Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali - A.C. 2665
Riferimenti:
AC n. 2665/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 186
Data: 07/06/2007
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   INDAGINI GIUDIZIARIE
POLIZIA INTERNAZIONALE     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

 

A.C. 2665

 

 

 

 

 

 

n. 186

 

 

7 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0163.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

Schede di lettura

Quadro normativo  13

Contenuto della proposta di legge  19

§      Art. 1  19

§      Art. 2 (Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)20

§      Art. 3 (Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)27

§      Art. 4 (Disciplina e direzione dell'attività investigativa)28

§      Art. 5 (Responsabilità civile per danni)29

§      Art. 6 (Clausola di invarianza)30

Progetto di legge

§      A.C. 2665, (Governo), Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali33

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 1271, (Governo), Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali45

Esame in sede referente

-       2^ Commissione (Giustizia)

Seduta del 13 marzo 2007  65

Seduta del 14 marzo 2007  71

Seduta del 21 marzo 2007  73

Seduta del 28 marzo 2007  77

Seduta del 3 aprile 2007  85

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 3 aprile 2007  89

-       3^  Commissione (Affari esteri)

Seduta del 3 aprile 2007  91

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 3 aprile 2007  93

-       14^ Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 21 marzo 2007  95

Seduta del 28 marzo 2007  103

§      Pareri resi all’Assemblea)

-       5^  Commissione (Bilancio)

Seduta dell’8 maggio 2007  107

Relazione della 2^ Commissione Giustizia

§      A.S. 1271-A, (Governo), Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali111

Esame in Assemblea

Seduta del 15 maggio 2007  129

§      Codice di procedura penale (artt. 51, 371-bis, 372, 431)158

§      L. 21 febbraio 1990 n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (art. 9)163

§      L. 5 ottobre 2001, n. 367. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.164

§      L. 16 marzo 2006, n. 146. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001  182

Normativa comunitaria

§      Dec. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002.  Decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni259

Documentazione

Consiglio dell’Unione europea

§      Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea  269

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2665

Titolo

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Diritto processuale penale

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

6

Date

 

§       trasmissione alla Camera

16 maggio 2007

§       annuncio

17 maggio 2007

§       assegnazione

29 maggio 2007

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costit.), III (Aff. esteri), V (Bilancio), XIV (Pol. comun.)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato in prima lettura (A.S: 1271), contiene talune novelle al codice di procedura penale al fine di disciplinare all'interno dell'ordinamento giuridico italiano le squadre investigative comuni sovranazionali la cui previsione è contenuta sia in disposizioni comunitarie sia in accordi e convenzioni internazionali.

 

Nello specifico, l’articolo 1 del disegno di legge indica l’obiettivo della legge, vale a dire quello di attuare nell’ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAl del 13 giugno 2002 e di dare esecuzione agli impegni assunti a livello internazionale dallo Stato italiano in materia di squadre investigative comuni.

 

A tal fine, l’articolo 2 introduce i nuovi articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies all'interno del titolo V, libro V del codice di procedura penale, concernenti le indagini comuni fra autorità giudiziarie di differenti Stati.

In particolare, mentre l’articolo 371-ter disciplina la Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni, consistente nella richiesta del Procuratore della Repubblica di costituzione di una squadra comune, il successivo articolo 371-quater disciplina l’ipotesi inversa in cui l’autorità giudiziaria italiana è destinataria di una analoga richiesta proveniente dall’autorità straniera.

L’articolo 371-quinquies indica, poi, i requisiti dell’atto costitutivo della squadra, mentre il nuovo articolo 371-sexies reca gli Adempimenti esecutivi, prevedendo, al riguardo, l’obbligo per l’autorità giudiziaria di trasmettere l’atto costitutivo della squadra al Ministro della giustizia e al Ministro dell’interno.

L’articolo 371-septies disciplina, poi, le modalità di partecipazione dei membri distaccati, nonché dei rappresentanti ed esperti di altri Stati, stabilendo che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, i membri distaccati dall’autorità di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato, nonché all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e che, limitatamente al compimento di tali atti, ad essi sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

L’articolo 371-octies prevede, da ultimo, le condizioni cui è subordinata l’utilizzazione delle informazioni acquisite nel corso delle attività di investigazione comune per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo.

 

Il successivo articolo 3 del disegno di legge modifica, poi, la lettera d) dell’articolo 431 del codice di procedura penale al fine di stabilire il principio secondo il quale gli atti irripetibili compiuti delle squadre investigative comuni nel territorio italiano sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento

 

Il successivo articolo 4, assoggetta l'operato della squadra investigativa comune sul territorio dello Stato alle norme del codice di procedura penale e delle leggi complementari, mentre il successivo articolo 5 riguarda la responsabilità civile dei membri della squadra investigativa comune.

 

L’articolo 6 contiene la clausola di invarianza della spesa.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato (A.S: 1271) sono allegati la relazione illustrativa, l’analisi di impatto regolamentare e l’analisi tecnico normativa


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge in esame contiene talune novelle al codice di procedura penale al fine di disciplinare nel codice di rito un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria volto a consentire una più incisiva ed efficace azione di contrasto dei fatti criminosi che assumono connotazioni transnanzionali. Si giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Essendo diretto a dare attuazione ad una decisione del Consiglio dell'Unione europea in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale, il disegno di legge si inquadra nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, la cui base giuridica è individuabile nell'articolo 117, comma 2, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea).

La materia trattata rientra, altresì, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), in quanto, in relazione alla citata finalità, il provvedimento in esame novella il titolo V, libro V del codice di procedura penale, riguardante l'attività del Pubblico ministero.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario essendo diretto proprio ad attuare la decisione quadro n.  2002/465/GAI del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2006)817) con la quale si provvede a sostituire integralmente la convenzione del 26 luglio 1995, istitutiva dell’Ufficio di polizia europeo (Europol). La proposta di decisione incorpora le disposizioni della convenzione originaria e le modifiche ad essa apportate da successivi protocolli ed aggiunge nuove disposizioni volte a rafforzare il ruolo di supporto di Europol nei confronti delle autorità degli Stati membri. La Commissione ritiene che il nuovo quadro giuridico, le cui procedure di revisione saranno meno complesse di quelle necessarie per l’originaria convenzione, permetterà all’Europol di adempiere i suoi compiti in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità in modo più flessibile ed efficace.

La proposta della Commissione prevede, tra l’altro, l’estensione del mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità transnazionale e intende migliorare il trattamento dei dati di cui dispone l’Europol, ricercando nel contempo un alto grado di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda in particolare le squadre investigative comuni, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della proposta di decisione prevede, tra i compiti principali di Europol, quello di ”coordinare, organizzare e svolgere azioni operative congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei o di paesi terzi”.

L’articolo 6 della proposta di decisione stabilisce, tra l’altro, che i funzionari Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune e suggerire ai membri nazionali di adottare misure coercitive specifiche. In particolare, quando una squadra investigativa comune è istituita per indagare su casi di falsificazione dell'euro, può essere designato un funzionario di Europol per dirigere le indagini sotto la responsabilità diretta del caposquadra. Le modalità amministrative della partecipazione di funzionari Europol a una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra il direttore di Europol e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla squadra in questione. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni i funzionari Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.

L’articolo 53, relativo alla responsabilità per la partecipazione di Europol a squadre investigative comuni, prevede che l’Europol rimborsi integralmente allo Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni causati dai funzionari Europol nell’assistenza a misure operative.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, dovrebbe essere esaminata dal Consiglio il 12 giugno 2007.

Il 24 aprile 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva (COM(2006)168), relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’utilizzo delle squadre investigative in questo settore.

In particolare, l’articolo 7 della proposta modificata di direttiva dispone che gli Stati membri assicurino che i titolari di diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative. La Commissione osserva, infatti, che le indagini nel settore della violazione dei diritti di proprietà intellettuale sono molto complesse e che per procedere agli accertamenti, in particolare per determinare la contraffazione dei prodotti, è indispensabile la partecipazione attiva delle vittime, dei rappresentanti del titolare dei diritti della proprietà intellettuale o di esperti.

La proposta, che segue la procedura di codecisione è stata approvata con emendamenti dal Parlamento europeo nella sessione del 24 aprile 2007, in prima lettura, ed è in attesa di esame da parte del Consiglio.

Il 24 maggio 2007, il Parlamento europeo ha approvato una raccomandazione, rivolta al Consiglio, sull’elaborazione di una impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata (2006/2094/(INI)).

Al punto e) della raccomandazione, il Parlamento europeo propone al Consiglio di “invitare gli Stati membri a estendere, non appena possibile, il ricorso alle tecniche speciali d'indagine e a promuovere la costituzione di squadre investigative comuni, previste dalla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni, il cui contenuto è stato ampiamente recepito dagli Stati membri)[1], e a incorporare sistematicamente l'aspetto della cooperazione sul terreno nei vari manuali di "migliori pratiche" che delineano il quadro operativo per i servizi interessati”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge incide sull’attuale legislazione di rito con la tecnica della novellazione.

Impatto sui destinatari delle norme

Come si legge nell'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge A.S. 1271, destinatari del possibile impatto della disciplina recata dal provvedimento in esame sono gli uffici giudiziari quali la procura della Repubblica, la procura generale presso la Corte d’appello e la Direzione nazionale antimafia, nonché le forze di polizia con funzioni di polizia giudiziaria, che sono i destinatari diretti delle norme introdotte o modificate

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Nell’ambito delle iniziative riferibili al cd. terzo pilastro del Trattato sull’Unione Europea (K3), nonchè in attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999[2], la Convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a Bruxelles il 29 maggio del 2000, ha previsto la creazione di squadre investigative comuni (art. 13).

 

Tale opzione normativa è sembrata, infatti, rappresentare una incisiva possibilità di contrasto per quei fenomeni criminali che, sempre più spesso, assumono connotazioni transnazionali.

 

L’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, in particolare, – allo scopo di svolgere indagini penali in uno o più Stati membri – ha, così, previsto che le autorità competenti di tali Stati possano costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, indicandone la composizione.

 

La squadra può essere formata:

1) per un scopo determinato;

2) per una durata limitata, prorogabile con l'accordo di tutte le parti,

nei seguenti casi:

a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;

b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessatoalla relativa istituzione. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

 

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della citata Convenzione, la squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:

 

a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene e che agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;

b) la squadra opera in conformità al diritto dello Stato membro in cui interviene; nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono a chi ne è preposto alla direzione, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra stessa;

c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato, conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

 

L’art. 13 della Convenzione lascia, poi, impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni. Inoltre, nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalla disposizione di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare la partecipazione alle attività della squadra investigativa comune di persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che la costituiscono. È possibile, ad esempio, la partecipazione di funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea (Europol, Eurojust, Olaf).

Europolè l’ufficio europeo di polizia istituito con la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla base delle previsioni del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (la Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 93). Ha il compito di migliorare la cooperazione di polizia tra gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani ed altre gravi forme di criminalità organizzata internazionale, attraverso la raccolta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Eurojustè un organismo dell’Unione europea istituito nel 2002 per consolidare l’efficacia delle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri nella lotta contro forme gravi di criminalità internazionale ed organizzata. Eurojust stimola e migliora il coordinamento delle attività in materia di indagini e di azioni penali ed assiste gli Stati membri per migliorare la loro efficacia in tale campo. La disciplina interna di attuazione delle decisione 2002/187/GAI istitutiva di Eurojust è stata emanata con la legge 14 marzo 2005, n. 41. L’Olaf - acronimo francese di Ufficio europeo per la lotta antifrode - istituito in ambito comunitario nel 1999 dalla Commissione delle Comunità europee (Dec. 28 aprile 1999, n. 1999/352/CE/CECA/Euratom), è organo indipendente di cooperazione investigativa finalizzato a garantirela tutela degli interessi finanziari della Comunità (ora Unione europea). Suo compito particolare è intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

I successivi articoli 15 e 16 della Convenzione riguardano, poi, la responsabilità penale e civile dei funzionari impegnati nelle squadre investigative comuni.

Quanto agli eventuali reati commessi o subiti dagli agenti distaccati durante le operazioni, questi ultimi sono assimilati ai funzionari dello Stato membro in cui interviene la squadra (articolo 15). Più articolate le previsioni in materia di responsabilità civile: quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano. Lo Stato nel cui territorio sono causati i danni provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. In caso, invece, di danni a terzi provocati da funzionari di uno Stato membro in missione in altro Stato membro, il primo rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. Fatto salvo quanto sopra precisato, nonché l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti da agenti stranieri nel corso di operazioni comuni (articolo 16).

 

Ciò premesso, si osserva che in considerazione del ritardo con cui gli Stati membri hanno provveduto alla ratifica della citata Convenzione, peraltro non ancora avvenuta in tutti gli Stati membri, nel giugno del 2002, il Consiglio della UE ha adottato la Decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002 ed il cui contenuto riproduce integralmente quello previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 2000 (artt. 13, 15 e 16).

 

In base all’art. 5 della decisione quadro, questa cessa di avere effetto a partire dall'entrata in vigore in tutti gli Stati membridella citata Convenzione di Bruxelles del 2000. Detta Convenzione è entrata in vigore il 23 agosto 2005[3] nei confronti degli Stati che hanno provveduto alla relativa ratifica; tra tali Paesi non è presente l’Italia, per la quale rimane, quindi, in vigore la decisione quadro, peraltro allo stato non ancora attuata[4].

Successivamente, il 28 novembre 2002, il Consiglio della UE ha adottato un Protocollo[5] (ratificato dall’Italia con la legge 20 febbraio 2006, n. 93) che ha modificato la convenzione Europol per consentire la partecipazione dei funzionari Europol alle squadre investigative comuni. L’8 maggio 2003lo stesso Consiglio ha poi adottato una Raccomandazione relativa a un modello di accordo mirante alla costituzione di una squadra investigativa comune.

Inoltre, a seguito degli attacchi terroristici dell’11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo, con la dichiarazione del 25 marzo 2004 (Documento del Consiglio 7906/04 JAI, 100) ha sollecitato gli Stati membri a prendere ogni misura necessaria per attuare pienamente la decisione quadro entro giugno 2004 e li ha esortati ad assicurare che i rappresentanti di Europol e Eurojust siano utilizzati insieme alle squadre investigative comuni nella misura maggiore possibile. Con la recente Decisione del Consiglio di amministrazione dell’Europol del 20 marzo 2007 sono state stabilite le norme relative agli accordi per l’attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell’Europol alle squadre investigative.

 

Si segnala, da ultimo,che Indagini ed organi investigativi comuni erano stati, del resto, già previsti in ambito internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale.

Già l’Accordo italo-svizzero del settembre 1998 in materia di assistenza giudiziaria penale, ratificato dal nostro Paese con la legge 5 ottobre 2001, n. 367 ("legge sulle rogatorie") aveva stabilito che, nell'ambito di fatti oggetto di procedimenti penali in ciascuno dei due Stati, le autorità giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia, previa informazione alle rispettive autorità competenti, potessero operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.

 

Successivamente, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del novembre 2000(ratificata con la legge 16 marzo 2006, n. 146[6]) ha sancito la possibilità per gli Stati Parti di “stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso.

 

Squadre investigative comuni sono state previste anche dall’Accordo di Washington del 25 giugno 2003 di mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. L’art. 5 dell’Accordo afferma che le parti contraenti che non hanno ancora proceduto in tal senso prendono le misure necessarie a permettere la costituzione e l'operatività di squadre investigative comuni nel rispettivo territorio, di ciascuno Stato membro e degli Stati Uniti d'America, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d'America, ove ritenuto appropriato sia dallo Stato membro interessato che dagli Stati Uniti d'America.

 

A livello bilaterale, si segnalano due intese siglate, rispettivamente con la Colombia e con la Libia per la costituzione di squadre investigative comuni.

A seguito della visita in Colombia dell’ex Procuratore Nazionale Antimafia Pierluigi Vigna nel settembre 2003, è stata siglata un’intesa con tale Paese e riguardante la realizzazione di squadre investigative comuni, il raggiungimento di un maggior scambio informativo su operazioni finanziarie sospette e la realizzazione di scambi di funzionari per la conoscenza dei reciproci sistemi operativi.

In occasione della visita del febbraio 2005 dell’allora ministro dell’interno Pisanu a Tripoli, è stata concordata l’istituzione di analoghe squadre d’indagine comuni operanti sul territorio di entrambi i Paesi per la conduzione di investigazioni in materia di criminalità organizzata, traffico d’immigrati clandestini, traffico di droga e riciclaggio di denaro.

 

Da ultimo, il Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2007 ha approvato un disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003.

L’art. 49 (Joint investigation) dellaConvenzioneprevede che gli Stati parte potranno stringere accordi bilaterali o multilaterali in base ai quali, in relazione a fatti oggetto d’indagini e procedimenti penali in uno o più Stati, le competenti autorità potranno costituire corpi investigativi comuni. In assenza di tali accordi, le squadre investigative potranno essere formate caso per caso.

 


Contenuto della proposta di legge

Art. 1

 


1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.


 

 

L’articolo 1 individua l’ambito applicativo del disegno di legge chiarendo che l'obiettivo del provvedimento è quello di dare attuazione alla decisione quadro n. 2002/465/GAI (sul contenuto della quale si rinvia al quadro normativo) e di consentire il rispetto nel nostro ordinamento di tutti gli accordi e le convenzioni internazionali che hanno previsto squadre investigative comuni (per l’individuazione di tali accordi e convenzioni si rinvia al quadro normativo).

 


 

Art. 2
(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

 

 


1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello;

 nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il  provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

 2. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

 Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».


 

 

L’articolo 2 del disegno di legge inserisce sei nuovi articoli (da art. 371-ter ad art. 371-octies) nel codice di procedura penale.

 

In relazione alla collocazione dei nuovi articoli all’interno del codice di rito, si ricorda che l'articolo 371-bis c.p.p. disciplina le attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia ed è stato inserito nel codice proprio per sostenere la lotta al crimine organizzato in Italia e, in particolare, alle associazioni mafiose.

 

L’articolo 371-ter c.p.p. prevede che la costituzione di quadre investigative comuni possa essere richiesta dal procuratore della Repubblica in presenza dei seguenti presupposti (comma 1):

-       indagini particolarmente complesse;

-       indagini collegate a indagini condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati;

-       indagini in relazione a reati puniti con pena massima non inferiore a 4 anni di reclusione (la proposta individua poi, a titolo esemplificativo, i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica);

-       vigenza di appositi accordi internazionali.

 

Ai sensi del comma 2, se le indagini vengono avocate a norma dell’art. 371-bis, co. 3, lett. h), la richiesta dovrà essere formulata dal procuratore nazionale antimafia; se vengono avocate a norma dell’articolo 372 c.p.p., la richiesta dovrà essere formulata dal procuratore generale presso la corte di appello.

