Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della legge 30 luglio 2007, n. 111(Iter al Senato - Esame in Commissione) Parte I (seconda edizione)
Riferimenti:
AC n. 2900/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 218    Progressivo: 2
Data: 14/11/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L n. 111 del 30-LUG-07   AS n. 1447/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della
Legge n. 111 del 30 luglio 2007

Iter al Senato

- Esame in Commissione -

 

 

 

n. 218/2

Parte I

seconda edizione

 

14 novembre 2007

 


 

La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (A.C. 2900) si articola nei seguenti dossier:

 

§         schede di lettura (n. 218)

§         riferimenti normativi (n. 218/1);

§         lavori preparatori della Legge n. 111 del 30 luglio 2007 (n. 218/2, parti I, II, III e IV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: GI0164b1.doc

 

 


INDICE

L. 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario  3

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 1447, (Governo), Riforma dell’ordinamento giudiziario  41

Esame in sede referente

-       2^  Commissione (Giustizia)

Seduta dell’11 aprile 2007  91

Seduta del 17 aprile 2007  91

Seduta del 18 aprile 2007  91

Seduta del 2 maggio 2007  91

Seduta dell’8 maggio 2007  91

Seduta del 9 maggio 2007  91

Seduta del 10 maggio 2007  91

Seduta del 10 maggio 2007 (pomeridiana)91

Seduta del 15 maggio 2007  91

Seduta del 16 maggio 2007  91

Seduta del 17 maggio 2007  91

Seduta del 30 maggio 2007  91

Seduta del 5 giugno 2007  91

Seduta del 20 giugno 2007  91

Seduta del 26 giugno 2007  91

Seduta del 27 giugno 2007  91

Seduta del 27 giugno 2007 (pomeridiana)91

Seduta del 27 giugno 2007 (notturna)91

Seduta del 28 giugno 2007  91

Seduta del 28 giugno 2007 (pomeridiana)91

Seduta del 3 luglio 2007  91

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       4^ Commissione (Difesa)

Seduta dell’8 maggio 2007  91

Seduta del 9 maggio 2007  91

Seduta del 16 maggio 2007  91

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 16 maggio 2007  91

Seduta del 5 giugno 2007  91

Seduta del 27 giugno 2007 (pomeridiana)91

Seduta del 4 luglio 2007  91

 


Legge 30 luglio 2007, n. 111

 


L. 30 luglio 2007, n. 111 (1).

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

-------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175, S.O.

 

Art. 1. 

Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» é sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali é motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza é motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla é innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) al comma 2:

1) l’alinea é sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: »;

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

d) il comma 3 é abrogato.

4. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale é bandito il concorso»;

b) il comma 4 é sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente é sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami é nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura»;

b) dopo il comma 1 é inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione é rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 é sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 é sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 é sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 é sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni»;

i) il comma 9 é abrogato;

l) il comma 10 é sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» é sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 é abrogato;

f) il comma 7 é sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all’esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 é abrogato.

9. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» é sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

 

Art. 2. 

Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità é riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza é riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; é riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;

d) l’impegno é riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;

e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che é sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità é «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; é "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; é "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio é "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio é "negativo", il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso é dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi é impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, é valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio é espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere é espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità , che dimostri l’attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, é richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, é richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, é richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, é richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, é richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, é richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, é richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva é riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; é riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, é prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, é tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non é consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed é disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio é valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2, le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é inserito il seguente:

«Art. 34-bis. – (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto, di cui all’articolo 45».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, é assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, é sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina é corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità é stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (Ambito di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. L’articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 é abrogato.

 

Art. 3. 

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 é sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola é preposta:

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L’organizzazione della Scuola é disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» é sostituita dalla seguente: «otto».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo é composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati»;

b) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione é necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto é sempre palese».

8. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Funzioni). – 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed é eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é aggiunta la seguente:


«SEZIONE IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

 

Art. 17-bis. – (Segretario generale). – 1. Il segretario generale della Scuola:

a) é responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter. – (Funzioni e durata). – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, é collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’attribuzione dell’incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza.

3. L’incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura».

14. L’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, é sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo é aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».

19. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 é sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi é disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 é considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale».

Art. 4. 

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni.

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, é sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. É istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 é abrogato.

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 4-bis. – (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età».

5. All’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

b) la lettera b) é sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» é soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti,» sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo l’articolo 8 é aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto.» sono soppresse;

b) il comma 2 é sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto»;

c) il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario é composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 é sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario é istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione é composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3-bis.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-bis. – (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. – (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-quater. – (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio é assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio é assegnato al candidato più anziano per età».

13. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) é sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» é soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 é abrogato.

15. Dopo l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 é inserito il seguente:

«Art. 18-bis. – (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, é sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l’articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l’articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, e da 204 a 207 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l’articolo 3, commi 1 e 3, l’articolo 7, comma 2, e l’articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

Art. 5. 

Disposizioni varie.

1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali é determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall’articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai magistrati ordinari é attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall’articolo 2, comma 11, della presente legge.

5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura é aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

7. L’articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, é abrogato.

8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, é sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

 

Art. 6. 

Norma di copertura.

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, é autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2007.

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 11, la spesa prevista é determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall’anno 2007.

3. Per le finalità previste all’articolo 3, comma 6, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, é incrementata di euro 46.000 a decorrere dall’anno 2007.

4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), é incrementata di euro 5.680 a decorrere dall’anno 2007.

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 10, la spesa prevista é determinata in euro 418.118 a decorrere dall’anno 2007.

6. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro 2.817.654 per l’anno 2007 e in euro 2.858.045 per l’anno 2008.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 2, comma 12, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7. 

Delega al Governo per l’adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario.

1. Il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere é espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 8. 

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

TABELLA A

(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

» 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

» 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

» 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

» 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

» 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

» 44.328,37

Magistrati ordinari

» 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

» 22.766,71

 

 

».

 


TABELLA B

(Articolo 5, comma 9)

«TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità : Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità : Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive: Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico)

TOTALE

10.109

 

 

».


 

Iter al Senato


Disegno di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1447

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto col Ministro della difesa

(PARISI)

 

e col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2007( )

———–

Riforma dell’ordinamento giudiziario

———–

 

( ) Già presentato alla Camera dei deputati il 21 marzo 2007 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.

 


 


Onorevoli Senatori. – 1. – La legge 25 luglio 2005, n.150, è una legge di delegazione la cui parte principale era destinata a realizzare i presupposti per l’emanazione di una nuova disciplina dell’ordinamento giudiziario mediante la redazione di un testo unico nel quale, una volta completata l’emanazione dei decreti legislativi da essa previsti, sarebbero stati riuniti i relativi testi, e tutte le altre disposizioni legislative relative alla materia che fossero a quel momento vigenti (articolo 2, commi 19-21). L’operazione avrebbe portato all’adozione di una nuova legge generale sull’ordinamento giudiziario che avrebbe dovuto sostituire il regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e le leggi che l’hanno successivamente modificato e integrato, in attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione (il cui primo comma stabilisce che «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente»).

La legge n.150 del 2005 ha trovato parziale attuazione mediante l’approvazione dei decreti delegati da parte del Governo. Essa ha avuto un iter molto tormentato, tanto che è stata promulgata dopo che il precedente testo legislativo, approvato il 1º dicembre 2004, era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il quale vi aveva ravvisato disposizioni in contrasto con la Costituzione; la normativa aveva inoltre suscitato reazioni di contrasto sia tra le forze politiche dell’opposizione dell’epoca, sia dell’intera magistratura associata, che vi vedevano il riferimento ad una disciplina di stampo burocratico caratterizzata da una tipica conformazione gerarchica dell’assetto della magistratura, condizionabile dall’esecutivo, quale era quella disegnata dall’ordinamento del 1941.

Alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega prevista dalla legge citata sono stati quindi oggetto di integrazioni e modifiche già con la legge 24 ottobre 2006, n.269, in particolare quello sul sistema disciplinare dei magistrati e quello relativo all’assetto dell’ufficio del pubblico ministero, mentre il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, relativo alla nuova disciplina dell’accesso in magistratura e in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, poiché era caratterizzato da una struttura di difficile emendabilità, è stato oggetto del provvedimento di sospensione attuato con la medesima legge 24 ottobre 2006, n.269, proprio in vista di un suo strutturale ripensamento.

Con il disegno di legge in esame si opera un intervento di carattere complessivo, volto a modificare profondamente il decreto legislativo sospeso e a riformulare altresì alcuni degli altri decreti legislativi nonché altre disposizioni dell’ordinamento giudiziario proprio in ragione della necessità di valorizzare l’aspetto sistematico della normativa anche per l’insoddisfacente prospettiva di un semplice ritorno allo status quo ante.

Per chiarire il senso di tutta la vicenda legislativa, che ha portato poi alla presentazione del presente disegno di legge, appare peraltro opportuno ripercorrere, seppur necessariamente in modo sommario, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia e gli orientamenti che si sono succeduti circa i princìpi cui la sua disciplina dovrebbe uniformarsi.

Con riferimento agli aspetti relativi ai provvedimenti in materia di ordinamento giudiziario susseguitisi nel tempo e alle decisioni della giurisprudenza occorre innanzi tutto ricordare che l’«ordinamento vigente», menzionato nella VII disposizione transitoria della Costituzione, era quello che risultava dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (detto anche «decreto Grandi», dal nome del Ministro della giustizia dell’epoca), il quale aveva disciplinato in modo generale l’ordinamento giudiziario, proseguendo la tradizione instaurata con le precedenti normative del 1865 – regolamento di cui al regio decreto 14 dicembre 1865, n.2641 – e del 1923 – testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.2786 –. Dopo la caduta del regime fascista, alcune modificazioni ritenute urgenti erano state ad esso apportate, in attesa della più compiuta riforma che sarebbe stata impostata dall’Assemblea costituente che stava per essere eletta, soprattutto con il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511 (avente come titolo «Guarentigie della magistratura»).

Nei confronti del decreto Grandi, la VII disposizione transitoria della Costituzione esprimeva un esplicito giudizio di non conformità alla Costituzione e, per evitare che in attesa dell’emanazione della «nuova legge sull’ordinamento giudiziario» si determinasse un vuoto legislativo, stabiliva che nel frattempo continuassero ad essere osservate «le norme dell’ordinamento vigente», escludendo cioè che il regio decreto n.12 del 1941 potesse essere ritenuto abrogato in toto per il semplice fatto della sua incompatibilità con i nuovi princìpi costituzionali.

Negli anni successivi, in assenza della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, vennero adottate leggi modificative o integrative del citato regio decreto n.12 del 1941, che ne trasformarono in gran parte il contenuto normativo, oppure dettero attuazione in modo autonomo ai princìpi ed alle regole contenuti nel titolo IV della Parte seconda della Costituzione, anche perché una serie di decisioni della Corte di Cassazione, tra cui possono essere ricordate quelle delle sezioni unite, 17 novembre 1953, n.3524, e 20 aprile 1960, n.896, ma soprattutto le sentenze della Corte costituzionale 13 dicembre 1963, n.156, 28 dicembre 1970, n.194, e 3 giugno 1970, n.80, contribuirono a modificare il diritto vigente e anche la giurisprudenza ordinaria e amministrativa relativa alla materia, ad esempio, sul giudice naturale, in materia di applicazione e di supplenze, sulla distinzione dei magistrati per funzioni e sull’organizzazione del lavoro giudiziario, adeguandosi progressivamente ai princìpi del nuovo ordinamento costituzionale. L’opera di modernizzazione dell’ordinamento giudiziario ha tratto linfa poi anche dall’istituzione del Consiglio superiore della magistratura che, mediante atti interpretativi, ha suggerito soluzioni mediante le quali era possibile rendere direttamente applicabili i princìpi e le regole costituzionali, o risolvere i conflitti che si determinavano fra le norme desumibili dalla legislazione anteriore alla Costituzione e quelle derivanti dai principi cui essa si era ispirata.

Negli anni successivi al dibattito intenso che si sviluppò sulle caratteristiche dell’ordinamento da dare alla magistratura e sull’inadeguatezza e sull’incostituzionalità delle norme vigenti, seguirono tuttavia poche iniziative tese a dare attuazione alla previsione della VII disposizione transitoria della Costituzione, che comunque non vennero mai approvate.

Tuttavia, pur in mancanza di un disegno sistematico della materia per effetto delle riforme legislative parziali sopra ricordate, delle sentenze della Corte costituzionale intervenute e delle interpretazioni affermatesi nel periodo intercorso dal 1948 in poi, non può certamente dirsi che l’ordinamento giudiziario vigente in Italia fino al 2005 fosse ancora quello che i redattori della Costituzione avevano giudicato non conforme ad essa; l’assetto della magistratura italiana infatti era profondamente cambiato, pur rimanendo in vigore alcune parti residue dell’ordinamento del 1941, anche se non tutte le innovazioni introdotte potevano ritenersi pienamente coronate da successo.

La valutazione dell’attuale intervento normativo non può dunque prescindere da alcune considerazioni relative al percorso che ha caratterizzato l’approccio alla realizzazione del sistema dell’ordinamento giudiziario dal 1860 ai nostri giorni.

3. Da una impostazione di fondo, che in base allo Statuto albertino si occupava dell’ordine giudiziario con pochi princìpi derogabili attraverso l’utilizzazione della legge ordinaria, in considerazione del carattere flessibile di tale Costituzione, e che prefigurava una magistratura composta da funzionari nominati dall’esecutivo, reclutati soltanto parzialmente tramite concorso, con una quota di nomine politiche, si passò poi con la riforma Zanardelli del 1890 – regio decreto 30 giugno 1889, n. 6133 – alla previsione di un unico metodo di selezione tramite concorso, salvo la ridotta previsione di nomine politiche per «meriti insigni».

Il primo testo che disciplinò compiutamente l’«ordinamento giudiziario» fu dunque il regio decreto 6 dicembre 1865, n.2626, in base al quale veniva costituito un corpo di magistrati di carriera nominati dall’esecutivo e dotati di uno status che solo nominalmente ne garantiva l’indipendenza, esclusi peraltro i magistrati del pubblico ministero che erano posti alle dipendenze del Ministro della giustizia, legame istituzionale che fu sciolto soltanto nel 1946.

Questa architettura ordinamentale si ispirava al modello francese realizzato da Napoleone con la legge sull’ordinamento giudiziario del 1810.

Le prime modifiche alle caratteristiche «imperiali» dell’ordinamento giudiziario del 1865 intervennero con la riforma Orlando del 1907 – legge 7 marzo 1907, subito trasfusa nel testo unico di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.638 e relativo regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.641 – in cui cominciarono ad essere introdotte caratteristiche ordinamentali, coerenti con i princìpi del costituzionalismo, particolarmente sensibili al rafforzamento dell’indipendenza dei magistrati e del loro status professionale. L’avvento del fascismo al potere, riportò la situazione sostanzialmente allo statu quo ante; la disciplina della magistratura venne cristallizzata con il regio decreto n.12 del 1941 che prefigurò la magistratura come corpo di pubblici dipendenti aventi uno status professionale largamente simile a quello dei funzionari amministrativi e quindi indipendenti solo formalmente. Espressione di questa articolazione dell’ordine giudiziario, al di là delle intrinseche caratteristiche autoritarie di tutto l’assetto costituzionale del tempo, fu soprattutto l’inquadramento gerarchico di ispirazione transalpina, che aveva i suoi vertici nei capi dei singoli uffici giudiziari, nella Corte di Cassazione e nel Ministero della giustizia.

L’inserimento, poi, della vita professionale dei magistrati in uno schema predefinito organizzativo secondo carriere con caratteristiche burocratiche, attraverso la previsione di una progressione vincolata ai giudizi espressi dai superiori gerarchici, in occasione dei vari concorsi in cui essa era articolata, costituiva uno stretto reticolo di vincoli al sistema dell’indipendenza «interna» proprio a causa dei forti legami che i vertici della magistratura, nominati dal Consiglio dei ministri, mantenevano con il potere esecutivo e della disponibilità da parte degli stessi di pervasivi strumenti di controllo dei magistrati subordinati.

L’Assemblea costituente abbandonò l’idea del giudice – funzionario, disegnando uno «statuto» del magistrato che rafforzava e garantiva la sua indipendenza, valorizzandone il ruolo professionale.

Una delle pietre miliari della realizzazione del sistema costituzionale fu l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura che permise di concretizzare l’«autogoverno» del potere giudiziario e quindi di rendere effettiva una condizione essenziale dell’indipendenza dei magistrati; successivamente intervenne una serie di leggi che ridimensionò la «carriera» giudiziaria, attuando il principio secondo il quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per le funzioni esercitate e non per i gradi o gli incarichi di cui sono titolari. Questo sistema fu rafforzato dall’applicazione rigorosa del principio del «giudice naturale» che, prevedendo l’attuazione della disciplina relativa al sistema della precostituzione del giudice, impedì per chiunque la possibilità di operare in modo tale da scegliersi il magistrato da cui farsi giudicare. L’indipendenza dei magistrati del pubblico ministero fu rafforzata nei limiti compatibili sia con le funzioni esercitate sia con la struttura, comunque piramidale, dell’ufficio di procura.

L’evoluzione descritta ridisegnava nel momento finale, prima delle riforme su cui si intende intervenire, un modello di ordinamento giudiziario che si ispirava tuttavia ad un insieme di princìpi – quelli enunciati nel titolo IV della parte seconda della Costituzione del 1947 – che costituivano l’espressione di una linea profondamente difforme e in molti casi assolutamente antitetica a quella che aveva ispirato il decreto Grandi del 1941.

La legge n.150 del 2005 per molti versi rimodella il sistema secondo i canoni di uno schema obiettivamente dissonante rispetto al sistema costituzionale vigente. In questo senso appare oggettivamente improprio affermare che la legge n.150 del 2005 costituirebbe attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, e anzi, secondo molti commentatori, l’impianto complessivo della stessa sarebbe afflitto da un intrinseco vizio di costituzionalità.

Ovviamente, nulla esclude che alcune specifiche soluzioni adottate dalla legge n.150 del 2005 possano essere utilizzate in un diverso quadro normativo, e questo è stato il metodo utilizzato con il presente disegno di legge. È stato però necessario dare un chiaro segno di discontinuità nei confronti di una disciplina che non assicurava alla magistratura, in particolare con il sistema di accesso e di progressione nelle funzioni, un’adeguata condizione di indipendenza.

4. Il presente disegno di legge viene dunque adottato per modificare, secondo criteri modulati all’interno di un coerente sistema di riforma, i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n.150 del 2005; in quest’ottica, l’intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione e al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza all’intero sistema giustizia.

5. Per quanto riguarda l’intervento di modifica relativo al decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, lo stesso è dettato dalla necessità di cambiare le regole in materia di accesso alla magistratura; si è così inteso definire una serie di questioni rimaste irrisolte anche dopo l’approvazione del suddetto decreto. È stato ritenuto necessario apportare alcune innovazioni al sistema dell’accesso, affrontando adeguatamente due antiche questioni; così gli interventi sono stati finalizzati a superare gli inconvenienti legati alla eccessiva lunghezza delle procedure concorsuali, rallentate dall’elevato numero dei partecipanti, e alla scarsa adeguatezza di prove scritte di taglio prevalentemente teorico, con l’introduzione anche di una prova di carattere pratico. Si è ritenuto poi importante potenziare la commissione perché solo così si può ragionevolmente pensare a un contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

L’ulteriore obiettivo perseguito, attraverso l’abrogazione della relativa disciplina, è stato quello di superare le potenziali disfunzioni create dall’obbligatorietà dell’indicazione dell’area funzionale, giudicante o requirente, cui essere assegnati dopo il concorso, e dalla previsione del colloquio psico-attitudinale nell’ambito delle prove orali.

Nella proposta di riforma si è configurata, così, una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado tendenzialmente omogenea a quella stabilita per le altre magistrature; è stata prevista l’ammissione al concorso ordinario, oltre che in ragione dell’appartenenza ai ruoli dei procuratori dello Stato, anche per la partecipazione ai corsi delle scuole di specializzazione cosiddette Bassanini, e a seguito del pregresso esercizio, per un congruo periodo, di funzioni giudiziarie onorarie; si è ritenuto opportuno riconoscere un valore di ammissione al concorso anche ad esperienze, se pur in parte eterogenee rispetto alla professione di magistrato, comunque caratterizzate dall’esercizio di specifiche pubbliche funzioni, come per i funzionari della carriera direttiva della pubblica amministrazione e per i docenti in materie giuridiche tra il personale di ruolo delle università; la considerazione della presenza di una comune humus culturale è stata ritenuta condizione necessaria e sufficiente per una previsione analoga in favore degli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all’albo professionale. È stata poi prevista una tipologia di ammissione al concorso, rispondente alla finalità di reclutare i migliori fra i neo – laureati; è stata così disciplinata per coloro che si sono laureati con un punteggio non inferiore a centosette su centodieci, come voto finale di laurea, e con una media di ventotto trentesimi rispetto ai voti degli esami sostenuti, la possibilità di partecipare immediatamente al concorso per l’accesso in magistratura. Questa scelta, che appare eccentrica rispetto alla tipologia di un concorso di secondo grado, in realtà trova la sua giustificazione, oltre che nel già ricordato obiettivo di reclutare i migliori fra i laureati, anche nel fatto che il corso di laurea in giurisprudenza è ormai strutturato su cinque anni e che, tra le prove del concorso, è stata introdotta anche una quarta prova pratica che indubbiamente obbliga qualsiasi partecipante ad una preparazione in ogni caso non esclusivamente teorica. Il metodo prescelto è sembrato quello più idoneo per evitare irragionevoli disparità di trattamento, ipotizzabili con l’esclusivo riferimento al voto di laurea, in considerazione dell’elevato numero delle facoltà universitarie e della disomogeneità di valutazione e determinazione del punteggio finale di laurea; sono stati così presi in considerazione anche altri fattori, quali la media dei voti ottenuti nella carriera universitaria nelle materie oggetto del piano di studio, in modo da ridurre al massimo il rischio di iniquità.

6. Vengono introdotte modifiche anche per quanto concerne la disciplina in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati. Il decreto legislativo n.160 del 2006 prevede una netta ripartizione delle funzioni di merito e di legittimità e una rigida distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti: la farraginosità del sistema, la scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati, la scelta di fatto operata per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere, il sistema di valutazione per titoli ed esami, scollegato da un reale obiettivo di valutazione della professionalità funzionalizzato all’efficienza, hanno reso necessario abolire quel quadro normativo in quanto intrinsecamente non emendabile. Nel configurare la nuova disciplina si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazioni della professionalità anteriore alla legge n.150 del 2005, deve essere considerato non più adeguato, e quindi da riformare, per due prevalenti ragioni:

a) la professionalità del magistrato, nella sua ricchezza di conoscenza tecnica, di capacità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, di consapevolezza del ruolo e di responsabilità professionale, non può più essere affermata per presunzioni e solo in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici;

b) il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità, delle doti e delle attitudini richieste per l’esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nella sua vita professionale.

Si è dunque prefigurata una nuova struttura delle valutazioni, con verifiche ogni quattro anni, con riferimento ai tempi, alle fonti di conoscenza, ai parametri, alla legittimazione e alle conseguenze in caso di riscontrata inadeguatezza.

Si è disegnato un sistema che sgancia la progressione economica da quella delle funzioni (prevedendo una progressione economica condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità) perché solo in questo modo si può stimolare la permanenza di magistrati esperti e specializzati nelle funzioni di primo grado. È stata conservata la possibilità di transitare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa prevedendo che il cambio di funzioni è possibile solo mutando distretto ed è subordinato ad una reale verifica delle attitudini. Saranno oggetto di valutazioni periodiche anche le capacità organizzative e le attitudini agli incarichi direttivi prevedendosi la temporaneità delle funzioni direttive. È stata introdotta, inoltre, la temporaneità di tutte le funzioni (con una forbice compresa tra gli 8 ed i 15 anni).

Nel sistema che si propone sono ben delineati i parametri di valutazione delle attitudini, delle capacità e dell’impegno del magistrato secondo ben precisi indicatori sulla qualità e sulla quantità del lavoro giudiziario, con conseguenti vagli professionali più approfonditi e rigorosi nel passaggio da una funzione a un’altra. In questa prospettiva anche l’analisi delle capacità organizzative e dell’attitudine agli incarichi direttivi è diventata elemento costante della valutazione periodica, da riprendere e da approfondire in occasione della valutazione specifica richiesta per il conferimento di un incarico direttivo, nella prospettiva ormai acquisita della temporaneità delle funzioni direttive. In tal senso si sono ridotti il peso e il valore specifico da attribuire all’anzianità, trasformata sostanzialmente da criterio di valutazione, unicamente a criterio di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi.

In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale del 10 maggio 1982, n.86 e n.87, le funzioni di legittimità, per essere distinte nella Costituzione da quelle di merito, saranno conferite non solo in base al criterio di anzianità, bensì mediante l’accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle. Sono stati, infine, previsti interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato, modulati in modo differenziato, con ripercussioni, nelle ipotesi più gravi, anche sulla progressione economica.

In modo analogo si è prevista una procedura urgente da attivare in caso di revoca dei dirigenti che si rilevano inadeguati, prevedendosi, accanto alla valutazione ordinaria, una procedura speciale di accertamento tempestivo per le valutazioni di criticità nello svolgimento dell’attività direttiva per pervenire alla revoca dei dirigenti dimostratisi in concreto del tutto inadeguati.

7. È stato poi ritenuto necessario un intervento innovativo sulla Scuola superiore della magistratura. Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, ha istituito una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura e, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, anche di una parte del tirocinio dei magistrati in attesa del conferimento delle funzioni giurisdizionali. Tale distinzione deve essere osservata trattandosi di un’attività intimamente connessa con la valutazione da operarsi per la conferma in ruolo dei vincitori di concorso e, come tale, riservata al solo Consiglio superiore. È una scelta che si condivide, ma le modalità di realizzazione non appaiono adeguate al raggiungimento di questi obiettivi, anche perché alla Scuola sono stati attribuiti funzioni e compiti anche di carattere formativo e valutativo, in relazione alla partecipazione dei magistrati ai corsi di aggiornamento, che rischiano di snaturare l’attività della formazione, orientandola piuttosto verso la progressione in carriera e la preparazione e lo svolgimento dei concorsi. Con l’intervento proposto si è ricollocata l’attività della Scuola nell’ambito suo proprio dell’attività della formazione iniziale, complementare e permanente e di riconversione a seguito del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, prevedendo altresì una struttura più agile per il perseguimento degli obiettivi formativi. A tal fine è stata prevista una ubicazione decentrata, in tre sedi, nord, centro e sud, ove verranno svolte le attività di formazione; è stato poi organizzato un meccanismo procedurale al servizio dell’attività di formazione che sia comunque in grado di recepire tutte le istanze e i bisogni formativi del corpo dei magistrati e, al contempo, di fornire una risposta tempestiva e adeguata.

Sono stati introdotti alcuni elementi di novità anche nella prospettiva di una integrazione delle varie realtà giurisdizionali in ambito europeo e per rimanere in linea con le prospettive di modifica dei decreti relativi alle modalità di accesso in magistratura e di progressione in carriera, cui l’attività della Scuola è stata prevista come necessariamente funzionale. E poichè è maturata una opzione verso l’obbligatorietà della formazione, il disegno di legge prevede che tutti i magistrati frequentino almeno un corso di formazione ogni quattro anni. Una particolare attenzione è stata rivolta ai magistrati nei primi anni di servizio per i quali si è, invece, previsto un obbligo di frequentare almeno un corso di formazione-aggiornamento ogni anno per i primi quattro anni dopo il conferimento delle funzioni.

8. Il presente disegno di legge apporta modifiche anche al sistema dell’autogoverno della magistratura, sistema nel quale sono ormai strutturalmente inseriti i consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, modificando il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, oltre che alcuni aspetti dell’organizzazione dello stesso Consiglio superiore della magistratura, con la modifica della legge 24 marzo 1958, n.195. Per quanto riguarda i consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, i punti del decreto legislativo oggetto dell’intervento di riforma, riguardano: il sistema elettorale; la semplificazione delle procedure di funzionamento attraverso l’eliminazione della qualità di collegi perfetti, con la consequenziale eliminazione della figura dei supplenti; l’aumento del numero dei componenti; la possibilità di deliberare a maggioranza dei presenti computando anche i membri di diritto; l’introduzione di una percentuale analoga a quella prevista per il Consiglio superiore della magistratura nel rapporto laici – togati (2/3 – 1/3), per tutte le tipologie di composizione dei consigli giudiziari pur numericamente diverse in relazione alla dimensione dei distretti.

È stata inoltre configurata un’apposita sezione del consiglio giudiziario preposta alla trattazione dei pareri e dei provvedimenti organizzativi concernenti i giudici di pace e gli uffici dei giudici di pace e composta, oltre che dai membri di diritto, da giudici di pace eletti nel distretto, magistrati e avvocati.

Per quanto riguarda l’elettorato passivo è stata confermata la ripartizione dei candidati con riferimento alle funzioni ricoperte, mentre è stata eliminata la previsione della figura del vice presidente, non compatibile con la possibilità di delega da parte del presidente della corte d’appello.

Sono stati individuati nuovi criteri di formulazione dei pareri: il sistema della progressione in carriera è stato orientato verso una griglia di passaggi idonei ad operare un vaglio di professionalità, nelle sue dimensioni del merito, dell’attitudine, dell’impegno soggettivo e della capacità organizzativa. È stata, tra l’altro, espressamente prevista l’acquisizione di motivate e dettagliate indicazioni oggettive del consiglio dell’ordine degli avvocati. Interventi sostanzialmente analoghi sono stati previsti per il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, dove peraltro l’elettorato passivo è stato riconosciuto in favore di tutti i magistrati in servizio presso la Corte medesima, compresi i magistrati di merito destinati all’Ufficio del ruolo e del massimario.

9. Si è poi intervenuti sulla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura ricostituendo il numero dei componenti eletti in trenta unità, venti togati e dieci laici, secondo le proporzioni esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2002, n.44, e si è ridisciplinata la composizione della segreteria e dell’Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo che il Consiglio continui ad avvalersi dell’opera di magistrati per la segreteria e per l’Ufficio studi, mantenendo l’indispensabile supporto tecnico-professionale specifico, la cui necessità era affermata dalla sua stessa legge istitutiva, al fine di renderne più efficiente l’attività, anche in considerazione del rilevante aumento delle sue competenze in materia di valutazione di professionalità.

L’esigenza di procedere all’aumento del numero dei componenti è stata confermata dalla disfunzionalità delle modalità con le quali era stata determinata la composizione della sezione disciplinare, con particolare riguardo all’individuazione dei membri supplenti. Il meccanismo delle incompatibilità, infatti, si è rivelato insuperabile, giacchè il numero di supplenti previsti, con riferimento alle diverse categorie, ha dimostrato presto la sua inadeguatezza. Solo grazie all’intervento della Corte costituzionale è stato possibile nominare altri supplenti.

Con sentenza 22 luglio 2003, n.262, la Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, nel testo modificato dall’articolo 2 della legge 28 marzo 2002 n.44, nella parte in cui non prevedeva l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare «in modo da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione».

La stessa Corte ha sottolineato che l’attribuzione del potere disciplinare a «una composizione più ristretta costitutiva della Sezione disciplinare (...) non dà vita ad un organo autonomo dal Consiglio stesso, nè a forme di frazionamento del potere, di cui il Consiglio è e resta unico titolare», e ha concluso che «sussiste un interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario, si svolga in modo tale da non ostacolare l’indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore». Il Consiglio superiore della magistratura ha dovuto integrare il numero dei supplenti con una sua delibera, applicativa della sentenza della Corte appena citata.

10. L’intervento sul decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, sull’individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché sul decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, nasce dall’esigenza di apportare una serie di modificazioni alle previsioni di attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n.150, in base alla quale erano prefigurate:

a) la creazione di strutture amministrative regionali o interregionali quali organi decentrati del Ministero;

b) la creazione dell’ufficio del direttore tecnico presso 4 dei 26 distretti;

c) la definizione delle specifiche attribuzioni del dirigente amministrativo ed il suo rapporto con il magistrato preposto all’ufficio giudiziario.

Si è ritenuto opportuno precisare, con maggiore attenzione, i compiti e le funzioni attribuiti, rispettivamente, al capo dell’ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo presso il medesimo ufficio.

La puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ha, da un canto, lo scopo di chiarire gli ambiti di competenza spettanti a ciascuno di essi, al fine di evitare possibili sovrapposizioni o conflitti e, dall’altro, di garantire la direzione unitaria dell’ufficio giudiziario, nella persona del suo capo, anche rispetto all’attività di amministrazione dei servizi strumentali rispetto all’esercizio della giurisdizione.

Particolare importanza ha la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno entro il quale i titolari degli uffici giudiziari dovranno elaborare, d’intesa con il dirigente preposto all’ufficio delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, il programma delle attività annuali.

La trasmissione del programma al Ministero della giustizia entro tale termine consentirà, infatti, al Ministro di quantificare preventivamente gli oneri finanziari relativi agli stanziamenti necessari per ciascun ufficio giudiziario, nell’anno di riferimento della legge finanziaria in corso di approvazione, con un generale potere di intervento a cascata dei dirigenti degli uffici a competenza nazionale o del distretto nei casi in cui, rispettivamente, i secondi o i dirigenti degli uffici circondariali non provvedano ad adottare tempestivamente il programma annuale o le necessarie modifiche.

La nuova soluzione proposta individua nel coinvolgimento e nella motivazione di tutti gli operatori nell’individuazione degli obiettivi, nonché nella definizione del budget e delle soluzioni più adeguate al raggiungimento del risultato il modello organizzativo più adeguato tendente, tra l’altro, a rendere residuale la ricorrenza di conflitti, pur confermando la responsabilità del capo dell’ufficio. Solo di fronte alla perseveranza del conflitto si è previsto di affidare al presidente della corte d’appello o al procuratore generale presso la medesima corte un potere sostituivo residuale di intervento, sentiti il titolare dell’ufficio e il dirigente.

In presenza di sopravvenute esigenze, il programma annuale può essere modificato dal titolare dell’ufficio giudiziario, sentiti i magistrati titolari di funzioni semidirettive e il dirigente. Di tale programma e del sottostante modello organizzativo il capo dell’ufficio tiene conto anche ai fini della predisposizione del progetto tabellare.

Si è ritenuto opportuno procedere alla soppressione dell’ufficio del direttore tecnico che costituiva una duplicazione della struttura decentrata. Allo stesso modo si sono superate con la nuova formulazione le incertezze relative alla ripartizione di competenze tra amministrazione centrale e strutture decentrate, cercando di assicurare il miglior risultato dell’azione amministrativa.

11. Sono previsti, inoltre, vari interventi sulla disciplina del collocamento fuori ruolo e sul ricollocamento in ruolo dei magistrati; sull’ordinamento giudiziario per coordinare la nuova disciplina con quella vigente; sulla nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari e su altre disposizioni di legge con riformulazioni e abrogazioni, sempre al fine di attuare una armonizzazione del sistema nel suo complesso.

12. In particolare, per quanto riguarda la nomina alle funzioni direttive si è ritenuto necessario provvedere ad adeguare le scarne norme del regio decreto n.12 del 1941, rimaste ancorate a un modello professionale di magistrato segnato da una sostanziale indifferenza per le capacità organizzative, essendo negli anni maturata la consapevolezza circa la necessità di riservare una particolare e spiccata attenzione per il profilo organizzativo – funzionale degli uffici giudiziari, e quindi circa l’importanza strategica della figura dei dirigenti in un disegno complessivo di buon funzionamento del servizio giustizia.

Rispetto alle regole legislative sulla nomina dei dirigenti che si limitavano a prevedere i tradizionali, e poco significativi, parametri dell’attitudine, del merito e dell’anzianità, si è predisposto un quadro normativo nel quale, pur conservando un valore al criterio dell’anzianità, si sono notevolmente accentuati quegli aspetti capaci di legare la scelta al possesso di specifici elementi di professionalità nella gestione e nell’organizzazione.

Si è, infatti, prevista la frequenza di specifici corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura in vista dell’assunzione di incarichi direttivi, di cui è stata conservata la natura temporanea, di modo che il titolare non solo venga valutato al termine di ciascun periodo ma che, alla scadenza dello stesso, non vi sia una conferma dell’incarico bensì si passi sempre attraverso una nuova selezione al fine di procedere ad una valutazione di tutti i candidati per assegnare l’incarico solo al migliore di essi.

Le procedure di selezione dei dirigenti sono state dunque disegnate nella consapevolezza che il «mestiere di dirigente» non può essere improvvisato e non deve essere appreso solo «sul campo», come per molti anni è avvenuto, ma attraverso momenti di un impegno organizzativo, e che tale mestiere, pur partecipando della natura giudiziaria delle funzioni, ha peculiarità che richiedono una preparazione di tipo attitudinale.

È stata così restituita al Consiglio superiore della magistratura la pienezza della valutazione sulle attitudini direttive, eliminando il pletorico sistema di concorsi e di commissioni esaminatrici e prevedendo che le valutazioni possano dispiegarsi soprattutto nella verifica delle pregresse esperienze organizzative, che si possono sostanziare sia nel precedente svolgimento di funzioni direttive o semidirettive sia nello stesso impegno di organizzazione del proprio ufficio, che caratterizza il ruolo di ciascun magistrato.

Sono stati poi predisposti strumenti di controllo da parte del Consiglio superiore della magistratura sullo svolgimento delle funzioni direttive, prevedendo specificamente che il Consiglio superiore della magistratura possa, se del caso, rimuovere dall’incarico il magistrato che abbia dato prova di inadeguatezze dirigenziali, superando scelte selettive del dirigente rivelatesi errate, anche prima della scadenza del termine a seguito di specifici controlli sulla gestione.

13. Altro punto oggetto di intervento è stato quello relativo alla temporaneità delle funzioni. La temporaneità nelle funzioni è un problema storico e scottante che ha visto prime controverse applicazioni fino ai primi anni Novanta. Alla fine di quegli anni il legislatore ha modificato l’articolo 7-bis, comma 2-ter, del regio decreto n.12 del 1941, recante l’ordinamento giudiziario, ed è intervenuto in termini di temporaneità con malcelati intenti punitivi nei confronti dei giudici per le indagini preliminari (GIP) prevedendo una permanenza massima di sei anni. La norma, poi ampliata a dieci anni dallo stesso legislatore, nulla ha apportato alla professionalità dei GIP rivelandosi un mero fattore di rigidità. D’altro canto, il Consiglio superiore della magistratura, a partire dalla circolare per la formazione delle tabelle del 1991, aveva introdotto un termine decennale di permanenza nella stessa posizione tabellare per motivi del tutto condivisibili: evitare perdite di motivazione, assuefazioni, possibili incrostazioni di potere. La norma ha cominciato a trovare effettiva applicazione dagli anni 1996-1997 per alcune tipologie di sezioni (distaccate, fallimentari, societarie) e, per effetto imitativo e di parità di trattamento, la temporaneità è stata poi applicata in modo sempre più massiccio. Tuttavia questa scelta che doveva costituire la spinta verso la creazione di percorsi professionali che valorizzassero specializzazioni e capacità per diffonderle in altri settori ed uffici e che incoraggiassero un ricambio graduale e ragionato è stata vista troppo spesso come una mannaia che provoca perdita di saperi e di competenze, più da eludere che da rispettare. È stato, pertanto, necessario trovare un contemperamento tra l’esigenza di specializzazione come accentuazione della professionalità e la necessità di evitare il formarsi di incrostazioni che possano appannare l’apparenza di terzietà ed indipendenza della funzione giudiziaria.

Il principio della temporaneità è stato inserito all’interno di percorsi professionali in modo da renderlo congruo ed eventualmente differenziato a seconda delle specializzazioni per far sì che sia praticabile prevedendo la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di individuare la durata più adeguata in relazione a ciascuna funzione nel quadro di una previsione normativa che ha individuato un minimo (otto anni) e un massimo (quindici anni). Si sono così favoriti i percorsi professionali multivalenti in modo da poter passare da un settore all’altro.

14. La riforma, inoltre, ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale secondo cui la magistratura è unica sia nel concorso di ammissione, sia nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, e si distingue solo per le funzioni esercitate. È stato così abolito il sistema delle qualifiche in cui si articolava la carriera del magistrato, che non ha più corrispondenza nella realtà, e nel contempo è stato realizzato un sistema che sganci la progressione economica da quella delle funzioni (prefigurando una progressione economica condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità), soluzione che consente anche di stimolare la permanenza di magistrati esperti e specializzati nelle funzioni di primo grado. A tal fine si è agito sui tempi di verifica della professionalità, sui parametri attraverso i quali misurare il contenuto della professionalità, sulle fonti e sulle modalità di conoscenza per stabilire da dove e come attingere le informazioni utili da far confluire nella procedura di valutazione.

È stata prevista una costante formazione professionale, nei suoi diversi momenti, iniziale e permanente, e comunque obbligatoria in occasione della riconversione ad altra funzione, realizzata attraverso la «scuola della magistratura» per rendere la giurisdizione caratterizzata in ogni sua aspetto da quella dignità che la Costituzione le assegna. In attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale 10 maggio 1982, n. 86 e n. 87, è stato previsto che le funzioni di legittimità, per essere distinte nella Costituzione da quelle di merito, siano conferite non in base al criterio di anzianità, bensì mediante l’accertata sussistenza, oltre che degli altri criteri di professionalità, di specifiche attitudini ad esercitarle. Sono stati previsti interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato con ripercussioni sulla progressione economica e, nelle ipotesi più gravi, sulla prosecuzione stessa del rapporto di impiego.

In questo contesto la differenziazione «interna» delle funzioni in giudicanti e requirenti, in funzioni di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive, direttive, direttive superiori e direttive apicali, perde ogni connotazione gerarchica e assume un carattere meramente descrittivo e funzionale, utile a definire i requisiti di accesso ai diversi posti e funzioni.

Per quanto riguarda l’attribuzione delle funzioni e il passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa, è previsto che di norma, al termine del tirocinio e anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, i magistrati di tribunale non possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici per le indagini preliminari, essendo fondamentale una preventiva esperienza professionale prima dello svolgimento di tali funzioni. Eccezioni a tale principio sono possibili solo in base a delibera motivata del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificatamente motivare l’attitudine per l’una o per l’altra funzione o per entrambe.

La normativa che più direttamente concerne il passaggio, a domanda dell’interessato, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, nella prima parte prevede che:

a) il passaggio può essere richiesto dopo almeno cinque anni di servizio in ciascuna funzione;

b) il passaggio può essere disposto, a seguito di frequenza di un corso di qualificazione professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore su parere del consiglio giudiziario; per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire il parere del presidente della corte d’appello o, rispettivamente, del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti; il presidente della corte d’appello o il procuratore generale possono acquisire anche le valutazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità; per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche. È prevista la richiesta facoltativa di osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati da parte dei vertici del distretto ai fini della formulazione del loro parere.

Tali limitazioni non operano per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e per tutte quelle direttive di secondo grado che comportino il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte d’appello, e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, comprese quelle direttive, presso la Corte di Cassazione.

15. Il disegno di legge prevede una più completa e articolata procedimentalizzazione triennale della formulazione e dell’approvazione dei progetti organizzativi degli uffici di procura, compreso quello presso la Corte di cassazione, con la previsione dei pareri dei consigli giudiziari e del Comitato direttivo della Corte di Cassazione, nonché della delibera finale del Consiglio superiore della magistratura e del decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore, restituendo all’ufficio di procura un modello di ufficio organizzato in modo razionale.

16. Infine il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario con l’emanazione di un unico codice, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato codice, di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, adeguandole alle disposizioni contenute nella presente legge, tenendo conto della specificità e delle esigenze organizzative della giustizia militare, e rimodulando la distribuzione sul territorio dei relativi uffici, tenendo conto della diminuita domanda di giustizia militare per effetto dell’avvenuta sospensione della leva e della contestuale professionalizzazione della struttura militare, nel rispetto dell’attuale quadro costituzionale dettato dall’articolo 103 della Costituzione.

17. Passando ora ad esaminare le singole disposizioni, si fa presente che il disegno di legge si compone di 9 articoli e di tre tabelle allegate.

L’articolo 1 apporta modifiche agli articoli da 1 a 9 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la disciplina dell’accesso in magistratura. Nel comma 1 è stabilito che la parola «uditorato», termine fino ad oggi utilizzato per identificare il periodo posto tra il superamento del concorso di accesso e la presa di funzioni, sia sostituita con la parola «tirocinio».

Il comma 2, che sostituisce l’articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, prevede che la nomina a magistrato ordinario si consegua mediante un concorso per esami. Il concorso sarà bandito con cadenza almeno annuale, in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso per esami è stato configurato sostanzialmente come concorso di secondo grado e vi sono ammessi (comma 3 dell’articolo in esame) candidati, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari, appartenenti alle seguenti categorie:

1) procuratori dello Stato;

2) dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità anche complessiva nella qualifica posseduta;

3) personale di ruolo delle università docente nelle cattedre di materie giuridiche in possesso di laurea in giurisprudenza;

4) dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza con qualifica dirigenziale (o appartenenti all’ex area direttiva) che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso nel quale era richiesto il possesso del titolo di laurea e che abbiano maturato nelle predette carriere almeno cinque anni di anzianità;

5) avvocati iscritti all’albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni;

6) giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari che abbiano completato almeno il primo incarico e siano stati confermati dal Consiglio superiore della magistratura a seguito di valutazione positiva della attività svolta;

7) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

8) per consentire l’accesso in magistratura ai laureati più meritevoli, è previsto che possano partecipare al concorso per esami coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero la laurea magistrale, con il nuovo ordinamento universitario, con un corso di durata quinquennale riportando una votazione media complessiva degli esami sostenuti pari ad almeno 28/30, ed un punteggio di laurea finale pari ad almeno 107/110.

18. Il concorso per esami (articolo 1 comma 2 del nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006,) si articola su prove scritte, effettuate con le procedure previste per garantire l’anonimato dei concorrenti (articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860) ed orali. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su diritto civile, penale ed amministrativo ed uno pratico, quest’ultimo su una materia scelta dalla commissione, attraverso l’estrazione a sorte operata la mattina della prova, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale. Sono poi indicate (comma 4) le materie su cui verte la prova orale e i criteri per individuare il superamento della prova (comma 5). Il candidato dovrà indicare nella domanda una lingua straniera sulla quale verterà un esame orale.

Nulla è innovato quanto agli specifici requisiti richiesti per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano; per partecipare ai concorsi per l’accesso in magistratura nella provincia di Bolzano i candidati dovranno indicare una lingua straniera diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego (comma 7).

Quali ulteriori requisiti per l’accesso è richiesto che il candidato sia di condotta incensurabile e (riproducendo una disposizione già presente nell’attuale normativa) che non sia stato dichiarato non idoneo per tre volte in precedenti concorsi per l’accesso in magistratura.

Il comma 4 dell’articolo 1 del disegno di legge, oltre ad apportare modifiche al fine di coordinare il vigente testo dell’articolo 3 del decreto legislativo n.160 del 2006 (disposizioni contenute anche nel comma 5), prevede che il concorso per l’accesso in magistratura si svolga con cadenza almeno annuale nelle sedi stabilite nel decreto che indice il concorso, ferma restando la disposizione che ove la prova abbia luogo contemporaneamente in più sedi la commissione esaminatrice espleterà presso una di esse, individuata con decreto ministeriale, le operazioni di scelta e di sorteggio delle prove. Nelle altre sedi le funzioni della commissione, per il regolare espletamento della prova, saranno attribuite a un comitato di vigilanza.

19. È stato ridisciplinato (comma 6 dell’articolo 1 del disegno di legge, che apporta modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n.160 del 2006) il funzionamento della commissione esaminatrice in un’ottica di maggiore funzionalità. La commissione del concorso per esami è composta da un presidente e da venti magistrati e otto professori universitari. Per garantire la rapida conclusione delle prove, è previsto l’esonero dalle funzioni giudiziarie per il tempo necessario all’espletamento delle stesse. Finalità acceleratorie ha la previsione della formazione di due sottocommissioni (suddivise in quattro collegi), nell’ipotesi in cui siano più di trecento i candidati che abbiano portato a termine le prove scritte (articolo 1, comma 6). Al fine di garantire omogeneità nei criteri di valutazione delle prove, è previsto che la commissione definisca i criteri per la valutazione degli elaborati scritti prima della loro correzione. Per le modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali sono richiamate le norme del citato regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 1 del disegno di legge contengono disposizioni di coordinamento del testo di legge emendato con la nuova disciplina. L’ultima parte del comma 9, alla lettera c), prevede che con il conseguimento della prima valutazione di professionalità, decorsi quattro anni dalla data della nomina con giudizio positivo sull’attività svolta, si venga abilitati all’esercizio della professione di avvocato, mentre con il conseguimento della quarta valutazione di professionalità si consegua l’abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

20. L’articolo 2 del disegno di legge sostituisce gli articoli 10, 11, 12, 13, 35, 45, 46, 51 e 52, modifica gli articoli 19 e 36, e introduce l’articolo 34-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati. Il comma 1 sostituisce l’articolo 10 del decreto legislativo citato, disponendo che la magistratura sia unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, e prevedendo distinzioni solo quanto alle funzioni esercitate. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive, semidirettive elevate, direttive, direttive elevate, direttive superiori e direttive apicali. Sono quindi elencate, nella nuova formulazione dell’articolo 10, nei commi da 3 a 14, tutte le funzioni.

Il comma 2 dell’articolo 2 del disegno di legge – sostituendo l’articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – detta i criteri e le modalità per le periodiche valutazioni di professionalità. Sono stati previsti momenti di verifica della professionalità ad intervalli di quattro anni per tutta la vita professionale del magistrato, al fine di mantenere standard medi di professionalità e nel contempo di favorire l’acquisizione di dati e informazioni che consentiranno un più adeguato giudizio in occasione delle valutazioni periodiche e di quelle connesse al conferimento di incarichi o di funzioni semidirettive o direttive. Sono stati identificati specifici parametri per verificare l’adeguatezza della professionalità delle diverse funzioni di magistrati (la competenza tecnico-giuridica, l’efficienza e la produttività, l’adeguatezza e la tempestività della risposta, il rapporto tra i mezzi utilizzati e i risultati raggiunti, la capacità di utilizzare il lavoro di gruppo, la capacità di autorganizzazione e di utilizzazione delle risorse materiali ed umane, la capacità di rapportarsi alla complessità delle relazioni interpersonali che la funzione svolta richiede). Sono stati, dunque, definiti parametri di valutazione idonei a fornire un quadro reale delle attitudini, delle capacità e dell’impegno del magistrato (con indicatori affidabili sulla qualità e sulla quantità del lavoro giudiziario), con conseguenti vagli professionali più approfonditi e rigorosi nel passaggio da una funzione a un’altra (e non solo tra giudicante e requirente e viceversa). All’organo di autogoverno della magistratura è stato attribuito un rilevante ruolo quanto alla individuazione degli standard di rendimento, nonché alla specificazione degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte del consiglio giudiziario, organo che formula, acquisita la documentazione, parere motivato da trasmettere al Consiglio superiore della magistratura che procede alla valutazione di professionalità. Per assicurare omogeneità nelle valutazioni è stabilito (articolo 2, comma 2, capoverso Art. 11, comma 19,) che il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla entrata di entrata in vigore della disposizione, disciplini con propria delibera: i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza; i dati statistici da raccogliere; le modalità di redazione dei pareri dei consigli giudiziari; i criteri di valutazione, in relazione ai parametri indicati nella norma, con specifica indicazione degli elementi da considerare; l’individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti, secondo parametri sia qualitativi sia quantitativi.

