Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione Giustizia
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV   AC n. 1747/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 2
Data: 09/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Giustizia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/2

 

9 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: gi0056.doc

 


I N D I C E

 

 

PARTE GENERALE  Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.  Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 3

1.1     Il quadro generale riassuntivo. 3

1.2     Le variazioni rispetto alle previsioni 2006. 4

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  7

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 8

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 9

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 10

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 11

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato. 13

La disciplina contabile: la legge finanziaria. 18

Parte speciale: il bilancio di previsione del Ministero della giustizia per il 2007

Il bilancio del Ministero della Giustizia per il 2007. 23

Previsioni di competenza. 23

Residui passivi e autorizzazioni di cassa. 28

Bilancio pluriennale. 28

Le spese per la giustizia negli stati di previsione di altri ministeri30

Il bilancio di previsione degli archivi notarili e della cassa delle ammende. 31

Parte speciale: le disposizioni del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione Giustizia

Gli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero della giustizia  35

Tabelle A e B.. 35

Tabella C.. 35

Tabella D.. 36

Tabella E.. 36

Tabella F. 36

Gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione Giustizia  37

Articolo 64 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)37

Articolo 209 (Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia)40

 

 

 


PARTE GENERALE
Il disegno di legge di bilancio per il 2007


1.Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1    Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)    Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)    Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2    Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –     Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –     Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).

 

 


Parte speciale:
il bilancio di previsione del Ministero della giustizia per il 2007

 


Il bilancio del Ministero della Giustizia per il 2007

Previsioni di competenza

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2007 (A.C. 1747/Tab. 5), reca spese finali per complessivi 7.438,3 milioni di euro.

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale,ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2007, si articola nel seguente modo:

 

·       7.225,3 milioni di euro per le spese correnti, pari al 97%delle spese finali del Ministero;

 

·       213 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 3% del totale delle spese.

 

Del complessivo ammontare delle spese (7.438,3 milioni di euro), l’88% (6.549,8) rappresenta la quota di spesa giuridicamente vincolante, costituita in massima parte (6.095 milioni di euro) da spese dipendenti da fattori legislativi e da spese obbligatorie (allegato 2 alla tabella 5).

Complessivamente, rispetto ai 7.819 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2006(L. 23 dicembre 2005, n. 267),le previsioni per il2007 (7.438,3 mln) evidenziano una diminuzione del 5,1% (-380,7 milioni di euro)mentre rispetto alle previsioni assestate (7.883,9 milioni di euro) il decremento delle spese è pari al 5,9% (-445,6 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.

Tale diminuzione è imputabile in gran parte al decremento dello stanziamento per le spese correnti del Ministero (-434,7 mln di euro): in particolare, risultano fortemente diminuiti (- 499,9 mln) gli stanziamenti per le spese correnti del Dipartimento Affari di giustizia.

 

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1997-2007 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata fino al 2004, passando dall’1,3% del bilancio 1996, all’1,4% del bilancio 2000, all'1,5% del bilancio 2003, all’1,7% del bilancio 2004. Più di recente, detta percentuale è scesa all’1,6% nel 2005 per poi riportarsi all’1,7 nel 2006 (bilancio assestato).

Nel bilancio a legislazione vigente 2007, le spese del Ministero della giustizia risultano di nuovo scese all’1,6% delle spese finali dello Stato.

 

La tabella riportata mostra, per il periodo indicato, l'evoluzione delle spese del ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di scostamento sull’esercizio precedente e quelle di incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato.

 

 

Rapporto fra le spese finali per la giustizia e le spese finali dello Stato
(importi in milioni di euro al lordo di regolazioni debitorie e crediti di imposta)

 

 

Ministero della giustizia

Bilancio dello Stato

ANNO

(*)

Spese finali

(A)

%

variazione sullo esercizio precedente

Spese finali

(B)

%

variazione sullo esercizio precedente

%

 

 

A/B

1997

5.182

+ 5,5

396.842

+  4,9

1,3

1998

5.369

+ 3,6

401.597

+  1,2

1,3

1999

5.634

+ 4,9

431.295

+  7,4

1,3

2000

6.050

+ 7,4

425.599

- 1,3

1,4

2001

6.315

+ 4,4

439.854

+ 3,3

1,4

2002

6.342

+ 0,4

454.318

+ 3,2

1,4

2003

6.576

+3,7

466.093

+ 2,6

1,5

2004

7.832

+19,1

472.412

+1,3

1,7

2005

7.655

-2,3

467.243

-1,1

1,6

2006

7.884

+2,9

467.689

-0,1

1,7

2007

7.438

-6

457.418

-2,2

1,6

 

(*)  Per gli anni 1997-2005 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2006 dal d.d.l. di assestamentoe per il 2007 dal disegno di legge di bilancio (AC 1747).