 

Ai sensi dell’art. 371-bis, comma 3, c.p.p., il procuratore nazionale antimafia dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis (delitti particolarmente gravi relativi alla tratta, all’associazionismo mafioso, al traffico di stupefacenti) quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile.

Ai sensi dell’art. 372 c.p.p., il procuratore generale presso la corte di appello dispone, con decreto motivato e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari in caso di inerzia dell'ufficio del pubblico ministero, individuabile: a) nella impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione del magistrato, originariamente designato alla trattazione del procedimento, a seguito di astensione o incompatibilità; b) nella omessa sostituzione da parte del capo dell'ufficio, in presenza di situazioni riconducibili alla previsione di incompatibilità per interesse al procedimento, vincolo di parentela o grave inimicizia (art. 36, 1° co., lett. a, b, d, e). Il procuratore generale presso la corte di appello dispone altresì l'avocazione delle indagini preliminari in caso di delitti di criminalità organizzata quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini fra vari uffici del P.M. e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

 

Il comma 3 prevede, quindi, che la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune venga trasmessa all’autorità competente dello Stato estero e che dell’iniziativa debba essere informato anche il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

 

Il comma 4 afferma, poi, che la squadra investigativa comune opererà sotto la direzione del pubblico ministero titolare dell'indagine (in tema si veda anche, infra, art. 4 d.d.l.).

 

Il nuovo articolo 371-quater disciplina, invece, la costituzione passiva delle squadre investigative comuni, vale a dire la costituzione di squadre su richiesta di uno Stato estero.

 

Il comma 1 precisa che anche in questo caso la costituzione della squadra investigativa comune può aversi solo laddove previsto da accordi internazionali e che il pubblico ministero deve informare della richiesta il procuratore generale presso la Corte d’appello o il procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo. Laddove il procuratore della Repubblica ritenga di non essere competente, trasmetterà la richiesta ad altro ufficio, informando l’autorità straniera (comma 2).

La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune dovrà essere rigettata laddove sia previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (comma 3). In questo caso il procuratore della repubblica, dopo aver sentito il procuratore generale presso la Corte d’appello, trasmette il rigetto della richiesta al Ministro della giustizia (comma 4).

 

Il testo originario del disegno di legge presentato dal Governo al Senato prevedeva un ruolo più incisivo per il Ministro della giustizia che, ricevuto il provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune poteva, entro 10 giorni, disporre che non fossero compiuti gli atti di investigazione laddove ritenesse gli stessi vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (cfr. art. 371-sexies A.S. 1271).

 

 

L’articolo 371-quinquies individua il contenuto dell’atto costitutivo della squadra investigativa comune. Al riguardo, il comma 1 dispone che, ricevuta o formulata la richiesta di costituzione della squadra (ex artt. 371-ter o 371-quater), il procuratore della repubblica (o il procuratore generale presso la Corte d’appello o il procuratore nazionale anitmafia) d’accordo con le autorità straniere, redige l’atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

 

L'atto dovrà contenere le seguenti indicazioni (comma 2):

-       il titolo di reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

-       i motivi che giustificano la costituzione della squadra;

-       il nominativo del direttore della squadra;

-       i nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono.

 

Ai sensi dell’art. 1, par. 4, della decisione quadro per membri distaccati presso la squadra si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa interviene.

 

-       gli atti da compiere;

-       la durata delle indagini (in tema si veda, infra, art. 371-sexies, co. 2);

-       gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni nonché le modalità di partecipazione di questi esperti.

 

L'articolo 371-sexies disciplina, poi, gli adempimenti esecutivi. In particolare, il comma 1 stabilisce che l’atto costitutivo debba essere trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia e al Ministro dell’interno. Inoltre, il comma 2 individua in un massimo di sei mesi i termini di durata dell'indagine, prorogabili fino ad un anno in caso di oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. Anche la proroga dovrà essere comunicata ai citati Ministri. Il comma 3 prevede, infine, che laddove l’atto costitutivo venga successivamente modificato, le previsioni contenute nell’articolo in commento vengano, laddove possibile, rispettate.

 

 

L’articolo 371-septiesindividua lo status dei componenti della squadra investigativa comune distaccati dall’autorità estera, dando attuazione all’articolo 2 della decisione quadro.

 

In merito si sottolinea che l’art. 2 della decisione quadro dispone che «i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l’operazione sono assimilati ai funzionari di quest’ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

 

In particolare, il comma 1 prevede che, laddove l’atto costitutivo non disponga diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possano compiere attività operativa e siano parificati a tutti gli effetti ai nostri agenti di polizia giudiziaria. Inoltre, se autorizzati al porto d’armi nel territorio italiano, potranno vedersi applicato l’art. 53 del codice penale, relativo all’uso legittimo delle armi.

 

La disposizione richiama ai fini dell’autorizzazione al porto d’armi nel territorio italiano l’art. 9 della legge n. 36 del 1990[7]. Si tratta della norma in base alla quale il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine, può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia e può essere rilasciata solo se sussistono, tra i due Stati, condizioni di reciprocità. La stessa autorizzazione può essere rilasciata anche agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. La disposizione specifica che i soggetti autorizzati al porto delle armi possono utilizzare le stesse esclusivamente per legittima difesa.

 

L’articolo 53 del codice penale sancisce la non punibilità del pubblico ufficiale che, «al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».

 

Il comma 2 aggiunge, poi, che l'atto costitutivo può, altresì, prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

 

Da ultimo, l’articolo 371-octies prevede (comma 1) che il procuratore della Repubblica possa richiedere allo Stato estero con cui è stata costituita la squadra investigativa di ritardare – per un massimo di sei mesi - per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune. La stessa possibilità dovrà essere accordata, sempre per sei mesi, quando la richiesta di ritardare l’uso delle informazioni provenga dall’autorità estera (comma 2).

 

 

 


 

Art. 3
(Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

 

 


1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano;».


 

 

L'articolo 3 del disegno di legge novella l’art. 431, comma 1, del codice di procedura penale, relativo al fascicolo per il dibattimento.

 

L’articolo 431 c.p.p. prevede che subito dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice attraverso il contraddittorio fra le parti provveda alla formazione del fascicolo per il dibattimento, nel quale saranno raccolti (comma 1):

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore 2;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lett. d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Le parti potranno inoltre concordare l'acquisizione al fascicolo di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (comma 2).

 

La disposizione in commento, sostituendo la lettera d) del comma 1, dell’art. 431 prevede che anche gli atti irripetibili compiuti delle squadre investigative comuni nel territorio italiano sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

 


 

Art. 4
(Disciplina e direzione dell'attività investigativa)

 


1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.


 

 

 

L'articolo 4 stabilisce che le squadre investigative operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del codice di procedura penale, ed agiscono sotto la direzione del pubblico ministero. Tale affermazione, peraltro, è in parte contenuta anche nel precedente nuovo articolo  371-ter, comma 4.

 

Il testo originario del disegno di legge (AS. 1271) prevedeva invece che la squadra investigativa comune potesse agire anche sotto la direzione di un ufficiale di polizia giudiziaria. Tale previsione è stata espunta dal disegno di legge nel corso dell’esame al Senato: il relatore del provvedimento in Commissione (Sen. D’Ambrosio) ha infatti evidenziato che «l'affidamento agli ufficiali della polizia giudiziaria del coordinamento delle indagini si pone in contrasto con le norme del codice di procedura penale che riservano ai magistrati del pubblico ministero il coordinamento investigativo»[8].

 

 


 

Art. 5
(Responsabilità civile per danni)

 


1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune.


 

 

L'articolo 5 dà attuazione all’articolo 2 della decisione quadro n. 2002/465/GAI prevedendo che per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra investigativa comune sul territorio italiano sia responsabile lo Stato italiano, che a tal fine provvederà al risarcimento, purché:

 

-          si tratti di danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa;

-          la squadra investigativa sia costituita nell’ambito degli strumenti di cooperazione penale previsti dall’Unione europea.

 

Resta ferma la possibilità per lo Stato italiano – in base alle convenzioni internazionali - di agire in rivalsa verso lo Stato straniero per ottenere il rimborso delle somme versate. Tale previsione, pur non esplicitata nella disposizione in esame, è infatti contenuta nell’art. 3, comma 3, della citata decisione quadro, ai sensi del quale «Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto».

 

Si ricorda che nel corso dell’esame del disegno di legge presso il Senato è stata eliminata la disposizione del disegno di legge (art. 5, co. 2) che prevedeva la rinuncia dell’Italia a richiedere ad un altro Stato membro dell’Unione europea il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato della squadra investigativa.

 


 

Art. 6
(Clausola di invarianza)

 

 


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


 

 

L’articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione precisa quindi che per dare attuazione alla legge occorrerà ricorrere alle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente

 

 


Progetto di legge

 


N. 2665

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 15 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1271)

 

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

 

con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

 

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

 

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 maggio 2007

 

 

 

 


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

 

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello;

 nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il  provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

 2. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

 Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

 

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale).

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano;».

 

Art. 4.

(Disciplina e direzione dell'attività investigativa).

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

 

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni).

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune.

 

Art. 6.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

 

 


Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1271

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

 

col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

 

e col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

 

 

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Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è diretto a disciplinare l’istituto delle squadre investigative comuni.

L’intervento normativo è necessario perché volto a dare attuazione a diversi strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale.

Per quanto riguarda l’Unione europea, la disciplina delle squadre investigative comuni è stata introdotta con l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles stabilita dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 197 del 12 luglio 2000, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e con la successiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002. Con la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell’articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio.

Con questi strumenti, l’Unione europea ha dato attuazione alla conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda le altre fonti di diritto internazionale, l’istituto della squadra investigativa comune è prevista nell’articolo XXI dell’Accordo tra Italia e Svizzera, in materia di assistenza sanitaria, fatto a Roma il 10 settembre 1998 e ratificato ai sensi della legge 5 ottobre 2001, n. 367. Tra le fonti multilaterali, le squadre investigative comuni sono previste dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il criminale organizzato transnanzionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146; dall’articolo 5 dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria fra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 25 giugno 2003; dall’articolo 49 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003.

L’iniziativa legislativa in esame si propone, quindi, di attuare nell’ordinamento giuridico nazionale le disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute negli accordi internazionali sopra indicati, integrando le disposizioni del codice di procedura penale.

Il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti «cross-border crimes».

Oggi, la criminalità organizzata si connota per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente richiamare l’attenzione sulle modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità informatica per rilevare come il potenziamento e l’affinamento delle sinergie criminali su scala internazionale, con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, costituisce un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti.

Pertanto, la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale all’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero.

I più recenti atti di diritto internazionale soddisfano tale esigenza con lo strumento della «squadra investigativa comune», costituita attraverso un vero e proprio accordo, sottoscritto tra le competenti autorità di ciascuno Stato e che opera sul territorio di uno o più degli Stati parte dell’accordo, per un periodo di tempo predeterminato nell’atto costitutivo.

La squadra investigativa comune rappresenta una nuova figura di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Inoltre, limitatamente ai rapporti tra gli stati membri dell’Unione europea, essa può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust).

Attraverso le squadre investigative comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, bensì di individuare uno specifico ambito di azione comune che consenta di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale.

È questa la strada che lo Stato italiano ha inteso in questi anni percorrere, sia nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea, sia nei rapporti con Stati terzi.

Il disegno di legge si compone di sei articoli, che introducono, con la tecnica della novellazione, una serie di modifiche al codice di procedura penale.

L’articolo 1 indica l’obiettivo della legge, vale a dire quello di attuare nell’ordinamento interno la citata decisione quadro n. 2002/465/GAl del 13 giugno 2002, conformemente all’articolo 34, par. 2 del Trattato sull’Unione europea, e di dare esecuzione agli impegni assunti dallo Stato italiano attraverso gli altri accordi e convenzioni internazionali in materia di squadre investigative comuni, citati in premessa.

L’articolo 2 introduce i nuovi articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies del codice di procedura penale in materia di indagini comuni con altri Stati. Si tratta di una innovazione importante, in quanto finalizzata ad introdurre nel codice di rito la nuova figura delle indagini comuni fra autorità giudiziarie di differenti Stati per consentire una più incisiva ed efficace azione di contrasto rispetto a quei fatti criminosi che, sempre più spesso, assumono connotazioni transnanzionali.

Si è preferito tenere distinte la procedura di costituzione di squadre investigative comuni quando a richiederla è l’autorità giudiziaria italiana (articolo 371-ter), da quella in cui è quest’ultima a ricevere la richiesta proveniente dallo Stato estero (articolo 371-quater).

In particolare, attraverso l’articolo 371-ter si è disciplinata la richiesta del procuratore della Repubblica di costituzione di una squadra comune, subordinandola alla sussistenza del requisito della particolare complessità delle indagini da compiere all’estero, ovvero della esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini comuni di cui siano titolari le autorità giudiziarie di due o più Stati membri dell’Unione europea. Si è previsto altresì che nei casi di avocazione delle indagini a norma dell’articolo 372 del codice di procedura penale, o nei casi indicati nell’articolo 371-bis, comma 3, lettera h), la richiesta sia formulata, rispettivamente, dal procuratore generale presso la Corte d’appello ovvero dal procuratore nazionale antimafia. Una volta trasmessa la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero, l’autorità giudiziaria richiedente deve informare dell’iniziativa il procuratore generale presso la Corte d’appello, ai fini dell’eventuale coordinamento a livello distrettuale, o, per le medesime finalità su scala nazionale, al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Nell’articolo 371-quater si è provveduto a disciplinare, al comma 1, l’ipotesi in cui è l’autorità giudiziaria italiana a ricevere la richiesta proveniente dall’autorità straniera. Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto nell’articolo 371-ter, si è previsto che il procuratore della Repubblica ne trasmetta copia al procuratore generale presso la Corte d’appello, ovvero al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative a delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo. Il comma 2 regola l’ipotesi in cui il procuratore della Repubblica, avendo ricevuto dall’autorità straniera la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune, ritenga di non essere competente. In tale caso provvede direttamente alla trasmissione della richiesta al pubblico ministero competente, dandone comunicazione all’autorità richiedente. L’incompetenza cui si fa riferimento è quella per territorio, oltre che quella funzionale.

L’articolo 371-quinquies completa la disciplina delle squadre investigative comuni fissando i requisiti dell’atto costitutivo della squadra. In generale, le norme relative alle squadre investigative comuni si limitano a regolare il profilo procedurale dell’accordo ed a fissare i requisiti minimi della richiesta. Per quanto concerne il contenuto dell’accordo costitutivo e i limiti dell’azione delle squadre investigative comuni valgono, ovviamente, le disposizioni contenute nello strumento di diritto internazionale di volta in volta applicabili, se in vigore per lo Stato italiano. In particolare, con la previsione di cui alle lettere g) ed h) si è inteso fare riferimento agli ufficiali ed esperti in servizio presso Stati terzi o presso altre organizzazioni internazionali ovvero ancora presso organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea, come l’OLAF, l’Europol e l’Eurojust, laddove la loro partecipazione alla squadra investigativa comune sia prevista dallo strumento internazionale.

L’articolo 371-sexies prevede, fra gli adempimenti esecutivi, l’obbligo per l’autorità giudiziaria di trasmettere l’atto costitutivo della squadra, nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, al Ministro della giustizia e al Ministro dell’interno. L’obbligo di informare il Ministro della giustizia dell’iniziativa assunta dal procuratore della Repubblica deriva, anzitutto, dalla funzione di rappresentanza dello Stato che il Ministro riveste nei rapporti internazionali e dalla correlata responsabilità politico-istituzionale che su di lui incombe. La comunicazione al Ministro dell’interno è, invece, prevista per consentire all’organo titolare della funzione di coordinamento e di indirizzo in materia di pubblica sicurezza di esercitare i poteri previsti dall’articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Il comma 2 dell’articolo riconosce al Ministro della giustizia il potere di non dar corso all’operatività della squadra investigativa comune, quando risulta evidente che gli atti che essa deve compiere, in base all’accordo costitutivo, sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. In effetti, quella del Ministro della giustizia costituisce una necessaria valvola di sicurezza del sistema di cooperazione internazionale ed è compatibile sia con gli strumenti internazionali in materia di squadre investigative comuni, sia con le legislazioni adottate, in questa materia, da altri Stati. Il potere attribuito al Ministro della giustizia è ancorato al presupposto che gli atti oggetto dell’indagine comune risultino illegittimi o contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, anzitutto, che la durata delle indagini comuni non possa superare i sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. Il termine complessivo non può superare comunque i dodici mesi. È ovvio che la proroga debba essere concordata fra le competenti autorità procedenti dei diversi Stati. Si è, invece, ritenuto di prevedere espressamente che tale proroga debba essere comunicata sia al procuratore generale presso la Corte d’appello che al procuratore nazionale antimafia, per le rispettive competenze in tema di eventuale coordinamento investigativo; così come si è previsto di informare della proroga anche il Ministro della giustizia per le ragioni sopra esposte.

L’articolo 371-septies disciplina le modalità di partecipazione dei membri distaccati, nonché dei rappresentanti ed esperti di altri Stati, stabilendo che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, i membri distaccati dall’autorità di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato, nonché all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e che, limitatamente al compimento di tali atti, ad essi sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Si è, inoltre, fatto esplicito richiamo all’articolo 53 del codice penale, in tema di uso legittimo delle armi per i membri distaccati, se essi sono autorizzati al porto d’armi sul territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

Coerentemente con le indicazioni della decisione quadro e degli altri strumenti internazionali, si è viceversa, previsto una disposizione a parte per i rappresentanti e gli esperti eventualmente designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea in particolare. È stabilito che nell’atto costitutivo si può prevedere che essi siano autorizzati ad assistere ovvero a partecipare all’esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato e che, limitatamente al compimento di tali atti, ad essi sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

L’articolo 371-octies prevede le condizioni cui è subordinata l’utilizzazione delle informazioni acquisite nel corso delle attività di investigazione comune per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo. Si è previsto al riguardo che il procuratore della Repubblica possa richiedere all’autorità dell’altro Stato, con cui ha costituito la squadra investigativa comune, di ritardare l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando non siano altrimenti disponibili, se tale impiego può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Anche in questo caso, per i motivi sopra esposti, si è previsto che il Ministro della giustizia venga informato senza ritardo della richiesta. Il comma 2 stabilisce l’obbligo per l’autorità giudiziaria straniera di osservare le condizioni richieste dall’autorità dell’altro Stato per l’utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo.

L’articolo 3 del disegno di legge modifica la lettera d) dell’articolo 431 del codice di procedura penale completando, sotto il profilo funzionale, la disciplina delle indagini comuni e delle squadre investigative comuni. Viene ribadito il principio secondo il quale i verbali degli atti acquisiti all’estero dalla squadra investigativa comune, se non ripetibili, ancorché assunti nella forma non rogatoriale, possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento solo se compiuti con l’osservanza delle norme previste dal codice di procedura penale.

