Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali - A.C. 3243
Riferimenti:
AC n. 3243/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 296
Data: 07/12/2007
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali

A.C. 3243

 

 

 

 

 

n. 296

 

 

7 dicembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: GI0266.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

Schede di lettura

Quadro normativo  13

§      Le modifiche alla disciplina degli illeciti societari nella XIV legislatura  13

Contenuto del disegno di legge AC. 3243  22

§      Art. 1. (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).23

§      Art. 2. (Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).25

§      Art. 3. (Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).27

§      Art. 4. (Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).28

§      Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria).30

§      Art. 6. (Entrata in vigore).31

Testo a fronte  32

Progetto di legge

§      A.C. 3243, (Governo), Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi41

§      Codice penale  (artt. 42 e 622)64

§      Codice civile  (artt. 2621-2625)66

§      L. 29 settembre 2000, n. 300. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.  (art. 8 della Convenzione)123

§      L. 3 ottobre 2001, n. 366.  Delega al Governo per la riforma del diritto societario.125

§      D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366  145

§      L. 28 dicembre 2005, n. 262.  Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.154

Normativa comunitaria

§      Trattato che istituisce la Comunità europea  (art. 234) (versione consolidata)209

§      Dir. 9 marzo 1968, n. 68/151/CEE.  Prima direttiva del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.  (artt. 6 e 13)210

§      Dir. 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE.  Quarta direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.  (artt. 2 e 55)212

§      Direttiva 90/605/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione  215

§      Dir. 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE.  Settima direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati.220

Giurisprudenza

Corte costituzionale

§      Sentenza n. 161 del 2004  259

§      Ordinanza n. 70 del 2006  289

§      Ordinanza n. 196 del 2007  295

Corte di Giustizia della Comunità europea

§      Sentenza della Grande Sezione - 3 maggio 2005  309

Profili di diritto comparato (a cura del Servizio Biblioteca)

§      Stati Uniti d’America  329

§      Belgio  333

§      Francia  335

§      Germania  337

§      Gran Bretagna  342

§      Spagna  344

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3243

Titolo

Modifiche alle disposizioni penali in materia di societa' e consorzi

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Diritto civile; diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione alla Camera

13 novembre 2007

§       annuncio

14 novembre 2007

§       assegnazione

28 novembre 2007

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Aff. costit.), VI (Finanze)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3243, di iniziativa governativa e composto da sei articoli, interviene sulla disciplina recata dal codice civile in materia di illeciti societari, in particolare, novellando gli attuali articoli 2621, 2622 e 2624 di tale codice in tema, rispettivamente, di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ed introducendo nel medesimo codice civile, il nuovo articolo 2622 – bis, concernente una specifica circostanza aggravante nel caso in cui gli illeciti previsti dalle citate norme arrechino grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

 

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, scopo del provvedimento governativo è quello di risolvere le questioni più rilevanti sorte in relazione all'applicazione e all'interpretazione delle citate disposizioni codicistiche, successivamente alla loro modifica avvenuta, nel corso della precedente legislatura, a seguito dell’approvazione del decreto legislativo n. 61 del 2002[1] e della cd. "legge sul risparmio" n. 262 del 2005[2] (cfr. quadro normativo).

 

In particolare, nella citata relazione illustrativa il Governo osserva che "il complessivo ridimensionamento dell'area dei fatti di rilevanza penale - dovuto ad una chiara preferenza per la ricostruzione delle fattispecie come reati di danno, anziché di pericolo, alla riformulazione di talune figure criminose in chiave contravvenzionale, pur se necessariamente connotate da dolo, all'introduzione di soglie di punibilità e della procedibilità a querela, nonché alla riqualificazione dell'elemento soggettivo nel senso della necessità del dolo intenzionale o specifico - ha comportato una significativa compressione di quelle che sono state definite dalla dottrina le esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali dei partecipanti al traffico giuridico, legate a pericoli specifici connessi ad utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari".

 

In estrema sintesi, e come esplicitato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, con il ddl in esame il Governo mira a:

 

Ø      distinguere le fattispecie di falso non in funzione del verificarsi o meno del danno (come attualmente previsto), ma in funzione del tipo di società coinvolta. Conseguentemente, l’art. 2621 disciplina le false comunicazioni sociali relativamente a società non quotate e l’art. 2622 sanziona la medesima condotta in riferimento alle società quotate in borsa;

Ø      escludere che le fattispecie penali di falso nelle scritture contabili abbiano natura contravvenzionale, prevedendo sempre la pena della reclusione e dunque la natura delittuosa dei citati illeciti;

Ø      escludere che per la perseguibilità di tali reati sia richiesta la querela di parte;

Ø      eliminare le attuali soglie di punibilità;

Ø      riformulare la fattispecie di falso nelle comunicazioni delle società di revisione, costruendola come reato di pericolo, aggravato nell’ipotesi di società soggette a revisione obbligatoria ovvero di grave nocumento alla società soggetta a revisione;

Ø      prevedere una specifica circostanza aggravante dei reati contemplati negli articolI 2621 e 2622 c.civ. .

 

Nello specifico, mentre l'articolo 1 del disegno di legge A.C. 3243 novella l'articolo 2621 del codice civile, attualmente rubricato False comunicazioni sociali, il successivo articolo 2 interviene sull'articolo 2622 del codice civile, attualmente rubricato False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori e di cui si propone la nuova titolazione False comunicazioni nelle società quotate in borsa.

 

L’articolo 3 del disegno di legge è volto, poi, ad inserire nel codice civile il nuovo articolo 2622-bis, in base al quale le pene previste per i delitti di cui agli artt. 2621 e 2622 sono aumentate se le false comunicazioni sociali (tanto per le società non quotate, quanto per le società quotate in borsa) cagionino un grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

 

L'articolo 4 del disegno di legge in esame, in linea con la nuova impostazione data dal disegno di legge in esame ai reati di false comunicazioni sociali, novella, a sua volta, l'articolo 2624 del codice civile, concernente le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

 

Da ultimo, l’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 6 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazioni allegate

Al disegno di legge A.C. 3243 è allegata unicamente la relazione illustrativa del Governo.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In considerazione della finalità del disegno di legge in esame, volto alla revisione della disciplina recata del codice civile in relazione a taluni illeciti societari, la base giuridica del provvedimento è individuabile nell’articolo 117, comma 2, lettera l) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

 

Il 18 giugno 2007 la Commissione ha pubblicato i risultati della consultazione, lanciata il 18 gennaio 2007 sulla base di un apposito documento di lavoro, in merito all’opportunità di una riforma del regime di responsabilità dei revisori dei conti negli Stati membri dell’Unione europea e alle possibili strategie per attuarla.

La consultazione ha riguardato, in particolare, la responsabilità alla quale sono esposti i revisori a causa di possibili negligenze in relazione a frodi o fallimenti di società, escludendo i casi di frode o condotta scorretta intenzionale dei singoli revisori o delle singole imprese di revisione. In considerazione dei dati forniti da uno studio realizzato da London Economics, in cui viene esaminata la situazione attuale degli Stati membri e del mercato comunitario della revisione, nonché l’impatto economico delle diverse opzioni di limitazione della responsabilità dei revisori, la Commissione ha sottoposto a consultazione quattro possibili alternative :

·         l’instaurazione di un tetto finanziario fisso alla responsabilità a livello europeo;

·         l’instaurazione di un tetto stabilito in base alle dimensioni della società controllata, misurate in funzione della sua capitalizzazione in borsa;

·         l’instaurazione di un tetto calcolato sulla base di un multiplo degli onorari fatturati dal revisore nei confronti del cliente;

·         l’instaurazione da parte degli Stati membri del principio di responsabilità proporzionale in modo che entrambe le parti (revisore e società controllata) siano responsabili della sola frazione di danno corrispondente alla propria parte di responsabilità.

Sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione rileva che i professionisti del settore ritengono necessaria un’iniziativa a livello europeo in materia. Favorevoli ad un intervento della Commissione si sono mostrati anche i partecipanti alla consultazione non appartenenti al settore e provenienti da paesi in cui si applicano limitazioni della responsabilità. Parere contrario hanno invece espresso i partecipanti non appartenenti al settore e provenienti da paesi in cui limitazioni della responsabilità non sono previste. Relativamente alle differenti opzioni proposte sul modo in cui limitare la responsabilità dei revisori, i professionisti del settore preferiscono l’individuazione di un tetto, mentre i partecipanti alla consultazione esterni al settore sono favorevoli alla responsabilità proporzionale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge in esame incide sulla vigente legislazione con la tecnica della novellazione.

Impatto sui destinatari delle norme

Come in precedenza rilevato, il disegno di legge in esame apporta talune rilevanti modifiche alla normativa attualmente prevista dal codice civile in materia di illeciti societari, intervenendo non solo sul regime sanzionatorio previsto dagli articoli 2621, 2622 e 2624, ma anche sugli elementi costitutivi degli illeciti contemplati da tali norme e sulla loro natura giuridica.

Destinatari diretti del possibile impatto della disciplina recata dal provvedimento in esame sono, pertanto, i soggetti i quali, in virtù della carica sociale ricoperta, possono rendersi responsabili dei reati previsti nei citati articoli del codice civile.

Più indirettamente, il provvedimento in esame è destinato a produrre effetti nei confronti di coloro i quali risultino interessati ad una informazione esauriente ed affidabile in ordine alle condizioni economiche della società, anche in relazione ai potenziali soci, creditori e contraenti.

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Le modifiche alla disciplina degli illeciti societari nella XIV legislatura

Il disegno di legge del Governo AC 3243 novella alcuni articoli del codice civile che fanno parte del Libro V, Titolo XI “Disposizioni penali in materia di società e di consorzi” (in particolare, gli artt. 2621, 2622 e 2624 del codice civile).

Si tratta, come è noto, di un titolo integralmente riscritto del corso della scorsa legislatura, a seguito dell’approvazione del decreto legislativo n. 61 del 2002[3], attuativo della delega contenuta nella legge 3 ottobre 2001, n. 366[4]. Su gran parte di tali norme è poi intervenuta, nel corso della medesima legislatura, la cd. legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005[5]).

Pertanto, prima di descrivere il contenuto delle novelle oggi proposte dal Governo, pare opportuno ripercorrere i passaggi normativi della scorsa legislatura, che hanno portato ai testi attualmente in vigore, dedicando particolare attenzione al Capo I (Delle falsità), oggetto del disegno di legge all’esame della Commissione.

 

 

L’art. 11 della legge n. 366 del 2001 e il decreto legislativo n. 61 del 2002

La legge n. 366 del 2001 ha delegato il Governo a riformare in modo organico la disciplina delle società di capitali e cooperative nonché, per gli aspetti che interessano in questa sede, a riformare la normativa in materia di illeciti penali concernenti le società commerciali (art. 11).

 

Per quanto riguarda il reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c.), l’articolo 11 della legge delega prevedeva i seguenti principi e criteri direttivi:

§         oggetto dell’esposizione – da parte di degli amministratori, direttori generali sindaci e liquidatori - idonea a concretare gli estremi della fattispecie criminosa devono essere fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

§         l’omissione di informazioni idonea a concretare egualmente la fattispecie in esame deve avere ad oggetto informazioni sulla situazione della società la cui comunicazione sia imposta dalla legge;

§         previsione del dolo specifico, con l’utilizzazione dalla dizione «con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico»;

§         precisazione della finalizzazione della condotta al conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto.

La legge n. 366 ha previsto quindi l’introduzione di una differenza di regime sanzionatorio incidente, di conseguenza, sulla qualificazione del reato in esame, a seconda che la condotta posta in essere abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: se la condotta non ha cagionato il danno citato la pena prevista è quella dell’arresto fino a un anno e sei mesi (contravvenzione). Se, diversamente, la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori occorrerà distinguere tra:

§         società non quotate, per le quali viene stabilita la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

§         società quotate, per le quali viene prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio.

La legge delega prevedeva l’abrogazione della fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate (articolo 2622 c.c.) e la sua collocazione, come aggravante, nell’ambito del reato di rivelazione di segreto professionale (articolo 622 del c.p.).

Quanto al reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.), la legge delega richiedeva che la fattispecie consistesse nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione di mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA o OPS, espone informazioni false od occulta informazioni.

Anche in questo caso, il reato si compie se vi è il fine di conseguire un ingiusto profitto e se la condotta è idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto. Sulla base di criteri analoghi a quelli sopra descritti per il reato di falso in bilancio, il legislatore delegante:

§         rende esplicito il requisito del dolo specifico, richiedendosi espressamente per la sussistenza del reato la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;

§         richiede, quale attributo delle false informazioni o dell’occultamento di dati e notizie, la idoneità delle stesse ad indurre in errore;

§         conferisce autonomo rilievo alla finalizzazione della condotta al conseguimento di un ingiusto profitto;

§         stabilisce sanzioni differenziate a secondo che la condotta abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari (arresto fino ad un anno nel caso in cui la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale; reclusione da uno a tre anni nel caso in cui l’abbia cagionato).

Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) consiste nell’attestazione del falso e nell’occultamento di informazioni. Anche in questo caso la legge n. 366/2001 ha richiesto il dolo specifico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni) ed ha dato autonomo rilievo alla finalizzazione della condotta al conseguimento di un ingiusto profitto. Si richiede quindi al Governo di stabilire sanzioni differenziate a seconda che la condotta abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari (arresto fino ad un anno nel caso in cui la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale; reclusione da uno a quattro anni nel caso in cui l’abbia cagionato).

La legge delega, in riferimento alla fattispecie di impedito controllo (art. 2625 c.c.) prevedeva che essa consistesse nell’impedimento o ostacolo posto dagli amministratori, attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici, allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione. Si tratta di un illecito penale procedibile a querela e punito con la reclusione fino ad un anno, soltanto quando ne derivi un danno ai soci; in ogni altro caso si tratta di un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

 

 

L’art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 2002 ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 11 della legge n. 366/2001, sostituendo il titolo XI del libro V del codice civile.

 

Per quanto concerne il cd. falso in bilancio sono state previste due autonome fattispecie incriminatrici – in conformità della legge delega – differenziate sul presupposto della esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

 

La prima fattispecie, prevista dal nuovo art. 2621 c.c. e rubricata “false comunicazioni sociali”, mira a salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa organizzata in forma societaria.

A questa ipotesi (direttori generali, sindaci e liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge espongono fatti non veri ovvero omettono informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge) viene riservato un trattamento di minore severità sanzionatoria, prevedendo (comma 1) una fattispecie di pericolo («…in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari…»), di natura contravvenzionale («…sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi») e punita solo se commessa con dolo intenzionale («…con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»).

La disposizione prevede poi alcuni casi di non punibilità del fatto (commi 3 e 4):

§         la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;

§         la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;

§         la punibilità è esclusa in caso di valutazioni estimative che, singolarmente, differiscono di non più del 10% da quelle corrette.

 

La seconda fattispecie, di cui all’art. 2622 c.c., rubricata “false comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori”, pur riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nella ipotesi contravvenzionale, ha natura delittuosa («…reclusione…»).

La fattispecie mira a tutelare il patrimonio ed è costruita come reato di danno («…cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori…»).

La norma prevede, peraltro, due differenti ipotesi di delitto di false comunicazioni sociali - l’una commessa nell’ambito di società quotate e l’altra consumata in seno alle altre società di capitali – che si differenziano nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità:

-          società non quotate, la reclusione va da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità è a querela (comma 1);

-          società quotate, la pena è la reclusione da 1 a 4 anni e si procede d’ufficio (comma 3).

