Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Legge comunitaria 2007 - A.C. 3062 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC n. 3062/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 254
Data: 08/10/2007
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS n. 1448/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

UFFICIO RAPPORTI

CON L’UNIONE EUROPEA

 

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE COMUNITARIA 2007

A.C. 3062

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 254

 

 

8 ottobre 2007

 


In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2007, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

 

-    schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 254), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) – A.C. 3062;

-    normativa comunitaria e nazionale (n. 254/1, parti I, II e III).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dipartimento affari comunitari

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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ID0014.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

I dati contenuti nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria  23

Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie in Italia  28

Schede di lettura sugli articoli

§      Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)43

§      Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)51

§      Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)57

§      Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli)59

§      Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)61

§      Art. 6 (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)65

§      Art. 7 (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e frodi alimentari)79

§      Art. 8 (Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)85

§      Art. 9 (Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)93

§      Art. 10 (Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)97

§      Art. 11 (Modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)99

§      Art. 12 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi)103

§      Art. 13 (Modifica dell’articolo 2449 del codice civile)107

§      Art. 14 (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)113

§      Art. 15 (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)115

§      Art. 16 (Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)123

§      Art. 17 (Attuazione della direttiva 2006/112/CE)129

§      Art. 18 (Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale)131

§      Art. 19 (Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)137

§      Art. 20 (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)139

§      Art. 21 (Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)147

§      Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)157

§      Art. 23 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)161

§      Art. 24 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)167

§      Art. 25 (Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione)183

§      Art. 26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)189

§      Art. 27 (Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)195

§      Art. 28 (Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)199

§      Art. 29 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)203

§      Art. 30 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)209

§      Art. 31 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)221

§      Art. 32 (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)231

Schede sulle direttive contenute negli allegati

Allegato A

§      2006/137/CE (Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna)245

Allegato B

§      2006/22/CE (Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada)249

§      2006/43/CE (Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati)251

§      2006/46/CE (Obblighi di informazione delle società)257

§      2006/66/CE (Rifiuti di pile ed accumulatori )261

§      2006/68/CE (Costituzione delle società per azioni)271

§      2006/69/CE (Semplificazione della riscossione dell’IVA e contrasto all’evasione fiscale)275

§      2006/86/CE (Prescrizioni in materia di tessuti e cellule umani)279

§      2006/87/CE (Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna)283

§      2006/88/CE (Norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura ed ai relativi prodotti)285

§      2006/93/CE (Disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale)289

§      2006/112/CE (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto)293

§      2006/117/EURATOM (Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)295

§      2006/118/CE (Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento)299

§      2006/121/CE (Modifiche alla disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento REACH)303

§      2007/16/CE (Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))307

Schede sulle direttive da attuare in via amministrativa

§      2006/125/CE e 2006/141/CE (Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini)313

Tabelle riepilogative (aggiornamento al 30 settembre 2007)

Tabella 1 DIRETTIVE CONTENUTE NEL DDL COMUNITARIA 2007 DA ATTUARE PER DELEGA E IN VIA AMMINISTRATIVA  319

Tabella 2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IN CIASCUNO STATO MEMBRO (dati aggiornati al 3 luglio 2007)325

Tabella 3 DIRETTIVE CONTENUTE IN PRECEDENTI LEGGI COMUNITARIE E NON ANCORA RECEPITE 327

Tabella 4 DIRETTIVE GIA’ SCADUTE ed IN SCADENZA ENTRO IL 31/12/2007 NON RECEPITE E NON INSERITE IN LEGGI COMUNITARIE E NEL DDL COMUNITARIA 2007 (A.S. 1448)341

Tabella 5 PROCEDURE DI INFRAZIONE(dati aggiornati al 1° ottobre 2007)  345

Testo del DDL Comunitaria 2007 A.C. 3062

§      A.C. 3062, (Governo), Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007  375

 


Scheda di sintesi

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 3062

Titolo

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007"

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Unione europea

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

32

Date

 

§       trasmissione alla Camera

25 settembre 2007

§       annuncio

26 settembre 2007

§       assegnazione

27 settembre 2007

Commissione competente

XIV Politiche dell'Unione europea

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

 

Il disegno di legge comunitaria per il 2007 (A.C. 3062), recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007”, approvato dal Senato, si compone di 32 articoli e di due allegati (A e B) con i quali si prevede il recepimento di 16 direttive (1 direttiva con l’allegato A e 15 con l’allegato B).

Nella relazione governativa al disegno di legge (A.S. 1448) sono inoltre indicate le direttive da recepire in via amministrativa: si tratta di 40 direttive, con una significativa riduzione rispetto al numero di direttive da recepire con tale modalità indicato nella relazione del d.d.l. comunitaria per il 2006[1]. A tale proposito si segnala che risultano già attuate in via amministrativa 7 delle direttive indicate nella relazione(gli estremi di recepimento sono indicati nella tabella 1 allegata al presente dossier).

Si ricorda che il disegno di legge comunitaria per il 2007 è il terzo presentato dopo l’entrata in vigore delle innovazioni alla legge “La Pergola”[2], introdotte dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

Questo intervento legislativo ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze emerse, in particolare, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

In base all’articolo 9 della legge n. 11/ 2005, la legge comunitaria reca:

1.       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 della legge n. 86/1989 );

2.       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 della legge n. 86/1989);

3.       disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione (cfr. lett. b), comma 1, art. 3 della legge n. 86/1989); decisioni quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE;

4.       disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3 della legge n. 86/1989);

5.       disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;

6.       disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente;

7.       disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

8.      disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3.

 

Per quanto riguarda la struttura e il contenuto della legge comunitaria per il 2007, essi riprendono in larga misura le precedenti leggi comunitarie, ma presentano altresì alcuni profili innovativi, volti a dare una più puntuale attuazione alla riforma della legge La Pergola.

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, nel richiamare i due elenchi di direttive compresi negli allegati A e B al d.d.l., pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità innovative rispetto al passato.

Il termine per l’esercizio della delega, infatti, non è predeterminato, ma viene fatto coincidere con quello di recepimento previsto dalle singole direttive laddove la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, individuava un termine generale, pari a dodici mesi.

Accanto ad un termine per relationem, non espressamente indicato nel d.d.l., il medesimo comma 1 dispone anche in ordine ai decreti delegati riguardanti direttive, ricomprese negli allegati, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del testo in esame: in questo caso, il termine della delega è pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Tale previsione è intesa a prevenire il rischio che, ove si prolunghi l’iter parlamentare di approvazione della legge comunitaria, il termine di delega possa scadere ancora prima dell’entrata in vigore di quest’ultima. [3]

Per i decreti delegati di attuazione di direttive comunitarie, parimenti ricomprese negli allegati A e B, che non prevedano un termine di recepimento, il comma 1 fissa il termine per l’esercizio della delega in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame.

Nel corso dell’esame presso la 14^ Commissione del Senato, il relatore ha sottolineato come le innovazioni apportate dal menzionato comma 1 siano funzionali ad un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria. A suo parere l’individuazione di termini di attuazione per relationem sarà suscettibile di ridurre i ritardi fisiologici nel recepimento delle direttive che scadono anteriormente al termine della delega legislativa.

Il comma 2 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della L. n. 400/1988[4] per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

La distinzione tra i due allegati risiede nel fatto che il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere (comma 3). Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Lo stesso comma dispone in ordine al recepimento delle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del provvedimento: in questo caso il termine della delega è di sessanta giorni (il disegno di legge originario prevedeva un bonus di delega di novanta giorni, così come previsto dalla legge comunitaria per il 2006). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale “doppio parere” previste dai commi 4 e 8, (v. infra).

Il d.d.l. prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermatasi nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all’esecutivo.

Il comma 4 reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie 2004, 2005 e 2006) che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo:

§      dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 468/1978[5] (art. 11-ter, co. 2);

§      saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l’obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato in via generale dalla L. n. 468/1978.

Il comma prevede altresì che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

Il comma 5 autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi (18 mesi era il termine previsto dal testo originario) dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal testo in esame.

Con riguardo ai decreti legislativi di cui al comma 1, concernenti direttive per cui la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il comma 6 del testo originario (poi soppresso durante l’iter al Senato) autorizzava il Governo ad adottare con regolamento governativo (ex art. 17, comma 1 della L. n. 400/1988), entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, misure volte al recepimento delle disposizioni attuative che fossero state eventualmente adottate. Si veda ora, al riguardo, l’articolo 6, comma 1, lettera c), del d.d.l. così come modificato dal Senato, che introduce nella legge 11/2005 l’articolo 11-bis.

Il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all’art. 11, comma 8, della L. n. 11/2005. Tale ultima norma prevede – in attuazione del quinto comma dell’art. 117 Cost. – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

Il comma 7 prevede l’obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

§      una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto (termine che in base al testo in esame coincide – generalmente – con quello per il recepimento della singola direttiva);

§      un’informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo “modalità di individuazione” delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (tale ultima previsione non compare nel testo della legge comunitaria 2006: cfr  il testo dell’articolo 1, comma 8).

Il comma successivo concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni[6], decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

L’articolo 2 contiene - come di consueto – i princìpi ed i criteri direttivi delle deleghe: si segnala l’introduzione (sub lettera c), ultimo periodo) del principio di rassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per l’irrogazione delle stesse, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e tramite decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale disposizione – secondo quanto ricordato dal relatore durante l’esame in sede referente presso la 14^ Commissione del Senato - nasce dall’esigenza, più volte rappresentata dalle amministrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire degli introiti, sia pure eventuali, delle sanzioni che le medesime sono chiamate ad irrogare.

