Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario - A.C. 1780 - Lavori preparatori della Legge n. 269/2006 (Iter alla Camera) - parte II
Riferimenti:
AC n. 1780/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 55    Progressivo: 1
Data: 15/12/2006
Descrittori:
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L n. 269 del 24-OTT-06   AS n. 635/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della Legge n. 269/2006

Iter alla Camera

 

 

 

n. 55/1

Parte II

 

15 dicembre 2006

 


 

 

I dossier predisposti per l’esame dell’A.C. 1780 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario) sono i seguenti:

 

- n. 55 che contiene le schede di lettura e i riferimenti normativi

- n. 55/1 (parti I e II) che contengono i lavori preparatori della Legge n. 269 del 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: GI0011ab.doc

 


INDICE

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 1780, (Governo), Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario  5

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 12 ottobre 2006  15

Seduta del 16 ottobre 2006  23

Seduta del 17 ottobre 2006  25

Seduta del 18 ottobre 2006  45

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 18 ottobre 2006  77

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 ottobre 2006  85

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 18 ottobre 2006  87

§      Pareri resi all’Assemblea

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 23 ottobre 2006  91

Esame in Assemblea

Relazione della II Commissione (Giustizia)

§      A.C. 1780-A, (Governo) Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario  97

Esame in Assemblea

Seduta del 23 ottobre 2006  121

Seduta del 24 ottobre 2006  160

 


Iter alla Camera


Progetto di legge

 


N. 1780

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 4 ottobre 2006 (v. stampato Senato n. 635)

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

 

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 ottobre 2006

 

 

 

 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilità» sono soppresse;

 b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».

3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;

b)all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera i) è abrogata;

2) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

3) la lettera z) è abrogata;

4) la lettera bb) è abrogata;

5) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;

c)all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»;

d)all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;

3) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;

4) la lettera l) è abrogata;

e)dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Condotta disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza»;

 f)all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;

g)all'articolo 15:

1)dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;

2)al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

3)al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;

d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;

h)all'articolo 16:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari»;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;

3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.Potere di archiviazione»;

i)all'articolo 17:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;

2) al comma 7, è soppresso l'ultimo periodo;

l)all'articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

m)all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;

n)all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

o)all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;

 p)all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;

q)dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».

Art. 4.

1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2006 - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Federico PALOMBA, relatore, avverte che, il disegno di legge n.1780 d'iniziativa del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - approvato in prima lettura dal Senato il 4 ottobre scorso - si compone di 4 articoli il cui contenuto ha subito alcune modifiche, rispetto al testo originario del provvedimento, nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento. Rammenta che l'articolo 5, relativo alla vigenza anticipata, è stato respinto dal Senato, per cui è al momento da ritenersi applicabile la consueta vacatio legis.

Rileva che il provvedimento interviene essenzialmente su tre dei decreti legislativi (e precisamente i nn.106, 109 e 160 del 2006) adottati in attuazione della delega contenuta nella legge 25 luglio 2005, n. 150, che ha innovato e modificato profondamente la disciplina dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, disponendone, secondo i casi, la sospensione dell'efficacia o la modifica del contenuto. Il disegno di legge detta inoltre ulteriori modifiche normative e prevede una specifica disciplina transitoria. Nella sua stesura originaria il disegno di legge presentato al Senato si limitava a disporre la sospensione dell'efficacia dei tre decreti legislativi citati. Nella relazione di accompagnamento al provvedimento veniva infatti evidenziato che la concreta operatività di questi decreti legislativi avrebbe comportato la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario e, nello stesso tempo, la realizzazione di numerose e complesse attività da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali. Peraltro la decorrenza di efficacia dei tre decreti legislativi (fissata al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) ha di fatto coinciso con la scadenza nel luglio 2006 del Consiglio superiore della magistratura in carica, con la conseguenza che, come testualmente evidenziato nella citata relazione, l'Ordine giudiziario sarà privo di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l'operatività dei suddetti decreti legislativi richiede l'immediato e fattivo impegno del Consiglio superiore della magistratura nell'attuazione di una normativa completamente nuova rispetto all'impianto anteriore.

L'articolo 1, al comma 1, sospende fino alla data del 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 25 luglio 2005, n. 150). Tali modifiche sono state apportate in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato che, come evidenziato dal presentatore, mantiene in capo al procuratore della Repubblica la titolarità esclusiva dell' azione penale, stemperando l'eccessiva gerarchizzazione insita nella riforma precedentemente approvata. La lettera a) del comma citato sopprime, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, le parole «sotto la propria responsabilità», riferite all'esercizio dell'azione penale da parte del procuratore della Repubblica nei modi e termini previsti dalla legge. La lettera b) sostituisce l'articolo 2 del citato decreto legislativo, relativo alla titolarità dell'azione penale, stabilendo il principio secondo il quale il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell'ufficio, assegnazione che può riguardare anche uno o più procedimenti  o singoli atti di essi. Sostanzialmente viene quindi sostituito al meccanismo della delega quello dell'assegnazione, rimanendo per il resto inalterate le rimanenti previsioni, tra le quali quella riguardante la facoltà per il procuratore della Repubblica, con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, di stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività e di revocare l'assegnazione nel caso in cui il magistrato non si attenga ai principi stabiliti dal procuratore oppure insorga un contrasto tra i due circa le modalità di esercizio. È stata comunque soppressa la previsione di inserimento nel fascicolo personale del provvedimento di revoca delle delega e delle eventuali osservazioni del delegato.

Il comma 3 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 25 luglio 2005, n. 150). Anche tali modifiche sono state apportate in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato. Punti salienti delle variazioni proposte, come evidenziato dal relatore nella discussione in Assemblea, sono rappresentate dalla modifica delle fattispecie di illecito disciplinare, nel senso di semplificare, ridurre ed eliminare quelle parti che ad alcuni potevano apparire compressive della dignità dei magistrati - con particolare riguardo alla libertà di pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione - pur mantenendo il principio della tipizzazione che rappresenta la grande novità del sistema. In tema di procedimento disciplinare, fermo restando il principio dell'obbligatorietà della relativa azione, si è tuttavia introdotto un meccanismo di filtro che consenta di esaminare preventivamente esposti manifestamente infondati o che concernono questioni a prima vista non suscettibili di sanzione disciplinare senza dover impegnare in tutto il procedimento la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. È stato anche previsto un meccanismo per evitare che questo filtro possa tradursi in rapide archiviazioni prevedendo la possibilità di ricorrere contro la prima pronuncia di manifesta infondatezza, con un meccanismo che garantisce sia l'esigenza di una certa rapidità del procedimento disciplinare sia quella del magistrato che fosse chiamato in causa di avere una chiara risposta, che quella del cittadino o di chi abbia proposto l'esposto di ricevere una risposta da parte dell'ordinamento. In accoglimento di alcune sollecitazioni mosse dall'opposizione è stato poi portato a due anni il periodo di tempo concesso al procuratore generale per l'esaurimento della fase istruttoria nonché il tempo previsto per la sezione disciplinare per l'emissione della relativa sentenza. Venendo all'esame più specifico delle modificazioni apportate al testo del decreto legislativo n. 109 del 2006, la lettera a) del comma 3 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 1, concernente i doveri del magistrato. La lettera b) del comma 3 detta una serie di modifiche all'articolo 2 del citato decreto legislativo, che definisce ed elenca gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni. Viene in primo luogo abrogata la lettera i), che qualifica come illecito disciplinare del magistrato il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria. Viene inoltre sostituita, rendendone più stringente la formulazione, la lettera v), nel senso di qualificare come illecito disciplinare le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 riguardante le regole da osservare in tema di rapporti con gli organi di informazione.

Viene conseguentemente anche abrogata la lettera z) che qualifica autonomamente come illecito disciplinare la violazione delle citate regole in tema di rapporti con gli organi di informazione. Viene inoltre soppressa la lettera bb) che qualifica come illecito il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura. Anche la sostituzione della lettera ff) è diretta a rendere più stringente la qualificazione del relativo illecito disciplinare limitato all'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.

La lettera c), sostituendo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 amplia le ipotesi di esclusione della responsabilità disciplinare prevedendo tale esclusione non soltanto in presenza di interpretazione di norme di diritto ma anche di valutazione del fatto e delle prove.La lettera d) dispone le modifiche all'articolo 3 del citato decreto legislativo, concernente gli illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni, abrogando le lettere f) ed l) riguardanti, rispettivamente, la qualificazione come illecito disciplinare della pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o le modalità di espressione del giudizio sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo, e di ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, e sostituendo le lettere h) ed i). Anche la sostituzione delle lettera h) ed i) è diretta a restringere l'area dell'illecito punibile prevedendo che l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici possa qualificarsi come violazione disciplinare solo quando sia sistematica e continuativa (lettera h), e che l'uso strumentale della qualità di magistrato debba condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste (lettera i). La lettera e) inserisce un nuovo articolo 3-bis che esclude, in ogni caso, la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza. La lettera f) sostituendo il comma 4 dell'articolo 14, relativo alla titolarità dell'azione disciplinare, si limita ad inserire i procuratori aggiunti tra i soggetti tenuti a comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

All'articolo 15 viene poi inserito dalla lettera g) un nuovo comma 1-bis diretto ad escludere la promuovibilità dell'azione disciplinare quando siano decorsi dieci anni dal fatto. Come sopra già ricordato, inoltre, al comma 2 del medesimo articolo viene portato da uno a due anni il termine (decorrente dall'inizio del procedimento) entro il quale il procuratore generale è tenuto a concludere la fase istruttoria e quello (decorrente in questo caso dalla richiesta) entro il quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si pronuncia. Inoltre, mediante alcune modifiche al comma 8, vengono ampliate le ipotesi di sospensione del corso dei termini dell'azione disciplinare, compresa l'ipotesi di decadenza prevista dal nuovo comma 1-bis sopra illustrato, mediante l'inserimento di due nuove lettere d)-bis e d)-ter, riguardanti, rispettivamente, l'ipotesi in cui, nei casi di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile o di travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo e l'ipotesi di sospensione del procedimento a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16.

La lettera h) introduce una serie di modifiche all'articolo 16 riguardante le Indagini nel procedimento disciplinare. Vengono innanzitutto dettate alcune modifiche al comma 4 concernenti il regime di secretazione degli atti disposto dal Procuratore generale che, precedentemente consentito in alcune ipotesi per un periodo massimo di dodici mesi, può essere prorogato di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della repubblica o di altri dodici mesi quando  si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale. Viene inoltre inserito, dopo il comma 5, il comma 5-bis disciplinante il potere di archiviazione del Procuratore generale esercitabile in una serie di casi. Viene poi disposta la comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di archiviazione ed attribuita a quest'ultimo la facoltà di richiedere la trasmissione di copia degli atti e di richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale formulando l'incolpazione. Tale potere deve essere esercitato dal Ministro entro termini prefissati, decorsi inutilmente i quali il provvedimento di archiviazione acquista efficacia.Conseguentemente alle modifiche illustrate, alla rubrica dell'articolo 16 vengono aggiunte le parole «Potere di archiviazione». Modifiche all'articolo 17, concernente la chiusura delle indagini sono poi dettate dalla lettera i). Mediante un intervento sui commi 5 e 7, viene soppressa la previsione che consente al Ministro, al quale viene comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel procedimento disciplinare, di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'ispettorato. La lettera l) sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18, disciplinante la discussione nel giudizio disciplinare, che consente al delegato del Ministro della giustizia di presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato. Coordinata con le modifiche sopra esaminate appare anche quella disposta all'articolo 19, comma 1, dalla lettera m) che elimina il riferimento alle conclusioni del delegato del Ministro della giustizia quale passaggio necessario per la deliberazione di competenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La lettera n) aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 22 relativo alla sospensione cautelare facoltativa. Sostanzialmente, nei casi di minore gravità, viene consentito al Ministro della giustizia od al Procuratore generale di chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato (piuttosto che, come nei casi più gravi, la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura) ad altro ufficio di un distretto limitrofo, diverso da quello indicato dall'articolo 11 del codice di rito relativo alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. La lettera o) sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 riguardante le impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che la Corte di cassazione decida a sezioni unite civili (invece che penali) entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso. Limitate sono anche le modifiche che la lettera p) introduce ai commi 7 ed 8 dell'articolo 25 riguardante la revisione delle sentenze divenute irrevocabili con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare. In sede di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione da parte della sezione disciplinare è stata soppresso il riferimento all'obbligo di sentire il Ministro della giustizia (comma 7) mentre viene consentito il ricorso alle sezioni unite civili (anziché penali) della Corte di cassazione contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione.

Infine, la lettera q) inserisce dopo l'articolo 32, l'articolo 32-bis che detta le disposizioni transitorie, stabilendo che le disposizioni del decreto legislativo si applichino ai procedimenti disciplinari promossi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Per i fatti commessi anteriormente a tale data viene tuttavia disposta l'applicabilità, se più favorevoli, delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511 (Guarentigie della magistratura). Inoltre, viene disposto un adeguamento ad alcune delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge in esame, stabilendo che i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio  superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della Corte medesima.

L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. La nuova formulazione del comma citato delega il Governo, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega (di cui al comma 1) ad adottare eventualmente i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, oltre che le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato, e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. Viene quindi modificato il termine per l'esercizio di questa delega da parte del Governo (precedentemente fissato in novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, pari ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 150 del 2005) e reso eventuale l'esercizio della delega medesima, poiché subordinato all'effettiva necessarietà della disciplina transitoria e di coordinamento. Inoltre, nel riaffermare (come già precedentemente previsto) l'osservanza dei principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 9 della legge di delega, viene stabilito che i decreti legislativi previsti nel comma in esame divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione). Il testo vigente della disposizione modificata (concernente progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni) prevede che l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. A seguito della riformulazione, il termine di applicazione delle disposizioni richiamate al citato articolo 1, comma 6, primo periodo, risulta differito alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

L'articolo 4 è suddiviso in due commi che prevedono rispettivamente la disciplina applicabile durante il periodo di sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e la salvaguardia degli effetti prodotti e delle situazioni esaurite durante la vigenza di quest'ultimo. Il primo comma, in particolare, stabilisce che, fino al 31 luglio 2007, ossia fino alla scadenza del periodo di sospensione della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del citato decreto, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20. Al fine di salvaguardare il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il comma 2 dell'articolo in commento fa salvi gli effetti già prodotti e le situazioni esaurite durante il periodo di vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Gaetano PECORELLA (FI), manifestando spirito di collaborazione, chiede che siano assicurate alla Commissione le condizioni per approfondire il lavoro svolto dal Senato, non ravvisando particolari ragioni di urgenza, anche alla luce dell'abrogazione intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento dell'articolo 5. Del resto, rammenta che l'opzione consentita  ai magistrati dal decreto legislativo n. 160 del 2006 ha carattere facoltativo. Esclude, peraltro, ben conoscendo la correttezza istituzionale del Presidente della Repubblica, che si faccia ricorso alla decretazione d'urgenza. Pone poi la questione di quali norme debbano applicarsi una volta intervenuta la sospensione, considerando non idonea la formulazione di cui all'articolo 4 del testo trasmesso dal Senato non solo sul piano costituzionale, ma anche su quello del buon senso. Si tratta, a suo avviso, di un punto da approfondire senza fretta, ma con ponderazione. Tra gli altri aspetti paradossali che ha avuto modo di riscontrare, cita il caso dell'archiviazione da parte del Procuratore generale che, ove impugnata dal Ministro, vedrebbe il medesimo alto magistrato svolgere il ruolo di pubblico ministero presso il Consiglio superiore della magistratura. Ribadendo al riguardo la sua contrarietà all'istituto dell'archiviazione che in tale caso attenuerebbe sostanzialmente l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, raccomanda di prestare attenzione almeno agli aspetti procedurali. Considerando che in pratica si sta procedendo ad una revisione di fatto della riforma dell'ordinamento giudiziario, chiede al Presidente quali limiti intenda applicare alla discussione ed alla presentazione degli emendamenti, ritenendo che essi non possano non riguardare anche la legislazione previdente richiamata in vigore dal citato articolo 4. Conclude invitando a non strozzare il dibattito con il rischio di licenziare un provvedimento incongruo che potrebbe facilmente incorrere nelle sanzioni della Corte costituzionale.

Giulia BONGIORNO (AN) si associa, a nome del suo gruppo, alle considerazioni svolte dal collega Pecorella, alla luce della delicatezza e della complicazione della materia. Rileva un'asimmetria tra il tempo a disposizione e la complessità del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, rilevando come venga riproposta una serie di questioni già sollevate in seno all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riconosce la pacatezza e la disponibilità al dialogo dei colleghi dell'opposizione. Pur condividendo le osservazioni sulla delicatezza e complessità della materia, fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento, ma anche nel Paese, ha già avuto luogo un appassionato confronto, precisando come peraltro il calendario dei lavori sia stato stabilito tenendo conto delle scadenze della sessione di bilancio. Nel rammentare senza spirito polemico che nella precedente legislatura in più occasioni provvedimenti altrettanto delicati e complessi sono stati esaminati dalla Commissione nei modi e nei tempi individuati dalla coalizione di maggioranza, rassicura l'onorevole Pecorella circa i margini di emendabilità del provvedimento in esame in relazione ai decreti legislativi interessati. Con riferimento alla calendarizzazione in Assemblea, a condizione che la Commissione abbia concluso l'esame del disegno di legge in oggetto, considera un dovere della presidenza mettere la Commissione stessa in grado di rispettarla. Richiamandosi alla programmazione disposta in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di martedì scorso, ritiene che essa costituisca una dimensione plausibile per lo svolgimento della discussione secondo le valutazioni politiche che i gruppi hanno già avuto modo di elaborare. Sul piano dell'approfondimento dell'istruttoria legislativa, ricorda che lunedì pomeriggio saranno acquisiti ulteriori elementi conoscitivi dai soggetti esponenziali di magistrati ed avvocati, indicati dal gruppo di Forza Italia. Quanto al termine per la presentazione degli emendamenti nella mattina di martedì, ritiene che possa eventualmente slittare nell'orario serale, per venire incontro alle esigenze appena rappresentate. Pur consapevole del fatto che la valutazione della congruità del tempo a disposizione possa essere ovviamente diversa, ritiene che il percorso individuato sia comunque  corretto e rispettoso dei diritti della maggioranza e dell'opposizione.

Gaetano PECORELLA (FI) insiste nel rilevare la scarsità del tempo disponibile per l'esame del provvedimento, rinvenendovi un chiaro significato politico.

Alessandro MARAN (Ulivo) conferma l'orientamento espresso nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e rammenta come si sia già più volte ritoccato il calendario per accogliere le richieste dell'opposizione. Nel ritenere il tempo a disposizione congruo benché concentrato, manifesta disponibilità alla proroga del termine di presentazione degli emendamenti. Quanto all'introduzione di modifiche al testo trasmesso dal Senato, richiama il fatto che in quel ramo del Parlamento è intervenuta un'intesa politica tra i due schieramenti.

Luigi VITALI (FI) prende atto della disponibilità espressa dal rappresentante del principale gruppo della maggioranza, il cui atteggiamento concreto sarà ovviamente oggetto di verifica nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Tiene comunque a rimarcare la contrarietà manifestata dal suo gruppo in seno all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) invita d utilizzare tutto il tempo a disposizione, riunendo la Commissione anche di venerdì o lunedì, ove necessario.

Gaetano PECORELLA (FI), ribadendo come a suo avviso non sussistano ragioni di urgenza per l'esame del provvedimento, ritiene che allora dovrebbe diventare regola ordinaria della Commissione tenere seduta cinque giorni la settimana.

Pino PISICCHIO, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Lunedì 16 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Maritati.

La seduta comincia alle 17.15.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 ottobre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nel corso della seduta odierna si è svolta l'audizione informale di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Unione delle camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati in relazione al disegno di legge in esame.

Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame volto a sospendere, fino alla data del 31 luglio 2007, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di accesso in magistratura, separazione delle funzioni giudiziarie e progressione della carriera dei magistrati, sottolineando l'opportunità  di abrogare tale decreto legislativo. Ritiene comunque che sia da valutare positivamente anche la scelta di sospenderne per il momento l'efficacia. In ordine al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, dichiara di condividere le modifiche apportate al Senato, in quanto riducono sostanzialmente il rischio di una eccessiva gerarchizzazione delle procure della Repubblica. Esprime giudizio favorevole, ad esempio, sulla soluzione che il Senato ha individuato per sanare il contrasto tra il magistrato che non si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione ed il procuratore della Repubblica. Dichiara di condividere anche le modifiche apportate dal Senato al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, avente ad oggetto la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, in quanto conferiscono tassatività e determinatezza alle fattispecie illecite e riducono sensibilmente il rischio di ledere interessi costituzionalmente rilevanti dei quali anche i magistrati sono portatori.

Luigi VITALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Luigi VITALI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 10.15.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 ottobre 2006.

Gaetano PECORELLA (FI) manifesta stupore per il fatto che il primo disegno di legge governativo in materia di giustizia, invece di delineare interventi costruttivi, si limiti a congelare una grande riforma, volta a rendere più efficiente la macchina giudiziaria e ad affrancare la magistratura dalle influenze politiche e sindacali. Ritiene quindi imprescindibile interrogarsi preliminarmente sulle ragioni di tale iniziativa che pone al Parlamento alcune scelte di fondo che non possono essere affrontate in poche ore, dal momento che si tratta di stabilire quale sia il modello di ordine giudiziario di cui il Paese ha bisogno. Ribadendo l'obiettivo di depurare la magistratura dalla logica degli schieramenti e delle correnti, contesta le critiche rivolte alla riforma della precedente legislatura, in relazione all'indipendenza della magistratura e della giurisdizione. È a suo avviso sufficiente anche una superficiale lettura dei relativi provvedimenti per rendersi conto che i pubblici ministeri, lungi dall'essere sottoposti al potere esecutivo, sarebbero invece svincolati dalle pressioni politiche che ne condizionano la libertà. È infatti a tutti noto che le correnti politiche interne alla magistratura rivestano un ruolo predominante non solo nella progressione delle carriere, ma anche nell'azione disciplinare, al punto che l'appartenenza correntizia diventa il fattore determinante della vita professionale di ciascun  magistrato. Evidenzia quindi come il disegno di legge in esame metta in discussione il modello faticosamente costruito di una magistratura libera al suo interno e al suo esterno, colpendo in particolare il singolo magistrato nella sua autonomia e indipendenza.

Considera pertanto l'iniziativa governativa un atto di resa non alla magistratura in quanto nobile istituzione del Paese, ma quei gruppi di potere che la dirigono. Nel sottolineare l'insussistenza delle ragioni di urgenza che stanno accelerando l'iter del provvedimento, esprime il dubbio che si stia pagando un prezzo, ovvero mantenendo un impegno, da parte dell'attuale maggioranza rispetto ad una certa magistratura cui essa deve molto, come dimostrano alcune vicende della recente storia italiana, caratterizzata dalla coincidenza tra svolte politiche e campagne giudiziarie. Risulterebbe altrimenti, a suo avviso, paradossale che il primo intervento del nuovo Governo in materia di giustizia sia così manifestamente rivolto ad impedirne il buon funzionamento.

Nel contestare ulteriormente la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006, evidenzia come dalla mancata separazione delle funzioni tra magistratura inquirente e giudicante derivi la marginalizzazione della difesa e quindi la svalutazione dei diritti di libertà, dal momento che viene colpita la parità delle parti nonché l'equidistanza del giudice. Si tratta, a suo avviso, di un fatto grave in patente violazione dei principi dell'articolo 111 della Costituzione, il cui nuovo testo fu peraltro votato da tutti gli schieramenti politici. Tale articolo impone infatti che l'accusa sia anch'essa una delle parti processuali e non «parte imparziale» così come taluni giuristi hanno inteso definirla. Nel ribadire come il decreto legislativo che è oggetto della sospensione sia il cuore politico della riforma varata nella precedente legislatura, e come il principio della separazione delle funzioni ne costituisca il fondamento, ritiene che solo in un Paese che abbia perso il senso del diritto si possa immaginare un processo accusatorio in cui il pubblico ministero sia un giudice prestato all'accusa. Contestando pertanto il tentativo di cancellare una riforma epocale, si rivolge al presidente della Commissione ed alla sua ben nota cultura giuridica per chiedere come sia possibile sospendere una legge per il solo fatto di non condividerla ed in assenza di ragioni di urgenza ovvero di emergenza. A suo avviso, un legislatore che si rispetti dovrebbe abrogare oppure cambiare una legge, non sospenderla. Nel richiamarsi ai colleghi che pure militano nell'attuale maggioranza ma che condividono l'esigenza di tutelare i diritti di libertà, ricorda che la proposta sospensione riporterebbe l'ordinamento giudiziario indietro di oltre sessant'anni, e cioè alla legislazione fascista del 1941.

Al riguardo, lamenta la persistenza di una linea culturale di chiara impronta fascista favorevole al processo inquisitorio, che continua ad assegnare esclusivamente al pubblico ministero il compito della formazione della prova. Considera infatti gli effetti della sospensione dell'efficacia del decreto legislativo citato pari a quelli che sarebbero determinati da una sospensione del nuovo codice di procedura penale che richiamasse in vigore quello emanato dal regime fascista.

Si domanda poi come possa chiedersi all'opposizione di votare la sospensione in questione alla cieca, senza cioè che il Governo abbia presentato alcun disegno di legge organico sulla materia, non essendo certo sufficienti le dichiarazioni rese peraltro a titolo personale dal ministro competente. In tale contesto, il rinvio gli sembra destinato ad essere perpetuato, dal momento che il termine previsto è assolutamente inadeguato rispetto alla complessità della materia stessa. Osservando come il Paese nutra una profonda aspettativa di riforme che quindi contrasta con la cancellazione delle riforme già avviate, ritiene che la Costituzione venga violata dal provvedimento in esame non solo in relazione al citato articolo 111, ma anche nel più generale impegno che vi è sotteso all'aggiornamento dell'ordine giudiziario nell'ottica della centralità della persona umana. Sottolineando nuovamente il carattere  paradossale dell'atteggiamento assunto dalla maggioranza di governo che pure si è presentata all'elettorato come classe riformatrice, è costretto a rilevare l'enorme distanza che la separa dai grandi padri costituenti quali furono giuristi del calibro di Calamandrei e Bettiol.

Si domanda quindi quali siano le ragioni per cui la magistratura associata insista con tanta tenacia per l'immediata approvazione del disegno di legge governativo, riaffermando che il decreto legislativo n. 160 del 2006 non ne compromette in alcun modo l'indipendenza. Lamentando il fatto che dalla stessa magistratura sia venuto il veto nei confronti dell'ipotesi che assumesse la responsabilità del dicastero della giustizia una personalità del rilievo di Giuliano Pisapia, ricorda come il nuovo ministro abbia preferito recarsi, come primo suo atto, nella sede dell'Associazione nazionale magistrati e non presso la Corte di cassazione, rendendo dunque omaggio non già all'autorità giudiziaria, ma alla dirigenza politica della magistratura. Nell'invitare i colleghi a riflettere su quali siano le effettive conseguenze del provvedimento in esame rispetto agli obiettivi che si proponeva la riforma approvata nella precedente legislatura, rileva che la sospensione del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 perpetui il peso politico delle correnti sui singoli magistrati e quindi mantenga la progressione di carriera alle dipendenze della logica dell'appartenenza, al di fuori di ogni logica meritocratica. Rammentando come anche il presidente uscente dell'Associazione nazionale magistrati, Edmondo Bruti Liberati, abbia nel corso di un'audizione dichiarato, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, che spesso il Consiglio superiore della magistratura procede alle nomine agli incarichi direttivi senza neanche aprire i pacchi contenenti i titoli dei candidati, insiste sui benefici effetti che la riforma avrebbe comportato in termini di efficienza della macchina giudiziaria, durata del processo, fondatezza delle decisioni, promozione dei meritevoli. Ritenendo che la meritocrazia rappresenti la priorità da conseguire nell'ambito della magistratura, ne sottolinea il necessario collegamento con l'anonimato e quindi con lo svolgimento di procedure concorsuali, difendendo le ragioni delle norme introdotte in tal senso e contestando il fatto che i magistrati avrebbero avuto meno tempo per il lavoro ordinario, dal momento che lo studio non può non essere considerato parte integrante di quel lavoro. Al riguardo, chiama a testimone l'esperienza del sottosegretario Luigi Scotti, già illustre presidente del Tribunale di Roma. Si dichiara invece contrario al meccanismo delle verifiche permanenti, che costituiscono un ulteriore rafforzamento delle correnti interne al Consiglio superiore della magistratura,cui viene conferito in tal modo un potere di epurazione, come dimostra il caso emblematico di un alto magistrato al quale viene ormai da tempo negato il posto che gli spetta. Difende invece la previsione di commissioni imparziali che forniscano le valutazioni di merito al Consiglio superiore della magistratura, ferma restando la libertà di quest'ultimo di discostarvisi ovviamente motivandolo. Rammentando poi quanto sia frequente il caso di nomine bloccate per il mancato accordo tra le correnti in seno al Consiglio superiore della magistratura, si domanda se questa sia l'invocata indipendenza dell'ordine giudiziario o non piuttosto lo strapotere di organizzazioni sindacali che non rendono conto a nessuno. Al riguardo, segnala il caso di un magistrato milanese che ha superato ben ventisei colleghi più meritevoli in carriera grazie alle inchieste condotte nell'ambito di tangentopoli.

Richiamandosi ulteriormente alla violazione dell'articolo 111 della Costituzione con riferimento ai principi della parità delle parti e dell'imparzialità del giudice, precisa i diversi termini della prospettata separazione delle funzioni rispetto alla separazione delle carriere, che pure è prevalentemente adottata nei paesi democratici in cui vige il processo accusatorio. Chiedendosi, a titolo di esempio, quale cultura giurisdizionale possa avere un pubblico ministero che si ritrovi ad essere nominato alla Corte di cassazione, ritiene  possibile accantonare eventualmente il previsto meccanismo concorsuale, ma considera imprescindibile la separazione delle funzioni, anche accrescendo la facoltà di opzione, ma pur sempre mantenendo ad un certo punto il criterio della definitività della scelta stessa.

Pino PISICCHIO, presidente, pur rilevando il decorso dei trenta minuti che l'articolo 39, comma 1, del Regolamento pone come termine di carattere generale per gli interventi, invita il collega Pecorella a proseguire il suo intervento in considerazione dell'importanza della materia, rammentandogli tuttavia la programmazione dei lavori stabilita a seguito della riunione del 10 ottobre scorso dell'Ufficio di presidenza intergrato dai rappresentanti dei gruppi, così come modificata nel corso della seduta in sede referente di giovedì 12 ottobre. In base a tale programmazione dei lavori, l'esame preliminare deve concludersi entro la seduta odierna.

Gaetano PECORELLA (FI) confessando di essersi illuso che il suo intervento risultasse interessante per i contenuti espressi, esprime sorpresa per l'apposizione di limiti di parola nell'arco di una discussione in cui appare decisiva l'acquisizione della consapevolezza della materia che ne è oggetto. Riprendendo il tema della separazione delle funzioni, ricorda come le dichiarazioni contrarie del Ministro della giustizia abbiano una spiegazione tutta politica, in quanto prezzo da pagare alla magistratura associata. Osserva come, venendo meno la separazione delle funzioni, la progressione di carriera resterebbe più agevole, le procure continuerebbero ad essere punto di riferimento politico per l'opinione pubblica ormai abituata a considerare l'accusa già come una sentenza, ma soprattutto si perpetuerebbe l'unità politica della magistratura. Ne risulterebbe invece sacrificata da un lato la specificità professionale e quindi la complessiva efficienza della macchina giudiziaria, dall'altro l'imparzialità derivante dall'equidistanza tra le parti che costituisce l'essenza, e non solo un aspetto, della giurisdizione.

Passando all'esame delle modifiche apportate dal Senato ai decreti legislativi n. 106 e n. 109 del 2006, ne sottolinea la mancanza di coerenza e logicità in molte parti. Ad esempio, nel mantenere al procuratore la titolarità esclusiva dell'azione penale, si cambia la delega in assegnazione, ricorrendo ad un fatto materiale che non può fare le veci di un concetto giuridico così da creare una grottesca contraddizione. Sempre a titolo di esempio, menziona poi la modifica apportata in materia di azione disciplinare, per cui, pur confermandone l'obbligatorietà, si prevede la possibilità dell'archiviazione, realizzando un'ulteriore contraddizione logica e giuridica. Dovendosi infatti comunque prevedere una valutazione della decisione di archiviazione, in linea con quanto sancito dalla Corte costituzionale con riguardo all'analogo del potere del pubblico ministero, si giunge a prevedere che l'eventuale impugnazione sia richiesta dal Ministro della giustizia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, cioè all'organo che poi dovrebbe essere chiamato a giudicare il caso. Altrettanto contraddittoria gli appare la previsione che tale impugnazione sia sostenuta dallo stesso procuratore generale che ha precedentemente richiesto l'archiviazione. Criticando la pochezza culturale e giuridica di cui tali modifiche sono la prova, invita i colleghi a meditare a fondo il provvedimento in esame in nome della dignità del Parlamento, che non può essere vincolato da impegni presi in altre sedi a procedere in tempi irragionevolmente brevi in una materia così delicata e complessa.

Luigi VITALI (FI) premette che l'attuale maggioranza deve dare atto all'opposizione di avere assunto un atteggiamento, nell'arco della presente legislatura e non limitatamente al tema in discussione, tutt'altro che simile a quello ricevuto quando era essa stessa al governo. Rammentando come i due schieramenti abbiano votato insieme presso l'altro ramo del Parlamento alcuni emendamenti al provvedimento in esame, ribadisce piena disponibilità a collaborare in chiave migliorativa  e non distruttiva e senza intenti strumentali o dilatori. Osserva poi come nella scorsa legislatura, dopo sessanta anni, ci sia finalmente stato un Parlamento capace di riformare l'ordinamento giudiziario colmando la lacuna volontariamente lasciata in sede di Assemblea costituente, anche per la contrapposizione politica che vi si era determinata tra blocco democratico-cristiano e blocco social-comunista. Nega che vi sia stata alcuna chiusura nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati da parte della precedente maggioranza. Gli oltre tre anni e mezzo dell'iter legislativo della riforma, testimoniano peraltro del reiterato confronto svoltosi e del conseguente approfondimento. Rivendica al collega Pecorella, allora presidente di questa Commissione, il merito politico di avere raccolto molte delle istanze dell'Associazione nazionale dei magistrati e di avere quindi contribuito a modificare alcune parti della riforma che i magistrati stessi avevano contestato. Ciononostante, è suo avviso evidente, oggi come ieri, la volontà sostanzialmente conservatrice della magistratura associata. Considera quindi una grande responsabilità politica della maggioranza la perdita dell'occasione di modernizzare la magistratura, ben sapendo che in Italia nulla è più definitivo del temporaneo. Tenendo infatti conto che non sono bastati quattro mesi per una semplice sospensione, si domanda come sia possibile pensare di rimodulare il decreto legislativo n. 160 del 2006 entro il prossimo mese di luglio. Contesta quindi al Governo di avere rinnegato il programma presentato ai cittadini, preferendo la sospensione pura e semplice ad un intervento nel merito, così da configurare un'abdicazione assoluta. Avverte poi come sia assolutamente ingenuo immaginare che si voglia aprire un confronto con la categoria interessata, dal momento che non è stato questo il metodo impiegato con i liberi professionisti in occasione del famigerato «decreto Bersani». Contesta anzi il fatto che in tal modo si sia applicata la politica dei due pesi e delle due misure nei confronti della magistratura e dell'avvocatura. Sottolineando il fatto che si stia pagando un prezzo politico alla magistratura, rievoca i precedenti storici della costante ed incessante invasione di campo che la magistratura stessa ha effettuato nei confronti degli altri poteri dello Stato, sino ad esercitare una sorta di supplenza del potere legislativo che ebbe il suo apice nel 1994, quando la conferenza stampa a reti unificate di alcuni magistrati smentì l'operato del Governo del tempo. Tiene però a precisare che da allora le cose sono cambiate e si è affermata una classe dirigente autorevole, che non ha scheletri nell'armadio, fortemente determinata a riappropriarsi delle sue funzioni, pur nel rispetto delle prerogative istituzionali.

Rammentando poi come in molti Stati democratici occidentali non faccia scandalo la sottoposizione del pubblico ministerro al potere esecutivo, chiarisce che la riforma approvata nella scorsa legislatura non ha mai avuto tale finalità e si domanda piuttosto come mai, mentre tutto il mondo è cambiato, si voglia riportare la magistratura indietro di sessant'anni. Nell'ammettere poi l'errore compiuto dal suo stesso schieramento nel modificare il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura senza raggiungere l'obiettivo di ridurre l'influenza delle correnti ma anzi rafforzandola, ritiene che la valorizzazione della meritocrazia in seno alla magistratura non abbia il carattere di una vendetta, ma risponda ad una esigenza profondamente condivisa anche all'interno dell'Associazione nazionale magistrati. Pur considerando assolutamente serio il concorso per l'accesso alla magistratura, giudica impossibile che non sia prevista alcuna successiva verifica, come invece avviene in tutte le altre carriere pubbliche e private. Contesta la critica per cui gli ulteriori concorsi avrebbero distratto i magistrati dal lavoro ordinario, ricordando che comunque sarebbe stato possibile progredire in carriera soltanto per titoli, sia pure in tempi più lunghi. Quanto all'aspirazione della magistratura associata di vedere soppressa la separazione delle funzioni, fa tuttavia presente di avere assunto l'iniziativa di un progetto di legge costituzionale per la separazione  delle carriere che, sulla base delle assicurazioni ricevute dalla presidenza della I Commissione Affari costituzionali, sarà presto inserito all'ordine de giorno.

Sottolineando la contraddizione stridente tra il ricorso alla sospensione dell'efficacia di un decreto legislativo e le modificazioni invece apportate ad altri due decreti legislativi derivanti dalla stessa legge delega, osserva come non si sia mai verificato, in una così delicata materia, che un ramo del Parlamento abbia approvato sic et simpliciter il testo trasmesso dall'altro ramo. A suo avviso, una simile approvazione sarebbe un atto di fede, alla luce dei non pochi errori e contraddizioni di cui la Commissione stessa non ha potuto non prendere atto a seguito dell'audizione dell'Unione delle camere penali. Un'indiretta conferma ravvisa peraltro nelle dichiarazioni rese nella stessa sede dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Gennaro, il quale, con piena onestà intellettuale, ha di fatto invitato la Commissione a lavorare male, ma a lavorare subito affinché il provvedimento sia approvato definitivamente entro il prossimo 28 ottobre. Al riguardo, invita tutti i colleghi a riflettere sulla congruità di una simile richiesta al Parlamento e sull'esigenza di assumersene le relative responsabilità.

Nel ribadire la disponibilità della sua parte politica a migliorare il testo giungendo anche ad un'apertura di credito sulla sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006, rileva tuttavia che si verrebbe a determinare un vuoto legislativo, dal momento che le norme previgenti risultano già abrogate e non possono essere richiamate in vigore. Appare quindi a suo avviso inevitabile la modifica del testo trasmesso dal Senato. Ne consegue quindi l'opportunità di intervenire su tutti i punti deboli segnalati dall'Unione delle camere penali e riconosciute anche dall'Associazione nazionale magistrati. Preannuncia pertanto la presentazione in senso costruttivo di una serie di emendamenti, augurandosi che vi sia da parte della maggioranza una disponibIlità al confronto tale da evitare il ricorso all'ostruzionismo che, in via subordinata, l'opposizione non potrebbe non praticare a fronte di un pregiudiziale atteggiamento di chiusura.

Giulia BONGIORNO (AN) ricorda di aver sempre criticato i profili di merito della riforma, come, ad esempio, l'utilizzazione del sistema dei concorsi per la progressione in carriera. Ma anche oggi deve criticare il disegno di legge in esame, perché si sospende addirittura l'inizio di un percorso di riforma. Non ha senso rinviare, piuttosto si migliori la riforma.

Ribadisce che la riforma è modificabile, ma sottolinea che la sua sospensione è un paradosso. Si diceva che la sospensione sia necessaria perché vi era l'impossibilità organizzativa di far funzionare la riforma. Dai lavori preparatori del Senato e dalle audizioni di ieri si evince che «sfaceli» organizzativi non vi sono.

Nella riforma c'è qualcosa di buono, come è emerso anche nell'audizione di ieri. Su sua domanda, i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati hanno prospettato delle soluzioni di riforma, ad esempio dichiarandosi aperti ad una incompatibilità temporale (requisito di un quadriennio per passare da una funzione all'altra per un massimo di 3 volte). Può non essere condivisa tale soluzione, ma è pur sempre una soluzione sulla quale lavorare. Invece, si preferisce nuovamente rinviare.

Sulla separazione tra magistratura giudicante ed inquirente, si oppone all'impostazione che chi è a favore dei giudici è contro la separazione e chi è a favore è contro. È ben consapevole che alcuni magistrati siano in grado di svolgere addirittura nello stesso processo due ruoli, ma non è sempre così. Gli imputati si sentono maggiormente tutelati dalla separazione delle funzioni.

La posizione di Alleanza Nazionale è soddisfatta con riferimento ai due decreti n. 106 e n. 109 del 2006, ma non sul n. 160, che è il cuore della riforma, per cui il voto sarà contrario.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (FI) ritiene che sia politicamente indecente  che il ministro Mastella voglia azzerare una riforma che è stata il frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto nella scorsa legislatura anche la società civile. Non può essere accettata l'immodificabilità del testo trasmesso dal Senato, in quanto altrimenti si recherebbe un grave vulnus al principio costituzionale del bicameralismo perfetto ed alle prerogative riconosciute a ciascun parlamentare in ordine allo svolgimento del proprio mandato. È, infatti, del tutto fisiologico che una Camera apporti delle modifiche ad un provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Invece, nel caso in esame la maggioranza, sotto la spinta della magistratura associata, pretende che la Camera dei deputati accetti, senza esaminarlo e senza la possibilità di modificarlo, un disegno di legge del Governo volto a paralizzare una riforma di fondamentale importanza alla luce dei principi costituzionali che è diretta ad attuare. Il Parlamento non può sottostare al ricatto della magistratura associata, la quale ha l'unico scopo di evitare che scada il termine fissato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 160 del 2006 relativo alla presentazione, da parte dei magistrati in carica alla data di entrata in vigore di tale decreto, della domanda per il passaggio di funzioni da quelle giudicanti a quelle inquirenti e viceversa. Osserva che questa è la vera e unica ragione per la quale il Governo ha presentato il disegno di legge di sospensione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Nella relazione di accompagnamento a tale provvedimento, si legge, invece, che una delle ragioni che hanno portato il Governo a optare per la scelta della sospensione della riforma è data dalla circostanza che la decorrenza di efficacia dei tre decreti legislativi, la cui efficacia si intende sospendere, di fatto coincide con la scadenza nel luglio 2006 del Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che l'ordine giudiziario sarebbe privo di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l'operatività dei suddetti decreti legislativi richiederebbe l'immediato e fattivo impegno del Consiglio superiore della magistratura. Considerato che questo organo è attualmente nel pieno dell'esercizio dei suoi poteri e che, nonostante ciò, si continua ad insistere nell'esigenza di sospendere la riforma, appare evidente che la vera ragione che ha spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame non è quella descritta nella relazione di accompagnamento. L'unica esigenza è quella di evitare che i magistrati siano costretti a scegliere quale funzione esercitare per il resto della propria carriera. Si tratta di un'esigenza che non tiene conto che una magistratura, suddivisa in correnti politiche, nell'ambito della quale ad un medesimo magistrato è consentito di svolgere in occasione di uno stesso processo - intendendo il termine «processo» in senso lato, cioè comprensivo anche dei procedimenti connessi - ora la funzione inquirente ora quella giudicante, ridicolizza il concetto stesso di giustizia. Tale sistema ha portato ad una vera e propria collusione tra il pubblico ministero ed il giudice che non corrisponde al modello di processo penale desumibile dai principi costituzionali. Troppo spesso le imputazioni sono smentite dall'esito finale del processo. A tale proposito richiama la recente sentenza di assoluzione del senatore Marcello Dell'Utri e quella meno recente di assoluzione del senatore a vita Giulio Andreotti. A tale proposito, ricorda come all'inizio degli anni novanta una intera classe politica sia stata distrutta moralmente e fisicamente dalla magistratura ed in particolare da alcuni pubblici ministeri. Le inchieste che vanno sotto il nome di «tangentopoli» hanno comportato 25 mila avvisi di garanzia, dai quali sono scaturiti 3 mila processi e poche condanne. Nonostante ciò, nessun magistrato ha pagato per gli errori fatti. Ora, dopo tredici anni, l'Italia ha trovato un equilibrio che consentirebbe, come sottolineato anche da Barbara Spinelli, Sergio Romano e Luciano Violante, di svolgere un'accurata analisi di quanto avvenuto in quegli anni.

La vera ragione per la quale il Ministro della giustizia ha scelto di assoggettarsi alle richieste dell'Associazione nazionale magistrati conferma come la magistratura  sia di fatto nelle mani dei pubblici ministeri. A tale potere è da ricondurre anche il fenomeno dell'abuso delle intercettazioni telefoniche e della loro strumentalizzazione attraverso la pubblicazione sulla stampa. È emblematica la vicenda che ha coinvolto lo scorso anno il governatore pro tempore della Banca d'Italia e la cosiddetta vicenda Unipol. In questi casi, attraverso la illecita pubblicazione delle intercettazioni telefoniche, si sono raggiunti obiettivi politici. Altro caso di abuso di potere da parte della pubblica accusa si è verificato quest'anno quando sono state pubblicate le intercettazioni telefoniche relative al procedimento giudiziario che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha avviato nei confronti di Vittorio Emanuele di Savoia. Nell'ambito di tale illecito fenomeno, riveste un ruolo di primo piano il rapporto tra la procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed il «Corriere della sera», che più volte, ad esempio, ha condannato il leader dell'attuale opposizione, l'onorevole Silvio Berlusconi, prima che si svolgessero i processi. A tale proposito rileva come sia frequentemente accaduto che su tale quotidiano siano state riportate fedelmente le intercettazioni telefoniche disposte dalla procura di Milano. Critica le modalità con cui il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Armando Spataro, abbia condotto le indagini sul sequestro di Abu Omar, evidenziando come l'indagine abbia finito per tradursi in un atto di accusa del SISMI e dei suoi vertici, che avrebbero la colpa di tenere, come è ovvio che sia, rapporti con la CIA. Tutto ciò nonostante che anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Enrico Micheli, che ha la delega ai servizi segreti, abbia espressamente affermato che l'attività svolta dal SISMI debba essere considerata conforme alle indicazioni fornite dal Governo. Nessuna indagine ha invece svolto nel passato il dottor Spataro in relazione alle attività di spionaggio svolta da agenti infiltrati dell'Unione Sovietica a danno della sicurezza nazionale.

Si sofferma pertanto sul principio della separazione delle funzioni, che rappresenta comunque un compromesso rispetto al principio, che condivide pienamente, della separazione delle carriere, in quanto compatibile con i principi costituzionali che regolano il processo. Invece il Governo e la maggioranza, subendo il ricatto della magistratura, verso la quale hanno dei debiti da saldare, vogliono azzerare anche la separazione delle funzioni che rappresenta solamente il risultato minimo che si deve conseguire per avviare il procedimento di adeguamento della magistratura alla Costituzione. Per le ragioni esposte dichiara che voterà contro il provvedimento in esame.

Enrico COSTA (FI) preliminarmente condivide le considerazioni politiche di chi è intervenuto prima di lui. Si sofferma sul concetto di sospensione. Non entra nel merito della scelta politica, ma si concentra sulla questione tecnica. Il Governo che non condivide un provvedimento lo abroga o lo modifica, ma non lo sospende. È tecnicamente scorretto far rivivere, richiamandole, norme abrogate. Bisogna riapprovarle, non è sufficiente richiamarle. L'istituto della reviviscenza attraverso norme di sospensione è una anomalia.

Richiama l'intervento del senatore a vita Cossiga che ha votato positivamente nel merito il disegno di legge, ma ha votato a favore della pregiudiziale di costituzionalità, perché non è possibile far rivivere norme abrogate sospendendo la norma abrogatrice.

Gli interpreti, anche in sede giudiziale, coglieranno sicuramente tale questione di costituzionalità. Si dichiara colpito dall'intervento dell'onorevole Pecorella che ha evidenziato come la riforma sia ancorata a principi fondamentali dell'ordinamento. Quando si parla di separazione di funzioni occorre tener conto che i magistrati hanno proprie inclinazioni personali e che il nostro sistema processuale, dopo la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, si ispira al principio del contraddittorio.

La magistratura è un istituto di garanzia, per cui occorrono norme che garantiscano indipendenza ed autonomia  nonché trasparenza. Soluzioni diverse dalla definitività delle scelte pregiudicano l'esigenza di trasparenza.

Sulla progressione in carriera è una esigenza l'anonimato dei concorrenti. Unica soluzione per sopperire a lacune e dubbi di trasparenza è quindi il concorso. Meglio avere un magistrato che lavori un po' meno ma preparato. Al Senato, coloro che hanno difeso il disegno di legge in esame provenivano in gran parte dalla magistratura. Ad esempio il senatore D'Ambrosio ha detto che il sistema dei concorsi porta a magistrati ambiziosi.

Si richiama alle critiche rivolte dal collega Pecorella alla scelta di sostituire l'atto di delega con l'atto di assegnazione materiale. La ratio della delega è l'unitarietà dell'ufficio del pubblico ministero.

Sull'azione disciplinare evidenzia l'incongruenza tra l'obbligatorietà dell'azione disciplinare e l'archiviazione effettuata dallo stesso organo titolare dell'azione disciplinare.

Ricorda che nel corso dell'esame dei documenti di bilancio ha votato contro un emendamento corporativo che prevedeva l'eccezione al blocco del turn over dei magistrati. In realtà, negli uffici giudiziari manca il personale amministrativo. Molti magistrati, specialmente quelli che lavorano in uffici territorialmente decentrati, si impegnano quotidianamente, ma sono privi dei necessari supporti.

Chiede infine al Governo i dati relativi ai procedimenti disciplinari e i tempi di pendenza.

Francesco FORGIONE (RC) annuncia che il suo gruppo voterà a favore del testo, ricordando lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato il lavoro al Senato.

La riforma Castelli rischia di scardinare il principio di indipendenza della magistratura. Approvata la sospensione, bisogna immediatamente lavorare per una riforma organica che non sia vendicativa verso la magistratura e che non crei caos nell'ordinamento. Per gli illeciti disciplinari occorre un codice vero e proprio, senza alcuno spirito vendicativo e persecutorio. Le modifiche apportate al Senato sono già un passo in avanti verso un sistema disciplinare certo in cui sia prevista comunque l'obbligatorietà dell'azione disciplinare. Dichiarandosi contro la separazione delle carriere, resta a favore di una netta separazione delle funzioni: è inammissibile che uno stesso magistrato rivesta alternativamente i due ruoli.

È tuttavia sbagliato pensare, come ha fatto l'onorevole Pecorella, ad all'ordine giudiziario come ad una sorta di pubblici ministeri appaltati al Governo.

Gaetano PECORELLA (FI) fa presente che si tratta di una falsificazione del suo pensiero.

Francesco FORGIONE (RC) sottolinea la necessità di un pubblico ministero soggetto alla legge e non ad un capo dell'ufficio.

Esprime totale sfavore per la scelta della gerarchizzazione delle procure, poiché significa un ritorno a quando la classe politica controllava le procure. Occorre un confronto senza aprire guerre di religione tra il Parlamento, la magistratura, le forze politiche ed il Consiglio superiore della magistratira. Serve un vero confronto politico che non faccia schiacciare il Parlamento nella contrapposizione tra magistrati ed avvocati. Il confronto deve avvenire nel Parlamento secondo i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Bene ha fatto il Ministro della giustizia a costruire un dialogo in sede parlamentare. Rifondazione comunista non ha mai smesso, anche nella scorsa legislatura, di cercare un confronto. Con questo spirito il suo gruppo è a favore della sospensione. La sospensione ha un senso solo se però vi è la volontà di approdare ad una reale riforma dell'ordinamento giudiziario.

Pino PISICCHIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.30.

 

 

SEDE REFERENTE

Martedì 17 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.35.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Maurizio PANIZ (FI) ricorda che, nell'ambito della riforma varata nella scorsa legislatura, non si è mai pensato di minare l'indipendenza della magistratura. L'alta considerazione istituzionale della magistratura non può però impedire di rilevarne le criticità e di risolverle sul piano normativo. Si è quindi individuata una linea di mediazione che arginasse la conflittualità tra magistratura ed avvocatura. La prima sembra purtroppo ancorata a logiche unitarie di oltre mezzo secolo fa mentre la seconda si è mossa in un'altra direzione, criticando il corporativismo in cui i giudici finivano per rinchiudersi. La soluzione adottata è stata, quindi, intermedia e costruttiva nel senso della separazione delle funzioni, al fine di evitare gli eclatanti casi negativi che hanno indignato l'opinione pubblica. L'ambiente forense aveva generalmente accettato la soluzione in entrambe le sue componenti, per cui sembrerebbe opportuno continuare ad operare in tal senso. Oggi si riesasperano, invece, le linee di conflittualità, come dimostra il ricorso allo sciopero.

Critica severamente l'atteggiamento di ciascuna delle due parti di riaffermare il proprio punto di partenza. Si arrecano così maggiori danni al sistema, rispetto al punto di intesa raggiunto. Ricorda un recente articolo del procuratore Ennio Fortezza apparso su «Il Gazzettino» in cui si esprimeva preoccupazione verso la modifica di assetti che avevano conseguito un certo equilibrio. Non nega che voci significative vadano in senso diverso, al fine di preservare lo status quo, rammentando come abbia fatto comodo in più occasioni in passato il passaggio dalla funzione inquirente a quella giudicante, nonostante le negative ripercussioni sull'opinione pubblica.

Osserva come la riforma offrisse una risposta che oggi si rimette in discussione, riaprendo lo scontro. Dichiara che chi ha a cuore il funzionamento della giustizia non può ignorare che occorrano interventi di sostanza in alcuni settori strategici, come la riorganizzazione delle procure, recuperando le funzioni direttive dei vertici. Sottolinea quanto debba pesare la formazione e l'esperienza nell'esercizio della magistratura per l'attinenza alla garanzia dei diritti di libertà. Al riguardo ribadisce sconcerto per la frequenza delle interviste rilasciate dai pubblici ministeri, richiamandosi all'esigenza di stabilire criteri deontologici.

Ricordando come fosse obiettivo del decreto legislativo n. 160 del 2006 il riassetto dei rapporti tra le parti del processo, denuncia la tendenza all'autoprotezione della categoria dei magistrati come dimostra la tolleranza dei ritardi nel deposito delle sentenze. Ne chiama a testimone il collega Tenaglia, che ha fatto parte del Consiglio superiore della magistratura.

Nella certezza che la politica debba tutelare l'indipendenza della magistratura, rileva però come non possa essere protetta l'inefficienza, prevaricando di fatto i cittadini. Nel ricordare un opuscolo edito dall'Ordine degli avvocati di Roma che riferisce il caso di alcuni magistrati del Triveneto responsabili di ritardi che hanno determinato gravi omissioni di giustizia, talora lesive anche delle parti civili, ribadisce che il provvedimento di cui oggi il Governo chiede la sospensione avrebbe migliorato tale stato di cose. Evidenzia come esso abbia altresì interrotto un positivo percorso di maturazione anche psicologica  circa il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione della giustizia.

Dissentendo quindi dal provvedimento in esame, auspica che tutte le forze politiche lo discutano e lo modifichino, preservando i principi generali della riforma attuata nella scorsa legislatura.

Giuseppe CONSOLO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, constatato che è in corso la seduta dell'Assemblea, chiede che sia sospesa la seduta della Commissione, per consentire ai deputati, che ne abbiano l'interesse, di seguire i lavori dell'Assemblea.

Pino PISICCHIO, presidente, osserva che non sono previste votazioni in Assemblea, per cui non vi sono ostacoli alla contemporaneità dei lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea.

Giuseppe CONSOLO (AN), dichiara di essere ben consapevole di quanto affermato dal Presidente e che la questione sia stata sottoposta alla Giunta per il Regolamento il 4 ottobre scorso e che in quella occasione il Presidente della Camera abbia richiamato una serie di precedenti relativi alla contemporaneità dei lavori di Commissioni ed Assemblea quando non siano previste votazioni in tale sede. Tuttavia ritiene che si tratti pur sempre di precedenti sbagliati che, come tali, non devono indurre a sbagliare ancora. Ritiene, infatti, che non possa essere corretta una prassi che non consenta ai parlamentari di svolgere con consapevolezza il proprio mandato e che comunque non possa esservi alcuna autorizzazione da parte del Presidente della Camera che consenta, sia pure in via generale, alle Commissioni di lavorare mentre sia riunita l'Assemblea, sia pure nel caso che non siano previste votazioni. Tali sedute, infatti, servono ai parlamentari per formare le proprie convinzioni sui progetti di legge che successivamente saranno oggetto di votazioni.

Pino PISICCHIO, presidente, richiamando quanto rilevato dal Presidente della Camera nel corso della seduta della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre 2006, in riferimento alla contestazione, da parte del deputato Foti, della prassi secondo la quale le Commissioni, in via generale, si riuniscono durante le fasi delle sedute dell'Assemblea nelle quali non sono previste votazioni, dichiara di non poter accedere alla richiesta del deputato Consolo. A tale proposito ricorda che in quella occasione il Presidente della Camera ha precisato come il divieto di contemporaneo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni sia stato costantemente ed inequivocamente inteso dalla prassi come riferito (normalmente) al solo caso in cui l'Assemblea tenga una seduta in cui siano previste votazioni, salva diversa disposizione del Presidente stesso. Questi ha precisato, inoltre, che si tratta di una prassi assolutamente consolidata, fondata sull'esplicito dettato regolamentare, che ha ritenuto di dover ribadire anche in sede di Giunta per il Regolamento solo per fugare definitivamente ogni dubbio o perplessità. Come ha evidenziato in quella sede il Presidente della Camera, la prassi applicativa assolutamente consolidata vuole che il Presidente autorizzi, in via generale, lo svolgimento di sedute delle Commissioni contemporaneamente a sedute dell'Assemblea nelle quali non sono previste votazioni, mentre non possono aver luogo le riunioni delle Commissioni in concomitanza con le votazioni in Assemblea, salva una specifica autorizzazione del Presidente della Camera. Il Presidente ha precisato che si tratta di una prassi - pienamente corrispondente alla ratio che ha ispirato l'introduzione della norma nel 1971, quale emerge dai relativi lavori preparatori - continuamente attestata nella quotidiana esperienza della vita parlamentare. Il Presidente della Camera, pertanto, ha dichiarato che resta dunque pienamente confermata la validità della prassi sopra richiamata, di cui ha inteso dar notizia in Giunta solo a fini ricognitivi. Sottolinea che il Presidente della Camera, inoltre, ha chiarito che è ovvio che, ove si intendesse modificare tale regime, occorrerebbe una espressa modifica regolamentare. Ritiene, pertanto, che la questione  posta dall'onorevole Consolo sia stata già risolta dal Presidente della Camera in occasione della seduta della Giunta per il Regolamento del 4 ottobre scorso.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiara di condividere pienamente le osservazioni del deputato Consolo circa l'inopportunità che si svolgano in contemporanea sedute di Commissione e sedute dell'Assemblea, anche quando in queste non siano previste votazioni. Tale contrarietà, peraltro, era stata da lui già espressa nel corso della precedente legislatura, per cui coerentemente ritiene di esprimerla anche quando la sua parte politica si trova in maggioranza. Per quanto attiene all'esame del disegno di legge del Governo sull'ordinamento giudiziario, condivide le critiche dell'opposizione secondo le quali la programmazione dei lavori ha portato ad una strozzatura del dibattito.

Gaetano PECORELLA (FI) per quanto sia consapevole che anche nella scorsa legislatura si era consolidata la prassi della contemporaneità delle sedute di Commissione ed Assemblea nel caso in cui in questa non fossero previste votazioni, ritiene che la questione posta dal deputato Consolo sia seria e debba essere risolta dal Presidente della Commissione previa sospensione della seduta odierna al fine di sentire sul punto il Presidente della Camera.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di condividere pienamente la richiesta del deputato Consolo, che deve essere considerata in primo luogo sotto un profilo politico del quale non si è tenuto conto nella seduta del 4 ottobre scorso della Giunta per il Regolamento. A parte le questioni poste dal deputato Consolo, ve ne sono altre, di natura regolamentare, che dovrebbero non consentire alla Commissione di esaminare per il momento il disegno di legge trasmesso dal Senato. In primo luogo, occorre considerare che tale disegno di legge, sospendendo l'efficacia di un decreto legislativo che ha conseguenze finanziarie, non può essere esaminato nel corso della sessione di bilancio, secondo quanto prevede l'articolo 119, comma 6, del Regolamento della Camera in relazione ai provvedimenti che producono effetti finanziari. Prima di procedere ulteriormente all'esame del provvedimento occorre verificare se questo rientri nell'ambito della categoria dei progetti di legge per i quali il Regolamento non consente l'esame nel corso della sessione di bilancio.

Per quanto attiene alla prassi applicativa dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, ritiene che questa non possa comunque trovare applicazione nel corso della sessione di bilancio, in quanto in questo caso il comma 6 dell'articolo 119 prevede espressamente che i lavori della Commissione debbano essere programmati in funzione dell'esame dei documenti di bilancio, evitando la contemporaneità tra le sedute delle Commissioni e quelle dell'Assemblea.

Nino MORMINO (FI) rileva la fondatezza della questione posta, anche alla luce dell'attenzione dichiarata dalla presidenza della Commissione. Ritenendo comunque sussidiario il riferimento alla prassi rispetto alla norma, osserva come la lettera dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento appaia inderogabile e comunque sovraordinata. L'interesse alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea è peraltro meritevole di tutela sicchè, una volta che essa venga invocata, la presidenza della Commissione non può non farsene carico. Essendo comunque prevista la possibilità di revoca della convocazione delle Commissioni da parte del Presidente della Camera, formula un'esplicita richiesta perché egli sia quanto meno informato dei rilievi espressi ed interpellato circa la legittimità della seduta in corso.

Alessandro MARAN (Ulivo), a nome del suo gruppo, ricorda come la prassi consolidata consenta di proseguire secondo il calendario dei lavori condiviso a larghissima maggioranza in seno all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Paola BALDUCCI (Verdi) si richiama a quanto esposto dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta del Regolamento dello scorso 4 ottobre.

Erminia MAZZONI (UDC), premesso che il suo gruppo non ha assunto un atteggiamento ostruzionistico sul provvedimento in esame, come ha dimostrato presso l'altro ramo del Parlamento, si appella alla sensibilità del presidente della Commissione per il rispetto delle legittime richieste dei gruppi di opposizione. Ricorda che in Assemblea sono all'ordine del giorno i provvedimenti istitutivi delle Commissioni parlamentari di inchiesta sulla mafia e sul riciclaggio dei rifiuti e che pertanto c'è un oggettivo interesse ad essere presenti per contribuire alla definizione dell'indirizzo politico in materia. Chiede, quindi, l'aggiornamento dei lavori della Commissione alla conclusione della seduta dell'Assemblea.

Pino PISICCHIO, presidente, ritiene che non siano emersi nella discussione elementi tali da modificare il suo orientamento, formatosi sulla base delle dichiarazioni rese dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta del Regolamento dello scorso 4 ottobre. Rassicura il collega Contento che i profili finanziari del provvedimento sono all'esame della Commissione Bilancio, che domattina formulerà il suo parere. Replicando al collega Mormino, precisa che ad ogni deputato è riconosciuto il potere di chiedere al Presidente della Camera la revoca della convocazione di una Commissione parlamentare. Nel caso in esame, tale richiesta potrebbe essere formulata anche nella seduta dell'Assemblea che attualmente è in corso. Ritenuto di aver risposto anche alla collega Mazzoni, invita la Commissione a riprendere l'esame preliminare.

Nino MORMINO (FI) sottolinea come non sia più tollerabile mantenere un ordinamento giudiziario modellato in un periodo storico lontano e diverso, anche alla luce della divaricazione rispetto all'evoluzione del sistema giurisdizionale ed in particolare del processo penale. Evidenzia come il rilevante impegno legislativo della scorsa legislatura non sia stato caratterizzato da imposizioni, ma da progressivi approfondimenti volti a migliorare una riforma ormai improcrastinabile. Considerando innegabile la modernizzazione dell'ordinamento giudiziario profilatasi con la legge delega n. 150 del 2005, ritiene che il provvedimento in esame sia un intervento «a gamba tesa», frutto dell'improvvisazione.

Le modificazioni intervenute al Senato non risultano, a suo avviso, tali da riequilibrare gli effetti negativi sulla riforma approvata nella precedente legislatura. Risulta infatti vanificato l'obiettivo di armonizzazione dell'ordinamento giudiziario con il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, così come quello di privilegiare il valore del merito rispetto all'anzianità, nonché quello di responsabilizzare la magistratura nel suo complesso ed i singoli magistrati, anche al fine di contrastarne la politicizzazione. Non si può, quindi, oggi accettare lo scardinamento del disegno di riforma e la riproposizione della normativa previgente. Lamenta, in particolare, l'abbandono del principio della separazione delle funzioni che, al di là delle resistenze della magistratura e delle forze politiche che vi si allineano, è positivamente avvertito dalla pubblica opinione nel garantire la parità delle parti processuali. A suo avviso, infatti, l'intercambiabilità tra magistratura inquirente e giudicante è in assoluto contrasto con la nuova impostazione del processo penale, che poggia sulla terzietà. Al riguardo, ribadisce che in termini di prospettiva anche la separazione delle funzioni non sarebbe stata sufficiente, essendo preferibile comunque la separazione delle carriera.

La contiguità tra giudice e pubblico ministero, a suo avviso, determina oggi una situazione di squilibrio ai danni della difesa, come dimostra la comparazione con diverse esperienze straniere, tra cui quella statunitense. Mantenere un simile rapporto osmotico costituisce pertanto un'anomalia che non può più essere accettata.

Rileva poi come nessuna proposta alternativa sia stata prospettata, sottolineando come alcuni gruppi della stessa maggioranza, ad esempio La Rosa nel Pugno, abbiano presentato agli elettori programmi comprensivi della separazione delle carriere.

Constata poi come non sia in alcun modo riferibile alla riforma approvata nella scorsa legislatura ogni ipotesi di sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo. Rileva, tuttavia, come oggi la magistratura, ed in particolare la pubblica accusa, possa con estrema facilità incidere sulla classe politica, senza che vi sia alcun contrappeso.

Si sofferma, quindi, sulla nuova regolamentazione relativa all'ufficio del pubblico ministero, ispirata alla garanzia della certezza del diritto a fronte della pluralità dei sostituti procuratori. Sottolinea, al riguardo, a tutela dei cittadini, l'esigenza di uniformità nella gestione delle procure, che può essere ricondotta soltanto al vertice dell'ufficio. Esprime poi viva preoccupazione in ordine agli interventi sul sistema disciplinare. Sulla spinta del referendum popolare del 1987, ricorda come la responsabilità del magistrato sia stata riconosciuta solo a fini civili, sicchè risultava facilmente eludibile con un meccanismo assicurativo. Si domanda, quindi, come sia possibile escludere ipotesi di responsabilità rispetto a casi che hanno fatto scandalo nel recente passato. Menziona, ad esempio, la soppressione della lettera i) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006. Questo gli sembra l'aspetto più inquietante del provvedimento, che garantisce l'immunità e non certo l'indipendenza della magistratura. Invita i colleghi ad una riflessione critica, ritenendo che comunque il provvedimento, ove approvato, verrebbe a determinare un vuoto normativo pericoloso.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che l'onorevole Capotosti gli ha comunicato di aver rinunciato al suo intervento onde consentire all'opposizione un maggior tempo di intervento come gesto di solidarietà parlamentare sincera e disinteressata, nonostante l'opposizione abbia rinunciato alla possibilità di tenere seduta nella giornata dello scorso venerdì.

Jole SANTELLI (FI) manifesta contrarietà rispetto al provvedimento in esame sia nel metodo che nel merito. Rilevato che dal Governo ci si poteva aspettare una posizione più netta, come ad esempio l'abrogazione dei decreti legislativi emanati nella precedente legislatura, osserva che si è invece scelta una via più «democristiana», consistente nel prendere tempo e nell'ambiguità del dire e non dire. Denuncia, pertanto, la mancanza di chiarezza e di trasparenza dell'attuale maggioranza, rivendicando al contrario la coerenza del precedente Governo nell'aver proposto un modello di magistratura e nell'averlo tradotto in termini legislativi.

Evidenzia come vi sia un problema di democrazia a monte della scelta di differenziare la pubblica accusa rispetto alla magistratura giudicante. Riafferma, altresì, l'obiettivo della riforma Castelli di restituire priorità alla politica rispetto alla magistratura, manifestando la preoccupazione che si ritorni indietro a situazioni di prevaricazione. Invita, pertanto, a non aver paura ad affrontare la verità storica, segnalando come molti giovani magistrati interpretino oggi come privilegi diritti che pure in passato avevano rappresentato delle conquiste. Sottolinea, quindi, la scommessa di costruire la magistratura del futuro.

Ammette che erano presenti elementi di burocratizzazione nei principi di delega della legge n. 150 del 2005, ma li ricollega alla scelta di fondo che si impone, restando come alternativa il modello anglosassone che però poggia su basi democratiche. Richiamando la relazione di Vittorio Borracetti al congresso di Venezia di Magistratura democratica del 2000, ricorda quali barricate si alzavano allora di fronte a tutti gli obiettivi politici di quella che l'anno successivo sarebbe stata la maggioranza di governo. Ricorda altresì il noto articolo dell'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Edmondo  Bruti Liberati, che è arrivato a proclamare il nesso tra democrazia e magistratura sulla base dell'accesso per concorso.

Chiedendo di affrontare il tema in discussione non sulla base di categorie ideologiche, avverte che il provvedimento in esame conferma una scelta politica di resa alle richieste, o meglio alle pretese, della magistratura. Ne hanno dato atto anche le associazioni degli avvocati che prima avevano giudicato insufficiente la riforma Castelli. Manifesta, quindi, molte perplessità sulle modifiche pur concordate presso l'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo a quelle introdotte alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Rammenta come l'eccessiva discrezionalità rimessa ai singoli sostituti procuratori abbia determinato il disordine giudiziario, complice la logica correntizia prevalente in seno al Consiglio superiore della magistratura. La necessità del coordinamento presso le procure resta, a suo avviso, un punto imprescindibile. Invita, quindi, i colleghi a prestare la massima attenzione, rammentando come le riforme debbano essere verificate sulla base dell'attuazione e non semplicemente sospese.

Mario PEPE (FI) dichiara di voler contribuire al dibattito senza intenti ostruzionistici. Rammenta come lo stesso Ministro della giustizia abbia dato atto al suo predecessore del coraggio avuto nel portare avanti la riforma dell'ordinamento giudiziario nella scorsa legislatura. Richiamandosi ai lavori dell'Assemblea costituente circa il Consiglio superiore della magistratura, ma rivendicando come anche sotto il fascismo i magistrati di estrazione liberale avessero preservato la loro indipendenza più di quanto oggi avvenga, osserva come in seguito lo stesso Consiglio abbia trasformato l'autonomia in sovranità, confondendo i suoi compiti amministrativi con le pressioni politiche determinate dalle procedure elettorali interne alla magistratura.

Ricorda di aver votato la riforma Castelli, pur pensando che si sarebbe potuto e dovuto incidere di più sull'ordine giudiziario, a fronte dell'emergenza sociale dei sei milioni di processi pendenti. Denuncia al riguardo l'elevato numero di distacchi di magistrati presso i ministeri e sinanco presso la Camera dei deputati. Lamentando altresì i tagli alla giustizia comportati dalla legge finanziaria che pure ha visto il Presidente del Consiglio vestire i panni di Robin Hood, manifesta il timore che la Corte europea dei diritti dell'uomo continui a condannare l'Italia e quindi ad allontanarla dalla civiltà giuridica del nostro continente.

Giuseppe CONSOLO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di valutare l'opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi. Rileva, infatti, che si tratta di un termine a ridosso della conclusione dell'esame preliminare, che non consentirebbe ai deputati di tener conto, ai fini della presentazione degli emendamenti, di quanto emerso nel corso del dibattitto.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver ricordato che per ciascun procedimento legislativo spetta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi il compito di determinarne la programmazione dei lavori, stabilendo altresì il termine per la presentazione di emendamenti,al fine di valutare la richiesta appena formulata dal deputato Consolo, sospende la seduta e convoca l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

 

La seduta, sospesa alle 17.10, riprende alle 17.20.

 

Pino PISICCHIO, presidente, comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha stabilito, nella riunione appena svoltasi, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame, già fissato per oggi, alle ore 19, è prorogato a domani alle ore 10.30 e che questi verranno esaminati a partire dalla seduta convocata domani alle ore 14. L'esame degli emendamenti potrà proseguire, fino ad arrivare alla  conclusione dell'esame stesso, nella seduta convocata domani al termine delle votazioni che si svolgeranno nella seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Giuseppe CONSOLO (AN) segnala come sinora, al di fuori di ogni logica ostruzionistica, il suo gruppo abbia presentato un solo emendamento. Con riferimento alla precedente legislatura, si rammarica per il fatto che la maggioranza di cui pure faceva parte non abbia adottato la soluzione della separazione delle carriere. Si richiama all'intervento che in tal senso fece all'Assemblea costituente Giovanni Leone e si domanda come sia possibile che in tutto il mondo l'Italia sia il solo paese ad avere nello stesso ordine sia i giudici che i pubblici ministeri, dichiarandosi peraltro contrario al sistema francese in cui la pubblica accusa è sottoposta al potere esecutivo.

Alla luce del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, esprime seri dubbi sulla mancata separazione delle carriere e quindi sull'intercambiabilità dei relativi magistrati, contestando che ci sia bisogno di una pausa di riflessione sino al luglio 2007, quando invece non ci sarà altra scelta se non quella di abrogare definitivamente il decreto legislativo la cui efficacia ora si sospende. Manifesta altresì perplessità sulla costituzionalità del procedimento legislativo in corso, ritenendo che si debba almeno mettere alla prova la riforma Castelli.

Giancarlo LAURINI (FI) sottolinea la significatività di una riforma intervenuta dopo sessant'anni per adeguare l'ordinamento giudiziario. Invita a riflettere sul concetto di prudenza, richiamandosi alla lezione di Benjamin Constant sull'imperfezione umana nella giustizia. Richiama quindi il dovere dei parlamentari nei confronti dei cittadini che aspirano ad una giustizia esente da scontri e strumentalizzazioni. Occorre, a suo avviso, partire dal concetto di giustizia come servizio pubblico reso alla comunità, mentre oggi si è perduto il senso della legalità e si è condotto al collasso il sistema giudiziario.

Rammenta l'opportunità del vano tentativo del precedente guardasigilli di indicare nelle aule dei tribunali come la giustizia debba essere amministrata nell'interesse del popolo. Sostiene che il magistrato, proprio perché indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, non può travalicare nella politica, stigmatizzando il fatto che le associazioni di categoria si siano trasformate in partiti-ombra.

Considera la legge delega n. 150 del 2005 ed i decreti legislativi che la attuano un rilevante sforzo nella direzione giusta. Il provvedimento oggi all'esame compromette però i principali risultati della riforma, nonostante i tentativi del ministro Mastella e del sottosegretario Scotti volti a raggiungere positivi compromessi. È però restato intatto il nodo della separazione delle funzioni. Auspica che anche alla Camera si stabilisca il clima di intesa raggiunto al Senato per varare le opportune ulteriori modifiche, ma teme che la maggioranza sia troppo influenzata dalle pressioni della magistratura associata.

Invita pertanto ad un ulteriore sforzo che consenta di superare la sospensione tout court dell'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 e quindi di completare il quadro normativo. Esclude, infine, che il meccanismo concorsuale previsto dal suddetto decreto legislativo possa indurre i magistrati al carrierismo, ritenendo che invece ne favorisca la crescita della professionalità rispetto agli attuali meccanismo automatici. Si dichiara sicuro che anche molti magistrati aspirano all'introduzione della meritocrazia nella loro progressione. Rinnova la sua contrarietà alla mera sospensione del decreto legislativo in questione, auspicando che sia anch'esso oggetto di un accordo tra gli schieramenti politici.

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea come il problema di fondo sia il rapporto tra Parlamento e magistratura. Più di un dubbio hanno infatti nel tempo suscitato talune prese di posizione dell'Associazione nazionale magistrati così come i pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura. Rammenta l'originaria ipotesi  della separazione delle carriere che a suo avviso sarebbe stata assolutamente compatibile sul piano costituzionale, anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione. Evidenzia come sia quindi in gioco da un lato la primazia del Parlamento, dall'altro il rapporto tra magistratura e cittadini. Respinge, invece, la pretesa di una concertazione di stampo sindacale sulla legislazione in materia di giustizia.

Vivamente preoccupato del fatto che la magistratura stia prevaricando le prerogative parlamentari, manifesta dubbi sulla temporaneità della sospensione dell'efficacia del decreto legilstivo n. 160 del 2006, che rischia di tramutarsi in definitiva, lasciando le cose così come stanno. Lungi dal fare un favore alla magistratura, ritiene che l'attuale maggioranza stia invece commettendo un errore politico che si rivelerà molto dannoso per il Paese.

Si chiede poi quali siano le conseguenze in relazione alla copertura finanziaria, ravvisando una violazione regolamentare poiché sono prevedibili maggiori spese mentre è in corso la sessione di bilancio.

Denuncia la sostanziale ineffettività dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che dovrebbe, a suo avviso, essere resa nota alla pubblica opinione. Pur apprezzando il lavoro svolto al Senato, lamenta le modifiche che tornano a consentire ai magistrati interventi sui mezzi di comunicazione in ordine a procedimenti in corso. Contesta anche la cancellazione della norma relativa ai comportamenti deontologici cui i magistrati debbono attenersi. Fiducioso nella funzione parlamentare, si rammarica che questa stessa Commissione rinunci ad intervenire sul testo trasmesso dal Senato.

Erminia MAZZONI (UDC) ritiene che si stia diffondendo nel nostro Paese una visione perversa dell'alternanza, per cui la nuova maggioranza fa tabula rasa delle riforme della maggioranza precedente. Nel richiamarsi alle argomentazioni svolte in audizione dall'Organismo unitario dell'avvocatura, ripercorre le fasi che hanno condotto all'emanazione del provvedimento in esame e quindi al suo iter presso il Senato, dove il guardasigilli non si è potuto sottrarre dal rivolgere alcune dichiarazioni introduttive.

Considera positivo il lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento almeno sotto il profilo del metodo, ma prende atto che il Governo ha considerato intangibile la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 e comunque si riserva di valutare le critiche formulate dall'Unione delle camere penali e quelle da ultimo sollevate dal collega Contento. Ribadisce la necessità di procedere sulla via della distinzione tra magistratura giudicante d inquirente.

Ritiene che sia un errore assumere il punto di vista del magistrato e non quello del cittadino, nel cui interesse si è cercato di dare al magistrato stesso la possibilità non solo di essere imparziale, ma anche di apparire tale. A suo avviso, inoltre, si deve finalmente considerare la giustizia come un servizio e quindi ragionare in termini di produttività. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo rispetto alla mera sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006, reiterando l'appello alla maggioranza di mantenere al Parlamento quella funzione legislativa che oggi gli viene contesa da un altro potere.

Alessandro MARAN (Ulivo) ricorda l'originario intento del Governo di richiedere la sospensione della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata dalla maggioranza uscente, ricollegandola all'opposizione condotta nella precedente legislatura e riaffermata nella campagna elettorale. Spiega la mancata scelta dell'abrogazione, richiamandosi alle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia, al fine di consentire al Parlamento di intervenire nel merito.

L'esame presso il Senato ha confermato che non vi è alcun atteggiamento pregiudiziale, tanto che oggi si discute alla Camera su un testo in larga parte condiviso dall'opposizione, come riconosciuto in dichiarazione di voto dal senatore D'Onofrio ma anche dall'ex ministro Castelli. Nega  perciò che vi sia stata alcuna dettatura da parte dell'Associazione nazionale magistrati e lamenta che l'odierno dibattito non abbia tenuto conto del clima di collaborazione instauratosi al Senato.

Rileva che resta ovviamente tra maggioranza ed opposizione una complessiva diversità di vedute sui problemi della giustizia ed in particolare sulla separazione delle funzioni, facendo però presente quanto negativamente abbia influito l'atteggiamento punitivo del precedente esecutivo nei confronti della magistratura, che non a caso ha in più occasioni provocato l'intervento dell'allora Presidente della Repubblica.