La disposizione riproduce poi (commi 5 e 6) i casi di non punibilità già contenuti nell’art. 2621 (v. sopra) e fa salva la perseguibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (comma 2).

 

Il d.lgs n. 61/2002 aveva poi inserito l’art. 2623 c.c., dedicato al cd. falso in prospetto (ora abrogato dall'art. 34, della legge sul risparmio).

 

In attuazione della delega e con l’obiettivo di tutelare l'affidamento del pubblico degli investitori sulla correttezza delle informazioni contenute nel prospetto, l’art. 2623 distingueva la fattispecie di pericolo, di natura contravvenzionale («…arresto fino a un anno»), dalla fattispecie di danno, di natura delittuosa («…reclusione da uno a tre anni»). Ferma l'identità della condotta nelle due ipotesi di reato, l'unico elemento distintivo stava nel verificarsi o meno dell'evento materiale, costituito dalla causazione di un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

 

L’art. 2624 c.c., introdotto dal decreto legislativo n. 61/2002, prevede il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione[6], che può avere natura contravvenzionale o delittuosa.

La disposizione, infatti, limita le condotte costitutive di reato all'attestazione del falso o all'occultamento delle informazioni, e prevede, anche in questo caso, una contravvenzione o un delitto, a seconda che dalla condotta intenzionale («con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni») derivi o meno l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

 

Infine, a chiusura del Capo dedicato alle falsità, il decreto delegato ha inserito la fattispecie di impedito controllo (art. 2625 c.c.), che contempla due distinti illeciti, uno di natura amministrativa, l'altro di natura penale.

L'illecito amministrativo è strutturato attraverso la condotta dell'impedire o, comunque, ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione ed è sanzionato con la pena pecuniaria fino a 10.329 euro. L’illecito penale, di natura delittuosa («reclusione fino ad un anno»), scatta quando la condotta cagiona un danno ai soci.

 

 

Le modifiche alla disciplina delle falsità apportate dalla c.d. legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005)

Come in precedenza accennato, parte della disciplina introdotta dal D.Lgs 61/2002 è stata novellata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (cd. legge sul risparmio)[7]. In particolare, l’articolo 30 della legge ha modificato la disciplina del falso in bilancio, novellando gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, e portandoli dunque alla formulazione attualmente in vigore.

 

In relazione all’ipotesi di cui all’articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali), la riforma del 2005 ha tenuto fermi tutti gli elementi propri del reato contemplati al comma 1 (oggetto materiale, elemento oggettivo, elemento soggettivo, condizioni di procedibilità, ipotesi di non punibilità del fatto) nonché la sua natura contravvenzionale, ampliando però il novero dei soggetti attivi (mediante l’indicazione, accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) ed innalzando la pena edittale (dall’arresto fino ad un anno e sei mesi all’arresto fino a due anni).

Inoltre, inserendo un ulteriore comma, è stata prevista una sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti che, pur avendo diffuso false comunicazioni sociali dotate di attitudine ingannatoria, con lo scopo di indurre in errore i soci o il pubblico e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non sono sanzionabili penalmente in quanto ricorre uno dei casi di non punibilità previsti dai commi 3 e 4 (v. sopra): sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 quote, nonché interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 6 mesi a 3 anni[8].

 

Di portata più ampia appare l’intervento concernente l’art. 2622 c.c., ora rubricato “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. In sintesi:

§         al comma 1 è ampliata la categoria dei soggetti attivi del reato, mediante l’indicazione - accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori - dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

§         per quanto riguarda l’evento e i soggetti passivi del reato (rubrica e comma 1) la riforma stabilisce che - oltre alla diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori - acquista rilevanza anche la diminuzione del patrimonio della società;

§         nella ipotesi di false comunicazioni relative a società quotate il legislatore attribuisce rilievo penale al “grave nocumento ai risparmiatori”: in particolare, quando si verifichi questa eventualità, la pena della reclusione da irrogare può variare da 2 e 6 anni (nuovo comma 4);

§         ai sensi del nuovo comma 5 il nocumento al risparmio si considera grave quando riguarda un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT (attualmente si tratta di circa 28.500 persone) o, in alternativa, se consiste nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del PIL;

§         infine, anche nell’ambito dell’articolo 2622 è stata inserito (comma 9) l’illecito amministrativo a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, quando la loro condotta non sia penalmente sanzionabile per il ricorrere dei casi di non punibilità previsti ora dai commi 7 e 8.

 

Inoltre, l’art. 34 della legge sul risparmio ha riscritto e trasferito all’interno del testo unico della finanza (TUF), di cui al d. lgs. n. 58 del 1998[9], la fattispecie del falso in prospetto, in precedenza disciplinata dall’art. 2623 c.c., di cui viene disposta l’abrogazione.

 

Nell’ambito del nuovo articolo 173-bis del TUF viene eliminato il riferimento al reato di danno e, contestualmente, la residua fattispecie di pericolo viene trasformata da contravvenzione in delitto, punito, pertanto, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni: il nuovo trattamento sanzionatorio risulta, dunque, nel complesso aggravato, sia perché ad un reato di pericolo - precedentemente punito con l’arresto - viene applicata la pena della reclusione, sia perché tale pena, precedentemente prevista per il solo reato di danno, viene comunque aumentata nella sua entità (in particolare il limite massimo edittale è portato da tre a cinque anni).

 

Infine, la riforma del 2005 (art. 39) ha aggiunto un comma all’art. 2625 c.c. (Impedito controllo). Tale intervento raddoppia la pena quando la fattispecie riguarda società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116 del TUF.

 

 

Le pronunce in ordine alla compatibilità degli articoli 2621 e 2622 c.c. con la Costituzione e l’ordinamento comunitario

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, la riforma degli illeciti societari del 2002 aveva dato luogo a molteplici interventi giurisprudenziali, volti a contestare tanto la legittimità costituzionale dei nuovi articoli del codice civile, quanto la loro compatibilità con la normativa comunitaria.

 

Quanto al primo aspetto, quello della legittimità costituzionale, numerose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale avanzavano il dubbio che la disciplina delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificata dal d. lgs n. 61/2002, violasse la Costituzione.

 

In particolare, questi erano i parametri invocati dai giudici a quo:

§         art. 3 della Costituzione, in quanto gli arttt. 2621 e 2622 avrebbero delineato una fattispecie a formazione progressiva, reprimendo, il primo , la dichiarazione infedele e, il secondo, la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico, così dando luogo a diverse risposte repressive (contravvenzione o delitto) in relazione alla medesima condotta; lo stesso art. 3 Cost. per l’irragionevole disparità di trattamento della fattispecie criminosa delle false comunicazioni sociali rispetto ad altri reati di frode lesivi del medesimo interesse alla trasparenza del mercato, quali, in assunto, i delitti di aggiotaggio (art. 501 c.p. e art. 2637 c.c.), ben più severamente repressi; lo stesso art. 3 Cost. nella parte in cui la riforma ha modificato il termine di prescrizione del reato di false comunicazioni sociali previsto dalle norme vigenti anteriormente alla riforma (l’originario termine era decennale, quello previsto per la contravvenzione di soli tre anni), di fatto impedendo l’effettiva repressione di molte condotte illecite;

§         art. 25 della Costituzione  per l’indeterminatezza dell'illecito penale, nella parte in cui la riforma subordina la sussistenza del reato ad una alterazione "sensibile" della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

§         l’art. 24, comma 1, della Costituzione, per la previsione all’art. 2622 c.c. della perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali che hanno cagionato danno ai soci o ai creditori, allorché si tratti di fatto commesso nell'ambito di società non quotate;

§         art. 27, comma 3, della Costituzione, per la presunta manifesta inadeguatezza del modulo contravvenzionale rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell'illecito;

§         l’art. 76 della Costituzione per la presunta genericità della delega nella parte in cui richiede la fissazione di soglie di punibilità (delega in bianco);

§         l’art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali - ratificata dall'Italia con legge 29 settembre 2000, n. 300 - che impone alle Parti di prevedere adeguate sanzioni per le violazioni contabili delle imprese, al fine di impedire la creazione di "fondi neri" utilizzabili a scopo di corruttela: finalità, questa, frustrata dalla introduzione di soglie di punibilità che - in quanto parametrate percentualmente al risultato economico di esercizio o al patrimonio netto della società - renderebbero penalmente lecite falsità anche molto rilevanti.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 161 del 2004, ha concluso per l’inammissibilità di tutte le questioni sollevate, in particolare rilevando come le censure inerenti alle soglie di punibilità a carattere percentuale fossero finalizzate ad ottenenere una pronuncia che, tramite la rimozione delle soglie stesse estendessero l'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'articolo 2621 c.civ a fatti che, allo stato, non vi erano ricompresi e ciò in contrasto con il dettato dell'articolo 25 della Costituzione il quale nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, «esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore».

