Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Costi della politica - A.C. 1942 e abb. Il trattamento economico dei parlamentari nazionali ed europei, dei membri del Governo e dei componenti i Consigli e le Giunte delle Regioni e degli Enti locali
Riferimenti:
AC n. 1942/XV   AC n. 2104/XV
AC n. 2179/XV   AC n. 2250/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 183    Progressivo: 1
Data: 05/06/2007
Descrittori:
CONSIGLIERI COMUNALI   CONSIGLIERI PROVINCIALI
CONSIGLIERI REGIONALI   PARLAMENTARI
PARLAMENTO EUROPEO   TRATTAMENTO ECONOMICO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Costi della politica

A.C. 1942 e abb.

Il trattamento economico dei parlamentari
nazionali ed europei, dei membri del Governo
e dei componenti i Consigli e le Giunte delle Regioni e degli Enti locali

 

 

 

 

n. 183/1

 

 

5 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

La scheda relativa al trattamento economico dei componenti gli organi consiliari ed esecutivi delle Regioni e delle Province autonome è stata curata dalla Sezione affari regionali.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0247a.doc


INDICE

Schede di lettura

Camera dei deputati e Senato della Repubblica  3

§      Indennità parlamentare  3

§      Diaria  4

§      Rimborsi4

§      Assegno di fine mandato e assegni vitalizi5

Governo  7

Parlamento europeo  11

§      Indennità  11

§      Spese di viaggio  11

§      Lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo  12

Regioni15

§      Premessa  15

§      La normativa regionale  17

§      Le indennità di carica e di funzione  30

§      Tabella comparativa  32

Enti locali37

§      Premessa: la disciplina nelle Regioni a statuto speciale  37

§      Indennità di funzione  38

§      Gettone di presenza  39

§      Determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza  40

§      Circoscrizioni, comunità montane, unioni di comuni43

§      Divieto di cumulo  47

§      Indennità di fine mandato  48

§      Oneri fiscali e contributivi48

§      Permessi e rimborsi50

§      Tabelle  52

§      L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.66

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 52)69

Governo

§      L. 8 aprile 1952, n. 212. Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.  (art. 2)73

§      L. 24 aprile 1980, n. 146. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980). (art. 47)75

§      L. 9 novembre 1999, n. 418. Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.76

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).  (art. 23)77

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 53)79

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 (1). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, co. 575, 719)80

Parlamento Europeo

§      L. 13 agosto 1979, n. 384. Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.83

§      Dec. 28 settembre 2005, n. 2005/684/CE/Euratom. Decisione del Parlamento europeo che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo.86

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 52)97

Enti locali

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 50, co. 1)101

§      L. 23 dicembre 1994, n. 724. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 26, co. 1)106

§      D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.109

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. (artt. 17, 27, 32, 37, 39, 47, 81-87, 156)115

§      D.M. 25 maggio 2001. Determinazione delle quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali.131

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 54 e 201)137

Friuli-Venezia Giulia

§      L.R. 15 maggio 2002, n. 13. Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002 (art. 3)141

§      Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58. Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali144

§      Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087. Aggiornamento delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Modifiche e integrazioni della deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2003, n. 58  151

Trentino-Alto Adige

§      D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (artt. 19, 20)155

§      D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L. Approvazione del regolamento «Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (art. 19 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)»  160

Sicilia

§      L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. Norme sull’ordinamento degli enti locali (artt. 18-22)171

§      D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19. Regolamento esecutivo dell’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia  177

Sardegna

§      L.R. 1 luglio 2002, n. 10. Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (artt. 10, 11)187

Valle d’Aosta

§      L.R. 4 settembre 2001, n. 23. Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione della L.R. 18 maggio 1993, n. 35, della L.R. 23 dicembre 1994, n. 78 e della L.R. 19 maggio 1995, n. 17.191

 

 


Schede di lettura


Camera dei deputati e Senato della Repubblica

Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta principalmente di una indennità e di una diaria.

Vanno distinte da tali due voci quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero; per le spese telefoniche).

Indennità parlamentare

L’indennità è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla legge n. 1261 del 1965[1]. Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, secondo comma).

L’art. 1, co. 52, della L. 266/2005[2] (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato.

Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l’ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità.

Per i membri della Camera dei deputati[3], l’importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro).

Per i senatori, l’importo mensile è oggi pari a 5.419,46 euro, al netto della ritenuta fiscale (3.555,63 euro), nonché delle quote contributive per l’assegno vitalizio (962,42 euro), per l’assegno di solidarietà (749,79 euro) e per l’assistenza sanitaria (503,59 euro). Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell’assegno vitalizio (2,15 per cento), l’importo netto dell’indennità scende a 5.178,86 euro.

Diaria

La diaria è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2, L. 1261/1965). L’ammontare è determinato dagli Uffici di Presidenza in misura non superiore alla indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

Per i membri della Camera dei deputati, la diaria ammonta attualmente a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

Per i senatori, la diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza del senatore dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate e verifiche del numero legale. È considerato presente il Senatore che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

Rimborsi

Rimborsi correlati allo svolgimento del mandato parlamentare

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, ai componenti la Camera dei deputati è corrisposta una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio elettorale, il mandato parlamentare, ai senatori è attribuita una somma mensile di 4.678,36 euro, in parte (35 per cento, pari a 1.637,43 euro) erogata direttamente al Senatore medesimo ed in parte (65 per cento, pari a 3.040,93 euro) erogata al gruppo parlamentare di appartenenza. Non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali.

Spese di trasporto e spese di viaggio

Per quanto riguarda le spese di trasporto e le spese di viaggio, i deputati e i senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma è previsto:

§         per i deputati un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km;

§         per i senatori un rimborso spese annuo pari a 13.293,60 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 15.979,18 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Comune di Roma, il rimborso è corrisposto nella misura di 6.646,80 euro.

I deputati, qualora si rechino all’estero per ragioni di studio o connesse all’attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.

Ad ogni senatore è corrisposta, a titolo di rimborso, una somma forfetaria annua di 3.100 euro, a fronte delle spese sostenute per viaggi internazionali di aggiornamento.

Spese telefoniche

Per le spese telefoniche, i deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro; i senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro.

Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Anche per i senatori iscritti al servizio di assistenza sanitaria integrativa è previsto il rimborso delle spese sanitarie nei limiti dell’apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (4,5 per cento per i senatori in carica; 4,7 per cento per gli altri) e quote aggiuntive per i familiari.

Assegno di fine mandato e assegni vitalizi

Sia alla Camera, sia al Senato è previsto che ogni parlamentare versi mensilmente, in un apposito fondo, una quota pari al 6,7 per cento della propria indennità lorda. Al termine del mandato parlamentare, il parlamentare riceve l’assegno di fine mandato (al Senato altresì denominato “assegno di solidarietà”), che è pari all’80 per cento dell’importo mensile lordo dell’indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

 

Ciascun deputato, inoltre, versa mensilmente una quota – l’8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro – della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

L’importo dell’assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell’80 per cento dell’indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Per i senatori vige una disciplina analoga; il versamento mensile è pari all’8,6 per cento (962,42 euro), più il 2,15 per cento come quota aggiuntiva per la reversibilità (240,60 euro), dell’indennità lorda.


Governo

Ai sensi dell’art. 2 della L. 212/1952[4], ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 2395/1923[5].

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.

Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari[6].

Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l’indennità parlamentare.

La L. 418/1999[7], all’art. 1, ha stabilito che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che anche l’indennità dei parlamentari, e di conseguenza, l’indennità ex legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall’art. 1, co. 52, della L. 266/2005[8].

 

L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001[9]). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005[10]). Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L’art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha ulteriormente ridotto del 30 per cento il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, di cui alla L. 212/1952[11], a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

Il trattamento economico risultante, spettante per il 2007, è riportato nella tabella che segue, dove è posto a confronto con quello del 2006.

 

Trattamento economico annuo lordo dei membri del Governo

2006

Stipendio

I.I.S.*

Totale

Ministro

52.104

11.068

63.173

Sottosegretario

46.295

10.659

56.954

2007

 

 

 

Ministro parlamentare

36.473

7.748

44.221

Sottosegretario parlamentare

32.406

7.461

39.868

Ministro non parlamentare

52.104

11.068

63.173

Sottosegretario non parlamentare

46.295

10.659

56.954

* I.I.S.: indennità integrativa speciale

Fonte: Ragioneria generale dello Stato, febbraio 2007. Gli importi sono in euro e sono comprensivi della 13ª mensilità.

 

Alle somme suindicate vanno applicate la ritenuta per gli oneri previdenziali (nella misura del 9,75 per cento) e la ritenuta erariale (che è in funzione dell’aliquota contributiva di ciascun soggetto).

Come accennato, la riduzione del 30 per cento degli emolumenti dei ministri e sottosegretari disposta nel 2006 non si applica ai membri del Governo non parlamentari (cosiddetti tecnici), ai quali spetta comunque, oltre all’indennità non decurtata di membro del Governo (o comunque non ridotta ai sensi dell’art. 1, comma 575 della L. 296/2006), anche l’indennità corrispondente a quella parlamentare ex L. 418/1999.

 

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47 della L. 146/1980[12] (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

 

 


Parlamento europeo

In linea con quanto previsto per i membri dei parlamenti nazionali, anche i deputati al Parlamento europeo eletti in Italia beneficiano di un’indennità, versata dai Parlamenti o dai Governi dei diversi Stati membri e soggetta alla disciplina fiscale del Paese interessato.

Indennità

L’importo di tale indennità corrisponde attualmente a quello dell’indennità di funzione del parlamentare nazionale. In particolare, l’art. 1 della L. 384/1979[13] stabilisce che ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia competa, dal giorno successivo a quello dell’elezione e fino a quando non sia diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, un’indennità mensile pari all’indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell’art. 1 della L. 1261/1965.

L’art. 1, co. 52, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia.

L’indennità è erogata dal Ministero dell’economia e delle finanze; su di essa sono effettuate le ritenute erariali secondo la normativa vigente, ma non quelle assistenziali, previdenziali e assicurative, in quanto le prestazioni relative vengono erogate al parlamentare europeo dalla Comunità europea.

L’indennità è cumulabile (secondo quanto stabilisce l’art. 1, co. 3, della L. 384/1979) con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dall’Unione europea. Queste sono dettagliatamente disciplinate dal documento del Parlamento europeo recante la Regolamentazione delle spese e delle indennità dei deputati al Parlamento europeo del marzo 2007[14], nel quale sono riunite le decisioni dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo in materia.

Spese di viaggio

Per le spese di viaggio, la L. 384/1979 (art. 3) dispone che ai parlamentari europei eletti in Italia è concessa una tessera di libera circolazione sull’intera rete ferroviaria dello Stato e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti. Le spese relative, al pari di quelle concernenti l’indennità, sono poste a carico del bilancio dello Stato[15].

 

Il capitolo 2125 (Indennità mensile e rimborso dei biglietti aerei ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2) reca uno stanziamento di competenza per il 2008 pari a 10.329.138 euro.

 

Non è invece applicata la disposizione del medesimo art. 3 della L. 384/1979, con cui si stabilisce che i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, per quanto non previsto in materia dalla normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all’assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale[16].

Lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo

Dal sistema illustrato discendono differenze considerevoli tra le indennità percepite dagli eurodeputati[17], in funzione della loro nazionalità. Tali difformità sussisteranno fino a quando non entrerà in vigore, nel 2009, lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, il quale provvede tra l’altro (artt. 9 e seguenti) a rendere omogeneo il trattamento dei singoli eurodeputati e a porlo a carico del bilancio dell’Unione europea anziché – come ora – di quello dei singoli Stati membri.

 

Lo Statuto[18], approvato nella seconda metà del 2005 con la procedura delineata dall’art. 190, co. 5, TCE, entrerà in vigore nel 2009, con l’avvio della prossima legislatura del Parlamento europeo.

Oltre alle indennità spettanti durante il mandato, espressamente finalizzate a garantire l’indipendenza dei deputati europei, lo Statuto prevede una indennità transitoria (da corrispondersi alla fine del mandato) e una pensione. Appare degna di nota la previsione statutaria (art. 9, co. 3) secondo la quale qualsiasi accordo in merito all’uso delle indennità e della pensione per fini che non siano privati è nullo: la ratio di tale disposizione è espressa nell’ambito del preambolo dello Statuto (cfr punto 12), ove si afferma che la norma intende arginare le aspettative dei partiti in relazione alla (almeno parziale) utilizzazione a propri fini delle provvidenze spettanti ai deputati.

L’ammontare dell’indennità spettante ai deputati per l’esercizio delle funzioni sarà pari al 38,5 per cento del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee. L’importo dell’indennità (pari a circa 7.000 euro mensili) è stato ritenuto congruo dal legislatore comunitario sulla base di uno studio presentato nel 2000 da un gruppo di esperti istituito dal Parlamento europeo (cfr. punto 9 del preambolo).

Gli Stati membri (art. 29) potranno definire per i propri deputati del Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni dello statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non potrà superare la durata di due legislature del Parlamento europeo (quindi fino al 2019). I pagamenti relativi saranno in questo caso interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.


Regioni

Premessa

Gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l’assegno vitalizio.

Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura. In alcuni casi la legge regionale fissa il principio e demanda la puntuale determinazione di indennità e rimborsi a successive a deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzato:

§         indennità di carica e di funzione;

§         diaria per rimborso spese determinate in misura forfettaria;

§         rimborso di spese commisurate a servizi (autostrada, taxi…);

§         trattamento di missione;

§         indennità di fine mandato;

§         assegno vitalizio;

§         assicurazione contro infortuni e invalidità.

 

Le tabelle che seguono riportano, per ciascuna regione, l’elenco della normativa concernente il trattamento economico dei consiglieri, secondo lo schema sopra esposto, limitatamente alla disciplina dettata dalle leggi regionali.

 

È riportata di seguito una tabella comparativa delle indennità di carica corrisposte ai consiglieri e delle indennità di funzione corrisposte al Presidente della Regione ed ai consiglieri che ricoprono altre cariche nella Giunta o nel Consiglio regionale.

 


La normativa regionale

 

ABRUZZO

indennità di carica e di funzione

L.R. 30-05-1973, n. 22 Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali  Artt. 2 e 3

L.R. 7-5-2007 n. 8 Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.

trattamento di missione

L.R. 2 marzo 1972, n. 5 Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale  (modificata con LL.RR. 78/1977 e 44/1981)

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 27 febbraio 1973, n. 9 Norme sulla previdenza e il fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo

L.R. 7 novembre 1973, n. 41 Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo (modificata, da ultimo, con L.R. 32/2004)

L.R. 19 ottobre 1988, n. 85 Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1973, n. 41.

L.R. 6-4-1995 n. 41 Modifiche e integrazioni alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

L.R. 27-1-1997 n. 10 Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai consiglieri regionali).(modificata da ultimo dalle LL. RR. 119/2000 e 29/2002)

Componenti Giunta non consiglieri

L.R. 20-12-2000, n. 119 Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

BASILICATA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

L.R. 29-10-2002 n. 38 Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata. (modificata con L.R. 7/2003 e 1/2007)

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 29-12-1997 n. 54 Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri e degli Assessori Regionali (modificata con L.R. 1/2006)

 

 

CALABRIA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

trattamento di missione

 

L.R. 14-2-1996 n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale (modificata da ultimo dalla L.R.18/2004)

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 26-1-1987 n. 6 Istituzione della assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali (Modificata con L.R. 6/2001)

 

 

CAMPANIA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 5-6-1996 n. 13 Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. (Modificata da ultimo con L.R. 1/2007

assegno vitalizio

L.R. 5-6-1996 n. 13 Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. (Modificata da ultimo con L.R. 1/2007

art. 13, L.R. 2 luglio 1997, n. 17  -  art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15  -  art. 2, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9.

 

 

 

EMILIA ROMAGNA

Componenti Giunta non consiglieri

L.R. 24-3-2000 n. 17 Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali.

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

trattamento di missione

rimborso spese di trasporto

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

L.R. 14-4-1995 n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale. (modificata da ultimo con L.R. 3/2002)

L.R. 27-7-2005 n. 14 - Art. 23 Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni.

 

 

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

assicurazione per rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali

L.R. 26-7-1997 n. 24 Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

indennità di carica

 

L.R. 13 settembre 1995, n. 38 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

L.R. 12-8-2003 n. 13 Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

indennità di presenza

art. 19, co. 2, Statuto speciale

Legge Regionale 9 settembre 1964, n. 2 Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri - art. 2 (come modificata da ultimo dalla L.R. 38/1995)

L.R. 13 settembre 1995, n. 38 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

indennità di funzione

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 23 aprile 1981, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni – art. 3 (modificata da ultimo con L.R. 12/2006)

L.R. 13 settembre 1995, n. 38 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.(come modificata dalla L.R. 12/2006)

Trattamento di missione

L.R. 15-2-2000 n. 1 - Art. 17 Trattamento di missione degli Amministratori regionali e dei dipendenti regionali.

rimborso forfettario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo

indennità di trasferta

articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 37, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

articolo 4 della legge regionale 21/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 16

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

L.R. 13 settembre 1995, n. 38 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 – Capo II (come da ultimo modificato con L.R. 1/2007)

assessori:

indennità mensile aggiuntiva pari all’indennità di presenza,

rimborso forfetario spese vitto

indennità fine carica

assegno vitalizio

L.R. 12-8-2003 n. 13 Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori

 

 

LAZIO

assessori non componenti del consiglio regionale

L.R. 4-9-2000 n. 27 Prime disposizioni attuative della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale

diaria rimborso spese

rimborso spese trasporto

L.R. 18-3-1996 n. 10 Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla L.R. 5 aprile 1988, n. 19, alla L.R. 27 febbraio 1991, n. 10 e alla L.R. 2 maggio 1995, n. 19. (da ultimo modificata con L.R. 6/2003)

L.R. 26 marzo 1998, n. 10 Interpretazione autentica dell'articolo 3 della L.R. 5 aprile 1988, n. 19 e dell'articolo 1 della L.R. 18 marzo 1996, n. 10 concernenti «Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali» - Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

indennità di carica

indennità di funzione

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

trattamento di missione

copertura assicurativa per rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali

L.R. 16-3-1973 n. 7 Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.(modificata da ultimo con L.R. 43/1996)

L.R. 3 novembre 1977, n. 42 Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio. (modificata da ultimo con L.R. 14/1998)

L.R. 28 agosto 1986, n. 29. - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 avente ad oggetto: «Determinazioni delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio» e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. 7 gennaio 1987, n. 4.- Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.( da ultimo modificata con L.R. 3/1992)

L.R. 5 aprile 1988, n. 19 Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio.(modificata da ultimo con L.R. 43/1996)

L.R. 26-8-1988 n. 52 Norme integrative all'art. 17, della L.R. 16 marzo 1973, n. 7.

L.R. 23 marzo 1990, n. 34. Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali (modificata da ultimo con L.R. 16/2006)

Legge regionale 3 novembre 1992, n. 42 Norme integrative e modificative degli articoli 10, comma c) e 13, comma a) della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente: «Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Lazio»; e abrogazione leggi regionali 2 novembre 1984, n. 69; 18 aprile 1985, n. 47; articolo 2 legge regionale 13 maggio 1985, n. 70; 24 giugno 1991, n. 23; 15 ottobre 1991, n. 62.

