Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Reati ambientali - AA.C. 25 e abb. - Testo a fronte
Riferimenti:
AC n. 25/XV   AC n. 49/XV
AC n. 283/XV   AC n. 1731/XV
AC n. 2461/XV   AC n. 2569/XV
AC n. 2692/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 162    Progressivo: 1
Data: 18/06/2007
Descrittori:
AMBIENTE   DIRITTO PENALE
INQUINAMENTO     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Reati ambientali

AA.C. 25 e abb.

Testo a fronte 

n. 162/1

 

18 giugno 2007


La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge A.C. 25 e abbinate, recanti norme in materia di reati ambientali, è articolata nei seguenti volumi:

·     dossier n. 162, contenente, in particolare, le schede di lettura, i testi delle proposte di legge e la normativa di riferimento;

·     dossier n. 162/1, contenente il testo a fronte delle proposte di legge in esame.

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: GI0137a

 


 

INDICE

 

Testo a fronte tra  le proposte di legge  AC. 25, 49, 283, 1731, 2461, 2569 e 2692 in materia di reati ambientali1

 

 

 


Testo a fronte tra
le proposte di legge
AC. 25, 49, 283, 1731, 2461, 2569 e 2692
in materia di reati ambientali


 

Oggetto della disposizione

A.C. 25

A.C. 49

A.C. 283

 

A.C. 1731

A.C. 2461

A.C. 2569

A.C. 2692

 

(on. Realacci ed altri)

(on. Paolo Russo ed altri)

(on. Pezzella)

 

(on. Balducci ed altri)

(on. Mazzoni ed altri)

(on. Franzoso ed altri)

(Governo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VI-bis

Titolo VI-bis

Titolo VI-bis

 

Titolo VI-bis

Titolo VI-bis

Titolo VI-bis

Titolo VI-bis

 

Dei delitti contro l’ambiente

Dei delitti contro l’ambiente

Dei delitti contro l’ambiente

 

Dei delitti contro l'equilibrio ambientale e per la tutela del territorio e del mare

Dei delitti contro l’ambiente

Dei delitti contro l’ambiente

Dei delitti contro l’ambiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozione di ambiente

 

 

Definire l’«ambiente» ai fini penali

 

 

 

 

 

Agli effetti della legge penale, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

 

 

 

 

 

 

Sanzionare la mera violazione della normativa ambientale

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [v. ultra, commi 2-5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

Art. 452-bis

Art. 452-bis

 

Art. 452-bis

Art. 452-ter

Art. 452-bis

Art. 452-bis

 

Inquinamento ambientale

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

Inquinamento ambientale

 

Inquinamento diffuso

Inquinamento ambientale

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

Inquinamento ambientale

Sanzionare la violazione della normativa ambientale che provoca il pericolo di un deterioramento dell’ambiente

1. Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro. [v. ultra, commi 2-4]

2. La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; […]

1. Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. [v. ultra, commi 2-4]

 

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, provoca nell'ambiente, con immissione di sostanze di qualunque tipo, uno stato di inquinamento diffuso, determinando il pericolo di un rilevante danno allo stato dell'aria o dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. [v. ultra, commi 2-4]

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o comunitarie, cagiona il pericolo di un concreto e rilevante danno all'ambiente mediante lo scarico, l'emissione o l'introduzione nell'aria, nel suolo o nell'acqua di sostanze, energie o radiazioni di qualunque tipo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. [v. ultra, commi 2-6]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [v. ultra, commi 2-5]

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-ter

 

Art. 452-ter

 

 

 

 

 

 

Distruzione del patrimonio naturale

 

Distruzione del patrimonio naturale

 

 

 

 

 

 

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.165 euro a 25.823 euro.

 

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

Art. 452-bis

Art. 452-bis

 

Art. 452-bis

Art. 452-ter

Art. 452-bis

Art. 452-ter

 

Inquinamento ambientale

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

Inquinamento ambientale

 

Inquinamento diffuso

Inquinamento ambientale

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale

Sanzionare la violazione della normativa ambientale che provoca
il danno all’ambiente
 o che mette in
 pericolo l’incolumità delle persone

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 15.494 euro a 51.646 euro se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

(segue) 2. […] se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; […]

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 a euro 50.000 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

 

2. Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 150.000 a euro 500.000.

2. Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

2. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo; […]

1. Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

 

 

 

 

 

 

 

 


Il d.d.l. prevede anche la fattispecie di “Danneggiamento delle risorse economiche ambientali”
art. 498-bis, c.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

 

 

Art. 452-ter

 

Art. 452-bis

Art. 452-sexies

 

 

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

 

 

Distruzione di ambienti naturali protetti

 

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

Circostanze aggravanti

Sanzionare la violazione della normativa ambientale che provoca
il pericolo/danno all’ambiente di
 un’area naturale protetta

 

(segue) 3. […] se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

 

 

Art. 452- quater

Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale

2. Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 

 

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina con inquinamenti, con opere di modifica o comunque con interventi di qualsiasi natura, la distruzione o comunque un rilevante danno allo stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale in un'area naturale protetta di qualunque tipo è punito con la reclusione da a uno cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