A ulteriori ordinanze di rimessione, che avanzavano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 117 Cost., per quanto riguarda la compatibilità con l’ordinamento comunitario (Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968[10], nonché art. 10 del Trattato CE)[11], la Corte costituzionale ha risposto (ord. n. 70 del 2006; ord. n. 196 del 2007) con ordinanze di restituzione degli atti, affinché i giudici a quo valutassero nuovamente la rilevanza delle questioni, a seguito del sopravvenuto mutamento del quadro normativo per l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

 

Sul fronte del diritto comunitario, all’indomani della riforma del falso in bilancio del 2002, alcune autorità giudiziarie italiane (Tribunale di Milano e Corte d’appello di Lecce) si sono rivolte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per ottenere una pronuncia pregiudiziale (ex art. 234 Trattato CE) circa l’esatta interpretazione della normativa comunitaria in materia di “conti annuali” societari, al fine di una possibile disapplicazione degli artt. 2621 e 2622 del codice civile.

 

In particolare, i giudici a quibus osservavano come le nuova disciplina dei reati di false comunicazioni sociali dovesse considerarsi affetta da carenze in termini di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva rispetto ai fatti da reprimere, per una serie di ragioni relative alla struttura delle fattispecie, alla misura della sanzione, al regime della procedibilità. Per i giudici nazionali queste carenze sarebbero state censurabili in particolare per violazione di specifici obblighi comunitari di tutela, stabiliti dalla prima, quarta e settima direttiva sul diritto societario (rispettivamente, Dir. 68/151, Dir. 78/660 e Dir. 83/349). L’art. 6 della prima direttiva, in particolare, prescrive che «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni» tra l’altro, per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite».

 

La Corte di Giustizia CE si è pronunciata sulle Cause riunite 387/02, 391/02 e 403/02 con sentenza del 3 maggio 2005 con la quale, per un verso ha fornito l’interpretazione generale delle norme comunitarie e, per altro verso, ha stabilito che la direttiva comunitaria non può essere invocata dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.


 

Contenuto del disegno di legge AC. 3243

Il disegno di legge del governo novella gli artt. 2621, 2622 e 2624 del codice civile, inserendo nello stesso codice l’articolo 2622-bis.

In estrema sintesi e rinviando alle successive schede di lettura l'esame dei singoli profili del provvedimento, si segnala che il provvedimento governativo mira a:

§         distinguere le fattispecie di falso non in funzione del verificarsi o meno del danno (come attualmente previsto), ma in funzione del tipo di società coinvolta. Conseguentemente, l’art. 2621 disciplina le false comunicazioni sociali relativamente a società non quotate e l’art. 2622 sanziona la medesima condotta in riferimento alle società quotate in borsa;

§         escludere che le fattispecie penali di falso nelle scritture contabili abbiano natura contravvenzionale, prevedendo sempre la reclusione e dunque la natura delittuosa;

§         escludere che per la perseguibilità di tali reati sia richiesta la querela di parte;

§         eliminare le attuali soglie di punibilità;

§         riformulare la fattispecie di falso nelle comunicazioni delle società di revisione, costruendola come reato di pericolo, aggravato nell’ipotesi di società soggette a revisione obbligatoria ovvero di grave nocumento alla società soggetta a revisione;

§         prevedere una specifica circostanza aggravante (art. 2622-bis c.c.) per i casi in cui il falso in bilancio arrechi grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

 


 

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

 

Come precedentemente rilevato, il provvedimento governativo in esame si propone di distinguere la fattispecie delle false comunicazioni sociali in due articoli del codice civile, in ragione della quotazione o meno in borsa della società cui le comunicazioni si riferiscono ed indipendentemente, quindi, (come attualmente previsto), dal verificarsi o meno di un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori, circostanza questa che, ai sensi del disegno di legge in esame[12], può influire, esclusivamente sull'entità della pena base e non sulla tipologia di illecito.

 

Pertanto, mentre l'articolo 1 del disegno di legge in esame novella l'articolo 2621 del codice civile, attualmente rubricato False comunicazioni sociali, il successivo articolo 2 interviene sull'articolo 2622 del codice civile, attualmente rubricato False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori e di cui si propone la nuova titolazione False comunicazioni nelle società quotate in borsa.

 

Nello specifico, le novelle previste all'art. 2621 c.c., dall'articolo 1 del ddl in esame sono le seguenti:

 

§         eliminazione, dal comma 1, delle parole «con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico». In tal modo, pur permanendo come elemento soggettivo il dolo specifico (la norma continua a prevedere come finalizzazione della condotta il conseguimento di un ingiusto profitto), la novella sembra rendere più agevole la dimostrazione dell’illecito in sede probatoria;

 

§         eliminazione, dal comma 1, delle parole «previste dalla legge». Con questo intervento il Governo estende l’ambito di applicabilità della disposizione in esame a tutte le comunicazioni sociali, a prescindere dalla loro obbligatorietà legislativa;

 

§         sostituzione, al comma 1, della sanzione dell’arresto (fino a due anni) con la sanzione della reclusione fino a cinque anni. Automaticamente il disegno di legge trasforma la natura della fattispecie penale, da contravvenzionale a delittuosa;

 

§         abrogazione dei commi 3, 4 e 5. Il legislatore intende così eliminare i casi di non punibilità contenuti, attualmente, nei citati commi 3 e 4, e conseguentemente, eliminare anche la sanzione amministrativa che la legge sulla tutela del risparmio aveva inserito proprio per sanzionare in qualche modo coloro che, pur realizzando le falsità previste dai primi due commi dell'articolo 2621, non potessero essere, in forza dei commi 3 e 4, penalmente perseguiti.

 

Si ricorda che, attualmente, i commi 3 e 4 dell’articolo 2621 escludono la punibilità della condotta:

§         se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;

§         se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;

§         in caso di valutazioni estimative che, singolarmente, differiscono di non più del 10% da quelle corrette.

 

Si ricorda, inoltre, che il comma 5 (inserito dalla legge n. 262/2005) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 quote, nonché con l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 6 mesi a 3 anni, per coloro che, pur avendo diffuso false comunicazioni sociali dotate di attitudine ingannatoria, con lo scopo di indurre in errore i soci o il pubblico e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non sono sanzionabili penalmente in quanto ricorre uno dei casi di non punibilità previsti dai suddetti commi 3 e 4.

 

 


Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

 


1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;

c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.


 

 

Come precedentemente rilevato (cfr. articolo 1), l'articolo 2 del ddl in esame novella in più parti l'articolo l’art. 2622 c.c., il quale attualmente disciplina le False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

 

A tal fine, l’articolo 2 del disegno di legge in esame, oltre a sostituire la rubrica del citato articolo 2622 c.c. che diventa “false comunicazioni nelle società quotate in borsa” apporta le seguenti ulteriori variazioni:

 

§         riscrive il comma 1, così da prevedere che per la medesima condotta descritta dall’art. 2621, comma 1, ma attuata nell’ambito di società quotate in borsa, la sanzione sia quella della reclusione fino a sei anni.