Anche l’analisi delle capacità organizzative e dell’attitudine agli incarichi direttivi è divenuto elemento costante della valutazione periodica, da riprendere e da approfondire in occasione della valutazione specifica richiesta per il conferimento di un incarico direttivo, nella prospettiva ormai acquisita della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive (quattro anni rinnovabili, come previsto dall’articolo 2 comma 1, capoverso Art. 10, commi 9 e 10). In tal senso sono stati ridotti fortemente il peso e il valore specifico da attribuire all’anzianità, che sono stati trasformati da criteri di valutazione, unicamente a criteri di legittimazione per concorrere a posti direttivi e semidirettivi (limite massimo di 72 anni di età, con l’eccezione degli incarichi direttivi superiori ed apicali come quelli di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, di Procuratore generale aggiunto, di Primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale presso la medesima Corte, per i quali non è previsto il limite massimo di età – articolo 2, commi 6, 7 e 8).

Sono state ampliate anche le fonti e le modalità di conoscenza, perché uno dei difetti del sistema di progressione in carriera antecedente alla riforma del 2005 stava nel fatto che le prassi applicative avevano visto la prevalenza di documenti valutativi che si alimentavano reciprocamente. Sono stati valorizzati le fonti e gli strumenti diretti all’acquisizione di elementi fattuali di conoscenza (articolo 2, comma 2 del disegno di legge che sostituisce l’articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006), anche attraverso l’autorelazione del magistrato; l’esame di provvedimenti, verbali di udienze, incarichi svolti, segnalazioni e rapporti dei capi degli uffici, statistiche comparate, rinnovate e precisate; l’acquisizione di provvedimenti a campione; la documentazione delle esperienze organizzative svolte; l’acquisizione di notizie su fatti rilevanti penalmente e disciplinarmente e di contributi conoscitivi (elementi e non valutazioni) provenienti da organi istituzionali, quali il consiglio dell’ordine degli avvocati. Si è riservato ai consigli giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura il compito di esprimere valutazioni sui dati oggettivi, concreti e attendibili acquisiti. È stata attribuita attenzione alla verifica di produttività, in relazione a sistemi di rilevamento che facciano riferimento al carico di lavoro degli uffici, alla loro dimensione qualitativa, alla loro produttività complessiva e alla produttività dei singoli magistrati addetti.

Gli interventi previsti in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato sono di diversa entità (articolo 2, comma 2 che sostituisce l’articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006), con ripercussioni anche sulla progressione economica nelle ipotesi più gravi, attuati con due distinte procedure di accertamento. La prima, che possiamo definire fisiologica, già illustrata, connessa ai tempi delle ordinarie verifiche quadriennali con conseguenze di diversa entità (previsione di corsi di aggiornamento e formazione, mutamento delle funzioni esercitate, divieto di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, impossibilità di svolgere incarichi extragiudiziari, ripercussioni sulla progressione economica diversamente modulati qualora il giudizio sia non positivo o negativo), fino a giungere alla dispensa dal servizio nel caso di secondo giudizio negativo. Sono dettate specifiche regole per la valutazione di professionalità dei magistrati fuori ruolo per i quali il giudizio è comunque espresso dall’organo di autogoverno previa acquisizione di parere (espresso dal Ministero della giustizia se il magistrato presta servizio presso tale struttura o dal consiglio giudiziario presso la corte d’appello di Roma negli altri casi) da formulare sulla base della relazione dell’autorità presso la quale viene prestato il servizio nonché della documentazione prodotta dall’interessato.

È stata prevista, altresì, una procedura, da attivare ogni biennio, di controllo di gestione sull’attività dei dirigenti, che può portare sino alla revoca dell’incarico per coloro che si rivelino inadeguati. Non solo, ma la durata dell’incarico direttivo è stata, come detto, limitata a un quadriennio, prevedendo la possibilità del rinnovo dell’incarico per una sola volta nella stessa sede, subordinandola comunque ad una nuova procedura concorsuale, sicché l’attribuzione dell’incarico del nuovo quadriennio non sarà solo conseguenza della valutazione positiva dell’attività svolta, ma anche della valutazione comparativa della capacità di altri aspiranti (articolo 2, commi 9 e 10).

Il comma 3 dell’articolo 2 del disegno di legge, che sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, stabilisce quali sono i requisiti ed i criteri per il conferimento delle funzioni, prevedendo che il conferimento delle funzioni avvenga a domanda degli interessati, attraverso una procedura concorsuale per titoli alla quale sono ammessi a partecipare i magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità richiesta (o d’ufficio solo in caso di esito negativo della procedura concorsuale e in presenza di ragioni di urgenza). Quindi, solo a titolo esemplificativo, rimandando per la disciplina dettagliata all’articolo in esame, mentre per il conferimento della funzione di giudice presso il tribunale ordinario è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, per il conferimento della funzione di consigliere presso la corte d’appello è richiesta almeno la seconda valutazione di professionalità, mentre per il conferimento della funzione di presidente del tribunale ordinario è richiesto, oltre alla specifica valutazione della capacità di organizzazione e direzione, il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità, fino a giungere alla settima valutazione di professionalità richiesta per il conseguimento delle funzioni di Primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale presso la medesima Corte. Quanto alle funzioni di legittimità, è previsto che le stesse siano conferite non solo in base al criterio di anzianità, ma anche previo accertamento di specifiche attitudini. In tal senso è stata prevista (articolo 2, comma 3, capoverso Art. 12, comma 12,) l’istituzione di una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura che avrà il compito di accertare le attitudini dei candidati e di riferire all’organo di autogoverno l’esito delle proprie verifiche. La commissione, costituita da cinque componenti nominati dal Consiglio superiore della Magistratura, di cui tre scelti fra magistrati che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, e due scelti tra professori universitari di ruolo, avrà, in particolare, il compito di fornire una prima valutazione sulle specifiche attitudini del magistrato ad esercitare le funzioni di legittimità e non si occuperà del parametro del merito, la cui verifica è affidata in via esclusiva alla commissione consiliare referente e al Consiglio superiore della magistratura ai quali spetterà, comunque, di esprimere la definitiva valutazione sul conferimento delle funzioni, tenendo conto di tutti gli aspetti, anche in relazione alla specifica attitudine del magistrato ad esercitare le funzioni di legittimità, nel rispetto della norma della Costituzione. È stato, tuttavia, previsto che il Consiglio superiore, se intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione per la valutazione dell’attitudine allo svolgimento di funzioni di legittimità, sia libero di farlo, salvo motivare sul punto. Ovviamente tale motivazione si atteggia come aggiuntiva all’ordinaria motivazione richiesta per il provvedimento di conferimento delle funzioni.

Il comma 4 dell’articolo 2, che sostituisce l’articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006, dispone che i magistrati, al termine del tirocinio, non siano destinati a svolgere funzioni requirenti e quelle di giudice per le indagini preliminari, e ciò in considerazione della particolare delicatezza di tali funzioni per l’esercizio delle quali è necessario avere svolto in concreto la funzione giurisdizionale. È tuttavia previsto che il Consiglio superiore della magistratura possa, anche per far fronte a situazioni particolari, derogare a tale regola previo parere del consiglio giudiziario. In tale caso dovrà essere specificamente motivata l’attitudine del giovane magistrato per l’uno o l’altra funzione o per entrambe. Quanto al passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, mentre è stata conservata la possibilità di transitare dall’una all’altra funzione, si è introdotto, come detto, un limite geografico costituito dal distretto di corte d’appello, nel senso che il cambiamento di funzioni è possibile soltanto trasferendosi da un distretto a un altro, con l’ulteriore limite del divieto di trasferimento nel capoluogo di distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, in relazione al distretto in cui il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Inoltre, il cambio di funzioni è stato subordinato ad altre condizioni tra le quali: una non formale verifica delle attitudini, anche a seguito di frequenza di un apposito corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura su parere del consiglio giudiziario, formulato previa acquisizione, oltre che degli elementi forniti dal capo dell’ufficio, anche, se del caso, delle osservazioni del presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati. Nel caso di conferimento di uffici direttivi è possibile il mutamento dalla funzione giudicante a quella requirente, e viceversa, con il limite geografico del cambiamento del circondario, mentre tali limitazioni non si applicano, anche in considerazione della peculiare natura delle funzioni svolte, agli uffici di legittimità.

È stata prevista la temporaneità di tutte le funzioni, compresa in una forbice che va da otto a quindici anni (articolo 2, comma 5), con attribuzione al Consiglio superiore della magistratura del compito di definire limiti specifici in relazione alle diverse esigenze delle singole attività.

I commi 6 e 7 dell’articolo 2 che inseriscono, rispettivamente, l’articolo 34-bis e sostituiscono l’articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevedono, come detto, limiti di età per il conferimento delle funzioni semidirettive, direttive, direttive superiori e direttive apicali, fissate in 72 anni per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive, senza limiti di età per le sole funzioni direttive superiori e apicali.

Il comma 8, modificando l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, prevede che per i magistrati che siano stati riammessi in servizio a seguito di conclusione del procedimento penale con pronuncia di sentenza definitiva di proscioglimento, la possibilità di recuperare il tempo della sospensione non possa spingersi oltre il limite massimo di 75 anni di età previsto per il definitivo collocamento in quiescenza, essendo già prevista la restituzione dell’integrale salario in relazione al periodo trascorso in posizione di sospensione dal servizio in caso di assoluzione.

I commi 9 e 10 dell’articolo 2 del disegno di legge, che sostituiscono gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, concernono, come già detto, la disciplina della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive prevista per il periodo di quattro anni; alla scadenza del termine in caso di funzioni direttive, le stesse possono essere conferite nuovamente allo stesso titolare previo concorso, con preferenza per lo stesso, in caso di parità di valutazione rispetto ad un altro concorrente; le funzioni semidirettive possono essere confermate in capo allo stesso magistrato previa valutazione positiva dell’attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. In caso contrario, nell’ipotesi di funzioni direttive, il magistrato rimane provvisoriamente assegnato allo stesso ufficio, con funzioni nè direttive nè semidirettive; nell’ipotesi di funzioni semidirettive torna a svolgere le funzioni precedentemente svolte, ferma restando la possibilità di partecipare ad altri concorsi.

Il comma 11 sostituisce la tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, con la tabella A allegata al presente disegno di legge.

Il comma 12 dell’articolo 2, che sostituisce l’articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, disciplina il trattamento economico. Viene precisato che il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina verrà corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità sia stata positiva e sia stato maturato il periodo di servizio previsto, e che nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento competerà solo dopo la nuova valutazione positiva con decorrenza da tale parere.

Il comma 13 dell’articolo 2 sostituisce l’articolo 52 del decreto legislativo n.160 del 2006, disponendo che lo stesso decreto si applica anche alla magistratura militare in quanto compatibile, con la sola ed espressa esclusione delle disposizioni contenute nel capo I, relative alle modalità di accesso, specifiche per i magistrati militari.

21. L’articolo 3 del testo in esame apporta modificazioni al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura.

Il comma 1 (modificando l’articolo 1 del citato decreto legislativo) dispone che vengano individuate tre sedi della Scuola, di cui una in cui si riunisce il comitato direttivo preposto all’attività di direzione e di coordinamento.

Il comma 2, modificando l’articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006, elenca le finalità della Scuola che sarà preposta, tra l’altro; alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari di prima nomina dopo il conferimento delle funzioni; all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ed eventualmente degli altri operatori della giustizia; alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; alla formazione dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari; alla formazione dei magistrati incaricati della formazione; al coordinamento delle attività di formazione decentrata; alla collaborazione per le attività connesse con lo svolgimento del tirocinio su richiesta del Consiglio superiore della magistratura; alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri o alla collaborazione con altri Paesi nell’organizzazione del servizio giustizia. L’organizzazione della Scuola verrà disciplinata dallo statuto.

Gli organi della Scuola sono, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del disegno di legge, che sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo n.26 del 2006: il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale. Nella previsione della composizione interna della struttura si sono tenuti presenti i limiti derivanti dalle competenze del Consiglio superiore della magistratura, fissate nell’articolo 105 della Costituzione. Per questo motivo il comitato direttivo è composto da dodici membri, di cui sette scelti tra magistrati, tre tra docenti universitari e due tra avvocati (comma 6 del disegno di legge che apporta modificazioni all’articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006), le cui nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura in ragione di cinque magistrati e un professore universitario e dal Ministro della giustizia in ragione di due magistrati, due professori universitari e due avvocati, d’intesa tra loro. Il comitato direttivo è chiamato ad occuparsi (articolo 3, comma 5 del disegno di legge, che sostituisce l’articolo 5 del decreto legislativo n.26 del 2006), oltre che delle attività di gestione della Scuola: della programmazione e della gestione dell’attività didattica; delle nomine dei docenti; dell’ammissione ai corsi dei magistrati che ne abbiano fatto richiesta.

I commi da 7 a 9 del disegno di legge disciplinano le modalità di funzionamento del comitato e le funzioni dei componenti che svolgono anche compiti di responsabili di settore.

Il segretario generale della Scuola, nominato dal comitato direttivo scegliendo tra quattro candidati, indicati due dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità (articolo 3, comma 10, che inserisce l’articolo 10-bis nel decreto legislativo n.26 del 2006), è responsabile della gestione amministrativa, provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo, adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se rientrino nella competenza di altro organo, predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori ruolo organico della magistratura, e l’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni.

I commi dall’11 al 15 dell’articolo 3 modificano le disposizioni in tema di tirocinio dei magistrati ordinari. In particolare è previsto che il tirocinio dei magistrati nominati a seguito del concorso per esami abbia durata di diciotto mesi e si articoli in sessioni una delle quali, della durata di sei mesi, anche non consecutivi, da effettuare presso la Scuola e una di dodici mesi da effettuare presso gli uffici giudiziari. È demandata al Consiglio superiore della magistratura la definizione delle modalità del tirocinio in quanto lo stesso determina il consolidamento del rapporto di impiego la cui valutazione è riservata al solo organo di autogoverno della magistratura. Al termine delle sessioni presso la Scuola, durante le quali i magistrati in tirocinio frequentano corsi teorico-pratici di approfondimento, sono trasmesse (articolo 3, comma 13, che sostituisce l’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006), al Consiglio superiore della magistratura, le schede concernenti il programma di attività cui ha partecipato ogni magistrato nonchè le indicazioni circa la puntualità nella frequenza, gli eventuali elaborati prodotti e i comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico. Il comma 14 dell’articolo 3, modificando l’articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006, detta disposizioni per coordinare le disposizioni vigenti alle nuove previsioni. Il Consiglio superiore della magistratura (articolo 3, comma 15, che apporta modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 26 del 2006) opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo della Scuola, del parere del consiglio giudiziario, e di ogni altro elemento utile; giudizio che, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il comma 16 dell’articolo 3, sostituendo l’articolo 23 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, dispone che il comitato direttivo approvi annualmente il piano dei corsi da svolgere ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché del passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, e per lo svolgimento di funzioni direttive.

Il comma 17 dell’articolo 3, che modifica l’articolo 24 del citato decreto legislativo, prevede che lo statuto determini il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti, stabilendo inoltre che il comitato direttivo usufruisca delle strutture per la formazione decentrata esistenti presso i vari distretti di corte d’appello, ciò al fine di valorizzare le esperienze virtuose sviluppatesi all’interno della magistratura, senza rinunciare al confronto pluralista tra le diverse realtà giudiziarie anche attraverso l’apporto del mondo accademico e di quello forense, in base ad una costruzione dialogica delle conoscenze.

È previsto (articolo 3, comma 18, che sostituisce l’articolo 25 del citato decreto legislativo) che tutti i magistrati in servizio abbiano l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad un corso di formazione e di aggiornamento professionale.

22. L’articolo 4 del presente disegno di legge apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, concernente l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la composizione dei consigli giudiziari.

Il comma 1, che sostituisce l’articolo 1 del citato decreto legislativo, prevede che venga istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; modifiche sono invece previste quanto alla composizione dell’organo che avrà come suoi membri il primo Presidente, il Procuratore generale presso la stessa Corte, otto magistrati, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e presso la Procura generale, compresi i magistrati di tribunale destinati all’Ufficio del massimario e del ruolo, due professori universitari ordinari in materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, nominati dal Consiglio nazionale forense. È stata eliminata la figura dei supplenti (articolo 4, comma 2), nonché del vice presidente (articolo 4, comma 3). Sono state disciplinate (articolo 4, comma 4) le modalità di presentazione delle liste e quelle per le elezioni dei componenti togati. Sono state altresì disciplinate le modalità dell’assegnazione dei seggi con l’introduzione del sistema proporzionale con liste contrapposte. Le competenze del Consiglio direttivo sono state in parte modificate dal comma 5, attribuendo a tale organo, oltre alle competenze già indicate nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2006, anche la competenza sulla formulazione del parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti; sono state abrogate le parti dell’originaria formulazione della norma che attribuivano diversi compiti al Consiglio direttivo della Corte di cassazione quali l’acquisizione di motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio nazionale forense; l’esercizio della vigilanza sul comportamento dei magistrati e sull’andamento degli uffici; l’adozione di provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati; la formulazione di pareri sull’adozione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di provvedimenti relativi a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati; la formulazione di proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Il comma 6 dell’articolo 4 sostituisce parti dell’originario testo dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 25 del 2006, per motivi di coordinamento con le nuove disposizioni, mentre il comma 7 introduce l’articolo 8-bis, che indica il quorum per l’adozione delle deliberazioni del Comitato direttivo, che devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

I commi 8 e seguenti dell’articolo 4 dettano disposizioni che modificano la composizione, la modalità di elezione e la durata dei consigli giudiziari. In particolare, con il comma 8 dell’articolo 4 è soppressa la previsione che indicava il presidente dell’ordine degli avvocati come membro di diritto del consiglio giudiziario, ed è stata in parte modificata la composizione dell’organo, prevedendo che la consistenza numerica dei consigli giudiziari vari a seconda della dimensione del distretto; è stato, inoltre, aumentato il numero dei componenti dell’organo nel caso di distretti nei quali prestino servizio oltre seicento magistrati. È stato indicato il quorum deliberativo (comma 9) ed è stata prevista l’eliminazione delle figure dei supplenti e del vice presidente (comma 11).

Con il comma 10 dell’articolo 4, che apporta modifica all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, viene istituita una sezione autonoma del consiglio giudiziario, competente per l’espressione dei pareri sui giudici di pace e sui provvedimenti organizzativi proposti dai loro uffici, in cui è prevista anche la presenza da due a quattro giudici di pace, a seconda della consistenza numerica degli uffici. Il comma 12 dell’articolo 4, che sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 e aggiunge gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, disciplina le regole per la presentazione delle liste per l’elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari; sono state indicate le modalità per l’assegnazione dei seggi con introduzione del sistema proporzionale con liste contrapposte. Sono state apportate (comma 13) modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006, che individua le competenze del consiglio giudiziario, prevedendo che oltre alle competenze già determinate, tale organo formuli il parere sulla tabella degli uffici requirenti nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e per la sostituzione dei sostituti procuratori impediti, verificando il rispetto dei criteri generali. È stato previsto, inoltre, che formuli i pareri per la valutazione della professionalità dei magistrati, ai sensi delle nuove regole dettate in materia di progressione in carriera; sono state invece soppresse le disposizioni che attribuivano ai consigli giudiziari compiti in merito: alla vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto; alla vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto; all’adozione di provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, per la possibile incidenza sulle prerogative costituzionali previste dall’articolo 105 della Costituzione in favore del Consiglio superiore della magistratura, riguardanti, tra l’altro, la formulazione di pareri in ordine all’adozione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di provvedimenti inerenti il collocamento a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissione in magistratura di magistrati già in servizio nel distretto. Con il comma 14 dell’articolo 4 sono state apportate modificazioni alle disposizioni vigenti articolo 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 per ragioni di coerenza sistematica. È stata prevista l’emanazione (comma 15 che inserisce l’articolo 18-bis nel decreto legislativo n. 25 del 2006) di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per dettare disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per la votazione e alla disciplina del procedimento elettorale.

23. Con il testo dell’articolo 5 il presente disegno di legge apporta modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9, sostituisce gli articoli 4 e 7 e abroga l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1006, n. 240, recante norme sulla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché sul decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Le modificazioni recate agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, precisano i compiti e le funzioni attribuiti, rispettivamente, al magistrato capo dell’ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo presso il medesimo ufficio. La puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ha, da un canto, lo scopo di chiarire gli ambiti di competenza spettanti a ciascuno di essi, al fine di evitare possibili sovrapposizioni o conflitti e, dall’altro, di garantire la direzione unitaria dell’ufficio giudiziario, nella persona del suo capo, anche riguardo all’attività di amministrazione dei servizi strumentali rispetto all’esercizio della giurisdizione. In tale ottica, si chiarisce che il dirigente amministrativo dirige un’articolazione di esso, costituita dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, posto che l’articolo 1 attribuisce la titolarità dell’ufficio giudiziario, nel suo complesso, al magistrato nominato capo dello stesso che è competente per l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’ufficio verso l’esterno.

Il comma 1 dell’articolo 5, inserendo due commi all’articolo 1 del decreto legislativo n.240 del 2006, individua i compiti del magistrato capo dell’ufficio giudiziario che lo dirige, attraverso l’adozione degli atti relativi all’organizzazione interna, alla distribuzione del lavoro, alla vigilanza sul comportamento deontologico dei magistrati, alla formulazione di proposte all’amministrazione centrale, al controllo dell’andamento generale dell’ufficio. È previsto che, almeno una volta l’anno, il capo dell’ufficio, insieme con il dirigente amministrativo e con i magistrati titolari di funzioni semidirettive, consulti i magistrati in servizio e i funzionari preposti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie per elaborare il programma dell’attività, consultando altresì il Consiglio dell’ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell’ufficio. Il comma 2 prevede che il dirigente amministrativo è il responsabile della gestione del personale amministrativo attuata in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale. È prevista, con l’introduzione del comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 240 del 2006, l’emanazione, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di un regolamento per la razionalizzazione della determinazione dei posti di dirigenti di seconda fascia, anche attraverso l’istituzione di un unico posto per più uffici giudiziari, nel rispetto della dotazione organica complessiva.

Viene inoltre sostituto, al comma 4, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006, e fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno, entro il quale i titolari degli uffici giudiziari dovranno elaborare, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di incarichi semidirettivi e del dirigente amministrativo, il programma delle attività annuali. La trasmissione del programma al Ministero della giustizia consentirà al Ministro di quantificare preventivamente gli oneri finanziari relativi agli stanziamenti necessari per ciascun ufficio giudiziario, nell’anno di riferimento della legge finanziaria in corso di approvazione. Il vigente articolo 4 attribuisce al presidente della corte d’appello o al procuratore generale presso la medesima corte il potere di intervento nei casi in cui i dirigenti di un ufficio non provvedano ad adottare tempestivamente il programma annuale. La nuova soluzione proposta individua nel coinvolgimento e nella motivazione di tutti gli operatori nell’individuazione degli obiettivi, nonché nella definizione del budget e delle soluzioni più adeguate al raggiungimento del risultato, il modello organizzativo più adeguato tendente, tra l’altro, a rendere residuale la ricorrenza di conflitti, pur confermando la responsabilità del capo dell’ufficio. Solo di fronte alla perseveranza del conflitto si è previsto di affidare al presidente della corte d’appello o al procuratore generale presso la medesima corte un potere sostituivo residuale di intervento, sentiti il titolare dell’ufficio e il dirigente.

In presenza di sopravvenute esigenze, il programma annuale può essere modificato dal titolare dell’ufficio giudiziario, sentiti i magistrati titolari di funzioni semidirettive e il dirigente. Di tale programma e del sottostante modello organizzativo il capo dell’ufficio tiene conto anche ai fini della predisposizione del progetto tabellare.

Si è ritenuto opportuno procedere alla soppressione dell’ufficio del direttore tecnico che costituiva una duplicazione della struttura decentrata. Allo stesso modo, si sono superate, con la nuova formulazione, le incertezze relative alla ripartizione di competenze tra amministrazione centrale e strutture decentrate, cercando di assicurare il miglior risultato dell’azione amministrativa.

Il nuovo articolo 7 del decreto legislativo n. 240 del 2006 (comma 6 dell’articolo 5 del disegno di legge) determina le competenze delle direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali che esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, le attribuzioni riguardanti il personale, le risorse materiali, le spese di giustizia, oltre ad avere competenza per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari (secondo direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia). La norma in esame elenca, inoltre, quali sono le competenze che permangono in capo agli organi centrali dell’amministrazione. L’abrogazione (comma 7 dell’articolo in esame) del comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è conseguente alla soppressione della prevista istituzione dell’ufficio del direttore tecnico nei distretti di Roma, Napoli, Milano e Palermo; è inoltre abrogato il comma 5 dello stesso articolo che prevedeva la nomina, presso ciascuna direzione regionale o interregionale di un funzionario delegato e di un funzionario per il riscontro contabile.

24. L’articolo 6 del presente disegno di legge contiene disposizioni varie tese a riformulare articoli dell’ordinamento giudiziario per renderli omogenei con la nuova disciplina, a dettare regole per la disciplina transitoria, a disciplinare l’abrogazione di norme incompatibili, a dettare specifici interventi sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura, sulla segreteria e sull’ufficio studi dell’organo di autogoverno, oltre a prevedere specifici interventi relativamente alla magistratura militare e a individuare, infine, il numero di laureati da ammettere alle scuole di specializzazione.

Il comma 1 dell’articolo 6, modificando l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, prevede una diversa disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi dell’organo di autogoverno della magistratura, confermando la disposizione già presente che prevedeva il rientro in ruolo dei magistrati, anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, e prevedendo che qualora i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitassero, all’atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive e il relativo posto non sia vacante, si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero mediante concorso virtuale con funzioni non direttive nè semidirettive.

Il comma 2 dell’articolo 6 dispone, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali deve continuare ad essere determinato in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per l’accesso in magistratura.

I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 disciplinano il periodo transitorio, disponendo (comma 3) la data di inizio dell’operatività delle valutazioni periodiche, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario. Tale corrispondenza regolerà anche la misura delle retribuzioni. I magistrati che ricoprono incarichi direttivi e semidirettivi da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi (articolo 6, comma 4); decorso tale periodo è stata prevista la decadenza dall’incarico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, se non hanno ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni. In questo caso resteranno assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero (da riassorbire con le successive vacanze). È inoltre dettata una specifica disciplina per i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi.

Negli altri casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicheranno alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge.

In deroga a quanto previsto nella nuova disciplina, per il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono chiedere di essere assegnati a funzioni rispettivamente requirenti o giudicanti in un diverso circondario (articolo 6, comma 6).

La disposizione di cui al comma 6 non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio (articolo 6, comma7).

Con il comma 8 le disposizioni in vigore vengano adattate alla nuova disciplina normativa.

I commi dal 9 al 27 dell’articolo 6 (con l’esclusione del comma 21 che prevede norme di coordinamento per il trattamento economico dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della legge rispetto alle scadenze previste per le nuove valutazioni di professionalità) contengono varie disposizioni tese ad armonizzare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l’ordinamento giudiziario, con la nuova disciplina. È stato modificato (articolo 6, comma 9) l’articolo 5 del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con la previsione che le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura; la ripartizione dei posti all’interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter del medesimo regio decreto, che prevedono l’adozione di tabelle con scadenza triennale. Il comma 10 dell’articolo 6 stabilisce che il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari sono determinati dalle tabelle allegate al citato regio decreto n. 12 del 1941.

Modificando l’articolo7-bis del regio decreto n. 12 del 1941, il comma 11 dell’articolo 6 prevede che le tabelle degli uffici giudicanti sono adottate per un triennio e non ogni biennio come in precedenza stabilito; che la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti emessi, e sono previste altre disposizioni necessarie per armonizzare la precedente disciplina all’attuale. Si segnala l’introduzione del comma 2-bis dell’articolo 7-ter (comma 12) dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, disciplinante l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli affari negli uffici requirenti di primo e secondo grado: la nuova norma, al fine di assicurare criteri predeterminati nell’organizzazione del lavoro delle procure, prevede che ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità con le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura (assunte su proposta dei procuratori generali sentiti i consigli giudiziari o il Comitato direttivo della Corte di cassazione), siano individuati i criteri per la formazione negli uffici di procura di gruppi di lavoro per materie omogenee; per l’assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro; per l’individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi; per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli affari ai singoli sostituti. Il comma 13 dell’articolo 6, sostituendo l’articolo 11 del regio decreto n.12 del 1941, dispone che il magistrato il quale non assuma le funzioni nel termine stabilito decada dall’impiego e non possa essere riassunto.

25. È previsto (articolo 6, comma 14) che il magistrato abbia l’obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore a 40 chilometri dal centro della città in cui ha sede l’ufficio, ed è fatta salva la possibilità di ottenere l’autorizzazione a fissare il domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio.

Il comma 15 dell’articolo 6 sostituisce nel comma 1 dell’articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «può essere» con le parole: «è normalmente» e nel comma 2 la parola: «biennalmente» con la parola: «triennalmente». Il comma 16 detta disposizioni ai fini del coordinamento tra le norme.

26. Il ruolo del procuratore aggiunto è descritto nel comma 17 dell’articolo 6 che, modificando l’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede che il procuratore aggiunto, oltre a svolgere l’ordinario lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, vigila sull’attività dei sostituti, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno del gruppo di lavoro; collabora con il procuratore della Repubblica nell’attività di direzione dell’ufficio. Al procuratore aggiunto, con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-ter del medesimo regio decreto, può essere attribuito l’incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio.

I commi 18, 19, 20 e 21 e dell’articolo 6 armonizzano le disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 con quelle della legge. Il comma 20 dispone che la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio è operata con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura. Il comma 21 detta, come detto, disposizioni di coordinamento quanto al trattamento economico dovuto rispetto alle nuove regole sulla progressione in carriera.

27. Per l’assegnazione delle sedi per tramutamento ai sensi dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stato previsto (comma 22 dell’articolo 6) che l’individuazione di posti vacanti da ricoprire presso gli uffici giudiziari sia operata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari e al Ministero della giustizia, per tutti i magistrati, anche per quelli fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca. Il Consiglio superiore della magistratura valuterà le domande tenendo conto delle attitudini, dell’impegno, della diligenza, delle capacità direttive, della laboriosità di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità, nonchè delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia, alla salute ed all’anzianità. Se il tramutamento comporta il passaggio da funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa si applica, inoltre, l’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, come modificato dalla legge. Il Consiglio superiore della magistratura regolerà con proprie delibere le modalità ed i tempi della pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande e il numero e la revocabilità delle stesse.

Il comma 23 dell’articolo 6 modifica l’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che i magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro con i provvedimenti tabellari, adottati ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione, all’interno dello stesso ufficio, prima del decorso di tre anni dall’effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio.

28. I commi dal 24 al 26 sostituiscono il capo X del Titolo V (articoli da 196 a 200) del regio decreto n. 12 del 1941 dettando regole per il collocamento fuori ruolo e il ricollocamento in ruolo dei magistrati ordinari.

Il nuovo testo dell’articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941 prevede che i magistrati possono essere collocati fuori ruolo per ricoprire incarichi elettivi o funzioni diverse da quelle giudiziarie nei casi previsti dalle leggi, entro il numero massimo di 230 unità. Il collocamento fuori ruolo è adottato con decreto del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura. Nel numero dei magistrati collocati fuori ruolo non viene computato il numero dei magistrati eletti e in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura e presso la Corte costituzionale, nonché di quelli destinati presso organi o istituzioni di carattere internazionale. Quanto al ricollocamento in ruolo, l’articolo 196-bis prevede che il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni con esclusione del periodo di aspettativa per mandato elettivo e fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione. Conformemente alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata nella fase transitoria di vigenza dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, il periodo trascorso fuori ruolo, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, non verrà computato. È stato stabilito, altresì, che non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità e che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie o giurisdizionali svolte. Sono state inoltre previste specifiche modalità per il rientro in ruolo:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, per i quali è previsto il ricollocamento in ruolo mediante concorso virtuale in una sede vacante appartenente a un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, era ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, con l’unica eccezione di funzioni precedentemente svolte presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi per i quali è previsto il rientro nella sede occupata prima del collocamento fuori ruolo, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacante;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, per i quali è previsto o il collocamento nella sede precedentemente occupata o il concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, che rientreranno in ruolo mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

Il concorso virtuale, fuori dai casi previsti, non è consentito per il tramutamento di sede, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza o di servizio, o nel caso in cui non sia possibile l’assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo.

Il comma 26 sostituisce l’articolo 199 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alla disciplina applicabile ai magistrati addetti al Ministero della giustizia. Il nuovo articolo 199 dispone che le norme dell’ordinamento del citato dicastero ne determinano il numero e le attribuzioni.

Il comma 27 dell’articolo 6 adegua il testo dell’articolo 201 del regio decreto n. 12 del 1941, alle nuove disposizioni.

I commi 28 e 29 dell’articolo 6 modificano la legge 4 maggio 1998, n.133, relativa agli incentivi ai magistrati trasferiti in sedi disagiate, abrogando la disposizione che prevedeva il diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti ove la permanenza in servizio presso la sede disagiata fosse stata superiore ai cinque anni. Per ragioni di equità, in conformità alla disciplina secondaria dettata dal Consiglio superiore della magistratura, è stato previsto che la disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, continui ad applicarsi nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della legge.

29. I commi da 30 a 35 dell’articolo 6 modificano la legge 24 marzo 1958, n.195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura. È aumentato il numero dei componenti dell’organo di autogoverno della magistratura elevandolo a venti, dagli attuali sedici, per i componenti togati, e a dieci, dagli attuali otto, per i componenti laici (comma 30 dell’articolo 6). Sono state modificate le norme che prevedevano la composizione della segreteria e dell’ufficio studi costituiti presso il Consiglio superiore della magistratura. La nuova disciplina ha modificato (comma 31 dell’articolo 6, che sostituisce l’articolo 7 della legge n. 195 del 1958) la composizione della segreteria prevedendo la presenza di sedici magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura, posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni. È prevista la nomina del segretario generale, che dirige la segreteria coadiuvato dal vice segretario. Anche per l’Ufficio studi e contenzioso (comma 32 dell’articolo 6, che sostituisce l’articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), al quale sono attribuiti compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, è stata prevista la presenza di otto magistrati in luogo dei funzionari. Quanto alla predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari è stato stabilito (comma 34 dell’articolo 6) che le stesse siano elaborate ogni triennio e non ogni biennio come nel passato. Il comma 33 dell’articolo in esame detta disposizioni di coordinamento.

In considerazione delle aumentate attività dell’organo di autogoverno della magistratura, con il comma 35 dell’articolo 6 il Consiglio superiore della magistratura è autorizzato ad avvalersi di tredici unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando, con l’esplicita previsione che non vi saranno nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato nè saranno superati i limiti della dotazione finanziaria dello stesso Consiglio.

30. Il comma 36 dell’articolo 6 indica i criteri per individuare il numero di magistrati collocabili fuori ruolo, precisando le ipotesi in cui magistrati fuori ruolo non vengono computati in tale quota (ad esempio quelli in servizio presso organismi internazionali e quelli addetti al Consiglio superiore della magistratura).

31. Il comma 37 dell’articolo 6 sopprime il riferimento alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 2, contenuto nel comma 2 del medesimo articolo del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, per coordinare la norma alla modifica intervenuta con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, che aveva abrogato tale lettera nel comma 1 dello stesso articolo.

È previsto (comma 38 dell’articolo 6) che al magistrato sospeso dal servizio sia corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, somma determinata tenendo conto del nucleo familiare e dell’entità della retribuzione

I commi dal 39 al 43 introducono marginali modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 che disciplina gli illeciti disciplinari dei magistrati, come (comma 39 dell’articolo 6) l’abrogazione, nell’articolo 12, comma 1, della legge citata, della lettera f), che prevede l’applicazione della sanzione disciplinare nel caso di «perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia», al fine di operare una rettifica meramente formale in conseguenza dell’avvenuta abrogazione della relativa ipotesi e constatando che solo per un difetto di coordinamento è rimasta la relativa lettera in un richiamo operato in una diversa norma. Nell’articolo 14 di tale legge, viene chiarito (comma 40 dell’articolo 6) che il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare entro un anno dalla notizia del fatto, mentre nella originaria formulazione in tale norma non era specificamente previsto alcun termine, peraltro ricostruibile in sede interpretativa e indicato solo nel successivo articolo 15. Nel comma 41 dell’articolo 6, relativo ai termini dell’azione disciplinare, è fatta salva l’ipotesi in cui l’azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti nel corso delle indagini. Con la modifica dell’articolo 18, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 109 del 2006 (comma 42 dell’articolo 6) è soppressa la parte che permetteva alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di consentire l’esibizione di documenti da parte del delegato del Ministro della giustizia, essendo stata soppressa la relativa figura in tutte le altre disposizioni. Con la modifica dell’articolo 24 (comma 43 dell’articolo 6) è previsto che contro i provvedimenti in materia di sospensione e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa essere proposto ricorso per cassazione nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura civile, più coerentemente rispetto a quanto prima indicato, trattandosi di provvedimenti disciplinari, con le forme del codice di procedura penale.

32. Il comma 44 dell’articolo 6 sostituisce il primo comma dell’articolo 2 del regio decreto n. 511 del 1946 in modo da adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni, prevedendo che i magistrati cui siano state conferite le funzioni non possono essere trasferiti o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso.

I commi 45 e 46 contengono modifiche alla legge 13 febbraio 2001, n.48, in materia di compiti e destinazione alle funzioni dei magistrati distrettuali, prevedendo l’introduzione di ulteriori ipotesi di utilizzazione dei magistrati distrettuali quando vi sia assenza del magistrato titolare esonerato dalle funzioni giudiziarie perchè membro delle commissioni di concorso per l’accesso in magistratura e quando si realizzi una vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura di copertura, stabilendo che non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento.

33. Il comma 47 conferma la previsione contenuta nell’articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180, secondo cui lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, e introduce i conseguenti adeguamenti alle disposizioni introdotte, quanto all’unicità nell’acceso e alla distinzione della funzioni esercitate. Con l’introduzione dell’articolo 1-bis della legge 7 maggio 1980, n. 180, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare di pace (comma 48 dell’articolo in esame) le disposizioni vigenti sono adeguate alle modifiche normative introdotte per i magistrati ordinari in materia di valutazioni di professionalità e conferimento di funzioni. L’articolo 1-ter detta le regole per il mutamento delle funzioni da giudicante a requirente nell’ambito della magistratura militare, prevedendo che per mutare funzione sarà necessario mutare circoscrizione territoriale. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari saranno svolte dal Consiglio della magistratura militare utilizzando le risorse disponibili.

Il comma 49 definisce i livelli retributivi dei magistrati militari in corrispondenza alle nuove qualifiche introdotte dalla legge e in analogia a quanto effettuato per la magistratura ordinaria, a tale fine prevedendo la sostituzione della tabella allegata alla legge n. 180 del 1981, con la tabella B allegata alla legge.

35. Il comma 50 adegua le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme in materia di accesso nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano al presente intervento normativo.

Il comma 51 modifica la tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, sostituendo le originarie denominazioni delle funzioni dei magistrati ordinari e militari con le nuove che fanno riferimento alle diverse valutazioni di professionalità.

Il comma 52 dell’articolo 6 dispone che si applica al personale della magistratura ordinaria e militare, dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi, l’articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

È prevista l’abrogazione di alcune norme già riconosciute incompatibili, come dettagliatamente indicate nel comma 53 dell’articolo 6.

36. Fermo restando che il fuori ruolo non crea disponibilità di nuovi posti nell’organico della magistratura, il comma 54 stabilisce che le disposizioni della legge, che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati, non devono comunque comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 55 dell’articolo 6 prevede che i magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali (amministrativa, contabile) possono, a domanda, essere riammessi nella magistratura ordinaria con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati agli effetti della valutazione di professionalità tenendo conto anche del servizio maturato nelle altre magistrature.

Il comma 56 dell’articolo 6 prevede la possibilità di istituire o di sopprimere posti negli uffici giudiziari con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei limiti della dotazione organica complessiva. Ovviamente tale facoltà non si estende ai posti relativi alle funzioni direttive superiori o apicali di legittimità, per i quali l’attribuzione del posto e della relativa funzione comporta l’attribuzione di uno specifico trattamento economico, per la cui modifica è necessario il ricorso allo strumento legislativo determinando anche un problema di copertura finanziaria.

Il comma 57 sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, con una nuova tabella, allegata al presente disegno di legge, relativa al ruolo organico della magistratura determinato con riferimento esclusivo alle funzioni individuate con il presente intervento normativo e senza alcuna influenza sulla progressione economica dei magistrati.

37. L’articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario emanando un codice nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di adeguamento delle norme alle nuove disposizioni, di armonizzazione e coordinamento delle stesse e di espressa abrogazione di quelle incompatibili. Inoltre il Governo dovrà adottare (comma 3), entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di riassetto della materia, un codice delle disposizioni regolamentari in tema di ordinamento giudiziario.

Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, adeguandole alle disposizioni contenute nella stessa legge, tenendo conto della specificità e delle esigenze organizzative della giustizia militare.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza della spesa relativamente all’adozione dei decreti legislativi delegati di cui al comma 4.

Il comma 6 introduce una delega, da esercitare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata a riorganizzare la presenza degli uffici giudiziari militari sul territorio in conseguenza delle modificazioni intervenute nella domanda di giustizia militare per effetto dell’avvenuta sospensione della leva e della contestuale professionalizzazione della struttura militare, nel rispetto dell’attuale quadro costituzionale dettato dall’articolo 103 della Costituzione.

Per l’articolo 8 relativo alla copertura finanziaria si rimanda alla relazione tecnica allegata.

L’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


 

Relazione tecnica

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:         SU INIZiativa GOVERNATIVA

 

 

A)       Titolo del provvedimento:

 

 

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

 

B)       Amministrazione proponente         Ministero della giustizia

Amministrazione competente        Ministero della giustizia

 

 

C)       TIPOLOGIA DELL'ATTO

 Schema disegno di legge

 

E)      Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1.

Articolo 1, comma 6

 

2.

Articolo 2, comma 11

 

3.

Articolo 3, comma 6

 

4.

Articolo 4, comma 1

 

5.

Articolo 4, comma 8

 

6.

Articolo 4, comma 10

 

7.

Articolo 6, comma 47

PER LA COPERTURA

 

Articolo 8

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

Articolo 8, comma 8

 

F) Il provvedimento NON comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato


 

SEZIONE II
QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A)    L'articolo 1, comma 6, prevede l'aumento di quattro componenti della commissione di esame per l'accesso in magistratura rispetto all'attuale composizione di 24 membri.

 

B)     La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa       SI

 

C)     Quantificazione degli effetti finanziari

 

C.1)   Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

 

Commissione                                                                                         1

Aumento componenti                                                                              4

Componenti fuori sede                                                                            2

Settimane di sedute annue                                                                     40

Compenso base + compensi variabili legati al numero degli elaborati

                                                                                       euro 1.000, 00

Rimborso spese componente fuori sede                                    euro 1.194, 00

viaggio a/r                                               euro 500,00

alloggio                                                    euro 450,00

vitto (4 giorni)                                          euro 244,00

 

 

C.2)   Metodologia di calcolo

Anni 2007 e successivi Funzionamento commissioni

 

(euro 1.000 X 4) + (euro 1.194X2) X 40 settimane = euro 100.000, 00 (importo arrotondato

Anni 2007 e successivi__ Euro 100.000.00


 

A)    L'articolo 2, comma 11., prevede la possibilità di attribuire il trattamento economico del magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità (l'attuale magistrato di tribunale dopo tre anni) con l'anticipazione di un anno rispetto alla progressione attuale. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere ai magistrati beneficiari.

 

 

B)     La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa           NO

 

C)     Quantificazione degli effetti finanziari

C.1)      Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Numero beneficiari annuo                                                                                200

 

Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione(magistrato ordinario)

                                                                                                80.662, 36

Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione

(magistrato prima valutazione)                          100.857, 76

 

 

C.2)     Metodologia di calcolo

Onere per differenza retributiva

Anno 2007 e successivi

 

(euro 100.857, 76 — euro 80.662, 36) X 200 = 4.039.080, 00

 

Anni 2007 e successivi          euro 4.039.080,00

 


 

A)    L'articolo 2, comma 11, prevede l'attribuzione del trattamento economico del magistrato ordinario in tirocinio ai vincitori del concorso per l'accesso in magistratura. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere per sei mesi ai magistrati beneficiari.

 

 

B)     La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa           NO

 

C)     Quantificazione degli effetti finanziari

 

C.1)   Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Numero beneficiari annuo                                                                       200

Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato ordinario in tirocinio)      58.280, 25

 

Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione

(ex uditore)        53.151,43

 

C.2)   Metodologia di calcolo

 

Onere per differenza retributiva

 

Anno 2007 e successivi

(euro 58.280, 25 - euro 53.151, 43) X 200: 2 = 512.882, 00

                                                                       (calcolo per sei mesil

 

Anni 2007 e successivi             euro 512.882,00


A)    L'articolo 3 comma 6, prevede una diversa composizione del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, elevando da 7 a 12 il numero dei componenti. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla corresponsione del gettone di presenza ai 12 componenti previsti per la partecipazione alle sedute.

B)     La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa     SI

C)     Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

 

Importo gettone di presenza componenti

euro 600,00

Componenti del Comitato direttivo

12

Sedute mensili previste

2

Numero mesi attività

11

C.2) Metodologia di calcolo

Anno 2007 e successivi

 

euro 600,00 X 12 unità X 2 sedute X 11 mesi = euro 158.400, 00

Anni 2007 e successivi                    euro 158.400,00

 

In considerazione dell'esistenza dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, di euro 112.400 a decorrere dall'anno 2007, il maggiore onere annuale connesso al funzionamento del comitato della Scuola è pari al differenziale dei seguenti importi 158.400 — 112.400 = curo 46.000


 

A)       L'articolo 4, comma 1, prevede una diversa composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, elevando da tre a quattro il numero di componenti non togati, destinatari del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla corresponsione del gettone di presenza ai quattro componenti non togati.

B)       La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa      SI

 

 

C)       Quantificazione degli effetti fmanziari

 

C.1)   Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

 

Importo gettone di presenza componenti non togati                        euro 258,23

Componenti non togati Consiglio direttivo                                                   4

Sedute mensili previste                                                                             2

Numero mesi attività                                                                            11

 

C.2)   Metodologia di calcolo

Anno 2007 e successivi

 

euro 258,23 X 4 unità X 2 sedute X 11 mesi = euro 22.724, 00

Anni 2007 e successivi            euro 22.724,00

 

In considerazione dell'esistenza di una previsione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 38 della legge n. 150 del 2005, di euro 17.044 a decorrere dall'anno 2007, il maggiore onere annuale connesso al funzionamento del Consiglio è pari al differenziale dei seguenti importi 22.724 — 17.044 = euro 5.680


 

A)    L'articolo 4, comma 8, prevede una diversa composizione dei consigli giudiziari presso le Corti di Appello, previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, modificando, in funzione del numero di magistrati in organico presenti nel distretto, il numero di componenti non togati, destinatari del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute. In particolare, per i distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 3, per i distretti con organico compreso tra 351 e 600 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 4 e per i distretti con organico superiore a 601 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 6. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla corresponsione del gettone di presenza al nuovo numero di componenti non togati.

B)     La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa      SI

C)     Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

 

Importo gettone di presenza componenti non togati

euro 206,58

Distretti con organico < 350 magistrati

18

Numero componenti non togati

3

Distretti con organico > 351 magistrati < 600

5

Numero componenti non togati

4

Distretti con organico > 601 magistrati

3

Numero componenti non togati

6

Numero sedute mensili

2

Numero mesi attività

11

C.2) Metodologia di calcolo

Anno 2007 e successivi

euro 206,58 X 3 unità X18 distretti X 2 sedute X 11 mesi =

euro 245.417, 00

euro 206,58 X 4 unità X 5 distretti X 2 sedute X 11 mesi =

euro 90.895, 00

euro 206,58 X 6 unità X 3 distretti X 2 sedute X 11 mesi =

euro 81.806, 00

Totale

= euro 418.118, 00

Anni 2007 e successivi                 euro 418.118,00

 

In considerazione dell'esistenza dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 2, comma 38 della legge n. 150 del 2005, di euro 590.818 a decorrere dall'anno 2007, la rideterminazione dell'onere connesso alla diversa composizione dei consigli giudiziari in euro 418.118 non determina maggiori oneri ma una riduzione dell'autorizzazione stessa.


 

A) L'articolo 4, comma 10, prevede, nell'ambito di ciascun consiglio giudiziario, l'istituzione di una sezione autonoma competente sull'attività dei giudici di pace del distretto. Analogamente a quanto avviene per i consigli giudiziari, il numero dei componenti, ivi compresi quelli non togati, varia in funzione del numero di magistrati in organico presenti nel distretto. In particolare, per i distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 3, per i distretti con organico compreso tra 351 e 600 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 4 e per i distretti con organico superiore a 601 unità i componenti non togati sono previsti nel numero di 6. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla previsione di corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa        SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

 

C.1)                        Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

 

Importo gettone di presenza componenti non togati                            euro 206,58

Distretti con organico < 350 magistrati                                                                18

Numero componenti non togati                                                                              3

Distretti con organico > 351 magistrati < 600                                                       5

Numero componenti non togati                                                                              4

Distretti con organico > 601 magistrati                                                                  3

Numero componenti non togati                                                                              6

Numero sedute mensili                                                                                         2

Numero mesi attività                                                                            11

C.2)         Metodologia di calcolo

Anno 2007 e successivi

euro 206,58 X 3 unità X 18 distretti X 2 sedute X Il mesi = euro 245.417, 00 euro 206,58 X 4 unità X 5 distretti X 2 sedute X 11 mesi = euro 90.895, 00 euro 206,58 X 6 unità X 3 distretti X 2 sedute X 11 mesi = euro 81.806, 00

Totale                         = euro 418.118,00

 

Anni 2007 e successivi                 euro 418.118,00


A)  L'articolo 6, comma 47, prevede la possibilità di attribuire il trattamento economico del magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità (l'attuale magistrato di tribunale dopo tre anni) con l'anticipazione di un armo rispetto alla progressione attuale. L'onere che ne deriva è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere ai magistrati beneficiari individuati in tre unità nel 2007 e una unità a decorrere dal 2008. Ciò in considerazione della media delle immissioni nella magistratura militare negli ultimi anni e della prevalenza immissione dalla magistratura ordinaria.

 

B)  La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa     NO

 

C)  Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

 

Numero beneficiari annuo

 

3

Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato ordinario)

80.662,36

Importo unitario lordo compresi oneri amministrazione (magistrato 1 ^ valutazione)

100.857,76

 

C.2) Metodologia di calcolo:

 

Anno 2007 - 3 unità per l'intero anno

A decorrere dall'anno 2008 - 1 unità

 

Onere per differenza retributiva

Anno 2007

(euro 100.857, 76 - euro 80.662, 36) = euro 20.195, 40 (costo annuo di una unità) (euro 20.195,4X3 unità)= euro 60.586,20 (costo annuo di tre unità)

 

Anno 2008

euro 20.195, 40 (costo di una unità a decorrere dall'anno 2008)

 

Anno 2007                                     euro 60.586,00

Dall’anno 2008                              euro 20.195,00

 


 

Allegato 2

Relazione tecnica standard del Ministero dell'economia e delle finanze


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 



 

 


 


Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi.