Scompare invece, rispetto a quanto previsto da una disposizione contenuta nella legge comunitaria per il 2006, il riferimento all’ammontare massimo per il ricorso al fondo di rotazione previsto dall’art. 5 della legge n. 183/1987[7] ai fini della copertura delle spese o delle eventuali minore entrate derivanti dall’attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l’attività ordinaria delle amministrazioni interessate.

Durante l’esame in sede referente presso l’altro ramo del Parlamento, è stato introdotto, alla lettera h), un ulteriore principio innovativo, di “attuazione unitaria” delle direttive che riguardino le stesse materie e di quelle che, pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi. Tale principio può operare qualora non siano previsti diversi termini di recepimento delle direttive.

L’articolo 3 reca l’usuale delega al Governo per la disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

L’articolo 4 riguarda gli oneri per prestazioni e controlli, riproducendo sostanzialmente le disposizioni di cui al medesimo articolo della legge comunitaria per il 2006. Al riguardo, si rileva come il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate - sancito in via generale dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 11/2005 - viene richiamato con un rinvio alla norma da ultimo citata (comma 1).

Si valuti a questo proposito l’opportunità di riformulare la disposizione in oggetto come periodo o comma aggiuntivo al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 11 del 2005: in tal modo essa assumerebbe valenza generale e non dovrebbe essere ripetuta in ciascuna legge comunitaria.

Analogamente alle leggi comunitarie adottate negli anni scorsi, l’articolo 5 disciplina l’esercizio della delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalla direttive comunitarie. Il comma 1 conferisce al Governo una delega – da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l’adozione di testi unici o codici di settore[8]delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Nell’illustrare la norma di delega in commento, il relatore della 14^ Commissione del Senato, ha evidenziato come essa rappresenti uno strumento utile per operare un’azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, al di là della mera raccolta delle norme esistenti. La novità consiste nella previsione dello strumento dei codici di settore accanto a quello dei testi unici, al fine di operare un assestamento della materia dando luogo, in singole materie, ad un complesso di norme stabili ed armonizzate.

Il comma in esame introduce una norma analoga a quelle recate da diverse delle precedenti leggi comunitarie (ma non riproposta dalla legge comunitaria per il 2006), in tema di interventi sulle disposizioni dei testi unici di riordino

Il comma 2introdotto dal Senatoproroga al 30 giugno 2008 il termine per il riordino normativo previsto dall’articolo 8, comma 1 della L. 29/2006 (legge comunitaria per il 2005), con specifico riferimento all’emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE con le norme legislative vigenti nella stessa materia.

La direttiva 2005/60/CE dispone in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; il termine per il recepimento, secondo quanto disposto dall’art. 45 della direttiva, è fissato al 15 dicembre 2007. Un primo recepimento della direttiva si è avuto con il D. lgs. 109/2007[9]: un secondo schema di decreto di recepimento della direttiva è stato trasmesso in data 1° agosto 2007 (atto del Governo n. 129), ed è attualmente in corso di esame presso le Commissioni parlamentari competenti.

Particolare rilievo innovativo assume l’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca, al comma 1, cinque modifiche alla legge 11/2005e, al comma 2 l’abrogazione dei commi 1213-1223 dell’art. 1 della L 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), in conseguenza delle previsioni di cui alla lettera d) del comma precedente.

In particolare la lettera a), inserisce il comma 4-bis all’art. 2 della L. n. 11/2005, che disciplina il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), riconoscendo al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio la facoltà di utilizzare personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni appartenente alla terza area d’inquadramento contrattuale o qualifiche equiparate, nei limiti di un contingente massimo di 20 unità, ai fini del funzionamento del Comitato stesso.

La lettera b), introdotta nel corso dell’esame in sede referente[10], a seguito di una proposta emendativa del relatore, modifica l’alinea del comma 5 dell’art. 8 della L. 11/2005, prevedendo che alcune informazioni, ora contenute nella relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria, vengano inserite in una apposita nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre di ogni anno. Si tratta, in particolare, dei seguenti elementi informativi:

-                    i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

-                    l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

-                    l’indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa;

-                    l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d’attuazione già adottati;

-                    l’elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome  attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

La lettera c) inserisce il nuovo articolo 11-bis che reca, in via generale, un’autorizzazione permanente al Governo all’attuazione in via regolamentare - ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988 - delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo. Viene in tale modo recepita un’esigenza già espressa nel corso dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2006 presso la 14^ Commissione del Senato.

Si ricorda che già l’articolo 1, comma 6, della legge comunitaria per il 2006 ha autorizzato il Governo ad adottare con regolamento governativo, entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, misure volte al recepimento di disposizioni attuative comunitarie che siano state eventualmente adottate: in questa fattispecie l’autorizzazione è puntuale, mentre quella prevista dal testo in esame ha carattere generale.

La lettera d)aggiunge il comma 3-bis all’art. 15-bis della legge 11/2005, integrandone il dettato con la previsione di un ulteriore obbligo informativo in capo al Governo nei confronti del Parlamento. In forza di tale disposizione il Governo ha l’obbligo di comunicare al Parlamento tutte le informazioni inerenti gli atti avviati dagli organismi comunitari nei confronti dell’Italia (sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali, cause sollevate in via pregiudiziale, procedure di infrazione, procedimenti di esame di aiuti di Stato) che siano alla base di disegni di legge, di decreti- legge o di schemi di decreti legislativi presentati in Parlamento.

La lettera e) inserisce nella legge n. 11/2005 un nuovo articolo, il 16-bis,che riproduce il contenuto dei commi da 1213 a  1223 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),recanti misure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato derivanti, in particolare, dalle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali).

A tal fine viene introdotto il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili dell’inadempimento degli obblighi comunitari ed internazionali.

In particolare, il comma 1 (la cui formulazione corrisponde a quella dell’ art. 1, comma 1213, della legge n. 296/2006), prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati:

§      adottino le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli artt. 226 e segg. del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse;

§      diano esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate ai sensi dell'articolo 228, comma 1, TCE.

In ogni caso, il comma 2 (corrispondente al comma 1214) prevede l’esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Tali poteri sostitutivi vengono esercitati secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 (c.d. legge “La Loggia”), e dall’art. 11, comma 8, della legge n. 11/2005. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria da parte degli enti suindicati, il comma 3 (che coincide con il comma 1215) prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di altri fondi aventi finalità strutturali.

Tale diritto di rivalsa è esercitato dallo Stato per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex art. 228 TCE (comma 4, ex comma 1216), e della Corte europea dei diritti dell’uomo (comma 5, ex comma 1217).

I successivi commi 6-11 (corrispondenti ai commi 1218-1222)disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa, che si può esercitare in modo differente, a seconda che l’obbligato sia un ente territoriale, ovvero un ente o organismo pubblico diverso, assoggettato al sistema di tesoreria unica, ovvero altro ente.

Il comma 2 dell’articolo in esame abroga le disposizioni di cui ai commi 1213-1223 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, conseguentemente alle modifiche illustrate alla precedente lettera e).

Occorre segnalare che il d.d.l. comunitaria 2007 non reca più il capo riguardante i princìpi fondamentali della legislazione concorrente inserito, quale Capo III, nella legge comunitaria per il 2006 in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lett. f) della legge n. 11/2005.

Nel corso dell’esame preliminare in sede di Conferenza Stato-regioni del presente d.d.l., i rappresentanti regionali avevano sottolineato il problema della definizione dei princìpi fondamentali ai quali devono attenersi le regioni nell’attuazione delle direttive comunitarie in materia di legislazione concorrente regionale.

Accanto a tale nodo problematico, occorre segnalare che la struttura ed i contenuti del d.d.l. in esame non sembrano ancora rispondere completamente a quanto stabilito dall’articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Il provvedimento infatti, al pari delle legge comunitarie degli anni precedenti, non contiene le disposizioni:

-      occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;

-      che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, delegano il Governo ad adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni;

-      emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

 

Il Capo II contiene le disposizioni particolari di adempimento ed i criteri specifici di delega legislativa (articoli da 7 a 27).

Nel testo in esame è presente una pluralità di norme recanti princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento di direttive comunitarie. Tra queste si segnalano le previsioni riguardanti:

-      la delega per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (articolo 14). In questo caso, peraltro, la previsione della delega è assai sinteticamente motivata nella relazione illustrativa del d.d.l. dall’esigenza di “un più corretto adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria”;

-      la delega per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale (articolo 20);

-      l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (articolo 22);

-      il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia ed alle modificazioni del capitale sociale (articolo 23);

-      la delega per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (articolo 24);

-      le deleghe per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (articolo 25).

Anche nella legge comunitaria per il 2007, come nelle precedenti, sono invece contenute disposizioni dirette a dare esecuzione a sentenze o a risolvere un contenzioso a livello comunitario.

E’ il caso dell’articolo 13, inserito durante l’esame in sede referente presso la 14^ Commissione, che novella l’articolo 2449 del codice civile, modificando la disciplina prevista per la nomina delle cariche sociali in società per azioni partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici. Il testo vigente è attualmente oggetto di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione (procedura n. 2104 del 2006).

Viene altresì in rilievo l’articolo 19, anch’esso introdotto durante l’esame in sede referente, che sostituisce la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1995[11], ampliando la possibilità di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. In questa ipotesi la novella è determinata dall’esigenza di conformarsi ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 dicembre 2002, n. C-395/2000 (Distillerie F.lli Cipriani contra Ministero delle Finanze).