 

 


Al fine di consentire un più ampio esame della capacità di spesa del Ministero della giustizia, la tabella seguente mostra la serie storica delle spese dell'amministrazione a partire dal 1997.

Serie storica delle spese del Ministero della giustizia (importi in milioni di euro)

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Spese
corr.

RS

684

673

692

973

979

1.064

1.011

1.025

1.477

1.308

991

 

CP

5.064

5.169

5.391

5.803

5.893

6.058

6.323

7.566

7.143

7.660

7.225

 

CS

5.608

5.266

5.371

5.814

6.099

6.296

6.524

7.538

7.320

7.775

7.448

Spese

RS

230

207

256

427

426

517

518

515

511

573

563

C/cap.

CP

117

199

242

247

346

283

289

266

273

224

213

 

CS

191

248

236

287

386

372

336

388

388

234

274

 

RS

915

880

948

1.400

1.405

1.581

1.529

1.540

1.988

1.881

1.554

Spese finali

CP

5.182

5.368

5.633

6.050

6.239

6.341

6.576

7.832

7.416

7.884

7.438

 

CS

5799

5.514

5.607

6.101

6.485

6.668

6.895

7.926

7.708

8.009

7.722

 

(*)  Per gli anni 1997-2005 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato; per il 2006 dal d.d.l. di assestamento; per il 2007 dal disegno di legge di bilancio (A.C. 1747, tab. 5).

L’eventuale inesattezza algebrica dei totali è dovuta agli arrotondamenti effettuati.

 

 

Stanziamenti per centro di responsabilità

Il progetto di bilancio di previsione per il 2007 individua nell’ambito del Ministero della giustizia i seguenti 5 Centri di responsabilità amministrativa:

·       Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

·       Affari di giustizia;

·       Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

·       Amministrazione penitenziaria;

·       Giustizia minorile.

Tale ripartizione amministrativa si conforma alla struttura organizzativa su base dipartimentale delineata dal D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del ministero in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

All’interno dei 5 centri di responsabilità amministrativa si collocanoleunità previsionali di base che sono oggetto della decisione parlamentare.

 

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità amministrativa, si può constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta attribuita, come di consueto, ai centri “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Amministrazione penitenziaria” che, complessivamente gestiscono l’86,1% (circa 6.404,7 milioni di euro) della spesa complessiva del Ministero.

 

La tabella che segue mostra, all’interno dei 5 centri di responsabilità amministrativa del Ministero, il raffronto tra le previsioni assestate 2006 (tratte dal d.d.l. di assestamento) e le previsioni di bilancio 2007 (AC 1747).

 

 

Centri di responsabilità

Previsioni assestate

Variazioni proposte

Previsioni Bilancio 2007

Gabinetto

142,5

-9,2

133,3

Affari di giustizia

1.248,2

-499,9

748,3

Org. Giudiziaria

3.530,8

+20,3

3.551,1

Amm. Penitenziaria

2.813,9

+39,7

2.853,6

Giustizia minorile

148,5

+3,5

152

 

 

Nell’ambito del centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro,la diminuzione di 9,2 milioni di euro nelle previsioni 2007 rispetto all’assestamento 2006 deriva principalmente (-12,4 milioni di euro) dal decremento dello stanziamento per il Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria (U.P.B. 1.2.3.3., cap. 7020).

 

Per quanto riguarda il centro di responsabilità Affari di giustizia si propone la citata diminuzione di 500 mln di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006.

La variazione è imputabile, in particolare, alla UPB 2.1.2.1 (Spese di giustizia); lo stanziamento relativo, che secondo l’assestamento 2006 era pari a 1.225,1 mln di euro, a seguito della presentazione del disegno di legge di bilancio è diminuito di 503,1 mln di euro.

 

Il centro di responsabilità Organizzazione giudiziaria vede aumentare il proprio stanziamento, rispetto all’assestamento, di 20,3 mln di euro, attestandosi a 3.551,1 milioni di euro.Nell’ambito della complessiva dotazione di parte corrente, la parte preponderante degli stanziamenti (3.114,5 milioni di euro) è costituita dalle spese di funzionamento.

Riguardo alle risorse gestite dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria si ricorda che esse rivestono in gran parte carattere di obbligatorietà in ragione dell’incidenza degli oneri per il personale in servizio presso l’apparato giudiziario centrale e periferico; la parte restante delle risorse è destinata al funzionamento e al potenziamento delle strutture giudiziarie e costituisce l’unica parte di spesa su cui può esercitarsi l'azione discrezionale dell’amministrazione.