2. Il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale tali interventi siano stati realizzati da terzi destinatari risponde in concorso con l'autore materiale secondo le pene indicate al primo comma. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

 

3. […] se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

 

 

Art. 452-quater

Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale

2. Se dal fatto deriva un danno per un’area naturale protetta la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1. Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

 

 

Art. 452-bis

Art. 452-ter

Art. 452-bis

 

 

 

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

 

 

Inquinamento diffuso

Inquinamento ambientale

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

 

Sanzionare la violazione della normativa ambientale che provoca lesioni alle persone

 

4. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

 

 

3. Se dallo stato di inquinamento di cui ai commi primo e secondo derivano effetti di lesioni dirette o indirette a danno di una o più persone, ivi comprese situazioni di trasmissioni genetiche compromesse, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 300.000 a euro 800.000.

3. Se dal fatto deriva la morte di una persona o una lesione personale grave, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da 50.000 euro a 250.000 euro.

4. Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la reclusione da tre a otto anni. Se ne deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a dieci anni. Se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni. Se ne deriva la morte si applica la reclusione da dodici a venti anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

 

Art. 452-bis

 

Art. 452-bis

Art. 452-ter

 

Art. 452-quater

 

Inquinamento ambientale

 

Inquinamento ambientale

 

Inquinamento diffuso

Inquinamento ambientale

 

Disastro ambientale

Sanzionare la violazione della normativa ambientale che provoca un disastro ambientale

3. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 25.823 euro a 154.937 euro se dal fatto deriva un disastro ambientale.

 

3. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

 

4. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 150.000 a euro 500.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

4. Se dal fatto deriva un disastro ambientale, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 100.000 euro a 500.000 euro.

5. Per disastro ambientale si intende, agli effetti della legge penale, il deterioramento durevole, rilevante e sostanziale dello stato della flora, della fauna, del patrimonio naturale, dei singoli beni riconducibili all'ecosistema e di ogni altro bene ricompreso nella nozione di ambiente. [v. ultra, comma 6]

 

1. Chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 euro a 250.000 euro.

2. Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.

3. La stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-bis

Art. 452-bis

Art. 452-bis

 

 

 

Art. 452-bis

 

 

Inquinamento ambientale

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

Inquinamento ambientale

 

 

 

Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale

 

Disciplinare il concorso di circostanze

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

 

 

 

5. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena sono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-quinquies

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica

Sanzionare specificamente l’alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica

 

 

 

 

 

 

 

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o per il patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica.

2. Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-quater

Art. 452-quater

 

Art. 452-septies

 

 

 

 

 

Gestione sistematica illecita di rifiuti

Traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente

 

Traffico illecito di rifiuti

Sanzionare specificamente il traffico di rifiuti

 

 

 

 

1. Chiunque, per qualunque fine, in violazione delle norme di settore nazionali ed europee, illegalmente, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

2. La stessa pena si applica se l'attività di cui al primo comma è attuata mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali tesi a mutare in via fraudolenta la natura o la classificazione dei rifiuti, declassificando i medesimi o trasformandoli fittiziamente in materiali qualificati come esenti dalle regole gestionali sui rifiuti.

3. Se si tratta di rifiuti particolarmente pericolosi, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

4. Il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale tali interventi siano stati realizzati da terzi destinatari risponde in concorso con l'autore materiale secondo le pene indicate al primo e al secondo comma. Il pubblico dipendente che con proprie azioni, anche omissive, agevola i comportamenti di cui al primo e secondo comma, è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5. A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

1. Chiunque illegittimamente, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o comunitarie, produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, raccoglie, tratta o comunque gestisce abusivamente rifiuti, ovvero sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

2. Se dal fatto deriva un pericolo o un danno all'incolumità delle persone, ovvero la morte o lesioni gravi alle persone, ovvero un disastro ambientale, si applicano le pene previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 452-ter.

3. La pena è aumentata se il fatto riguarda quantità ingenti delle sostanze indicate al primo comma, ovvero se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare.

4. Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

 

1. Chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 50.000 euro.

3. Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 euro a 200.000 euro.

4. Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

5. Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-octies

 

 

 

 

 

 

 

 

Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono di materiale radioattivo o nucleare

Sanzionare specificamente il traffico/abbandono di materiale radioattivo/nucleare

 

 

 

 

 

v. sopra,
 art. 452-quater
 (Traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l’ambiente)

 

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

3. Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 euro a 100.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-quater

Art. 452-quinquies

Art. 452-quater

 

Art. 452-quater

Art. 452-octies

Art. 452-quinquies

Art. 452-decies

 

Frode in materia ambientale

Frode in materia ambientale

Frode in materia ambientale

 

(Gestione sistematica illecita di rifiuti)

Frode in materia ambientale

Frode in materia ambientale

Frode in materia ambientale

Sanzionare la frode ambientale

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 10.329 euro.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 10.000.

 

6. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, realizza atti fraudolenti o analisi non veritiere ovvero fa uso di tali atti, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale o fa uso di ogni tipo di documentazione falsa, ovvero di documentazione in se stessa non falsa ma applicando la medesima in modo fraudolento ad attività non corrispondenti, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 50.000.

1. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa o attestante cose non vere o di analisi non veritiere, ovvero omette informazioni dovute per legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero in concorso con costoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Le pene previste dal presente articolo si applicano anche a chi compie attività fraudolente dirette a mutare, mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali, la natura o la classificazione dei rifiuti.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione o di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente con le modalità di cui al secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro.

2. Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-undecies

 

 

 

 

 

 

 

 

Impedimento al controllo

Sanzionare l’intralcio alle attività di controllo

 

 

 

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-quinquies

 

Art. 452-quinquies

 

Art. 452-sexies

Art. 452-sexies

 

Art. 452-novies

 

Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere

 

Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere

 

Aggravante per associazione per delinquere

Aggravanti per l'associazione di tipo mafioso

 

Delitti ambientali in forma organizzata

Introdurre un’aggravante per i reati associativi

1. Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

 

1. Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

 

1. Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis, quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

1. L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinati alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

 

1.  Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate di un terzo.

2. Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate da un terzo alla metà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-ter

 

 

 

Art. 452-quinquies

Art. 452-ter

 

 

 

Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale

 

 

 

Associazione per delinquere contro l’ambiente

Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale

 

Introdurre nuove fattispecie associative finalizzate al crimine ambientale

 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

 

 

 

1. Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti previsti dal presente titolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena prevista dal primo comma si applica anche a coloro che, consapevoli dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano in maniera continuativa consulenza ovvero assistenza di qualunque tipo all'associazione.

3. I promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

4. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a dieci.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis del presente codice ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.  

2. Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è pari a dieci o maggiore o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del presente codice ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

La p.d.l. prevede anche l’inserimento nel codice penale dell’art. 416-ter (Associazione ecomafiosa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-septies

Art. 452-quater

Art. 452-septies

 

Art. 452-septies

Art. 452-septies

Art. 452-quater

Art. 452-duodecies

 

Delitti colposi contro l'ambiente

Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale

Delitti colposi contro l'ambiente

 

Delitti colposi contro l'ambiente

Delitti colposi contro l'ambiente

Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale

Delitti colposi contro l'ambiente

Sanzionare i delitti colposi contro l’ambiente

1. Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

1. Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1. Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

 

1. Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo alla metà.

2. Restano applicabili le procedure per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento.

1. Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater è punito con le pene ivi previste, ridotte da un terzo a due terzi.

2. Il reato si estingue per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

1. Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo o sottosuolo è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-septies

 

Art. 452-sexies decies

 

 

 

 

 

 

Delitti colposi contro l'ambiente

 

Causa di non punibilità

Prevedere una
causa di non punibilità/
causa di estinzione del reato

 

 

 

 

 

2. Il reato si estingue per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

 

1. Non è punibile l'autore di taluno dei fatti previsti dal presente titolo che volontariamente rimuove il pericolo ovvero elimina il danno da lui provocati prima che sia esercitata l'azione penale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-sexies

Art. 452-sexies

Art. 452-sexies

 

 

Art. 452-ter

Art. 452-sexies

Art. 452-quinquies decies

 

Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso

 

 

Inquinamento ambientale

Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso

Prevedere un’attenuante in caso di ravvedimento operoso

1. Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

1. Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

 

 

6. Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

 

 

Art. 452-quater

Traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l’ambiente

4. Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma.

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-octies

Art. 452-septies

Art. 452-octies

 

 

Art. 452-novies

Art. 452-septies

Art. 452-ter decies

 

Pene accessorie

Pene accessorie

Pene accessorie

 

 

Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali

Pene accessorie

Pene accessorie. Confisca

Prevedere pene accessorie

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

 

 

1. Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti nel presente titolo comporta

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:

 

1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

 

 

 

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

 

 

2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 

 

 

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 

 

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 

 

 

3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. [v. ultra, comma 2]

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. [v. ultra, comma 2]

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. [v. ultra, comma 2]

 

 

 

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna. [v. ultra, comma 2]

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-quater decies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. [v. ultra, commi 3 e 4]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-octies

Art. 452-septies

Art. 452-octies

 

Art. 452-ter

 

Art. 452-septies

Art. 452-quater decies

 

Pene accessorie

Pene accessorie

Pene accessorie

 

Distruzione di ambienti naturali protetti

 

Pene accessorie

Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi

Prevedere il ripristino dei luoghi/la bonifica

2. Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

2. Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile.

 

3. A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

 

 

Art. 452-quate)

Gestione sistematica illecita di rifiuti

5. A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

 

 

Art. 452-septies

Delitti colposi contro l’ambiente

2. Restano applicabili le procedure per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento.

 

2. Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

2. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 452-octies

 

 

 

Art. 452-decies

Art. 452-octies

Art. 452-ter decies

 

 

Confisca

 

 

 

Confisca

Confisca

Pene accessorie. Confisca

Prevedere la confisca

 

1. Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

 

 

 

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente titolo è disposta la confisca del prodotto o del profitto o del prezzo del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del primo comma, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi primo e secondo si applicano le disposizioni dell'articolo 240.

1. Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del presente codice, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Nel caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter del presente codice, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

3. Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

4. Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.