L’articolo 20 ha invece delegato il Governo adottare, con decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive del menzionato decreto legislativo n. 196/2005[12], al fine di correggere le disposizioni “oggetto di procedura d’infrazione” (si tratta della procedura n. 2316 del 2006) o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

Anche l’articolo 21 ha autorizzato il Governo ad adottare norme legislative e correttive del decreto legislativo n. 151/2005[13] recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti “al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d’infrazione o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari”.

Il d.d.l. comunitaria per il 2007 contiene inoltre diverse disposizioni di attuazione diretta del diritto comunitario. In particolare:

-      l’articolo 10 modifica i presupposti per l’applicazione del regime sanzionatorio per i casi d’inosservanza – da parte del tecnico classificatore – della normativa  nazionale comunitaria sulle operazioni di classificazione ed identificazione delle carcasse dei bovini adulti macellati;

-      l’articolo 11 reca modifiche alle modalità di calcolo dei compensi dovuti agli autori delle opere d’arte e di manoscritti per ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore, rendendo più aderente la formulazione della normativa nazionale alla normativa comunitaria di riferimento;

-      l’articolo 12 introduce la definizione di “"articoli di puericultura" nel menzionato D.P.R. n. 904/1982[14];

-      l’articolo 17 sostituisce il vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 273/2003[15], prorogando al 31 dicembre 2008 il regime temporaneo IVA, instaurato dalla direttiva 77/388/CEE, applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Si segnala, inoltre, che diversi articoli del disegno di legge contengono norme volte a dare esecuzione ovvero a consentire l’effettiva attuazione nel nostro ordinamento di alcune disposizioni di regolamenti comunitari.

Vengono in rilievo, in tale prospettiva, gli articoli 8, 15, 16, 18, 26 e 27:

-      l’articolo 8 reca alcune disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 in materia di commercializzazione di uova;

-      l’articolo 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative e abrogative di numerose disposizioni concernenti la materia valutaria, al fine di armonizzare l’ordinamento interno con le innovazioni recate dal regolamento (CE) n. 1889/2005, in tema di controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;

-      l'articolo 16 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione del sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea.

-      l'articolo 18 delega il Governo a modificare la disciplina sanzionatoria per lo indebito conseguimento di misure di sostegno dello sviluppo rurale al fine di applicare i principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006;

-      l’articolo 26 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente restrizioni alle transazioni connesse con beni e tecnologie a duplice uso, suscettibili cioè di impieghi civili e militari, alle forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria, di intermediazione o di investimento relativi agli stessi beni e tecnologie, nei confronti dell’Iran, in quanto utilizzabili nei programmi di sviluppo nucleare e di sistemi di lancio di armi nucleari;

-      L'articolo 29 conferisce una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Un particolare profilo innovativo assume il Capo III (artt. 28-32) che introduce per la prima volta le disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di apposite deleghe legislative, alle decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cd. “terzo pilastro” dell’Unione europea) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 11/2005.

Si tratta, in particolare, di quattro decisioni quadro relative alla lotta contro la corruzione nel settore privato (art. 29), al riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro probatorio emessi da un altro Stato membro (art. 30, il c.d. “mandato di sequestro europeo”); al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di confisca di beni, strumenti e proventi di reato (art. 31), all’applicazione, anche alle sanzioni pecuniarie, del principio del riconoscimento reciproco (art. 32)[16].

In considerazione dell’”autonomia e della specificità della materia oggetto della presente iniziativa”, così come si legge nella relazione illustrativa, le disposizioni attuative di tali decisioni quadro sono state raggruppate in un capo autonomo, composto di cinque articoli.

L’articolo 28 conferisce la delega al Governo per l’attuazione degli strumenti sopra indicati e ne prevede il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi; disciplina inoltre il procedimento per la formazione dei decreti legislativi, la cui proposta è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, ovvero ancora al Ministro della giustizia, con il concerto del Ministro dell’interno e delle amministrazioni, di volta in volta, interessate, in relazione all’oggetto della decisione quadro da attuare. Il procedimento di emanazione dei decreti delegati è modellato su quello delineato dall’articolo 1 del d.d.l. in esame.

Stante il “carattere sensibile” della materia della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il d.d.l. prevede sempre la sottoposizione dello schema di decreto legislativo al parere dei competenti organi parlamentari e l’obbligo, per il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi a tali atti consultivi, di ritrasmettere i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni.

L’articolo 29, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione al Senato, fissa i princìpi ed i criteri direttivi nell’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, da realizzare assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

I princìpi di delega fissano, al comma 1, lettera a), i criteri direttivi per l’introduzione nel libro II, titolo VIII, del codice civile di una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di colui che, nell’ambito di attività professionali, solleciti intenzionalmente o riceva, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura,oppure accetti la promessa di tale vantaggio. La punibilità, secondo i criteri direttivi, va estesa anche a colui che dà o promette l’utilità di cui alla lettera a).

Si dettano altresì i princìpi direttivi per la introduzione, fra i reati societari di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell’anzidetta fattispecie criminosa, con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato.

I criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio sono fissati dall’articolo 30. Le norme di delega mirano a consentire la esecuzione nel territorio di uno Stato membro del provvedimento di sequestro emesso dall’autorità di altro Stato membro, per finalità probatorie ovvero quando è funzionale alla confisca di beni o anche di documenti che costituiscono prova, quando essi si trovino nel territorio dello Stato di esecuzione.

Con l’articolo 31 vengono invece definiti i princìpi ed i criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, secondo, anzitutto, il principio della obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; prevedere la possibilità di disporre la confisca su cose appartenenti a persona diversa dall’autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; prevedere l’applicabilità della confisca nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell’autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni siano stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza.

Si stabilisce altresì di adeguare la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Infine l’articolo 32 detta i criteri direttivi per l’attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Fra i princìpi di delega da menzionare si ricorda la possibilità per l’autorità italiana competente di rifiutare l’esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

Si riepilogano, di seguito, i principali rilievi riguardanti l’articolato del d.d.l.:

·       all’articolo 4, riguardante gli oneri per prestazioni e controlli, si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione in oggetto come periodo o comma aggiuntivo al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 11/2005: in modo da farle acquisire una valenza generale;

·       all’articolo 8, al comma 2, si segnala che non appare del tutto pertinente il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1, che riguardano specificamente il rilascio delle autorizzazioni ai centri di imballaggio per individuare i piccoli produttori esonerati dall’obbligo di stampigliatura delle uova ;

·       all’articolo 12, riguardante una modifica dell’articolo 2 del richiamato D.P.R. 904/1982[17], volta ad introdurre, agli effetti della disciplina del medesimo decreto, la definizione di "articoli di puericultura", si rileva che tale definizione appare diversa, sotto il profilo letterale, da quella prevista dall'art. 1, paragrafo 1, della direttiva 2005/84/CE, la quale circoscrive tali definizione a qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini. La differente formulazione, secondo la relazione del Governo, sarebbe giustificata dal fatto che la definizione italiana fa riferimento, oltre a quanto riportato nella direttiva, anche alle linee guida diramate dalla Commissione europea (ENTR/TOYS/2006/15), “per far fronte ai dubbi interpretativi emersi circa il campo coperto dalla restrizione”;

·       l’articolo 21 delega il Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Si segnala che l’esigenza tra il richiamo contenuto all’articolo 21, comma 1, al comma 4 dell’articolo 1 del d.d.l. che disciplina il caso di schemi di decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie e la previsione di invarianza della spesa contenuta nell’articolo 23, comma 2.

·       all’articolo 22, recante le disposizioni necessarie ad attuare la direttiva 2006/117/Euratom[18], si segnala che la formulazione della lettera b), posto che non appare corretto il riferimento “al presente articolo”,, in quanto tale disposizione non disciplina direttamente procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo, ma fissa i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.

 

Per quanto attiene ai contenuti dell’allegato A, occorre segnalare che, a seguito delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, in esso figura la sola direttiva 2006/137/CE del Parlamento e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

In allegato B sono invece elencate le seguenti direttive, da recepire con decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari:

-      2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

-      2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

-      2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

-      2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

-      2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;

-      2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

-      2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

-      2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

-      2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

-      2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);

-      2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

-      2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

-      2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

-      2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

-      2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

Per tali provvedimenti, con esclusione delle direttive 2006/117/EURATOM (cfr. articolo 22 del d.d.l.), 2006/68/CE (cfr. articolo 23) e 2006/43/CE (cfr. articolo 24), non sono previsti specifici criteri di delega.

 

I settori principalmente interessati dal disegno di legge comunitaria per il 2007 sono i seguenti:

§         affari esteri (adozione di misure restrittive contro l’Iran);

§         agricoltura (riforma dell’AGEA, commercializzazione delle uova, misure di protezione contro l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti di vegetali, istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname);

§         giustizia (esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, confisca di beni, strumenti e proventi di reato, applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie);

§         sanità (definizione degli articoli di puericultura, controlli sanitari ufficiali);

§         tutela dell’ambiente (riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e smaltimento dei rifiuti, sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento, classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose);

§         trasporti e comunicazioni (istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, requisiti tecnici per le navi della navigazione interna);

§         finanze (riforma della disciplina civilistica delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, costituzione delle società per azioni, salvaguardia e modificazioni del capitale sociale, revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, contabilità delle imprese di assicurazione, semplificazione della riscossione dell’IVA).


I dati contenuti nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria

L’articolo 8, comma 5, della recente legge n. 11 del 2005 ha ampliato il contenuto della relazione governativa di accompagnamento del d.d.l.l comunitaria. Alcuni obblighi già previsti dalla legge La Pergola (legge n. 86/1989) sono stati riconfermati pressoché identici nella forma e nella sostanza: si tratta dei profili di cui alle lettere a), b)  e c). Altri, sono di nuova introduzione o ne è stato ampliato il contenuto. Si è previsto infatti che la relazione fornisca anche l’elenco delle direttive attuate con regolamento (lett. d). Inoltre, viene formulata in termini maggiormente precisi la necessità di indicare altresì i provvedimenti regionali attuativi di direttive UE (lett. e)), stabilendo che la relazione “fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome”.

Pertanto, in base al nuovo dettato normativo, la relazione governativa al disegno di legge comunitaria deve contenere:

a)    i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana[19].

La Relazione al d.d.l. comunitaria 2007 (A.S. 1448) riferisce che, al 31 dicembre 2006, risultano complessivamente aperte contro l’Italia 227 procedure, di cui 188 per violazione del diritto comunitario e 39 per mancata trasposizione di direttive.

Viene poi fornita la classificazione per livello delle procedure. Da questa si evince che, per quanto riguarda le 188 procedure per violazione del diritto comunitario, 70 di queste sono lettere di costituzione in mora (primo stadio del contenzioso comunitario) ex art. 226 del Trattato, altre 110 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso: 11 messe in mora complementare, 57 pareri motivati, 7 pareri motivati complementari, 29 ricorsi e 6 sentenze per inadempimento. A queste si aggiungono 8 procedure di cui all’art. 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente.

Per quanto riguarda la mancata trasposizione di direttive risultano aperte 37 procedure, di cui 9 di messa in mora, 20 pareri motivati e 8 ricorsi alla Corte di Giustizia. A queste si aggiungono 2 procedure di cui all’art. 228 del Trattato CE.

Nella Relazione il Governo fornisce altresì la classificazione per settori delle procedure: il maggior numero di procedure riguarda la materia ambientale (64 procedure), seguita dal settore Economia e finanze (41), dal settore Sviluppo economico (21) e dal settore Affari interni (18).

 

Si segnala che dai dati forniti dal Ministro per le politiche europee, alla data del 1° ottobre 2007, risultavano aperte complessivamente contro l’Italia 229 procedure di infrazione (erano 245 il 3 maggio scorso), di cui 61 per mancato recepimento di direttive nell’ordinamento nazionale e 168 per violazione del diritto comunitario [20].

 

Per quanto riguarda lo stato delle procedure di infrazione relative al solo mercato interno, la Commissione europea, nella Strategia per il mercato interno 2003-2006[21] chiedeva agli Stati membri una riduzione del numero delle procedure di infrazione di almeno il 50% entro il 2006. Dai dati dell’ultimo scoreboard[22] risulta che solo quattro Stati membri (Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna) sono riusciti a ridurre nell’ultimo anno il numero delle procedure di infrazione e che se si considera l’insieme degli Stati membri il numero complessivo delle procedure è comunque aumentato.

Dagli ultimi dati forniti dalla Commissione europea risulta che l’Italia, pur avendo ridotto il numero delle procedure nell’ultimo anno[23], rimane – con 153 procedure di infrazione - il Paese con il maggior numero di procedure avviate relative al solo mercato interno[24].

 

A tale proposito si ricorda anche che la Commissione europea, già a partire dalla “Comunicazione sul miglioramento del controllo dell’applicazione del diritto comunitario” [COM(2002) 725 def.] ha optato per un approccio differenziato al trattamento delle procedure d’infrazione, a causa della loro costante crescita e alla prospettiva di un ulteriore forte aumento delle stesse dopo l’allargamento dell’UE. In pratica la Commissione, secondo la gravità della presunta infrazione, decide caso per caso se avviare la procedura d’infrazione ovvero ricorrere a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie: principalmente le c.d. “riunioni pacchetto o cumulative”, che mirano a risolvere politicamente le questioni evitando azioni legali, nonché il meccanismo c.d. SOLVIT.

Il Solvit è una rete on-line in funzione dal luglio 2002 che permette di trovare una risoluzione extragiudiziale (informale) alle denunce dei consumatori e delle imprese relative ad una scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle autorità amministrative pubbliche. In ciascuno Stato membro le vittime di un’applicazione erronea del diritto dell’UE, da parte di autorità locali o nazionali di un altro Stato membro, possono rivolgersi al centro Solvit per ottenere che la questione sia rapidamente risolta: i tempi medi sono di 10 settimane per risolvere i reclami. Le soluzioni proposte non sono vincolanti. In ogni caso, se il cliente considera la proposta inaccettabile, può raccomandare di risolvere la controversia per via giudiziaria. Nel 2004 sono stati trattati 289 casi e la percentuale di casi risolti e’ stata dell’80%. Il tempo medio di soluzione dei problemi, sempre nel 2004, è stato di 59 giorni. In Italia l’utilizzo di tale strumento è stato, fino al 15 aprile 2003, - quasi nullo con un tempo medio impiegato di 101 giorni.

 

b)    l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Si tratta di 40 direttive (riportate nella tabella 1 allegata al presente dossier), alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome nell’ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato.

A tale proposito si segnala che 7 delle direttive indicate nella relazione governativa risultano già attuate (nella tabella 1 allegata sono riportati gli estremi dei provvedimenti di attuazione[25]).

Si ricorda altresì che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3-quater, del Testo unico sulla promulgazione delle leggi (D.P.R. n. 1092/1985), introdotto dall’art. 4 della legge comunitaria 1999, non è stato più rispettato a partire dal 2000, in sede di pubblicazione delle leggi comunitarie, l’obbligo di riportare a titolo informativo nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale, l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Tale obbligo era invece stato rispettato in sede di pubblicazione della legge comunitaria per il 1999.

c)   l’indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa, quindi per lo meno entro l’anno 2007.

Al riguardo la relazione governativa segnala che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell’anno 2007 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2007.

A tale proposito si segnala invece che, come evidenziato nella tabella 4  allegata, risultano essere 7 le direttive pubblicate nel 2007  già scadute al 30 settembre 2007, non recepite e non inserite nel d.d.l. comunitaria 2007. Aqueste vanno aggiunte (cfr. la tabella 4 allegata al presente dossier), altre 4 direttive pubblicate nel 2006 (il cui termine di recepimento è già scaduto alla data del 30 settembre 2007) e 6 direttive di anni precedenti già scadute, non ancora recepite ed il cui recepimento non è previsto da alcuna legge comunitaria.

d)    l’elenco delle direttive attuate con regolamento, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d’attuazione già adottati.

La relazione al d.d.l. comunitaria 2007 indica che con il DPR 2 maggio 2006, n. 246, è stata data attuazione alle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

 

e)    l’elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome.

Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il disegno di legge comunitaria per il 2007 evidenzia che sono pervenuti i dati delle seguenti regioni:

       - Abruzzo (1 direttiva recepita);

- Friuli Venezia Giulia (10 direttive recepite);

- Liguria (1 direttiva recepita);

- Lombardia (4 direttive recepite);

- Puglia (1 direttiva recepita);

- Provincia autonoma di Bolzano (4 direttive recepite);

- Provincia autonoma di Trento (3 direttive recepite).

Le regioni Emila-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta hanno comunicato di non aver dato, nel corso dell’anno 2006, diretta attuazione a direttive comunitarie.

 

Si rileva che non è infine più previsto dalla legge n. 11/2005 l’obbligo di indicare nella relazione governativa l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione, in quanto evidentemente di diretta applicazione, in virtù del loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l’ordinamento interno risulta già conforme ad esse.


Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie in Italia

Nella tabella 2 allegata al presente dossier è indicato,per ciascuno Stato membro, lo stato di attuazione di tutte le direttive comunitarie già scadute alla data del 3 luglio 2007[26].

A tale data risultano scadute e applicabili in Italia 2816 direttive: l’Italia si colloca al 23° posto nella graduatoria del recepimento a 27 paesi, avendo comunicato i provvedimenti di attuazione relativi a 2772 di queste, pari al 98,44%[27]delle direttive da recepire (la media CE a 27 Stati è pari al 98,98%). Alla data del 3 luglio 2007 risulta quindi un deficit di attuazione dell’Italia pari a 44 direttive.

Nella tabella 3, allegata al dossier[28], sono invece riportate le direttive il cui recepimento è stato previsto da leggi comunitarie precedenti a quella del 2007 in esame e che non risultano ancora attuate.

 

Complessivamente risultano ancora da recepire 59 direttive contenute nelle precedenti leggi comunitarie, a prescindere dal termine di recepimento[29], e, tra queste, 23 direttive sono da attuare in base alla legge comunitaria 2006, recentemente approvata (legge n. 13/2007)[30].

Le direttive contenute in precedenti leggi comunitarie, il cui termine di recepimento è già scaduto (al 30 settembre 2007) e che non sono ancora state attuate risultano essere 43.

Si segnala che di recente sono stati presentati dal Governo, e sono attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, 26 schemi di decreto per il recepimento di direttive.

Infine, come si desume dalla tabella 4, le direttive scadute o in scadenza nell’anno 2007, non recepite e non inserite in leggi comunitarie, risultano essere 22.

 

Le direttive comunitarie relative al solo “Mercato interno”

Circa i vantaggi del mercato interno e importanza dell’attuazione, si ricorda che la Commissione europea ritiene che il mercato interno svolga un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’obiettivo che l’UE si è fissata in materia di crescita e occupazione e che non possa tuttavia realizzare pienamente il suo potenziale se la legislazione concordata a livello europeo non viene effettivamente recepita e applicata da tutti gli Stati membri. In termini quantitativi, si ricorda che alla data del 30 ottobre 2005 erano 1639 le direttive e 546 i regolamenti riferibili al mercato interno come definito dai Trattati.

Per quanto riguarda lo stato di recepimento delle direttive comunitarie relative al solo mercato interno il “Secondo rapporto sull’attuazione della Strategia per il mercato interno 2003-2006”[31]haevidenziato che gli Stati membri non hanno recepito nella legislazione nazionale, entro i termini stabiliti, numerose direttive essenziali per la realizzazione del mercato interno.

In base ai dati dell’ultimo scoreboard della Commissione europea[32], il tasso di mancato recepimento dell’UE a 25 Paesi[33], che indica la percentuale media delle direttive relative al mercato interno in vigore e non trasposte alla scadenza, è pari all’1,6%, con un incremento pari allo 0,4% rispetto al dato registrato nel mese di Gennaio 2007 (1,2%). Si è registrato pertanto un allontanamento rispetto al nuovo obiettivo a medio termine dell’1% concordato dai capi di Stato e di governo dell’Unionenel Consiglio europeo di marzo 2007, considerato elemento chiave per il successo ed il rilancio della “Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione”.

Per quanto riguarda la graduatoria dei singoli Stati dell’UE, considerando l’UE a 25 Stati, 9 su 25 Stati membri hanno raggiunto l’obiettivo. Si tratta, nell’ordine, di: Lituania, Lettonia, Slovacchia, Danimarca, Germania, Estonia, Cipro, Malta e Slovenia.

L’Italia si colloca nel gruppo degli 11 Paesi che non hanno ancora centrato l’obiettivo dell’1%. In particolare l’Italia, anche se ha ridotto il suo deficit dello 0,5% rispetto all’anno 2006,è piuttosto lontana dall’obiettivo in quanto ha un deficit del 2,7% e si colloca al quartultimo posto della graduatoria a 25 paesi con 44 direttive relative al solo mercato interno ancora da recepire alla data del 10 maggio 2007[34].


 

LA LEGGE COMUNITARIA ANNUALE

La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale - è stata introdotta dalla  9 marzo 1989, n. 86 (legge “La Pergola"). Peraltro, è entrata in vigore il 2 marzo scorso la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, che ha integralmente sostituito ed abrogato le legge “La Pergola”. Il nuovo disposto normativo ha inciso anche sui contenuti della legge comunitaria, che risultano ora ampliati rispetto alle previsioni della legge n. 86/1989.

Il contenuto proprio della legge comunitaria, in base all’articolo 9 della legge n. 11 del 2005, risulta quindi il seguente:

·       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 l. n. 86);

·       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 l. n. 86);

·       disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE (cfr. per i primi lett. b), comma 1, art. 3  della legge n. 86/1989);

·       disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3  della legge n. 86/1989);

·       disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;

·       disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente;

·       disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

·       disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3.

Si ricorda, invece, che secondo l’articolo 3 della legge n. 86/1989 la legge comunitaria conteneva:

·       disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti, in contrasto con gli obblighi comunitari, finalizzate a dare attuazione diretta alle direttive comunitarie;

·       disposizioni di delega legislativa al Governo occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti normativi del Consiglio o della Commissione dell’UE; le direttive da attuare con delega generalmente sono riportate in due distinti allegati – allegato A e allegato B il secondo dei quali contiene le direttive per le quali si richiede che lo schema di decreto legislativo di attuazione venga sottoposto al parere del Parlamento;

·       autorizzazione al Governo all’attuazione delle direttive o delle raccomandazioni (CECA) in via regolamentare. Viene così rimessa all'esercizio del potere regolamentare del Governo l'attuazione delle direttive (contenute in passato nell'allegato C, riguardanti materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge;

·       disposizioni modificative o abrogative anche di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, qualora esse formino oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.

 


 



LA LEGGE N. 11 DEL 2005

La legge 4 febbraio 2005, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” è volto a modificare le procedure per la partecipazione dell’Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria previste dalla legge “La Pergola” (legge 9 marzo 1989, n. 86), che viene integralmente sostituita ed abrogata.

Le innovazioni attengono principalmente ai seguenti profili:

v      la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase “ascendente” della formazione del diritto comunitario;

v      l’introduzione della riserva di esame parlamentare sui progetti di atti comunitari, che il Governo può apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell’UE;

v      la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase “discendente”;

v      la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell’Unione europea, anche in relazione alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla L. cost. n. 3/2001.

Il provvedimento intende rafforzare la partecipazione del nostro Paese al processoso normativo comunitario, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione.

In merito alla fase ascendente, si ricorda – oltre alle novità già indicate – l’istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), nell’ambito del quale si concordano le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea (articolo 2).

L’articolo 15 della legge modifica parzialmente anche il contenuto della relazione annuale al Parlamento. La novità più significativa è contenuta nella lettera d): la relazione governativa deve soffermarsi sulle osservazioni e sugli atti d’indirizzo del Parlamento e (limitatamente alle osservazioni) dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza  Stato-Regioni e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali. Del pari innovativa, è la previsione di cui alla lettera e), in base alla quale il Governo deve fornire al Parlamento l’elenco delle  decisioni comunitarie che il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare, indicandone i motivi. Le restanti previsioni ricalcano il disposto dell’art. 7 della legge n. 86.

In relazione alla fase discendente, oltre ad ampliare il contenuto proprio della legge comunitaria (su cui si veda il precedente paragrafo), la nuova legge prevede:

·       che il tempestivo adeguamento del nostro ordinamento al diritto comunitario possa essere assicurato anche attraverso l’attribuzione al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche comunitarie della facoltà di proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari al fine di dare attuazione ad atti normativi e sentenze degli organi comunitari, qualora la scadenza di essi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso (art. 10).

·       la ridefinizione delle modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare e amministrativa, circoscrivendo tale possibilità alle sole materie di potestà statale esclusiva (art. 11). I regolamenti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e devono conformarsi a specifici principi individuati al comma 3, tenendo comunque conto delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

·       le regioni (articolo 16), nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

·       la disciplina dei poteri sostitutivi statali (artt. 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 4), in modo analogo a quanto già contenuto all’art. 1, comma 5 (o 6), delle ultime leggi comunitarie. Infatti, si prevede che possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia di tali enti. In tale caso, gli atti normativi statali: si applicano esclusivamente nelle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore una propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria; perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma; recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.


 

LA LEGGE N. 131 DEL 2003 (C.D. “LEGGE LA LOGGIA”)

Sui profili della partecipazione delle regioni all’ordinamento comunitario, è intervenuta anche la legge n. 131 del 2003, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge pone una clausola di cedevolezza – analogamente a quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 4, della legge n. 11 del 2005, il primo dei quali è richiamato del disegno di legge comunitaria in esame – in base alla quale la normativa statale vigente in materie rientranti nella competenza legislativa regionale si applica sino alla data di entrata in vigore delle specifiche disposizioni regionali in materia.

Inoltre, l’articolo 5 di tale provvedimento reca disposizioni per la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari e dell’Unione europea (la c.d. “fase ascendente”). La norma prevede che la partecipazione si svolga nell’ambito delle delegazioni del Governo e, nelle materie di competenza residuale delle regioni ex art. 117, IV comma, Cost., il Capo delegazione può anche essere un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Infine, l’articolo 8 disciplina l’esercizio dei poteri statali sostitutivi, in attuazione dell’art. 120, II comma, Cost., stabilendo che qualora essi siano necessari al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti sostitutivi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.

 


 

LE LEGGI COMUNITARIE REGIONALI

Negli ultimi anni le Regioni stanno dedicando notevole attenzione al raccordo con la normativa comunitaria, anche in attuazione della legge n. 11 del 2005. In particolare, al centro del dibattito si è posta l’introduzione di specifiche leggi comunitarie regionali, materia sulla quale alcune Regioni sono già intervenute con proprie leggi[35]: due (Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia) hanno deciso di intervenire prima con leggi ordinarie e quindi con gli Statuti, dotandosi dello strumento della legge comunitaria (per il Friuli si tratta ancora di un progetto di Statuto, cfr. infra); la Valle d’Aosta ha disciplinato direttamente in via legislativa le modalità di partecipazione al processo normativo comunitario; Marche e Calabria hanno disciplinato la materia nella cornice delineata dagli Statuti; altre (Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Abruzzo e Toscana) si sono affidate agli Statuti, che in qualche caso rinviano a successive leggi regionali; in particolare, gli Statuti del Lazio e del Piemonte disciplinano la legge comunitaria regionale. Si occupa dell’argomento anche la proposta di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per la revisione dello Statuto.

Per quanto riguarda le prime Regioni, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno previsto l’adozione di leggi comunitarie (annuali in Emilia-Romagna e periodiche in Friuli Venezia Giulia): la legge 2 aprile 2004, n. 10, del Friuli Venezia Giulia è una legge organica, che reca disposizioni sulla partecipazione della Regione ai processi normativi dell’UE e sull’esecuzione degli obblighi comunitari; la legge 24 marzo 2004, n. 6, dell’Emilia-Romagna riforma in via generale il sistema amministrativo regionale, dettando specifiche disposizioni sui rapporti con l’Unione europea.

In particolare, la prima disciplina:

§       la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

§       la legge comunitaria regionale, contenente: disposizioni modificative o abrogative di norme legislative in contrasto con gli obblighi comunitari; disposizioni per dare attuazione ad atti comunitari; disposizioni che autorizzano la Giunta ad attuare le direttive in via regolamentare; elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, regolamentare e di quelle che non necessitano di attuazione;

§       la relazione semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

Più di recente, la legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17, recante “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”, disciplina, all’articolo 12, la partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario, sulla scia della legge statale n. 11 del 2005.

La legge n. 6 del 2004 dell’Emilia-Romagna prevede anch’essa forme di partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché una legge comunitaria regionale, volta a recepire gli atti normativi dell’UE e le sentenze della Corte di Giustizia. Inoltre, essa reca disposizioni modificative o abrogative di norme legislative necessarie all’attuazione degli obblighi comunitari e le disposizioni per l’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’UE, individuando infine gli atti comunitari da attuare in via amministrativa. Successivamente all’approvazione della legge, gli articoli 11 e 12 dello Statuto (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) hanno disciplinato in via generale – rispettivamente – i rapporti con l’ordinamento europeo ed internazionale e la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto comunitario, rimandando alla legge la disciplina di dettaglio.

Contenuti del tutto analoghi alle leggi già citate reca la legge 16 marzo 2006, n. 8, della Valle d’Aosta, i cui articoli 9 e 10 introducono e disciplinano la legge comunitaria regionale[36]. In particolare, alla legge comunitaria sono allegati l’elenco degli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l’ordinamento regionale risulta già conforme, nonché l’elenco degli atti normativi comunitari attuati in via amministrativa dalla Giunta (cfr. la legge comunitaria del Friuli).

Da ultimo, si segnalano le leggi della Regione Marche 2 ottobre 2006, n. 14, e della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 3, che – al pari della legge del Friuli – si configurano come provvedimenti organici i quali, nella cornice delineata dallo Statuto[37], disciplinano la partecipazione della Regione ai processi normativi dell’UE e l’esecuzione degli obblighi comunitari, anche con riferimento alla legge n. 11 del 2005, più volte richiamata[38]. In particolare, si prevede (artt. 3 e 4 di entrambe le leggi) l’adozione della legge comunitaria annuale, volta a dare attuazione agli atti normativi dell’UE, alle sentenze della Corte di giustizia e alle decisioni della Commissione UE. Il provvedimento deve contenere, altresì, disposizioni modificative o abrogative della normazione vigente in contrasto con gli obblighi comunitari nonché l’autorizzazione alla Giunta ad attuare gli atti normativi comunitari in via amministrativa.

Il disegno di legge comunitaria, presentato dalla Giunta al Consiglio (entro il 31 maggio di ogni anno nelle Marche ed entro il 1° giugno in Calabria), viene esaminato nell’ambito di una sessione comunitaria del Consiglio regionale, insieme al rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie (presentato entro lo stesso termine), nel quale sono esposti: le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e del Comitato delle Regioni; lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l’indicazione delle procedure adottate per l’attuazione; gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l’attuazione delle politiche comunitarie per l’anno in corso; le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell’anno in corso[39].

Le Regioni Lazio e Piemonte disciplinano nel proprio Statuto la legge comunitaria regionale: il Lazio prevede l’istituzione di una Commissione competente per gli affari comunitari ed entrambe stabiliscono che la legge comunitaria venga approvata in una apposita sessione.

Per quanto riguarda le altre Regioni, si segnala che:

§       la Regione Umbria prevede nell’ambito del proprio Statuto, all’articolo 25, che essa procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo: probabilmente sarà una futura legge regionale a disciplinare le concrete modalità di attuazione della normativa comunitaria;

§       lo Statuto della Toscana rinvia alla legge regionale la definizione dei modi di partecipazione di Giunta e Consiglio all’attuazione degli atti comunitari (articolo 70);

§       gli Statuti della Liguria e della Puglia dedicano specifici articoli ai rapporti con l’Unione europea, ponendo essenzialmente norme di principio. In particolare, l’art. 4 dello Statuto della Liguria afferma la partecipazione della Regione all’attuazione degli atti normativi comunitari, prevedendo altresì che essa realizzi forme di collegamento con gli organi dell’UE. Inoltre, l’art. 50 stabilisce che i regolamenti regionali di esecuzione di atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente. L’art. 9 dello Statuto della Puglia dichiara, invece, che la Regione opera nel quadro dei principi comunitari, cooperando con le Regioni d’Europa e sostenendo i processi d’integrazione.

Infine, si ricorda che la Regione Friuli Venezia Giulia si è rivelata particolarmente attiva ai fini dell’adempimento degli obblighi comunitari. Infatti, dopo l’approvazione della legge di carattere generale ed in sua attuazione, la Regione ha adottato tre leggi comunitarie, per il 2004, per il 2005 e per il 2006. Si tratta delle leggi regionali:

- 6 maggio 2005, n. 11, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004);

- 26 maggio 2006, n. 9, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE;

- 14 giugno 2007, n. 14, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze in materia di rapporti con l’Unione europea in ambito consiliare, si segnala che 10 tra Regioni e Province autonome hanno istituito Commissioni specializzate[40]; la Regione Sardegna ha istituito una Commissione (la II) che oltre ad occuparsi delle problematiche comunitarie tratta altresì i temi della cooperazione internazionale, dei diritti civili, del’emigrazione ed immigrazione, delle etnie, nonché l’informazione. Le altre  Regioni e Province autonome hanno in genere attribuito la competenza in materia comunitaria a Commissioni investite anche di altre competenze in ambito istituzionale.


 

L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI ATTRAVERSO LA DECRETAZIONE D’URGENZA NELLA XVI LEGISLATURA

Nel corso dei primi 16 mesi della XV legislatura, all’adempimento degli obblighi comunitari si è provveduto non soltanto con il tradizionale strumento della legge comunitaria annuale, ma con ulteriori strumenti, che ad essa si affiancano.

Complessivamente, nel periodo monitorato, vengono approvate due leggi contenenti disposizioni di delega e 4 leggi di conversione; inoltre, importanti disposizioni in materia vengono inserite nella legge finanziaria 2007 (cfr. la scheda di lettura relativa all’articolo 6 del presentedossier), un altro decreto-legge, volto a consentire alle imprese deduzioni IRAP inerenti il costo del lavoro anche in assenza dell’autorizzazione della Commissione europea, al cui assenso il testo originario dell’articolo 1, comma 267, della legge finanziaria 2007 subordinava l’applicazione delle deduzioni, è decaduto per decorrenza dei termini.

Il primo provvedimento d’urgenza adottato è il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 in materia di detraibilità dell’IVA.

L’ultima fase dell’iter di approvazione della legge comunitaria 2006 ha visto l’emanazione e la successiva conversione di altri due decreti-legge, finalizzati a dare attuazione ad obblighi comunitari: si tratta del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15[41] e del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46[42].

In particolare, il primo di tali decreti-legge ha dato attuazione alle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, il cui recepimento è previsto anche nella legge comunitaria 2006 (allegato B).

Esso inoltre, all’articolo 4, provvede all’esecuzione dell’ordinanza della Corte di Giustizia europea del 19 dicembre 2006 che chiede all’Italia di sospendere l’applicazione della legge della regione Liguria n. 36 del 2006, con la quale sono stabilite deroghe alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2006/2007.

L’articolo 5, infine, istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, trasferendo alla suddetta Agenzia le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Dipartimento della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa.

Il decreto-legge n. 10 del 2007 adempie a numerosi obblighi comunitari, in distinti settori, derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Infine, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, reca misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia.

Da ultimo, occorre segnalare il decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, finalizzato a consentire alle imprese deduzioni IRAP inerenti il costo del lavoro anche in assenza dell’autorizzazione della Commissione europea, al cui assenso il testo originario dell’articolo 1, comma 267, della legge finanziaria 2007 subordinava l’applicazione delle deduzioni. Il decreto-legge, che aveva suscitato, durante l’iter alla Camera, forti perplessità in ordine alla sua conformità con l’ordinamento comunitario, è decaduto per decorrenza dei termini.

 

 


Schede di lettura sugli articoli

 


Art. 1

 

(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

      7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.


 

 

L’articolo 1 conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

 

L’attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dalla L. 86/1989[43] (c.d. “legge La Pergola”, art. 3) è ora espressamente prevista, in via generale, dalla L. 11/2005[44] il cui art. 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.

 

In particolare, il comma 1, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B al disegno di legge, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità innovative rispetto al passato.

Il termine generale per l’esercizio della delega, infatti, non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento previsto da ciascuna delle direttive medesime (mentre la legge comunitaria per il 2006, in linea con le precedenti leggi comunitarie, fissava un termine generale pari a dodici mesi dall’entrata in vigore della legge: cfr. art. 1, co. 1, L. 13/2007).

 

Si veda al riguardo il prospetto riepilogativo posto alla fine della presente scheda.

Accanto al termine generale “flessibile”, dianzi illustrato, il comma in esame dispone anche, specificamente, in ordine:

§         alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del testo in esame: in questo caso il termine della delega è di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo in esame;

§         alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la scelta di far coincidere il termine per l’esercizio della delega con quello per il recepimento fissato dalla singole direttive è volta a rendere più celere l’adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria.

Si ricorda, al riguardo, che il termine rappresenta uno degli elementi essenziali della delega che, a mente dell’articolo 76 Cost., deve tra l’altro essere conferita per un “tempo limitato”.

 

La peculiarità della tecnica legislativa usata in questo caso dal Governo risiede nel fatto che il termine delle singole deleghe è determinato per relationem: non è infatti espressamente indicato nel disegno di legge di delega, come si è sempre fatto finora, ma va ricostruito caso per caso, ricorrendo a fonti esterne al disegno di legge stesso.

 

La distinzione tra i due allegati è nel fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare in un momento pari o successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di 60 giorni (il testo originario del disegno di legge prevedeva invece una proroga di 90 giorni). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale “doppio parere” previste dai commi 4 e 8, di cui si dirà tra breve.

Il testo prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermatasi nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all’esecutivo.

Il comma 2 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della L. 400/1988[45] per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

Il comma 4 reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie 2004, 2005 e 2006) che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo:

§         dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 468/1978[46] (art. 11-ter, co. 2);

§         saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l’obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato in via generale dalla L. 468/1978.

 

Il comma prevede altresì che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

Il comma 5 autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi (18 mesi era il termine previsto dal testo originario) dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal testo in esame.

 

Con riguardo ai decreti legislativi di cui al comma 1, concernenti direttive per cui la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il comma 6 del testo originario (poi soppresso durante l’iter al Senato) autorizzava il Governo ad adottare con regolamento governativo (ex art. 17, co. 1, L. 400/1988), entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, misure volte al recepimento delle disposizioni attuative che fossero state eventualmente adottate. Si veda ora, al riguardo, l’articolo 6, comma 1, lettera c), del d.d.l. così come modificato dal Senato, che introduce nella legge 11/2005 l’articolo 11-bis.

 

Il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all’art. 11, co. 8, della L. 11/2005. Tale ultima norma prevede – in attuazione del quinto comma dell’art. 117 Cost. – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

 

La disciplina dei poteri statali sostitutivi è contenuta – nell’ambito della L. 11/2005 – negli artt. 11, co. 8, relativo all’attuazione in via regolamentare; 13, co. 2, relativo agli adeguamenti tecnici; 16, co. 3, in materia di attuazione regionale.

La disciplina è sostanzialmente quella prevista dall’art. 11, co. 8, in base al quale spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea. La norma prevede un’articolata garanzia per le Regioni e Province autonome:

§       gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;

§       gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.

Analogamente, l’art. 13, co. 2, stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:

§       per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;

§       a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria;

Essi perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, l’art. 16, co. 3, in riferimento all’attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano “alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 8”. La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, ma non per le tipologie di atti statali sostitutivi che essa presuppone.

 

Il comma 7 prevede l’obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere:

§      una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto (termine che in base al testo in esame coincide – generalmente – con quello per il recepimento della singola direttiva);

§      un’informativa periodica (con cadenza semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo “modalità di individuazione” delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (tale ultima previsione non compare nel testo della legge comunitaria 2006: cfr art. 1, co. 8).

 

Si ricorda che il quadro delle competenze regionali è definito a livello costituzionale. Per quanto in particolare concerne l’attuazione della normativa comunitaria, l’articolo 117 Cost. stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

Il comma 8 concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni[47], decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

 

Direttiva

Termine per il recepimento

Allegato A

2006/137/CE

30 dicembre 2008

Allegato B

2006/22/CE

1° aprile 2007

2006/43/CE

29 giugno 2008

2006/46/CE

5 settembre 2008

2006/66/CE

26 settembre 2008

2006/68/CE

15 aprile 2008

2006/69/CE

1° gennaio 2008

2006/86/CE

1° settembre 2007

(1° settembre 2008 limitatamente all’art. 10)

2006/87/CE

30 dicembre 2008

2006/88/CE

1° maggio 2008

2006/93/CE

Non indicato

2006/112/CE

1° gennaio 2008

2006/117/EURATOM

25 dicembre 2008

2006/118/CE

16 gennaio 2009

2006/121/CE

1° giugno 2008

2007/16/CE

28 marzo 2008

 


Art. 2

 

(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

 

 


1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.


 

 

L’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe ai fini dell’attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

La disposizione, prima di elencare tali princìpi generali, richiama due ulteriori categorie di princìpi e criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe:

§      si tratta, innanzitutto, dei princìpi e criteri contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare;

§      in secondo luogo, sono fatti salvi gli specifici criteri di delega previsti dal capo II e dal capo III del disegno di legge in esame, contenenti, appunto, le disposizioni particolari e i criteri specifici di delega relativi ad alcune delle direttive da attuare.

 

Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla lettera a) prevede che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle loro strutture ordinarie.

 

La lettera b) dispone l’introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall’attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle leggi comunitarie per il 2003, per il 2004, per il 2005 e per il 2006, la norma in esame fa salve “le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa”.

 

Si ricorda che le leggi comunitarie precedenti specificavano espressamente che le modifiche, qualora incidessero su materie già oggetto di delegificazione o sui procedimenti amministrativi, dovessero essere introdotte con regolamento di delegificazione, al fine di evitare la rilegificazione di settori disciplinati da norme di rango sublegislativo.

Tale disposizione, già espunta dalla legge comunitaria 2001[48], è stata eliminata perché, in seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (L. cost. 3/2001), la potestà regolamentare è riservata alle Regioni nelle materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato[49].

 

Norme specifiche per l’introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c). La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti princìpi e criteri direttivi[50]:

§      introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;

§      introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo “interessi costituzionalmente protetti”. Quest’ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria per il 2002 (L. 14/2003). Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento ad “interessi generali dell’ordinamento interno, compreso l’ecosistema”. In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell’ammenda e dell’arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità[51];

§      irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del D.Lgs. 274/2000[52], applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tali sanzioni sono quelle consistenti nell’obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);

§      introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;

§      nell’ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell’interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole (o all’ente o alla persona nel cui interesse agisce);

§      entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività);

§      riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse (previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e tramite decreti del Ministro dell’economia e delle finanze).

 

Il principio da ultimo illustrato è innovativo rispetto ai contenuti della legge comunitaria 2006 e, secondo la relazione illustrativa, è volto a soddisfare l’esigenza delle amministrazioni competenti di poter usufruire degli introiti delle sanzioni che sono chiamate ad applicare.

 

Il principio di delega di cui alla lettera d) fa riferimento alla copertura finanziaria delle norme delegate. Al riguardo si stabilisce che le spese derivanti dall’attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l’attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall’attuazione) si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all’art. 5 della L. 183/1987 (vedi infra), ove non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Una analoga disposizione è contenuta nella legge comunitaria per il 2006 (cfr. art. 2, co. 1, lett. d), che però fissa anche l’ammontare massimo per il ricorso al fondo di rotazione).

 

La citata L. 183/1987[53] istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell’art. 5 della legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Le procedure finanziarie riguardanti le erogazioni concesse dal Fondo di rotazione delle politiche comunitarie sono state modificate dall’art. 65, co. 2, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). Richiamando le nuove procedure finanziarie previste dai regolamenti comunitari per il ciclo di interventi dei Fondi strutturali 2000-2006, la norma ha autorizzato il Fondo di rotazione ad anticipare alle amministrazioni centrali l’acconto dei contributi comunitari previsto dall’art. 32, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, direttamente in base ai programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari, anziché, come in precedenza, in base ai progetti in cui si articolano i programmi di intervento. La norma intende facilitare l’avvio da parte delle amministrazioni centrali degli interventi, ovviando alla mancanza di disponibilità di cassa in attesa del ricevimento dell’acconto da parte comunitaria, fermo restando il successivo reintegro al Fondo stesso degli accrediti provenienti dall’Unione europea. I ritardi nell’avvio dell’attuazione degli interventi comportano infatti, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento, il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

 

Criteri legati all’armonizzazione delle deleghe legislative sono contenuti nelle lettere e) ed f). In particolare, si dispone che l’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata), e che nella stesura dei decreti legislativi di attuazione si tenga conto delle eventuali modifiche delle direttive intervenute fino al momento del concreto esercizio della delega.

Criteri connessi all’univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella lettera g), che si pone inoltre l’obiettivo di garantire, attraverso specifiche forme di coordinamento, anche la trasparenza nell’azione amministrativa e la chiarezza nell’attribuzione di responsabilità. Sono espressamente richiamati il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l’osservanza dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

 

Si ricorda che i primi tre princìpi qui menzionati (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posta dalla L. 59/1997[54] a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, ha assunto rilievo costituzionale in virtù della L. cost. 3/2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quest’ultima, nel novellare l’art. 118 Cost., ha infatti posto i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Il principio di leale collaborazione, pur non espressamente menzionato dall’art. 118 Cost., è tuttavia riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sent. C.Cost. 303/2003).

 

La lettera h)introdotta durante l’esame al Senato – fissa il principio secondo cui deve darsi attuazione con un unico decreto legislativo alle direttive che:

§         riguardino le stesse materie;

§         pur riguardando materie diverse, comportino modifiche degli stessi atti normativi.

Tale principio di “attuazione unitaria” è destinato a operare qualora non siano “di ostacolo” i diversi termini di recepimento delle direttive.

 


Art. 3

 

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

 

 


1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

 


 

 

L’articolo 3 prevede, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l’introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni delle direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti e per le violazioni di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

La necessità della norma risiede nel fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell’ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.

La finalità del presente articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell’ordinamento interno.

A tal fine, il comma 1 contiene una delega al Governo per l’adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per il 2007 e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'art. 14 della L. 400/1988[55], su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni dovrà essere effettuata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge (vedi supra).

Il comma 3 prevede l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 8 dell’art. 1 del presente disegno di legge.

 


Art. 4

 

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

 

 


1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.


 

 

L’articolo 4 in esame riproduce sostanzialmente l’articolo 4 della legge comunitaria per il 2006 e si riferisce alle disposizioni contenute all’articolo 9, comma 2, della più volte richiamata L. 11/2005.