Quanto alla natura del reato, anche in questo caso, si tratta di un reato di pericolo; pertanto, ai fini della configurabilità del delitto in esame, è sufficiente che la condotta sia idonea ad indurre in errore i destinatari della comunicazione, non richiedendosi – come accade attualmente – il verificarsi di un danno. Inoltre, per quanto concerne l’elemento soggettivo, analogamente alla disposizione sulle false comunicazioni nelle società non quotate, è richiesta la volontà di conseguire un profitto (dolo), senza bisogno dell’intenzione di ingannare il pubblico, mentre la sanzione della reclusione, che caratterizza i delitti, è innalzata fino a 6 anni (attualmente, per le società quotate, è prevista la reclusione da 1 a 4 anni e solo se si verifica il danno);

 

§         abroga il comma 2, eliminando così la disposizione sulla querela di parte come condizione di procedibilità. Conseguentemente, il delitto è procedibile d’ufficio.

 

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 50 c.p.p., comma 2, «Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio».

 

§         In considerazione della nuova struttura data ai reati di false comunicazioni sociali, e soprattutto del fatto che tutto l’art. 2622 c.c. si vuole ora dedicato ai falsi nelle comunicazioni delle società quotate, il disegno di legge abroga il comma 3.

 

Si ricorda che attualmente il comma 3 dispone che quanto il reato di false comunicazioni sociali è commesso in danno di società quotate si procede d’ufficio e la pena è la reclusione da 1 a 4 anni.

 

§         Abroga i commi 4 e 5, introdotti dalla legge sulla tutela del risparmio, eliminando così l’aggravante per l’ipotesi in cui il fatto cagioni un grave nocumento ai risparmiatori (comma 4), nonché la disposizione (comma 5) che chiarisce quando il nocumento possa considerarsi grave. Tale abrogazione va letta alla luce dell’inserimento nel codice civile dell’art. 2622-bis (v. infra).

 

§         Abroga i commi 7, 8 e 9, eliminando così i casi di non punibilità (commi 7 e 8), e conseguentemente, anche la sanzione amministrativa (comma 9) che la legge sulla tutela del risparmio aveva inserito proprio per sanzionare in qualche modo coloro che pur realizzando le condotte illecite previste dalla disposizione in esame non potessero essere, in forza dei suddetti casi di non punibilità, penalmente perseguiti.

 

 


 

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».

 

 

L’articolo 3 del disegno di legge inserisce nel codice civile l’art. 2622-bis, mediante il quale si prevede una circostanza aggravante per i delitti di cui agli artt. 2621 e 2622.

 

Le pene previste per tali reati sono, infatti, aumentate se le false comunicazioni sociali (tanto per le società non quotate, quanto per le società quotate in borsa) cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

 

Al riguardo, si osserva che a seguito della citata riforma del 2005, tale previsione è attualmente contenuta, per le sole società quotate in borsa, nel comma 4 dell’art. 2622 c.c., oggetto di abrogazione da parte del disegno di legge in esame (v. sopra); peraltro, il disegno di legge abroga anche il successivo comma 5 dell’art. 2622, che definisce in quali casi il nocumento ai risparmiatori deve considerarsi grave.

 

 


 

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).

 


 1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».


 

 

L'articolo 4 del disegno di legge, in linea con la nuova impostazione data dal disegno di legge in esame ai reati di false comunicazioni sociali, novella, a sua volta, l'articolo 2624 del codice civile, concernente le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

 

Al riguardo, si ricorda che tale articolo non è stato novellato dalla c.d. riforma del risparmio intervenuta nel 2005 e, pertanto, il testo attualmente in vigore è quello scaturito dal decreto legislativo n. 61 del 2002 in forza del quale la fattispecie delle  falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione può avere natura contravvenzionale o delittuosa.

La disposizione, infatti, limita le condotte costituenti reato all'attestazione del falso o all'occultamento delle informazioni, e, al riguardo, prevede, una contravvenzione o un delitto, a seconda che dalla condotta intenzionale («con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni») derivi o meno l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle citate comunicazioni.

 

Nello specifico, l'articolo 4 del disegno di legge apporta all’art. 2624 c.c. le seguenti novelle:

 

§         elimina dal comma 1 le parole «con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» e, contestualmente vi aggiunge l’avverbio «consapevolmente». Ciò comporta che l’elemento soggettivo richiesto è sempre il dolo specifico (la norma continua anche a prevedere come finalizzazione della condotta il conseguimento di un ingiusto profitto) ma è resa più agevole la dimostrazione dell’illecito in sede probatoria;

 

§         elimina dal comma 1 il riferimento al danno patrimoniale superando, quindi, l’attuale distinzione tra reato di pericolo (comma 1) e reato di danno (comma 2): la novella in esame prevede, infatti, solamente il reato di pericolo, che può essere aggravato (comma 3) laddove la condotta cagioni anche un grave nocumento alla società (reato aggravato dall’evento);

 

§         sostituisce al comma 1 la sanzione dell’arresto (fino a un anno) con la sanzione della reclusione fino a quattro anni. Automaticamente il disegno di legge trasforma la natura della fattispecie penale, da contravvenzionale a delittuosa;

 

§         riscrive il comma 2 disponendo che se la falsità nelle comunicazioni delle società di revisione è commessa rispetto a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni;

 

§         inserisce il comma 3 con il quale si prevede che la pena sia aumentata se dalla condotta deriva un grave nocumento alla società.

 

 


 

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 5 contiene la clausola di invarianza della spesa in quanto precisa che dall’applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame non derivano nuovo o maggiori oneri a carico dello Stato.

 


 

Art. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza attendere l’ordinario periodo di vacatio legis.

 


Testo a fronte

Testi introdotti dal
D.Lgs. n. 61/2002

Testi come modificati dalla
L. n. 262/2005

Testi come novellati da A.C. 3243 (Governo)

 

 

 

TITOLO XI

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi 

Capo I

Delle falsità

 

Art. 2621

False comunicazioni sociali

Art. 2621

False comunicazioni sociali

Art. 2621

False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Abrogato

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Abrogato

 

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Abrogato

 

 

 

 

 

 

Art. 2622

Art.2622

Art. 2622

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

False comunicazioni nelle società quotate in borsa

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazioni economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Abrogato

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Abrogato

 

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Abrogato

 

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Abrogato

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Abrogato

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Abrogato

 

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2622-bis

 

 

Circostanza aggravante

 

 

Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.

 

 

 

Art. 2624

 

Art. 2624

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

 

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

 

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 

Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

 

 

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata.

 


Progetto di legge

 


N. 3243

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi

 

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Presentato il 13 novembre 2007

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Onorevoli Deputati! - La materia dei reati societari è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di una pluralità di interventi normativi. Il primo è derivato dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, con cui il Governo veniva delegato a riformare organicamente la disciplina delle società di capitali e cooperative, degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché ad introdurre una disciplina per la definizione dei procedimenti in materia societaria. La riforma era ispirata ad una serie di princìpi generali, dai quali si ricava che l'obiettivo primario dell'intervento era quello «di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali» [articolo 2, comma 1, lettera a), della citata legge di delega], valorizzando il carattere imprenditoriale delle società [articolo 2, comma 1, lettera b), prima parte] e adeguando la disciplina delle società alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della variegata composizione sociale e delle modalità di finanziamento delle stesse [articolo 2, comma 1, lettera c)]. Con la medesima legge, il Parlamento conferiva al Governo anche la delega per la riscrittura del sistema penale in materia di società, al cui interno la figura delle false comunicazioni sociali (falso in bilancio) costituisce l'elemento attorno al quale più si sono concentrate - durante l'iter legislativo - le attenzioni e le polemiche delle parti politiche e degli osservatori e - dopo l'approvazione della legge - diverse richieste rivolte dai giudici di merito alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Corte costituzionale (per le quali si veda infra).