Paola BALDUCCI (Verdi) esprime apprezzamento per i discorsi di alcuni colleghi dell'opposizione come Contento e Mazzoni, ma ricorda loro che la riforma Castelli non accontentava né i magistrati né gli avvocati e che è stata comunque il frutto di un laborioso iter che ne ha gravemente compromesso la coerenza interna. Ribadendo la consapevolezza che una riforma dell'ordinamento giudiziario sia necessaria, sottolinea come quella approvata nella scorsa legislatura non fosse però condivisa e non risolvesse quindi i problemi della giustizia.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI richiama le ragioni che hanno ispirato l'iniziativa legislativa del Governo, a fronte della situazione di emergenza determinatasi con l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della riforma Castelli. Precisa che la scelta della sospensione rispetto a quella dell'abrogazione è stata dettata da una forma di rispetto del lavoro svolto nella precedente legislatura, puntualizzando il fatto che la prevista scadenza del 31 luglio 2007 rappresenta per il Governo una sfida a modificare nel merito il decreto legislativo n. 160 del 2006. Nel ribadire, quindi, l'importanza dell'intesa raggiunta con l'opposizione presso il Senato, ammette la presenza nel testo approvato di alcune improprietà dovute alla fretta, che comunque possono essere adeguatamente corrette sul piano interpretativo.

Rispetto alle considerazioni svolte in questa sede da diversi esponenti dell'opposizione, rivendica da un lato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, dall'altro la validità del modello giurisdizionale italiano che è il frutto di sessant'anni di cultura giuridica e che viene invidiata all'estero anche in quegli Stati Uniti d'America che spesso sono evocati come portatori di un modello opposto. Nel richiamarsi, quindi, alla lezione di Enrico Redenti che già nel 1938 auspicava la redazione di un codice da dedicarsi integralmente all'ordinamento giudiziario, sostiene il rilievo della versione italiana della figura del pubblico ministero a cui compete il dovere di presentare anche le prove emerse a favore dell'imputato, chiedendosi quale mai possa essere il vantaggio anche nell'ottica della difesa di trasformare tale figura in quella del pubblico persecutore.

Manifesta poi viva preoccupazione circa quello che considera un vero pericolo per la democrazia, e cioè il rischio che i procuratori della Repubblica, ove fosse mantenuto il quadro normativo impostato nella scorsa legislatura, tendano a schiacciarsi sull'autorità del potere esecutivo alla ricerca di un'adeguata protezione. Pur rammentando come lo stesso ministro Mastella abbia più volte dichiarato di voler prendere spunto da alcuni aspetti della riforma Castelli, esprime forti critiche sulle soluzioni che quest'ultima ha prospettato in relazione al sistema di verifica delle progressioni di carriera. Ritenendo prioritario il controllo della qualità professionale dei magistrati nell'interesse dell'utenza rappresentata dai cittadini, giudica infatti inadeguati gli strumenti apprestati dal decreto legislativo n. 160 del 2006 e preannunzia che è allo studio del Governo l'ipotesi di procedere a verifiche quadriennali dell'attività dei singoli magistrati che sarebbero sottratte alle logiche correntizie. Da ultimo, contesta l'affermazione che la legislazione previgente che verrebbe richiamata in vigore dall'approvazione del provvedimento in esame sia considerabile retaggio del regime fascista, dal momento che dal 1941 ad oggi sono  intervenuti numerosissimi interventi modificativi, molti dei quali, del resto, ispirati dalla Carta costituzionale.

Manlio CONTENTO (AN) chiede al rappresentante del Governo se sia corretto, alla luce di quanto da lui appena espresso, ritenere che per il Governo il vero punto qualificante della riforma sia la disciplina della progressione in carriera dei magistrati piuttosto che la separazione delle funzioni.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI dichiara che per il Governo è qualificante che i magistrati siano adeguatamente preparati nell'interesse dei cittadini.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per oggi alle ore 19, è prorogato alle ore 10.30 di domani, mercoledì 18 ottobre. Rinvia, quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 14.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 14.20.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 ottobre 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, dà notizia dell'espressione del parere favorevole espresso dalla Commissioni Affari costituzionali e del nulla osta espresso dalla Bilancio. Informa la Commissione che, a seguito della richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, dai deputati dei gruppi di Forza Italia ed Alleanza nazionale, nonché dal deputato Erminia Mazzoni.

Avverte, altresì, che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (vedi allegato).

Giuseppe CONSOLO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede in quali modi e tempi la Commissione procederà all'esame degli emendamenti. In considerazione della loro entità, ritiene infatti che sia necessario approfondirli dedicandovi la necessaria attenzione.

Gaetano PECORELLA (FI), a nome del suo gruppo, dichiara che il testo trasmesso dal Senato abbisogna di alcune modifiche per cui, ove la maggioranza aderisse ad introdurle, l'esame degli emendamenti potrebbe risultarne abbreviato. In caso contrario, l'opposizione non potrebbe non prenderne atto e quindi regolarsi di conseguenza.

Menziona poi, in particolare, il caso della modifica intervenuta al Senato del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, che, attribuendo la  competenza a decidere il ricorso contro il procedimento disciplinare alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, non provvede contestualmente a modificare il comma 1 del medesimo articolo nella parte in cui, tra le norme applicabili al procedimento di impugnazione, richiama il codice di procedura penale.

Pino PISICCHIO, presidente, comunica che il rappresentante del Governo è chiamato ad intervenire ai lavori del Comitato per la legislazione, contestualmente convocato per esprimere il parere sul provvedimento in esame, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 15.35.

Pino PISICCHIO presidente, avverte che nel frattempo di aver ammesso l'emendamento 1. 500 (vedi allegato) che l'onorevole Pecorella ha presentato in relazione al rilievo sollevato circa la modifica introdotta dal Senato all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2000, nonostante che sia scaduto il relativo termine.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) considera le questioni poste dal collega Pecorella meritevoli di attenzione. Coglie l'occasione per raccomandare al Governo la tempestiva istituzione della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo n. 26 del 2006.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che abbia carattere pregiudiziale un'eventuale scelta della Commissione favorevole all'emendamento da ultimo presentato dal collega Pecorella, perché ne potrebbe derivare la possibilità di valutare diversamente anche gli altri emendamenti nella prospettiva di trasmettere il testo al Senato. Propone, quindi, che il suddetto emendamento Pecorella 1.500 sia votato per primo.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) invita a procedere secondo l'ordine prestabilito, non considerando prioritario l'esame dell'emendamento Pecorella 1.500, anche alla luce di una visione sistematica del provvedimento.

Giuseppe CONSOLO (AN) rileva che l'ammissione in via eccezionale dell'emendamento Pecorella 1.500 conduce direttamente alla proposta formulata dal collega Contento.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver constatato che nessun altro chiede di intervenire, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. In tale sede, il relatore ed il rappresentante del Governo potranno chiarire la loro posizione anche sull'emendamento 1. 500 presentato dall'onorevole Pecorella.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, ringrazia tutti gli intervenuti nella discussione generale, invitando a non drammatizzare le scelte che la Commissione si appresta ad effettuare. Ricordando l'intesa bipartisan che è intervenuta al Senato, precisa che la sospensione è ormai limitata al decreto legislativo n. 160 del 2006. Con riferimento agli emendamenti presentati al provvedimento in esame, osserva poi come molti siano identici o simili.

Esprime, quindi, su tutti parere negativo, pur con il massimo rispetto dei proponenti e riservandosi eventuali ulteriori commenti di dettaglio. Quanto al punto sollevato dall'onorevole Pecorella, non giudica aberrante la situazione derivante dalla modifica intervenuta al Senato circa l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, non credendo infatti, che da parte delle sezioni unite civili della Corte di cassazione sia impossibile applicare il codice di procedura penale.

Gaetano PECORELLA (FI) chiede se sia già pervenuto il parere dal Comitato per la legislazione, che potrebbe fare riferimento  alla questione da lui sollevata circa le conseguenze della modifica intervenuta al Senato del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, comunica che è imminente la trasmissione alla Commissione del parere che il Comitato per la legislazione ha appena espresso.

Enrico COSTA (FI) rinnova la richiesta di dati formulata ieri al Governo circa le azioni disciplinari nei confronti dei magistrati.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI si impegna a comunicare quanto prima, e comunque nel corso della seduta della Commissione, i dati richiesti. Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Enrico COSTA (FI) prende atto della risposta del rappresentante del Governo e si dichiara insoddisfatto, mancando un elemento a suo avviso essenziale per l'istruttoria legislativa. Chiede, quindi, che la Commissione sospenda l'esame in attesa dei dati richiesti.

Giuseppe CONSOLO (AN) si associa alla richiesta del collega Costa, sottolineando il diritto della Commissione a procedere cognita causa.

Pino PISICCHIO, presidente, precisa che la richiesta dell'onorevole Costa non è stata avanzata nell'ambito dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, che avrebbe richiesto lo svolgimento di una procedura ben determinata, anche attraverso l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, facendo peraltro rilevare che si è già esaurita la fase dell'istruttoria legislativa. Ritiene comunque che l'impegno assunto dal rappresentante del Governo risponda pienamente all'esigenza conoscitiva manifestata e che i relativi dati saranno senz'altro a disposizione della Commissione quando si passerà all'esame degli emendamenti riguardanti specificatamente le parti del provvedimento concernenti l'azione disciplinare.

Gaetano PECORELLA (FI) preannuncia che, per quanto attiene ai deputati appartenenti al suo gruppo, non sarà chiesto da parte dei proponenti di intervenire su tutti gli emendamenti emendamenti. Considera comunque prioritario l'emendamento a sua firma 1.50, soppressivo dell'articolo 1, sottolineando che la sospensione della separazione delle funzioni viola il principio della parità delle parti. Riguardo all'impianto complessivo del provvedimento, ne evidenzia le contraddizioni stridenti ad esempio sulla titolarità dell'azione penale e sull'obbligatorietà dell'azione disciplinare. L'approvazione da parte del Senato non comporta, peraltro, un'accettazione integrale da parte della Camera, nella logica del bicameralismo.

Conclude ribadendo che non vi è alcuna urgenza di concludere l'esame del provvedimento senza apportarvi modifiche.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiara di astenersi nella votazione dell'emendamento Pecorella 1.50.

La Commissione respinge gli emendamenti identici 1.50 Pecorella, 1.1 Lussana, 1.173 Vitali, 1.200 Laurini e 1.366 Costa.

Giulia BONGIORNO (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.172 a sua firma, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, al fine di conseguire, grazie al mantenimento della separazione delle funzioni giudicante e requirente, un principio di civiltà giuridica. Segnala che un'apertura, in tal senso, almeno sotto il profilo dell'incompatibilità territoriale, è stata fatta dalla stessa Associazione nazionale magistrati nel corso dell'audizione di lunedì scorso.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ribadisce il parere contrario del Governo, non essendo il principio della separazione delle funzioni condivisibile così come impostato nel decreto legislativo n. 160 del 2006.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiara che, a nome della sua parte politica, voterà  tutti gli emendamenti che sono volti a mantenere il principio della separazione tra magistratura giudicante e requirente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti identici 1.172 Bongiorno, 1.51 Pecorella e 1.367 Costa e gli emendamenti 1.70 e 1.71 Pecorella.

Gaetano PECORELLA (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.72 e ne raccomanda l'approvazione, segnalando l'importanza di una composizione equanime delle commissioni di concorso per l'accesso alla magistratura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.72, 1.73, 1.74 Pecorella; gli emendamenti identici 1.75 Pecorella e 1.19 Lussana, 1.76 Pecorella e 1.20 Lussana, 1.77 Pecorella e 1.21 Lussana, 1.78 Pecorella e 1.22 Lussana.

Giuseppe CONSOLO (AN) manifesta perplessità sull'esito dell'ultima votazione intercorsa.

Gaetano PECORELLA (FI) esprime l'opinione che la maggioranza dei componenti la Commissione abbia votato in senso favorevole.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) invita il presidente a far ripetere la votazione per non lasciare adito a dubbi.

Giulia BONGIORNO (AN) ritiene che possa essere intervenuto un equivoco nel corso della votazione, in quanto alcuni componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di maggioranza hanno votato per errore a favore di un emendamento dell'opposizione.

Daniele FARINA (RC-SE) ritiene che in realtà un eventuale errore sia stato compiuto anche da parte di alcuni dei colleghi dei gruppi di opposizione che hanno votato contro gli emendamenti identici Pecorella 1.78 e Lussana 1.22.

Pino PISICCHIO, presidente, invitando i deputati segretari a prendere posto al banco della presidenza ed a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione sugli emendamenti identici Pecorella 1.78 e Lussana 1.22, pur sottolineando che a suo parere non sussistono dubbi circa la reizione di tali emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti identici Pecorella 1.78 e Lussana 1.22.

Enrico COSTA (FI) ritira la richiesta di dati relativa all'azione disciplinare, dal momento che i dati stessi non sono stati messi a disposizione della Commissione prima che si passasse all'esame di emendamenti attinenti a quel tema, come ad esempio quelli soppressivi dell'intero articolo 1, il cui comma 3 si riferisce proprio al decreto legislativo n. 109 del 2005 in materia disciplinare.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti identici Lussana 1.23 e Pecorella 1.79, Lussana 1.24 e Pecorella 1.80, Lussana 1.25 e Pecorella 1.81, Lussana 1.26 e Pecorella 1.82, Lussana 1.27 e Pecorella 1.83, Lussana 1.28 e Pecorella 1.84, Lussana 1.29 e Pecorella 1.85, Lussana 1.501 e Pecorella 1.86, Lussana 1.30 e Pecorella 1.87, Lussana 1.31 e Pecorella1.88, Lussana 1.32 e Pecorella 1.89, Lussana 1.33 e Pecorella 1.90, Lussana 1.34 e Pecorella 1.91, Lussana 1.35 e Pecorella 1.92, Lussana 1.36 e Pecorella 1.93, Lussana 1.37 e Pecorella 1.94, Lussana 1.38 e Pecorella 1.95; gli emendamenti Lussana 1.7 e 1.6, Costa 1.378, Lussana 1.33, 1.39, 1.32, Costa 1.377, Lussana 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, Costa 1.376, 1.375, 1.374, 1.373, 1.372, 1.371, 1.370, 1.369 e 1.368, Pecorella 1.66, Lussana 1.34, 1.35 e 1.36, Costa 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, Lussana 1.38, Costa 1.311; gli emendamenti identici Lussana 1.39 e Costa 1.312; gli emendamenti Costa 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, nonché gli  emendamenti identici Lussana 1.40 e Costa 1.353.

Giuseppe CONSOLO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a rendere noto alla Commissione, ove pervenuto, il parere del Comitato per la legislazione affinché se ne possa tenere conto nel votare gli emendamenti eventualmente connessi.

Manlio CONTENTO (AN) lamenta che non sia ancora pervenuto un così rilevante parere, benché già approvato, diversamente da quanto avvenuto in altri casi.

Pino PISICCHIO, presidente, annuncia che è appena pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, precisando che esso è stato reso a conclusione di un ampio e complesso dibattito. Sospende quindi brevemente la seduta, per consentire ai componenti della Commissione di prenderne visione.

La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 17.15.

Gaetano PECORELLA (FI) segnala come il parere reso dal Comitato per la legislazione investa l'intero provvedimento. Si sofferma sulla questione, che è meramente tecnica, relativa alla modifica introdotta dal Senato all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006. Ritiene che sia occorso al riguardo un errore che la Camera deve sanare. Invita, quindi, anche alla luce del citato parere, ad esaminare pregiudizialmente l'emendamento a sua firma 1.500.

Pino PISICCHIO, presidente, aderendo alla richiesta formulata dal deputato Pecorella, propone alla Commissione di prendere subito in esame l'emendamento Pecorella 1.500, accantonando tutti gli emendamenti che lo precedono secondo l'ordine delle votazioni.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea che la Commissione può al riguardo scegliere se modificare anche il rito applicabile ovvero ripristinare il testo originario. Rileva un'ulteriore contraddizione nell'intreccio delle competenze tra le sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione. Raccomanda, perciò, sulla scorta del parere del Comitato per la legislazione, di modificare il testo trasmesso dal Senato in questo ed in pochi altri punti rilevanti sotto il profilo meramente tecnico, ritenendo peraltro non problematico e non dilatorio il ritorno al Senato del provvedimento.

Giulia BONGIORNO (AN), nella consapevolezza del retropensiero esistente tra molti componenti la Commissione circa il ritorno del testo al Senato, invita i colleghi a riflettere con onestà intellettuale sull'assoluta distinzione che intercorre tra la sfera civilistica e quella penalistica. Sottolinea, quindi, che si tratta di un clamoroso errore da rimediare.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) ritiene che si tratti più che di un errore di un'imperfezione del testo, che è adeguabile in sede interpretativa, non essendo in gioco norme sostanziali, ma soltanto di rito. Rammenta come la materia disciplinare sia tradizionalmente considerata civilistica e come pertanto, sulla base di un criterio sistematico, l'interpretazione possa essere facilmente presunta senza dover introdurre ulteriori modificazioni al testo. Rammenta, altresì, come le sezioni unite, sia civili che penali, non siano peraltro che articolazioni interne alla stessa Corte di cassazione.Ritiene che tali considerazioni possano ampiamente soddisfare la condizione posta dal Comitato per la legislazione. Propone, quindi, che la Commissione respinga l'emendamento Pecorella 1.500.

Giuseppe CONSOLO (AN), pur rispettando l'intervento dell'onorevole Tenaglia, ritiene che non possa corrispondere ad un autentico convincimento. Rifacendosi al parere del Comitato per la legislazione,  giudica inevitabile il ricorso ad un emendamento concordando con le osservazioni dei colleghi Bongiorno e Pecorella. Non si può violentare il codice di rito per mantenere un errore compiuto dal Senato. Dichiara che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento Pecorella 1.500, che sottoscrive assieme a tutti i colleghi del suo gruppo, invitando la Commissione tutta a valutare adeguatamente la natura ed il senso del parere reso dal Comitato per la legislazione.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), nel rammentare le molte forzature subite nella precedente legislatura dalla attuale maggioranza, sottolinea come in questa occasione la maggioranza stia per assumere un atteggiamento di totale chiusura rispetto alla possibilità di correggere un inaudito errore contenuto in una disposizione che, in maniera inaccettabile, confonde il rito civile con quello penale. Rivendicando la sua dignità di libero parlamentare, si rammarica che i colleghi del suo schieramento politico non abbiano analoga sensibilità.

Enrico COSTA (FI) dichiara di comprendere l'imbarazzo di taluni colleghi e l'equilibrismo giuridico dell'onorevole Tenaglia, in quanto l'incoerenza è palese e confermata dalle tante differenze esistenti tra il rito civile e il rito penale. Richiamandosi al dibattito svoltosi al Senato, ed in particolare alle dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia, invita il Governo alla coerenza che impone di porre riparo alla svista intercorsa.

Gaetano PECORELLA (FI) replica alle considerazioni svolte dall'onorevole Tenaglia circa la compatibilità di un adeguamento interpretativo. Ribadisce che il parere del Comitato per la legislazione è assolutamente chiaro e coincidente con l'obiettivo dell'emendamento a sua firma 1.500.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva come il ragionamento dell'onorevole Tenaglia possa facilmente essere ribaltato, ipotizzando che l'intento del legislatore abbia potuto essere anche l'esatto opposto. Apprezzando l'onestà intellettuale del collega Buemi, critica il ricorso ad argomentazioni cavillose volte a giustificare un evidente errore, che rischia peraltro di compromettere l'immagine della classe politica di fronte all'opinione pubblica. Ritiene che si possa modificare il testo trasmesso dal Senato e rinviare quindi il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, senza comprometterne l'approvazione finale anche entro il 28 ottobre prossimo. Ritiene responsabile dell'errore intercorso l'eccessiva fretta con cui il Senato ha lavorato, spesso sotto dettatura della magistratura associata. Dichiara, infine, di sottoscrivere l'emendamento Pecorella 1.500.

Paola BALDUCCI (Verdi), invita i colleghi a tornare al tema in discussione, richiamando i termini del parere del Comitato per la legislazione ove si pone alla Commissione una questione di mera opportunità.

Manlio CONTENTO (AN) segnala che il parere del Comitato per la legislazione pone in realtà ben tre questioni, una delle quali caratterizzata peraltro da una condizione. Richiamandosi al principio in claris non fit interpretatio, con riferimento al punto in discussione, richiama l'osservazione del relatore favorevole alla congruità del testo licenziato dal Senato.

Erminia MAZZONI (UDC) giudica paradossale la discussione in corso, a fronte di un Governo e di una maggioranza chiusi ad ogni modifica anche tecnica. Manifesta assoluta contrarietà ad una simile impostazione che non tiene conto del parere reso dal Comitato per la legislazione. Sottolinea anche l'importanza dell'osservazione che lo stesso Comitato ha fatto riguardo all'articolo 4 del provvedimento in esame, nella parte in cui evidenzia come non sia corretto fare riferimento al concetto di continuità di vigenza in relazione a norme abrogate da disposizioni la cui vigenza sia sospesa da disposizioni successive. Non ritiene neanche  corretta la scelta effettuata dal Senato di sospendere la vigenza del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di progressione in carriera dei magistrati, di accesso alla magistratura e di separazione delle funzioni, senza sospendere anche la vigenza del decreto legislativo n. 20 del 2006, che reca alla normativa transitoria in materia di conferimento di incarichi direttivi giudiziari, la cui normativa a regime è recata proprio dal decreto legislativo n. 160 del 2006. In sostanza, si rinvia la vigenza della disciplina a regime e si applica nel frattempo la disciplina transitoria, che rispetto a quella prevista dal decreto legislativo n. 160 è più favorevole, mentre rispetto alla disciplina modificata dal medesimo decreto legislativo è da considerare più sfavorevole. Si chiede, pertanto, che senso abbia non sospendere anche l'efficacia del decreto legislativo n. 20 del 2006. Per evitare tale incogruenze ha presentato gli emendamenti 1. 230, 4.5 e 4.6, dei quali ne raccomanda l'approvazione.

Apprezza l'appello del collega Buemi e dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pecorella 1.500.

Federico PALOMBA (IdV), relatore,nega che l'Associazione nazionale magistrati abbia fatto alcuna pressione per la modifica intervenuta al Senato. Ricorda che il parere del Comitato per la legislazione deve limitarsi agli aspetti tecnici, senza entrare nel merito. Ritiene che la scelta effettuata dal Senato in ordine all'applicabilità del codice di procedura penale non sia stata casuale, ma voluta, in quanto il codice di procedura civile non è applicabile al procedimento disciplinare. Per tale ragione, non ritiene che vi sia necessità di un intervento emendativo.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea la contraddizione tra l'impostazione del relatore e quella avanzata dall'onorevole Tenaglia. Chiede, a questo punto, come saranno interpretati i lavori della Commissione al riguardo, denunciando l'irresponsabilità dell'atteggiamento assunto dalla maggioranza.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che si sia troppo enfatizzata la questione relativa alla interpretazione che viene data alla disposizione relativa al codice da applicare in caso di impugnazione, presso le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Ciò che conta è il dettato della legge. Potrebbe anche essere considerata legittima una interpretazione correttiva, ma solo se della legge è rispettato anche il dato letterale della norma. Pertanto, occorre attenersi a questo e non ad altro. Nel caso in esame, occorre verificare se dall'applicazione del codice di procedura penale possano derivare delle gravi conseguenze a danno del soggetto incolpato. Non esclude, ad esempio, che il Senato abbia inteso attenuare il rigore del testo della «riforma Castelli» senza modificare il rito da applicare, che è rimasto quello penale, ma limitandosi a mutare la competenza dell'organo chiamato a decidere dell'impugnazione, che sono diventate le Sezioni Unite civili della Cassazione, in luogo di quelle penali. Ma ciò poco conta. Piuttosto si devono verificare le conseguenze della mutamento del rito. Tale giudizio deve tener conto che nel procedimento di impugnazione, ad esempio, non vi è un giudice per le indagini preliminari nè una udienza preliminare, per cui la competenza delle sezioni unite civili non determina lacuna questione applicativa della norma. In sostanza, si deve tener conto che non si tratta di un giudizio di merito, ma di legittimità, ma che il codice di procedura penale è quello che offre le maggiori garanzie, anche in relazione al regime delle nullità.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che l'intervento del rappresentante del Governo possa portare al paradosso di considerare il codice di procedura penale come quello applicabile sempre e comunque in ogni occasione. Inoltre rileva che il rappresentante del Governo ha adombrato interpretazioni correttive del testo, nel senso di applicare il codice di procedura civile, che sarebbero inammissibili.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene che il tema in discussione sia stato ampiamente svolto. Consapevole che la formulazione approvata dal Senato non sia la più felice, ritiene che si possa comunque rinviare la questione alla sede applicativa ed interpretativa. Fa poi osservare all'onorevole Pecorella che in materia disciplinare c'è una generale commistione di riti. Propone, quindi, che la Commissione passi al voto dell'emendamento Pecorella 1.500.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.500.

Giuseppe CONSOLO (AN) annuncia che i gruppi di opposizione abbandonano la seduta della Commissione ed i lavori della medesima in segno di protesta per l'esito del voto, che dimostra come la maggioranza abbia unicamente l'obiettivo di sospendere quanto prima la riforma dell'ordinamento giudiziario, senza tenere conto dei gravi errori contenuti nel testo approvato dal Senato.

Pino PISICCHIO, presidente, preso atto dell'abbandono della seduta da parte dei deputati della opposizione, se ne rammarica, augurandosi che in futuro possa ripristinarsi un clima di collaborazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi, a cominciare da quelli precedentemente accantonati. Delibera, pertanto, di conferire il mandato al relatore, onorevole Palomba, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 1780 del Governo, approvato dal Senato.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiara di essersi astenuto nella votazione di conferimento del mandato al relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.55.


 


ALLEGATO

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

EMENDAMENTI

 

 

 


ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

  1. 1. Lussana.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

  1. 50. Pecorella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

  1. 173. Vitali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

  1. 200. Laurini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

  1. 366. Costa.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

   1. 51. Pecorella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

   1. 172. Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

   1. 367. Costa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o marzo 2007.

1. 70. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o gennaio 2007.

1. 71. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 72. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

1. 73. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o aprile 2007.

1. 74. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 19 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 19. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 19 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 75. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 20. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 76. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

   1. 21. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

   1. 77. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 22. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 78. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o maggio 2007.

   1. 23. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o maggio 2007.

   1. 79. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o aprile 2007.

  1. 24. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o aprile 2007.

  1. 80. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 25. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 81. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 26. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 82. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 27. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 83. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 28. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 84. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 gennaio 2007.

   1. 29. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 gennaio 2007.

   1. 85. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 27, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 501. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 27 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 86. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 28, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 30. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 28, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 87. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 35 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 31. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 35 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 88. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 32. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 89. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 36 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

   1. 33. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 36 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

   1. 90. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 37 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 34. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 37 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 91. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 35. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 92. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 41, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o gennaio 2007.

  1. 36. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o gennaio 2007.

  1. 93.Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 93.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

   1. 94.Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 38.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

  1. 95.Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 fino alla data del 1o novembre 2006.

1. 7.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 fino al 1o dicembre 2006.

1. 6.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5  aprile 2006, n. 160 fino al 31 dicembre 2006.

1. 378.Costa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino a diversa disposizione, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 fino al 31 gennaio 2007.

1. 33.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1o febbraio 2007.

1. 39.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 15 febbraio 2007.

1. 32.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 fino al 30 aprile 2007.

1. 377.Costa.

Al comma 1 sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli del Capo IV - Passaggio di funzioni, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,.

1. 8.Lussana.

Al comma 1 sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,.

1. 9.Lussana.

Al comma 1 sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli del Capo VI - Assegnazioni dei posti nelle funzioni di secondo grado, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,.

1. 10.Lussana.

Al comma 1 sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli del Capo VII - Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,.

1. 11.Lussana.

Al comma 1 sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli del Capo X - Magistrati fuori ruolo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,.

1. 12.Lussana.

Al comma 1 sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli del Capo XI - Progressione economica dei magistrati, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,.

1. 13.Lussana.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo I del.

1. 376.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo II del.

1. 375.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo III del.

1. 374.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo V del.

1. 373.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo VI del.

1. 372.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo VII del.

1. 371.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo VIII del.

1. 370.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo IX del.

1. 369.Costa.

Al comma 1 dopo la parola: nel inserire le seguenti: capo X del.

1. 368.Costa.

Dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

1. 66.Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , con eccezione per quelle di cui agli articoli da 1 a 13 nonché per quelle di cui al Capo II, al Capo IV, al Capo VIII, al Capo IX e al Capo X.

1. 34.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , con eccezione per quelle di cui al Capo I, Capo II, al Capo IV, al Capo V, al Capo VIII, al Capo IX e al Capo X.

1. 35.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo I.

1. 36.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 1,.

1. 300.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 2,.

1. 301.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 3,.

1. 302.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 4,.

1. 303.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 5,.

1. 304.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 6,.

1. 305.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 7,.

1. 306.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 8,.

1. 307.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 9,.

1. 308.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 10,.

1. 309.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo II.

1. 37.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 11,.

1. 300.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo III.

1. 38.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 12,.

1. 311.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo IV.

  1. 39.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo IV.

  1. 312.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 13,.

1. 313.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 14,.

1. 314.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 inserire le seguenti: , ad eccezione dell'articolo 15,.

1. 315.Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 16,.

1. 316. Costa.

Al comma 1, dopo la parola: 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado.

  1. 40. Lussana.

Al comma 1, dopo la parola: 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado.

  1. 353. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 17.

1. 317. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 18.

1. 318. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 19.

1. 319. Costa.

Al comma 1, dopo la parola: 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo VI - Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.

  1. 41. Lussana.

Al comma 1, dopo la parola: 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo VI - Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.

  1. 354. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 20.

1. 320. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 21.

1. 321. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 22.

1. 322. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 23.

1. 323. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 24.

1. 324. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 25.

1. 325. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al Capo VIII.

1. 42. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 26.

1. 326. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 27.

1. 327. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 28.

1. 328. Costa.

Al comma 1, dopo la parola: 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo IX - Incarichi semidirettivi e direttivi.

  1. 43. Lussana.

Al comma 1, dopo la parola: 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo IX - Incarichi semidirettivi e direttivi.

 1. 355. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 29.

1. 329. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 30.

1. 330. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 31.

1. 331. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 32.

1. 332. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 33.

1. 333. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 34.

1. 334. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 35.

1. 335. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 36.

1. 336. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 37.

1. 337. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 38.

1. 338. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 39.

1. 339. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 40.

1. 340. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 41.

1. 341. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 42.

1. 342. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 43.

1. 343. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 44.

1. 344. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 45.

1. 345. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 46.

1. 346. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 47.

1. 347. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 48.

1. 348. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 49.

1. 349. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al capo X.

1. 44. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 50.

1. 350. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al capo XI.

1. 45. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 51.

1. 351. Costa.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, inserire le seguenti: ad eccezione dell'articolo 52.

1. 352. Costa.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, con le seguenti: è sospesa improrogabilmente fino alla data del 31 ottobre 2006.

1. 14. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, con le seguenti: è sospesa improrogabilmente fino alla data del 1o dicembre 2006.

1. 16. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, con le seguenti: è sospesa improrogabilmente fino alla data del 31 dicembre 2006.

1. 17. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, con le seguenti: è sospesa improrogabilmente fino alla data del 31 gennaio 2007.

1. 18. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 1o novembre 2006.

1. 15. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 1o gennaio.

1. 52. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 gennaio.

1. 53. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 gennaio.

  1. 54. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 gennaio.

  1. 201. Laurini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 febbraio.

1. 55. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 febbraio.

1. 56. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 marzo.

1. 57. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 marzo.

1. 58. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 aprile.

1. 59. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 aprile.

1. 60. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 maggio.

1. 61. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 maggio.

1. 62. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 giugno.

1. 63. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 giugno.

1. 64. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 15 luglio.

1. 65. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2007 aggiungere le seguenti: , ad eccezione del Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato.

1. 67. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2007, aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli articoli 13 comma 1, 14 comma 1, 15 e 16 commi 2, 3, 4, 5 e 6.

1. 68. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2007, aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli articoli 45 e 46.

1. 69. Pecorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro tale termine, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

1. 67. Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro tale termine, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

1. 4. Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il medesimo termine, devono essere adottate esclusivamente disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1. 2. Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 1o gennaio 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

1. 5. Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole da: nonché le altre fino alle parole: 2006, n. 20.

1. 230. Mazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono sostituiti dal seguente:

Art. 13.

(Passaggio di funzioni).

1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente.

2. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante.

3. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

4. Chi dalla funzione giudicante sia passato alla funzione requirente, o dalla funzione requirente alla funzione giudicante, può nei due anni successivi presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante ovvero nella funzione requirente. Si applica il comma 3.

5. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui ai commi 1, 2 e 4.

6. Fuori dai casi indicati ai commi 1, 2 e 4 non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

7. Il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in un ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

8. Entro il 1o gennaio 2007, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

9. Ai fini del passaggio di funzioni, di cui al comma 8, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base della eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.

1. 99. Pecorella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sino alla data predetta si intendono applicabili le norme di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 abrogate con la legge 25 luglio 2005 n. 150 che si intendono espressamente reintrodotte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1. 174. Vitali.

Sopprimere il comma 2.

  1. 96. Pecorella.

Sopprimere il comma 2.

  1. 388. Costa.

Al comma 2, dopo le parole: 20 febbraio 2006, n. 106 inserire le seguenti: Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

1. 97. Pecorella.

Al comma 2, dopo le parole: le seguenti modificazioni, inserire le parole: in quanto compatibili con le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

1. 98. Pecorella.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  1. 100. Pecorella.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  1. 175. Vitali.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  1. 389. Costa.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e termini fissati dalla legge».

1. 202. Laurini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'ufficio del pubblico ministero del quale garantisce l'uniformità dell'azione penale nei modi e termini stabiliti dalla legge».

1. 203. Laurini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica è responsabile esclusivo dell'ufficio del pubblico ministero e garante della uniformità di indirizzo del suo ufficio».

1. 204. Laurini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 1, comma 1 è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e termini fissati dalla legge».

1. 205. Laurini.

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il procuratore della Repubblica, all'inizio di ogni anno giudiziario, stabilisce le priorità nell'esercizio dell'azione penale. Il procuratore della Repubblica deve tener conto della gravità dei reati, della diffusione sul territorio e del particolare allarme sociale».

1. 101. Pecorella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  1. 102. Pecorella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  1. 390. Costa.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente: Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale il cui esercizio è personale. In casi eccezionali, con atto di assegnazione specificamente motivato può attribuire la trattazione di un singolo procedimento ad un magistrato dell'ufficio.

1. 387. Costa.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 2», con il seguente: Il procuratore della Repubblica, quale titolare dell'azione penale, la esercita personalmente.

1. 379. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: la esercita, inserire le seguenti: sotto la sua responsabilità.

1. 190. Vitali.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: o mediante assegnazione a, con la seguente: delegando.

Conseguentemente, ovunque ricorra, la parola: assegnazione è sostituita dalla parola: delega.

1. 103. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: o mediante assegnazione con le seguenti: conferendo incarico a.

Conseguentemente, ovunque ricorra, la parola: assegnazione è sostituita dalla parola: incarico.

1. 105. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire la parola: assegnazione, ovunque ricorra, con la seguente parola: delega.

1. 178. Lussana.

Al comma 2, lettera b), le parole: a una o più magistrati dell'ufficio sostituire le seguenti: a un magistrato dell'ufficio.

1. 380. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: uno o più magistrati dell'ufficio. Inserire le seguenti: Il procuratore della Repubblica è comunque responsabile dei tempi, dei modi e delle forme dell'esercizio dell'azione.

1. 104. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: può con la seguente: deve.

1. 386. Costa.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: uno o più procedimenti con le seguenti: un solo procedimento.

1. 381. Costa.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sugli atti di essi con le seguenti: un singolo atto di essi.

1. 384. Costa.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: essi aggiungere le seguenti: purché vengano specificate le ragioni che non ne consentono l'esercizio personale da parte del procuratore della Repubblica.

1. 382. Costa.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: sono fatte salve fino alle parole: 1941, n. 12.

1. 385. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione del procedimento, il procuratore della Repubblica stabilisce i criteri ai quali il magistrato è tenuto a conformarsi nell'attuazione della relativa attività. Il caso di contrasto circa le modalità di esercizio del suo incarico è causa di revoca dell'assegnazione da parte del procuratore della Repubblica.

1. 208. Laurini.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: può stabilire i criteri con le seguenti: stabilisce i criteri.

1. 206. Laurini.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le direttive.

Conseguentemente sostituire le parole: ai principi e criteri con le seguenti: alle direttive.

  1. 176. Lussana.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le direttive.

Conseguentemente sostituire le parole: ai principi e criteri con le seguenti: alle direttive.

  1. 191. Vitali.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: ai quali il magistrato deve attenersi con le seguenti: ai quali il magistrato deve conformarsi.

1. 207. Laurini.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le seguenti parole: nell'esercizio della relativa attività con le seguenti: nell'esercizio del suo incarico.

1. 210. Laurini.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione con le seguenti: ai criteri definiti nell'atto di assegnazione dell'incarico.

1. 209. Laurini.

Al comma 2, lettera b), le parole: in via generale sono soppresse.

1. 383. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo le parole: revocare l'assegnazione; inserire le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato incaricato, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato incaricato può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio. La relativa documentazione è inserita nel fascicolo delle indagini preliminari;

1. 109. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo le parole: revocare l'assegnazione; aggiungere le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato assegnatario,  che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato assegnatario. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato assegnatario può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio;

1. 192. Vitali.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sopprimere le parole: entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

1. 211. Laurini.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato assegnatario, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine, il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato assegnatario. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato assegnatario può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio.

1. 179. Lussana.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica con le seguenti: il magistrato può rivolgersi al Consiglio superiore della magistratura che si pronuncia non oltre 30 giorni dopo il ricevimento dell'istanza, previo colloquio con le parti.

1. 212. Laurini.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo le parole: può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. aggiungere le seguenti parole: Subito dopo la scadenza del termine il procuratore trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

1. 108. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo le parole: può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. aggiungere le seguenti parole: Subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

1. 106. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo le parole: può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. aggiungere le seguenti: Il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni sono inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

1. 107. Pecorella.

Sopprimere il comma 3.

1. 111. Pecorella.

Al comma 3, dopo le parole: 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere le seguenti: Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, distanza dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

1. 110. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

  1. 112. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

  1. 180. Lussana.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1. 213. Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1. 363. Costa.

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle funzioni, non deve tenere comportamenti che compromettano il prestigio della istituzione giudiziaria».

1. 113. Pecorella.

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La violazione dei doveri di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4».

1. 114. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1. 214. Laurini.

Al comma 3, lettera b) sopprimere il numero 1).

  1. 116. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

  1. 364. Costa.

Al comma 3, lettera b), sostituire il n. 1 con il seguente: la lettera i) dell'articolo 2, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«i) il perseguimento, nell'esercizio delle sue funzioni, di finalità che siano palesemente estranee all'amministrazione della giustizia.

1. 117. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

  1. 118. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

  1. 181. Lussana.

Al comma 3, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente:

2) le interviste o dichiarazioni pubbliche rilasciate a mezzo di stampa, dirette a ledere indebitamente i diritti di qualsivoglia soggetto coinvolto negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto ad impugnazione ordinaria.

1. 215. Laurini.

Al comma 3, lettera b) n. 2, dopo le parole: che riguardino, aggiungere le seguenti: sotto qualunque aspetto.

1. 124. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), al numero 2), le parole: quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui sono soppresse.

1. 404. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), n. 2, sostituire le parole: quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui con le seguenti: quando ledano gli altrui interessi, giuridicamente riconosciuti.

1. 121. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), n. 2, sostituire le parole: quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui, con le seguenti: quando ledano diritti altrui.

1. 120. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), n. 2, sopprimere la parola: indebitamente.

1. 119. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), n. 2, sostituire le parole: nonché la violazione del divieto di cui all'articolo con le seguenti: ovvero nell'ipotesi in cui sia stato violato il divieto di cui all'articolo.

1. 122. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), al numero 2, le parole da: la violazione sino al comma 2 sono sostituite dalle seguenti: la violazione dei divieti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

1. 405. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

  1. 125. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

  1. 182. Lussana.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

  1. 402. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

   1. 126. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

   1. 183. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).

  1. 127. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).

  1. 184. Lussana.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5.

  1. 362.Costa.

Al comma 3, lettera b), numero 5, sostituire la parola: macroscopico con la seguente: evidente.

1. 128.Pecorella.

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:

5-bis) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

ff-bis) l'aver riportato giudizio di condanna per danno erariale o per responsabilità professionale nell'esercizio delle funzioni».

1. 401.Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1. 129.Pecorella.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: norme di diritto aggiungere le seguenti: in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

1. 130.Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1. 131.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), al numero 1 premettere il seguente:

01. La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche e private».

1. 410.Mario Pepe.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1.

  1. 132.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1.

  1. 185.Lussana.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1.

  1. 356.Costa.

Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) Alla lettera f) sono soppresse le parole «o per le modalità con cui il giudizio è espresso».

1. 193.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) Alla lettera f) le parole «per la posizione del magistrato», sono sostituite dalle seguenti: «per l'autorità del magistrato».

1. 194.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2.

  1. 357.Costa.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2.

  1. 133.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), numero 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la partecipazione e il coinvolgimento diretto alle attività di partiti politici o soggetti operanti nel settore economico o finanziario. L'iscrizione a partiti politici è vietata.

1. 216.Laurini.

Al comma 3, lettera d), numero 2, sostituire le parole: la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, ovvero il coinvolgimento nell'attività di con le seguenti: la partecipazione continuativa  all'attività di partiti politici ovvero di.

1. 134.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), numero 2, alla lettera h), sopprimere le parole: sistematica e continuativa.

1. 400.Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3.

  1. 135.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3.

  1. 217.Laurini.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3.

  1. 358.Costa.

Al comma 3, lettera d), numero 3, sostituire le parole: è diretto a condizionare l'esercizio con le seguenti: costituisce una indebita interferenza con.

1. 136.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 4.

  1. 137.Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 4.

  1. 359.Costa.

Al comma 3, lettera d), il numero 4 è sostituito dal seguente:

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il tenere comportamenti che compromettano il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

1. 403.Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

   1. 138.Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

   1. 216.Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

   1. 360.Costa.

Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire la parola: configurabile con la seguente: punibile.

1. 139.Pecorella.

Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: di scarsa rilevanza con la seguente: irrilevante.

1. 140.Pecorella.

Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, sostituire le parole: di scarsa rilevanza con le seguenti: inidoneo a ledere l'interesse tutelato.

1. 141.Pecorella.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: che siano rilevanti con le seguenti: che ritengano rilevanti.

1. 217. Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

1. 142. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), sopprimere il n. 1.

1. 143. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), n. 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

1. 146. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), sopprimere il n. 2.

1. 144. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), n. 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.

1. 147. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), sopprimere il n. 3.

1. 145. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), n. 3, capoverso d-ter), dopo le parole: a norma dell'articolo 16 aggiungere le seguenti: , comma 4.

1. 148. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

1. 149. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), sopprimere il n. 1.

1. 150. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 1, sopprimere le parole: prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica.

1. 152. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 1, sopprimere le parole: ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

1. 153. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 1, sopprimere le parole: Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari.

1. 154. Pecorella.

Al comma 3, alla lettera h), sopprimere il numero 2.

1. 361.Costa.

Al comma 3, lettera h), sopprimere il n. 2.

1. 151. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se ritiene di non procedere alla incolpazione perché il fatto forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4, oppure se il fatto risulta inesistente o non commesso, informa il Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti. Nei sessanta giorni successivi il Ministro può richiedere al Procuratore generale che formuli l'incolpazione. Se il termine di cui sopra è interamente decorso senza che  il Ministro abbia avanzato la sua richiesta, il Procuratore generale procede alla archiviazione. Nel corso dei sessanta giorni è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15.

1. 160. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis.

1. 155. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: sono esercitate dal Ministro delegando un magistrato dell'Ispettorato.

1. 155. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

1. 157. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: sono esercitate dal Procuratore generale presso il Tribunale supremo militare.

1. 158. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

1. 159. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Nel corso dei sessanta giorni.

1. 161. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

  1. 162. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

  1. 224. Laurini.

Al comma 3, lettera i), sopprimere il n. 1.

   1. 218. Pecorella.

Al comma 3, lettera i), sopprimere il n. 1.

   1. 163. Pecorella.

Al comma 3, lettera i), sopprimere il n. 2.

  1. 164. Pecorella.

Al comma 3, lettera i), sopprimere il n. 2.

  1. 219. Laurini.

Al comma 3, lettera i), n. 1, dopo le parole: Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: il quale può assistere all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato.

1. 165. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera m).

1. 220. Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera n).

1. 167. Pecorella.

Al comma 3, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».

1. 500. Pecorella, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Contento, Siliquini, Lussana, Mazzoni.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

  1. 168. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

  1. 365.Costa

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

  1. 222. Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

   1. 169. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

   1. 223. Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

1. 170. Pecorella.

Al comma 3, lettera q), capoverso Art. 32-bis, comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli con le seguenti: si rinvia, se più favorevoli, ai disposti di cui agli.

1. 171. Pecorella.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2007.

2. 1. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 con le seguenti: entro il 31 marzo 2007.

2. 2. Lussana.

Al comma 1, le parole: centoventi giorni sono sostituite con le seguenti: novanta giorni.

2. 100. Laurini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

  3. 1. Lussana.

Sopprimerlo.

  3. 100. Laurini.

Al comma 1, sostituire le parole: è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 con le seguenti: è differita alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 2. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 con le seguenti: è differita alla data del 31 ottobre 2006.

3. 3. Lussana.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri diretivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 01.Costa.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Entro tale termine il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio n. 150.

3. 03. Costa.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 02. Costa.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 100. Laurini.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Costa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al 31 luglio 2007 si applicano, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vigenti al momento in cui hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

4. 5. Mazzoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al 31 luglio 2007 le materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, a cui si fa espresso rinvio.

4. 1. Pecorella.

Al comma 1 sopprimere le parole da: nonché le altre fino alle parole: 2006, n. 20.

4. 6. Mazzoni.


 


Esame in sede consultiva

 


Comitato per la legislazione

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franco RUSSO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Luigi Scotti, e per l'economia e le finanze, Mario Lettieri

(omissis)

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

(C. 1780, approvato dal Senato - Governo).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con condizione ed osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge.

Franco RUSSO, presidente, informa che il Comitato procederà all'esame del disegno di legge in titolo ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, su richiesta della Commissione Giustizia, nell'ambito della quale è stata presentata la relativa richiesta dal prescritto numero di componenti.

Pierangelo FERRARI, relatore, ricorda i contenuti del provvedimento, su cui al Senato si era riscontrato un sostanziale accordo politico; pur consapevole che siffatto accordo non si è riprodotto alla Camera, dove invece il disegno di legge è oggetto di aspro confronto politico, auspica tuttavia che ogni atteggiamento di contrapposizione possa essere confinato in sedi diverse da questa, affinché il Comitato possa concentrarsi sugli aspetti di tecnica legislativa messi in evidenza nelle tre osservazioni in cui si articola la parte dispositiva della sua proposta di parere, di seguito illustrata:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1780, a seguito della richiesta, proveniente dalla II Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento e rilevato che:

esso presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo volto in particolare a determinare la modifica ovvero la sospensione dell'efficacia di disposizioni contenute in tre decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario (n. 150 del 25 luglio 2005, che modificava a sua volta il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), cui si connettono altresì, ulteriori modifiche normative ed una specifica disciplina transitoria;

incide sui contenuti e sull'efficacia di disposizioni, e di interi corpi normativi entrati in vigore in tempi recentissimi, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, cui peraltro si accompagna la salvezza delle "situazioni esaurite" e degli effetti prodotti dalle norme in essi contenute, che sono temporaneamente sostituite dalle previgenti disposizioni relative alle medesime materia;

la tecnica della novellazione, all'articolo 1, comma 2, lettere a), g), n. 2) e 3), h), n. 3), ed all'articolo 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, lettera o) - ove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, prevedendo che sui ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia competente la Corte di cassazione a sezioni unite civili e non più a sezioni unite penali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di apportare una analoga modifica al comma 1 del citato articolo 24, che prevede la proponibilità del "ricorso per cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale";

all'articolo 2 - che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario, al fine di prorogare i termini entro cui  possono essere adottati ulteriori decreti legislativi volti a recare la disciplina transitoria ed eventuali interventi di coordinamento normativo - dovrebbe valutarsi la congruità del termine ivi previsto (fissato "entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno del decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1"), atteso che sono stati emanati, nel corso del 2006, sette decreti legislativi in attuazione di tale delega (nn. 24, 25, 35, 106, 109, 160 e 240), per molti dei quali il termine previsto dalla novella recata dall'articolo 2 è già scaduto o è molto prossimo alla scadenza; andrebbe peraltro chiarito se, nel caso del decreto legislativo n. 160 del 2006, del quale si dispone la sospensione dell'efficacia fino al 31 luglio 2007, il termine per l'adozione di ulteriori decreti legislativi "correttivi" decorra comunque dal momento in cui ha acquistato efficacia (fine di luglio 2006) ovvero dal momento in cui acquisterà nuovamente efficacia, dopo la sospensione disposta dal provvedimento in esame;

all'articolo 4, comma 1 - ove, integrando la sospensione di efficacia fino al 31 luglio 2007 delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 160, si stabilisce che fino a tale data "continuano ad applicarsi nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1041, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20" - dovrebbe verificarsi se l'espressione ivi adottata sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui: "se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento"; andrebbe inoltre valutata l'opportunità di verificare se la formula "continuano ad applicarsi" sia idonea a configurare una successione di leggi nel tempo caratterizzata, da un lato, dalla discontinuità nella vigenza delle citate disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 e, dall'altro, da una continuità nell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20 del 2006».

Gaspare GIUDICE, concordando con l'esigenza di evitare che l'attività del Comitato possa essere influenzata da logiche di schieramento, rileva tuttavia che l'illustrazione del relatore abbia correttamente evidenziato alcune gravi incongruenze del testo esaminato, in relazione alle quali si dovrebbe richiamare con la massima forza l'attenzione della Commissione di merito. A tal fine potrebbe eventualmente formularsi un'apposita condizione, quanto meno sull'illogica previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera o), da cui discende l'applicazione del Codice di procedura penale per i ricorsi proposti dinanzi la Corte di cassazione a sezioni unite civili.

Antonio Maria VERRO desidera ulteriormente segnalare come analoga riformulazione dovrebbe anche riguardare il rilievo concernente l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, atteso che si produce una reviviscenza di disposizioni abrogate senza che sia chiaramente desumibile tale intento, come invece prescrive la circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 15, lettera d).

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA osserva preliminarmente la ristrettezza dei tempi in cui il Comitato è stato costretto a riunirsi, tale da non consentire di affrontare con la dovuta attenzione una materia importante e delicata, non solo per i risvolti di merito del provvedimento, su cui non intende soffermarsi, ma anche per le questioni di tecnica giuridica che vengono in esame. Si riferisce, in primo luogo, alla norma che affida la decisione sui ricorsi alla Corte di cassazione a sezioni unite civili; a suo avviso, sarebbe opportuna una migliore formulazione testuale del rilievo proposto dal relatore, al fine di invitare la Commissione ad intervenire sul comma 1 dell'articolo 24 sostituendo il riferimento al codice di procedura penale con quello al codice di procedura civile. Inoltre, la stessa disposizione  che proroga i termini della delega è sostanzialmente inapplicabile, dal momento che si tratta di termini già scaduti. Infine, esprime forti dubbi sulla possibilità tecnica che si possa procedere ad una «resurrezione» di norme abrogate, mediante la sospensione dell'efficacia della disciplina che ne aveva determinato l'espunzione dall'ordinamento.

Conclusivamente, invita il relatore a trasformare in termini di condizioni quanto già segnalato nella parte dispositiva della proposta di parere.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI non può che convenire sul fatto che si sarebbe potuta prestare maggiore attenzione alla formulazione di alcune disposizioni che invece prestano il fianco a critiche di carattere tecnico che ben comprende, anche alla luce della sua pregressa esperienza di capo dell'Ufficio legislativo del ministero. Tuttavia ricorda come ciò sia in parte riconducibile anche alla genesi del provvedimento; ad esempio, la norma che sospende - per un tempo determinato - l'applicazione della nuova disciplina e determina l'ultrattività di quella precedentemente abrogata, risponde appunto all'esigenza politica di conciliare la volontà della maggioranza di non consentire l'efficacia della nuova normativa, con la preoccupazione dell'opposizione di un rinvio sine die di un nuovo intervento normativo in materia. Peraltro, la ratio della norma è chiara ed essa individua in modo inequivoco la disciplina che l'interprete è chiamato ad applicare, senza che si produca quindi alcuna lacuna nell'ordinamento. Sulla questione concernente i termini di esercizio delle deleghe correttive, è consapevole che, a seguito dell'iter tortuoso del provvedimento, alcuni di essi sono spirati ed altri sono estremamente ravvicinati; anche in relazione a tale circostanza, evidenzia tuttavia come non si produca alcuna vera incertezza del dettato normativo. Infine, non ravvisa aspetti problematici nella previsione che la Suprema Corte possa essere tenuta ad adottare un rito diverso da quello proprio, anche se in via interpretativa potrebbe essere individuata una diversa soluzione. Appare in ogni caso preminente l'urgenza di intervenire in questo ambito, dove si sono determinate situazioni estremamente critiche di ingolfamento dell'organo giudicante, anche a seguito dell'assenza di filtri nella proposizione dei ricorsi. Così come appare urgente intervenire sulle norme che fissano soglie di età per l'assunzione di specifici incarichi che, di fatto, impediscono la loro assegnazione. Segnala, peraltro, come su queste due ultime aree si sia registrato anche l'accordo con la minoranza.

Le ragioni esposte, pur non superando i rilievi critici al testo che sono stati avanzati, permettono di comprenderne le radici e soprattutto, di escludere che da simili scorrettezze formali possano derivare incertezze interpretative o dubbi sulla volontà legislativa, tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo finale di assicurare il miglior funzionamento della macchina giudiziaria.

Federico PALOMBA, relatore per la Commissione di merito, nel condividere le osservazioni svolte dal sottosegretario Scotti, desidera formulare alcune ulteriori considerazioni. In primo luogo quanto al rilievo relativo all'articolo 1, comma 3, lett. o), osserva che non si possono escludere casi nei quali un giudice possa essere chiamato ad applicare norme di un rito diverso da quello applicato ordinariamente. Per quanto attiene alla seconda osservazione ritiene che, in ragione della marginalità delle correzioni da apportare, il termine previsto risulti congruo. Infine quanto all'osservazione, relativa all'articolo 4, si rimette integralmente a quanto già segnalato dal sottosegretario Scotti, sottolineando, in particolare, come la sospensione dell'efficacia delle nuove disposizioni determini necessariamente una riespansione della disciplina contenuta nel regio decreto del 1941, costituendo in definitiva la norma in questione un'esplicitazione di effetti conseguenti alla predetta sospensione.

Antonio Maria VERRO rileva come, sia nell'intervento del relatore presso la Commissione  di merito, sia, in particolare, in quello del sottosegretario Scotti, si sia fatto riferimento, tra l'altro, a caratteristiche del provvedimento riguardanti proprio la tecnica legislativa impiegata e che quindi, in definitiva, trovino conferma le riserve già espresse sulla qualità della sua redazione, da formularsi auspicabilmente come condizioni.

Pierangelo FERRARI, relatore, nell'anticipare che intende accogliere il suggerimento del deputato Gamba in ordine alla non chiara formulazione della prima delle osservazioni, per il resto ritiene che la sua proposta di parere dia conto in maniera equilibrata dei rilievi e delle valutazioni critiche che investono il provvedimento, non ravvisando elementi decisivi per mutare in condizioni le osservazioni proposte.

Gaspare GIUDICE dichiara di avere apprezzato l'intervento del sottosegretario Scotti, condividendo altresì l'esigenza di un intervento legislativo urgente su alcuni aspetti della disciplina dell'ordinamento giudiziario. Tuttavia, tali considerazioni di ordine politico, oltre ad esulare dal campo di azione del Comitato, non possono esimere il medesimo dal fornire le proprie valutazioni critiche in merito agli aspetti di ordine tecnico del provvedimento in esame.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA prende atto della riformulazione preannunciata dal relatore relativa alla prima osservazione, mantenendo le sue riserve in ordine alle restanti parti della proposta di parere.

Franco RUSSO, presidente, non può non sottolineare come sia l'intervento del relatore di merito sia, in particolare, quello del rappresentante del Governo abbiano riconosciuto che i rilievi avanzati dai deputati nel corso del dibattito non appaiono destituiti di fondamento. Pertanto ritiene che, nella parte del parere relativa ai considerata, potrebbe conferirsi ai rilievi ulteriore incisività mediante l'indicazione che il Governo riconosce la fondatezza dei medesimi circa la non ottimale tecnica normativa adoperata nella scrittura delle norme.

Pierangelo FERRARI, relatore, sottolinea come, sulla base dell'istruttoria condotta pur nella ristrettezza dei tempi dell'iter del provvedimento, egli ha inteso proporre un'ipotesi di parere pienamente in linea con la giurisprudenza consolidata del Comitato. Peraltro potrebbe essere valutato un eventuale rafforzamento della seconda osservazione, rispetto al quale tuttavia richiede che il Governo esprima il suo orientamento.

Il Sottosegretario Luigi SCOTTInon ritiene che le riserve manifestate in ordine alla tecnica legislativa impiegata con riguardo soprattutto alle esigenze di una precisa individuazione delle norme applicabili in via transitoria, da far rivivere ove già abrogate, siano tali da giustificare l'apposizione di una specifica condizione, considerando che a questo proposito potrebbe utilmente inserirsi uno specifico riferimento nell'ambito della premessa del parere.

Dopo che Franco RUSSO, presidente, su richiesta del deputato Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA, ha precisato che il Comitato non esprime pareri contrari o favorevoli, ma pareri che recano condizioni o osservazioni e che è prassi consolidata non procedere in seno al Comitato a votazioni, rimanendo ferma la possibilità di esprimere opinioni dissenzienti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, lo stesso deputato Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA rileva, in primo luogo, come tale circostanza privi delle loro precipue caratteristiche le stesse condizioni ed osservazioni, le quali si riconnettono ad un'espressione in senso favorevole o contrario della volontà dell'organo, richiedendosi pertanto, a suo avviso, una conseguente rivisitazione delle modalità di espressione dei pareri del Comitato. In ogni caso ritiene che il principio generale che guida le attività degli organi parlamentari debba trovare applicazione anche  in seno al Comitato, procedendosi, ove necessario, a votazioni.

Gaspare GIUDICE, nell'esprimere l'auspicio che all'interno del Comitato non si instauri una logica di contrapposizione che metterebbe una pesante ipoteca sul ruolo assolto da quest'organo e sulla sua futura attività, tuttavia non reputa la soluzione indicata satisfattiva delle perplessità emerse nel corso del dibattito, insistendo sulla necessità che i rilievi espressi possano trovare accoglimento nella forma delle condizioni, le quali, peraltro, non hanno carattere vincolante.

Antonio Maria VERRO, in consonanza con lo spirito richiamato dal deputato Giudice e nel ribadire l'auspicio che le pronunce del Comitato continuino ad essere improntate a quello spirito di concordia e condivisione delle finalità istituzionali che le hanno sempre caratterizzate, invita il relatore a valutare la possibilità di predisporre una nuova proposta di parere nella quale il solo rilievo relativo all'articolo 2 sia formulato come condizione.

Franco RUSSO, presidente, esprime l'avviso che le condizioni recate dai pareri espressi dal Comitato, a prescindere dal loro grado di vincolatività, rispondano ad esigenze puntualmente verificate di miglioramento della qualità legislativa dei testi normativi. Quanto alle considerazioni svolte da ultimo dal deputato Gamba, tiene a ribadire come sia prassi costante e consolidata non procedere a votazioni in seno al Comitato, prassi evidentemente formatasi anche in ragione della particolare composizione paritetica dell'organo e delle peculiari funzioni ad esso affidate dal Regolamento, il cui proficuo assolvimento dipende anche dal grado di consenso con cui esso tradizionalmente opera. Un'implicita conferma sul piano normativo di tali indirizzi consolidati si desume dalla previsione regolamentare, da lui già richiamata, e che costituisce un unicum nel panorama del diritto parlamentare, circa la possibilità per i membri del Comitato di richiedere che il parere dia conto delle opinioni dissenzienti da essi eventualmente espresse e delle loro motivazioni. Coerentemente con questa impostazione prospetta l'ipotesi interpretativa che le opinioni dissenzienti si configurino con riferimento al parere del relatore.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA, nel ribadire l'esigenza di un complessivo approfondimento sulle modalità deliberative del Comitato e sulla struttura dei suoi pareri, non condivide la prospettazione del Presidente in ordine alla formulazione delle opinioni dissenzienti che potrebbe condurre ad esiti paradossali, come nel caso di specie, nel quale le opinioni dissenzienti rappresenterebbero la maggioranza dei componenti del Comitato presenti nell'odierna seduta.

Franco RUSSO, presidente, si riserva di sottoporre al Presidente della Camera le questioni di carattere procedurale emerse nel dibattito odierno.

Pierangelo FERRARI, relatore, desidera esprimere il proprio apprezzamento per le modalità di conduzione dell'organo da parte del Presidente, rigorosamente attenutosi alla lettera e allo spirito delle norme regolamentari, anche nella presente circostanza caratterizzata da un'accesa dialettica.

Dopo che Gaspare GIUDICE e Antonio Maria VERRO si sono associati a tale apprezzamento, Pierangelo FERRARI, relatore, alla luce del dibattito svoltosi, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1780, a seguito della richiesta, proveniente dalla II Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento e rilevato che:

esso presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo volto in particolare a determinare la modifica ovvero la sospensione  dell'efficacia di disposizioni contenute in tre decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario (n. 150 del 25 luglio 2005, che modificava a sua volta il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), cui si connettono altresì, ulteriori modifiche normative ed una specifica disciplina transitoria;

incide sui contenuti e sull'efficacia di disposizioni, e di interi corpi normativi entrati in vigore in tempi recentissimi, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, cui peraltro si accompagna la salvezza delle «situazioni esaurite» e degli effetti prodotti dalle norme in essi contenute, che sono temporaneamente sostituite dalle previgenti disposizioni relative alle medesime materia;

la tecnica della novellazione, all'articolo 1, comma 2, lettere a), g), n. 2) e 3), h), n. 3), ed all'articolo 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

rilevato, inoltre, che non sempre la tecnica legislativa impiegata risponde alla necessità delle cadenze cronologiche relative all'entrata in vigore dei provvedimenti nonché alle esigenze di una precisa individuazione delle norme applicabili in via transitoria, semmai da far rivivere se già abrogate;

segnalato infine che è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2 - che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario, al fine di prorogare i termini entro cui possono essere adottati ulteriori decreti legislativi volti a recare la disciplina transitoria ed eventuali interventi di coordinamento normativo - sia valutata la congruità del termine ivi previsto (fissato "entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno del decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1"), atteso che sono stati emanati, nel corso del 2006, sette decreti legislativi in attuazione di tale delega (nn. 24, 25, 35, 106, 109, 160 e 240), per molti dei quali il termine previsto dalla novella recata dall'articolo 2 è già scaduto o è molto prossimo alla scadenza; in particolare si chiarisca se, nel caso del decreto legislativo n. 160 del 2006, del quale si dispone la sospensione dell'efficacia fino al 31 luglio 2007, il termine per l'adozione di ulteriori decreti legislativi "correttivi" decorra comunque dal momento in cui ha acquistato efficacia (fine di luglio 2006) ovvero dal momento in cui acquisterà nuovamente efficacia, dopo la sospensione disposta dal provvedimento in esame;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, lettera o) - ove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, prevedendo che sui ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia competente la Corte di cassazione a sezioni  unite civili e non più a sezioni unite penali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare conseguentemente il comma 1 del citato articolo 24, sostituendo il riferimento al codice di procedura penale ivi previsto con quello al codice di procedura civile;

all'articolo 4, comma 1 - ove, integrando la sospensione di efficacia fino al 31 luglio 2007 delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 160, si stabilisce che fino a tale data "continuano ad applicarsi nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1041, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20" - dovrebbe verificarsi se l'espressione ivi adottata sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui: "se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento"; andrebbe inoltre valutata l'opportunità di verificare se la formula "continuano ad applicarsi" sia idonea a configurare una successione di leggi nel tempo caratterizzata, da un lato, dalla discontinuità nella vigenza delle citate disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 e, dall'altro, da una continuità nell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20 del 2006».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 16.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 9.40.

(omissis)

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Conclusivamente, presenta una proposta di parere favorevole.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole.

I deputati Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) e Gabriele BOSCETTO (FI) dichiarano il voto contrario dei propri gruppi.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 10.



ALLEGATO 2

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario (C. 1780 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

 


Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1780 Governo approvato dal Senato, riguardante la sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 9.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame dispone la sospensione della efficacia di alcune disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, nonché modifiche alle disposizioni medesime. Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 635), è corredato di relazione tecnica parzialmente utilizzabile.

Quanto ai profili finanziari di competenza della Commissione bilancio, l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 4, riguardanti la sospensione del decreto legislativo. recante la nuova disciplina sull'accesso alla magistratura e sulla relativa carriera, sospendono la norma sospende fino al 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati (articolo 1, comma 1).

Il testo originario del disegno di legge presentato al Senato sospendeva l'efficacia del decreto fino al 1o marzo 2007. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti e le situazioni già esaurite durante la vigenza delle norme del decreto legislativo di cui si sospende l'efficacia (articolo 4). La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di mera sospensione di efficacia di un provvedimento approvato e, a oggi, non ancora operativo. Rammenta che la V Commissione della Camera ha espresso, nel corso della XIV legislatura, parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui al d.d.l. in esame sospende l'efficacia. La relazione tecnica recata dallo schema di decreto stimava, in riferimento alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura ed in materia di progressione  economica e di funzioni dei magistrati, un onere a regime di circa 3 milioni di euro, la maggior parte dei quali erano destinati a finanziare le più favorevoli progressioni di carriera recate dal medesimo provvedimento.

Nel corso dell'esame presso la 5a Commissione del Senato il Governo, su richiesta della Commissione stessa, ha confermato che le norme di cui si sospende l'efficacia non hanno prodotto alcun effetto finanziario nel breve periodo della loro applicazione.

Con riguardo all'articolo 1, comma 2, recante modifiche al decreto legislativo. di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, osserva che la norma apporta modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, entrato in vigore il 18 giugno 2006, il quale reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Le modifiche si limitano ad attribuire un maggior grado di autonomia ai magistrati cui il Procuratore generale assegna (e non più delega) i procedimenti.

Lo schema di decreto legislativo di cui il comma in esame dispone la modifica era privo di relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, dallo stesso non derivavano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Con riguardo all'articolo 1, comma 3, recante modifiche al decreto legislativo. sugli illeciti disciplinari dei magistrati, osserva che la norma apporta modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, entrato in vigore il 19 giugno 2006, che regola gli illeciti disciplinari dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicabilità, nonché modifica la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati. Le disposizioni, di natura ordinamentale, modificano alcune delle fattispecie che individuano le situazioni di illecito disciplinare ovvero alcune norme del procedimento disciplinare. Lo schema di decreto legislativo di cui il comma in esame dispone la modifica era privo di relazione tecnica in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, dallo stesso non derivavano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica non considera la norma in quanto introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Con riguardo all'articolo 2, recante modifica del termine per l'emanazione di norme di raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento giudiziario, l'articolo 1, comma 3 della legge 25 luglio 2005, n. 150 di riordino dell'ordinamento giudiziario, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 ottobre 2006 uno o più decreti legislativi di coordinamento tra le nuove norme emanate nell'esercizio della delega per il riordino dell'ordinamento giudiziario con le altre leggi dello Stato. Gli schemi di decreto legislativo, a norma dell'articolo 1, comma 5 della stessa legge, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari anche per le conseguenze di carattere finanziario.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, proroga il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di coordinamento tra le norme emanate nell'esercizio della delega per il riordino dell'ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato. Il nuovo termine per l'emanazione dei decreti di coordinamento non è più parametrato rispetto alla entrata in vigore della legge di delega bensì è fissato entro 120 dall'acquisto dell'efficacia di ciascuna delle norme delegate. I decreti legislativi di coordinamento restano comunque soggetti al parere delle Commissioni parlamentari anche per le conseguenze di carattere finanziario. La relazione tecnica non considera la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Con riguardo all'articolo 3, relativo all'entrata in vigore della nuova disciplina relativa alla segreteria e all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, l'articolo 1, comma 6 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 prevede che gli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del  nuovo ordinamento giudiziario. Le norme citate stabiliscono le dotazioni organiche della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. In attesa dell'entrata in vigore di dette disposizioni si applica la precedente formulazione del citato articolo 7 della legge 195/198 come stabilita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. Le dotazioni di organico ivi previste fissano un numero di unità complessivo di molto inferiore a quello delle norme di prossima applicazione. La norma specifica più puntualmente la data di entrata in vigore, stabilita dall'articolo 1, comma 6 del decreto legge 361/1995, della nuova disciplina concernente l'organizzazione della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della riformulazione le disposizioni in questione si applicano a partire dalla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. La relazione tecnica afferma che la norma dispone la proroga di un termine in modo da renderlo coerente con le disposizioni recate dal disegno di legge in esame. In tal senso la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (AN) in ordine alla disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame rileva che non è stata predisposta la relazione tecnica che ne quantifichi gli effetti finanziari. Ritiene ciò preoccupante in quanto la seconda parte del comma 1 dell'articolo 4 fa rivivere sostanzialmente l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.

Infatti l'articolo 2, comma 10, della legge n. 150 del 25 luglio 2005, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), alla lettera i), numero 6) del comma l, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che, gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

Il comma 40 del medesimo articolo 2 della legge n. 150 del 2005 stabilisce che per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti è stabilito che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella relazione tecnica riferita alla legge di delega la relativa norma di copertura era basata sul possibile numero di domande di quiescenza che sarebbero state presentate dai magistrati che potevano vantare i requisiti richiesti dalla normativa. La quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica al decreto  legislativo n. 20 del 2006 era stata effettuata con gli opportuni criteri di prudenzialità, al fine di dimostrare la capienza delle risorse anche in prossimità dell'ipotesi-limite di un esercizio del diritto al pensionamento da parte dell'intera platea dei potenziali interessati. La stima dei magistrati che potrebbero anticipare il pensionamento (266 unità) ricomprendeva l'intera platea medesima, e tuttavia era stato ritenuto che la percentuale di coloro che cesseranno anticipatamente dal servizio fosse pari al 75 per cento dei potenziali interessati il primo anno, e pari al 62 per cento negli anni successivi.

L'onere per il primo anno, ora pari a 9,75 milioni di euro, risultava determinato in 13 milioni di euro nell'emendamento con cui la norma medesima è stata allora introdotta nel provvedimento. Tale quantificazione assumeva - in applicazione del criterio di prudenzialità - che l'intera platea dei potenziali beneficiari anticipasse il pensionamento.

Osserva quindi come sia necessaria la presentazione della relazione tecnica, in quanto se tutti gli aventi diritto optassero per il pensionamento anticipato l'onere sarebbe diverso e maggiore da quello quantificato nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo. n. 20 del 2006.

Alberto GIORGETTI (AN) apprezza l'intervento dell'onorevole Contento e sottolinea i profili finanziari del provvedimento all'esame della Commissione, poiché si tratta di conferire efficacia permanente ad una normativa che avrebbe dovuto solo essere temporanea. Chiede al riguardo la trasmissione di una puntuale relazione tecnica.

Marino ZORZATO (FI) si associa alla richiesta di trasmissione di relazione tecnica.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, non ha nulla in contrario alla richiesta di relazione tecnica avanzata da taluni membri della Commissione, facendo tuttavia rilevare che la copertura dell'onere previsto dalla normativa previgente era comunque di carattere permanente, individuando una copertura finanziaria che decorreva per il futuro a regime.

Lino DUILIO, presidente, rileva che l'esistenza di una copertura a regime già prevista dalla normativa originaria ne rende inutile la richiesta di quantificazione di oneri che saranno stati calcolati già in quella sede.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, si associa alle considerazioni del presidente.

Lino DUILIO, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore

La Commissione approva la proposta di parere.

Gaspare GIUDICE (FI) chiede una verifica del voto che si è svolto in una situazione di confusione tale da impedirne la valutazione dell'esito.

Lino DUILIO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.10, riprende alle 9.15.

Manlio CONTENTO (AN) non ritiene chiaro l'esito della votazione.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, considerato che risultano presenti in aula numerosi deputati che non fanno parte della Commissione, essendo imminente l'inizio della seduta in sede riunita con la Commissione finanze per l'esame del decreto legge n. 262 del 2006, il che può aver generato in effetti confusione in ordine all'individuazione dei deputati che avevano diritto di partecipare al voto, procede alla verifica nominale della votazione.

La Commissione approva con votazione nominale la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE CONSULTIVA

Lunedì 23 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 13.45.

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

C. 1780-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del testo e degli emendamenti.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, è stato già esaminato dalla Commissione nella seduta del 18 ottobre 2006 che ha espresso un parere di nulla osta. Nella medesima data la Commissione giustizia ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo. In data 23 ottobre l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, i quali non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Al riguardo chiede comunque di acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Nicola SARTOR non ha osservazioni da formulare al riguardo.

Lino DUILIO, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.


 


Esame in Assemblea

 


Relazione della II Commissione (Giustizia)

 


N. 1780-A

 

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

 

(GIUSTIZIA)

 

presentata alla Presidenza il 20 ottobre 2006

(Relatore: PALOMBA)

Sul

 

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 ottobre 2006 (v. stampato Senato n. 635)

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

 

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

 

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 5 ottobre 2006

 

 

 

 

 

 



Onorevoli Colleghi! - La magistratura costituisce un ordine (di rilievo costituzionale) autonomo e indipendente da ogni altro potere (articolo 104 della Costituzione). Essa, dunque, ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione è costituita da una pluralità di soggetti individuali che esercitano la funzione giurisdizionale (i magistrati ordinari) istituiti e regolati da un sistema normativo (l'ordinamento giudiziario).

Ma la magistratura è anche un potere, come si desume dall'aggettivo «altro» che allude a diversi poteri rispetto ai quali ne viene sancita e tutelata l'autonomia e l'indipendenza (articolo 104 citato).

L'autonomia è concetto che riguarda il governo dell'ordine secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Ciò significa che tutto il corso della carriera giudiziaria, dall'inizio alla fine, è regolato da leggi, ordinamenti ed organi espressamente a ciò deputati e riconducibili allo stesso ordine giudiziario e non a derivazioni ad esso esterne. A ciò è deputato il Consiglio superiore della magistratura, organo di governo autonomo di rilievo costituzionale costituito per due terzi da magistrati eletti.

L'indipendenza attiene alla separazione del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, che, nella tradizionale ripartizione, sono individuati in quello legislativo ed in quello esecutivo. Essa significa che non esiste un primato di alcun potere sugli altri, fondandosi il nostro impianto costituzionale sul policentrismo governato dalla distinzione delle funzioni, anche costituzionali, sulla base del bilanciamento tra i poteri, tra loro variamente collegati ma sostanzialmente indipendenti, la cui unità è riassunta nel Presidente della Repubblica, che nomina il Governo, controlla la legittimità dell'iter legislativo e presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Si comprende, quindi, l'importanza dell'ordinamento giudiziario come legge regolatrice dell'ordine giudiziario nei profili tanto interni alla magistratura, con riguardo alle delicate situazioni inerenti il cursus professionale dei magistrati, quanto esterni ad essa, per l'esigenza di presidiare il dettato costituzionale che vuole preservata l'indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato. La relativa normativa rientra, dunque, tra le più delicate che si possano pensare in quanto riguarda anche i rapporti e gli equilibri costituzionali. Ed infatti il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, che ha riservato a pochissime situazioni i suoi interventi formali con messaggi alle Camere, è intervenuto proprio a proposito della delega sull'ordinamento giudiziario richiamando l'attenzione su alcuni punti che violavano il dettato costituzionale.

Dunque, è del tutto naturale che su una disciplina di siffatta rilevanza istituzionale l'attenzione fosse, sia e sarà, straordinariamente elevata.

La difesa della normativa vigente, approvata nella precedente legislatura dalla maggioranza di allora con il contrasto dell'opposizione, viene sviluppata dalle forze politiche che la approvarono, sotto il profilo che essa costituisce una importante riforma intervenuta dopo che dal 1941, anno cui risale la precedente normativa, nessun organico intervento riformatore era intervenuto.

Per converso, l'attuale maggioranza, non senza ricordare che la disciplina antecedente alla Costituzione, risalente nell'impianto originario al 1941, ha comunque registrato circa settanta interventi modificativi intervenuti dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ha posto nel proprio programma elettorale del 2006 la sua abrogazione o la sua modifica in grandi parti, a cominciare da quelle che riguardano gli interventi ritenuti maggiormente incisivi sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura (quali l'accesso, le funzioni e le carriere, la progressione concorsuale ed i criteri di valutazione; gli aspetti disciplinari; la partecipazione di componenti esterne al governo autonomo dell'ordine, inclusi i consigli giudiziari; la gerarchizzazione degli uffici requirenti; il rapporto tra capi degli uffici giudiziari e dirigenza amministrativa; eccetera).

Un intervento fu ritenuto necessario dal Consiglio dei ministri e dalla maggioranza che lo sostiene per l'insoddisfazione collegata al contenuto del complessivo impianto normativo in materia e per la fretta connessa con l'imminente sua operatività, che avrebbe comportato rilevanti, ed in qualche caso irreversibili, conseguenze su apparati non pronti a recepire tanto grandi innovazioni destinate a sconvolgere un assetto quanto meno impreparato. L'impostazione originaria del Governo fu di mediazione: non abrogazione ma sospensione, in ossequio ad un principio di salvezza delle situazioni non irritanti sotto il profilo costituzionale; non decreto-legge, ma disegno di legge. Ciò apparve anche come un utile ponte lanciato verso l'attuale opposizione, che, peraltro, per bocca di suoi autorevoli esponenti, aveva fatto della non modifica della riforma ordinamentale, insieme ad altre, una condizione per il voto favorevole all'indulto.

Il testo del Governo, presentato al Senato della Repubblica il 14 giugno 2006, era, pertanto, volto unicamente a sospendere la vigenza dei seguenti decreti legislativi, emanati nel 2006: n. 160, in materia di accesso in magistratura, di progressione economica e di funzioni dei magistrati e della procedura per la loro applicabilità; n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; n. 109, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni.

Nella relazione di accompagnamento al provvedimento veniva evidenziato che la concreta operatività di questi decreti legislativi avrebbe comportato la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario e, nello stesso tempo, la realizzazione di numerose e complesse attività da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali. Peraltro, la decorrenza di efficacia dei tre decreti legislativi (fissata al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) ha di fatto coinciso con la scadenza nel luglio 2006 del Consiglio superiore della magistratura in carica, con la conseguenza che, come testualmente evidenziato nella citata relazione, l'ordine giudiziario sarebbe stato privo di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l'operatività dei suddetti decreti legislativi richiedeva l'immediato e fattivo impegno del Consiglio superiore della magistratura nell'attuazione di una normativa completamente nuova rispetto all'impianto anteriore.

A seguito di un costruttivo confronto tra le forze di maggioranza e di opposizione, e con la mediazione del Governo, il Senato ha confermato l'originaria scelta di sospendere l'efficacia del primo dei tre decreti legislativi (quello n. 160) ed ha modificato nel merito alcuni punti degli altri due decreti legislativi.

Il provvedimento oggi in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 4 ottobre scorso, interviene dunque, come già faceva quello originario, sugli stessi tre decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella legge 25 luglio 2005, n. 150, disponendone, secondo i casi, la sospensione dell'efficacia o la modifica del contenuto, come più diffusamente si dirà.

La Commissione Giustizia della Camera ha confermato il testo approvato dal Senato.

Il disegno di legge pervenuto all'esame dell'aula si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, sospende fino alla data del 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, uno dei punti nevralgici dell'intera riforma dell'ordinamento giudiziario, in quanto modifica sostanzialmente la disciplina per l'accesso in magistratura nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Si tratta di modifiche che innovano l'organizzazione della struttura giudiziaria in maniera tanto rilevante da mettere in discussione la funzionalità organizzativa. A parte le questioni di natura organizzatoria, la scelta del Governo di proporre la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo è stata dettata dall'esigenza di approfondimento in merito ad una serie di perplessità in ordine ai princìpi che animano la riforma dell'ordinamento giudiziario. Questa è apparsa richiamare il sistema impiegatizio dell'ordinamento Grandi, in modo tale che rischiava di restare sminuita anche la stessa centralità del Consiglio superiore della magistratura quale organo di governo autonomo dell'ordine giudiziario.