L.R. 23-3-1990 n. 34 Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.(da ultimo modificata con L.R. 16/2006)

L.R. 2-5-1995 n. 19 Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali. (modificata da ultimo con L.R. 9/2005)

L.R. 28-12-2006 n. 27 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). – art. 32, comma3.

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

Legge Regionale 29 gennaio 1991, n. 5 Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali.

 

 

 

LIGURIA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

 

L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali. (modificata da ultimo con L.R. 25/2006) Capo I - Indennità consiliari

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

Capo II – Indennità di fine mandato;

Capo III – Previdenza  - L.R. 3/1987

 

 

LOMBARDIA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

L.R. 23 luglio 1996, n. 17 Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia. (da ultimo modificata con L.R. 17/2006)

 

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

 

L.R. 20 marzo 1995 n. 12 Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri. (da ultimo modificata con L.R. 17/2006)

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

non disciplinata da legge regionale

 

 

MARCHE

indennità di carica e di funzione

 

L.R. 13 marzo 1995 n. 23 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. (da ultimo modifica con L.R. 17/2002) Capo I

L.R. 10 febbraio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), art. 19  Riduzione delle indennità.

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

Capo II L.R.23/1995

indennità di fine mandato

assegno vitalizio

Capo III L.R.23/1995

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

Art. 7 L.R. 23/1995

 

 

MOLISE

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

L.R. 28 maggio 1997 n. 16 Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto Regionale. (da ultimo modificato con L.R. 9/2006)

L.R. 24 maggio 2006 n. 8 Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali.

L.R. 23 febbraio 2007 n. 4 Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione.

assegno vitalizio

L.R. 13-4-1988 n. 10 Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali.

L.R. 21 aprile 1995 n. 15 Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 aprile 1988, n. 10

indennità di fine mandato

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

Art. 27 (premio di reinserimento nelle proprie attività) e artt. 30-33 (assicurazione contro gli infortuni) L.R. 5 settembre 1974 n. 16 Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali –(come interpretato da art. 3 L.R. 30/1996)

 

 

PIEMONTE

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

L.R. 13-10-1972 n. 10 Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale (come integrato da integrato dall’art. 3 L.R. 21/2003)

L.R. 20-2-2006 n. 9 Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (..Legge finanziaria 2006).

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

 

L.R. 3-9-2001 n. 24 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali (da ultimo modificata con L.R. 12/2006) Capo II – Assegno vitalizio; Capo III – Indennità di fine mandato

L.R. 39/2006, art. 3 Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

assicurazione per rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali

L.R. 30-12-1981 n. 57, Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali. (da ultimo modificata dalla L.R. 35/1997)

 

 

PUGLIA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

L.R. 12 gennaio 2005 n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia - Art. 70 Adempimenti di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione.

a) indennità di mandato e diaria,

b) rimborso spese per rapporto con gli elettori;

c) rimborso spese per le missioni

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 27-6-2003 n. 8 Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia. (modificata da ultimo dalla L.R. 22/2006)

 

 

 

SARDEGNA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

assicurazione per rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali

L.R. 27 giugno 1949 n. 2 Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali.

L.R. 7 aprile 1966 n. 2 Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna (da ultimo modificata con L.R. 4/2006) - Rinvio alle determinazioni dell’Ufficio di Presidenza

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

Reg. 22-7-1988 Regolamento interno del Consiglio regionale art. 11 Rinvio alle determinazioni dell’Ufficio di Presidenza: in merito alla previdenza dei Consiglieri

 

 

 

 

SICILIA

indennità mensile

diaria rimborso spese di soggiorno

L.R. 30-1-1956 n. 8 Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori.

L.R. 30 dicembre 1965, n. 44 Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana. Art. 1.

 

 

 

TOSCANA

indennità di carica e di funzione

diaria per rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

L.R. 13-6-1983 n. 47 Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali (da ultimo modificata con L.R. 8/2007, Indennità di funzione del Portavoce dell'opposizione e  L.R. 13/2007)

L.R. 28-7-2006 n. 36 Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006).

 

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

assicurazione contro infortuni e invalidità permanente

L.R. 13-6-1983 n. 48 Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana. (da ultimo modificata con L.R. 8/2007)

 

 

 

UMBRIA

indennità di carica

L.R. 16-5-2007 n. 17 Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.

L.R. 23-3-2000 n. 26 Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni. Art. 1 comma 2 (componenti Giunta regionale non consiglieri regionali)

assegno vitalizio

L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali (modificata da ultimo con L.R. 10/2003)

indennità di fine mandato

L.R. 14-1-1985 n. 2 Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

diaria rimborso spese

rimborso spese di trasporto

indennità e rimborso spese per missione

L.R. 26-2-1981 n. 9 Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali (modificata da ultimo con L.R. 16/2003)

 

 

VALLE D’AOSTA

indennità di carica e di funzione

diaria mensile

trattamento di missione

rimborso spese di viaggio

rimborso spese legali e processuali per fatti connessi con la carica ricoperta

indennità di fine mandato e assegno vitalizio

assicurazione contro gli infortuni

L.R. 21 agosto 1995, n. 33 Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali. (modificata da ultimo con L.R. 14/2002)

L.R. 19-8-1998 n. 48 Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

L.R. 8-9-1999 n. 28 Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali). (modificata da ultimo con L.R. 25/2002)

 

 


 

 


VENETO

indennità di carica e di funzione

diaria rimborso spese

rimborso spese di trasporto

trattamento di missione

L.R. 30-1-1997 n. 5 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali (modificata da ultimo con L.R. 13/2006)

L.R. 3-2-2006 n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006. Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.

 

assicurazione contro infortuni e per rischi derivanti dall’espletamento del mandato e per assistenza sanitaria integrativa

assegno vitalizio

assegno di fine mandato

L.R. 10-3-1973 n. 9 Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali. (modificata da ultimo con L.R. 28/2006)

L.R. 3-2-2006 n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006. Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.

 

 

 

 

 

TRENTINO-ALTO ADIGE

indennità di carica e di funzione

diaria

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

L.R. 26 febbraio 1995, n. 2 Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (modificata con L.R. 4/2004)

L.R. 28 ottobre 2004 n. 4 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 – art. 1 Indennità e diaria

 

 

 

 

 

 

Provincia autonoma di Trento

indennità di carica e di funzione

diaria

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

L.R. 26 febbraio 1995, n. 2 Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (modificata con L.R. 4/2004)

L.R. 28-10-2004 n. 4 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 – art. 1 Indennità e diaria

Delib. Consiglio provinciale 15 ottobre 2004, n. 17, Nuovo regolamento su trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari.

indennità Presidente Giunta ed assessori

L.P. 20-3-1976 n. 13 Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale. (modificata, da ultimo con L.R. 20/2005)

L.P. 29-12-2005 n. 20 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria). Art. 9 - Riduzione degli oneri generali relativi al funzionamento degli organi della Provincia e degli enti collegati. Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale).

 

 

Provincia autonoma di Bolzano

indennità di carica e di funzione

diaria

assegno vitalizio

indennità di fine mandato

L.R. 26 febbraio 1995, n. 2 Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (modificata con L.R. 4/2004)

L.R. 28-10-2004 n. 4 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 – art. 1 Indennità e diaria

Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza (Delib.Consiglio provinciale  n. 2/163 e succ. modificazioni, da ultimo n. 1/05 del 2/5/2005)

indennità Presidente Giunta ed assessori

L.P. 5-9-1975 n. 50 Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale. (modificata da ultimo con L.R. 19/2001)

 


Le indennità di carica e di funzione

Nota introduttiva

Nella maggior parte delle regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata «Indennità di carica», è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l’altra, indicata come «Indennità di funzione» si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse. In tutte le regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri è estesa anche ai componenti ‘laici’ della giunta regionale. Il prospetto che segue mostra – a fronte per ciascuna regione – la misura di queste due voci e ne indica il parametro di commisurazione. Le caratteristiche e le differenze che connotano le due indennità nella disciplina che ne hanno dato le regioni sono riassunte ai punti , e ƒ qui di seguito e a questi fanno capo i rinvii posti nel prospetto:

Indennità di carica: costituisce l’indennità base, è una percentuale dell'indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Molte regioni - Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige – assumono esplicitamente come parametro la indennità percepita dai componenti della Camera dei deputati. Diverso parametro assume invece la regione Umbria, che collega l’indennità dei consiglieri al trattamento economico dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Indennità di funzione: per l’esercizio di determinate funzioni spetta ai consiglieri una ulteriore quota, sempre in percentuale, della medesima indennità lorda spettante ai componenti della Camera dei deputati - o membri del Parlamento. Alcune regioni per questa parte di indennità assumono, invece, altri parametri: la indennità di base dei consiglieri – (Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia), indennità di funzione spettanti a determinate cariche – Friuli-Venezia Giulia o altre cariche dello Stato nel caso della Sardegna per il Presidente della Regione. In altri casi infine, fermo restando il parametro iniziale, la determinazione delle indennità di funzione è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Sardegna) o dell’Assemblea regionale (Sicilia).

 

ƒLa indennità è invece considerata unitariamente nelle seguenti regioni:

§         in Puglia e in Umbria la indennità è unica ed è uguale per tutti i consiglieri; alla diversa funzione corrisponde invece – in entrambe le regioni – una modulazione della diaria;

§         in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte è unica ed è comprensiva di una maggiorazione per determinate cariche.

Nel prospetto che segue, recante il quadro delle indennità di carica e di funzione, anche la indennità “complessiva” disciplinata in queste regioni, è stata suddivisa nelle due parti e al solo fine di una maggiore omogeneità di esposizione.

 


Tabella comparativa

Regione

Indennità di carica Consigliere regionale

 

indennità di funzione (aggiuntiva alla indennità di carica)

CONSIGLIO REGIONALE

Presidente

Uff.Presidenza

Commissioni e organi collegiali[1]

[a]Capogruppo Gruppi consiliari    [b] altra carica indicata

Vice Presidente

[a] Segretari [b] Segr. Questori

Presiden-te

[a] Vice Presiden.  [b] Segretari

Abruzzo

65%

30%

20%

15%

15%

5%

 

Basilicata

75%

30%

15%

10%

10%

[a]  5%  [b]  3%

[a] 10%

Calabria

80%

20%

15%

12%

12%

8%[2]

[b] 12% Pres. Collegio dei Revisori dei Conti

Campania

80%

25%

15%

10%

15%

[a]  7%  [b]  4%

15% - Pres. e compoenti Collegio dei Revisori dei Conti

Emilia-Romagna

65%

35%

22,5%

12,5%

12,5%

[a]  5%

[a] 12,5%

Friuli-Venezia Giulia [3]

max 70%

50 % di

Vice Presidente: 60%; Segretario di Presidenza 40%  della indennità di funzione degli assessori

Lazio

65-80%

35%

25%

[a] 15%

15%

[a] 10 %

[a] e [b] Pres. Comi-tato reg. di controllo contabile 15%

Liguria

65%

33%

20%

[a] 13%

13%

[a] 8 %

[a] 13%

Lombardia

81%

35%

20%

[a] 10%

10%

[a] 5%[4]

[a] 10%

Marche

65%

25%

15%

[a] 10%

10%

[a] 5 %

 

Vedi note in calce


     segue tabella

Regione

indennità di funzione (aggiuntiva alla indennità di carica)

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

altro

riferimenti normativi

Vice Presidente

Componenti

Abruzzo

30%

 

20%

 

artt. 2-3 L..R. 22/1973

 

Basilicata

30%

17%

15%

 

artt. 2, 7- L..R. 38/2002, 7/2003

 

Calabria

20%

 

15%

 

art. 1 L..R. 3/1996 (mod. da L.R. 2/2004

Campania

25%

 

15%

 

Artt. 2 e 5 L.R. 13/1996 e 15/2002

Emilia-Romagna

35%

22,5%

22,5%

 

Artt. 2 e 5 L.R. 42/1995; art. 23 L.R. 14/2005

 

Friuli-Venezia Giulia

50 % di

Vice Presidente Giunta 80%; Assessori: 60% dell’indennità di funzione spettante al Presidente

 

Art. 2 L.R. 2/1964 (mod. da L.R. 38/95), art. 3 L.R. 21/1981 e art. 4 L.R. 38/1995 (mod. da art. 7 L.R. 12/06) artt. 3 e 4 L.R. 13/2003

 

Lazio

35%

30%

25%

 

Artt. 2 e 4 L.R. 19/1995; (mod. 6/06)

Liguria

33%

25%

20%

 

Art. 2 L.R.3/1987 (mod. L.R. 25/06)

 

Lombardia

35%

 

20%

 

Art. 2 L.R. 17/1996 (mod. L.R. 17/02)

 

Marche

25%

20%

15%

 

Artt. 2 e 4 L.R. 23/1995 (mod. L.R. 6/02)

 

 


     segue tabella

Regione

Indennità di carica Consigliere regionale

 

indennità di funzione (aggiuntiva alla indennità di carica)

CONSIGLIO REGIONALE

Presidente

Uff.Presidenza

Commissioni e organi collegiali 1

[a]Capogruppo Gruppi consiliari    [b] altra carica indicata

Vice Presidente

[a] Segretari [b] Segr. Questori

Presiden-te

[a] Vice Presiden.  [b] Segretari

Molise

65%

35%

20%

[a] 10%

10%

 

[b] 10% Pres. Colle-gio dei Revi-sori dei Conti

Piemonte

85%

35%

20%

10%

10%

[a] 5%

[a] 15%

Puglia [5]

max 90%

 

 

 

 

 

 

Sardegna [6]

max 80%

 

 

 

 

 

 

Sicilia [7]

100%

 

 

 

 

 

 

Toscana

65%

25%

15%

10%

10%

5%

[a] e [b] portavoce opposiz. 10%

Umbria [8]

Quota mensile = un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Valle d’Aosta [9]

70%

55%

16,5%

[a] 8,25%

8,25% (tutte)

 

 

Veneto

65%

35%

25%

15%

15%

10%

 

Prov.aut. Bolzano[10]

80%10

50 % di

25 % di

12,5 % di

 

 

 

Prov.aut. Trento10

80%10

50 % di

25 % di

12,5 % di

 

 

 

Vedi note in calce


     segue tabella

Regione

indennità di funzione (aggiuntiva alla indennità di carica)

 

PRESIDENTE DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE

altro

riferimenti normativi

Vice Presidente

Componenti

Molise

35%

 

20%

20% sottosegretario Pres. Regione

Art. 2 L.R. 16/1997; L.R. 4/2007

 

Piemonte

35%

30%

20%

 

Art. 1 L.R. 10/1972 e art. 3 L.R. 21/03

 

Puglia

 

 

 

 

art. 70 L.R 1/2005

 

Sardegna

Presidente della Regione: trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge n. 212/1952 per i Sottosegretari di Stato Assessori: medesimo trattamento diminuito del 25%

 

art. 1 L.R. 2/1964 (mod. da L.R. 20/92) e art. 2 e 4 L.R. 2/1949, mod. da L.R. 10/54

Sicilia

 

 

 

 

art. 1 L.R. 44/1965, art. 1 L.R. 8/1956

Toscana

25%

15%

15%

 

art. 2, 2-ter L.R. 47/1983 e L.R. 8/2007

Umbria

Quota mensile = un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

art. 1 e 2, L.R. 16/5/2007, n. 17

 

Valle d’Aosta

60%

 

38,5%

 

artt. 2 e 5 L.R. 33/1995

 

Veneto

35%

25%

20%

 

art. 1 L.R. 5/1997

 

Prov.aut. Bolzano

90 % di

80 % di

70 % di

 

artt. 1-2 L.R. 2/1995 e art. 1 L.R 4/04; art. 1 L.P. 50/1975 (mod. da 19/02)

 

Prov.aut. Trento

50 % di

 

53 % di

 

artt. 1-2 L.R. 2/1995 e art. 1 L.R 4/04;art. 1 L.P. 13/76 (mod. da 20/05)

 

 


Enti locali

La disciplina dell’indennità degli amministratori locali ha la sua base nell’art. 82 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[19]).

Premessa: la disciplina nelle Regioni a statuto speciale

Si ricorda preliminarmente che le norme di seguito illustrate non trovano applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che, in forza dell’autonomia normativa in materia di ordinamento degli enti locali loro riconosciuta, hanno emanato specifiche disposizioni.

 

Si richiamano di seguito le principali disposizioni in materia adottate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.

§         Valle d’Aosta

-          L.R. 4 settembre 2001, n. 23 (da ultimo modificata dalla L.R. 5 dicembre 2005, n. 31), Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione della L.R. 18 maggio 1993, n. 35, della L.R. 23 dicembre 1994, n. 78 e della L.R. 19 maggio 1995, n. 17.

§         Friuli-Venezia Giulia

-          L.R. 15 maggio 2002, n. 13, Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002; l’art. 3, comma 13, demanda ad una deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa con l’Assemblea delle autonomie locali, la determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia[20].

-          Deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2003, n. 58, Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali.

-          Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2005, n. 1087, Aggiornamento delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Modifiche e integrazioni della deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2003, n. 58.

§         Trentino-Alto Adige

-          Decreto del Presidente della Regione, 1 febbraio 2005 n. 3/L, Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, artt. 19 e 20, che fissano i criteri generali per la determinazione delle indennità, rinviando la sua concreta definizione ad regolamento della giunta regionale e l’aggiornamento ad un decreto del presidente della Regione. Le indennità degli amministratori sono articolate in relazione alla dimensione demografica degli enti e alle indennità di carica dei sindaci, le quali sono a loro volta determinate in rapporto al trattamento economico dei consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige[21].

-          Decreto del Presidente della Regione, 16 giugno 2006, n. 10/L Approvazione del regolamento ”Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (art. 19 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L”.

§         Sicilia

-          L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, Norme sull’ordinamento degli enti locali, art. 19 (indennità); 18 (aspettative), 20 (permessi e licenze), 21 (rimborsi spese e indennità di missione), 22 (oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative);

-          Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19, Regolamento esecutivo dell’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia.

§         Sardegna

-          L.R. 1 luglio 2002, n. 10, Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, art. 11[22], secondo il quale, per gli amministratori degli enti locali della Sardegna, la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Peraltro, non è stato dato seguito alla disposizione illustrata; nella Regione si applicano le norme fissate a livello statale dal D.Lgs. 267/2000 (art. 82) e dal decreto attuativo (D.M. 119/2000), riguardo alle quali, si veda infra.

Indennità di funzione

L’indennità che compete al sindaco e agli assessori ha natura diversa rispetto a quella spettante ai consiglieri. Mentre l’indennità di funzione è connessa alla carica, i gettoni di presenza sono corrisposti per l’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio[23].

Il comma 1 dell’articolo 82 attribuisce un’indennità di funzione ai seguenti componenti degli organi esecutivi e consiliari:

§      sindaco;

§      presidente della provincia;

§      sindaco metropolitano;

§      presidente di comunità montana;

§      presidente del consiglio circoscrizionale nei soli comuni capoluogo di provincia;

§      presidente del consiglio comunale;

§      presidente del consiglio provinciale.

L’indennità di funzione spetta inoltre ai componenti degli organi esecutivi di:

§      comuni e loro articolazioni (circoscrizioni), ove previste;

§      province;

§      città metropolitane;

§      comunità montane;

§      unioni di comuni;

§      consorzi fra enti locali.