Nella relazione sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 11 della legge di delega, poi emanato come decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, veniva sottolineata l'urgenza di un'incisiva razionalizzazione del sistema penale societario, da un lato restringendo il numero delle fattispecie penali, dall'altro introducendo nuove ipotesi incriminatrici volte a colmare talune lacune da tempo segnalate dalla dottrina penalistica.

Nell'ambito del sistema delineato nel 2001 dalla legge di delega (attuata, come si è detto, con il decreto legislativo n. 61 del 2002), costituiscono illecito disciplinare i fatti che si sostanziano in mere violazioni formali: omessa convocazione dell'assemblea, omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi e impedito controllo da parte degli amministratori (in quest'ultima ipotesi si recupera, invece, la più grave sanzione penale qualora derivi un danno ai soci). In alcune fattispecie penali si introducono, poi, meccanismi post factum di reintegrazione dell'offesa e di risarcimento del danno: si pensi alla causa di estinzione del reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, qualora il patrimonio indisponibile della società sia reintegrato prima dell'approvazione del bilancio, ovvero al risarcimento del danno subìto dai creditori, che, in materia di indebita ripartizione dei beni sociali ad opera dei liquidatori, estingue il reato.

Infine, è prevista una diffusa utilizzazione del regime di procedibilità a querela della persona offesa.

Sul versante dell'offensività, l'intervento penale si è incentrato sulla tutela di interessi ben definiti (patrimonio, integrità del capitale sociale e regolare funzionamento degli organi sociali) ed è stata operata una selezione di modalità comportamentali direttamente offensive di singoli beni giuridici.

Per quanto concerne, in particolare, le fattispecie in tema di false comunicazioni sociali, il legislatore del 2001 ha precisato, nei lavori preparatori (seduta della Camera del 2 agosto 2001), che si prevede un «falso tout court per tutelare la trasparenza» e una seconda fattispecie di danno che riguarda la posizione patrimoniale dei soci o dei creditori. Una tale opzione politico-criminale rispondeva all'esigenza di potenziare il ruolo del principio di offensività, attraverso una precisa individuazione dell'oggetto giuridico, al fine di porre un freno al processo di dilatazione operato dalla giurisprudenza nella delimitazione dei confini della rilevanza penale del falso in bilancio, in un certo senso avallato dalla lettura della fattispecie in chiave di plurioffensività. Sono state pertanto previste - in conformità alla legge di delega - autonome fattispecie incriminatrici differenziate in base al presupposto dell'esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La prima di tali fattispecie, rubricata «false comunicazioni sociali», persegue l'intento di salvaguardare la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria. A quest'ipotesi è riservato un trattamento di minore severità sanzionatoria, prevedendo una fattispecie di pericolo, di natura contravvenzionale e punita solo se commessa con dolo intenzionale.

La seconda fattispecie, rubricata «false comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori», di natura delittuosa, è posta invece a tutela esclusiva del patrimonio e costruita come reato di danno, riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nell'ipotesi contravvenzionale e richiedendo, altresì, la causazione di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che si tratti di società non quotate o quotate in mercati regolamentati. Per il resto, si è introdotta la nuova formula: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico»: il mendacio trova caratterizzazione nella direzionalità offensiva, con la precisazione che lo stesso deve essere rivolto a soggetti indeterminati, i quali orientano le proprie scelte economiche sulla base delle informazioni offerte. Pertanto, la precisazione della direzionalità offensiva del mendacio esclude dall'ambito operativo della figura le comunicazioni interorganiche e quelle riferite ad un singolo destinatario.

In ultimo, si è stabilita una soglia quantitativa per l'esclusione della punibilità, determinandola nella misura non superiore al 5 per cento, ritenuta corretta dalla Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti, e si è stabilita l'irrilevanza di uno scostamento non superiore al 10 per cento nelle singole valutazioni estimative, mutuandola dalla recente normativa penale tributaria.

In relazione, poi, alle falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, oltre ad una semplificazione nella descrizione delle condotte costitutive di reato, limitate all'attestazione del falso o all'occultamento delle informazioni, e ad una puntualizzazione dell'elemento soggettivo, si è proceduto ad un'armonizzazione del trattamento sanzionatorio di quest'ipotesi di falsità con quello previsto per le false comunicazioni sociali.

Analogamente a quanto stabilito per le false comunicazioni sociali e per il falso in prospetto, sono state previste due distinte ipotesi di reato (una contravvenzione e un delitto) a seconda che dalla stessa condotta derivi o no un danno patrimoniale nei confronti dei destinatari delle comunicazioni.

Le modifiche sopra brevemente riassunte, introdotte nell'ordinamento - come già precisato - con il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno prestato il fianco, nell'attuazione pratica, a numerose critiche da parte della giurisprudenza e della dottrina. Si è infatti da più parti segnalato che il complessivo ridimensionamento dell'area dei fatti di rilevanza penale - dovuto ad una chiara preferenza per la ricostruzione delle fattispecie come reati di danno, anziché di pericolo, alla riformulazione di talune figure criminose in chiave contravvenzionale, pur se necessariamente connotate da dolo, all'introduzione di soglie di punibilità e della procedibilità a querela, nonché alla riqualificazione dell'elemento soggettivo nel senso della necessità del dolo intenzionale o specifico - ha comportato una significativa compressione di quelle che sono state definite dalla dottrina le esigenze di tutela anticipata di interessi patrimoniali dei partecipanti al traffico giuridico, legate a pericoli specifici connessi ad utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari.

La riforma è, difatti, incentrata su un presupposto che è stato anch'esso oggetto di ricorrenti critiche, ossia sulla drastica riduzione dell'ambito di applicazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, nella convinzione - invero di dubbia realizzabilità - che la trasparenza dell'informazione societaria sia obiettivo da perseguire attraverso le effettive potenzialità di autotutela dei mercati piuttosto che mediante la minaccia di severe sanzioni penali. Le fattispecie previste a tutela del capitale sociale e delle istituzioni societarie, secondo la filosofia di fondo della novella legislativa, troverebbero le loro opzioni qualificanti in una serie di clausole che costituiscono evidenti indici di privatizzazione del bene giuridico tutelato (procedibilità a querela, cause di estinzione del reato, svilimento delle aggressioni portate ai soli beni istituzionali), erodendone però al contempo i limiti di punibilità con l'arricchimento di ulteriori elementi tipizzanti, i quali si sono rivelati, purtroppo, non collimanti con la tutela effettiva del bene medesimo.

Nella stessa ottica di insufficienza della risposta sanzionatoria si colloca, poi, il notevole contrasto giurisprudenziale creatosi circa la compatibilità dei nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile con l'ordinamento comunitario e internazionale. Sul punto sono intervenute diverse ordinanze, aventi ad oggetto richieste d'interpretazione in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché la prospettazione di alcune questioni di legittimità costituzionale (si vedano tra tutte: corte d'appello di Lecce, sezione penale, ordinanza 7-12 ottobre 2002; tribunale di Milano, sezione I penale, ordinanza 26 ottobre 2002; sezione IV penale, ordinanza 29 ottobre 2002; sezione II penale, ordinanza 12 febbraio 2003; nello stesso senso il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, 20 novembre 2002).

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con le ordinanze sopra richiamate, è stata investita della richiesta di valutazione della compatibilità della normativa italiana (e segnatamente degli articoli 2621 e 2622 del codice civile) con l'articolo 6, in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (cosiddetta prima direttiva in materia societaria), in forza del quale gli Stati membri «stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di (...) mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite», nonché con l'articolo 2, commi da 2 a 5, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (cosiddetta quarta direttiva), il quale stabilisce, con disposizioni di carattere generale in riferimento ai conti annuali, che questi debbono dare un «quadro fedele» della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Entrambe le direttive obbligano gli Stati membri ad adottare le modifiche normative necessarie ad attuarle (articolo 13 della direttiva 68/151/CEE e articolo 55 della direttiva 78/660/CEE).