Inoltre, si è ritenuto che la riforma potesse aggravare quello che è considerato il male cronico e più grave della giustizia: la lentezza dei processi. Ciò perché il sistema della progressione della carriera secondo il metodo dei concorsi verosimilmente comporterebbe un vistoso rallentamento del corso della giustizia, in quanto l'attività di studio ad essi finalizzata distoglierebbe il magistrato dall'esercizio delle sue funzioni per i ritmi sostenuti imposti dalle prove concorsuali di cui verrebbe disseminata la sua carriera. Inoltre, si è nutrito il timore che tale sistema induca uno spirito carrieristico che non è conforme alla magistratura. La stessa divisione delle funzioni delineata dalla cosiddetta «riforma Castelli» è stata ritenuta bisognevole di ulteriori approfondimenti, se non di vigorosi aggiustamenti.

In sostanza, come più volte è stato ribadito dal Ministro della giustizia, la sospensione di efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 risponde sia all'esigenza di evitare nell'immediato alla macchina giustizia, già di per sé disastrata, ulteriori incidenze negative, sia alla necessità di avere a disposizione il tempo necessario per elaborare ed approvare le opportune correzioni. Non si tratta, quindi, di una mera operazione distruttiva, quanto piuttosto di un passaggio necessario per arrivare, grazie a successivi approfondimenti, ad una più efficace e corretta riforma dell'ordinamento giudiziario.

Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia, i gruppi di opposizione hanno contestato la scelta effettuata dal Senato di confermare la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 160, presentando emendamenti volti a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, che sono stati respinti con il voto contrario dei gruppi di maggioranza, salvo quello del rappresentante del gruppo della Rosa nel pugno, che si è astenuto.

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Tali modifiche sono state apportate al Senato in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore, senatore Salvi, presentato a seguito di un accordo tra gruppi di maggioranza ed opposizione, che mantiene in capo al procuratore della Repubblica la titolarità esclusiva dell'azione penale stemperando tuttavia l'eccessivo vincolo gerarchico contenuto nella riforma precedentemente approvata.

Le modifiche apportate al citato decreto legislativo consistono nella soppressione, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, delle parole «sotto la propria responsabilità», riferite all'esercizio dell'azione penale da parte del procuratore della Repubblica nei modi e termini previsti dalla legge, e nella sostituzione dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, relativo alla titolarità dell'azione penale, con altro testo in cui si stabilisce il principio secondo il quale il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione (e non più delega) ad uno o più magistrati dell'ufficio, con provvedimento che può riguardare anche uno o più procedimenti o singoli atti di essi. Sostanzialmente, quindi, si instaura un rapporto meno vincolante tra procuratore e magistrato assegnatario, pur mantenendosi per il resto inalterate le rimanenti previsioni, tra le quali quella riguardante la facoltà per il procuratore della Repubblica, con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, di stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività e di revocare l'assegnazione nel caso in cui il magistrato non si attenga ai princìpi stabiliti dal procuratore oppure insorga un contrasto tra i due magistrati circa le modalità di esercizio.

È stata comunque soppressa la previsione di inserimento nel fascicolo personale del provvedimento di revoca e delle eventuali osservazioni dell'interessato, così come ogni possibile rilevanza disciplinare di tali situazioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 apporta assai più rilevanti e corpose modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati.

Anche tali modifiche sono state apportate in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato, presentato a seguito di un accordo tra maggioranza ed opposizione.

Punti salienti delle variazioni proposte sono rappresentati sia dalla modifica di alcune fattispecie di illecito disciplinare, soprattutto nel senso della precisa tipizzazione, che rappresenta la grande novità del sistema, sia dalla soppressione o dalla più puntuale specificazione di quelle disposizioni che potevano apparire compressive della dignità dei magistrati e della libertà, costituzionalmente garantita anche a loro, di espressione del pensiero.

In tema di procedimento disciplinare, pur mantenendosi il principio dell'obbligatorietà della relativa azione, si è tuttavia introdotto un meccanismo di filtro che consenta al Procuratore generale di esaminare preventivamente e di archiviare de plano esposti manifestamente infondati o concernenti questioni a prima vista non suscettibili di sanzione disciplinare, senza necessità di impegnare nell'intero procedimento la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. È stato, però, attribuito al Ministro della giustizia il potere di chiedere, entro termini rigorosi, alla stessa sezione disciplinare la fissazione dell'udienza per la discussione orale su affari già oggetto di archiviazione. In accoglimento di alcune sollecitazioni mosse dall'opposizione, è stato poi portato a due anni il periodo di tempo concesso al Procuratore generale per l'esaurimento della fase istruttoria nonché il tempo previsto per la sezione disciplinare per l'emissione della relativa sentenza.

Venendo all'esame più specifico delle modificazioni apportate al testo del decreto legislativo, si segnala che è stato soppresso l'illecito disciplinare del magistrato consistente nel perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria. Viene resa più stringente la formulazione dell'illecito disciplinare relativo alle pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, riguardante le regole da osservare in tema di rapporti con gli organi di informazione. È stato soppresso l'illecito consistente nel rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura, mentre è stata resa più specifica la qualificazione dell'illecito disciplinare concernente l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave ed inescusabile negligenza. È stato escluso che ricorra un illecito disciplinare in presenza di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove. Si è intervenuto anche sugli illeciti disciplinari compiuti fuori dall'esercizio delle funzioni, con l'eliminazione di quelli relativi alla pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o le modalità di espressione del giudizio, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo, e ad ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza. Inoltre, si è inteso restringere l'area dell'illecito punibile prevedendosi che l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici possa qualificarsi come violazione disciplinare solo quando sia sistematica e continuativa e che l'uso strumentale della qualità di magistrato sia punibile solo quando condizioni l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste. Di particolare rilievo è stata l'introduzione di una disposizione volta ad escludere, in ogni caso, la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto sia di scarsa rilevanza.

Il provvedimento in esame è intervenuto, modificandola, anche sulla disciplina del procedimento disciplinare. Tra le novità più significative si segnala l'introduzione del potere di archiviazione del Procuratore generale esercitabile in una serie di casi.

Proprio una delle modifiche apportate al procedimento disciplinare da parte del Senato ha suscitato un acceso dibattito in Commissione, che ha portato i gruppi di opposizione ad abbandonare i lavori della Commissione stessa per protesta contro la scelta della maggioranza di respingere un emendamento volto a correggere ciò che, secondo i proponenti, costituirebbe un errore tecnico-giuridico commesso dal Senato. Si tratta, in particolare, della lettera o) del comma 3 dell'articolo 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 24, riguardante le impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che la Corte di cassazione decida a sezioni unite civili (invece che penali) entro sei mesi dalla data del ricorso. Secondo l'opposizione, il Senato, nel trasferire alle sezioni unite civili la competenza, avrebbe compiuto l'errore di non modificare anche il comma 1 del citato articolo 24 nella parte in cui prevede l'applicabilità del codice di procedura penale al procedimento relativo alle impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. In tale ottica la mancata modifica del comma 1 sarebbe una grave dimenticanza che renderebbe inapplicabile la disposizione stessa. Su questo punto si è soffermato anche il Comitato per la legislazione, che nel parere reso ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, ha inserito una osservazione volta a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di adeguare il comma 1 del citato articolo 24 a quanto previsto dal comma 2, sostituendo il riferimento al codice di procedura penale ivi previsto con quello al codice di procedura civile.

La Commissione non ha ritenuto di modificare il testo approvato dal Senato per due distinte motivazioni, entrambe, tuttavia, convergenti nel ritenere il testo non bisognevole di modifica. Sotto un primo profilo, sostenuto anche dal Governo, il rito usato nel processo penale appare essere quello più adeguato per disciplinare procedimenti finalizzati ad accertare la responsabilità di un soggetto rispetto alla commissione di un illecito. Applicare a tale procedimento le disposizioni del codice di procedura civile sarebbe, perciò, sbagliato. Secondo un'altra concezione sarebbe possibile alle sezioni unite civili, in via di interpretazione sistematica della normativa, rifarsi al rito che regola i processi civili. Entrambe tali posizioni, peraltro, suppongono la sufficienza del dato normativo e, quindi, determinano la scelta di respingere l'emendamento volto a modificare il comma 1 dell'articolo 24.

L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

 La nuova formulazione del comma citato delega il Governo, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega (di cui al comma 1), ad adottare eventualmente decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, oltre che le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Viene quindi modificato il termine per l'esercizio di questa delega da parte del Governo (precedentemente fissato in novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, pari ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 150 del 2005) e reso eventuale l'esercizio della delega medesima, poiché subordinato all'effettiva necessarietà della disciplina transitoria e di coordinamento.

Inoltre, nel riaffermarsi (come già precedentemente previsto) l'osservanza dei princìpi e criteri di cui all'articolo 2, comma 9 della legge, viene stabilito che i decreti legislativi previsti nel comma in esame divengano efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione).

Il testo vigente della disposizione modificata (concernente progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni) prevede che l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

A seguito della riformulazione, il termine di applicazione delle disposizioni richiamate al citato articolo 1, comma 6, primo periodo, risulta differito alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

L'articolo 4 è suddiviso in due commi che prevedono rispettivamente la disciplina applicabile durante il periodo di sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e la salvaguardia degli effetti prodotti e delle situazioni esaurite durante la vigenza di quest'ultimo.

Il primo comma, in particolare, stabilisce che, fino al 31 luglio 2007, ossia fino alla scadenza del periodo di sospensione della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del citato decreto, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20, relativi alla disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado. Al fine di salvaguardare il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il comma 2 dell'articolo in commento fa salvi gli effetti già prodotti e le situazioni esaurite durante il periodo di vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Per quanto attiene all'iter legislativo nella Commissione Giustizia, si segnala che nel corso dell'esame preliminare, su richiesta del gruppo di Forza Italia, sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dell'Unione camere penali, al fine di acquisire gli orientamenti degli operatori della giustizia circa il contenuto del disegno di legge.

Su richiesta dei gruppi di opposizione, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, ha espresso il parere sul testo. A parte la predetta questione relativa alla opportunità di conformare o meno il comma 1 dell'articolo 24 al comma 2 del medesimo articolo, il Comitato si è soffermato sulla disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1, secondo la quale, a ragione della sospensione di efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006, continuano ad applicarsi le norme da questo abrogate. Secondo il Comitato, la nozione di continuità di applicazione potrebbe non essere congrua rispetto al fenomeno della reviviscenza di norme già abrogate. Altro punto toccato dal Comitato per la legislazione è stato l'articolo 2, in quanto, secondo il Comitato stesso, potrebbero aversi dubbi interpretativi circa la decorrenza del termine per l'adozione di ulteriori decreti legislativi «correttivi».

La Commissione non ha ritenuto opportuno accogliere tali rilievi, in quanto il primo è sembrato di natura formale piuttosto che sostanziale, mentre il secondo è stato ritenuto non fondato, essendo chiaro che il termine decorre dal momento in cui ha acquistato efficacia il decreto legislativo da correggere anziché dal momento in cui questo acquisterebbe nuovamente efficacia, dopo la sospensione disposta dal provvedimento in esame.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo, mentre la Commissione Bilancio ha espresso il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame, non rilevando alcun profilo di natura finanziaria.

In conclusione, si osserva che, nel confermare il testo approvato dal Senato, è stata soverchiante la considerazione per cui la celere adozione del testo stesso è imposta dalla necessità di evitare alle strutture del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia l'impatto, certamente forte, che deriverebbe dall'operatività del decreto n. 160 del 2006, tanto più se esso dovesse successivamente essere modificato con conseguenze sul pregresso.


 

 

 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

 

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1780, a seguito della richiesta, proveniente dalla II Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento e rilevato che:

esso presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo volto in particolare a determinare la modifica ovvero la sospensione dell'efficacia di disposizioni contenute in tre decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario (n. 150 del 25 luglio 2005, che modificava a sua volta il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), cui si connettono altresì, ulteriori modifiche normative ed una specifica disciplina transitoria;

incide sui contenuti e sull'efficacia di disposizioni, e di interi corpi normativi entrati in vigore in tempi recentissimi, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, cui peraltro si accompagna la salvezza delle "situazioni esaurite" e degli effetti prodotti dalle norme in essi contenute, che sono temporaneamente sostituite dalle previgenti disposizioni relative alle medesime materia;

la tecnica della novellazione, all'articolo 1, comma 2, lettere a), g), n. 2) e 3), h), n. 3), ed all'articolo 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

rilevato, inoltre, che non sempre la tecnica legislativa impiegata risponde alla necessità delle cadenze cronologiche relative all'entrata in vigore dei provvedimenti nonché alle esigenze di una precisa individuazione delle norme applicabili in via transitoria, semmai da far rivivere se già abrogate;

segnalato infine che è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2 - che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario, al fine di prorogare i termini entro cui possono essere adottati ulteriori decreti legislativi volti a recare la disciplina transitoria ed eventuali interventi di coordinamento normativo - sia valutata la congruità del termine ivi previsto (fissato «entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno del decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1»), atteso che sono stati emanati, nel corso del 2006, sette decreti legislativi in attuazione di tale delega (nn. 24, 25, 35, 106, 109, 160 e 240), per molti dei quali il termine previsto dalla novella recata dall'articolo 2 è già scaduto o è molto prossimo alla scadenza; in particolare si chiarisca se, nel caso del decreto legislativo n. 160 del 2006, del quale si dispone la sospensione dell'efficacia fino al 31 luglio 2007, il termine per l'adozione di ulteriori decreti legislativi «correttivi» decorra comunque dal momento in cui ha acquistato efficacia (fine di luglio 2006) ovvero dal momento in cui acquisterà nuovamente efficacia, dopo la sospensione disposta dal provvedimento in esame;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, lettera o) - ove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, prevedendo che sui ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia competente la Corte di cassazione a sezioni unite civili e non più a sezioni unite penali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare conseguentemente il comma 1 del citato articolo 24, sostituendo il riferimento al codice di procedura penale ivi previsto con quello al codice di procedura civile;

all'articolo 4, comma 1 - ove, integrando la sospensione di efficacia fino al 31 luglio 2007 delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 160, si stabilisce che fino a tale data «continuano ad applicarsi nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1041, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20» - dovrebbe verificarsi se l'espressione ivi adottata sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui: «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento»; andrebbe inoltre valutata l'opportunità di verificare se la formula «continuano ad applicarsi» sia idonea a configurare una successione di leggi nel tempo caratterizzata, da un lato, dalla discontinuità nella vigenza delle citate disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 e, dall'altro, da una continuità nell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20 del 2006.


 

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

 

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1780 Governo approvato dal Senato, riguardante la sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Bilancio, tesoro e programmazione)

 

 

 

NULLA OSTA

 

 


 

 

 

TESTO

approvato dal Senato della Repubblica

 

TESTO

della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

Identico.

2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilità» sono soppresse;

 

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».

 

3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;

 

b)all'articolo 2, comma 1:

 

1) la lettera i) è abrogata;

 

2) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

 

«v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

 

3) la lettera z) è abrogata;

 

4) la lettera bb) è abrogata;

 

5) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

 

«ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;

 

c)all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»;

 

d)all'articolo 3, comma 1:

 

1) la lettera f) è abrogata;

 

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

«h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;

 

3) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

 

«i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;

 

4) la lettera l) è abrogata;

 

e)dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

 

«Art. 3-bis. - (Condotta disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza»;

 

f)all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;

 

g)all'articolo 15:

 

1)dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;

 

2)al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

 

3)al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

 

«d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;

 

d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;

 

h)all'articolo 16:

 

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari»;

 

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;

 

3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.Potere di archiviazione»;

 

i)all'articolo 17:

 

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;

 

2) al comma 7, è soppresso l'ultimo periodo;

l)all'articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

 

m)all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;

 

n)all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

 

o)all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;

 

p)all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

 

«7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

 

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;

 

q)dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

 

«Art. 32-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

 

3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».

 

Art. 2.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

Identico.

«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

Art. 3.

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».

Identico.

Art. 4.

Art. 4.

1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.

Identico.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

 

 


Esame in Assemblea

 


RESOCONTO

SOMMARIO E

STENOGRAFICO

 

______________   ______________

 

 

57.

 

Seduta di lunedì 23 ottobre 2006

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CARLO LEONI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

GIORGIA MELONI

E DEL PRESIDENTE

FAUSTO BERTINOTTI

(omissis)


Discussione del disegno di legge S. 635: Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario (Approvato dal Senato) (A.C. 1780) (ore 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Annunzio di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate la questione pregiudiziale di costituzionalità Pecorella ed altri n. 1 e la questione sospensiva Lussana n. 1, che saranno esaminate al termine della discussione sulle linee generali.

Ricordo che, per prassi costante, i tempi relativi all'esame di tali strumenti sono computati in quelli riservati alla discussione sulle linee generali.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, deputato Palomba.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, ho depositato il testo della mia relazione, ai fini della sua pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna; ad essa intendo richiamarmi, anche per brevità di esposizione.

Vorrei tuttavia significare alla Presidenza ed ai colleghi alcune questioni.

Intanto, informo la Presidenza che questa mattina si è riunito il Comitato dei nove, considerato che l'odierna seduta è prevista senza interruzioni fino alla votazione finale. Si è ritenuto necessario convocare il Comitato dei nove. Tuttavia, intendo far presente che lo stesso Comitato dei nove ha considerato necessario riconvocarsi, o comunque, sospendere la seduta e riprenderla al termine della discussione sulle linee generali, durante la prima sospensione tecnica che potrebbe essere concessa dalla Presidenza della Camera, al fine di poter esaminare gli emendamenti subito dopo la discussione sulle linee generali, così come solitamente previsto.

Nel merito, signor Presidente, vorrei aggiungere soltanto alcune brevi considerazioni alla relazione che ho testè depositato agli atti. Ricordo che quella sull'ordinamento giudiziario rappresenta una delle leggi più importanti dell'intero assetto istituzionale, poiché riguarda la disciplina di un ordine di rilievo costituzionale. Si tratta di un ordine che, a sua volta, esprime un potere indipendente: la Costituzione, infatti, stabilisce che la magistratura rappresenta un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Tuttavia, a prescindere da tale considerazione, si comprende bene l'importanza di un provvedimento di riordino dell'ordinamento giudiziario.

Nella precedente legislatura è stata operata una corposa e massiccia riforma dell'ordinamento giudiziario del 1941, il quale, peraltro, nella vigenza dell'attuale disciplina costituzionale, nel corso del tempo aveva subito numerose modifiche (circa una settantina). La riforma dell'ordinamento giudiziario è stata approvata, nella scorsa legislatura, dall'allora maggioranza con una votazione «autosufficiente», nonché con il forte contrasto manifestato dalle opposizioni (oggi maggioranza).

Credo che l'odierna opposizione dovrebbe valutare favorevolmente alcune circostanze. Infatti, la maggioranza dell'attuale legislatura, che si è presentata agli elettori con un programma che annunciava l'intenzione di rivedere integralmente - se non addirittura di abrogare - alcuni aspetti della normativa previgente, considerati fortemente contrastanti con l'assetto costituzionale, aveva di fronte a sé due scelte.

La prima era decidere se ricorrere alla decretazione d'urgenza oppure se presentare un disegno di legge. Il Governo ha ritenuto di privilegiare la presentazione di un disegno di legge ordinario, e ritengo che ciò rappresenti una scelta che l'attuale opposizione dovrebbe apprezzare.

La seconda scelta cui si trovava di fronte la maggioranza era l'opzione tra l'abrogazione e la sospensione di alcune disposizioni della normativa vigente. Anche sotto questo profilo, dunque, ritengo che la decisione di procedere non all'abrogazione (che avrebbe significato, sostanzialmente, sopprimere perfino quelle parti della riforma dell'ordinamento giudiziario che fossero state considerate favorevolmente), ma alla sospensione di alcune norme, al fine di valutare meglio la situazione, dovrebbe essere apprezzata dalle attuali opposizioni. Ciò, infatti, assume il significato di un invito a collaborare per verificare l'efficacia e l'effettività del funzionamento dell'intero ordinamento giudiziario.

In effetti mi sembra che tale decisione sia stata considerata positivamente al Senato della Repubblica, poiché presso l'altro ramo del Parlamento è stata seguita la linea della collaborazione. Come sappiamo, grazie ad un accordo tra maggioranza ed opposizione, sono state apportate modifiche ad alcuni dei decreti legislativi adottati a seguito dell'entrata in vigore della legge delega n. 150 del 2005 (mi riferisco soprattutto ai decreti legislativi nn. 106 e 109 del 2006).

Desidero intervenire in modo particolare su una di tali modifiche, poiché riguardo ad essa è sorta una questione molto rilevante, successivamente sollevata anche in sede di Commissione giustizia. Mi riferisco alla circostanza per cui, secondo le opposizioni, vi è una presunta discrepanza  tra le modifiche apportate dal Senato e le disposizioni in materia disciplinare recate dallo stesso decreto legislativo n. 109 del 2006.

È stato affermato, infatti, che in base alla modifica introdotta dall'altro del Parlamento, la competenza per le impugnazioni spetta alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, mentre al contempo è rimasta in vita la previgente disposizione dello stesso decreto legislativo n. 109 del 2006 che prevede che il procedimento da seguire sia il rito penale.

L'opposizione ha sollevato un problema su tale aspetto, presentando non solo alcune proposte emendative, ma addirittura una questione pregiudiziale di costituzionalità, poiché, a suo avviso, vi sarebbe una presunta discrepanza tra le disposizioni. Vorrei evidenziare che su tale questione la Commissione competente ha fornito due possibili interpretazioni, entrambe legittime e convergenti, poiché ha ritenuto che il testo attuale, risultante dalla disciplina recata dal decreto legislativo n. 109 del 2006, non debba essere cambiato.

Le due interpretazioni possibili sono le seguenti. La prima è che sia perfettamente legittimo che le sezioni unite civili della Cassazione giudichino con il rito penale, che, sotto molti aspetti, è più vicino al rito disciplinare. La seconda è che sarà una questione interpretativa da affidare alle stesse sezioni unite civili della Cassazione, che potranno valutare se seguire il rito civile o quello penale. In entrambi i casi, comunque, l'Unione ma, soprattutto, la Commissione è stata concorde nel ritenere che il testo non debba essere modificato.

Sul decreto legislativo n. 160 del 2006 c'è stato un accordo per la sospensione dei suoi effetti, nel senso che non si è fatto in tempo a verificare quali potevano essere le condizioni migliori per intervenire, sia pure limitatamente, al Senato. Come si sa, tale decreto riguarda prevalentemente la questione dell'ordinamento della carriera dei magistrati e, in modo particolare, tra quelle più rilevanti, la questione della distinzione delle funzioni.

Per quanto riguarda la separazione delle carriere, credo che non si ponga alcuna questione, perché neanche l'opposizione ha ritenuto di doverla seguire nella precedente legislatura, in cui aveva una maggioranza corposa. È evidente a tutti quali potrebbero essere le implicazioni, anche di carattere costituzionale, di questa norma, che, probabilmente, alla luce dell'attuale impianto della nostra Costituzione, non sarebbe legittima.

Anche sulla separazione delle funzioni bisogna riflettere, perché rispetto all'affermazione secondo la quale non sarebbe opportuno che un magistrato si occupasse indifferentemente del civile e del penale, ma si vorrebbe che, invece, il pubblico ministero si occupasse soltanto di questo settore, esperienze importanti, che discendono dalla vita quotidiana nella magistratura, inducono a ritenere che la cultura della giurisdizione sia necessaria sia per il pubblico ministero, sia per il giudice. Una trasmigrazione dall'una all'altra funzione costituisce, infatti, soltanto una temporanea differenziazione del modo di essere magistrato, che è orientato alla unicità della cultura della giurisdizione.

Mi sia consentito fare un breve richiamo. In questi giorni va in pensione il procuratore della Repubblica di Cagliari, Carlo Piana, che conosco molto bene. Egli è un magistrato stimato da tutti per la sua assoluta integrità e competenza e ha svolto moltissime funzioni nella sua lunga carriera. La funzione giurisdizionale gli è stata di straordinario aiuto nel momento in cui ha intrapreso il ruolo di procuratore della Repubblica, che ha mantenuto per 12 anni, e quindi di direttore della direzione distrettuale antimafia.

Questo è uno degli esempi, ma ce ne sono tantissimi, che possono essere estratti dalla vita quotidiana dei magistrati, dalla quale risulta che ricoprire ruoli diversi, tramite la trasmigrazione da una funzione all'altra, non comporta minimamente delle difficoltà, anzi le funzioni esercitate si sostengono reciprocamente.

Su questo decreto legislativo, che è stato sospeso, dobbiamo metterci a lavorare; noi auspichiamo che ci sia una  volontà di procedere, in maniera concorde, a rivedere alcune parti dell'ordinamento giudiziario e, in modo particolare, tale decreto legislativo. C'è una disponibilità anche della Commissione a lavorare in questo senso.

Nel frattempo, però, è necessario approvare subito il testo, così com'è stato approvato dal Senato, perché la sua adozione eviterebbe il caos nella gestione delle eventuali opzioni, che determinerebbe gravi inconvenienti sia sulla funzionalità del Consiglio superiore della magistratura, sia sulla operatività del Ministero della giustizia.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione mi ha dato mandato per esprimere all'aula un parere favorevole al mantenimento del testo, così come pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza, sulla base dei criteri costantemente seguiti, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il testo sottoposto all'esame di questa Assemblea è frutto di un accordo faticoso, ma convergente, nell'altro ramo del Parlamento; un accordo che ha pienamente soddisfatto anche le forze dell'opposizione, le quali hanno espresso un voto contrario, pur dando atto della bontà dell'intesa intervenuta sul testo dei decreti legislativi relativi all'assetto della procura della Repubblica e alla disciplina degli illeciti disciplinari. Il voto contrario è stato giustificato dal fatto che si è chiesta la sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006, concernente l'accesso in magistratura e la carriera dei magistrati.

Il Governo ritiene che il testo, così come approvato dall'altro ramo del Parlamento, soddisfi appieno le esigenze dell'ordine giudiziario, nel senso che conferisce un assetto più moderno a tale ordine.

Per quanto riguarda la procura della Repubblica, il Governo ha mantenuto l'architettura fondamentale, con la titolarità esclusiva dell'azione penale al capo dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, temperandola, tuttavia, per evitare che vi fosse una deresponsabilizzazione completa da parte dei sostituti procuratori, piuttosto che attraverso una delega, con una vera e propria assegnazione del procedimento a ciascun sostituto, salvo revoca motivata per contrasti tra il sostituto procuratore ed il procuratore della Repubblica. Infatti, una limitata, sia pure circoscritta, autonomia funzionale da parte dei sostituti procuratori nella gestione del processo li responsabilizza, in modo da evitare che tutto faccia capo esclusivamente al procuratore della Repubblica.

Allo stesso tempo, è stata disciplinato anche l'eventuale conflitto che si può verificare fra il sostituto ed il procuratore della Repubblica nella gestione del procedimento, risolvendolo nel senso che l'atto di revoca deve essere motivato ed il sostituto, già assegnatario del procedimento, può presentare le sue controdeduzioni al procuratore della Repubblica.

Si prevede questa duplice possibilità: il contrasto si può risolvere all'interno dell'ufficio, così com'è accaduto in passato molte volte, non soltanto negli uffici delle procure; ove non si risolvesse all'interno dell'ufficio, sarà competenza del Consiglio superiore della magistratura risolvere il conflitto stesso.

Per quanto riguarda il regime concernente gli illeciti disciplinari, sono state mantenuti e condivisi i due principi fondamentali del testo dell'ex ministro Castelli - ossia l'obbligatorietà dell'azione disciplinare e la tipicizzazione degli illeciti disciplinari - con alcuni correttivi dovuti alla prima esperienza di applicazione delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari dei magistrati. Ciò sulla base di quanto riportato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione nel giugno scorso e, poi, dallo stesso Consiglio superiore della magistratura attraverso il suo presidente, senatore Mancino, circa il pericolo di un completo intasamento sia dell'ufficio di indagine del titolare dell'azione disciplinare sia, successivamente, della sezione  disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, considerata l'assenza di un qualunque filtro e l'obbligatorietà da parte di tutti i capi degli uffici di inoltrare qualunque istanza, rapporto, denunzia o esposto nei confronti di un magistrato ai titolari dell'azione disciplinare.

Si è manifestata una convergenza anche rispetto a tali aspetti, nonché sul potere, da parte della procura generale, di procedere all'archiviazione quando il fatto risulti assolutamente inesistente o quando sia di assoluta irrilevanza dal punto di vista disciplinare.

Vi è la facoltà per il ministro di fare opposizione, portando il tutto innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Ulteriori modifiche hanno riguardato la tipicizzazione degli illeciti, per eliminare formule equivoche, ma anche per rispondere alla preoccupazione di incidere sull'indipendenza e sull'autonomia della magistratura. Si è voluto tipicizzare al meglio, escludendo anche qualche formula estremamente vaga e generica, di per sé in contrasto con il principio della tipicizzazione.

Infine, è stata eliminata quella figura che costituiva nel testo dell'ex ministro Castelli la doppia accusa, ossia il rappresentante del ministro nell'ambito del procedimento disciplinare - che poteva suscitare dubbi, fondati, di costituzionalità, tant'è vero che l'eccezione di incostituzionalità è stata già sollevata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura -, in modo tale da escludere qualunque incertezza rispetto a questo singolare caso di una doppia accusa e di una, invece, singola difesa.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 160 del 2006, si è chiesta, come esattamente diceva il relatore, la sospensione e non l'abrogazione. Questa formula, per così dire di cortesia letteraria, rispetto al testo dell'ex ministro Castelli ha suscitato qualche perplessità e qualche dubbio, che esaminerò in pochi minuti alla fine del mio intervento. Sostanzialmente, il Governo ha chiesto un periodo di tempo, in quanto si ritiene che il decreto legislativo n. 160 del 2006 non riporti tranquillità e serenità nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, anche se una riforma sulla progressione in carriera ed anche sull'accesso in magistratura è estremamente importante, soprattutto per ammodernare questo aspetto dell'ordine giudiziario. Tuttavia, così come è stato formulato, esso appare non soltanto fragile nella sua realizzazione concreta, ma soprattutto oneroso per la macchina giudiziaria, in quanto sottrarrebbe magistrati alla loro attività quotidiana, in prossimità del concorso stesso, anzi con un certo anticipo.

Il ministro più volte, in varie occasioni, ha espresso le idee su come modificare questo aspetto, rispondendo così all'obiezione secondo cui, di sospensione in sospensione, probabilmente vi sarà alla fine l'abrogazione di questo decreto legislativo e tutto resterà come prima. Il ministro ha già enunciato che questo testo del decreto legislativo n. 160 del 2006 per un verso appare troppo burocratico - sembra quasi un ritorno all'ordinamento del 1941, con questi concorsi interni di stampo amministrativo-burocratico -, per altro verso non risponde allo scopo fondamentale di assicurare capacità, idoneità, impegno e professionalità, soprattutto anche aggiornamento del proprio bagaglio culturale, nell'intera magistratura. Ciò in quanto le semplici cadenze concorsuali, collegate all'appello alla Cassazione o a qualche incarico significativo e direttivo, non danno la piena consapevolezza di un controllo costante di quei requisiti fondamentali prima enunciati.

Il ministro ha più volte detto che invece intende introdurre una valutazione, quanto meno quadriennale, sulla base di elementi già raccolti in precedenza in una banca dati tenuta dal Consiglio superiore della magistratura, cioè elementi che costituiscono essi stessi dei parametri di idoneità, capacità e professionalità: i rapporti dei capi degli uffici, l'autorelazione del magistrato, i pareri o le eventuali segnalazioni negative - quelle positive non ci interessano - da parte del Consiglio dell'Ordine forense e le statistiche comparate. Tutto questo viene inviato ogni quadriennio  alla banca dati in modo da escludere la preoccupazione che siano condizionati dalle correnti i giudizi che vengono di volta in volta espressi in occasione del ricorso in Cassazione.

Questo è il quadro sulla base del quale il Governo chiede il tempo per rigovernare tale materia. Se, poi, non ci riusciremo, dal 1o agosto 2007 riavrà vigore il decreto legislativo n. 160 del 2006. Ecco spiegata la formula che non è abrogativa, ma vuole essere di rispetto verso chi aveva redatto il testo precedente.

Vorrei concludere accennando alle critiche mosse in sede di Commissione giustizia. In primo luogo, è stata sottolineata una grossa contraddizione tra le sezioni unite civili ed il rito delle sezioni unite penali. Vi è sfuggito qualcosa - si è detto - oppure siete in contrasto con voi stessi. Debbo ricordare che le sezioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, sin dal regio decreto legislativo del 1946, applicavano le norme del codice di procedura penale: era previsto esplicitamente proprio perché più conforme al giudizio disciplinare. Una legge successiva, a ridosso di un anno dal codice Vassalli, indicò come applicabile il codice penale e, addirittura, il precedente codice penale rispetto al codice Vassalli. Dunque, il sistema delle norme penali nel procedimento in Cassazione rientra nel sistema disciplinare tale quale esso è stato nei suoi precedenti storici.

Ciò non deve scandalizzare per il semplice motivo che siamo in una fase di pura legittimità, in cui la piena analogia tra i due sistemi è data dagli stessi motivi del ricorso, dai motivi di cognizione da parte delle sezioni unite, dai poteri di cognizione che hanno le sezioni unite e dai profili di esame che esse possono fare, cioè violazioni di legge, ignoranza della legge, oppure inesistenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Quindi, non c'è nulla di preoccupante sia per quanto riguarda l'incolpato che ricorre in Cassazione, sia per quanto riguarda il diritto punitivo da parte dell'amministrazione della giustizia nei confronti dell'indiziato stesso.

L'altra osservazione che è stata espressa e che è contenuta anche della pregiudiziale riguarda i termini. Una lettura piuttosto coerente rispetto al tempo, cioè alle cadenze che hanno avuto i vari decreti legislativi, giustifica la progressione dei termini stessi perché, essendosi svolti nel corso del tempo, è chiaro che l'indicazione di alcuni termini risulta superata.

Ringrazio e, a nome del ministro, concludo auspicando l'approvazione del testo così come è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, ho l'impressione che sia il rappresentante del Governo sia il relatore abbiano completamente dimenticato che il nostro è un sistema bicamerale. Dunque, il fatto che in una delle due Camere si voti un testo non significa affatto (altrimenti saremmo qui a mettere timbri su ciò che altri hanno deciso) che in questa sede ci si debba stupire quando si cerca di migliorare una legge che contiene errori grossolani come questa. Per esempio, quando si parla delle sezioni unite civili che possono giudicare con il codice di procedura penale si afferma qualcosa che uno studente del primo anno di giurisprudenza si vergognerebbe a dire. Tant'è che l'interpretazione fornita dal relatore era completamente diversa, evidenziando che, se vi fosse stata una svista, a giudicare sarebbe stata la prassi attraverso un'interpretazione correttiva e sottolineando la stranezza e l'anomalia di un giudice civile che applica il codice penale o di procedura penale.

Ebbene, basterebbe ciò per affermare che non è possibile licenziare questo testo, in quanto se la questione fosse posta nei termini in cui l'ha sollevata il relatore, faremmo un grave torto al primo magistrato che si trovasse ad interporre ricorso in Cassazione: se lo interponesse secondo il rito civile, gli si potrebbe dire che ha sbagliato, che il ricorso è inammissibile perché in realtà il testo è chiaro e fa riferimento alla procedura penale; se lo  interponesse secondo il rito penale, le sezioni unite gli potrebbero dire ugualmente che ha sbagliato, in quanto è evidente che un giudice civile non può che giudicare secondo il codice di procedura civile.

Credo che consegnare al paese un testo nel quale non è nemmeno chiaro se un ricorso in Cassazione si interponga nei termini, con le modalità e nei diversi casi previsti dalle procedure civili e penali lasci nell'incertezza, come d'altro canto è emerso anche in sede di discussione in Commissione. Infatti, l'onorevole Tenaglia - che è un fine giurista - ha affermato che non è possibile che si proceda con il rito penale di fronte ad un giudice civile; sarebbe come se il processo penale si svolgesse con il codice di procedura civile o viceversa.

Si dice che è necessario fare presto per evitare il caos con le opzioni. Ebbene, ritengo che anche su ciò si affermi una cosa non vera. Infatti, una volta che il Senato ha soppresso l'articolo 5, che prevedeva l'immediata entrata in vigore di questa legge, automaticamente il 28 ottobre viene superato, in quanto i 15 giorni ci portano al di là di tale data e pertanto l'opzione dovrà essere compiuta.

Forse si ritiene che se questo testo sarà approvato in prossimità del 28 ottobre interverrà un decreto-legge del Governo. Tuttavia, il Presidente della Repubblica ha già dichiarato che questa non è materia di decreto-legge e inoltre, una volta che entrambi i rami del Parlamento hanno deciso che debba essere superata la data del 28 ottobre per l'esercizio dell'opzione, non vedo come sia possibile che il Governo si ponga in contrasto con il Parlamento.

Pertanto, non vi è alcuna ragione di urgenza, anche perché se questa legge dovesse entrare in vigore dopo il 28 ottobre non vi sarebbe alcun problema, in quanto verrebbe sospesa la norma che prevede l'impossibilità di passare da una funzione all'altra e quindi automaticamente, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione, i magistrati tornerebbero ad essere liberi di scegliere una funzione giudicante o una funzione requirente.

Dunque, la vera ragione non è questa, perché non vi è alcuna urgenza di approvare il testo.

Siamo disponibili ad affrontare la questione, ad esempio, correggendo sia l'inaccettabile attribuzione di un rito ad un giudice di altra natura sia la prescrizione dell'azione disciplinare. Ebbene, su questi due punti è possibile trovare un accordo ed è possibile farlo attraverso il recupero nel testo di una norma che ne preveda l'immediata entrata in vigore. Ritengo che nel proporre ciò siamo ragionevoli, posto, tra l'altro, che il Senato avrebbe tutto il tempo di approvare questi modesti, ma fondamentali, cambiamenti. Quindi, perché non introdurli?

I casi sono due: o non vi fidate della vostra maggioranza in Senato (fate anche bene) oppure la verità è che dovete, per così dire, pagare un prezzo previsto alla magistratura, altrimenti, dal punto di vista della dignità di questo Parlamento, licenziare una legge che contiene questi due gravi svarioni è una decisione di cui un po' tutti dovremmo vergognarci.

Il fatto è che avete dovuto riconoscere che la riforma della scorsa legislatura era una buona riforma, e ciò è avvenuto nel momento in cui avete preso atto che almeno sette dei dieci decreti legislativi dovevano entrare in vigore e siete intervenuti con modifiche che non hanno toccato la sostanza - anche se hanno riguardato punti importanti - di due dei decreti legislativi. Tuttavia, avete colpito il cuore della riforma ed ecco perché non si può dire che esisteva un accordo al Senato. Se infatti esiste un punto su cui tutta la Casa delle libertà ha portato avanti le sue battaglie (non solo la Casa delle libertà, ma anche una parte consistente dell'attuale maggioranza), è quello della separazione delle funzioni.

Ma veramente si può fare un passo più indietro rispetto a quello che avevamo compiuto noi prevedendo soltanto l'impossibilità di passare da una funzione all'altra, dopo avere sperimentato l'idoneità rispetto alla funzione a cui si è più adatti? Il passo più indietro è il nulla! Se davvero il ministro pensa di volere introdurre  come separazione delle funzioni lo spostamento di un pubblico ministero, che da Milano finisce a fare il giudice a Pavia, ritengo che, di nuovo, cada nel ridicolo.

La riforma si proponeva, colpiti questi aspetti fondamentali, di garantire meglio giudici e cittadini. Nel momento in cui la carriera e gli incarichi direttivi erano legati, con questa riforma, al merito e non all'appartenenza di corrente (così era nel momento in cui sono stati previsti, per coloro che intendevano procedere più rapidamente, concorsi dove l'anonimato fosse garantito), in questo modo si svincolava il magistrato dalla necessità di essere gradito alla corrente di maggioranza.

Ecco perché, al di là della grande bugia che è stata detta, secondo cui si voleva toccare l'indipendenza dei magistrati, in realtà questa riforma garantiva l'indipendenza interna dei medesimi, non tanto dal potere politico (non ve ne era bisogno, posto che nessuna norma prevede che il pubblico ministero possa essere condizionato dal potere politico) quanto piuttosto all'interno della stessa magistratura, facendo sì che ogni magistrato, nel momento in cui avesse voluto fare carriera, potesse trascurare il gradimento di questa o di quella corrente. Con questa riforma si garantivano anche maggiormente i cittadini, posto che con la separazione delle funzioni si ricerca proprio l'indipendenza del giudice. Non si può fare il discorso sulla cultura della giurisdizione, che credo tutti possediamo - me lo auguro -, sulla cultura della legalità e del rispetto delle regole. Ciò che si garantisce con la separazione delle funzioni è l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità del giudice dal pubblico ministero e in tal modo, quindi, si garantisce di più il cittadino. Non è pensabile che un giudice veda sullo stesso piano il difensore e il pubblico ministero quando quest'ultimo è stato il suo compagno in un collegio fino al giorno prima!

Questo è il senso della separazione delle funzioni: indipendenza e imparzialità del giudice rispetto al pubblico ministero e quindi maggiori garanzie per i cittadini.

Il vero grande obiettivo della separazione delle funzioni è l'imparzialità del giudice.

Dicevo che questa controriforma contiene errori gravi sul piano tecnico-legislativo, che mettono in discussione la credibilità del Parlamento. Quando si dice che il procedimento disciplinare davanti al CSM si svolge con il rito penale - e questo, allora, vale anche per la Cassazione -, si afferma cosa che, a mio avviso (e lo sa anche chi lo dice), non ha fondamento. Infatti, un conto è che un procedimento amministrativo, un procedimento che non è regolamentato possa fare ricorso a regole prese, ad esempio, dal codice di procedura penale o dal codice di procedura civile; altro discorso è che il giudice civile applichi il codice di procedura penale. Non sentite che questo ripugna al minimo buonsenso, al senso di legalità? Dite al giudice civile che, siccome il Parlamento si è sbagliato e non si è accorto che era uno «strafalcione», allora lui - che è abituato ad applicare il codice di procedura civile e conosce le sue regole, da domani dovrà applicare in questa materia il codice di procedura penale. Allora, perché non correggere questo errore?

Non mi dilungherò ulteriormente perché, poi, su ciascuna questione, si discuterà in sede di esame degli emendamenti, ma, ancora, ci si rende conto che, avendo introdotto al Senato la prescrizione dell'azione disciplinare in dieci anni, un magistrato accusato di gravi reati potrà restare nelle sue funzioni eventualmente anche dopo la condanna se questa non comporta il carcere? Intanto, può accadere che il giudice o il pubblico ministero sia individuato come autore di un grave reato dopo dieci anni e, siccome l'azione penale si prescrive per i gravi reati nel periodo più lungo di dieci anni, automaticamente non si potrà più iniziare l'azione disciplinare. Certo, egli verrà messo sotto processo, magari accusato di omicidio o di stupro, la cui prescrizione è sicuramente più lunga di dieci anni. Comunque, se si scoprisse dopo dieci anni, sarebbe messo sotto processo penale, ma continuerebbe a fare il magistrato perché non si potrebbe  iniziare l'azione disciplinare. Non solo, l'effetto sospensivo dell'azione penale, se venisse scoperto prima dei dieci anni, si avrebbe soltanto con l'inizio dell'azione penale; quindi, per tutto il periodo precedente all'inizio dell'azione penale non sarebbe possibile sospendere la prescrizione. Di conseguenza, avremo delle situazioni in cui magistrati sotto processo per gravissimi reati continueranno ad esercitare la loro funzione. È accettabile una situazione di questo genere? Non si ha il senso della responsabilità politica e, prima ancora, civile, quando si pretende di far passare una legge - che può essere immediatamente corretta - non si sa in funzione di che cosa, una legge che consentirà di avere in questo paese uno, due, dieci o cento magistrati sotto processo penale per i quali non sarà possibile iniziare l'azione disciplinare. Di fronte a tutto questo, a me pare che, volendo a tutti i costi approvare la legge così com'è scritta, volendo apporre questa controfirma, si compia un atto di grave irresponsabilità politica.

Non si sospende una legge voluta dal Parlamento poco tempo prima solo perché questa non piace ad una nuova maggioranza. Non si sospende una legge senza avere un progetto di quello che si vorrà fare in futuro.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 10,45)

GAETANO PECORELLA. Non si sospende una legge che prevede la separazione delle funzioni, per la quale hanno votato 10 milioni di italiani quando ci fu il referendum.

Non si richiama in vita una legge del 1941, anno XIX dell'era fascista. È una legge che contiene gravi errori tecnici di cui il Parlamento non potrebbe certo andare orgoglioso. Per questo, se non vi saranno quei cambiamenti anche minimi che abbiamo indicato, che superano gli errori più grossolani che questa legge contiene, noi faremo un'opposizione forte, convinta e, certamente, denunceremo al paese come, non si sa per quale recondito motivo, questa maggioranza vuole approvare una legge che contiene errori di cui dovremo in futuro vergognarci (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gambescia. Ne ha facoltà.

PAOLO GAMBESCIA. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, sugli aspetti tecnici l'onorevole Tenaglia entrerà più specificamente nel merito; da parte mia vorrei ragionare in termini politici, vista la sollecitazione proveniente dall'onorevole Pecorella. Egli ricorda che ci muoviamo in un regime bicamerale. Ciò è vero, e la discussione sul disegno di legge ne è un esempio: quando si vuole veramente risolvere i problemi e non usare argomentazioni che, pur essendo pienamente legittime, sono pretestuose e solo politicamente rilevanti, quando ci si confronta come si è fatto al Senato, si tende a ritenere logicamente che le posizioni emerse nell'altro ramo del Parlamento siano espresse seguendo una linea politica. Mi rifiuto di credere che al Senato Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega abbiano una posizione, e alla Camera ne abbiano un'altra, apparentemente, diametralmente opposta, come si potrebbe evincere dai lavori in Commissione.

Quando si sceglie una linea, si presume che si tratti di una scelta ragionata che porti all'affermazione di alcune posizioni condivise almeno all'interno degli schieramenti. Il discorso sul bicameralismo appare, quindi, più un pretesto politico. Vorrei, invece, andare alla sostanza del problema: i tre decreti erano in un certo senso necessitati; per due si è giunti ad un accordo - e dirò poi qualcosa sull'accordo - per l'altro si è proceduto invece con la sospensione degli effetti. Quando al Senato - ritorno alle posizioni divergenti tra Camera e Senato da parte dell'opposizione - vi è stato un accordo bipartisan, il padre della riforma, il senatore Castelli, ed il senatore D'Onofrio hanno sottolineato l'importanza dell'accordo sostenendo che il Parlamento in questo modo si riappropriava  della propria funzione. Può essere questa una dichiarazione di opportunità, per non dire di opportunismo politico, nel momento in cui l'opposizione portava a casa qualche risultato.

In realtà - così voglio augurarmi - le due dichiarazioni sottolineavano, come hanno rilevato anche il relatore ed il rappresentante del Governo, una posizione che aveva questo senso preciso: noi manteniamo l'impianto della riforma Castelli (perché così è), la correggiamo in alcuni punti e facciamo in modo che le conseguenze più gravi di alcuni decreti legislativi non producano i loro effetti, dopo di che ricominceremo a discutere. A mio avviso, si tratta di una posizione politicamente corretta.

In Commissione, il sottosegretario Scotti ha ricordato che Enrico Redenti aveva proposto di elaborare un codice dell'ordinamento giudiziario già nel 1938. Ebbene, la proposta (per non dire la provocazione) che da questo banco viene all'opposizione è: perché non utilizziamo i nove mesi che abbiamo a disposizione fino alla fine di luglio del prossimo anno per metterci intorno ad un tavolo - maggioranza ed opposizione -, allo scopo di verificare, in collaborazione con il Governo (se il Governo riterrà di avanzare proposte), se sia possibile rivedere tutta la materia?

È vero (l'ha affermato anche il ministro Mastella): nei decreti della riforma Castelli ci sono molti punti sui quali bisogna riflettere (tanto è vero che sette di essi sono rimasti in piedi). Riflettiamo, ma complessivamente! Non credo di dire qualcosa di nuovo, per quel che mi riguarda, quando affermo che esiste il problema della preparazione dei magistrati e del loro ingresso nella carriera: c'è! C'è il problema della progressione di carriera: è vero! Ad esempio, io nutro dubbi sul fatto che il sistema attuale renda la maggioranza, per non dire la totalità, dei magistrati adeguatamente preparata alle funzioni da svolgere.

Si può discutere, ma non sotto la pressione esercitata da termini in scadenza, perché ciò provocherebbe quanto meno grande confusione negli uffici giudiziari. Bisogna parlarne. Bisogna parlare, ad esempio, del ruolo che può svolgere l'avvocatura nell'esame della professionalità dei magistrati. Non è commistione: ci sono i consigli giudiziari, il cui ruolo può essere rafforzato. È possibile discutere, ad esempio, se, in materia di procedimenti disciplinari, la competenza debba essere attribuita soltanto al Consiglio superiore della magistratura. Mi sono posto il problema tante volte, durante la mia precedente attività, di fronte a casi che hanno suscitato in me qualche perplessità in ordine alla bontà del sistema. Possiamo e dobbiamo discutere. C'è stata un'apertura da parte dei magistrati nell'audizione svoltasi in Commissione: cogliamola! Certo, i magistrati non accettano la separazione delle funzioni, ma hanno cominciato a ragionare intorno alla possibilità di soluzioni diverse.

Credo che dobbiamo partire dalle cose positive: non possiamo dire che va sempre tutto male, che abbiamo fatto male, perché tutto si può fare meglio! Io parto da due dati: dall'apertura che tanto la magistratura quanto l'avvocatura hanno mostrato, in sede di audizione, nei confronti di questo processo, nonché dall'accordo bipartisan che, al Senato, ha indicato la possibilità di mettersi intorno ad un tavolo per discutere seriamente dell'ordinamento giudiziario. Lo strumento legislativo non viene utilizzato né per punire (come da qualcuno è stato fatto nella precedente legislatura) né per difendere in maniera apodittica le posizioni dei magistrati. No, onorevole Pecorella, non è così! Nessuno impone alcunché a nessuno! Mi vergognerei, come parlamentare, se qualcuno mi contestasse che «esterni» al processo di formazione delle leggi possano impormi di fare qualcosa.

Io rispondo alla mia coscienza e agli elettori. Credo - e l'ho detto molte volte nel passato - che vi sia un percorso virtuoso che può essere perseguito con l'accordo dei magistrati, della avvocatura, degli operatori del diritto e attraverso un confronto serio - abbiamo posizioni spesso diverse - tra maggioranza e opposizione.

L'occasione potrebbe essere quella della discussione del provvedimento all'esame, partendo dai due dati positivi dell'apertura dei magistrati e degli avvocati e del confronto al Senato per iniziare a discutere e vedere se in nove mesi riusciremo a concludere il lavoro: se fossimo un Parlamento agile, forse riusciremmo in nove mesi a redigere un codice dell'ordinamento giudiziario!

Se non vi riusciremo, saremo stati incapaci, ma varrà avere aperto un confronto serio senza pregiudiziali né difese ad oltranza delle posizioni da parte della magistratura né intenti punitivi dall'altra.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bongiorno. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono casi in cui «omettere» significa «cagionare». Sono i casi - e vedremo perché ne parlo in questa occasione - in cui un soggetto, che riveste, ad esempio, una posizione apicale in una struttura che sta per crollare, anziché intervenire, provvedere o fare qualcosa, ometta di fare, opti per un rinvio. E perché opta per un rinvio? Perché, di fronte alle crepe non sa cosa fare: non sa se intervenire sulla struttura, oppure sulla facciata, non sa a chi affidare l'incarico. Decide dunque di nascondere le crepe con alcune tele o dipinti: l'effetto ottico c'è, ma la sostanza è che tutto crolla.

Ho richiamato il concetto - giuridico se volete - di equivalenza tra omissione e azione perché un Governo che ignora il pericolo di crollo del sistema giustizia sta - a mio avviso - consumando una omissione pregnante, una di quelle omissioni che equivale a «cagionare».

In questo breve intervento, dimostrerò che il disegno di legge al nostro esame si inquadra armonicamente in una strategia in materia di giustizia, seguita da questo Governo: quella del rinvio, del sospendere, del non fare, dell'attendere, la strategia dell'ignorare le crepe. Tale disegno, infatti, signor sottosegretario, è una di quelle due tele cui facevo riferimento, tele per coprire, per nascondere. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se avessi tempo e non temessi di annoiarvi, potrei descrivervi tutte le crepe che vi sono nel sistema giustizia visto che da diciassette anni svolgo dieci udienze al giorno, rendendomi conto che in tutti questi anni il sistema giustizia si sta sgretolando.

Se dovessi individuare la crepa più profonda, fino a poche settimane fa me ne sarebbe venuta in mente una, ma ora ve ne è un'altra molto più grave, e da pochissime settimane. Quella che tutti - lo sa il sottosegretario con il quale abbiamo partecipato a parecchi convegni - ritenevamo essere la crepa più grave era la durata dei processi.

Oggi, quando un cliente viene e mi chiede di fare una querela, ometto di dirgli che cosa sia una querela oggi. Cos'è una querela oggi? È, come dovrebbe essere, l'atto di impulso di un'azione penale? No. Cos'è oggi una querela? È un fuoco d'artificio di minacce che non serve a nulla, una finzione: inizio un'azione penale che non finirà mai!

Non posso soffermarmi per motivi di tempo sulla durata dei processi, anche se la ritengo una delle più gravi crepe del sistema giustizia.

Voglio dire che in generale si ritiene che tale tipo di problemi siano tali da afferire solo a noi operatori del diritto: non è vero e ciò perché si tratta di problemi che hanno addirittura diretta refluenza sull'economia. Mi risulta personalmente che vi sono degli investitori che non vengono in Italia ad investire perché, quando si rivolgono agli avvocati e si consultano con loro, questi gli dicono che, nel caso di una controversia, ad esempio se il suo fornitore non invia il materiale, la giustizia non assicura assolutamente una tutela se non dopo dieci anni: è chiaro che l'investitore non viene ad investire in Italia!

Ma, se questa, per me, è sempre stata la grande crepa del sistema giustizia, vi posso dire che avrò nostalgia dei processi lenti, per il semplice fatto che, da poche settimane, abbiamo scoperto che probabilmente non faremo più processi. Infatti,  ancora una volta, - non so se il sottosegretario abbia avuto modo di leggere ciò (io ho parlato con questi magistrati) -, è stato lanciato da Milano, e non da magistrati che possano essere accusati di protagonismo, un grido di allarme chiarissimo. I magistrati hanno detto che, se non si fa qualcosa subito, ma proprio subito (ora, invece, parliamo di sospendere, di rinviare, per darvi tempo), «chiuderanno».

Vi chiederete per quale motivo dovrebbero chiudere ora. Ebbene, sono sopraggiunti due fattori nuovi rispetto ai soliti problemi della giustizia: da un lato - e, questo, il sottosegretario dovrebbe saperlo -, il ritardo nei pagamenti delle consulenze di tecnici, interpreti, giudici onorari, dovuti a questi nuovi meccanismi introdotti dal cosiddetto decreto Bersani: prima gli uffici postali anticipavano le spese, adesso la competenza è passata ad altri organi, quindi, non si paga più nessuno da tre mesi; dall'altro lato, vi è stato l'aumento del carico di lavoro dovuto all'indulto, di cui tra poco parlerò nell'ambito di questa strategia attendista per la quale ha optato il Governo.

In tutto questo, una serie di magistrati, che sta organizzando gli uffici, ha lanciato un grido di allarme e ha fatto un'altra cosa di cui, secondo me, pochi si sono accorti.

Voi sapete che, nel nostro paese, c'è un'amnistia? No? Ma come, vi chiederete, non abbiamo votato l'indulto? Invece, c'è un'amnistia a chiazze, un'amnistia non votata. Cosa vuol dire amnistia? Questi magistrati - accanto ai quali mi schiero -, poiché non riescono più a fare i processi, hanno preso una decisione. Un processo alla fine del quale si può beneficiare dell'indulto, di fatto, è finto, perché alla fine del processo il giudice afferma: applico la pena, ma la cancello. Questo accade, perché avete scelto l'indulto (Alleanza Nazionale, a cui va un grande merito, non l'ha scelto ed era facile scegliere l'indulto in quel momento). Cosa hanno deciso gli organizzatori degli uffici giudiziari di Milano? Hanno deciso di posticipare i processi alla fine dei quali si può beneficiare dell'indulto (dai quali, quindi, non si riceve la pena), e procedere con gli altri. Ciò significa che vi è stata un'opzione e che quei processi non si faranno mai. Ma attenzione! Questo è stato fatto, perché lo hanno deciso i magistrati di Milano. E se a Palermo non decidono nello stesso modo? Cosa accadrà? Che il cittadino sarà o non sarà giudicato a seconda del luogo in cui si svolge il processo? Ci saranno processi che si concluderanno e alla fine dei quali sarà applicato l'indulto e ci saranno processi che non avranno questa amnistia (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)! Vi siete fatti fare un'amnistia! È questa la cosa gravissima! C'è l'amnistia nel nostro paese! Vorrei che qualcuno se ne rendesse conto!

Vi è un'amnistia gravissima, perché è a chiazze! Vi siete fatti supplire! Avete una supplenza da parte della magistratura! Su questo, sono state emesse circolari nei tribunali! Io le ho lette! C'è una circolare che è una perla. Non ci credevo, quando l'ho letta sui giornali. Sono andata a Milano a leggerla e l'ho qui con me. Si dice: attenzione, visto il carico di lavoro, bisogna cercare di limitare il numero di quanti vengono arrestati...

PIETRO ARMANI. Accidenti!

GIULIA BONGIORNO. ...per essere scarcerati il giorno dopo, come gli extracomunitari e i clandestini. Non ci sono soldi per costituire una nuova sezione per la direttissima.

Non ci sono i soldi per arrestare! Allora, è facile per tutti dire che questo magistrato è un pazzo scatenato! No, no, non è un pazzo, è una persona abbandonata a se stessa! Io sono dalla sua parte! È chiaro: è una situazione allucinante. Un poliziotto sta per compiere un arresto e deve domandarsi: ci saranno i soldi per fare l'udienza? No, forse non ci saranno, non arrestiamolo, non si sa mai!

In questo quadro, tragico-comico, cosa succede? Succede che le opzioni che voi ci proponete, quelle proposte dal Governo, sono a dir poco gattopardesche: cambiamo  per non cambiare. Cosa facciamo? Anzitutto, la prima opzione che avete deciso è quella dell'indulto, sulla quale mi limito a dire che noi di Alleanza Nazionale parleremo sempre, sempre, sempre. Perché sentirete parlare di indulto? Perché era facile, allora, farsi travolgere da quell'ondata di clemenza che c'era in giro. Era facile, era facilissimo lasciarsi convincere. Perché? Perché c'era la parola del Papa e tutti sventolavate quella bandiera. Era facile lasciarsi prendere dal moto di pietà verso quei detenuti. Dicevate: vi è il sovraffollamento delle carceri, abbiate pietà. Era facilissimo sbagliare. Noi non abbiamo sbagliato. Noi non abbiamo sbagliato quando era facile sbagliare. Noi non abbiamo sbagliato. Perché? Perché abbiamo capito che era nella vostra strategia il differire: per ora facciamo uscire i detenuti, perché non sappiamo fare altro. E, poi, cosa è successo? A chi ha dato ragione questo indulto? A noi. Cosa hanno fatto i detenuti? Alcuni detenuti, sostanzialmente, hanno compiuto un tour, delitto: sono usciti, hanno commesso un reato e sono tornati in carcere...

PIETRO ARMANI. Porte girevoli!

GIULIA BONGIORNO. ...altri, invece, si sono semplicemente lamentati del fatto di essere usciti. I magistrati, a loro volta, si sono arrabbiati, perché hanno avuto ulteriori fascicoli. A tutto ciò cosa si è aggiunto? Si è aggiunto soltanto che, tra poco, le carceri saranno affollate come prima. A cosa serve questa strategia? A nulla. Oggi, cosa proponete? In questo quadro, ciò che voi proponete è un ulteriore rinvio.

Questo disegno di legge ha un titolo vergognoso, ed era ancora più vergognoso il titolo che esso aveva quando è stato esaminato dal Senato. Infatti, oggi si chiama «Sospensione (...) nonché modifiche (...)». Al Senato si chiamava «Sospensione» e basta. Sospendiamo. Visto che non abbiamo i soldi per arrestare, sospendiamo ancora, sospendiamo sempre...

Ora, posso dire che personalmente non sono mai stata tenera - ed il sottosegretario lo sa bene - con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Vi sono alcune parti che non mi piacciono - affatto! - e non cambio i miei gusti giuridici oggi! Vi sono parti migliorabili, vi sono lacune da colmare. Non mi piace assolutamente la parte in cui si parla di esami.

Però, attenzione: se non ero entusiasta della riforma, oggi sono allibita di fronte alla vostra richiesta di sospensione e sono allibita perché, comunque, era una riforma che si attendeva dal 1941. Era una riforma frutto di un dibattito parlamentare, migliorabile quanto vogliamo, ma era, comunque, l'inizio di una riforma. In ogni caso, se la volevate cambiare, a quel punto, perché non avete proposto qualcosa? Perché non avete proposto una controriforma? Perché non avete detto: così non ci sta bene; vi proponiamo quest'altra cosa? Invece, non proponete nulla. Proponete un disegno di legge (di cui, tra l'altro, non so se vi siano precedenti), in cui si dice: non mi piace, ergo sospendo. Cos'è, una logica politica o una logica del dispetto? Non mi piace quel castello di sabbia, non lo so fare: tac...lo distruggo? Non mi piace. Non mi piace questa vostra tecnica di legiferare. Non esiste questa tecnica di legiferare. Qual è la prova di ciò? Dopo che avete parlato di sfaceli se fossero entrati in vigore questi provvedimenti, alla fine cosa è successo? È successo che, con un breve accordo, due su tre sono entrati in vigore. Quindi, di tutti questi sfaceli cosa succede? Ora ci saranno?

Per avviarmi alla conclusione, debbo parlare molto brevemente della separazione. L'unico - guarda caso! - provvedimento sul quale non si è trovato l'accordo è quello che proponeva un accenno - un mero accenno, ricordate? - di separazione. In tema di separazione, voglio dire che, di solito, quando si discute di separazione - di carriere o delle funzioni - si dice che il mondo si divide in due: amici e nemici dei giudici. Gli amici sono quelli che ammettono la possibilità di transitare indifferentemente da un plesso all'altro della magistratura. I nemici, invece, vogliono separare giudice e pubblico  ministero. Conclusione: gli avvocati normalmente sono i nemici. Il centrodestra, che ha fatto questa riforma con un minimo di apertura, è nemico della magistratura. L'errore che condiziona questo ragionamento è pensare che sia una questione di fiducia o sfiducia nella magistratura. Non c'entra nulla! Non è un problema connesso all'individuo magistrato. Non è questo il tema! È sbagliato il presupposto del ragionamento. Personalmente, non ho alcuna diffidenza. Ho detto ad alcuni miei amici magistrati, proprio perché li conosco - e questo è il punto - che sarei disponibile a farmi formulare un capo di imputazione ed a farmi giudicare da loro. Perché? Perché io li conosco. Ho stima e fiducia in quelle persone. Il mio cliente non li conosce.

Ecco perché dico che il problema non è la fiducia, ma il giudizio: poichè il mio cliente non conosce il giudice, non può sapere mai come giudicherà. Allora, il problema è superare, superare e ancora superare questo tipo d'impostazione attuale. Ciò significa che, sul banco degli imputati, non deve esservi il giudice bensì il giudizio.

È importante, ancora, ricordarci questo: cos'è una norma? La norma ha un nucleo di certezza, come affermano noti studiosi; il resto è penombra. Ogni giudice è chiamato a giudicare in quella penombra che altro non è che la discrezionalità; e nell'ambito di quest'ultima fa del suo giudizio, in ogni secondo, un'opzione se fare o non fare in un certo modo.

Cos'è l'imparzialità? È la necessità di garantire che nell'ambito di quell'opzione e di quella penombra ci sia imparzialità. Tanti giudici nell'azione di penombra della norma potranno giudicare diversamente, ma il cittadino giudicato saprà che nell'ambito di quell'opzione il giudice sarà ispirato da imparzialità. Quest'ultima presuppone l'indipendenza, la quale è solo strumentale all'imparzialità.

So che questi ultimi sono concetti molto dibattuti e sui quali non ha senso continuare a ragionare. Vorrei soltanto dire che, a questo punto, l'unica domanda che si profila è una: per realizzare l'imparzialità tra giudice e pubblico ministero che distanza ci deve essere tra i due? Ebbene, l'Unione delle camere penali ci ha detto che vuole la separazione delle carriere; la riforma Castelli voleva la separazione delle funzioni; l'ANM propone l'incompatibilità territoriale; cosa propone questo Governo di fronte tutte queste alternative? Sospendere, sospendere, sospendere e ancora sospendere (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

La conclusione di tutto ciò qual è? Che voi potrete avere ragione perché è chiaro che voi avete spostato tutto a luglio, secondo me, con una sola incertezza: a luglio non ci arriveremo, a luglio i tribunali saranno chiusi (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento vorrei fare una considerazione su quanto esposto dalla collega Bongiorno. L'indulto è stato votato anche da Forza Italia!

GIANFRANCO FINI. Chi se ne importa!

SILVIO CRAPOLICCHIO. Comunque, com'è noto, il Senato della Repubblica, in data 4 ottobre 2006, ha approvato il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia, onorevole Mastella, di concerto con il ministro dell'economia, dottor Padoa Schioppa, recante sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.

Preliminarmente, intervenendo nel presente dibattito, non si può fare a meno di evidenziare come il gruppo parlamentare, rappresentato in questo momento dal sottoscritto, avrebbe ritenuto opportuno - e in realtà lo ritiene tutt'oggi - che anziché ad una sospensione della riforma varata in tema di ordinamento giudiziario dal precedente Governo Berlusconi, si procedesse all'integrale abrogazione della stessa. Infatti, stante il carattere meramente punitivo  nei confronti delle categorie dei magistrati della normativa in commento, un'integrale abrogazione della medesima avrebbe consentito, da una parte, di porre un immediato rimedio agli effetti sfavorevoli della riforma - come detto vessatoria ed espressione di evidenti interessi di parte -, dall'altra, di dare vita ad un ampio dibattito in seno al Parlamento, in ordine ad una materia così strategica e complessa, come quella della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ad ogni modo, essendo prevalse - pur a seguito di un serrato dibattito tenutosi presso il Senato della Repubblica sia in Commissione sia in Assemblea -, differenti soluzioni, peraltro più complesse e variegate rispetto all'ipotesi della mera sospensione della riforma inizialmente ventilata, appare a questo punto opportuno soffermarsi sugli aspetti di maggior rilievo desumibili dal disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica ed oggetto del presente dibattito.

In primo luogo, una volta prevalsa - come appena osservato - la linea della sospensione, anziché dell'abrogazione, sembra che non si possa non concordare con l'indirizzo espresso dal Senato della Repubblica in relazione alla disciplina di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, visto e considerato che, alla luce del voto espresso sul punto dal Senato della Repubblica, è stata stabilita la sospensione dell'efficacia di tutte le disposizioni del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sino alla data del 31 luglio 2007.

Si è dunque ritenuto, con valutazione condivisibile e nonostante la riserva appena espressa, di accantonare integralmente la parte della riforma che, presumibilmente, visto l'intento meramente punitivo che l'animava, avrebbe arrecato irrimediabili, irreversibili ed immodificabili aspetti pregiudizievoli per la categoria dei magistrati, sia nella fase di accesso alla magistratura, sia nella scelta obbligatoria - a scadenza tra breve - tra funzione requirente e funzione giudicante, sia nella fase della progressione nella carriera, sino a scardinare totalmente l'impianto costituzionale che prevede la figura di un magistrato liberale, terzo e indipendente.

Rispetto alla questione della progressione nella carriera, è peraltro evidente che la previsione di una serie infinita di concorsi e verifiche per i magistrati, di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006, lungi dal rappresentare un elemento positivo per gli stessi, li avrebbe posti semplicemente nella paradossale condizione di essere quasi continuativamente distolti dal primario fine dell'amministrazione della giustizia, come è stato autorevolmente osservato, in sede di dibattito presso il Senato, dal senatore D'Ambrosio.

A fronte della menzionata sospensione, dunque, una apposita norma transitoria garantirà l'applicazione della previgente normativa, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché delle altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, sino alla scadenza del periodo di sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006. Sembra, pertanto, che la scelta dell'integrale sospensione del citato decreto legislativo n. 160 non possa che essere condivisa.

Nel medesimo contesto, il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica ha dato luogo a rilevanti modifiche al testo di due ulteriori decreti legislativi, emanati dal Governo Berlusconi, in tema di ordinamento giudiziario, vale a dire il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ed il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

In relazione al primo dei due provvedimenti legislativi, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (anche in questo caso, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 150 del 2005), le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono state finalizzate a porre rimedio al pericolo derivante dalla forte e rigorosa gerarchizzazione dei rapporti all'interno  dell'ufficio del pubblico ministero, voluta proprio dal decreto legislativo n. 106 del 2006.

Pur ritenendo che, anche in tal caso, l'integrale abrogazione delle disposizioni varate dal precedente Governo avrebbe garantito un più adeguato conseguimento degli obiettivi posti alla base del programma del presente Esecutivo, è tuttavia chiaro come le modifiche introdotte con il disegno di legge al nostro esame, approvato dal Senato della Repubblica, appaiano consentire di ovviare agli inconvenienti che sicuramente si verificherebbero qualora entrasse in vigore il decreto legislativo in questione.

In primo luogo, appare di assoluto rilievo la novella legislativa finalizzata a stemperare l'eccessiva gerarchizzazione all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, insita nella riforma precedentemente approvata. Infatti, in sede di esame presso il Senato, modificando la precedente normativa, si è stabilito che il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, la eserciti personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell'ufficio; si tratta di un'assegnazione che può riguardare anche uno o più procedimenti, oppure singoli atti di essi.

Sostanzialmente, dunque, è stato sostituito, al fine anzidetto, l'istituto della delega con quello dell'assegnazione, rimanendo inalterate, per il resto, le rimanenti previsioni, tra le quali, correttamente, quella riguardante la facoltà per il procuratore della Repubblica di stabilire, con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, nonché di revocare l'assegnazione nel caso in cui il magistrato non si attenga ai principi stabiliti, oppure insorga un contrasto tra i due circa le modalità di esercizio dell'attività stessa.

Infine, degna di rilievo appare, altresì, l'abrogazione della disposizione che prevedeva che di ogni contrasto insorto tra il procuratore della Repubblica ed i magistrati assegnatari di incarichi si dovesse fare menzione nei rispettivi fascicoli personali.

Ebbene, le menzionate modifiche apportate dal disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica alla previgente normativa appaiono idonee a garantire, nel contesto di un decreto legislativo di portata minore rispetto a quello integralmente sospeso, l'elisione degli effetti più sfavorevoli della riforma approvata, in tale ambito, dal precedente Governo Berlusconi.

Più rilevanti, invece, sembrano le modifiche apportate al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, emanato in attuazione della delega di cui alla già citata legge n. 150 del 2005, visto che, proprio nella materia disciplinata da tale provvedimento, si erano manifestati in modo più eclatante gli intenti maggiormente punitivi del precedente Esecutivo nei confronti degli stessi magistrati.

In tale contesto, le opportune modifiche approvate dal Senato della Repubblica sono state innanzitutto finalizzate, sulla scorta degli elementi emersi tra le forze di maggioranza in sede di dibattito, a circoscrivere quanto più dettagliatamente possibile le fattispecie disciplinari previste dalla previgente normativa, al fine di ovviare ad insidiose disposizioni normative dal carattere volutamente generico ed aperto e, come tali, suscettibili di applicazione anche arbitraria a danno dei magistrati.

A tale proposito (ma gli esempi potrebbero essere innumerevoli), si consideri una disposizione come quella che stabiliva il generico divieto per il magistrato di tenere, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, comportamenti, ancorché legittimi, che potessero compromettere la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato od il prestigio dell'istituzione giudiziaria, oppure quella che qualificava come illecito disciplinare il perseguimento, da parte del magistrato, di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione  giudiziaria, o quella che qualificava come illecito il rilasciare dichiarazioni in interviste, in violazione dei criteri di equilibrio e misura.

Trattandosi di formule eccessivamente generiche nel loro carattere restrittivo e tali da porre il magistrato, in caso di relativa contestazione, nella sostanziale impossibilità di una concreta difesa, è di tutta evidenza che l'abrogazione o una ponderata sostituzione delle stesse non possa che essere pienamente condivisa, così come senz'altro condiviso è l'avvenuto inserimento, sulla base di un non contestabile criterio di buon senso, di una disposizione che esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto sia di scarsa rilevanza.

Inoltre, risulta senz'altro di assoluto rilievo che il fatto che, pur essendo stato mantenuto il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, si siano previsti meccanismi di filtro per esposti manifestamente infondati o relativi a fatti non sanzionabili e che sia comunque previsto, in presenza di determinate condizioni, un potere di archiviazione del procedimento disciplinare in capo al procuratore generale.

Ugualmente positivo appare il fatto che sia stata altresì delineata la possibilità, per il ministro della giustizia, di partecipare all'udienza di discussione del procedimento disciplinare mediante un magistrato dell'ispettorato dallo stesso delegato e, per mezzo di questo, di presentare memorie, esaminare testi, nominare consulenti e periti e di interrogare l'incolpato, fatti che, senza dubbio, avrebbero comportato un'indebita ingerenza del potere esecutivo nella sfera di competenza esclusiva del potere giudiziario.

Infine, sembra del tutto congruo che, con disposizione transitoria, si sia stabilito che le disposizioni del decreto legislativo n. 109 del 2006 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a partire dalla data della sua entrata in vigore, con conseguenziale applicazione della normativa previdente, se più favorevole, ai fatti commessi prima di tale data.

Ciò premesso, tralasciando di menzionare ulteriori interventi che, per l'eccessivo tecnicismo e la limitata portata innovativa, appaiono meramente ma correttamente finalizzati ad armonizzare le modifiche di principio apportate dal Senato della Repubblica alle previgenti disposizioni, sembra potersi concludere che il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica rappresenti comunque un fatto per molti versi positivo per il paese.

Infatti, se è vero che, per il carattere strategico, la complessità e la delicatezza, la materia dell'ordinamento giudiziario avrebbe richiesto e meritato una più attenta valutazione di tutti i presupposti, ivi comprese le esigenze del mondo forense, onde dare vita, a seguito della integrale abrogazione di tutti i decreti legislativi in tale contesto posti in essere dal precedente Governo Berlusconi, ad un'ampia e ponderata riforma, è tuttavia altrettanto vero che, per il momento, l'integrale sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006 e le rilevanti modifiche apportate agli ulteriori decreti legislativi n. 106 e n. 109 del 2006, con la previsione, peraltro, di specifiche disposizioni transitorie, rappresentano comunque un apprezzabile miglioramento rispetto alla situazione lasciata in eredità dal Governo Berlusconi. Tale miglioramento, tuttavia, dovrà necessariamente produrre, in tempi brevi, una armoniosa ed equilibrata riforma della complessa, ma fondamentale, materia dell'ordinamento giudiziario, che tenga conto, nel contempo, delle esigenze del mondo forense (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, con questo mio breve intervento desidero sgombrare il campo - come, peraltro, credo in modo univoco abbiano fatto, da parte loro, l'onorevole Pecorella e l'onorevole Bongiorno, che mi hanno preceduto - da un equivoco che è stato fatto  circolare, spero in buona fede, da quanti affermano che al Senato sarebbe intervenuto un accordo politico sull'ordinamento giudiziario, stipulato, non si sa come, quando e dove, dalla Casa delle libertà con l'attuale maggioranza, che avrebbe fatto scaturire inspiegabilmente - questo sì - un voto contrario della Casa delle libertà al momento della deliberazione finale. Una verifica dei resoconti dell'Assemblea lo possono confermare.

Vi sono stati - è vero, colleghi - dei parziali accordi e delle parziali intese, ma vi siete chiesti perché queste parziali intese sono state raggiunte?

Esse sono state raggiunte, da parte dello schieramento politico di cui fa parte Alleanza Nazionale, a cui appartengo con orgoglio, esclusivamente nella logica di limitare il danno, per non dare al paese quel triste spettacolo di una lotta senza quartiere su un argomento così delicato quale quello della giustizia. Tale accordo cercava di porre fine alla vostra logica di rinviare, rinviare, rinviare... Lo ha già detto, non è un caso, la collega onorevole Bongiorno. Altrimenti, non avrebbe avuto altro significato lo stravolgere una riforma che porta il nome di un esponente della Casa delle libertà, il ministro Castelli, e che aveva come obiettivo quello di riformare l'ordinamento giudiziario con un'azione storica. Non solo: vi sono altre ragioni per cui è stata sospesa l'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006. L'onorevole Gambescia ha richiamato un'auspicabile intesa nei prossimi sette mesi. Sappiamo bene che le questioni relative alla sistemazione delle carriere dei magistrati e al nucleo centrale della riforma, ossia al principio della separazione tra magistratura giudicante e magistratura requirente, non si possono risolvere nel giro di qualche mese.

In materia di titolarità dell'azione penale in capo al procuratore della Repubblica e di obbligatorietà dell'azione disciplinare di cui ai decreti legislativi n. 106 e 109 del 2006, ci si limita a mantenere i principi generali, ma di fatto essi sono svuotati. Per riprendere un'espressione usata, in materia economica, dal compianto Guido Carli, tali principi sono svuotati da una serie di lacci e lacciuoli che riportano la situazione al punto di partenza: si cambi tutto, affinché nulla si cambi! È una irresponsabilità, di fatto, da parte della magistratura.

Si è, dunque, persa una grande occasione, un'occasione di portata storica, che ci ha visto - il collega Forlani lo ricorderà bene - discutere per tre anni e mezzo nelle aule del Senato.

Ma quale accordo? La realtà è assai triste; la realtà è che l'attuale maggioranza politica ha inteso pagare una cambiale all'ordine giudiziario. Anzi, non tanto all'ordine giudiziario e nemmeno a tutti i magistrati, bensì a una parte della magistratura associata, che rappresenta solo formalmente i magistrati. Ciò è avvenuto in totale disprezzo - giova dirlo - del sentimento della pubblica opinione, nonché del suo stesso programma elettorale, ove ci si richiamava al principio della separazione.

Signor Presidente, vorrei svolgere un'osservazione sul piano costituzionale. È molto grave che si instauri sul piano costituzionale una logica per cui, ad ogni tornata elettorale, la nuova maggioranza cancella tutte le riforme portate avanti dalla precedente maggioranza, senza neanche consentire la verifica della prima applicazione. Ciò è grave: si tratta di un vero e proprio stravolgimento estremistico del principio dell'alternanza democratica.

Ecco perché, colleghi, rimaniamo di stucco nel leggere la relazione che accompagna il disegno di legge del Governo, in cui si afferma che le ragioni della sospensione vanno cercate nella necessità di avere un Consiglio superiore della magistratura pienamente operativo. Ma questo si scriveva a giugno. Oggi, il Consiglio superiore della magistratura ha recuperato la sua funzionalità e, quindi, non vi è alcun motivo per cui non possa affrontare il carico di lavoro derivante dalla riforma.

Un Governo coerente con se stesso avrebbe, quindi, ritirato il disegno di legge. Ma questo lo avrebbe fatto un Governo coerente con se stesso!

Non è invece il caso che vede questo Governo come maggioranza politica. La verità è che questa maggioranza politica ha preferito nascondersi dietro pretesti di natura tecnica, senza avere il coraggio di assumersi la responsabilità di dire, davanti al popolo italiano che con uno scarso margine di vantaggio l'ha votata: vogliamo abdicare nei confronti di una parte, una piccola parte - questo poi è quello che duole! -, della magistratura. Se infatti ciò fosse stato deciso nei confronti di tutti i magistrati, avrei anche potuto capire, ma qui si tratta solo di una piccola parte della magistratura, che non opera, come invece fa la stragrande maggioranza dei magistrati, in modo encomiabile e con zelo, rappresentando quindi solo formalmente la volontà dell'intera magistratura italiana.

