

 Il senatore BALBONI(AN), dopo aver osservato in via preliminare che la proposta di indulto in esame prevede un'area di esclusione dal provvedimento di clemenza di 31 fattispecie di reato, in una misura ben più consistente rispetto all'ultima amnistia, sottoscrive gli emendamenti di cui sono firmatari i senatori Caruso e Mantovano, e si sofferma sull'emendamento 1.284, volto a non includere nell'indulto il delitto di omicidio volontario. Ribadisce, inoltre, le proprie perplessità in ordine ad un provvedimento di clemenza i cui effetti in termini di decongestionamento delle carceri sono assai dubbi, senza contare il grave danno sociale che, in piena estate, si procura al Paese, liberando un numero non indifferente di delinquenti.

 

 Si procede all'espressione del parere sugli emendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

 

 Il relatore, senatore MANZIONE(Ulivo), ritiene utile svolgere una panoramica complessiva sulle proposte emendative presentate, che testimoniano l'utilità del dibattito fin qui svolto, al di là delle singole legittime posizioni che ciascuna forza politica ha manifestato nei confronti del disegno di legge in esame.

 In primo luogo, la proposta di concedere l'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive è motivata dall'obiettivo di ridurre in modo incisivo il sovraffollamento nelle carceri; tuttavia, questo obiettivo rischia di essere l'unico rispetto alle ulteriori motivazioni che potrebbero sostenere un provvedimento di indulto, quale, ad esempio, la riforma del codice penale o l'eliminazione di alcune fattispecie criminose. In tal senso, sono degne di attenzione quelle proposte emendative che, proprio al fine di ottimizzare l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria, sono volte a non prevedere esclusioni dal campo di applicazione dell'indulto.

 Analogamente sono fondate le proposte emendative che guardano con sfavore al fatto che l'indulto sarà concesso per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, in quanto, attraverso tale decorrenza temporale, risulta assai modesto l'intervallo di tempo con la data di entrata in vigore del disegno di legge. Sono ugualmente da approfondire quegli emendamenti che tendono ad escludere dallo sconto di pena le ipotesi di recidiva, nonché le sanzioni pecuniarie.

 In merito al comma 2 dell'articolo 1 - avente ad oggetto i casi di non applicazione dell'indulto - si può sostenere che sia davvero difficile trovare un criterio oggettivo nell'esclusione delle varie fattispecie delittuose; a tale riguardo, può suscitare perplessità il fatto che l'elenco contenuto nel comma 2 non contempli il delitto previsto dall'articolo 416-ter del codice penale.

 Alla luce delle considerazioni esposte esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.44, 1.29 e 1.33 sui quali invita i rispettivi proponenti a valutare l'ipotesi di un loro ritiro, fermo restando che altrimenti il parere anche su questi emendamenti sarà negativo.

 

 Il sottosegretario MANCONI si rimette alle determinazioni della Commissione.

 

 Si procede quindi all'esame degli emendamenti.

 

 Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VALENTINO (AN) - che non accoglie l'invito al ritiro proposto dal relatore - è respinto l'emendamento 1.44.

 

 Posti ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.3 e 1.4.

 

 Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.12, 1.10, 1.11, 1.7, 1.8, 1.9, 1.16, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.17, 1.18, 1.26, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, nonché gli emendamenti 1.29 e 1.30. Sono altresì respinti con separate votazioni gli identici emendamenti 1.32 e 1.51, nonché gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, gli identici emendamenti 1.57 e 1.33, l'emendamento 1.49, come pure gli identici emendamenti 1.50, 1.34 e 1.47.

 

 Posti ai voti, con separate votazioni, risultano altresì respinti gli identici emendamenti 1.35 e 1.48, gli emendamenti 1.46, 1.36, 1.45, 1.43, 1.42, gli identici emendamenti 1.37, 1.38 e 1.39, nonché gli emendamenti 1.41 e 1.40.

 

 Risulta ritirato l'emendamento 1.31.

 

 Constatata la temporanea assenza del presentatore, il senatore VALENTINO (AN) fa propri gli emendamenti del senatore Castelli, onde evitarne la decadenza.

 

 Posti ai voti, con separata votazione, sono respinti gli emendamenti 1.63, 1.77, sottoscritto dal senatore Valentino per la temporanea assenza del presentatore, 1.61, 1.62, 1.64, 1.76, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, gli identici emendamenti 1.72 e 1.73, nonchè gli emendamenti 1.58, 1.74, 1.59, 1.60 e 1.75.

 

 Dopo che il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.78, in quanto privo di portata modificativa.

 

 Posti separatamente ai voti risultano respinti gli identici emendamenti 1.79, 1.80 e 1.81, l'emendamento 1.82, gli identici emendamenti 1.83 e 1.85 nonché gli emendamento 1.84, 1.86 e 1.87.

 

 Risultano altresì respinti gli identici emendamenti 1.88 e 1.89, nonché gli emendamenti 1.90, 1.91, 1.93, 1.92, 1.95 e 1.96.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI (LNP) è respinto l'emendamento 1.94.

 

 Accedendo all'invito del relatore, il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritira l'emendamento 1.97.

 

 Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.131, 1.130, 1.132, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.99, 1.98, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122 e 1.123.

 

 Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.124, il quale, previa dichiarazione di voto del senatore CASTELLI (LNP) e del senatore ZICCONE(FI), risulta respinto.

 

 Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.128, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147 e 1.148.

 

 Il senatore PITTELLI (FI) - al fine di rendere più spedito l'esame degli emendamenti - interpella la Presidenza chiedendo se sia possibile votare le restanti proposte emendative per gruppi di emendamenti omogenei.

 

 Il PRESIDENTE precisa che la prassi costante del Senato in ordine alla votazione degli emendamenti consente l'applicazione della tecnica della votazione per parti separate che può determinare effetti preclusivi specialmente nel caso di emendamenti che presentano carattere di serialità.

 In considerazione della eccezionalità della situazione caratterizzata da tempi ristretti di esame per un provvedimento di grande rilevanza e per il quale, ai fini dell'approvazione, è costituzionalmente prevista una maggioranza qualificata, ritiene preferibile in questa circostanza un'applicazione dei criteri di voto quanto più possibile conforme alla lettera del Regolamento. Nulla esclude che i proponenti, valutate le circostanze, unifichino, in un unico emendamento, emendamenti di contenuto omogeneo.

 

 Accedendo all'invito del PRESIDENTE, il senatore FORMISANO (Misto-IdV) riformula l'emendamento 1.149 in modo da ricomprendere in un'unica proposta emendativa il contenuto degli emendamenti 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162 e 1.169, i quali sono pertanto ritirati.

 

 Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 1.149 (testo 2) è respinto.

 

 Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.154.

 

 Il senatore VALENTINO (AN) sottoscrive l'emendamento 1.164, onde evitarne la decadenza per assenza dei proponenti.

 

 Posti ai voti risultano respinti gli identici emendamenti 1.163, 1.164 e 1.170.

 

 Il senatore FORMISANO(Misto-IdV), dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.171 e 1.172, riformula - con il consenso del presentatore - l'emendamento 1.171, in modo da ricomprendere in un'unica proposta emendativa il contenuto degli emendamenti 1.172, 1.173, 1.174, 1.168, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.165, 1.180, 1.181, 1.182. 1.166, 1.183, 1.184, 1.185, 1.167, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.193, 1.192, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206 e 1.207, i quali sono pertanto ritirati.

 

 Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI (LNP) del senatore FORMISANO(Misto-IdV), l'emendamento 1.171 (testo 2) risulta respinto.

 

 Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.309.

 

 Il senatore FORMISANO (Misto-IdV) riformula l'emendamento 1.208, in modo da ricomprendere il contenuto degli emendamenti 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1225, 1.226 e 1.312 i quali risultano pertanto ritirati.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE è respinto l'emendamento 1.202 (testo 2).

 

 Il senatore FORMISANO (Misto-IdV) riformula l'emendamento 1.227 in modo da ricomprendere il contenuto degli emendamenti 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247 e 1.311, i quali risultano pertanto ritirati.

 

 Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 1.227 (testo 2) è respinto.

 

 Posti separatamente ai voti risultano altresì respinti gli emendamenti 1.248, 1.249, 1.250, 1.251 e 1.252.

 

 Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.254.

 

 Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.255, 1.257 e 1.259, diretti ad escludere l'applicabilità dell'indulto al voto di scambio mafioso, il senatore CASTELLI (LNP) dichiara di non accogliere l'invito del relatore a ritirare detta proposta emendativa, sempre che esso non sia stato avanzato con l'intento di favorire un effettivo approfondimento finalizzato all'approvazione in Aula.

 

 Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.255, 1.257 e 1.259.

 

 Il senatore FORMISANO(Misto-IdV), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.258.

 

 Dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.260, 1.261, 1.263, 1.264, 1.266, 1.268 e 1.270, il senatore FORMISANO(Misto-IdV), riformula l'emendamento 1.253, volto a ricomprendere il contenuto degli emendamenti 1.260, 1.261, 1.262, 1.256, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.281, 1.278, 1.279, 1.282 e 1.280, che risultano pertanto ritirati.

 

 Posto quindi ai voti con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 1.253 (testo 2).

 

 Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.275.

 

 Il senatore FORMISANO (Misto-IdV) dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.283, acquisito il consenso del presentatore, lo riformula in modo da ricomprendere gli emendamenti 1.276, 1.277, 1.284, 1.285, 1.286 e 1.287.

 

 Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 1.283 (testo 2) è respinto.

 

 Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 1.288.

 

 Il senatore FORMISANO (Misto-IdV) dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.294, acquisito il consenso del presentatore, lo riformula in modo da ricomprendere gli emendamenti 1.289, 1.293, 1.290, 1.291, 1.292, 1.295, 1.296, 1.298.

 

 Posto quindi ai voti con il parere contrario del RELATORE è respinto l'emendamento 1.294 (testo 2).

 

 Il PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 1.297 in quanto privo di portata modificativa.

 

 Posti ai voti, con separata votazione, sono respinti gli emendamenti 1.299, 1.301 e 1.305, risultando altresì ritirato l'emendamento 1.300.

 

 Il senatore FORMISANO (Misto-IdV) dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.307, 1.308, 1.313 e 1.314, riformula l'emendamento 1.306 volto a comprendere il contenuto degli emendamenti 1.302, 1.303, 1.304, 1.307, 1.308, 1.310, 1.313, 1.314, 1.316, 1.317 e 1.318 che risultano pertanto ritirati.

 

 Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 1.306 (testo 2).

 

 Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.315.

 

 Posti ai voti con separata votazione sono quindi respinti gli emendamenti 1.319,1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.325, 1.327, 1.380 e 1.324.

 

 Risultano altresì ritirati gli emendamenti 1.326, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344 e 1.345.

 

 Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.346.

 

 Risultano ritirati gli emendamenti 1.347, 1. 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378 e 1.379.

 

 Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.381, risultando altresì ritirati gli emendamenti 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396 e 1.397.

 

 Si passa all’esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 1.

 

 Posti ai voti risultano infine respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3.

 

Per assenza dei presentatori, il presidente SALVI dichiara poi decaduto l’emendamento 1.0.5.

 

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, il presidente SALVI (Ulivo) pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle ore 21,15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

881

 

 

Art. 1

1.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

1.44

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. È concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2005 nella misura non superiore ad un anno per le pene detentive e non superiori a 5.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

1.3

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Sopprimere il comma 1.

1.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

1.5

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, primo periodo, inserire la parola: «non».

1.6

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».

1.12

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2001».

1.10

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».

1.11

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».

1.7

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».

1.8

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».

1.9

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».

1.16

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2002».

1.13

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».

1.14

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».

1.15

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».

1.19

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2003».

1.17

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».

1.18

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».

1.26

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2004».

1.20

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2004».

1.21

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2004».

1.22

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2004».

1.23

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2004».

1.24

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2004».

1.25

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2004».

1.27

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «1º gennaio 2005».

1.28

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.29

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

1.30

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2006».

1.32

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».

1.51

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.52

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».

1.53

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».

1.54

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».

1.55

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».

1.56

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».

1.57

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».

1.33

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

1.31

D'AMBROSIO

Al comma 1, sostituire le parole: «a tre anni per le pene detentive» con le seguenti: «ad un anno per le pene detentive».

1.49

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».

1.50

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.34

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e tre mesi».

1.47

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».

1.35

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.48

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.46

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».

1.36

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con: «20 mesi».

1.45

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».

1.43

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».

1.42

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».

1.37

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.38

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.39

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.41

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».

1.40

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».

1.63

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».

1.77

CASTELLI, VALENTINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive» con le seguenti: «per quelle pecuniarie non superiori a mille euro».

1.61

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».

1.62

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».

1.64

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».

1.76

CASTELLI, VALENTINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive» con le seguenti: «per quelle pecuniarie non superiori a duemila euro».

1.65

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

1.66

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».

1.67

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».

1.68

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».

1.69

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».

1.70

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».

1.71

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».

1.72

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.73

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.58

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».

1.74

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».

1.59

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».

1.60

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».

1.75

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».

1.78

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».

1.79

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.80

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.81

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.82

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, né nei confronti di coloro che siano sottoposti a regime di sorveglianza speciale ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.83

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti».

1.85

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti».

1.84

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.86

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.87

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'indulto non si applica nei confronti dei recidivi, né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali».

1.88

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.89

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.90

BUCCICO, VALENTINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le pene principali per le quali è applicato l'indulto».

1.91

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'indulto non si applica quando il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

1.93

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'indulto non si applica quando non è avvenuto il risarcimento della persona offesa dal reato».

1.92

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'indulto non si applica senza il consenso della persona offesa da reato».

1.94

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno metà della pena detentiva».

1.95

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza».

1.96

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte civile costituitasi nel corso del processo sia stata risarcita per l'intero danno subito».

1.97

D'AMBROSIO

Sopprimere il comma 2.

1.131

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.130

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.132

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».

1.100

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, prima del numero 1), lettera a), inserire il seguente:

«1) 241 (Attentati con l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato)».

1.101

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».

1.102

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».

1.103

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (Atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano verso un Stato estero)».

1.104

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».

1.105

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (Corruzione del cittadino da parte dello straniero)».

1.106

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».

1.107

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (Somministrazione al nemico di provvigioni)».

1.99

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, prima del numero 1), lettera a), inserire il seguente:

«1) 249 (Partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

1.98

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, prima del numero 1), lettera a), inserire il seguente:

«1) 250 (Commercio con il nemico)».

1.108

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

1.109

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

1.110

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 253 (Distruzione o sabotaggio di opere militari)».

1.111

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (Agevolazione colposa)».

1.112

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.113

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.114

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».

1.115

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».

1.116

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».

1.117

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».

1.118

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».

1.119

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».

1.120

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzazione di segreti di Stato)».

1.121

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».

1.122

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».

1.123

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».

1.124

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».

1.125

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».

1.126

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero)».

1.127

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».

1.129

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».

1.128

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazione anti-nazionale)».

1.133

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».

1.134

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazione avente carattere internazionale)».

1.135

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».

1.136

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».

1.137

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».

1.138

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».

1.139

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».

1.140

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15».

1.141

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

1.142

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 284 (insurrezione contro i poteri dello Stato)».

1.143

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 286 (guerra civile)».

1.144

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

1.145

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati al servizio di uno Stato estero)».

1.146

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali)».

1.147

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.148

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.149 (testo 2)

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire i seguenti:

«8...) 290 (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate);

8...) 290-bis (parificazione al Presidente della repubblica di chi ne fa le veci);

8...) 291 (vilipendio alla Nazione italiana);

8...) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato);

8...) 292-bis (circostanza aggravante);

8...) 293 (circostanza aggravante);

8...) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino);

8...) 295 (attentato contro i capi di Stato esteri);

8...) 296 (Offesa alla libertà dei capi di Stato esteri);

8...) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero);

8...) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti dai Capi primo e secondo);

8...) 304 (cospirazione politica mediante accordo);

8...) 305 (cospirazione politica mediante associazione);

8...) 306 (banda armata);

8...) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata)».

1.163

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il n.8), introdurre il seguente:

«8-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.164

CARUSO, MANTOVANO, VALENTINO, BALBONI

Al comma 2, lettera a), dopo il n.8), aggiungere il seguente:

«8-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.170

CASTELLI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.171 (testo 2)

CASTELLI, FORMISANO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

«9...) da 314 a 315-bis, (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

9...) da 314 (peculato) a 335-bis (disposizioni patrimoniali);

9...) 314 (peculato) quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

9...) 314 (peculato);

9...) 314 (peculato);

9...) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

9...) 316-bis (Malversazione a danno dello Stato);

9...) 316-bis (Malversazione a danno dello Stato);

9...) 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);

9...) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);

9...) 317 (concussione);

9...) 317 (concussione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

9...) 317 (concussione);

9...) 317 (concussione);

9...) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

9...) 318 (corruzione per un atto d'ufficio), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

9...) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

9...) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

9...) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

9...) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-bis (circostanze aggravanti), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti);

9...) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-bis (circostanze aggravanti), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti);

9...) 319 (Circostanze aggravanti);

9...) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari);

9...) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore);

9...) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore);

9...) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

9...) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

9...) 321 (Pene per il corruttore);

9...) 322 (istigazione alla corruzione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

9...) 322 (istigazione alla corruzione);

9...) 322 (istigazione alla corruzione);

9...) 322 (istigazione alla corruzione);

9...) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzioni delle Comunità europee e di Stati Membri);

9...) 323 (abuso d'ufficio);

9...) 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio);

9...) 326 (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio);

9...) 328 (rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione);

9...) 329 (rifiuto o ritardo di obedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica);

9...) 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);

9...) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità amministrativa);

9...) 335 (violazione colposa di doveri alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'Autorità amministrativa)».

1.309

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l'amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.208 (testo 2)

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire i seguenti:

«10...) 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale);

10...) 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale);

10...) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto);

10...) 338 (violenza o manaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);

10...) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità);

10...) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);

10...) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza);

10...) 345 (offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni);

10...) 346 (millantato credito);

10...) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche);

10...) 348 (abusivo esercizio di una professione);

10...) 349 (violazione di sigilli);

10...) 350 (agevlazione colposa);

10...) 351 (violazione della pubblica custodia di cose);

10...) 352 (vendita di stampati di cui è stato ordinato il sequestro);

10...) 353 (turbata libertà degli incanti);

10...) 354 (astensione degli incanti);

10...) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture);

10...) 356 (forde nelle pubbliche forniture);

10...) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

1.227 (testo 2)

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire i seguenti:

«10...) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale);

10...) 362 (omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio);

10...) 363 (omessa denuncia aggravata);

10...) 364 (omessa di reato da parte del cittadino);

10...) 365 (omissione di referto);

10...) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti);

10...) 367 (simulazione di reato);

10...) 368 (calunnia);

10...) 369 (autocalunnia);

10...) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione);

10...) 371 (falso giuramento della parte);

10...) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero);

10...) 371-ter (false dichiarazioni al difensore);

10...) 372 (false informazioni al pubblico ministero);

10...) 373 (falsa perizia o interpretazione);

10...) 374 (frode processuale);

10...) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria);

10...) 377 (subornazione);

10...) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);

10...) 378 (favoreggiamento personale);

10...) 379 (favoreggiamento reale);

«10...) per i reati contro l'amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

1.248

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 416 (associazione per delinquere), finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 (impedito controllo), 2637 (aggiotaggio), 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile, 216 (bancarotta fraudolenta) e 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di società soggette alla disciplina delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nei casi di cui all'articolo 116, comma 1 (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;».

1.249

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 416 (associazione per delinquere), finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 (impedito controllo), 2637 (aggiotaggio), 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile, 216 (bancarotta fraudolenta) e 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di società soggette alla disciplina delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nei casi di cui all'articolo 116, comma l (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998;».

1.250

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 10), con il seguente:

«10) 416 (associazione per delinquere)».

1.251

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».

1.252

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), numero 10), dopo le parole: «codice penale» aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n.203».

1.254

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10) inserire il seguente:

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

1.255

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, dopo il numero 10) inserire il seguente:

«10-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.257

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:

«11-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.258

CARUSO, MANTOVANO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:

«11-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.259

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 11) aggiungere il seguente:

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.253 (testo 2)

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 10) inserire i seguenti:

10...) 419 (devastazione e saccheggio);

10...) 419 (devastazione e saccheggio);

10...) 419 (devastazione e saccheggio);

10...) 419 (devastazione e saccheggio);

10...) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

10...) 420 (attestato a impianti di pubblica utilità);

10...) 423 (incendio);

10...) 423 (incendio);

10...) 423-bis (incendio boschivo);

10...) 423-bis (incendio boschivo);

10...) 430 (disastro ferroviario);

10...) 430 (disastro ferroviario);

10...) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti);

10...) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti);

10...) 438 (epidemia);

10...) 439 (avvelenamento delle acque);

10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

10...) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

10...) 423-bis (incendio boschivo);

10...) 438 (epidemia);

10...) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

10...) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);

10...) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

10...) 439 (avvelenamento delle acque);

10...) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

10...) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

1.283 (testo 2)

CASTELLI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli);

12...) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli);

12...) 575 (omicidio);

12...) articolo 575;

12...) articolo 575 aggravato dall'articolo 577, n.1, 3 e 4;

12...) 589 (omicidio colposo);

12...) 605 (sequestro di persona);

12...) fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'ultimo comma».

1.294 (testo 2)

CARUSO, MANTOVANO, FORMISANO, BALBONI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, aggiungere il seguente:

«23...) 624 (furto)».

23...) 624-bis (furto in abitazione e con strappo);

23...) 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo), 628 (rapina) e 640 (truffa) se la vittima è maggiore degli anni sessantanove;

23...) 628 (rapina);

23...) 628 (rapina);

23...) 629 (estorsione);

23...) 629 (estorsione);

24...) 640 (truffa);

1.298

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

24-bis) 648 (ricettazione)».

1.297

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

24-bis) 644 (usura)».

1.299

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25), inserire il seguente:

«25-bis) alle pene che conseguono a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n.305».

1.300

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

1.301

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all'articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.305

CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) per i reati di cui all'articolo 44, comma l, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 l, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

b-ter) per i reati di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatori a l'autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.306 (testo 2)

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b...) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile;

b...) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori);

b-...) per il delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile;

b-...) per i reati in materia fiscale puniti con pena detentiva;

b...) per i reati in materia fiscale puniti con pena detentiva;

b...) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori);

b-...) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale;

b...) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile;

b-...) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

b-bis.) per il reato previsto dall'articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori);

b-bis) per il reato previsto dall'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);

b-bis) per i delitti riguardanti l'illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d'autore, di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni».

1.315

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo la lettera b) del comma 2, aggiungere la seguente:

«c) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.319

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.320

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.321

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che la parte civile costituitasi nel corso del processo sia stata risarcita per l'intero danno subito».

1.322

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno un terzo della pena detentiva».

1.323

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «cinque anni» fino a: «condanna a» con le seguenti: «dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una».

1.325

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «cinque anni» fino a: «condanna a» con le seguenti: «sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una».

1.324

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro dieci anni».

1.327

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».

1.380

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sette anni».

1.326

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni e 3 mesi».

1.328

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni e 2 mesi».

1.329

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».

1.330

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni e un mese».

1.331

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».

1.332

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».

1.333

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».

1.334

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».

1.335

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».

1.337

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».

1.338

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».

1.339

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».

1.340

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».

1.341

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».

1.342

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1.343

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1.344

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.345

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.346

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

1.347

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.348

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.349

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.350

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

1.351

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

1.352

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.353

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

1.354

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

1.355

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.356

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».

1.357

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».

1.358

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».

1.359

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».

1.360

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».

1.361

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.362

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.363

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.364

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «10 mesi».

1.365

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «12 mesi».

1.366

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «13 mesi».

1.367

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «15 mesi».

1.368

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «16 mesi».

1.369

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «17 mesi».

1.370

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «18 mesi».

1.371

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «19 mesi».

1.372

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «20 mesi».

1.373

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «21 mesi».

1.374

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «22 mesi».

1.375

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».

1.376

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «6 mesi».

1.377

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.378

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.379

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.381

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Sopprimere il comma 4.

1.382

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».

1.383

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».

1.384

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».

1.385

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».

1.386

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».

1.387

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».

1.388

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».

1.389

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».

1.390

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».

1.391

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».

1.392

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».

1.393

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».

1.394

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».

1.395

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».

1.396

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».

1.397

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».

1.0.1

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell'indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d'indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.3

FORMISANO, CAFORIO, DE GREGORIO, GIAMBRONE, RAME

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d'indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.5

CARUSO, MANTOVANO, BALBONI

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia individua, in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2007, un programma di interventi urgenti in materia di edilizia carceraria, che possono esere realizzati già a partire dal 2007, con le necessarie coperture finanziarie».


Esame in sede consultiva

 


BILANCIO (5a)

VENERDÌ 28 LUGLIO 2006

24ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(881) Deputati BUEMI ed altri. - Concessione di indulto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la concessione dell’indulto nella misura non superiore a tre anni, per le pene detentive, e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive, per i reati commessi fino al 2 maggio 2006, con l’esclusione di una serie di reati ivi espressamente indicati. Per quanto di competenza, osserva che il disegno di legge non è accompagnato da relazione tecnica, peraltro come per i passati provvedimenti di indulto, che non sono stati oggetto di quantificazione dal punto di vista degli effetti finanziari. Gli effetti in questione consistono, da un lato, nelle minori entrate per il bilancio dello stato derivanti dall’indulto per le pene pecuniarie (in quanto versate al capitolo 2301 dello stato di previsione dell’entrata), dall’altro nei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della popolazione carceraria. Al riguardo, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione bilancio presso la Camera dei deputati, il Rappresentante del Governo ha affermato che la limitazione dell’indulto alle sole pene pecuniarie fino a 10.000 euro determina effetti di non rilevante entità sul piano delle minori entrate, peraltro non quantificabili, in ragione della natura promiscua del capitolo di entrata 2301, al quale affluisce il complesso delle multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria, e dal quale risulterebbe quindi difficile scorporare la parte relativa alle pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro. Il Rappresentante del Governo ha altresì precisato che le minori entrate sarebbero comunque adeguatamente compensate dai risparmi derivanti dalla diminuzione della popolazione carceraria, la quale interesserebbe ragionevolmente circa 12.000 persone: sebbene taluni costi fissi di gestione delle strutture carcerarie possano beneficiare di una riduzione solo parziale, il venir meno del costo giornaliero per i pasti pro capite, pari a 3 euro, consentirebbe di stimare un risparmio di 12.960.000 euro, su base annua. Sulla base di tali precisazioni, occorre dunque acquisire conferma della validità delle quantificazioni indicate e della conseguente idoneità dei suddetti risparmi di spesa a compensare effettivamente le minori entrate derivanti dal provvedimento.

 

 Il senatore FERRARA (FI) chiede chiarimenti sulla natura del capitolo di entrata 2301, specie in merito all’eventualità che lo stesso sia finalizzato, in tutto o in parte, alla copertura di spese sulla base della legislazione vigente.

 

 Dopo un intervento del presidente MORANDO, volto a chiarire che il suddetto capitolo 2301 ha natura generale di capitolo d’entrata e non è preordinato alla copertura di spese particolari, prende la parola il sottosegretario CASULA, il quale conferma l’assenza di effetti finanziari rilevanti connessi alle disposizioni del provvedimento. Richiamando quanto già precisato presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sulla base delle informazioni fornite dal competente Ministero della giustizia, ribadisce che le minori entrate connesse all’indulto delle pene pecuniarie fino a 10.000 euro hanno entità trascurabile, peraltro non quantificabile per la natura promiscua delle somme che affluiscono sul capitolo 2301. Viceversa, i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione della popolazione carceraria, stimati come già ricordato in 12.960.000 euro su base annua, sono in ogni caso sufficienti a compensare adeguatamente i suddetti minori introiti. Precisa, infine, che tali indicazioni del Ministero della giustizia sono state puntualmente riscontrate dalla Ragioneria generale dello Stato, per cui esprime il proprio avviso favorevole sul provvedimento.

 

 Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) ritiene condivisibili le argomentazioni del sottosegretario Casula, osservando che anche la Commissione bilancio della Camera dei deputati non ha riscontrato problemi di carattere finanziario sul provvedimento all’esame.

 

 Il senatore VEGAS (FI) evidenzia che, dal punto di vista contabile, non appare corretta l’argomentazione secondo cui le minori entrate derivanti dal provvedimento (ancorché di entità trascurabile) potrebbero essere coperte con i risparmi di spesa associati alla riduzione della popolazione carceraria. Infatti, mentre le entrate di cui si prevede la riduzione derivano dalle sanzioni previste dalla legislazione vigente, la riduzione del numero dei detenuti a cui sono associati i suddetti risparmi non dipende evidentemente da norme di legge, ma è anzi variabile in quanto legata a fattori contingenti quali il numero dei reati e delle condanne passate in giudicato. Pertanto, i risparmi di spesa derivanti da una simile circostanza non potrebbero essere utilizzati come forma di copertura finanziaria, ai sensi delle vigenti norme contabili.

 

 Il senatore LEGNINI (Ulivo) osserva che i risparmi di spesa evidenziati dal relatore e dal rappresentante del Governo non configurano una copertura finanziaria in senso formale, ma semplicemente una compensazione di tipo sostanziale di minori entrate, peraltro di ammontare assai trascurabile. Rileva, inoltre, che, a seguito della riduzione del numero dei detenuti, non verrebbe soltanto meno il costo dei pasti ma anche una serie di altri oneri direttamente legati alla popolazione carceraria, quali il vestiario, le cure sanitarie e altro, per cui i risparmi di spesa stimati dal Governo appaiono certamente inferiori alla realtà. D’altra parte, per quanto concerne le minori entrate legate al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie oggetto dell’indulto, si tratta di somme che spesso non vengono concretamente riscosse dallo Stato, sia perché il loro versamento è sospeso fino all’emissione della sentenza definitiva di condanna, i cui tempi sono molto lunghi, sia in quanto molti dei soggetti condannati non sono economicamente in grado di pagare le sanzioni comminate. Ritiene quindi che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento in esame non presenti profili problematici, ma anzi possa avere effetti positivi, contribuendo a risolvere l’annoso problema del sovraffollamento delle carceri e ad alleviare la condizione di sofferenza di molti reclusi.

 

 Il senatore MORGANDO (Ulivo) condivide le affermazioni del senatore Legnini, osservando che gli effetti finanziari del provvedimento, ove presenti, sono comunque di trascurabile entità.

 

 Il senatore ENRIQUES (Ulivo) si associa anch’egli alle considerazioni dei senatori Legnini e Morgando, pur osservando che il Ministero della giustizia avrebbe dovuto fornire maggiori dettagli sull’effettivo ammontare dei minori introiti derivanti dalle sanzioni oggetto di indulto.

 

 Il presidente MORANDO ritiene anch’egli che gli effetti finanziari associati al provvedimento in esame siano estremamente trascurabili, in quanto le minori entrate legate al mancato pagamento delle pene pecuniarie hanno entità modesta e comunque assai inferiore ai risparmi di spesa sostanziali connessi alla riduzione della popolazione carceraria. Ovviamente, questi ultimi non possono configurare una copertura in senso formale, ma in via di fatto rafforzano comunque gli aspetti di neutralità finanziaria del disegno di legge in esame, tenuto anche conto che tali risparmi appaiono ragionevolmente sottostimati, sia in quanto si è tenuto conto solo del costo relativo al vitto dei detenuti, sia in quanto, secondo taluni osservatori, il numero dei soggetti interessati potrebbe essere più elevato di 12.000 indicati dal Ministero competente. Propone, pertanto, di rendere un parere di nulla osta sul testo in esame.

 

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente.

 

 

La seduta termina alle ore 14,55.

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

ASSEMBLEA

 

 

29a

seduta pubblica

 

sabato

29 luglio 2006

 

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CAPRILI,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente BACCINI

 


(omissis)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(881) Deputato BUEMI ed altri. - Concessione di indulto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale con la maggioranza dei due terzi dei componenti) (Relazione orale) (ore 9,53)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 881, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Manzione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, mi consenta di dare atto preliminarmente ai Gruppi che hanno fatto opposizione al provvedimento in esame di aver sostanzialmente consentito, pur nell'assurda ristrettezza dei tempi così come imposti dalla calendarizzazione voluta all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, che si ultimasse il lavoro in Commissione per fare in modo che vi fosse la possibilità in Aula di portare avanti un dibattito che fosse compiuto, magari aspro ma comunque fattivo.

L'iter della proposta di legge in esame ha avuto inizio alla Camera dei deputati, dove sono state presentate numerose proposte di legge. Ad eccezione dell'Atto Camera n. 372, presentato il 3 maggio 2006, prima firma onorevole Iannone, tutte le proposte in questione - nove in totale - prevedevano la concessione sia dell'amnistia, sia dell'indulto.

In data 18 luglio 2006, su richiesta della Commissione giustizia, l'Assemblea della Camera dei deputati deliberava lo stralcio delle disposizioni in materia di amnistia, ed infatti le disposizioni in materia di amnistia sono rimaste alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente.

Occorre subito considerare come l'ultimo provvedimento di clemenza approvato prima di quello che stiamo discutendo risalga al 1990 e che da allora - dunque per 16 anni - nessun provvedimento di amnistia o di indulto è stato approvato in conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 79 della Costituzione. Infatti, la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, ha modificato l'articolo 79 della Costituzione in due direzioni: la prima nel trasferire esclusivamente in capo al Parlamento la procedura di adozione dei provvedimenti di amnistia e di indulto, mentre prima dell'approvazione della modifica la competenza ad adottare tali provvedimenti era assegnata al Capo dello Stato sulla base di una legge di delegazione approvata dal Parlamento; la seconda, quella di prevedere una maggioranza qualificata nell'adozione dei provvedimenti medesimi.

La seconda modifica - individuazione di una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera per ogni suo articolo e nella votazione finale - è stata prevista, probabilmente, dal legislatore per autolimitarsi e per non incorrere in un uso distorto degli strumenti di clemenza generale previsti dall'ordinamento costituzionale.

Ed infatti i 21 provvedimenti di clemenza che si sono succeduti tra l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e la revisione dell'articolo 79 del 1992, in gran parte, rispondevano ancora alla tradizionale concezione indulgenziale degli istituti che, provenienti dallo strumentario della indulgentia principis, si prestavano al libero arbitrio di un sovrano legibus solutus.

Dal punto di vista dell'efficacia deflazionante, va detto che la legge costituzionale del 1992 ha raggiunto il suo scopo, non essendo stato approvato da allora alcun provvedimento di amnistia o di indulto e su tale tematica vi è stato un dibattito profondo, anche ad esempio nella XIII legislatura, ponendosi il problema se un quorum così elevato non finisse poi per determinare una sorta di paralisi di quello che può essere considerato anche come uno strumento di politica criminale.

A mio avviso, ragionando sull'articolo 79, è giusto mantenere all'amnistia e all'indulto il carattere della eccezionalità, per lunghi anni obiettivamente disattesa, e quindi è necessario mantenere la previsione di un quorum qualificato più rigoroso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie, anche se però un quorum dei due terzi appare in questo momento anacronistico. Ancor più appare anacronistico, se consideriamo, ad esempio, che è un quorum molto più alto di quello previsto per le leggi di revisione costituzionale.

Nel merito del provvedimento, il punto di partenza è sicuramente rappresentato dall'indiscusso sovraffollamento delle carceri e dalle connesse e disagiate condizioni in cui versano le persone ristrette. Le carceri italiane ospitano circa 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili: a maggio di quest'anno i detenuti erano 61.353 a fronte di una ricettività regolamentare di 45.490 posti. Su questi dati poi, in ogni caso, il Governo, che dovrebbe aver operato un aggiornamento, potrà fornire ulteriori precisazioni.

Le esigenze sottese all'adozione del provvedimento di clemenza attengono tutte ai principi in materia di esecuzione della pena. Innanzitutto, vi è l'esigenza di salvaguardare il rispetto del divieto costituzionalizzato di trattamenti contrari al senso di umanità e ad essa, strettamente correlato, si affianca il doveroso rispetto del principio di rieducazione della pena, principio destinato a non trovare attuazione concreta, attesa l'assenza di condizioni ambientali dignitose: non è possibile che un detenuto che si trovi e vivere in condizioni disumane possa davvero portare a compimento un percorso rieducativo. La pena deve essere sicuramente anche afflittiva, ma quando è disumana non può garantire alcun reinserimento sociale.

In sostanza, l'adozione del provvedimento, lungi dall'essere un mero atto di indulgenza, risponde all'improcrastinabile necessità di ripristinare una situazione di vivibilità e quindi di legalità delle carceri: nessuno può concedersi l'ipocrita lusso di far finta di non sapere o di non vedere quel che sta accadendo nel nostro sistema carcerario.

Il disegno di legge al nostro esame dispone, al comma 1, la concessione dell'indulto, causa estintiva della pena che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006. La fissazione del limite temporale - 2 maggio 2006 - risponde astrattamente al parametro costituzionale del terzo comma dell'articolo 79, in forza del quale amnistia ed indulto non possono applicarsi a reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge all'evidente fine di evitare che si possa delinquere nelle more della presentazione del disegno di legge, confidando appunto sulla impunità futura.

Tuttavia, appare corretto sottolineare - ed è il primo elemento che il relatore sottopone all'Assemblea - come la data del 2 maggio 2006 appaia troppo vicina a quella di presentazione della prima proposta - Atto Camera n. 372 del 3 maggio 2006 - e quindi sostanzialmente inadeguata. Sarebbe stato più corretto far riferimento ai reati commessi almeno prima delle consultazioni politiche, essendo questo un tema del quale si parla da tempo e di cui si è parlato anche in campagna elettorale. Questa, ad avviso del relatore, è una prima concreta inadeguatezza di un termine di riferimento essenziale della normativa.

Il primo comma continua prevedendo che l'indulto è concesso nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive, e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie sole o congiunte a pena detentiva.

Quanto all'individuazione in tre anni della misura dell'indulto, si è ritenuto che una misura più ridotta non avrebbe consentito il conseguimento di apprezzabili risultati in termini deflattivi, anche se (ed è il secondo dato che il relatore sottolinea con forza all'Assemblea) i precedenti specifici di provvedimenti di indulto non prevedevano mai pene superiori ai due anni. In sostanza, abbiamo un'innovazione rispetto al limite quantitativo che viene previsto.

Sul punto occorre considerare tutti gli effetti che un tale provvedimento di clemenza comporta. Infatti, accanto alle scarcerazioni che costituiscono il cosiddetto effetto immediato e che secondo i dati che il Governo ci ha fornito dovrebbero interessare 12.700 persone circa (anche su questo il Governo che interverrà dopo potrà precisare sicuramente meglio), dobbiamo considerare gli effetti successivi, gli effetti differiti, dell'indulto per l'intero sistema penale, effetti che dureranno svariati anni con riferimento ai processi che dovranno comunque celebrarsi per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006.

La terza anomalia che il relatore sottopone alla valutazione dell'Aula è quella relativa alla previsione dell'indulto per le pene pecuniarie fino a 10.000 euro, giacché non si comprende quale rapporto possa mai avere tale previsione con la problematica correlata al sovraffollamento delle carceri. È evidente che se da un lato il prevedere una misura indulgenziale rispetto alla pena pecuniaria non incide rispetto alla condizione di fondo che si vuole eliminare, cioè il sovraffollamento, dall'altro crea dei problemi rispetto ad altre fattispecie di reati (mi riferisco per esempio alle contravvenzioni per le violazioni sulle leggi che regolano la sicurezza nel mondo del lavoro) che stranamente vengono in questo modo assolutamente depotenziate.

Nel prevedere che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale, la disposizione che stiamo per approvare comporta l'applicazione dell'indulto anche nei casi di recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale per i delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Questo, è evidente, risente dell'approvazione nella scorsa legislatura della cosiddetta legge Cirielli che ha in parte stravolto i canoni delle vecchie previsioni in merito alla recidiva.

Occorre ricordare all'Assemblea che il comma 2 dell'originaria previsione, così come licenziata dalla Commissione giustizia della Camera, prevedeva anche la possibilità di estinzione delle pene accessorie, ma tale disposizione è stata soppressa dall'esame dell'Aula.

Il comma 3 è stato oggetto di un'ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento, sia in Commissione sia in Aula. Esso attiene all'individuazione tassativa delle fattispecie penali escluse dalla concessione del beneficio in quanto ritenute di particolare allarme sociale.

La predetta individuazione è stata operata, nel rispetto del principio di parità di trattamento e oltre i limiti di pena astrattamente fissati dal legislatore, sulla base del particolare e maggiore allarme sociale di alcune fattispecie criminose e quindi sulla scorta di un criterio oggettivo di ragionevolezza. Ma se questo è il parametro, se questa è la stella polare che ha guidato il legislatore che ha già provveduto all'approvazione del disegno di legge che viene sottoposto oggi all'esame del Senato, non appare assolutamente tranquillizzante, in questa logica, la mancata esclusione dall'applicazione dell'indulto che viene deciso della fattispecie relativa all'articolo 416-ter del codice penale, relativo al reato cosiddetto di voto di scambio mafioso, assolutamente non riconducibile, ad avviso del relatore, nell'altra autonoma fattispecie prevista dall'articolo 416-bis.

Il ragionamento è sostanzialmente il seguente: è evidente che nel ragionare della capacità di individuare quali sono i reati che provocano un maggiore allarme sociale ogni interprete mette in campo le proprie esperienze, la propria cultura, la propria sensibilità, e quindi utilizza criteri abbastanza soggettivi. Quando però un'intera categoria di reati viene comunque ricompresa, e mi riferisco al fatto che il disegno di legge al nostro esame preveda già espressamente l'esclusione dall'applicazione dell'indulto delle misure previste dall'articolo 416, comma 6 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale), e dall'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) e non ricomprenda invece le misure di cui all'articolo 416-ter, in quella valutazione astratta, cercando di ripercorrere, come dire, i confini esterni della scelta, una discrasia appare evidente ed è un'anomalia che il relatore sottopone alla valutazione dell'Assemblea.

Degna di rilievo appare, infine, la previsione della revocabilità del beneficio in questione nell'ipotesi di ricaduta nel delitto nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento: essa sicuramente rappresenta uno strumento preventivo per il corretto funzionamento dell'istituto.

Consentitemi adesso di svolgere una brevissima considerazione politica di natura finale. Non possiamo non considerare che qualunque misura di clemenza, proprio per la sua eccezionalità, andrebbe preceduta - o almeno accompagnata - da una serie di riforme che servissero a rimuovere le cause che hanno determinato l'emergenza.

Nel caso di specie, una riforma del codice penale, accompagnata magari da una robusta depenalizzazione e da una rivisitazione dei criteri generali di politica carceraria con la previsione di misure alternative alla detenzione inframuraria, avrebbero contribuito a rendere più giustificabile un provvedimento di indulto che, invece, rimuove un effetto negativo (il sovraffollamento delle carceri) senza intervenire minimamente sulla patologia esistente.

Speriamo che l'Aula abbia la forza di affrontare i nodi critici di questo provvedimento che - come ho detto - attengono alla quantificazione della misura, alla incomprensibile previsione delle pene pecuniarie e all'esclusione arbitraria di alcune figure di reato, ma, come sempre, saremo pronti a confrontarci liberamente, sperando che alla fine possa prevalere la ragionevolezza ed il buon senso, consapevoli delle aspettative che ormai si sono create, in un mondo come quello carcerario che si alimenta con la sofferenza e la disperazione.

Non è giusto semplificare chiedendoci di scegliere fra Caino ed Abele, signor Presidente, perché in un Paese civile bisogna sempre farsi carico delle ingiuste sofferenze di tutti, anche di quelli che hanno sbagliato. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giambrone. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (Misto-IdV). Onorevole Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, è il primo intervento in materia giudiziaria del nuovo Parlamento e di questo Senato. Nel programma dell'Unione si faceva e si fa sì riferimento ad atti di clemenza (amnistia e indulto previsti dall'articolo 79 della Costituzione), ma in esso si legge chiaramente da adottare però dopo, o contemporaneamente, comunque in coerenza con una organica riforma del codice penale e del relativo codice processuale.

Siamo invece in presenza di una proposta di indulto senza amnistia e senza riforme, anzi di una proposta di indulto in contrasto con la riforma che l'Unione, negli ultimi cinque anni, ha invocato contro il lassismo fatto di depenalizzazioni di reati societari e di conflitto di interessi.

L'indulto, per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi, è atto parlamentare, è atto di grande delicatezza perché incide sulla divisione dei poteri: consente al legislativo di annullare in tutto o in parte una formale sentenza giudiziaria.

Sostenere la necessità di un atto di indulto anche per ridurre il sovraffollamento delle carceri, invocando un sistema carcerario civile, ricordare l'esigenza di umanizzare la pena è parte del programma di Italia dei Valori, è parte del programma dell'Unione, è parte del programma di gruppi ed esponenti politici di entrambi gli schieramenti. Ma che rapporto ha con tali esigenze? Italia dei Valori non è contraria all'indulto, è contraria a questo indulto.

Si escludono dall'indulto, nella proposta oggi al nostro esame, alcuni reati ritenuti di particolare allarme sociale. Non si escludono (rivelando un'inaccettabile mistificazione) reati ritenuti di non particolare allarme sociale.

Non è di particolare allarme sociale l'estorsione? Non sono di particolare allarme sociale i reati contro la pubblica amministrazione? E ancora: peculato, concussione, corruzione in atti d'ufficio non sono reati di particolare allarme sociale? Un corruttore di magistrati e magistrati corrotti non determinano un clima e un particolare allarme sociale? Avvelenare le acque e adulterare alimenti non produce particolare allarme sociale? L'evasione fiscale, i reati societari, i falsi in bilancio di Parmalat, Cirio, «Bancopoli», dei furbetti del quartiere, non producono particolare allarme sociale? Il voto di scambio politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale e per il quale è comminata per rinvio la stessa pena dell'articolo 416-bis dello stesso codice, non produce allarme sociale?

Inoltre, non produce particolare allarme sociale applicare questo indulto a questi reati? E ancora, non produce particolare allarme sociale applicare questo indulto a questi reati commessi sino al 2 maggio 2006, reati commessi, ancorché non contestati, per i quali ancora non è stata avviata alcuna azione penale? Non produce particolare allarme sociale tale termine finale del 2 maggio 2006, con un termine iniziale che risale all'ultimo provvedimento di indulto, ad oltre sedici anni fa? Si propone uno scandaloso colpo di spugna per i reati sino al 2 maggio 2006, cui si aggiunge un incredibile bonus per reati che verranno contestati e magari accertati fra quattro o cinque anni?

Il messaggio è chiaro: chi sbaglia non paga. Un indulto che diventa un insulto per magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri, ai quali questo Parlamento si accinge a mandare un messaggio devastante: lavorate, indagate, rischiate rappresaglie e conflitti a fuoco, ma ai criminali che riuscirete a individuare e condannare viene dato un bonus di impunità. Un insulto, una derisione.

Un insulto, una derisione per quella cultura della legalità che avrebbe dovuto marcare la differenza tra una maggioranza e un Governo nato anche sull'onda dell'indignazione per la questione morale e il precedente Governo. Questa legislatura, che avrebbe dovuto essere la primavera dopo l'inverno appena trascorso, rischia di consolidare sfiducia nella giustizia e di passare alla storia del nostro Paese come la legislatura della cultura dell'illegalità.

Italia dei Valori vuole impedire che questa legislatura, in materia giudiziaria, si apra con un vero e proprio sequestro: il sequestro della speranza di legalità e trasparenza; il sequestro da parte di criminali dal colletto bianco; il sequestro di migliaia e migliaia di disperati, in carcere per reati che potrebbero essere depenalizzati, i quali potrebbero essere scarcerati con legge ordinaria (a maggioranza semplice e senza nessun accordo). (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccico. Ne ha facoltà.

*BUCCICO (AN). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, il tema dell'indulto non merita gli allarmismi ai quali ha fatto ora riferimento il collega che mi ha preceduto. Si tratta di un tema che presuppone ed esige riflessione, ponderazione, ragionamento e forse sarebbe stato utile non relegarlo in un ritaglio di tempo, in un sabato. Solo su questo punto condivido le anomalie etiche ed estetiche alle quali ha dato luogo l'onorevole Di Pietro nei giorni scorsi.

Stiamo assistendo effettivamente ad una gravissima anomalia. L'onorevole Di Pietro ha messo in atto una contrapposizione barbarica ed offensiva nei confronti di deputati e senatori. (Applausi dai Gruppi AN e FI). La criminal list, alla quale ha dato luogo con la visualizzazione fuori del Senato, costituisce una ulteriore lacerazione etica ed estetica; non è una novità, per chi disistima Di Pietro da tempo. E Di Pietro non può né deve invocare la categoria della moralità e della immoralità, perché non può dividersi il Paese fra persone che sono dotate di moralità, se sono contro l'indulto, e di immoralità, se sono a favore dell'indulto (Applausi dai Gruppi AN e FI). L'onorevole Di Pietro la deve smettere di guaire. E se il collega senatore Calvi gli ha risposto riesumando una sofisticata categoria giuridica, quale quella della irricevibilità, se, ancora, il Capogruppo dell'Ulivo, senatrice Finocchiaro, gli ha risposto evocando un famoso testo di Molière (ma credo che non lo abbia capito (Applausi dai Gruppi AN e FI)), io voglio qui affermare in maniera solenne e forte che Di Pietro, con questi toni falsamente ed ipocritamente moralistici, non può continuare ad eccitare i bassi istinti della popolazione, mescolando ad un basso populismo una grande dose di opportunismo, perché continua a non dimettersi da ministro della Repubblica (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Colleghi senatori, tutti avremmo preferito discutere in altri termini di questo indulto. Avremmo preferito parlare di concomitanti e contestuali riforme strutturali; avremmo preferito discutere di programmi seri e concreti di edilizia carceraria differenziata; avremmo preferito parlare della organicità del lavoro previsto dalla Costituzione ai fini rieducativi di cui all'articolo 27; avremmo voluto parlare della necessità di un rinnovamento normativo, di un codice penale minimo che inseguiamo da anni, dell'ampliamento e delle modificazioni dello status degli agenti penitenziari, che sono più carcerati dei veri detenuti. (Applausi dai Gruppi FI e LNP). Avremmo potuto e voluto collegare l'adempimento delle riparazioni civili, anche se ci rendiamo conto che si tratta di un terreno impervio e difficoltoso che potrebbe discriminare il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Io condivido perfettamente questo catalogo di richieste e proposte che Alleanza Nazionale ha portato avanti anche nel corso di questo dibattito. E apprezzo ancora di più il mio partito perché rispetta la diversità delle opinioni, e rispetta, in particolare, la diversità del mio dissenso: abito, questo, di Alleanza Nazionale ispirato a democrazia e a libertà.

Dobbiamo porci velocemente alcune domande.

La prima: cosa prevale nella valutazione e nello stimolo a votare a favore, come farò, dell'indulto? Mi riferirò al tono estremistico, allarmistico che ho oggi letto in una intervista rilasciata da un autorevole senatore della Repubblica a «la Repubblica»? Gli assassini in libertà? 60.000 detenuti fuori delle carceri? Sono numeri che non esistono. La impunità alla quale fa riferimento continuamente in maniera distorta l'onorevole Di Pietro? Voglio ricordare che i detenuti per reati più gravi che dovrebbero uscire, i detenuti per omicidio nelle carceri italiane, non superano, o superano di poco, le 2.000 unità. Se dovessero uscire in virtù di questo indulto, essi avrebbero già certamente espiato la maggior parte della pena, quindi avrebbero pagato il debito nei confronti della società. Per gli altri si tratta di una rimessione in libertà assai differenziata nel tempo, quando avranno scontato gran parte della pena. Non dobbiamo dunque introdurre false ed inutili suggestioni.

Certamente nessuno di noi è contento del catalogo di esclusioni oggettive, anche se questo catalogo è molto più ampio di quello dei precedenti condoni. Per esempio, noi abbiamo cercato di introdurre l'omicidio aggravato dalle sevizie, ma i tempi della discussione in seno alla Commissione non hanno consentito l'approvazione di questo emendamento, che ripresenteremo in Aula.

Vi sono però altri motivi che debbono essere considerati e che, in una gerarchia di prevalenza e in uno stimolo valutativo, mi inducono a votare a favore dell'indulto: la invivibilità del sistema carcerario (nel 2004 si sono verificati oltre 50 suicidi nelle carceri italiane); il numero di sieropositivi crescente; il numero di coloro che sono affetti da altre grave malattie, anch'esso crescente; le difficoltà per l'avviamento al lavoro. Un amico e un grande penalista del nostro Paese, Tullio Padovani, ha scritto che nelle carceri italiane si è al confine fra la legalità e la illegalità istituzionale.

Si tratta di una situazione non più sostenibile, di una situazione sulla quale bisogna intervenire in maniera strutturale, ma anche in maniera immediata, topica, urgente. Questa misura può premiare le possibilità di intervento, domani in maniera strutturale, se vi sarà la volontà del Parlamento, la convergenza delle forze di maggioranza e di opposizione. Si tratta di una precondizione assolutamente importante per poter avviare il grande processo di ristrutturazione riformatrice del sistema penitenziario italiano.

Ma l'indulto porta con sé un altro effetto non secondario, quello che i giuristi chiamano l'indulto improprio, cioè la deflazione giudiziaria. E, in un momento come quello attuale, questi due elementi si sommano l'uno all'altro per determinare condizioni che possono domani farci discutere con maggiore tranquillità, con maggiore lucidità, senza l'urgenza dei bassi istinti ai quali fa riferimento l'Italia dei Valori inseguendo qualche briciolo di voto.

Vi è però un altro motivo, signor Presidente e colleghi senatori, che non possiamo dimenticare: l'indulto è normato nel codice penale del nostro Paese; l'indulto è previsto nella Costituzione del nostro Paese. Questo indulto viene a distanza di sedici anni dall'ultimo; quello del dicembre 1990, con un catalogo, come dicevo prima, di esclusioni oggettive amplissimo. L'indulto ha una sua ispirazione umanitaria di carattere giusnaturalistico e di carattere costituzionale. L'indulto appartiene alla storia del nostro Paese e, se nel passato si è fatto abuso dell'indulto, non possiamo dire che se ne sia fatto abuso dal 1990 ad oggi. E, se oggi siamo costretti, anche in maniera indiretta, ad intervenire con questo strumento, è perché la situazione è divenuta veramente intollerabile.

Questi motivi, anche di carattere umanitario, non falsamente, stupidamente e ipocritamente umanitario, mi spingono a scegliere questa posizione.

Voglio ancora in chiusura ricordare, colleghi senatori, che, quando la casa brucia, certamente bisogna progettare un nuovo edificio, ma la prima cosa da fare è spegnere l'incendio. Voglio contribuire con il mio voto favorevole a spegnere questo incendio. (Applausi dai Gruppi AN, FI, Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tibaldi. Ne ha facoltà.

*TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente ritengo che la legge sull'indulto sia una legge, oltre che necessaria, sostanzialmente giusta, e ciò perché è mia ferma convinzione che il grado di evoluzione e civiltà di uno Stato lo si valuti anche dal modo in cui esso attua la pena. In tale ottica è intollerabile che strutture carcerarie con una capienza di 40.000 detenuti, come le nostre, ne ospitino attualmente 62.000.

È pacifico, almeno credo lo dovrebbe essere tra di noi, che il vertiginoso aumento della popolazione carceraria non vede certamente come suoi protagonisti soggetti appartenenti alle classi dirigenti (i cosiddetti colletti bianchi), essendo al contrario alimentato prevalentemente da tossicodipendenti, extracomunitari - qui la legge cosiddetta Bossi-Fini ha dato il suo contributo in maniera rilevante - e soggetti ai margini della società. Tutti elementi che gravitano nell'ambiente carcerario senza alcuna prospettiva - ripeto, senza alcuna prospettiva - di reinserimento sociale.

Su questi soggetti si è abbattuta la scure della tolleranza zero, veicolata dalla legge ex Cirielli, destinata ad aumentare continuamente il numero dei detenuti se non prendiamo provvedimento e sono anche l'effetto delle scelte politiche operate dal precedente Governo di essere molto forte con i deboli e molto, molto debole con i forti.

È evidente che l'approvazione del solo indulto non sarà sufficiente a riportare la popolazione carceraria entro i limiti di capienza, non essendo un atto di clemenza idoneo ad azzerare gli effetti di una cattiva legislazione che ha puntato, negli ultimi anni, esclusivamente all'inasprimento delle pene, senza curarsi minimamente della funzione fondamentale di rieducazione, in palese violazione del comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione.

Ritengo dunque, in un'ottica di intervento organico, che vi sia urgenza di pianificare un programma di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti, implementando l'organico delle carceri, mediante la presenza non solo di personale cosiddetto normale, che è sotto organico, ma anche di personale medico e di assistenti sociali, attuando ed attivando istituti di pena alternativi che consentano il reale reinserimento del detenuto.

Tutto ciò non senza aver rivisto prima le leggi che hanno portato nelle carceri un'imponente quantità di soggetti emarginati, per i quali dovrebbero e potrebbero essere previsti sistemi di pena alternativi alla detenzione in carcere e per i quali in precedenza la detenzione non era affatto prevista.

Ciò detto, posto che è prevista una maggioranza qualificata per votare la legge sull'indulto, è fuori di dubbio che si sono dovuti fare patti e trattative per raggiungere il 70 per cento dei voti necessari.

Però tale principio di ragionevolezza e buonsenso politico non può, ripeto, non può travalicare dei limiti, come quello dell'inclusione del provvedimento di condono dei delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale, cioè il voto di scambio mafioso, che non ha nulla a che fare con il decongestionamento delle carceri ed attiene, peraltro, ai cosiddetti poteri forti, qualcuno dei quali magari si trova anche all'interno delle istituzioni.

Allo stesso modo trovo scandaloso che nella norma siano inclusi i reati societari, i reati fiscali, i reati contro la pubblica amministrazione.

Per queste motivazioni, insieme ad altri colleghi del Gruppo - non parlo quindi a nome di tutto il Gruppo - abbiamo presentato quattro emendamenti specifici, uno relativo all'articolo 416-ter del codice penale, gli altri relativi ai reati cui accennavo prima: si tratta, cioè, di escludere dall'indulto i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari e i reati fiscali.

 

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, le chiedo qualche minuto in più, dichiarando, sin d'ora, di rinunciare ad intervenire a sostegno degli emendamenti da me presentati.

 

PRESIDENTE. Prego, senatore.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Va da sé che riteniamo che una norma di clemenza sia giusta e che quindi sia necessario che anche questo ramo del Parlamento la approvi.

Però, quando si tratta di reati societari, di reati contro la pubblica amministrazione, di false comunicazioni sociali ed in bilancio, di dichiarazione fraudolenta (si vedano, a questo proposito, ad esempio, il caso Parmalat ed altri) ritengo che non sia moralmente giusto che essi vengano condonati attraverso l'indulto. Per questo chiedo all'Assemblea di approvare questi emendamenti.

Infine, anche se mi è stato spiegato da autorevoli rappresentanti di quest'Aula, che sino ad oggi, nessun provvedimento di indulto ha escluso dal proprio ambito di operatività i reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ritengo che l'odierna inclusione nel provvedimento di indulto sia un segnale particolarmente negativo e grave e, soprattutto, molto contraddittorio rispetto allo stato attuale del dibattito socio - politico che si è svolto in questa materia. Infatti, uno dei primi interventi del Capo dello Stato ha avuto ad oggetto proprio la stigmatizzazione del fenomeno delle morti bianche, e ripeto, bianche, quasi fossero innocenti, mentre con esse perdono la vita 1.300 lavoratori ogni anno. Tale dibattito ha asserito, con il contributo di tutti, l'urgenza di interventi più cogenti su detta materia.

 

PRESIDENTE. Senatore Tibaldi, deve concludere.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Si era già deciso di reiterare la Commissione parlamentare d'inchiesta speciale sull'argomento degli infortuni e delle morti bianche sul lavoro. Una delle prime norme poste all'ordine del giorno è quella relativa ad una parte di questo fenomeno che riguarda la questione dell'amianto.

Anche per queste motivazioni annuncio che ho presentato un emendamento in questa direzione. Ritengo sia utile e necessario che l'Assemblea escluda i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro. Tra l'altro in carcere non vi è mai stato, nella storia della nostra Repubblica, un datore di lavoro che ha coscientemente provocato la morte di lavoratori, oppure un responsabile di un'azienda come l'Eternit di Alessandria, che ha provocato la morte di migliaia e migliaia di lavoratori e gravi, gravissime malattie.

Ritengo che questa Assemblea debba provvedere in merito per una questione di giustizia e nel pieno rispetto dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore, la prego veramente di concludere.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Voglio solo comunicare che, se il provvedimento dovesse uscire dall'Assemblea così come c'è entrato, ad horas non sono nelle condizioni di dare assicurazione che il mio voto sarà favorevole. Deciderò nel corso del dibattito e alla fine della discussione. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, esprimo rapidamente, perché il tempo è tiranno, alcune brevi considerazioni che svolgeremo più approfonditamente nel dibattito.

È noto che siamo contrari, perché riteniamo che questo provvedimento rappresenti una resa dello Stato. Nessuna delle motivazioni che il senatore Buccico ha illustrato, peraltro così abilmente come suo solito, mi ha convinto. Soprattutto una: egli ha dichiarato che chi vota no a questo provvedimento risponde a bassi istinti. Il desidero di giustizia e di sicurezza dei cittadini italiani non è un basso istinto, ma un fondamento del vivere civile. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Formisano). È questo il motivo per il quale siamo fondamentalmente contrari a questo provvedimento.

Abbiamo, tuttavia, deciso di assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso verso questo provvedimento, sul quale non siamo - ripeto - assolutamente d'accordo. Vi è stato un ramo del Parlamento che ha votato; non possiamo far altro che prendere atto di questo voto, lo rispettiamo.

Il prosieguo del dibattito, quindi, per noi sarà improntato a cercare non tanto di ostacolare l'approvazione di questo provvedimento, quanto piuttosto di migliorarlo. Infatti, colleghi, vi invito tutti a leggere esattamente cosa c'è scritto nel provvedimento dal punto di vista tecnico. Esso non ha mai avuto eguali in tutta la storia della Repubblica. In tutta la storia della Repubblica non vi è un provvedimento di questa natura che di fatto - ed è vero, lo confermo, posso portare i conti - libererà subito circa 16.000 detenuti e in prospettiva più di 60.000. Questo è un dato incontrovertibile, checché se ne dica. Si può dire sì o no, ma qualunque cosa si dica esistono i conti, che si possono verificare anche esaminando il sito Internet del Ministero della giustizia. Sono cifre a disposizione di tutti.

Si possono, allora, apportare correzioni, colleghi. La Camera ha tutto il tempo di recepire le nostre correzioni, che vanno adottate per due motivazioni. In primo luogo, per rivendicare il ruolo fondamentale del Senato: non possiamo essere, su una questione così importante, la mosca cocchiera della Camera. In secondo luogo, vi sono alcune correzioni che vanno apportate per forza, che bisogna assolutamente inserire affinché il provvedimento non lanci un segnale, anche alla comunità internazionale, secondo il quale l'Italia si è arresa alla criminalità.

Occorre ridurre il tempo per il quale è concesso: non può essere di tre anni, ma dev'essere ricondotto a due, come è stato previsto in tutti i provvedimenti d'indulto nella storia della Repubblica.

Bisogna eliminare alcune fattispecie di reato; il collega prima ne ha citate alcune, ma ve ne sono altre, soprattutto l'articolo 416-ter del codice penale, che va inserito tra le norme a cui non si applicano le disposizioni in oggetto, altrimenti non possiamo esitare un provvedimento di questa natura.

Quindi, prego veramente i colleghi, pur favorevoli all'indulto, a soffermarsi su questo tema, nell'ottica quanto meno di migliorarlo. Non si può approvare il disegno di legge così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. È inaccettabile. Nel corso della discussione cercherò poi di illustrarne le motivazioni.

Approfitto, infine, della presenza del ministro Mastella per approfondire un'altra questione fondamentale. Si dice: intanto liberiamo tutti; intanto diamo questo segnale di resa; intanto tutti i delinquenti e i criminali andranno in giro nel mese di agosto, quando la gente è in vacanza (pensate quali problemi di ordine pubblico!); poi faremo le riforme, poi vareremo i piani.

I piani per costruire nuovi penitenziari e per far fronte al sovraffollamento ci sono già, sono al Ministero della giustizia, alcuni anche innovativi. Io ho presentato l'ordine del giorno G105 che interviene proprio su tale questione.

Sappiamo tutti che le risorse sono scarse, ancora di più adesso che il decreto-legge Bersani ha tagliato 350 milioni di euro per le spese della giustizia (dunque sono ancora più scarse), ma c'è un piano che è legato a due società, varate dal precedente Governo, le cui azioni sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, la Patrimonio spa e la Dike Aedifica spa, le quali sono in grado di costruire penitenziari a costo zero.

Io prego vivamente il ministro Mastella di accogliere non solo formalmente quest'ordine del giorno che impegna il Governo a proseguire su tale strada, che consentirà di costruire a costo zero e rapidamente nuovi penitenziari. Credo che questa sia l'unica via civile, rispettosa della volontà di giustizia e sicurezza dei nostri cittadini, per rispondere al problema effettivamente esistente di garantire la dignità ai detenuti. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 10,37)

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vano. Ne ha facoltà.

VANO (RC-SE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, l'indulto, come previsto dall'articolo 79 della nostra Costituzione, è un provvedimento di clemenza che condona totalmente o parzialmente la pena, e la proposta di legge di concessione dell'indulto, che qui oggi si discute, rappresenta lo strumento da adottare d'urgenza per migliorare, almeno in parte, le condizioni delle carceri, il cui sovraffollamento fa sì che l'esecuzione della pena assuma forme disumane, violando non solo la dignità dell'uomo, ma anche il principio rieducativo della sanzione penale stessa.

Sovraffollamento, dicevo: infatti, basti pensare che nei 200 penitenziari italiani, che hanno una capienza massima di 42.959 unità, sono detenute 61.392 persone, di cui la prevalenza risulta composta da migranti e tossicodipendenti.

L'indulto che si discute costituisce un provvedimento essenziale per contenere la profonda crisi delle strutture penitenziarie. Mai, come negli ultimi anni, si sono intensificate le proteste, le richieste di interventi, finanche i suicidi di detenuti, costretti a scontare pene, a subire la custodia cautelare in condizioni di disagio che violano il diritto fondamentale ad un vivere dignitoso, stipati per lo più fino ad un numero di otto per ogni cella, condizioni, queste, che determinano paradossalmente effetti criminogeni, in netta contraddizione con la finalità risocializzante della pena.

Ma il testo in discussione non è soltanto un provvedimento ispirato al solo «clemenzialismo», ma spinge verso un sacrosanto riordino complessivo del sistema penale italiano, che necessita della depenalizzazione di numerosi reati sociali e legati all'emarginazione.

Per il prossimo anno si prevede che più di ventimila persone rischino il carcere con le migliaia di procedimenti contro i movimenti sociali e grazie a leggi proibizioniste e razziste come la Fini-Giovanardi sulle tossicodipendenze, la ex Cirielli, che esclude i recidivi da molti benefici penitenziari, e la Bossi-Fini sui migranti.

Il carcere, credetemi, non può e non deve permanere nella sua condizione di discarica sociale. Occorre che la società, il mondo della politica, le istituzioni si facciano carico, carico vero, partecipato, della rimozione delle condizioni socio-ambientali ormai croniche che stanno all'origine dei reati e della disuguaglianza dei cittadini, rispondendo in tal modo anche al dettato costituzionale dell'articolo 3.

Vorrei però tornare al carattere riabilitativo del sistema reclusivo che dovrebbe e deve prevalere su quello giustizialista.

La rieducazione e la reintegrazione sociale sono diritti da garantire, attraverso il detenuto che lo esercita, alla società, ad una società che si dà delle regole che aprono le porte alla civiltà, all'evoluzione del pensiero sociale, piuttosto che precluderne l'ingresso fortificando il muro del «vendettismo» e dell'intolleranza.

Inoltre, ci sono diritti violati, come quello alla salute, alla privacy, al rispetto e alla considerazione, su cui non si può tacere. La tutela dei diritti non può discriminare tra i soggetti che li detengono. È dalla loro violazione che prende corpo una cultura ed un modus operandi che genera violenza.

C'è solo l'imbarazzo della scelta. In Italia la violenza nelle carceri ha fatto ritenere indispensabile alla magistratura l'apertura di numerose inchieste. Dal 1991 al 1997, infatti, sono stati firmati dai giudici 237 rinvii a giudizio a carico di agenti di custodia per lesioni, percosse, minacce e ingiurie, 129 per violazione della legge sugli stupefacenti, 66 per abuso d'ufficio, 24 per omicidio volontario e colposo e 13 per atti di libidine.

Nel carcere di Secondigliano sono alla sbarra in questi giorni venti agenti penitenziari accusati dai giudici di Napoli di violenze a danno dei detenuti, alcuni dei quali avevano anche modi «ricercati» per le punizioni, come, ad esempio, «costringerli in tempi diversi a rimanere rinchiusi in un montacarichi in piedi con la faccia al muro» e tutto per futili motivi.

Nel carcere di Nuoro, Luigi Acquaviva, un detenuto, che aveva partecipato ad una protesta, viene trovato morto alcuni giorni dopo quell'episodio: suicidio? Ma successivamente tre agenti vengono indagati per lesioni ed un quarto per omissione di soccorso.

Le carceri, con le loro diverse problematiche ambientali, sono deleterie non soltanto per la vita dei detenuti ma anche per coloro che vi lavorano.

Lo Stato, con le sue risposte, i suoi provvedimenti, le sue disposizioni, si riflette negli occhi di quelle persone, perché i detenuti sono persone, e la luce che ne traspare non è lusinghiera - credetemi - e neanche il silenzio di chi ha smesso di chiedere alle istituzioni e credere nell'equità sociale e nella giustizia.

Io le ho incontrate quelle persone e le rincontrerò, perché l'ho promesso, ed è con le loro parole che voglio concludere questo mio intervento e se dovessi sforare nei tempi, concedetemelo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, è un atto dovuto a loro.

«Mi chiamo Enrico e sono detenuto presso la Casa circondariale di Fuorni. Santo Iddio, siamo emarginati dal mondo qui. Qui è pieno di ragazzi che per uno spinello finiscono in carcere, mentre i potenti che hanno forse commesso reati molto più gravi, magari rovinando migliaia di persone, stanno fuori e dopo alcuni anni te li ritrovi nelle liste elettorali».

«Anch'io mi chiamo Enrico, sono mesi che aspetto una visita medica perché affetto da fistole coccigea con pus senza che venga disinfettato. Mi lavo con acqua corrente e basta».

«Mi chiamo Michele (II sezione) ho un figlio di quindici anni invalido al cento per cento con un problema al cervello ed anche mia moglie è ammalata, ma non mi danno gli arresti domiciliari».

«Io sono Domenico, qui le lenzuola le cambiano ogni 4-5 mesi. Non ci sono neanche libri da leggere ed il tavolo è rotto. C'è stata un'epidemia di scabbia e abbiamo dovuto comprarci la crema da soli perché nessuno ce la dava».

«Io mi chiamo Michele. Ho una gamba con un tutore perché è stata operata ed è più corta, ma il tutore si è rotto, nessuno mi accompagna e sono venti giorni che non scendo a fare la passeggiata, sto sempre qua, come un topo».

«Sono Antonio. Io quando sono venuto non facevo le mie cose al bagno, perché mi si poteva vedere, sta nella stessa stanza la tazza e ha una piccola porta e si vedono la testa e le gambe con i pantaloni abbassati, mi vergognavo, ma poi...».

«Io sono Daniela dicono che sono mezza pazza, perché pulisco sempre, ma qui cade l'intonaco e perde il bagno di sopra, che devo fare? E poi il caldo. Si fa l'ultima doccia di venerdì, e poi si riprende il martedì. E, quindi, noi siamo in una condizione di precarietà igienica: abbiamo, oltre alla tazza, un lavandino, dove laviamo i piatti e ci laviamo anche noi».

Credetemi, non è certamente solo con l'indulto che potremo fornire risposte e dignità a tali voci; ma è certo un atto di clemenza che dà inizio ad un percorso che ci vuole tutti impegnati nella costruzione di un progetto detentivo coerente con lo spirito della nostra Costituzione. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Adragna. Molte congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di dare inizio alle brevi considerazioni che intendo svolgere, voglio rendere omaggio al mio partito perché, pur avendo assunto un atteggiamento critico verso il disegno di legge che oggi si discute, ha consentito ad alcuni di noi di assecondare le proprie pulsioni culturali rispetto a questa vicenda, che è una vicenda tutta particolare.

Signor Presidente, il tema politico a volte retrocede davanti agli argomenti che investono la coscienza. Non posso non evocare un paragone rispetto ad altre aree politiche di questo Parlamento che hanno manifestato la propria opposizione sbracciandosi, urlando, offendendo, non apportando alcun costrutto al dibattito, ma rivelando un atteggiamento con il quale si deve assolutamente dissentire. L'onorevole Di Pietro si è autosospeso dalle proprie funzioni ... (Brusìo). Colleghi, per favore, mi dovete far parlare: potete interrompermi, se volete, ma mi dovete lasciar parlare. (Richiami del Presidente).

L'onorevole Di Pietro si è autosospeso dalle proprie funzioni ministeriali, assumendo un atteggiamento a volte scaduto nei confronti della sua coalizione e imponendo repliche che rivelano tensioni e malumori che vanno al di là del fatto specifico, signor Presidente. Sono momenti che rivelano atteggiamenti in conflitto, con i quali non credo che i nostri contraddittori politici, l'attuale maggioranza, possano andare avanti per molto tempo.

Ben diverso, invece, l'atteggiamento all'interno di Alleanza Nazionale: molti voteranno contro l'indulto, la più parte. La maggior parte assumerà un atteggiamento critico che rispettiamo, e rispettiamo profondamente, perché cogliamo appieno come esso sia interprete di un malcontento diffuso; questa mancanza di regole che nel Paese si vive e che determina fatalmente esigenze che debbono essere comprese. Mancanza di regole: detenzione; mancanza di regole: carcere, forme di appagamento da parte di un'opinione pubblica che per queste cose è tormentata e che forse non riesce ad intendere, e non a torto, le ragioni per le quali si può essere favorevoli ad un atto clemenziale.

Ma c'è un argomento, signor Presidente, onorevoli colleghi, che intendo sottoporre alla vostra attenzione, come argomento determinante, a mio avviso, perché si possa considerare con occhio diverso questa vicenda che involve emozioni, culture e sentimenti. Non solo 61.000 detenuti vivono in una condizione che è già stata ampiamente descritta, ma decine di migliaia di agenti di custodia e impiegati dell'amministrazione (Applausi dal Gruppo FI) vivono un tormento che non appartiene loro.

Soltanto per questo bisognerebbe assumere un atteggiamento diverso nei confronti di questa vicenda che certamente può offendere coloro che reclamano che la pena sia scontata per intero. Ma la pena del reo, la pena di chi ha commesso il reato, la pena di chi suscita l'indignazione si traduce anche nella pena dell'innocente, signor Presidente. Gli imputati, i detenuti passano, la gente che serve lo Stato, che tutela lo Stato, che assume dei rischi resta in galera.

Bisogna, allora, creare le condizioni perché possano vivere meno peggio. Hanno scelto di servire i soggetti più disagiati della società, i più tormentate, di servirli, e lo sottolineo, perché lo spirito costituzionale questo impone: non soltanto di custodirli, ma di educarli. Mettiamoli in condizione di fare il loro lavoro. Bisogna avere rispetto di costoro, e rispetto grande.

Ecco, signor Presidente, la ragione prevalente per la quale io mi accosterò a questo provvedimento con un atteggiamento differente rispetto alla maggioranza dei miei compagni di partito, con un atteggiamento che è tollerato, con un atteggiamento che forse da molti non è compreso, ma questa è la vera ragione.

Lo studio fatto da un insigne studioso dell'università di Messina, signor Presidente, ha rivelato che il 90 per cento dei detenuti è affetto da patologie, il 90 per cento. È con costoro - in numero sempre crescente - che coloro che servono lo Stato devono vivere.

Aiutiamoli a vivere meglio, anche se il provvedimento è traumatico, anche se la scelta è traumatica, anche se la scelta mortifica attenzioni, aspirazioni, esigenze di larga parte della pubblica opinione. Credo che questo dovere il Parlamento ce l'abbia. Io, perlomeno, credo di averlo. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Formisano. Ne ha facoltà.

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, ho a mente le parole di qualche ora fa, pronunciate ieri - se non vado errato - dal Presidente del Senato quando sosteneva che le battaglie, da chiunque fatte, vanno rispettate.

Credo che questo dovrebbe essere il clima che dovrebbe improntare i lavori del Senato. Ho, invece, ascoltato interventi che prescindevano dalle battaglie fatte da partiti o movimenti per attagliarsi a contestazioni su singole persone. Non credo che questo sia il modo giusto per andare avanti; penso che, come Senato, anche se in altre sedi si è agito così, dovremmo invece rispettare le battaglie. Quando si conduce una battaglia, ognuno la conduce con le proprie modalità, per come si è costruito, per la cultura che ha, per la storia vissuta. Anche quelle battaglie, tuttavia, vanno rispettate.

Per quanto ci riguarda, lo ha già detto prima di me il senatore Giambrone, stiamo portando avanti una battaglia tesa a migliorare questo provvedimento che per noi non è la soluzione dei problemi, lo hanno già detto in tanti per la verità. Pensavamo che un provvedimento di amnistia o di indulto, comunque un provvedimento di clemenza, non potesse non essere inserito in una serie di provvedimenti che tenessero conto e mettessero in piedi una vera politica delle carceri, una vera politica per i detenuti.

Chi vi parla, a differenza di tanti altri colleghi, è stato ad ascoltare le parole di Giovanni Paolo II quando al Parlamento in seduta comune ha chiesto alcune cose. Quindi, il mio approccio al problema è fatto tenendo conto di ciò che l'allora Papa disse a noi parlamentari riuniti in seduta comune alla Camera dei deputati. Predisponiamo, dunque, un provvedimento che possa rendere più vivibili e umane le carceri.

Anche accedendo al problema che abbiamo davanti tuttavia, da questo punto di vista vi sono però delle incongruenze sulle quali, signor Presidente, onorevoli colleghi e signor Ministro, bisogna fare chiarezza prima che il Senato si pronunci, essendo importante quello che il Senato farà oggi.

Ho a mente l'intervista del senatore D'Ambrosio pubblicata questa mattina su "la Repubblica", che invito tutti i colleghi a leggere perché ancora sui numeri - parlo di numeri - derivanti dall'adozione di questo importante provvedimento non c'è chiarezza. Come fa allora il legislatore ad intervenire se non vi è chiarezza sui numeri che derivano dal suo intervento? È un modo scorretto di porre i problemi, questo, o è un modo serio dire a tutti: pensiamo bene a quello che stiamo facendo?

Ho a mente la relazione del senatore Manzione. Ci sono stati alcuni aspetti che hanno colpito anche noi dell'Italia dei Valori. Poi, come ho detto, ognuno si esprime a modo suo, con le modalità e i comportamenti che è abituato a praticare in politica e nella vita.

Ad esempio, è la prima volta che si concede un indulto di 3 anni. In quest'Aula c'è qualcuno in condizione di spiegare perché, per la prima volta, si adotta un provvedimento clemenziale più esteso nel tempo rispetto a tutti i precedenti varati dal dopoguerra ad oggi?

Un secondo punto riguarda la vicinanza temporale dei termini previsti dal provvedimento, che è stata già evidenziata da altri prima di me. La data del 2 maggio 2006 ci mette nella condizione di conoscere già oggi tutti i procedimenti penali o c'è ancora spazio per aprirne altri? E se c'è ancora spazio per aprirne altri, non è ipotizzabile che, una volta approvato l'indulto, verremo probabilmente a conoscenza di altri reati, che oggi non conosciamo, che sono ancora nei termini per rientrare nel provvedimento? Allora adottiamo anche provvedimenti a futura memoria? Questo è un modo sbagliato di porre le questioni? Non lo credo. Credo che serva a far aprire un po' gli occhi a tutti.

E poi vi è una grande contraddizione, e non so come questo sia potuto avvenire. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, utilizzo qualche minuto in più utilizzando quelli che ci sono stati accordati dagli altri Gruppi.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Formisano, non ho capito questo passaggio.

FORMISANO (Misto-IdV). Sono stati messi a disposizione alcuni minuti da parte di altri Gruppi, sicuramente dall'Ulivo.

 

PRESIDENTE. Non ne eravamo a conoscenza.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Era presente il presidente Marini.

La grande contraddizione cui ho fatto riferimento è quella riguardante l'assetto complessivo dei reati per associazione mafiosa: escludiamo dall'indulto i delitti ex articolo 416 ed ex articolo 416-bis, ma non quelli ex 416-ter. Anche il meno istruito potrebbe chiedere quale sia la ratio, sulla base di quali considerazioni non avete inserito l'articolo 416-ter.

InCommissione giustizia, ieri sera, mi è stato risposto che non c'è nessuno in carcere in conseguenza di questo reato. Ma allora, a maggior ragione, per dare completezza sistematica, se dobbiamo escludere i reati di associazione mafiosa e in carcere non c'è nessuno condannato ai sensi dell'articolo 416-ter, come mi è stato autorevolmente detto in Commissione giustizia, inseriamo anche questo articolo oltre agli altri due.

Achiunque venisse in mente di chiederci quale è la ratio che abbiamo seguito, potremmo spiegare che per tutti i reati di associazione mafiosa abbiamo previsto l'esclusione, compreso il voto di scambio. È questo un modo scorretto di porre le questioni? Credo sia un modo che consente al Senato di avere chiaro quali sono i problemi veri.

Mi accingo a concludere; poi svolgeremo nella democrazia piena la nostra battaglia, anche nelle fasi successive del dibattito. Senza enfatizzare, così come è stato fatto, abbiamo lasciato libertà di coscienza ai senatori dell'Italia dei Valori, perché quando parliamo di questo tipo di provvedimenti è naturale che ognuno valuti sulla base delle indicazioni del partito, ma soprattutto di quel che gli detta la coscienza, e non mi pare che sia da enfatizzare una scelta che, per la mia cultura, è abbastanza consolidata nel tempo. Pertanto, i senatori del nostro Gruppo terranno conto delle indicazioni del partito, ma - ripeto - soprattutto della loro coscienza.

Concludo con una notazione di carattere personale, chiedendo al Senato di valutare bene prima di adottare questo provvedimento. Come ho detto, vorremmo un altro tipo di indulto, non perché pensiamo che l'indulto risolva i problemi, ma perché pensiamo, avendo a mente quel che disse Giovanni Paolo II qualche tempo fa, che possa dare una mano, però - lo ribadisco - chiediamo al Senato di valutare bene, fino in fondo.

Devo solo chiarire che, in Conferenza dei Capigruppo, ho acceduto a questi tempi perché ho un ruolo che va oltre l'Italia dei Valori: in Conferenza dei Capigruppo rappresentavo anche i senatori del Gruppo del ministro Mastella e i senatori a vita, e di fronte a nove senatori Capigruppo che chiedevano di avere questi tempi, sarebbe stato inelegante che mi fossi dissociato. Credo di avere agito secondo scienza e coscienza. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrin. Ne ha facoltà.

PERRIN (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad approvare o respingere una proposta di indulto, cioè un provvedimento generale di clemenza, di fatto prevalentemente destinato ad operare, come tutti ben sappiamo, per lo sfoltimento della popolazione carceraria.

Non siamo pregiudizialmente contrari all'indulto. Saremmo molto più convinti se le sue motivazioni fossero effettivamente riconducibili a solide ragioni di opportunità politica o di pacificazione sociale; meno entusiasmo nutriamo, invece, per l'uso strumentale, seppure ben comprensibile nel momento attuale, di questa leva quando è utilizzata al solo scopo di risolvere il problema del sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari.

E innegabile, invece, che questo provvedimento si renda oggi ineludibile e indifferibile per il fallimento del sistema di repressione del crimine, per la durata eccessiva dei processi, e ancor più per la tormentata esecuzione del giudicato penale.

Lo Stato sembra quasi gettare la spugna, incapace a rendere giustizia in modo certo e soprattutto in tempi accettabili.

Il processo dei benestanti è diventato supergarantito, mentre quello riservato ai non abbienti diventa spesso processo sommario, generando un'intollerabile discriminazione e una pesante emarginazione sociale.

Ciò che turba particolarmente, poi, sono naturalmente i trattamenti non rispettosi della dignità umana e in aperto contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, come quello dello scopo rieducativo della pena sancito dall'articolo 27 della Costituzione, in forza del quale «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

In un carcere in cui si vive in troppi, dove non si può lavorare, dove ci si ammala spesso e dove si diffondono le peggiori propensioni, la pena si trasforma e diventa ingiustamente afflittiva.

Di fronte al collasso della giustizia penale abbiamo, però, il dovere di affrontare l'argomento in modo responsabile e trasparente, uscendo da logiche di scambio fra le forze politiche e soprattutto evitando un ulteriore premio per la criminalità politico-amministrativa già beneficiata da tante prescrizioni.

L'estensione dell'indulto ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 e l'innalzamento dello «sconto» di pena a tre anni, rispetto ai due originariamente stabiliti, rende a nostro modo di vedere discutibile la chiave di lettura di questa proposta: essa porterebbe alla scarcerazione di moltissimi detenuti, con un colpo di spugna di cui potrebbero beneficiare anche categorie di persone il cui operato ha rappresentato in questi ultimi anni un modello pesantemente negativo per la comunità.

Mentre opportunamente rimangono esclusi dal provvedimento reati come associazione sovversiva, terrorismo, strage, associazione mafiosa, delitti contro i minori, violenza sessuale, tratta di persone, sequestro di persona, traffico e grande spaccio di stupefacenti, usura, avvertiamo preoccupazione nel vedervi ricompresi i reati finanziari e soprattutto quelli contro la pubblica amministrazione, come corruzione e concussione.

A noi non interessano le situazioni personali di questo o di quel potenziale beneficiario. Questa proposta ci pare però essere un ulteriore differimento della soluzione reale dei problemi della giustizia: è tempo invece di porre mano ai problemi strutturali.

La nostra coscienza, più che ragioni di calcolo politico, ci induce perciò a dare ascolto a chi, anche in Senato, portando esperienza professionale e indiscussa saggezza, propende per riforme più durature e radicali nel settore della giustizia, che non vanifichino sic et simpliciter anni di lavoro nell'accertamento della verità.

Guardiamo perciò piuttosto con favore alla depenalizzazione di certi reati e a soluzioni stabili per i problemi della giustizia piuttosto che un indulto che non fa che rimandare in questo momento i problemi di fondo del settore e ci farebbe ritrovare daccapo fra pochi mesi.

II dovere di ricreare oggi certezza nel diritto e nella giustizia ci impone di cercare vie diverse da quella oggi proposta.

Per questi motivi, senza falsi moralismi e con meditata convinzione, esprimiamo la nostra preoccupazione per l'adozione del provvedimento in discussione e ci riserviamo di esprimere il nostro consenso dopo aver seguito il dibattito, sentite le considerazioni dei rappresentanti del Governo e anche a seguito dell'eventuale presentazione e accoglimento di ordini del giorno che impegnino il Governo ad avviare una concreta riforma volta a risolvere concretamente i problemi della giustizia. (Applausi dal Gruppo Aut).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà.

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la situazione delle carceri è drammatica; drammaticamente note sono le cifre: 40.000 la capienza, 62.000 la presenza. Le carceri scoppiano e nelle condizioni materiali in cui vivono i detenuti svanisce la funzione rieducativa che la Costituzione assegna alla pena.

All'affollamento delle carceri e al carattere della composizione sociale dei detenuti, per tanta parte imputati e condannati per reati di droga e per reati legati all'immigrazione clandestina, per tanta parte appartenenti ai settori più marginali della nostra società, hanno contribuito in questi anni leggi sbagliate, che hanno puntato essenzialmente ad un pesante inasprimento delle pene, senza accompagnarle ad un vero programma di recupero e al reinserimento sociale dei detenuti. È necessario, indispensabile, quindi, un atto di clemenza.

Ma quando si affronta un tema così delicato come quello in discussione oggi, occorre capire anche quali sono gli argini, argini etici, innanzitutto, entro cui tale atto di clemenza debba essere collocato, perché dei tanti provvedimenti che vengono discussi in quest'Aula pochi interrogano, come quello in esame, l'idea del bene e del male, l'idea dell'etica.

Portiamo in questa Aula tutte le nostre preoccupazioni; di due voglio dar conto nei pochi minuti che mi sono assegnati.

La prima è la centralità della lotta alla mafia, è l'urgenza, l'impellenza di fare della lotta alla mafia una vera e propria priorità nazionale, di non dare nessun segnale di tolleranza, indulgenza, impunità per la mafia a quelle donne e quegli uomini che nel Mezzogiorno del nostro Paese lottano quotidianamente, senza clamore, con piccoli gesti, contro l'invadenza mafiosa e contro la paura. Penso ai sindaci coraggiosi che fanno saltare certe regole del gioco, penso a chi fa impresa senza piegarsi alle logiche del ricatto, penso a chi non accetta di scambiare la dignità della politica per un pugno di voti comprati alla mafia.

La seconda è il rapporto tra etica e politica, un tema che ha cambiato il volto del nostro Paese. Sarebbe drammatico se il messaggio al Paese fosse che la classe politica compie quel che ci accingiamo a compiere, che dovrebbe essere un gesto di grande equilibrio e di grande responsabilità, per togliere dagli impicci qualche amico o amico degli amici. Se è vero che questo provvedimento, per quanto attiene alla corruzione, non libererebbe che poche decine di persone, ma aiuterebbe i colletti bianchi che già in carcere non sarebbero andati, ciò sarebbe gravissimo: significherebbe l'assunzione di quel modello di uso personale del potere politico che abbiamo tanto, fortemente combattuto.

Noi rifiutiamo, per storia, cultura e impegno, l'idea che la politica possa essere occasione di vantaggio personale e rifiutiamo qualunque messaggio che tale idea possa avallare. Ci guida l'idea che la giustizia sociale non possa essere vera senza una giustizia giusta. Il duplice senso della parola "diritti" non si è costruito per caso: «diritti» come diritto di ciascuno; «diritti» come regole che governano un valore impalpabile, ma fondamentale, come quello della giustizia. (Applausi della senatrice Negri).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, immaginiamo che il 1° maggio di quest'anno io abbia tentato di uccidere una persona. Ho preso un arma, l'ho caricata e ho sparato. La Provvidenza ci ha messo la mano e non ho raggiunto il risultato, ma ho sparato. La vittima ha subito delle lesioni. Ho commesso un reato grave: tentato omicidio con arma. Un reato per il quale i tribunali italiani, in media, danno sui nove anni di reclusione.

Bene, se io fossi processato il giorno cui l'indulto, qualora venisse approvato - spero di no - dal Senato, entrerà in vigore, chiederei anzitutto di essere giudicato con il rito abbreviato: meno tre anni; siamo a sei anni di reclusione. Aggiungiamoci i tre anni dell'indulto e la mia pena effettiva scende a tre anni di reclusione; entro, cioè, non in carcere, ma nell'area dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Chiedo all'Assemblea, signor Presidente: tutto questo corrisponde a giustizia? Il problema non è solo l'indulto, ma è l'indulto inserito nel quadro dei benefici del codice penale, del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, la cui somma rende la sanzione penale qualcosa di virtuale.

Noi non ignoriamo - e, anzi, siamo fortemente preoccupati - la situazione di congestionamento degli istituti di pena, ma siamo convinti che una situazione così problematica vada fronteggiata con interventi di carattere strutturale, non con misure di respiro cortissimo: potenziando l'edilizia penitenziaria, in linea con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni; razionalizzando e rafforzando l'impiego della polizia penitenziaria e del personale di sostegno ai detenuti; aumentando i magistrati di sorveglianza; lavorando per un raccordo più efficace con la polizia giudiziaria, quando devono essere fornite le informazioni per le misure alternative alla detenzione; incrementando gli accordi con gli Stati di provenienza dei detenuti extracomunitari, al fine di far espiare la sanzione detentiva nei Paesi di origine.

Se ci fosse stato tutto questo - lo dico in modo particolare al Ministro della giustizia - accompagnato dalla quantificazione, ad esempio nel Documento di programmazione economico-finanziaria, delle risorse da investire su tali fronti, avremmo anche potuto prendere in considerazione, ma a condizioni diverse da quelle di questo testo, un'ipotesi di respiro temporaneo per il mondo penitenziario. Ma queste condizioni non ci sono. Non le avete prospettate.

C'è invece un provvedimento inaccettabile, che, per come è stato congegnato, avrà un solo effetto: elevare la soglia di criminosità. Non guardo nella sfera di cristallo; guardo all'esperienza maturata.

L'ultimo indulto in Italia - è stato prima ricordato - risale al dicembre 1990 e condonava non tre, ma due anni di reclusione. Bene, nel 1989, un anno prima, i reati commessi in Italia ammontavano complessivamente a 1.348.333. Nel 1990, in aprile, c'è l'amnistia, e si crea una fortissima aspettativa per l'indulto, che arriverà a dicembre. Già questo fa balzare i reati complessivamente commessi a 1.642.159: 300.000 in più. Nel 1991, quando i beneficiati dall'indulto tornano in libertà, si sale a 1.741.280.

Abbiamo la prova a contrario dell'effetto negativo dell'indulto. Negli anni successivi, infatti, quando l'effetto delle scarcerazioni si esaurisce e i recidivi che erano stati liberati con l'indulto tornano in carcere, il numero dei reati progressivamente decresce, fino ad arrivare, nel 1993, a 1.363.070, esattamente il punto di partenza del 1989. Ma in mezzo ci sono stati migliaia, migliaia e migliaia di reati la cui consumazione è stata dovuta esclusivamente all'indulto. (Applausi dal Gruppo AN).

Per questo è gravissima l'assenza dal dibattito del Ministro dell'interno - di cui pure avevamo richiesto la presenza - che valuti l'impatto del provvedimento in termini di sicurezza. Io rinnovo alla Presidenza del Senato la richiesta - siamo in tempo - della presenza di un rappresentante del Viminale e di una relazione che ci dia la sua valutazione sul punto. Il ministro Amato non vuole venire adesso? Da qui dovrà passare, fra qualche mese, per rendere conto dei delitti che a seguito della messa in libertà torneranno a commettere ladri, rapinatori, estortori, omicidi e truffatori. (Applausi dal Gruppo AN). In quel momento il problema sarà suo, non dei suoi colleghi Mastella o Di Pietro, anche perché, secondo elemento di oscurità, si è parlato di 12.000 detenuti in libertà.

Dai dati del DAP, risalenti al 22 giugno 2006, coloro che hanno condanne residue fino a tre anni di reclusione risultano 24.001, e tralascio il dettaglio anno per anno. Su questa cifra complessiva va fatta la tara delle esclusioni che però non possono arrivare alla metà perché non riesco ad immaginare che ci siano 12.000 violentatori o terroristi nelle carceri italiane in questo momento. E tutto questo in cambio di quale vantaggio per la popolazione penitenziaria?

Torno all'indulto del 1990: 31.680 detenuti prima dell'indulto, 25.804 dopo l'indulto. Sei mesi dopo, nel giugno del 1991, i detenuti erano 31.053. Un anno dopo, nel dicembre 1991, 35.469. Questa è una ulteriore conferma dell'incremento della criminosità a seguito di provvedimenti di questo tipo. (Applausi dal Gruppo AN).

L'indulto che si vuole approvare è inaccettabile nella sua articolazione: lo ricordava prima l'ex guardasigilli Castelli. Tre anni è un dato senza precedenti, esso fa riferimento a reati commessi appena tre mesi fa. L'indulto del 1990 faceva invece riferimento a reati commessi oltre un anno prima. Ciò significa che il provvedimento verrà applicato a procedimenti ancora nella fase delle indagini, con indagati in custodia cautelare che verranno immediatamente rimessi in libertà anche se il provvedimento non li riguarda direttamente. Quindi, esso avrà effetti ancor più gravi.

La sua applicazione conosce delle esclusioni, lo sappiamo, ma sono illogiche. Vorrei chiedere a chi ha inserito tali esclusioni di spiegarmi la logica per cui si è esclusa l'applicabilità dell'indulto per l'usura, e sono d'accordo, in quanto è un reato odioso che va perseguito in concreto, ma non è stata esclusa però l'applicabilità dell'indulto all'estorsione, la modalità attraverso la quale l'usuraio direttamente o per interposta persona consegue i proventi della sua attività illecita.

Per quale motivo non vi è nessuna eccezione nell'applicazione dell'indulto ai plurirecidivi? Per quale motivo non si è introdotta una misura di elementare giustizia: quella di prevedere, che nei reati che hanno offeso il patrimonio e la persona, il risarcimento dei danni quale condizione ineludibile per applicare l'indulto? Abbiamo presentato degli emendamenti in questo senso mi auguro che saranno presi in considerazione.

Signor Presidente, è un provvedimento profondamente ingiusto. La sanzione penale è la componente più dolorosa del sistema giustizia, ma è garanzia di libertà. Io ho il diritto di comportarmi verso di te come tu hai il diritto di comportarti verso di me. Se questa simmetria nei comportamenti tra gli esseri umani viene rotta, l'assenza di giustizia non ha effetti soltanto nei confronti delle vittime, ma ha conseguenze sociali devastanti.

Proprio perché la sanzione penale non è la ritorsione della vittima nei confronti del reo (era così in alcune società tribali dell'antichità), la sua assenza fomenta istinti di vendetta e di giustizia personale. Di più: aumenta la schizofrenia del nostro ordinamento penale, che si avvicina sempre più al mitico Saturno che si autoalimentava e divorava sé stesso.

La fuga dalla sanzione definitiva, di cui questo indulto è un esempio, porta a cercare rimedi empirici estendendo in modo abnorme la carcerazione preventiva, spesso la sola effettivamente espiata. Ma ciò conduce fatalmente al sovraffollamento e alla tensione in carcere, cui si cerca di rimediare con l'indulgenza legislativa, che a sua volta porta ad un ulteriore aumento della carcerazione preventiva.

La politica criminale, da pacata politica della ragione, diventa in questo modo agitata politica dell'espediente, della sopravvivenza giorno per giorno, quel tirare a campare che - chissà - ministro Mastella, forse, farà saldare a qualcuno qualche cambiale elettorale, ma non farà campare bene la gente. (Applausi dal Gruppo AN).

Signor Presidente, queste sono le ragioni di contrarietà all'indulto e sono ragioni obiettive, non folcloristiche né strumentali. E vorrei tanto che almeno in questa Aula fosse risparmiato un argomento, tra i molti ascoltati in questi giorni, quello secondo cui con questo provvedimento si darebbe seguito all'esortazione del Santo Padre nell'Aula di Montecitorio nel novembre 2002.

Colleghi e colleghe, non cerchiamo coperture pie ad un atto che di pio ha molto poco e che avrà certamente effetti empi, sia perché la risposta il Parlamento l'ha data con il cosiddetto indultino dell'estate 2003, sia perché, ogniqualvolta che la Chiesa è intervenuta sul tema, ha avuto cura di affiancare alla richiesta di clemenza la richiesta di garanzia della sicurezza pubblica (e questo indulto è la garanzia del contrario), sia perché è veramente singolare ascoltare l'estrapolazione di richiami pontifici dalla voce di chi, qualche giorno fa, ha votato per la manipolazione dell'embrione. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Zanoletti). Giustizia impone di dare a ciascuno il suo: il diritto alla vita all'essere umano innocente, una sanzione proporzionata al colpevole di gravi reati.

Per questo, con le motivazioni fondate delle eccezioni che prima sono state illustrate, Alleanza nazionale voterà contro l'indulto. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Zanoletti e Tomassini).

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, trasmetteremo la sua richiesta che è ovviamente nella responsabilità del Governo.

 

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, per accordi intercorsi, la 10ª Commissione permanente è autorizzata sin d'ora a convocarsi per l'esame della richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di un componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

Ripresa della discussione dei disegno di legge n.881

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Gregorio. Ne ha facoltà.

DE GREGORIO (Misto-IdV). Non cercherò, senatore Mantovano, pie coperture. Giovanni Paolo II, in un supremo atto di cristiana umiltà, si inginocchiò innanzi al Parlamento della Repubblica italiana e chiese un atto di clemenza, un segnale forte e deciso a favore di una comunità di sofferenti, uomini e donne, che hanno sbagliato ma che chiedono, in molti casi, la possibilità di redimersi e ai quali il Paese spesso ha dato il segnale di una punizione che a volte è contro perfino le norme che regolano il rispetto dei più elementari diritti umani.

Il sovraffollamento delle carceri italiane ha ormai raggiunto un livello insostenibile: ogni 100 posti carcere vi sono 139 detenuti, il che rende irrealistico parlare di riabilitazione e perfino assolutamente impossibile parlare di recupero dei condannati a pene detentive. Al contrario, la condizione inumana e degradante della detenzione cozza con le Convenzioni internazionali e pesa sulla nostra coscienza come un macigno insostenibile.

Signor Presidente, comprendo le ragioni dell'onorevole Di Pietro, leader di Italia dei Valori, che proviene da una cultura che non gli consente di guardare alle ragioni della coscienza contro quelle del mondo e delle radici da cui proviene. (Brusìo. Richiami del Presidente). Ho un personale problema di coscienza, lo ammetto. Guardo alle ragioni di Giovanni Paolo II, guardo a quel supremo atto di umiltà dinanzi al Parlamento della Repubblica italiana, eppure comprendo Di Pietro che, dal mondo dal quale proviene, dalla cultura specifica dalla quale ha tratto fonte vitale per la sua azione politica, riceve sollecitazioni forti perché questo atto di clemenza, seppur perfino insufficiente provvedimento di indulto, non passi.

Eppure io conosco le carceri, come le conoscono molti parlamentari che nell'ambito delle proprie funzioni le hanno girate; conosco il problema delle donne che hanno figli al di sotto dei tre anni, costrette a tenerli in quella umanità degradata, in quelle condizioni disumane; conosco le lettere, gli appelli dei detenuti, cui faceva riferimento la collega di Rifondazione Comunista che parlava addirittura di impossibilità di curarsi, di impossibilità di guardare alle minime condizioni di igiene, parlava, insomma, di uno scandalo che è sotto gli occhi di tutti.

Che facciamo: consentiamo a qualche decina di migliaia di detenuti di ritornare in libertà, decongestionando le carceri italiane, oppure non diamo loro questa suprema possibilità di guardare al futuro con un minimo di speranza?

Privilegiamo le ragioni dei corrotti, dei corruttori, degli imputati di voto di scambio, che pure rappresentano un problema serio e che usufruirebbero di questo provvedimento di indulto, oppure, per non fare, ci assumiamo la suprema responsabilità di dire di no?

Onorevoli colleghi, sono d'accordo su alcune osservazioni del mio amico Di Pietro: il reato di cui all'articolo 416-ter è assolutamente scandaloso, il voto di scambio mafioso è contro la democrazia; ma non dimentico, ad esempio, che un'intera classe politica è stata cancellata da quel voto di scambio che spesso poi, nelle aule di giustizia, ha trovato le corti indisponibili a proclamare sentenze di condanna.

Mi regolerò con un atto di personale codardia politica, probabilmente, ma che guarda alle ragioni della mia coscienza più che a quelle della politica: mi asterrò, onorevoli colleghi, in nome di quel supremo atto di cristiana umiltà che Giovanni Paolo II chiese al Parlamento della Repubblica italiana. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.

BUTTI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi e amici di Topolinia e Paperopoli, come direbbe il commissario Basettoni, alias Di Pietro, parlando alla banda Bassotti, nell'immaginario collettivo, amnistia ed indulto risultano ancorati ad un atto di clemenza che il sovrano concedeva per ragioni particolari; spesso si riferivano ad eventi personali suoi e della sua famiglia. Addirittura, la fantasia popolare ritiene che l'elezione di un Pontefice o del Presidente della Repubblica rechi con sé, automaticamente, un provvedimento di amnistia o di indulto.

In realtà, la cosa è assai diversa ed amnistia ed indulto sono diventati momenti di politica giudiziaria; hanno perso, cioè, la connotazione premiale, per diventare qualcosa di ontologicamente diverso.

Dal 1989, cioè dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, i provvedimenti di amnistia e di indulto si sono riproposti con cadenza frequente in relazione al sovraffollamento delle carceri, destando, ovviamente, clamorose polemiche e nonostante le statistiche disastrose, qui ricordate proficuamente dal collega Mantovano.

Quando le carceri esplodono, arriva con cronometrica puntualità la proposta di indulto ed amnistia, con un duplice obiettivo: svuotare le carceri, con tutto ciò che ne consegue (e parlo anche dell'emergenza sociale che si registrerà nel mese di agosto), e di mandare al macero quintali di fascicoli di procedimenti penali chiusi negli armadi impolverati delle procure, in attesa della prescrizione.

Pochi si sono soffermati sul significato di redenzione, su quello di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto. Credo davvero che tutti possano sbagliare e che, commisurata allo sbaglio, ci debba stare una pena che va espiata con il preciso obiettivo della rieducazione.

Non mi scandalizza uno Stato che costruisce un carcere in più, magari più accogliente, ma certamente non un albergo; non mi scandalizza affatto il detenuto che lavora, anzi, un po' per sé, per mantenersi e per non gravare sulle tasche dei cittadini, ma anche di questo non si è parlato.

Mi scandalizza quello Stato che rinuncia alle proprie prerogative, ai propri poteri, quello Stato che, per un malinteso senso della pietà, rimette in circolazione, indistintamente, criminali incalliti insieme a poveri cristi, per i quali il recupero sociale non è solo un auspicio, ma è anche un dovere.

Mi scandalizza quello Stato che tratta gli agenti della polizia penitenziaria quasi fossero dei reclusi e che non incentiva il lavoro dei volontari; uno Stato che applica uniformemente una misura di clemenza a prescindere dalla gravità del reato, arrivando a premiare anche l'omicida, perché nella trentina dei reati che avete escluso da questo indulto non vi è l'omicidio. Mi scandalizza un Governo che sostiene l'indulto senza presentare, parallelamente, provvedimenti utili a rimuovere le cause che determinano il sovraffollamento delle carceri.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice, che proponeva il rito accusatorio in luogo di quello inquisitorio del codice Rocco, si era detto, forse un po' affrettatamente, che mai più si sarebbe dovuto ricorrere a provvedimenti di amnistia e di indulto e invece, pur di arrivare a questo, qualche forza politica non ha esitato a strumentalizzare le parole di Giovanni Paolo II.

Alleanza Nazionale crede che l'indulto rappresenti una sconfitta per lo Stato, che rinuncia a far scontare la pena che esso stesso ha inflitto a chi ha sbagliato. Crede anche che con una giustizia efficiente il problema non dovrebbe nemmeno porsi.

Pensare di intervenire per legge su sentenze e condanne è un pericoloso atto di cannibalismo tra i poteri dello Stato: il potere politico e legislativo che va a fagocitare quello giudiziario.

Ho ascoltato nel dibattito del 25 luglio scorso alla Camera l'ormai tristemente famoso onorevole D'Elia, tra l'altro presidente dell'Associazione «Nessuno tocchi Caino». Mentre ascoltavo le sue convinzioni mi rendevo conto che per ogni Caino difeso a spada tratta c'è un numero imprecisato di Abele che non chiede molto, ma solo giustizia e garanzia di una civile convivenza. (Applausi dal Gruppo AN). La filosofia che caratterizza il vostro intervento è sostanzialmente la stessa che ispira il condono fiscale. Comodo, ma sostanzialmente immorale.

Da uomo di destra, credo che amnistia e indulto rappresentino la spia di un malessere che colpisce la nostra giustizia e quindi lo Stato. Si sceglie la scorciatoia, piuttosto che affrontare organicamente i problemi della giustizia penale, con la riforma del processo penale, con le carceri nuove, con l'implementazione degli organici delle procure, della polizia penitenziaria, dei tribunali e così via.

Dite che l'indulto sia la soluzione per i detenuti reclusi per questioni di droga. Certo, semmai per gli spacciatori che dal primo di agosto saranno liberi grazie a questo vostro indulto. La legge Fini sulle tossicodipendenze, infatti, non solo non prevede il carcere per chi assume sostanze, ma addirittura prevede percorsi terapeutici alternativi al carcere, in comunità di recupero, siano esse pubbliche o private, con il solo requisito dell'accreditamento.

Cosa succederà ai detenuti extracomunitari che beneficeranno del provvedimento? Lo dico senza demagogia: saranno rimpatriati immediatamente? Resteranno in Italia con lo status di clandestini e con buone probabilità di tornare a delinquere? Cosa accadrà quando, tra qualche mese, la maggioranza dei detenuti graziati tornerà scientificamente (perché queste sono le statistiche) in carcere?

Se i processi fossero più rapidi e non vi fosse la macchia vergognosa della carcerazione preventiva, se la giustizia fosse stata riformata, se tutti i magistrati lavorassero più serenamente, se l'edilizia carceraria si fosse evoluta diversamente e se lo Stato avesse lavorato ad un progetto rieducativo del detenuto, oggi non saremmo qui, nelle condizioni di dover difendere non solo la rispettabilità dello Stato, ma anche il diritto alla sicurezza della gente per bene dal vostro disegno perverso di aprire indiscriminatamente le porte delle carceri. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cutrufo. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, spero di utilizzare meno del tempo che ella mi concede esporre le nostre convinzioni. Innanzitutto, vorrei dire al collega, che stimo, che mi ha preceduto... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Se manteniamo un clima di maggiore silenzio questo ci permetterà di andare avanti anche più speditamente, oltre che di ascoltare gli oratori. Prego, senatore Cutrufo, prosegua.

 

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Desidero rispondere ad un'affermazione che ha fatto il collega che mi ha preceduto e che peraltro stimo: difendere Caino non è contro Abele e probabilmente Abele avrebbe difeso Caino. È un ragionamento più complesso, che comunque spinge noi, democratici cristiani, a dare una valutazione attraverso un ragionamento diverso da quello strettamente tecnico.

Noi voteremo a favore di questo provvedimento. Probabilmente, l'aspetto tecnico del disegno di legge è addirittura considerato in ritardo dal Parlamento, che ha prodotto questo testo e non un altro. Anche noi avremmo da ridire su alcuni passaggi, tuttavia, rispetto all'interesse dei più forti, che in questo stesso provvedimento trovano ragioni di convenienza, comunque si fa prevalere l'interesse dei più deboli (che per noi è l'interesse preminente), di quella popolazione carceraria a cui tutti hanno fatto riferimento.

L'indulto costituisce una causa di estinzione della pena, secondo quanto previsto dall'articolo 174 del codice penale. È un provvedimento di vera e propria clemenza dettato da ragioni tanto di opportunità politica quanto di pacificazione sociale. Lungo è stato il dibattito fin qui svolto, il quale tuttavia si è sempre concentrato su aspetti prettamente giuridici anche in ossequio al dettato della nostra Carta costituzionale e ai principi dell'ordinamento giudiziario.

L'adozione di un provvedimento di clemenza costituisce oggi una necessità imposta dalla situazione in cui versano, da un lato, gli uffici giudiziari e, dall'altro, le carceri del nostro Paese, ma lo stesso costituisce non solo una misura giuridica amministrativa per tamponare delle emergenze generate dall'inefficienza della macchina giudiziario-processuale o dalle inimmaginabili carenze dell'edilizia penitenziaria, ma soprattutto un gesto di civiltà in un Paese con una profonda coscienza morale e religiosa come il nostro.

Come è possibile non ricordare il ruolo di primo piano svolto in questo contesto da Giovanni Paolo II durante il Giubileo, prima con quattro appelli rivolti al Governo, ai giudici, ai detenuti e al personale di polizia e successivamente con un discorso pronunciato in Parlamento, riunito in seduta comune durante la sua visita a Montecitorio?

Da allora la situazione non ha potuto che peggiorare giungendo ai livelli critici attuali. È nota ormai ai più l'insostenibilità delle condizioni di detenzione e i ritardi della giustizia. Quello che i detenuti - ed ormai una gran parte della società civile -chiedono è un vero e proprio atto di giustizia, che verrebbe a riparare parzialmente i delitti commessi dalle istituzioni che costringono degli esseri umani a vivere in una sorta di lager.

Questo è purtroppo vero e dunque invito i parlamentari che ne hanno il diritto e l'opportunità a visitare le carceri, a cominciare da Regina Coeli, qui vicino, per accorgersi che in quel carcere, che risale ai primi dell'Ottocento, in un braccio addirittura non è stato ancora realizzato l'impianto di riscaldamento o comunque esistono celle che dovrebbero ospitare due detenuti e che in realtà ne ospitano cinque. Insomma, la pena sì, ma la tortura no.

Questo provvedimento legislativo, pur essendo causa di forti e comprensibili divisioni nella società e tra le forze politiche, tuttavia costituisce un'importantissima occasione di cultura e civiltà. Per accrescere la sensibilità della società civile verso le problematiche legate al mondo carcerario, appartenenti a diversi orientamenti culturali, politici ed etici, laici, credenti e non credenti si trovano però uniti nel ritenere necessario ed urgente l'adozione di questo provvedimento in nome della giustizia e della ragionevolezza e nell'ottica di riforme di ampio respiro, soprattutto alla luce della notizia che l'Italia è il quintoStato per il numero di ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e il primo in termini di condanne. Semmai, di questo dovremmo parlare e anzi propongo oggi che si apra un giorno una discussione in Parlamento su tali carenze di fronte all'Europa, carenze che realmente gridano vendetta per un Paese civile come riteniamo sia l'Italia.

Sono dieci milioni i processi in attesa di giudizio, la cui durata media è di otto anni per i civili e di cinque per quelli penali, un numero che aumenta di anno in anno. Dal 2000 al 2005 più di un milione di processi sono stati annullati per prescrizione a causa della loro eccessiva durata, una vera e propria amnistia ufficiosa destinata alla fine ad ampliarsi. Molti di più sono tuttavia i reati che neanche vengono perseguiti.

Giustamente i cittadini richiedono che colui che si macchia di un reato sconti la propria pena secondo le norme previste dal nostro ordinamento giudiziario, anche se non hanno una precisa consapevolezza delle condizioni in cui versano i detenuti nel nostro Paese nel 2006.

La maggior parte delle strutture carcerarie attualmente presenti nel nostro territorio risale all'ottocento e non risulta assolutamente predisposta ad ospitare una tale mole di popolazione carceraria. Infatti, a fronte di una capacità di accoglienza di circa 43.000 unità, l'istituzione carceraria si trova a contenerne oltre 60.000 attualmente. È evidente poi una situazione di fatiscenza e di inadeguatezza degli istituti stessi, spesso ancora oggi privi di un semplice impianto di riscaldamento, come dicevo prima.

Non è possibile, inoltre, ignorare che il sovrappopolamento e la promiscuità che ne deriva è anche causa di forme gravi di violenze personali tra i detenuti, che nulla hanno che fare con le pene previste dal codice penale.

La coscienza civile del popolo italiano ha già da tempo compreso che la pena non deve costituire una vendetta, ma un percorso necessario di riabilitazione, da perseguire al fine di poter recuperare e restituire alla società coloro che hanno in qualche modo commesso un atto illegale, in modo particolare quando a delinquere sono dei giovani o dei giovanissimi. Ma com'è possibile seguire questo processo di riabilitazione, quando la stessa deve svolgersi in una situazione cronicamente sovraffollata e priva di strutture idonee?

In una tale situazione, l'adozione di un provvedimento d'indulto non è in contraddizione con il reale significato della certezza della pena, soprattutto se, contestualmente, si manifestasse alla reale volontà di operare un'incisiva riforma che porti ad uno snellimento veloce delle procedure processuali, ad una seria programmazione in materia di edilizia penitenziaria e ad una seria ottimizzazione delle strutture attualmente esistenti.

Queste misure così necessarie potrebbero essere avviate anche in collaborazione con il mondo privato, operando contestualmente un piano di recupero per gli edifici penitenziari posti nei centri delle grandi città, che tra l'altro traggono notevoli benefici economici dall'intero sistema che ruota intorno a queste realtà.

Una società civile e forte come la nostra non deve temere il perdono, perché oramai è giunta ad un grado di maturità adeguata. La crisi della giustizia e del sistema penitenziario, così delineata, è una delle giù gravi questioni sociali del nostro Paese che colpisce direttamente milioni di persone e mina, essa stessa, il principio di legalità e certezza del diritto.

È per tali ragioni che noi del Gruppo Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia riteniamo opportuno, per il bene dell'intero Paese, appoggiare il disegno di legge oggi in discussione. (Applausi dal Gruppo Misto-DC-Ind-MA).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (Aut). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, sono d'accordo sulla necessità e l'urgenza di un provvedimento di clemenza che allevi la disumanità della condizione delle carceri.

Sono tra quanti, nell'Aula di Montecitorio, applaudirono convintamente all'invito pressante rivoltoci in tal senso, da Giovanni Paolo II. Considero, non le parole del Papa, senatore Mantovano (e mi fa piacere incontrarla per un volta sul terreno della laicità e della distinzione, che non è separazione, tra fede e politica), ma quel nostro applauso, un applauso corale e convinto di tutta l'Aula di Montecitorio, un impegno d'onore che certo non coinvolge il Parlamento nel suo complesso, ma coinvolge, sicuramente, la mia persona.

Del resto, per quanto mi riguarda, l'applauso all'invito del Papa non fu motivato da una generica sensibilità umanitaria, ma da una precisa ragione costituzionale: la nostra Costituzione vieta pene contrarie al senso di umanità e prescrive che la pena debba essere finalizzata al recupero sociale del reo.

Il nostro sistema penitenziario, che pure ha interiorizzato nel suo personale questa cultura nuova, questa cultura della Costituzione, non è oggettivamente in grado di corrispondere al vincolo che la Costituzione pone. Non è in grado di farlo per la scarsità delle risorse, in particolare quelle destinate a finanziare il lavoro in carcere, e non è in grado di farlo anche per il sovraffollamento, che ha raggiunto livelli insopportabili, come chiunque di noi abbia visitato un carcere ha potuto constatare di persona.

Tuttavia, colleghi senatori, noi non possiamo ignorare o anche solo sottovalutare l'impatto che un provvedimento necessario e difficile come questo avrà sull'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che appare oggi frastornata e inquieta, preoccupata per l'impatto di questo atto di clemenza sulla sicurezza pubblica e sulla questione morale.

Abbiamo il dovere di considerare con attenzione tale inquietudine, se non vogliamo che i timori diffusi nella nostra società siano cavalcati in modo inaccettabile - perché strumentale e demagogico - da esponenti sia della maggioranza, sia dell'opposizione.

Chiedo a quest'Aula, quindi, un supplemento di lavoro, per migliorare il provvedimento nella direzione auspicata, con argomentazioni pacate e ragionevoli, da molti nostri autorevoli colleghi. È dall'esito di questa verifica e da quello della valutazione di gruppo sui suoi risultati che farò dipendere il segno del mio voto. (Applausi dei senatori Zanone e Negri).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caforio. Ne ha facoltà.

CAFORIO (Misto-IdV). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'Italia dei Valori è sempre stata favorevole ad un provvedimento di clemenza, ma ad un provvedimento di clemenza che, di pari passo, affrontasse anche la riforma del sistema giudiziario.

Sappiamo bene che esiste il problema contingente dello svuotamento delle strutture carcerarie, ma sappiamo anche che nel giro di cinque o sei mesi il problema si ripresenterà. Si è voluta, invece, percorrere la via dell'urgenza perché, evidentemente, si ha più facilità a coprire accordi che poco hanno a che vedere con quell'atto di clemenza che non solo noi dell'Italia dei Valori vogliamo. Si rischia di dare ragione a quel proverbio che ci ricorda che la gatta frettolosa fece i gattini ciechi.

I nostri colleghi deputati ci hanno inviato un indulto che è un insulto: un insulto alla gente onesta; un insulto ai piccoli risparmiatori; un insulto ai taglieggiati; un insulto che non riesco ad avallare e, soprattutto, a giustificare presso i miei elettori (sì, colleghi, a chi mi ha espresso il proprio consenso a rappresentarlo nella massima istituzione dello Stato e, quindi, mi permette di parlarvi in questo momento). Comprendo che, grazie a quella scellerata legge elettorale, gran parte di noi debba rendere conto soltanto ai capi che li hanno nominati e non ai cittadini elettori, ma dovremmo farne un problema di coscienza.

Spero vivamente che le coscienze di tutti noi si ribellino a questo scandaloso accordo, che ha incluso nel provvedimento di indulto reati come il voto di scambio mafioso, i reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, gli estortori, i delinquenti abituali. Il Presidente del Consiglio del precedente Governo e i suoi alleati per ben cinque anni hanno tentato di dare un colpo di spugna come questo, ma non vi sono riusciti: mi sembra veramente singolare che l'Unione stia proseguendo con quella politica dei provvedimenti legislativi personalizzati.

Voglio, quindi, concludere il mio intervento con un forte richiamo a tutti, affinché in questo ramo del Parlamento vi si metta riparo, approvando quegli emendamenti tesi ad escludere dall'indulto i reati che certamente non contribuiscono allo svuotamento delle carceri, ma rispetto ai quali sarà estremamente difficile giustificarsi con la stragrande maggioranza del popolo italiano. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord Padania è contrario a qualunque provvedimento di clemenza generalizzata, perché ritiene che ciò contrasti con i sacrosanti principi dello Stato di diritto. Nel caso dell'indulto, ad esempio, viene violato il principio della certezza della pena, senza contare, poi, che la liberazione di certi criminali mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

La sinistra sostiene che l'indulto serve ad abbattere il sovraffollamento carcerario, ma non si può scaricare tale problema sui cittadini onesti e sulle vittime dei reati. Il sovraffollamento, signor Presidente, si affronta con una semplice ricetta. In primo luogo, con l'edilizia carceraria, come attuata, ad esempio, nella scorsa legislatura dal ministro Castelli, dando l'avvio alla costruzione di nove nuove carceri (contrariamente a quanto realizzato nella legislatura ancora precedente dal centro-sinistra, che ne ha chiuse ben 15).

In secondo luogo, facendo in modo che i detenuti extracomunitari - popolazione ormai maggioritaria in queste strutture - scontino la pena nei propri Paesi di origine. Apro e chiudo una parentesi, signor Presidente: con tutti i delinquenti che già vi sono in Italia, non vedo perché se ne debba importare un numero ancora maggiore e gratuitamente.

L'indulto è solo un colpo di spugna che offende le vittime dei reati per la seconda volta.

La Lega Nord, contrariamente a quanto affermato da qualche collega, non è certamente un partito che non si interessa delle condizioni di vita dei carcerati. Se dobbiamo scegliere, però, stiamo dalla parte di Abele, non dalla parte di Caino. A questo proposito, vorrei stigmatizzare l'atteggiamento del ministro Di Pietro (Applausi del senatore Amato), che sta portando avanti la battaglia per escludere corruttori e responsabili di reati finanziari dall'indulto, ma solo per una sua visibilità personale.

Anche la Lega Nord la pensa come il ministro Di Pietro sui reati finanziari, ma ovviamente ci preoccupa di più il fatto che questo provvedimento possa rimettere in libertà anche degli assassini e dei rapinatori. Questi sono i reati che destano il maggiore allarme sociale. Infatti, se per i reati finanziarsi si parla di un numero di detenuti che può variare dai 70 ai 300, i condannati per omicidio che usufruirebbero dello sconto di pena sono ben 6.952, mentre i condannati per furto a cui si applicherebbe l'indulto sono invece 2.148; sono dati ufficiali.

Senz'altro fa pensare questa sinistra con un Bertinotti presidente della Camera dei deputati che fa di tutto per calendarizzare l'indulto in Aula. Mi chiedo: ma Rifondazione Comunista non poteva pensare a qualcos'altro?

Fa certamente sorridere vedere come quelli che si sono posti come i principali sostenitori delle battaglie morali adesso facciano melina e se ne stiano zitti per fare passare il provvedimento.

Sulla coerenza dei partiti dell'Unione potremmo scrivere pagine e pagine di storia politica. Ormai, sono un'armata Brancaleone allo sbando in cui ognuno, per giunta, è alla ricerca del suo momento di visibilità. Altro che Ministro che attenta alle istituzioni, collega Salvi; questo è un Governo non credibile.

Che dire dell'attuale opposizione? L'opposizione è divisa su questo argomento specifico, ma non c'è niente di nuovo. Anche in passato, infatti, Forza Italia e UDC erano state più possibiliste, mentre la Lega Nord e Alleanza Nazionale sono sempre state fermamente contrarie.

In Parlamento è stato trovato un accordo trasversale che, però, non ha cambiato di una virgola la posizione della Lega Nord. Noi vogliamo che chi commette dei reati espii la sua colpa fino in fondo e risarcisca il suo debito con la società.

Ribadisco che questo non significa essere disumani; significa semplicemente assicurare il rispetto del principio fondamentale del diritto per cui chiunque viene condannato deve sopportare una pena. Se così non fosse, signor Presidente, l'effetto di deterrenza della sanzione verrebbe completamente vanificato. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, utilizzerò meno del tempo a mia disposizione, anche per compensare lo sforamento del senatore Tibaldi.

Intervengo per illustrare l'ordine del giorno G100, a mia prima firma, analogo ad un ordine del giorno già presentato alla Camera dei deputati e accolto dal Governo. Lo ripresentiamo in questo ramo del Parlamento perché pensiamo, in questo modo, di rafforzare ulteriormente l'azione del Governo.

Tale ordine del giorno riguarda quelle persone che hanno scontato la pena per provvedimenti di condanna per corruzione o speculazione finanziaria e che potrebbero tornare a godere dei grandi patrimoni e delle ingenti ricchezze accumulate illegalmente.

Riteniamo si debba intervenire perché i beni confiscati ai colpevoli dei reati di corruzione seguano la normativa oggi in vigore per i beni confiscati agli appartenenti alle organizzazioni mafiose.

Pertanto, il dispositivo che proponiamo prevede la necessità di approvare entro settembre un adeguato provvedimento di sequestro e confisca dei beni per coloro che abbiano subito provvedimenti di condanna per corruzione o per reati finanziari e che questi stessi beni siano destinati ad un uso collettivo e sociale.

Questo è il dispositivo che proponiamo alla discussione, augurandoci che venga approvato da questo ramo del Parlamento.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Dov'è il senatore Divina?

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, il senatore Divina chiede di poter posticipare il suo intervento.

 

PRESIDENTE. Anche ieri il senatore Divina era in ritardo; devo notarlo.

 

BIONDI (FI). Però, ieri era alla riunione della Commissione giustizia.

 

PRESIDENTE. Assente giustificato.

È iscritta a parlare la senatrice Maria Luisa Boccia. Ne ha facoltà.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, sono grata - e credo che tutti, in quest'Aula, dovremmo esserlo - alla collega Olimpia Vano che ha voluto dar voce qui a chi vive il carcere: uomini e donne che perdono identità, la cui storia e le cui vicende sono dimenticate e annullate perché diventano numeri, tipologie di reati.

Noi ne parliamo troppo spesso in questi termini astratti, dimenticando che, con in particolare riguardo a una decisione come quella dell'indulto, essa ha effetti sulle vite concrete di donne e uomini, di cui noi - intendo proprio noi istituzioni - siamo responsabili in modo del tutto particolare, perché decidiamo direttamente delle condizioni in cui vivono.

Se il carcere è degrado, afflizione, negazione nei fatti di diritti e dignità dell'essere umano e delle persone, se queste sono pene aggiuntive che infliggiamo perché le carceri strutturalmente non sono in grado di garantire la dignità e il rispetto dei diritti di chi è detenuto, noi ne siamo responsabili direttamente, per scelta o per omissione, e dunque abbiamo il dovere di farcene carico.

In questi giorni, sono stata attenta agli interventi che si sono svolti attraverso la stampa e anche direttamente con prese di posizione di cittadini, oltre che dell'opinione pubblica. Sono stata attenta perché ho voluto capire.

Tengo conto - ma non è su questo che mi voglio soffermare - che questa campagna è stata alimentata dalla disinformazione e da falsità volute e precise e, quindi, ha contribuito a stravolgere il senso del provvedimento, perché esso non comprende in alcun modo una qualche forma di impunità o di deroga alla legalità.

Tuttavia, ho capito che tale campagna è stata favorita dalla condizione di lungo periodo, che si è resa più acuta in anni recenti, in cui la giustizia ha vissuto nel nostro Paese: troppe e troppo diffuse le condizioni di illegalità per alcuni reati, troppa e troppo diffusa è l'impunità, specialmente per quelli che vengono definiti i «soggetti forti». Penso ai reati contro la pubblica amministrazione e a tutto l'intreccio tra politica e affari.

Ciò ha fatto dimenticare che in questi anni abbiamo vissuto anche un'altra vicenda, un'altra tendenza che è decisiva per la giustizia, quella per cui si è risposto a tutte le questioni e ai problemi sociali in termini di penalizzazione, di ricorso forte al penale.

Si sono citate molto spesso in questi giorni, in quest'Aula e anche alla Camera dei deputati, l'immigrazione e la tossicodipendenza. Più in generale, penso che vi sia una vasta area di soggetti sociali, di conflitti, condizioni e bisogni che vengono stigmatizzati come devianti, come incapaci e impossibili di inserimento nella società e che quindi devono essere tenuti sotto controllo criminalizzandoli.

È una tendenza che scarica sui più deboli, sugli emarginati, spesso sui giovani, più sui giovani, anche un problema che qui è stato più volte richiamato, quello del modo in cui una società riesce a coniugare giustizia, sicurezza e riconoscimento reciproco, nell'ordine delle norme, nel rispetto delle norme.

C'è una paura e una insicurezza diffusa che non ha origine da una diffusione del crimine, ma dalla crisi del legame sociale, dalla difficoltà sempre maggiore a riconoscersi nelle differenze e quindi stimola ad una difesa della propria condizione di presunta normalità e a ricacciare tutti coloro che non corrispondono a questo carattere, a questa fisionomia, emarginandoli e criminalizzandoli.

Io sono tra coloro che pensano non soltanto che il carcere non è la risposta, ma che il penale non ha le risposte ai problemi sociali, alle condizioni e ai bisogni di larga parte della popolazione. Penso che questa risposta produca soltanto esasperazione; non soltanto sofferenza, ma esasperazione dei problemi della società. Penso, certo, che l'indulto non è la risposta a questi problemi, che le risposte sono altre, come molti hanno detto, sono quelle strutturali. Sono tuttavia convinta che l'indulto sia un primo passo indispensabile per affrontare una politica di riforme strutturali, di cambiamento delle leggi, come di cambiamento degli indirizzi dell'amministrazione della giustizia, nella direzione giusta.

In questo senso, certo, l'indulto è un intervento, una risposta di emergenza ad una condizione di emergenza. Condivido, però, quanto ha detto il sottosegretario Manconi ieri in Commissione giustizia: questo provvedimento è il primo passo indispensabile senza il quale la politica delle riforme non può decollare. Sono convinta, cioè, che il richiamo alle riforme strutturali, che molti che sono contrari a questo provvedimento fanno, vada assolutamente rovesciato. Mi ha confortato, leggere un intervento del magistrato Caselli, che non mi pare sia imputabile di lassismo, di tolleranza rispetto ai reati, ai crimini, che considera l'indulto il motore di avviamento per questa politica di riforme strutturali.

Teniamo conto - altri lo hanno detto - che è dal 1990 che un provvedimento di questo tipo non viene adottato e che quindi non siamo certo di fronte ad un regime di ricorso facile, inflazionato, all'indulto.

Si è anche detto, nel corso della campagna sui giornali e nell'opinione pubblica, che la motivazione di questo indulto non è la clemenza e nemmeno lo sfollamento delle carceri, ma piuttosto la ricerca di un accordo sottobanco.

Si è parlato di inciucio, termine che trovo particolarmente volgare per definire i rapporti politici, stravolgendo la condizione che la Costituzione ha imposto proprio per limitare il ricorso all'indulto. Infatti, perché il Parlamento adotti questo provvedimento è richiesta una maggioranza ampia, un accordo ampio e quindi una convergenza tra forze politiche differenti, tra forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. Un accordo, una convergenza, tesi a sottrarre la decisione di questa scelta e la modalità concreta con cui è adottata a ragioni di opportunità, sia nel merito specifico che nella decisione stessa, che possono dipendere da valutazioni politiche, da convenienze politiche della collocazione di maggioranza e di opposizione.

Penso che questo accordo sia stato trasparente, politico e abbia prodotto un equilibrio proprio nei punti che più vengono discussi, cioè quello della definizione dei tre anni come tempo per l'indulto e quello delle esclusioni, perché è nell'equilibrio tra questi due dispositivi che è stata raggiunta la convergenza. Le esclusioni di reati devono essere inevitabilmente eccezionali; l'esclusione è una scelta delicata, rischia di minare il principio costituzionale della parità di trattamento.

Quindi, davvero le esclusioni devono essere eccezionali. Mafia, terrorismo, reati sessuali, reati contro i minori, reati di traffico della droga: queste sono le esclusioni che il provvedimento prevede. Credo, ad esempio, che fare dell'articolo 416-ter il fulcro dei reati sulla mafia e del rapporto mafia-politica sia una strumentalità inaccettabile, perché questa norma, che in un solo caso ha avuto possibilità di applicazione, nella sua stessa natura non affronta minimamente il vero cuore del rapporto tra mafia e politica, che non sono i soldi dati al mafioso, ma lo scambio di favori che il politico può avere con il mafioso.

Così come per i reati considerati odiosi contro la pubblica amministrazione... (Il microfono si disattiva automaticamente).

Mi occorrono solo pochi secondi per terminare, Presidente.

 

PRESIDENTE. D'accordo, senatrice Boccia, questo tempo verrà detratto da quello complessivo a disposizione del suo Gruppo.

 

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Concludo subito.

Penso sia importante ricondurre tale aspetto alla condanna e non all'impunità, che non è prevista, e che, inoltre, l'interdizione dagli uffici sia una forma di pena realmente efficace per fare giustizia. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, al di là della scontata posizione contraria della Lega, che già alcuni colleghi hanno affermato, vista la presenza del ministro Mastella, volevamo, in modo veramente molto pacato, affrontare gli effetti che questo provvedimento di clemenza produrrebbe nella sostanza, Noi lo abbiamo sintetizzato con una formula di chiusura: esso produrrà notti meno sicure per moltissimi cittadini italiani.

Veniamo allora ad analizzare i benefici che produrrebbe.

In primo luogo, le indagini in corso in ogni caso si dovrebbero condurre e i processi in corso si dovrebbero in ogni caso celebrare. Sembrerebbe, ministro Mastella, un gioco virtuale, nel senso che nelle aule e nei tribunali bisognerà continuare a lavorare pur sapendo che alla fine quelle pene non verranno scontate. Il sentimento dei giudici non rientra nelle nostre principali preoccupazioni, però ci piacerebbe sapere come si sentiranno nell'operare in questa situazione: demotivati, demoralizzati, mortificati? Non c'è dubbio che sapere di lavorare a vuoto non è una grande soddisfazione.

Signor Ministro, illustri dottrinari si sono spinti fino a elaborare quella che viene definita la teoria economica del reato, ossia il calcolo che compie un reo, o potenziale reo, prima di commettere un reato. Egli fa un calcolo anche di convenienza economica: mi conviene comportarmi in modo lecito o illecito? Si opta per la seconda scelta quando una serie di requisiti danno un segnale positivo. Quali possibilità ho di essere preso nel momento in cui commetto un reato? E questo è un problema di polizia, di organizzazione del sistema di sicurezza. Quali possibilità, in seconda battuta, ho di essere portato a giudizio, cioè di essere assicurato e di avere poi un giusto processo? Terzo, quali possibilità ho di essere condannato? E questo tocca il sistema della giustizia: l'elaborazione delle prove, il confezionamento di un castello accusatorio sufficiente per arrivare ad una condanna.

Bene, abbiamo letto delle statistiche, in base alle quali 96 reati su 100, nella fattispecie il furto, non vengono nemmeno assicurati alla giustizia; cioè, il sistema di polizia non arriva ad assicurare gli autori di questi reati alla giustizia. Capite che quando uno ha già il 96 per cento di possibilità di non scontare la pena, questo è un incentivo, sostanzialmente, a comportarsi in modo non lecito. Se andiamo poi a verificare le possibilità di avere un giudizio e un sistema di elaborazione di prove non sufficienti per condannarlo, capite che da quel 96 passeremo ad un 97-98 per cento; praticamente in uno o forse due reati su 100 il reo verrà a scontare la pena.

Oggi noi daremo a questa teoria un'arma ancora più forte: daremo anche la possibilità - nonostante essere stati presi, assicurati alla giustizia e aver subito una condanna - di non scontare la pena. Di questo trattasi nel provvedimento in esame.

Rubo qualche minuto ai colleghi.

 

PRESIDENTE. Non si può rubare qua dentro.

 

DIVINA (LNP). Sempre nei termini del tempo assegnato al nostro Gruppo, signor Presidente.

Allora, questo provvedimento dovrebbe interessare circa 10.000 detenuti, o comunque processandi, dei quali 5.000 o più, sembrano essere extracomunitari. Ministro di "grazia" Mastella, vi siete preoccupati di capire dove andranno, se li rilasciate, questi 5.000 extracomunitari? Finiranno tutti per strada, non v'è dubbio. Non hanno una lira in tasca, non v'è dubbio. Non hanno una casa, non v'è dubbio. In quanti giorni, settimane o mesi questi ritorneranno nelle carceri che avete aperto?

E alle vittime? Nessuno si è preoccupato di spendere mezza parola per chi tutti questi delitti li ha dovuti subire. Penso alle vittime passate, ma anche a quelle future, perché, con questa gente in strada, ci saranno vittime potenziali da calcolare.

Per questi motivi, che a noi sembrano non ideologici, politici o partigiani, ma estremamente razionali, non potremmo dire che questa manovra, che la resa dello Stato di fronte ai pochi che riesce a pizzicare e a condannare può andare bene. Dovendo scegliere tra Caino e Abele, noi sceglieremo sempre Abele.

Ministro Di Pietro, assente, noi chiediamo alle persone adulte, o ci è richiesto dalla nostra società, di decidere e di non stare nel vago. Non si può approvare, stando al Governo, un provvedimento e mandare i propri sostenitori in piazza a manifestare contro il provvedimento che lei stesso propugna, in quanto facente parte del Governo. Bisogna decidere da quale parte stare; gli uomini adulti e grandi sanno prendere delle decisioni adeguate. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale non è contraria per principio ad un atto di clemenza, non è contraria per principio all'indulto. Alleanza Nazionale è contraria a questo provvedimento, perché esso non è accompagnato da quelle misure strutturali che soltanto sarebbero in grado di poterlo giustificare agli occhi di noi che lo dobbiamo votare, ma soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica.

Questo indulto che voi, colleghi del Senato, state per approvare - e mi auguro che non sia così - potrà anche avere, per una serie di convergenze parallele che si sono verificate sul piano della politica, la maggioranza dei voti in quest'Aula, ma certamente questo provvedimento non ha il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

Di quelle persone che vivono, lavorano tutti i giorni, faticano a guadagnarsi da vivere e che chiedono che chi sbaglia, chi viene processato, chi viene condannato debba espiare la propria pena.

Noi siamo certamente favorevoli a che la pena abbia anche una funzione rieducativa, ma siamo anche convinti che non c'è rieducazione se prima non c'è l'espiazione della condanna che ci si è meritati con il proprio comportamento illecito.

Molti di voi giustificano un voto favorevole al provvedimento in esame in nome di un certo umanitarismo. Mi dispiace, pur rispettandoli, che alcuni senatori di AN abbiano annunciato di dare il loro voto favorevole a questo provvedimento e ringrazio l'onorevole Mantovano di avere chiarito, senza ombra di dubbio, che la posizione di AN è contraria e che coloro che voteranno a favore lo faranno esclusivamente a titolo personale.

Come dicevo, molti di coloro che voteranno a favore di questo provvedimento lo faranno in nome di un certo umanitarismo. Cari colleghi, dopo le false liberalizzazioni e dopo la falsa fiducia che si è votata l'altro giorno in questa Aula, siamo arrivati al falso umanitarismo.

Sapete tutti benissimo che dopo pochi mesi queste migliaia di disperati, che voi liberate sì dal carcere oggi, ma di cui vi dimenticate da domani, torneranno a delinquere e quindi in carcere. Nei loro confronti, tra l'altro, questo indulto sarà revocato perché è previsto che chi commette altri reati nei prossimi cinque anni subirà la revoca del provvedimento.

Si tratta semplicemente di una misura demagogica e falsamente umanitaria che consegna al crimine, alla delinquenza, alla reiterazione del reato migliaia e migliaia di disperati, di extracomunitari illegali, di persone che non sanno dove andare a vivere all'uscita dal carcere e che in piena estate, nemmeno volendo, potranno trovare un lavoro per mantenersi e sostentarsi.

Infatti, come tutti sappiamo, purtroppo la stragrande maggioranza dei reati commessi in Italia sono commessi da recidivi. Ebbene, nutriamo tutto il rispetto nei confronti dei carcerati che soffrono nella loro condizione; tutto il rispetto per chi deve vivere una condizione umana certamente difficile; tutto il rispetto per coloro fra voi che hanno voluto dare voce a chi vive questa condizione difficile nel carcere.

Ma non si può abdicare al principio della certezza della pena in nome di queste considerazioni. Soprattutto, non si può accettare che per liberare alcune migliaia di detenuti nei prossimi mesi in Italia si verifichino, come certamente accadrà perché le statistiche lette in questa Aula sono inoppugnabili, centinaia di migliaia di reati in più.

Questo è un dato di fatto che non può essere dimenticato. Se esistono ragioni umanitarie nei confronti dei detenuti, devono esistere altrettante e più valide ragioni umanitarie nei confronti delle centinaia di migliaia di vittime dei reati, alle quali in questa Aula nessuno ha rivolto un solo pensiero.

Dunque, non c'è nulla di più politico di un provvedimento come questo e non capisco come si possa invocare la libertà di coscienza. Si tratta semplicemente di fare una comparazione fra due situazioni che vedono, da un lato, i delinquenti in condizioni umane difficili ma che sono in carcere e, dall'altro, il popolo italiano che nei prossimi mesi, a causa di questo provvedimento, subirà certamente danni gravissimi.

Caro Presidente, caro Ministro, cari colleghi, questo provvedimento, se approvato, arrecherà un danno sociale enorme agli italiani e noi questo non lo possiamo consentire rimanendo in silenzio. Un indulto di tre anni, come mai era stato votato nell'intera storia della Repubblica italiana. Già altri lo hanno fatto, ma anche io voglio sottolineare questo aspetto: mai prima nella storia della Repubblica si era votato un indulto di queste dimensioni sproporzionate anche rispetto ai numeri precedenti legislativi. Una sproporzione di cui vi siete resi conto anche voi perché, da un lato, si concede un indulto di tre anni, ma, dall'altro, si prevede una serie infinita di esclusioni e di eccezioni che fa capire come gli stessi colleghi della Camera che hanno approvato il provvedimento si siano resi conto dell'assurdità che stavano commettendo.

Vengono escluse dalla concessione dell'indulto 31 fattispecie di reato, i reati più vari. Non si riesce a capire in base a quale logica si arriva a questa esclusione, ma, guarda caso, il delitto che colpisce la vita umana, l'omicidio volontario, non è escluso dall'indulto. L'indulto si applicherà dunque anche agli assassini e, facendo un rapido conto tra rito abbreviato, attenuanti generiche, affidamento in prova al servizio sociale e sconti automatici di pena, un assassino che ha ammazzato volontariamente una persona il 30 di aprile uscirà dal carcere dopo tre anni. Vi chiedo se questa è giustizia. (Applausi dal Gruppo AN).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rubinato, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G116. Ne ha facoltà.

*RUBINATO (Aut). Signor Presidente, come credo tanti altri colleghi in questo momento in quest'Aula, mi trovo a dover far fronte ad un'assunzione di responsabilità gravosa e forte rispetto ad una decisione importante che dobbiamo prendere. Tutti noi sentiamo il peso della responsabilità del dover rendere conto ad un Paese che ci guarda e nello stesso tempo ci rendiamo conto che, qualunque sia la nostra decisione, chiaramente non colpiremo il centro del problema.

Credo infatti che il problema del nostro sistema giudiziario sia uno dei problemi centrali, se non quello centrale, di questo Paese; costituisce un problema per i cittadini comuni che non hanno garanzia del rispetto dei loro diritti nei nostri Tribunali in tempi ragionevoli e non hanno garanzia del risarcimento, anche in termini economici, di quei comportamenti che colpiscono i loro interessi, la loro persona e il loro patrimonio. Abbiamo procedimenti lunghi per i quali siamo sottoposti a sanzioni di condanna anche in sede europea.

Nonostante le nostre carceri siano affollate a dismisura i nostri cittadini non hanno il senso della certezza del diritto e della certezza della pena. Dobbiamo incidere in modo efficace nella struttura del nostro sistema giudiziario, oppure questo Stato abdica ad un suo dovere fondamentale. Passatemi il paragone: si può anche delegare ad altri, al privato, la gestione della sanità - questa parte politica non lo condivide, però in teoria e in astratto si può fare - ma uno Stato non può delegare ad altri la certezza del diritto e la realizzazione della giustizia. Quando uno Stato non dà certezza del diritto e non dà giustizia non è più riconosciuto come tale dal cittadino.

Urge allora che questo Parlamento ed il Governo si occupino di giustizia, ma della giustizia che interessa ai cittadini, e quanto prima, oppure il provvedimento che oggi probabilmente verrà adottato, per alcuni di noi con grande fatica e disagio, sarà un provvedimento che metterà a tacere la coscienza senza risolvere i problemi veri.

Abbiamo bisogno di ripristinare la legalità costituzionale: lo Stato devo essere il primo a rispettare la Costituzione: la deve rispettare nel garantire la certezza del diritto e dare sicurezza ai cittadini, la deve rispettare nel rendere umana l'espiazione delle pene. In caso contrario, quello di oggi non è neppure un provvedimento di clemenza: viene anzi visto come un provvedimento necessario anche da chi ne usufruirà, un provvedimento necessario per uno Stato che non sa fare la sua parte.

I provvedimenti di clemenza hanno altra ratio: hanno la ratio di recuperare alla vita sociale, con un atto umanitario e di clemenza, chi in questa società ha sbagliato.

Noi oggi invece, molto probabilmente, adotteremo un provvedimento che ha certo una motivazione umanitaria di riabilitazione e di rieducazione del condannato, ma che è necessitato dalla condizione disumana delle nostre carceri imputabile a questo Stato.

Viene spesso citato il Pontefice Giovanni Paolo II come una sorta di avallo morale alla scelta difficile che oggi ci apprestiamo a compiere. C'è chi in quest'Aula c'era e lo ha applaudito: per questo si senta investito della responsabilità di essere coerente con quell'applauso. Io non c'ero, però c'è chi c'era ed ha applaudito.

Ebbene, il Pontefice ha chiesto la clemenza, ma ha anche chiesto che ciò avvenga senza compromettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini.

Abbiamo presentato quindi un ordine del giorno in cui, dopo aver riassunto quanto ho appena detto, cioè quale sia il gravissimo stato della crisi strutturale della nostra giustizia, al punto che i cittadini, nonostante le nostre carceri siano piene, non percepiscono la certezza del diritto e della pena, impegniamo il Governo: «in sede di attuazione del provvedimento di indulto, ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle Prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio e di realizzare il necessario coordinamento con gli enti locali, volto a monitorare l'effetto creato dall'indulto sul territorio, ad accogliere nel sociale pubblico e privato chi ne manifesta la necessità, assistendo i singoli detenuti in un percorso di recupero attraverso la formazione e l'avvio al lavoro; a reperire fondi straordinari per far fronte alle necessità sopraindicate e ad utilizzare l'occasione straordinaria ed eccezionale dell'indulto per riorganizzare effettivamente il sistema penitenziario, ampliando e migliorando l'edilizia carceraria e dando nuova funzionalità all'organizzazione complessiva del sistema penitenziario, dotandola delle risorse finanziarie ed umane necessarie».

Noi crediamo che queste misure siano necessarie perché questo provvedimento sia, in qualche modo, giusto, comprensibile dai cittadini e, soprattutto, perché esso sia l'inizio di un coraggioso impegno del Governo e del Parlamento ad affrontare il nodo della giustizia, nodo che io ritengo cruciale per la credibilità dello Stato nei confronti dei cittadini che ci hanno votato. (Applausi dai Gruppi Aut e Misto-IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittelli. Ne ha facoltà.

PITTELLI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti, dico tutti, avvertiamo il senso della responsabilità che assumiamo in nome dei cittadini, ai quali dobbiamo rispondere. Ma quando lo Stato non è in grado di garantire ai cittadini, a tutti cittadini, dunque anche a quelli che vivono il dramma della privazione della libertà, condizioni di vita decorose e rispondenti ai principi di umanità, ebbene lo Stato ha l'obbligo di intervenire con l'adozione di misure eccezionali.

L'eccezionalità della situazione carceraria nel nostro Paese è fatto ineludibile. Basta considerare i dati numerici per avere la cifra del disagio profondo, delle condizioni spaventose in cui si dibatte la popolazione carceraria.

Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento d'indulto, ma ciò non significa che Forza Italia sia dalla parte dei delinquenti. Significa sicuramente che noi riconosciamo anche a costoro i diritti che competono a ciascun componente del genere umano.

Su una materia così importante sarebbe opportuno non lasciare spazio alla demagogia e alle divisioni ideologiche, spesso pretestuose. Siamo dinanzi ad un evidente stato di necessità, che impone decisioni immediate, non procrastinabili all'esito di un dibattito più articolato, anche a costo di mortificare le prerogative dei due rami del Parlamento.

Qualcuno, onorevoli colleghi, dica finalmente al ministro «congelato» che la campagna elettorale è finita. Ormai anch'egli è solo, visto che l'onorevole Gasparrini voterà a favore del provvedimento d'indulto e che il senatore De Gregorio provvederà ad astenersi sullo stesso. Qualcuno gli dica che la campagna elettorale è finita e che le battaglie demagogiche non si conducono sulla pelle dei cittadini, anche di quelli che soffrono comunque a cagione delle loro condotte antigiuridiche. Qualcuno dica al dioscuro del giustizialismo più becero che è ora di chiudere con un passato difficile da sradicare, quel passato che ha prodotto lacerazioni profonde tra gli opposti schieramenti.

Il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare probabilmente - me lo auguro - consentirà la ripresa del libero e democratico confronto politico, ricondotto nelle Aule del Parlamento e nei luoghi della politica, finalmente sottratto all'innaturale luogo delle aule giudiziarie, dove per anni è stato strumentalmente trascinato.

Nel nostro Paese, colleghi, assistiamo alla violazione costante del principio costituzionale dell'articolo 27, che reca in maniera inequivoca le finalità della sanzione penale. La Costituzione ci indica una pena che tenda alla rieducazione e al recupero del condannato. Afferma, nel contempo, che occorrono strutture, spazi, luoghi; occorre il lavoro, l'istruzione, le attività fisiche: tutto ciò di cui un uomo libero o in ceppi ha bisogno per condurre una vita dignitosa. Occorrono le strutture che dopo l'espiazione restituiscano alla società un uomo migliore.

Oggi i nostri istituti carcerari non rispondono ad alcuna delle esigenze indicate e offendono profondamente il concetto di umanità della pena. Il senso di umanità può acquietarsi soltanto nell'acquisita certezza del rispetto di cui ogni uomo gode anche nel momento in cui è nella polvere.

Il sovraffollamento è un dato allarmante. Certo, sarebbe stato meglio affrontare per tempo il problema, ma oggi non abbiamo più il tempo per costruire nuove carceri, per ristrutturare quelle esistenti, per operare una forte depenalizzazione, affinché non tutte le controversie sociali siano devolute alla magistratura penale. Non si può far tutto in tempi rapidi. Allora l'emergenza va affrontata con decisione e coraggio, anche a rischio di quella impopolarità che un provvedimento del genere può evocare.

Nessuno è esente da responsabilità. Si tratta di una situazione che l'Italia vive da sempre. Approvando l'indulto consentiamo e diamo attuazione a un principio costituzionale, poiché esso è lo strumento che la Costituzione ha preso in considerazione per una finalità precisa, quale momento di riequilibrio dei valori in discussione, laddove si versi in una situazione d'emergenza. Non è solo strumento di deflazione carceraria, di sfollamento di un sistema al collasso: sarebbe troppo semplice questa visione dell'istituto. È un provvedimento che serve ad uniformare il tempo della detenzione e a renderlo accettabile. Il tempo - voi sapete - è diverso se il trattamento carcerario risponde ai principi di umanità della pena.

Tutto ciò non significa che siamo solo dalla parte dei delinquenti. Siamo per una pena che non sia solo sinonimo di vendetta, nell'ovvia necessità di bilanciamento degli interessi in gioco.

Certamente, colleghi, il provvedimento non è immune da difetti evidenti. Il primo è il seguente: per la prima volta questo provvedimento non è accompagnato da un provvedimento di amnistia, nonostante tutte le proposte di legge recassero la previsione dell'amnistia. Si è pensato soltanto al sovraffollamento carcerario, senza tenere in debito conto il carico di processi pendenti (dieci milioni), che costituisce forse il problema principale. Non si è avuto il coraggio di prevedere l'amnistia, lasciando l'estinzione del reato nel demanio delle procure, le quali, nella previsione della pseudo-obbligatorietà dell'azione penale, decidono quali sono i processi ai quali dare priorità e quali quelli da lasciare su un binario morto perché vi provveda la prescrizione.

E ancora, il secondo motivo di doglianza da parte nostra. Si opera l'esclusione delle pene accessorie dimenticando che per legge molte delle pene accessorie seguono la pena principale. Quindi, è un fatto assolutamente specioso e privo di alcun fondamento serio, indice di fortissima confusione.

Avremmo comunque preferito votare un provvedimento complessivo più giusto e più completo. Allora chiediamo che la maggioranza si ponga subito il problema dell'amnistia e, a seguire, la questione della risoluzione dei problemi strutturali e di quelli attinenti alla necessità di adeguamento dei principi di diritto sostanziale e processuale alle nuove e mutate esigenze della collettività.

Il sistema penale è la cartina di tornasole della civiltà di un popolo. Non penso che oggi il nostro Paese sia in condizione di rivendicare il ruolo di culla del diritto e di corretto interprete dei principi universali in materia di espiazione della pena.

Signor Presidente, concludo chiedendo che si torni al filo dei discorsi sereni e alla ragione. Non è il momento della propaganda sulla sofferenza, ma quello della necessità di condivisione, che suoni anche come segnale alla Nazione mediante il quale, superando gli interessi di parte, i consociati siano rassicurati sulla capacità del Parlamento di guardare con serietà ai diritti fondamentali dei cittadini, cosa che rappresenta certamente il fine vero, il ruolo autentico e la funzione primaria dell'attività politica. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Antonione e Selva).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, intervengo in questa discussione generale con un certo disagio causato dalla consapevolezza di dover trattare di un questione molto delicata, forse complessa, sicuramente contraddittoria, che pone in forte contrasto tra di loro alcuni tra i principi e gli interessi fondamentali che regolamentano la nostra società e le nostre stesse leggi. Da una parte, l'interesse alla sicurezza e alla tranquillità per tutti i cittadini, l'esigenza della certezza della pena; dall'altra, i principi del rispetto umano, della dignità umana, della considerazione e del tentativo di recupero sociali anche nei confronti di chi ha sbagliato, di chi ha violato le norme penali del nostro Stato.

Possono sembrare interessi e principi in insanabile contrasto tra di loro, ma è la nostra coscienza, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre leggi che ci dicono che questo contrasto non è insuperabile.

L'articolo 27 della nostra Costituzione sta lì a dimostrarcelo, l'articolo 27 di una Costituzione tanto esaltata ma alle volte disattesa, che ci richiama ad un concetto civile ed umanitario della responsabilità penale e della pena, un significato profondo, non di afflizione, ma di recupero morale e civile del reo attraverso la privazione della libertà personale.

Ci sono dei momenti in cui questo contrasto appare più acuto e questa è la situazione attuale delle nostre carceri, della popolazione carceraria italiana giunta a livelli di vera emergenza, con punte di vera drammaticità non solo per i detenuti ma anche per gli agenti stessi della polizia penitenziaria. Tutti lo sappiamo, è così, ed è colpa della politica che per tanti anni non è stata in grado di intervenire e di risolvere in modo adeguato ed efficiente la situazione.

Ed ora, qui, cosa facciamo? Questo è l'interrogativo cui rispondere ricorrendo ai poteridel Parlamento e alle nostre leggi. Nessuno di noi si sogna nemmeno lontanamente di infrangere la legalità e principi ed esigenze di legalità perché vogliamo ricorrere ad un istituto giuridico previsto dalla nostra Carta costituzionale e dalle leggi ordinarie. Si tratta di un intervento urgente, emergenziale, sicuramente non risolutivo in maniera definitiva, se vogliamo un provvedimento tampone, come è stato definito da un ex presidente della Corte costituzionale, ma ora è necessario.

Presidenza del presidente MARINI(ore 12,39)

 

(Segue CASSON). I dati numerici e la conoscenza delle specifiche condizioni carcerarie ce lo confermano e tutto ciò viola pesantemente il dettato costituzionale di cui ho parlato poco fa. Non è un colpo di spugna perché si tratta di un provvedimento di indulto e non di amnistia. Riconosciamo con questo provvedimento la necessità di non cancellare i reati, di non cancellare i processi, di non cancellare le dichiarazioni di responsabilità e quindi di non cancellare i legittimi risarcimenti dei danni e i diritti delle persone offese da reato.

Nei giorni scorsi, sono state fornite pubblicamente notizie sbagliate sul fatto che questo condono negherebbe la possibilità a centinaia e centinaia di operai colpiti da patologie tumorali letali, a causa dell'amianto, di ottenere il risarcimento del danno. Non è vero: pena condonata non significa annullamento della responsabilità penale. Se c'è pena condonata, vuol dire che una pena è stata inflitta e che vi è stato un regolare processo. Non vengono cancellati con l'indulto né il processo, né le responsabilità penali, né le pene accessorie e neppure il risarcimento dei danni.

A questo proposito, mi sia consentito intervenire su un altro punto interpretativo controverso, sollevato anche stamattina dal senatore Formisano, relativo all'inserimento tra i delitti esclusi dal provvedimento di condono quelli di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

Ritengo che questo sia un falso problema: infatti, l'inserimento viene motivato perché vi è un collegamento con le attività di carattere criminale mafioso, ma tale fattispecie in particolare, cioè il voto di scambio all'interno o in collegamento con associazioni mafiose, è già compresa nell'articolo 416-bis, comma terzo, del codice penale. (Applausi del senatore Biondi). Basta leggere l'articolo per rendersene conto. È quindi inutile questo inserimento. Ne comprendo il significato pubblicitario e propagandistico, ma è inutile.

Il programma politico che ha accompagnato le forze dell'Unione durante la campagna elettorale della scorsa primavera già prevedeva quest'intervento di clemenza - non lo possiamo dimenticare - ma lo coordinava con tutta una serie di altri interventi più specifici, proprio nell'ottica di una nuova politica della giustizia e della sicurezza: interventi strutturali ben noti a tutti, a cominciare da quelli nel settore edilizio, e interventi sulle norme, norme sostanziali penali, norme di rito penale, norme sull'ordinamento penitenziario, sulle misure alternative al carcere, sulla depenalizzazione, sulla legge Bossi-Fini, norme in materia di sostanze stupefacenti, norme a tutela delle persone offese da reato e abrogazione delle leggi vergogna della passata legislatura.

Su alcune (poche peraltro) di queste materie, in Senato, come Gruppo dell'Ulivo, abbiamo già presentato e stiamo presentando alcuni disegni di legge: per l'abrogazione delle leggi Cirami e ex Cirielli, per una modifica della legge n. 689 del 1981, per una modifica dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, al fine d'inserire in Costituzione una specifica previsione di tutela e garanzia dei diritti delle persone offese da reato.

Va, però, rilevato che, in materia di giustizia e sicurezza, sono ancora carenti l'intervento e l'iniziativa dell'Esecutivo. Questo è il vero problema che dovrà essere affrontato e risolto a breve. Ma nel frattempo che si fa? Come risolviamo la drammaticità di certe situazioni del carcere, dove ogni anno si verificano decine e decine di suicidi? L'intervento di indulto è reso urgente e necessario da concrete esigenze di umanità, di civiltà e anche di buonsenso, alle quali non ci possiamo - credo nessuno - sottrarre, anche se, sicuramente, esistono possibilità di interventi integrativi e migliorativi.

Il fatto è che la norma costituzionale per l'approvazione dell'indulto impone una maggioranza particolarmente qualificata, a seguito della modifica costituzionale intervenuta nel 1992. Appare quindi necessario giungere ad un ampio consenso parlamentare. Questo è il motivo per cui vi sono state numerose discussioni sul numero e la qualità dei delitti da escludere dal beneficio dell'indulto.

Non va sottovalutato il risultato finale: ieri sera, in Commissione giustizia, il sottosegretario Manconi e il Governo hanno ricordato come queste esclusioni dal beneficio riguardino qualche migliaio di detenuti, circa diecimila. Va ancora ricordata l'esistenza del comma 3 del provvedimento in esame che prevede la revoca, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, del beneficio dell'indulto nei casi di commissione di nuovo delitto non colposo con condanna non inferiore ai due anni.

Certo si poteva fare di più e si poteva fare meglio, come sempre. Ma questa non è una resa dello Stato, come ha sostenuto questa mattina il senatore Castelli; è, invece, un'assunzione di responsabilità da parte nostra e da parte dello Stato, per affrontare un problema delicato e scottante, che esiste, è sul tappeto e non può essere rinviato.

Nessuno si può nascondere: è una decisione impopolare, difficile da far comprendere; forse per qualcuno è anche un rospo da ingoiare. Bisogna decidere: è un problema, sì, di coscienza, ma soprattutto politico e sociale, al quale va data una risposta politica e sociale.

Per questo, pur conscio dell'esistenza di tante questioni e nodi ancora da affrontare e sciogliere, il mio voto non potrà che essere favorevole.(Applausi dal Gruppo Ulivo, del senatore Biondi e dai banchi del Governo).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, desidero brevemente intervenire sull'ordine dei lavori.

Il Gruppo Alleanza Nazionale, sia in Commissione sia in Aula, ha chiesto che venisse in Parlamento, in particolare al Senato, il Ministro dell'interno, per esprimere la propria valutazione sugli effetti, in termini di sicurezza pubblica, derivanti dall'applicazione delle norme che stiamo esaminando: finora non vi è stata nessuna risposta.

Allora, se un cittadino qualsiasi intende affiggere un cartello di divieto di sosta davanti a casa sua deve chiedere il permesso a mezzo mondo e ne viene valutato anche l'impatto ambientale; è possibile, invece, che se 20.000 criminali - più sì, meno no - vengono messi in libertà non riusciamo a capire, da parte del titolare del Viminale o di un suo delegato, se ciò abbia o meno effetti sulla sicurezza di ciascuno di noi? (Applausi dal Gruppo AN). Il Ministro dell'interno affermi in modo chiaro che non vi sarà nessuna lesione. Ma lo dica! Non ci può essere tale disinteresse nei confronti di ciò che il Parlamento sta esaminando in questo momento e che ha, comunque, degli effetti.

Chiediamo, quindi, una risposta: ovviamente, se sarà negativa, la valuteremo per la sua negatività; ma una risposta ci deve essere e, possibilmente, ci deve essere la presenza del Ministro dell'interno. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, dinanzi a questa sua richiesta, posso solo assicurarle che solleciteremo un chiarimento del genere dal Ministero dell'interno. Naturalmente, nel frattempo, dobbiamo portare avanti i nostri lavori, non possiamo fare altrimenti; le assicuro che, comunque, la Presidenza si fa carico di tale sollecitazione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, spero non vi sia qualche altro ordine del giorno, per altro significativo, come quello che il collega Mantovano ha voluto rappresentare per l'ennesima volta, mi pare la terza, fra l'intervento in Commissione ed ora in Aula, su un problema che ha una sua grande dignità e che, in qualche modo, è la cartina di tornasole di un dibattito che è stato vero, appassionato, convinto, con varie sottolineature ed approfondimenti significativi, che offrono la chiave di lettura di una sensazione che qualche collega ha voluto definire di disagio.

Molti colleghi, infatti, hanno parlato di un profondo disagio nell'approcciarsi ad un provvedimento che, obiettivamente, non è ordinario. Proprio per questo, dobbiamo riscontrare che, accanto ai prevedibili strumentali atteggiamenti ostruzionistici di alcuni, che non sono riusciti - e mi scuseranno i colleghi del Gruppo dell'Italia dei Valori - ad offrire un grande contributo al dibattito in Aula, abbiamo, invece, registrato posizioni di singoli - alcune delle quali appassionate: mi riferisco, per esempio, a quella del senatore avvocato Buccico - o direttamente di Gruppi che hanno veramente rappresentato momenti di nobile e alta partecipazione ai lavori dell'Assemblea. Posizioni pregne di considerazioni importanti, di perplessità molto spesso condivisibili, di proposte migliorative apprezzabili, di una convinta condivisione del provvedimento da parte di alcuni, pochi, o di aperta contestazione dello stesso da parte di altri, pochi.

Quindi, se dovessimo rappresentare un diagramma immaginario, ciò che è emerso dal dibattito svoltosi in Aula è di una parte che nutre perplessità, ma che grosso modo condivide il provvedimento, e poi delle aree estreme che, in qualche modo, o lo sposano totalmente o lo contestano totalmente.

Ciò rende ancora più improbo il compito di un relatore che non è relatore di maggioranza o di opposizione, visto che, anche con il permesso dei colleghi di Forza Italia - lo ricordo all'Aula che ben conosce gli estremi del provvedimento - quando si vota una proposta di legge in materia di amnistia o di indulto, proprio la peculiarità specifica prevista dalla norma costituzionale fa saltare lo schema rigido uscito dal momento elettorale per cercare una serie di aggregazioni che servono a predeterminare una condivisione. Questo è un tema che è stato toccato anche dal collega Casson, nel momento in cui operava delle valutazioni complessive circa il percorso che si è materializzato.

Voglio dire che il dettato previsto dall'articolo 79 della Costituzione è un dettato che si presta ad una doppia interpretazione, nel senso che possiamo approcciarci al quorum richiesto così particolare, da un lato, facendo in modo che ci siano quelle condizioni generali che determinino la condivisione della necessità del varo di un provvedimento di amnistia e di indulto.

A cosa mi riferisco? Abbiamo appena assistito ad un'importante stagione di riforme: c'è stata una modifica legislativa fondamentale, l'introduzione della depenalizzazione, delle misure alternative alla detenzione, un modello carcerario che tenga conto di quelle sofferenze effettive (penso alle ragazze madri e ai tossicodipendenti), quindi un modello complessivo che cambia. È chiaro che quello è il contesto generale all'interno del quale vi è la convinta condivisione di un provvedimento come questo che raggiunge naturalmente il quorum dei due terzi.

Dall'altro lato, possiamo ragionare di un momento emergenziale, come quello che stiamo vivendo dove il dato del sovraffollamento delle carceri è l'elemento eccezionale che ci costringe, per certi versi, a varare un provvedimento che, pur non avendo in un contesto complessivo tutte le condizioni previste, merita comunque un accoglimento perché la sofferenza - come è stato detto - non dovrebbe avere diritto di cittadinanza per alcuno e rispetto a tutti.

Detto questo, signor Presidente, è evidente che un'altra serie di considerazioni bisognerà farle perché il disagio del quale molti colleghi hanno parlato, probabilmente, è legato al dato temporale e cioè al poco tempo avuto a disposizione per metabolizzare un provvedimento che, comunque, coinvolge valutazioni, princìpi ideali, scelte che incidono concretamente sulla sensibilità umana e politica di ognuno di noi e dall'altra parte ci ha costretto ad una serie di considerazioni tecnico‑giuridiche sia rispetto agli effetti immediati - a volte non sempre chiari per la difficoltà di trasferire in un dato numerico, in cifre, l'effetto concreto di un provvedimento come questo - sia rispetto agli effetti differiti che dovranno essere attentamente valutati.

Accanto a questo, tuttavia, vi è certamente la consapevolezza di una fortissima aspettativa che si è legittimamente materializzata in un mondo che, proprio per la sofferenza che incarna, è comunque ad altissima sensibilità.

Sono convinto, signor Presidente, che l'Aula saprà ancora una volta esercitare, come sempre, la sua altissima funzione recuperando quell'equilibrio e quel senso di responsabilità che sempre, di fronte a scelte difficili e delicate, ha saputo dimostrare.

Ecco perché, signor Presidente, sono convinto che nel prosieguo dei nostri lavori riusciremo comunque a recuperare la giusta posizione che servirà a fare in modo che si possa concorrere a disegnare, anche con questo provvedimento, un modello di società nella quale, spero, sapremo domani riconoscerci. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

*MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, desidero ringraziare, quanti hanno preso parte al dibattito: qualcuno ritiene che un atto di clemenza, quale l'indulto, metta a disagio le coscienze, mentre qualcun altro prova disappunto rispetto alla stessa logica del provvedimento.

Quando si analizzano fenomeni di tale portata e rilevanza, con riscontri di natura giudiziaria, c'è sempre un indugio, un tentativo di rimanere sulla soglia, una sorta di difficoltà a superare le colonne d'Ercole. E ciò è rispettabile.