Presupposti comuni delle ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia sono costituiti dall'esistenza, in materia di comunicazioni sociali:

1) di obblighi di tutela discendenti dall'ordinamento comunitario, in particolare quello di stabilire sanzioni adeguate «a tutela degli interessi dei terzi». La valutazione di queste problematiche ovviamente non interferisce con la libertà del legislatore di scegliere, tra le varie sanzioni in astratto comminabili, quella che ritiene più opportuna, atteso che tale facoltà non trova limiti nel diritto comunitario; tuttavia, nonostante la sua libertà politico-legislativa, il legislatore di uno Stato membro, per conformare la disciplina interna al diritto comunitario, è vincolato a scegliere, qualunque ne sia la natura, sanzioni che siano comunque adeguate alla violazione posta in essere, ossia sanzioni efficaci, effettive e dissuasive;

2) della facoltà per l'ordinamento comunitario di porre norme vincolanti per il legislatore nazionale anche in materia penale.

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è già pronunziata sulla questione sub 1) in relazione alla normativa vigente in Germania; il codice di commercio tedesco (Handelsgesetzbuch) prevedeva, all'articolo 335, una sanzione amministrativa in caso di omessa pubblicazione del bilancio, ma solo a richiesta di un socio, di un creditore, della commissione interna centrale o della commissione interna della società. La Corte di giustizia, dovendo valutare la conformità del sistema tedesco all'esigenza di stabilire «adeguate sanzioni» secondo quanto previsto nella prima direttiva, ha statuito che la norma deve «proteggere tanto gli interessi dei soci come dei terzi», che «la pubblicità dei conti annuali mira principalmente ad informare i terzi che non conoscano o non possano conoscere sufficientemente la situazione contabile e finanziaria della società» e che «l'articolo 6 della prima direttiva va interpretato nel senso che esso osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché la commissione interna centrale o la commissione interna di una società il diritto di chiedere la sanzione». Il sistema tedesco, dunque, mancherebbe di sanzioni adeguate, con la conseguente violazione, da parte della Germania, degli obblighi comunitari in materia.

L'adeguatezza deve però essere valutata anche in riferimento alla previsione della procedibilità a querela per la fattispecie di cui all'articolo 2622 del codice civile: ricorda la sezione IV penale del tribunale di Milano che, «alla luce della costante giurisprudenza formatasi sotto il previgente regime, l'impianto della tutela penale in materia societaria dovrebbe mirare a garantire la protezione di una pluralità di beni giuridici quali, da un lato, gli interessi economici o patrimoniali della società o dei soci, e, dall'altro, l'interesse pubblico alla affidabilità e trasparenza delle scritture sociali: ebbene, il nuovo impianto normativo di cui si discute sembra invece limitare l'effettiva tutela della trasparenza del mercato (per il caso di società non quotate in borsa) alle sole violazioni più lievi, e cioè a quelle che non abbiano causato un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori, lasciando, in tale seconda ipotesi, che l'esercizio dell'azione penale sia subordinato al consenso dell'offeso, pur in presenza di una possibile lesione del bene giuridico della fede pubblica, che dovrebbe caratterizzarsi quale diritto tipicamente indisponibile».

A tale proposito, in relazione alla normativa vigente in Spagna, la dottrina ha già ritenuto la compatibilità delle disposizioni previste dal Código penal del 1995 con l'ordinamento comunitario. Nel testo in questione, agli articoli da 290 a 297, sono presenti alcune disposizioni relative ai reati societari, con la previsione della perseguibilità a querela. L'articolo 296 stabilisce infatti che «il falso in documenti sociali sarà perseguibile solo mediante denuncia della persona offesa o del suo rappresentante legale» e che «non sarà necessaria la denuncia richiesta nel numero precedente, quando la commissione del delitto offenda gli interessi generali o una pluralità di persone». Si tratta dunque di un tipo di querela «relativo», e non assoluto, come quello attualmente in vigore in Italia: in ciò risiederebbe, quindi, la compatibilità della suddetta norma con l'ordinamento comunitario.

Altre perplessità sono emerse in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario relativamente alle cosiddette soglie di rilevanza: la corte d'appello di Lecce, facendo riferimento alla citata direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, integrata dalla direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, in relazione alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice, sostiene al riguardo che «in nessun caso è prevista la possibilità che venga meno l'obbligo di una fedele comunicazione e/o informazione né, a fortiori, che l'eventuale omessa o falsa indicazione non siano punibili ove non comportino una variazione del risultato economico d'esercizio o una variazione del patrimonio netto al di sotto di una certa soglia percentuale».

Con sentenza del 3 maggio 2007, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato con chiarezza l'impossibilità per una direttiva comunitaria, «di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati», ma ha anche precisato che «l'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni stabilite come quelle previste dai nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile per i reati risultanti da falsità in scritture contabili è imposta dall'articolo 6 della prima direttiva sul diritto societario». La Corte ha, quindi, aggiunto che «per chiarire la portata dell'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni stabilite al detto articolo 6 può essere utilmente presa in considerazione la giurisprudenza costante della Corte relativa all'articolo 5 del Trattato, da cui deriva un'esigenza di identica natura. Secondo tale giurisprudenza, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza a che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo».

Sempre in tema di obblighi internazionalmente assunti, giova, poi, ricordare che l'articolo 8 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 («Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali»), resa esecutiva con la legge 29 settembre 2000, n. 300, stabilisce, al paragrafo 1, che «per combattere la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti concernenti la tenuta di libri e scritture, la diffusione di rendiconti finanziari, le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare l'istituzione di contabilità fuori bilancio, l'effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di spese inesistenti, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi, da parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione»; al paragrafo 2 si aggiunge che «ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazione di libri e scritture contabili e delle comunicazioni finanziarie di tali imprese». Anche in relazione alle riferite disposizioni, appare dubbia la rispondenza della normativa vigente ai dettami dell'ordinamento internazionale.

Sotto il profilo, invece, della compatibilità con il dettato costituzionale, la più recente delle ordinanze sopra citate afferma l'indeterminatezza della fattispecie contemplata dall'articolo 2621, commi terzo e quarto, del codice civile e il conseguente contrasto con il principio di tassatività e con quello di eguaglianza (articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione), per la prevista necessità di un'alterazione «sensibile» della realtà; tale previsione potrebbe dare luogo, in assenza di ogni parametro prefissato, a notevoli contrasti giurisprudenziali e applicativi.

Dai medesimi giudici è stata anche denunziata la sussistenza di un contrasto della medesima disposizione con il canone di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, perché, «a fronte del preciso fine di "salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci e delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria" (così la relazione governativa) vengono esclusi dalla rilevanza penale fatti suscettibili di pregiudicare gravemente la capacità informativa delle comunicazioni sociali». Considerata, quindi, l'introduzione nella fattispecie del requisito della sensibile alterazione e la soluzione data dal legislatore al problema del falso qualitativo, tali parametri si tradurrebbero «in un'offerta di impunità», poiché «in sostanza la responsabilità penale non viene a dipendere dallo spessore del mendacio rapportato alle esigenze informative del destinatario (e quindi al bene oggetto della tutela penale), ma da fattori che sono sganciati dal processo lesivo degli interessi».