Le spese per stipendi e altri assegni fissi al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (40.471 unità presumibilmente in servizio al 31 dicembre 2006) sono valutate pari a 976,3 milioni di euro (allegato 15).

Per quanto concerne, invece, le spese per il personale di magistratura[2], l’allegato n. 14 alla tabella 5 indica presuntivamente in servizio, alla data del 31 dicembre 2006, 9.083 magistrati per i cui stipendi e assegni fissi sono stanziati 1.071,7 milioni di euro (cap. 1400).

 

Per quanto riguarda il centro di responsabilità Amministrazione penitenziaria, le previsioni assestate per il 2006 recavano circa 2.814 milioni di euro; rispetto a tali previsioni si evidenzia un aumento di 39,6 milioni di euro (le previsioni 2007 sono pari a 2.853,6 mln di euro).

Anche le risorse assegnate al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sono prevalentemente assorbite dalle spese di funzionamento – pari a 2.380,2 milioni di euro - con un incremento di 36,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2006.

Il totale delle spese fisse per il personale civile dell’amministrazione penitenziaria (allegato 16), valutato in servizio al 31 dicembre 2006 in 6.495 unità, è pari a 195 milioni di euro (v. cap. 1600).

Per quanto concerne, invece, la consistenza del Corpo di polizia penitenziaria, l’allegato n. 17 allo stato di previsione del ministero indica in 43.597 le unità di personale presumibilmente in servizio al 31 dicembre 2006, quantificando in 1.224,6 milioni di euro le relative spese per stipendi (cap. 1601).

Si ricorda inoltre che sono gestite dal D.A.P. le risorse destinate alla sanità penitenziaria[3]. Tali risorse, iscritte ora al cap. 1761 (Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione e il trasporto detenuti) della U.P.B. 4.1.2.1, in relazione all’organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico, per il 2007 ammontano a 99 milioni di euro.

Nell’ambito della stessa U.P.B., 4,9 milioni di euro sono destinati nel 2007 agli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768) ai sensi dell’art. 135 TU 309/1990, confermando le previsioni di bilancio 2006 e quelle derivanti dall’assestamento. Tale stanziamento è esposto in tabella C della finanziaria (AC 1746-bis).

Le spese per investimenti dell’amministrazione penitenziaria, pari a 52,5 milioni di euro, presentano un lieve aumento (0,6 mln) rispetto alle previsioni assestate 2006.

 

Per la Giustizia minorile le previsioni assestate per il 2006 recavano 148,5 milioni di euro; a raffronto con tali previsioni, la competenza per il 2007 (152,5 mln) registra un aumento di 3,5 milioni di euro, di cui 2 mln riferibili all’aumento dello stanziamento della sola U.P.B. 5.1.2.1 (Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti).

Le risorse gestite dal centro sono pressoché totalmente destinate a spese di funzionamento per lo più di natura obbligatoria, in quanto rappresentate dagli oneri per le retribuzioni del personale.

 

Residui passivi e autorizzazioni di cassa

 

La presunta consistenza dei residui passivi alla data del 1° gennaio 2007 viene valutata in 1.554,2 milioni di euro,di cui991,4 per le unità previsionali di parte corrente e 562,8 per quelle in conto capitale.

La valutazione ha carattere assolutamente provvisorio essendo condizionata dall’effettivo evolversi della gestione 2006, e tiene conto della massa spendibile del 2006 aggiornata, oltre che con le variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento di assestamento del bilancio 2006.

Rispetto alle previsioni iniziali, ovvero ai residui presunti al 1° gennaio 2006, (1.502,4 milioni di euro), si evidenzia quindi una diminuzione di 327,2 mln di euro; tale andamento conferma la tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui.

 

La massa spendibile - costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza - ammonta per il 2007 a 8.992,5 milioni di euro, con una diminuzione dello 0,9% rispetto alle previsioni assestate per il 2006 (9.765,3).

L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè la consistenza delle somme che possono effettivamente essere pagate, è prevista per il 2007 in 7.772.2 milioni di euro, con un coefficiente medio di realizzazione rispetto al volume della massa spendibile, di circa l’86%. Tale coefficiente - che è determinato dal rapporto tra l'autorizzazione di cassa e la massa spendibile - rappresenta la percentuale della massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente di realizzazione piuttosto alto, anche per effetto della struttura della spesa del Ministero della giustizia, che è prevalentemente costituita da spese correnti.