Quindi piego le ginocchia, riverente, sia dinanzi a chi qui ha assunto una posizione divergente rispetto alla massiccia adesione all'indulto che ne ha fatto dell'altra Aula del Parlamento, sia dinanzi a chi esterna una manifestazione di intenti che esprime contrarietà e, con la contrarietà, anche il disagio.

L'unica cosa che, per quanto mi riguarda, ritengo insopportabile - e sottolineo insopportabile - è una strana categoria dello spirito che ha animato questo dibattito, ritenendo che vi sia una ostentata superiorità morale in chi sarebbe contro l'indulto, a fronte di una dimessa, compromessa categoria dello spirito, che comprende coloro i quali invece, partendo dal disagio, sono iscritti d'ufficio e reclutati nell'idea della immoralità.

Francamente, credo che non possa essere questa la logica che presiede allo svolgimento di fatti importanti - che richiedono ampia condivisione - sul piano della norma costituzionale, né che vi sia, secondo quanto scrivono i politologi sui giornali in questi giorni, una voglia matta di una grande o nuova alleanza di Governo o di una nuova stagione politica. No, non è assolutamente questo. La voglia matta è di tener conto di quello che c'è. Lo faccio oggi, debitamente, per la semplice ragione che scrutare questo mondo, essere più partecipi, appartiene non ad una convenienza particolare, ma alla capacità e al ruolo al quale sono iscritto d'ufficio, questo sì, come sono orgogliosamente iscritto d'ufficio alla "banda Bassotti", perché ritengo che sia compito del Ministro della giustizia rendersi conto della situazione.

E siccome quel che c'è viene in evidenza, si ribalta in questa evidenza, con maggiore forza e maggiore propensione, pur ritenendo che questa fosse materia, (e lo è), tipicamente del Parlamento, secondo la connotazione costituzionale, in punta di piedi, mi sono messo a cospirare per determinare le condizioni di approvazione di questo tipo di provvedimento.

Si è parlato dell'opinione pubblica. Il presidente Andreotti, qui presente, come pure il presidente Colombo, ricorderà che quando fu rapito l'onorevole Moro vi fu un moto istintivo che si ripercosse all'interno delle Aule parlamentari. Ricordo che un grande protagonista della stagione politica di quei tempi, l'onorevole Ugo La Malfa, si alzò in piedi dicendo «pena di morte». Credo che se in quella circostanza avessimo fatto un referendum sull'introduzione della pena di morte, tutti, tranne pochi, ci saremmo consacrati all'idea della pena di morte.

Un Governo (in questo caso il Governo e il Parlamento) guida i processi, non si lega demagogicamente alle circostanze che sono mutuabili in un dato momento. Perché? Perché evidentemente il metabolismo che c'è all'interno della società determina condizioni diverse e oggi nessuno trae vantaggio da questo punto di vista, né gli uni, né gli altri. Tant'è vero che non c'è un vantaggio, e arrivo a dire che c'è, da questo punto di vista, un disagio particolare, che nessun Gruppo politico è scevro da considerazioni differenziate, finanche Italia Dei Valori: alla Camera perde un deputato che si schiera diversamente dal Gruppo e al Senato, ho ascoltato le parole del presidente De Gregorio, ha fatto una scelta di astensione, il che significa che ha operato una scelta in difformità dal suo Gruppo. Finanche quindi il maggior Gruppo che propende, in maniera che è apparsa anche un po'ostruzionistica, prova questa difficoltà e questa contaminazione con una idea che non è regolatrice, che appartiene un po' a tutti.

Quindi, vi sono ragioni molto più forti che propendono perché, al di là di quelle che sono le proprie convinzioni, ci sia un vettore più giusto, che è quel punto di equilibrio di cui mi pare abbia parlato Brutti ieri e Casson in questa circostanza, un punto di equilibrio sul piano di quello che è dettato dalla norma costituzionale. Ha ragione il relatore, senatore Manzione, che ringrazio: questo è un punto di equilibrio.

Quindi, per quanto riguarda l'affiorare di perplessità, sarebbero anche le mie perplessità se avessi deciso soltanto nella mia qualità precedente di senatore o di parlamentare della Repubblica. Ci sono tanti disagi e tante difficoltà, ma abbiamo il dovere di tenere conto di quello che c'è e di quello che si è verificato.

Questo è un atto, come qualcuno ha detto, di deflazione umanitaria. Questa è la differenza con l'amnistia che, come ha scritto brillantemente il professor Onida, è uno strumento di deflazione giudiziaria: questo è un atto di deflazione umanitaria. Siamo in grado di compierlo? Sta alla responsabilità del Parlamento nella sua interezza.

Questa è anche la ragione per la quale voglio dire ai colleghi della Lega che non si può accampare l'idea di essere in contraddizione rispetto a quello che fa il Governo: è il Parlamento come tale, perché ci sono divisioni nella maggioranza e nell'opposizione, divisioni e disarticolazioni all'interno dei Gruppi parlamentari, quindi non c'è una omogeneità di vedute, una Weltanschauung comune da questo punto di vista. Ci sono frazioni che, come dire, esprimono una qualche perplessità e rispetto a questa perplessità bisogna dare una risposta.

E allora, a fronte di una serie di inesattezze che ho colto in questi giorni sui giornali da parte di illustri commentatori della vita pubblica, a queste inesattezze voglio dare una qualche risposta.

Come ho già detto in questi giorni il mio maïtre à penser è stato il presidente emerito della Corte costituzionale Onida, che ieri ha puntualmente risposto a tutte le parole in libertà su presunte illegalità, su questa paura che chi è per l'indulto è per l'illegalità. Non mi pare: non siamo in questo caso in presenza né di illegalità diffuse né di smarrimento di legalità né di inciuci o di colpi di spugna.

Il professor Onida ieri ha detto opportunamente che, nel pieno e conseguente rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, secondo la nostra legge, le pene inferiori a tre anni non dovrebbero normalmente e per principio essere scontate in carcere, ma in esecuzione di misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali. Non a caso, dunque, l'indulto concede uno sconto di pena di tre anni: in questo modo, onorevoli colleghi, salva l'esclusione espressamente prevista alla generalità dei detenuti, saranno condonati quei tre anni che non dovrebbero essere scontati in carcere.

Dopo il turno dell'indignazione morale, che ho visto crescere, di chi pensa che lo sconto di pena si possa dare ad un rapinatore ma non all'impiegato di sportello che si prende qualche decina di euro per sveltire una pratica, debbo dire che da questo punto di vista si è cominciato a fare anche un elenco abbastanza strano di pericolosi criminali che dovrebbero usufruire dell'indulto, paventandosi improvvise scarcerazioni di pericolosi serial killers.

E allora, con la pazienza necessaria, mi tocca dire, evidentemente dal mio punto di vista, che l'indulto è soltanto uno sconto di pena di tre anni, che chi ha commesso un efferato delitto contro la persona, generalmente punito nel nostro ordinamento con l'ergastolo, maturerà con tre anni di anticipo la facoltà di chiedere la liberazione condizionale. A quel punto un giudice, ammesso che l'interessato durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento, potrà concedergli eventualmente la liberazione condizionata.

Quindi, per essere chiari, a meno che non si tratti di persone in galera da almeno vent'anni, che abbiano tenuto uno specchiato comportamento, che abbiano assolto alle obbligazioni civili di reato, che abbiamo mostrato un sicuro ravvedimento, nessun criminale di quella fatta uscirà dal carcere in virtù di questo indulto.

Ciò detto, passiamo ai fatti e alle ragioni espresse anche dal Governo su questo provvedimento, che per quanto mi riguarda ha la mia personale approvazione.

Voglio ricordare ai colleghi dell'Unione e a coloro che hanno mostrato una qualche perplessità che il programma dell'Unione ci aveva affidato la responsabilità (qui parlo con partigianeria) di associare l'obiettivo primario di un nuovo codice penale all'approvazione di un provvedimento di clemenza.

Mi piace ripetere quanto il presidente Prodi, nelle sue dichiarazioni programmatiche rese alle Camere, disse testualmente: «Il Governo intende proporre al Parlamento di studiare un provvedimento diretto ad alleggerire l'attuale insostenibile situazione delle carceri. E lo dovremo studiare con la profondità e la drammaticità» - sottolineava quindi la drammaticità, come faccio anche io - «che l'attuale situazione carceraria ci impone. Già da anni» ‑ aggiungeva il presidente Prodi - «anche dalle sedi più elevate, questo tema è proposto alla nostra attenzione. Oggi, all'inizio di una nuova legislatura, è nostro obbligo offrire un risposta».

Il che non significa, lo dico al senatore D'Ambrosio, che più si è speso da questo punto di vista, che partendo da questo elemento si debba contraddire l'idea di riforme strutturali, che spero trovino l'ampiezza, la complementarità dell'apporto e la cospirazione tra Governo e Parlamento; significa quindi venire incontro, come ha detto il presidente Prodi, e il Governo, in realtà, ha soltanto sollecitato il Parlamento. Esso ne ha seguito le autonome e libere determinazioni e lo fa anche accettando quel che sarà il risultato.

Tali determinazioni sono tanto più autonome e tanto più libere in quanto, come ha scritto ancora una volta il presidente Onida, l'accordo tra maggioranza e opposizione in questo caso non è frutto di una grande intesa su un nuovo Governo, né di grande inciucio, ma conseguenza diretta della norma costituzionale che richiede per l'approvazione delle leggi di amnistia e di indulto una maggioranza di due terzi.

Queste sono le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali personalmente sono a favore dell'indulto come tale.

Faccio mia anche una delle ultime considerazioni del relatore, il quale ha preso atto a volte di una disparità di vedute, a volte di approfondimenti, che sono anche richiesti, come da parte di alcuni, da ultimo il senatore Casson. Al senatore Casson voglio dire che per gli incidenti sul lavoro il risarcimento del danno resta immutato, per cui non c'è ragione di avere perplessità, come ho visto anche da alcune manifestazioni di parte sindacale, in cui si è tentato, con giusta determinazione, di far riferimento a quello che era eventualmente il motivo di indulto che poteva declinare in altra direzione.

Con questo ringrazio tutti i colleghi, soprattutto per la capacità che hanno avuto di ascoltare e per le parole, che a tratti ho seguito in maniera convergente, a tratti mi sono apparse distanti e non contigue alla mia valutazione. Ringrazio tutti per l'interessante apporto al dibattito all'interno di questa Aula.

Da ultimo, ringrazio anche il presidente Salvi, per aver consentito, come ieri ha fatto, un dibattito all'interno della Commissione, molto acuto, molto interessante e molto intelligente. (Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Grillo).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli ordini del giorno G100 e G101 e propongo di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G102, G103 e G104.

Esprimo invece contrario all'ordine del giorno G105.

Propongo di accogliere come raccomandazione anche gli ordini del giorno G106, G107, G108, G109, G110, G111, G112, G113 e G114.

Esprimo poi parere favorevole all'ordine del giorno G115, anche se, Presidente, esso impegna il Governo ad una funzione che è anche tipica del Parlamento; lo vedo, cioè, un po' ingeneroso nei confronti del Governo. Condivido però l'impegno in esso contenuto, cioè il varo di tutte le misure strutturali e legislative che avrebbero dovuto accompagnare il provvedimento, la considero una ricognizione che dal mio punto di vista è importante. Tuttavia, mi sembra ingeneroso addebitare tutto al Governo.

Sono poi naturalmente favorevole anche all'ordine del giorno G116, che riprende una serie di questioni che la collega Rubinato ha già rappresentato all'Aula e che per il relatore sono meritevoli di accoglimento.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo fa proprie le considerazioni espresse dal relatore. Sull'ordine del giorno G116 si rimette all'Assemblea, su tutti gli altri esprime parere conforme a quello del relatore.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, proporrei, con il consenso degli altri presentatori, che gli ordini del giorno G115 e G116 fossero unificati. Molti dei firmatari hanno sottoscritto l'uno e l'altro, i contenuti sono convergenti, è pertanto utile che vengano unificati.

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, chiedo, a nome del Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, che l'ordine del giorno G102, che il relatore ha proposto di accogliere come raccomandazione, sia invece accolto dal Governo in quanto tale, essendo analogo ad alcuni ordini del giorno presentati e accolti dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti in votazione.

A proposito dell'ordine del giorno G102, invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla richiesta avanzata dal primo firmatario, senatore Zuccherini, di accoglierlo in quanto tale e non come raccomandazione.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, da parte del relatore non esiste una difficoltà, perché condivido il tema. Si tratta dell'accelerazione dei procedimenti, relativi al risarcimento del danno per causa di lavoro, proposti da lavoratori che hanno subito lesioni colpose gravi o gravissime.

Il problema, per il quale il relatore ha parlato di un accoglimento come raccomandazione, è l'impegno del Governo «ad emanare provvedimenti normativi». Si tratta di una facoltà che spetta al Parlamento, a meno che non volessimo impegnare il Governo ad emanare un decreto-legge (che è l'unica fattispecie); ecco perché parlavo di raccomandazione.

Pertanto, c'è sicuramente la condivisione della tematica, mentre, dal punto di vista del rimedio tecnico, mi poco corretto obbligare il Governo in tal senso. Se il Governo la pensa diversamente, per il relatore c'è la disponibilità a cambiare il parere.

MASTELLA, ministro della giustizia. Il Governo la pensa come il relatore, non è che si possa utilizzare una tautologia tra Governo e Parlamento in questo caso. Sono corrette le motivazioni e quindi le si fa proprie, evidentemente, dopodiché saremo eventualmente impegnati, come Governo, a sveltire i processi del lavoro, come altri processi, spero.

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RUSSO SPENA (RC-SE). Mi sembra che il tema sia chiaro. Ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per averlo recepito. Mi pare che basti eliminare l'aggettivo «normativi»; in questo modo il testo si riferirebbe a provvedimenti sia amministrativi che normativi. Questi ultimi, a seconda della fonte, potranno essere assunti dal Governo, attraverso l'emanazione di decreti-legge, o dal Parlamento, attraverso l'approvazione di disegni di legge.

MANZIONE, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, con la proposta di modifica che il senatore Russo Spena ha illustrato sarei per l'accoglimento dell'ordine del giorno, perché il problema era proprio il dato normativo.

Si parla adesso di provvedimenti amministrativi, che sono nella disponiblità del Governo e del ministro Mastella.

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Con questa modifica, accolgo l'ordine del giorno G102.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non è posto in votazione.

Passiamo all'ordine del giorno G103, che il Governo ha accolto come raccomandazione. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, vorrei un chiarimento su cosa significhi «accolto come raccomandazione». Nell'ordine del giorno si dice che ci si impegna a inserire nella prossima legge finanziaria una posta precisa orientata all'edilizia penitenziaria.

Se vi è un'assunzione d'impegno di questo tipo, con questa precisione, e non un'intenzione generica, va bene, nel caso contrario chiedo sia sottoposto a voto.

 

PRESIDENTE. Domando al relatore e al rappresentante del Governo se intendono aggiungere qualcosa.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, è evidente che se parliamo dell'ordine del giorno G103, l'impegno, che il senatore Mantovano propone al Governo di assumere come impegno reale, è quello di potenziare l'edilizia penitenziaria.

Su questo aspetto problemi non esistono. Ne esistono, invece, nel disporre il potenziamento con il completamento dei lavori avviati negli ultimi anni e con la previsione di ulteriori interventi nella prossima legge finanziaria.

Il completamento di tali lavori non può essere un obbligo imposto al Governo così come lo stanziamento nella legge finanziaria; può essere un invito al Governo a tenerne conto e siamo sicuri che il Governo lo farà, ma non è un obbligo rispetto al quale si può materializza un impegno preciso.

Ecco perché, signor Presidente, condividendone la finalità, ma non potendo condividere l'obbligo, abbiamo detto che eravamo disponibili ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, come indicazione di massima da considerare compatibilmente con le esigenze e con le disponibilità.

MASTELLA, ministro della giustizia. Se uno finalizza in maniera partigiana, io credo che ogni Ministro, e quindi anche il mio Ministero, abbia l'idea di potenziare, come è giusto fare, assieme ad altre misure da porre in essere, misure strutturali.

Ma che io possa dire che esistono compatibilità economiche e quali, questo sarà detto dal rapporto, quando ci sarà la finanziaria, tra Governo e Parlamento. Mi sembra quindi molto più corretto, come ha affermato il relatore, accogliere l'ordine del giorno G103 come raccomandazione. Sarà poi potestà di questa Aula, dove i numeri sono molto ravvicinati, influenzare in positivo - e se ci aiutate in tal senso ne sarò molto contento - la variazione delle poste di bilancio stabilite per competenza dal Governo nell'ampiezza più totale.

La disponibilità non significa però impegno diretto perché in questa circostanza la materia è della collegialità del Governo e non solo mia. Vale l'idea della raccomandazione, e siccome questa idea ai miei tempi valeva, senatore Mantovano, la invito ad accettarla.

BIONDI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Apprezzo la prudenza del relatore e anche l'adesione, non voglio dire pedissequa, ma ulteriormente motivata, del Governo. L'impegno richiesto rappresenta, però, una prosecuzione attiva, nel senso di corrispondere a quelle che sono ritenute esigenze strutturali e non congiunturali, alle quali dobbiamo dare una risposta, e la daremo al momento giusto.

Dire adesso che il Governo non può essere impegnato, come afferma il relatore, perché questo impegno graverebbe in termini potestativi, limitando quelli del Governo, è una finezza che va contro il senso dell'ordine del giorno G103. Esso vuole proprio significare di fare le cose che possiamo fare ora e che il Governo si impegna a migliorare la situazione esistente.

Prego il ministro Mastella di ritenersi impegnato da questo punto di vista, perché i Governi passano, ma i problemi restano se non vengono affrontati.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Credo che l'ordine del giorno G103 sia importante ed è simile al successivo che abbiamo presentato. Ricordo che il testo dice "impegna il Governo", e non il Ministro della giustizia. Quindi, l'Aula sovrana impegna il Governo.

Questo voto diventa allora importante perché è la prima occasione con la quale si può dar seguito concretamente alle tante parole che sono risuonate in quest'Aula oggi (Applausi dal Gruppo AN) e, cioè, che si vuole - e si vuole impegnare il Governo che quindi nella prossima finanziaria non potrà fare diversamente - dar vita e potenziare un nuovo e più ampio programma di edilizia penitenziaria.

Vediamo, quindi, se dalle parole riusciamo a passare ai fatti. Credo che dall'esito di questo voto si capiranno molto le intenzioni dei singoli Gruppi su questo tema.

IZZO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

IZZO (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G103.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G103.

 

MANTOVANO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dal senatore Mantovano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi AN, FI UDC e LNP).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G104, accolto dal Governo come raccomandazione.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente lo ritengo assorbito nel precedente voto e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G105.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Prego il ministro Mastella di prestare un attimo di attenzione. Non me ne voglia il relatore, ma siccome ritengo questo ordine del giorno molto importante, gradirei che il ministro Mastella lo leggesse attentamente perché lo strumento indicato è stato attivato nella scorsa legislatura e consente due questioni.

Certo, non ha funzionato molto bene nella scorsa legislatura perché non siamo riusciti ad alienare un numero congruo di penitenziari, però, è uno strumento nella piena disponibilità del Governo, quindi è uno strumento totalmente autonomo, che consente, da un lato, di reperire risorse e, dall'altro, di costruire nuovi penitenziari oppure di intervenire con opere di riattivazione di quei reparti che oggi sono chiusi, e di ristrutturazione dei vecchi penitenziari, senza pesare sul bilancio dello Stato e in tempi enormemente più brevi di quanto non accada oggi per fare nuovi penitenziari.

Vorrei dal ministro Mastella una parola definitiva su questa questione perché se dice che è contrario a questo ordine del giorno significa che non intende più avvalersi di questo strumento e credo che sia importante sapere l'orientamento del Governo in materia.

 

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo vogliono aggiungere qualcosa?

MANZIONE, relatore. Signor Presidente il relatore è disponibile a trasformare il suo parere contrario sull'ordine del giorno G105 in un parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione. Questa proposta nasce dal fatto che da una lettura del provvedimento si evince che è previsto il precisoimpegno a continuare in un'iniziativa specifica che il ministro Castelli ha già messo in campo.

Nella specie, si tratta di un'iniziativa che riguarda una società che è già stata realizzata; si cerca di utilizzare le risorse derivanti dalla vendita delle strutture carcerarie dismesse per costruirne altre. Si tratta di una scelta così specifica anche rispetto alla parte che è già stata realizzata e ai programmi obiettivamente già accolti, che il relatore non si sente di vincolare il Governo in tal senso, fermo restando che se il Ministro ritiene di poter continuare, perché condivide integralmente il lavoro svolto, nonché l'iniziativa, le finalità e le motivazioni, da parte del relatore non c'è alcun problema.

Allo stato, dunque, il relatore propone di accogliere l'ordine nel giorno come raccomandazione.

MASTELLA, ministro della giustizia. Non ho alcuna contrarietà, ma, per ragioni di correttezza anche rispetto al precedente ordine del giorno, mi rimetto all'Aula.

È un atto di correttezza rispetto alla titolarità dell'Aula; in ogni caso il Governo non ha alcuna contrarietà ed è disponibile ad esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno.

ANDREOTTI (Misto). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANDREOTTI (Misto). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che si sta affrontando una questione essenziale. Da alcuni anni, in documenti ufficiali del Ministero, si dichiara che la quantità di popolazione esistente negli stabilimenti carcerari è intollerabile. Questo aggettivo è usato in più documenti ufficiali e dunque credo che debba costituire la chiave di lettura per le nostre risoluzioni di oggi. Su tale questione mi pare che non si possa non essere concordi, altrimenti vanno individuate altre soluzioni.

Sipossono requisire gli alberghi o i conventi, ma non possiamo continuare in quest'ipocrisia per cui operiamo degli alleggerimenti - spero che oggi ci si arrivi - con il metodo dei condoni, quando poi continuiamo ad avere una situazione per cui in alcuni stabilimenti, dove dovrebbero esserci due persone per stanza, ce ne sono fino a sei. Credo che in coscienza non possiamo continuare in questo cattivo uso delle nostre responsabilità. (Applausi dai Gruppi Aut, FI, AN, UDC e LNP e della senatrice Finnocchiaro).

BIONDI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, gli argomenti che ho ascoltato poco fa dal presidente Andreotti e anche qualche modesta riflessione che avevo fatto personalmente, mi portano ad evitare di confondere la causa con l'effetto. L'effetto sul quale dobbiamo ora agire è l'inumana quantità, come è stato detto, anche se io sarei più propenso a parlare di inumana realtà, nella quale persone, maschi e femmine, vivono oggi in carcere. Questo è l'effetto di una situazione precedente.

Se si vuole rimuovere la causa, allora l'ordine del giorno agisce in quella direzione e salda anche le diversità di opinione, legittime, esistenti tra quelli che agiscono oggi sull'effetto perché lo ritengono nefasto e quelli che preferirebbero prima rimuovere le cause. Per fare entrambe le cose bisogna approvare l'ordine del giorno al nostro esame. Pertanto, prego il mio amico - posso definirlo così - Mastella di tenerne conto.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei chiarire un passaggio per evitare fraintendimenti. In realtà, l'ordine del giorno G105 è uno strumento irrituale. La strada più corretta dal punto di vista regolamentare sarebbe stata quella di presentare un'apposita interrogazione.

Lo strumento citato nell'ordine il giorno è già nella disponibilità piena del Governo, non del Ministro. Ricordo, infatti, che queste due società per azioni sono nella piena disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detiene il cento per cento del capitale.

Che cosa accade? Se il Ministro accoglie l'ordine del giorno, dice all'Aula che intende avvalersi di tale strumento o comunque che intende lasciarlo vivo; se invece non lo accoglie, dice di voler cancellare questo strumento e che non intende avvalersene.

Le due società oggi sono vive e operanti. Volevo sapere dal Ministro se intende lasciarle vive o se le ritiene una via da non praticare: questo è il punto fondamentale.

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RUSSO SPENA (RC-SE). Signor Presidente, credo che l'intervento del presidente Castelli sia stato molto chiarificatore. È esattamente quello che volevo dire ed è il motivo per cui il nostro Gruppo voterà no all'ordine del giorno G105.

Soltanto un accenno ad una discussione molto seria introdotta dal presidente Andreotti e dal presidente Biondi che credo debba essere sviluppata e non in maniera unilaterale. Non bisogna mai semplificare le complessità.

Io non sono contrario alla costruzione di nuove carceri, ma nell'ordine del giorno G105, così come in quello precedente, il G104, vi è quasi un punto di rivalsa rispetto al provvedimento dell'indulto, con la richiesta al Governo, a mo' di contraltare, di impegnarsi per la costruzione di nuove carceri, (Commenti dai banchi del centro-destra) che è solamente uno dei tanti tasti di questo pianoforte. Credo che gli altri tasti siano la riforma del codice penale, già oggetto della commissione Grosso e poi della commissione Nordio nel Governo di centro-destra, esistono le misure alternative. Operiamo una discussione seria a partire da settembre.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G105, credo che il nostro Gruppo e anche tutti gli altri Gruppi debbano votare contro per due motivi.

Il primo motivo è il seguente. Leggiamo il testo dell'ordine del giorno: (lo dico a tutti i senatori e senatrici dell'Unione che hanno votato il decreto-legge Bersani-Visco), c'è scritto: «considerato che: il Governo ha operato pesanti tagli alle spese per la giustizia con il decreto‑legge n. 223/2006 Bersani‑Visco;». Visto che abbiamo contestato questo - lo dico ai colleghi dell'Unione - qualche giorno fa, oggi non dobbiamo cadere in contraddizione.

Il secondo motivo per cui non sono favorevole all'ordine del giorno, proprio sul piano normativo, è che in esso - come dice giustamente il senatore Castelli è espressa l'intenzione attuativa di uno strumento da parte del Governo - si dice che il Governo attuale deve utilizzare una certa struttura che è stata predisposta dal precedente Governo, quindi legandosi le mani rispetto, perfino, alla possibilità di scelta del tipo di intervento. Non è come dice il presidente Biondi. In quest'ordine del giorno si dice al Governo: devi costruire nuove carceri attraverso quella struttura. Ma se togliamo al Governo anche la possibilità di decidere sulle strutture attuative, veramente siamo in una Repubblica dove il rapporto fra Governo e Parlamento viene completamente stravolto.

Per questi motivi. noi voteremo convintamente no all'ordine del giorno G,105. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Brutti Paolo).

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, parto dalle considerazioni finali.

Evidentemente, senatore Castelli, non è che io possa, come Ministro, accettare la frase secondo cui «il Governo ha operato pesanti tagli alle spese per la giustizia», anche perché posso condividerla o meno, ma non ho la lingua biforcuta qua e fuori di qua o do luogo a manifestazioni di dissenso fuori e di consenso all'interno. Anch'io ho partecipato, convenendo, alla collegialità del Governo, alle misure decise e quindi non posso accettare un'espressione come quella. Se vi fosse l'emendabilità, lo dico all'amico Biondi, in replica alla sua attestata amicizia, mi sentirei di non esprimere la mia contrarietà.

Poi, debbo dire che neppure io conoscevo la Dike Aedifica. In questi giorni è apparso abbastanza evidente che le mie posizioni non sono molto contigue a quelle del senatore Di Pietro. Allora, proprio come io non voglio Ministri ombra della giustizia, credo che neanche il ministro delle infrastrutture Di Pietro che concorre, in questo caso, con il Ministro della giustizia, faccia piacere che vi sia un Ministro ombra delle infrastrutture. Spero che su questa questione nell'ambito del Governo vi sarà un chiarimento con il presidente Prodi, perché vi sia un Ministro della giustizia e un Ministro delle infrastrutture. (Applausi dal Gruppi FI, Ulivo e dai banchi del Governo).

Dovendomi qua assumere questa responsabilità, che non riguarda solo me, queste sono le ragioni sulle quali ho deciso di rimettermi politicamente all'Aula.

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, è soddisfatto della risposta del Ministro? (Cenni di dissenso da parte del senatore Castelli). Sembra, non molto. Dica, senatore Castelli, esprima un giudizio.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, dal punto di vista regolamentare non si passa al voto se il Governo accoglie l'ordine del giorno. Non mi pare lo abbia accolto, quindi votiamo.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G105.

 

CASTELLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G106 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G107 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Castelli, insiste per la votazione?

 

CASTELLI (LNP). No.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G108 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Castelli, insiste per la votazione?

 

CASTELLI (LNP). No.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G109 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

 

MANTOVANO (AN). Non insisto, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G110 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

 

MANTOVANO (AN). Non insisto, Presidente.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G111 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

 

MANTOVANO (AN). Non insisto, Presidente.

 

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G112 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G113, presentato dal senatore Mantovano, è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, poiché l'ordine del giorno in esame impegna il Ministro dell'interno, che non è presente e del quale non ci sono ancora pervenute notizie circa quello che dirà sul provvedimento che stiamo discutendo, gradirei che si desse luogo ad un voto che lo impegni direttamente, anziché ad una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, anche l'ordine del giorno G116 pone lo stesso problema: in questo momento non posso fare altro che sollecitare il Governo.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G113.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, ho letto - spero con la dovuta e necessaria attenzione - l'ordine del giorno in esame: se non vi fosse un giudizio di valore così recisamente negativo sul provvedimento di cui stiamo discutendo, le considerazioni qui poste in positivo potrebbero trovarci d'accordo. È un po' difficile convergere su ordini del giorno che, in premessa, si schierano duramente contro la posizione che abbiamo assunto sul provvedimento. Se, invece, vi fosse una rinunzia alla premessa e il senatore Mantovano puntasse sul dispositivo, potremmo convergere.

 

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, ritira la premessa?

 

MANTOVANO (AN). Ritiro la premessa.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Allora preannuncio che esprimeremo voto favorevole.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G113 come riformulato.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore, a questo punto, dopo la modifica accettata dal collega Mantovano, è favorevole, essendo stata eliminata la premessa, che conteneva indicazioni non condivisibili.

MASTELLA, ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G113 (testo 2) non verrà posto ai voti.

TOFANI (AN). Insistiamo per la votazione, signor Presidente. Anche se è stato accolto dal Governo, possiamo farlo votare lo stesso.

 

PRESIDENTE. Se si insiste per la votazione, senatore Tofani, lo mettiamo in votazione.

 

TOFANI (AN). Insistiamo nella votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G113 (testo 2), presentato dal senatore Mantovano e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G114, anch'esso accolto come raccomandazione dal Governo.

Senatore Mantovano, insiste per la votazione?

MANTOVANO (AN). Sì, signor Presidente, chiedo che sia sottoposto al voto perché contiene un impegno di inserimento nella legge finanziaria di un'adeguata copertura per la legge sulle vittime del dovere.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei ricordare che peraltro anche nel programma dell'Unione esiste un esplicito impegno della nostra maggioranza perché sia ampliata nel nostro ordinamento la platea delle vittime dei reati, soggetti spesso trascurati quando si ragiona e si discute di giustizia.

Dunque, per quanto sia parziale quest'ordine del giorno presentato dal senatore Mantovano ed altri, perché considera soltanto una parte delle vittime di reati, poiché noi condividiamo il principio della tutela delle vittime dei reati e riteniamo che tale principio non sia stato sufficientemente e adeguatamente protetto sino a questo momento nel nostro ordinamento, penso che potremmo esprimere il nostro parere positivo su quest'ordine del giorno. (Applausi della senatrice Negri).

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo vogliono aggiungere qualcosa?

 

MANZIONE, relatore. Sono d'accordo, ma mi rimetto al giudizio dell'Assemblea che potrà decidere in merito.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Anch'io, signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno G114, presentato dal senatore Mantovano e da altri senatori.

È approvato.

 

Passiamo all'ordine del giorno G117, derivante dall'unificazione degli ordini del giorno G115 e G116, su cui invito il relatore a pronunziarsi.

MANZIONE, relatore. Il parere, signor Presidente, era già positivo prima per entrambi, resta positivo dopo l'unificazione.

ZICCONE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZICCONE (FI). Signor Presidente, su quest'ordine del giorno vorrei fare un'osservazione.

Alcune questioni sono già state trattate in altri ordini del giorno già accolti, ad esempio, in linea generale e di principio, l'opportunità della revisione della normativa penale, il trovare pene alternative e così via, come pure alcune dichiarazioni di principio, la questione del risarcimento del danno alle parti offese, qui ripetute, sono già state affrontate. In teoria, quindi, si potrebbe condividere anche quest'ordine del giorno.

C'è però una parte in quest'ordine del giorno che è assolutamente inaccettabile. Infatti, nella parte finale dell'ordine del giorno G115, a prima firma della senatrice Finocchiaro, dopo aver descritto in termini generali l'opportunità di rivedere la normativa penale, ci si riferisce ad alcune leggi in particolare oggi vigenti, quali la normativa sull'immigrazione, il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenza, all'abrogazione di norme introdotte nella legislatura precedente che riguardano mancati benefici della legge Gozzini.

Capisco che questo è stato un tema di grande dibattito nella scorsa legislatura, ma mi pare impossibile prevedere in un ordine del giorno impegni di tale portata che, per giunta, chiedono espressamente di riformare, rivedere, bocciare leggi attualmente esistenti introdotte nella passata legislatura. Considero, dunque, inopportuna la presenza di queste frasi.

Se saranno eliminate tali frasi non ho difficoltà a condividere il contenuto dell'ordine del giorno, altrimenti saremmo costretti a votare contro e in maniera molto decisa e protestando. (Applausi dal Gruppo FI).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, mi permetto di chiedere ai sottoscrittori di quest'ordine del giorno, a cominciare dalla collega Finocchiaro, se hanno seriamente riflettuto su un fatto. Noi con l'ordine del giorno, in quanto Parlamento, possiamo vincolare il Governo a fare cose che il Governo può fare in quanto Governo. Non possiamo scrivere un ordine del giorno con il quale chiediamo di fare leggi, perché ovviamente le leggi le facciamo noi.

Quest'ordine del giorno prevede modifiche, abrogazione di norme, modifiche legislative; si presentino disegni di legge per affrontare tali questioni.

Condividiamo dunque le parti in cui si chiedono interventi che competono al Governo, ma non quelle in cui si chiede di fare leggi.

C'è un problema di ammissibilità, mi permetto di dire al Presidente del Senato e al Governo della Repubblica. Non possiamo impegnare a fare leggi il Governo, a meno che non abbiamo deciso che noi come Parlamento non dobbiamo più approvare leggi. Ma ciò ovviamente non è pensabile.

Ecco perché mi permetto di chiedere ai presentatori dell'ordine del giorno di eliminare tutte le parti nelle quali si prevede che si cambino leggi, perché le leggi non le può fare il Governo, le fa il Parlamento. Laddove invece l'ordine del giorno prevede interventi che può fare il Governo lo condividiamo.

Mi riferiscono, in particolare, agli ultimi tre passaggi dell'ordine del giorno, in cui si parla di «riformare la normativa sull'immigrazione» (ma riformare la normativa, significa rivedere le leggi non gli atti amministrativi); «riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenza (mi sembra riguardi le norme penali che sono di nostra competenza); «abrogare le norme» (anche questo lo possiamo fare noi con una legge, il Governo non può abrogare le norme). Da questo punto di vista le ultime tre frasi le ritengo inammissibili.

Pertanto, prima di votare contro l'ordine del giorno, che mi sembra paradossale, chiediamo che queste parti vengano eliminate. (Applausi dal Gruppo UDC).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor presidente, chiedo di votare questo ordine del giorno per parti separate, poiché ci sono alcune voci dell'ordine del giorno che sono certamente accettabili, a nostro avviso, altre invece non lo sono.

Oltre alle tre disposizioni finali, che già hanno fatto rilevare prima di me altri colleghi, contenute nell'ordine del giorno G115, vi è da notare che al terzo capoverso si impegna il Governo a promuovere l'istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti.

Ritengo opportuno parlarne in un contesto più tranquillo e più approfondito perché ivi si immagina un controllore rispetto ad una realtà in cui il sistema dei controlli c'è o, comunque, dovrebbe esserci, visto che ci sono anche sanzioni disciplinari e procedimenti appositi per attuarli.

Analogamente, signor Presidente, resto perplesso nel leggere nel quarto capoverso: "a dare compiuta attuazione al regolamento penitenziario, oggi calpestato". Oggi calpestato da chi? Dalla Polizia penitenziaria? Se si afferma una cosa del genere e il Ministro accoglie una proposizione del genere sono preoccupato per ciò che potrebbe accadere da parte della Polizia penitenziaria all'interno degli istituti di pena. (Applausi dal Gruppo FI). Non creiamo più problemi di quelli che già ci sono.

Ultimo aspetto. Il nostro voto è certamente contrario, e quindi chiedo una votazione separata anche della proposizione, contenuta nell'originario G116, in cui si impegna il Governo a incaricare le prefetture di fare un monitoraggio sugli effetti dell'indulto anche in termini di sicurezza.

Insomma, chiedo al Governo che si metta d'accordo con se stesso. Il Ministro dell'interno continua a non venire e a non dire quali sono gli effetti in termini di sicurezza e poi noi con questo ordine del giorno diciamo ai prefetti: provvedete voi. Mi sembra una contraddizione massima. (Applausi dal Gruppo AN).

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il senatore Mantovano che ha avanzato una proposta di assoluto buonsenso: votiamo per parti separate.

Immagino che i colleghi comprenderanno che gli ultimi tre impegni dell'originario G115 non soltanto corrispondono a tre punti precisi del programma dell'Unione su questi temi... (Commenti dal Gruppo AN). Scusate, la Costituzione dice che il Governo ha l'iniziativa legislativa, come ogni singolo parlamentare, colleghi. Può presentare disegni di legge e tanto più è giustificato a farlo nel momento in cui lo invitiamo a presentare disegni di legge su punti precisi del programma di governo dell'Unione.

Non mi pare assolutamente niente di strano, né di incostituzionale, né tanto meno questo toglie ai singoli parlamentari la possibilità di presentare provvedimenti sul tema.

Il senatore Mantovano ha chiesto di eliminare nell'ordine del giorno, laddove ci si riferisce al regolamento penitenziario, per poterlo votare, l'inciso «oggi calpestato». Ovviamente, è un punto non esplicitato, capisco bene: calpestato da chi, come, perché? Sarebbe complicato ragionare e può essere equivoco e quindi mi sento di accedere alla richiesta di eliminare le parole «oggi calpestato».

Mi permetto poi di ricordare ai colleghi che nella scorsa legislatura è stato presentato un disegno di legge proprio sull'istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e credo che ne fosse relatore in Commissione affari costituzionali della Camera l'onorevole Palma, oggi nostro collega. Si tratta di una proposta di legge che era stata presentata allora dal nostro Gruppo alla Camera, alla quale si aggiunsero altre proposte che credo provenissero anche da altre parti degli schieramenti politici.

LaCamera lavorò su tale provvedimento e credo che lo approvò addirittura in prima lettura in Aula e non mi sento di eliminare questo riferimento, perché anch'esso è un punto del nostro programma di Governo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, prendo atto, sia pur con la correzione adesso apportata da parte della presidente Finocchiaro, di una grave denuncia: ci dice che il regolamento penitenziario oggi è calpestato.

Posso garantire che ieri, quando c'eravamo noi al Governo, esso non veniva calpestato. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

SALVI (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (Ulivo). Signor Presidente, gli ordini del giorno sono molto rilevanti e a volte tendiamo a trascurarli un po' in Aula. Invece vedo che, soprattutto in questa seconda parte della discussione, si dà ad essi l'importanza che meritano, perché troppo spesso altrimenti vengono considerati come un modo per dire qualcosa, per passare il tempo.

Credo sia giusta la richiesta di votazione per parti separate di questo ordine del giorno, perché riguardano punti molto rilevanti della politica della giustizia. Ritengo che, se su alcuni di questi punti si può verificare in quest'Aula una convergenza più ampia rispetto a quella della maggioranza, sarà certamente un fatto positivo per il nostro lavoro.

Per quanto riguarda le formulazioni, l'osservazione svolta dal senatore D'Onofrio ha un fondamento e quindi chiedo ai presentatori, se non hanno obiezioni, di premettere agli ultimi capoversi dell'ordine del giorno G115 le parole «promuovere iniziative legislative al fine di...».

Credo che la richiesta delsenatore Mantovano di avere maggiori notizie sulla sicurezza abbia un fondamento, lo abbiamo detto anche in Commissione, tuttavia, non credo che sia un motivo per votare contro il fatto che sia interesse comune avere un controllo, un monitoraggio, una verifica, visto che su questo sono state espresse opinioni diverse, in modo che in tempi molto rapidi si possa conoscere e valutare se e quali effetti questo provvedimento abbia determinato.

Mi auguro che sul maggior numero possibile di questi punti, posti ai voti per parti separate, poiché so benissimo che su alcuni ci sono differenze di posizione politica, si possa trovare una convergenza che sarebbe di aiuto per i lavori parlamentari in tema di giustizia. (Applausi del senatore Biondi).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, sarò breve, anche perché dal dibattito d'Aula emergono delle chiarezze su questo testo.

Mi pare di capire che vi sia una convergenza sulla precedente avvenuta sottovalutazione, a mio avviso, del dispositivo dell'ordine del giorno G115, relativamente all'avvenuta applicazione del regolamento penitenziario.

Mi chiedo (in effetti ha ragione il collega Mantovano) come il Ministro della giustizia possa accettare un ordine del giorno attraverso il quale il Parlamento afferma un principio grave e rilevante, quello cioè del mancato rispetto del regolamento penitenziario.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento della collega Finocchiaro quando ha ricordato che il Governo ha anche funzioni legislative, ma vorrei ricordare alla collega che il dibattito politico di questi giorni si è incentrato sulla funzione parlamentare o meno a seguito dell'eccessivo ricorso al voto di fiducia da parte del Governo e mi sembrerebbe paradossale, nel momento in cui il dibattito politico del Paese è concentrato su questo aspetto, che il Parlamento delegasse al Governo ulteriori funzioni di decretazione di urgenza. Mi troverei un attimo in imbarazzo. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Apprezzo, inoltre, la finezza del collega Salvi quando lessicalmente suggerisce una modifica del testo così com'è, quindi là dove si inviterebbe il Governo ad attivare eventuali iniziative legislative: non è in capo al Governo la funzione legislativa piena, il Governo non legifera, il Governo può attivare iniziative legislative e quindi la decretazione d'urgenza. Ma su entrambe le riflessioni manifesto parere fortemente contrario relativamente all'approvazione dei tre capoversi, sia per una valutazione politica di fondo sia perché non è scritto nel programma della Casa delle Libertà.

Ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi della maggioranza che parlano di programma dell'Unione: qui siamo in un'Aula parlamentare, siamo nel Parlamento, e credo che le scelte dei singoli parlamentari si debbano attenere, su questi temi, anche alle loro singole valutazioni.

Non stiamo svolgendo un'assemblea politica, stiamo legiferando; e ritengo che, là dove si parla di attivare iniziative legislative e si danno valutazioni di merito in quanto si afferma che il carcere viene previsto come sanzione per la violazione di una norma in materia di espulsione e quindi si incide su valutazioni squisitamente politiche, non sia questa la sede deputata ad affrontare un argomento più significativo quale quello dell'indulto. (Applausi dal Gruppo FI).

ANDREOTTI (Misto). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANDREOTTI (Misto). Signor Presidente, chiedo scusa, ma mi trovo a disagio nel poter votare su quest'ordine del giorno (a parte il fatto che già ne avevamo molti di quelli stampati, adesso questo è il supplemento). Mi trovo a disagio, perché si tratta di una serie di temi molto differenti gli uni dagli altri. Alcuni possono essere innocui: ad esempio «promuovere l'istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti»; da quando abbiamo il Garante per la privacy sappiamo che la nostra privacy è molto più tutelata (Applausi dai Gruppi FI, AN, LNP, UDC. Ilarità), ma prescindo dal titolare di questa istituzione.

Invece ho un dissenso specifico quando si dice di «riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze, oggi particolarmente pesante, che non discrimina tra sostanze diverse e che prevede sanzioni carcerarie elevate anche per la semplice detenzione di droghe leggere»; significa allora che si vuole cancellare la norma Fini così, senza che noi ne abbiamo discusso?

Pregherei di stare attenti: io ho una certa età e sono anche un po' stanco, ma forse anche gli altri colleghi devono riflettere un po' di più su queste cose. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).

RUBINATO (Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RUBINATO (Aut). Vorrei solo replicare all'osservazione del collega Mantovano in ordine alla contraddittorietà dell'avere inserito in una parte dell'ordine giorno il richiamo all'attenzione da parte del Governo su quella che è la vigilanza sul territorio e il coordinamento con gli enti locali. Io non trovo affatto contraddittorio, quando il Parlamento assume un provvedimento che ha carattere legislativo, che si impegni il Governo nella sua interezza, e quindi anche il Ministero dell'interno, a fare quanto sia possibile perché tale intervento abbia il minore impatto in termini sociali sul territorio stesso.

Trovo contraddittorio pretendere di avere il Ministro in Commissione piuttosto che occupato a risolvere i problemi che si verificano sul territorio. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

IZZO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

IZZO (FI). Signor Presidente, lei ha accennato al fatto che gli ordini del giorno sono stati riformulati in un testo unificato. Siccome sono piuttosto diversi nelle premesse e nelle conclusioni, abbiamo chiesto la cortesia di votarli per parti separate.

La pregherei pertanto di ricordare all'Aula le diverse parti che saranno poste in votazione.

PRESIDENTE. Ricapitoliamo, sarà votato separatamente anzitutto il capoverso che recita: «a promuovere la istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti».

Al capoverso successivo i proponenti hanno poi accettato di sopprimere le parole: «oggi calpestato». Pertanto, essendovi una convergenza su tale dizione, non c'è bisogno di una votazione a sè stante.

Va invece sottoposto a votazione il capoverso che recita: «in sede di attuazione del provvedimento di indulto, ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio e di realizzare il necessario coordinamento con gli enti locali...».

Infine, vanno sottoposti a votazione i tre capoversi che iniziano con le parole: «riformare la normativa sull'immigrazione...»; «riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze....» e «abrogare le norme introdotte nella scorsa legislatura che in vario modo limitano i benefìci della legge Gozzini...», così come riformulati a seguito della modifica proposta dal senatore Salvi, tendente a premettere nei singoli capoversi alle parole «riformare»; «riformare» e «abrogare» le altre: «promuovere iniziative legislative al fine di...».

Prima di procedere alla votazione delle singole parti, verifichiamo se l'Assemblea è d'accordo a procedere in questo modo.

Metto pertanto ai voti la proposta di votazione per parti separate, presentata dal senatore Mantovano.

E' approvata.

Passiamo dunque alla votazione della parte del dispositivo tendente a promuovere l'istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Chiedo la votazione elettronica su questa come sulle successive parti dell'ordine del giorno.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei fare una domanda analoga a quella che ho fatto prima in ordine agli ultimi punti di questo ordine del giorno. Il Garante è un organo amministrativo di cui il Governo risponde - e in questo caso, per carità, è impegnato il Governo - o è istituito con legge, e allora in questo caso ci si attende un disegno di legge in materia? La domanda è la stessa.

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, senza voler trovare a tutti i costi una soluzione compromissoria, devo dire al senatore D'Onofrio che il Parlamento non è che possa imporre qualcosa al Governo e viceversa; quindi, c'è rispettiva autonomia dal punto di vista costituzionale. Però mi sembra che le indicazioni che venivano dalla senatrice Finocchiaro fossero volte a restringere un po' il campo.

Il Governo può ricevere tante richieste di disciplina normativa, però se l'invocazione arriva da parte del Parlamento, che chiede di focalizzare soprattutto su alcune parti, in maniera territoriale, la disciplina della giustizia, il Governo può accettare tale modalità per evitare di espropriare la titolarità del Parlamento come tale. Quindi, questo mi sembra conveniente.

Peraltro, accettando da questo punto di vista la disciplina lessicale, che mi sembra molto stringente, e che mi sembra accettata e accolta anche dal senatore Salvi, dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, vorrei rilevare in ordine al Garante che il Governo già dispone di una proposta, che non so se verrà sottoposta al Parlamento prima della chiusura dei lavori o alla loro ripresa.

Voglio dire a tutti che la figura del Garante, peraltro, vige attualmente in molte Regioni italiane ed in merito alla stessa ho visto che quasi tutte hanno assunto un criterio concorde (mi riferisco alla Lombardia e alla Campania e parlo delle Regioni più titolate dal punto di vista del consistenza e del patrimonio dei cittadini).

È ovvio che questo è un fatto di legge, non un atto di natura amministrativa, quindi sarà sempre il Parlamento come tale che dovrà giudicare sul disegno di legge che proporrà il Governo.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno G117 (testo 2), su cui è stata chiesta la votazione mediante procedimento elettronico.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del capoverso dell'ordine del giorno G117 (testo 2), presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, che recita «a promuovere la istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Procediamo alla successiva votazione.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del capoverso dell'ordine del giorno G117 (testo 2), presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, che recita: «in sede di attuazione del provvedimento di indulto, ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio e di realizzare il necessario coordinamento con gli enti locali...».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

VIESPOLI (AN). Signor Presidente, questo punto estrapolato così, senza raccordarlo con il successivo, non ha senso. (Proteste dai banchi del centro-sinistra).

 

PRESIDENTE. Siamo in votazione, senatore Viespoli.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei seguenti capoversi: riformare la normativa sull'immigrazione, riformare il sistema sanzionatorio, abrogare le norme introdotte nella scorsa legislatura.

Il senatore Salvi chiedeva di inserire, all'inizio di ciascuno di questi tre capoversi, le parole: «promuovere iniziative legislative al fine di...».

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, viene modificato l'aspetto lessicale e sicuramente questa formulazione è tecnicamente più corretta. Ma vorrei attenzionare l'Assemblea sul contenuto delle proposte di modifica... (Commenti dai banchi del centro-sinistra).

 

PRESIDENTE. Per favore, colleghi.

 

SCHIFANI (FI). Siamo in dichiarazione di voto, signor Presidente, quindi credo che mi spetti...

 

PRESIDENTE. Senatore Schifani, è chiaro quello che dice.

 

SCHIFANI (FI). Vorrei fare un'altra considerazione, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. La faccia un po' in fretta.

 

SCHIFANI (FI). Quando si chiede di promuovere iniziative legislative al fine di riformare la normativa sull'immigrazione, specie laddove il carcere viene previsto come sanzione per la violazione delle norme in materia di espulsione, e di riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze - e lì si dà un indirizzo - oggi particolarmente pesante, che non discrimina tra sostanze diverse che prevede sanzioni carcerarie elevate anche per la semplice detenzione di droghe leggere, mi chiedo - e chiedo al Governo - se ci si trovi dinanzi ad un'inversione dei ruoli.

Evidentemente ci troviamo in un momento paradossale, in cui sembrerebbe che sia la maggioranza parlamentare a dare un programma al Ministro della giustizia. Noi ci saremmo aspettati di conoscere il programma del Ministro della giustizia nei confronti del Parlamento. (Applausi dal Gruppo FI). Invece stiamo assistendo ulteriormente ad uno di quei momenti paradossali che abbiamo vissuto in questi giorni: vari Ministri della giustizia, più Ministri delle infrastrutture.

Ministro Mastella, ci faccia conoscere il suo programma, non se lo faccia dare dal Parlamento; poi il Parlamento valuterà le sue proposte. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Vorrei in primo luogo far presente ai colleghi che l'espressione "attenzionare", usata dal senatore Schifani e apparsa come una irriguardosità, è una espressione lessicale tipicamente siciliana.

Vorrei poi dire al senatore Schifani, che fa parte di una Commissione che certamente sarà di maggiore rilievo, che se si fosse fatto riferire o avesse avuto la bontà di scorrere alcuni piccoli fotogrammi della mia esposizione programmatica in Commissione giustizia, non mi avrebbe fatto la domanda che mi ha rivolto.

ANDREOTTI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANDREOTTI (Misto). Signor Presidente, non ho capito il criterio per cui si vota per parti separate. In ogni caso, il punto in cui si dice «riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze oggi particolarmente pesante» non è stato oggetto in questa sede di alcuna discussione.

Pertanto, inviterei a non votare su questo punto o di votare contro. (Commenti dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Vorrei chiarire all'Aula che prima del voto un senatore per Gruppo può chiedere la parola per dichiarazione di voto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dei tre capoversi dell'ordine del giorno G117 (testo 2), presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, tendenti a promuovere iniziative legislative al fine: di riformare la normativa sull'immigrazione...; di riformare il sistema sanzionatorio in materie di tossicodipendenze...; di abrogare le norme introdotte nella scorsa legislatura... .

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

II Senato non approva. (v. Allegato B). (Vivi applausi dai Gruppi LNP, FI, UDC e AN).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione delle parti non votate dell'ordine del giorno.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle parti non votate dell'ordine del giorno G117 (testo 2), presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

II Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Passiamo infine alla votazione dell'ordine del giorno, nel suo complesso.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G117 (testo 2), presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

II Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Come convenuto, la seduta sarà ora sospesa e riprenderà alle ore 15. Mi è stato chiesto di posticipare la ripresa dei lavori alle ore 15,30. Ci sono obiezioni? (Proteste dai banchi dell'opposizione). Accolgo le proteste di alcuni senatori.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15.

 

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.0.303, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'unico articolo del disegno di legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANZIONE, relatore. Signor Presidente, dopo questa illustrazione molto partecipata, il relatore vuole ancora una volta premettere che, rispetto a provvedimenti come questi, non esistono relatori di maggioranza o di opposizione rispetto alle composizioni canoniche.

Il relatore cercherà di orientarsi nell'indicazione dei pareri sulla base del dibattito che si è svolto ieri in Commissione e del dibattito che si è svolto fin qui in Aula.

Capisco che qualcuno possa provare fastidio, ma io non considero mai un adempimento lo svolgimento di una funzione delicata e importante come quella parlamentare; quindi, chi non vuole ascoltare può tranquillamente allontanarsi.

Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti, tranne su tre tipologie di emendamenti, per i quali si rimette all'Assemblea

La prima tipologia di emendamenti - poi, Presidente, li indicherò per numero d'ordine, così che sarà più semplice proseguire nel nostro lavoro - attiene al limite temporale di applicazione dell'indulto. Molti colleghi hanno riconosciuto, ripetendo un'affermazione che il relatore aveva fatto ieri in Commissione e stamattina in Aula, che normalmente i provvedimenti d'indulto vengono concessi per pene fino a due anni. Rispetto agli emendamenti che abbattono l'applicazione dell'indulto da tre a due anni, il relatore si rimette all'Assemblea.

La seconda tipologia di emendamenti è relativa all'abbattimento della pena pecuniaria; il relatore ed altri colleghi hanno evidenziato come sia anomalo, nel momento in cui si interviene con un provvedimento come questo, per deflazionare le carceri, per risolvere il problema del loro sovraffollamento, prevedere l'indulto anche per le sanzioni pecuniarie; sarebbe un'anomalia che, come in altro caso, sottopongo alla valutazione libera dell'Aula.

In questo caso, signor Presidente, non c'è nessun emendamento che sopprima l'indulto per quanto riguarda le pene pecuniarie; per questo motivo, il relatore sottoporrà all'Assemblea la valutazione sugli emendamenti che abbattono la pena pecuniaria da 10.000 euro a 1.000 euro.

La terza tipologia di emendamenti per i quali il relatore si rimette all'Assemblea riguarda le esclusioni dall'applicazione dell'indulto; il relatore, come altri colleghi intervenuti in Assemblea, riscontra l'anomalia dell'esclusione dell'articolo 416-ter fra le figure alle quali applicare o meno l'indulto.

Abbiamo già svolto questo ragionamento in maniera concreta, ricordando all'Assemblea come la previsione sottoposta al nostro esame per l'approvazione escluda già una parte dell'articolo 416 e l'articolo 416-bis, mentre non consideri l'esclusione dell'articolo 416-ter.

Signor Presidente, mi permetto di rappresentare all'Assemblea, rispetto alle considerazioni fatte da alcuni colleghi, che ho ascoltato con grande attenzione, che la previsione contenuta nell'articolo 416-ter era in qualche modo già ricompresa in alcune delle previsioni dell'articolo 416-bis. Non starò a ricordare ai colleghi che c'è una giurisprudenza pacifica che prevede che l'articolo 416-ter sia una figura autonoma di reato; la giurisprudenza la ho a disposizione, ma non la enuncio, per i colleghi che ne vogliano in qualche modo approfittare. Il rinvio che fa l'articolo 416-ter all'articolo 416-bis è solo quoad poenam; quindi, un'astratta, autonoma figura di reato, ma previsione di richiamo all'articolo 416-bis per la quantificazione della pena. Il problema, signor Presidente, è quello di ricomprendervi una categoria di reati nei quali sicuramente merita di essere incluso l'articolo 416-ter (che è il voto di scambio mafioso come rubrica semplificata, per intenderci).

Mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 1.37, 1.3700, 1. 3701, 1.3702, 1.3703, 1.38 e 1.39, relativi all'abbattimento della quantificazione dell'indulto a pene fino a due anni dai tre che erano (chiedendo agli Uffici preposti di seguirmi se dovesse sfuggirmene qualcuno, poiché non voglio assolutamente che vi sia faziosità nella loro individuazione).

Per quanto riguarda la seconda tipologia di emendamenti, che abbatte l'applicazione dell'indulto anche alla sanzione pecuniaria, abbiamo detto che viene utilizzato come parametro l'abbattimento da 10.000 a 1.000 perché non è prevista la soppressione, mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 1.63, 1.630, 1.631, 1.632 e 1.633, nonché sull'emendamento 1.77, presentato dal senatore Castelli, che contiene la stessa previsione, anche se con termini diversi, il parere del relatore è uniforme.

Circa la terza tipologia, relativa al 416-ter, mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 1.257, 1.4003, 1.259, 1.2590, 1.2591, 1.2592 e 1.2593.

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

MANCONI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima notazione sull'ordine dei lavori, che forse dipende dal fatto che non ho ascoltato con particolare e dovuta attenzione l'intervento del relatore; qindi, se sbaglierò, me ne scuso. Vorrei sottolineare un dato storico riguardo ai lavori della Commissione (che mi sembra il relatore abbia richiamato): la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti presentati. Tale è stato il voto della Commissione; vorrei che i colleghi lo sapessero e ne tenessero conto.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Ad integrazione di quanto detto ora dal senatore Brutti Massimo, si tratta di tutti gli emendamenti, tranne tre che sono stati ritirati, se ricordo bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Castelli, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.300, presentato dal senatore Caforio, 1.302, presentato dal senatore Giambrone, e 1.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.301 e 1.303 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.500, presentato dal senatore Caforio, e 1.502, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.501 e 1.503 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.600, presentato dal senatore Caforio e 1.602, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.601 e 1.603 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.7.

 

TREU (Ulivo). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Treu, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Formisano, fino alle parole «sono sostituite con».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.7, nonché gli emendamenti dall'1.700 all'1.30, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame e del senatore De Gregorio che sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.31.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Presidente, voterò ovviamente a favore di questo emendamento, che è identico all'emendamento 1.33 da me presentato, perché in esso è affrontata una delle questioni importanti del provvedimento al nostro esame.

Vorrei entrare in un'altra ottica. Sembra evidente, lo abbiamo detto, che siamo assolutamente contrari a questo provvedimento; atteso, però, che l'Aula è largamente favorevole alla sua approvazione, credo che i lavori di questo pomeriggio dovrebbero essere utilmente impiegati quantomeno per eliminare le parti più aberranti. Una di queste è sicuramente la durata di tre anni dell'indulto, previsione che non ha precedente nella storia della Repubblica. Non vi è stato nessun provvedimento clemenziale che abbia mai avuto degli effetti così ampi.

Vorrei che i colleghi si soffermassero in questo momento sulla questione. Abbiamo 5 milioni di processi penali in fieri, ripeto: 5 milioni. Se le proiezioni sono esatte, e credo che lo siano, il provvedimento produrrà effetti su almeno 3 milioni e mezzo di provvedimenti da ora fino ad almeno sette anni e mezzo, che è il termine minimo di prescrizione dei reati.

Di fatto poniamo in essere questa situazione: per i reati per i quali sono previste pene con una durata fino a sei anni (salto i passaggi, ma chi è esperto in materia può capire), costruiamo per i prossimi sette anni e mezzo sostanzialmente l'impunità. Questo è quanto stiamo facendo, colleghi: altro che colpi di spugna, altro che leggi vergogna!

Credo che l'emendamento con il quale si intende ridurre la durata ad un anno, come ha dimostrato anche ieri in Commissione il senatore D'Ambrosio, consentirebbe di liberare più di 11.000 detenuti e quindi si raggiungerà esattamente lo scopo che, almeno a parole, ufficialmente, viene dichiarato in quest'Aula, che è quello di deflazionare le carceri. Non si capisce perché si debba stabilire una durata di tre anni, fissiamola ad un anno: mi sembra una proposta ragionevole che raggiunge lo scopo. Si dice che il provvedimento deve essere blindato perché altrimenti non viene più approvato.

Ricordo che la Camera vota anche la settimana prossima e quindi, se introduciamo semplici modifiche, il provvedimento può comunque diventare legge. Veramente, invito l'Aula a meditare su quello che stiamo facendo. Si vuole fare l'indulto, benissimo, lo si faccia, prendiamo atto che questa è la volontà del Parlamento, ma non costruiamo un provvedimento che lancia questo messaggio: per i prossimi sette anni nessuno più, o quasi nessuno, andrà più in carcere. (Applausi dal Gruppo LNP).

D'AMBROSIO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono fermamente contrario a questo indulto così esteso. Sono contrario perché non riesco francamente ad afferrarne le ragioni politiche. Sarà forse perché sono entrato in politica da pochi mesi avendo esercitato per tutta la vita un'altra professione. (Commenti dal centro-destra). Sono da sempre stato convinto che il provvedimento di amnistia e di indulto, oltre a essere controproducente sul piano dell'educazione alla legalità, è sempre una scappatoia per evitare di risolvere o quantomeno di differire sine die la soluzione dei veri problemi della giustizia e dei veri problemi delle carceri.

Dal 1949 al 1990 sono stati emessi ben 11 provvedimenti di amnistia e di condono, con la media di uno ogni quattro anni, sempre con il pretesto e la giustificazione - che sono anche quelli di oggi - di sfoltire la popolazione carceraria e di alleggerire il lavoro dei magistrati, ma ogni volta, dopo sei mesi, le carceri si trovavano nella stessa condizione. Quindi tra sei mesi ci troveremo a discutere degli stessi problemi. (Applausi dai Gruppi AN e LNP).

Non credo che ci sia Paese civile al mondo in cui il processo penale abbia una durata media di otto anni, quant'è quella del nostro processo penale. Non credo neppure che ci sia un Paese in cui, per risolvere dei fenomeni si agisce sugli effetti e non sulle cause, come si è fatto in Italia con la cosiddetta legge Pinto, che ha stabilito il risarcimento dei danni, mentre nessun Governo - tantomeno l'ultimo - si è mai preoccupato di prendere provvedimenti per abbreviare i tempi dei processi.

Non credo ci sia altro Paese civile in cui le carceri sono nelle condizioni in cui si trovano le nostre. Cito solamente, in particolare, che solo il 20 per cento dei detenuti usufruisce dell' acqua calda ogni giorno. Solo il 10 per cento dei detenuti ha un lavoro: in Germania, che è un Paese nostro vicino in Europa, il lavoro è dato al 100 per cento dei detenuti, tant' è vero che si è creato un indotto industriale intorno alle carceri. La stessa cosa è avvenuta in Francia, che pure aveva i nostri problemi carcerari, perlomeno dal punto di vista delle strutture; non si è potuto naturalmente creare il lavoro in carcere, ma si sono creati degli istituti che consentono ai detenuti di andare a lavorare fuori dal carcere, sotto la vigilanza della polizia penitenziaria. In Italia di tutto questo non si trova traccia.

Credo che la maggioranza che ha approvato alla Camera dei deputati questo provvedimento non si sia resa effettivamente conto di quale sia la portata di un indulto di queste dimensioni: è stato detto che usciranno 12.000 detenuti condannati con sentenza definitiva. Bene: basta che chiunque di voi, onorevoli colleghi, consulti il sito internet del Ministero della giustizia, aggiornato al 31 dicembre 2005, perché si renda conto che i condannati con pena residua inferiore ai tre anni sono il 61,2 per cento del totale. Se è così, allora, il numero di coloro che dovrebbero uscire, senza tener conto delle esenzioni, va da 22.000 a 24.000.

Dal calcolo che ho compiuto tale numero sarebbe pari a 22.400, ma esso è stato fatto prendendo a riferimento un numero di detenuti di poco superiore a 59.000: se è vero che tale numero è arrivato a 61.000, c'è da pensare che effettivamente ci sia un numero ancor più cospicuo di scarcerazioni.

Badate bene che queste scarcerazioni non interesseranno detenuti da poco, ma detenuti che hanno commesso reati gravi: colui che è stato condannato a più di tre anni, che ha una pena residua di tre anni, ha commesso un reato grave. Ho consultato i colleghi di Milano e mi hanno detto che solo per rapina a mano armata usciranno 358 condannati: per rapina commessa con armi proprie. Questa è una cosa gravissima.

Ma la cosa più grave... (Il ministro Mastella è impegnato in una conversazione telefonica).

 

STIFFONI (LNP). Ministro, ascolti!

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Questa è una cosa gravissima perché dopo aver, durante la campagna elettorale, predicato da tutte le parti sicurezza per i cittadini, in quest'Aula, ma anche in Commissione, di sicurezza si parla poco.

Dicevo, la cosa più grave è che verranno messe nel nulla circa 100.000 sentenze di condanna, perché se qualcuno non lo sa, ci sono ben 67.000 sentenze a condanne inferiori a tre o quattro anni, se si tratta di tossicodipendenti, che hanno il decreto di sospensione e che sono in attesa del giudizio del tribunale di sorveglianza per vedere se il condannato deve essere affidato al servizio sociale. Ma oltre a questi, ci sono quelli già affidati al servizio sociale (circa 40.000), che per ora sono sottoposti all'assistenza dei servizi sociali e alla sorveglianza della polizia, se occorre, ma che rimarranno liberi di fare quello che vogliono.

Ma questo non è che solo uno degli effetti perversi. Così com'è stato già messo in evidenza da altri, ciò che impressiona di più è che ormai per tutti processi pendenti, come ha detto giustamente il senatore Castelli, noi abbiamo dato un bonus di tre anni a tutti coloro che sono sotto processo. Mi metto nei panni dei miei ex colleghi che devono istruire dei procedimenti e mandarli avanti sapendo che ci sarà una condanna vana. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Guzzanti). E se dovesse esserci una condanna superiore ai tre anni, ci sarà il ricorso al rito abbreviato, con l'abbattimento di un ulteriore terzo, e se non basta, ci sarà il patteggiamento in appello.

Credo che non ci sia resi conto perfettamente delle dimensioni enormi di questo provvedimento, che non aiuta i poveri disgraziati. Questo è un mito. Anche questo è un mito! Non li aiuta affatto. (Applausi dal Gruppo AN). Aiuta i delinquenti, quelli che si dedicano al crimine e che lo fanno per scelta, per non lavorare, perché è più facile guadagnare col crimine. (Applausi dai Gruppi LNP e AN e dei senatori Guzzanti e Fisichella). Qui c'è anche l'ex questore di Napoli che sa benissimo, meglio di me, che anche l'economia è condizionata fortemente dalla criminalità, da quella che viene definita piccola criminalità, ma che non lo è. Sono delle scelte precise che si fanno.

Io però, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono reso perfettamente conto di una cosa, ossia che se si dovesse respingere in questo momento tout court questo provvedimento, effettivamente deluderemmo delle forti aspettative che si sono create nelle carceri e quindi ci potrebbero essere problemi di ordine pubblico. È per questa ragione che ho presentato l'emendamento in questione. Come è già stato fatto notare, se noi anziché ricorrere ad un indulto di tre anni, ricorressimo ad un indulto di un anno, effettivamente raggiungeremmo proprio lo scopo che ci è stato detto dal relatore essere la ratio di questo provvedimento, cioè quello di sfollare le carceri.

Infatti, secondo quello che è stato riferito dallo stesso rappresentante del Ministero, i detenuti che uscirebbero per un provvedimento di indulto di un anno sono 11.346 con pene residue inferiori ad un anno, quindi poco meno dei 12.000 che lo stesso rappresentante del Governo dice uscirebbero per effetto di questo provvedimento. Allora mi domando, perché estenderlo a tre anni e non prevederlo di uno, senza le esclusioni? Ecco perché ho deciso di intervenire.

Quel che però non ho capito è perché si sia preferito, come primo atto in materia di giustizia, ricorrere ad un indulto così ampio anziché a provvedimenti strutturali (Applausi dai Gruppi AN, LNP e FI), che sono sì quelli che incidono...

 

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, deve concludere.

D'AMBROSIO (Ulivo). ...sulla durata e sull'affollamento delle carceri.

Come provvedimento strutturale intendo anche quel disegno di legge che per primo, appena arrivato in questa sede, ho presentato, relativo alla depenalizzazione di quel che è un illecito amministrativo e che, solo perché reiterato, viene considerato reato e punito con la reclusione da uno a quattro anni fa.

Mi riferisco agli extracomunitari, che espulsi dall'Italia, rientrano. Secondo le indicazioni fornite dal Ministro della giustizia, solo nel 2005 sono passati per le carceri 11.500 extracomunitari puniti solo per non avere fatto niente, per essere soggetti che lavorano in nero e che vengono sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli. Sono questi i provvedimenti strutturali che bisognava prendere! (Applausi della senatrice Pisa).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, la invito a concludere il suo intervento.

D'AMBROSIO (Ulivo). Oggi ho firmato un altro provvedimento per allargare le misure alternative al carcere. Questi sono i provvedimenti strutturali che servono ad impedire il sovraffollamento delle carceri!

Mi spiace per i colleghi che non hanno tenuto conto degli effetti devastanti di un provvedimento di questo tipo.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, non vorrei toglierle la parola, ma le ho già concesso tre o quattro minuti in più del tempo consentitole.

D'AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, ho concluso.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, l'emendamento in esame dà per scontato che l'indulto venga approvato da questo ramo del Parlamento. Esso punta a contenere il danno derivante - come è stato ricordato - da un'approvazione in una misura così estesa, cioè quella dei tre anni di reclusione.

Come è stato ricordato in termini percentuali, alla data del 22 giugno 2006 per sanzioni penali detentive fino ad un anno di reclusione risultano ristretti 11.346 detenuti. Il Ministro della giustizia ci riferirà la cifra al netto delle esclusioni che il provvedimento di indulto pone, ma immagino non si discosti molto da questa cifra.

Quindi, se l'emendamento 1.31 venisse approvato e se l'obiettivo del provvedimento fosse quello di alleggerire la popolazione carceraria, il risultato già si otterrebbe.

Non riesco a comprendere le ragioni di ostilità ad un emendamento di questo tipo che punta a rendere il provvedimento di clemenza semplicemente decoroso.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore D'Ambrosio, fino alle parole «tre anni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.31 e gli emendamenti dall'1.32 all'1.5702, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame e del senatore De Gregorio che sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.63.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Formisano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Formisano, fino alle parole «con la seguente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.63 e gli emendamenti dall'1.630 all'1.77 (testo corretto), ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame e del senatore De Gregorio che sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.78, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.780, presentato dal senatore Caforio, e 1.782, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.781 e 1.783 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.79, identico agli emendamenti 1.80, 1.81, 1.810, 1.812.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, la pregherei di specificare i numeri degli emendamenti che legge perché su alcuni devo fare richieste specifiche. D'altra parte, sono esperto perché già ho acquisito esperienza al riguardo nella passata legislatura. Proprio su quelli che ha appena messo in votazione chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Formisano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.79, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.80, presentato dal senatore Castelli, 1.81, presentato dal senatore Formisano, 1.810, presentato dal senatore Caforio, e 1.812, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.811 e 1.813 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.82.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, come diceva correttamente il collega Mantovano, questi emendamenti mirano a rendere più dignitoso il provvedimento, dando per scontato che ormai la volontà dell'Assemblea è quella di approvarlo.

Vorrei ricordare ai colleghi che magari non si sono occupati direttamente di questo provvedimento che lo stesso si applica anche ai recidivi, ovvero quegli individui che hanno scelto di vivere dedicandosi alla delinquenza, che non sanno fare altro, che ogni volta che sono fuori dai penitenziari si dedicano a delinquere. È certo che costoro, non appena verranno messi in libertà, si dedicheranno all'unica attività che conoscono: quella di vessare i cittadini onesti. Questo è il dato fondamentale.

D'altra parte - e qui mi rivolgo ai colleghi della passata maggioranza - quando abbiamo votato la cosiddetta ex Cirielli, che andava esattamente in questa direzione, si era detto che lo Stato deve essere clemente con chi sbaglia una volta e inflessibile con i recidivi e con chi dedica la vita a delinquere. Bene, bocciando questo emendamento, fate esattamente il contrario, votate in senso contrario a quello che avete votato nella scorsa legislatura. Francamente consentitemi di non capirne la logica, anche perché credo che su un provvedimento di questa natura non vi possano essere ordini di scuderia, non vi possa essere un ordine di partito, una fedeltà o una linea politica. È chiaro che stiamo votando su questioni di natura etica, in cui ognuno è libero di scegliere come votare.

Penso allora che, almeno sotto questo punto di vista, i colleghi della minoranza, che una volta erano maggioranza, debbano votare per forza questo emendamento, altrimenti voterebbero contro la ratio della legge Cirielli che così convintamente avevamo sostenuto. Tuttavia, sappiamo che la politica è fatta di tutto e che la coerenza non è di queste Aule, quindi mi aspetto veramente di tutto.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, i tempi cambiano. Poco più di un anno fa discutevamo e approvavamo ad altissima maggioranza il decreto contro il terrorismo. Oggi stiamo per approvare un indulto così ampio che tirerà fuori dagli istituti di pena migliaia e migliaia di criminali. Un anno fa si valorizzava in negativo la recidiva, non mettendo sullo stesso piano il delinquente occasionale e quello professionista; oggi, se si bocciasse questo emendamento questa parificazione sarebbe assoluta e il criminale professionista verrebbe messo sullo stesso piano di vantaggio rispetto a quello occasionale.

Per tale ragione, chiedo il voto a favore di questo emendamento. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.82, presentato dal senatore Castelli, fino alle parole «dei recidivi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.82 e gli emendamenti 1.85, 1.84, 1.86, 1.4001.

Metto ai voti l'emendamento 1.88, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.89, presentato dal senatore Formisano, 1.890, presentato dal senatore Caforio, e 1.892, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.891 e 1.893 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.90, presentato dai senatori Buccico e Valentino.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.91, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.92.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Non più tardi di qualche ora fa ci siamo riempiti la bocca di preoccupazioni per le vittime. È stato presentato, e qualcuno ha approvato (non noi, perché lo ritenevamo ipocrita), un ordine del giorno in cui ci si preoccupava delle vittime. Nel testo che stiamo esaminando la parola «vittime» non esiste, non la troverete mai, non c'è; ci sono soltanto i reati, i colpevoli, ci si occupa soltanto di Caino, ma Abele è fuori da quest'Aula, non c'è, è stato dimenticato.

Il cittadino onesto fuori lavora e cerca di portare avanti una vita anche difficile, superando le difficoltà della vita, non arrivando alla quarta settimana del mese. Colleghi della sinistra, ricordate la quarta settimana del mese? Quando eravamo noi al Governo sembrava non ci si arrivasse mai, adesso pare che ci si arrivi, ma transeat.

Questo emendamento si preoccupa delle vittime e pone un principio, credo assolutamente civile: che possa essere liberato soltanto chi ha ottenuto il consenso delle vittime o dei loro parenti.

Su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Castelli. Annuncio il voto favorevole e chiedo anche per quale motivo, posto che questo emendamento non rinnega l'indulto, ma lo subordina al giusto risarcimento nei confronti delle vittime, debba esserci un voto contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.92, presentato dai senatori Castelli e Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.93, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.94, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.95.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Approfitto per chiarire alcune questioni, anche relativamente all'intervento del senatore D'Ambrosio. Di fronte ad aspetti che ho assolutamente condiviso, visto che ho anche votato il relativo emendamento, vorrei però contestare alcune affermazioni.

In primo luogo, non è vero che soltanto il 20 per cento dei detenuti ha l'acqua calda. Questa è una delle tante bugie diffuse per cercare di giustificare in qualche modo questo provvedimento.

Inoltre, non è vero che soltanto il 10 per cento dei detenuti lavora; la cifra è nettamente superiore: il 10 per cento si riferisce a lavori con società esterne, ai quali bisogna aggiungere tutti i detenuti che lavorano invece per attività interne al carcere. Anche in questo caso, colleghi, dobbiamo essere coerenti.

Il senatore D'Ambrosio ha citato casi di altri Nazioni. Bene, vi invito a visitare qualche penitenziario in Francia e vi accorgerete se sono migliori o peggiori dei nostri. Cito solo un dato: negli Stati Uniti tutti i detenuti lavorano, obbligati, per 1,2 dollari. Vogliamo seguirne l'esempio anche in Italia? Possiamo discuterne. Sappiate che in Italia vi sono detenuti che fanno causa ai loro datori di lavoro; sappiate che in Italia i detenuti lavorano con una mercede che, grazie alla legge Smuraglia, è pari al 75 per cento della paga sindacale dei cittadini, quindi siamo in condizioni di grande civiltà.

Vorrei tornare su questo emendamento. È stata criticata la cosiddetta legge Bossi-Fini. Ricordo che l'unica attività deflattiva posta in essere, ed ancora vigente, è all'interno della Bossi‑Fini. Ricordo altresì che l'articolo 15 prevede che i detenuti stranieri che abbiano meno di tre anni da scontare, possono tornare liberi a una sola condizione: che non tornino più a vessare i cittadini italiani sul loro territorio. Mi sembra un'azione di grande civiltà. Finora ne abbiamo liberati oltre 5.000; credo che ribadire, anche in questo provvedimento, questa fattispecie sia un fatto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.95, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.96.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Voglio sfatare un'altra bugia che viene portata continuamente all'attenzione dell'opinione pubblica da parte dei sostenitori, non dell'indulto, ma di questo testo. Si afferma che l'indulto non cancella il processo civile e che, quindi, le vittime saranno risarcite. Ma scusate, voi pensate veramente che chi delinque, sia a basso livello che ad alto livello, si preoccupi di risultare nullatenente o di non essere capiente per poter risarcire le vittime? La verità è che si liberano tutti, anche se la vittima non è stata risarcita, con la certezza che non sarà risarcita. Ancora una volta la vittima diventa vittima due volte: del reato e delle decisioni di quest'Aula.

Ritengo questo emendamento necessario se vogliamo veramente garantire che il danno venga risarcito. Mi riferisco a tanti danni, colleghi dei Verdi: con questo indulto viene premiato anche chi fa danni all'ambiente, chi ha causato incendi dolosi, disastri ambientali, chi ha inquinato e la farà franca. Questo accadrà, lo dovete sapere, da oggi non lo potete più ignorare.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.96, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.97.

D'AMBROSIO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo a tutti i senatori che i tempi sono contingentati; concederò, pertanto, i dieci minuti previsti, ma non di più.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). L'emendamento 1.97 è strettamente legato e subordinato all'emendamento che ho precedentemente illustrato, che non è stato approvato. Infatti, è chiaro che per arrivare a quel numero di scarcerazioni bisognava eliminare tutte le esclusioni fatte nel comma 2 e, poiché secondo me se la pena è afflittiva per uno lo è per tutti, mi sembrava equo che venisse concessa la stessa diminuzione, in proporzione, a tutti quanti.

Intendo, pertanto, ritirare l'emendamento 1.97.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1000a, presentato dal senatore Caforio, e 1.1002a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1001a e 1.1003a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1010, presentato dal senatore Caforio, e 1.1012, presenato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1011 e 1.1013 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1020, presentato dal senatore Caforio, e 1.1022, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1021 e 1.1023 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1030, presentato dal senatore Caforio, e 1.1032, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1031 e 1.1033 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1040, presentato dal senatore Caforio, e 1.1042, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1041 e 1.1043 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1050, presentato dal senatore Caforio, e 1.1052, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1051 e 1.1053 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106, identico agli emendamenti 1.1060 e 1.1062.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Credo che la nostra posizione sia ormai chiara, però mi corre l'obbligo di stigmatizzare quello che ha fatto un Gruppo, semplicemente per questioni mediatiche e per poter dire che ha presentato 1.500 emendamenti. Non ha fatto altro che moltiplicare, in maniera acerebrata, per tre e per quattro gli stessi emendamenti per mostrare all'opinione pubblica che erano tanti. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN). Credo che questo sia non solo scorretto, ma veramente indegno per chi lo ha fatto perché dimostra che non è neanche capace di studiarsi gli emendamenti. Credo che tutto questo, fatto dal senatore Di Pietro, vada denunciato. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, UDC e AN).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1060, presentato dal senatore Caforio, e 1.1062, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1061 e 1.1063 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1070, presentato dal senatore Caforio, e 1.1072, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1071 e 1.1073 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.99, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.990, presentato dal senatore Caforio, e 1.992, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.991 e 1.993 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.98, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.980, presentato dal senatore Caforio, e 1.982, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.981 e 1.983 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1080, presentato dal senatore Caforio, e 1.1082, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1081 e 1.1083 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1090, presentato dal senatore Caforio, e 1.1092, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1091 e 1.1093 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1100a, presentato dal senatore Caforio, e 1.1102, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1101a e 1.1103a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.111, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1110, presentato dal senatore Caforio, e 1.1112, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1111 e 1.1113 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1120, presentato dal senatore Caforio, e 1.1122, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1121 e 1.1123 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1130, presentato dal senatore Caforio, e 1.1132, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1131 e 1.1133 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1140, presentato dal senatore Caforio, e 1.1142, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1141 e 1.1143 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1150, presentato dal senatore Caforio, e 1.1152, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1151 e 1.1153 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1160, presentato dal senatore Caforio, e 1.1162, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1161 e 1.1163 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1170, presentato dal senatore Caforio, e 1.1172, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1171 e 1.1173 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118, identico agli emendamenti 1.1180 e 1.1182.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Formisano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.118, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1180, presentato dal senatore Caforio, e 1.1182, presentato dal senatore Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1181 e 1.1183 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1190, presentato dal senatore Caforio, e 1.1192, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1191 1.1193 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1200, presentato dal senatore Caforio, e 1.1202, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1201 1.1203 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1210, presentato dal senatore Caforio, e 1.1212, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1211 e 1.1213 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.122, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1220, presentato dal senatore Caforio, e 1.1222, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1221 1.1223 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1230, presentato dal senatore Caforio, e 1.1232, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1231 1.1233 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1240, presentato dal senatore Caforio, e 1.1242, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1241 1.1243 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.125, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1250, presentato dal senatore Caforio, e 1.1252, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1251 1.1253 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.126, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1260, presentato dal senatore Caforio, e 1.1262, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1261 1.1263 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1320, presentato dal senatore Caforio, e 1.1322, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1321 1.1323 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.130, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1300a, presentato dal senatore Caforio, e 1.1302a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1301a 1.1303a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1310, presentato dal senatore Caforio, e 1.1312, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1311 e 1.1313 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1270, presentato dal senatore Caforio, e 1.1272, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1271 1.1273 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.129, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1290, presentato dal senatore Caforio, e 1.1292, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1291 1.1293 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.128, identico agli emendamenti 1.1280 e 1.1282.

 

GIAMBRONE (Misto-IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.128, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1280, presentato dal senatore Caforio, e 1.1282, presentato dal senatore Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1281 e 1.1283 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.133, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1330, presentato dal senatore Caforio, e 1.1332, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1331 1.1333 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.134, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1340, presentato dal senatore Caforio, e 1.1342, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1341 1.1343 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.135, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1350, presentato dal senatore Caforio, e 1.1352, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1351 e 1.1353 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.136, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1360, presentato dal senatore Caforio, e 1.1362, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1361 e 1.1363 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.137, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1370, presentato dal senatore Caforio, e 1.1372, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1371 e 1.1373 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.138, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1380, presentato dal senatore Caforio, e 1.1382, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1381 e 1.1383 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.139, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1390, presentato dal senatore Caforio, e 1.1392, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1391 e 1.1393 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.140, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1400a, presentato dal senatore Caforio, e 1.1402a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.401a e 1.1403a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.141, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1410, presentato dal senatore Caforio, e 1.1412, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1411 e 1.1413 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.142, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1420, presentato dal senatore Caforio, e 1.1422, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1421 e 1.1423 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.143, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1430, presentato dal senatore Caforio, e 1.1432, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1431 e 1.1433 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.144, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1440, presentato dal senatore Caforio, e 1.1442, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1441 e 1.1443 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.145, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1450, presentato dal senatore Caforio, e 1.1452, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1451 e 1.1453 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.146, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1460, presentato dal senatore Caforio, e 1.1462, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1461 e 1.1463 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.147, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1470, presentato dal senatore Caforio, e 1.1472, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1471 e 1.1473 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.148, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1480, presentato dal senatore Caforio, e 1.1482, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1481 e 1.1483 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.149, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1490, presentato dal senatore Caforio, e 1.1492, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1491 e 1.1493 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.150, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1500a, presentato dal senatore Caforio, e 1.1502a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1501a e 1.1503a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.151, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1510, presentato dal senatore Caforio, e 1.1512, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1511 e 1.1513 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.152, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1520, presentato dal senatore Caforio, e 1.1522, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1521 e 1.1523 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.153, identico agli emendamenti 1.1530 e 1.1532.

GIAMBRONE (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (Misto-IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.153, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1530, presentato dal senatore Caforio, e 1.1532, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1531 e 1.1533 sono stati ritirati.

DE GREGORIO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE GREGORIO (Misto-IdV). Signor Presidente, ribadisco di aver ritirato, al pari della senatrice Rame, tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne aveva già preso atto.

Metto ai voti l'emendamento 1.154, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.1540, presentato dal senatore Caforio, e 1.1542, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1541 e 1.1543 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.155, presentato dal senatore Formisano, identico gli emendamenti 1.1550, presentato dal senatore Caforio, e 1.1552, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1551 e 1.1553 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.156, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1560, presentato dal senatore Caforio, e 1.1562, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1561 e 1.1563 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.157, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1570, presentato dal senatore Caforio, e 1.1572, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1571 e 1.1573 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.158, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1580, presentato dal senatore Caforio, e 1.1582, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1581 e 1.1583 sono stati ritirati.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.159, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1590, presentato dal senatore Caforio, e 1.1592, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1591 e 1.1593 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.160, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1600, presentato dal senatore Caforio, e 1.1602, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1601 e 1.1603 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.161, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1610, presentato dal senatore Caforio, e 1.1612, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1611 e 1.1613 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.169, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1690, presentato dal senatore Caforio, e 1.1692, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1691 e 1.1693 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.163, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1630, presentato dal senatore Caforio, 1.1632, presentato dal senatore Giambrone, e 1.170, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1631 e 1.1633 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.171, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.173, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4002, presentato dalla senatrice Palermo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.174, identico agli emendamenti 1.1740 e 1.1742.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.174 - che vorrei sottolineare all'attenzione dell'Aula - propone l'inserimento, fra i reati non inclusi nell'indulto, del reato di peculato. Si tratta dei reati per la verità più odiosi, perché commessi contro la pubblica amministrazione e da pubblici ufficiali.

Da questo punto, comincia un elenco di emendamenti che fanno riferimento a reati contro la pubblica amministrazione, a cui segue un elenco di emendamenti per reati contro l'amministrazione della giustizia. Sebbene il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario, chiedo che su ognuno di essi si proceda con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, riservandomi di intervenire ulteriormente sugli emendamenti successivi, a partire da quelli a pagina 198 del fascicolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Formisano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.174, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1740, presentato dal senatore Caforio, e 1.1742, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1741 e 1.1743 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.175, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1750, presentato dal senatore Caforio, e 1.1752, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1751 e 1.1753 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.176, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.177, presentato dal senatore Formisano, 1.1770, presentato dal senatore Caforio, e 1.1772, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1771 e 1.1773 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.178, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.179, presentato dal senatore Formisano, 1.1790, presentato dal senatore Caforio, e 1.1792, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1791 e 1.1793 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.180, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.181, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.182, presentato dal senatore Formisano, 1.1820, presentato dal senatore Caforio, e 1.1822, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1821 e 1.1823 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.183, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.184, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.185, presentato dal senatore Formisano, 1.1850, presentato dal senatore Caforio, e 1.1852, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1851 e 1.1853 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.186, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.187, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.188, presentato dal senatore Formisano, 1.1880, presentato dal senatore Caforio, e 1.1882, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1881 e 1.1883 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.167, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1670, presentato dal senatore Caforio, e 1.1672, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1671 e 1.1673 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.189, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1890, presentato dal senatore Caforio, e 1.1892, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1891 e 1.1893 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.193.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Credo che l'emendamento 1.193, che non ho la speranza sia approvato, raggiungerà quanto meno un risultato, cioè toglierà ogni alibi a chi dichiara che comunque le vittime verranno risarcite, che il reato non viene cancellato, che si è pensato anche al danno che è stato fatto. La bocciatura ovviamente prevedibile di questo emendamento dimostrerà senza alcun dubbio che non interessa nulla di tutto ciò.

In questo caso si parla dei corruttori, ma evidentemente la ratio è la stessa anche per i concussi o per i corrotti: comunque, noi liberiamo tutti, anzi voi liberate tutti. Non importa se il danno è stato in parte o in tutto riparato, non importa se le vittime sono state ristorate, non importa se il danno alla pubblica amministrazione in qualche modo è pervenuto a minori effetti, basta liberare. C'è questa cupio liberandi (lasciatemela definire così), per cui bisogna aprire le porte dei penitenziari e tutti fuori. Mi viene in mente la trasmissione televisiva «Liberi tutti».

Ebbene, questo accade per oggi e per il futuro: come abbiamo prima dimostrato, le porte del penitenziario non si chiuderanno più per molti anni.

Non so se avete ricevuto anche voi, colleghi, le lettere molto preoccupate da parte di alcune camere di commercio estere. Io ho ricevuto una missiva dalla camera di commercio degli USA, che mi segnala come ad esempio tutti i reati di contraffazione, legati alla violazione dei marchi, verranno completamente sanati con questo provvedimento.

Pensate quale immagine stiamo dando all'estero e come gli investitori stranieri potranno venire nel nostro Paese ad investire. Ricordo che negli anni '80 e poi negli anni '90 l'Italia ha sottoscritto numerosissimi patti internazionali contro la corruzione, ne ho sottoscritto uno anch'io in Messico pochi anni fa per quanto riguarda le Nazioni Unite. Noi andiamo a sottoscrivere patti contro la corruzione e poi diciamo al mondo intero: «Abbiamo scherzato, liberiamo tutti».

Abbiamo ancora poche occasioni per avere un sussulto di dignità in quest'Aula, ma ormai l'ora è tarda, il dibattito non c'è, le decisioni sono state prese, il Senato ratifica supinamente le decisioni della Camera. Prendiamo atto di questo clima; io però non mi arrendo, come non si arrendono i colleghi della Lega Nord Padania, ed andremo fino in fondo in questa battaglia, che crediamo sia una battaglia di civiltà. (Applausi del Gruppo LNP).

BALBONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BALBONI (AN). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 1.193, presentato dal senatore Castelli, e annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Chiedo su questo emendamento la votazione con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Balboni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.193, presentato dai senatori Castelli e Balboni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.190, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamento 1.1900, presentato dal senatore Caforio, 1.1902, presentato dal senatore Giambrone, e 1.191, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1901 e 1.1903 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.192, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1920, presentato dal senatore Caforio, e 1.1922, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1921 e 1.1923 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.194, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1940, presentato dal senatore Caforio, e 1.1942, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1941 e 1.1943 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.195, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.196, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.198, presentato dal senatore Formisano, 1.1980, presentato dal senatore Caforio, e 1.1982, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1981 e 1.1983 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.199, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.1990, presentato dal senatore Caforio, e 1.1992, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.1991 e 1.1993 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2000a, presentato dal senatore Caforio, e 1.2002a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2001a e 1.2003a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2010, presentato dal senatore Caforio, e 1.2012, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2011 e 1.2013 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2020, presentato dal senatore Caforio, e 1.2022, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2021 e 1.2023 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2030, presentato dal senatore Caforio, e 1.2032, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2031 e 1.2033 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2040, presentato dal senatore Caforio, e 1.2042, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2041 e 1.2043 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205, identico agli emendamenti 1.2050 e 1.2052.

 

GIAMBRONE (Misto-IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2050, presentato dal senatore Caforio, e 1.2052, presentato dal senatore Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2051 e 1.2053 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.206, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2060, presentato dal senatore Caforio, e 1.2062, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2061 e 1.2063 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.207, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2070, presentato dal senatore Caforio, e 1.2072, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2071 e 1.2073 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.208, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2080, presentato dal senatore Caforio, e 1.2082, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2081 e 1.2083 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.209, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2090, presentato dal senatore Caforio, e 1.2092, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2091 e 1.2093 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.210, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2100a, presentato dal senatore Caforio, e 1.2102a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2101a e 1.2103a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2110, presentato dal senatore Caforio, e 1.2112, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2111 e 1.2113 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.212, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2120, presentato dal senatore Caforio, e 1.2122, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2121 e 1.2123 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.213, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2130, presentato dal senatore Caforio, e 1.2132, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2131 e 1.2133 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.214, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2140, presentato dal senatore Caforio, e 1.2142, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2141 e 1.2143 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.215, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2150, presentato dal senatore Caforio, e 1.2152, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2151 e 1.2153 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.216, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2160, presentato dal senatore Caforio, e 1.2162, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2161 e 1.2163 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.217, presentato dal senatore Formisano, idntico agli emendamenti 1.2170, presentato dal senatore Caforio, e 1.2172, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2171 e 1.2173 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.218, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2180, presentato dal senatore Caforio, e 1.2182, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2181 e 1.2183 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.219, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2190, presentato dal senatore Caforio, e 1.2192, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2191 e 1.2193 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.220, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2200a, presentato dal senatore Caforio, e 1.2202a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2201 e 1.2203a sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221, identico agli emendamenti 1.2210 e 1.2212.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Formisano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.221, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2210, presentato dal senatore Caforio, e 1.2212, presentato dal senatore Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2211 e 1.2213 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.222, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2220, presentato dal senatore Caforio, e 1.2222, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2221 e 1.2223 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.223, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2230, presentato dal senatore Caforio, e 1.2232, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2231 e 1.2233 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.224, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2240, presentato dal senatore Caforio, e 1.2242, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2241 e 1.2243 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.225, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2250, presentato dal senatore Caforio, e 1.2252, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2251 e 1.2253 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.226, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2260, presentato dal senatore Caforio, e 1.2262, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2261 e 1.2263 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.227, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2270, presentato dal senatore Caforio, e 1.2272, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2271 e 1.2273 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.228, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2280, presentato dal senatore Caforio, e 1.2282, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2281 e 1.2283 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.229, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2290, presentato dal senatore Caforio, e 1.2292, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2291 e 1.2293 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.230, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2300a, presentato dal senatore Caforio, e 1.2302a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2301a e 1.2303a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.231, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2310, presentato dal senatore Caforio, e 1.2312, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2311 e 1.2313 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.232, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2320, presentato dal senatore Caforio, e 1.2322, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamento 1.2321 e 1.2323 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.233, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2330, presentato dal senatore Caforio, e 1.2332, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2331 e 1.2333 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.234, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2340, presentato dal senatore Caforio, e 1.2342, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2341 e 1.2343 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.235, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2350, presentato dal senatore Caforio, e 1.2352, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2351 e 1.2353 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.236, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2360, presentato dal senatore Caforio, e 1.2362, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2361 e 1.2363 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.237, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2370, presentato dal senatore Caforio, e 1.2372, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2371 e 1.2373 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.238, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2380, presentato dal senatore Caforio, e 1.2382, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2381 e 1.2383 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.239, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2390, presentato dal senatore Caforio, e 1.2392, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2391 e 1.2393 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.240, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2400a, presentato dal senatore Caforio, e 1.2402a, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2401a e 1.2403a sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.241, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2410, presentato dal senatore Caforio, e 1.2412, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2411 e 1.2413 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.242, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2420, presentato dal senatore Caforio, e 1.2422, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2421 e 1.2423 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.243, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2430, presentato dal senatore Caforio, e 1.2432, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2431 e 1.2433 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.244, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2440, presentato dal senatore Caforio, e 1.2442, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2441 e 1.2443 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.245, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2450, presentato dal senatore Caforio, e 1.2452, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2451 e 1.2453 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.246, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2460, presentato dal senatore Caforio, e 1.2462, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2461 e 1.2463 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.247, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2470, presentato dal senatore Caforio, e 1.2472, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2471 e 1.2473 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.249.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, una piccola rivincita: quando abbiamo fatto la riforma del diritto societario cui - ricordo - tutta Europa plaude, la maggioranza, incluso il senatore D'Ambrosio che dice di non aver fatto mai politica - su questo mi consenta di dissentire -, l'ha trasformata nel cosiddetto «falso in bilancio», che è una falsità perché tutti quanti possono vedere che il falso in bilancio è rimasto un reato.

Per anni ci hanno letteralmente perseguitato dal punto di vista mediatico, dicendo che avevamo cancellato i reati societari e che volevamo proteggere i delinquenti, i farabutti e quant'altro. Ebbene, con l'emendamento 1.249 vale una delle due affermazioni: o noi in qualche modo ci pentiamo o invece andiamo avanti su una linea di rigore. Noi vogliamo e crediamo che dall'indulto vengano esclusi coloro i quali si sono macchiati di reati societari. Adesso vorrei capire cosa farà la maggioranza. Chi saranno coloro i quali diventeranno amici dei furbetti? (Applausi dal Gruppo AN).

Vedete, c'è una questione che a me ha lasciato perplesso. C'è un dubbio che mi arrovella da un po' di tempo: come mai l'indulto e l'amnistia non sono mai passati nella scorsa legislatura e oggi invece passano così rapidamente, così a tamburo battente anche in quest'Aula? Cos'è cambiato rispetto al passato? L'anno scorso i detenuti erano 59.000, oggi sono 60.000; in compenso avevamo qualche posto in meno perché nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006 sono stati creati altri posti disponibili, passando da 41.000 a 45.000. Che cos'è cambiato?

Due cose ho trovato cambiate, poi magari ce ne sono altre di cui mi piacerebbe discorrere, ma vedo che qui non si riesce ad innescare alcun dibattito. La prima è che sono cambiati il Governo e il Ministro della giustizia, ovviamente. Nella scorsa legislatura c'era un Ministro che era contrario, oggi ce n'è uno favorevole.

Il secondo cambiamento che mi viene in mente riguarda il caso UNIPOL. Non sarà che è arrivato un messaggio? Non sarà che i furbetti delle Coop hanno inviato un messaggio dicendo: attenzione, o ci tirate fuori dai pasticci o noi parliamo? (Applausi dai Gruppi AN e LNP). Ovviamente, deve essere questo un altro motivo per il quale l'indulto passa così rapidamente perché, come abbiamo più volte denunciato, l'indulto non si applica a chi sta in carcere, quindi non è vero che si applica per deflazionare le carceri. Si applica molto di più e in maggior misura a chi in carcere rischia di andarci e, visto che siamo in tema di assicurazioni, si sono garantiti l'assicurazione contro il carcere, perché con questo provvedimento in carcere non ci vanno più e non parleranno più. Questo è il punto fondamentale.

Chiedo su questo emendamento il voto elettronico per vedere come voteranno i moralisti della sinistra. (Applausi dai Gruppi LNP e AN).

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Intervengo, signor Presidente, per chiedere al senatore Castelli di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.249 e per chiedergli se non si oppone a una votazione segreta su questo emendamento.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Se è mia facoltà stabilire come votare, chiedo la votazione palese, perché credo che sia molto importante vedere come si esprimono i colleghi, tenendo presente il Paese, su questo tema.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.249, presentato dai senatori Castelli e Formisano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2480, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.250, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.251, presentato dal senatore Formisano, 1.2510, presentato dal senatore Caforio, e 1.2512, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2511 e 1.2513 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.252, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2520, presentato dal senatore Caforio, e 1.2522, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2521 e 1.2523 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.254, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2540, presentato dal senatore Caforio, e 1.2542, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2541 e 1.2543 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.257, identico agli emendamenti 1.4003, 1.259, 1.2590, 1.2592.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Presidente, intervengo semplicemente per chiarire che l'emendamento 1.257 tratta del voto di scambio elettorale politico-mafioso, con l'introduzione dell'articolo 416-ter, come esclusione dall'indulto.

Poiché emendamenti identici a questo sono firmati anche dai colleghi del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani e dai colleghi dell'Italia dei Valori e penso che al suo contenuto non siano insensibili anche colleghi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia o dell'UDC - per non parlare della sinistra che dovrebbe essere assolutamente sensibilissima a questo problema - chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.257, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.4003, presentato dalla senatrice Palermi e da altri senatori, 1.259, presentato dal senatore Formisano, 1.2590, presentato dal senatore Caforio, e 1.2592, presentato dal senatore Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2591 e 1.2593 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.260, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.261, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori, 1.262, presentato dal senatore Formisano, 1.2620, presentato dal senatore Caforio, e 1.2622, presentato dal senatore Giambrone.

 

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2621 e 1.2623 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.256, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2560, presentato dal senatore Caforio, 1.2562 presentato dal senatore Giambrone, e 1.263, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2561 e 1.2563 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.264, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.265, presentato dal senatore Formisano, 1.2650, presentato dal senatore Caforio, e 1.2652, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2651 e 1.2653 sono stati ritirati.

MUGNAI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MUGNAI (AN). Intervengo per segnalare che, per un mero errore materiale, nella votazione sull'emendamento 1.249 è risultato un voto contrario espresso dal sottoscritto.

PRESIDENTE. Quanto ci segnala resterà agli atti, senatore Mugnai.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.281, identico agli emendamenti 1.266, 1.267, 1.2670 e 1.2672.

 

CASTELLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.281, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.266, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori, 1.267, presentato dal senatore Formisano, 1.2670, presentato dal senatore Caforio, e 1.2672, presentato dal senatore Giambrone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2671 e 1.2673 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.268, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.269, presentato dal senatore Formisano, 1.2690, presentato dal senatore Caforio, e 1.2692, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2691 e 1.2693 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.270, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.271, presentato dal senatore Formisano, 1.2710, presentato dal senatore Caforio, e 1.2712, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2711 e 1.2713 sono stati ritirati

Metto ai voti l'emendamento 1.278, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.272, presentato dal senatore Formisano, 1.2720, presentato dal senatore Caforio, e 1.2722, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2721 e 1.2723 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.279, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.273, presentato dal senatore Formisano, 1.2730, presentato dal senatore Caforio, e 1.2732, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendanti 1.2731 e 1.2733 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.282, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2820, presentato dal senatore Caforio, e 1.2822, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2821 e 1.2823 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.274, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2740, presentato dal senatore Caforio, e 1.2742, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2741 e 1.2743 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.275, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2750, presentato dal senatore Caforio, e 1.2752, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2751 e 1.2753 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.283, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.276, presentato dal senatore Formisano, 1.2760, presentato dal senatore Caforio, e 1.2762, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2761 e 1.2763 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.4004, presentato dal senatore Formisano.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.277, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2770, presentato dal senatore Caforio, 1.2772, presentato dal senatore Giambrone, e 1.284, presentato dal senatore Balboni.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2771 e 1.2773 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.285, presentato dai senatori Buccico e Valentino.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.287, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.288, presentato dai senatori Buccico e Valentino.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4012, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.289, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2890, presentato dal senatore Caforio, e 1.2892, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2891 e 1.2893 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.290, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.291, presentato dal senatore Formisano, 1.2910, presentato dal senatore Caforio, e 1.2912, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2911 e 1.2913 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4005.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, intervengo a proposito dell'emendamento 1.4005. Stiamo parlando dei reati di rapina aggravata e di estorsione aggravata, per le quali questo emendamento propone l'esclusione oggettiva dall' indulto. Sono proprio i reati che sono soggetti al maggior tasso di recidività. Noi chiediamo che almeno questi siano esclusi dall' indulto.

Su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4005, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.292, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2920, presentato dal senatore Caforio, e 1.2922, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2921 e 1.2923 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.296, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2960, presentato dal senatore Caforio, e 1.2962, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2961 e 1.2963 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.298, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.2980, presentato dal senatore Caforio, e 1.2982, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.2981 e 1.2983 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.300a, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.3000, presentato dal senatore Caforio, e 1.3002, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3001 e 1.3003 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.4050, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.301a, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.3010, presentato dal senatore Caforio, e 1.3012, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3011 e 1.3013 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.305, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.309, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.3090, presentato dal senatore Caforio, e 1.3092, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3091 e 1.3093 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.312, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.3120, presentato dal senatore Caforio, e 1.3122, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3121 e 1.3123 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.311, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.3110, presentato dal senatore Caforio, e 1.3112, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3111 e 1.3113 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.310, presentato dal senatore Formisano, identico agli emendamenti 1.3100, presentato dal senatore Caforio, e 1.3102, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3101 e 1.3103 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 314, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

L'emendamento 1.4006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.307, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.315, presentato dal senatore Formisano, 1.3150, presentato dal senatore Caforio, e 1.3152, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3151 e 1.3153 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.313, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.306, presentato dal senatore Formisano, 1.3060, presentato dal senatore Caforio, e 1.3062, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3061 e 1.3063 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.308, presentato dal senatore Castelli, identico agli emendamenti 1.302b, presentato dal senatore Formisano, 1.3020, presentato dal senatore Caforio, 1.3022, presentato dal senatore Giambrone, e 1.4007, presentato dalla senatrice Palermi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3021 e 1.3023 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.303a, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.3030, presentato dal senatore Caforio, e all'emendamento 1.3032, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3031 e 1.3033 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.316, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.3160, presentato dal senatore Caforio, e all'emendamento 1.3162, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3161 e 1.3163 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.4008, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4008a, presentato dalla senatrice Palermi e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.318, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.3180, presentato dal senatore Caforio, e all'emendamento 1.3182, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3181 e 1.3183 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.319, presentato dal senatore Castelli, identico all'emendamento 1.320, presentato dal senatore Formisano, all'emendamento 1.3200, presentato dal senatore Caforio, e all'emendamento 1.3202, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.3201 e 1.3203 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.4009, presentato dal senatore Formisano.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4010, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.323, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.325, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.324, presentata dal senatore Formisano, fino alle parole «con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.324 e gli emendamenti da 1.3240 a 1.4011, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame e del senatore De Gregorio, che sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.360, presentato dal senatore Formisano, fino alle parole « con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.360 e gli emendamenti da 1.3600a a 1.3752, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame e del senatore De Gregorio che sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.381, presentato dal senatore Formisano, identico all'emendamento 1.3810, presentato dal senatore Caforio, e all'emendamento 1.3812, presentato dal senatore Giambrone.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.3811 e 1.3813 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.382, presentato dal senatore Formisano, fino alle parole « con le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.382 e gli emendamenti da 1.3820 a 1.3972, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame e del senatore De Gregorio che sono stati ritirati.

Onorevoli colleghi, l'esame degli emendamenti all'articolo 1 è così concluso. La votazione dell'articolo 1 è accantonata per consentire all'Assemblea di pronunciarsi sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.1.

DE GREGORIO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE GREGORIO (Misto-IdV). Signor Presidente, ho rinunciato personalmente alla presentazione degli emendamenti di cui al testo appena votato, ma vorrei avere la facoltà di sottoporre ai colleghi dell'Assemblea i vari emendamenti presentati sull'argomento del reinserimento. È infatti vero che noi oggi ci pronunciamo rispetto ad un indulto che dà la possibilità a decine di migliaia di persone di uscire dalle carceri, ma è anche vero che è importante che questa Assemblea si preoccupi di individuare la possibilità di un reale reinserimento di questi soggetti nella società civile.

Gli emendamenti propongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficeranno dell'indulto di cui alla presente legge e che si trovino in condizioni di disagio economico. Ritengo che il reinserimento sia un dovere morale di questo Parlamento. Vi invito a riflettere sulla questione.

Chiedo, ove possibile, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Gregorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Formisano, fino alle parole «società civile».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1 e gli emendamenti da 1.0.100 a 1.0.402, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame, che sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Formisano, fino alle parole «n. 354».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.2 e gli emendamenti dall'1.0.200 all'1.0.302, ad eccezione di quelli a firma della senatrice Rame che sono stati ritirati.

Onorevoli senatori, abbiamo concluso l'esame degli emendamenti. (Generali applausi).

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, sull'emendamento 1.0.2 aveva chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il collega Zavoli.

PRESIDENTE. Mi spiace sinceramente, senatore Boccia, ma non mi è stato comunicato.

Mi scuso personalmente con il senatore Zavoli.

ZANDA (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, mi permetta di congratularmi con lei e di ringraziarla per la conduzione della seduta, che è stata veramente di grandissima professionalità. (Generali applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zanda. In finanziaria, quando ero espressione della maggioranza, facevo anche di meglio! Temo, quindi, che non si ripeterà!

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 16,31)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei rovinare il record del vice presidente Calderoli; quindi, proseguiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, la questione relativa all'indulto che oggi ci riunisce è quanto mai attuale e riguarda il provvedimento generale di clemenza richiamato dall'articolo 174 del codice penale ed ispirato a ragioni di opportunità politica e sociale che rendono quanto mai necessaria l'approvazione del disegno di legge in esame. (Brusìo).

PRESIDENTE. Senatore Barbato, attenda un attimo per consentire il deflusso dei senatori dall'Aula.

Prego, senatore Barbato, ora prosegua pure il suo intervento.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Intendiamo dare una risposta al problema annoso ed insostenibile del sovraffollamento delle carceri atteso ormai da ben 15 anni, sollecitato da più parti. Mi riferisco, in particolare, all'appello - che è stato più volte richiamato da altri colleghi durante il dibattimento - del Santo Padre, Giovanni Paolo II, rivolto alle Camere il 14 novembre 2002, nel quale egli evidenziava come, senza compromettere la necessaria tutela della sicurezza, meriti attenzione la situazione delle carceri.

La situazione insostenibile e di crescente invivibilità delle carceri giustifica l'intervento senza indugio, al fine di ripristinare la legalità nei nostri penitenziari e l'efficienza nel campo della giustizia penale. Basti pensare che nelle case circondariali sono ammassati in condizioni aberranti circa 20.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili. Si tratta di condizioni inconciliabili con lo spirito della nostra Carta costituzionale e con la funzione della pena di natura rieducativa e riabilitativa.

L'articolo 27 della Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». È, inoltre, regola indiscussa del buon vivere civile, peraltro spesso disattesa, che nella sanzione si dovrebbe offrire al reo un percorso espiativo indirizzato verso il pieno recupero ed il reinserimento nella società. Purtroppo, in Italia, allo stato attuale il sovraffollamento costituisce una pena aggiuntiva a quella comminata dal giudice e finisce per rendere quasi inesistente la possibilità di percorsi individuali di riabilitazione sociale.

Il paradosso è alla luce del giorno: proprio laddove si lavora per il recupero, si annidano le cause di un non recupero e di recidiva. Perciò, l'indulto vuole essere, e si impone, quale vera e propria urgenza sociale.

Nessuno di noi considera l'indulto panacea dei mali delle prigioni e non vi è dubbio alcuno che si deve procedere nel senso di una complessa riforma. Voglio sottolineare, però, in maniera decisa che su un piano stanno le opinioni politiche, su un altro, ben distinto, la morale. Non possiamo in alcun modo accettare che taluni, nascondendosi dietro falsi proclami demagogici, dipingano come immorali coloro che si sono fatti promotori di una misura di clemenza e si sono spesi in una celere adozione del provvedimento.

Ovviamente sarebbe riduttivo ed errato intenderlo esclusivamente come un mero sconto di pena in favore dei soggetti condannati per ripagarli delle assurde condizioni carcerarie; né si può confondere un indice di voluto adeguamento ai tempi con l'ipocrita e sterile critica che vorrebbe imputare al Governo la difesa dell'illecito.

Non dimentichiamo che dalla legge in esame sono esclusi quei reati che destano nella collettività un particolare allarme sociale, proprio come chiedeva il Santo Padre. Gli stessi soggetti, in maniera strumentale e menzognera, si premurano di celare all'opinione pubblica che nessuna eccezione sarà riconosciuta per i terroristi italiani e internazionali, per i mafiosi, per i nuovi schiavisti, per gli usurai, per gli sfruttatori della prostituzione, per gli stupratori, per i pedofili, per i rapitori, per i razzisti e per i commercianti di stupefacenti. Così come non sono a rischio i processi, né i diritti dei risparmiatori truffati, neanche gli esiti delle azioni civili incardinate aventi ad oggetto i reati indultati.

Nel contempo, corre l'obbligo di sottolineare che mediante la concessione dell'indulto si salvaguardano anche i diritti di chi opera quotidianamente nelle strutture penitenziarie, riferendomi al personale amministrativo e di polizia penitenziaria, nonché a quanti si occupano del recupero sociale dei detenuti a cui va garantito un luogo di lavoro quantomeno sicuro, laddove la condizione attuale determina una vera e propria umiliazione per queste categorie.