L’articolo 4, attraverso un rinvio normativo, assoggetta gli atti che la squadra investigativa comune compie sul territorio dello Stato alle norme del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in virtù del principio della lex loci riconosciuto anche dagli strumenti di diritto internazionale indicati in premessa. In questo modo, il compimento dell’attività istruttoria è assoggettato allo stesso regime giuridico della indagine preliminare domestica (regola di non discriminazione).

L’articolo 5 riguarda la responsabilità civile dei membri della squadra investigativa comune. La norma intende attuare gli obblighi previsti negli articoli 13 della Convenzione e 3 della decisione quadro, stabilendo che se i membri della squadra investigativa, nell’ambito della indagine comune, procurano sul territorio dello Stato danni a terzi, lo Stato italiano è civilmente obbligato al loro risarcimento, alle stesse condizioni, e con i limiti, previsti per i danni cagionati da propri funzionari. In questo caso, lo Stato i cui funzionari abbiano cagionato i danni nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a rimborsare integralmente a quest’ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. Ciascuno Stato membro può tuttavia rinunciare a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

L’articolo 6 contiene la clausola di invarianza della spesa.



 

Analisi tecnico-normativa

 

 

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI:

a) Necessità dell’intervento normativo.

Il disegno di legge è diretto a disciplinare l’istituto delle squadre investigative comuni. L’intervento normativo è necessario perché volto a dare attuazione a diversi strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale. Per quanto riguarda, l’Unione europea, la disciplina delle squadre investigative comuni è stata introdotta con l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e con la successiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002. Con la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra, di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell’articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio. Con questi strumenti, l’Unione europea ha dato attuazione alla conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata.

b)Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide sull’attuale legislazione di rito, con la tecnica della novellazione, operando su due fronti:

– dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale, sono inseriti gli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies, in materia di indagini comuni con altri Stati. Si tratta di una innovazione importante, in quanto finalizzata ad introdurre nel codice di rito la nuova figura delle indagini comuni fra autorità giudiziarie di differenti Stati per consentire una più incisiva ed efficace azione di contrasto rispetto a quei fatti criminosi che, sempre più spesso, assumono connotazioni transnazionali. Con tali disposizioni, si provvede a disciplinare, in maniera snella e affrancandosi da appesantimenti formali, la cooperazione giudiziaria fra competenti autorità di Paesi diversi. Per le peculiarità del nostro ordinamento giudiziario, si è optato per l’attribuzione delle funzioni di agente di polizia giudiziaria ai membri distaccati da altri Stati, che vanno a comporre la squadra investigativa comune, limitatamente al compimento degli atti previsti nell’atto costitutivo; nonché si è prevista l’esplicita attribuzione della qualifica di direttore delle squadra anche al pubblico ministero. Inoltre, si sono tenute presenti le ricadute dell’intervento normativo sulle disposizioni del codice di procedura penale in tema di ordinamento investigativo fra autorità giudiziarie del nostro Stato, lasciando invariate le disposizioni che prevedono, a certe condizioni, l’intervento del procuratore generale presso la Corte d’appello o del procuratore nazionale antimafia;

– in secondo luogo, si è previsto l’obbligo dell’informativa al Ministro della giustizia ed al Ministro dell’interno. L’obbligo di informare il Ministro della giustizia dell’iniziativa assunta dal procuratore della Repubblica deriva, anzitutto, dalla funzione di rappresentanza dello Stato che il Ministro riveste nei rapporti internazionali e dalla correlata responsabilità politico-istituzionale che su di lui incombe. La comunicazione al Ministro dell’interno è, invece, prevista per consentire all’organo titolare della funzione di coordinamento e di indirizzo in materia di pubblica sicurezza di esercitare i poteri previsti dall’articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n.121. Il comma 2 dell’articolo 371-sexies riconosce al Ministro della giustizia il potere di non dar corso all’operatività della squadra investigativa comune nel caso di procedura passiva di cui all’articolo 371-quater, quando risulta evidente che gli atti che essa deve compiere, in base all’accordo costitutivo, sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

c)Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, essendo diretto proprio ad attuare la decisione quadro n.2002/465/GAI del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002.

d)Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

e)Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f)Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’intervento reintroduce la possibilità per l’autorità giudiziaria di ricorrere ad un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, interstatuale, per lo svolgimento di indagini in comune fra due o più Stati, quando si tratta di svolgere accertamenti su fatti di reato che hanno connotazioni transnazionali. Il termine innovativo per la nostra legislazione è appunto quello di «squadre investigative comuni sovranazionali», che deve essere necessariamente introdotto e che non presenta aspetti di incompatibilità con le definizioni già in uso.

b)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

c)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

d)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L’intervento non comporta alcuna abrogazione implicita, in quanto disciplina solo un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, interstatuale, per lo svolgimento di indagini in comune fra due o più Stati, quando si tratta di svolgere accertamenti su fatti di reato che hanno connotazioni transnazionali.


 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

 

a)Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L’intervento coinvolge gli uffici giudiziari quali la procura della Repubblica, la procura generale presso la Corte d’appello e la Direzione nazionale antimafia, nonché le forze di polizia con funzioni di polizia giudiziaria, che sono i destinatari diretti delle norme introdotte o modificate.

b)Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell’analisi tecnico-normativa.

c)Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.

L’obiettivo è quello di potenziare ed affinare gli strumenti della cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie, per superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, specialmente nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, transnazionale, di tipo mafioso, al terrorismo internazionale e ai cosiddetti «cross-border crimes» Oggi, la criminalità organizzata si connota per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente richiamare l’attenzione sulle modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo» alla criminalità informatica per rilevare come il potenziamento e l’affinamento delle sinergie criminali su scala internazionale, con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, costituisce un oggettivo freno alla capacità investigativa degli degli organi inquirenti. Pertanto, la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale all’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero.

d)Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Sotto l’aspetto organizzativo e sociale, l’impatto maggiore dell’intervento normativo riguarda diversi soggetti:

– in primo luogo, il pubblico ministero (procuratore della Repubblica, ovvero procuratore generale presso la Corte d’appello e procuratore nazionale antimafia), chiamati a verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale nuovo strumento di cooperazione internazionale;

– in secondo luogo, la polizia giudiziaria, chiamata a raccordarsi e a confrontarsi con le professionalità della polizia di altri Stati terzi o dell’Unione europea.

Sotto l’aspetto strettamente finanziario, si rappresenta che, come previsto nell’articolo 6, dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

e) Aree di criticità

Non si rilevano aree di criticità.

f)Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

È stata esclusa la possibilità di non intervento normativo, per le ragioni esposte in precedenza, vale a dire per colmare il ritardo con il quale il nostro Stato è chiamato ad adeguarsi a convenzioni dell’Unione europea e ad altri accordi internazionali.

Rispetto all’intervento normativo proposto da altri disegni di legge, si fa presente che occorre prendere in considerazione il disegno di legge, Atto Senato n. 54, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000». Al riguardo va precisato come tale Convenzione, da un lato, sia vincolante soltanto nei confronti dei Paesi membri dell’Unione europea e, dall’altro, preveda svariati istituti diretti a rendere snella la mutua assistenza giudiziaria fra i suddetti Paesi. Viceversa, come già precisato nella esposizione delle ragioni della necessità dell’intervento normativo, il presente disegno di legge è volto a dare attuazione alle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in una molteplicità di accordi internazionali, che riguardano non soltanto l’Italia nei rapporti con i Paesi dell’Unione europea, ma anche nei rapporti con Stati terzi. Si tratta, quindi, non soltanto di quanto previsto nell’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005 e di quanto previsto nell’articolo 3 della decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002; ma anche dei seguenti accordi internazionali:

– Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 (si veda l’articolo 19), ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n.146, nella quale, tuttavia, non è disciplinato lo strumento delle squadre investigative comuni;

– Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America firmato a Washington il 25 giugno 2003 (si veda l’articolo 5);
– Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (si veda l’articolo 49), di cui l’Italia è parte;
– Accordo tra Italia e Svizzera in materia di assistenza giudiziaria, fatto a Roma il 10 settembre 1998 (si veda l’articolo XXI), ratificato ai sensi della legge 5 ottobre 2001, n.367.

g)Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Il disegno di legge è lo strumento tecnico normativo preferibile.

In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge. Il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell’intervento, da un lato; dall’altro, si tratta di un intervento circoscritto ad un solo strumento di cooperazione internazionale, per cui sarebbe stato eccedente rispetto agli obiettivi prefissati il ricorso alla legislazione delegata.


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Disposizioni di principio)

1. La presente legge è diretta ad attuare nell’ordinamento interno la decisione quadro n.2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

 

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septiese 71-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini, con l’autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell’articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d’appello; nei casi indicati dall’articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L’autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell’iniziativa il procuratore generale presso la Corte d’appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall’ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo.

Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall’autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell’iniziativa il procuratore generale presso la Corte d’appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all’autorità giudiziaria competente, dandone avviso all’autorità straniera richiedente.

Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell’atto costitutivo della squadra investigativa comune). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell’articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d’appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l’atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L’atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l’indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull’Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell’indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l’atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell’interno.

2. Nel caso di cui all’articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

3. Il termine di cui all’art. 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell’interno, nonché, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d’appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell’atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). – 1. Salvo che nell’atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall’autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d’armi sul territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n.36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 del codice penale.

2. L’atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all’esecuzione degli atti indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). – 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all’autorità dell’altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L’autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall’autorità dell’altro Stato per l’utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo».

 

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune».

 

Art. 4.

(Disciplina e direzione

dell’attività investigativa)

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo.

 

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni)

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell’ambito degli strumenti dell’Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell’atto costitutivo.

 

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione del medesimo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 13 MARZO 2007

61ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,30

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Esame e rinvio)

 Riferisce alla Commissione il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), il quale osserva che il disegno di legge governativo istituisce anche in Italia le squadre investigative comuni sovranazionali, al fine di rendere più efficace la lotta al terrorismo ed alle organizzazioni criminali dei vari stati che, ormai da tempo operano in accordo tra loro valicando senza difficoltà i confini dei vari paesi. La loro pericolosità si è moltiplicata a seguito del recente allargamento della comunità europea e della conseguente aumentata libera circolazione ha assunto aspetti preoccupanti.

 Il relatore rileva che l’esigenza di dar vita a squadre investigative comuni sopranazionali che consentissero di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti cross-border crimes, era stata già messa in evidenza sin dal 1999 dal Consiglio Europeo di Tampere del 15 - 16 ottobre. In detto Consiglio la Presidenza al punto 45 auspicava che il ruolo dell’Europol venisse rafforzato. A tale scopo autorizzava a richiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini o di istituire squadre investigative comuni per alcuni settori di criminalità, rispettando nel contempo i sistemi di controllo giudiziario degli Stati membri. L'oratore ricorda quindi che l’Unione Europea disciplinò dette squadre prima con la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005 e quindi con la successiva decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002.

 Per soddisfare la stessa esigenza di collaborazione le squadre investigative comuni furono previste anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall’assemblea generale il 15 novembre 2000 ratificata dalla legge 16 marzo 2006 n. 146; dall’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra Unione Europea e U.S.A. del 25 giugno 2003 e dalla Convenzione Onu contro la corruzione adottata dall’assemblea generale il 31 ottobre 2003.

 L'oratore rileva che, limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell’Unione Europea, le squadre possono coinvolgere non solo magistrati e polizia, ma anche autorità non statali quali i funzionari dell’Olaf dell’Europol e dell’Eurojust.

 Passando all'esame dell'articolato, il senatore osserva che all’articolo 1 il disegno di legge individua l’obiettivo della presente legge nell'esigenza di attuare la decisione quadro del 2002.

 L’articolo 2 introduce, nel nostro codice di procedura penale, la disciplina delle squadre agli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies, successivi all’articolo 371-bis che, come è noto, fu inserito nel codice con la legge 20 gennaio 1992, n.8 per disciplinare l’attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

 Gli articoli 371-ter e 371-quater prevedono la costituzione delle squadre, tenendo distinte quella che viene fatta in Italia e quella che viene fatta dall’autorità di uno Stato estero, e ne fissa i presupposti, tra cui essenzialmente l’esistenza di accordi internazionali tra gli Stati interessati; nonchè l’esistenza di indagini collegate interessanti più stati, indagini che devono essere particolarmente complesse e che devono avere l’esigenza di essere coordinati con unità operative. appartenenti a Stati diversi.

 Il relatore rileva che la costituzione attiva spetta di norma al procuratore della Repubblica e, nei casi di cui agli articoli 372 o 371-bis, al procuratore generale ed al procuratore nazionale antimafia, mentre quella passiva spetta all’autorità competente dello Stato estero.

 La costituzione avviene, ai sensi dell'articolo 371-quinquies, con la sottoscrizione di un atto tra i Procuratori indicati e l’autorità straniera competente. L’atto deve contenere: a) il titolo del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto per cui si precede; b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra; c) il nominativo del direttore della squadra; d) i nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono; e) gli atti da compiere; f) la durata delle indagini; g) gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi istituiti ai quali è chiesta la designazione di esperti nelle materie d’indagine comune; h) le modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri stati o organizzazioni europee.

 Il relatore fa presente che, sia nel caso di costituzione attiva che nel caso di costituzione passiva, l’atto è trasmesso immediatamente al Ministero della giustizia e dell’interno, anche se, nel caso di costituzione passiva, il Ministro può disporre che non si proceda agli atti se risulta evidente che essi sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

 Dopo aver osservato che la durata delle indagini non può essere superiore a sei mesi prorogabile ad un anno in caso di oggettiva impossibilità di conclusione entro il termine stabilito, il relatore rileva che la proroga è comunicata ai due Ministri ed ai Procuratori indicati.

 Ai sensi dell'articolo 371-septies, i soggetti distaccati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità investigativa di altro stato possono compiere attività operativa e sono parificati a tutti gli effetti ai nostri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, naturalmente nei limiti previsti dall’atto costitutivo. Il senatore osserva che essi, al contrario di quanto accadeva in precedenza, possono portare le armi di dotazione, mentre le stesse funzioni di polizia giudiziaria possono essere attribuite ai rappresentanti di organizzazioni internazionali ed agli esperti.

 L’articolo 371-octies prevede che possa esser richiesto allo Stato estero, con cui è stata costituita la squadra, di ritardare, per fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò possa pregiudicare i procedimenti in corso.

 In riferimento all’articolo 3 del disegno di legge, il relatore si sofferma sull'inserimento della lettera d) al comma 1 dell’articolo 431, la quale consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento anche dei documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra.

 Mentre l’articolo 4 stabilisce che le squadre investigative operano nel territorio italiano in base alle disposizioni del codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo, l’articolo 5 dispone che per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, è responsabile lo Stato italiano, che a sua volta rinuncia a ripetere le somme pagate o i danni cagionati agli Stati membri dell’unione europea.

 L'oratore ricorda infine che l’articolo 6 prevede che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

 In conclusione il senatore esprime alcune perplessità su alcuni aspetti della normativa introdotta con il disegno di legge in titolo. In particolare rileva che l'affidamento agli ufficiali della polizia giudiziaria del coordinamento delle indagini si pone in contrasto con le norme del codice di procedura penale che riservano ai magistrati del pubblico ministero il coordinamento investigativo.

 Il relatore osserva inoltre che l'articolo 6, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, si pone in palese contraddizione con quanto previsto all'articolo 5, il quale sancisce la responsabilità dello Stato per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio da funzionari stranieri e dai membri della squadra investigativa comune.

 Il relatore, infine, manifesta perplessità sia in ordine alla possibilità, prevista dal comma 2 dell'articolo 371-ter introdotto dall'articolo 2, che sia il procuratore nazionale antimafia ad attivare la procedura per la costituzione delle squadre investigative comuni, sia sul potere di veto riconosciuto al Ministro della giustizia in caso di archiviazione della procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni, che sembra andare in senso contrario alla tendenza alla semplificazione della collaborazione giudiziaria nello spazio europeo e all'eliminazione delle interferenze delle autorità politiche.

 

 Il sottosegretario MARITATI ritiene di dover fin da ora fornire alcune precisazioni rispetto a talune questioni sollevate dal relatore.

 In primo luogo egli fa presente che la formulazione del comma 4 dell'articolo 371-ter del codice di procedura penale, introdotta dal comma 1 dell'articolo 2, non va letta nel senso che l'ufficiale di polizia giudiziaria possa dirigere la squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato in alternativa al pubblico ministero, ma piuttosto che il pubblico ministero, se non presente, possa dirigere la squadra per il tramite del predetto ufficiale.

 Per quanto riguarda le perplessità circa la possibilità che la costituzione di una squadra investigativa sia richiesta dal procuratore nazionale antimafia, egli fa presente come questa ipotesi sia limitata al verificarsi delle condizioni previste dalla lettera h) del comma 3 dell'articolo 371-bis del codice penale perché il procuratore nazionale antimafia possa disporre la vocazione delle indagini preliminari in corso da parte di una procura distrettuale. A tale proposito egli fa presente che nei sedici anni di vigenza di tale norma essa non ha mai avuto occasione di essere applicata, e tuttavia a suo parere mantiene il suo valore come norma di chiusura. Qualora dunque si dovessero verificare le condizioni per cui il procuratore nazionale antimafia disponga l'avocazione di un'indagine preliminare, sarebbe strano che non potesse attivare relativamente a tale indagine, ove ne riconoscesse la necessità la costituzione di squadre investigative comuni.

 Il sottosegretario ritiene poi non condivisibili le perplessità relative al ruolo esercitato dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 2 dell'articolo 371-sexies del codice di procedura penale, introdotto sempre dal comma 1 dell'articolo 2, e ciò perché, evidentemente, spetta al Ministero della giustizia valutare la conformità agli accordi internazionali della richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero.

 

 Il presidente SALVI dichiara aperta la discussione generale.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), dopo aver manifestato di condividere la ratio ispiratrice del disegno di legge in titolo, che rientra nelle iniziative legislative, concordate a livello comunitario, per combattere la criminalità organizzata, dichiara di non condividere le perplessità manifestate dal relatore in ordine al ruolo del Ministro, ruolo che trova invece la sua giustificazione nel carattere politico degli accordi internazionali che identificano quei casi di cooperazione giudiziaria nei quali è possibile richiede la costituzione di squadre investigative comuni.

 Rileva però l'opportunità che siano più puntualmente individuati i reati che, in ragione della loro gravità, giustificano l'istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali ed osserva la necessità che il disegno di legge indichi precisamente i requisiti richiesti per costituire le squadre investigative comuni.