 

a) Necessità dell’intervento normativo.

L’intervento normativo proposto si prefigge di realizzare una riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza al sistema giustizia.

 

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’intervento incide sulle disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi:

a) decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati;

b) decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari;

d) decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia;

e) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, recante disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie;

f) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario;

g) legge 4 maggio 1998, n. 133, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali;

h) legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

i) decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, recante istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura;

l) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo;

m) decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

n) regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura;

o) legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura;

p) legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace;

q) decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

r) legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

s) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

t) legge 9 agosto 1993, n. 295, recante aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura;

u) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.264, recante norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare;

v) regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, recante approvazione del Regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull’ordinamento giudiziario;

z) legge 5 agosto 1978 n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

aa) legge 25 luglio 2007, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico.

 

c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

 

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.

Nel rispetto delle autonomie regionali è esplicitamente previsto che nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano quanto alla obbligatoria conoscenza della lingua per il conseguimento dell’impiego.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il disegno di legge, come già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni ed agli enti locali.

 

f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione. Tuttavia è stata prevista l’emanazione di regolamenti ministeriali per disciplinare aspetti esecutivi e di dettaglio.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel nuovo testo viene inserita la nuova definizione normativa di «magistrato ordinario in tirocinio» in sostituzione della precedente definizione di «uditore giudiziario» per indicare i magistrati che abbiano superato il concorso per l’accesso in magistratura. L’introduzione della nuova definizione si è resa necessaria a causa dell’introduzione di modalità di accesso diverse da quelle previste nella precedente normativa.

 

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

 

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le modifiche alla legislazione vigente, dettagliatamente indicata nel punto 1, lettera b), sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa, ad eccezione dell’articolo 7 (Delega per l’emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare) con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dettagliatamente indicati nella norma.

 

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Abrogazioni espresse sono contenute nell’articolo 4 con riferimento ad alcuni articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. All’articolo 6, comma 53, si è disposta l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il presente intervento normativo, ferma restando l’ulteriore opera di coordinamento, delle disposizioni del disegno di legge con le altre leggi dello Stato, e di abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, che il legislatore delegato è chiamato a svolgere in forza della delega conferita con l’articolo 7.

 

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

 

a) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

I progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del Parlamento sono i seguenti:

a) atto Senato n. 96, Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

b) atto Camera n. 524, Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

c) atto Senato n. 108, Delega al Governo per il riordino dell’ordinamento giudiziario militare;

d) atto Camera n. 375, Delega al Governo per il riordino dell’ordinamento giudiziario militare;

e) atto camera n. 1660, Disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria;

f) atto Senato n. 614, Modifiche alla legge 25 giugno 2005, n. 150, in materia di trattamento economico della magistratura ordinaria;

g) atto Senato n. 585, Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate.


 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

 

a) Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Soggetti destinatari e coinvolti dall’intervento normativo sono il Consiglio superiore della magistratura, l’ordinamento giudiziario ordinario e militare, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari, i consigli giudiziari.

 

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L’intervento normativo si propone di realizzare: il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, in particolare per quanto concerne l’accesso alla magistratura, la progressione economica e di funzioni dei magistrati ordinari e militari, l’aggiornamento e la formazione professionale dell’ordine giudiziario, l’individuazione delle competenze dei magistrati a capo degli uffici e dei dirigenti amministrativi conformemente ai princìpi costituzionali che regolano la materia, perseguendo il fine di garantire l’indipendenza della magistratura e una maggiore efficienza nell’erogazione del servizio.

 

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell’analisi tecnico-normativa (sub 1, lettera A).

 

d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell’intervento normativo da parte delle amministrazioni e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari si rinvia alla specifica relazione.

 

e) Aree di criticità.

Non si ravvisano al momento aspetti di criticità che, qualora dovessero emergere, in sede di attuazione della legge, potranno essere oggetto di interventi correttivi in attuazione della delega contenuta nell’articolo 7.

 

f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe contrastante con la necessità dell’intervento, ampiamente evidenziata nella relazione illustrativa, non sono evidenziabili opzioni alternative alla regolazione.

 

g) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l’unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell’intervento, coperta da riserva di legge, nonché della presenza di una norma contenente delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario, ordinario e militare.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo

5 aprile 2006, n.160)

 

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l’ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell’Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nella materia di cui al comma 4, lettera m), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa quella di cui alla lettera m), non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo“.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali dell’Unione europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) gli avvocati iscritti all’albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni;

h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell’intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a ventotto trentesimi e un punteggio della sola laurea magistrale o della laurea, nel caso di laureati all’esito di un corso quadriennale, non inferiore a centosette centodecimi.»;

c) al comma 2:

1) all’alinea, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «per esami»;

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

4. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi, determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2, le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi e al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite a un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano presente. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali limitatamente alla durata dell’attività del comitato».

5. All’articolo 4 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità a fare parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali per l’intera procedura concorsuale, e da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all’atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n.1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all’esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all’articolo 11, abilita all’esercizio della professione di avvocato e all’iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio innanzi alle magistrature superiori».

 

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 55

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

 

1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente del tribunale di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.».

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l’impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l’adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l’emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell’articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, per l’esame dell’evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell’ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l’attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all’ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l’organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all’attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l’indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell’ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è “positivo“ quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è “non positivo“ quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo“ quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

11. Se il giudizio è “non positivo“, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è “negativo“, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all’utilizzazione dell’innovazione tecnologica disponibile.

18. L’esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell’incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l’enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell’udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall’amministrazione, tenuto conto anche dell’eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all’impegno, oltre all’acquisizione delle informazioni concernenti l’attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all’attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d’intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell’attività svolta;

e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio, della funzione e dell’ambito territoriale.

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all’ingresso in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

14. L’organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l’attitudine per l’una o per l’altra funzione o per entrambe.

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni direttive previste dall’articolo 10, commi da 9 a 11, che comporta il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello, e non si applicano alle funzioni di legittimità.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell’articolo 45, comma 2».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede, previo concorso. In caso di parità tra i candidati all’esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

4. All’atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze termporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

13. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria, nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

 

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo

30 gennaio 2006, n.26)

 

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alla partecipazione alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all’organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;

n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;

o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia;

q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dai consigli giudiziari.

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d’intesa tra loro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n.26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo in posizione di fuori ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo;

d) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;

e) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.».

11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

12. L’articolo 18 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio superiore della magistratura può ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. In tal caso adotta i provvedimenti necessari per ottimizzare l’articolazione del tirocinio alla minore durata.».

13. L’articolo 20 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l’assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

14. All’articolo 21 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

15. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l’uditore» e: «l’uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica».

16. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

17. All’articolo 24 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

18. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale».

 

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo

27 gennaio 2006, n.25)

 

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1.L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n.12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.150» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all’articolo 7-ter, comma 2-bis, dell’ordinamento giudiziaio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni»;

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l’articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All’articolo 10 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.».

11. All’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) formulano il parere sulla tabella degli uffici requirenti di cui all’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale presso la corte di appello, verificando il rispetto dei criteri generali»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

c) le lettere c), d), f) e g) sono abrogate;

d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All’articolo 16 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l’articolo 18 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

 

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo

25 luglio 2006, n.240)

 

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l’ufficio, adotta gli atti relativi all’organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all’amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l’andamento generale dell’ufficio con l’obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell’ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l’anno i magistrati dell’ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all’articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell’ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell’ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell’anno precedente».

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale di cui all’articolo 4»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

3. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n.240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Programma delle attività annuali). – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell’anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell’analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all’articolo 4, comma 1, lettera c), all’articolo 14, comma 1, lettera b), e all’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell’ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell’ufficio ed il dirigente.

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell’anno dal titolare dell’ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonchè quelle del dirigente amministrativo.

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 8, al Ministro della giustizia, nell’ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è abrogato.

6. L’articolo 7 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali). – 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

c) le spese di giustizia.

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell’amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

c) l’emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonchè l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche;

o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) all’attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n.392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

4. Con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono individuate le unità dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

 

Art. 6.

(Disposizioni varie)

 

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all’atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n.240 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell’ottavo anno. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell’ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive nè semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. I rinvii all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziazio di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

9. All’articolo 5 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all’interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

10. L’articolo 6 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). – 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell’articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

11. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

d) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006»;

e) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima».

12. All’articolo 7-ter dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l’assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l’individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l’attribuzione degli incarichi e per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonchè dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

13. L’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Decadenza del magistrato). – 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall’articolo 10 decade dall’impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all’atto della nomina».

14. Dopo l’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). – 1. Il magistrato ha l’obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l’ufficio. Ai sensi dell’articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

15. All’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

16. All’articolo 68 del regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all’articolo 7-bis».

17. All’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull’andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull’attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all’interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell’attività di direzione dell’ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l’incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio».

18. All’articolo 104 dell’ordianmento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all’articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione».

19. All’articolo 108 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

20. Dopo l’articolo 120 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). – 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

21. Ai magistrati ordinari è attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, come sostituita dall’articolo 2, comma 11, della presente legge.

22. L’articolo 192, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. – (Assegnazione delle sedi per tramutamento). – 1. L’individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell’impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all’esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

23. All’articolo 194, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all’interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall’effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

24. La rubrica del capo X e l’articolo 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO

DEI MAGISTRATI ORDINARI

 

Art. 196. – (Collocamento fuori ruolo). – 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n.195, della legge 27 luglio 1962, n.1114, quelli disposti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, quelli disposti ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, quelli in servizio all’estero, per effetto dell’azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nonchè quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d’ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell’incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 196-bis.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell’ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

25. Dopo l’articolo 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). – 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo n.160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d’ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni nè semidirettive nè direttive nè di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, non si applica il termine di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l’assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

26. L’articolo 199, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. – (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). – 1. Le norme dell’ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

27. All’articolo 201, dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l’ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell’articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

28. All’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

29. L’articolo 5, comma 2, della citata legge n.133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

30. All’articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

31. L’articolo 7 della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Segreteria). – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonchè dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell’effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

32. L’articolo 7-bis della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l’Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37. L’Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all’Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell’Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell’Ufficio, anche in relazione all’assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

33. All’articolo 9, quinto comma, della citata legge n.195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

34. All’articolo 10-bis, commi primo e terzo, della legge n.195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato nè oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

36. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all’estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n.41, quelli in servizio all’estero per effetto dell’azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonchè quelli di cui all’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Si applica quanto disposto dall’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317».

37. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

38. All’articolo 10 del decreto legislativo n.109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All’articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono aggiunte le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

41. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3,».

42. All’articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n.109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

43. All’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

44. All’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

45. All’articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n.48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

46. All’articolo 8, della legge citata n.48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

47. L’articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La magistratura militare, unica nell’accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

48. Dopo l’articolo 1 della citata legge n.180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d’ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. – 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d’appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

49. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

50. All’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori della stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

52. L’articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.264, l’articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 129-bis, 129-ter, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n.2641, l’articolo 3, commi 2 e 3, e l’articolo 7, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n.48.

54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell’anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

57. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

 

Art. 7.

(Delega per l’emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere all’adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;

b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

c) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione delle giustizia militare;

b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all’esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

5. Dall’applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l’ordine di scelta per il transito segue l’ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d’ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall’ultima posizione di ruolo organico;

b) il passaggio avviene con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell’ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell’istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 37, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;

i) nell’ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l’ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l’ordine di scelta per il transito avviene seguendo l’ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l’ufficio giudiziario militare soppresso, o d’ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L’assegnazione d’ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l’ufficio giudiziario militare soppresso;

n) previsione per cui che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda, con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 8.

(Norma di copertura)

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2007.

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall’anno 2007.

3. Per le finalità previste all’articolo 3, comma 6, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37 della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall’anno 2007.

4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all’articolo 2, comma 38 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall’anno 2007.

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall’anno 2007.

6. Per le finalità di cui all’articolo 6 comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l’anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall’anno 2008.

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l’anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 2, comma 12, dell’articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell’articolo 6 comma 47 anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

» 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

» 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

» 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

» 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

» 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

» 44.328,37

Magistrati ordinari

» 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

» 22.766,71

 

 

».

 

Tabella B

(Articolo 6, comma 49)

«MAGISTRATURA MILITARE

 

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO LORDO

Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi

euro 66.470,60

Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità

» 56.713,83

Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

» 50.521,10

Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità

» 44.328,37

Magistrati militari

» 31.940,23

Magistrati militari in tirocinio

» 22.766,71

 

 

».

 

Tabella C

(Articolo 6, comma 57)

«Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione)

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione (Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione)

2

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

53

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

24

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

393

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico)

Totale

10.109

 

».

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2007

70ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 15,20.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Esame e rinvio)

 

 Riferisce alla Commissione il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), il quale si sofferma in primo luogo sulle differenze fra il disegno di legge in titolo e il decreto legislativo n. 160 del 2006.

 L'articolo 1, in particolare, modifica il capo primo.

 Il relatore illustra il comma 2 che, novellando l'articolo 1 del citato decreto legislativo, disciplina il concorso per l'ammissione alla magistratura. Il nuovo testo sopprime la tradizionale qualifica, mantenuta dal decreto legislativo, dell'uditore giudiziario, stabilendo che con il superamento del concorso si consegue la nomina a magistrato ordinario.

 Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale per cui si è opportunamente mantenuta la soppressione, già prevista dal decreto legislativo, dell'esame preselettivo per quiz, che non aveva dato buona prova in passato.

 Il comma 3, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo, stabilisce i requisiti per l'ammissione al concorso, che tende ad essere ormai un concorso di secondo grado, richiedendosi un'esperienza professionale di vario tipo o un diploma di specializzazione, salva la possibilità di partecipare comunque al concorso con la semplice laurea magistrale o la laurea conseguita con il vecchio ordinamento degli studi, purché con una votazione minima pari ad almeno ventotto trentesimi di media negli esami e una votazione di centosette centodecimi per la tesi di laurea.

 L'oratore esprime viva perplessità su quest'ultimo punto, e ciò in considerazione del fatto che negli ultimi anni il proliferare di corsi universitari privati ha favorito un innalzamento dei voti di profitto che non corrisponde al miglioramento della qualità degli studi, ed esprime il timore che tale sistema finisca per favorire i laureati provenienti da famiglie con maggiore disponibilità economica.

 Dopo aver illustrato i commi da 3 a 9, che modificano gli articoli da 3 a 9 del decreto legislativo, il relatore passa all'illustrazione dell'articolo 2, che modifica gli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo.

 Il comma 1, in particolare, innova profondamente l'articolo 10 del decreto legislativo che disciplina le funzioni dei magistrati, mentre il comma 2, sostituendo l'articolo 11 del decreto legislativo, disciplina la valutazione della professionalità.

 Il sistema che viene proposto prevede una valutazione quadriennale a decorrere dalla data di nomina, che è effettuata secondo criteri minuziosamente descritti diretti a valutare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno del magistrato.

 Il relatore manifesta una certa perplessità in ordine alla puntigliosità con cui questi criteri sono descritti ed enunciati, che sembra renderne l'applicazione così difficile da far ritenere che finiranno per essere criteri assolutamente formali, specie se si considera che, tra gli elementi della voce "impegno", vi è la "capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia", qualità che, certo, dovrebbe essere auspicabilmente posseduta in qualche misura da qualsiasi magistrato ma che è di fatto così rara e preziosa che dovrebbe essere forse prodromica all'attribuzione di funzioni di Governo. Le modalità per l'effettuazione di tali valutazioni devono essere disciplinate dal Consiglio superiore della magistratura con una propria delibera che dovrà, in particolare, prevedere i modi di raccolta della documentazione e dei dati statistici necessari per le suddette valutazioni, le modalità per la redazione dei pareri che i Consigli giudiziari dovranno trasmettere al Consiglio superiore della magistratura, i criteri di valutazione delle singole voci da parte del Consiglio stesso e l'individuazione degli standard minimi in relazione a ciascuna funzione svolta dai magistrati.

 Il giudizio di professionalità è positivo quando la valutazione è sufficiente in ciascuno dei parametri suindicati, non positivo quando si evidenziano carenze in relazione a uno o più di essi, negativo quando la valutazione evidenzia carenze gravi in due parametri o più.

 Se il giudizio è non positivo il Consiglio procede ad una nuova valutazione di professionalità dopo un anno, restando sospeso l'adeguamento periodico dello stipendio fino alla scadenza dell'anno qualora il nuovo parere sia positivo.

 Non è invece chiarito cosa avvenga nel caso in cui il nuovo parere sia di nuovo non positivo.

 Qualora invece il giudizio sia negativo, la nuova valutazione avviene dopo un biennio, e il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale ovvero assegnarlo ad una diversa funzione. Nel corso del biennio il magistrato non può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi extragiudiziali.

 Una nuova valutazione negativa determina la dispensa dal servizio.

 Per i magistrati che svolgono funzioni direttive apicali è previsto un controllo biennale sulla gestione.

 Qualora l'esito sia negativo, il Consiglio superiore può indicare le modifiche da apportare all'organizzazione dell'ufficio o, nei casi più gravi, disporre la revoca dell'incarico.

 Il comma 3 sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo stabilendo requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, che si realizza attraverso una procedura concorsuale per soli titoli.

 A seconda delle funzioni messe a concorso, è richiesto il superamento di un determinato numero di verifiche di professionalità, da due a sette.

 Per il conferimento di funzioni di carattere semidirettivo o direttivo, sono valutate le pregresse esperienze di direzione e organizzazione.

 Per il conferimento delle funzioni di legittimità è altresì valutata, da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore, anche la capacità scientifica di analisi delle norme.

 Va osservato che le spese per tale Commissione non devono comportare nuovi oneri a carico dello Stato né oltrepassare gli oneri della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura che peraltro, non diversamente dai Consigli giudiziari, dovrebbe far fronte con le proprie risorse di personale e strumentali anche a tutto il complesso degli oneri derivanti dalle valutazioni di professionalità, due disposizioni queste, la cui applicabilità appare quantomeno dubbia.

 Di particolare interesse è il comma 4 che disciplina il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, nonché il passaggio inverso.

 L'assegnazione di sede e il passaggio da una funzione all'altra sono disposti dal Consiglio superiore con provvedimento motivato, previo parere del Consiglio giudiziario; si stabilisce il principio per cui i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, non sono di norma destinati a svolgere funzioni requirenti o la funzione di giudice delle indagini preliminari, ma devono attendere, tranne casi di particolari esigenze di servizio, il conseguimento della prima valutazione di professionalità.

 Il passaggio tra le due classi di funzioni, poi, non può essere richiesto prima di aver svolto cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di concorso, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale. Comunque il passaggio non può avvenire all'interno dello stesso distretto se non a seguito di conferimento delle funzioni direttive o direttive elevate di primo grado e delle funzioni elettive di secondo grado, ovvero delle funzioni di legittimità.

 Il relatore osserva in primo luogo che la esclusione dell'obbligo di trasferimento del distretto per i giudici superiori non appare giustificata, se non evidentemente per le funzioni di legittimità, mentre osserva che il divieto di esercitare le nuove funzioni all'interno dello stesso distretto può essere sufficiente laddove il distretto coincida con la regione, ma appare a suo parere inidoneo a garantire l'effettività della non sovrapposizione tra le passate e le presenti funzioni del giudice in quelle situazioni - si pensi alla Sicilia, alla Calabria o alla Campania - dove una stessa regione è divisa in più Corti d'appello, e dove magari il magistrato che chiede il cambiamento di funzioni ha partecipato a processi in materia di criminalità organizzata che hanno investito il tessuto sociale di un'intera regione.

 Il comma 5, modificando l'articolo 19 del decreto legislativo, stabilisce che, salvo quanto previsto in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio e svolgendo le stesse funzioni per un periodo stabilito dal Consiglio superiore in un limite massimo tra otto e quindici anni, salvo che il Consiglio superiore stesso disponga una proroga per comprovate esigenze di funzionamento del servizio.

 Nei due anni precedenti alla scadenza del suddetto termine non si possono assegnare ai magistrati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza dell'incarico. Qualora il magistrato, alla scadenza del periodo massimo, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro ufficio, questa viene effettuata con provvedimento del capo dell'ufficio stesso.

 Il comma 6 inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 34 del decreto legislativo, stabilendo che le funzioni semidirettive possono essere conferite a un magistrato che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicuri almeno tre anni di servizio prima della pensione, e lo stesso limite viene previsto dall'articolo 35, introdotto dal comma 7, per l'assegnazione delle funzioni direttive.

 I commi 9 e 10 regolamentano la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, che sono conferite per un periodo di quattro anni, confermabile una sola volta dal Consiglio superiore.

 Il magistrato che alla scadenza del secondo quadriennio non ha ancora deciso in ordine a una domanda di assegnazione ad altra funzione o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni precedentemente svolte anche in soprannumero, da riassorbire alla prima vacanza.

 Il relatore passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica il decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, in materia di istituzione della Scuola superiore della magistratura.

 In particolare esprime qualche perplessità in ordine alla composizione del Comitato direttivo, ritenendo non condivisibile la parità numerica tra i membri del Comitato direttivo nominati dal Consiglio superiore e quelli nominati dal Ministro, apparendo invece preferibile dare la prevalenza all'organo di autogoverno della magistratura.

 Egli si sofferma sull'importanza delle valutazioni attribuite alla Scuola a conclusione dei corsi, in particolare sul fatto che il giudizio di idoneità, rilasciato a conclusione del tirocinio, contenga un rilevante riferimento all'attitudine del magistrato alle funzioni giudicanti o requirenti, riferimento che, proprio per la sua importanza, egli auspica sia formulato secondo criteri di valutazione rigorosi e seri.

 L'articolo 4 reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, in materia di istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e della nuova disciplina dei Consigli giudiziari, osservando, fra l'altro che proprio l'adozione di tale nuova disciplina giustifica il rinvio dell'elezione dei nuovi Consigli giudiziari disposto con il decreto-legge n. 36, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Commissione.

 L'articolo 5 modifica il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, in materia di individuazione delle competenze dei magistrati-capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.

 Il relatore si sofferma poi sull'articolo 6, recante disposizioni di vario genere tra le quali, in particolare, il comma 12 che modifica l'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, inserendo un comma 2-bis in materia di individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro, nonché il comma 17 che inserisce il comma 3-bis all'articolo 70 del predetto regio decreto, definendo i compiti di funzione del Procuratore della Repubblica aggiunto, e chiede ai rappresentanti del Governo chiarimenti sulla compatibilità di tali disposizioni con quelle già approvate dal decreto legislativo n. 106 del 2006 in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

 Chiede altresì chiarimenti sul comma 24, che sostituisce il capo decimo del predetto regio decreto in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, in particolare sulla quantificazione del limite massimo di fuori ruolo in duecentotrenta unità. Illustra infine l'articolo 7, recante delega al Governo, per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario, ordinario e militare.

 

 Il sottosegretario SCOTTI si sofferma in primo luogo sulla necessità di un rapido e serrato esame del provvedimento, al fine di scongiurare un pericoloso ingorgo normativo.

 Egli si sofferma altresì su alcune osservazioni del relatore.

 In particolare, per quanto riguarda la questione del voto minimo di carriera universitaria e laurea prevista per l'accesso alla magistratura di candidati non più in possesso di titoli ulteriori, egli fa presente che l'intento di tale disposizione è quello di evitare che la trasformazione del concorso in magistratura in concorso di secondo grado impedisca la partecipazione a tutti quei giovani che negli ultimi anni, dopo la laurea, si sono preparati specificamente e unicamente per tale professione; la richiesta di un voto minimo di carriera universitaria dovrebbe rappresentare una certa garanzia rispetto alla facilità con cui spesso vengono attribuiti alti punteggi in sede di discussione della tesi.

 Si sofferma altresì sulla questione della periodicità quadriennale delle valutazioni di professionalità, osservando come questa abbia lo scopo di fornire elementi oggettivi e consolidati nel tempo per evitare che, nell'imminenza dell'attribuzione di un incarico semidirettivo o direttivo, pressioni di carattere correntizio possano determinare improvvisati giudizi positivi su un candidato che non li merita.

 Anche il carattere particolarmente dettagliato della descrizione dei criteri di valutazione ha tenuto conto del fatto che in passato il Consiglio superiore è stato spesso accusato di aver espresso valutazioni in base a criteri estemporanei e non uniformi nel tempo.

 Il rappresentante del Governo si sofferma poi sulle problematiche relative al passaggio di funzioni, osservando in particolare che l'esclusione per i magistrati con funzioni direttive del divieto di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa all'interno dello stesso distretto, è determinato dal fatto che questi magistrati, essendo più anziani, non avrebbero spesso la possibilità di rientrare nel distretto di provenienza prima del collocamento a riposo.

 Dopo aver osservato che la parità tra i componenti del Consiglio direttivo della Scuola superiore nominati dall'organo di autogoverno dei magistrati e di quelli nominati dal Ministro va letta alla luce dell'equilibrio numerico tra componenti facenti parte della magistratura e rappresentanti dell'università e della professione forense, il sottosegretario Scotti - rispondendo anche ad un'osservazione del senatore CASTELLI (LNP), per il quale con i commi 12 e 17 dell'articolo 6 il Ministro sarebbe venuto meno ad un impegno di non modificare i decreti legislativi emanati a luglio - osserva come tali disposizioni non confliggono con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 106, ma intendono a contribuire a risolvere perplessità che si erano evidenziate nel corso del dibattito parlamentare.

 Il rappresentante del Governo fa infine presente che la quantificazione in duecentotrenta del numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo risponde ad una rigorosa quantificazione delle possibili esigenze di carattere istituzionale.

 

 Il presidente SALVI, nel ringraziare il Sottosegretario osserva che la legge 24 ottobre n. 2006, ha sospeso l'operatività del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel presupposto che, entro il 31 luglio, il Governo potesse predisporre le necessarie modifiche e il Parlamento potesse approvarle.

 Dopo l'approvazione della predetta legge sono trascorsi ben cinque mesi prima che il Governo, lo scorso 21 marzo, presentasse il disegno di legge in esame alla Camera dei deputati, decidendo successivamente, e cioè il 30 marzo, di modificare la sua opzione precedente e di iniziare l'esame al Senato.

 Il disegno di legge, sottoposto a un delicato lavoro redazionale, è stato assegnato a questa Commissione il 5 aprile, giovedì di Pasqua, e già oggi ne inizia l'esame.

 Chi dunque ritiene di doversi dolere per il ritardo dell'esame non può certo indirizzare le sue proteste a questa Commissione, ed anzi egli intende ringraziare tutti i presenti, ed in particolare il relatore, per l'impegno con il quale affrontano l'esame di un disegno di legge così urgente e delicato.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

71ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per i diritti e le pari opportunità Donatella Linguiti, per la giustizia Maritati e Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile scorso.

 

 Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione introduttiva.

 Dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) esprime una valutazione complessivamente favorevole sulle linee generali dell'articolato proposto dal Governo, che modifica e integra il decreto legislativo n. 160 del 2006, la cui operatività è stata sospesa dalla legge n. 269 dello scorso anno fino al prossimo 31 luglio.

 Egli si sofferma in primo luogo sui nuovi meccanismi di reclutamento, esprimendo apprezzamento per il fatto che ai tre tradizionali temi di carattere teorico previsti per le prove scritte del concorso - diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo - si sia aggiunta una quarta prova di carattere tecnico-pratico.

 Parimenti apprezzabili sono le norme sui requisiti per la partecipazione al concorso, che in sostanza stabiliscono una doppia platea, la prima qualificata dall'esperienza professionale, rispetto alla quale la prova di reclutamento si configura come un concorso di secondo grado, e la seconda formata dai neolaureati più preparati e brillanti.

 A questo proposito egli ritiene che, mentre per la seconda categoria di candidati sarebbe opportuno stabilire un limite di età abbastanza stringente, ad esempio ventisette anni, per gli altri sarebbe opportuno non stabilire alcun limite di età, in modo da non privare la magistratura dell'apporto di preziose esperienze maturate nella professione forense o nel servizio pubblico.

 L'oratore esprime poi apprezzamento per l'introduzione delle valutazioni quadriennali di professionalità.

 Nel condividere la distinzione tra valutazioni positive, non positive e negative, e il fatto che dopo due valutazioni negative consecutive il Consiglio superiore della magistratura possa deliberare, sentito l'interessato, la sua dispensa dal servizio, egli osserva però che, trattandosi comunque di soggetti che hanno mostrato di poter superare il concorso e la prima verifica, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di attribuire al Consiglio superiore la possibilità di disporre il passaggio del magistrato ai ruoli amministrativi dell'organizzazione giudiziaria.

 Per quanto riguarda i criteri della valutazione di professionalità, il senatore D'Ambrosio rileva l'opportunità di modificare la formulazione del criterio di cui alla lettera a) del comma 2 del novellato articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di sostituire all'ambiguo termine "capacità" quello più preciso di "preparazione giuridica".

 Per quanto riguarda poi gli elementi che devono concorrere alla formazione della valutazione, egli segnala, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 5 della predetta novella dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 che, per quanto riguarda i magistrati del pubblico ministero, accanto alle valutazioni dei Capi ufficio delle procure di appartenenza, può essere utile acquisire quelle dei Presidenti dei tribunali, dal momento che sono spesso proprio i magistrati giudicanti a poter fornire una valutazione sulle qualità del pubblico ministero per quanto riguarda l'attività dibattimentale.

 Il senatore D'Ambrosio sottolinea poi la necessità che il regolamento ministeriale specifichi con estrema puntualità le caratteristiche del controllo di gestione di cui al comma 17, sempre dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160.

 L'oratore si sofferma quindi sulla novella dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, e in particolare sul comma 2, che stabilisce che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari, mentre il successivo comma 3 prevede un'eccezione a tale esclusione in caso di comprovate esigenze di servizio.

 Egli condivide la filosofia che ispira la disposizione del comma 2, ma ritiene che debba essere espressa in modo più rigoroso, in primo luogo eliminando l'eccezione di cui al comma 3, e in secondo luogo chiarendo che il giovane magistrato, oltre che alle funzioni requirenti, non possa essere assegnato ad alcuna funzione monocratica.

 Egli ritiene che non sia corretto che il giovane magistrato formi la propria esperienza a scapito dei cittadini, che hanno diritto, qualora siano giudicati da un giudice unico e non da un collegio, a trovarsi di fronte un magistrato che abbia maturato un'adeguata esperienza.

 Per quanto riguarda poi le esperienze che devono essere maturate per l'assegnazione alle funzioni requirenti, egli ritiene che quella stessa esigenza di non appiattire la mentalità del pubblico ministero su quella caratteristica del modus operandi della Polizia, esigenza che giustifica il rifiuto alla separazione delle carriere, dovrebbe indurre ad assegnare alle funzioni requirenti solo giovani magistrati che abbiano già maturato dialetticamente, all'interno dell'attività di collegio, la sensibilità propria del magistrato verso le esigenze e i diritti della difesa.

 Pertanto, egli ritiene che anche quando vi siano gravi carenze negli organici di procure o di uffici di giudici monocratici, la risposta giusta sia quella di assegnare d'ufficio ad essi magistrati che abbiano maturato una certa esperienza.

 L'oratore esprime quindi vivo apprezzamento per la norma sulla temporaneità degli incarichi direttivi, e ritiene che tale norma non debba prevedere eccezioni, neanche in via di norma transitoria.

 Il senatore D'Ambrosio conclude quindi riservandosi di valutare, alla luce del dibattito, la presentazione di emendamenti.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI’ 18 APRILE 2007

71ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), ad integrazione del suo intervento di ieri, ravvisa una possibile disparità di trattamento tra alcune categorie di soggetti ammessi al concorso per esami ai fini dell'accesso in magistratura. In particolare l'oratore rileva che, mentre i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un concorso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali possono accedere immediatamente al concorso, gli avvocati iscritti all'albo - per poter accedere al concorso - devono aver esercitato la professione per almeno tre anni e non devono essere incorsi in sanzioni disciplinari. Il senatore invita quindi il Governo a riflettere sull'opportunità di correggere tale anomalia.

 

 Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

(omissis)

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007

73ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti, Maritati e Scotti.

 

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

 

 I senatori CASTELLI (LNP) e CENTARO (FI) chiedono al presidente Salvi di essere autorizzati ad intervenire in discussione generale dopo lo svolgimento delle audizioni informali già deliberate.

 

 Il presidente SALVI, nell'assicurare che non chiuderà le iscrizioni a parlare prima dello svolgimento di tali audizioni, ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi si riunirà venerdì prossimo per l'audizione dei rappresentanti dei magistrati, degli avvocati e dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 14,45.

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007

74ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Interviene il sottosegretario di Stato per i diritti e le pari opportunità Donatella Linguiti.

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente SALVI (Ulivo) fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari testé concluso ha stabilito che la discussione generale sul disegno di legge relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario abbia termine il prossimo 15 maggio in modo da consentire lo svolgimento delle repliche nella seduta del 16 maggio, e ha altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 28 maggio 2007.

 

(omissis)

 

 


GIUSTIZIA (2a)

 

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

75ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

 

 Il presidente, senatore SALVI, ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

 

 Il senatore CASTELLI (LNP) osserva in primo luogo che le audizioni informali svolte dall'Ufficio di presidenza, su sua richiesta, lo scorso venerdì 4 maggio, hanno fornito elementi di estremo interesse al dibattito.

 La riforma dell'ordinamento giudiziario ha rappresentato nella scorsa legislatura uno dei terreni più aspri sui quali si è dovuta misurare l'azione riformatrice del Governo di centro-destra, che si è dovuto scontrare con una resistenza molto forte non solo in Parlamento, ma anche e soprattutto da parte della magistratura associata.

 Ci sono oggi forse condizioni più favorevoli per discutere serenamente, anche grazie al fatto che sono intervenute sentenze, certamente emanate da corti serene e non condizionate da pregiudizi di tipo politico, che hanno fatto venir meno alcuni procedimenti penali le cui vicende interferivano pesantemente con il dibattito su questa materia.

 Restano certamente irrisolti, nè ovviamente possono essere risolti unicamente da questa riforma, problemi di fondo che sono di ordine culturale, e del resto non sono esclusivi solo del nostro Paese, come quello di una tendenziale deriva del potere giudiziario che finisce sempre di più, anche per carenze della politica che favoriscono l'esercizio di attività di supplenza, per assumere ruoli di carattere squisitamente politico.

 Una delle manifestazioni di questa deriva è certamente rinvenibile in una sorta di pretesa che la legislazione in materia di ordinamento giudiziario sia di fatto sottratta ad una piena sovranità del Parlamento e sia totalmente condizionata dal gradimento della magistratura stessa. Si pensi al furore iconoclasta con il quale la magistratura associata ha ottenuto, come uno dei primi atti del nuovo Ministro, la rimozione dalle aule di giustizia dell'epigrafe che ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo, una formulazione tratta da quella Carta costituzionale che in altre occasioni viene evocata come intoccabile.

 L'oratore ritiene però che per quanto gli interventi recati da questo disegno di legge confermino la difficoltà di innovare e razionalizzare l'ordinamento giudiziario determinata dalle resistenze corporative - il che contribuisce a spiegare come nonostante l'azione di tanti ministri di diverso colore politico e di diversa formazione culturale che si sono succeduti la giustizia italiana continui ad essere la più lenta del mondo industrializzato - ciò nondimeno è necessario uno sforzo comune per conseguire un risultato soddisfacente. Uno sforzo in questo senso è certamente possibile se si prende atto che sono ormai tramontate due delle questioni più controverse, vale a dire la possibilità di introdurre nell'ordinamento giudiziario una radicale separazione tra la carriera della magistratura giudicante e quella della magistratura inquirente - una questione questa cara a gran parte della vecchia maggioranza ma che personalmente egli non ha mai ritenuta fondamentale - e quella dei concorsi, previsti dal decreto legislativo n. 160 del 2006, per la progressione delle carriere, una riforma questa ormai resa impraticabile dalla sistematica e infondata delegittimazione fattane da una pubblicistica faziosa.

 L'oratore indica poi i principali punti di criticità del disegno di legge in esame, che dovrebbero a suo parere essere modificati dalla Commissione.

 In primo luogo egli si sofferma sul concorso per l'accesso alla magistratura,e in particolare, sul fatto di aver previsto, per l'ammissione al concorso, accanto a titoli professionali o culturali diretti a trasformarlo di fatto in un concorso di secondo grado, anche il semplice conseguimento della laurea, purchè con una carriera sufficientemente brillante.

 Pur ritenendo in astratto giusta e condivisibile la previsione della possibilità di partecipare al concorso anche per i neolaureati più brillanti, egli ritiene che all'atto pratico questa previsione rischia di aumentare indebitamente la platea dei partecipanti senza migliorarne la qualità, dal momento che finisce per favorire coloro che si laureano nelle università più corrive, in un contesto oltretutto - determinato dalle riforme degli ultimi 10 anni - di concorrenza al basso tra gli atenei, che cercano di guadagnare il maggior numero di iscritti e quindi di finanziamenti, offrendo corsi di laurea sempre più facili e con votazioni sempre più generose.

 Egli ritiene poi quanto mai inopportuna la decisione di aumentare i componenti della Commissione di concorso, sulla base del discutibile assunto che la quantità produca una migliore qualità.

 Il punto più delicato dell'intero sistema, comunque, è certamente quello rappresentato dalle valutazioni per la progressione in carriera.

 Nel momento in cui si è scelto di abbandonare la strada del concorso, prevista dal decreto legislativo n. 160, in favore delle valutazioni periodiche, appare quanto mai necessario configurare queste ultime in maniera ben più efficace di quanto faccia il testo in esame, come del resto è stato rilevato dallo stesso relatore.

 I criteri proposti infatti sono al tempo stesso ridondanti, fumosi e privi di oggettività il che, da un lato, determina il rischio di ridurre le valutazioni a mere formalità e, dall'altro, rappresenta una forte minaccia per l'indipendenza dei magistrati, completamente soggetti alle decisioni del Consiglio superiore della magistratura, laddove si pensi che due valutazioni negative consecutive possano determinare addirittura la destituzione del magistrato.

 Il senatore Castelli si sofferma quindi sulla necessità di dare soluzioni più equilibrate di quelle previste dal disegno di legge al problema della cosiddetta "doppia dirigenza", e a questo proposito invita i colleghi a tener conto che nell'audizione di venerdì i rappresentanti di tutti le organizzazioni sindacali dei dirigenti amministrative della giustizia, ivi compresa la C.G.I.L. hanno manifestato una preferenza verso la formulazione originariamente adottata dal decreto legislativo n. 160, pur essendo comunque auspicabile un approfondimento della questione quanto mai delicata, anche perché non vanno sottovalutati i giustificati timori espressi dalla magistratura circa il rischio che facendo leva sulla possibilità di condizionare i dirigenti amministrativi nelle scelte concernenti la distribuzione delle risorse, l'Esecutivo possa in qualche misura ridurre l'autonomia dei magistrati dirigenti.

 L'oratore si sofferma poi sulla questione della temporaneità degli incarichi direttivi.

 E' evidente che questa può funzionare solo attraverso il sistema del soprannumero, che consente una collocazione adeguata per il magistrato dirigente che debba lasciare l'incarico. Quando però egli, in qualità di Ministro, aveva cercato di percorrere questa strada, si era imbattuto nel veto delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e della Presidenza della Repubblica, che avevano ritenuto che la collocazione in soprannumero fosse priva di adeguata copertura finanziaria, ed è pertanto singolare che l'attuale Governo, forse perché spera in un trattamento di favore che fu negato all'Esecutivo precedente, riproponga ora la soluzione della collocazione in soprannumero.

 Egli chiede poi chiarimenti sugli effetti finanziari della nuova tabella degli stipendi dei magistrati adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 11.

 

 Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore D'ONOFRIO(UDC), il sottosegretario SCOTTI fa presente che il disegno di legge non modifica i decreti legislativi n. 106 del 2006, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, e n. 109 del 2006, in materia di procedimenti disciplinari, che erano stati modificati dal Parlamento lo scorso luglio, se non per alcuni aspetti di coordinamento formale o per aspetti che non riguardano le modifiche a suo tempo introdotte dal Parlamento.

 

 Il senatore CENTARO(FI), nel riservarsi di intervenire in discussione generale la prossima settimana, esprime perplessità circa il fatto che il comma 2-bis dell'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 12 dell'articolo 6, non incida in qualche misura sui principi dell'organizzazione degli uffici del pubblico ministero introdotti con il decreto legislativo n. 106 del 2006.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,50.


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007

76ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

 

 Il PRESIDENTE, avendo constatata la mancanza di iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

 

 

 La seduta termina alle ore 9.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007

77ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(omissis)

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il senatore CASSON (Ulivo) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame, che interviene sul decreto legislativo n. 160 del 2006 modificando alcuni degli aspetti più controversi della riforma dell'ordinamento giudiziario, primo fra tutti la cosiddetta separazione delle carriere.

 Indubbiamente il testo in esame presenta anche numerosi difetti che potranno essere opportunamente corretti in questa sede, ed in proposito egli condivide le osservazioni e le proposte di modifica preannunciate dal relatore, senatore Di Lello, e dal senatore D'Ambrosio, ed anche molte delle osservazioni e delle perplessità cui ha dato voce nel suo intervento di ieri il senatore Castelli,ciò che fa ben sperare per quanto riguarda la possibilità di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

 Dopo aver condiviso la necessità, emersa da numerosi interventi, di un'attenta riflessione sulle norme che disciplinano l'accesso al concorso per l'ingresso in magistratura, l'oratore si sofferma sulle procedure di valutazione della professionalità di cui al nuovo testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, proposto dal comma 2 dell'articolo 2, osservando in proposito che, mentre è condivisibile la necessità da più parti prospettata di una riformulazione di tali criteri secondo un metro di maggiore oggettività, sarebbe anche opportuno diminuire la frequenza periodica delle valutazioni, che il testo in esame propone in quattro anni, soprattutto per evitare che una frequenza eccessiva, insieme alla discrezionalità dei criteri di valutazione, finiscano per costituire uno strumento di compressione dell'indipendenza del magistrato, anche rispetto all'influenza dell'associazione di categoria.

 Sarebbe anche opportuno chiarire quali effetti producano due successive valutazioni di professionalità con giudizio "non positivo", questione che non è chiarita dal comma 11 del predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 160.

 Il senatore Casson si sofferma quindi sul nuovo testo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, proposto dal comma 4, sempre dell'articolo 2, che disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, e in particolare i commi 4 e 6 che, nel proibire opportunamente il passaggio all'interno di uno stesso distretto, stabiliscono però una deroga a tale divieto quando si tratti di conferimento di funzioni direttive, una scelta che non appare giustificata da alcuna motivazione plausibile e che istituisce dunque una mera situazione di privilegio.

 L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 11-bis che il comma 14 dell'articolo 6 propone di inserire dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 che, nel disporre che il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro in cui ha sede l'ufficio, prevede la possibilità di un'autorizzazione a risiedere ad una distanza maggiore a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio. A suo parere le condizioni di tale deroga dovrebbero essere integrate con la condizione che la residenza del magistrato ad una distanza superiore a quella normalmente consentita non determini costi per l'amministrazione giudiziaria, dal momento che si è già verificato il caso di azioni di responsabilità contabile promosse con riferimento a situazioni in cui il dirigente di un ufficio giudiziario, autorizzato a risiedere lontano dalla sede, utilizzava automobili di servizio per recarsi a lavorare.

 L'oratore segnala quindi quello che è, a suo parere, un errore materiale, vale a dire l'inserimento - operato dal comma 9 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 160 proposto dal comma 1 dell'articolo 2 - del Presidente del Tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive giudicanti di primo grado e non, come sarebbe corretto, tra quelle di secondo grado.

 Egli si sofferma quindi sul comma 24 dell'articolo 6 nella parte in cui sostituisce l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ritenendo necessario chiarire in che modo i collocamenti fuori ruolo per incarichi elettivi incidono su un totale di duecentotrenta unità previsto dal comma 1 della novella proposta.

 Sempre in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi elettivi, è certamente condivisibile la disposizione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 196-bis che il comma 25 dell'articolo 6 propone di inserire dopo l'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, e che dispone che il magistrato sia assegnato ad un distretto diverso da quello dove era ubicata la sua circoscrizione elettorale; tuttavia sarebbe opportuno stabilire un limite temporale a questa incompatibilità territoriale.

 Il senatore Casson si sofferma poi su una serie di problemi relativi alle modifiche dell'ordinamento della magistratura militare di cui ai commi 46, 47, 48 e 49 dell'articolo 6, e che saranno destinatari di specifici emendamenti.

 Egli ritiene però che quello della magistratura militare sia un problema di portata più generale. Anche per effetto dell'abolizione della leva obbligatoria, infatti, il numero dei procedimenti davanti al Tribunale militare si è progressivamente ridotto negli ultimi anni, al punto che gran parte dei magistrati militari non ha più alcun lavoro da svolgere, come dimostra anche il fatto che, ben il quaranta per cento di loro ricopre incarichi extragiudiziari, contro la media del tre per cento dei magistrati ordinari. A suo parere la questione andrebbe risolta sopprimendo la magistratura militare, anche se ciò richiederebbe forse una modifica costituzionale, immaginando, così come viene proposto dal testo in esame per i giudici onorari, che la provenienza dalla magistratura militare possa costituire un canale privilegiato per la partecipazione al concorso in magistratura, ciò che consentirebbe di utilizzare la competenza professionale di questi magistrati.

 

 Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente SALVI ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, la discussione generale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, si dovrà concludere martedì 15 maggio, e che pertanto la Commissione sarà convocata in quella data alle ore 14 con eventuale sospensione e prosecuzione dei lavori in serata, dopo la conclusione dell'attività dell'Assemblea.

 Egli ricorda anche che nella seduta di mercoledì 16, che verrà convocata per le ore 14, avranno luogo le repliche e lo svolgimento di altri punti all'ordine del giorno.

(omissis)

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007

78ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

 

 Il senatore D'ONOFRIO (UDC) rileva preliminarmente che la discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario necessita di alcune chiarificazioni di ordine costituzionale. Egli infatti osserva che ogni intervento legislativo che disciplini l'ordinamento della magistratura deve tenere conto dell'autonomia che la Costituzione riconosce agli organi detentori del potere giudiziario.

 L'oratore osserva che tale particolare riconoscimento costituzionale è caratteristico non soltanto della magistratura, ma anche di altre realtà istituzionali che, in ragione delle particolari funzioni che esse esercitano all'interno dell'ordinamento, il costituente ha voluto dotare di particolari forme di autonomia. In particolare il senatore fa riferimento all'università e agli istituti di alta formazione e ricerca, la cui indipendenza costituisce attuazione del principio costituzionale in base al quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

 Egli accenna quindi al regime giuridico delle confessioni religiose, in particolare alla necessità che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato avvenga attraverso le intese, al fine di assicurare loro il pieno diritto di autorganizzarsi secondo i propri statuti e di dialogare in una posizione di autonomia con le istituzioni pubbliche.

 Infine l'oratore richiama la disciplina degli enti locali, ai quali la Costituzione riconosce un'autonomia normativa, amministrativa e fiscale, ricordando che l'articolo 5 della Costituzione stabilisce espressamente che la Repubblica, una e indivisibile, non costituisce, ma riconosce le autonomie locali e la loro particolare funzione nella definizione della forma di Stato.

 Dopo aver ribadito la necessità che la Commissione trovi un punto di convergenza sul prioritario riconoscimento del carattere di autonomia che occorre attribuire alla magistratura, il senatore rileva che tale prerogativa costituzionale serve a tutelare il potere giudiziario anche nei confronti del Parlamento, onde evitare che quest'ultimo eserciti la sua funzione legislativa, comprimendo indebitamente le funzioni di un altro potere dello Stato.

 Al riguardo l'oratore allerta il Governo sul rischio che il delicato equilibrio tra il potere legislativo e il potere giudiziario, in più occasioni compromesso nel corso della XIV legislatura, non venga ulteriormente alterato proprio da un disegno di legge - quale quello all'esame della Commissione giustizia - i cui intenti, ad avviso dei proponenti e della stessa attuale maggioranza parlamentare, sembravano essere del tutto diversi.

 

 Il senatore MANZIONE(Ulivo), dopo aver ringraziato il relatore per aver messo in luce gli aspetti di maggiore criticità del disegno di legge in titolo, esprime una viva preoccupazione in ordine ai tempi eccessivamente ristretti con cui la Commissione è costretta ad esaminare il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Ciò essenzialmente a causa del ritardo con cui il Governo ha presentato alle Camere il provvedimento, ben sapendo che il decreto legislativo n. 160 del 2006 era stato sospeso fino al 31 luglio di quest'anno. A fronte di tale compressione dei tempi di esame, l'oratore evidenzia la vastità della materia oggetto di riforma, la quale eccede la semplice modifica del decreto legislativo n. 160 del 2006, dal momento che non si limita a disciplinare l'accesso in magistratura e le funzioni dei magistrati, ma interviene su ben undici ulteriori normative organiche che disciplinano materie altrettanto delicate.

 L'oratore propone quindi, quale punto di mediazione tra opposte e confliggenti esigenze, lo stralcio di alcune materie che, non presentando carattere di assoluta priorità, possono essere esaminate successivamente in tempi congrui e con modalità opportune. In particolare l'oratore ritiene ipotizzabile stralciare la materia disciplinare, l'organizzazione delle procure, le norme afferenti al Consiglio superiore della magistratura, nonché la disciplina della magistratura militare. In caso contrario il Parlamento si troverebbe ad approvare in tre mesi ciò che nella XIV legislatura richiese un iter legislativo di tre anni.

 L'oratore passa quindi ad illustrare gli aspetti del disegno di legge che egli ritiene meritevoli di più incisive correzioni da parte del Parlamento.

 Quanto all'accesso in magistratura, il senatore rileva che esso è consentito, oltre che in virtù di un concorso di secondo grado riservato a chi ha maturato particolari esperienze, anche a laureati che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 107/110 e una media notevolmente alta nei singoli esami. Tale irragionevole equiparazione tra un neo laureato, pur brillante, e coloro che abbiano maturato una particolare esperienza professionale o che abbiano, dopo la laurea, concluso con profitto la pratica forense, appare oltremodo foriera di ingiustizie in ragione della disomogeneità dei criteri utilizzati dalle diverse università italiane. Al riguardo, al fine di correggere tale ingiustificata previsione, l'oratore propone l'inserimento dell'ulteriore requisito del dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione al concorso in magistratura.

 Quanto alla composizione delle commissioni di concorso, l'oratore critica il fatto che essa sia quasi esclusivamente costituita da membri togati, al fine di consentire, a suo avviso, che la selezione dei magistrati sia sostanzialmente controllata da membri interni alla magistratura. Dopo avere espresso l'inopportunità della previsione di un elenco di magistrati disponibili a far parte della commissione, essenzialmente per il rischio di produrre fenomeni distorsivi, l'oratore evidenzia la palese disparità di trattamento rispetto alla presenza dei professori universitari la cui partecipazione - a differenza di quella dei magistrati - si configurerebbe come un obbligo d'ufficio. L'oratore auspica anche la presenza, all'interno della Commissione di concorso, di avvocati patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori con una conseguente riduzione del numero dei magistrati.

 L'oratore esprime quindi notevoli perplessità in ordine all'abbassamento del numero degli anni di esercizio della funzione in magistratura per ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati, considerando oltretutto che la professione di avvocato richiede una specificità ed una qualificazione professionale che non possono considerarsi di per sè assicurate dall'esercizio della funzione di magistrato.