 

 

Bilancio pluriennale

A titolo informativo, la tabella seguente espone il quadro sintetico delle previsioni di competenza per il triennio 2007-2009.

 

 

2007

2008

2009

Parte corrente

7.225,3

7.201,7

6.991,7

Conto capitale

213,0

220,8

239,1

Totale

7.438,3

7.442,5

7.230,8


Le spese per la giustizia negli stati di previsione di altri ministeri

 

Alcuni stanziamenti per interventi di interesse del settore giustizia sono iscritti nel bilancio di previsione 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2).

 

Si tratta, anzitutto, di 212,5 milioni di euro per spese correnti in favore del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; tali somme, iscritti fino alla finanziaria 2005 in Tabella C, sono ora esposte solo nel bilancio di previsione.

Il bilancio 2007 del Ministero dell’economia destina:

- 26,5 milioni di euro al finanziamento del C.S.M., in attuazione delle leggi n. 195/1958 e n. 1198/1967 (U.P.B. 3.1.5.19, Consiglio superiore della magistratura, cap. 2195);

- 186 milioni di euro per l’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in attuazione dell’art. 20 della legge n. 205/2000 (U.P.B. 3.1.5.11, Consiglio di Stato e T.A.R., cap. 2170).

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia risultano iscritti:

- 20 milioni di euro per risarcimenti giudiziari: in particolare, si tratta di somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e per risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari (UPB 2.1.2.2, cap. 1312,.

 

nonchè in conto capitale:

-    47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15) che è compresa tra le spese per investimenti del centro di responsabilità Ragioneria generaledello Stato. Tale previsione (cap. 7528) costituisce annualità di un limite di impegno quindicennale destinato a finanziarel'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali per l'esecuzione di costruzioni, miglioramenti e manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a sede degli uffici giudiziari e a casa mandamentale", ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) della legge n. 448/1998 (collegato 1999).

 


Il bilancio di previsione degli archivi notarili e della cassa delle ammende

 

E’ annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

 

All’amministrazione degli Archivi notarili sono demandati, quali principali compiti istituzionali, il controllo sull’esercizio dell’attività notarile, la conservazione del materiale documentario (in particolare degli atti dei notai cessati) ed il rilascio delle copie degli atti conservati, nonché lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (servizi resi al pubblico) e la gestione del registro generale dei testamenti.

 

L’Amministrazione degli Archivi notarili presenta un quadro previsionale nel quale non risultano iscritti stanziamenti di competenza.

Le autorizzazioni di cassa ammontano a 429,4 milioni di euro. Sia rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2006, che alle previsioni assestate si registra una diminuzione di tali autorizzazioni di 8,6 milioni di euro.

 


Parte speciale:
le disposizioni del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione Giustizia


Gli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero della giustizia

 

Tabelle A e B

Come è noto, le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2007-2009. Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.

La sola tabella A (Fondo speciale di parte corrente) prevede un accantonamento in favore del Ministero della giustizia di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Tabella C

La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.

 

Per il Ministero della giustizia la tabella C reca i seguenti stanziamenti:

4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 per il finanziamento dei programmi previsti dall’art. 135 del D.P.R. n. 309/1990 ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 4.1.2.1, Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, cap. 1768).

118 mila euro per ciascuno gli anni 2007-2008-2009, finalizzati all’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a norma dell’art. 1, comma 43, della legge n. 549/1995 (U.P.B. 1.1.2.1, Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1160).

 

I fondi previsti dalla scorsa finanziaria 2006 per entrambe le categorie di finanziamento erano di identico importo.

 

Tabella D

La tabella D, che dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia, classificata tra le spese in conto capitale, prevede per il  Ministero della giustizia.

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l’anno 2008 per interventi di edilizia penitenziaria e giudiziaria ex R.D. 787/1931, Regolamento degli istituti di prevenzione e pena (settore n. 17); (U.P.B. 1.2.3.3, Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, cap. 7020).

Tabella E

·       La tabella E, che dispone variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, non prevede variazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia

Tabella F

La tabella F, ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica, ha il compito di indicare, nel corso degli anni, la "modulazione" delle autorizzazioni di spesa recata da leggi di spesa aventi effetto finanziario pluriennale.

Non si tratta, pertanto, di nuove autorizzazioni di spesa, ma della nuova articolazione annuale di somme già precedentemente autorizzate.

In pratica è possibile, ferma restando l'entità complessiva delle somme autorizzate, spostare una parte o tutte le somme stanziate per l'anno di riferimento agli anni successivi, anche prorogando nel tempo l'originaria durata della legge.