 L'oratore osserva quindi la necessità di chiarire quanto disposto all'articolo 4 , laddove dispone che la squadra investigativa comune opera alternativamente sotto la direzione di un pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo, del quale non si comprende bene il ruolo e il rapporto con l'autorità giudiziaria.

 Palesa infine notevoli perplessità sulla previsione contenuta all'articolo 5 della responsabilità dello Stato italiano per i danni derivanti da atti illeciti commessi sul territorio.

 

 Il senatore CASSON (Ulivo) rileva preliminarmente che il disegno di legge si muove all'interno di una maturata esperienza che ha visto un progressivo incremento della collaborazione transnazionale tra le polizie giudiziarie dei vari paesi al fine di una più efficace repressione di particolari tipologie di reato.

 Pur condividendo la ratio del disegno di legge, esprime non di meno alcune perplessità.

 In riferimento all'articolo 371-ter, rileva che l'indicazione generica sul tipo di indagini che autorizzano il procuratore della Repubblica alla costituzione di squadre investigative comuni necessita di un più puntuale tipizzazione, anche perché alcune fattispecie di reato sono disciplinate in modo diverso da Stato a Stato.

 In riferimento invece alla direzione della squadra investigativa, l'oratore esprime alcune riserve, anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale, sulla possibilità che anche un ufficiale di polizia giudiziaria possa assumerne la guida.

 L'oratore si associa alle perplessità espresse dal relatore sia in ordine alla possibilità che sia il procuratore nazionale antimafia ad attivare una procedura, quale la costituzione di squadre investigative comuni, che dovrebbe essere riservata al pubblico ministero, sia in ordine alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 371-sexies. Infatti la valutazione in ordine alla possibilità che la richiesta passiva di costituzione di squadre investigative comuni sia vietata dalla legge o contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano non può, nella sistematica della divisione dei poteri, che essere effettuata dall'autorità giudiziaria.

 Quanto all'articolo 371-septies l'oratore si interroga su chi debba far parte di tali squadre, se possa in particolare farne parte anche il magistrato straniero. In tale eventualità non è chiaro il ruolo svolto dal pubblico ministero nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia coordinatore della squadra investigativa.

 Relativamente all'articolo 371-octies, che autorizza il procuratore della Repubblica a richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa di ritardare l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, il senatore rileva la necessità di prevedere un termine ad quem oltre il quale non è possibile chiedere il ritardo.

 Condivide infine le perplessità avanzate dal senatore Valentino in ordine all'ambiguità della norma contenuta nell'articolo 4, che dopo aver stabilito la soggezione dell'attività della squadra investigativa alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, configura la possibilità di direzione non solo in capo al pubblico ministero ma anche in capo ad un ufficiale di polizia giudiziaria designato.

 

 Il senatore CENTARO (FI) rileva che la legge attua con un certo ritardo un importante accordo internazionale che prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni per la repressione di alcune tipologie di reato, soprattutto quelle - quali il traffico illecito di armi o di stupefacenti - che necessitano di una più stretta collaborazione fra gli Stati, da alcuni anni coordinati da Eurojust ed Europol. Al riguardo l'oratore ritiene opportuno inserire, all'interno delle squadre investigative, anche membri di questi organismi di polizia internazionale.

 Dichiara di condividere le osservazioni di alcuni senatori, in particolare in ordine all'opportunità di riconoscere esclusivamente al pubblico ministero la direzione delle indagini, eventualmente consentendo all'ufficiale di polizia giudiziaria la possibilità di dirigerle esclusivamente su delega del magistrato. L'oratore palesa inoltre alcune perplessità sulla possibilità che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 371-ter, introdotto dal disegno di legge in titolo, anche il procuratore nazionale antimafia possa avocare le indagini a norma dell'articolo 372.

 Esprime quindi forti perplessità sul ruolo del Ministro della giustizia il quale ha facoltà di intervenire nell'ipotesi in cui gli atti posti in essere dalla squadra investigativa comune siano espressamente vietati dalla legge o siano contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, disposizione che sembra ammettere la possibilità di un'attività investigativa congiunta posta in essere al di fuori di quanto stabilito dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia in materia.

 Al riguardo l'oratore osserva inoltre che, poiché è il procuratore della Repubblica a formare l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune, debba necessariamente essere quest'ultimo, e non il Ministro, l'organo deputato alla sorveglianza e al controllo che l'attività di investigazione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Ad avviso dell'oratore sembra quindi che il Ministro entri nel procedimento in modo ultroneo determinandosi una sovrapposizione, fortemente a rischio di incostituzionalità, fra l'attività giudiziaria e l'attività amministrativa.

 Quanto infine all'articolo 3, il senatore manifesta alcune perplessità sull'indicazione, tra i documenti acquisibili al fascicolo del dibattimento, di verbali di atti non ripetibili assunti "con le stesse forme", oltre che con le stesse modalità, risultando poco chiaro che cosa significhi quell'inciso.

 

 Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) in ragione dei rilevanti profili di libertà coinvolti nel disegno di legge in titolo, ritiene opportuno correggere alcune incongruenze in esso presenti.

 In proposito l'oratore sottolinea la necessità di tener conto dell'esperienza non del tutto tranquillizzante  di Europol e Eurojust che nell'ordinamento comunitario fanno capo al Consiglio dei Ministri; tale organo però, espressione degli esecutivi nazionali, esercita rilevanti funzioni, anche di produzione normativa, senza un controllo parlamentare efficace e senza una vera legittimazione democratica. Ciò giustifica alcuni dubbi sulla trasparenza dell'azione dei due organismi europei che, a suo avviso, dovrebbe essere sottoposta, a tutela dei diritti dei cittadini europei, a controlli più significativi della scarna relazione annuale da essi sottoposta al Parlamento europeo.

 Un'altra questione che riveste particolare delicatezza, è il destino degli atti di investigazione acquisiti da queste squadre.

 Occorre in conclusione dare risposte adeguate a tutti questi interrogativi, soprattutto per evitare il rischio che tali squadre svolgano un'attività autoreferenziale e senza controllo.

 

 Il sottosegretario MARITATI rileva che il Governo sarà disponibile a recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito, in particolare accogliendo le perplessità avanzate in ordine alla possibilità che anche l'ufficiale di polizia giudiziaria possa coordinare le indagini.

 Si riserva comunque di formulare ulteriori osservazioni a conclusione della discussione generale.

 

 Il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 La seduta termina alle ore 16.


GIUSTIZIA (2a)

 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2007

62ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 Il sottosegretario MARITATI interviene per rispondere ad alcune perplessità emerse in sede di esame e per offrire elementi utili al seguito della discussione.

 Rileva preliminarmente che il disegno di legge in titolo è stato presentato sulla base di una decisione-quadro adottata dal Consiglio europeo nel 2002, nella quale è espressamente prevista la possibilità di costituire squadre investigative comuni nel caso di indagini particolarmente complesse che coinvolgono le autorità giudiziarie di più di un paese membro e i cui contorni, al fine di scongiurare il pericolo di indagini non definite nei contenuti e nelle finalità, sono puntualmente indicati nell'atto costitutivo.

 Il rappresentante del Governo si sofferma quindi sui dubbi emersi in Commissione relativamente alla possibilità che la direzione delle indagini possa essere affidata, oltre che a magistrati del pubblico ministero, ad ufficiali della polizia giudiziaria. Al riguardo egli richiama, anche in questo caso, la decisione-quadro, in particolare l'articolo 3, il quale fa genericamente riferimento, nell'individuare i soggetti che assumono la direzione dell'indagine, all'organo competente dei singoli stati membri che, nel caso dell'Italia, è il pubblico ministero, il quale resta il dominus del procedimento, anche nell'ipotesi in cui sia affiancato da organi della polizia giudiziaria.

 Quanto alla previsione, contenuta all'articolo 5, della responsabilità dello Stato italiano per danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul suo territorio da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune, l'oratore osserva che ciò trova la sua giustificazione in una precisa scelta politica dell'Unione europea, la quale, nel rispetto del principio di reciprocità, ha previsto tale ipotesi di responsabilità.

 In ordine alla previsione della informativa al Ministro della giustizia, contenuta all'articolo 371-sexies, l'oratore osserva che tale istituto, oltre a fondarsi sulla funzione di rappresentanza dello Stato che il Ministro riveste nei rapporti internazionali e sulla correlata responsabilità politico-istituzionale che su di lui incombe, si giustifica considerando che il potere di intervento del Guardasigilli è circoscritto alla ipotesi di grave violazione di legge, ovvero di contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Non appare dunque fondato, a suo avviso, il timore di chi ravvisa una possibile violazione del principio di separazione dei poteri.

 Dopo aver rilevato che l'intervento della Direzione nazionale antimafia nel coordinamento investigativo è esclusivamente limitata all'ipotesi di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372 del codice di procedura penale, il rappresentante del Governo si sofferma sulla questione dell'esigenza, palesata da alcuni senatori, di tipizzare i reati per i quali è possibile istituire la squadra investigativa, rilevando che, trattandosi di soggetti che operano su più Stati, il criterio della gravità e della complessità risulta più adeguato a circoscrivere le possibilità di intervento delle squadre.

 Per quanto concerne la durata delle indagini, l'oratore osserva che essa deve essere indicata nell'atto costitutivo, con possibilità di una proroga nel caso in cui un singolo atto richieda un tempo maggiore, mentre, per quanto concerne i criteri di scelta dei componenti, il Sottosegretario li considera impliciti nella stessa natura e nelle stesse finalità dell'attività che la squadra istituita è chiamata a svolgere.  L'oratore concorda sulla opportunità di espungere dalla lettera d), introdotta all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, l'espressione "con le stesse forme", non trovando essa riscontro in altre disposizioni dell'ordinamento processual-penalistico.

 Quanto alle osservazioni del senatore Di Lello Finuoli in ordine alla doppia incriminazione e all'ipotesi di reati puniti all'estero e non puniti nell'ordinamento italiano, il Sottosegretario osserva che si tratta di casi assai circoscritti, che probabilmente non si verificheranno mai.

 In riferimento alla normativa introdotta dall'articolo 371-sexies, l'oratore, condividendo la posizione di alcuni senatori, ritiene incongruo riconoscere, in capo a rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, la possibilità di assistere all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato.

 In conclusione, in riferimento alle perplessità avanzate dal senatore Di Lello Finuoli sull'utilizzazione delle informazioni investigative, il rappresentante del Governo rileva che l'utilizzazione degli atti acquisiti o delle informazioni ottenute dai componenti della squadra è limitato esclusivamente alle ipotesi indicate all'articolo 1, comma 10, della decisione quadro del 2002.

 

 Il presidente SALVI dopo aver ringraziato il sottosegretario Maritati per il prezioso contributo fornito alla Commissione, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

(omissis)

 La seduta termina alle ore 15,45.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2007

65ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

 Il senatore CASSON (Ulivo), a integrazione del suo precedente intervento ritiene, alla luce di quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, che sia necessario intervenire sull'articolo 371-quater rilevando la necessità che soprattutto la procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni avvenga esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato non sia solo astrattamente disciplinato nei due ordinamenti, ma sia in questi ultimi concretamente punito.

 Quanto al contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune, disciplinato dall'articolo 371-quinquies, il senatore osserva che esso deve contenere una puntuale indicazione dei reati perseguiti attraverso l'attività della squadra investigativa.

 In riferimento alla titolarità dell'indagine, l'oratore auspica che essa sia affidata esclusivamente al magistrato titolare dell'indagine, potendo sempre quest'ultimo delegare alcuni atti di indagine ad un ufficiale di polizia giudiziaria, restando sempre la direzione dell'attività investigativa in capo al pubblico ministero.

 

 Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) rileva che, alla luce degli interventi svolti in Commissione e tenendo conto delle precisazioni del rappresentante del Governo, sia opportuno procedere ad una modificazione del testo presentato dal Governo. Al riguardo, annuncia la presentazione di alcuni emendamenti, il primo dei quali volto a modificare l'articolo 371-ter, specificando che la costituzione di squadre investigative comuni possa avvenire nei casi in cui il procuratore della Repubblica procede ad indagini particolarmente complesse nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati o in uno Stato diverso da quello di appartenenza, allo scopo di commettere delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ciò anche al fine di consentire alle autorità investigative di uno Stato straniero di operare contro criminali che decidono di svolgere la loro attività in un altro Stato, in ragione del fatto che ritengono ivi più facile garantirsi l'impunità.

 Un altro intervento, relativo al comma 4 dell'articolo 371-ter, tende invece a circoscrivere al magistrato del pubblico ministero la direzione della indagine della squadra investigativa comune, specificando però che a dirigere sia il pubblico ministero titolare dell'indagine, onde evitare il possibile intervento di altre autorità giudiziarie.

 Il relatore ritiene opportuno intervenire sull'articolo 371-octies, al fine di inserire una limitazione temporale, di sei mesi, quale termine massimo entro cui il procuratore della Repubblica può richiedere, all'autorità dell'altro Stato che ha costituito la squadra investigativa, di ritardare le informazioni ottenute.

 In riferimento all'articolo 4, l'oratore ritiene opportuno sopprimere le parole "o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo," al fine di conformare la disciplina de qua con il vigente sistema processual-penalistico, in base al quale la direzione delle indagini resta di esclusiva competenza del pubblico ministero.

 In ordine all'articolo 5, l'oratore palesa infine la necessità di sopprimere il comma secondo, che prevede la rinuncia da parte dello Stato italiano a richiedere ad un altro Stato membro dell'Unione Europea il risarcimento dei danni causati da un funzionario straniero o da un membro distaccato, ritenendo invece opportuno recepire quanto disposto all'articolo 3, comma 3, della decisione quadro del Consiglio Europeo, in cui si prevede, al contrario, che lo Stato membro i cui funzionari hanno causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato debba rimborsare integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

 

 Il sottosegretario MARITATI concorda con le osservazioni del relatore e con le proposte emendative da lui formulate.

 In risposta poi ad alcune richieste di chiarimenti del RELATORE, della senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) e del PRESIDENTE, precisa che il disegno di legge regolamenta le procedure per l'istituzione di squadre investigative comuni sulla base del presupposto che essa sia consentita da un accordo internazionale.

 Pertanto la nuova disciplina sarà immediatamente applicabile nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, in virtù di quanto stabilito dalla decisione-quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, nonché con quei Paesi, come la Svizzera, con i quali l'Italia ha già un accordo bilaterale.

 Egli fa altresì presente che sono in via di perfezionamento numerosi altri accordi bilaterali, ad esempio con l'Albania.

 

 Il presidente SALVI, nel prendere atto che il relatore ha già presentato alcune proposte emendative, fissa il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti o subemendamenti alle ore 13 di mercoledì 28 marzo 2007.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15.05.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007

67ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

 

 Il presidente SALVI ricorda che nella precedente seduta era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

 In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'unione europea, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti stessi, ricordando che il relatore, senatore D'Ambrosio aveva già illustrato anticipatamente gli emendamenti da lui presentati.

 

 Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) illustra l'emendamento 2.2, con il quale si intende circoscrivere i casi in cui si può attivare la costituzione di squadre investigative comuni ai reati di particolare gravità e siano previsti come tali sia dallo Stato richiedente sia dagli Stati richiesti.

 Illustra altresì gli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.8, questi ultimi fra loro correlati e diretti a superare la grave anomalia rappresentata dal riconoscimento del Ministro della giustizia del potere di impedire il compimento di atti investigativi.

 

 Illustra infine gli emendamenti 2.12, 3.3, 4.2 e 5.2.

 

 Il senatore CENTARO (FI) illustra gli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.9, osservando in particolare come quest'ultimo trasformi il potere del Ministro della giustizia, previsto dal comma 2 dell'articolo 371-sexies, di non procedere ad atti di indagine, in un semplice potere di richiesta di decidere in tal senso, rivolta al Procuratore della Repubblica competente, ai sensi dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

 Illustra altresì gli emendamenti 2.11, 3.2 e 4.3.

 

 Il relatore, senatore D'AMBROSIO(Ulivo), esprime in primo luogo parere favorevole sull'emendamento 2.2, pur ritenendo preferibile la dizione dell'emendamento 2.1, da lui presentato, con il quale si esclude in primo luogo la possibilità di procedere alla costituzione di squadre investigative comuni per i reati bagatellari, limitandola ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, e con una indicazione specifica di carattere esemplificativo, e si stabilisce il principio della doppia incriminazione, esteso anche all'ipotesi in cui il reato sia diversamente qualificato dalle leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

 E' poi favorevole all'emendamento 2.4, identico al suo emendamento 2.3, piuttosto che all'emendamento 2.5 del senatore Centaro.

 Con riferimento poi agli emendamenti 2.6 e 2.8 illustrati dal senatore Di Lello Finuoli e all'emendamento 2.9 del senatore Centaro, egli ritiene comunque preferibile la formulazione dell'emendamento 2.11 da lui presentato.

 E' altresì favorevole agli emendamenti 2.7 e 2.9 del senatore Centaro nonchè all'emendamento 2. 12, identico al suo emendamento 2.13.

 Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.2, nonchè all'emendamento 4.2, di contenuto analogo al suo emendamento 4.1.

 E' quindi favorevole all'emendamento 5.2.

 

 Dopo un intervento del senatore CASSON(Ulivo), che si esprime in senso favorevole sugli emendamenti del relatore, il sottosegretario MARITATI esprime viva perplessità su talune proposte emendative.

 In particolare, egli si sofferma sugli emendamenti 2.1 e 2.2, osservando da un lato che un'indicazione più o meno tassativa delle fattispecie penali in riferimento alle quali può esser richiesta la costituzione delle squadre investigative nazionali appare inopportuna in quanto suscettibile di limitare per il futuro il ricorso ad uno strumento di indubbia utilità, e ciò in presenza di una norma che già circoscrive in maniera tranquillizzante le circostanze in cui la procedura può essere attivata.

 Egli è contrario altresì al principio della doppia incriminazione, sempre introdotto dai predetti emendamenti, quale presupposto per la costituzione delle squadre investigative comuni.

 In proposito egli fa presente che tradizionalmente l'Italia ha sempre, e giustamente, richiesto la condizione della punibilità dei reati per cui si procede tanto in Italia quanto all'estero, ad esempio con riferimento alle richieste di estradizione, laddove veniva in questione l'esecuzione di una sentenza di condanna o di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ma non con riferimento al semplice esercizio di attività di indagine. D'altra parte un diverso avviso si ritorcerebbe a danno del nostro Paese, in quanto la legislazione italiana prevede il numero di fattispecie incriminatrici mediamente molto superiore a quello di altri paesi, si pensi per esempio all'articolo 416-bis del codice penale che punisce un reato associativo ignorato da molte legislazioni europee. Parimenti egli è contrario agli emendamenti agli articoli 2 e 4diretti a sopprimere il riferimento all'ufficiale di polizia giudiziaria come direttore della squadra investigativa comune, in quanto gran parte delle legislazioni straniere non prevede che le indagini siano dirette da un magistrato. Del resto non va dimenticato che la normativa in discussione, per sua natura, deve tenere conto della necessità di armonizzare e rendere applicabili diverse discipline, si pensi per esempio all'uso parzialmente promiscuo, che pure è stato criticato, dei termini "indagini" ed "investigazioni" usato nel disegno di legge, che risponde a necessità di armonizzazione con quanto previsto in altri ordinamenti.