Tale indennità è dimezzata per gli amministratori locali che sono lavoratori dipendenti e che, non avendo richiesto l’aspettativa non retribuita, continuano a lavorare; questi soggetti percepiscono la retribuzione dal datore di lavoro e usufruiscono, per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mandato, dei permessi retribuiti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 267/2000.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (art. 82, co. 7).

Gettone di presenza

Ai sensi del co. 2 dell’art. 82, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni i componenti degli organi elettivi di seguito indicati:

§      consiglieri comunali;

§      consiglieri provinciali;

§      consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia;

§      consiglieri delle comunità montane.

Gli statuti e i regolamenti degli enti possono tuttavia prevedere che l’interessato opti, a richiesta, per la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Nel caso in cui si scelga il regime di indennità di funzione, questo deve prevedere l’applicazione di detrazioni dall’indennità in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali (co. 4).

La legge pone un tetto agli emolumenti dei componenti degli organi elettivi, stabilendo che l’ammontare percepito nell’àmbito di un mese da un consigliere, sia come gettoni di presenza, sia come indennità trasformata, non può comunque superare un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (co. 2, secondo periodo).

Determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza

Il regolamento ministeriale

La determinazione della misura base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (comma 8) ad un regolamento ministeriale adottato con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora, dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto di specifici criteri.

 

Oltre all’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, i criteri sono i seguenti:

§       equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

§       articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

§       articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

§       definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

§       determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

§       previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

 

Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Il co. 10 dell’art. 82 del T.U. stabilisce che ogni tre anni si proceda all’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza con l’emanazione di un nuovo D.M.. L’adeguamento è effettuato sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita.

Gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza possono essere rivisti anche su richiesta della Conferenza Stato-città (art. 82, comma 9).

 

Nel 2003 il ministro dell’interno ha predisposto il previsto schema di decreto relativo all’aggiornamento degli emolumenti degli amministratori locali: a seguito del mancato concerto con il ministro dell’economia, il decreto non è stato pubblicato.

Non risulta che da allora siano state assunte altre iniziative in materia.

Pertanto, attualmente, continua ad applicarsi il citato D.M. 119/2000 con le relative tabelle.

Le maggiorazioni in presenza di determinate condizioni demografiche e finanziarie

L’importo dell’indennità base e dei gettoni di presenza è soggetto alle maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 119/2000 quando si verifichino per il comune o la provincia le seguenti condizioni:

§         fluttuazioni stagionali della popolazione del comune (dovute al turismo, alla presenza di sedi universitarie o ad altri fattori comunque documentabili) che incrementino almeno del 30 per cento la popolazione dimorante (maggiorazione del 5 per cento);

§         rapporto tra entrate proprie dell’ente e totale dell’entrate superiore alla media regionale per fasce demografiche (maggiorazione del 3 per cento);

§         spesa corrente pro capite superiore alla media regionale per fasce demografiche (maggiorazione del 2 per cento).

La riduzione del 10 per cento disposta dalla legge finanziaria per il 2006

Nel quadro delle misure per il contenimento della spesa pubblica, l’art. 1, co. 54, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, e i compensi comunque dovuti, in ragione della carica rivestita, ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali.

 

Più specificamente, la riduzione si applica a:

a)    le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b)    le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c)    le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

Si ricorda che la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 54, della L. 266/2005 nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali (sent. 8 maggio 2007, n. 157)[24].

La facoltà di incremento o riduzione delle indennità e dei gettoni

Le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza possono essere incrementate (se l’ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuite con delibera consiliare o della giunta, sulla base di valutazioni e scelte politiche e di gestione (art. 82, co. 11)[25].

La legge pone un limite a tale incremento: la spesa complessiva per le indennità e i gettoni di presenza risultante non deve superare una quota dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dalla tabella D del D.M. 119/2000.

 

La L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, co. 201, dispone che gli enti locali possono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’art. 82, co. 11, del D.Lgs. 267/2000.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 169/2007, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata da alcune Regioni, del comma testé citato, perché riguardante disposizioni prive di efficacia vincolante e di attitudine lesiva delle competenze delle Regioni.

 

Si ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746-bis), nel testo originario presentato dal Governo, prevedeva, all’art. 76, co. 1, lett. i), la soppressione della facoltà per gli organi degli enti locali di aumentare, ai sensi dell’art. 82, co. 11, del D.Lgs. 267/2000, le indennità e i gettoni di presenza, mantenendo ferma la possibilità di apportare riduzioni a tali emolumenti. La disposizione stabiliva inoltre che gli eventuali incrementi già disposti dovessero essere eliminati dalle amministrazioni locali entro un mese dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2007. La previsione illustrata, presente anche nel testo approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 1183, art. 18, comma 361), è stata successivamente soppressa nel corso dell’esame al Senato in seguito all’approvazione del “maxiemendamento” del Governo.

Circoscrizioni, comunità montane, unioni di comuni

Circoscrizioni comunali

Gli organi di rappresentanza delle circoscrizioni (i consigli circoscrizionali) sono eletti secondo le modalità fissate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento (D.Lgs. 267/2000, art. 17, co. 4) che definiscono anche l’organizzazione delle funzioni delle circoscrizioni (art. 17, co. 2).

Ai fini dell’istituzione delle circoscrizioni, il D.Lgs. 267/2000 prevede quattro fasce demografiche:

§       comuni fino a 30.000 abitanti: in essi non è consentita la creazione di circoscrizioni, ma è possibile realizzare altre forme di decentramento e di partecipazione ai sensi degli artt. 6 e 8[26];

§       comuni da 30.000 a 100.000 abitanti: hanno la facoltà, se lo ritengono opportuno, di istituire le circoscrizioni;

§       comuni oltre 100.000 abitanti: per essi v’è l’obbligo di istituire le circoscrizioni;

§       comuni oltre 300.000 abitanti: il relativo statuto può prevedere ulteriori e più avanzate forme di decentramento (art. 17, comma 5).

 

L’art. 82 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce l’indennità di funzione ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia e il diritto a percepire i gettoni di presenza soltanto ai consiglieri circoscrizionali dei medesimi organi.

 

Sulle indennità dei presidenti e dei membri dei consigli circoscrizionali è intervenuto l’art. 1, co. 731, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), che, novellando l’art. 82, co. 1 e 2, del D.Lgs. citato, ha operato una drastica riduzione della platea dei beneficiari degli emolumenti in questione.

Antecedentemente a questa modifica, avevano diritto all’indennità e ai gettoni di presenza rispettivamente i presidenti e i consiglieri di tutti i consigli circoscrizionali.

 

L’art. 7, comma 3, del D.M. 119/2000 stabilisce che ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60 per cento di quella spettante agli assessori dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

Unioni di comuni

La costituzione di unioni di comuni è prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 tra due o più comuni di norma contermini, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Il presidente dell’unione deve essere scelto tra i sindaci dei comuni che partecipano all’unione e gli altri organi devono essere formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

La legge fissa un tetto al numero dei componenti degli organi dell’unione di comuni, che non può comunque superare i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente.

 

L’art. 82, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede la corresponsione di un’indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni.

Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, quando siano previsti dai relativi statuti, è attribuito un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni dell’organo di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni (D.M. 119/2000, art. 8, comma 3).

L’art. 7, commi 1 e 2, del D.M. 119/2000 pone una serie di limitazioni alla misura delle indennità di funzione del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, precisando che questa deve essere eguale a quella prevista per un comune che abbia una popolazione pari alla popolazione dell’unione dei comuni. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dell’unione non può superare quella prevista per gli assessori del comune di riferimento (cioè di un comune con eguale popolazione).

Le indennità di funzione del sindaco che ricopre la carica di presidente dell’unione di comuni, conservando quella di sindaco del proprio comune, e degli assessori comunali che rivestono la carica di assessori dell’unione, mantenendo quella di assessori del proprio comune, sono soggette al principio generale di cui all’art. 82, co. 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce la non cumulabilità tra loro delle indennità di funzione. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna di esse.

 

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746-bis), nel testo presentato dal Governo, come modificato dalla Commissione bilancio della Camera, prevedeva, all’art. 76, co. 1, lettera h), la riduzione dell’entità massima delle indennità di funzione spettanti al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi degli enti locali e delle comunità montane fissandola al 70 per cento della misura prevista per il comune di maggiore popolazione. La disposizione è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato.

 

Numero delle unioni di comuni

Regioni ordinarie

Numero
delle unioni di comuni

Piemonte

48

Liguria

0

Lombardia

61

Veneto

32

Emilia Romagna

12

Toscana

0

Marche

12

Umbria

1

Lazio

26

Abruzzo

7

Molise

11

Campania

16

Puglia

20

Basilicata

0

Calabria

9

totale

255

 

Regioni a statuto speciale

Numero
delle unioni di comuni

Valle d’Aosta

0

Trentino Alto Adige

2

Friuli Venezia Giulia

4

Sicilia

26

Sardegna

5

totale

37

Fonte: ANCI, www.anci.it.

Comunità montane

Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse (D.Lgs. 267/2000, art. 27), “create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, ‘funzioni proprie’, ‘funzioni conferite’ e funzioni comunali”[27]. Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, di enti dotati di un certo grado di autonomia (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare[28].

Ciascuna comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità.

 

L’art. 82, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 ricomprende tra gli amministratori locali che hanno diritto ad un’indennità il presidente della comunità montana e i componenti degli organi esecutivi delle comunità montane.

Il co. 2 dello stesso articolo prevede inoltre, per i consiglieri delle comunità montane, la corresponsione di un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

Sono validi, anche per le indennità degli amministratori delle comunità montane, i limiti di spesa e il divieto di cumulo previsti per quelle dei componenti delle unioni di comuni:

§      le indennità di funzione devono essere pari a quelle previste per un comune avente popolazione eguale alla popolazione montana della comunità montana;

§      la spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento[29];

§      le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

 

Numero delle comunità montane

Regioni ordinarie

Numero
dei comuni montani

Numero delle
comunità montane

Piemonte

503

48

Liguria

167

19

Lombardia

529

30

Veneto

119

19

Emilia Romagna

95

18

Toscana

114

20

Marche

103

13

Umbria

69

9

Lazio

175

22

Abruzzo

200

19

Molise

111

10

Campania

197

27

Puglia

26

6

Basilicata

106

14

Calabria

218

26

totale

2.732

300

 

Regioni a statuto speciale

Numero
dei comuni montani

Numero delle
comunità montane

Valle d’Aosta

74

8

Provincia aut. Trento

223

11

Provincia aut. Bolzano

116

8

Friuli Venezia Giulia

84

4

Sicilia

102

0

Sardegna

215

24

totale

814

55

Fonte: UNCEM, dati al 1 gennaio 2007. Il numero dei comuni montani non comprende i comuni parzialmente montani.

Divieto di cumulo

Come già accennato, le indennità di funzione previste per gli amministratori locali non sono tra loro cumulabili. L’interessato deve optare per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

Le indennità di funzione sono invece cumulabili con i gettoni di presenza soltanto quando questi siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

Gli amministratori locali che siano anche parlamentari nazionali o europei, o consiglieri regionali possono percepire soltanto i gettoni di presenza (D.Lgs. 267/2000, art. 83).

Indennità di fine mandato

Ai soli sindaci e presidenti di provincia viene corrisposta una indennità di fine mandato (art. 10 del D.M. 119/2000), il cui importo è pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno. Come base per il calcolo dell’indennità di fine mandato, si considera come riferimento l’ultima mensilità dell’indennità di funzione spettante.

L’art. 1, comma 719, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha limitato la corresponsione dell’indennità di fine mandato agli amministratori locali ai soli casi in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

Oneri fiscali e contributivi

Trattamento fiscale

L’art. 26, co. 1, della L. 724/1994[30] ha soppresso i regimi fiscali particolari concernenti, tra l’altro, le indennità percepite dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori degli enti locali. Tale previsione è richiamata, con riferimento alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza loro spettanti, dall’art. 86, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Secondo quanto disposto dall’art. 50, co. 1, lett. f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986[31]), le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione da cui derivino redditi di lavoro autonomo, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente; sono soggette al medesimo trattamento fiscale, le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla L. 816/1986[32].

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

Amministratori locali lavoratori dipendenti pubblici o privati collocati in aspettativa non retribuita

Gli enti locali provvedono a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i seguenti amministratori locali che siano lavoratori dipendenti pubblici o privati collocati in aspettativa non retribuita (D.Lgs. 267/2000, art. 86, co. 1):

§      sindaci;

§      presidenti di provincia;

§      presidenti di comunità montane;

§      presidenti di unioni di comuni;

§      presidenti di consorzi fra enti locali;

§      assessori provinciali;

§      assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

§      presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

§      presidenti dei consigli provinciali;

§      presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni;

§      presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti

Per gli amministratori locali suindicati che non siano lavoratori dipendenti (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.), l’amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale (D.Lgs. 267/2000, art. 86, co. 2), versata per quote mensili, determinate con il D.M. 25 maggio 2001[33]. Il versamento delle quote viene effettuato a favore delle forme pensionistiche presso le quali i soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.

Permessi e rimborsi

Permessi

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (D.Lgs. 267/2000, art. 79).

I lavoratori dipendenti che fanno parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente locale presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, che provvede a rimborsarli al datore di lavoro (D.Lgs. 267/2000, art. 80).

Sono invece a carico del datore di lavoro gli oneri per i permessi dei lavoratori dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici diversi da quelli economici.

Rimborsi spese e indennità di missione

Gli amministratori che si recano, per motivi dipendenti dal loro mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all’indennità di missione (D.Lgs. 267/2000, art. 84).

Le missioni devono essere autorizzate dal capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, dal presidente del consiglio, nel caso di consiglieri.

Le richieste di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno devono essere documentate e accompagnate da una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Agli amministratori che non risiedono nel capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono rimborsate le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle loro funzioni.


Tabelle

Avvertenza

I dati contenuti nelle tabelle di seguito riportate devono essere letti tenendo conto di quanto segue.

§         Nelle tabelle non sono stati considerati i 1.399 comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, ciascuna delle quali, come già ricordato, si è dotata di una specifica normativa in materia di ordinamento degli enti locali.

§         Per il numero dei comuni e la loro ripartizione in classi demografiche si è fatto riferimento ai dati del censimento 2001. Per quanto riguarda le province, sono state considerate quelle costituite al 31 dicembre 2006.

§         Gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza sono stati rideterminati applicando la riduzione del 10 per cento disposta dall’art. 1, co. 54, della L. 266/2005.

§         Nelle tabelle sono indicate le misure base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. Queste vanno maggiorate, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 119/2000, per i comuni che si trovino in determinate condizioni demografiche e finanziarie e cioè:

a)    del 5 per cento per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione che incrementino del 30 per cento la popolazione dimorante;

b)    del 3 per cento per i comuni la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche;

c)    del 2 per cento per i comuni la cui spesa corrente pro capite sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) sono cumulabili.

§         Le indennità di funzione e i gettoni di presenza possono essere incrementati (se l’ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuiti (art. 82, co. 11, del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.M. 119/2000) con delibera consiliare o della giunta, ma nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dalla tabella D del D.M. 119/2000;

§         gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano chiesto l’aspettativa non retribuita e scelto di proseguire l’attività lavorativa, ricevono l’indennità di funzione in misura ridotta del 50 per cento (art. 82, co. 1, D.Lgs. 267/2000).


1. Sindaci e vicesindaci

 

Classe demografica

Numero dei comuni

Indennità mensile di funzione del sindaco
(in euro)

Indennità mensile di funzione del vicesindaco
(in euro)

0-1.000

1.614

1.162,03

174,30 (15%)

1.001-3.000

2.161

1.301,47

260,30 (20%)

3.001-5.000

998

1.952,21

390,44 (20%)

5.001-10.000

986

2.509,98

1.254,99 (50%)

10.001-30.000

697

2.788,87

1.533,88 (55%)

30.001-50.000

117

3.114,23

1.712,83 (55%)

50.001-100.000 e capoluoghi di provincia fino a 50.000

57

3.718,49

2.788,87 (75%)

100.001-250.000 e capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000

36

4.508,67

3.381,50 (75%)

250.001-500.000 e capoluoghi di provincia da 100.001 a 250.000

20

5.205,89

3.904,42 (75%)

oltre 500.000; capoluoghi di regione; capoluoghi di aree metropolitane con oltre 250.000 ab.

16

7.018,65

5.263,98 (75%)

Totale

6.702

 

 

 

L’indennità di funzione dei vicesindaci è parametrata sull’importo dell’indennità dei sindaci, secondo quanto previsto dal D.M. 119/2000 (art. 3, co. 6) e nelle percentuali ivi indicate (art. 4, commi 1-5), riportate tra parentesi nella tabella.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia viene corrisposta l’indennità prevista per i sindaci di comuni appartenenti alla classe demografica immediatamente superiore (D.M. 119/2000, art. 3, co. 1-3).

Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di comuni capoluogo di aree metropolitane con oltre 250.000 abitanti, spetta l’indennità prevista per i sindaci con popolazione superiore a 500.000 abitanti (D.M. 119/2000, art. 3, co. 4).


2. Assessori comunali

 

Classe demografica

Numero dei comuni

Numero massimo degli assessori

Indennità mensile di funzione dell’assessore
(in euro)

0-1.000

1.614

3

116,20 (10%)

1.001-3.000

2.161

3

195,22 (15%)

3.001-5.000

998

4

292,83 (15%)

5.001-10.000

986

4

1.129,49 (45%)

10.001-30.000

697

6

1.254,99 (45%)

30.001-50.000

117

9

1.401,41 (45%)

50.001-100.000 e capoluoghi di provincia fino a 50.000

57

12

2.231,09 (60%)

100.001-250.000 e capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000

36

12

2.705,20 (60%)

250.001-500.000 e capoluoghi di provincia da 100.001 a 250.000

20

14

3.383,83 (65%)

oltre 500.000; capoluoghi di regione; capoluoghi di aree metropolitane con oltre 250.000 ab.

16

16

4.562,12 (65%)

Totale

6.702

 

 

 

La giunta comunale è composta da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità (art. 47 del D.Lgs. 267/2000).

L’indennità di funzione degli assessori dei comuni è calcolata in relazione all’importo dell’indennità dei sindaci, secondo le percentuali indicate dal D.M. 119/2000 (art. 4, co. 6-10), riportate tra parentesi nella tabella.


3. Presidenti dei consigli comunali

 

Classe demografica

Numero dei comuni

Indennità mensile di funzione del presidente del consiglio comunale
(in euro)

0-1.000

1.614

58,10 (5%)

1.001-3.000

2.161

130,15 (10%)

3.001-5.000

998

195,22 (10%)

5.001-10.000

986

251,00 (10%)

10.001-15.000

375

278,88 (10%)

15.001-30.000

322

1.254,99

30.001-50.000

117

1.401,41

50.001-100.000 e capoluoghi di provincia fino a 50.000

57

2.231,09

100.001-250.000 e capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000

36

2.705,20

250.001-500.000 e capoluoghi di provincia da 100.001 a 250.000

20

3.383,83

oltre 500.000; capoluoghi di regione; capoluoghi di aree metropolitane con oltre 250.000 ab.