Pertanto, il provvedimento di clemenza, per il quale ci schieriamo positivamente, dev'essere inteso quale mezzo per il ripristino della legalità e del buon governo dell'amministrazione della giustizia.

Noi del Gruppo Popolari-Udeur, quindi, rispondendo ad una condizione di emergenza, voteremo favorevolmente alla concessione dell'indulto e mi dispiace che, uscendo da questo palazzo, qualche ora fa, io abbia incontrato manifestanti con bandiere di un partito di questa maggioranza di coalizione; un partito di parte. Non bisogna ergersi a censore e condannare gli altri. Questo è il messaggio che volevo dare, con rispetto, agli amici che invece stanno creando molta confusione nell'opinione pubblica.

Rispetto dignitosamente il pensiero dell'opposizione che democraticamente e onestamente, secondo la sua forma mentis, ha dato il proprio contributo a questo documento: mi riferisco ad Alleanza Nazionale e alla Lega Nord, che giustamente hanno fatto opposizione perché era un loro diritto. Non condivido, invece, quando l'opposizione proviene da questa maggioranza. Questo è il punto nodale per ristabilire un contesto rispettoso dei diritti fondamentali dell'uomo e della legalità. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur e del senatore Biondi).

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, mi corre l'obbligo di precisare subito che questo non era un provvedimento di maggioranza; lo ha ribadito il Presidente del Consiglio così come il ministro della giustizia: si tratta di un provvedimento parlamentare. Sotto questo profilo, quindi, è stato giusto e sarà sempre giusto che quando i provvedimenti sono di natura parlamentare, vi sia il più ampio dibattito, al di là degli schieramenti e quindi al di là delle maggioranze e delle opposizioni.

Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, credo si possa dire che il nostro comportamento in quest'Aula è stato di una linearità nella battaglia...

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). L'insulto però è un'altra cosa. (Richiami del Presidente).

 

PRESIDENTE. Per favore, senatore Barbato! Ma che fa, scende anche per parlare? Ha già parlato.

Prego, senatore Formisano.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Mi dispiace perché, tra l'altro, io e il senatore Barbato militiamo nello stesso Gruppo, quello Misto, in onore del quale ho dovuto accettare, per rispetto delle altre sensibilità diverse da quelle dell'Italia dei Valori, di contenere in pochi minuti i nostri interventi, per serietà e rispetto verso gli altri senatori.

Questa mattina nel mio intervento ho sostenuto che avremmo condotto con serenità, con sobrietà, ma con fermezza la nostra battaglia qui in Aula, entro quelle 48 ore che sono oggettivamente poche per affrontare un problema, l'indulto, che credo non si affrontasse in Italia da quindici anni ed oltre.

Credo che il comportamento mantenuto in Commissione prima e in Aula dopo non consenta assolutamente di dare un giudizio che non sia di estrema serietà per una battaglia nella quale crediamo e che abbiamo deciso di sostenere dentro e fuori dall'Aula. Si tratta di una battaglia nella quale pensiamo di non essere isolati nel Paese. Certo, gli eccessi sono fisiologici alla democrazia, ma credo che, tutto sommato, la battaglia dell'Italia dei Valori sia stata condotta in buona fede e con disponibilità a valutare qualsiasi apertura sin da stamattina, se fosse venuta.

Ho apprezzato la conduzione dei lavori della Commissione giustizia e, in particolare, l'atteggiamento del relatore, che in alcuni casi si è rimesso all'Aula. Debbo constatare che la sensibilità evidentemente è stata scarsa rispetto al relatore, che da alcune parti ho sentito addirittura definire relatore di minoranza. Ricordo ai colleghi che così lo hanno definito che si tratta di un relatore di una Commissione, indipendentemente dai ruoli di maggioranza o di minoranza, perché esaminavamo un provvedimento che nasceva nel Parlamento.

L'Aula non ha ritenuto di valutare le aperture offerte dal relatore rispetto ad un miglioramento del testo; non ha ritenuto di considerare fondate alcune osservazioni che per noi invece lo sono, esposte dal senatore D'Ambrosio; non ha ritenuto di colmare una lacuna inspiegabile e risolvere la difficoltà che noi dell'Italia dei Valori abbiamo su un punto specifico, ossia spiegare ai cittadini perché, per quanto riguarda i reati di associazione mafiosa, è prevista la non inclusione nell'indulto per gli articoli 416 e 416-bis, ma non per il 416-ter.

Questo dubbio resterà, e non mi pare che sia stato superato da quanto sostenuto dal senatore Casson nel suo intervento. Debbo apprezzare invece il relatore che ha fornito giurisprudenza all'Aula sull'utilità del mantenimento nel codice dell'articolo 416-ter. Probabilmente più avanti - mi auguro che non sia così - capiremo perché questa esclusione sia stata così fortemente voluta da una maggioranza trasversale rispetto a quella che oggi governa il Paese.

Signor Presidente,concludo osservando che ero fra quelli che hanno ascoltato la richiesta di Papa Giovanni Paolo II alle Camere riunite di un provvedimento di clemenza. Bene, Presidente, non credo che la clemenza che stiamo dando con questo provvedimento sia quella invocata dal Papa. Non penso che egli abbia invocato clemenza per i furbetti del quartiere o per altri che sicuramente non rientrano nella previsione che aveva in mente il Papa quando ci chiedeva di fare questo; probabilmente pensava ai poveri cristi. Penso che con questo provvedimento non salviamo - mi auguro in buona fede da parte della stragrande maggioranza dell'Aula, ma non so se è così - né i poveri, né i cristi.

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, oggi abbiamo fatto qualcosa di molto importante, oggettivamente.

Al di là del provvedimento che verrà approvato, voglio ricordare che quest'Aula ha approvato anche degli ordini del giorno che impegnano il Governo a fare ciò che già il precedente Governo aveva tentato; anzi, ha progettato, appaltato e trovato fondi per la costruzione finalmente di nuove carceri con nuovi concetti. Finalmente il Governo, impegnato dal Parlamento, grazie anche al provvedimento di oggi, si impegna a realizzare ciò che fu progettato nella scorsa legislatura. Questa è la vera soluzione dei problemi di cui tutti abbiamo parlato. Oggi approviamo un provvedimento di clemenza, dopo tanti anni di dibattito, ma insieme a questo anche l'impegno della soluzione finale.

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome della maggioranza del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani.

Devo dire che in questi giorni abbiamo ascoltato le posizioni più disparate e vorrei operare una sottolineatura. In realtà stiamo parlando di uno strumento d'eccezione: questo è l'indulto. Invece abbiamo riempito l'indulto di una serie di riflessioni che sono giuste quando si parla delle riforme strutturali che riguardano il sistema penitenziario e l'ordinamento della giustizia.

Stante il collasso della giustizia penale e le condizioni di drammatica precarietà in cui versano le carceri, non vi è dubbio che un provvedimento di indulto sia, allo stato, assolutamente necessario e improrogabile. Sono passati sei anni dal Giubileo, quando un ampio «Cartello sociale» promosse la campagna per l'amnistia, l'indulto e un «piano Marshall» per le carceri e per il reinserimento sociale, vera e unica premessa per contrastare la recidiva e garantire maggior sicurezza ai cittadini. Sono passati quattro anni da quando tutto il Parlamento - ripeto: tutto - applaudì ripetutamente e calorosamente Giovanni Paolo II mentre invocava una riduzione delle pene e un provvedimento di clemenza. E sono, infine, passati sedici anni dall'emanazione dell'ultimo indulto.

In questo lunghissimo lasso di tempo, in assenza di risposte, la situazione nelle carceri si è fatta drammatica, tanto che a denunciare l'insopportabilità della situazione, e spesso a chiedere l'amnistia e l'indulto, sono ormai non solo i detenuti e le associazioni ma tutti gli operatori: la polizia penitenziaria, i medici e gli infermieri, gli educatori e gli assistenti sociali, i direttori, gli avvocati, i magistrati.

I numeri della crisi parlano chiaro. Non è dunque vero che aumentando le carcerazioni si riducono i reati: è vero esattamente il contrario.

Una valutazione seria presuppone che sia conosciuto e riconosciuto un dato di fatto: l'attuale sistema delle pene e dei luoghi preposti alla loro esecuzione non risarcisce nessuna delle vittime del reato ma costituisce invece una gigantesca ferita al diritto e ai diritti, una simbolica e ridondante punizione che serve a nascondere il vuoto della giustizia. Come definire diversamente il fatto che - per limitarsi solo agli ultimi cinque anni, dal 2000 al 2004 - ben circa 865.073 persone hanno beneficiato della prescrizione dei reati per i quali erano state inquisite?

Queste linee di tendenza, che crescono in parallelo, indicano le due facce non comunicanti dell'amministrazione della giustizia.

D'altro canto, va fatto un riferimento preciso anche a quello che sta accadendo negli ultimi otto anni. Se avessi una ragione per essere contrario all'indulto sarebbe l'esatto contrario di quello che ho sentito in quest'Aula: è fin troppo prescrittivo e non si può parlare di inclusione attraverso l'esclusione. Circa 15.000 persone verranno sottoposte a giudizio - e in parte sono già state sottoposte - per reati di tipo sociale. Signori, allo stato attuale in questo Paese un'applicazione dell'articolo 270, ossia quello sull'associazione sovversiva, non si nega a nessuno. Questa è una ferita del diritto.

L'indulto rappresenta quindi una delle precondizioni per un ripensamento complessivo del sistema penale e della sua funzione, nella prospettiva di una riforma radicale del sistema carcerario, incardinata sulla promozione di strumenti idonei a un effettivo recupero sociale.

Una percentuale alta delle persone in carcere si trova ristretta in attesa della definizione del giudizio e la popolazione carceraria è caratterizzata in gran parte da situazioni di disagio e di emarginazione, sempre più aggravate da scelte politiche e legislative che hanno esasperato la consistenza dei problemi: si pensi ai provvedimenti varati nella precedente legislatura in materia di tossicodipendenza o di immigrazione, ispirati da una logica punitiva che, incurante delle problematiche sottese a una vasta gamma di piccoli reati o alle condizioni drammatiche dei migranti, si è preoccupata soltanto dell'aspetto repressivo, nell'illusione che una sua applicazione estensiva potesse fungere da deterrente contro la reiterazione dei reati.

Non è dunque un caso che più di un terzo dei detenuti sia composto da stranieri, e che il numero dei tossicodipendenti sia giunto, alla fine del 2005, a circa 16.000 unità, con una percentuale di sieropositivi che raggiunge il 2,6 per cento. Le condizioni della detenzione sono in generale lesive della dignità umana: secondo una rilevazione effettuata dall'associazione Antigone e da altri dati forniti dall'associazione Papillon, è emerso un drammatico quadro di violazioni: circa il 90 per cento dei detenuti non ha la doccia nella propria cella, ma credo sia inutile parlare di quelli che sono i diritti negati perché sono alla luce e tutti quelli che hanno frequentato le carceri con mandato parlamentare, per il loro lavoro, per verificare quella che è la tenuta psicofisica oltre che le condizioni dei detenuti nel nostro Paese ne è al corrente.

D'altra parte, l'ultimo provvedimento, la legge n. 207 del 2003, di sospensione condizionata della pena (il cosiddetto indultino), pur avendo lo scopo condivisibile di superare le difficoltà sorte in seno allo schieramento politico circa l'approvazione di un provvedimento di amnistia e indulto, non ha sortito, e non poteva sortire, l'effetto desiderato di incidere in modo significativo sul sovraffollamento del carcere.

Un provvedimento di indulto si rende dunque necessario. A beneficiarne, sarà il sistema carcere nel suo complesso: basti ricordare che agli stessi operatori penitenziari è impedito oggi di svolgere con dignità il proprio lavoro, essendo anch'essi vittime delle inadempienze dello Stato, del mancato stanziamento delle risorse necessarie, delle piante organiche rimaste inattuate, delle promesse inevase.

Alcune cifre, particolarmente scandalose, possono dare l'idea della gravita della situazione: su 1.376 educatori previsti dalla pianta organica, ve ne sono attualmente in servizio circa 600, meno del 50 per cento, e lo stesso sottodimensionamento grava sugli assistenti sociali, gli psicologi, il personale amministrativo, quello infermieristico, gli agenti. Attualmente è in servizio un educatore ogni 207 detenuti, un assistente sociale ogni 48, uno psicologo ogni 148.

Uno sfoltimento delle presenze in carcere sarebbe dunque propedeutico al varo di un pacchetto di provvedimenti concreti riguardanti le condizioni di vita e di lavoro all'interno del carcere, la formazione, la salute, gli organici, l'istituzione di un difensore civico, le misure alternative alla detenzione, l'affettività.

Si tenga inoltre conto che al di là dell'indulto e la grazia, intervento rarissimo e a carattere strettamente individuale, in Italia c'è un solo strumento giuridico che consente di evitare la pena: la sospensione condizionale. Può usufruirne però, soltanto chi sia incensurato, abbia riportato condanne fino a due anni e non ricada nella reiterazione del reato per un lungo periodo di tempo, pena la revoca del provvedimento. Nonostante tali restrizioni, non tutti gli incensurati la ottengono e gli stranieri quasi mai.

Presidenza del vice presidente BACCINI(ore 16,53)

 

(Segue BULGARELLI). In pratica, vengono inflitte pene più alte di quelle che sarebbe ragionevole comminare, perché si dà per acquisito che se ne trascorrerà in carcere soltanto una parte. Ma questo ragionamento non è condivisibile per due motivi: il primo è che l'altra parte della condanna va comunque scontata, sia pure in misura alternativa; il secondo è che l'accesso alle misure alternative è molto selettivo e chi è socialmente, economicamente, culturalmente più debole rischia di non avere alcuna chance, finendo per scontare tutta la «doppia pena» in carcere.

Questo status quo costituisce un motivo in più per approvare finalmente un vero indulto.

Entrando nel merito delle tipologie di reato sulle quali l'indulto dovrebbe intervenire, so che all'interno della stessa maggioranza si è sviluppato un dibattito dai toni talvolta accesi riguardo le tipologie di reato che dovrebbero essere escluse dall'indulto, in particolare i reati finanziari, societari e quelli contro la pubblica amministrazione.

Pur considerando legittima la preoccupazione di evitare che a beneficiare del provvedimento siano soggetti condannati per reati particolarmente odiosi, come ad esempio quelli che hanno portato migliaia di persone a perdere i propri risparmi, non ritengo che per questo si debba rinviare ancora una volta un provvedimento atteso con trepidazione dalla popolazione carceraria, che non può essere ricattata con lo spauracchio della questione morale. La stragrande maggioranza dei detenuti che usufruirebbero dell'indulto è composta da povera gente, che ha commesso reati che non destano allarme sociale, spesso dettati dalla necessità. È a loro che dobbiamo guardare.

In ogni caso, l'indulto dovrà aprire una stagione di riforme del sistema giudiziario con cui garantire la difesa dei consumatori vittime delle speculazioni, la lotta alla grande criminalità economica, la confisca dei beni dei corrotti. Ora, intanto, dobbiamo pensare ai più deboli. Se non lo facessimo, questo sì sarebbe immorale. (Applausi dal Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE).

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte a un provvedimento sostenuto da gran parte delle forze politiche. Anche noi del Gruppo per le autonomie, sensibili alle istanze di clemenza, riteniamo che i tempi per approvare un provvedimento d'indulto - vista anche la tragica situazione delle nostre carceri - siano maturi.

Vogliamo, anche e soprattutto, dare seguito a una richiesta che il 14 novembre del 2002 nell'Aula di Montecitorio fu rivolta all'Italia dal sommo pontefice Giovanni Paolo II. Concedere un atto di clemenza per i detenuti, senza tuttavia compromettere la necessaria tutela della sicurezza dei cittadini: questo fu, in sintesi, l'appello di Papa Wojtyla sempre attento alla tragica situazione delle carceri italiane, nelle quali i detenuti vivono spesso in condizioni di penoso sovraffollamento.

Il Papa ci chiese un segno di clemenza verso di loro. Un segno di clemenza mediante una riduzione - non abolizione! - della pena, come chiara manifestazione di sensibilità, nonché per stimolare l'impegno di personale recupero in vista di un positivo reinserimento nella società.

Mi permetta, onorevole Presidente, di richiedere che a questo atto di clemenza segua anche un atto di grazia da parte del Capo dello Stato che comprenda quei reati politici compiuti in Alto Adige-Südtirol in una fase di massima tensione per la mancata attuazione delle misure a tutela delle minoranze (prevista dagli accordi internazionali) e che risalgono agli anni '60, ossia un periodo che fortunatamente ormai appartiene alla storia essendo passato quasi mezzo secolo.

Tornando a parlare del provvedimento in esame, ribadisco che il Gruppo per le Autonomie è favorevole all'approvazione di questo segno di clemenza. Occorre tuttavia mettere in chiaro una cosa: con l'approvazione di questo provvedimento non si può e non si deve considerare risolto il problema dell'umanizzazione delle carceri. Il problema, infatti, va risolto alla radice. In tal senso tengo a sottolineare che purtroppo l'impronta risocializzativa dell'ordinamento giuridico e il principio di umanizzazione della pena in pratica trovano spesso delle limitazioni.

Il terzo comma, dell'articolo 27 della Costituzione prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Occorre pertanto aprire un serio dibattito attorno alle politiche sociali per il sistema penale e penitenziario e promuovere un progetto di integrazione dei detenuti.

Entro ora nel merito del provvedimento posto all'attenzione di quest'Aula. L'indulto non si applica ai reati gravi come terrorismo, mafia, strage, pedofilia, prostituzione minorile, violenza sessuale, tratta di esseri umani, riciclaggio, sequestro di persona a scopo di estorsione e banda armata. Tuttavia, pur accogliendo con favore che il testo trasmessoci preveda l'esclusione delle pene accessorie definitive e temporanee, critichiamo fortemente che l'indulto si applichi per i reati finanziari, fiscali e contro la pubblica amministrazione. Di questo indulto potrebbero beneficiare, in caso di condanna, i responsabili dei più grandi scandali finanziari che ha conosciuto l'Italia: alludo ovviamente ai crack finanziari di Parmalat e Cirio. Ci trova pienamente d'accordo, invece, che non potranno usufruire dei benefici di questo provvedimento i colpevoli di reati di usura.

Onorevole signor Presidente, usufruiranno di questo provvedimento soprattutto coloro che hanno commesso cosiddetti reati minori. Il ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha affermato che l'indulto riguarderà circa 12.000 detenuti che verranno man mano rilasciati. In tal senso, richiediamo con fermezza che, con il loro rilascio, non venga messa in pericolo la sicurezza dei cittadini; esigiamo che gli scippatori, i borseggiatori, i rapinatori, colpevoli non solo del furto commesso, ma soprattutto di aver fatto passare alla propria vittima dei minuti o addirittura intere ore di puro terrore vengano, dopo il loro rilascio, rigorosamente sorvegliati. (Commenti del senatore Stiffoni). Il cittadino ha diritto di pretendere...

 

CASTELLI (LNP). Il cittadino non può essere sorvegliato! (Richiami del Presidente).

 

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, vada avanti, prego, non raccolga interruzioni.

 

PETERLINI (Aut). (Rivolgendosi al senatore Castelli). Parliamo dei detenuti la cui pena non è andata...

 

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, si rivolga alla Presidenza, prego.

 

PETERLINI (Aut). Il cittadino ha diritto di pretendere che, in concomitanza con questo atto di clemenza, vengano rafforzate dal Ministero dell'interno le misure di sicurezza e noi intendiamo farci promotori della messa in pratica di questa richiesta. Richiediamo inoltre seri piani di reinserimento sociale, affinché chi uscirà domani dal carcere non si ritrovi a delinquere nuovamente.

Con tutte le riserve espresse, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie a questo atto di clemenza, in quanto convinti che questo provvedimento sia necessario per fronteggiare l'emergenza delle carceri, ma al tempo stesso richiediamo che il Governo, ossia il Ministro dell'interno, intraprenda tutte le misure necessarie affinché la sicurezza dei cittadini non venga messa a repentaglio. (Applausi dal Gruppo Aut).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, dopo questo intervento in cui contemporaneamente si chiede di liberare i criminali e poi di pedinarli per garantire la sicurezza dei cittadini, credo dovrei concludere subito, perché non avrei più niente da dire.(Applausi dal Gruppo LNP). Di fronte a contraddizioni di questa natura, infatti, credo che nessuna parola abbia più alcun valore. Ma cercherò ugualmente di svolgere il mio intervento il più serenamente possibile.

La tendenza all'aumento della popolazione penitenziaria è un fenomeno mondiale, legato probabilmente a questioni di natura sociologica, socio-economica. Penso in particolare (lo dico senza voler criminalizzare il fenomeno) alle grandi migrazioni, che in questo momento si stanno svolgendo in tutto il mondo, a causa delle quali moltissime popolazioni sono sradicate dal loro luogo di origine e arrivano in Paesi lontani; molti di questi immigrati non hanno altra scelta se non quella di delinquere.

Se dovessimo avere lo stesso numero di detenuti che hanno gli Stati Uniti in rapporto alla popolazione, in Italia ci dovrebbero essere 400.000 detenuti, dato che negli Stati Uniti sono ben due milioni. È un fenomeno che travaglia tutti i Governi europei, se ne è parlato spesso anche in Consiglio giustizia e affari interni.

Quali le misure? Io posso citare quelle che ha messo in atto il Governo precedente, del quale mi onoro di aver fatto parte. Abbiamo cercato, da un lato, di introdurre misure deflattive e, dall'altro, di incrementare la vivibilità e la capacità ricettiva dei penitenziari. Ho citato prima, nel corso del dibattito, la legge Bossi-Fini, nella quale abbiamo introdotto una sorta di indulto permanente per i detenuti extracomunitari: coloro i quali accettano di tornarsene a casa propria possono essere liberati, se hanno ancora da scontare non più di tre anni. Con questa formula, ne abbiamo già liberati oltre 5.000.

Nel frattempo, abbiamo impiegato le risorse, sicuramente scarse, che avevamo a disposizione. Abbiamo creato 6.000 nuovi posti all'interno dei penitenziari, passando da 41.000 a 47.000 posti disponibili.

Abbiamo creato anche strumenti finanziari innovativi, quali illeasing, con il quale stiamo costruendo un nuovo padiglione a Bollate, e stiamo tentando, superati gli intralci burocratici, di costruire due nuovi penitenziari. Abbiamo ideato una nuova società di natura giuridica privatistica, che può quindi lavorare rapidamente, senza i lacci e i lacciuoli della burocrazia pubblica, la Dike Aedifica spa, a favore della quale ho visto con piacere stamattina che è stato approvato un ordine del giorno, che consentirà al Governo di proseguire su questa strada. Abbiamo quindi cercato di fronteggiare il fenomeno, senza mettere a repentaglio la sicurezza e il desiderio di giustizia dei cittadini.

Oggi cosa si fa? Si prende una scorciatoia - questo è del tutto evidente - e si dice che siccome lo Stato non è in grado di fronteggiare il fenomeno, anzi siccome questo Governo non ha voglia di affrontare tutti gli impegni, i rischi, le difficoltà che implica il fatto di fronteggiare questo fenomeno, si sceglie una via più semplice: aprire le porte del carcere.

Questa è la scelta fatta e quindi il principio della certezza della pena lo si è messo da parte. É stato recato un vulnus enorme ai cittadini. È stato creato un vulnus alla voglia di lavorare degli operatori di polizia, signor Presidente e colleghi. Pensate allo stato d'animo delle nostre forze dell'ordine che da domani si vedranno sbeffeggiate da quei criminali che magari pochi giorni prima avevano assicurato alla giustizia. Pensate con quale stato d'animo i nostri operatori delle forze dell'ordine avranno voglia di rischiare la vita, come fanno tutti i giorni, nelle nostre strade.

Credo che su tale questione non ci si sia abbastanza soffermati, ma credo che tutti voi abbiate ricevuto messaggi da parte di costoro in cui si dice di essere stufi di lavorare con abnegazione, di garantire alla giustizia i colpevoli, i criminali e poi il giorno dopo vederli nuovamente liberi. Prima accadeva solo con la magistratura, adesso accade anche con noi.

Credo siano dunque abbastanza i motivi di amarezza che emergono nell'affrontare questo provvedimento. È una resa. Una resa da parte del Governo, che ammette di non essere in grado di garantire nulla.

Ma l'aspetto più grottesco è stato ricordato prima dal senatore Peterlini (lo avevamo scritto anche noi in un ordine del giorno) vale a dire che da un lato si liberano i detenuti, dall'altro si approva un ordine del giorno in cui si chiede alle prefetture di fare attenzione perché sono stati liberati migliaia di criminali e di sorvegliare la situazione perché non si può sapere cosa può succedere sul territorio: questo è quanto era scritto ed abbiamo approvato! (Applausi dai Gruppi LNP e FI). È un dato di fatto. Da un lato, con l'approvazione del disegno di legge, si liberano migliaia di detenuti, dall'altro si approva un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a chiedere alle prefetture di fare attenzione per evitare che succeda il disastro.

Non credo che sia giusto ragionare in questi termini. Prima ci siamo opposti tout court al provvedimento in quanto tale. Abbiamo cercato di introdurre delle modifiche migliorative, ma non siamo riusciti neanche in questo. Vi ricordo che un provvedimento così devastante non è mai stato approvato in tutta la storia della Repubblica. È la prima volta che si approva un provvedimento di una vastità temporale così estesa.

Tutti coloro, compreso il sottoscritto, che fanno politica ad un certo livello prima o poi possono incappare in un abuso d'ufficio, in una querela o in qualche altra disavventura di ordine giudiziario, pur essendo le persone più oneste di questo mondo. Ci siamo garantiti tutti l'assicurazione.

Comunque, voglio concludere il mio intervento affrontando una questione che non può essere sottaciuta perché a latere, in mezzo e contemporaneamente a questa vicenda, si è creata un'altra situazione. Un Ministro della Repubblica ha dato dei ladri alla propria maggioranza, signor Presidente e colleghi. Questo fatto non può passare inosservato! (Applausi dai Gruppi LNP e FI). Non tolleriamo di essere governati da Ministri che danno dei ladri ai senatori e ai parlamentari della propria maggioranza. (Applausi dai Gruppi LNP e FI). È un tema sul quale si deve per forza ritornare in modo da dirimere il problema una volta per tutte. Capisco che è molto meglio fare finta di non sentire e mettere la testa sotto la sabbia a guisa di struzzi, ma il problema esiste e va risolto per il buon nome e la buona faccia del Paese, non per quello di questa o quella maggioranza.

Ma che spettacolo si sta dando alla pubblica opinione e soprattutto all'opinione internazionale? È un problema che va risolto. Non è soltanto una questione che riguarda il ministro Di Pietro, che cinicamente sta sfruttando un momento per lui, credo, mediaticamente ed elettoralmente favorevole, bensì una questione che riguarda i rapporti nella maggioranza e soprattutto tra Parlamento e Governo.

Credo che sia chiaro che voteremo contro. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e del senatore Balboni).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, è molto difficile prendere la parola nel Senato su un tema come quello dell'approvazione di questo provvedimento che reca la concessione di indulto perché la discussione, sebbene contenuta per un insieme di ragioni in uno spazio di tempo tutto sommato breve, ha messo in evidenza le ragioni contrarie alla concessione dell'indulto con molta forza da parte di un movimento politico che fa parte della maggioranza di Governo, di singoli parlamentari, alcuni dei quali hanno ricoperto compiti di straordinario rilievo (mi riferisco al collega D'Ambrosio, procuratore capo della Repubblica di Milano).

Abbiamo ascoltato i colleghi che hanno ricoperto nel Governo Berlusconi incarichi di grande rilievo come l'amico e collega Castelli, ministro della giustizia; il collega Mantovano; i colleghi di Alleanza Nazionale. Quindi, è molto difficile forse spiegare perché l'UDC anche al Senato come alla Camera dà un voto convinto a favore di questo provvedimento.

Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che il provvedimento comporta, ma abbiamo anche la percezione del carattere di straordinario rilievo della stesso. Lo possiamo cogliere innanzitutto dal punto di vista temporale: l'ultimo indulto fu concesso in questo Paese nel 1989, diciassette anni fa; e dal 1992, in base ad una legge costituzionale approvata allora, è previsto che l'indulto come l'amnistia siano concessi a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Assemblee. Soffermiamoci un attimo a riflettere su questi due fatti.

Diciassette anni fa, nel 1989, era un periodo nel quale si concludeva una vicenda di politica internazionale di grande rilievo, com'era quella dell'Unione sovietica e del Muro di Berlino.

La legge costituzionale del 1992 porta a maggioranza dei due terzi i provvedimenti di amnistia e di indulto che precedentemente erano stati approvati con molta frequenza, come abbiamo ascoltato anche in questa discussione, tra il 1947 e il 1992, appunto. Tutti ricordano altrettanto l'importanza straordinaria del primo provvedimento di amnistia dell'allora ministro della giustizia, Togliatti, che riguardava evidentemente un fenomeno di straordinario significato politico-storico per questo Paese.

Ho la pretesa di ritenere che stiamo dando vita, in questo dibattito al Senato, a qualcosa di analogo rilievo, molto maggiore delle critiche che abbiamo ascoltato, non perché le critiche non siano meritevoli di ascolto o siano soltanto motivate da intenti demagogici, ma perché attengono alla normalità del provvedimento, cioè alla percezione che si tratta di un provvedimento normale.

A mio giudizio così non è per due ragioni: una di carattere molto storico ed è la ragione per la quale l'UDC ha votato a favore di questo provvedimento alla Camera e la ragione per la quale vota a favore del provvedimento al Senato. Vi è una radice fortissima di ispirazione cristiana, che non è il carattere umanitario, non è l'appello del Santo Padre soltanto perché è di tipo buonistico; la radice profonda dell'ispirazione cristiana - voleva e ha voluto per molti secoli - che le istituzioni carcerarie fossero nel centro della vita cittadina, che non fossero rimossi, anche dal punto di vista urbanistico, luoghi della sofferenza, come possono essere gli ospedali o, appunto, le carceri.

Vi era una radice cristiana che insegnava che visitare gli infermi ed i carcerati era un dovere dei cristiani. Questo dovere è la radice per la quale riteniamo che questo provvedimento, per la prima volta adottato dopo il 1989, ha un valore strategico di cambiamento. Occorre che noi ci riappropriamo del senso dell'appartenenza, delle sanzioni, che sono destinate a privare della libertà le persone, come fatto che ci riguarda e non come fatto che riguarda solo altri.

Non è solo un fatto di eccessiva sovrappopolazione delle carceri, problema anch'esso importante. Anche se non ci fosse la sovrappopolazione il problema ci riguarderebbe, perché non può essere irrilevante il fatto che questa rimozione l'abbiamo vissuta per molto tempo come psicologica, psicoanalitica e anche fisica. Con questo provvedimento tendiamo a riappropriarsi del problema carcere come problema anche nostro.

Questo è un fatto di straordinario rilievo; è la ragione per la quale, in quest'Assemblea, vi sono state convergenze di incredibile natura politica, convergenze di chi ritiene che chi è nelle carceri si trova lì necessariamente per motivi di giustizia di classe. Mi riferisco soprattutto ai colleghi della sinistra di provenienza di analisi marxista della società e lo dico con cognizione di causa, perché ho cominciato a occuparmi seriamente di questo fenomeno, e forse non l'ho mai fatto a sufficienza, trent'anni fa quando insegnavo alla facoltà di scienze politiche dell'Orientale. Allora, infatti, un corso speciale di diritto costituzionale fu suggerito dagli studenti sul tema della Costituzione nelle carceri. Da loro ho imparato a capire che si trattava di un argomento molto diverso da quello con il quale abbiamo fatto i conti quando abbiamo affrontato il problema dell'amnistia e dell'indulto.

Il secondo motivo per cui siamo favorevoli a questo provvedimento è che abbiamo sentito dire, anche qui che vi è stata una reazione molto forte anche da parte di alcuni colleghi che hanno svolto funzione di magistrato, che vi è il tentativo di riappropriarsi politicamente di una funzione che impropriamente per molti decenni è stata attribuita all'ordine giurisdizionale (Applausi dal Gruppo UDC) come funzione in base alla quale si decide quale potere viene esercitato, nei confronti di chi c'è l'esercizio obbligatorio dell'azione penale, quali condanne vengono irrogate.

Con questo provvedimento cominciamo lentamente anche a riappropriarci di una parte del potere legislativo che riguarda la sanzione delle carceri. Ovviamente se questo è l'inizio di una riflessione complessiva, questa deve partire dal codice penale, dalla gerarchia dei reati, in ordine ai quali vi è l'affollamento nelle carceri di un tipo anziché di un altro tipo. Nell'ordine del giorno che abbiamo approvato, per le parti che abbiamo approvato, vi è ovviamente l'indicazione della sollecitazione a ripartire dal codice penale. Non vi è dubbio che il problema dell'affollamento è strettamente legato al tipo di reato che è una conseguenza di com'è organizzato il codice penale, che non è l'ultimo dei codici sui quali porre mano.

Mi sembra del tutto significativo che per la prima volta diamo vita a un provvedimento di indulto dopo quella che noi consideriamo la fine della prima Repubblica, che è avvenuta, anche per quanto riguarda il mio partito, probabilmente perché avevamo capito fino a che punto, avendo introdotto la regola dei due terzi per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, in quel momento stavamo rinunciando come partito (mi riferisco a quelli che erano nella Democrazia Cristiana all'epoca) all'esercizio di un potere legislativo che ritenevamo in fondo nostro proprio dal 1948 in poi e che invece stava diventando un potere cogestito nel quale occorreva la convergenza all'epoca del maggior partito di opposizione che era ancora il partito comunista dopo la caduta del muro di Berlino. Oggi invece si tende a mettere insieme due culture radicalmente diverse. La prima di queste riconosce una maggior libertà nel momento della commissione di reati e quindi fa parte di una generale cultura liberale anche da questo punto di vista.

Sono molto lieto, quindi, che noi convergiamo in questo provvedimento come Gruppo UDC, come Gruppo di Forza Italia con cui vi è una comune radice da questo punto di vista, ma anche con gran parte dei colleghi del centro‑sinistra. Condividiamo il provvedimento perché comprendiamo che le loro sono ragioni diverse da quelle che secondo noi sono a fondamento del provvedimento medesimo. Ecco perché comprendiamo tutti i motivi di preoccupazione che questo provvedimento contiene e li rimettiamo all'attenzione del Governo per quanto riguarda la sicurezza.

Vorrei far presente al senatore Castelli che il provvedimento non è contraddittorio con la sicurezza in sé. Evidentemente, l'immaginare che una parte delle persone che oggi sono in carcere verrà rimessa in libertà diventa anche un problema di tutela della sicurezza; così come noi ci rendiamo che coloro i quali saranno liberati dallo status di carcerati dovranno ovviamente non essere messi in condizione di dover tornare nelle carceri di lì a pochi mesi.

Questo è un problema di reinserimento nella società civile che riguarderà, lo dico ai colleghi, molto di più quanto non sia avvenuto alla Camera il problema delle pena accessorie. Il reinserimento nella vita civile, infatti, riguarda le pene accessorie molto più di quanto non si ritenga e vi è un moralismo deteriore che da questo punto di vista fa ritenere le pene accessorie come del tutto irrilevanti. Comunque, Presidente, non ho intenzione di utilizzare altro tempo.

Volutamente ho chiesto che l'UDC non partecipasse alla discussione generale perché ritenevo che il lavoro fatto alla Camera fosse più che sufficiente per capire le ragioni politiche di fondo e volevo soltanto aggiungere, dal punto di vista politico, perché è stato chiesto in quest'Aula, per quale ragione gli ex democristiani sono così favorevoli a questo provvedimento.

Lo ripeto ancora una volta. Le ragioni sono due: la radice cristiana della nostra ispirazione ci chiede che il carcere ci appartenga e non sia una questione estranea ed il fatto che la politica in questo modo si riapproprierà di una funzione impropriamente attribuita alla magistratura.

Sono due ragioni di valore superiore alle preoccupazioni che pure in Aula ho ascoltato.

Per queste ragioni il Gruppo dell'UDC voterà compattamente a favore. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Peterlini. Congratulazioni).

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, l'argomento che stiamo trattando merita di essere affrontato con serietà e con grande rispetto verso le diverse sensibilità. È per questo che non scenderemo in polemica con un Ministro autosospeso che manifesta contro la sua maggioranza, ridotta ormai alla rango di Banda Bassotti. Il nostro orizzonte culturale spazia da Cesare Beccaria a Norberto Bobbio, passando per Mario Gozzini e Alessandro Galante Garrone, e non include certo, né Topolino né Walt Disney né tantomeno il fondamentalismo travaglista, non nel senso di un travaglio interiore, ma di un giornalista che scrive su un giornale di sinistra. (Applausi dai Gruppi RC-SE e FI).

Il nostro impianto costituzionale è incentrato sul principio di eguaglianza e di legalità, intimamente connessi, un'eguaglianza che deve essere, non solo formale, ma anche sostanziale, e una legalità che, proprio a causa dell'impossibilità di garantire ai cittadini l'uguaglianza, specie quella sostanziale, può essere violata per previsione costituzionale. Non c'è dubbio che la grazia, l'indulto e l'amnistia rompano il patto di legalità tra i cittadini e lo Stato, come pure non c'è dubbio che tale rottura sia permessa dalla Costituzione, che pure si pone come garanzia suprema della legalità. Non c'è una contraddizione costituzionale.

L'articolo 3, comma secondo, dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. La stragrande maggioranza dei detenuti deve questa loro condizione proprio alla mancata rimozione di quegli ostacoli. È per questo che un provvedimento di clemenza non può non essere visto come una delle tante possibilità di risarcimento sociale impostaci dalla Costituzione.

Certo ci vogliono riforme strutturali per svuotare le carceri, prima tra tutte un approdo al sistema penale minimo con un sostanzioso ricorso alle pene alternative al carcere, poi il depotenziamento dei meccanismi di incarcerazione che stanno aumentando in modo esponenziale in Italia, in Europa e in tutto il mondo. L'ex ministro Castelli non ha detto perché, ma questa esponenzialità della incarcerazione è data proprio dal fatto che si risponde sempre più col carcere, la più economica delle soluzioni, ai problemi dell'emarginazione sociale, dell'immigrazione, della malattia mentale (in Francia stanno rimettendo in galera i malati mentali) e della droga, tanto per indicare alcune delle più importanti autostrade che portano alla reclusione o, meglio, all'esclusione dalla vita civile.

Non costruiamo più carceri. Tutti gli studi criminologici ci dicono che più ne costruiamo più le riempiamo. Cerchiamo perlomeno di non mandarci chi, potendo avere delle opportunità, non sarebbe destinato a andarci e poi di dare a chi ne esce una opportunità di ravvedimento. Non appelliamoci alla certezza della pena, perché in Italia la certezza della pena già c'è, ma è riservata ai poveracci, che non hanno la possibilità di una adeguata difesa né possono accedere ai benefìci. (Applausi dal Gruppo RC-SE) perché non hanno una casa, non hanno un lavoro, non hanno qualcuno che garantisca per loro e così scontano sempre tutti la pena per intero.

Signor Presidente, la validità di un sistema giudiziario o di un sistema difesa può essere testata, come si suol dire, sotto molti punti di vista (la lentezza dei processi ed altro). Uno dei test più importanti è il carcere. Ebbene, siamo passati dal fascismo alla democrazia con tutta la sua Costituzione, da un'Italia contadina ad un'Italia postfordista, ma la composizione sociale della popolazione carceraria non è migliorata, anzi è peggiorata. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

La stragrande maggioranza dei detenuti non è composta da delinquenti (anche questo è un brutto termine da utilizzare verso le persone), ma è composta da persone analfabete o semianalfabete. Una volta si affermava che in galera ci andava chi non sapeva né leggere né scrivere; ora c'è anche un mare di extracomunitari e, quindi, si può affermare che in galera ci va chi non sa leggere, chi non sa scrivere e chi non sa neanche parlare. È a questi che noi dobbiamo guardare!

Il collega D'Ambrosio si è fermato alla scuola positiva di Ferri, ma poi la cultura giuridica è andata molto più avanti.

Il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà convintamente questo provvedimento di concessione dell'indulto perché rappresenta uno stimolo a porre mano ad una seria e complessiva riforma del nostro sistema penale: l'unica riforma che potrebbe rendere inutile nel futuro il varo di un'ulteriore amnistia o di un ulteriore indulto. (Applausi dal Gruppo RC-SE, Ulivo e FI. Congratulazioni).

 

Presidenza del presidente MARINI(ore 17,25)

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto finale che sarà espresso dai componenti del Gruppo di Alleanza Nazionale sul disegno di legge di concessione dell'indulto, con l'eccezione - in tutta ovvietà - di quei senatori che, a titolo personale, hanno già fatto sapere o faranno eventualmente sapere con dichiarazioni in dissenso di vederla diversamente.

Per quanto riguarda Alleanza Nazionale (che è e continua a rimanere contraria rispetto alla «scorciatoia» del provvedimento di clemenza, come temporanea e quindi inidonea soluzione a problemi penitenziari e di giustizia, che hanno ben marcato carattere strutturale), «vederla diversamente» vuol dire, signor Presidente, considerare la concessione dell'indulto cosa giusta e opportuna in sé, oltre che cosa giusta ed opportuna per come è stata congegnata dalla maggioranza di parlamentari, che si è formata alla Camera dei deputati e che si formerà qui in Senato.

Alleanza Nazionale ritiene invece che vi siano forti e fondati argomenti che militano nella direzione del considerare il disegno di legge incongruo e mal concepito, per le sue contraddittorietà, per le sue palesi incongruenza ed inopportunità (talune delle quali anche ricordate dal relatore, sebbene assai sommessamente, come del resto impone la «parte di giornata» di oggi che a lui tocca recitare), oltre che inaccettabile in sé.

Il provvedimento in esame, infatti, è inaccettabile in sé per molteplici motivi. Innanzi tutto, esso non è e non potrà mai essere uno strumento di politica criminale; inoltre, con sua buona pace, senatore Manzione, questo è (e vuole continuare ad essere) un Paese che, malgrado taluni cattivi maestri e taluni non autorevoli portatori di diversa opinione, crede nel diritto e non nel «diritto ad orologeria», come inevitabilmente è quando un Paese che, non riuscendo a garantire giustizia, fa finta di risolvere il problema assumendo che non vi sia (in un certo momento) alcuna ragione per aver "bisogno di giustizia".

Il disegno di legge è inaccettabile in sé anche perché è contrario a princìpi di giustizia; perché è rappresentativo di una giustizia con la logica dello sconto; perché è rappresentativo di un Paese che non è in grado di esprimere una direzione di marcia seria ed univoca, in una decisiva area del confronto sociale e delle esigenze sociali, qual è quella della tutela dei diritti e della necessità di sicurezza, cioè - in uno - della determinata aspirazione dei suoi cittadini ad una buona qualità di vita, che sia legittimo compenso delle fatiche, delle rinunce e degli sforzi che sono da essi quotidianamente affrontati; ancora, perché (ahimè) contribuisce a dipingere il nostro Stato, soprattutto agli occhi degli interlocutori internazionali, come il Paese del "tutto che finisce in burletta", del "solleone", assai bravo nell'enunciare i grandi princìpi e assai rapido nel trovare le più rapide soluzioni per non rispettarli.

Ho ricevuto in questi giorni, colleghi di Forza Italia, come tutti voi, le perorazioni dell'industria dell'informatica, della musica, del cinema, della letteratura, di quell'industria che abbiamo ascoltato con attenzione quando si è trattato di stabilire leggi, anche severe, a protezione dei loro saperi, che sono i nostri attuali e futuri saperi, dall'indebita appropriazione degli stessi ad opera di scaltre organizzazioni criminali, maestre del doppio reato, del furto di beni di altri e dello sfruttamento di poveracci per la relativa rivendita. Quell'industria oggi ci chiede di escludere dal novero dei reati che beneficiano dell'indulto quelli che li riguardano.

Vi chiedo scusa, colleghi, e chiedo scusa a chi ha fatto la richiesta, ma non ho potuto trattenere il sorriso per la doppia ingenuità: come è possibile chiedere a chi è determinato a concedere indulto, senza pensare di escludervi, per esempio, coloro i quali hanno compiuto omicidi, con le sevizie successive di cui ancora in questi giorni siamo stati costretti a leggere, e di escludervi invece coloro che, meno sanguinosamente, trafficano con i beni della proprietà intellettuale? E come è possibile - posto che in carcere di costoro non ve ne è uno - chiedere a chi vuole l'indulto di platealmente smentire il grande alibi, che è quello della norma svuota carceri?

In ogni caso ad Alleanza Nazionale, formazione politica come è, che ha quale proprio fondante valore quello di essere composta da gente, fra la gente, non può appartenere un provvedimento che è testimonianza, invece, di incolmabile distanza tra lo Stato e chi Governa lo Stato, tra il comune sentire delle persone e chi governa le persone.

Ci ha ripetuto il ministro Mastella, ci ripetono i colleghi della maggioranza, che quella dell'indulto è una misura indispensabile prima dell'estate, prima del momento di maggiore sofferenza per chi si deve misurare con le ristrettezze del carcere, e che tale è la ragione per cui è stato necessario imprimere al provvedimento l'irragionevole accelerazione che ne ha di fatto impedito anche il più banale miglioramento.

Mi vengono in mente, signor Ministro, un bel po' di anziani e di nostri concittadini senza condizionatori d'aria e tuttavia altro non posso che dirle si tratta di una bugia, questa sua e della sua maggioranza, che è bugia fra le tante di questi giorni, che non ci è sfuggita, e che non sfuggirà alla gente. Si tratta di una bugia che fa il paio con quella che è rappresentata dalle ispirate parole con cui il ministro Bersani e il vice ministro Visco hanno cercato di giustificare le loro recenti iniziative. Si tratta di una bugia, perché ben sappiamo, signor Presidente, che è banale tattica politica (della politichetta con la «p» minuscola) quella di assestare all'inizio della legislatura i colpi più duri e meno graditi agli elettori - tasse e amnistie, fra questi - con la convinzione che gli elettori poi dimenticheranno, in quell'attitudine tutta italiana all'assuefazione, nel tempo che intercorrerà rispetto alle successive elezioni.

Non sarà così questa volta, perché le successive elezioni non si faranno attendere, non solo perché siete una maggioranza composta da pochi, ma soprattutto perché siete una maggioranza composta da arroganti, fedeli servitori non di chi vi ha fornito il voto per governare, in tutta buona fede, ma solo di quei poteri forti, vecchi e nuovi, di quelle cupole e di quelle nomenclature che non vi hanno lesinato il loro appoggio, e che vi hanno fornito i loro strumenti (scrutatori e presidenti di seggio compresi), perché poteste vincere il confronto elettorale, nella ridicola misura con cui l'avete peraltro vinto.

Non sarà così questa volta, perché non dimenticheranno i professionisti, non dimenticheranno gli ingegneri, i dottori commercialisti, gli avvocati, i farmacisti, i tassisti, i panettieri, tutti coloro che pagheranno il conto della vista lunga del ministro Bersani, e del braccio corto del vice ministro Visco.

Non sarà così questa volta, perché non dimenticherà la gente che ha subito le conseguenze dei reati che sono oggi da voi perdonati e dalla gente che subirà le conseguenze dei nuovi reati che saranno compiuti a partire da domani. Ho detto prima delle bugie, tra le bugie. E devo aggiungere, le omertosità, tra le omertosità. Devo dare atto, in relazione a queste ultime, che il presidente della 2a Commissione, senatore Cesare Salvi, non ha avuto esitazione alcuna ad accogliere con intelligenza politica - e con intelligenza, e basta - la mia richiesta che fosse ascoltato il Ministro dell'Interno o chiunque del suo Dicastero, a qualsiasi livello, fosse dallo stesso ritenuto, perché il Ministro dell'Interno ci dicesse quali sono le sue previsioni, le sue valutazioni e le iniziative preventive, soprattutto, con riferimento all'aumento dei reati atteso nei prossimi mesi, in conseguenza della ritrovata libertà - in alcuni casi della completa libertà - da parte di decine di migliaia di persone la cui stragrande maggioranza è costituita da delinquenti professionali e abituali nella sostanza.

Mi spiace per il senatore. Manzione, che si è un po' lamentato della reiterazione dell'argomento, ma il fatto è - e resta - che il Ministro dell'Interno non è venuto, il Ministro dell'Interno non ha risposto. Non ha ritenuto che fosse ragionevole che il Parlamento fosse informato, prima di decidere di quali saranno, per i cittadini, per il Paese, per la sua economia, le conseguenze del provvedimento che sarà deliberato. Forse la verità è che il Ministro non ha avuto il tempo per pensarci; forse il Ministro non sa quali conseguenze possono attendersi e forse le vorrà apprendere dopo, a cose fatte, così come il senatore Brutti ha ieri cercato di convincere che è intelligente che sia.

Forse, è meglio il silente ed assente Ministro dell'interno, rispetto a chi, dalle parti della giustizia, non ha viceversa avuto il minimo riguardo, non solo istituzionale, ma finanche personale, nel rappresentare in maniera falsa ed omertosa la situazione per come si assume che sia.

Ci è stato detto che il provvedimento di indulto riguarderà circa 12.750 detenuti e che il Ministro ha stimato tale numero tenendo conto - in anticipo rispetto a quando questo è poi accaduto - che la Camera avrebbe da una parte aumentato il relativo numero, portando dal 31 dicembre 2005 (come era nella prospettazione iniziale) al 2 maggio 2006 la data entro cui potevano essere impunemente compiuti reati dai soggetti interessati.

In secondo luogo, ci è stato altresì detto che la Camera avrebbe da altra parte diminuito il relativo numero, escludendo chi ha compiuto taluni reati.

Ci fa piacere apprendere che ai cento sottosegretari che il presidente Prodi ha voluto intorno a sé ora si sia anche aggiunto, nell'ombra come gli è caratteristico, anche il mai sufficientemente lodato Otelma, mago e divinatore, perché solo a questi sarebbe riuscito un esercizio come quello che ci è stato propinato; che è stato propinato a me, signor Presidente, ma anche a colleghi senatori come Castelli e D'Ambrosio, che - non tra le stelle, ma assai più semplicemente sul sito Internet del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) - hanno letto il vero numero dei detenuti che saranno resi liberi senza aver espiato pena, o avendola espiata solo in parte: non più di 22.000, non meno di 17.000.

 

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la invito a concludere.

 

CARUSO (AN). Ma la verità, colleghi, è ancora un'altra e la stessa ci viene disinvoltamente e omertosamente taciuta. Il provvedimento di indulto non riguarda i soli detenuti ed è quindi una bugia quella di chi sostiene che si tratta di un provvedimento di clemenza verso chi è in carcere.

Il provvedimento di indulto riguarda infatti un numero almeno dieci volte superiore a quello dei detenuti indicati dal ministro Mastella, perché riguarda infatti anche le circa 50.000-60.000 persone affidate, con libertà limitata e controllata, agli Uffici dell'esecuzione penale esterna, perché riguarda anche le ulteriori 60.000 persone che, condannate in via definitiva, sono in attesa che i tribunali di sorveglianza si pronuncino proprio sul fatto se esse devono essere destinati al carcere o, viceversa, all'Esecuzione penale esterna. Circa 140.000-150.000 persone che hanno commesso reati saranno da domani libere, completamente libere perché nemmeno ad una misura di sicurezza accompagnatoria avete pensato, signori della maggioranza, e ci avete permesso di proporre.

Questa è la verità ministro Mastella, ed è fra le ragioni per cui Alleanza Nazionale voterà contro il disegno di legge. Non perché si sente migliore di qualcun altro - come lei ha poco fa sussurrato - ma perché ha sempre creduto in una giustizia che non fosse mai esemplare, ma semplicemente proporzionata ed effettiva e non ha cambiato ora idea. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, colleghe e colleghi, onorevole ministro Mastella, rappresentanti del Governo, credo che il 29 luglio sia una bella giornata perché è la prima volta che in Parlamento si discute, ci si divide, si affrontano articoli ed emendamenti, ma non siamo costretti, dalla camicia di forza di talune decisioni imposte alla stessa maggioranza e all'opposizione, a prendere o a lasciare, bere o affogare.

Possiamo pertanto discutere serenamente per l'eccezionalità della misura che stiamo per assumere. Bene ha detto il collega Bulgarelli qualche minuto fa: discutiamo come se questo provvedimento costituisse una realtà generale. Si tratta di una eccezione, una penosa eccezione, che deriva dall'entità di tempo che ha diviso un precedente provvedimento rispetto anche a quello che nel 1992 ha deciso il Parlamento, con legge costituzionale, indicando che occorrevano due terzi dei deputati e senatori perché la legge avesse la possibilità di essere applicata.

Tutto ciò significa eccezionalità: non è un'eccezionalità politica, non crea degli archi rampanti tra chi è all'opposizione o chi alla maggioranza attuale.

No, non è questo e mi spiace che non sia stato colto da molti. Questa è una valutazione che la Costituzione chiede al di là delle differenze politiche, che restano e dividono gli schieramenti, quando il problema investe questioni molto diverse, che sono etico-politico-giuridiche e insieme rappresentano la politica nel senso più greco del termine, intendendo cioè quello che è necessario in un determinato momento storico.

Allora, eviterò le polemiche con chi va a mezzo servizio tra il Governo e l'opposizione: capisco la tentazione propagandistica, l'ho praticata tante volte anche io. Questo, tuttavia, è un tema che non lo consente. Ho avuto piacere che il collega Formisano abbia fatto un discorso molto misurato, gliel'ho detto di persona, perché è così che si manifestano le diversità.

Tuttavia desidero dire che Forza Italia nel prendere questa posizione è convinta, non da motivi d'interesse politico e nemmeno propagandistico, perché sappiamo che la pubblica opinione, fomentata da alcuni qualunquismi di tipo giuridico, talvolta viene contro i sentimenti personali della gente, del popolo. In questo caso si vota finalmente come vuole la Costituzione, senza vincolo di mandato, ognuno a seconda delle proprie convinzioni e dei propri sentimenti.

Posso dire che una misura come questa elimina non una pena, ma due, forse tre. Carnelutti diceva, infatti, che il processo è già una pena e molte volte si va in galera anni dopo il reato commesso. La durezza della carcerazione significa anche l'abbandono di un recupero che la vita civile aveva consentito. Certo, si è commesso un delitto. I delitti e le pene sono certamente gemelli nella necessità che siano gli uni prevenuti e gli altri repressi, quando è necessario. Tuttavia, ci sono i momenti, non dell'indulgenza, ma della ragione; momenti in cui si deve decidere stabilendo il criterio che è presente anche nel codice: quello della prevalenza tra due valori che possono entrare in conflitto e per i quali, e dai quali, bisogna trarre la motivazione di una decisione razionale e non dettata da taluni istinti.

Ha ragione il senatore Castelli quando ha detto stamani di non essere mosso da bassi istinti. Anzi, siete mossi da istinti che posso riconoscere come elevati, non bassi. Non credo che chi decida in un modo possa appartenere alla Banda Bassotti e qualcun'altro alle pie vergini, che assumono atteggiamenti sempre all'insegna di una castità che è tutta da dimostrare. Credo, invece, che in un caso come questo, la nostra scelta debba essere estremamente e rigorosamente razionale.

Nel carcere - chi ci è andato lo sa - convive una realtà vergognosa. Ho difeso recentemente un pentito che poi si è pentito e ha militato dalla parte ritenuta sbagliata da qualche parte della magistratura. Ha scritto tante lettere di sofferenza, poi ho saputo che a Busto Arsizio è morto suicidato o suicidatosi: è ancora in corso l'inchiesta.

Mi chiedo quanti non resistano a una vita carceraria dove la compressione della comunità e, talvolta, le stesse opportunità che il carcere offre - la stessa televisione e la radio - sono motivi di tortura nella convivenza compressa della gente che sta insieme.

Perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, quando discutiamo di queste cose dobbiamo immaginare che da una parte ci siano i giustizialisti e dall'altra i garantisti? Non è così; è nel processo che devono esservi le garanzie.

Quando si riceve una pena, questa deve essere scontata, ma lo Stato, nella Costituzione, ha previsto l'indulto: a chi è stato affidato il compito di decidere sull'indulto? Non è più il sovrano che, qualche volta, gratificava con il condono i peggiori dei suoi sudditi per assicurarsene i favori, ma è il popolo, oggi, rappresentato in Parlamento, che decide, con una maggioranza di sentimenti e di opinioni - non una maggioranza politica anche se ho sentito usare questo termine a meno che per politico si intenda la polis -. Non si tratta di una maggioranza partitica, perché è differenziata: ognuno resta al suo posto.