 Infine egli osserva che le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 371-sexies non tengono conto della necessità di disciplinare i poteri dell'esecutivo in materia di costituzione di squadre investigative comuni in analogia a quanto avviene in materia di estradizione.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


Emendamenti

 

 

Art. 2

 

2.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, dell'articolo 371-ter richiamato, con il seguente:

«1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più stati, in relazione ai reati puniti dalle nostre leggi con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani; al riciclaggio alla corruzione ed alla pirateria informatica e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, a condizione che i reati stessi siano previsti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, anche se diversamente qualificati.».

 

2.2

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, dell'articolo 371-ter richiamato con il seguente:

«1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il Procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede ad indagini particolarmente complesse nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, o comunque in uno Stato diverso da quello di appartenenza, allo scopo di commettere delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380, nonché per quelli di peculato, concussione e corruzione, e che sono previsti come reati sia dalla legislazione dello Stato richiedente che da quella di ciascuno degli Stati richiesti».

 

2.3

Il Relatore

Al comma 1, sostituire il capoverso 4, dell'articolo 371-ter con il seguente:

«4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.».

 

2.4

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, sostituire al capoverso 4 dell'articolo 371-ter richiamato le parole: «o dall'ufficiale di Polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo» con le seguenti: «titolare dell'indagine».

 

2.5

CENTARO

Al comma 1, sostituire al capoverso 4, dell'articolo 371-ter, dopo la parola: «giudiziaria» aggiungere la parola: «delegato,».

 

2.6

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 371-quater richiamato aggiungere i seguenti:

«3. Se la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune comporta il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore generale presso la Corte d'appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il Procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della Giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni».

 

2.7

CENTARO

Al comma 1, capoverso 2, lettera h), dell'articolo 371-quinquies richiamato, aggiungere in fine le parole: «di cui alla lettera g)».

 

2.8

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 371-sexies richiamato

 

2.9

CENTARO

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 371-sexies sostituire le parole: «disporre con decreto» con le parole: «richiedere al Procuratore della Repubblica competente al sensi dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune».

 

2.10

CENTARO

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 371-septies sopprimere le parole: «ad assistere o».

 

2.11

Il Relatore

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 dell'articolo 371-octies con il seguente:

«1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.».

 

2.12

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 371-octies richiamato, dopo le parole: «procedimenti penali in corso nello Stato», aggiungere le seguenti: «, per un tempo non superiore a sei mesi».

Conseguentemente, inserire al comma 2 dello stesso articolo 371-octies del codice di procedura penale, dopo la parola: «osserva» le seguenti: «, negli stessi limiti di tempo,».

 

2.13

Il Relatore

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 dell'articolo 371-octies con il seguente:

«2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.».

 

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

''d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello stato italiano''»'.

 

3.2

CENTARO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «forme e».

 

3.3

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «forme e».

 

 

 

Art. 4

4.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero».

 

4.2

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o di un ufficiale di Polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo».

 

4.3

CENTARO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «giudiziaria» aggiungere la parola: «delegato,».

 

Art. 5

5.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune».

 

5.2

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Sopprimere il comma 2.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

68ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

 

 Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emendamenti.

 

 Il senatore CASSON (Ulivo) segnala che la Commissione per le politiche dell'Unione europea ha formulato una serie di osservazioni delle quali sarebbe opportuno tenere conto.

 

 Il relatore, senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritiene che, alla luce di un esame delle osservazioni della 14a Commissione, non siano necessari ulteriori emendamenti.

 La prima di tali osservazioni, relativa al fatto che le squadre comuni possano essere chieste in relazione ad inchieste difficili e di notevole portata, è certamente condivisibile nel merito, tanto che egli stesso in discussione aveva formulato l'ipotesi di una simile modifica, ma è tutto sommato, pleonastica.

 L'osservazione invece che chiede di attenuare il vincolo di durata predeterminata per le squadre investigative comuni non sembra condivisibile, laddove si tenga conto che per le stesse autorità inquirenti nazionali il codice di procedura penale prevede un termine per la chiusura delle indagini.

 Quanto all'osservazione relativa all'articolo 5, essa è recepita dal suo emendamento 5.1, mentre l'ultima osservazione, che chiede un'espressa assimilazione dei funzionari stranieri, membri delle squadre investigative comuni, a quelle nazionali per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, si riferisce ad un'ipotesi che è già disciplinata dai principi generali.

 Non essendovi emendamenti all'articolo 1, il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

 

 Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1.

 

 L'emendamento 2.2 è pertanto precluso.

 

 E' altresì approvato l'emendamento 2.3, restando assorbiti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

 

 Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8. L'emendamento 2.9 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.6.

 

 Sono quindi approvati gli emendamenti 2.10 e 2.11, che assorbe l'emendamento 2.12.

 

 Sono altresì approvati l'emendamento 2.13 e l'articolo 2 nel testo emendato.

 

 E' quindi approvato l'emendamento 3.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 3, restando preclusi gli emendamenti 3.2 e 3.3.

 

 E' quindi approvato l'emendamento 4.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 4, restando preclusi gli emendamenti 4.2. e 4.3.

 

 Si passa all'esame dell'articolo 5.

 

 Sono approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2, nonché l'articolo 5 nel testo emendato.

 

 La Commissione conferisce quindi al senatore D'Ambrosio il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione.

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

35ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

(omissis)

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

 Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione alle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi internazionali, nonché a decisioni assunte dall’Unione europea in particolare nell’ambito del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata. Si sofferma sulle modifiche al codice di procedura penale proposte con l’articolo 2 del disegno di legge n. 1271: a suo giudizio il nuovo articolo 371-quater, con il quale viene disciplinata la procedura passiva di costituzione delle squadre investigative comuni, dovrebbe essere integrato, nel suo comma 1, con il riferimento alle medesime condizioni che il precedente articolo 371-ter richiede per la procedura attiva di costituzione delle squadre investigative comuni. Ritiene inoltre opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l’esigenza di limitare l’assunzione da parte dello Stato italiano della responsabilità civile per danni, prevista dall’articolo 5, comma 1, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero strettamente connessi allo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune; segnala sin d’ora che un emendamento, di cui tra breve dirà, propone una riformulazione di quel comma che risponde a tali esigenze. Infine, rileva che l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione identica a quella di cui all’articolo 371-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 2 del disegno di legge in esame. Conclude proponendo di esprimere un parere non ostativo sul testo in esame, con le osservazioni ora formulate.

 Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

 - parere non ostativo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di prevedere analoga integrazione delle condizioni in presenza delle quali si provvede alla formazione delle squadre investigative comuni per i casi di procedura passiva di cui all’articolo 371-quater del codice di procedura penale introdotto dall’articolo 2;

 - parere favorevole sull’emendamento 5.1, che circoscrive l’assunzione della responsabilità civile per danni, da parte dello Stato italiano, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune;

 - parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

17ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TONINI

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 2a Commissione:

 

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali:  parere favorevole con osservazioni.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

51ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula

(omissis)

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che il provvedimento è volto a dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, nonché ad accordi e convenzioni internazionali. Posta la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 6 del provvedimento, occorre acquisire conferma che le attività di coordinamento connesse all’attuazione delle squadre investigative comuni possa essere attuato nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Segnala, poi, che l’articolo 2 introduce una serie di norme nel codice di procedura penale, tra cui l’articolo 371-septies, che attribuiscono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distaccati ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati (commi 1 e 2 del capoverso art. 371-septies), occorrendo al riguardo acquisire conferma circa l’assenza di effetti di natura finanziaria connessi a tale riconoscimento. Occorre altresì acquisire chiarimenti in relazione alla previsione dell’articolo 5, comma 2, ove è prevista la rinuncia da parte dello Stato italiano a richieste di risarcimento nei confronti di altro Stato membro per i danni causati dal funzionario straniero o distaccato nello svolgimento dell’attività di squadra investigativa comune, in particolare dovendosi chiarire se sia garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità.

 

Il sottosegretario CASULA conferma che le attività di coordinamento connesse all’attuazione delle squadre investigative comuni è realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle osservazioni relative all’articolo 2, precisa che l’espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distaccati, ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, non dà luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive. Infine, con riferimento ai chiarimenti relativi alla rinuncia da parte dello Stato italiano a richieste di risarcimento nei confronti di altro Stato membro, conferma che la reciprocità è garantita.

 

Dopo una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore ENRIQUES (Ulivo), la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo nel presupposto che le attività di coordinamento connesse all’attuazione delle squadre investigative comuni siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che l’espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distaccati, ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, non dia luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive ed infine che sia garantita la reciprocità per i danni causati dal funzionario straniero o distaccato nello svolgimento dell’attività di squadra investigativa comune.

 

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2007

25ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MANZELLA

 

La seduta inizia alle ore 8,35

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione il PRESIDENTE relatore, il quale rileva che il provvedimento in titolo ha suscitato, presso la Commissione di merito (Giustizia), un articolato dibattito, durante il quale sono state sollevate non poche perplessità su specifici punti dello stesso, da parte di senatori appartenenti sia alla maggioranza che all’opposizione.

Egli passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge, il quale mira a dare attuazione a diversi strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale, che disciplinano l’istituto delle squadre investigative comuni.

Dal punto di vista della normativa europea, prevedono l’istituzione di squadre investigative comuni: l’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, ed entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005; la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002; la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio 2003, con la quale è stato adottato il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute tanto nell’art. 13 della Convenzione quanto nella decisione quadro del Consiglio.

Occorre evidenziare, inoltre, come lo stesso Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha indicato, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro dell’Unione europea, la costituzione di squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata.

Il ricorso alle squadre investigative comuni – prosegue il relatore - trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specie nel contesto del contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti "cross-border crimes", come è espresso, tra l’altro nella relazione al ddl, secondo cui "il potenziamento e l’affinamento delle sinergie criminali su scala internazionale, con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, costituisce un freno oggettivo alla capacità investigativa degli organi inquirenti. La squadra investigativa comune rappresenta una nuova figura di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri, che può coinvolgere non solo le autorità giudiziarie e di polizia, ma anche le autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust). Attraverso tale strumento, non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma di individuare uno specifico ambito di azione comune che consenta di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale".

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di sei articoli, che introducono, con la tecnica della novellazione, una serie di modifiche al codice di procedura penale.

L’articolo 1 indica gli obiettivi della legge, vale a dire attuare la decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 e garantire il rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

L’articolo 2 introduce i nuovi articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinques, 371-sexies, 371-septies e 371-octies, da inserirsi nel codice di procedura penale dopo l’articolo 371-bis, relativo all’attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

Gli articoli 371-ter e 371-quater prevedono la costituzione di squadre investigative comuni, tenendo distinta l’ipotesi in cui sia lo Stato italiano a presentare la richiesta (cd. procedura attiva di costituzione) da quella in cui quest’ultima provenga dall’autorità di uno Stato estero (cd. procedura passiva di costituzione).

L’organo competente a richiedere la costituzione di squadre è il procuratore della Repubblica (art. 371-ter, comma 1), ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 372 del codice di procedura penale e dalla lettera h), comma 3, dell’articolo 371-bis , in cui la costituzione attiva spetta, rispettivamente, al procuratore generale presso la Corte d’Appello e al procuratore nazionale antimafia (art. 371-ter, comma 2). La costituzione passiva spetta, invece, all’autorità competente dello Stato estero (art. 371-quater, comma 1).

Quanto ai presupposti per presentare la richiesta, essi vengono individuati, nel caso di procedura attiva di costituzione, nell’esistenza di indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, "sempreché vi sia l’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l’autorità straniera" (art. 371-ter, comma 1). Nel caso, invece, l’iniziativa provenga dall’autorità di uno Stato estero, si richiede la semplice esistenza di accordi internazionali tra gli Stati interessati (art. 371-quater, comma 1).

La costituzione delle squadre avviene ai sensi dell’articolo 371- quinques, con la sottoscrizione di un atto tra i Procuratori indicati e l’autorità straniera competente. L’atto deve contenere: a) il titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini; b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra; c) il nominativo del direttore della squadra; d) i nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono; e) gli atti da compiersi; f) la durata delle indagini; g) gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato dell’Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell’indagine comune; h) le modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

La richiesta di costituzione attiva è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero (art. 371-ter, comma 3). Nell’ipotesi di costituzione passiva, qualora il procuratore della Repubblica ritenga che la competenza appartenga ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all’autorità competente, dandone avviso all’autorità straniera richiedente (art. 371-quater, comma 2).

Sia nel caso di costituzione attiva che passiva, l’autorità giudiziaria competente informa dell’iniziativa anche il procuratore generale presso la Corte d’Appello e il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale , ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo (artt. 371-ter, comma 3, e 371-quater, comma 1).

La direzione della squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato italiano viene attribuita al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo (art. 371-ter, comma 4).

Ai sensi dell’articolo 371-sexies, l’atto è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia e al Ministro dell’interno, indipendentemente dalla natura attiva o passiva della procedura di istituzione della squadra. Sempre lo stesso articolo attribuisce al Ministro della giustizia il potere di disporre, nel caso di costituzione passiva, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento, che non si proceda agli atti se risulta evidente che essi sono espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

La durata della indagini non può essere superiore ai sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettive impossibilità di concludere le indagini al termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno (art. 371-sexies, comma 3).

L’articolo 371-septies disciplina le modalità di partecipazione dei membri distaccati, nonché dei rappresentanti ed esperti di altri Stati, stabilendo che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, i membri distaccati dall’autorità di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato, nonché all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e che, limitatamente al compimento di tali atti, ad essi sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Si è, inoltre, fatto esplicito richiamo all’articolo 53 del codice penale , in tema di uso legittimo delle armi per i membri distaccati, se essi sono autorizzati al porto d’armi sul territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (comma 1). L’atto costitutivo può prevedere, altresì, che rappresentanti ed esperti, designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea, siano autorizzati ad assistere o a partecipare all’esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo. In tal caso, saranno loro attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra (comma 2).

L’articolo 371-octies prevede, infine, che possa essere richiesto allo Stato estero, con cui è stata costituita la squadra, di ritardare, per fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò possa pregiudicare i procedimenti in corso.

L’articolo 3 modifica la lettera d) dell’articolo 431 del codice di procedura penale completando sotto il profilo funzionale, la disciplina delle indagini comuni e delle squadre investigative comuni. Si ribadisce, peraltro, il principio secondo il quale i verbali degli atti acquisiti all’estero dalla squadra investigativa comune, se non ripetibili, ancorché assunti nella forma non rogatoriale, possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento solo se compiuti con l’osservanza delle norme previste dal codice di procedura penale.

L’articolo 4 stabilisce, attraverso un rinvio normativo, che le squadre investigative comuni operano sul territorio dello Stato italiano in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari ed agiscono sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria, designato nell’atto costitutivo. In tale articolo, si aggiunge, poi, che la squadra investigativa comune agisce "sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo".

L’articolo 5 dispone che lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri o da membri distaccati della squadra investigativa comune. Qualora la squadra investigativa comune sia costituita nell’ambito degli strumenti dell’Unione europea, lo Stato italiano, a sua volta, rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra, indicate nell’atto costitutivo.

L’articolo 6, infine, prevede la cd. "clausola di invarianza", in virtù della quale dall’attuazione della legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 Al termine della sua esposizione, il Presidente relatore dà lettura di uno schema di parere da lui predisposto per la Commissione Giustizia, riportato in allegato al presente resoconto.

 

 Si apre la discussione generale.

 

 Il senatore SELVA (AN) pone la questione, a suo avviso dirimente, riguardante la lingua veicolare mediante la quale dovranno essere gestite, in via operativa, le suddette squadre investigative sovranazionali.

 Al riguardo, la notoria assenza di funzionari italiani nei gradi apicali delle organizzazioni internazionali, ripropone, ancora una volta, il problema di una adeguata preparazione e formazione delle nostre strutture coinvolte in simili attività di investigazione internazionale.

 

 Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA) - nel premettere che l’esame di questo genere di provvedimenti ingenera inevitabilmente un problema di demarcazione tra la competenza della 14a Commissione, che si occupa dei profili comunitari di tali atti, e della Commissione di merito - sottopone all’attenzione della Commissione la questione, di natura generale, riguardante l’opportunità stessa di istituire, a livello europeo, delle squadre investigative comuni.

 Dal momento che già esiste ed opera con efficacia un sistema di coordinamento delle indagini sul piano comunitario, l’oratore evidenzia il rischio della creazione di superfetazioni e di organismi che, nel sovrapporsi all’operatività di enti come l’Eurojust e l’Interpol, sono suscettibili di produrre conflitti di competenza di non poco rilievo.

La sua perplessità di natura generale si estende, nello specifico, anche alle modalità di costituzione e di composizione di tali squadre, da parte italiana, nonché sulle implicazioni, di carattere finanziario, per il bilancio dello Stato, delle ulteriori missioni svolte dai funzionari, cooptati nei vari Ministeri, che saranno chiamati a partecipare alle squadre in argomento.

 

La senatrice BINETTI (Ulivo) ritiene che, nell’esame di questa problematica, si debba preliminarmente scindere il profilo istituzionale, attinente alla necessità di istituire simili organismi, dal profilo "personale", ovvero dei soggetti professionali che saranno ufficialmente preposti alla gestione di tali squadre.

Sotto tale aspetto, è del parere che, nel momento della scelta del leader di ogni specifica squadra, occorra privilegiare il criterio della maggiore capacità e competenza, in quanto solo tale metodo è in grado di produrre risultati e di rendere veramente efficace l’azione investigativa.

Sottolinea, inoltre, che l’atto comunitario in questione contiene un notevole sforzo di uniformazione del diritto, dal momento che assimila la disciplina relativa alle responsabilità penale e civile dei funzionari appartenenti ai vari Stati.

 

Secondo la senatrice SOLIANI (Ulivo) , poiché è stato realizzato, nel corso di più decenni, un vero e proprio spazio giuridico europeo comune, è inconcepibile mettere in discussione l’opportunità di approntare le squadre investigative sovranazionali.

Tale questione di natura pregiudiziale deve, ovviamente, prescindere dal problema, di assoluta rilevanza, riguardante la formazione del personale italiano che dovrà partecipare alla gestione di tali organismi.