16

4.562,12

Totale

6.702

 

 

Ai presidenti dei consigli comunali spetta un’indennità di funzione così determinata ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.M. 119/2000:

§       per i presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l’indennità è pari al 5% dell’indennità prevista per il sindaco;

§       per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 15.000 abitanti è pari al 10% dell’indennità corrisposta al sindaco;

§       per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è pari a quella corrisposta agli assessori di comuni della stessa classe demografica.


4. Consiglieri comunali

 

Classe demografica

Numero dei comuni

Numero dei consiglieri

Gettone di presenza per ciascuna seduta
(in euro)

0-1.000

1.614

12

15,34

1.001-3.000

2.161

12

16,27

3.001-5.000

998

16

16,27

5.001-10.000

986

16

16,27

10.001-30.000

697

20

19,99

30.001-50.000

117

30

32,54

50.001-100.000

44

30

32,54

100.001-250.000 e capoluoghi di provincia con popolazione inferiore

75

40

32,54

250.001-500.000

5

46

53,45

500.001-1.000.000

2

50

92,96

Oltre 1.000.000

3

60

92,96

Totale

6.702

 

 

 

La composizione dei consigli comunali è determinata in relazione alla dimensione demografica degli enti dall’art. 37, co. 1, del D.Lgs. 267/2000.

Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione su richiesta dell’interessato, a condizione che ciò non comporti maggiori oneri finanziari per l’ente. Nel caso in cui si scelga il regime di indennità di funzione, questo deve prevedere l’applicazione di detrazioni dall’indennità in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali (D.Lgs. 267/2000, art. 82, co. 4).

L’ammontare percepito nell’àmbito di un mese da un consigliere, sia come gettoni di presenza, sia come indennità trasformata, non può comunque superare un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco (D.Lgs. 267/2000, art. 82, co. 2, secondo periodo).


5. Presidenti e vicepresidenti delle province

 

Classe demografica

Numero delle province

Indennità mensile di funzione del presidente della provincia
(in euro)

Indennità mensile di funzione del vicepresidente della provincia
(in euro)

0-250.000

20

3.718,49

2.788,87 (75%)

250.001-300.000

10

4.508,67

3.381,50 (75%)

300.001-500.000

26

4.508,67

3.381,50 (75%)

500.001-700.000

7

5.205,89

3.904,42 (75%)

700.001-1.000.000

9

5.205,89

3.904,42 (75%)

1.000.001-1.400.000 e province con comuni aree metropolitane

6

6.274,95

4.706,22 (75%)

oltre 1.400.000

5

6.274,95

4.706,22 (75%)

Totale

83

 

 

 

Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un’indennità di funzione pari al 75 per cento di quella prevista per il presidente della provincia (D.M. 119/2000, art. 6, co. 2).

Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni aree metropolitane, spetta l’indennità prevista per i presidenti di province con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti (D.M. 119/2000, art. 3, co. 5).


6. Assessori provinciali

 

Classe demografica

Numero delle province

Numero massimo degli assessori

Indennità mensile di funzione dell’assessore
(in euro)

0-250.000

20

7

2.417,02 (65%)

250.001-300.000

10

7

2.930,63 (65%)

300.001-500.000

26

9

2.930,63 (65%)

500.001-700.000

7

9

3.383,83 (65%)

700.001-1.000.000

9

11

3.383,83 (65%)

1.000.001-1.400.000 e province con comuni aree metropolitane

6

11

4.078,72 (65%)

oltre 1.400.000

5

16

4.078,72 (65%)

Totale

83

 

 

 

La giunta provinciale è composta da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità (art. 47 del D.Lgs. 267/2000).

L’indennità di funzione degli assessori provinciali è pari al 65 per cento di quella prevista per il presidente della provincia (D.M. 119/2000, art. 6, co. 2).


7. Presidenti dei consigli provinciali

 

Classe demografica

Numero delle province

Indennità mensile di funzione del presidente del consiglio provinciale
(in euro)

0-250.000

20

2.417,02 (65%)

250.001-300.000

10

2.930,63 (65%)

300.001-500.000

26

2.930,63 (65%)

500.001-700.000

7

3.383,83 (65%)

700.001-1.000.000

9

3.383,83 (65%)

1.000.001-1.400.000 e province con comuni aree metropolitane

6

4.078,72 (65%)

oltre 1.400.000

5

4.078,72 (65%)

Totale

83

 

 

Come per gli assessori provinciali, l’indennità di funzione dei presidenti dei consigli provinciali è pari al 65 per cento di quella prevista per il presidente della provincia (D.M. 119/2000, art. 6, co. 2).


8. Consiglieri provinciali

 

Classe demografica

Numero delle province

Numero massimo dei consiglieri

Gettone di presenza per ciascuna seduta
(in euro)

0-250.000

20

24

32,54

250.001-300.000

10

24

41,83

300.001-500.000

26

30

41,83

500.001-700.000

7

30

69,72

700.001-1.000.000

13

36

69,72

1.000.001-1.400.000

2

36

92,96

oltre 1.400.000

5

45

92,96

Totale

83

 

 

 

La composizione dei consigli provinciali è determinata in relazione alla dimensione demografica degli enti dall’art. 37, co. 2, del D.Lgs. 267/2000.

Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione su richiesta dell’interessato, a condizione che ciò non comporti maggiori oneri finanziari per l’ente. Nel caso in cui si scelga il regime di indennità di funzione, questo deve prevedere l’applicazione di detrazioni dall’indennità in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali (D.Lgs. 267/2000, art. 82, co. 4).

L’ammontare percepito nell’àmbito di un mese da un consigliere provinciale, sia come gettoni di presenza, sia come indennità trasformata, non può comunque superare un terzo dell’indennità massima prevista per il presidente della rispettiva provincia (D.Lgs. 267/2000, art. 82, comma 2, secondo periodo).

 


Normativa di riferimento


Parlamento nazionale

 


 

Costituzione
(art. 69)

 

 

 

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.


 

L. 31 ottobre 1965, n. 1261.
Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.


 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.

 

 

Art. 1.

L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

 

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate (3).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Vedi, anche, il comma 52 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 2.

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all’indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.

 

 

Art. 3.

Con l’indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

 

L’indennità di cui all’art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

 

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

 

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d’inchiesta.

 

 

Art. 4.

 

(4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Ha sostituito i commi primo e secondo dell’art. 88 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

 

 

Art. 5.

L’indennità mensile prevista dall’art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

 

L’indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell’imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all’8 per cento; l’importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

 

L’indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall’art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell’accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell’aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

 

L’indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

 

 

Art. 6.

Il trattamento tributario previsto dall’art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

 

 

Art. 7.

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

 

Art. 8.

Le somme necessarie all’esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l’anno 1965.

 

All’eventuale onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(art. 1, co. 52)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

 

 

Art. 1

Comma 52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

(omissis)

 

 


Governo


 

L. 8 aprile 1952, n. 212.
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
(art. 2)

 

(1)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.

 

(omissis)

Art. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico (5).

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

 

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell’ordinamento gerarchico.

 

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell’ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell’ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell’ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell’art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

 

Sono soppresse l’indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 13 gennaio 1914, n. 11, e l’indennità mensile di alloggio di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 376.

 

É abrogato l’art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778 (6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri vedi l’art. 23, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Per la riduzione del trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato vedi il comma 53 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato vedi il comma 575 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(6)  Gli artt. da 1 a 5 determinano le misure degli stipendi, paghe, retribuzioni, assegni personali, fissati ora dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 e la indennità carovita, successivamente abrogata dall’art. 2, D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

 

(omissis)

 


 

L. 24 aprile 1980, n. 146.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).
(art. 47)

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 10 maggio 1996, n. 116/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P.

 

(omissis)

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 47.

 Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980.

 

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell’indennità percepita dai membri del Parlamento.

 

Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall’articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d’imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.

 

(omissis)

 


 

L. 9 novembre 1999, n. 418.
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

 

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 8 febbraio 2000, n. 50;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 30 dicembre 2003, n. 50.

 

 

Art. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

 

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l’indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

 

 

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l’anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
(art. 23)

 

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 aprile 2005, n. 1257;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Msg. 18 settembre 2002, n. 694; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375; Msg. 14 maggio 2004, n. 15055; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 16 dicembre 2004, n. 159;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;

- Ministero dell’interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.

(omissis)

Art. 23.

Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale.

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

2. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

(omissis)


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(art. 1, co. 53)

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

 

Art. 1

(omissis)

53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(omissis)


 

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (1).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(art. 1, co. 575, 719)

 

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

(omissis)

719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

(omissis)

 

 

 


Parlamento Europeo

 


 

L. 13 agosto 1979, n. 384.
Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

 

 

(1) (2) (3)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1979, n. 227.

(2)  Titolo così sostituito dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.

 

 

Art. 1. 

Ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell’elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all’indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (4).

 

All’indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall’articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all’articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall’art. 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

 

L’indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea (5).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(5)  Per la rideterminazione delle indennità di cui al presente articolo vedi il comma 52 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 2. 

Ai membri del Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l’art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (6).

 

 

... (7).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(7)  Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell’art. 31, L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 3.

 I membri del Parlamento europeo indicati nell’art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all’assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera di libera circolazione sull’intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti (8).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Articolo così modificato prima dall’art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 4. 

Per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l’indennità di cui all’art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea (9).

 

 

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(9)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 5.

Ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall’art. 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge (10).

 

L’indennità mensile di cui al primo comma dell’art. 1 non è cumulabile con l’indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l’espletamento del mandato regionale.

 

 

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(10)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 6. 

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato per l’anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’anno finanziario medesimo.

 

La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi «spesa obbligatoria», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all’attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.

 

Alla corresponsione dell’indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.

 

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


 

Dec. 28 settembre 2005, n. 2005/684/CE/Euratom.
Decisione del Parlamento europeo
che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo.

 

 

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 7 ottobre 2005, n. L 262.

 

 

Il Parlamento europeo,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 190, paragrafo 5,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 108,

 

paragrafo 4,

 

visto il parere della Commissione (2),

 

con l’approvazione del Consiglio (3),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il Parlamento europeo è composto di «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». A norma dell’articolo 190, paragrafo 1, del trattato CE, tali rappresentanti sono i «rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Tale definizione figura anche nell’articolo 190, paragrafo 2, del trattato CE («numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro») e nell’articolo 190, paragrafo 3, del trattato CE («i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni»). Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti dei popoli, inducono ad utilizzare nello statuto il termine «deputato».

 

(2) Il Parlamento europeo ha il diritto di regolamentare le proprie questioni interne nel suo regolamento, a norma dell’articolo 199, primo comma, del trattato CE e nel rispetto del presente statuto.

 

(3) L’articolo 1 dello statuto riprende il termine «deputato» e stabilisce chiaramente che lo statuto non disciplina diritti e doveri dei deputati del Parlamento europeo, bensì la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle loro funzioni.

 

(4) La libertà e l’indipendenza dei deputati, sancite all’articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l’impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l’indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.

 

(5) L’articolo 3, paragrafo 1, riprende integralmente le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

 

(6) Il diritto di iniziativa di cui all’articolo 5 è il diritto sovrano di ogni deputato al Parlamento. Esso non può essere svuotato del suo significato dal regolamento del Parlamento.

 

(7) Il diritto di accesso ai documenti, sancito all’articolo 6, figura nel regolamento del Parlamento. Esso riguarda un aspetto essenziale dell’esercizio del mandato e quindi dovrebbe essere sancito nello statuto.

 

(8) L’articolo 7 deve garantire l’effettivo mantenimento della diversità linguistica, malgrado affermazioni divergenti. Dovrebbe essere esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. Tale principio dovrebbe essere applicato anche dopo ogni allargamento dell’Unione europea.

 

(9) A norma degli articoli 9 e 10, il deputato riceve un’indennità per l’esercizio delle sue funzioni. In merito all’importo di tale indennità, nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento ha presentato uno studio in base al quale si giustifica un’indennità pari al 38,5% del trattamento di base di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

(10) Dato che l’indennità, l’indennità transitoria e le pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità sono finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, occorre assoggettarle ad un’imposta a beneficio delle Comunità.

 

(11) In ragione della situazione particolare dei deputati, in particolare l’assenza di un obbligo di residenza nei luoghi di lavoro del Parlamento e dei legami particolari con lo Stato dove sono eletti, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare le disposizioni del loro diritto fiscale nazionale all’indennità, all’indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità.

 

(12) L’articolo 9, paragrafo 3, è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle prestazioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, venga utilizzata per i loro fini. Occorre vietare questa forma di finanziamento dei partiti.

 

(13) L’indennità transitoria di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 13 dovrebbe, in particolare, coprire il periodo tra la fine del mandato e l’avvio di una nuova attività professionale. In caso di assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica, tale finalità viene meno.

 

(14) Alla luce dell’evoluzione nell’ambito delle pensioni di anzianità negli Stati membri, sembra appropriato che un ex deputato abbia diritto alla pensione al compimento del sessantatreesimo anno di età. L’articolo 14 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di conteggiare la pensione di anzianità ai fini della determinazione dell’importo delle pensioni di anzianità a norma della legislazione nazionale.

 

(15) Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto vigente nella Comunità europea. Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una «previdenza». Pertanto, il diritto non decade neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate proprie o di un proprio patrimonio.

 

(16) L’articolo 18 è necessario perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali. Spesso tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.

 

(17) Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza Lord Bruce of Donington (4). Ciò permette al Parlamento di effettuare il rimborso in modo forfetario, nei casi in cui è appropriato, al fine di ridurre le spese e gli oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di una decisione ispirata a principi di sana amministrazione.

 

(18) Il 28 maggio 2003, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha approvato una serie di nuove regole relative al pagamento delle spese e indennità dei deputati sulla base delle spese reali, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente al presente statuto.

 

(19) Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento delle regolamentazioni che equiparano i deputati del Parlamento europeo, nell’esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro, ai deputati nazionali. Una soluzione del problema a livello europeo non è possibile a causa della molteplicità delle regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Se tali regolamentazioni mancassero, l’esercizio del mandato dei deputati del Parlamento europeo nello Stato membro in cui sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L’effettivo esercizio del mandato rientra nell’interesse anche degli Stati membri.

 

(20) L’articolo 25, paragrafo 1, è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione a livello europeo per tutti i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. Il disposto di cui all’articolo 25, paragrafo 2, è conseguenza dell’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1.

 

(21) La diversità delle situazioni nazionali è contemplata dall’articolo 29, che permette agli Stati membri di definire, in via transitoria, una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto. Quella stessa diversità giustifica anche la facoltà per gli Stati membri di mantenere la parità di trattamento fra i deputati del Parlamento europeo e quelli nazionali,

 

decide:

 

 

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(2)  Parere della Commissione del 3 giugno 2003, confermato dalla vicepresidente Wallström durante la sessione del Parlamento europeo del 22 giugno 2005.

(3)  Lettera del Consiglio del 19 luglio 2005.

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 1981 nella causa 280/80, Lord Bruce of Donington/Aspden, Racc. 1981, pag. 2205.

 

 

TITOLO I

 

Regolamentazione e condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati del Parlamento europeo

 

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati del Parlamento europeo.

 

 

Articolo 2

1. I deputati sono liberi e indipendenti.

 

2. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

 

 

Articolo 3

1. I deputati votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

 

2. Qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo.

 

 

Articolo 4

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono assimilati a documenti del Parlamento, a meno che non siano stati depositati conformemente al regolamento.

 

 

Articolo 5

1. Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

 

 

Articolo 6

1. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai documenti e alla contabilità personali.

 

3. Il paragrafo 1 non pregiudica gli atti legislativi dell’Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull’accesso ai documenti.

 

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 7

1. I documenti del Parlamento sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.

 

2. Per gli interventi orali si effettua l’interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali.

 

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l’attuazione del presente articolo.

 

 

Articolo 8

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi politici.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

 

 

Articolo 9

1. I deputati hanno diritto a un’indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.

 

2. Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un’indennità transitoria e a una pensione.

 

3. Qualsiasi accordo in merito all’uso dell’indennità, dell’indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.

 

4. I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a pensione di reversibilità.

 

Articolo 10

L’indennità ammonta al 38,5% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

 

Articolo 11

Dall’indennità è detratto l’importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l’esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

 

 

Articolo 12

1. L’indennità di cui all’articolo 9 è soggetta all’imposta a beneficio delle Comunità alle stesse condizioni fissate sulla base dell’articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

 

2. Non sono applicabili le detrazioni per spese professionali e personali e di carattere familiare o sociale previste all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee.

 

3. Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l’indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione.

 

4. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell’indennità nella definizione dell’aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

 

5. Il presente articolo si applica anche all’indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità versate in conformità agli articoli 13, 14, 15 e 17.

 

6. Le prestazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 e i contributi al fondo pensione di cui all’articolo 27 non sono soggetti ad alcuna imposta.

 

 

Articolo 13

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un’indennità transitoria pari all’ammontare dell’indennità di cui all’articolo 10.

 

2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

 

3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l’indennità transitoria viene versata sino all’inizio del mandato o all’entrata in carica.

 

4. In caso di decesso, l’erogazione dell’indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l’ex deputato è deceduto.

 

 

Articolo 14

1. Al compimento del sessantatreesimo anno di età, gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

 

2. La pensione ammonta al 3,5% dell’indennità di cui all’articolo 10 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest’ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70%.

 

3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

 

4. Si applica il disposto dell’articolo 11.

 

 

Articolo 15

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato, i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

 

2. Si applica il disposto dell’articolo 14, paragrafo 2. La pensione ammonta comunque almeno al 35% dell’indennità di cui all’articolo 10.

 

3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

 

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

5. Si applica il disposto dell’articolo 11.

 

 

Articolo 16

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell’indennità transitoria a norma dell’articolo 13, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 14 o 15, si applica l’opzione indicata dall’interessato.

 

 

Articolo 17

1. In caso di decesso di un deputato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto o un’aspettativa a una pensione a norma degli articoli 14 o 15, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.

 

2. L’importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o che spettava o sarebbe spettata all’ex deputato.

 

3. Il coniuge superstite percepisce il 60% dell’importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30% dell’indennità di cui all’articolo 10. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio. Il diritto non sussiste qualora le circostanze specifiche non lascino alcun legittimo dubbio sul fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali.

 

4. I figli a carico percepiscono il 20% dell’importo di cui al paragrafo 2.

 

5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

 

7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.

 

8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue alla fine del mese in cui compiono i ventuno anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di istruzione o formazione, ma si estingue al più tardi alla fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.

 

9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

 

10. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 18

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all’assistenza, hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 19

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l’esercizio delle loro funzioni.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei deputati.

 

 

Articolo 20

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del proprio mandato.

 

2. Per i trasferimenti da e verso i luoghi di lavoro e per altri viaggi di servizio, il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute.

 

3. Il rimborso delle altre spese generali connesse all’esercizio del mandato può essere effettuato in modo forfettario.

 

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

5. Si applica il disposto dell’articolo 9, paragrafo 3.

 

Articolo 21

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

 

2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l’impiego degli assistenti.

 

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 22

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.

 

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l’esercizio di questo diritto.