 Quanto alla composizione del consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura, l'oratore critica l'accentramento delle nomine in capo al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia, nonché l'irrituale ruolo prioritario che a tali organi è attribuito per la nomina della componente accademica e forense, ritenendo preferibile che, per ragioni di omogeneità con la componente togata, gli accademici siano nominati dal Consiglio universitario nazionale, mentre gli avvocati siano scelti dal Consiglio nazionale forense.

 L'oratore si sofferma quindi sulla composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, criticando l'esclusione della presenza di diritto, al suo interno, del Presidente del Consiglio nazionale forense. Al riguardo egli rileva che tale esclusione costituisce un arretramento in ordine al necessario pluralismo interno agli uffici giudiziari e tradisce la volontà di sottrarre, alle rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, un ruolo fattivo nell'amministrazione della giustizia.

 Quanto alla composizione dei Consigli giudiziari, l'oratore, dopo aver espresso nuovamente la sua critica in ordine all'assenza di rappresentanti della classe forense, dichiara di condividere l'esclusione delle componenti politiche.

 Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sui criteri di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, rilevando l'inopportunità di una relazione diretta tra il numero degli ammessi e i posti fissati per l'accesso in magistratura, l'oratore si sofferma sul passaggio di funzioni. Al riguardo ritiene che la norma che vieta il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, all'interno della stessa Corte d'appello, non appare sufficiente a garantire il principio di separazione funzionale, espressione del principio costituzionale del giusto processo. Egli fa riferimento in particolare a quelle regioni in cui vi sono più Corti di appello, ove può verificarsi che un magistrato, dopo aver indagato su reati che coinvolgono l'intero tessuto regionale, passi poi, per quegli stessi reati, a funzioni giudicanti. L'oratore propone quindi che, nell'ipotesi in cui la regione ove il magistrato presta servizio sia divisa in più distretti, il passaggio possa essere consentito esclusivamente in un distretto di una delle regioni limitrofe. Quanto alla previsione che tale divieto sia operativo dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge, l'oratore ritiene che un rinvio così protratto nel tempo rischia di vanificare completamente la portata della norma.

 Il senatore rileva quindi che la regola generale secondo cui il passaggio di funzioni è subordinato ad una serie di requisiti subisce una vistosa eccezione nel caso di mutamento di funzioni in un diverso circondario dello stesso distretto di Corte di appello, quando s proceda al conferimento delle funzioni direttive. L'oratore ritiene quindi opportuno eliminare l'espressione "di norma", previsto all'articolo 2, comma 4, del novellato decreto n. 160 del 2006.

 Per quanto riguarda la normativa sui fuori ruolo, egli ricorda come, nel corso della XIII legislatura, la maggioranza di centro-sinistra si fosse spesa per limitare il numero dei magistrati fuori organico, prevedendo, in particolare nella legge n. 48 del 2001, un limite di magistrati destinati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie.

 L'oratore, dopo aver rilevato come, dai dati disponibili sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura, il numero dei magistrati fuori ruolo oscilli attualmente fra le duecentosessanta e le duecentosettanta unità, rileva incongrua la previsione, contenuta nei commi da 24 a 26 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, della previsione di duecentotrenta unità quale limite massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, dal momento che, poichè è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, il limite massimo sale a duecentosessanta unità. Se poi a questo numero si aggiungono le numerose ipotesi non computate, si arriva a trecentotrentatre unità. Tale limite viene poi superato in modo imprecisato se si considerano anche i collocamenti fuori ruolo relativi ad incarichi presso gli organi costituzionali, cui vanno inevitabilmente aggiunti i magistrati eletti al Parlamento europeo e presso gli enti locali, nonché i magistrati collocati fuori ruolo per finalità di cooperazione giudiziaria internazionale. L'oratore ritiene quindi che la nuova disciplina del collocamento fuori ruolo rappresenta una netta inversione di tendenza sia rispetto all'azione svolta dalla maggioranza di centro-sinistra nella XIII legislatura sia rispetto alla tendenza in atto nella recente legislazione in materia di ordinamento giudiziario, ritenendo che, a fronte della crisi di efficienza del sistema-giustizia, un segnale virtuoso poteva essere costituito da una riduzione drastica del numero dei magistrati distolti dallo svolgimento delle funzioni proprie.

 Quanto infine alla valorizzazione dei dirigenti di cancelleria, l'oratore osserva che le modifiche prospettate al decreto legislativo n. 240 affievoliscono di molto le responsabilità dei dirigenti, riducendone i compiti gestionali e concentrando di nuovo il potere in capo al magistrato-capo dell'ufficio. Al riguardo l'oratore ritiene invece opportuno sollevare i magistrati da tali compiti attribuendoli, ai fini di una loro più completa valorizzazione professionale, ai dirigenti amministrativi.

 

 Il senatore CENTARO(FI), dopo aver dichiarato di condividere gran parte delle osservazioni del senatore Manzione, esprime forti riserve sul ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge, evidenziando altresì come la stessa molteplicità di incertezza sul contenuto effettivo della riforma fa inevitabilmente sorgere molti interrogativi sui possibili condizionamenti ai quali la magistratura italiana ha sottoposto il Governo nella fase di elaborazione del disegno di legge.

 Pur ritenendo inevitabile l'accantonamento di una radicale distinzione di funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante, rileva che la soluzione adottata dal Governo sia sostanzialmente inadeguata, non soltanto per le ragioni dovute alla presenza di più distretti in una stessa Regione, ma anche a causa di una non giustificata differenziazione di disciplina tra i sostituti procuratori e i capi degli uffici giudiziari. Per questi ultimi infatti non operano le limitazioni previste per i primi, potendo i magistrati che acquisiscono la titolarità dell'ufficio passare di funzioni anche all'interno dello stesso distretto, purché trasferendosi ad un altro circondario. L'oratore palesa notevoli perplessità su tale previsione anche in ragione del fatto che, ai sensi del decreto legislativo n. 109, così come modificato con la legge n. 269 del 2006, è attribuita al capo dell'ufficio la titolarità esclusiva dell'azione penale e notevoli poteri di indirizzo e di limitazione del possibile dissenso dei sostituti procuratori in ordine alle modalità di svolgimento delle indagini.

 L'oratore non trova inoltre giustificato - neanche con argomentazioni di carattere tecnico-operativo - prevedere che il meccanismo del passaggio da una funzione a un'altra sia operativo solo dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge. Egli osserva, infatti, che, nella maggior parte dei casi, vi sarà una tendenza alla permanenza nelle stesse funzioni. Per quanto riguarda il Consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura, l'oratore critica la riduzione notevole della presenza di avvocati i quali, oltretutto, vengono nominati dal Ministro della giustizia senza che intervenga il Consiglio nazionale forense. Tale previsione palesa, ad avviso del senatore, il tentativo di valorizzare la presenza egemonica della magistratura all'interno di un organo di tale rilievo.

 Quanto ai criteri di accesso, l'oratore critica la equiparazione tra il concorso di secondo grado, riservato a coloro che hanno maturato una notevole esperienza, anche professionale, e i laureati più brillanti, ritenendo tale duplice canale foriero di disomogeneità e di disaggregazione.

 L'oratore esprime quindi valutazioni positive sul fatto che il Governo abbia deciso di mantenere, nonostante le resistenze della stessa maggioranza di centro-sinistra, la Commissione esterna al Consiglio superiore della magistratura ai fini di una più oggettiva valutazione dei magistrati ammessi alle funzioni di legittimità, osservando che, ai fini del conferimento di così delicate funzioni, occorre valutare che il magistrato sia effettivamente munito degli strumenti culturali e metodologici per poterle svolgere.

 Quanto alla temporaneità degli incarichi e ai criteri per la conferma dell'incarico, l'oratore critica le disparità di trattamento che sussistono tra i titolari di incarichi semidirettivi e i titolari di incarichi direttivi, ritenendo incongruo che questi ultimi, a differenza dei primi, siano costretti a misurarsi con gli altri candidati, rischiando quindi maggiormente una valutazione negativa e un possibile diniego nella conferma dell'incarico.

 Per quanto concerne i Consigli direttivi, l'oratore ritiene che non debba configurarsi nessuna ipotesi di nomina d'ufficio da parte del Consiglio superiore della magistratura, a meno che due elezioni consecutive non vadano deserte, o a meno che tutti i candidati siano risultati inidonei.

 Per quanto concerne la riforma del Consiglio superiore della magistratura, il senatore esprime chiaramente la sua contrarietà all'inserimento della disciplina dell'organo di autogoverno della magistratura all'interno del disegno di legge in titolo, preferendo discutere in altro momento un tema così delicato e rilevante.

 Il senatore si sofferma quindi sulla Scuola superiore della magistratura, ritenendo opportuno prevedere l'attribuzione esclusiva a tale organismo dei compiti di osservazione e di aggiornamento professionale dei magistrati. Ciò al fine di evitare che il Consiglio superiore della magistratura, il quale ha meritoriamente svolto una funzione di supplenza negli anni passati, possa continuare a svolgere attività formativa parallela, di fatto esautorando e delegittimando l'attività didattica della Scuola.

 Per quanto concerne il personale non togato dell'amministrazione della giustizia, l'oratore ritiene che la soluzione adottata dai decreti legislativi appariva più coerente e più convincente, dal momento che esaltava al massimo il potere degli uffici amministrativi in ordine alla organizzazione del personale e dell'attività dell'ufficio stesso. In tal modo oltretutto il magistrato era sollevato da compiti non strettamente legati alle sue funzioni istituzionali.

 Per quanto concerne infine l'ordinamento della magistratura militare il senatore ritiene più idonea una legge ad hoc anche in considerazione del fatto che i giudici militari svolgono funzioni limitate e particolari sia in ordine ai soggetti su cui è esercitata la giurisdizione sia in ordine ai tipi di reato perseguiti e alle procedure adottate.

 L'oratore ribadisce infine il suo rammarico per la mancata realizzazione di una coerente separazione delle funzioni, principio certamente non dettato da una volontà di asservimento della magistratura al potere esecutivo anche per ragioni di opportunità politica dovuta al regime di alternanza che caratterizza il sistema maggioritario in Italia.

 Ciò che a suo avviso costituisce un male endemico è invece la ritrosia culturale della magistratura italiana nel ritenere che il passaggio dalla unicità delle funzioni alla loro differenziazione costituisca un rischio per la tenuta del sistema giudiziario e per le prerogative costituzionali di cui esso è circondato.

 Pur ritenendo da sempre che un miglioramento del servizio giustizia passi inevitabilmente e prioritariamente attraverso una riforma dei codici di procedura, l'oratore ritiene che i decreti legislativi di attuazione della legge delega, approvata nel corso della XIV legislatura, rappresentavano un'occasione preziosa per un rinnovamento dell'organizzazione giudiziaria italiana, rispetto alla quale il disegno di legge del Governo - all'esame della Commissione - costituisce un inevitabile arretramento.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), nel dichiarare che non interverrà su aspetti specifici del disegno di legge, in relazione ai quali esprimerà le sue osservazioni attraverso gli specifici emendamenti, esprime però, a nome del suo Gruppo, vivo disagio per un disegno di legge che, presentato a seguito dell'ampio accordo verificatosi in Commissione in ordine all'opportunità di trovare anche rispetto alla riforma dell'ordinamento giudiziario soluzioni condivise - così come era avvenuto per le norme sui provvedimenti disciplinari e sull'organizzazione del pubblico ministero - si presenta invece animato da uno spirito di acritica contrapposizione con gli orientamenti del decreto legislativo n. 160 del 2006, e in assoluta distonia rispetto alle esigenze cui quel testo intendeva dare risposta, persino a quelle che rispondono a diffuse ed evidenti aspettative della pubblica opinione.

 In particolare, egli osserva come il testo in esame rechi una radicale controriforma rispetto ai due elementi qualificanti della distinzione delle funzioni tra magistratura requirente e giudicante - problema che il decreto legislativo n. 160 risolveva comunque attestandosi su una frontiera assai meno avanzata rispetto a quella rappresentata dalla separazione delle carriere - e soprattutto le norme per la progressione in carriera dei magistrati.

 Certamente vi era da parte dell'opposizione la più ampia disponibilità a confrontarsi con la maggioranza sulla necessità di configurare una disciplina dei concorsi per l'ammissione alle funzioni superiori assolutamente garantista. Ma non può in alcun modo essere condivisa la scelta di un radicale abbandono del sistema dei concorsi e un favore di un sistema di progressione in carriera fondato su valutazioni periodiche basate su parametri la cui ineffabilità fa intravedere sullo sfondo criteri reali di ben altra natura per l'assegnazione degli incarichi superiori.

 La crisi della giustizia ha certamente cause molteplici e complesse; tuttavia è dovere del legislatore garantire ai cittadini, quale imprescindibile presupposto per la soluzione di tali crisi che, ad una funzione così delicata siano preposti i soggetti migliori sotto il profilo giuridico, intellettuale e umano, e l'effettività di un giudizio oggettivo diretto ad assicurare tale finalità può essere garantita solo da un concorso in cui si confronti lo spessore culturale di più soggetti in competizione tra loro.

 L'alternativa non può che essere quel pigro automatismo delle carriere giudiziarie i cui guasti sono evidenti per tutti; in questo senso sarebbe anzi di estrema utilità trarre maggior profitto rispetto a quanto non si sia fatto fino ad oggi dalla disposizione recata dall'articolo 106 della Costituzione che consente di nominare giudici di cassazione giuristi di chiara fama non provenienti dalla magistratura; tale norma è oggi negletta specialmente perché è la limitatezza stessa del ricorso a tale nomina che condanna i giudici della cassazione non provenienti dalla magistratura ad un ruolo marginale, ma qualora - ad esempio riservando ai candidati laici una percentuale fissa dei posti da attribuire ogni anno in cassazione - si facesse maggior ricorso a tale norma costituzionale, si potrebbe attivare un circuito virtuoso che consentirebbe alla suprema corte di giovarsi di esperienze diverse da quelle maturate nel corso di una vita trascorsa nell'ordine giudiziario.

 Il senatore Valentino conclude auspicando che si cerchino spazi di convergenza tra la maggioranza e l'opposizione ma al tempo stesso osservando come tali spazi non si potranno trovare se non attraverso la radicale messa in discussione di alcune delle scelte fondamentali recate dal provvedimento.

 

 Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,20.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

79ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

indi del Vice Presidente

MANZIONE

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), dichiara preliminarmente di voler rispondere alle numerose questioni sollevate nel corso della discussione generale, tenendo anche conto delle audizioni informali dei rappresentanti delle diverse categorie interessate dalla riforma, svolte il 4 maggio scorso dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, pur essendo consapevole della necessità di procedere ad una riforma che risponda essenzialmente non tanto ad interessi di categoria, quanto piuttoso alle aspettative del popolo, in nome del quale la giustizia è amministrata.

 Il senatore osserva quindi la necessità di procedere ad uno stralcio di alcune parti del disegno di legge, al fine di consentire che esso possa essere esaminato ed approvato, quantomeno da un ramo del Parlamento, entro il 31 luglio di quest'anno. Ciò anche in ragione del cospicuo numero di emendamenti che certamente saranno presentati sia in Commissione che in Assemblea.

 Al riguardo egli suggerisce di stralciare le disposizioni in materia di disciplina dei magistrati, non tanto perché essa non sia necessaria e, per certi aspetti, condivisibile, quanto piuttosto perché ciò eviterebbe le possibili critiche dell'opposizione sulle modalità con cui si è proceduto alla sua definizione.

 Ritiene altresì meritevole di stralcio la disciplina relativa al Consiglio superiore della magistratura. La modifica della composizione dell'organo di autogoverno della magistratura, in ordine alla quale egli dichiara di non essere contrario, ritenendo altresì auspicabile che ad esso vengano conferiti compiti di valutazione, suscita però non poche critiche da parte dell'opposizione ed è motivo di conflittualità anche all'interno della maggioranza.

 Il senatore ritiene inoltre opportuno stralciare la disciplina della magistratura militare non solo perché l'esiguo numero dei processi pendenti non rende la questione di particolare allarme sociale, ma anche perché la proposta di istituire tre tribunali militari e due sezioni distaccate, seppure mira ad una riduzione del numero dei magistrati militari, può determinare possibili paralisi nell'attività giudiziaria in corso, vanificando del tutto gli interventi virtuosi contenuti nel disegno di legge in titolo.

 Il relatore passa quindi all'esame delle questioni più rilevanti.

 Innanzitutto egli ritiene giusto espungere la norma che consente al magistrato ammesso alla prima valutazione di iscriversi all'albo degli avvocati.

 Quanto alla normativa sull'accesso, pur palesando la difficoltà di individuare una soluzione adeguata, il relatore ritiene comunque opportuno, anche alla luce degli orientamenti emersi in Commissione, eliminare qualsiasi riferimento al voto di laurea, non essendo tale criterio adeguato per giustificare un accesso diretto al concorso in magistratura. Al riguardo, pur riconoscendo che i criteri di accesso possono essere molteplici e cambiare alla luce della esperienza, ritiene meritevole di attenzione la soluzione, prospettata dal senatore Manzione, di prevedere il dottorato di ricerca come titolo abilitante alla partecipazione al concorso.

 Il senatore passa quindi alle valutazioni di professionalità che costituiscono - a suo avviso - una nota di distinzione notevole rispetto alla "riforma Castelli". Dopo aver ribadito che la molteplicità dei parametri previsti dal disegno di legge ai fini della valutazione dei magistrati rischia di produrre nuovamente valutazioni standard non selettive, propone alternativamente la riduzione dei criteri ovvero il mantenimento dei parametri così come previsti nel disegno di legge, con la attribuzione però al Ministro della giustizia del compito di presentare periodicamente al Parlamento una valutazione approfondita in ordine alla effettività di tale metodo di valutazione e agli esiti che esso ha prodotto.

 Quanto alla questione relativa alla valutazione specifica dei giudici cui assegnare funzioni di legittimità, il relatore condivide ciò che ha affermato il senatore Centaro, in ordine alla opportunità di specificare che membri della commissione giudicante siano magistrati che esercitano di fatto funzioni di legittimità. Al riguardo il senatore evidenzia l'opportunità di escludere dalla Commissione i professori universitari e di sostituirli con magistrati di legittimità onde evitare giudizi fondati esclusivamente su parametri scientifico-accademici.

 Quanto agli effetti del parere della Commissione, il relatore auspica che l'attuale sistema, che prevede, in capo al Consiglio superiore della magistratura, l'onere di motivazione, qualora esso si discosti dal parere della Commissione, sia sostituito da un sistema in base al quale il parere della Commissione costituisca esclusivamente uno degli elementi istruttori a disposizione dell'organo di autogoverno della magistratura. Ciò essenzialmente al fine di evitare che il parere sia di fatto vincolante.

 Il relatore esprime quindi alcune valutazioni sulla opportunità di modificare la disposizione che vieta al magistrato, salvo esigenze di servizio, di essere assegnato a funzioni requirenti o ad altre cariche monocratiche dopo il tirocinio. La critica alla deroga consentita a tale divieto - deroga che nasce dalla preoccupazione che al termine del tirocinio potrebbero non risultare disponibili incarichi collegiali, sufficienti per tutti i giovani magistrati - è giustificata anche dal fatto che, nel disegno di legge, è contenuta una norma che consente di ridurre il periodo di tirocinio alla metà. Il relatore rileva quindi che o si modifica quest'ultima disposizione, nel senso di prevedere obbligatoriamente e inderogabilmente un tirocinio quadriennale, ovvero si stabilisce un inderogabile divieto di ricoprire funzioni requirenti o altre cariche monocratiche al termine del periodo di tirocinio.

 Quanto al tema del passaggio di funzioni, il relatore ritiene che il divieto di permanere all'interno dello stesso distretto al momento del passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante o viceversa debba valere non soltanto per i sostituti procuratori, ma anche per i capi degli uffici. Egli suggerisce che, nelle Regioni ove vi sono più distretti, il magistrato che chiede il passaggio da una funzione ad un'altra cambi Regione.

 Per quanto riguarda invece la disciplina della Scuola superiore della magistratura , l'oratore rileva che debbano essere corretti i criteri di nomina dei membri del comitato direttivo, ritenendo che i componenti non togati, avvocati e docenti universitari, siano nominati dagli organi rappresentativi delle rispettive categorie.

 Quanto alla composizione degli organi direttivi della Cassazione e dei Consigli giudiziari, l'oratore ritiene che debba essere mantenuta la soluzione adottata dal decreto legislativo n. 160 del 2006, che prevedeva la presenza di diritto del Presidente del Consiglio nazionale forense per quanto riguarda il Consiglio direttivo della Cassazione e il Presidente del rispettivo Consiglio dell'ordine per quanto concerne i Consigli giudiziari. Al riguardo egli osserva che la presenza istituzionale degli organi di vertice degli ordini consente di evitare possibili collusioni tra i magistrati e gli avvocati scelti per comporre i Consigli giudiziari, evitando altresì l'opposto rischio che nessun avvocato decida di candidarsi al Consiglio onde evitare possibili ritorsioni da parte dei giudici. Dal momento che la presenza di avvocati nel Consiglio forense costituisce un primo fondamentale elemento per stemperare il conflitto endemico fra la classe forense e l'ordine dei magistrati, il relatore propone altresì che i rappresentanti della professione forense, presenti nel Consiglio direttivo della Cassazione e nei Consigli giudiziari, siano abilitati a discutere e concorrano a decidere su tutte le questioni all'ordine del giorno, assumendo quindi la stessa dignità istituzionale dei membri togati. L'oratore auspica inoltre che vengano affidati ai Consigli giudiziari compiti e poteri più incisivi in ordine alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari su cui hanno competenza.

 Facendo seguito ad una precisa richiesta avanzata dall'Associazione nazionale magistrati, il relatore palesa l'opportunità di abilitare i Consigli giudiziari a concedere ai magistrati l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterne, al fine di sollevare il Consiglio superiore della magistratura dalle notevoli incombenze burocratiche richieste nell'adempimento di tali funzioni.

 Il relatore svolge quindi alcune considerazioni sugli obblighi domiciliari dei magistrati, rilevando che possa essere soppresso l'obbligo di domicilio entro i quaranta chilometri dal luogo di lavoro, anche in considerazione del fatto che molte sono le deroghe autorizzate dal Consiglio superiore della magistratura. In alternativa l'oratore ritiene possibile mantenere la disciplina vigente, purché si specifichi che i costi degli spostamenti siano interamente a carico dei magistrati che hanno ottenuto l'autorizzazione a vivere oltre il limite legislativamente previsto. Quanto alle questioni sollevate dal senatore Castelli in ordine alla mancata copertura finanziaria della collocazione in sovrannumero e in ordine ai possibili effetti finanziari prodotti dalla nuova tabella degli stipendi dei magistrati, l'oratore chiede al Governo che fornisca adeguati chiarimenti in materia.

 Il relatore auspica infine una modifica della normativa relativa ai magistrati fuori ruolo, condividendo le perplessità di quanti hanno messo in luce il rischio che il numero effettivo dei fuori ruolo oltrepassi un limite tollerabile.

 

 Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario SCOTTI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la qualità e il livello della relazione e del dibattito, manifestando l'assoluta disponibilità del Governo ad un confronto privo di pregiudiziali e diretto a favorire il miglioramento del testo.

 Venendo al merito delle osservazioni critiche emerse nel corso degli interventi, il sottosegretario si sofferma in primo luogo sulla questione dell'ammissione alla partecipazione al concorso in magistratura, accanto a candidati muniti di titoli ulteriori rispetto alla laurea, anche dei laureati più meritevoli.

 Tale norma è, diretta a favorire l'accesso in magistratura dei giovani laureati particolarmente qualificati, sia al fine di ridurre quegli elementi di sperequazione sociale che sono in una certa misura insiti nel concorso di secondo grado - che richiede di ritardare l'accesso alla vita professionale - sia perché le necessità stesse della magistratura fanno spesso preferire nei primi anni di servizio giudici più giovani. Si è proposto da taluni di integrare la lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 con la previsione del conseguimento del dottorato di ricerca, una proposta che si può condividere purchè venga allora eliminato il requisito del voto di laurea e di carriera universitaria, perché altrimenti questa categoria risulterebbe svantaggiata rispetto a quella rappresentata da coloro che hanno frequentato la scuola di specializzazione forense.

 Per quanto poi riguarda la Commissione di concorso, il sottosegretario osserva che, mentre l'aumento dei componenti è reso necessario dall'inserimento della quarta prova scritta e dalla necessità di sveltire le procedure di correzione degli elaborati, l'assenza degli avvocati tra i membri della Commissione tiene conto da un lato del fatto che i docenti nominati sono quasi sempre anche avvocati, e dall'altro della tendenza degli avvocati stessi a sottrarsi ad una simile corveé.

 Nel confermare l'indisponibilità del Governo a reintrodurre l'obbligo di scelta iniziale fra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, l'oratore di sofferma sulle critiche da taluni formulate al comma 9 dell'articolo 1 nella parte in cui, lettera c), equipara il servizio di magistratura all'abilitazione forense. Il Governo non ha nulla in contrario ad eliminare tale norma, che però non è un'innovazione perché già prevista dall'ordinamento della professione di avvocato; in realtà la formulazione proposta ha carattere restrittivo perché, diversamente da quanto avveniva dal passato, non consente l'esercizio della professione forense al giovane che abbia abbandonato la magistratura, se non sulla base del conseguimento di valutazioni positive di professionalità.

 Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Casson circa il non corretto inserimento dell'incarico di Presidente del tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive di primo grado, il rilievo è giusto, anche se più che tra le funzioni di secondo grado sembrerebbe congruo inserire la figura tra le funzioni elettive elevate di primo grado.

 Il sottosegretario Scotti si sofferma quindi sulle numerose critiche - scarsa oggettività, troppo stretta periodicità, conseguenze non chiare di un giudizio negativo seguito da uno non positivo - che sono state avanzate nei confronti delle norme sulle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 2.

 In realtà egli ritiene che la tipicizzazione dei criteri valutativi nelle categorie di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, in combinazione con gli articolati parametri diagnostici previsti per ciascuna categoria, dia sufficienti garanzie di oggettività, anche alla luce dell'ulteriore specificazione dei criteri e delle modalità di giudizio rinviata al regolamento del Consiglio superiore della magistratura.

 Quanto al quadriennio, tale periodo è parametrato sulle modalità di progressione della carriera; comunque il Governo è disposto a valutare qualsiasi suggerimento diretto a migliorare il sistema.

 Per quanto riguarda il caso del giudizio negativo seguito da un giudizio "non positivo", le conseguenze della reiterazione dei giudizi non positivi sono il blocco della dinamica salariale oltre, evidentemente, agli effetti sulla possibilità di concorrere ad una serie di funzioni.

 Ovviamente sono possibili norme di maggior rigore, ma se si stabilisce che due giudizi negativi possono portare alla dispensa dal servizio, è evidente che qualora i giudizi siano "non positivi" tale drastica decisione può avvenire solo dopo un maggior numero di reiterazioni.

 L'oratore ritiene che queste considerazioni debbano tranquillizzare chi teme che il sistema proposto per l'avanzamento delle carriere possa essere meno rigoroso di quello dei concorsi, che è stato ritenuto dal Governo non praticabile sia perché sottrae magistrati dall'impegno quotidiano, sia perché finisce per privilegiare criteri di valutazione accademica rispetto a quelli che prendono in considerazione la concreta attività professionale prestata dal magistrato.

 Per quanto riguarda la commissione per la valutazione preliminare per l'accesso alla cassazione, il rappresentante del Governo condivide l'osservazione di chi ha richiesto che ne facciano parte solo magistrati che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità.

 Egli si sofferma poi sulla proposta del senatore Valentino di favorire un ricorso molto maggiore alla facoltà, prevista dall'articolo 106 della Costituzione, di ammettere alla Cassazione valenti giuristi non provenienti dalla magistratura; pur condividendo le considerazioni circa i vantaggi che la Cassazione ricaverebbe da una maggiore apertura ad altre esperienze professionali, egli fa presente che già esiste una legge applicativa dell'articolo 106 e che ha finora dato risultati deludenti, dato lo scarso interesse di avvocati affermati e di titolari di cattedre universitarie ad accedere in età avanzata alla magistratura.

 Quanto alle problematiche concernenti il mutamento tra la funzione requirente e quella giudicante e viceversa, il sottosegretario manifesta disponibilità a rivedere la deroga dall'obbligo di mutamento di distretto prevista per i capi degli uffici, nonché la postefficacia di quattro anni della norma stessa, postefficacia che peraltro era stata determinata dall'esigenza di garantire la continuità degli uffici.

 Quanto alla questione della temporaneità degli incarichi direttivi, il sottosegretario difende la scelta del Governo di evitare una semiautomaticità della conferma del capo dell'ufficio, come avviene per i semidirettivi, realizzando invece un concorso aperto che garantisca una vera competitività sia pure con un titolo preferenziale per l'uscente.

 Per quanto riguarda la questione della possibilità di rientrare in soprannumero, egli ritiene che non vi siano problemi di copertura finanziaria perché il magistrato in soprannumero reca con sé il suo stipendio, e se lascia un vuoto questo non viene coperto con attività di supplenza distintamente retribuite, ma attraverso supplenze interne senza ulteriori oneri.

 Il sottosegretario poi fa presente che la nuova tabella A, allegata al disegno di legge in virtù dell'articolo 2, non determina alcun incremento delle retribuzioni dei magistrati, e quindi non reca oneri, ma aggiorna l'ormai più che superata tabella del 1981, che era oltretutto espressa in lire, sulla base delle retribuzioni vigenti. A tale proposito consegna agli atti della Commissione delle tabelle che chiariscono gli effettivi importi della retribuzione dei magistrati. In realtà l'unica maggiore spesa registrata dalla tabella, e per la quale è prevista idonea copertura, è quella derivante dall'anticipo di sei mesi del primo scatto retributivo previsto per gli uditori giudiziari.

 Il sottosegretario Scotti si sofferma dunque sull'articolo 3 dedicato alla Scuola della magistratura.

 In primo luogo manifesta disponibilità alla richiesta che il Ministro o il Consiglio superiore della magistratura - cui comunque deve competere la nomina dei membri del Consiglio direttivo - scelgano quelli non provenienti dalla magistratura sulla base di designazioni degli organismi di appartenenza.

 Nel confermare la competenza esclusiva della Scuola, il sottosegretario Scotti si sofferma sulla questione delle sedi, facendo presente che mentre il testo del decreto legislativo n.160 ne distingue la competenza per bacini di utenza, il testo in esame preferisce immaginare diversi criteri di competenza, ad esempio per materia d'insegnamento, al fine di garantire l'unitarietà culturale della magistratura e di evitare la formazione di differenziate scuole di pensiero "geografiche".

 Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Caruso, il sottosegretario Scotti fa presente che l'individuazione delle sedi tiene conto di un confronto intervenuto tra l'attuale Ministro della giustizia ed il suo predecessore, anche a seguito dell'indisponibilità manifestata dalla sede di Catanzaro preventivamente individuata.

 

 Il senatore CARUSO (AN) prende atto dei chiarimenti offerti sul punto dal sottosegretario, ma rileva che la prassi adottata per la scelta delle sedi non appare conforme a quanto fu previsto in occasione dell'approvazione della legge delega.

 

 Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver rilevato, con riferimento all'articolo 4, che l'esclusione degli avvocati dalle sedute in cui il Consiglio giudiziario esprime parere sui giudici del distretto è destinata a tutelare la reciproca autonomia dei magistrati e degli avvocati, si sofferma sull'articolo 5, osservando che le modifiche alla formulazione recata dal decreto legislativo n. 160 del 2006 sono dirette unicamente a chiarire i rapporti e coinvolgere maggiormente dirigenti e magistrati con funzioni semidirettive nella gestione degli uffici.

 Il sottosegretario Scotti passa poi all'esame delle obiezioni formulate sul complesso di interventi recati dall'articolo 6.

 Per quanto riguarda la proposta di soppressione del comma 17 e dei commi dal 37 al 43, egli osserva che mentre il comma 17 appare necessario a definire con chiarezza il ruolo e la funzione dei procuratori aggiunti, le altre disposizioni suddette sono tutte finalizzate alla correzione di refusi e alla definizione di norme di coordinamento.

 Egli manifesta poi disponibilità ad accogliere l'indicazione di sottoporre la deroga all'obbligo di residenza alla duplice condizione che non vi siano pregiudizi per il servizio e che non vi siano costi per l'amministrazione.

 Nel manifestare la propria disponibilità a valutare lo stralcio delle norme sul Consiglio superiore della magistratura, fa presente come queste siano dirette a consentire al Consiglio di far fronte ai carichi di lavoro che derivano dal nuovo sistema di valutazione quadriennale.

 E' stato altresì osservato, quanto alla questione dei fuori ruolo, che con le eccezioni previste il loro numero potrebbe salire, rispetto a quello prefissato di duecentotrenta, anche di circa cento unità.

 Le eccezioni però sono determinate da leggi speciali, delle quali bisognerà tenere conto se si intende rivedere questa norma.

 Quanto alla questione della magistratura militare, il Ministero della giustizia non ha inteso in alcun modo legiferare in materie che non sono di sua competenza, ma semplicemente dare risposte ad un disagio manifestato dai magistrati militari.

 Egli ritiene comunque che sia possibile stralciare i commi dell'articolo 7 relativi alla riforma della giustizia militare e alla rideterminazione degli organici.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007

81ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 La seduta inizia alle ore 14.

(omissis)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente SALVI comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti relativi ad disegno di legge n. 1447 di riforma dell'ordinamento giudiziario, già fissato per le ore 12 del 28 maggio 2007, è rinviato alle ore 12 del 30 maggio 2007.

 

 La seduta termina alle ore 15,20.

 

 


GIUSTIZIA (2a

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007

83ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, su richiesta del senatore Caruso, ha deciso di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1447, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, alle ore 12 di martedì 5 giugno.

(omissis)

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007

84ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Intervengono il ministro per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

 

 Il presidente SALVI ricorda che alle 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti che, dopo essere stati numerati e stampati, saranno pubblicati in allegato alla prossima seduta.

 Come era stato precedentemente stabilito, egli avverte che è stato costituito un Comitato ristretto che svolgerà un esame preliminare del testo e degli emendamenti, presieduto dal relatore, senatore Di Lello Finuoli, e composto, su designazione dei Gruppi, dai senatori: Barbieri, Bulgarelli, Casson, Castelli, Centaro, D'Onofrio, Pistorio, Rubinato, Salvi e Valentino, che si riunirà a partire dalle 14 di domani.

 

 Dopo un breve intervento del senatore MANZIONE (Ulivo) e del senatore CASSON(Ulivo), il PRESIDENTE propone di integrare il Comitato ristretto designando come suoi componenti anche i vice presidenti di Commissione, senatore Manzione e senatore Ziccone, ricordando altresì che tale Comitato è aperto a tutti i senatori che vorranno prendervi parte.

 

 La Commissione concorda.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007

87ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

 

 Il presidente SALVI comunica che il comitato ristretto ha terminato i suoi lavori, in esito ai quali il relatore ha presentato quattro emendamenti integralmente sostitutivi dei primi quattro articoli del disegno di legge.

 Nell'invitare il relatore ad illustrarli, il Presidente chiarisce che restano validi gli emendamenti già presentati al disegno di legge del Governo, che saranno pubblicati in allegato alle sedute nei quali saranno illustrati ed eventualmente votati, e che sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

 

 Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 1.1000, 2.1500, 3.1000 e 4.1000, propone che il termine per gli emendamenti sia fissato entro la giornata di lunedì.

 Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Castelli, egli dichiara di fare proprie tutte le proposte di stralcio presentate dal senatore Manzione.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) esprime perplessità sulla procedura adottata, ritenendo che sarebbe stata preferibile la presentazione di un testo del relatore che tenesse conto delle proposte di stralcio sulle quali si era verificato il consenso del comitato ristretto.

 

 Il senatore CARUSO (AN) preannuncia che, quando si giungerà all'esame dell'articolo 5, egli porrà la questione se la proposta di stralcio debba essere votata anteriormente o, come egli ritiene, posteriormente alla proposta di soppressione dell'articolo, cui egli stesso è favorevole.

 

 Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti testé illustrati dal relatore alle ore 18 di lunedì 25 giugno 2007.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

 

Il relatore

 

1.1000

 

Art. 1

 

 Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo
5 aprile 2006, n.160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l’ordine di svolgimento degli elaborati.
4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

 a) i magistrati amministrativi;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

 f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.

g) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni.

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

 m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l’alinea è sostituito dal seguente: «sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

d) il comma 3 è abrogato.

4. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell’attività del comitato».

5. All’articolo 4 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense»;
 c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all’atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n.1860 del 1925, e successive modificazioni.»;
i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;
d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati.»;
g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all’esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».


 

Il relatore

 

2.1500

 

Art. 2

 

 Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale di sorveglianza negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.».

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). –

 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l’impegno e operata secondo i parametri oggettivi di cui al comma 4 ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l’attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo sull’andamento dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti necessari e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza nonché l’organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
c) i modelli standard per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia.;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio e all’ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile;

b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti ai sensi del comma 4 sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisito;

e) Gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell’ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non "positivo".

11. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all’ingresso in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 12, 13, 14 e 15. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del comma 13 non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

 13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

 14. L’organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.
15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.
16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono destinati a svolgere le funzioni di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari né, di norma, quelle requirenti, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l’attitudine per l’una o per l’altra funzione o per entrambe

 4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell’articolo 45, comma 2».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, o di mancata consegna è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza

 3. All’atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

 2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze termporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

13. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da "derivanti dall'attuazione degli articoli" fino a "e a quelli".


 

Il relatore

 

3.1000

 

Art. 3

 

 Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».
2. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

 m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

 p) soppresso

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il presidente;

b) il comitato direttivo;

c) il segretario generale».

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

 2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta, e modifica tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

 6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni di età e che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni di età, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d’intesa tra loro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.»;
c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n.26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

 9. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente: "Art. 11 (funzioni) 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il Presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto. 2. Le modalità di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto."

 10. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

3. L’incarico, per il quale non è corrisposto alcun compenso particolare, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L’articolo 18 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L’articolo 20 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l’assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

15. All’articolo 21 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1 le parole: "della durata di sette mesi," sono sostituite dalle altre: "della durata di quattro mesi"; dopo la parola "collegiale" sono inserite le seguenti: "e monocratica" ; le parole: "della durata di tre mesi" sono sostituite con le altre: "della durata di due mesi"; le parole: "della durata di otto mesi" sono sostituite con le altre: "della durata di sei mesi";

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l’uditore» e: «l’uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;
d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica».

17. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».
18. All’articolo 24 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e della onerosità. L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale».


 

Il relatore

 

4.1000

 

Art. 4

 

 Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25)

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, è sostituito dal seguente:

È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

 2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari».
4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1.L’ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

 

 c)proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n.12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.150» sono soppresse;

 b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

 «a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all’articolo 7-ter, comma 2-bis, dell’ordinamento giudizio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

 c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni»;

 d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

 e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: "componenti, avvocati e professori universitari" sono sostituite dalle altre: "il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari", le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 8. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) soppressa

 b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da otto altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e due componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;

 c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da tredici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consigliouniversitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;

 d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da diciannove altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l’articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All’articolo 10 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

 b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

 a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;

 b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;

 c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 4.

 1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.».

11. All’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

 a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

 b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori.

Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L’ufficio elettorale:

 a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

 b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

 

13. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 «b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

 c) le lettere c), ed f) sono abrogate;

 d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

 

14. All’articolo 16 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

 

 b) il comma 2 è abrogato.

 

15. Dopo l’articolo 18 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

 

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

88ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

 

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato per il giorno 4 luglio la data di inizio dell'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo, avverte che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 del relatore Di Lello Finuoli, pubblicati in allegato unitamente agli altri emendamenti all'articolo 1.

 

 Il senatore CASTELLI(LNP), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/1, rileva che esso è volto a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare, egli si sofferma sull'opportunità di mantenere l'esame psico-attitudinale per coloro che accedono in magistratura, nonchè l'indicazione, da parte del candidato, della funzione, requirente o giudicante, alla quale egli intende accedere. Quanto alla prova psico-attitudinale, l'oratore rileva che essa, lungi dal costituire un vulnus alla professionalità e alla dignità degli appartenenti alla magistratura, costituisce un fattore positivo per il buon esercizio della funzione giurisdizionale, evitando in particolare situazioni patologiche le quali spesso giungono all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura troppo tardi.

 L'oratore propone di votare il subemendamento per parti separate, in primo luogo i primi sei commi e, successivamente, il comma 7 relativo alla valutazione psico-attitudinale dei candidati alla magistratura.

 Il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/16, osservando in particolare come esso tenda a ripristinare il testo del decreto legislativo n.160 del 2006 per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso.

 Riservandosi di intervenire sugli altri subemendamenti da lui presentati in sede di dichiarazione di voto, il senatore si sofferma infine brevemente sul subemendamento 1.1000/45, avente ad oggetto la composizione e l'attività della commissione di concorso, ritenendo opportuno - anche in questo caso - il ripristino del decreto legislativo n.160.

 

 Il senatore CENTARO (FI) illustra il subemendamento 1.1000/7, volto a eliminare la prova pratica. Al riguardo egli osserva che mentre per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense la prova pratica consente di verificare quanto appreso dal candidato nei due anni di tirocinio presso uno studio legale, per i candidati alla magistratura ciò può costituire un fattore di notevole difficoltà, non solo considerando il diverso tipo di preparazione richiesto, ma anche tenendo conto del fatto che la riforma dell'ordinamento prevede un periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso.

 Riservandosi di intervenire sui subemendamenti in sede di dichiarazione di voto, il senatore illustra brevemente il subemendamento 1.1000/26, rilevando come esso, espungendo l'inciso "salvo che non si tratti di seconda laurea", nella parte che consente l'accesso al concorso agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, rende più omogenei i requisiti di partecipazione al concorso per le diverse categorie di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

 Il senatore CARUSO (AN) in sede di illustrazione dei subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, rileva che la previsione, in essi contenuta, del concorso a cadenza biennale, garantendo un certo grado di stabilità e di certezza per gli aspiranti magistrati, tiene conto della oggettiva lunghezza dei tempi di espletamento del concorso medesimo. Quanto all'inciso "di norma" nell'indicazione delle scadenze per l'indizione dei concorsi, egli ne sottolinea il carattere eccessivamente aleatorio.

 Il senatore passa alla illustrazione del subemendamento 1.1000/5, relativo allo svolgimento della prova pratica. Al riguardo rileva che tale prova avrebbe una sua razionalità solo nell'ipotesi in cui - come accade nell'ordinamento francese - il concorso abbia luogo al termine di una scuola che prepara i candidati alla professione di magistrato. Al contrario, in assenza di una scuola ufficiale ed obbligatoria per accedere al concorso, la previsione di una prova pratica rischia di favorire il proliferare di scuole private esclusivamente finalizzate al superamento della prova medesima, laddove - a suo avviso - nella fase precedente lo svolgimento delle prove scritte - è opportuno che i candidati si concentrino sull'acquisizione di adeguate conoscenze teoriche.

 L'oratore passa quindi alla illustrazione del subemendamento 1.1000/9, ritenendo che i giovani che partecipano all'esame abbiano il diritto di conoscere in anticipo - e non il giorno stesso della prova - la materia oggetto dell'esame scritto.

 Quanto alla indicazione delle materie d'esame, il senatore ritiene che la riforma dell'ordinamento giudiziario costituisca un momento importante e probabilmente irripetibile per adeguare la preparazione richiesta per il superamento del concorso in magistratura alle esigenze della società contemporanea. A tal fine egli osserva che con i subemendamenti 1.1000/10 e 1.1000/11, intende inserire, tra le prove orali obbligatorie, il diritto fallimentare, il diritto industriale e il diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori, ritenendo tali settori essenziali per una moderna preparazione giuridica.  Quanto al subemendamento 1.1000/12, il senatore osserva l'opportunità di inserire, fra le lingue straniere facoltative per il sostenimento della prova, la lingua araba, rilevando che gran parte del contenzioso in materia matrimoniale e in molti settori del diritto penale riguarda provenienti dai Paesi arabi.

 Il senatore illustra quindi i subemendamenti 1.1000/14 e 1.1000/15, volti a consentire, ai candidati idonei, la possibilità di essere direttamente ammessi alla prova orale del concorso successivo. Al riguardo, chiede al Governo alcune chiarificazioni in materia, ritenendo irrazionale prevedere l'istituto della idoneità per chi, pur avendo superato le prove, non è nominato magistrato per mancanza di posti disponibili e, nello stesso tempo, non consentire a tali soggetti la possibilità di sostenere, in un successivo concorso, esclusivamente la prova orale.

 Quanto al subemendamento 1.1000/19, l'oratore ritiene opportuno, in ordine al requisito della laurea per l'accesso al concorso in magistratura, sostituire, all'espressione "conseguito", l'altra "conseguibile", dal momento che coloro per i quali la laurea in giurisprudenza costituisce la seconda laurea, pur non avendo effettuato un normale cursus di studi quadriennale, possiedono una preparazione certamente superiore a quella richiesta.

 Il senatore si sofferma infine sul subemendamento 1.1000/27, rilevando l'opportunità di introdurre, come requisito di accesso al concorso per i magistrati onorari, lo svolgimento delle funzioni per un determinato numero di anni, senza demerito e senza essere stati revocati.

 

 Il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), in sede di illustrazione del subemendamento 1.1000/34, rileva l'opportunità di eliminare il limite massimo di età per lo svolgimento del concorso, considerando che la riforma dell'ordinamento giudiziario lo ha configurato come concorso di secondo grado. Quanto al subemendamento 1.1000/56, il senatore ne evidenzia il carattere meramente tecnico, essendo esso volto a riferire tutti i rinvii operati da altre leggi, in ordine a requisiti per l'ammissione al concorso in magistratura, non più al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma al decreto legislativo n. 160 del 2006.

 

 Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

 

 Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), esprime parere favorevole sulla prima parte del subemendamento 1.1000/5, nonchè sui subemendamenti 1.1000/7 e 1.1000/8, condividendo l'inopportunità di una prova pratica, dal momento che il tirocinio iniziale è volto a fornire ai vincitori del concorso adeguate competenze pratiche. Esprime altresì parere favorevole anche sui subemendamenti 1.1000/10, 1.1000/18, 1.1000/19, 1.1000/21, 1.1000/25, 1.1000/27, 1.1000/34, 1.1000/44, 1.1000/48 e 1.1000/56.

 Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti.

 

 Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 1.1000/34 e 1.1000/48.

 Egli esprime in particolare la sua contrarietà ai subemendamenti volti ad eliminare la prova pratica, osservando in primo luogo che le scuole di preparazione al concorso sono specificamente volte a fornire ai candidati strumenti adeguati di tecnica dell'argomentazione. In secondo luogo, osserva che tale prova consente alla Commissione di valutare non solo la capacità argomentativa del candidato, ma anche l'equilibrio nel giudicare, il quale presuppone la facoltà di contemperare valenze positive e negative nell'esame di una fattispecie concreta. In terzo luogo egli ritiene che la prova pratica appare coerente con il sistema delineato dal disegno di legge in titolo, il quale configura ormai il concorso per l'accesso in magistratura come concorso di secondo grado.

 Ritiene inoltre opportuno mantenere, nella commissione di concorso, la presenza nettamente maggioritaria di magistrati, rispetto ad avvocati e professori universitari, e non condivide la proposta di ammettere direttamente alla prova orale i candidati che, pur risultando idonei, non sono nominati per carenza di posti disponibili, anche perchè la prova orale non è spesso adeguatamente selettiva se non preceduta dalla prova scritta.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/1 e 1.1000/2.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

 

 Il senatore VALENTINO (AN) dichiara il suo voto favorevole, osservando che l'inciso "di norma", posto all'interno della disposizione che individua una cadenza annuale per l'espletamento dei concorsi in magistratura, ha finalità poco chiare e non è coerente con l'impianto del disegno di legge, volto a conferire certezza e sistematicità alle procedure di accesso alle funzioni di giudice.

 

 Il sottosegretario SCOTTI, convenendo con le osservazioni del senatore Valentino, si riserva di presentare in Assemblea un emendamento volto a sostituire le parole "di norma" con l'altra "almeno", riproponendo così il testo originario del disegno di legge.

 

 Il senatore CASTELLI(LNP), dichiarando il suo voto contrario al subemendamento, rileva che l'inciso "di norma" consente al Governo un margine di discrezionalità nella indizione dei bandi di concorso per l'accesso in magistratura, considerando che, a fronte di periodi in cui è necessario e possibile indire più concorsi in un anno, ve ne possono essere altri in cui si è costretti a sospendere i concorsi medesimi anche per un periodo superiore all'anno.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3 e 1.1000/4.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1000/5.

 

 Il senatore CARUSO (AN) dichiara di non condividere le argomentazioni addotte dal sottosegretario Scotti in difesa della prova pratica, rilevando che il possesso delle tecniche dell'argomentazione in capo al candidato può essere verificato anche attraverso adeguati temi teorici. Quanto alla constatazione che le scuole di preparazione al concorso in magistratura tendono a fornire ai candidati gli strumenti pratici per lo svolgimento delle concrete funzioni giudicanti e requirenti, il senatore rileva che tali scuole dovrebbero al contrario fornire agli aspiranti magistrati le conoscenze adeguate per il superamento delle prove teoriche.

 L'oratore si sofferma quindi sulla seconda parte dell'emendamento, rilevando l'opportunità di accrescere conseguentemente il periodo di tirocinio successivo al superamento del concorso, al fine di consentire ai vincitori l'acquisizione degli strumenti per il migliore esercizio delle loro funzioni.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) rileva che la presenza della prova pratica è coerente con l'impostazione del disegno di legge, il quale configura il concorso in magistratura come concorso di secondo grado. Osserva però, nello stesso tempo, che il carico di lavoro in capo alle commissioni di concorso, per la correzione delle quattro prove, rischia di ritardare notevolmente - e forse di paralizzare - lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ciò anche in considerazione del fatto che la differenza tra il numero dei componenti la commissione e il numero di coloro che effettivamente procedono alla correzione dei compiti è considerevole.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CENTARO(FI), il quale dichiara di non condividere la parte dell'emendamento del senatore Caruso relativa all'ampliamento del periodo di tirocinio, il senatore VALENTINO (AN) dichiara di dissentire dall'emendamento presentato dal senatore Caruso, ritenendo che i criteri di selezione per l'accesso in magistratura non possono fondarsi esculsivamente sul corretto espletamento delle prove teoriche, ma devono riferirsi anche alle capacità del candidato di svolgere un argomentato elaborato pratico.

 

 Il senatore CASTELLI (LNP) dichiara la incoerenza del sistema di accesso delineato dal disegno di legge, rilevando che la presenza della prova pratica nasce dalla volontà di trasformare il concorso in magistratura da concorso di primo grado a concorso di secondo grado. Egli osserva altresì che, nello stesso tempo, si ammettono all'espletamento delle prove candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica. Ad avviso dell'oratore ciò è in palese contraddizione con lo spirito della riforma, avendo tali soggetti competenze di tipo esclusivamente culturale e teorico. Dichiara quindi di astenersi dalla votazione.

 

 Il PRESIDENTE propone di votare il subemendamento 1.1000/5 per parti separate.

 

 La prima parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del GOVERNO, risulta approvata.

 

 La seconda parte del subemendamento 1.1000/5, posta in votazione con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinta.

 

 Risultano altresì preclusi i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/8..

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamento 1.1000/7 e 1.1000/9.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/10.

 

 Il senatore CASTELLI (LNP) dichiara il suo voto favorevole, ritenendo fondamentale, per la formazione di un futuro magistrato, la conoscenza del diritto fallimentare e, in particolare, delle procedure concorsuali.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CASSON(Ulivo), il quale condivide le osservazioni del senatore Castelli, osservando che in molti corsi universitari sono da tempo attivate cattedre di diritto fallimentare, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/10.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/11.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/12.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), nell'esprimere il voto favorevole sul subemendamento, rileva che la lingua araba è molto diffusa in Italia, a causa della rilevante presenza di immigrati del Nord Africa e del Medio Oriente. La previsione, come prova facoltativa, della conoscenza della lingua araba, appare, ad avviso dell'oratore, un elemento di novità e un segno di attenzione ai mutamenti sociali, ai quali coloro che sono chiamati ad amministrare la giustizia non possono restare indifferenti.

 

 Nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, il senatore CASTELLI (LNP) rileva che tale proposta emendativa si inserisce in una scelta culturale di sudditanza nei confronti del mondo islamico ed osserva che al contrario occorrerebbe richiedere agli arabi che vivono in Italia, e che in molti casi chiedono la cittadinanza italiana, il possesso della lingua del paese ospitante. Inoltre egli osserva che occorrerebbe più opportunamente prevedere come prova facoltativa la conoscenza di altre lingue, come il cinese e il russo, in ragione dell'intensificarsi dei rapporti giuridici ed economici con la Cina e la Russia. Ritiene comunque più congrua la previsione, contenuta nel testo originario del disegno di legge, che faceva riferimento alle lingue dell'Unione europea.

 

 Il senatore CENTARO(FI), nel dichiarare il proprio voto favorevole al subemendamento, rileva che la conoscenza dell'arabo non è dettata soltanto dalla larghissima diffusione di tale lingua, ma si giustifica essenzialmente per il fatto che essa è parlata in molti paesi rivieraschi del mediterraneo, con cui l'Italia ha da tempo consuetudini di rapporti.

 

 Il senatore CARUSO (AN) osserva che il testo del relatore cui si riferisce il subemendamento nasce dal parziale accoglimento, in comitato ristretto, di una sua proposta che - nel circoscrivere quanto previsto nel testo del disegno di legge, il quale, nel prevedere, come prova facoltativa, la conoscenza di una lingua dell'Unione europea, ne estendeva l'ambito ad un numero elevatissimo di lingue - optava per le lingue più importanti, quali, oltre alle maggiori lingue europee, anche cinese, russo e arabo. Peraltro, in considerazione dei rilievi critici avanzati, il senatore ritira il subemendamento, riservandosi di presentarlo in Aula e di spiegare, in quella sede, le ragioni di tale proposta.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/13.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/14.

 

 Il sottosegretario SCOTTI, rispondendo ad una sollecitazione del senatore Caruso, illustra il regime previsto per i candidati idonei che non hanno però conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati.

 

 Dopo brevi interventi del senatore CASTELLI (LNP) e del senatore VALENTINO(AN), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVENO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/14.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVENO, risultano altresì respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.

 

 Dopo brevi interventi dei senatori CENTARO (FI) e CARUSO (AN) e del sottosegretario SCOTTI, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVENO, risulta altresì respinti il subemendamento 1.1000/17.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CENTARO(FI), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/18.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CARUSO (AN) e del senatore CASTELLI(LNP), il quale dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/19.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/20.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/21.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamento 1.1000/22 e 1.1000/23.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/24.

 

 Il senatore PALMA (FI) rileva l'opportunità di introdurre il requisito dell'anzianità di servizio per consentire ai docenti universitari l'accesso al concorso in magistratura e ciò coerentemente con lo spirito della riforma, che configura ormai il concorso in magistratura come concorso in secondo grado. A tal fine egli rileva la necessità di uniformare i requisiti per l'accesso alla magistratura ordinaria a quelli già previsti per la magistratura amministrativa.

 

 Il senatore VALENTINO (AN) ritiene che la previsione di un concorso di secondo grado per l'accesso in magistratura rende ancora più urgente l'equiparazione tra la remunerazione del magistrato ordinario e quella dei magistrati amministrativi.

 

 La senatrice Maria Luisa BOCCIA(RC-SE), nel dichiarare il voto contrario al subemendamento, mette in luce le notevoli modifiche che si sono registrate nel sistema di reclutamento dei docenti universitari, rilevando in particolare che spesso l'immissione in ruolo del personale docente può avvenire dopo molti anni.

 

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 1.1000/24.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CARUSO(AN), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/25, risultando altresì precluso il subemendamento 1.1000/26.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 1.1000/27.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti il subemendamento 1.1000/28 e 1.1000/29.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/30.

 

 Il senatore PALMA (FI) evidenzia l'opportunità di non consentire l'accesso al concorso a coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca. Ciò sia perchè non sempre risultano trasparenti le procedure per l'ammissione ai dottorati, sia perchè il conseguimento di tale titolo accademico non denota alcuna attitudine pratica del candidato.

 

 Dopo un breve intervento del senatore MANZIONE(Ulivo), che rileva come il titolo di dottore di ricerca costituisce semplicemente un requisito per accedere al concorso, e del senatore CASTELLI(LNP), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/30.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/31, 1.1000/33, 1.1000/35, 1.1000/36, 1.1000/37, 1.1000/38, risultando altresì ritirato il subemendamento 1.1000/32.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/34.

 

 Il PRESIDENTE dichiara che si passerà alla votazione del subemendamento 1.1000/39.

 

 Il senatore PALMA (FI) rileva l'opportunità di prevedere un'unica sede per lo svolgimento del concorso, ritenendo che la possibilità di svolgere il concorso in sedi diverse altera l'uniformità della valutazione. Ciò, a suo avviso, costituisce un vulnus grave alle esigenze di rigore che si palesano in concorsi per accedere all'esercizio di una funzione così delicata. Tale previsione appare oltretutto, ad avviso dell'oratore, in controtendenza rispetto alle esigenze di uniformità, le quali hanno spinto opportunamente a modificare il sistema concorsuale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

 

 Il senatore CARUSO(AN), nell'esprimere il suo voto contrario, deplora la cultura del sospetto sottesa a proposte di tal genere, la quale ha ad oggetto spesso sia il sistema universitario sia le modalità di reclutamento di molte categorie professionali.

 

 Rispondendo ad una richiesta del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI rileva che la norma sulla pluralità di sedi risulta necessaria in considerazione della difficoltà di individuare locali idonei per consentire a tutti i candidati di sostenere le prove scritte.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 1.1000/39.

 

 Il subemendamento 1.1000/41 è ritirato.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/40, 1.1000/42, 1.1000/43, 1.1000/45, 1.1000/46, 1.1000/47 e 1.1000/49.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 1.1000/44 e 1.1000/48.

 

 Dopo brevi interventi del senatore PALMA(FI), del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 1.1000/50 e 1.1000/51.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 1.1000/52, 1.1000/53 e 1.1000/54, nonchè, dopo un breve intervento del senatore VALENTINO(AN), il subemendamento 1.1000/55.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 1.1000/56.

 

 Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento del relatore 1.1000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate dai subemendamenti precedentemente approvati.

 

 Posto in votazione, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1000 è approvato.

 

 Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 1.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.


 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

1447

 

 

Art. 1

1.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. – (Concorso per uditore giudiziario). – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

1) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera 1), non inferiore a cento cinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.».

1.1000/2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.».

1.1000/3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 1 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/4

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.1000/6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo.».

1.1000/7

CENTARO

All'emendamento 1.100, al comma 2, capoverso «Art. 1», al comma 3, sostituire le parole da: «e di un elaborato pratico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova».

1.1000/8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1, ivi richiamato, sopprimere le parole da: «elaborato pratico» sino alla fine.

1.1000/9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Con lo stesso» sino alla fine.

1.1000/10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale efallimentare.».

1.1000/11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere la seguente:

«l-bis) diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.».

1.1000/12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, dopo la parola: «francese» la parola: «arabo».

1.1000/13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine ag li specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 lug lio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».

1.1000/14

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

1.1000/15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur non essendo stati dichiarati inidonei in uno dei due concorsi precedenti, non siano stati nominati magistrati in forza di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno deg li ulteriori requisiti previsti dalla legge.».

1.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. – (Requisiti per l'ammissione al concorso). – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni diretti ve nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendo si iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

1.1000/17

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino a: «fra quelle previste,».

1.1000/18

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativi» aggiungere le parole: «e contabili».

1.1000/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c), dopo la parola: «giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «conseguibile al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».

1.1000/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) sostituire la parola: «conseguito» con la parola: «conseguibile».

1.1000/21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere c), e), i) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.1000/22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno otto anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/23

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/24

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera d), dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.1000/25

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera f).

1.1000/26

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera f), sopprimere le parole: «,salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.1000/27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/28

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera h), sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati».

1.1000/29

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera i), sopprimere le parole da: «del diploma di laurea» fino a: «anni e».

1.1000/30

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere la lettera l).

1.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera l).

1.1000/32

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera b), capoverso 1, sostituire la lettera l), con le seguenti:

«l)coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro annie che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l-bis)coloro che hanno laurea in giurisprudenza conseguibile a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.1000/33

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, sopprimere la lettera m).

1.1000/34

D'AMBROSIO

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione ''non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40'' è soppressa».

1.1000/35

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 3, lettera c), capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).

1.1000/36

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.1000/37

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «di norma».

1.1000/38

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «con cadenza» sopprimere le seguenti: «di norma».

1.1000/39

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o più sedi».

1.1000/40

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.1000/41

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b)il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4.Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei tempi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato''».

1.1000/42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4 ivi richiamato, lettera b), sostituire le parole: «ed al sorteggio della materia oggetto della prova» con le seguenti: «e presiede allo svolgimento delle prove».

1.1000/43

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «così come definita» a: «1999».

1.1000/44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'attività del comitato» con le seguenti: «delle prove».

1.1000/45

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - (Commissione di concorso). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia''».

1.1000/46

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

1.1000/47

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da dodici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità e cui si applica l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali per l'intera durata della procedura concorsuale, da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su indicazione del Consiglio universitario nazionale e cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e da otto avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su indicazione del Consiglio nazionale forense;».

1.1000/48

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo I e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.1000/49

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera e), sostituire il comma 4 ivi richiamato con il seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, i professori universitari e gli avvocati a riposo da non più di due anni, che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantanovesimo anno di età.».

1.1000/50

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti,».

1.1000/51

PALMA

All'emendamento 1.1000, al comma 6, alla lettera g), capoverso 6), dopo le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.1000/52

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 7.

1.1000/53

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 8.

1.1000/54

CASTELLI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 9.

1.1000/55

VALENTINO

All'emendamento 1.1000, al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

1.1000/56

D'AMBROSIO

All'emendamento 1.1000, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I rinvii operati da altre leggi all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n.160 del 2006».

1.1000

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160). – 1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, la parola: ''uditorato'' è sostituita dalla seguente: ''tirocinio''.

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula ''non idoneo''.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli ufficiali e i sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

i) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni.

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

m) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: ''sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino alle seguenti condizioni:'';

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

''b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;''.

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.'';

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato''.

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''al concorso per uditore giudiziario'' sono sostituite dalle seguenti: ''al concorso per esami per magistrato ordinario'';

b) al comma 2, dopo la parola: ''presentate'' sono inserite le seguenti: ''o spedite''.

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.'';

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense'';

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.'';

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.'';

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati, a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina.'';

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.'';

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.'';

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n.1860 del 1925, e successive modificazioni.'';

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, così come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso''.

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Disciplina dei lavori della commissione'';

b) al comma 2, le parole: ''degli uditori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei magistrati ordinari'';

c) al comma 4, la parola: ''vicepresidente'' è sostituita dalle seguenti: ''il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente'';

d) al comma 5, le parole: ''I componenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il presidente e i componenti'';

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati''»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Nomina a magistrato ordinario'';

b) al comma 1, dopo la parola: ''idonei'' sono inserite le seguenti: ''all'esito del concorso per esami'' e le parole: ''uditore giudiziario'' sono sostituite dalle seguenti: ''magistrato ordinario'';

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: 2degli uditori'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei magistrati ordinari'';

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26.'';

c) al comma 2, le parole: ''Il periodo di uditorato'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il completamento del periodo di tirocinio'', la parola: ''ammissibilità'' è sostituita dalla seguente: ''ammissione''».

1.1

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

1.2

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei due anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo».

1.3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire il comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, con il seguente:

«3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.250

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del del 2006, sopprimere al comma 3 le parole: «e di un elaborato pratico,» e, in conseguenza, al comma 5, sostituire le parole: «centoventi punti» con le parole: «centootto punti».

1.4

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, le parole: «e diritto amministrativo».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 12, al comma 1 dell'articolo 18 ivi richiamato, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «ventiquattro mesi» e le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e sopprimere il capoverso 2.

1.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, al comma 3 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l'ordine di svolgimento degli elaborati».

1.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «diritto commerciale;» con le seguenti: «diritto commerciale e fallimentare».

1.7

CASTELLI

Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, sopprimere la lettera h).

1.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «colloquio su una lingua straniera scelta dal candidato, fra quelle ufficiali dell'Unione europea;» con le seguenti: «diritto industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori».

Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire la lettera «l)» con la lettera «m)».

1.9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, al comma 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa si aggiunge un colloquio su una lingua straniera indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, russo, cinese».

Conseguentemente, al successivo comma 5 dell'articolo 1 ivi richiamato, sostituire le parole: «nella materia di cui al comma 4, lettera m)» con le parole: «nel colloquio sulla lingua straniera prescelta» e sopprimere le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),», al comma 6 sopprimere il primo periodo e le parole: «, esclusa quella di cui alla lettera m),».

1.10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, sostituire il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. del R.D.Lgs. 31-5-1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

1.11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, dopo il comma 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8.».

1.12

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). – 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».

1.13

VALENTINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Requisiti per l'ammissione al concorso per esami'';

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

h) i magistrati amministrativi con qualifica di referendario e con almeno due anni di effettivo servizio che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: ''concorso'' sono inserite le seguenti: ''per esami'';

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

''b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;''.

d) al comma 1-bis dopo le parole: ''procedura penale'' sono inserite le parole: ''e ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448''».

1.14

D'AMBROSIO

Al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Al concorso per esami sono ammessi:

a) gli avvocati iscritti all'albo;

b) i laureati in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1977 n.398 e successive modificazioni;

c) i laureati che, alla data del bando di concorso non hanno ancora superato gli anni 25 ed hanno conseguito la laurea con non meno di 110/110 ed hanno riportato agli esami di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale voto non inferiore a 28/30».

1.16

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) sostituire la parola: «conseguito» con la seguente: «conseguibile».

1.15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alle lettere b), d) e g) dopo le parole: «conseguito» aggiungere le seguenti: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.17

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera c) dopo la parola: «giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «conseguibile al tennine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che».

1.18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) gli ufficiali e sottufficiali appartenenti ai corpi militari dello Stato, con almeno tre anni di anzianità, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari.».

1.19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, alla lettera f) sostituire le parole da: «i giudici» fino a: «svolta» con le seguenti: «coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, senza essere stati revocati.».

1.20

PIONATI

Al comma 3, lettera b) sopprimere la lettera h) e alla lettera e), dopo le parole: «gli avvocati iscritti all'albo» sopprimere le parole: «che hanno esercitato la professione per almeno tre anni».

1.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

h-bis) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

1.22

MANZIONE

Al comma 3, alla lettera b), al capoverso 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) i dottori di ricerca in discipline giuridiche che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea, pari almeno a ventotto trentesimi, ed un punteggio della sola laurea non inferiore a centosette centodecimi;».

1.251

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera c).

1.252

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire la lettera h con la seguente:

«h) i magistrati amministrativi ed i magistrati contabili».

1.23

CASSON

Al comma 3, aggiungere dopo la lettera h) la seguente:

«i) i magistrati militari;».

1.24

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c) inserire il n. 1-bis):

«1-bis) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'espressione ''non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40'' è soppressa».

1.25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, alla lettera c), al capoverso 2, sopprimere la lettera b-ter).

1.26

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c), numero 2, capoverso b-ter) la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

1.27

D'AMBROSIO

Al comma 3, lettera c), dopo la lettera b-ter), inserire la seguente:

«b-quater) il n. 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è soppresso».

1.28

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1, alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: «con cadenza almeno annuale».

1.29

CASTELLI

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «almeno» con le seguenti: «di norma».

1.253

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere la lettera b).

1.30

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato''.».

1.31

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - (Commissione di concorso). – 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia''».

1.32

MANZIONE

Al comma 6 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da quattro professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense».

1.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 6, alla lettera b) capoverso 1-bis) sostituire la parola: «venti» con la parola: «dodici» e, dopo la parola: «concorsuale,», aggiungere le seguenti: «otto avvocati iscritti all'albo che abbiano esercitato la professione da almeno dieci anni, indicati dal Consiglio nazionale forense,».

1.34

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 6, alla lettera b), sostituire la parola: «venti» con la parola: «quattordici» e la parola: «otto» con la parola: «quattordici», e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «cui si applicano, a loro eventuale richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.».

1.254

PALMA

Al comma 6, in relazione all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del del 2006, alla fine del comma 1-bis inserire le seguenti parole: «non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.35

CASTELLI

Al comma 6, lettera e) dopo le parole: «anche tra i magistrati» aggiungere le seguenti: «a riposo da non più di due anni».

1.255

PALMA

Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti,».

1.256

PALMA

Al comma 6, lettera g), in relazione all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, aggiungere dopo le parole: «quattro collegi, composti» aggiungere le parole: «in numero dispari» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.36

MANZIONE

Al comma 9 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2 le parole: «il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della seconda valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, abilita all'esercizio della professione di avvocato ed alla iscrizione nel relativo ordine in caso di cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori».

1.37

PITTELLI

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

1.38

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

1.300

MANZIONE

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: «e sono aggiunti», fino alla fine.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

89ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame della proposta di stralcio S1 del senatore Manzione e, successivamente, all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1500 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

 

 Il senatore MANZIONE(Ulivo), in sede di illustrazione della sua proposta di stralcio, rileva che essa è stata oggetto di intesa all'interno del Comitato ristretto, quando fu deciso di limitare l'esame esclusivamente al contenuto del decreto legislativo n. 160 del 2006, sospeso fino al 31 luglio 2007. A tal fine il Comitato ritenne opportuno operare lo stralcio di quegli aspetti della riforma dell'ordinamento giudiziario disciplinati dai decreti-legge attualmente in vigore.

 In particolare la proposta S1 contiene lo stralcio di quelle parti del disegno di legge relative alla magistratura militare, su cui, ad avviso dell'oratore, è opportuno che il Parlamento proceda ad un esame approfondito in un momento successivo.

 Egli conclude auspicando un voto unanime da parte di tutti i Gruppi al fine di rendere visibile, pur nella differenza delle posizioni politiche, i termini dell'accordo raggiunto in Comitato ristretto.

 

 Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di stralcio S1.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 2.1500.

 

 Il senatore CENTARO(FI), riservandosi di intervenire eventualmente in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti da lui presentati, svolge alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo si sofferma sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, dei magistrati della procura nazionale antimafia. Al riguardo egli osserva l'opportunità di configurare le funzioni del procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia quali funzioni semi direttive requirenti di coordinamento di secondo grado, in ragione della complessità delle attività da essi svolte che non sono configurabili come attività requirenti dirette, ma si caratterizzano comunque per delicati compiti di coordinamento.

 Quanto al tema della separazione delle funzioni e del passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, e viceversa, l'oratore rileva che il limite dei quattro passaggi, nell'arco della carriera, potrebbe essere opportunamente ridotto, in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato compie più di due passaggi di funzione nell'intero corso della sua vita professionale. Eventualmente, anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dal Governo in materia, l'oratore propone di introdurre la possibilità di un passaggio facilitato, da una funzione ad un'altra, nei primi anni di carriera, con la previsione di più stringenti limitazioni dopo un determinato numero di anni. Ciò, ad avviso dell'oratore, rappresenta un elemento importante ai fini di una più marcata accentuazione del principio della distinzione delle funzioni, contenuto, seppure in nuce, nella riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.

 Il senatore passa alla questione relativa alle valutazioni di professionalità dei magistrati, ritenendo opportuno ancorarle a parametri più obiettivi, che facciano anche riferimento, al fine di una più semplice ed oggettiva valutazione, alle diverse fasi e ai gradi del procedimento.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli subemendamenti, illustra il subemendamento 2.1500/39, il quale interviene sulle valutazioni di professionalità, introducendo l'autonoma possibilità, per ogni membro del Consiglio giudiziario, di accedere a tutti gli atti pubblici del processo, al fine di valutarne l'utilizzazione. Ciò, ad avviso dell'oratore, pur lasciando inalterate le competenze del Consiglio superiore della magistratura in ordine alla individuazione dei parametri e dei criteri relativi ai modi di raccolta della documentazione e della individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze, consente al singolo consiglio giudiziario di procedere ad acquisizioni autonome di documenti utili al caso concreto oggetto di valutazione.

 L'oratore passa quindi all'esame del subemendamento 2.1500/47 il quale, estendendo l'oggetto delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia anche ai rilievi di natura disciplinare, consente al Consiglio giudiziario una più piena cognizione dell'attività e della personalità professionale del magistrato su cui pende il giudizio di valutazione.

 Quanto al subemendamento 2.1500/52, il senatore osserva che, oltre ai comportamenti che denotano evidente mancanza di equilibrio, sia opportuno valutare la preparazione giuridica del magistrato, che costituisce un criterio rilevante per conoscere la professionalità del valutato e la cui mancanza determina un grave nocumento alla corretta amministrazione della giustizia.

 L'oratore illustra quindi il subemendamento 2.1500/62, volto ad ampliare i poteri del Ministro della giustizia, attribuendo a quest'ultimo, oltre al mero potere di adozione del decreto contenente il giudizio di professionalità espresso dal Consiglio superiore della magistratura, anche la possibilità di procedere ad una previa eventuale verifica.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) illustra brevemente il subemendamento 2.1500/125, relativo ai limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, rilevando che, anche in considerazione dell'incremento dell'organico previsto con il nuovo regime dei concorsi, sia possibile ed auspicabile ridurre il limite per il conferimento dell'incarico ai 65 anni di età. Ritira quindi il subemendamento 2.1500/13.

 

 Il senatore ZICCONE(FI), in sede di illustrazione dei subemendamenti da lui presentati, si sofferma sull'opportunità di introdurre un regime transitorio che attenui il rigore della disposizione relativa ai limiti di età per il conferimento di incarichi semi direttivi e direttivi, giudicanti o requirenti, ritenendo il tema dei limiti di età una questione molto delicata, meritevole di valutazioni differenziate a seconda della categoria professionale di riferimento. Al riguardo egli rileva che una recentissima sentenza della Corte costituzionale, di cui ancora non si conosce la motivazione, ha dichiarato incostituzionale la norma che esclude la possibilità di assumere incarichi direttivi nell'ipotesi in cui non si possano assicurare almeno tre anni di permanenza nell'incarico. Ad avviso del relatore la sentenza rende quindi ancora più urgente l'introduzione di un regime transitorio graduato, il quale moduli il rigore della norma che dispone la decadenza dall'incarico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprano incarichi semi direttivi e direttivi da un determinato numero di anni, prevedendo altresì per questi magistrati, qualora non abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, l'assegnazione nello stesso ufficio con funzioni non direttive nè semi direttive. L'oratore ritiene opportuno che tale decadenza non si verifichi nei confronti di magistrati che abbiano già superato i limiti di età per i conferimento di altre funzioni semi direttive e direttive previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare egli osserva come difficilmente un magistrato ultrasettantenne, nei pochi anni che lo separano dal collocamento a riposo, possa essere chiamato a svolgere funzioni di consigliere dopo aver ricoperto per molti anni incarichi di direzione.

 In conclusione, il senatore svolge alcune considerazioni generali sull'ordinamento giudiziario oggetto di riforma, rilevando che, alla luce della sua lunga esperienza in molti settori della giustizia, ad eccezione di alcune situazioni patologiche nelle sezioni fallimentari, non ha mai verificato che le funzioni giudicanti semi direttive possano determinare fenomeni di abuso di potere.

 

 Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) illustra il subemendamento 2.1500/14, ritenendo che esso presenta lo stesso contenuto di altri emendamenti presentati, essendo volto a configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia non come funzione direttiva requirente di secondo grado quanto, più correttamente, come funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale.

 Il relatore passa quindi all'espressione dei pareri sui subemendamenti. Egli esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1500/7, 2.1500/8, 2.1500/9, 2.1500/10, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/500, 2.1500/16, 2.1500/19, 2.1500/24, 2.1500/25, 2.1500/30, 2.1500/31, 2.1500/34, 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47, 2.1500/48, 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.1500/73, 2.1500/74, 2.1500/77, 2.1500/79, 2.1500/86, 2.1500/132, 2.1500/133 e 2.1500/134. Esprime altresì parere positivo sul subemendamento 2.1500/3, a condizione che vengano soppresse le parole: "secondo grado e coordinamento nazionale", ritenendo non opportuno configurare, all'interno dell'ordinamento giudiziario, funzioni semi direttive di coordinamento nazionale.

 Si riserva di esprimere successivamente il parere sui subemendamenti 2.1500/6, 2.1500/20, 2.1500/32, 2.1500/33, 2.1500/52, 2.1500/75, 2.1500/85, 2.1500/119, 2.1500/120, 2.1500/125, 2.1500/127 e 2.1500/131. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

 

 Il sottosegretario SCOTTI si riserva di esprimere il parere successivamente, nella fase di votazione dei singoli emendamenti, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale, alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti in sede di illustrazione.

 Quanto alle osservazioni del senatore Ziccone, egli rileva che la questione dei limiti di età potrà essere compiutamente risolta soltanto al momento della pubblicazione della motivazione della sentenza della Corte costituzionale, dalla cui lettura si capirà se l'incostituzionalità riguarda l'introduzione del limite di età per l'assunzione degli incarichi direttivi o semidirettivi o si riferisca ad aspetti più limitati. In ogni caso, il sottosegretario osserva che il testo presentato dal Governo contiene una congrua modulazione della disciplina dei limiti di età, la quale consente, seppur parzialmente, di attenuare le anomalie evidenziate dal senatore Ziccone.

 Quanto alla proposta del senatore Valentino, in ordine alla introduzione della facoltà in capo al Ministro della giustizia di operare una verifica sulla valutazione compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, egli evidenzia i limiti contenuti nell'articolo 105 della Costituzione, che riserva al Consiglio superiore della magistratura la competenza in ordine alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

 Per quanto riguarda la proposta, anch'essa avanzata dal senatore Valentino, di consentire ai consigli giudiziari l'accesso, al fine di una più puntuale valutazione del magistrato, a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo, il rappresentante del Governo palesa i rischi di un possibile appesantimento del lavoro dei consigli medesimi e del conseguente nocumento al funzionamento della macchina giudiziaria.

 Quanto alla composizione degli organi di valutazione, il sottosegretario si sofferma sui possibili profili di incompatibilità, soprattutto per i membri appartenenti alla classe forense, i quali rischiano anch'essi di incidere negativamente sul funzionamento del sistema giudiziario.

 Esprime quindi un giudizio positivo sulla proposta, avanzata dal senatore Centaro, di individuare, per una più puntuale ed oggettiva valutazione, fasi e gradi del procedimento.

 In conclusione, l'oratore ribadisce la sua contrarietà a modificare il termine quadriennale per le valutazioni di professionalità.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/1 e 2.1500/2.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/3 e chiede al presentatore, senatore Palma, se intende riformulare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

 

 Il senatore PALMA (FI) insiste per la votazione dell'emendamento nel testo originario.

 

 Il PRESIDENTE propone quindi di votare la modifica proposta dal relatore e conseguentemente il subemendamento.

 

 Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di modifica al subemendamento 2.1500/3, volta a sostituire al secondo periodo alle parole: "semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale" le altre "semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado".

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/3, nel testo risultante dall'approvazione della modifica proposta dal relatore.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/4 e 2.1500/5.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,25.

 


 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

1447

 

 

Art. 2

S1

MANZIONE

Stralciare il comma 13.

Conseguentemente stralciare l'articolo 6, limitatamente ai commi 47, 48, 49 e 55, l'articolo 7, limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 7, nonché l'articolo 8, comma 6.

Art. 2

2.1500/1

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, sopprimere l'articolo.

2.1500/2

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 10. - (Funzioni). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

a) giudicanti di primo grado;

b) requirenti di primo grado;

c) giudicanti di secondo grado;

d) requirenti di secondo grado;

e) semidirettive giudicanti di primo grado;

f) semidirettive requirenti di primo grado;

g) semidirettive giudicanti di secondo grado;

h) semidirettive requirenti di secondo grado;

i) diretti ve giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

l) diretti ve giudicanti o requirenti di secondo grado;

m) giudicanti di legittimità;

n) requirenti di legittimità;

o) diretti ve giudicanti o requirenti di legittimità;

p) diretti ve superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

q) direttive superiori apicali di legittimità.

2.1500/3 (testo 2)

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive api cali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.1500/3

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive api cali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

 

2.1500/4

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 2, dopo la parola: «requirenti», inserire le seguenti: «e requirenti di coordinamento».

2.500/5

CENTARO

All'emendamento 2.500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni requirenti di coordinamento di primo grado sono quelle di sostituto presso la Procura nazionale antimafia».

2.1500/6

Il Governo

All'emendamento 2.1500:

a) al comma 1, art. «10»;

nel comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sopprimere le parole «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia» sono soppresse;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di collaborazione al coordinamento presso la direzione nazionale antimafia sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia»;

nel comma 11 sopprimere le parole «e di procuratore nazionale antimafia».

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le funzioni direttive presso la direzione nazionale antimafia sono quelle di procuratore nazionale antimafia»;

b) al comma 3 articolo «12»;

nel comma 5 dopo le parole «articolo 10, commi» sono inserite le seguenti «4-bis»;

nel comma 7 dopo le parole «articolo 11, commi» sono inserite le seguenti «, 11-bis»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore e composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni e due tra professori universitari di ruolo.»;

il comma 12-bis è soppresso;

c) nel comma 4 articolo «13»:

nel comma 4 sono soppresse le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione,» nonché quelle: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera»;

d) nel comma 6 articolo «13»:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 5, 12, 13 e 14».;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i tramutamenti ed il conferimento di funzioni il consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. Soltanto in caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio.»;

f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile"».

2.1500/7

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 4, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/8

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 4, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/9

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/10

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/11

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento di secondo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso la Procura nazionale antimafia».

2.1500/12

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

2.1500/13

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, dopo le parole: «sono quelle di presidente del tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.1500/14

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», al comma 11 sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/15

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», al comma 11 sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/500

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/16

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/17

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità). – 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.1500/18

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sostituire i commi da 1 a 18 con i seguenti:

«1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La relazione di cui al cornma 3, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative.

5. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudizi ari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

7. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all 'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

8. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi precedenti il consiglio giudiziario predispone una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

9. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

11. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

12. Se il giudizio è "non positivo", la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semi direttivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

14. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

15. Se la Commissione, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

16. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dalla Commissione con provvedimento motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi diretti vi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

17. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dalla Commissione acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

19. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

20. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, la Commissione, sentito il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, la Commissione procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento».

2.1500/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.1500/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/21

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione di professionalità è effettuata da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.1500/22

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 2, sopprimere le parole: «ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/23

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio» con le seguenti: «delle richieste e dei provvedimenti emessi nelle fasi del procedimento e nei gradi del giudizio».

2.1500/24

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nella successiva fase del provvedimento» con le seguenti: «nelle successive fasi e nei gradi del procedimento».

2.1500/25

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio».

2.1500/26

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.1500/27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «del tipo e della qualità degli affari trattati».

2.1500/28

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche conto degli standard» aggiungere le seguenti: «medi nazionali».

2.1500/29

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione».

2.1500/30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere la parola: «svolte».

2.1500/31

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza».

2.1500/32

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole da: «riguarda anche» fino a: «personale,» e da: «nonchè» sino alla fine.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/34

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.» esperienze direttive e semidirettive» inserire le seguenti: «e di di esercizio delle funzioni di sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/35

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.» al comma 3 sopprimere le parole: «dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «delle stesse» con le parole: «delle funzioni giudiziarie».

2.1500/36

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti; e) l'indicazione degli incarichi giudizi ari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni».

2.1500/37

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno».

2.1500/38

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la parola: «gennaio» con la parola: «febbraio».

2.1500/39

VALENTINO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.1500/40

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «i modelli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;».

2.1500/41

CENTARO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, lettera c), sostituire rispettivamente la parola: «modelli», con la seguente: «moduli» e la seconda parola: «standard» con la parola: «omogenei».

2.1500/42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.1500/44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente: «i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.1500/45

CASTELLI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11» comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.1500/46

CASTELLI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, dopo le parole: «il consiglio giudiziario acquisisce e» inserire le seguenti: «trasmette alla Commissione per la valutazione:».

2.1500/47

VALENTINO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «e disciplinare».

2.1500/48

CENTARO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti».

2.1500/49

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, lettera c), sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.1500/50

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.1500/51

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.1500/52

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, all'articolo 11 richiamato, comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «evidente mancanza di equilibrio» aggiungere le seguenti: «e preparazione giuridica».

2.1500/53

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 5, alla lettera f) sopprimere le parole: «con le loro eventuali considerazioni».

2.1500/54

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 7, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.1500/55

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «carenza gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.1500/56

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;» e conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.1500/57

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.1500/58

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.1500/59

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.1500/60

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.1500/61

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, dopo il capoverso 14, inserire il seguente:

«14-bis. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.».

2.1500/62

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».

2.1500/63

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.1500/64

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudizi arie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.1500/65

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudizi arie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.1500/66

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a «avviene anche d'ufficio».

2.1500/67

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 3, sopprimere le parole: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 e successive modificazioni».

2.1500/68

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole; «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «quelle del 4-bis», e dopo le parole: «di professionalità», inserire il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni».

2.1500/69

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole; «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «4-bis.» e dopo le parole: «5, 8», inserire le parole: «8-bis».

2.1500/70

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole; «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «4-bis.».

2.1500/71

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 12-bis».

2.1500/73

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 7, dopo le parole: «articolo 10, commi 11», inserire le parole: «, 11-bis».

2.1500/74

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, premettere le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme».

2.1500/75

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «e 10», con le altre: «, 10 e 11», e sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.1500/76

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le parole: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.1500/77

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, sostituire le parole: «anche antecedente all'ingresso in magistratura» con le seguenti: «acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura».

2.1500/78

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «comma 9, 10, 11».

2.1500/79

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12», comma 11, dopo le parole: «specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione,» inserire le seguenti: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale» segue poi il testo: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti ecc.».

2.1500/80

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le parole: «con esito positivo».

2.1500/81

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.1500/82

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirente di primo grado o elevate di primo grado ovverso quelle requirenti di primo grado».

2.1500/83

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» sostituire i commi 12 e 12-bis con il seguente:

«12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo Il, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente:

«Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

I commi 13 e 15 sono abrogati.

2.1500/84

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; detto requisito» con le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.1500/85

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12, sostituire le parole: «tre scelti» con le parole: «cinque scelti».

2.1500/86

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12, dopo le parole: «professore universitario» aggiungere la parola: «ordinario».

2.1500/87

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sopprimere il comma 12-bis.

2.1500/88

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti parole: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.1500/89

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 12».

2.1500/90

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «La Commissione, che delibera» fino alla fine del comma con le parole: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato».

2.1500/91

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «della capacità scientifica e di analisi delle norme» con le seguenti parole: «dei requisiti richiesti».

2.1500/92

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 15, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le parole: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12».

2.1500/93

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 15, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.1500/94

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sopprimere le parole: «in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme».

2.1500/95

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti). – 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2».

2.1500/96

CARUSO, MATTEOLI, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, possono essere conferite esclusivamente a magistrati che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicurano almento due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed abbiano esercitaato la relativa facoltà».

2.1500/97

ZICCONE, BIONDI, DEL PENNINO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 1 sopprimere le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti».

2.1500/98

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocr tiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriomente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/99

ZICCONE, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti. In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/100

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole: «, di norma,»

2.1500/101

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è più consentito dopo il conferimento iniziale delle funzioni».

Conseguentemente, nel testo dell'art. 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono soppressi i commi 5, 6 e 7.

2.1500/102

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è» con le parole: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.1500/103

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è» con le parole: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.1500/104

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le parole: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/105

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/106

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/107

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «quattro volte» con le parole: «una volta», e dopo le parole: «funzione esercitata» aggiungere la parola: «ed».

2.1500/108

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.1500/109

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.1500/110

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.1500/111

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» sopprimere il comma 6.

2.1500/112

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONE

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» sopprimere il comma 6.

2.1500/113

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

2.1500/114

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 non si applica ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 si applicano ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa sostituiti al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima».».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», nonché sopprimere il comma7.

2.1500/115

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

2.1500/116

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONE

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13.», nel titolo sono soppresse le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.1500/117

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 5, sopprimere la lettera a).

2.1500/118

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 5, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

2.1500/119

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: «otto» con la seguente: «cinque», e la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

2.1500/120

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di quindici anni» con le seguenti: «di dieci anni».

2.1500/121

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per».

2.1500/122

ZICCONE, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 19» lettera c) al comma 2-bis sono soppresse le parole: «ad altra funzione all'interno dell'ufficio o».

2.1500/123

PALMA

All'emendamento 2.1500, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'Articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, è abrogato».

2.1500/124

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 6, capoverso: «Art. 34-bis» sopprimere le parole: «-bis».

2.1500/125

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 7, Art. 35 ivi richiamato, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, non abbiano superato i sessantacinque anni di età».

2.1500/126

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 7.

2.1500/127

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (Conferimento degli incarichi direttivi di merito). – 1. Gli incarichi diretti vi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16 , comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni diretti ve presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n.150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.1500/128

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 7, capoverso: «Art. 35.» sopprimere le parole: «bis».

2.1500/129

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). – 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi diretti vi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non diretti ve da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi diretti vi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, sera variazione dell'organico complessivo della magistratura».

2.1500/130

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 9 a 14» con le altre: «da 9 a 11».

2.1500/131

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», al comma 1 inserire infine il seguente periodo: «In caso di valutazione negativa per il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni».

2.1500/132

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45, comma 2, sostituire le parole: «della stessa, o di mancata consegna» con «o di mancata presentazione della stessa».

2.1500/133

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata consegna».

2.1500/134

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sopprimere le parole: «o semidirettive».

2.1500/135

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sostituire le parole: «anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza» con le seguenti: «se vacante, ovvero in altra sede».

2.1500/136

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

2.1500/137

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità degli incarichi semidirettivi). – 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semi diretti vi o di incarichi diretti vi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonchè di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non diretti ve da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non diretti ve nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19».

2.1500/138

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1500/139

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1500/140

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 11.

2.1500/141

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 12.

2.1500/142

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (Classi di anzianità). – 1. La progressione stipendi aIe dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.1500/143

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500/144

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500/145

PALMA

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

 

2.1500

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160). – 1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 10. – (Funzioni). – 1. i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale di sorveglianza negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.''.

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno e operata secondo i parametri oggettivi di cui al comma 4 ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo sull'andamento dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti necessari e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza nonché l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i modelli standard per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia.;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio e all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile;

b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti ai sensi del comma 4 sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisito;

e) Gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non ''positivo''.

11. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili''.

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 12, 13, 14 e 15. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del comma 13 non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura''.

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono destinati a svolgere le funzioni di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari né, di norma, quelle requirenti, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario''.

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''il medesimo incarico'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro''; le parole: ''per un periodo massimo di dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni''; le parole da: ''con facoltà di proroga'' fino a: ''fondata su'' sono sostituite dalle seguenti: ''; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per'';

b) al comma 2 le parole: '', nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,'' sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso''.

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

''Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1''.

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2''.

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: ''degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14,''; le parole: ''pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del'' sono sostituite dalle seguenti: ''commisurato al'' e le parole: ''cumulati fra loro'' sono sostituite dalle seguenti: '', comunque non oltre settantacinque anni di età''.

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, o di mancata consegna è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive''.

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio''.

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze termporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto''.

13. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da ''derivanti dall'attuazione degli articoli'' fino a ''e a quelli''.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

90ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

SULL'ORDINE DEI LAVORI

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) esprime il suo rammarico per il mancato inserimento, nella rassegna stampa del Senato della giornata odierna, degli articoli riferiti alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che pure sono ampiamente presenti in moltissimi quotidiani. Chiede quindi al Presidente di farsi interprete di tale comune disappunto presso l'ufficio stampa del Senato.

 

 Il presidente SALVI, condividendo le osservazioni del senatore Manzione, assicura che si farà carico di rappresentare, ai responsabili dell'ufficio stampa del Senato, il disagio da lui palesato.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

 Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che proseguirà l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.1500 del relatore, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/6.

 

 Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), invita il Governo al ritiro del subemendamento.

 Per quanto riguarda il punto a) del subemendamento governativo in questione, l'oratore osserva che esso, intervenendo sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, del sostituto presso la direzione nazionale antimafia e del procuratore nazionale antimafia, è sostanzialmente identico ad una serie di subemendamentipresentati da lui e da altri senatori. Ritiene quindi che l'eventuale approvazione di questi ultimi renda superflua la proposta di modifica del Governo.

 Parimenti, per quanto riguarda il punto b), in particolare in riferimento ai criteri per il conferimento delle funzioni, il relatore ritiene più opportuna la soluzione individuata in sede di comitato ristretto e da lui proposta nell'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

 Quanto alla proposta di soppressione del comma 12-bis, relativo alla possibilità, per i magistrati che hanno ottenuto la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità nella misura del 10 per cento dei posti disponibili, il relatore ritiene che la soluzione individuata, costituendo un punto qualificante dell'accordo raggiunto nel comitato, non debba essere espunta dal corpo della riforma.

 Quanto al punto c), relativo ai limiti di tempo e di luogo in ordine al passaggio di funzioni, il relatore si riserva di proporre un subemendamento che possa incontrare il favore della maggioranza della Commissione e che possa essere condiviso dal Governo.

 Anche per quanto riguarda i criteri per la valutazione in ordine al conferimento delle funzioni, oggetto della proposta emendativa del Governo, il relatore ritiene che sia preferibile quanto stabilito sul punto nel subemendamento da lui proposto.

 

 Il rappresentante del GOVERNO ritira il subemendamento, salvo il punto f), il quale consente l'applicazione medio tempore delle norme contenute nel decreto-legge n. 160 del 2006 anche alla magistratura militare, proprio in ragione del fatto che lo stralcio approvato nella seduta antimeridiana di oggi rischia di privare tale magistratura di qualsiasi disciplina.

 Ritiene inoltre che il mantenimento della possibilità, per i magistrati che ottengono la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità necessiti inevitabilmente di una norma transitoria che riconosca il medesimo diritto a coloro che hanno ottenuto la terza valutazione, almeno nel quadriennio successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo.

 Quanto al mutamento dei criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni, il sottosegretario osserva che tale norma non modifica sostanzialmente il testo ma fornisce esclusivamente degli indicatori di carattere generale uniformi per tutti i tipi di tramutamenti.

 

 Il presidente SALVI, dopo aver invitato il relatore e il Governo a presentare formalmente le proprie proposte emendative sotto forma di subemendamenti, pone in votazione il subemendamento 2.1500/6, nel nuovo testo risultante dal ritiro dei punti a), b), c) d) ed e).

 

 Dopo brevi interventi del senatore CENTARO (FI) e del senatore D'ONOFRIO (UDC), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/6 (testo 2).

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

 

 Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), che svolge alcune considerazioni sulla opportunità di configurare le funzioni di sostituto presso la direzione nazionale antimafia quali requirenti di coordinamento nazionale e non quali requirenti di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì approvati gli identici subemendamenti 2.1500/9 e 2.1500/10.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12.

 

 Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale chiede al relatore di ripensare il suo parere negativo sui subemendamenti, dal momento che esigenze di coerenza impongono di configurare quale funzione semidirettiva requirente di coordinamento di secondo grado la funzione di procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12. Il subemendamento 2.1550/13 è conseguentemente ritirato.

 

 Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale rileva che coerentemente occorra modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia quale funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale e non quale funzione direttiva requirente di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/14 e 2.1500/15, nonché gli identici subemendamenti 2.1500/500 e 2.1500/16.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/19.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame del subemendamento 2.1500/20.

 

 Il RELATORE propone ai presentatori di inserire, al terzo periodo, dopo le parole: "funzioni giudicanti", le altre: "o requirenti", ritenendo rispondente a ragioni di uguaglianza escludere, anche per i magistrati che svolgono la funzione requirente, la possibilità di essere giudicati per l'attività di interpretazione di norme di diritto o per l'attività di valutazione del fatto e delle prove.

 

 Il senatore VALENTINO (AN) accoglie la proposta di modifica indicata dal relatore e riformula in tal senso il subemendamento.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta quindi approvato il subemendamento 2.1500/20 nel testo risultante dalla modifica.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/21 e 2.1500/23, nonché, dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale ritiene che l'attività di interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e della prova, se è un criterio per i provvedimenti disciplinari, deve essere anche specularmente criterio utile per il conferimento delle funzioni, il subemendamento 2.1500/22.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/24, mentre il subemendamento 2.1500/25 è ritirato.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/26, 2.1500/27 e 2.1500/28.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/29.

 

 Il senatore CASTELLI (LNP) invita il relatore a riflettere sulla opportunità di rivedere il suo parere negativo sul subemendamento da lui presentato, considerando che le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato, qualora costituiscano un criterio di valutazione del magistrato medesimo, possono favorire comportamenti virtuosi, razionalizzando un sistema che ha visto un notevole accrescimento di oneri a carico del bilancio della giustizia. Ciò in particolare tenendo conto di quanto deciso dalla legge finanziaria per il 2007, la quale ha previsto limiti invalicabili di spesa per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ad avviso dell'oratore, appare incoerente, a fronte di una tale decisione così rigorosa sul piano finanziario, lasciare libertà di spesa, senza prevedere un minimo di sindacato sulle spese effettuate dal magistrato quando si procede alla sua valutazione.

 

 Il senatore CASSON (Ulivo), nel dichiarare il suo voto contrario al subemendamento, ritiene che la questione delle spese di giustizia sia molto delicata e possa indurre a valutazioni non oggettive, dal momento che l'entità della spesa dipende spesso dal tipo di indagine che viene svolta, soprattutto quando si tratti di procedimenti penali in tema di criminalità organizzata e terrorismo. L'oratore ritiene inoltre che, a fronte di spese molto elevate sostenute dai magistrati, vi è spesso un notevole recupero economico al termine del processo, in particolare al momento dell'esecuzione delle condanne.

 

 Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, il quale ritiene che un sindacato sulle spese di giustizia rischia di interferire indebitamente sul libero esercizio dell'attività giurisdizionale, ritenendo peraltro possibile usare lo strumento dell'ispezione quando si superano i limiti fissati, il RELATORE conferma il suo parere negativo sul subemendamento.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/29.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/30.

 

 Il senatore VALENTINO (AN), aderendo ad una sollecitazione del relatore, modifica il subemendamento 2.1500/31, nel senso di sostituire, alla soppressione delle parole: "dell'evoluzione della giurisprudenza", l'inserimento, prima delle parole "dell'evoluzione", delle altre "nonché per la conoscenza".

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/31, nel testo modificato.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), su proposta del relatore, modifica il testo del subemendamento 2.1500/32, nel senso di sopprimere le parole "amministrativo e", condividendo l'osservazione del relatore sulla opportunità che il controllo sia esclusivamente di tipo gestionale sul controllo dell'ufficio.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/32, nel testo così modificato, risultando precluso il subemendamento 2.1500/33.

 

 Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/34, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/35.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/36.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/37.

 

 Il senatore CASTELLI (LNP) chiede al Governo di ripensare il parere negativo espresso sul suo subemendamento, rilevando che la previsione, all'interno di una norma di rango primario, degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, evita che i magistrati siano assoggettati in modo esponenziale al potere valutativo del Consiglio superiore della magistratura.

 

 Il sottosegretario SCOTTI ritiene che la soluzione individuata in sede di comitato ristretto ha ampiamente tenuto conto dei rilievi formulati in quella sede dal senatore Castelli, soprattutto in ordine alla scelta di distinguere tra principi e criteri direttivi da una parte e parametri dall'altra. Egli, dopo aver rilevato che i consigli giudiziari mantengono comunque un certo grado di discrezionalità nella trattazione dei singoli casi, osserva che si debba tenere conto dei compiti che la Costituzione, all'articolo 105, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, proprio per quanto riguarda la progressione e il sistema di valutazione dei magistrati.

 

 Dopo un breve interve del senatore CASSON (Ulivo), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/37.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47 e 2.1500/48.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/42, 2.1500/44 e 2.1500/49, risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/45, 2.1500/46 e 2.1500/50.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/51.

 

 Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) propone una riformulazione del testo del subemendamento che riconsideri in maniera organica la procedura della trasmissione, al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, delle segnalazioni e dei rapporti provenienti dai capi degli uffici, nonché delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine.

 

 Il PRESIDENTE, per consentire la puntuale formulazione del nuovo testo del subemendamento 2.1500/51, sospende la seduta.

 

 (La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20).

 

 Il RELATORE illustra alla Commissione il subemendamento 2.1500/51 (testo 2) presentando altresì il subemendamento 2.1500/600, mentre il rappresentante del GOVERNO presenta il subemendamento 2.1500/650.

 

 Dopo brevi interventi dei senatori MANZIONE (Ulivo), CENTARO (FI), Massimo BRUTTI (Ulivo), PITTELLI (FI), il RELATORE procede a un'ulteriore riformulazione del subemendamento 2.1500/51.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/51(testo 2), risultando altresì assorbiti i subemendamenti 2.1500/52 e 2.1500/53. Il subemendamento 2.1500/54 è precluso.

 

 Il senatore PITTELLI (FI) dichiara di far propri tutti i subemendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO (FI) dichiara di far propri i subemendamenti presentati dal senatore Palma.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/55, 2.1500/56 e 2.1500/57, 2.1500/58, 2.1500/59, 2.1500/60, 2.1500/62, 2.1500/63, 2.1500/64, 2.1500/66, 2.1500/69, 2.1500/70.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.100/73 e 2.1500/74.

 

 Il senatore VALENTINO (AN), acconsentendo ad una proposta avanzata dal RELATORE, riformula il subemendamento 2.1500/75, limitando la proposta modificativa alla sola soppressione delle parole "con esito positivo". Il subemendamento, così modificato, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/76, 2.1500/80, 2.1500/81, 2.1500/82, 2.100/83, 2.1500/84 e 2.1500/85.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/77 e 2.1500/79, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/78.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/86.

 

 Il senatore D'ONOFRIO (UDC) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di precisare perché abbiano espresso parere favorevole su un subemendamento che limita ai soli professori universitari ordinari la possibilità di far parte della commissione per il conferimento delle funzioni di legittimità, quando, per le commissioni di concorso, il Comitato ristretto aveva convenuto sull'opportunità di consentire la partecipazione anche ai professori di seconda fascia.

 

 Il sottosegretario SCOTTI rileva che tale limitazione è stata accolta favorevolmente, perché è apparsa congrua in ordine al delicato compito valutativo che il comitato per il conferimento delle funzioni di legittimità è chiamato a svolgere.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/86.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/87 e 2.1500/88, 2.1500/89, 2.1500/90 e 2.1500/91.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/650, presentato dal rappresentante del GOVERNO nel corso della seduta odierna.

 

 Dopo brevi interventi dei senatori MANZIONE (Ulivo), CENTARO(FI), CASTELLI(LNP), D'ONOFRIO (UDC) e CASSON(Ulivo), il rappresentante del GOVERNO riformula il subemendamento.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/650 (testo 2).