Osserva, inoltre, che l’allestimento delle squadre investigative - che rappresentano unità operative di natura eminentemente provvisoria - può e deve svolgersi in parallelo con una sistematica ed ordinaria collaborazione tra gli uffici inquirenti e le polizie degli Stati dell’Unione europea.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) rileva l’insussistenza di un rigoroso criterio di reciprocità tra gli Stati nella responsabilità per i danni eventualmente causati da funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l’operazione investigativa.

Infatti, mentre l’articolo 3, terzo comma della decisione comunitaria, prevede il rimborso integrale dei danni causati a terzi in capo allo Stato i cui funzionari operano nel territorio di un altro Stato membro e che sono responsabili di tali danni, l’articolo 5, secondo comma del disegno di legge, sancisce la rinuncia, da parte dello Stato italiano, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero nel nostro territorio.

 

Il PRESIDENTE relatore, nel prendere nota delle osservazioni formulate dagli intervenuti, tiene a precisare, in primo luogo al senatore Selva, come occorra non sottovalutare l’accresciuto livello di acculturamento linguistico venutosi a creare, negli ultime tempi, soprattutto tra le giovani generazioni e tra tutti coloro che operano in ambienti internazionali, anche svolgendo mansioni lavorative di grado intermedio.

Circa la questione di opportunità sollevata dal senatore Girfatti, egli fa notare che, nel caso in esame, ci si trova di fronte alla necessità di istituzionalizzare degli organismi ad hoc, che devono perseguire singole ipotesi di reato per un tempo prestabilito, chiamati ad operare in collegamento ed in coordinazione con le strutture investigative permanenti, quali Europol ed Eurojust.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

 

 

 La seduta termina alle ore 9,35.




 

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1271

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

considerato che esso è diretto a dare attuazione ad alcuni strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale, inerenti la costituzione di squadre investigative comuni, tra cui l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002;

 

considerato che con la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell’articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio;

 

considerato che l’azione dell’Unione europea si pone in linea con la conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata;

 

rilevato a tale riguardo che il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti «cross-border crimes», e che la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale all’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero;

 

considerato che la squadra investigativa comune rappresenta una forma di cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati, che, limitatamente ai rapporti tra gli stati membri dell’Unione europea, può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust);

 

ricordato a tale riguardo che il Protocollo alla Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002, reca norme che consentono la partecipazione degli agenti dell’Europol alle attività di preparazione, coordinamento ed effettuazione delle squadre investigative comuni degli Stati membri, nonché la possibilità di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari, e che tale Protocollo è stato ratificato dall’Italia con la legge 20 febbraio 2006, n. 93;

 

ricordato inoltre che analoghe norme di partecipazione sono state stabilite per Eurojust, dalla decisione quadro 2002/187/GAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e che tale decisione quadro è stata attuata con la legge 14 marzo 2005, n. 41;

 

considerato, in particolare, il contenuto della citata decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

 

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

in relazione all’articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 371-ter.", si rileva che la disposizione contempla la possibilità di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni solo nel caso in cui siano in atto "indagini collegate a quelle condotte in altri Stati", mentre l’articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI prevede tale possibilità non solo "quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati", ma anche "quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri", ovvero anche se l’altro Stato non ha ancora avviato alcuna indagine;

 

in relazione all’articolo 2, capoverso "Art. 371-sexies.", che stabilisce un vincolo di durata predeterminato per le squadre investigative comuni, si ritiene opportuno che tale vincolo sia reso di natura meramente indicativa, al fine di consentire modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del caso specifico, nonché di assicurare una maggiore omogeneità con la decisione quadro 2002/465/GAI, che al considerando n. 8 e all’articolo 1, prevede che la durata sia stabilita di comune accordo tra gli Stati membri che ne sottoscrivono l’atto costitutivo;

 

valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare espressamente quanto previsto dall’articolo 2 della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui: "Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l’operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere".

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007

26ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MANZELLA

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vimercati e  per la giustizia Maritati.  

 

La seduta inizia alle ore 8,40

 

IN SEDE CONSULTIVA

(omissis)

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo 2007.

 

 Il PRESIDENTE relatore dà conto dell’inserimento, nella bozza di parere da lui già formulata, di un ulteriore capoverso che esplicita il pertinente rilievo svolto, nella precedente seduta, dal senatore Enriques, relativo alla possibilità, per ciascuno Stato membro, di rinunciare a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti e cagionati da funzionari di quest’ultimo Stato.

 

 Il rappresentante del Governo, nell’esprimere il suo assenso di massima per lo schema di parere presentato, precisa come, relativamente al primo punto del dispositivo del parere, le squadre allestite a norma della decisione quadro comunitaria, non abbiano natura permanente. Quando esse vengono costituite, inoltre, non devono necessariamente avere la stessa durata delle indagini.

 Reputa, infine, apprezzabile il suggerimento enucleato dal senatore Enriques - ovvero che la rinuncia si riferisca esclusivamente ai danni subiti dallo Stato e non anche ai danni subiti da terzi che lo Stato abbia provveduto a risarcire - impegnandosi a sottoporre tale osservazione alla Commissione di merito.

 

 Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE , quindi, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta riformulata di parere, che risulta accolta all’unanimità dalla Commissione.

 

La seduta termina alle ore 9.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1271

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

considerato che esso è diretto a dare attuazione ad alcuni strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale, inerenti la costituzione di squadre investigative comuni, tra cui l’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002;

 

considerato che con la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell’articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio;

 

considerato che l’azione dell’Unione europea si pone in linea con la conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata;

 

rilevato a tale riguardo che il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti «cross-border crimes», e che la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale all’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero;

 

considerato che la squadra investigativa comune rappresenta una forma di cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati, che, limitatamente ai rapporti tra gli stati membri dell’Unione europea, può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust);

 

ricordato a tale riguardo che il Protocollo alla Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002, reca norme che consentono la partecipazione degli agenti dell’Europol alle attività di preparazione, coordinamento ed effettuazione delle squadre investigative comuni degli Stati membri, nonché la possibilità di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari, e che tale Protocollo è stato ratificato dall’Italia con la legge 20 febbraio 2006, n. 93;

 

ricordato inoltre che analoghe norme di partecipazione sono state stabilite per Eurojust, dalla decisione quadro 2002/187/GAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e che tale decisione quadro è stata attuata con la legge 14 marzo 2005, n. 41;

 

considerato, in particolare, il contenuto della citata decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

 

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

in relazione all’articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 371-ter.", si rileva che la disposizione contempla la possibilità di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni solo nel caso in cui siano in atto "indagini collegate a quelle condotte in altri Stati", mentre l’articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI prevede tale possibilità non solo "quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati", ma anche "quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri", ovvero anche se l’altro Stato non ha ancora avviato alcuna indagine;

 

in relazione all’articolo 2, capoverso "Art. 371-sexies.", che stabilisce un vincolo di durata predeterminato per le squadre investigative comuni, si ritiene opportuno che tale vincolo sia reso di natura meramente indicativa, al fine di consentire modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del caso specifico, nonché di assicurare una maggiore omogeneità con la decisione quadro 2002/465/GAI, che al considerando n. 8 e all’articolo 1, prevede che la durata sia stabilita di comune accordo tra gli Stati membri che ne sottoscrivono l’atto costitutivo;

 

in relazione all’articolo 5, è necessario esplicitare - conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/465/GAI e come correttamente indicato nella relazione allo stesso disegno di legge - che la rinuncia di cui al comma 2 si riferisce esclusivamente ai danni subiti dallo Stato e non anche ai danni subiti da terzi che lo Stato abbia provveduto a risarcire;

 

valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare espressamente quanto previsto dall’articolo 2 della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui: "Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l’operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere".

 

 


bilancio (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007

62ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(1271-A) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle modifiche apportate al testo dalla Commissione. In relazione poi agli emendamenti non ha osservazioni da fare ad eccezione che sull’emendamento 6.100, volto a sostituire la clausola di invarianza contenuta nell’articolo 6 del testo con una clausola di copertura molto ampia riferita a un onere non quantificato.

 

Il sottosegretario CASULA esprime avviso favorevole sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime avviso conforme al relatore, segnalando, tuttavia, che l’emendamento 6.100 prevede una copertura per un onere non quantificato.

 

Il RELATORE rileva come, sebbene l’onere non sia quantificato, la copertura recata dall’emendamento appare idonea a garantire risparmi di spesa. Pertanto, non ritiene possa essere espresso un parere contrario indicando l’articolo 81 della Costituzione. Propone che sulla proposta 6.100 l’avviso sia contrario.

 

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo, nonché sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 6.100 sulla quale il parere è contrario.

 


Relazione della 2^ Commissione Giustizia

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1271-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

 

 

(Relatore D’AMBROSIO)

 

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 2007

 

SUL

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

 

 

presentato dal Ministro della giustizia

 

di concerto col Ministro dell’interno

 

col Ministro per le politiche europee

 

e col Ministro dell’economia e delle finanze

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

———–

 


 


Onorevoli Senatori. – La realizzazione di spazi di collaborazione operativa tra le strutture investigative di diversi Stati è da tempo avvertita come uno strumento di particolare efficacia nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale.

Già nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre affrontava il problema di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti cross-border crimes, autorizzando gli Stati membri, nel quadro di un auspicato rafforzamento dell’Europol, ad avviare, svolgere o coordinare indagini, ovvero ad istituire squadre investigative comuni per alcuni settori di criminalità, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.

Sulla scorta di tali indicazioni l’Unione europea ha disciplinato l’istituzione di squadre investigative comuni di questo tipo, dapprima con la convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, e successivamente con la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, adottata il 13 giugno 2002.

Il disegno di legge in esame è appunto diretto a dare attuazione a questa decisione quadro, anche se istituisce un quadro normativo idoneo a consentire l’istituzione di squadre investigative comuni anche con Stati non facenti parte dell’Unione europea, laddove ciò sia previsto da accordi bilaterali in attuazione dei principi generali recati da documenti quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n.146, la Convenzione, sempre delle Nazioni Unite, contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003, e l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria fra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea del 25 giugno 2003.

Al di là dell’evidente necessità di dare attuazione ai suddetti indirizzi comunitari ed internazionali, va osservato che l’approvazione di una normativa che consenta l’istituzione in Italia di squadre investigative comuni sovranazionali riveste un carattere di particolare opportunità alla luce del recente allargamento dell’Unione europea e del conseguente aumento della libertà di circolazione delle persone e dei beni a livello continentale.

È noto infatti come la difficile situazione sociale ed economica, che ha accompagnato in molti paesi dell’Europa orientale il processo di democratizzazione e di integrazione con la vecchia Unione, abbia favorito la nascita e lo sviluppo di organizzazioni criminali che dall’aumento della libertà di circolazione possono trarre giovamento, da un lato per approfittare delle opportunità di guadagni illeciti offerte dalle ricche economie dell’Europa occidentale, e dall’altro per avvantaggiarsi della disomogeneità dei sistemi investigativi e giudiziari dei vari paesi e della minore efficienza che alcuni di questi – per motivi sia ordinamentali che organizzativi – mostrano nella prevenzione e nella repressione del crimine, una problematica questa nella quale l’Italia rischia di configurarsi come l’anello debole del sistema.

La norma fondamentale del disegno di legge in esame è l’articolo 2, che novella il codice di procedura penale inserendo sei nuovi articoli dopo l’articolo 371-bis.

In particolare, l’articolo 371-ter disciplina la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni, consentendo al procuratore della Repubblica, nei casi previsti dagli accordi internazionali, di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni per indagini di particolare difficoltà collegate a crimini commessi da organizzazioni internazionali, che rivestano carattere di particolare gravità, sempre che siano previsti come tali tanto dallo Stato richiedente quanto dagli Stati richiesti.

Queste ultime due condizioni sono state introdotte dalla Commissione che mentre ha ritenuto opportuno escludere i reati bagatellari – stabilendo che le squadre non possano essere richieste per indagini relative a reati puniti dalla legge italiana con pena massima inferiore a quattro anni di reclusione e operando una elencazione esemplificativa dei più tipici reati per i quali è richiesta la collaborazione sovranazionale – ha altresì stabilito il principio della cosiddetta doppia incriminazione.

La richiesta, che nel caso di avocazione delle indagini a norma dell’articolo 372 del codice di procedura penale è formulata dal procuratore generale della Corte d’appello, e nei casi di cui all’articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dello stesso codice dal procuratore nazionale antimafia, è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero richiesto.

Qualora esso acceda alla richiesta, la squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell’indagine. L’originaria formulazione di quest’ultima norma prevedeva, in considerazione della diversa disciplina adottata nei vari Stati circa il soggetto titolare delle indagini, che la squadra fosse diretta dal pubblico ministero o dall’ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo. La Commissione ha però ritenuto che per squadre investigative, sia pure a composizione mista, operanti in Italia, non possano che valere le norme della procedura penale italiana.

L’articolo 371-quater disciplina invece la procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni.

Si segnala in particolare l’introduzione nel testo, da parte della Commissione, dei commi 3 e 4, che stabiliscono che il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d’appello, comunichi all’autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta qualora questa comporti il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, e trasmetta senza ritardo il provvedimento di rigetto al Ministro della giustizia. Questa modifica ha inteso superare una delle disposizioni più controverse contenute nell’originaria formulazione del disegno di legge governativo, vale a dire il comma 2 dell’articolo 371-sexies del codice di procedura penale, che attribuiva al Ministro della giustizia il potere di decidere con proprio decreto che non si procedesse al compimento di atti indicati dal provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune che risultassero vietati dalla legge o fossero contrari ai princìpi dell’ordinamento italiano. La Commissione ha ritenuto che l’ipotesi di attribuire all’organo politico, o comunque ad un’autorità diversa da quella giudiziaria, il potere di sindacare sulla liceità di atti di indagine, fosse in evidente contrasto con il principio della separazione dei poteri.

L’articolo 371-quinquies, sempre introdotto dall’articolo 2 del disegno di legge, disciplina il contenuto dell’atto costitutivo della squadra investigativa comune, che deve in particolare contenere il titolo del reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini, la motivazione della costituzione della squadra, il nome di colui che la dirige, i nominativi dei membri nazionali e stranieri che la compongono, l’indicazione degli atti da compiersi, quella della durata delle indagini, l’elencazione degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull’Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell’indagine comune, la descrizione delle modalità di partecipazione dei rappresentanti e degli esperti indicati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e da organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

L’articolo 371-sexies disciplina gli adempimenti esecutivi, in particolare stabilendo in un massimo di sei mesi il termine di durata delle indagini, prorogabile fino ad un anno in caso di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L’articolo 371-septies regolamenta lo status dei membri distaccati, rappresentanti ed esperti, mentre l’articolo 371-octies detta i criteri per l’utilizzazione delle informazioni investigative.

L’articolo 3 del disegno di legge modifica l’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale per consentire l’acquisizione nel fascicolo del dibattimento degli atti posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio italiano.

L’articolo 4 fa rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari per disciplina dell’attività investigativa, mentre l’articolo 5, in materia di responsabilità civile per danni, è stato modificato dalla Commissione nel senso di limitare la responsabilità dello Stato italiano, originariamente prevista per i danni derivanti da tutti gli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato dai funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune, ai soli danni derivanti dalle attività della squadra stessa, sopprimendo inoltre il comma 2 che, in caso di squadra costituita nell’ambito degli strumenti dell’Unione europea, prevedeva che lo Stato italiano rinunciasse a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario di questo Stato nello svolgimento delle attività indicate nell’atto costitutivo della squadra investigativa comune.

D’Ambrosio, relatore


 


 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Villone)

sul disegno di legge e su emendamenti

3 aprile 2007

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di modificare l’articolo 2, comma 1, capoverso 371-quater, con il quale viene disciplinata la procedura passiva di costituzione delle squadre investigative comuni, integrandolo, nel suo comma 1, con il riferimento alle medesime condizioni che il precedente capoverso 371-ter richiede per la procedura attiva di costituzione delle squadre investigative comuni. Si invita inoltre a valutare l’esigenza di limitare l’assunzione da parte dello Stato italiano della responsabilità civile per danni, prevista dall’articolo 5, comma 1, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero strettamente connessi allo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune; si segnala, infine, che l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, reca una disposizione sostanzialmente identica a quella di cui all’articolo 2, comma 1, capoverso 371-ter, comma4.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di prevedere analoga integrazione delle condizioni in presenza delle quali si provvede alla formazione delle squadre investigative comuni per i casi di procedura passiva di cui al capoverso articolo 371-quater;

– parere favorevole sull’emendamento 5.1, che circoscrive l’assunzione della responsabilità civile per danni, da parte dello Stato italiano, alle sole ipotesi di danni causati dal funzionario straniero derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.


 

 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Morando)

3 aprile 2007

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le attività di coordinamento connesse all’attuazione delle squadre investigative comuni siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che l’espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distaccati, ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, non dia luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive ed infine che sia garantita la reciprocità per i danni causati dal funzionario straniero o distaccato nello svolgimento dell’attività di squadra investigativa comune.


 

 

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

 

 

(Estensore: Manzella)

28 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è diretto a dare attuazione ad alcuni strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale, inerenti la costituzione di squadre investigative comuni, tra cui l’articolo 13 della convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e la decisione quadro n.2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002;

considerato che con la raccomandazione del Consiglio dell’8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell’articolo 13 della convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio;

considerato che l’azione dell’Unione europea si pone in linea con la conclusione n.45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell’ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata;

rilevato a tale riguardo che il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti «cross-border crimes», e che la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale all’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero;

considerato che la squadra investigativa comune rappresenta una forma di cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati, che, limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea, può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust);

ricordato a tale riguardo che il Protocollo recante modifica della Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002, reca norme che consentono la partecipazione degli agenti dell’Europol alle attività di preparazione, coordinamento ed effettuazione delle squadre investigative comuni degli Stati membri, nonché la possibilità di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari, e che tale Protocollo è stato ratificato dall’Italia ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 93;

ricordato inoltre che analoghe norme di partecipazione sono state stabilite per Eurojust dalla decisione quadro 2002/187/GAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e che tale decisione quadro è stata attuata con la legge 14 marzo 2005, n. 41;

considerato, in particolare, il contenuto della citata decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all’articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 371-ter», si rileva che la disposizione contempla la possibilità di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni solo nel caso in cui siano in atto «indagini collegate a quelle condotte in altri Stati», mentre l’articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI prevede tale possibilità non solo «quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati», ma anche «quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri», ovvero anche se l’altro Stato non ha ancora avviato alcuna indagine;

in relazione all’articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 371-sexies», che stabilisce un vincolo di durata predeterminato per le squadre investigative comuni, si ritiene opportuno che tale vincolo sia reso di natura meramente indicativa, al fine di consentire modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del caso specifico, nonché di assicurare una maggiore omogeneità con la decisione quadro 2002/465/GAI, che al considerando numero 8 e all’articolo 1 prevede che la durata sia stabilita di comune accordo tra gli Stati membri che ne sottoscrivono l’atto costitutivo;

in relazione all’articolo 5, è necessario esplicitare – conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/465/GAI e come correttamente indicato nella relazione allo stesso disegno di legge – che la rinuncia di cui al comma 2 si riferisce esclusivamente ai danni subiti dallo Stato e non anche ai danni subiti da terzi che lo Stato abbia provveduto a risarcire;

valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare espressamente quanto previsto dall’articolo 2 della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui: «Nel corso delle operazioni di cui all’articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l’operazione sono assimilati ai funzionari di quest’ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere».