Tutto questo, cari colleghi, lo sapete bene e lo sa bene il presidente della II Commissione giustizia, onorevole Pisicchio, dal quale è stato imposto ai nostri lavori un ritmo inusuale per la II Commissione permanente - un ritmo incredibile e soprattutto inusitato per i lavori parlamentari -, per l'applicazione e l'approvazione immediata, senza modifiche, del testo trasmesso dal Senato. Un testo che, peraltro, contiene gravi errori e contraddizioni, che sono stati rilevati non dall'onorevole Pecorella, che li ha ricordati prima - dal momento che egli può essere sospettato di partigianeria per la sua appartenenza ad una parte politica -, bensì dal Comitato per la legislazione, e tuttavia del tutto ignorati dalla Commissione in sede referente.

Si tratta di un'accelerazione dei lavori, colleghi, che stride, cozza, fa a pugni con i tre anni e mezzo che nella scorsa legislatura la maggioranza ha impiegato per varare la riforma. Di fronte ad una così illogica, incredibile modalità di comportamento, i gruppi dell'opposizione sono stati costretti, ahimè - i presenti lo sanno -, ad abbandonare i lavori della Commissione giustizia, per denunciare pubblicamente la violazione dell'ordinaria prassi parlamentare del bicameralismo: una prassi che, è bene ricordarlo, assegna il potere di intervenire a ciascun ramo del Parlamento. E ricordate che il Comitato per la legislazione ha rilevato tre abnormità nel testo trasmesso dal Senato. La prima è l'introduzione di un termine che di fatto è già scaduto. La seconda, la più grave, è la mancata uniformazione del rito rispetto alla scelta di affidare alle sezioni unite della Corte di cassazione l'esame dei ricorsi avverso le decisioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura: una Corte di cassazione in sede civile che dovrebbe giudicare applicando il codice di procedura penale. La terza è la scorretta formulazione circa la reviviscenza dell'ordinamento del 1941.

Si tratta, colleghi, di questioni assai rilevanti, che non possono essere tralasciate e che creeranno inevitabilmente un complesso contenzioso applicativo. A questo punto, delle due l'una. O la maggioranza di quest'aula si riappropria delle sue competenze e modifica il testo, così come indicato dal Comitato per la legislazione, oppure, signora Presidente, una proposta: sciogliamo questo Comitato per la legislazione! Mandiamolo a casa! Ma cosa ci sta a fare il Comitato per la legislazione - che non mi risulta essere composto da una maggioranza politica diversa da quella che governa i lavori di questa Assemblea - se poi non viene ascoltato? Allora mandiamolo a casa!

Vi è di più: mi riferisco alla relazione della II Commissione, peraltro autorevolmente presieduta, ove si legge che nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un primato di alcun potere sugli altri. Sulla base di un fumoso concetto di policentralismo vengono, così, messi sullo stesso piano il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Ma cosa ci importa - stavo dicendo un'altra frase che avrebbe causato il suo legittimo richiamo, signor Presidente - della sovranità popolare prevista dal primo articolo della nostra Carta fondamentale? Dove è andata a finire la centralità del Parlamento? Dove è andata a finire la forma di Governo parlamentare? Dove è andata a finire la primazia del potere legislativo fondato sulla rappresentanza? Forse, inavvertitamente, alcuni colleghi hanno calato la  maschera: questa è la cultura giuridica, questa è la cultura politica della maggioranza di Governo.

La stessa relazione presenta, poi, un altro punto assai sgradevole, a mio modesto avviso, in cui si richiama l'intervento dell'allora Presidente della Repubblica nell'iter legislativo della riforma. Spiace dover rilevare come, ancora una volta, si brandiscano come una sorta di clava le prerogative del Quirinale senza quel dovuto rispetto verso le prerogative istituzionali. Però qualcuno diceva che a pensare male si fa bene: il sospetto è che dietro i suddetti richiami vi sia un monito verso l'attuale Capo dello Stato. La relazione pare dire che il Capo dello Stato non si deve sognare di fare la stessa cosa di fronte ad un disegno di legge così scorretto ed impreciso. Faccia pure - sembra evincersi dalla relazione - ma deve far finta di niente, vada comunque avanti, Comitato per la legislazione permettendo. Ecco il messaggio in codice diretto, a mio avviso, alla più alta istituzione della Repubblica, che siede nel più alto colle, un colle che - ne sono sicuro - respingerà con sdegno questo messaggio.

Signor Presidente, concludo sottolineando che l'evidente pataracchio che si va determinando porta anche noi di questa parte politica ad una riflessione di autocritica: l'autocritica ogni tanto fa bene, bisogna farla. Avremmo dovuto sin da allora - ed avevamo i numeri per farlo, oltre che la convinzione - separare le carriere dei magistrati, non limitarci alla separazione delle funzioni. Oggi, infatti, abbiamo avuto la prova provata di quanto sia importante il peso che una piccola parte della magistratura ha sulla maggioranza politica. Ecco perché saremmo dovuti andare fino in fondo e perché gli obiettivi che la riforma Castelli si proponeva sono ancora attuali. Si dava risposta a quella responsabilizzazione della magistratura invocata - onorevole Gambescia, lei richiama i sette mesi - dal corpo elettorale sin dal 1987.

A tale riguardo salta agli occhi il drastico ridimensionamento operato al Senato circa gli illeciti disciplinari dei magistrati. Ad esempio, è stato abrogato il divieto per il magistrato di tenere comportamenti anche al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni che ne compromettano la credibilità, il prestigio ed il decoro. È stato del tutto vanificato il principio secondo cui una magistratura, oltre che essere imparziale, deve apparire imparziale. Perde infatti la qualifica di illecito disciplinare il perseguimento di fini estranei alla funzione giudiziaria e si restituisce piena libertà di parola nelle relazioni con la stampa. Insomma, si ricostituisce quel nesso perverso tra inchiesta giudiziaria e campagna mediatica che tanti danni ha provocato al paese.

Si giunge infine - mi rivolgo agli spiriti liberi presenti in aula - a toccare il ridicolo quando si stabilisce che l'iscrizione ai partiti politici possa qualificarsi come violazione disciplinare solo quando sia sistematica e continuativa. Vale a dire che non basta la tessera di partito a compromettere l'indipendenza del magistrato, quindi il magistrato può iscriversi ad un partito purché lo faccia senza continuità; questa è la riforma che volete?

Inoltre, non si può non rilevare l'incostituzionalità della previsione della richiesta di archiviazione da parte del procuratore generale, il quale poi viene chiamato a sostenere la tesi contraria presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura se il ministro della giustizia si avvale della facoltà di ricorrere avverso l'archiviazione. Dunque, in ipotesi, un procuratore generale chiamato a recitare due parti in una commedia.

L'attento ritaglio normativo effettuato ai decreti legislativi nn. 106 e 109 elimina o riduce sostanzialmente ogni riferimento a poteri o competenze nuove assegnate al ministro della giustizia, che di fatto viene riportato a quella funzione meramente ausiliaria che la prassi ha consolidato e che sottrae al controllo democratico l'amministrazione della giustizia.

Nessuno ha mai inteso, né intenderà mai - valgano i resoconti stenografici -, sottoporre la pubblica accusa al potere esecutivo. Alleanza Nazionale è sempre  stata, è e sarà sempre contraria a tale punto, ma questo bersaglio polemico è stato agitato strumentalmente - e, purtroppo, con successo - per ricacciare indietro il guardasigilli e fargli ricoprire un ruolo che non trova riscontro in nessun paese democratico.

Concludo con un appello che mi sento di rivolgere all'Assemblea: riappropriamoci, colleghi, del nostro diritto di emendare. Vi siete battuti - e su ciò troverete note critiche alla mia maggioranza da parte di chi vi parla - contro un bicameralismo imperfetto; allora, cerchiamo di non cedere all'oggettivo ricatto del prendere o lasciare, interveniamo sui vistosi errori presenti nel provvedimento, recuperiamo il senso della riforma non sospendendo l'efficacia del decreto riguardante la separazione delle funzioni e della progressione di carriera dei magistrati.

Quale può essere, colleghi, la credibilità della giustizia nella pubblica opinione se il suo esercizio, grazie ad alcune norme che la maggioranza si appresta ad approvare, viene associato alla logica del privilegio, della casta o della pretesa di costituire una rappresentanza alternativa alla politica? Siamo ancora in tempo per intervenire, facciamolo prescindendo dagli schieramenti politici, facciamolo senza remore, senza pagare pegno ad interessi occulti! Riaffermiamo, colleghi, la dignità di questo ramo del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, il ministro Mastella, intervenendo al Senato, ha dato atto al suo predecessore - il senatore Castelli - di avere avuto coraggio nel varare questa riforma così difficile e contrastata. Sì, perché per fare le riforme in Italia ci vuole coraggio! È più facile lasciare le cose come stanno e questo provvedimento fa esattamente ciò. Per lasciare le cose come stanno il ministro Mastella si appella alla Costituzione, ignorando che le cause vere della crisi della giustizia sono insite negli ingranaggi di quel sistema nel quale l'ordine giudiziario è stato posto proprio dalla Costituzione. L'Assemblea costituente, signor Presidente, era nata dalla lotta al fascismo ed era preoccupata di garantire l'indipendenza della magistratura. Devo però dire che i giudici durante il fascismo erano più indipendenti di quelli di oggi. Mussolini non si fidava di quei giudici formati dallo Stato liberale, al punto tale che aveva istituito i tribunali speciali.

Diciamo che i costituenti, ma anche i legislatori successivi, si sono preoccupati di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ma, con l'andare del tempo, hanno rischiato di trasformare questa indipendenza e autonomia in sovranità e hanno rischiato di estromettere la magistratura dall'unità dello Stato.

In Italia il potere giudiziario è il solo potere giuridicamente irresponsabile. Sovrani assoluti, dunque, i magistrati: princeps legibus solutus era la formula dell'assolutismo. La Costituzione stabilisce che i magistrati sono soggetti solo alla legge; ma chi controlla il loro modo di essere soggetti alla legge? Questo CSM? Questo CSM che vive un contrasto insanabile fra i compiti puramente amministrativi che la Costituzione gli impone e la carica di passioni, di sentimenti che sono legati all'elettività di gran parte dei suoi membri? Come i partiti organizzano l'elezione dei deputati e dei senatori, così le correnti organizzano l'elezione dei propri membri, i quali, poi, devono rispondere al corpo elettorale che li ha eletti!

Signor Presidente, con la crisi della giustizia in Italia, questo corpo elettorale non è stato mai punito dal CSM. I provvedimenti disciplinari sono rarissimi: era questa la vera riforma che, secondo me, doveva introdurre il ministro Castelli.

Durante il dibattito in aula, nella scorsa legislatura, ebbi modo di ribadire al ministro Castelli che potevamo incidere più profondamente su questa riforma. Alcuni miei emendamenti che sancivano l'incompatibilità dei magistrati caddero. Oggi i magistrati possono essere comandati. I numeri parlano chiaro: ci sono mille incarichi giudiziari! Mi chiedo: con la crisi  della giustizia in Italia, con sei milioni di processi pendenti, come si può comandare fuori ruolo otto magistrati al Ministero delle pari opportunità? Come si può comandare 54 magistrati presso la Corte costituzionale?

Signor Presidente, qualcuno ha detto che ci sono uomini che si fanno guidare dalla storia e uomini che si fanno trascinare dalla storia. Il ministro Mastella, in questo caso, si è fatto trascinare dalla storia.

La storia del suo comportamento è un esempio di rinunce, di resa al potere giudiziario, il quale non esce bene da questa vicenda. Si è rinunciato a cercare le cause vere, contribuendo a mantenere quel sistema nel quale i problemi della giustizia si sono annidati: il sistema precedente. Con l'approvazione di questo provvedimento la crisi della giustizia diventerà più grave. Gli italiani continueranno a salire e scendere le scale dei tribunali italiani. I magistrati continueranno a disertare le corti e i tribunali ma, soprattutto, aumenterà il numero dei reati impuniti e, con essi, il clima di insicurezza dei cittadini, delle persone, dei loro beni, nell'esercizio delle attività professionali e produttive.

Signor Presidente, quando non viene garantita la sicurezza individuale contro il crimine e contro l'arbitrio, manca uno degli elementi essenziali per l'esercizio della libertà. Per tali motivi, esprimeremo un voto contrario sul provvedimento di questo Governo, che ormai non rappresenta più la maggior parte degli italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forgione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO FORGIONE. Signor Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, resisto alla tentazione di rispondere a tante delle argomentazioni pretestuose e ad alcune arringhe poco parlamentari ascoltate in quest'aula, mentre nel mio intervento cercherò di tenere un profilo politico.

Come sapete, la bussola che ha sempre mosso l'iniziativa politica e parlamentare del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea in materia di giustizia e di riforma dell'ordinamento è sempre stata rappresentata dalla Costituzione repubblicana, dall'equilibrio di poteri e dal principio per noi irrinunciabile dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La riforma Castelli e i suoi tre decreti avevano scardinato proprio questo impianto costituzionale. Per tale ragione, ne abbiamo modificato le disposizioni e per altri versi vogliamo sospenderne l'efficacia. Credo che bene abbia fatto il Governo ad assumere un'iniziativa in tal senso e, a partire da questa sospensione, intendiamo avviare un confronto per fermare il caos nel sistema prodotto da quella riforma, per giungere, invece, ad una riforma vera, che, nell'alveo della Carta costituzionale, sia la più condivisa possibile. Del resto, è l'articolo 104 della Costituzione che definisce la magistratura come ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, così come l'articolo 112 fa riferimento al pubblico ministero, che ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Il giudice, come il pubblico ministero, è terzo perché è sottoposto alla legge e queste terzietà non sono previste a tutela di una casta fuori controllo - vorrei dirlo all'ultimo collega che è intervenuto -, come da più parti, purtroppo, si è urlato in questi anni. Queste terzietà sono previste dai costituenti a garanzia del principio - troppo volte, purtroppo, calpestato - dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Qualora non sospendessimo l'efficacia dei decreti Castelli, le norme che entrerebbero in vigore determinerebbero una lesione profonda a questi principi costituzionali.

Come è noto, noi di Rifondazione Comunista - vorrei ricordare il lavoro svolto nella passata legislatura anche dall'onorevole Pisapia - non abbiamo mai tenuto, né in passato né in questi mesi nella nuova legislatura, una posizione di chiusura o di rifiuto del confronto, e non lo faremo neanche oggi e nelle settimane che abbiamo di fronte. Anzi, approvate le norme oggi in discussione, crediamo che sia necessario cominciare a ragionare sul che  fare, con lo stesso spirito che ha mosso l'intera Unione al Senato, per passare nei prossimi mesi ad una fase di carattere costituente in materia di giustizia e giungere, da un lato, ad una riforma complessiva dei codici e delle procedure penali e civili, e, dall'altro, ad una riforma organica dell'ordinamento giudiziario. Forse, onorevole Bongiorno, in questo dibattito, nel quale vogliamo impegnare tutta la nostra intelligenza e la nostra cultura politica democratica e garantista, potremmo anche discutere seriamente e con rigore di indulto - non nei termini propagandistici con i quali ne ha discusso lei questa mattina - degli effetti reali di quel provvedimento, del rapporto reale tra quel provvedimento e la condizione non solo del carcere ma delle pene nel nostro paese.

Ritornando al tema in discussione, su alcune materie della riforma Castelli ritenevamo e riteniamo sia necessario intervenire; lo abbiamo detto e lo diciamo da tempo. Penso alla responsabilità disciplinare dei magistrati, per la quale ritenevamo e riteniamo necessario un codice che, da un lato, non sia frutto di spirito vendicativo - troppe volte, anche questa mattina, lo abbiamo sentito aleggiare - e, dall'altro, non sia vago e incerto, così come si era definito nella riforma Castelli.

Avevamo e abbiamo bisogno di un sistema disciplinare certo, con forme di tipizzazione degli illeciti tali da tutelare i magistrati, che d'ora in poi sapranno quel che potranno e quel che non potranno fare e garantiranno soprattutto i cittadini, che hanno bisogno di ritrovare un senso di fiducia nei confronti della legge e della giustizia. Del resto, proprio questa è una richiesta storica delle componenti culturali e democratiche più avanzate della nostra magistratura.

Lo stesso dibattito sulla separazione delle carriere ci ha visto protagonisti in questi anni di un confronto laico e non pregiudiziale sia nel rapporto con le altre forze politiche del centrosinistra e del centrodestra sia con l'Associazione nazionale dei magistrati. La nostra posizione è nota ed è anch'essa mossa dallo spirito del dettato costituzionale. All'articolo 107, terzo e quarto comma, la Costituzione afferma che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni ed il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

Noi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea siamo convinti sostenitori di una distinzione rigida delle funzioni, ma senza venir meno a quella osmosi tra giudicanti e requirenti che è fondamento dei nostri principi costituzionali. Sappiamo bene che il passaggio da una funzione all'altra costruito solo sulla progressione delle carriere e sull'età del magistrato non funziona più e sappiamo bene che non regge più un sistema nel quale un giudice comincia nella stessa sede prima facendo il GIP, poi il sostituto procuratore, poi il capo dei GIP, poi il sostituto procuratore aggiunto per poi passare, sempre nella stessa sede, alla carica di presidente di una sezione del tribunale. Un sistema così, per quanto ci riguarda, va necessariamente riformato. Serve una distinzione netta, quindi anche territoriale, regionale, nel cambio di funzione, con un esame serio e rigoroso della valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Proprio per questo, è sbagliato pensare, come fate voi colleghi del centrodestra, ad un ordinamento giudiziario con un corpo di pubblici ministeri a vita, soggetti quindi necessariamente alle pressioni e alle pulsioni di chi governa, sensibili alle maggioranze politiche che si determinano e ad un azione penale che, in questo modo, perde di fatto il vincolo costituzionale dell'obbligatorietà. Basta pensare in un paese come il nostro, che per quasi cinquant'anni ha avuto un partito dominante al potere, quali rischi può portare un sistema di questo tipo.

Ancora più gravi sarebbero gli effetti di una simile separazione a vita tra pubblici ministeri e giudicanti se rimanesse in vigore il principio della gerarchizzazione delle procure così come previste dai decreti Castelli. All'articolo 112 della Costituzione si prevede che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione  penale e ogni sostituto procuratore nel nostro ordinamento è un pubblico ministero, un magistrato, quindi, così come detta la Costituzione, autonomo e indipendente, il quale ha la titolarità dell'azione penale ed è esclusivamente soggetto alla legge e non alla gerarchia, con un capo che esercita su di esso il suo potere esclusivo.

Questa idea di gerarchizzazione ci riporta agli anni bui del nostro paese; come fate a non capirlo? Oppure lo capite bene ed è questo che volete! Ci riporta agli anni delle procure denominate porti delle nebbie, penso agli anni delle denuncie qui a Roma, omogenee quasi sempre ed esclusivamente agli interessi delle classi e del potere politico dominante. Non a caso erano gli anni in cui il Consiglio superiore della magistratura veniva eletto con un sistema elettorale maggioritario e i capi delle procure venivano designati per omogeneità ideologica al potere. Ecco, un capo assoluto, titolare esclusivo dell'azione penale, con un potere assoluto riferito ad una sola persona è per noi inaccettabile e in contrasto con il nostro modello giudiziario che, al contrario, proprio secondo il dettato della nostra Carta costituzionale è un modello di potere diffuso, come si confà ad uno Stato democratico e di diritto moderno, fondato sulle garanzie e sull'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

È vero: nel provvedimento vi sono aspetti (anche discussi in Commissione) in ordine ai quali il ministro potrà intervenire, a chiarimento o ad interpretazione delle disposizioni, in sede di attuazione (come ha detto anche il rappresentante del Governo), ma l'ispirazione di fondo per noi non cambia.

Insomma, colleghe e colleghi, noi pensiamo che occorra partire dalla sospensione dell'efficacia dei cosiddetti decreti Castelli e dall'approvazione del testo pervenuto dal Senato, identico a quello approvato dalla Commissione giustizia, per rendere possibile, da domani, un confronto reale e sereno volto ad ottenere, in tempi ragionevolmente brevi, una riforma la più condivisa possibile, senza schiacciare il Parlamento nello scontro tra le camere penali e l'Associazione nazionale dei magistrati. Qui stanno il recupero e la dignità della nostra funzione di parlamentari e la nostra autonomia di legislatori!

Solo così, signor Presidente, la nostra azione legislativa e di riforma potrebbe, anzi potrà rispondere alla rivitalizzazione di quel dettato costituzionale che nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura, nell'obbligatorietà dell'azione penale e nella terzietà del giudice - soggetto anch'esso esclusivamente alla legge - individua il pilastro di un sistema di garanzie costruito non per questo o quell'altro pezzo delle soggettività interne all'ordinamento giudiziario, ma per l'affermazione del principio di uguaglianza e del diritto dei cittadini ad una giustizia vera e giusta (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la riforma dell'ordinamento giudiziario interviene in una materia di forte rilevanza costituzionale, al punto che il legislatore costituente introdusse una disposizione transitoria che prevedeva un termine (naturalmente ordinatorio) per l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

Dopo sessant'anni, abbiamo finalmente un nuovo ordinamento giudiziario. La maggioranza di centrosinistra, sia pure con varie sfumature, non ha mai fatto mistero di non condividere la riforma. Ebbene, di fronte a norme che non vengono apprezzate, il legislatore può decidere di abrogarle, di modificarle, di migliorarle, di proporre un nuovo e migliore impianto normativo da discutere in Parlamento. Invece, ci troviamo di fronte ad un provvedimento anomalo: non modifica, né cancella, né contiene una proposta costruttiva. Si sceglie una strada ambigua ed equivoca, quella della sospensione.

Alcuni colleghi hanno criticato il provvedimento sostenendo che si tratterebbe di una controriforma. Non sono d'accordo: per fare una controriforma, bisogna avere  un'idea, un programma, una proposta alternativa e costruttiva; per fare una controriforma, bisogna condividere un provvedimento, mettersi d'accordo intorno ad un testo base. Invece, questa maggioranza non è nelle condizioni politiche di condividere, di proporre, di costruire alcunché; allora, l'espediente della sospensione si è rivelato una mossa obbligata. Fa fine, nel senso che soddisfa chi strilla contro la riforma Castelli, e non impegna, perché non implica un testo alternativo.

Oltre ad una critica politica, l'aspetto ora segnalato comporta anche critiche di tipo tecnico-giuridico: cosa succede se si sospendono le norme in vigore (non dimentichiamo che si tratta di norme vigenti) senza scriverne di nuove? Si fanno rivivere le vecchie? E se entro il 31 luglio non interviene una nuova disciplina? Rimarranno in vigore le norme del 1941? E le norme sospese che fine faranno? Scompariranno? Torneranno in vigore? La cosiddetta legge Castelli ha abrogato una serie di norme del vecchio ordinamento giudiziario; oggi la si vuole sospendere e, contestualmente, si vuole determinare la reviviscenza delle norme precedentemente abrogate. Ricordiamo che le leggi sospensive non possono richiamare in vigore le norme abrogate. È un principio incontestato: la sospensione può certo riguardare la legge in vigore, ma non può ripristinare norme abrogate, a meno che non siano riproposte con un disegno di legge. Oggi invece si vorrebbe determinare la reviviscenza di norme abrogate.

Cito le parole del Presidente Cossiga nell'aula del Senato: «Se uno studente fosse venuto da me a fare l'esame di diritto costituzionale sostenendo tale tesi, l'avrei bocciato e gli avrei detto: non torni alla prossima sessione ma fra tre». Le norme abrogate non possono rivivere a seguito della sospensiva delle norme abrogatrici, stante l'effetto istantaneo dell'abrogazione. Per determinarne la reviviscenza è necessario un nuovo atto legislativo, che non abbiamo. Abbiamo una norma che all'articolo 4 recita: «(...) continuano ad applicarsi (...) le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (...)». Proprio quel «continuano ad applicarsi» evidenzia che si applicano solo quelle che non sono state abrogate dalla riforma Castelli. Si creerà una confusione interpretativa enorme: le sorprese che emergeranno in fase applicativa saranno tante.

Alcuni colleghi ricorderanno la confusione che si generò in un recente passato, quando il testo unico sull'ambiente abrogò talune fattispecie di reato per prevederle in modo più organico. Dopo pochi giorni di vigenza gli effetti del testo unico sull'ambiente vennero sospesi. Si creò un vuoto legislativo. Alcuni tribunali iniziarono ad assolvere gli imputati di reati edilizi sul presupposto che questi erano stati abrogati dal testo unico e che la sua sospensione non ne determinava la reviviscenza. Ebbene, mi chiedo se tale esperienza non abbia insegnato nulla!

Passando poi al merito del provvedimento, mi soffermo per qualche momento sulla sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006. Tale atto normativo ha introdotto un principio fondamentale di civiltà giuridica in un processo di matrice accusatoria: la separazione delle funzioni - si badi bene, «delle funzioni» e non «delle carriere» - tra chi rappresenta l'accusa, e quindi è parte nel processo, e chi svolge un ruolo giudicante, e quindi è terzo rispetto alle parti. Si è estinta un'ambiguità presente nel nostro ordinamento, individuando con definitività percorsi diversi per funzioni diverse e non, come vorrebbero alcuni esponenti della maggioranza, una separazione delle funzioni solo all'interno del distretto di corte d'appello, mentre chi è disposto a trotterellare per l'Italia sarebbe autorizzato a mutare funzione.

Il problema non è territoriale o geografico ma di cultura giuridica, di forma mentis connessa al ruolo, di aggiornamento, di specializzazione: tutte caratteristiche che non possono essere assimilate ad un abito di cui vestirsi o svestirsi.

A proposito del capitolo dei concorsi interni, la maggioranza vorrebbe sospendere anche questi. Sostituiscono le progressioni automatiche e un impianto normativo che punta a premiare chi merita,  stimolando ad aggiornarsi e a studiare. I magistrati validi, e ce ne sono tantissimi, auspicano che i concorsi interni vengano introdotti, soprattutto se non hanno protettori o se non sono organici a sindacati e ad associazioni. La regola dell'anonimato delle prove, infatti, sostituisce le valutazioni nominative.

Ho letto con attenzione i resoconti del dibattito al Senato e sul tema mi hanno colpito le parole del senatore D'Ambrosio, che ha detto testualmente su questo punto: «Badate bene che quando si ristabilisce questa carriera per concorso interno, quando si dice che si agevola la carriera di chi fa i concorsi, oltre al fatto che si toglie tempo ai magistrati di occuparsi delle questioni serie per prepararsi ai concorsi, si mostra l'intenzione (...) di creare una classe di magistrati ambiziosi, che sono poi quelli più suscettibili di essere controllati quando diventano dirigenti di un ufficio giudiziario.» Ebbene, il senatore D'Ambrosio ha paventato il rischio che si crei una classe di magistrati ambiziosi; non condivido affatto tale analisi. Certo, D'Ambrosio di magistrati ambiziosi se ne intende più di me, ma non sono spaventato se un magistrato ha l'ambizione di superare un concorso. Al contrario, si tratta di una giusta e legittima ambizione, che lo stimola a studiare, ad aggiornarsi, a lavorare con profitto.

Mi preoccuperebbe invece, e ciò vale per ogni settore della società, se qualcuno avesse l'ambizione di ricoprire ruoli per i quali non è preparato o idoneo, attraverso automatismi di carriera o scelte ispirate non dal merito ma da rapporti e vincoli che da questo prescindano, come magari il numero di fotografie pubblicate sui giornali.

Quando un potere è svincolato da regole che ancorino al merito e alla preparazione il suo esercizio, questo potere si trasforma in prepotere. È un'anticamera della prepotenza istituzionale, una sorta di prepotenza che si è certamente consumata con questa iniziativa legislativa che, incapace di proporre alcunché, smonta e blocca esclusivamente il lavoro altrui (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, credo che il compito che svolgiamo noi parlamentari nel contraddittorio con l'opposizione sia anche quello di superare contrasti spesso strumentali e di affrontare i temi nella loro esatta dimensione.

Ciononostante, vorrei fare qualche puntualizzazione rispetto a quanto detto precedentemente da alcuni colleghi dell'opposizione. Credo che, rispetto all'oggetto dell'odierna discussione, vale a dire l'ordinamento giudiziario, si sia andati fuori tema. Quando eravamo bambini, se andavamo fuori tema, i professori apponevano un segno rosso, rosso-blu o, peggio ancora, blu. Ho sentito parlare di indulto, della crisi funzionale che vivono i magistrati a causa dell'indulto. Ma ci ricordiamo che l'indulto è uno di quei provvedimenti che, ai sensi della norma costituzionale, viene approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera? Dunque, l'indulto è stato ampiamente approvato non soltanto dall'attuale maggioranza, ma anche dall'opposizione.

Tra l'altro, molti di noi hanno sostenuto che per risolvere il problema del sovraccarico giudiziario amnistia ed indulto sarebbero dovuti andare di pari passo. L'uno senza l'altro non hanno mai visto la luce nella storia dei provvedimenti di clemenza, specie nell'ottica della deflazione dei processi penali. Credo comunque che la questione dell'indulto non dovesse essere sollevata in questo momento, poiché - ripeto - ci porta fuori tema.

Invece, vorrei affrontare il tema per il quale oggi siamo qui, vale a dire l'ordinamento giudiziario ed, in particolare, la questione della sospensione dell'efficacia di alcuni decreti legislativi. Respingiamo l'accusa di «gattopardismo», di cui pure siamo stati tacciati nel momento in cui si è sostenuto che la sospensione celerebbe la volontà di prorogare i termini, per non realizzare le riforme. Non è così!

Una premessa però è indispensabile. Aderire alle proposte di sospensione dell'entrata  in vigore delle nuove norme sull'ordinamento giudiziario assume un carattere quasi paradossale per chi, svolgendo, tra l'altro, la professione forense, conosce bene il deplorevole stato organizzativo e funzionale della nostra giustizia, segnata da difficoltà, da problemi che, a parte qualche breve periodo, da molto tempo vanno progressivamente aggravandosi.

La situazione è ormai tale che, pochi giorni fa, l'Unione europea è giunta addirittura non soltanto a comunicarci un preavviso di censura, ma anche ad indicarci un termine assai stretto (solamente sei mesi!) per far conoscere provvedimenti diretti, in modo incisivo, ad invertire la tendenza negativa.

Abbiamo, dunque, serissime, convergenti ragioni per mettere in atto, una buona volta, uno sforzo di riflessione e di progettazione che riesca ad avviare concretamente efficaci riforme. E non si può certo escludere che, tra queste, debbano trovare posto anche le innovazioni di carattere ordinamentale.

Tuttavia, non possono aversi dubbi nel prendere posizione contro l'ordinamento giudiziario ostinatamente voluto dal centrodestra; ciò per almeno due ragioni fondamentali.

La prima attiene al quadro generale della nuova normativa che, nel suo insieme, quindi anche al di là dei punti presi di mira, a suo tempo, dal Presidente della Repubblica Ciampi, con il rinvio della legge al Parlamento, si qualifica come espressione di un progetto distante ed antinomico rispetto a quello risultante dalla Costituzione della Repubblica.

La differenza è di quelle che contano, perché il disegno costituzionale della giustizia - nato dalla riflessione critica sulle vicende verificatesi durante il regime fascista - è caratterizzato in senso autenticamente democratico ed è quindi diretto a mettere i giudici nelle condizioni migliori perché possano «dire il giusto», senza alcun indebito condizionamento nei confronti delle persone «modeste» o non abbienti, così come nei confronti delle persone «importanti» o ricche. Centrale e determinante, in questo disegno, è il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, come garante dell'autonomia dei magistrati.

L'ordinamento voluto dal centrodestra va, invece, nella direzione di un'organizzazione piramidale della giustizia, con il contestuale ridimensionamento del ruolo del Consiglio superiore della magistratura; si tratta di mutamenti che hanno significati e finalizzazioni di intuibile carattere e di particolare significato. Sul punto non può non considerarsi il generale dissenso che nei confronti di questo progetto è stato manifestato dal mondo dei giuristi, in modo particolare dai costituzionalisti.

La seconda ragione, fondamentale, dell'opposizione all'«ordinamento Castelli» risiede nel rilievo che, in realtà, le modifiche presentate come dirette - e questo è un punto che ritengo insuperabile - ad assicurare una maggiore efficienza, anche mediante la valorizzazione delle professionalità, avranno effetti del tutto opposti. Il riferimento va, in modo particolare, all'enorme dispersione di tempo e di energie che si verificherebbe, ad esempio, per la progressione in carriera dei magistrati basata sui concorsi: esaminandi ed esaminatori, assorbiti dalla grande quantità di esami che dovrebbero essere sostenuti per il mutamento di qualifiche e di funzioni. Per di più, l'idea che la professionalità debba accertarsi mediante prove di esame di carattere culturale appartiene ad un modo vetusto di considerare i profili professionali e i relativi criteri di valutazione. Ciò che conta, nella resa professionale, non è tanto e soltanto il «sapere», quanto il «saper fare» ed «il fare effettivo», elementi che emergono non dagli esami, ma dall'osservazione della resa quantitativa e qualitativa che ciascun magistrato rivela nell'esercizio delle funzioni. Si dovrebbe sapere che pochi lavori sono così documentati e, quindi, così attendibilmente valutabili come il lavoro dei magistrati.

Non credo che quella «concorsualità permanente», così com'è stata definita, potrebbe essere un sistema che giovi all'efficienza. Di efficienza si è parlato moltissimo;  lo hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, e se ne è parlato in tutti questi anni in cui si è aperto il dibattito sull'ordinamento giudiziario. La soluzione del concorso è però rischiosa, perché mette in circolo una serie di problemi relativi alle commissioni esaminatrici, alla loro formazione ed alla loro estrazione. Inoltre, vi sono una serie di altre fortissime controindicazioni. La logica del concorso finisce per valorizzare talenti extraprofessionali, incentiva il conformismo giudiziario, favorisce la fuga dalle giurisdizioni di merito, per limitarsi ai difetti che più spesso sono rimproverati a quel sistema. A cosa serve concentrare, poi, i talenti solamente nelle giurisdizioni superiori? Servono, piuttosto, alte professionalità spalmate su tutti livelli.

Dico cose note a tutti: la giurisdizione di merito non ha dignità inferiore. Lì sono i giudici che vengono in contatto con le parti e che presiedono alla formazione della prova.

Il sistema basato sui concorsi, inoltre, non valorizza - ed è un peccato - il cammino da tempo intrapreso verso il miglioramento e l'affinamento delle tecniche di valutazione dei magistrati. Si tratta di un cammino al quale si sarebbe dovuto - e si dovrebbe - guardare con grande interesse. Il punto d'arrivo sarebbe una valutazione attenta all'attività dei magistrati «sul campo» e questa rappresenterebbe una soluzione equilibrata: il superamento degli attuali automatismi, senza i pericoli del sistema concorsuale. Un esempio per tutti: si pensi, per i giudici di merito o per i pubblici ministeri, ad una valutazione sulle imputazioni, sul modo con cui viene formulata un'imputazione o come viene scritta una sentenza. Questo è uno dei punti, a mio avviso, emblematici di una possibile riforma.

Vorrei aggiungere un'osservazione perché sono stata sollecitata a ciò dagli interventi che si sono succeduti. La riforma dell'ordinamento giudiziario è una riforma alla quale teniamo tutti. L'ordinamento giudiziario risale al 1941 ed è precedente alla Costituzione repubblicana.

Si deve dare atto al ministro Castelli che a quella riforma occorre riconoscere almeno un merito: quello di aver selezionato bene gli aspetti da ripensare. Non c'è profilo tra quelli toccati dalla proposta di riforma, infatti, che non fosse da tempo segnalato come bisognoso di una modernizzazione, di un adeguamento ai tempi e ai riti processuali che mutano. Ciò che pecca è stato - ed è - il radicalismo dei rimedi.

Allora, sinceramente, non riesco a capire l'allarmismo dei colleghi di opposizione alla Camera, dopo che al Senato si era ottenuto un qualche segnale di distensione. Il ministro della giustizia Mastella ha avanzato una proposta assolutamente plausibile, che accontenta tra l'altro le istanze degli avvocati - che abbiamo ascoltato pochi giorni fa - e quelle dei magistrati. In sostanza, egli propone in maniera pragmatica e concreta di sospendere per nove mesi la riforma dell'ordinamento giudiziario nelle parti che sono più delicate (accesso alla magistratura; progressione in carriera; illeciti disciplinari).

Credo che bisogna riconoscere al ministro di aver avuto coraggio quando ha detto che assieme - e sottolineo assieme - maggioranza e opposizione dovranno lavorare sullo stesso telaio istituzionale della giustizia, per individuare i criteri orientativi del nuovo ordinamento giudiziario; ritengo si tratti di una soluzione di grande saggezza e modernità.

Poche parole prima della conclusione: l'ordinamento giudiziario nella passata legislatura è diventato un ibrido senza colore e senza faccia. Nato in un modo, poi, con vari aggiustamenti (ricordiamo tutti il maxiemendamento Bobbio), cambia aspetto, si rimodifica e diventa un'altra cosa. Credo che una riforma così importante come quella dell'ordinamento giudiziario, che viene ad incidere sul nervo più delicato della giustizia per i cittadini, debba essere non solo ponderata, ma anche condivisa. Il momento storico della precedente legislatura, caratterizzato troppo spesso dal «muro contro muro» non è stato il momento ideale per le  stagioni delle riforme. Riforme ponderate come quelle dei codici - del codice penale e del codice di procedura penale - e dell'ordinamento giudiziario abbisognano di serenità e non di «vendette», in quanto nessuno cerca vendetta. L'obiettivo che si dovrebbe perseguire è che la giustizia venga veramente esercitata a tutela di tutti i cittadini, sia quelli deboli sia anche quelli meno deboli.

Affronterò - e rapidamente giungo alle conclusioni - l'altro argomento che è stato, a mio modesto avviso, utilizzato forse ad arte dai colleghi di opposizione nella nostra Commissione per impedire che la riforma dell'ordinamento giudiziario sia sospesa. Alcuni nostri colleghi, nella riunione svoltasi in Commissione giustizia il 18 ottobre scorso, hanno sollevato la questione del contrasto tra il secondo comma dell'articolo 24, così come modificato dal disegno di legge approvato dal Senato, e il primo comma del medesimo articolo. Si è sostenuto che la contraddizione derivante dall'applicazione delle regole processuali penali in un giudizio sottoposto alla cognizione delle sezioni unite civili della Cassazione potrebbe essere risolta solamente mediante l'approvazione di un emendamento che, modificando in parte qua l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, stabilisca l'applicabilità ai procedimenti de quibus delle norme del codice di procedura civile.

In realtà, il conflitto tra il primo e il secondo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo è solo apparente e può essere agevolmente risolto in via interpretativa. Il citato articolo 24, comma 1, del provvedimento in questione fa infatti espresso riferimento ai termini ed alle forme della proposizione del ricorso e si limita, dunque, a richiamare le sole norme del codice di procedura penale che regolano la fase introduttiva del giudizio di Cassazione. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 585 del codice di procedura penale, che disciplina i termini per l'impugnazione della sentenza, o all'articolo 606 del medesimo codice, che regola i motivi di impugnazione.

Al riguardo, richiamo la disciplina dei motivi di ricorso per Cassazione - contemplata, rispettivamente, nel codice di procedura penale, all'articolo 606, e nel codice di procedura civile, all'articolo 360 - che tende sostanzialmente a coincidere, anche alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale sui motivi di impugnazione, riducendo, di fatto, le differenze che derivano dall'applicazione dell'uno o dell'altro rito.

Quanto alla disciplina delle restanti fasi del giudizio di Cassazione, in particolare, quelle del giudizio e della decisione - si tratta di un punto che mi preme sottolineare -, troveranno applicazione le corrispondenti norme contenute nel codice di procedura civile, sulla base dell'assorbente rilievo che la natura dell'organo decidente (nel caso di specie, le sezioni unite civili della Corte di cassazione) determina il rito applicabile alle controversie sottoposte alla sua cognizione.

Eventuali differenze rispetto alla corrispondente disciplina processualpenalistica (si pensi, ad esempio, alla previsione della lettura del dispositivo in udienza, contemplata dall'articolo 615 del codice di procedura penale, ma non prevista nel rito civile) non incidono, in alcun modo, sulla piena attuazione del diritto di difesa dell'incolpato.

Per tutti questi motivi, sostengo fermamente l'importanza di disporre la «sospensione» di questo decreto di delega, affinché la tanto auspicata riforma dell'ordinamento giudiziario - parliamo di una normativa risalente al 1941! - possa essere condivisa «effettivamente» da tutti i soggetti che vivono nel pianeta giustizia - avvocati, magistrati, operatori e cittadini - per l'affermazione di una giustizia con la «G» maiuscola (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, L'Ulivo e Italia dei Valori - Congratulazioni)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualcuno ha affermato (se ricordo bene, si tratta di  Benjamin Constant) che la giustizia non è scesa dal cielo, ma è opera degli uomini e porta l'impronta delle loro imperfezioni, delle loro debolezze e delle loro perversità. Quasi come dire che tutti invocano giustizia, ma ognuno la vuole a modo suo!

Ora, se è comprensibile che il personale concetto di giustizia corrisponda alla propria visione della società, dobbiamo necessariamente cercare un punto di incontro tra le opposte visioni, stando attenti, ovviamente, a che le questioni di giustizia non diventino un coacervo di compromessi e vengano vissute, come è avvenuto anche nel corso del dibattito svolto presso il Senato, essenzialmente come un problema di rapporti tra i poteri dello Stato.

Mi auguro, pertanto, che il dibattito che avrà luogo in questa Assemblea si ispiri ai doveri che tutti abbiamo nei confronti dei cittadini che ci hanno eletto, i quali si aspettano da noi un atto di responsabilità che vada oltre le diverse parti politiche o il proprio sentire e sia altresì espressione di attenzione verso l'interesse generale, di senso dello Stato e di lealtà alle istituzioni.

Noi, infatti, dobbiamo puntare ad una costruzione della giustizia che risponda ad una concezione che, in tutti questi anni, si è andata perdendo rispetto alla Costituzione della Repubblica, travisata dalle esigenze di comodo di alcuni gruppi presenti sia nel mondo politico, sia in quello giudiziario. Si tratta di una costruzione che deve partire dalla giustizia intesa come servizio pubblico essenziale per la collettività e che come tale deve essere amministrata.

Se, come è scritto a grandi lettere in bella vista in tutti i tribunali e come ha ricordato testé l'onorevole Balducci, la legge è uguale per tutti, è anche vero ormai che non tutti sono uguali di fronte alla legge, perché si è persa quella legalità che è sinonimo di affidabilità, credibilità e responsabilità, portando il nostro sistema giudiziario al limite del collasso, con una contrapposizione forzata e forzosa tra poteri dello Stato che la Costituzione ha voluto tenere separati.

Lo Stato di diritto ci ha insegnato che la giustizia è conformità alla legge. Giustizia, quindi, è fatta quando si rispetta la legge, facendo coincidere giustizia e legalità. Legalità vuole che i cittadini sappiano bene cosa è lecito e cosa non lo è e che vi sia la certezza che, se esistono certe norme, esse vengano applicate nella giusta misura, a prescindere da dove e da chi vengono applicate. È questo ciò cui propendevano i nostri costituenti quando hanno scritto la Carta costituzionale: l'esistenza di norme precise e stabili che pongano i rapporti giuridici fuori da ingerenze meta o extra giuridiche e che da quelle norme emerga con chiarezza ciò che è giusto e ciò che non lo è, almeno in un determinato contesto sociale e in un certo periodo storico.

Se partiamo da queste considerazioni, possiamo affermare con soddisfazione che con la riforma Castelli ci siamo messi sulla buona strada, su cui dobbiamo proseguire partendo dalla prova di saggezza che, obiettivamente, questa pur rissosa e conflittuale maggioranza ha dato accettando l'idea (concretatasi nel testo approvato con ampia condivisione, anche se faticosamente, come ha ricordato il sottosegretario Scotti, al Senato) di limitare l'intervento innovatore alla sospensione del decreto legislativo n. 160, apportando alcune modifiche ai decreti legislativi n. 106 e n. 109 del 2006, senza quindi stravolgere la riforma nel suo impianto generale, come pure sembrava avesse intenzione di fare e come ha testé ricordato il relatore Palomba.

Dato doverosamente atto di questo, dobbiamo chiederci perché si vuole la sospensione. Se andiamo oltre le giustificazioni formali contenute nella relazione di accompagnamento al disegno di legge proposto dal Governo e che si riferivano all'esigenza di procedere prima alla elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura, affinché esso potesse procedere all'attuazione dei decreti nel pieno dei suoi poteri, esigenza venuta meno con l'elezione nello scorso luglio, si intravede comunque nel fondo l'ostinata volontà politica della maggioranza di colpire al cuore la riforma Berlusconi.

Per fortuna, il ministro Mastella e il sottosegretario Scotti hanno fatto il possibile per trovare una convergenza tra le rispettive posizioni, raggiungendo un accordo con l'opposizione e lasciando intatto l'impianto della riforma, attuando degli aggiustamenti e, devo dire, anche dei miglioramenti rispetto a quanto di buono era stato fatto dall'ampia maggioranza politica che l'ha approvata nella passata legislatura con il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 12,30)

GIANCARLO LAURINI. Sono personalmente convinto che la separazione delle funzioni, su cui non siamo ancora riusciti a trovare un accordo e, di qui, la sospensione fino al 31 luglio 2007 del decreto legislativo n. 160, non solo porterà maggiore credibilità al sistema, ma costituirà anche un significativo passo in avanti verso quella legalità che oggi stenta a farsi sentire e che i cittadini reclamano a gran voce, anche come indispensabile premessa e supporto della sicurezza.

Quindi, è veramente un peccato che si sia perduta questa occasione per evitare, anche per questo decreto, una moratoria che, come ha lamentato l'onorevole Bongiorno, temo, nonostante le affermazioni di consenso e di buona volontà di larghe fasce della maggioranza e della stessa parte più consapevole del Governo - mi riferisco evidentemente al dicastero di via Arenula -, potrebbe essere foriera di soluzioni pasticciate e inadeguate a risolvere con chiarezza e precisione, una volta per tutte, un problema di fondo del nostro sistema giudiziario.

A conclusione di questo mio intervento, che ho volutamente mantenuto, per lo spirito costruttivo che lo anima, su linee generali, non posso esimermi da un riferimento preciso ad un aspetto del disegno di legge sottoposto al nostro esame, sul quale già si sono soffermati altri colleghi. Mi riferisco alla lettera o), comma 3, dell'articolo 1, nella quale si prevede che i ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del CSM debbano essere presentati alle sezioni unite civili della Cassazione.

È una modifica importante e significativa che, come è stato detto, doveva però necessariamente recare con sé la modifica del primo comma dello stesso articolo 24 che, quanto al rito processuale da utilizzare, rinvia al codice di procedura penale.

Si tratta di un palmare errore - come è stato sottolineato da tutti -, di una svista dovuta alla fretta e all'evidente atmosfera convulsa nella quale il testo trasmessoci è stato redatto. È un errore meramente tecnico, che può creare incertezze e problemi seri, al di là delle affermazioni svolte in questa sede e in Commissione.

Si tratta di problemi seri e delicati nella fase applicativa, di cui si è molto discusso mercoledì scorso in Commissione giustizia nell'ambito di un dibattito che ha messo in luce macroscopiche contraddizioni fra esponenti dei gruppi della stessa maggioranza, che hanno cercato invano di minimizzare tale errore. Taluni hanno affermato che si trattava di scelta precisa e non di errore, altri hanno sostenuto che nella pratica i giudici utilizzeranno comunque il rito civile in via interpretativa, altri ancora che si potrà porre rimedio a tale errore successivamente.

Si sono prospettate, così, interpretazioni talvolta stravaganti, con argomenti spesso in contrasto non solo con la sensibilità dei giuristi, ma anche con il buon senso comune, al punto che qualcuno della stessa maggioranza ha sentito il bisogno di richiamare i colleghi al senso di autonomia e responsabilità, che devono prevalere sui diktat di partito. Ciò è avvenuto stigmatizzando un ingiustificato atteggiamento di rifiuto di qualsiasi intervento riparatore. Mi riferisco a quell'intervento proposto con un emendamento presentato da Forza Italia e sottoscritto da tutti i gruppi della Casa delle libertà che prevedeva semplicemente la sostituzione del riferimento al codice di procedura penale con quello al codice di procedura civile.

Malauguratamente, il muro innalzato dalla maggioranza ha impedito qualunque  miglioramento del testo, anche quando si trattava di proposte squisitamente tecniche per il cui accoglimento i gruppi di opposizione avevano dato la disponibilità a rinunciare alla stragrande maggioranza degli emendamenti proposti.

Di fronte a questo atteggiamento, che si spiega soltanto con la preoccupazione di condurre immediatamente e comunque in porto un provvedimento particolarmente gradito a impazienti beneficiari, ai gruppi della Casa delle libertà non è rimasta altra scelta, dopo la bocciatura di quell'emendamento in Commissione, che abbandonare i lavori.

Signor Presidente, siamo giunti ad un passaggio importante della nostra attività legislativa, nella quale la dignità di questa Camera - come ha ricordato l'onorevole Pecorella - non può scadere fino al punto da farle approvare ad ogni costo un provvedimento che l'altro ramo del Parlamento ci ha trasmesso anche riconoscendo l'errore tecnico-giuridico in cui era incorso, come emerge da una lettera che il Presidente del Senato risulta avere inviato, di cui non ci è stata data notizia in Commissione e di cui abbiamo invano chiesto l'acquisizione agli atti.

Mi auguro che questa Assemblea - melius re perpensa - voglia porvi rimedio, approvando la modifica richiesta e tranquillizzando la maggioranza in ordine al fatto che al Senato il provvedimento sarà definitivamente e rapidamente approvato senza ulteriori intoppi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Capotosti. Ne ha facoltà.

GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, ancora una volta, oggi, potremo discutere di analisi politica, almeno dal mio modesto punto di vista. In effetti, nella scorsa legislatura, forse anche in qualcuna precedente, abbiamo vissuto un fenomeno continuo di lacerazione del paese, un fenomeno di gestione pregiudiziale, di corporativismo e di gestione di un interesse garantito più di tutti gli altri; un fenomeno, in buona sostanza, di gestione non politica. In effetti, una legge fatta per uno contro gli altri non può nemmeno definirsi tale, in quanto - come è noto - la legge ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza e dovrebbe perseguire l'interesse comune.

Allora, noi oggi possiamo tornare a servire il paese, cioè a parlare di politica.

Vale a dire, a fare sintesi di tanti interessi diffusi, diversi, singolari, com'è nostro dovere, componendoli in un quadro di interesse comune, certamente secondo le diverse sensibilità che ci ispirano, concorrendo quindi realmente a quel progresso economico e sociale della nazione, a cui la Costituzione ci chiama come forze politiche.

Sembrerebbe quindi oggi che la parabola berlusconiana volga al termine e che possa nuovamente parlarsi di unità politica, cioè di partiti di ispirazione ideale e non più ideologica, che attuano un programma e che in quanto democratici tendono al libero scambio di uomini e di idee, realizzando appunto l'interesse comune. In questo quadro, può agevolmente leggersi un provvedimento di sospensione, necessitato dalla riaffermazione del quadro politico al quale ho fatto cenno. Questa sospensione non vuole dire: cancelliamo tutto quanto fatto precedentemente, perché forse in alcune parti fatto solo a vantaggio di uno contro tutti gli altri. Piuttosto dice: adesso che non ci sono più le condizioni storiche perché sia fatto uno contro tutti, cominciamo a ragionare per fare qualcosa che serva realmente al paese. Cominciamo a ragionare per realizzare una riforma dell'ordinamento giudiziario, che dia risposta alla domanda di giustizia latente, ferma (ed ipersanzionata da svariati organi comunitari), che, com'è noto, affligge la giustizia italiana. Questo lo possiamo fare partendo da una sospensione, perché si tratta di uno dei tre poteri fondamentali dello Stato: un potere costituzionalmente previsto, un potere libero e indipendente, un potere raccordato agli altri due da quel Quirinale, a cui qualcuno prima tentava di tirare addirittura la giacca!

Dunque, penso che la reale portata di questo provvedimento stia nel vedere che  finalmente si torna nuovamente al centro e si apre una discussione; ciò tenuto conto che i canoni di quella discussione potranno solo essere quelli dell'interesse comune e del servizio ai cittadini. Certamente, anche noi vorremo poi un giudice terzo e imparziale. Certamente, anche noi vorremo una progressione della carriera meritocratica. Certamente, anche noi vorremo l'affermazione di un principio di responsabilità effettivo e forse potremmo sottolineare che in Costituzione è scritto che il giudice è soggetto solo alle leggi: non tutti i magistrati, ma il magistrato che giudica (appunto il giudice).

Tuttavia, questo è un capitolo che appartiene ad un'epoca a venire, alla quale quindi guardiamo con speranza e con fiducia, pensando che il richiamo all'ubi consistam, cioè allo stare tutti insieme tenuto conto delle rispettive estrazioni, lavorando a un progetto che finalmente possa dare una risposta concreta al paese, sia il nostro reale obiettivo. Per questo non posso che considerare con forte perplessità alcuni interventi che mi hanno preceduto, relativamente a chi parla della ragione e del torto, un tema antico e difficile: noi non abbiamo sbagliato!; noi abbiamo ragione e il torto è tutto vostro!. Ecco, io a tratti invidio chi ha queste convinzioni. D'altro canto, forse ne ho timore. Essendo un democratico di ispirazione cristiana, ricordo che San Paolo scrive che la stoltezza è un peccato. Probabilmente, alcune pulsioni di dabbenaggine politica è bene che non entrino a far parte del dibattito, perché non costituiscono elemento di dibattito, bensì sono un qualcosa che sta al di fuori.

In questo quadro, va pure sottolineato - questo lo voglio dire a chi parlava dello strapotere dei giudici - che l'indulto, tra le tante sue peculiarità, è anche e soprattutto in sede politica l'affermazione di un principio, cioè che un certo giustizialismo è finito, perché appunto c'è una separazione dei poteri e c'è una struttura di raccordo, rappresentata dal Presidente della Repubblica.

Pertanto, saluto positivamente questo provvedimento. Mi rendo conto che vi sono singolarità e aporie tecniche - ne prendo atto - e le voglio considerare uno stimolo ulteriore. Poiché questo provvedimento sarà efficace fino al luglio 2007, anche per le suddette aporie tecniche, entro tale data il Parlamento si sarà pronunciato compiutamente su un provvedimento che non sarà più, come quello di oggi, di attesa, di ricognizione e di apertura di confronto, ma che sarà la risposta effettiva a quella domanda di giustizia latente che ci deve assillare quotidianamente. I problemi sono molti - come è noto - ed è tempo finalmente di risolverli.

Tornando al tema della ragione e del torto e della sospensione del percorso che ci porterà da ora al luglio 2007, mi viene da pensare ad un grande statista che sedeva in quest'aula e si chiamava Alcide De Gasperi il quale sovente diceva: non è tanto importante avere ragione oggi, quanto e piuttosto non avere torto domani.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo anch'io, come già hanno fatto diversi colleghi dell'opposizione, per fare chiarezza su un vizio iniziale che ha condizionato fortemente i lavori della nostra Commissione giustizia in merito all'analisi di questo provvedimento importante che va ad incidere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Troppe volte in Commissione, ed anche in quest'aula dal relatore, abbiamo sentito il richiamo all'atteggiamento incomprensibile dell'opposizione che faceva rilievi e voleva intervenire. Si trattava di appunti sicuramente non ostruzionistici ma di merito: tutte le volte ci veniva opposto il riferimento all'accordo fatto al Senato per cui il testo in discussione non doveva essere toccato perché era, appunto, il frutto del suddetto fantomatico accordo politico.

Si è già detto dell'inesattezza di quanto si è voluto dichiarare in più sedi, e dunque vorrei richiamare l'iter di questo provvedimento al Senato ed anche l'iter di tutta la riforma.

Nella passata legislatura abbiamo approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario con cinque passaggi parlamentari; addirittura vi è stato un rinvio del Presidente della Repubblica. Abbiamo assistito a due scioperi degli avvocati penalisti ed a quattro scioperi dell'Associazione nazionale magistrati che protestavano per due ragioni diverse. L'Associazione nazionale magistrati era contraria alla separazione delle funzioni; gli avvocati penalisti - li ho sentiti poco citare in quest'aula - invece ci chiedevano di avere più coraggio e di andare nella direzione della separazione delle carriere. Comunque, siamo riusciti, senza alcuna pretesa di essere dalla parte della ragione - lo dico all'onorevole Capotosti - ad approvare un'importante riforma. La riforma sicuramente non è la migliore, ma è la migliore delle riforme possibili. In ogni caso, la ritenevamo una riforma perfettibile in sede di decreti attuativi ed in sede di verifica della riforma stessa.

Abbiamo agito con questo spirito, togliendo dal cassetto in cui l'avevano tenuta i ministri precedenti una riforma che chiedeva di essere portata avanti e discussa non nelle sedi delle assemblee dei magistrati o dell'organo di autogoverno della magistratura, ma nella sede opportuna: il Parlamento, le aule di Senato e Camera. Mai abbiamo agito, come ho sentito dire da qualcuno in quest'aula, con spirito di vendetta. Avevamo un unico obiettivo: quello di riformare la giustizia e dare un servizio migliore ai cittadini anche partendo dal cambiamento della base di tutte le riforme, cioè la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Quindi, nessuno spirito di vendetta. Questa non è una riforma contro qualcuno, in particolare contro la magistratura. Certo, è una riforma che incide anche sulla magistratura, ma questo è giocoforza e forse il nostro agire da qualcuno è stato interpretato come l'intenzione di toccare privilegi acquisiti che dovevano rimanere immutati e immutabili per sempre. Addirittura, si sarebbe dovuti rimanere fermi ad una legge del 1941, antecedente alla nostra Costituzione.

Comunque, la riforma l'abbiamo realizzata con umiltà e sulla base di un confronto parlamentare. Da parte nostra vi era disponibilità a discutere, ma da parte dell'opposizione non vi è stata mai la volontà di entrare nel merito delle questioni, di trovare un accordo. Si diceva sempre e pretestuosamente «no» al confronto, «no» al dialogo! Troppe volte, anziché discutere in quest'aula al di là delle ideologie, si preferiva essere presenti alle assemblee sindacali dei magistrati per rivendicare le loro posizioni. E questo era l'atteggiamento che ci attendevamo da parte dell'Unione una volta vinte le elezioni. Pensavamo che sareste andati avanti nel vostro progetto di smantellamento della riforma dell'ordinamento giudiziario. Tuttavia, ci siamo resi conto che il vostro atteggiamento è stato diverso; infatti il ministro Mastella si è presentato al Senato con la volontà di sospendere i tre decreti, dei quali in realtà ne è stato sospeso solo uno - il cuore della riforma -, mentre sugli altri due si sono trovati alcuni punti di incontro.

Dunque, non vi è stato un accordo politico, ma vi è stato finalmente l'abbandono - grazie anche alla ragionevolezza del ministro - dello steccato ideologico, rinunciando ad agitare in aula il parere del 22 giugno 2006 del Consiglio superiore della magistratura, secondo il quale la riforma dell'ordinamento giudiziario realizzata dalla Casa delle libertà è una schifezza e, pertanto, deve essere bloccata prima che produca chissà quali nefandezze.

Mi sembra che questo atteggiamento alla fine non sia prevalso nell'aula del Senato - non so se i numeri un po' risicati abbiano avuto un certo peso in ordine a questo ravvedimento operoso -, che su alcuni punti si sia trovato un certo accordo e che il Parlamento sia ritornato ad essere l'organo sovrano per affrontare tali questioni.

Infatti, la magistratura è indipendente e autonoma - noi, con la riforma, non abbiamo mai pensato di incidere su questi principi riconosciuti alla magistratura dalla nostra Costituzione -, ma rivendichiamo,  come Parlamento, anche la nostra autonomia e indipendenza nel legiferare senza i condizionamenti esistenti all'esterno delle aule parlamentari da parte dell'Associazione nazionale magistrati e del Consiglio superiore della magistratura, che troppe volte vuole assomigliare ad un surrogato del Parlamento piuttosto che all'organo di autogoverno dei magistrati.

Allora, quella che era la cattiva riforma, che chissà quali disastri avrebbe dovuto produrre, per quanto riguarda i decreti relativi alla riorganizzazione delle procure e alla tipizzazione degli illeciti disciplinari, ha subito ben poche modifiche, essendone rimasta inalterata la ratio. Abbiamo sentito colleghi dell'attuale maggioranza riconoscere l'importanza di aver finalmente tipizzato gli illeciti disciplinari, a tutela dei cittadini, ma anche a tutela degli stessi magistrati, al fine di sottrarli all'eccessiva discrezionalità della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Tuttavia, ritengo ci si debba interrogare anche su un'altra questione fondamentale: l'autoreferenzialità della magistratura.

Noi abbiamo scritto quello che potrebbe essere un codice degli illeciti; finalmente, abbiamo dato oggettività laddove prima non vi era, però, comunque, controllore e controllato coincidono e su tutto questo dovremmo interrogarci.

Dovremmo forse anche pensare ad una riforma della nostra Costituzione che vada in tale direzione. È questo che ci chiedono anche i cittadini, i quali tante volte si scontrano con la magistratura e vorrebbero vi fosse la possibilità, anche per i magistrati, di venire giudicati da un organo terzo e imparziale, a garanzia di tutti, magistrati stessi e cittadini.

Quindi, questo è un tema che dovrà essere ripreso anche per quanto riguarda il discorso della valutazione dei magistrati.

A tal proposito, veniamo alla sospensione di quello che era il cuore della riforma. Ho sentito dire che con la separazione delle funzioni noi vorremmo mettere il guinzaglio ai magistrati, minare la loro indipendenza: ma come si fa, ancora oggi, a sostenere concetti come questi? Siamo indietro! Dobbiamo andare anche al di là della separazione delle funzioni. Bisognerebbe avere il coraggio di parlare di separazione delle carriere e questo la magistratura lo deve iniziare a capire e a comprendere: deve fare anch'essa un'operazione di autocritica se vuole dare un immagine di sé che la rappresenti effettivamente come organo imparziale e super partes.

Non si può parlare di attuazione dell'articolo 111, del giusto processo, di assoluta parità tra accusa e difesa se, praticamente, pubblico ministero e giudice, magistratura inquirente e giudicante sono ancora interscambiabili, rappresentando la stessa cosa. Questi sono principi di equità e giustizia: non si mina assolutamente l'indipendenza della magistratura!

È un fatto che rivendichiamo con coraggio. Noi non siamo contro i giudici, che svolgono il loro mestiere egregiamente, spesso, magari in condizioni difficili, critiche. Però, siamo anche per sanzionare o per evitare che magari coloro che non svolgono al meglio i loro compiti abbiano degli avanzamenti di carriera. Siamo anche per sanzionare coloro che - ne abbiamo discusso in Commissione giustizia - dimenticandosi di depositare una sentenza per ben due anni, consentiranno all'ergastolano di tornare in libertà: non vogliamo che ciò avvenga!

Per questo, abbiamo portato avanti la discussione e inteso iniziare a confrontarci con una riforma importante. Ci dispiace che la magistratura sia stata, tante volte, così sollecita a criticare, a commentare i provvedimenti legislativi. Lo abbiamo visto tante volte nella passata legislatura.

Il clima di scontro non l'ha creato questo Parlamento né, tanto meno, il ministro Castelli: si respirava, era impalpabile. Si difendevano prerogative che assomigliano - perché sono anacronistiche - a dei privilegi. Quando la magistratura si arrocca nella difesa di queste prerogative, che dai cittadini vengono viste come dei privilegi, si avvicina più ad una casta che non ad un potere dello Stato.

Vediamo con grande disappunto la mancanza di coraggio di questa maggioranza  a confrontarsi anche sul tema della separazione delle funzioni e su quello di come valutare meritocraticamente i magistrati.

Certamente, anche in questo caso, si parlava di abrogazione, mentre adesso si parla di sospensione. Avremmo preferito confrontarci, vedere un progetto. Abbiamo sentito oggi il rappresentante del Governo affermare che si sta pensando a principi con cui si possa effettivamente valutare la preparazione dei magistrati, la loro qualificazione professionale, la loro efficacia ed efficienza: avremmo voluto vedere come intendete realizzare tutto ciò!

Il concorso non va bene (si è parlato tante volte di «concorsificio»)? Noi avevamo trovato uno strumento su cui si poteva discutere per cercare di modificarlo ma, senza meno, non possiamo andare avanti con un sistema di progressione in carriera come quello che attualmente si verifica.

Del resto, ci avete dato la vostra disponibilità, affermando di essere d'accordo e pronti a ragionare per introdurre il criterio meritocratico. Nel disegno di legge finanziaria avevate anche introdotto una norma che sembrava andare in questa direzione ma, adesso, mi sembra che la vogliate sopprimere. Volete sopprimere l'articolo 64, che bloccava gli avanzamenti unicamente vincolati al criterio dell'anzianità.

Mi sembrava, quella, una norma corretta. Avevate anche scritto che, in attesa di ridefinire la carriera dei magistrati su principi meritocratici, intanto si sarebbe bloccato del 50 per cento lo scatto automatico delle indennità: mi sembra che abbiate fatto marcia indietro. Questa marcia indietro, questo volerla sospendere con lo spettro del 28 ottobre - che, poi, è un finto spettro perché, comunque, come è stato detto, i magistrati avranno già scelto la funzione - ci dimostra che, forse, non siete così liberi nel legiferare. Certo, mi aspettavo un atteggiamento di maggior chiusura, che, forse, non c'è stata perché vi state rendendo conto che avreste mantenuto una posizione impopolare nel paese e tra i cittadini. Con questa legge finanziaria state perdendo consensi, a meno che non la stravolgiate. Sicuramente, se sosterrete le posizioni sindacali di alcuni magistrati, perderete ulteriormente consenso, dopo la legge sull'indulto, anche per quanto riguarda la giustizia.

Non volevo toccare il tema dell'indulto perché non riguarda la nostra discussione, però le sollecitazioni sono tante. Volevo rispondere all'onorevole Capotosti, il quale dice che l'indulto è il superamento del giustizialismo: è un concetto veramente innovativo, del quale prendo atto, ma mi piacerebbe confrontarmi con lui su cosa intenda. Ritengo che l'indulto sia stato, purtroppo, un'enorme «schifezza», una resa dello Stato, che non ha avuto solo l'effetto di svuotare i nostri penitenziari, aldilà poi delle effettive aspettative - sono usciti oltre 20 mila detenuti, il tasso di recidiva è in continuo aumento, comunque ne abbiamo già parlato tante volte -, ma anche di incidere su molti procedimenti in corso e su quelli che si apriranno in futuro.

Allora, mi ricollego all'indulto e all'obbligatorietà dell'azione penale perché ho sentito le parole dell'onorevole Forgione. L'obbligatorietà dell'azione penale non è un dogma, onorevole Forgione, ma, siamo d'accordo, un principio fondamentale della nostra Costituzione. Tuttavia, oggi, nonostante ci sia l'obbligatorietà dell'azione penale, nonostante non tutti i reati vengano perseguiti, delle scelte, comunque, vengono operate e tali scelte vengono fatte tante volte dai magistrati, che magari lasciano nel cassetto un'inchiesta perché poco popolare e spettacolare, e ne portano avanti delle altre. Poi, entrano in gioco il meccanismo della prescrizione ed una scelta discrezionale della magistratura, a cui anche noi con questo ordinamento giudiziario abbiano cercato di porre rimedio, attribuendo la titolarità dell'azione penale al procuratore capo, che - prima si è parlato della delega - adesso l'assegna ai sostituti, indicando dei criteri. Abbiamo cercato di dare uniformità fra le varie procure per realizzare il principio secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma anche il principio che  tutti i reati dovrebbero essere perseguiti - o, almeno, quelli ritenuti più offensivi - allo stesso modo e uniformemente in tutte le procure d'Italia, evitando che in una procura si adotti una linea e in un'altra, invece, una linea diversa perché ciò fa più comodo e conviene.

Tornando al tema dell'ordinamento giudiziario, riteniamo che, purtroppo, si sia persa l'occasione di poterci confrontare. Si è fissato un rinvio al luglio 2007 e non so cosa succederà in questi mesi. Non so se, effettivamente, riusciremo con serenità - magari anche con scontri, reciproche posizioni diverse e distanti, che possono trovare, comunque, dei punti di incontro - ad incidere su questa parte dell'ordinamento giudiziario, che comunque è fondamentale per consegnare al paese una riforma della giustizia che investa anche la magistratura e che la trasformi, la renda più professionale, più preparata, più vicina ai cittadini e che li garantisca maggiormente per quanto riguarda i concetti, questi sì fondamentali, della terzietà e dell'imparzialità.

Speriamo di poterne discutere, di trovare anche nell'aspetto più delicato e fondamentale un punto di incontro e non faremo mancare - come abbiamo fatto anche quando eravamo nella maggioranza, nonostante i toni aspri, tante volte ingiustificati e immotivati se non dall'ideologia, dal dover pagare il dazio a qualcuno - la nostra collaborazione.

Restiamo però scettici circa la possibilità di andare effettivamente in questa direzione, perché purtroppo, quando si parla di riforma della giustizia, quando si toccano riforme che riguardano la magistratura, le resistenze sono tante. In questi cinque anni lo abbiamo visto e non pensiamo che in pochi mesi vi possano essere dei cambiamenti o degli atteggiamenti diversi da parte di chi, appunto, invece di accettare serenamente e costruttivamente il dibattito, presentando anche delle proposte al Parlamento, minaccia lo sciopero o atteggiamenti che possono essere addirittura considerati molto simili, quando provengono da un potere dello Stato, ad atteggiamenti eversivi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pisicchio. Ne ha facoltà.

PINO PISICCHIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, io non so quale reale percezione abbia la pubblica opinione più larga delle tecnicalità e dei meccanismi che presiedono nel nostro paese alla organizzazione della giustizia. So però che, interrogati da istituti di ricerca demoscopica sul livello di fiducia nella giustizia, gli italiani che hanno dichiarato di considerarla efficiente ed affidabile sono stati solo trenta su cento.

È forse da questo dato così poco confortante che deve partire la nostra riflessione attorno al provvedimento in esame oggi, cercando nella misura possibile di mettere la giusta distanza tra il soppesamento dei problemi evocati dalla riforma dell'ordinamento giudiziario realizzata nella passata legislatura e le pregiudizialità ideologiche legate alla militanza di ognuno di noi in un'area o nell'altra della dialettica parlamentare, perché la giustizia, è stato ricordato, non è materia riducibile a visioni politiche di parte: la giustizia è la regola del gioco, cui siamo obbligati tutti. La regola che misura la nostra libertà, la nostra eguaglianza, il nostro tasso di civiltà nel consorzio delle nazioni; un consorzio che prende anche forme istituzionali cui ci obblighiamo come nazione e come Stato e che ci mette in mora per inadempimenti di ormai antica data.

È di questi giorni l'ennesimo forte richiamo del Consiglio d'Europa al sistema giustizia italiano per le sue gravi carenze strutturali e per l'interminabile lentezza del suo processo, lentezza che mette in discussione la ragione stessa della funzione giurisdizionale. Qual è infatti il compito della giustizia, se non quello di risolvere le controversie secondo la legge con modi e tempi adeguati? Se la giustizia è lenta, anche la sua più perfetta esecuzione finirà con l'essere un atto inadeguato o, addirittura, iniquo. È dunque da queste concretissime situazioni che dovrà prendere le mosse la nostra riflessione sull'ordinamento  giudiziario e sulle sue linee di riforma.

Nel corso dell'appassionato e civilissimo dibattito che abbiamo tenuto in Commissione giustizia, confortato da una serie di audizioni con i soggetti esponenziali dell'ordinamento giudiziario - dibattito per cui desidero quest'oggi esprimere la mia gratitudine ai colleghi parlamentari di opposizione e di maggioranza, perché hanno saputo animarlo con competenza, pacatezza e profondità di argomentazioni -, io ho scelto di evitare interventi di merito. Non è stata soltanto una scelta di ossequio al mio ruolo istituzionale e di garanzia, cui non intenderò mai venir meno nel corso del mandato che mi è stato affidato, ma anche l'esito del convincimento che per questa delicatissima e fondamentale materia occorra ricercare un metodo nuovo di confronto che includa anche altri interlocutori.

Vorrei dire ai miei colleghi dell'odierna opposizione - e lo faccio con grande serenità - che io non appartengo alla categoria dei politici che ritengono doveroso onorare il proprio ruolo nella maggioranza contestando l'azione dell'opposizione «a prescindere», e viceversa. La riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella passata legislatura conteneva, a misura della mia sensibilità politica, momenti innovativi interessanti. Penso, in particolare, ai profili legati alla formazione dei magistrati, all'individuazione di una responsabilità certa in sede gerarchica, ad una separazione delle funzioni: profili su cui sarebbe stato possibile trovare disponibilità dialogica.

Ma quella riforma aveva un vizio d'origine: era stata l'esito di una prova muscolare di una maggioranza parlamentare numericamente importante inaudita altera parte. I numeri fecero premio su tutto, generando anche la percezione, nel paese, che la riforma fosse stata allestita «contro» e non «per». Io credo che questo fatto genetico, assai più delle prove di insufficienza offerte da alcuni decreti attuativi della riforma, debba rappresentare, oggi, la ragione di un ripensamento, di una presa di distanza dalla logica della maggioranza numerica, per ripristinare un itinerario di lavoro capace di collocare al centro la logica del lavoro condiviso: colleghi, nella democrazia parlamentare si deve certamente giungere al confronto tra maggioranza ed opposizioni, ma all'interno di un processo dialettico che porta una parte a cedere qualcosa all'altra nello spirito della continuità della legislazione. Sbagliato è, invece, brandire il processo legislativo come effetto e pertinenza della lotta politica, dell'affermazione muscolare di una parte sull'altra, della diade guerresca amico-nemico.

Le leggi sono lo strumento delicato di regolazione della nostra convivenza civile; e lo sono particolarmente quelle che vanno a normare l'esercizio di poteri costituzionali come quello giurisdizionale. Credo che i colleghi del Senato abbiano avuto ben presente questa verità quando hanno scelto di convergere, a larghissima maggioranza, sul testo del disegno di legge governativo sottoposto al nostro esame, accettando un metodo di lavoro che torna a riconoscere, dopo anni di esperienza declinante, il Parlamento come protagonista dell'esperienza legislativa, troppo spesso sottratta a vantaggio dell'Esecutivo.

Il nuovo contenuto dell'ordinamento giudiziario, dunque, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, sarà tutto da scrivere; ma dovrà essere scritto insieme e prevedere la partecipazione, al tavolo della progettazione, di tutti i soggetti coinvolti nella giurisdizione: insieme ai legislatori, dunque, i magistrati - certamente -, ma anche gli avvocati, protagonisti, con i magistrati, della dialettica processuale. Penso ad una costituente per la giustizia in cui tutte le parti in causa possano concorrere, con spirito aperto, a scrivere il nuovo orizzonte dell'ordinamento giudiziario, ad una costituente che vincoli il Parlamento agli esiti del suo lavoro di progettazione e chiuda così, una volta per tutte, la stagione dei conflitti tra potere politico e potere magistratuale.

Si potranno discutere i modi della rappresentanza nella costituente per la giustizia, ma ferma dovrà essere la sua missione: redigere, in sei mesi di lavoro,  una proposta organica e condivisa per la riforma della giustizia italiana: una giustizia che deve recuperare consenso presso i cittadini, almeno fino alla conquista dell'obiettivo dichiarato da una celebre massima di La Rochefoucauld: «Nella maggior parte degli uomini, l'amore della giustizia non è altro che il timore di patire l'ingiustizia». Può apparire un obiettivo piccolo, ma, in realtà, è quella spinta che tiene in equilibrio la civiltà del diritto (Applausi - Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, colleghi, onorevole sottosegretario, il gruppo de La Rosa nel Pugno non ha ancora deciso quale posizione assumerà sul provvedimento in esame. Ci riserviamo di farlo in relazione al prosieguo del dibattito parlamentare ed alle posizioni che verranno assunte sugli emendamenti. Sentiamo certamente il richiamo del vincolo di maggioranza, ma abbiamo difficoltà a comprendere certe forzature dettate da scadenze temporali che non riteniamo così pressanti, e che invece consideriamo derivanti da interessi particolari.

Ci chiediamo per quale ragione non si riesca ad uscire dallo schema per cui quando si è in maggioranza quello che si fa è tutto giusto, mentre quando si è all'opposizione ciò che fa la maggioranza è tutto sbagliato. Ci chiediamo, in particolare, per quale motivo non si mantenga una coerenza di comportamento pur a fronte del mutamento dei ruoli.

Collega presidente Pisicchio, al Senato la dialettica sviluppatasi su questo argomento, e quindi la capacità di trovare con fatica, ma anche con effetti positivi, la sintesi, derivano dalla criticità del risultato elettorale e, dunque, dal sostanziale equilibrio delle rappresentanze parlamentari. Non riscontro, in effetti, un cambiamento sostanziale fra la maggioranza di allora e quella di oggi e ciò mi duole particolarmente, perché mi sento appartenente fino in fondo all'attuale maggioranza di centrosinistra. Non vediamo però atteggiamenti di confronto reale.

Non possiamo accettare, e la Camera non deve farlo, l'obbligo di approvare un provvedimento così importante senza introdurre quelle modifiche tendenti a rimuovere incongruenze evidenti. Non possiamo condividere - lo dico al collega relatore Palomba - il principio per cui anche se la norma scritta prevede alcune cose, qualcun altro poi, nella fattispecie la Cassazione, le interpreterà in maniera coerente: in questa materia la forma è sostanza.

Siamo rammaricati perché si perde un'occasione importante per modificare una legge fondamentale per molti versi sbagliata, ma per altri, seppure timidamente, innovativa di un processo di riforma che da anni attende di essere compiuto, una riforma che deve vedere in primo luogo l'attuazione dei principi costituzionali. Stupisce, quindi la decisione di sospendere l'efficacia della legge in vigore senza introdurre cambiamenti, senza portare avanti quel processo modernizzatore del nostro sistema istituzionale che vede come punto di riferimento fondamentale la nostra Costituzione e, nella fattispecie, la piena attuazione dell'articolo 111.

Si tratta di garantire la realizzazione di un'effettiva terzietà del giudice rispetto a controparti con la stessa posizione nonché il distacco dal giudice dell'accusa e della difesa, evitando di continuare a permanere in una posizione di equivoco, quale è quella che si realizza con la sospensione di quella timida riforma rappresentata dall'introduzione della separazione delle funzioni.

Ci chiediamo perché leggi criminogene, gravi, foriere di fatti di particolare negatività, quale è, ad esempio, la Bossi-Fini, oggi rimangano in vigore e nulla si stia facendo per cambiarle e invece si sia avvertita l'urgenza di far discutere il Parlamento su una legge che aveva certamente scadenze di applicazione, ma la cui realizzazione in termini di cambiamenti organizzativi si va a distribuire nel tempo.

Non pensiamo che si possa agire in questa maniera. Vi sono alcune urgenze derivanti non dalla capacità di lobby o dei  poteri forti di condizionare il Parlamento, ma dalla necessità generale del nostro paese di apportare delle modifiche, perché in queste leggi vi è una profonda ingiustizia.

Ribadisco la nostra titubanza, la nostra incertezza ad accettare un'impostazione che vede il rinvio di provvedimenti importanti e l'introduzione di cambiamenti sostanziali ed accetta storture tecniche delle quali francamente anche i non esperti si rendono conto.

Non è accettabile che nel provvedimento riguardante l'ordinamento giudiziario vi siano affermazioni così contraddittorie e che un organo - nel caso specifico, le sezioni riunite civili della Cassazione - giudichi i ricorsi sugli illeciti dei magistrati con il rito della procedura penale. Qualsiasi studente comprenderebbe l'incoerenza di questa affermazione. E se errore vi è stato, vi è la necessità della correzione; ma se errore non vi è stato, la situazione è ancora più grave, perché vuol dire che c'è malafede.

Esprimiamo quindi le nostre incertezze e richiamiamo l'attenzione dei colleghi, sia della maggioranza sia dell'opposizione, sulla possibilità di introdurre ancora alcune modifiche. Richiamiamo l'attenzione del Governo sulla necessità di dare comunque attuazione a quelle parti della riforma che sono urgenti. Al riguardo, ribadisco quanto ho già detto in Commissione, ossia l'esigenza di dare un rapido «via libera» alla scuola di formazione per i magistrati. Credo che su questo argomento non vi siano differenze di valutazione; quindi, la necessità di procedere rapidamente è evidente, come è evidente quella di innovare il sistema dei concorsi, che è caratterizzato da lungaggini e che da tempo non produce risultati, creando carenze di organici ormai inaccettabili.

Potevamo dedicare il nostro tempo alle modifiche di alcune leggi fondamentali, certamente della legge Bossi-Fini, ma anche della riforma del codice penale che aspetta ormai da tempo e che, se non realizzata rapidamente, produrrà ulteriori problematiche che abbiamo cercato di affrontare con un provvedimento limitato, quale quello dell'indulto, ma che certamente necessita di ulteriori atti di assunzione di responsabilità.