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/92 e 2.1500/93, 2.1500/95, 2.1500/96 e 2.1500/97.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/94.

 

 Il senatore CENTARO (FI) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere negativo sul subemendamento. Al riguardo egli evidenzia l'incongruità della norma che stabilisce l'obbligo di motivazione per le decisioni della commissione del Consiglio superiore della magistratura solo nell'ipotesi in cui questa si discosti dal parere espresso in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Tale limitazione oltretutto, ad avviso dell'oratore, costituisce un vulnus al diritto di impugnazione al TAR dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura i quali, pertanto, devono in ogni caso essere motivati.

 

 Dopo un breve intervento del senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), che palesa il suo consenso nei confronti della proposta emendativa del senatore Centaro, il RELATORE esprime parere positivo.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/94.

 

 Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 2.1500/98.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritiene opportuno introdurre il divieto, per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, di svolgere, oltreché funzioni requirenti, anche funzioni monocratiche penali, nonché funzioni di giudice per l'indagine preliminare e di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Ciò al fine di evitare che giudici con scarsa esperienza professionale, inviati spesso in sedi disagiate, si trovino a decidere da soli cause di notevole rilievo, che spesso si concludono con sentenze di condanna le quali incidono sulla libertà personale. Al riguardo ricorda di aver presentato un subemendamento all'emendamento 4.1000, volto a prevedere, in capo al magistrato che permanga in servizio presso una sede disagiata per più di cinque anni, il diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito rispetto a tutti gli altri aspiranti.

 

 Il senatore D'ONOFRIO (UDC) esprime la sua gratitudine al senatore D'Ambrosio per aver presentato il subemendamento 2.1500/98, segno di una non comune saggezza e certamente frutto della sua lunga esperienza professionale. L'oratore osserva infatti che la ragione addotta dal Governo, a giustificazione di una presunta necessità di conferire queste funzioni al magistrato di prima nomina, e cioè l'impossibilità di ricoprire altrimenti talune sedi disagiate, dovrebbe essere considerata una motivazione in più per approvare il subemendamento del senatore D'Ambrosio, in quanto non è accettabile mandare un giovane senza esperienza a ricoprire funzioni non collegiali in aree in cui il funzionamento della giustizia si presenta particolarmente problematico.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), nel chiedere di poter aggiungere la sua firma al subemendamento presentato dal senatore D'Ambrosio, ritiene oltremodo opportuna tale proposta in quanto essa, da una parte, evita che funzioni particolarmente delicate siano affidate a magistrati giovanissimi, non ancora dotati dell'esperienza necessaria, dall'altra impone al Governo di individuare soluzioni idonee, anche eventualmente prevedendo adeguati compensi economici, per assicurare la presenza, in quelle sedi, di magistrati esperti e qualificati.

 

 Il senatore PITTELLI (FI) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento del senatore D'Ambrosio, osservando che tale subemendamento risponde anche all'esigenza di tutelare i giovani magistrati che, privi della necessaria esperienza, vengono spesso inviati in sedi particolarmente difficili.

 

 La senatrice MAGISTRELLI (Ulivo) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento.

 

 Il RELATORE ricorda che in comitato ristretto egli si era dichiarato favorevole a una modifica nel senso prospettato dal senatore D'Ambrosio, nel senso cioè di sopprimere l'inciso "di norma" al divieto di assegnazione dei neo-magistrati a funzioni requirenti o di indagine preliminare - ed anche a funzioni giudicanti monocratiche penali - ma che sia il Governo sia altri colleghi, come il senatore Centaro, avevano manifestato timori sulla possibilità di ricoprire le sedi disagiate. Era stato perciò deciso, in via di mediazione, di conservare la formulazione del testo del Governo, ma sopprimendo la possibilità, prevista all'articolo 3, di un'abbreviazione del tirocinio, dal momento che il combinato disposto di queste due norme avrebbe avuto effetti devastanti, consentendo l'assegnazione a queste delicate funzioni di magistrati di scarsissima esperienza. Peraltro egli rileva come questa situazione sia la conseguenza delle modifiche a suo tempo apportate alla normativa del 1998 che intendeva incentivare i magistrati ad accettare l'assegnazione a sedi disagiate.

 

 Il rappresentante del GOVERNO rileva i gravi rischi di funzionalità per la giustizia, derivanti dall'approvazione di questo subemendamento. In proposito egli sottolinea la difficoltà di realizzare un sistema incentivante veramente efficace, osservando, in particolare, che gli incentivi economici di cui parlava il senatore Valentino non solo sono sempre stati rifiutati dalla magistratura associata, in nome della non monetizzabilità del disagio di sede, ma determinerebbero oneri per i quali non vi è copertura.

 

 Il PRESIDENTE avverte il senatore D'Ambrosio che, qualora intendesse riformulare il suo subemendamento, nel senso di inserirvi il subemendamento da lui presentato all'articolo 4 in tema di sedi disagiate, la Presidenza non opporrà alcuna riserva di carattere procedurale.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) conviene sulla riformulazione.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 2.1500/98 (testo 2), risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/99 e 2.1500/100.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/101, 2.1500/102, 2.1500/103 e 2.1500/104.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/105.

 

 Il senatore CENTARO (FI) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il loro parere negativo sul subemendamento da lui presentato, osservando, in particolare, che la possibile approvazione del subemendamento 2.1500/600 del relatore ridimensiona ulteriormente uno dei principi fondamentali dell'impianto della riforma, relativo alla separazione delle funzioni. Egli ritiene quindi opportuno limitare la possibilità del passaggio di funzioni ai primi dieci anni dall'ingresso in magistratura, limitandola in modo più intenso dopo il decimo anno.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 2.1500/105.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/106 e 2.1500/107.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/108.

 

 Dopo un breve intervento del senatore CENTARO(FI), il quale rileva che i subemendamenti 2.1500/108, 2.1500/109 e 2.1500/110, da lui presentati, tendono a ridurre il limite massimo di passaggio di funzioni, anche in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato passa da una funzione ad un'altra per più di due volte nell'arco dell'intera carriera, il presidente SALVI propone di terminare la seduta per consentire ai membri della Commissione di esaminare con calma i subemendamenti riferiti al tema delicatissimo del passaggio di funzioni.

 

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

 

 Acquisito il consenso della Commissione, il PRESIDENTE toglie la seduta e convoca una nuova seduta, la quale avrà luogo trenta minuti dopo il termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 


 

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

1447

 

 

Art. 2

2.1500/20 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/31 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) dopo le parole: «delle innovazioni legislative», sono inserite le altre: "nonché per la conoscenza".

2.1500/31

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza».

2.1500/51 (testo 3)

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, la lettera f), è sostituita dalla seguente:.

«f). Il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle eventuali situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.».

2.1500/51 (testo 2)

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, la lettera f), è sostituita dalla seguente:.

«f). Il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.».

2.1500/51

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.1500/98 (testo 2)

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriomente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Conseguentemente, all'emendamento 4.1000, copo il comma 15 inserire il seguente 15-bis: "15-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: '2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti'. ".

2.1500/98

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriomente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/650 (testo 2)

Il Governo

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» al comma 12-bis dopo le parole: "la seconda" sono inserite le altre: "o la terza".

2.1500/650

Il Governo

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Per la dura di quattro anni i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità possono partecipare alla procedura valutativa di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 recato dal comma 2 dell'articolo 2».

2.1500/600

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano nei confronti del magistrato che, all'esito del passaggio di cui al medesimo comma, assuma l'esercizio di funzioni giudicanti in sede civile. In tal caso, il magistrato non può essere destinato a svolgere tabellarmente funzioni nel settore penale ovvero in una sezione promiscua.».

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

91ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 20,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

 Il presidente SALVI (SDSE) ricorda che i subemendamenti in votazione sono pubblicati in allegato alle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi.

 

 Il senatore D'ONOFRIO (UDC) chiede chiarimenti sull'effettiva portata del subemendamento 2.1500/600, presentato dal relatore che, così come formulato, sembrerebbe escludere i magistrati che passano dalla funzione requirente alla funzione giudicante in sede civile non solo dalle limitazioni territoriali, ma anche da tutte le altre, siano esse collegate al tempo di permanenza nell'incarico di provenienza, al numero di volte in cui sia richiesto il cambiamento di funzioni o all'espletamento di corsi di qualificazione.

 

 Concordano il senatore CASSON (Ulivo), che invita il relatore al ritiro, e il senatore MANZIONE (Ulivo), il quale rileva che la formulazione del subemendamento consentirebbe al magistrato che ha cambiato funzione di restare addirittura nello stesso circondario, con la possibilità di svolgere anche in sede civile attività rispetto alle quali le sue funzioni precedenti di pubblico ministero possono essere state di non poco rilievo.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritiene che il subemendamento possa essere modificato nel senso di chiarire che l'esclusione dalle limitazioni del comma 4 si riferisce alle sole limitazioni territoriali, e consentendo però la permanenza nello stesso circondario solo negli uffici giudiziari più grandi.

 

 Dopo un intervento del senatore CENTARO (FI), che si associa all'invito al ritiro, il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) ritira il subemendamento.

 

 Il presidente SALVI pone ai voti il subemendamento 2.1500/118, che risulta respinto.

 

 Il subemendamento 2.1500/119 è posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, ed è approvato.

 

 Il subemendamento 2.1500/120 risulta assorbito.

 

 Il senatore CENTARO (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.1500/121, sottolineando la necessità di limitare la possibilità della proroga delle funzioni unicamente a quei casi in cui il trasferimento del magistrato costringerebbe a ricominciare dall'inizio un procedimento penale, con la perdita delle attività svolte fino a quel momento.

 

 Dopo interventi dei senatori CASSON(Ulivo), PITTELLI(FI), ZICCONE (FI) e MANZIONE(Ulivo), il sottosegretario SCOTTI propone di riformulare il subemendamento nel senso di consentire la proroga limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento e per un periodo non superiore a due anni.

 

 Il subemendamento 2.1500/121, posto ai voti nella formulazione proposta dal rappresentante del GOVERNO, è approvato.

 

 I subemendamenti 2.1500/122, 2.1500/123, 2.1500/124, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritira il subemendamento 2.1500/125.

 

 Il subemendamento 2.1500/126, posto ai voti, non è approvato, mentre il subemendamento 2.1500/127 è ritirato.

 

 I subemendamenti 2.1500/128, 2.1500/129 e 2.1500/130, posti separatamente ai voti, non sono approvati, mentre sono approvati i subemendamenti 2.1500/131 e 2.1500/132, identico al 2.1500/133, nonché il subemendamento 2.1500/134.

 

 I subemendamenti 2.1500/135,2.1500/136, 2.1500/137, 2.1500/138, 2.1500/139, 2.1500/140, 2.1500/141 e 2.1500/142, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

 

 I subemendamenti 2.1500/143, 2.1500/144 e 2.1500/145, sono preclusi.

 

 Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.1500, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

 

 L'emendamento è approvato.

 

 Risultano pertanto preclusi tutti gli ulteriori emendamenti all'articolo 2.

 

 Si passa all'esame dell'articolo 3.

 

 Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 3.1 e 3.250 si danno per illustrati.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

 

 Stante l'assenza del presentatore, si danno per illustrati i subemendamenti a firma del senatore Castelli.

 

 Il senatore CENTARO (FI) illustra il subemendamento 3.1000/2 che precisa il carattere esclusivo dell'attività di formazione svolta dalla Scuola superiore della magistratura. Evidentemente tale emendamento non esclude la possibilità, ad esempio, che si decida di organizzare un seminario di studi a livello distrettuale, e tuttavia è necessario evitare che, permanendo la possibilità per altri soggetti, ad esempio per il Consiglio superiore della magistratura, di organizzare attività di formazione e aggiornamento, si vanifichi la stessa possibilità di realizzare attraverso la Scuola una lineare politica della formazione dell'aggiornamento permanente.

 Egli illustra altresì i subemendamenti 3.1000/4 e 3.1000/6, entrambi diretti a chiarire come l'iniziativa in materia di realizzazione di attività di formazione dei magistrati italiani all'estero e dei magistrati stranieri in Italia non possa che appartenere al Governo, dal momento che nel nostro sistema costituzionale il Consiglio superiore della magistratura non si configura come un soggetto con proiezione internazionale.

 

 Dopo che i senatori VALENTINO (AN) e ZICCONE (FI) hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti a loro firma, il sottosegretario SCOTTI illustra il subemendamento 3.1000/11, con il quale si propone di rimodulare la composizione del comitato direttivo della Scuola, nel senso di assegnare al Ministro della giustizia la nomina di cinque componenti su dodici, invece che sei e, specularmente, al Consiglio superiore della magistratura, la nomina di sette consulenti.

 

 Accogliendo l'invito del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI sopprime i due incisi "che non abbiano superato gli ottant'anni di età".

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 21,15.


 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

1447

 

 

Art. 2

2.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 10. - (Funzioni). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

a) giudicanti di primo grado;

b) requirenti di primo grado;

c) giudicanti di secondo grado;

d) requirenti di secondo grado;

e) semidirettive giudicanti di primo grado;

f) semidirettive requirenti di primo grado;

g) semidirettive giudicanti di secondo grado;

h) semidirettive requirenti di secondo grado;

i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

m) giudicanti di legittimità;

n) requirenti di legittimità;

o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

q) direttive superiori apicali di legittimità''».

2.2

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 1, «Art. 10», ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità».

2.3

D'ONOFRIO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione,».

2.4

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione,».

2.5

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il comma 2 è così sostituito:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.6

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;».

2.500

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;».

2.7

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.501

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.8

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

2.9

D'ONOFRIO

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato, sostituire i commi 9 e 10:

«9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge 25 settembre 1989 n.327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città».

2.350

PITTELLI

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato al comma 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza;.

2.10

CASSON

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato al comma 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza;» aggiungere al comma 10, dopo l'espressione: «legge 24 novembre 1989 n. 380», l'indicazione «e quelle di presidente del tribunale di sorveglianza;».

2.11

MANZIONE

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al capoverso 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, al successivo capoverso 11 dopo le parole: «legge 24 novembre 1989, n. 380» inserire le altre: «di presidente del tribunale di sorveglianza»

2.12

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 9, sopprimere le parole: «di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.61

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo l0 comma 9 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

2.62

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 10 è così sostituito:

«10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza nonché quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni diretti ve requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario avente sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380».

2.13

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, dopo le parole: «sono quelle di presidente del tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.14

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, aggiungere le parole: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.15

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 10, dopo le parole: «Presidente del tribunale ordinario», inserire le seguenti: «e di Presidente del tribunale di sorveglianza».

2.16

PITTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 10» comma 10, dopo le parole: «medesime città» sono inserite le parole: «Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del Tribunale di sorveglianza».

2.17

PITTELLI

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato, al comma 10, dopo le parole: «medesime città» sono inserite le parole: «Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del Tribunale di sorveglianza».

2.18

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia;».

2.502

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia;».

2.19

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.503

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.20

VALENTINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni sei anni a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, per l'esame dell'evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semi direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all'attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nei sei anni unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

11. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, é di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato triennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

18. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semi direttiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l'enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell'udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall'amministrazione, tenuto conto anche dell'eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all'impegno, oltre all'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all'attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d'intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell'attività svolta;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio, della funzione e dell'ambito territoriale.

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

2.21

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità). – 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni diretti ve requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo l del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni diretti ve superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».

2.22

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sostituire i commi da 1 a 18 con i seguenti:

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

3. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio Superiore della Magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio Giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La relazione di cui al comma 3, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative.

5. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudizi ari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnai azioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

7. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

8. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi precedenti il consiglio giudiziario predispone una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

9. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

11. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

12. Se il giudizio è «non positivo», la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

14. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

15. Se la Commissione, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

16. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dalla Commissione con provvedimento motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziari o.

17. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dalla Commissione acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

19. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, diretti ve superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

20. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, la Commissione, sentito il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, la Commissione procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

2.23

CASSON

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato sostituire al comma 1 l'espressione: «ogni quadriennio» con l'espressione: «ogni sei anni».

2.24

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità.».

2.25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In nessun caso la valutazione di professionalità può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.26

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la valutazione di professionalità riguarda magistrato esercitante le funzioni giudicanti, la stessa non può mai riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.27

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione di professionalità è effettuata da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura».

2.28

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

«La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di indagine o di argomentazione e di valutazione delle prove (desunta anche dalle motivazioni delle riforme dei provvedimenti in sede di impugnazione e, per quanto riguarda il pubblico ministero, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine valutate anche in base all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza di dibattimento;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati in rapporto al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all'assiduità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, nonché al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compunento di attività giudiziarie;

d) l'impegno riferito alla frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, e di dare compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti, nonché della frequenza ai corsi di formazione per la dirigenza. Il Ministro della Giustizia, con cadenza biennale, trasmette al Parlamento una relazione contenente un'analisi e un giudizio relativo all'efficacia del sistema di valutazione di cui al comma 1».

2.250

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari».

2.251

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. n. 160 del 2006, dopo le parole: «anche conto degli standard» aggiungere le parole: «medi nazionali».

2.29

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «impegno» aggiungere le seguenti: «, ma mai, in nessun caso, può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione delfatto e delle prove.».

2.30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 2, alla lettera a), dopo le parole: «oltre che» inserire le altre: «all'equilibrio,».

2.31

D'AMBROSIO

Al comma 2, alla lettera a) dalle parole: «al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove» e sino: «ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige» sono sostituite dalla seguente: «desunta anche dalle motivazione delle riforme dei provvedimenti in sede di impugnazione e, per quanto riguarda il pubblico ministero, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine valutate anche in base all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza di primo grado e d'appello».

2.32

CASTELLI

Al comma 2, capoverso: «Art. 11», comma 1, dopo la lettera a) insenre la seguente:

«a-bis) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;».

2.33

CASTELLI

Al comma 2, capoverso: «Art. 11», comma 1, dopo la lettera b) insenre la seguente:

«b-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.34

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente: «11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e deijunzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.».

2.252

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «delle stesse» con le parole «delle funzioni giudiziarie».

2.254

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «alle esperienze anche precedenti all'ingresso» con le parole: «alle esperienze maturate al di fuori del servizio in magistratura».

2.35

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal Presidente della corte di appello o dal Procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

2.36

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, dopo le parole: «il consiglio giudiziario acquisisce e» inserire le seguenti: «trasmette alla Commissione per la valutazione:».

2.37

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 5, alla lettera f), sopprimere le parole: «con le loro eventuali considerazioni».

2.255

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» con le parole: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.38

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 7, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti parole: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.39

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le altre: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.40

MANZIONE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10 sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le altre: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.41

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le altre: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche» inserire le altre: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.42

MANZIONE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le altre: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le altre: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.43

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 2, all'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se all'esito della nuova valutazione, il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio non positivo, si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma; se invece il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un giudizio negativo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 12 e 13. La terza valutazione di professionalità può determinare soltanto un giudizio negativo, ovvero uno positivo. Nel primo caso, il magistrato è dispensato dal servizio. Nel secondo caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno ovvero del biennio, a seconda che la seconda valutazione si fosse conclusa con un giudizio non positivo, ovvero negativo».

2.44

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti parole: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.45

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato, al comma 12 sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.46

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 2, all'art. 11 ivi richiamato al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se all'esito della nuova valutazione, il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un giudizio non positivo, procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. La terza valutazione di professionalità può determinare soltanto un giudizio negativo, ovvero uno positivo. Nel primo caso, il magistrato è dispensato dal servizio. Nel secondo caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno».

2.47

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, dopo il capoverso 14 inserire il seguente:

«14-bis. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza».

2.48

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere i capoversi: 17 e 18.

2.49

D'AMBROSIO

Al comma 2, all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160 sopprimere le parole da: «secondo modalità» fino a: «tecnologica disponibile».

2.50

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 2, «art. 11», ivi richiamato, al comma 18, sono sostituite le parole: «ad altra funzione non direttiva o semi direttiva» con le seguenti: «ad altro incarico direttivo o semi direttivo».

2.51

VALENTINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della prima valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura''».

2.52

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (Progressione nelle funzioni). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli''».

2.53

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (Progressione nelle funzioni). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma l, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti eletti vi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli''».

2.256

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, all'inizio inserire le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.».

2.54

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.55

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «della procedura concorsuale», con le seguenti: «di due procedure concorsuali».

2.56

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 3, «art. 12», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.57

PITTELLI

Al comma 3, «art. 12», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.351

MANZIONE

Al comma 3, al primo comma dell'articolo 12, del decreto legsilativo n. 160 del 2006, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.58

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti: «4-bis».

2.504

Il Governo

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti: «4-bis».

2.59

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti «4-bis» e dopo le parole «5, 8» inserire le parole «8-bis,».

2.60

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi 11» inserire le parole: «, 11-bis».

2.505

Il Governo

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi 11» inserire le parole: «, 11-bis».

2.63

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «e 10» con le altre: «, 10 e 11» e sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.64

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.65

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 3, all'articolo 12, capoverso 12, sostituire le parole da: «cinque membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «cinque magistrati che esercitano da almeno due anni, o hanno esercitato, funzioni di legittimità».

2.280

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le parole: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.257

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «anche antecedente all'ingresso in magistratura» con le parole: «acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura».

2.258

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 del decreto legislativo n.160 del 2006, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirente di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.259

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito» con le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.66

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, dopo le parole: «quarta valutazione di professionalità», aggiungere le seguenti: «e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità».

2.68

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, dopo le parole: «quarta valutazione di professionalità», aggiungere le seguenti: «e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità».

2.67

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 12, sostituire le parole: «professori universitari di ruolo», con le seguenti: «avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo, rispettivamente designati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.260

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «tra professori universitari» aggiungere le parole: «ordinari».

2.69

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.70

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.71

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce, altresì, le funzioni di legittimità, previo superamento di apposito concorso annuale per titoli ed esami scritti ed orali relativo ad un decimo dei posti vacanti, ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Si applicano ai fini della composizione, della durata, dell'organizzazione e della delibera della commissione esaminatrice le norme di cui ai commi 12, 13 e 14».

2.72

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce, altresì, le funzioni di legittimità, previo superamento di apposito concorso annuale per titoli ed esami scritti ed orali relativo ad un decimo dei posti vacanti, ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Si applicano ai fini della composizione, della durata, dell'organizzazione e della delibera della commissione esaminatrice le norme di cui ai commi 12, 13 e 14».

2.261

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «tre scelti» con le parole: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le parole: «quattro scelti».

2.262

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 14, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «della capacità scientifica e di analisi delle norme» con le parole: «dei requisiti richiesti».

2.263

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 14, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera» fino alla fine del comma con le parole: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato».

2.264

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 15, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le parole: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12».

2.73

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, ai fini della decisione in ordine al conferimento di tali funzioni, tiene conto anche del parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, nonché di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile».

2.74

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 13. – (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti). – 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2.

2.75

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al comma 1 sono soppresse le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti».

2.76

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti.

In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.83

D'AMBROSIO

Al comma 4: «Art. 13» del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160 il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anterionhente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2.77

MANZIONE

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole:«di norma» e conseguentemente sopprimere il successivo capoverso 3.

2.78

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 2, le parole: «di norma», sono soppresse.

2.79

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 2, sopprimere le parole: «e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari».

2.84

D'AMBROSIO

Al comma 4 «Art. 13» ivi richiamato, il comma 3 è soppresso.

2.80

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

2.81

MANZIONE

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, sostituire i capoversi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchè sostituendo al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.

5. Il passaggio di cui al comma 4 non è consentito:

a) all'interno dello stesso distretto di corte di appello entro il quale il magistrato richiedente presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

b) verso ufficio giudiziario sito nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

c) verso ufficio giudiziario sito in altro distretto di Corte d'appello della medesima regione entro la quale è ubicato il distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

6. Le limitazioni di cui al comma 5 non si applicano alle funzioni di legittimità».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 13 comma 4» con le altre: «Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5» e le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», sopprimere il comma 7, nonché al comma 22, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «13, comma 4,» con le altre: «13, commi 4, 5 e 6,» sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 47, 48, e 49 e all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2.82

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13» del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire i capoversi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchè sostituendo al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.

5. Il passaggio di cui al comma 4 non è consentito:

a) all'interno dello stesso distretto di corte di appello entro il quale il magistrato richiedente presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

b) verso ufficio giudiziario sito nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

c) verso ufficio giudiziario sito in altro distretto di Corte d'appello della medesima regione entro la quale è ubicato il distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

6. Le limitazioni di cui al comma 5 non si applicano alle funzioni di legittimità.».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 13 comma 4» con le altre: «Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5» e le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», sopprimere il comma 7, nonché al comma 22, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «13, comma 4,» con le altre: «13, commi 4, 5 e 6».

2.85

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Nel testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, il comma 4 è sostituito con il seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è più consentito dopo il conferimento iniziale delle funzioni».

Conseguentemente sono soppressi i commi 5, 6 e 7.

2.86

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 4, «Art. 13» ivi richiamato, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa è consentito una sola volta nella carriera ma non all'interno dello stesso distretto né con riferimento al capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinto ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato plesta servizio alÌ atto di mutamento di funzioni».

2.265

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13, comma 4, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «all'interno dello stesso distretto,» aggiungere le parole: «o di distretto ubicato nella stessa regione».

2.87

CASSON

AI comma 4, «Art. 13» capoverso 4) sostituire le parole: «all'interno dello stesso distretto» con le altre: «all'interno della stessa regione», sostituire il comma 6 con il seguente: «Le limitazioni di cui al comma 6 si applicano anche alle funzioni di legittimità».

2.88

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 13» ivi richiamato, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto» inserire le seguenti: «una sola volta».

2.89

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 4, al secondo periodo, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2.266

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e» con le parole: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato per la prima volta dopo aver svolto almeno tre anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e per le altre volte dopo aver svolto almeno otto anni di servizio continuativo nella funzione esercitata. Il passaggio di cui al presente comma».

2.90

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere disposto», con le seguenti: «è disposto».

2.91

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «corso di qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «presso la Scuola superiore della magistratura», e dopo le parole: «previo parere del consiglio giudiziario», aggiungere le parole: «e della Scuola s6periore della magistratura».

2.92

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sopprimere il capoverso6.

2.267

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006, sopprimere il comma 6.

2.93

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONE

Al comma 4, articolo 13, è soppresso il comma 6.

2.94

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 non si applica ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni reqirenti di legittimità e viceversa. Le disposizioni di cui al secondo, terzo, e quarto periodo del comma 4 si applicano ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa sostituiti al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», nonché sopprimere il comma7.

2.95

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sostiture il comma 6 con il seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non si applicano alle funzioni di legittimità.».

2.96

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 4, «Art. 13», sopprimere le parole da: «non operano» a: «corte d'appello, e».

2.97

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

2.98

D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il passaggio di funzioni può essere richiesto e disposto per una sola volta.».

2.99

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il passaggio di funzioni può essere richiesto e disposto per una sola volta.».

2.100

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel titolo sono soppresse le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.268

PALMA

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.101

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni», con le seguenti: «tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni».

2.102

CASTELLI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di quindici anni» con le seguenti parole: «di dieci anni».

2.103

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: «con facoltà di proroga», fino alla fine della lettera.

2.104

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle funzioni per» aggiungere le seguenti: «non oltre due anni e».

2.105

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 5, lettera c) capoverso 2-bis) sono soppresse le parole: «ad altra funzione all'interno dell'ufficio o».

2.269

PALMA

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.270

PALMA

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.271

PALMA

Al comma 6, in relazione all'articolo 34-bis del decreto legislativo n.160 del 2006, sopprimere le parole: «-bis».

2.106

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma l, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.107

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», sopprimere il comma 2.

2.272

PALMA

Al comma 7, in relazione all'articolo 35 del del decreto legislativo n.160 del 2006, sopprimere le parole: «-bis».

2.108

CASTELLI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 35. – (Conferimento degli incarichi diretti vi di merito). – 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.109

CARUSO, MATTEOLI, MUGNAI

Al comma 7, Art. 35 ivi richiamato sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed abbiano esercitato la relativa facoltà».

2.110

D'AMBROSIO

Al comma 7, Art. 35 ivi richiamato, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 35. – (Limite di età per le funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, non abbiano superato i sessantacinque anni di età».

2.113

PIONATI

Al comma 7, al comma 1, dopo le parole: «Le funzioni direttive di cui all'articolo 10,», alle parole: «commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente» sostituire le parole: «commi 9 e 10, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che,al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, possono essere conferite esclusivamente».

2.111

D'ONOFRIO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.112

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.114

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sopprimere il comma 2.

2.273

PALMA

Sopprimere il comma 9.

2.115

CASTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (Temporaneità degli incarichi direttivi). – 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni diretti ve di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni diretti ve, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura''».

2.116

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 9 a 14» con le altre: «da 9 a 11».

2.118

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: «, al termine del quale il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 45, sopprimere il capoverso2.

2.117

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 9, capoverso «Art. 45», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o direttivi.».

2.119

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso3.

2.120

PIONATI

Al comma 9 «art. 45» del decreto legislativo n. 160 del 2006, copo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il magistrato che ha esercitato funzioni direttive e che, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 , non riesca ad ottenere immediatamente nuovo incarico direttivo, è ammesso a concorso virtuale per posti non direttivi, anche di legittimità, conservando il titolo preferenziale acquisito con l'incarico direttivo e/o semidirettivo ricoperto, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 160 del 2006, anche per i successivi concorsi ad incarichi direttivi e/o semidirettivi richiesti, cui potrà partecipare senza limiti minimi temporali nella permanenza nell'incarico ottenuto con concorso virtuale.».

2.121

CASTELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 46. – (Temporaneità degli incarichi semidirettivi). – 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi diretti vi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non diretti ve nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza,senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19''».

2.122

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.123

PIONATI

Al comma 10, «Art. 46» dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Si applicano, in quanto compatibili,anche le norme di cui al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 160/2006,come modificato dal precedente comma 9 della presente legge, fatta eccezione per la possibile copertura di posti di legittimità con concorso virtuale».

2.124

CASTELLI

Sopprimere il comma 11 (v. Tab. A in Allegato).

2.125

VALENTINO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 51. – (Trattamento economico) – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista''».

2.126

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art 51. – (Classi di anzianità). – 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità''».

2.274

PALMA

Sopprimere il comma 13.

2.128

PITTELLI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6, limitatamente ai commi 47, 48, 49 e 55, l'articolo 7, limitatamente ai commi 5, 6 e 7, nonchè l'articolo 8, comma 6.

2.129

MANZIONE

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 47, 48, e 49 e all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2.130

CASTELLI

Al comma 13, capoverso «Art. 52», sopprimere le parole: «nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

Art. 3

3.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 

 La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

 Il PRESIDENTE invita il relatore a esprimere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

 

 Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) esprime parere favorevole sui subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/19, 3.1000/22, 3.1000/25. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.1000/11, a condizione che vengano soppresse, ovunque ricorrano le parole "che non abbiano superato gli 80 anni di età" e che il rappresentante del Governo chiarisca il senso dell'inciso "dell'intesa tra loro".

 Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 3.1000/17 in un momento successivo.

 Esprime quindi parere contrario sui restanti subemendamenti.

 

 Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sui pareri espressi, riservandosi di intervenire, laddove sia necessario, al momento della votazione dei singoli emendamenti.

 

 Constatata l'assenza dei presentatori, si intendono decaduti gli identici emendamenti 3.1 e 3.250.

 

 Il senatore CENTARO (FI) intende far propri tutti i subemendamenti a firma del senatore Castelli e del senatore Caruso.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 3.1000/1.

 

 Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 3.1000/2.

 

 Il senatore CENTARO (FI) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere sul suo emendamento, osservando che la previsione del carattere esclusivo dell'attività cui è preposta la Scuola superiore della magistratura, pur non impedendo di svolgere altri tipi di attività formativa a livello decentrato, evita il rischio di un possibile proliferare di attività organizzate a livello nazionale da altre istituzioni.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) condivide la proposta del senatore Centaro ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere, poiché, a suo avviso, nel momento in cui si istituisce una Scuola unica per la formazione dei magistrati, ragioni di chiarezza e di coerenza impongono di affidare soltanto ad essa tutto ciò che attiene alla formazione dei neo magistrati, all'inizio del loro inserimento professionale.

 

 Il senatore CASSON (Ulivo) ritiene che l'inserimento dell'espressione "in via esclusiva" rischia di essere una formulazione troppo rigida e idonea - per tale ragione - a limitare o comprimere le possibili attività decentrate, le quali invece sono uno strumento di arricchimento professionale che non si pone in una logica concorrenziale con le funzioni della Scuola.

 

 Il rappresentante del GOVERNO, nel ribadire il suo parere contrario, rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento del senatore Centaro presenta il rischio di limitare l'attività formativa dei consigli giudiziari, soprattutto per quanto attiene all'aggiornamento professionale in ordine ai mutamenti della giurisprudenza e della legislazione.

 

 Dopo un breve intervento del RELATORE, che ribadisce il suo parere contrario, posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.1000/2.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/5, 3.1000/8, 3.1000/9 e 3.1000/10.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6 e 3.1000/7.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000/11.

 

 Dopo breve interventi del RELATORE e del senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), il rappresentante del GOVERNO riformula il suo emendamento, espungendo dal testo sia l'inciso "che non abbiano superato gli 80 anni di età" ovunque ricorra, sia l'inciso "d'intesa fra loro".

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) esprime alcune perplessità sulla ripartizione delle nomine dei 12 componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, ritenendo che la previsione contenuta nell'emendamento del relatore poteva costituire un importante elemento di garanzia in ordine alla indipendenza dell'organo medesimo. Con il subemendamento del Governo - rileva l'oratore - il numero dei componenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura è superiore rispetto al numero dei restanti componenti, determinandosi in questo modo una rottura dell'equilibrio interno all'organismo, e con possibile nocumento per le garanzie di indipendenza dei membri medesimi. Invita quindi il Governo a riconsiderare il testo presentato.

 

 Il presidente SALVI rileva che la scelta operata dal Governo in ordine alla composizione del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e tradotta nel subemendamento in esame, rappresenta invece un punto di equilibrio meritevole di apprezzamento, sia tenendo conto del fatto che nella nomina dei membri da parte del Consiglio superiore della magistratura partecipano anche i componenti eletti dal Parlamento, sia perché la scelta di espungere l'obbligo dell'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia nella nomina dei membri assicura comunque autonomia reciproca, fornendo nello stesso tempo adeguate garanzie di indipendenza.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/11 (testo 2).

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15 e 3.1000/16.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 3.1000/17.

 

 Il sottosegretario SCOTTI sostiene che la previsione della possibilità che il Comitato direttivo della Scuola nomini alla carica di segretario generale un dirigente amministrativo di prima fascia non appare congrua con i poteri affidati a tale figura, soprattutto in considerazione del fatto che egli predispone anche la relazione annuale sulle attività svolte, compito che per sua natura compete al magistrato.

 

 Il senatore CENTARO (FI) rileva che i compiti del segretario generale sono essenzialmente di natura amministrativa ed esecutiva. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere positivo.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) osserva che, in caso di approvazione del subemendamento, il Comitato direttivo non sarebbe obbligato a scegliere un dirigente di prima fascia, poiché tale scelta si configura come una facoltà. Ritiene quindi meritevole di attenzione la proposta emendativa all'esame.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) osserva che l'ampliamento delle figure professionali alle quali attingere per la carica di segretario generale, può costituire un vantaggio per il Comitato, nel momento in cui si renda conto che, per il carattere tipico delle funzioni attribuite al segretario generale, sia più opportuno optare per un dirigente piuttosto che per un magistrato.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 3.1000/17. Risultano pertanto assorbiti i subemendamenti 3.1000/18 e 3.1000/19.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21.

 

 Dopo brevi interventi del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, nonchè dei senatori CASSON(Ulivo), Massimo BRUTTI (Ulivo) e MANZIONE(Ulivo), il senatore CENTARO (FI) riformula il subemendamento 3.1000/22, nel senso di sostituire alle parole "scheda di valutazione" l'altra "relazione".

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/22 (testo 2).

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/28, 3.1000/29, 3.1000/30, 3.1000/31 e 3.1000/32.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/25.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

 

 Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

 Il PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000/1, integralmente sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo.

 

 Il senatore CENTARO (FI) illustra brevemente il subemendamento 4.1000/3, volto a limitare l'ingresso all'interno del Consiglio direttivo della Corte di cassazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la procura generale cui siano state conferite le funzioni di legittimità. Ciò in ragione della delicatezza dei compiti svolti dal Comitato e della peculiarità delle mansioni, in particolare quelle relative alla redazione del massimario.

 L'oratore dichiara quindi di far propri tutti gli emendamenti a firma del senatore Castelli.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) illustra brevemente i suoi subemendamenti. Si sofferma in particolare sul subemendamento 4.1000/16, rilevando la necessità di prevedere un termine di decadenza entro cui promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, per elementari ragioni di certezza e di garanzia, soprattutto nei confronti del magistrato stesso.

 

 Il sottosegretario SCOTTI, in sede di illustrazione del subemendamento 4.1000/2, rileva come, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, egli - in qualità di rappresentante del Governo - abbia sempre cercato di favorire il raggiungimento di soluzioni condivise, limitando il più possibile gli interventi riformatori del Governo. Coerentemente con una tale scelta di metodo, chiede l'accantonamento del suo subemendamento al fine di consentirne una riformulazione che conservi esclusivamente le modifiche strettamente necessarie per il corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

 

 Il senatore CASSON (Ulivo) invita il Governo, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, a ridefinire anche la parte relativa alle sedi disagiate, eliminando il criterio geografico-regionalistico nella individuazione di quali debbano essere considerate sedi disagiate, rilevando come, alla luce della sua esperienza professionale, vi siano molti uffici giudiziari situati in zone di confine, anche nel nord Italia, che presentano caratteristiche tali da meritare anch'essi, quanto agli effetti premiali che ciò produce, la qualifica di sedi disagiate. Invita quindi il Governo a individuare criteri oggettivi validi a prescindere dalla collocazione regionale delle sedi stesse.

 

 Il rappresentante del GOVERNO assicura che provvederà, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, ad accogliere le richieste del senatore Casson. Rileva inoltre che il subemendamento formulato conterrà anche una correzione del titolo del disegno di legge, che più correttamente dovrà recare "Modifiche delle norme dell'ordinamento giudiziario".

 

 Il subemendamento 4.1000/2 è quindi accantonato.

 

 Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/3, 4.1000/4, 4.1000/5, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/8, 4.1000/9, 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/12, 4.1000/13 e 4.1000/14.

 

 Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.1000/15 è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 2.1500/98, approvato nella seduta di ieri.

 

 Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono approvati i subemendamenti 4.1000/16, 4.1000/17, 4.1000/18 e 4.1000/19.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 


 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

1447

 

 

Art. 2

2.1500/121 (testo 2)

CENTARO

Al comma 5, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le parole da «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle altre «il consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni»".

2.1500/75 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sopprimere le parole: «con esito positivo».

 

2.1500/32 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/6 (testo 2)

Il Governo

1.dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile"».

 

Art. 3

3.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Finalità). – 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni"».

3.1000/2

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: «è preposta», inserire le seguenti: «in via esclusiva».

3.1000/3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «alla formazione» fino alle parole: «Unione europea e» con le parole: «alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e».

3.1000/4

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera g), dopo le parole: «alla formazione», inserire le seguenti: «su richiesta della competente autorità di Governo».

3.1000/5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera h), dopo la parola: «collaborazione» aggiungere le parole: «su richiesta del Ministro della giustizia».

3.1000/6

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera h), dopo le parole: «alla collaborazione», inserire le seguenti: «su richiesta della competente autorità di Governo».

3.1000/7

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera m), aggiungere, alla fine, le parole: «, in relazione all'attività di formazione».

3.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Organi). – 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) i comitati di gestione"».

3.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sopprimere la lettera c).

3.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 5 con il seguente:

«2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

3.1000/11 (testo 2)

Il Governo

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 6, con il seguente;

«6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati"».

3.1000/11

Il Governo

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 6, con il seguente;

«6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro"».

3.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità"».

3.1000/13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 6, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, la parola: «sette» con l'altra: «quattro», la parola: «tre» con l'altra: «quattro» e la parola: «due» con l'altra: «quattro» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati."».

3.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi"».

3.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Funzioni) – 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio àmbito di competenza;

b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;

c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;

d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;

f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;

g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali"».

3.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 11.

3.1000/17

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, sostituire l'articolo 17-ter, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 17-ter. - (Funzioni e durata) – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3.1000/18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, sostituire l'articolo 17-ter, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 17-ter. - (Funzioni e durata) – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3.1000/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, al comma 3 dell'articolo 17-ter, ivi richiamato, sostituire le parole: «per il quale non e corrisposto alcun compenso particolare» con le seguenti: «, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,».

3.1000/20

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Durata) – 1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni"».

3.1000/21

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento) – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica agli uditori.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni"».

3.1000/22 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, all'articolo 20 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente: «Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.».

3.1000/22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, all'articolo 20 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente: «Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda di valutazione concernente ciascun magistrato.».

3.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 15, la lettera d), sostituire le parole: «sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario» con le seguenti: «sono individuati dal comitato di gestione».

3.1000/24

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.1000/25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, all'articolo 22 ivi richiamato, alla lettera b) aggiungere in fine le parole: «unitamente ad una relazione di sintesi predispopsta da Comitato direttivo della scuola» e alla lettera c), dopo le parole: «dal comitato direttivo,» le parole: «della relazione di sintesi dal medesimo predisposta,».

3.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al capoverso «Art. 3», comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I giudizi di idoneità sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di questi e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.1000/27

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati d comitato direttivo, tenendo tonto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

3.1000/29

ZICCONE, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 3.1000, al comma 17, capoverso art. 23, al comma 1 sono soppresse le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa».

3.1000/30

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 18, sopprimere la lettera b).

3.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 18, sopprimere la lettera c).

3.1000/32

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (Obbligo di frequenza e durata). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione».

 

 

Art. 4

4.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. È istituito il Consiglio direttiva della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni diretti ve giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttiva della Corte di cassazione ssono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

4.1000/2

Il Governo

All'emendamento 4.1000, a) nel comma 1: art. 1 comma 1 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, le prole «e dal presidente del Consiglio nazionale forenze», sono soppresse; dopo le parole «Procura generale» sono inserite quelle «, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'ufficio del massimario e del ruolo», quelle «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati», quella «iscritto» è sostituita da quella «iscritti» e quella «nominato è sostituita da quella nominati»;

b) nel comma 8, art. «9»:

comma 1 del decreto legislativo 25 del 2006 le parole "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono soppresse;

comma 2 la parola «otto» è sostituta da quella «nove», quella «due» è sostituita da quella «tre», le parole «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati» e la parola nominato è sostituita da quella «nominati»;

comma 3 la parola «tredici» è sostituta da quella «quattordici», quella «tre» è sostituita da quella «quattro», la parola «due» è sostituita da quella «tre»;

comma 3-bis la parola «diciannove» è sostituta da quella «venti», quella «cinque» è sostituita da quella «sei», la parola «tre» è sostituita da quella «quattro»;

c) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

16. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

17. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 11, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

18. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

20. Nel decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma l è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari elaborano, acquisite le valutazioni del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia al fine della predisposizione della proposta di bilancio alla luce dell'articolo 110 della Costituzione. La entità dei relativi finanziamenti è determinata, per ciascun anno ed entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio dal Ministero della giustizia sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il programma può essere modificato, nel corso dell'anno, dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo, per sopravvenute esigenze.»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali) – 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3 lettere e) ed f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o;

c) le spese di giustizia;

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudizi ali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione ed oltre la gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudizi aIe centrale;

c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche

o) gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) alla attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del Tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n.392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

21. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia e previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. In detto limite, ed in quello di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

22. Gli articoli 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. - (La segreteria) – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnova bile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento della effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.».

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso) – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

23. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

24. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scopertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione).

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio, sino al quinto anno, ed in misura pari a due volte e mezzo quella ordinaria per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede successivamente al quinto, sino al decimo anno di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo l a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai magistrati destinati a sedi disagiate come primo incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di funzioni di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto di provenienza, ovvero il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

25. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati destinati a sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti vengano messi a concorso in numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, non si applicano ai magistrati indicati nel primo periodo, e per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, così come modificato dal presente articolo, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, dopo le parole: «all'articolo 5», sono inserite le seguenti: «, comma 2,».

26. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4.1000/3

CENTARO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo le parole: «la Procura generale», inserire le seguenti: «cui siano state conferite le funzioni di legittimità».

4.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.1000/5

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 5, sopprimere la lettera d).

4.1000/7

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.1000/11

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 13, sopprimere la lettera c).

4.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 14.

4.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 15.

4.1000/15

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. «Il comma 2 dell'articolo 5 nella legge 4 maggio 1998, n.133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti"».

4.1000/16

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: "ha facoltà di promuovere" sono aggiunte le seguenti: ", entro un anno dalla notizia del fatto,"».

4.1000/17

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari."».

4.1000/18

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l'articolo 7, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202 commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48».

4.1000/19

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. All'articolo 7-bis del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla parola: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006;

d) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Comitato direttivo della corte di cassazione».

 

 

4.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2007

93ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 Il sottosegretario SCOTTI illustra la nuova formulazione del subemendamento 4.1000/2.

 In particolare le disposizioni recate dal subemendamento sono le seguenti: per quanto riguarda la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si sopprime l'espressione "che sono membri di diritto".

 Per quanto riguarda la composizione del Consiglio dell'ordine, si sopprime la partecipazione del Presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo di distretto, disposizione questa che è in realtà simmetrica alla modifica dell'articolo 2, che ha introdotto un altro strumento di partecipazione degli avvocati alla formazione delle valutazioni di professionalità dei magistrati, attraverso il sistema delle segnalazioni da parte degli ordini. Evidentemente da tale norma discende il ripristino, nei Consigli, di un secondo avvocato elettivo.

 La lettera c) introduce una serie di disposizioni aggiuntive. In particolare il comma 16 e il comma 17 sono disposizioni transitorie dirette rispettivamente la prima a individuare il periodo di valutazione dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la seconda a prorogare il termine di otto anni, per gli incarichi direttivi e semi direttivi, previsto dalla nuova normativa per coloro che esercitano le funzioni alla data della sua entrata in vigore, e ciò per evitare che il Consiglio superiore della magistratura debba assegnare, in breve tempo, centinaia di incarichi.

 Mentre il comma 18, che modifica la tabella b), è conseguente alla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 operata dall'articolo 2, il comma 19 recupera la norma dell'articolo 6 che stabilisce un incremento stipendiale per i magistrati ordinari tirocinanti, per il quale vi è idonea copertura.

 Il comma 20 reca tre disposizioni che modificano il decreto legislativo n. 240 del 2006, la prima opera una delegificazione per consentire il decentramento nella nomina dei funzionari delegati, la seconda è diretta ad introdurre un'idonea procedura per consentire al Ministro della giustizia di conoscere preventivamente le esigenze di bilancio locali, in modo da valutarle e tenerne conto nelle richieste in sede di legge finanziaria. La terza, infine, definisce meglio gli ambiti di competenza centrale e di competenza decentrata nella struttura dell'amministrazione giudiziaria.

 Il comma 21 è diretto a definire una disciplina dei fuori ruolo, attualmente assolutamente insufficiente come dichiarato anche dall'ex ministro Castelli. Il comma 22 consente un aumento di tredici unità di personale amministrativo per il Consiglio superiore della magistratura in ragione delle impegnative attività che saranno richiesta all'organo di autogoverno dei magistrati per l'attuazione delle valutazioni quadriennali disposte dalla nuova normativa.

 Il comma 23 introduce nuovi e più oggettivi criteri per la definizione e l'individuazione delle sedi disagiate.

 Il comma 24, infine, reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi meramente compilativi che consentono il coordinamento delle norme sul sistema giudiziario.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) protesta vivamente per il comportamento del Governo che sembra non tenere in alcun conto gli accordi raggiunti in Comitato ristretto, e soprattutto per l'evidente scorrettezza regolamentare consistente nel tentativo di inserire, nell'articolo 4, disposizioni attualmente contenute nell'articolo 6, e per le quali vi sono delle proposte di stralcio che dovranno essere a suo tempo esaminate.

 

 Il presidente SALVI ritiene fondata l'osservazione del senatore Manzione e al riguardo rileva che, mentre le prime quattro disposizioni recate dal nuovo testo del subemendamento 4.1000/2 si riferiscono effettivamente all'emendamento 4.1000 e possono essere quindi votate, le altre potranno essere utilmente esaminate in relazione agli articoli a cui si riferiscono, e cioè all'articolo 5 e all'articolo 6.

 

 Concordano con il senatore Manzione il senatore CENTARO (FI) e il senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), il quale invita il Governo a ritirare la parte dell'emendamento che si riferisce a disposizioni di cui si proponeva lo stralcio.

 

 Concordano il senatore CASSON (Ulivo) e il relatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), il quale, riservandosi di esprimersi successivamente sulle questioni oggetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del nuovo testo del subemendamento 4.1000/2, esprime parere favorevole sulle prime due disposizioni recate dall'emendamento, osservando come queste rappresentino un'accettabile mediazione tra la proposta del originaria del testo del Governo, che escludeva gli avvocati dalla partecipazione alle procedure di valutazione dei magistrati da parte dei Consigli giudiziari, e la posizione espressa dal Comitato ristretto, favorevole invece a tale partecipazione. Infatti l'emendamento del Governo, da un lato mantiene la presenza istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense, dall'altro, consente una partecipazione indiretta degli avvocati alle procedure di valutazione attraverso il sistema introdotto con l'emendamento 2.1500/51.

 

 Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione delle lettere a) e b) del subemendamento 4.1000/2, mentre le norme recate nella seconda parte dell'emendamento saranno oggetto di uno specifico esame in sede di esame degli articoli 5 e 6.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo, osservando che il testo illustrato dal Sottosegretario appare illogico, contraddittorio e foriero di effetti dirompenti sul sistema di valutazione dei magistrati.

 In primo luogo infatti non si comprende perché la presenza di una figura istituzionale come il Presidente dell'ordine degli avvocati sarebbe apprezzabile in sede nazionale e pericolosa in sede locale: se si teme infatti che la partecipazione alle attività di valutazione dei magistrati da parte di un avvocato possa essere viziata da inimicizia e determinare forme di condizionamento, non si vede perché ciò debba essere vero a livello distrettuale e non a livello di Corte di cassazione.

 In secondo luogo non si capisce perché i rischi che si paventano, di condizionamento della valutazione del magistrato derivante dalla presenza di un avvocato, parte del processo, nel Consiglio giudiziario, debbano essere maggiori rispetto a quelli di condizionamenti esercitati dai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che pure possono far parte del Consiglio giudiziario, e che siano anch'essi parte in un processo assegnato al valutando.

 Soprattutto però appare paradossale l'idea di aver superato questi fantomatici rischi con il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51. Infatti è a suo parere del tutto evidente che un conto è un giudizio collegiale nel quale un soggetto istituzionale, il rappresentante dell'ordine degli avvocati, esprime una valutazione sotto la propria responsabilità, mentre ben altro è costringere chi deve valutare il magistrato a prendere atto di valutazioni espresse in maniera anonima e potenzialmente irresponsabile da un organo come il Consiglio dell'ordine, con il rischio di spostare il conflitto potenziale dal livello personale a quello istituzionale.

 

 Il senatore CENTARO (FI) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, rilevando l'inspiegabile asimmetria tra la partecipazione istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la disciplina dei Consigli giudiziari.