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

 

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

 

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

Art. 1.

Art. 1.

(Disposizioni di principio)

(Disposizioni di principio)

1. La presente legge è diretta ad attuare nell’ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 371-ter. – (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini, con l’autorità straniera.

«Art. 371-ter. – (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l’esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, a condizione che i reati stessi siano previsti anche nello Stato richiesto, pur se diversamente qualificati.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell’articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d’appello; nei casi indicati dall’articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

2.Identico.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L’autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell’iniziativa il procuratore generale presso la Corte d’appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo.

3.Identico.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall’ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell’indagine.

Art. 371-quater. – (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall’autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell’iniziativa il procuratore generale presso la Corte d’appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo.

Art. 371-quater. – (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). – 1.Identico.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all’autorità giudiziaria competente, dandone avviso all’autorità straniera richiedente.

2.Identico.

 

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d’appello, comunica all’autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

 

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-quinquies. – (Contenuto dell’atto costitutivo della squadra investigativa comune). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell’articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d’appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l’atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

Art. 371-quinquies. – (Contenuto dell’atto costitutivo della squadra investigativa comune). – 1.Identico.

2. L’atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l’indicazione:

2.Identico:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

a)identica;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

b)identica;

c) del nominativo del direttore della squadra;

c)identica;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

d)identica;

e) degli atti da compiersi;

e)identica;

f) della durata delle indagini;

f)identica;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull’Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell’indagine comune;

g)identica;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-sexies. – (Adempimenti esecutivi). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l’atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell’interno.

Art. 371-sexies. – (Adempimenti esecutivi). – 1.Identico.

2. Nel caso di cui all’articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Soppresso

3. Il termine di cui all’articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell’interno, nonché, ai fini dell’eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d’appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis.

2.Identico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell’atto costitutivo della squadra.

3.Identico.

Art. 371-septies. – (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). – 1. Salvo che nell’atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall’autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d’armi sul territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 del codice penale.

Art. 371-septies. – (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). – 1.Identico.

2. L’atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all’esecuzione degli atti indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra.

2. L’atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea siano autorizzati a partecipare all’esecuzione degli atti indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell’atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall’atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. – (Utilizzazione delle informazioni investigative). – 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all’autorità dell’altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

Art. 371-octies. – (Utilizzazione delle informazioni investigative). – 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all’autorità dell’altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo, l’utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L’autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall’autorità dell’altro Stato per l’utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo».

2. L’autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall’autorità dell’altro Stato per l’utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo».

Art. 3.

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

(Modifica dell’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

1. Identico:

«d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune».

«d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano».

Art. 4.

Art. 4.

(Disciplina e direzione

dell’attività investigativa)

(Disciplina e direzione

dell’attività investigativa)

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell’atto costitutivo.

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

Art. 5.

Art. 5.

(Responsabilità civile per danni)

(Responsabilità civile per danni)

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell’ambito degli strumenti dell’Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell’ambito degli strumenti dell’Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell’atto costitutivo.

Soppresso

Art. 6.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Identico

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

152a seduta pubblica

 

 

martedì15 maggio 2007

 

 

 

Presidenza del presidente MARINI

 

 


(omissis)

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (ore 16,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1271.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

D'AMBROSIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1271, d'iniziativa governativa, tende ad attuare in Italia le squadre investigative sovranazionali per rendere più efficiente la lotta ai cosiddetti cross-border crime, cioè i crimini transnazionali, e alle organizzazioni internazionali che li praticano, oltre che la lotta al terrorismo, che si è manifestato, in maniera virulenta, l'11 settembre del 2001 e che è ancora molto più pericoloso dopo la guerra in Iraq.

L'esigenza di rendere molto più efficiente la lotta alla criminalità organizzata transnazionale è stata sentita, per la prima volta, dopo che nel giugno 1985 è stato approvato il Trattato di Schengen, in Europa, che consentiva - anche se in modo graduale - la libera circolazione degli uomini e delle merci all'interno della Comunità Europea senza più controlli alla frontiera. Naturalmente, ciò andava verso un'Europa più unita e più competitiva, ma, nello stesso tempo, l'eliminazione dei controlli alla frontiera agevolava obiettivamente il crimine transnazionale. Quindi, si presentò l'esigenza di combattere, in maniera più efficace, la lotta alla criminalità transnazionale passando ad uno spazio giudiziario comune, cioè ad una collaborazione diretta tra le autorità dei singoli Stati.

Come è noto, con i trattati internazionali di collaborazione in materia giudiziaria penale si doveva sempre trattare di una collaborazione tra Stati: la trafila era che l'autorità giudiziaria che doveva ottenere la collaborazione da un altro Stato si doveva rivolgere al Ministro competente del proprio Stato, il quale a sua volta doveva rivolgersi al Ministro competente dell'altro Stato e quindi scendere all'altra autorità giudiziaria.

Tutto ciò comportava una perdita di tempo che rendeva molto spesso inutile la collaborazione giudiziaria penale internazionale, per cui si eliminò questa trafila e si cercò di creare uno spazio giudiziario comune che ponesse immediatamente in contatto le autorità giudiziarie dei due Stati che dovevano collaborare.

Il primo accenno a questa esigenza avvenne, in sede di Unione Europea, nel Consiglio di Tampere, dove la Presidenza raccomandò di rafforzare le posizioni dell'Europol, cioè della polizia internazionale europea, attraverso appunto la creazione di squadre investigative comuni che potessero collaborare alla lotta contro le organizzazioni criminali che operavano in via trasversale e transnazionale.

D'altra parte, subito dopo la raccomandazione volta alla creazione delle squadre investigative, si stabilì anche il mandato di arresto internazionale. Anche per l'estradizione, che pure doveva avvenire tra Stati, si stabilì che l'immediata cattura si poteva ottenere attraverso il riconoscimento dei mandati di cattura internazionali. (Brusìo).

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi, c'è un chiacchiericcio eccessivo!

D'AMBROSIO, relatore. All'articolo 1 del disegno di legge n. 1271 si chiarisce che l'obiettivo del provvedimento è proprio quello di dare attuazione alla decisione quadro n. 2002/465/GAI e si stabilisce anche di dare attuazione a tutti i trattati internazionali che hanno previsto le squadre investigative comuni. Credo si alluda alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2002, all'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003.

Al di là di queste considerazioni, è chiaro che si è presentata in maniera più esasperata l'esigenza di collaborazione immediata, effettiva ed efficace nel momento in cui è stata allargata l'Unione Europea; tale allargamento, infatti, ha consentito alle merci e agli uomini di valicare i confini, senza alcun controllo, anche degli altri Stati ammessi nella Comunità. Tutto ciò naturalmente ha favorito - e non poteva non farlo - alcune organizzazioni criminali che hanno stabilito rapporti immediati e diretti con le organizzazioni criminali operanti in Italia.

Passando nello specifico all'esame del disegno di legge, l'articolo 2 introduce in maniera sistematica sei articoli dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Come è noto, l'articolo 371-bis ha introdotto la Procura nazionale antimafia proprio per la lotta al crimine organizzato in Italia e, in particolare, alle associazioni mafiose. Quindi, il fatto che i nuovi articoli vengano inseriti subito dopo l'articolo 371-bis ha un significato particolare, anche perché in tutte le convenzioni internazionali è stata chiaramente affermata l'intenzione di perseguire una lotta efficace alle organizzazioni che si occupano di traffico di droga e di esseri umani, in passato patrimonio esclusivo delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

I presupposti fissati nell'articolo 371-ter sono l'esistenza di indagini collegate interessanti più Stati, la particolare complessità di queste indagini e l'esigenza naturalmente di coordinarle.

A questo punto la Commissione ha ritenuto di inserire tra i presupposti anche che i reati siano puniti in Italia con una pena non inferiore a quattro anni di reclusione, per evitare che queste squadre investigative comuni, le quali comportano enorme dispendio, siano costituite anche per reati di poco conto ed ha inserito poi, a solo titolo esemplificativo, i reati che sono menzionati chiaramente nella decisione quadro della Comunità europea e nelle convenzioni internazionali, di cui ho parlato prima, e cioè i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta degli esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione, alla pirateria informatica. Infine, è stato inserito anche il principio della doppia punibilità sia nello Stato richiedente che nello Stato richiesto, così come era stato fatto, anche se a titolo diverso, riguardo al mandato di arresto internazionale.

Per quanto riguarda la doppia punibilità, però, signor Presidente, debbo dire che, trattandosi di indagini collegate che devono essere coordinate, necessariamente si deve trattare dei reati puniti sia in uno Stato che nell'altro, per cui questa espressione, come mi ha fatto notare il rappresentante del Governo, appare pleonastica e io non ho, a questo punto, alcuna difficoltà ad eliminare l'ultima frase del comma 1, ovvero le parole: «a condizione che i reati stessi siano puniti anche nello Stato richiesto, pur se diversamente qualificati».

Su questo ho interpellato sia il Presidente sia gli altri membri della Commissione e non vi è nessuna opposizione al riguardo, appunto perché si tratta di un'espressione pleonastica.

La squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero dell'indagine. Anche l'espressione «diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine» è stata inserita dalla Commissione, al posto di quella che prevedeva che fosse diretta alternativamente anche «dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo», per il semplice fatto che devono essere applicate per l'operatività in Italia le norme del codice di procedura penale italiano e le nostre norme non prevedono che la squadra di polizia giudiziaria sia diretta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, ma in via esclusiva dal pubblico ministero.

Questa è stata l'unica ragione per cui è stato eliminato il riferimento all'ufficiale di polizia giudiziaria. Del resto, le squadre di polizia giudiziaria, come tutti coloro che hanno pratica di queste cose sanno, sono normalmente dirette da un ufficiale di polizia giudiziaria che poi riferisce al magistrato delegato e quindi riceve l'istruzione che trasmette in via operativa.

L'articolo 371-quater disciplina, invece, la costituzione passiva delle squadre investigative comuni; per costituzione passiva s'intende la costituzione che avviene su richiesta di uno Stato estero allo Stato italiano; naturalmente, anche in questo caso si deve trattare di uno Stato della Comunità Europea o di uno Stato che ha aderito ad un trattato internazionale che prevede la costituzione di squadre investigative comuni. Nell'articolo 371-quater sono stati inseriti i commi 3 e 4, sopprimendo il comma 2 dell'articolo 371-sexies, che recitava: «il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano».

Si è dunque soppressa tale disposizione, ma con i commi 3 e 4 dell'articolo 371-quater si è attribuito al procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale, il potere che prima era attribuito al Ministro. Questo è avvenuto perché spetta naturalmente all'autorità giudiziaria verificare sia che l'atto non sia vietato dalla legge sia che non sia contrario ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Si è previsto anche che questa decisione del procuratore della Repubblica sia comunicata allo Stato che ha richiesto la costituzione della squadra e contemporaneamente al Ministro.

Ciò è in relazione proprio all'intendimento di questa legge, e cioè la creazione dello spazio giudiziario comune, a cui accennavo prima, e quindi del rapporto diretto fra autorità giudiziarie, che verrebbe invece frustrato da questo potere attribuito al Ministro; in tal modo, infatti, si ristabilirebbe quella situazione verticistica che il disegno di legge ha voluto eliminare e si darebbe al Ministro la possibilità, seppur per errore, di bloccare la collaborazione in una materia così delicata, quale quella della lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.

L'articolo 371-quinquies disciplina il contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune. L'atto deve contenere il titolo di reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, i nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni; le modalità di partecipazione di questi esperti che sono designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione Europea: penso in particolare all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), all'Europol e ad Eurojust.

L'articolo 371-sexies disciplina gli adempimenti esecutivi. In particolare, stabilisce in un massimo di sei mesi i termini di durata dell'indagine, prorogabili fino ad un anno in caso di indagini già di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 371-septies dispone che i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono compiere attività operativa e sono parificati a tutti gli effetti ai nostri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Faccio notare che questa è una disposizione particolarmente pregnante, perché la collaborazione fra gli ufficiali di polizia giudiziaria italiani e quelli stranieri esisteva già da molto tempo, ma purtroppo gli ufficiali di polizia giudiziaria che operavano in un altro Stato non avevano tale qualifica, non erano operativi, potevano solamente assistere e non potevano neanche portare con loro le armi in dotazione.

L'articolo 371-octies, infine, prevede che possa essere richiesto allo Stato estero con cui è stata costituita la squadra «di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra», quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune. La Commissione, a questo proposito, ha ritenuto di inserire un termine massimo, fissandolo in sei mesi, sia nel caso di costituzione attiva che nel caso di costituzione passiva di queste squadre.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce una modifica al contenuto del fascicolo del dibattimento disponendo che anche gli atti irripetibili compiuti delle squadre investigative comuni possono essere inseriti in tale fascicolo. La Commissione, dal testo del disegno di legge, ha ritenuto di sopprimere solo la parola «forme» perché non è contemplata dal nostro codice.

L'articolo 4 stabilisce che le squadre investigative operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione del pubblico ministero. L'originario testo prevedeva, sempre all'articolo 4, che le squadre investigative sovranazionali potessero essere dirette anche da un ufficiale di polizia giudiziaria. La Commissione, per le ragioni che ho già esposto, ha ritenuto di disporre che tali squadre non possano essere dirette da un ufficiale di polizia giudiziaria al fine di rendere la norma conforme alle disposizioni del nostro codice penale, che - ripeto - attribuiscono questa possibilità solo al pubblico ministero ed in via esclusiva.

L'articolo 5 precede che per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano è responsabile lo Stato italiano. Anche qui la Commissione ha ritenuto che il risarcimento di tali danni da parte dello Stato italiano sia limitato ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune e ha soppresso la parte riguardante la rinuncia dello Stato a rivalersi nei confronti dello Stato straniero dei danni cagionati dai loro funzionari nel nostro territorio: questo perché in tutti i trattati internazionali si prevede la possibilità di rivalsa e non si vede perché in Italia non dovesse essere prevista.

L'articolo 6 del disegno di legge, infine, prevede che dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei benevolmente stigmatizzare l'ipocrisia dei miei colleghi che, pur non avendo ascoltato nulla di ciò che ha detto il relatore D'Ambrosio (impedendo anche a me, che ero interessato, di sentire cosa aveva da dire), poi applaudono.

 

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore, ma non generalizzi. Parecchi colleghi erano interessati.

 

CASTELLI (LNP). Ad ogni modo, sarebbe meglio non applaudire e ascoltare di più.

Anzitutto, chiedo scusa al relatore perché non sono riuscito a seguire ciò che diceva e non certo per responsabilità sua: in parte per l'impianto audio che è pessimo - chi si ricorda il vecchio impianto sa quale passo indietro è stato fatto con questo nuovo - e in parte a causa del continuo brusìo dei colleghi. Comunque sia, immagino più o meno cosa abbia detto; ritengo che abbia illustrato il fatto che questo disegno di legge è la necessaria trasposizione di una decisione quadro che è stata presa dal Consiglio europeo giustizia e affari interni nel 2002. Esso nasce dalla conclusione n. 45 del Consiglio di Tampere che, nel 1999, aveva stabilito l'esigenza di costruire uno spazio comune europeo di libertà, giustizia e sicurezza, e certamente la costituzione di squadre investigative comuni è una necessità che deriva, in maniera automatica, da questa affermazione di principio.

Quindi, noi condividiamo nelle sue linee fondamentali questo disegno di legge che - ripeto - è un atto dovuto del Parlamento nei confronti degli impegni presi allora dal Governo Berlusconi, nella persona, in quel caso, del Ministro dell'interno.

Tuttavia, il disegno di legge al nostro esame è scritto, secondo me, in maniera perfettibile. Infatti, ci sono ancora due punti - non pretendo che l'Assemblea possa rilevarli, ma comunque resti almeno agli atti - che vanno assolutamente migliorati, anzi direi che uno di questi va assolutamente affrontato. A tal proposito, vorrei che magari il senatore Morando, presidente della Commissione bilancio, mi prestasse un attimo di attenzione.

Il primo punto è che la decisione quadro stabilisce, in maniera chiara ed inequivocabile, che le squadre investigative comuni devono essere comunicate alla cosiddetta autorità competente, che è un termine di scuola che viene usato in Europa perché - questo è un punto evidentemente importante - ci sono degli ordinamenti giudiziari diversi in ciascuno Stato membro per cui non si può individuare univocamente un'autorità per ciascuno Stato. Questo è il motivo per cui si ricorre a questo termine di scuola, cioè alla dizione «autorità competente».

Bene, in questo disegno di legge non viene identificata; si parla in maniera tutt'affatto generale del procuratore, ma il procuratore può essere chiunque: non è possibile sapere a priori, soprattutto da parte di uno Stato estero, qual è il procuratore competente in Italia, atteso che noi abbiamo la giurisdizione che vale per ciascuna procura e vale la questione territoriale. Orbene, questo punto va assolutamente identificato e precisato; non si può non affrontarlo dal punto di vista legislativo: c'è un vuoto. D'altro canto, chiunque sa che spesso nascono dei conflitti di competenza tra procure; pertanto, se non dirimiamo questa questione, verrà fuori una legge che è zoppa; su questo non c'è nulla da fare.

La seconda questione, ancora più importante, riguarda il fatto che questa legge è priva di copertura finanziaria. Sarebbe troppo comodo dire per qualsiasi legge, come fa in questo caso l'articolo 6, che il provvedimento è a costo zero, quindi non ne deriva alcun onere a carico dello Stato. Nei fatti non è assolutamente così; non è vero perché, per il semplice fatto che vengono costituite queste squadre investigative, viene previsto che ciascun Stato membro paghi i propri funzionari e quindi lo Stato italiano dovrà pagare tutti i funzionari che andranno all'estero per cooperare nelle squadre investigative in caso di richiesta passiva, cioè di richiesta proveniente dall'estero.

Ci saranno quindi dei costi, fatto che non viene minimamente affrontato dalla legge, che anzi se la cava con questa dizione dell'articolo 6, che non è vera nei fatti. Poteva essere vera fino a qualche tempo fa, visto che le spese di giustizia finivano nel famoso modello 12 e quindi erano spese obbligatorie; non è più così dal 2002, quando sono stati costituiti due precisi capitoli di bilancio (il 1360 e il 1362) la cui capienza, tra l'altro, è stata tagliata in questa finanziaria.