Pensiamo che il provvedimento concernente l'indulto avrebbe dovuto essere accompagnato dall'amnistia, perché, in questo momento, nel nostro paese vi è un'amnistia per alcuni ma non per tutti; in particolare, vi sono 170 mila casi all'anno di amnistia surrettizia che deriva dalla scadenza dei termini di prescrizione. Noi pensiamo che se provvedimento di clemenza deve essere, esso debba derivare da una scelta esplicita del Parlamento che ha il potere di farlo.

Siamo altrettanto convinti che ci si debba muovere rapidamente per affrontare la questione dell'obbligatorietà dell'azione penale, ormai aperta sul tavolo del confronto. Mi chiedo - e lo chiedo anche ai colleghi che l'hanno citato come esempio - quale rapporto ci sia tra le direttive impartite dal tribunale di Milano in materia di selezione dei processi e il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale. È una contraddizione che ormai sta nelle cose e che deve essere affrontata esplicitamente, senza riserve, dal legislatore, dando indicazioni precise con riferimento ai comportamenti dei magistrati.

Sono queste le ragioni per le quali noi manteniamo forti riserve sull'opportunità di questo provvedimento, che non innova ma sospende, anche per le modalità con cui si affrontano alcuni punti su cui si sono realizzate le convergenze al Senato. Ripeto: non ci pare che vi sia una particolare urgenza per approvare questo provvedimento. Vi poteva essere tutto il tempo per apportare le modifiche tecniche che sono evidenti nella loro necessità, a causa delle incongruenze che il disegno di legge presenta al suo interno. In tal modo, avremmo potuto dare anche una lezione all'attuale opposizione, allora maggioranza, su come si affrontano questioni di tale rilevanza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei partire dalle conclusioni cui è pervenuto il presidente Pisicchio, il quale ha svolto un intervento molto preciso, ma al quale probabilmente è mancato il coraggio di spingersi fino in fondo nelle valutazioni che - credo - in questa sede dobbiamo esprimere.

Se oggi soltanto tre persone su dieci, nel paese, si ritengono soddisfatte dal sistema giustizia, vi sarà probabilmente un motivo; quest'ultimo, a mio avviso, non può essere attribuito ad istituzioni diverse da quelle dell'ordine dei magistrati. Mi risulta difficile pensare che l'insoddisfazione degli italiani, dei cittadini e degli utenti, di fronte al servizio giustizia, che è esercitato in nome del popolo italiano dai magistrati, possa essere attribuita al Parlamento, al Governo o ad altre istituzioni e mi dispiace - mi rammarico che non sia presente, ma leggerà sicuramente le mie considerazioni nel resoconto stenografico - che il presidente Pisicchio attribuisca questa scarsa considerazione nei confronti dei magistrati alla riforma dell'ordinamento giudiziario che, nella scorsa legislatura, è stata varata dalla maggioranza di centrodestra. Secondo l'opinione del presidente Pisicchio, si tratta di una riforma che va letta come riforma «contro» e non come riforma «a favore», di una riforma realizzata - cito testualmente - inaudita altera parte. Non è assolutamente così!

Credo che la scarsa fiducia e l'insoddisfazione nei confronti dell'ordine giudiziario da parte degli italiani sia dovuta ad una considerazione di fondo, che è la seguente. Perché i magistrati, che pure hanno il diritto di difendere le loro posizioni, che hanno diritto di poterle manifestare, che hanno il diritto di poter e dover interloquire, anzitutto con il Parlamento, deputato ad emanare le leggi, si sono attardati, in maniera esagerata, nella difesa di situazioni corporative, conducendo una battaglia di religione contro una riforma che era fatta nel loro interesse, per la loro credibilità, anziché lavorare di più per dare una risposta più rapida alle aspettative di giustizia degli italiani? Non è assolutamente vero che questa riforma, che viene cancellata con un colpo di maggioranza - sì, cancellata, perché il decreto legislativo è il cuore della riforma Castelli - sia stata fatta senza aver coinvolto soprattutto i magistrati! Non è vero che questa riforma sia stata fatta inaudita altera parte, se è vero, come è vero, che il Parlamento e la maggioranza della scorsa legislatura hanno impiegato non tre settimane, ma tre anni e mezzo e che ci sono voluti sette passaggi parlamentari, tra Camera e Senato!

Questi elementi sono dimostrativi di tutt'altro che di una volontà persecutoria o finalizzata a licenziare una riforma importante in poco tempo e senza il concorso della parte alla quale la stessa soprattutto si rivolgeva, ossia i magistrati.

Mi auguro che vi possano essere le condizioni per costituire un tavolo di discussione della riforma della giustizia, iniziativa alla quale faceva riferimento il presidente Pisicchio; ma se il buongiorno si vede dal mattino, io credo che non ve ne saranno le condizioni, e non per colpa dell'attuale opposizione. Quest'ultima non si è chiusa a riccio su una riforma che è stata studiata, approfondita, modificata, cambiata, votata, rivotata, corretta e ricorretta, e lo abbiamo dimostrato al Senato della Repubblica, dove avremmo potuto «restituire» lo stesso atteggiamento con cui siamo stati pagati nella scorsa legislatura dall'attuale la maggioranza. Tuttavia, abbiamo preferito aprirci ad un confronto per cercare di migliorare il testo: siamo convinti che ogni riforma, ogni legge, soprattutto nel momento in cui viene applicata, possa essere migliorata.

Ebbene, noi non abbiamo detto «no» a tutti i costi, affermando la nostra volontà di far entrare in vigore la riforma così com'è, ma abbiamo invece offerto disponibilità concreta a modificare quelle parti della riforma che, a nostro avviso, potevano essere modificate, avendo attentamente valutato le osservazioni che ci venivano rappresentate. Tuttavia, non si può invocare l'apertura di un tavolo sulle riforme importanti di questo paese - e la  giustizia è una riforma importante che attende questo paese - quando con un atto non di arbitrio, ma di prepotenza politica, si cancella un decreto legislativo il quale, come ho detto prima, è il cuore di questa riforma. È un decreto che non viene aperto a modifiche, ma congelato e sospeso, ed a cui viene impedito di entrare in vigore.

Allora non vi è la volontà di ragionare sulla giustizia, ammesso che questa volontà sia mancata nella scorsa legislatura, e non è mancata. Dopo tre anni e mezzo, era dovere di un Parlamento e di una maggioranza portare a termine, anche nel settore della giustizia, un percorso riformatore: trentasei riforme elaborate e messe a segno dal Governo di centrodestra.

Il primo disegno di legge sulla giustizia di questo Governo prevede il blocco e la cancellazione di una riforma del centrodestra: e poi si vuole gridare allo scandalo quando si assumono atteggiamenti parlamentari consequenziali! Ritenevamo e riteniamo - e non vorrei che il richiamo all'atteggiamento di collaborazione del centrodestra al Senato induca a ritenere che qui alla Camera sia cambiato l'atteggiamento dell'opposizione - di votare contro questo disegno di legge, così come il centrodestra ha fatto al Senato. Eppure, il centrodestra non si è sottratto alla possibilità di votare a favore di quelle modifiche che erano condivisibili e plausibili. Allora c'è qualcosa che non riusciamo a spiegarci. Diceva qualcuno che a pensare male si fa peccato, ma molte volte si indovina. Io non so attribuire la fretta a tutti costi della maggioranza e del Governo di votare questo disegno di legge: non vi è un danno grave ed irreparabile o una situazione emergenziale che si creerebbe se non venisse approvato. Vi è qualcos'altro che probabilmente emergerà nelle settimane e nei mesi a venire.

Il Governo e la maggioranza vogliono apparire, in ordine a questo problema, come coloro che intendono ascoltare e far partecipare; tuttavia, non è possibile che tale disponibilità venga manifestata solamente in occasione della discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, quando prima con il cosiddetto decreto Bersani, e successivamente con la manovra finanziaria, sono state duramente colpite altre categorie di professionisti, senza che nessun esponente dello stesso Governo o della maggioranza abbia avvertito la necessità (io dico il dovere) di concertare, di colloquiare, di invitare, di partecipare e di confrontarsi con i soggetti interessati!

Questo sistema è stato utilizzato soltanto per favorire i magistrati! Si tratta di un'istituzione verso quale nutriamo rispetto e considerazione, ma vorrei ricordare che nella passata legislatura abbiamo approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario quando abbiamo percepito, in maniera chiara ed inequivocabile, che i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati non proponevano un miglioramento, ma volevano «fare melina» per costringere l'allora maggioranza parlamentare a non deliberare un intervento riformatore in un settore che aspettava un adeguamento da sessant'anni!

Quando abbiamo presentato pochissime proposte emendative per correggere alcune distorsioni che la fretta spesso produce, ci siamo sentiti rispondere «no»! Vorrei rilevare che il Comitato per la legislazione è un organismo della Camera ed è retto da una maggioranza simile a quella che predomina in Parlamento. Ebbene, anche il relatore del parere del Comitato sul provvedimento in esame, un autorevole esponente di questa maggioranza, ci ha invitato a prestare attenzione, poiché il Senato ha commesso un errore gravissimo (cui, peraltro, ha fatto riferimento il collega Buemi, ed in tal senso abbiamo presentato un emendamento specifico). Infatti, è stata attribuita alle sezioni unite della Corte di cassazione la competenza a decidere sui procedimenti disciplinari, tuttavia si è stabilito che le stesse sezioni unite utilizzino il codice di procedura penale.

È evidente - nonostante i ragionamenti dotti ed interessanti, ma improbabili, addotti in Commissione giustizia - che si tratta di un errore, e ad un errore si deve porre rimedio attraverso l'approvazione di  un emendamento, senza ricorrere ad una interpretazione estensiva. Inoltre, non si può esporre il sistema derivante dall'approvazione del provvedimento in esame al rischio della paralisi o della irrazionalità.

Pertanto, quando anche di fronte ad un errore materiale, concreto e reale - indicato, come dicevo, da un organismo del Parlamento retto da una maggioranza di centrosinistra, nonché da un relatore che è un esponente della stessa maggioranza - ci viene risposto che si procederà lo stesso, allora c'è qualcosa che non quadra! Non sappiamo per quali motivi si stia pagando un prezzo, tuttavia abbiamo il diritto di denunciarlo all'opinione pubblica! Non so, infatti, se l'approvazione del provvedimento in esame servirà a far innalzare la considerazione che i cittadini nutrono nei confronti della giustizia o dei magistrati, oppure se farà precipitare ancora di più il consenso e la stima verso tale istituzione.

Voi state intervenendo a colpi di maggioranza: altro che tre anni e mezzo di discussione, come quella che noi abbiamo svolto nella scorsa legislatura! Ricordo che abbiamo cambiato ben tre volte l'impalcatura della legge che volete riformare, modificando le disposizioni ritenute più fastidiose dai settori associati della magistratura e facendo addirittura un passo indietro rispetto ad un principio che, in uno Stato democratico e di diritto, riteniamo sacrosanto.

Mi riferisco alla separazione delle carriere, che non rappresenta un'indecenza o una minaccia per nessuno, se è vero come è vero che nei paesi più democratici di stampo occidentale essa è ormai acquisita da decenni e che autorevoli esponenti del mondo della magistratura non hanno gridato allo scandalo quando si è iniziato a discutere di tale principio!

Ebbene, ricordo che abbiamo abdicato al principio della separazione delle carriere, ma non abbiamo potuto rinunciare a quel minimo di trasparenza e di equilibrio tra accusa e difesa che può essere garantito dalla separazione delle funzioni. Vorrei proprio vedere come gli esponenti del centrosinistra potranno reclamare l'adempimento del contratto elettorale che è stato sottoscritto! Già oggi, infatti, si può osservare cosa sta accadendo a margine della discussione sul disegno di legge finanziaria, un provvedimento che condurrà questo paese non verso la ripresa, ma alla tomba!

Già stiamo verificando - lo state verificando anche voi - che il consenso nei confronti del Governo è precipitato. Certo, chi decide e chi si assume delle responsabilità sicuramente non è molto gradito all'opinione pubblica, ma mai si era verificata una simile caduta verticale del consenso e della credibilità di un Governo, ben maggiore della più pessimistica previsione dei più illuminati esponenti del centrosinistra.

Allora, avete già tradito le aspettative dei vostri elettori. Siete già venuti meno alle promesse e agli impegni che avevate assunto. Lo farete anche rispetto alla giustizia, perché, in quel prolisso programma che avete sottoscritto e che vi ha portato alle elezioni, c'è una parte, alle pagine 50 e 51, in cui ci si sofferma anche sulle riforme necessarie per la giustizia, in cui parlate di separazione delle funzioni.

Oggi, sospendendo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 2006, non soltanto mettete una pietra tombale sulla separazione delle carriere, ma impedite anche il minimum, ossia la separazione delle funzioni. Per accontentare pochi interessati - l'essere interessato ad una riforma è assolutamente legittimo, ma non è legittimo che pochi possano condizionare molti, che pochi possano condizionare il Parlamento, che pochi possano condizionare una maggioranza e che pochi possano condizionare un Governo! -, vi state assumendo una grande e grave responsabilità nei confronti del paese, dei vostri elettori e dei vostri sostenitori.

Infatti, dal giorno successivo al vostro insediamento, state utilizzando la politica dei due pesi e delle due misure: nei confronti di alcuni vi perdete e vi attardate in riunioni ed incontri, mentre per altri agite e andate avanti come un treno che non si ferma in nessuna stazione intermedia.

Non è in questa maniera che si governa il paese. Non è in questa maniera che si fanno le riforme. Soprattutto, non è in questa maniera che si cerca di costruire le condizioni necessarie ad una partecipazione legittima anche dell'opposizione al momento innovatore e riformatore. Si tratta di una opposizione che rappresenta, nella peggiore delle ipotesi, quanto meno la metà esatta del paese.

Voi non soltanto avete fatto piazza pulita di tutte le cariche istituzionali, rappresentando soltanto la metà del paese, ma vi accingete anche a portare avanti un discorso ed un percorso di riforme con numeri che peraltro non avete, che più volte vi hanno fatto vacillare al Senato e che rappresenteranno l'anticamera della caduta di questa coalizione e di questa maggioranza.

Ho voluto esprimere delle valutazioni politiche in questo intervento. Le valutazioni tecniche saranno svolte nella discussione sul complesso degli emendamenti e sui singoli emendamenti.

Avevamo presentato centinaia di emendamenti in Commissione, ma il nostro non era un atteggiamento ostruzionistico. Il presidente e gli altri rappresentanti della maggioranza ci devono dare atto che siamo intervenuti soltanto ed esclusivamente su quei pochi emendamenti che ritenevamo qualificanti per migliorare il testo, salvo poi abbandonare l'aula della Commissione quando, pervicacemente, la maggioranza (esercitando un suo diritto, ma anche assumendosi delle responsabilità), nonostante al suo interno vi siano state delle voci critiche - non voglio dire «libere», nel senso che chi parla in una maniera è libero e chi parla in un'altra maniera non lo è -, che hanno cercato di far ragionare i più sulla necessità di alcuni ritocchi assolutamente indispensabili, ha deciso di blindarsi e di andare avanti.

Di fronte a questa manifestazione, mi chiedo il senso di ogni invito del presidente e di ogni dibattito ideologico e culturale sulla stampa, sui mezzi di informazione, sulle televisioni, rispetto alla necessità di un confronto, di partecipazione e di aprire un tavolo, quando, sul primo punto qualificante, in presenza di una necessità assoluta, si viene meno ai propositi di dialogo e di confronto. È evidente che, poiché riteniamo di essere coerenti, abbiamo ritenuto di avere una dignità, non soltanto umana, ma politica.

Di fronte a quel gesto, ossia a un atto di violazione che non teneva conto del nostro atteggiamento legittimo di fronte ad un problema reale, abbiamo ritenuto opportuno togliere l'incomodo, accelerando di molto l'andamento dei lavori. Ed essi si sono conclusi, a nostro avviso, in maniera assolutamente non confacente alle aspettative, alle necessità del momento e all'argomento che stiamo trattando.

Esprimiamo quindi valutazioni politiche assolutamente negative. L'atteggiamento della maggioranza è stato assolutamente ingeneroso nei confronti di una opposizione che ha dimostrato di sapere e di voler dialogare, creando quelle condizioni di partecipazione che ci è stato impedito di realizzare nella scorsa legislatura.

Se questi sono i risultati, caro presidente Pisicchio, non credo che il futuro sarà nel senso da te auspicato. Anche io mi sarei augurato che le cose si potessero sviluppare nel senso da te indicato; tuttavia, per rispondere a un diktat esterno al Parlamento, si licenzia un obbrobrio del genere.

Vorrei concludere con una sintomatica affermazione che, probabilmente, è sfuggita durante l'audizione che si è svolta a margine dell'approvazione di questo provvedimento in Commissione giustizia. In quella sede sono intervenuti in maniera massiccia gli esponenti dell'Associazione nazionale magistrati, ai quali abbiamo rappresentato alcune incongruenze ed alcuni aspetti che non andavano bene. Ebbene, un esponente della delegazione ha affermato: ci rendiamo conto che vi sono alcune cose che non vanno, però, piuttosto che lavorare bene, vi chiediamo di lavorare subito. Ciò la dice lunga su cosa si nasconda dietro questa volontà di approvare in fretta e a tutti i costi il provvedimento in discussione. Il ministro della giustizia dovrebbe legarsi sotto palazzo  Chigi per cercare di far arrivare fondi alla giustizia, quella giustizia che è stata già «setacciata» con la cosiddetta legge Bersani, con una rapina di 350 milioni di euro in tre anni, ed è stata maggiormente martoriata con il disegno di legge finanziaria: infatti, mentre la media dei tagli ai ministeri è del 2 per cento, per il Ministero della giustizia si prevedono tagli del 6 per cento.

Il ministro Mastella, invece di fare la voce grossa, come aveva promesso, invece di adottare quelle iniziative necessarie a fare rinsavire il ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente del Consiglio, porta avanti il suo primo provvedimento qualificante, che colpisce al cuore una delle riforme più importanti della scorsa legislatura.

Di ciò vi assumete una grande responsabilità e per questo motivo vi denunciamo all'opinione pubblica (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Congratulazioni)!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non voglio replicare alle tante inesattezze dette in quest'aula sul conto della magistratura italiana, ma ritengo che, rispetto ad una considerazione in particolare che ho ascoltato, sia opportuna una precisazione.

È stato detto che, durante la democrazia repubblicana, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura in questo paese sono state meno effettive rispetto all'indipendenza di cui la magistratura ha dato prova durante il periodo fascista. Ebbene, questa è una profonda inesattezza, è una menzogna che va sottolineata.

In questo paese la magistratura ha contribuito alla crescita della democrazia, e durante il terrorismo lo ha fatto anche con il sangue; ha contribuito, attraverso l'attività interpretativa, alla crescita di nuovi diritti: l'ambiente, il lavoro, il risarcimento di nuove lesioni alla persona; ha contribuito a ristabilire nuovi limiti alla legalità lesa, soprattutto quella amministrativa. Questo è un tributo che credo vada riconosciuto alla magistratura.

Per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento giudiziario, ritengo che tutti siamo d'accordo sul fatto che quest'ultimo vada riformato e modernizzato. Infatti, l'ordinamento giudiziario non è una legge qualsiasi: è la legge strumentale all'effettività dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; è strumentale al principio di terzietà di magistrati, giudici e pubblici ministeri; è strumentale per favorire le condizioni di effettività e di efficienza della giustizia ed è strumentale alla migliore realizzazione degli obiettivi con i codici di rito.

Però questi obiettivi non possono essere messi in dubbio da affermazioni meramente apodittiche, come quella di pagare cambiali. Qui non si sta pagando nessuna cambiale, non si sta perseguendo l'interesse dell'Associazione nazionale magistrati, l'interesse degli avvocati, o l'interesse della politica. Si sta cercando di far sì che la funzione sia svolta da magistrati sempre più professionalmente preparati con correttezza ed efficacia e che la progressione nelle funzioni e la loro attribuzione sia frutto di congrue e serie valutazioni all'interno di un sistema capace di garantire autonomia ed indipendenza della magistratura, ma anche di sanzionare inefficienze ed irregolarità eventualmente commesse.

Semmai, bisogna ricordare che il condizionamento di pochi è stato la prassi nella scorsa legislatura anche in tema di ordinamento giudiziario. Non dimentichiamoci che il maxiemendamento sull'assetto delle procure è intervenuto immediatamente dopo che la Cassazione a sezioni unite aveva assunto una decisione non condivisa. Con quel maxiemendamento si cercava di porre rimedio dando al procuratore della Repubblica nuovi poteri e nuova gerarchizzazione all'interno delle procure.

Come dicevo, l'impostazione che vede le priorità nell'efficienza e nella cura dell'interesse generale è mancata nella riforma realizzata nella precedente legislatura dal centrodestra. Dunque, è necessario intervenire  per evitare i guasti che essa poteva provocare in tema di funzionamento del sistema - debbo ricordare la comunicazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura - e soprattutto in tema di condizionamento della magistratura. Quando questi pericoli, grazie al confronto ed all'opera parlamentare, sono stati scongiurati da parte del centrosinistra, non c'è stata alcuna chiusura, alcun preconcetto, ma la voglia di porre rimedio ad un grave vulnus inferto al sistema costituzionale. Ciò è avvenuto al Senato sull'assetto degli uffici di procura e sul sistema della disciplina dei magistrati.

Da parte nostra, quel metodo che afferma la piena sovranità del Parlamento ed un confronto trasparente nella sede propria, attraverso il quale si è giunti a scelte condivise, ha costituito la riaffermazione della necessità di dare conformità nell'ordinamento giudiziario alla Costituzione e di garantire ai cittadini una magistratura autonoma ed indipendente. Certamente non abbiamo agito in stato di necessità, non abbiamo agito per limitare i danni, ma perché crediamo in questi principi, crediamo nella Costituzione e crediamo di dover dare ai cittadini un ordinamento giudiziario che li garantisca fino in fondo.

Sul sistema delle procure la gerarchizzazione era alla base della riforma Castelli, con tutti i poteri al procuratore della Repubblica. Con le modifiche introdotte al Senato si è passati ad un principio totalmente diverso: non più quello della gerarchizzazione, ma quello dell'unicità dell'ufficio garantito dalla direzione del capo della procura e dall'assegnazione da parte del procuratore, con facoltà di revoca motivata, dei sostituti che divengono titolari delle indagini. Così si garantirà l'omogeneità di indirizzo in tutto l'ufficio di procura, ma anche l'omogeneità di indirizzo nella gestione in tutto il territorio nazionale. I criteri che il procuratore dovrà indicare sia per l'esercizio del suo potere di assegnazione, sia per l'esercizio del potere di revoca, impediranno un ritorno al passato di cui nessuno di noi ha bisogno. Mi riferisco al ritorno al passato delle avocazioni, al ritorno al passato dei porti delle nebbie. Questo è un periodo che l'Italia ha vissuto e che non credo abbia voglia di tornare a vivere.

Il sistema disciplinare non è più improntato ad una logica punitiva ed ingiusta nei confronti dei magistrati, ma giustamente, con la tipizzazione piena delle fattispecie disciplinari, aumenta gli ambiti di responsabilità della magistratura di fronte al paese.

Sono state eliminate tutte quelle fattispecie che, per la loro genericità o per il loro richiamo alla limitazione di diritti di espressione riconosciuti dalla Costituzione, potevano costituire un vulnus e un condizionamento per la libertà interpretativa della magistratura. Allo stesso modo, la previsione di un filtro - la cui mancanza avrebbe provocato probabilmente la paralisi del sistema disciplinare e quindi l'impossibilità di esercitare fino in fondo il principio di responsabilità della magistratura di fronte al paese - consentirà alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di dedicarsi alle questioni di maggior rilievo. Io che ho presieduto una delle commissioni del Consiglio superiore della magistratura, quella che curava il paradisciplinare, so quale massa di lavoro può essere costituita dalle denunce manifestamente infondate, che la riforma approvata nella precedente legislatura imponeva di considerare come le denunce fondate, le denunce serie, quelle per le quali i cittadini hanno bisogno di essere tutelati.

Con riferimento al tema disciplinare sono stati evidenziati due problemi che, nella visione del centrodestra, sarebbero insuperabili. Il primo è quello relativo alla previsione del rito penale innanzi alle sezioni unite civili. Ritengo che in questo caso non si sia in presenza di una lacuna normativa, ma di un sistema processuale che ha visto indicato il suo strumento di esercizio del potere di impugnazione e della potestà legislativa, che non dà luogo a lesioni di diritti, in quanto il principio di effettività della tutela giurisdizionale è pienamente garantito. Quindi, da questo punto di vista, vi potrà essere eventualmente  un problema interpretativo, ma certamente non vedo i problemi sollevati da tanti oratori che mi hanno preceduto. Inoltre, il Comitato per la legislazione, in questo caso, ha deciso a maggioranza dei suoi componenti - cosa abbastanza rara -, anche se il relatore non era favorevole a tale soluzione; comunque, il parere del Comitato non è vincolante. In secondo luogo, in ordine al sistema della prescrizione disciplinare, si trattava di una disposizione della quale si sentiva il bisogno; dunque non ritengo vi siano problemi da evidenziare, tanto più per la previsione del termine di dieci anni dalla commissione del fatto.

Ma non ci dobbiamo fermare a ciò. In quest'aula si è più volte richiamata la necessità di intervenire sugli ultimi due problemi rimasti aperti: quello della progressione in carriera e quello della distinzione delle funzioni.

La valutazione di professionalità dei magistrati non è un qualcosa che attiene al sistema concorsuale e con tale sistema la meritocrazia non c'entra nulla. Infatti, il sistema concorsuale non mira a valutare tutti e tutti in confronto a tutti, ma solo quelli che si sottopongono ai concorsi.

Nella riforma approvata nella scorsa legislatura, addirittura le valutazioni di professionalità dei magistrati sono passate dalle 5 attuali a 4. Quindi, non si vuole una meritocrazia in magistratura, ma un ritorno ad un sistema gerarchico che veda la Cassazione come vertice unico della giurisdizione. Noi delle toghe di ermellino non abbiamo più bisogno, perché sappiamo cosa ha significato quel sistema quando era in vigore! Il cittadino ha bisogno di un magistrato preparato in maniera omogenea, soprattutto nel primo grado, anche in considerazione del fatto che, sia nel sistema civile sia in quello penale, si vede sempre più ampio il ricorso alla decisione di primo grado immediatamente esecutiva. Dunque, il cittadino non ha bisogno di un sistema che tenda a favorire l'esodo dei migliori verso i gradi superiori. Ciò sarà consentito attraverso un sistema di valutazione di professionalità costante nel tempo - ogni quattro anni -, che soprattutto prenda in considerazione l'attività concreta, attraverso la fissazione di standard di produttività e di livelli medi attendibili di produttività.

Di ciò abbiamo bisogno, non di magistrati che lascino il proprio lavoro per dedicarsi allo studio e cercare di passare un concorso in cui dire qualcosa sul retratto successorio o sull'azione possessoria. Non avevamo necessità di questo. Lo stesso Calamandrei, nel suo libro Elogio dei giudici, disegna perfettamente quel sistema e lo rigetta come sistema della conformità e della conformazione.

In merito alla distinzione delle funzioni, ciò che prevedevate nella riforma dell'ordinamento giudiziario nella scorsa legislatura non è una separazione delle funzioni ma una separazione delle carriere, perché impone un'opzione, una volta per tutte, che rimarrà sempre nella vita del magistrato. Non è questo il sistema, perché non favorisce la necessità di acquisire da parte di tutti i magistrati la cultura non solo della giurisdizione, ma della valutazione della prova, del contraddittorio. Il cosiddetto codice del 1989 ha creato troppi danni, avvicinando eccessivamente il pubblico ministero alla cultura dell'inquisizione, della ricerca della prova. Vogliamo continuare a fare danni stabilendo definitivamente l'appiattimento del pubblico ministero su tale sistema? Serve una modalità seria di distinzione delle funzioni, che non sia solo su base territoriale. Confrontiamoci anche sull'individuazione di meccanismi ed opzioni legati all'inizio ed allo sviluppo della carriera, che rendano più effettivo il principio riconosciuto dall'articolo 111 della Costituzione.

Questa è la strada che ci impongono di seguire non solo le regole del giusto processo, non solo le regole della Costituzione, ma anche la sensibilità diffusa dell'opinione pubblica, che pretende non solo l'essere dell'imparzialità della magistratura ma anche l'apparire della stessa (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Palomba.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, non svolgerò una replica, anche perché il mio pensiero è stato abbondantemente incluso nella relazione, il cui testo integrale sarà pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna. Però devo delle risposte, soprattutto a quegli interventi che hanno fatto esplicito riferimento alla relazione ed alle opinioni del relatore.

In modo particolare, mi riferisco al collega Consolo, che ha mosso alcuni rilievi; mi ha attribuito la definizione della magistratura sullo stesso piano degli altri poteri dello Stato. Non sono io, ma è l'articolo 104 della Costituzione a definire ciò con molta nettezza, quando considera la magistratura come un ordine autonomo ed indipendente dagli altri poteri dello Stato. Ciò significa che essa è considerata un potere dello Stato alla pari degli altri. Forse, si vuole che la magistratura sia sottoposta agli altri poteri dello Stato, in modo particolare al potere politico.

È un dibattito lungo, che è stato caratterizzato anche da aspetti abbastanza dolorosi, soprattutto nella passata legislatura, quando si è compiuta una poderosa azione di delegittimazione della magistratura stessa, in nome di un preteso primato della politica, secondo cui chi vince le elezioni «sbanca» tutto e ha la possibilità persino di dicere jus al posto di chi lo deve fare secondo la Costituzione. È necessario trovare il punto giusto di caduta in merito ai corretti assetti tra poteri dello Stato.

Certamente, il corretto assetto non è quello del giustizialismo, inteso come prevalenza del potere giudiziario sugli altri poteri (nessuno, neanche la magistratura, lo vuole e lo rivendica), ma non è neanche quello di affermare la prevalenza della politica sulla giustizia. Il punto è questo: secondo la Costituzione ciascuno faccia il suo dovere senza invadere le sfere di competenza altrui.

PRESIDENTE. La prego di concludere. Complessivamente aveva quindici minuti di tempo e risultavano ancora tre minuti a disposizione.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. In secondo luogo, mi è stato detto che avrei rivolto un monito al Capo dello Stato, quando nella mia relazione ho parlato del fatto che, proprio sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, il precedente Capo dello Stato, che è intervenuto su pochissimi punti, ha mosso dei rilievi che poi sono stati accolti. Io ho inteso fare riferimento a questo punto per dire che la riforma era tutt'altro che perfetta, tanto che è dovuto intervenire il Capo dello Stato sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione, e mi guardo bene dal rivolgere alcun monito all'attuale Capo dello Stato.

Vorrei trattare un ultimo punto con riferimento all'atteggiamento di alcune delle componenti politiche del centrodestra. Quando gridano alla sgrammaticatura giuridica inaccettabile contenuta nel testo del Senato e a gravi incongruenze, in realtà stanno sgridando i loro stessi colleghi di partito al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Palomba, mi dispiace ma dovrebbe proprio concludere.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, un solo riferimento e concludo. L'articolo 2 è stato proposto da un parlamentare di Alleanza Nazionale ed è stato votato da tutti. Quindi, se devono prendersela con qualcuno, possono prendersela con i loro colleghi di partito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, intervengo  brevemente soltanto su due aspetti e prendo spunto da ciò che diceva il relatore. L'estremizzazione che si fa di certi casi o di certi esempi, tanto che si va per paradossi, mette i non addetti ai lavori - o, comunque, coloro i quali non hanno approfondito certi argomenti - di fronte ad una grave incertezza. Infatti, si è chiesto come sia possibile che un giudice civile possa applicare il codice di procedura penale: in realtà, non è così e si va per paradossi. Se guardassimo le disposizioni che disciplinano il procedimento civile e penale in Cassazione, vedremmo che sono pressoché identiche, sono fortemente analoghe. I motivi, la stesura, la firma, la procedura del ricorso sono gli stessi, tanto in udienza pubblica quanto in Camera di consiglio. La competenza da parte dei giudici delle sezioni unite è la stessa: assenza, difetto, contraddittorietà di motivazione per gli uni e per gli altri, per il codice di procedura civile e per il codice di procedura penale, come per la violazione di legge o, comunque, per la nullità della sentenza impugnata e via dicendo. Dunque, non c'è alcuno «sgorbio» processuale, nessuna grossa anomalia e, soprattutto, queste discrasie e pretese prospettate non ricadono in danno né dell'incolpato né del diritto punitivo dello Stato.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15.

La seduta, sospesa alle 14,05 è ripresa alle 15,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Buontempo, Chiti, Cirino Pomicino, D'Alema, De Castro, Giovanardi, Landolfi, Maroni, Minniti, Parisi, Prodi, Rigoni e Villetti sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono sessantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è svolta la discussione sulle linee generali.

(Esame di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità e della questione sospensiva presentate.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Pecorella ed altri n. 1.

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

Faccio presente che il gruppo di Forza Italia ha già esaurito i tempi previsti dal contingentamento per la fase della discussione sulle linee generali, alla quale - come è noto - si imputano i tempi relativi all'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive. La Presidenza concederà un tempo aggiuntivo a tale gruppo, al fine di consentire che deputati appartenenti ad esso possano comunque prendere parte alla discussione, nei tempi previsti dal regolamento.

Il deputato Pecorella ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale (Commenti).

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che potrebbe interrompere il decorso del tempo a mia disposizione  fino a quando le condizioni dell'Assemblea mi consentiranno di svolgere il mio intervento...

PRESIDENTE. No, onorevole Pecorella; piuttosto, invito i colleghi a prendere posto ed a consentire l'avvio della discussione. Vedo troppi colleghi presenti nell'emiciclo; è bene che si accomodino nei loro banchi.

Prosegua, pure, onorevole.

GAETANO PECORELLA. Grazie, Presidente.

La questione pregiudiziale in esame riguarda, oltre ad aspetti, per così dire, tecnici - ma propri di una buona legislazione -, un principio fondamentale della nostra Costituzione. Certamente, come ricordato nel testo della questione presentata, la riforma che si vuole in questo momento affossare concerne l'articolo 111 della Carta costituzionale e, in particolare, la ragionevole durata del processo, sotto i seguenti profili. La riforma mira ad una selezione che tenga conto più del merito che non dell'eventuale appartenenza politica dei magistrati; soprattutto, introduce un'organizzazione gerarchica delle procure, elemento che tuttavia, sostanzialmente, si è andato perdendo con le modifiche apportate dal Senato. La riforma è altresì tesa ad introdurre la separazione delle carriere o delle funzioni - nel nostro caso, delle funzioni -, elemento che certamente, dell'articolo 111, tocca i principi relativi alla parità delle parti ed all'imparzialità del giudice.

Tale è anzitutto la ragione per la quale si chiede che il provvedimento non sia votato e che, invece, se ne sospenda, appunto, l'esame.

Ma ritengo che tre aspetti debbano essere segnalati ai colleghi perché particolarmente rilevanti al fine di avere un grado minimo di buona legislazione. Il primo, come si è ricordato in fase di discussione sulle linee generali, attiene ad una svista evidente, ad un'anomalia contenuta nel testo attuale; mi riferisco a quella previsione secondo la quale il ricorso avverso le decisioni disciplinari del CSM deve essere presentato dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, mentre il rito da applicarsi rimarrebbe quello del codice di procedura penale. Evidentemente, si tratta di un errore che deve essere corretto e che, comunque, viola il principio della separazione e della idoneità di ogni giudice a giudicare secondo le regole che gli sono proprie.

Il secondo aspetto, non meno importante, attiene all'estinzione dell'azione disciplinare decorsi dieci anni; ciò comporta che dopo tale periodo - soprattutto se i reati saranno scoperti in prossimità di tale periodo - l'azione penale proseguirà nel tempo mentre l'azione disciplinare non potrà più avere luogo; il che evidentemente consentirebbe o consentirà che taluni magistrati sotto procedimento penale possano restare al loro posto.

Infine, il terzo ed ultimo aspetto è relativo alla normativa che entra o entrerebbe in vigore se venisse approvata la sospensiva; si afferma nel testo che continuano ad avere applicazione norme che però ormai sono state definitivamente abrogate.

Come osserva inoltre il Comitato per la legislazione, si tratta di uno strumento impraticabile. Infatti, non si può e non si dovrebbe mai dire che continuano ad avere applicazione norme non più esistenti, ma tutt'al più si dovrebbe fare un rilievo espresso alla volontà di farle tornare in atto.

In conclusione, si tratterebbe comunque di due modeste modifiche, relative alla prescrizione e al rito innanzi alla Corte di cassazione, sezioni civili, che consentirebbero al provvedimento in oggetto di tornare al Senato e di essere approvato (come al limite anche noi accetteremmo) con la reintroduzione dell'articolo 5 che consentirebbe di far entrare in vigore immediatamente la legge.

Esprimere il voto su una questione pregiudiziale di costituzionalità a fronte di questa assoluta mancanza di interesse dà un pessimo segno di come si vuole affrontare il provvedimento.

PRESIDENTE. Invito nuovamente i colleghi a prendere posto ed a prestare maggiore attenzione alla discussione.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 15,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge presentato al Senato si limitava a disporre la sospensione di alcuni decreti attuativi della riforma nell'ordinamento giudiziario, approvati nel corso della precedente legislatura. Il Governo aveva optato per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute in quei decreti legislativi, piuttosto che per la loro abrogazione o per eventuali modifiche di merito.

In primo luogo, l'attuale maggioranza ha avversato molto nettamente il disegno di legge proposto dal precedente Governo e sarebbe stato perciò irrispettoso degli elettori, a cui abbiamo presentato un preciso programma, se la coalizione di centrosinistra, una volta diventata maggioranza, non si fosse fatta carico di una scelta coerente con quella posizione. Se esiste una cambiale che viene onorata e che è giusto onorare è quella assunta con i cittadini, in coerenza con il programma dell'Unione. Non si tratta di una cambiale sottobanco, bensì dell'impegno assunto davanti agli elettori.

Inoltre, vi è un'altra ragione per la quale il Governo non ha proposto l'abrogazione. Come ha detto il ministro della giustizia, noi riteniamo che vi siano cambiamenti profondi da apportare nell'ordinamento giuridico preesistente alla riforma Castelli. Queste ragioni hanno indotto a proporre non già l'abrogazione, bensì la sospensione dell'efficacia, non certo per consentire al Parlamento di non fare nulla, ma per intervenire nel periodo di tempo richiesto dal Governo - fino al luglio del prossimo anno - ed introdurre una nuova normativa per ciascuno di questi punti.

In proposito, l'atteggiamento assunto dal Governo e dalla maggioranza al Senato ha dimostrato che non vi era la volontà di operare con una visione antagonistica e con uno sforzo pregiudiziale a tutti i costi. Ne è prova il fatto che oggi stiamo discutendo di un testo che l'opposizione ha concorso in modo decisivo a modificare, usando le parole del senatore D'Onofrio. Il testo è nato dall'incontro e dalla convergenza stabilita al Senato tra maggioranza ed opposizione; altro che dettatura dell'ANM! Si sono trovati sintesi e punti di equilibrio ritenuti accettabili da una larga maggioranza, al punto che il senatore D'Onofrio ha sottolineato in sede di dichiarazione di voto che il voto finale del suo gruppo (cito testualmente il resoconto stenografico) è contrario per ragioni formali e procedurali, ma è politicamente favorevole anche perché non è più il voto per la sospensione generalizzata del provvedimento. Lo stesso ex ministro Castelli si è detto rammaricato di non poter votare in senso favorevole al provvedimento. Si è parlato addirittura di vittoria del Parlamento. Per non parlare del senatore Caruso, il presentatore dell'emendamento che ha integralmente sostituito l'articolo 2, che ha rivendicato: questo articolo è mio, è nostro, è del gruppo di Alleanza Nazionale e dell'opposizione di quest'aula.

Insomma, altro che dettatura! Dove si poteva trovare l'accordo, lo si è fatto. Ma allora cosa è successo, colleghi dell'opposizione? Vi siete sbagliati? Infatti, più che sulla sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006, è sulle modifiche condivise al Senato che in queste settimane si  sono concentrate le vostre critiche. È forse questa intesa l'obiettivo delle vostre critiche?

Quel che più colpisce è il ribaltamento della posizione assunta al Senato, un ribaltamento che spiega l'enfasi posta sulla questione che stiamo discutendo in riferimento all'interpretazione relativa al codice da applicare in caso di impugnazione presso le sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni della sezione disciplinare del CSM, anche perché, come ha chiarito il rappresentante del Governo, non vi è alcuno sgorbio processuale, alcuna anomalia e la discrasia eventuale non ricade in danno dell'incolpato né in danno del diritto dello Stato. Il sottosegretario Scotti ha sottolineato infatti l'infondatezza delle osservazioni relative a talune incongruenze presenti nel testo del disegno di legge in discussione, stante la sostanziale analogia delle procedure relative ai giudizi civili e penali innanzi alla Corte di cassazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 15,15)

ALESSANDRO MARAN. Detto ciò, rimane tra noi ed il centrodestra sulla tematica dell'ordinamento giudiziario e sul punto specifico del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante una vasta area di dissenso. Restano opinioni alternative, una visione dei problemi delle giustizia che ci allontanano dalle posizioni espresse dal centrodestra e che allontana il centrodestra dalle nostre posizioni. Nel corso della discussione al Senato, come alla Camera, non sono cambiate l'impostazione generale e le premesse culturali proprie del centrodestra e del centrosinistra in ordine ai problemi della giustizia. È proprio per questo, colleghi, tenendo conto delle differenze, che è ancor più rilevante il lavoro compiuto al Senato, specie se si considera, tanto per fare chiarezza, che abbiamo conservato il principio della distinzione delle funzioni affermato dalla riforma Castelli, consentendo al Parlamento di intervenire sugli aspetti connessi nel periodo di tempo richiesto dal Governo, che ha già anticipato, attraverso il sottosegretario Scotti, le linee generali sulle quali si intende muovere, proprio perché in questo campo è più difficile superare le divergenze. Anche su questo terreno si potrebbero trovare intese comuni, un punto di incontro nei tempi opportuni, perché non vi sono più crociati da arruolare e crociate da combattere.

Per queste ragioni, noi sosteniamo lo sforzo del Governo e per queste ragioni ci pronunciamo contro la questione pregiudiziale presentata (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Intervengo soltanto per associarmi brevemente alle considerazioni che ha svolto il collega Maran e per annunciare il nostro voto contrario alla pregiudiziale illustrata dal collega Pecorella. Egli ha fatto alcune osservazioni prevalentemente legittime, ma anche prevalentemente di tecnica legislativa, che, a mio parere, pur essendo rilevanti sul piano tecnico-giuridico, non hanno alcun riflesso sotto il profilo della costituzionalità del provvedimento che stiamo esaminando. Il collega Maran ha anche opportunamente ricordato che le norme che vengono discusse e in qualche modo censurate sul piano tecnico-giuridico nella pregiudiziale sono state tutte concordate fra centrodestra e centrosinistra al Senato.

Questo è importante politicamente, ma ovviamente non avrebbe rilevanza sul piano costituzionale qualora un pregiudizio di costituzionalità effettivamente vi fosse. Tuttavia, come è già stato ricordato questa mattina nel corso del dibattito generale sia da parte del rappresentante del Governo Scotti sia, sul punto specifico dell'articolo 24 in modo approfondito, da parte del rappresentante del gruppo dei Verdi, la collega Paola Balducci, si tratta di questioni che non hanno alcun profilo di costituzionalità.

Per questo motivo, annuncio il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi sulla questione pregiudiziale.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 15,35.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Pecorella ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 427

Maggioranza 214

Hanno votato 172

Hanno votato no 255).

Passiamo all'esame della questione sospensiva Lussana n. 1.

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione sospensiva può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

La deputata Lussana ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva n. 1.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, dopo gli interventi nella discussione sulle linee generali e durante l'esame in Commissione giustizia, con la questione sospensiva in esame la Lega Nord vuole offrire ai colleghi, in modo particolare a quelli della maggioranza, l'opportunità di dimostrare coraggio, di abbandonare alcune posizioni ideologiche, di sottrarsi alle pressioni che vengono dall'esterno e di non procedere all'approvazione del disegno di legge in esame, che sospende l'efficacia di un decreto legislativo attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nella passata legislatura e che modifica, in alcuni punti, altri due decreti legislativi attuativi.

Ne abbiamo discusso ampiamente: non ci convincono le motivazioni con le quali la maggioranza ed il ministro Mastella hanno presentato il disegno di legge. Soprattutto all'inizio, quella della maggioranza e del Governo ci è sembrata una posizione eccessivamente appiattita su pressioni e rivendicazioni provenienti dall'esterno delle aule parlamentari - sedi proprie per affrontare tali questioni - e che sono state esercitate sul mondo politico da chi le leggi non dovrebbe commentarle, non dovrebbe discuterle, non dovrebbe chiederne l'abrogazione, ma dovrebbe limitarsi ad applicarle.

Quando è stata partorita l'idea di sospendere l'efficacia della riforma dell'ordinamento giudiziario, per tutti noi è stato facile, molto facile, ritornare con il pensiero al parere del Consiglio superiore della magistratura (fortemente condizionato dall'Associazione nazionale dei magistrati) del 22 giugno scorso, nel quale si rappresentavano alle istituzioni parlamentari i rischi devastanti derivanti dalla possibile attuazione della riforma Castelli.

Ebbene, abbiamo visto che molti di coloro i quali avevano condiviso queste posizioni, anche all'interno dei banchi della maggioranza, alla fine, le hanno via via attenuate. Siamo arrivati con presupposti diversi, quindi, all'inizio dell'iter del disegno di legge in Senato. Partiti con la volontà di sospendere l'efficacia di tutta la riforma dell'ordinamento giudiziario, a seguito del confronto aperto tra le distinte posizioni, anche fortemente diversificate, manifestate nel corso del dibattito svoltosi in Senato, si è riusciti, invece, ad attenuare il danno.

Dalla volontà completamente abrogatrice con cui si voleva affrontare la riforma dell'ordinamento giudiziario, e cancellare, come uno dei primi atti dell'attuale Governo, un'importantissima riforma che era stata approvata nella passata legislatura  con ben cinque passaggi parlamentari e con addirittura un rinvio da parte del Presidente della Repubblica - ricordiamo l'ampia discussione che vi è stata e che ha contraddistinto i nostri lavori nella precedente legislatura - si è passati alla possibilità dell'apertura ad un dialogo e ad un confronto con l'allora maggioranza e oggi forza di opposizione in questo paese.

Abbiamo tutti sentito parlare dell'accordo politico che si sarebbe trovato nell'altro ramo nel Parlamento. Può sembrare semplificativo o quantomeno inopportuno parlare di «accordo politico». Al Senato si è verificato però un risultato politico importante, conseguito grazie all'atteggiamento responsabile dell'opposizione, che è stata in grado di dialogare, che non si è sottratta al confronto - confronto che invece voi ci avete negato nella passata legislatura -, per riuscire a salvare nella ratio e in alcuni aspetti fondamentali i due decreti di attuazione della riforma all'esame.

È chiaro che tale volontà di dialogo, di disponibilità e di apertura (che si sono avute anche da parte della maggioranza, che ha abbandonato posizioni fortemente ideologiche, condizionate da quello che accade al di fuori di quest'aula e non da questioni oggettive di merito) è stato facilitato dai numeri che vi sono al Senato, dove la maggioranza arranca e per cui forse ha dovuto necessariamente tentare la via del dialogo con l'opposizione, dialogo che si è fermato su un punto fondamentale di quella riforma (dialogo quindi zoppo, a metà, che non ha purtroppo investito il cuore della riforma dell'ordinamento giudiziario): quello relativo alla separazione delle funzioni tra magistrato requirente e giudicante, ad un nuovo accesso alla magistratura e anche ad un nuovo e diverso avanzamento di carriera, basato finalmente su principi meritocratici e non di mera anzianità.

Riguardo a quanto avvenuto al Senato, abbiamo assistito ad una mancanza di coraggio da parte della maggioranza, ad una chiusura totale che si è poi palesata durante la discussione di questo disegno di legge alla Camera. Quasi avete voluto, in nome di un fantomatico accordo che non vi è mai stato (vi è stata semplicemente la condivisione di taluni punti, imputabile proprio al senso di responsabilità delle forze di opposizione), bloccare e blindare la discussione del disegno di legge in esame alla Camera. Non si è voluto discutere, ci avete detto che avevate fretta per rispettare la scadenza del 28 ottobre: ma si tratta di una scadenza falsa e fasulla, perché sapete benissimo che il CSM ha già invitato i magistrati ad operare una scelta.

Allora perché non ci si è voluti confrontare sulla parte che rappresenta il cuore e l'aspetto fondamentale della riforma? Forse perché purtroppo in questa maggioranza vi è la presenza di forze politiche che non sono libere di discutere, al di là di barriere ideologiche, di un tema come quello della riforma della giustizia, quando tale riforma investe la magistratura, o prerogative (che ormai sono dei privilegi) dei magistrati. Dobbiamo qui, dunque, avere il coraggio di dire che il Parlamento è sotto ricatto o comunque non libero di poter legiferare né di esercitare la propria autonomia, ma che purtroppo si fa portatore delle istanze di qualcun altro.

Si fa portatore soprattutto delle istanze dell'Associazione nazionale magistrati che - lo dobbiamo riconoscere - ha assunto nella passata legislatura atteggiamenti al limite dell'eversione istituzionale (quattro scioperi!) e che minaccia, ancora oggi, di assumere un simile atteggiamento, se questa maggioranza non cancella la separazione delle funzioni e la nuova disciplina di valutazione dei magistrati. È chiaro: non avete abrogato la riforma, l'avete semplicemente sospesa, l'avete messa nel congelatore.

Questa mattina, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sottosegretario, che manifesta la disponibilità al dialogo e al confronto. Ma, allora, se c'è tutta questa disponibilità, se anche voi condividete alcuni principi (magari certe forze politiche non vogliono ancora sentire parlare di separazione delle funzioni, anche se nel  programma di qualche forza politica dell'Unione si parlava addirittura di separazione delle carriere), se c'è tutta questa disponibilità, perché non discuterne adesso? Perché non avete il coraggio di farlo adesso, nelle sedi opportune? Quale dazio dovete pagare e a chi lo dovete pagare?

PRESIDENTE. La prego...

CAROLINA LUSSANA. Questo non ce lo avete spiegato!

Vi invitiamo a soprassedere al congelamento di questa importante riforma e a riportare nelle sedi parlamentari, e non nei «girotondini» di piazza o nelle assemblee dei magistrati, la discussione sulla riforma della giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tale questione, come giustamente ha detto l'onorevole Lussana, debba essere valutata prevalentemente dai colleghi della maggioranza. Infatti, si tratta di una questione di buonsenso, di un aiuto che l'opposizione lancia a questa maggioranza per consentirle di uscire elegantemente da una situazione di imbarazzo.

Ci troviamo ad esaminare un provvedimento che nasceva come provvedimento di sospensione di tre dei decreti attuativi della cosiddetta riforma Castelli. Invece, il provvedimento approda in quest'aula con la sospensione solo di uno di questi tre decreti e con alcune modifiche che sono state apportate sugli altri due decreti, modifiche che, dal nostro punto di vista, hanno in parte migliorato quella riforma che abbiamo realizzato nella logica che qualunque opera umana sia perfettibile - quindi, vi abbiamo contribuito positivamente -, ma anche nella logica che le piccole modifiche che si potevano apportare erano confermative della bontà dell'intervento riformatore che abbiamo realizzato nella precedente legislatura.

Dunque, da parte di questa maggioranza abbiamo già ottenuto una prima conferma importante dell'inutilità e della pretestuosità del disegno di legge che era stato presentato con una sospensione al buio della parte sostanziale della riforma che abbiamo approvato.

Oggi, resta ancora in piedi quello che, in realtà, era l'oggetto fondamentale dell'impegno assunto da questo Governo con una parte della nostra rappresentanza sociale, con i soggetti che si sentono i destinatari di questa riforma, ma che, in realtà, si dovrebbero sentire più operatori del nostro sistema sociale, più operatori di un servizio che dovrebbero mettere a disposizione dei cittadini!

Nella nostra intenzione di riformatori, nella precedente legislatura, i destinatari di questa riforma erano i cittadini. Noi abbiamo operato faticosamente, cercando un largo consenso, andando avanti per tutta la durata della legislatura, cercando l'intesa con le parti sociali e con l'Assemblea, perché ritenevamo di lavorare nell'interesse sociale e del cittadino, perché una migliore organizzazione della giustizia vuol dire una migliore risposta di giustizia per i cittadini.

Tutto questo, purtroppo, non viene ascoltato da questa maggioranza, che si trova ancora imbrigliata in strani rapporti che ne compromettono la libertà dell'iniziativa parlamentare e dell'iniziativa di Governo.

Credo che sospendere l'esame del disegno di legge sarebbe l'unica cosa intelligente; forse, significherebbe non cedere ad una provocazione, ad un condizionamento, ma ragionare ed esprimere opportunamente la linea politica del Governo rispetto a quest'argomento delicato.

Invece, il Governo rinuncia e sospende l'attuazione del decreto legislativo, non sapendo - è quel che dichiara ufficialmente con questo atto - cosa vuole fare dell'organizzazione delle carriere e delle funzioni dei magistrati. Altrimenti, avrebbe avuto il buon gusto di scrivere in questo provvedimento cosa riteneva di dover correggere rispetto alla riforma Castelli. Non sa, o non vuole sapere, o non vuole dichiarare all'esterno quali siano le sue intenzioni o, ancora, non può, per i  contrasti che vive al proprio interno, esprimere una posizione chiara. Quindi, lavoriamo «al buio». Sospendiamo, gettando il nostro sistema in una situazione di ulteriore incertezza. Basti solamente considerare ciò che è accaduto al Senato, a causa delle difficoltà di raccogliere l'approvazione dell'intera maggioranza, e cioè che oggi è applicabile, per questo provvedimento, il termine di vacatio ordinario di quindici giorni...

PRESIDENTE. Deputata Mazzoni...

ERMINIA MAZZONI. ...per cui accadrà che il decreto legislativo che si intende sospendere entrerà in vigore e verrà successivamente sospeso, proprio dopo essere entrato in vigore, grazie all'eventuale approvazione di questo provvedimento: il caos più totale!

Allora, bisognerebbe avere, a mio avviso, il coraggio di dire: fermiamoci e riflettiamo...

PRESIDENTE. Deputata Mazzoni, dovrebbe concludere.

ERMINIA MAZZONI. ...diamoci un tempo perché questo Governo impari, come deve fare un vero Governo, a guidare i processi e non a lasciarsi guidare da forze parziali della nostra società (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Lussana n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 444

Maggioranza 223

Hanno votato 185

Hanno votato no 259).

Prendo atto che i deputati Pedica, Raiti e Vacca non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto contrario.

Prendo altresì atto che il deputato Marcazzan non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

(Esame degli articoli - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 1780 sezione 3).

Avverto altresì che prima dell'inizio della seduta è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Lussana 3.07.

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine, i gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 1780 sezione 4).

Ha chiesto di parlare il deputato Bodega. Ne ha facoltà.

LORENZO BODEGA. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti presentati al provvedimento all'esame di quest'Assemblea. Si tratta di un provvedimento che si inscrive nelle logiche che vedono la maggioranza smontare l'impianto riformistico in modo pregiudiziale ed ideologico. Non fa eccezione il tema della giustizia, che ha visto il Governo Berlusconi porre rimedio ad incoerenze  e ad una struttura legislativa giudiziaria che durava da anni e che mostrava la cosiddetta corda. Purtroppo, il dibattito nella precedente legislatura si è limitato a mettere sotto accusa la maggioranza di allora, rea di aver approvato leggi ad personam. La realtà dei fatti ha smentito gli accusatori e ha, soprattutto, impedito che si potessero, sui temi della giustizia, trovare momenti di intesa nonostante le diverse culture giuridiche e le differenti ispirazioni ideologiche.

Non so se nell'altro ramo del Parlamento il cosiddetto accordo convergente che è stato raggiunto abbia pienamente soddisfatto le forze di opposizione, le quali hanno espresso, fra l'altro, un voto contrario. Tuttavia - lo ha sottolineato bene l'onorevole Lussana -, il Governo ritiene che il testo, così come approvato dal Senato, soddisfi appieno le esigenze dell'ordine giudiziario, nel senso che dà un assetto più moderno ad esso.

La procura della Repubblica, inoltre, mantiene l'architettura fondamentale, con la titolarità esclusiva dell'azione penale del capo dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, e con l'assegnazione del procedimento a ciascun sostituto, oltre alla disciplina degli eventuali conflitti che si possono verificare ed altre modifiche.

Noi vorremmo arrivare alla fine di un percorso - anche condiviso tra maggioranza e minoranza - ed avere giudici del popolo eletti direttamente sul territorio. Questi conoscerebbero i cittadini ed il territorio (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Alleanza Nazionale) e potrebbero capire le esigenze di un popolo. Vogliamo un giudice che possa processare quegli zingarelli che tentano di rapire i neonati e che poi vengono rimessi in libertà immediatamente, il giorno dopo. Questi sono fatti che non devono più accadere e solo con una riforma giudiziaria condivisa si potrà arrivare a questo.

Sostanzialmente, il Governo ha chiesto un periodo di tempo in quanto ritiene che il decreto legislativo n. 160 del 2006 non riporta tranquillità e serenità nell'ambito dell'ordinamento giudiziario. Il Governo chiede il tempo per rigovernare tale materia. A maggior ragione, il complesso degli emendamenti presentati dalla Lega Nord e dalle forze di opposizione meritano particolare attenzione e valutazioni di merito favorevoli. Eppure, per le questioni della giustizia, si dovrebbero pur trovare soluzioni bipartisan, se non altro perché nella Costituzione i capitoli fondamentali sono dedicati alla giustizia.

Ora, l'iter di questo provvedimento è stato tortuoso e ha segnato anche una sconfitta al Senato della maggioranza, che voleva imporre una linea, una riforma che non è condivisa dalla maggior parte dei senatori e dei deputati. Del resto, è fresco il ricordo dell'indulto che è passato per convergenze scaturite soprattutto da convenienze di parte. In questo periodo, basta andare nelle questure d'Italia per capire quali danni abbia già provocato un provvedimento nato per spirito di giustizia e di clemenza. Si era detto, specie da parte nostra, come la questione dell'affollamento delle carceri fosse strutturale e che accanto occorresse una politica in grado di snellire i processi, accelerare le procedure e semplificare gli strumenti. Da allora, questi buoni propositi sono rimasti nel limbo delle pie intenzioni.

Noi vogliamo arrivare ad avere una giustizia equa, seria, efficiente ed efficace, i giudici eletti direttamente dal popolo e che possano giudicare in serenità. Voglio ricordare innanzitutto che la proposta oggi all'esame, corredata degli emendamenti, non garantisce neppure lontanamente il raggiungimento anche di quei minimi obiettivi che potrebbero essere condivisibili. Concludo, signor Presidente, dicendo che un provvedimento di questa natura dovrebbe avere ben altro respiro e non essere solo frutto di audaci e spregiudicate mediazioni che hanno il sigillo del guardasigilli (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la riforma dell'ordinamento  giudiziario interviene in una materia certamente fondamentale a livello costituzionale, tant'è che addirittura il legislatore costituente introdusse una disposizione transitoria che prevedeva un termine, chiaramente di carattere ordinatorio, per addivenire ad una riforma dell'ordinamento giudiziario.

Dopo sessant'anni, finalmente siamo di fronte a nuove regole, ad un nuovo ordinamento e ad una disciplina organica. Vi è stato sicuramente un ritardo, ma vi è stato, altresì, anche un cammino lungo, complesso e talvolta intricato.

Se la maggioranza ritiene di non dover condividere l'impianto normativo approvato dal precedente Parlamento, allora si trova di fronte ad alcune scelte: può abrogarlo, può cancellarlo, può modificarlo, può migliorarlo o può proporre un nuovo e migliore impianto normativo. Ci troviamo di fronte, invece, ad un provvedimento anomalo, poiché non modifica, non cancella e non contiene sicuramente una proposta costruttiva. Si è operata una scelta ambigua ed equivoca, come la sospensione degli effetti della riforma.

Ho ascoltato alcuni colleghi criticare, in quest'aula, il provvedimento in esame tacciandolo di essere una «controriforma». Ebbene, non sono d'accordo, poiché, per aversi una controriforma, è necessario avere un testo organico, avanzare proposte e proporre delle norme. Quello al nostro esame è non una controriforma, ma semplicemente un blocco o un'ostruzione di quanto è stato compiuto fino ad oggi.

Infatti, quando la maggioranza non riesce ad accordarsi su un testo - signor sottosegretario, non me ne voglia, ma non sono d'accordo con la ricostruzione che ha compiuto nel suo precedente intervento -, procede a tentoni, con un atto equivoco ed ambiguo quale la sospensione di una riforma. Si tratta di una mossa obbligata, poiché dà un contentino a coloro che sono contrari al provvedimento da sospendere senza tuttavia impegnare a realizzare qualcosa, non proponendo un testo alternativo.

Essa, però, crea numerosi problemi sotto il profilo tecnico-giuridico. Chiedo al Governo e ai colleghi, infatti, cosa accadrebbe se venissero sospese le norme in vigore senza stabilirne di nuove. Si faranno forse rivivere quelle previgenti? Vi sarà la reviviscenza delle norme che erano state abrogate e che, quindi, risultavano essere morte e sepolte? Inoltre, se entro il 31 luglio 2007 non dovesse essere varato un nuovo impianto normativo, riprenderanno forse vigore le norme sospese? Moriranno nuovamente le norme che, grazie alla sospensione odierna, avevano vissuto una nuova vita? Scompariranno? Torneranno in vigore?

Ebbene, si tratta di un problema di interpretazione fondamentale, e vorrei osservare che tale questione è stata analizzata, in maniera approfondita, anche durante l'esame da parte dell'Assemblea del Senato. Le leggi sospensive non possono richiamare in vigore le norme abrogate: questo è un principio incontestato. Per richiamare in vigore una disposizione, è necessario predisporre un progetto di legge e sottoporlo all'iter parlamentare.

Ricordo che il Presidente Cossiga, nell'aula del Senato della Repubblica, ha così argomentato in merito alla reviviscenza delle norme in seguito alla sospensione disposta: se uno studente fosse venuto da me, per svolgere l'esame di diritto costituzionale, sostenendo tale tesi, l'avrei bocciato e gli avrei detto di tornare non alla prossima sessione, ma tra tre! Non sono parole mie, onorevoli colleghi!

Vorrei segnalare anche un precedente. I colleghi parlamentari ricorderanno il testo unico in materia ambientale. Tale provvedimento, infatti, abrogò determinate fattispecie penali, rendendole maggiormente organiche; accadde successivamente che l'efficacia del testo unico delle leggi sull'ambiente fu sospesa. Si produsse, allora, un ingorgo interpretativo enorme, ed alcuni tribunali assolsero degli imputati argomentando che si era creato un vuoto legislativo, per cui tali reati si erano estinti e non potevano rivivere.

Ebbene, auspicavamo che questo problema avesse insegnato qualcosa, ma non è certamente così!

Entrando nel merito degli emendamenti, ve ne sono alcuni soppressivi, soprattutto con riferimento alla parte del provvedimento concernente la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006. Quest'ultimo, infatti, ha introdotto un principio fondamentale di civiltà giuridica: la separazione delle funzioni (si badi bene: non si tratta della separazione delle carriere, bensì delle funzioni) tra chi rappresenta l'accusa e, quindi, è parte del processo, e chi svolge un ruolo giudicante ed è, quindi, terzo rispetto alle parti. Si è cancellata un'ambiguità presente nel nostro ordinamento, individuando in modo chiaro e definitivo i diversi percorsi per le diverse funzioni.

Alcuni esponenti della maggioranza puntano, invece, ad una separazione delle funzioni morbida, nel senso che la separazione delle funzioni vige nell'ambito dello stesso distretto giudiziario, ma «trotterellando» di qua e di là, essa non si verifica: se il magistrato cambia distretto giudiziario o distretto di Corte d'appello, egli non sarebbe più incompatibile con un passaggio di funzioni.

Non condivido questa argomentazione, ma mi sarebbe piaciuto che nel dibattito sul disegno di legge in esame essa fosse indicata, e che si fosse consentito a questo Parlamento di discuterne, anziché arrivare a sospendere semplicemente l'efficacia della norma.

Il problema non è territoriale o geografico: è un problema di cultura giuridica, di forma mentis connessa al ruolo di aggiornamento e di specializzazione, tutte caratteristiche che non possono certamente essere assimilate ad un abito con cui vestirsi o di cui svestirsi.

Nel decreto legislativo n. 160 del 2006 vi è, poi, il capitolo dei concorsi interni. Anche in questo caso, si prevedono concorsi interni in luogo di progressioni automatiche. Questa norma punta a premiare chi lo merita, chi lavora, si specializza, studia e produce a livello giuridico. Ci sono tantissimi magistrati che svolgono il loro lavoro in silenzio, che studiano e si aggiornano. Ebbene, sono convinto che questi magistrati avrebbero applaudito all'introduzione di questa norma. Mi riferisco soprattutto a coloro che non sono organici a sindacati e ad associazioni e che non hanno protettori. Nel cosiddetto decreto legislativo Castelli vige la regola dell'anonimato nell'ambito di questi concorsi, in sostituzione delle valutazioni nominative, prive dell'anonimato e, quindi, soggette magari a interventi maggiori.

Vorrei citare, poi, per confutarla, un'argomentazione che ho letto nel resoconto stenografico del Senato attribuita al senatore D'Ambrosio, che certamente è un profondo conoscitore della materia. Il senatore D'Ambrosio ha sostenuto che i concorsi interni non debbano essere svolti, perché creerebbero una classe di magistrati ambiziosi, che sono poi quelli più suscettibili ad essere controllati quando diventano dirigenti di un ufficio giudiziario. Ebbene, non sono d'accordo: forse, il senatore D'Ambrosio si intende più di me di magistrati ambiziosi. Io non mi spavento se un magistrato ha l'ambizione di superare un concorso e, quindi, studia, si aggiorna, produce e lavora sul territorio. Mi spaventa, invece, il magistrato che ha l'ambizione di ottenere un posto in ragione dell'iscrizione ad un sindacato o, magari, per il fatto di appartenere a qualche associazione.

Sono convinto, pertanto, che queste norme fossero sicuramente nell'interesse della magistratura e dei cittadini. Quando un potere è svincolato da regole che ancorano al merito e alla preparazione il suo esercizio, esso si trasforma in un prepotere, in un'anticamera della prepotenza istituzionale.

Vi sono, poi, molti altri aspetti da analizzare: dal ruolo del procuratore della Repubblica alla responsabilità disciplinare.

È stata mutata al Senato la norma che prevede la delega ai sostituti con una sorta di assegnazione: delega come atto giuridico, assegnazione come atto materiale. Ci piacerebbe capire il significato di questa assegnazione, in luogo di quella che era veramente una traditio, ma dal punto di vista giuridico.

Il ruolo del procuratore della Repubblica quale titolare esclusivo dell'azione penale ristabilisce l'unitarietà dell'ufficio ed evita quelli che possono essere dei personalismi, che sicuramente nuocciono all'intera classe della magistratura.

Per ciò che attiene poi alla responsabilità disciplinare, alcune tipizzazioni sono state eliminate dal Senato, ma non se ne comprendono le ragioni. Al Senato è stata recuperata la facoltatività dell'azione disciplinare. Era obbligatoria, diviene facoltativa: vi è la possibilità da parte del procuratore generale di archiviare de plano, salvo poi un recupero in extremis da parte del ministro. Anche su questo profilo intervengono le nostre proposte emendative, per ristabilire quell'organismo unitario di norme che era stato previsto nel decreto legislativo approvato nella precedente legislatura. Proprio al riguardo è stata formulata un'ampia gamma di proposte al Parlamento che puntano a migliorare quello che è stato fatto, ma soprattutto ad evitare una sospensione che suona tanto come un salto nel buio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. La maggioranza ha iniziato questo percorso parlamentare con la prospettiva di bloccare e di colpire al cuore la riforma del centrodestra sull'ordinamento giudiziario. Si tratta di una prospettiva che è poi miseramente naufragata nei fatti, visto ciò che è accaduto al Senato, dove, passando sotto le forche caudine, avete perso due delle tre importanti modifiche che vi eravate proposti di fare. Avete operato una sospensione, quindi siete intervenuti marginalmente sul decreto legislativo in tema di separazione delle funzioni. Siamo quindi riusciti a ribadire la centralità del Parlamento e delle istituzioni che rappresentiamo, della primazia della politica, in una materia che più di altre è stata oggetto dell'attenzione della magistratura ed è stata soggetto di uno scontro fra poteri.

Noi qui abbiamo rivendicato l'autonomia e l'indipendenza della politica, ma soprattutto abbiamo portato all'attenzione di queste aule parlamentari e all'attenzione del paese la verità: cioè che si tratta di una riforma che non è quella che voi avete dipinto al paese, bensì una riforma che una volta attuata - parliamo di ben dieci decreti legislativi - reca effetti migliorativi sul sistema, e non quindi i danni irreversibili da voi paventati; sono decreti legislativi che restano operativi e di cui viene riconosciuta e sancita la bontà. Sicuramente, abbiamo accolto con favore il fatto che la figura del magistrato venga ridisegnata: non più un magistrato che ha diritti speciali, ma un magistrato che, assieme ai diritti speciali di cui è portatore, ha anche dei doveri.

Al di là delle valutazioni prettamente tecniche e al di là delle valutazioni tattiche di una battaglia politica, come quella a cui stiamo assistendo in queste aule, vorrei porre l'attenzione su di un aspetto.

Il blocco della separazione delle funzioni, il vostro tentativo disperato di fermare l'elemento maggiormente innovativo della riforma del centrodestra, per la Lega nord è solo un piccolo e timido passo verso quella che rimane la stella polare della nostra azione in questo settore: la separazione delle carriere che, per noi, deve essere lo strumento principe per arrivare finalmente alla tanto agognata elezione popolare del pubblico ministero.

Oggi, purtroppo, dobbiamo ancora denunciare in queste aule la pulizia etnica nei tribunali del nord in cui i giudici lombardi e veneti sono ancora una chimera (si contano sulle dita di una mano). Oggi; dobbiamo ancora lamentare la pianificazione razzista delle piante organiche, l'esclusione dei nostri giovani da un percorso di qualificazione che non consente loro di entrare a far parte del sistema giudicante. Assistiamo, invece, all'alimentazione di una magistratura inefficiente, incapace di interpretare la società che la circonda. Oggi, purtroppo, abbiamo ancora a che fare con un sistema che garantisce i suoi privilegi, continuando un pericoloso rapporto innaturale con la politica.

Il domani che la Lega Nord vuole e per cui continua a battersi è un futuro in cui ci saranno i concorsi regionali, in cui non ci sarà più la suddetta pianificazione razzista, l'esclusione a priori nei nostri tribunali. Nel nostro domani i pubblici ministeri saranno finalmente eletti dal popolo e non perderanno più tempo, come il giudice Papalia di Verona, a condannare le idee di coloro che lottano per la libertà del proprio popolo. I giudici, finalmente, perseguiranno coloro che stuprano le nostre donne, coloro che avvelenano con la droga i nostri figli, coloro che assaltano le nostre case e terrorizzano i nostri anziani. I giudici faranno quello che il popolo li chiamerà a fare, cioè la giustizia giusta, quella per cui sono pagati, quella che loro dovrebbero candidarsi a fare (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)! Noi da queste aule, al di là delle valutazioni tecniche o tattiche, continueremo a parlare di Stato di diritto, continueremo a parlare del diritto ad una giustizia giusta (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sottosegretario Scotti, che non vedo più...

PRESIDENTE. È presente, glielo assicuro. Pregherei i colleghi vicini ai banchi del Governo di consentire agli esponenti del Governo di ascoltare ed il sottosegretario di prendere posto.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Grazie, Presidente. Sottosegretario Scotti, non vorrei distrarla da altre conversazioni, certamente più interessanti, ma lei sa quanto la stimi e quanto mi farebbe piacere se potesse sentire il mio modesto contributo. L'UDC è stata coprotagonista dell'adozione del provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario e, dunque, non è qui certamente per tirarsi indietro rispetto alle sue responsabilità politiche che allora si assunse consapevolmente, fornendo un contributo determinante al lungo e travagliato iter di questo provvedimento.

Siamo convinti che sia stato giusto realizzare la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ricordo ai colleghi che l'ordinamento giudiziario previgente risaliva addirittura a prima della guerra e che una norma transitoria della Costituzione ci ha imposto di adeguarlo alla nuova Carta costituzionale. Salvo marginali interventi di restyling, nei sessant'anni successivi, nessuno era riuscito a proporre una riforma organica e complessiva dell'ordinamento giudiziario.

Eppure - signor sottosegretario, colleghi -, tutti sappiamo quanto vi fosse bisogno di una riforma, quanto il nostro ordinamento presentasse purtroppo profili di inefficienza e di inefficacia, quanto la selezione dei magistrati andasse aggiornata e riformata, quanto la progressione in carriera dei magistrati andasse sganciata da quegli automatismi che nel corso degli anni - con la cosiddetta legge Breganze o «Breganzone» - avevano messo in secondo piano i meriti, le qualità, la professionalità e la produttività rispetto all'anzianità.

Occorreva riformare l'impianto deontologico e, a detta di tutti, sanzioni assolutamente generiche senza la tipizzazione degli illeciti avevano trasformato il Consiglio superiore della magistratura in una sorta di lotteria in cui le sanzioni disciplinari spesso erano più legate alle appartenenze correntizie che alla responsabilità negli abusi. La confusione assoluta tra le funzioni giudicanti e requirenti costituiva un elemento che certamente non deponeva a favore della professionalità del magistrato, specie nella selezione agli uffici direttivi.

Per tutte queste ragioni, ribadiamo oggi la convinta determinazione che sia stato giusto realizzare la riforma dell'ordinamento giudiziario. Certo, già all'epoca della sua approvazione - soprattutto nel suo passaggio alla Camera -, dicemmo che vi erano alcuni punti che meritavano aggiustamenti; vi erano alcune scollature, alcune aporie. La riforma, anche per la  sua complessità e per la sua ampiezza, aveva bisogno di qualche ulteriore aggiustamento. Se fossimo stati ascoltati, probabilmente, oggi non discuteremmo di alcune modifiche che si sarebbero potute compiere allora. L'UDC, d'altro canto, fu invitata ad adeguarsi ad una solidarietà di maggioranza e di coalizione, lasciando comunque agli atti quei richiami, quei suggerimenti, quelle proposte di modifica di cui abbiamo a lungo discusso anche con l'Associazione nazionale magistrati; infatti, il nostro è sempre stato il metodo del confronto e della concertazione. Detto ciò, prendiamo atto che il provvedimento presentato dal Governo per la sospensione dei decreti legislativi è stato approvato al Senato con alcune modifiche sostanziali condivise dalla maggioranza, dall'opposizione e dal Governo. Dunque, non siamo qui per rimetterle in discussione, in quanto si tratta di modifiche che ritengo vadano apprezzate.

Per quanto riguarda l'ufficio di procura, la legislazione delegata resta sostanzialmente quella contenuta nell'impianto riformatore proposto dal precedente Governo.

La procura - si ribadisce - è un ufficio gerarchico. Signor sottosegretario, lei dirà che ciò era già sostenuto dall'ordinamento giudiziario precedente, ma sappiamo bene che molte distorsioni, soprattutto nelle applicazioni di fatto, avevano reso alcuni uffici di procura molto poco gerarchici e molto centrifughi, dato che al loro interno capitava che ogni sostituto avesse una propria linea inquisitoria e una propria linea di selezione dei reati. Sembrava persino necessario predisporre una sorta di guida, per capire quale sostituto riteneva più rilevante un reato rispetto ad un altro, determinando un esercizio dell'obbligatorietà dell'azione penale quantomeno discutibile.

Rimane, nella versione del provvedimento che, oggi, voteremo, il principio che il capo dell'ufficio è il titolare esclusivo dell'azione penale e dà la linea di indirizzo rispetto ai sostituti. Viene previsto che il capo dell'ufficio possa effettuare l'assegnazione del provvedimento al suo sostituto, ma in quel caso può dettare (e normalmente detterà) anche i criteri, a cui il sostituto dovrà attenersi.

Tutto ciò mi fa dire che l'impianto riformatore, che mirava a ricondurre ad unità l'esercizio dell'azione penale all'interno delle procure, assumendone la responsabilità in capo al procuratore della Repubblica, è stato salvaguardato. Il procuratore capo mantiene il potere di revoca nel caso in cui il sostituto non si attenga ai criteri indicati e il sostituto può, nel termine di dieci giorni, proporre osservazioni.

Dunque, sotto questo profilo prevalgono le ragioni di continuità rispetto all'intervento riformatore e, da parte nostra, non vi è alcuna contraddizione nell'accogliere il testo, come modificato dal Senato.

Per quanto riguarda l'azione disciplinare, rimane, anche in questo caso, l'impianto che il riformatore ha voluto introdurre, cioè la tipizzazione delle fattispecie disciplinari. Per la verità è una proposta che, a nostra volta, abbiamo ereditato da Governi precedenti, anche di centrosinistra. Gran parte di quelle fattispecie disciplinari - lei, signor sottosegretario lo ricorda sicuramente - provengono da una proposta del guardasigilli Flick. L'intento era di tipizzare l'illecito disciplinare per evitare l'assoluta discrezionalità di valutazione da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore.

Certo, probabilmente ciò non sarà sufficiente e sarebbe necessario un intervento più radicale, che portasse la sezione disciplinare all'esterno rispetto ai componenti del Consiglio stesso. Ricordo che il presidente Violante, nella scorsa legislatura, fu portavoce di una proposta di istituzione di Alta corte, che assumesse anche le funzioni di sezione disciplinare per i magistrati, oltre che per i parlamentari, e sarebbe un progetto che varrebbe la pena recuperare, anche perché - mi permetto di ricordare al signor sottosegretario - questo impianto disciplinare (in cui il giudice è, in qualche modo, parte dello stesso Consiglio, parte di chi esercita l'azione di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, e partecipa alle  altre deliberazioni) vede tra i suoi componenti lo stesso procuratore generale della Cassazione che è il titolare dell'azione disciplinare. Mi sembra poco compatibile con l'articolo 111 della Costituzione e con la distinzione tra giudice e requirente. Di tutto ciò - spero - vi sarà modo di discutere ancora.

È stato eliminato il rappresentante del ministro all'interno nel procedimento disciplinare e ciò, probabilmente, ha una sua coerenza, perché rischiava di dare vita a qualche conflitto. Certo, la soluzione che viene proposta e che è stata adottata al Senato - di consentire che il ministro, a fronte dell'archiviazione del procuratore generale, possa chiedere al presidente della sezione disciplinare di fissare le udienze e di formulare il capo di incolpazione -, in qualche modo, fa o rischia di far rientrare dalla finestra quello che si era voluto far uscire dalla porta, ma vedremo se sarà necessario fare aggiustamenti successivi. Permane un problema di rito da applicare all'ultima fase del processo disciplinare. Su questo, l'UDC ha presentato, così come altre forze di opposizione, un emendamento affinché si preveda che le sezioni unite civili, che diventano di nuovo le titolari del giudizio sul ricorso contro il provvedimento della sezione disciplinare, giudichino secondo il rito penale. Credo che sia una dimenticanza, mi pare difficile teorizzare che il legislatore abbia scientemente voluto che il giudice civile applicasse a questo giudizio il rito penale perché, altrimenti, saremmo di fronte ad una stravaganza giuridica alquanto vistosa. Dunque, sarebbe opportuno che su questo aspetto - che non è tanto un dato politico, ma di coerenza giuridica e normativa - ci fosse anche da parte della maggioranza una disponibilità ad approvare il nostro emendamento.

Per quanto riguarda, infine, il dato delle carriere, ovviamente siamo contrari alla sospensione del provvedimento fino al 31 luglio 2007. Siamo consapevoli che la formula che avevamo introdotto per distinguere le funzioni e per determinare la progressione in carriera non era la migliore delle formule possibili, ma il legislatore è per definizione limitato. Certo, saremmo curiosi di sapere quale sia la proposta alternativa del Governo perché oggi si chiede un rinvio al buio, dicendo che si cambierà il sistema delle progressioni in carriera e della distinzione delle funzioni, ma nessun criterio viene indicato rispetto alla proposta sostitutiva. Siamo convinti che il tema della distinzione delle funzioni, del merito e della valutazione di professionalità e di produttività nella progressione in carriera sia non eludibile perché abbiamo bisogno di magistrati che facciano carriera se sono bravi, se studiano, se approfondiscono, se lavorano e non soltanto se invecchiano. Il magistrato, signor sottosegretario - lo dico a lei che lo è -, non è per definizione come il vino buono che migliora soltanto con il passare del tempo, ma talora - come capita anche al vino, se è cattivo - con il passare del tempo diventa aceto.