 

 Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) annuncia voto favorevole all'emendamento del Governo, osservando che il sistema derivante dall'approvazione di questa norma e del subemendamento 2.1500/2 rappresenta un apprezzabile compromesso tra l'esigenza di coinvolgere gli avvocati nella valutazione dei magistrati e quella di evitare interferenze improprie.

 

 Il senatore VALENTINO (AN) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo. Nell'osservare come il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51 non vada esente da perplessità sul piano applicativo, egli rileva comunque l'opportunità di non cancellare la partecipazione di una figura istituzionale come il Presidente dell'Ordine degli avvocati alle attività del Consiglio dell'Ordine e in particolare alla procedura di valutazione dei magistrati.

 

 Il senatore CASSON(Ulivo), pur comprendendo le ragioni dell'emendamento del Governo e preannunciando che si conformerà alla disciplina di Gruppo, ritiene che sarebbe stata comunque preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 4.1000.

 

 La prima parte del nuovo testo dell'emendamento 4.1000/2, posta ai voti, è approvata.

 

 Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000 nel testo modificato.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) annuncia la propria astensione sull'articolo 4, osservando come la formulazione conseguente all'approvazione del subemendamento proposto dal Governo rappresenti una grave violazione dei corretti rapporti che devono intercorrere da un lato tra il Parlamento e l'Esecutivo, dall'altro fra questo e la sua maggioranza.

 

 Il presidente SALVI, nell'osservare come spesso i Governi tendano effettivamente a dimenticare che, al di là delle loro proposte, la potestà legislativa spetta al Parlamento, ritiene peraltro di dover dare pubblicamente atto al sottosegretario Scotti della sua grandissima correttezza istituzionale e dell'abnegazione con cui mette sempre a disposizione della Commissione e del Parlamento la sua cultura e la sua esperienza giuridica.

 

 Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

 

 La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

 

 Il sottosegretario SCOTTI si dichiara disponibile a ritirare le proposte di modifica contenute nella seconda parte del subemendamento 4.1000/2, fatte salve quelle per cui avrà un'indicazione contraria dalla Commissione.

 

 Si passa all'esame dell'articolo 5.

 

 La proposta di stralcio S2 del senatore Manzione, con la quale  si propone lo stralcio dell'intero articolo 5, e sulla quale il parere del RELATORE è favorevole, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, posta ai voti, è approvata.

 

 Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 5.

 

 Si passa all'esame dell'articolo 6.

 

 Il senatore CENTARO (FI) manifesta la disponibilità a non stralciare le disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4, queste ultime così come riformulate dall'emendamento 4.1000/2.

 

 Il senatore MANZIONE (Ulivo) ritiene necessario non stralciare, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle complesse attività di valutazione dei magistrati, il comma 35 dell'articolo 6, di cui propone una riformulazione con l'emendamento 6.800.

 

 Il sottosegretario SCOTTI sottolinea la necessità di non stralciare la disposizione di cui all'articolo 21 che consente l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati ordinari in tirocinio, nonché quella di cui al comma 57, che reca il ruolo organico della magistratura come modificato dalla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, recata dall'articolo 2.

 

 La Commissione concorda.

 

 Il RELATORE illustra dunque la proposta S.50, che unifica le proposte di stralcio all'articolo 6, nel senso di proporre lo stralcio di tutti i commi, ad eccezione di quelli testé indicati da lui, dal senatore Centaro e dal sottosegretario Scotti, nonché di quelli, evidentemente già soppressi, corrispondenti a disposizioni già approvate con riferimento agli articoli 2 e 4.

 

 La Commissione approva la proposta di stralcio.

 

 Il sottosegretario SCOTTI, prendendo atto della disponibilità manifestata dal senatore Centaro, illustra l'emendamento 6.900, che propone la riformulazione del comma 4 dell'articolo 6, nel senso già indicato dal subemendamento 4.1000/2.

 

 Il senatore VALENTINO(AN), nel concordare con l'emendamento 6.900, esprime però perplessità sul complicato sistema dei periodi di proroga degli incarichi direttivi e semi direttivi ivi previsto.

 

 Dopo una discussione cui partecipano i senatori CENTARO(FI), Massimo BRUTTI(Ulivo), MANZIONE (Ulivo) e CASSON(Ulivo), il sottosegretario SCOTTI riformula l'emendamento nel senso di chiarire che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi o semi direttivi entrano in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge, e che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge hanno superato il limite di tempo dell'incarico o che lo superano nei sei mesi successivi, sono prorogati fino alla scadenza di detto termine.

 

 L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

 

 L'emendamento 6.800 del senatore Manzione, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato.

 

 Risultano decaduti, preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 6.

 

 L'articolo 6 nel testo emendato, posto ai voti, è approvato.

 

 Il RELATORE illustra la proposta di stralcio S.100, con la quale si propone di stralciare interamente l'articolo 7.

 

 Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

 

 La proposta di stralcio, posta ai voti, è approvata.

 

 Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 7.

 

 Il senatore CENTARO (FI) fa proprio l'emendamento 7.0.1 del senatore Palma, che si propone l'equiparazione fra i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

 

 L'emendamento, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, posto ai voti, non è approvato.

 

 Il RELATORE illustra l'emendamento 8.100, che accoglie taluni rilievi della Commissione bilancio.

 

 L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

 

 E' altresì approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

 

 Il rappresentante del GOVERNO illustra l'emendamento 8.0.1, recante una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi compilativi per il coordinamento delle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

 L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, è approvato.

 

 E' altresì approvato l'articolo 9.

 

 Il sottosegretario SCOTTI illustra la seguente proposta di modifica del titolo del disegno di legge: "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".

 

 La Commissione approva.

 

 Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dà mandato al relatore di valutare l'opportunità di proposte di coordinamento formale.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,15.


 

 

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E PROPOSTE DI STRALCIO AL DISEGNO DI LEGGE

1447

Art. 4

4.1000/2 (testo 2)

Il Governo

All'emendamento 4.1000, a) nel comma 1, all'articolo 1, ivi richiamato, al comma 1, le parole ", che sono membri di diritto" sono soppresse;

b) nel comma 8, art. «9»:

comma 1 del decreto legislativo 25 del 2006 le parole "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono soppresse;

comma 2 la parola «otto» è sostituta da quella «nove», quella «due» è sostituita da quella «tre», le parole «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati» e la parola nominato è sostituita da quella «nominati»;

comma 3 la parola «tredici» è sostituta da quella «quattordici», quella «tre» è sostituita da quella «quattro», la parola «due» è sostituita da quella «tre»;

comma 3-bis la parola «diciannove» è sostituta da quella «venti», quella «cinque» è sostituita da quella «sei», la parola «tre» è sostituita da quella «quattro»;

c) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

16. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

17. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

18. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

20. Nel decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma l è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari elaborano, acquisite le valutazioni del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia al fine della predisposizione della proposta di bilancio alla luce dell'articolo 110 della Costituzione. La entità dei relativi finanziamenti è determinata, per ciascun anno ed entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio dal Ministero della giustizia sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il programma può essere modificato, nel corso dell'anno, dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo, per sopravvenute esigenze.»;

c) nell'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 1 le parole "le direzioni" sono sostituite dalle altre "salve le attribuzioni di cui al comma 3 degli organi centrali del Ministero della giustizia, le direzioni", e dopo la lettera d) è inserita la seguente "b-bis.Le spese di giustizia";

 nel comma 3, nella lettera e) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché l'autorizzazione alla indizione dei concorsi in ambito locale", e dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: "l-bis. La programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la progettazione dei sistemi informativi automatizzati"; l-ter. Il coordinamento e la gestione del servizio statistico di interesse nazionale; l-quater. La gestione delle risorse materiali, beni e servizi, limitatamente ai rapporti con la cassa depositi e prestiti per l'edilizia giudiziaria, la gestione dei contributi di cui al Regio decreto 24 aprile 1941, n. 392 e dagli acquisti di beni e servizi di livello nazionale da operare attraverso gara europea o ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

21. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia e previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. In detto limite, ed in quello di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

22. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

23. L'articolo 1, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133 è sostituito dal seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scopertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata»;

 24. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

4.1000

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

''Art. 4. - (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25). – 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, è sostituito dal seguente:

''È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense''.

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: ''un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari''.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

''Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1.L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età''.

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ''direttamente indicati dal citato regio decreto n.12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.150'' sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziaio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali'';

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni'';

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: ''anche'' è soppressa e le parole: ''ad ulteriori'' sono sostituite dalla seguente: ''alle''.

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: ''componenti, avvocati e professori universitari'' sono sostituite dalle altre: ''il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari'', le parole: '', anche nella qualità di vice presidenti,'' sono soppresse e le parole: ''e d)'' sono sostituite dalle seguenti: ''e a-bis)''.

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

''Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente''.

All'articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da otto altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e due componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.'';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da tredici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.'';

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

''3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da diciannove altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni''.

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

''Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente''.

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.''.

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: ''un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,'' sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

''Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. – (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età''.

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;'';

 

d) alla lettera h), la parola: ''anche'' è soppressa e le parole: ''ad ulteriori'' sono sostituite dalla seguente: ''alle''.

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: '', anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace'' e la parola '', d)'' sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

''Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale''».

4.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

 

4.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con ill seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. E istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale press la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magisttato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano fUnzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Cbnsiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio dellJ professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio dereto-Iegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento. i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti d chi ne esercita le funzioni''».

4.3

MANZIONE

Al comma 1, sostituire l'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttiva della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura Generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito – con modificazioni – dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente al successivo comma 8 sopprimere la lettera a).

4.4

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto,» con le altre: «dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto,».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, sostituire le parole: «dal primo presidente e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto,» con le parole: «dal primo Presidente, dal Procuratore generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionaleforense, che ne sono membri di diritto,».

Conseguentemente al comma 8 sopprimere la lettera a).

4.6

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, «all'Articolo 1» del decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo le parole: «stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presdente del Consiglio Nazionale Forense»; e sostituire le parole: «e da due avvocati» con le seguenti: «e da un avvocato».

Conseguentemente, sostituire la parola: «iscritti» con Il seguente: «iscritto», e la parola: «nominati», con la seguente: «nominato».

4.7

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, capoverso «all'Articolo 1» comma 1, dopo le parole: «procuratore generale presso la stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

4.8

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Articolo 1» comma 1, dopo le parole: «dal procuratore generale presso la stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

4.9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'ufficio del massimario e del ruolo».

4.10

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo''».

4.11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 4» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 4-bis» ivi richiamato, sostituire le parole «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.13

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.14

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

4.15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 7, «Art. 8-bis» ivi richiamato,al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti» con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.16

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in essi computati anche i membri di diritto».

4.17

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.18

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

4.19

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.20

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito''».

4.21

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, lettera b), «Art. 9», comma 2 del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «otto»; le parole: «tre componenti non togati», con le seguenti: «due componenti non togati»; nonché le parole: «due avvocati» con le seguenti: «un avvocato»; conseguentemente, sostituire la parola: «nominati», con la seguente: «nominato».

4.22

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito''».

4.23

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, lettera c), «Art. 9», comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «tredici»; le parole: «quattro componenti non togati», con le seguenti: «tre componenti non togati»; nonché le parole: «tre avvocati», con la seguente: «due avvocati».

4.24

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.25

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 8, lettera d), all'art. 9, comma 3-bis del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «diciannove»; le parole: «sei componenti non togati», con le seguenti: « cinque componenti non togati»; nonché le parole: «quattro avvocati», con la seguente: «tre avvocati».

4.26

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 9, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in essi computati anche i membri di diritto».

4.27

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudizi ari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.28

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.29

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 13 sopprimere la lettera c).

4.30

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

4.31

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 13, all'articolo 15 comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2006 sostituire la lettera c) con la seguente: «le lettere c) ed f) sono abrogate».

4.32

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 13, all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera:

«e) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ''deliberano in ordine alle autorizzazioni extra-giudiziarie dei magistrati all'assunzione di incarichi di docenza nelle Università, nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché nelle Scuole delle Forze di Polizia senza alcun pregiudizio per le esigenze dell'ufficio e per non più di quattro ore mensili''»;

Conseguentemente, all'art. 6, comma 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis: all'art. 16, comma 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, aggiungere in fine le seguenti parole: », nonché dei consigli giudiziari di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006, limitatamente alle autorizzazioni extra-giudiziarie dei magistrati all'assunzione di incarichi di docenza nelle Università, nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché nelle Scuole delle Forze di Polizia senza alcun pregiudizio per le esigenze dell'Ufficio e per non più di quattro ore mensili».

 

S.2

MANZIONE

Stralciare l'articolo 5.

 

 

Art. 5

5.2

MANZIONE

Stralciare l'articolo 5.

5.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

5.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

5.250

PALMA

Sopprimere il comma 1 in relazione al comma 1-bis del decreto legislativo n.240 del 2006.

5.4

BRUTTI MASSIMO, CASSON

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziarie con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l'annno i magistrati titolari di funzioni semidirettive ei funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Convocano, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente,».

5.5

MANZIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10 commi 9, 10, 11 e 14 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale ed alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l'anno i magistrati titolari di funzioni semidirettive ed i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consultano, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati ed i risultati raggiunti nell'anno precedente».

5.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 1-bis dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio e provvede in particolare ad adottare gli atti relativi all'organizzazione interna; a distribuire il lavoro assegnandolo a sé e agli altri magistrati; a vigilare sull'adempimento dei doveri di deontologia professionale da parte dei magistrati, adottando, all'occorrenza, le iniziative utili per promuoverne il più puntuale rispetto e, in mancanza, i provvedimenti previsti dalla legge; a formulare proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni; ad ottimizzare le risorse dell'ufficio e ad instaurare e mantenere rapporti di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.».

5.251

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo le parole: «titolare delle funzioni» aggiungere le parole: «direttive giudicanti».

5.252

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006, sopprimere le parole: «distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura» ed aggiungere in fondo le parole: «Il magistrato titolare delle funzioni direttive giudicanti di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14 distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura».

5.7

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 1-ter dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta periodicamente i magistrati dell'ufficio, i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, e il Consiglio dell'ordine forense, al fine di acquisire osservazioni sull'andamento dell'attività dell'ufficio ed eventuali proposte di carattere organizzativo. Organizza almeno una volta all'anno una conferenza per illustrare alle rappresentanze sindacali il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.».

5.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, al comma 1-ter dell'articolo 1 ivi richiamato sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «due volte».

5.9

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, all'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo n.240 del 2006, al primo periodo, dopo le parole: «osservazioni e proposte», aggiungere le seguenti: «redatte in forma scritta, sulle quali il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, nel caso di non accoglimento redige parere motivato».

5.10

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 1, all'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo n.240 del 2006, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,acquisendo dai suddetti organi osservazioni e proposte redatte in forma scritta sulle quali, nel caso di non accoglimento, redige parere motivato».

5.300

BRUTTI MASSIMO, CASSON

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari''».

5.11

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 3.

5.13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 4.

5.14

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.240 del 206 è sostituito dal seguente:

''Art. 4. - (Programma delle attività annuali.) – 1. Entro trento giorni dalle determinazioni adottate dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8 o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.''».

5.15

BRUTTI MASSIMO, CASSON

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.240 del 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Programma delle attività annuali). – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare e il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborato acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività di amministrazione da svolgersi nell'anno successivo con l'indicazione dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo.

3. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio e il dirigente amministrativo, acquisiste le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, apportano le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il tracciare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo.

4. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia e i rispettivi dirigenti amministrativi, acquisiste le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di sezione o dal Procuratore nazionale antimafia.

5. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può esere modificato nel corso dell'anno su concorde iniziativa dal titolare dell'ufficio giiudiziario o del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver accusato le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive ......... agli uffici di cui al comma 4, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3.

6. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono tramessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministero della giustizia nella ipotesi di cui al comma 4, ed al consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5.16

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Programma delle attività annuali). – 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Durante l'anno al programma possono apportarsi modifiche per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

5.17

MANZIONE

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare ed il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4 comma 1 lettera c), all'articolo 14 comma 1 lettera b), e all'articolo 16 comma l lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio».

5.18

BARBOLINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4», inserire dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Se il programma di cui al comma l non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, procedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo».

5.19

MANZIONE

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell'anno su concorde iniziativa del titolare dell'ufficio giudiziario e del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1».

5.20

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

5.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 5.

5.22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 6.

5.23

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«4. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 7. – (Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria). – 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione;

b) i sistemi informativi automatizzati;

c) le risorse materiali, i beni e i servizi;

d) le statistiche.

2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma l, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali.

3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2,su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma l delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato''».

5.24

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 7.

5.25

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

 

S.50

Il Relatore

All'articolo 6 stralciare i commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 56..

 

 

S.3

MANZIONE

Stralciare i commi 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

 

S.4

MANZIONE

Stralciare i commi 12, 17, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

S.5

MANZIONE

Stralciare i commi 24, 25, 26 e 36.

 

S.6

MANZIONE

Stralciare i commi 51 e 52.

 

 

Art. 6

6.900

Il Governo

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge."

6.900 (testo 2)

Il Governo

 

Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e pertanto fino al decorso del predetto termine, mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo del conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

 

 

6.800

MANZIONE

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

 a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura correlate a particolari attività di servizio;

 b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

 35-bis. L'aumento della pianta organica di cui al numero 1 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura;

 35-ter. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 è conseguentemente abrogato.».

 

 

6.3

MANZIONE

Stralciare i commi 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

6.41

MANZIONE

Stralciare i commi 12, 17, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

6.62

MANZIONE

Stralciare i commi 24, 25, 26 e 36.

6.111

MANZIONE

Stralciare i commi 51 e 52.

6.2

PITTELLI

Sopprimere i commi 1, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 e 56.

6.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

6.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 1.

6.250

PALMA

Sopprimere il comma 1.

6.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.251

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.916 del 1958, sopprimere la lettera a).

6.252

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.916 del 1958, sopprimere la lettera b).

6.7

BATTAGLIA ANTONIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del molo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito, che di legittimità se il relativo posto è vacante. Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale''».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d).

6.253

PALMA

Al comma 1 lettera b), in relazione all'articolo 30 del Presidente della Repubblica n.916 del 1958, dopo le parole: «se il relativo posto è vacante» aggiungere le parole: «Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, salvo che il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive. Una volta ricollocato in ruolo, anche in soprannumero, il magistrato può partecipare ai concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, ad eccezione dei posti la cui vacanza si è determinata nel periodo di vigenza del Consiglio superiore della magistratura di cui è stato componente elettivo ovvero si è determinata per collocamento a riposo nei sei mesi successivi alla cessazione dalla carica».

6.254

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.916 del 1958, sopprimere la lettera c).

6.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le parole: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.255

PALMA

Al comma 1 lettera c), in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.916 del 1958, sopprimere le parole: «mediante concorso virtuale».

6.9

CASTELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche in soprannumero,».

6.10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: ''elezione'', aggiungere le seguenti '', se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,''».

6.11

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma l, sopprimere la lettera d).

6.256

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.916 del 1958, sopprimere la lettera d).

6.12

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, sono soppresse, nel primo periodo le parole: ''o ad altre funzioni'' e conseguentemente al quarto periodo sono soppresse le parole: ''ad altre funzioni''».

6.13

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 6, sono sostituite le parole: ''del quarto anno'' con le seguenti: ''dell'anno''».

6.14

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis. il comma 7 è soppresso».

6.15

MANZIONE

Sopprimere il comma 2.

6.16

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

6.17

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

6.19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza. che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, prima delle parole: «I magistrati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,».

6.20

PIONATI

Al comma 4, sostituire le parole da: «da oltre otto anni» fino alla fine del comma, con le altre: «da almeno sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di ulteriori trenta mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza dei trenta mesi dalla scadenza dei sei anni di permanenza. Ai magistrati di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 45 decreto legislativo n.160/2006».

6.21

D'AMBROSIO

Al comma 4 le parole: «da oltre otto anni anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi» sono sostituite: «da quattro anni mantengono le funzioni sino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, per il quale è bandito concorso dal Consiglio Superiore della Magistratura. A detto concorso gli stessi possono partecipare a meno che dall'attribuzione delle funzioni siano decorsi oltre sei anni. In tal caso mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di due anni trascorsi i quali tornano a svolgere, anche in soprannumero, funzioni non direttive né semidirettive presso lo stesso ufficio».

6.22

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

6.23

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze,».

6.24

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

6.25

ZICCONE

Al comma 4, prima delle parole: «Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata» è inserito il seguente periodo: «La decadenza prevista nei casi sopra indicati, per decorrenza dei periodi massimi di mantenimento delle loro funzioni non si verifica nei confronti dei magistrati che ricoprono incarichi semidirettivi, giudicanti, e che abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semidirettive e direttive, previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006».

6.26

ZICCONE

Al comma 4, prima delle parole: «Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata ...» è inserito il seguente periodo: « La decadenza prevista nei casi sopra indicati, per decorrenza dei periodi massimi di mantenimento delle loro funzioni non si verifica nei confronti dei magistrati che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semidirettive e direttive, previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006».

6.27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.28

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

6.29

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

6.30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 6.

6.31

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «quarto» con la seguente: «primo».

6.32

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

6.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 7.

6.34

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

6.35

CASTELLI

Sopprimere il comma 8.

6.36

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 9.

6.37

CASTELLI

Sopprimere il comma 9.

6.38

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui al successivo articolo 7-bis».

Conseguentemente sopprimere i commi 12 e 17, e al comma 23 sostituire le parole: «degli articoli 7-bis e 7-tecon le parole: «dell'articolo 7-bis».

6.39

CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

6.40

CASTELLI

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

6.42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 12.

6.257

PALMA

Sopprimere il comma 12.

6.43

CASTELLI

Al comma 12, capoverso «art. 2-bis», sostituire le parole: «In conformità delle deliberazioni» con le seguenti: «sulla base delle deliberazioni».

6.44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 13.

6.350

MANZIONE

Al comma 14, all'art. 11-bis del redio decreto n. 12 del 1941, sopprimre le parole da: «o comunque» sino alla fine del comma.

6.45

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 14.

6.46

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

''Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). – 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai centoventi chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura''».

6.47

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 14, all'articolo 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941, sostituire la rubrica con: «(Residenza del magistrato)» e sostituire la parola: «domicilio», ovunque ricorra, con: «residenza». Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «Il Consiglio giudiziario, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 15 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 25 del 2006, è tenuto a monitorare l'assiduità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti del magistrato al quale sia stata concessa l'autorizzazione di cui al secondo periodo del presente comma. Gli eventuali spostamenti dei magistrati che hanno fissato la propria residenza in un comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio non possono comportare oneri a carico di qualsiasi amministrazione dello Stato».

6.48

D'AMBROSIO

Al comma 14 che modifica l'articolo 11-bis del regio decreto n.12 del 1941 sostituire la rubrica con la seguente: «(Residenza del magistrato)».

6.49

D'AMBROSIO

Al comma 14 articolo 11-bis ivi richiamato, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare la propria resitlenza nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 209-bis del presente regio decreto può essere autorizzato a fissare la propria residenza ad una distanza non superiore ai sessanta chilometri dal centro della città».

6.50

PITTELLI

Al comma 14 articolo 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «o comunque», sino alla fine del comma.

6.551

CASSON

Al comma 14, articolo 11 ivi richiamato, dopo le parole: «per il servizio» aggiungere le parole: «e senza oneri o spese di alcun genere a carica di amministrazioni pubbliche».

6.52

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 16.

6.53

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

6.258

PALMA

Sopprimere il comma 17.

6.54

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 18.

6.55

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 18, sopprimere le parole da: «Il provvedimento di nomina», fino alla fine del comma.

6.56

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 19.

6.57

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere, al comma 19, la lettera a).

6.58

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 20, sostituire: «120», ovunque ricorra, con: «128».

6.59

CASTELLI

Sopprimere il comma 22.

6.60

Il Governo

Al comma 22, capoverso «art. 192», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.61

Il Governo

Al comma 22, capoverso «art. 192», comma 3, dopo le parole: «ed il numero» aggiungere le seguenti: «, la validità».

6.259

PALMA

Al comma 24, in relazione all'articolo 196 del regio decreto n.12 del 1941, sostituire il comma 1 con il seguente: «I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia o per svolgere incarichi di diretta collaborazione con il Ministro presso le Amministrazioni centrali dello Stato o per svolgere incarichi presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 150 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

6.63

MANZIONE

Al comma 24, capoverso 1, sostituire la parola: «duecentotrenta» con la seguente: «centocinquanta».

6.64

PITTELLI

Al comma 24, all'articolo 196 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «duecentotrenta» con la seguente: «centocinquanta».

6.65

D'AMBROSIO

Al comma 25, articolo 196-bis (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati non può superare il periodo massimo di dieci anni».

6.66

CASSON, BRUTTI MASSIMO, D'AMBROSIO, DI LELLO FINUOLI

Al comma 25, articolo 196-bis ivi richiamato, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo non possono prestare servizio, a qualsiasi titolo, in uffici giudiziari siti nella regione in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto prima di tre anni dalla data di immissione in possesso al termine del periodo di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura».

6.260

PALMA

Al comma 24, in relazione all'articolo 196 comma 2 del regio decreto n. 12 del 1941, dopo le parole: «regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,» aggiungere le parole: «quelli disposti per lo svolgimento di incarichi elettivi».

6.67

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo status economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.68

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere, al comma 27, la lettera a).

6.69

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 28 e 29.

6.70

Il Governo

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Alla legge 4 maggio 1998, n.133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scopertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata'';

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione). – 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio, sino al quinto anno, ed in misura pari a due volte e mezzo quella ordinaria per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede successivamente al quinto, sino al decimo anno di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai magistrati destinati a sedi disagiate come primo incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di funzioni di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto di provenienza, ovvero il conferimento di incarichi diretti vi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate''».

6.1

D'AMBROSIO

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n.133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: ''Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti''».

 

6.71

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 28, sopprimere la lettera a).

6.72

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 28, sopprimere la lettera b).

6.73

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 29.

6.74

Il Governo

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati destinati a sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti vengano messi a concorso in numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

29-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente articolo, non si applicano ai magistrati indicati al comma 29, e per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, L. cit., così come modificato dal presente articolo, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

29-ter. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n.48, dopo le parole: ''all'articolo 5'', sono inserite le seguenti: '', comma 2,''».

6.75

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 29, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei contenuti vigenti al tempo del trasferimento».

6.76

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 30.

6.77

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 30.

6.261

PALMA

Sopprimere il comma 30.

6.78

VALENTINO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, primo comma, la parola: ''sedici» è sostituita dalla seguente: ''ventidue'' e la parola: ''otto'' è sostituita dalla seguente: ''undici'';

2) all'articolo 4, al primo comma, le parole: ''quattro supplenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''sei supplenti'';

3) all'articolo 4 il terzo comma è sostituito dal seguente:

''I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); due componenti eletti dal Parlamento'';

4) all'articolo 5, primo comma, la parola: ''dieci'' è sostituita dalla seguente: ''quattordici'' e la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette'';

5) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

''Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). – 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di ventidue componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presse le: Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per quattordici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati con funzioni di merito alla Corte suprema di cassazione.

3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.

4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di

seggi assegnati al collegio.

5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.

7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.

8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni''.

6) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

''Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio centrale elettorale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio centrale elettorale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presenti in più di una lista e quelli ineleggibili; trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria generale del Consiglio superiore. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, sono inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio eIettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

11. I magistrati di cui ai commi 8, 9 e 10 possono votare anche presso un seggio diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, purché ne facciano contestualmente richiesta al presidente del seggio elettorale dove intendono esercitare il voto. Il presidente del seggio, accogliendo la richiesta, dispone la comunicazione della circostanza alla commissione centrale elettorale''.

7) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

''Art. 26. - (Votazioni). – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista e con una sola preferenza per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale''.

8) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

''Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). – 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

2. A tal fine, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età''.

9) L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

''Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti''».

6.79

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 31.

6.80

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 2.

6.81

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 3.

6.82

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 4.

6.83

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 32.

6.84

CASTELLI

Sopprimere il comma 32.

6.85

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 33.

6.86

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 34.

6.87

CENTARO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis.1. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle previsioni per il personale in posizione professionale analoga presso il Ministero della giustizia nonché delle proprie specifiche esigenze funzionali ed organizzative;

b) le indennità del personale amministrativo non appartenente al proprio ruolo organico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare oneri aggiuntivi alla dotazione finanziaria del Consiglio superiore della Magistratura».

6.88

CENTARO

Dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

«34-bis.1. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle previsioni per il personale in posizione professionale analoga presso il Ministero della giustizia nonché delle proprie specifiche esigenze funzionali ed organizzative;

b) le indennità del personale amministrativo non appartenente al proprio ruolo organico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare oneri aggiuntivi alla dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

6.89

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 35.

6.262

PALMA

Sopprimere il comma 35.

6.263

PALMA

Al comma 35 sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.90

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 36.

6.91

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 36, capoverso: «1-bis», sopprimere le parole: «i capi dipartimento,».

6.92

MANZIONE

Al comma 36, al capoverso: «1-bis» sopprimere l'ultimo periodo.

6.93

PITTELLI

Al comma 36, al capoverso: «1-bis» sopprimere l'ultimo periodo.

6.94

CASTELLI

Sopprimere il comma 38.

6.500

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 38.

6.264

PALMA

Sopprimere il comma 38.

6.95

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 39.

6.96

CASTELLI

Sopprimere il comma 39.

6.265

PALMA

Sopprimere il comma 39.

6.501

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.266

PALMA

Sopprimere il comma 41.

6.267

PALMA

Sopprimere il comma 42.

6.502

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 43.

6.268

PALMA

Sopprimere il comma 43.

6.97

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente comma:

«43-bis. L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

''Art. 18. - (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). – I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudizi ari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. L'incompatibilità si ritiene esclusa solo qualora l'iscrizione all'albo degli avvocati del soggetto con il quale intercorre il rapporto risulti unicamente nominale, in ragione della completa astensione di quest'ultimo dall'esercizio della professione».

6.600

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 45 e 46.

6.99

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 47 e 48.

6.98

CASTELLI

Sopprimere il comma 47.

6.269

PALMA

Sopprimere il comma 47.

6.100

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 7 sopprimere le parole: «unica nell'accesso».

6.101

CASSON

Al comma 47, al comma 10, dopo le parole: «Le funzioni direttive» aggiungere la parola: «superiori».

6.102

CASTELLI

Sopprimere il comma 48.

6.270

PALMA

Sopprimere il comma 48.

6.103

MANZIONE

Al comma 48, all'articolo 1-bis ivi richiamato, al capoverso 8, sopprimere le parole: «ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 9».

6.104

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 48, all'articolo 1-ter della legge 7 maggio 1981, n.180, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come sostituito dalla presente legge, si applica anche alla magistratura militare».

6.105

Il Governo

Al comma 48, capoverso 1-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «si applica», aggiungere le seguenti: «ai soli magistrati militari che prestano servizio presso i tribunali militari e le corrispondenti Procure militari della Repubblica,»;

b) sopprimere il secondo periodo.

6.106

MANZIONE

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. All'articolo 5, primo comma della legge 7 maggio 1981, n.180, le parole: '', scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori'' sono soppresse».

6.107

CASTELLI

Sopprimere il comma 49.

6.503

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 49.

6.108

CASTELLI

Sopprimere il comma 50.

6.110

PITTELLI

Sopprimre i commi 51 e 52.

6.112

CASTELLI

Sopprimere il comma 51.

6.271

PALMA

Sopprimere il comma 51.

6.113

CASTELLI

Sopprimere il comma 52.

6.504

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 52.

6.272

PALMA

Al comma 52, sopprimere le parole: «e militare».

6.506

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.114

CASTELLI

Sopprimere il comma 53.

6.115

CASTELLI

Sopprimere il comma 54.

6.116

CASTELLI

Sopprimere il comma 55.

6.117

VALENTINO

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

«55-bis. Le parole: ''non superiore ad un decimo dei posti'' contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n.303, sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore al 15 per cento dei posti''».

6.118

CASTELLI

Sopprimere il comma 56.

6.119

VALENTINO

Dopo il comma 56 inserito il seguente:

«56-bis. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). – 1 Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per sei anni una indennità mensile determinata in base al quadruplo dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n.417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n.417, compete in misura pari a dodici volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3, ed ai magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, vengano destinati alla sede disagiata di provenienza o, comunque, destinati ad altra sede disagiata».

6.120

VALENTINO

Dopo il comma 56 inserire il seguente:

«56-bis. Le parole: ''non superiore ad un decimo dei posti'' contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n.303 sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore ad un quarto dei posti''».

6.121

CASTELLI

Sopprimere il comma 57.

6.122

VALENTINO

Dopo il comma 57 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«57-bis. L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.123

VALENTINO

Dopo il comma 57 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«58. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.124

VALENTINO

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Trattamento economico)

Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n.27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce ''Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)'' e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: ''Magistrati di tribunale''».

 

 

S.100

Il Relatore

Stralciare l'articolo 7.

 

 

Art. 7

7.1

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

7.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

7.3

Il Governo

Il comma 6, primo periodo, è sostituito dal seguente:

«6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la diminuzione del ruolo organico della magistratura militare ad un numero non inferiore a sessanta e non superiore sessantacinque unità, prevedendo un pari aumento del ruolo della magistratura ordinaria, nonché la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 6, è soppressa la lettera d).

7.4

Il Governo

Al comma 6, la lettere a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello di tutti i magistrati militari. I magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a domanda, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato nella città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte. Se le disponibilità per il transito non sono pari al numero dei magistrati in esubero, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico.».

7.6

CASSON

Al comma 6 lettera a) sopprimere le parole: «partendo dall'ultima posizione di ruolo organico».

Alla lettera b), dopo le parole: «e della qualifica maturata», sostituire le parole: «ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto» con le seguenti: «con l'assegnazione di funzioni di primo o di secondo grado corrispondenti a quelle esercitate, escluse quelle direttive o semidirettive».

7.5

CASSON, CALVI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «dall'ultima posizione di ruolo organico;» sono aggiunte le parole: «a seguito della procedura di transito, mediante interpello o d'ufficio, deve risultare garantita almeno la medesima percentuale di presenza di genere femminile rispetto a quella maschile, già esistente nel ruolo organico della magistratura militare all'atto della apertura della procedura di transito;».

7.7

Il Governo

Il comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«j) i tribunali militari sono ridotti a tre, uno per ciascuna delle seguenti circoscrizioni:

(1) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;

(3) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 6, è soppressa la lettera i).

7.0.1

PALMA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 1 n.1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sopprimere le parole: ''che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario'' e sostituire le parole: ''di qualifica equiparata'' con le parole: ''con almeno due anni di servizio''.

2. All'articolo 19, comma 1 n. 3, legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: ''i magistrati ordinari'' aggiungere le parole: ''con almeno un anno di anzianità''.

3. All'articolo 12, comma 1 lettera a), legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sopprimere le parole: ''che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario''.

4. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo al fine di rendere omogeneo il trattamento retributivo della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e della magistratura contabile sulla base del criterio che a parità di anzianità vi sia parità di trattamento retributivo».

 

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008».

 

 

 

8.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.(Delega al Governo per l'emanazione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Tit.1

Il Governo

Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente:

 "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 3 LUGLIO 2007

94ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SALVI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.

 

 Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), illustra le proposte di coordinamento n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

 Per quanto riguarda la proposta di coordinamento n.1, si tratta dell'emendamento del senatore D'Ambrosio che sopprimeva i limiti d'età per il concorso. In realtà tali limiti di età risultano già soppressi dalla formulazione proposta dalla Commissione della disposizione di cui al precedente n. 1 che sostituisce integralmente l'alinea del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006, che il testo del Governo si limitava a modificare.

 Quanto alla proposta di coordinamento n. 2, la modifica è conseguente alla soppressione della prova pratica, dal momento che, come è precisato alla fine del comma, ciascun collegio esamina gli elaborati di una sola materia.

 Passando alla proposta di coordinamento n.3, le modifiche sono dirette a evitare diversità di formulazioni con quelle recate dai commi successivi, in particolare per quanto riguarda le cosiddette funzioni "direttive o semidirettive di primo o secondo grado elevato", definizione non coincidente con quelle "elevate di secondo grado, nonché il necessario riferimento al "grado" che va fatto per tutte le funzioni direttive o semidirettive".

 La proposta di coordinamento n. 4 si rende necessaria perchè la formulazione approvata contiene un riferimento non corretto ed una ripetizione che la rende poco comprensibile.

 La soppressione di cui alla proposta n.5 è conseguenza della riformulazione dell'articolo 2 che ha eliminato l'inciso "di norma" riferito al divieto di attribuire ai magistrati ordinari di prima nomina funzioni requirenti, di giudice delle indagini preliminari o monocratiche penali. Diventa pertanto incongrua la norma che stabilisce le modalità per attribuire ai giudici di prima nomina tali funzioni in via eccezionale quando si presentino particolari esigenze di servizio.

 Quanto alla proposta n. 6 si tratta della lettera che conferisce al Consiglio direttivo della cassazione il compito di formulare il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione che si introduceva con l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario con una norma dell'articolo 6 che risulta invece stralciata, e va pertanto eliminato dal testo in conformità a quanto già si è fatto, per quanto riguarda le competenze dei consigli giudiziari, al successivo comma 13.

 La proposta n.7 consegue alla riformulazione del comma 1, dove sono state eliminate le parole "i membri di diritto".

 La riformulazione di cui alla proposta n.8 consegue al testo approvato della lettera c) del comma 13, che non prevede più l'abrogazione della lettera d) dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006.

 Soffermandosi sulla proposta n. 9, il relatore osserva che la proposta di stralcio S.50 prevede lo stralcio di tutti i commi dell'articolo 6 (ad eccezione del 3, del 4, del 21, del 35 e del 57 che sono mantenuti o modificati e dell'8, del 40 e del 53 che recano norme approvate in altra sede) ivi comprese tutte le norme in materia di magistratura militare. Anche la proposta di stralcio S.100, riferita al comma 7, sopprime le disposizioni sulla magistratura militare. Devono pertanto essere ritenute sostitutive della proposta di stralcio S.1 in quanto questa, oltre alle predette disposizioni in materia di magistratura militare, stralciava anche il comma 13 dell'articolo 2, che è stato invece approvato in una diversa formulazione proposta dal Governo, in quanto norma "passerella" per consentire l'applicazione, in quanto compatibili, ai magistrati militari delle norme recate dal decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla presente legge, che sostituiscono le norme sull'ordinamento giudiziario del 1941 cui l'ordinamento giudiziario militare faceva rinvio.

 Quanto alla proposta n. 10, essa è in linea con la proposta di stralcio del comma 47 dell'articolo 6.

 

 Il sottosegretario SCOTTI concorda con le proposte del relatore.

 

 Il sentore MANZIONE (Ulivo) illustra la proposta n. 11 diretta a chiarire che il riferimento al decreto-legge n.327 del 1989 è diretto unicamente ad individuare a quali presidenti del tribunale ordinario siano attribuite funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado e non, come agli altri presidenti di tribunale, funzioni direttive giudicanti di primo grado, mentre tale rinvio non si applica ai presidenti dei tribunali di sorveglianza che, per definizione hanno competenza distrettuale.

 

 Concordano il RELATORE nonchè, dopo alcuni chiarimenti del senatore MANZIONE (Ulivo) e del senatore CASSON(Ulivo), il rappresentante del GOVERNO.

 

 Le undici proposte di coordinamento, poste separatamente ai voti, sono approvate.

 

 Rispondendo ad una domanda di chiarimenti del senatore MANZIONE(Ulivo), il sottosegretario SCOTTI assicura che l'eliminazione dell'espressione "membri di diritto" al comma 1 dell'articolo 4 non risponde all'intento di escludere il Presidente del Consiglio nazionale forense dalla partecipazione alle procedure di valutazione dei magistrati.

 

 Si passa alla votazione finale.

 

 Il senatore D'ONOFRIO (UDC) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 Per quanto infatti il testo in votazione si presenti migliorato rispetto all'originario articolato governativo, permangono due fondamentali fattori di criticità che sono la resistenza dei magistrati ad accettare una sostanziale separazione tra la funzione requirente e quella giudicante - in effetti l'unico passo avanti su questo piano rispetto al testo originario del Governo è stato l'allargamento dal distretto alla regione dell'ambito territoriale entro il quale non è consentito il passaggio di funzioni - e la pervicace volontà di non accettare una partecipazione degli avvocati al processo di valutazione dei magistrati.

 Si tratta di due questioni di fondo, in quanto permane irrisolto il problema di assicurare un adeguato equilibrio istituzionale tra magistrati, avvocati e Parlamento.

 

 Il senatore CARUSO (AN) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 Egli ricorda come i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale avessero affrontato con la massima disponibilità ed apertura al confronto il dibattito sul disegno di legge che doveva introdurre sostanziali modifiche al decreto legislativo n.160 del 2006.

 Egli non ha difficoltà ad ammettere che a questo atteggiamento costruttivo da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale e di tutta l'opposizione abbia corrisposto una certa cordiale disponibilità da parte della maggioranza e del Governo, che hanno accolto un gran numero di proposte migliorative avanzate dal centro destra.

 Tuttavia tale disponibilità è stata contenuta entro gli stretti limiti del perimetro fissato dall'Associazione nazionale magistrati, al di là del quale non si poteva andare senza suscitare la reazione corporativa dei giudici.

 L'esempio più evidente di come l'atteggiamento seguito dal Governo e dalla maggioranza sia stato viziato dalla sudditanza psicologica e politica alle indicazioni della magistratura associata è certamente rinvenibile nella disciplina sul passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa.

 In proposito egli ricorda di aver svolto nella scorsa legislatura una forte opera di sensibilizzazione e di convincimento nei confronti di quella parte dell'avvocatura che da anni chiedeva in maniera pressante l'introduzione della divisione delle carriere; in proposito egli aveva sempre pazientemente fatto presente la fallacia dell'idea che tale risultato potesse essere conseguito per via di legge ordinaria, la necessità di attendere che in sede europea maturassero orientamenti chiari sui principi che dovevano ispirare gli stati dell'unione su queste problematiche, la difficoltà stessa di costruire una figura di pubblico persecutore che rispondesse ai criteri tipici dell'ordinamento italiano - obbligatorietà dell'azione penale, soggezione della polizia giudiziaria al pubblico ministero - e che fosse nel contempo svincolata dall'ordinamento della magistratura giudicante, senza farne una figura abnorme e dotata di eccessivo potere.

 L'accordo che pazientemente egli era riuscito a realizzare è stato rapidamente distrutto dal Governo in carica con una normativa sulla separazione delle funzioni del tutto insufficiente, e tale da suscitare la più viva protesta degli avvocati. Su questo testo il Governo non ha mostrato alcuna traccia di quella disponibilità che aveva manifestato sulle parti del provvedimento che non toccavano gli interessi corporativi dei giudici: basti pensare al fatto che, per venire incontro alle considerazioni espresse dal sottosegretario Scotti circa il fatto che il passaggio per un certo tempo ad una funzione diversa da quella preferita può servire ad un giovane magistrato per avvicinarsi alla sua sede di origine, l'opposizione aveva proposto di consentire con una certa libertà il passaggio di funzioni nel primo decennio di carriera, e limitarlo ad un solo tramutamento nel periodo successivo; ebbene, neanche questa proposta è apparsa per il Governo sufficiente a garantire gli interessi dei magistrati.

 

 Il senatore CENTARO (FI) annuncia il voto contrario ad un disegno di legge che poteva avere un esito diverso.

 Il provvedimento è stato presentato al Senato con grande ritardo, e in proposito egli osserva come bene avrebbe fatto il Presidente della Repubblica a sollecitare a suo tempo il Governo, considerando che la legge che sospende gli effetti del decreto legislativo n.160 del 2006 risale allo scorso ottobre, invece di sollecitare poi il Parlamento che non ha responsabilità in questo ritardo, con il rischio oltretutto di apparire schierato a favore di chi desiderava una rapida approvazione del disegno di legge nella sua forma originaria.

 Come ha ricordato anche il senatore Caruso, il dibattito in Comitato ristretto e in Commissione si è caratterizzato per la massima disponibilità da parte dell'opposizione a realizzare un testo condiviso, e lo stesso si sarebbe potuto dire della maggioranza - infatti molti dei rilievi critici dell'opposizione erano condivisi dal relatore e un po' da tutti i Gruppi che sostengono il Governo - se non fosse per il fatto che il dibattito è stato condizionato da una sorta di "convitato di pietra", che oltretutto si presentava con le fattezze di uno strano mostro bifronte, che da un lato ha il volto dell'Associazione nazionale magistrati, che parla come sindacato di categoria, e dall'altro quello del Consiglio superiore della magistratura, che troppo spesso mette il suo ruolo istituzionale al servizio dell'Associazione nazionale magistrati stessa.

 Che il Governo fosse sostanzialmente succube della presenza di questo "convitato di pietra" risulta evidente non solo dalla pertinacia con cui ha rifiutato qualsiasi apertura diretta a trovare una mediazione sulla questione del passaggio delle funzioni, ma anche dall'ostinata chiusura all'ammissione nei Consigli giudiziari del rappresentante dell'Ordine degli avvocati - a questo proposito egli sottolinea di aver sempre ritenuto come magistrato che i migliori giudici dell'operato dei suoi colleghi fossero proprio gli avvocati - e anche dall'inusitata modestia con cui il Governo ha presentato un emendamento per ridurre il numero delle nomine a lui spettanti nel Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

 

 La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) annuncia il voto favorevole su un testo che rappresenta un soddisfacente punto di mediazione, realizzato grazie al comune impegno e alla volontà di collaborazione di tutti i componenti della Commissione e del Governo, fatte salve naturalmente quelle differenze e quelle opzioni politico-culturali di fondo che emergono chiaramente dagli interventi dei rappresentanti dell'opposizione.

 

 Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) nell'esprimere una valutazione ampiamente favorevole sul testo approvato ritiene di dover ringraziare tutti i senatori della maggioranza, il relatore e il rappresentante del Governo, ma anche i colleghi dell'opposizione per l'impegno profuso.

 

 Il senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com) si associa alle considerazioni dei colleghi della maggioranza, osservando anche come l'elevata qualità del dibattito di tutti gli interventi sia stata per lui di estrema utilità per chiarire tutti gli aspetti e le implicazioni di una materia così complessa dal punto di vista tecnico.

 

 La Commissione conferisce quindi al senatore Di Lello Finuoli il mandato a riferire all'Assemblea richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

 

 Il sottosegretario SCOTTI rivolge un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, cui si associano il RELATORE e il presidente SALVI.

 

 Quest'ultimo osserva come purtroppo la materia in questione sia stata caricata negli anni di significati politici anche eccessivi che gli fanno temere che nelle successive fasi della discussione possa essere difficile realizzare la stessa atmosfera di rispettosa collaborazione che si è verificata in Commissione.

 Purtroppo queste difficoltà non saranno certo diminuite dai ristretti tempi con i quali dovrà lavorare la Camera dei deputati, non certo per colpa del Senato al quale è stato trasmesso nella Pasqua di quest'anno un disegno di legge che avrebbe dovuto essere forse presentato alla fine dello scorso anno.

 


 

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

 

1447

 

 

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 3, alla lettera c), sopprimere il n. 1-bis.

Coord. 2

Il Relatore

All'articolo 1, comma 5, alla lettera g), sostituire le parole: «il Presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi» con le altre: «il Presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi».

Coord. 11

MANZIONE

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di Presidente del tribunale di sorveglianza, e di Presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380;".

Coord. 3

Il Relatore

All'articolo 2, comma 2, all'articolo 10 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità, nonché semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semi direttive di secondo grado, nonché direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

Coord. 4

Il Relatore

All'articolo 2, comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 19, se non già acquisiti;» con le altre: «di cui al comma 4, se non già acquisiti», e sopprimere le successive parole fino alla fine della lettera.

Coord. 5

Il Relatore

All'articolo 2, comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

Coord. 6

Il Relatore

All'articolo 4, comma 4, all'articolo 5 ivi richiamato, sopprimere la lettera a-bis).

Coord. 7

Il Relatore

All'articolo 4, comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «i membri di diritto» con le altre: «il Primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la stessa Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense».

Coord. 8

Il Relatore

All'articolo 4, comma 14, alla lettera a) sopprimere le parole: «e la parola «, d) ».

Coord. 9

Il Relatore

Le proposte di stralcio S.100 ed S.50 sono da ritenere integralmente sostitutive della proposta di stralcio S.1.

Coord. 10

Il Relatore

All'articolo 8, si propone lo stralcio del comma 6.

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


difesa (4a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007

64ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

GIULIANO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

 

 Il presidente relatore GIULIANO (FI) illustra diffusamente il disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sugli aspetti di competenza della Commissione, ricompresi negli articoli 2, 6, commi 47, 48, 49 e 51, e 7, comma 4. Formula conclusivamente una proposta di parere contrario (allegata al resoconto della presente seduta).

 

 Si apre il dibattito.

 

 Il senatore NIEDDU(Ulivo) sottolinea che la riduzione degli uffici giudiziari militari rappresenta il profilo di maggior rilievo del provvedimento e che un intervento in materia non è più differibile, atteso che, a seguito della sospensione degli obblighi di leva, il carico di lavoro dei tribunali militari è diventato pressoché nullo, come sottolineato dagli stessi organi di vertice in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario militare. La soluzione proposta dal Governo, che prevede un radicale ridimensionamento degli uffici giudiziari militari, rappresenta il risultato della mediazione tra quanti richiedono la totale abolizione della giurisdizione speciale e quanti invece auspicano il mantenimento sic et simpliciter delle strutture attuali. Tale riduzione potrebbe comunque rappresentare un primo passo in direzione di successivi e più radicali interventi, quali la riduzione a due soli tribunali militari, uno di primo e uno di secondo grado, competenti esclusivamente per le missioni all’estero, sul modello francese, o la ordinarizzazione del ruolo dei magistrati militari, con assegnazione di magistrati ordinari ai tribunali militari e soppressione del Consiglio della magistratura militare. Quanto all’articolo 7, comma 6, l’oratore ritiene inopportuno affidare al potere legislativo delegato la scelta delle sedi giudiziarie da mantenere; ritiene invece preferibile che già in sede di legge delega si prevedano tre soli uffici giudiziari militari, uno al Centro, a Roma, uno al Sud, a Napoli, ed uno al Nord, a Verona, rinunciando anche alla previsione di eventuali sezioni distaccate e stabilendo il numero di magistrati militari da mantenere in servizio. Per quanto riguarda il transito dei magistrati militari alla magistratura ordinaria, a suo avviso dovrebbe tenersi conto delle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998, assegnandoli in soprannumero non riassorbibile alle Corti di appello ordinarie competenti sulle città dove si trovavano gli uffici giudiziari militari soppressi e alle relative procure generali, con le funzioni di consigliere d’appello di sostituto procuratore generale. Una revisione di questo tipo agevolerebbe il passaggio volontario dei magistrati militari più anziani nei ruoli della Magistratura ordinaria, senza tuttavia pregiudicare le legittime aspettative dei magistrati ordinari. Incrementando in questo modo l’esodo volontario verso la Magistratura ordinaria dei magistrati militari che svolgono funzioni di appello e di cassazione negli uffici da sopprimere, si limiterebbe inoltre drasticamente il numero dei magistrati militari che dovranno transitarvi d’ufficio, le cui diverse aspirazioni non potrebbero essere altrimenti soddisfatte.

 Conclusivamente, l’oratore ritiene che la soluzione proposta dal Governo, con le modifiche da lui suggerite, appaia la più idonea ad affrontare il problema della assoluta inutilità degli uffici giudiziari militari. Per queste ragioni, riterrebbe opportuno che la Commissione esprimesse un parere favorevole sul provvedimento, condizionato alla eliminazione della previsione relativa alle sezioni distaccate del tribunale militare ed alla immediata definizione delle tre sedi giudiziarie militari da mantenere e del numero di magistrati che dovranno transitare nella magistratura ordinaria.

 

 La senatrice PISA(Ulivo), nel rilevare che l’illustrazione del provvedimento effettuata dal relatore è stata particolarmente approfondita e convincente, ricorda che nella scorsa legislatura, nel corso della discussione sul disegno di legge di riforma del codice militare di pace e di guerra, si era già toccato l’aspetto delle incongruenze legislative e della mancanza di dati; suggerisce pertanto che in questa sede si recuperino gli elementi di riflessione già precedentemente evidenziati. Si dichiara quindi personalmente favorevole alle sezioni speciali, reputando superabili le perplessità e le difficoltà indotte dalle disposizioni costituzionali. Conclusivamente, fermo restando l’apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e nel concordare con molti dei temi da lui esposti, ritiene che il disegno di legge in esame vada in una direzione complessivamente condivisibile.

 

 Il senatore RAMPONI (AN) concorda con le perplessità espresse dal relatore, sottolineando che il provvedimento mantiene sostanzialmente in vita un simulacro di giustizia militare e che, al di là delle conclusioni, le stesse argomentazioni avanzate dal senatore Nieddu vanno in questo senso. Per queste ragioni, correttamente andrebbe proposta l’abolizione del sistema. In considerazione della delicatezza e dello spessore dei ragionamenti avanzati nel corso del dibattito odierno, egli auspica che si possa pervenire ad una sintesi, in particolare tra i punti di vista espressi dal presidente relatore Giuliano e dal senatore Nieddu, in modo da sostanziare in misura ancor maggiore il parere e offrire così un contributo utile e costruttivo alla Commissione di merito.

 

 Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il sottosegretario FORCIERI, il quale esprime innanzitutto grande apprezzamento nei confronti dell’illustrazione svolta dal presidente relatore Giuliano, che ha evidenziato gli aspetti anche problematici della riforma. In particolare, egli concorda sull’esigenza di meglio circoscrivere la definizione del reato militare, onde evitare il ricorrere delle situazioni paradossali evidenziate nella bozza di parere illustrata dal Presidente relatore. A tale proposito, suggerisce un’estensione al codice militare di pace della definizione di reato militare inclusa nel codice militare di guerra. Auspica infine che si pervenga ad una sintesi delle varie argomentazioni oggi espresse, traducendole in altrettanti puntuali suggerimenti alla Commissione giustizia.

 

 Segue un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice BRISCA MENAPACE(RC-SE), i senatori NIEDDU(Ulivo) e BIONDI (FI) e il presidente relatore GIULIANO(FI), all’esito del quale il Presidente relatore propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, al fine di pervenire alla stesura di una bozza di parere che rappresenti un punto di mediazione tra le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

 

 La Commissione conviene e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore16,45.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

 

 

La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo, in via preliminare rileva che esso modifica in maniera significativa i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 150 del 2005 e che le disposizioni oggetto della competenza della Commissione sono comprese negli articoli 2, 6 (commi 47, 48, 49 e 51) e 7 (comma 4 ).

Esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario, per le considerazioni e le motivazioni di seguito riportate.

 In termini generali, la Commissione ritiene condivisibili i principi contenuti negli articoli 2 e 6 del disegno di legge, risultando confermata la piena equiparazione dello stato giuridico e delle garanzie di indipendenza e delle progressioni di carriera dei magistrati militari ai magistrati ordinari, già sancita dall’articolo 1 della legge n. 180/81. Le disposizioni adeguano altresì le modalità di equiparazione alla mutata situazione ordinamentale dei magistrati ordinari, intervenendo direttamente sulla suindicata legge di equiparazione ed evitando il ricorso al metodo interpretativo di norme dettate per altri ordinamenti.

Le perplessità della Commissione si appuntano invece sulla disposizione del comma 48 del medesimo articolo 6, laddove è prevista l’introduzione di un articolo 1-ter alla legge 180/81 che individua nella circoscrizione territoriale dell'ufficio il limite territoriale per il mutamento delle funzioni da giudicante a requirente, e viceversa. A parte l’improprietà terminologica adoperata per indicare la Corte militare di appello di Roma (menzionata come "sezione centrale") e l’incongruo riferimento alle "sezioni distaccate" (che vengono cancellate dall’articolo 7, comma 6, lettera e), dove, appunto, letteralmente si prevede che "la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate"), si rileva che la notevole estensione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari comporterebbe un sostanziale "ingessamento" dell’organico di magistratura nelle rispettive sedi, con la necessità di procedere a frequenti trasferimenti d’ufficio per la copertura di posti che resterebbero scoperti per mancanza di aspiranti.

Non può peraltro al riguardo sottacersi che una siffatta limitazione al passaggio di funzioni nell’ambito di una struttura giudiziaria speciale e specialistica appare poco giustificabile per la pressoché inesistenza di quei pericoli, soprattutto di immagine, che tale limitazione tenderebbe ad evitare.

E ciò senza considerare che il sistema novellato porrebbe una ingiustificata discriminazione, posto che, almeno con riguardo ai magistrati della Corte militare d’appello e della Procura generale, il mutamento di funzioni non comporterebbe per essi alcuna limitazione territoriale.

L’articolo 7, che consta di sette commi, contiene tre deleghe al Governo, due delle quali interessano la Commissione: la prima (comma 4) - da esercitare, con uno o più decreti, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - riguarda il riassetto sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice; la seconda (comma 6) - anch’essa da esercitare, con uno o più decreti, entro otto mesi dalla entrata in vigore del decreto - ha ad oggetto la disciplina del transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare.

Il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, previsto dalla delega di cui al comma 4, appare, per intuibili ragioni, che non richiedono pertanto alcuna illustrazione, quanto mai opportuno. Sono altresì da condividere integralmente, anch’essi per evidenti motivi, i principi ed i criteri direttivi da rispettare, con particolare riferimento alla necessità: 1) di un concorso che consenta una selezione maggiormente mirata alle attività professionali del magistrato militare; 2) di abrogare espressamente quella "selva selvaggia" costituita dalle disposizioni ritenute non più ritenute vigenti.

Il comma 6 del citato articolo 7, come accennato, contiene una delega al governo per procedere ad una drastica riduzione dell’organico della magistratura militare e delle relative sedi, problemi sui quali la relazione illustrativa è avara di dati e di utili elementi conoscitivi, salvo l’affermazione della generica quanto scontata esigenza di armonizzare la struttura giudiziaria militare alla attuale domanda di giustizia militare in seguito alla sospensione della leva ed alla conseguente professionalizzazione delle Forze Armate, nell’ambito del dettato costituzionale di cui all’articolo 103.

Passando all’esame delle singole disposizioni, a fronte degli attuali nove tribunali militari (Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), la Commissione ritiene eccessiva la riduzione delle sedi "ad un numero non superiore a tre" (pur con la possibilità di istituire "fino a due complessive sezioni distaccate") e la riduzione dell’organico dei magistrati militari di un numero compreso tra 40 e 55, su un organico complessivo di 103 unità. Si tratterebbe, in pratica, di mantenere una giurisdizione penale composta di un numero di magistrati compreso tra le 63 e le 48 unità, numeri evidentemente insufficienti per garantire una tutela penale militare distribuita sull’intero territorio, tenuto anche conto dell’esigenza di garantire il funzionamento di alcuni istituti processuali che inevitabilmente richiedono una pluralità di magistrati (basti pensare ai vari casi di incompatibilità, nonché alle esigenze connesse alle procedure di riesame e di revisione).

Volendo operare una stima attendibile e basata su dati concreti, non esclusivamente numerici ma anche di corretto funzionamento dell’apparato, è da ritenersi che non possa effettuarsi una riduzione superiore alle 20-30 unità e che occorra prevedere un numero di sedi giudiziarie di primo grado non inferiore a cinque/sei, sia pure con organici ridotti rispetto agli attuali.

Appare inoltre quanto mai opportuno, se non necessario, escludere la prevista soppressione delle sezioni della corte militare di appello, conservando solo la sede di Roma (art. 7, comma 6, lettera e ). Il pluralismo giurisprudenziale, a parte la ricchezza conoscitiva che ne consegue, rappresenta infatti una ineludibile garanzia di giustizia. Né possono, poi, trascurarsi gli alti costi ed i gravi disagi a carico delle parti e dei testimoni derivanti dalla necessità di sostenere giudizi di appello a distanza considerevole dal proprio domicilio.

Con riferimento alla sorte dei magistrati militari "in esubero", mentre appare condivisibile la scelta legislativa del transito nel ruolo della magistratura ordinaria da effettuarsi in prima battuta a domanda degli interessati e secondo l’ordine di ruolo organico, non può dirsi altrettanto circa le modalità di transito per gli eventuali posti residui previste alla lettera a) del comma 6 dell’art. 7 in esame, e precisamente il transito d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico.

Al riguardo, si supponga per assurdo che i sei mesi previsti per il transito decorrano dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo e non, come potrebbe in astratto ipotizzarsi, data l’equivocità del tenore letterale della disposizione, dall’entrata in vigore del disegno di legge in questione. Se si individuasse questo ultimo termine come dies a quo, i magistrati militari, posto che la delega conferita al Governo dovrà essere esercitata entro otto mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge, potrebbero essere - di fatto, sarebbero - chiamati a scegliere se transitare nella magistratura ordinaria prima ancora di conoscere quale sarà il definitivo assetto delle circoscrizioni militari; scelta, in questo caso, alla quale sarebbero costretti senza essere in possesso degli indispensabili elementi di chiarezza e di certezza sulle due opzioni - magistratura ordinaria/magistratura militare - che soli possono fondare una decisione meditata e consapevole. In una eventualità del genere si otterrebbe il non auspicabile risultato di allontanare dalla magistratura militare i magistrati più giovani e tutti con qualifiche dello stesso tipo, laddove il sistema giudiziario richiede necessariamente la presenza contestuale di una pluralità di qualifiche in proporzione ai posti disponibili.

Un sistema praticabile potrebbe piuttosto essere quello di prevedere un passaggio esclusivamente a domanda, lasciando nella magistratura militare, in soprannumero, i magistrati militari che eventualmente non lo richiedessero, con conservazione della qualifica e funzione, fatta eccezione per le funzioni direttive e semi-direttive.

Al fine di incentivare il transito volontario nella magistratura ordinaria sarebbe poi preferibile prevedere, oltre alla conservazione nel nuovo ruolo dell’anzianità e della qualifica maturata, il diritto ad ottenere il posto e la funzione corrispondente richiesta (sia pure eccettuando gli uffici direttivi e semi-direttivi) anche in soprannumero con successivo riassorbimento.

Da ultimo (ma non per ultimo) ed in via generale, non può non osservarsi che il problema della giustizia militare passa attraverso la scelta politica di fondo rappresentata dalla esigenza o meno di mantenere un apparato "speciale" per l’amministrazione della giustizia nell’ambito delle forze armate ed entro i limiti delineati con precisione dalla Carta Costituzionale.

Con il disegno di legge in esame, questa scelta sembra inequivocabilmente effettuata (confermata) a favore della permanenza della struttura "speciale", per la sua idoneità a realizzare forme specifiche di tutela penale attraverso la previsione di apposite fattispecie incriminatici, i cosiddetti reati militari.

Il disegno di legge di riforma, tuttavia, mette mano allo "strumento" ordinamentale senza porre alcuna attenzione alle disarmonie ed incongruenze dell’attuale assetto del diritto penale militare.

Qualsiasi ordinamento giudiziario deve necessariamente essere concepito in funzione del tipo e del numero di illeciti che si intendono perseguire. Ebbene, l’attuale sistema penale militare trabocca di anomalie ed incongruenze, che lo fanno apparire più frutto di "confusione" legislativa e di disorganici interventi demolitori, tanto da farlo apparire ai limiti dell’inutilità, più che prodotto di un disegno politico, per quanto approssimativo. A nessuno sfugge che ormai da tempo l’attuale assetto del "sistema" penale militare non risponde ad una volontà politica di selezione degli interessi ritenuti meritevoli di specifica tutela penale militare, bensì è la risultante casuale di interventi "occasionali". Appare di tutta evidenza la "contraddittorietà" di un siffatto sistema ove, ad esempio, si consideri che, allo stato, è reato militare l’omicidio tra militari di diverso grado e non lo è quello tra pari grado, pur se commesso per cause di servizio, così come non lo è quello colposo; che è reato militare la lesione volontaria e non quella colposa; che costituiscono reato militare il peculato e la truffa, ma non il falso strumentale rispetto ai reati militari; non è reato militare la corruzione o la concussione. Ed esempi ulteriori potrebbero accrescere la generale perplessità su una siffatta stupefacente "geografia".

In sintesi, la Commissione sottolinea che soltanto una preventiva razionalizzazione e la riconducibilità ad una chiara ed intelligibile scelta politica del "sistema" dei reati militari può quindi consentire un adeguato intervento sullo strumento deputato ad occuparsi di quei reati. In caso contrario, si riduce la riforma dell’ordinamento giudiziario ad un provvedimento ancora una volta improvvisato ed obbligato, che lascia inalterati i veri problemi della giustizia militare, conservata ormai solo per ineludibili esigenze costituzionali, ma irrimediabilmente ridotta a mera quanto inutile facciata.

Questi dubbi e queste perplessità di fondo motivano pertanto il parere contrario della Commissione sugli aspetti di competenza del disegno di legge.

 

 


difesa (4a)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

65ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

GIULIANO

indi del Vice Presidente

ZANONE

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

 

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

 

 Su richiesta del senatore NIEDDU (Ulivo), il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

 


DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

67ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

GIULIANO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(omissis)

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

 

 Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’8 maggio scorso.

 

 Il presidente relatore GIULIANO (FI) illustra alla Commissione una nuova bozza di parere (allegata al resoconto dell’odierna seduta), da lui formulata al fine di raccogliere le osservazioni ed i rilievi emersi nel corso del dibattito.

 

 Il senatore NIEDDU (Ulivo) si sofferma su alcuni punti che a suo giudizio andrebbero meglio precisati nel parere. In particolare, con riferimento alle sezioni staccate della Corte militare d’appello, segnala che ogni difficoltà potrebbe essere superata consentendo il cambiamento di funzioni con il trasferimento dell’interessato presso un’altra sede di tribunale militare. Sottolinea quindi che, come evidenziato dal presidente della Corte militare d’appello e dal Procuratore generale militare in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, il numero di processi che attualmente vengono celebrati da tutti i tribunali militari nel loro insieme è di gran lunga inferiore a quello che si celebra nel più piccolo dei tribunali ordinari subprovinciali che periodicamente si propone di sopprimere. Ritiene inoltre che, a fronte degli attuali nove tribunali militari, occorra ridurre ad in massimo di tre il numero delle sedi: tale numero, seppur sovradimensionato rispetto al carico di lavoro, per far fronte al quale sarebbe ampiamente sufficiente un unico tribunale militare, garantirebbe infatti la tutela penale militare distribuita sull’intero territorio. Egli è inoltre dell’opinione che possa effettuarsi una riduzione anche inferiore rispetto alle 40-55 unità di magistrati, in quanto ciò consentirebbe di aumentare gli organici di magistrati nelle singole sedi e di ovviare alle situazioni di incompatibilità derivanti anche dai passaggi dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Infine, ritiene che l’esigenza di una riforma dei codici penali militari non vada presentata in modo eccessivamente drastico. L’auspicabile razionalizzazione del diritto penale militare sostanziale, opportuna anche in considerazione dell’intervenuta sospensione della leva obbligatoria, dovrà a suo giudizio procedere senz’altro nel senso di una riduzione delle attuali fattispecie, abolendo quelle ormai fuori dal tempo, senza certamente ampliare il novero dei reati militari e le competenze della relativa giurisdizione speciale. Infine, ritiene opportuno che già nella legge delega vengano identificate le sedi giudiziarie militari che dovranno permanere, evitando di affidare tale scelta, e di conseguenza l’individuazione dei capi ufficio da confermare, al potere legislativo delegato. Propone di modificare conseguentemente la nuova bozza di parere.

 

 Il senatore RAMPONI (AN) conferma la sua piena concordanza nei confronti del nuovo schema di parere redatto dal Presidente relatore, al quale suggerisce tuttavia un’attenuazione della parte finale, relativa alla razionalizzazione del "sistema" dei reati militari, che non deve costituire a suo giudizio una condizione nei confronti della Commissione di merito. Le esigenze alle quali occorre richiamare la Commissione giustizia sono a suo avviso rappresentate innanzitutto dalla necessità di ristrutturare il corpo dei magistrati militari, attualmente esorbitante rispetto alle esigenze di attività. In secondo luogo, egli segnala l’importanza che nei codici militari penali di pace e di guerra si faccia riferimento alla fattispecie delle operazioni di pace, rilevando la particolare delicatezza di tale carenza. Il terzo elemento da evidenziare nel parere è infine a suo giudizio rappresentato dalla necessità di una rivisitazione dei reati militari.

 

 La senatrice VILLECCO CALIPARI(Ulivo), premessa ampia condivisione nei confronti delle considerazioni svolte dal presidente relatore Giuliano, dal senatore Nieddu e da ultimo dal senatore Ramponi, ritiene auspicabile una razionalizzazione del diritto penale militare sostanziale, a patto che ciò non rappresenti una condizione ostativa. Conviene inoltre sulla necessità di inserire la fattispecie riferita alle operazioni di pace, essendo oggi predominante l’utilizzo in quest’ambito delle Forze armate.

 

 Concorda con la proposta di inserire un riferimento alla fattispecie delle operazioni di pace la senatrice BRISCA MENAPACE(RC-SE), che coglie l’occasione per sottolineare come attualmente del concetto di "pace" non esista una nozione di diritto positivo.

 

 Il presidente relatore GIULIANO (FI) svolge alcune precisazioni in ordine alla portata della bozza di parere da lui redatta, sintetizzando le condizioni sulle quali gli pare si sia conseguito ampio consenso nel corso del dibattito. La prima concerne l’auspicio che il numero delle circoscrizioni sia ridotto a un numero non inferiore a tre; la seconda riguarda il numero dei magistrati che devono comporre la giurisdizione penale, che si è convenuto di stabilire in non più di sessanta unità; la terza attiene infine alle modalità di trasferimento, dovendosi prevedere un passaggio a domanda, ovvero, in casi di insufficienza di domande rispetto ai posti da coprire, un trasferimento d’ufficio, con il riconoscimento della relativa indennità per un periodo non superiore a un anno.

 

 Ha quindi la parola il sottosegretario CASULA, il quale concorda pienamente sulla necessità di una ridefinizione del reato militare. Ritiene inoltre corretto individuare in sessanta il numero di magistrati cui pervenire a seguito della riduzione, numero che ritiene corretto e facile da gestire, soprattutto con la riduzione a tre circoscrizioni giudiziarie. Quanto, infine, alla sorte dei magistrati in transito, è dell’opinione che il passaggio alla magistratura ordinaria debba avvenire esclusivamente a domanda; in caso di insufficienza di domande rispetto ai posti da coprire, fa infine presente che la modalità più asettica è rappresentata dalla possibilità di attingere a partire dall’ultima posizione nel ruolo, come correttamente proposto nella bozza di parere predisposta del Presidente relatore, non lasciando ad alcuno nessuna ulteriore possibilità di scelta. Infine, concorda sull’esigenza di prevedere l’inserimento della fattispecie delle operazioni di pace nei codici militari di pace e di guerra.

 

 Il presidente relatore GIULIANO (FI) formula dunque una ulteriore proposta di parere, nella quale reputa possano ritenersi inserite tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito odierno. Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, tale ulteriore bozza di parere, posta ai voti, è approvata all’unanimità.

 

(omissis)


NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

 

 

La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.

 In termini generali, la Commissione ritiene condivisibili i principi contenuti negli articoli 2 e 6 del disegno di legge, risultando confermata la piena equiparazione dello stato giuridico e delle garanzie di indipendenza e delle progressioni di carriera dei magistrati militari ai magistrati ordinari, già sancita dall’articolo 1 della legge n. 180/81.

Le perplessità della Commissione si appuntano invece sulla disposizione del comma 48 del medesimo articolo 6, là dove è prevista l’introduzione di un articolo 1-ter alla legge 180/81 che individua nella circoscrizione territoriale dell'ufficio il limite territoriale per il mutamento delle funzioni da giudicante a requirente, e viceversa. A parte l’improprietà terminologica adoperata per indicare la Corte militare di appello di Roma (menzionata come "sezione centrale") e l’incongruo riferimento alle "sezioni distaccate" (che vengono cancellate dall’articolo 7, comma 6, lettera e), dove, appunto, letteralmente si prevede che "la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate"), si rileva che la notevole estensione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari comporterebbe un sostanziale "ingessamento" dell’organico di magistratura nelle rispettive sedi, con la necessità di procedere a frequenti trasferimenti d’ufficio per la copertura di posti che resterebbero scoperti per mancanza di aspiranti.

Non può peraltro al riguardo sottacersi che una siffatta limitazione al passaggio di funzioni nell’ambito di una struttura giudiziaria speciale e specialistica appare poco giustificabile per la pressoché inesistenza di quei pericoli, soprattutto di immagine, che tale limitazione tenderebbe ad evitare.

E ciò senza considerare che il sistema novellato porrebbe una ingiustificata discriminazione, posto che, almeno con riguardo ai magistrati della Corte militare d’appello e della Procura generale, il mutamento di funzioni non comporterebbe per essi alcuna limitazione territoriale.

L’articolo 7, che consta di sette commi, contiene tre deleghe al Governo, due delle quali interessano la Commissione: la prima (comma 4) riguarda il riassetto sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice; la seconda (comma 6) ha ad oggetto la disciplina del transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare. Ferma restando la piena condivisione con riferimento al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, previsto dalla delega di cui al comma 4, nonché ai principi e criteri direttivi da rispettare, con particolare riferimento alla necessità di un concorso che consenta una selezione maggiormente mirata alle attività professionali del magistrato militare e dell’abrogazione delle disposizioni ritenute non più ritenute vigenti, si segnala che, in ordine alla riduzione dell’organico della magistratura militare e delle relative sedi, la relazione illustrativa è avara di dati e di utili elementi conoscitivi, salvo l’affermazione della generica quanto scontata esigenza di armonizzare la struttura giudiziaria militare alla attuale domanda di giustizia in seguito alla sospensione della leva ed alla conseguente professionalizzazione delle Forze armate.

Passando all’esame delle singole disposizioni, a fronte degli attuali nove tribunali militari (Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), la Commissione ritiene eccessiva la riduzione delle sedi "ad un numero non superiore a tre" (pur con la possibilità di istituire "fino a due complessive sezioni distaccate") e la riduzione dell’organico dei magistrati militari di un numero compreso tra 40 e 55, su un organico complessivo di 103 unità. Si tratterebbe, in pratica, di mantenere una giurisdizione penale composta di un numero di magistrati compreso tra le 63 e le 48 unità, numeri evidentemente insufficienti per garantire una tutela penale militare distribuita sull’intero territorio, tenuto anche conto dell’esigenza di garantire il funzionamento di alcuni istituti processuali che inevitabilmente richiedono una pluralità di magistrati (basti pensare ai vari casi di incompatibilità, nonché alle esigenze connesse alle procedure di riesame e di revisione).

A quanto proposito, la Commissione ritiene che non possa effettuarsi una riduzione superiore alle 20-30 unità e che occorra prevedere un numero di sedi giudiziarie di primo grado non inferiore a tre, sia pure con organici ridotti rispetto agli attuali, e che questo aspetto sostanzi una vera e propria condizione nei confronti della Commissione di merito.

Con riferimento alla sorte dei magistrati militari "in esubero", mentre appare condivisibile la scelta legislativa del transito nel ruolo della magistratura ordinaria da effettuarsi in prima battuta a domanda degli interessati e secondo l’ordine di ruolo organico, non può dirsi altrettanto circa le modalità di transito per gli eventuali posti residui, previste alla lettera a) del comma 6 dell’art. 7, e precisamente il transito d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico.

Al riguardo, questa Commissione segnala l’esigenza di prevedere piuttosto un passaggio esclusivamente a domanda, ovvero, in casi di insufficienza di domande rispetto ai posti da coprire, un trasferimento d’ufficio, con il riconoscimento della relativa indennità per un periodo non superiore ad un anno. Al fine di incentivare il transito volontario nella magistratura ordinaria, questa Commissione suggerisce inoltre di modificare il testo, prevedendo, oltre alla conservazione nel nuovo ruolo dell’anzianità e della qualifica maturata, il diritto ad ottenere il posto e la funzione corrispondente richiesta (sia pure eccettuando gli uffici direttivi e semi-direttivi) anche in soprannumero, con successivo riassorbimento.

Infine, questa Commissione nota che il problema della giustizia militare passa attraverso la scelta politica di fondo rappresentata dalla esigenza o meno di mantenere un apparato "speciale" per l’amministrazione della giustizia nell’ambito delle forze armate ed entro i limiti delineati con precisione dalla Carta Costituzionale. Il disegno di legge di riforma mette mano allo "strumento" ordinamentale senza porre alcuna attenzione alle disarmonie ed incongruenze dell’attuale assetto del diritto penale militare. A nessuno sfugge che ormai da tempo l’attuale assetto del "sistema" penale militare non risponde ad una volontà politica di selezione degli interessi ritenuti meritevoli di specifica tutela penale militare, bensì è la risultante casuale di interventi "occasionali". Appare di tutta evidenza la "contraddittorietà" di un siffatto sistema ove, ad esempio, si consideri che, allo stato, è reato militare l’omicidio tra militari di diverso grado e non lo è quello tra pari grado, pur se commesso per cause di servizio, così come non lo è quello colposo; che è reato militare la lesione volontaria e non quella colposa; che costituiscono reato militare il peculato e la truffa, ma non il falso strumentale rispetto ai reati militari; non è reato militare la corruzione o la concussione. Ed esempi ulteriori potrebbero accrescere la generale perplessità su una siffatta stupefacente "geografia". Per queste ragioni, la Commissione sottolinea infine che soltanto una preventiva razionalizzazione e la riconducibilità ad una chiara ed intelligibile scelta politica del "sistema" dei reati militari può quindi consentire un adeguato intervento sullo strumento deputato ad occuparsi di quei reati. In caso contrario, si riduce la riforma dell’ordinamento giudiziario ad un provvedimento ancora una volta improvvisato ed obbligato, che lascia inalterati i veri problemi della giustizia militare, conservata ormai solo per ineludibili esigenze costituzionali, ma irrimediabilmente ridotta a mera quanto inutile facciata.


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

 

 

La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni e le condizioni di seguito riportate.

 In termini generali, la Commissione ritiene condivisibili i principi contenuti negli articoli 2 e 6 del disegno di legge, risultando confermata la piena equiparazione dello stato giuridico e delle garanzie di indipendenza e delle progressioni di carriera dei magistrati militari ai magistrati ordinari, già sancita dall’articolo 1 della legge n. 180/81.

Le perplessità della Commissione si appuntano invece sulla disposizione del comma 48 del medesimo articolo 6, là dove è prevista l’introduzione di un articolo 1-ter alla legge 180/81 che individua nella circoscrizione territoriale dell'ufficio il limite territoriale per il mutamento delle funzioni da giudicante a requirente, e viceversa. A parte l’improprietà terminologica adoperata per indicare la Corte militare di appello di Roma (menzionata come "sezione centrale") e l’incongruo riferimento alle "sezioni distaccate" (che vengono cancellate dall’articolo 7, comma 6, lettera e), dove, appunto, letteralmente si prevede che "la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate"), si rileva che la notevole estensione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari comporterebbe un sostanziale "ingessamento" dell’organico di magistratura nelle rispettive sedi, con la necessità di procedere a frequenti trasferimenti d’ufficio per la copertura di posti che resterebbero scoperti per mancanza di aspiranti.

Non può peraltro al riguardo sottacersi che una siffatta limitazione al passaggio di funzioni nell’ambito di una struttura giudiziaria speciale e specialistica appare poco giustificabile per la pressoché inesistenza di quei pericoli, soprattutto di immagine, che tale limitazione tenderebbe ad evitare.

E ciò senza considerare che il sistema novellato porrebbe una ingiustificata discriminazione, posto che, almeno con riguardo ai magistrati della Corte militare d’appello e della Procura generale, il mutamento di funzioni non comporterebbe per essi alcuna limitazione territoriale.

L’articolo 7, che consta di sette commi, contiene tre deleghe al Governo, due delle quali interessano la Commissione: la prima (comma 4) riguarda il riassetto sulle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice; la seconda (comma 6) ha ad oggetto la disciplina del transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare. Ferma restando la piena condivisione con riferimento al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, previsto dalla delega di cui al comma 4, nonché ai principi e criteri direttivi da rispettare, con particolare riferimento alla necessità di un concorso che consenta una selezione maggiormente mirata alle attività professionali del magistrato militare e dell’abrogazione delle disposizioni ritenute non più ritenute vigenti, si segnala che, in ordine alla riduzione dell’organico della magistratura militare e delle relative sedi, la relazione illustrativa è avara di dati e di utili elementi conoscitivi, salvo l’affermazione della generica quanto scontata esigenza di armonizzare la struttura giudiziaria militare alla attuale domanda di giustizia in seguito alla sospensione della leva ed alla conseguente professionalizzazione delle Forze armate.

Passando all’esame delle singole disposizioni, a fronte degli attuali nove tribunali militari (Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), la Commissione ritiene accettabile la riduzione delle sedi "ad un numero non superiore a tre" (pur con la possibilità di istituire "fino a due complessive sezioni distaccate") e la riduzione dell’organico dei magistrati militari di un numero compreso tra 40 e 55, su un organico complessivo di 103 unità. Si tratterebbe, in pratica, di mantenere una giurisdizione penale composta di un numero di magistrati non inferiore a 60 unità. La Commissione ritiene quindi che occorra prevedere un numero di sedi giudiziarie di primo grado non inferiore a tre, sia pure con organici ridotti rispetto agli attuali, e che questo aspetto sostanzi una vera e propria condizione nei confronti della Commissione di merito.

Con riferimento alla sorte dei magistrati militari "in esubero", mentre appare condivisibile la scelta legislativa del transito nel ruolo della magistratura ordinaria da effettuarsi in prima battuta a domanda degli interessati e secondo l’ordine di ruolo organico, non può dirsi altrettanto circa le modalità di transito per gli eventuali posti residui, previste alla lettera a) del comma 6 dell’art. 7, e precisamente il transito d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico.

Al riguardo, questa Commissione segnala l’esigenza di prevedere piuttosto un passaggio esclusivamente a domanda, ovvero, in casi di insufficienza di domande rispetto ai posti da coprire, un trasferimento d’ufficio, con il riconoscimento della relativa indennità per un periodo non superiore ad un anno. Al fine di incentivare il transito volontario nella magistratura ordinaria, questa Commissione suggerisce inoltre di modificare il testo, prevedendo, oltre alla conservazione nel nuovo ruolo dell’anzianità e della qualifica maturata, il diritto ad ottenere il posto e la funzione corrispondente richiesta (sia pure eccettuando gli uffici direttivi e semi-direttivi) anche in soprannumero, con successivo riassorbimento.

Infine, questa Commissione nota che il problema della giustizia militare passa attraverso la scelta politica di fondo rappresentata dalla esigenza o meno di mantenere un apparato "speciale" per l’amministrazione della giustizia nell’ambito delle forze armate ed entro i limiti delineati con precisione dalla Carta Costituzionale. Il disegno di legge di riforma mette mano allo "strumento" ordinamentale senza porre alcuna attenzione alle disarmonie ed incongruenze dell’attuale assetto del diritto penale militare.

Sul punto neppure l’auspicio di una riforma dei codici penali militari potrebbe ridurre a rinviare l’intervento in materia ordinamentale, perché in tal modo si protrarrebbe nel tempo l’attuale grave dispendio di risorse economiche e professionali: peraltro la auspicabile razionalizzazione del diritto penale militare sostanziale, opportuna anche in considerazione dell’intervenuta sospensione della leva obbligatoria, dovrà senz’altro procedere nel senso di una riduzione delle attuali fattispecie, abolendo quelle ormai fuori del tempo e – nel rispetto dei principi costituzionali, oltre che delle indicazioni ricavabili dal destino del disegno di legge presentato dal precedente Governo durante la scorsa legislatura – non potrà certamente ampliare il novero dei reati militari e le competenze della relativa giurisdizione speciale.

Sarebbe infine opportuno identificare già nella legge delega quali sedi giudiziarie militari dovranno restare, evitando di affidare al potere legislativo delegato la scelta di quali siano i tribunali militari da mantenere e (di conseguenza) i capi ufficio da confermare, in quanto una delega al Governo in materia suscita perplessità in punto di indipendenza dei magistrati e il numero dei magistrati che dovranno transitare nella magistratura ordinaria.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

67ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l’opportunità di acquisire elementi informativi in merito alla metodologia di predisposizione del bilancio a legislazione vigente relativamente alle spese di personale della magistratura. In particolare, in merito alla previsione di bilancio della spesa di personale della magistratura per ciascun anno (nonché al processo di stima della spesa per l’anno successivo), sarebbe opportuno chiarire se: sia inclusa la spesa per le nuove assunzioni previste per il medesimo anno di riferimento (2007); la spesa tenga conto degli avanzamenti di carriera attesi per il medesimo anno di riferimento; a fronte di posizioni di personale in soprannumero o in fuori ruolo, si proceda di norma alla copertura della corrispondente vacanza attraverso nuove assunzioni. Tali elementi conoscitivi risultano infatti imprescindibili per la valutazione di numerose richieste di chiarimento segnalate puntualmente dal Servizio del bilancio. Appare poi opportuno chiarire se, a seguito della riduzione da 24 a 18 mesi (articolo 3, comma 12) del tirocinio dei magistrati dopo la prima nomina (ex uditori giudiziari), si produce un’anticipazione di passaggio stipendiale. Fa presente, inoltre, che la riforma abroga tutte le Commissioni di concorso previste dalla legislazione vigente per l’avanzamento nella funzione (primo grado, secondo grado, legittimità) e per i passaggi da requirente a giudicante e viceversa, ad eccezione, per quest’ultima fattispecie, delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità per le quali è prevista l’istituzione di una apposita Commissione presso il CSM. Viene, infatti, introdotto un nuovo sistema di valutazioni quadriennali ponendo in capo al CSM l’effettuazione delle valutazioni. Con le nuove norme – sostitutive di quelle contenute nel decreto legislativo n. 160 del 2006 – sono state implicitamente abrogate le disposizioni recanti gli oneri delle suddette Commissioni mentre non sono state abrogate le coperture finanziarie di tali oneri (articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006): sarebbe pertanto opportuno un chiarimento anche al fine di coordinare le nuove e le vecchie coperture a valere sulla legge delega n. 150 del 2005.  Per quanto attiene la progressione economica dei magistrati, sono previste due nuove tabelle, rispettivamente, per la magistratura ordinaria e militare. Al fine di verificare se si tratti di un mero aggiornamento d’importi occorrerebbe disporre degli importi tabellari attualmente in vigore. Analogamente, per la rideterminazione della pianta organica, si pone l’esigenza di acquisire la dotazione organica di fatto attuale. Occorre, altresì, acquisire chiarimenti in merito: all’articolo 2, comma 2, in quanto viene introdotto il citato sistema di valutazione in capo ai consigli giudiziari ed al CSM prevedendo una clausola di invarianza degli oneri (articolo 2, comma 2, capoverso 20) e senza fornire alcuna indicazione nella relazione tecnica in merito alle argomentazioni che possano garantire effettivamente il rispetto del suddetto vincolo; all’articolo 3, posto che rivede le finalità e gli organi della Scuola superiore della magistratura (escludendo peraltro la competenza esclusiva della Scuola stessa in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati, comma 1, lettera a), senza prevedere alcuna clausola di invarianza degli oneri (escludendo ovviamente quelli recati dai commi 6 e 12 del medesimo articolo 3); all’articolo 6, comma 10, concernente il ruolo organico della magistratura, per verificarne il coordinamento con le disposizioni del comma 57 del medesimo articolo e tenuto conto che la dotazione organica attuale è indicata nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 24 del 2006; all’articolo 6, comma 25, recante norme per il ricollocamento in ruolo dei magistrati, per verificare se gli istituti ivi previsti (lettere da a) a d)) siano adeguati al fine del rispetto dell’invarianza della spesa; all’articolo 6, comma 30, posto che aumenta il numero dei componenti del CSM senza indicazione di alcuna copertura finanziaria; all’articolo 6, comma 31, recante la nuova composizione della Segreteria del CSM, posto che non è prevista alcuna clausola di invarianza degli oneri e non è fornito alcun elemento a tal riguardo nella relazione tecnica; all’articolo 6, comma 35, al fine di valutare se, per il rispetto della clausola di invarianza degli oneri ivi prevista, non sia preferibile eliminare la previsione di un numero fisso di nuove unità di personale amministrativo comandato presso il CSM introducendo un numero variabile fino a 13 unità; all’articolo 6, comma 52, che estende il beneficio della business class nelle missioni dei magistrati. Fa presente, poi, che al comma 8 dell’articolo 8 è prevista una clausola di monitoraggio riferita a disposizioni che nella relazione tecnica sono classificate come limiti massimi di spesa (articolo 4, commi 1 e 10): sarebbe opportuno acquisire chiarimenti. Analoga esigenza si pone per il comma 7 del medesimo articolo che impiega a copertura le stesse risorse della legge n. 150 del 2005 senza che venga indicata la norma sostanziale che consenta di rendere disponibili tali somme. Segnala infine che sembra esserci una duplicazione di clausole di invarianza degli oneri all’articolo 7, comma 5 e comma 6 lettera o), limitatamente ai decreti legislativi contenuti nel comma 4.

 

Il sottosegretario CASULA precisa che le previsioni di bilancio tengono conto delle spese relative agli avanzamenti di carriera ipotizzati per l’anno di riferimento. Per quanto riguarda le posizioni soprannumerarie e di fuori ruolo, rileva che la corrispondente vacanza non determina un’automatica copertura del posto attraverso nuove assunzioni, al riguardo, peraltro, rilevando che di norma le spese relative alle predette posizioni vengono previste ed iscritte in bilancio. Inoltre, segnala che le previsioni di bilancio relative alla spesa di tale tipologia di personale per l’anno 2007 tengono conto delle assunzioni disposte in base a specifiche previsioni, quali il comma 517 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nonché delle eventuali assunzioni disposte a seguito della procedura autorizzatoria a valere sulle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004. Per quanto concerne infine la copertura delle vacanze in dotazione organica tramite nuove assunzioni a seguito di situazioni di soprannumerarietà o di fuori ruolo, fa presente che la sostituzione del magistrato collocato in posizione di fuori ruolo o in soprannumero non è automatica in base alla particolare disciplina relativa alla carriera dei magistrati e tenuto anche conto delle specifiche disposizioni in materia di rientro in ruolo dei magistrati già collocati nelle predette posizioni. Altresì, chiarisce che la riduzione del tirocinio da 24 a 18 mesi non determina un’anticipazione di passaggio stipendiale in quanto le norme si limitano a stabilire che la parola "uditorato", termine fino ad oggi utilizzato per identificare il periodo posto per il superamento del concorso e la presa di funzioni, sia sostituito con la parola "tirocinio" e che il termine per il periodo di tirocinio determina esclusivamente il consolidamento del rapporto di impiego, senza riflessi economici derivanti da eventuali anticipazioni del passaggio stipendiale che resta fermo a 24 mesi dal momento della nomina. Peraltro, conviene sull’opportunità di abrogare le disposizioni contenenti le autorizzazioni di spesa per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in considerazione dell’abrogazione delle disposizioni che ne prevedevano l’istituzione. Le somme destinate alla copertura dei relativi oneri, avendo perso la loro finalizzazione originaria, dovranno costituire economie di spesa. Inoltre, con riferimento alle previste nuove tabelle, specifica che gli importi tabellari ivi indicati, costituiscono un mero aggiornamento di importi e sono quelli in vigore dal 1° gennaio 2006. Specifica, al riguardo, che gli stipendi dei magistrati sono assoggettati, ai sensi della legislazione vigente, ad adeguamenti triennali disposti con DPCM e che la quota aggiuntiva dell’anno 2007 costituisce un semplice acconto sull’adeguamento triennale successivo. Per quanto riguarda la rideterminazione della pianta organica, specifica che il ruolo organico della magistratura, aumentato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48 di mille unità, prevede complessivamente 10.109 unità, comprensive di 330 uditori giudiziari. La pianta organica del personale di magistratura prevede invece un organico complessivo di 9.779 unità e i posti attualmente coperti sono 8.957 unità. Con riferimento, poi, all’articolo 2, comma 2, precisa che la sottoposizione del magistrato alla valutazione della professionalità comporta per i consigli giudiziari la sola acquisizione di elementi informativi necessari alla formulazione del parere motivato da trasmettere al CSM, senza necessità di ulteriori strutture di supporto oltre quelle già esistenti. Analogamente, anche la previsione di un controllo di gestione, con cadenza biennale, non necessita di nuove strutture di supporto o di particolari fabbisogni di risorse aggiuntive, in quanto l’operato del magistrato verrà analizzato anche sulla base dei contributi forniti al CSM dal Ministero della giustizia, attraverso le proprie strutture operative ed ispettive. Per quanto riguarda gli eventuali profili finanziari connessi al funzionamento della commissione nominata dal CSM, conferma la clausola di invarianza secondo cui le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti delle ordinarie risorse di bilancio da assegnare al CSM. Con riferimento all’articolo 3, specifica che alla Scuola superiore della magistratura non sono state attribuite nuove competenze. Sono cambiate esclusivamente le modalità di realizzazione degli obiettivi formativi, orientandoli piuttosto che alla progressione di carriera e allo svolgimento di concorsi, verso attività formative in grado di recepire tutte le istanze del corpo dei magistrati. In tal senso l’attività della Scuola dovrà essere indirizzata sia alla formazione iniziale, sia alla formazione permanente sia infine alla formazione conseguente al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, in tal modo creando una struttura più agile e snella per inseguire gli obiettivi formativi. Non essendo quindi previsti nuovi compiti per la Scuola, conferma l’adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Inoltre, rileva che le disposizioni del comma 57 dell’articolo 6, risultano pienamente conformi a quelle del comma 10 dello stesso articolo, in quanto il comma 57 si limita a sostituire la vecchia tabella B con una nuova tabella, allegata al disegno di legge in esame, relativa al ruolo organico della magistratura, rideterminato con riferimento esclusivo alle funzioni individuate con il presente intervento normativo senza alcuna influenza sulla progressione economica dei magistrati. Con riferimento ai commi 30 e 31 dell’articolo 6, evidenzia che tali disposizioni verranno attuate nell’ambito della dotazione finanziaria disposta annualmente a favore del CSM. Sembrerebbe auspicabile, quindi, l’inserimento di una apposita clausola di invarianza degli oneri. Conviene, poi, sull’eliminazione della previsione di un numero fisso di nuove unità di personale amministrativo comandato presso il CSM con la previsione di un numero variabile fino a 13 unità. Evidenzia, infine, che la disposizione ha un solo fine ricognitivo ed esplicativo, in quanto allo stato, il magistrato al conseguimento della seconda valutazione di professionalità, è già equiparato, ai fini del rimborso delle spese di viaggio, al Dirigente Generale. Conviene con l’osservazione della Commissione bilancio e, in tal senso, risulta superflua la previsione della clausola di monitoraggio per l’articolo 4, commi 1 e 10, che prevedono delle autorizzazioni di spesa. Conferma, poi, che il comma 40 dell’articolo 2 della legge n. 150/2005 reca un’autorizzazione di spesa che viene ridotta al fine della copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame. Infine, per ciò che concerne l’articolo 7, e al fine di eliminare la duplicazione di clausole di invarianza degli oneri di cui ai comma 5 e comma 6, lettera o), segnala la disponibilità alla modifica del testo, nel senso di sostituire nel medesimo comma 6, lettera o) le parole "ai commi 4 e 6" con "al comma 6".

 

Il presidente MORANDO rileva che i chiarimenti forniti in relazione all’aumento del numero dei componenti del CSM e quelli relativi al comma 7 dell’articolo 8, richiedano ulteriori approfondimenti. Nel primo caso, infatti, l’introduzione di una clausola di invarianza degli oneri non sarebbe compatibile con l’aumento del numero dei componenti del CSM, misura che determina in sé maggiori oneri. Nel secondo caso, invece, occorre esplicitare quale sia la norma sostanziale che determina lo spazio per la copertura recata dal comma 7 dell’articolo 8. Auspica che tali chiarimenti possano essere forniti nel corso della seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007

74ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(omissis)

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 maggio scorso.

 

 Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale si fa presente che la modifica relativa all'articolo 8, comma 7, andrebbe riformulata nel senso di inserire le parole: "rideterminata in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 a decorrere dall'anno 2008 per le finalità di cui all'articolo 2 commi 6 e 7".

 

 Il relatore ALBONETTI (RC-SE), acquisiti i chiarimenti del Governo, illustra dunque una proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: che siano abrogate le autorizzazioni di spesa per il funzionamento delle commissioni di concorso indicate nell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006; che all’articolo 3 sia introdotta una clausola volta ad escludere la corresponsione di compensi per il Segretario generale; che dopo il comma 31 dell’articolo 6 sia inserito il seguente: «31- bis. Le spese connesse alle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 devono essere attuate nei limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura»; che al comma 35 dell’articolo 6, le parole: «di 13 unità di personale amministrativo» siano sostituite dalle altre: «fino a 13 unità di personale amministrativo»; che al comma 6, capoverso o), dell’articolo 7, le parole: «ai commi 4 e 6», siano sostituite dalle altre: «al comma 6»; che al comma 7 dell’articolo 8 siano aggiunte infine le seguenti parole: « rideterminata, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro 2.817.654 per l’anno 2007 ed in euro 2.858.045 a decorrere dall’anno 2008.»; che al comma 8 dell’articolo 8 siano soppresse le parole: «dell’articolo 4, commi 1 e 10»".

 

 Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

(omissis)

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio )

 

Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza e con riferimento all’emendamento 2.1500, che i commi 6 e 7 sono stati modificati innalzando da tre a quattro anni il periodo di servizio minimo da assicurare per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive: la norma, rispetto al testo del provvedimento, rappresenta un incentivo al pensionamento. Posto che quota parte degli oneri del provvedimento sono coperti dalla formulazione originaria dei commi 6 e 7 dell’articolo 2, fa presente che parte del provvedimento potrebbe risultare scoperto dalle modifiche da ultimo introdotte ai suddetti commi. Ricorda, poi, che la Commissione bilancio ha reso un parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’esclusione di compensi per il Segretario generale della Scuola ivi prevista. In relazione alla proposta 3.1000 segnala che, al comma 11, viene previsto che per l’incarico di Segretario generale (attribuito ad un magistrato) non è corrisposto alcun compenso particolare: occorre valutare se tale formulazione è equivalente alla condizione resa dalla Commissione bilancio. Sempre con riferimento alla proposta 3.1000 ritiene che occorre acquisire elementi per valutare se le modifiche al periodo di tirocinio, di cui al comma 15, siano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi dovuti all’anticipazione della progressione economica. Aggiunge, inoltre, che in ordine all’emendamento 4.1000 la proposta di modifica dei commi 1 e 8 potrebbe determinare una riduzione delle spese con la conseguenza che, ove ciò fosse confermato, andrebbe modificata la quantificazione degli oneri e, conseguentemente, adeguata la copertura finanziaria del provvedimento. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota esplicativa nella quale si evidenzia che l’emendamento 2.1500, nel modificare i commi 6 e 7 dell’articolo 2 del provvedimento in materia di conferimento degli incarichi per funzioni semidirettive e direttive, non appare determinare l’insorgenza di un nuovo onere a carico del bilancio dello Stato, bensì l’anticipo della corresponsione di un trattamento di buona uscita, comunque dovuto. In ogni caso, rileva che il fenomeno dei pensionamenti anticipati è circoscritto a casi sporadici, quantificabili in non oltre 25 casi all’anno, per cui la relativa quantificazione degli oneri su base annua non supererebbe l’importo di 1 milione di euro, fronteggiabile con le residue disponibilità dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005. In ordine all’emendamento 3.1000 conferma che per la figura del Segretario generale della Scuola non sono previsti compensi o indennità particolari, risultando quindi la proposta priva di effetti finanziari. Aggiunge, in relazione alla medesima proposta, che la corresponsione del trattamento economico più elevato agli uditori giudiziari in anticipo corrisponde ad un mero adeguamento della posizione tabellare, senza riflessi sulla progressione economica successiva e quindi senza la determinazione di effetti finanziari negativi.

 

Interviene il relatore LUSI (Ulivo) per richiedere ulteriori chiarimenti sugli effetti dell’emendamento 2.1500 in relazione all’asserito incentivo al prepensionamento.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo), dopo aver richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla connessione tra le modifiche recate dalla proposta emendativa e la questione del pensionamento dei magistrati, rileva che la risposta fornita dal Governo in ordine alla natura sporadica del prepensionamento può considerarsi esaustiva dei rilievi effettuati. Evidenzia, quindi, che non sussistono elementi di difficoltà per l’espressione di un parere di nulla osta sulla proposta in questione.

 

Il PRESIDENTE sottolinea che l’effetto dell’emendamento 2.1500, rispetto alla normativa attualmente in vigore, pone la necessità che il Governo fornisca ulteriori elementi in ordine alle possibili conseguenze di ricorso al pensionamento anticipato, maturato sulla base dell’attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi per la durata di tre anni, anziché dei quattro previsti a legislazione vigente.

 

Dopo un intervento del senatore LUSI (Ulivo), il presidente MORANDO ribadisce che la risposta fornita dal Governo risulta carente sul piano dell’analisi degli effetti finanziari rispetto al quadro considerato nel testo del provvedimento, per cui appare necessario approfondire ulteriormente la questione, effettuando una nuova valutazione ed eventualmente una rimodulazione delle relative cifre.

 

Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI), la Sottocommissione conviene di rinviare l’esame del provvedimento al fine di acquisire le necessarie puntualizzazioni da parte del Governo.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2007

90ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 9,05,

(omissis)

 

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) ricorda che si era in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo in ordine alle proposte emendative già illustrate dal relatore.

 

Il sottosegretario CASULA, in ordine alla proposta 2.1500, evidenzia che la quantificazione degli effetti dei commi 6 e 7 è stata effettuata in modo prudenziale. Pertanto, la copertura finanziaria recata dall’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, come modificata dalla proposta 8.100, garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento anche tenendo conto del periodo di quattro anni, anziché tre, per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive. Ribadendo, in ordine alla proposta 3.1000, non sono previsti compensi o indennità particolari per la figura del Segretario generale della Scuola di formazione, per cui non si determinano effetti sul piano finanziario. Aggiunge inoltre che non si prevedono riflessi sul piano della progressione economica in relazione alle modifiche di durata del tirocinio, atteso che le Tabelle di riferimento restano invariate.

Infine, specifica che in relazione all’emendamento 4.100, la riduzione di un componente non togato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e di Consigli giudiziari è compensato dall’aumento di un componente non togato dei membri di diritto. Conferma, pertanto, la quantificazione degli oneri indicati nella relazione tecnica originaria.

 

Il relatore ALBONETTI (RC-SE), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone dunque di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative in esame, ad eccezione della proposta 2.1500, sulla quale propone di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’espressione del parere di nulla osta all’approvazione dell’emendamento 8.1000, che ne reca i profili di copertura.

 

Il PRESIDENTE pone, dunque, ai voti la proposta di parere del relatore che viene approvata dalla Sottocommissione.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

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