La Corte costituzionale non si è, però, pronunziata sul merito delle molteplici questioni sollevate, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità delle stesse (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze del tribunale di Milano, 27 settembre 2005, e del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Potenza, 1 giugno 2005) in relazione allo ius superveniens recato dalla novella introdotta con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Alla luce delle considerazioni critiche sinora brevemente riassunte, si è ritenuto dunque opportuno proporre alcune specifiche e mirate modificazioni agli articoli 2621, 2622 e 2624 del codice civile, le quali consentano di risolvere le questioni più rilevanti sollevate durante la vigenza delle nuove norme, rinviando, in ogni caso, ad un successivo intervento il complessivo riordino della materia, anche in considerazione delle ulteriori novità introdotte dalla citata legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Nel predisporre le modifiche in questione si è tenuto ampiamente conto del disegno di legge redatto dalla Commissione Mirone, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia con decreto interministeriale del 24 luglio 1998. Detta Commissione, al termine dei propri lavori, propose un riordino sistematico di tutta la disciplina penale commerciale, in particolare per ciò che concerne le ipotesi di falsità in bilancio, nelle relazioni e in altre comunicazioni sociali, riaffermando l'esigenza di un'informazione societaria veritiera e completa.

Come si può leggere nella relazione illustrativa al disegno di legge atto Camera n. 7123 della XIII legislatura, «l'articolo 10 del disegno di legge detta i princìpi e criteri direttivi per la riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse. (...) La norma di delega in esame prefigura una incisiva revisione del comparto, da un lato restringendo il numero e l'ambito di applicazione delle fattispecie criminose e, dall'altro, introducendo fattispecie ed istituti nuovi volti a colmare lacune da tempo lamentate. Le linee guida cui si ispira, per tale aspetto, la riforma si compendiano nell'esigenza del rispetto dei princìpi di determinatezza e precisione dell'illecito penale, in modo da definire con chiarezza il precetto penalmente sanzionato e da realizzare una semplificazione dei modelli punitivi; del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penalistico là dove altri rimedi appaiano sufficienti a garantire una efficace tutela del bene giuridico e da evitare, in ogni caso, il ricorso alla sanzione penale qualora sia in giuoco l'osservanza di regole di natura puramente «disciplinare»; ed ancora, del principio di offensività, in modo da circoscrivere la punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto».

I poli tematici dell'intervento di riforma, riferiti ai principali beni giuridici del settore alla cui tutela può utilmente essere apprestata la sanzione penale, sono stati così individuati:

a) veridicità e compiutezza dell'informazione societaria, di natura economica, nei confronti di categorie aperte di destinatari (soci, creditori, risparmiatori eccetera);

b) veridicità e compiutezza dell'informazione nei confronti di pubbliche autorità preposte al controllo e al governo del settore in cui opera la società;

c) effettività e integrità del capitale sociale;

d) conservazione del patrimonio sociale, in specie rispetto agli atti finalizzati ad interessi extrasociali;

e) regolare funzionamento degli organi sociali, nell'osservanza delle rispettive attribuzioni di poteri;

f) regolarità e affidabilità del funzionamento dei mercati finanziari.

Le modifiche introdotte dal presente intervento normativo, quindi, ripercorrono in gran parte le linee-guida dianzi accennate e - al fine di rispondere alle principali critiche rivolte all'attuale disciplina dei reati societari - prevedono:

1) l'eliminazione delle fattispecie contravvenzionali;

2) l'eliminazione della procedibilità a querela;

3) la creazione di due distinte fattispecie di false comunicazioni sociali: una per le società non quotate, l'altra per le società quotate in mercati regolamentati, riformulando la determinazione normativa della condotta sanzionata;

4) la riformulazione della fattispecie di falsità nelle comunicazioni delle società di revisione;

5) l'eliminazione delle soglie di esclusione della punibilità;

6) la previsione di una specifica circostanza aggravante per tutti i casi di false comunicazioni sociali che arrechino grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

Si è, pertanto, provveduto a far nuovamente confluire nell'alveo delle fattispecie delittuose tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali, con la conseguente eliminazione di ogni ipotesi contravvenzionale; detta previsione si è ritenuta essenziale per il ripristino di una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, in linea con gli obblighi, sopra meglio descritti, assunti nell'ambito dell'ordinamento internazionale.

La condotta di cui all'articolo 2621 del codice civile viene ora riferita alle sole società non quotate, mentre in relazione alle società quotate in mercati regolamentati è stata disegnata una apposita fattispecie, collocata nell'articolo 2622 del codice civile. Si è, pertanto, superata la distinzione introdotta nel 2002, che prevedeva una fattispecie generale di pericolo (articolo 2621) e una fattispecie di danno (articolo 2622); le nuove fattispecie sono, infatti, entrambe strutturate come reati di pericolo.

È stata poi rimodulata anche la consistenza dell'elemento soggettivo nei delitti di falso. Entrambe le fattispecie di reato, infatti, prevedono la sussistenza di un dolo specifico, incentrato sul fine di trarre ingiusto profitto dall'esposizione di false comunicazioni; si è, pertanto, eliminato il riferimento al dolo intenzionale che le caratterizzava, ritenendosi l'intenzionalità della condotta certamente ricompresa nel perseguimento dello specifico intento di profitto e reputandosi, viceversa, l'ulteriore indicazione della «intenzione di ingannare i soci o il pubblico» inutile quale metro di valutazione del disvalore penale della condotta, oltre che foriera di possibili dubbi interpretativi e di sicure difficoltà probatorie.

Parimenti allo scopo di ricostituire una sanzione efficace, effettiva e dissuasiva, è stata altresì rimossa la condizione della querela di parte in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 2622 e - modifica di rilevanza forse anche maggiore - sono state eliminate tutte le soglie di punibilità introdotte nel 2002.

È stata disegnata, inoltre, una specifica circostanza aggravante in relazione ai reati di cui agli articoli 2621 e 2622 per i casi in cui il fatto determini un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, con la conseguente estensione dell'aggravante già prevista dal vigente articolo 2622 per le sole società quotate in mercati regolamentati.

In conseguenza dell'eliminazione delle soglie di punibilità, infine, è stata espunta la previsione di apposite sanzioni amministrative per i casi nei quali non fosse raggiunta la soglia della rilevanza penale.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



 

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;

c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).

1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

 

 

 

 


 



[1]    Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

[2]    Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[3]    Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

[4]    Recante “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”.

[5]    Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[6]    L’articolo 2624 c.c. sostituisce la fattispecie originariamente contenuta nell’art. 175 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

[7]    Si tratta di una riforma molto complessa, nata come risposta ai numerosi scandali finanziari (Parmalat, in primis) che hanno colpito i mercati negli ultimi anni. Numerose sono state le modifiche apportate sia ai principali provvedimenti disciplinanti il settore del risparmio sia al codice civile. La nuova legge sul risparmio nei suoi 44 articoli, modifica l’attuale disciplina sugli emittenti, quella sugli intermediari, la disciplina delle revisione contabile, l’organizzazione e la disciplina delle autorità di vigilanza, la disciplina delle società ed il sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Le novità più rilevanti, contenute nel capo III della legge 262/2005, sono quelle che riguardano la tutela degli investitori.

[8]    Il riferimento alla sanzione delle quote si ricollega alle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

[9]    D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[10]   Dir. 9 marzo 1968, n. 68/151/CEE, Prima direttiva del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

[11]   I giudici a quo in particolare censuravano le disposizioni sulle false comunicazioni sociali "nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme".

[12]   Cfr. successivo articolo 3, il quale prevede una apposita circostanza aggravante nel caso in cui le false comunicazioni sociali (tanto per le società non quotate, quanto per le società quotate in borsa) cagionino un grave nocumento ai risparmiatori o alla società.

[13]    Testo coordinato con le successive modificazioni.

*     Modificato dalla Legge del 23 gennaio 2003, art. 125

[14] Modificato dall’Ordinanza n. 2000-916 del 19 settembre 2000, art. 3

* Comma inserito dall’art. 5 della Legge di attuazione della direttiva comunitaria sulla trasparenza (Transparenzrichtllinie-Umsetzungsgesetz – TUG) del 5 gennaio 2007.

[15]    I due procedimenti, on summary conviction oppure on indictment, si differenziano essenzialmente per l’autorità giudicante (rispettivamente, il justice of peace – competente sui reati minori – o una magistrate’s court, e la Crown Court, che ha  cognizione sui reati più gravi e si avvale del jury).