 

 

Articolo 23

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell’Unione europea.

 

2. I pagamenti dovuti a norma degli articoli 10, 13, 14, 15 e 17 vengono effettuati mensilmente in euro o, a scelta del parlamentare, nella valuta dello Stato membro in cui è domiciliato. Il Parlamento fissa le condizioni alle quali i pagamenti vanno effettuati.

 

 

Articolo 24

Le decisioni di attuazione del presente statuto entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

TITOLO II

Disposizioni transitorie

 

Articolo 25

1. Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

 

2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

 

 

Articolo 26

1. I deputati che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al presidente del Parlamento entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.

 

2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile.

 

3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto.

 

 

Articolo 27

1. Successivamente all’entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo.

 

2. I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per l’acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

 

3. I deputati che percepiscono l’indennità di cui all’articolo 10 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

 

4. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto non possono accedere al regime volontario.

 

5. Si applicano il disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, e il disposto dell’articolo 14, paragrafo 3.

 

 

Articolo 28

1. Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

 

2. Qualora la durata dei periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale non sia sufficiente per maturare il diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione nazionale, tali periodi sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto. Il Parlamento può stipulare convenzioni con gli organi competenti negli Stati membri relative al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti.

 

 

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono definire per i propri deputati del Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo.

 

2. In virtù di tale regolamentazione, i deputati del Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.

 

3. I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

 

4. La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 18 a 22 del presente statuto.

 

 

 

TITOLO III

Disposizione finale

 

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009.

 

 

Fatto a Strasburgo, il 28 settembre 2005.

 

 

Per il Parlamento europeo

 

Il presidente

 

J. BORRELL FONTELLES

 


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(art. 1, co. 52)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

 

 

Art. 1

Comma 52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

(omissis)

 


Enti locali

 


 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(art. 50, co. 1)

 

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l’art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61; Informativa 15 gennaio 2002, n. 5; Informativa 10 novembre 2003, n. 54; Circ. 28 gennaio 2004, n. 3; Circ. 3 marzo 2005, n. 5;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31 maggio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67; Circ. 20 maggio 1996, n. 109; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno 1996, n. 131; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n. 46; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio 1997, n. 9333; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22 dicembre 1997, n. 260; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n. 104; Circ. 5 giugno 1998, n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre 1998, n. 215; Circ. 20 aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Msg. 31 ottobre 2001, n. 292; Msg. 17 aprile 2003, n. 163; Msg. 1 giugno 2004, n. 16946; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412; Circ. 7 agosto 1997, n. 137960;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 18 gennaio 2001, n. 10282/Pgli158;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 6 marzo 2000, n. 11;

- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668; Circ. 20 maggio 1996, n. 686; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E; Circ. 18 giugno 2001, n. 59/E; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 177/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 181/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 11/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 56/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 95/E; Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002, n. 98/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 106/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n. 909-16127/2002; Ris. 23 aprile 2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E; Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio 2002, n. 143/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24 maggio 2002, n. 154/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 162/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 186/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E; Ris. 1 luglio 2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002, n. 214/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18 luglio 2002, n. 237/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 240/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 242/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 260/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 265/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 274/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 276/E; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 285/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 299/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 20 settembre 2002, n. 170586; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, n. 322/E; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 343/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 87/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo 2003, n. 30900; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 78/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio 2003, n. 29/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 145/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003, n. 175/E; Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E; Ris. 29 ottobre 2003, n. 202/E; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 59/E; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004, n. 19/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10 marzo 2004, n. 34/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 43/E; Circ. 18 marzo 2004, n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 69/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E; Ris. 28 settembre 2004; Circ. 4 ottobre 2004, n. 42/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 138/E; Ris. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 17/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 26/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 60/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 61/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 71/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 72/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 74/E; Circ. 6 giugno 2005, n. 31/E; Ris. 10 giugno 2005, n. 77/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 78/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 80/E;

- Ministero dell’interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E;

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 2003, n. 92;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 10 marzo 1998, n. 127;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 17 agosto 1996, n. 201/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 37/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Nota 18 marzo 1997, n. III/5-306; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 336/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Nota 3 giugno 1998, n. 27; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 20 novembre 1998, n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 9 agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circ. 21 aprile 2000, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 maggio 2000, n. 89/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 136/E; Nota 11 luglio 2000, n. 59266; Ris. 2 agosto 2000, n. 16520/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 9/E; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; Ris. 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 3/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 18 dicembre 1997, n. 13/97.

(omissis)

 

Art. 50. [47]

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

 

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

 

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

 

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

 

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 (246), comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53 (247), comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (248);

 

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

 

e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (249);

 

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (250);

 

g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (251) (252);

 

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione (253);

 

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (254);

 

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 (255) (256);

 

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (257).

 

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.

 

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’articolo 14 (258) (259) (260).

 

 

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(246)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(247)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(248)  Lettera aggiunta dall’art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(249)  Lettera prima modificata dall’art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 e poi così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(250)  Lettera prima modificata dall’art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e poi così sostituita dall’art. 2, comma 36, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(251)  Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(252)  Il comma 2 dell’art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 268 (Gazz. Uff. 23 agosto 1991, n. 197), con effetto dal 1° gennaio 1992, ha così disposto:

«2. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell’art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera

g) del comma 1 dell’art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito».

(253)  Lettera così sostituita dall’art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell’art. 16 dello stesso decreto.

(254)  Lettera aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel testo sostituito dall’art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335 e poi così sostituita dall’art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(255)  Lettera così modificata dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13.

(256) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 113 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

(257)  Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 11 dicembre 1990, n. 381 e poi così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(258)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(259)  Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(260)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, il comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 


 

L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 26, co. 1)

 

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per carenza di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; Circ. 20 maggio 1997, n. 27; Circ. 15 giugno 2005, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 234; Circ. 23 gennaio 1996, n. 22; Circ. 13 febbraio 1996, n. 34; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 20 febbraio 1996, n. 39; Circ. 11 aprile 1996, n. 83; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 31 maggio 1996, n. 116; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 27 giugno 1996, n. 134; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 13 novembre 1996, n. 217; Circ. 21 novembre 1996, n. 228; Circ. 18 dicembre 1996, n. 256; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5 marzo 1997, n. 49; Circ. 14 marzo 1997, n. 61; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 20 aprile 1998, n. 85; Circ. 3 giugno 1998, n. 115; Circ. 23 luglio 1998, n. 166; Circ. 9 settembre 1998, n. 199;

- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; Circ. 18 novembre 1997, n. 11;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 15 luglio 1998, n. 2388;

- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 1531;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 15 aprile 1999, n. 83;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Lett.Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; Circ. 14 gennaio 1998, n. 6/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57;

- Ministero del tesoro: Circ. 11 gennaio 1996, n. 662; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 19 marzo 1996, n. 679; Circ. 24 maggio 1996; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 11 aprile 1997, n. 117908; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 756;

- Ministero dell’interno: Circ. 24 aprile 1998, n. S.A.F.2/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 28 marzo 1996, n. 124; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 6 dicembre 1996, n. 731; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 19 dicembre 1996, n. 757; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 29 gennaio 1997, n. 70; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 30 maggio 1997, n. 339; Circ. 4 giugno 1997, n. 345; Circ. 3 settembre 1997, n. 544; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 28 maggio 1998, n. 249; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 21 luglio 1998, n. 317;

- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1220; Circ. 17 luglio 1996, n. 10; Circ. 9 luglio 1998, n. 9; Circ. 25 giugno 1999, n. 11;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm; Circ. 7 gennaio 1997, n. 4/1/10/S; Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482; Circ. 7 marzo 1997, n. 4/1-348/S; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;

- Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12; Circ. 2 settembre 1996, n. 100; Circ. 20 febbraio 1997, n. 44; Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 28 aprile 1997, n. 106; Circ. 4 settembre 1997, n. 187;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477; Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 14 febbraio 1996, n. 26140; Circ. 19 febbraio 1996, n. 1435; Circ. 6 marzo 1996, n. 427; Circ. 6 marzo 1996, n. 27661; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519; Circ. 21 marzo 1996, n. 27438; Circ. 25 marzo 1996, n. 8273; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400; Circ. 25 marzo 1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, n. 2723; Circ. 5 aprile 1996, n. 802; Circ. 5 aprile 1996, n. 27442; Circ. 12 aprile 1996, n. 3188; Circ. 16 aprile 1996, n. 3068; Circ. 6 maggio 1996, n. 3060; Circ. 30 maggio 1996, n. 4397; Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 17 giugno 1996, n. 30135; Circ. 26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 18 luglio 1996, n. 4989; Circ. 18 novembre 1996, n. 6204; Circ. 20 novembre 1996, n. 9152; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6886; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9868;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 24 luglio 1997, n. 62;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

(omissis)

 

Capo IV

Disposizioni fiscali

 

Art. 26

Soppressione di regimi fiscali particolari.

1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:

 

a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;

 

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e già assoggettate a ritenute fiscali (81).

 

2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l’articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e l’art. 19 della L. 27 dicembre 1985, n. 816 (82).

 

 

 

 

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(81)  Modalità applicative del presente comma 1 sono state dettate dall’art. 5-bis, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(82)  Riportata alla voce Comuni e province.

 


 

D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2000, n. 110.

(2)  Per la rideterminazione degli emolumenti di cui al presente decreto vedi il comma 54 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell’interno: Circ. 5 giugno 2000, n. 5/2000.

 

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

 

Visto l’articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9;

 

Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificità delle varie tipologie;

 

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 febbraio 2000;

 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;

 

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

Art. 1.

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

 

2. In ogni caso l’importo dell’indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l’importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

 

 

Art. 2.

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

 

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato;

 

 

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

 

 

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

 

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

 

3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell’art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

 

Art. 3.

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

 

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

 

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

 

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all’articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

 

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l’indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

 

6. Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull’importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

 

 

Art. 4.

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

 

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

 

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

 

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

 

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

 

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

 

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

 

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

 

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

 

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

 

 

Art. 5.

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

 

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

 

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

 

 

Art. 6.

1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

 

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

 

 

Art. 7.

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

 

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

 

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

 

 

Art. 8.

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

 

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

 

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

 

 

Art. 9.

1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

 

 

Art. 10.

1. A fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno (4).

 

 

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(4) Vedi, anche, il comma 719 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 11.

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all’indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall’articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l’equiparazione del trattamento all’interno di ciascuna categoria di amministratori.

 

3. In ogni caso l’incremento dei suddetti benefìci economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell’allegata tabella D, dell’incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.

 

 

Art. 12.

1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell’indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

 


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(artt. 17, 27, 32, 37, 39, 47, 81-87, 156)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell’interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

 

(omissis)

Art. 17

Circoscrizioni di decentramento comunale.

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

 

2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

 

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

 

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’àmbito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

 

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria (21).

 

 

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(21)  Il presente articolo corrisponde all’art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Capo IV - Comunità montane

 

Art. 27

Natura e ruolo.

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

 

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

 

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

 

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

 

a) le modalità di approvazione dello statuto;

 

b) le procedure di concertazione;

 

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

 

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;

 

 

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

 

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L’esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l’inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

 

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

 

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

 

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all’ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni (29).

 

 

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(29)  Il presente articolo corrisponde all’art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Art. 32

Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

 

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

 

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

 

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

 

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (35).

 

 

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(35)  Il presente articolo corrisponde all’art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Art. 37

Composizione dei consigli.

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

 

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

 

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

 

d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

 

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

 

f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

 

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

 

h) da 12 membri negli altri comuni.

 

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

 

a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

 

b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

 

c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

 

d) da 24 membri nelle altre province.

 

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l’intera provincia.

 

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale (39).

 

 

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(39)  Il presente articolo corrisponde al comma 1 dell’art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.

(omissis)

Art. 39

Presidenza dei consigli comunali e provinciali.

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

 

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

 

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

 

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto (42).

 

 

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(42)  Il presente articolo corrisponde all’art. 31, commi 3-bis, 7, 7-bis e 7-ter e all’art. 36, comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Art. 47

Composizione delle giunte.

1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.

 

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

 

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

 

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

 

5. Fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

 

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

 

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri (51).

 

 

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(51)  Il presente articolo corrisponde all’art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(omissis)

Capo IV - Status degli amministratori locali

 

Art. 77

Definizione di amministratore locale.

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

 

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento (99).

 

 

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(99)  Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell’art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogati.

 

 

Art. 78

Doveri e condizione giuridica.

1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

 

2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

 

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

 

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

 

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

 

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell’ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione (100).

 

 

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(100)  Il presente articolo corrisponde all’art. 19, L. 3 agosto 1999, n. 265, e all’art. 26, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.

 

 

Art. 79

Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

 

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

 

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

 

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

 

6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente (101).

 

 

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(101)  Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 6 dell’art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

 

Art. 80

Oneri per permessi retribuiti.

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (102) (103).

 

 

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(102)  Comma così modificato dall’art. 2-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(103)  Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell’art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

 

Art. 81

Aspettative.

1. Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova (104).

 

 

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(104)  Il presente articolo corrisponde all’art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

 

Art. 82.

Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa (105).

 

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’àmbito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 (106).

 

3. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

 

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

 

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

 

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

 

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

 

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

 

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

 

c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

 

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

 

e) determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

 

f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

 

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

 

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

 

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario (107).

 

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(105) Comma così modificato dal comma 731 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(106) Comma così modificato dal comma 731 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(107)  Il presente articolo corrisponde all’art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

 

Art. 83. 

Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.

 

 

Art. 84. 

Rimborsi spese e indennità di missione.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l’ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

 

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell’indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

 

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

 

4. I consigli e le assemblee possono sostituire all’indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l’uno o l’altro trattamento (108).

 

 

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(108)  Il presente articolo corrisponde all’art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

 

 

Art. 85.

Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

 

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

 

 

Art. 86.

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81.

 

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico (109).

 

3. L’amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.

 

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

 

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefìci di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva (110).

 

 

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(109)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 maggio 2001.

(110)  Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 6 dell’art. 26, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogati.

 

 

Art. 87. 

Consigli di amministrazione delle aziende speciali.

1. Fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 78, comma 2, nell’articolo 79, commi 3 e 4, nell’articolo 81, nell’articolo 85 e nell’articolo 86 (111).

 

 

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(111)  Il presente articolo corrisponde all’art. 27, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

(omissis)

Art. 156

Classi demografiche e popolazione residente.

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

 

a) comuni con meno di 500 abitanti;

 

b) comuni da 500 a 999 abitanti;

 

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

 

d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

 

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

 

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

 

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

 

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

 

i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

 

l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

 

m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

 

n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

 

2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile (216).

 

 

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(216)  Il presente articolo corrisponde all’art. 110, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e all’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogati.

(omissis)

 


D.M. 25 maggio 2001.
Determinazione delle quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali.

 

(1) (1/circ)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2001, n. 136.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 novembre 2001, n. 205; Circ. 8 gennaio 2002, n. 8.

 

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ed

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Vista la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta norme in materia di status degli amministratori;

 

Visto in particolare il comma 1 dell’art. 86 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale disciplina il versamento da parte delle amministrazioni locali degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a favore degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un rapporto di lavoro dipendente e collocati in aspettativa non retribuita:

 

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una cifra annuale forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali;

 

Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell’art. 86 demanda ad apposito decreto del Ministro dell’interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’individuazione dei criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico;

 

Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da enti pubblici e da enti privatizzati così individuati:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani, commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

 

Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;

 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;

 

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;

 

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia;

 

Cassa nazionale del notariato;

 

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;

 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti;

 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;

 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;

 

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;

 

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;

 

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

 

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la determinazione dei contributi da versare;

 

Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui all’art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza;

 

Ritenuto opportuno di dovere individuare per ogni categoria di lavoratori non dipendenti la quote forfetarie da conferire da parte degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell’incarico pubblico;

 

Sentita l’A.N.C.I.;

 

Sentita l’U.P.I.;

 

Sentita l’U.N.C.E.M.;

 

 

Decretano:

 

Art. 1.

1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all’art. 2.

 

 

Art. 2.

1. Le quote forfetarie annuali da versare ai sensi dell’art. 1 sono determinate secondo i seguenti criteri in relazione alle singole categorie di lavoratori non dipendenti:

 

a) per gli artigiani, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

b) per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

c) per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all’aliquota contributiva considerati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

e) per i biologi, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

f) per i consulenti del lavoro, la quota forfetaria annuale è determinata in base alla contribuzione soggettiva obbligatoria stabilita in misura fissa dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

g) per i geometri, la quota forfetaria annuale è determinata in base all’importo minimo di contribuzione fissata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

h) per i farmacisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base agli importi stabiliti in misura fissa dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

i) per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

j) per i giornalisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

k) per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

l) per i notai, la quota forfetaria annuale è determinata valutando il reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell’anno precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte degli enti locali e considerando l’aliquota contributiva applicata dalla Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

m) per i periti industriali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall’Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

n) per gli psicologi, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

p) per i veterinari, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

q) per i medici ed odontoiatri, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri ai fini dei versamenti al «fondo di previdenza generale»;

 

 

r) per i commercialisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

s) per i periti agrari e gli agrotecnici, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

t) per gli iscritti all’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all’aliquota contributiva considerati dal predetto Ente ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

u) per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfetaria annuale è determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari, ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

 

 

v) per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfetaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

 

 


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(art. 1, co. 54 e 201)

 

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

(omissis)

Art. 1.

Comma 54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

 

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

 

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

 

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

 

 

(omissis)

 

Comma 201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti (67).

 

 

 

 

 

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(67) Vedi, anche, i commi 557 e 565 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 


Friuli-Venezia Giulia

 


L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002
(art. 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 maggio 2002, n. 20, supplemento straordinario n. 8.

(2) La legge finanziaria 2002 è stata approvata con L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

(omissis)

Art. 3

Disposizioni in materia di Enti locali.

1. (13).

 

2. (14).

 

3. (15).

 

4. L’articolo 29 della legge regionale n. 49/1991, come sostituito dall’articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, e da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2001, è abrogato.

 

5. Le norme della legge regionale n. 49/1991 relative al procedimento del controllo rimangono in vigore esclusivamente nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

6. All’articolo 49 della legge regionale n. 49/1991, come modificato dall’articolo 24 della legge regionale n. 1/1995, sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

 

7. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

 

8. (16).

 

9. (17).

 

10. Permanendo le esigenze connesse all’attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all’anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.

 

11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’articolo 41-ter della legge regionale n. 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l’Azienda ovvero il Consorzio (18).

 

12. Gli Statuti e i regolamenti delle province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione (19).

 

13. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa con l’Assemblea delle autonomie locali (20).

 

14. Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni (21).

 

15. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e le relative modalità d’uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore regionale per le autonomie locali (22). Fino all’entrata in vigore del predetto regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale.

 

 

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(13) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 20 dell’art. 1, L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

(14) Aggiunge l’art. 3-ter alla L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

(15) Sostituisce l’art. 28, L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

(16) Sostituisce l’art. 3, L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

(17) Sostituisce il premo periodo del comma 31, dell’art. 3, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

(18) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, L.R. 23 agosto 2002, n. 23. Il testo originario era così formulato: «11. Il personale dei Consorzi di cui all’articolo 39, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, posto alle dipendenze funzionali dell’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 32/1997, è aggiunto nel conteggio del personale in ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l’Azienda, ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 3/2002.».