Personalmente ho avuto, nella mia lunga vita anche istituzionale, occasione di misurarmi sulle questioni che possono, in un determinato momento storico, far scegliere le vie più rigorose e dure e quelle che sono state considerate indulgenziali, ma oggi non si tratta di questo. Ci interessa invece che i cittadini che soffrono in galera, maschi e femmine comprese le mamme con bambini che hanno meno di tre anni, possano avere la speranza di uscire.

Si esprime una specie di prognosi negativa: si trasforma la presunzione di innocenza in presunzione di recidiva: è una visione pessimistica della vita. Io posso affermare, perché ho forse qualche anno più di altri, che non è vero che chi ha usufruito del condono esce e rientra dal carcere, va e viene come se si trattasse di un Grand Hotel: non è così! Ci sono delle persone che, recuperata la propria libertà, la mettono a capitale di una speranza di vita. Ci saranno anche quelli che sbaglieranno ancora e allora la legge prevede che scontino la doppia pena.

Per questo motivo non vi è, tra di noi, una differenza di valutazione che obbedisca a motivazioni di carattere politico o di carattere partitico. Si tratta di una scelta e questa scelta non è limitata ma ampia: l'eccezione ad una regola che si imporrà. Forse questo è un momento importante per tutti noi, colleghi e colleghe del Senato, per dismettere questa impostazione cuore contro cuore, cervello contro cervello, perché vi è la necessità di rimuovere le cause che rendono eccezionale oggi la nostra decisione, in modo che i processi siano più rapidi, i rapporti con la magistratura e con l'avvocatura siano più chiari e che si possa svolgere finalmente un grande discorso nuovo su come affrontare, eliminare, elidere i problemi difficili della giustizia.

Va bene: il tempo è passato ed è anche il momento che io dica che Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Bulgarelli).

*BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori e senatrici, la discussione e lo schieramento che si è delineato in materia di indulto nella giornata che abbiamo trascorso, rivelano una consapevolezza largamente diffusa nel Senato e nel Parlamento italiano.

L'articolo 27 della Costituzione prescrive che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ebbene la nostra consapevolezza larga, che va la di là delle divisioni politiche, è che i fatti, le condizioni concrete di vita nelle carceri si discostano drammaticamente da questa norma costituzionale: essa non trova applicazione ed è per questo che, da più parti, ci si interroga su quel che si deve fare per intervenire qui ed ora, subito, senza rinvii, sulla condizione di sovraffollamento, di disagio, di disperazione che è propria dei penitenziari italiani.

Anche l'onorevole Bossi, nei giorni scorsi, in un'intervista alla «Repubblica», ha dichiarato la sua disponibilità ad un provvedimento di clemenza; disponibilità teorica che prescindeva dalla proposta che poi sarebbe stata avanzata, eppure è il segno di una sensibilità che va al di là delle opinioni politiche, al di là degli schieramenti e che si muove di fronte ad un dramma: 61.000 detenuti!

L'imbarbarimento delle carceri italiane in questi anni è cresciuto a dismisura, e con esso la povertà, il disagio, mentre il lavoro per i detenuti è difficile e vi è una grande quantità di tossicodipendenti privati di qualsiasi prospettiva di recupero e gli stranieri, gli stranieri poveri. Nel 2005, l'80 per cento degli stranieri che sono entrati nelle carceri italiane vi sono entrati per la violazione delle norme in materia di espulsione.

Credo che non dobbiamo distogliere lo sguardo dalle condizioni drammatiche della popolazione carceraria, dobbiamo intervenire. Tutto questo pone alla collettività e allo Stato democratico un problema ineludibile. Ho ascoltato le argomentazioni serie e convinte del collega D'Ambrosio e ho riflettuto in questi giorni sulle parole che egli ha più volte pronunziato nelle nostre riunioni. È vero, occorre intervenire sulle ragioni di fondo che determinano il sovraffollamento, il disagio e la disperazione nelle carceri.

Tuttavia, per intervenire su queste condizioni di fondo è necessario varare leggi, procedere ad una razionalizzazione delle leggi penali che in questi anni si sono sovrapposte le une alle altre, quasi con un inseguimento delle pene, come se ogni problema della società italiana dovesse essere affrontato attraverso lo strumento della reclusione. Abbiamo bisogno di leggi e di leggi che non possono essere varate senza il confronto, il dibattito e anche la convergenza tra forze politiche diverse, tra maggioranza ed opposizione.

Per questa ragione c'è bisogno di tempo, non si varano immediatamente leggi capaci di intervenire sull'emergenza delle carceri italiane. Proprio per questo siamo convinti che se l'obiettivo, la prospettiva è quella che è stata lucidamente indicata dal collega D'Ambrosio, come da altri, sia necessario, per aprire una nuova stagione di riforme, adottare un provvedimento eccezionale, con una riduzione delle pene detentive, che attenui la tensione e il disagio delle carceri italiane. Pensiamo alle persone, alle donne e agli uomini, alla povera gente, a quelli che stanno in carcere per reati minori e pensiamo ai bambini e alle bambine che oggi sono nelle carceri italiane assieme alle loro madri e che si trovano là soltanto perché le loro madri sono state incarcerate, magari per reati lievi. Allora, l'indulto serve a questo: ad affrontare l'emergenza dell'imbarbarimento.

È un provvedimento eccezionale, sono 16 anni che non si ricorre all'indulto nell'ordinamento italiano. Sono 16 anni: l'ultima volta fu nel 1990 e vi fu anche un'amnistia per reati puniti con pene non superiori ai tre anni.

Oggi si propone qui esclusivamente un indulto, una riduzione del carcere, della pena detentiva. Dovrebbero comunque uscire questi detenuti; usciranno prima: questo è il senso della riduzione della misura della pena detentiva. In questa legge vi è l'elenco più lungo che mai vi sia stato nei provvedimenti d'indulto, durante la storia della Repubblica, di reati che vengono esclusi dal provvedimento di clemenza. Abbiamo infatti escluso i reati più gravi, i reati che colpiscono le persone, come la tratta degli esseri umani, la violenza sessuale, i reati che contengono in sé una violenza intollerabile, come il sequestro di persona, la pedofilia, i reati che feriscono l'ordinamento democratico, come i delitti di mafia, i delitti di terrorismo e poi altri come l'usura e come tutti i reati che si commettono avvalendosi dei mezzi dell'associazione mafiosa. Vi è insomma una lista assai nutrita di esclusioni.

Non è un'amnistia. L'amnistia cancella i reati, l'indulto riduce le pene e ciò significa che per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati finanziari e per i fatti di corruzione, le responsabilità verranno accertate, le complicità verranno individuate, la verità verrà scoperta, i colpevoli verranno condannati, le pene detentive verranno irrogate e ci sarà soltanto una riduzione della pena detentiva.

Essa non toccherà l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per i corruttori, che saranno messi al bando, che usciranno dalla vita pubblica. Essa non toccherà le pene accessorie temporanee: chi ha commesso reati in qualità di professionista o come membro di un consiglio di amministrazione uscirà dall'attività professionale, verrà messo fuori da quel consiglio di amministrazione.

E allora le parole pronunciate in questi giorni dal ministro Di Pietro, le sue argomentazioni non hanno fondamento, questo non è un colpo di spugna! (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e FI). Ed io mi rifiuto di accettare lezioni che si fondano su argomentazioni prive di fondamento, su argomenti che non hanno consistenza.

E mi rifiuto tanto più di accettare queste lezioni, poiché esse vengono proposte e formulate con parole insultanti. È grave ed è penoso per noi che parole insultanti nei nostri confronti, nei confronti del lavoro parlamentare che abbiamo svolto in questi giorni, vengano rivolte da un Ministro della Repubblica che noi sosteniamo lealmente come membro del nostro Governo.

 

AMATO (FI). Dimissioni!

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Per tutte queste ragioni, signor Presidente, colleghi, il Gruppo dell'Ulivo si schiera, prende una posizione, assume una responsabilità. Non siamo di fronte ad una decisione che abbiamo preso in queste settimane a cuor leggero. Essa è il risultato di un incontro tra forze politiche, sensibilità e punti di vista diversi tra loro, perché era necessaria la maggioranza dei due terzi per varare una legge come questa.

Tuttavia, questo incontro ha un suo significato: vuol dire che nel Parlamento italiano, quando sono in gioco valori e decisioni che riguardano la vita della nostra società e che toccano la coscienza di ciascuno di noi, è possibile non trattarsi da avversari che non parlano tra loro, da persone che non si conoscono, da uomini e donne che sono costretti ad una contrapposizione quotidiana e costante.

La regola della maggioranza dei due terzi ci imponeva di ricercare un punto di incontro, anche su aspetti di questa legge che a taluni di noi possono non piacere, ma l'obiettivo fondamentale oggi è quello di tendere una mano: è che il Parlamento tenda una mano verso i disperati, verso coloro che vivono condizioni tragiche nelle carceri italiane, ma anche verso gli operatori della polizia penitenziaria e verso tutti gli operatori che lavorano e si sacrificano nelle carceri italiane, che patiscono gli effetti - dannosi per tutti - del sovraffollamento, della inadeguatezza delle strutture, della mancata attuazione delle leggi, a cominciare dalla riforma dell'assistenza sanitaria in carcere.

Noi voteremo convintamente a favore di questo testo di legge. (Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, Aut e IU-Verdi-Com e dai banchi del Governo).

ZANONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, la legge che il Senato si avvia a votare è giustificata, o meglio imposta dall'urgenza di sfoltire le carceri per ridurre i disagi e le umiliazioni che aggiungono un aggravio iniquo alla più terribile delle pene, la restrizione della libertà personale.

È scritto, lo ha appena ricordato il senatore Brutti, che il trattamento dei detenuti non può essere contrario al senso di umanità. Ma la questione è se per provvedervi occorra e convenga ricorrere ancora una volta, all'ultima ora della canicola, allo strumento dell'indulto.

Ritengo che più che un atto di clemenza, l'indulto sia per tradizione un residuo dell'indulgenza dell'antico regime ed in realtà anche una resa dello Stato di fronte alla propria inefficienza.

Non credo davvero che nella tradizione dell'indulto vi sia alcunché di liberale, perché quel potere che concede clemenza può anche negarla a suo piacere, mentre le garanzie di giustizia, comprese quella dei carcerati, sono diritti del cittadino e non concessioni saltuarie del potere. Dunque, l'umanità della condizione carceraria va garantita nelle premesse che la determinano e non negli effetti che la offendono.

Non c'erano dunque altre strade, le abbiamo sentite anche qui, si potevano e si possono disporre pene alternative alla carcerazione e non è difficile individuarle, almeno per le due categorie più numerose: i clandestini stranieri e i tossicodipendenti. Si poteva e si può, per i condannati alla detenzione, attrezzare carceri adeguate, a cominciare da quelle che, a quanto si sente dire, sarebbero già pronte o quasi pronte, ma restano chiuse per mancanza di fondi.

L'obiezione è quella di sempre: gli interventi strutturali hanno bisogno di un tempo che non c'è, ma io frequento, salvo un consistente intervallo, il Parlamento dal 1976, e per trent'anni ho sentito ripetere quella obiezione, devo per ciò ammettere pro quota anche a mio carico che il tempo c'era. Temo che il ricorso all'indulto varrà soltanto a spostare ancora una volta il tempo degli interventi strutturali.

Non credo che la soluzione sia giusta se si paragonano i suoi benefici presunti con i costi più che probabili.

Per questi motivi, signor Presidente, che non hanno nulla a che vedere con i tatticismi politici e credo non deroghino al senso della giustizia, dichiaro che voterò contro il disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Balboni).

PALERMI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli senatori, parlo a nome di alcuni componenti del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: i senatori Donati, Pellegatta, Tibaldi, Fernando Rossi ed io stessa, ovviamente.

Noi non voteremo a favore di questo pessimo indulto, daremo un voto d'astensione, consapevoli che al Senato equivale ad un voto contrario. Condividiamo quanto detto dall'onorevole Bulgarelli, perché a Bulgarelli ci unisce un rapporto profondo di stima e di amicizia, ma per una di quelle contraddizioni non così rare nei rapporti e nelle relazioni, che a volte si determinano, le sue stesse considerazioni ci inducono a trarre conseguenze diverse.

Noi conosciamo bene le condizioni in cui versa la popolazione carceraria. L'attività politica mi ha portato qualche anno fa a conoscerla bene, a studiarne le tremende condizioni, a tentare di individuare possibili rimedi, che non sono quelli di un indulto in cui si ravvisano con chiarezza scambi intervenuti tra forze politiche anche avversarie.

Il sovraffollamento carcerario deriva dal fatto che nelle galere vengono rinchiusi i problemi sociali che non si sanno o non si vogliono affrontare, perché difficili, certo, complicati, a volte persino disperanti, ma ineludibili, se vogliamo che le nostre carceri abbiano una parvenza di civiltà.

Nelle carceri vengono rinchiusi problemi sociali come la tossicodipendenza e l'immigrazione. Dico per inciso che gli immigrati in Italia hanno il privilegio di godere di due tipi addirittura di detenzione: le galere e i CPT, più che dell'indulto hanno bisogno dell'abrogazione urgente della Bossi-Fini. Il sovraffollamento è dovuto al fatto che non si ha il coraggio di depenalizzare radicalmente il codice penale. Troppe sono le resistenze miopi, egoiste, anche autoritarie; il sovraffollamento deriva dal fatto che non esistono gli strumenti di recupero previsti, che il carcere non viene inteso come misura finale, estrema, ma come prima, e anche impotente socialmente, misura.

Ci sono tutte le ragioni, più di quelle che ho elencato, che rendono necessario l'indulto, ma se la ragione prima è davvero quella del sovraffollamento, perché comprendete reati che in realtà non affollano affatto le nostre galere? Voto di scambio mafioso, colletti bianchi, truffe contro i risparmiatori, delitti contro l'integrità dei lavoratori, reati fiscali, sì, cari colleghi, reati fiscali.

Quanta gente c'è in galera che si è macchiata di questi delitti? Che messaggio manda un indulto per i delitti contro i lavoratori ad un Paese, dove i morti sul lavoro, gli omicidi cosiddetti bianchi, sono in media - sono dati dell'INAIL - quattro al giorno. Che messaggio manda l'indulto per i reati fiscali ad un Paese dove l'evasione ha una unica eccezione, quella dei lavoratori dipendenti, perché a loro si applica direttamente il prelievo sulla busta paga? Onorevoli senatori della maggioranza, l'Unione esce macchiata....

 

PRESIDENTE. Senatrice Palermi, il tempo è scaduto da qualche secondo. La prego di concludere.

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). ... non è compresa dal Paese e dalla gente che ci ha votato. È per queste ragioni, Presidente, che ci asterremo a questo pessimo indulto. (Applausi dei senatori Tibaldi e Bulgarelli).

FISICHELLA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

FISICHELLA (Ulivo). Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge in materia di concessione dell'indulto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la votazione finale del disegno di legge al nostro esame, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, avrà luogo mediante procedimento elettronico.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-Pop-Udeur, FI e UDC).

 

ZAVOLI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZAVOLI (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per un comprensibile contrattempo, giustificabile in giornate complesse come quella di oggi, non ho potuto rendere la mia dichiarazione di voto quando sarebbe stato forse più ragionevole farla. Mi preme dire a posteriori, comunque, che esprimermi positivamente in ordine alla fiducia richiesta dal Governo sull'indulto non ha per significato quello di sottrarre alla pena.... (Commenti dai banchi dell'opposizione).

 

PRESIDENTE. Senatore Zavoli, la prego brevemente di concludere. Non possiamo riaprire la discussione. Dica brevemente quanto voleva dire. (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

ZAVOLI (Ulivo). Non infierite su una persona che ha commesso un errore, per favore. Sono anch'io quasi un novizio dell'ambiente... di sottrarre alla pena la sua conseguente, amara, equa afflizione, quando, beninteso, l'equità sia palese, ma di toglierle la sofferenza... (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Il senatore Zavoli sta concludendo.

 

ZAVOLI (Ulivo). Rinuncio, Presidente. Non voglio sciupare la conclusione di questi lavori, suscitando una gazzarra. (Applausi dei senatori Russo Spena e Boccia Antonio).

 

(omissis)

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di indulto (881)

ORDINI DEL GIORNO

G100

RIPAMONTI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI, BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. n. 881 recante disposizioni in materia di «Concessione di indulto» premesso che:

non è più rinviabile un intervento, stante la drammatica situazione nelle carceri italiane che stanno letteralmente esplodendo e le condizioni di vita pessime della popolazione carceraria;

non si deve continuare ad illudere i detenuti che da anni attendono quell’atto di clemenza invocato anche da Papa Giovanni Paolo II;

è doveroso far tutto ciò che è in nostro potere perché chi ha scontato la pena per provvedimenti di condanna per corruzione o speculazioni finanziarie, non torni a godere dei grandi patrimoni e delle ingenti ricchezze accumulate illegalmente;

è opportuno che i beni confiscati ai colpevoli dei reati di corruzione seguano la normativa oggi in vigore per i beni confiscati agli appartenenti alle organizzazioni mafiose,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che l’individuazione, il sequestro e la confisca dei beni ai corrotti diventino una priorità politica e legislativa nazionale e che questi beni siano destinati ad un uso collettivo e sociale e, pertanto, ad approvare entro settembre un adeguato provvedimento di sequestro e confisca dei beni per coloro che abbiano subìto provvedimenti di condanna per corruzione o per reati finanziari.

________________

(*) Accolto dal Governo

G101

BRUNO, FAZIO, MOLINARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 881, in materia di concessione di indulto,

premesso che:

il provvedimento di clemenza in esame è finalizzato a intervenire, seppur in modo non strutturale, sul grave problema del sovraffollamento carcerario;

infatti, le insufficienti condizioni in cui versano gli istituti penitenziari italiani determinano di fatto per i detenuti un ulteriore, indebito e inaccettabile aggravio rispetto alla pena da scontare secondo giustizia;

all’interno della comunità carceraria, le madri detenute con figli minori di tre anni si trovano in una difficile condizione personale e ambientale, che nega ai bambini il diritto ad avere, nella fase delicatissima della prima infanzia, un sano e corretto rapporto con il genitore ancorché detenuto;

la legge 8 marzo 2001, n. 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, seppure di portata innovativa, ha riscontrato alcune difficoltà applicative, risultando riferibile solo ad un numero esiguo di detenute;

alla luce di quanto considerato, appare quanto mai urgente fornire una risposta concreta di tutela alle donne detenute e ai loro figli, che si trovano a vivere un momento particolare del loro rapporto in un contesto, come quello carcerario, del tutto inadatto ad un normale e positivo sviluppo psicofisico del minore,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine tutte le opportune iniziative volte a dare completa attuazione alla normativa vigente in materia di tutela del rapporto tra detenuti e figli minori;

in particolare, a predisporre gli interventi finanziari e normativi necessari per assicurare una risposta efficace all’ormai non più procrastinabile questione delle detenute madri.

________________

(*) Accolto dal Governo

G102 (testo 2)

ZUCCHERINI, TURIGLIATTO, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA, RUSSO SPENA, SODANO, GAGLIARDI, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BONADONNA, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROIO, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MALABARBA, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, VANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato.

in sede di approvazione dell’AS. 881 relativo alla Concessione dell’indulto,

considerato che:

il sovraffollamento delle carceri italiane è giunto ad un livello insostenibile: ogni 100 posti-carcere vi sono 139 detenuti, in queste drammatiche condizioni è irrealistico parlare di riabititazione dei detenuti e recupero sociale dei condannati a pene detentive, mentre al contrario siamo in presenza di condizioni inumane e degradanti delle carceri, addirittura vietate dalle convenzioni internazionali;

le drammatiche condizioni carcerarie del nostro paese hanno indotto il Parlamento a varare l’indulto ovvero un provvedimento a carattere generale che condona in tutto o in parte la pena inflitta, senza tuttavia estinguere il reato commesso, prevedendo a tal fine la sospensione degli ultimi tre anni di pena per chi ne abbia scontata almeno un quarto (con esclusione del beneficio nei casi più gravi);

la concessione dell’indulto costituisce un apprezzabile atto di clemenza nei confronti di un cospicuo numero di detenuti, e rappresenta un primo passo verso un vero e proprio programma di riforma dell’edilizia carceraria per un vero recupero sociale dei condannati, al fine di migliorare il regime carcerario sia per i detenuti che per gli operatori del corpo degli agenti di custodia;

la necessità di varare un provvedimento di indulto, più volte annunciato in passato e da anni atteso dalla popolazione carceraria deve tuttavia potersi coniugare con il diritto delle migliaia di lavoratori vittime di reati commessi in violazione delle normative sulla sicurezza del lavoro o vittime di infortuni e di malattie professionali,

impegna il Governo:

ad emanare provvedimenti tesi ad accelerare l’iter giuridico-amministrativo dei procedimenti di risarcimento del danno per causa di lavoro proposti da lavoratori che hanno subito lesioni colpose gravi o gravissime nei luoghi di lavoro, o da familiari di lavoratori deceduti per causa di lavoro.

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «ad emanare provvedimenti normativi tesi».

G103

MANTOVANO, CARUSO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BALBONI, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Approvato

Il Senato della Repubblica,

rilevato che:

le cause reali del sovraffollamento degli istituti di pena sono di carattere strutturale, e – come tali – non sono risolvibili con un mero provvedimento di clemenza;

negli ultimi 5 anni la capienza detentiva è aumentata, grazie a interventi di edilizia penitenziari, di circa 5.000 posti, mentre ulteriori 3.000 posti saranno resi disponibili a seguito di lavori in corso o in fase di esecuzione;

va considerato l’utilizzo di immobili pubblici dismessi al fine di un riadattamento per la semidetenzione;

impegna il Governo:

a potenziare l’edilizia penitenziaria con il completamento dei lavori avviati negli ultimi anni, con la previsione di ulteriori interventi nella prossima legge finanziaria, e con l’utilizzo di immobili pubblici dismessi al fine di un riadattamento per la semi detenzione.

G104

CASTELLI

Ritirato

il Senato,

premesso che:

la concessione dell’indulto appare una misura assolutamente inefficace a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, né, tantomeno, adeguata ai fini dell’umanizzazione della pena per coloro che, invece, rimarranno in carcere,

impegna il Governo:

a confermare il piano di edilizia carceraria già esistente e ad individuare nuove risorse, nell’ambito della prossima manovra di bilancio.

G105

CASTELLI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di clemenza attualmente in discussione è finalizzato ad intervenire sul grave problema del sovraffollamento carcerario;

la soluzione scelta non è condivisibile sia perché destinata a creare una situazione di allarme e pericolo sociale, sia perché non risolverà nel tempo il problema;

per mettere fine al sovraffollamento carcerario l’unica misura efficace è costituita dalla creazione di nuovi penitenziari.

Considerato che:

il Governo ha operato pesanti tagli alle spese per la giustizia con il decreto-legge n. 223/2006 Bersani-Visco;

nel luglio 2003 è stata istituita la Dike Aedifica SpA, società per la realizzazione dei programmi di edilizia carceraria e giudiziaria del Ministero della giustizia, controllata da Patrimonio dello Stato SpA;

scopo della società è di contribuire allo sviluppo del sistema carcerario utilizzando l’edilizia penitenziaria storica quale leva di finanziamento per le infrastrutture carcerarie moderne, riducendo così anche gli oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico, le risorse derivanti dalla vendita dei penitenziari dismessi, saranno utilizzate per la costruzione di nuove carceri, per il rifacimento o la ristrutturazione di immobili esistenti e per l’acquisizione di nuovi immobili,

impegna il Governo:

 a proseguire nella realizzazione del suddetto progetto, al fine di accelerare i tempi di adeguamento e rinnovo delle strutture penitenziarie già esistenti. nonché della realizzazione dei nuovi istituti di pena già programmati.

G106

CARUSO, MANTOVANO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

rilevato che:

le cause reali del sovraffollamento degli istituti di pena sono di carattere strutturale, e non sono risolvibili con un mero provvedimento di clemenza;

fra le dette cause deve anche ascriversi l’obsolescenza del parco di edifici destinati all’uso carcerario, ovvero – comunque – l’inidoneità degli stessi, ancorché costruiti in epoca recente, in ragione dei vizi, a volte gravi, da cui gli stessi sono caratterizzati, sia dal punto di vista costruttivo, sia da quello progettuale;

l’analisi dei dati del sovraffollamento dimostra come lo stesso sia a volte assente, a volte facilmente ovviabile (o comunque sopportabile), in molte delle realtà nazionali, ma che – quasi sempre – lo stesso ha caratteri di insostenibile accentuatezza in quegli istituti che sono al servizio delle grandi realtà metropolitane (Napoli, Milano, Bari, Brescia, Firenze, Roma, ecc.);

le condizioni di obsolescenza del parco dei detti edifici sono in molti casi tali, sotto il profilo strutturale, da impedire che sia svolta alcuna attività trattamentale nei confronti della popolazione detenuta e che siano avviati progetti destinati a creare attività lavorative all’interno del carcere;

vi sono, nel territorio nazionale, strutture carcerarie (in taluni casi del tutto nuove, completate e mai utilizzate) che hanno subìto inutile degrado nel tempo e che, malgrado ciò, possono essere comunque destinate alla funzione, premessi i più indispensabili interventi di manutenzione,

impegna il Governo:

a provvedere, con gli strumenti normativi ritenuti più idonei, e segnatamente con una o più «leggi obiettivo» che consentano – in un unico strumento legislativo – di affrontare e risolvere le varie problematiche di carattere burocratico e di necessaria semplificazione legislativa, ad un deciso progetto di riammodernamento del parco di edilizia carceraria, che produca – entro il termine massimo di cinque anni – nuovi e più adeguati e attrezzati edifici, in sostituzione di quelli esistenti, attraverso la relativa costruzione ex novo, ovvero attraverso la radicale ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici ora non più utilizzati (quali ad esempio le caserme) da acquisirsi al nuovo scopo;

a provvedere, nel tempo più rapido, ad indire i necessari concorsi perché venga assunto in servizio ulteriore personale dell’Amministrazione penitenziaria per l’area trattamentale, per l’area amministrativa e per l’area sanitaria;

a provvedere, nel tempo più rapido, ad indire i necessari concorsi perché venga chiamato alle funzioni ulteriore personale della polizia penitenziaria, procedendo nel contempo a congiuntamente esaminare con quello già ora in servizio le più adeguate soluzioni di (condivisa) normativa interna del Corpo, tali da determinare un utile distribuzione sul territorio del personale di futura assunzione e di ridistribuzione di quello preesistente;

a provvedere, anche attraverso l’introduzione della previsione di adeguati benefici e di utili misure, comprese quelle di carattere fiscale, e segnatamente quelle mirate all’acquisto agevolato della casa di abitazione (integrale deducibilità del costo del mutuo, delle spese di trascrizione ed ipotecarie, dei costi notarili, dei costi di ristrutturazione, ecc.), a che si determini la stabilizzazione e il radicamento del personale nei territori, diversi da quelli di provenienza familiare, in cui il medesimo è chiamato a prestare servizio.

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G107

CASTELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la concessione dell’indulto allevia solo parzialmente e temporaneamente i problemi della condizione carceraria in quanto incide solo sul sovraffollamento e non sulle carenze strutturali delle carceri,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione ed iniziativa per assicurare una più netta ed efficace separazione, all’interno delle strutture carcerarie, tra le diverse tipologie di detenuti, quali quelli in attesa di giudizio, i condannati con sentenza passata in giudicato, i tossicodipendenti, gli extracomunitari.

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G108

CASTELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’indulto è solo uno strumento momentaneo di deflazione delle carceri che dimostra la sua scarsa utilità per determinare stabilmente la deflazione penitenziaria,

impegna il Governo:

a presentare in tempi rapidi, e comunque prima della approvazione di un qualsiasi atto normativa in materia di amnistia, un progetto organico di riforma del codice penale e delle leggi penali speciali volte a depenalizzare condotte non particolarmente lesive, a sostituire le sanzioni detentive con altre meno pervasive, tra cui quelle interdittive, patrimoniali e riparatorie, ad espellere precocemente dal circuito penale mediante l’archiviazione i fatti di cui sia giudizialmente accertata la scarsa offensività, ad introdurre nel sistema penale generale misure di controllo sociale sostitutive della sanzione penale, quale la sospensione del processo con messa alla prova, a riqualificare il sistema delle norme incriminatrici e delle sanzioni.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G109

MANTOVANO, CARUSO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica

rilevato che:

le cause reali del sovraffollamento degli istituti di pena sono di carattere strutturale, e non sono risolvibili con un mero provvedimento di clemenza,

impegna il Governo:

a razionalizzare e a rafforzare l’impiego della Polizia penitenziaria e del personale di sostegno ai detenuti.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G110

MANTOVANO, CARUSO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

rilevato che:

l’ampio uso di misure alternative alla detenzione impone di disporre, da parte dei tribunali di sorveglianza, di informazioni aggiornate sul comportamento tenuto dai beneficiari delle stesse, soprattutto dopo una loro prevedibile moltiplicazione a seguito del provvedimento di indulto,

impegna il Governo:

a realizzare un raccordo più efficace tra la polizia giudiziaria e i medesimi, teso a far disporre di informazioni esatte e attendibili quando devono essere decise misure alternative alla detenzione, e a garantire controlli adeguati e rispondenti alla realtà per i soggetti sottoposti a tali misure.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G111

MANTOVANO, CARUSO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

rilevato che:

le cause reali del sovraffollamento degli istituti di pena sono di carattere strutturale, e non sono risolvibili con un mero provvedimento di clemenza;

fra le misure di lungo termine esistono invece, con riferimento ai detenuti extracomunitari, quelle degli accordi con gli Stati di provenienza, tesi a far espiare a costoro la pena nel circuito penitenziario dei Paesi di origine, come è stato fatto negli anni passati grazie ai primi accordi in tal senso, sottoscritti con l’Albania e con la Romania,

impegna il Governo:

a incrementare gli accordi con gli Stati di provenienza dei detenuti extracomunitari, avviati, al fine di far espiare la sanzione detentiva nei Paesi di origine.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G112

CARUSO, MANTOVANO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

rilevato che:

l’applicazione dell’indulto determinerà un sovraccarico del lavoro dei tribunali di sorveglianza, peraltro in maniera inattesa, stante la oggettiva rapidità con cui risulterà varato dal Parlamento il provvedimento di indulto ora in esame, e peraltro in coincidenza con un periodo dell’anno caratterizzato da fisiologica riduzione delle presenze dei magistrati e del personale di segreteria, in virtù della sospensione per ferie,

impegna il Governo:

a urgentemente provvedere, anche disponendo (ovvero, ove occorra, sollecitando) assegnazioni e/o applicazioni, al congruo implemento del personale dei tribunali di sorveglianza (magistrati e ausiliari) e al coerente incremento delle assegnazioni di strumenti e risorse materiali agli stessi occorrenti.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G113 (testo 2)

MANTOVANO, CARUSO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Approvato con la soppressione delle parole riportate in nota

Il Senato della Repubblica

impegna il Governo:

a riferire trimestralmente in Parlamento sugli effetti dell’indulto in termini di incremento della criminalità.

________________

Parole soppresse: «rilevato che:

dall’applicazione dell’indulto deriverà, alla stregua delle esperienze dei precedenti provvedimenti di clemenza, un incremento del numero complessivo dei reati, e che è indispensabile che il Parlamento sia posto in condizione di seguire con periodicità e con dati aggiornati l’andamento del fenomeno;»

G114

MANTOVANO, CARUSO, BERSELLI, BATTAGLIA ANTONIO, BUCCICO, MUGNAI, PONTONE

Approvato

Il Senato della Repubblica,

rilevato che:

l’approvazione dell’indulto avviene prima che in questa legislatura sia stato affrontato il tema delle vittime del dovere, sul quale si era avviata nella passata legislatura l’esame di varie proposte;

va completato il quadro degli interventi, sostenuti finanziariamente dal Governo Berlusconi, per risarcire le vittime dei reati: infatti da due anni la legge n. 206/2004 ha introdotto una disciplina organica in favore di chi ha subito danni a sé o a propri stretti familiari a causa del terrorismo, disciplina che si affianca a quella, già in vigore, per le vittime di criminalità organizzata. Il disegno riformatore va integrato con una normativa per tutti coloro che, a causa dell’adempimento del dovere, hanno patito danni, anche in assenza di una motivazione terroristica o mafiosa alla base dell’offesa,

impegna il Governo:

a reperire nella prossima Legge finanziaria le risorse a sostegno del varo di una legge sulle vittime del dovere.

G115

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BOCCIA ANTONIO, BRUTTI MASSIMO, CALVI, LUSI, POLITO, SOLIANI, MERCATALI, FUDA, PASETTO, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, VANO, RUSSO SPENA, BONADONNA, LEGNINI, LIVI BACCI, ANGIUS, FONTANA, DE SIMONE, BOSONE, BODINI, BENVENUTO, IOVENE, ROILO

V. odg G117 (testo 2)

Il Senato

Premesso che

 - il provvedimento in votazione, con il quale si dispone l'indulto, corrisponde al dettato della Costituzione ed è in linea con principi di ragionevolezza giuridica e di umanità, così come indicato dalla giurisprudenza costituzionale;

 - interviene per fronteggiare una gravissima emergenza rappresentata dal sovraffollamento carcerario e dall'inadeguatezza delle strutture esistenti, che hanno determinato condizioni di degrado, di assoluta inciviltà e comunque contrarie a qualsiasi finalità di rieducazione e recupero;

 - l'indulto non è soltanto una risposta d'eccezione ed umanitaria al dramma della condizione carceraria, ma è la premessa indispensabile per l'avvio e l'approvazione di riforme strutturali relative al sistema delle pene, alla loro esecuzione e più in generale all'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo:

 - ad operare affinché sia realizzata in tempi ragionevolmente brevi la riforma dei codici penale e di procedura penale a cui già stanno lavorando le due commissioni istituite dal Ministro della giustizia;

 - a promuovere la riforma del sistema sanzionatorio, affinché alle pene detentive siano sostituite ovunque possibile pene alternative ed interdittive, così contribuendo a prevedere la detenzione in carcere come ultima, estrema misura;

 - a promuovere la istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti;

 - a dare compiuta attuazione al regolamento penitenziario, oggi calpestato, ed incentrato sui principi di rieducazione e risocializzazione del condannato;

 - qualificare e riorganizzare le funzioni e l'organico della polizia penitenziaria;

 - garantire e qualificare le funzioni del personale impegnato nell'attività di recupero (come ad esempio gli educatori);

 - garantire l'applicazione - finora disattesa - della riforma dell'assistenza sanitaria, in carcere, varata dal centro-sinistra nella XIII legislatura;

 - promuovere iniziative legislative per idonee cautele patrimoniali capaci di assicurare il risarcimento del danno conseguente ad un reato; in particolare l'accesso al patteggiamento per taluni reati di rilevanza sociale (infortuni sul lavoro, incidenti stradali, colpe professionali, violazione degli obblighi di assistenza familiare) dev'essere condizionato al risarcimento del danno e alla provata disponibilità di idonee garanzie assicurative, ovvero all'effettiva e dimostrata impossibilità di risarcire il danno;

 - riformare la normativa sull'immigrazione, specie là dove il carcere viene previsto come sanzione per la violazione delle norme in materia di espulsione;

 - riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze, oggi particolarmente pesante, che non discrimina tra sostanze diverse, che prevede sanzioni carcerarie elevate anche per la semplice detenzione di droghe leggere;

 - abrogare le norme introdotte nella scorsa legislatura che in vario modo limitano i benefici della legge Gozzini, e quindi anche gli effetti positivi da questa determinati negli ultimi decenni.

G116

RUBINATO, BOSONE, NEGRI, TONINI, PERRIN, LUSI, BAIO DOSSI, CASSON, FERRANTE, PETERLINI, BONADONNA, THALER AUSSERHOFER

V. odg G117 (testo 2)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 881, in materia di concessione d'indulto,

considerato che:

la crisi della giustizia, a causa dei numerosi e complessi problemi cui non si è data in tanti anni adeguata risposta da parte del legislatore e del Governo, rappresenta la più grave questione sociale del nostro Paese perché colpisce direttamente milioni di persone vittime della lentezza dei processi e di reati che restano impuntiti e perché mina alle fondamenta il principio stesso di legalità e certezza del diritto;

infatti la sensazione percepita dai cittadini è quella di un sistema giudiziario estraneo alle problematiche reali e incapace di corrispondere alla domanda di sicurezza, di certezza della pena e, insieme, di rispetto della dignità della persona, come peraltro confermato dalle numerose censure adottate in sede comunitaria nei confronti del nostro Paese e dalle condanne già riportate;

tale crisi strutturale della giustizia e del sistema giudiziario impone immediati ed urgenti interventi, necessari a ripristinare la stessa legalità costituzionale e la coesione sociale;

in questo contesto, le condizioni disumane in cui si espia la pena in carcere sono diventate più una forma di perpetuazione dell'ingiustizia, piuttosto che uno strumento di affermazione della certezza del diritto anche nel suo aspetto punitivo; vi vengono recluse, infatti, soprattutto le persone meno in grado di utilizzare la pressoché paralisi del sistema giudiziario a proprio vantaggio, per esempio attraverso l'istituto della prescrizione, o gli autori dei reati collegati a fenomeni sociali come l'immigrazione e la tossicodipendenza, che lo Stato aggrava con leggi inadeguate a risolverli;

in queste condizioni di straordinaria crisi sociale ed istituzionale appare indifferibile un provvedimento eccezionale di clemenza e di buon governo, di carattere prevalentemente umanitario, già invocato dallo stesso pontefice Giovanni Paolo II e recentemente ribadito dal cardinale Martino, Presidente del pontificio Consiglio della giustizia e della pace;

appare necessario dunque approvare un indulto che possa sgravare il carico umano che soffre in tutte le sue componenti (detenuti, personale amministrativo e di custodia) la condizione disastrosa delle prigioni, perché nessuna giustizia e nessuna certezza della pena possono essere assicurate se uno Stato per primo non rispetta la propria legalità ed è impossibilitato a garantire la certezza del diritto,

premesso tutto ciò, il Senato impegna il Governo, in sede di attuazione del provvedimento di indulto,

- ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio e di realizzare il necessario coordinamento con gli enti locali, volto a monitorare l'effetto creato dall'indulto sul territorio, ad accogliere nel sociale pubblico e privato chi ne manifesta necessità, assistendo i singoli detenuti in un percorso di recupero attraverso la formazione e l'avvio al lavoro;

- a reperire fondi straordinari per far fronte alle necessità sopraindicate;

- ad utilizzare l'occasione dell'indulto per riorganizzare effettivamente il sistema penitenziario, da un lato ampliando e migliorando l'edilizia carceraria e, dall'altro, dando nuova funzionalità all'organizzazione complessiva del sistema penitenziario, dotandola delle risorse finanziarie ed umane necessarie.

G117 (gia odg G115 e G116)

FINOCCHIARO, RUBINATO, ZANDA, LATORRE, BOCCIA ANTONIO, BRUTTI MASSIMO, CALVI, LUSI, POLITO, SOLIANI, MERCATALI, FUDA, PASETTO, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, VANO, RUSSO SPENA, BONADONNA, LEGNINI, LIVI BACCI, ANGIUS, FONTANA, DE SIMONE, BOSONE, BODINI, BENVENUTO, IOVENE, ROILO, NEGRI, TONINI, PERRIN, BAIO DOSSI, CASSON, FERRANTE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Approvato con la soppressione, alla fine del primo impegno, delle parole riportate in nota. Votato per parti separate

Il Senato,

premesso che

 - il provvedimento in votazione, con il quale si dispone l'indulto, corrisponde al dettato della Costituzione ed è in linea con principi di ragionevolezza giuridica e di umanità, così come indicato dalla giurisprudenza costituzionale;

 - interviene per fronteggiare una gravissima emergenza rappresentata dal sovraffollamento carcerario e dall'inadeguatezza delle strutture esistenti, che hanno determinato condizioni di degrado, di assoluta inciviltà e comunque contrarie a qualsiasi finalità di rieducazione e recupero;

 - l'indulto non è soltanto una risposta d'eccezione ed umanitaria al dramma della condizione carceraria, ma è la premessa indispensabile per l'avvio e l'approvazione di riforme strutturali relative al sistema delle pene, alla loro esecuzione e più in generale all'amministrazione della giustizia,

considerato che:

la crisi della giustizia, a causa dei numerosi e complessi problemi cui non si è data in tanti anni adeguata risposta da parte del legislatore e del Governo, rappresenta la più grave questione sociale del nostro Paese perché colpisce direttamente milioni di persone vittime della lentezza dei processi e di reati che restano impuniti e perché mina alle fondamenta il principio stesso di legalità e certezza del diritto;

infatti la sensazione percepita dai cittadini è quella di un sistema giudiziario estraneo alle problematiche reali e incapace di corrispondere alla domanda di sicurezza, di certezza della pena e, insieme, di rispetto della dignità della persona, come peraltro confermato dalle numerose censure adottate in sede comunitaria nei confronti del nostro Paese e dalle condanne già riportate;

tale crisi strutturale della giustizia e del sistema giudiziario impone immediati ed urgenti interventi, necessari a ripristinare la stessa legalità costituzionale e la coesione sociale;

in questo contesto, le condizioni disumane in cui si espia la pena in carcere sono diventate più una forma di perpetuazione dell'ingiustizia, piuttosto che uno strumento di affermazione della certezza del diritto anche nel suo aspetto punitivo; vi vengono recluse, infatti, soprattutto le persone meno in grado di utilizzare la pressoché paralisi del sistema giudiziario a proprio vantaggio, per esempio attraverso l'istituto della prescrizione, o gli autori dei reati collegati a fenomeni sociali come l'immigrazione e la tossicodipendenza, che lo Stato aggrava con leggi inadeguate a risolverli;

in queste condizioni di straordinaria crisi sociale ed istituzionale appare indifferibile un provvedimento eccezionale di clemenza e di buon governo, di carattere prevalentemente umanitario, già invocato dallo stesso pontefice Giovanni Paolo II e recentemente ribadito dal cardinale Martino, Presidente del pontificio Consiglio della giustizia e della pace;

appare necessario dunque approvare un indulto che possa sgravare il carico umano che soffre in tutte le sue componenti (detenuti, personale amministrativo e di custodia) la condizione disastrosa delle prigioni, perché nessuna giustizia e nessuna certezza della pena possono essere assicurate se uno Stato per primo non rispetta la propria legalità ed è impossibilitato a garantire la certezza del diritto,

impegna il Governo:

 - ad operare affinché sia realizzata in tempi ragionevolmente brevi la riforma dei codici penale e di procedura penale a cui già stanno lavorando le due commissioni istituite dal Ministro della giustizia;

 - a promuovere la riforma del sistema sanzionatorio, affinché alle pene detentive siano sostituite ovunque possibile pene alternative ed interdittive, così contribuendo a prevedere la detenzione in carcere come ultima, estrema misura;

 - a promuovere la istituzione di un Garante nazionale per l'esercizio e la tutela dei diritti dei detenuti;

 - a dare compiuta attuazione al regolamento penitenziario, incentrato sui principi di rieducazione e risocializzazione del condannato;

 - qualificare e riorganizzare le funzioni e l'organico della polizia penitenziaria;

 - garantire e qualificare le funzioni del personale impegnato nell'attività di recupero (come ad esempio gli educatori);

 - garantire l'applicazione - finora disattesa - della riforma dell'assistenza sanitaria, in carcere, varata dal centro-sinistra nella XIII legislatura;

 - promuovere iniziative legislative per idonee cautele patrimoniali capaci di assicurare il risarcimento del danno conseguente ad un reato; in particolare l'accesso al patteggiamento per taluni reati di rilevanza sociale (infortuni sul lavoro, incidenti stradali, colpe professionali, violazione degli obblighi di assistenza familiare) dev'essere condizionato al risarcimento del danno e alla provata disponibilità di idonee garanzie assicurative, ovvero all'effettiva e dimostrata impossibilità di risarcire il danno;

il Senato impegna altresì il Governo, in sede di attuazione del provvedimento di indulto,

- ad impartire tempestivamente le opportune direttive alle prefetture, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza sul territorio e di realizzare il necessario coordinamento con gli enti locali, volto a monitorare l'effetto creato dall'indulto sul territorio, ad accogliere nel sociale pubblico e privato chi ne manifesta necessità, assistendo i singoli detenuti in un percorso di recupero attraverso la formazione e l'avvio al lavoro;

- a reperire fondi straordinari per far fronte alle necessità sopraindicate;

- ad utilizzare l'occasione dell'indulto per riorganizzare effettivamente il sistema penitenziario, da un lato ampliando e migliorando l'edilizia carceraria e, dall'altro, dando nuova funzionalità all'organizzazione complessiva del sistema penitenziario, dotandola delle risorse finanziarie ed umane necessarie.

________________

(*) Parole soppresse alla fine del primo impegno «promuovere iniziative legislative al fine di:

 - riformare la normativa sull'immigrazione, specie là dove il carcere viene previsto come sanzione per la violazione delle norme in materia di espulsione;

 - riformare il sistema sanzionatorio in materia di tossicodipendenze, oggi particolarmente pesante, che non discrimina tra sostanze diverse, che prevede sanzioni carcerarie elevate anche per la semplice detenzione di droghe leggere

 - abrogare le norme introdotte nella scorsa legislatura che in vario modo limitano i benefici della legge Gozzini, e quindi anche gli effetti positivi da questa determinati negli ultimi decenni;»

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

ART. 1.

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

2. L’indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.

3. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, a maggioranza dei due terzi, il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.1

CASTELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.2

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Id. em. 1.1

Sopprimere l’articolo.

1.3

FORMISANO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.300

CAFORIO

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

1.301

DE GREGORIO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

1.302

GIAMBRONE

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

1.303

RAME

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

1.4

CASTELLI

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

1.5

FORMISANO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, premettere la parola: «Non».

1.500

CAFORIO

Id. em. 1.5

Al comma 1, primo periodo, premettere la parola: «Non».

1.501

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, premetterela parola: «Non».

1.502

GIAMBRONE

Id. em. 1.5

Al comma 1, primo periodo, premettere la parola: «Non».

1.503

RAME

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, premetterela parola: «Non».

1.6

FORMISANO

Respinto

Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».

1.600

CAFORIO

Id. em. 1.6

Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».

1.601

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».

1.602

GIAMBRONE

Id. em. 1.6

Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».

1.603

RAME

Ritirato

Al primo comma, sopprimere la parola: «tutti».

1.7

FORMISANO

Le parole da: «Al primo comma» a: «sostituite con:» respinte; seconda parte preclusa

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».

1.700

CAFORIO

Precluso

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».

1.701

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».

1.702

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».

1.703

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 agosto 2001».

1.8

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».

1.800

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».

1.801

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».

1.802

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».

1.803

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 ottobre 2001».

1.9

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».

1.900

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».

1.901

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».

1.902

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».

1.903

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2001».

1.10

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».

1.1000

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».

1.1001

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».

1.1002

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».

1.1003

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 gennaio 2001».

1.11

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».

1.1100

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».

1.1101

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».

1.1102

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».

1.1103

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 marzo 2001».

1.12

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1 gennaio 2001».

1.13

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».

1.1300

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».

1.1301

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».

1.1302

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».

1.1303

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 febbraio 2002».

1.14

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».

1.1400

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».

1.1401

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».

1.1402

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».

1.1403

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 aprile 2002».

1.15

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».

1.1500

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».

1.1501

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».

1.1502

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».

1.1503

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 giugno 2002».

1.16

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2002».

1.17

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».

1.1700

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».

1.1701

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».

1.1702

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».

1.1703

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 settembre 2003».

1.18

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».

1.1800

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».

1.1801

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».

1.1802

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».

1.1803

RAME

Ritirato

Al primo comma, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con: «2 dicembre 2003».

1.19

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2003».

1.20

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 febbraio 2004».

1.2000

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 febbraio 2004».

1.2001

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 febbraio 2004».

1.2002

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 febbraio 2004».

1.2003

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 febbraio 2004».

1.21

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 aprile 2004».

1.2100

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 aprile 2004».

1.2101

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 aprile 2004».

1.2102

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 aprile 2004».

1.2103

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 aprile 2004».

1.22

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 giugno 2004».

1.2200

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 giugno 2004».

1.2201

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 giugno 2004».

1.2202

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 giugno 2004».

1.2203

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 giugno 2004».

1.23

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 agosto 2004».

1.2300

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 agosto 2004».

1.2301

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 agosto 2004».

1.2302

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 agosto 2004».

1.2303

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 agosto 2004».

1.24

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 ottobre 2004».

1.2400

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 ottobre 2004».

1.2401

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 ottobre 2004».

1.2402

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 ottobre 2004».

1.2403

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 ottobre 2004».

1.25

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 dicembre 2004».

1.2500

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 dicembre 2004».

1.2501

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 dicembre 2004».

1.2502

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 dicembre 2004».

1.2503

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «2 dicembre 2004».

1.26

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2004».

1.27

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.2700

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.2701

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.2702

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.2703

RAME

Ritirato

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.28

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2005».

1.29

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

1.4000

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, le parole: «2 maggio 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2005».

1.30

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.7

Al comma 1, sostituire le parole: «2 maggio 2006» con le seguenti: «1º gennaio 2006».

1.31

D’AMBROSIO

Le parole da: "Al comma 1, sostituire le parole: «a tre anni" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «a tre anni per le pene detentive» con le seguenti: «ad un anno per le pene detentive».

1.32

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».

1.33

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

1.34

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e tre mesi».

1.35

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.36

FORMISANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con le seguenti: «20 mesi».

1.3600

CAFORIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con le seguenti: «20 mesi».

1.3601

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con le seguenti: «20 mesi».

1.3602

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con le seguenti: «20 mesi».

1.3603

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «tre anni» con le seguenti: «20 mesi».

1.37

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.3700

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.3701

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.3702

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.3703

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.38

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.39

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.40

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».

1.4500

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».

1.4501

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».

1.4502

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».

1.4503

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «26 mesi».

1.41

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».

1.410

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».

1.411

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».

1.412

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».

1.413

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «25 mesi».

1.42

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».

1.4201

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».

1.4202

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».

1.4203

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».

1.4204

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «23 mesi».

1.43

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».

1.4301

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».

1.4302

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».

1.4303

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».

1.4304

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «22 mesi».

1.45

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».

1.450

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».

1.451

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».

1.452

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».

1.453

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «21 mesi».

1.46

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».

1.461

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».

1.462

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».

1.463

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».

1.464

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «19 mesi».

1.47

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».

1.471

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».

1.472

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».

1.473

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».

1.474

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «17 mesi».

1.48

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.481

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.482

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.483

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.484

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.49

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».

1.490

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».

1.491

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».

1.492

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».

1.493

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «14 mesi».

1.50

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.5000

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.5001

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.5002

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.5003

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.51

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.5100

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.5101

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.5102

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.5103

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.52

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».

1.5200

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».

1.5201

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».

1.5202

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».

1.5203

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «7 mesi».

1.53

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».

1.5300

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».

1.5301

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».

1.5302

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».

1.5303

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «8 mesi».

1.54

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».

1.5400

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».

1.5401

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».

1.5402

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».

1.5403

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «9 mesi».

1.55

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».

1.550

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».

1.551

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».

1.552

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».

1.553

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «10 mesi».

1.56

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».

1.561

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».

1.562

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».

1.563

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».

1.564

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «11 mesi».

1.57

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».

1.5700

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».

1.5701

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».

1.5702

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.31

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».

1.5703

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «12 mesi».

1.63

FORMISANO

Le parole da: «Al comma 1» a: «con la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».

1.630

CAFORIO

Precluso

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».

1.631

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».

1.632

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».

1.633

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.000».

1.61

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».

1.610

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».

1.611

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».

1.612

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».

1.613

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.100».

1.62

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».

1.620

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».

1.621

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».

1.622

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».

1.623

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «1.500».

1.64

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».

1.640

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».

1.641

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».

1.642

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».

1.643

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.000».

1.65

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

1.650

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

1.651

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

1.652

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

1.653

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «2.500».

1.66

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».

1.660

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».

1.661

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».

1.662

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».

1.663

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.000».

1.67

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».

1.670

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».

1.671

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».

1.672

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».

1.673

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «3.500».

1.68

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».

1.680

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».

1.681

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».

1.682

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».

1.683

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.000».

1.69

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».

1.690

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».

1.691

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».

1.692

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».

1.693

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «4.500».

1.70

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».

1.700a

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».

1.701a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».

1.702a

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».

1.703a

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.000».

1.71

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».

1.710

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».

1.711

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».

1.712

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».

1.713

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «5.500».

1.73

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.730

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.731

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.732

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.733

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.000».

1.58

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».

1.580

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».

1.581

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».

1.582

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».

1.583

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.200».

1.74

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».

1.740

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».

1.741

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».

1.742

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».

1.743

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.500».

1.59

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».

1.590

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».

1.591

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».

1.592

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».

1.593

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.600».

1.60

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».

1.600a

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».

1.601a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».

1.602a

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».

1.603a

RAME

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «6.800».

1.75

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».

1.750

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».

1.751

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».

1.752

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».

1.753

RAME

Ritirato

Al comma 1 sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «7.000».

1.76 (testo corretto)

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «duemila euro».

1.77 (testo corretto)

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.63

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «mille euro».

1.78

FORMISANO

Respinto

Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».

1.780

CAFORIO

Id. em. 1.78

Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».

1.781

DE GREGORIO

Ritirato

Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».

1.782

GIAMBRONE

Id. em. 1.78

Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».

1.783

RAME

Ritirato

Al primo comma, sopprimere le parole: «sole o congiunte a pene detentive».

1.79

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALDINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.80

CASTELLI

Id. em. 1.79

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.81

FORMISANO

Id. em. 1.79

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.810

CAFORIO

Id. em. 1.79

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.811

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.812

GIAMBRONE

Id. em. 1.79

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.813

RAME

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.82

CASTELLI

Le parole da: «Al comma 1,» a: «nei confronti dei recidivi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, né nei confronti di coloro che siano sottoposti a regime di sorveglianza speciale ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.85

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell’articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti».

1.84

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell’articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.86

CASTELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’indulto non si applica nei confronti dei recidivi né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.4001

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’indulto non si applica nei confronti dei recidivi, né nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

1.88

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.89

FORMISANO

Id. em. 1.88

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.890

CAFORIO

Id. em. 1.88

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.891

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.892

GIAMBRONE

Id. em. 1.88

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.893

RAME

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.90

BUCCICO, VALENTINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le pene principali per le quali è applicato l’indulto».

1.91

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’indulto non si applica quando il detenuto non abbia provveduto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

1.92

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’indulto non si applica senza il consenso della persona offesa da reato».

1.93

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’indulto non si applica quando non è avvenuto il risarcimento della persona offesa dal reato».

1.94

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno metà della pena detentiva».

1.95

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla sospensione dell’esecuzione della sentenza».

1.96

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte civile costituitasi nel corso del processo sia stata risarcita per l’intero danno subito».

1.97

D’AMBROSIO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.100

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato)».

1.1000a

CAFORIO

Id. em. 1.100

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato)».

1.1001a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato)».

1.1002a

GIAMBRONE

Id. em. 1.100

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato)».

1.1003a

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato)».

1.101

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), al numero 1 premettere il seguente: «01) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».

1.1010

CAFORIO

Id. em. 1.101

Al comma 2, lettera a), al numero 1 premettere il seguente: «01) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».

1.1011

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1 premettere il seguente: «01) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».

1.1012

GIAMBRONE

Id. em. 1.101

Al comma 2, lettera a), al numero 1 premettere il seguente: «01) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».

1.1013

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1 premettere il seguente: «01) 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)».

1.102

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».

1.1020

CAFORIO

Id. em. 1.102

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».

1.1021

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».

1.1022

GIAMBRONE

Id. em. 1.102

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».

1.1023

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)».

1.103

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)».

1.1030

CAFORIO

Id. em. 1.103

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)».

1.1031

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)».

1.1032

GIAMBRONE

Id. em. 1.103

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)».

1.1033

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 244 (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)».

1.104

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».

1.1040

CAFORIO

Id. em. 1.104

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».

1.1041

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».

1.1042

GIAMBRONE

Id. em. 1.104

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».

1.1043

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 245 (intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)».

1.105

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (corruzione del cittadino da parte dello straniero)».

1.1050

CAFORIO

Id. em. 1.105

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (corruzione del cittadino da parte dello straniero)».

1.1051

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (corruzione del cittadino da parte dello straniero)».

1.1052

GIAMBRONE

Id. em. 1.105

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (corruzione del cittadino da parte dello straniero)».

1.1053

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 246 (corruzione del cittadino da parte dello straniero)».

1.106

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».

1.1060

CAFORIO

Id. em. 1.106

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».

1.1061

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».

1.1062

GIAMBRONE

Id. em. 1.106

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».

1.1063

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 247 (favoreggiamento bellico)».

1.107

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (somministrazione al nemico di provvigioni)».

1.1070

CAFORIO

Id. em. 1.107

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (somministrazione al nemico di provvigioni)».

1.1071

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (somministrazione al nemico di provvigioni)».

1.1072

GIAMBRONE

Id. em. 1.107

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (somministrazione al nemico di provvigioni)».

1.1073

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 248 (somministrazione al nemico di provvigioni)».

1.99

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 249 (partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

1.990

CAFORIO

Id. em. 1.99

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 249 (partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

1.991

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 249 (partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

1.992

GIAMBRONE

Id. em. 1.99

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 249 (partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

1.993

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

«01) 249 (partecipazione a prestiti a favore del nemico)».

1.98

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente::

«01) 250 (commercio con il nemico)».

1.980

CAFORIO

Id. em. 1.98

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente::

«01) 250 (commercio con il nemico)».

1.981

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente::

«01) 250 (commercio con il nemico)».

1.982

GIAMBRONE

Id. em. 1.98

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente::

«01) 250 (commercio con il nemico)».

1.983

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), al numero 1, premettere il seguente::

«01) 250 (commercio con il nemico)».

1.108

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

1.1080

CAFORIO

Id. em. 1.108

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

1.1081

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

1.1082

GIAMBRONE

Id. em. 1.108

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

1.1083

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 251 (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)».

1.109

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

1.1090

CAFORIO

Id. em. 1.109

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

1.1091

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

1.1092

GIAMBRONE

Id. em. 1.109

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

1.1093

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 252 (frode in forniture in tempo di guerra)».

1.110

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari)».

1.1100a

CAFORIO

Id. em. 1.110

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari)».

1.1101a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari)».

1.1102a

GIAMBRONE

Id. em. 1.110

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari)».

1.1103a

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari)».

1.111

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (agevolazione colposa)».

1.1110

CAFORIO

Id. em. 1.111

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (agevolazione colposa)».

1.1111

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (agevolazione colposa)».

1.1112

GIAMBRONE

Id. em. 1.111

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (agevolazione colposa)».

1.1113

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 254 (agevolazione colposa)».

1.112

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1120

CAFORIO

Id. em. 1.112

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1121

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1122

GIAMBRONE

Id. em. 1.112

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1123

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 255 (soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.113

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1130

CAFORIO

Id. em. 1.113

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1131

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1132

GIAMBRONE

Id. em. 1.113

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.1133

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)».

1.114

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».

1.1140

CAFORIO

Id. em. 1.114

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».

1.1141

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».

1.1142

GIAMBRONE

Id. em. 1.114

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».

1.1143

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 257 (spionaggio politico-militare)».

1.115

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».

1.1150

CAFORIO

Id. em. 1.115

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».

1.1151

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».

1.1152

GIAMBRONE

Id. em. 1.115

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».

1.1153

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione)».

1.116

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».

1.1160

CAFORIO

Id. em. 1.116

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».

1.1161

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».

1.1162

GIAMBRONE

Id. em. 1.116

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».

1.1163

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 259 (agevolazione colposa)».

1.117

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».

1.1170

CAFORIO

Id. em. 1.117

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».

1.1171

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».

1.1172

GIAMBRONE

Id. em. 1.117

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».

1.1173

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)».

1.118

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».

1.1180

CAFORIO

Id. em. 1.118

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».

1.1181

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».

1.1182

GIAMBRONE

Id. em. 1.118

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».

1.1183

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 261 (rivelazione di segreti di Stato)».

1.119

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».

1.1190

CAFORIO

Id. em. 1.119

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».

1.1191

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».

1.1192

GIAMBRONE

Id. em. 1.119

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».

1.1193

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 262 (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)».

1.120

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzazione di segreti di Stato)».

1.1200

CAFORIO

Id. em. 1.120

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzazione di segreti di Stato)».

1.1201

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzazione di segreti di Stato)».

1.1202

GIAMBRONE

Id. em. 1.120

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzazione di segreti di Stato)».

1.1203

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 263 (utilizzazione di segreti di Stato)».

1.121

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».

1.1210

CAFORIO

Id. em. 1.121

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».

1.1211

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».

1.1212

GIAMBRONE

Id. em. 1.121

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».

1.1213

RAME

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 264 (infedeltà in affari di Stato)».

1.122

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».

1.1220

CAFORIO

Id. em. 1.122

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».

1.1221

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».

1.1222

GIAMBRONE

Id. em. 1.122

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».

1.1223

RAME

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 265 (disfattismo politico)».

1.123

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».

1.1230

CAFORIO

Id. em. 1.123

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».

1.1231

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».

1.1232

GIAMBRONE

Id. em. 1.123

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».

1.1233

RAME

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi)».

1.124

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».

1.1240

CAFORIO

Id. em. 1.124

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».

1.1241

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».

1.1242

GIAMBRONE

Id. em. 1.124

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».

1.1243

RAME

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 267 (disfattismo economico)».

1.125

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».

1.1250

CAFORIO

Id. em. 1.125

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».

1.1251

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».

1.1252

GIAMBRONE

Id. em. 1.125

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».

1.1253

RAME

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 268 (parificazione degli Stati alleati)».

1.126

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all’estero)».

1.1260

CAFORIO

Id. em. 1.126

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all’estero)».

1.1261

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all’estero)».

1.1262

GIAMBRONE

Id. em. 1.126

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all’estero)».

1.1263

RAME

Ritirato

Prima del numero 1 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «1) 269 (attività antinazionale del cittadino all’estero)».

1.132

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».

1.1320

CAFORIO

Id. em. 1.132

Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».

1.1321

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».

1.1322

GIAMBRONE

Id. em. 1.132

Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».

1.1323

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) prima del n. 1) è inserito il seguente: «1) delitti previsti dal capo I del titolo I del libro II del codice penale».

1.130

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1300a

CAFORIO

Id. em. 1.130

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1301a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1302a

GIAMBRONE

Id. em. 1.130

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1303a

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dal capo II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.131

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1310

CAFORIO

Id. em. 1.131

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1311

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1312

GIAMBRONE

Id. em. 1.131

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.1313

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) sostituire il n. 1) con il seguente: «1) delitti previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale».

Conseguentemente sono soppressi i n. da 1) a 9).

1.127

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».

1.1270

CAFORIO

Id. em. 1.127

Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».

1.1271

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».

1.1272

GIAMBRONE

Id. em. 1.127

Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».

1.1273

RAME

Ritirato

Dopo il numero 2 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «3) 270-ter (assistenza agli associati)».

1.129

FORMISANO

Respinto

Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».

1.1290

CAFORIO

Id. em. 1.129

Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».

1.1291

DE GREGORIO

Ritirato

Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».

1.1292

GIAMBRONE

Id. em. 1.129

Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».

1.1293

RAME

Ritirato

Prima del numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo)».

1.128

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazioni antinazionali)».

1.1280

CAFORIO

Id. em. 1.128

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazioni antinazionali)».

1.1281

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazioni anti-nazionali)».

1.1282

GIAMBRONE

Id. em. 1.128

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazioni antinazionali)».

1.1283

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 271 (associazioni antinazionali)».

1.133

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».

1.1330

CAFORIO

Id. em. 1.133

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».

1.1331

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».

1.1332

GIAMBRONE

Id. em. 1.133

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».

1.1333

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale)».

1.134

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1340

CAFORIO

Id. em. 1.134

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1341

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1342

GIAMBRONE

Id. em. 1.134

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1343

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)».

1.135

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1350

CAFORIO

Id. em. 1.135

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1351

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1352

GIAMBRONE

Id. em. 1.135

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».

1.1353

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)».

1.136

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».

1.1360

CAFORIO

Id. em. 1.136

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».

1.1361

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».

1.1362

GIAMBRONE

Id. em. 1.136

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».

1.1363

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica)».

1.137

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».

1.1370

CAFORIO

Id. em. 1.137

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».

1.1371

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».

1.1372

GIAMBRONE

Id. em. 1.137

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».

1.1373

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica)».

1.138

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».

1.1380

CAFORIO

Id. em. 1.138

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».

1.1381

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».

1.1382

GIAMBRONE

Id. em. 1.138

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».

1.1383

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 278 (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)».

1.139

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».

1.1390

CAFORIO

Id. em. 1.139

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».

1.1391

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».

1.1392

GIAMBRONE

Id. em. 1.139

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».

1.1393

RAME

Ritirato

Dopo il numero 4 del comma 2, lettera a), inserire il seguente: «5) 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica)».

1.140

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15».

1.1400a

CAFORIO

Id. em. 1.140

Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15».

1.1401a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15».

1.1402a

GIAMBRONE

Id. em. 1.140

Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15».

1.1403a

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), n.6), aggiungere le seguenti parole: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n.15».

1.141

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

1.1410

CAFORIO

Id. em. 1.141

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

1.1411

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

1.1412

GIAMBRONE

Id. em. 1.141

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

1.1413

RAME

Ritirato

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato)».

1.142

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)».

1.1420

CAFORIO

Id. em. 1.142

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)».

1.1421

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)».

1.1422

GIAMBRONE

Id. em. 1.142

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)».

1.1423

RAME

Ritirato

Dopo il numero 6) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato)».

1.143

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 286 (guerra civile)».

1.1430

CAFORIO

Id. em. 1.143

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 286 (guerra civile)».

1.1431

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 286 (guerra civile)».

1.1432

GIAMBRONE

Id. em. 1.143

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 286 (guerra civile)».

1.1433

RAME

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 286 (guerra civile)».

1.144

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

1.1440

CAFORIO

Id. em. 1.144

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

1.1441

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

1.1442

GIAMBRONE

Id. em. 1.144

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

1.1443

RAME

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare)».

1.145

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati al servizio di uno Stato estero)».

1.1450

CAFORIO

Id. em. 1.145

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)».

1.1451

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)».

1.1452

GIAMBRONE

Id. em. 1.145

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)».

1.1453

RAME

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)».

1.146

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali)».

1.1460

CAFORIO

Id. em. 1.146

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali)».

1.1461

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali)».

1.1462

GIAMBRONE

Id. em. 1.146

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali)».

1.1463

RAME

Ritirato

Dopo il numero 7) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«8) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali)».

1.147

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1470

CAFORIO

Id. em. 1.147

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1471

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1472

GIAMBRONE

Id. em. 1.147

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1473

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.148

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1480

CAFORIO

Id. em. 1.148

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1481

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1482

GIAMBRONE

Id. em. 1.148

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.1483

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 8), inserire il seguente:

«8-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, libro II, titolo II, capo I quando non vi sia la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.149

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate)».

1.1490

CAFORIO

Id. em. 1.149

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate)».

1.1491

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate)».

1.1492

GIAMBRONE

Id. em. 1.149

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate)».

1.1493

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate)».

1.150

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290-bis (parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci)».

1.1500a

CAFORIO

Id. em. 1.150

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290-bis (parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci)».

1.1501a

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290-bis (parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci)».

1.1502a

GIAMBRONE

Id. em. 1.150

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290-bis (parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci)».

1.1503a

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 290-bis (parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci)».

1.151

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 291 (vilipendio alla nazione italiana)».

1.1510

CAFORIO

Id. em. 1.151

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 291 (vilipendio alla nazione italiana)».

1.1511

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 291 (vilipendio alla nazione italiana)».

1.1512

GIAMBRONE

Id. em. 1.151

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 291 (vilipendio alla nazione italiana)».

1.1513

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 291 (vilipendio alla nazione italiana)».

1.152

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)».

1.1520

CAFORIO

Id. em. 1.152

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)».

1.1521

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)».

1.1522

GIAMBRONE

Id. em. 1.152

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)».

1.1523

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato)».

1.153

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292-bis (circostanza aggravante)».

1.1530

CAFORIO

Id. em. 1.153

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292-bis (circostanza aggravante)».

1.1531

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292-bis (circostanza aggravante)».

1.1532

GIAMBRONE

Id. em. 1.153

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292-bis (circostanza aggravante)».

1.1533

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 292-bis (circostanza aggravante)».

1.154

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 293 (circostanza aggravante)».

1.1540

CAFORIO

Id. em. 1.154

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 293 (circostanza aggravante)».

1.1541

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 293 (circostanza aggravante)».

1.1542

GIAMBRONE

Id. em. 1.154

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 293 (circostanza aggravante)».

1.1543

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 293 (circostanza aggravante)».

1.155

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino)».

1.1550

CAFORIO

Id. em. 1.155

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino)».

1.1551

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino)».

1.1552

GIAMBRONE

Id. em. 1.155

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino)».

1.1553

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 294 (attentati contro i diritti politici del cittadino)».

1.156

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 295 (attentato contro i capi di Stati esteri)».

1.1560

CAFORIO

Id. em. 1.156

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 295 (attentato contro i capi di Stati esteri)».

1.1561

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 295 (attentato contro i capi di Stati esteri)».

1.1562

GIAMBRONE

Id. em. 1.156

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 295 (attentato contro i capi di Stati esteri)».

1.1563

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 295 (attentato contro i capi di Stati esteri)».

1.157

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 296 (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)».

1.1570

CAFORIO

Id. em. 1.157

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 296 (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)».

1.1571

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 296 (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)».

1.1572

GIAMBRONE

Id. em. 1.157

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 296 (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)».

1.1573

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 296 (offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri)».

1.158

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)».

1.1580

CAFORIO

Id. em. 1.158

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)».

1.1581

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)».

1.1582

GIAMBRONE

Id. em. 1.158

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)».

1.1583

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)».

1.159

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)».

1.1590

CAFORIO

Id. em. 1.159

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)».

1.1591

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)».

1.1592

GIAMBRONE

Id. em. 1.159

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)».

1.1593

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)».

1.160

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 304 (cospirazione politica mediante accordo)».

1.1600

CAFORIO

Id. em. 1.160

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 304 (cospirazione politica mediante accordo)».

1.1601

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 304 (cospirazione politica mediante accordo)».

1.1602

GIAMBRONE

Id. em. 1.160

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 304 (cospirazione politica mediante accordo)».

1.1603

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 304 (cospirazione politica mediante accordo)».

1.161

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 305 (cospirazione politica mediante associazione)».

1.1610

CAFORIO

Id. em. 1.161

Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 305 (cospirazione politica mediante associazione)».

1.1611

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 305 (cospirazione politica mediante associazione)».

1.1612

GIAMBRONE

Id. em. 1.161

Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 305 (cospirazione politica mediante associazione)».

1.1613

RAME

Ritirato

Dopo il numero 8 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9) 305 (cospirazione politica mediante associazione)».

1.169

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)».

1.1690

CAFORIO

Id. em. 1.169

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)».

1.1691

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)».

1.1692

GIAMBRONE

Id. em. 1.169

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)».

1.1693

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)».

1.163

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.1630

CAFORIO

Id. em. 1.163

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.1631

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.1632

GIAMBRONE

Id. em. 1.163

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.1633

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 318, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.170

CASTELLI

Id. em. 1.163

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 324, 368, 372, 373.

1.171

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) da 314 a 315-bis, (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.

1.173

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) 314 (peculato) quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.4002

PALERMI, TIBALDI, PELLEGATTA, ROSSI FERNANDO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) da 314 a 360 (delitti contro la pubblica amministrazione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati speciali contro l’amministrazione militare previsti dagli articoli da 215 a 219 del codice penale militare di pace, quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro e dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.174

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 314 (peculato)».

1.1740

CAFORIO

Id. em. 1.174

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 314 (peculato)».

1.1741

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 314 (peculato)».

1.1742

GIAMBRONE

Id. em. 1.174

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 314 (peculato)».

1.1743

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 314 (peculato)».

1.175

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui)».

1.1750

CAFORIO

Id. em. 1.175

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui)».

1.1751

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui)».

1.1752

GIAMBRONE

Id. em. 1.175

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui)».

1.1753

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui)».

1.176

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-bis (malversazione a danno dello Stato)».

1.177

FORMISANO

Id. em. 1.176

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-bis (malversazione a danno dello Stato)».

1.1770

CAFORIO

Id. em. 1.176

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-bis (malversazione a danno dello Stato)».

1.1771

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-bis (malversazione a danno dello Stato)».

1.1772

GIAMBRONE

Id. em. 1.176

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-bis (malversazione a danno dello Stato)».

1.1773

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-bis (malversazione a danno dello Stato)».

1.178

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

1.179

FORMISANO

Id. em. 1.178

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«10) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

1.1790

CAFORIO

Id. em. 1.178

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«10) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

1.1791

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«10) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

1.1792

GIAMBRONE

Id. em. 1.178

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«10) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

1.1793

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«10) 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)».

1.180

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.181

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione)».

1.182

FORMISANO

Id. em. 1.181

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione)».

1.1820

CAFORIO

Id. em. 1.181

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione)».

1.1821

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione)».

1.1822

GIAMBRONE

Id. em. 1.181

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione)».

1.1823

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 317 (concussione)».

1.183

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;».

1.184

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio)».

1.185

FORMISANO

Id. em. 1.184

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio)».

1.1850

CAFORIO

Id. em. 1.184

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio)».

1.1851

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio)».

1.1852

GIAMBRONE

Id. em. 1.184

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio)».

1.1853

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 318 (corruzione per un atto d’ufficio)».

1.186

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis (circostanze aggravanti), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti);».

1.187

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

1.188

FORMISANO

Id. em. 1.187

Dopo il n.9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente: «9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

1.1880

CAFORIO

Id. em. 1.187

Dopo il n.9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente: «9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

1.1881

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il n.9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente: «9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

1.1882

GIAMBRONE

Id. em. 1.187

Dopo il n.9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente: «9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

1.1883

RAME

Ritirato

Dopo il n.9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente: «9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-bis. (circostanze aggravanti);».

1.167

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), inserire il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

1.1670

CAFORIO

Id. em. 1.167

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), inserire il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

1.1671

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), inserire il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

1.1672

GIAMBRONE

Id. em. 1.167

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), inserire il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

1.1673

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), inserire il seguente:

«9-bis) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

1.189

FORMISANO

Respinto

Dopo il n. 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari)».

1.1890

CAFORIO

Id. em. 1.189

Dopo il n. 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari)».

1.1891

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il n. 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari)».

1.1892

GIAMBRONE

Id. em. 1.189

Dopo il n. 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari)».

1.1893

RAME

Ritirato

Dopo il n. 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 319-ter. (corruzione in atti giudiziari)».

1.193

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti».

1.190

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

1.1900

CAFORIO

Id. em. 1.190

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

1.1901

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

1.1902

GIAMBRONE

Id. em. 1.190

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

1.1903

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n.9), introdurre il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

1.191

CASTELLI

Id. em. 1.190

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore)».

1.192

FORMISANO

Respinto

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)».

1.1920

CAFORIO

Id. em. 1.192

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)».

1.1921

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)».

1.1922

GIAMBRONE

Id. em. 1.192

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)».

1.1923

RAME

Ritirato

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)».

1.194

FORMISANO

Respinto

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 321 (Pene per il corruttore)».

1.1940

CAFORIO

Id. em. 1.194

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 321 (Pene per il corruttore)».

1.1941

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 321 (Pene per il corruttore)».

1.1942

GIAMBRONE

Id. em. 1.194

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 321 (Pene per il corruttore)».

1.1943

RAME

Ritirato

Dopo il n. 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 321 (Pene per il corruttore)».

1.195

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione), quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;».

1.196

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione);».

1.198

FORMISANO

Id. em. 1.196

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

1.1980

CAFORIO

Id. em. 1.196

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

1.1981

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

1.1982

GIAMBRONE

Id. em. 1.196

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

1.1983

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322 (istigazione alla corruzione)».

1.199

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzioni delle Comunità europee e di Stati Membri)».

1.1990

CAFORIO

Id. em. 1.199

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)».

1.1991

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)».

1.1992

GIAMBRONE

Id. em. 1.199

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)».

1.1993

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)».

1.200

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 323 (abuso d’ufficio)».

1.2000a

CAFORIO

Id. em. 1.200

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 323 (abuso d’ufficio)».

1.2001a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 323 (abuso d’ufficio)».

1.2002a

GIAMBRONE

Id. em. 1.200

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 323 (abuso d’ufficio)».

1.2003a

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 323 (abuso d’ufficio)».

1.201

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 325 (utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)».

1.2010

CAFORIO

Id. em. 1.201

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 325 (utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)».

1.2011

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 325 (utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)».

1.2012

GIAMBRONE

Id. em. 1.201

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 325 (utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)».

1.2013

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 325 (utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)».

1.202

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)».

1.2020

CAFORIO

Id. em. 1.202

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)».

1.2021

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)».

1.2022

GIAMBRONE

Id. em. 1.202

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)».

1.2023

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)».

1.203

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 328 (rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)».

1.2030

CAFORIO

Id. em. 1.203

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 328 (rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)».

1.2031

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 328 (rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)».

1.2032

GIAMBRONE

Id. em. 1.203

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 328 (rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)».

1.2033

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 328 (rifiuto di atti d’ufficio. Omissione)».

1.204

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)».

1.2040

CAFORIO

Id. em. 1.204

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)».

1.2041

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)».

1.2042

GIAMBRONE

Id. em. 1.204

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)».

1.2043

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 329 (rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)».

1.205

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 331 (interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)».

1.2050

CAFORIO

Id. em. 1.205

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 331 (interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)».

1.2051

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 331 (interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)».

1.2052

GIAMBRONE

Id. em. 1.205

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 331 (interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)».

1.2053

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 331 (interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)».

1.206

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2060

CAFORIO

Id. em. 1.206

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2061

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2062

GIAMBRONE

Id. em. 1.206

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2063

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.207

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 335 (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2070

CAFORIO

Id. em. 1.207

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 335 (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2071

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 335 (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2072

GIAMBRONE

Id. em. 1.207

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 335 (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.2073

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 335 (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa)».

1.208

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)».

1.2080

CAFORIO

Id. em. 1.208

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)».

1.2081

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)».

1.2082

GIAMBRONE

Id. em. 1.208

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)».

1.2083

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)».

1.209

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337 (resistenza a un pubblico ufficiale)».

1.2090

CAFORIO

Id. em. 1.209

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337 (resistenza a un pubblico ufficiale)».

1.2091

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337 (resistenza a un pubblico ufficiale)».

1.2092

GIAMBRONE

Id. em. 1.209

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337 (resistenza a un pubblico ufficiale)».

1.2093

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337 (resistenza a un pubblico ufficiale)».

1.210

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto)».

1.2100a

CAFORIO

Id. em. 1.210

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto)».

1.2101a

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto)».

1.2102a

GIAMBRONE

Id. em. 1.210

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto)».

1.2103a

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 337-bis (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto)».

1.211

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2110

CAFORIO

Id. em. 1.211

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2111

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2112

GIAMBRONE

Id. em. 1.211

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2113

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.212

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

1.2120

CAFORIO

Id. em. 1.212

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

1.2121

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

1.2122

GIAMBRONE

Id. em. 1.212

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

1.2123

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)».

1.213

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2130

CAFORIO

Id. em. 1.213

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2131

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2132

GIAMBRONE

Id. em. 1.213

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.2133

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)».

1.214

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza)».

1.2140

CAFORIO

Id. em. 1.214

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza)».

1.2141

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza)».

1.2142

GIAMBRONE

Id. em. 1.214

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza)».

1.2143

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza)».

1.215

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 345 (offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni)».

1.2150

CAFORIO

Id. em. 1.215

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 345 (offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni)».

1.2151

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 345 (offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni)».

1.2152

GIAMBRONE

Id. em. 1.215

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 345 (offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni)».

1.2153

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 345 (offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni)».

1.216

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 346 (millantato credito)».

1.2160

CAFORIO

Id. em. 1.216

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 346 (millantato credito)».

1.2161

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 346 (millantato credito)».

1.2162

GIAMBRONE

Id. em. 1.216

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 346 (millantato credito)».

1.2163

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 346 (millantato credito)».

1.217

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche)».

1.2170

CAFORIO

Id. em. 1.217

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche)».

1.2171

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche)».

1.2172

GIAMBRONE

Id. em. 1.217

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche)».

1.2173

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 347 (usurpazione di funzioni pubbliche)».

1.218

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 348 (abusivo esercizio di una professione)».

1.2180

CAFORIO

Id. em. 1.218

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 348 (abusivo esercizio di una professione)».

1.2181

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 348 (abusivo esercizio di una professione)».

1.2182

GIAMBRONE

Id. em. 1.218

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 348 (abusivo esercizio di una professione)».

1.2183

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 348 (abusivo esercizio di una professione)».

1.219

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 349 (violazione di sigilli)».

1.2190

CAFORIO

Id. em. 1.219

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 349 (violazione di sigilli)».

1.2191

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 349 (violazione di sigilli)».

1.2192

GIAMBRONE

Id. em. 1.219

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 349 (violazione di sigilli)».

1.2193

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 349 (violazione di sigilli)».

1.220

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 350 (agevolazione colposa)».

1.2200a

CAFORIO

Id. em. 1.220

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 350 (agevolazione colposa)».

1.2201a

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 350 (agevolazione colposa)».

1.2202a

GIAMBRONE

Id. em. 1.220

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 350 (agevolazione colposa)».

1.2203a

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 350 (agevolazione colposa)».

1.221

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 351 (violazione della pubblica custodia di cose)».

1.2210

CAFORIO

Id. em. 1.221

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 351 (violazione della pubblica custodia di cose)».

1.2211

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 351 (violazione della pubblica custodia di cose)».

1.2212

GIAMBRONE

Id. em. 1.221

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 351 (violazione della pubblica custodia di cose)».

1.2213

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 351 (violazione della pubblica custodia di cose)».

1.222

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 352 (vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro)».

1.2220

CAFORIO

Id. em. 1.222

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 352 (vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro)».

1.2221

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 352 (vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro)».

1.2222

GIAMBRONE

Id. em. 1.222

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 352 (vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro)».

1.2223

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 352 (vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro)».

1.223

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 353 (turbata libertà degli incanti)».

1.2230

CAFORIO

Id. em. 1.223

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 353 (turbata libertà degli incanti)».

1.2231

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 353 (turbata libertà degli incanti)».

1.2232

GIAMBRONE

Id. em. 1.223

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 353 (turbata libertà degli incanti)».

1.2233

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 353 (turbata libertà degli incanti)».

1.224

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 354 (astensione dagli incanti)».

1.2240

CAFORIO

Id. em. 1.224

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 354 (astensione dagli incanti)».

1.2241

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 354 (astensione dagli incanti)».

1.2242

GIAMBRONE

Id. em. 1.224

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 354 (astensione dagli incanti)».

1.2243

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 354 (astensione dagli incanti)».

1.225

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)».

1.2250

CAFORIO

Id. em. 1.225

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)».

1.2251

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)».

1.2252

GIAMBRONE

Id. em. 1.225

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)».

1.2253

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)».

1.226

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 356 (frode nelle pubbliche forniture)».

1.2260

CAFORIO

Id. em. 1.226

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 356 (frode nelle pubbliche forniture)».

1.2261

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 356 (frode nelle pubbliche forniture)».

1.2262

GIAMBRONE

Id. em. 1.226

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 356 (frode nelle pubbliche forniture)».

1.2263

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 356 (frode nelle pubbliche forniture)».

1.227

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)».

1.2270

CAFORIO

Id. em. 1.227

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)».

1.2271

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)».

1.2272

GIAMBRONE

Id. em. 1.227

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)».

1.2273

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)».

1.228

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)».

1.2280

CAFORIO

Id. em. 1.228

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)».

1.2281

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)».

1.2282

GIAMBRONE

Id. em. 1.228

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)».

1.2283

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)».

1.229

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 363 (omessa denuncia aggravata)».

1.2290

CAFORIO

Id. em. 1.229

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 363 (omessa denuncia aggravata)».

1.2291

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 363 (omessa denuncia aggravata)».

1.2292

GIAMBRONE

Id. em. 1.229

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 363 (omessa denuncia aggravata)».

1.2293

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 363 (omessa denuncia aggravata)».

1.230

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino)».

1.2300a

CAFORIO

Id. em. 1.230

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino)».

1.2301a

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino)».

1.2302a

GIAMBRONE

Id. em. 1.230

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino)».

1.2303a

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino)».

1.231

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 365 (omissione di referto)».

1.2310

CAFORIO

Id. em. 1.231

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 365 (omissione di referto)».

1.2311

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 365 (omissione di referto)».

1.2312

GIAMBRONE

Id. em. 1.231

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 365 (omissione di referto)».

1.2313

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 365 (omissione di referto)».

1.232

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti)».

1.2320

CAFORIO

Id. em. 1.232

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti)».

1.2321

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti)».

1.2322

GIAMBRONE

Id. em. 1.232

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti)».

1.2323

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti)».

1.233

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 367 (simulazione di reato)».

1.2330

CAFORIO

Id. em. 1.233

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 367 (simulazione di reato)».

1.2331

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 367 (simulazione di reato)».

1.2332

GIAMBRONE

Id. em. 1.233

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 367 (simulazione di reato)».

1.2333

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 367 (simulazione di reato)».

1.234

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 368 (calunnia)».

1.2340

CAFORIO,

Id. em. 1.234

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 368 (calunnia)».

1.2341

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 368 (calunnia)».

1.2342

GIAMBRONE

Id. em. 1.234

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 368 (calunnia)».

1.2343

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«9-bis) 368 (calunnia)».

1.235

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 369 (autocalunnia)».

1.2350

CAFORIO

Id. em. 1.235

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 369 (autocalunnia)».

1.2351

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 369 (autocalunnia)».

1.2352

GIAMBRONE

Id. em. 1.235

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 369 (autocalunnia)».

1.2353

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 369 (autocalunnia)».

1.236

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)».

1.2360

CAFORIO

Id. em. 1.236

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)».

1.2361

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)».

1.2362

GIAMBRONE

Id. em. 1.236

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)».

1.2363

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 370 (simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)».

1.237

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371 (falso giuramento della parte)».

1.2370

CAFORIO

Id. em. 1.237

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371 (falso giuramento della parte)».

1.2371

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371 (falso giuramento della parte)».

1.2372

GIAMBRONE

Id. em. 1.237

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371 (falso giuramento della parte)».

1.2373

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371 (falso giuramento della parte)».

1.238

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero)».

1.2380

CAFORIO

Id. em. 1.238

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero)».

1.2381

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero)».

1.2382

GIAMBRONE

Id. em. 1.238

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero)».

1.2383

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero)».

1.239

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-ter (false dichiarazioni al difensore)».

1.2390

CAFORIO

Id. em. 1.239

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-ter (false dichiarazioni al difensore)».

1.2391

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-ter (false dichiarazioni al difensore)».

1.2392

GIAMBRONE

Id. em. 1.239

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-ter (false dichiarazioni al difensore)».

1.2393

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 371-ter (false dichiarazioni al difensore)».

1.240

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 372 (falsa testimonianza)».

1.2400a

CAFORIO

Id. em. 1.240

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 372 (falsa testimonianza)».

1.2401a

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 372 (falsa testimonianza)».

1.2402a

GIAMBRONE

Id. em. 1.240

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 372 (falsa testimonianza)».

1.2403a

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9 del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 372 (falsa testimonianza)».

1.241

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 373 (falsa perizia o interpretazione)».

1.2410

CAFORIO

Id. em. 1.241

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 373 (falsa perizia o interpretazione)».

1.2411

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 373 (falsa perizia o interpretazione)».

1.2412

GIAMBRONE

Id. em. 1.241

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 373 (falsa perizia o interpretazione)».

1.2413

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), aggiungere il seguente:

«9-bis) 373 (falsa perizia o interpretazione)».

1.242

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374 (frode processuale)».

1.2420

CAFORIO

Id. em. 1.242

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374 (frode processuale)».

1.2421

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374 (frode processuale)».

1.2422

GIAMBRONE

Id. em. 1.242

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374 (frode processuale)».

1.2423

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374 (frode processuale)».

1.243

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria)».

1.2430

CAFORIO

Id. em. 1.243

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria)».

1.2431

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria)».

1.2432

GIAMBRONE

Id. em. 1.243

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria)».

1.2433

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria)».

1.244

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377 (subornazione)».

1.2440

CAFORIO

Id. em. 1.244

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377 (subornazione)».

1.2441

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377 (subornazione)».

1.2442

GIAMBRONE

Id. em. 1.244

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377 (subornazione)».

1.2443

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377 (subornazione)».

1.245

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)».

1.2450

CAFORIO

Id. em. 1.245

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)».

1.2451

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)».

1.2452

GIAMBRONE

Id. em. 1.245

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)».

1.2453

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)».

1.246

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 378 (favoreggiamento personale)».

1.2460

CAFORIO

Id. em. 1.246

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 378 (favoreggiamento personale)».

1.2461

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 378 (favoreggiamento personale)».

1.2462

GIAMBRONE

Id. em. 1.246

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 378 (favoreggiamento personale)».

1.2463

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 378 (favoreggiamento personale)».

1.247

FORMISANO

Respinto

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 379 (favoreggiamento reale)».

1.2470

CAFORIO

Id. em. 1.247

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 379 (favoreggiamento reale)».

1.2471

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 379 (favoreggiamento reale)».

1.2472

GIAMBRONE

Id. em. 1.247

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 379 (favoreggiamento reale)».

1.2473

RAME

Ritirato

Dopo il numero 9) del comma 2, lettera a), inserire il seguente:

«10) 379 (favoreggiamento reale)».

1.249

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis. 416 (associazione per delinquere), finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 (impedito controllo), 2637 (aggiotaggio), 2638 (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile, 216 (bancarotta fraudolenta) e 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di società soggette alla disciplina delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nei casi di cui all’articolo 116, comma 1 (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998».

1.2480

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis. 416 (associazione per delinquere), finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 (impedito controllo), 2637 (aggiotaggio), 2638 (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile».

1.250

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 10), con il seguente:

«10 416 (associazione per delinquere)».

1.251

FORMISANO

Id. em. 1.250

Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».

1.2510

CAFORIO

Id. em. 1.250

Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».

1.2511

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».

1.2512

GIAMBRONE

Id. em. 1.250

Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».

1.2513

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero 10), sopprimere le seguenti parole: «sesto comma».

1.252

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), n. 10), dopo le parole: «codice penale», aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

1.2520

CAFORIO

Id. em. 1.252

Al comma 2, lettera a), n. 10), dopo le parole: «codice penale», aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

1.2521

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), n. 10), dopo le parole: «codice penale», aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

1.2522

GIAMBRONE

Id. em. 1.252

Al comma 2, lettera a), n. 10), dopo le parole: «codice penale», aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

1.2523

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), n. 10), dopo le parole: «codice penale», aggiungere le seguenti: «e i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

1.254

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

1.2540

CAFORIO

Id. em. 1.254

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

1.2541

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

1.2542

GIAMBRONE

Id. em. 1.254

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

1.2543

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-ter) delitti connessi con quelli di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

1.257

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 10), aggiungere il seguente:

«11-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.4003

PALERMI, TIBALDI, PELLEGATTA, ROSSI FERNANDO

Id. em. 1.257

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.259

FORMISANO

Id. em. 1.257

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.2590

CAFORIO

Id. em. 1.257

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.2591

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.2592

GIAMBRONE

Id. em. 1.257

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.2593

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-ter) 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso)».

1.260

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.261

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Id. em. 1.260

Al comma 2, dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.262

FORMISANO

Id. em. 1.260

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.2620

CAFORIO

Id. em. 1.260

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.2621

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.2622

GIAMBRONE

Id. em. 1.260

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.2623

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 419 (devastazione e saccheggio)».

1.256

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

1.2560

CAFORIO

Id. em. 1.256

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

1.2561

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

1.2562

GIAMBRONE

Id. em. 1.256

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

1.2563

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

1.263

CASTELLI

Id. em. 1.256

Al comma 2, dopo il n. 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità)».

1.264

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 423 (incendio)».

1.265

FORMISANO

Id. em. 1.264

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«11-bis) 423 (incendio)».

1.2650

CAFORIO

Id. em. 1.264

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«11-bis) 423 (incendio)».

1.2651

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«11-bis) 423 (incendio)».

1.2652

GIAMBRONE

Id. em. 1.264

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«11-bis) 423 (incendio)».

1.2653

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«11-bis) 423 (incendio)».

1.281

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.266

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Id. em. 1.281

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.267

FORMISANO

Id. em. 1.281

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.2670

CAFORIO

Id. em. 1.281

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.2671

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.2672

GIAMBRONE

Id. em. 1.281

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.2673

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 12), inserire il seguente:

«12-bis) 423-bis (incendio boschivo)».

1.268

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 430 (disastro ferroviario)».

1.269

FORMISANO

Id. em. 1.268

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 430 (disastro ferroviario)».

1.2690

CAFORIO

Id. em. 1.268

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 430 (disastro ferroviario)».

1.2691

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 430 (disastro ferroviario)».

1.2692

GIAMBRONE

Id. em. 1.268

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 430 (disastro ferroviario)».

1.2693

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 430 (disastro ferroviario)».

1.270

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

1.271

FORMISANO

Id. em. 1.270

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

1.2710

CAFORIO

Id. em. 1.270

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

1.2711

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

1.2712

GIAMBRONE

Id. em. 1.270

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

1.2713

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti)».

1.278

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 438 (epidemia)».

1.272

FORMISANO

Id. em. 1.278

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 438 (epidemia)».

1.2720

CAFORIO

Id. em. 1.278

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 438 (epidemia)».

1.2721

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 438 (epidemia)».

1.2722

GIAMBRONE

Id. em. 1.278

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 438 (epidemia)».

1.2723

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 11), inserire il seguente:

«11-bis) 438 (epidemia)».

1.279

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), aggiungere i seguenti:

«12-bis) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

12-ter) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);

12-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

1.273

FORMISANO

Id. em. 1.279

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire i seguenti:

«11-bis) 439 (avvelenamento delle acque);

11-ter) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

11-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

1.2730

CAFORIO

Id. em. 1.279

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire i seguenti:

«11-bis) 439 (avvelenamento delle acque);

11-ter) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

11-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

1.2731

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire i seguenti:

«11-bis) 439 (avvelenamento delle acque);

11-ter) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

11-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

1.2732

GIAMBRONE

Id. em. 1.279

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire i seguenti:

«11-bis) 439 (avvelenamento delle acque);

11-ter) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

11-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

1.2733

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire i seguenti:

«11-bis) 439 (avvelenamento delle acque);

11-ter) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

11-quater) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)».

1.282

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-ter) 439 "(avvelenamento delle acque)"».

1.2820

CAFORIO

Id. em. 1.282

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-ter) 439 "(avvelenamento delle acque)"».

1.2821

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-ter) 439 "(avvelenamento delle acque)"».

1.2822

GIAMBRONE

Id. em. 1.282

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-ter) 439 "(avvelenamento delle acque)"».

1.2823

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-ter) 439 "(avvelenamento delle acque)"».

1.274

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

1.2740

CAFORIO

Id. em. 1.274

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

1.2741

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

1.2742

GIAMBRONE

Id. em. 1.274

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

1.2743

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)».

1.275

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

1.2750

CAFORIO

Id. em. 1.275

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

1.2751

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

1.2752

GIAMBRONE

Id. em. 1.275

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

1.2753

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) da 499 (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) a 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)».

1.283

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

1.276

FORMISANO

Id. em. 1.283

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

1.2760

CAFORIO

Id. em. 1.283

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

1.2761

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

1.2762

GIAMBRONE

Id. em. 1.283

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

1.2763

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 572, comma 2 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)».

1.4004

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 12) inserire il seguente:

«12-ter) 574 (sottrazione di persone incapaci)».

1.277

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 575 (omicidio)».

1.2770

CAFORIO

Id. em. 1.277

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 575 (omicidio)».

1.2771

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 575 (omicidio)».

1.2772

GIAMBRONE

Id. em. 1.277

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 575 (omicidio)».

1.284

BALBONI

Id. em. 1.277

Al comma 2, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:

«12-bis) articolo 575».

1.2773

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo il numero 12), inserire il seguente:

«11-bis) 575 (omicidio)».

1.285

BUCCICO, VALENTINO

Respinto

Al comma 2, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:

«12-bis) articolo 575 aggravato dall’articolo 577, n.1, 3 e 4».

1.287

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 19), aggiungere il seguente:

«19-bis) 605 (sequestro di persona)».

1.288

BUCCICO, VALENTINO

Respinto

Al comma 2, al n.20), aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’ultimo comma».

1.4012

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo), 628 (rapina) e 640 (truffa) se la vittima è maggiore degli anni settantacinque;».

1.289

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo)».

1.2890

CAFORIO

Id. em. 1.289

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo)».

1.2891

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo)».

1.2892

GIAMBRONE

Id. em. 1.289

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo)».

1.2893

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, inserire il seguente:

«23-bis) 624-bis (furto in abitazione e con strappo)».

1.290

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23, aggiungere il seguente:

«23-bis) 628 (rapina)».

1.291

FORMISANO

Id. em. 1.290

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 628 (rapina)».

1.2910

CAFORIO

Id. em. 1.290

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 628 (rapina)».

1.2911

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 628 (rapina)».

1.2912

GIAMBRONE

Id. em. 1.290

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 628 (rapina)».

1.2913

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 628 (rapina)».

1.4005

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), aggiungere i seguenti:

«23-bis) 628 comma 3 (rapina aggravata)».

«23-ter) 629 comma 2 (estorsione aggravata)».

1.292

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 629 (estorsione)».

1.2920

CAFORIO

Id. em. 1.292

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 629 (estorsione)».

1.2921

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 629 (estorsione)».

1.2922

GIAMBRONE

Id. em. 1.292

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 629 (estorsione)».

1.2923

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 23), inserire il seguente:

«23-bis) 629 (estorsione)».

1.296

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 640 (truffa)».

1.2960

CAFORIO

Id. em. 1.296

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 640 (truffa)».

1.2961

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 640 (truffa)».

1.2962

GIAMBRONE

Id. em. 1.296

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 640 (truffa)».

1.2963

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 640 (truffa)».

1.298

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 648 (ricettazione)».

1.2980

CAFORIO

Id. em. 1.298

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 648 (ricettazione)».

1.2981

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 648 (ricettazione)».

1.2982

GIAMBRONE

Id. em. 1.298

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

«24-bis) 648 (ricettazione)».

1.2983

RAME

Ritirato

«Al comma 2, lettera a), dopo il numero 24), inserire il seguente:

24-bis) 648 (ricettazione)».

1.300a

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

1.3000

CAFORIO

Id. em. 1.300a

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

1.3001

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

1.3002

GIAMBRONE

Id. em. 1.300a

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

1.3003

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 25, inserire il seguente:

«25-bis) 727 (maltrattamenti di animali)».

1.4050

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i delitti previsti dagli articoli 216 (bancarotta fraudolenta) e 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nel caso di società soggette alla disciplina delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, ovvero nei casi di cui all’articolo 116, comma 1 (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), del citato decreto legislativo n.58 del 1998;».

1.301a

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all’articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all’articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.3010

CAFORIO

Id. em. 1.301a

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all’articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all’articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.3011

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all’articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all’articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.3012

GIAMBRONE

Id. em. 1.301a

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all’articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all’articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.3013

RAME

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all’articolo 20, primo comma, lettere b) e c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della citata legge n. 47 del 1985, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all’articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dall’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatoria l’autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.305

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) per i reati di cui all’articolo 44, comma l, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 l, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

a-ter) per i reati di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, salvo che sia conseguita in sanatori a l’autorizzazione da parte delle competenti autorità».

1.309

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3090

CAFORIO

Id. em. 1.309

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3091

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3092

GIAMBRONE

Id. em. 1.309

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3093

RAME

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II, per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.312

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

1.3120

CAFORIO

Id. em. 1.312

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

1.3121

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

1.3122

GIAMBRONE

Id. em. 1.312

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

1.3123

RAME

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale».

1.311

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

1.3110

CAFORIO

Id. em. 1.311

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

1.3111

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

1.3112

GIAMBRONE

Id. em. 1.311

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

1.3113

RAME

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati contro l’amministrazione della giustizia di cui al capo I del titolo III del libro II».

1.310

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3100

CAFORIO

Id. em. 1.310

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3101

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3102

GIAMBRONE

Id. em. 1.310

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.3103

RAME

Ritirato

Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e 439, 440 e 416-ter del codice penale».

1.314

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

1.4006

RAME

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati di natura fiscale e finanziaria puniti con pena detentiva, nonché per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

1.307

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.315

FORMISANO

Id. em. 1.307

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a-bis) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.3150

CAFORIO

Id. em. 1.307

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a-bis) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.3151

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a-bis) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.3152

GIAMBRONE

Id. em. 1.307

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a-bis) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.3153

RAME

Ritirato

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a-bis) per reati in materia fiscale puniti con pena detentiva».

1.313

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

1.306

FORMISANO

Id. em. 1.313

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

1.3060

CAFORIO

Id. em. 1.313

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

1.3061

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

1.3062

GIAMBRONE

Id. em. 1.313

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

1.3063

RAME

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638 del codice civile».

1.308

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.302b

FORMISANO

Id. em. 1.308

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3020

CAFORIO

Id. em. 1.308

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3021

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3022

GIAMBRONE

Id. em. 1.308

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3023

RAME

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.4007

PALERMI, TIBALDI, PELLEGATTA, ROSSI FERNANDO

Id. em. 1.308

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i reati previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.303a

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per il delitto di cui all’articolo 2621 del codice civile».

1.3030

CAFORIO

Id. em. 1.303a

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per il delitto di cui all’articolo 2621 del codice civile».

1.3031

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per il delitto di cui all’articolo 2621 del codice civile».

1.3032

GIAMBRONE

Id. em. 1.303a

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per il delitto di cui all’articolo 2621 del codice civile».

1.3033

RAME

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per il delitto di cui all’articolo 2621 del codice civile».

1.316

FORMISANO

Respinto

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a) per il reato previsto dall’articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3160

CAFORIO

Id. em. 1.316

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a) per il reato previsto dall’articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3161

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a) per il reato previsto dall’articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3162

GIAMBRONE

Id. em. 1.316

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a) per il reato previsto dall’articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.3163

RAME

Ritirato

Dopo la lettera a) del comma 2, aggiungere la seguente:

«a) per il reato previsto dall’articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)».

1.4008

RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, PELLEGATTA, ROSSI FERNANDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per i reati previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626».

1.4008a

PALERMI, TIBALDI, PELLEGATTA, ROSSI FERNANDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74».

1.318

FORMISANO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) per i delitti riguardanti l’illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d’autore, di cui all’articolo 171-ter della legge n.633 del 1941 e successive modificazioni».

1.3180

CAFORIO

Id. em. 1.318

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) per i delitti riguardanti l’illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d’autore, di cui all’articolo 171-ter della legge n.633 del 1941 e successive modificazioni».

1.3181

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) per i delitti riguardanti l’illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d’autore, di cui all’articolo 171-ter della legge n.633 del 1941 e successive modificazioni».

1.3182

GIAMBRONE

Id. em. 1.318

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) per i delitti riguardanti l’illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d’autore, di cui all’articolo 171-ter della legge n.633 del 1941 e successive modificazioni».

1.3183

RAME

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) per i delitti riguardanti l’illecita duplicazione, riproduzione o diffusione al pubblico o commercio a fine di lucro, di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, protetta dal diritto d’autore, di cui all’articolo 171-ter della legge n.633 del 1941 e successive modificazioni».

1.319

CASTELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza per effetto dell’indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell’esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell’articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.320

FORMISANO

Id. em. 1.319

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza per effetto dell’indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell’esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell’articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.3200

CAFORIO

Id. em. 1.319

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza per effetto dell’indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell’esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell’articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.3201

DE GREGORIO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza per effetto dell’indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell’esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell’articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.3202

GIAMBRONE

Id. em. 1.319

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza per effetto dell’indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell’esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell’articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.3203

RAME

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza per effetto dell’indulto condizionato, al beneficiato sono imposte le prescrizioni e gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354.

2-ter. Con il provvedimento di sospensione è imposto l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall’articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell’esecuzione.

2-quater. Con il provvedimento di sospensione della pena è sempre disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio ai sensi dell’articolo 281 del codice di procedura penale, per tutto il periodo di sospensione».

1.4009

FORMISANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il beneficio dell’indulto è subordinato al pagamento della provvisionale, alle restituzioni e al risarcimento del danno o al deposito di idonea fideiussione atta a garantire tali adempimenti».

1.4010

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i delitti di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale l’indulto è concesso nella misura di due anni di reclusione».

1.323

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «cinque anni» fino a: «condanna a» con le seguenti: «dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una».

1.325

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «cinque anni» fino a: «condanna a» con le seguenti: «sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una».

1.324

FORMISANO

Le parole da: «Al comma 3,» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.3240

CAFORIO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.3241

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.3242

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.3243

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.326

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e 3 mesi».

1.3260

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e 3 mesi».

1.3261

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e 3 mesi».

1.3262

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e 3 mesi».

1.3263

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e 3 mesi».

1.328

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e due mesi».

1.3280

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e due mesi».

1.3281

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e due mesi».

1.3282

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e due mesi».

1.3283

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e due mesi».

1.330

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e un mese».

1.3300

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e un mese».

1.3301

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e un mese».

1.3302

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e un mese».

1.3303

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni e un mese».

1.327

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».

1.329

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».

1.3290

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».

1.3291

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».

1.3292

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».

1.3293

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «7 anni».

1.331

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».

1.3310

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».

1.3311

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».

1.3312

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».

1.3313

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e 11 mesi».

1.332

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».

1.3320

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».

1.3321

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».

1.3322

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».

1.3323

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e dieci mesi».

1.333

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».

1.3330

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».

1.3331

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».

1.3332

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».

1.3333

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e nove mesi».

1.334

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».

1.3340

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».

1.3341

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».

1.3342

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».

1.3343

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e otto mesi».

1.335

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».

1.3350

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».

1.3351

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».

1.3352

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».

1.3353

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sette mesi».

1.336

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sei mesi».

1.3360

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sei mesi».

1.3361

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sei mesi».

1.3362

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sei mesi».

1.3363

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e sei mesi».

1.337

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».

1.3370

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».

1.3371

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».

1.3372

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».

1.3373

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e cinque mesi».

1.338

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».

1.3380

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».

1.3381

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».

1.3382

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».

1.3383

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e quattro mesi».

1.339

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».

1.3390

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».

1.3391

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».

1.3392

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».

1.3393

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e tre mesi».

1.340

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».

1.3400

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».

1.3401

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».

1.3402

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».

1.3403

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni e due mesi».

1.341

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».

1.3410

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».

1.3411

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».

1.3412

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».

1.3413

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni e un mese».

1.342

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni».

1.3420

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni».

1.3421

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni».

1.3422

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni».

1.3423

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «6 anni».

1.343

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1.344

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.3440

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.3441

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.3442

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.3443

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «15 mesi».

1.345

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.3450

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.3451

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.3452

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.3453

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «18 mesi».

1.4011

CARUSO, MANTOVANO, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BALBONI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.324

Al comma 3, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro tre anni».

1.360

FORMISANO

Le parole da: «Al comma 3,» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.3600a

CAFORIO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.3601a

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.3602a

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.3603a

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «6 mesi».

1.361

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.3610

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.3611

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.3612

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.3613

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «7 mesi».

1.362

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.3620

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.3621

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.3622

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.3623

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «8 mesi».

1.363

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.3630

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.3631

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.3632

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.3633

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «9 mesi».

1.347

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.3470

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.3471

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.3472

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.3473

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci mesi».

1.348

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.3480

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.3481

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.3482

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.3483

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «undici mesi».

1.349

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3490

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3491

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3492

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3493

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.346

CASTELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

1.350

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

1.3500

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

1.3501

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

1.3502

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

1.3503

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tredici mesi».

1.351

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

1.3510

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

1.3511

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

1.3512

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

1.3513

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattordici mesi».

1.352

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.3520

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.3521

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.3522

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.3523

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quindici mesi».

1.353

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

1.3530

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

1.3531

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

1.3532

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

1.3533

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sedici mesi».

1.354

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

1.3540

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

1.3541

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

1.3542

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

1.3543

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciassette mesi».

1.355

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3550

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3551

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3552

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3553

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.356

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».

1.3560

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».

1.3561

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».

1.3562

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».

1.3563

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «diciannove mesi».

1.357

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».

1.3570

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».

1.3571

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».

1.3572

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».

1.3573

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «venti mesi».

1.358

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».

1.3580

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».

1.3581

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».

1.3582

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».

1.3583

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventuno mesi».

1.359

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».

1.3590

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».

1.3591

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».

1.3592

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».

1.3593

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «ventidue mesi».

1.375

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».

1.3750

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».

1.3751

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».

1.3752

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.360

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».

1.3753

RAME

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «23 mesi».

1.381

FORMISANO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.3810

CAFORIO

Id. em. 1.381

Sopprimere il comma 4.

1.3811

DE GREGORIO

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

1.3812

GIAMBRONE

Id. em. 1.381

Sopprimere il comma 4.

1.3813

RAME

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

1.382

FORMISANO

Le parole da: «Al comma 4,» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».

1.3820

CAFORIO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».

1.3821

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».

1.3822

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».

1.3823

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «45 giorni dopo la».

1.383

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».

1.3830

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».

1.3831

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».

1.3832

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».

1.3833

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «44 giorni dopo la».

1.384

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».

1.3840

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».

1.3841

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».

1.3842

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».

1.3843

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «43 giorni dopo la».

1.385

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».

1.3850

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».

1.3851

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».

1.3852

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».

1.3853

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «42 giorni dopo la».

1.386

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».

1.3860

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».

1.3861

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».

1.3862

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».

1.3863

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «41 giorni dopo la».

1.387

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».

1.3870

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».

1.3871

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».

1.3872

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».

1.3873

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «40 giorni dopo la».

1.388

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».

1.3880

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».

1.3881

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».

1.3882

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».

1.3883

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «39 giorni dopo la».

1.389

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».

1.3890

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».

1.3891

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».

1.3892

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».

1.3893

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «38 giorni dopo la».

1.390

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».

1.3900

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».

1.3901

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».

1.3902

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».

1.3903

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «37 giorni dopo la».

1.391

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».

1.3910

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».

1.3911

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».

1.3912

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».

1.3913

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «36 giorni dopo la».

1.392

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».

1.3920

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».

1.3921

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».

1.3922

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».

1.3923

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «35 giorni dopo la».

1.393

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».

1.3930

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».

1.3931

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».

1.3932

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».

1.3933

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «34 giorni dopo la».

1.394

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».

1.3940

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».

1.3941

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».

1.3942

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».

1.3943

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «33 giorni dopo la».

1.395

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».

1.3950

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».

1.3951

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».

1.3952

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».

1.3953

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «32 giorni dopo la».

1.396

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».

1.3960

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».

1.3961

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».

1.3962

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».

1.3963

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «31 giorni dopo la».

1.397

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».

1.3970

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».

1.3971

DE GREGORIO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».

1.3972

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.382

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».

1.3973

RAME

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «il giorno successo a quello della» con le seguenti: «30 giorni dopo la».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

FORMISANO

Le parole da: «Dopo l’articolo 1» a: «nella società civile.»respinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100

CAFORIO

Precluso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.101

DE GREGORIO

Precluso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.102

GIAMBRONE

Precluso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.103

RAME

Ritirato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.4

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.1

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.400

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.1

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.401

DE GREGORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.1

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.402

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.1

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.403

RAME

Ritirato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei detenuti che beneficiano dell’indulto di cui alla presente legge, che si trovino in condizione di disagio economico, ai fini del loro reinserimento nella società civile. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2

FORMISANO

Le parole da: «Dopo l’articolo 1» a: «1975, n.354.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.200

CAFORIO

Precluso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.201

DE GREGORIO

Precluso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.202

GIAMBRONE

Precluso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.203

RAME

Ritirato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 5.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.3

FORMISANO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.2

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.300

CAFORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.2

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.301

DE GREGORIO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.2

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.302

GIAMBRONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.0.2

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.303

RAME

Ritirato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. È istituito, per l’anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Fondo per la corresponsione di un contributo a favore dei Consigli di aiuto sociale per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n.354. In questo caso, in particolare, i Consigli di aiuto sociale avranno il compito di sostenere i soggetti danneggiati da delitti commessi da soggetti beneficiari del presente provvedimento d’indulto e che non abbiano già ricevuto altre forme di ristoro. Gli interessati possono fare richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo e le modalità di erogazione dello stesso sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è stabilita in 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 6.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio» .