Allora, va introdotta una selezione ed una verifica di produttività e di professionalità. Avremmo preferito che ci diceste prima quali erano le vostre soluzioni alternative. Questa è la ragione per cui voteremo contro il rinvio, la sospensione al buio, il complesso del provvedimento, anche se non rinneghiamo i miglioramenti che i colleghi del Senato hanno introdotto; anzi, rivendichiamo al gruppo parlamentare dell'UDC il merito di avervi contribuito (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Goisis. Ne ha facoltà.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, il nostro ministro Castelli nella passata legislatura aveva fatto una riforma che dobbiamo e vogliamo definire coraggiosa, se è vero, come è vero, che da 60 anni a questa parte nessuno si era cimentato in un'azione di questo tipo. Ora dobbiamo assistere al tentativo di svuotare questa riforma, andando a toccare proprio i due punti più rappresentativi e caratterizzanti,  cioè la separazione delle funzioni e il criterio meritocratico.

A proposito di ciò, vorrei svolgere talune considerazioni. Cosa mai i magistrati ritengono di essere, una casta privilegiata, così da avere paura di sostenere un concorso? D'altra parte, se tale era la questione, bastava discuterne, anziché sospendere la riforma; comunque, non si capisce perché i magistrati non vogliano sottoporsi al concorso. Gli esponenti di tutte le professioni si devono sottoporre a tali verifiche; anch'io ho fatto una serie di esami: sono insegnante e, per poter accedere alla scuola pubblica, ho dovuto sottopormi a talune prove. Soltanto la magistratura, probabilmente, rivendica il principio dell'autonomia; ma, allora, non si capisce perché questa stessa magistratura non rivendichi la stessa autonomia anche dai partiti.

Purtroppo, dobbiamo constatare come rappresenti un dato obiettivo la circostanza che la magistratura non sia certo imparziale; in tante occasioni si è dimostrata, purtroppo, di parte, una magistratura «rossa», che, a seconda dei casi, esprime differenti giudizi. Ricordiamo tutti la particolare vicenda accaduta a Verona, quando il tentativo di rapire dei bambini non è stato considerato come un reato; in un altro caso, si sarebbe dovuta condannare per terrorismo la persona invece assolta con una sentenza che, di recente, la Cassazione ha annullato imponendo che si rifaccia il processo e si riconsideri, quindi, l'accusa di terrorismo.

In ogni caso, tale situazione della magistratura succube del potere «rosso» e del «buonismo», non è accettabile.

Cosa si fa? Questo Parlamento, purtroppo, ha dimostrato di non volere decidere; ha creduto di risolvere il problema con l'indulto, ma abbiamo assistito alle conseguenze. Penso ad esempio a quella ragazza in Piemonte che, dopo anni di minacce, è stata uccisa da quel suo vecchio spasimante che, peraltro, addirittura, l'aveva violentata dieci anni prima. Quando è uscito dal carcere, l'ha uccisa! Se questa è la magistratura, allora ha ragione la Lega quando pretende che i giudici siano elettivi affinché, in tale maniera, rispondano ai loro elettori.

PRESIDENTE. Deve concludere...

PAOLA GOISIS. Noi vogliamo che i processi vengano celebrati; i nostri cittadini hanno diritto alla giustizia e la desiderano. La Lega vuole perciò un sistema elettivo...

PRESIDENTE. Deve concludere...

PAOLA GOISIS. Il territorio chiede che i magistrati rispondano ai cittadini e che siano tutti, nello stesso modo, collocati in un sistema al cui centro vi sia un diritto: il diritto, dei cittadini del nord in modo particolare, di essere giudicati da persone elette.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Grimoldi. Ne ha facoltà.

PAOLO GRIMOLDI. Signor Presidente, parto da una considerazione circa un avvenimento accadutomi in prima persona; da militante del movimento politico cui appartengo, mentre da ragazzino affiggevo dei manifesti nella mia città, Monza, fui fermato dai carabinieri. I manifesti erano abusivi e ricevetti, così, un avviso di garanzia; quindi, non ero in giro a spaccare le vetrine, ad incendiare le automobili o a regalare la marijuana!

Ebbene, sulla base di questa vicissitudine personale, analizzo quanto è avvenuto in talune province del nord; una per tutte quella di Verona, dove militanti della Lega raccoglievano firme contro un campo nomadi abusivo. Costoro, in quel di Verona, hanno subito processi e sono stati condannati semplicemente perché tentavano di sensibilizzare la gente e raccoglievano democraticamente e civilmente delle firme, esprimendo un'opinione politica. Sono stati processati e condannati. Questi esempi dimostrano come esista una questione politica collegata alla magistratura e all'esistenza di magistrati politicizzati e «politicanti», candidati nelle ultime elezioni  politiche e che magari siedono in Parlamento nelle fila del centrosinistra.

Nel corso della passata legislatura, si è cercato dopo sessanta anni di iniziare a cambiare il sistema, di modernizzarlo e renderlo più efficiente. Si è cercato di dare spazio a magistrati più laboriosi e che tentassero di portare maggiore efficienza ed efficacia nella macchina della giustizia. Insomma, si è fatto riferimento a magistrati maggiormente degni di meriti in una riforma che premiasse il merito. Oggi, si tenta al contrario di rallentare questo iter.

Passando ad una considerazione politica, durante l'approvazione della cosiddetta riforma Castelli erano stati paventati scenari apocalittici in cui veniva distrutto il sistema giudiziario del nostro Paese. È evidente che non sta succedendo niente di tutto questo, anche perché il 90 per cento della riforma Castelli resta in vigore. Pertanto, gli scenari apocalittici dipinti nella passata legislatura erano vuoti di contenuti e soltanto pretestuosi.

Tuttavia, la «fine della giustizia» preannunciata con l'adozione della riforma Castelli è stata compiuta in questa legislatura, ma gli unici e responsabili siete voi che avete votato l'indulto con il quale criminali, rapinatori e stupratori sono tornati liberi. Inoltre, si cerca di ledere il sistema giudiziario con magistrati politicizzati, che vengono premiati ai danni di coloro che invece vanterebbero qualche merito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e sul complesso di quelli presentati al testo del provvedimento. Una volta per tutte, vorrei esplicitare le ragioni di tale parere.

Noi intendiamo presidiare e difendere il testo approvato dal Senato, frutto dell'accordo tra maggioranza ed opposizione. Esso rappresenta il punto di maggior equilibrio possibile e quindi non va cambiato; certamente non può essere il frutto, proprio perché è il risultato anche dell'azione dell'opposizione, della pressione della lobby dei giudici. Quindi, l'approvazione di questo testo eliminerebbe del tutto il sospetto in merito a presunte pressioni esercitate su qualcuno.

D'altra parte, vorrei sdrammatizzare la questione perché i decreti legislativi n. 106 e n. 109 sono stati modificati con l'accordo dell'opposizione. Sul decreto legislativo n. 160 l'accordo è intercorso non sulla sua abrogazione, ma soltanto sulla sua sospensione. Non si pregiudica nulla e non si capisce di cosa si stia parlando.

L'opposizione ha concorso alla formulazione del testo e talvolta, come nel caso del senatore Caruso, di Alleanza Nazionale, che ne ha menato giustamente vanto, ha presentato proposte emendative che hanno modificato l'articolo 2. Il Comitato per la legislazione, proprio sull'articolo 2, ha espresso parere favorevole, a condizione che il testo fosse modificato. La maggioranza sostiene quel testo e decide di difenderlo, insieme a tutto il resto, mentre l'opposizione vuole cambiarlo, ritenendolo insufficiente ed errato. Ciò rappresenta il paradosso dell'intera situazione: infatti, mentre noi siamo leali nei confronti di un testo approvato in accordo con l'opposizione, essa vuole modificare alla Camera quanto da lei stessa votato al Senato. In questo vediamo un paradosso e preferiamo che la maggioranza rimanga leale nei confronti del testo, difendendolo nella sua interezza.

Pertanto, il parere sugli emendamenti presentati sarà sempre contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario, confermando quanto già esposto in precedenza in Commissione e in Assemblea questa mattina nella discussione sulle linee generali.

Pur potendo apparire una qualche difformità nell'attribuire alle sezioni riunite  civili l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, ciò ha un precedente storico ed un precedente sistematico. Il precedente storico nella nostra legislazione è che già dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si applica il codice di procedura penale; successivamente, una legge del 1988 ha stabilito, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che dinanzi alla sezione disciplinare continuano ad applicarsi le nuove norme del codice di procedura penale.

Dal punto di vista sistematico, il Governo ha già fatto osservare che non vi sono differenze nella procedura innanzi alle sezioni unite della Cassazione sia per quanto riguarda il ricorso sia per quanto riguarda i motivi di ricorso sia, ancora, per i poteri di cognizione che hanno le sezioni unite civili e penali sia, infine, per quanto riguarda la valutazione che esse possono fare sulla decisione oggetto del ricorso: difetto di motivazione, contraddizione nella motivazione, insufficienza della motivazione o violazione di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.1.

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

CAROLINA LUSSANA. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Abbiamo assistito, nell'esposizione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, a dissertazioni che appaiono più che altro delle repliche.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma questo non è un intervento sull'ordine dei lavori; la sua mi sembra, piuttosto, una valutazione politica.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo primo voto è essenziale perché, al di là del clima di assoluta collaborazione che ha regnato nei lavori del Senato della Repubblica allorquando anche l'odierna opposizione ha collaborato in maniera propositiva per il miglioramento del testo, perché riteniamo che tutto sia migliorabile, ci troviamo oggi a votare un emendamento il cui non accoglimento colpisce al cuore la riforma Castelli. Si tratta di un atteggiamento incomprensibile della maggioranza, ancora di più se si considera che vi è stata - e tuttora è ribadita - la disponibilità a discutere per migliorare anche il decreto legislativo n. 160, il cuore della riforma Castelli. Peraltro, all'interno di questo decreto legislativo si stabilisce un principio che rappresenta un passo indietro rispetto a quello che l'avvocatura, in maniera unanime, mai come in questo momento e su questo tema, e anche gran parte del centrodestra ritenevano, cioè che fosse giunto il momento di stabilire per legge la separazione delle carriere.

Ebbene, prendendo spunto da osservazioni, da critiche ed anche da polemiche che avevano sostenuto un atteggiamento da parte dell'Associazione nazionale magistrati, pur restando convinti della necessità di arrivare alla separazione delle carriere, noi ritenemmo che fare un passo indietro avrebbe dimostrato che la riforma sull'ordinamento giudiziario, attesa da sessant'anni, non era contro nessuno, tanto meno contro i magistrati.

Ebbene, nel «congelare» l'entrata in vigore del decreto legislativo che introduce la separazione delle funzioni, non delle carriere, contraddite voi stessi: come ho già detto nella discussione sulle linee generali, all'interno di quel programma dell'Unione che vi ha tenuti tutti insieme durante la campagna elettorale, alle pagine 50 e 51, dove sono illustrate le iniziative da adottare in tema di giustizia, voi fate riferimento alla separazione delle funzioni; invece, il primo provvedimento sulla giustizia presentato da questo Governo va nel senso, esattamente opposto,  di bloccare l'unica riforma sistematica della giustizia realizzata nella precedente legislatura (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

A vostro dire, vi avrebbe animati una volontà di attenzione e di ascolto. Ascoltare i magistrati e coinvolgerli è giustissimo, è legittimo - per carità! -, ma la riforma sull'ordinamento giudiziario approvata nella precedente legislatura non è stata fatta né contro i magistrati né senza di essi. Il suo percorso legislativo è durato tre anni e mezzo e ci sono voluti ben sette passaggi parlamentari! Quindi, non si è trattato di una riforma fatta a tutti i costi, e neanche di una riforma fatta contro qualcuno. C'è il momento dell'ascolto, del confronto, della polemica, ma poi arriva il momento delle decisioni: il Parlamento, che ha le prerogative legislative, alla fine, deve decidere. E noi abbiamo deciso, con il concorso di tutti.

Voi, oggi, decidete di non decidere. Non soltanto ponete una pietra tombale sulla separazione delle carriere, ma buttate nel dimenticatoio anche la separazione delle funzioni, che è il minimo da approvare per garantire la parità tra accusa e difesa e la terzietà della funzione giudicante.

Allora, c'è qualcosa che non quadra; c'è qualcosa che non ci spieghiamo. Perché questa fretta di approvare a tutti i costi il disegno di legge quando ci sarebbero stati tempi e modi...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LUIGI VITALI. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Così come sono stati modificati gli altri due decreti legislativi, ci sarebbero stati i tempi ed i modi per modificare anche il decreto legislativo n. 160, visto che c'era la disponibilità dell'opposizione.

Voi state pagando una cambiale (non conosciamo il motivo, che possiamo soltanto immaginare): i fatti ci diranno per chi, per come e per che cosa. Voi, oggi, siete inadempienti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia) nei confronti degli italiani: noi lo denunciamo e ve lo contestiamo e lo denunceremo anche all'opinione pubblica (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia e di deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Pecorella, al quale ricordo che dispone di un minuto. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, intanto, credo che un minimo di senso di responsabilità dovrebbe indurre il ministro, o chi per lui, a dirci quali sono i programmi dopo la sospensione. Ci chiedete di votare un provvedimento di cui si ignora il futuro. Cosa accadrà dopo che avremo sospeso? Sulla separazione delle carriere, o delle funzioni, vi sarà una decisione?

Se volete che si voti, e che si voti non semplicemente per mettere la parola fine sulla riforma, ma per aprire ad una nuova riforma, almeno diteci quali sono i programmi dal punto di vista della separazione delle carriere, dei concorsi e di tutto ciò che oggi non volete fare. È una richiesta legittima, da parte dell'opposizione, alla quale non è stata data risposta.

Quindi, chiederei al Governo di intervenire al riguardo e di dirci, molto semplicemente, cosa intenda...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GAETANO PECORELLA. ... per separazione delle funzioni, visto che questa era nel programma pressoché di tutta l'attuale maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, intanto, mi meraviglia - lo dico con tutto il rispetto per il sottosegretario presente - che il ministro guardasigilli non si sia preoccupato di venire in quest'aula (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord Padania)...

ELIO VITO. Bravo!

GIUSEPPE CONSOLO. ... ad ascoltare quello che noi abbiamo da dire sull'ordinamento giudiziario. Signor Presidente, lo dico con passione, ma con convinzione! È possibile che il ministro della giustizia non abbia avuto la sensibilità politica di essere presente in aula?

Ciò premesso, Presidente, lei avrà notato, come lo avranno fatto anche i colleghi, che il gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato non molti, bensì pochi emendamenti, nei quali crede.

Desidero - come ho fatto stamattina e come ora farò brevemente, e come verrà fatto a chiare note dalla dichiarazione di voto che l'onorevole Bongiorno farà per il nostro gruppo - sgombrare il campo, come capogruppo presso la Commissione giustizia alla Camera, da inesattezze, ricordare ai colleghi, ma soprattutto a me stesso, che non è vero che vi è stato un accordo che ha visto assolutamente soddisfatti i due schieramenti politici. Non so se gli schieramenti politici della maggioranza siano in qualche modo soddisfatti dell'accordo che non si è raggiunto nell'aula di Palazzo Madama. Certamente, in quest'aula non siamo di fronte a ripensamenti che non esistono. Come si può parlare di ripensamento dopo tre anni e mezzo di discussione e dopo sette passaggi tra i due rami del Parlamento? Quale ripensamento su un tema che ci sta così a cuore come quello della separazione delle funzioni, dove, facendo un po' di autocritica, se vi è stato un errore è stato quello di non avere separato le carriere? Alla forza delle idee non si può porre freno alcuno: avremmo dovuto separare le carriere!

Quanti di voi sono orgogliosi di appartenere ad un paese in cui chi giudica e chi accusa, prescindendo dalla buona fede di ognuno, stanno nella stessa carriera, si scambiano come fregoli del diritto, come comparse? È una cosa assolutamente intollerabile!

Ecco perché - e vado a concludere, Presidente - volevo lasciare questa traccia, il segno che il gruppo di Alleanza Nazionale, riguardo ai pochi emendamenti che ha presentato, voterà compatto per l'accoglimento degli emendamenti medesimi affinché non si distorca la verità. Diceva Kipling: «Se tu puoi sentire le verità che hai detto, trasformate dai cattivi per trarre in inganno gli ingenui»; ebbene, ingenui in Alleanza Nazionale non ve ne sono, cari colleghi (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Volevo rispondere, intervenendo sull'emendamento in esame, alle sollecitazioni che abbiamo avuto dal relatore, il quale ha fatto un espresso richiamo al senso di lealtà dell'opposizione rispetto all'accordo che sarebbe stato raggiunto al Senato. Dico al relatore: o lei è stato distratto in tutti gli interventi che si sono susseguiti questa mattina (compreso il mio e quelli degli altri colleghi, come anche quelli di oggi pomeriggio), oppure continua a sostenere la teoria dell'accordo, che - noi continuiamo a ribadire - non vi è stato. Ripercorriamo un'altra volta, visto che ve n'è ancora bisogno, come sono andati i fatti.

La maggioranza di Governo e il ministro Mastella si sono presentati nell'aula del Senato con un testo che prevedeva la sospensione di tre decreti di attuazione della riforma dell'ordinamento...

PRESIDENTE. Mi scusi, la prego soltanto un momento... Siccome la vedo avviata a svolgere un intervento...

CAROLINA LUSSANA. Non ho un minuto, Presidente?

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che il suo gruppo ha terminato il tempo a disposizione per gli intereventi e che quindi lei sta intervenendo a titolo personale (Commenti dei deputati dei gruppi Lega  Nord e Forza Italia). Dunque, lei ha ancora un minuto di tempo a disposizione! La prego!

CAROLINA LUSSANA. Ancora un minuto! Abbiamo già finito il tempo e quindi, Presidente, mi lamento perché è stata blindata la discussione in quest'aula parlamentare su un provvedimento fondamentale (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia e Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Comunisti italiani); e allora lo dico a voi che ridete tanto: dove eravate nella passata legislatura quando rivendicavate i diritti dell'opposizione sull'ordinamento giudiziario? Abbiamo discusso e approfondito l'argomento per quattro anni e il Presidente Casini, lo dico a lei Presidente, aumentava i tempi! Spero che anche lei sia così magnanimo da concederci il raddoppio dei tempi necessari (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Forza Italia) perché altrimenti, se questo Parlamento non è più autonomo, non è più in grado di discutere, ma deve semplicemente essere succube a ricatti (perché tali sono quelli di persone e soggetti esterni a quest'aula!), allora penso che il ruolo di tutti noi (Commenti dei deputati del gruppo Comunisti italiani) sia quello di (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Forza Italia)...

PRESIDENTE. Deputata Lussana, lei ha terminato il tempo a sua disposizione. La prego.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché tutti noi abbiamo interesse a procedere con i nostri lavori con efficienza, senza perdita di tempo, ma con chiarezza, credo siano utili alcune precise puntualizzazioni e risposte ai colleghi. Infatti, avverto un clima polemico esagerato rispetto all'oggetto del disegno di legge in esame e anche ai precedenti che hanno visto un voto comune al Senato su alcuni decreti in questione. Ho ascoltato diverse considerazioni dei colleghi Vietti, Lussana e Vitali.

Torniamo con pacatezza al merito e ricordiamoci bene che la riforma votata dal precedente Governo di centrodestra...

GIUSEPPE COSSIGA. Parlamento!

PIERLUIGI MANTINI. Sì, dal Parlamento, ma la riforma è stata articolata dal Governo attraverso dieci decreti legislativi, ed è stata confermata per ben nove di questi decreti legislativi, per due con parziali correzioni: il primo attiene alla modifica dell'organizzazione delle procure, con una differenza non tanto sostanziale, come ricordava il collega Vietti; infatti, è stata abolita la delega da parte del procuratore capo ai sostituti (si è pensato ad un diverso meccanismo di assegnazione, più rispettoso delle prerogative dei singoli magistrati, alla luce della Costituzione); il secondo attiene alla parziale modifica della tipizzazione degli illeciti disciplinari, mantenendo lo stesso impianto e lo stesso principio.

Un solo decreto legislativo è stato sospeso, uno su dieci! Naturalmente, ci si riferisce a due punti importanti: la progressione delle carriere e la separazione o distinzione delle funzioni tra pubblico ministero e giudice.

Abbiamo condiviso l'esigenza di riformare questi due punti e voi lo sapete bene, perché ne abbiamo discusso per anni. Riteniamo che si debba riformare la progressione delle carriere dei magistrati per mera anzianità e abbiamo proposto criteri e soluzioni differenti dalle vostre. Anziché il «concorsificio» di Castelli, che, a nostro avviso, sottrae energia ai magistrati che, nel corso della carriera, dovrebbero occuparsi dei processi e delle sentenze, abbiamo proposto meccanismi di controllo della produttività e delle capacità dei singoli magistrati, attraverso misuratori di qualità e quantità, così come avviene in molte carriere.

Ugualmente, sul tema della separazione e distinzione delle funzioni, riteniamo che non possa esservi alcuna confusione sul fatto che un pubblico ministero, agevolmente, passi ad esercitare le funzioni giudicanti e viceversa. Anche su questo tema  abbiamo formulato proposte politiche contenute in proposte di legge ed articolati che voi ben conoscete e che sono alla base di una corretta distinzione delle funzioni, alla luce anche dell'attuale impianto costituzionale che vieta, come vorreste, di separare completamente le carriere tra pubblico ministero e giudice e di riferire questi due soggetti ad organizzazioni diverse di tipo gerarchico.

Quindi, abbiamo proposte e idee diverse dalle vostre.

Allora, quando si propone la sospensione, solo su questo punto, di uno su dieci decreti legislativi, credo che non dobbiate sollevare una polemica di questo tipo e dobbiate, invece, riconoscere che vi è un clima di condivisione sul terreno delle riforme, eppure di differenza su alcune specifiche soluzioni su cui è bene, se volete partecipare al confronto costruttivo, che vi confrontiate in un modo molto più civile che non alzando polemiche e barricate. Se volete vivere nell'illusione delle «spallate» al Governo, se volete riproporci le barricate sulla giustizia, se volete ancora pensarvi nei girotondi di Vicenza sotto la pioggia, ad ingiuriare il Capo dello Stato (Commenti dei deputati del gruppo Forza Italia), allora sappiate che abbiamo buona memoria sulle vostre leggi vergogna (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo)...

CESARE CAMPA. Ma smettila!

PIERLUIGI MANTINI. ...e abbiamo buone ragioni per fare, senza di voi, le riforme che da troppo, troppo tempo il paese aspetta in materia di giustizia (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Mario Pepe, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione.

Prego, deputato Mario Pepe, ha facoltà di parlare.

MARIO PEPE. Signor Presidente, è stato detto che ci sono alcuni uomini che si fanno guidare dalla storia ed alcuni uomini che si fanno trascinare dalla storia. Il ministro Mastella è uno che si fa trascinare dalla storia. Il comportamento del ministro, in quest'occasione, è un esempio di resa senza condizioni al potere giudiziario. Il fatto che non sia in quest'aula la dice lunga. Almeno, vorrei pregare i sottosegretari presenti di rispondere alle osservazioni dei deputati e ai loro interrogativi, se non altro per offrire un contributo a questo dibattito (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

ERMINIA MAZZONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, voglio continuare l'intervento, che è stato inopportunamente interrotto, della collega Lussana. In precedenza, non eravamo in votazione, mi permetta, signor Presidente, ma nella fase di comunicazione all'Assemblea del parere sugli emendamenti da parte del relatore e del Governo. Invece, abbiamo ascoltato un intervento da parte del relatore ed una replica da parte del Governo. Secondo le regole di questa Camera, in questo caso, si riapre la discussione. Lei, invece, ci ha tolto la parola.

In secondo luogo, vorrei sapere quali sono i tempi a disposizione dei gruppi, che mi sembrano esageratamente ridotti. Infatti, se la Lega Nord ha già esaurito i suoi tempi vuol dire che, per un provvedimento di questa importanza, ad un gruppo quale la Lega Nord sono stati attribuiti solo venti minuti scarsi. Non capisco e vorrei poter avere quest'informazione dal Presidente. In conseguenza di ciò, chiederei anche al Presidente, considerato che è nei suoi poteri valutarne l'opportunità, in relazione sempre - lo ripeto - all'importanza del provvedimento, di prolungare i tempi. È assurdo, siamo al primo articolo di questo provvedimento e già abbiamo esaurito i tempi a disposizione...

PRESIDENTE. Lei li conosce i tempi: sono pubblicati in calce al vigente calendario dei lavori.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, ma su quale base sono stati contingentati in questa maniera? Non c'è dibattito in aula. Siamo al primo emendamento del primo articolo e ci sono gruppi dell'opposizione che non hanno più diritto alla parola. Se questo è un modo democratico di gestire i lavori dell'aula, allora, signor Presidente, credo sarà necessario prevedere una seduta di quest'Assemblea per capire cosa significhi democrazia (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania)!

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, immagino. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Lei immagina sempre bene, Signor Presidente. Intervengo solo per supportare le richieste dei colleghi. Se lei pone attenzione a ciò che è accaduto in rapporto al tipo di provvedimento, si accorgerà che già dal primo emendamento sono esauriti i tempi. Evidentemente, vi è una discrasia tra l'interesse dell'Assemblea su questo provvedimento ed i tempi concessi. Riterrei che le richieste avanzate dai colleghi possano essere accolte, con un ampliamento dei tempi. Così come correttamente è successo altre volte, anche in questa occasione lei dovrebbe accedere alla richiesta dei colleghi. La ringrazio, signor Presidente.

ANDREA RONCHI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA RONCHI. Signor Presidente, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale credo di dover condividere totalmente quanto detto dalle colleghe Mazzoni e Lussana.

Ritengo che lei, signor Presidente, dovrebbe prendere in considerazione le nostre richieste, in quanto non si può strozzare un dibattito di questa importanza, delicatezza e complessità. Chi voglia chiudere un dibattito così in fretta non comprende che il Parlamento è sovrano e che si deve discutere, approfondire, ragionare su un tema così difficile come quello dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare che non vi è alcuna intenzione di strozzare il dibattito. I tempi contingentati sono stati comunicati il 28 settembre nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, per un tempo complessivo di 17 ore, di cui 10 ore per la discussione generale e 7 per il seguito dell'esame. Questa organizzazione dei lavori - come sapete - è frutto di una lunga prassi consolidata.

Tuttavia, qualora i gruppi lo chiedessero - come già mi è sembrato abbia fatto il gruppo della Lega Nord Padania, a fronte della cui richiesta ho fornito una risposta informale al presidente del gruppo -, comunico che, alla luce dell'importanza del dibattito, potrà essere concesso, per ogni gruppo che lo richieda, un tempo aggiuntivo pari ad un terzo del tempo contingentato.

ANTONIO LEONE. Non di un terzo: della metà!

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Chiediamo anche noi alla Presidenza questo primo atto di generosità. Poi, evidentemente, la sua magnanimità non negherà - nel caso ve ne fosse bisogno -, qualche ulteriore spazio per i gruppi parlamentari. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, ma non conti troppo sulla magnanimità.

LUCA VOLONTÈ. Lei è un amico del popolo...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Questo emendamento soppressivo dell'articolo richiede un intervento da parte del gruppo che rappresento, perché voteremo a favore dello stesso. Tuttavia, questo non significa contraddire lo spirito del lavoro svolto al Senato, né tanto meno fare una retromarcia sulle posizioni politiche assunte. Ritengo che questo voto confermi in maniera molto chiara un atteggiamento politico che, a differenza di quello che rappresenta il Governo, è molto serio.

Noi non riteniamo che la riforma dell'ordinamento giudiziario che abbiamo approvato nella precedente legislatura meriti di essere bistrattata così come sta tentando di fare questo Governo. Non riteniamo di avere lavorato invano per oltre quattro anni nella precedente legislatura, ma crediamo di aver fatto un lavoro positivo. L'articolo in esame, invece, tenta di vanificare il lavoro svolto in quegli anni, perché vuole sospendere - come già abbiamo sentito in quest'aula, peraltro senza nessuna indicazione rispetto alle eventuali modifiche che questo Governo vuole apportare - uno dei più importanti decreti legislativi di quella riforma per circa un anno, fino al 31 luglio 2007.

Pur essendovi nel secondo e nel terzo comma di questo articolo delle parti relative ad altri decreti sulle quali al Senato si è lavorato facendo quelle modifiche positive che abbiamo condiviso, rimane ferma la contrarietà all'impianto, alla proposta complessiva che il Governo formula in quest'aula, e rimane la ferma, decisa, determinata contrarietà ad una sospensione senza nessun tipo di prospettiva. È come consegnarsi ad un immobilismo in maniera volontaria. Se questo Governo ha intenzione di farlo perché ha siglato un patto al di fuori di quest'aula - che noi non possiamo condividere - ne prenderemo atto, ma certo non possiamo che opporci fermamente.

L'unico strumento di cui disponiamo - oltre a questo minimo tempo che la Presidenza, senza magnanimità, ci ha concesso - è esprimere un voto contrario.

Pertanto, ribadisco che il nostro consenso all'emendamento soppressivo Lussana 1.1 rappresenta un atto di grande coerenza con il lavoro che abbiamo svolto non solo nella precedente legislatura, ma anche, presso l'altro ramo del Parlamento, nell'attuale.

Quindi, in conclusione, preannuncio il voto favorevole del gruppo UDC sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 469

Maggioranza 235

Hanno votato 199

Hanno votato no 270).

Prendo atto che il deputato Palomba non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bongiorno 1.172.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Bongiorno. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio, ovviamente, il voto favorevole del gruppo Alleanza Nazionale sul mio emendamento 1.172. Vorrei tuttavia rendere una precisazione.

Questo emendamento è una delle pochissime proposte emendative che abbiamo presentato, ed è altresì l'unico sul quale interverrò, poiché lo ritengo di fondamentale importanza. Sul punto, vorrei precisare che si tratta proprio dell'emendamento contro la sospensione della separazione delle funzioni.

Sappiamo perfettamente che, quando si discute del tema della separazione delle funzioni dei magistrati, si operano semplificazioni che a noi non piacciono. Si  continua a dire, infatti, che il mondo si divide in due, vale a dire da una parte gli amici dei magistrati, che sono contro tale separazione, e dall'altra i loro nemici. Questo, a mio avviso, è un errore che condiziona il ragionamento.

È un errore, infatti, pensare che si tratti di una questione di fiducia o di sfiducia nei confronti della magistratura. Credo che l'errore sia rappresentato dal ritenere che chi vuole la separazione delle funzioni metta sul banco degli imputati i giudici. Occorre capire che sul banco degli imputati deve esservi non il giudice, bensì il giudizio, che è cosa diversa!

Affermo che sul banco degli imputati deve esservi il giudizio, e non i giudici, per una semplice ragione. Qualsiasi giudizio comporta un margine di discrezionalità. Ricordo a tutti che un grande giurista affermava che, nell'ambito di una norma, vi è un nucleo di certezza, ma vi è anche un'ampia zona di penombra. Ciò vuol dire che ogni giudice ha davanti a sé sia una certezza, sia una parte di discrezionalità. Questo significa che farà una serie di opzioni nell'ambito di tale penombra. Allora, quando invochiamo l'imparzialità, la chiediamo proprio per avere la certezza che il giudice, quando si muove nell'ambito della penombra e della sua discrezionalità, operi opzioni ispirate alla imparzialità.

Pertanto, si tratta non di una sfiducia particolare nei confronti del giudice, ma dell'esigenza fondamentale che il giudizio, nella zona della discrezionalità (vale a dire, nella zona della penombra), sia sempre ispirato ad imparzialità. Ciò consente al soggetto giudicato di sapere una cosa: mille giudici potranno muoversi in quella penombra, e mille giudici potranno assumere decisioni diverse; tuttavia, se avremo la certezza che quei mille magistrati, pur giungendo a decisioni diverse, si sono sempre mossi verso l'imparzialità, si accetterà il giudizio qualunque esso sia (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, il rappresentante del Governo ci ha detto cosa si vorrebbe prevedere in sostituzione dei concorsi: una forma di giudizio espresso sulla base di vari elementi, ogni quattro anni, se ricordo bene, su ciascun magistrato.

Ebbene, se così fosse, il potere delle correnti diventerebbe ancora più incisivo e determinante di quanto accada oggi. Infatti, mentre la soluzione dei concorsi prevista nell'attuale sistema (che, pure, necessita di qualche intervento volto a sfrondare le procedure) consente l'anonimato, ossia consente di giudicare una persona senza sapere chi è ed a quale corrente appartiene, viceversa la soluzione del giudizio, per così dire, allo scoperto, in cui si conosce l'identità di chi viene giudicato, certamente, mantiene inalterata l'attuale situazione. Pertanto, la prima domanda che ciascuno si pone quando è in corso una nomina per una carica direttiva è la seguente: a quale corrente appartiene il magistrato e quali garanzie offre?

Allora, mi sembra che volere sopprimere il sistema dei concorsi, mantenendo quello attuale (lo stesso Bruti Liberati ha affermato, quando era presidente dell'ANM, che molte volte in Consiglio superiore della magistratura non si aprono i fascicoli e si decide semplicemente in base al nome e all'appartenenza), significa non solo nominare magistrati che possono anche non essere esperti o diligenti, purchè ben protetti, ma anche sottoporre ogni magistrato al condizionamento di piacere o di appartenere a una determinata corrente politica.

Quindi, da questo punto di vista, la sospensione del decreto legislativo è un modo per rafforzare ancor più il potere delle correnti e per colpire, comunque, l'indipendenza del singolo magistrato rispetto al potere delle correnti.

Per quanto riguarda l'altro aspetto fondamentale, relativo alla separazione delle funzioni, abbiamo chiesto al rappresentante del Governo di illustrare la sua concezione. Se oggi sospendiamo l'attuale soluzione - che è molto blanda e prevede semplicemente un'opzione da esercitare  dopo cinque anni dall'ingresso in magistratura, quando c'è stato tutto il tempo di individuare la propria aspirazione e la propria idoneità alla funzione - se facciamo un passo indietro anche rispetto a ciò, cosa può rimanere della separazione delle funzioni? Davvero possiamo dire che assegnare il magistrato ad una sede diversa garantisce la separazione delle funzioni?

Nel programma dell'Ulivo e di altre importanti componenti dell'attuale maggioranza la separazione delle funzioni era tra gli obiettivi di questa legislatura. In particolare, i socialisti italiani ne hanno fatto una bandiera. Allora, mi domando quale sia il motivo per cui oggi queste bandiere vengono ammainate. Non è, forse, che vi è la pretesa, che viene dall'esterno di quest'aula, che la corporazione dei magistrati non sia spezzata in due parti, come sarebbe giusto per garantire il giudizio - come diceva in modo eccellente l'onorevole Bongiorno -, facendo sì che il giudice sia imparziale, dal momento che il pubblico ministero è parte nel processo, come lo è il difensore?

Ebbene, crediamo che su questa strada si debba chiedere a tutti una riflessione. Vogliamo un giudice imparziale e per questo motivo vi chiediamo, anche con gli emendamenti successivi, di valutare se non sia il caso di sospendere, almeno in parte, l'efficacia di quella parte del provvedimento riguardante la separazione delle funzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo anch'io per sostenere l'emendamento in esame, che rappresenta il punto fondamentale del nostro dibattito. Effettivamente, rispetto alla volontà abrogatrice che si era manifestata all'inizio della discussione di questo disegno di legge in Senato, si è trovata una condivisione su alcuni punti. Rispetto alla cancellazione totale della riforma si è passati ad alcune modifiche che hanno visto il consenso anche dell'attuale maggioranza sulla riorganizzazione delle procure, sull'illecito disciplinare, con un atteggiamento - lo dico all'onorevole Mantini - di maggiore condivisione.

Soprattutto, abbiamo colto con favore e con piacere che, da una netta contrapposizione, che avevate mantenuto nei cinque anni precedenti nella discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, siete passati invece a riconoscere la giustezza di alcuni punti fondamentali della riforma Castelli. Tuttavia, nell'esame al Senato, così come alla Camera, è mancato il coraggio di andare oltre e ce ne chiediamo il motivo. Perché non si è voluti andare avanti nel confronto sereno, visto che al Senato c'è stato un clima diverso, anche se è stato sicuramente agevolato dai numeri che, in quella sede non consentono alla maggioranza di avere un ampio margine sulle votazioni? Su questo punto dunque è stato fatto un passo indietro.

Anche questa mattina, in questa aula abbiamo ascoltato affermazioni gravi. Qualcuno di voi sostiene che la riforma Castelli, che prevede la separazione delle funzioni, sia un vulnus all'indipendenza dei magistrati. Noi diciamo invece che essa rappresenta un passo necessario, per garantire l'imparzialità e la terzietà del giudice, per realizzare pienamente la parità tra accusa e difesa, così come ci richiedono le regole del giusto processo: garanzie per tutti i cittadini. Non capiamo come mai avete voluto congelare e rinviare il dibattito sul tema, senza che vi sia un'idea chiara di cosa vorrete fare per quanto riguarda l'accesso alla professione. Che cosa ne faremo della scuola della magistratura? Continueremo nell'autoreferenzialità della magistratura anche per quanto riguarda le valutazioni? Cosa vogliamo fare delle progressioni di carriera per i magistrati? Le vogliamo legare ancora a criteri di anzianità, oppure le vogliamo svincolare da tali criteri, ma con un'azione poco coraggiosa?

I cittadini tutti ci chiedono invece un'azione di maggior coraggio e di fare valere, anche per quanto riguarda la progressione delle carriere dei magistrati,  un criterio che si applica a tutte le altre categorie, vale a dire che deve andare avanti nella carriera chi più lo merita. Avremmo voluto sentire la vostra proposta al riguardo. Noi avevamo pensato al concorso, voi però lo avete chiamato il «concorsificio»! Magari quello del concorso non era lo strumento idoneo, tuttavia questa sarebbe stata la sede opportuna per discutere di tali questioni, anziché un rinvio dettato da pressioni esterne, che noi continuiamo a considerare inaccettabili.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bongiorno 1.172, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato 194

Hanno votato no 268).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.99.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Questo emendamento viene sottoposto alla maggioranza con l'obiettivo molto chiaro di prendere posizione sulla questione di cui stiamo tanto discutendo, della separazione o meno delle funzioni. Esso è stato scritto, tenendo presente la più forte obiezione che è stata avanzata in passato, cioè che, fatta una scelta, il magistrato non è più in condizione di valutare se la scelta sia o meno la migliore. Dunque nell'emendamento si prevede, riscrivendo completamente la parte del provvedimento relativa al passaggio da una funzione all'altra, una soluzione molto chiara: il magistrato entro i cinque anni deve effettuare una scelta della propria funzione; ha la possibilità nei due anni successivi di valutare se tale funzione sia quella che meglio si attaglia alle sue capacità.

Ebbene, se ci fosse davvero la volontà di recuperare la separazione delle funzioni - al riguardo chiederei al rappresentante del Governo di dirci quale sia la volontà del Governo sulla separazione delle funzioni -, questo potrebbe essere il passaggio ultimo prima del nulla, con la possibilità per il magistrato di due opzioni.

In questo emendamento, che, essendo piuttosto complesso, è bene spiegare rapidamente, è prevista sia la parte a regime, sia la parte transitoria. Chiedo al relatore, che è così attento a tali questioni, e all'onorevole Buemi, da sempre grande sostenitore della separazione delle carriere più ancora che delle funzioni, di valutare l'emendamento in esame. Questo comporterebbe sì il ritorno al Senato, ma anche la convergenza di tutte le parti politiche su una soluzione indolore che non si vede come non possa piacere anche al magistrato il quale per ben due volte ha la possibilità di valutare se la funzione da lui esercitata sia la migliore e di fare, poi, una scelta definitiva.

Se non si vuole fare nemmeno questo, allora è proprio vero che la ragione per cui non si vuole la separazione delle funzioni non è quella di non fare l'esperienza della giurisdizione, perché così è possibile farla, ma è vero soltanto che non si vuole che la corporazione dei magistrati sia spezzata, come è giusto, tra chi decide e chi accusa. A questo punto si dica chiaramente che, nonostante i dieci milioni di italiani che hanno votato a favore nel referendum che ci fu a suo tempo, questo Governo non vuole fare la separazione delle funzioni. Ne prenderemo atto ed adatteremo i nostri interventi ed i rapporti che abbiamo con la classe forense e con quei magistrati che vogliono la separazione delle funzioni ad una parola chiara: non la vogliamo o la vogliamo in termini che non hanno nulla a che vedere con la separazione delle  funzioni. Ci vuole chiarezza, non si può lasciare tutto nella nebbia, nel vago, nel buio solo perché in questo modo è più comodo amministrare il tempo che ci separa dalle prossime vacanze!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ringrazio il collega Pecorella per il riconoscimento da lui dato alla nostra battaglia, sia parlamentare, sia politica, per l'affermazione di un principio che riteniamo irrinunciabile in riferimento all'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo: l'indispensabilità di una separazione netta tra il giudice ed il pubblico ministero. Devo dire che sia la riforma del ministro Castelli, sia questo emendamento, non ci soddisfano, come non ci soddisfano le altre proposte messe in campo in questo periodo.

Noi siamo per una separazione netta e vogliamo che anche gli organi di autogoverno siano differenziati. È evidente che non si può fare una riforma di questo genere con un emendamento. C'è bisogno di una discussione che avremmo potuto portare avanti nella precedente legislatura, nel momento in cui il centrodestra ha voluto affrontare l'argomento dell'ordinamento giudiziario: non c'è stata la volontà e l'apertura necessaria per farlo, anche se c'erano i numeri e vi sarebbe stata disponibilità da parte nostra. In questo frangente la situazione si complica perché la discussione non riguarda soltanto la separazione delle funzioni, che comunque è un provvedimento mite rispetto a quello che ci aspettiamo, ma i provvedimenti emanati dal ministro Castelli riguardano altre questioni.

Pertanto, pur condividendo lo sforzo di elaborazione del collega Pecorella, la nostra è una dichiarazione di voto contrario. Richiamiamo, però, l'attenzione dei colleghi ad una nostra disponibilità piena ad affrontare tale argomento in una sede diversa che pensiamo possa esservi dopo l'approvazione di questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.99, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 464

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato 196

Hanno votato no 268).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 466

Maggioranza 234

Hanno votato 196

Hanno votato no 270).

Prendo atto che il deputato Satta non è riuscito a votare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 17,35)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.501, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 463

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato 197

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 460

Maggioranza 231

Hanno votato 198

Hanno votato no 262).

Prendo atto che il deputato Satta non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.606, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 461

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato 194

Hanno votato no 267).

Prendo atto che il deputato Orlando non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.609, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 468

Maggioranza 235

Hanno votato 197

Hanno votato no 271).

Prendo atto che i deputati Borghesi e Di Cagno Abbrescia non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.68.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole Buemi, quando si dice che non si può votare a favore della separazione delle funzioni perché il provvedimento è più articolato e include anche altri aspetti, non si tiene conto che esiste una tecnica molto semplice, vale a dire quella di rinviare tutto, salvo alcune norme.

Gli articoli relativi alla separazione delle funzioni sono autonomi (mi riferisco agli articoli 13, 14, 15 e 16) e non credo - onorevole Buemi, ho troppa stima di lei - si possa affermare che non si vota la separazione delle funzioni perché è troppo poco. Infatti, se non si comincia almeno con una separazione graduale nel tempo, certamente non potrà essere approvata - anche per motivi costituzionali - la separazione delle carriere che vogliono i socialisti italiani.

Pertanto, vi invito a riflettere su ciò. Possiamo lasciare in vigore anche questa parte della riforma Castelli per poi discutere  il passo successivo. Ebbene, se vi è davvero la volontà di approvare la separazione delle funzioni, quale primo passo verso l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, votare contro è illogico. Vi invito a compiere questo passo insieme, dopodiché compiremo anche il successivo, che richiede un impegno costituzionale molto maggiore. Ma se davvero vi è lealtà nelle sue parole, onorevole Buemi, dire che non si vota il meno perché si vota il più, francamente non può essere creduto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 461

Astenuti 4

Maggioranza 231

Hanno votato 193

Hanno votato no 268).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.69.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Gli articoli 45 e 46, di cui si chiede l'immediata entrata in vigore, sono sganciati dal resto del provvedimento perché prevedono la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Questi articoli - che danno molto fastidio a qualcuno, perché è in programma di bandire una serie di concorsi, soprattutto per il procuratore capo - prevedono che non possono partecipare a questi concorsi i procuratori aggiunti.

L'area liberaldemocratica della sinistra ha sempre affermato che, se si vuole evitare che si incardinino situazioni di micropotere nelle varie città del nostro paese, è necessario che gli incarichi direttivi siano temporanei.

Questi due articoli, di cui si chiede l'immediata applicazione, pur rinviando l'entrata in vigore del resto, non fanno altro che attuare due piccolissimi cambiamenti, due piccole riforme, ma di grande peso politico, per cui chi è rimasto un certo numero di anni in un luogo (a comandare una procura, ad essere procuratore aggiunto o procuratore generale capo e così via) deve per forza cambiare sede. Vi è qualche motivo, per cui non si deve essere d'accordo? Davvero intendiamo mantenere questi piccoli «regni», questi piccoli «ducati», che sono nelle mani di alcuni magistrati che rimangono per molti anni a comandare nello stesso posto, o vogliamo cominciare, almeno, a compiere questo piccolo rinnovamento?

Lasciamo da parte la data del 28 ottobre. Ragioniamo nel merito se sia giusto. Lo chiedo ai componenti della maggioranza che sanno che non prendo mai, o quasi mai, posizioni estremiste. È giusto che un magistrato non resti nello stesso luogo, dove esercita una funzione direttiva o semidirettiva, più di un certo numero di anni? È vero o no che l'alternanza è una delle caratteristiche della democrazia e che deve valere anche, se non soprattutto, nel potere giudiziario?

Vi chiedo di riflettere. Non rimanete agganciati ad una data, perché vi sono valori molto superiori alla data del 28 ottobre che, peraltro, ha anche una sua caratteristica particolare, come molti ricorderanno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.69, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 455

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato 186

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 456

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato 187

Hanno votato no 269).

Prendo atto che il deputato Belisario non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 465

Maggioranza 233

Hanno votato 194

Hanno votato no 271).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.100, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 461

Astenuti 3

Maggioranza 231

Hanno votato 189

Hanno votato no 272).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.102.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Le modifiche introdotte al Senato che, certamente, hanno conservato lo spirito della titolarità dell'azione penale da parte del procuratore della Repubblica, tuttavia contengono punti che meriterebbero un miglioramento ed un chiarimento. Invito anche il Presidente, che so avere seguito per lungo tempo i lavori della Commissione giustizia, a fare insieme a me questa riflessione.

Nel momento in cui si afferma che titolare esclusivo dell'azione penale è il procuratore della Repubblica, si può insieme sostenere che il fascicolo è assegnato ad un magistrato della procura della Repubblica? Il concetto di assegnazione è contraddittorio rispetto a quello di responsabilità e di titolarità esclusiva, dato che nel momento in cui si assegna ci si spoglia del fascicolo, dando ad un altro la titolarità necessaria.

Inoltre, nella seconda parte dell'articolo 2, introdotto dal Senato, si afferma che il magistrato titolare dell'ufficio, se il magistrato assegnatario non obbedisce a certi criteri, può revocare l'assegnazione. Ma, l'assegnazione non è revocabile! Il concetto di assegnazione è, per definizione, o un concetto materiale che non significa nulla, oppure il fatto che vi è un altro soggetto che è titolare di un diritto e di una responsabilità. Alla fine, si esclude che la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale sia del procuratore capo. Allora di chi è la responsabilità? Se è titolare esclusivo dell'azione,  dovrebbe essere lui responsabile, ma il concetto di responsabilità del procuratore capo è stato eliminato. Fatta l'assegnazione, si dovrebbe ritenere che colui che assegna non dovrebbe più intervenire, invece può revocare l'incarico.

Credo che la formulazione del testo originario - che, nella sostanza, era la stessa - fosse assai più corretta; ad essa potremmo nuovamente riferirci, se è vero che il Senato non ha voluto modificare il principio della titolarità esclusiva dell'azione penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.102, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 439

Astenuti 19

Maggioranza 220

Hanno votato 169

Hanno votato no 270).

Prendo atto che il deputato Mele non è riuscito a votare ed avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vitali 1.190, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 443

Astenuti 20

Maggioranza 222

Hanno votato 174

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.103, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 433

Astenuti 26

Maggioranza 217

Hanno votato 166

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.104, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 432

Astenuti 27

Maggioranza 217

Hanno votato 167

Hanno votato no 265).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costa 1.385, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 437

Astenuti 27

Maggioranza 219

Hanno votato 169

Hanno votato no 268).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.191.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento in esame affronta un problema, che si collega sempre ad una formulazione non corretta dell'articolo 2. La questione consiste nel fatto che il procuratore a cui viene assegnato il fascicolo dovrebbe orientarsi secondo «criteri» che non corrispondono certamente ad un qualcosa a cui egli è tenuto. Parlare di «criteri» è un concetto molto generico, mentre riteniamo che il procuratore capo, se è vero che ha la funzione di titolare dell'azione penale, deve dare delle direttive e non deve soltanto indicare generici criteri, anche perché, poi, non si capisce come si possa revocare l'assegnazione sulla base del fatto che questi criteri generici non vengono rispettati.

Un conto è parlare di direttive, alla cui osservazione si è tenuti, un conto è parlare invece di «criteri» ai quali non si è ovviamente costretti. Solo una direttiva costituisce un atto di disposizione nei confronti di un soggetto che è un sostituto. A me pare si tratti di un concetto molto semplice. Ancora una volta, se non si vuole intendere la modifica proposta è solo perché a tutti i costi così deve essere fatto nei confronti di qualcuno che aspetta che il provvedimento sia approvato nel testo attuale. Vi chiedo di valutare come sia compatibile la revoca con il fatto che il procuratore capo fornisca «criteri» e non direttive. Se qualcuno riuscisse a spiegarmi in che senso il «criterio» può imporre qualcosa, allora sarei anche disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.191, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 435

Astenuti 26

Maggioranza 218

Hanno votato 166

Hanno votato no 269).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.109.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. L'attuale formulazione che l'emendamento in esame tende a modificare, in realtà non dà al procuratore a cui è stato assegnato il fascicolo alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni. Infatti, in base al testo attuale, il procuratore capo che ritenga che il sostituto non rispetti le direttive può revocare, dopodiché il procuratore aggiunto può esporre le proprie ragioni: francamente, a me pare che questo sia un concetto senza senso. Noi pensiamo che il contraddittorio, cioè la tutela anche del procuratore aggiunto - credo che il rappresentante del Governo, che era un magistrato, ne dovrà dare atto in base alla sua esperienza -, se avesse senso, debba esplicarsi prima e non dopo la decisione.

Ecco perché abbiamo previsto, con l'emendamento 1.109, che il procuratore capo avverta il procuratore destinatario del fascicolo della possibilità che venga revocato se non fornisce spiegazioni convincenti della sua attività; solo a quel punto, in base all'esame delle spiegazioni fornite, deciderà se revocarlo o meno. Il procedimento che, invece, verrebbe introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, nel testo modificato dal provvedimento approvato dal Senato, prevede esattamente il contrario: prevede cioè che il procuratore capo, prima revochi l'incarico e solo successivamente chieda spiegazioni; o meglio: il magistrato, se vuole, potrà fornirle. Perciò, la proposta emendativa in esame rappresenta  davvero una tutela dell'indipendenza e, in qualche misura, dell'autonomia del magistrato che «agisce» perché gli è stato assegnato il fascicolo.

Inoltre, del confronto tra procuratore capo e sostituto non rimane traccia alcuna, in quanto la norma non prevede che da alcuna parte si conservino atti relativi a tale scambio di informazioni, considerato che i documenti non sono più inviati al procuratore generale. Dove vanno a finire? Nei cassetti del procuratore capo della Repubblica? Ecco perchè abbiamo previsto che la documentazione relativa a questo scambio intercorrente tra il procuratore capo e l'incaricato del fascicolo, anche a tutela delle parti e della difesa, resti nel fascicolo, proprio perché si sappia qual era il contrasto insorto all'interno della procura della Repubblica e perché il magistrato incaricato sia stato «spogliato» del fascicolo.

Ritengo si tratti di una garanzia per tutti: per il cittadino giudicato, per le parti, ma anche per il magistrato, che potrà far sapere a tutti che egli agiva secondo correttezza, e, altresì, per il procuratore capo, che potrà così dimostrare di non avere commesso un arbitrio revocando l'incarico. Tale è la ragione dell'emendamento proposto; ritengo che chiunque abbia un po' di buon senso non possa non considerarlo ragionevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.109, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 435

Astenuti 27

Maggioranza 218

Hanno votato 171

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.108, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 429

Astenuti 27

Maggioranza 215

Hanno votato 165

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.113, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 436

Astenuti 28

Maggioranza 219

Hanno votato 166

Hanno votato no 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.114, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 429

Astenuti 28

Maggioranza 215

Hanno votato 165

Hanno votato no 264).

Prendo atto che il deputato Borghesi non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.116, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 439

Astenuti 29

Maggioranza 220

Hanno votato 170

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.117, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 434

Astenuti 29

Maggioranza 218

Hanno votato 165

Hanno votato no 269).

Avverto che è stata chiesta la votazione segreta degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 1. Tale comma modifica le disposizioni del decreto n. 109 del 2006 riguardanti la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura riguardante la loro applicabilità.

La richiesta è stata valutata dalla Presidenza alla stregua dell'articolo 49 del regolamento e degli indirizzi stabiliti nell'ambito della Giunta per il regolamento (si vedano le sedute della medesima Giunta del 7 febbraio e del 7 marzo 2002); sulla base di tali indirizzi, la materia disciplinare, a differenza di quella penale, non è assoggettabile al voto segreto.

Sulla disposizione al nostro esame, il voto segreto non è pertanto ammesso, ad eccezione di quanto previsto dai nn. 2 e 4 della lettera b), che intervengono nella disciplina delle «pubbliche dichiarazioni o interviste» che possono essere rilasciate dai magistrati e che incidono direttamente sui diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero, richiamati dall'articolo 49, comma 1, del regolamento e, pertanto, sottoponibili al voto segreto.

La Presidenza, pertanto, ammetterà il voto segreto sui seguenti emendamenti: Pecorella 1.118; Contento 1.404; Pecorella 1.121, 1.120, 1.119 e 1.122; Contento 1.405; Pecorella 1.126.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.118, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 461

Astenuti 7

Maggioranza 231

Voti favorevoli 201

Voti contrari 260).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.404 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 462

Astenuti 7

Maggioranza 232

Voti favorevoli 200

Voti contrari 262).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.121 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 464

Astenuti 6

Maggioranza 233

Voti favorevoli 201

Voti contrari 263).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.120 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 463

Astenuti 11

Maggioranza 232

Voti favorevoli 193

Voti contrari 270).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.119 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 458

Astenuti 11

Maggioranza 230

Voti favorevoli 193

Voti contrari 265).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.122, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 456

Astenuti 12

Maggioranza 229

Voti favorevoli 194

Voti contrari 262).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.405, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 452

Astenuti 13

Maggioranza 227

Voti favorevoli 192

Voti contrari 260).

Prendo atto che il deputato Strizzolo non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.402, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 450

Astenuti 23

Maggioranza 226

Hanno votato 178

Hanno votato no 272).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.126, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 449

Astenuti 25

Maggioranza 225

Voti favorevoli 179

Voti contrari 270).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.127, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 448

Astenuti 25

Maggioranza 225

Hanno votato 174

Hanno votato no 274).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.401, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 440

Astenuti 27

Maggioranza 221

Hanno votato 174

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.129, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 445

Astenuti 26

Maggioranza 223

Hanno votato 176

Hanno votato no 269).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.130, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 442

Astenuti 28

Maggioranza 222

Hanno votato 174

Hanno votato no 268).

Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.131, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 438

Astenuti 27

Maggioranza 220

Hanno votato 173

Hanno votato no 265).

Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.132, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 440

Astenuti 27

Maggioranza 221

Hanno votato 169

Hanno votato no 271).

Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.133, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 445

Astenuti 27

Maggioranza 223

Hanno votato 174

Hanno votato no 271).

Prendo atto che i deputati Mele e Tabacci non sono riusciti a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.400, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 439

Astenuti 27

Maggioranza 220

Hanno votato 172

Hanno votato no 267).

Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.134.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto riguarda un aspetto fondamentale dell'indipendenza del magistrato, ovvero il fatto che il magistrato svolga attività politica.

Ora, che cosa si richiede perché vi sia un illecito disciplinare? L'iscrizione a partiti politici - e questo va bene - o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici. Ebbene, mi domando in che cosa consista la partecipazione sistematica e continuativa. Partecipo a dieci convegni, partecipo ad una manifestazione di piazza, magari, come è accaduto, assieme a frange estremiste che devastano la città. Il concetto di partecipazione sistematica e continuativa apre le porte non soltanto all'incertezza, ma alla possibilità che alcuni siano colpiti e altri no. A me pare, allora, che la partecipazione a partiti politici non si esprima tanto attraverso l'iscrizione, ma proprio attraverso l'attività che il magistrato può svolgere in funzione di un partito politico. Quindi, il concetto è totalmente sbagliato.

Credo che anche gli amici dell'UDC potranno esprimere delle valutazioni al riguardo, perché non è che il Senato sia Dio in terra: può anche avere scritto una cosa non condivisibile. Ebbene, quando si parla di coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico, cosa significa coinvolgimento? Fare l'amministrare  delegato, occuparsi di vendita e collocamento di azioni? Il concetto di coinvolgimento non è certo un concetto giuridico, appare piuttosto qualcosa di inafferrabile che fa venire meno ancora una volta quella che, a nostro avviso, era la caratteristica fondamentale della parte sugli illeciti disciplinari: la tassatività dell'illecito disciplinare. Con questi concetti vi sarà chi sarà colpito dalla sanzione disciplinare e chi invece ne andrà esente, come al solito a seconda della sua collocazione o delle sue amicizie personali.

Si è proposta allora una formulazione che sia molto più corretta, che parli di partecipazione all'attività dei partiti politici e di partecipazione alle attività di soggetti operanti in settori economici. Questo è nell'interesse di tutti. È un problema di tutti che il magistrato non sia schierato politicamente e non sia coinvolto dal punto di vista della partecipazione alle attività politiche ed economiche. Ancora una volta, non mi aspetto che qualcuno ascolti queste parole, credo, però, che qualche dubbio nella testa di qualcuno prima o poi verrà. Approvare, così com'è, un disegno di legge che lascia aperti dei margini di imprecisione così vasti è a danno dei magistrati e a danno dei cittadini. Non vedo, quindi, nell'interesse di chi stiamo approvando questa legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Anche io intervengo a sostegno di questo emendamento presentato dal collega Pecorella. Penso che il testo iniziale della riforma Castelli avesse raggiunto il giusto equilibrio: non venivano in alcun modo minati i diritti politici dei magistrati, ma venivano previste delle garanzie di terzietà, di imparzialità, nei confronti dei cittadini. Con il testo che discutiamo oggi, così come è stato modificato dal Senato, ritengo che in questa direzione sia stato fatto un passo indietro. Pertanto, anche io invito i colleghi a riflettere perché questo è un emendamento diretto a tutelare l'interesse di tutti, posto a garanzia della funzione dei magistrati e a garanzia dei cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1. 134, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 447

Votanti 422

Astenuti 25

Maggioranza 212

Hanno votato 166

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1. 135, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 415

Astenuti 24

Maggioranza 208

Hanno votato 164

Hanno votato no 251).

Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1. 136, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 451

Votanti 429

Astenuti 22

Maggioranza 215

Hanno votato 168

Hanno votato no 261).

Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1. 137, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 427

Astenuti 21

Maggioranza 214

Hanno votato 170

Hanno votato no 257).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1. 403, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 428

Astenuti 29

Maggioranza 215

Hanno votato 164

Hanno votato no 264).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.138.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, non so quanto si possa seguire: vi sono numeri e lettere e, se non si hanno sott'occhio i testi è difficile comprendere. Ad ogni modo, qual è il testo sul quale ci dobbiamo esprimere in questo momento? Si tratta della conferma dell'articolo 3-bis, ai sensi del quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Vorrei chiedere a chiunque quale sia il fatto di scarsa rilevanza. Potrei capire se si trattasse di un fatto non lesivo di interessi, benché integrante, formalmente, un illecito disciplinare. Ma quando il fatto è di scarsa rilevanza? Com'è compatibile l'obbligatorietà dell'azione disciplinare con un fatto che il procuratore generale può ritenere di scarsa rilevanza? Insultare un avvocato in udienza o fare aspettare inutilmente un testimone sette ore, per poi mandarlo a casa, è un fatto di scarsa rilevanza o, invece, importante? Non depositare la sentenza per tre anni è un fatto di scarsa rilevanza o un fatto importante? Allora, questa è una sorta di via di fuga che viene offerta al procuratore generale per non dare inizio all'azione disciplinare sulla base di una valutazione completamente sganciata da qualunque parametro.

Sono convinto che, se chiedessimo a quattro o cinque di noi di porsi il problema e di stabilire, in relazione ad un fatto storico, se esso sia di scarsa rilevanza ovvero rilevante, avremmo, probabilmente, quattro o cinque opinioni diverse. Non si può! Peraltro, ricordo che la stessa sinistra, opposizione di allora, non volle introdurre una norma molto più restrittiva nel codice penale, riguardo all'irrilevanza del fatto nel procedimento disciplinare, sede in cui il procuratore generale può essere più facilmente condizionato nell'esprimere il giudizio di rilevanza o di irrilevanza del fatto medesimo. Questo significa creare una disparità di trattamento profonda tra magistrato e magistrato!

Dunque, quando il fatto corrisponde, in astratto, alla fattispecie disciplinare, ma in concreto non viene leso alcun interesse, allora sì che si può non procedere; al contrario, quando vi è la lesione di un interesse, ma in modo scarso, la conseguenza deve essere diversa. Lasciamo che si ledano gli interessi di tutti purché la cosa non sia troppo grave? Ma vi pare ammissibile che si dica in anticipo ad un magistrato che può ledere l'interesse di qualcuno, purché lo faccia con moderazione? Almeno su questo un po' di senso di responsabilità ci vorrebbe!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.138, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 421

Astenuti 27

Maggioranza 211

Hanno votato 164

Hanno votato no 257).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.141, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 451

Votanti 422

Astenuti 29

Maggioranza 212

Hanno votato 165

Hanno votato no 257).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.140, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 453

Votanti 423

Astenuti 30

Maggioranza 212

Hanno votato 161

Hanno votato no 262).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.143, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 425

Astenuti 31

Maggioranza 213

Hanno votato 163

Hanno votato no 262).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.607.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, prego i colleghi di prestare davvero la massima attenzione, perché è in gioco un punto fondamentale del sistema disciplinare.

Chi abbia letto l'emendamento in esame avrà visto che il Senato ha introdotto un limite di tempo per l'esercizio dell'azione disciplinare: è previsto, cioè, che dopo dieci anni dal fatto l'azione disciplinare non possa più essere esercitata.

Ciò consente, ad esempio, l'individuazione di un fatto illecito molto grave a carico di un magistrato dieci anni dopo.

Ora, il fatto illecito dà luogo all'azione penale, perché essa non è estinta, non essendo ancora prescritto il fatto illecito penale, tuttavia avremo questo paradosso: se, per esempio, si scopre che un magistrato - per carità sono anche loro uomini! - ha commesso un atto di stupro o di violenza carnale, che dopo dieci anni non è prescritto, e per qualche motivo si riesce ad individuarlo, questo magistrato continuerà a presiedere, per esempio, una corte d'assise. Infatti, si inizierà l'azione penale, ma non quella disciplinare. Qualcuno potrà dire che si possono applicare le sanzioni accessorie penali, però questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona: se si deve ricorrere ad una sanzione che non è quella disciplinare della sospensione, ma una sanzione penale, vuol dire che questo meccanismo è sbagliato. Non soltanto, ma può accadere che l'indagine venga iniziata - è' accaduto in processi recenti che riguardavano alcuni magistrati romani - magari all'ottavo anno, ma, poiché l'azione disciplinare non è sospesa se non dopo l'esercizio dell'azione penale, cioè quando già vi è il rinvio a giudizio, possono decorrere quei due, tre anni necessari per fare l'indagine senza che l'azione disciplinare venga bloccata.

Qual è la proposta che facciamo? Non è una questione marginale. Potremo avere magistrati che vengono sospesi dal magistrato penale, senza peraltro alcuna garanzia, perché il provvedimento viene disposto nell'ambito delle indagini preliminari, oppure magistrati sotto procedimento penale, anche per corruzione, per fatti molto gravi, che continuano ad esercitare la propria funzione. Questo mi sembra un dato talmente grave che nessun Parlamento dovrebbe permettere. La proposta che facciamo è assolutamente ragionevole: equiparare il tempo della prescrizione dell'azione disciplinare al tempo della prescrizione dell'azione penale o del reato. Perché mai non dovrebbe essere così? Si dovrà tener conto maggiormente del tempo della prescrizione penale che non di quello del procedimento disciplinare? L'uno dipende dall'altro. Se un magistrato è sotto processo per una vicenda di rilevanza penale, non è pensabile che possa continuare ad esercitare la propria funzione.

Ed anche il Senato, che su questo punto probabilmente non si è soffermato abbastanza, se ricevesse indietro - peraltro ho potuto parlare al riguardo con alcuni senatori - questo testo così corretto su questo punto, che preoccupa tutti credo che...

Quale sarà l'accusa rivolta al Parlamento nel momento in cui un magistrato sotto procedimento penale per stupro o per omicidio continuerà a stare al suo posto, continuerà a presiedere una corte d'assise? Almeno su questo punto operiamo un cambiamento doveroso: non è una scelta politica, è un cambiamento doveroso! Siete disposti a consentire che domani vi giudichi un magistrato che nello stesso tempo è sotto processo per gravi reati? Penso di no, quindi mi aspetto davvero che almeno su questo punto ci sia una presa d'atto e si voti secondo coscienza e non secondo direttive interne o esterne dettate dalla volontà di approvare questo provvedimento. Riflettete su quello che potrebbe accadere se il Parlamento approvasse un provvedimento di questo genere, che prevede che un magistrato resti al suo posto nonostante le accuse che gli sono rivolte (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo le considerazioni dell'onorevole Pecorella meritevoli di accoglimento.

Signor, Presidente, noi arriviamo ad affermare - e quando dico «noi» mi riferisco ad un consenso unanime su questo discorso che sto per svolgere - che il magistrato, oltre che essere imparziale, deve apparire tale, deve apparire credibile, deve apparire degno di fede, perché amministra  nel nome del popolo italiano la giustizia.

Ora, signor Presidente, colleghi, capisco la fretta.

Mi chiedo però come si possa esprimere parere contrario su un emendamento che modifica la norma volta a prevedere che un magistrato incriminato di efferati reati possa continuare ad esercitare le sue funzioni solo perché i suoi avvocati sono riusciti a «tirare per le lunghe» il procedimento, fino alla sua prescrizione (dopo dieci anni), e che, quindi, possa continuare ad esercitare le sue funzioni, nonostante l'incriminazione.

Colleghi, credo che non ci si possa nascondere dietro un dito, affermando che non si fa in tempo. Dov'è l'urgenza? Dov'è la fretta?

Ho parlato con i colleghi del Senato: se ci fosse la volontà politica (è quello che manca per far passare l'emendamento in esame), noi faremmo in tempo e potremmo anche inserire la disposizione riguardante l'immediata entrata in vigore, senza attendere i 15 giorni, della norma sulla separazione delle funzioni.

Colleghi, al di là degli schieramenti politici, vi chiedo di meditare su questo emendamento al quale Alleanza nazionale darà il suo convinto sostegno (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del gruppo dell'UDC sull'emendamento in esame.

Sono convinta che l'onorevole Pecorella facesse appello alla sensibilità non tanto nostra, quanto della maggioranza, per cambiare realmente questo provvedimento, con spirito di collaborazione e compiendo un'analisi che tocchi punti seri, ma sui quali il Governo si dimostra ancora molto distratto.

Credo che le osservazioni dell'onorevole Pecorella non dovrebbero trovare questo tipo di riscontro da parte dell'Assemblea. Infatti, le modifiche apportate dal Senato, indubbiamente, mettono in discussione la trasparenza dell'operato dei magistrati ed i principi di uguaglianza dei cittadini e creano un tertium genus che non possiamo accettare, soprattutto nel momento in cui a questo soggetto affidiamo le sorti dei cittadini; a ciò si affida il giudizio nei confronti delle vicende che riguardano la convivenza civile dei cittadini. Non credo che possiamo accettare una simile formulazione. Dunque, siamo contrari.

Siamo convinti che queste, come quelle che esamineremo in seguito, siano state imprecisioni o sviste che possono essere compiute da tutti e che sono state fatte al Senato. Abbiamo mantenuto con coerenza la nostra posizione, esprimendo una posizione di astensione sugli altri emendamenti dei colleghi dell'opposizione volti a modificare nuovamente le parti del testo già modificate al Senato e che noi, come UDC, avevamo contribuito a modificare, tanto da ottenere un successo, ossia l'entrata in vigore di questi decreti legislativi, contrariamente alla proposta del Governo di sospendere anche il decreto sull'organizzazione delle procure e quello sui procedimenti disciplinari.

Ci stiamo astenendo, perché riteniamo di dover conservare una posizione di serietà e di coerenza, nonostante l'atteggiamento assolutamente irrispettoso del Governo e la sua assoluta indifferenza. Infatti, il rappresentante del Governo continua a scrivere, a prendere appunti, a distrarsi rispetto a ciò che avviene in aula, perché l'unico obiettivo è di arrivare all'approvazione di un testo, qualunque esso sia, perché il contratto con qualcuno all'esterno di quest'aula è stato firmato.

Non facciamo parte di questa categoria, non facciamo parte di questo patto. Riteniamo di dover contribuire a realizzare il migliore provvedimento possibile, ed esprimendo un voto favorevole sull'emendamento del collega Pecorella pensiamo di lavorare in questa direzione e continueremo a farlo, con le proposte emendative che abbiamo presentato e che esamineremo successivamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, l'indifferenza del Governo conferma che siamo di fronte ad un'azione di smantellamento della modifica dell'ordinamento che abbiamo introdotto la scorsa legislatura. Confermo anche il fatto che vi è un approccio radicalmente diverso rispetto a quello che noi avevamo proposto: chi gode di diritti speciali ha anche doveri speciali e responsabilità, ma questi diritti speciali, ovviamente, non possono portare all'individuazione di sacche di impunità. Questo è uno dei casi su cui noi puntiamo l'attenzione, in quanto la modifica apportata al Senato inserisce tali sacche di impunità, nel momento in cui viene fissato il termine di prescrizione. Allora, noi sosteniamo che non ci si può esimere, a questo punto della discussione parlamentare, dall'affrontare il principio secondo cui chi giudica deve essere messo sullo stesso piano del cittadino giudicato, dal momento che siamo tutti uguali di fronte alla Costituzione. Si tratta di un dato fondamentale che noi portiamo all'attenzione di un Governo, che invece si nasconde dietro il silenzio e dietro i tempi ristretti della discussione parlamentare, tempi che comunque consentirebbero, in base alla nostra esperienza di molte legislature, di affrontare e di dibattere questo tema e risolvere il problema con un voto che consentirebbe di rimandare il provvedimento al Senato, ed entro pochi giorni, di giungere alla conclusione dell'iter.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, a giudicare dall'interesse e dall'attenzione che sono state prestate dall'Assemblea in generale e, in particolare, dai banchi della maggioranza, alle osservazioni del collega Pecorella, non ho molte speranze che possa essere raccolto l'invito a riflettere su questo punto, che è fondamentale. È stato modificato in parte il disciplinare per quanto riguarda i magistrati. Credo che le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Pecorella siano fondate e devo unirmi alle sue valutazioni ed a quelle del collega Consolo, raccomandando ai colleghi...

PRESIDENTE. Deputato Vitali...

LUIGI VITALI. ...di riflettere perché ciò che è stato rappresentato dall'onorevole Pecorella è qualcosa che potrebbe succedere non soltanto agli altri, ma anche a noi ed a voi. Dunque, poiché non vi è più l'urgenza di approvare questo provvedimento entro il 28 ottobre, perché manca la norma...

PRESIDENTE. Ha esaurito il tempo, onorevole.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, noi non vediamo ragioni politiche per opporsi a questo emendamento del collega Pecorella, come non vediamo ragioni politiche per opporci al successivo emendamento Lussana 1.600, identico all'emendamento 1.500 presentato sempre del collega Pecorella, che ringraziamo per il contributo che in questo dibattito sta fornendo, un contributo tecnico che prescinde dalla posizione politica.

In questo senso, quindi, La Rosa nel Pugno voterà a favore di questi due emendamenti, perché rappresentano la correzione ad incongruenze tecnico-giuridiche che si sono evidenziate nel percorso emendativo presso l'altro ramo del Parlamento, e che noi pensiamo siano sfuggite all'attenzione dei colleghi del Senato. Infatti, non vi sono ragioni, a nostro avviso, che giustifichino la loro esistenza. Pertanto, riconfermo la volontà di sostenere emendamenti che non hanno una rilevanza politica, ma sono semplicemente interventi di correzione tecnica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, mi chiedo se l'Assemblea abbia seguito veramente con attenzione le proposte emendative fin qui esaminate. Mi rifiuto di credere che lo abbia fatto soprattutto per alcune di esse. Infatti, per prima cosa, l'Assemblea ha opposto un rifiuto all'immediata entrata in vigore della distinzione delle funzioni ed ha detto «no» a qualsiasi aggiustamento tecnico ovvero alla rettifica del marchiano errore dell'utilizzazione del rito penale innanzi alle sezioni civili della Cassazione. È possibile almeno sperare in una riflessione su quest'ultimo emendamento, presentato dall'onorevole Pecorella, su un punto così delicato come la figura del magistrato chiamato ancora a giudicare, quando abbia commesso determinati reati gravi? Questa è la domanda che rivolgiamo ai colleghi della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Gamba, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Tra le moltissime storture e assurdità di questo provvedimento, che incide in maniera così sballata sulla cosiddetta riforma Castelli, sicuramente ci sono una serie di perle che giustamente i colleghi dell'opposizione - ma anche della maggioranza - hanno rilevato e su cui è veramente fuori luogo che la Camera non intervenga nell'ambito di una discussione che, come veniva sottolineato poco fa, ha perso anche quei caratteri di urgenza con cui si era in qualche modo partiti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 18,26)

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. L'emendamento presentato dal collega Pecorella è particolarmente significativo e tenta di impedire un'assurdità e una stortura giuridica che vedrebbero ancora esercitare le funzioni di magistrato coloro che sono sottoposti a procedimento penale per reati gravissimi, vale a dire quelli che prevedono, come recita il testo, la reclusione: costoro non potrebbero più essere sottoposti all'azione disciplinare in quanto essa si prescriverebbe addirittura prima del termine previsto per i reati corrispondenti.

L'ordinamento italiano prevede moltissime situazioni in cui la prescrizione si modula rispetto a quella più lunga riferita al fatto più grave, vale a dire quella generalmente riferita a reati penali. Persino il caso del risarcimento del danno, in termini civilistici, presenta - come si sa - una prescrizione diversa rispetto a quella normalmente prevista nel codice civile che è pari a cinque anni nei casi in cui tale risarcimento si colleghi ad un reato per il quale il termine penalistico di prescrizione è più lungo.

Allora credo che sia di tutta evidenzia la necessità di giustizia che sta alla base dell'approvazione da parte l'Assemblea di questo emendamento, appunto perché i magistrati non devono essere « più uguali» degli altri ma, visto che applicano la legge nei confronti di tutti, essere per primi sottoposti in maniera eguale al procedimento di carattere disciplinare (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.

GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, molto brevemente mi rivolgo ai colleghi della maggioranza ed in particolar modo a quelli che fanno parte della Commissione giustizia. Voi, nella passata legislatura, avete contestato una legge che prendeva il nome di un nostro collega della maggioranza, la cosiddetta ex Cirielli con la quale, al di là del merito e delle modalità operative, si è pervenuti all'affermazione di un principio di civiltà giuridica - codificato nell'articolo 111 della Costituzione, cioè quello della ragionevole durata del processo -, che io ritengo giusto.

Oggi voi non accedete alla tesi di ancorare, così come il collega Pecorella propone  con il suo emendamento, il termine di prescrizione per l'azione disciplinare a quello previsto per l'azione penale ma, in buona sostanza, mettete una tagliola sul termine di prescrizione dell'azione disciplinare che neanche la tanto contestata legge ex Cirielli contiene.

Quindi, anche sotto questo profilo, credo che abbiate un debito nei confronti della coerenza. Vi è, inoltre, la circostanza che avete individuato un termine rigido di dieci anni per l'esercizio dell'azione disciplinare, senza tuttavia ancorarlo anche alla gravità...

PRESIDENTE. La prego di concludere!

GIANPIERO D'ALIA. ... dell'illecito disciplinare. Mi scusi, signor Presidente, ho concluso.

Anche ciò risulta irragionevole ed incongruo, poiché viola perfino il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Ritengo, pertanto, che dovreste riflettere su tale aspetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Buemi per l'onestà intellettuale che ha manifestato sull'emendamento in esame. Desidero rivolgermi ai colleghi di maggioranza, specialmente a quelli che spesso parlano di mafia e di antimafia: se un pentito, trascorsi undici anni, accusa un magistrato di aver «trescato» con la mafia, tale magistrato non sarà mai sottoposto a procedimento disciplinare, se non verrà approvato l'emendamento in esame.

Siccome la fermezza di principi, di solito, dovrebbe essere una solida base, invito i colleghi a riflettere su alcuni punti. Possono esservi questioni sulle quali si è d'accordo o meno, tuttavia tutti dovremmo convenire su alcuni principi, anche al di là delle valutazioni e delle esigenze di coalizione. Quando vi sono disposizioni scritte male, che possono produrre delle aberrazioni, credo sia interesse di tutto il Parlamento rifiutarle e votare diversamente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Paniz. Ne ha facoltà.

MAURIZIO PANIZ. Signor Presidente, non so se ci si renda conto di cosa voglia dire approvare la normativa recata dal testo che ci viene proposto. Significa, infatti, introdurre per una categoria importante e rilevante nella vita del nostro paese, come quella dei magistrati, una sorta di impunità dal punto di vista disciplinare. Osservo che la si introduce soprattutto con riferimento alle situazioni più gravi, vale a dire quelle che determinano illeciti penali e che possono comportare lunghi tempi di prescrizione.

È inconcepibile prevedere due prescrizioni, una penale ed una disciplinare, di contenuto diverso, poiché ciò finisce per produrre cittadini di serie A e di serie B. Ritengo incredibile che i cittadini di serie B siano proprio coloro che, nel nostro ordinamento, dovrebbero essere preposti alla cura degli interessi degli altri, attraverso l'esercizio della più importante tra le funzioni, vale a dire quella giurisdizionale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Costa, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal collega Pecorella è una proposta di civiltà giuridica. In ogni settore della pubblica amministrazione, infatti, sono presenti norme di salvaguardia, e quello giudiziario è un ambito molto più delicato rispetto a tanti altri. Chi svolge tale attività, quindi, deve essere comunque sottoposto a precisi e puntuali accertamenti di responsabilità.

Il contributo tecnico offerto dalle argomentazioni addotte dal collega Pecorella è stato molto chiaro. Sono convinto che abbia convinto intimamente molti parlamentari,  e non so se essi ravvisino anche politicamente l'opportunità di apportare un cambiamento al testo del provvedimento in esame.

Vorrei formulare solo una considerazione. Si afferma che i concorsi interni alla magistratura distolgono numerosi giudici dallo svolgimento della loro attività, li disturbano e ne bloccano il lavoro quotidiano. Ebbene, l'essere sottoposti ad un procedimento penale forse non disturba e non preclude il sereno svolgimento del lavoro quotidiano nelle aule dei tribunali?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, la deputata Goisis. Ne ha facoltà.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, questo pomeriggio la discussione in Assemblea ha assunto un tono estremamente particolare, poiché abbiamo assistito ad un'indifferenza pressoché assoluta. Tutte le richieste di approvazione delle proposte emendative presentate sono state disattese, ma voglio sperare che ciò non accada nel caso dell'emendamento Pecorella 1.607.

Mi rivolgo a tutte le madri ed a tutti i padri qui presenti affinché, indipendentemente dal colore politico, votino a favore dell'emendamento in esame, pensando che, se un domani la loro figlia dovesse essere stuprata da un magistrato (Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Comunisti italiani), non debbano poi trovarsi quello stesso magistrato di fronte a presiedere un'aula di tribunale!