(19) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

(20) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 gennaio 2003, n. 58 e la Delib.G.R. 18 marzo 2003, n. 613.

(21) Per l’interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l’art. 1, comma 4, L.R. 12 febbraio 2003, n. 4. Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 gennaio 2003, n. 58 e la Delib.G.R. 18 marzo 2003, n. 613.

(22) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0197/Pres.

(omissis)

 


 

Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58.
Determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1. Ai sensi del comma 13, dell’articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la presente deliberazione determina la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Al Sindaco spetta un’indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:

a) nei comuni capoluogo di provincia euro 5.368;

b) nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti euro 3.074;

c) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 2.067;

d) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.617;

e) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.275;

f) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 854.

3. L’indennità di cui al punto 2 può essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell’anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

4. Al presidente della provincia spetta un’indennità mensile di funzione pari a quella del sindaco del comune capoluogo della provincia.

5. Al vice sindaco nei comuni capoluogo di provincia e al vice presidente della provincia spetta un’indennità di funzione pari al 45 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Al vice sindaco, nei rimanenti comuni, spetta un’indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del sindaco.

6. Agli assessori nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, spetta un’indennità di funzione pari al 40

per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Agli assessori, nei rimanenti comuni, spetta un’indennità di carica pari al 30 per cento di quella del sindaco.

7. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un’indennità di funzione pari al 35 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti, l’indennità di funzione è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35 per cento di quella del sindaco.

8. Ai consiglieri comunali e provinciali spetta un’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto, nella seguente misura:

a) nei comuni fino a 5.000 abitanti euro 40;

b) nei comuni con più di 5.000 abitanti euro 57;

c) nei comuni capoluogo di provincia euro 111;

d) nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti euro 111;

e) nelle province con popolazione oltre i 400.000 abitanti euro 148.

9. L’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale o provinciale.

10. Gli statuti e i regolamenti delle province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità mensile di funzione nella misura massima del 20 per cento dell’indennità del presidente della provincia, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come sostituito dal comma 8, dell’articolo 3, della legge 15 maggio 2002, n. 13. Con deliberazione consiliare devono essere previste le detrazioni dall’indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del consiglio.

11. L’indennità di funzione di cui al punto 9 è cumulabile con i gettoni di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

12. Ai consiglieri provinciali, ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal punto 9, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne od esterne.

13. Ai presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta un’indennità mensile di funzione, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell’indennità mensile di funzione del sindaco. Ai consiglieri delle suddette circoscrizioni spetta un’indennità giornaliera di presenza, per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima del 50 per cento dell’indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali.

14. Al presidente ed ai componenti l’organo esecutivo dell’unione di comuni spetta un’indennità di funzione non superiore all’indennità del sindaco e degli assessori di un comune avente popolazione pari a quella del comune più popoloso tra quelli facenti parte dell’unione medesima.

Ai componenti il consiglio dell’unione di comuni spetta un’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato come sopra.

L’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio dell’unione dei comuni.

15. Al prosindaco del municipio, spetta un’indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del sindaco del comune.

Ai consultori del municipio spetta un’indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del prosindaco.

16. Al presidente dell’azienda speciale spetta un’indennità di funzione non superiore al 60 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale spetta un’indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell’assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente della provincia.

Al presidente dell’istituzione spetta un’indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione dell’istituzione spetta un’indennità di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell’assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente.

17. Gli statuti dei consorzi tra enti locali definiscono i criteri e l’organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti al presidente ed ai componenti l’organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.

18. Nelle more della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la corresponsione delle indennità di carica o di presenza ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni del Friuli Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione. Qualora le istituzioni di cui sopra si trasformassero in azienda, troverà applicazione quanto previsto al punto 16.

Nelle more della trasformazione, si applicano alle indennità di carica e di presenza degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste nei punti 20 e 21.

19. Le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 – 1° alinea –, 14, 15 e 16 sono aumentate del 35 per cento per gli amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente, ovvero che, quali lavoratori dipendenti, siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di specifiche disposizioni legislative attinenti il presidente del consiglio comunale o provinciale. Gli aumenti di indennità previsti al presente punto si applicano ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e ai presidenti di provincia nella misura del 25 per cento. L’aumento è previsto nella misura del 50 per cento per le indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei vice presidenti ed assessori provinciali.

20. Le indennità mensili di funzione degli amministratori degli enti locali non possono comunque superare l’importo indicato al punto 2., lettera a), aumentato del 25 per cento.

21. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro.

In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all’amministratore l’indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell’ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto.

22. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

23. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d’imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.

24. I limiti delle indennità previsti dalla presente deliberazione sono aggiornati all’inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali.

L’aggiornamento viene effettuato applicando, agli importi di cui ai punti 2 e 8, il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti programmatico - economico – finanziari dello Stato.

I limiti delle indennità possono essere altresì aggiornati, con la stessa procedura, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.

25. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali definitivi dell’ultimo censimento generale della popolazione.

26. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

 


TABELLA —A“

Indennità di carica degli amministratori dei Comuni

 

Tipologia

Sindaco

Vice sindaco

Assessore

Presidente Consiglio
Comunale

Presidente
Consiglio
Circoscrizione

Comune capoluogo di Provincia

5.368

2.416  (1)

2.148 (3)

1879 (5)

1790 (8)

Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

3.074

1.230 (2)

923 (4)

1076 (6)

1025 (8)

Comune con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti

2.067

827 (2)

621 (4)

724 (7)

 

Comune con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti

1.617

647 (2)

486 (4)

 

 

Comune con popolazione compresa tra 1001 e 3000 abitanti

1275

510 (2)

383 (4)

 

 

Comune con popolazione fino a 1000 abitanti

854

342 (2)

257 (4)

 

 

 

Note:

1) corrisponde al 45% dell’indennità del Sindaco.

2)corrisponde al 40% dell’indennità del Sindaco.

3)corrisponde al 40% dell’indennità del Sindaco.

4)corrisponde al 30% dell’indennità del Sindaco.

5)corrisponde al 35% dell’Indennità del Sindaco.

6)corrisponde al 35% dell’Indennità del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.

7)corrisponde al 35% dell’indennità del Sindaco ed è da intendersi quale misura massima per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 ab. Per il solo caso di Comune con popolazione di 5.000 abitanti l’indennità corrisponde al 35% di 1.617 euro e cioè pari ad euro 566.

8)corrisponde ad 1/3 dell’indennità del Sindaco ed è da intendersi quale misura massima.

Tutti gli importi sono stati arrotondati per eccesso.

 


 

TABELLA —B“

Indennità di carica degli amministratori dei Comuni

che svolgono attività lavorative non dipendenti

o dipendenti collocati in aspettativa

 

 

Tipologia

Sindaco

Vice sindaco

Assessore

Presidente Consiglio Comunale

Comune capoluogo di Provincia

6.710 (1)

3624 (2)

3222 (2)

2537

Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

4150

1.661

1.247

1.453

Comune con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti

2.791

1.117

839

978

Comune con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti

2.183

874

657

 

Comune con popolazione tra1001 e 3000  abitanti

1.722

689

518

 

Comune con popolazione fino a 1000  abitanti

1.153

462

347

 

 

Note:

1)per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia l’aumento è del 25%.

2)per i Vice Sindaci e gli Assessori dei Comuni capoluogo di provincia l’aumento è del 50%.

Per tutti gli altri amministratori l’aumento previsto è del 35%.

Tutti gli importi sono stati arrotondati per eccesso.

 


 

TABELLA —C“

Indennità di carica degli amministratori delle Province

 

Tipologia

Presidente

Vice Presidente

Assessore

Presidente Consiglio Provinciale

Amministratore lavoratore dipendente

5.368

2,416 (1)

2.148 (2)

1.879) (3)

Amministratore lavoratore non dipendente o dipendente collocato in aspettativa

6.710

3.624

3.222

2.537

 

 

Note:

1) corrisponde al 45% dell’indennità del Presidente.

2) corrisponde al 40% dell’indennità del Presidente.

3) corrisponde al 35% dell’indennità del Presidente.

4) è previsto un aumento delle indennità rispetto a quelle percepite dagli amministratori lavoratori dipendenti.

Gli aumenti sono: del 25% per il Presidente; del 50% per il Vice Presidente e gli Assessori; del 35% per i

Presidenti dei Consigli provinciali.

Tutti gli importi sono stati arrotondati per eccesso.

 

 

 

TABELLA —D“

Indennità di presenza dei consiglieri comunali,

provinciali e circoscrizionali

 

Tipologia

Indennità giornaliera

Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti

148

Province con popolazione fino a 400.000 abitanti

111

Comuni capoluogo di provincia

111

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

57

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

40

Consiglieri circoscrizionali

Comuni capoluogo di provincia

56*

Consiglieri circoscrizionali

Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

29 *

 

* è da intendersi quale misura massima.

Tutti gli importi sono stati arrotondati per eccesso.


 

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2005, n. 1087.
Aggiornamento delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Modifiche e integrazioni della deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2003, n. 58

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, sono aggiornate le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003.

 

2. Il punto 2. della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003 è sostituito dal seguente:

“2. L’indennità mensile di funzione del Sindaco è determinata nella misura di seguito indicata:

a)       nei comuni capoluogo di provincia euro 5.613;

b)       nei comuni con popolazione superore a 20.000 abitanti euro 4.085;

c)       nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 3.214;

d)       nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 2.161;

e)       nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.691;

f)         nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3000 abitanti euro 1.333;

g)       nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 893.

 

3. Il punto 8. della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, è sostituito dal seguente:

“8. L’indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comuni e provinciali per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto è determinata nella misura di seguito indicata:

a)       nei comuni fino a 5.000 abitanti euro 42;

b)       nei comuni con più di 5.000 abitanti euro 60;

c)       nei comuni capoluogo di provincia euro 116;

d)       nelle province con popolazione oltre 400.000 abitanti euro 155.

L’indennità giornaliera di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta delle Commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del Consiglio comunale o provinciale”.

 

4. Il punto 18 della deliberazione n. 58 del 14 gennaio 2003, è sostituito dal seguente:

“18: Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 – 1° alinea-, 14, 15 e 16, sono aumentate in base alle seguenti percentuali:

-          25 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia;

-          50 per cento per i vice presidenti ed assessori provinciali, per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

-          35 per cento per tutti gli altri amministratori.

 

5. Il punto 25 della deliberazione n. 58 de 14 gennaio 2003, è così sostituito:

“25. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali delle anagrafi dei comuni riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento”.

 

 


Trentino-Alto Adige

 


 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
(artt. 19, 20)

 

 

(1)

-------------------------------------

 

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 marzo 2005, n. 9, suppl. n. 1.

(omissis)

Art. 19

Art. 1 L.R. 7 maggio 1976 n. 4; art. 1 L.R. 20 agosto 1981 n. 7; art. 2 L.R. 16 novembre 1983 n. 16; art. 14 commi 1 e 5 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Nuove disposizioni in materia di indennità di carica.

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme collaborative di cui al capo VIII nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279, è attribuita un’indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

 

2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme collaborative di cui al capo VIII nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

 

3. La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d’intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

 

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l’espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

 

b) nella provincia di Trento, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

 

1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

 

2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

 

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;

 

4) non inferiore all’11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

 

5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

 

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

 

7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

 

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

 

9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

 

10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

 

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell’indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

 

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;

 

2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

 

3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;

 

4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

 

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

 

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

 

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;

 

8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;

 

9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;

 

10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all’80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;

 

11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

 

d) determinazione dell’indennità di carica del vice-sindaco in rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:

 

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;

 

2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

 

e) determinazione dell’indennità di carica degli assessori in rapporto all’indennità di carica del sindaco e in misura:

 

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;

 

2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

 

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell’ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

 

g) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VIII nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

 

h) determinazione dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali in misura non superiore a quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

 

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;

 

j) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite.

 

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

 

5. Le indennità di carica sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

 

6. Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del presidente della regione in relazione all’incremento dell’indennità di carica dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

 

7. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della giunta regionale (2).

 

 

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(2)  i veda il D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L, Approvazione del regolamento "Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

 

 

Art. 20

Art. 14 commi 2 e 3 L.R. 22 dicembre 2004 n. 7. Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di indennità di carica. Limiti di spesa per la prima applicazione.

1. Quanto disposto dall’articolo 19 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7. In sede di prima applicazione il regolamento della giunta regionale è adottato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7.

 

2. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di carica non può superare in prima applicazione, per le singole fasce, l’onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali con riferimento all’esercizio finanziario 2004, per analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:

 

a) l’onere derivante dalla corresponsione dell’indennità di carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

 

b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una fascia all’altra dovuto a variazioni di popolazione;

 

c) oneri collegati all’aumento annuale dell’indice ISTAT.

(omissis)

 

 


 

D.P.Reg. 16 giugno 2006, n. 10/L.
Approvazione del regolamento «Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (art. 19 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)»


 

(1)

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(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n. 26, Suppl. n. 2.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Richiamati gli articoli 19 e 20 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L concernente l’emanazione del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni così come da ultimo modificato con l’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2005, n. 9 dai quali si rileva come la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza per gli amministratori (sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali) è determinato con regolamento dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa regionale d’intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano le quali acquisiscono il parere del Consiglio delle Autonomie per quanto concerne la provincia di Trento ed il Consiglio dei comuni per quanto concerne la provincia di Bolzano;

 

Considerato che la proposta di regolamento elaborata è rispettosa dei limiti e dei criteri correttivi fissati dal comma 3 dell’art. 19 e dall’art. 20 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005;

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 40 del 15 maggio 2006 con la quale per quanto di propria competenza viene data l’intesa sullo schema di regolamento che determina la misura e la disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali con eccezione dell’articolo 6 dell’allegata tabella O con riferimento alla determinazione della misura dell’indennità di carica per gli amministratori delle Comunità comprensoriali della provincia di Bolzano di cui alla L.P. 20 marzo 1991, n. 7;

 

Preso atto che la suddetta deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 40 del 15 maggio 2006 è stata adottata dopo aver acquisito il parere positivo del Consiglio dei Comuni espresso in data 11 maggio 2006;

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 5624 del 12 giugno 2006 con la quale viene espressa l’intesa sullo schema di regolamento che determina e disciplina la misura dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali per la parte concernente gli enti operanti in provincia di Trento precisando però che ai fini dell’intesa si tenga conto delle precisazioni contenute nell’allegato n. 1 della succitata deliberazione in ordine all’indennità dei Presidenti di Consiglio comunale, degli amministratori comprensoriali e all’eccezione applicabile agli amministratori che per svolgere le proprie funzioni devono ricorrere all’aspettativa non retribuita.

 

Preso atto che la sopra richiamata deliberazione n. 5624 di data 12 giugno 2006 della Giunta provinciale di Trento è stata assunta dopo avere acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 12 maggio 2006 di cui alla nota prot. n. 1817 di data 19 maggio 2006;

 

Vista la nota prot. n. 823 di data 22 maggio 2006 con la quale il Presidente del Consiglio regionale trasmette la comunicazione del Presidente della Prima Commissione legislativa del Consiglio regionale che da conto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla suddetta Commissione nella seduta del 19 maggio 206;

 

Visti gli artt. 19 e 20 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

 

Vista la Delib.G.R. n. 199 del 13 giugno 2006;

 

decreta

 

- è approvato l’allegato regolamento per la determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori comunali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige previsto dall’art. 19 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L che si compone di diciannove articoli e tredici tabelle (lettere A-O).

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

 

a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento (L. 6 dicembre 1971 n. 1034);

 

b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

 

 

 

Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (art. 19 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

 

Capo I

Finalità

 

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento determina la misura e detta la disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali secondo quanto previsto dall’articolo 19 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L.

 

 

Capo II

Indennità di carica

 

Art. 2

Indennità di carica dei sindaci

1. L’importo delle indennità di carica è stabilito nelle misure riportate nella tabella A per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e nella tabella B per i sindaci dei comuni della provincia di Bolzano.

 

 

Art. 3

Indennità di carica dei vicesindaci e degli assessori

1. L’ammontare dell’indennità di carica spettante ai vicesindaci e agli assessori è stabilito nelle misure riportate rispettivamente nelle tabelle C ed E per i comuni della provincia di Trento e nelle tabelle D e F per i comuni della provincia di Bolzano.

 

 

Art. 4

Indennità di carica nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

1. Nel caso di incarico svolto a tempo pieno, al sindaco, al vicesindaco e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’indennità di carica è attribuita nella misura indicata:

 

a) nella tabella A colonna 5 per i sindaci dei comuni della provincia di Trento;

 

b) nella tabella B colonna 5 per i sindaci dei comuni della provincia di Bolzano;

 

c) nella tabella C colonna 3 per i vicesindaci dei comuni della provincia di Trento;

 

d) nella tabella D colonna 3 per i vicesindaci dei comuni della provincia di Bolzano;

 

e) nella tabella E colonna 3 per gli assessori dei comuni della provincia di Trento;

 

f) nella tabella F colonna 3 per gli assessori dei comuni della provincia di Bolzano.

 

2. Nei comuni di cui al comma 1 l’incarico si considera svolto a tempo pieno qualora comporti un impegno non inferiore a 1.200 ore annuali.

 

3. Nel caso previsto dal comma 2 l’interessato dichiara che intende svolgere l’incarico a tempo pieno e annualmente autocertifica di aver effettuato il numero di ore pari al minimo richiesto.

 

4. Nel caso in cui l’incarico non risulti svolto a tempo pieno, la misura dell’indennità di carica è ridotta di un quinto.

 

5. Nel caso in cui l’amministratore, dopo aver dichiarato che intende svolgere l’incarico a tempo pieno, non autocertifichi di aver effettuato per l’ente almeno 1.200 ore nell’anno, ovvero autocertifichi di aver svolto un numero di ore inferiori, si applica quanto previsto dal comma 4 con recupero mensile nel corso dell’anno successivo dell’eccedenza dell’indennità corrisposta.

 

 

Art. 5

Forme collaborative sovracomunali

1. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi delle unioni e associazioni di comuni è corrisposta un’indennità mensile di carica nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti.

 

2. L’indennità prevista dal comma 1 è ridotta del 50% nelle ipotesi in cui il presidente e i componenti degli organi esecutivi delle unioni e associazioni di comuni ricoprano la carica di sindaco.

 

3. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 viene attribuita dall’Assemblea del Consorzio una indennità mensile di carica nella misura non superiore a quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

 

 

Art. 6

Enti intermedi

1. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura prevista dalle allegate tabelle N e O.

 

2. Fino all’insediamento degli organi della Comunità di Valle prevista dalla legge di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, l’indennità dei Presidenti dei Comprensori è calcolata nella misura del 50% rispetto a quella fissata nella colonna B della tabella N, fatto salvo il caso in cui l’attuale indennità del Presidente fissata dal Comprensorio sia superiore al risultato ottenuto dall’applicazione della medesima percentuale. In questo caso per determinare l’indennità del Vice Presidente e degli Assessori, si prende a riferimento l’indennità così determinata per il Presidente e si applica rispettivamente il 40% e il 30%.