Vorrei sapere cosa pensa la Commissione bilancio di questo tema, visto che qui non è prevista alcuna copertura. Vorrei capire come potrà fare il Presidente della Repubblica a firmare una legge di questa natura, che viola patentemente l'articolo 81 della Costituzione.

Questi sono i due punti critici che mi sento di sottolineare, per superare i quali ho presentato alcuni emendamenti. (Applausi dei senatori Davico e Centaro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D'AMBROSIO, relatore. Signor Presidente, per la verità, non riesco a comprendere quanto sostiene l'ex ministro Castelli circa la necessità di comunicare al Ministro.

Noi abbiamo delle indagini collegate (le indagini collegate ci sono anche fra procure italiane); abbiamo aperto uno spazio europeo in cui ormai si circola liberamente, abbiamo Europol, la polizia internazionale, ed Eurojust, cioè un ufficio di giudici che devono favorire i contatti fra le autorità giudiziarie dei vari Paesi e che devono agevolare i contatti di collaborazione diretta.

Durante la relazione ho già spiegato qual è lo spirito di questa norma, che è lo stesso che ha ispirato la legge sul mandato di cattura europeo. Ma come avveniva prima la collaborazione internazionale? Ebbene, era il giudice dello Stato, che aveva bisogno della collaborazione del giudice straniero, che si rivolgeva al proprio Stato e, per esso, al proprio Ministro, il quale a sua volta si rivolgeva al suo omologo, quindi si tornava giù all'autorità giudiziaria, come se si dovesse scalare una montagna, discenderla, risalirla e ridiscenderla. Che cosa ha voluto fare questa legge? Ha inteso, in fin dei conti, stabilire una relazione diretta tra le autorità giudiziarie: si parla tanto di Europa e si è realizzata già la libera circolazione delle persone e delle merci, ma non si è fatta la stessa cosa in materia giudiziaria. Soprattutto, si vuole rendere più efficace ed immediata la lotta alla criminalità organizzata, che ha approfittato di queste agevolazioni normative sulla circolazione sia delle persone che delle merci.

A questo punto, allora, il ministro Castelli ci vorrebbe dire che dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, vanificando tutto quello che è stato fatto sino ad oggi per creare una collaborazione diretta fra le autorità giudiziarie degli Stati della Comunità Europea, che questa raccomandazione hanno sempre fatto, andando anche contro la Convenzione dell'ONU che ha stabilito la costituzione di queste squadre con le quali si fa la collaborazione diretta, per ritornare ad un passato che tutti vogliamo, anche con questa legge, superare proprio per rendere più effettiva ed efficace la lotta al crimine organizzato transnazionale.

Non credo pertanto si possa accogliere un emendamento, come quello proposto dal senatore Castelli, che non solo ci farebbe fare un salto indietro nel tempo, ma ci farebbe tornare indietro nell'efficacia della lotta alla criminalità organizzata e soprattutto al terrorismo che, come ho messo in evidenza, è diventato particolarmente preoccupante per tutti gli Stati del mondo.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo condivide la relazione del senatore D'Ambrosio e quindi non mi attardo ulteriormente.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

VIESPOLI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nonché sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 6.100 sulla quale il parere è contrario».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ritorno sul tema: non riesco a capire quale attinenza abbia l'intervento del relatore su quanto ho dichiarato. Il problema è - ripeto - attenersi alla lettera della decisione quadro che richiede l'individuazione di un'autorità competente. Per non creare nuove fattispecie, non ho fatto altro che richiamare il testo, peraltro ricordato anche dal relatore, della legge di trasposizione della decisione quadro sul mandato di arresto.

Ho chiesto anche al relatore di fare uno sforzo intellettuale e di individuare una qualsiasi altra autorità, della quale c'è necessità altrimenti la legge non sta in piedi, ma vedo che non riesco a farmi capire e purtroppo ne prendo atto.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.500 si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'AMBROSIO, relatore. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento 2.500 e parere contrario ai restanti emendamenti presentati dal senatore Castelli. Quando si parla di autorità competente ci si riferisce all'autorità giudiziaria competente cui è attribuita l'indagine collegata; non c'è altra interpretazione, mi dispiace per lui.

LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, li do per illustrati.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'AMBROSIO, relatore. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 4, signor Presidente.

LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, prendo atto che sulla questione che ho sollevato tutto tace. Questo provvedimento se ne va nella più totale indifferenza: è stato appena ucciso un fondamento giuridico del diritto internazionale assolutamente centrale, ma questo Parlamento digerisce tutto.

Vorrei capire dal presidente Morando come ha fatto a dire che questo provvedimento non ha alcun bisogno di copertura finanziaria. Infatti, è una realtà che, da ora in poi, a differenza del passato, ci saranno funzionari italiani che si recheranno all'estero, tra l'altro in misura non assolutamente prevedibile, perché dipende dalle richieste dei Paesi comunitari, tuttavia, secondo questo disegno di legge non c'è bisogno di copertura. Vorrei capire come diavolo stiamo legiferando in questo momento in Aula.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

D'AMBROSIO, relatore. Il parere del relatore è contrario, signor Presidente.

LI GOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Castelli.

Nonè approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame consentirà di dare attuazione ad uno strumento indispensabile per far fronte ai nuovi sviluppi della criminalità transnazionale, strumento previsto (anche se, finora, mai reso operativo) dagli accordi internazionali stretti dall'Italia con l'Unione Europea e da altri accordi come la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000 e ratificata dal nostro Paese nel marzo scorso.

Si tratta dell'istituzione delle squadre investigative comuni sovranazionali, fondamentali al potenziamento della cooperazione giudiziaria e di polizia poiché consentono la conduzione e lo svolgimento sinergico di indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata tra Stati. Pensiamo soltanto a quanto potrà essere efficace superare i tradizionali limiti della cooperazione tra Stati per la lotta di crimini che minacciano i cittadini indipendentemente dal territorio di appartenenza, travalicandone ampiamente i confini, crimini quali il terrorismo, il traffico di armi e di droga, la tratta di esseri umani, la criminalità organizzata.

Tramite la squadra investigativa comune, costituita attraverso un accordo sottoscritto tra le competenti autorità di ciascuno Stato, le nostre forze di polizia giudiziaria potranno lavorare a stretto contatto con le forze di polizia di un altro Paese dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, nei diversi territori: ciò consentirà di realizzare azioni mirate ed efficaci, sgombre da ostacoli di forma, per la lotta ai suddetti crimini transnazionali.

Per queste ragioni, accolgo con estremo favore l'iniziativa legislativa del Governo e, a nome dei Popolari-Udeur, annuncio il voto favorevole al disegno di legge in oggetto.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, quello della cooperazione nelle investigazioni è un problema che stiamo affrontando, con qualche difficoltà, da pochissimo tempo. Non vi è dubbio, infatti, che le squadre investigative siano la parte più intima dell'autonomia dello Stato rispetto alla cooperazione internazionale.

È però bene capire che il provvedimento che ora si approva non rappresenta una prosecuzione di quello concernente il mandato di cattura europeo, perché esso non si limita al quadro europeo all'interno del quale prevede la cooperazione investigativa, ma colloca quest'ultima nel contesto dei rapporti internazionali, anche bilaterali, pure con altri Stati. Si tratta, in un certo senso, di un frammento di apertura alla globalizzazione molto più che di apertura all'integrazione europea.

Da questo punto di vista, mi sembra che quello che stiamo per approvare sia un provvedimento certamente modesto, certamente limitato, ma di grandi prospettive positive. Per queste ragioni, anche l'UDC voterà a favore, sapendo che si tratta di un esperimento importante, al quale finiamo con il dare corso in Italia sulla base di forti sollecitazioni internazionali non soltanto europee. (Applausi dal Gruppo UDC).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, noi avremmo votato volentieri a favore di questo provvedimento, ma, così come è scritto, francamente non possiamo. Capisco che la questione dell'autorità competente possa essere in qualche modo soggettiva, ma c'è il dato oggettivo della copertura finanziaria. Come facciamo a licenziare un provvedimento di questa natura? In passato, ci siamo soffermati e bloccati su provvedimenti di legge molto più importanti per questioni molto meno gravi di queste. Oggi, invece, approviamo un disegno di legge senza nessuna copertura. Non riesco francamente a capire perché il presidente Morando non si sia pronunciato in alcun modo su tale questione. C'è una Commissione bilancio: essa avrà esaminato il testo, oppure no? Quali sono le motivazioni per le quali è stato formulato il parere di nulla osta?

Vorrei poi segnalare l'emendamento, presentato in extremis dal relatore, che fa a pezzi uno dei principi giuridici fondamentali del diritto internazionale, quello della doppia incriminabilità dei reati. Esso non avrà nessuno effetto, non avrà il minimo effetto. Infatti, ove chiedessimo ad uno Stato estero - all'estero sono purtroppo molto più seri di noi - di svolgere una qualche indagine su una fattispecie non prevista al suo interno come reato, cosa ci risponderà? Probabilmente, ci domanderà se siamo matti, visto che si tratta di un principio assolutamente fondamentale che conosce chiunque abbia frequentato un po' i consessi internazionali. Ciò nonostante, aggiungiamo anche questa perla al disegno di legge in esame che, ripeto, condividiamo nella ratio, ma che è stato assolutamente mal concepito.

Come Gruppo Lega Nord non ci sentiamo, quindi, di avallare un testo di questo genere e per tali motivi ci asterremo dal votare il provvedimento in esame. (Applausi del senatore Stefani).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento che dà finalmente concreta attuazione alla cooperazione internazionale, in un'epoca in cui il crimine organizzato è sempre più transnazionale e vede dipanarsi in vari Stati l'attività criminosa, collegata a traffici di particolare gravità, quali il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il traffico di armi.

Era indispensabile, tuttavia, che fossero apportate le modifiche da noi proposte in Commissione che riguardano, innanzitutto, la limitazione ai reati di maggiore gravità, al fine di evitare attività inutilmente dispendiose, ancorché si tratti di indagini collegate, ma, soprattutto, una limitazione alle organizzazioni criminali. Per esse s'intendono, ovviamente, quelle sussumibili nelle fattispecie previste dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, cioè organizzazioni stabilmente operanti e che svolgono attività di natura criminale, anche se variamente qualificate negli altri Stati dell'Unione Europea, dove non sono sempre presenti reati tipici come quelli italiani di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale.

Allo stesso modo, riteniamo importante la limitazione della durata delle indagini, in consonanza al nostro ordinamento, e l'attribuzione, comunque, al procuratore della Repubblica, e non al Ministro, della possibilità di interdire atti illegittimi richiesti dall'autorità giudiziaria straniera.

Dobbiamo considerare, in ogni caso, che ci poniamo all'interno di un panorama molto articolato e complesso, che andrebbe abbondantemente sfoltito. È vero che oggi, attraverso il Trattato di Schengen, c'è un rapporto diretto tra autorità giudiziarie procedenti, senza bisogno del tramite della rappresentanza apicale politica, però, è altrettanto vero che già nel sistema europeo vi sono organismi, come Europol e Eurojust, che dovrebbero presiedere a questa attività di coordinamento, ma che, in realtà, non funzionano, perché limitati fortemente dalla legge istitutiva, dal tipo di regolamento e dai rapporti con le Polizie (da parte di Europol e Eurojust); c'è poi anche la cosiddetta rete giudiziaria europea, nonché i magistrati di collegamento.

Allora, se si vuole davvero arrivare ad uno sfoltimento, ad una maggiore rapidità e ad un vero e proprio coordinamento e collegamento delle indagini, in un'epoca in cui, lo ripeto, il crimine è sempre più necessariamente transnazionale per il passaggio dalle fonti di approvvigionamento a quelle fonti di produzione della materia prima illecita, alla fonte di realizzazione del reato, dovremo pensare ad un sistema molto più snello e più rapido.

CASSON (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (Ulivo). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, il disegno di legge del Governo n. 1271 sull'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali costituisce attuazione di una serie di norme di diritto internazionale. Tra queste, particolare rilievo assumono la Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 e la decisione quadro del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2002.

Pur in ritardo nell'ossequio agli obblighi internazionali assunti, l'approvazione del presente disegno di legge viene a riempire un vuoto normativo interno e in concreto dà un supporto legislativo e ordinamentale importante nell'ambito della cooperazione tra Stati, anche in materia di indagini e di investigazioni criminali.

Negli ultimi anni abbiamo assistito tutti ad una particolare virulenza della grande criminalità e del terrorismo; di fatto è successo più volte che le barriere giuridiche e istituzionali ancora esistenti tra gli Stati europei abbiano causato rallentamenti e perdite di efficienza nelle indagini della magistratura e della polizia giudiziaria. Da più parti, nazionali e internazionali, si è avvertita la necessità di superare ostacoli formalmente e apparentemente insormontabili. Da più parti si è sollecitato l'intervento anche del Governo e del Parlamento italiani per adeguare la nostra normativa e per dotare le nostre forze di polizia e la magistratura degli strumenti più adeguati nella lotta alla criminalità, di qualunque genere essa sia.

Di particolare significato sono alcune delle norme che oggi siamo chiamati ad approvare. Innanzitutto, è comunque fondamentale il richiamo agli accordi e alle convenzioni internazionali nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale. L'esperienza e la prassi investigative ci hanno insegnato da molto tempo come non sia possibile individuare i responsabili dei maggiori fenomeni criminali che hanno ormai certamente una caratura e una valenza internazionali, se non grazie alla collaborazione degli organi di investigazione stranieri; collaborazione che deve essere piena e reciproca.

Per questo, riteniamo in maniera convinta che l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali sia una risposta sicuramente valida alle esigenze emerse e prospettate. Il tutto, peraltro, nell'ottica del rispetto delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: la creazione di queste squadre ad iniziativa dei procuratori della Repubblica, la vigilanza sul rispetto delle norme e delle procedure ad opera del procuratore generale presso la Corte d'Appello, la direzione delle squadre da parte del pubblico ministero delegato alle indagini, la dovuta informazione ai Ministri della giustizia e dell'interno.

L'istituzione di queste squadre è prevista nell'ambito delle norme del codice di rito penale vigenti e in presenza di precisi e specifici presupposti accuratamente indicati, tra cui: i motivi per cui si procede alla sua costituzione, gli atti da compiere assieme ai colleghi stranieri, la durata delle indagini stesse, l'utilizzazione del materiale probatorio raccolto.

In sede di Commissione giustizia sono state apportate alcune modifiche al disegno di legge del Governo, secondo le specificazioni illustrate dal senatore relatore. Tali modificazioni sono state apportate per meglio adeguare questo nuovo strumento investigativo alle garanzie istituzionali e personali già previste dal nostro codice. Nel passato anche recente, infatti, le indagini più delicate si sono scontrate a volte con l'impossibilità di utilizzare e valorizzare il materiale probatorio individuato in nuce dai nostri organi investigativi. L'auspicio, con questa nuova normativa, è quello di superare formalismi e barriere che nell'epoca moderna e soprattutto nell'ambito comunitario non hanno più alcun senso, specialmente con gli ultimi allargamenti dell'Unione Europea. Anzi, in tale ottica, proprio l'approvazione del presente disegno di legge consentirà un'efficienza ed un'efficacia maggiori delle nostre forze investigative.

L'aumento della libera circolazione delle persone e dei beni a livello continentale ha creato maggiori problemi nella fase di accertamento dei reati; ben venga, quindi, l'accoglimento di una sollecitazione che ci arriva anche dai Paesi esteri. L'Italia persegue ormai da tempo la strada della massima collaborazione a livello internazionale, in ciò concretizzando e attualizzando alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione, convinta che solo la collaborazione internazionale e i pacifici rapporti tra popoli e Stati possono contribuire ad uno sviluppo armonico e più giusto della nostra società.

Per questo, in maniera convinta, votiamo a favore del disegno di legge del Governo n. 1271, sulla istituzione di squadre investigative comuni internazionali. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (1271)

 

 

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni di principio)

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

 

 

Art. 2.

 

Approvato con un emendamento

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, a condizione che i reati stessi siano previsti anche nello Stato richiesto, pur se diversamente qualificati.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la Corte d'appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

 

 

EMENDAMENTI

2.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 371-ter, ivi richiamato, sopprimere le parole da:«a condizione che i reati»fino alla fine del capoverso.

 

 

2.100

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 371-ter, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo o delegato».

 

 

2.101

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 371-quater, ivi richiamato, sostituire, le parole: «il procuratore della Repubblica informa» con le seguenti: «il Ministro della giustizia la trasmette immediatamente al Procuratore della Repubblica competente che informa».

 

 

2.102

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 371-quater, ivi richiamato, dopo le parole: «dandone avviso» aggiungere le seguenti: «al Ministro della giustizia e».

 

 

2.103

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire i capoversi 3 e 4 dell'articolo 371-quater, ivi richiamato, con il seguente:

«3. Se la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune comporta il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati».

 

 

2.104

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire i capoversi 3 e 4 dell'articolo 371-quater, ivi richiamato, con il seguente:

«3. Se la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune comporta il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il Ministro della giustizia può richiedere al Procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune che non si proceda al compimento degli atti indicati».

 

 

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 3.

 

Approvato

(Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale)

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano».

 

Art. 4.

 

Approvato

(Disciplina e direzione dell'attività investigativa)

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

 

 

EMENDAMENTI

 

4.100

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato».

 

4.101

CASTELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo».

 

 

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 5.

 

Approvato

(Responsabilità civile per danni)

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune.

 

Art. 6.

 

Approvato

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

 

EMENDAMENTO

 

6.100

CASTELLI

Respinto

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Copertura finanziaria). - 1. Sono ridotti dello 0,1 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio» .

 


Riferimenti normativi

 




[1] Il Parlamento europeo fa qui riferimento alla relazione della Commissione sul recepimento legislativo della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (COM(2004)858).

[2]    Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto di costituire senza indugio, ai sensi del trattato, squadre investigative comuni come primo passo per combattere il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo.

[3]    L'articolo 27 della citata Convenzione, concernente l'entrata in vigore, prevede, tra l'altro, che la convenzione entri in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalità.  La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa è già in vigore.

[4]    Al riguardo, si ricorda che nella scorsa legislatura il Governo ha presentato un d.d.l. di ratifica della Convenzione di Bruxelles (AC 2372) assegnato in congiunta alle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri della Camera, unitamente ad altre proposte di legge vertenti su analoga materia.

[5]    Protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti.

[6]    Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

[7]    Legge 21 febbraio 1990, n. 36, Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

[8]    Cfr. Senato della Repubblica, 2° commissione permanente, Resoconto sommario n. 61 del 13 marzo 2007.