È inutile fare tanti versi! Sono cose che capitano, purtroppo, tutti i giorni, anche grazie (Commenti dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)...

PRESIDENTE. Per favore...

PAOLA GOISIS. Se me lo consentono, concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Prego, vada avanti.

PAOLA GOISIS. Tutto ciò anche grazie alle leggi e al buonismo che continuate a portare avanti! Vi sono continuamente extracomunitari che non fanno altro che stuprare le nostre ragazze, le nostre figlie (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania - Commenti dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Grimoldi.

PAOLO GRIMOLDI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottolineare come, da questa serie di emendamenti, si capisca bene che vi è una parte politica che cerca di non sottoporre alcun atteggiamento dei magistrati all'azione disciplinare, tentando sostanzialmente di tutelare la categoria. Di magistrati che comunque commettono illeciti - al di là delle opinioni politiche come quella di considerare i terroristi dei guerriglieri - ritengo sia piena la cronaca di tutti i giorni. Non si capisce, quindi, perché la categoria dei magistrati non debba subire un'azione disciplinare, mandando «in vacca» ogni più elementare titolo di meritocrazia...

PRESIDENTE. Per favore, usi termini acconci!

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, mi pare che gli argomenti, talvolta suggestivi, talvolta francamente inaccettabili, usati dall'opposizione per sostenere questo emendamento siano del tutto privi di fondamento.

Vorrei ribadire, anche in questo caso, le ragioni per le quali il relatore e la Commissione ritengono di confermare il testo del Senato. I colleghi del Senato non sono stati certo timidi: ad esempio, hanno ampliato il termine relativo all'inizio dell'azione  disciplinare da un anno a due anni. Sono convinto che essi abbiano esattamente valutato la situazione.

Se la preoccupazione è che ci si possa trovare di fronte alla commissione di un reato, allora le garanzie sono ancora maggiori. Si deve ricordare, infatti, che i magistrati hanno il potere di procedere a sanzioni o a provvedimenti cautelari di natura interdittiva, obbligatori o facoltativi.

Vorrei davvero rassicurare i colleghi sul fatto che alcune ipotesi terroristiche avanzate in questa sede davvero non potranno verificarsi, anche nel caso in cui si dia inizio ad un procedimento disciplinare.

Vi sono casi davvero confortanti, nel senso che, quando un magistrato è imputato in un procedimento penale, i magistrati sanno essere ancora più severi di quanto non facciano di fronte a un cittadino comune.

Ecco il motivo per cui il relatore e la Commissione insistono nel ribadire il parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.607, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 440

Votanti 439

Astenuti 1

Maggioranza 220

Hanno votato 190

Hanno votato no 249).

Prendo atto che il deputato Mele non è riuscito a votare ed avrebbe voluto astenersi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.144, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 450

Votanti 425

Astenuti 25

Maggioranza 213

Hanno votato 161

Hanno votato no 264).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.145, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 450

Votanti 423

Astenuti 27

Maggioranza 212

Hanno votato 155

Hanno votato no 268).

Prendo atto che il deputato Mele non è riuscito a votare ed avrebbe voluto astenersi.

Prendo atto altresì che i deputati Capitanio Santolini, Formisano e Luciano Rossi non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.149, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 453

Votanti 425

Astenuti 28

Maggioranza 213

Hanno votato 158

Hanno votato no 267).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.154, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 428

Astenuti 28

Maggioranza 215

Hanno votato 162

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.151, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 427

Astenuti 31

Maggioranza 214

Hanno votato 161

Hanno votato no 266).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.160.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Devo dire che ci vuole molta fiducia e molta determinazione per continuare a discutere un testo e a portare le proprie ragioni, dopo che il relatore ha riconosciuto che questo testo è sbagliato, perché ha affidato alla sede penale l'applicazione di misure interdittive, che sono tipiche del procedimento disciplinare, con le garanzie del procedimento disciplinare. Con questo egli ha ammesso che il testo è sbagliato, ma ciononostante andiamo avanti e affidiamo al magistrato penale un compito che non è il suo e che potrebbe non esercitare, mentre invece in sede disciplinare le condizioni sono diverse. Ma lasciamo stare. Questo lo dico solo perché con amarezza prendo atto che questo Parlamento sta negando la propria funzione di salvaguardare i cittadini. Anche su ciò, chiedo di fare una riflessione. Il sistema che si vorrebbe introdurre è il seguente: affermare che l'azione disciplinare è obbligatoria e contemporaneamente, prevedere l'archiviazione da parte del procuratore generale. Non capisco come un atto obbligatorio si possa accompagnare con la facoltà, assolutamente discrezionale, di archiviare! Dopodiché, si prevede che il ministro della giustizia possa chiedere al presidente della sezione disciplinare di elevare l'incolpazione. Quindi, violando qualunque regola del diritto, affidiamo al giudice il compito di formulare l'accusa, che è evidentemente compito del pubblico ministero. Alla fine - tanto per rendere ancora più bello questo teatrino dell'incapacità! -, prevediamo che a sostenere l'accusa davanti alla sezione disciplinare sia il procuratore generale che ha archiviato il caso.

Non so se qualcuno - se sta seguendo questo ragionamento - non si vergogna di far passare una norma di questo genere, dove c'è l'obbligatorietà contraddetta dalla facoltà di archiviare, dove c'è un procuratore generale che archivia, ma deve sostenere l'accusa e dove c'è...

PRESIDENTE. Deputato Pecorella, la invito a concludere.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, non ho ancora esaurito il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. Sul mio orologio, sì...

GAETANO PECORELLA. Allora il mio orologio in testa è diverso dal suo, sul tavolo.

Comunque credo di avere già detto abbastanza, perché ci si renda conto che è opportuno approvare l'emendamento che è stato da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.160, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 416

Astenuti 33

Maggioranza 209

Hanno votato 159

Hanno votato no 257).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.155, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 421

Astenuti 31

Maggioranza 211

Hanno votato 161

Hanno votato no 260).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.605, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 453

Votanti 423

Astenuti 30

Maggioranza 212

Hanno votato 160

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.162, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 422

Astenuti 30

Maggioranza 212

Hanno votato 163

Hanno votato no 259).

Prendo atto che il deputato Borghesi non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.165, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 421

Astenuti 31

Maggioranza 211

Hanno votato 161

Hanno votato no 260).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.167, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 430

Astenuti 24

Maggioranza 216

Hanno votato 170

Hanno votato no 260).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lussana 1.600 e Mazzoni 1.601.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, questo è il secondo emendamento su cui La Rosa nel Pugno voterà a favore perché rappresenta una correzione ad un'incongruenza esplicita che non riteniamo debba fare parte di una legge del nostro Stato. Vi sono questioni che, pur non avendo una particolare rilevanza politica, non possono essere accettate. Pensiamo che in una legge importante quale quella che stiamo discutendo le norme scritte debbano corrispondere alle volontà effettive. Non possiamo accettare la giustificazione del relatore secondo cui, anche se la norma è scritta in una maniera, poi qualcuno la interpreterà nella maniera giusta. In materia di giustizia e di ordinamento giudiziario la forma è sostanza.

Pertanto, sosteniamo convintamente gli identici emendamenti in esame proprio perché non ci sentiamo di accedere, per ragioni politiche che non ravvisiamo, ad una valutazione di diverso tipo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, come avevo anticipato prima, anche il mio emendamento 1.601, identico all'emendamento Lussana 1.600, interviene per correggere in parte il lavoro svolto al Senato. Con la lettera o) si è intervenuti sul procedimento previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 106 del 2006 relativo alle impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare davanti alla Corte di cassazione. Con tale intervento il Senato aveva deciso di affidare l'esame del ricorso alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione mutando l'indicazione contenuta nell'articolo 24 che, invece, assegnava alle sezioni unite penali l'esame del ricorso. Nel cambiare le sezioni unite penali con le sezioni unite civili il Senato ha, evidentemente, dimenticato di modificare la parte successiva, che richiamava il rito penale davanti alle sezioni unite penali.

Oggi, con questo monco intervento emendativo operato al Senato, l'esame del ricorso viene affidato alle sezioni unite civili, ma il rito indicato dal legislatore è quello penale.

È un errore chiarissimo della maggioranza - che è costretta all'approvazione di questo provvedimento che a tutti i costi deve sospendere il decreto n. 160, perché non si possono toccare la carriera e le funzioni dei magistrati -, che va avanti anche di fronte a palesi errori che ne produrranno di ulteriori.

In Commissione vi sono state interpretazioni fantasiose, vi è stata una resa incondizionata del legislatore rispetto alle esigenze della politica di basso profilo. Noi a queste esigenze non vogliamo contribuire e tentiamo la via di un emendamento saggio, al quale - come ha detto giustamente l'onorevole Buemi - non si può essere contrari. Pertanto, riteniamo di dover correggere il riferimento al rito penale con il riferimento a quello civile.

Pensate l'assurdo: vi saranno le sezioni civili che opereranno secondo le regole del rito penale. Da ciò deriverà inevitabilmente un grande caos e una difficoltà per l'interprete. Quindi, ci sarà il caso deciso dalle sezioni unite civili con il rito penale e l'interprete che indulgerà nell'errore applicando il rito civile. A tale errore non possiamo non porre rimedio, non si può giungere all'approvazione di un testo consapevoli che quest'ultimo contiene sviste e assurdi giuridici!

Pertanto, invito la maggioranza e il Governo a ragionare su questo emendamento e a non procedere come un carro armato solo perché bisogna giungere all'approvazione di questo provvedimento. Stiamo dimostrando buonsenso, stiamo dimostrando impegno a collaborare, lo abbiamo fatto al Senato e lo stiamo facendo anche qui alla Camera. Ci avete contingentati, ci avete ridotti nel nostro ruolo parlamentare, eppure siamo ancora qui a discutere!

Vi chiediamo un gesto di serietà, in quanto non possiamo accettare di essere legislatori così diminuiti dai condizionamenti esterni (Applausi dei deputati dei gruppi UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Forza Italia e Lega Nord Padania)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Deputato Presidente, anche in riferimento a questo aspetto - ricordato dall'onorevole Mazzoni, spiegando la genesi di questa situazione un po' comica, vale a dire quella di giudici civili che applicano la procedura penale e speriamo non viceversa -, in quest'aula, in Commissione e in seno al Comitato per la legislazione si sono sentite le più diverse giustificazioni e i più diversi tentativi di arrampicarsi sugli specchi da parte degli esponenti della maggioranza, del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo, peraltro, ha dovuto ammettere che in effetti si trattava di una situazione dovuta alla fretta con la quale questo provvedimento è stato esaminato dal Senato e ad una dimenticanza, e che comunque si sarebbe potuto facilmente ovviare a questo errore attraverso un'azione interpretativa che, francamente, non riteniamo possa giungere addirittura a modificare gli aggettivi da «penale» a «civile» in ordine alle regole di procedura da applicarsi.

Altri hanno poi detto (lo stesso relatore l'ha detto al Comitato per la legislazione e, credo, l'ha ripetuto in Assemblea), come, in teoria, non possa escludersi che un giudice civile eserciti la sua giurisdizione con la procedura penale; fatto vero in punto di stretto diritto ma, com'è di tutta evidenza, totalmente assurdo non solo nella prassi ma anche nello svolgimento quotidiano dei procedimenti nelle aule di giustizia italiane, e non solo.

Questa mattina ho sentito un altro collega, che si vantava di essere magistrato, asserire che le due procedure, civile e penale, nell'ambito del giudizio della Corte di cassazione non presentano rilevanti differenze e, quindi, che va tutto bene.

Questi interventi abbastanza singolari, per non dire altro, sono la testimonianza più evidente del fatto che si tratti di un errore che deve essere corretto ed il Parlamento, che sta procedendo all'esame del disegno di legge, dovrebbe correggerlo senza farsi condizionare da presunti motivi di fretta. Non si capisce per quale motivo il provvedimento non potrebbe tornare al Senato per l'approvazione subitanea di qualche correzione, come avviene normalmente nei lavori parlamentari, evitando l'assurdità di produrre norme palesemente sconclusionate.

Non posso che richiamare il parere espresso dal Comitato per la legislazione, che ha proprio il compito di indicare i difetti in termini di produzione tecnico-legislativa e che, di fronte a questa situazione, non poteva che raccomandare alla Commissione di merito, al relatore e all'Assemblea di correggere questa stortura, al di là degli interventi «cosmetici» prodotti (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo sia stato detto quasi tutto su questa aberrazione giuridica. Vorrei solo fare presente che stiamo per introdurre una norma che andrebbe gravemente a danno dei magistrati che dovranno utilizzarla.

Dagli atti del Parlamento (che avranno pur un qualche valore) emergeranno due soluzioni completamente diverse, l'una che sosterrà di procedere con il rito penale e l'altra che affermerà (ne fa parte l'onorevole Tenaglia, che è uomo di diritto e di esperienza) che, essendo un errore di scrittura, le sezioni unite civili della Cassazione, nonostante sia scritto «penale», applicheranno il rito civile. Ciò significherà che il primo magistrato che sbaglierà rito, fidandosi del Parlamento e leggendo le soluzioni possibili indicate nel testo della norma, si ritroverà con il proprio ricorso respinto, perché avrà applicato il rito penale e le sezioni unite della Cassazione considereranno il rito civile o viceversa.

Mi chiedo perché non fare chiarezza, perché non fare ciò che è doveroso per il Parlamento, cioè scrivere una norma che abbia senso. Sarebbe come se avessimo realizzato un codice di procedura penale dove vi fosse scritto che lo stesso si applica nel processo civile e viceversa. Né si può citare, come fa il rappresentante del Governo, il fatto che in sede di procedimento disciplinare si applichi il rito penale, perché è una situazione completamente diversa. Non si tratta di un giudice ma di un organo amministrativo e giudiziario.

Mi chiedo perché non rimandare il testo al Senato almeno per questo aspetto. Ho il sospetto - e lo dico chiaramente - che la maggioranza non si senta abbastanza compatta per affrontare al Senato una situazione così modesta come questa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, penso che il punto di diritto di cui stiamo discutendo sia stato ben illustrato dai colleghi che mi hanno preceduto in questa discussione. Si tratta della materia delle impugnazioni per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, dove il Senato è intervenuto con una modifica, spostando la competenza della sezione filtro (attribuita prima alle sezioni unite penali della Corte di cassazione) alle sezioni unite civili, dimenticandosi - perché di dimenticanza si è trattato - di adeguare la procedura. Per cui, ci troviamo delle sezioni unite civili alle quali si applicherà il rito penale. Tuttavia, vorrei stigmatizzare - desidererei che anche la Presidenza della Camera si facesse carico di tale questione - l'atteggiamento tenuto da alcuni componenti della maggioranza, dal relatore e dal rappresentante del Governo nel dibattito sia in Commissione sia stamattina nel corso della discussione sulle linee generali.

Alcuni colleghi hanno rimesso all'interprete...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, questa è una questione...

PRESIDENTE. Lei aveva terminato il suo tempo ed io le sto dando un minuto: la prego di non esagerare.

CAROLINA LUSSANA. Allora, chiedo al Governo di dire a chiare lettere qual è l'intenzione del legislatore, cioè se dovremo riferirci alla volontà dell'interprete...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, devo concludere un attimo il ragionamento. Infatti, il Governo ha affermato che la volontà espressa dal legislatore del Senato era quella di prevedere il rito penale per le sezioni civili. Mi risulta che al Senato...

PRESIDENTE. Lei non può abusare! Lei non ha la parola. Lei non può abusare della cortesia del Presidente (Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Laurini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LAURINI. Signor Presidente, è veramente incredibile che si debba continuare ad insistere su un argomento  sul quale siamo tornati in Commissione questa mattina e questo pomeriggio. Ma è veramente così importante evitare che si vari un provvedimento con questo errore tecnico marchiano, di cui è inutile cercare di minimizzare l'importanza? Sono convinto che nella fase applicativa ci saranno e si creeranno problemi, difformità di trattamento, incertezze gravi. Mi chiedo se sia mai possibile varare in questa Camera un provvedimento che nasce male, che nasce già con l'incertezza o con la convinzione da parte di molti di noi che creerà una serie di gravi e difficili problemi, proprio nel giudizio disciplinare davanti alle sezioni unite della Cassazione per i magistrati: è una cosa veramente inimmaginabile.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Appena conclusa la votazione, le darò la parola sull'ordine dei lavori.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lussana 1.600 e Mazzoni 1.601, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 440

Votanti 439

Astenuti 1

Maggioranza 220

Hanno votato sì 186

Hanno votato no 253).

Ha facoltà di parlare il deputato Antonio Leone.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, non sfuggirà alla sua sensibilità il fatto di dover togliere la parola a colleghi illustri che intervengono sul merito del provvedimento per la questione dei tempi, e voglio semplicemente sottoporle un'anomalia relativa al provvedimento stesso. Quando abbiamo approvato il provvedimento nella scorsa legislatura, vennero contingentati i tempi in maniera leggermente diversa, tant'è vero che vennero assegnate 21 ore in tutto, a differenza di oggi in cui sono state assegnate 17 ore.

Quale discrasia è avvenuta? Nella scorsa legislatura 12 ore vennero assegnate per l'esame del provvedimento e 9 ore per la discussione sulle linee generali. Lei comprende, perché è presente in quest'aula oramai da tanto tempo, e sa benissimo come avvengono le discussioni sulle linee generali e per il prosieguo dei lavori. In questa fase, invece, è accaduto esattamente il contrario: sono state assegnate 10 ore per la discussione sulle linee generali e 7 ore per il seguito dell'esame del provvedimento.

Mi sembra che sia un'anomalia rispetto all'andamento normale dei lavori. Non mi venga a dire, Presidente, che il tutto deriva dal fatto che il tempo di 30 minuti, nel momento in cui si chiede l'ampliamento della discussione sulle linee generali, deve essere moltiplicato per il numero dei gruppi perché, per così dire, si darebbe la zappa sui piedi: infatti, anche ciò rappresenta una conseguenza dell'aumento dei gruppi da lei deciso.

Perciò, Presidente, ritengo che buon senso voglia, anche alla luce del fatto che stiamo per presentare una cinquantina di ordini del giorno, che si possano ampliare i tempi previsti, che a noi sembrano costituire una anomalia.

La ringrazio, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei tempi, lei sa meglio di me che è stato normalmente concesso un incremento pari ad un terzo dei tempi originariamente assegnati, il che è avvenuto anche in questa occasione. Del resto, ho concesso interventi supplementari, fino ad un minuto,  ed è vero che sono intervenuto presso autorevoli colleghi, ma dopo questa ulteriore concessione.

Per quanto riguarda invece l'ampiezza dei tempi di contingentamento, questi sono stati previsti del tutto in linea con i precedenti; ricordo, a titolo di esempio, che in questa legislatura, per il seguito dell'esame della legge comunitaria, che si componeva di 21 articoli, sono stati assegnati 7 ore e 30 minuti; nella scorsa legislatura, furono assegnate sette ore per il seguito dell'esame per una serie diffusissima di progetti di legge che non sto qui ad enumerarle. Ricordo che nella XIV legislatura, per la prima lettura presso la Camera dei deputati del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, era stato previsto un contingentamento pari a 20 ore e 55 minuti, di cui 9 ore per la discussione sulle linee generali e 11 ore e 55 minuti per il seguito dell'esame.

Rilevo, peraltro, che il testo si componeva originariamente di un numero molto ampio di articoli - erano infatti 17 - e che il provvedimento aveva una portata assai ampia, trattandosi, appunto, di un riassetto complessivo dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento al nostro esame, invece, si compone di quattro articoli, che prevedono la sospensione degli effetti di alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Dunque, mi pare che possiamo considerarci paghi di tale riflessione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bongiorno 1.602.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Bongiorno. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO. Signor Presidente, intervengo soltanto per precisare che questo emendamento, in realtà, ha la stessa ratio delle precedenti proposte già discusse; era infatti diretto a sanare la discrasia penale-civile. Perché, però, è diverso dagli altri, benché ispirato dalla stessa ratio? Perché, ritenendo il procedimento disciplinare più simile al processo penale, avremmo preferito rendere coerente l'applicazione del rito penale con la competenza delle sezioni unite penali della Cassazione.

Essendo appena stato respinto un emendamento ispirato alla stessa ratio, mi limiterò a fare una semplice osservazione; come avrete notato, noi di Alleanza Nazionale ci siamo molto limitati nell'esprimere le nostre osservazioni. In tal caso, però, se questa disposizione, come è molto probabile, «passerà», onestamente io mi vergognerò di un testo nel quale è previsto questo tipo di discrasia. Comunque, invito tutti a riflettere sulla questione, pur consapevole, purtroppo, che di fatto la proposta emendativa è stata già respinta con la precedente votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bongiorno 1.602, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 446

Votanti 445

Astenuti 1

Maggioranza 223

Hanno votato 182

Hanno votato no 263).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.171.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, un'espressione molto significativa dice che vi è un silenzio che è assordante. Ed è il silenzio di questa maggioranza - oltre che del Governo, che vedo molto impegnato in altre occupazioni - su questioni così serie.

Abbiamo posto serie questioni di fondo, che riguardano anche l'immagine e la  dignità del Parlamento. Ebbene, in proposito non abbiamo ascoltato neppure una spiegazione convincente e ragionevole.

Entrando nel merito dell'emendamento in oggetto, il testo dell'articolo 32-bis è stato cassato dal Comitato per la legislazione. Non si può dire che per i fatti commessi anteriormente (ci riferiamo sempre ai procedimenti disciplinari) alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi gli articoli 17, 18, 19 e 20 del regio decreto del 1941, anno XIX dell'era fascista.

Signor relatore, lei che dà risposte sempre così acute, come si può scrivere in un testo di legge che continuano ad applicarsi norme dichiarate abrogate? Tutt'al più si potrà far rinvio al contenuto, ma non si potrà mai dire che si continua ad applicare ciò che ha smesso di essere applicato! Non stiamo facendo il gioco delle tre tavolette, stiamo scrivendo leggi per il paese. Qualunque modesto studente sa che una norma abrogata non può continuare ad applicarsi, ma semmai è consentito fare rinvio al contenuto di una norma abrogata, rimettendolo in vigore con una volontà espressa. In questo caso, abbiamo scritto una bestialità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Deputato Presidente, il mio intervento vuole sottolineare come le motivazioni del tutto convincenti dell'onorevole Pecorella siano state completamente recepite da una condizione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione che, contrariamente a quanto affermato da qualche collega questa mattina, non è stato assunto a maggioranza. Infatti, sul testo finale vi è stata unanimità, come quasi sempre accade in occasione dei pareri di tale Comitato.

Si è ritenuto particolarmente significativo - ma per certi versi assurdo - che nel testo sia prevista una dizione che fa riferimento ad una continuità di applicazione di norme in occasione della sospensione di quelle sopravvenute, che non può esistere. Il concetto è stato ribadito più volte, ma non ve ne sarebbe stata necessità se i colleghi si fossero semplicemente presi la briga di leggere il testo all'esame, perché la locuzione «continuare ad applicarsi» evidentemente presuppone che non vi sia stata soluzione di continuità nella vigenza delle norme cui si fa riferimento. Questo è proprio il contrario di quanto accaduto, perché le norme di cui si vorrebbe questa singolare reviviscenza erano state già abrogate e quindi cancellate dall'ordinamento giuridico. Pertanto, esse dovrebbero essere eventualmente richiamate in vita. Ma per fare questo, al di là delle discussioni che pure si potrebbero fare in ordine all'effettiva possibilità di siffatta circostanza all'interno dell'ordinamento italiano, si dovrebbe utilizzare la diversa indicazione contenuta nel testo dell'emendamento dell'onorevole Pecorella. Quindi, nel corso della sospensione delle norme di cui ci stiamo occupando, si applicano quelle per le quali si fa un riferimento esplicito. E allora, la norma che sarebbe approvata in questo caso dal Parlamento, trattandosi di fonte primaria, si richiamerebbe ad un testo che sarebbe reintrodotto come se fosse nuovo. L'unica cosa che certamente non si può fare è quella prevista dal testo che si vorrebbe emendare, ovvero la continuità di applicazione, in quanto continuità non vi può essere atteso che le norme in questione sono state abrogate in precedenza dall'ordinamento. Quindi, è evidente che il Comitato per la legislazione non poteva che esprimere un parere condizionato alla modifica di questo punto, così come degli altri su cui si è già discusso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1. 171, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 453

Votanti 442

Astenuti 11

Maggioranza 222

Hanno votato 187

Hanno votato no 255).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 452

Astenuti 2

Maggioranza 227

Hanno votato 267

Hanno votato no 185).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 1780 sezione 5). Avverto che non risultano proposte emendative segnalate.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 456

Maggioranza 229

Hanno votato 338

Hanno votato no 118).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 1780 sezione 6). Avverto che non risultano emendamenti segnalati.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 458

Astenuti 1

Maggioranza 230

Hanno votato 267

Hanno votato no 191).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi segnalati.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi segnalati.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Costa 3. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 460

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato sì 194

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Costa 3.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 460

Maggioranza 231

Hanno votato sì 193

Hanno votato no 267).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 1780 sezione 7). Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 4, aggiuntivi.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

ERMINIA MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Presidente, vorrei chiarire che non si tratta di articoli aggiuntivi, ma di emendamenti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Gli articoli aggiuntivi erano quelli riferiti all'articolo 3. Questi sono relativi all'articolo 4.

ERMINIA MAZZONI. Il relatore ed il Governo hanno fornito i propri pareri nella convinzione di averli dati sugli emendamenti all'articolo 4. Visto che lei invece ha richiamato gli articoli aggiuntivi, li prendiamo per buoni o devono fornire un ulteriore parere?

PRESIDENTE. Svolga intanto il suo intervento sul suo emendamento 4.5.

ERMINIA MAZZONI. Bene, ma vorrei sapere su cosa devo svolgere il mio intervento, perché potrebbe darsi che il Governo impazzisca e mi dia un parere favorevole sull'emendamento che ho presentato all'articolo 4, visto che lei ha chiesto di dare il parere sugli articoli aggiuntivi e questo invece è un emendamento.

PRESIDENTE. Semplifichiamoci la vita: chiediamo di nuovo il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti all'articolo 4.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, anche in questo caso la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mazzoni 4.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, alla base del mio emendamento vi sono le stesse motivazioni che hanno ispirato il precedente emendamento del collega Pecorella: ancora una volta, si pone un problema di tecnica legislativa (non voglio pensare che si tratti di ignoranza legislativa). Anche il parere del Comitato per la legislazione è in tal senso.

L'articolo 4 richiama disposizioni che sono state abrogate dalla legge di riforma e che, quindi, sono uscite dal nostro ordinamento. Il testo stabilisce che «continuano ad applicarsi» fino al 31 luglio 2007 le norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Se la formulazione dell'articolo dovesse rimanere qual è, non soltanto consegneremmo all'interprete, ancora una volta, una legge che non darebbe prospettive, ma gli affideremmo il difficile compito di capire quale sia, dopo l'approvazione, la normativa vigente.

Mediante l'emendamento che ho presentato cerco di recuperare, almeno in parte, l'efficacia del testo di legge, chiarendo, in maniera opportuna, che le disposizioni contenute nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, «si applicano» fino al 31 luglio 2007, data entro la quale il Governo dovrebbe finalmente disvelare le sue linee in merito all'organizzazione delle funzioni dei magistrati. Se il Governo si renderà conto che dobbiamo affrontare un gravissimo problema, entro la data indicata dovremmo avere risposta almeno a questi dubbi. Fino a tale data, però, diamo agli operatori del diritto qualcosa di chiaro: offriamo agli interpreti, ma anche ai cittadini in generale, la possibilità di fare riferimento, in maniera certa, alle norme contenute nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Se, nel fare tutti i suddetti riferimenti, sono stata un po' petulante (soprattutto se si considera che il testo del mio emendamento è alquanto sintetico), è perché continuo a sperare di poter produrre un atteggiamento positivo nei colleghi della maggioranza. Il testo in esame è pieno di errori ed imprecisioni. Non so se siate realmente convinti che stiamo rendendo un servizio alla giustizia (anzi, che lo stiate rendendo voi, perché noi non ci sentiamo corresponsabili: quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e continueremo a farlo nei pochi minuti che ancora ci restano); ad ogni modo, avreste la possibilità di accontentare coloro che volete accontentare conservando un po' di dignità come operatori politici, come legislatori.

Voglio ripetere, ancora una volta, sperando di toccare le vostre corde sensibili, che, grazie all'Italia dei Valori, è caduta, al Senato, la disposizione relativa all'entrata in vigore della legge, originariamente stabilita per il giorno successivo a quello di pubblicazione. Poiché la legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, potremmo migliorare, correggere il testo e rimandarlo al Senato, dove un accordo di buonsenso consentirebbe di lavorare e di rendere operativo un provvedimento che pretendete di approvare (lo potete dire, è chiaro l'accordo). In quindici giorni, credo che potremmo fare un lavoro serio.

Emendamenti come quello in esame non hanno carattere politico: sono emendamenti seri. Orbene, non vedo perché abdicare anche alla minima serietà personale, che ciascuno di noi dovrebbe avere il buon gusto di conservare in ogni sede, ma ancora di più in questa (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Santelli. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI. Signor Presidente, credo che le argomentazioni testé esposte dall'onorevole Mazzoni siano assolutamente convincenti. Dall'esame di questo disegno di legge abbiamo potuto notare enormi imprecisioni contenute nel testo e gravissimi errori.

Non è la prima volta che in questa Camera ci apprestiamo a votare testi nei confronti dei quali la stessa maggioranza nutriva dubbi, anzi, più che dubbi, sicurezze di incostituzionalità.

Oggi votiamo dei testi sbagliati! Credo che l'onorevole Mazzoni abbia detto con  molta sincerità e chiarezza le motivazioni che spingono a votare a favore di questo emendamento, al quale chiedo di apporre la mia firma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, l'emendamento illustrato dalle colleghe Mazzoni e Santelli fa parte di una serie di proposte emendative che tendono a recuperare in termini costruttivi il testo del cosiddetto vecchio ordinamento giudiziario.

Siamo in presenza di una norma che sospende gli effetti della riforma Castelli, in particolare quello abrogativo delle norme del vecchio ordinamento giudiziario. Al Senato si è cercato di correggere questo errore, inserendo questo 4-bis, in cui si prevede una continuità di applicazione delle norme del vecchio ordinamento giudiziario. Ma quando si dice che si continuano ad applicare quelle disposizioni significa che si sarebbero dovute applicare anche in precedenza! Ciò non è accaduto e gli emendamenti puntano a correggere questo errore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, per le ragioni già espresse in maniera esaustiva dalla collega Mazzoni e riprese anche dal collega Costa, che non sono solo di metodo, ma anche di merito, dichiaro di voler sottoscrivere questo emendamento. Mi spiace che sia stato già espresso su di esso parere contrario e mi unisco alle considerazioni della collega Mazzoni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 457

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato 193

Hanno votato no 264).

Prendo atto che il deputato Mazzoni non è riuscita a votare ed avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 4.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, abbiamo un Comitato che probabilmente non risponde, pur avendo un presidente della maggioranza, alla stima e all'attenzione del resto della maggioranza. Mi riferisco al Comitato per la legislazione che, su questo punto, ha detto comunque una cosa chiarissima. Mi meraviglio che si mandi un testo al Comitato per la legislazione e che, nonostante tale Comitato affermi che tale testo non va bene, si faccia come se nulla fosse accaduto.

Collega relatore, il Comitato per la legislazione ha detto che, secondo la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata, occorre specificare espressamente tale intento». È esattamente quello che fa l'emendamento 4.1, con il quale si fa espresso rinvio alle disposizioni del regio decreto del 1941. Allora, se il Comitato per la legislazione è un organo inutile, abroghiamolo! Tale organo garantisce la correttezza nella formulazione delle leggi! Non volete dare retta nemmeno al Comitato, oltre che a noi!

Faccio un'altra osservazione, che prego il relatore e il Governo di valutare. Cosa accade con quella formula secondo la quale continuano ad applicarsi leggi abrogate?

Vuol dire che nel concetto «continuano», le facciamo rivivere dal momento in cui erano state abrogate, quindi, con un'applicazione retroattiva? Non è cosa da poco, perché vorrebbe dire che tutte le situazioni regolate dai decreti legislativi entrati in vigore dovrebbero essere rivisitate e rivalutate alla luce del fatto che rivivono dall'inizio, visto che si dice «continuano ad applicarsi», le norme del regio decreto del 1941, n. 12. Questo è il senso della norma. Se poi questo Parlamento non ha rispetto del senso delle norme, dei contenuti tecnici, delle cattive figure, se non è sensibile, probabilmente, abbiamo fatto una battaglia inutile, ma di cui resterà traccia. Perlomeno, ci tiriamo fuori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

 

(Presenti e votanti 458

Maggioranza 230

Hanno votato 195

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mazzoni 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 462

Maggioranza 232

Hanno votato sì 169

Hanno votato no 266).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 466

Astenuti 1

Maggioranza 234

Hanno votato 268

Hanno votato no 198).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 1780 sezione 8).

Qual è il parere del Governo?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo assume l'impegno sull'ordine del giorno Mario Pepe n. 9/1780/1 (Commenti)...

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi...

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Colleghi, se chiedete qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati, vi dico che li ho letti, studiati, non li ho decifrati...

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Scotti, per il parere sugli ordini del giorno le formule sono tre: accettato, accolto come raccomandazione e non accettato (Applausi).

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accetta gli ordini del giorno Mario Pepe n. 9/1780/1, Pecorella n. 9/1780/2, Dussin n. 9/1780/3, Bodega n. 9/1780/4, Garavaglia n. 9/1780/5, Caparini n. 9/1780/6, Grimoldi n. 9/1780/7, Bricolo n. 9/1780/8, Lussana n. 9/1780/9, Goisis n. 9/1780/10, Gibelli  n. 9/1780/11, Cicu n. 9/1780/12, Biancofiore n. 9/1780/13, Bertolini n. 9/1780/14, Santelli n. 9/1780/15, Costa n. 9/1780/16, Palumbo n. 9/1780/17.

Il Governo accetta altresì gli ordini del giorno Carfagna n. 9/1780/18 e Paniz 9/1780/19.

Signor Presidente, non riesco a decifrare la grafia dell'ordine del giorno Baldelli n. 9/1780/20.

PRESIDENTE. Chiedo di fornire al rappresentante del Governo una lettura autentica del testo dell'ordine del giorno Baldelli n. 9/1780/20 e domando all'Assemblea due minuti di attenzione (Commenti). Scusate, almeno di ciò potremmo considerare il rappresentante del Governo incolpevole, nella difficoltà a leggere un testo scritto a mano.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il ministro Mastella più volte ha detto che condivideva il principio della distinzione delle funzioni, altra cosa è la separazione delle carriere. Se questo ordine del giorno impegna il Governo a presentare, quando sostituirà il decreto legislativo n. 160 del 2006 con un proprio provvedimento, qualcosa che confermi il principio della distinzione delle funzioni, allora il Governo si può impegnare per la distinzione delle funzioni stesse, così come indicato più volte dal ministro Mastella anche alla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Mi scusi, o chiede una riformulazione, ed allora spetta ai presentatori dell'ordine del giorno dichiarare se accettino o no la riformulazione, oppure accoglie lo stesso ordine del giorno come raccomandazione: può fare come crede più opportuno.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, vi è una certa confusione tra distinzione e...

PRESIDENTE. Ho capito, ma lei mi consentirà, signor sottosegretario... L'Assemblea deve votare. Quindi, chiede una riformulazione dell'ordine del giorno Baldelli n. 9/1780/20?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Baldelli n. 9/1780/20.

Il Governo accetta, poi, gli ordini del giorno Testoni n. 9/1780/21, Vitali n. 9/1780/22, Marras n. 9/1780/23, Milanato n. 9/1780/24 (Commenti)...

PRESIDENTE. Per favore, invito i deputati a consentirci di ascoltare i pareri del Governo. Prego, signor sottosegretario, prosegua pure.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accetta, inoltre, gli ordini del giorno Giuseppe Fini n. 9/1780/25 e Laurini n. 9/1780/26.

Signor Presidente, non comprendo l'ultimo rigo dell'ordine del giorno Gardini n. 9/1780/27 (Commenti)...

PRESIDENTE. Vi prego, dovete usare la cortesia a chi legge un testo scritto a mano di poterlo «decodificare». Il sottosegretario Scotti lo sta facendo.

Chiedo, per favore, alla deputata Gardini se vuole essere così gentile da dare una lettura pro veritate del testo del suo ordine del giorno n. 9/1780/27 (La deputata Gardini si reca al banco del Governo). Grazie molte, deputata Gardini, è molto gentile.

Sottosegretario Scotti qual è, dunque il parere del Governo sull'ordine del giorno Gardini n. 9/1780/27? La prego di leggerne il testo, anche a beneficio degli uffici.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Gardini n. 9/1780/27, che recita: «La Camera impegna il Governo a comunicare annualmente il numero dei magistrati radiati».

PRESIDENTE. Grazie, signor sottosegretario. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Consolo n. 9/1780/28?  LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Scusi, signor Presidente, non ne capisco il contenuto, non la grafia (Commenti)...

PRESIDENTE. Su questo, la prego, mi aiuti lei e dica se accetta o meno l'ordine del giorno ovvero lo accoglie come raccomandazione. Invito l'Assemblea ad ascoltare la risposta.

Come avete visto, precedentemente, ho favorito un'attenta lettura e mi pare che adesso il rappresentante del Governo dica di intendere perfettamente la grafia, ma di avere un'incertezza interpretativa del testo. Dunque, è ora compito del Governo pronunciarsi; non lo possiamo aiutare in altro modo.

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Consolo n. 9/1780/00028 (Commenti).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno Saglia n. 9/1780/00029 e Lisi n. 9/1780/00030?

LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Saglia n. 9/1780/00029 e Lisi n. 9/1780/00030 (Commenti).

PRESIDENTE. Prendo atto che tutti gli ordini del giorno sono stati accettati dal Governo, fatta eccezione per gli ordini del giorno Baldelli n. 9/1780/20, Consolo n. 9/1780/28, Saglia n. 9/1780/29 e Lisi n. 9/1780/30, accolti come raccomandazione. Prendo altresì atto che per questi ultimi, così come per quelli accettati dal Governo, i rispettivi presentatori non insistono per la votazione.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Semplicemente per dire che lei ha consentito che, poco fa, sugli ordini del giorno si concludesse una pagina poco decorosa e poco decente dei nostri lavori parlamentari (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale). Lei non doveva permettere che il rappresentante del Governo esaminasse in questo modo gli ordini del giorno, i quali sono stati presentati nei termini previsti dal regolamento. Il rappresentante del Governo, come tutta l'Assemblea, hanno il diritto di conoscerne il contenuto. Il rappresentante del Governo deve esprimere il parere sulla base della conoscenza degli ordini del giorno presentati.

Non è decente che vengano chiamati i deputati a dare interpretazioni autografe dei propri testi ai banchi del Governo (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale) e che il rappresentante del Governo esprima il parere dichiarando di non conoscere o non comprendere il contenuto degli ordini del giorno.

Io non capisco la fretta, signor Presidente; o, meglio, la capisco e ciò mi preoccupa. Tuttavia, il rispetto del lavoro del Parlamento al quale abbiamo tutti contribuito oggi (Dai banchi del gruppo l'Ulivo si grida: Buffone!) avrebbe richiesto, Presidente, che lei avesse avuto l'accortezza di sospendere...

PRESIDENTE. Per favore, chiedo che il deputato Elio Vito possa continuare il suo intervento. Del resto, la critica è rivolta al Presidente e dunque non vi è ragione perché non la possa esprimere. Prego.

ELIO VITO. Signor Presidente, lei avrebbe dovuto sospendere il lavoro per dieci minuti, al fine di consentire al rappresentante del Governo di leggere gli ordini del giorno e permettere all'Assemblea di averne lo stampato, così da poterli votare compiutamente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Mi permetto di dissentire: il Governo è stato messo nelle condizioni di leggere e valutare i testi (Commenti dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale), anche attraverso la  collaborazione - che, quando c'è, è gradita - dei parlamentari che, avendo presentato all'ultimo momento, come è loro diritto, un ordine del giorno, in questo modo potevano renderlo più leggibile.

ANTONIO LEONE. Il regolamento, Presidente!

PRESIDENTE. Era facoltà del Governo chiedere una sospensione nel caso avesse avuto qualche dubbio interpretativo o di valutazione. Il Governo non l'ha fatto e l'Assemblea, sovranamente, ha deciso in termini che mi pare non siano contestabili (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Verdi e Popolari-Udeur).

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. La prego però di svolgere il suo intervento senza sollecitare reazioni, grazie. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, se dovessimo passare alle dichiarazioni di voto finale, potremmo essere impegnati ancora per un paio d'ore...

ROBERTO GIACHETTI. No, ti sbagli!

PRESIDENTE. Per favore! Se non vogliamo complicarci i lavori questa sera, faremmo bene ad ascoltare con attenzione gli interventi che vengono svolti con pieno diritto (Applausi di deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale). Prego, deputato Leone, prosegua pure.

ANTONIO LEONE. Dal momento che è prevista la prosecuzione notturna della seduta, ove mai cominciassimo adesso le dichiarazioni di voto, non potendo tra l'altro interromperle fino alla votazione finale, cadremmo proprio nell'orario della seduta notturna; pertanto, chiedo di sospendere adesso l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, per riprenderlo con lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale, così come previsto dal vigente calendario dei lavori. La ringrazio, Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Stavo per chiedere ai gruppi di pronunciarsi su tale richiesta, ma lei mi ha anticipato. Prego, ha facoltà di parlare.

ROBERTO GIACHETTI. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei semplicemente dire a lei, ai colleghi e all'onorevole Leone che, in base al tempo restante ed all'impegno assunto dalla maggioranza di esaurire l'esame del provvedimento nella serata di oggi, vi sono straordinariamente, come forse non mai, tutte le condizioni per concludere il nostro dibattito in pochi minuti e per arrivare, se Dio vuole, ad un voto (Commenti del gruppo Forza Italia)...

EMERENZIO BARBIERI. Giachetti, vai a casa!

ELIO VITO. È un indecenza!

ROBERTO GIACHETTI. Magari l'onorevole Elio Vito, che parla di indecenza e poi si comporta in modo indecente, potrebbe essere anche invitato dalla Presidenza a lasciare concludere i colleghi quando parlano!

Vorrei dire molto serenamente, signor Presidente, che credo vi siano tutte le condizioni, anche attraverso un contenimento dei tempi di intervento da parte della maggioranza, per giungere rapidamente, ed entro un'ora assolutamente ordinaria per le nostre sedute, all'approvazione definitiva del provvedimento in esame, così come è del resto previsto (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

GIUSEPPE CONSOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame - mi permetto di ricordarlo ai colleghi e pregherei di evitare sghignazzi, frizzi e lazzi! - concerne la riforma dell'ordinamento giudiziario. I colleghi Leone ed Elio Vito le hanno precedentemente ricordato il tempo contingentato e la massima urgenza con cui si è voluto procedere all'esame di un così delicato provvedimento.

Credo, signor Presidente, che quella formulata dall'onorevole Leone sia una proposta di buon senso, poiché consentirebbe a tutti noi di ascoltare cognita causa almeno le dichiarazioni di voto finale, senza la fretta che la tarda ora ed il clima concitato di questi ultimi momenti imporrebbero. Quindi, signor Presidente, siccome dipende da lei accogliere o meno tale richiesta, a nome del gruppo Alleanza Nazionale le chiedo di dare una risposta in senso favorevole.

PRESIDENTE. Il deputato Elio Vito ha chiesto la parola per un richiamo al regolamento. Prego, ha facoltà di parlare.

ELIO VITO. Signor Presidente, mi appello all'articolo 50 del regolamento per ricordare al collega Giachetti - dal quale, detto per inciso, non posso accettare lezioni di bon ton parlamentare, avendo lui, nella scorsa legislatura, manifestato il suo modo di concepire l'opposizione togliendosi la giacca in aula od esponendo striscioni al banco della Presidenza (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale) - che, in tutti i casi in cui è stato applicato il contingentamento dei tempi, la Presidenza ha sempre consentito il pieno svolgimento delle dichiarazioni di voto finale, concedendo dieci minuti per gruppo anche quando il tempo a disposizione era stato esaurito.

So bene che lei non intenderà venire meno a questa procedura: da qui, la richiesta del collega Leone. Auspichiamo, inoltre, che, per la dignità del provvedimento e del dibattito parlamentare, vi siano anche colleghi dei gruppi di maggioranza che intendano difendere il provvedimento e che la dichiarazione di voto finale su un provvedimento così importante non sia lasciata solo ai gruppi che l'hanno contrastato.

Per questo motivo, signor Presidente, mi pare opportuno che, accertata la volontà della maggioranza di concludere l'esame del provvedimento questa sera (è un suo diritto, sebbene a noi sembri irragionevole), si proceda ora ad una sospensione e che nella prosecuzione notturna della seduta, d'altra parte già prevista, abbiano luogo le dichiarazioni di voto e il voto finale (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che siamo favorevoli a proseguire i nostri lavori con le dichiarazioni di voto finale, e preannuncio che chiederò alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori e L'Ulivo).

PRESIDENTE. Come si vede, ci troviamo nella condizione in cui, come è stato già ricordato dal deputato Elio Vito, è giusta consuetudine garantire la possibilità a tutti i gruppi di intervenire per dieci minuti per le dichiarazioni di voto finale, anche qualora il tempo previsto dal contingentamento fosse esaurito. Mi pare una prassi di assoluta limpidità e buonsenso e, infatti, ritengo vada applicata anche in questo quadro.

Ora, è prevedibile che, essendo tredici i gruppi interessati, ciò richieda un certo periodo di tempo. Ma come già si è potuto constatare, alcuni deputati intendono consegnare il testo scritto della loro dichiarazione di voto, senza intervenire (Commenti del deputato Leone)... Questa è una facoltà e non sono in grado di intervenire  al riguardo. Loro capiranno che è inutile interrompere la seduta nella condizione in cui siamo, visto che possiamo proseguire per meno di due ore e concludere i nostri lavori.

Francamente, capisco l'esigenza di un tempo anche prolungato per svolgere una discussione, ma vi faccio notare che, fin qui, ciò è avvenuto nei modi e nelle forme che avete conosciuto. Dunque, credo si possa assolutamente procedere.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Crapolicchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, onorevoli deputati, come già esposto in sede di discussione sulle linee generali, il gruppo parlamentare rappresentato in questo momento da chi vi parla avrebbe ritenuto opportuno che, anziché ad una sospensione della riforma varata in tema di ordinamento giudiziario dal precedente Governo Berlusconi, si procedesse all'integrale abrogazione della stessa.

Infatti, stante il carattere punitivo nei confronti della categoria dei magistrati della normativa in esame, un'integrale abrogazione della stessa avrebbe consentito, da una parte, di porre immediato rimedio agli effetti sfavorevoli di una riforma, come già detto, vessatoria ed espressione di evidenti interessi di parte e, dall'altra, di dare vita ad un ampio dibattito in seno al Parlamento...

PRESIDENTE. Inviterei l'Assemblea ad un comportamento che consenta di ascoltare gli interventi: dopo questa discussione, mi parrebbe il minimo.

SILVIO CRAPOLICCHIO. ... in ordine ad una materia così strategica e complessa come quella della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Pur tenendo conto di tali riserve, tuttavia, riteniamo che il quadro derivante dall'approvazione del disegno di legge ad opera del Senato della Repubblica sia comunque da considerarsi positivo.

In primo luogo, concordiamo con l'indirizzo espresso dal Senato in relazione alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006 e, dunque, con la sospensione dell'efficacia di tutte le disposizioni dello stesso sino alla data del 31 luglio 2007. In tale contesto, infatti, l'entrata in vigore della riforma, visto l'intento punitivo che l'animava, avrebbe recato immediatamente irreversibili e immodificabili effetti pregiudizievoli per la categoria dei magistrati sotto tutti i profili analiticamente esaminati in sede di discussione sulle linee generali. Riteniamo, pertanto, che la scelta dell'integrale sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006 debba essere condivisa.

Nel medesimo contesto, concordiamo altresì con le ulteriori modifiche apportate dal Senato della Repubblica al testo dei due ulteriori decreti legislativi emanati dal precedente Governo in tema di ordinamento giudiziario, ovvero i decreti legislativi n. 106 e n. 109, entrambi del 2006. In relazione al primo dei due provvedimenti legislativi, apprezziamo le modifiche apportate dal Senato della Repubblica al fine di porre rimedio al pericolo derivante da una forte e rigorosa gerarchizzazione dei rapporti all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, voluta proprio dal decreto legislativo n. 106.

Condividiamo altresì le rilevanti modifiche apportate al decreto legislativo n. 109, visto che proprio nella materia disciplinata da tale provvedimento si erano manifestati in modo più eclatante gli intenti punitivi del precedente Governo nei confronti dei magistrati. In tale contesto, concordiamo dunque appieno con le opportune modifiche approvate, onde circoscrivere quanto più dettagliatamente possibile le fattispecie di illecito disciplinare previste dalla precedente normativa, al fine di ovviare ad insidiose disposizioni normative dal carattere volutamente generico ed aperto, e come tali suscettibili di  applicazione anche arbitraria a danno dei magistrati. A tale proposito - ma gli esempi potrebbero essere innumerevoli -, si riconsiderano ancora una volta disposizioni come quella che stabiliva il generico divieto per il magistrato di tenere, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, comportamenti ancorché legittimi che potessero compromettere la credibilità personale, il prestigio, il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria oppure quella che qualificava come illecito disciplinare il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e misura.

È indubbio che, a fronte del tenore restrittivo ed insidioso delle suddette disposizioni, l'abrogazione o la ponderata sostituzione delle stesse non può che essere pienamente condivisa, così come devono essere senz'altro condivise le ulteriori positive modifiche analiticamente affrontate in sede di discussione sulle linee generali. Ciò premesso, tralasciando di menzionare gli ulteriori interventi che per l'eccessivo tecnicismo e la limitata portata innovativa appaiono correttamente finalizzati ad armonizzare le modifiche di principio apportate dal Senato della Repubblica alle previgenti disposizioni, sembra potersi concludere che il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica rappresenta comunque un fatto per molti versi positivo per il paese. Se infatti è vero che il carattere strategico, la complessità e la delicatezza della materia dell'ordinamento giudiziario avrebbero richiesto e meritato una più attenta valutazione di tutti i presupposti, ivi comprese le esigenze del mondo forense, onde dare vita, a seguito dell'integrale abrogazione di tutti i decreti legislativi in tale contesto posti in essere dal precedente Governo Berlusconi, ad un'ampia e ponderata riforma, è tuttavia altrettanto vero che, per il momento, l'integrale sospensione del decreto legislativo n. 160 e le rilevanti modifiche apportate agli ulteriori decreti legislativi n. 106 e n. 109 del 2006, con la previsione peraltro di specifiche disposizioni transitorie, rappresentano comunque un apprezzabile miglioramento rispetto alla situazione lasciata in eredità dal precedente Governo.

Per le suesposte ragioni, dunque, e in attesa di un'auspicabile e più ampia e armoniosa riforma della materia dell'ordinamento giudiziario, il gruppo dei Comunisti Italiani della Camera dei deputati preannuncia un voto favorevole sul disegno di legge in esame (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Vorrei brevemente rappresentare la posizione del gruppo al quale appartengo, anche se credo che essa sia emersa dagli interventi che ho sviluppato in quest'aula nel corso dell'esame del provvedimento. Partirei citando l'esordio della relazione dell'onorevole Palomba, che giustamente fa riferimento alla magistratura, che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, e che cita l'articolo 104 della Costituzione. Allo stesso modo, vorrei anch'io citare un articolo della Costituzione, l'articolo 67, che dice che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. L'articolo 67, allo stesso modo dell'articolo citato per la magistratura all'inizio della sua relazione dal collega Palomba, individua delle caratteristiche particolari nel parlamentare, cioè nel componente delle due Camere del Parlamento: esso attribuisce allo stesso delle caratteristiche molto significative.

Così come l'onorevole Palomba nella sua relazione su questo disegno di legge cercava di invitare l'Assemblea a ragionare, per costruire attraverso il disegno di legge un ulteriore tassello che ci portasse ad essere buoni attuatori delle indicazioni del nostro costituente, allo stesso modo noi ci siamo permessi in quest'aula, rispetto al mandato che ciascuno di noi ha, con la nostra iniziativa, le nostre proposte emendative, i nostri rilievi - a volte anche con qualche tono indubbiamente un po' più forte, tentando solo di farci ascolta- re -,  di cercare di raggiungere anche noi l'obiettivo del rispetto della Costituzione: cioè che ciascuno di noi potesse esercitare la sua funzione altissima all'interno di quest'aula senza vincolo, senza condizionamento, libero, come rappresentante di interessi collettivi e degli interessi della comunità.

La legge è fatta per regolare i rapporti civili tra i cittadini, la legge deve essere uguale per tutti. Conosciamo tutti i principi che ispirano le leggi che siamo chiamati ad approvare, eppure spesso restringiamo questi principi fino ad ignorarli. Ciò è accaduto all'interno di quest'aula, come dimostrato dal silenzio della maggioranza e del Governo che ha accompagnato i rilievi svolti da un'opposizione molto corretta, che momento per momento ha spiegato elementi anche tecnici e che con i suoi emendamenti ha cercato di sollecitare una riflessione, che purtroppo non si è realizzata.

Tale silenzio si è registrato anche a fronte della richiesta del collega Vito, sulla quale - come immaginavo - il Presidente non è stato magnanimo. Tra l'altro, la previsione di altre due ore di discussione considerava anche interventi da parte di esponenti della maggioranza, che tuttavia - probabilmente perché non hanno alcun interesse alle questioni della giustizia e quindi alle sorti dei cittadini che tanto vengono penalizzati dall'incapacità della giustizia di essere efficace - in gran parte hanno taciuto, avendo difficoltà ad esprimere una posizione, in quanto concordi nel ritenere questo testo un insieme arrangiato di previsioni normative che alla fine realizzano un obbrobrio giuridico. Altri hanno taciuto perché non condividono l'incapacità di questo Governo di assumere una posizione, nascondendosi dietro una sospensione.

Vorrei essere al 31 luglio 2007 per vedere cosa presenterà il Governo. Probabilmente, proporrà un altro rinvio, così cominceremo con i provvedimenti di proroga delle proroghe, come avviene in settori un po' delicati quando il Governo non ha la forza e la volontà di assumere le decisioni necessarie per consentire al nostro sistema di operare una svolta!

Quindi, il nostro voto sul provvedimento in esame sarà contrario, per motivazioni di carattere politico, di carattere testuale e normativo, che attengono all'impropria e approssimativa tecnica legislativa utilizzata, ma soprattutto per motivazioni di merito.

Infatti, abbiamo condiviso la riforma dell'ordinamento giudiziario, pur formulando obiezioni ed osservazioni. Abbiamo condiviso l'importanza di un lavoro finalmente organico, di riordino della magistratura, un organismo che avrebbe il dovere, nella sua autonomia ed indipendenza, di svolgere una delle funzioni essenziali del nostro sistema, da cui dipendono tanti destini.

È una funzione che dovrebbe essere autonoma, indipendente, imparziale e giusta, perché serve proprio a fare giustizia. Invece, non è autonoma la funzione in quanto vi è il condizionamento delle correnti all'interno della magistratura, non è indipendente perché dipende da queste relazioni, molto spesso non è imparziale per motivazioni particolari e perché vi è un sistema che non consente al magistrato di essere e di apparire imparziale.

A tutto ciò abbiamo cercato di porre rimedio approntando una riforma «coraggiosa» e il coraggio che abbiamo dimostrato non è attenuato dal laborioso cammino che l'ha accompagnata, anzi, è ancora più rafforzato, a differenza di quanto sta avvenendo in Assemblea e di quanto propone il Governo attuale. I tanti punti di revisione e di aggiustamento rappresentano il momento in cui rafforzavamo e confermavamo la nostra determinazione a voler portare a termine ciò che il paese chiede da più di cinquant'anni, qualcosa di fondamentale.

Abbiamo praticato, in tutti i modi, la cosiddetta concertazione. Presidente Bertinotti, lei sa bene di cosa si parla: concertare vuol dire dialogare, ascoltare e, in relazione all'ascolto, produrre un risultato. Nella riforma, come dimostra ciò che stiamo facendo oggi, vi è moltissimo di  quanto abbiamo ascoltato da magistrati, avvocati ed altre categorie. Vi è anche la sensibilità politica di quella che, all'epoca, era l'opposizione, una sensibilità politica che abbiamo intercettato, e coloro che erano presenti nella passata legislatura dovrebbero avere il coraggio di confermarlo, ma non possono, per dovere di appartenenza.

Abbiamo scritto una riforma che, oggi, non viene, non può essere cassata in maniera così brutale dalla maggioranza attuale.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ERMINIA MAZZONI. Di quella riforma è stralciata solo la parte che attiene allo status fondamentale del magistrato, la possibilità di non essere intaccato nello svolgimento delle funzioni e, quindi, di conservare l'organizzazione processuale, in cui le parti non hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ciò è quanto il Governo attuale ritiene di dover conservare, cioè il fatto che il cittadino presente in un'aula giudiziaria non ha gli stessi diritti, ma solo i doveri dell'altra parte processuale, il pubblico ministero.

PRESIDENTE. La prego...

ERMINIA MAZZONI. Voteremo contro per queste motivazioni e per le altre che non riesco ad illustrare a causa dei suoi continui richiami (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Mi scusi, ma è mio dovere.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Daniele Farina. Ne ha facoltà.

DANIELE FARINA. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Bongiorno. Ne ha facoltà.

GIULIA BONGIORNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento è rivolto soprattutto a dimostrare che il disegno di legge, rispetto al quale Alleanza Nazionale voterà contro, è un provvedimento che si inquadra armonicamente in una strategia che non condividiamo, cioè la strategia del rinvio, della sospensione, del differimento.

Questo disegno di legge, il cui titolo mi sembra assolutamente eloquente, si inquadra armonicamente in questa strategia. Non è il primo provvedimento di questo Governo che si inquadra nella strategia del rinvio perché gli unici due interventi di rilevanza fatti da questo Esecutivo in materia di giustizia si inseriscono entrambi in questa strategia. In particolare, se ci dovessimo chiedere cosa hanno in comune gli unici due interventi del Governo in materia di giustizia, potremmo dire che entrambi sono diretti a rinviare sine die problemi enormi. I due provvedimenti adottati finora dal Governo, di cui il primo riguarda l'indulto hanno un comune denominatore: voler risolvere nell'immediatezza un problema che non si riesce ad affrontare, semplicemente rinviandolo.

Come sappiamo, infatti, l'esito dell'indulto è stato disastroso ed ormai quasi tutti ne sono convinti. Stante il limitato tempo che ho a disposizione, ovviamente non posso illustrare appieno perché siamo contrari alla strategia del rinvio. Credo che si sia verificato un fatto abbastanza grave: non ci si è resi conto che con la strategia del differimento, di fatto, si sta abdicando a quello che dovrebbe essere il ruolo del Governo. Un'abdicazione che risulta assolutamente evidente, visto che di fronte a questi interventi omissivi, la magistratura sta addirittura prendendo il posto che dovrebbe avere il Governo. Cosa intendo dire? Non sto contestando la magistratura, sto dicendo che alcuni magistrati  sono costretti a fare ciò che non fa il Governo. Intendo, in particolare, richiamare quello che già questa mattina ho definito la cosiddetta amnistia «a chiazze». Credo che sia un fatto gravissimo - un fatto di cui, forse, non ci si è resi conto - che in questo paese sia stata già approvata da alcuni uffici giudiziari un'amnistia a «chiazze»: alcuni uffici giudiziari, infatti, hanno stabilito nell'impossibilità di trattare tutti i processi, di posticipare quelli riferiti a reati coperti dall'indulto. La conseguenza di tutto ciò è che, ovviamente, alcuni processi non saranno mai fatti, il che non sarebbe tanto grave se non fosse che - visto che si tratta di provvedimenti «a chiazze» e, quindi, presi per unità territoriali - l'amnistia ci sarà in certe città e non in altre.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, in questo quadro di ritardi e di omissioni ciò che viene proposto è una sospensione; ecco perché ci opponiamo anche per il metodo. In questo contesto il metodo della sospensione non può assolutamente essere accolto. Personalmente, non sono mai stata particolarmente «tenera» con questa riforma perché alcuni suoi aspetti potevano sicuramente essere migliorati, ma, se non ero entusiasta, onestamente resto allibita da un disegno di legge che ne propone la sospensione. Nel paese si stanno facendo amnistie a «chiazze di leopardo» in assenza di provvedimenti del Governo, e si opta per la scelta del differimento dei problemi, con questo provvedimento che si intitola «sospensione», sul quale certamente esprimeremo un voto contrario. Vorrei, infine, richiamare alla vostra attenzione un dato: a nostro avviso, il punto essenziale di questo provvedimento era la parte in cui si ravvisava un'apertura sulla separazione tra magistratura giudicante e inquirente; ebbene, proprio su questo punto si è stabilito di rinviare. Noi non crediamo che si tratti di un rinvio perché non capiamo come, in pochi mesi, si possa realizzare quello che non è stato fatto per anni.

Voglio precisare ancora che si tratta di un rinvio che non registra il favore di alcun ambito; infatti, in Commissione, abbiamo ascoltato gli interventi dei rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane e dell'Associazione nazionale magistrati: la prima chiedeva la separazione delle carriere mentre l'ANM, addirittura, si è dichiarata aperta all'ipotesi dell'incompatibilità territoriale.

La riforma Castelli proponeva una soluzione che avrebbe ottenuto un risultato minimo, la separazione delle funzioni; oggi, cosa propone questo provvedimento legislativo? Propone di sospendere persino la separazione delle funzioni; pertanto, va contro quanto richiesto dalla riforma Castelli, dall'Unione delle camere penali e dalla stessa Associazione nazionale magistrati. Dunque, mi domando se quanti voteranno a favore della sospensione della detta separazione delle funzioni siano consapevoli del fatto che si sta sospendendo una normativa senza incontrare il favore di alcun settore. Ecco perché sostengo che con questa sospensione si sta cristallizzando una situazione che davvero non giova ad alcuno e che sicuramente non verrà risolta da ora a luglio. Pertanto, ritengo che l'unica vera soluzione consisterà nella circostanza che, per i disastri in cui attualmente versa la giustizia, probabilmente non si arriverà a luglio.

Per tali ragioni, annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per annunciare che la Lega Nord Padania voterà contro questo provvedimento legislativo di sospensione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Lo farà con rammarico, con sconcerto e con la consapevolezza che con tale rinvio sarà difficile riprendere, in termini di serenità e di confronto, lo spirito riformatore che dovrebbe animare questo Parlamento quando si discute di questioni importanti e di un argomento così delicato quale quello della giustizia. Sicuramente, il congelamento di questo decreto legislativo  attuativo, in modo particolare della separazione delle funzioni, dell'accesso e della progressione in carriera dei magistrati, è un inaccettabile passo indietro; è un forte condizionamento. È il frutto, anzi, di un forte condizionamento - vorrei utilizzare anche la parola: «ricatto» - di soggetti che non sono presenti all'interno delle aule parlamentari ma che, purtroppo, ne condizionano fortemente, in modo così chiaro e palese, l'operato. Un passo indietro che non può essere giustificato da motivi logici ed oggettivi ma solo da motivazioni ideologiche, che sicuramente appariranno in modo più chiaro nei prossimi mesi. Mi domando ancora - anche se siamo in fase di dichiarazioni di voto finale, ma non ci sono state date risposte chiare né dal relatore né dal Governo - come mai, anche sulle questioni della separazione delle funzioni e della progressione in carriera dei magistrati, non ci si sia voluti confrontare. Qual era il motivo della fretta di dover giungere necessariamente al congelamento di questa riforma? Abbiamo visto come la data del 28 ottobre sia stata considerata a mo' di argomentazione, ma in modo meramente pretestuoso, considerato che già il Consiglio superiore della magistratura aveva invitato i magistrati a scegliere quale funzione intendessero svolgere. Dunque, ci chiediamo a chi giovi tale sospensione; sicuramente, non a questo Parlamento, che, ancora una volta, con questo atteggiamento, rinuncia ad una parte fondamentale della sua autonomia.

Ebbene, noi, nella passata legislatura, abbiamo affrontato il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario con la consapevolezza che non si poteva sperare di migliorare il nostro sistema giustizia - la giustizia che offriamo agli utenti, che poi sono i cittadini e sono stati il faro del nostro intento riformatore - se non si fosse partiti dalla base di tutte le riforme e, quindi, dalla legge sull'ordinamento giudiziario con la definizione dello status di giudici e pubblici ministeri.

Noi abbiamo agito cercando di ascoltare tutti; sono stati ricordati innumerevoli passaggi parlamentari. Eppure, abbiamo subito un atteggiamento di «muro contro muro», non si è voluto il confronto, non l'ha voluto l'Associazione nazionale magistrati, non l'hanno voluto le forze politiche che oggi sono maggioranza e che allora erano opposizione in questo Parlamento.

Forse anche allora non erano liberi da condizionamenti e i «no» erano magari dettati dalla partecipazione alle assemblee nazionali dei magistrati in sciopero e dei movimenti «girotondini». Oggi tale condizionamento si manifesta in modo chiaro, con la volontà di non confrontarsi ad ampio raggio e di non apportare modifiche formali assolutamente necessarie per correggere alcuni errori. Si è invece animati dalla fretta perché non si può aspettare e bisogna rispondere a qualcuno non presente in quest'aula, diverso dai cittadini che ci hanno investito del mandato parlamentare. È qualcuno che siede altrove, ma è molto interessato a questa riforma perché è investito in modo diretto dai cambiamenti da essa introdotti.

Il ministro Mastella e questa maggioranza di Governo erano partiti con la volontà di azzerare la riforma. In Senato, anche grazie all'atteggiamento responsabile dell'opposizione, si è riusciti ad evitare il congelamento di due decreti e sono state apportate delle modifiche. Abbiamo partecipato a configurare tali modifiche con atteggiamento costruttivo, trovando condivisione in molti aspetti della nostra riforma. Abbiamo ascoltato affermazioni riguardo la giustezza di alcuni princìpi e di alcuni aspetti fondamentali, eventualità che almeno a me, che avevo partecipato alle discussioni svolte nel corso della passata legislatura, sembrava insperata. Allora gridavate allo scandalo quando si parlava di riorganizzazione dell'ufficio delle procure; adesso il decreto attuativo, anche se con qualche modifica, è stato invece approvato. Stesso discorso vale per l'azione disciplinare e la tipizzazione degli illeciti disciplinari; vi era stato uno scontro molto aspro, ma anche in questo caso si andrà avanti sulla via tracciata dalla riforma Castelli.

Certo, forse al Senato siamo stati buoni. Forse è vero, infatti, che l'impianto  non è stato stravolto e che i due decreti legislativi restano in piedi; tuttavia, le modifiche apportate li hanno in qualche modo depotenziati. Si è parlato di possibili scorciatoie o di escamotage per scampare all'azione disciplinare; mi riferisco all'eventualità che il fatto deve avere una certa rilevanza e ai dubbi emersi durante la nostra discussione.

Quello su cui ci siamo scontrati ancora una volta è stata la chiusura totale ad affrontare il tema della separazione delle funzioni e della progressione in carriera dei magistrati.

Nel pomeriggio di oggi ha prevalso la fretta di approvare il disegno di legge; i colleghi della maggioranza non sono neppure intervenuti. Stiamo parlando dell'ordinamento giudiziario, eppure non abbiamo assistito ad alcun intervento autorevole da parte dei colleghi della maggioranza. Forse eravate condizionati, forse vi hanno messo il silenziatore o forse imbarazzati, ricordando ancora una volta il palese errore riguardo ai ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari. Avete preferito tacere in un silenzio imbarazzante, rinviando all'interprete, secondo alcuni di voi, o addirittura alla lettera della legge, come affermato dal Governo.

Il Presidente della Camera non aveva la possibilità di concedermi il tempo necessario, ma voglio comunque ribadire al rappresentante del Governo che il Senato voleva che l'errore fosse corretto. I presidenti di gruppo sono stati contattati ed avevano dato il loro assenso a farlo attraverso il drafting legislativo. La Camera, invece, è andata in direzione diversa, non si sa perché. Pertanto, consegniamo ai cittadini un provvedimento sbagliato contenente un errore palese. È davvero indecoroso rispetto al ruolo svolto da tutti noi. Ma che legislatori siamo? Siamo davvero degli «azzeccagarbugli» e dei legislatori pasticcioni! Allora fanno bene i cittadini a criticarci ed a metterci in ridicolo, non solo riguardo alla vicenda de Le Iene, ma anche per fatti gravi come questi, dove si riconosce l'errore, ma si fa finta che non ci sia, tra il silenzio imbarazzante di tutti.

Noi temiamo che questo differimento sarà una pietra tombale della riforma dell'ordinamento giudiziario su un aspetto che, viceversa, è fondamentale. Non si minaccia l'indipendenza dei magistrati parlando di separazione delle funzioni: che sia invece una separazione seria! Il gruppo della Lega Nord non ha paura di parlare addirittura di separazione delle carriere.

Questo non è un vulnus al nostro sistema democratico, ma vuol dire realizzare veramente il principio del giusto processo, la parità tra accusa e difesa, la terzietà del giudice. Questa è una garanzia per i cittadini, che sono il faro della nostra azione legislativa, o almeno dovrebbero esserlo. È inaccettabile la convinzione che qualcuno vorrebbe condizionare i magistrati; noi non abbiamo mai avuto tale intento: almeno questo deve essere riconosciuto.

Ormai è chiaro che qualcosa non va per quanto riguarda la progressione in carriera dei magistrati. I cittadini si trovano di fronte ad errori giudiziari enormi e si chiedono perché non si intervenga con l'azione disciplinare, perché non si radii il magistrato colpevole e invece gli si consenta di proseguire nella carriera. Ricordo ancora come durante lo svolgimento di un'interrogazione urgente abbiamo discusso con il ministro Mastella di un magistrato che si è dimenticato di depositare una sentenza e per tale dimenticanza probabilmente un mafioso ergastolano verrà rimesso in libertà il 3 novembre. Quel magistrato che fine dovrà fare? Certo per i cittadini, e non per la Casa delle libertà, che magari pensa alla magistratura come ad una casta intoccabile, quel magistrato dovrebbe cessare dalle proprie funzioni.

Riteniamo che si sia persa un'occasione e confermiamo la nostra contrarietà a questo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. I deputati de La Rosa nel Pugno voteranno a favore di questo provvedimento di legge per ragioni di disciplina di coalizione, non certo per condivisione del contenuto. La sospensione del decreto delegato n. 160 del 5 aprile 2006, che prevede l'attuazione della separazione delle funzioni, rappresentava un punto minimo di partenza in un processo di cambiamento dell'attuale ordinamento giudiziario che poteva, in qualche misura, avvicinarci al principio costituzionale dell'articolo 111.

Radicali e socialisti da sempre ritengono che non vi sarà attuazione dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, se non si realizzerà in maniera compiuta la separazione effettiva delle carriere tra pubblico ministero e giudici. La terzietà del giudice non può avere compromessi che fanno perdere la sua autonomia e vengono meno a un'impostazione assolutamente equidistante tra accusa e difesa. Le ragioni di questa nostra insoddisfazione sono evidenti: invece di modificare una legge certamente inadeguata e piena di contraddizioni, si è preferito sospenderne l'attuazione riportando l'orologio all'indietro.

Ricordo anche ai colleghi dell'opposizione che le responsabilità di questa situazione sono in primo luogo in capo a coloro che, avendo numeri importanti e una grande maggioranza e avendo governato per cinque anni, non sono stati in grado di introdurre un principio fondamentale in un ordinamento giudiziario moderno e di cultura europea.

Ai colleghi della maggioranza dico con molta chiarezza che non saremo disponibili a proroghe future e oggi dichiariamo la nostra piena disponibilità ad un confronto che deve vedere maggioranza ed opposizione riesaminare le questioni che oggi abbiamo lasciato aperte, ma che devono trovare una loro giusta composizione all'interno del tempo stabilito con questo provvedimento. Contiamo sull'apporto di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, ma anche del Governo, delle associazioni e della cultura diffusa in materia giuridica che esiste nel nostro paese. Riteniamo, però, che questo debba avvenire senza pregiudizi, ma anche senza condizionamenti esterni di qualsiasi tipo, dovendo avere come unico riferimento gli interessi generali del paese ed, in particolare, l'obiettivo di realizzare un sistema giudiziario che preveda l'applicazione di una giustizia giusta (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Nardi. Ne ha facoltà.

MASSIMO NARDI. Signor Presidente, ci stiamo preparando a votare la sospensione di quella che è stata definita da molti la «riforma Castelli», la riforma dell'ordinamento giudiziario. Nell'accingerci ad esprimere il voto finale su tale provvedimento, dovremmo chiederci, in maniera significativa, cosa rappresenti la giustizia per il nostro popolo, cosa si aspetti il cittadino dalla giustizia italiana. Ebbene, io credo che la prima cosa che ognuno si aspetta, compreso il cittadino italiano, è di poter avere fiducia nella giustizia. Invece, più di un collega ha ricordato, oggi, che soltanto il 30 per cento dei nostri cittadini pensa sia possibile avere una giustizia giusta.

Cos'abbiamo fatto noi rispetto ad una preoccupazione che diventa elemento fondamentale per la convivenza civile? Proviamo soltanto ad immaginare cosa determina l'insicurezza nei confronti della giustizia. Determina scarsa attenzione verso i problemi che quotidianamente sono affrontati dalla gente per strada. Si viene indotti a pensare che qualunque iniziativa assumano, ad esempio, la Polizia i carabinieri, il risultato sarà sempre poco significativo. Se si ha la convinzione che la giustizia non porta da nessuna parte, che riserva soltanto una perdita di tempo, ecco che la fiducia nello Stato cade, ecco che la fiducia nelle forze dell'ordine nella capacità e nella possibilità dello Stato di dare risposte giuste viene meno completamente.

Noi cos'abbiamo fatto (mi riferisco a noi parlamentari di oggi, ma anche a quelli di ieri ed alle forze politiche che  hanno espresso i loro giudizi in tutti questi anni)? Noi ci siamo divisi tra chi voleva sostenere i magistrati e chi, in qualche modo, voleva - così si pensava - accusarli. Abbiamo spiegato all'opinione pubblica che, da una parte, c'erano quelli che difendevano la magistratura e, dall'altra, quelli che la condannavano. Non era questo! Non poteva essere questo!

A volte, onestamente, alcuni giudizi ci lasciano un po' perplessi. Tuttavia, per quanto mi riguarda, sono sempre pronto ad accettare il giudizio di un magistrato. Quello che non sono pronto ad accettare è che il giudizio non abbia una sua validità, una sua certezza. Ma ditemi, colleghi: c'è certezza in un processo che dura dieci anni? C'è certezza per un imputato che va da un'aula giudiziaria all'altra senza sapere mai cosa succederà, se non dopo che sarà passato un tempo incredibile dal momento in cui è stato rinviato a giudizio? C'è certezza del diritto quando, come ricordava la deputata Lussana, un magistrato dimentica di depositare una sentenza e, in conseguenza di tale dimenticanza, un ergastolano esce di galera? C'è certezza quando, di fatto, la magistratura arranca, perché non è in grado di dare risposte attive alle emergenze che si devono affrontare, quali la mancanza di carta, di fotocopiatrici e di strutture minimali?

Rispetto a tutto questo, cos'ha fatto il centrodestra nella passata legislatura? Cos'ha fatto la riforma Castelli? Ha ipotizzato e proposto alcune soluzioni. Dovete ammettere, colleghi della maggioranza, che non si deve trattare di soluzioni del tutto peregrine: mi pare di capire, infatti, almeno da quanto è emerso anche in questo dibattito, che il 70 o l'80 per cento di ciò che è stato proposto da quella riforma voi lo considerate valido. Anzi, nei pochissimi interventi che avete svolto, avete ammesso che nell'insieme degli interventi che hanno dato vita alla riforma Castelli è stata accolta la stragrande maggioranza delle osservazioni e delle proposte che erano state formulate.

Allora, c'è da capire che cosa ci abbia divisi e cosa continui a dividerci ancora. Cosa vi ha impedito - con una chiusura che oggettivamente grida vendetta - di accettare una correzione tecnica? La paura, la preoccupazione che non si potesse bloccare in maniera indefinita la riforma e che, tornando al Senato, si sarebbe riaperto un iter che avrebbe potuto portare ad esiti diversi da quelli che immaginate di dover salvaguardare, anche alla luce di qualche impegno - mi sento di sottolineare questo aspetto - che taluni di voi ha preso nei confronti di alcuni settori della magistratura.

Allora, sulla base di queste considerazioni, è possibile che la pensiamo tanto diversamente rispetto alla necessità che un magistrato sia una persona qualificata, che abbia la possibilità di fare carriera non perché ultrasettantenne, ma perché ha una capacità, un merito, una voglia e una disponibilità nei confronti della professione che svolge? In sostanza, siamo così lontani quando diciamo che vogliamo una meritocrazia nell'avanzamento della carriera di un magistrato? Non credo che siamo tanto lontani. Il problema probabilmente è politico, anzi - permettetemi questa espressione - di opportunità politica, che in qualche modo costringe, impone o indirizza comportamenti di alcune forze politiche ad assecondare un percorso solo perché questo magari rende più facile spendere la propria immagine politica, la propria capacità di essere al di sopra delle parti, che diversamente potrebbe essere inficiata.

Dico ancora che non è così; non è possibile che la pensiamo tanto diversamente. È evidente che qualche percorso dovrà essere sviluppato per raggiungere magari un miglioramento di quelle che sono le prospettive di una ipotetica prossima riforma.

Voglio soffermarmi anche su un altro aspetto che ci ha diviso: la separazione delle funzioni. Ma è possibile che non appaia lampante agli occhi di molti di voi che avere una carriera univoca, una commistione, se non altro interpersonale, tra la magistratura giudicante e la magistratura inquirente, porta forzatamente ad un dubbio per chi eventualmente è chiamato ad accettare  il giudizio che viene fuori da un processo? Se questo soggetto ha la convinzione che l'inquirente, che il procuratore possa avere una sorta di ascendente nei confronti del giudice, è evidente che troverà difficoltà ad accettare un giudizio. È ovvio che, se due persone intraprendono lo stesso percorso in termini di prospettive di avanzamento in carriera, quanto meno sono soggette ad essere in qualche misura condizionate l'una dall'altra.

Non voglio supporre che tutto quello che state facendo sia finalizzato, come qualcuno ha sostenuto anche in quest'aula - anche se devo ammettere che il dubbio esiste ed è abbastanza forte -, solo ed unicamente a rimandare sine die la riforma per lasciare determinate cose così come stanno. Non voglio dire - ripeto - che questo sia il vostro obiettivo, ed è in questa ottica che ho apprezzato in modo particolare l'intervento del presidente della Commissione giustizia, l'onorevole Pisicchio. Infatti, mi è sembrato di capire dalle sue parole che ci fosse una disponibilità ad un momento di sintesi, di confronto, di costruzione congiunta tra forze di maggioranza e di minoranza per individuare quali potrebbero essere le soluzioni a due problemi che esistono e che ho cercato di sottolineare. C'è da capire se questo percorso, di cui si è parlato, abbia una possibilità di vedere la luce. Parlare di «costituente» sulla riforma della giustizia appassiona e rende tutti noi entusiasti dell'iniziativa; voglio dire all'onorevole Pisicchio che se mai la Democrazia cristiana e il Partito socialista saranno chiamati, attraverso i loro tecnici, ad essere presenti ad un tavolo di lavoro - qualunque esso sia - finalizzato a trovare la migliore soluzione ai problemi rimasti inevasi, noi siamo disponibili; la Democrazia cristiana e il Partito socialista ci stanno. Ma questo non ci impedisce oggi di votare con forza e determinazione contro questo provvedimento. Infatti, è evidente che esso, così com'è, senza che ci sia stata da parte vostra una spiegazione chiara su quale sarà il percorso che verrà prodotto nell'immediato futuro per trovare soluzioni ai problemi di cui stiamo trattando, appare, a torto o ragione, solo ed unicamente una scusa per lasciare le cose invariate.

Noi della Democrazia. Cristiana e del Partito socialista pensiamo, viceversa, che la riforma della giustizia rappresenti uno dei gangli fondamentali della nostra società e del nostro vivere civile. Se ci chiamate ad un confronto su questo, saremo presenti, altrimenti non potremo che condurre una forte e continua opposizione.

PRESIDENTE. La Presidenza consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti, la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della dichiarazione di voto del deputato Evangelisti, che ne ha in precedenza fatto richiesta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Balducci. Ne ha facoltà.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di autorizzare l'eventuale pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capotosti. Ne ha facoltà.

GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del mio gruppo parlamentare al provvedimento in esame, chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, per una volta, mi permetto di rivolgermi direttamente a lei, perché, per quanto il Presidente non voti, certamente, non può essere insensibile a ciò che sta accadendo in quest'aula.

Signor Presidente, si dice che il regime fascista abbia governato di più dopo il 1945 di quanto abbia fatto precedentemente, perché abbiamo uno Stato che ha ancora il codice penale del 1930; ciò vuol dire che i valori fondamentali di questo codice, ossia i valori fondamentali che ci tutelano con le sanzioni più gravi, sono rimasti gli stessi.

In questo momento sta accadendo che con...

PRESIDENTE. Mi scusi, deputato Pecorella. Pregherei di sciogliere i raggruppamenti, di sedersi e di ascoltare l'intervento, rumoreggiando il meno possibile, per favore. Prego, deputato Pecorella, prosegua pure.

GAETANO PECORELLA. Nel momento in cui sarà approvata questa controriforma, tornerete a ridare vita ad una legge che risale al 1941, come lei sa, anno XIX dell'era fascista.

Mi domando se una maggioranza di sinistra, una maggioranza riformatrice, possa approvare una legge che, come effetto, ha quello di rimettere in vita un decreto legislativo risalente al XIX anno dell'era fascista. No se se questo non ripugni a coloro che hanno veramente fede nel cambiamento e che desiderano che questa Repubblica abbia leggi che siano espressione di questa Repubblica...

Signor Presidente, continuo a rivolgermi a lei, perché è l'unico che mi sta ascoltando...

PAOLA BALDUCCI. Ti stiamo ascoltando anche noi!

GAETANO PECORELLA. Quando si organizza la magistratura, si organizza uno dei poteri dello Stato, come lei sa. Ebbene, non credo si possa tornare ad organizzare uno dei poteri fondamentali dello Stato facendo ricorso ad una legge del 1941. Basterebbe questo, perché chi ha consapevolezza, chi ha coscienza del compito di un Parlamento democratico non possa e non debba votare questa controriforma.

Dunque, è un giorno amaro per la nostra democrazia, per chi voleva il cambiamento, è un giorno amaro per i cittadini e per il diritto.

Credo che nel momento in cui abbiamo seppellito la separazione delle funzioni a tempo indeterminato - quando, infatti, si prevede come termine della sospensione il 31 luglio, si prospetta già nel tempo l'eventualità di ulteriori rinvii - si è, in qualche modo, seppellito l'abbandono dell'appartenenza politica a certi gruppi di potere della magistratura come ragione della carriera al fine di ottenere gli incarichi direttivi. Ciò lo abbiamo fatto sospendendo comunque qualcosa che poteva essere cambiato, ossia i concorsi, che avrebbero dovuto essere mantenuti come perno per garantire l'anonimato a coloro che aspirano a fare carriera.

È un giorno molto amaro, lo vivo in questo modo, lo dico sinceramente e non è una questione politica: la maggioranza ha i numeri e può vincere, ma non è con i numeri che si vince, è facendo leggi che facciamo l'interesse dei cittadini. Uno degli emendamenti respinti prevedeva che tornasse in vita questo elementare principio disciplinare, ossia che il perseguimento, nello svolgimento delle proprie funzioni, di fini estranei ai doveri ed alla funzione giudiziaria del magistrato sia un illecito disciplinare. Tale norma non c'è più, è stata soppressa per effetto delle modifiche apportate e noi che abbiamo cercato di riportarla in vita siamo stati messi in minoranza. Domando ad un uomo sensibile, ad un giornalista che conosce le miserie, la storia e le difficoltà di molti cittadini, se davvero non dobbiamo considerare un illecito disciplinare il fatto che un magistrato utilizzi la sua funzione al di fuori dei fini della funzione giudiziaria. Come è possibile che si cada in un oscurantismo di questo genere? Davvero diciamo che ciò è possibile, che è lecito, che deve essere consentito ad un magistrato?

Ancora, ma non voglio tornare sui temi che abbiamo trattato a lungo, credo che non si sia fatta una riflessione sufficiente sul problema dei magistrati che resteranno nel proprio incarico allorché, contemporaneamente, saranno soggetti a procedimenti penali per fatti gravi. L'azione disciplinare sarà estinta e l'azione penale invece potrà iniziare o continuare proprio in quel momento. Cosa diciamo, in tal caso, ai nostri cittadini? Nel momento in cui vi sarà un magistrato accusato di un reato infamante, un cittadino se lo troverà di fronte e dovrà accettare che costui possa decidere della sua vita, pur essendo processato per un fatto molto più grave di quello da lui commesso. Ma perché accettate anche questo? Forse, in merito, nasce un problema politico molto serio: la vera ragione per cui questo provvedimento è stato scritto in questi termini è per la preoccupazione che la maggioranza del Senato non fosse in condizione di confermarlo. Allora, se così è, bisogna porsi domande politiche, che vanno al di là di questo provvedimento. Se sulla correzione di un errore grossolano come quello delle procedure davanti alla Cassazione civile, o di un altro errore, questo non grossolano ma profondo e grave, quale quello della prescrizione dell'azione disciplinare, si teme di non potersi garantire la maggioranza in Senato, ma allora questo Governo che forza ha? Credo che avreste fatto meglio a dimostrare non solo al paese di voler fare leggi buone e giuste, ma a voi stessi, che siete in grado di affrontare una seconda lettura in Senato. Non lo avete fatto. Non lo volete fare ora, votando a favore di questo provvedimento, con la consapevolezza di commettere un errore. Ho una grande stima della lealtà e dell'onestà dell'onorevole Buemi, uomo davvero ammirevole, il quale dice di votare per disciplina di coalizione, ma qui noi facciamo scelte che riguardano la coscienza individuale e non si vota, per disciplina, se fare o meno autostrade in Italia.

Qui si vota sul destino dei cittadini, sulla vita di ciascuno di noi e sul sistema giudiziario che decide. Ebbene, qui la disciplina non c'entra, è un problema di coscienza individuale, l'unico testimone e giudice quando siamo in materia di giustizia.

Confido ancora che chi ha vissuto male l'approvazione di questa controriforma o l'aver dovuto esprimere un voto contrario su alcuni emendamenti con giustificazioni talora quasi infantili, faccia ancora una riflessione di coscienza: non tutto è perduto, possiamo ancora uscire da quest'aula a testa alta dicendo di non aver approvato una legge di cui dobbiamo vergognarci perché non rispetta i principi del diritto o le garanzie più elementari dei cittadini.

Abbiamo il coraggio di farlo! Il Senato potrà correggere e approvare tutto prima del 28, ma per lo meno ci sentiremo questa notte di dormire con la coscienza tranquilla, perché abbiamo fatto ciò che è nostro dovere: approvare le leggi nell'interesse dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, io annuncio il voto favorevole del gruppo dell'Ulivo al provvedimento - di cui raccomando l'approvazione -, perché esso non dispone la sospensione o l'azzeramento di alcunché, ma consente di porre il Parlamento nella condizione di valutare, nei tempi richiesti dal Governo, le soluzioni normative più idonee e più in grado di raccogliere il consenso largo fra le forze politiche.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. Deputato Maran, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 1780)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1780, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Popolari-Udeur).

(S. 635 - Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario) (Approvato dal Senato) (1780):

(Presenti 400

Votanti 397

Astenuti 3

Maggioranza 199

Hanno votato sì 263

Hanno votato no 134).

Prendo atto che i deputati De Brasi e Palmieri non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere un voto contrario.


 


 

 


TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO FEDERICO PALOMBA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780

Onorevoli Colleghi! La magistratura costituisce un ordine (di rilievo costituzionale) autonomo e indipendente da ogni altro potere (articolo 104 della Costituzione). Essa, dunque, ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione è costituita da una pluralità di soggetti individuali che esercitano la funzione giurisdizionale (i magistrati ordinari) istituiti e regolati da un sistema normativo (l'ordinamento giudiziario).

Ma la magistratura è anche un potere, come si desume dall'aggettivo «altro» che allude a diversi poteri rispetto ai quali ne viene sancita e tutelata l'autonomia e l'indipendenza (articolo 104 citato).

L'autonomia è concetto che riguarda il governo dell'ordine secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Ciò significa che tutto il corso della carriera giudiziaria, dall'inizio alla fine, è regolato da leggi, ordinamenti ed organi espressamente a ciò deputati e riconducibili allo stesso ordine giudiziario e non a derivazioni ad esso esterne. A ciò è deputato il Consiglio superiore della magistratura, organo di governo autonomo di rilievo costituzionale costituito per due terzi da magistrati eletti.

L'indipendenza attiene alla separazione del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, che, nella tradizionale ripartizione, sono individuati in quello legislativo ed in quello esecutivo. Essa significa che non esiste un primato di alcun potere sugli altri, fondandosi il nostro impianto costituzionale sul policentrismo governato dalla distinzione delle funzioni, anche costituzionali, sulla base del bilanciamento tra i poteri, tra loro variamente collegati ma sostanzialmente indipendenti, la cui unità è riassunta nel Presidente della Repubblica, che nomina il Governo, controlla la legittimità dell'iter legislativo e presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Si comprende, quindi, l'importanza dell'ordinamento giudiziario come legge regolatrice dell'ordine giudiziario nei profili tanto interni alla magistratura, con riguardo alle delicate situazioni inerenti il cursus professionale dei magistrati, quanto esterni ad essa, per l'esigenza di presidiare il dettato costituzionale che vuole preservata l'indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato. La relativa normativa rientra, dunque, tra le più delicate che si possano pensare in quanto riguarda anche i rapporti e gli equilibri costituzionali. Ed infatti il Presidente Carlo Azeglio Ciampi, che ha riservato a pochissime situazioni i suoi interventi formali con messaggi alle Camere, è intervenuto proprio a proposito della delega sull'ordinamento giudiziario richiamando l'attenzione su alcuni punti che violavano il dettato costituzionale.

Dunque, è del tutto naturale che su una disciplina di siffatta rilevanza istituzionale l'attenzione fosse, sia e sarà, straordinariamente elevata.

La difesa della normativa vigente, approvata nella precedente legislatura dalla  maggioranza di allora con il contrasto dell'opposizione, viene sviluppata dalle forze politiche che la approvarono, sotto il profilo che essa costituisce una importante riforma intervenuta dopo che dal 1941, anno cui risale la precedente normativa, nessun organico intervento riformatore era intervenuto.

Per converso, l'attuale maggioranza, non senza ricordare che la disciplina antecedente alla Costituzione, risalente nell'impianto originario al 1941, ha comunque registrato circa settanta interventi modificativi intervenuti dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ha posto nel proprio programma elettorale del 2006 la sua abrogazione o la sua modifica in grandi parti, a cominciare da quelle che riguardano gli interventi ritenuti maggiormente incisivi sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura (quali l'accesso, le funzioni e le carriere, la progressione concorsuale ed i criteri di valutazione; gli aspetti disciplinari; la partecipazione di componenti esterne al governo autonomo dell'ordine, inclusi i consigli giudiziari; la gerarchizzazione degli uffici requirenti; il rapporto tra capi degli uffici giudiziari e dirigenza amministrativa; eccetera).

Un intervento fu ritenuto necessario dal Consiglio dei ministri e dalla maggioranza che lo sostiene per l'insoddisfazione collegata al contenuto del complessivo impianto normativo in materia e per la fretta connessa con l'imminente sua operatività, che avrebbe comportato rilevanti, ed in qualche caso irreversibili, conseguenze su apparati non pronti a recepire tanto grandi innovazioni destinate a sconvolgere un assetto quanto meno impreparato. L'impostazione originaria del Governo fu di mediazione: non abrogazione ma sospensione, in ossequio ad un principio di salvezza delle situazioni non irritanti sotto il profilo costituzionale; non decreto-legge, ma disegno di legge. Ciò apparve anche come un utile ponte lanciato verso l'attuale opposizione, che, peraltro, per bocca di suoi autorevoli esponenti, aveva fatto della non modifica della riforma ordinamentale, insieme ad altre, una condizione per il voto favorevole all'indulto.

Il testo del Governo, presentato al Senato della Repubblica il 14 giugno 2006, era, pertanto, volto unicamente a sospendere la vigenza dei seguenti decreti legislativi, emanati nel 2006: n. 160, in materia di accesso in magistratura, di progressione economica e di funzioni dei magistrati e della procedura per la loro applicabilità; n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; n. 109, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni.

Nella relazione di accompagnamento al provvedimento veniva evidenziato che la concreta operatività di questi decreti legislativi avrebbe comportato la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario e, nello stesso tempo, la realizzazione di numerose e complesse attività da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali. Peraltro, la decorrenza di efficacia dei tre decreti legislativi (fissata al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) ha di fatto coinciso con la scadenza nel luglio 2006 del Consiglio superiore della magistratura in carica, con la conseguenza che, come testualmente evidenziato nella citata relazione, l'ordine giudiziario sarebbe stato privo di un governo autonomo nella pienezza dei suoi poteri, mentre l'operatività dei suddetti decreti legislativi richiedeva l'immediato e fattivo impegno del Consiglio superiore della magistratura nell'attuazione di una normativa completamente nuova rispetto all'impianto anteriore.

A seguito di un costruttivo confronto tra le forze di maggioranza e di opposizione, e con la mediazione del Governo, il Senato ha confermato l'originaria scelta di sospendere l'efficacia del primo dei tre decreti legislativi (quello n. 160) ed ha modificato nel merito alcuni punti degli altri due decreti legislativi.

Il provvedimento oggi in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 4 ottobre scorso, interviene dunque, come già faceva quello originario, sugli stessi tre decreti legislativi adottati in attuazione  della delega contenuta nella legge 25 luglio 2005, n. 150, disponendone, secondo i casi, la sospensione dell'efficacia o la modifica del contenuto, come più diffusamente si dirà.

La Commissione Giustizia della Camera ha confermato il testo approvato dal Senato.

Il disegno di legge pervenuto all'esame dell'aula si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, sospende fino alla data del 31 luglio 2007 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, uno dei punti nevralgici dell'intera riforma dell'ordinamento giudiziario, in quanto modifica sostanzialmente la disciplina per l'accesso in magistratura nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Si tratta di modifiche che innovano l'organizzazione della struttura giudiziaria in maniera tanto rilevante da mettere in discussione la funzionalità organizzativa. A parte le questioni di natura organizzatoria, la scelta del Governo di proporre la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo è stata dettata dall'esigenza di approfondimento in merito ad una serie di perplessità in ordine ai princìpi che animano la riforma dell'ordinamento giudiziario. Questa è apparsa richiamare il sistema impiegatizio dell'ordinamento Grandi, in modo tale che rischiava di restare sminuita anche la stessa centralità del Consiglio superiore della magistratura quale organo di governo autonomo dell'ordine giudiziario.

Inoltre, si è ritenuto che la riforma potesse aggravare quello che è considerato il male cronico e più grave della giustizia: la lentezza dei processi. Ciò perché il sistema della progressione della carriera secondo il metodo dei concorsi verosimilmente comporterebbe un vistoso rallentamento del corso della giustizia, in quanto l'attività di studio ad essi finalizzata distoglierebbe il magistrato dall'esercizio delle sue funzioni per i ritmi sostenuti imposti dalle prove concorsuali di cui verrebbe disseminata la sua carriera. Inoltre, si è nutrito il timore che tale sistema induca uno spirito carrieristico che non è conforme alla magistratura. La stessa divisione delle funzioni delineata dalla cosiddetta «riforma Castelli» è stata ritenuta bisognevole di ulteriori approfondimenti, se non di vigorosi aggiustamenti.

In sostanza, come più volte è stato ribadito dal Ministro della giustizia, la sospensione di efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 risponde sia all'esigenza di evitare nell'immediato alla macchina giustizia, già di per sé disastrata, ulteriori incidenze negative, sia alla necessità di avere a disposizione il tempo necessario per elaborare ed approvare le opportune correzioni. Non si tratta, quindi, di una mera operazione distruttiva, quanto piuttosto di un passaggio necessario per arrivare, grazie a successivi approfondimenti, ad una più efficace e corretta riforma dell'ordinamento giudiziario.

Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia, i gruppi di opposizione hanno contestato la scelta effettuata dal Senato di confermare la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 160, presentando emendamenti volti a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, che sono stati respinti con il voto contrario dei gruppi di maggioranza, salvo quello del rappresentante del gruppo della Rosa nel pugno, che si è astenuto.

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Tali modifiche sono state apportate al Senato in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore, senatore Salvi, presentato a seguito di un accordo tra gruppi di maggioranza ed opposizione, che mantiene in capo al procuratore della Repubblica la titolarità esclusiva dell'azione penale stemperando tuttavia l'eccessivo vincolo gerarchico contenuto nella riforma precedentemente approvata.

Le modifiche apportate al citato decreto legislativo consistono nella soppressione, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, delle parole «sotto la propria responsabilità», riferite all'esercizio  dell'azione penale da parte del procuratore della Repubblica nei modi e termini previsti dalla legge, e nella sostituzione dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, relativo alla titolarità dell'azione penale, con altro testo in cui si stabilisce il principio secondo il quale il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione (e non più delega) ad uno o più magistrati dell'ufficio, con provvedimento che può riguardare anche uno o più procedimenti o singoli atti di essi. Sostanzialmente, quindi, si instaura un rapporto meno vincolante tra procuratore e magistrato assegnatario, pur mantenendosi per il resto inalterate le rimanenti previsioni, tra le quali quella riguardante la facoltà per il procuratore della Repubblica, con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, di stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività e di revocare l'assegnazione nel caso in cui il magistrato non si attenga ai princìpi stabiliti dal procuratore oppure insorga un contrasto tra i due magistrati circa le modalità di esercizio.

È stata comunque soppressa la previsione di inserimento nel fascicolo personale del provvedimento di revoca e delle eventuali osservazioni dell'interessato, così come ogni possibile rilevanza disciplinare di tali situazioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 apporta assai più rilevanti e corpose modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati.

Anche tali modifiche sono state apportate in forza dell'approvazione di un emendamento del relatore nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato, presentato a seguito di un accordo tra maggioranza ed opposizione.

Punti salienti delle variazioni proposte sono rappresentati sia dalla modifica di alcune fattispecie di illecito disciplinare, soprattutto nel senso della precisa tipizzazione, che rappresenta la grande novità del sistema, sia dalla soppressione o dalla più puntuale specificazione di quelle disposizioni che potevano apparire compressive della dignità dei magistrati e della libertà, costituzionalmente garantita anche a loro, di espressione del pensiero.

In tema di procedimento disciplinare, pur mantenendosi il principio dell'obbligatorietà della relativa azione, si è tuttavia introdotto un meccanismo di filtro che consenta al Procuratore generale di esaminare preventivamente e di archiviare de plano esposti manifestamente infondati o concernenti questioni a prima vista non suscettibili di sanzione disciplinare, senza necessità di impegnare nell'intero procedimento la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. È stato, però, attribuito al Ministro della giustizia il potere di chiedere, entro termini rigorosi, alla stessa sezione disciplinare la fissazione dell'udienza per la discussione orale su affari già oggetto di archiviazione. In accoglimento di alcune sollecitazioni mosse dall'opposizione, è stato poi portato a due anni il periodo di tempo concesso al Procuratore generale per l'esaurimento della fase istruttoria nonché il tempo previsto per la sezione disciplinare per l'emissione della relativa sentenza.

Venendo all'esame più specifico delle modificazioni apportate al testo del decreto legislativo, si segnala che è stato soppresso l'illecito disciplinare del magistrato consistente nel perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria. Viene resa più stringente la formulazione dell'illecito disciplinare relativo alle pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, riguardante le regole da osservare in tema di rapporti con gli organi di  informazione. È stato soppresso l'illecito consistente nel rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura, mentre è stata resa più specifica la qualificazione dell'illecito disciplinare concernente l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave ed inescusabile negligenza. È stato escluso che ricorra un illecito disciplinare in presenza di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove. Si è intervenuto anche sugli illeciti disciplinari compiuti fuori dall'esercizio delle funzioni, con l'eliminazione di quelli relativi alla pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o le modalità di espressione del giudizio, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo, e ad ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza. Inoltre, si è inteso restringere l'area dell'illecito punibile prevedendosi che l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici possa qualificarsi come violazione disciplinare solo quando sia sistematica e continuativa e che l'uso strumentale della qualità di magistrato sia punibile solo quando condizioni l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste. Di particolare rilievo è stata l'introduzione di una disposizione volta ad escludere, in ogni caso, la configurabilità dell'illecito disciplinare quando il fatto sia di scarsa rilevanza.

Il provvedimento in esame è intervenuto, modificandola, anche sulla disciplina del procedimento disciplinare. Tra le novità più significative si segnala l'introduzione del potere di archiviazione del Procuratore generale esercitabile in una serie di casi.

Proprio una delle modifiche apportate al procedimento disciplinare da parte del Senato ha suscitato un acceso dibattito in Commissione, che ha portato i gruppi di opposizione ad abbandonare i lavori della Commissione stessa per protesta contro la scelta della maggioranza di respingere un emendamento volto a correggere ciò che, secondo i proponenti, costituirebbe un errore tecnico-giuridico commesso dal Senato. Si tratta, in particolare, della lettera o) del comma 3 dell'articolo 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 24, riguardante le impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, stabilendo che la Corte di cassazione decida a sezioni unite civili (invece che penali) entro sei mesi dalla data del ricorso. Secondo l'opposizione, il Senato, nel trasferire alle sezioni unite civili la competenza, avrebbe compiuto l'errore di non modificare anche il comma 1 del citato articolo 24 nella parte in cui prevede l'applicabilità del codice di procedura penale al procedimento relativo alle impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. In tale ottica la mancata modifica del comma 1 sarebbe una grave dimenticanza che renderebbe inapplicabile la disposizione stessa. Su questo punto si è soffermato anche il Comitato per la legislazione, che nel parere reso ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, ha inserito una osservazione volta a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di adeguare il comma 1 del citato articolo 24 a quanto previsto dal comma 2, sostituendo il riferimento al codice di procedura penale ivi previsto con quello al codice di procedura civile.

La Commissione non ha ritenuto di modificare il testo approvato dal Senato per due distinte motivazioni, entrambe, tuttavia, convergenti nel ritenere il testo non bisognevole di modifica. Sotto un primo profilo, sostenuto anche dal Governo, il rito usato nel processo penale appare essere quello più adeguato per disciplinare procedimenti finalizzati ad accertare la responsabilità di un soggetto rispetto alla commissione di un illecito. Applicare a tale procedimento le disposizioni del codice di procedura civile sarebbe, perciò, sbagliato. Secondo un'altra concezione sarebbe possibile alle sezioni unite civili, in via di interpretazione  sistematica della normativa, rifarsi al rito che regola i processi civili. Entrambe tali posizioni, peraltro, suppongono la sufficienza del dato normativo e, quindi, determinano la scelta di respingere l'emendamento volto a modificare il comma 1 dell'articolo 24.

L'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

La nuova formulazione del comma citato delega il Governo, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega (di cui al comma 1), ad adottare eventualmente decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, oltre che le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Viene quindi modificato il termine per l'esercizio di questa delega da parte del Governo (precedentemente fissato in novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, pari ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 150 del 2005) e reso eventuale l'esercizio della delega medesima, poiché subordinato all'effettiva necessarietà della disciplina transitoria e di coordinamento.

Inoltre, nel riaffermarsi (come già precedentemente previsto) l'osservanza dei princìpi e criteri di cui all'articolo 2, comma 9 della legge, viene stabilito che i decreti legislativi previsti nel comma in esame divengano efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione).

Il testo vigente della disposizione modificata (concernente progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni) prevede che l'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

A seguito della riformulazione, il termine di applicazione delle disposizioni richiamate al citato articolo 1, comma 6, primo periodo, risulta differito alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

L'articolo 4 è suddiviso in due commi che prevedono rispettivamente la disciplina applicabile durante il periodo di sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e la salvaguardia degli effetti prodotti e delle situazioni esaurite durante la vigenza di quest'ultimo.

Il primo comma, in particolare, stabilisce che, fino al 31 luglio 2007, ossia fino alla scadenza del periodo di sospensione della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del citato decreto, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20, relativi alla disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado. Al fine di salvaguardare il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il comma 2 dell'articolo in commento fa salvi gli effetti già prodotti e le situazioni esaurite durante il periodo di vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Per quanto attiene all'iter legislativo nella Commissione Giustizia, si segnala che nel corso dell'esame preliminare, su  richiesta del gruppo di Forza Italia, sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dell'Unione camere penali, al fine di acquisire gli orientamenti degli operatori della giustizia circa il contenuto del disegno di legge.

Su richiesta dei gruppi di opposizione, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, ha espresso il parere sul testo. A parte la predetta questione relativa alla opportunità di conformare o meno il comma 1 dell'articolo 24 al comma 2 del medesimo articolo, il Comitato si è soffermato sulla disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1, secondo la quale, a ragione della sospensione di efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006, continuano ad applicarsi le norme da questo abrogate. Secondo il Comitato, la nozione di continuità di applicazione potrebbe non essere congrua rispetto al fenomeno della reviviscenza di norme già abrogate. Altro punto toccato dal Comitato per la legislazione è stato l'articolo 2, in quanto, secondo il Comitato stesso, potrebbero aversi dubbi interpretativi circa la decorrenza del termine per l'adozione di ulteriori decreti legislativi «correttivi».

La Commissione non ha ritenuto opportuno accogliere tali rilievi, in quanto il primo è sembrato di natura formale piuttosto che sostanziale, mentre il secondo è stato ritenuto non fondato, essendo chiaro che il termine decorre dal momento in cui ha acquistato efficacia il decreto legislativo da correggere anziché dal momento in cui questo acquisterebbe nuovamente efficacia, dopo la sospensione disposta dal provvedimento in esame.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo, mentre la Commissione Bilancio ha espresso il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame, non rilevando alcun profilo di natura finanziaria.

In conclusione, si osserva che, nel confermare il testo approvato dal Senato, è stata soverchiante la considerazione per cui la celere adozione del testo stesso è imposta dalla necessità di evitare alle strutture del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia l'impatto, certamente forte, che deriverebbe dall'operatività del decreto n. 160 del 2006, tanto più se esso dovesse successivamente essere modificato con conseguenze sul pregresso.

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO DANIELE FARINA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780

 

DANIELE FARINA. Le ragioni del voto favorevole del gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea al disegno di legge in esame sono già emerse nel corso del dibattito generale e dei lavori della Commissione competente.

Giova ancora ricordare, molto brevemente, che siamo in presenza di un provvedimento che agisce solo su tre dei dieci decreti legislativi di cui è composta la «riforma» - se così la volete chiamare - voluta dal ministro Castelli.

Due decreti vengono modificati (il n. 106 ed il n. 109 del 2006) e il terzo (n. 160 del 2006) viene sospeso fino al 31 luglio 2007. Parliamo, come abbiamo lungamente fatto, della cosiddetta gerarchizzazione delle procure, delle norme che riguardano gli illeciti disciplinari dei magistrati e, in ultimo, della distinzione della funzione requirente da quella giudicante.

In particolare su quest'ultimo punto, il Governo, impegnandosi entro il termine di luglio ad una rivisitazione dell'intera materia, ha accolto gran parte degli ordini del giorno presentati proprio dall'opposizione. E mi sembra che, in questo modo, abbia fugato molte preoccupazioni emerse dalle argomentazioni contrarie che in aula sono risuonate.

Non dimentichiamo inoltre che il testo licenziato dal Senato è stato di fatto il frutto di una dialettica tra le forze politiche lì rappresentate; dialettica che abbiamo percepito come cooperativa. Sbagliavamo? A giudicare da quanto abbiamo visto forse sì. O forse più semplicemente il termine del 28 ottobre ha agito come spunto per un dramma inesistente ma politicamente suscitato e cercato.

Il nostro voto favorevole ci riporta a quel durissimo dibattito sul provvedimento di indulto che continuiamo a considerare il primo, necessario passo verso una generale riforma della giustizia nel paese. È dunque la conferma di un impegno in questa direzione che abbiamo preso sottoscrivendo, anche in questa materia, il programma dell'Unione ma principalmente è un impegno assunto con gli italiani verso una giustizia capace di riconciliarsi con la società e le tensioni che giustamente la attraversano.

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FABIO EVANGELISTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780

 

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cosiddetta riforma Castelli dell'ordinamento giudiziario fu una delle varie leggi ad personam della scorsa legislatura. Il suo scopo era quello di intimidire una magistratura troppo intraprendente e autonoma. Il messaggio che si voleva inviare alla magistratura e al paese era questo: l'alleanza di centro-destra non teme nessuno, schiaccerà tutti e tutto ciò che si opporrà ai suoi progetti. I progetti erano quelli secessionisti (ne sa qualcosa il giudice Papalia di Verona che si era incaponito a difendere l'unità d'Italia nel procedimento delle «camicie verdi»); quelli di coprire i corrotti e i corruttori; quelli di attenuare la lotta alla mafia. Guai a voi custodi della legalità, era il messaggio.

Un messaggio, si badi, del tutto sincero e veritiero: la vecchia maggioranza non sopporta la Costituzione e le leggi. È per questo che ci appare ancora oggi ipocrita e strumentale la contrarietà dei colleghi della Lega e di una parte di Alleanza nazionale all'indulto. Solo chi crede nei valori della legalità repubblicana e nel diritto dei cittadini alla sicurezza e all'applicazione uguale della legge può criticare l'indulto, non chi a parole l'ha contestato ma nei fatti se ne è giovato e in altri passaggi legislativi vuole fortissimamente mettere la mordacchia alla magistratura.

Quella riforma fu oggetto di un rinvio alle Camere ex articolo 74 della Costituzione, rinvio per il quale la nostra gratitudine al Presidente Ciampi è profonda e duratura.

Tra i primi atti che il nuovo Governo ha voluto e dovuto assumere è questa riforma della riforma: si tratta - Presidente e colleghi - di un primo passo. Si poteva fare di più ma - come si dice spesso - il meglio talvolta è nemico del bene.

Tra le modifiche ai vari decreti delegati seguiti alla legge delega Castelli mi limiterò a citare le più importanti: l'eliminazione dell'invio a fascicolo personale delle dissonanze tra procuratore della Repubblica e sostituto; la soppressione di alcune previsioni disciplinari inutili o pericolose; la restituzione alle sezioni unite civili della decisione sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari.

A questo proposito, si è svolto in Commissione un vivace dibattito sulla pretesa improprietà della nuova norma: ma come - si è domandato qualcuno - perché decidono le sezioni civili se il ricorso si propone con le forme del ricorso per Cassazione in sede penale?

A ben vedere, si potrebbe trattare di un'obiezione non riguardosa per la magistratura, giacché sarebbe come dire che i magistrati della Cassazione civile non sono professionalmente attrezzati per stabilire se un ricorso steso nelle forme penali è corretto e ammissibile o meno. Ma, più al fondo, vorrebbe dire che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dovrebbe giudicare conoscendo solo di norme penali o solo civili, senza poter mischiare gli ambiti, ciò che davvero non è sostenibile.

Al collega Buemi - i cui stimoli critici sono sempre benvenuti - vorrei dire che certamente occorre una migliore distinzione tra le funzioni nella magistratura. Occorre discuterne con calma e con contezza di presupposti teorici e di prassi. Quanto spesso - onorevole Buemi - il tribunale della libertà ha annullato provvedimenti  cautelari chiesti ed ottenuti dal pubblico ministero? Potrei citarne qualche decina solo nell'ultimo mese.

E poi: i colleghi certamente sapranno che l'ordinamento in cui la separazione tra giudici e pubblici ministeri è massima è quello degli Stati Uniti. Benissimo, negli Stati Uniti i pubblici ministeri (e spesso, a livello statale, anche i giudici) sono eletti: ve la immaginate in Italia una campagna elettorale di giudici e pubblici ministeri? «Votate per me perché sarò più severo nell'applicare la legge, non concederò le attenuanti generiche!» Non credo che sia questo il modello cui pensano i fautori della separazione delle carriere. Il problema - a mio avviso - sta nella formazione dei magistrati, nel livello professionale e nel profilo complessivo dell'apparato in termini di serietà e di affidabilità. Meglio dunque un libero dibattito sui singoli processi, un reciproco ma trasparente influenzarsi tra magistrati, politica, istituzioni, stampa e opinione pubblica, nello spirito dell'articolo 21 della Costituzione. Non abbiamo bisogno di magistrati eroi, protagonisti della scena mediatica: abbiamo però necessità di magistrati preparati e indipendenti.

Il collega Buemi ha perfettamente ragione quando lamenta inerzie, coperture burocratiche e corporative nella magistratura. Sono quelle che bisogna combattere, non l'efficienza e l'indipendenza.

Ancora una volta - signor Presidente e onorevoli colleghi - il nostro auspicio è che sia questa l'occasione per avviare un serio confronto sul tema delle vittime dei reati. Noi dobbiamo abbracciare un concetto di garantismo a tutto tondo: nessuno è colpevole finché un giusto processo non l'abbia dimostrato; ma le vittime devono essere risarcite.

In questi anni le iniziative sulla giustizia in Italia sono state quasi di segno avverso alla prevenzione e alla repressione dei reati: pali, paletti, zeppe e ostacoli all'esercizio dell'azione penale e alle capacità investigative delle forze dell'ordine; riti premiali; preclusioni probatorie; e da ultimo l'indulto. In tutto questo la vittima, la sua solitudine, la sua impotenza non trovano il conforto dello Stato: vince la sfiducia e sale la voglia di farsi giustizia da sé.

In conclusione, signor Presidente, l'Italia dei valori appoggia convintamente questo disegno di legge. Auspica anche che si avvii seriamente un ragionamento sulle vittime dei reati che guardano ancora allo Stato, alla magistratura, alle forze dell'ordine per sentirsi persone sicure e libere.

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO GINO CAPOTOSTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780

 

GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, ancora una volta, oggi potremo discutere di analisi politica, almeno dal mio modesto punto di vista. In effetti, nella scorsa legislatura, forse anche in qualcuna precedente, abbiamo vissuto un fenomeno continuo di lacerazione del paese, un fenomeno di gestione pregiudiziale, di corporativismo e di gestione di un interesse garantito più di tutti gli altri; un fenomeno, in buona sostanza, di gestione non politica. In effetti, una legge fatta per uno contro gli altri non può nemmeno definirsi tale, in quanto - come è noto - la legge ha i caratteri della generalità e dell'astrattezza e dovrebbe perseguire l'interesse comune.

Allora, noi oggi possiamo tornare a servire il paese, cioè a parlare di politica. Vale a dire a fare sintesi di tanti interessi diffusi, diversi, singolari, com'è nostro dovere, componendoli in un quadro di interesse comune, certamente secondo le diverse sensibilità che ci ispirano, concorrendo quindi realmente a quel progresso economico e sociale della nazione, a cui la Costituzione ci chiama come forze politiche.

Sembrerebbe quindi oggi che la parabola berlusconiana volga al termine e che possa nuovamente parlarsi di unità politica, cioè di partiti di ispirazione ideale e non più ideologica, che attuano un programma e che in quanto democratici tendono al libero scambio di uomini e di idee, realizzando appunto l'interesse comune.

In questo quadro, può agevolmente leggersi un provvedimento di sospensione, necessitato dalla riaffermazione del quadro politico al quale ho fatto cenno. Questa sospensione non vuole dire: cancelliamo tutto quanto fatto precedentemente, perché forse in alcune parti fatto solo a vantaggio di uno contro tutti gli altri. Piuttosto dice: adesso che non ci sono più le condizioni storiche perché sia fatto uno contro tutti, cominciamo a ragionare per fare qualcosa che serva realmente al paese. Cominciamo a ragionare per realizzare una riforma dell'ordinamento giudiziario, che dia risposta alla domanda di giustizia latente, ferma (ed ipersanzionata da svariati organi comunitari), che, com'è noto, affligge la giustizia italiana.

Questo lo possiamo fare partendo da una sospensione, perché si tratta di uno dei tre poteri fondamentali dello Stato: un potere costituzionalmente previsto, un potere libero e indipendente, un potere raccordato agli altri due da quel Quirinale, a cui qualcuno prima tentava di tirare addirittura la giacca!

Dunque, penso che la reale portata di questo provvedimento stia nel vedere che finalmente si torna nuovamente al centro e si apre una discussione; ciò tenuto conto che i canoni di quella discussione potranno solo essere quelli dell'interesse comune e del servizio ai cittadini. Certamente anche noi vorremo poi un giudice terzo e imparziale. Certamente anche noi vorremo una progressione della carriera meritocratica. Certamente anche noi vorremo l'affermazione di un principio di responsabilità effettivo e forse potremo sottolineare che in Costituzione è scritto che il giudice è soggetto solo alle leggi: non tutti i magistrati, ma il magistrato che giudica (appunto il giudice). Tuttavia, questo è un capitolo che appartiene ad un'epoca a venire, alla quale quindi guardiamo con speranza e con fiducia, pensando che il richiamo all'ubi consistam, cioè allo stare tutti insieme tenuto conto delle rispettive estrazioni, lavorando a un progetto che finalmente possa dare una risposta concreta al paese, sia il nostro reale obiettivo. Per questo non posso che considerare con forte perplessità alcuni interventi che mi hanno preceduto, relativamente a chi parla della ragione e del torto, un tema antico e difficile: noi non abbiamo sbagliato!; noi abbiamo ragione e il torto è tutto vostro! Ecco, io a tratti invidio chi ha queste convinzioni. D'altro canto, forse ne ho timore. Essendo un democratico di ispirazione cristiana, ricordo che San Paolo scrive che la stoltezza è un peccato. Probabilmente, alcune pulsioni di dabbenaggine politica è bene che non entrino a far parte del dibattito, perché non costituiscono elemento di dibattito, bensì sono un qualcosa che sta al di fuori.

In questo quadro, va pure sottolineato - questo lo voglio dire a chi parlava dello strapotere dei giudici - che l'indulto, tra le tante sue peculiarità, è anche e soprattutto in sede politica l'affermazione di un principio, cioè che un certo giustizialismo è finito, perché appunto c'è una separazione dei poteri e c'è una struttura di raccordo, data dal Presidente della Repubblica. Pertanto, saluto positivamente questo provvedimento. Mi rendo conto che vi sono singolarità e aporie tecniche - ne prendo atto - e le voglio considerare uno stimolo ulteriore. Poiché questo provvedimento sarà efficace fino al luglio 2007, anche per le suddette aporie tecniche entro tale data il Parlamento si sarà pronunciato compiutamente su un provvedimento che non sarà più, come quello di oggi, di attesa, di ricognizione e di apertura di confronto, ma che sarà la risposta effettiva a quella domanda di giustizia latente che ci deve assillare quotidianamente. I problemi sono molti - come è noto - ed è tempo finalmente di risolverli. Tornando al tema della ragione e del torto e della sospensione del percorso che ci porterà da ora al luglio 2007, mi viene da pensare ad un grande statista che sedeva in quest'aula e si chiamava Alcide De Gasperi il quale sovente diceva: non è tanto importante avere ragione oggi, quanto e piuttosto non avere torto domani. Per tali ragioni i Popolari UDEUR voteranno a favore del presente provvedimento.

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO ALESSANDRO MARAN SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780.

 

ALESSANDRO MARAN. Nella stesura originaria il disegno di legge presentato al Senato si limitava a disporre la sospensione e non l'azzeramento di alcuni decreti attuativi della riforma dell'ordinamento giudiziario adottati nella precedente legislatura.

Il Governo aveva optato per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute in quei decreti legislativi, piuttosto che per la loro abrogazione o per eventuali modifiche di merito.

Ciò al fine di porre il Parlamento nelle condizioni di valutare - nei tempi opportuni - le soluzioni normative più idonee e più in grado di raccogliere il consenso di tutte le forze politiche.

Non mi soffermo sugli aspetti più controversi dei decreti legislativi di cui si è proposta la sospensione dell'efficacia che sono stati materia di un dibattito che è durato il tempo della scorsa legislatura.

Mi soffermo sui punti politici di questa scelta del Governo. Sulle intenzioni del Governo e della sua maggioranza.

Perché si è proposta la sospensione delle disposizioni in tema di ordinamento giudiziario?

In primo luogo, perché l'attuale maggioranza, com'è noto, ha avversato molto nettamente il disegno di legge proposto dal precedente Governo. Sarebbe stato perciò anomalo (e irrispettoso degli elettori a cui abbiamo presentato un preciso programma) se la coalizione di centrosinistra, una volta diventata maggioranza, non si fosse fatta carico di una scelta coerente con quella posizione.

Se c'è una cambiale che viene onorata è quella assunta con i cittadini in coerenza con il programma dell'Unione. Non è una cambiale sottobanco, non è un prezzo pagato alla magistratura, è l'impegno assunto davanti agli elettori.

Ma c'è un'altra ragione. Il Governo non ha proposto l'abrogazione perché, come ha detto il ministro della giustizia, riteniamo che non ci siano dei cambiamenti profondi da apportare all'ordinamento giuridico preesistente rispetto alla riforma Castelli.

Un cambiamento che riguarda le materie affrontate dai tre decreti in questione concernenti la formazione e la professionalità dei magistrati, la distinzione di funzioni tra pubblico ministero e giudice, l'esigenza di una tipizzazione dell'illecito disciplinare e le maggiori garanzie per il cittadino circa il fatto che di fronte agli illeciti dei magistrati ci sia giustizia, un sistema e un'organizzazione delle procure della Repubblica che - pur senza avere la rigida gerarchizzazione del sistema previsto dalla riforma - non comporti tuttavia un ritorno alla situazione preesistente, perché la diffusività della funzione del giudice non può essere riproposta negli stessi termini per quanto riguarda la funzione della pubblica accusa.

Tutte queste ragioni hanno indotto a proporre non già l'abrogazione, bensì la sospensione dell'efficacia di questi provvedimenti proprio per consentire al Parlamento, non di lasciare che nulla sia fatto, ma di intervenire nel periodo di tempo richiesto dal Governo - fino al luglio del prossimo anno - per introdurre una nuova normativa per ciascuno di questi punti.

Il ministro Mastella, intervenendo al Senato, ha manifestato del resto l'intenzione non di proporre una controriforma, ma di ricalibrare alcuni meccanismi, le previsioni normative imprecise, contraddittorie o pericolose per l'autonomia della magistratura e per l'efficienza della giurisdizione.

E l'atteggiamento del Governo e della maggioranza al Senato ha dimostrato che non c'era voglia di operare con una visione antagonistica, con uno sforzo pregiudiziale a tutti costi.

Ne è prova il fatto che oggi discutiamo di un testo che l'opposizione ha concorso in modo decisivo a modificare, come ha sottolineato il senatore D'Onofrio.

Un testo che è nato dall'incontro, dalla convergenza che si è stabilita al Senato tra maggioranza e opposizione (altro che dettatura  da parte dell'associazione nazionale magistrati!), trovando sintesi e punti di equilibrio da una larghissima maggioranza ritenuti accettabili. Al punto che il senatore D'Onofrio ha sottolineato in dichiarazione di voto che il voto finale del suo gruppo è «contrario per ragioni formali e procedurali, ma è un voto politicamente favorevole», anche perché - sostiene D'Onofrio - non è più il voto per una sospensione geralizzata.

Lo stesso Castelli si è detto rammaricato di non poter votare sì a questo provvedimento. E si è parlato addirittura di «vittoria del Parlamento». Che «può consentirci» - ha detto D'Onofrio - «di passare da quella contrapposizione violenta che dal 1993 in poi ha caratterizzato i rapporti tra magistratura e potere politico» ad un'altra fase.

Per non parlare del senatore Caruso - che ha proposto l'emendamento che ha sostituito integralmente l'articolo 2 - che ha rivendicato «l'articolo 1 è mio, è nostro, è del gruppo di Alleanza Nazionale e dell'opposizione di quest'Aula».

Insomma: altro che dettatura da parte dei magistrati! Dove si poteva trovare l'accordo lo si è trovato. E allora vi chiedo: cos'è successo, al Senato vi siete sbagliati?

Perché più che sulla sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sulle modifiche che abbiamo condiviso al Senato che si sono appuntate le vostre critiche. E allora qual è l'obiettivo delle vostre critiche? È l'intesa che è avvenuta al Senato?

Quel che più colpisce infatti è il ribaltamento delle posizioni assunte al Senato. Un ribaltamento che spiega l'enfasi eccessiva posta sulla questione relativa all'interpretazione che viene data al codice da applicare in caso di impugnazione, presso le sezioni unite civili della Corte di cassazione, delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Anche perché, come ha chiarito il rappresentante del Governo, non c'è nessuno sgorbio processuale, nessuna anomalia e la discrasia eventuale non ricade né in danno dell'incolpato, né in danno del diritto dello Stato.

Un ribaltamento che spiega le illazioni circa la fretta di approvare il disegno di legge; il sospetto che ci sia dietro qualche «operazione di bassa cucina»; che, in altre parole, dietro tanta fretta ci sia qualche magistrato che teme per la sua carriera.

È appena il caso di sottolineare che le leggi ad personam hanno rappresentato una delle più umilianti stagioni politiche del Parlamento italiano. E occuparsi di tanti senza nome e senza tutela e non dei pochi, rappresenta la vera discontinuità rispetto al quinquennio trascorso.

Intesa c'è stata dove poteva esserci, poiché, tra noi e il centrodestra, sulla tematica dell'ordinamento giudiziario e sul punto specifico del passaggio dalla requirente alla giudicante, rimane una vasta area di dissenso.

Restano opinioni alternative, una visione dei problemi della giustizia che ci allontana dalle posizioni espresse dal centrodestra e che allontana il centrodestra dalle nostre posizioni.

Nel corso della discussione al Senato come alla Camera non sono cambiate l'impostazione generale e le premesse culturali proprie del centrodestra e del centrosinistra in ordine ai problemi della giustizia.

E proprio per questo, tenendo conto delle differenze, è ancor più rilevante il lavoro compiuto al Senato. Specie se si considera, tanto per fare chiarezza, che abbiamo conservato il principio della distinzione delle funzioni affermato dalla riforma Castelli, consentendo al Parlamento di intervenire sugli aspetti connessi nel periodo di tempo richiesto dal Governo che ha già anticipato, attraverso il sottosegretario Scotti, le linee generali del provvedimento, posto che in tale campo è più difficile superare le divergenze.

Anche su questo terreno si potrebbe trovare, nei tempi opportuni, un punto di incontro, perché non ci sono crociati da arruolare e crociate da mettere in moto rispetto ad altri poteri.

Tutti siamo d'accordo che l'ordinamento vada riformato. Non è un caso che l'ordinamento Grandi ha continuato ad applicarsi nonostante le previsioni costituzionali e che i tentativi di una riforma organica sono rimasti senza esito per cinquant'anni.

Il ministro Castelli vi ha posto mano a colpi di spada e per certi aspetti ha inciso su quella autonomia e quell'indipendenza volute dalla Costituzione. Aspetti che, come ricorderete, hanno determinato i messaggi correttivi del Presidente della Repubblica. La riforma Castelli invece di riportare serenità e ordine ha accentuato conflitti e lacerazioni.

Per queste ragioni sosteniamo lo sforzo del Governo e per queste ragioni raccomando l'approvazione del provvedimento.


 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE: S. 635 - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA NONCHÉ MODIFICA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1780)

 


 

(A.C. 1780 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame sospende l'avvio e modifica sostanzialmente parti fondamentali della riforma dell'ordinamento giudiziario varata dal Parlamento, a larga maggioranza, nella XIV legislatura, riforma finalizzata, soprattutto, a rendere più celeri tempi della giustizia penale e civile che da troppi anni sono intollerabilmente lunghi e tali da non essere compatibili con le esigenze di fondo di una società democratica, in termini di garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e di tutela dei loro interessi legittimi;

il sistema giudiziario è del tutto inadeguato e tale da determinare spesso una situazione di denegata giustizia e da rappresentare una violazione grave e sistematica del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione;

le carenti condizioni funzionali della giustizia hanno indotto nella passata legislatura il Governo e il Parlamento a varare la riforma dell'ordinamento giudiziario finalizzata a realizzare soprattutto i principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, ed a sanzionare disciplinarmente quei comportamenti di alcuni Magistrati che ne hanno intaccato la credibilità ed il prestigio agli occhi dei cittadini;

i principi della separazione delle funzioni, delle carriere secondo il merito, del rafforzamento della gerarchia all'interno degli uffici giudiziari e del rafforzamento della normativa in materia disciplinare rappresentano risposte a specifiche aspettative dei cittadini che hanno diritto ad avere un servizio giustizia efficiente, credibile, equo e celere;

il blocco sostanziale della riforma giudiziaria non risponde affatto all'interesse generale dei cittadini ma rappresenta l'esaudimento delle richieste espresse dalla parte più politicizzata della magistratura;

gran parte dell'avvocatura ha giudicato anche troppo blanda la riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura, ed ha indicato ripetutamente l'esigenza di disporre una vera e propria separazione della carriere fra magistratura inquirente e magistratura giudicante;

con riferimento specifico al testo del disegno di legge in esame, si rileva che all'articolo 1, comma 3, lettera o) ove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, si prevede che sui ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia competente  la Corte di Cassazione a sezioni unite civili e non più a sezioni unite penali, com'era nel testo originario;

a seguito della predetta modifica del Senato è quindi necessario innovare, per una logica di coerenza con l'ordinamento giuridico, anche il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 109 del 2006, che prevede la proponibilità del ricorso per Cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale;

il rilievo predetto è stato fatto presente sia in sede di Commissione Giustizia sia in sede di Comitato per la legislazione e lo stesso Comitato, nel parere finale, ha ribadito quanto espresso nel punto precedente, ma il testo del disegno di legge non è stato modificato riproducendo, in questo modo, un errore sostanziale che incide sulle disposizioni procedurali e può determinare, in fase di applicazione, incertezze interpretative tali da incidere in misura grave sull'efficacia della normativa applicabile;

all'articolo 4, comma 1, ove si prevede la sospensione dell'efficacia fino al 31 luglio 2007 delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 160, si stabilisce che fino a tale data continuano ad applicarsi nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, il che non è conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» e dovrebbe, inoltre, essere modificata la locuzione «continuano ad applicarsi» con una formulazione più idonea a configurare la successione delle leggi nel tempo;

infine, e soprattutto, il disegno di legge in esame, prevedendo la prescrizione dell'azione disciplinare in dieci anni, consentirebbe la permanenza in servizio anche di magistrati accusati di gravi reati, eventualmente scoperti dopo questo termine, compreso il delitto di corruzione in atti giudiziari;

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. 1780.

n. 1. Pecorella, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe.

 

 

A.C. 1780 - Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene a sospendere e a modificare le disposizioni di alcuni dei decreti legislativi adottati in attuazione delle delega conferita con la legge 25 luglio 2005, n. 150 di riforma dell'Ordinamento giudiziario;

il decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, relativo alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, il decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, riguardante gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicabilità, il decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, contenente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, la progressione economica e delle funzioni, sono efficaci rispettivamente dal 18 giugno, dal 19 giugno e dal 28 luglio del corrente anno;

come considerazione di carattere generale non può che manifestarsi perplessità a fronte di tale metodo di legiferare da parte del Governo, posto che si è scelto di intervenire a modificare provvedimenti normativi appena licenziati ovvero, come nel caso di specie, appena entrati in vigore, e ribadire lo sconcerto che simile iniziativa legislativa suscita,  contraria in primis al principio basilare di certezza del diritto, auspicabile soprattutto in sede di normazione;

la giustificazione addotta di non voler provocare i danni irreversibili che potrebbero seguire all'entrata in vigore delle nuove norme dell'ordinamento giudiziario, sembra in realtà determinata dalla volontà di assecondare le critiche che sono venute da una parte di coloro cui la riforma era indirizzata;

tale considerazione sembra venir suffragata anche dal fatto che in merito ai primi due decreti legislativi sopra citati vengono disposte limitate modifiche, mentre viene sancita la sospensione sino al 31 luglio 2007 dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, circa la cosiddetta separazione delle funzioni;

la decisione di procedere a suddetta sospensione di efficacia, si pone in contrasto anche con quanto ha statuito il Consiglio Superiore della magistratura nella delibera approvata il 12 ottobre scorso, con cui è stato dato concretamente impulso alla procedura di scelta dei magistrati, tra funzione di giudice e funzione di pubblico ministero, da attuare entro il prossimo 28 ottobre, per cui viene meno un consistente motivo addotto dal Governo per suffragare la necessità della sospensione degli effetti del decreto;

prima di procedere all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di riscontrare la reale necessità di sospendere l'efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per un notevole lasso di tempo, si dovrebbe valutare adeguatamente la sussistenza degli aspetti problematici legati alla separazione delle funzioni, riguardanti in particolare il regime transitorio per il passaggio nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa dei magistrati attualmente in servizio,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1780, prima di tre mesi, al fine di consentire alla Commissione Giustizia di effettuare un'approfondita indagine sugli effetti ad oggi prodotti dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e ponderare se esistano effettivamente le difficoltà applicative che hanno portato all'adozione del disegno di legge di sospensione del citato decreto legislativo.

n. 1. Lussana.

 

(A.C. 1780 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

(A.C. 1780 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «sotto la propria responsabilità» sono soppresse;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai princìpi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica».

3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera i) è abrogata;

2) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

3) la lettera z) è abrogata;

4) la lettera bb) è abrogata;

5) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza»;

c) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»;

d) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera f) è abrogata;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato»;

3) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste»;

4) la lettera l) è abrogata;  

e) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Condotta disciplinare irrilevante). - 1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza»;

f) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare»;

g) all'articolo 15:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto»;

2) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

3) al comma 8, alinea, dopo le parole: «il corso dei termini», sono inserite le seguenti: «, compreso quello di cui al comma 1-bis,», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo;

d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16»;

h) all'articolo 16:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull'azione disciplinare, può acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto, che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile di altri sei mesi su richiesta motivata del procuratore della Repubblica ovvero di altri dodici mesi quando si procede per reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo. Successivamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può prendere visione degli atti. Il procedimento può essere altresì sospeso nel corso delle indagini preliminari»;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta  si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 dell'articolo 17 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine di cui sopra sia interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare. In tale caso è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15»;

3) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Potere di archiviazione»;

i) all'articolo 17:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il decreto di cui al comma 4 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo, se già designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia»;

2) al comma 7, è soppresso l'ultimo periodo;

l) all'articolo 18, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

m) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio»;

n) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale»;

o) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso»;

p) all'articolo 25, i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

8. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione»;

q) dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

3. I ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le sezioni unite penali della Corte di cassazione sono trasferiti alle sezioni unite civili della stessa Corte».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1. 1. Lussana.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

  1. 50. Pecorella, Vitali, Costa.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

  1. 172. Bongiorno, Cirielli, Consolo, Contento, Siliquini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, gli articoli 13, 14 e 15 sono sostituiti dal seguente:

Art. 13 - (Passaggio di funzioni) - 1 Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente.

2. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante.

3. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

4. Chi dalla funzione giudicante sia passato alla funzione requirente, o dalla funzione requirente alla funzione giudicante, può nei due anni successivi presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante ovvero nella funzione requirente. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui ai commi 1, 2 e 4.

6. Fuori dai casi indicati ai commi 1, 2 e 4 non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

7. Il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in un ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

8. Entro il 1o gennaio 2007, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

9. Ai fini del passaggio di funzioni, di cui al comma 8, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base della eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto,  con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.

1. 99. Pecorella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 20. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

1. 21. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 22. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o maggio 2007.

1. 23. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o aprile 2007.

1. 24. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 22, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 25. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 26. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 25, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 27. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 28. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 gennaio 2007.

1. 29. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 28, comma 6, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 30. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 32. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 35. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 41, comma 3, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o gennaio 2007.

1. 36. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 38. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 19 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 19. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 27, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 501. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 35 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 31. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 36 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 marzo 2007.

1. 33. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 37 del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 34. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'efficacia dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è sospesa fino alla data del 1o febbraio 2007.

1. 93. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 1o febbraio 2007.

1. 39. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino a diversa disposizione, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 fino al 31 gennaio 2007.

1. 607. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Se non diversamente disposto da intercorrente normativa, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, fino al 15 febbraio 2007.

1. 606. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo IV - Passaggio di funzioni, del.

1. 8. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado, del.

1. 9. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo VI - Assegnazioni dei posti nelle funzioni di secondo grado, del.

1. 10. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo VII - Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità, del.

1. 11. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo X - Magistrati fuori ruolo, del.

1. 12. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: nel con le seguenti: negli articoli del Capo XI - Progressione economica dei magistrati, del.

1. 13. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , con eccezione per quelle di cui al Capo I, al Capo II, al Capo III, al Capo IV, al Capo VIII, al Capo IX e al Capo X.

1. 608. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , con eccezione per quelle di cui al Capo I, Capo II, al Capo IV, al Capo V, al Capo VIII, al Capo IX e al Capo X.

1. 609. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato.

 1. 610. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato.

 1. 67. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo II - Funzioni dei magistrati.

1. 37. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo III - Della progressione nelle funzioni.

1. 611. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al Capo IV - Passaggio di funzioni.

1. 612. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado.

1. 40. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo VI - Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.

1. 41. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al Capo VIII - Concorsi e ammissioni.

1. 42. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160 aggiungere le seguenti: ad eccezione del Capo IX - Incarichi semidirettivi e direttivi.

1. 43. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al capo X - Magistrati fuori ruolo.

1. 44. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle di cui al capo XI - Progressione economica dei magistrati.

1. 45. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli articoli 13 commi 1 e 2, 14 commi 1 e 2, 15 e 16 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

1. 68. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli articoli 45 e 46.

1. 69. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 31 ottobre 2006.

1. 14. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 1o dicembre 2006.

1. 16. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 31 dicembre 2006.

1. 17. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 luglio 2007 con le seguenti: improrogabilmente fino alla data del 31 gennaio 2007.

1. 18. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 1o novembre 2006.

1. 7. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 1o dicembre 2006.

1. 6. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2006.

1. 378. Costa.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 marzo.

1. 58. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 aprile.

1. 60. Costa.

Sopprimere il comma 2.

1. 96. Pecorella, Costa.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 100. Pecorella, Vitali, Costa.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il procuratore della Repubblica, all'inizio di ogni anno giudiziario, stabilisce le priorità nell'esercizio dell'azione penale. Il procuratore della Repubblica deve tener conto della gravità dei reati, della diffusione sul territorio e del particolare allarme sociale».

1. 101. Pecorella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 102. Pecorella, Costa.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso Art. 2, con il seguente:

Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare dell'azione penale, la esercita personalmente.

1. 379. Costa.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso Art. 2, con il seguente:

Art. 2. - (Titolarità dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale il cui esercizio è personale. In casi eccezionali, con atto di assegnazione specificamente motivato può attribuire la trattazione di un singolo procedimento ad un magistrato dell'ufficio.

1. 387. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: la esercita, aggiungere le seguenti: sotto la sua responsabilità.

1. 190. Vitali.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mediante assegnazione a con la seguente: delegando.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: assegnazione con la seguente: delega.

 1. 103. Pecorella, Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mediante assegnazione a con la seguente: delegando.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: assegnazione con la seguente: delega.

 1. 178. Lussana.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mediante assegnazione con le seguenti: conferendo incarico.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: assegnazione con la seguente: incarico.

1. 105. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: uno o più magistrati con le seguenti: un magistrato.

1. 380. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il procuratore della Repubblica è comunque responsabile dei tempi, dei modi e delle forme dell'esercizio dell'azione.

1. 104. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno o più procedimenti con le seguenti: un solo procedimento.

1. 381. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: singoli atti con le seguenti: un singolo atto.

1. 384. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché vengano specificate le ragioni che non ne consentono l'esercizio personale da parte del procuratore della Repubblica.

1. 382. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 385. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i criteri ai con le seguenti: le direttive alle.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ai principi e criteri definiti con le seguenti: alle direttive definite.

  1. 176. Lussana.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i criteri ai con le seguenti: le direttive alle.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ai principi e criteri definiti con le seguenti: alle direttive definite.

  1. 191. Pecorella, Vitali.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in via generale o.

1. 383. Costa.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: revocare l'assegnazione; aggiungere le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato incaricato, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo  provvedimento il magistrato incaricato può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio. La relativa documentazione è inserita nel fascicolo delle indagini preliminari;

1. 109. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: revocare l'assegnazione; aggiungere le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato assegnatario, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato assegnatario. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato assegnatario può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio;

1. 192. Vitali.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: il procuratore della Repubblica che intenda revocare l'assegnazione ne dà comunicazione motivata al magistrato assegnatario, che entro tre giorni può presentargli osservazioni scritte. Scaduto tale termine, il procuratore della Repubblica può con provvedimento motivato revocare l'assegnazione o confermarla, dandone comunicazione al magistrato assegnatario. Tra la comunicazione dell'intento di revoca e il relativo provvedimento il magistrato assegnatario può compiere atti solo con il visto del titolare dell'ufficio.

1. 179. Lussana.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Subito dopo la scadenza del termine il procuratore trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

1. 108. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Subito dopo la scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

1. 106. Pecorella.

Al comma 2, lettera b), capoverso Art. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni sono inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

1. 107. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

  1. 112. Pecorella, Costa.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

  1. 180. Lussana.

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle funzioni, non deve tenere comportamenti che compromettano il prestigio della istituzione giudiziaria».

1. 113. Pecorella.

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione dei doveri di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4».

1. 114. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1. 116. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) il perseguimento, nell'esercizio delle sue funzioni, di finalità che siano palesemente estranee all'amministrazione della giustizia».

1. 117. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

  1. 118. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

  1. 181. Lussana.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, dopo le parole: che riguardino aggiungere le seguenti: , sotto qualunque aspetto,

1. 124. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui

1. 404. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui con le seguenti: ledano gli altrui interessi, giuridicamente riconosciuti.

1. 121. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui, con le seguenti: ledano diritti altrui.

1. 120. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sopprimere la parola: indebitamente.

1. 119. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: nonché la violazione del con le seguenti: ovvero nell'ipotesi in cui sia stato violato il.

1. 122. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole: del divieto di cui all'articolo 5, comma 2 con le seguenti: dei divieti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

1. 405. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

  1. 125. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

  1. 182. Lussana.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

  1. 402. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 4).

1. 126. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).

  1. 127. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).

  1. 184. Lussana.

Al comma 3, lettera b), numero 5), capoverso, sostituire la parola: macroscopico con la seguente: palese.

1. 128. Pecorella.

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

6) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

«ff-bis) l'aver riportato giudizio di condanna per danno erariale o per responsabilità professionale nell'esercizio delle funzioni».

1. 401. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1. 129. Pecorella.

Al comma 3, lettera c), capoverso, dopo le parole: norme di diritto aggiungere le seguenti: , in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale,

1. 130. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1. 131. Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

  1. 132. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).

  1. 185. Lussana.

Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera f), le parole: «o per le modalità con cui il giudizio è espresso» sono soppresse.

1. 193. Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).

1. 133. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: sistematica e continuativa.

1. 400. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, lettera d), numero 2), capoverso, sostituire le parole: sistematica e continuativa a partiti politici, ovvero il coinvolgimento nell'attività di con le seguenti: continuativa all'attività di partiti politici ovvero di.

1. 134. Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).

1. 135. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera d), numero 3), capoverso, sostituire le parole: è diretto a condizionare l'esercizio di con le seguenti: costituisce una indebita interferenza con.

1. 136. Pecorella.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 4).

1. 137. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) il tenere comportamenti che compromettano il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria».

1. 403. Contento, Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1. 138. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: di scarsa rilevanza con le seguenti: inidoneo a ledere l'interesse tutelato.

1. 141. Pecorella.

Al comma 3, lettera e), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: di scarsa rilevanza con la seguente: irrilevante.

1. 140. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), sopprimere il numero 1).

1. 143. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: sempre che non si tratti di un delitto punito con la reclusione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere promossa quanto sono decorsi quindici anni e, se superiore, un tempo pari a quello previsto per la prescrizione dal codice penale.

1. 607. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), sopprimere il numero 2).

1. 144. Pecorella.

Al comma 3, lettera g), sopprimere il numero 3).

1. 145. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

1. 149. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 1), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 154. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), sopprimere il numero 2).

1. 151. Pecorella, Costa.

Al comma 3, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«5-bis. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se ritiene di non  procedere alla incolpazione perché il fatto forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4, oppure se il fatto risulta inesistente o non commesso, informa il Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti. Nei sessanta giorni successivi il Ministro può richiedere al Procuratore generale che formuli l'incolpazione. Se il termine di cui sopra è interamente decorso senza che il Ministro abbia avanzato la sua richiesta, il Procuratore generale procede alla archiviazione. Nel corso dei sessanta giorni è sospeso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15.»

1. 160. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o.

1. 155. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: dal Ministro, delegando un magistrato dell'Ispettorato.

1. 605. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: la Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: il Tribunale supremo militare.

1. 158. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: Corte dei conti.

1. 159. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: Corte di cassazione o da un suo sostituto con le seguenti: Corte d'appello di Roma.

1. 157. Pecorella.

Al comma 3, lettera h), numero 2), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Nel corso dei sessanta giorni.

1. 161. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

1. 162. Pecorella.

Al comma 3, lettera i), numero 1), capoverso, aggiungere in fine le parole: il quale può assistere all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato.

1. 165. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera n).

1. 167. Pecorella.

Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».

 1. 500. Pecorella.

Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».

 1. 600. Lussana.

Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 24, comma 1, le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura civile».

 1. 601. Mazzoni.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, alla lettera p), capoverso comma 8, sostituire la parola: civili con la seguente: penali.

1. 604. Pecorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

 1. 601. Lussana.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

 1. 602. Bongiorno, Cirielli, Consolo, Contento, Siliquini.

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

1. 169. Pecorella, Laurini.

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

1. 170. Pecorella.

Al comma 3, lettera q), capoverso Art. 32-bis, comma 2, sostituire le parole: continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli con le seguenti: si rinvia, se più favorevole, al disposto di cui agli.

1. 171. Pecorella.

 

 

(A.C. 1780 - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti nel presente comma sono adottati con l'osservanza dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 9, e divengono efficaci dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: i centoventi giorni successivi fino a: della delega di cui al comma 1 con le seguenti: il 31 gennaio 2007.

2. 1. Lussana.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: i centoventi giorni successivi fino a: della delega di cui al comma 1 con le seguenti: il 31 marzo 2007.

2. 2. Lussana.

 

 

(A.C. 1780 - Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «è differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 con le seguenti: del 31 ottobre 2006.

3. 3. Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: efficacia con le seguenti: entrata in vigore.

3. 2. Lussana.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 01. Costa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109 e 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 02. Costa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150.

 3. 04. Lussana.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 25 luglio n. 150.

 3. 03. Costa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il 1o gennaio 2007, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 06. Lussana.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. 05. Lussana.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Entro il termine di cui al comma 1, devono essere adottate esclusivamente disposizioni integrative del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

3. 07. Lussana.

 

 

(A.C. 1780 - Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Costa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al 31 luglio 2007 si applicano, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, previgenti.

4. 5. Mazzoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino al 31 luglio 2007 le materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, a cui si fa espresso rinvio.

4. 1. Pecorella.

Al comma 1, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: si applicano.

4. 150. Costa

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché le altre fino alla fine del comma.

4. 6. Mazzoni.

 

 

 

(A.C. 1780 - Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

sottolineato che il fenomeno, sempre più diffuso, dell'assunzione di incarichi extragiudiziari da parte di magistrati finisce sostanzialmente per ledere principi costituzionali, quali quelli dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e della terzietà ed imparzialità del giudice - specie in relazione allo svolgimento delle funzioni di arbitro od al conferimento di incarichi presso organi di Governo - nonché della ragionevole durata del processo, la cui attuazione è di fatto pregiudicata anche dall'alto numero di magistrati che, proprio a causa dello svolgimento di incarichi extragiudiziari, sono sottratti ai loro compiti istituzionali;

rilevato che il provvedimento in esame modifica alcune disposizioni relative ad illeciti disciplinari previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, al fine di meglio adeguarli a principi costituzionali, senza tuttavia modificare l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, secondo cui costituisce illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, mentre, per le ragioni sopra esposte, sarebbe opportuno vietare e sanzionare la stessa assunzione di tali incarichi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a sanzionare come illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari da parte di magistrati.

9/1780/1.Mario Pepe.

La Camera,

considerato che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame si limita a sospendere l'efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006, che, tra l'altro, introduce nell'ordinamento il principio della separazione delle funzioni giudicanti e requirenti nonché quello della progressione di carriera secondo il metodo concorsuale;

impegna il Governo

a riferire al più presto al Parlamento, e comunque entro il 30 novembre 2006, sulle linee di riforma dell'ordinamento giudiziario che il Governo intende assumere, con particolare riferimento ai predetti principi.

9/1780/2.Pecorella.

La Camera,

considerato che il presente provvedimento A.C. 1780 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - prevedendo che il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la può esercitare personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i dati numerici riguardanti il potere di revoca dell'assegnazione riconosciuto al procuratore della Repubblica ogni qualvolta il magistrato non si é attenuto ai principi stabiliti dal procuratore oppure sia insorto contrasto tra i due circa le modalità di esercizio.

9/1780/3.Dussin.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - divenuto efficace dal 18 giugno 2006, delinea all'articolo 6 l'attività di vigilanza che il procuratore generale presso la Corte di appello deve svolgere sugli uffici di procura della Repubblica del distretto,

impegna il Governo

a riferire entro un anno al Parlamento le modalità di svolgimento del suddetto potere di vigilanza, con particolare riguardo ai parametri della funzione attribuita al procuratore, alla luce del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo.

9/1780/4.Bodega.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante: «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché norme in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati» è efficace dal 28 luglio 2006,

impegna il Governo

a riferire, entro un mese dall'approvazione della legge che sospende l'efficacia del suddetto decreto fino al 31 luglio 2007, nella Commissione competente per materia sullo stato di attuazione del suddetto decreto indicando in particolare quante domande siano state presentate per il passaggio, nello stesso grado, a funzioni diverse da quelle esercitate.

9/1780/5.Garavaglia.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - é divenuto efficace dal 18 giugno 2006,

impegna il Governo

a riferire entro un anno al Parlamento sulle modalità attuative del suddetto decreto, con particolare riguardo al numero di procure all'interno di ogni regione che sono state in grado di definire i criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti, quali il settore fallimentare, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto.

9/1780/6.Caparini.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - in tema di disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero - è divenuto efficace dal 18 giugno 2006,

impegna il Governo

a riferire entro un anno al Parlamento sulle modalità di svolgimento dei rapporti tra i vari uffici di procura e gli organi di informazione, alla luce di quanto sancito dal suddetto decreto che individua nel solo procuratore della Repubblica la persona deputata a tenere contatti con i mass media per fornire le doverose informazioni circa le vicende giudiziarie trattate dall'ufficio.

9/1780/7.Grimoldi.

La Camera,

considerato che il presente provvedimento introduce alcune modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa  dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150»,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro un anno dall'approvazione del presente A.C. 1780 sullo stato di attuazione del suddetto articolo 16, riguardante le indagini nel procedimento disciplinare, indicando quante volte sia stato esercitato dal ministro della giustizia il potere conferitogli nei confronti del provvedimento di archiviazione disposto dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9/1780/8.Bricolo.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» è efficace dal 19 giugno 2006,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, eventualmente nella Commissione competente per materia, entro un anno dall'approvazione del presente A.C. 1780 sullo stato di attuazione del suddetto decreto, illustrando in particolare quante sanzioni siano state applicate conseguenti alla violazione dei doveri specifici indicati in particolare dagli articoli 1, 2, 3, e 4.

9/1780/9.Lussana.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» è efficace dal 19 giugno 2006,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, eventualmente nella Commissione competente per materia, entro sei mesi dall'approvazione dell'A.C. 1780 sullo stato di attuazione del suddetto decreto nella parte riguardante il Capo I, contenente la normativa di diritto sostanziale sulla responsabilità disciplinare riferita all'esercizio delle funzioni dei magistrati, nella sua portata applicativa.

9/1780/10.Goisis.

La Camera,

considerato che il presente provvedimento A.C. 1780 sospende il decreto legislativo n. 160 del 2006 - già efficace dal 28 luglio scorso - che istituzionalizza la Scuola superiore della magistratura come struttura presso la quale devono svolgersi gli appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati,

impegna il Governo

a riferire al più presto al Parlamento circa la effettiva entrata in funzione della Scuola superiore magistratura.

9/1780/11.Gibelli.

La Camera,

poichè in sede di discussione dell'atto Camera n. 1780 è emersa più di qualche perplessità sulle modalità di assegnazione dei fascicoli dal procuratore capo al sostituto, nonché sulle modalità ed i tempi di mora di detta assegnazione,

 

impegna il Governo

 

a stabilire modi, tempi e garanzie sulla succitata procedura che tengano conto che la titolarità dell'azione penale venga assegnata al procuratore capo.

9/1780/12.Cicu.

La Camera,

premesso che il disegno di legge in materia di sospensione dell'efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario modifica parti sostanziali della disciplina della materia disciplinare,

impegna il Governo

a riferire ogni sei mesi sulle azioni disciplinari promosse dal ministro della giustizia.

9/1780/13.Biancofiore.

La Camera,

premesso che il provvedimento in oggetto modifica la lettera ff) del numero 5), lettera b) comma 3 dell'articolo 1,

impegna il Governo

a riferire semestralmente quali siano gli «errori macroscopici» rilevati al fine dell'applicazione della lettera ff).

9/1780/14.Bertolini.

La Camera,

premesso che la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1780 innova fortemente la materia relativa all'esercizio dell'azione penale,

impegna il Governo

a riferire ogni 6 mesi il numero delle revoche da parte del procuratore della Repubblica delle deleghe nei confronti dei sostituti assegnatari dei procedimenti.

9/1780/15.Santelli.

La Camera,

considerata la sospensione del decreto legislativo n. 160 del 2006;

ritenuta comunque l'utilità dei concorsi interni per la progressione nelle funzioni,

 

impegna il Governo

 

a predisporre uno studio in ordine alle modalità esecutive dei concorsi interni da esperirsi successivamente al 31 luglio 2007 e a riferire al Parlamento.

9/1780/16.Costa.

La Camera,

 

impegna il Governo

 

a riferire, eventualmente nella Commissione competente per materia, ogni 12 mesi, quanti magistrati siano stati sottoposti a procedimento penale ogni anno ed a dire se per gli stessi sia anche avviata l'azione disciplinare.

9/1780/17.Palumbo.

La Camera,

 

impegna il Governo

 

a riferire, eventualmente nella Commissione competente per materia, quanti siano i magistrati che annualmente chiedono il trasferimento per poi revocare la relativa domanda.

9/1780/18.Carfagna.

La Camera,

 

impegna il Governo

 

a riferire annualmente il numero e il tipo di procedimenti disciplinari relativi agli illeciti per i quali la prescrizione disciplinare è diversa dalla prescrizione penale, eventualmente nella Commissione competente per materia.

9/1780/19.Paniz.

La Camera,

considerato che la scelta fatta dal legislatore della XIV legislatura è stata quella di stabilire la separazione delle funzioni,

 

impegna il Governo

 

a far si che non si torni indietro su questo punto che dovrà rappresentare il punto minimo di equilibrio per garantire la effettività dell'articolo 111 della Costituzione.

9/1780/20.Baldelli.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo n. 160 del 2006 è stato l'unico ad essere sospeso nella sua interezza;

che il termine assegnato è congruo, ma non particolarmente elevato, segno della volontà di intervenire tempestivamente;

impegna il Governo

a presentare entro due mesi una proposta legislativa di modifica dello stesso decreto legislativo.

9/1780/21.Testoni.

La Camera,

premesso che in rapporto al decreto legislativo n. 160 del 2006 si è stabilita una sospensione sino al 31 luglio 2007 e che la riforma in questione è troppo importante per subire ulteriori ritardi,

impegna il Governo

a non richiedere ulteriori proroghe e a far si che i tempi di sospensione, più che ragionevoli, siano rispettati.

9/1780/22.Vitali.

La Camera,

considerato che non è stato possibile apportare modifiche di sorta al testo licenziato dal Senato sull'ordinamento giudiziario;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento ogni sei mesi sull'andamento dell'applicazione della legge sull'ordinamento giudiziario.

9/1780/23.Marras.

La Camera,

impegna il Governo

a riferire, eventualmente nella Commissione competente per materia, quanti magistrati ogni anno siano sottoposti a ispezione.

9/1780/24.Milanato.

La Camera,

impegna il Governo

a riferire, ogni sei mesi, eventualmente innanzi la Commissione competente, quanti siano i magistrati che risultano aver depositato in ritardo sentenze penali o civili.

9/1780/25.Giuseppe Fini.

La Camera,

impegna il Governo

ad accertare tempestivamente e riferire alla Commissione giustizia la percentuale di magistrati che hanno optato per funzioni diverse da quelle attualmente svolte.

9/1780/26.Laurini.

La Camera,

 

impegna il Governo

 

a comunicare annualmente il numero dei magistrati radiati.

9/1780/27. Gardini.

La Camera,

 

impegna il Governo

 

a chiarire quanto prima la portata rettificava dell'articolo 24 comma 1, inserendo le espressioni atte a rendere compatibile la norma con il sistema procedurale vigente.

9/1780/28. Consolo.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere entro il più breve tempo possibile ogni norma atta ad introdurre una effettiva separazione delle carriere nella magistratura.

9/1780/29.Saglia.

La Camera,

impegna il Governo

ad introdurre una normativa che introduca tempi di prescrizione in materia di ricorsi disciplinari non inferiore ad eventuali tempi prescrizionali relativi ai reati contestati.

9/1780/30.Lisi.



 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E

STENOGRAFICO

 

______________   ______________

 

 

58.

 

Seduta di Martedì 24 ottobre 2006

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIULIO TREMONTI

indi

DEL PRESIDENTE

FAUSTO BERTINOTTI

DEL VICEPRESIDENTE

CARLO LEONI

(omissis)


DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO PAOLA BALDUCCI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1780

PAOLA BALDUCCI. Nel ribadire il voto favorevole del gruppo dei Verdi, vorrei richiamare, sia pure in sintesi, le ragioni della nostra posizione, peraltro già illustrate nel dettaglio nel corso della discussione sulle linee generali.

L'ordinamento giudiziario, come è noto, risale al 1941, ossia ad un periodo precedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. La necessità di una riforma è stata sollecitata da tempo non solo dagli operatori della giustizia ma anche dalla dottrina costituzionalista e non.

Va tuttavia considerato che le riforme finalizzate ad incidere profondamente sul sistema della giustizia e, conseguentemente, sul diritto del cittadino ad avere un sistema giudiziario garantito, efficiente e imparziale, esigono - ripeto: esigono - un clima sereno, non caratterizzato da contrasti e contrapposizioni.

In questo quadro, la scelta di sospendere l'efficacia di alcuni decreti attuativi è una scelta indispensabile al fine di porre rimedio ai danni nefasti di una riforma che, nel passaggio tra le due Camere nella precedente legislatura, si era trasformata in un ibrido.

Basta consultare gli atti dei lavori parlamentari per constatare come anche all'interno dell'attuale opposizione vi siano state prese di posizione di segno diverso (mi riferisco ad esempio al maxiemendamento Bobbio). Eppure quell'opposizione oggi ci viene a dare insegnamenti di garantismo o ci accusa di appiattimento sulla magistratura! Non accettiamo queste accuse, e rivendichiamo la nostra impostazione garantista e la nostra posizione autonoma da questo o quel potere. Noi siamo per una giustizia che sia vicina ai cittadini, non che li allontani. Per i più l'ordinamento giudiziario rappresenta un tema estraneo, lontano, inaccessibile. Diventa pertanto ancor più intollerabile, proprio in ragione della peculiarità dell'argomento, che l'opposizione lo snaturi e sventoli altre bandiere.

La verità è una sola: la riforma dell'ordinamento giudiziario così come voluta dal centrodestra non ci piace. Aderiamo quindi alla proposta del ministro Mastella perché essa consente in extremis di rivederne gli aspetti più delicati e centrali (mi riferisco all'accesso, alla progressione in carriera ed alla separazione delle funzioni), in modo finalmente e realmente condiviso dagli operatori della giustizia tutti, in primis avvocati e magistrati.

La validità di una riforma sta nella condivisione a monte del progetto. Una riforma non condivisa come quella proposta dal ministro Castelli e che ha avuto molti padri, è inevitabilmente destinata a fallire perché non ha superato la «prova di resistenza».

Concludo, esprimendo fiducia sul fatto che i tempi di cui disporremo saranno proficui, per un costruttivo dialogo anche con l'opposizione, se quest'ultima vorrà farlo. Apriamo alla stagione delle riforme, consapevoli che oltre l'ordinamento giudiziario, molti codici, come quello penale, attendono da troppo tempo di essere adeguati alle esigenze dei cittadini del terzo millennio.