 

3. All’amministratore, che per svolgere le proprie funzioni deve ricorrere all’aspettativa non retribuita, spetta l’indennità nella misura massima fissata per la carica ricoperta all’interno della propria fascia di riferimento.

 

4. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione di nuove specifiche disposizioni per gli enti operanti in provincia di Bolzano trova integrale applicazione la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3815 del 17 ottobre 2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 16 in materia di limiti al cumulo di indennità di carica.

 

 

Art. 7

Indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali

1. La misura dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali è fissata nella tabella G per i comuni della provincia di Trento e nella tabella H per i comuni della provincia di Bolzano.

 

 

Art. 8

Indennità di carica dei presidenti dei consigli circoscrizionali

1. La misura dell’indennità di carica dei presidenti dei consigli circoscrizionali è fissata nella tabella I per i comuni della provincia di Trento e nella tabella L per i comuni della provincia di Bolzano.

 

Capo III

Gettoni di presenza

 

Art. 9

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

1. Ai consiglieri comunali che non godono dell’indennità mensile di carica spetta un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio e delle commissioni consiliari nella misura stabilita nella tabella M.

 

2. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 se di importo superiore a quello stabilito dal presente regolamento.

 

 

Art. 10

Gettoni di presenza per i consiglieri circoscrizionali

1. Ai consiglieri circoscrizionali per l’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni spetta un gettone di presenza pari al cinquanta per cento di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

 

Art. 11

Gettoni di presenza per i consiglieri delle unioni e delle associazioni

1. Ai consiglieri delle unioni e delle associazioni di comuni per l’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni spetta un gettone di presenza di importo pari a quello attribuito ai consiglieri del comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti.

 

Art. 12

Gettoni di presenza per componenti dell’assemblea degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279

1. Ai componenti dell’assemblea degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 per l’effettiva partecipazione alle sedute dell’assemblea e delle commissioni spetta un gettone di presenza di importo pari a quaranta euro.

 

2. In sede di prima applicazione per gli enti operanti in provincia di Bolzano trova integrale applicazione la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 3815 del 17 ottobre 2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 16 in materia di limiti al cumulo di indennità di carica.

 

 

Art. 13

Gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni previste per legge o regolamento

1. Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore a quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

 

2. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.

 

 

Capo IV

Norme transitorie e finali

 

14

Aggiornamento della misura dell’indennità di carica

1. Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del Presidente della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 19 comma 6 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

 

2. La modifica della classificazione della sede segretarile o la sua riqualificazione disposte ai sensi degli articoli 47 e 48 comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, nonché le variazioni in aumento o diminuzione della popolazione residente rilevate al 31 dicembre hanno effetto per quanto concerne la misura dell’indennità di carica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di modifica della classificazione o di riqualificazione.

 

 

Art. 15

Aggiornamento della misura del gettone di presenza

1. I gettoni di presenza sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione quando gli stessi, a seguito di modifiche del decreto ministeriale previsto dall’articolo 82 dal comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, debbano essere adeguati alla misura minima prevista dall’articolo 19 comma 3 lettera i del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

 

 

Art. 16

Limiti al cumulo di indennità di carica

1. L’ammontare complessivo delle indennità disciplinate dal presente regolamento relative alle cariche contemporaneamente rivestite non può essere superiore all’importo lordo della indennità di carica spettante ad un consigliere regionale.

 

2. Nel caso di cumulo tra indennità di carica per mandati svolti presso l’amministrazione comunale e altri enti locali, il comune eroga l’indennità dovuta. L’importo residuo è corrisposto nell’ordine dalle forme collaborative sovracomunali e dagli enti intermedi.

 

 

Art. 17

Limiti al cumulo dei gettoni di presenza

1. I gettoni di presenza dovuti per le sedute di consigli e commissioni dello stesso ente che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due.

 

2. I gettoni di presenza sono inoltre cumulabili tra loro quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi.

 

 

Art. 18

Decorrenza

1. Salvo quanto previsto dall’art. 19, la disciplina contenuta nel presente regolamento si applica a decorrere:

 

a) per i comuni i cui organi sono stati rinnovati nell’anno 2005:

 

1. dalla data di proclamazione per i sindaci e i consiglieri comunali e circoscrizionali;

 

2. dalla data della nomina o dell’elezione per gli assessori dei comuni;

 

3. dalla data della elezione per il presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;

 

b) dal 9 maggio 2005 per i sindaci, gli assessori, i presidenti del consiglio e i consiglieri comunali dei comuni i cui organi sono stati rinnovati nell’anno 2004;

 

c) dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali per gli organi delle unioni e associazioni di comuni nonché degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

 

 

Art. 19

Indennità di carica nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

1. La disposizione recata dall’art. 4 comma 2 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Nel periodo intercorrente tra l’elezione o la nomina e l’entrata in vigore del presente regolamento per i sindaci, i vicesindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’incarico si considera svolto a tempo pieno nelle ipotesi previste dall’art. 94 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

 

 

 

Tabelle

(si omettono le tabelle)

 

 

 

 


Sicilia

 


 

L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull’ordinamento degli enti locali
(artt. 18-22)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61.

(2) Vedi anche la Circ.Ass. 13 aprile 2001, n. 2.

(omissis)

Art. 19

Indennità.

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (22), nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

 

b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

 

c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei Comuni in convenzione (23);

 

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

 

e) determinazione dell’indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

 

f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

 

2. Il regolamento determina un’indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un’indennità pari all’80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni (24).

 

3. Fino all’emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l’indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l’indennità degli assessori rispetto all’ammontare delle indennità previste per il sindaco.

 

4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all’80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.

 

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

 

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

 

7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

 

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

 

9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

 

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

 

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

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(22) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19.

(23) Periodo così modificato dall’art. 21, comma 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(24) Ai sensi dell’art. 23, comma 19, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, a far data dal 1° gennaio 2006 il presente comma non trova applicazione nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI.

 

 

Art. 20

Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

 

2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l’intera giornata.

 

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell’ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l’ultimo periodo dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

 

5. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti (25).

 

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

 

 

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(25) Comma così sostituito dall’art. 129, comma 14, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l’art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

 

 

Art. 21

Rimborsi spese e indennità di missione.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l’ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

 

2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Presidente del consiglio, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.

 

3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

 

4. La liquidazione del rimborso delle spese o dell’indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

 

5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

 

6. I consigli e le assemblee possono sostituire all’indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l’uno o l’altro trattamento.

 

 

Art. 22

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali (26).

 

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.

 

3. L’amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.

 

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.

 

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

 

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefìci di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

 

8. Il termine per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l’INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

 

 

-------------------------------------

 

(26) Vedi, anche, il Dec.Ass. 10 dicembre 2003.

 

 

Art. 23

Occupazione d’urgenza di immobili.

1. L’amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

(omissis)


 

D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19.
Regolamento esecutivo dell’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia

 

 

(1)

----------------------------------------

 

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 novembre 2001, n. 56.

 

 

Il Presidente della Regione

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Visto l’art. 2 del T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

 

Visto l’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

 

Udito il parere n. 606/2001 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell’adunanza del 10 settembre 2001;

 

Vista la Delib.G.R. 25 settembre 2001, n. 355;

 

Su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

1 Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata.

 

2. In ogni caso l’importo dell’indennità di funzione del presidente della provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l’importo determinato nell’allegata tabella A che risulti maggiore.

 


 

Art. 2

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

 

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L’incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall’ente interessato;

 

b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

 

c) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate.

 

2. Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all’anno di variazione di pertinenza.

 

 

Art. 3

1. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti, è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. Eguale trattamento è riconosciuto al sindaco del comune capoluogo di provincia di Enna.

 

2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, è corrisposta l’indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

 

3. Ai consiglieri del Comune capoluogo di provincia di Enna è riconosciuta la misura del gettone di presenza prevista per i comuni da 40.001 a 250.000 abitanti.

 

 

Art. 4

1. Al vice sindaco è corrisposta l’indennità di funzione nelle seguenti misure:

 

- comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennità sindaco;

 

- comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennità sindaco.

 

2. Per gli assessori ed i presidenti dei consigli dei comuni, nelle due fasce di popolazione indicate nel precedente comma, sono corrisposte indennità di funzione nelle seguenti misure percentuali rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.

 

 

Art. 5

1. Ai vice presidenti delle province regionali è corrisposta l’indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti.

 

2. Agli assessori e ai presidenti dei consigli delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per i presidenti delle province regionali.

 

 

Art. 6

1. Ai vice presidenti dei consigli dei comuni e delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti dei consigli comunali e provinciali.

 

 

Art. 7

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta indennità di funzione nella misura dell’80% di quella riconosciuta all’assessore del comune di appartenenza. Ai consiglieri circoscrizionali è corrisposto gettone di presenza, per, la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni previste dalla normativa locale relativa, nella misura dell’80% di quella prevista per il consigliere del comune di appartenenza.

 

 

Art. 8

1. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti per gli amministratori delle province regionali, le quali ricomprendono aree metropolitane in attuazione degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono incrementati del 15%.

 

 

Art. 9

1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché a quella del consorzio tra enti locali.

 

2. Ai componenti dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione dei comuni o del consorzio tra enti locali.

 

 

Art. 10

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all’indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 5 , della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

 

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente regolamento, salva l’equiparazione del trattamento all’interno di ciascuna categoria di amministratori.

 

3. L’incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizione di dissesto finanziario.

 

 

Art. 11

1. In sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le parametrazioni percentuali stabilite nel presente regolamento si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali nonché agli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, come determinati nell’allegata tabella A, senza tenere conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.

 

 

Art. 12

1. L’indennità di fine mandato spettante ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali, pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all’indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all’anno.

 

 

Art. 13

1. La popolazione di riferimento per le misure di indennità disciplinate dal presente regolamento è quella risultante dall’ultimo censimento della popolazione. Con decorrenza dalla pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento della popolazione, le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono automaticamente adeguate.

 

 

Art. 14

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


Allegati

Tabella A

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI

Comuni sino 

3.000 

abitanti 

 

 

L. 

3.000.000 

Comuni 

da 

3.001 

5.000 

abitanti 

L. 

4.300.000 

Comuni 

da 

5.001 

10.000 

abitanti 

L. 

5.500.000 

Comuni 

da 

10.001 

40.000 

abitanti 

L. 

7.000.000 

Comuni 

da 

40.001 

100.000 

abitanti 

L. 

8.700.000 

Comuni 

da 

100.001 

250.000 

abitanti 

L. 

10.000.000 

Comuni 

da 

250.001 

500.000 

abitanti 

L. 

11.200.000 

Comuni 

oltre 

500.000 

abitanti 

 

 

L. 

15.100.000 

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI PRESIDENTI

DELLE PROVINCE REGIONALI

Province sino 

250.000 

abitanti 

 

 

L. 

10.000.000 

Province 

da 

250.001 

500.000 

abitanti 

L. 

11.200.000 

Province 

da 

500.001 

1.000.000 

abitanti 

L. 

13.500.000 

Province 

oltre 

1.000.000 

abitanti 

 

 

L. 

15.100.000 

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI

Comuni sino 

3.000 

abitanti 

 

 

L. 

40.000 

Comuni 

da 

3.001 

10.000 

abitanti 

L. 

50.000 

Comuni 

da 

10.001 

40.000 

abitanti 

L. 

60.000 

Comuni 

da 

40.001 

250.000 

abitanti 

L. 

100.000 

Comuni 

da 

250.001 

500.000 

abitanti 

L. 

150.000 

Comuni 

oltre 

500.000 

abitanti 

 

 

L. 

250.000 

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI DELLE PROVINCE REGIONALI

Province sino 

250.000 

abitanti 

 

 

L. 

100.000 

Province 

da 

250.001 

500.000 

abitanti 

L. 

150.000 

Province 

da 

500.001 

1.000.000 

abitanti 

L. 

200.000 

Province 

oltre 

1.000.000 

abitanti 

 

 

L. 

250.000 

 

 

Tabella B

COMUNI

 Fascia

 Classi demografiche 

Rapporto tra entrate proprie (Tit. I e III) su totale generale delle entrate  

 M.P.C. 

Spesa corrente 

 

499 

 

0,11 

 

2.946.581 

 

 

500 

999 

 

0,12 

 

1.967.752 

 

 

1.000 

1.999 

 

0,13 

 

1.678.974 

 

 

2.000 

2.999 

 

0,13 

 

1.383.699 

 

 

3.000 

4.999 

 

0,17 

 

1.262.208 

 

 

5.000 

9.999 

 

0,21 

 

1.163.958 

 

 

10.000 

19.999 

 

0,23 

 

1.223.523 

 

 

20.000 

59.999 

 

0,24 

 

1.129.155 

 

 

60.000 

99.999 

 

0,27 

 

1.223.583 

 

10 

 

100.000 

249.999 

 

0,37 

 

1.590.015 

 

11 

 

250.000 

499.999 

 

0,18 

 

1.521.393 

 

12 

 

500.000 

 

e oltre 

 

0,22 

 

1.606.656 

 

 

Totale Sicilia 

0,22 

 

1.304.973 

 

 

Tabella B1

PROVINCE REGIONALI

Fascia 

 Classi demografiche 

Rapporto tra entrate  proprie (Tit. I e III) su totale generale delle entrate 

M.P.C. 

Spesa corrente  

 

250.000 

 

0,14 

 

332.520 

 

 

250.001 

500.000 

 

0,09 

 

203.847 

 

 

501.001 

1.000.000 

 

0,07 

 

223.762 

 

 

Oltre 

1.000.001 

0,13 

 

188.059 

 

 

Totale Sicilia 

0,11 

 

203.838 

 

 

Tabella C

COMUNI 

sino a 5000 abitanti 

10% 

 

da 5.001 a 40.000 abitanti 

15% 

 

da 40.001 a 100.000 abitanti 

20% 

 

oltre 100.001 abitanti 

30% 

PROVINCE 

 

 

 

 


Sardegna

 


 

L.R. 1 luglio 2002, n. 10.
Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
(artt. 10, 11)

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 9 luglio 2002, n. 20.

(2)  Vedi, anche, la L.R. 13 ottobre 2003, n. 10.

(omissis)

Art. 10

Composizione dei Consigli comunali.

1. Nei comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

 

a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

 

b) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

 

c) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

 

d) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

 

e) da 12 membri negli altri comuni.

 

2. Nei comuni capoluogo di Provincia con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero dei membri del consiglio comunale è pari a quello dei comuni appartenenti alla fascia demografica immediatamente superiore.

 

 

Art. 11

Indennità degli amministratori degli enti locali.

1. Per gli amministratori degli enti locali della Sardegna la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, qualora istituita, ovvero sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto del Presidente della Regione è emanato e periodicamente aggiornato nel rispetto dei criteri indicati dal comma 8 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e delle altre norme in materia recate dal medesimo decreto legislativo.

 

2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, nei comuni capoluogo delle nuove province non si applicano le norme che incrementano le indennità degli amministratori in relazione alla qualità di capoluogo del Comune.

(omissis)

 

 

 


Valle d’Aosta

 


 

L.R. 4 settembre 2001, n. 23.
Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione della L.R. 18 maggio 1993, n. 35, della L.R. 23 dicembre 1994, n. 78 e della L.R. 19 maggio 1995, n. 17.

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 11 settembre 2001, n. 40.

(2)  Vedi, anche, la Circ.P.G.R. 20 dicembre 2001, n. 55.

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, con la presente legge disciplina:

 

a) il regime delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese degli amministratori degli enti locali della Valle d’Aosta e degli amministratori degli enti strumentali degli enti locali;

 

b) la posizione ed il trattamento dei dipendenti del comparto unico di cui all’articolo 37, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale) chiamati a ricoprire cariche elettive.

 

 

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono:

 

a) i sindaci, i vicesindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali;

 

b) i presidenti ed i membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane (3);

 

c) i componenti degli organi del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle associazioni dei comuni di cui all’articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);

 

d) i componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni di cui agli articoli 114 e 115 della L.R. n. 54/1998;

 

e) i componenti degli organi di decentramento di cui all’articolo 43 della L.R. n. 54/1998.

 

2. Ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti degli enti del comparto unico regionale, i componenti degli organi delle comunità montane di cui all’articolo 18, comma 2, sono equiparati ai componenti degli organi delle comunità montane di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all’articolo 31 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 (4).

 

 

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(3)  La presente lettera, già sostituita dall’art. 1, L.R. 20 aprile 2004, n. 5, è stata poi nuovamente così sostituita dall’art. 3, comma 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo precedente era così formulato: «b) i presidenti, gli assessori, i consiglieri delle comunità montane e, a decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, i membri del Consiglio dei Sindaci, di cui all’articolo 81-bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), inserito dall’articolo 46 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8».

(4)  Comma così sostituito dall’art. 3, comma 6, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo originario era così formulato: «2. Ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti del comparto unico, le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).».

 

 

Capo II - Indennità e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della Valle D’Aosta

 

Art. 3

Indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori comunali.

1. Ai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore all’indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

3. Al vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al settanta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco.

 

4. Al vicesindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al quaranta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco.

 

5. Agli assessori dei comuni con popolazione pari o superiore i quindicimila abitanti è attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco.

 

6. Agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco.

 

 

Art. 4

Indennità di funzione del presidente del consiglio e gettoni di presenza dei componenti dell’ufficio di presidenza dei consigli comunali.

1. Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco.

 

2. Ai componenti dell’ufficio di presidenza dei consigli comunali può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell’ufficio di presidenza, in misura non superiore:

 

a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

 

b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

 

 

Art. 5

Gettoni di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali.

1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell’indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate di cui fanno parte (5).

 

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 può essere attribuito anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge.

 

3. L’ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non può essere superiore:

 

a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

 

b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

 

4. Agli assessori che non godono dell’indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della giunta comunale.

 

 

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(5)  Comma così modificato dall’art. 2, L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

 

 

Art. 5-bis

Indennità di funzione dei consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

1. Ai consiglieri dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a) e dall’articolo 5, commi 1 e 2, può essere attribuita, con le modalità di cui all’articolo 11, un’indennità di funzione non superiore al 15 per cento dell’indennità di funzione attribuibile al sindaco e comunque compatibile con le previsioni di bilancio.

 

2. La decisione di attribuire l’indennità di funzione in alternativa al gettone di presenza è vincolante per tutti i consiglieri del comune (6).

 

 

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(6)  Articolo aggiunto dall’art. 3, L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

 

 

Art. 6

Indennità di funzione dei presidenti e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane (7).

1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un’indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

2. Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane può essere attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana (8) (9).

 

 

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(7)  Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 7, lettera a), L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(8)  Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, lettera b), L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(9)  Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 20 aprile 2004, n. 5, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Indennità di funzione dei presidenti e degli assessori delle comunità montane. 1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un’indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Agli assessori delle comunità montane può essere attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell’indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.».

 

 

Art. 7

Gettone di presenza dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane.

1. Ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell’indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio dei Sindaci e per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte (10).

 

 

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(10)  Il presente articolo, già sostituito dall’art. 5, L.R. 20 aprile 2004, n. 5, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 3, comma 8, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Gettone di presenza dei consiglieri, degli assessori e dei membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane. 1. Ai consiglieri, agli assessori ed ai membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane che non godono dell’indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte».

 

 

Art. 8

Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni.

1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

3. Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni può essere corrisposta un’indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell’indennità attribuibile al presidente.

 

 

Art. 9

Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni.

1. Al presidente della Giunta del BIM e dell’organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, è attribuita un’indennità mensile di funzione non superiore al venti per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali.

 

2. Ai componenti della Giunta del BIM e dell’organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, può essere corrisposta un’indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell’indennità attribuibile al presidente.

 

 

Art. 10

Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni.

1. Ai componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni, a cui non spetti alcuna indennità mensile di funzione, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

 

 

Art. 11

Disposizioni comuni (11).

1. Le deliberazioni relative alle indennità e ai gettoni di presenza sono adottate, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

 

a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni (12);

 

b) dagli organi assembleari dell’ente da cui dipendono, relativamente alle aziende speciali e alle istituzioni.

 

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l’anno in corso.

 

3. Gli organi assembleari fissano la percentuale delle indennità di funzione in relazione al tempo ed al lavoro dedicati all’espletamento delle mansioni degli amministratori.

 

4. Gli importi massimi delle indennità di funzione previsti dalla presente legge sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che ricoprano le cariche di seguito elencate e non abbiano richiesto l’aspettativa:

 

a) sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

 

b) sindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;

 

c) presidente di comunità montana;

 

d) presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti (13).

 

 

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(11)  In virtù dell’art. 9, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 18, per l’anno 2006, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, determinati ai sensi del presente articolo, sono ridotti, salvo talune esclusioni ivi indicate, del 10 per cento (vedi anche, per la misura della riduzione in determinate situazioni, il comma 2 del medesimo articolo).

(12)  Lettera così sostituita dall’art. 6, L.R. 20 aprile 2004, n. 5. Il testo originario era così formulato: «a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni.».

(13) Vedi anche, per la misura degli importi massimi delle indennità di funzione attribuibili ad amministratori in determinate situazioni, l’art. 3, comma 5, L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

 

 

Art. 11-bis

Trattenuta per assenze.

1. Qualora il Consiglio comunale dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti decida di attribuire ai consiglieri l’indennità di funzione, contestualmente adotta un regolamento per disciplinare le modalità di giustificazione delle assenze e le relative trattenute (14).

 

 

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(14)  Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 20 aprile 2004, n. 5.

 

 

Art. 12

Rimborso di spese e indennità di missione.

1. Agli amministratori di cui all’articolo 2, che per l’espletamento del loro mandato si rechino fuori dell’àmbito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l’indennità di missione alle condizioni previste dal regolamento dell’ente di appartenenza.

 

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all’articolo 2 alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, a rilevanza nazionale, sono a carico degli enti stessi.

 

3. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), possono sostituire all’indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con il regolamento di cui al comma 1 i casi in cui si applica l’uno o l’altro trattamento.

 

 

Art. 13

Divieto di cumulo.

1. Le indennità di funzione di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

 

2. Gli amministratori di cui all’articolo 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 5-bis, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l’indennità di funzione (15).

 

3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti interessati possono compartecipare al finanziamento dell’indennità di funzione definendo, con apposita convenzione approvata dagli organi assembleari competenti, le modalità e le rispettive percentuali in base alle quali deve avvenire il cofinanziamento a favore dell’ente che eroga concretamente l’indennità.

 

4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all’amministratore direttamente dalla legge e dallo statuto comunale (16).

 

5. I gettoni di presenza di cui agli articoli 4, 5, 7 e 10 sono corrisposti per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.

 

 

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(15)  Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, L.R. 20 aprile 2004, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Gli amministratori di cui all’articolo 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l’indennità di funzione.».

(16)  Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, L.R. 20 aprile 2004, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all’amministratore dalla legge e dallo statuto comunale.».

 

 

Art. 14

Norma transitoria.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari di cui all’articolo 11, comma 1, possono rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

 

 

Capo III - Aspettative e permessi dei dipendenti del comparto unico

 

Art. 15

Collocamento in aspettativa.

1. I dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire le cariche di cui all’articolo 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.

 

2. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

 

3. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

 

 

Art. 16

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

1. L’amministrazione locale provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per i dipendenti del comparto unico, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 15, che ricoprono le seguenti cariche:

 

a) sindaco, presidente di comunità montana, assessore di un comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, presidente del BIM;

 

b) presidente di azienda speciale e di istituzione.

 

2. L’amministrazione locale provvede a comunicare il versamento degli oneri di cui al comma 1 ai datori di lavoro degli amministratori.

 

3. Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

 

 

Art. 17

Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni.

1. I dipendenti del comparto unico, componenti dei consigli comunali, hanno diritto:

 

a) di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;

 

b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;

 

c) di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.

 

2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) ed e), hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

 

a) giunte comunali, organi dei consigli circoscrizionali;

 

b) commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e commissioni comunali previste per legge;

 

c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.

 

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

 

 

Art. 18

Permessi retribuiti degli amministratoti delle comunità montane.

1. [I dipendenti del comparto unico componenti dei consigli delle comunità montane hanno diritto:

 

a) di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;

 

b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;

 

c) di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte] (17).

 

2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

 

a) [giunte delle comunità montane] (18);

 

b) Consigli dei Sindaci;

 

c) commissioni consiliari formalmente istituite;

 

d) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti (19).

 

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

 

 

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(17)  Comma abrogato dall’art. 3, comma 9, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(18)  Lettera abrogata dall’art. 3, comma 10, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(19)  Comma così sostituito dall’art. 9, L.R. 20 aprile 2004, n. 5, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

a) giunte delle comunità montane;

b) commissioni consiliari formalmente istituite;

c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.».

 

 

Art. 19

Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni.

1. I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle associazioni dei comuni, del BIM e del consiglio d’amministrazione, ove esistente, delle aziende speciali e delle istituzioni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

 

2. Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

 

 

Art. 20

Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti.

1. Oltre ai permessi di cui agli articoli 17, 18 e 19, i dipendenti del comparto unico eletti alle cariche di seguito elencate hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese:

 

a) componente degli organi esecutivi dei comuni e componente dei Consigli dei Sindaci (20);

 

b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni;

 

c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;

 

d) componente dell’ufficio di presidenza e presidente di gruppo consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

 

2. Il permesso di cui al comma 1 è elevato a quarantotto ore per i sindaci, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

 

3. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche elettive di cui all’articolo 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

 

4. I permessi disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico, non sono cumulabili tra loro.

 

 

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(20)  Lettera così sostituita dall’art. 10, L.R. 20 aprile 2004, n. 5, poi così modificata dall’art. 3, comma 11, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo originario era così formulato: «a) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunità montane.».

 

 

Art. 21

Oneri per permessi retribuiti.

1. Gli oneri per i permessi retribuiti per le assenze dal servizio di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 dei dipendenti del comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.

 

2. Agli amministratori non dipendenti del comparto unico si applica la disciplina di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

 

Art. 22

Documentazione per i permessi.

1. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i dipendenti del comparto unico chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.

 

 

Art. 23

Trasferimenti.

1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all’articolo 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Resta salva la particolare disciplina prevista per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d’Aosta con funzioni di polizia (21).

 

 

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(21)  Periodo aggiunto dall’art. 28, comma 1, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 24

Norma transitoria.

1. Fino alla revisione dei consorzi di cui all’articolo 120 della L.R. n. 54/1998, ai consorzi tra enti locali si applica, in materia di aspettative e di permessi, la disciplina dettata dalla presente legge per le associazioni dei comuni.

 


 

Capo IV - Disposizioni finali

 

Art. 25

Assicurazione contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.

1. Gli enti presso cui esercitano il proprio mandato gli amministratori di cui all’articolo 2 possono assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

 

 

Art. 26

Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali.

1. Presso i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti è istituita l’anagrafe patrimoniale degli amministratori dell’ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

 

2. Presso i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è istituita l’anagrafe patrimoniale di cui al comma 1 esclusivamente per i componenti della Giunta comunale.

 

3. Ogni cittadino può prendere visione dell’anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all’amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore.

 

4. Le modalità per la tenuta dell’anagrafe e per l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore sono disciplinate dall’ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell’avvenuta istituzione dell’anagrafe (22).

 

 

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(22)  Articolo così sostituito dall’art. 11, L.R. 20 aprile 2004, n. 5. Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali. 1. Presso ogni ente locale è istituita l’anagrafe patrimoniale degli amministratori dell’ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

2. Ogni cittadino può prendere visione dell’anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all’amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore.

3. Le modalità per la tenuta dell’anagrafe e per l’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell’ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell’avvenuta istituzione dell’anagrafe.».

 

 

Art. 27

Norma di rinvio.

1. Gli amministratori sono assoggettati al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo previsto dalla vigente normativa in materia.

 

 

Art. 28

Copertura dell’onere finanziano.

1. All’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

 

Art. 29

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

 

a) L.R. 18 maggio 1993, n. 35;

 

b) L.R. 23 dicembre 1994, n. 78;

 

c) L.R. 19 maggio 1995, n. 17.

 

 

 



[1]     Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.

[2]     Legge 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[3]     I dati numerici riportati nella presente scheda sono pubblicati nei siti Internet della Camera dei deputati (http://www.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp) e del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/composizione/21593/111577/genpagina.htm).

[4]     L. 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

[5]     R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dal dall’art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. I gradi I e II dell’ordinamento gerarchico erano corrispondenti al Primo Presidente della Corte di cassazione e all’ambasciatore.

[6]     Il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 10, co. 2, come modificato dalla L. 26 marzo 2001, n. 81, Norme in materia di disciplina dell’attività di Governo.

[7]     L. 9 novembre 1999, n. 418, Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

[8]     L’indennità pari a quella parlamentare spettante ai ministri per il 2006 (e che sconta quindi la riduzione del 10% disposta dalla legge finanziaria) è pari a € 11.269,21 (indennità mensile lorda, netta € 10.170,46). Si veda la circolare 30 gennaio 2007, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[9]     L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[10]    L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Il comma 55 del medesimo articolo, impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni.

[11]    L. 8 aprile 1952, n. 212, Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

[12]    L. 24 aprile 1980, n. 146, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

[13]    Legge 13 agosto 1979, n. 384, Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[14]    Una versione del documento aggiornata al marzo 2007 è disponibile unicamente in lingua inglese.

[15]    Cap. 2125 (Indennità mensile e rimborso dei biglietti aerei ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo) dello stato di previsione del Ministero dell’economia (Tabella 2).

[16]    Non risulta che sia stato emanato il previsto decreto del Ministro della sanità, con il concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione di tale disposizione. Come già accennato, ai parlamentari europei le prestazioni sanitarie sono erogate dal Parlamento europeo.

[17]    Le differenze riguardano soltanto l’indennità corrisposta direttamente dagli Stati membri.

[18]    Decisione 28 settembre 2005, n. 2005/684/CE/Euratom, Decisione del Parlamento europeo che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo.

[19]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[20]   Il comma 12 del medesimo articolo 3 stabilisce che gli statuti e i regolamenti delle province possono prevedere la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del consigliere in una indennità di funzione.

      La L.R. 11 novembre 1996, n. 46 (che disciplinava in precedenza le indennità degli amministratori locali) era stata in un primo momento interamente abrogata dall’art. 3, comma 14, secondo periodo, della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente l’art. 1, comma 4, della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4 ha disposto, in via di interpretazione autentica del citato comma 14, che tale abrogazione deve intendersi operata nei confronti delle sole norme della L.R. 46/1996 in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui al comma 13 del citato art. 3 della L.R. n. 13/2002 e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell’art. 22.

[21]   Il decreto n. 3/L del 2005 stabilisce inoltre che, per i consiglieri dei comuni della Regione che hanno più di 30.000 abitanti, il gettone di presenza è pari a quello previsto dal D.M. 119/2000 (con riferimento alle regioni ordinarie, vedi infra) per i comuni della classe demografica più elevata; per quelli dei comuni con meno di 30.000 abitanti, è pari a quello stabilito dal medesimo D.M. per i comuni della classe immediatamente superiore.

[22]   L’art. 10 della L.R. 10/2002 disciplina la composizione dei consigli comunali della regione Sardegna prevedendone l’articolazione in cinque classi demografiche.

[23]   Ministero dell’interno, Circolare 5 giugno 2000 n. 5/2000, Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.

[24]    Secondo la Corte, il comma in questione, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali nella misura del 10 per cento, pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l’autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall’ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, dato che ciò si risolve in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali.

[25]   Cfr. Ministero dell’interno, Circolare 5 giugno 2000 n. 5/2000, Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali. Quanto agli organi competenti ad adottare i provvedimenti di determinazione delle indennità, la circolare chiarisce che l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del D.M. 119/2000, con le maggiorazioni previste dall’art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione.

Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M., attese le implicazioni d’ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l’appartenenza all’organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese.

[26]    L’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono, tra l’altro, le forme di partecipazione popolare e di decentramento. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 267/2000 i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

[27]   Corte costituzionale, sentenza n. 229 del 2001.

[28]   Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2005.

[29]   Il riferimento è alla popolazione che risiede nel territorio classificato come montano, con esclusione di quella residente nei territori non classificati come montani pur essendo inclusi nel perimetro della comunità.

[30]   Legge 23 dicembre 1994 n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[31]   D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

[32]   Legge 27 dicembre 1985, n. 816, Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Tale legge è stata abrogata dal testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), in cui è confluita la disciplina concernente lo status degli amministratori locali, e al quale è ora da intendersi il riferimento contenuto nell’art. 50, comma 1, lett. g) del TUIR.

[33]   D.M. 25 maggio 2001, Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali.



[1] Nella maggior parte delle regioni il riferimento è alle Commissioni permanenti. In alcuni casi (Piemonte, Toscana, Veneto) invece, oltre le Commissioni permanenti sono citate esplicitamente le Commissioni speciali e la Giunta delle elezioni (in Calabria e Lombardia invece l’estensione è riferita solo ad alcune cariche – si vedano le relative note) o più genericamente le Commissioni istituite ai sensi dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio (Lazio). Nelle altre regioni, comunque, l’atto normativo - legge regionale o delibera consiliare che istituisce una Commissione speciale spesso dispone anche sul trattamento economico, equiparato alle Commissioni permanenti.

[2] La normativa della Regione Calabria (art. 1 L..R. 3/1996, mod. da L.R. 2/2004) accomuna le seguenti cariche: Presidente di Commissione permanente e Commissione speciale (indennità complessiva: 92%) Vice Presidente e Segretari di Commissione permanente e Commissione speciale, Presidente della Giunta per le elezioni (indennità complessiva: 88%).

[3] Nella Regione Friuli-Venezia Giulia la indennità di base è denominata “indennità di presenza” ed è stabilita – dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio - in “misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde (...) spettanti ai componenti della Camera dei Deputati” (art. 2 L.R. 2/64). La indennità di funzione (che la regione chiama “indennità di carica” aggiuntiva alla indennità di presenza) è parametrata diversamente (art. 3 L.R. 21/1981 e art. 3 e 4 L.R. 13/03):

−    al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione: 50% dell’indennità base dei consiglieri

−    Vice Presidente della Giunta e Assessori: 80% e 60% dell’indennità di carica spettante al Presidente della Regione

−    Consiglieri Vice Presidente e Segretario di Presidenza del Consiglio regionale: 60 e 40% della indennità di carica spettante agli assessori

−    Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali: 40% della indennità di carica degli assessori.

[4] La normativa della Regione Lombardia (art. 2 L.R. 17/96 mod. da 17/02) accomuna le seguenti cariche: [a] Vice Presidente di Commissione permanente, Presidente Commissione speciale (indennità di funzione: 5%); [b] Segretari di Commissione permanente, Vice Presidente di Commissione speciale (indennità di funzione: 3%).

[5] Nella Regione Puglia la “indennità di mandato consiliare” è uguale per tutti i consiglieri. Essa è pari ad “otto decimi dell'indennità parlamentare lorda mensile”  e “può aumentare a nove decimi”. Alla diversa funzione corrisponde, invece, una modulazione della diaria, che nella sua misura base è pari al 36% della indennità di mandato (art. 70 L.R. 1/2005).

[6] Nella Regione Sardegna “l’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna (...) sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna in misura non superiore all'80% di quella fissata dalla L. 31 ottobre 1965, n. 1261. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina” inoltre: “l'indennità di carica spettante ai membri dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all'80 per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento” (art. 1 L.R. 2/1964 mod. da L.R. 20/92). “Al Presidente della Giunta regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i Sottosegretari di Stato”. Questo stesso trattamento economico, diminuito del 25%, spetta inoltre agli assessori (art. 2 e 4 L.R. 2/1949, mod. da L.R. 10/54).

[7] La Regione siciliana disciplina con legge solo l’equiparazione dei deputati regionali ai membri del Parlamento nazionale, rimettendo l’intera ulteriore disciplina al Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale (art. 1 L.R. 44/1965). Al Presidente della Regione ed agli Assessori ... “è attribuita, una indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai vice Presidenti dell'Assemblea regionale siciliana” (art. 1 L.R. 8/1956).

[8] La recente legge n. 17/2007 della Regione Umbria dispone che l’indennità spettante ai membri del Consiglio è “costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione”. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio “delibera l’ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08 (Procuratore aggiunto presso la Corte di cassazione e Presidente aggiunto della Corte di Cassazione), classe [stipendiale] 8/16”. Prendendo a riferimento lo stipendio annuo lordo della qualifica HA08 (la seconda qualifica inferiore rispetto quella presa come riferimento per i membri del Parlamento nazionale), classe 8/16, la indennità consiliare mensile risulterebbe diminuita di circa il 17% rispetto la normativa precedente. Come nella precedente disciplina è unica ed uguale per tutti i consiglieri. Alla diversa funzione corrisponde, invece, una modulazione della diaria, che nella sua misura base è “pari al 65 per cento della indennità mensile lorda percepita, per le medesime ragioni, dai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261” (art. 1 L.R. 9/81, da ultimo modificato dalla L.R. 16/03).

[9] Nella Regione Valle d’Aosta, in aggiunta alla indennità di funzione pari al 55%, al Presidente della Regione è attribuita un'ulteriore indennità pari al 5% per l'espletamento delle funzioni prefettizie.

[10] Il Consiglio della regione Trentino-Alto Adige è costituito dai consiglieri eletti nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e nel Consiglio della Provincia autonoma di Trento cui spetta, per entrambe le cariche, soltanto la indennità indicata. Essa peraltro non è più parametrata alla indennità parlamentare in quanto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 4/2004, indennità e diaria sono state ‘congelate’ nella “misura pari all’80 per cento di quelle fissate al 31 gennaio 2005 e verranno rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT”. Ai componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (il Consiglio regionale ha propri organi) spettano le medesime indennità di funzione indicate per le due Province, la legge regionale dispone che esse “non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di presidenza dei Consigli  e nelle Giunte provinciali” (art. 2, L.R. 2/1995). Si ricorda infine che per quanto riguarda le Giunte, in base ad una convenzione stabilita tra i Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle giunte provinciali assumono l’incarico, ognuno per metà mandato, di Presidente della Regione (per l’altra metà del mandato quello di Vice-presidente). Il Vice presidente restante è scelto tra i Vice presidenti delle Province.