La tabella F del disegno di legge finanziaria 2006 reca, tra i settori di intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di interesse dell’amministrazione della giustizia, il comparto dell'edilizia penitenziaria e giudiziaria (n. 17 della tab. F).

In particolare, a seguito del citato rifinanziamento del Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria (U.P.B. 1.2.3.3, cap. 7020). autorizzato in base alla precedente tabella D, si prevede un’autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

 


Gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione Giustizia

Articolo 64
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

 

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del 50 per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

 

 

L’articolo 64 in esame interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti sotto due profili.

Il comma 1 riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Sono fatti salvi i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

Le categorie oggetto della riduzione sono – come chiarito nella relazione illustrativa – magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l’adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione in esame, afferma la norma, ha carattere transitorio e prelude alla realizzazione di una disciplina specifica volta ad eliminare del tutto le progressioni stipendiali automatiche dei dirigenti pubblici, per sostituirle con elementi di valutazione delle produttività.

 

Il comma 2 interviene sul trattamento economico dei dirigenti pubblici integrando due disposizioni in materia recentemente adottate don il decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), il cosiddetto decreto “Visco – Bersani”.

Il secondo periodo del comma estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia (capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e Direttore generale per l'economia montana e per le foreste) e delle Forze armate (Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata) la fissazione di criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio In questo modo tali categorie vengono equiparate, relativamente ai trattamenti accessori, agli altri massimi dirigenti dello Stato.

 

L’art. 34, comma 1, del decreto legge 223/2006 ha aggiunto, un periodo al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001 con il quale si stabilisce che i criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei principi di:

-        contenimento della spesa;

-        uniformità;

-        perequazione.

L’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, per gli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello generale, la fonte della regolazione è il contratto individuale, sia con riguardo al trattamento economico fondamentale (per il quale si assumono come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali), sia con riferimento agli istituti del trattamento economico accessorio (che è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Nel testo dell’art. 24, comma 2, vigente prima della modifica introdotta dal decreto-legge in esame, non era prevista la fissazione di livelli massimi per gli istituti del trattamento economico accessorio né di criteri per la loro determinazione.

 

Il primo periodo del comma in esame, inoltre, prevede che lo stesso D.P.C.M. di individuazione dei criteri per la definizione dei trattamenti accessori massimi di cui sopra, dovrà indicare anche i criteri applicativi per l’attuazione della riduzione generalizzata della spesa per i dirigenti stabilita dall’art. 22-bis del citato decreto legge 223.

Tale disposizione stabilisce una riduzione di almeno il 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

 

La dirigenza pubblica è articolata in due fasce. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno tre anni (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere la legge distingue tre tipi di incarichi:

-       l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

-       gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima pari al 70 per cento della dotazione, a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001);

-       gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001.

Destinatari degli incarichi di livello generale e non, possono essere anche soggetti esterni, quali:

-       persone di particolare comprovata qualificazione personale, in possesso di particolari requisiti (integrati di recente dal decreto legge n. 115 del 2005) che possono essere incaricate entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19, comma 6 D.Lgs. 165/2001);

-       dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazione pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19 comma 5-bis D.Lgs. 165/2001). Tali incarichi sono conferito a tempo determinato (da tre a cinque anni).

 

Articolo 209
(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia)

 

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

 

L’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi da parte dell’amministrazione con una dotazione organica di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Viene poi demandato a successivi decreti del Ministro della giustizia la ripartizione del Fondo tra le competenti unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. E’ contestualmente prescritta la comunicazione dei citati decreti ministeriali, anche mediante evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    Ulteriori fondi per stipendi e altri assegni fissi ai magistrati in servizio presso l’amministrazione centrale sono gestiti dal centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, cap. 1008 (5,6 milioni di euro per 37 magistrati); dal centro di responsabilità Affari di giustizia, cap. 1201 (2,7 milioni di euro per22 magistrati) e dal centro di responsabilità Giustizia minorile (0,6 milioni di euro per 3 magistrati)..

[3]     Si segnala che parrebbe tuttora formalmente in vigore l'art. 8 del D.Lgs. 230/1999, ai sensi del quale le competenze in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e le relative risorse avrebbero dovuto essere trasferite al Ministero della salute al termine del periodo di sperimentazione previsto dal citato decreto e successivamente prorogato al 30 giugno 2002. Il D.M. 10 aprile 2002, in attuazione dell'articolo citato, dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengano assegnati al Fondo sanitario nazionale le risorse connesse al personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia.