Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della legge 30 luglio 2007, n. 111(Iter al Senato - Esame in Assemblea: sedute dal 26 giugno all'11 luglio 2007) Parte II (seconda edizione)
Riferimenti:
AC n. 2900/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 218    Progressivo: 2
Data: 14/11/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L n. 111 del 30-LUG-07   AS n. 1447/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della
Legge n. 111 del 30 luglio 2007

Iter al Senato

- Esame in Assemblea -
Sedute dal 26 giugno all’11 luglio 2007

 

 

 

 

n. 218/2

Parte II

seconda edizione

 

14 novembre 2007

 


 

La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (A.C. 2900) si articola nei seguenti dossier:

 

§         schede di lettura (n. 218)

§         riferimenti normativi (n. 218/1);

§         lavori preparatori della Legge n. 111 del 30 luglio 2007 (n. 218/2, parti I, II, III e IV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: GI0164b2.doc

 

 


INDICE

Iter al Senato

Testo Proposto dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia)

§      A.S. 1447-A (Governo), Riforma dell’ordinamento giudiziario  5

Discussione in Assemblea

Seduta del 26 giugno 2007  115

Seduta del 3 luglio 2007  117

Seduta del 4 luglio 2007  119

Seduta del 5 luglio 2007  157

Seduta del 5 luglio 2007 (pomeridiana)183

Seduta del 10 luglio 2007  197

Seduta dell’11 luglio 2007  265

Seduta dell’11 luglio 2007 (pomeridiana)357

 

 


Iter al Senato

 


 

Testo Proposto dalla 2ª Commissione permanente
(Giustizia)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1447-A

Relazione orale
Relatore
Di Lello Finuoli

 

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

 

Comunicato alla Presidenza il 4 luglio 2007

 

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Riforma dell’ordinamento giudiziario

 

 

presentato dal Ministro della giustizia

 

di concerto col Ministro della difesa

 

e col Ministro dell’economia e delle finanze

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2007

 


 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Albonetti)

5 giugno 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– che siano abrogate le autorizzazioni di spesa per il funzionamento delle commissioni di concorso indicate nell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006;

– che all’articolo 3 sia introdotta una clausola volta ad escludere la corresponsione di compensi per il Segretario generale;

– che dopo il comma 31 dell’articolo 6 sia inserito il seguente: «31-bis. Le spese connesse alle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 devono essere attuate nei limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura»;

– che al comma 35 dell’articolo 6, le parole: «di 13 unità di personale amministrativo» siano sostituite dalle altre: «fino a 13 unità di personale amministrativo»;

– che al comma 6, capoverso o), dell’articolo 7, le parole: «ai commi 4 e 6» siano sostituite dalle altre: «al comma 6»;

– che al comma 7 dell’articolo 8 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rideterminata, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro 2.817.654 per l’anno 2007 ed in euro 2.858.045 a decorrere dall’anno 2008.»;

– che al comma 8 dell’articolo 8 siano soppresse le parole: «dell’articolo 4, commi 1 e 10».

 

 


 

 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo approvato dalla Commissione

—-

—-

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario

Art. 1.

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo

5 aprile 2006, n.160)

(Modifiche al capo I del decreto legislativo

5 aprile 2006, n.160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

1.Identico.

2. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

2.Identico:

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza almeno annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

«Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario).1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

2.Identico.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, e di un elaborato pratico, consistente nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale, individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova. Con lo stesso sistema è determinato, giorno per giorno, l’ordine di svolgimento degli elaborati.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

4.Identico:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

a)identica;

b) procedura civile;

b)identica;

c) diritto penale;

c)identica;

d) procedura penale;

d)identica;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

e)identica;

f) diritto commerciale;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g)identica;

h) diritto comunitario;

h)identica;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

i)identica;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

l)identica;

m) colloquio su una lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell’Unione europea.

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nella materia di cui al comma 4, lettera m), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa quella di cui alla lettera m), non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo“.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo“.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera, scelta tra quelle ufficiali dell’Unione europea, sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego».

7.Identico».

3. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.Identico:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l’ammissione al concorso per esami»;

a)identica;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

b)identico:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

«1. Identico:

 

a) i magistrati amministrativi e contabili;

a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

b) identica;

b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d)identica;

d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) gli avvocati iscritti all’albo che hanno esercitato la professione per almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati confermati per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della attività svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata complessivamente non inferiore a cinque anni, o la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata sulla votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell’intero corso di studi universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a ventotto trentesimi e un punteggio della sola laurea magistrale o della laurea, nel caso di laureati all’esito di un corso quadriennale, non inferiore a centosette centodecimi.»;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) al comma 2:

c)identico:

1) all’alinea, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «per esami»;

1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

2) identico;

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

 

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

 

 

 d) il comma 3 è abrogato.

4. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a)identico:

«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza almeno annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

«1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

b)identico:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso una delle sedi, determinata con il decreto ministeriale di cui al comma 2, le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi e al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, su delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e composto da almeno cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano presente. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali limitatamente alla durata dell’attività del comitato».

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All’articolo 4 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.Identico.

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

 

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

 

6. All’articolo 5 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a)identica;

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

b)identico:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, scelti in un elenco di magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità a fare parte della commissione e ad essere totalmente esonerati dalle funzioni giudiziarie e giurisdizionali per l’intera procedura concorsuale, e da otto professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame.»;

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

c)identica;

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

 

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

d)identica;

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

 

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

e)identico:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

f)identica;

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

 

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

g) identico:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in quattro collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

h)identica;

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n.1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

 

i) il comma 9 è abrogato;

i)identica;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

l)identica.

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

 

7. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.Identico.

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

 

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

 

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

 

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

 

e) il comma 6 è abrogato;

 

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati.»;

 

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

 

8. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.Identico.

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

 

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all’esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

 

c) il comma 2 è abrogato.

 

9. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

9.Identico:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

a)identica;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

b)identica;

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26.»;

 

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio», la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il conseguimento della prima valutazione di professionalità, di cui all’articolo 11, abilita all’esercizio della professione di avvocato e all’iscrizione al relativo ordine in caso di cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario. Il conseguimento della quarta valutazione di professionalità abilita al patrocinio innanzi alle magistrature superiori».

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

 

10. I rinvii all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

Art. 2.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 52

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

(Modifiche agli articoli da 10 a 53

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

1.Identico:

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. La magistratura ordinaria, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta secondo le funzioni esercitate.

«Art. 10. – (Funzioni). – 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

3.Identico.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

 

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6.Identico.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7.Identico.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

8.Identico.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

9.Identico.

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

 

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

14. Identico.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

15. Identico.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

16. Identico».

2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

2.Identico:

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. In particolare:

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l’adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l’emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell’articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, per l’esame dell’evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;

d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell’ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l’attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all’ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l’organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

Soppresso

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all’attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

 

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

 

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

 

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 

 d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;

 

e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

4. Identico:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) l’indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell’ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

5.Identico.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

7.Identico.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

8.Identico.

10. Il giudizio di professionalità è “positivo“ quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è “non positivo“ quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo“ quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

9. Il giudizio di professionalità è “positivo“ quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è “non positivo“ quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo“ quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo“.

11. Se il giudizio è “non positivo“, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è “positivo“. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

10. Identico.

12. Se il giudizio è “negativo“, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Identico.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

12. Identico.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

13. Identico.

 

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell’audizione per impedimento del magistrato designato per l’assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

15.Identico.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all’utilizzazione dell’innovazione tecnologica disponibile.

Soppresso

18. L’esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell’incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

Soppresso

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

Soppresso

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

 

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

 

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

 

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l’enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell’udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall’amministrazione, tenuto conto anche dell’eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all’impegno, oltre all’acquisizione delle informazioni concernenti l’attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all’attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d’intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell’attività svolta;

 

e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio, della funzione e dell’ambito territoriale.

 

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

17.Identico».

3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

3. Identico:

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

2.Identico.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all’ingresso in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

 

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

 

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

Soppresso

14. L’organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

4.Identico:

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. Identico.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l’attitudine per l’una o per l’altra funzione o per entrambe.

Soppresso

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

4.Identico.

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni direttive previste dall’articolo 10, commi da 9 a 11, che comporta il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa in un diverso circondario dello stesso distretto di corte di appello, e non si applicano alle funzioni di legittimità.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino a: «fondata su» sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per»;

 a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

b)identica;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

c)identica.

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

 

6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

6.Identico:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

«Art. 34-bis. – (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».

2.Identico».

7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

7.Identico:

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell’articolo 45, comma 2».

2.Identico».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

9.Identico:

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni.

«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, alla scadenza del termine di cui al comma 1, può riattribuire per una sola volta le stesse funzioni al magistrato presso la medesima sede, previo concorso. In caso di parità tra i candidati all’esito della valutazione, è preferito il magistrato che ha ricoperto la funzione nello stesso ufficio nel quadriennio precedente.

Soppresso

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

4. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

3.Identico».

10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

10.Identico:

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi.

«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

11.Identico.

12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

12.Identico:

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto».

«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

13.Identico:

«Art. 52. – (Ambito di applicazione). – 1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria, nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

«Art. 52. – (Ambito di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

 

14. All’articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall’attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Art. 3.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo

30 gennaio 2006, n.26)

(Modifiche al decreto legislativo

30 gennaio 2006, n.26)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

a) al comma 2, le parole: «in via esclusiva» sono soppresse;

 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

«5. Identico».

2. L’articolo 2 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

2.Identico:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. La Scuola è preposta:

«Art. 2. – (Finalità). – 1. Identico:

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

a)identica;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

c)identica;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

d)identica;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

e)identica;

f) alla partecipazione alle attività di formazione decentrata;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura o del Ministro della giustizia, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

i)identica;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

l)identica;

m) all’organizzazione di conferenze, convegni, incontri e seminari di studio aventi ad oggetto il miglior funzionamento del sistema giustizia;

m)all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;

n) allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e consulenza in relazione al sistema giustizia;

soppressa

o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

n)identica;

p) allo svolgimento delle altre attività che sono richieste dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia;

soppressa

q) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dai consigli giudiziari.

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

2. Identico.

3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2».

3. Identico».

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

3. Identico.

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

4. Identico.

«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi della Scuola sono:

 

a) il comitato direttivo;

 

b) il presidente;

 

c) il segretario generale».

 

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

5. Identico:

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

«Art. 5. – (Composizione e funzioni). – 1. Identico.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All’articolo 6 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a)identico:

«1. Dei dodici componenti del comitato direttivo sette sono scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra docenti universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di cinque magistrati e di un docente universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di due magistrati, di due docenti universitari e di due avvocati, d’intesa tra loro.»;

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

b)identica;

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico.»;

 

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

c)identica.

7. All’articolo 7 del citato decreto legislativo n.26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

7.Identico.

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

 

 

8. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 11. – (Funzioni). – 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

 

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

9.Identico.

9. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

10.Identico:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo in posizione di fuori ruolo presso la Scuola svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

«Art. 12. – (Funzioni). – 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

a)identica;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

b)identica;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

c)identica;

d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

d)identica;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

e)identica;

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

f)identica;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

g)identica».

10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è aggiunta la seguente:

11.Identico:

«Sezione IV-bis.

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

1.Identico:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

a)identica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

b)identica;

c) adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo;

soppressa

d) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;

c)identica;

e) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

d)identica;

f) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

e)identica.

Art. 17-ter.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra quattro magistrati ordinari, due indicati dal Consiglio superiore della magistratura e due dal Ministro della giustizia, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni; i magistrati ordinari indicati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, durante i quali è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3. L’incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

12.Identico.

12. L’articolo 18 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

13.Identico:

«Art. 18. – (Durata). – 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

«Art. 18. – (Durata). – 1. Identico».

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio superiore della magistratura può ridurre la durata del tirocinio fino alla metà in presenza di particolare urgenza nella copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari. In tal caso adotta i provvedimenti necessari per ottimizzare l’articolazione del tirocinio alla minore durata».

Soppresso

13. L’articolo 20 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

14.Identico:

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

«Art. 20. – (Contenuto e modalità di svolgimento). – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

2.Identico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

3.Identico.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda concernente, per ogni magistrato, il programma delle attività cui ha partecipato, l’assiduità e la puntualità nella frequenza delle lezioni, le eventuali pubblicazioni o elaborati prodotti durante i corsi e i comportamenti specifici rilevanti sotto il profilo della deontologia professionale».

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

14. All’articolo 21 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

15.Identico:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

a)identica;

b) al comma 1, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell’ordinamento giudiziario»;

c)identica;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

d)identica;

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

 

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

e)identica.

15. All’articolo 22 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

16.Identico:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

a)identica;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

b) identico:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni.»;

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

c) identico:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

d)identica;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

e)identica.

16. L’articolo 23 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

17.Identico.

«Art. 23. – (Tipologia dei corsi). – 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

 

17. All’articolo 24 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.Identico.

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

 

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

 

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

 

18. L’articolo 25 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

19.Identico:

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

«Art. 25. – (Obbligo di frequenza). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

2.Identico.

3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

3.Identico.

4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale».

4.Identico».

Art. 4.

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo

27 gennaio 2006, n.25)

(Modifiche al decreto legislativo

27 gennaio 2006, n.25 e altre disposizioni)

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, è sostituito dal seguente:

1.Identico:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). – 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

2.Identico.

3. All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’attività e la ripartizione degli affari».

3.Identico.

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

4.Identico.

«Art. 4. – (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

 

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

 

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1.L’ufficio elettorale:

 

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

 

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

 

5. All’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.Identico:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n.12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.150» sono soppresse;

a)identica;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

soppressa

«a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all’articolo 7-ter, comma 2-bis, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali»;

 

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)identica;

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni»;

 

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

c)identica;

e) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

d)identica.

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «e a-bis)».

6. All’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:

7.Identico:

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

«Art. 8-bis. – (Quorum). – 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

2.Identico».

8. All’articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.Identico:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

a)identica;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

b)identica;

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;

 

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

c)identica;

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.»;

 

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

d)identica.

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

 

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

 

9. Dopo l’articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

9.Identico.

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). – 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

 

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

10. All’articolo 10 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

10.Identico.

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

 

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

 

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

 

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2;

 

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3;

 

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 4.

 

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

11. All’articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

11.Identico.

12. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

12.Identico.

«Art. 12. – (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). – 1. Concorrono all’elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

 

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

 

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all’articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). – 1. L’ufficio elettorale:

 

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all’articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

 

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

 

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). – 1. Concorrono all’elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all’articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

 

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell’ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

 

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

 

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). – 1. L’ufficio elettorale:

 

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

 

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

 

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

 

13. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

13.Identico:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

soppressa

«a-bis) formulano il parere sulla tabella degli uffici requirenti di cui all’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale presso la corte di appello, verificando il rispetto dei criteri generali»;

 

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

a)identica;

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

 

c) le lettere c), d), f) e g) sono abrogate;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

c)identica.

14. All’articolo 16 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

14.Identico:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» e la parola «, d)» sono soppresse;

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

b)identica.

15. Dopo l’articolo 18 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

15.Identico.

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). – 1. Con regolamento emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

 

 

16. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

 

17. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

 

18. All’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

 

19. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

 

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

 

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

 

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

 

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l’articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n.73, l’articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l’articolo 3, commi 2 e 3, l’articolo 7, comma 2, e l’articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Art. 5.

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo

25 luglio 2006, n.240)

(Modifiche al decreto legislativo

25 luglio 2006, n.240)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1.Proposta di stralcio

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l’ufficio, adotta gli atti relativi all’organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all’amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l’andamento generale dell’ufficio con l’obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

 

1-ter. Il capo dell’ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l’anno i magistrati dell’ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all’articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell’ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell’ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell’anno precedente».

 

2. All’articolo 2 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.Proposta di stralcio limitatamente alla lettera a)

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale di cui all’articolo 4»;

 

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

Collocata, in analoga formulazione, come comma 18 dell’articolo 4 del presente testo.

«2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

 

3. All’articolo 3 del citato decreto legislativo n.240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

3.Proposta di stralcio

4. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è sostituito dal seguente:

4.Proposta di stralcio

«Art. 4. – (Programma delle attività annuali). – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell’anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell’analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all’articolo 4, comma 1, lettera c), all’articolo 14, comma 1, lettera b), e all’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

 

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell’ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell’ufficio ed il dirigente.

 

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

 

4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell’anno dal titolare dell’ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonché quelle del dirigente amministrativo.

 

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria di cui all’articolo 8, al Ministro della giustizia, nell’ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

 

5. L’articolo 5 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è abrogato.

5.Proposta di stralcio

6. L’articolo 7 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è sostituito dal seguente:

6.Proposta di stralcio

«Art. 7. – (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali). – 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

 

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

 

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

 

c) le spese di giustizia.

 

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

 

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell’amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

 

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

 

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

 

c) l’emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

 

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

 

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonchè l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

 

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

 

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

 

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

 

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

 

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

 

m) i sistemi informativi automatizzati;

 

n) le statistiche;

 

o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

 

1) all’attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

 

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

 

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n.392;

 

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio;

 

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

 

4. Con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono individuate le unità dirigenziali nell’ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 

7. All’articolo 8 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

7.Proposta di stralcio

Art. 6.

Art. 6.

(Disposizioni varie)

(Disposizioni varie)

1. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.Proposta di stralcio

a) il primo comma è abrogato;

 

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

 

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all’atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

 

d) il quarto periodo è soppresso.

 

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

2. Proposta di stralcio.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

3.Identico.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n.240 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sei mesi ed otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di un anno oltre la scadenza dell’ottavo anno. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’articolo 10, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, da un periodo compreso tra sette anni e sette anni e sei mesi mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza dell’ottavo anno. Decorso tale periodo senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge.

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall’articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

5. Proposta di stralcio.

6. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

6. Proposta di stralcio.

7. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

7. Proposta di stralcio.

8. I rinvii all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

Collocato, in analoga formulazione, come comma 10 dell’articolo 1 del presente testo.

9. All’articolo 5 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

8. Proposta di stralcio.

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all’interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

 

10. L’articolo 6 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

9. Proposta di stralcio.

«Art. 6. – (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). – 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell’articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

 

11. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

Collocato, in analoga formulazione, come comma 19 dell’articolo 4 del presente testo.

a) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

 

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

 

c) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

 

d) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006»;

 

e) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Consiglio direttivo della Corte medesima».

 

12. All’articolo 7-ter dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

10. Proposta di stralcio.

«2-bis. L’individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l’assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l’individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l’attribuzione degli incarichi e per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

 

13. L’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

11. Proposta di stralcio.

«Art. 11. – (Decadenza del magistrato). – 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall’articolo 10 decade dall’impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all’atto della nomina».

 

14. Dopo l’articolo 11 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

12. Proposta di stralcio.

«Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). – 1. Il magistrato ha l’obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l’ufficio. Ai sensi dell’articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

 

15. All’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

13. Proposta di stralcio.

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

 

b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

 

16. All’articolo 68 del regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

14. Proposta di stralcio.

a) il secondo comma è abrogato;

 

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all’articolo 7-bis».

 

17. All’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

15. Proposta di stralcio.

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull’andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull’attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all’interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell’attività di direzione dell’ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l’incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio».

 

18. All’articolo 104 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all’articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione».

16. Proposta di stralcio.

19. All’articolo 108 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

17. Proposta di stralcio.

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

 

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

 

20. Dopo l’articolo 120 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

18. Proposta di stralcio.

«Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). – 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

 

21. Ai magistrati ordinari è attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, come sostituita dall’articolo 2, comma 11, della presente legge.

19. Identico.

22. L’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

20. Proposta di stralcio.

«Art. 192. – (Assegnazione delle sedi per tramutamento). – 1. L’individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

 

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell’impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all’esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160.

 

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

 

23. All’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

21. Proposta di stralcio.

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all’interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall’effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

 

24. La rubrica del capo X e l’articolo 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

22. Proposta di stralcio.

«Capo X

 

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO

DEI MAGISTRATI ORDINARI

 

Art. 196. – (Collocamento fuori ruolo). – 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317.

 

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n.195, della legge 27 luglio 1962, n.1114, quelli disposti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, quelli disposti ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, quelli in servizio all’estero, per effetto dell’azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

 

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

 

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d’ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell’incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

 

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 196-bis.

 

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

 

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell’ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

 

25. Dopo l’articolo 196 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è inserito il seguente:

23. Proposta di stralcio.

«Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). – 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo n.160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

 

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

 

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d’ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

 

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

 

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

 

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

 

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

 

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, non si applica il termine di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dalla presente legge.

 

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l’assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

 

26. L’articolo 199 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è sostituito dal seguente:

24. Proposta di stralcio.

«Art. 199. – (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). – 1. Le norme dell’ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

 

27. All’articolo 201 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

25. Proposta di stralcio.

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l’ultimo periodo è soppresso;

 

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell’articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

 

c) il terzo comma è abrogato.

 

28. All’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

26. Proposta di stralcio limitatamente alla lettera b).

a) il comma 2 è abrogato;

Si veda il comma 16 dell’articolo 4 del presente testo

b) al comma 3 le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

 

29. L’articolo 5, comma 2, della citata legge n.133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

27. Proposta di stralcio.

30. All’articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

28. Proposta di stralcio.

31. L’articolo 7 della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

29. Proposta di stralcio.

«Art. 7. – (Segreteria). – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37.

 

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

 

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

 

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l’altro, i criteri di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

 

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell’effettiva sostituzione.

 

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

 

32. L’articolo 7-bis della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

30. Proposta di stralcio.

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l’Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37. L’Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all’Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

 

2. Il direttore dell’Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell’Ufficio, anche in relazione all’assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

 

33. All’articolo 9, quinto comma, della citata legge n.195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

31. Proposta di stralcio.

34. All’articolo 10-bis, commi primo e terzo, della legge n.195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

32. Proposta di stralcio.

35. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore della magistratura è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di tredici unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

33. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

 

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

 

34. L’aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

 

35. L’articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

36. Proposta di stralcio.

«1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all’articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all’estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n.41, quelli in servizio all’estero per effetto dell’azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all’articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Si applica quanto disposto dall’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317».

 

37. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

37. Proposta di stralcio.

38. All’articolo 10 del decreto legislativo n.109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

38. Proposta di stralcio.

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

 

39. All’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

39. Proposta di stralcio.

40. All’articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono aggiunte le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

Collocato, in analoga formulazione, come comma 17 dell’articolo 4 del presente testo

41. All’articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3,».

40. Proposta di stralcio.

42. All’articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n.109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

41. Proposta di stralcio.

43. All’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

42. Proposta di stralcio.

44. All’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

43. Proposta di stralcio.

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

 

45. All’articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n.48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

44. Proposta di stralcio.

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;

 

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

 

46. All’articolo 8 della citata legge n.48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

45. Proposta di stralcio.

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

 

47. L’articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituito dal seguente:

46. Proposta di stralcio.

«Art. 1. – 1. La magistratura militare, unica nell’accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

 

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

 

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

 

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

 

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

 

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

 

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

 

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

 

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

 

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

 

48. Dopo l’articolo 1 della citata legge n.180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

47. Proposta di stralcio.

«Art. 1-bis. – 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

 

2. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d’ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

 

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

 

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

 

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

 

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

 

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

 

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 9.

 

Art. 1-ter. – 1. L’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d’appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

 

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

 

49. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

48. Proposta di stralcio.

50. All’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

49. Proposta di stralcio.

51. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, sono apportate le seguenti modificazioni:

50. Proposta di stralcio.

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

 

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

 

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

 

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

 

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

 

52. L’articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

51. Proposta di stralcio.

53. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 44, da 47 a 50, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.264, l’articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 129-bis, 129-ter, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n.2641, l’articolo 3, commi 2 e 3, e l’articolo 7, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n.48.

Collocato, in analoga formulazione, come comma 20 dell’articolo 4 del presente testo

54. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

52. Proposta di stralcio.

55. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell’anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

53. Proposta di stralcio.

56. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

54. Proposta di stralcio.

57. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

55.Identico.

(Per le modifiche alla allegata tabella si vedano le pagine 100 e 101)

Art. 7.

Art. 7.

(Delega per l’emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

(Delega per l’emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario ordinario in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

Collocato, in analoga formulazione, come articolo 9 del presente testo

a) procedere all’adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge apportando le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per assicurarne il coordinamento o per consentirne la migliore attuazione;

 

b) operare il riordino delle norme, al fine di predisporre la riunione delle stesse in uno strumento coordinato per facilitare la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

 

c) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

1. Proposta di stralcio.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

2. Proposta di stralcio.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

3. Proposta di stralcio.

a) adeguamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;

 

b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine di operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

 

c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all’esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

 

d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

 

e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

 

5. Dall’applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Proposta di stralcio.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

5. Proposta di stralcio.

a) l’ordine di scelta per il transito segue l’ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d’ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall’ultima posizione di ruolo organico;

 

b) il passaggio avviene con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

 

c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell’ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

 

d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

 

e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

 

f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell’istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

 

g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

 

h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;

 

i) nell’ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l’ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

 

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

 

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l’ordine di scelta per il transito avviene seguendo l’ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l’ufficio giudiziario militare soppresso, o d’ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L’assegnazione d’ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l’ufficio giudiziario militare soppresso;

 

n) previsione per cui che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

 

o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

7. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all’emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. Proposta di stralcio.

Art. 8.

Art. 8.

(Norma di copertura)

(Norma di copertura)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2007.

1.Identico.

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall’anno 2007.

2.Identico.

3. Per le finalità previste all’articolo 3, comma 6, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n.150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall’anno 2007.

3.Identico.

4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all’articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n.150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall’anno 2007.

4.Identico.

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall’anno 2007.

5.Identico.

6. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l’anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall’anno 2008.

6. Proposta di stralcio.

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l’anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n.150.

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l’anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell’articolo 2, in euro 2.817.654 per l’anno 2007 e in euro 2.858.045 per l’anno 2008.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 2, comma 12, dell’articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell’articolo 6, comma 47, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dell’articolo 2, comma 12, dell’articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell’articolo 6, comma 46, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.Identico.

 

Art. 9.

 

(Delega al Governo per l’adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 9.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

 


 

 

Tabella A

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

Identica

 

 

 

 

QUALIFICA

STIPENDIO

ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

»75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

»73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

»66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

»56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

»50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

»44.328,37

Magistrati ordinari

»31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

»22.766,71

 

 

».

 

 

Tabella B

Tabella B

(Articolo 6, comma 49)

(Articolo 6, comma 48)

«MAGISTRATURA MILITARE

Proposta di stralcio

 

 

 

 

QUALIFICA

STIPENDIO

ANNUO LORDO

Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi

euro66.470,60

Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità

»56.713,83

Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

»50.521,10

Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità

»44.328,37

Magistrati militari

»31.940,23

Magistrati militari in tirocinio

»22.766,71

 

 

 

 

».


Tabella C

(Articolo 6, comma 57)

«Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della Corte di cassazione)

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione (Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione)

2

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

53

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

24

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

393

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico)

Totale

10.109

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

177a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì26 giugno 2007

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

(omissis)

 

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1447 (Riforma ordinamento giudiziario) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 3 luglio.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

182a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì3 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

(omissis)

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1447 (Riforma ordinamento giudiziario) dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledì 4 luglio.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

183a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì4 luglio 2007

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente ANGIUS

 

 


 

Discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 10,55)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1447.

Il relatore, senatore Di Lello Finuoli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Presidente, è incomprensibile!

 

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, la prego.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). È un fatto di principio! (Proteste dai banchi del centro-sinistra).

 

VOCI DAI BANCHI DEL CENTRO-SINISTRA. Fuori!

 

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, le ho tolto la parola. Lei non può porre questioni di principio, le ho tolto la parola, basta. Questo discorso è chiuso.

Prego, senatore Di Lello.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). È assolutamente incomprensibile. Il Regolamento, per come viene interpretato, ha consentito sempre di effettuare brevi interventi su temi di attualità. Non mi faccia sforzare la voce, mi dia la parola. (Proteste dai banchi del centro-sinistra). È il Regolamento, Presidente. Ha ragione il senatore Castelli.

 

PRESIDENTE. Le ricordo che lei è anche un componente del Consiglio di Presidenza. Chiuda, per favore.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Per questa ragione custodisco il Regolamento.

 

PRESIDENTE. Svolgiamo la relazione, senatore Di Lello Finuoli.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Presidente, non è corretto, è un'impuntatura incomprensibile. Mi appello alla sua saggezza.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi...

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Dovrò disturbare il senatore Di Lello Finuoli e mi dispiace. Presidente, è incomprensibile...

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. ...il disegno di legge n. 1447 modifica l'ordinamento giudiziario, già riformato dal precedente Governo, con una serie di decreti legislativi...

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Presidente Marini, è un atteggiamento incomprensibile non consentire un intervento critico rispetto a una ricostruzione... (Applausi dal Gruppo LNP. Vivaci proteste dai banchi del centro-sinistra).

 

VOCI DAI BANCHI DEL CENTRO-SINISTRA. Basta!

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Presidente, lei deve far mettere agli atti che c'è un dissenso.

 

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, la richiamo all'ordine.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Io non intendo rinunciare a questo diritto!

 

PRESIDENTE. Proprio non vorrei espellerla. Non lo voglio fare.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Presidente, se lei non mi dà la parola sarò costretto...

 

PRESIDENTE. In conclusione di seduta le ridarò la possibilità di parlare. Non voglio espellerla.

 

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). Presidente, me ne vado io.

 

PRESIDENTE. Prego, vada avanti, senatore Di Lello.

PISTORIO (DCA-PRI-MPA). È inaccettabile, non è mai successo. (Il senatore Pistorio abbandona l'Aula).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 1447 modifica l'ordinamento giudiziario, già riformato dal precedente Governo con una serie di decreti legislativi che avevano, a loro volta, modificato profondamente l'assetto della magistratura disegnato dall'ordinamento del 1941.

Due decreti riguardanti l'assetto dell'ufficio del pubblico ministero e il sistema disciplinare dei magistrati sono stati già oggetto di integrazione e modifiche con la legge 24 ottobre 2006, n. 269.

Oggi si chiede di modificare il decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura e in materia di progressione economica, di attribuzione di funzioni; il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della scuola della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, relativo al consiglio direttivo della Cassazione e ai consigli giudiziari.

Detti decreti legislativi sono stati oggetto del provvedimento di sospensione, con la medesima legge 24 ottobre 2006, n. 269, sino al 31 luglio 2007.

Il disegno di legge del Governo di modifica della riforma è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 30 marzo 2007. La Commissione, prima in Comitato ristretto e poi in sede plenaria, ha esaminato il testo del disegno di legge, al quale sono stati presentati circa 400 emendamenti, un numero notevole giustificato dalla complessità dello stesso e non certo ispirato a fini ostruzionistici. Come relatore, ho presentato quattro emendamenti sostitutivi dei primi quattro articoli, così come ho proposto lo stralcio per gli articoli non interessati dalla scadenza del prossimo 31 luglio.

Esporrò brevemente il contenuto del testo approvato in Commissione.

L'articolo 1 (che modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006) tratta dell'accesso in magistratura e del tirocinio per i vincitori di concorsi, chiamati non più uditori giudiziari ma magistrati ordinari, e con tale qualifica vengono assunti i concorrenti che lo superano.

Le modalità del concorso rispecchiano quelle usuali delle tre prove scritte. Ne era stata prevista una quarta consistente in un elaborato pratico con la redazione di un provvedimento in materia di dritto civile e processuale civile o di dritto penale e processuale penale, previsione scartata dalla Commissione che, per la preparazione pratica, ha ritenuto sufficiente il tirocinio. Tra le materie della prova orale è stato inserito un colloquio su una lingua straniera scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese ed il tedesco.

Il concorso in magistratura si configura, ormai, di secondo grado e su questa specificità sono stati modellati i requisiti per parteciparvi. Semplificando, vi possono partecipare, pertanto, coloro che abbiano già acquisito un certo grado di professionalità, come i laureati in giurisprudenza - requisito ovviamente comune a tutti i partecipanti - che hanno conseguito un diploma presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, nonché gli avvocati e i pubblici dipendenti con una professionalità maturata nel loro ufficio.

L'articolo 2 attiene alla specificazione delle funzioni, alla valutazione della professionalità dei magistrati e al conferimento delle funzioni stesse, ribadendo, secondo il dettato dell'articolo 107 della Costituzione, che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, giudicati e requirenti, di primo grado, di secondo grado e di legittimità.

Le funzioni sono analiticamente ripartite in primo grado, secondo grado, direttive, semidirettive, superiori e apicali, ripartizioni che implicano coerentemente una graduale e quadriennale valutazione della professionalità, fino alla settima valutazione, per la progressione in carriera. Sono inoltre stabiliti periodi di permanenza nell'ufficio (da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci), nonché la temporaneità (quattro anni) degli uffici direttivi, rinnovabili una sola volta e solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti.

La carriera dei magistrati non è più "automatica" o frutto di una valutazione solo formale, all'esito della quale, per troppi anni, tutti sono risultati meritevoli di accedere ai gradi superiori. Con il nuovo sistema, anch'esso concorsuale, si stabilisce che la valutazione della professionalità è incentrata su quattro princìpi: la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, ed è effettuata secondo molteplici parametri, abbastanza oggettivi, ricompresi in ciascuno dei citati princìpi.

In nessuno caso tale valutazione ha per oggetto l'attività di interpretazione delle norme di dritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Per la progressione in carriera, e per la stessa permanenza nell'ordine giudiziario, i magistrati, quindi, all'esito di una verifica alla quale sono sottoposti ogni quattro anni, devono dimostrare di avere quelle qualità analiticamente determinate nel testo.

Partiamo dalla prima nomina. La proposta iniziale del disegno di legge prevedeva che i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, non fossero destinati di norma a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso le sezioni dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità e che, comunque, per particolari esigenze di servizio, tale esclusione potesse essere disattesa.

A tale disposizione doveva essere collegata anche un'altra che prevedeva come, sempre per esigenze di servizio, il periodo di tirocinio dei magistrati potesse essere ridotto della metà. Si sarebbero potute attribuire, così, funzioni molto delicate a magistrati di prima nomina, che non solo erano senza esperienze di ufficio, ma non avevano nemmeno completato l'intero periodo di tirocinio.

Per una migliore tutela delle garanzie dei cittadini, la Commissione ha optato per una soluzione "radicale", evitando che, per esigenze d'ufficio, si potessero attribuire le funzioni sopracitate ai magistrati di prima nomina e prevedendo l'obbligo, per tutti i magistrati vincitori del concorso, di completare il periodo di tirocinio.

Ciò comporterà sicuramente problemi di copertura dei posti vacanti, non potendosi disporre immediatamente dei vincitori di concorso per molte sedi scoperte. Si è, però, ritenuto essenziale voltare pagina, per le ragioni sopra esposte, decidendo di utilizzare sempre e comunque magistrati che abbiano già maturato esperienze collegiali dopo un accurato tirocinio.

A decorrere dalla prima nomina, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio. Devono quindi superare con esito positivo tale valutazione, affidata in primis ai consigli giudiziari che raccolgono dati e segnalazioni anche dai consigli dell'ordine. Le segnalazioni dei consigli dell'ordine, poi, non verranno più filtrate attraverso il rapporto dei capi degli uffici, ma verranno consacrate in un rapporto autonomo inoltrato ai consigli giudiziari e al CSM.

Il giudizio finale, positivo, non positivo o negativo, toccherà esprimerlo al CSM. Il giudizio positivo consente la progressione nella carriera, mentre il doppio giudizio negativo o il permanere di carenze dopo un giudizio non positivo, comporta la dispensa dal servizio.

Poiché i magistrati devono raggiungere un grado di sufficienza in tutti, indistintamente, i numerosissimi parametri di professionalità, è sorta nella Commissione la preoccupazione che, per non dare troppi giudizi non positivi o negativi, il CSM possa tornare al passato e assegnare a tutti il rituale giudizio positivo per la progressione in carriera o per l'accesso alle delicate funzioni direttive o semidirettive. Credo che questo sistema di valutazione sia, in teoria, il più rispondente alla necessità di avere magistrati preparati e laboriosi, ma bisognerà valutarne l'efficacia all'atto della sua entrata a regime e, come potere legislativo, decidere se, eventualmente e successivamente, mantenerlo in vita o modificarlo.

I consigli giudiziari, i consigli dell'ordine e il CSM sono chiamati a confrontarsi con un compito arduo, perché se il sistema di valutazione, che rappresenta il cuore della riforma, dovesse fallire, si dovrebbe rimettere in discussione tutto l'ordinamento giudiziario delineato dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Il conferimento delle funzioni superiori, cioè il passaggio ad una fascia superiore, avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli, alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano già conseguito la valutazione anteriore richiesta.

Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive di merito e di legittimità, il controllo di professionalità verte anche sulla gestione dell'ufficio cui sono preposti, con particolare riguardo all'efficienza, all'efficacia e ai risultati dell'attività svolta.

Dette funzioni direttive e semidirettive hanno - come già detto - natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, rinnovabile per una sola volta a seguito di valutazione positiva da parte del CSM.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità è istituita un'apposita commissione nominata dal CSM e composta da cinque membri, tre dei quali magistrati che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, designato dal Consiglio nazionale forense.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità, inoltre, limitatamente al dieci per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità, in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si è voluto, così, dare la possibilità a magistrati che, sebbene più giovani, hanno però qualità professionali e scientifiche tali da poter accedere alle funzioni di legittimità senza attendere la quarta valutazione.

È stato poi affrontato il difficile capitolo del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, sul quale il confronto tra la maggioranza e l'opposizione si è rivelato abbastanza aspro, provenendo quest'ultima dalla proposta di un sistema incentrato sulla separazione delle carriere (altro che inciucio).

Si è optato per una soluzione che rendesse rigida la separazione delle funzioni (così come specificato nello stesso programma elettorale dell'Unione), modificando la proposta iniziale del Governo che non consentiva il passaggio di funzione all'interno dello stesso distretto ai soli magistrati che non svolgessero funzioni direttive o semidirettive, cioè ai soli giudici o sostituti procuratori: i «peones» dovevano cambiare distretto, mentre per i direttivi, i detentori di un potere più incisivo, era previsto il solo passaggio di funzione con trasferimento in un diverso circondario dello stesso distretto. Tale eccezione è stata ritenuta illogica dato che, come ho detto, proprio per coloro che esercitano funzioni direttive o semidirettive il passaggio ad altro distretto è ritenuto più necessitato di quanto non lo fosse quello previsto per i semplici giudici o pubblici ministeri.

Nel caso di Regioni con più distretti (e qui richiamerei la vostra attenzione), il passaggio di funzioni implicherà anche il cambiamento di Regione e ciò perché il semplice spostarsi in un distretto distante pochi chilometri e all'interno della stessa Regione, renderebbe poco percettibile all'esterno il distacco dalla funzione precedentemente esercitata. Ma ciò anche per un principio di pari trattamento dei magistrati. Bisogna, infatti, tener presente (e anche molti membri del Governo lo dimenticano in questi giorni) che su venti Regioni solo cinque hanno più di un distretto: mentre per le altre quindici Regioni il mutamento di funzioni avrebbe implicato sempre il cambio di Regione, ciò non sarebbe avvenuto per i soli magistrati di Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

La norma, ovviamente, non si applica alle funzioni di legittimità, essendoci una sola Corte di cassazione, ma anche i vertici di detta Corte, in caso di mutamento di funzioni, devono superare il giudizio di idoneità per la funzione richiesta e partecipare a un corso di qualificazione professionale; e potrebbe anche darsi che proprio questo giudizio di idoneità farebbe scoprire, per esempio, che un procuratore generale della Cassazione non è idoneo a svolgere le funzioni di primo presidente, e viceversa.

L'articolo 3 (che modifica il decreto legislativo, n. 26 del 2006, riguarda l'istituzione della scuola della magistratura, deputata principalmente alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati ordinari. La scuola è retta da un presidente, da un comitato direttivo e da un segretario generale. Il comitato direttivo è composto da dodici membri, sette dei quali magistrati, tre docenti universitari e due avvocati. Il CSM nomina sei magistrati e un docente universitario, cioè sette membri su dodici, mentre il Ministro della giustizia nomina un magistrato, due docenti universitari e due avvocati.

Il tirocinio dei magistrati ha una durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali di sei mesi, anche non consecutivi, presso la scuola, e una di dodici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari. Come si è già detto, non è stata accolta la proposta del Governo di poter dimezzare il tirocinio per esigenze di ufficio. Si è, infatti, ritenuta ineludibile la necessità di potersi avvalere di magistrati di prima nomina professionalmente preparati.

Tra le molteplici funzioni della scuola, oltre alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati ordinari, ci sono quelle di formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria, di attività di formazione decentrata, nonché, su richiesta della competente autorità di Governo, di organizzazione di seminari di formazione di magistrati stranieri, di attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi, ed altro ancora.

L'articolo 4 (che modifica il decreto legislativo, n. 25 del 2006) attiene all'istituzione e composizione del consiglio direttivo della Cassazione, nonché alla composizione e al funzionamento dei consigli giudiziari dei vari distretti di Corte d'appello.

L'iniziale riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella precedente legislatura, assegnava notevoli compiti al consiglio direttivo della Cassazione, modellandolo come istituzione dotata di poteri concorrenziali con quelli che la Costituzione assegna al CSM.

In questo consiglio direttivo poi veniva inserito, come membro di diritto, il presidente del consiglio nazionale forense, e tra i componenti, oltre ad otto magistrati, venivano inseriti due professori universitari e due avvocati. Invece, nei consigli giudiziari venivano inseriti, come membri di diritto, i presidenti dei consigli dell'ordine, nonché avvocati e professori di ruolo; tutti in numero variabile a seconda della composizione del consiglio giudiziario, numericamente parametrato sulla quantità dei magistrati assegnati al distretto.

Il disegno di legge oggi in esame escludeva dal consiglio direttivo della Cassazione il presidente del Consiglio nazionale forense e dai consigli giudiziari i presidenti dei consigli dell'ordine, mantenendo la presenza di avvocati e professori universitari i quali, però, come nella riforma del precedente Governo, erano chiamati a decidere solo sulle tabelle e sui giudici di pace, con esclusione di qualsiasi potere di valutazione sulla professionalità dei magistrati.

Il testo licenziato dalla Commissione prevede che il presidente del consiglio nazionale forense faccia parte del consiglio direttivo della Cassazione, mentre mantiene l'esclusione dei presidenti dei consigli dell'ordine dai consigli giudiziari. Non c'è dubbio che su questo punto si è registrato un forte dissenso con l'opposizione, anche se devo insistere nel ricordare come nella riforma del precedente Governo questi presidenti dei consigli dell'ordine non avessero nessun ruolo nel giudizio sulla valutazione dei magistrati.

È noto a tutti come in questi ultimi anni si è avuta una notevole divaricazione tra la magistratura e l'avvocatura, divaricazione accentuatasi con l'entrata in vigore del codice di procedura penale e la costituzionalizzazione dei princìpi del giusto processo.

Il punto più acuto di questo dissenso è una asserita sostanziale mancanza di parità tra accusa e difesa dovuta proprio alla comunanza di carriera tra giudicanti e requirenti. Questa comune condivisione della carriera, segnata anche dalla possibilità di passare da una funzione ad un'altra rimanendo all'interno dello stesso ufficio, avrebbe una sua ricaduta sulla equità del processo e sulla imparzialità della decisione. A ciò andrebbe aggiunta la valutazione di professionalità dei magistrati tutti, operata dal comune CSM all'interno di una sorta di giurisdizione domestica che non garantirebbe, anch'essa, equità di giudizi e andrebbe a scapito della qualità della giurisdizione.

Il precedente Governo prevedeva di sciogliere alcuni di questi nodi con la separazione delle carriere e con un sistema di valutazione, e conseguente progressione in carriera, incentrata su concorsi per esami.

Credo, personalmente, che tali problemi esistano, e non v'è dubbio che l'attuale maggioranza ha cercato di affrontarne alcuni scegliendo, però, soluzioni diverse da quelle delineate nella riforma che si vuole modificare.

La rigida distinzione delle funzioni, così come proposta con il presente disegno di legge, credo che risolva radicalmente uno dei problemi cui si faceva cenno. Non vedremo più, infatti, requirenti che passano alla giudicante, e viceversa, rimanendo all'interno anche della stessa sede giudiziaria.

Per quanto attiene alla valutazione dei magistrati, il disegno di legge in esame prevede un ruolo specifico del consiglio dell'ordine degli avvocati che, come ho già detto, sarà legittimato ad inviare le sue osservazioni, positive o negative che siano, al consiglio giudiziario e al CSM. Se guardiamo alla sostanza più che alla forma, possiamo dire di aver fatto un primo passo per il coinvolgimento dell'avvocatura nella gestione del sistema giudiziario. Certo, molto ancora resta da fare per superare il solco che oggi divide giudici e avvocati, ma se non si superano posizioni pregiudiziali ogni sforzo in questa direzione risulterà vano.

I problemi della giustizia non si risolvono con la modifica dell'ordinamento giudiziario, si dice: non è così. Un buon ordinamento può anche risolvere alcuni problemi della giustizia. Per esempio, vorrei alludere al problema della laboriosità. Ci sono giudici, in Italia, che lavorano dal primo all'ultimo giorno dell'anno, che scrivono sentenze anche d'estate, che non prendono ferie, e ci sono invece giudici che parametrano la loro permanenza in ufficio secondo i loro ritmi biologici. Ci sono giudici che vanno in ufficio a mezzogiorno e se ne vanno alle quindici, stabilendo un orario idoneo a non incontrare nessuno, e ci sono giudici che entrano la mattina presto ed escono la sera tardi. Ebbene, io credo che questo ordinamento, questo sistema di valutazione, se funzionerà, potrà risolvere alcuni di questi problemi e sarà un bene non tanto per i magistrati né per gli avvocati quanto per tutti i cittadini nel nome dei quali la giustizia viene amministrata. (Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE e Ulivo e dei senatori Biondi e Caruso. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Comunico che sono state avanzate alla Presidenza alcune richieste di intervento, per illustrare questioni pregiudiziali.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, questa materia, riguardando la magistratura, è evidentemente borderline: quando si legifera in materia di funzionamento della magistratura si agisce sempre sul confine tra costituzionalità e incostituzionalità, è in re ipsa, è una situazione inevitabile.

Ben lo sappiamo noi, quando, nella passata legislatura, ci siamo cimentati su questo terreno costituzionalmente difficile e siamo incorsi anche nel rinvio alle Camere da parte del presidente Ciampi del testo approvato dal Parlamento. Non fu una sorpresa, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché sapevamo fin dall'inizio che il presidente Ciampi avrebbe rinviato comunque alle Camere quel testo perché non condivideva che il Parlamento dovesse legiferare su tale materia. Parole pesanti le mie, lo riconosco, però suffragate e chiarite dalle vicende dell'attuale legislatura in cui il presidente Ciampi, in maniera direi quasi militare, ha sostenuto la sinistra, dimostrando da quale parte il suo cuore, la sua anima ed evidentemente anche la sua ragione battessero.

Non intendo parlare del merito della questione, ma soffermarmi - così come abbiamo fatto nella questione pregiudiziale - sulla parte meramente legata alle coperture finanziarie, di natura costituzionale ricadendo sotto il comma quarto dell'articolo 81 della Costituzione.

C'è un fatto sul quale vorrei che soprattutto i colleghi della Casa delle Libertà riflettessero. Signor Presidente, la Costituzione è sempre quella costruita e approvata tanti anni fa, contiene le regole del gioco che quindi dovrebbero valere per tutti i Governi, indipendentemente dal loro colore. Su questa materia invece si è verificato un fatto curioso. Mi riferisco alla questione dei magistrati in soprannumero.

Il disegno di legge in esame presenta una novità, peraltro condivisa già nella passata legislatura e rimasta concettualmente identica anche in questa, legata alla temporaneità degli incarichi direttivi. Si poneva infatti il problema di stabilire il futuro professionale di quei magistrati che, una volta esaurito il tempo dell'incarico direttivo, devono tornare ad altri ruoli. È chiaro che non si poteva assumere una posizione punitiva nei confronti di magistrati che hanno svolto un ruolo esimio di natura apicale, quindi logica avrebbe voluto che tornassero nei loro uffici, invece di punirli mandandoli in altri uffici, magari lontani dalla loro sede, dalla loro famiglia, dalla loro abituale dimora (e, secondo me, ci potrebbe anche essere qualche fumus di incostituzionalità perché ricordo che il magistrato è inamovibile). Logica voleva che quei magistrati restassero nell'ufficio in cui avevano svolto l'incarico direttivo.

Il problema per il quale, se le tabelle fossero state completate, non c'era spazio, era stato risolto dicendo: teniamo questi magistrati negli uffici anche in soprannumero. Ma tale norma è stata giudicata priva di copertura sia della Commissione bilancio, presieduta dall'allora presidente Azzollini, sia attraverso una moral suasion esercitata per le vie brevi da parte della Presidenza della Repubblica. Non è stato possibile quindi approvare quella norma. Ebbene, magicamente, la stessa norma che la scorsa legislatura non era possibile oggi passa, identica a come l'avevamo prevista noi. Noi abbiamo dovuto cassarla; oggi, invece, passa. Desidero richiamare l'attenzione - ripeto - di questa distrattissima Aula su un tema che a me sembra cruciale: per la Presidenza della Repubblica quando vi è al Governo la Casa delle Libertà certe cose non si possono fare; le stesse cose, invece, quando c'è al Governo la sinistra si possono fare.

Mi sembra di non riuscire a risvegliare l'attenzione dei colleghi su questo punto che a me sembra fondamentale e pertanto termino qui il mio intervento senza speranza che la pregiudiziale venga approvata. (Applausi dai Gruppi LNP e FI e del senatore Paravia).

PRESIDENTE. Comunico all'Aula che il senatore Palma ha rinunciato ad intervenire.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale.

Il presidente Castelli ha richiamato una norma della Costituzione piuttosto antica, vale a dire l'articolo 81, che non ha subito modifiche. Io richiamo invece l'articolo 111 della Costituzione che, invece, ha subito una radicale modificazione con la novella introdotta nel 1999.

L'articolo 111 - lo ricordo ai colleghi che non erano presenti in quest'Aula, ma anche a quelli del centro-destra e del centro-sinistra che lo erano e che hanno votato quella riforma costituzionale, estremamente importante per il nostro sistema delle garanzie - non riguarda un aspetto modesto e limitato del pianeta giustizia, ma tocca il cuore stesso del sistema, introducendo nel nostro ordinamento costituzionale i princìpi del cosiddetto giusto processo.

Ricordo altresì ai colleghi che per decisioni plurime assunte dalla Corte costituzionale prima della citata modifica del 1999 si riteneva che, nonostante le modifiche introdotte e il nuovo codice di procedura penale che sostituiva il sistema inquisitorio con il sistema accusatorio, restasse incardinato nel pubblico ministero quel ruolo di magistrato super partes che, invece, è tipico e proprio del giudice, ed era stata cassata tutta una serie di disposizioni in materia di formazione della prova.

Ricordo anche una norma introdotta in materia di prove acquisite attraverso l'utilizzazione dei pentiti che venne dichiarata incostituzionale dalla Corte. Questa norma ordinaria fu approvata a grande maggioranza e poi costrinse, in qualche modo, i sostenitori del nuovo modello a formulare il testo dell'articolo 111 della Costituzione. Tale articolo, per ciò che ci riguarda in questa sede, afferma che nel processo vi sono delle parti scritte con gli stessi caratteri ortografici. Non vi è una parte scritta tutta in maiuscolo e una parte scritta tutta in minuscolo. Vi sono l'accusa e la difesa, che sono messe sullo stesso piano; l'accusa e la difesa che esercitano gli stessi diritti e che concorrono entrambe a formare la prova di fronte a un giudice terzo ed imparziale.

Il pubblico ministero non è giudice, non può essere giudice e non può essere confuso con il giudice. Di qui la necessità che porta, proprio in ossequio e in attuazione all'articolo 111 della Costituzione, a separare decisamente non solo le funzioni, ma anche le carriere tra inquirenti e giudicanti. Sono due soggetti diversi per formazione, per esperienza e per mentalità. Laddove poi si passi da una funzione all'altra, c'è una difficile compatibilità dei ruoli.

Con la riforma Castelli si è tentato di realizzare tale separazione, senza incidere però in maniera netta sulla partenza iniziale di queste due figure. Si parla di separazione delle funzioni. Prima di passare da una all'altra occorre però un periodo di ampia decantazione, in modo che ci sia l'impossibilità o l'estrema difficoltà che una possa influenzare quella assunta successivamente, fino ad arrivare ad una totale incompatibilità.

Io ritengo, l'ho sempre detto e sostenuto, che la riforma Castelli sia benvenuta - dovrebbe anzi già essere attuata - ma anche che, rispetto all'articolo 111, sia estremamente moderata. Non interviene con l'accetta ma con il fioretto, o meglio con il bisturi, per non colpire un modello di magistratura unitaria che oggi comunque, in base all'articolo 111, non dovrebbe più esistere se non attraverso le norme in materia disciplinare e di carriera, cioè attraverso le disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura. Questo non significa che il pubblico ministero debba essere sottoposto all'autorità politica, ma che può essere un magistrato diverso rispetto al magistrato che fa il giudice. È chiara la distinzione scolpita nell'articolo 111. Purtroppo, però, con la riforma portata avanti dal centro-sinistra in quest'Aula, questo magistrato riacquista un'omogeneità e un'unicità che dovrebbero essere radicalmente stroncate e decisamente tagliate.

Proprio perché la riforma proposta rappresenta un passo indietro rispetto alla riforma Castelli, ritengo che ci siano tutti gli elementi per sostenere l'incostituzionalità, naturalmente con riferimento all'articolo 111, del disegno di legge all'esame del Senato.

Voglio solo aggiungere un dato politico e un appello ai colleghi senatori. Ricordo che dal 1996 al 2001 vi è stato un Governo di centro-sinistra, pur con maggioranze variabili. Ma quel Governo e, soprattutto, quella maggioranza hanno avuto il coraggio e la dignità di intervenire in maniera forte e significativa sul sistema della giustizia, proprio con l'approvazione dell'articolo 111 della Costituzione, che non è stato scritto sotto dettatura dell'Associazione nazionale magistrati o di quei magistrati che siedono nel Consiglio superiore della magistratura. Vi chiedo di riacquistare questa dignità e di riacquistare la vostra autonomia. Evitiamo che si verifichi quello che non si è verificato nella XIII legislatura, che invece consentì di apportare questa profonda modifica nel nostro tessuto costituzionale.

Speriamo che la riforma che comunque verrà definita da quest'Aula vada nella direzione voluta dal legislatore costituzionale. (Applausi dal Gruppo FI).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale di costituzionalità con riferimento all'articolo 105 della Costituzione, che disciplina e prevede i compiti del Consiglio superiore della magistratura. Ancorché vi sia un riferimento alle norme dell'ordinamento giudiziario, e quindi al disegno di legge che noi oggi stiamo esaminando, secondo tale articolo "spettano al Consiglio superiore della magistratura (...) le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».

Desidero soffermare la mia attenzione sul termine "promozioni". Il termine "promozione" si riferisce ad un passaggio di grado, o di qualifica da un livello inferiore ad un livello superiore. Diversamente, infatti, non si tratterebbe di promozione, ma di attribuzione di funzioni o di qualifica analoga. Il termine "promozione" si riferisce ad un avanzamento nella qualifica, nel grado, nella carriera e anche ad una progressione economica che, però, attiene al mutamento di qualifica e di grado.

Nell'attuale sistema, che diverge sostanzialmente dal precedente previsto dalla riforma Castelli, la progressione in carriera e l'attribuzione delle funzioni avvengono attraverso una valutazione. Nella sostanza, vi è un sistema binario in virtù del quale vi è una progressione in carriera che passa attraverso una valutazione e quindi una sorta di pagella. Non parliamo di promozione, perché la promozione non può che avvenire attraverso un concorso, per titoli o per titoli ed esami, che risponde maggiormente alla logica della possibilità di esaminare l'interessato per poi promuoverlo. In questo caso abbiamo semplicemente una valutazione, una sorta di pagella, che viene attribuita al magistrato ai fini della progressione economica e anche della progressione in carriera.

Badiamo bene. Nella legge sull'ordinamento giudiziario vi sono chiari riferimenti ai livelli (alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta fascia) anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni: funzioni di legittimità, funzioni di appello e anche funzioni direttive, secondo una graduazione che viene ad essere elencata con riferimento a quelle funzioni.

Logica vorrebbe, allora, che la promozione derivasse da un'attività vera, concorsuale, così come si era previsto nella riforma Castelli, e non da una semplice valutazione. La semplice valutazione non ci riporta certamente al dettato costituzionale, in quanto introduce nell'ordinamento una sorta di corsia privilegiata e di accelerazione nell'iter, che non corrisponde - ripeto - al dettato costituzionale. I termini giuridici hanno un significato netto e preciso, non possono essere interpretati o piegati ad una diversa concezione della progressione in carriera dei magistrati e della loro valutazione.

Mentre una previsione che disciplina le promozioni attraverso concorsi per titoli ed esami risponde, attraverso la possibilità di vagliare la capacità del magistrato, alla possibilità di aumentarne la qualifica, di promuoverlo a nuova qualifica, diversa da quella precedente, con la conseguente progressione economica, nell'ottica del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario oggi all'esame del Parlamento non ci ritroviamo, perché vi è soltanto una sorta di pagella, di valutazione, a fronte della quale vengono conferite funzioni che corrispondono a quella fascia di valutazione. È chiaro, dunque, che vi è stato un netto aggiramento della norma costituzionale; vi è stata un'agevolazione di carriera che - per carità - può essere anche condivisibile, ma che contrasta con la normativa costituzionale oggi vigente, che prevede quel tipo di valutazione.

Aggiungo che probabilmente la valutazione complessiva fatta attraverso una serie di step rappresentati da concorsi per titoli ed esami sarebbe in grado di valutare meglio i magistrati, di qualificarli, di far sì che ad arrivare ai più alti gradi, sia nelle funzioni direttive, sia nelle funzioni di legittimità, ma anche di merito, ci siano magistrati che siano stati valutati non attraverso il mero esame dei titoli o attraverso una pagella che finirà per essere conforme e omogenea per tutti.

Oggi nei fascicoli dei magistrati abbondano i superlativi assoluti; quando vi è un superlativo relativo probabilmente c'è qualcosa che non funziona e allora si comincia a scavare e chiarire; se proprio si fanno cose incredibili, allora c'è la negatività. Il timore è che aggirando la norma costituzionale si reintroduca un sistema che si basi su una serie di pagelle standard che favoriranno, ancora una volta, una progressione automatica della carriera, il raggiungimento delle funzioni di appello, di legittimità, ma anche il conseguimento delle funzioni direttive, senza una vera procedura concorsuale, senza la capacità di vagliare concretamente ciò che il magistrato è, ciò che riesce ad essere e quindi la sua caratura professionale. (Applausi dal Gruppo FI).

*BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, come già altre volte, ravviso una tendenza a banalizzare il dibattito sulla costituzionalità di provvedimenti sottoposti all'Aula. Dico banalizzare, perché il contrasto sul merito di queste norme (ma avviene anche in altri casi) si trasforma, prima ancora della discussione generale, in un dibattito sulla costituzionalità delle stesse norme.

Le posizioni che si sono confrontate già nell'ambito della Commissione giustizia e che sono posizioni nettamente divergenti (da un lato, l'orientamento della maggioranza di centro-sinistra, dall'altro l'orientamento dell'opposizione di centro-destra) sarebbe utile che si confrontassero come già è avvenuto in Commissione, nella analisi e nella valutazione di merito di ciascuna delle norme che dobbiamo considerare. Invece, le questioni di costituzionalità vengono poste con una serie di forzature interpretative, per avere subito un voto, prima ancora che si entri nel merito della legge.

Noi respingiamo le tre questioni pregiudiziali che sono state poste, il Gruppo dell'Ulivo dichiara che voterà contro. La prima, posta dal senatore Castelli, ci sembra davvero priva di fondamento, poiché sono inconsistenti i richiami ad una mancanza di copertura finanziaria della legge che abbiamo innanzi a noi.

La seconda questione pregiudiziale è quella posta dal collega Pastore. Egli fa riferimento all'articolo 111 della Costituzione e rievoca anche le circostanze, le ragioni storiche per le quali in una passata legislatura, esattamente nella legislatura dei Governi di centro-sinistra, che va dal 1996 al 2001, per iniziativa delle forze di maggioranza e con il concorso dell'opposizione di centro-destra di allora, si ampliò e si rese più adeguata alla concezione nuova già espressa nel codice di procedura penale del 1989, la norma costituzionale relativa alle garanzie del processo penale.

Il principio del giusto processo, al quale ha fatto riferimento il collega Pastore, si risolve in sostanza nell'affermazione di un ruolo fondamentale del dibattimento (le prove si formano nel dibattimento) e dei princìpi di oralità e di centralità del contraddittorio, attorno ai quali tutta la disciplina del dibattimento deve ruotare. L'articolo 111 della Costituzione inoltre fissa il principio dei tempi ragionevoli del processo, che dovrebbe essere, più di quanto non sia stato finora, fonte di ispirazione dell'attività legislativa in materia processuale e di organizzazione della giustizia.

Certamente - vorrei dire al collega Pastore - l'articolo 111 della Costituzione non impone alcunché in materia di ordinamento giudiziario. Del resto, le norme della Costituzione prevedono garanzie di indipendenza per il pubblico ministero pari e convergenti con le garanzie di indipendenza previste per la magistratura giudicante.

Lo stesso principio fondamentale per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, enunciato nell'articolo 101, comma secondo, della Costituzione, a chi voglia ripercorrere i lavori dell'Assemblea Costituente apparirà come la trascrizione e la modificazione formale di una norma che originariamente suonava: «I magistrati sono soggetti soltanto alla legge».

Dunque, nessuna norma della Costituzione impone una differenziazione né una separazione delle carriere né una diversità rispetto alle garanzie di indipendenza per la magistratura giudicante e per il pubblico ministero.

Nelle norme che stiamo per discutere si introduce una più netta distinzione delle funzioni: da un lato, la funzione requirente, dall'altro, quella giudicante. Nell'ambito della Costituzione però non è possibile andare al di là della distinzione delle funzioni e noi riteniamo che questa distinzione debba essere regolata in maniera equilibrata, in modo tale da non scoraggiare il passaggio, del quale vi è bisogno in un'ottica garantista, dall'una all'altra funzione. Personalmente avrei paura e preoccupazione di fronte ad un ordinamento che impone ad un magistrato di svolgere le funzioni requirenti per 30-35 anni di seguito. È evidente che quel magistrato svolgerà un'attività, maturerà delle abitudini, cristallizzerà la propria professionalità, in modo tale da assomigliare gradualmente sempre di più ad uno sceriffo e sempre di meno ad un giudice.

Queste sono le ragioni di merito che ci hanno indotto e ci inducono ad una scelta equilibrata in materia di separazione delle funzioni. Di questa scelta bisognerà discutere quando si affronteranno le questioni di merito, di contenuto delle norme che abbiamo di fronte. È inconsistente ed improponibile, infatti, una questione di costituzionalità che faccia riferimento ad una norma, l'articolo 111 della Costituzione, che nulla ha a che fare con l'organizzazione della magistratura né con l'ordinamento giudiziario.

La terza questione di costituzionalità è quella posta dal collega Centaro, con riferimento all'articolo 105 della Costituzione, che disciplina l'organo di governo autonomo della magistratura.. L'articolo 105 dice che spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario - vedete qual è il rilievo costituzionale della legge che ci accingiamo a discutere e ad approvare - le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Allora, dice il collega Centaro: promozione significa un passaggio verso l'alto; promozione significa concorso.

Ebbene, sommessamente, vorrei contestare questa interpretazione poiché, se è vero che il concetto di promozione evoca il passaggio da un grado all'altro, è anche vero che, sulla base dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione, non è riferibile all'ordinamento della magistratura nessun modello, nessun criterio di natura gerarchica.

È ben possibile che la promozione sia il risultato, in quanto passaggio da un grado all'altro, di una valutazione, nei termini in cui le valutazioni sono state regolate - con rigore, io credo - da questo disegno di legge. Le valutazioni sono alla base del controllo sulla professionalità dei magistrati; controllo rimesso al circuito di governo autonomo della magistratura. Infatti, è questo il punto ed è questa la differenza rispetto alla legge Castelli, che menomava i poteri dell'organo di governo autonomo della magistratura, mentre questo disegno di legge li rispetta e rispetta la Costituzione. Quindi, le questioni di costituzionalità sono assai poco fondate con riferimento a queste norme. Si può avere dunque promozione sulla base della valutazione. E non sta scritto da nessuna parte che ci debba essere il ripescaggio di questa figura arcaica, di questa specie di fossile dell'ordinamento giudiziario italiano, che erano i concorsi per titoli ed esami.

Dunque, nessuna ragione di incostituzionalità, cari colleghi. Noi votiamo serenamente contro le questioni poste dai colleghi del centro-destra. (Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Sodano).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Per comodità di computo dei voti, procediamo alla votazione mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti, con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Castelli (QP1), Pastore e Centaro.

Dichiaro aperta la votazione. (Alcuni senatori dell'opposizione segnalano la presenza di luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe la presenza di senatori). Colleghi, i senatori segretari mi stanno segnalando i casi dubbi. Per favore, fate silenzio! (Su segnalazione dei senatori segretari Malan e Battaglia il Presidente procede alla verifica delle luci accese dubbie).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, stiamo per votare un provvedimento, ovviamente di enorme rilevanza, con profonda delusione, purtroppo, da parte dell'UDC. Ero tra quelli che avevano sperato che il fatto che un ex democristiano come Mastella fosse ministro della giustizia servisse a trovare un punto di equilibrio definitivo al problema drammatico che si è aperto dal 1992-1993 dello scontro tra magistratura e potere politico. Così non è.

Le ragioni del dissenso sono tutte politiche; il collega Di Lello Finuoli vi ha indicato molte questioni tecniche, io mi soffermerò soltanto sulle poche questioni politiche essenziali. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Parlerà dopo delle questioni essenziali, lo dico per lei, vediamo se prima riusciamo ad avere...

 

D'ONOFRIO (UDC). Non succede nulla Presidente, non ho alcuna remora.

Dicevo che le questioni essenziali, a nostro giudizio, erano due, in primo luogo consentire al potere legislativo, potere fondamentale dello Stato, di intervenire sull'ordinamento giudiziario per ottenere due obiettivi fondamentali: un nuovo e dignitoso equilibrio tra magistratura e avvocatura e una seria - se non separazione di carriere, perché capisco che la maggioranza è contraria - separazione di funzioni. Non c'è né l'una, né l'altra.

Nel corso dell'illustrazione della questione pregiudiziale il collega Castelli ha molto insistito su un'altra questione de futuro, che metto in evidenza subito perché riguarda il futuro del nostro Paese. Con le leggi che hanno consentito fino ad ora l'avanzamento per anzianità nella carriera giurisdizionale vi era una dipendenza larvata dei magistrati dalle diverse organizzazioni politicizzate della magistratura solo qualora aspirassero a funzioni direttive.

Con la cosiddetta riforma che viene presentata, tutti i magistrati dipenderanno dal Consiglio superiore della magistratura e quindi soltanto dalle correnti politicizzate dei magistrati, con conseguente perdita radicale dell'indipendenza del singolo giudice, non della magistratura come organo sovrano. Il singolo magistrato, per poter progredire in carriera, dovrà passare attraverso un giudizio di professionalità, che ritengo giusto, da parte del Consiglio superiore della magistratura, il quale, nonostante i tentativi in Comitato ristretto, rimane arbitro totale della funzione del singolo magistrato. Quindi, vi è, con questa riforma, in prospettiva, una drammatica perdita di potere e di indipendenza del singolo magistrato. Tale questione è molto delicata, signor Presidente, perché riguarda la funzione costituzionale minima dell'indipendenza non della magistratura come ordine, ma del singolo magistrato.

Quanto ai rapporti tra magistratura e avvocati, basti ricordare lo scontro che nel Comitato ristretto e poi in 2a Commissione si è rivelato in riferimento a due questioni apparentemente formali, ma sostanziali. I Consigli giudiziari, che diventano molto determinanti per l'avanzamento di carriera dei magistrati sono composti da magistrati mentre noi avremmo voluto che fossero composti anche dal presidente ex officio dell'Ordine degli avvocati competente, stabilendo un principio istituzionale di eguaglianza tra magistratura e avvocati. Così non si è voluto e il Governo ha insistito in modo durissimo perché non si realizzasse tale principio di eguaglianza. Noi lamentiamo il fatto che l'intera categoria degli avvocati, tutti gli avvocati che svolgono una funzione costituzionalmente rilevante, venga mantenuta in una condizione di subordinazione psicologica, politica e ideologica nei confronti della magistratura. Dunque, da questo punto di vista, l'obiettivo della parificazione delle funzioni tra giurisdizione e avvocatura non si è realizzato perché vi è stata una resistenza durissima della componente magistratuale anche nella Commissione giustizia del Senato contro ogni ipotesi almeno di apertura al principio di eguaglianza, secondo principio di costituzionalità.

Quanto alla separazione delle funzioni, abbiamo capito che non aveva senso insistere sulla separazione delle carriere. Sappiamo che in una parte della maggioranza vi è l'idea che esista una funzione giurisdizionale unica che si articola in due funzioni, lo capiamo, ma queste due funzioni devono restare confuse come oggi o dovrebbero essere distinte, come noi chiediamo e come ufficialmente anche la maggioranza chiede? Oggi viviamo in una situazione di confusione delle funzioni. Il magistrato saltella dalla funzione inquirente alla giudicante come gli pare, di fatto nella stessa corte d'appello o, nelle Regioni che hanno più di una corte, si sposta nella corte d'appello vicina. Quindi, di fatto, il magistrato svolge l'una e l'altra funzione: giudica dopo avere inquisito o inquisisce dopo avere giudicato, nella più totale confusione delle funzioni che è punto di scontro con il potere politico. Nel 1993 questa è la stata la ragione per la quale azioni iniziate penalmente sono state giudicate di fatto nel contesto della confusione delle funzioni, ed è il motivo per il quale l'UDC rimane deluso del risultato conseguito in Commissione.

Mi auguro che i due emendamenti che presento al testo della Commissione trovino una diversa sensibilità da parte del Governo e della maggioranza, anche se non mi faccio illusioni. Abbiamo lavorato in Commissione giustizia su questi due punti. Non vi è stato modo di intendere la questione. Lo dico con sentimento molto accorato: siamo radicalmente delusi rispetto ad una ipotesi che avevamo visto con enorme piacere venire avanti, cioè quella della conclusione istituzionale di una vicenda molto antica.

La separazione delle funzioni è puramente fittizia perché si dice, nel testo che viene dalla Commissione, che si può cambiare funzione, da commissione giudicante ad inquirente e viceversa non più di quattro volte nella carriera. Occorre capire, però, che normalmente oggi i giudici cambiano funzioni una o due volte, per ragione di comodità di sede. Sono questioni che la gente dovrebbe capire: il giudice vuole avvicinarsi alla sede dalla quale proviene come residenza, un po' come i professori che vorrebbero lavorare nella sede più vicina a dove risiedono. Una o due volte, invece, il giudice sceglie la funzione per motivi ideologici. Quindi la possibilità di cambiare funzione quattro volte è il doppio di ciò che già oggi accade.

Noi abbiamo proposto che sia possibile fare il cambio di funzione una sola volta per ragioni radicali. Diamo per scontato, accettiamo obtorto collo che si faccia un concorso unico iniziale, accettiamo che la magistratura passi dalla possibilità che oggi il neo laureato in giurisprudenza possa diventare magistrato ad un ordine nel quale si accede dopo aver svolto per almeno due anni un'altra attività, queste sono considerazioni positive. Capiamo che vi è stata una resistenza di parte della magistratura che credo abbia dato luogo a quella specie di finzione di sciopero che hanno intrapreso ieri i magistrati. Sappiamo che è una pura finzione, come lo sanno anche il ministro Mastella e il ministro Di Pietro: è un modo per far capire che avrebbero voluto di più.

Perché si lamentano? Perché nel nuovo ordinamento si è previsto che il magistrato che chiede di cambiare funzione deve cambiare Regione. Questo è il massimo sacrificio che si è ottenuto: cioè, rispetto al 100 per cento di potere esercitato, si toglie l'1 per cento; la legge che risulterà dall'esame parlamentare per il 99 per cento è identica a quella attuale: mantiene in futuro il rischio della perdita totale dell'indipendenza del singolo giudice, mantiene l'avvocatura in una condizione di subordinazione culturale, ideologica e politica (noi presenteremo emendamenti da questo punto di vista); la separazione delle funzioni è assolutamente marginale e non ha nulla di caratteristico e di fondamentale.

Si tratta, in sostanza, di un tentativo fallito. Di fronte a questo fallimento il nostro giudizio rimane radicalmente contrario; non daremo luogo ad ostruzionismi perché riteniamo che l'insuccesso si commenti da sé: è un tentativo non riuscito e noi, di fronte a questo fallimento, che denunceremo, voteremo contro. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare al Senato le nobili parole del Presidente della Repubblica che abbiamo ricevuto qualche giorno fa: con grande rigore istituzionale egli ci ha invitato ad essere particolarmente attenti sui temi della giustizia. Segnatamente, ha insistito su questa materia di tanta rilevanza costituzionale perché nei tempi più brevi, al fine di evitare sovrapposizioni, si valutasse il disegno di legge e lo si votasse.

Ciò che per il Capo dello Stato è un momento istituzionalmente apprezzabile per il ministro Di Pietro diventa un inciucio; l'incontro che vi è stato tra l'opposizione e la maggioranza, che, ahimè, non si è concretizzato in termini assolutamente armonici, ma che certamente ha consentito la rivisitazione di molti profili sensibili di questo disegno di legge, viene ritenuto da un Ministro del Governo un inciucio ed egli dice: io non lo voterò. Noi siamo ansiosi di vedere quali saranno le determinazioni del senatore Di Pietro, perché siamo abituati a questi effetti annuncio.

Sentiamo voci dissonanti all'interno della maggioranza, voci sovente in contrapposizione, poi di fronte all'eventualità di assumere decisioni concrete e coerenti si usa quello che voi giuristi, senatore Di Lello, chiamate commodus discessus e la soluzione più comoda e meno compromettente viene assunta. Questo è lo stato delle cose. Devo dire che questa mattina ho anche letto una dichiarazione estremamente critica nei confronti di Di Pietro fatta dall'onorevole D'Ambrosio, il quale ha antiche sintonie e certamente non lo si può ritenere un paladino di una corrente antimagistratura.

Dico ciò per porre in evidenza questo groviglio di situazioni che sono a monte della trattazione di questo disegno di legge. Vi è la politica della maggioranza in conflitto, vi è la ferma posizione dell'avvocatura italiana che insorge e dichiara di volersi astenere dalle udienze perché non condivide nulla di questo disegno di legge; vi è altresì l'atteggiamento dell'Associazione nazionale magistrati, la cui giunta ieri si è dimessa.

Allora, mi chiedo e chiedo all'Aula: da chi è apprezzato questo provvedimento? Per quali ragioni si ritiene di dovere modificare ad ogni costo quanto fatto? Qualcuno sostiene che tale disegno di legge sia "meno peggio" del precedente. Francamente, non mi pare così se queste sono le reazioni e se tale è l'entità delle reazioni.

Devo anche manifestare le mie perplessità rispetto all'atteggiamento del Governo. Quando lei, senatore Mastella, affermò in Commissione giustizia che sarebbe stato osservatore rispettoso delle determinazioni assunte dalla Commissione, nessuno avrebbe mai immaginato l'introduzione di un maxiemendamento sostanzialmente modificativo di tutto quanto realizzato dalla Commissione fino a quel momento. Questo è un altro elemento di anomalia, ma io non mi turbo più di tanto, signor Ministro, perché, in base alle mie affermazioni precedenti, si sono verificate una serie di vicende tutte ugualmente singolari.

Peraltro, le vicende relative alla trattazione di questi temi sono sempre così singolari. Infatti, quando si interviene per modificare assetti di organi sensibili e autorevoli dello Stato è fatale che le vicende debbano procedere in maniera ondivaga e altalenante, in quanto vi è una cultura conservatrice che, al di là delle declamazioni progressiste, non vorrebbe cambiare nulla. Eppure, le cose devono cambiare.

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 12,15)

 

(Segue VALENTINO). Vedete, signori senatori, noi non possiamo sistematicamente lamentarci di ciò che avviene nel mondo della giustizia. Noi leggiamo, ci stupiamo e talvolta ci indigniamo per quanto accade e per le vicende devastanti che, ormai da troppo tempo, caratterizzano e scandiscono la vita della giustizia in questo Paese. Poi, però, non si vuole cambiare nulla.

Invece, proprio questo stato di cose e, consentitemi, questa sistematica intrusività della giustizia in tutti i segmenti dello Stato imponevano un cambiamento radicale con la creazione di norme presiedenti alla struttura magistratuale in maniera corretta, coerente con le esigenze dei tempi, moderna e nel rispetto anche della norma costituzionale modificata qualche anno fa, cioè di quell'articolo 111 che oggi sembra dimenticato. Invece, così non è stato.

Molti di noi, naturalmente, lamentano il clima che stiamo vivendo e le vicende che attraversano la vita della giustizia. In concreto, però, cosa facciamo? Il Testo legislativo oggi proposto al voto dell'Assemblea non servirà nella maniera più assoluta a modificare questo stato di cose, e non soltanto perché espunge i due momenti fondanti, avvertiti dalla cultura generale come innovatori e utili a una più acconcia e migliore realizzazione del corpo magistratuale, quali la distinzione delle carriere e i criteri particolari della progressione di carriera. La verità è che esso cambia poco e niente nel momento in cui affida ogni valutazione, incidente sulla sostanza dei fatti, al Consiglio superiore della magistratura. Come possiamo dimenticare, tutti noi che ci accostiamo con onestà intellettuale a questa così vasta problematica, le regole sostanziali presiedenti all'attività del Consiglio superiore della magistratura? Ormai, la regola sostanziale è che le esigenze della magistratura associata, e dunque della politica della magistratura, prevalgono sui principi.

Tutto ciò avviene in una commistione profonda, nella quale si colgono valutazioni afferenti alla disciplina e valutazioni afferenti alle progressioni, alla promozione e agli incarichi più significativi. Si tratta. Questo organo, che avrebbe dovuto valutare con rigore assoluto i comportamenti dei magistrati, anzi che secondo la vostra proposta di legge dovrebbe valutare con rigore assoluto i comportamenti dei magistrati, si caratterizza però nella sostanza per queste condotte che tutti noi conosciamo e deprechiamo, ma che non abbiamo il coraggio, poi, di considerare nella giusta dimensione allorquando trattiamo questi temi. Questa è la verità. E bisogna avere il coraggio, almeno in queste Aule, di parlare forte e chiaro. Con questo ordinamento giudiziario non cambia assolutamente nulla. È questa la ragione del nostro atteggiamento di ostilità.

Devo dare atto, per l'amor del cielo, al relatore e al sottosegretario Scotti di avere ascoltato con grande riguardo e grande attenzione le proposte che venivano dall'opposizione. Molte delle nostre proposte sono state accolte, ma erano piccoli momenti tesi a rendere meno complessa e problematica questa normativa che poi, nella sostanza, resta quella che è.

E allora, signori, voi pensate che i magistrati si sentano più impegnati perché sarà realizzato questo provvedimento legislativo, che verrà meno l'arretrato civile in forza di un meccanismo di verifica e di controllo dell'attività che si svolgerà adeguato alle esigenze per consentire un impegno maggiore, perché questa norma imporrà atteggiamenti diversi ai magistrati? No, io non credo proprio.

Rammentate quale era l'entità dell'arretrato nel 1997-98, quando fu creata quella figura di giudice onorario, il GOT, che avrebbe dovuto occuparsi dello stralcio? Furono costituite le cosiddette sezioni stralcio. Allora si parlava di 5 milioni di processi che andavano trattati con il vecchio rito civile e che venivano affidati ad una magistratura onoraria affinché smaltisse quel carico. Ebbene, in tutti questi anni il carico che si è costituito è pari a quello che doveva essere eliminato allora. Quindi, in dieci anni si è già costituito un carico di lentezze di oltre 5 milioni di processi. Sa, signor relatore, che nella mia città le udienze civili, inaudita altera parte, d'ufficio vengono rinviate al 2014?

 

BIONDI (FI). Auguri di lunga vita.

 

VALENTINO (AN). Certamente è un augurio per chi ci sarà. Ma noi ci siamo interrogati su questi problemi? Ci siamo interrogati su queste inquietanti realtà della giustizia nel momento in cui abbiamo contribuito alla stesura di questo testo? Noi abbiamo avanzato delle proposte. Ci siamo posti il problema di come incidere per censurare l'inerzia che - ahimè - sovente era costante? No. Ci siamo preoccupati soltanto di non turbare una autorevole e prestigiosa corporazione, che sta minacciando lo sciopero e che probabilmente lo farà, e dopo avere gustato il piacere sottile della rivincita quando il ministro Mastella, all'indomani della costituzione del Governo, disse che tutto ciò che la magistratura avrebbe proposto sarebbe stato preso nella debita considerazione, adesso si turba perché nel passaggio da una funzione all'altra deve lasciare la Regione e quindi sottoporsi ad una corvée che crea piccoli, medi o grandi problemi (questo non lo riusciamo a comprendere). Questa è la realtà.

Vedete, io avevo avuto fiducia che il clima che si era creato nel Comitato ristretto avrebbe potuto migliorare sensibilmente il disegno di legge che si discuteva. È stata, per così dire, una speranza vana: ho coltivato un'illusione che poi si è trasformata in delusione. Anche su alcuni aspetti che ci trovavano tutto sommato concordi è intervenuta poi la mano del Governo (e le esigenze di responsabilità della maggioranza che si sono dovute uniformare alle proposte del Governo) e quindi la nostra delusione diventa grande.

Per rendersi conto di quale sia la pregnanza del ruolo della magistratura e l'importanza di scrivere regole rigorose basta riflettere su come ormai nella vita di relazione, nella vita politica, nel quotidiano, tutto sia diventato giudiziario: qui non c'è la panpenalizzazione, ma la pangiurisdizionalizzazione. Pensate per un attimo alla vicenda Speciale: il comandante generale della Guardia di finanza un anno fa si duole per gli atteggiamenti del vice ministro Visco, interviene il procuratore della Repubblica di Milano e tutto si cheta, anche Visco si acquieta, la lettera del procuratore della Repubblica di Milano è di per sé solo momento appagante, viene giustificato tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento; poi, a distanza di un anno, fuoriescono alcuni verbali, la situazione si impenna un'altra volta ed ecco che i giudici amministrativi dettano le regole del nuovo corso di questa vicenda.

Tutto passa attraverso la giustizia!

Le intercettazioni telefoniche - tema che ora affronteremo nella speranza di trovare una soluzione che turbi meno le coscienze, ma soprattutto che non offenda il diritto come è stato fatto finora - sono diventate ormai uno strumento di lotta politica, perché vengono assunte nel corso del procedimento, quelle utilizzabili per il processo vengono messe nel settore A, quelle che per il processo sono inutili ma che certamente alimentano il gossip, la contrapposizione politica e quant'altro, vengono messe nel settore B e divulgate: ma chi paga per tutto questo? L'ordinamento giudiziario non si doveva fare carico anche di questo? Di questa realtà, di questa quotidianità così inquietante che ha bisogno di essere controllata?

Bisogna tornare alle regole, altrimenti non sappiamo dove andremo a finire.

I Consigli regionali aggrediti da iniziative giudiziarie prive di consistenza: quando queste iniziative si infrangono di fronte ad altri giudici che con maggior rigore e maggiore equilibrio esaminano le vicende sottoposte alla loro cognizione, cosa accade di coloro che sistematicamente hanno sbagliato?

Certo, c'è una norma in questo ordinamento giudiziario che prevede che nelle valutazioni si terrà conto anche degli errori commessi durante determinate fasi; quindi, in buona sostanza, se un pubblico ministero chiede sistematicamente un provvedimento di cattura che non gli viene concesso, questo sarà momento di valutazione da parte del Consiglio superiore. Io mi preoccupo di questo, perché non vorrei che qualche GIP amico, proprio per evitare il disagio che fatalmente ricadrebbe sul collega se la sua richiesta fosse sistematicamente respinta, potesse valutare con indulgenza.

Di tutto ciò avremmo dovuto farci carico, di tutti questi problemi avremmo dovuto discutere in maniera diversa e non farci condizionare - o farvi condizionare, voi maggioranza - dalle bizze dell'Associazione nazionale magistrati, che comunque resta bizzosa lo stesso. Non credo sia strumentale la doglianza avanzata in questi giorni, non credo che le dimissioni della giunta dell'ANM siano state avanzate per creare un equilibrio rispetto al sciopero degli avvocati, i quali sono legittimamente preoccupati per quello che accade: avevano infatti spuntato un simulacro di distinzione di funzioni con la normativa Castelli e adesso si ritrovano un'altra volta tutto come prima, in buona sostanza. Tutto come prima, signor Ministro: quattro passaggi sono possibili, quattro lunghi passaggi; in una realtà, che in forza dell'articolo 111 della Costituzione impone la separazione delle carriere, creiamo ancora piccole difficoltà nel transito da una funzione all'altra.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, con grande amarezza. Avevo sperato, proprio per il clima che si era costituito in Commissione, che prevalessero le ragioni dell'opportunità rispetto a quelle della maggioranza, di parte. Non è stato così. Ancora una volta lo spirito di parte ha prevalso. Non abbiamo reso un buon servizio allo Stato, alla giustizia e nemmeno ai giudici. Non so cosa accadrà di qui a qualche anno, ma certamente questo stato di cose non può durare e questa insofferenza non so a quali risultati porterà. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzone. Ne ha facoltà.

FAZZONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai come in questi ultimi anni la giustizia è stata così in primo piano nel dibattito politico italiano. La sua riforma, attesa da tempo, ha reso sempre più acuta una crisi fatta di tempi lunghi dei processi, di mancate risposte giudiziarie alle richieste dei cittadini, di leggi non adeguate alle esigenze di una giustizia rapida ed efficace.

Ci troviamo, pertanto, di fronte alla necessità di predisporre riforme di ampio respiro che coinvolgano sia la riorganizzazione del sistema giudiziario, sia settori importanti della legislazione. Problemi che il provvedimento oggi in esame non affronta certo con lo spirito necessario, nonostante la grande attenzione dedicata alla giustizia dal dibattito politico.

La giustizia è lo specchio del nostro modo di vivere la società, di concepire i rapporti con lo Stato e con le sue istituzioni, di interpretare i diritti della persona e le relazioni che essa stabilisce nella comunità in cui vive. La giustizia è il crocevia dei nostri valori fondamentali ed è in forza di questo assunto imprescindibile che la organizzazione giudiziaria italiana deve poter funzionare al meglio.

L'ordinamento giudiziario non è una legge qualsiasi, poiché non disciplina solo una struttura burocratica o una categoria professionale, ma delinea l'assetto di uno dei poteri dello Stato ed incide, dunque, in modo concreto e quotidiano sulla possibilità di ciascun cittadino di ottenere da un giudice indipendente una effettiva tutela dei propri diritti anche se esercitati nei confronti dei detentori del potere politico o economico. Ecco perché l'assetto dell'ordinamento giudiziario non è questione dei magistrati, ma interesse vitale di tutti i cittadini.

È di tutta evidenza, cari colleghi, quanto il quadro attuale dell'organizzazione giudiziaria e della gestione della giustizia risulti ancora fortemente inadeguato. Si perviene a tali conclusioni attraverso la lettura delle statistiche giudiziarie, le quali dimostrano che la pendenza dei processi è sempre in aumento, mentre il numero dei processi sopravvenuti e quello dei processi esauriti è pressoché stazionario.

Il funzionamento della giustizia nel suo complesso non ha registrato una modificazione in termini positivi rispetto al passato, nonostante l'introduzione nel sistema ordinamentale di significative innovazioni che tuttavia non hanno registrato miglioramenti eclatanti.

La domanda di giustizia che viene dal Paese è sempre più forte e sempre meno i cittadini sono disposti ad accettare tempi lunghi per una decisione, sia nel settore civile che in quello penale, per cui occorre operare un'effettiva modernizzazione dell'apparato giudiziario che privilegi un'efficienza strettamente collegata alla qualità del servizio della giustizia.

È essenziale che i rimedi giuridici in proposito siano tempestivi e non differiti nei tempi lunghi delle impugnazioni di merito, affinché, nel rispetto dei principi costituzionali, siano costantemente perseguiti gli obiettivi della certezza del diritto, della tutela delle vittime dei reati e della effettività della pena. A ciò deve altresì aggiungersi il peso delle carenze strutturali, della entità e distribuzione delle risorse, della insufficienza degli organici.

A fronte di tutto questo, siamo oggi chiamati a discutere un provvedimento che, così come congegnato, ed alla luce dell'iter che ha seguito in Commissione ed alla tempistica voluta dalla maggioranza, rappresenta l'ennesimo colpo di mano che il Governo impone alla presunta maggioranza che lo sostiene, al Parlamento ed al Paese.

Lo specchio fedele di questa situazione è rappresentato efficacemente dal viatico che questa proposta di legge ha seguito in Commissione.

Un'operazione, quella del passaggio in Commissione, che già dai primi giorni si è preannunciata tutt'altro che semplice. E così è stato. Per tutta la prima parte della discussione, infatti, è aleggiato lo spettro di una rottura critica tra la maggioranza, riunita per decidere sulle modifiche all'ordinamento, da porre in base al testo approvato nei vertici dei giorni scorsi a Palazzo Madama, e i nuovi subemendamenti presentati dal Sottosegretario per la giustizia. Si è andati tanto vicini alla rottura che gli emendamenti presentati dal Governo alla fine sono stati ritirati. Il Presidente della Commissione si è affrettato a spiegare come tale balletto delle posizioni sia stato tutto il frutto di un equivoco. Equivoco o no, resta il fatto che le proteste e la mancanza di unità palesata dai senatori della maggioranza hanno spinto il Sottosegretario a fare un passo indietro e a rimangiarsi i punti controversi sul collocamento dei magistrati fuori ruolo e sulle modifiche al decreto legislativo n. 240 del 2006 riguardo le dirigenze amministrative.

Così, delle modifiche presentate dal Governo alla fine ne è rimasta soltanto una ed anche questa non certamente in grado di coagulare il giudizio positivo di tutta la maggioranza. Si tratta dell'esclusione degli avvocati dalla partecipazione di diritto ai consigli giudiziali, che configura l'impossibilità per i legali di avere voce in capitolo nella valutazione dei magistrati. Una norma iniqua ed ingiusta che riporta indietro di molti anni il nostro sistema giudiziario e non concorre certamente a svelenire il clima di tensione e gli attriti che ci sono, né a favorire lo sviluppo ed il radicamento di una cultura giuridica comune.

Questo, colleghi senatori, lo scenario di riferimento nel quale siamo oggi chiamati ad intervenire. Una riforma, quella del Guardasigilli, che prevede la separazione delle funzioni dei magistrati, ma non quella delle carriere (di giudice e di pubblico ministero); che stabilisce che, per l'accesso al concorso, gli aspiranti magistrati siano non solo muniti di laurea, ma anche dell'abilitazione forense o della pratica di giudice di pace; che slega fra loro promozione e progressione economica nel settore. Una riforma che non sana la frattura tra politica e magistratura, ma appare più come una operazione messa in piedi per rispondere a determinate esigenze, prima fra tutte quella di smontare la riforma Castelli, così come hanno voluto e chiesto i magistrati italiani.

Una riforma, quella che porta il nome dell'ex ministro Castelli, che aveva affrontato in maniera generale la problematica dell'ordinamento giudiziario con una visione complessiva di svecchiamento che ci aveva avvicinati alle moderne democrazie occidentali.

È importante ricordare che la VII disposizione transitoria della Costituzione del 1948, in attesa di un'apposita legge di riforma della giustizia, rinviava alla legislazione vigente, cioè al regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941. La legge di riforma voluta dal Governo Berlusconi non solo è intervenuta con cinquantasei anni di ritardo, ma ha innovato anche disposizioni vecchie di ben sessantatre anni, mai aggiornate, ed importanti leggi in materia intervenute nel frattempo: la stessa Costituzione del 1948, la riforma del processo penale del 1988 e la riforma dell'articolo 111 della Costituzione del 1999.

Milioni di italiani, purtroppo, sanno cosa vuol dire avere a che fare con la legge nel nostro Paese.

La sfiducia nella giustizia non è causata dalla politica di questo o quello schieramento, ma dalle eterne opposizioni delle corporazioni ad ogni serio tentativo di riforma. Per combattere tutto questo la nostra legge ha introdotto importanti momenti di novità e discontinuità con il passato che voglio qui riassumere, in quanto mi pare utile ed opportuno per ricordare cosa oggi i quattro - dico quattro - articoli proposti stanno smantellando.

La separazione delle funzioni tra pubblico ministero e giudice, che costituisce un atto di equità. Il giudice diventa finalmente terzo, il pubblico ministero (accusa) è posto sullo stesso piano dell'avvocato (difesa), rendendo così il processo un confronto alla pari tra parti dello stesso livello. Con la legge riformata i singoli poteri erano totalmente sbilanciati a favore del pubblico ministero. Con le nuove modifiche volute dal ministro Mastella si ritorna a tale stato di cose.

Evita che chi oggi è pubblico ministero, cioè rappresentante della pubblica accusa, si trovi il giorno dopo a diventare giudice. I due percorsi in carriera devono per forza essere diversi. Lo vuole il normale buon senso. La formazione dei giudici e dei pubblici ministeri deve essere diversa, così come la loro inclinazione professionale. Chi ha avuto compiti di indagine non può trovarsi in un attimo a passare a competenze giudicanti, e viceversa. Rendendo autonoma l'azione disciplinare e tipicizzando gli illeciti disciplinari, la riforma fa sì che il magistrato che sbaglia sia giudicato sulla base di precise responsabilità, con punizioni certe e stabilite per legge. Non si avranno più così difese corporative da parte del Consiglio superiore della magistratura, che nel corso degli anni non ha fatto che assumere magistrati finiti sotto il processo disciplinare.

L'avanzamento in carriera dei magistrati non solo per anzianità, ma anche per meriti a concorso, fa sì che presto faranno strada i migliori magistrati in circolazione, con particolare riferimento alle giovani leve, e questo non potrà che far bene alla macchina della giustizia. La riforma costituisce un sistema graduale per modernizzare la nostra giustizia e portarla ai livelli di efficienza di altre grandi democrazie. La riforma affronta la soluzione del drammatico problema della lunghezza dei processi, che ha creato situazioni paradossali, lungaggini incresciose, veri drammi.

La riorganizzazione delle procure segue la linea di un miglioramento fondamentale della giustizia in uno dei suoi aspetti fondamentali: il procuratore capo sarà l'unico titolare dell'azione penale e l'unico a poter avere rapporti diretti con i mass media. Si eviteranno così quelle esternazioni di magistrati che in questi anni hanno invelenito il clima politico del Paese.

A fronte di tutto questo, con il voto determinante dei senatori a vita, sono state respinte dal Senato le eccezioni di costituzionalità che il centro-destra aveva presentato al disegno di legge di sospensiva della riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvata nella scorsa legislatura (legge Castelli).

Il provvedimento di sospensiva che oggi la maggioranza si appresta a votare altro non è, in realtà, che una abrogazione camuffata, accompagnata dalla proposta di alcuni cambiamenti della legge Castelli da votare con provvedimento a se stante, e solo una volta intervenuta l'approvazione della sospensiva.

Il ministro Mastella, autodefinitosi uomo del dialogo, ha anche tentato, senza molta fortuna a dire il vero, di convincerci e di convincere il Paese della bontà della sua proposta, che in sintesi è quella di congelare alcune delle norme contenute nella riforma Castelli, di cui alcuni decreti sono già attuativi, per poi approvare nuovi articoli emandativi, sostitutivi o abrogatori della riforma oggi operante.

Tuttavia, poiché tra l'approvazione del provvedimento di sospensione e l'approvazione della nuova riforma intercorrerà un lasso di tempo, il vuoto legislativo verrà riempito con un annunziato altro provvedimento del Governo con il quale saranno ripristinate le norme in materia preesistenti alla legge Castelli. In buona sostanza, un salto indietro nel tempo di oltre sessant'anni che ripristina il vecchio stato di fatto e restituisce potere alla magistratura! Ne è la prova lampante il favore con il quale l'Associazione magistrati ha accolto la proposta.

L'escamotage del ministro Mastella è palese ed evidente: da un lato, congela le riforme del centro destra e, dall'altro, propone un disegno di legge che rivede alcune parti della legge Castelli, venendo così incontro alle richieste dei magistrati, che vedono nel congelamento il loro trionfo, perché ritengono che trattasi di una abrogazione camuffata del testo della legge Castelli, specie se interverrà il ripristino del vecchio ordinamento.

Le nuove proposte di merito, che Mastella avanza in tema di separazione delle funzioni tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti, stabiliscono che chi vorrà cambiare dall'una all'altra parte non potrà farlo per almeno quattro anni e comunque, se lo farà, dovrà lasciare il distretto e dovrà, inoltre, frequentare un corso di riqualificazione professionale e superare il giudizio di idoneità del CSM.

La legge Castelli, al contrario e giustamente a mio parere, stabilisce che l'opzione deve essere fatta dopo cinque anni dall'entrata in servizio ma, una volta fatta, non è più modificabile e, pertanto, pur restando nell'ordine giudiziario, la scelta tra l'una e l'altra funzione è definitiva. Salta anche il colloquio psicoattitudinale previsto per chi voleva accedere alla magistratura, mentre al posto dei concorsi per evolvere nella carriera si propongono controlli di professionalità ogni quattro anni da parte dello stesso CSM; resta anche la Scuola della magistratura presso il CSM e l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, che però sarà soggetta ad un preventivo esame presso la procura generale della Cassazione, per verificare se ci siano o meno gli estremi dell'iniziativa. Ancora, in tema di poteri attribuiti al capo della procura, gli stessi vengono ora mitigati ridando autonoma iniziativa al sostituto procuratore.

Volendo esprimere un giudizio complessivo sull'iniziativa del ministro Mastella, se è vero che essa non può definirsi una controriforma rispetto a quanto approvato con la legge Castelli è però altrettanto vero che con essa si è voluto stravolgerne i contenuti ed eliminarne i tratti di novità ed ammodernamento introdotti.

Quello che, però, lascia una forte perplessità è che con l'intervenuto congelamento della legge Castelli, e soprattutto con il ventilato provvedimento di ripristino dell'ordinamento giudiziario ad essa preesistente, si corre il rischio di far diventare definitivo quest'ultimo, dando ragione a chi parla di abrogazione camuffata. Lascia perplessi perché a parte le buone intenzioni del ministro Mastella, nessuno può essere certo che in questa legislatura e con questo Governo, anche alla luce delle dichiarazioni del ministro Di Pietro, verrà una spinta reale all'approvazione della proposta Mastella, mentre quello che è certo è che oggi, con l'approvazione della sospensiva di buona parte della legge Castelli, tornerà in vigore il vecchio ordinamento giudiziario.

L'iniziativa, in definitiva, lascia l'amaro in bocca a tante parti della società italiana, che aveva visto con favore, anche se non in toto, una riforma che almeno timidamente cominciava a limitare lo strapotere dei magistrati ed introduceva criteri atti ad affermare il principio di professionalità e meritocrazia anche tra i magistrati.

Al riguardo, permettetemi di concludere questo mio intervento con le parole di un grande magistrato, Giovanni Falcone, che così valutava la formazione dei giudici: «Occorre rendersi conto che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura rischiano di essere gravemente compromesse se l'azione dei giudici non è assicurata da una robusta e responsabile professionalità al servizio del cittadino. Ora, certi automatismi di carriera e l'inconfessata pretesa di considerare il magistrato, solo perché ha vinto un concorso di ammissione in carriera, come idoneo a svolgere qualsiasi funzione sono causa non secondaria della grave situazione in cui versa attualmente la magistratura. La inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbe provvedere il CSM e i Consigli giudiziari ha prodotto un livellamento dei magistrati verso il basso».

Questo pensava Giovanni Falcone, che per queste sue affermazioni ebbe una mozione di censura dall'Associazione nazionale magistrati. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, la scorsa legislatura è stata connotata da uno scontro molto forte sul tema della giustizia e, soprattutto, il Governo è stato furiosamente e ferocemente accusato dalla sinistra e dall'Associazione nazionale magistrati non soltanto di fare poco o nulla per la giustizia, ma addirittura di lavorare contro il buon funzionamento della giustizia.

Sostanzialmente, tre furono le accuse che vennero addebitate a quel Governo ed evidentemente al sottoscritto in particolare, visto che allora ricoprivo l'incarico di Ministro della giustizia. La prima accusa era quella di non fare nulla per cercare di risolvere il problema della lentezza dei processi, che è un record negativo del nostro Paese, un record sicuramente europeo e anche mondiale, se circoscriviamo il panorama alle democrazie di natura occidentale. La seconda accusa, che venne utilizzata molto a livello mediatico e fece anche la fortuna di qualche pubblicista, riguardava il famoso problema delle cosiddette leggi vergogna e cioè si imputò al Governo, anche se in realtà poi furono tutte leggi d'iniziativa parlamentare, di scrivere e fare approvare leggi che non facevano il bene del Paese, ma che in realtà andavano semplicemente a favore di ben precisi individui che in quel momento avevano molto potere nel Paese. La terza - e qui veniamo alla materia di cui oggi ci occupiamo - era che attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario si voleva in qualche modo circoscrivere o addirittura eliminare il dettato costituzionale relativo all'autonomia e all'indipendenza della magistratura.

Oggi, ad un anno di distanza dalla presa di potere della sinistra, possiamo cominciare a trarre un qualche bilancio, anche se evidentemente è un bilancio di natura parziale, visto che siamo ben lontani non dico dalla conclusione, ma anche soltanto dalla metà del cammino teorico di questa legislatura.

Per quanto riguarda il primo tema, non si è visto nulla per affrontarlo. Ricordo che la questione era posta culturalmente in una maniera che continuo a ritenere sbagliata, ma continuamente ribadita sia dall'Associazione nazionale magistrati, sia dal CSM che dall'attuale maggioranza: occorreva dare più risorse alla giustizia affinché potesse funzionare meglio, mentre il pessimo Governo precedente le risorse le aveva tagliate.

Ebbene, basta andare a vedere i bilanci dello Stato dal 2001 ad oggi per rilevare il seguente dato: dal 2001 al 2006 il bilancio della giustizia è sempre aumentato, è arrivata l'Unione e il bilancio è stato tagliato. Per la prima volta, dal 1996 ad oggi, il bilancio della giustizia (dati ufficiali) ha registrato un'inversione di tendenza ed è diminuito in termini sia assoluti che percentuali. Ricordo che il famoso decreto Bersani, il primo del Governo Prodi, non soltanto tagliò le risorse - dovrei usare un termine poco parlamentare e non lo faccio - ma precluse anche la possibilità di ricorrere al debito o comunque agli anticipi che le Poste italiane avevano sempre fatto alla giustizia, portando praticamente alla paralisi il sistema: il risultato pratico immediato fu che i giudici di pace per tre mesi non ricevettero lo stipendio.

Quindi, su questo tema, non soltanto il Governo non ha fatto nulla, ma ha agito, non riuscendo ad imporsi su chi ragionava in termini finanziari, tagliando addirittura le risorse.

Veniamo alle cosiddette leggi vergogna. Anche su questo tema mi pare che non soltanto non vi è stato alcun esito di natura parlamentare, ma - correggetemi se sbaglio - addirittura non è stato presentato nemmeno uno straccio di proposta di legge che andasse a correggerle. Ora, delle due l'una, tertium non datur: queste leggi non erano una vergogna e quindi è stata semplicemente una montatura di carattere mediatico. Purtroppo siamo in un Paese in cui i media sono assolutamente predominanti e quindi avete fatto un'operazione magari poco corretta dal punto di vista deontologico, ma sicuramente efficace dal punto di vista elettorale. Sono convinto che uno dei principali motivi per cui la Casa delle libertà nelle scorse elezioni abbia pareggiato e non vinto sia stato proprio questo: i cittadini sono stati persuasi da un bombardamento mediatico dell'emanazione di leggi vergogna, ma, raggiunto il risultato, oggi delle leggi vergogna non si parla più. Quindi, o non è vero che erano leggi vergogna, oppure, se lo erano, oggi siete complici della loro esistenza perché vi guardate bene dall'abrogarle o dal correggerle. Naturalmente, propendo per la prima versione. Non ho mai creduto che fossero leggi vergogna, ma semplicemente leggi strumentalizzate e, se un mea culpa lo dobbiamo fare, presentate cronologicamente in un momento sbagliato.

Prendiamo ad esempio la cosiddetta legge Cirielli, ex Cirielli o post-Cirielli (non si capisce più la paternità di questa legge). Sono convinto si tratti di un provvedimento ottimo che fortunatamente sta producendo i suoi effetti.

D'altro canto, possiamo anche pensare ad altre questioni. Prendiamo ad esempio l'altissimo grido di dolore che emise la Cassazione proprio sulla legge Cirielli quando disse che praticamente tutti i processi della Terra sarebbero stati prescritti. Non è accaduto assolutamente nulla. Ciò a dimostrazione di come su questo tema vi sia stata come minimo un'operazione di strumentalizzazione, ma soprattutto tante bugie.

Un mio amico Monsignore sostiene che la verità soffre, ma non muore. Forse finalmente la verità verrà fuori oggi che il clima non è più così bollente, per due ordini di motivi: il primo è che avete vinto e quindi non c'è bisogno di tenere alta la tensione sull'argomento; il secondo è che alcune recenti sentenze di assoluzione nei confronti di personaggi esimi della vita politica italiana hanno contribuito a mettere questo tema in disparte dalla lotta politica.

Infine, veniamo alla questione fondamentale dell'ordinamento giudiziario, fondamentale perché si discute oggi, non certo fondamentale per il nostro Paese. Su questo tema il Governo si è esercitato immediatamente dal primo giorno. Vi era una questione cruciale per il Paese, che andava ben oltre la questione contingente su come va costruito l'ordinamento relativo alla vita e alla carriera dei magistrati: il punto fondamentale era quello per il quale occorreva stabilire, fortunatamente non una volta per tutte, ma almeno in questo momento storico, chi deve scrivere le leggi e chi deve deciderle nel nostro Paese, quando si parla di giustizia.

È del tutto evidente che per anni, dal 1990 in poi, sicuramente le leggi in materia di giustizia sono sempre state scritte dai magistrati. Basta andare indietro nel tempo. Vi è un protagonista in Aula di una famosa conferenza stampa: credo che anche lei partecipò, collega D'Ambrosio, alla conferenza stampa fatta a Milano contro un decreto del Governo, minacciando le dimissioni. Non voglio entrare nel merito se quel decreto fosse giusto o sbagliato, però venne immediatamente ritirato.

Ricordo la Commissione bicamerale, che portava avanti teorie e tesi molto più avanzate, non dico di questo provvedimento ma anche di quello che venne approvato nella scorsa legislatura; bastò una dichiarazione di un magistrato per bloccare tutto. Il tentativo che venne fatto e che doveva essere assolutamente fermato nella scorsa legislatura, al di là dei tecnicismi (è evidente che questa è una legge estremamente tecnica, di cui pochi riescono ad entrare nel merito), per la prima volta era quello di garantire e ribadire l'indipendenza del Parlamento rispetto al terzo potere: questo era il dato politico. Per la prima volta vi fu un Parlamento ed un Ministro che osarono legiferare, in maniera giusta o sbagliata (questa è un'altra questione), in modo del tutto indipendente dal volere della magistratura. Ebbene, è evidente che non si poteva accettare questo fatto da parte della magistratura militante. Allora, Castelli delendus est!

Voglio ricordare un dato credo sia veramente grottesco e mi pare che ieri anche la presidente Finocchiaro abbia preso le distanze; anzi, non credeva che fosse avvenuto; quando poi hanno confermato che era vero, ha dichiarato che era inopportuno. Castelli va talmente cancellato che la prima cosa che ha preteso l'Associazione nazionale magistrati è stata quella di cancellare dalle aule delle corti d'appello la frase «La giustizia è amministrata in nome del popolo», che il sottoscritto ha voluto non perché l'ha inventata lui, ma perché è la prima dizione che possiamo trovare in Costituzione riguardo all'andamento della giustizia (articolo 101, comma primo). Ebbene, è stata tolta perché di Castelli andava cancellato anche questo dato. Senza esagerare, mi viene in mente quella famosa prassi delle fotografie sovietiche, quando negli anni successivi venivano cancellati dalle grandi parate fatte sulla Piazza Rossa i gerarchi caduti in disgrazia.

Allora, tutto quest'anno è passato non per migliorare i tempi dei processi, non per intervenire sui veri problemi della giustizia, ma semplicemente per abrogare e superare una legge che, al di là del contenuto - ripeto - aveva il peccato originale che era stata fatta indipendentemente dal volere dell'Associazione nazionale magistrati, tant'è vero che siamo riusciti a guadagnare il record della storia della Repubblica di quattro processi...scusate, i processi sono molto di più, di quattro scioperi contro di noi. Per quanto riguarda i processi, rendo noto all'Assemblea che sono arrivato alla sessantunesima richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio; poi ho smesso di contarle, quindi non so esattamente quante siano, ma questo è il dato. E poiché erano talmente campate in aria che 58 sono già state archiviate, credo che le altre seguiranno la stessa fine, almeno lo auspico.

Questo per dire a quale pressione si è stati sottoposti semplicemente per aver cercato di legiferare in maniera autonoma e indipendente.

Questo è dunque il dato che oggi rientra assolutamente in quest'Aula, un dato evidentemente neanche più politico, ma costituzionale. La domanda è se i poteri in Italia sono effettivamente separati oppure no, se ci sono tre poteri indipendenti l'uno dall'altro. Io credo di no. Penso che in questo momento (ed è un momento che ormai dura da quindici anni) la politica sia estremamente debole ed è debole anche all'interno di quest'Aula; e siccome anche in politica non esiste il vuoto, altri poteri ne prendono le funzioni.

L'ho denunciato più volte in Commissione e oggi lo vediamo anche qui: il relatore è un ex magistrato, quindi a rappresentare il Parlamento c'è un magistrato; a rappresentare il Governo c'è un magistrato preso direttamente da un tribunale; il Ministro non c'è mai stato, in Commissione non ha mai lavorato, non è mai intervenuto su tale questione e oggi non c'è: verrà a votare perché senatore, quindi il suo voto è necessario, altrimenti sono convinto che non sarebbe nemmeno venuto in Aula. Probabilmente, se chiedessimo al Ministro qualche delucidazione di natura tecnica su ciò che ha firmato non saprebbe rispondere, perché è materia della quale non si è occupato e in ordine alla quale ha abdicato; se ne occupano i magistrati, che se la sono scritta, se la votano e se la discutono.

Questo è il dato che dovrebbe farci riflettere, colleghi, ripeto, al di là di quello che c'è scritto nel provvedimento, che, se non per l'articolo 2, fondamentalmente poco importa. Vedete, forse canto un po' fuori dal coro per quanto riguarda la Casa delle Libertà, ma non mi sono mai appassionato alla questione della separazione delle carriere. Non credo sia quello il punto fondamentale per quanto riguarda i guai che la giustizia italiana in questo momento attraversa.

Credo che i punti fondamentali siano altri, sostanzialmente due. Il primo è quello della lentezza, che è legata a tanti problemi; non c'è un solo un problema, c'è tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate e risolte, ma attraverso un paziente lavoro che dura, anni ed anni, perché non c'è un nodo gordiano da poter tagliare con un colpo di spada: ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate pazientemente, che noi abbiamo cercato di affrontare e questo Governo non affronta.

Ad esempio, di fronte alla carenza di risorse si è pensato di cercare uno sponsor per i tribunali, come per le aiuole; avete in mente le rotonde alla francese che oggi ci sono su cui c'è scritto che la rotonda è coltivata dalla ditta tal dei tali? Ecco, esimi magistrati che tuonavano contro il ministro Castelli nella scorsa legislatura, e che oggi occupano posti di grande responsabilità al Ministero, si inventano questioni di tale natura. Sarebbe bello se allora tutto il tribunale di Milano fosse sponsorizzato dal presidente Berlusconi; oppure pensiamo a qualche altro tribunale: a Torino potrebbe farlo la FIAT. E se poi si facesse qualche processo nei confronti della FIAT, cosa succederebbe? Ci sarebbe conflitto d'interessi o no? Mi domando come si sia potuto semplicemente, non dico annunciare pubblicamente, ma anche pensare a questioni di tale natura. Non si può pensare di affrontare i problemi della giustizia in questo modo assolutamente dilettantesco, ci vuole professionalità. Ma, tanto, i problemi non vengono affrontati. L'unico problema che va affrontato è superare la riforma dell'ordinamento giudiziario, che certamente riguarda i cittadini, anche se solo di riflesso, perché in realtà riguarda i magistrati.

E qui vengo al nocciolo della questione che mi preoccupa enormemente e che è relativa all'articolo 2, quello che governa la progressione in carriera e la vittoria nel caso di concorsi per gli incarichi direttivi. Cosa avevamo cercato di fare noi, magari sbagliando, per carità, perché qualsiasi decisione è contendibile? Avevamo cercato di introdurre degli elementi oggettivi che slegassero il magistrato dalla logica perversa, riconosciuta da tutti (lo ha riconosciuto anche il presidente Rognoni in una delle sue ultime prolusioni), secondo la quale il CSM è governato dalle correnti; quindi si vince questo o quel concorso perché a turno deve vincerlo un magistrato di una corrente, poi quello di un'altra, poi quello di un'altra ancora, prescindendo dalle qualità oggettive.

Il caso più clamoroso è quello di Falcone: ho sempre cercato di non evocare Falcone perché sembra veramente una cosa non condivisibile, ma se c'era una persona che meritava veramente di andare alla Direzione nazionale antimafia era lui. Eppure il CSM lo bocciò, a dimostrazione di come non funzionasse quel sistema. Noi abbiamo cercato di superarlo con il dato oggettivo del concorso.

Oggi, non soltanto si torna indietro alla norma del 1941, ma si introduce un sistema per cui il CSM, in maniera del tutto arbitraria, diventa il dominus del magistrato, addirittura con il potere di rovinargli la vita e di buttarlo in mezzo alla strada. Ditemi dov'è finita l'indipendenza e l'autonomia del magistrato che oggi dovrà giudicare ed esercitare la giurisdizione avendo paura addirittura di perdere il sostentamento. Questo è ciò che emerge da questa legge: avremo una classe di magistrati assolutamente succubi del Consiglio superiore della magistratura, quindi delle correnti e quindi, in ultima analisi, dall'Associazione nazionale magistrati.

Questo è il quadro che ci è stato preparato, scritto dall'Associazione nazionale magistrati: basta leggere il testo, andando a prendere i documenti emessi a suo tempo dall'Associazione e controllare il testo a fronte per capire che è stato scritto dall'Associazione. Ha fatto bene l'Associazione per parte sua, ma ha fatto malissimo il Ministro ad abdicare alle sue funzioni, che sono anche quelle di legiferare e di presentare testi al Parlamento. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Saro).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (Ulivo). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, è iniziato oggi nell'Aula del Senato l'esame di una materia di sicuro rilievo costituzionale. È infatti l'articolo 105 della nostra Carta costituzionale che fa esplicito riferimento alle norme dell'ordinamento giudiziario come norme che devono essere seguite dal Consiglio superiore della magistratura in tema di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei singoli magistrati, ed è l'articolo 106 della Costituzione che fa riferimento ancora alla legge sull'ordinamento giudiziario per la nomina dei magistrati che, nella normalità dei casi, deve avvenire a seguito di concorsi.

Sicuro pertanto è l'estremo rilievo delle norme che ci apprestiamo ad approvare, non soltanto però per motivi di ordine costituzionale, ma anche per ragioni di carattere sociale, politico e criminale. Non è un caso che attorno ai nostri lavori in Senato a questo proposito si siano scatenate una sorta di bagarre e una serie di contestazioni fortissime e contrapposte, anche all'interno dello stesso Governo.

L'urgenza di intervenire in materia è determinata dal termine temporale del 31 luglio di quest'anno, alla scadenza del quale, se non approviamo le nuove norme, entrerà in vigore la cosiddetta controriforma Castelli, peggiore addirittura del vecchio, parzialmente riformato, ordinamento giudiziario. Controriforma che metterebbe a serio repentaglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e quindi alcuni dei principi e dei valori baluardo previsti dalla nostra Costituzione, a tutela della nostra stessa democrazia.

Nessuno può nascondere, peraltro, i limiti attuali del sistema giustizia e le disfunzioni, anche gravi, dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese. I gravissimi problemi che sono sotto gli occhi di tutti sono quelli relativi alla inaccettabile lentezza dei processi, penali e civili; alla non certezza della pena in materia penale e civile; alla prescrizione dei reati; ai contrasti, persistenti nel tempo, tra magistratura e avvocatura, tra magistratura e mondo della politica.

E non è vero, senatore Castelli, che questa maggioranza non ha fatto proposte per eliminare le leggi vergogna da voi approvate nella scorsa legislatura (basta fare una semplice verifica all'interno della Commissione giustizia), ad esempio per l'abrogazione delle norme che concernono la Cirami, la ex Cirielli e le altre leggi vergogna da voi approvate.

Questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario si propone di intervenire in un ambito limitato, che è quello dell'organizzazione e dell'accesso in magistratura, nonché della formazione di singoli magistrati.

L'eco degli scontri tra ANM e avvocatura è arrivato ovviamente fino in quest'Aula: le contrapposte e inconciliabili proteste mi farebbero dire semplicemente che in Commissione giustizia abbiamo trovato una soluzione, una sintesi equilibrata. Non scordiamoci la negatività pressoché assoluta della controriforma Castelli; non scordiamoci cosa ancora pretendono gli esponenti del centro‑destra in quest'Aula. Ricordo a tutti ‑ e quindi anche alla stessa magistratura associata ‑ quali sarebbero gli effetti deleteri delle proposte e delle intenzioni del centro‑destra in materia di ordinamento giudiziario.

Allora credo che tutti, politici e magistrati compresi, dovrebbero distinguere o imparare a distinguere tra magistratura e singoli magistrati. Bisognerebbe uscire da interessi e visioni corporative nell'interesse generale e delle istituzioni.

Sono quindi convinto che le proposte, cui come centro‑sinistra siamo pervenuti in sede di Commissione giustizia, siano state valutate a fondo. Esse sono contrastate dall'opposizione e sono votate dalla sola maggioranza all'unanimità nella convinzione di dover evitare la violazione di norme, anche di rango costituzionale, che la controriforma Castelli comporterebbe.

Le questioni più controverse (quella relativa al cambiamento di Regione per il magistrato che cambi funzione e quella attinente alla scuola della magistratura e alla valutazione professionale del magistrato) nel testo del disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia hanno trovato un punto di intelligente equilibrio istituzionale. Sono stati gli stessi membri di maggioranza in Commissione a proporre modifiche all'originario testo di legge; l'opposizione in Commissione giustizia si è comportata in maniera ambigua, dando l'idea alle volte di una disponibilità, per passare poi ad una rigida chiusura al momento della decisione e della votazione sulle questioni principali. Anche in quest'Aula l'opposizione conferma la sua chiusura assoluta; altro che inciucio, come qualcuno, pur da alto livello istituzionale, ha sostenuto senza nemmeno avere la cura di informarsi sulla realtà delle cose.

Il cammino di questa riforma è ancora molto lungo e impervio, ci deve essere però in noi la consapevolezza che, anche arrivando a dare un'organizzazione più funzionale e moderna alle strutture della magistratura, rimarranno ancora irrisolti i nodi attinenti alle principali disfunzioni dell'amministrazione della giustizia: tempi dei processi, certezza della pena, strutture adeguate, personale e mezzi idonei alle tante richieste di giustizia che vengono dal Paese.

Facciamo però questo primo passo, approviamo questa riforma dell'ordinamento giudiziario; ribadiamo al contempo la necessità politica, istituzionale e sociale di considerare il sistema giustizia una priorità, investendo su di esso con uomini, mezzi, risorse e disponibilità finanziarie. (Applausi dai Gruppi Ulivo e Aut e del senatore Di Lello Finuoli).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, ci accingiamo ad affrontare un dibattito in un clima abbastanza movimentato. L'Associazione nazionale magistrati, che pare abbia contribuito in modo sostanzioso a redigere questa riforma, se ne distacca o si dissocia da essa, al punto che ha già indetto scioperi per contrastare o per manifestare la propria contrarietà a questo provvedimento. Un ministro di questo Governo, Di Pietro, si permette di bollare questa riforma, o l'iter che ha avuto in Commissione giustizia, come un grande inciucio e pertanto, con una frase sibillina, dice: io sto con i magistrati, per cui mi opporrò al varo di questa legge di riforma.

Ho seguito attentamente l'intervento del senatore Casson, che ribalta completamente il punto di vista del ministro Di Pietro, addirittura sostenendo che vi è stata totale chiusura da parte dell'opposizione a livello di lavori preparatori. Io non ho assolutamente nessun motivo di dubitare della correttezza e della veridicità di quanto egli afferma, ma ci troviamo di fronte a un dilemma. Delle due l'una: o il senatore Casson non dice il vero oppure il ministro Di Pietro sostiene il falso.

Il ministro Di Pietro sta con i magistrati, ma noi non intendiamo fare una riforma per i magistrati. Anzi, io potrei vantarmi di sostenere l'opposto, cioè di stare in questo momento con i cittadini in quanto sto esercitando un mandato. Il principio che dovrebbe ispirare i lavori di quest'Aula dovrebbe essere proprio l'interesse di chi ha assegnato un mandato elettivo, cioè dei cittadini, non presenti in quest'Aula, ma presenti attraverso noi quali loro rappresentanti. Invece, secondo una parte, sicuramente secondo i magistrati rappresentati e sindacalizzati nell'Associazione nazionale magistrati, questo provvedimento è sovversivo. Se questo provvedimento è sovversivo, ciò significa che il Parlamento è sovversivo in quanto cambia le regole del gioco, in questo caso dell'ordinamento giudiziario.

Facciamo due passi indietro. Qual è il compito di un'Assemblea legislativa, se non quello di fare, rivedere, aggiornare, abrogare, riscrivere norme, tra le quali anche norme che regolamentano ordinamenti complessi come quello giudiziario? Forse sovversivo è chi non accetta il ruolo di un Parlamento che esercita la propria funzione. Come funziona un sistema democratico, se non come sta funzionando e come si tenta di farlo funzionare in questi ambiti? Tutti coloro che hanno approcciato studi di giurisprudenza sanno che il principio base di questi è la separazione dei poteri. Da Montesquieu in poi, ogni potere è indipendente dagli altri e quel principio non permette ingerenze, sconfinamenti se non quelli stabiliti proprio dalla Carta fondamentale, cioè la Costituzione. Nemmeno il Governo può approvare leggi, se non nei limiti fissati dalla Costituzione. I Parlamenti e le Assemblee fanno le leggi. In certi casi di necessità e urgenza è permesso, ma è la Costituzione che consente uno sconfinamento di poteri del potere esecutivo dall'amministrazione alla legislazione; il Parlamento, però, deve sempre rivedere questo operato, convertendo, modificando o non convertendo l'attività legislativa svolta, in casi eccezionali, dal Governo.

Stabilire che anche i magistrati devono o possono essere valutati è così sovversivo? È stata istituita una scuola di preparazione, con corsi obbligatori quadriennali. Stabilire che i nostri magistrati devono anche essere preparati è così sovversivo, così rivoluzionario, così destabilizzante?

Stabilire che si può cambiare funzione (a qualcuno non piace il termine carriera) da giudicante a requirente ma, a quel punto, per questioni anche di pudore e di funzionalità, si deve cambiare il distretto giudiziario, anche questo è così destabilizzante?

Garantire ai cittadini che i propri magistrati, gli arbitri chiamati a giudicare sulle loro vertenze, devono essere (come prevede la legge) capaci, laboriosi, diligenti ed impegnati nel proprio lavoro è sbagliato? È così deprecabile garantire ai cittadini italiani che i loro magistrati debbano avere queste caratteristiche, questi requisiti?

Da parte di chi ha letto ‑ non seguito ‑ il provvedimento uscito dalla Commissione giustizia, si afferma (ed io concordo) che i magistrati escono con questa riforma ancora eccessivamente protetti rispetto a tante altre categorie di dipendenti e di funzionari dello Stato. Ebbene, pensiamo alle forze dell'ordine, ai militari che non hanno rappresentanza sindacale, che non possono contrattare sostanzialmente con nessuno (non certo con il proprio datore di lavoro), che non possono scioperare, che devono sempre sostanzialmente ubbidire, che vengono retribuiti con cifre irrisorie e sono chiamati a dare tutti loro stessi fino al sacrificio estremo. C'è un po' di differenza, mi pare, tra questi funzionari dello Stato e i magistrati, o tutti i funzionari pubblici che rispondono a nuclei di valutazione nominati dall'esterno. Nel bene o nel male i magistrati vengono valutati da organismi, Consigli giudiziari, Consiglio superiore della magistratura, che per due terzi sono sempre composti da magistrati. Io penso che sia una ipertutela, a volerla leggere con occhi obiettivi.

Volevo tornare per un attimo al ministro Di Pietro, il quale forse ha letto questa riforma come un'operazione lobbistica. Al di là del fatto che non saprei cosa stia rappresentando Di Pietro in questo momento storico, se non un momento emozionale un po' infantile, puerile e direi anche sicuramente evanescente, nel senso di "del tutto passeggero", lui ha detto una cosa che non poteva dire: "Io sto con i magistrati". Così facendo, viene meno ad un mandato popolare. Non è stato eletto da un'assemblea di magistrati per incarnare lobbisticamente un interesse qui dentro: è stato eletto dai cittadini, fino a prova contraria, ed è a quelli che deve fare riferimento e a cui deve rispondere.

Questa riforma deve essere posta al servizio e in funzione della giustizia per i cittadini. Se così non fosse, sarebbe come pensare che la sanità debba essere organizzata per dare risposte e garantire i sanitari, i medici, gli infermieri e così via. A volte hanno ragione, signor Presidente, a volte si scade perché i gruppi di pressione sanno fare questo ed altro, ma la sanità, vivaddio, deve essere fatta, organizzata, strutturata per curare i cittadini che hanno bisogno, che in quel momento sono malati e hanno bisogno di sanità. Uguale ragionamento va fatto per i trasporti: non possiamo pensare di fare leggi sui trasporti finalizzate ai bisogni dei ferrotranvieri: i trasporti vanno organizzati per i cittadini, utenti del sistema pubblico dei trasporti, che hanno necessità di muoversi.

Semmai questa riforma ha una pecca: non ha voluto essere una riforma globale dell'ordinamento, perché ha tralasciato tutta la magistratura onoraria. Oggi mi pare che un carico importante di lavoro gravi sulle spalle dei giudici di pace, che stanno sfangando, credo in modo onorevole, tutte le ex competenze pretorili e adesso anche quelle in termini penali concernenti reati definiti bagatellari, di minore impatto e forse pericolo sociale. Ma perché non elevare ‑ visto che ormai qui si ragiona su tutto in termini di valore ‑ i valori delle cause da attribuire, per esempio, ai giudici di pace? Con ciò otterremmo una serie di vantaggi complessivi: si velocizzerebbero i processi, perché sono procedure relativamente più snelle, si scaricherebbero di lavoro e di arretrato tribunali, corti e così via, e tutto sommato si renderebbe un miglior servizio della giustizia al Paese intero.

A proposito di sovversione, cosa significa sovvertire l'ordine? In poche parole, significherebbe fare ciò che non si è chiamati a fare istituzionalmente, o fare ciò che devono fare altri poteri. Ritenete che in un Paese normale si possa accettare che un potere (che poi rappresenta sostanzialmente una categoria, che per lo più a volte difende solo prerogative proprie, che ostacola una riforma, come la vecchia riforma Castelli, con magistrati che partecipano all'inaugurazione dell'anno giudiziario in toga nera con la Costituzione sotto al braccio, ma volendo significare che se la sarebbero voluta metter sotto il sedere) oggi minacci nuovamente scioperi per ostacolare un provvedimento in discussione al Parlamento, perché per le stesse motivazioni non è di suo gradimento?

Chiudo rivolgendo una domanda retorica, di cui conosco già la risposta: è estensibile il reato imputabile soltanto al Capo dello Stato con la denominazione di attentato alla Costituzione, in questo caso alle sovversioni di ordini che non stanno alle discipline costituzionali? Analogicamente sicuramente no, però in termini di principio dovremmo farci un serio pensiero.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbato. Ne ha facoltà.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Assemblea del Senato inizia oggi l'esame di un provvedimento atteso che risponde ad un impegno prioritario preso dal Governo, un dovere cui dobbiamo adempiere.

Consentitemi, anzitutto, un breve excursus dei lavori parlamentari sul tema dell'ordinamento giudiziario, che parte da quel provvedimento di sospensione affrontato dal Parlamento nel settembre dello scorso anno. Allora, il Governo, pur trovandosi di fronte numerose strade, tutte legittimamente percorribili alla luce della necessità impellente di sospendere l'attuazione di alcune norme controverse della riforma Castelli ma anche di modificare radicalmente la stessa riforma, ha inteso procedere solo con una sospensione dell'efficacia di quelle disposizioni che facevano registrare enormi difficoltà applicative.

Quello è stato il primo passo, ben ponderato, che ha dato dimostrazione di una maggioranza protesa alla coesione, al dialogo costruttivo con l'opposizione e all'ascolto delle istanze provenienti dagli operatori della giustizia, di un cammino che oggi approda alla formulazione di un testo di modifica dell'ordinamento giudiziario utile a garantire piena efficacia alla giurisdizione. Si tratta di un provvedimento sul quale è chiamato a pronunciarsi indifferibilmente il Parlamento entro il 31 luglio, fornendo, laddove risulti opportuno, un contributo anche innovativo rispetto al testo originario proposto dall'Esecutivo. Dunque, nessun muro contro muro, ma, anzi, la volontà di addivenire ad una soluzione normativa il più possibile condivisa sul tema dell'ordinamento giudiziario, così come avvenuto durante i lavori svolti in Commissione.

Ed, infatti, è da cogliere come dato tangibile e molto positivo l'intesa raggiunta tra Governo e maggioranza sul testo che approda oggi in quest'Aula, in un clima noto di contrapposizione anche su questioni spinose come la separazione delle funzioni dei magistrati.

E non si capisce proprio con quale coraggio qualcuno all'interno della maggioranza possa parlare, oggi, di inciucio sul testo licenziato dalla Commissione, senza che mai questo qualcuno abbia sollevato obiezioni nel merito del provvedimento durante il suo esame. Non possiamo accettare che taluno si levi con una voce fuori dal coro affermando resistenza di accordi trasversali alle spalle dei cittadini su una questione che, a partire dal programma di Governo, ha registrato l'accordo di tutta la maggioranza nel voler restituire dignità alla riforma varata nella passata legislatura, che tanto malcontento ha suscitato negli operatori della giustizia.

Scopriamo, inoltre, oggi un modo epistolare di fare politica, non previsto dalla nostra Carta costituzionale né dalle leggi. Mi riferisco all'annuncio di una lettera del ministro Di Pietro, inviata a Prodi e a Mastella, con le osservazioni dell'Italia dei Valori al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Singolare atteggiamento dei colleghi dell'Italia dei Valori, latitanti nel dibattito in Commissione giustizia e nelle riunioni di maggioranza, e che solo oggi manifestano proposte che avrebbero potuto avanzare a tempo debito e nelle sedi opportune.

Si sta operando un intervento che corrisponde ad un chiaro segno di discontinuità nei confronti di una disciplina che non era in grado di assicurare alla magistratura un'adeguata condizione di indipendenza.

Sarà il dibattito parlamentare a farsi interprete di eventuali miglioramenti al testo approvato dalla Commissione giustizia.

Ci auguriamo, per questo, che i lavori del Senato possano procedere speditamente, nei tempi che ci siamo prefissati, ripristinando quel clima costruttivo che una riforma del genere merita. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

 

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

 

 

QP1CASTELLI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

le forti perplessità riguardo alla carenza di copertura di molte delle norme previste dal disegno di legge in esame, messe in luce, fin dalle primissime battute dell'iter del provvedimento, dallo stesso Servizio del bilancio, ci portano a segnalare il forte pericolo di varare norme incostituzionali in quanto in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione;

in particolare, in merito alla previsione di bilancio della spesa di personale della magistratura per ciascun anno (nonché al processo di stima della spesa per l'anno successivo), non è chiaramente definito se siano incluse le spese per le nuove assunzioni previste per il medesimo anno di riferimento (2007); difficilmente l'entità della spesa prevista potrà contenere i costi degli avanzamenti di carriera attesi per il medesimo anno di riferimento;

a fronte di posizioni di personale in soprannumero o in fuori ruolo, si dovrà provvedere a colmare la corrispondente vacanza attraverso nuove assunzioni, che presuppongono ulteriori aggravi di spesa, malgrado il Governo per quanto riguarda le posizioni soprannumerarie e di fuori ruolo, ha affermato - a nostro avviso del tutto inverosimilmente - che la corrispondente vacanza non determina un'automatica copertura del posto attraverso nuove assunzioni;

il presente provvedimento provvede alla sostituzione della tabella relativa alla progressione economica della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche sotto questo profilo il Governo, più volte sollecitato sull'argomento, non ha mai fornito risposte adeguate a fugare i dubbi sul punto, dubbi condivisi dallo stesso Servizio del bilancio;

viene introdotto un nuovo sistema di valutazioni quadriennali ponendo in capo al CSM l'effettuazione delle medesime. Per quanto riguarda gli eventuali profili finanziari connessi al funzionamento della commissione nominata dal CSM, viene introdotta una clausola di invarianza, secondo cui le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né oltrepassare i limiti delle ordinarie risorse di bilancio da assegnare al CSM, ma tutto ciò risulta assolutamente incompatibile con l'aumento del numero dei componenti del CSM, misura che determina in sé maggiori oneri;

la risposta fornita dal Governo su questi ed altri rilievi in merito alla copertura finanziaria è stata, durante tutto l'iter del provvedimento, sia nella Commissione bilancio che in Commissione giustizia, assolutamente carente sul piano dell'analisi degli effetti finanziari;

considerato inoltre che:

pur nel riconoscimento dei meriti della riforma del 2005 e successivi decreti di attuazione, il nuovo intervento normativo è volto a sostituire integralmente il decreto legislativo n. 160 del 2006, giudicato farraginoso e basato - si legge nella relazione al disegno di legge - oltre su una opzione di fatto «per una distinzione delle funzioni assimilabile ad una separazione delle carriere» anche «sulla scelta di una costruzione piramidale della carriera dei magistrati» e su un «sistema di valutazione per titoli ed esami scollegato ad un reale obiettivo di valutazione della professionalità funzionalizzato sull'efficienza»;

in particolare, è prevista la valutazione di professionalità alla quale tutti i magistrati debbono sottoporsi ogni quattro anni espressa a seguito di un parere motivato dei Consigli giudiziari territorialmente competenti;

il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi in suo possesso, formula un parere motivato che va trasmesso al CSM, il quale, al termine del giudizio di valutazione, può esprimere tre giudizi di professionalità (positivo, non positivo, negativo);

la tipologia dei giudizi espressi dal CSM comporta conseguenze rilevanti, in campo professionale e in campo economico, nel caso di giudizio «non positivo» e «negativo». La valutazione di professionalità da parte del CSM può arrivare a comportare, previa audizione del magistrato, la dispensa automatica dal servizio del magistrato che sia stato oggetto di un duplice giudizio negativo;

queste rinnovate competenze del CSM costituiscono a nostro avviso un vulnus al principio costituzionalmente garantito dell'indipendenza della Magistratura,

delibera

ex articolo 93 del Regolamento del Senato di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 1447.

 

________________

(*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dai senatori Pastore e Centaro è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

185a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì5 luglio 2007

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente ANGIUS

 

 


 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 11,05)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Magistrelli. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI (Ulivo). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è un provvedimento importante quello che oggi discutiamo, un provvedimento che coinvolge interessi delicati che vanno al di là delle aspettative e degli interessi, di quelli che chiamiamo operatori della giustizia, cioè magistrati, avvocati, personale dell'amministrazione giudiziaria. È un provvedimento che tocca gli aspetti più sensibili dell'azione pubblica, quelli della domanda e dell'offerta di giustizia, e che per questo coinvolge direttamente tutti i cittadini.

Ormai da molto tempo alla giustizia si è affidata una parte rilevante delle aspettative di questo Paese: penso agli interventi della giustizia penale che hanno avuto ad oggetto fatti di terrorismo, penso alla dura lotta contro la criminalità organizzata, penso alle indagini e ai processi che hanno individuato gravissime magagne all'interno della pubblica amministrazione.

Ma penso anche ai tanti casi in cui ormai si affida al giudice la soluzione di contrasti e dissidi della vita di tutti i giorni (le crisi familiari, la protezione dei minori e dei più deboli, la tutela dei diritti nel mondo del lavoro, del commercio, dei contratti). È interesse di tutti allora - è facile comprenderlo - avere un ordinamento giudiziario che sia a garanzia di una corretta applicazione delle regole e che consenta un'organizzazione funzionale della macchina della giustizia.

In questi anni abbiamo avvertito tutti l'esigenza di un cambiamento, di norme più adeguate alle effettive mutazioni della società, ma spesso le risposte sono state condizionate da fattori esterni, da logiche politiche estreme, applicate in una materia che chiedeva solo di essere razionalizzata, adeguata, non orientata a destra o a sinistra. C'è stato uno scontro aspro tra politica e magistratura, che non ha fatto bene al Paese; uno scontro che ha fatto perdere di vista la sostanza, che ha spinto ad opposti arroccamenti e che praticamente ha messo in crisi il sistema.

 

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, per favore. Evitate il brusìo dietro all'oratrice. Spostatevi se proprio dovete! La prego di proseguire il suo intervento, senatrice Magistrelli, e mi scusi per l'interruzione.

 

MAGISTRELLI (Ulivo). La risposta deve essere ponderata, meditata, di buonsenso. Va ristabilito il giusto e l'adeguato rispetto per la magistratura nel suo insieme e nei suoi singoli componenti: il rispetto che è dovuto innanzitutto verso chi rappresenta una funzione alta nel nostro ordinamento, quella di interpretare e di applicare le leggi, ma anche rispetto verso chi molte volte ha rappresentato l'ultima frontiera contro l'illegalità e per questo ha pagato anche prezzi altissimi; rispetto verso chi contribuisce con decisioni giuste alla giustizia della vita sociale e privata.

Ma accanto a tutto questo non possiamo non rilevare le tante disfunzioni che ci chiedono un intervento deciso: procedimenti lenti, decisioni disomogenee, a volte arbitrarie, disorganizzazione ed inefficienza degli uffici ed inefficienze strutturali.

Siamo qui per dare una risposta adeguata, una risposta tesa al miglioramento del sistema; una risposta non contro i giudici né a favore dei giudici, senza pregiudizi, senza tabù, ma soprattutto senza ideologismi. Stiamo discutendo e stiamo per votare un testo che rappresenta una risposta seria e di buonsenso a un problema che abbiamo definito strutturale.

Il testo proposto dal Governo e parzialmente modificato dalla Commissione giustizia è frutto di un lavoro intenso e faticoso, di una discussione e di un confronto serrato tra i diversi orientamenti, una soluzione forse non perfetta - alcuni aggiustamenti sono ancora necessari - ma un grosso passo avanti nello spirito corretto della ricerca di strumenti di miglioramento.

Credo che un primo punto da sottolineare sia lo sforzo di accrescere la competenza e la professionalità dei magistrati, a partire dalle regole per l'accesso in magistratura. Bisogna dare atto del fatto che la serietà del concorso, un concorso da tutti definito come molto difficile...

 

PRESIDENTE. Senatore Fisichella, la sua discussione un po' animata si sta tenendo proprio sotto all'oratrice: senatrice Magistrelli, glielo dica lei facendo qualche cenno, stanno parlando sotto di lei. Mi scusi per l'interruzione.

 

FISICHELLA (Ulivo). Ma come, sto sempre zitto! L'unica parola che dico me la rinfaccia!

 

MAGISTRELLI (Ulivo). Bisogna dare atto del fatto che la serietà del concorso, un concorso da tutti definito come molto difficile, ha garantito fino ad oggi che i magistrati fossero scelti tra i giovani, non solo quelli più capaci e competenti, ma anche i più motivati proprio perché la durezza della prova imponeva un percorso di studi lungo e praticamente esclusivo.

Abbiamo però tutti constatato che di anno in anno il concorso si è fatto sempre più affollato, tanto che si sono dovuti studiare meccanismi di preselezione, i quiz, che però non garantivano, né l'equità, né l'efficacia del risultato di scrematura. Con questo provvedimento si dà una risposta decisamente più seria, imponendo che i candidati al concorso, che naturalmente resta completo e impegnativo (anzi, un po' più impegnativo, con l'inserimento della materia del diritto fallimentare e del test di lingua straniera), debbano aver compiuto, dopo la laurea, un'esperienza professionale di approfondimento degli studi molto significativa.

Un concorso che diviene di secondo grado e che garantisce che possano accedervi giovani che abbiano già una formazione, senza che le domande e le prove di chi non é motivato, né preparato appesantiscano le procedure di valutazione. D'altra parte, mi sembra che l'ampia gamma di esperienze pregresse richieste consenta di accedere al concorso sia a chi dopo la laurea preferisce concentrarsi sugli studi, frequentando scuole di specializzazione o dedicandosi alla ricerca universitaria, sia a chi preferisce o deve svolgere un'attività lavorativa, come ad esempio nella pubblica amministrazione o nella libera professione forense, o comunque retribuita, come quella del magistrato onorario (colgo qui l'occasione per apprezzare la considerazione che si è dedicata a questa importante funzione, che va opportunamente valorizzata, accanto al ruolo della magistratura togata).

Sulla stessa linea di quanto appena detto, volevo sottolineare l'importanza della norma che prevede che nel primo periodo di esercizio delle funzioni non si possano svolgere più quelle funzioni delicate o di maggiore impatto che comunque richiedono un'esperienza consolidata, come ad esempio quelle del GIP, del GUP e del giudice penale monocratico.

Credo sia un segnale forte l'aver inserito in tale norma le funzioni requirenti; una giustizia più giusta passa anche da qui, dall'affidare l'attività requirente e investigativa a magistrati non solo teoricamente preparati, ma anche capaci e adeguatamente formati. Non bastavano, e ne eravamo consapevoli tutti, i pochi mesi di tirocinio a garantire quella competenza, quella ponderazione e quella capacità che l'attività del pubblico ministero richiede, soprattutto nelle zone più difficili del Paese o per reati particolari per i quali il momento delle indagini è importantissimo e delicatissimo.

Ancora, è da salutare con favore la rigorosa disciplina che riguarda la valutazione della professionalità dei magistrati. È una disciplina che era divenuta urgente e ormai improrogabile. All'attribuzione di funzioni sempre più delicate deve corrispondere una professionalità alta e diffusa, in tutti i gradi e le sedi giudiziarie. È un giudizio condiviso anche dalla magistratura associata, che verifica ogni giorno come alcuni, forse pochi, magistrati improduttivi, inadeguati e svogliati hanno spesso fatto pagare un prezzo alto in termini di credibilità ai magistrati che lavorano invece con dedizione e capacità. È un'esigenza che tutti sentiamo impellente, operatori della giustizia e cittadini comuni, ma che non poteva trovare una risposta troppo rigida, che mortificasse l'attività quotidiana dei giudici, che li costringesse ad esami, concorsi e valutazioni, magari distogliendoli dal lavoro ordinario, prezioso per tutti gli utenti.

Appare equa, a mio parere, la proposta contenuta nel testo che stiamo discutendo e che prevede una valutazione completa fatta secondo parametri ben precisi, elencati analiticamente secondo profili che individuano gli aspetti essenziali dell'attività del magistrato e cioè la capacità professionale, la laboriosità, la diligenza, l'attitudine alla dirigenza; capacità questa che non deve più ritenersi automaticamente acquisita dopo un certo numero di anni di attività, ma che deve essere appositamente dimostrata.

Va apprezzata anche la disciplina che interviene sul tema della temporaneità delle funzioni; anche questo è un aspetto dove la riforma appariva urgente sia per evitare incrostazioni di potere da parte di magistrati che per un periodo lunghissimo ricoprono certi incarichi, soprattutto se delicati ed esposti - penso ai giudici fallimentari, ad esempio - sia per evitare forme di pigrizia professionale, di routine che a lungo possono prevalere su un'attività seria e attenta alle evoluzioni della società e del diritto.

Apprezzo soprattutto il principio della temporaneità delle funzioni direttive che è stato definito secondo modalità che non ledono i legittimi interessi dei magistrati a ricoprire posti dirigenziali e a fare carriera, né pregiudicano l'interesse a che la permanenza a capo di un ufficio non sia troppo breve così da impedire di far tesoro di un'esperienza maturata, ma salvaguarda l'esigenza di un corretto ricambio nelle posizioni di vertice, dove più facilmente possono annidarsi situazioni di potere.

Questa riforma, questo provvedimento, dopo mesi di critiche, scontri e polemiche, seguiti da un periodo di ascolto e rispetto reciproco tra politica e magistratura, rappresenta l'occasione per sancire un metodo, la ripresa di una collaborazione che dovrebbe essere intensa e proficua nell'interesse del Paese intero. (Applausi dal Gruppo Ulivo e del senatore Di Lello Finuoli).  

(omissis)

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1447 (ore 11,18)

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, va ricordato che pagine importanti nel programma dell'Unione sono dedicate ai criteri fondamentali da perseguire nell'impegno di intervenire con provvedimenti di riordino dell'ordinamento giudiziario ispirati al rispetto degli equilibri costituzionali e dell'indipendenza della magistratura come strumento di tutela dei diritti dei cittadini. Un primo passo è stato compiuto lo scorso autunno ed ora spetta alle Camere, ed anzitutto alla maggioranza, di dare piena attuazione a quell'impegno entro il 31 luglio.

La posizione di indipendenza che la Costituzione riconosce ad ogni soggetto che eserciti funzioni giurisdizionali non esclude che il giudice si presenti in ogni caso come «soggetto alla legge», in ossequio al basilare principio di legalità. L'indipendenza del giudice, che la riforma dell'ordinamento assicura attraverso le norme funzionali ed organizzative, non significa arbitrio, bensì libertà di interpretazione dei testi normativi, nell'ambito però di un sistema precostituito. Proprio attraverso la soggezione alla legge, che il giudice attua in piena autonomia organizzativa e in totale indipendenza funzionale, il magistrato può cogliere l'essenza delle tensioni sociali espresse dalla legge medesima.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,20)

 

(Segue BULGARELLI). Dare un assetto funzionale ed efficace alla magistratura consente quindi di evitare la tentazione di facili scorciatoie come quelle che oggi, di fronte ad una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, fanno risuonare sempre più forti gli inviti alla legislazione d'emergenza, all'inasprimento delle pene, alla cancellazione dei benefici carcerari o, nei casi peggiori, alla svolta repressiva dei fenomeni e dei conflitti sociali che abbiamo di fronte.

Il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal ministro Mastella, come modificato dalla Commissione giustizia, certamente non esaurisce tutte le problematiche oggetto di discussione in questi ultimi anni ed è quindi suscettibile di miglioramenti in sede parlamentare, ma crediamo sia indispensabile giungere ad approvare in tempo utile un testo che, avvalendosi anche di un contributo non ostruzionistico dell'opposizione - questo almeno è stato in Commissione e nella sottocommissione - ha il pregio di affrontare i nodi fondamentali attorno ai quali costruire, con i successivi decreti delegati, un percorso di ricostruzione dell'ordinamento.

Si tratta, in particolare, della riforma del concorso d'accesso alla magistratura, del rapporto tra il magistrato di nuova nomina con le funzioni di pm o di gip, del delicato equilibrio delle funzioni fra magistratura giudicante e magistratura inquirente, con adeguati bilanciamenti nel caso di passaggio da una funzione all'altra, del passaggio dai rischi di un sistema imperniato sul concorsificio per l'avanzamento di carriera all'introduzione di criteri adeguati per una necessaria valutazione periodica della professionalità, nonché della salvaguardia delle valutazioni proprie del CSM sulla carriera dei magistrati e della previsione della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Il lavoro svolto in Commissione, pur faticoso, ha portato ad un testo equilibrato che offre alle Camere, e quindi al Governo come organo delegato, criteri e princìpi fondamentali da attuare tempestivamente per dare concretezza ai princìpi di autonomia e indipendenza della magistratura che la Costituzione riconosce a tutela del servizio pubblico della giurisdizione da rendere ai cittadini.

I tempi della giustizia costituiscono oggi un fattore cruciale per dare corpo al bene comune rappresentato dall'amministrazione della giurisdizione. La necessità di una rapida approvazione della riforma va quindi accompagnata ad un intervento per riequilibrare lo stato critico delle dotazioni degli uffici giudiziari ed affrontare il problema delle risorse e dei mezzi.

Il contributo che questa riforma può offrire consiste nel delineare un sistema fondato su una consapevole e responsabile salvaguardia, sul piano sostanziale e sul piano formale, dei fondamentali valori di autonomia e di indipendenza dell'ordine giudiziario in cui la formazione dei magistrati dovrà essere centrale e le scelte dei candidati che andranno a ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi saranno frutto di accertate professionalità e di sperimentate qualità. Spetta infatti ai dirigenti degli uffici (requirenti e giudicanti) l'adozione di iniziative e provvedimenti idonei a razionalizzare la trattazione degli affari, nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e di quello della soggezione di ogni magistrato esclusivamente alla legge, ma anche dei principi consacrati dall'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione.

A questo proposito, una più incisiva diffusione di una comune cultura organizzativa poggia inevitabilmente sulla necessità di evitare il vuoto e la conflittualità che possono sorgere da una mancata approvazione della proposta all'esame del Parlamento, come ha recentemente rilevato davanti al CSM lo stesso Presidente della Repubblica.

Lo stralcio di alcune parti del provvedimento operato dalla Commissione ha consentito di concentrare l'attenzione su una serie di priorità per rafforzare gli organi ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia nella materia civile e penale, quindi lo stato giuridico dei magistrati che esercitano la giurisdizione ordinaria e che nel loro complesso costituiscono l'ordine giudiziario, e la composizione e struttura degli organi e degli uffici giudiziari. In questa sede sono previste articolazioni e stabilite le funzioni, oltre che la condizione giuridica soggettiva dei magistrati, comprensiva della carriera, dei diritti e delle guarentigie di indipendenza, dei doveri e delle responsabilità.

Non dimentichiamo che l'ordinamento, secondo una consolidata giurisprudenza sia della Corte costituzionale che della Cassazione, si inserisce in un più ampio contesto nel quale è oggi vigente un complesso di atti normativi che hanno un carattere ben diverso da quello di norme di mera interpretazione della disciplina legislativa; si pensi, in particolare, all'attività del CSM le cui deliberazioni, circolari, istruzioni investono tutti i settori dell'ordinamento giudiziario e costituiscono ormai un corpus normativo di notevolissima portata e di indiscutibile rilevanza.

Pertanto, si comprende come non sia più differibile, da parte della politica, la rinuncia ad aggiornare l'ordinamento, assicurando l'attuazione dei principi fondamentali: il riconoscimento del potere giudiziario come autonomo ed indipendente da ogni altro, l'esclusione di ogni gerarchia di tipo burocratico fra i giudici, l'esclusione di ogni dipendenza nei confronti di qualunque autorità che non sia quella della legge.

L'esercizio dell'attività giurisdizionale è attualmente diffuso fra una pluralità di giudici i quali sono reciprocamente indipendenti. Il problema di conciliare l'esigenza di salvaguardare il carattere diffuso della funzione giurisdizionale con quella di assicurare l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario da ogni altro potere ha trovato una soluzione efficace nell'assegnazione ad un organo non giurisdizionale ma nettamente separato dal potere esecutivo della generalità delle funzioni capaci di influire sullo status del giudice e del pubblico ministero, strumentali rispetto all'esercizio della giurisdizione, funzioni che prima dell'avvento della Costituzione erano attribuite al Ministro Guardasigilli cui attualmente è invece riservata la titolarità dell'azione disciplinare, sia pure in via non esclusiva, e con essa il compito di assicurare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il disegno di legge delega riesce a trovare su questo punto, anche a seguito delle modifiche intervenute in Commissione, un equilibrio soddisfacente proprio con riferimento alla struttura pluralistica e ai compiti del CSM, dal momento che il noto principio della divisione dei poteri non può determinare una contrapposizione tra i poteri stessi e ciò è possibile con un buon funzionamento del sistema di autodisciplina interna, realizzato attraverso i meccanismi di autogoverno che deve contemporaneamente assicurare l'indipendenza interna dei magistrati, non solo rispetto al potere esecutivo.

Positive sono le soluzioni individuate per la selezione e la formazione professionale dei magistrati, in modo da rafforzare una cultura professionale tendenzialmente omogenea fondata sulla valutazione dell'idoneità e dell'attitudine e in collegamento con i Consigli giudiziari, allo scopo di incentivare il dialogo con la classe forense e nella convinzione che i valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice non debbano comportare forme di isolamento della magistratura, senza cadere negli equivoci della composizione mista.

Su questi aspetti, come anche sui profili essenziali del reclutamento e del procedimento disciplinare, connesso strettamente alle garanzie di indipendenza interna, occorre che ogni schieramento politico offra un proprio contributo: questo è stato l'orientamento della Commissione giustizia, per cui è essenziale che l'articolato lavoro espresso in quella sede non sia vanificato da un atteggiamento meramente ostruzionistico o aprioristicamente contrario, alla luce dell'interesse del Paese ad avere un ordinamento giudiziario forte, nell'ottica di bilanciamento tra poteri.

La Commissione ha ascoltato le voci della magistratura organizzata, così come dell'avvocatura, in materia di separazione delle funzioni. Le soluzioni individuate sono ovviamente migliorabili, ma sempre nella consapevolezza che per avere un ordinamento giudiziario forte ed indipendente è necessario dotare la Repubblica di un corpus aggiornato di regole e norme capace di rafforzare gli aspetti costituzionalmente rilevanti dell'imparzialità e professionalità dei magistrati cui è connesso il principio di precostituzione del giudice, ed è bene che tale opera sia svolta dalle Camere in tempi tali da non rendere necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Mi sento anche di ringraziare, per il lavoro svolto in Commissione, in particolare il relatore Di Lello Finuoli e il sottosegretario Scotti per la presenza assidua e per l'accompagnamento del disegno di legge che viene presentato in Aula. (Applausi del senatore Di Lello Finuoli).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge, nel testo approvato dalla Commissione, che viene oggi al nostro esame, rappresenta certo un miglioramento rispetto all'originario disegno di legge governativo; non possiamo, inoltre, non sottolineare positivamente il fatto che rispetto ai diktat dell'Associazione nazionale magistrati, cui il Governo con le sue proposte emendative aveva ceduto, i colleghi sia di maggioranza che d'opposizione che compongono la Commissione abbiano saputo resistere. Di questo diamo realmente atto in particolare al relatore, senatore Di Lello.

Ma questo non ci induce a un giudizio positivo sul testo che stiamo discutendo non tanto e non solo perché vi sono alcune norme che destano motivi di perplessità, ma per una più generale considerazione sulla forma e sui modi con cui si è affrontato e si affronta il problema dell'ordinamento giudiziario e quello più in generale della collocazione della magistratura nel nostro quadro costituzionale.

Mi soffermerò innanzitutto su una questione che più direttamente inerisce al provvedimento al nostro esame. L'attuale testo prevede la possibilità di passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa per ben quattro volte nel corso della carriera.

Si tratta, evidentemente, di una soluzione che pregiudica la possibilità di distinguere il ruolo e la funzione del pubblico ministero da quella del giudice, come invece esigerebbe il dettato costituzionale che, all'articolo 111, esplicitamente prevede che il giudice sia terzo e imparziale. Consentire il tramutamento delle funzioni per ben quattro volte nel corso della carriera di un magistrato equivale ad annacquare il timido barlume di separazione di funzioni, posto che già oggi, mediamente, un magistrato passa da una funzione all'altra due o tre volte nell'arco della propria carriera.

Se questa previsione legislativa non è accettabile (e in merito ho presentato con i colleghi Biondi e Ziccone delle proposte emendative), va invece apprezzata la norma che stabilisce che non solo i giudici che non hanno funzioni direttive o i sostituti del pubblico ministero debbano cambiare distretto al momento del passaggio di funzione (come faceva l'originario testo governativo), ma che tale obbligo sia esteso a tutti i magistrati (anche a coloro che ricoprono funzioni direttive) e che i magistrati che lavorano nelle cinque Regioni che hanno più di un distretto di Corte d'appello debbano uscire dalla Regione per cambiare funzione.

Ma al di là di questo aspetto, come dicevo, si pone la questione di una più generale riflessione su come debba essere risolto il problema di un migliore funzionamento del nostro sistema giudiziario. Ho già avuto occasione di affermare, nel corso del dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, presentata nella scorsa legislatura dall'allora ministro Castelli, che il nostro sistema giustizia è caratterizzato da due diversi mali: da un lato, la condizione di conflittualità dell'ordine giudiziario con gli altri poteri dello Stato, dall'altro, una ormai congenita inefficienza, specie nel settore del contenzioso civile. E come pertanto vi sia bisogno, non solo di un intervento del legislatore ordinario, ma anche di una revisione costituzionale. Sul primo punto, relativo alla separatezza, confinante con l'ostilità, che la magistratura associata ha assunto rispetto al potere politico, se separatezza volesse dire anche orgogliosa rivendicazione della propria autonomia (e in particolare dell'autonomia del singolo giudice) nulla quaestio. Ma se la separatezza confina con l'ostilità, in nome di un presunto primato morale, questo esce dal quadro costituzionale.

Qui si pone il delicato problema dell'autogoverno della magistratura e della revisione costituzionale delle norme, che questo disegno di legge ordinario non può toccare, sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura. È un tema che fu già oggetto di scontro già alla Costituente, quando, in contraddittorio con la tesi dell'onorevole Scalfaro, che poi prevalse, l'onorevole Togliatti e l'onorevole Laconi sostennero che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe dovuto essere "un organismo il quale assume una funzione particolare di antidoto alla completa autonomia del potere giudiziario come tale", il che li portava a ritenere che il Consiglio superiore dovesse formato per metà da magistrati e per metà da membri eletti dall'assemblea nazionale: un elemento - secondo Togliatti - che accresceva, non diminuiva, il prestigio della magistratura. Dicendo questo, non voglio sposare la tesi che in allora sosteneva la sinistra, ma credo si debba riflettere, per superare la separatezza, sull'ipotesi di un Consiglio superiore della magistratura modellato su uno schema analogo alla Corte costituzionale, da tempo ipotizzato dal collega Maccanico, vale a dire di un terzo di nomina dei magistrati, un terzo del Parlamento ed un terzo del Capo dello Stato, anche nel suo ruolo di Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Il secondo punto che ho sottolineato è relativo alla necessità di realizzare un recupero di efficienza che garantisca ai cittadini la tutela dei propri diritti in tempi e con metodi accettabili. La soluzione ordinamentale che appare più logica è la responsabilizzazione dei vertici degli uffici. Si tratta di dare ad essi reali poteri dì direzione e di controllo. In questo senso, penso occorra introdurre un secondo comma all'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti e i procuratori generali presso le corti d'appello, i presidenti e i procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari assicurino, ciascuno nel proprio ambito di competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia secondo i criteri di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Inoltre, ed è una provocazione che lancio e che si ricollega in qualche modo al dibattito che abbiamo avuto poc'anzi, bisognerebbe forse anche riflettere sull'ipotesi di soluzioni diverse tramite l'elezione popolare per le designazioni dei responsabili delle corti d'appello, dei tribunali e delle procure; che poi non è tanto una novità se, come ricorda Carlo Lozzi nel saggio «La magistratura innanzi al nuovo Parlamento» del lontano 1883, già il procuratore Giuseppe Manfredi, che poi fu presidente di questo ramo del Parlamento, nel discorso avanti alla Corte di cassazione di Firenze - allora vi era la pluralità delle Corti di cassazione - aveva sostenuto «il radicale innovamento della elezione popolare dei giudici", opinando che "il sistema da propugnarsi debba essere tale da conciliare il principio dell'elezione con quello dell'autonomia propria dell'ordine giudiziario!».

Colleghi senatori, le brevi considerazioni che ho voluto esporre sono solo alcune sollecitazioni per una più approfondita riflessione sui problemi complessi del nostro ordinamento giudiziario e del sistema giustizia, che vanno al di là del merito del provvedimento in esame, ma sono opportune se vogliamo aprire una stagione di riforme più incisive. (Applausi dei senatori Di Lello Finuoli e Negri).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli senatori, da poco faccio parte di questo altissimo consesso e devo dire che ho avuto esperienze più negative che positive. L'esperienza veramente positiva, la prima, è stata questa in Commissione giustizia nel corso dell'esame del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Credo che mai all'interno della nostra Commissione si sia lavorato con tanta serenità, con tanto impegno e con tanta competenza. Ognuno di noi, sia della maggioranza che dell'opposizione, ha cercato di dare il meglio di se stesso, il meglio della propria professionalità, il meglio della propria competenza. Ciò è avvenuto per una ragione fondamentale: ciascuno di noi aveva compreso ed aveva piena consapevolezza che l'ordinamento giudiziario non è fatto e non poteva essere fatto né nell'interesse degli avvocati, né nell'interesse della magistratura; l'ordinamento giudiziario è un complesso di norme che viene fatto soprattutto nell'interesse della giustizia - con la lettera maiuscola - perché deve soddisfare soprattutto le esigenze dei cittadini.

Questo è quello che abbiamo cercato di fare e di ciò devo dare atto innanzitutto al rappresentante dell'Esecutivo, per un testo governativo per quanto possibile diretto in questa direzione. Devo dare atto al collega e relatore Di Lello Finuoli di essersi impegnato moltissimo in questa direzione, cercando, per quanto possibile, di utilizzare tutti i suggerimenti e proponendo all'Assemblea un testo migliore di quanto avesse fatto in precedenza il Governo. Tutti abbiamo compiuto uno sforzo e devo riconoscere soprattutto l'impegno in tal senso dei colleghi dell'opposizione, oltre che quello dei colleghi di maggioranza, pur avendo idee completamente diverse. Ed è questo atteggiamento - a mio avviso - che dovrebbe ispirare sempre il nostro comportamento perché siamo qui in quanto chiamati a fare soprattutto, anzi esclusivamente, l'interesse dei cittadini, cioè di coloro che ci hanno chiesto di rappresentarli e di regolare la loro vita.

Noi oggi siamo chiamati, come Assemblea, a giudicare. Si tenterà senz'altro, attraverso gli emendamenti, di migliorare ancora il testo licenziato, ma occorre dire che questo è già un ottimo testo. E la prova è data dal fatto che ha scontentato l'Associazione nazionale magistrati, la cui giunta si è dimessa, e che forse proclamerà uno sciopero, ed ha lasciato insoddisfatti anche gli avvocati. Nella mia vita di magistrato ricordo di essere stato qualificato politicamente nei modi più diversi ed opposti. Era proprio questo a darmi la garanzia di aver operato sempre con imparzialità, ottemperando al mio dovere di magistrato.

Abbiamo conseguito risultati ottimi, sui quali ci siamo trovati tutti d'accordo. Innanzitutto, nonostante questo sia ancora oggi il motivo dello sciopero degli avvocati, abbiamo uniformemente rigettato la separazione delle carriere.

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 11,45)

 

(Segue D'AMBROSIO). Persino la legge Castelli aveva rifiutato tale separazione ed io credo che noi l'abbiamo rifiutata per una ragione molto semplice: la nostra storia ci impediva di tornare indietro.

Quando si è parlato di separazione delle carriere e quando si continua a parlare di questo, spesso si fa riferimento al fatto che essa in altri Stati esiste. E si richiama, soprattutto, il Paese a noi più vicino: la Francia. Quindi, separazione delle carriere per coloro che la sostengono significa, soprattutto, sottoposizione del pubblico ministero all'Esecutivo. Sotto questo profilo abbiamo avuto un'esperienza estremamente negativa durante il Ventennio e quindi, non a caso, l'abbiamo abbandonata. Tale esperienza negativa purtroppo ha avuto ripercussioni anche dopo, perché nonostante sia intervenuta la nostra Costituzione a stabilire l'indipendenza della magistratura, sia come magistratura giudicante che requirente, purtroppo questa norma costituzionale non è stata immediatamente attuata; ciò è avvenuto solo dopo dieci anni dall'entrata in vigore della Costituzione e gli effetti negativi del prolungamento della sottoposizione del pubblico ministero all'Esecutivo sono stati notevoli.

Credo vada ricordato, a proposito di questa sottoposizione, un istituto che ha scosso fortemente l'opinione pubblica quando è stato impiegato, cioè la rimessione per legittima suspicione. Essa fu, in questa Repubblica, adottata per la prima volta in occasione di una tragedia terribile, quella del Vajont, in cui morirono ben 2.000 persone e il processo fu trasferito dal procuratore generale di Venezia a L'Aquila, con le conseguenze che tutti noi sappiamo: ancora adesso, in questi giorni, i familiari di alcune vittime della strage del Vajont hanno chiesto di parlare di questa vicenda.

A proposito della rimessione per legittima suspicione, ho avuto occasione di vedere una circolare del lontano 1939 in cui il Ministro fascista si lamentava con i procuratori generali perché facevano eccessivo ricorso a questo istituto. La circolare, in cui si diceva che era disdicevole fare ricorso a tale istituto perché poteva indurre le persone a ritenere che la magistratura fosse sottoposta all'Esecutivo e, sopratutto, ancora più disdicevole perché poteva far ritenere che si potesse ottenere sentenza diversa cambiando i giudici, era l'indice sicuro di quanto la magistratura requirente avesse subito l'influenza non solo dell'Esecutivo, ma anche del mondo politico periferico, dei gerarchi periferici, tanto da essere indotti a richiedere la rimessione per legittima suspicione e a farne persino abuso per casi che tale rimessione non richiedevano.

Abbiamo rispettato la norma costituzionale sull'indipendenza della magistratura e l'abbiamo tenuta in grande considerazione, soprattutto quando ci siamo occupati a fondo della scuola e della progressione nelle funzioni da parte dei magistrati. Vorrei ricordare soprattutto il grande sforzo che tutti abbiamo compiuto nell'affrontare i vari problemi, che non erano da poco: li ha ricordati la senatrice Magistrelli, parlando dei concorsi di accesso alla magistratura. Al riguardo, devo dire che questa Assemblea deve tener conto del fatto che la proposta avanzata dal Ministro di consentire anche ai laureati con un'alta votazione di accedere immediatamente alla magistratura non è stata accolta dalla Commissione, perché si è ritenuto che il voto di laurea, per le differenze esistenti tra le varie università nel valutare gli allievi, potesse essere non decisivo dell'ottima qualità del laureato e che quindi si potessero creare disparità di trattamento tra laureati in una università e in altre, molto più larghe di voti. Pertanto, a questo punto, forse sarà il caso, al più presto possibile, di prendere in seria considerazione la riforma universitaria.

Quel che abbiamo fatto di veramente essenziale, ed è la prima volta che succede, è stato non attribuire le funzioni monocratiche, che sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice unico di primo grado, oltre che quelle di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, a coloro che non avessero superato la prima valutazione, che avviene dopo quattro anni.

Questa, secondo me, è stata una grande conquista e dimostra quanto affermavo all'inizio, e cioè che noi abbiamo operato in Commissione soprattutto nell'interesse della giustizia e dei cittadini. Abbiamo operato non tenendo in alcuna considerazione i privilegi di corporazione e quindi per la prima volta si potrà evitare che soprattutto nelle sedi disagiate possano andare allo sbaraglio magistrati di prima nomina, costretti a farsi le ossa sulla pelle dei cittadini che si rivolgono loro per chiedere giustizia.

Abbiamo anche stabilito che i magistrati non possono restare nelle sedi disagiate che, come sapete, vengono stabilite dal Consiglio superiore della magistratura, all'infinito, anche per tutelare i magistrati più anziani. Abbiamo infatti previsto che, nell'ipotesi in cui i magistrati di sedi disagiate facciano domanda di trasferimento, vengano privilegiati nel trasferimento dinanzi a tutti coloro che si trovano a fare domanda per la stessa sede. In questo modo abbiamo ottenuto il risultato di incentivare i magistrati che hanno già superato la prima valutazione ad andare nelle sedi disagiate perché, dopo avere compiuto cinque anni in quelle sedi, potranno finalmente aspirare ad andare nelle sedi che desiderano.

Un'altra misura estremamente importante e decisiva è stata quella della temporaneità delle funzioni direttive che avevamo auspicato da tanto tempo e che finalmente è stata attuata, a mio avviso nella maniera migliore. Infatti, non solo è stato stabilito che le funzioni direttive, che durano quattro anni, possono essere rinnovate una sola volta, ma è stato altresì deciso che, quando scade il primo quadriennio, per ottenere il rinnovo non basta la conferma da parte del Consiglio superiore della magistratura, ma occorre anche che il titolare dell'ufficio direttivo entri in concorso con gli altri magistrati e che quindi competa, anche se poi, nell'ipotesi di parità in graduatoria, sarà privilegiato rispetto all'altro.

Il senatore Castelli accennava al trattamento diverso che ci sarebbe stato per la conferma di chi non viene nominato nella stessa sede anche in soprannumero. Ebbene, io non credo che la magistratura, nella situazione in cui si trova adesso, con 1.000 unità in meno in organico, possa trovarsi in una condizione di disagio economico per questo. Molto probabilmente il posto vacante ci sarà sempre e, se non ci sarà in quel momento, sarà facilmente raggiungibile e comunque non ci sarà una questione economica, posto che l'importante è che, qualsiasi sia la funzione e la qualifica del magistrato, questi eserciti nella maniera migliore possibile la propria funzione e che pertanto potrà esercitarla anche in soprannumero, per l'arretrato che tutti quanti sanno esserci presso i nostri uffici giudiziari.

Altra misura che è stata adottata è il miglioramento della pur congrua ed articolata disciplina che era stata stabilita dal Ministro per quanto riguarda la valutazione dei magistrati ai fini della progressione nelle funzioni. Anche in questo caso il miglioramento è stato fatto introducendo criteri oggettivi che devono essere indicati specificamente dal Consiglio superiore della magistratura, in modo da creare una uniformità di valutazione da parte di tutti i Consigli giudiziari e quindi di tutti i distretti.

La critica, quella più forte, che ci è stata mossa da parte dell'Associazione nazionale magistrati, fra l'altro attraverso un rappresentante del Governo (e questo è estremamente negativo), critica che è stata ripetuta ancora oggi dal collega Del Pennino, è di aver dato la possibilità di quattro variazioni: per la magistratura erano poche, per Del Pennino sono tante. In effetti abbiamo discusso molto su questo aspetto. Personalmente non credo siano troppe, anche perché - e in questo mi rivolgo soprattutto ai magistrati - bisogna tener conto dell'altra norma che abbiamo stabilito, cioè che non possono esercitare funzioni monocratiche precedentemente alla prima valutazione, quindi il primo periodo non sarà valutato in questo cambio di funzioni.

Soprattutto bisogna tener conto che tale previsione non incide in maniera estremamente negativa sulla necessità di doversi spostare da un distretto ad un altro per il semplice fatto che si tratta pur sempre, non di cambio di funzione, ma di un passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante. Pertanto, se qualcuno ha delle esigenze di rimanere in una sede, può sempre restare o nella funzione requirente in cui già è, o in quella giudicante in cui già si trova, aspettando poi un'occasione migliore per far questo cambio. Ciascuno di noi con il contributo della propria esperienza, specialmente i magistrati che fanno parte della Commissione, ha valutato in maniera molto seria il fatto che quattro variazioni dalla magistratura giudicante alla requirente sono più che sufficienti nella carriera di un magistrato.

Signor Presidente,concludo il mio intervento dichiarandomi estremamente favorevole al testo licenziato dalla Commissione, salvo che intervengano miglioramenti da parte dell'Assemblea; auspico pertanto che venga approvato perché è una buona cosa per la nostra amministrazione della giustizia. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE e della senatrice Negri).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, intervengo su richiesta del mio Gruppo, ed è per questo che invito il senatore Di Lello a fare ricorso alla sua pazienza, almeno per il tempo del mio intervento, del mio dire, cioè di quello che in altra occasione ha ritenuto di definire "un inutile spreco di tempo". Secondo ragioni di cortesia, assicuro fin d'ora il senatore Di Lello che non abuserò della sua pazienza.

Proclama: «Io sto con i magistrati che lavorano e non con quelli che impediscono loro di lavorare o li criminalizzano». È un proclama del ministro Di Pietro, il quale ha altresì ritenuto di affermare che in Commissione giustizia si era realizzato un inciucio, cioè qualcosa che, pur scontando il suo pittoresco linguaggio, non può essere assimilato a quell'invito al confronto che pure era stato mosso dal Capo dello Stato. Un inciucio: ci spiegasse il ministro Di Pietro che cosa noi del centro-destra abbiamo dato al centro-sinistra e che cosa il centro-sinistra ha dato a noi del centro-destra. Più in particolare, ci spiegasse quale cointeressenza tra centro-destra e centro-sinistra vi sia stata per arrivare al testo varato dalla Commissione.

La realtà è che spesso taluno fa dei ragionamenti dietrologici, o meglio, taluno, attraverso la dietrologia, cerca la strada della suggestione e della propaganda, quasi che, in questo Paese, il livello medio dell'intelligenza fosse particolarmente basso e il popolo italiano non fosse ormai avvertito di questi giochi tipicamente politici che tanto allontanano la cittadinanza dalla politica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vedete, se dovessi ragionare secondo la dietrologia che mi pare permeare i recenti interventi del ministro Di Pietro, direi subito che, a fronte di acquisizioni molto antiche, mi sembra particolarmente strana la coincidenza temporale in base alla quale ieri il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato, sia pure all'unanimità, un testo che affronta una questione risolvendola in punto di fatto, senza un'acquisizione completa e senza sentire le varie parti in causa: secondo questa deliberazione, il SISMI avrebbe spiato alcuni magistrati che erano evidentemente - si badi bene - politicamente connotati.

E sempre se dovessi seguire questo ragionamento dietrologico, potrei affermare che le dimissioni rassegnate dalla giunta dell'Associazione nazionale magistrati senza la proclamazione di uno sciopero per il momento - o meglio, con l'idea dello sciopero come spada di Damocle - in realtà non servono a nient'altro che ad esercitare una certa pressione nei confronti del Senato, per mantenere quanto meno fermo il testo che è stato varato dalla Commissione, con buona pace del senatore D'Ambrosio, al quale do atto della correttezza del suo intervento circa gli eventuali miglioramenti che in Aula si potrebbero apportare al disegno di legge.

La realtà di fondo - ed è tutta politica - è che se l'Aula dovesse modificare il testo varato dalla Commissione, eccezion fatta per le modifiche proposte dall'Italia dei Valori (credo che si chiami così) e dall'Associazione nazionale magistrati, probabilmente non vi sarebbe da parte del Senato un voto positivo, essendo indubitabile - inciucio o non inciucio - che il centro‑destra voterà contro il provvedimento, con tutto ciò che ne conseguirà sul piano degli assetti governativi.

Uno sciopero, quello dell'Associazione nazionale magistrati, che, a sentire le parole del consigliere Rossi, esponente di punta della magistratura associata, sembrerebbe incentrarsi su due punti: primo, la cosiddetta separazione delle funzioni; secondo, le norme, oggetto di un proposta di stralcio, che tendono a un ritorno indietro, con riferimento alla struttura dell'ufficio del pubblico ministero.

In ogni caso, senatore D'Ambrosio, lei ha fatto un'affermazione che condivido, ma che è neutra. Ha detto che il provvedimento in esame è un ottimo testo, perché scontenta sia l'Associazione nazionale magistrati, sia gli avvocati. Lo sa, senatore D'Ambrosio, che la stessa identica cosa dicevamo noi quando abbiamo varato la riforma Castelli? È un ottimo testo, perché scontentando l'Associazione nazionale magistrati e gli avvocati, non ha preso le parti né dell'una, né dell'altra, ma ha tentato la ricostruzione di un sistema, la più neutrale possibile.

E allora, trovandoci nella stessa, identica situazione, mi chiedo quale dei due testi, il vostro o il nostro, sia migliore. Certo, di quella tanto vituperata riforma Castelli, che tanti scioperi - ahimè - ha subito o, meglio, ha stimolato nell'ambito dell'Associazione nazionale magistrati, gran parte è già in vigore. Quindi, tanto male non doveva essere, e quindi, se tanto male non era, molto strumentali appaiono a noi ed anche a voi, a questo punto, quegli scioperi finalizzati proprio a non far entrare in vigore anche quella parte che con il vostro accordo è entrata in vigore.

Noi non siamo soddisfatti del testo varato dalla Commissione, pur riconoscendo che qualche punto, sia pure in termini minimali, soddisfa talune nostre esigenze, o meglio, soddisfa talune esigenze del Paese.

Certo è però che - così lo diciamo in chiaro nell'ambito dei lavori parlamentari, affrontando il primo dei problemi che conseguirà da questa vostra riforma - voi costruite il concorso in magistratura come un concorso di secondo grado, cioè sostanzialmente come un concorso similare al concorso per la giustizia amministrativa e per la magistratura contabile. Ma questo vi pone il primo problema, fondamentale, enorme: adeguerete o no le retribuzioni e le progressioni in carriera della magistratura ordinaria a ciò che è attualmente previsto per la magistratura amministrativa e contabile?

È evidente che se ciò non farete - e credo non lo potrete fare per un problema di copertura finanziaria - creerete una inaccettabile disparità di trattamento all'interno delle magistrature, che hanno un'analoga modalità di entrata: il concorso di secondo grado. Non solo, ma con il successivo effetto di veicolare verso la magistratura amministrativa e contabile, per evidenti ragioni sia economiche sia di carriera, se così si può dire, le menti migliori fra i nostri giovani laureati in giurisprudenza. Davvero non vi sarebbe senso per un giovane particolarmente preparato, salvo vocazioni innate, di accedere ad una carriera sotto il profilo economico e sotto il profilo della progressione più mortificante rispetto ad analoghe carriere.

Il problema c'è, e lo dovrete affrontare proprio con la categoria dei magistrati che per molto tempo sono stati mortificati. Sono stati mortificati, ad esempio, quando in magistrature similari si è consentito, come tuttora si fa, di arrivare da giudice di tribunale al secondo livello a presidente di sezione di Cassazione - parlo della questione economica - in soli dodici anni quando per i magistrati ordinari ne abbisognano ben ventitré ancora. Ma questo è un vostro problema!

Certo è che quando si costruisce un sistema, esso non rimane avulso dall'intero ordinamento; provoca delle conseguenze anche sui settori vicini. E questa è la prima conseguenza con cui voi vi dovrete misurare.

Distinzione delle funzioni: credo che quello che avete scritto nel testo varato dalla Commissione sia quanto di più si poteva ottenere sulla pressione della magistratura associata e su un certo appiattimento registrato da parte del Ministero della giustizia sulle posizioni della magistratura associata, in termini di distinzione delle funzioni. Non a caso, l'Associazione nazionale magistrati lamenta esattamente queste distinzioni.

Trovo davvero una ipocrisia questa storia del numero delle volte per le quali è consentito il passaggio da una funzione all'altra.

Non si può passare dalla funzione giudicante alla funzione requirente per più di quattro volte, il che equivale a dire che in venti anni si deve dare aggio alla propria schizofrenia giudiziaria facendo cinque anni il pubblico ministero, cinque anni il giudice, cinque anni il pubblico ministero e cinque anni il giudice e, contemporaneamente, cambiando sempre distretto.

Capite da soli che questo appartiene alle ipotesi del terzo tipo, cioè non avverrà mai, così come non avviene attualmente. Fate una norma di facciata, e l'Associazione nazionale magistrati, che ben conosce il sistema, darà delle dimissioni di facciata. Voi non avete previsto in questo ordinamento giudiziario la norma che chiudeva il sistema, che non è quella relativa ai quattro passaggi, due dei quali, scusate, sicuramente coartati, il primo in ragione del posto in graduatoria, il secondo teso ad un riavvicinamento alla sede di provenienza. Voi, dicevo, non chiudete il sistema perché non avendo previsto una norma in tal senso, che pur vi era stata proposta, consentite che l'incarico direttivo di procuratore della Repubblica possa essere conferito a chi per tutta la sua carriera ha fatto il giudice, essendo stato solo per cinque anni procuratore della Repubblica e, viceversa, per l'incarico di presidente di tribunale. Il che, evidentemente, essendo libero l'accesso agli incarichi direttivi requirenti e giudicanti, svuota di contenuto oggettivo la vostra inimmaginata separazione delle funzioni.

Certo, è meglio di niente, ma la separazione delle funzioni, ha ragione il senatore D'Ambrosio, che avevamo in modo diverso, se mi consente, più chiaro, forse più tranchant, inserito anche nella riforma Castelli, è una richiesta che oggettivamente viene dal popolo italiano; e di questo i magistrati si devono rendere conto. Non è più possibile per la gente vedere chi ieri sosteneva l'accusa dal banco del pubblico ministero sedersi il giorno dopo nella stessa aula nel banco del giudice. Non è più possibile: e di questo i magistrati si devono rendere conto, perché la realtà è che se i magistrati continuano a fare quadrato sui loro privilegi e sulle loro rendite di posizione, produrranno un danno enorme alla magistratura nel suo complesso, a una magistratura che, diciamocelo una volta per tutte, per oltre il suo 90 per cento, è costituita da professionisti di assoluta onestà, trasparenza e capacità, e che per troppo tempo è andata alla deriva per colpa di pochi, di quei pochi che la stessa magistratura non ha avuto il coraggio di espellere dal proprio seno. Senatore D'Ambrosio, quante norme sono state fatte dal Parlamento in ragione di comportamenti anomali di magistrati, che spesso sono stati oggetti della protesta dei magistrati stessi?

Ricorda quando si parlava della registrazione dell'interrogatorio del detenuto in carcere? Sembrava quasi una lesione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura: vi furono grandissime proteste; si sostenne che così si sarebbero allungati i tempi del procedimento. Le cose sono andate avanti; l'unico inconveniente fu che tre o quattro mesi dopo, in quel di Tortona, si scoprì che un interrogatorio verbalizzato era completamente difforme dalla registrazione; non solo, ma si scoprì che, proprio per evitare tale difformità, qualcuno aveva immaginato di operare delle manipolazioni sulle bobine.

Quando si fa una riforma, non la si fa per un capriccio personale; la si fa perché le cose così come sono non vanno bene, e attraverso la riforma si cerca di modificare un sistema, non per danneggiare Tizio o Caio, ma per rendere quel sistema sicuramente più funzionale.

Questo dovrebbe essere lo scopo della riforma, e confesso che, sotto il profilo della separazione delle funzioni, sia pure in termini minimali, il testo varato dalla Commissione coglie nel segno e spero, con l'accoglimento di taluni emendamenti, che possa cogliere ancora più nel segno. Noi vogliamo una separazione delle funzioni seria per dire ai cittadini di questo Paese che possono essere tranquilli nell'affidarsi al magistrato - che è l'unica cosa che conta - che li giudicherà, che quel giudice non ha relazioni di corridoio con altri uffici e che, quindi, la sua decisione attraverso il rito, che non a caso si celebra con la toga, potrà essere accettata.

Ma per il resto in che cosa voi modernizzate il sistema? Ho detto che non voglio abusare della pazienza del senatore Di Lello Finuoli, onde per cui cerco di andare rapidamente alla conclusione.

Per la progressione in carriera, ma qual è la novità? Che ogni quattro anni valuterete i magistrati? E con quali strumenti nuovi li valuterete? Ma andate a vedere le relazioni che riguardano i magistrati: sono tutti Carnelutti, tutti Calamandrei. Ma è possibile che non vi sia un rapporto, una relazione nei confronti di un magistrato che affermi che questo magistrato, tutto sommato sì, il diritto lo conosce, ma non ne ha una conoscenza eccezionale? E perché sono tutte così? Diciamocelo fino in fondo: perché solo l'omogeneità delle relazioni consente un esercizio smodato del potere discrezionale valutativo da parte del Consiglio superiore della magistratura.

E poi gli incarichi che sono ad esse correlati: veramente vogliamo discutere di come vengono dati gli incarichi dal Consiglio superiore della magistratura? Davvero vogliamo dirci le reali ragioni per cui un determinato posto attende per un anno, due anni, la nomina dell'incarico direttivo, e quella nomina avviene quando si liberano posti similari, quindi tutti i giochi di corrente sono pronti?

Voi, con questo sistema, non toccate - lo sottolineo, non toccate - questo punto, e quello che sta accadendo adesso in sede consiliare ne è un'ulteriore riprova. Non toccate, cioè, il punto più importante; non garantite l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati al loro interno, che è quella che i magistrati sentono molto di più, perché, vedete, noi magistrati non siamo particolarmente interessati alle pressioni che ci vengono dall'esterno; se fosse così, non avremmo avuto il coraggio di rischiare spesso la vita in processi pericolosissimi. Certo è - per tutti voi che conoscete bene l'ambiente - che il timore invece sorge rispetto alle ingiustizie che per camarille associative moltissimi magistrati hanno dovuto subire.

E, concludendo, ricordatevi sempre - tutti noi lo conoscevamo - che il consigliere Nino Abbate, ahimè, scomparso qualche anno fa, dopo aver fatto il processo Moro e il processo 7 aprile, chiese di diventare consigliere della corte d'appello; ciò gli venne negato. E parlo del consigliere Abbate, perché se dovessi parlare del consigliere Falcone, davvero quel poco tempo che mi rimane non sarebbe sufficiente. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galli. Ne ha facoltà.

GALLI (LNP). Signor Presidente, a poche settimane dalla scadenza del 31 luglio (fino a questo giorno la riforma Castelli è stata sospesa in alcune sue parti dalla legge n. 269 del 2006), la magistratura italiana non solo non ha un nuovo ordinamento giudiziario, ma non sa nemmeno quale sarà la proposta definitiva della maggioranza di Governo. Voci allarmate si susseguono infatti sia nel mondo della magistratura, sia nel mondo dell'avvocatura.

I magistrati, almeno per ora, non sciopereranno contro il disegno di legge Mastella, ma la giunta dell'Associazione nazionale magistrati ha deciso ieri di dimettersi.

Il parlamentino dell'ANM, dopo ore di discussione, pur giudicando «inaccettabile» il provvedimento licenziato ieri dalla Commissione giustizia del Senato, ha respinto, dividendosi, la proposta di uno sciopero immediato. E ha invece accolto le dimissioni presentate dalla giunta dell'Associazione come gesto di protesta nei confronti della riforma.

La questione sciopero però non è definitivamente archiviata: il parlamentino si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per discuterne, alla luce dell'iter della riforma a Palazzo Madama.

La decisione della giunta dell'ANM di dimettersi è un segnale del dissenso della magistratura sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Nella mozione approvata dal parlamentino si esprime, infatti, una valutazione «severamente critica» sul testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato. Su mandato del parlamentino la giunta, pur dimissionaria, continuerà «a seguire con attenzione l'andamento dei lavori parlamentari». Il 10 luglio l'ANM tornerà a riunirsi «per la valutazione delle iniziative da intraprendere, compresa l'eventuale proclamazione di uno sciopero».

Alcune parti della magistratura manifestano viva preoccupazione per il fatto che, pur avendo a suo tempo salutato con favore la presentazione del disegno di legge Mastella, senza rinunciare ad evidenziarne i limiti e le criticità, l'impianto originario abbia subito modifiche che sembrano destinate a snaturane l'impronta originaria. La magistratura riconosce come priorità assoluta quella di evitare l'entrata in vigore della controriforma Castelli e comunica anche quali dovranno essere i punti irrinunciabili della riforma che dovrà essere approvata i quali consistono nel sistema di valutazioni periodiche di professionalità che deve andare a prendere il posto dell'inaccettabile - secondo loro - meccanismo dei concorsi, nella temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive e nella regolamentazione delle incompatibilità in caso di passaggio di funzioni che non segni nella realtà dei fatti una separazione tra le carriere.

Rispetto a questi nodi essenziali, la magistratura non intende accettare nessun regresso e nessun ripensamento e si mostra molto preoccupata per quanto viene riportato sugli articoli di stampa che parlano di snaturamento del disegno di legge Mastella rispetto alla sua impronta originaria. Oggi, di fronte al concreto pericolo di una deriva che la magistratura italiana non può accettare, l'iniziativa dell'ANM è stata ferma e determinata nella sua presa di posizione «per ribadire ancora alla pubblica opinione che i temi della giustizia e dell'indipendenza dei magistrati riguardano da vicino la qualità della democrazia del Paese». E sullo sfondo appare la minaccia dello sciopero.

Inoltre, c'è da considerare anche la posizione degli avvocati penalisti che manifestano un'adesione quasi totale allo sciopero indetto dall'Unione camere penali italiane contro il disegno di legge Mastella di riforma dell'ordinamento giudiziario. Secondo i dati diffusi due giorni fa da questa associazione nel corso dell'assemblea nazionale che si è tenuta nella capitale, l'astensione dalle udienze è stata altissima in città come Roma, Milano, Firenze, Napoli e Catania. L'assemblea nazionale, dal tema «In difesa della Costituzione per una riforma democratica e liberale», ha aperto la tre giorni di sciopero. I penalisti, infatti, si sono astenuti dalle udienze fino ad oggi. I primi dati dell'astensione, che si è attestata ben oltre il 90 per cento, sono stati resi noti ieri dall'associazione nel corso della manifestazione che si è svolta nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

I penalisti hanno spiegato che l'aver «deciso di incrociare le braccia è il segnale di un malessere». Per il presidente delle camere penali «forse la politica della giustizia non ha mai toccato un livello così basso». E ha continuato: «Le modifiche al disegno di legge Mastella definitivamente approvate in Commissione giustizia del Senato suscitano le più ampie critiche, anche per ragioni di metodo». «L'ANM» - ha concluso il presidente - «ha dettato le regole a colpi di minacce di sciopero: sappiamo benissimo che segue questa prassi costante ed insistente, ma non arriva mai a proclamare lo sciopero perché minacciarlo è quanto le basta per ottenere quasi incondizionatamente quello che chiede».

Affrontiamo ora il contenuto del provvedimento in discussione. II disegno di legge Mastella non solo riforma in modo deciso il decreto Castelli riguardo agli aspetti coinvolgenti la carriera dei magistrati, ma tocca qua e là anche altri decreti sull'ordinamento giudiziario, e cioè alcune norme già approvate ed entrate in vigore, al dichiarato fine di valorizzare l'aspetto sistematico della normativa. In realtà, la priorità assoluta è rappresentata dalla esigenza di evitare l'entrata in vigore della riforma Castelli, approvata nella scorsa legislatura con fortissime resistenze da parte della sinistra e di certi settori della magistratura, ostili al cambiamento di una legge che risale al lontano 30 gennaio 1941 e che attendeva di essere riformata da oltre cinquant'anni.

Alla riforma Castelli va riconosciuto il merito di aver affrontato per la prima volta in modo sistematico una materia così complessa proponendo soluzioni innovative, alcune delle quali hanno dovuto necessariamente venire apprezzate da parte dei maggiori detrattori della riforma, come ad esempio in tema di scuola della magistratura, di consigli giudiziari, di tipizzazione degli illeciti disciplinari che sono stati per la prima volta, appunto, tipizzati.

Ricordiamo che nel corso dell'attuale legislatura il Parlamento ha già approvato la legge 24 ottobre 2006, n. 269, che è intervenuta su tre dei decreti legislativi attuativi della riforma, disponendone, secondo i casi, la sospensione dell'efficacia o la modifica del contenuto. In particolare, sono stati cambiati alcuni punti dei decreti relativi all'assetto dell'ufficio del pubblico ministero e agli illeciti disciplinari dei magistrati, mentre - appunto - è stata differita l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 sull'accesso, la carriera e le funzioni dei magistrati, in quanto il ministro Mastella - e la magistratura - lo ha ritenuto difficilmente emendabile e comunque meritevole di una riforma più articolata e approfondita.

Ma il tempo stringe e il Parlamento ha davvero poco tempo per l'approvazione definitiva: se questa non avverrà entro il 31 luglio, rivivrà il decreto Castelli.

Inoltre, risulta chiaro a tutti come la materia dell'ordinamento giudiziario sia estremamente delicata perché carica di conseguenze non solo e non tanto per i diretti destinatari della stessa (ovvero i magistrati), quanto piuttosto per gli utenti del servizio pubblico e, più in generale, per la stessa società civile.

Porre fine a questo stato di incertezza dovrebbe essere la priorità assoluta del Governo, che ha preferito mettere mano ad una riforma appena varata nella scorsa legislatura, senza, al contempo, garantire la sua approvazione entro i tempi previsti. Il risultato non è di poco conto per la fondamentale importanza che riveste la riforma dell'ordinamento giudiziario, in quanto, tra i fattori che determinano il cattivo funzionamento del sistema giustizia del nostro Paese e la conseguente fuga dalla giurisdizione pubblica, un ruolo fondamentale lo riveste proprio l'inadeguatezza degli ordinamenti e delle regole che servono a plasmare la qualità dei soggetti-protagonisti della giurisdizione, avvocati e magistrati.

Esaminando nel dettaglio la riforma Mastella, vediamo come la disciplina del concorso per l'accesso in magistratura tenti di ovviare ad alcune storiche problematiche, già affrontate dalla riforma Castelli, legate in particolare alla lunghezza delle procedure concorsuali e all'inadeguatezza delle prove scritte d'esame, oramai superate per il loro taglio prevalentemente teorico. Purtroppo sono stati eliminati alcuni punti fondamentali e innovativi della riforma precedente, come l'indicazione obbligatoria da parte del candidato dell'area funzionale cui accedere in caso di esito positivo del concorso (giudicante o requirente), e la specifica prova psico-attitudinale da sostenere nelle prove orali.

Va sottolineato 1'aspetto critico di questa riforma, ovvero l'aver rinunciato all'obbligo iniziale di scelta definitiva tra funzioni giudicanti e requirenti, che sarebbe servita a porre fine alla continua commistione tra giudici e pubblici ministeri cui abbiamo spesso assistito, e avrebbe consentito di raggiungere una marcata distinzione tra le due funzioni che avrebbe potuto successivamente portare alla definitiva separazione delle carriere.

Riguardo ai requisiti per l'ammissione al concorso, dobbiamo notare come viene confermata la linea ispiratrice della riforma Castelli impostando, seppur con correttivi, il concorso di magistrato ordinario come concorso di secondo grado.

Inoltre, la riforma Mastella, pur introducendo rilevanti modifiche alla disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati come prevista dalla riforma Castelli, ha dovuto riconoscere che il sistema di valutazioni di professionalità anteriore alla legge n. 150 del 2005 non era più adeguato perché basato su presunzioni e verifiche limitate, complessivamente insufficiente ad attuare un reale vaglio delle specifiche capacità richieste. La nuova disciplina ha previsto valutazioni di professionalità ogni quattro anni, sganciate dagli scatti di carriera, consentendo così un monitoraggio continuo della professionalità in modo da rendere possibile individuare le sacche di inoperosità, spesso lamentate da parte di alcuni operatori del diritto e che già la riforma Castelli aveva tentato di arginare.

Tuttavia, va sottolineato il rischio evidente connesso alla progressione in carriera e alle valutazioni di professionalità, dove il meccanismo rimane tuttora nelle mani della magistratura, con evidente inversione di rotta rispetto alla riforma Castelli che aveva limitato notevolmente il ruolo del CSM.

La valutazione si basa su giudizi espressi dai consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura, che sono organi del circuito di governo autonomo e dove i magistrati eletti sono in netta prevalenza; in altri termini, le valutazioni di professionalità continuano ad essere effettuate proprio da chi viene eletto dai soggetti che deve valutare: quindi il controllato elegge il controllore.

Di certo va valutata negativamente la riduzione dell'apporto, nella valutazione, di elementi esterni alla magistratura, e in particolare dell'avvocatura, la cui presenza nel progetto Castelli è senz'altro più forte e il cui contributo più incisivo.

La riforma Mastella introduce, nell'arco della carriera del magistrato, i concorsi per soli titoli (la riforma Castelli prevedeva anche quelli per esami) a cui può partecipare solo chi abbia superato le richieste valutazioni di professionalità. In ogni caso, sembra che ci si sia resi conto dell'importanza di bandire ogni forma di progressione automatica e di configurare la progressione in carriera unicamente alla luce di profili meritocratici.

La progressione economica viene sganciata dalle funzioni, circostanza che dovrebbe costituire un possibile stimolo per magistrati esperti a permanere nelle funzioni di primo grado che tanto interessano i cittadini, perché è quello che le parti conoscono e da cui attendono risposta adeguata e sollecita alla propria domanda di giustizia.

Inoltre, viene previsto un meccanismo per cui il magistrato non idoneo viene penalizzato e alla fine anche rimosso; l'idoneità del magistrato viene valutata non solo sulla base delle sue conoscenze tecniche, ma anche sulla base di una serie di altri parametri che costituiscono tutto quel bagaglio di caratteristiche con cui si svolge la funzione, dall'operosità all'equilibrio, dalla capacità organizzativa alla preparazione, all'attitudine alla dirigenza.

Per quanto riguarda gli incarichi direttivi, sono previste alcune regole già contemplate dalla riforma Castelli e riconosciute oramai come indispensabili, come la temporaneità e il nuovo concorso per l'unico rinnovo possibile dell'incarico; la specifica valutazione della capacità direttiva; la previsione di un meccanismo di controllo sulla gestione da effettuarsi ogni due anni e che può portare anche alla revoca dell'incarico; l'attribuzione di un ruolo di impulso e di gestione, nonché del compito di relazionarsi con gli altri uffici giudiziari, e infine di consultare per il programma annuale anche il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, in un'ottica di condivisione e di partecipazione da valutare positivamente.

Si prevede che il magistrato ordinario, dopo il tirocinio, non possa - fino a che non è valutato almeno una volta sotto il profilo dell'equilibrio della competenza, della preparazione, della capacità organizzativa - assumere la funzione di pubblico ministero o GIP singolo, che può decidere sulla libertà personale dei cittadini.

In nome della doverosa attenzione alla professionalità del magistrato, la riforma Castelli ha istituito la scuola superore della magistratura, una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura e per il tirocinio degli uditori giudiziari senza funzioni.

Tale scelta è stata giudicata condivisibile dall'attuale Ministro, soprattutto per quanto riguarda la individuazione di uno strumento preposto alla formazione professionale dei magistrati, sino ad oggi garantita dal CSM. Tuttavia, la riforma Mastella - probabilmente anche a seguito di pressioni - ne ha corretto la impostazione iniziale che vedeva attribuite alla scuola molte funzioni legate alla progressione in carriera ed alla preparazione e svolgimento dei concorsi. Sotto questo aspetto, infatti, il testo Mastella appare frutto di un compromesso che colloca la scuola in un ambito più ristretto, investendola esclusivamente del compito di curare l'attività di formazione iniziale, complementare e permanente dei magistrati, e di riconversione a seguito del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa.

Resta da aggiungere che la lettura dei lavori della Commissione giustizia, soprattutto in riferimento alla decisione di stralciare alcuni articoli del disegno di legge (con un continuo cambiamento su alcuni aspetti rilevanti del provvedimento), induce a ritenere che siamo di fronte ad una inutile controriforma dell'ordinamento giudiziario.

Oltre a queste considerazioni, per così dire, istituzionali, ci sarebbero poi da aggiungere una serie di considerazioni che dovrebbero essere basate sull'esperienza di vita quotidiana che tutti i cittadini, compresi noi, credo abbiamo avuto la ventura di vivere. Qui si parla in maniera altisonante, aulica in questa che è la Camera alta del Parlamento di cose di certo estremamente importanti per la vita democratica ma non solo quotidiana del Paese e dei suoi cittadini, ma si dimentica di dire altre cose di assoluto buon senso che ovviamente in queste sedi, siccome non appartengono al politicamente corretto, non vengono mai ricordate.

Se parliamo di necessità di riforma della giustizia, come qualche collega prima ha ricordato, è perché evidentemente il sistema giustizia in Italia non funziona come dovrebbe, altrimenti a nessuno sarebbe venuto in mente di fare una riforma per migliorarne la situazione.

Nessuno ricorda, per esempio, che l'Italia ha - come in tanti altri settori - una quantità di addetti ai lavori stratosferica, fa veramente sorridere. Purtroppo, non c'è mai la controprova del cittadino normale che può intervenire quando le cose vengono dette in televisione. Nessuno dice mai che in Italia, con gli ultimi concorsi, ci sono quasi 10.000 magistrati, il doppio o il triplo di Paesi equivalenti al nostro, una cosa comune in tutto quello che è pubblico nel nostro Paese; che la sola Campania ha un numero di magistrati equivalente a quello dell'intera Gran Bretagna; ciononostante, abbiamo 10 milioni di processi civili arretrati in itinere e la media della durata dei processi è di quasi dieci anni.

Di fronte a queste cose non ho mai sentito un'autocritica dei magistrati, compresi quelli presenti tra le nostre fila. Come è possibile che una forza lavoro doppia o tripla rispetto ai Paesi equivalenti al nostro abbia poi una efficienza che invece è la metà o un terzo rispetto a quella dei Paesi con cui ci si può confrontare? A fronte di queste cose nessuno ha nulla da dire?

Gente che prende 20.000 euro al mese poi ha il coraggio di andare in televisione a dire che nei tribunali non ci sono i soldi per la carta per fare le fotocopie, o idiozie di questo tipo, mi si consenta il termine? Pensano forse che i cittadini fuori, quelli almeno che conoscono queste cose, non facciano riflessioni in tal senso?

Credo che a tutti sia capitato, purtroppo, di calcare qualche volta il suolo dei nostri tribunali e la situazione non può essere sfuggita a nessuno. Anche a me, per varie questioni, ad esempio per le attività amministrative locali che ho svolto per anni, mi è capitato di andare spesso in tribunale per questioni legate a cause riferibili a concessioni edilizie, eccetera, del Comune e la normalità era di essere convocati alle ore 8,30 del mattino quando magari la causa a cui si era interessati era la quarta o la quinta della mattinata; quindi, c'era il sindaco, il capo dell'ufficio tecnico, il capo dei vigili, eccetera, quattro o cinque persone pagate dai contribuenti, cinque ore ad aspettare il giudice; se poi magari il giudice non c'era, mezz'ora prima veniva comunicato il rinvio di tre mesi della causa e tutti e cinque si tornava a casa avendo perso mezza giornata di lavoro pagata comunque dal pubblico erario.

Poche settimane fa ho dovuto partecipare ad una causa di lavoro che dura ormai da quattro o cinque anni e, nonostante le cose che in quest'Aula vengono dette sulla professionalità e quant'altro, il giudice, mentre con gli avvocati ero seduto davanti a lui, ha tirato fuori le carte, che sono in itinere da tre anni, e si è messo a leggerle al momento per capire di cosa si stava parlando.

Capisco che a chi ha fatto il grande magistrato, a chi ha avuto gli onori della cronaca, a chi va in televisione queste cose possano non interessare, ma al cittadino normale sono questi gli aspetti che interessano.

Oltre a parlare di questioni di principio, per cui qui si fanno tutti i grandi ragionamenti sulla giustizia, l'uguaglianza dei cittadini, eccetera, perché non si dice che per anni - tale possibilità è stata eliminata solo qualche anno fa - i magistrati eletti mantenevano progressione di carriera e stipendio in aggiunta alla retribuzione da parlamentare? Sono un dirigente d'azienda, ho studiato ingegneria al Politecnico di Milano, ho conseguito un master in direzione aziendale, quindi non ho studiato meno di un giudice, forse anche qualche anno di più, ciononostante, quando sono stato eletto, ho dovuto rinunciare al mio posto di lavoro, alla progressione di carriera: il giorno che dovessi ritornare a lavorare dovrò ripartire da zero, nel frattempo non sono maturati gli scatti come per i magistrati.

Ecco, di tutte queste cose, e di tante altre di cui si dovrebbe parlare, qui non si parla mai; qui si fanno solo i grandi discorsi teorici che però, ripeto, al popolo non interessano: il popolo vorrebbe avere una giustizia giusta, un magistrato ragionevole che quando ti convoca ti tratta da cittadino suo pari e che in un tempo ragionevolmente breve porta a conclusione i processi, cosa che non avviene in Italia, non certo per la legge precedente o per la legge attuale ma forse anche per responsabilità personale di molti di quelli che fanno parte del cospicuo corpo giudiziario italiano.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boccia Maria Luisa. Ne ha facoltà.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, ieri il senatore Di Lello Finuoli, che ringrazio pubblicamente e formalmente per l'egregio lavoro svolto da lui e dal Comitato ristretto della Commissione giustizia, ha concluso la sua relazione con una affermazione che condivido profondamente: ha detto, cioè, che i problemi della giustizia non si risolvono con la modifica dell'ordinamento giudiziario. È vero. Lo ha affermato poc'anzi il collega che mi ha preceduto: ci sono altri problemi, legati anche alle pratiche del funzionamento della giustizia, alle risorse.

Comunque, l'ordinamento giudiziario, pur come un sistema di norme complesso, stratificato, è apparso anche a noi che ci abbiamo lavorato in questi giorni spesso arido, tecnico, amministrativo, una questione per «addetti ai lavori», che può tutt'al più interessare alcuni corpi professionali, come i magistrati, gli avvocati, che viene spesso rappresentata all'opinione pubblica, a chi non fa parte di questi corpi, soltanto come una materia che attiene anche a rapporti di potere tra queste corporazioni e tra la politica e queste corporazioni.

Se guardiamo i commenti nelle pagine dei giornali di questi giorni dedicati alla materia di cui ci stiamo occupando questo sembra l'unico interesse, l'unica ragione per scrivere e soffermarsi sul tema dell'ordinamento giudiziario. Certo questo contribuisce a rendere la giustizia e l'organizzazione e il funzionamento della giustizia molto lontani dall'interesse dei cittadini.

Non c'è governo delle leggi se non c'è riserva di giurisdizione. Faccio un inciso. Non so quanti in questa sede - lo chiedo nonostante il vuoto dell'Aula - abbiano chiaro cosa vuol dire governo delle leggi. Se penso a quanto accaduto ieri su una delle norme più importanti, quella della rappresentanza, ho motivo di dubitare che si abbia chiaro cosa distingue un governo delle leggi dal governo degli uomini, degli esseri umani, e perché le democrazie hanno scelto di ancorare il governo alle leggi. Tornando al rapporto tra questa forma di governo, per cui la legge è il limite e la forma dell'esercizio delle funzioni e dei poteri, e la riserva di giurisdizione, questo vuol dire attribuire a un organo imparziale, indipendente, la funzione e la competenza di valutare e di intervenire sull'applicazione e sul rispetto delle leggi.

Il procedimento giudiziario, cioè, è proprio uno dei momenti più delicati ed importanti in cui la legge entra nella vita quotidiana delle persone, nei rapporti concreti tra gli esseri umani e vi può entrare fino a limitare la libertà personale, come avviene nel procedimento penale. Quindi c'è un nesso forte, un rapporto stretto tra libertà e giurisdizione che può essere perfino più incisivo e più rilevante di quello tra la libertà e la legge.

In questi giorni mi sono tornate in mente, mentre partecipavo alla discussione in Commissione giustizia, le parole di un filosofo che amo molto, Walter Benjamin, il quale ha scritto in una sua pagina che soltanto il giudice è tra coloro che possono infliggere il destino agli esseri umani perché colpiscono non l'uomo in sé, ma la nuda vita che è in lui. Dunque, chi e come esercita la funzione di amministrare la giustizia deve trovare proprio nell'ordinamento, cioè nel sistema di norme che regola questa amministrazione, le garanzie non per sé, per il magistrato, non per una professione, una corporazione, ma proprio per la funzione che svolge, una funzione che deve essere garantito venga svolta nell'unico vincolo di riferimento alla legge per tutti i cittadini e le cittadine.

Quindi, le garanzie che la Costituzione ha posto come princìpi che dovrebbero guidare la costruzione, l'organizzazione, quello che chiamiamo l'ordinamento giudiziario, quei princìpi di indipendenza e di imparzialità, di autogoverno della magistratura non sono prerogative di un potere o di un corpo dello Stato, bensì garanzie per la giustizia e quindi per noi tutti, a partire da quelle di cui si occupa questo disegno di legge, ossia quella della professionalità, della formazione, della valutazione, dell'organizzazione degli uffici, della direzione, della separazione delle funzioni, per stare agli aspetti più rilevanti del disegno di legge in esame.

Voglio richiamare come l'elemento dell'indipendenza e dell'autonomia che più direttamente attiene alle norme che regolano l'ordinamento sia proprio l'indipendenza interna (ne ha parlato poco fa anche il senatore Palma), nel senso che la minaccia, il pericolo per l'indipendenza viene dalla magistratura stessa, dall'organizzazione degli uffici, dai poteri, dalla struttura gerarchica e verticale dell'amministrazione della giustizia. Ebbene, il ripristino di una gerarchia e di poteri verticali è stata una delle caratteristiche della riforma Castelli, cioè di quel disegno di riforma dell'ordinamento su cui l'attuale proposta di disegno di legge approvata in Commissione interviene con rilevanti segni di discontinuità.

E parlo non a caso di ripristino, perché si torna proprio a caratteri che hanno segnato il modello di ordinamento giudiziario precedente, quello costruito nel corso del tempo. L'ultimo intervento legislativo rilevante fu quello di Grandi nel 1941, rispetto al quale gli interventi successivi non sono stati organici e sistematici; si è quindi creata una discrasia tra l'ordinamento, sia pur corretto con interventi delle sentenze della Corte costituzionale oltre che di modifiche legislative, e i princìpi stessi della Costituzione, quei princìpi che furono ispirati a una valutazione dell'importanza dell'indipendenza dei giudici proprio dalla struttura gerarchica, dal potere dei vertici che possono limitarla. Era un principio caro a Piero Calamandrei, che ha segnalato proprio il rischio che l'indipendenza restasse una mera idealità se non veniva tradotta in una organizzazione che ridimensionasse il ruolo dei dirigenti degli uffici e mettesse i magistrati tutti sullo stesso piano, creando soltanto una distinzione delle funzioni che esercitano. È a questo criterio che l'attuale disegno di legge si è ispirato ed è su questo che ha segnato una discontinuità.

Anche a questo criterio era orientata la scelta che il costituente ha fatto di prevedere un organo dell'autogoverno e anche qui, nell'intervento operato con l'attuale disegno di legge rispetto alle modifiche introdotte dalla riforma Castelli, si sono volute riattribuire al Consiglio superiore della magistratura competenze e funzioni che erano state pesantemente ridimensionate e ridotte; ma - cito di nuovo il relatore Di Lello Finuoli - l'abbiamo fatto con la consapevolezza che si trattasse di evitare e correggere quella che è diventata una prassi nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, quella che il senatore Di Lello Finuoli ha definito una «giurisdizione domestica», una funzione troppo interna, che spesso nella prassi ha orientato il funzionamento del Consiglio.

Vengo agli aspetti più importanti, richiamati da molti, del disegno di legge in esame, in cui, ripeto, il carattere di fondo è sì quello di operare delle discontinuità con la riforma Castelli, e però di fare proprie le esigenze di una riforma organica.

La discontinuità sta proprio nel fatto che si è cercato di rendere più forti, più espliciti, più chiari i nessi tra i princìpi costituzionali e l'effettivo funzionamento del sistema giudiziario. I punti più qualificanti, infatti, sono quelli che stabiliscono una distinzione netta delle funzioni, rigorosamente definita nei tempi, nei modi e negli effetti. Credo vada sottolineato che la distinzione delle funzioni, quanto agli effetti, cioè il cambiamento dei distretti (il magistrato che cambia funzione non può esercitarla nello stesso distretto né nella Regione, ove la Regione comprenda più distretti giudiziari), opera anche sui dirigenti, cioè su quelli che, proprio per la responsabilità e la funzione che hanno, sono più esposti (non vuole dire che lo siano tutti) a stabilire nella prassi dei rapporti con altri poteri, da quelli politici, dell'Esecutivo ad altri. È proprio rispetto a queste funzioni e alle responsabilità che esercitano rispetto all'organizzazione tutta della magistratura che i cittadini devono trovare una garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza e dell'assenza di confusioni di ruoli del non sovrapporsi, nel passaggio delle funzioni tra quella requirente e quella giudicante.

L'altro aspetto importante su cui si introducono modifiche rilevanti rispetto alla riforma Castelli è quello dei Consigli giudiziari e del rapporto con l'avvocatura, cioè della presenza dentro queste strutture degli avvocati, o comunque di soggetti estranei alla magistratura. Si tratta di un'apertura importante per coinvolgere nelle funzioni di valutazione e di giudizio che queste strutture hanno, gli avvocati, l'altra parte, che dovrebbe cessare di essere la controparte, l'avversario o nemico. Infatti, anche se ovviamente l'avvocato è la controparte nel processo, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, bisognerebbe invece arrivare ad un coinvolgimento che renda possibile la valutazione sull'operato del magistrato anche di chi ne vede la funzione svolta da un punto di vista di parte, che poi è la parte del cittadino.

Il terzo aspetto importante è proprio quello dell'accesso, uno degli elementi di discontinuità più rilevanti con la riforma Castelli, che aveva introdotto appunto il «concorsificio», la carriera della magistratura fin dai primi gradi. Io non sottovaluterei una serie di innovazioni che abbiamo introdotto (ne parlava il senatore D'Ambrosio), a partire da quella per cui si tratta di un concorso di secondo grado; ma anche la garanzia, per ai giudici di prima nomina, di cominciare da subito l'esperienza della loro funzione nella collegialità, nel coinvolgimento con gli altri magistrati che hanno un'altra esperienza, perché sono già introdotti nella professione prima di loro; e, nello stesso tempo, equilibrare questa funzione e questa collegialità con un'apertura che viene offerta ai giovani magistrati di poter acquisire posizioni di responsabilità - parlo della quota di riserva per i concorsi - anche prima di aver superato i gradi successivi di valutazione.

Mi sembra importante che nel disegno di legge vengano definiti i parametri per la valutazione di professionalità: la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno; che vengano altresì previsti vari giudizi (negativo, positivo, non positivo); considero poi importante l'innovazione secondo cui dopo due giudizi negativi ci sia l'esonero. Certo, si tratta di vedere nella prassi come funzionerà il giudizio, come opererà il Consiglio superiore della magistratura e come opereranno i Consigli giudiziari. Tutto ciò sta anche a noi, ma dipende altresì da come le norme scritte in questo disegno di legge, se approvate, contribuiscono o meno a modificare la cultura e la pratica della loro applicazione.

Concludo con una considerazione di ordine politico. Molti hanno detto prima di me che il testo approvato in Commissione giustizia è frutto di un lavoro molto serrato ed approfondito, di merito, all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione. La maggioranza si è ritrovata coesa intorno a questo testo e nel confronto con il Governo (ringrazio tra l'altro il sottosegretario Scotti per il modo con cui ha partecipato e contribuito ai lavori della Commissione), visto che abbiamo operato anche delle modifiche profonde e sostanziali rispetto al testo che ci aveva presentato, si è raggiunto un accordo su di esso. Pertanto, è questo il testo che noi sottoponiamo al giudizio, alla valutazione e al voto dell'Aula.

L'opposizione, pur avendo partecipato con impegno ai lavori, nel giudizio conclusivo ha confermato la sua contrarietà sui suoi punti qualificanti (per esempio la separazione delle carriere e non solo), quindi ritengo che parlare di inciucio sia offensivo non per noi, ma per il Parlamento, perché significa mettere in discussione - e troppo spesso la stampa e i politici lo fanno - che la funzione legislativa è del Parlamento prima che del Governo. Inoltre, quando il Parlamento esercita tale funzione, si va ad una discussione nel merito tra maggioranza e opposizione che contribuisce a costruire il miglior testo possibile, anche nella distinzione delle linee di fondo.

Abbiamo avuto un confronto libero, come era giusto e doveroso che fosse, che si è espresso in un giudizio finale favorevole a questo testo; ritengo dunque che tale giudizio impegni la maggioranza all'approvazione di questo testo. (Applausi della senatrice Valpiana).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

186a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

giovedì5 luglio 2007

 

 

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 16,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Salvi. Ne ha facoltà.

SALVI (SDSE). Signor Presidente, signori del Governo, permettetemi di aggiungere alla solidarietà già espressa dal ministro Mastella ai magistrati che sono stati oggetto dello spionaggio denunciato dal Consiglio superiore della magistratura, quella mia personale e dei senatori del Gruppo della Sinistra Democratica.

Sempre con riferimento a questo tema, mi auguro invece che sia prontamente smentita una dichiarazione odierna attribuita da un quotidiano al portavoce del Governo, onorevole Sircana, secondo la quale egli avrebbe detto: «Io ho una cultura industriale e per me il CSM è il Centro sperimentale metallurgico, che è anche una cosa più seria». La frase è virgolettata. Siccome non posso credere che il portavoce unico del Governo l'abbia pronunciata, segnalo in questa sede l'opportunità di una smentita.

In proposito, vorrei aggiungere che la Commissione giustizia ha appena deliberato di richiedere al CSM l'invio della delibera assunta a questo riguardo, in modo che il Parlamento possa assumere le eventuali iniziative consequenziali.

Venendo al tema all'ordine del giorno - ma non ne siamo molto distanti - un Ministro di questo Governo, che si occupa per la verità (o perlomeno dovrebbe occuparsi, in base alla tabella che ho letto degli incarichi ministeriali) di materia diversa dalla giustizia, ha attaccato, nei giorni scorsi, con dichiarazioni pubbliche, il Parlamento e la sua maggioranza parlando di inciucio per il lavoro svolto in Commissione giustizia del Senato e di attacco all'indipendenza della magistratura per la deliberazione assunta.

Ricordo a questo Ministro che il lavoro parlamentare, corretto anche se serrato e contrapposto, l'esame e la votazione degli emendamenti non rappresentano un inciucio, ma il sale della democrazia, di quella cultura democratica della quale forse qualche esponente del nostro Governo non è pienamente dotato.

Vorrei aggiungere, altresì, che nessun attacco all'indipendenza della magistratura è contenuto nell'eccellente disegno di legge che abbiamo al nostro esame, tant'è vero che lo stesso Ministro in questione, in una lettera resa nota alla stampa inviata al ministro Mastella, chiede di intervenire su tre punti, commettendo su due di questi uno strafalcione. Si potrebbe dire «e che ci azzecca?», volendo usare una terminologia di questo tipo. Nella prima chiede di modificare una norma che era stata già modificata nel senso da lui posto; nella seconda chiede di modificarne un'altra che è stata stralciata (forse bisognerebbe spiegare a questo Ministro che lo stralcio vuol dire che si esamina il testo in una fase successiva); nella terza chiede di modificare - in questo starebbe l'attacco all'indipendenza della magistratura - una disposizione, per quanto riguarda la distinzione delle funzioni, in modo che, invece che lo spostamento da corte di appello a corte di appello, lo spostamento avvenga da Regione a Regione. È una questione che riguarda pochissime Regioni italiane. È difficile vedervi un attacco all'indipendenza della magistratura, anche perché - come ha fatto notare il senatore D'Ambrosio - nessuno costringe un magistrato a cambiare funzione; per citare le sue parole: «Se non vogliono cambiare distretto, evitino di mutare funzione». Mi permetterà, signor Presidente, onorevoli colleghi, di dare più peso ai consigli e alle indicazioni del senatore D'Ambrosio che a quelle del Ministro in questione.

Per il disegno di legge che stiamo esaminando, in effetti, ci si propone (ed anche per questo abbiamo giustamente operato), rispettando ovviamente la posizione contraria espressa in più occasioni rese ancora ieri con il voto sulla pregiudiziale dell'opposizione, di lavorare in un clima che non sia di scontro frontale, perché noi vogliamo che ci sia un ordinamento giudiziario che resti nel Paese, che non sia modificato ad ogni nuova legislatura, e soprattutto abbiamo cercato di operare al fine di realizzare un ordinamento giudiziario non costruito dal punto di vista della magistratura né da quello dell'avvocatura (ancorché si tratti di interlocutori importanti), piuttosto dal punto di vista del cittadino, che è il trascurato in questo dibattito: abbiamo cercato di costruire un ordinamento giudiziario in cui sia tutelato il cittadino.

E allora in esso non si prevede che ci sia la separazione delle carriere (che al di là di ogni considerazione di merito sarebbe impossibile, come la senatrice Rame sicuramente sa, a Costituzione invariata), ma una distinzione delle funzioni in quanto è interesse del cittadino avere davanti a sé un giudice il più possibile imparziale e che appaia tale. È una conseguenza di una norma di grande civiltà introdotta nella Costituzione italiana e presente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dell'Unione Europea: il principio del giusto processo.

Il cittadino ha diritto a che sia distinta la funzione di chi indaga dalla funzione di chi giudica - non si tratta di una richiesta o di una pretesa del potere politico, ma di un diritto che ha il cittadino - naturalmente, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di entrambe le funzioni. Vorrei che qualcuno si alzasse, qui, per dire quale norma sull'ordinamento giudiziario, nel testo mirabilmente illustrato dal relatore Di Lello, possa apparire compressiva dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Così come è diritto del cittadino avere dinanzi a sé un magistrato professionalmente preparato: questa riforma dell'ordinamento giudiziario segna un passo importante in questa direzione per due norme significative che abbiamo introdotto, quella sulla quale mi esprimerò brevemente, per semplicità e concisione di esposizione, inerente al concorso di accesso, che è un concorso di secondo grado, in quanto si richiede una fase preliminare di ulteriore preparazione professionale, e l'altra, fortemente e giustamente voluta dal senatore D'Ambrosio, per la quale nessun magistrato può svolgere funzione monocratica se non dopo aver operato quattro anni in un'attività di collegio ed aver avuto una valutazione professionale a questo riguardo. Perché ancora una volta è il cittadino ad avere diritto che il magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, sia professionalmente preparato e abbia acquisito quel minimo di esperienza professionale anche sul campo, che gli consenta di evitare il più possibile, come il senatore Mazzarello sicuramente condividerà o forse stava obiettando, non lo so...

 

PRESIDENTE. Mi sembrano assolutamente corretti i richiami del senatore Salvi, perché anche se siamo in pochi, ci sono senatori e senatrici che hanno una voce molto squillante, il che immagino crei un problema a chi parla.

La prego di proseguire, senatore Salvi.

 

SALVI (SDSE). Ci mancherebbe, signor Presidente: pensavo ci fosse qualche interlocuzione rispetto al mio ragionamento.

Come dicevo, questo è il motivo per il quale la riforma in esame non è il frutto di un inciucio, ma è una scelta che mi sento di condividere fino in fondo.

Naturalmente, come tutte le leggi, può essere migliorata in questa occasione, potrà essere migliorata successivamente, ma su punti, su ritocchi, su aspetti, non sull'impianto che è estremamente persuasivo.

Vorrei aggiungere ancora che, per quanto riguarda la dibattuta questione del ruolo dell'avvocatura, la Commissione ha effettuato una scelta, a mio avviso condivisibile, anche se c'erano colleghi che avrebbero preferito, secondo l'antico programma della sinistra e di Magistratura democratica, la presenza diretta degli avvocati nei Consigli giudiziari: si è ritenuto preferibile seguire una soluzione diversa, che però - attenzione - non è quella di eliminare il ruolo dell'avvocatura, ma di prevedere la procedimentalizzazione del parere che viene espresso dal Consiglio dell'Ordine. Questo vuol dire che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in sede autonoma - quindi, non partecipando al confronto diretto con la magistratura - fornirà, ai fini delle valutazioni che i Consigli giudiziari devono dare e trasmettere al Consiglio superiore della magistratura, un suo parere, del quale il Consiglio giudiziario non potrà non tener conto, se non altro perché se non ne tenesse conto il provvedimento assunto sarebbe suscettibile di difetto di motivazione e quindi impugnabile in diverse sedi.

Questa scelta, quindi, consente all'avvocatura (non dal punto di vista dell'interesse di una corporazione, ma dal punto di vista di una categoria di professionisti che, oltre a svolgere la loro attività professionale, esercitano anche la funzione estremamente importante di garantire il diritto dei cittadini alla difesa, previsto dalla Costituzione, perché senza un'avvocatura libera e senza un'avvocatura qualificata il diritto alla difesa dei cittadini non esiste), nel momento in cui dovesse verificare che questa attività di esercizio del diritto alla difesa trova intralci in comportamenti poco professionali o poco preparati della magistratura, di fornire un suo rapporto del quale il Consiglio giudiziario dovrà tener conto ai fini della valutazione dell'attività dei magistrati.

Tutto ciò non è per nulla compressivo dell'autonomia di alcunché. Ricordo che richieste di questo tipo furono a suo tempo formulate dalla stessa magistratura associata, alla quale naturalmente va la nostra stima e il nostro sostegno e, semmai, se posso permettermi in questa sede, un piccolo suggerimento. Da notizie di inchieste giudiziarie, particolarmente nel Mezzogiorno, si parla - naturalmente, noi siamo garantisti anche in questo campo - di coinvolgimento di magistrati in attività non propriamente legali; ecco se forse, esaurita la doverosa attenzione alla riforma dell'ordinamento giudiziario, l'Associazione nazionale magistrati si occupasse anche di questi fenomeni, darebbe un contributo all'attività che tutti noi in Parlamento vogliamo svolgere per un miglior funzionamento della giustizia italiana e dell'ordinamento giudiziario.

Questa non è una legge contro nessuno, è il tentativo di fare una legge dal punto di vista del cittadino, quindi cercando di capovolgere la logica fin qui seguita da parte di tutti, chi più, chi meno, di affrontare il tema della magistratura come se si trattasse di un conflitto tra magistratura e sistema politico o di un conflitto tra magistratura ed avvocatura. Abbiamo provato a fare una legge che affrontasse il problema rilevantissimo - perché aperto dal 1941 - di un ordinamento giudiziario conforme ai principi costituzionali: ci auguriamo che - ripeto, perfettibile e migliorabile come tutte le cose umane - questa legge possa restare salda. E ci auguriamo che anche quella che oggi è l'opposizione - che dal suo punto di vista legittimamente si oppone, voterà contro, e così via - voglia tener conto che stiamo dando una base nella quale riteniamo che la parte non strumentale, la parte non legata a interessi di Tizio o di Caio, che sappiamo benissimo essere presenti, raccolga una giusta questione di garantismo (che non è una bandiera della destra, perché storicamente il garantismo è stato una bandiera della sinistra, ma deve essere comune a tutto il Parlamento).

Con questa riforma dell'ordinamento giudiziario abbiamo ritenuto di raccogliere il giusto aspetto delle preoccupazioni che vengono da quella parte, nella misura in cui da ciò non derivasse - come in alcun modo deriva - la compressione di quei fondamentali princìpi di autonomia ed indipendenza della magistratura che costituiscono un pilastro immodificabile della democrazia italiana come voluta dal Costituente. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo, RC-SE e della senatrice Rame. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, si è da più parti affacciata la preoccupazione di un accordo strisciante, che sarebbe in atto tra maggioranza e opposizione - e di cui francamente continua a sfuggirmi "il movente" - teso a consentire un'indolore trasformazione in legge del disegno di legge con cui il Governo e la maggioranza di centro-sinistra hanno in animo di impedire che la riforma dell'ordinamento giudiziario, studiata e democraticamente votata nella passata legislatura dalla maggioranza di centro-destra, diventi - a sessant'anni di distanza dalla relativa prescrizione costituzionale - definitiva "cosa fatta".

Premesso che non posso far altro che rassicurare chiunque ne dubiti sul fatto che nessuna pulsione autolesionistica ha improvvisamente attraversato alcuno di noi, di noi senatori della Casa delle Libertà, né che alcuna utilità di giornata ha determinato alcun cambiamento di rotta rispetto alla nostra volontà di modernizzazione del nostro sistema giudiziario, anticamera vera e necessaria, anzi indispensabile, per restituire quell'efficienza di sistema che oggi manca e che è, ad ogni occasione, oggetto di una declamazione inutile e ormai anche un po' stantia sui ritardi nelle procedure, sui buchi di riservatezza e quant'altro, sfiderò il pericolo di essere anch'io sospettato di "trama" o di "accordo sottobanco" con la maggioranza, ma non intendo sottrarmi al dovere di riconoscere, e non per semplice motivo forma, la qualità del lavoro svolto dal senatore Di Lello Finuoli e l'onestà intellettuale da lui tenuta nel suo ruolo di relatore nelle diverse fasi attraverso cui il detto lavoro si è snodato nel corso di queste ultime settimane in Commissione giustizia.

Dico questo per anche subito aggiungere che primo e inescusabile torto di questo Governo e di questa maggioranza risiede nella non accettabile ristrettezza dei tempi imposti per trattare una serie di materie peraltro e per giunta inizialmente proposte nelle forme, vere e proprie, del provvedimento omnibus. Il Senato avrà, infatti, avuto a disposizione, al termine del dibattito, poco più di tre mesi per discutere la materia dell'ordinamento giudiziario, la materia dell'accesso in magistratura, delle carriere dei magistrati, delle loro - nuovamente virtuali - valutazioni, della scuola della magistratura e di quant'altro.

Alla Camera dei deputati resteranno invece una decina di giorni, se vorrà rispettarsi il termine stabilito dalla legge, che Governo e maggioranza - e non altri - hanno inteso a suo tempo presuntuosamente individuare nella data del 31 luglio 2007.

A meno che già non sia nella riserva mentale di essi, l'idea di ricorrere al Capo dello Stato, perché questi si costringa a misurarsi con il monito, ancora poche settimane fa fermamente ribadito dalla Corte costituzionale, sottoscrivendo un decreto-legge di proroga che sarà palesemente privo di qualsiasi contenuto di impellente necessità e urgenza, così come prescritto dall'articolo 77 della nostra Costituzione, posto che nessuna vacanza di legge vi sarà, se il provvedimento oggi in esame non fosse approvato entro il detto termine della fine del mese, alla luce del fatto che il decreto legislativo attuativo della riforma Castelli, che delle stesse questioni si occupa, potrà in quel caso nuovamente spiegare i suoi effetti.

Quattro mesi in totale, dunque, per esaminare, discutere e dibattere quanto, nella passata legislatura, è stato oggetto di centinaia di riunioni, di migliaia di ore di studio e di impegno, nell'arco continuativo di quasi quattro anni, giudicati - e "urlati" - dall'allora opposizione di centro-sinistra e dai vertici dell'Associazione dei magistrati come "un tempo senz'altro esiguo e insufficiente". Credo al riguardo di poter dire che "senza vergogna" è l'unico corretto modo per qualificare la condotta, di allora e di oggi, dell'una e degli altri, e che quindi - proprio per questo - torna la necessità di svolgere un ringraziamento al relatore per quanto e per come egli ha fatto, così da consentire - questo è stato il risultato del suo impegno - una quanto meno accettabile soglia di dignità e di qualità del nostro lavoro.

Proporrò ora alcune riflessioni generali sul provvedimento, riservandomi di completare le stesse, illustrando di volta in volta gli emendamenti presentati e dichiarando il relativo voto.

La prima riguarda la questione della separazione delle carriere, quella - e non solo - per cui gli avvocati - vedendosene allontanare l'attuazione - in questi giorni scioperano, astenendosi dalle udienze.

Quella per cui i vertici dell'associazione dei giudici dicono che forse sciopereranno, temendo, nel caso di cambio delle funzioni da giudice a pubblico ministero e viceversa, di dover cambiare casa d'abitazione, a causa dell'obbligo di trasferimento fuori della regione di residenza, così come è stato previsto in sede di Commissione giustizia.

La mia personale convinzione è da sempre stata quella della necessità di intervenire in tal senso, per un'effettiva separazione delle carriere fra i giudici e i magistrati del pubblico ministero, conseguenza ed evoluzione ordinamentale naturale dopo la riforma costituzionale del "giusto processo", del giudice terzo e imparziale, ma - fermo ciò - ho anche sempre trovato indubbia la necessità del percorso costituzionale per pervenirvi.

Ne sono persuaso ora, ed ero di ciò persuaso anche nella passata XIV legislatura, quando di questo si parlò in termini maggiormente concreti rispetto al passato, e quando non esitai a sostenere la tesi, a fronte dell'allora contingente impraticabilità di una riforma costituzionale per la mancanza delle relative condizioni politiche, dell'obbligo di attestarsi su una rigorosa separazione delle funzioni. Così come poi è stato e come è nella previsione contenuta nella cosiddetta riforma Castelli.

Il programma con cui il centro-sinistra si è presentato al Governo del Paese dopo le elezioni del 2006, so bene che non ha mai previsto - né avrebbe mai potuto pretendere di prevedere - alcuna ipotesi di separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, né - tantomeno - progetti di armonizzazione del sistema del pubblico ministero secondo conformi modalità, come stabilite in altri Paesi europei, né per quanto riguarda la questione del controllo della polizia giudiziaria, né per quanto riguarda la questione - anch'essa collegata - dell'obbligatorietà (in realtà, signor Presidente, della discrezionalità) dell'azione penale nel nostro Paese.

Del complesso di tutte queste questioni, infatti, occorre congiuntamente dibattere, e non indistintamente di ciascuna di esse, con la necessità di soluzioni globali, che tengano conto di tutti gli aspetti in ragione della loro complementarietà e della necessità della oculata apposizione di opportuni pesi e contrappesi.

La separazione delle carriere dei magistrati non era dunque attesa, ma nemmeno ci saremmo mai potuti attendere un ritorno al passato della misura cui ora assistiamo: perché qualche temperamento vi è stato rispetto alla prospettazione iniziale di puro e semplice ripristino del previgente sistema incentrato sulla totale e duratura promiscuità, ma non granché. Si potrà forse andare un po' in là, se saranno approvate nostre proposte di ulteriore modifica, ma se sarà invece approvato l'emendamento del senatore Brutti si potrà tornare anche più in qua. Non dovrà infatti più cambiare Regione il magistrato che vuole cambiare funzione se, essendo requirente, accetterà di svolgere mansioni civili: vera e propria disfatta organizzativa annunciata per i tribunali di minori dimensioni e per chi ancora sostiene che non debba esservi disparità di trattamento tra nessuno.

Ma si tratta di un argomento che non appassiona, perché anche in questo caso l'uniformità di trattamento corrisponderebbe al diritto di un singolo giudice, mentre l'inverso sarebbe smacco per la collettività dei giudici in politica che, della promiscuità delle funzioni, hanno fatto uno slogan conclamato e, a parere mio, un totem indifendibile nel tempo.

Per quanto concerne la valutazione delle carriere, vi è odore di piena restaurazione, quindi, come del resto è per un'altra centrale questione, quella della progressione in carriera dei magistrati e del connesso procedimento di valutazione.

Nessuna pretesa che quanto scritto nella cosiddetta riforma Castelli fosse esente da difetti o da imperfezioni. Anzi, secondo accreditate correnti di pensiero, troppo timida fu quella riforma e, aggiungo anche, poco sostenuta dalla stampa l'azione riformatrice della Casa delle libertà e, conseguentemente, poco apprezzata dalla stessa opinione pubblica che, correttamente informata, non avrebbe esitato - ne sono convinto - ad approvare il superamento di leggi come la cosiddetta legge Breganze o Breganzone. Leggi che hanno affermato per i giudici (e solo per i giudici, un vero unicum nel Paese) il principio dei "todos caballeros", azzerando ogni riferimento a merito, a capacità, a laboriosità.

Nessuna pretesa di perfezione della riforma Castelli, dunque, nella parte cui ora mi riferisco, e forse, addirittura, la necessità di correzione ancora prima che la stessa fosse in concreto sperimentata. Ma mai ci saremmo attesi una restaurazione violenta come, malgrado qualche temperamento postumo, sarà quella che uscirà dal testo in esame.

I giudici, ancora una volta solo i singoli giudici, saranno nuovamente indifesi ostaggi dei loro colleghi più potenti, secondo uno schema che è diventato collaudatissimo nel tempo.

I giudici, ancora una volta, solo i singoli giudici, appiattiti sulle volontà altrui (altro che indipendenza ed autonomia), anche se, per la verità, non obbligatoriamente: basta infatti che rinuncino alla più banale aspirazione, che è quella di fare un po' di carriera o di avere un incarico di prestigio o semplicemente desiderato e il problema non sarà più sussistente. Molto semplice, insomma: "essere nessuno", in cambio di un po' di libertà.

Ciò secondo uno schema che è ben collaudato e che ha il suo centro (ancora mi asterrò dal dire la sua cupola) in un Consiglio superiore della magistratura, che ha dimenticato da tempo la missione costituzionale alta che l'articolo 105 ad esso assegna, per trasformarsi in una banale proiezione pantografica delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati: iattura vera del sistema, perché lungi dal rappresentare una virtuosa occasione di pluralismo, ne costituisce solo palestra del compromesso politico. Compromesso politico ancor più basso nel rango, allorché sono da proteggere interessi altolocati, o - piuttosto - da assicurare impunità quando vi è travalicazione dei compiti e dei poteri che la Costituzione assegna.

Testimonianza e dimostrazione di quanto affermo è la recente scelta di illegalità praticata dal Consiglio superiore della magistratura in occasione del voto sul documento teso a "far riflettere" ("mica di più per carità") il magistrato che (quantomeno - va riconosciuto - senza il demerito dell'ipocrisia e della banalità) aveva impartito istruzioni all'ufficio da lui diretto di contravvenire ad una legge testé varata dal Parlamento, in una materia così delicata, come quella dell'indulto e della sicurezza dei cittadini.

Ancora si profila, dunque, un magistrato ostaggio del sistema e dei suoi colleghi, ma - per carità - in salvo dal suo nemico naturale: l'avvocato. Solo così si può infatti spiegare la marcia indietro del Governo e della maggioranza sulla presenza degli avvocati nei consigli giudiziari.

In qualsiasi sistema moderno la valutazione di funzionamento di un servizio e di chi lo presta è fornito da chi se ne avvale, cioè dai clienti. Non così è il sistema della giustizia, che evidentemente mal sopporta le parrucche, quando si tratta di dirlo, ma certamente non quando si tratta di farlo. E così non dovranno valutare proprio nulla i clienti, cioè i cittadini o, meglio, i loro rappresentanti naturali, che sono nel nostro caso gli avvocati, dapprima chiamati ai consigli giudiziari, primi luoghi di valutazione, e poi espulsi con motivazioni balbettanti, perché né vere, né sentite. Infatti, le motivazioni vere e sentite della timorosa retromarcia della maggioranza sono in realtà quelle, ancora una volta non dicibili, rappresentate dal pericolo di vulnus al "patto della dettatura" tra maggioranza e Associazione nazionale magistrati (dopo quello "della crostata", in sede politica, quello "della macchina da scrivere" in sede giudiziaria).

Il presidente Salvi ha cercato di dare spiegazioni, cercando di giocare, per così dire, in contropiede; ma egli non ha saputo e non ha potuto spiegare l'infondatezza di quanto all'opposto si è detto circa la non nocività della presenza semplicemente istituzionale dei presidenti dei consigli dell'ordine, che sarebbe stata minore del dovuto. Mi riferisco a quanto si è detto in ordine ai conflitti tra magistrati ed avvocati, che o non contano nulla oppure sono destinati ad essere patologia e come tali regolati. Nessuno - come si è detto - può smentire la circostanza che dei consigli giudiziari sono parte i pubblici ministeri, che proprio in funzione di quella riforma costituzionale dell'articolo 111 sono parte nel processo e non magistrati a tutto titolo.

Vengo alla questione degli stralci. Ho prima parlato di un disegno di legge omnibus, un vero e proprio assalto alla diligenza da parte degli ambienti più disparati, e con l'affermazione delle pretese più diverse e stravaganti. Delle stesse, i colleghi hanno modo di vedere che è stato fatto ampio strame, attraverso numerose proposte di stralcio che sono avanzate all'Aula.

Non voglio trasformare questo mio intervento in un discorso "contro", soprattutto in un discorso contro il Consiglio superiore della magistratura; ma tra i tanti assalti alla diligenza, dei quali già peraltro la Commissione ha reso giustizia, ne va ricordato uno e cioè anche quello, singolarissimo, del Consiglio superiore della magistratura, che, pur di asservire a se la scuola della magistratura (che invece sarà utile, e non carrozzone ulteriore, solo se autonoma e indipendente), si era fatto singolarmente affermare la propria competenza anche in relazione alle attività di formazione dei magistrati stranieri, e all'organizzazione dei sistemi giudiziari di altre nazioni. Come se ad esso - e non al nostro Governo - possa competere la prerogativa di regolare la politica estera (perché anche l'assistenza giudiziaria di altri Stati è politica estera) del nostro Paese.

Ma vi è tra le norme di cui è proposto lo stralcio, e di cui io fermamente continuo a chiedere la soppressione, anche una disposizione che, malgrado sapientemente occultata nella cripticità del testo, non dovrebbe mancare di far discutere non tanto per il suo concreto peso (la nostra Italia è sopravvissuta a ben altro), ma perché la dice lunga sulla disinvoltura di taluni.

Si tratta del comma 51 dell'articolo 6, mirante ad assicurare ai magistrati dai 40 anni in su, che viaggiano per ragioni di servizio, il diritto di utilizzare in aereo la prima classe.

Mi permetto di sorridere pensando all'assordante silenzio giornalistico di chi, anche di recente, si è disinvoltamente (irresponsabilmente?) avventurato nella via della denuncia dei costi della politica, che devono essere inesorabilmente puniti, se sono sperperi o abusi di una politica cialtrona, ma che in realtà corrispondono a costi della democrazia, in ogni altro caso, e dunque assai pericolosi, nel momento in cui si desidera cancellarli, con buona pace di chi si professa «professionista» dell'etica.

Ma a parte il sorriso, introduco l'argomento solo perché sono colto da un dubbio, signor Presidente. La disposizione in esame è di quelle che comportano una spesa o no? Gli aerei sono gratis per i magistrati? O paga l'Alitalia? O paga, invece, lo Stato, tanto per cambiare? Non sono mai stato un esperto di bilancio, ma credo di poter dire che la domanda sia retorica.

La disposizione citata, ove mai fosse stata approvata, avrebbe certamente comportato una spesa: piccola o grande, poco importa. E mi chiedo, allora come è possibile che, della detta spesa, non si sia avveduta l'attenta Ragioneria che produce le schede tecniche per la spesso bacchettante Commissione bilancio del Senato: nel parere della stessa, infatti, non vi è alcuna traccia della spesa e della relativa necessità di copertura, come - per la verità temo di dover affermare - di chi sa quante altre disposizioni. A meno che non vi siano due Ragionerie e due Commissioni bilancio: una Commissione bilancio quando governa l'onorevole Prodi e una per il centro-destra. (Applausi dei senatori Matteoli e Polledri).

Quanto al ministro Di Pietro, signor Presidente, il Consiglio superiore della magistratura ha ieri, ancora una volta, dato unanime dimostrazione (l'unanimità è, in questo caso, la prova ulteriore di un disvalore) di quanto sia conclamata la sua predisposizione a travalicare le proprie attribuzioni, e in questo caso l'ha fatto (ma non è la prima volta) cercando i riflettori dell'attualità. Il Consiglio superiore della magistratura ha infatti compiuto un esercizio oggi assai di moda, che è quello di processare il nostro servizio segreto militare e il suo precedente vertice. L'ha fatto, peraltro, mostrando a tutti come non si fanno i processi, cioè giungendo ad affermare verità senza ascoltare ogni parte, ogni voce, ma limitandosi ad attenzioni e prospettazioni parziali e conclamatamente di parte.

Questo già la dice tutta, con grande malinconia, per chi - come me - aveva affidato grandi speranze di «aria nuova» alla consiliatura in corso. E questo già la dice tutta, anche con buona pace del nostro ex presidente Mancino, che - in veste originalmente minimalista - ci ha spiegato ieri che le risoluzioni non sono sentenze. Di surrealità in banalità. Di banalità in surrealità.

Ma tant'è, la cosa è molto piaciuta al ministro Di Pietro che ieri sera, pur sul terreno amico - ma, in questo caso, occorre anche dire intelligente e corretto - di RAI 3, non ha mancato di iscriversi al relativo campionato di surrealità e di banalità nel denunciare anch'egli «le spie» (mah!) e nel difendere i suoi ex colleghi magistrati, presso i quali non so poi di quanta considerazione egli goda. Ma la questione potrebbe poi essere proprio questa. Quel Di Pietro che, a fronte delle proteste (quanto di comodo, non sfugge ad alcuno) dell'Associazione nazionale magistrati, ha subito detto che lui non voterà mai il disegno di legge del nemico-collega Mastella di (non abbastanza) controriforma dell'ordinamento giudiziario e che, tuttavia, mai farà cadere il Governo. Il che vuol dire che voterà la questione di fiducia, se la stessa sarà posta (e ci avrebbe invero sorpreso la sorpresa, nel caso contrario).

Non so come andrà a finire, Presidente, e non so se la questione di fiducia sarà effettivamente posta. Non so, per la verità, come andrà a finire e se, una volta posta la stessa per l'ennesima volta, essa ancora sarà registrata nel Senato e in Parlamento; probabilmente sì, ma non certo nel Paese, perché i cittadini la fiducia l'hanno persa da un pezzo e non è certo con provvedimenti di qualità polverosa e stantia, come questo, che se ne potrà recuperare. Neanche un po'. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Polledri. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, il dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario arriva, devo dire, con toni molto smorzati: nel Paese non se ne ha quasi notizia, eppure la voglia e la domanda di giustizia sono elevate. È ben percepita la lungaggine dei tempi dei processi civili e penali.

Certamente il teatrino della politica ravviva un po' questa discussione. Purtroppo in televisione non si vedono più i film di Totò; ma è un altro Totò nazionale che ravviva ogni tanto la scena con qualche battuta o qualche bel siparietto: «Mastella avvisa Prodi: avanti così e mi dimetto»; e ancora: «Giustizia, l'altolà di Pietro: voto contro la riforma. Ma non faccio cadere il Governo». Insomma, come nei bei film di Totò che ricordiamo, ci sono problemi nella prima parte ma poi finisce che tutti si vogliono bene e anche in questo caso si vorranno bene.

Ci sono però anche degli imprevisti nei giochi di ruolo. Abbiamo persino il nuovo senatore Gerardo D'Ambrosio che critica i colleghi. Passata la barricata, venuto dalla parte dei cattivissimi senatori della Repubblica, dice che i suoi colleghi sbagliano e anche lui conclude che ovviamente si è trattato solamente di una sparata del solito Tonino. Povero Tonino, sono rimasti in pochi a credergli! Giustamente, il senatore D'Ambrosio si mette dalla parte della politica.

Un collega citava poco fa i privilegi ma anche lo status di intoccabili. Oggi, se qualche politico o qualche giornalista prova a criticare un magistrato, il meno che gli possa capitare è un lungo processo. Il ministro Castelli è coinvolto in una lunghissima sfilza di processi perché ovviamente i magistrati sono molto attenti alla querela e quant'altro; si va avanti anni; si pagano avvocati. Poi però, quando si parla di casta degli intoccabili, si attaccano i politici, e va bene anche se noi rappresentiamo la sovranità popolare.

C'è anche qualche collega che, per avere la paginetta sul giornale, promette tagli e fa proposte di legge di tagli alle pensioni e quant'altro. Poi lo stesso collega che fa queste proposte (mi riferisco a qualche parlamentare della Margherita), quando siamo in sessione di bilancio, magari in qualche Comune decide di passare dal demanio alla cooperativa amica; ma questo si fa nel buio; l'importante è mostrarsi antipolitico e parlare del taglio alle pensioni che viene sempre però rimandato alle future legislature.

Ecco, Presidente, dico questo perché oggi assistiamo, di fatto, ad una resa. È bastata qualche minaccia di sciopero non degli avvocati (che giustamente qualche dritto lo avranno anche, in questo Paese) ma da parte dei magistrati e subito la politica ha trovato una veloce corsia preferenziale; addirittura si è arrivati alle dimissioni, compiendo quindi un passo in avanti. Anche in questo caso immagino che, in fase emendativa, qualcosa si sarà fatto.

Devo dare atto al relatore porto una testimonianza anche se non si tratta della mia Commissione - che aveva ragione quando qualche giorno fa parlava dell'orario dei magistrati. È vero che se noi andiamo a vedere gli orari dei magistrati scopriamo che ne esistono alcuni che lavorano una parte del mattino, riescono a fare un'udienza o due, e cosa facciano nel pomeriggio non si sa. Di fatto i cittadini si ritrovano rinvii su rinvii. Personalmente ho una querela pendente da tre anni: ne discuteremo forse, speriamo, nel 2007 e si tratta di una cosa di poco conto.

Ecco, Presidente, noi oggi votiamo una riforma perché dobbiamo, in qualche modo, dare una un segnale, perché la riforma Castelli non è stata distrutta. Infatti anche voi dovete ammettere che le vere riforme sono state fatte dal passato Governo. La riforma Biagi, più la conoscete e più vi accorgete dei suoi vantaggi. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni di Maroni, poi, se poteste, vorreste cancellare la vocina delle vostre promesse elettorali di togliere lo scalone. Ha già cominciato D'Alema a dirlo, ma sono sicuro che, se si potesse fare un referendum segreto - a parte magari qualcuno della sinistra estrema - tra i banchi della Margherita, passando dai DS e dallo stesso D'Alema, si direbbe che la riforma Maroni voi l'avreste fatta uguale. L'avreste fatta uguale e votata e, se possibile, l'avreste tenuta.

Ma per rientrare un po' in tema, questa maggioranza o almeno una parte di essa di sicuro oggi vuole modificare profondamente l'assetto: non così tanto dico io, perché avete provato a lasciare in piedi qualche separazione anche se dicendo che quando si vuole passare da una funzione all'altra, un magistrato deve cambiare Regione. Mamma mia, no! Cambiare Regione? Assolutamente! Perché farlo? Siamo nel mondo della globalizzazione e l'unico che non deve mai spostarsi è il signor magistrato che deve arrivare, essere riverito, servito con auto blu e quant'altro senza che nessuno scriva su di lui il libro dei costi dell'antipolitica o quant'altro. Comunque questo è ben noto ai padani e agli italiani.

C'è una data, il 31 luglio, entro la quale dovete assolutamente fare questa operazione, altrimenti va in piedi la riforma Castelli. Per la sinistra vi è la necessità quindi di valorizzare l'aspetto sistematico della normativa ed il pericolo della riforma Castelli.

Effettivamente, il quadro normativo in materia di ordinamento giudiziario (che la relazione al disegno di legge richiama effettivamente in maniera compiuta) ha subìto diversi interventi disomogenei, d'urgenza, anche pasticciati, che dimostrano la necessità, proprio con la riforma Castelli, di un percorso che porti efficienza, efficacia, elimini la burocrazia, risponda, nei limiti del possibile, alle domande di giustizia dei cittadini e di certezza del diritto di tutti coloro che operano o che ne sono coinvolti, nel mondo forense.

Questa riforma, a nostro giudizio, non risponde a queste esigenze; anzi rappresenta la continuazione di quel percorso normativo che la stessa relazione criticava. Nelle parole questa maggioranza illustra un'esigenza, ma poi nei fatti - ed è questo che conta - si comporta in maniera scomposta, incapace di affrontare i problemi. Già: i problemi ai quali occorrono soluzioni e non questo pezzo di carta, raffazzonato, poco meditato, redatto sotto dettatura (anche se non sufficiente) dell'Associazione nazionale magistrati.

Non parliamo, signore e signori, di un disegno di legge che stabilisce un principio blando, ma parliamo di una riforma che coinvolge tutti i cittadini e, quindi, della democrazia in questo Paese. Vi è stato questo dibattito, quindi, con la richiesta di un disegno sistematico per creare una disciplina tale da garantire maggiore funzionalità ed efficienza. Mai in passato, però, sono giunti così tanti segnali critici e di preoccupazione.

Abbiamo già citato le dimissioni della giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati; l'Unione delle camere penali proclama lo sciopero "di fronte alla protervia" - addirittura - "di chi vuole conservare l'esistente ed impedire una riforma democratica dell'ordinamento giudiziario e mortifica l'avvocatura". Non mi che sembra sia un segnale di entusiasmo da parte del Paese. Domani saranno i cittadini a protestare per una giustizia burocratizzata, immobile, incapace di dare risposte.

Il disegno di legge contiene alcuni passaggi definiti da tutti inaccettabili e peggiorativi: se c'è chi parla di inciucio, noi possiamo dire, invece, che ci troviamo di fronte ad un pasticcio napoletano, vista la Regione di appartenenza del Ministro.

Riporto le considerazioni che provengono dal mondo forense per sottolineare il clima di forte critica: "Viene messo in campo un progetto di matrice autoritaria, statalista e illiberale che delinea la magistratura come potere autocratico, autogovernato ed autoreferente, forte ed invasivo, in grado di dettare le regole della politica giudiziaria del Paese, di influenzare gli apparati amministrativi, di esercitare di fatto una funzione impropria e condizionante nello stesso processo penale".

Il ministro D'Alema, magari più sotto la spinta delle intercettazioni che di un'effettiva preoccupazione, parla di un rischio per la politica. Siamo del parere che questo strapotere, questa invasione di campo della magistratura, in qualche modo ci sia (forse, è vero, in passato c'è stata anche un'invasione di campo della politica nel settore della magistratura, anche se credo che si sia trattato di legittima difesa). Vi invito a considerare come tale riforma sia una delle mine cui potrebbe far riferimento il ministro D'Alema.

Un disegno di legge, quindi, che nasce, viene modificato, viene influenzato secondo logiche inaccettabili in tema di valori, princìpi costituzionali e certezza del diritto e che dimostra una politica debole, incapace di volontà riformatrice, ma spinta dalla necessità semplice e ben palese di abbattere la riforma Castelli.

Occorre invece, a nostro giudizio, procedere nello spirito della riforma avviata nella scorsa legislatura, che abbatteva il vetusto ordinamento giudiziario Grandi (mi sembra evidente che dopo sessant'anni sia legittimo modernizzare l'assetto legislativo), capace di disciplinare l'assetto della magistratura e reggere il confronto con la realtà degli uffici della giurisdizione.

L'ampiezza delle materie oggetto del disegno di legge esige di non sovraccaricare l'analisi dello stesso, e questo per non smarrire la necessaria visione d'insieme. Tuttavia, occorre procedere ad alcune puntuali precisazioni.

Ad esempio, l'accesso in magistratura ripropone l'unicità dell'accesso mediante concorso ordinario e cancella la verifica di idoneità psico-attitudinale prevista nella riforma Castelli. Non si comprende la ratio di tali scelte e soprattutto perché i magistrati, che svolgono una funzione rilevante e delicata, debbano essere esentati dall'idoneità psico-attitudinale.

Signor Presidente, nella vita faccio il neuropsichiatra e ho fattotest attitudinali per caldaisti, vigili, persone che chiedono il porto d'armi, personale militare: forse che un caldaista svolge un mestiere più pericoloso e più necessario di equilibrio psicologico di quello del magistrato? Nella mia carriera ho visto giudizi scritti di magistrati matti, realmente matti, con frasi del tipo: «In nome di Dio, lei è condannato...» e tutta una serie di affermazioni.

Per carità, può capitare a tutti di diventare matti, anche agli psichiatri, ma c'è qualcuno che deve intervenire. Per quanto riguarda questa persona che è stata condannata (non entro nel merito di tutta un'altra serie di condanne), forse con un minimo di test psico-attitudinali sarebbe stato possibile individuare determinate caratteristiche oppure tendenze psicologiche. La paranoia, infatti, inizia a manifestarsi a trenta-quarant'anni e alcuni concorrenti hanno circa quell'età. Quindi, certe patologie si possono evidenziare.

Le proposte in tema di valutazione della professionalità contenute nel disegno di legge in discussione si ricollegano, sia pure con alcune novità, alle disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dal ministro della giustizia Flick all'epoca del I Governo Prodi. Ma non volevamo dare un segnale di rottura con il passato?

Signor Presidente, appare dubbia l'efficacia dell'obbligatorietà della formazione. Il disegno prevede che tutti i magistrati frequentino almeno un corso di formazione ogni quattro anni. Tutti noi sappiamo che un periodo temporale di quattro anni è decisamente lungo e inidoneo a garantire un perfezionamento nelle conoscenze giuridiche (soprattutto quando si limita l'aggiornamento ad un corso solo).

Analoghi dubbi nutriamo sul percorso di verifica. Viene previsto un sistema di valutazioni, con verifiche ogni quattro anni, dove la valutazione della professionalità è fatta dal CSM. Oh, mamma mia: il controllore e il controllato, tutti assieme appassionatamente, come al solito!

Vi è un'eccessiva burocratizzazione, che coinvolge anche il sistema dell'autogoverno della magistratura, sistema nel quale sono ormai strutturalmente inseriti i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Circa il concorso per magistrato ordinario, scompare l'obbligo di indicare la funzione prescelta. Permane la semplice distinzione dei magistrati (a loro tanto invisa), a seconda delle funzioni esercitate, con l'abolizione dell'obbligo iniziale di scelta definitiva tra funzioni giudicanti e requirenti. La stessa cosa avviene in altri Paesi, dove - mi sembra - il tasso di democrazia e di rispondenza alle esigenze dei cittadini non viene martoriato fino a questo punto. Non viene così recepita la separazione delle funzioni prevista dalla riforma Castelli, che diventava definitiva dopo cinque anni dall'ingresso in magistratura, dopo l'obbligo iniziale di scelta definitiva tra la funzione giudicante e quella requirente.

Siamo tutti consapevoli della necessità di interventi legislativi capaci di assicurare professionalità e funzionalità all'agire dei giudici e dei pubblici ministeri, garantendo la necessaria imparzialità e la necessaria autonomia. Occorre prevedere controlli affinché tale autonomia e indipendenza non diventino mai privilegio, garantendo però al tempo stesso la presenza di un giudice terzo ed imparziale.

Questo disegno di legge invece, a nostro giudizio, rappresenta un'offesa ai valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, incrina le garanzie dei cittadini ad ottenere la certezza del diritto, indebolisce il diritto dei cittadini ad essere uguali di fronte alla legge.

Siamo di fronte a una falsa riforma, a una resa del Parlamento davanti all'autorità giudiziaria, al CSM.

Diciamo quindi un «no» deciso a questa riforma, un «no» motivato e consapevole, un «no» a quello che questo Governo e questa maggioranza di sinistra stanno compiendo.

Questo disegno di legge non è ciò che chiedono i cittadini. I cittadini hanno bisogno di giudici ben diversi da quelli che l'attuale maggioranza politica vorrebbe darci.

PRESIDENTE. Poiché non sono presenti in Aula i restanti senatori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Conseguentemente, la prevista seduta antimeridiana del prossimo martedì 10 luglio non avrà più luogo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Alle ore 18 la seduta riprenderà con lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni per poi proseguire, alle ore 19, con l'informativa del Governo sul sequestro nelle Filippine di padre Giancarlo Bossi.

Pertanto, sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 18,02).

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

187a seduta pubblica

 

 

martedì10 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente ANGIUS

 

 


 

(omissis)

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 16,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 5 luglio si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, non ho molto da replicare alla discussione generale, durante la quale si è svolto un dibattito che, tutto sommato, ha rispecchiato le posizioni che i Gruppi avevano già manifestato in Commissione. Credo che tutti i Gruppi siano rimasti fermi nelle loro posizioni e che queste posizioni ben si rappresentano, specialmente per il centro-destra, negli emendamenti presentati al testo oggi in esame.

Io credo che questa maggioranza abbia voluto correggere gli eccessi della riforma Castelli e comunque abbia voluto offrire un testo molto equilibrato alla discussione. Si tratta ‑ ripeto - di una riforma equilibrata, che tiene in considerazione le istanze dei cittadini e quindi non ci spaventa il fatto che oggi, contro questa riforma, manifestino sia gli avvocati sia l'Associazione nazionale magistrati, la quale sembra sia in procinto di proclamare uno sciopero.

Le ragioni di queste due - diciamo la verità - corporazioni sono speculari. Gli avvocati tendevano alla separazione delle carriere, i magistrati tendono a rimanere nel loro ufficio, per quanto è possibile rimanerci, pur mutando funzione.

Queste due contrapposizioni, che - ripeto - sono speculari tra loro, urtano contro la sensibilità dei cittadini, che invece vorrebbero una magistratura che appaia anche all'esterno divisa per funzioni, per quello che la Costituzione prevede: un magistrato che non si presenti un giorno in veste di accusatore e il giorno dopo seduto sullo scranno del giudice.

Così pure gli avvocati dovrebbero capire che i magistrati vanno divisi per funzioni, non per carriere, che la carriera unica, tutto sommato, li accomuna in una cultura della giurisdizione. Non c'è dubbio, però, che quello della separazione delle carriere è un problema reale, non inventato dagli avvocati, che abbiamo tentato di risolvere nel modo in cui è scritto nel testo che presentiamo oggi e che credo sia la posizione più avanzata ed equilibrata che la maggioranza poteva raggiungere.

Quindi, spero che il prosieguo della discussione e delle votazioni sia sereno e che alla fine si possa dare un giudizio positivo sul lavoro ottimo che la Commissione ha svolto, di cui ringrazio nuovamente il presidente Salvi, il sottosegretario Scotti, i colleghi dell'opposizione, che hanno mostrato grande senso delle istituzioni e che non hanno minimamente fatto ricorso all'ostruzionismo, e infine i colleghi della maggioranza, che mi hanno aiutato a portare a termine un lavoro veramente faticoso, ma che credo faccia onore al Senato della Repubblica italiana. (Applausi dai Gruppi RC-SE, Ulivo, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut e Misto-Pop-Udeur).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, sento il dovere di iniziare la mia replica esprimendo un convinto e non rituale omaggio al Parlamento, anche in questa occasione luogo essenziale di confronto democratico, massima espressione di sovranità popolare, nel quale la volontà dei cittadini viene trasfusa in provvedimenti che regoleranno per il futuro la vita del Paese.

Come sapete, onorevoli senatori, il provvedimento oggi in esame costituisce l'epilogo di una lunga e complessa vicenda da ultimo segnata dalla legge con la quale l'ottobre scorso venne sospeso il decreto legislativo concernente l'accesso e la carriera dei magistrati emanato dal precedente Governo. Avevamo ritenuto in quel momento assolutamente necessario provvedere alla modifica di quel testo, che a nostro avviso si poneva in contraddizione con l'esigenza di modernizzare e rendere più funzionale la giustizia del nostro Paese, nel pieno rispetto, però, dei fondamentali principi costituzionali.

Il testo approvato alla Commissione giustizia, pur se migliorabile ed emendabile in alcuni suoi punti (e su questo esprimo la disponibilità del Governo, specie se questi punti sono utili per eliminare negative ruggini ideologiche dal dibattito sulla distinzione delle funzioni dei magistrati), costituisce, a mio avviso, in questo momento, per l'equilibrio politico e parlamentare e per la fragilità dei numeri parlamentari dati, una sintesi positiva. Si tratta di un punto di equilibrio, che ritengo virtuoso, tra le diverse sensibilità esistenti nel mondo della giustizia e nell'intero Paese, che trovano proprio nel Parlamento e non altrove la loro compiuta espressione.

Il rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, e quello pure esistito - perché non riconoscerlo? - all'interno della mia stessa maggioranza, realizzano in questo quadro il loro alto valore di attuazione del metodo democratico posto a fondamento della vita repubblicana. Immiserire la fibra costitutiva delle nostre istituzioni sulla base di ripensamenti postumi mi sembra appartenga più alla sfera delle ripicche vanitose o dei calcoli politici di breve respiro piuttosto che all'ambito, quanto mai necessario in una materia come la giustizia, della doverosa attenzione dell'intero Parlamento agli interessi di lungo periodo del nostro Paese.

Tali interessi certo troverebbero un quadro favorevole alla loro soddisfazione laddove si riuscisse (questo è stato il tentativo in parte riuscito e spero possa riuscire nel corso del dibattito) a far superare la stagione delle guerre puniche fra mondo politico e magistratura.

Poiché alcuni bagliori di guerra si annunciano anche da parte di chi è fuori dell'Aula del Parlamento, voglio sottolineare che le guerre puniche non sono unidirezionali. Esse appartengono, secondo la storia, ai romani e ai cartaginesi e spero che né i romani (in questo caso la sede aulica è quella della romanità del Senato e della res publica), né i cartaginesi comincino a determinare questi bagliori di guerra, ognuno nello scrupoloso rispetto dei fondamentali princìpi che esigono distensione, ma anche sinergia e armonia tra i poteri dello Stato, che rivendico.

Autonomia e indipendenza della magistratura sono in questo contesto - voglio dirlo con assoluta chiarezza e fermissima convinzione - valori irrinunciabili. Ma l'autonomia non deve essere soffocata dalla tentazione di quei magistrati all'autoreferenzialità, così come è estraneo all'idea stessa di democrazia che un valore così alto e fondante possa essere difeso da qualcuno in particolare, laddove la sua assoluta garanzia si trova non in qualcuno di noi, ma nella Costituzione repubblicana.

Anche rispetto a questo provvedimento, non ci sono finti pretoriani che, con pensiero postumo e debole, possano ergersi ad esclusivi Don Chisciotte della legalità.

Prima di una rapidissima analisi di alcuni punti qualificanti del testo oggi proposto al vostro esame, permettetemi un'altra considerazione. Credo che la giustizia abbia bisogno di valori e princìpi alti, non di sterili contrapposizioni ideologiche. Essa ha bisogno di modernizzazione ed efficienza, perché è fattore imprescindibile di progresso civile e di crescita economica del Paese.

Oggi la SVIMEZ annuncia che assieme a questa drammatica emigrazione di ritorno dal Mezzogiorno, rispetto al Nord del Paese, uno degli aspetti che più incide in negativo sullo sviluppo del Mezzogiorno è dato dalla giustizia civile, più lenta nella sua progressione per quanto riguarda il Nord del Paese.

Una giustizia inefficiente è una giustizia non credibile e, al termine di questa giustizia non credibile e di questa non credibilità, ciascuno degli attori del processo (e mi riferisco agli avvocati, ai magistrati, al personale amministrativo, ai cittadini) ne sopporterà i costi in termini di mancanza di legittimazione, perché non c'è sottesa, rispetto a questa giustizia, l'anima da parte della popolazione.

Un ordinamento giudiziario moderno e rinnovato costituisce il fondamento di una giustizia capace di assumere pienamente l'alto compito che le è proprio. Esso deve essere aperto agli apporti esterni alla magistratura e, al tempo stesso, garante delle prerogative costituzionali ad essa spettanti a tutela dei cittadini e dei loro diritti; fattore di sviluppo e di riconoscimento della professionalità e della responsabilità necessaria per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; strumento al tempo stesso di selezione trasparente dell'uomo giusto - si spera - nel posto giusto; elemento di garanzia della terzietà e dell'imparzialità del giudice.

Questo tipo di ordinamento che vi è stato proposto, onorevoli senatori, ritengo che possiamo costruirlo assieme, come in realtà si è convenuto e come è capitato ed è avvenuto finora, nel lungo periodo e al di là delle contingenze politiche particolari.

Questa essenziale componente e l'apparato istituzionale hanno bisogno dell'apporto calorico e dell'energia di tutti quelli che sono qui e devono essere protagonisti parlamentari.

Passo ora a scattare qualche fotografia nel dettaglio del paesaggio, così come è stato confezionato. Per l'accesso in magistratura si è conservato il modello di concorso di secondo grado verso cui già si orientava la precedente riforma. Crediamo di aver migliorato quel meccanismo, prevedendo che possano partecipare alle prove non i semplici laureati in legge, ma coloro che abbiano già acquisito titoli ulteriori particolarmente significativi. Si tratta, dunque, di una platea di aspiranti ben qualificata per esperienza di settore, per capacità scientifica, per cultura, il che garantisce a priori la possibilità di una seria selezione.

È stata poi conservata, all'interno di questo contesto e di questo segmento particolare, la soppressione di quel riscontro psico-attitudinale previsto dalla cosiddetta riforma Castelli, che tante perplessità, per la verità, aveva suscitato anche in sede scientifica, così come eliminata risulta l'obbligatoria anticipata opzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti.

Le altre modifiche al sistema di accesso riguardano la formazione delle commissioni esaminatrici, lo svolgimento dell'attività valutativa, la definizione anticipata dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati, la distinzione in gruppi di lavoro nella prospettiva di accelerare l'iter dei concorsi in modo che si possa rispettarne la cadenza annuale.

Non guerre puniche, dunque, ma laica ricerca di efficienza e anche di condivisione.

Anche le modifiche apportate alla Scuola superiore della magistratura sono state finalizzate a garantirne la funzionalità operativa, con alcune semplificazioni organizzative dovute alla necessità soprattutto di comprimerne i costi.

In Commissione - ne do atto al relatore e al presidente Salvi, ma all'intera Commissione, per la verità - si è trovato un opportuno contemperamento tra le esigenze di autonomia del nuovo ente e la esigenza che i bisogni formativi dei magistrati siano correttamente individuati e al tempo stesso soddisfatti. La nuova disciplina che ne deriva è tale da accentuare l'autonomia scientifica, didattica e gestionale della scuola, esaltandone l'apporto alla preparazione dei magistrati di prima nomina, alla formazione permanente e di riconversione, alla creazione di una vera e propria cultura manageriale dei capi degli uffici, perché anche di questo si tratta: realizzare una sorta di nuova cultura dell'organizzazione all'interno della struttura giudiziaria.

L'attuale composizione del consiglio direttivo della Scuola, che unisce alla magistratura anche la competenza e la professionalità dell'università e dell'avvocatura, è tale da assicurare la presenza di professionalità idonee a consentire il perseguimento dei fini sicuramente molto ambiziosi - e giustamente ambiziosi - che la Scuola intende perseguire.

Sono personalmente persuaso che la formazione professionale dei magistrati rappresenti un fattore cruciale di positiva innovazione del sistema giustizia e, al tempo stesso, di salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della stessa magistratura. Tale duplice natura della formazione trova del resto precisa risonanza costituzionale negli articoli 105 e 110 della nostra Carta fondamentale. In tali disposizioni, il rapporto potenzialmente dialettico tra autonomia e indipendenza di ogni magistrato, la cui tutela è fondamentalmente affidata al Consiglio superiore della magistratura, e interesse pubblico alla corretta organizzazione e al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, responsabilità primaria del Ministro, rendono costituzionalmente necessitato il metodo di leale e piena collaborazione tra poteri dello Stato.

La Corte costituzionale ha più volte negato che potesse essere tracciata, sulla sola base dell'articolo 105 della Costituzione, una netta separazione di compiti tra Ministro e Consiglio superiore della magistratura. È a tale vincolo di metodo nei rapporti tra CSM e Ministro, animati per la verità dal comune impegno e dal confronto aperto e costruttivo e - per utilizzare le stesse parole della Corte costituzionale - «realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare (...) le scelte più idonee», che ho cercato e abbiamo cercato di attenerci nel disegnare la struttura e i compiti della Scuola, assicurando la partecipazione di entrambi gli organi interessati e ritenendo ineludibile la pratica dell'intesa e della collaborazione.

Del resto, le esigenze di efficienza e buon andamento dell'amministrazione della giustizia rafforzano il fondamento costituzionale della partecipazione del Guardasigilli alle decisioni sulla formazione, individuando nell'articolo 97 della Costituzione il necessario riferimento dei poteri riconosciuti nell'articolo 110.

Tanto più che l'efficienza del servizio giustizia postula l'apporto di tutti gli operatori giuridici ed il coinvolgimento della comunità scientifica, allorché la Scuola, sebbene esclusivamente riferita alla magistratura nella sua denominazione, è chiamata ad offrire i suoi servizi all'intero sistema giustizia, coinvolgendo cioè nella formazione, quali utenti non secondari, oltre che i magistrati onorari, anche gli operatori della giustizia e gli iscritti alle scuole di specializzazione forense. Anche in questo specifico settore si è tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle istituzioni, anche dal CSM e dal mondo giudiziario e forense, cercando così di assicurare una sintesi positiva e orientata a quello che viene chiamato l'interesse generale.

Ho quindi proposto e condiviso l'iniziativa di modifica dell'originario testo del disegno di legge del Governo riguardante la composizione del comitato direttivo della Scuola, nel senso di attribuire al CSM il potere di designazione della maggioranza dei componenti. Me ne sono privato, per così dire, per una ragione molto semplice: ritenendo che il Ministro sia organo monocratico e il Consiglio superiore della magistratura abbia componenti che traggono ispirazione e derivazione dall'intera rappresentanza parlamentare.

Per quanto riguarda i consigli giudiziari, su cui molto si è discusso, le uniche divergenze di opinioni che si sono riscontrate, sia in Commissione che in Aula, concernono, per la verità, la mancata inclusione tra i compiti affidati ai componenti estranei alla magistratura, dell'attività di valutazione dei magistrati. Sul punto, pur ribadendo la doverosa attenzione, ad ogni critica com'è compito di chi ha rispetto per le dinamiche parlamentari, debbo dire che la scelta operata dal Governo, prima, e dalla Commissione, poi, è stata nel senso di non prevedere la partecipazione degli avvocati alla valutazione dei magistrati, pur essendo in verità confermato il loro coinvolgimento nelle scelte attinenti all'organizzazione degli uffici giudiziari e le modalità di messa a disposizione dei relativi servizi.

Devo ricordare a quanti magari possono almanaccare in maniera differente da questa impostazione, che nel progetto licenziato dalla precedente maggioranza il compito di valutare i magistrati non era stato attribuito ai membri non magistrati dei consigli giudiziari. Appare quindi scarsamente comprensibile, per la verità, l'accusa che vedo rivolta in qualche circostanza, che fa capolino ogni tanto, per cui l'attuale maggioranza avrebbe scelto in maniera diversa: in realtà, siamo nella traiettoria, nel cono d'ombra di quanto è stato scelto anche precedentemente dalla vecchia maggioranza.

Ma debbo dire che non è questo l'aspetto più importante della vicenda. Il vero nodo della questione consiste nel valutare se la partecipazione degli avvocati nelle valutazioni della professionalità dei magistrati sia assolutamente - sottolineo assolutamente - necessaria per assicurare il miglior funzionamento del sistema. In realtà, in questo caso non mi sembra che possa essere così, dal momento che il procedimento di valutazione della professionalità viene ora strutturato in modo da garantire che i consigli giudiziari operino una valutazione preliminare dei magistrati sulla base di una gran quantità di riscontri ed elementi effettivamente concreti. Tra di essi figurano anche le informazioni e le segnalazioni trasmesse dai consigli degli ordini degli avvocati, quindi non c'è una reticenza rispetto a quale possa essere il giudizio emesso da parte dei consigli degli ordini degli avvocati.

Occorre considerare, però, che il compito di valutare la professionalità del magistrato è riservato al solo Consiglio superiore della magistratura, rispetto al quale l'attività del consiglio giudiziario si atteggia unicamente quale attività istruttoria preliminare. Al parere del consiglio giudiziario devono essere allegati tutti gli elementi presi in considerazione, determinati secondo parametri assai stringenti, ivi comprese le informazioni ed osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati. La soluzione prescelta consente quindi di considerare le osservazioni degli organi istituzionali dell'avvocatura, evitando al contempo il prodursi di problematiche, anche in ambito processuale, da più parti segnalate.

Interventi più consistenti sono stati invece necessari in relazione a quella parte del decreto-legislativo n. 160 del 2006 in tema di progressione di carriera. Ciò perché al farraginoso sistema concorsuale per accedere a gradi superiori e a funzioni più alte è stato sostituito, io credo debitamente (e spero che la volontà della Commissione sia recuperata nell'Aula), il più incisivo sistema della verifica quadriennale.

Come ho detto in sede di presentazione del mio programma dinanzi alle Commissioni giustizia delle due Camere, il sistema concorsuale del decreto legislativo n. 160, a parte lo stigma impiegatizio che sembrava riprodurre l'ordinamento del 1941, poneva per la verità serie perplessità dal punto di vista della mera funzionalità. Quanto volte e per quanto tempo ogni magistrato si sarebbe sottratto all'ordinario esercizio della sua attività per dedicarsi esclusivamente alla preparazione dei vari concorsi interni? Come avrebbe potuto non distrarre il suo impegno dalla giurisdizione? Quale stimolo ad un carrierismo indifferente alle sorti della giustizia un simile sistema avrebbe inoculato nell'ordine giudiziario?

In sostanza, la possibilità di partecipare ai concorsi, con la prospettiva di vantaggi di carriera e i relativi risvolti economici, avrebbe potuto indurre molti a scegliere questa strada, abbandonando quegli uffici di primo grado dove si adottano le decisioni con il maggior impatto sociale, con la maggior rilevanza sociale. Tutto ciò in contrasto con l'interesse e con il primato del cittadino a rivendicare un magistrato esperto fin dal primo grado di giudizio del processo.

Viceversa, le valutazioni periodiche a tempi ravvicinati costituiscono non solo il presupposto per altre funzioni, ma anche importanti momenti di verifica suscettibili di concludersi, se di esito negativo, con il blocco della progressione economica o con la destinazione ad altra funzione di chi si riveli inidoneo, o con la rimozione dei magistrati che non superino successive valutazioni di merito.

Sul punto, vale la pena di segnalare che questo tipo di previsione costituisce un unicum in tutto il pubblico impiego, non essendovi (di qua la specificità) altri esempi di valutazioni così ravvicinate nel tempo che si estendano per tutto il periodo di attività lavorativa e che si possano concludere con una valutazione che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro stesso.

Tali verifiche si fondano sulla raccolta e sull'esame di tutti gli elementi idonei a ricostruire l'attività di ciascun magistrato, sulla base di criteri oggettivi previsti dal Consiglio superiore della magistratura e dei rapporti dei capi degli uffici.

In definitiva, siamo in presenza di un sistema di valutazione insieme rigoroso, efficiente e rispettoso di uno status che non deve assumere l'idea del privilegio come tale, ma deve essere garanzia del buon esercizio della giurisdizione al servizio del cittadino.

Quanto alle funzioni di legittimità, a differenza dell'ordinamento Castelli, è stato garantito che, in linea con la Costituzione, il sistema resti nell'ambito della competenza del Consiglio superiore. Tuttavia quest'ultimo si avvarrà di un apposito gruppo di magistrati, professori universitari e avvocati per la valutazione dei provvedimenti degli aspiranti finalizzata al riscontro delle specifiche e proprie attitudini.

Insomma, per l'accesso alle funzioni di legittimità la prospettiva è diversa: un magistrato, per quanto bravo nell'attività di merito, può non essere in grado di svolgere una funzione di legittimità e perciò l'aspirante deve saper dimostrare la capacità di analisi delle norme, ove l'indagine sulla identità normativa è cosa ben diversa dalla ricostruzione del fatto, sia pure sub specie iuris.

È stata poi introdotta, onorevoli senatori, la possibilità, per i magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità, di partecipare ad una procedura riservata in relazione al conferimento del 10 per cento dei posti vacanti in Cassazione, qualora siano in possesso di titoli e capacità che li rendano comunque idonei alla funzione.

Detta anticipazione del conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte non comporta, però, alcuna conseguenza, né sul piano giuridico né su quello economico, evitando in questo modo le distorsioni insite in sistemi acceleratori della progressione economica stessa. Dinamizzare e anticipare l'accesso all'esercizio delle funzioni di legittimità appare, in questo quadro, assai utile e non foriero di rischi per il complessivo assetto della magistratura italiana.

Su questi presupposti di controllata idoneità e sulla base di rigorose procedure concorsuali per titoli, nonché di partecipazione a specifici corsi, si realizza l'attribuzione di incarichi semidirettivi, direttivi ed apicali. In proposito, si deve tener conto anche delle specifiche attitudini organizzative e di gestione e della capacità di rapporto con il personale e l'utenza (la scuola, da questo punto di vista, ha uno specifico settore di formazione), nella prospettiva, sottesa all'articolo 107 della Costituzione, di porre davvero l'uomo giusto al posto giusto (così si spera).

Un'altra questione sulla quale vi è stata una forte contrapposizione - diciamo la verità - è costituita dalle modalità del passaggio dalla requirente alla giudicante e viceversa. Il passaggio, nella formulazione della Commissione, è consentito a seguito della frequenza di un corso di qualificazione professionale ed è subordinato allo svolgimento delle medesime funzioni per almeno cinque anni e ad un giudizio di idoneità specifica per il quale è possibileacquisire il parere del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; tale passaggio non è possibile però in una sede compresa nella medesima Regione, nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, e, comunque, per un numero di volte superiore a quattro nel corso dell'intera attività di servizio.

Ovviamente, sul punto si è comunque aperti a soluzioni migliorative (laddove ci fosse questa possibilità od opportunità), che venissero presentate nel corso della discussione dai colleghi senatori.

Quello però che va evitato è il sovraccarico ideologico di una disputa, che può e deve trovare una soluzione non traumatica, ma utile ed idonea, cui ha fatto cenno anche il relatore in premessa del suo intervento. Vorrei a tal proposito sottolineare come quella separazione delle carriere, che ancora oggi molti, nel mondo politico e nell'avvocatura, propugnano, oltre agli ostacoli di ordine costituzionale, a norma di Costituzione vigente, che ne impediscono la realizzazione per legge ordinaria, non è stata prefigrata neppure nella scorsa legislatura in un quadro che era dotato, dal punto di vista dell'impianto parlamentare, di ben altra attrezzatura per quanto riguarda i numeri da parte della maggioranza. Riproporla oggi surrettiziamente mi sembra francamente un calcolo politico che non è giusto riportare in questa questione che, comunque, ha un valore di natura istituzionale.

Non può, infine, sottacersi l'importanza dell'introduzione del principio di temporaneità di tutte le funzioni direttive e semidirettive; innovazione che comporta, come corollario, un sistema di conferimento degli incarichi basato su concorsi finalizzati ad assicurare che la scelta cada su candidati individuati solo per le loro capacità.

Una questione separata costituiscono le norme che sono state oggetto della proposta di stralcio da parte della Commissione che le ha ritenute, per la loro non diretta correlazione con il decreto legislativo la cui efficacia è sospesa fino al 31 luglio 2007, non indispensabili per conseguire il risultato. È ovvio che tali norme, se accolta la proposta di stralcio, confluiranno - spero - in un autonomo disegno di legge di cui il Governo si impegna a sollecitare la trattazione fin dalla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Si tratta di norme che possono richiedere uno sforzo di approfondimento da parte sia del Governo che del Parlamento, investendo aspetti importanti come l'assetto definitivo dell'organizzazione di tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura ed i correlativi poteri del Consiglio superiore della magistratura e come la struttura stessa e l'organizzazione del Consiglio in relazione ai maggiori compiti connessi con la moltiplicazione dei momenti valutativi dei magistrati.

In conclusione, onorevoli senatori, il provvedimento che stiamo esaminando non costituisce un'iniziativa volta a strutturare l'orditura ordinamentale a tutto vantaggio, come si è detto, della magistratura, tant'è vero che questi bagliori che ho richiamato annunciano uno sciopero che spero possa essere rimesso in maniera tale da consentire la serenità da parte del Parlamento, pur essendo evidentemente il Parlamento in grado di comporre debitamente questa annosa vertenza che da anni pone a disputa poteri dello Stato.

Queste prese di posizione dimostrano che si tratta di un testo in cui sono compresenti le ragioni di tutte le componenti della società (ma la prima componente della società è quella che si chiama cittadino, persona); si tratta di ragioni che non possono non essere tenute nella debita considerazione quando si operano modifiche destinate ad incidere su una parte fondamentale dell'organizzazione dello Stato e sono destinate ad incidere, direttamente o indirettamente, su diritti fondamentali dei cittadini, quale quello di essere giudicati da un giudice che sia autonomo, indipendente, imparziale e professionalmente adeguato.

La conferma di ciò si ha se solo si considera che i testi Castelli sono stati in parte conservati laddove le relative scelte di fondo erano ritenute corrette, talvolta rafforzandone la portata, come per l'accesso in magistratura e per il controllo costante sulla professionalità dei magistrati. Le modifiche più rilevanti sono state operate su aspetti della riforma che apparivano ai limiti della costituzionalità perché incidenti sull'autonomia e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario; altre, le più numerose, attengono a profili di impraticabilità delle norme o sono dirette ad evitare effetti di ricaduta assolutamente negativi per lo stesso governo del corpo giudiziario, suscettibili di mettere in crisi - come ho detto all'inizio - la stessa attività del Consiglio superiore della magistratura.

Mi auguro in conclusione, onorevoli senatori, che la discussione consenta lo scioglimento dei nodi politici che ci sono e che hanno fin qui caratterizzato l'iter parlamentare del provvedimento, al fine di consentirne un sereno esame e giungere finalmente alla sua approvazione. Ciò consentirebbe - credo - di chiudere definitivamente la stagione della contrapposizione in una materia vitale, quale quella della giustizia, e di garantire un quadro di riferimento stabile e condiviso per tutti gli operatori della giustizia, nel quale programmare e realizzare quei progetti essenziali per garantire al Paese una giurisdizione moderna, celere ed efficace.

Le recenti sollecitazioni del Capo dello Stato erano del resto dirette proprio, da un lato, a ricordare l'urgenza di giungere ad una definizione della questione, ma anche, al tempo stesso, ad indicare l'esigenza di una soluzione il più possibile condivisa e stabile, dichiarando finalmente concluso il tempo delle ostilità tra poteri dello Stato.

In questa linea mi sono sempre mosso secondo le mie ragioni, ma comprendendo quelle degli altri. Spero che queste ragioni (le nostre, quelle della magistratura e dell'avvocatura) siano comprese in questo provvedimento, che ritengo in questo momento l'unico possibile rispetto a questa maggioranza parlamentare e rispetto ai fatti di fronte ai quali ci troviamo. Invito tutti, dagli avvocati ai magistrati, a considerare il ruolo, il rilievo del Parlamento, affinché si riaffermi il primato della politica nel compito di dirimere questa difficile vertenza che da tanti anni crea inconvenienti, difficoltà, opacità e ritardi nell'amministrazione della giustizia italiana.

Credo, onorevoli senatori, che quando avremo definito l'assetto dell'ordinamento, dovremo preoccuparci di evitare le lentezze, le lunghe procedure che non fanno dell'Italia quel grande Paese che è, rispetto al quale ognuno deve dare il proprio contributo autorevole dalla propria postazione di natura parlamentare e politica. (Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, Ulivo e dei senatori Salvi, Di Lello Finuoli, Biondi e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di non passare all'esame degli articoli NP1. Ha facoltà di parlare il senatore Castelli per illustrarla.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ho tentato di ascoltare sia il relatore sia il Ministro, ma non è stato facile nel brusìo cacofonico dell'Aula; quindi, mi scuso se dirò qualcosa d'impreciso sulle dichiarazioni sia del relatore che del Ministro, ma ho inteso qualche sprazzo che mi ha colpito.

Stavo anche riflettendo sul fatto che unanimemente si dice di questi tempi che la politica è debole. Mi sembra che proprio l'atteggiamento dell'Assemblea in questo momento abbia dimostrato, al di là di ogni dubbio, come la politica sia debole perché oggi noi perdiamo un ulteriore pezzo di sovranità - sto parlando del Parlamento - determinando, almeno secondo la mia visione, un forte vulnus ai princìpi di Montesquieu nella più assoluta indifferenza dell'Assemblea. La politica dimostra quindi evidentemente una debolezza e una incapacità di capire quali sono i provvedimenti chiave per i quali il Parlamento abdica ai suoi poteri. Dall'andamento della discussione che si dipanerà in questi giorni potremo dimostrare questo nostro assunto.

Per venire al tema, propongo di non passare all'esame degli articoli perché ritengo sarebbe molto meglio che questa legge finisse il suo iter qui; finisse quella che è stata, per certi versi, una sorta di commedia, come cercherò di spiegare.

Intanto mi ha colpito una frase del relatore. Ricordo che nella scorsa legislatura l'allora opposizione adduceva, come argomento per dimostrare che la nostra legge fosse sbagliata, che veniva attaccata da tutti; diceva che eravamo riusciti a fare un provvedimento attaccato sia dai magistrati sia dagli avvocati. Mi fa piacere che il relatore oggi adduca lo stesso argomento per dimostrare quanto buona sia la sua legge. Evidentemente ha cambiato opinione sull'assunto.

Sono anch'io convinto che una legge - da queste parti si diceva in medio iustum - che di fatto scontentava due parti contrapposte (come in questo caso, gli avvocati penalisti e i magistrati) fosse giusta. Ma vede, onorevole Di Lello, c'è una grossa differenza fra l'atteggiamento che assunse l'avvocatura e la magistratura per quanto riguarda la nostra legge rispetto alla vostra: sicuramente i penalisti fanno sciopero convintamente e rimpiangono il nostro testo; i magistrati, invece, fanno finta.

Sono assolutamente convinto che la protesta dei magistrati sia finta, perché questa legge, come sa chiunque si intende di queste cose, non è nient'altro che il riassunto di due posizioni: le circolari del Consiglio superiore della magistratura, da una parte, e i testi che in mille convegni l'Associazione nazionale magistrati ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica per quanto riguarda la progressione in carriera dei magistrati. Sono, ovviamente, operazioni del tutto legittime, anzi, per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura sono operazioni di alto valore istituzionale, trattandosi di un organo di rango costituzionale, ma nelle quali il Parlamento c'entra poco e nelle quali esso ha avuto un luogo meramente subalterno. Certo, anche questa è una scelta che l'Unione fa; è una scelta che fate, ma che non possiamo assolutamente condividere.

Vede, signor Ministro, lei ha dichiarato molte volte che finalmente cessa la guerra con la magistratura. C'è un modo molto semplice per evitare la guerra, signor Ministro, basta arrendersi: se ci si arrende la guerra cessa, scoppia la pace, è normale. Lei, signor Ministro, si è arreso ancor prima di svolgere le sue funzioni. Ricordo che uno dei suoi primi atti è stato quello di recarsi, lei stesso, fatto assolutamente innovativo nella storia della Repubblica, presso l'Associazione nazionale magistrati. Un Ministro, quindi un organo costituzionale, che si reca da un organo sindacale; a quel punto, lei ha sancito la resa e la guerra è finita. Chissà cosa diranno tutti i nostri partigiani che sono morti per la libertà: bastava che si arrendessero e non sarebbero morti, bastava che nessuno facesse resistenza e non ci sarebbero stati i lutti che ci sono stati.

Bene, noi non condividiamo questo modo di pensare. Siamo del parere che, se una battaglia è ritenuta giusta, vale la pena di farla; è quella che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, pagando anche dei prezzi personali, ed è quella che continueremo a fare in quest'Aula con i mezzi che il Regolamento e la democrazia ci consentono. Poi, evidentemente, prevarrà la forza e la logica dei numeri, anche perché, ripeto, credo - e del resto in qualche modo è inevitabile - che i colleghi che oggi seguono distrattamente o non seguono i nostri lavori, non riescono a rendersi conto di quanto grave sia la partita che si sta giocando in questo momento.

La partita politica ed istituzionale è una sola e si riassume nella domanda seguente: nel nostro Paese chi fa le leggi in tema di giustizia? La magistratura o il Parlamento? Bene, in questo secondo tempo è evidente e dimostrato che le leggi le fa la magistratura. Visto che finiamo 1 a 1 chissà mai che i tempi supplementari, che si giocheranno nella prossima legislatura, non ci diano invece ulteriormente ragione.

Per tali ragioni, invito i senatori, che peraltro giustamente hanno seguito distrattamente anche me (non poteva essere diversamente, visto che hanno seguito distrattamente il Ministro).

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, almeno lei l'hanno seguita con molta attenzione.

 

CASTELLI (LNP). Forse lei, Presidente.

 

PRESIDENTE. No, ho controllato, anche l'Aula.

 

CASTELLI (LNP). La ringrazio, Presidente, per il suo aiuto.

Come dicevo, per tali ragioni, invito senatori a votare a favore di questa proposta di non passaggio all'esame degli articoli. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e del senatore Ramponi).

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, è stata evocata l'eventualità - lo ha fatto il Ministro nella sua replica e lo ha fatto ora il presidente Castelli, intervenendo a sostegno della sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge - di uno sciopero dell'Associazione nazionale magistrati, nel caso in cui il Parlamento, nel ramo del Senato, si risolva a votare un testo come quello proposto all'Aula dalla Commissione giustizia, dopo un esame, peraltro, assai approfondito e assai denso di proposizione e contrapposizione degli opposti argomenti su ogni singolo punto.

Di fronte a un'ipotesi di questo tipo, non posso che andare alla memoria di quanto accadde due-tre anni fa, nel momento in cui si discusse, nel corso della XIV legislatura, quella riforma dell'ordinamento giudiziario che oggi è oggetto di controriforma. E vado con la memoria agli scioperi, in quella occasione indetti dall'Associazione nazionale magistrati. Questi non riguardavano, signor Presidente, soltanto la riforma dell'ordinamento giudiziario ma qualunque batter di ciglia dell'allora maggioranza di centro-destra in materia di giustizia.

Ricordo perfettamente le proteste, vivacissime e fortissime, dell'Associazione nazionale magistrati all'atto dell'introduzione del rito cosiddetto societario per regolare controversie importanti e decisive per la nostra economia e per il nostro sviluppo economico. Ricordo le proteste vivacissime dell' Associazione nazionale magistrati al momento del varo di una media riforma del codice di procedura civile, oggi in vigore con generalizzata soddisfazione. Ricordo le proteste dell'Associazione nazionale magistrati al momento dell'introduzione della riforma del diritto fallimentare.

Infatti, la XIV legislatura, al contrario di questa, fu un'epoca di grande fermento riformatore e di grandi proposte innovatrici, la maggior parte delle quali sono oggi, tranquillamente ed efficacemente, in vigore. Alcune di queste proposte, invece, saranno state anche meritevoli di miglioramenti e correzioni, ma non meritavano certo che si urlasse allo scandalo. Ciò invece accadde, con una connotazione che, soprattutto al momento di operare oggi l'inevitabile e necessario confronto, non può che dirla lunga sulla politicizzazione di quelle prese di posizioni, meramente finalizzate a creare una contrapposizione solamente e strutturalmente politica nei confronti della maggioranza e del relativo Governo.

Se fossi nei panni del ministro Mastella e della maggioranza di centro-sinistra, oggi mi preoccuperei davvero di fronte a un ventilato sciopero che, venute meno le ragioni della contrapposizione politica fine a se stessa, temo sia uno sciopero con ragioni vere e concrete, nel senso di uno sciopero di protesta reale nei confronti di questioni radicalmente e profondamente non condivise. La conclusione, a ben pensare e a condizione di ben pensare, non può che essere questa.

Il ragionamento non sarebbe completo se non fosse importata, nel perimetro dallo stesso disegnato, anche la malignità insinuata dal presidente Castelli secondo la quale non di sciopero vero si tratta ma di un gioco delle parti, nel quale la magistratura sostiene chi l'ha sostenuta e fornisce argomento e possibilità di difesa a chi essa magistratura ha difeso. Ciò avviene attraverso un provvedimento che è la negazione, vera e assoluta, di quella necessità di modernizzazione, anche dal punto di vista ordinamentale, della quale il nostro sistema avrebbe bisogno a 60 anni di distanza da quando la Carta costituzionale impartì il relativo precetto.

Queste ragioni indurranno il Gruppo di Alleanza Nazionale a votare convintamente a favore del ritorno in Commissione di questo provvedimento e il non passaggio agli articoli, senza dimenticare un ulteriore e decisivo argomento.

Quando il Parlamento discusse della riforma dell'ordinamento giudiziario, ciò avvenne in varie successioni e per un tempo complessivo di tre anni e otto mesi. L'allora opposizione, oggi maggioranza, gridò continuamente allo scandalo in quanto non si discuteva a sufficienza. Eppure, quei tre anni e otto mesi trascorsero in centinaia e migliaia di ore di riunione di Commissione e di Aula, come ho detto, in svariate fasi.

Oggi, i nostri tempi sono straordinariamente contingentati, non da lei, signor Presidente, ma dalla realtà dei fatti.

La Commissione ha operato con la massima laboriosità possibile, ma ha avuto a disposizione un tempo complessivo di circa due mesi per esaminare un provvedimento per il quale - torno a dire - tre anni e otto mesi sembravano non bastevoli nella scorsa legislatura.

La Commissione ha operato con grande laboriosità, anche isolando le parti che erano fuori tema rispetto all'accordo politico che era stato disegnato nello scorso ottobre, quando il Governo ebbe la luce verde del Parlamento per potersi avviare verso un'operazione di controriforma (ne eravamo consapevoli allora e lo siamo ora), di quella parte dell'ordinamento giudiziario della riforma Castelli che non era in vigore.

A noi sembra che questo tempo non sia accettabile da nessun punto di vista, né lo sarà ancora di più, se vorrà essere rispettata dal ministro Mastella l'ormai imminente scadenza del 31 luglio 2007, se quindi il tempo di approfondimento che sarà assegnato alla Camera dei deputati sarà solo di 15 giorni scarsi. Comunque non è accettabile per quanto riguarda noi. Un ritorno in Commissione per la rimeditazione di passaggi decisivi che oggi segnano un autentico ritorno al passato mi sembra obbligato e doveroso. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

ZICCONE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZICCONE (FI). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Ho chiesto di parlare su questo argomento perché, delle due argomentazioni fondamentali che sono contenute nella proposta del senatore Castelli, la prima ha forse soltanto un sapore, come suol dirsi, politico di reazione a discorsi che non abbiamo dimenticato, quando nella precedente legislatura si portava avanti - e si voleva arrivare fino in fondo - l'approvazione di un disegno di legge importante come quello dell'ordinamento giudiziario.

Ricordo perfettamente anch'io che tra le critiche mosse ogni giorno si chiedeva a cosa servisse la riforma dell'ordinamento giudiziario e in cosa accelerasse i tempi della giustizia. Si muoveva cioè una sorta di critica ad una legge, non per il suo contenuto, ma per il fatto che non risolveva tutti i problemi della giustizia. La risposta era che questa legge non era certo destinata a risolvere i problemi dei tempi della giustizia.

Viceversa, per quanto riguarda il contenuto, considero particolarmente importante la seconda argomentazione che concerne l'attacco, la ferita, il conflitto che si pone tra questa riforma, o qualche punto delle modifiche che sono state apportate alla riforma della legge Castelli dalla maggioranza, nel senso di una restrizione dell'autonomia e della indipendenza dei giudici. Capisco che ormai il Paese da anni è troppo abituato ad ascoltare il ritornello concernente i pericoli per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (ma io ho voluto usare espressamente il termine giudice per le ragioni che dirò subito dopo); tale ritornello è ormai talmente ripetuto da avere creato una sorta di convincimento nell'opinione pubblica, invece è esattamente l'opposto.

Ai colleghi più sensibili, perché capiscano a quale punto siamo arrivati, dico che questo provvedimento legislativo contiene disposizioni nei confronti dei magistrati, in particolare anche di coloro che svolgono le funzioni giurisdizionale e giudicante, cioè di coloro che la Costituzione vuole assolutamente liberi e autonomi rispetto a tutti gli altri poteri e io dico - come ho sempre sostenuto nei miei discorsi e continuo a fare oggi - anche rispetto al potere del Consiglio Superiore della Magistratura, che il Castelli non si era certo sognato di proporre. Mi riferisco cioè alla disposizione in base alla quale a distanza di quattro anni dal conferimento di un incarico semidirettivo è prevista la cosiddetta conferma, che va data, discussa e approvata dal Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei spiegare, non certo ai colleghi che lo sanno bene, ma a qualcuno dei cittadini italiani che ci può ascoltare, che per incarichi semidirettivi si intendono Presidenti di sezioni di tribunali e Presidenti di sezioni di corti d'appello.

Allora, vorrei chiedere ai tanti colleghi che siedono ai banchi - oggi, della maggioranza - e che per anni si sono ripetutamente dichiarati gelosi custodi dell'indipendenza della magistratura e dei giudici come difendono, in questo caso, tale indipendenza; e lo dico avendo discusso e parlato di questa norma prevista nel disegno di legge in questione.

Ebbene, la risposta è che il Consiglio superiore della magistratura può fare quello che vuole: la conferma o meno, cioè, è una forma di controllo che non viene ritenuta una ferita o un'offesa per l'indipendenza e l'autonomia dei giudici. Invece, vi dico - anche per l'esperienza che ho potuto avere nella mia vita, proprio mentre sedevo nei banchi del Consiglio superiore della magistratura - che è esattamente il contrario. Ritengo che il CSM abbia il dovere e il diritto - e ha avuto anche il merito, in Italia - di difendere, quando necessario, l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati e dei giudici, ma non può certo avere il diritto di sovrapporsi al giudice che esercita attività giurisdizionale attraverso forme di monitoraggio, controllo e approvazione o non approvazione delle linee giurisdizionali seguite dai giudici. Questi, infatti, sono soggetti soltanto alla legge, perché tale è lo spirito della nostra Costituzione ed il valore fondamentale dell'indipendenza dei magistrati e dei giudici in particolare.

Per questa ragione, anticipando che tornerò sull'argomento quando parleremo degli articoli previsti nel testo in esame, preannuncio che voterò a favore della sua sospensione e del suo ritorno in Commissione. Mi auguro, così, che vi sia un ripensamento che permetta di non far passare un provvedimento nel quale si stabilisce che, a partire da quando entrerà in vigore, chi va a fare il presidente di sezione di tribunale o il presidente di sezione di corte d'appello debba render conto delle proprie sentenze al Consiglio superiore della magistratura (cioè ad un organo che viene eletto dopo qualche anno da quando egli è stato nominato e che può anche avere maggioranze politiche diverse) e, quindi, debba rispondere alle maggioranze politiche diverse in seno, appunto, al CSM eletto dopo la propria nomina alla funzione semidirettiva.

Questo non vuol dire, invece, che io sia contrario alla rotazione degli uffici direttivi, opportunità che, anzi, ho sempre sostenuto, sapendo che è, sì, una rivendicazione dell'Associazione nazionale magistrati, pure molto sentita da tutta la magistratura italiana, ma che si tratta di cosa completamente diversa. Una cosa è una conferma condizionata all'approvazione di un organo estraneo, nel momento della fase del controllo dell'attività giurisdizionale, quando si esercita la funzione di giudice; una cosa è il controllo che si esprime non attraverso la conferma, ma attraverso la rotazione delle energie fresche, necessarie per evitare anche le cristallizzazioni di potere che non sono opportune quando si esercita una funzione direttiva.

Per questa ragione, ribadisco che il mio Gruppo voterà a favore del ritorno del provvedimento in Commissione. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1.

 

CASTELLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli (NP1), avanzata dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BARBATO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- che all'articolo 3, comma 11, capoverso 17-ter, comma 1, vengano soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo;

- che dopo il comma 29 dell'articolo 6 sia inserito il seguente; «29-bis. Le spese connesse alle disposizioni di cui ai commi 28 e 29 devono essere attuate nei limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura»;

- che vengano soppressi i commi 33 e 34 dell'articolo 6;

- che al comma 5, capoverso o), dell'articolo 7, le parole: «ai commi 4 e 6», siano sostituite dalle altre: «al comma 6»;

- che al comma 8 dell'articolo 8 siano soppresse le parole; «dell'articolo 4, commi 1 e 10»;

- che all'articolo 9 venga introdotta una condizione volta a prevedere che dall'esercizio della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Esprime, inoltre, parere contrario sul comma 35 dell'articolo 6.

Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, esprime poi parere non ostativo sulle proposte 3.107 e 3.110 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga prevista una clausola volta ad escludere la corresponsione di compensi per la partecipazione al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 2.126, 2.128, 2.149, 2.150, 2.153 e 4.201. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, questo è sicuramente l'articolo meno controverso di tutti quelli presenti nel disegno di legge Mastella, ma abbiamo ugualmente ritenuto di presentare alcuni emendamenti che sostanzialmente ricostituirebbero, se approvati, l'impianto originario della legge, che - ripeto - non è molto distante da quello attuale. Infatti, sulla questione dell'accesso alla magistratura sia l'attuale maggioranza che l'opposizione si sono trovate d'accordo sulla necessità di garantire un accesso cosiddetto di secondo livello. Ciò perché, evidentemente, si è riconosciuto il fatto che mettere nelle mani di ragazzi assolutamente preparati volenterosi, capaci, ma di poca esperienza una funzione così delicata come quella del magistrato fosse una imprudenza.

Si è quindi ritenuto che, per l'appunto, alla funzione di magistrato dovessero accedere persone più esperte, che avessero già avuto modo di superare altri concorsi all'interno della struttura amministrativa dello Stato e disponessero già di altre esperienze di natura lavorativa, per trovarci di fronte a magistrati più preparati e più capaci di affrontare i loro delicati compiti.

Ma allora perché proporre degli emendamenti e non lasciare il testo così come è, atteso che i cambiamenti, per così dire, non sono stati molti? Sostanzialmente per una questione: vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su una questione che credo sia dirimente sotto questo punto di vista. Negli anni passati, non per quanto riguarda l'accesso della magistratura ma per quanto riguarda l'accesso alla avvocatura, abbiamo assistito ad un gravissima distorsione che accadeva nel nostro Paese.

Accadeva che durante l'esame di Stato vi fossero delle sedi in cui venivano tutti promossi - mi riferisco soprattutto ad alcune sedi del Sud - e altre sedi - soprattutto le sedi del Nord - in cui venivano sostanzialmente tutti bocciati. Giusto per capirci, a Catanzaro vi erano percentuali di promossi del 90 per cento, a Milano vi erano percentuali di bocciati dell'85 per cento. È chiaro che non può essere una questione di natura fisiologica, è chiaro che dal punto di vista statistico una situazione di questo genere non poteva essere realistica, però si creava un vulnus di natura costituzionale, cioè di ineguaglianza dei cittadini rispetto alle istituzioni. Chi nasceva al Nord evidentemente non era in grado di esercitare la funzione di avvocato, rispetto ad altri che invece avevano studiato in altre Regioni italiane.

Questa distorsione ne ha creata un'altra di natura ancor più grave, il cosiddetto turismo forense: i ragazzi del Nord, vista l'impossibilità di passare gli esami a Milano, non facevano altro che iscriversi durante il tirocinio presso studi di Catanzaro e in questo modo assumevano il diritto di poter sostenere l'esame di accesso all'avvocatura a Catanzaro, superavano l'esame e potevano iniziare felicemente la carriera, creando però un vulnus. Addirittura in quella sede si era creata una vera e propria industria, che attraverso pacchetti ben definiti, garantiva il tirocinio e la promozione.

Anche in questo caso siamo intervenuti. Sentivo il senatore Caruso affermare che la scorsa legislatura è stata una stagione feconda di riforme e di innovazioni e ovviamente non posso non condividere il suo pensiero, ma agli esempi che ha citato aggiungo anche l'intervento che abbiamo posto in essere - che tra l'altro doveva essere provvisorio, poi naturalmente come tutte le questioni provvisorie è diventato definitivo, di questo non si parla più credo giustamente - correggendo questa stortura. Oggi tutti i ragazzi italiani, tutti i giovani laureati in legge, hanno le stesse opportunità, gli stessi diritti, le stesse probabilità di accedere alla professione forense.

È chiaro che dobbiamo stare attenti che questo pericolo non nasca anche per l'accesso alla magistratura, se è vero che anche in quell'ambito ci sono state distorsioni nel passato. Ad esempio, ci deve fare riflettere il dato che nell'ultimo concorso il 50 per cento degli idonei è risultato appartenente alla città di Napoli. I napoletani sono certamente bravi, ma credo che anche tutti gli altri italiani siano bravi.

È chiaro che dal punto di vista statistico è un dato che ci deve far pensare, è un dato che ci deve preoccupare; magari poi andando ad indagare non vi è nulla di distorto, però, insomma, è sicuramente un punto sul quale porre l'attenzione. Ebbene, con il testo in esame rischiamo di incrementare questa problematica, perché si prevede che l'accesso alla magistratura sia tutto per doppio concorso tranne in un unico caso. È infatti possibile accedere direttamente alla carriera nel caso si sia laureati in facoltà evidentemente legate alla giurisprudenza e si sia sostenuto il dottorato di ricerca.

Cosa c'entra questo con il discorso che sto facendo? C'entra, perché in questo Paese, uno strano Paese, che è centralista dal punto di vista nominale e ancora più ferocemente centralista dal punto di vista fiscale, in realtà, è non soltanto federalista, ma addirittura anarchico per quanto riguarda altre istituzioni, come le università. È noto che vi sono università in cui è difficilissimo prendere voti alti, conseguire la laurea e svolgere il dottorato di ricerca e altre in cui addirittura te lo regalano.

Questa fattispecie prevista oggi nel testo rischierà di ricreare tante "Catanzaro", questa volta non più per l'accesso all'avvocatura ma alla magistratura, perché ci saranno sicuramente università di serie B che per attirare studenti lascheranno ancora di più le maglie della loro severità, già in alcuni casi molto labile.

Francamente non riesco a capire perché non si sia corretto questo aspetto in Commissione, che è evidente che non è né di destra né di sinistra; credo infatti che in questo caso una sana meritocrazia sia soltanto interesse del Paese. Anche e soprattutto per questa ragione abbiamo presentato alcuni emendamenti che tendono a correggere questo stato di cose. (Applausi dal Gruppo LNP).

CARUSO (AN). Signor Presidente, mi riservo di aggiungere in seguito qualche altra parola sui singoli emendamenti in sede di dichiarazione di voto. Intanto vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula, del relatore e del Governo su alcuni emendamenti presentati all'articolo 1. Mi riferisco, in primo luogo, agli emendamenti 1.200, 1.201,1.202, 1.203 e 1.204, che intervengono tutti su una questione che è stata oggetto di diffusa discussione nel corso dei lavori della Commissione e che continua, a mio modo di vedere, a non trovare una soddisfacente risposta.

Si tratta della questione "almeno di norma", con riferimento al momento in cui devono essere banditi i concorsi per l'accesso in magistratura. Riepilogo la questione per migliore comprensione mia e dei colleghi. Nel testo originario proposto dal Governo si diceva che i concorsi sono banditi almeno una volta all'anno.

Dietro a all'espressione "almeno" vi è il commendevole auspicio sottolineatoci dal sottosegretario Scotti che si possa ripianare il debito di organico in cui la magistratura versa anche attraverso un numero maggiore di concorsi rispetto ad un solo concorso all'anno. Utilizzando il termine "almeno" si pensava di fare in modo che un concorso all'anno si sarebbe fatto e, se possibile, se ne sarebbero banditi di più.

A questa prospettazione si è contrapposta quella sostenuta in particolare dal presidente Castelli, che ha portato a questo "almeno". Anch'essa è altrettanto ragionevole e commendevole, perché nella sostanza vuole lasciare arbitro il Governo di provvedere a bandire i concorsi tutte le volte che è necessario.

Chi ha presentato tale emendamento si chiede perché ingessare il Ministro della giustizia vincolandolo a un numero preciso. Se c'è bisogno di tanti concorsi ne saranno banditi diversi; se invece esso non si rende necessario, è inutile buttare soldi in procedure anche costose e che potrebbero non essere utili.

Pur riservando parole di apprezzamento all'una e all'altra soluzione, trovo che tuttavia la soluzione adottata non sia né convincente né adeguata, per una questione che - badate bene - è delicatissima. Infatti, il numero di nuovi magistrati che vengono introdotti nel sistema non è un numero di soggetti semplicemente destinato alla funzione giudiziaria. Occorre che su questo facciamo un esercizio di realismo e di trasparenza molto chiaro.

Fino a quando l'attuale sistema e l'attuale assetto saranno quelli di un Consiglio superiore della magistratura che è la rappresentazione dell'Associazione nazionale magistrati, o meglio del peso delle singole correnti di tale Associazione nell'ambito di esso, allora l'immissione di nuovi magistrati, in un momento piuttosto che nell'altro, in una scadenza elettorale piuttosto che in un'altra, in una congiuntura piuttosto che in un'altra, è destinata a drogare il sistema. Ciò non è opportuno e non è utile, perché quanto vi sto rappresentando, signor Presidente, non è uno degli aspetti più virtuosi del nostro sistema giudiziario.

Di qui la necessità che quantomeno il momento dell'accesso in magistratura, che decorre necessariamente e fisiologicamente con il momento in cui è bandito il concorso, sia sottratto alla responsabilità di individuazione da parte del Ministro, il quale, chiunque sarà, me ne sarà grato. Ciò vorrà dire liberarsi di una responsabilità di rilievo e di un sospetto sempre possibile di rilievo, e deve essere a data fissa e legato a un evento che non possa essere modificato dai fatti.

L'unico evento che mi è venuto in mente è quello del raggiungimento di un determinato quorum dei posti che si rendono vacanti (o che sono vacanti) secondo la prospettazione voluta dal Governo.

Ho quindi presentato vari emendamenti, che tra l'altro sono variabili solamente nel numero: se sarà accolto il sistema, saranno uno preclusivo di tutti gli altri, se il sistema non sarà accolto, ritirerò volentieri quelli restanti. Ho voluto lasciare al sottosegretario Scotti, che per altro ha più esperienza di me sull'argomento, il compito di individuare la variabile, cioè il numero: 300, 400, 500, ma se egli dirà 200 o 600 dico subito che a me sta bene ugualmente.

Sugli altri emendamenti mi riservo, come le ho detto, signor Presidente, d'intervenire in sede di dichiarazione di voto.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, il tema è quello che è stato trattato poc'anzi dal senatore Caruso; rilevo l'ineffabilità della proposta legislativa nel momento in cui la legge non è in grado di stabilire quante volte si debba fare un concorso, se si debba fare una volta l'anno o due volte l'anno, oppure ogni due anni: questo di norma è un termine troppo elastico per poter essere introdotto in un disegno di legge che fisiologicamente deve essere rigoroso. Rassegno questo alla valutazione dell'Assemblea: si dica quante volte si debba fare un concorso, oppure si tenga conto di quei parametri che così opportunamente ha introdotto poc'anzi nel dibattito, illustrando i propri emendamenti, il senatore Caruso, ma non si può restare ancorati all'ineffabile, a questa approssimazione. Una legge ha il diritto di essere puntuale e rigorosa, e così non è.

Questo è un altro aspetto del disegno di legge che censuriamo e mi auguro che l'Assemblea registri queste note di perplessità che sono poi oggettive e di tutta evidenza e che afferiscono a dati ineludibili. Voglio dare una mano perché il provvedimento sia meno approssimativo di quanto purtroppo è nella stesura attuale.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti 1.101 e 1.104. L'emendamento 1.101 si propone di introdurre una normativa che regoli la cadenza delle prove. Nella legge viene indicato quali sono le prove, manca però un'indicazione del modo con cui si proporranno ai concorrenti.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, fare fotografie in quest'Aula non mi pare una cosa opportuna, mi sembra di vedere accesa una macchina fotografica. La prego di spegnere la luce.

CENTARO (FI). Il giorno della prova si effettua il sorteggio del tema che verrà proposto ai concorrenti; per altro, siamo anche disponibili a indicarlo per legge preventivamente, al momento in cui viene bandito il concorso, oppure attraverso una preventiva indicazione della sequenza. Penso che comunque sia importante questo tipo di introduzione per non lasciare monca la disposizione ai fini dell'elencazione della sequenza.

L'emendamento 1.104 si riferisce alle problematiche di ammissione al concorso di categorie provenienti dalla pubblica amministrazione: si prevede il possesso della laurea almeno quadriennale, l'appartenenza ad una certa fascia dirigenziale, l'aver maturato una certa anzianità, ma non si comprende perché, sempre nell'ambito della pubblica amministrazione, non si possano sommare più anzianità che sono state maturate in settori diversi della pubblica amministrazione.

Se si è passati, attraverso la mobilità, dall'amministrazione dell'interno all'amministrazione della giustizia e si hanno i requisiti, sommando gli anni necessari, non si comprende perché non si possa partecipare poi al concorso e si debbano avere quegli anni solo ed esclusivamente in un unico ramo della pubblica amministrazione. Non riesco comprendere, se il requisito è quello della laurea, di una certa fascia dirigenziale e di un minimo di appartenenza comunque alla pubblica amministrazione, le ragioni di questa impossibilità. (Applausi del senatore Guzzanti).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 1.102 e 1.107 si illustrano da soli perché sono semplici correzioni del testo.

PALMA (FI). Signor Presidente, vorrei chiarire subito ai colleghi che gli emendamenti che ho presentato all'articolo 1 del testo sono di carattere strutturale. Tendono semplicemente a correggere quelli che a me sembrano degli errori nell'impianto formulato e non hanno, sotto questo profilo, alcuna rilevanza politica tale da suscitare le ire dei magistrati, i quali - apro e chiudo una parentesi, signor Ministro - hanno testé proclamato uno sciopero per il 20 luglio; la qualcosa, devo dire la verità, ci appare singolare, nel senso che, come vede (gli era stato già detto in altre occasioni), lei può fare tutti gli sforzi che vuole, ma come si distanzia solo un millimetro dalle posizioni dei magistrati, ahimè, anche lei, da loro così ben voluto, non può essere di ostacolo alla proclamazione dello sciopero.

Gli emendamenti da me presentati hanno un carattere non politico, ma semplicemente strutturale. Li tratterò in maniera più specifica nell'ambito della dichiarazione di voto; certo è, però, che davvero non si comprende, ad esempio, come all'interno delle categorie che vengono individuate come idonee al concorso in magistratura vi siano rilevanti disparità di trattamento. Ad esempio, non si comprende la ragione per la quale chi ha vinto un concorso nello Stato in area dirigenziale e presta servizio per quattro anni, invece che i cinque previsti nel testo, non può fare il concorso in magistratura, mentre lo può fare un non meglio specificato personale docente in materie giuridiche, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Ancora, Presidente, alcuni emendamenti riguardano il logistico del concorso in magistratura; in particolare, la previsione che il concorso in magistratura, per ragioni evidenti di praticità, possa svolgersi in più sedi. Questa previsione ci preoccupa, anche perché l'esperienza pregressa concernente gli esami per procuratore o per avvocato ci ha convinto che la differenza delle sedi è particolarmente rilevante in quanto, in genere, molto diverso è il tipo di sorveglianza che in quelle sedi viene effettuata. E, d'altra parte, Presidente, non potendoci pensare, ancorandomi all'esperienza che tutti quelli che facevano l'esame di procuratore in una determinata città erano dei geni, a differenza di altri che facendolo in un'altra tanto geni non erano, perché le statistiche di bocciatura e di promozione parlavano da sole, devo dire che, evidentemente, la differenza dei risultati non era dovuta tanto alla capacità giuridica dei soggetti, ma alla differenza della sorveglianza. A me pare che immaginare più sedi significa anche immaginare diversità di sorveglianza.

Una cosa voglio dire al relatore, al Ministro e ai colleghi, per quello che vale. Avendo immaginato questo concorso come un concorso di secondo grado, non ci sarà più quella folla scatenata che c'è stata fino adesso di candidati al concorso in magistratura. È chiaro, infatti, che fino a quando il concorso in magistratura era accessibile da chi aveva solo il diploma di laurea, il numero dei candidati era sicuramente diverso dal numero dei candidati che è facile prevedere quando il concorso diventa di secondo grado.

Infine, signor Presidente, vorrei sollecitare l'attenzione su una norma, sulla quale interverrò poi specificamente in dichiarazione di voto. Posto che le persone che affronteranno il concorso per entrare in magistratura hanno diritto a ricevere un trattamento il più possibile uguale, vorrei chiedere ai colleghi di spiegarmi la ragione per la quale si immagina che la valutazione dei compiti scritti possa avvenire per taluno a maggioranza e per talaltro, in caso di parità dei voti, in base al voto del componente più anziano che presiede il collegio.

Peraltro - vedo che il sottosegretario Scotti, con molta cortesia, presta attenzione al mio intervento - devo aggiungere, signor Sottosegretario, che quando nel testo si prevede un sottocomitato composto da almeno tre persone e subito dopo si immagina che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente o del magistrato più anziano, teoricamente si potrebbe consentire una valutazione non a tre, ma a due.

Sottosegretario Scotti, mi permetto di farle presente, come ella sa molto meglio di me, che questi sottocomitati vengono considerati dalla giustizia amministrativa dei collegi perfetti; sembra pertanto singolare che nella norma si inserisca una disposizione in contrasto con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.206, 1.205, 1.101, 1.207, 1.208, 1.209, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.211, 1.210, 1.108, 1.109, 1.110, 1.212, 1.111, 1.215, 1.214, 1.213, 1.218, 1.112, 1.219 e 1.220. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.102, 1.107, 1.217 e 1.216.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che un vostro gentilissimo ed efficiente funzionario mi ha fatto notare che, per mantenere in vita gli emendamenti a mia firma successivi all'emendamento 1.100, dovrei modificare le parole "uditore giudiziario" con le seguenti. "magistrato ordinario"; tutto ciò al fine di evitare che le stesse proposte emendative vengano dichiarate precluse.

Desidero resti agli atti che si tratta di un cambiamento solo di natura tecnica perché sono convinto che il testo precedente fosse, almeno da un punto di vista sostanziale, sicuramente migliore perché francamente queste variazioni di natura semantica non mi hanno mai convinto; però, il Governo e la maggioranza hanno voluto introdurre anche una novità di questa natura di cui prendo atto.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.200, che, se respinta, precluderà gli emendamenti 1.201, 1.203 e 1.204.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Presidente, intervengo per dichiarare il voto, che sarà ovviamente a favore, del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.200.

Se lo stesso fosse accolto, va da sé che saranno preclusi tutti gli altri. Se lo stesso non sarà accolto, in coerenza con quello che ho dichiarato prima e solo per questa ragione annuncio il ritiro degli emendamenti che intervengono sullo stesso argomento, togliendole così il disturbo di fare questo minimo cangurino che lei ha annunciato.

Il silenzio del Ministro, il silenzio del Sottosegretario e il silenzio del relatore nel tentare un abbozzo di argomentazione al parere contrario su questo emendamento e su questa proposta, che non è proposta ostruzionistica e che può essere condivisibile o meno, avanzata per affrontare un problema reale, me la dice lunga sulla fondatezza di quel sospetto evocato nel corso dell'illustrazione della questione del non passaggio all'esame degli articoli da parte del presidente Castelli e da me ricordato.

Questo non è il parere del Ministro; questo non è il parere del Sottosegretario; questo non è il parere del relatore; questo è il parere di chi ha paura che venga introdotto un parametro di trasparenza in una questione delicata, qual è quella dell'accesso di nuove risorse alla magistratura. Questo è il parere più deteriore delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.200 proprio perché introducendo un parametro di carattere obiettivo si potrà avere la possibilità che preventivamente si possano chiudere quei posti vacanti nel ruolo della magistratura che, ogni anno, registra assenze di 200 o 300 unità, in virtù di pensionamento o di passaggio ad altra attività professionale. Che siano 400 o 300 i posti che si prevede si possano riaprire, ci sarà una cadenza annuale in grado di andare a copertura costante e continua dei posti che sono rimasti vacanti. Non si capisce perché questa norma, che mi sembra di carattere obiettivo e priva di alcuna forma di indirizzo ideologico, non abbia ricevuto il favore del Governo. Che poi fossero 200, 300 o 400 i posti che si prevedeva potessero risultare vacanti successivamente poca importanza aveva.

In realtà, qui si introduce un parametro obiettivo che consente un meccanismo automatico. Non vi è una necessità di prevedere e di verificare se dobbiamo fare un concorso per 300, 400, 500 posti o addirittura due concorsi nello stesso anno. Attraverso un meccanismo automatico, la magistratura sa che comunque ci sarà un ingresso in automatico di tot numero di magistrati ogni anno; si potranno regolare le vacanze e quindi si potrà avere la possibilità di evitare che quelle vacanze durino più del tempo necessario a causa del tirocinio che comunque ha la sua durata, a causa della necessità di coprire quei posti attraverso una previsione automatica.

Francamente è incomprensibile. Anche questo forse risponde a logiche di potere che devono controllare persino quanti posti bisogna mettere a concorso. Siamo arrivati all'assurdo e oltre i limiti del comprensibile per il buon andamento della pubblica amministrazione.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non aggiungerò altre argomentazioni di natura sostanziale a quanto già esposto dai colleghi Centaro e Caruso, dicendo che le condivido pienamente. Non si riesce a capire perché una norma così banale e di buon senso non viene recepita se non per evidenti ed inconfessabili retropensieri. Vi è però anche una questione di natura formale, sulla quale credo che la Presidenza dovrebbe porsi il problema e così tutti noi che dovremmo avere una dignità dei legislatori.

Che senso ha dettare norme di questa natura? Scrivere che un concorso si tiene "con cadenza di norma annuale" significa non scrivere nulla. Continuamente - ce lo diciamo anche al di fuori di qui - il legislatore scrive norme incomprensibili, abborracciate, interpretabili ma poi, quando ci fa comodo, scriviamo le norme proprio in questo modo. Dobbiamo porci il problema se simili norme di natura siano ammissibili per la Presidenza. Che senso ha tale norma? Non vuol dire nulla, perché "di norma annuale" vuol dire che il CSM può indire il concorso quando vuole. Credo che sia una presa in giro per i cittadini che il legislatore possa scrivere una norma che sa a priori essere priva di qualsiasi significato. Vi sono emendamenti dichiarati privi di innovazione. Mi sembra che dovremmo porre questa problematica anche sui testi di legge: questa è una norma priva di qualsiasi innovazione.

 

PRESIDENTE. Accolgo la sua raccomandazione.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.201, 1.203 e 1.204 sono stati ritirati.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma non mi sono espresso in maniera sufficientemente chiara: sono ritirati - e sono gli unici che saranno ritirati - tutti gli emendamenti che affrontano il problema della trasparenza nel momento in cui sono banditi i concorsi. Il Governo ha compiuto la sua scelta attraverso il parere contrario all'emendamento 1.200 e quindi faccia ciò che ritiene opportuno. Sono pertanto ritirati tutti gli emendamenti che si occupano di tale questione e quindi anche l'1.102 e l'1.206.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.205. Per comodità di computo, useremo il sistema elettronico.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.205, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, continuo a non comprendere le ragioni della contrarietà all'emendamento 1.101, considerato che comunque nel testo di legge un metodo di sequenza delle prove va indicato; che poi sia una sequenza preventivamente preordinata, indicata anche nel bando di concorso, oppure, come avviene oggi, una sequenza sorteggiata il giorno della prova, proprio per far sì che comunque i candidati non abbiano certezze precostituite e per permettere loro di affrontare comunque con varie possibilità le prove di concorso, tale indicazione va data. Non farlo significa lasciare comunque un vuoto normativo, con una scelta che, in assenza di previsioni di legge, non si capisce a chi spetterà. Che sia allora questo tipo di metodologia a estrazione o che sia invece una preordinazione, anche attraverso il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oppure una predeterminazione per legge poco importa: una sequenza va indicata e prevista espressamente.

Le chiedo, infine, Presidente, la votazione elettronica a scrutinio simultaneo di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 18,25)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, il voto di Alleanza Nazionale sarà favorevole all'emendamento 1.207, che propone di introdurre tra le prove di esame anche il controllo della conoscenza dei candidati della normativa in tema di diritto della proprietà industriale e diritto di autore, con l'approfondimento, così recita il testo proposto, dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

Nel corso dell'intervento generale precedente, ho ricordato ai colleghi dell'Assemblea che quella che viene celebrata oggi è una cerimonia che secondo la nostra Costituzione doveva essere celebrata sessant'anni fa.

Mi sembra che il gravissimo ritardo con il quale il Parlamento, dopo i batti e ribatti della riforma proposta dal ministro Castelli e votata dal Governo di centro-destra e dopo questa controriforma proposta dal ministro Mastella, possa quantomeno far nascere nei cittadini l'aspettativa di vedere qualche timido rammodernamento del sistema.

Mi sono domandato se l'introduzione della richiesta dell'esigenza di controllare la conoscenza di argomenti propri di questa società e di questi giorni, e non sussistenti 60 anni fa, quando il Paese non aveva l'odierna vocazione industriale e commerciale, potesse essere un'aspettativa dei cittadini, quantomeno in termini emblematici. Da ciò è scaturita la proposta di rendere il sistema d'esame più attuale attraverso l'introduzione di questi argomenti. Nell'ambito di essi, signor Presidente, richiamo alla sua attenzione la tutela dei consumatori, concetto appartenente a quel catalogo di argomenti tanto spesso declamati ma mai rigorosamente e concretamente praticati.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui sussiste una nuova suddivisione delle grandi ripartizioni storiche del diritto in diritto civile e penale, con la specificazione del diritto commerciale e fallimentare, certamente trovo necessario l'inserimento, nelle materie orali, del diritto attinente alla proprietà industriale e del diritto d'autore in quanto materie fondamentali, già affrontate quotidianamente da sezioni specializzate di alcuni tribunali, in particolare quelli di Milano e Torino. Tali materie rappresentano un'evoluzione derivante dal progresso economico e dal diverso indirizzo assunto dalla nostra economia negli ultimi anni rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Queste materie non attengono soltanto alla problematica civile, ma anche a quella penale, in virtù del proliferare di una normativa sanzionatoria sempre più forte nei confronti di quella vera e propria industria costituita dalla contraffazione, nelle mani della criminalità organizzata, in relazione non solo alle problematiche dei supporti audio e radio visivi, ma anche dei computer.

Evidentemente, queste materie non possono che entrare a pieno titolo tra quelle previste come argomento degli esami orali della magistratura. Diversamente, in assenza di una preparazione specifica risalente al concorso, il magistrato deve regolarmente e necessariamente affidarsi ai consulenti. Questi, sostanzialmente, scriveranno la decisione perché il magistrato, ancorché peritus peritorum, non potrà che attenersi a quanto da essi stabilito.

L'inserimento di tali materie risponde, allora, a questioni di logica evoluzione della preparazione della magistratura, ad una maggiore qualificazione, alla possibilità di rendersi conto dell'evoluzione dei tempi e, quindi, di sfornare magistrati veramente all'altezza del loro compito.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo a favore dell'emendamento 1.207. Non riusciamo a comprendere come mai in Commissione questa proposta del senatore Caruso non sia stata accettata.

Noi stiamo discutendo una riforma che, dal punto di vista del legislatore, dovrebbe restare in vigore per molti anni. Quindi, non possiamo legiferare sul presente, ma dovremmo farlo proiettandoci nel futuro, tenendo conto non soltanto di quanto accade oggi, ma anche di come evolverà il nostro sistema sociale. In questo caso, addirittura, non soltanto non ci preoccupiamo del futuro, ma ignoriamo anche il presente.

Quante volte abbiamo detto in convegni, interviste, articoli, che la competitività di un Paese è legata alla sua capacità di costruire brevetti ed innovazioni, di innovare cioè i prodotti che pone sul mercato globalizzato? Quante volte ci siamo detti che esiste il problema della contraffazione? Oggi, infatti, Stati enormi come la Cina, che hanno una capacità produttiva gigantesca e rispetto ai quali in confronto noi siamo nani, possono tranquillamente contraffare tutti i nostri prodotti.

Intendo altresì riferirmi anche all'osservazione del senatore Centaro. Chiunque sia stato consulente tecnico d'ufficio per questioni di natura tecnica sa che in materia brevettuale quasi sempre non decide il giudice, ma il consulente tecnico. Infatti, quando il giudice pone il fatidico quesito al consulente tecnico d'ufficio, sostanzialmente, traducendo tale interrogativo dal linguaggio giudiziario, gli si chiede se tale azienda ha copiato l'altra o sta agendo in termini legittimi.

È quindi evidente che la sentenza dipende dalla risposta del consulente tecnico, perché se attraverso le sue ricerche e attraverso l'interpretazione delle norme dichiara che c'è stata effettivamente una violazione in materia brevettuale o di diritto d'autore, di fatto emette la sentenza, perché è rarissimo il caso - e per esperienza lo sanno tutti coloro i quali abbiano svolto questa attività - in cui il magistrato vada contro il parere del consulente tecnico d'ufficio. È dunque chiaro che demandiamo ad altri, che non siano i magistrati, la capacità di emettere la sentenza.

Sarebbe invece assolutamente opportuno che i magistrati fossero veramente competenti su questa materia, che è nuova e decisiva ai fini della competitività del sistema, mentre si è voluto restare su schemi vecchi, ancorati ai vecchi schematismi del diritto e non si è avuto il coraggio di introdurre una minima innovazione.

Tutto ciò sta a dimostrazione di come non si stia varando una riforma nel senso della modernità, ma si stia semplicemente stabilendo che le leggi in materia di giustizia le fa la magistratura, la quale, sicuramente, è tutto tranne che innovativa, ma assolutamente conservatrice. Pertanto, non viene consentito nemmeno questo minimo passo avanti.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, diffido della figura del magistrato eclettico, che studia e sa tutto. Credo invece che il magistrato, in alcune valutazioni che afferiscono a temi di particolare peculiarità, debba affidarsi ai tecnici. Ritengo pertanto che questa struttura del concorso, che è stata definita conservatrice, debba rimanere tale. Sono infatti i temi fondamentali della giurisdizione quelli sui quali l'aspirante candidato deve dare prova delle sue qualità; per il resto, bisogna affidarsi ai consulenti.

La figura del consulente è importante, dà un contributo di modernità, di attualità, di rigore scientifico ai temi sottoposti alla sua valutazione. Pertanto, ritengo che questo studio, che fatalmente sarebbe effimero e superficiale, non possa sostituire la valutazione pregnante e rigorosa del consulente.

Credo quindi che, sotto questo profilo, l'emendamento 1.207, con tutto il rispetto e la stima per chi lo ha steso, non meriti di essere considerato con particolare attenzione. Per tale ragione, voterò in dissenso dal mio Gruppo, astenendomi.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.207, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, sarei concettualmente d'accordo con questo emendamento preparato e presentato dal relatore, se non mi sembrasse materialmente sbagliato.

Vi chiederei, colleghi, almeno in quest'occasione, di seguirmi: se non faccio male i conti, abbiamo di fronte un principio, quello in base al quale "idoneo" è "sufficiente"; pertanto, chi raccoglie la sufficienza nel complesso delle prove d'esame è dichiarato idoneo.

Credo sia questo il presupposto e se è così, come mi sembra, abbiamo di fronte tre prove scritte, pagate con 12 ventesimi per conseguire la sufficienza, il cui totale fa 36.

Poi, abbiamo dieci prove orali, pagate - chiedo ancora scusa per la rozzezza dell'espressione - con sei decimi: viene modificato il sistema di sufficienza, che, in tutte le prove orali, si consegue con 60 centesimi: 60 + 36 fa 96.

Resta la previsione contenuta nella lettera m), cioè un giudizio di sufficienza in quello che la disposizione recita essere un colloquio - quindi, certamente non una prova scritta - in una delle lingue straniere indicate dal candidato, che dovrebbe essere ragionevolmente pagato con sei decimi.

Se così è, il totale a cui nel suo riconteggio avrebbe dovuto pervenire il valoroso relatore sarebbe stato 102 e non 108.

Voterò a favore dell'emendamento 1.102 soltanto se il relatore lo modificherà sostituendo il numero 108 con il numero 102.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, a questo punto, non ho più alcuna speranza che l'emendamento 1.208 possa essere accolto. Non solo per il parere contrario del relatore e del Governo, cosa che non mi preoccupa di fronte alla saggezza dei colleghi (di maggioranza, intendo dire), ma per il fatto che, siccome è stata appena votato una norma che stabilisce l'impossibilità di essere sufficienti all'esame, sarebbe assolutamente contraddittorio se il Senato volesse accettare l'idea di approfondire e controllare la capacità psico-attitudinale dei candidati.

È già scritto che sono incapaci, perché non potranno raggiungere il limite e la soglia minima di sufficienza che sono ad essi assegnati: quindi, così stando le cose, voterò a favore di questo emendamento e raccomando ai colleghi del mio Gruppo di fare altrettanto, ma non posso che rassegnarmi al relativo esito.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.208, che tanto scandalo ha suscitato nella magistratura italiana: vengono evocate dichiarazioni certamente travisate e modificate da un impianto mediatico (favorevole, come sempre, al centro-sinistra), ma, in realtà, ciò che si chiede è una valutazione complessiva di idoneità psicofisica di una persona che si approssima a svolgere una funzione di straordinaria delicatezza.

Non si comprende perché chi deve accedere ad un'attività nell'ambito delle forze dell'ordine o dell'Esercito debba superare questo tipo di prove e non un magistrato. Mi si risponde che in realtà costoro avranno il maneggio della pistola, di un'arma che comunque può colpire, può danneggiare, può uccidere, e così via. Ma il magistrato, attraverso la penna, maneggia la vita degli altri cittadini attraverso le ordinanze di custodia cautelare e può incidere sulla vita, sulla salute e sul patrimonio dei cittadini, con conseguenze spesso molto ma molto più devastanti di un colpo pistola.

Ci dobbiamo allora intendere. Qui non si vuole penalizzare una categoria, ma si vuole semplicemente evidenziare che, sulla base dell'esperienza comune, in tutte le categorie vi sono persone che certamente difettano di sanità mentale; dunque, anche i magistrati possono preventivamente subire un esame che è in tutta evidenza assolutamente superficiale: nessuno andrà a fare introspezioni particolari, ma è particolarmente importante che comunque vi possa essere uno screening, per quanto superficiale.

Torno a dire che non c'è alcuna voglia di penalizzare nessuno e d'altra parte in questo caso siamo nella fase preliminare di accesso al concorso. Dio solo sa quante volte il Consiglio superiore della magistratura è dovuto intervenire per sanare vere e proprie follie, come quelle di magistrati che facevano il tiro a segno con la pistola negli archivi sotterranei dei tribunali o di coloro che andavano in giro in mutande, coperti solo dalla toga.

Tutto questo dà conto di una situazione che capita in tutte le categorie: potrei fare un'elencazione particolarmente colorita e suggestiva in virtù delle esperienze svolte. Penso allora che sia comunque importante questo tipo di esame preliminare, senza voler demonizzare e offendere alcuno.

Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante sistema elettronico dell'emendamento.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, non ritengo che un esame psico-attitudinale debba essere previsto prima della partecipazione al concorso. Ritengo invece che dopo un periodo di attività in un contesto tutto particolare, qual è la magistratura, dove si può verificare una serie di condizionamenti, di esaltazioni, di rapporti atipici con la realtà, oltre che naturalmente di corretta interlocuzione con i problemi con i quali ci si deve confrontare, probabilmente sarebbe importante svolgere una verifica, un test, una ricognizione delle attitudini, delle capacità ed anche (perché no?) della cultura.

Ebbene, questa è la ragione per la quale, signor Presidente, non voterò l'emendamento 1.200; questa volta non intendo astenermi, ma intendo non votarlo, perché così come è formulato non le nascondo che mi suscita un certo turbamento. Una verifica ab initio ha un sapore - lo dico comprendendo appieno l'importanza della parola - razzistico che non appartiene alle mie corde.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, questa occasione forse ci dà finalmente il destro per poter dichiarare, attraverso - se mi consentite - l'interpretazione autentica, quale fosse la vera motivazione della proposizione prevista, nel testo di riforma attualmente sospeso completamente travisata dall'ordine della magistratura.

In effetti, la norma voleva essere a tutela della magistratura stessa, perché è un dato incontrovertibile, direi inevitabile, che su una popolazione di 10.000 individui (qual è o dovrebbe essere a organico completo l'ordine della magistratura), se non vi è alcun controllo, vengono reclutate, attraverso la legittima vittoria del concorso, persone che possono anche essere psicologicamente e psichicamente labili.

Chiunque abbia avuto a che fare con l'attività del Ministero lo sa: purtroppo nascono casi, anche pietosi, perché riferibili a persone malate. Non affronto il tema relativo alla capacità e alle grandi doti di equilibrio che un magistrato deve possedere e che in qualche modo sembra fossero messe in dubbio da questo tipo di esame; affronto, invece, l'altro problema (che esiste ed è inevitabile esista se non si pongono dei filtri), quello di chi è invece clinicamente instabile.

Abbiamo avuto - ripeto - casi clamorosi che prima di estrinsecarsi in tutta la loro evidenza hanno avuto un periodo di incubazione in cui il magistrato in tribunale compie delle assolute stranezze. Potrei dilungarmi su esempi clamorosi da questo punto di vista.

È evidente che, sia gli avvocati, sia i colleghi, sia soprattutto i cittadini che non conoscono questo quadro e vedono comunque il magistrato attivo negli uffici giudiziari, hanno un'immagine della magistratura che evidentemente va a disdoro della carriera stessa.

Si era posto, quindi, questo filtro per evitare che costoro potessero esercitare le delicatissime funzioni di magistrato. Invece, tutto ciò è stato interpretato in maniera esattamente contraria; quindi, l'ANM, che ha scritto questo testo, come dimostra anche la parte ora in esame, ha preteso la cancellazione di quel passaggio, a mio parere, in maniera autolesionistica, perché in questo modo statuisce la possibilità di accesso alla magistratura anche per soggetti psicologicamente instabili. Nulla vieta, infatti, che un soggetto psicologicamente instabile sia intelligente e colto al punto di poter superare il concorso. Tutto ciò - ripeto - non potrà che riverberarsi in un vulnus per l'immagine stessa della magistratura, perché senza nessun filtro inevitabilmente questi casi si ripeteranno in futuro.

Sono convinto che probabilmente anche in questo momento il ministro Mastella ha a che fare con qualche caso di questa natura, è statisticamente inevitabile, mentre si potrebbe evitare con una norma di questo genere, che non va a disdoro della magistratura, ma a sua tutela.

Quindi, voteremo a favore dell'emendamento.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola ...

 

GALLI (LNP). Signor Presidente, mi asterrò.

 

PRESIDENTE. ... per tre minuti, senatore Galli. Dovrà poi dire come voterà.

 

GALLI (LNP). L'ho già detto, mi asterrò.

 

PRESIDENTE. No, il dissenso non basta, dica come voterà.

 

GALLI (LNP). Ho detto che mi asterrò.

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non avevo capito.

 

GALLI (LNP). Ho parlato con un leggero accento padano, per cui magari in quest'Aula sono, insieme ad altri colleghi, un po' una mosca bianca, però mi sono espresso in perfetto italiano.

Ho detto che mi asterrò.

 

PRESIDENTE. Guardi che la lingua italiana la capisco, senatore Galli, le assicuro.

 

GALLI (LNP). Non ho capito, scusi. Non ho sentito.

 

PRESIDENTE. Vada avanti.

 

GALLI (LNP). Oggettivamente, qualche difficoltà a volte ce l'ho; probabilmente, dovrò fare qualche cosa.

Mi asterrò nel senso che ritengo non completo l'emendamento in esame. Da una parte sono perfettamente d'accordo con il principio contenuto nell'emendamento stesso, che il mio capogruppo Castelli ha appena illustrato in maniera esaustiva, dall'altra, non lo ritengo completamente soddisfacente. Per questo motivo mi asterrò; quindi, voterò bianco e non voterò né rosso né verde, perché ritengo non sia sufficiente, per quanto indispensabile, un esame iniziale.

Ritengo comunque giusta una valutazione periodica, proprio come accade per tutte le persone che compiono lavori di un certo tipo e di una certa pericolosità per sé o per gli altri, o per tutti noi che dobbiamo rifare l'esame per la patente di guida ogni quindici anni o, superata una certa età, ogni cinque anni.

In un Paese evoluto e normale, che non vive di pregiudizi e quindi conosce bene la natura umana, dovrebbe essere scontata questa soluzione per persone che fanno un lavoro così delicato e che può diventare così pericoloso per i cittadini, come ben sanno molti soggetti che hanno avuto a che fare con la magistratura.

Tutto ciò dovrebbe essere previsto proprio nell'interesse degli stessi magistrati, per evitare che compiano azioni di cui potrebbero pentirsi in futuro, e soprattutto a garanzia della tranquillità, della sicurezza e della giustizia del resto della popolazione.

Del resto, la quantità di esempi che possiamo avanzare, come farò anche nei successivi interventi in dissenso dal Gruppo, riguardo anche al recente passato indicano che una quantità di magistrati ha suscitato qualche perplessità nell'opinione pubblica e ciò è sotto gli occhi di tutti.

A parte i magistrati che confondono la guerriglia con il terrorismo, quelli che di fronte a una legge dello Stato affermano di non condividerla e quindi non la applicheranno, quelli che giustificavano gli extracomunitari che non dichiaravano le proprie generalità perché sarebbe andato contro l'interesse di costoro e neanche li fermavano, credo sia cosa assolutamente condivisa ed evidente a tutti che ci sia per lo meno un po' di confusione mentale da parte di alcuni di tali soggetti.

Ribadisco quindi che persone che possono disporre della vita dei 58 milioni di cittadini italiani, meno i 10.000 magistrati, debbono essere periodicamente sottoposte a visite che certifichino, se non la sanità, quanto meno l'equilibrio del comportamento. Mi pare una regola che un Paese civile dovrebbe accettare senza alcun problema. (Applausi del senatore Polledri).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.209.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, sempre a causa dell'improvvida approvazione da parte del Senato dell'emendamento 1.102, è probabile che non vi sia un grande numero di partecipanti al concorso per l'accesso in magistratura i quali, pur essendo risultati idonei a fronte del superamento di tutte le prove scritte e orali, tuttavia non abbiano un punteggio sufficiente per poter entrare in graduatoria ed essere quindi nominati magistrati.

Occorre dire che, paradossalmente, quell'errore prima compiuto dal relatore e confermato dal Senato ha l'effetto di ridurre il problema che tuttavia comunque esiste. Il testo proposto dal ministro Mastella contiene un'aria di cattiveria nei confronti di tutti coloro i quali, pur essendo risultati idonei nel concorso, non vedranno tenere nel minimo conto la loro idoneità nei concorsi successivi a cui essi dovessero partecipare, ancorché immediatamente prossimi a quello in cui, malgrado l'idoneità, non abbiano potuto conseguire l'auspicato risultato.

Si è detto, con questa cultura del sospetto che un po' ha caratterizzato i lavori nella nostra Commissione giustizia, che le raccomandazioni, malvezzo di questo nostro Paese, sono particolarmente facili nel corso delle prove orali piuttosto che in quelle scritte; sarà indubbiamente vero, ma non è mio costume pensare a questo aspetto del problema: è mio costume pensare che coloro i quali si differenziano da altri per oggettive ragioni comunque devono veder corrispondere questa differenziazione anche ad un difforme trattamento.

Questo ragionamento presiede all'emendamento 1.209 in discussione, che, per l'appunto, prevede che siano direttamente ammessi alla prova orale, saltando quindi l'alea della prova scritta, coloro i quali, idonei, non abbiamo raggiunto un punteggio sufficiente per poter essere nominati magistrati. Questo, come dicevo, non in termini assoluti, ma solo con riferimento ad uno dei due concorsi immediatamente precedenti a quello a cui il candidato intende nuovamente partecipare.

Mi sembra una norma di equità sostanziale, di semplificazione dei rapporti tra lo Stato e gli aspiranti partecipi all'apparato dello Stato; mi sembra, fra l'altro, una di quelle norme che servono a ridurre significativamente il contenzioso che, come noi ben sappiamo, come sanno coloro che in particolare hanno avuto esperienze di Governo, caratterizza i concorsi per l'accesso in magistratura; ne sono stati oggetto sistematico nel passato i cosiddetti quiz che costituivano la prova di preselezione per il concorso, ne costituiranno in questo caso il presupposto i concorsi stessi.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Mi scusi, signor Presidente, mi è stato recapitato un testo che ha l'aspetto di un emendamento, anzi è anche numerato come tale (2.134), che però porta la firma di un senatore, quindi per quanto mi riguarda, a termini di Regolamento, non potrebbe essere presentato. Vorrei capire di cosa si tratta, visto che mi è stato recapitato da un assistente parlamentare: è una riformulazione?

 

PRESIDENTE. Mi dicono che è la riformulazione di un testo che è già stato presentato.

 

CASTELLI (LNP). Vorrei solo capire se la Presidenza lo considera una riformulazione, perché in quel caso sarebbe ammissibile, altrimenti sarebbe inammissibile. Vorrebbe dire che né il senatore Brutti, né il Governo, né il relatore sono in grado di presentare un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Lo vedo in questo momento, mi dia almeno il tempo di guardarlo, approfitterò degli interventi per farlo. È stato consegnato alla Presidenza in questo momento nei termini di una riformulazione del testo precedente, comunque mi dia il tempo per esprimere un parere, senatore, glielo darò senz'altro di qui a poco.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo emendamento che francamente mi meraviglia molto non venga accolto dal relatore e dal Governo, perché si verifica una vicenda strana: un soggetto riesce ad avere l'idoneità, e quindi quel punteggio minimo o più che minimo sufficiente a fargli superare il concorso, in quanto è stato già dichiarato idoneo, con una evenienza negativa derivante dalla circostanza che, ad esempio, per un concorso a 400 posti, ne vengano dichiarati idonei 450.

Gli ultimi 50 in graduatoria come punteggio ottenuto, pur essendo stati dichiarati idonei in quanto hanno superato quel minimo necessario per poter essere dichiarati tali, rimangono assolutamente fuori. A volte si verificano evenienze positive e più fortunate, nel senso che non vengono neppure coperti tutti i posti messi a concorso; altre volte vi è un numero di idonei di gran lunga superiore.

Mi chiedo: visto che costoro hanno comunque superato le prove a quel livello ritenuto sufficiente per essere dichiarati idonei e, quindi, per essere assunti in magistratura, perché devono rifare totalmente il concorso e non devono avere almeno l'agevolazione derivante dalla circostanza che possono accedere direttamente alle prove orali, quando, torno a dire, costoro hanno superato sia le prove scritte che le prove orali con un punteggio tale da farli riconoscere idonei e quindi con un'evenienza più favorevole, non farli rientrare nel novero dei magistrati da assumere? Questa chiusura mi sembra assolutamente incomprensibile e punitiva nei confronti di persone che, comunque, hanno già dimostrato di essere all'altezza, sotto il profilo del punteggio, di accedere alla magistratura.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo che sia il senatore Caruso che il senatore Centaro abbiano addotto delle argomentazioni di assoluto buon senso, che non sono nemmeno ascrivibili ad una visione sull'andamento della giurisdizione che possa essere di destra o di sinistra; semplicemente portano avanti un'argomentazione in difesa di quegli aspiranti che hanno superato l'esame e sono stati dichiarati idonei.

Ho già fatto rilevare la circostanza del tutto anomala che a rappresentare il Governo oggi c'è il Ministro, ma credo più che altro in funzione di senatore, visto che il suo voto è fondamentale, e quindi continuo - non me ne voglia il Ministro - a pensare che sulla materia il Governo è rappresentato dal sottosegretario Scotti. Sottosegretario Scotti, lei (l'ho già rilevato più volte e la mia rilevazione prescinde ovviamente dalla sua persona: è un'annotazione di natura politico-istituzionale) non è neanche senatore, è stato paracadutato in questa sede dai magistrati da magistrato; lei è un magistrato a tutti gli effetti ed è stato messo qui per sorvegliare che i senatori non tralignino e che, quindi, portino avanti in maniera assolutamente corretta, dal vostro punto di vista, il testo; tant'è vero che il relatore ha affermato che è stato fatto il massimo possibile con questa maggioranza; sarebbe interessante capire cosa volesse dire.

Ma, sottosegretario Scotti, almeno abbia la bontà, per rispetto all'Aula, di dichiarare perché il Governo si dichiara contrario a questi emendamenti. Accontentatevi della grande vittoria che avete imposto a quest'Aula imponendo i vostri testi, ma almeno non umiliateci; fateci capire perché certe proposte di assoluto buonsenso vengono respinte.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

GALLI (LNP). Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo astenendomi.

Approfitto anche per intervenire sull'ordine dei lavori: prima erroneamente ho votato in maniera diversa da quanto ho dichiarato, per un errore materiale, ma il mio voto nella votazione precedente sarebbe da registrare come voto di astensione; adesso starò più attento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.209, sono in dissenso da quanto espresso dal mio Gruppo attraverso l'intervento del presidente Castelli, che peraltro ha spiegato esaustivamente il contenuto dell'emendamento stesso, perché come ritengo che un controllo psico-attitudinale sia non solo indispensabile, ma debba anche essere ripetuto periodicamente nel tempo, così credo che la questione dei concorsi andrebbe integralmente rivista, nel senso che abbiamo registrato in passato, ma anche recentemente, situazioni che hanno dimostrato come l'attuale modalità di selezione dei magistrati sia assolutamente inadeguata.

Alla fine, con un semplice concorso per titoli e per prove, persone da poco laureate, con un'esperienza lavorativa e, diciamo pure, di vita sociale nel suo complesso estremamente limitata, si trovano catapultate in situazioni estremamente delicate e sono nella condizione di poter decidere letteralmente della vita delle persone, degli altri cittadini con risultati che spesso lasciano a desiderare.

Da parte dell'Associazione nazionale magistrati, quindi, non ci dovrebbe essere un atteggiamento come quello che stiamo vedendo in quest'Aula, di imposizione di alcuni punti di vista, fino ad arrivare a scrivere, se non le leggi nel loro complesso, comunque parti importanti delle stesse, come interi articoli o commi; essa dovrebbe invece, con spirito di autocritica e buon senso complessivo, fare ciò che serve al Paese.

Da una parte, quindi, la questione dei concorsi dovrebbe essere profondamente rivista, dall'altra i magistrati dovrebbero essere periodicamente valutati anche dal punto di vista della preparazione didattica. Infatti capita spesso di vedere - posso portarne all'Aula le prove - presidenti di tribunali che emettono sentenze sulla base di leggi che non esistono più; ne ho avuto esperienza personale.

 

PRESIDENTE. Concluda, senatore Galli.

 

GALLI (LNP). Quindi, nella logica di mantenere alta la qualità della magistratura, andrebbero riviste profondamente le modalità degli esami iniziali e andrebbero previsti aggiornamenti e controlli successivi durante la carriera dei magistrati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103 (testo corretto).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusìo).

Pregherei i colleghi di evitare, se possibile, le riunioni e le conversazioni, amabili ma disturbanti.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, sembra una grossa contraddizione procedere in questo modo con i lavori. Il relatore, in modo molto stringato, ha sostanzialmente bocciato tutti gli emendamenti che abbiamo cercato di proporre, anche quelli intelligenti, mentre il Governo non ha fatto il minimo sforzo per verificare che alcuni emendamenti, come questo in votazione, si avvicinano addirittura al testo originale del disegno di legge presentato in Senato dal ministro Mastella; ciò vuol dire procedere in modo draconiano, semplificando e correndo per arrivare alla fine dei lavori.

Signor Presidente, ci chiediamo come si possa concepire una legge la quale preveda che, per accedere alla carriera di magistrato, tra i tanti requisiti, basti essere uno studente modello. Nel testo originario, infatti, era scritto che bastava ottenere, in un corso quadriennale in giurisprudenza, una media degli esami di 28 trentesimi oppure un voto di laurea non inferiore a 107 centodecimi per poter vantare i requisiti per iscriversi al concorso in magistratura.

L'emendamento 1.103 compie un passo un po' più significativo, prevedendo che possano essere ammessi al concorso gli studenti che, finito un percorso universitario, riescono ad ottenere il dottorato di ricerca. Si tratta di studenti che lavorano sui testi, approfondiscono materie giuridiche, aiutano perlopiù professori universitari e fanno pubblicazioni, ma nonostante ciò non sono assolutamente considerati. Credo che l'associazione spontanea nata tra i dottori di ricerca (i famosi PhD, riconosciuti in tutta Europa e in tutto il mondo) stia facendo anche pressione verso l'ordinamento italiano perché, quando si trovano a lavorare in una pubblica amministrazione, si riconosca a questo titolo (che magari è costato anni di sacrifici) un significato o una valutazione.

Ma andiamo avanti. Perché non si possono ammettere o con quale motivazione si può escludere chi già ha ottenuto l'abilitazione alla professione forense che potrebbe, pertanto, esercitare la professione di avvocato, ergo ha superato le Forche caudine di un esame per nulla semplice o che almeno - come il capogruppo Castelli ricordava - in una parte di Paese è un po' più rigido in un'altra parte del territorio un tantino meno e che, comunque, conferisce un'abilitazione? Perché non poteva essere inserito questo emendamento come un emendamento intelligente?

Arriviamo all'ultima delle tre questioni sollevate da questo emendamento: le funzioni direttive. Mi riferisco a personale della pubblica amministrazione laureato in discipline giuridiche che, avendo fatto concorsi, riveste delle funzioni direttive e lavora in una pubblica amministrazione da un certo periodo di tempo. Uno dei danni maggiori che provocano i magistrati giovani è derivante non da colpa propria, ma dal non poter permettersi di avere la scienza infusa e di conoscere l'universo mondo, tutte le discipline e tutte le materie che vengono loro sottoposte e soprattutto una: l'imponente macchina della pubblica amministrazione.

Ricordo le prime nomine dei giudici di pace o dei conciliatori che venivano nominati nell'ambito della pubblica amministrazione proprio perché molto spesso la grande conoscenza del diritto amministrativo e dell'operare della pubblica amministrazione veniva considerato sufficiente a conferire una qualifica di arbitro, seppur in quel caso onorario. Guardate, è già stato detto che alla fine i giudici non decideranno più nulla, saranno costretti, ogni qual volta si troveranno di fronte a casi determinati e a materie particolarmente ostiche, tra le quali la conoscenza della pubblica amministrazione, a nominare consulenti d'ufficio. Qua la questione non è solo di costi e di nomine, ma relativa al fatto che viene delegata la risoluzione di vertenze relative ad aspetti sostanzialmente tecnici a personale non appartenente alla magistratura per l'impossibilità di conoscere da parte del magistrato.

C'è addirittura una corrente di pensiero che va contro la gradualità della carriera dei magistrati, perché un giovane magistrato impreparato al primo livello della magistratura, nella veste non schermata di giudice monocratico, che non ha possibilità di fuga, che deve decidere in ogni caso, può provocare tali danni alla resa di giustizia popolare da suggerire che l'ingresso non sia come giudice monocratico di primo grado, ma addirittura come una parificata posizione di consigliere d'appello perché quantomeno in una corte, seppur a livello superiore, è protetto e può espletare una funzione marginale, non centrale e con una copertura; si tratterebbe di una specie di tirocinio magistraturale. Purtroppo si arriva, invece, a quel livello dopo svariati anni di carriera nella pubblica amministrazione.

Rivolgendomi al ministro Mastella o al sottosegretario Scotti, sottolineo che quello che si propone con questi emendamenti, che tendono a modificare in senso ragionevole, in questo caso, l'ordinamento giudiziario, non corrisponde ad interessi diretti della Lega; probabilmente non corrisponde neanche ad interessi diretti dell'Unione, perché è interesse del Paese avere una magistratura più preparata, qualificata e che possa commettere minori errori possibili. Pertanto, non si capisce perché si rigettino, peraltro non motivandone il perché, suggerimenti più che logici e più che razionali.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per tre minuti.

 

GALLI (LNP). Signor Presidente, negli interventi in dissenso precedenti, lei ha stabilito in tre minuti il tempo dell'intervento, però, dall'articolo 109, comma 2, parrebbe di capire che, in realtà, quando non vi è contingentamento e non si tratta di un decreto-legge o di altro provvedimento a scadenza, dovrebbero essere dieci i minuti a disposizione per gli interventi in dissenso. Pertanto, vorrei chiedere se sono tre o dieci, perché so che in passato sono stati limitati in tre minuti per quella motivazione.

 

PRESIDENTE. Senatore Galli, l'abbiamo stabilito dall'inizio della legislatura come norma consuetudinaria. Conosco anch'io il Regolamento, come lei ha detto. L'abbiamo stabilito come norma viva di quest'Aula.

 

GALLI (LNP). Questo potrebbe cambiare l'economia dei lavori dell'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Non cambia molto, senatore, le assicuro.

 

GALLI (LNP). Cento per tre fa trecento, mentre cento per dieci fa mille. Quindi, vi è una certa differenza.

 

PRESIDENTE. Lo so; lei è bravo in matematica, io un po' meno.

 

GALLI (LNP). Settecento minuti sono un po' più di undici ore. Le assicuro, quindi, che fa una certa differenza.

 

PRESIDENTE. Va bene.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché la sua affermazione mi ha un pochino sorpreso. Non so se il suo sia un pluralis modestiae o un pluralis maiestatis perché, per quanto mi riguarda, non credo si riferisca a nessun organismo di natura collegiale perché non ricordo - sono stato a quasi tutte le Conferenze dei Capigruppo - che si sia raggiunto un gentlemen agreement di questa natura. Il fatto che il fair play dell'opposizione abbia consentito questa consuetudine, non vuol dire che ciò diventi una sorta di Regolamento materiale.

Quindi, almeno per quanto riguarda i colleghi del mio Gruppo, nel caso essi volessero articolare più compiutamente i propri interventi, la pregherei di attenersi al Regolamento, atteso che una norma di questo genere, a cui lei si è richiamato, può essere viva solo in caso di accordo anche di chi la subisce. Se però il senatore Galli o qualsiasi altro mio collega - parlo ovviamente per il mio Gruppo - chiedono maggior tempo sono costretto a sollecitarla in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, per quanto riguarda la convenzione vissuta in quest'Aula da quasi l'inizio della legislatura è vero, come lei ha detto, che non abbiamo mai fatto riferimento a ciò nella Conferenza dei Capigruppo. Ma è altrettanto vero che da lungo tempo in quest'Aula, quindi con il silenzio-assenso anche del Gruppo che lei presiede, abbiamo adottato questa prassi, della quale io in questo momento, ma anche altri Vice presidenti si sono avvalsi, utilizzando, tra l'altro, una norma regolamentare, prevista esattamente dall'articolo 84, che conferisce alla Presidenza del Senato la facoltà di armonizzare i lavori dell'Assemblea in relazione ai tempi più o meno elastici che ci siamo dati e che abbiamo convenuto per quanto riguarda il percorso d'Aula di questo provvedimento.

Converrà, senatore Castelli, che questa facoltà è propria della Presidenza, che la utilizzerà nel modo più elastico possibile per venire incontro alle esigenze dei Gruppi, anche di quei colleghi ovviamente che si pronunciano in dissenso, preservando però l'obiettivo che nella Conferenza dei Capigruppo ci siamo dati di approvare il provvedimento entro la settimana, anche andando ad un'eventuale seduta sabato mattina. In questo senso intendo agire, quindi nel pieno rispetto sia del Regolamento sia delle prerogative dei singoli parlamentari, come dei Gruppi.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, credo che la consuetudine che si è creata all'interno di quest'Aula non sia voluta, ma legata al fatto che la stragrande maggioranza dei provvedimenti che qui abbiamo esaminato o avevano una scadenza o erano stati soggetti ad un'armonizzazione dei tempi, situazione nella quale è prevista una riduzione dei tempi di intervento in dissenso. Qui non siamo in presenza né di un provvedimento con una scadenza, né di un provvedimento armonizzato. Proprio quest'oggi si è svolta in Conferenza dei Capigruppo una discussione per decidere se domani si dovesse eventualmente procedere a tale armonizzazione, eventualità alla quale ci siamo dichiarati peraltro contrari.

Quindi, in questo momento siamo di fronte ad una discussione senza limiti, né di durata né di scadenza. Ritengo pertanto che in questo caso i dieci minuti da Regolamento siano da rispettare.

PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, perché questa mattina nella Conferenza dei Capigruppo, in realtà, con il consenso di tutti, abbiamo previsto un'armonizzazione complessiva dei tempi per l'approvazione di questo provvedimento nella settimana in corso, stabilendo di impiegare, al massimo, la giornata di sabato mattina per l'approvazione finale.

È evidente che, per perseguire questo obiettivo, presupponendo che ci sia - e ci sarà - una notevole opposizione da una parte dei rappresentanti dell'opposizione e anche delle dichiarazioni in dissenso, si debba pervenire ad un equilibrio tra le possibilità e le facoltà dei Gruppi parlamentari e dei singoli senatori e senatrici di intervenire anche in dissenso su tutto il provvedimento. Quindi, un minimo di armonizzazione, prevista già dalla fase iniziale, mi sembra necessaria.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, cedo alla violenza, però, se il Presidente del Senato ha detto che avremmo valutato domani eventuali modalità di armonizzazione, (alle quali ci siamo preventivamente dichiarati contrari), credo che tale armonizzazione non sia ancora intervenuta. Se però al posto di far parlare il senatore Galli per dieci minuti, si vuole far parlare sei senatori per tre minuti, alla fine, non so chi "ci smena".

PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, a parte il fatto che tutti i senatori hanno il diritto di parlare eventualmente anche in dissenso rispetto al loro Gruppo, io questo diritto lo devo comunque preservare e lei sa bene che questa mattina la questione della verifica in sede di Conferenza dei Capigruppo per domani mattina sull'andamento dei nostri lavori era dovuta non alla questione sollevata dal collega Galli e dal collega Castelli, ma ad un'eventuale nuova iniziativa da parte del Governo, che sembrava essere entrata in campo.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Castelli di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.103 (testo corretto), richiedendo nel contempo a lei la votazione a scrutinio simultaneo dello stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.103 (testo corretto), presentato dai senatori Castelli e Carrara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, questo emendamento si propone di consentire la somma degli anni trascorsi nella pubblica amministrazione a coloro che vogliono accedere al concorso. È prevista una quota separata per coloro che sono laureati in legge, che abbiano un certo livello di qualifica dirigenziale e abbiano conseguito un certo numero di anni di servizio nelle funzioni svolte all'interno della pubblica amministrazione: mi chiedo per quale motivo non si possano sommare gli anni svolti in rami diversi della pubblica amministrazione. Per esempio, se si è stati nell'Amministrazione dell'interno per due anni e si è poi passati per tre anni nell'Amministrazione della giustizia e si richiede un totale di cinque anni trascorsi nella pubblica amministrazione, non si capisce perché costoro debbano aspettare di maturare i cinque anni, per esempio presso l'Amministrazione della giustizia o altrove per poter disporre di questa via privilegiata al concorso.

Non si sta chiedendo nulla di particolare o accessi privilegiati, ma semplicemente di conteggiare gli anni trascorsi in rami diversi della pubblica amministrazione ai fini di quella sommatoria finale.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, siamo in fase di votazione di un emendamento che ripropone sempre la medesima questione che, sostanzialmente, non si vuole né affrontare né considerare. Infatti, si elencano tutta una serie di figure, qualifiche e requisiti, alcuni dei quali certamente dimenticheremmo, anche ponendone cento. Questo emendamento, come anche il precedente, evidenzia come siano state dimenticate situazioni oggettivamente stridenti a causa di questa volontà rigorosa di determinare qualifiche e figure professionali.

Il Governo rifiuta, addirittura, di ammettere che forse ha sbagliato o che, meglio ancora, non ha neanche guardato il testo licenziato dalla Commissione, che si dissocia dal testo depositato dal ministro Mastella. In fondo, gli emendamenti venivano incontro al Ministro, sostenendo quelle tesi iniziali che, allargando le maglie, consentivano probabilmente a più figure professionali l'accesso al concorso in magistratura. Sono stati ignorati coloro che lavorano da anni e anni come ricercatori all'interno delle università, come se ciò non avesse valore alcuno; come se il superamento di una prova quale il dottorato di ricerca non esistesse; come se il superamento di un esame di abilitazione alla carriera forense non contasse assolutamente niente.

Forse il testo è stato leggermente migliorato rispetto alla stesura originaria perché, allargando eccessivamente le maglie e andando a pescare nelle università, in mancanza di titoli o abilitazioni e in presenza solo di una laurea, magari conseguita con punteggio ragionevole, qualificante e meritorio, si andava ad aprire una forbice infinita.

Faccio l'esempio di un professore napoletano, calabrese o siciliano, al quale si riferisca di verifiche oggettive, compiute sul grado di preparazione degli studenti in uscita dall'università - laureandi e laureati - e dai risultati dalle quali emerga che il livello di preparazione effettivo non corrisponde al punteggio di laurea conseguito.

La risposta unanime dei docenti meridionali, e non si tratta né di razzismo né di discriminazione, è che il Sud offre meno opportunità lavorative ai giovani e che per colmare il gap territoriale che li penalizza sotto il profilo occupazionale i docenti sono costretti, dalla maturità in poi, ad offrire agli studenti un premio in termini di valutazione comparativa scolastica, consentendo loro un recupero al momento dell'accesso ad un concorso nella pubblica amministrazione, dove quel punteggio riveste un certo significato e un certo valore.

La risposta alla domanda, quindi, è che sul mercato sono mandati ragazzi completamente impreparati, promuovendo a carriere importanti figure professionali non in grado di svolgere la professione, in questo caso quella giuridica.

Quali magistrati o avvocati potremo avere se regaliamo lauree in abundantiam e, poi, in termini di selezione lasciamo procedere ragazzi che, oggettivamente, non sono migliori di tanti altri? La risposta a questa ultima domanda è che ciò non rappresenta un problema, in quanto tali giovani diventeranno sì avvocati ma poi sarà il mercato ad operare una selezione. Quindi, buttiamoli pure sul mercato, tanto poi la vita deciderà per loro.

A noi sembra un modo di procedere non molto razionale e a questo proposito da parte nostra ci sono state delle sollevazioni, abbiamo cioè fatto una serie di valutazioni. Indubbiamente Ceppaloni non è a ridosso del Brennero, ma il Ministro tornava a riproporre la valutazione oggettiva, cioè quella conseguita con il punteggio di laurea. Non c'è dubbio che così avrebbe favorito nell'accesso alla carriera magistratuale studenti che provenivano da università dove tale valutazione era tenuta con un margine di valutazione migliore.

Il Ministro però ha dovuto accettare che la Commissione eliminasse l'inserimento di questo requisito; tuttavia, visto che cancellando questa previsione le maglie diventavano strette, si è dimenticato di inserire tutte quelle qualifiche, le posizioni, come le abilitazioni riconosciute dallo Stato, che così non contano più niente. Si verrà quindi, magari in un secondo tempo, a parlare di fuga di cervelli, infatti abbiamo sentito alcuni Ministri affermare che in Italia non si riesce a far conseguire una laurea bene e a preparare i ragazzi per inserirli in un circuito affinché rendano al Paese che li ha preparati. Non c'è dubbio che se ai dottori di ricerca non consentiamo neanche di accedere ad una carriera magistratuale faranno fortuna dove vorranno, mi auguro però che poi non si venga a piangere su un'altra materia sempre in quest'Aula.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

GALLI (LNP). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo perché, pur condividendo molte delle osservazioni del senatore Divina, non posso essere completamente d'accordo con la ratio dell'emendamento.

Vorrei iniziare il mio intervento con una minima introduzione rispetto a quanto detto in precedenza. Capisco che si possa armonizzare tutto ciò che si vuole e che si possano fare ragionamenti di buon senso in tutte le direzioni. Ricordo però che in un Parlamento dove si approvano le leggi io rappresento una parte del Paese che evidentemente è in dissenso con chi rappresenta coloro i quali hanno dato il voto a chi governa; la parte del Paese che rappresento in questo momento considera questa legge profondamente ingiusta, pertanto, all'interno dei Regolamenti parlamentari e delle regole democratiche, credo che sia mio diritto esercitare tutte le facoltà in mio possesso per cercare di ostacolare l'approvazione di questa legge. Lo dico senza supponenza, né presunzione, tuttavia reputo che, rimanendo all'interno della regolare battaglia parlamentare che altri colleghi, attualmente in maggioranza, conducono magistralmente quando sono all'opposizione, allo stesso modo ciò vada anche concesso alla parte che in questo momento, transitoriamente, si trova all'opposizione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.104, visto che stiamo affrontando la tematica dei concorsi, riprendo quanto stavo dicendo sull'emendamento precedente. La magistratura evidentemente non ha la capacità di fare autocritica, ma noi, che dovremmo approvare leggi, anche nel campo della giustizia, indipendentemente dall'Associazione nazionale magistrati, ma come rappresentanti del popolo, portando cioè gli interessi non di una categoria ma della maggioranza della cittadinanza, su tale materia dovremmo fare un po' di riflessione.

È infatti evidente che, come hanno già riportato i miei colleghi, ma anche stando agli esempi che vediamo quotidianamente di cui potremmo riferire migliaia di casi, qualcosa non funziona nell'immissione in ruolo dei magistrati, perché chiaramente certe situazioni che si vengono a creare dipendono anche dal tipo di preparazione che consente a queste persone di diventare magistrati.

 

PRESIDENTE. Senatore, deve concludere.

 

GALLI (LNP). Quindi, sono tre i minuti a disposizione. Prendo atto della sua sensibilità democratica, visto che ha anche fatto un'eccezione.

 

PRESIDENTE. Ho una sensibilità democratica uguale alla sua.

 

GALLI (LNP). Pensavo che la parte scissa fosse più democratica di quella non scissa. Mi restano novantanove emendamenti, quindi terminerò il mio ragionamento successivamente.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, anch'io annuncio il mio voto di astensione: per simpatia, lo devo confessare; è un voto di simpatia perché ho assistito ad un dibattito sofferto, con un certo pathos in questa riforma della giustizia.

Vede, signor Presidente, lo dico con una certa ironia, perché uno dei punti dell'Ulivo - qualificante - era rendere veramente qualcosa in più rispetto al centro‑destra. E allora, vedo uno stato di sofferenza: un contatto tra le manifestazioni calde dell'Associazione nazionale magistrati e la sofferenza del ministro Mastella, che è dimagrito per quest'opera importante e che abbiamo visto accalorato nella discussione precedente (un discorso svolto in modo semplice, lineare, che ha coinvolto la popolazione locale in un sussulto, signor Presidente).

È per questo che il mio voto di astensione arriva in un momento - proprio così - di sofferenza, avendo inoltre simpatia per il ministro Mastella, perché occupa - non dico militarmente, ma grazie al suo grosso peso - il posto del presidente Prodi.

Allora, questa simpatia, dall'inizio della discussione, mi porta con umiltà, ma anche con molta determinazione, a rinnovare il mio voto di astensione, che è ‑ lo ribadisco ‑ un voto di simpatia. Purtroppo, devo dire che forse il dibattito non ha appassionato molto quest'Aula, perché, alla fine, invece della riforma mi sembra si sia partorito un topolino, che ha scontentato i magistrati, gli avvocati e la parte riformista.

Ci si accalora forse di più per le regole del Partito Democratico, ma della giustizia - che è importante, signor Presidente, per carità - vogliamo parlare con un po' più di sentimento? (Applausi dei senatori Biondi e Rebuzzi).

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, vedo che i microfoni in questi banchi evidentemente sono usati in maniera abbastanza rilevante, perché hanno qualche problema. Comunque, voglio brevemente giustificare il mio voto di astensione, in dissenso da quanto illustrato dal senatore Divina, che invece, rispetto all'emendamento a firma Centaro ed altri, ha dichiarato ovviamente il proprio voto favorevole.

L'emendamento in questione, infatti, cassa sostanzialmente una parte del capoverso 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, in particolare quella che, per l'ammissione al concorso per esami, si riferisce alle anzianità eventualmente maturate in più categorie fra quelle previste: tutta questa parte, con l'emendamento in esame, verrebbe soppressa.

Nutro alcuni dubbi su questa proposta perché il fatto che si tenga conto o meno della cumulabilità delle anzianità di servizio maturate in più categorie fra quelle previste potrebbe rappresentare, a mio avviso, un vulnus ed un errore in questo passaggio fondamentale in cui si determinano i soggetti ammessi all'esame.

Dobbiamo riflettere attentamente prima di prendere una decisione che vada nel senso auspicato dai proponenti dell'emendamento, poiché quanto viene cassato - e che così non farebbe più parte del decreto legislativo così come è stato pensato - consentirebbe ad una platea più ampia e vasta di partecipare a questi esami.

Credo sia davvero assolutamente necessario che l'Aula rifletta su questo aspetto. Io porto la mia personale riflessione e astenendomi esprimerò un voto diverso da quello del mio Gruppo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Prima sono intervenuto con grande fair play e con toni sommessi, perché ritengo che quest'Aula lo meriti. Forse, però. il mio tono è stato troppo sommesso e non sono riuscito a spiegare esattamente il mio pensiero. Il solerte dottor Castiglia, come suo dovere, le ha fatto notare quell'articolo del Regolamento - peraltro ben noto a tutti - in base al quale il Presidente di turno è autorizzato ad armonizzare i lavori dell'Aula: ma è evidente che ciò non significa che il Presidente di turno sia autorizzato ad interpretare il Regolamento come gli pare e piace.

Tuttavia, noto che lei insiste pervicacemente. Sarò quindi più chiaro, in modo che il mio pensiero le giunga inequivocabilmente: lei non ha diritto a coartare il Regolamento. È del tutto evidente che la sua facoltà di interrompere i colleghi vale se siamo d'accordo, ma non vale se non siamo d'accordo: su questo non vi è il minimo dubbio.

Quindi, la prego, signor Presidente, di non interrompere i miei colleghi ad libitum, perché il Regolamento parla chiaro e sicuramente il suo potere di armonizzazione non può certo valicare quanto previsto dal Regolamento. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

LEONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

LEONI (LNP). Anch'io, signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo e colgo l'occasione, però, per invitare anche gli amici a farlo. Vedo che i colleghi del mio Gruppo sono entrati nel merito della situazione della magistratura. Io invece ritengo che, come una automobile, la si può apprezzare o no solo dopo averla sottoposta a prova o a collaudo.

Io la magistratura, cari amici, l'ho provata da subito e sulla mia pelle, tanto che ne porto ancora le conseguenze, per così dire. Appena diventato consigliere comunale per il mio movimento - sono stato il primo, lo voglio ricordare, correva l'anno 1985- dopo il primo Consiglio comunale, sono stato chiamato da un magistrato di Varese a rendere conto delle dichiarazioni fatte in Consiglio comunale.

Mi ero limitato a dire che volevo che il Consiglio comunale si dotasse un nuovo Regolamento per l'assegnazione delle case popolari, prevedendo che venissero assegnate prima ai residenti invece che in modo indiscriminato. Il magistrato pensò bene di chiamarmi per farmi capire che le case popolari venivano assegnate in base ad una legge dello Stato e che spronando il Consiglio comunale di Varese ad abbandonare l'assegnazione di case popolari secondo un criterio che ritenevo superato, io andavo contro le leggi dello Stato. La cosa non è poi finita lì, perché il magistrato, per manifestazione di idee illegali, aveva pensato bene di iscrivermi nel registro degli indagati.

Sulla base di queste situazioni che continuiamo a vivere, sarebbe bene svolgere delle forti riflessioni sui lavori e sul comportamento dei magistrati. Devo anche ricordare che il mio segretario federale, onorevole Bossi, sta pagando ancora oggi, con una ritenuta sulla propria indennità parlamentare, un risarcimento per aver espresso delle opinioni chiare contro il magistrato che opera nel tribunale di Varese.

 

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Leoni.

 

LEONI (LNP). Dunque, proseguirò l'esposizione nel corso della votazione del prossimo emendamento. (Applausi dal Gruppo LNP).

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, trovo di assoluta ragionevolezza l'emendamento 1.104, di cui è primo firmatario il senatore Centaro e assolutamente coerente poi con lo spirito della riforma che stiamo discutendo.

Si sta introducendo il concorso di secondo grado, per cui si avverte l'esigenza che colui che accede alla magistratura abbia maturato altre esperienze di lavoro, sia dunque in grado di affrontare le responsabilità e l'impegno di una funzione così complessa forte di una esperienza che si è radicata in una serie di attività pregresse, di cui viene fatta espressa menzione, tutte attività naturalmente connesse.

Trovo veramente singolare che, a fronte di questa esigenza di eterogeneità delle esperienze come prodromo dell'accesso in magistratura, non si voglia escludere tutta quella attività ulteriore che nell'ambito dell'amministrazione si sia realizzata, sia pure in contesti diversi.

Trovo assolutamente irragionevole e confliggente con lo spirito della norma proprio l'impianto che si legge nel disegno di legge del quale discutiamo, mentre mi sembra logico l'emendamento che espunge queste considerazioni che tendono ad escludere che proprio l'esperienza e la maturazione possano essere condizione di apprezzamento ulteriore. Francamente resto assolutamente perplesso. Se, dopo aver vinto i relativi concorsi, maturo una serie di esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione, francamente non riesco a capire la ragione per la quale non si debba sommare ai fini dell'anzianità utile al concorso questo bagaglio di cognizioni acquisite nel corso dell'attività.

Credo che l'Aula, senza turbare e senza stravolgere l'impianto del disegno di legge, ma in assoluta coerenza con il suo spirito, potrebbe, una volta tanto, assumere un atteggiamento difforme rispetto a quello che il relatore e il Governo le hanno rassegnato e votare favorevolmente l'emendamento. (Applausi dai Gruppi AN e LNP).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei pregare i senatori Segretari di controllare che alle dichiarazioni di voto in dissenso seguano voti in dissenso rispetto al Gruppo, perché poco fa non è accaduto per almeno due dichiaranti voto in dissenso.

 

PRESIDENTE. Per una volta è accaduto senz'altro ed è stato anche confessato dal senatore Galli, che aveva detto però di aver sbagliato. Non so di altri casi.

GALLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GALLI (LNP). Signor Presidente, sono d'accordo anch'io con il collega Morando, a patto che lo si faccia anche in occasioni più importanti di quella di oggi, come si è visto qualche settimana fa, quando autorevoli colleghi dell'attuale maggioranza sono intervenuti affermando che avrebbero votato in un certo modo e poi, durante votazioni particolarmente critiche, hanno votato in maniera esattamente diversa.

Quindi, la coerenza va bene, ma per tutti.

LEONI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEONI (LNP). Il collega Morando non faccia lo spione e vada a controllare come stanno le cose.

 

PRESIDENTE. No, senatore Leoni, non è questo il caso.

 

LEONI (LNP). Ho detto che mi astenevo e il mio voto è di astensione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, mi spiace che non sia presente il ministro Mastella, ma la stessa domanda potrei rivolgerla al sottosegretario Scotti, stante l'identica provenienza geografica. C'è una vecchia commedia di Eduardo De Filippo, «Natale in casa Cupiello», che aveva come leitmotiv il papà che chiedeva al figlio: «Peppiniè, ma ti piace 'o presepe»? E Peppiniello tutte le volte rispondeva di no.

Ricordo questo episodio perché oggettivamente, al di là dell'omonimia, il relatore ha detto di no a tutti gli emendamenti. Ora, siccome, a differenza del Peppiniello di «Natale in casa Cupiello», immagino che non vi sia un conflitto generazionale figlio-padre, né - a dire la verità - riesco a intravedere un conflitto politico su emendamenti assolutamente tecnici, rimango perplesso. Provo pertanto, con molta modestia e tranquillità, a cercare di stimolare il relatore e, se del caso, anche il Governo a darci un minimo di motivazione rispetto a taluni dinieghi.

Ove mai l'emendamento 1.105 dovesse essere approvato, vi assicuro che non comporterà alcuno sconquasso politico. Nella sostanza, i docenti universitari potranno fare tranquillamente il concorso in magistratura, come già è previsto nell'emendamento che si vuole emendare.

Qual è il problema? Davvero vorrei avere delle spiegazioni. Noi abbiamo una serie di categorie individuate come idonee a sostenere il concorso in magistratura. Due di queste escono positivamente dalle scuole di specializzazione, sia quelle per le professioni legali, sia quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162.

Un'altra categoria è quella degli avvocati, ossia professionisti che hanno compiuto due anni di pratica forense e poi hanno superato un concorso - si badi bene - con tre prove scritte (diritto penale, diritto civile, procedura penale e civile) e, in più, una serie di esami orali su materie assolutamente similari a quelle del concorso in magistratura.

Vi sono inoltre i funzionari dello Stato, i quali hanno superato anch'essi un concorso. Sicuramente agli esami scritti hanno sostenuto diritto civile e diritto amministrativo; hanno poi affrontato le materie orali e, nei cinque anni di loro attività, immagino si siano impratichiti del diritto amministrativo. Quindi, dopo cinque anni di servizio, essi possono partecipare al concorso in magistratura.

Rara avis, insieme ad un'altra di cui all'emendamento successivo, è la categoria dei docenti. Che cosa si chiede di cambiare? In modo esattamente speculare a quanto è già previsto per i concorsi per la magistratura amministrativa e contabile, si chiede di introdurre la seguente formula: il personale docente in materie giuridiche con cinque anni di servizio. Né più né meno. È irragionevole questa proposta? Credo che essa sicuramente non lo sia.

Davvero non riesco a comprendere perché si richiedono cinque anni di servizio nei confronti di un funzionario dello Stato, che ha superato un concorso pubblico nella stragrande maggioranza dei casi con materie identiche a quello in magistratura, mentre i cinque anni non si richiedono per i docenti in materie giuridiche. Ma non solo.

Il docente in materia giuridica - immagino si stia parlando dei ricercatori - è un soggetto che ha pubblicato qualche articolo ed ha superato l'esame per diventare ricercatore. Ma ciò, scusate, vale anche per i ricercatori di diritto cinese, di storia di diritto dell'Oriente mediterraneo o di filosofia del diritto, ossia sostanzialmente di tutte quelle materie che sono importantissime nella creazione della cultura di un giovane, ma che con il concorso in magistratura non c'entrano assolutamente nulla?

Siccome credo che possiamo essere d'accordo in ordine al fatto che questa norma non sia sconvolgente sotto il profilo politico, ma tenda semplicemente a stabilire delle forme di equità, vorrei capire dal relatore la ragione per la quale ai docenti in materie giuridiche, qualunque esse siano (anche quelle che con il concorso in magistratura non c'entrano assolutamente niente), che non fanno evidentemente concorsi simili a quello dei funzionari pubblici, non si richiede quel minimo di requisito di cinque anni.

Vi dico un'altra cosa: prima avete bocciato un emendamento del senatore Centaro, che chiedeva di cumulare gli anni d'esperienza passati nelle varie categorie. Probabilmente lo avete fatto perché ritenete non cumulabili gli anni, perché ritenete che l'esperienza in una determinata attività debba essere compiuta e sicuramente non è compiuta, secondo quella che è la vostra costruzione, una attività di due anni come funzionario dello Stato invece di cinque. E allora spiegatemi qual è l'esperienza che matura un docente in materie giuridiche il giorno dopo che ha vinto il relativo concorso e solo per questo può fare il concorso in magistratura senza quegli anni di fatica e di lavoro che vengono richiesti a tutte le altre categorie. Ove mai i colleghi, signor Presidente, volessero concedermi il supporto, chiedo il voto elettronico.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, desidero fare un intervento correttivo di tipo artistico-formale. Non appartengo certo all'etnia del collega Palma, però credo che Luca Cupiello chiamasse il figlio Ninnillo, non Peppiniello: per la storia deve rimanere agli atti. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. La ringrazio della precisazione, perché in effetti ha ragione lei. (Il senatore Galli fa cenno di voler intervenire).

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.105, ammesso che ci arriveremo, desidero fare una precisazione di carattere regolamentare in relazione a quanto è stato detto, poco fa, dal senatore Castelli e da altri colleghi della Lega, che hanno usato espressioni piuttosto forti a proposito della conduzione della Presidenza e dell'Aula da parte del sottoscritto in questa fase della seduta.

Senatore Castelli, vorrei farle notare innanzitutto che nella Conferenza dei Capigruppo nessuno, compreso lei, quindi, ha obiettato alla definizione del calendario che qui è stato proposto dal Presidente, che prevede la conclusione di questo provvedimento nella settimana in corso, cioè sino ad arrivare - lo ripeto per la terza volta - a sabato mattina. Dopo di che la Presidenza si è avvalsa del Regolamento del Senato che, all'articolo 84, recita: «Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario».

All'articolo 55, al comma 5, si dice, caro senatore Castelli, che «la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione». Di norma, quindi, noi stiamo già facendo un'eccezione, perché i tempi per ciascun Gruppo non sono stati definiti, ma è stato definito il tempo di conclusione del provvedimento.

Pertanto, senatore Castelli, io non ho né usato violenza, né forzato il Regolamento, ma l'ho, al contrario, applicato alla lettera, rispettando alla lettera la decisione della Conferenza dei Capigruppo. Mi dispiace doverle rispondere in questi termini, ma questo è quello che ho fatto, rispettando peraltro le decisioni e le scelte di carattere politico che il Gruppo della Lega e i suoi singoli componenti intendono fare nel merito del provvedimento che stiamo discutendo e quindi votando, di conseguenza, rispetto a queste scelte.

Senatore Galli, adesso può intervenire.

GALLI (LNP). Presidente, siccome il mio intervento è su tutt'altra questione, credo sia opportuno finire prima questo ragionamento.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. È evidente che non voteremo più l'emendamento 1.105, essendo trascorsa l'ora che avevamo stabilito. Comunque, senatore Castelli, ha facoltà di intervenire.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se mi concede una replica, perché la logica aristotelica vale per tutti. Lei mi conferma la giustezza dei miei ragionamenti, perché lo ha dichiarato lei che, di norma, i tempi vengono contingentati. Siccome in questo caso siamo fuori dalla norma, i tempi non vengono contingentati. Questa è la prima questione.

 

PRESIDENTE. Sì, ma si è determinato il tempo dell'approvazione del provvedimento, presidente Castelli.

 

CASTELLI (LNP). Mi scusi, io non l'ho interrotta. Sì, comunque i tempi non sono contingentati. Non essendo contingentati i tempi, scatta la norma del Regolamento per la quale anche chi parla in dissenso ha diritto a dieci minuti.

Sulla questione dei tempi...

 

PRESIDENTE. Ma no!

 

CASTELLI (LNP). Come no?

 

PRESIDENTE. No, perché il Presidente deve armonizzare i tempi del dibattito.

 

CASTELLI (LNP). Scusi, se lei mi lascia finire, io non l'ho interrotta.

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa.

 

CASTELLI (LNP). È vero che abbiamo stabilito che si voterà entro sabato, per cui, se fosse sabato mattina, lei avrebbe tutte le ragioni per armonizzare i tempi; siccome siamo a martedì, credo che il nostro Gruppo abbia tutto il diritto di modulare i propri interventi come meglio crede, visto che siamo fuori dalla norma. Quindi, il fatto che lei cominci ad armonizzare il martedì, mi scusi, è eccessivo, Presidente. Dunque, sostengo che ho ragione io. Se fosse sabato la cosa sarebbe diversa, ma siamo ben lontani dal sabato: d'altro canto, potremmo decidere, dopo gli interventi che abbiamo fatto stasera, di non parlare più, al che voteremmo il provvedimento domani sera e non sabato. Lei non può interferire sulle decisioni autonome di un Gruppo, su come noi vogliamo modulare gli interventi.

La seconda questione che tengo a sottolineare è che, se lei ha inteso male me ne scuso, non volevo assolutamente mancarle di rispetto; questo sia ben chiaro.

PRESIDENTE. Colleghi, data l'ora rinvio, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

 

 

NP1

CASTELLI

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il testo del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, attualmente all'esame dell'Aula, non sembra contribuire in alcun modo al principale problema che affligge la giustizia in Italia che consiste nella durata eccessiva dei processi, con ripercussioni gravissime a carico dei cittadini e della stessa società civile;

il sistema di valutazione dei magistrati prefigurato dalla riforma in discussione determina una sempre maggiore dipendenza di questi ultimi dal CSM, al punto tale da compromettere la loro indipendenza, garantita dalla Costituzione,

delibera ex articolo 96 del Regolamento del Senato di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1447.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

 b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula ''non idoneo''.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

 d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n.1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

EMENDAMENTI

1.100

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 1) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

1.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

AI comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «con cadenza di norma annuale in relazione ai» con le seguenti: «entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «con cadenza di norma annuale in relazione ai» con le seguenti: «entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, al capoverso 1 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.205

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

AI comma 2, capoverso comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 1», al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova».

1.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l) del capoverso 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere la seguente:

«l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.».

1.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, al comma 5, la parola: «centoventi» è sostituita dall'altra: «centootto».

1.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del R.D.Lgs. 31-5-1946 n.511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis). Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».

1.209

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, dopo il capoverso 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.».

1.103 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per magistrato ordinario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo"».

1.104

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 3, lettera b),capoverso 1, sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino a:«fra quelle previste,».

1.105

PALMA

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, lettera d) dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.106

PALMA

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la lettera i).

1.107

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, alle lettere i) ed l), dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le altre: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.108

PALMA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «o più sedi stabilite» con le seguenti: «sede stabilita».

1.109

PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.110

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali 'limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

1.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, alla lettera b), al comma 4 ivi richiamato, sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.111

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia"».

1.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il comma 1-bis ivi richiamato, con il seguente: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6 alla lettera b) al comma 1-bis ivi richiamato sostituire le parole da: «La commissione del concorso»fino alle parole: «nazionale forense.» con le seguenti: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.».

1.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «cinque professori universitari» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382,».

1.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario» con le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, prima delle parole: «ed i professori universitari»aggiungere le seguenti: «, gli avvocati».

1.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6, alla lettera e),sostituire le parole da: «universitari a riposo» fino alla fine, con le seguenti: «universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.».

1.112

PALMA

Al comma 6 lettera g), capoverso 6, dopo le parole: «tre collegi, composti» aggiungere le seguenti: «in numero dispari» e sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 6, alla lettera l),sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.220

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

188a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì10 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente CAPRILI

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 9,45)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 1.105.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto di astensione sull'emendamento 1.105, che vorrei brevemente motivare.

Considero sbagliato il testo del disegno di legge, che tra l'altro, parlando di ruolo del personale docente, non distingue tra le varie fasce; al tempo stesso, però, credo che l'emendamento sia in contrasto con la Costituzione, là dove richiede cinque anni di anzianità di servizio indistintamente (quindi con riferimento anche ai professori ordinari) per l'accesso al concorso per uditore giudiziario.

L'articolo 104 della Costituzione prevede che i professori ordinari per poter accedere al CSM non debbano avere alcun altro requisito, mentre gli avvocati devono avere esercitato per almeno quindici anni. L'articolo 135, per l'accesso alla Corte costituzionale, non prevede, anche qui, alcun requisito particolare per i professori ordinari, mentre per gli avvocati prevede venti anni di esercizio. Vi è dunque un evidente conflitto tra quanto proposto con l'emendamento e quanto previsto alla successiva lettera f) del medesimo comma, laddove si dice che gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari possono automaticamente accedere al concorso per uditore giudiziario, mentre per i professori ordinari, con l'approvazione dell'emendamento, si richiederebbero almeno cinque anni di anzianità di servizio.

Con questi presupposti, dichiaro il mio voto di astensione, perché non condivido il testo del Governo ma ritengo che anche l'emendamento sia in qualche modo viziato.

ZICCONE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZICCONE (FI). Signor Presidente, vorrei rivolgermi al Ministro o, in sua assenza, al Sottosegretario per far presente il grave imbarazzo che io personalmente e credo molti altri senatori della Repubblica sentono in questo momento.

Signor Presidente, ho avuto modo di sapere, attraverso le rassegne stampa, che il Ministro avrebbe compiuto un atto: quello di chiedere all'Associazione nazionale magistrati di sospendere lo sciopero (penso parlasse a nome del Governo, se l'intervista è vera e fino a quando non viene smentita anche in quest'Aula dal Ministro o dal Sottosegretario), perché non c'era niente di deciso e di determinato e la riforma dell'ordinamento giudiziario poteva cambiare.

Signor Presidente, quando molti anni fa ero sui banchi dell'università si studiava in diritto costituzionale che esistevano due Costituzioni, o meglio, che esiste una sola Costituzione, ma che oltre alla Costituzione formale vi è anche la cosiddetta Costituzione materiale, che non deriva necessariamente dall'iniziativa della sola politica o del Parlamento. E tuttavia ancora oggi, secondo i costituzionalisti, abbiamo una Repubblica che si chiama, che si definisce Repubblica parlamentare.

Le chiedo allora, signor Ministro (e mi rivolgo anche al signor Sottosegretario e ai colleghi presenti in quest'Aula), pregandola caldamente di considerare la questione, proprio per il rapporto di stima ed anche per l'apprezzamento del difficile sforzo che ha compiuto per portare avanti un discorso, per così dire, conciliante ed istituzionalmente accettabile sulla riforma dell'ordinamento giudiziario: se la sua dichiarazione è fedelmente riportata dalla stampa, cosa stiamo a fare noi, qui, in questo momento? (Applausi dei senatori Amato e Amato). Riprenda lei l'iniziativa, nell'interesse dello Stato, delle istituzioni e della dignità del Parlamento, perché oggi i cittadini italiani non considerano seriamente né il Parlamento, né la classe politica, né tutto quello che sta avvenendo: chieda che venga sospesa questa discussione e che il provvedimento (come avevamo richiesto noi, ma in modo diverso) torni in Commissione.

E se la nuova Costituzione materiale va intesa nel senso che in Italia non si possono fare leggi senza che queste vengano trattate con l'Associazione nazionale magistrati io non mi meraviglio, signor Ministro, però non ci chieda di stare qui a votare, a discutere e ad approvare, qualunque sia la proposta che andrà avanti, una riforma dell'ordinamento giudiziario con una dichiarazione impegnativa da parte sua nel senso di «non fate sciopero, perché vi prometto che questa riforma cambierà».

Questa è la ragione e la motivazione per cui ho chiesto di parlare.

 

PRESIDENTE. La ringrazio: è stato chiaro, senatore Ziccone.

 

ZICCONE (FI). Chiedo al Ministro di farsi autore della richiesta di sospensione e di ritorno in Commissione del provvedimento, in modo da consentire la trattativa che ha dichiarato o quantomeno, in alternativa, di smentire le dichiarazioni apparse su un importante organo di stampa nazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

MASTELLA, ministro della giustizia. Informo il senatore Ziccone che quando ho fatto riferimento alla possibilità di emendabilità e di miglioramento non mi rivolgevo a chi era fuori da quest'Aula, ma alla mia maggioranza e all'opposizione, nella normale, corretta dialettica parlamentare, pur nel rispetto delle autonomie di poteri e di compiti, e quindi giurisdizioni diverse.

Se poi vuole la mia opinione da questo punto di vista, di uno che è un po' indisciplinato, sono dispiaciuto per quanto accade all'esterno, nel senso richiamato ieri, a bagliori di guerra che mi auguro non permangano, che finiscono per appesantire l'atmosfera politica e istituzionale del nostro Paese. Quindi chiedo a tutti di ragionare con molta severità, scevri da pregiudizi ideologici, e di discutere con serenità. La stessa serenità che sto vedendo - e di questo ringrazio le parti in causa - in questo luogo, nella dualità del Parlamento italiano, e spero che l'incamminamento vada soltanto in tale direzione. Eventuali correttivi erano quindi richiesti ai senatori della Repubblica e non all'esterno. Che poi dall'esterno si possa fotografare, sindacare, censire, esprimere giudizi e valutazioni mi sembra appartenga al novero delle cose e del giudizio emesso da qualsiasi cittadino della Repubblica.

Se posso rivolgere ancora un invito, utilizzando questa occasione, faccio un appello affinché possibilmente non ci sia il ventilato sciopero, perché questo appesantisce e crea problemi sul piano di rapporti, che io - dal mio punto di vista - ho tentato di determinare in maniera più serena e moderata, mitigando le asprezze, smussando gli angoli, levigando gli spigoli, perché ritengo che questo sia il modo di fare, rivendicando anche a me stesso il primato della politica.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Le do volentieri la parola, anche se sull'emendamento 1.105 è già intervenuto il senatore Valditara, perché abbiamo ancora cinque minuti prima di arrivare al momento in cui sarà possibile procedere alla votazione, altrimenti dovrei tenere fermo il principio che può intervenire un parlamentare per Gruppo. Ha facoltà di parlare.

 

CARUSO (AN). Intervengo solo per annunciare che, contrariamente all'opinione del senatore Valditara, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Palma. Per non proseguire proprio nella maniera identica di ieri, chiedo che venga disposta la votazione con sistema elettronico.

PRESIDENTE. La votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico è stata già chiesta.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per tre minuti.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, non so se tre minuti sono sufficienti.

 

PRESIDENTE. Perché non lo sa?

 

FERRARA (FI). Certo, perché un richiamo al Regolamento è possibile che sia fatto per un tempo che non corrisponde a quello usuale per motivi di dissenso.

 

PRESIDENTE. Va bene, vada avanti.

 

FERRARA (FI). Ella, Presidente, ha sospeso i lavori dell'Aula nell'attesa che trascorrano i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, affinché la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico. La seduta è sospesa, per cui non capisco come possano essere svolti interventi da parte dei colleghi.

 

PRESIDENTE. Non ho sospeso la seduta. Non ho voluto creare un precedente. Avevo il tempo per dare la parola al senatore Caruso perché siamo condizionati dalla prescrizione regolamentare solo per il voto. Data la delicatezza del momento, ho voluto richiamare la motivazione per cui consentivo l'intervento del senatore Caruso, per evitare di dare la parola a più di un parlamentare per Gruppo.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, mi dispiace, ma nel momento in cui si verificano le condizioni per la richiesta del voto elettronico la seduta va sospesa. In questo momento la seduta è sospesa e non capisco come ella stia dando ai colleghi facoltà di intervenire. Se ciò sta avvenendo, che non costituisca precedente, perché la seduta in questo momento è sospesa.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo con lei, senatore, ma è un chiarimento che daremo anche con il Regolamento alla mano.

 

FERRARA (FI). Nell'attesa del chiarimento, la prego di procedere alla sospensione della seduta.

 

PRESIDENTE. Orami mancano tre minuti! Comunque, in attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,56, è ripresa alle ore 9,59).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Per comodità di computo dei voti, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.107, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Ricordo che l'emendamento 1.210 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, desidero iniziare il mio intervento dicendo al senatore Calderoli che ho usato volutamente il termine "Peppiniello" anziché "Ninnillo" in primo luogo perché si trattava di una licenza poetica che sostanzialmente poteva essere consentita all'oratore per ragioni strumentali rispetto all'oggetto; in secondo luogo, perché volevo dare al senatore Calderoli la possibilità di comprovare la conoscenza della cultura non solo italiana, ma anche napoletana, sfatando così un mito negativo che da sempre - ahimè - accompagna la Lega.

Non capisco perché il relatore si sta agitando su questa storia, ricordando io un suo intervento tanto tempo fa che creò un certo dispiacere al senatore Manzione quando lui, parlando di me, disse: «Anche il centro-destra ha il suo Manzione». Il senatore Manzione si inquietò ed io rimasi onorato di questa comparazione. Ora vorrei parlare con la serenità anche del relatore.

Signor Presidente,veniamo al problema. Secondo il testo di legge varato dalla Commissione il concorso in magistratura, cioè gli scritti, si possono svolgere in più sedi, il che rappresenta una novità rispetto alla disciplina attuale, che prevede che nel concorso in magistratura le prove scritte si svolgano in una sola sede. Evidentemente vi sono ragioni di tipo logistico: in considerazione del fatto che numerosissimi sono i candidati al concorso in magistratura, immaginare più sedi è un modo di rendere più facile l'esecuzione pratica della prova scritta. Benissimo. Però, come ho già avuto modo di evidenziare ieri durante il mio intervento in sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, si finisce con l'immaginare un concorso non più di primo grado a cui possono accedere tutti i laureati in giurisprudenza, bensì di secondo grado, cioè sostanzialmente un concorso per cui il mero diploma di laurea in giurisprudenza non sarà sufficiente.

In ragione di questo (come dimostra l'esempio, sottosegretario Scotti, dell'esperienza dei concorsi per la giustizia amministrativa e per quella contabile), il numero dei candidati è destinato inevitabilmente a ridursi e ulteriormente a contrarsi in relazione agli esiti della prova quiz.

La domanda che pongo è allora la seguente: a fronte della prevedibile diminuzione del numero dei candidati e della indubbia possibilità di prevedere lo svolgimento dei compiti scritti (che sono gli unici - diciamocelo francamente - in ordine ai quali non può intervenire alcuna segnalazione) in un'unica sede, perché si propongono più sedi? Dico questo anche sulla base dell'esperienza degli esami di procuratore, oggi di avvocato, in cui spesso vi erano, in passato, alcune sedi che producevano una stragrande maggioranza di vincitori del concorso e sedi che non ne producevano. Ad esempio, non so quali fossero i dati statistici di Catanzaro in relazione all'esame di procuratore, ma ponendo che registrasse una percentuale intorno all'80-90 per cento di esiti positivi, Milano o Venezia magari registravano il 10-15 per cento: non potendosi immaginare che tutti coloro che sostenevano l'esame a Catanzaro fossero geni rispetto a coloro che sostenevano l'esame a Milano e a Venezia, evidentemente il problema era la sorveglianza nel corso delle prove scritte. Non riesco allora davvero a comprendere, non essendovi una necessità di tipo logistico e pratico, perché dovete correre il rischio di consentire che lo svolgimento delle prove scritte, le uniche sicuramente in ordine alle quali non può intervenire alcuna raccomandazione, debbano avvenire in più sedi e quindi con sorveglianze e vigilanze completamente diverse, creando indubitabilmente una disparità di trattamento.

Inutile dire, senza che nessuno me ne voglia, che anche in questo caso, ove si dovesse abolire la previsione dipiù sedi, non vi sarebbe alcun disastro di natura politica, né vi sarebbe un ulteriore irrigidimento da parte dell'Associazione nazionale magistrati.

Signor Presidente, sull'emendamento 1.108 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Palma, in particolare per l'aggiunta di certamen napoletano, dove però lei ha gioco facile con un padano come il senatore Calderoli.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, per coerenza voteremo contro l'emendamento in esame, tra l'altro perché ricordo al senatore Palma, il quale nella scorsa legislatura è stato relatore alla Camera del testo poi diventato l'ossatura portante della riforma, che allora venne inserita la previsione di più sedi; evidentemente in questi mesi c'è stato un ripensamento, assolutamente legittimo, da parte del senatore Palma, che ha ritenuto fosse meglio la sede unica.

Personalmente continuo a pensare che invece sia meglio perseguire la via della diffusione nel Paese di queste attività. Certo, c'è il problema che il senatore Palma ha denunciato e io stesso ho evidenziato ieri, e cioè che in periferia purtroppo a volte vi è meno serietà di quanto non accada altrove. Credo però che noi dovremmo legiferare cercando di superare le stranezze di questo Paese, per le quali viene considerato normale, ad esempio, in alcuni concorsi di fondamentale importanza, mantenere un certo lassismo.

Abbiamo superato, o quantomeno edulcorato, il problema esistente sul concorso per l'accesso all'avvocatura e quindi ritengo che abbiamo anche gli strumenti per poter superare eventuali discrasie che si presentino in un concorso per l'accesso alla magistratura da tenersi in una sede diversa da Roma, che sarebbe, come diceva il senatore Palma, una novità. D'altro canto, un federalista come me non può non cercare di introdurre anche grani, magari piccoli, di federalismo; chissà che non si possa fare (anche questo potrebbe essere) un concorso per l'accesso alla magistratura a Milano: sarebbe una novità simbolica, però anche molto significativa.

Inoltre ho segnalato ieri che, anche tenendosi un unico concorso in quel di Roma, vengono fuori dei risultati che, quantomeno dal punto di vista statistico, sono curiosi e sarebbero meritevoli di un qualche approfondimento.

Dunque, ritengo che la possibilità che viene data al Ministero di stabilire varie sedi comporti in primo luogo il vantaggio di avere comunque esami più snelli; per di più, in quest'Aula siamo tutti, credo, molto esperti di esami e di concorsi e sappiamo che quando si è in pochi si lavora meglio, sia da parte degli esaminandi che da parte degli esaminatori. In secondo luogo, mi pare che vi sia un significato simbolico che, almeno per quanto riguarda noi, è abbastanza importante cogliere.

Quindi, con un certo rincrescimento voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, questo emendamento è abbastanza corposo ma in realtà comporta una differenza minima rispetto al testo del disegno di legge in esame. Sostanzialmente propone che la durata del fuori ruolo dei magistrati impegnati nel comitato di controllo sia prevista per la durata dell'attività del comitato e non per la durata dalla prova, perché, essendo una novità questa del comitato che svolgerà le sue funzioni in altra sede, come facciamo ad essere sicuri che non ci sia una qualche coda di qualsiasi natura per la sua attività? Finite le prove, invece, il magistrato deve tornare ad esercitare la giurisdizione. È chiaro che, se ci fosse bisogno di qualche attività postuma, non potrebbe svolgerla perché è evidente che un magistrato che torna in ruolo non può svolgere altre attività.

Credo pertanto che l'emendamento che noi abbiamo proposto sia più conservativo e invece la vostra versione più pericolosa perché pone una misura cogente oltre la quale non si può andare. Si tratta semplicemente di una questione di natura tecnica che pregherei il Governo e il relatore di valutare.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Signor Presidente, avevo richiamato la sua attenzione prima, ma lei probabilmente non mi ha visto.

 

PRESIDENTE. No, non l'ho vista.

 

CARRARA (FI). Affinché rimanga agli atti, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti. Vivaci proteste del senatore Ranieri).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Colleghi, ma è possibile che non riusciamo a non urlare? Senatore Ranieri, se lei scusandosi mi chiedesse la parola sarebbe meglio, anziché urlare in questo modo che, foneticamente, sembra un ululare. (Applausi dal Gruppo FI). Se la pensate diversamente, continuate pure ad ululare, magari fino a quando non toglierò la seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

 

CASTELLI (LNP). Lo ritiro, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.215.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti su cui il parere contrario del relatore e del Governo è assolutamente sorprendente.

Il tema in discussione è quello dell'incompatibilità di coloro i quali sono chiamati a svolgere la funzione di commissario d'esame per l'accesso in magistratura con coloro i quali hanno in precedenza svolto attività di docenza - così recita il testo - nelle scuole di preparazione agli esami.

Credo sia assolutamente intuitiva la buona ragione che ha indotto non ricordo chi dei colleghi a presentare l'emendamento che, approvato dalla Commissione, ha modificato il testo originario del Governo. Le parole chiave di questo comma - che non sto a leggere interamente per non perdere tempo - sono le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della Commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

Ora, mi spiace che siano stati aggiunti anche i professori universitari (se ne risentirà il senatore Valditara): probabilmente a questi l'incompatibilità dovrebbe essere tolta, perché ontologicamente al di sopra di ogni sospetto; ma tant'è. Nell'emendamento che propongo, chiedo che siano operati nella sostanza, sottosegretario Scotti, due interventi: che siano sostituite le dizioni «professori universitari» e «magistrati» e che siano sostituite con una più generica riferita a coloro i quali hanno prestato non attività di docenza - che mi sembra assolutamente limitativo - nelle suddette scuole, ma qualsiasi tipo di attività, anche per esempio di carattere amministrativo, insomma che abbiano preso parte a quel fenomeno scuola.

Chiedo inoltre - e questa è la terza questione che ritengo debba essere oggetto di perfezionamento dell'intervento normativo, che peraltro condivido - che sia stabilito che la scuola può essere organizzata in qualsivoglia maniera. Poiché quella della scuola di preparazione al concorso in magistratura non è un'attività tipica, spesso capita che si tratti di attività estemporanea od organizzata in maniera estemporanea, per esempio attraverso la costituzione di associazioni, fondazioni e quant'altro.

Dunque, tre sono gli interventi richiesti: in primo luogo, l'introduzione del riferimento sostitutivo a «coloro i quali» (quindi, non importa se siano magistrati, avvocati o che cosa) abbiano prestato la loro collaborazione alle scuole; in secondo luogo, che la collaborazione sia di qualunque tipo e non limitata alla pura e semplice docenza; in terzo luogo, che si estenda alla scuola, in qualunque maniera essa sia organizzata.

Si tratta di un emendamento che non ha alcun carattere ostruzionistico, che credo abbia semplicemente contenuti di perfezionamento di una - ripeto - condivisibile disposizione introdotta dalla Commissione. Mi domando per quale ragione sia il Governo sia il relatore abbiano espresso parere contrario, peraltro senza fornire alcuna motivazione, con la conseguenza che la mancanza di motivazione sembra essere una sorta di consenso alla non trasparenza, posto che l'emendamento, al contrario, genera maggiore trasparenza.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Caruso. Faccio presente che il testo che il senatore Caruso vuole emendare costituisce un emendamento all'originario testo a seguito di una mia proposta emendativa in fase referente.

Condivido pienamente le affermazioni del senatore Caruso, perché il suo testo è sicuramente, nell'unicità dell'obiettivo, migliore di quello della Commissione. Vorrei aggiungere solo che ciò è tanto vero che probabilmente taluno (non so chi, non importa), nell'esprimere parere contrario a questo emendamento, nella stesura del testo varato dalla Commissione, ha dimenticato di avere inserito nella commissione di concorso tre avvocati: per costoro non scatterebbe la mannaia, di cui al testo che si vuole emendare, proprio perché quel testo fa riferimento ai magistrati e ai professori universitari e non anche agli avvocati, che invece sono chiamati a far parte della commissione di concorso.

In definitiva, poiché sostanzialmente lo scopo che si vuole raggiungere è assolutamente comune e siccome non v'è dubbio che nella sua scrittura più completa, per un verso, e più specifica, per altri versi, la formulazione proposta dal senatore Caruso è a mio avviso più idonea al raggiungimento dello scopo di quella della Commissione, esprimo voto favorevole sull'emendamento 1.215.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.215, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.214.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento posto in votazione.

Signor Presidente, su interventi come quello relativo all'emendamento precedente mi permetto di chiederle di sollecitare il Governo e un Ministro, timido e silente, a voler riconsiderare i propri pareri quando, in tutta evidenza, le motivazioni offerte lo meriterebbero. Credo sia cosa assolutamente non dovuta da parte sua, signor Presidente; tuttavia, lei che certamente ascolta le motivazioni che tutti noi ci sforziamo di offrire, quando si trova a condividere, come immagino abbia condiviso, quelle motivazioni, forse potrebbe sospingere il silente Ministro a riconsiderare il proprio parere, salvo poi confermarlo se egli lo ritiene necessario.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei sa che il ministro Mastella di solito non ha quel difetto; voglio comunque sottolinearle la delicatezza della sua richiesta.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.214, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.217.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, dell'emendamento 1.217 sia il "neotimido" ministro Mastella (perché fino a qualche tempo fa condividevo nel modo assoluto la sua opinione, presidente Marini, che egli non fosse né timido né silenzioso), sia il relatore hanno proposto l'accoglimento all'Assemblea, esprimendo un parere eccezionalmente favorevole.

Mi limito a dire - i collaboratori della Presidenza se ne saranno già avveduti - che il testo non è straordinario dal punto di vista della leggibilità, ma forse le parole: «cinque professori universitari» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «materie oggetto di esame». Il contenuto dell'emendamento sarebbe identico, ma la leggibilità complessiva della disposizione, una volta che lo stesso fosse approvato, ne guadagnerebbe. Chiedo scusa ai colleghi per avere non volontariamente procurato questo disagio all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Chiedo al relatore il suo parere.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Concordo con tale modifica.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.217 (testo 2), presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.

GASBARRI (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASBARRI (Ulivo). Con molta pacatezza, signor Presidente, per evitare che lei mi possa rimproverare, vorrei segnalare la necessità di aiutare il senatore Ruggeri nella sua grandissima capacità di votare con tutte e due le mani e di girare contemporaneamente il giornale. Le chiedo un suo autorevole intervento. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori segretari di operare un attento controllo ovunque, in tutti i settori dell'Aula.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, questo è un emendamento sul cui merito non mi dilungo essendo assolutamente coerente, se non identico, all'emendamento 1.215, che invocava maggiore trasparenza.

Invito il collega, testé intervenuto richiamando l'Assemblea a qualcosa di molto simile alla trasparenza, di fare lui un esercizio di voto con riferimento a questo emendamento votando a favore e quindi impedendo che vi possano essere imbarazzanti situazioni di partecipanti ai concorsi per accesso alla magistratura nella veste di commissari d'esame che abbiano fino al giorno prima preparato i candidati all'esame stesso, nelle materie, per l'appunto, oggetto d'esame.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di quest'emendamento.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE.Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, vorrei testimoniare che quando le proposte dell'opposizione sono condivisibili è giusto accoglierle.

Nella specie, questo emendamento 1.216 del collega Caruso interviene su quella parte dell'articolo 1 che detta le norme per la nomina della commissione prevista per i concorsi in magistratura. L'emendamento del collega Caruso interviene in maniera puntuale su quella parte della norma in oggetto che limita la possibilità di nomina dei componenti della commissione per coloro che abbiano svolto, a qualsiasi titolo e modo, nei dieci anni precedenti attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato onorario.

Questa forma di anomala innominabilità l'avevamo già prevista per le altre categorie che compongono la commissione, cioè i magistrati e i professori universitari; l'intervento del collega Caruso è molto puntuale perché prevede di integrare la norma con l'altra categoria che fa parte della commissione di esame, cioè gli avvocati, che si aggiunge quindi alle altre due.

Signor Presidente, chiaramente preannunciando il voto favorevole a tale proposta, penso di poter dire di tutta la maggioranza e comunque di tutto l'Ulivo, mi consenta anche di sottolineare che questa è la testimonianza di come - ricorrendo ancora una volta alla commedia «Natale in casa Cupiello» - non ci sia un atteggiamento dispotico, dispettoso o preconcetto. Questa maggioranza, in Aula, come in Comitato e in Commissione, ha accolto moltissimi emendamenti dell'opposizione e non si è trattato di una concessione gentile: è stato il riconoscimento di una partecipazione convinta, competente ed effettiva ad un percorso di costruzione di un testo che, mi fa piacere sentirlo dire anche dal Ministro, è largamente condiviso da tutti. Quindi, possiamo in merito sgombrare il campo: il presepe è bello e quando è bello siamo pronti a riconoscerlo.

In questo caso il collega Caruso ha confezionato un ottimo emendamento e siamo felici di poterlo votare.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, l'intervento del collega Manzione mi costringe a precisare alcune questioni, in particolare la posizione della Lega Nord rispetto a questo testo. Ora, se non ho capito male il collega Manzione ha dichiarato che ci troviamo di fronte a un testo largamente condiviso; vorrei aggiungere: sicuramente non da noi. Anzi, riteniamo questo testo una sciagura; lo abbiamo detto molte volte. (Applausi dal Gruppo LNP).

È una sciagura perché non fa fare alcun passo in avanti rispetto al testo del 1941. Lasciamo perdere la riforma della scorsa legislatura, che porta il mio nome e che va cancellata perché ha il gravissimo peccato originale di essere stata scritta dal Parlamento e non dal CSM e dall'Associazione nazionale magistrati, quindi è uno scandalo e pertanto va assolutamente cancellata, ma questo testo non è un passo in avanti nemmeno rispetto alla riforma del 1941. Anzi, lo vedremo esaminando l'articolo 2, è un testo che renderà assolutamente succubi i singoli magistrati e quindi è assolutamente anticostituzionale.

Ovviamente questo non ci ha impedito di cercare di migliorare da un punto di vista tecnico ciò che era migliorabile, ma ciò non implica in alcun modo un'adesione al testo, che riteniamo assolutamente sbagliato e soprattutto umiliante per il Parlamento. Infatti, vedere un Parlamento che sottoscrive pedissequamente ciò che è stato scritto da altri è per me umiliante.

In merito vorrei rendere una testimonianza all'Aula. Ho partecipato ad una seduta dell'Ufficio di Presidenza in cui veniva audita l'Associazione nazionale magistrati. Ad un certo momento, dato anche il clima assolutamente informale che caratterizza le sedute dell'Ufficio di Presidenza, il relatore, evidentemente perdendo un po' di vista i diversi ruoli, ha chiesto - ed anche ottenuto - spiegazioni sul testo dai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati. Questa è una testimonianza personale, è la verità dei fatti e stiamo legiferando su testi di questa natura. Continuo a dire che ritengo anche umiliante il fatto che né il relatore né, soprattutto, il Governo quando rilasciano, a termini di Regolamento, i pareri sugli emendamenti dell'opposizione si degnano di dare una motivazione. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.216, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà in tutta evidenza a favore dell'emendamento 1.218 che si propone - anche in tal caso in chiave non ostruzionistica, ma di semplice proposta di perfezionamento del testo - di introdurre un limite di età massimo indipendentemente dal periodo che è decorso dal momento in cui il componente della Commissione è stato collocato a riposo.

La finalità è assolutamente evidente; non vi è alcuna ragione per precludere la possibilità di svolgere la funzione di commissario a colui il quale sia stato collocato a riposo, al pensionato, anzi, mi sembra un'idea pregevole perché recupera risorse anche importanti e di rilievo. Tuttavia introdurre un limite massimo di età mi sembra opportuno, anche per chiudere ad un certo livello, ad un certo punto, la forbice di distanza tra l'esaminato e l'esaminando, che diversamente potrebbe diventare incongrua.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, vorrei capire una questione.

Il precedente intervento del collega Manzione, in modo un po' ipocrita, voleva sfalsare il modo di operare, dicendo che, se qualche emendamento intelligente viene proposto, può essere anche accolto. Mi pareva che questo secondo emendamento fosse più che ragionevole nel senso di porre un tetto a settantasette anni, anche per non incorrere nello sfruttamento senile e non più minorile: lasciamo a riposo questi professori universitari che hanno quasi raggiunto la soglia dell'ottantesimo anno di età. Perché prima si poteva accettare, quello di prima probabilmente era tanto acqua di rose, tamquam non esset, non cambiava la sostanza della norma, mentre questo un piccolo vincolo lo pone. A questo punto viene da chiedersi una cosa; abbiamo letto tutti questa mattina le testate nazionali che riportano che l'Associazione nazionale magistrati non condivide questa legge e ha già indetto per il 20 luglio prossimo una giornata di sciopero.

È emerso dal dibattito che c'è stata una grossissima ingerenza dell'Associazione nazionale magistrati; mi pare che del resto il sottosegretario Scotti sia un autorevole esponente. Non riusciamo, tuttavia, a capire se questa legge è stata fatta dall'Associazione nazionale magistrati, che in parte dice di non condividere; il ministro Di Pietro fa operazione lobbistica dicendo che sta con i magistrati e lo vedremo probabilmente partecipare in piazza a qualche manifestazione, però abbiamo sentito un altro magistrato che è seduto in quest'Aula e che ha seguito la legge nel corso dell'iter istruttorio in Commissione giustizia. Mi riferisco al collega Casson, che ha affermato che c'è stata la totale chiusura da parte dell'opposizione nel collaborare alla stesura del testo finale. Ma delle due l'una: o c'è stato il grande inciucio e ha ragione Di Pietro - e forse lo metto in dubbio, anzi sicuramente - o ha ragione Casson e Di Pietro è una persona che non dice il vero.

Veniamo al punto della situazione: è possibile che lasciamo che l'Associazione nazionale magistrati decida quali sono le leggi buone e quelle che non lo sono? Ma qual è il ruolo dell'Associazione nazionale magistrati e, a questo punto, della magistratura in questo Paese? Applicarle, le leggi, o partecipare al processo formativo giudicando e impedendo, a questo punto, leggi che non sono gradite? Ma il ruolo di quest'Aula qual è? È forse quello di fare sentenze? E se noi non possiamo fare leggi perché chi dovrebbe applicarle ed emettere sentenze si sostituisce a noi, cosa è, una sovversione dell'ordine costituito?

Vorrei riproporre Montesquieu a tanti magistrati che si permettono di agire in totale libertà in questo frangente. C'è un reato che è imputabile soltanto al Capo dello Stato ed è l'attentato alla Costituzione, è così specifico da non potersi estendere o applicare per analogia, ma l'insubordinazione di un ordine, di un potere all'interno dello Stato non rischia di invadere la sfera di un reato, appunto, di insubordinazione, di attentato alla Costituzione? Qua si stravolgono addirittura i ruoli.

Mi rivolgo al Di Pietro politico adesso, non più Ministro: come fa un esponente politico a dire: «Io sto con i magistrati»? Non ha certo ricevuto i voti dai magistrati, Di Pietro, è un libero eletto con i voti degli italiani e dovrebbe dire: «Io rappresento il popolo italiano» e il popolo italiano ha bisogno di una giustizia fatta per il popolo, non a misura dei magistrati (Applausi dal Gruppo FI), come ha bisogno di una sanità a misura degli ammalati, di chi ha bisogno dell'assistenza e non a misura dei sanitari, altrimenti qui non ci capiamo più, ma un ripristino dei ruoli è senz'altro necessario. (Applausi dal Gruppo LNP).

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.219, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.220.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, noi trattiamo dell'ordinamento giudiziario, altrettanto abbiamo fatto nel corso della legislatura passata, ma sullo sfondo della trattazione di queste materie aleggia sempre il grande tema fortemente avvertito non soltanto dagli operatori della giustizia, ma anche dall'opinione pubblica: quello della separazione delle carriere.

La separazione delle carriere però è un argomento che viene rifiutato, il Parlamento da tempo si tormenta su tutte le ipotesi possibili, ma questo tema è un tema rifiutato, è un tema che comporterebbe fatalmente anche una riforma costituzionale, certamente distante dalle argomentazioni delle quali oggi stiamo discutendo. Però è il problema, il vero problema della condizione magistratuale, questa commistione tra accusa e giudizio rifiutata dalla norma costituzionale e comunque sussistente nonostante le pulsioni culturali contrarie.

E allora, l'emendamento non intende assolutamente costituire il prodromo di una riforma che prima o poi certamente si farà ma che io vedo ancora molto lontana. Credo tuttavia sia non inopportuno che un giovane magistrato che si appresta ad affrontare una complessa attività possa rappresentare quali siano le sue attitudini di massima, quale attività intenda prevalentemente svolgere, quella requirente o quella giudicante, senza che ciò possa minimamente turbare lo svolgimento della sua attività o le valutazioni che in ordine a questa attività si faranno successivamente.

Voglio ricordare che la legge Castelli, che con tanta pervicacia si vuole abrogare, su questo tema stabiliva in termini netti una dichiarazione da parte del soggetto che accedeva alla magistratura. La formula che si adotta in questa sede è molto più cauta, molto più blanda, è una dichiarazione di intenti che certamente potrebbe essere sostanzialmente modificata nelle valutazioni più intime dello stesso candidato nel momento in cui, nel corso della sua attività, si rendesse conto che l'una condizione o l'altra siano più apprezzabili rispetto a quelle ipotizzate all'inizio della carriera. Credo che ciò non cambi nulla nella sostanza, che si tratti di un elemento che può essere introdotto; potrebbe essere un segnale, signor Presidente, ai 200.000 avvocati che reclamano la separazione delle carriere e che invano attendono un segnale dal Parlamento.

Rassegno queste mie riflessioni all'Assemblea, perché le consideri e possa fare delle valutazioni che non siano del tutto distoniche rispetto ad un'area della società non secondaria come l'avvocatura italiana.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega sull'emendamento 1.220, che mi pare possa far aggiungere qualche riflessione alle considerazioni, già di per sé esaustive, del collega Valentino.

Come giustamente diceva il presentatore di questo emendamento, con esso non si vuole certo anticipare o stabilire un prodromo della separazione delle carriere, tema quest'ultimo che aleggia sempre in queste aule e nell'opinione pubblica quando si parla di ordinamento giudiziario. Più semplicemente l'emendamento aveva l'intenzione, almeno io credo, di consentire l'introduzione di una qualche informazione di natura statistica; perché è del tutto evidente che esiste questo problema, è del tutto evidente che l'attività di pubblico ministero è completamente diversa da quella di giudicante. Quindi, questo tipo di informazioni poteva servire anche al CSM (anzi, soprattutto a quest'ultimo) per valutare in che modo potessero essere coperti i ruoli vacanti. Ebbene, la cosa fa talmente paura all'Associazione nazionale magistrati e alla magistratura organizzata che non può essere nemmeno evocata: fa venire in mente quelle frasi che compaiono in certi libri di fantascienza di serie B, quando il mostro o il diavolo non può nemmeno essere evocato ma basta l'evocazione del nome perché in qualche modo esso si materializzi.

A questo punto siamo giunti ad una sorta di iconoclastia. Questa maggioranza prona e succube ai voleri di un quarto potere va avanti imperterrita sul tema, non si capisce neanche più perché, in quanto nella scorsa legislatura si pensava che in qualche modo potesse avere un qualche vantaggio politico a farlo. Oggi la divulgazione di alcune intercettazioni ha dimostrato che ormai (giustamente, da questo punto di vista) la magistratura è fuori controllo: la sinistra, che forse si illudeva di controllarla, di averla alleata si è dovuta amaramente risvegliare da questo tranquillo sogno.

Stiamo creando un mostro che ci mangerà tutti. Questa, purtroppo, è una profezia da Cassandra ma - vedete - c'è un piccolo problema: Cassandra aveva ragione. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.220, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, voglio ricordare ai reduci della scorsa legislatura come me il clima che vivevamo in quest'Aula quando, nella XIV legislatura, si stava esaminando l'altra riforma, quella che portava la firma dell'allora ministro Castelli. Lo voglio ricordare non per fomentare polemiche o climi di contrapposizione, ma soltanto perché c'è una storia che lega le cose e i comportamenti. Se quella storia in qualche modo resta libera nella mia memoria, ritengo necessario intervenire come maggioranza per evitare di commettere quello che all'epoca, secondo me, fu un errore che commise la maggioranza di allora, attuale opposizione, ovverosia blindare un testo, non consentire alcun tipo di confronto, e allo stesso tempo... (Numerosi senatori escono dall'emiciclo. Brusìo. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego di interrompersi solo per un attimo, perché poi non gradisco ricevere le reprimende indirizzate al Presidente. Chi deve uscire lo faccia.

La prego di attendere ancora un altro momento, senatore Manzione: è meglio anche per lei, perché i colleghi le passano davanti. Ora la prego di proseguire, perché il brusìo si è attenuato.

MANZIONE (Ulivo). Sì, signor Presidente, perché sono usciti tutti i neofiti; probabilmente soltanto i senatori presenti nella scorsa legislatura ritengono giusto rivisitare quei tempi.

 

PRESIDENTE. Vada avanti.

 

MANZIONE (Ulivo). Come dicevo, la storia della passata legislatura ci induce invece a cercare di essere costruttivi negli atteggiamenti, a discutere approvando anche gli emendamenti che condividiamo, perché è evidente che la maggioranza deve farsi carico di realizzare attraverso i disegni di legge il programma di Governo per il quale è stata eletta. Però il clima - signor Presidente, lei non c'era, perché all'epoca era stato eletto nell'altra Camera - è completamente diverso, se è vero (come è vero) che arriviamo in Aula con un testo complessivamente condiviso.

Capisco che il collega Calderoli, gli amici della Lega - e nella specie ancora di più il collega Castelli - abbiano la necessità di dimostrare che c'è una forma di contrapposizione, però i dati reali restano tali ed è un dato reale incontrovertibile, per esempio rispetto all'articolo 1, che a parte i due o tre incontestabili emendamenti approvati in Aula (chiaramente questo rende merito e onore al relatore ed al Governo), nell'arrivare ad indicare la strada, il percorso, la proposta dell'articolo 1 sono stati accolti, tra Comitato e Commissione, almeno venti emendamenti dell'opposizione.

Questo è il metodo di una maggioranza responsabile, che è pronta a misurarsi concretamente e non ha bisogno d'imporre in qualche modo i muscoli per cercare di accreditare una convergenza che sia effettivamente condivisa. Questo perché, è innegabile, siamo una maggioranza abbastanza plurale, ecco perché il lavoro proficuo svolto in Commissione ha prodotto il testo condiviso che abbiamo in Aula.

Occorre però anche ragionare di quello che significa questo testo rispetto al decreto legislativo n. 160 che è stato modificato. Le novità più rilevanti - ne hanno parlato in pochi fra i colleghi - sono due, a mio parere.

In primo luogo, è stato soppresso l'assurdo obbligo di scegliere in via preliminare l'area funzionale, giudicante o requirente, cui essere assegnati dopo l'espletamento del concorso. Una piccola traccia di questo grande contenuto - secondo l'allora maggioranza - era rinvenibile nell'ultimo emendamento che il collega Valentino ci ha chiesto di votare e che è stato respinto. Abbiamo ritenuto che questa opzione preventiva non fosse assolutamente compatibile con l'impianto complessivo previsto dalla Costituzione.

In secondo luogo, abbiamo cancellato - e nessuno l'ha detto - nell'ambito delle prove orali il contestatissimo test psicoattitudinale.

Su questi due punti, che sono stati gli argomenti sui quali l'Associazione nazionale magistrati ha fatto una campagna durissima nella scorsa legislatura (e penso che queste cose le dirà anche il collega Centaro che interverrà dopo di me), ho l'impressione che qualcuno abbia la memoria corta, perché se l'ANM avesse la capacità di conservare una nitida memoria del recente passato, probabilmente apprezzerebbe molto di più il presente e non minaccerebbe azioni - come dire - "ritorsive" ‑ tra virgolette ‑ per il futuro.

Come affermava poco fa il collega della Lega, ci si accusa di avere subito la dettatura del provvedimento da parte dell'Associazione nazionale magistrati, poi da altri subiamo l'accusa di essere contestati dall'Associazione nazionale magistrati: questa doppia lettura in qualche modo indica che siamo sulla strada giusta. Avrei comunque gradito da parte dell'Associazione nazionale magistrati una valutazione molta più convinta, consapevole di quello che era e di quello che invece è lo scenario che si prefigura.

Per fortuna non tutti i magistrati la pensano nello stesso modo: per esempio c'è una intervista a Pierluigi Vigna sul «Corriere della Sera» in cui in qualche modo dà conto che il lavoro svolto in Parlamento è apprezzabile e indica una direzione di marcia che assolutamente non deve essere censurata in via preventiva.

Il nuovo concorso, così come previsto dall'articolo 1, si configura come una prova di secondo grado, che dovrebbe evitare così tutti i problemi che sono sempre nati con l'obbligo di snellire il quadro dei partecipanti con la preselezione, con tre prove scritte. Abbiamo eliminato la previsione di un quarto elaborato pratico proprio recependo delle indicazioni e degli emendamenti che venivano anche dall'opposizione.

Tra le altre novità di rilievo che è giusto lasciare agli atti - e mi avvio a concludere, perché sono il contenuto preciso dell'articolo 1 - c'è da ricordare sicuramente la modifica circa la composizione della commissione per l'accesso in magistratura. Abbiamo lavorato molto su questa parte del provvedimento, abbiamo contemperato diverse esigenze, abbiamo accolto moltissimi emendamenti dell'opposizione, alcuni proprio in questa materia anche in Aula, e su questo voglio dire - per essere equanime - che per la prima volta nella commissione di concorso per l'accesso in magistratura sono presenti gli avvocati accanto ai docenti universitari. Come ho detto poc'anzi per l'ANM, il dispiacere è che anche in questo caso, pur avendo introdotto una novità assoluta, che poi coincide con la filosofia complessiva di tutto il provvedimento, dobbiamo riscontrare che anche gli avvocati sono in agitazione.

Probabilmente se riscontriamo, da una parte, l'agitazione degli avvocati, dall'altra, quella dei magistrati possiamo essere consapevoli che, fino a questo punto, il provvedimento va in un'unica direzione: quella di recuperare l'efficienza della giustizia, senza guardare a nessuna categoria se non a quella principale, che è poi quella che ci interessa. Mi riferisco alla categoria degli utenti della giustizia che necessita che vi sia un servizio che funzioni.

Per queste ragioni dichiaro sull'articolo 1 il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Forza Italia voterà contro l'articolo 1 perché, in realtà, il problema non era quello indicato dal collega Manzione, cioè un elenco di negatività, di incongruenze e di prove che appesantivano il concorso. Il vero problema era quello di prevedere un concorso che innovasse e modernizzasse l'accesso in magistratura attraverso una selezione diversa e che, soprattutto, costituisse un punto di partenza ai fini della distinzione delle funzioni che, tra l'altro, compare in maniera assolutamente esplicita nel programma dell'Unione.

Si parla di distinzione accentuata delle funzioni, ma in realtà così non avviene perché, a differenza del testo della riforma Castelli in cui già dal concorso si ipotizzava una divaricazione, attraverso una manifestazione di volontà del concorrente nei confronti dell'una o dell'altra funzione, in questo modello di concorso tutto ciò non avviene. C'è un pasticcio - di cui parleremo in seguito - per quanto attiene alla distinzione delle funzioni e noi riteniamo che già dal concorso si debba delineare la carriera professionale del magistrato proprio affinché egli possa svolgere un tirocinio e possa conseguire una specializzazione consona alla funzione che intende svolgere, tra quelle requirente e giudicante.

Allora, ci si rende conto di come poi, alla fine, questo concorso sia rimasto pressoché identico a quello precedente. È vero, si tratta di un concorso di secondo grado, ma tra le categorie elencate è scomparsa quella dei rappresentanti delle Forze armate dello Stato, con una certa incongruenza, perché se vengono ammessi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale - e tali sono, in realtà, anche coloro che militano nelle Forze armate dello Stato raggiunto un certo livello o grado che viene equiparato alla qualifica dirigenziale - ci si rende conto di come poi alla fine ciò che è stato tolto esplicitamente rientri dalla finestra; però, l'averlo tolto ha avuto come significato una sfiducia nei confronti dei rappresentanti di queste categorie.

La stessa problematica relativa all'anzianità maturata in diversi rami dell'amministrazione e le stesse materie indicate danno conto di un concorso rimasto vecchio. Nel momento in cui materie come il diritto industriale, il diritto d'autore e tutte le espressioni di un'economia sempre più avanzata (che deve essere presente, perché si deve fare in modo che questo tipo di controversie venga reintrodotto e ricompreso nel confronto giudiziario e nelle aule dei tribunali) sfuggono alle aule dei tribunali attraverso arbitrati, è evidente che non vi è la possibilità di preparare preventivamente coloro che tentano di accedere alla magistratura su materie che sono il futuro, o meglio il presente dell'economia.

Lo stesso dicasi per le problematiche relative alle lingue straniere. Si introduce finalmente un timido accenno alle lingue straniere, però si rimane sempre, tutto sommato, nell'ambito dell'Unione Europea. Nulla vietava che anche la lingua araba vi potesse entrare, considerato che l'Italia è zona di frontiera e si confronta con problematiche (tra cui l'immigrazione, la presenza di gruppi clandestini e non all'interno del premio territorio) di Paesi a prevalenza assoluta di lingua araba. Ebbene, sicuramente anche questa possibilità di scelta avrebbe potuto essere un modo per rendere più moderno e più consono alla realtà il concorso.

In realtà, il problema che ha sollevato il collega Manzione non è stato tanto quello di disconoscere una forza condizionante da parte della Associazione nazionale magistrati e del CSM; certamente c'è stata e la verità è che forse costoro hanno chiesto troppo, come è loro abitudine d'altra parte. Infatti, ricordo che anche nella XIII legislatura, nell'ambito della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e nella riforma costituzionale dell'articolo 111, con posizioni di maggioranza e minoranza identiche a quelle attuali, la magistratura cominciò ad agitare spauracchi dicendo che il Parlamento stava per abrogare per legge la mafia, la lotta alla mafia e quant'altro: non è avvenuto nulla di tutto ciò.

Ci si deve allora rendere conto che, nella migliore delle ipotesi, c'è una ritrosia culturale nei confronti del nuovo, nella più realistica delle ipotesi, una assoluta chiusura contro qualsiasi riforma che possa comportare un mutamento dello status quo, un venir meno di incrostazioni di potere e di controllo, anche fin dall'accesso al concorso in magistratura, utile a far vivere le correnti, utile a quella autoreferenzialità che la magistratura italiana continua sempre ad avere e che la porterà inevitabilmente ad una delegittimazione. (Applausi del senatore Biondi).

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 1 del disegno di legge in esame. Voteremo contro questo concorso in magistratura (di questo tratta l'articolo 1), che apparentemente si pone come fatto innovatore, essendo un concorso di secondo grado rispetto a quello precedente, ma che nella sostanza non risponde ad una serie di esigenze fortemente avvertite rispetto ad alcuni temi importanti.

La selezione va effettuata tra soggetti di assoluta qualità e questa qualità deve emergere sulla base delle attività precedenti, delle pregresse esperienze, delle attività svolte: non vi è manifestata un'esigenza del genere.

Le funzioni che si vanno ad affrontare dopo aver vinto il concorso certamente non possono essere opportunamente tutelate da quel simulacro di tirocinio che si svolge. Non vi è un tirocinio adeguato. Eppure di lì a poco, questi giovani, che non hanno una particolare esperienza, non hanno maturato nella vita di relazione contatti utili ad un esame più compiuto e più sereno delle complesse realtà con le quali si confronteranno, assumeranno un ruolo di grande responsabilità: saranno magistrati, decideranno della libertà delle persone e dei loro patrimoni: come qualcuno ha detto, decideranno delle anime dei soggetti dei quali dovranno occuparsi.

Francamente, avevo confidato che nel corso della discussione in Aula queste esigenze sarebbero state avvertite maggiormente e che vi sarebbe stato un dialogo più aperto; invece no: ci troviamo di fronte agli schemi tradizionali, le nostre proposte vengono sistematicamente rigettate, non si discute.

Ma tra i colleghi della maggioranza non c'è alcuno che su questo tema così sensibile, significativo ed importante, determinante nella storia degli ultimi anni di questo Paese avverta un'esigenza da sottoporre alla nostra valutazione? Va tutto bene così?Francamente, resto perplesso. Vi sono realtà che prescindono dalla contrapposizione tradizionale degli schieramenti: qui si tratta delle garanzie dei cittadini. Stiamo discutendo delle garanzie dei cittadini e degli uomini che di queste garanzie si debbono rendere interpreti e non si leva una voce a proporre una soluzione?

È stato il compito del relatore, certamente apprezzabile. Egli ha valutato anche con favore talune proposte che sono giunte dall'opposizione; però, devo dire che sono stati tutti momenti residuali rispetto ad un'esigenza così vasta che qui, nel dibattito in Aula, avrebbe potuto rivelare i suoi aspetti più significativi.

Le discussioni nei Comitati ristretti, le discussioni in Commissione sono prevalentemente tra addetti ai lavori e sono certamente utili ad un impianto tecnico, ma è in questa sede che le funzioni più avvertite dall'opinione pubblica debbono trovare i loro interpreti e i loro adeguati propositori. Così non è stato e quindi verrà votato un documento pallido, un documento non particolarmente adeguato alle necessità delle quali sempre abbiamo discusso e che, con un colpetto di maggioranza (perché la maggioranza è fatta soltanto di qualche soggetto in più), contribuirà a fare un passo avanti. Bene, non avete reso un buon servizio al Paese.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'articolo 1. Le ragioni le indicherò con maggiore precisione in riferimento all'articolo 2 se, come temo, la bocciatura degli emendamenti essenziali che abbiamo presentato, non concorrendo in alcun modo a fare ostruzionismo su questa legge, renderà chiaro che la nostra delusione è molto grande. Lo diremo dunque dopo che saranno stati bocciati i nostri due emendamenti. Comunque, il Gruppo UDC, che non ha presentato emendamenti a questo articolo, vota contro l'articolo 1 perché è l'inizio di una riforma che ritengo assolutamente inadeguata per risolvere i problemi della giustizia italiana.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, c'era un bellissimo film orientale, «Rashomon», nel quale lo stesso episodio veniva raccontato da persone diverse e ciascuno vedeva una realtà completamente diversa. In questo caso non so se stia accadendo la stessa cosa o se semplicemente stiamo facendo il gioco delle parti, ma l'intervento del senatore Manzione, francamente, è abbastanza sconcertante. Ha dipinto una realtà che io, almeno personalmente, non ho assolutamente letto, e cioè quella di una maggioranza che ha dialogato con l'opposizione, che ha aperto alle ragioni dell'opposizione, ha accolto emendamenti dell'opposizione. Non è stato assolutamente così.

Una cosa è vera: il clima che si respira in Aula è molto diverso da quello che si respirava quando veniva discussa la cosiddetta riforma Castelli, ma ciò è merito di questa opposizione; ricordo infatti la guerra scatenata, in Aula e fuori, addirittura con insulti e con attacchi personali, e portata avanti dall'attuale maggioranza nei nostri confronti. Se oggi il clima è migliorato, ciò forse va ascritto esclusivamente alla maggiore civiltà che noi manteniamo nei rapporti da tenersi in quest'Aula. Questa è l'unica verità.

Per il resto, continuiamo a dichiarare apertis verbis l'assoluta e totale contrarietà a questo disegno di legge per la genesi con cui si è formato. L'articolo 1 è quello sul quale sicuramente siamo meno distanti, perché la sua ratio fondamentale è quella che avevamo posto e che questa maggioranza ha accettato. In pratica, il problema fondamentale è che si passa da un concorso di primo grado ad un concorso di secondo grado.

Questo è il dato ed il core di questo articolo: è quindi evidente che, avendo la maggioranza accettato la nostra impostazione, la contrapposizione su di esso è inferiore a quella che può verificarsi su altri articoli. Certo, in sede di Comitato ristretto e di Commissione la maggioranza - bontà sua - ha accettato qualche piccolo emendamento tecnico, ma questo credo sia inevitabile, atteso che abbiamo cercato di migliorare ciò che era comunque migliorabile.

Quanto ai tempi, vorrei ribadire quanto abbiamo già rilevato e continueremo a rilevare nel corso di questo dibattito, ossia l'assurdità delle argomentazioni portate avanti dall'Unione. Siamo stati accusati - l'ha fatto anche oggi il senatore Manzione - di aver bloccato e blindato il provvedimento, mentre abbiamo impiegato soltanto tre anni e otto mesi per portarlo a termine; credo che dovremmo fare un mea culpa e capire perché il provvedimento è restato anni e anni nelle Commissioni quando noi eravamo al Governo, mentre vi è rimasto soltanto qualche mese in quelle gestite dall'Unione. È una colpa che abbiamo e un merito che dobbiamo riconoscere all'Unione: evidentemente, sono molto più determinati di noi quando intendono portare avanti un qualche provvedimento.

Che la chiusura sia totale, però, lo dimostra il fatto che sui dati fondamentali non vi sia stata alcuna modifica di questa norma. Qual è, allora, il punto basilare che ci induce a votare contro? Evidentemente, l'abolizione della previsione in base alla quale il candidato, all'atto dell'iscrizione, doveva dichiarare se intendeva poi percorrere la carriera requirente o quella giudicante.

Questo è il punto dirimente sul quale, evidentemente, il nostro disaccordo è profondo e pertanto esprimeremo voto contrario. (Applausi dal Gruppo LNP).

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, stiamo per esprimere un voto importante sull'articolo 1. Già questa mattina ho segnalato al segretario del Consiglio di Presidenza, il collega Barbato, e poi anche agli uffici, il verificarsi, a volte, della votazione da parte di alcuni colleghi in banchi che non risultano occupati.

Ora, signor Presidente, dal momento che fra qualche istante voteremo - e si tratta di un voto importante, perché riguarda l'articolo 1 del disegno di legge in esame - torno sulla questione relativa alla sistemazione dei posti in Aula e alle votazioni effettuate con il sistema elettronico, su misure finalizzate ad evitare che accada quanto ho detto.

Per quanto riguarda la sistemazione in Aula, sarebbe sufficiente che la Presidenza assegnasse i posti almeno per divisione tra maggioranza e opposizione. Questo minimum di assegnazione di posti consentirebbe alle stesse di autodisciplinarsi: già questo sarebbe un vantaggio sia per la maggioranza che per l'opposizione (perché così chi intende farlo lo fa e chi non intende farlo non lo fa). Meglio sarebbe assegnare i posti a ciascun Gruppo; altrimenti, che almeno si delimiti il campo tra maggioranza e opposizione: questa soluzione sarebbe d'aiuto.

Signor Presidente, anche nel quadro delle iniziative assunte, molto lodevolmente, dalle Presidenze del Senato e della Camera in relazione ai costi sostenuti dalle due Amministrazioni, credo che questo sia, per il Consiglio di Presidenza, il momento giusto per affrontare la questione del voto sotto il profilo amministrativo. La questione è davvero delicata. Infatti, come tutti sanno, questo è un modo di essere presenti ed avere diritto alla diaria senza votare. È arrivato il momento che della materia, già affrontata dal collega Malan e da altri senatori nella passata legislatura, se ne occupi il Consiglio di Presidenza.

Signor Presidente, la mia opinione è che se un collega non vota non può risultare presente. La semplice introduzione della scheda per aver diritto alla presenza amministrativa ed evitare la sanzione per l'assenza, anche quando non si è materialmente presenti e votanti, reca un danno economico alle casse del Senato e fa venire meno la funzione stessa della sanzione, che rappresenta più che altro un modo per invogliare i colleghi ad essere presenti.

Credo quindi che la questione vada affrontata essendo un problema di trasparenza e di risparmio per l'Amministrazione. Poiché si tratta di un tema caro sia alla maggioranza che all'opposizione e sul quale siamo tutti d'accordo, proporrei di eliminare questo piccolo privilegio affinché nell'opera saggia fin qui portata avanti dalla Presidenza del Senato anche una tale piccola questione possa contribuire a dare un segnale positivo.

Ho voluto cogliere questa occasione, signor Presidente, perché fra qualche istante ci sarà una votazione importante ed è giusto che lei richiami tutti i colleghi a votare ognuno per sé.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei fare un appello alla proverbiale e universalmente riconosciuta onestà intellettuale del senatore Boccia per capire il reale motivo del suo intervento. Infatti, poiché tale intervento presenta connotazioni di ostruzionismo interno alla maggioranza, dal momento che ripete un argomento che in quest'Aula è stato più volte avanzato da suoi predecessori, anche esperti di Regolamento, nella passata legislatura nonché in questa, chiedo alla Presidenza di interrogare il senatore Boccia al fine di capire il reale motivo dell'estemporaneità del suo intervento. Ne saremo tutti molto soddisfatti e credo che l'Aula potrebbe uscirne confortata nella qualità e nella quantità. (Applausi del senatore Amato).

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, cercherò di capire meglio la questione e non escludo che lei possa toccare qualche punto che meriti dei chiarimenti.

Vorrei dire al senatore Boccia che per i posti in Aula i senatori segretari hanno avanzato un'ipotesi, che però si è fermata di fronte alla costituzione di un nuovo Gruppo in queste ultime settimane, che ha fatto sorgere qualche problema che stiamo cercando di risolvere.

Per quanto riguarda le altre questioni da lei avanzate, abbiamo proceduto ad affrontarle in seno al Consiglio di Presidenza fornendo a tutti i Capigruppo gli elementi essenziali. Lunedì prossimo probabilmente si giungerà ad un momento conclusivo.

Per quanto concerne, poi, i risparmi che si potrebbero realizzare, trattandosi di materia amministrativa, sulla quale sono poco ferrato, provvederò a farmi spiegare bene i dettagli della sua richiesta per capire se merita un'azione finalizzata a procedere in tale direzione.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, mi permetto di apprezzare l'elevato livello della risposta da lei fornita al senatore Boccia, che ci consente di promuovere la sua candidatura anche a Segretario generale dell'ONU, proprio per l'arte e la diplomazia contenute nel suo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, dovete fare spazio ai giovani, non ai vecchi come me. Questa proposta e altre di livello minore non esistono per l'esigenza di dare spazio ai giovani.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dei senatori Garraffa e Legnini).

 

Prego i senatori segretari di fare attenzione alla votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

GARRAFFA (Ulivo). È andata per uno, Presidente! Guardate ed aprite gli occhi! Ci sono i pianisti! Anche per questo sono pagati i senatori segretari!

 

PRESIDENTE. Bisogna controllare meglio; d'accordo, lo faremo. Ha ragione, senatore Garraffa, ma ormai abbiamo votato. Raccogliamo il suo richiamo perché entrambi i senatori segretari siano più attenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,25)

CARUSO (AN). Come ho fatto con gli emendamenti proposti all'articolo 1, così farò in relazione a questi: spenderò poco del mio tempo ora per illustrarli nel loro complesso, riservandomi di intervenire successivamente una volta che potrò avere nuovamente la parola in sede di dichiarazione di voto. (Il senatore Garraffa dà indicazioni al senatore segretario Barbato, sopraggiunto presso i banchi dell'Ulivo).

Signor Presidente, perché non si occupa di sedare gli animi? (Richiami del Presidente). Grazie, Presidente.

Soffermo la mia attenzione e richiamo quella del relatore e del Governo in particolare sull'emendamento 2.201, che interviene sul primo capoverso dell'articolo 11 richiamato nel testo. Siamo al comma 2 dell'articolo 2. Recita la disposizione, in tema di valutazione della professionalità, che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data della nomina: tutti i magistrati vuol dire, ovviamente, tutti, nessuno escluso; quindi, compreso, ad esempio, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Non ho fatto, signor Presidente, due esempi a caso. Ho parlato di due magistrati, uguali a tutti i magistrati, che hanno, tuttavia, rispetto a tutti i magistrati una peculiarità: sono componenti di diritto del Consiglio superiore della magistratura.

L'emendamento che propongo limita le valutazioni di professionalità a tutti i magistrati che sono pervenuti a subire o comunque a sostenere la settima valutazione e quindi non a quelli di maggiore anzianità di età e di età nella magistratura. Quindi, di fatto, viene ad escludere quantomeno questi due soggetti. È opportuno che questi due soggetti vengano esclusi dalla valutazione di professionalità, sembrandomi incongruo che il Consiglio superiore della magistratura, cui è deputata la valutazione di professionalità dei magistrati, possa valutare suoi componenti. Non si capisce che cosa dovrebbero fare il procuratore generale e il primo presidente della Cassazione nel momento in cui scatterà anche nei loro confronti la scadenza ciclica della valutazione di professionalità.

Lo stesso problema, peraltro, si pone in qualche maniera per tutti gli altri magistrati che sono componenti del Consiglio superiore in quanto eletti. La legge non dice da nessuna parte che vengono sospese le valutazioni di professionalità nei confronti di questi magistrati e quindi si deve supporre che anch'essi vi siano sottoposti. Richiamo la sua attenzione, signor Presidente, e quella del Governo e del relatore, sul fatto che proprio sul punto vi è anzi una previsione esatta e contraria, contenuta al comma 16 della stessa disposizione di cui parliamo, ove si precisa che la valutazione di professionalità ha luogo anche con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo (e dobbiamo affermare che i magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono tecnicamente magistrati fuori ruolo).

Pertanto, sollecito l'approvazione di questo emendamento, che non ha carattere di assoluta risolutività. Credo infatti che il problema del trattamento dei magistrati componenti di diritto e componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura debba essere affrontato nelle nostre Camere e probabilmente e in modo più ordinato ridiscutendo del Consiglio superiore della magistratura, quindi esaminando un provvedimento ad hoc che di questo si occupi. Sono però del parere che l'approvazione di questo emendamento, che, come dicevo prima, limita le verifiche di professionalità fino al superamento della settima valutazione, mi sembra una ragionevole approssimazione che non reca danno ulteriore.

È vero che gli esami non finiscono mai (e non citerò l'autore di tale citazione, signor Presidente, per non sfidarla su un terreno che ho visto le è congeniale), ma credo che dopo trent'anni di carriera, perché di questo stiamo parlando, si possa anche esonerare senza danno il magistrato da valutazioni di professionalità ulteriori. In tal modo, si consegue il risultato indotto di cui ho parlato di non creare imbarazzanti ragioni di incompatibilità all'interno del Consiglio superiore della magistratura, facilitandone quindi il funzionamento.

 

Sull'ordine dei lavori

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei fare una riflessione sulla votazione cui abbiamo testé assistito, nella quale sarebbe bastato un solo voto contrario in più per bocciare l'articolo, perché, come sappiamo, la parità tra voti favorevoli e voti contrari al Senato è considerata come un voto contrario. Questo ci costringe - o almeno costringe me - a fare alcune riflessioni, anche alla luce di quanto accaduto in questi giorni.

Abbiamo visto tutti con quali modalità sono stati eletti alcuni senatori all'estero, che ora votano per l'Ulivo e quindi sono decisivi per far passare certe norme. Lo avevamo detto già in tempi passati, ma oggi c'è il dato dimostrato: sono stati eletti con l'imbroglio. Qualche senatore che è qui, patentemente eletto con brogli elettorali, contribuisce in maniera decisiva a far passare provvedimenti vitali per la vita dello Stato. (Applausi dal Gruppo LNP). Questa è la prima questione.

Quanto alla seconda questione - ci voglio tornare - è ovvio, e l'abbiamo detto mille volte, che sotto il profilo istituzionale, regolamentare e costituzionale i senatori a vita hanno tutto il diritto di votare, ma è altrettanto ovvio che, dal punto di vista della volontà democratica, anche oggi questo provvedimento è passato non per il voto degli espressi dalla volontà popolare ma perché un senatore a vita ha dato il voto decisivo affinché questo provvedimento passasse. (Applausi dal Gruppo LNP).

Signor Presidente, mi rendo conto di dire delle parole gravi, ma dobbiamo cominciare a pensare quale sia il titolo di rappresentatività di questa Camera, se veramente sta rappresentando il voto popolare o se, da un punto di vista sostanziale, dobbiamo pensare che essa è illegittima. È un punto sul quale dobbiamo meditare attentamente, perché non è possibile far passare provvedimenti di questa importanza con un voto che si sa a priori essere in qualche modo inquinato da brogli o da altri elementi che non rispettano la volontà popolare. Questo dobbiamo dirlo perché dobbiamo tener conto di tali questioni, dobbiamo pensare alle leggi che stiamo emanando in questo ramo del Parlamento, che sicuramente non hanno l'imprimatur di natura democratica che dovrebbero avere. Mi pare un'osservazione doverosa ed avevo l'obbligo di farla. (Commenti del senatore Garraffa).

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, si sono già iscritti a parlare due esponenti del suo Gruppo. Lei non ha titolo, quando vuole, per il volume della sua voce, di intervenire così! Senatore Garraffa, per cortesia.

 

CASTELLI (LNP). Vorrei ricordare al senatore Garraffa che il collega che ha a destra ha votato per due quando ha garantito il numero legale all'inizio della seduta. E comunque, vedo che lei non perde occasione per dimostrare il suo grande acume e la sua grande intelligenza; perché gli interventi non li fa al microfono, anziché farli sempre fuori? (Commenti del senatore Garraffa).

 

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatore Castelli.

CASTELLI (LNP). Non abbiamo mai il piacere di sentire gli alati interventi del collega al microfono; invece interviene sempre fuori sacco. Ma intervenga al microfono, dica la sua, ci faccia partecipi della sua grande e profonda cultura e intelligenza! (Applausi dal Gruppo LNP).

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, le parole pronunciate in quest'Aula dal senatore Castelli sono le più gravi che possono ascoltarsi da un parlamentare. Egli ha in questo minuto - dovrebbe investire ciascuno di voi, colleghi - contestato la legittimità di quest'Aula e lo ha fatto sulla base di alcune considerazioni che vorrei sottoporre a rapidissima verifica.

La prima è che quest'Aula è composta da soggetti che sono stati eletti sulla base di brogli elettorali. È un'accusa che conosciamo dall'inizio della legislatura; la conosciamo per quanto riguarda i colleghi che sono stati eletti in questo Paese sul territorio nazionale e la Giunta delle elezioni ha provveduto, con un lavoro attentissimo, a sbugiardare questa menzogna! (Applausi dai banchi della maggioranza). E più a fondo andremo, più menzogna apparirà! Per quanto concerne i brogli per gli italiani eletti all'estero, è l'Ulivo che chiede formalmente un dibattito pubblico su questa mistificazione e su questa macchinazione che non riguarda né l'Ulivo né la maggioranza; riguarda, colleghi, e dovrebbe preoccuparvi, esattamente tutti voi.(Applausi dal Gruppo Ulivo).

Vorrei ancora ricordare ai colleghi che sono così attenti in questa legislatura che nella scorsa legislatura ben 11 deputati eletti restarono fuori dalla Camera, che mai raggiunse il suo numero perfetto, per un atto di protervia e di arroganza che nella Giunta delle elezioni impedì che 11 eletti sedessero e consentì che un non eletto prendesse il posto per tutta la legislatura del collega Faggiano, che era stato regolarmente eletto, come la Giunta delle elezioni certificò. (Applausi dal Gruppo Ulivo). Non prendiamo lezioni da nessuno su questo.

Per quanto riguarda il voto del senatore Andreotti, l'argomento è frusto e inutile e ancora una volta - io ritengo - assolutamente offensivo della lettera della Costituzione, che dice che il Senato è composto da senatori eletti e da senatori a vita e non opera nessuna distinzione tra le funzioni, le attribuzioni, i poteri e i doveri degli uni e degli altri. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, SDSE e Aut e dai banchi del Governo).

 

BALDASSARRI (AN). Vediamo il film in Aula!

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, quello che è successo poc'anzi in occasione dell'approvazione dell'articolo 1 di questa riforma è un fatto che ha una rilevanza politica. Non mi aggiungo al coro di coloro i quali sostengono che il voto dei senatori a vita è un voto affievolito e privo di valenza parlamentare (è la Costituzione che lo prevede e nessuno di noi ha messo in dubbio il significato, l'attuazione e la validità dei nostri princìpi costituzionali), ma nell'attuale legislatura viviamo un dato anomalo: in quest'Aula del Parlamento, questa maggioranza sopravvive grazie al voto determinante, spesso e volentieri, com'è successo poc'anzi, dei senatori a vita, questo è il dato politico. (Applausi dal Gruppo FI).

Conosco, stimo e rispetto la collega Finocchiaro e ho imparato a capire che quando i suoi toni pacati, che le fanno onore, vengono sostituiti dai toni dell'aggressività, ciò nasconde uno stato di difficoltà politica della collega. Ha la mia solidarietà, nella difficoltà politica, ma le cose stanno così. (Appalusi dal Gruppo FI).

Quello che è successo poc'anzi va analizzato, non va contestato sotto il profilo costituzionale, ma quello che dice il collega Castelli è importante e a questo noi ci aggiungiamo: il senatore a vita Giulio Andreotti, che rispettiamo (è stato il senatore Andreotti come poteva essere il senatore Colombo, il senatore Ciampi e altri), privo di un mandato elettorale, privo di una rappresentatività dei cittadini, si è assunto la responsabilità di fare in modo che questa riforma probabilmente entri in vigore in assenza di un mandato rappresentativo dei cittadini. I cittadini italiani, quindi, vedranno arrivare, probabilmente entro la fine di luglio, una controriforma rispetto a una legge che era stata approvata da un Parlamento sovrano, con una maggioranza elettorale rappresentativa dei cittadini e che poi è stata congelata da un Governo che non ha una maggioranza in Senato, il quale poi non soltanto la sospende ma addirittura impone una controriforma che svuota una riforma legittimamente votata. (Applausi dal Gruppo FI).

Le notizie di queste ore, colleghi della maggioranza, sui presunti - mi innamoro della parola presunti - brogli elettorali per i parlamentari eletti all'estero gettano un'ombra di ulteriore preoccupazione, di ulteriore dubbio sulla legittimità di quest'Aula; non dico che quest'Aula è illegittima, ma che vi sono ombre che si accentuano sempre di più quando assistiamo alla proiezione di video con mani che compilano schede inviate alle case dai patronati o da altri, per realizzare per la prima volta un sistema di voto che andava tutto monitorato e analizzato, in assenza della possibilità di una verifica della legittimità dei voti all'estero e in assenza anche della possibilità di un'operazione di controllo di tutte le schede dei voti espressi alla Camera.

Signor Presidente, se la maggioranza desse una mano realmente affinché si facesse chiarezza, attraverso la Giunta delle elezioni alla Camera, su tutti i voti, e non lavorasse sull'ostruzionismo, saremmo tutti più tranquilli. (Applausi dal Gruppo FI).

Andremo avanti, signor Presidente, su questo testo importante, assumendoci la responsabilità di una opposizione che è consapevole di non essere più minoranza in quest'Aula e di non essere più minoranza nel Paese, perché abbiamo un'ambizione: quella di dimostrare agli italiani con il nostro comportamento, con le nostre denunzie, di essere maggioranza nel Paese e futura maggioranza di Governo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).

BRUTTI Paolo (SDSE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Paolo (SDSE). Signor Presidente, innanzi tutto voglio associarmi alla richiesta che qui è stata avanzata di una discussione pubblica sui risultati delle elezioni, per tutte le cose che si sentono dire e che sono manifestamente prive di ogni fondamento.

 

BALDASSARRI (AN). Non si sentono dire, si vedono in televisione,!

 

BRUTTI Paolo (SDSE). In secondo luogo, l'argomento che ha sollevato il senatore Schifani è francamente frusto: abbiamo già affrontato la questione dei senatori a vita, è inutile tornarci sopra, hanno piena legittimità di voto in quest'Aula, votano come hanno diritto di fare, e nessuno può sollevare questo problema.

Terza questione: si chiamano sicofanti, senatore Castelli, nell'antico linguaggio della democrazia di Atene, coloro che raccontano dei fichi. Nella Repubblica di Atene i fichi costituivano un tesoro che veniva custodito, appunto, dalla Repubblica come uno strumento per sopportare gli assedi (i fichi sono notoriamente dei frutti dotati di grande potere nutritivo) e venivano pertanto tenuti in celle riservate, segrete. Si chiamavano dunque sicofanti coloro che raccontavano dove si trovavano i fichi, cioè che raccontavano ai possibili ladri dove andare a derubare il tesoro della Repubblica. Dunque, la sicofantia è esattamente il tentativo di appropriarsi, attraverso siffatti strumenti, dei tesori della Repubblica. In questo caso, il sicofante Castelli dovrebbe guardare da quella parte per sapere chi ruba sul voto, perché lì, in quei banchi, ci sono moltissimi che rubano sul voto e fanno poi quei risultati che abbiamo visto.

Quarto ed ultimo argomento: la senatrice Pisa, che è qui dietro di me e può poi testimoniare, risulta tra quei senatori che non hanno partecipato al voto che ha portato al risultato di 152 a 151. Ora, la senatrice ha partecipato al voto: lei lo dichiara, io e il senatore Iovene, che siamo seduti davanti a lei abbiamo visto il voto della senatrice Pisa, espresso in senso favorevole; ciò nonostante, la macchina non lo ha registrato. Così stando le cose, i voti non sarebbero 152 a 151, ma 153 a 151 e molto del castello di carte che qui è stato sollevato cadrebbe con un soffio. Prego pertanto il Presidente di verificare sul punto e semmai di chiedere alla senatrice Pisa, che è presente qui alle mie spalle, come siano andate effettivamente le cose. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo e RC-SE).

PRESIDENTE. Sul problema dei voti espressi, un conto è che un senatore abbia espresso il voto, e ovviamente non ho alcun problema a ritenere che sia così, altro conto è che il voto sia stato espresso al momento della chiusura della votazione. Taluni infatti toccano i tasti per leggere il risultato sul monitor: questa operazione, se si sbaglia, determina la cancellazione del voto se viene effettuata prima della chiusura, e lo dico anche in riferimento ad altri episodi che si sono verificati. Il movimento della tessera o il toccare due tasti contemporaneamente determina l'azzeramento del voto.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, avrei evitato di parlare se la collega Finocchiaro non avesse ricordato una vicenda che riguarda la Camera dei deputati nella precedente legislatura, accusando in maniera del tutto generica per il fatto che 11 deputati non poterono entrare alla Camera dei deputati. Non vorrei che restasse il dubbio da parte di alcuni che questi 11 deputati che dovevano entrare fossero tutti del centro-sinistra, perché non è così: otto di essi erano del centro-destra e tre soltanto del centro-sinistra. Quindi, se una decisione fu presa, perché fu approvato un ordine del giorno in questo senso, essa penalizzò quella che allora era una maggioranza.

Ma fatta questa considerazione, a me pare che tutte le volte che in una votazione si vince o si perde per un voto, entrino sempre in campo le polemiche sul voto dei senatori a vita. L'ho detto fin dal primo momento e lo voglio confermare anche in questa occasione: i senatori a vita hanno gli stessi diritti e doveri di tutti noi e non è che diventino bravi quando votano per il centro-destra mentre esprimano un voto illegittimo quando votano per il centro-sinistra; sarebbe uno sbaglio ragionare in questi termini, perché hanno il diritto di votare come meglio credono.

In questa circostanza, però, trattandosi di un voto sulla magistratura, rispetto al voto del senatore a vita che ha determinato la vittoria da una parte pensavamo che potesse esservi una diversa considerazione sotto il profilo politico, però è legittimo che abbia fatto questa scelta. È inutile nascondersi, colleghi della maggioranza (ancora per poco, spero), che il problema è però politico, al di là delle questioni di lana caprina che ogni volta, polemizzando, volete tirare in ballo. Il problema è politico, perché anche questa mattina una televisione ha mandato in onda una intervista di un Ministro in carica che polemizzava contro questo provvedimento. Dovete riuscire a chiarire al vostro interno se questo ordinamento debba passare o no: è un problema che deve essere risolto al vostro interno. Noi certamente lo avversiamo, perché vogliamo che resti in vigore il provvedimento varato nella precedente legislatura.

È quindi legittimo uno scambio di polemiche tra di noi, ma il problema resta fortemente ancorato alla politica. Su questo provvedimento c'è uno scontro tra Ministri e se ne risente anche qui, nell'Aula parlamentare. C'è uno scontro che molto probabilmente si risolverà con il ricatto della caduta del Governo, ma lo scontro è in atto tra di voi, tra gli stessi Ministri. Non è un mistero che il Ministro della giustizia sia contro il Ministro delle infrastrutture, che tra l'altro è un ex magistrato e quindi conosce questi problemi.

Inoltre, dovete prendere atto di una questione politica. La magistratura sta minacciando uno sciopero: ebbene, rispetto a questo siamo del parere che la magistratura debba operare e non scioperare. (Applausi dal Gruppo FI). Il fatto che la magistratura scioperi è un atto politico. Ci mancava, in questo anno di governo, lo sciopero della magistratura, così tutte le categorie produttive del Paese avranno scioperato contro di voi; mancava la magistratura, ma ora si assisterà anche allo sciopero della magistratura. (Applausi dal Gruppo AN). Dovete prendere atto di questo e non potete soffermarvi sul perché nella precedente legislatura non sono entrati 11 deputati, perché non è questo l'argomento. Chiarite, ripeto, i problemi politici che avete al vostro interno. (Applausi dal Gruppo AN).

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Ero fra coloro che non hanno partecipato al voto sull'articolo 1. Entrando in Aula sono rimasto allibito, perché si ripeteva un dibattito surreale. Spiegherò anche i motivi per i quali non ho partecipato al voto, perché probabilmente danno o daranno una mano per il futuro a non costruire castelli in aria.

Intanto ringrazio il presidente Matteoli, perché ha riportato nel clima giusto la discussione che deve esserci tra di noi. Avevo comunicato ai nostri amici dei Gruppi dell'Unione che, insieme alla senatrice Levi-Montalcini e a un importante senatore del centro-destra, ero in sala stampa a presentare «Una casa per la vita», una iniziativa che... (Commenti dai banchi dell'opposizione).

 

FORMISANO (Misto-IdV). Non dirò chi era quel senatore; d'altro canto, la conferenza stampa è pubblica e vi sono i resoconti. Dico soltanto, però, che dopo un anno di discussioni sulle stesse questioni, pare che non ci si ricordi che la nostra maggioranza è di due voti e che quindi, teoricamente, su ogni provvedimento potremmo registrare solo e soltanto due voti di maggioranza. Se questo ritornello lo dobbiamo sentire fino alla fine, non facciamo un buon servizio ai lavori. Vi sono Parlamenti di altre Repubbliche in cui per un voto l'intera legislatura si è portata a compimento fino al suo normale esaurimento.

Quando si intende invece attaccare ripetutamente ed ossessivamente su questo aspetto - e, ripeto, ero tra i non partecipanti al voto, non perché non condivida il provvedimento del ministro Mastella, ma perché ero ad una conferenza stampa insieme con altri parlamentari presenti, perciò chiarisco e sto intervenendo in questo senso - mi pare non si possa andare avanti all'infinito senza ricordarsi che la nostra è una maggioranza per due voti, quindi senza che desti scandalo se su un articolo, un provvedimento o un singolo atto vi siano uno o due voti di maggioranza: è successo e succederà ancora. Perciò consideravo surreale la discussione e sono rimasto allibito; poi ho guardato i tabulati e ho pensato che probabilmente da qualche parte qualche mano aveva funzionato meglio di un'altra.

Grazie per avermi consentito di esporre questo contributo per la chiarezza dei nostri lavori. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, intervengo innanzitutto come membro della Giunta delle elezioni per fare presente alla presidente Finocchiaro che quanto lei ha detto è quantomeno impreciso. Capisco la foga che ha portato la collega ad alcune considerazioni un po' demagogiche: è il nervosismo del magistrato in aspettativa, oggi presidente di un Gruppo parlamentare, nella discussione di questo provvedimento.

Non si può però affermare che ci sia stata una campagna di menzogne sui brogli elettorali e che questa campagna sia stata sbugiardata, per almeno una semplice ragione: che, intanto, il lavoro di accertamento sul voto degli italiani in Italia si sta svolgendo e non è ancora giunto a nessuna conclusione, quindi non c'è nessuno sbugiardamento di alcuna menzogna ai fini delle nostre acquisizioni.

Per quanto riguarda poi il voto degli italiani all'estero, è fatto conclamato tra i membri della Giunta - ma penso anche di tutto il Senato e da tutto il Paese - che la maggior parte dei verbali che ci sono giunti dalle sezioni di scrutinio del voto degli italiani all'estero sono in bianco, non sono compilati ed è impossibile compilarli, quindi abbiamo avuto sei colleghi eletti sulla base di riscontri incerti, approssimativi ed inadeguati.

Quanto, infine, alla campagna orchestrata ad arte, faccio presente alla collega Finocchiaro che fonte della medesima è un candidato dell'Udeur, un partito dell'Unione, ed è oggi documentata da un video sul sito del quotidiano "la Repubblica", giornale notoriamente sostenitore dell'Unione. Allora, è un problema di famiglia, mi consenta, senza citare quanto ha pubblicato Deaglio su "Diario". Il problema, cara collega Finocchiaro, non è la velenosa campagna che proviene dal vostro velenoso interno semmai in questo caso, ma che vi comportate come se aveste vinto le elezioni senza averle vinte. (Applausi dal Gruppo FI).

Quanto ai senatori a vita, non è un problema di legittimità del voto, ma il fatto che normalmente sul piano politico la maggioranza considera quello come il suo esercito di riserva e si impegna a mobilitarlo come un partito della coalizione nei momenti difficili, e si assistono i senatori a vita sinanche nelle loro funzioni basilari, curandoli come i badanti curano degli anziani non in grado di essere autosufficienti. Questa non è libertà di determinazione, questa è prevaricazione anche sul diritto dei senatori a vita, dove poi in Commissione si procede a sostituzioni illegittime che non potrebbero essere fatte. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP).

I colleghi della maggioranza prendano atto che stanno prevaricando sulla base di una serie di fatti e di incertezze in questa fase la vita parlamentare e il Paese e che da parte dell'attuale opposizione era giunta loro una mano per condurre le istituzioni nell'alveo di un rapporto democratico che loro hanno rifiutato e morso, e tutti gli abusi che stanno commettendo non possono che chiamarsi tali. (Applausi dal Gruppo FI).

ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, potremmo definire ciclica questa polemica che, invece, bisognerebbe chiudere definitivamente, non solo sui senatori a vita.

Ricordo che un senatore a vita è stato candidato alla presidenza del Senato, perciò legittimamente, nel pieno delle sue funzioni. Ricordo, inoltre, che il Governo, forse, è stato sconfitto anche per il voto dei senatori a vita in alcuni passaggi e, ancora di più, ricordo che, forse sbagliando, quest'Aula ha deciso di votare le dimissioni di un senatore a vita. Dico "forse sbagliando" perché non era proprio, ma con ciò sottintendendo che il senatore a vita è esattamente come qualsiasi altro senatore eletto. E né in questo senso si può parlare di una costruzione di una maggioranza diversa - è la maggioranza dell'Aula - né intendo fare una polemica - è già stata fatta - su chi vota e non c'è: in un'altra votazione ha votato un senatore del centro-destra che, secondo prove documentate, presiedeva in un altro luogo un'altra riunione. Ma questo attiene al Presidente e ai segretari che controllano l'andamento del voto.

È stata qui sollevata, invece, una questione più grave che attiene alla legittimità della votazione ed è stata posta anche nell'ultimo intervento. È più grave per chi, come me, fa parte della Giunta delle elezioni che ha controllato le schede.

 

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Non ancora, non dire bugie.

 

ZUCCHERINI (RC-SE). Ha controllato le schede bianche e nulle. Quindi, farebbe bene il Capogruppo di Forza Italia ad invitare i suoi a presenziare alle riunioni della commissione della Lombardia, così si accelerano i tempi del controllo.

Molti hanno concluso il lavoro, esprimendo un giudizio. Questa polemica tra l'altro risale a molti anni fa, quando Salvemini definì Giolitti «ministro della malavita» per avere controllato attraverso i prefetti i voti. Io invece credo che i vostri Ministri abbiano garantito al Paese una libera e democratica elezione. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, anche l'UDC vorrebbe che fosse conclusa la valutazione sulle due questioni di fondo sulle quali si è intrattenuta la collega Finocchiaro. Non vi è mai stato alcun dubbio da parte del centro-destra, e neanche ovviamente da parte del collega Castelli, sulla legittimità del Senato in quanto tale come organo rappresentativo dell'ordinamento costituzionale italiano. Le deliberazioni assunte anche con il voto determinante dei colleghi senatori a vita sono valide e nessuno lo ha messo in dubbio.

La questione politica che il Capo dello Stato ha indicato o ha fatto ritenere indicata quando il Governo Prodi si è dimesso è un'altra e invito i colleghi del centro-sinistra a considerarla anche in riferimento all'ultimo voto: occorre che la maggioranza, politicamente, non legittimamente, sia autosufficiente rispetto ai senatori a vita. Si è detto che devono essere 158 i senatori della maggioranza eletti rispetto a noi dell'opposizione che siamo 156.

Invito dunque in particolare i colleghi che ora sono un po' più agitati, quelli dell'Italia dei Valori facenti capo al senatore Di Pietro, a stare molto attenti quando si vota. Infatti, l'assenza del collega Formisano al momento del voto concorre a far venir meno quella regola politica - non di legittimità - del voto sulla quale noi siamo particolarmente sensibili. Sappiamo che la maggioranza è tale in quest'Aula per soli due voti, ma deve essere capace di reggere il confronto parlamentare. Se non lo regge non è più maggioranza politica, non legittima. I senatori a vita devono legittimamente aggiungersi al voto dei 158 o, se sono meno di 158, ai voti politici.

In quest'Aula i voti politici non erano in maggioranza rispetto all'opposizione. Questo è il dato politico che fa emergere l'ultima votazione. Non ne traggo conseguenze drammatiche. È ovvio che giorno dopo giorno l'opposizione altro non chiede che di tornare a votare. Mi auguro che ciò possa essere fatto con una nuova legge elettorale, con quelle riforme costituzionali che avevamo varato, per le quali siamo stati aggrediti e giudicati malfattori e che ora vedo che tutti vogliono fare.

Sono molto lieto di vedere che Lorenzago trionfa come spirito innovatore dopo che il Parlamento è stato considerato una specie di luogo di malfattori. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

Dunque, ovviamente, il dato del voto di un attimo fa - lo dico alla senatrice Finocchiaro e ai colleghi del centro-sinistra - dimostra che la maggioranza non era autosufficiente rispetto all'opposizione senza i senatori a vita, i quali hanno pieno diritto di votare come vogliono: eravamo 151 pari ed è importante l'assenza del senatore Formisano, che stranamente era attento ad altre cose in questo momento essendo il capogruppo del Gruppo che fa capo al ministro Di Pietro, che notoriamente non ama il ministro Mastella. Vorrei che il senatore Formisano fosse più presente in quest'Aula: per evitare il sospetto, caro Formisano! (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN e del senatore Morando ).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto ulteriori richieste di intervento da parte dei senatori Berselli, Biondi e Zanda. Chiedo se intendono intervenire sul medesimo argomento, perché fino ad ora sono intervenuti i Capigruppo o un esponente per Gruppo e se do la parola ad altri esponenti di Gruppi che sono già intervenuti dovrò poi dare la parola a chiunque me la chieda sull'ordine dei lavori.

Chiedo quindi ai colleghi se insistano per intervenire o meno.

BERSELLI (AN). Signor Presidente, se gli altri senatori rinunciano, rinuncio anch'io.

BIONDI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, desidero scusarmi con il mio Gruppo e con tutti i colleghi, perché ho letto che non ero presente al momento della votazione. Sono dispiaciuto, perché credo che tra le poche qualità di cui possa vantarmi ci siano quelle della diligenza e anche della coerenza e non avrei mancato in un momento delicato. Non avevo la visione complessiva dei problemi.

Devo confessare che soffrono d'asma e, purtroppo, ogni tanto ho bisogno di allontanarmi e non avevo in tasca quel che sono andato a recuperare poco fa, che mi serve anche per poter parlare con maggiore serenità. (Il senatore Biondi estrae dalla tasca e mostra una confezione di medicinale).

Chiedo scusa al mio Gruppo, perché so che in queste situazioni si verifica una sorta di legittima suspicione, come mi è parso anche poco fa di capire, circa le presenze e le assenze. Siamo parlamentari, però abbiamo, anche nella funzione di rappresentanza, gli stessi limiti e talvolta gli stessi acciacchi che hanno coloro che ci mandano qua. Perciò chiedo scusa e vorrei che fosse considerato quel che ho detto una giustificazione fisica e politica, e vi ringrazio per l'attenzione e il rispetto con i quali seguite sempre le mie parole. (Applausi).

ZANDA (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per ristabilire un poco anche un criterio di linearità in questa discussione.

Il senatore Formisano, illustrando i motivi per i quali non ha partecipato ai lavori dell'Aula, ha dichiarato che ha partecipato ad una conferenza stampa. Tale conferenza stampa effettivamente si è tenuta in Palazzo Madama e ad essa era presente, insieme al senatore Formisano, la senatrice Burani Procaccini. Vedo dal tabulato relativo alla votazione che la senatrice Burani Procaccini, mentre si svolgeva la conferenza stampa, ha votato e credo che questo vada detto, perché mi sembra che ristabilisca la verità dei numeri. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

Mi permetto anche di dire al senatore Stracquadanio che le sue osservazioni sui senatori a vita, che vengono accompagnati di qua e di là, e l'uso del termine «badanti» mi sembrano veramente argomenti - mi scuso per l'espressione - un po' volgari. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

NANIA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Nania, il suo sarà l'ultimo intervento, quale presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

 

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei dire che quando si è cominciato il lavoro sui risultati elettorali nessuno ha mai messo in discussione, né nella maggioranza, né nell'opposizione, la regolarità del voto per il Senato in Italia.

Questo problema non si è mai posto e il risultato, in Italia, era perfettamente regolare, tant'è che ha vinto la Casa delle Libertà, ottenendo oltre 200.000 voti e due senatori in più. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Il problema si è posto quando, in conseguenza del voto estero, è stata ribaltata la maggioranza elettorale che ha vinto le elezioni in Italia e quindi tale problema, nonostante quello che dice la senatrice Finocchiaro, diventa serio, molto serio. Quando si è trattato di controllare i voti per il Senato in Italia, questo non è avvenuto perché l'ha richiesto la maggioranza o l'opposizione o perché l'ha richiesto il presidente Berlusconi, le cui osservazioni si riferivano sempre ai 24.000 voti in più alla Camera e al fatto che, mentre al Senato la CDL aveva vinto di oltre 200.000 voti, alla Camera c'era stato un risultato diverso. Il conteggio, al Senato, Regione per Regione, si è fatto in conseguenza della circostanza che il noto Deaglio ha sostenuto che si era verificato un falso elettorale, quindi noi siamo stati «costretti», per difendere l'istituzione Senato, a fare un controllo che, di fatto, ha dimostrato la verità del risultato elettorale. Ha ragione la collega Finocchiaro: in Italia al Senato ha vinto la Casa delle Libertà e quindi il controllo è perfettamente regolare.

Come si è posto allora il problema? Si è posto, in conseguenza della decisione presa da noi al Senato, per la Camera: sarebbe stato naturale, se davvero la maggioranza crede nella correttezza del processo democratico, che alla Camera avessero proceduto immediatamente al riconteggio delle schede perché, fatte le simulazioni, non bisogna mai dimenticare che 24.000 voti di differenza credo che corrispondano a quattro voti in un Comune di 5.000 abitanti, più o meno. Cioè, in qualunque Comune, da qualunque parte, di fronte ad uno scarto così esiguo, si sarebbe proceduto al riconteggio delle schede.

Orbene, alla Camera quel conteggio è stato avviato in conseguenza della delibera presa al Senato, perché sarebbe stato veramente grave che il presidente Bertinotti, una volta che al Senato si era deciso di ricontare le schede, non avesse proceduto in tal senso alla Camera.

Sicché oggi - lo dico ai colleghi e sarei contento che si facesse questo dibattito pubblico sul tema - il problema è che al Senato non si procede, a causa di una precedente delibera, al controllo puntuale, specifico e preciso, dei voti nella circoscrizione estero.

Per questo, di fronte a ciò che è avvenuto, di fronte alla gravità del video, di fronte alla circostanza che quel video è stato pubblicato su «la Repubblica.it» e che la denuncia parte in conseguenza di quanto dichiarato da un appartenente all'Udeur che è un partito dell'Unione, perché tutti quanti, con l'approvazione della maggioranza, non procediamo subito in Giunta al controllo del risultato delle circoscrizioni estere? Infatti soltanto alla luce di questo passaggio noi sapremo se la maggioranza che c'è al Senato corrisponde davvero alla scelta degli elettori.

Concludo dicendo che è vero che il voto dei senatori a vita è un voto come tutti gli altri, solo che il problema non è il voto ma il suo effetto. Già Napolitano, il presidente della Repubblica, ha spiegato che non può esistere, in un Paese democratico, una maggioranza politica che si regge sul voto dei senatori a vita, non fosse altro perché sono stati scelti per meriti particolari che danno lustro alla patria e tutta una serie di considerazioni che non hanno nulla a che vedere con la politica. Certamente, constatare che, normalmente, un Governo si salva con il voto dei senatori a vita è qualcosa che, dal punto di vista del processo democratico, quantomeno lascia molti dubbi. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

*MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Manzione, su cosa intende intervenire? L'invito è il medesimo che ho rivolto ai suoi colleghi che hanno rinunciato ad intervenire ancora su questo argomento.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, mi consenta di prendere la parola brevemente sulle dichiarazioni del presidente Nania.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Il Presidente Nania ha parlato di una unanimità in Giunta. Egli sa benissimo che in Giunta l'unanimità su certi argomenti non vi è stata mai: ho sempre votato contro certe delibere; avrei voluto che ne avesse dato atto, ma non l'ha fatto, per cui è giusto che io lo dica.

Desidero formulare solo tre considerazioni velocissime: occorre effettivamente fissare un dibattito su questa materia, che è complicata assai; così come occorre un dibattito complessivo su come viene esercitata in questo Senato l'autodichia, ossia la capacità, riconosciuta alle Camere dalla Costituzione, di essere giudici di se stessi. Questo, signor Presidente, perché nelle Aule assistiamo ad un dibattito nel quale maggioranza ed opposizione si scambiano reciproche accuse, fermo restando che mercoledì abbiamo assistito ad un dibattito diverso, nel quale una parte della maggioranza e tutta l'opposizione hanno raggiunto un accordo - che ho definito ignobile e che ribadisco essere tale - in forza del quale, per sostituire il collega Vernetti, che si era dimesso, vi è stata l'indicazione, per alcune ore, del collega Bobba, che è diventato «bisenatore».

Ma il dramma, signor Presidente, è un altro (perché altrimenti questa sarebbe una cosa già detta, che non ha senso resti nuovamente agli atti): nel momento in cui ha rigettato la mia proposta - e io ero relatore per la Regione Piemonte in quel caso - sostanzialmente... (Commenti del senatore Salvi). Mi scusi, collega Salvi, la prego di non interrompermi.

La Giunta, dicevo, sostanzialmente si è arrogata il diritto di indicare chi doveva essere proclamato, diritto che, secondo le norme vigenti, spettava alla Commissione elettorale regionale del Piemonte.

La Giunta si è appropriata di un diritto che non le spettava e ha indicato il senatore Bobba, che poi ha optato, escludendo l'avente titolo e privilegiando il collega Ria. In questo modo, però, al di là di tale meccanismo, che ha violato la legittimità del plenum, dal mio punto di vista, ha creata un vulnus ancora più grave: la legge, infatti, prevede che gli aventi diritto possano chiedere alla Giunta delle elezioni di valutare il comportamento di chi propone l'elezione. Avendo la Giunta usurpato i compiti della Commissione elettorale regionale del Piemonte, assisteremmo adesso all'assurdo che la Giunta, che ha preso il posto della Commissione per poter scegliere chi indicare, dovrà poi valutare sul proprio comportamento: quindi, un vulnus ed una violazione enormi.

In secondo luogo, si parla di questo video pubblicato da «La Repubblica»: ma dimentichiamo - e lo fa soprattutto il presidente Nania - che più volte ho messo agli atti che era necessario procedere alla verifica per la circoscrizione estero. Dagli atti della Giunta, infatti, signor Presidente, risulta che vi è un ricorrente che avrebbe ricevuto oltre 100 voti in più rispetto a qualcuno che, invece, siede in Aula: stranamente, questa verifica non viene fatta assolutamente mai. Sono atti che risultano dalle sedute della Giunta: chiunque ne può prendere visione.

Infine, concludo sottolineando un ultimo aspetto (perché ho premesso che avrei sollevato tre questioni), ossia la questione della Rosa nel Pugno e degli altri ricorrenti che pretendevano soltanto una cosa, che venisse data loro una risposta.

La Giunta, all'unanimità, con una serie di situazioni di incompatibilità mostruose, sostanzialmente sta denegando giustizia: ecco perché, a monte di tutto, occorrerà effettuare una riflessione sulla capacità di questa Camera di conservare al proprio interno il potere dell'autodichia che pretenderebbe esistere il rispetto delle istituzioni, il governo delle istituzioni ed il rispetto di una Costituzione - anche nella sua parte non scritta - che pretende un senso di responsabilità per esercitare un potere. Quando quel senso di responsabilità viene meno - come nel caso di specie - vi sarebbe la necessità di mettere da parte quelle regole che affidano un potere che il Senato dimostra di non meritare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ho consentito che si svolgesse questo dibattito, che tra l'altro mi sarei aspettato addirittura in apertura di seduta, ma che invece è capitato ora per motivi diversi.

Vi sono state dichiarazioni da una parte e dall'altra; vorrei, però, porre all'attenzione dei Capigruppo, dei colleghi Vice presidenti e del Presidente che, in situazioni come quella di oggi, la presenza in turno di un Vice presidente rispetto ad un altro determina l'approvazione o la bocciatura di una legge. (Applausi dal Gruppo FI).

Credo che questo, purtroppo, debba essere preso in considerazione, perché se questa mattina avesse presieduto il collega Caprili - secondo quello che avrebbe dovuto essere il suo turno - e non l'avesse sostituito il Presidente - che è spesso presente, perché sicuramente è una persona che si impegna in Aula - l'articolo sarebbe stato bocciato, così come, se fossi stato di turno io, invece, avrebbe vinto per due voti al posto di uno e così potrà accadere questo pomeriggio, a seconda che vi sia il collega Angius o il sottoscritto a presiedere.

Credo che un Parlamento che riesce o meno a legiferare a seconda della casualità dei turni di Presidenza non rientri nell'ambito di una fisiologia ma di una patologia. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP). Mi auguro quindi che il Presidente affronti questo argomento, anche perché da parte dei colleghi rilevo l'estremo imbarazzo di fronte a situazioni che non dipendono assolutamente dalla nostra volontà.

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1447 (ore 12,18)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, li illustro con piacere perché ho ritenuto di presentare solo pochissimi emendamenti su due questioni a mio giudizio determinanti (non che quelle indicate dagli altri colleghi non lo siano). Con estrema rapidità, il primo dei due emendamenti all'articolo 2 da me presentati è il 2.101, che è puramente tecnico e riguarda il modo con il quale vengono identificati i tribunali di sorveglianza nel nostro ordinamento. Poiché il testo varato dalla Commissione fa riferimento ai tribunali di sorveglianza senza indicare il testo di riferimento, mi limito ad aggiungerlo. Mi auguro che il relatore e il Governo, se mi ascoltano, possano esprimere parere favorevole perché, appunto, è un emendamento puramente tecnico di identificazione dei tribunali di sorveglianza, senza alcun significato politico. È quindi un emendamento di pura ricognizione delle fonti del diritto e sul quale preannuncio il nostro voto favorevole.

L'emendamento 2.138, invece, è fondamentale e su di esso mi permetto di prendere tutto il tempo necessario, anche perché non interverrò ancora essendo l'unico altro emendamento da me presentato all'articolo 2.

Questo emendamento investe un punto strategico della separazione delle funzioni. Ai colleghi magistrati presenti in Senato e a tutti gli altri colleghi che su questo tema possono avere la percezione che si discuta di una questione già risolta dico che non è così. Abbiamo dato per scontato, come opposizione, che non vi fosse spazio alcuno per introdurre la separazione delle carriere. Abbiamo supinamente accettato la tesi della maggioranza, facendo buon viso a cattivo gioco e pur mantenendo la preferenza per la separazione delle carriere. Fin dall'inizio però abbiamo capito che non vi era alcuna possibilità d'intesa larga, come invece riteniamo debba esservi su un tema come questo; e sono rammaricato che finora non vi sia stata neanche la tentazione di una larga intesa.

È una magistratura nella quale si entra come secondo lavoro e ci fa piacere constatare l'accettazione, con molti anni di ritardo, di un antico desiderio in base al quale il magistrato non può essere un giovane di 25 anni che subito dopo la laurea diventa arbitro della vita delle persone: occorre che abbia svolto qualche altro mestiere, magari per poco tempo, ma che l'abbia fatto. Questo, come abbiamo visto, è stabilito all'articolo 1.

Sulla separazione delle funzioni la questione è che chi vuole entrare nell'ordinamento giudiziario diventando magistrato partecipa ad un concorso unico per magistrati o procuratori. Abbiamo accettato che il concorso fosse unico.

Ma la separazione delle funzioni quando opera? Dopo il concorso si viene assegnati ad una delle funzioni, giudicante o requirente, e dopo occorre capire cosa accade. Ci è stato fatto notare in Commissione - lo dico ai colleghi molto attenti a ciò che l'opinione pubblica lamenta nei confronti dei parlamentari - che anche i magistrati hanno l'umano desiderio di tornare il più vicino possibile a casa e che quindi un cambiamento nella funzione non ha nulla a che vedere con la separazione delle funzioni ma con il diritto di famiglia (fin quando vi sarà una famiglia e il relativo diritto di riunificazione). In considerazione di ciò abbiamo detto: se così è, consentiamo l'avvicinamento a casa, trascorsi dieci anni dall'immissione nel ruolo, scegliendo definitivamente la funzione, requirente o giudicante. C'è una ragione di tipo ideologico: io che sono stato selezionato per essere un magistrato con funzioni indifferenti, voglio passare dall'attuale sistema della confusione delle funzioni - perché di questo si tratta oggi - al regime della separazione.

Quante volte, dopo un certo uno numero di anni nei quali prevale il desiderio di tornare a casa - che non riguarda quindi la funzione svolta - si deve esercitare questo diritto? Riteniamo che, se si tratta della separazione delle funzioni e non della finzione della separazione delle funzioni, occorra un numero di anni che stabiliamo generosamente in dieci, dopo l'immissione nella magistratura, perché si possa una sola volta esercitare questa opzione (o requirente o giudicante).

Questo è il senso dell'emendamento proposto. È una questione di fondo, che tende a far capire se stiamo andando dalla confusione delle funzioni alla separazione delle funzioni o se manteniamo il principio della confusione delle funzioni appena attenuato.

La Commissione propone non più di quattro volte nell'intera carriera: ma ci rendiamo conto che la carriera del magistrato consente di esercitare quattro volte al massimo questa scelta? Quindi, dire quattro volte significa mantenere lo stato attuale della confusione delle funzioni.

Mentre in Commissione avevamo esaminato e respinto un emendamento che tendeva a dire che questa separazione vale soltanto per la materia penale (perché ovviamente tutti capiscono che, se uno ha fatto l'inquirente in materia fallimentare per poi diventare giudice civile in materia fallimentare, non siamo proprio in presenza di nessuna separazione nei confronti dell'indagato) vedo purtroppo con preoccupazione che viene ripresentato in Aula, con autorevolissime firme del collega Massimo Brutti e della collega Magistrelli, un emendamento che reintroduce la finzione della separazione, limitandola solo al penale.

Chiedo allora se per avventura la maggioranza è orientata a trasformare in acqua torbida, ma semplice, la separazione delle funzioni e si prepara a respingere il mio emendamento, che prevede che si passi dalla confusione alla separazione, e ad approvare l'altro emendamento, che rende la separazione delle funzioni ancora più ridicola di quanto non lo sia oggi. In tal senso occorre capire - lo ripeto ancora una volta - che l'assenza di Formisano aveva un valore preciso. Occorre capire che la minaccia di sciopero del 20 luglio significa non approvare l'emendamento della separazione e approvare l'emendamento del senatore Massimo Brutti.

Se questo è il caso, allora occorre che la collega Finocchiaro capisca o dica fino in fondo che siamo in presenza di un'ingiunzione, di una minaccia, di una impossibile tesi in base alla quale questo Parlamento non è libero di decidere che cos'è la separazione delle funzioni perché il vertice dell'Associazione nazionale magistrati non vuole neanche che ne parliamo: minaccia lo sciopero solo perché se ne parla.

Quando arriveremo all'emendamento 2.138che ho sostenuto, vi sarà un dibattito molto serio e mi auguro molto approfondito e chiederò di intervenire in dichiarazione di voto. I colleghi sappiano che siamo in presenza - è evidente - di un punto fondamentale della riforma: o siamo un'Assemblea libera anche nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati o siamo un'Assemblea suddita.

Questo era il compito a cui mi auguravo il Governo, con il ministro Mastella, assolvesse; per questo siamo delusi di questa vicenda. O c'è una larghissima intesa parlamentare (altro che voto parlamentare con la maggioranza di uno o due), e allora è il Parlamento che tratta con i magistrati e capisco l'intesa; oppure, se è la maggioranza che tratta con i magistrati, allora se li tenga, come li ha voluti; si tenga la legge anche con un solo voto, ma capisca che non si è risolto il problema. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

PALMA (FI). Signor Presidente, credo che il senatore D'Onofrio abbia toccato il reale problema di questo ordinamento giudiziario: tutto cioè si deciderà e si capirà quando si arriverà alla votazione dell'emendamento 2.134, nel senso che si capirà quale dei Ministri vincerà la sua partita, quale tipo di ordinamento nella realtà vuole la maggioranza, quanto la maggioranza sia succube dell'Associazione nazionale magistrati. Il che evidentemente mi consente di evitare di far perdere tempo all'Assemblea nell'illustrazione dei miei emendamenti, sì da non poter dare a nessuno la briga di ritenere che sia in atto da parte nostra un atteggiamento di tipo ostruzionistico.

E proprio nel desiderio di velocizzare i lavori dell'Aula per arrivare rapidamente alla votazione dell'emendamento 2.134, chiedo - non so se sia possibile farlo in questo momento, ma in ogni caso lo farei successivamente, quindi non vi sarebbe sotto questo profilo perdita di tempo - di poter riformulare un emendamento. Mi riferisco esattamente all'emendamento 2.103, che intendo riformulare sostituendo le parole «in nessun caso» con le seguenti «, salvo il caso di errore macroscopico,» lasciando intatto il resto dell'emendamento.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, mi sembra una proposta ragionevole quella contenuta nell'emendamento 2.202. Nel momento in cui i membri del consiglio giudiziario debbono esprimere un'opinione, che poi avrà delle conseguenze sui magistrati sottoposti alla loro valutazione, credo che l'accesso diretto a documenti che siano pubblici e che rivelino quale ruolo nell'ambito dei vari processi sottoposti alla loro cognizione abbiano svolto quei magistrati, come si siano contenuti, quali esiti abbiano avuto i processi, quale sia stato il rapporto con gli avvocati e con gli altri magistrati, consenta un elemento di valutazione ulteriore che certamente non può turbare alcun equilibrio, anzi, può contribuire a determinare equilibrio.

Quindi, raccomando tale emendamento all'Aula perché non mi sembra che stravolga gli assetti della proposta di legge così come formulata ma aggiunga un elemento importante per una maggiore tranquillità nelle determinazioni che in sede di consiglio giudiziario andranno assunte.

*DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti che ho presentato insieme ai colleghi Biondi e Ziccone ma, in particolare, mi vorrei soffermare sull'emendamento che si riferisce alla questione già sollevata dal collega D'Onofrio del numero delle volte nelle quali è possibile il passaggio, nel corso della carriera, tra funzione requirente e funzione giudicante.

Abbiamo apprezzato in discussione generale il limite che era stato introdotto dalla Commissione relativo alla non possibilità di trasferimento in distretti all'interno della stessa Regione ma vediamo che, in relazione agli ultimi diktat dell'Associazione nazionale magistrati, i senatori Formisano e Brutti si sono precipitati a presentare degli emendamenti che correggono e riducono tale previsione.

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 12,40)

 

(Segue DEL PENNINO). Però, anche ammesso che la maggioranza resista su questo punto e che quindi il divieto di esercitare funzioni diverse da quelle precedentemente esercitate nell'ambito del distretto della stessa Regione permanga, la possibilità di modificare quattro volte nell'arco della carriera le proprie funzioni, passando per ben quattro volte dalla requirente alla giudicante o viceversa, annulla di fatto ogni barlume di separazione delle funzioni, che pur si è ritenuto di cercare di introdurre in qualche modo in questo provvedimento.

Allora, noi proponiamo con l'emendamento principale, l'emendamento 2.140, di prevedere una sola volta la possibilità di modificare le funzioni nel corso della carriera; con l'emendamento subordinato, l'emendamento 2.143, arriviamo a due, ma, prevederne quattro, come ha fatto la Commissione, significa obiettivamente dichiarare che tutto quello che è stato scritto sulla diversità tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti è una burla e non ha nessuna validità. Significa introdurre un continuo viavai all'interno della carriera di un magistrato tra quelle che sono le due funzioni e, quindi, si vanificherebbe ogni significato della riforma. Per tale ragione confido sulla possibilità di accogliere i nostri emendamenti. (Applausi del senatore Amato).

CENTARO (FI). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2 si dividono in due categorie; gli emendamenti 2.128 e 2.129 si riferiscono all'anticipata possibilità di arrivo in Cassazione di magistrati più giovani, di fascia cioè inferiore alla quarta, ritenuta congrua ai fini della valutazione per il conferimento delle funzioni di legittimità. Questa ipotesi, che ha avuto un certo favore in Commissione, in realtà, è passata poi monca e si è compiuto una sorta di pasticcio, come è pasticciato l'articolo 2. Perché, in realtà, questa valutazione anticipata doveva essere compiuta attraverso un vero e proprio concorso; ora, nessuno pretende che sia un concorso con esami scritti o esami orali, ma, certamente, oltre ad un concorso per titoli, bisognava almeno aggiungere una prova orale che desse conto della capacità di questi giovani magistrati di poter esercitare adeguatamente le funzioni di legittimità.

Diversamente, così come si è previsto in questo momento, abbiamo ipotizzato esclusivamente una quota riservata a magistrati che abbiano valutazione in carriera inferiore a quella ordinariamente indicata ai fini dell'accesso in Cassazione; quindi, a tutta evidenza, una sorta di quota riservata senza un'adeguata valutazione, almeno attraverso un esame orale, dell'accesso in Cassazione. Anche in tal caso, vicenda assolutamente avversata dall'Associazione nazionale magistrati che vede questo arrivo anticipato per saltum di quella che è una graduatoria di anzianità, uno scompaginamento complessivo di quella che è una vicenda di controllo della carriera dei magistrati. E, ugualmente, altro emendamento che riguarda sempre tale vicenda che deve anche ricondurre l'anticipato arrivo in Cassazione attraverso la circostanza che tale possibilità non faccia saltare a piè pari un ruolo di anzianità, che, comunque, deve rimanere integro, e non possa costituire un titolo di merito o privilegiato e preferenziale ai fini dell'arrivo in ulteriori funzioni che possono essere funzioni direttive o altro tipo di funzione di merito. Diversamente, infatti, a tutta evidenza, ipotizzeremmo una carriera privilegiata.

Gli altri emendamenti riguardano la vexata quaestio della distinzione delle funzioni. Dico subito che questi emendamenti si rivolgono per certi versi a problematiche che lo stesso sottosegretario Scotti, in sede di discussione nell'ambito della Commissione, aveva sollevato, cioè la circostanza che gli uditori, i magistrati nominati di prima funzione, non sempre riescono ad avere funzioni e sedi che possano essere concilianti con le loro aspirazioni professionali o con le loro problematiche familiari e, quindi, hanno necessità di una sorta di possibilità di avvicinamento.

Gli emendamenti prevedono la possibilità che dopo i primi dieci anni di esercizio di funzioni e quindi dopo che il magistrato ha avuto la possibilità di pervenire nella sede, nelle funzioni che più gli aggradano, vi possa evidentemente essere una, al massimo due possibilità di mutamento di funzioni nell'arco dell'ulteriore carriera che, badiamo bene, si svolgerà nell'arco di non più di trent'anni, forse meno. Questo tipo di emendamenti, allora, faciliterà certamente questa possibilità nei primi anni, cristallizzerà, com'è giusto che sia, in relazione all'indirizzo che il magistrato ha ritenuto di dover dare alla propria carriera, le funzioni di questo magistrato attuando, esse sì, una vera e propria distinzione.

Altri emendamenti riguardano il turnover, la possibilità data ai magistrati di mutare le funzioni nell'ambito dell'intera carriera per non più di quattro volte. Posso dire che, per l'esperienza svolta da magistrato, quattro volte è un numero che non ricorre mai, nell'ambito di un'intera carriera di magistrato, di mutamento da funzioni giudicanti a requirenti o viceversa: succederà al massimo non più di due o tre volte nell'ambito dell'intera carriera questo salto, perché poi alla fine ci si indirizza verso un filone di funzioni e si possono cambiare sedi, si può cambiare tipo di funzioni, ma sempre nell'ambito della funzione giudicante o nell'ambito di quella requirente.

Questo numero quattro, allora, è diventato quasi un numero simbolico, un numero di libertà che non corrisponde alla realtà e allora tanto vale cercare di essere più sostanziali, senza far venire meno una possibilità di ritorno di mutamento d'indirizzo, di cambiamento di idea e ipotizzare, creando veramente una distinzione delle funzioni, un cambiamento che se non può essere una sola volta perché sarebbe una cessione eccessiva ad ipotesi di vera e propria distinzione delle funzioni e non ad una sorta di pasticcio come quello ipotizzato dal testo uscito dalla Commissione, ma almeno non più di due o tre volte, che sono dei numeri che corrispondono effettivamente a quelli che sono mediamente i mutamenti che già oggi si verificano nell'ambito della magistratura.

FERRARA (FI). Signor Presidente, credo ci sia la necessità di richiamare ad un fatto che viene registrato alle ore 12,22, e di cui l'Aula non si può sottrarre dall'essere a conoscenza, e cioè che il ministro Amato, ad un convegno sull'Islam ha dichiarato: «Picchiare le donne è una tradizione siculo-pakistana».

Ora, non so cosa il ministro Amato abbia fatto negli ultimi giorni: abbiamo letto sui giornali che è andato a giocare a tennis e che lo ha fatto con Canè, che ha pure vinto, che ha messo un cappellino bianco, ma secondo me ha preso troppo sole, perché commettere un errore del genere, che significa essere richiamati ad una più stretta osservanza dei rapporti tra le Nazioni, e in questo caso non soltanto con le Nazioni ma con l'intero Islam, ed offendere 5 milioni di cittadini italiani, se mi permette, è un eccesso rispetto a cui quest'Aula deve fare voto affinché il ministro Amato chieda scusa immediatamente. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).

PRESIDENTE. Ovviamente il ministro Amato avrà modo di chiarire questa sua affermazione, che non mi pare possa essere discussa nell'Aula del Senato.

*BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, sono grato ai colleghi che hanno, nella illustrazione dei loro emendamenti, dedicato una particolare, preventiva attenzione all'emendamento che ho, assieme alla collega Magistrelli, sottoscritto.

Vorrei dire per la Presidenza, per l'Aula e per tutti i colleghi, che questo emendamento, cui era sostanzialmente corrispondente l'emendamento presentato dal collega Cusumano, è stato da me, in pieno accordo con la collega Magistrelli e con il collega Cusumano, riformulato in modo tale da renderlo, sotto il profilo tecnico e sotto il profilo della forma linguistica, a nostro giudizio migliore. Confido quindi nel fatto che il nuovo testo da me tempestivamente consegnato alla Presidenza sia stato distribuito a tutti i colleghi.

Per quanto attiene il merito delle osservazioni, in particolare di quelle puntuali proposte dal collega D'Onofrio, voglio dire che noi potremmo qui oggi (e nei mesi scorsi e nella scorsa legislatura avremmo potuto) trovarci di fronte ad una alternativa di modelli organici, coerenti, definiti, circa l'organizzazione della giustizia nel nostro Paese. Io avrei voluto e vorrei che il centro-destra con maggiore coraggio sostenesse, a cominciare dall'esigenza di un mutamento della Costituzione che sarebbe necessario, il principio che ha una sua legittimità e serietà di netta separazione delle carriere.

Ciò significa due concorsi, un diverso ordine di responsabilità e perfino un diverso rapporto con il potere politico. Non è ignota agli ordinamenti democratici del mondo contemporaneo questa netta separazione tra le carriere dei giudici e quelle dei pubblici ministeri, e naturalmente essa riguarda l'organizzazione della magistratura che si occupa degli affari penali e che è chiamata ad applicare le norme del diritto penale secondo le regole del codice di procedura penale.

Ebbene, il centro-destra, nonostante la limpida posizione assunta da una parte dell'avvocatura, collega Valentino, non da tutta l'avvocatura italiana ma da una parte di essa che ha sulle spalle la rappresentanza degli avvocati penalisti ed esprime una cultura giuridica coerente e seria; nonostante, dicevo, la presa di posizione di questa parte dell'avvocatura il centro-destra non ha mai avuto il coraggio di sostenere fino in fondo la separazione delle carriere dei magistrati, con tutte le implicazioni istituzionali e politiche che tale separazione comporta.

Esiste purtroppo una tradizione nella storia giuridica di questo Paese: tutti i grandi interventi normativi di codificazione o di settore hanno una caratteristica, quella della ricerca di progressivi compromessi con lo stato di cose esistente, con una tradizione consolidata, e naturalmente ciò porta agli aggiustamenti, alle mezze proposte. Ora , io non riconosco alle posizioni qui espresse dal centro-destra la caratteristica di essere ciò che potrebbero e dovrebbero essere, vale a dire proposte rigorosamente alternative all'impianto che invece ispira il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario presentato dal Governo, rimaneggiato dalla Commissione e che noi oggi stiamo discutendo.

E allora, la nostra discussione si colloca all'interno di un circuito nel quale tutti, centro-destra e centro-sinistra, riconoscono che la carriera è unica, che molto vi è di comune tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti, anche in relazione al dettato del codice di procedura penale del 1989, che tra l'altro fa obbligo al pubblico ministero di raccogliere e valutare adeguatamente tutti gli elementi idonei a scagionare l'indagato e l'imputato. Dunque, di cosa stiamo discutendo?

Vi è un'esigenza, diciamo così, di immagine, da non sottovalutare, che ci spinge a considerare positivamente una norma (che deve essere equilibrata) la quale stabilisca che un magistrato che svolge funzioni requirenti penali non possa da un giorno all'altro uscire dalla porta del suo vecchio ufficio ed andare nell'ufficio che si trova al piano di sotto, diventando il giudice che affronta, sul terreno del processo penale, questioni, casi, controversie, che riguardano le stesse persone, la stessa fetta di popolazione, lo stesso ambiente entro il quale svolgeva fino a ieri le funzioni requirenti penali.

È l'esigenza della salvaguardia di una immagine e non è un'esigenza da sottovalutare posto che, a partire dal famoso articolo della legge sulle guarentigie che parlava di prestigio della magistratura, di prestigio dell'ordine giudiziario, tutta l'interpretazione giuridica di questi decenni ha risolto questo concetto del prestigio in un concetto un po' più concreto e verificabile nella vita sociale, che è quello di credibilità del magistrato e che riguarda il rapporto tra il magistrato e l'ambiente entro cui egli opera. Di qui la condivisione larga della utilità di una norma che imponga un determinato tipo di trasferimento - poi dobbiamo concordare come definirlo e il testo in discussione lo fa - da un ufficio giudiziario ad un altro, proprio perché non vi sia questo continuum dall'esercizio della funzione requirente all'esercizio della funzione giudicante sul terreno penale o, viceversa, negli stessi uffici della stessa sede. Siamo quindi di fronte ad una norma che va definita e discussa secondo criteri di opportunità e di equilibrio.

Debbo dire subito che in questi anni ho riservato particolare attenzione ad una linea, ad una prospettiva di valutazione del rapporto tra le funzioni e del ruolo dei magistrati che andava in una direzione del tutto opposta e radicalmente alternativa rispetto alla tesi della separazione delle carriere. Secondo me (ma, lo ripeto, faccio una parentesi brevissima, perché si tratta di una mia opinione personale) sarebbe migliore sistema quello che favorisse un passaggio frequente da una funzione all'altra, in modo tale da rendere il pubblico ministero fino in fondo partecipe di una cultura delle prove, di una cultura della giurisdizione e di un punto di vista che è proprio del giudicante, e allo stesso modo in una guisa tale da fare svolgere a chi, poi, va ad esercitare le funzioni giudicanti, anche altre esperienze, che lo arricchiscono. Benissimo, questa è una mia opinione personale: è una tendenza, un indirizzo della cultura giuridica che non ha trovato espressione nella legislazione.

Ma allora si tratta di trovare un punto di equilibrio per far sì che vi sia una certa distinzione delle funzioni che giovi alla credibilità dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Ma dobbiamo evitare che questa certa distinzione delle funzioni sia dominata (cari colleghi, permettetemi di osservare questo aspetto del dibattito) da una ossessione punitiva nei confronti della magistratura che invade una parte del ceto politico italiano oggi e che è segno di debolezza anzitutto culturale.

Non c'è ragione di rappresentare la magistratura come il regno del male o l'associazione nazionale magistrati come una specie di club eversivo. Se qualcuno di noi compie delle scelte in un senso o nell'altro - fidatevi, colleghi - lo fa in piena autonomia, perché ha letto qualche libro nella sua vita, perché è convinto che si debba dare alla magistratura italiana e all'esercizio della giurisdizione un assetto equilibrato che giovi alla garanzia dei diritti e all'equilibrio costituzionale. E piantiamola con questa storia dell'ANM che attraverso la figura del Sottosegretario che si insinua nei nostri uffici e nelle nostre Aule ci passa veline o ci impone punti di vista.

Non è così. Il Parlamento è sovrano e l'associazione nazionale magistrati è una associazione legittima. In tutti i periodi nei quali in Italia ha dominato l'autoritarismo una delle prime cose che è stata fatta è vietare l'associazionismo dei magistrati e disporne lo scioglimento, così come si bruciavano le camere del lavoro e si sopprimeva la libertà sindacale.

Torniamo allora ad un dibattito più sereno ed equilibrato. Valutiamo il contenuto delle proposte, che possiamo accettare o rigettare, in quanto si tratta di proposte che puntano a stabilire un equilibrio, nel quadro di una visione nella quale non vi sono alternative radicali. Se vi fossero, voi dovreste essere i primi ad avere il coraggio di respingere l'intero impianto e ad avanzare qui una proposta di riforma della Costituzione per dividere davvero le carriere dei magistrati. (Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti 2.102, 2.104, 2.105 e 2.135 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 2.110 e 2.111 sono inammissibili in quanto privi di portata normativa.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, l'intento politico del relatore è di difendere il testo licenziato dalla Commissione. Cercherò anche di essere un po' più esplicito, così da soddisfare anche la curiosità legittima dei proponenti gli emendamenti, anche se per molte proposte il parere si spiega da sé.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200, 2.100 (testo 2), 2.202, 2.203, 2.204, 2.206 e 2.112.

Esprimo parimenti parere contrario sugli emendamenti 2.103 (testo 2), in quanto proprio dal centro-destra nel corso del dibattito in Commissione era stata sollevata la necessità di inserire questa limitazione nei criteri di valutazione; 2.106, in quanto le statistiche devono essere omogenee all'interno dell'ufficio e non all'interno del distretto; 2.107, in quanto i rilievi contabili sono già stati acquisiti tra i criteri di valutazione; 2.109, in quanto la lettera f) è meglio specificata nel testo e ricomprende l'emendamento, e 2.205, in quanto equipara il giudizio non positivo al negativo e dà problemi di valutazione complessiva ed equitativa.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.101, in quanto abbiamo verificato che quanto disposto è già recepito nel testo, che prevede il presidente del tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.201, già oggetto di dibattito in Commissione e sul quale mi ero già espresso in senso positivo e molto probabilmente c'è stata una svista nella ricezione, ma non c'è dubbio che la valutazione quadriennale va bene fino alla settima valutazione, dopo si può anche allungare un po' altrimenti realmente gli esami non finiscono mai; 2.202a in quanto si tratta di atti ai quali si può accedere, e 2.108.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.113, in quanto ci sarebbe un vuoto normativo da riempire.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.114 e 2.207 (quest'ultimo credo sia recepito nel testo), 2.208 (in quanto conferisce al Ministro della giustizia un potere che non gli compete, almeno dal punto di vista costituzionale), 2.115 (perché dà al Ministro della giustizia un potere ispettivo), 2.116 (perché introduce un concorso per titoli ed esami al quale siamo contrari), 2.117 (credo sia ripetitivo del precedente) e 2.209 (in quanto sopprime una verifica e non si sa cosa avviene quando l'ufficio non viene assegnato). Il parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti 2.800, 2.119 e 2.120.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.118 e 2.121 (quest'ultimo in quanto già le sedi disagiate sono previste altrove e non crediamo opportuno inserirle nella valutazione), 2.210 e 2.212 (quest'ultimo perché il corso non ha esito positivo o negativo).

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.211, 2.122, 2.123 e 2.124, in quanto quest'ultimo cambierebbe il numero dei componenti della commissione mentre noi siamo per mantenere questo assetto.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.125 e 2.126 (perché quest'ultimo inserisce un concorso per titoli ed esami, scritti e orali riservato, che non è nella logica del nostro testo), 2.128 (perché anche in questo caso si prevede un concorso per titoli ed esami), 2.127, 2.129, 2.130 e 2.131 (perché immagina una diversa composizione della commissione), 2.132 e 2.213 (perché si riferisce solo alle funzioni di legittimità non estendendo alle direttive le valutazioni della commissione) e 2.133.

Sull'emendamento 2.134 (testo 2) mi rimetto all'Aula.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.136, in quanto sovverte la scelta da noi operata del passaggio di distretto e quindi anche di Regione. Così pure il parere è contrario sugli emendamenti 2.137, 2.214 e 2.215, che si riferiscono tutti al passaggio delle funzioni, poiché crediamo che quella individuata nel testo sia la scelta ottimale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.138 e 2.139, perché riteniamo che quattro volte nell'arco della carriera sia il punto ottimale e non vogliamo scostarci da questa indicazione.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 2.140, 2.141, 2.216, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150 e 2.151 (che tratta dei limiti di età), 2.152 e 2.153.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.154.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.155, 2.156, 2.217 e 2.218, anche perché non si saprebbe che fine dovrebbe fare il vecchio titolare.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.157, che consiste in una correzione lessicale, mentre è contrario sugli emendamenti 2.158, 2.159 e 2.219.

Ritiro l'emendamento 2.160.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.161 e 2.162 (in quanto tesi a sopprimere la tabella e il trattamento economico), 2.163, 2.164 e 2.165.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, concordo con il relatore sul diniego ad una serie di proposte emendative formulate e condivido, da parte del Governo, la richiesta di appellarsi all'Aula per quanto riguarda l'emendamento del senatore Brutti, che peraltro, lo dico per la storia e la cronaca, in quest'Aula e fuori dell'Aula, a Ministri miei colleghi e ad altri, è statopresentato per primo dal senatore Cusumano del Gruppo dell'Udeur, successivamente dal senatore Brutti, come recita il racconto cronologico, e poi dalla senatrice Magistrelli.

Devo aggiungere, con molta obiettività (lo dico con tono fermo e risoluto), che credo che la mia maggioranza debba chiarirsi le idee in ordine all'articolo 2, perché la controversia è più all'interno della maggioranza e un po' meno con l'opposizione, che svolge il proprio ruolo con grande dignità. Spero che uguale dignità e compattezza vi sia anche da parte della maggioranza, della quale faccio parte fino a prova contraria. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).

 

PALMA (FI). Bravo!

PRESIDENTE. Ha raccolto grande consenso da parte dell'opposizione, signor Ministro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Ferrara).

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, sono francamente disorientato nel prendere la parola sull'emendamento 2.200. Si tratta, infatti, di un emendamento soppressivo dell'articolo 2 e sono disorientato dopo la dichiarazione resa dal Ministro guardasigilli, il quale ha richiamato la correttezza con cui l'opposizione sta svolgendo il proprio ruolo - di questo non possono che essergli grato - e ha altresì richiamato la spaccatura e le divisioni all'interno di parti ugualmente rilevanti, di uguale autorevolezza, della sua maggioranza in particolare sul tema affrontato nell'articolo 2, cioè la separazione delle funzioni, o meglio la non separazione delle funzioni, come risulterebbe dal testo elaborato dalla Commissione.

Siccome credo manchino quindici minuti al termine della seduta, come previsto, mi domando se, per ragioni di chiarezza politica, prima di affrontare questo tema decisivo - si approva o non si approva l'articolo 2 - e prima di farmi proseguire nella dichiarazione di voto su questo emendamento, non sia opportuno anticipare la sospensione dei lavori dell'Aula, in modo da riprendere poi alle ore 16,30 in condizioni di rinnovata chiarezza. Per questo le chiederei di prendere posizione interlocutoriamente su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, francamente dopo l'appello del Ministro mi sarei aspettato che la richiesta che lei ha fatto, e che mi sembra estremamente fondata sul buonsenso, fosse venuta da un Capogruppo di maggioranza e a loro mi rivolgo per avere una risposta.

 

CARUSO (AN). È una mia aspettativa quella di fare il Capogruppo di maggioranza in futuro, ciascuno ha diritto di pensare altro. Però mi ridia la parola, Presidente, se dovessimo procedere.

 

PRESIDENTE. Nel caso, sicuramente; in questo momento stiamo discutendo questioni procedurali e non della sostanza.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei chiedere qualche secondo di attenzione: il fatto che il relatore Di Lello Finuoli si sia rimesso all'Aula sull'emendamento Brutti‑Magistrelli e le dichiarazioni del Ministro sull'articolo 2 - chiedo attenzione al Ministro e domando scusa - mi fanno ritenere in questo momento Capogruppo di Aula, non di maggioranza o di opposizione. In questo senso formulo la richiesta di sospendere la seduta come Capogruppo dell'Aula del Senato della Repubblica.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, devo dire che la dichiarazione del Ministro può essere considerata a buon diritto un coup de théâtre che ci consente, anzi ci impone, di valutare attentamente ciò che ha detto. Vorrei, però che egli chiarisse ulteriormente il suo pensiero.

Ho capito che ha dichiarato chiaramente che l'opposizione ha svolto un ruolo correttissimo: di questo non posso far altro che compiacermi, segnalando che il Ministro evidentemente dà un giudizio assolutamente obiettivo; credo però che la cosa più grave sia la sua seconda dichiarazione.

Ora, su tale dichiarazione vorrei che il Ministro fosse più esaustivo: francamente non ho ben capito - probabilmente per colpa mia - la sua posizione nei confronti dell'emendamento Brutti, fondamentale rispetto all'articolo 2, che è il cuore del provvedimento, in quanto è chiaro che è veramente ciò che lo connota (ecco perché su di esso vi sono forti tensioni).

L'emendamento del collega Brutti non tiene conto dell'evoluzione che sta vivendo oggi la magistratura, perché di fatto separa i procedimenti civili da quelli penali. Vorrei però ricordare al collega Brutti che oggi, nel Paese, vige il decreto legislativo n. 231 del 2001, che consente una commistione fra civile e penale. Il suo emendamento, quindi, è superato dai fatti - vorrei che questo venisse assolutamente considerato - e vanifica anche quel timidissimo accenno di separazione che l'attuale maggioranza ha avuto il coraggio di operare.

Colleghi, in questo momento abbiamo un convitato di pietra - l'Associazione nazionale magistrati - che sta legiferando sulla nostra testa (e non consente nemmeno quei timidissimi accenni di indipendenza, senatore Brutti). Lei mi può mandare a quel paese, ma purtroppo basta leggere i testi: si vede chiaramente che vi sono contenuti gli scritti dell'Associazione nazionale magistrati per quanto riguarda i controlli periodici di professionalità. Si vada a vedere le dichiarazioni rilasciate nei convegni in tutti questi anni: sono riportate addirittura pedissequamente; la sfido su questo punto, basta leggere i testi per riscontrarlo.

Avete tentato una timidissima apertura; adesso fate marcia indietro un'altra volta, attraverso un emendamento tecnicamente sbagliato. È difficile adesso parlarne in quest'Aula, ma glielo posso dimostrare: vada a leggersi il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (l'ha scritto Fassino, firmandolo due giorni prima di andar via). Esso reca una grande novità: la commistione fra attività civile e penale; forse lei non ne è al corrente perché le è sfuggito, ma è molto importante, in questo momento, l'attenzione di tutte le attività imprenditoriali ed economiche. Quel testo sta portando novità enormi nel campo dell'economia del Paese; pertanto, lei non può scrivere un emendamento del genere, che vuol dire tornare indietro. Naturalmente può, questo è ovvio, ma sto dicendo che non può perché lei evidentemente ha inteso dire che il campo civile non c'entra. Non è vero, non è più così: l'attività legislativa del Parlamento ha superato tale concezione.

Allora, signor Ministro, per favore, le chiedo di chiarire meglio - almeno a me, che non l'ho compresa bene - la sua posizione rispetto all'emendamento del senatore Brutti. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi sembra che il Ministro, da quanto ha comunicato, si sia rimesso all'Aula, come il relatore; proprio sulla base di questo ha stimolato una riflessione.

SODANO (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SODANO (RC-SE). Signor Presidente, credo sia da accogliere la proposta del senatore Caruso, considerati sia i tempi sia il fatto che di qui a poco dovrebbe tenersi la Conferenza dei Capigruppo. Rispetto all'intera discussione ed anche alla normalizzazione dei tempi bisogna assumere alcune decisioni.

Poiché sull'articolo 2 è opportuno svolgere alcune riflessioni e approfondimenti, e credo sia interesse della maggioranza farlo nelle prossime ore, acconsentiamo alla richiesta avanzata dal senatore Caruso.

PRESIDENTE. Colleghi, ho altre richieste di intervento, ma poiché torneremo ad affrontare l'argomento sarei per recepire la richiesta avanzata dal senatore Caruso e da altri senatori e sospendere la seduta. Alla ripresa affronteremo la questione nei termini reali che ci verranno proposti, se ancora sussisteranno.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

 

Art. 1.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta 187

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

 b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula ''non idoneo''.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

 d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n.1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

§            

§           EMENDAMENTO 1.105 E SEGUENTI

1.105

PALMA

Respinto

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, lettera d) dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.106

PALMA

Respinto

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la lettera i).

1.107

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, alle lettere i) ed l), dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le altre: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.206

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.108

PALMA

Respinto

Al comma 4, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «o più sedi stabilite» con le seguenti: «sede stabilita».

1.109

PALMA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.110

CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali 'limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

1.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, alla lettera b), al comma 4 ivi richiamato, sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.111

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia"».

1.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il comma 1-bis ivi richiamato, con il seguente: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6 alla lettera b) al comma 1-bis ivi richiamato sostituire le parole da: «La commissione del concorso»fino alle parole: «nazionale forense.» con le seguenti: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.».

1.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «cinque professori universitari» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382,».

1.217 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «materie oggetto di esame» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382,».

1.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario» con le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, prima delle parole: «ed i professori universitari»aggiungere le seguenti: «, gli avvocati».

1.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera e),sostituire le parole da: «universitari a riposo» fino alla fine, con le seguenti: «universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.».

1.112

PALMA

Respinto

Al comma 6 lettera g), capoverso 6, dopo le parole: «tre collegi, composti» aggiungere le seguenti: «in numero dispari» e sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera l),sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.220

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ''non positivo''.

10. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è ''positivo''. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

" 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

" 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

" 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

"50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

"  44.328,37

Magistrati ordinari

" 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

" 22.766,71

.

EMENDAMENTI

2.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere l'articolo.

2.100 (testo 2)

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"Art. 10. - ( Funzioni). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

a) giudicanti di primo grado;

b) requirenti di primo grado;

c) giudicanti di secondo grado;

d) requirenti di secondo grado;

e) semidirettive giudicanti di primo grado;

f) semidirettive requirenti di primo grado;

g) semidirettive giudicanti di secondo grado;

h) semidirettive requirenti di secondo grado;

i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

m) giudicanti di legittimità;

n) requirenti di legittimità;

o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

q) direttive superiori apicali di legittimità".

"Art. 10-bis. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.101

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Art. 10» sostituire il comma 11, ivi richiamato con il seguente:

«11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge-25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città».

2.102

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.103

PALMA

V. testo 2

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, aggiungere la parola: «è» tra le parole:«professionalità» e «riferita» nonché sopprimere le parole:«non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.103 (testo 2)

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, «» sostituire le parole:«in nessun caso » «» con le parole: « , salvo il caso di errore macroscopico, ».

2.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.104

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno».

2.105

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso, «Art. 11», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.202a

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.106

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera c) sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.107

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.108

IL RELATORE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 4, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che gli stessi hanno comportato».

2.109

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera f), sostituire le parole da: «da terzi nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a «denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica» con le seguenti: «nel parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati» e, conseguentemente, dopo le parole: «il rapporto del capo dell'ufficio e» sostituire le parole: «le segnalazioni», con le seguenti: «il parere».

2.110

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura», con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 11 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.111

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.112

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato» e le parole: «ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.113

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.114

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 14 con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.208

VALENTINO, LOSURDO

AI comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».

2.115

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.116

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.117

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.209

VALENTINO, LOSURDO

AI comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a:«avviene anche d'ufficio».

2.800

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13».

2.118

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12»comma 5, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo».

2.119

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il primo periodo.

2.120

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, le parole: «e di collaborazione» sono sostituire dalle altre: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale».

2.121

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.210

VALENTINO, LOSURDO

AI comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «commi 9, 10, 11».

2.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.211

VALENTINO, LOSURDO

AI comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.122 (testo corretto)

CASTELLI

AI comma 3, capoverso «Art. 12», sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

«13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 15 è sostituito dal seguente: «Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16.

2.123

PALMA

AI comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13 sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito è» con le seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.124

PALMA

AI comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13, sostituire le parole: cinque membri» con le seguenti: «nove membri», le parole: «tre scelti» con le seguenti: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le seguenti: «quattro scelti».

2.125

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sopprimere il comma 14.

2.126

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.128

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata», con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato».

2.127

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13».

2.129

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito».

2.130

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.131

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera», fino alla fme del comma con le seguenti: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato in ordine ai requisiti richiesti».

2.132

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 16, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12».

2.213

VALENTINO, LOSURDO

AI comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 16, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.133

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti) - 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2"».

2.134

BRUTTI MASSIMO, MAGISTRELLI

V. testo 2

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, sostituire le parole: «stesso distretto né all'interno di» con le seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è inoltre possibile ad» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «Tale divieto non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui lo stesso chieda il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In tal caso il magistrato non può essere destinato a funzioni penali prima di cinque anni dal trasferimento. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.135

CUSUMANO, BARBATO

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, nel primo periodo le parole: «stesso distretto, né» sono sostituite dalle seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è, inoltre, possibile»; dopo le parole: «mutamento di funzioni», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le ipotesi di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o del lavoro, e viceversa, in uffici giudiziari divisi in sezioni. La relativa vacanza deve essere pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, il provvedimento di trasferimento deve indicare la assegnazione a funzioni civili o del lavoro ed il successivo passaggio a funzioni giudicanti penali all'interno della stessa regione è possibile unicamente dopo l'esercizio continuo per cinque anni di funzioni civili».

2.136

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sopprimere al primo periodo le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione,».

2.137

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere al primo periodo le parole: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera».

2.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.138

D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario».

2.139

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.140

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.141

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.142

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.143

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte nell'arco dell'intera carriera».

2.144

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 3, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.145

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 3, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.134 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.146

PALMA

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 5.

2.147

CUSUMANO

Al comma 4, capoverso «Art. 13» il comma 5 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'articolo 10, commi da 9 a 11, del presente decreto legislativo e delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa».

2.148

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.149

PALMA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, è abrogato».

2.150

PALMA

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.151

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

2.152

CASTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (Conferimento degli incarichi direttivi di merito). - 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.153

PALMA

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.154

IL RELATORE

Al comma 7, all'articolo 35 ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1, non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45».

2.155

PISTORIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino al momento della entrata in vigore della presente legge».

2.156

CASTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura"».

2.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capo verso 1, sostituire le parole: «da 10 a 16» con le altre: «da 10 a 13».

2.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso3.

2.157

IL RELATORE

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata presentazione».

2.158

CASTELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (Temporaneità degli incarichi semidirettivi). - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19"».

2.159

CASTELLI

Al comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

AI comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.160

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «o in caso di mancata presentazione della domanda stessa».

2.161

CASTELLI

Sopprimere il comma 11.

2.162

CASTELLI

Sopprimere il comma 12.

2.163

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (Classi di anzianità). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.164

CASTELLI

Sopprimere il comma 13.

2.165

CASTELLI

Al comma 13, capoverso «Art. 52»,sopprimere le parole da: «nonché» a: «compatibile» .

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

189a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì11 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente ANGIUS

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 17,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, chiedo scusa innanzitutto a lei e all'Aula, ma devo correggermi: mi sono accorto di aver prima citato, sbagliando, il cognome Beneduce, si chiamava Venetucci quel signore.

Detto questo, intervengo ora in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.200 che propone la soppressione dell'articolo 2. Intervengo per rispetto a lei, Presidente, perché lei questo ha disposto che sia, ma francamente lo faccio in una condizione che non è mutata rispetto a questa mattina, quando cioè il Presidente di turno, su mia sollecitazione, ha chiesto che fossero sospesi i lavori dell'Aula per giungere ad un chiarimento sulle parole con cui il ministro Mastella si era espresso con riferimento a uno dei punti centrali dell'articolo 2, di cui io propongo la soppressione e di cui l'Aula voterà quindi la soppressione o invece - è di tutta evidenza - il mantenimento.

L'unica novità che mi sembra di poter registrare è che lei, Presidente, ci ha confermato che, dal punto di vista sostanziale e formale, la parte centrale dell'articolo 2 - che, a nostro avviso, è rappresentata dall'emendamento 2.134 (testo 2) del senatore Brutti Massimo, distribuito stamattina - costituisce il definitivo stato dell'arte su cui discutere e su cui mi accingo a dichiarare il voto, anche con riferimento ad un'altra serie di disposizioni contenute nell'articolo e su cui incide il citato emendamento 2.134 (testo 2) del senatore Brutti. Lei ha detto che questo è il testo all'esame, il testo sul quale io sono chiamato a discutere e dunque discuto.

L'articolo 2, di cui raccomando la soppressione, incide su più aspetti del disegno di legge che stiamo esaminando nel suo complesso. Uno di questi aspetti è quello che ho indicato illustrando gli emendamenti nel loro complesso, altro è invece quello su cui è intervenuto il senatore Brutti nel corso dell'illustrazione dell'emendamento che proprio poc'anzi ho indicato, quello della separazione delle funzioni.

Il senatore Brutti nel suo intervento ha ricordato come egli è schierato, da molti anni, in favore di una di quelle due correnti di pensiero che si fronteggiano che vorrebbe che il magistrato requirente non fosse mai separato nella propria carriera dal magistrato giudicante e che vi fosse unicità di carriera per tutti i magistrati. Il senatore Brutti ha, in tutta evidenza, legittimo diritto di pensarla come vuole; io sono, viceversa, di altra non assolutamente opposta opinione e credo di avere anch'io analogo diritto.

Sulla questione della separazione delle carriere sono stati eretti due totem, uno dall'Associazione nazionale magistrati, che si è fieramente schierata contro tale separazione - e il senatore Brutti è fiancheggiatore di tale corrente di pensiero, come ho detto - l'altro dagli avvocati che, soprattutto in un certo periodo, in una certa epoca, si sono invece schierati assolutamente a favore della separazione stessa.

Nel corso del dibattito che si sviluppa da anni sono andato a sostenere - e ancora lo faccio - che la separazione delle carriere in sé non è il problema principale da affrontare, a prescindere dal metodo parlamentare che deve essere quello della riforma costituzionale e non della riforma con legge ordinaria. Tuttavia, il problema principale che dobbiamo affrontare non è la separazione delle carriere, ma come deve essere individuata la figura del pubblico ministero, una volta che sia modificato l'assetto attuale.

Più volte ho detto e ancora sostengo che il vero problema è dato dal controllo della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero, dalla gestione dell'obbligatorietà, o meglio - come tutti sappiamo - della discrezionalità dell'azione penale del nostro sistema; la vera questione è non mantenere il Paese isolato dall'Unione Europea, alla comunione dell'Europa rispetto ad una figura centrale per il funzionamento della legalità e perché sia assicurata la legalità dello Stato quale è quella del pubblico ministero.

Il problema dei problemi, signor Presidente, è l'indipendenza o la non indipendenza del pubblico ministero. Su questa impostazione ho costruito una tesi, se mi permette, secondo la quale è assolutamente miope la posizione dell'Associazione nazionale magistrati che ha atteggiamenti ai quali tutti noi assistiamo, come è avvenuto oggi, e che su questo punto rischia davvero di trovarsi in futuro un Parlamento più libero e più coraggioso, che andrà ben oltre gli obiettivi conseguiti dalla riforma Castelli - di cui oggi assistiamo allo smantellamento - con la separazione delle funzioni: una separazione seria, l'individuazione di due diversi mestieri, una separazione delle funzioni che fosse attuata anche attraverso strumenti surrettizi, qual è il divieto di rimanere in una sede giudiziaria una volta che si fa un mestiere diverso e che oggi vorrebbe essere cancellata, anche in una maniera che, se faccio riferimento all'emendamento 2.134 (testo 2) del senatore Brutti, mi sembra forse non sufficientemente meditata, perché rischia di determinare due conseguenze. In primo luogo, una grave e inaccettabile disparità di trattamento tra magistrati; certo non fra i vertici dei magistrati che siedono nelle assise associative, ma fra quelli che, come ricordava il relatore, fanno le sentenze tutti i giorni, lavorano veramente e non si sottraggono al loro servizio della gente.

Si determina dunque, una disparità di trattamento nei confronti di questi magistrati la cui sorte evidentemente non interessa a nessuno, nonché un rischio fortissimo di destabilizzazione organizzativa nei tribunali minori, che nel nostro Paese sono la prevalente maggioranza. Inoltre, nella puntuale applicazione di un emendamento come quello articolato dal senatore Brutti, cioè di quel modello che salva il totem ma distrugge il servizio e l'organizzazione, rischia davvero di non poter essere attuato e praticato.

La raccomandazione che rivolgo all'Aula, di puro stile, signor Presidente, è di votare il mio emendamento soppressivo, perché risolve questo problema e tante altre criticità di contorno su cui ho già parzialmente detto.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, vorrei molto rapidamente rispondere ai due interventi del collega Caruso.

Sono un po' stupito del fatto che questo valoroso collega, per discutere e polemizzare sul merito di proposte che sono sul tappeto e che richiedono un confronto vero e serio, ricorra alla scorciatoia dell'insulto. È inutile dire che il proprio interlocutore è un ventriloquo, perché così si possono compiacere alcuni tifosi, ma non si aiuta il dibattito e non si raggiunge una conclusione che può essere soddisfacente per i tifosi, per i non tifosi e per il lavoro che dobbiamo svolgere in Parlamento. Ciò vale a rispondere ad un collega che apprezzo, ma al quale chiederei sommessamente un linguaggio che sia più adatto al nostro confronto parlamentare.

In secondo luogo, non ho nessuna difficoltà a rispondere alle insistenti domande dei colleghi di centro-destra, i quali ci chiedono qual è il punto di ricaduta delle discussioni che vi sono state intorno all'emendamento 2.134 (testo 2), di cui sono primo firmatario.

È vero, noi abbiamo discusso in merito a quell'emendamento ed io, che in qualità di primo firmatario sono il dominus di quella proposta, avrei ‑ se mi è consentito ‑ il diritto di suggerire un'eventuale modifica aggiuntiva nel momento in cui si passerà all'esame di tale emendamento e si arriverà alle dichiarazioni di voto e, quindi, al voto. Non ho alcuna difficoltà a rispondere ai colleghi che mi rivolgono richieste in tal senso. Dico soltanto al senatore Calderoli che se intende modificare subito l'emendamento, se vuole che le proposte di modifica vengano messe sul tappeto, ha una strada per farlo: aggiunga la sua firma all'emendamento e poi insieme possiamo concordare le modifiche del testo, ma poiché l'emendamento è mio ed è espressione della maggioranza, mi permetterà di dire come penso che si possa apportare una modifica lieve che aiuti il nostro lavoro e su cui l'intera maggioranza possa essere d'accordo.

Chiedendo un attimo di attenzione perché si tratta di pesare ciascuna delle parole che vengono pronunciate in questa sede...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Brutti, so che c'è grande attesa sull'emendamento 2.134, ma in merito le do la parola immediatamente dopo aver votato l'emendamento ora in esame. Le darò la parola perché - ripeto - so che c'è attesa nell'Aula.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Ed io, signor Presidente, disciplinatamente acconsento alle sue indicazioni.

 

PRESIDENTE. La ringrazio. Votiamo l'emendamento di cui stiamo discutendo e poi le darò immediatamente la parola, in virtù dell'attesa dell'Aula.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Siccome gli inviti erano pressanti, ho voluto rispondervi.

 

PRESIDENTE. Certo, lei ha ragione, ma le darò la parola - ripeto - non appena votato l'emendamento 2.200.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, le ricordo che stiamo parlando dell'emendamento 2.200.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, le chiederei di lasciarmi articolare la mia dichiarazione di voto come mi pare più opportuno, se mi consente.

 

PRESIDENTE. Questo sì, ma tenga conto che ho fermato il senatore Brutti perché dopo procederemo all'esame dell'emendamento 2.134.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se tiene conto del tempo a mia disposizione può lasciarmi articolare il mio ragionamento. Volete contingentare i tempi, avete imposto delle scadenze assolutamente ristrette (il 31 luglio) che non sono per niente realistiche, almeno lasciateci dire qualcosa.

 

PRESIDENTE. Io ho comunicato all'Aula solo quello che unanimemente la Conferenza dei Capigruppo ha deciso. Poi arriveremo ad esaminarne le conseguenze.

 

CASTELLI (LNP). Il problema è che l'emendamento 2.134 presentato dal senatore Brutti si lega strettamente all'emendamento 2.200, presentato dal collega Caruso, sul quale - lo anticipo - noi voteremo a favore.

Perché dobbiamo votare a favore di questo emendamento? Innanzitutto, l'articolo 2 è il perno su cui poggia l'intero provvedimento. Arrivo quasi ad affermare che con gli stralci che sono stati operati in Commissione e con l'eventuale soppressione dell'articolo stesso il testo del disegno di legge potrebbe diventare quasi "potabile".

Questo per ribadire come l'articolo 2 sia veramente il fondamento del provvedimento e come - consentitemi di dirlo - rappresenti la sconfitta clamorosa del Parlamento di fronte ad altre forze e ad altri poteri. Si farà la pace, certo, ma attraverso una resa ignominiosa. Basta vedere i guardiani che sono qui; ci sono guardiani dappertutto.

Il senatore Brutti si è arrabbiato, se l'è presa a male perché è stato definito il ventriloquo dell'ANM. Le voglio dare fiducia, collega, ma lei ci deve spiegare alcune cose. Infatti, signor Presidente, la seduta antimeridiana si è conclusa con un'affermazione gravissima del Ministro. Non è così comune che un Ministro si alzi e riconosca all'opposizione correttezza nella discussione e dica poi che è la sua maggioranza che deve chiarirsi le idee. (Applausi dai Gruppi LNP e FI). È un fatto politico fondamentale, importante. E sembra che questo chiarimento, anzi in questo caso lo schiarimento dell'orizzonte sia dato proprio dalla luce dell'emendamento 2.134.

Il senatore Brutti ci deve però spiegare una cosa. Si è riunito un Comitato ristretto e questo emendamento non è mai uscito alla luce, neanche questa proposta. Sono state assunte decisioni diverse, con l'accordo del Governo e del relatore. Poi si è svolta la discussione in Commissione ed è scaturito un testo, anche questo con l'accordo del Governo e del relatore. Ora dal cilindro esce questa sorpresa. Senatore brutti, ci ha pensato tardi - melius re perpensa - oppure vi è stato qualcuno che le ha suggerito? Lei è veramente il ventriloquo di qualcuno? Ce lo deve dire, senatore Brutti, perché questo è un punto fondamentale. Le ricordo che stamattina il Governo non è caduto per miracolo. Se vi fosse stato qualche senatore in più presente, il Governo sarebbe caduto e non si vede come il ministro Mastella avrebbe potuto restare al suo posto. So che è un uomo d'onore e, di fronte al crollo di questo provvedimento, si sarebbe dimesso. A quel punto, non vedo come il Governo avrebbe potuto rimanere in piedi.

Stiamo parlando di questo. Allora ci dovete dire attraverso quali artifici e ragionamenti, ma soprattutto attraverso quali pressioni, nascono determinati emendamenti.

Infine, senatore Brutti, l'emendamento non è il suo: lei ha una visione un po' particolare dell'Assemblea. Una volta che lo ha presentato al Senato, non può modificarlo come le pare e piace. Al massimo può riformularlo, a giudizio della Presidenza. Quindi, non può modificare un bel nulla. Se vuole, lo può consegnare al Governo ed al relatore che possono presentare un emendamento, ma a quel punto chiediamo il tempo per presentare subemendamenti, cosa che sarebbe un dato assolutamente nuovo. È chiaro che finché non si dirime questo tema, noi stiamo in un certo modo aspettando Godot.

Vogliamo capire esattamente di cosa stiamo parlando. Altrimenti assistiamo al senatore Brutti che prima dice - mi scusi, ma lei è molto ambiguo - che l'emendamento è quello contenuto nell'annesso, ma poi dice che si riserva di modificarlo, secondo il motto "siccome è mio me lo gestisco io". Ma non è così; lo slogan una volta era diverso, senatore Brutti. Quindi attendiamo, ma nel frattempo potremo magari agire come fece Alessandro Magno con il nodo di Gordio, che però gli portò sfortuna - bisogna ricordare anche questo - perché andò contro l'oracolo.

Anch'io, e non soltanto lei con i sicofanti, mi intendo un po' di cultura greca. Potremo in questo modo gordianamente chiudere la discussione, votando favorevolmente l'emendamento Caruso, come faremo. (Applausi dal Gruppo LNP).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

(Proteste dai banchi dell'opposizione e della maggioranza )

Se dialogate tra voi, non si può lavorare! (Su indicazione del senatore Segretario Barbato, il Presidente chiede al senatore Libè di togliere una tessera vicino alla sua postazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Se non urlate, riesco ad ascoltare i senatori Segretari; cosa che non si può fare con continui battibecchi da una parte e dall'altra!

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, il collega Castelli si è ripetutamente rivolto a me e naturalmente ciò non può che farmi piacere e inorgoglirmi, nel senso che egli individua in me un interlocutore e anche un bersaglio. Bene così, questo è il confronto parlamentare: è anche battaglia e noi siamo pronti, caro collega Castelli, a sostenerla.

Vorrei però per un momento accantonare i toni della battaglia e chiarire puntualmente qual è, a mio avviso, anche tenendo conto dell'intervento sincero e serio del collega D'Ambrosio, che ringrazio vivamente per le parole pronunziate, il possibile aggiustamento del mio emendamento 2.134 (testo 2), che rimane in piedi così com'è e che sottopongo all'attenzione dell'Aula, anche se fuori tempo perché ancora non siamo arrivati alla sua votazione. Comunque, non ho difficoltà a precisarlo fin da adesso, in modo che ciascun collega lo valuti attentamente.

Prima però di passare a questo aggiustamento, che ha il consenso della maggioranza e che sottopongo ai colleghi, vorrei osservare che nel primo lungo periodo di questo emendamento c'è un refuso che vi prego di correggere. Signor Presidente, nell'emendamento si legge (inizio un po' prima in modo tale che la frase si possa trovare) che tale divieto «non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario...». Nel punto in cui si dice: «da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale», le parole: «o giudicanti» vanno soppresse.

Avete ovviamente letto bene e avete notato che la ratio dell'emendamento è nel non applicare il divieto di passaggio all'interno di un distretto o di una Regione comprendente più distretti ai magistrati che si muovono dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa nell'ambito del penale. Quindi, non avrebbe senso riproporre quella norma in relazione al passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili. Si tratta pertanto di un puro refuso, che prego di correggere e che segnalo alla Presidenza.

L'aggiunta che invece vorrei proporre ai colleghi e all'Aula è la seguente e in questo caso si tratta di un aggiustamento sostanziale. Prima dell'ultimo periodo, cioè prima delle parole: «La destinazione alle funzioni giudicanti civili...», propongo di inserire la seguente breve frase: «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Tale aggiunta significa che noi abbiamo escluso dal divieto di trasferimento formulato in termini generali i magistrati che si spostano dalle funzioni giudicanti civili alle funzioni requirenti penali e, viceversa, dalle funzioni requirenti penali alle funzioni giudicanti civili. Nel caso però in cui si realizzi questo passaggio deve comunque esservi un mutamento di circondario, un trasferimento da un circondario all'altro.

Questa modifica raccoglie le indicazioni e le critiche che erano state rivolte dal collega D'Ambrosio, che ringrazio per aver anticipato una possibile soluzione, che formulo in questi termini con questa breve frase che si aggiunge al testo dell'emendamento, che per il resto rimane uguale, e che sottopongo alla valutazione e al voto dei colleghi. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

BIONDI (FI). Ma è un emendamento vero e proprio.

PRESIDENTE. Credo che arriveremo ad approfondire e a discutere questa precisazione fatta dal senatore Brutti per tutto il tempo necessario nel momento in cui passeremo all'esame dell'emendamento 2.134. Quindi, ci terrei a continuare il nostro lavoro.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, al di là della discussione nel merito, che avverrà nel momento in cui perverremo all'esame del nuovo testo dell'emendamento 2.134, il mutamento che ha indicato il collega Brutti è sostanziale, perché introduce un divieto che lui localizza nell'ambito del circondario.

Il mutamento sostanziale comporta la possibilità e la necessità di un termine per i subemendamenti. È fin troppo evidente che noi potremmo anche ipotizzare un impedimento che riguardi non il circondario ma il distretto e l'impossibilità di rientro nel circondario dove si sono svolte le funzioni di tipo diverso.

La prego pertanto di sospendere i lavori dell'Aula e di concedere un congruo termine per subemendare l'emendamento Brutti così come riformulato, il quale sposta in maniera radicale il precedente impianto e dà luogo a possibilità di ulteriori modifiche. (Applausi del Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Centaro, capisco bene che dinanzi a una modifica proposta è necessario il tempo per i subemendamenti. La richiesta a cui sono contrario è la sospensione dei lavori dell'Aula. Stiamo lavorando con un dibattito il più largo possibile, credo che nel giro di un'ora si possano presentare subemendamenti alla modifica testé indicata dal senatore Brutti.

 

CENTARO (FI). Ma se si prosegue con i lavori, non si possono scrivere i subemendamenti.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Presidente, per quel poco che ne so, frequentando questi luoghi da un po' di tempo, delle due l'una: o l'emendamento del senatore Brutti è una riformulazione che non comporta modifiche sostanziali per cui la Presidenza lo accetta come ammissibile, oppure è inammissibile e quindi non si possono presentare subemendamenti: tertium non datur. Pertanto, la sua prospettazione non può essere condivisa.

Mi scusi, Presidente, ma o lei giudica il nuovo testo ammissibile, cosa che non credo possa fare perché è di tutta evidenza che si tratta di una modifica sostanziale, oppure è inammissibile. Se l'Aula vuole discutere quel testo, non ci può essere altra via che quella in base alla quale il relatore o il Governo fanno proprio l'emendamento e lo presentano. A quel punto, ci sarà sì un tempo congruo, che lei vorrà definire, per poterlo subemendare, ma questo non può farlo il senatore Brutti.

PRESIDENTE. Noi andremo avanti fino ad arrivare all'emendamento del senatore Brutti ed altri. A quel punto decideremo qual è la procedura da seguire e se c'è bisogno di una sospensione dei lavori dell'Aula. Vi propongo di andare avanti.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, quando prima ho dichiarato il voto sul mio emendamento soppressivo 2.200, non sarebbe stata la stessa cosa se l'emendamento fosse stato di altro tipo. Si mantiene o non si mantiene l'articolo 2. Avevo richiamato la sua attenzione proprio su questo fatto, su che cosa discutiamo, su che cosa vogliamo sopprimere o su che cosa vogliamo mantenere.

L'emendamento presentato dal senatore Brutti non è cosa di poco conto; tale emendamento, nella modifica che ci ha appena annunciato il senatore Brutti, è cosa di ancora maggiore conto. Quando scrivo un emendamento, lo faccio in base agli elementi che ci sono, non su quelli che ci potrebbero essere.

Il senatore Brutti si è risentito. Se si tratta di chiedergli scusa, lo faccio subito. Mi sembra che il senatore Brutti sia su una buona via, perché quando ho detto che lui era un ventriloquo dell'Associazione nazionale magistrati, tutto avevo pensato meno che di offenderlo, perché ventriloquo è colui il quale parla per conto di altri. Affermando allora che il senatore Brutti parlava per conto di un'accreditata Associazione di altissimi funzionari dello Stato, mi sembrava di non volere indicare un disvalore. Lui invece ha inteso che lo fosse. Prendo atto del fatto che sta modificando la propria prospettiva su questo aspetto della questione.

Ho posto il problema della modifica di quest'emendamento, perché, non essendo cresciuto sotto la luna, ero al corrente del fatto che da parte dell'Associazione nazionale magistrati fosse giudicato non abbastanza quello che il Ministro e la maggioranza finora avevano fatto sotto dettatura di essa Associazione, ma fosse ritenuta necessaria questa ulteriore modifica, che, a posteriori rispetto al momento in cui lei ha disposto che io dichiarassi il voto, il senatore Brutti ha avuto la compiacenza di comunicare all'Aula.

Signor Presidente, credo che la serietà e la ragionevolezza dei nostri lavori impongano due cose. Da un lato, ciò che ha chiesto il senatore Centaro. Gli emendamenti, signor Presidente, li facciamo noi (nel caso che mi riguarda, li faccio io), non sono appaltati ad altri; se sono in Aula, non posso stare a scrivere emendamenti. Si tratta di un punto centrale della questione. Credo che questo possa avvenire o adesso, come forse l'ordine dei lavori preferirebbe (perché le altre questioni da affrontare sono di minor peso e minor spessore), oppure, se lei ritiene, al momento in cui si discuterà l'emendamento. Ma a quel punto, signor Presidente, non vedo altre vie che due: o lei lo dichiarerà inammissibile o dovrà - le chiedo - sospendere la seduta e concederci quantomeno il tempo di un'ora per produrre i subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, le sue argomentazioni sono razionali e meritano un'attenta considerazione. La mia decisione è di andare avanti fino ad arrivare all'emendamento in questione. A quel punto, dovrò dare una risposta precisa alla sua richiesta.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, in attesa del suo pronunciamento e per aiutarla nella valutazione, non posso fare a meno di ricordare che il testo 3 dell'emendamento 2.134 è sostitutivo del testo 2 che, a sua volta, era sostitutivo del testo 1. Il testo originale era addirittura un emendamento sostitutivo, che è stato poi sostituito da un emendamento aggiuntivo e che ora, di fatto, diventa un articolo aggiuntivo. Credo che tra la versione originale e questa non vi sia assoluta compatibilità e che pertanto l'emendamento 2.134 (testo 3) debba essere dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

 

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.101 il relatore ha formulato un invito al ritiro. Senatore D'Onofrio, accetta tale invito?

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, mi è stato chiesto di ritirare l'emendamento 2.101, altrimenti il parere del relatore sarebbe parere contrario. Vorrei far notare al collega Di Lello che si tratta di una questione di una semplicità estrema. Nel testo proposto dalla Commissione, che stiamo esaminando, si prevede che presidente di tribunale e presidente dei tribunali di sorveglianza siano funzioni direttive di grado elevato, ma soltanto per il presidente di tribunale si fa riferimento alla legge che lo prevede. Io ho aggiunto il riferimento alla tabella che riguarda il presidente dei tribunali di sorveglianza.

È una cosa puramente materiale; non c'è ragione per essere in dissenso e per ritirarlo; non ha senso votare contro. Che senso ha? Ho aggiunto un elemento che nel testo proposto dalla Commissione non c'era; è un fatto puramente tecnico. Lo mantengo e insisto chiedendo al relatore e al Governo per quale ragione sono contrari; non ha senso essere contro. Due più due fa quattro: questo dice l'emendamento; non dico una cosa del centro-destra, ma una cosa ovvia.

Pertanto, lo mantengo, non lo ritiro e chiedo al relatore e al Governo di accettare l'emendamento perché è una proposta assolutamente banale e ovvia.

 

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentate del Governo hanno ascoltato quanto testé detto dal senatore D'Onofrio?

DI LELLO FINUOLI, relatore. Mi sembra che la sostanza dell'emendamento sia recepita nel testo, perciò avevo detto che era superfluo; comunque, esprimo parere favorevole.

MASTELLA, ministro della giustizia. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.101, presentato dal senatore D'Onofrio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

L'emendamento 2.102 è stato ritirato.

C'è una scheda senza proprietario, ma pare che sia del senatore Comincioli. Quando passeremo alla votazione, controlleremo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sulla necessità che l'emendamento 2.201 venga corretto. Ciò può avvenire in due possibili maniere perché la mia proposta emendativa abbia la funzione che ho illustrato nel corso dell'intervento generale. Possono essere soppresse le parole: «e, successivamente, ogni sei anni», oppure, in luogo di questa operazione, può essere inserito un richiamo all'articolo 10, comma 16, scrivendo «con l'eccezione dei magistrati di cui al comma 16 dell'articolo 10».

Questo serve a individuare come destinatari dell'esenzione dalla valutazione periodica i magistrati che hanno superato la settima valutazione di professionalità che, nel primo caso, sarebbero tutti, mentre, nel secondo caso, il procuratore generale presso la Cassazione e il presidente della Corte di cassazione, per evitare che si determini quella incompatibilità con la loro funzione di componenti, come membri di diritto, del Consiglio superiore della magistratura.

Secondo me, la soluzione più tranchant, posto che stiamo parlando di magistrati che hanno già una carriera superiore a 30 anni, è quella di sopprimere le ultime quattro parole: «e, successivamente, ogni sei anni». È la soluzione più pulita e più precisa. Quindi, le chiedo di mettere questa nuova soluzione in votazione.

 

PRESIDENTE. Il relatore, che ho visto molto attento, ha da dire qualcosa?

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.201 (testo 2), presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Vedo una scheda cui non corrisponde alcun senatore; vediamo di sfilarla. No, c'è il senatore lì in piedi.

 

BARBATO, segretario. Presidente, il collega o sta seduto da una parte o dall'altra. (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. D'accordo, la sfiliamo dopo, senatore Barbato. Senatore, salga su; teniamo sotto controllo la zona.

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103 (testo 2).

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, prima di tutto voglio ringraziare il senatore Piglionica, perché prima che iniziasse la seduta di oggi pomeriggio si è avvicinato e mi ha detto: «Guarda che ninnillo vuol dire guaglioncello, in napoletano», e mi ha precisato che quel personaggio che io avevo evocato come protagonista di «Natale in casa Cupiello», nella realtà era un protagonista di «Miseria e nobiltà». Pertanto, attesa l'autorevole correzione del senatore Piglionica, per l'articolo 2 eviterò di far ricorso a questo, per così dire, ricordo letterario.

Presidente, ho un problema. Ricordo una pubblicità in cui c'era un signore, vestito con una sahariana, che girava tra le piante e controllando gli ananas diceva: «Questo sì, questo no». Nel dubbio che gli ananas, cioè gli emendamenti, di mia produzione fossero tutti acerbi, ho cercato di correggere il primo che sarebbe venuto all'attenzione del Senato, che mi sembrava non dico il più maturo, ma quello che poteva maturare più in fretta.

Il mio emendamento 2.103 (testo 2), in ordine al quale non ho ottenuto un parere favorevole, propone una cosa semplicissima. Siccome non è un emendamento ostruzionistico, vi pregherei - nei limiti del possibile - di prestare un minimo di attenzione. Secondo il testo, in ordine alla valutazione della professionalità dei magistrati, si afferma che tale valutazione riferita alle funzioni giudicanti o requirenti svolte «non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

Questo ha una sua logica, perché se nella valutazione di professionalità il valutante dovesse scendere sul piano di come sono state interpretate le norme di diritto ovvero di come è stato valutato il fatto vi sarebbe oggettivamente una lesione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Quello che crea problemi, e che io provo ad emendare, è l'inciso «in nessun caso», in quanto si prevede che qualunque sia l'errore commesso dai magistrati nell'interpretazione delle norme e nella valutazione del fatto non può essere considerato quell'errore ai fini della valutazione della professionalità del magistrato, il che peraltro appare strano se si considera che tra le fattispecie disciplinari, e cioè dei procedimenti disciplinari che possono essere svolti a carico dei magistrati, vi è, per l'appunto, l'errore macroscopico nell'interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.

Allora, cosa propongo di fare? Propongo di sostituire le parole: «in nessun caso», con le seguenti: «, salvo il caso di errore macroscopico».

Questo è fondamentale, onorevoli colleghi, perché il paradosso sarebbe il seguente: il magistrato tizio subisce un procedimento disciplinare perché, ad esempio, ha emesso una ordinanza cautelare con restrizione in carcere al di fuori dei casi consentiti, perciò stesso subirebbe un procedimento disciplinare e, per ipotesi, la sanzione disciplinare conseguente, ma questo errore macroscopico accertato in sede disciplinare non potrebbe avere rilevanza sotto il profilo della valutazione della professionalità, essendovi scritto in questa norma «in nessuno caso».

Allora, si chiede semplicemente all'Aula - ed è questa la ragione per cui non capisco il no - di concordare la normativa generale con la normativa disciplinare e prevedere che quando si valuta il magistrato non è possibile interessarsi della interpretazione delle norme o della valutazione del fatto, a meno che non si sia in presenza di quell'errore macroscopico che è già previsto per la sanzione disciplinare.

Fin d'ora chiedo la votazione dell'emendamento mediante procedimento elettronico, se i colleghi saranno così cortesi da concedermi il supporto.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 2.103 (testo 2), di cui il senatore Palma ha con grande chiarezza esposto la ratio, anche con un po' di ingenuità, se mi è consentito; infatti, lo stesso senatore Palma ritiene che quest'Aula possa aderire a motivazioni di carattere logico, razionale e di buon senso. Lei ci prova, giustamente, senatore Palma, ma è evidente che non è così.

Analizziamo un attimo la norma, che sancisce - una volta solo il Papa era infallibile - l'infallibilità del magistrato, che in nessun caso può essere giudicato e la sua attività in nessuno caso può essere considerata foriera di errori.

È la prova provata che il testo è stato scritto dalla magistratura, perché nessun parlamentare indipendente credo si sarebbe mai sognato di formulare una norma del genere. Oggi con questa norma viene sancita l'infallibilità del magistrato, che non sarà più soggetto solo alla legge, come prevede la Costituzione, ma sarà legibus solutus: questo è il dato.

Oltre tutto, ciò comporterebbe conseguenze assai gravi. C'è infatti una prassi nei provvedimenti disciplinari: il rinvio a giudizio presso il CSM per provvedimento disciplinare in caso di abnorme sentenza, cioè una sentenza che scritta o prescindendo dalla legge o andando contro la legge, oppure infliggendo pene non previste dalla legge; non stiamo parlando di fantascienza, casi come questi si sono verificati.

Ebbene, se passa questa norma, è del tutto evidente che non ci potrà mai essere alcun provvedimento disciplinare che possa in qualche modo interloquire o interferire con una sentenza, qualunque essa sia, anche la più abnorme. Mi domando a chi giovi una norma del genere: evidentemente, soltanto a quei magistrati che ignoravano qualche norma, a magistrati poco efficienti, ma in quel caso non potranno essere sindacati in alcuna maniera. Mi pare sia la prova che questo disegno di legge è stato scritto da una corporazione.

Tra l'altro, colleghi, approfitto per anticiparvi una questione che non è mai emersa: già che c'erano, si sono anche aumentati lo stipendio, giusto per capirci; già che stavano scrivendo, perché non dare un ritocchino allo stipendio di qualche magistrato? L'occasione era troppo ghiotta. Poi siamo noi politici ad essere tacciati per i costi della politica, eccetera, eccetera, eccetera. (Applausi dai Gruppi LNP, AN e FI). Ricordiamo però che arriveremo a vedere l'emendamentino scritto in maniera giusta che aumenta lo stipendio a qualche magistrato. Sulla questione ho chiesto delucidazioni in sede di discussione generale, ho chiesto delucidazioni in sede di Comitato ristretto, ho chiesto delucidazioni in sede di Commissione, ma non ha risposto mai nessuno. Stranamente, nemmeno la Commissione bilancio dice nulla; il senatore Morando, sempre così solerte e attento, ha ritenuto che la questione non si doveva approfondire.

Tale è il quadretto che stiamo portando avanti di questi tempi; questo è il dato. Ripeto, è un giorno veramente triste per il Parlamento. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, la norma dell'articolo 11, comma 2, sulla valutazione di professionalità prevede che tale valutazione non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, e così via.

Tale norma molto opportunamente ci è stata suggerita in Commissione dall'opposizione con uno specifico emendamento. Credo che aggiungere «salvo in caso di errore macroscopico» sia improprio, perché tutto sommato l'errore macroscopico, seppure avrà una sua refluenza disciplinare, sarà poi giudicato nella valutazione di professionalità. Credo che, per la valutazione di professionalità, l'esame delle prove e dei fatti debba essere lasciato così com'è, anche perché il termine "macroscopico" è molto vago e potrebbe essere interpretato a seconda dell'interprete.

Insisto, quindi, nel mio parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

(Vibrate proteste dai banchi della maggioranza. Il senatore Garraffa indica alla Presidenza che nei banchi del centro-destra risulta accesa una luce alla quale non corrisponderebbe alcun senatore).

Togliamo quei giornali all'ultimo banco, per favore. C'è una luce senza proprietario. Invito a togliere la scheda accanto al senatore D'Alì.

Senatore Pistorio, non si muova lei. (Il senatore Ferrara si avvicina ai banchi della maggioranza). Torni al suo posto, senatore Ferrara, lasci stare. Si accomodi, non ci si può fare giustizia da soli. Il compito di verificare spetta al senatore Segretario.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, se vuole posso indicarle un altro banco della maggioranza su cui risulta accesa una luce alla quale non corrisponde alcun senatore votante. (Vibrate proteste dai banchi della maggioranza e dell'opposizione. Commenti rivolti al senatore Segretario).

 

PRESIDENTE. È una cosa indecente. Bisogna immediatamente stabilire i posti fissi, d'autorità.

Senatore Pistorio, mi può spiegare qual è il motivo del contendere?

 

PISTORIO, segretario. Signor Presidente, nei banchi in alto c'era una borsa che ostruiva la visuale e che è stata tolta.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Quanto sta accadendo con riferimento alle votazioni è assolutamente indecente e non mi riferisco a singoli senatori: è un problema generalizzato. Bisogna immediatamente procedere all'assegnazione di posti fissi. Prego i colleghi di prendere posto. Ascolto solo quanto mi viene riferito dai senatori Segretari.

MELE (SDSE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MELE (SDSE). Signor Presidente, per evitare quella che lei chiama l'eventualità indecente, sarebbe opportuno che si procedesse ad una verifica con riferimento alla fila in cui siede il senatore Carrara, sempre solerte nel chiedere il voto elettronico. Risultano presenti quattro senatori e sette schede. Probabilmente, in questo caso specifico una verifica sarebbe necessaria.

Lo faccio presente ai senatori Segretari, altrimenti l'indecenza è generale.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, le chiedo di nuovo (così anche per i senatori Segretari è più facile lavorare) che ognuno stia al suo posto, visto il comportamento di alcuni senatori. Non ho alcun problema a fare i nomi, come quello di Scotti, che è noto e continuamente, per tutta la seduta di oggi, ha votato per due: il posto vuoto tra lui e quello di Dell'Utri. (Proteste del senatore Scotti). L'ultima volta ha fatto anche il salto di qualità votando per tre persone. Finiamola, sono sei anni e mezzo che vota per due!

PRESIDENTE. Chiedo a tutti i senatori, stasera, di restare ai propri posti. Questa situazione è bilaterale e alla fine è ingovernabile anche per chi la determina, perché la risposta può travolgere anche la scorrettezza dell'altro. Senatori, posso chiedervi di restare ai vostri posti? Siamo una scolaresca o persone responsabili elette dal popolo? Per favore, ognuno prenda posto al proprio banco, così si controlla meglio a favore di tutti.

STRANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRANO (AN). Signor Presidente, è contemplato, in queste fasi così eccitate, che lei nomini un garante dell'ordine? Io avevo pensato al senatore Garraffa, quel ragazzo con i baffi che è così garbato e gentile. Possiamo nominare Garraffa garante di tutti. Le propongo questa nomina, se possibile, che sarebbe sicuramente accettata, visto il garbo con il quale si propone e il sorriso meraviglioso che cela sotto quei baffi maliziosi. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Strano, mi ero illuso. Vedendo in che modo serio ha chiesto la parola, pensavo volesse dare un contributo vero. Forse lo ha dato alla distensione, comunque, io lo interpreto così. Colleghi, restate ai vostri posti, è più facile controllarsi tutti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, sul piano formale le chiedo di voler consentire, dopo le parole: «lettera b)», l'aggiunta delle altre: «e ovunque altrove ricorrano».

Sul piano della sostanza, chiedo che l'Aula rifletta sull'opportunità di sopprimere la dizione come proposto con l'emendamento in oggetto, considerando che il conformismo del magistrato è conseguenza inevitabile (data legittima aspirazione di ben figurare nel corso della carriera e di essere ottemperante ad uno dei parametri altrove stabiliti in sede di Consiglio superiore della magistratura) di questa prescrizione.

Il magistrato non deve essere conformista; il magistrato deve essere libero di assumere i provvedimenti secondo coscienza e secondo conoscenza. Il rimedio deve essere endoprocessuale: se il magistrato sbaglia, come pure capita, occorre che il rimedio sia trovato all'interno del sistema e con il sistema. Troppo diverse sono le attribuzioni da magistrato a magistrato.

Le sentenze, signor Presidente, non sono bistecche (con tutto rispetto per la professione del macellaio) che possono essere serialmente affettate, non tutti i processi sono uguali: avere la presunzione, la pretesa di stabilire uno standard che disciplini e governi l'attività del magistrato e a cui sia subordinata la possibilità e, ripeto, l'aspettativa legittima di una carriera ordinata e virtuosa, non è cosa opportuna.

Per questo chiedo sia soppressa questa previsione, come ripeto e torno a dire, ovunque essa ricorra. Chiedo, inoltre, che il relatore e il Governo riconsiderino il loro parere al riguardo.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.202 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione. Così va meglio, colleghi, se si rimane seduti!

(Segue la votazione). Poiché vedo sorridere i senatori Segretari, mi rassicuro e allora chiudo la votazione!

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.104 e 2.105 sono stati ritirati.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.202a, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, stiamo parlando di una questione assolutamente cruciale che gli addetti ai lavori conoscono molto bene. Qual è stato uno dei problemi gravissimi che ha sempre avuto la magistratura italiana e che si è acuito? Quello degli avanzamenti, ma, soprattutto, dell'affidamento degli incarichi direttivi. Com'è noto a tutti coloro che conoscono la materia, tali avanzamenti sono sempre avvenuti attraverso decisioni del Consiglio superiore della magistratura, attraverso una serie di concorsi interni - possiamo definirli così - per cui i candidati presentano il loro curriculum, che viene esaminato dal Consiglio superiore della magistratura, che premia, evidentemente, il candidato ritenuto più meritevole per quell'incarico.

Come tutti sappiamo, e come è stato ammesso anche in sedi molto autorevoli (ricordo, ad esempio le parole del vice presidente Rognoni, durante la sua ultima prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006), il sistema è degenerato e gli incarichi direttivi sono sempre stati affidati attraverso una precisa lottizzazione, dominata dalle correnti che collocano i loro uomini nel Consiglio superiore della magistratura.

L'esigenza di superare questo stato di cose è avvertita un po' da tutti. Abbiamo allora cercato, proprio per la libertà dei magistrati, di fissare degli elementi di natura oggettiva che non potessero essere manipolati semplicemente attraverso una serie di frasi da parte del Consiglio superiore della magistratura. Avevamo pensato, dunque, all'istituto del concorso, istituto forse complicato (può darsi, è una critica che può essere accettata), ma era evidente che bisognava introdurre elementi oggettivi.

Cosa fa questo provvedimento, che interviene non soltanto sull'affidamento degli incarichi direttivi, ma addirittura sulla professionalità del magistrato con sanzioni che possono arrivare persino a mettere in mezzo alla strada il magistrato stesso? Se il magistrato viene ritenuto non idoneo, per due volte consecutive, finisce sulla strada: non si può licenziare nessuno attraverso l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma lo avete abolito per i magistrati!

Ritengo che forse andrebbe fatta una riflessione a questo riguardo. Secondo me questa previsione è feroce: si può rovinare un uomo e la sua famiglia solo perché lo decide il CSM. Forse non ve ne rendete conto, ma state approvando una misura di questo tipo, che - non so se è chiaro - non interviene attraverso elementi oggettivi, ma attraverso una serie di fumisterie scritte nel provvedimento, come la professionalità. In realtà, sono tutte belle parole.

Vorrei ricordarvi un episodio: mi riferisco a quando si trattò di nominare il sostituto del procuratore capo Cordova, che venne spostato da Napoli con un provvedimento di natura eccezionale per incompatibilità ambientale; ciò avvenne con la motivazione che non aveva capacità organizzative, pertanto non era in grado di gestire un sistema complesso come la procura napoletana che ha più di cento sostituti procuratori.

Venne quindi nominata una persona esimia - per carità - ma chiesi al CSM quali erano le sue particolari capacità organizzative, perché è evidente che se un procuratore capo era stato spostato perché non aveva particolari capacità organizzative, ne sarebbe stato individuato un altro con eccezionali capacità organizzative. Feci un'interlocuzione di questa natura con il Consiglio superiore della magistratura, la cui risposta testuale, stando agli atti, fu: «Ha saputo realizzare ottimi rapporti con i colleghi, dimostrando così eccezionali capacità organizzative». Di questo stiamo ragionando, colleghi; scendiamo dalle solite questioni inerenti l'autonomia ed indipendenza e andiamo a vedere come funziona realmente questa scassatissima macchina: funziona in questo modo!

Inoltre, oggi avete introdotto la previsione secondo cui non si allinea con il Consiglio superiore della magistratura, quindi con le correnti, finisce in mezzo alla strada. Sapete spiegarmi dove vadano a finire l'autonomia e l'indipendenza del singolo magistrato? Siamo noi che difendiamo i magistrati, non voi; è questo il dato che deve emergere da questo Consesso e dalla nostra discussione. In questo momento siamo noi che stiamo cercando di difendere l'autonomia e l'indipendenza del magistrato contro lo strapotere delle correnti. Vedremo chi potrà non essere iscritto. Avverrà come succedeva una volta con il Partito fascista o con il Partito comunista sovietico: chi non è iscritto all'ANM non avrà diritto di residenza nella magistratura. Il disegno di legge al nostro esame porta proprio a questo, colleghi!

Per passare all'emendamento 2.107, con questa proposta di modifica abbiamo tentato di inserire qualche piccolo elemento di natura oggettiva. Per esempio, visto che affrontiamo il tema degli sprechi, ci sono magistrati che utilizzano perfettamente le risorse, mentre altri gettano via il denaro; infatti, prima del nostro arrivo, le spese per la giustizia erano un pozzo senza fondo e non avevano limiti. Il precedente Governo ha introdotto due capitoli di bilancio - come il senatore Morando dovrebbe sapere - che limitano le spese per la giustizia; però, contestualmente, i magistrati possono spendere in maniera indefinita. Senatore Morando, mi spiega come va d'accordo la prima previsione con la seconda? Da un lato, infatti, c'è un capitolo di bilancio, dall'altro i magistrati possono...

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, capisco che interloquisce con il senatore Morando per il rilievo che ha, ma non esageri.

 

CASTELLI (LNP). Mi scuso, signor Presidente. La pregherei di chiedere al senatore Morando come vanno d'accordo queste due previsioni. Il dato è questo: da un lato, c'è un capitolo di bilancio che ha una certa capienza; dall'altro, questa legge prevede che i magistrati possano spendere ad libitum. Mi piacerebbe quindi sapere come vanno d'accordo queste due previsioni. Sono tutte domande a cui il Presidente della Commissione bilancio, chissà perché, non risponde mai. Forse non mi ritiene degno della sua interlocuzione, oppure non sa cosa dire. Credo che non si esca da queste due ipotesi.

Con l'emendamento 2.107 abbiamo cercato di verificare almeno un piccolo aspetto: come il magistrato spende i soldi dei cittadini, se le sue spese di giustizia sono congrue, coerenti con l'importanza dei processi e delle inchieste che conduce, oppure se vengono fatte spese pazze, per esempio anche nel campo delle intercettazioni. Non viene accettato nemmeno questo perché stiamo varando una legge per la quale la magistratura è legibus soluta. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.203.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, avevamo chiesto la parola anche sull'emendamento precedente per dichiarare il nostro voto.

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caruso.

 

CARUSO (AN). Comunque, l'Aula ha potuto constatare che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha votato naturalmente a favore del virtuoso emendamento 2.107, presentato dal senatore Castelli.

Ora, invece, annuncio il ritiro degli emendamenti 2.203 e 2.204 e colgo l'occasione, signor Presidente, per chiederle qualcosa che, per la verità, non ho mai sentito chiedere nel corso della mia militanza parlamentare e di cui, tuttavia, avverto la necessità.

Più volte ho potuto constatare che i pareri che la Commissione bilancio esprime sui provvedimenti che esaminiamo sono simili alle parole di Zarathustra: quelle sono e quelle devono essere, senza alcuna motivazione e senza alcuna spiegazione. Nel caso del provvedimento che stiamo esaminando, ero e continuo ad essere della convinzione che i pareri resi dalla Commissione bilancio durante l'esame in Commissione giustizia e per la discussione in Aula sono gravemente mancanti su numerosi aspetti di spesa che mi sembrano assolutamente evidenti alla luce delle previsioni contenute nel testo e poco importa se alcune di tali previsioni sono destinate - perché non è detto che obbligatoriamente lo siano - ad essere stralciate.

Quello che le chiedo, signor Presidente, è, in particolare, di poter acquisire alla documentazione fornita ai colleghi dell'Aula il resoconto della seduta della Commissione bilancio in cui è stato esaminato con una conclusione negativa, rafforzata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3, comma 11, capoverso 17-ter, paragrafo 1. In base a come è formulato il parere, non è assolutamente comprensibile la ragione di quella che è una vera e propria prescrizione.

Chiedo, quindi, signor Presidente, che lei metta a disposizione dei senatori e della mia persona il resoconto della seduta della Commissione bilancio in cui si è discussa quella specifica parte del provvedimento, in modo da poterlo comprendere autonomamente.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ritiro degli emendamenti 2.203 e 2.204.

Quando giungeremo all'esame degli emendamenti che comportano il giudizio appena citato dal senatore Caruso, potremo certamente chiedere le motivazioni del parere espresso dalla 5a Commissione al suo stesso Presidente, che sarà in grado di fornircele. I verbali delle sedute non sono certo segreti, ma chiediamo comunque al presidente Morando di riferire in questa sede le motivazioni del parere.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.108, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.109.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, forse il senatore Castelli ha ragione, però, io provo ad argomentare i miei emendamenti perché ricordo che nella scorsa legislatura, nonostante vi fosse un fortissimo divario tra maggioranza e minoranza, almeno nelle materie in cui pensavo di avere un minimo di competenza, ho sempre ascoltato i ragionamenti dei colleghi e talvolta mi è capitato, condividendoli, di votare secondo la mia coscienza e non secondo il dito che mi veniva mostrato dal comitato dei nove, per così dire.

Questo emendamento, a mio modestissimo avviso, è tutto in favore dei magistrati e adesso con calma vi spiego le ragioni.

I senatori Massimo Brutti, Buccico e Ziccone sono stati al Consiglio superiore della magistratura e vi potranno - credo - testimoniare quante denunce anonime o pseudoanonime (ove per pseudoanonime si intendono quelle denunce che trovano una firma, un indirizzo, anche se poi quella firma e quell'indirizzo appartengono a persona diversa da quella che ha praticamente scritto la denuncia) arrivano al Consiglio stesso ogniqualvolta si tratti di conferire un incarico direttivo, semidirettivo o addirittura un trasferimento.

So che di recente si è stabilito che gli scritti puramente anonimi non sono presi in considerazione, però credo che i senatori Massimo Brutti, Buccico e Ziccone possano confermare come, nonostante ufficialmente non siano presi in considerazione, essi sono comunque oggetto di un cicaleccio nell'ambito dei corridoi.

Nella norma in questione si dice sostanzialmente che il capo dell'ufficio, nel rilasciare il parere per la valutazione del magistrato, deve tenere conto delle segnalazioni su fatti specifici provenienti da terzi; il che equivale a dire che in quel momento il capo dell'ufficio sarà molto probabilmente destinatario di una serie di denunce, per esempio firmate da Ferruccio Saro o da Nitto Palma o da Emiddio Novi, oppure - se mi consentono, così facciamo un esempio bipartisan - da Massimo Brutti o da Gerardo D'Ambrosio, nessuno dei quali nella realtà è autore di quella denuncia, ma sono tutte e cinque persone esistenti e con tali denunce si individua un fatto specifico - vero o falso che sia poco importa - a carico di un magistrato.

Siccome il capo dell'ufficio non ha il potere di compiere gli accertamenti su quella denuncia - è chiaro che, se quegli accertamenti hanno una valenza diversa, l'organo competente è altro - terrà o non terrà in considerazione quelle denunce, immagino io, secondo il gradimento che ha nei confronti del magistrato da valutare.

Il senatore Calvi, se mi presta un secondo di attenzione tra una telefonata e l'altra, ricorderà quando, ai tempi della procura di Roma (non era esattamente la procura di Roma), un capo dell'ufficio chiamava il magistrato e diceva: «Sai, mi è arrivata una cosa nel cassetto, ma siccome sei mio

amico la lascio lì». Parliamo di molti e molti anni fa. Bene, voi cercate sostanzialmente di ripetere una situazione del genere, cioè di ancorare, o meglio, di dare al capo dell'ufficio la possibilità di esprimere una valutazione positiva o negativa sostanzialmente sul nulla, perché nulla sono le segnalazioni provenienti da terzi che non hanno ricevuto un approfondimento di carattere accertativo. Quindi, come vedete, questo è un emendamento a favore del magistrato.

Così come, mi rendo conto della diversità del termine, però, scusatemi, io propongo che invece delle segnalazioni del consiglio dell'ordine vi sia un parere da del consiglio dell'ordine. Non riesco a comprendere. Capisco che la segnalazione è qualcosa che pesa di meno per i magistrati, ma siccome in termini istituzionali l'interloquire tra un organo e un altro si chiama parere mi sembrerebbe più corretto parlare di parere.

Pertanto, cosa si chiede sostanzialmente? Che il capo dell'ufficio esprima la sua valutazione sul magistrato sulla base di dati certi e cioè dei dati che sono a sua conoscenza in base all'attività lavorativa del magistrato, di un parere che arriva da un organo pubblico, perché pubblico è il consiglio dell'ordine degli avvocati, e di evitare che tale valutazione possa essere in un modo ovvero in un altro sulla base di denunce, sia pure firmate, sia pure di fatti precisi, ma che non sono state soggette ad alcun accertamento specifico. Tutto qui.

Infine, se anche in questo caso vi è la cortesia dei colleghi, vorrei chiedere la votazione elettronica a scrutinio simultaneo di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.109, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

State ai vostri posti, per favore. Senatore Scotti, c'è un'abbondanza di posti liberi lì. Per favore, avvicinatevi. Colleghi, vi pregherei di avvicinarvi alla vostra postazione di voto, altrimenti la votazione non è controllabile da nessuno. (Alcuni senatori di Forza Italia rientrano nei propri banchi).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.110 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.205, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.206, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

L'emendamento 2.111 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.112, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.113, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.114, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.207.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, il testo che propongo è nella sostanza uguale a quello già previsto dal disegno di legge, quindi di per sé l'emendamento potrebbe essere ritirato perché pletorico. Tuttavia, vorrei cogliere l'occasione dell'intervento per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo, anche non accogliendo il mio emendamento che avrebbe dovuto comunque essere riformulato, sulla necessità che nel comma 14 in questione venga aggiunto il riferimento, oltre che ai commi 11 e 13, anche al comma 7, che è stato evidentemente dimenticato e in cui pure è prevista un'ipotesi di audizione del magistrato e dunque del suo difensore.

In tal senso, riformulo l'emendamento 2.207.

 

PRESIDENTE. Senatore Di Lello, qual è il suo parere?

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.207 (testo 2), presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.208.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, questo compito meramente esecutivo del Ministro della giustizia è esteticamente imbarazzante. Il Ministro prende atto delle determinazioni sulle valutazioni di professionalità e dà corso al decreto. Attraverso l'emendamento gli si consente un'eventuale ricognizione. A volte le valutazioni possono anche confliggere con quanto è notorio e il Ministro può quindi adottare delle determinazioni diverse. Ritengo che sotto questo profilo meriti attenzione la proposta e confido nel voto favorevole dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.208, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.115.

 

Verifica del numero legale

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.115, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.116.

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.116, presentato dal senatore Castelli, fino alle parole «b) mediante concorso per titoli».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.116 e l'emendamento 2.117.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.209, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.800, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. (Proteste dai banchi del centro-sinistra).

Scusate, l'emendamento ha il parere favorevole del relatore e del Governo. La votazione è annullata. È un errore materiale del Presidente non averlo ricordato all'Assemblea. Ripetiamo la votazione. (Proteste dai banchi del centro-destra). Sono ancora uno sveglio, ma dopo due ore e mezzo un errore può capitare. Ripetiamo la votazione.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.800, presentato dal relatore, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi del centro-sinistra).

 

GARRAFFA (Ulivo). Sopra D'Onofrio!

 

PRESIDENTE. Un momento, ora verifichiamo, senatore Garraffa.

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.118.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, credo che anche questo sia un emendamento cha va sostanzialmente nel senso voluto addirittura dall'Associazione nazionale magistrati.

Faccio una premessa. In questo emendamento si chiede di sopprimere un inciso: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo»; concentrerò, quindi, il mio intervento sul comma 14, di cui successivamente si chiede la soppressione.

Questo comma 14 dice sostanzialmente che i posti di consigliere di Cassazione, cioè i posti di legittimità, per un 10 per cento sono riservati ai magistrati che non hanno l'anzianità necessaria per ottenere le funzioni di legittimità normalmente: sostanzialmente quelli che hanno maturato il secondo o il terzo passaggio di anzianità.

Orbene, ricordo che una volta arrivò un magistrato a fare il procuratore della Repubblica di Roma; era bravissimo e il collega Sica, nel dare atto della bravura di questo magistrato, disse: «Ma siete davvero sicuri che chi conosce a memoria l'enciclopedia dello sci sa sciare?». Con questo cosa voglio dire? Che cosa pensate voi che sia un magistrato? Lo dico ai tanti avvocati che sono presenti in quest'Aula. Veramente voi ritenete che nel magistrato l'esperienza e la capacità di valutare i casi sulla base della sua pregressa attività non contino assolutamente nulla? Davvero voi ritenete che quello che importa più di tutto per un magistrato, tanto da conferirgli con un anticipo di svariati anni le funzioni di legittimità, dipenda semplicemente, oltre che dall'aver svolto in maniera egregia il proprio lavoro, dall'aver scritto qualche articolo scientifico?

Vede, senatore Castelli, rispetto alla sua riforma, vi è una differenza sostanziale. Nella riforma Castelli l'anticipazione di carriera si ancorava a un concorso per esami, cioè ad un dato oggettivo, ad una serie di compiti scritti che venivano valutati in maniera omogenea dalla commissione. Qua invece cosa accade? Accade che, attraverso una valutazione fatta da una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, quest'ultimo valuta se conferire a Tizio, a Caio o a Sempronio le funzioni di legittimità con diversi anni di anticipo rispetto al momento in cui questi signori avrebbero potuto ottenerle secondo anzianità.

Bene, vorrei dire ai signori del centro-destra e anche a quelli del centro-sinistra: fate attenzione, perché voi in questo modo consentite al Consiglio superiore della magistratura di prefigurare con largo anticipo le carriere di taluni magistrati e di mettere le basi per conferire successivamente a questi magistrati gli incarichi direttivi di maggiore prestigio.

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 18,45)

 

(Segue PALMA). Se lo scopo della nostra opposizione è quella di evitare che l'inquinamento correntizio che si sviluppa attraverso il Consiglio superiore della magistratura possa continuare ad incidere così pesantemente sull'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, voi questa norma, a mio avviso, la dovete sopprimere; e la dovete sopprimere - ripeto - perché è una norma profondamente ingiusta e che lascia, come al solito, alle camarille associative in sede consiliare la possibilità di prefigurare grandi carriere in favore dei magistrati amici. (Applausi dal Gruppo FI).

Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.118, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Prego i colleghi di prendere posto, per favore.

Dietro la senatrice Gaggio Giuliani c'è una tessera disattesa: chiedo di estrarla, per favore. Dov'è il senatore che sta lì? Si tolga la tessera. A fianco del senatore Pera chi c'è? Senatrice Vano, la prego di togliere la tessera.

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.119, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.120.

Prima però di procedere, chiedo ai colleghi di stare seduti ognuno al proprio posto; diversamente, non intendo proseguire. Inizio dai settori della maggioranza: prego i colleghi di stare seduti. Ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento, richieste di votazione mediante procedimento elettronico o di verifica del numero legale? No, non ce ne sono.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.120, presentato dal relatore. (Il senatore Girfatti chiede di poter intervenire).

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Avevo avanzato una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo. Dovremmo verificarne l'appoggio.

 

PRESIDENTE. La prego, la prossima volta, di avanzare la sua richiesta per tempo: segua i lavori. Ho chiesto prima se c'erano richieste di voto elettronico e non ho avuto risposta. Questa votazione va però annullata, per verificare se c'è l'appoggio per il voto elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.120, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.121.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, dico fin da subito che vorrei riformulare l'emendamento limitando l'aggiunta solo a «l'aver prestato servizio in sedi disagiate» e quindi considerando estromessa dall'emendamento la frase «l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie ».

Si sta qui parlando dei criteri con cui devono essere valutati i magistrati per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive. Ci si richiama alla capacità di organizzazione e compagnia bella.

Con l'emendamento in esame volevo semplicemente inserire «l'aver prestato servizi in sedi disagiate». Cosa vuol dire? Che se ci sono dei magistrati che hanno una certa anzianità e che, invece di restarsene in centri di tutto comodo, vanno a svolgere il loro lavoro in centri come Locri, Reggio Calabria, Palermo, Caltanissetta, Catania, Napoli, Agrigento, centri sostanzialmente invasi dalla criminalità organizzata mafiosa ovvero terroristica, ebbene questo loro sacrificio insieme con tutti gli altri criteri, dev'essere positivamente valutato. Tutto qua.

Tutto qua. Perché se così non fosse, mi dovete spiegare la ragione - e su questo di nuovo il senatore Buccico potrebbe essermi testimone - per la quale a Locri non ci sono magistrati esperti, perché in centri di assoluta invadenza criminale non vi sono magistrati esperti. Qual è, scusate, la ragione per la quale un magistrato bravo, un magistrato esperto dovrebbe andare a Locri senza poi averne un ritorno corretto sotto il profilo della carriera?

Senatore Brutti, credo che lei sorrida perché evidentemente condivide il mio dire, ma nell'eventualità in cui il suo sorriso non dovesse essere di condivisione ma di altro, la prego allora di spiegarmi davvero la ragione per la quale i magistrati esperti e di grande capacità in questi centri non ci vanno mai.

Vede, senatore Brutti, ho un ricordo: ho avuto le funzioni in magistratura nel maggio 1978, una epoca in cui per rientrare a Roma ci volevano otto, nove, dieci anni: ebbene, sono rientrato a Roma nel settembre 1979, perché i tanti, troppi morti che vennero fatti dalle Brigate rosse e dall'eversione di destra avevano, chissà perché, svuotato la procura di Roma. Io ebbi la possibilità di rientrarvi dopo un anno, purtroppo, o fortunatamente, sono stato impegnato in reati di terrorismo e di criminalità organizzata, bene, senatore Massimo Brutti, non lo desideravo all'epoca, però davvero la prego di credermi che nessun vantaggio questo ha costituito per la mia carriera.

Allora, smettetela di essere ipocriti, quando in quei centri pericolosi troverete solo ragazzini che ci vanno, non perché ci desiderano andare, ma perché probabilmente sono gli ultimi in graduatoria e quello è l'unico posto che a loro compete, con grave detrimento per l'efficienza dell'azione repressiva dello Stato e, scusatemi tanto, anche per la stessa immagine che lo Stato consegna della magistratura al Paese. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, la perorazione del collega Palma è suggestiva, però le sedi disagiate le abbiamo già considerate in un altro articolo.

Abbiamo previsto che chi svolge le sue funzioni per cinque anni in una sede disagiata, poi avrà la precedenza assoluta su tutti nel trasferimento.

PALMA (FI). Ma non negli incarichi direttivi!

DI LELLO FINUOLI, relatore. Non può avere incarichi direttivi.

Non solo, ma abbiamo anche liberato decine e decine di magistrati che si erano trasferiti a Locri, a Caltanissetta, a Gela e che poi erano rimasti intrappolati lì a seguito di una modifica della legge, erano rimasti lì prigionieri dopo aver scelto quella sede disagiata credendo di poter usufruire del premio meritato.

Quindi, abbiamo appieno risposto all'esigenza di questi magistrati, per cui vi chiedo di respingere l'emendamento, perché già abbiamo provveduto a parte. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUCCICO (AN). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Palma, che mi pare abbia posto il problema in termini estremamente corretti.

Del resto, il meccanismo delle sedi disagiate e uno dei più perversi che la magistratura conosca. Quello portato dal senatore Palma a proposito di Locri è un esempio storico, calzante e perfetto.

La sede disagiata è determinata dalla vacanza del posto, per cui in definitiva in queste sedi disagiate non vanno i magistrati migliori, ma quelli meno esperti, che si trovano con un carico di lavoro spaventoso ad affrontare problemi che non hanno mai affrontato durante la loro vita; sono i magistrati più giovani, che avrebbero bisogno di maturare altrove le loro esperienze.

Con questo emendamento, invece, secondo me, il senatore Palma pone un problema serio e concreto. Se andiamo ad incentivare l'esperienza e l'orgoglio dei magistrati più preparati, in quelle sedi effettivamente disagiate (dove deve mutare il meccanismo della sede disagiata come scelta operativa per i magistrati) andremo a creare effettivamente una barriera contro la criminalità organizzata.

L'ottica attraverso cui viene proposto questo emendamento è quindi diversa da quella che pone il senatore Di Lello. Mi sembra si tratti di un emendamento di civiltà, che pone per la prima volta una gerarchia di valori sul piano delle scelte da parte dei magistrati. Se vogliamo invece continuare a mandare negli avamposti della criminalità (quelli che sono stati citati dal collega Di Lello: Caltanissetta, Gela, Locri) i magistrati meno esperti, i ragazzini, coloro che vengono sopraffatti poi dalla criminalità organizzata, continuiamo a chiudere gli occhi e ad operare queste scelte di retroguardia. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP).

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire i senatori Centaro e Biondi. Vorrei però far notare che per il Gruppo di Forza Italia ha già parlato il senatore Palma. Posso dare la parola per un minuto per un puro fatto di cortesia parlamentare, ma non di più. La prego, senatore Centaro, si attenga al rispetto dei tempi.

CENTARO (FI). Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che mi è stato accordato.

Intervengo giusto per far notare che le argomentazioni del collega Di Lello valgono per il primo trasferimento, ma per il conferimento di uffici direttivi e la valutazione complessiva di una carriera è importante verificare la laboriosità, ma anche il sacrificio che tanti magistrati hanno volutamente ed espressamente fatto trasferendosi in quelle sedi. Si tratta quindi di cosa diversa rispetto a ciò che ha argomentato il collega Di Lello. (Applausi del senatore Biondi).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Voteremo a favore di questo emendamento.

Approfitto della parola per segnalare all'Aula una questione legata alle argomentazioni che hanno testé svolto così efficacemente sia il senatore Palma che il senatore Buccico, per denunciare come sia caduto molto in basso l'impegno in questa legislatura contro la criminalità organizzata.

Mi riferisco a come è nata la Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia. Si tratta di una Commissione che, per volontà della maggioranza, è nata già morta, asfittica. Pensate che deve fare i conti con un bilancio globale di 300.000 euro all'anno, con il quale devono essere pagate tutte le trasferte, tutti i consulenti, tutte le spese.

Si dice che la mafia giri un fatturato, ovviamente clandestino, di 100 miliardi di euro e noi la combattiamo con 300.000 euro all'anno. Questo è quello che ha fatto questa maggioranza in termini di lotta alla criminalità organizzata. Vi è di più: è stato nominato come Presidente un parlamentare di prima nomina, quindi evidentemente inesperto delle questioni. Non possono nominare consulenti perché non hanno i soldi per pagarli. Non possono andare a fare le loro indagini in loco perché non ci sono i soldi per pagare le trasferte. Insomma, è stata creata una Commissione già morta.

Credo che anche la bocciatura di questo emendamento vada in questa direzione: nella direzione per la quale la lotta alla criminalità organizzata questa maggioranza la fa molto a parole ma molto poco nei fatti. (Applausi dal Gruppo LNP).

SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, bisogna essere molto sensibili a questi temi, però anche porre attenzione a non mettere cose imprecise. A quello che ha detto il senatore Di Lello va aggiunta una considerazione: il solo fatto di aver prestato servizio in una sede disagiata non può essere di per sé titolo preferenziale per un incarico direttivo perché purtroppo in tante sedi disagiate del Sud d'Italia (della Calabria piuttosto che della Basilicata o della Sicilia) prestano servizio magistrati con risultati non eclatanti, per usare un eufemismo.

Se si vuole dunque tener conto di questo dato, bisogna quanto meno dire: «l'aver svolto l'attività in sedi disagiate, con risultati positivi nella lotta contro la criminalità organizzata». In caso contrario, infatti, conoscendo onestamente un po' il quadro della realtà meridionale, non mi sentirei di dare una medaglietta a tutti i magistrati che in questo momento prestano servizio nelle sedi disagiate.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, ascolto sempre con interesse e qualche volta condivido anche le opinioni dei colleghi Salvi e Di Lello. Mi pare, però, che questa volta essi intendano perseguire un effetto che è inversamente proporzionale alle loro proposizioni. L'ultima considerazione svolta dal senatore Salvi, poi, di tener conto dei risultati ottenuti dai magistrati, va proprio contro tutto il resto che avete qui deciso. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

Si può stabilire una sorta di qualità non meritocratica per le doti che ciascuno ha, ma un'impostazione che tenga conto degli effetti che si producono, per cui più si condanna meglio sarà, non si può condividere. No, bisogna tener conto invece di come i magistrati hanno giudicato, se hanno giudicato bene!

Come dicevano i romani, iudex esto, cioè sii giudice, e basta. Chi presta servizio in una sede disagiata deve avere un vantaggio!

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Invito i colleghi che intendono prendere la parola, uno per Gruppo, di richiederlo però tempestivamente.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato il suggerimento del collega Salvi, ma non è per me convincente, perchè si sovrappone alla valutazione della professionalità del magistrato una logica del risultato. Noi siamo, invece, alla valutazione della professionalità, che può anche, in condizioni avverse, non produrre risultati nella lotta contro la criminalità organizzata o produrne meno di quanti quel magistrato volenteroso vorrebbe.

Faccio però una proposta, dal momento che mi sembrano degne di attenzione molte delle considerazioni svolte dai colleghi della maggioranza, nonché la critica avanzata dal senatore Salvi, per cui aver scaldato una sedia in un luogo, piuttosto che in un altro, non può essere un fatto così irrilevante.

Propongo dunque di accantonare l'emendamento, in modo da trovare una formulazione che non faccia riferimento alla logica del risultato, ma che sia tale da qualificare quella permanenza nella sede disagiata, che riteniamo degna di considerazione positiva, ai fini della valutazione di professionalità.

PRESIDENTE. Mi sembra degna di attenzione la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Brutti Massimo, su cui chiedo al relatore e al Governo di esprimere il parere.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Sulla proposta di accantonamento del senatore Brutti esprimo parere favorevole, al fine di individuare una formulazione più adeguata.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.121 (testo 2), presentato dal senatore Palma, è pertanto accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.210.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, al di là della laconicità dei numeri, è bene che l'Aula faccia attenzione a quali sono le funzioni previste dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 2: funzioni direttive giudicanti di primo grado, quelle cioè di presidente del tribunale; presidente di tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città particolarmente ampie; le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, cioè quelle di presidente di corte d'appello.

Ritengo sia doveroso, prima di conferire incarichi di questa levatura, sottoporre a ricognizione attenta i requisiti di coloro che andranno ad occupare queste posizioni così importanti. Francamente non vedo perché questi requisiti debbano essere limitati soltanto a coloro che diventeranno poi primo presidente di Cassazione o procuratore generale di Cassazione.

Noi ci confrontiamo sistematicamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, con problemi che nascono - sempre per usare un eufemismo - per attitudini non verificate di magistrati che governano uffici periferici con posizioni apicali, città provinciali in cui i capi degli uffici non hanno requisiti particolari e da quelle città poi partono devastanti pregiudizi per la collettività.

Ora, francamente, non vedo la ragione per la quale chi vada ad occupare quella posizione non debba sottoporsi a una verifica più rigorosa, più puntuale e penetrante, né per quali motivi le sue attribuzioni ed attitudini non debbano essere controllate con tutte le attenzioni possibili da parte del Consiglio superiore della magistratura. Veramente, escludere capi di uffici importanti da considerazioni e valutazioni che sono perfettamente conferenti rispetto alla posizione che andranno ad occupare mi sembra assolutamente riduttivo.

Non ci possiamo lamentare di ciò che accade. Il Parlamento ha una grande responsabilità in questo momento; anche se non colgo un'attenzione particolare, abbiamo il dovere, signor Presidente, di segnalare questa esigenza perché l'Assemblea la valuti e confido che ne prenda atto positivamente.

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.210, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.212.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, la prego di accettare le mie scuse una volta per tutte - e mi auguro che così facciano anche i colleghi - se ancora una volta chiedo che questo emendamento, di cui raccomando l'approvazione e su cui il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore, venga riformulato.

Del resto, credo di avere qualche giustificazione per il fatto che, come lei sa, signor Presidente, questo testo estremamente complesso e complicato è stato affidato alla disponibilità dei senatori con grande ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione degli emendamenti. Pertanto, anche negli emendamenti stessi, almeno nei miei, si hanno delle aporie che vanno rimediate.

La disposizione di cui si parla è articolata e strutturata in due parti, la prima delle quali è racchiusa nei commi 7,8 e 9 in cui si passano in rassegna i commi da 12 a 16 dell'articolo 10, cioè tutte le funzioni direttive, per stabilire quando le stesse possono essere ricoperte. Per esempio, il comma 7 afferma: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità».

Il magistrato deve quindi avere venti anni di carriera. La seconda parte è rappresentata dai commi da 10 a 11 - con questo emendamento in particolare faccio riferimento a quest'ultimo comma - e con essa si stabiliscono invece quali sono i criteri in relazione a ciascuna delle funzioni direttive alle quali il magistrato può legittimamente aspirare.

Ebbene, nella riscrittura del testo, dopo il passaggio in Commissione, come lei signor Presidente può vedere, sono saltati i riferimenti ai commi 12 e 13, nel senso che al comma 10 si fa riferimento ai commi 7,8,9, 10 e 11 dell'articolo 10, mentre al comma 11 si fa riferimento ai commi 14, 15 e 16; i commi 12 e 13 invece sono scomparsi, vale a dire che nelle rinumerazioni evidentemente non se ne è più tenuto conto.

Dunque, l'emendamento 2.212, di cui chiedo l'approvazione e che stabilisce che tra i requisiti richiesti vi deve essere quello della frequenza dei corsi anche antecedenti all'entrata in magistratura, ma deve essere una frequenza coronata da un esito positivo, da una certificazione di qualsiasi tipo - e questo mi sembra assolutamente pacifico ed è il contenuto specifico dell'emendamento - deve essere integrato da un'aggiunta perché l'emendamento faccia riferimento non solo al capoverso 11, richiamato, ma anche ai capoversi 12 e 13 che risultano ignorati dal testo del provvedimento.

Pertanto, il testo dell'emendamento 2.212 riformulato è il seguente: «Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: "articolo 10, commi" inserire le seguenti: "12, 13". Inoltre, dopo la parola "frequentati" aggiungere le seguenti "con esito positivo"».

PRESIDENTE. Credo si possa accogliere la nuova formulazione dell'emendamento 2.212 testé illustrata dal senatore Caruso.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 2.212 perché, fra l'altro, si raccorda ad una previsione contenuta nel testo proposto all'Aula dalla Commissione, con riferimento all'attività della Scuola superiore della magistratura che prevede la necessità che in caso di conferimento di funzioni direttive o in caso di mutamento di funzioni vi siano dei corsi di formazione al riguardo presso la stessa scuola la quale a sua volta invierà una relazione sulla frequentazione del corso da parte del magistrato.

L'indicazione dell'esito positivo fa riferimento ad una relazione che comunque verrà inviata, e logica vuole che evidentemente ci si riferisca ad una relazione che dia esito positivo. Se noi lasciamo semplicemente l'indicazione della frequenza di un corso di formazione ai fini della valutazione degli uffici direttivi, ci riferiamo ad un dato obiettivo dimenticando che tale dato obiettivo sarà comunque accompagnato da una relazione, ancorché non considerabile valutazione, in quanto le valutazioni sui magistrati, come è noto, possono essere svolte solo dal Consiglio superiore della magistratura.

Ciò premesso, questa aggiunta a me pare assolutamente in linea e in sintonia con norma già approvata dalla Commissione e proposta all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 2.212, proposta dal senatore Caruso.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario.

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.212 (testo 2), presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.211.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.211, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Senatrice Franco, la prego di togliere la tessera dalla postazione accanto alla sua.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.122.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Questo è uno dei punti fondamentali abrogato o, comunque, su cui vi è stata una svolta copernicana rispetto alla nostra legge. Lo ha già illustrato il senatore Palma e riguarda la riserva di giovani magistrati che dovrebbero, saltando alcuni passaggi, adire alle funzioni di legittimità. Colleghi, vi è una questione che i magistrati difendono a denti stretti e a spada tratta, come se fosse un loro bene irrinunciabile e che a me, absit iniuria verbis, sembra veramente triste.

Che cosa accade oggi nella magistratura? I magistrati fanno carriera solo ed esclusivamente in funzione dell'età. Mano a mano che l'età avanza, avanzano in carriera. Questo a me sembra di una tristezza incredibile. Pensate: è tolta ogni speranza! Un giovane brillante non può pensare di fare carriera rapidamente perché più bravo degli altri, ma è costretto ad aspettare che si incanutisca, si ingrigisca, che perda qualche molare, che gli venga qualche artrosi per andare avanti nella sua professionalità.

Questo è un dato culturale che mi allontana in maniera incredibile dai magistrati perché, nella mia vita non ho mai accettato una situazione del genere. Ho sempre cercato di nuotare nel mare magno del mercato, cercando di acquisire, più o meno modestamente, quei meriti che ritenevo potessi acquisire.

Abbiamo cercato di portare questa mentalità anche all'interno della magistratura, non per creare dei valori di mercato o una concorrenza, ma per garantire a qualche giovane una speranza in più. Allora abbiamo introdotto una norma che garantiva la possibilità a giovani magistrati, attraverso un concorso, di poter adire immediatamente alle funzioni di legittimità, cioè in Cassazione.

Questa norma è passata con la grande opposizione dell'Associazione nazionale magistrati, ma ne rimane qualche eco in questa legge. Evidentemente la ratio era considerata condivisibile, visto che anche in questo caso si pone la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di valutare il 10 per cento - questa è la riserva introdotta - di magistrati più giovani. La norma è scritta però in un modo che diventa veramente diabolico, perché consentirà di andare avanti non ai magistrati più giovani. Il procedimento che noi avevamo pensato era quello oggettivo di un concorso, difficile da modificare: se sono bravo, vinco il concorso, difficilmente non mi verrà riconosciuta questa bravura. Adesso, invece, è il Consiglio superiore della magistratura che valuta, ma in pieno arbitrio. Quindi cosa succederà? Due o tre ipotesi.

Nel primo caso, quello migliore, c'è un giovane particolarmente brillante, che quindi potrà andare in Cassazione. Il senatore Palma, esperto di magistratura, appare scettico; anch'io sono scettico su questo tema. Il secondo caso potrebbe essere quello in cui il CSM alleverà i suoi pulcini migliori. Questo è già un caso che non è più troppo fisiologico. Nel terzo caso, siamo in Italia, magari il figlio di qualcuno che nel CSM è potente farà carriera più rapidamente degli altri. Questo è il quadretto che anche in questo caso è stato preparato.

È una norma che non si è avuto il coraggio di abrogare completamente, perché la sua logica e la sua positività è in re ipsa, ma è stata completamente stravolta e produrrà un arbitrio del Consiglio superiore della magistratura ancora maggiore. L'emendamento 2.122 reintroduce il concorso, l'elemento più oggettivo possibile, che, ripeto, non è obbligatorio (quindi, non mi si venga a dire che io obbligo ai concorsifici), ma sarebbe soltanto facoltativo per quei giovani ambiziosi che si ritengono più capaci di andare in Cassazione. (Applausi dal Gruppo LNP).

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.122, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.123.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, in un convegno sull'ordinamento giudiziario il consigliere Nello Rossi, esponente di punta di Magistratura democratica, affermò che il Consiglio superiore della magistratura aveva fallito il suo compito sotto il profilo della selezione dei magistrati. Affermava che con riferimento alla scelta dei titolari degli incarichi semidirettivi o direttivi il Consiglio superiore aveva sbagliato, forse perché troppo succube delle pressioni e delle correnti. Badate bene che non lo dico io, lo diceva il consigliere Rossi e se, per ipotesi, doveste avete dei dubbi, dato che lo sto riferendo io, troverete il testo dell'intervento su «Cassazione penale» del 2003.

Nello stesso testo troverete un'affermazione del presidente Marvulli, all'epoca presidente della Cassazione, il quale confermava che nella scelta dei capi degli uffici il Consiglio superiore della magistratura non aveva dato gran prova di sé e che si doveva immaginare un sistema diverso. Entrambi proponevano che il Consiglio superiore istituisse una commissione che procedesse alla verifica dei titoli presentati dai vari magistrati ed esprimesse una proposta motivata, che il Consiglio superiore accogliesse, ovvero, nell'eventualità in cui volesse discostarsene, respingesse con parere contrario.

Questo è esattamente quanto, con riferimento alle funzioni di legittimità, è contenuto nel testo di legge varato dalla Commissione. Per il conferimento delle funzioni di legittimità il Consiglio superiore deve seguire il parere espresso da una commissione e per discostarsene deve farlo con parere motivato.

A me non pare che gli incarichi direttivi e semidirettivi, ossia i capi degli uffici, abbiano responsabilità minori rispetto alle responsabilità di un consigliere di Cassazione. Né mi pare che il Consiglio superiore, che attraverso questa norma viene indicato come non particolarmente idoneo a valutare i titoli scientifici dei magistrati, abbia la competenza per verificare le capacità organizzative di direzione dei magistrati, considerando che nella stragrande maggioranza, con riferimento alla componente togata, è composto di magistrati di scarso livello di anzianità.

Si propone pertanto una commissione. Voi sicuramente voterete di no, non per partito preso, ma perché siete assolutamente convinti dell'impianto proposto dalla Commissione e le mie argomentazioni non vi hanno convinto.

Tuttavia, votando no consentirete che continui la prassi al Consiglio superiore della magistratura del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi non a chi realmente li merita, bensì secondo spartizioni correntizie. Consentirete che incarichi direttivi e semidirettivi rimangano fermi per sei mesi, per un anno, per un anno e sei mesi finché non si liberino analoghi incarichi direttivi in modo da poter arrivare a una spartizione tra le varie correnti. Tale spartizione - si badi bene - non va a premiare necessariamente i magistrati più bravi e più preparati di quelle correnti, ma i magistrati associativamente più omogenei. Tutto qui.

Quando un ufficio è diretto da un capo dell'ufficio o è semidiretto da un semicapo dell'ufficio non all'altezza, inevitabilmente quell'ufficio andrà a rotoli. Per cui voterete no, ma da qui in poi, vi prego di evitare grandi urla e grandi lai quando vi troverete di fronte a capi degli uffici non all'altezza.

Mi rendo però conto che per l'attuale composizione del Consiglio superiore è per voi conveniente che questa norma non venga approvata, perché attraverso i giochi da talune correnti e della vostra politica sarete in grado di presidiare il territorio. Chiedo scusa, ma è stato un lapsus dovuto alla mia vecchia professione. Non intendevo dire di presidiare e di controllare il territorio, ma di presidiare e controllare, attraverso la vostra longa manus, gli uffici giudiziari, con buona pace dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. (Applausi dal Gruppo FI).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Sembra che l'intervento del collega Palma abbia toccato la sostanza e il nocciolo della questione. È vero che l'Associazione nazionale magistrati avrebbe forse preferito una norma che disciplinasse l'ordinamento in modo meno permeante e che entrasse meno nelle pieghe della carriera e dell'operato dei magistrati e della loro valutazione.

Se noi pensassimo invece a un sistema che deve erogare giustizia e basta, dovremmo affermare, secondo il buon senso, che una norma come questa, che si permette di dire ai magistrati che devono essere preparati, capaci, diligenti e impegnati, nessuno potrebbe rifiutarla.

Perché questa necessità di trovare numeri e artifizi, per poi vanificare tutto questo? Discutendo all'interno del mio Gruppo, io sostenevo la tesi che forse il mio collega Castelli era fino troppo buono e morbido nell'affrontare le garanzie che questa legge ancora mantiene per i magistrati. Giustamente, il collega Castelli mi diceva di non pensare che i magistrati sarebbero stati valutati veramente in base all'impegno, alle capacità e al merito; mi diceva che essi sarebbero stati valutati con un metro e con un giudizio politico, perché, alla fine, sarebbe stato il Consiglio superiore della magistratura a decidere quali magistrati avrebbero fatto carriera e quali non l'avrebbero fatta, attribuendo a questi ultimi un giudizio non positivo (o negativo) che avrebbe bloccato la loro carriera fino al punto di poterli espellere dall'ordinamento giudiziario.

E quale sarà il metro? È probabile che, se il CSM è quello che abbiamo conosciuto (lottizzato, politicizzato e fortemente caratterizzato da una connotazione politica attuale), tutti i magistrati che sono fuori da quell'area difficilmente riusciranno a far carriera. Allora, ha ragione il senatore Castelli: bisogna difendere quei pochi che avranno il coraggio di fare solo e soltanto i magistrati.

Per la verità, quest'ordinamento a noi non piace molto. A noi piacerebbe una giustizia giusta, cioè erogata con competenza, scienza e conoscenza. Ma la conoscenza delle vertenze, penali o civili, è data in primo luogo dalla conoscenza del costume e della cultura del posto. Perché non si è mai introdotto un criterio localistico di selezione dei magistrati?

Nel primo periodo del Novecento la magistratura era organizzata territorialmente. Non è vero, mi correggo: la giustizia era amministrata territorialmente. In Sicilia non si amministrava la giustizia come in Piemonte, in Sardegna non si amministrava come nel Lazio; il codice barbaricino lo si faceva vigere solo per la Sardegna, mentre il delitto d'onore era considerato un'attenuante soltanto in Sicilia, non nelle altre parti del territorio. Bisognava avere coscienza della cultura del posto per amministrare correttamente. Perché oggi, invece di riconoscere le sedi disagiate, non si lascia che i magistrati rappresentino il proprio territorio, che essi conoscono? In questo modo, daranno un giudizio sicuramente più sereno. (Applausi dal Gruppo LNP).

CASSON (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (Ulivo). Signor Presidente, rimango un po' sbalordito dal contenuto dell'emendamento 2.123 del senatore Palma, per la parte che concerne la sostituzione, così come viene proposta. Se leggo le indicazioni fornite dall'emendamento 2.123, rilevo infatti talune contraddizioni con quanto è stato osservato fino a poco tempo fa dall'opposizione.

L'emendamento propone, per il conferimento di determinate funzioni elevate di cui dirò tra poco, di eliminare alcuni requisiti, che invece io ritengo fondamentali. Tutta la parte dell'articolo e del comma per la quale viene chiesta una sostituzione concerne requisiti importanti che abbiamo valutato ampiamente all'interno del comitato ristretto della Commissione giustizia e nella Commissione plenaria stessa. Si tratta, in particolare, di una valutazione che deve essere effettuata in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, anche per quanto riguarda il conferimento di funzioni molto elevate.

È davvero incomprensibile questo taglio che viene proposto e che, d'altra parte, non viene giustificato in alcuna maniera. Riteniamo invece opportuno il riferimento alla valutazione che deve effettuare l'apposita commissione del Consiglio superiore della magistratura sulla capacità scientifica del magistrato che deve essere nominato a funzioni elevate e sulla capacità di analizzare nel dettaglio le norme; si tratta di requisiti che riteniamo fondamentali. Infatti, così come verrebbe tagliata la norma, cioè come verrebbe tagliato questo comma, si porrebbero problemi di criteri e di requisiti per la valutazione del magistrato stesso perché quell'apposita commissione del Consiglio superiore della magistratura potrebbe soltanto far riferimento a requisiti generici precedenti, ma non ad una valutazione specifica, così come è stata indicata dall'articolato che viene proposto dalla Commissione giustizia.

C'è, inoltre, un'altra considerazione che va effettuata. Dopo una lunga discussione da parte della Commissione giustizia, eravamo giunti all'individuazione delle funzioni giudicanti e requirenti per le quali era necessario procedere con questa apposita commissione secondo una procedura particolare e con la richiesta di requisiti particolari, tant'è vero che, appunto dopo quell'approfondita analisi della Commissione giustizia, avevamo individuato la necessità di richiedere quegli specifici requisiti solamente in riferimento alle elevate funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, sempre di questo decreto legislativo.

Le funzioni elevate di cui al comma 5 sono essenzialmente le funzioni giudicanti di legittimità (che sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione) e, inoltre, le funzioni requirenti di legittimità, che sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Mi giunge, invece, incomprensibile per altri versi, dopo le valutazioni che avevamo già effettuato, questo allargamento, oltre che al comma 5, anche ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo del decreto in questione. Il riferimento a queste altre funzioni, infatti, mal si confà rispetto all'impostazione della norma, così com'è stata esplicitata e così com'è stata indicata nel dettaglio nel testo proposto dalla Commissione giustizia. Se leggiamo, infatti, quali sono le funzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12, vediamo che si tratta di funzioni tutt'affatto diverse rispetto a quelle che hanno determinato le scelta della Commissione giustizia.

Le funzioni di cui al comma 9 sono le funzioni direttive giudicanti di primo grado e quindi, in particolare, sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, mentre le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario come quelle di procuratore della Repubblica per il tribunale dei minorenni.

Una situazione analoga e delle considerazioni analoghe devono essere effettuate per quanto riguarda il comma 10 di questo articolo. Si parla qui di funzioni direttive giudicanti elevate, che sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente dei tribunali di sorveglianza, facendo però caso che si tratta di uffici particolari; non di tribunali ordinari quindi, ma di tribunali che hanno una competenza specifica all'interno del distretto. Tali funzioni fanno riferimento ai maggiori tribunali che sono dislocati in tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda, invece, le corrispondenti funzioni direttive requirenti elevate di primo grado ci si riferisce alle funzioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di queste specifiche e speciali città che sono le città principali ubicate in tutto il territorio nazionale. Anche il riferimento al comma 11 ci rende contezza della scelta ponderata e adeguata della Commissione giustizia perché ci si riferisce alle funzioni direttive giudicanti di secondo grado e queste sono in maniera palese e chiara le funzioni del presidente di Corte d'appello; così come le corrispondenti funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle del procuratore generale presso la Corte d'appello.

L'ultimo comma che si vorrebbe inserire con l'emendamento 2.123, del senatore Palma, è il numero 12 che concerne le funzioni direttive giudicanti di legittimità di semplice presidente della sezione della Corte di cassazione e, in maniera corrispondente, le funzioni direttive requirenti di legittimità, che sono quelle dell'avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Questa noiosissima elencazione dei commi che ho citato, peraltro ‑ pure in maniera sintetica - ci dà indicazione di qual è la scelta operata e ci fa capire per quale motivo vogliamo evitare l'intervento dell'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura a questa scelta e a questo iter procedurale molto ristretto.

Ribadisco i requisiti fondamentali che devono essere valutati, assieme ai requisiti di carattere generale, che sono quelli concernenti, ancora una volta, la capacità scientifica e l'analisi delle norme. In questa situazione voteremo quindi contro l'emendamento, così come proposto dal senatore Palma. (Applausi dai Gruppi Ulivo e Misto-IdV).

PRESIDENTE. Poiché ci sono altri colleghi che intendono intervenire, pregherei le senatrici e i senatori che non intendono seguire il dibattito oppure intendono amabilmente colloquiare tra di loro, di lasciare l'Aula e di rientrare poi quando ci appresteremo a votare. Non si può continuare così.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, anch'io condivido le valutazioni esposte dal senatore Casson. La questione della individuazione dei requisiti che devono essere applicati dalla Commissione...

 

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatrice. La senatrice Boccia risulta adesso l'ultima iscritta a parlare. Lo dico perché i colleghi ne tengano conto. La prego, senatrice, prosegua.

 

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). La questione dei requisiti che devono essere adottati dalla commissione per assegnare il conferimento delle funzioni, soprattutto di quelle elevate, è stata una di quelle su cui più ci siamo soffermati nell'esame della Commissione giustizia, data la rilevanza di definire con precisione i criteri e di dare quindi una indicazione concreta e rigorosa alla commissione, che riducesse i margini di arbitrarietà della valutazione, senza peraltro ovviamente inficiare l'autonomia e la piena responsabilità del giudizio di quella commissione.

Si tratta, però, anche di definire un iter procedurale che, proprio perché attiene a funzioni differenti - quelle elevate, indicate dai commi già richiamati dal senatore Casson - richiede una definizione concreta e precisa, però riportata ai criteri di fondo sull'individuazione di quei requisiti che la Commissione giustizia ha ritenuto dovessero essere adottati. Questo proprio per consentire che ci fosse una valutazione di merito legata alla specificità e alla diversità delle funzioni, ma che in qualche modo però fossero tutte ricondotte a dei requisiti fondamentali, due dei quali sono quelli che abbiamo individuato: quello inerente all'analisi delle norme e quello relativo alle capacità specifiche.

Mi sembra che l'articolato proposto dalla Commissione sia preferibile a quello proposto dall'emendamento presentato dal senatore Palma perché combina ed equilibra in modo più soddisfacente le due esigenze: fornire i riferimenti chiari e rigorosi ai lavori della commissione per l'iter procedurale legato alle differenze e funzioni, senza peraltro fare riferimento a funzioni diverse - come viene fatto qui - equiparando l'indicazione dei requisiti ai diversi commi, definendo dei criteri per funzioni diverse.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, questa mattina avevo posto alcune questioni al Presidente di turno dell'Assemblea. (Commenti dai Gruppi FI, AN e LNP).

 

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo scusa, il senatore Boccia sta intervenendo sull'ordine dei lavori, mi pare di capire.

 

PASTORE (FI). Furbacchione!

BOCCIA Antonio (Ulivo). Ho posto alcune questioni e il Presidente di turno mi ha dato delle risposte che ho ritenuto esaurienti nel senso sia dell'assegnazione dei posti ai diversi Gruppi o - come io ho chiesto - almeno alla maggioranza e all'opposizione, sia in relazione al controllo delle schede.

Ora, signor Presidente, le chiederei, per il controllo delle schede, di attivare i Segretari.

 

PRESIDENTE. Sì.

 

BIONDI (FI). Stanno rientrando!

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Per quanto riguarda invece l'assegnazione dei posti, vorrei sapere quali decisioni sono state assunte.

Tutto qui, signor Presidente.

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Lei, poco fa, aveva dichiarato aperta la votazione, quindi l'intervento del senatore Boccia sull'ordine dei lavori non era giustificato se non dal fatto, evidentemente, di richiamare qualche collega al voto. A tal fine, sarebbe bastato chiedere alla senatrice Maria Luisa Boccia, che stava intervenendo prima di lui, di prolungare il suo intervento.

L'intervento del senatore Boccia sull'ordine dei lavori - per carità - è un sistema che ha adottato, però, ho voluto invitare la Presidenza a far sì che non presti il fianco a questi tentativi maldestri per far arrivare i colleghi in Aula per il voto.

I due casi sono diversi. Se vogliamo parlare sull'ordine dei lavori, lo possiamo fare, perché credo sia assolutamente indispensabile ragionare sui termini regolamentari, mentre ritengo illegittimo l'intervento del senatore Boccia; soprattutto, però, vorrei sottolineare la disponibilità e non il richiamo al voto immediato da parte della Presidenza. I due casi sono diversi, perché nel primo il senatore Boccia ha fatto il tentativo di radunare i propri colleghi al voto, dall'altro, invece, c'è stata - a mio avviso, signor Presidente, mi permetta - una dimenticanza da parte sua dei termini regolamentari, soprattutto del fatto che era stata indetta la votazione sull'emendamento su cui si erano appena concluse le dichiarazioni di voto.

Se è giusto, come ha fatto qualche collega di maggioranza, richiamare l'attenzione sui voti e sul fatto che non ci siano doppi voti nel momento della votazione elettronica e non ci sia un abuso di schede - come si suol dire - disattese, è altrettanto assolutamente doveroso evitare interventi quando non si può; tra l'altro, interventi sull'ordine dei lavori che non hanno nessuna motivazione di esistere, perché le parole che abbiamo sentito non l'avevano.

Per questo motivo, signor Presidente, la invito a far sì che non diventi un'abitudine, una dimenticanza e poi magari una prassi quella di alzare la mano e parlare sull'ordine dei lavori una volta indetta la votazione dalla Presidenza, altrimenti tutti lo potremmo fare in qualsiasi momento. (Applausi dal Gruppo LNP).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ADDUCE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ADDUCE (Ulivo). Signor Presidente, poco fa, si è verificato un piccolo incidente quando si è reso necessario far rientrare in Aula i colleghi. Non ci si deve scandalizzare. Capita, è capitato e potrà capitare nuovamente.

Non bisogna scandalizzarsi e complicarsi la vita per una questione del genere. Non si stava perdendo tempo, ma si voleva soltanto mettere l'Aula nelle condizioni di continuare serenamente nei propri lavori.

PRESIDENTE. Vorrei tranquillizzare il senatore Franco perché nel modo più assoluto - mi spiace doverlo smentire - io avevo dichiarato aperta la votazione. Mi ero limitato a dire che si stava per votare, per consentire a tutti colleghi di maggioranza e di opposizione di rientrare in Aula. Tra l'altro, mi erano state segnalate lunghe file ai bagni, se ciò può essere di conforto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.124.

 

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.125, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

(Proteste dei senatori Garraffa e Morando che chiedono ai senatori Segretari di verificare se la luce accesa accanto al senatore Mantica corrisponde effettivamente ad un senatore presente).

Chiedo a tutti i senatori presenti di dare una mano al Presidente.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.126, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CASTELLI (LNP). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.126, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.128, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CENTARO (FI). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di appoggiare la mia richiesta e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, in primo luogo, non riesco comprendere le ragioni in virtù delle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, considerato che si tratta di un concorso per titoli ed esami orali, tra l'altro svolto dalla stessa commissione ipotizzata per il conferimento delle funzioni di legittimità a regime ordinario. Non riesco a capire quali spese ulteriore possa comportare. Sotto questoprofilo mi piacerebbe anche conoscere la valutazione concreta espressa dal Presidente della Commissione bilancio.

Sitrattava di introdurre una valutazione concorsuale per la quota del 10 per cento riservata ai magistrati più giovani, proprio per evitare che costoro arrivassero in Cassazione solo attraverso una valutazione semplice, identica a quella svolta per i magistrati con almeno la quarta valutazione di professionalità, un concorso puramente eventuale, aperto solo a coloro che avevano intenzione di arrivare prima in Cassazione, un concorso che avrebbe comunque consentito un approfondimento più concreto, non esclusivamente basato sulla valutazione dei titoli esattamente come avviene per ragioni di avanzamento per anzianità.

Quindi, la possibilità di verificare che quei giovani avessero le capacità e le qualità necessarie, non attraverso esami scritti e orali (quindi una ripetizione), ma attraverso almeno un confronto, un esame orale, che poi alla fine spesso si verifica anche nei concorsi per titoli perché il Consiglio superiore della magistratura ha frequentemente l'abitudine di svolgere audizioni di coloro che sono interessati a ricoprire in un ufficio direttivo le funzioni di legittimità proprio per poter conoscere direttamente, attraverso il confronto diretto, i vari aspiranti.

Chiedo al presidente Morando le ragioni di questa bocciatura ex articolo 81 della Costituzione, perché non vedo spese in questa procedura di concorso per titoli, così come è oggi, e per esami orali.

Invito, infine, l'Aula ad approvare l'emendamento 2.128.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.128, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.127.

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.127, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.129.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Su questo emendamento del collega Centaro avevo espresso parere contrario. Modifico ora il parere perché è un emendamento che mira ad evitare una carriera parallela e accelerata di coloro che accedono al 10 per cento della riserva. Sono, quindi, favorevole all'emendamento.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.129.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.129, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.130.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Volevo tranquillizzare i colleghi perché mi rendo conto di avere abusato del loro tempo. Fin d'ora annuncio il ritiro degli emendamenti 2.131 e 2.132 come manifestazione di buona volontà.

In cambio chiedo, però, un po' di attenzione. Signor Presidente, vorrei espungere dall'emendamento le parole finali «ovvero quelle requirenti di primo grado».

A cosa si riferisce questo emendamento? Non parliamo dei grandi centri, dove il problema esiste, ma è oggettivamente minore: è mai possibile che in un piccolo centro un magistrato possa svolgere le funzioni di sostituto procuratore, di procuratore aggiunto e di procuratore della Repubblica per tutta la sua carriera o che possa fare il giudice di tribunale, il presidente di sezione e il presidente di tribunale?

Molti tra voi, colleghi della maggioranza (non tutti), provengono da centri medio-piccoli, in cui sono presenti uffici giudiziari, per cui ben sapete, anche in base alla vostra esperienza, quanta incrostazione di potere si crei in capo ad un magistrato che per trent'anni esercita le sue funzioni giudiziarie in un piccolo centro.

Considerando che, ad esempio, se il magistrato esercita per molti anni le funzioni requirenti in un determinato ufficio probabilmente si crea troppi legami con la città in cui vive, ovvero, in qualche modo, assume un potere che va al di là di quello specifico legato alle sue funzioni, con questo emendamento si intende semplicemente dire che se si fa il procuratore aggiunto non si può fare nello stesso posto il procuratore della Repubblica.

Lo so, dottor D'Ambrosio, che lei è stato procuratore aggiunto e poi procuratore della Repubblica a Milano, ma non va bene, mi dispiace. (Applausi dal Gruppo FI). Le spiego il motivo. Nella sua identica posizione, e sono sicuro con la sua stessa onestà, si trova chi fa, ad esempio, il sostituito procuratore e poi il procuratore aggiunto e il procuratore della Repubblica nella stessa città. Si tratterà sicuramente di un magistrato onestissimo e trasparentissimo come lei, ma consentite a tutti noi di pensare che ciò non vada bene e possa rappresentare un'anomalia.

Con questo emendamento si prevede allora che chi fa il sostituito procuratore in un posto, ad esempio, se poi intende svolgere la funzione di procuratore aggiunto lo dovrà fare da un'altra parte, senza che ciò si traduca in una diminuzione.

Dottor D'Ambrosio, se lei prima di fare il procuratore della Repubblica a Milano lo avesse fatto a Brescia e dopo cinque anni fosse tornato a Milano, non sarebbe stato diminuito, ma si sarebbe determinata, non per lei evidentemente, ma in genere per il senso delle istituzioni, una piccola cesura rispetto alla gestione trentennale del potere in una determinata città. (Applausi dal Gruppo FI). Questo è il primo punto.

Signor Presidente, chiedo poi la votazione per parti separate dell'emendamento, tenuto conto che il problema che pone la seconda parte della norma è diverso da quello che si evidenzia nella prima, in base alla quale, per il conferimento degli incarichi direttivi, il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Pertanto, è corretto immaginare che il magistrato al quale sarà conferito l'incarico di procuratore della Repubblica abbia svolto almeno la metà del servizio nella procura della Repubblica, in modo da avere piena padronanza dei mezzi propri di un procuratore e che il magistrato che dovrà fare il presidente di tribunale abbia per metà della sua carriera fatto il giudice di tribunale?

Capisco che ci sono le richieste dell'Associazione nazionale magistrati, ma non stiamo affatto dicendo che chi fa il giudice non può avere l'incarico direttivo di procuratore della Repubblica. Semplicemente, diciamo che, se un magistrato ha fatto il giudice per vent'anni e solo per cinque il pubblico ministero, in linea di massima forse potrà fare meglio il giudice di uno che, invece, per vent'anni abbia fatto il pubblico ministero e solo per cinque anni il giudice.

Evitiamo così anche quel ragionamento in base al quale, specie con riferimento agli incarichi direttivi, si salta da Presidente del tribunale a procuratore della Repubblica non perché c'è una vocazione successiva, ma solo perché si vuole un incarico direttivo e quello è a disposizione. (Applausi dal Gruppo FI).

SALVI (SDSE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (SDSE). Signor Presidente, intanto vorrei fare una distinzione tra le due proposizioni normative contenute nell'emendamento 2.130. A mio avviso, la seconda richiede un approfondimento che, vista l'ora e in considerazione della stanchezza dovuta anche all'intenso lavoro che stiamo svolgendo, consiglia un accantonamento anche di questa norma, per poter svolgere una riflessione più approfondita.

 

PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei propone l'accantonamento dell'intero emendamento.

 

SALVI (SDSE). Propongo l'accantonamento dell'intero emendamento perché ritengo sia giusto farlo. La mia valutazione è che solo la seconda disposizione vada presa in considerazione, ma questo va al di là della proposta di accantonamento che, ripeto, riguarda tutto l'emendamento 2.130.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 2.130 è pertanto accantonato.

Gli emendamenti 2.131 e 2.132 sono stati ritirati.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.213, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.133.

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.133, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.134 e 2.135 sono stati ritirati. Dell'emendamento 2.134 esiste un testo 2 che esamineremo più avanti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.136.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, per le motivazioni espresse dal presidente Matteoli - ho appena letto in proposito un'agenzia di stampa - e dal senatore Valentino, che ci convincono e che sono esattamente le stesse per le quali avevamo presentato i nostri emendamenti, noi ritiriamo gli emendamenti 2.136 e 2.137, preannunciando la convergenza del Gruppo dell'Italia dei Valori sul testo dell'emendamento riformulato dal senatore Brutti Massimo, che sosterremo in Aula.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, perché non riesco a seguirla. Se l'emendamento 2.134 è ritirato, non c'è più in nessuna sua formulazione e non può essere diversamente. Esiste infatti una norma assolutamente incontrovertibile che, se viene derogata in qualche modo, determina l'assoluta anarchia in Aula; essa stabilisce il divieto per qualsiasi senatore di presentare emendamenti in corso d'opera, altrimenti non concluderemmo l'esame di nessun provvedimento.

Gli unici deputati a presentare emendamenti nel corso della discussione sono il Governo ed il relatore. Questa è una norma alla quale non si può mai derogare, altrimenti è possibile per 300 senatori presentare emendamenti in ogni momento. Ciò equivarrebbe a non approvare alcun tipo di provvedimento.

Se il senatore Brutti ha ritirato l'emendamento, lo ha fatto e basta, non esiste una riformulazione. Su questo credo non vi sia il minimo dubbio.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, siamo in presenza di un vecchio testo, che è stato riformulato e che è stato già distribuito, e al quale ha fatto riferimento nel suo intervento il senatore Brutti. È un testo che costituisce una riformulazione del precedente. Io forse ho impropriamente detto che il vecchio testo cui abbiamo fatto riferimento è stato ritirato, nel senso che ora ne esiste una nuova formulazione ed è quella su cui ci dobbiamo pronunciare.

Nel corso di questa seduta numerosi colleghi, in particolare dell'opposizione, hanno chiesto di modificare in parti non insignificanti i loro emendamenti e questo la Presidenza - non parlo di quella del sottoscritto, ma di quella di altri colleghi - lo ha permesso. Sto soltanto applicando questa prassi.

 

CASTELLI (LNP). Perché allora non l'ha messo in votazione?

 

PRESIDENTE. Perché è stato riformulato come comma aggiuntivo al comma 3 e quindi è scivolato più avanti nell'ordine di votazione. È soltanto questa la ragione.

 

CASTELLI (LNP). Mi scusi, signor Presidente. Se è stato spostato, allora significa che si tratta di un nuovo emendamento, altrimenti non si capisce perché prima si trovava in una posizione ed ora, pur essendo ancora lo stesso, è in un'altra.

 

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale, per me non cambia nulla; si stava seguendo un determinato ordine nella votazione degli emendamenti.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non sto facendo una questione di lana caprina. Sto cercando di capire se stiamo introducendo una prassi per la quale ci saranno senatori di serie A che potranno presentare emendamenti in corso d'opera e senatori di serie B che non potranno farlo.

Vorrei capire per quale motivo l'emendamento presentato dal senatore Brutti segue questo percorso preferenziale.

PRESIDENTE. Perchè l'emendamento, nella nuova formulazione, segue al comma 3. Quindi, va messo in votazione seguendo l'ordine di tutti gli emendamenti che sono stati presentati dai rispettivi colleghi. Non cambia assolutamente niente. Non capisco la natura della discussione che stiamo facendo.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, lo ripeto. Come fa a dire che non cambia assolutamente niente, mentre cambiano l'ordine di votazione e la collocazione del testo? Le riformulazioni sono tali per cui non cambiano la sostanza dell'emendamento. Quindi, se non cambia la sostanza dell'emendamento, è del tutto evidente che l'emendamento deve stare allo stesso posto. Se è cambiata la sua collocazione, significa che è cambiato sostanzialmente l'emendamento e questo comporta due questioni. Innanzitutto, la riformulazione è inammissibile perché il senatore Brutti non la può presentare; in secondo luogo, il relatore o il Governo devono assumersi la responsabilità di farlo proprio, perché è un emendamento che vede il punto d'incontro della maggioranza. Lo ha dichiarato ora il senatore Formisano. Non è un emendamento qualsiasi. È evidente che è qualcosa di nuovo. Interviene un fatto politico, allora.

Si assumano la responsabilità di presentare tale emendamento o il relatore o il Governo, altrimenti è evidente che esso è inammissibile. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, l'emendamento può essere fatto proprio dal Governo in qualsiasi momento, come lei sa benissimo, e può darsi che ciò avvenga.

La discussione che stiamo facendo io e lei, in pratica, riguarda soltanto la collocazione dell'emendamento, il momento in cui lo voteremo. Le spiego perché. L'emendamento è stato originariamente presentato al comma 3. La collocazione dell'emendamento cambia con il testo 2, che lei ha già a disposizione sin dalla giornata di ieri, perché riporta scritto: «dopo il comma 3». Allora, io ho l'obbligo di metterlo in votazione dopo gli emendamenti riferiti al comma 3.

Interverremo poi nel merito dell'emendamento, giudicandone l'ammissibilità (le anticipo che, a mio giudizio, l'emendamento è ammissibile), e valuteremo e verificheremo se il Governo lo farà proprio o meno o, comunque, sentiremo il parere del relatore sulla nuova formulazione.

Mi sembra che stiamo procedendo nel modo più tranquillo e sereno possibile e che garantisca tutti: il presentatore dell'emendamento, lei che si oppone al testo, il Governo e tutti colleghi.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei colmare una mia lacuna: ho fatto una serie di annotazioni sul fascicolo n. 1, in cui l'emendamento 2.134, a firma del senatore Massimo Brutti, è a pagina 28. Mi vuole dire cortesemente in quale annesso e a quale pagina si trova l'emendamento 2.134 (testo 2)?

 

PRESIDENTE. Mi sto riferendo all'annesso III, pagina 3, emendamento 2.134 (testo 2), i cui firmatari sono i senatori Brutti Massimo, Cusumano, Barbato e Magistrelli, che inizia con le parole: «Al comma 4, capoverso "Art. 13", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:». Sto parlando di questo.

 

CASTELLI (LNP). Quindi, è stato cambiato. Comunque, mi permetto di suggerirle io la soluzione, senza tanti arrampicamenti sui vetri: basta accantonarlo e finisce là. Ma ve lo devo dire io?

 

PRESIDENTE. Prego?

 

CASTELLI (LNP). Basta che lo accantonate e il problema è risolto, non devo essere io a suggerirlo alla Presidenza.

 

PRESIDENTE Infatti, nella sostanza, senatore Castelli, l'emendamento è accantonato.

 

CASTELLI (LNP). La forma è sostanza, in questi casi, signor Presidente, mi scusi!

 

PRESIDENTE. Non capisco. La discussione non è sul merito, ma su quando votarlo.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Presidente, se posso dare un aiuto, l'emendamento in questione andrà votato dopo l'emendamento 2.143 di pagina 31 del fascicolo n. 1. Mi sembra che fosse questo quello che voleva sapere il senatore Castelli.

 

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, senatore Calderoli.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo scusa, senatore Caruso, ma non mi era stata segnalata la sua richiesta di intervento.

 

CARUSO (AN). È successo altre volte, signor Presidente, e me ne sono già rammaricato, ma mi sono anche un po' rassegnato.

 

PRESIDENTE. Non si deve rassegnare.

 

CARUSO (AN). È un incidente che non vale la pena neanche di aprire, teniamolo chiuso.

Volevo dire la stessa cosa: se il nuovo emendamento presentato dal senatore Massimo Brutti colloca la disposizione dopo il comma 3, mi sembra assolutamente pacifico che lei non possa fare altro che metterlo in votazione quando si saranno esaurite le proposte emendative al comma 3.

Il punto è tutt'altro: fino a quando questo emendamento non sarà firmato Mastella, ed allora conformemente al Regolamento del Senato troverà ingresso all'esame dell'Assemblea, è un emendamento, signor Presidente (lo dico sin d'ora), che dev'essere considerato inammissibile; se così non fosse, è un emendamento che riguarda nuova materia - la diversa collocazione fisica ne è la testimonianza palese - sulla quale io le chiedo che lei apra un termine brevemente congruo per la presentazione di subemendamenti.

PRESIDENTE. Certamente valuteremo questo al momento. Sono d'accordo con la prima parte e anche con la seconda del suo intervento. Quindi, possiamo procedere tranquillamente in tal senso.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Vorrei dire soltanto poche parole per spiegare quali sono le ragioni in base alle quali io ritengo non proponibile la tesi di una inammissibilità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Brutti. L'eventuale ammissibilità sarà giudicata al momento dell'esame dell'emendamento. Abbiamo stabilito finalmente, dopo una lunga discussione, qual è il momento in cui discuteremo di questo emendamento. Quindi, adesso dobbiamo procedere con gli emendamenti così come nell'ordine sono stati presentati al comma 3 in questione.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Benissimo. Mi riservo di intervenire al momento giusto.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non vorrei risultare pedante, ma siccome lei è un Presidente innamorato della prassi, dev'essere ben chiaro che non stiamo istituendo nessuna prassi, ma che l'emendamento viene accantonato. Questo dev'essere assolutamente chiaro, altrimenti andava votato prima. Non c'è il minimo dubbio, Presidente, su questo.

 

PRESIDENTE. No, mi dispiace, senatore Castelli.

 

CASTELLI (LNP). Non c'è il minimo dubbio, perché, mi scusi, quel «dopo il comma 3» lo ha scritto l'estensore dell'emendamento, non gli uffici.

PRESIDENTE. Lasci stare, senatore Castelli.

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, in questa dotta disputa regolamentare, in punta di piedi, faccio mio l'emendamento 2.134 (testo 3) del senatore Brutti. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Procediamo con la votazione degli emendamenti nell'ordine stabilito.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Mi scusi, Presidente, ma a questo punto il Regolamento va proprio a finire sotto le scarpe. Il Governo può presentare un emendamento identico, ma non può prendersi quello a cui il senatore Massimo Brutti non ha ancora rinunciato. O lo presenta identico, e sopravviverà solo quello del Governo...

 

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, è evidente che la dichiarazione del Governo vale a futura memoria, al momento in cui noi, torno a dire, esamineremo il testo decideremo quale sarà la forma. (Proteste dal Gruppo LNP).

 

CALDEROLI (LNP). Il Governo intende presentare a sua firma un emendamento identico a quello del senatore Massimo Brutti?

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, l'intervento del Ministro era un chiaro pronunciamento di adesione anticipata al testo del senatore Massimo Brutti. Al momento in cui prenderemo in esame quel testo, formalmente valuteremo e decideremo, anche sulla base dell'iniziativa del Governo (se ci sarà, nei termini in cui lei ha del resto detto), come lo voteremo, come lo discuteremo e come lo appronteremo. Intanto cerchiamo di arrivarci a questo benedetto emendamento, stiamo perdendo molto tempo.

Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.214.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, non so quanto valga il tempo che sto per consumare, però molte volte bisogna anche uscire dalle situazioni con la coscienza di aver tentato fino all'ultimo di introdurre momenti di riflessione e ragionevolezza su questioni che hanno la rilevanza che a tutti appare. Ora, le dichiarazioni testé rese dal ministro Mastella sono la confessione della resa senza condizioni della maggioranza al partito dell'Italia dei Valori, che non è ventriloquo, ma è portavoce ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP). Credo debbano essere così intese.

Con tale emendamento, tuttavia, si intendeva dire: va bene, non volete fare la separazione delle funzioni in alcuna maniera che abbia un radicale significato di divisione dei mestieri? Approcciamo allora il problema da altro punto di vista. Vediamo se riusciamo a proporre una soluzione che sia di accomodamento.

Questo emendamento è stato da me scritto, ma l'ideatore logico è il sottosegretario Scotti, il quale, nel corso del dibattito in Commissione, a un certo punto, per convincerci della necessità di rinunciare alla rarefazione dei passaggi di funzione possibili (prima si era detto una volta nel corso della carriera, poi due volte nel corso dell'intera carriera), usò un argomento che mi sembrò condivisibile e soprattutto intelligente: egli cioè disse che in questa maniera si condannavano all'immobilità assoluta i magistrati di prima nomina, differenziandone il trattamento rispetto a tutti gli altri. Difatti, i magistrati di prima nomina non possono in nessun modo scegliere la sede loro più comoda e devono fisiologicamente saltellare da una funzione all'altra per poter conseguire l'avvicinamento alla stessa.

Bene, tale emendamento sostanzialmente stabilisce che nei primi dieci anni di carriera, fermo l'obbligo per il magistrato di rimanere comunque almeno cinque anni nella funzione (e a nessuno di voi sfuggirà la ragionevolezza di questa previsione, perché cinque anni sono il tempo congruo, il tempo logico perché il magistrato sì insedi nell'ufficio e impari a svolgere il mestiere che gli viene chiesto di svolgere), fermo questo obbligo nella prima fase della carriera, egli potrà tranquillamente passare da una funzione all'altra. Decorsi i primi dieci anni di carriera - non dieci giorni, signori colleghi della maggioranza - il magistrato potrà nuovamente cambiare le funzioni, ma solo una volta. Per una volta, ma non oltre, potrà scegliere di non fare più il requirente e di diventare magistrato giudicante o viceversa.

Questa era l'idea del sottosegretario Scotti, da lui consegnataci nel corso del dibattito in Commissione; questa è l'idea trasformata in una prescrizione puntuale sulla quale il voto favorevole di Alleanza Nazionale è ovviamente scontato e sul quale chiedo una riflessione ai colleghi della maggioranza.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento in esame, ma soprattutto per spiegare all'Aula cos'è accaduto dal punto di vista politico in questo momento.

Dal punto di vista regolamentare è accaduto quanto doveva accadere, Presidente: il Ministro ha sottoscritto l'emendamento 2.134 (testo 3), che diventa pertanto un emendamento del Governo.

 

PRESIDENTE. Non è ancora avvenuto.

 

CASTELLI (LNP). A questo punto nulla osta dal punto di vista regolamentare, ma il significato politico è profondo, perché, diventando un emendamento del Governo, vince il ministro Di Pietro. Quindi, in questa partita, Di Pietro uno, Mastella zero - questo è il dato - (Applausi dai Gruppi LNP e FI), ma soprattutto chi perde è la Commissione giustizia. Ma, signor relatore, signor Presidente della Commissione giustizia, noi abbiamo lavorato per più di un mese in Comitato ristretto e in Commissione e poi, all'ultimo momento, arriva il primo Ministro che passa, impone il suo diktat e cambia tutto.

Ebbene, per i commissari, soprattutto per quelli della maggioranza che si sono dedicati molto a questo lavoro, va tutto bene così? Il Parlamento subisce un'altra umiliazione; oggi ne abbiamo subite tante, però questo va bene. Che resti allora agli atti che almeno noi della Lega non ci stiamo: non vogliamo essere umiliati e denunciamo questo modo di agire. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, mi asterrò sull'emendamento in esame, anche perché un po' di chiarezza e di serietà in quest'Aula ogni tanto non dovrebbe mancare.

L'emendamento del senatore Massimo Brutti non so da dove scaturisca, chi l'abbia suggerito, però viene a confortare tutte le tesi, anche della vecchia riforma Castelli, secondo cui un minimo di condizionamento ci deve pur essere. Consentire liberamente un passaggio da una funzione all'altra può far sì che un magistrato requirente si trovi a giudicare, nel caso del penale, lo stesso caso che aveva valutato precedentemente. Prevedere quantomeno che ci sia un distacco da un distretto all'altro, quanto meno il passaggio come prevede l'emendamento Brutti, può essere ragionevole. Verrebbe da dire che poiché vengono incontro ad una nostra posizione, dovremmo accettarlo.

Vorrei capire però l'Italia dei Valori, a questo punto, la vera portavoce dell'Associazione nazionale magistrati: come voterà sul provvedimento e sui prossimi due emendamenti firmati da loro? Finora non è stato accettato un solo emendamento del ministro Di Pietro, del senatore Formisano e degli altri senatori del Gruppo. Se fossero seri e conseguenti dovrebbero bocciare questa legge e fare ciò che il ministro Di Pietro ha dichiarato, ossia che sta con i magistrati e non voterà mai tale legge. Se così non accadesse, vorrei che si mettesse alla berlina tutto il Gruppo dell'Italia dei Valori, che fa una grande sceneggiata, porta a casa un risultato a bassissimo prezzo e poi il Governo sarà salvato un'altra volta. (Applausi dal Gruppo LNP).

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.214, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori, fino alle parole «dalla nomina a magistrato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Pregherei i colleghi di votare ciascuno al proprio posto.

 

MORANDO (Ulivo). Presidente, il senatore Divina vota allo stesso modo del suo Gruppo!

 

PRESIDENTE. Senatore Divina, dovrebbe astenersi.

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.214 e l'emendamento 2.215.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.138.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, ho già fatto riferimento a quest'emendamento in sede di illustrazione. Capisco che, per l'ora tarda e per l'intendimento della maggioranza, è difficile passare da una «legge Tarzan» ad «emendamenti Tarzan», come quelli che ci accingiamo a votare domani mattina.

Il punto politico della vicenda è la grande delusione di questa occasione mancata. Ho sentito con grande preoccupazione che un ministro della Repubblica, il ministro Di Pietro, ha detto che lui sta con i magistrati. Noi, purtroppo, stiamo con il popolo. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di quest'emendamento (che tra l'altro è quasi identico al successivo 2.139 a mia firma), proprio perché esso si propone di venire incontro, in un clima costruttivo e assolutamente utile a realizzare un contemperamento di diverse soluzioni, alle indicazioni provenienti dal sottosegretario Scotti nel corso dell'esame del testo in Comitato ristretto.

Ci è stato detto che all'inizio della carriera i magistrati avrebbero potuto non sapere verso quali funzioni si sentono più portati e, soprattutto, sarebbero stati sicuramente assegnati a una sede lontana dai luoghi di residenza della famiglia; era pertanto evidente che non si potevano cristallizzare in un numero minimo le possibilità di cambiamento di funzioni, in quanto spesso l'avvicinarsi alla sede agognata comporta necessariamente un mutamento di funzioni. Si è allora ipotizzata la possibilità che, per i primi dieci anni di esercizio delle funzioni, non vi fosse alcuna forma di limitazione quantitativa della possibilità di passare da una funzione all'altra, proprio per agevolare l'avvicinamento alla sede agognata.

È vero che ci sono i questori, gli ufficiali della Guardia di finanza, dei Carabinieri o dell'Esercito che cambiano sede ogni tre anni in Italia. Ma i magistrati tengono famiglia; si devono avvicinare a casa e devono far sì che la moglie lavori vicino casa. Gli altri sono, ovviamente, una razza diversa e separata e seguono necessariamente questo tour, sapendo sin dall'inizio che vi si dovranno comunque sottoporre.

Questo emendamento mirava dunque ad agevolare tale possibilità, ipotizzando che successivamente fosse possibile soltanto un cambio di funzione. Se un cambio viene ritenuto troppo esiguo, si può arrivare a due cambi (così come un emendamento successivo recita); si consideri però che, alla fine della storia, se si ipotizzano due cambi dopo i primi dieci anni, si arriva ai famosi quattro, che poi non si verificheranno quasi mai nell'arco dell'intera carriera di un magistrato.

A me pare che ci troviamo di fronte ad una norma simbolica; è una norma simbolo quella che si vuole lanciare. Non so quali siano diventati i portavoce dell'ANM e del CSM, portavoce istituzionale a sua volta dell'ANM, perché i nomi sono stati fatti e le indicazioni fioriscono e quindi si sta ampliando la platea di questi portavoce. Se ve ne sono - e probabilmente ve ne sono - penso che agiscano con una certa miopia politica. Parlo di miopia politica perché pensano che quello sia il luogo dominante e l'organismo di maggiore potere, forse perché ricevono anche sollecitazioni, condizionamenti, messaggi.

Allora, è evidente che la miopia farà sì che questo salire su un carro di un vincitore solamente fittizio e temporaneo verrà meno nella prossima legislatura, quando la volontà popolare si esprimerà e farà sì che non vi possano essere più condizionamenti di alcun tipo e scioperi condizionati ad un eventuale mutamento del testo proveniente dalla Commissione all'esame dell'Aula. Lo sciopero, tra l'altro, è assolutamente ridicolo nell'indicazione della data: tutti sanno che dal 18 luglio in poi udienze non se ne faranno nel modo assoluto; c'è una circolare dello stesso Consiglio superiore della magistratura che le fa concludere al 15 luglio, proprio per far sì che vi possa essere un assorbimento dell'arretrato. È uno sciopero, quindi, assolutamente inattuabile che vedrebbe comunque a casa i magistrati.

Tale opposizione a questo, ma anche ad altri emendamenti che addolciscono, sotto il profilo quantitativo, questa limitazione, a tutta evidenza dà ragione a chi ritiene e continua a sostenere che vi sia un convitato Di Pietro - chiedo scusa, di pietra - in questa discussione in Aula (Applausi del senatore Castelli), così come c'è stato, d'altra parte, nell'ambito della discussione in Commissione. Mi chiedo chi possa essere Don Giovanni, che era, comunque, un personaggio molto scioperato e che, evidentemente, non poteva essere elevato a simbolo di moralità e di etica. Certamente, se vi è un Don Giovanni e vi è anche un convitato Di Pietro, con riferimento alla politica che sta portando avanti il centro-sinistra dico: finiamola, per cortesia, con l'indicazione di valori o addirittura di chissà quali etiche o di chissà quali impossibilità di toccare autonomie e indipendenze. (Applausi dei senatori Amato e Castelli). Qui parliamo di tutt'altra cosa. (Applausi dal Gruppo FI).

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.138 sino alle parole: «nell'arco dell'intera carriera». Qualora questa parte venisse respinta, risulteranno preclusi tutti i successivi emendamenti sino all'emendamento 2.145.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, voglia essere più preciso, la prego, perché le parole «nell'arco dell'intera carriera» ricorrono due volte nell'emendamento. Allora, lei si riferisce alla prima o alla seconda?

 

PRESIDENTE. Alla prima.

 

CARUSO (AN). Quindi, lei mette in votazione, lo dico per chiarezza, la seguente parte: «Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole "per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera"». Questa è la parte che mette in votazione?

 

PRESIDENTE. Sì.

 

CARUSO (AN). È una prassi deteriore rispetto alla peggiore usata dal presidente Mancino nella XIII legislatura.

 

PRESIDENTE. È la prassi normale, seguita dal presidente Mancino, come dal presidente Pera e come da tutti gli altri Presidenti, almeno da quelli che io ho conosciuto. Mi dispiace quel che lei afferma, ma questa prassi non è mai stata contestata da alcuno.

 

CARUSO (AN). Non è così, Presidente, perché in questa maniera non viene messa l'Aula in condizioni di votare su alcunché. Questo è solo l'incipit dell'emendamento, non indica la volontà; sarebbe come se io presentassi un emendamento in cui dico di sopprimere le parole «i magistrati ordinari», punto.

Non è così, Presidente, mi dispiace.

 

PRESIDENTE. No, è così, perché se questa parte, senatore Caruso...

 

CARUSO (AN). Questa discussione rischia di comportare l'uso di un tempo maggiore rispetto a quello che avrebbe richiesto una ordinata votazione. La invito, signor Presidente, a non ascoltare cattivi consiglieri...

 

PRESIDENTE. Non ascolto cattivi consiglieri, caro senatore Caruso.

 

CARUSO (AN). ...e a continuare a presiedere come lei ha sempre fatto...

 

PRESIDENTE. È esattamente quello che sto facendo.

 

CARUSO (AN). ...garantendo all'Aula di poter votare su tutto.

PRESIDENTE. Infatti, voteremo su tutto, senatore Caruso. Se l'Aula approverà questa parte dell'emendamento, noi continueremo a votare e lo faremo su tutti gli emendamenti seguenti.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma lei è già intervenuto.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, intervengo come richiamo al Regolamento, per la stessa ragione per la quale lei sta verificando questa possibilità secondo cui, respinta la prima parte di un emendamento, vengano a decadere tutti gli altri successivi emendamenti. Si tratta di due situazioni differenti, perché mentre con un emendamento si sostituisce totalmente la disciplina presente nella norma proposta dalla Commissione all'Aula (mi riferisco agli emendamenti 2.138, 2.139 e 2.142), con gli altri emendamenti si tocca esclusivamente il numero delle volte indicato nella previsione proposta dalla Commissione all'Aula, quindi non vi può essere una decadenza e una preclusione di questo genere di emendamenti, così come lei ha elencato, fino al 2.145.

PRESIDENTE. No, non sono d'accordo, senatore Centaro, per la semplicissima ragione che è evidente che la prima parte dell'emendamento, che è richiamata in altri emendamenti, se venisse approvata, farebbe sì che gli emendamenti rimarrebbero, ma se venisse respinta, decadrebbero. Analogamente avviene per la seconda parte, che noi metteremo in votazione evidentemente se la prima parte venisse ad essere approvata.

È una logica conseguenza, è la prassi che abbiamo costantemente seguito e mi dispiace che il senatore Caruso abbia fatto riferimento ai precedenti della Presidenza del senatore Mancino, che sono esattamente stati seguiti dalla Presidenza del senatore Pera per tutta la scorsa legislatura. È una prassi consolidata. Mi meraviglia che facciamo delle discussioni come quella che poc'anzi abbiamo fatto su prassi consolidate e anche su logiche che dovrebbero guidare la nostra vita parlamentare e l'esame degli emendamenti sui quali siamo chiamati a pronunciarci.

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, contesto anch'io l'interpretazione che ella ha dato dichiarando che sono preclusi tutti gli emendamenti fino al 2.145, perché se lei mette in votazione la parte relativa al «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera», lei obiettivamente toglie ogni significato innovativo all'emendamento che viene proposto, che intende sostituire alle parole «per non più di quattro volte nell'arco di una intera carriera» le parole «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera» e così via.

Se lei mette in votazione l'emendamento 2.138 solo per questa parte, lei può dichiarare preclusi gli emendamenti fino a 2.116, ma non può dichiarare preclusi gli emendamenti che sono stati presentati che prevedono di sostituire la formula quattro volte con due volte o con tre volte, perché sono emendamenti di portata modificativa radicalmente diversa. (Applausi del senatore Amato).

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire il senatore Palma.

 

PALMA. Rinuncio, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Io mantengo la mia interpretazione semplicemente perché gli emendamenti successivi hanno un carattere seriale e riproducono - insisto - esattamente la stessa norma, ragion per cui, se questa parte venisse respinta, decadrebbero assolutamente. Lo stesso principio vale per la seconda parte, che è vincolata alla prima, come è del tutto evidente. Mi riferisco all'emendamento 2.138, presentato dal senatore D'Onofrio. Quindi, l'interpretazione che abbiamo dato di questa procedura è assolutamente corretta. Insisto. Ho chiesto i precedenti ai funzionari del Senato e domani, a scanso di equivoci di ogni genere e tipo, forniremo notizie ai colleghi che hanno sollevato la questione.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Palma, ci ha ripensato?

PALMA (FI). Checché ci sia un detto che qualifica negativamente il ripensarci, signor Presidente, non è che ci ho ripensato, ho avuto un'idea diversa che adesso le vorrei esporre.

PRESIDENTE. Le faccio presente che sono già intervenuti due senatori del suo Gruppo.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, chiedo che si proceda al voto di questa serie di emendamenti nella giornata di domani, essendosi già accantonati due emendamenti; peraltro, attesa l'ora, se si vota oggi o si vota domani non mi pare cambi molto.

Non voglio ripetere il discorso dei colleghi Caruso e Centaro, ma hanno ragione. Questo emendamento è tutto in favore dei magistrati, perché sostanzialmente consente tre passaggi di funzione nei primi dieci anni ed un passaggio dopo dieci anni, cioè sostanzialmente siamo di nuovo a quattro passaggi con l'unica differenza rispetto al testo varato in Commissione che se un determinato soggetto, perché ultimo in graduatoria, è costretto ad andare, ad esempio, ad Aosta e vive ad Agrigento, può utilizzare nei primi dieci anni i tre trasferimenti di riavvicinamento e poi decidere dopo i dieci anni cosa fare da grande.

Allora, al di là dei tabù, mi pare un emendamento estremamente sensato, che va realmente in favore dei magistrati, perché valuta in maniera positiva le difficoltà di riavvicinamento alla sede di provenienza. Credo non vi sia davvero nulla di male se se ne sospendesse la votazione oggi e, pur rendendomi conto che non è un problema politico per cui può cadere il Governo in ragione delle diatribe tra il ministro Mastella e il ministro Di Pietro, credo vi possa essere un approfondimento della maggioranza e, se proprio lo dovete respingere, lo potrete fare domani.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Palma.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Sono contrario, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.138, presentato dal senatore D'Onofrio, fino alle parole «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.138 e gli emendamenti dal 2.139 al 2.145.

Siamo finalmente giunti ora all'emendamento 2.134 del senatore Massimo Brutti, nel testo riformulato.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo).Signor Presidente, vorrei prospettare all'Assemblea una soluzione, a mio avviso, equilibrata, che ci aiuta a lavorare più tempestivamente.

Premetto che, poche ore fa, in linea con la prassi costante, il collega Palma, che aveva presentato un emendamento, lo ha modificato, il testo riformulato è stato inserito nell'annesso III al fascicolo degli emendamenti, è stato discusso ed stato votato: piena ammissibilità, quindi, di una riformulazione che incideva in modo rilevante sul testo del suo originario emendamento.

E comunque, rispetto alla riformulazione dell'emendamento da me presentato, anche questo caso tempestivamente, credo che si sia nelle condizioni di poter lavorare risparmiando tempo sulla base di una decisione che è stata responsabilmente assunta in Aula dal ministro Mastella.

Non ho alcuna difficoltà ad accettare il fatto che l'emendamento da me presentato e, coerentemente alla valutazione complessiva che da esso emergeva, riformulato, possa diventare un emendamento proposto dal Governo. Del resto, si era già parlato di un tratto di tempo, richiesto anche dai colleghi dell'opposizione, che consentirà tra stasera e domani mattina ai colleghi dell'opposizione di assumere ogni decisione e a tutti noi di esprimere le necessarie valutazioni, in modo da poter poi domani votare l'emendamento.

Esso esprime un orientamento che corrisponde ad una mia radicata convinzione, altro che portavoce, e poiché si vuole esprimere simpatia nei confronti dell'uno o dell'altro intervento dei colleghi dell'opposizione, voglio esprimere la mia simpatia per l'intervento del collega Centaro che diceva che «l'emendamento addolcisce». Mentre il collega Caruso immagina ventriloqui che fanno parlare altri a nome loro, il collega Centaro con correttezza ed atteggiamento signorile si limita a dire che l'emendamento addolcisce. Ebbene sì, si tratta di un emendamento dolce.

 

PRESIDENTE. Si tratta evidentemente di una nuova fattispecie di emendamento.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, in primo luogo, a differenza di quanto lei ha annunciato, in Aula è presente un testo 3 di questo emendamento, che è stato distribuito, non siamo a quel testo 2dell'annesso III.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, il testo 3 è stato annunciato dal senatore Brutti all'inizio della seduta e poi distribuito ai colleghi.

CENTARO (FI). Signor Presidente, nell'annesso III al fascicolo degli emendamenti è presente un testo 2, che è tutta un'altra storia.

 

PRESIDENTE. Comunque, è stato distribuito.

 

CENTARO (FI). Ora, a prescindere da tale premessa esclusivamente formale, noi abbiamo chiesto un congruo termine per proporre subemendamenti in virtù della circostanza che questo emendamento evidentemente cambia radicalmente, con l'inserimento di una serie di impedimenti, tutta la procedura relativa al mutamento di funzioni, anche con riferimento al testo 1 dell'emendamento presentato dal senatore Brutti.

Pertanto, si vorrebbero conoscere le indicazioni della Presidenza anche con riferimento alla possibilità che gli Uffici accolgano e in quali orari i subemendamenti che verranno proposti all'emendamento 2.134 (testo 3) del senatore Brutti.

PRESIDENTE. Al fine della discussione che si dovrà svolgere domani mattina - immagino che si inizierà con questo argomento - pensavo di dare come termine per i subemendamenti un'ora da adesso, in modo tale da avere poi domani mattina stampati tutti i documenti.

CENTARO (FI). Signor Presidente, un'ora da adesso o da domani mattina?

PRESIDENTE. Un'ora da adesso, altrimenti domani mattina non si disporrà dei testi in questione.

CENTARO (FI). Quindi, gli Uffici resteranno aperti fino alle ore 22?

PRESIDENTE. Certamente.

CENTARO (FI). Signor Presidente, non essendo neppure iniziata una discussione al riguardo e in conseguenza anche dell'intensa giornata trascorsa, ritengo che l'ora si dovrebbe prevedere a partire da domani mattina. In considerazione della trascorsa giornata integrale di attività, ci vorrebbe un minimo di tempo per procedere alla redazione di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Riferisco all'Aula una disposizione del Presidente.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sono le ore 21. Non so i suoi Uffici, ma i miei sono certamente chiusi; i miei funzionari sono ormai andati a casa. Domani mattina alle ore 9 avrà luogo la Conferenza dei Capigruppo, dateci quindi il tempodi redigere gli emendamenti.

Ormai è chiaro che questo è un nuovo emendamento perchè il Governo, per uscire dall'impasse, ha dovuto farlo proprio. È quindi diventato un nuovo emendamento.

 

PRESIDENTE. Non è così.

 

CASTELLI (LNP). È così perché lei ammette i subemendamenti.

Signor Presidente, credo che non si possa chiedere ai senatori, in considerazione del fatto che i loro funzionari non ci sono più, di restare ancora un'ora per predisporre in questo lasso di tempo emendamenti ad un testo presentato adesso.

Una via di uscita tecnica c'è: basta che domani mattina lo accantoniamo e può essere accantonato prima del voto finale sull'articolo 2. Non capisco quindi perché incaponirsi, senza nessuna ragione, nel fissare un limite temporale stasera. Per quale motivo? Per avere uno scontro con l'opposizione? Se questa è la ratio, d'accordo, ne prendiamo atto, ma non vi è alcuna motivazione di natura tecnica per fare ciò.

La mia proposta è: domani mattina accantoniamo l'emendamento, abbiamo tempo un paio d'ore affinché gli Uffici, su nostre indicazioni, possano presentare i subemendamenti e lo votiamo. Non vedo quale problema ci possa essere su questa strada.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, intervengo soltanto per provare a contribuire a realizzare una chiarificazione sull'ordine dei lavori e sul Regolamento e a portare un elemento di chiarificazione politica perché l'intervento del senatore Brutti, da questo punto di vista, mi sembrava riproporre un problema che invece era stato risolto.

Ne parleremo e decideremo domani mattina, ma domattina parleremo, decideremo e subemenderemo - se ho capito bene - l'emendamento del Governo, il quale è stato presentato riformulando totalmente o parzialmente - non ne ho avuto ancora visione - l'emendamento del senatore Brutti. Facciamo questa precisazione in maniera tale che anche sotto il profilo politico - credo sia nell'interesse sia della maggioranza che dell'opposizione - si sappia che a questo punto l'emendamento del quale stiamo discutendo è un emendamento del Governo.

Per quanto riguarda le soluzioni sui tempi di presentazione dei subemendamenti, mi rimetto alla sua saggezza, signor Presidente, ma ci tenevo a che la seduta si concludesse con una chiarificazione politica sul fatto che l'emendamento di cui discutiamo è l'emendamento del Governo, senza che esso venga più chiamato con i nomi dei presentatori originari. Continuare a chiamarlo in quel modo, stante l'orientamento del relatore di questa mattina con una remissione all'Aula, rappresenta infatti, a mio giudizio, solo un elemento di equivoco.

PRESIDENTE. Posso dirle subito, collega Morando, che questa Presidenza avrebbe considerato assolutamente ammissibile - e non aveva il benché minimo dubbio - l'emendamento presentato, ancorché corretto all'inizio della seduta, da parte del senatore Brutti.

Dico questo in risposta al senatore Castelli dal momento che, anche soltanto nel corso del dibattito che abbiamo fatto sull'ordinamento giudiziario, su tutte le norme che sino adesso abbiamo esaminato, ripetutamente colleghi, sia di maggioranza ma soprattutto di opposizione, hanno apportato agli emendamenti da loro stessi presentati delle modifiche significative che sono state consentite dalla Presidenza. La Presidenza, in ordine all'ammissibilità dell'emendamento nella stesura finale presentata dal senatore Brutti, non aveva quindi il benché minimo dubbio. Ora, il Governo, probabilmente ai fini di sollecitare ed aiutare la nostra discussione, lo fa proprio. Da questo momento - ha ragione perfettamente il senatore Morando - è un emendamento che viene presentato e formulato dal Governo.

Senatore Centaro, dobbiamo ora decidere sui tempi.

CENTARO (FI). Presidente, mi scusi, ma io ho solo un emendamento a firma del senatore Brutti. Non mi è stato recapitato un emendamento del Governo. Potrebbe darsi anche che abbia subito qualche lieve modifica.

PRESIDENTE. No, il rappresentante del Governo ha fatto qui una dichiarazione estremamente precisa, senatore Centaro, dicendo che faceva proprio integralmente l'emendamento originariamente presentato dal collega Brutti e da altri senatori. Non è stato quindi proposto, suggerito o ipotizzato da parte del Governo alcun cambiamento di carattere normativo. Il testo dell'emendamento è quello. Si tratta di stabilire come quel testo può essere subemendato da parte dei colleghi e i termini temporali.

Avendo sentito il Presidente del Senato, possiamo fissare alle ore 9,30 di domani mattina il termine per la presentazione dei subemendamenti. Alle ore 9 si terrà la Conferenza dei Capigruppo e, successivamente, potremo valutare, all'inizio della seduta, se iniziare la discussione con l'emendamento 2.134, a questo punto del Governo, o se invece accantonarlo. È una decisione che rinvierei, però, a domani mattina, dopo la Conferenza dei Capigruppo.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, mi dispiace dover sottolineare alcuni aspetti formali, ma qui la forma diventa sostanza. In particolare, perché il Governo possa far proprio l'emendamento 2.134 (testo 3), di cui è primo firmatario il senatore Brutti Massimo, è necessario che l'emendamento venga ritirato.

Credo sia emersa un'intenzione in tal senso da parte del collega Brutti, anche se non è stata dichiarata formalmente: a seguito di tale ritiro, il Governo potrà dunque far proprio l'emendamento. Diversamente, ci troveremmo di fronte alla presentazione di un nuovo emendamento e, in questo caso, Presidente, le chiedo di poter intervenire.

Io penso che la volontà del senatore Brutti sia nel senso di ritirare l'emendamento che il Governo farà contestualmente proprio. Vorrei sapere se tale ritiro è stato formalizzato: in tal caso nulla osta al fatto che il Governo lo faccia proprio, mentre se se si tratta della presentazione di un emendamento le chiederò di intervenire nuovamente.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calderoli, ma mi sembra una questione di lana caprina. Nel corso delle nostre discussioni in Aula, accade molto spesso che venga presentato un emendamento che, ad un certo punto, si decide di ritirare. Se c'è un collega che lo fa proprio quell'emendamento vale: questo avviene e ciò è quanto è avvenuto.

 

CALDEROLI (LNP). Presidente, anche se credo di aver capito l'intenzione del collega Brutti, non l'ho sentito però ritirare formalmente l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Possiamo chiedere al collega Brutti di specificare il senso del suo intervento, ma così era stato inteso.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, come sovente accade, al termine della seduta, c'è sempre una coda sull'ordine dei lavori nella quale di solito si parla di interpretazioni regolamentari ed è anche un fatto culturale, oltre che piacevole. Tuttavia, Presidente, a parte gli arzigogoli che possono servire per avvantaggiare questa o quella tesi, questa o quella parte, io penso sia utile andare alla sostanza.

Come lei stesso ha rilevato, ad un certo punto è stato detto che quell'emendamento era stato ritirato e lei stesso ha riconosciuto che tale affermazione era stata impropria e le devo dare atto di questa sua grandissima disponibilità: in effetti, l'emendamento era stato riformulato.

Ora, Presidente, nell'intervallo di questo chiarimento si è sviluppata una discussione, come il resoconto potrà testimoniare; nel corso della stessa, poiché non si è capito che si trattava di una riformulazione dell'emendamento, sembrando invece una ripresentazione a seguito del ritiro, taluni interventi, per salvare in qualche modo l'emendamento, hanno fatto riferimento alla possibilità del Governo di presentarlo e farlo proprio.

Il ministro Mastella, che è un esperto di regolamenti parlamentari, ma che secondo me, in quella fase, ha sentito il dovere di risolvere il problema per il buon andamento dei nostri lavori, giustamente, indotto da questo dibattito, si è alzato ed ha dichiarato di far proprio l'emendamento, come per dire «tagliamo la testa al toro e risolviamo il problema!».

Ora, signor Presidente, siccome il ministro Mastella non c'è non posso interpretarlo, ma sono convintissimo che lui aveva due motivazioni: da un lato, voleva risolvere una questione nata sulla base di un equivoco, dall'altro, voleva sostenere questo emendamento, intendendo che lo condivideva.

Nel momento in cui la Presidenza ha successivamente chiarito che si trattava di una riformulazione, il problema non esiste, perché se la Presidenza riconosce che si tratta di una riformulazione, evidentemente la Presidenza stessa deve discutere solo della sua ammissibilità. Una volta che la Presidenza, durante l'esame della riformulazione, ritiene che si tratti di una riformulazione e che essa è ammissibile, personalmente ritengo che non potesse fare diversamente, perché, dopo tutte le riformulazioni a cui abbiamo assistito da un anno a questa parte all'ultimo secondo su ordini del giorno ed emendamenti, non credo che questo potesse essere il caso di non consentire una riformulazione che, tra l'altro, non stravolge il testo.

Vi è stata poi una difficoltà di collocazione e a questo riguardo è nata la stessa discussione: se viene ricollocato in un altro punto del fascicolo, allora si tratta di un nuovo emendamento. Anche in questo caso lei è intervenuto, a mio avviso correttamente, precisando che siccome la riformulazione, a parte i contenuti, spostava la collocazione dopo il terzo comma, la Presidenza era obbligata a far votare quell'emendamento in coda a terzo comma, tuttavia quella proposta di modifica rimaneva una riformulazione.

Ora, io ritengo che l'affermazione del Ministro era da interpretare nel senso che egli sosteneva, condivideva, cioè faceva proprio quell'emendamento, ma non nel senso di sostituirlo o di presentarne uno nuovo; anche perché, signor Presidente, presentare un emendamento uguale ad un altro già riformulato è sempre possibile, ma in ogni caso l'emendamento del Governo, uguale a quello presentato dal collega Brutti, non lo sostituisce ma tutt'al più lo affianca. Il Governo non può sostenere un emendamento e farlo proprio, talché di per sé il presentatore di quell'emendamento è costretto a vedersi ritirato il proprio. Il Governo può benissimo far proprio un emendamento, nel senso che ne presenta uno uguale, ma non sta scritto da nessuna parte che quello presentato dal Governo sia sostitutivo di un emendamento riformulato.

Detto questo, signor Presidente, reputo che la sostanza non stia qui e che lei abbia concluso bene il nostro dibattito su tale questione, dicendo di mettere da parte questi aspetti che abbiamo già risolto, di andare alla sostanza e di formulare i subemendamenti. Vorrei che fosse chiaro, signor Presidente, che io considero questa decisione della Presidenza una opportuna concessione all'opposizione. Ripeto: un'opportuna concessione all'opposizione.

Infatti, se si tratta di una riformulazione i subemendamenti propriamente non sarebbero consentiti. La Presidenza ha opportunamente fatto una mediazione: ha considerato l'emendamento riformulato ed ammissibile, ma opportunamente ha consentito all'opposizione di presentare subemendamenti. Penso che in modo ragionevole diversamente non potesse essere fatto dalla Presidenza.

Ripeto, dai banchi della maggioranza ovviamente avrei chiesto di non concedere il tempo per la presentazione dei subemendamenti. Onestamente però riconosco che il comportamento della Presidenza è stato opportuno e, per il clima con cui stiamo lavorando, anche giusto.

A questo punto, signor Presidente, si tratta ora di stabilire i termini per la presentazione dei subemendamenti. Signor Presidente, fissi un termine che non incida sui lavori relativi al provvedimento in esame tanto da allungarne i tempi di discussione. Non sarà decisiva la mezz'ora prima o la mezz'ora dopo, l'ora prima o l'ora dopo, purché domani mattina si possa iniziare la seduta riprendendo l'esame di questo emendamento, avendo davanti il quadro dei subemendamenti e dando inizio alle votazioni dopo il preavviso di 20 minuti, quindi intorno alle ore 10. Mi sembra si possa procedere come ha indicato la Presidenza. Non vedo in questo alcun vulnus e la soluzione in tal modo può essere facilmente individuata.

Se poi la Conferenza dei Capigruppo assumerà altre decisioni, questa discussione potrà anche essere considerata inutile e sterile. Quindi, approvo l'operato della Presidenza e la farei finita qui.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se altri colleghi desiderano intervenire su tale questione procedurale.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Veramente vorrei rispondere, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Sì, certo, siamo tutti stanchi, senatore Brutti.

Sto solo dicendo che è già trascorso un quarto d'ora dal termine preventivato di chiusura della seduta pomeridiana. Pertanto, invito i colleghi a svolgere interventi che siano sobriamente succinti.

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, poiché sono stato ripetutamente chiamato in causa, vorrei avere la possibilità di esprimere brevemente la mia opinione che è la seguente. Non credo che questi subemendamenti possano ammontare ad un numero molto elevato. Tuttavia, vi è diritto da parte dei colleghi di presentarli e di valutarli bene.

Penso che l'emendamento da me aggiustato oggi pomeriggio fosse a pieno diritto una riformulazione, così come lo era l'emendamento presentato dal collega Nitto Palma che spostava l'intero asse della norma in un'altra direzione. Quindi, si trattava di una riformulazione.

Tuttavia, poiché a me interessa la sostanza ed oggi sono stato qui a condurre, collega Caruso, una battaglia politica che spero domani di vincere, il punto chiave è che si vada a votare quell'emendamento, secondo quel testo, valutando tutte le critiche e tutti i subemendamenti possibili, in un tempo possibilmente non troppo lungo. È l'emendamento del Governo? È l'emendamento del Governo. C'è bisogno di un atto formale di ritiro? Si compia un atto formale di ritiro. Il problema è che poi noi dovremo votare. Se per l'opposizione è importante, tanto meglio, perché tutto ciò che contribuisce a rendere più disteso il rapporto fra noi e l'opposizione è utile al nostro lavoro.

Quindi, se per l'opposizione ha significato il fatto che l'emendamento in esame sia l'emendamento del Governo, benissimo, che quello sia l'emendamento in esame. A me interessa che esso corrisponda puntualmente, parola per parola, comprese le virgole, come puntualmente corrisponde parola per parola, comprese le virgole, all'emendamento per il quale oggi mi sono battuto in quest'Aula. Devo ritirarlo? Lo ritiro. Si richiedono i termini per la presentazione di subemendamenti? Che siano stabiliti i termini, e domani si vota.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, senatore Brutti, lei ha formalmente ritirato l'emendamento.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Sì.

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, aderendo naturalmente al suo invito alla brevità, data l'ora, esprimo la mia preoccupazione per questo sostanzialismo in base al quale la forma non conta ma conta la sostanza. Credo che in una sede come questa dobbiamo essere attenti naturalmente alla sostanza ma estremamente alla forma.

Credo che abbiamo dimostrato una certa flessibilità. Oggi è stata annullata una votazione che era stata conclusa; è comparsa addirittura la scritta «votazione chiusa». In quell'occasione la maggioranza inconsapevolmente aveva votato in modo opposto a quello che avrebbe votato se avesse compreso bene il parere del relatore e quello del Governo, e l'opposizione non ha pronunciato una parola su questo. Abbiamo dimostrato notevole flessibilità perché questo è un episodio - se il senatore Garraffa si ricorda - che non si è mai verificato in precedenza. Credo però sia stato giusto agire in quel modo.

Tuttavia, non ci si può limitare a dire che la forma non conta. Ricordo che per l'interpretazione di sette parole nell'introduzione della Costituzione degli Stati Uniti vi fu una guerra di cinque anni. La famosa iota che divise la cristianità antica è un altro esempio. Ricordo invece un esempio assai meno solenne ed assai più recente in Aula, dove la maggioranza, su indicazione del ministro Padoa-Schioppa, negò la solidarietà, la fiducia e l'apprezzamento alla Guardia di finanza perché "guardava alla sostanza": poiché l'ordine del giorno era stato presentato dal senatore Calderoli, non andava bene.

Vorrei che ci fosse una costante attenzione alla forma perché dalla forma possono venire gravi problemi di sostanza. In questo caso, vorrei sottolineare che bene ha fatto, sia pur tardivamente, il senatore Brutti a ritirare il suo emendamento: il Governo ha manifestato l'intenzione di presentare a sua volta un emendamento. Però, Credo che sia innanzitutto necessario l'atto formale e materiale di presentazione dell'emendamento anche perché quello che ho davanti - credo di non essere in questo meno informato degli altri senatori - è un testo 2, firmato da Brutti ed altri senatori, con alcune parole cancellate, altre aggiunte. Credo che ci voglia chiarezza.

Nella scorsa legislatura, con un altro Governo, la presentazione di un emendamento del Governo non poteva essere fatta così alla leggera. Probabilmente le regole sono cambiate, ma non mi risulta che il Governo potesse presentare un emendamento, senza che il Consiglio dei ministri ne fosse minimamente informato o ne avesse preventivamente dato autorizzazione. Questo punto non riguarda il Regolamento del Senato, ma l'organizzazione interna del Governo, il quale ha già dimostrato nel passato di avere qualche problemino, perché lo stesso segretario del Consiglio dei ministri dimostrò, all'uscita del Consiglio dei ministri, di non sapere di cosa...

 

PRESIDENTE. Non sta mantenendo la promessa, senatore Malan.

 

MALAN (FI). La sto mantenendo quasi perfettamente, signor Presidente, perché sto concludendo il mio intervento.

Tornando sulla contrapposizione tra la forma e la sostanza, il senatore Boccia, che interviene sempre con grande garbo e lealtà, ha parlato di concessione fatta all'opposizione. Le parole sono importanti. Se è un diritto - e lo è - presentare subemendamenti ad un emendamento presentato per di più dal Governo durante la discussione, è un diritto e non è una concessione. Il fatto di lasciare esercitare un diritto è cosa lodevole, come lo sarebbe una concessione, ma è un diritto, e non una concessione. E credo che dobbiamo essere attenti anche a questi aspetti.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, preso atto della rinuncia del collega Brutti al proprio emendamento e preso atto che il Governo ha presentato un suo emendamento, desidererei vederlo perché non ne è stata distribuita alcuna copia ai presenti in Aula.

Da quel momento in poi, potremo cominciare a discutere del termine della presentazione dei subemendamenti a tutta evidenza; gli emendamenti potrebbero essere magari uguali, ma lei sa benissimo, da perfetto giurista qual è, che basta anche il cambiamento di una parola per modificare e stravolgere un testo. Penso che l'avvocato Boccia abbia fatto perdere la causa al cliente perché, al di là della lunghezza della sua arringa, che spesso poi infastidisce anche i giudici, non si può certamente parlare...

 

PRESIDENTE. Questa è la malignità di un magistrato.

 

CENTARO (FI). E' chiaramente una celia che mi permetto anche per sdrammatizzare il momento, perché non si tratta di una concessione, ma di un vero e proprio diritto.

Io ho un solo rammarico. Questa vicenda poteva essere risolta prima, brillantemente, senza dare adito a tante discussioni, solo che non ci si fosse incaponiti in una scelta, decisa o suggerita, assolutamente sbagliata sotto il profilo procedurale. Dovremo però verificare anche la validità formale di questo emendamento sotto il profilo del presupposto che esso possa essere assentito o licenziato dal Consiglio dei ministri. Sotto questo profilo, sarà mia cura verificare se tale procedura è necessaria o meno.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, auguro al senatore Brutti di continuare a vincere qualsiasi battaglia politica e non, e lo faccio perché lo giudico un collega di valore; il fatto che le sue battaglie possano corrispondere a delle mie sconfitte non è cosa che mi agita tanto. Mi rammarica però il fatto che egli vinca questa battaglia, quella che probabilmente egli effettivamente vincerà domani, perché sarà una battaglia contro i cittadini, contro il Parlamento. Vince solo lui, per il resto perdiamo tutti insieme.

Le ho però chiesto la parola, Presidente, per dirle che posso accettare, in una giornata densa di lavoro, anche quelli che giudico e ribadisco essere suoi gravi errori nella conduzione dell'Aula, con riferimento alla cosiddetta pratica del canguro, ma non posso accettare concessioni dal senatore Boccia e dalla maggioranza tutta. E siccome il senatore Boccia di concessioni ha parlato con riferimento ai subemendamenti che io avevo chiesto fossero consentiti, per quanto mi riguarda - e per quanto ovviamente riguarda solo me - vi rinuncio.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, essendo stato ritirato dal senatore Brutti l'emendamento 2.134 (testo 3), visto che il Regolamento prevede che al momento del ritiro di un emendamento ciascun senatore possa farlo proprio, io intendo aggiungervi la mia firma, non ritenendo che quanto fatto dal Governo prima del ritiro si possa qualificare come una possibilità di far proprio l'emendamento.

Se invece, come credo, si tratta della presentazione da parte del ministro Mastella di un testo identico, che come tale è stato presentato ex novo non facendo proprio l'emendamento del collega Brutti, chiedo alla Presidenza di valutare l'ammissibilità del testo Mastella. Infatti, in quanto emendamento nuovo, credo vada un po' disillusa la prassi che abbiamo introdotto al Senato e che invece appartiene alla Camera, per cui Governo e Commissione possono presentare gli emendamenti anche in corso d'opera. Così non è e non è previsto. Qualunque emendamento può essere presentato anche da parte di un senatore, se la Presidenza lo ammette.

In attesa di questa valutazione, faccio mio l'emendamento del senatore Brutti, sul cui destino deciderò poi domani mattina, in modo che i colleghi potranno presentare i subemendamenti. Mi auguro però che domani mattina il Presidente ci esponga le motivazioni per cui ha derogato alle norme regolamentari e ha consentito al Governo la presentazione di un nuovo emendamento, visto che di fatti nuovi non ce ne erano. Avrebbe dovuto attendere la rinuncia da parte del collega Brutti e poi guardare a tutti i senatori, perché qualsiasi senatore che avesse alzato la mano avrebbe potuto farlo proprio, ma così non è stato.

PRESIDENTE. La Presidenza, lo ripeto per la terza volta, ha giudicato ammissibile, l'emendamento 2.134, ancorché corretto e integrato, di cui era prima firmatario il senatore Brutti. Ho già detto e ribadisco che non avevo il benché minimo dubbio sul considerare quel testo ammissibile e discutibile da parte dell'Aula.

Su tale testo, non per una concessione a chicchessia, ritenevo corretto, data la rilevanza della materia e il punto fondamentale che con esso discutiamo, che investe poi l'insieme della proposta di legge al nostro esame, di dover prevedere un tempo congruo per consentire la presentazione da parte dei colleghi di subemendamenti.

Quindi, secondo questa Presidenza, era fuori discussione - lo ripeto ancora una volta - l'ammissibilità dell'emendamento di cui era primo firmatario il senatore Brutti con le ultime correzioni apportate nel corso della seduta di oggi; così come sono state ritenute ammissibili correzioni significative di emendamenti presentati da colleghi di diversi Gruppi parlamentari (sono stati fatti i nomi dei colleghi Palma e Caruso) e sono state tutte accolte, per essere poi esaminate dall'Aula.

L'emendamento in questione è stato successivamente ritirato. Sino a quel momento, lo dico anche al senatore Calderoli, la Presidenza aveva sul tavolo esclusivamente l'emendamento del senatore Brutti. Al momento dell'annuncio del ritiro, poco fa, alla Presidenza è pervenuto un emendamento identico dalla prima all'ultima parola a quello del senatore Brutti, di cui è firmatario il ministro Mastella, a nome dell'intero Governo.

Il Governo ha formulato ed ha presentato un emendamento identico nella forma e nella sostanza a quello presentato dal senatore Brutti. È su questo testo, che abbiamo qui, che materialmente sarà possibile presentare i subemendamenti.

Senatore Calderoli, il Presidente ha agito e sta agendo nel modo più corretto possibile, ed è esattamente come sto dicendo. In base alla presentazione dell'emendamento da parte del Governo, al senatore Malan vorrei dire che sono poi problemi del Governo...

 

CALDEROLI (LNP). Mi impedisce di fare mio l'emendamento?

 

PRESIDENTE. Non le impedisco assolutamente nulla; può far suo l'emendamento. Ci sarà anche un emendamento Calderoli identico a quello del Governo, però le assicuro che il Governo ha presentato e formulato l'emendamento.

Materialmente l'emendamento c'è, senatore Centaro, e su questa base do facoltà ai colleghi di presentare i subemendamenti entro le ore 9,30 di domani mattina, in modo tale da consentire alla ripresa dell'Aula, se l'Assemblea e la Conferenza dei Capigruppo (riunita domani mattina alle ore 9) lo decideranno, il prosieguo della discussione del provvedimento di legge al nostro esame. Deciderà inoltre se cominciare con tale emendamento oppure se accantonarlo e proseguire. Questa è la decisione della Presidenza.

 

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Presidente, non concordo sulla sua posizione rispetto al fatto che il Governo, senza un'autorizzazione da parte della Presidenza, possa presentare un emendamento.

 

PRESIDENTE. Lei che cosa ne sa se il ministro Mastella non ha avuto un'autorizzazione da parte della Presidenza?

CALDEROLI (LNP). Se è per questo, visto che l'emendamento è firmato Clemente Mastella e che egli è anche un collega, data la sua assenza l'emendamento dovrebbe essere dichiarato decaduto, ma non credo, visto che il testo è arrivato alla sua Presidenza. Ora, se questa autorizzazione l'ha data lei, ne discuteremo domani ovviamente, ma che sia chiaro: il Regolamento non consente automaticamente che il Governo possa presentare emendamenti in corso d'opera.

 

PRESIDENTE. Il Governo, come lei ben sa, presenta emendamenti quando vuole.

 

CALDEROLI (LNP). Non è vero, Presidente. Legga il Regolamento! Questo accade alla Camera. Mi auguro che domani mattina mi darà ragione quando le solleverò nuovamente il problema. Il Regolamento dice proprio il contrario.

PRESIDENTE. Resta stabilito il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 9,30 di domani mattina.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Per fatto personale

GARRAFFA (Ulivo). Domando di parlare per fatto personale.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fatto personale in riferimento all'intervento di questa mattina del senatore Castelli, che è stato da me interrotto certamente in modo intemperante. Per questo, porgo le mie scuse all'Aula.

La mia intemperanza era dovuta però a un senso di ingiustizia che incombeva sul Senato, a una mistificazione della realtà. Ho interrotto il senatore Castelli dicendo che non si produce democrazia con i pianisti.

Il senatore Castelli ha fatto riferimento ancora una volta al consenso dato da un senatore a vita all'articolo 1 della riforma dell'ordinamento giudiziario che stiamo affrontando. L'esito di quella votazione è stato 152 a 151. Ben cinque senatori della minoranza, pur votanti e non avendo il dono dell'ubiquità, non erano in Aula. Grazie ad abili pianisti risultavano però presenti, inficiando quindi il risultato. Era questa l'intollerante ingiustizia che ha portato a uno strumentale percorso politico a cui abbiamo assistito tutti.

Il senatore Castelli non ha perso occasione per alimentare offese personali. Oggi in Aula molti colleghi della maggioranza sono stati definiti ventriloqui, servi, schiavi dei magistrati, lobbisti.

Nei miei confronti il senatore Castelli non ha certamente usato parole dolci. Non certo a lui devo rispondere, ma agli elettori che hanno nei miei confronti espresso il loro consenso.

 

PRESIDENTE. Va bene; concluda, senatore Garraffa.

 

GARRAFFA (Ulivo). È vero che in quest'Aula sono intervenuto pochissime volte, soprattutto per disciplina di coalizione, visto anche l'ostruzionismo che voi della minoranza applicate a pie' sospinto. Ma le assicuro che nelle Commissioni a cui partecipo non mi risparmio.

Ma la ruggine con il senatore Castelli non è nuova.

 

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Garraffa.

 

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, le ho chiesto tre minuti, che non sono ancora passati. Le chiedo cortesemente di lasciarmi concludere.

D'altronde, nel suo intervento in Commissione antimafia, la risultanza di un odio viscerale del senatore Castelli nei confronti del Sud era evidente. Castelli, di cultura lombrosiana, non perde occasione per manifestare queste idee. Ma dall'ex ministro Castelli, secessionista di vecchia guardia, dall'ex Ministro della giustizia, eletto nel Parlamento italiano, che insieme ai suoi leghisti ha calpestato il Tricolore e che qui, davanti Palazzo Madama, ha gridato «chi non salta italiano è», non intendo prendere nessuna lezione, né di cultura, né di politica, né di vita. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

(omissis)

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ''non positivo''.

10. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è ''positivo''. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

" 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

" 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

" 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

"50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

"  44.328,37

Magistrati ordinari

" 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

" 22.766,71

.

EMENDAMENTI DA 2.200 A 2.900

2.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100 (testo 2)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"Art. 10. - ( Funzioni). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

a) giudicanti di primo grado;

b) requirenti di primo grado;

c) giudicanti di secondo grado;

d) requirenti di secondo grado;

e) semidirettive giudicanti di primo grado;

f) semidirettive requirenti di primo grado;

g) semidirettive giudicanti di secondo grado;

h) semidirettive requirenti di secondo grado;

i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

m) giudicanti di legittimità;

n) requirenti di legittimità;

o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

q) direttive superiori apicali di legittimità".

"Art. 10-bis. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.101

D'ONOFRIO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 10» sostituire il comma 11, ivi richiamato con il seguente:

«11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto- legge 25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città».

2.102

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.201 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità .».

2.103 (testo 2)

PALMA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole: «in nessun caso» con le seguenti: «, salvo il caso di errore macroscopico».

2.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.202 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) e ovunque altrove ricorrano sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.104

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno».

2.105

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso, «Art. 11», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.202a

VALENTINO, LOSURDO

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.106

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera c) sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.107

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.108

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 4, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che gli stessi hanno comportato».

2.109

PALMA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera f), sostituire le parole da: «da terzi nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a «denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica» con le seguenti: «nel parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati» e, conseguentemente, dopo le parole: «il rapporto del capo dell'ufficio e» sostituire le parole: «le segnalazioni», con le seguenti: «il parere».

2.110

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura», con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al capoverso 11 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.111

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.112

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato» e le parole: «ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.113

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.114

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 14 con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.207 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «commi 11 e 13» con le seguenti: «commi 7, 11 e 13» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.208

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

AI comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».

2.115

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.116

CASTELLI

Le parole da: «Sostituire» a: «b) mediante concorso per titoli.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.117

CASTELLI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.209

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

AI comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a:«avviene anche d'ufficio».

2.800

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13».

2.118

PALMA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12»comma 5, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo».

2.119

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il primo periodo.

2.120

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sostituire le parole: «e di collaborazione» con le altre: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale».

2.121

PALMA

V. testo 2

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.121 (testo 2)

PALMA

Accantonato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, ».

2.210

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «commi 9, 10, 11».

2.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.212 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole «articolo 10, commi», inserire le seguenti «12, 13,». Inoltre dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.211

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.122 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

«13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 15 è sostituito dal seguente: «Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16.

2.123

PALMA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13 sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito è» con le seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.124

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13, sostituire le parole: cinque membri» con le seguenti: «nove membri», le parole: «tre scelti» con le seguenti: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le seguenti: «quattro scelti».

2.125

PALMA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sopprimere il comma 14.

2.126

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.128

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata», con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato».

2.127

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13».

2.129

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Approvato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito».

2.130

PALMA

V. testo 2

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.130 (testo 2)

PALMA

Accantonato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ».

2.131

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera», fino alla fme del comma con le seguenti: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato in ordine ai requisiti richiesti».

2.132

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 16, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12».

2.213

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

AI comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 16, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.133

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti) - 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2"».

2.135

CUSUMANO, BARBATO

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, nel primo periodo le parole: «stesso distretto, né» sono sostituite dalle seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è, inoltre, possibile»; dopo le parole: «mutamento di funzioni», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le ipotesi di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o del lavoro, e viceversa, in uffici giudiziari divisi in sezioni. La relativa vacanza deve essere pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, il provvedimento di trasferimento deve indicare la assegnazione a funzioni civili o del lavoro ed il successivo passaggio a funzioni giudicanti penali all'interno della stessa regione è possibile unicamente dopo l'esercizio continuo per cinque anni di funzioni civili».

2.136

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sopprimere al primo periodo le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione,».

2.137

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere al primo periodo le parole: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera».

2.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Le parole da: «Al comma 4» a: «magistrato,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso

AI comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.138

D'ONOFRIO

Le parole da: «Al comma 4» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario».

2.139

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.140

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.141

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso

AI comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.142

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.143

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte nell'arco dell'intera carriera».

2.144

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:«quattro» con la seguente: «due».

2.145

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.134 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

V. testo 3

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.134 (testo 3)

BRUTTI MASSIMO, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

( )

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

________________

( ) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Calderoli

2.900

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».