 

In base a quest’ultima disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli che gli uffici pubblici debbano sostenere ai fini dell’attuazione delle norme comunitarie secondo la legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati. Vengono infatti applicate tariffe, predeterminate e pubbliche, sulla base del costo effettivo del servizio, ove non in contrasto con la disciplina comunitaria. Tale norma pertanto è volta ad evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica derivanti dall’applicazione della normativa comunitaria, nel caso in cui quest’ultima imponga alle pubbliche amministrazioni adempimenti rivolti a soggetti che è possibile individuare specificamente.

 

L’articolo 4 in commento stabilisce che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del sopra illustrato articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B del disegno di legge in esame, nonché all’attuazione di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del D.P.R. 469/1999[56].

 

L’articolo 2 del citato D.P.R. prevede che le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell’Unione europea, siano disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti[57]. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze le domande intese ad ottenere le riassegnazioni, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l’avvenuto versamento all’entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

Si ricorda che l’articolo 1, co. 46, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate: dal 2006 esse non possono superare l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. In ogni caso, la limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle Pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea[58].

 

Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come periodo o comma aggiuntivo al comma 2 dell’articolo 9 della ricordata legge n. 11 del 2005: in tal modo, essa assumerebbe valenza generale e non dovrebbe essere ripetuta in ciascuna legge comunitaria annuale.

 


Art. 5

 

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, è prorogato al 30 giugno 2008.

3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.


 

 

L’articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l’adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

I decreti legislativi di riordino devono osservare i principi e criteri direttivi posti dall’art. 20 della L. 59/1997[59] e successive modificazioni, richiamato dal comma in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 20 richiamato reca una pluralità di princìpi e criteri direttivi volti a conformare l’opera del legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

 

Il comma precisa che l’esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di riordino anche mediante codici di settore – oltre che tramite testi unici – è innovativa rispetto ai contenuti delle precedenti leggi comunitarie e, secondo la relazione illustrativa, è volta a prefigurare un “assestamento normativo”, dando luogo nelle singole materie ad un complesso di norme stabili e armonizzate. In particolare, la valenza del nuovo strumento di riordino è individuata dalla relazione nella maggiore portata innovativa del codice di settore rispetto a quella del testo unico.

 

Si può ricordare che in materia di testi unici era intervenuta la disciplina generale di cui all’art. 7 della L. 50/1999[60], che prevedeva il riordino della normativa attraverso lo strumento dei testi unici cosiddetti “misti”, ossia recanti sia disposizioni di rango legislativo, che regolamentari.

È in seguito intervenuta la legge di semplificazione per il 2001 (L. 229/2003[61]), che ha innovato profondamente le metodologie di razionalizzazione normativa, modificando il contenuto della legge annuale di semplificazione (così come disciplinato dall’art. 20 della L. 59/1997), privilegiando il ricorso alla delegazione legislativa ed alla delegificazione e sancendo l’abbandono dei testi unici misti, con l’abrogazione del citato art. 7 della L. 50/1999, che li aveva introdotti.

La differenza fra testo unico e codice – fermo restando che entrambe le tipologie sono  volte alla “riorganizzazione” (termine che ricomprende sia il “riordino” che il “riassetto”) delle fonti di regolazione e a una drastica riduzione del loro numero, in modo da permettere ai cittadini di avere un quadro ben preciso e unitario delle regole che disciplinano un settore della vita sociale – è stata individuata nel fatto che il secondo strumento di semplificazione autorizza il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di “coordinamento formale” alla disciplina di rango legislativo, ma anche consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata. In altri termini, il codice, rispetto al testo unico, è connotato da una maggiore capacità innovativa dell’ordinamento (si veda, in tal senso, il parere reso dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato in data 24 ottobre 2004, sullo schema di “Codice dei diritti di proprietà industriale”).

 

Il comma 2introdotto dal Senatoproroga al 30 giugno 2008 il termine per il riordino normativo previsto dall’articolo 8, comma 1 della L. 29/2006 (legge comunitaria per il 2005), con specifico riferimento all’emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE con le norme legislative vigenti nella stessa materia.

 

L’articolo 8, comma 1 della legge comunitaria 2005 delega il Governo a emanare testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; tale delega deve essere esercita nel termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria per il 2005. Per effetto del comma in esame la delega per il riordino sarebbe quindi esercitabile fino al 30 giugno 2008, limitatamente all’emanazione del testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE con le norme legislative vigenti nella stessa materia.

La direttiva 2005/60/CE dispone in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; il termine per il recepimento, secondo quanto disposto dall’art. 45 della direttiva, è fissato al 15 dicembre 2007.

Un primo recepimento della direttiva si è avuto con il d.lgs. 109/2007[62]: un secondo schema di decreto di recepimento della direttiva è stato trasmesso in data 1° agosto 2007 (atto del Governo n. 129), ed è attualmente in corso di esame presso le Commissioni parlamentari competenti.

 

Il comma 3 stabilisce che i testi unici e i codici di settore devono riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

Il comma ripropone una norma analoga a quelle recate da diverse delle precedenti leggi comunitarie, in tema di interventi sulle disposizioni dei testi unici di riordino. Una norma siffatta non è tuttavia prevista dalla legge comunitaria 2006.

 

Le norme relative al riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie erano già contenute nelle leggi comunitarie a partire dal 1994[63]. L’emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce il primo esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni della legge comunitaria annuale (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994[64]).

 


Art. 6

 

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

 


1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste»;

d) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti»;

e) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».

2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.


 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame in Commissione presso il Senato, reca, al comma 1, cinque modifiche alla legge 11/2005ed al comma 2 l’abrogazione dei commi 1213-1223 dell’art. 1 della L 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), in conseguenza delle previsioni di cui alla lettera d) del comma precedente.

 

In particolare la lettera a), inserisce il comma 4-bis all’art. 2 della L. n. 11/2005, che disciplina il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

 

Si ricorda che il CIACE, istituito dall’art. 2 della L. 11/2005, ha il fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea.

In particolare, l’articolo richiamato prevede che il CIACE sia convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e che ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

La norma prevede, altresì, che il CIACE svolga i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il co. 4 dell’art. 2 della L. 11/2005 stabilisce inoltre che per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvalga di un Comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie. Il Comitato è coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato e di esso fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Qualora si trattino questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico è integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati. In tal caso il Comitato tecnico, presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, è convocato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il funzionamento del CIACE e del Comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. In attuazione di tale disposizione, con DPCM 9 gennaio 2006 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e con D.M. 9 gennaio 2006 è stato altresì adottato il Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dall’articolo in esame, attribuisce la possibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del funzionamento del CIACE, di utilizzare personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, nei limiti di un contingente massimo di 20 unità.

 

Per quanto concerne la classificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dai contratti collettivi stipulati nel 1999, relativi alla parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 per il personale non dirigente, è stato adottato un nuovo sistema di classificazione, basato sulle aree di inquadramento contrattuale.

Per esempio, per quanto riguarda il personale non dirigente del comparto Ministeri, l’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, al comma 1, dispone che il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è basato sui seguenti elementi:

a)       accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree[65]:

§       Area A - comprendente i livelli dal I al III;

§       Area B - comprendente i livelli dal IV al VI

§       Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;

b)       istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.

c)       previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.

 

Viene richiamata espressamente, per quanto riguarda l’adozione del provvedimento che dispone il comando, la norma dell’articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997[66], secondo cui qualora apposite previsioni normative stabiliscano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, i relativi provvedimenti devono essere adottati entro quindici giorni dalla richiesta.

Il personale destinato al funzionamento del CIACE è scelto prioritariamente tra i soggetti che abbiano maturato, alternativamente, un periodo di servizio di almeno due anni:

§         in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea;

§         presso organismi dell’Unione europea in base alla disciplina dell’articolo 32 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[67], relativa allo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e a organismi internazionali;

 

Si ricorda che l’articolo 32 del d.lgs. 165/2001 prevede per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche con la finalità di favorire la realizzazione di esperienze amministrative all’estero, la possibilità di essere destinati, sulla base di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, a prestare servizio temporaneamente presso uffici pubblici degli altri Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

 

Infine si prevede che, sempre nell’ambito del contingente massimo di 20 unità, il numero effettivo di unità di personale da utilizzare sia stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

La lettera b) modifica l’alinea del comma 5 dell’art. 8 della L. 11/2005, prevedendo che alcune informazioni, ora contenute nella relazione governativa allegata al disegno di legge comunitaria, vengano inserite in una apposita nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

Trattasi, in particolare, delle seguenti indicazioni:

-          i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

-          l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

-         l’indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa.

-         l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d’attuazione già adottati.

-         l’elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome  attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

Si osserva che l’art. 8 della L. 11/2005 definisce la procedura preparatoria alla predisposizione del disegno di legge comunitaria. La disposizione obbliga innanzitutto (comma 1) lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. Inoltre si prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie informino tempestivamente le Camere e le regioni e province autonome sugli atti normativi e di indirizzo emanati dalla Unione europea e dalle Comunità europee(comma 2). A questo punto si apre una verifica sullo stato di conformità dell’ordinamento interno a quello comunitario, che coinvolge sia le amministrazioni statali interessate, sia quelle regionali (e delle province autonome) per le materie di propria competenza (comma 3).

In base alla verifica compiuta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie presentano il disegno di legge comunitaria annuale entro il 31 gennaio di ogni anno (comma 4).

La lettera c) inserisce il nuovo articolo 11-bis che reca, in via generale, un’autorizzazione permanente al Governo all’attuazione in via regolamentare - ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988 - delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo.

Viene in tale modo recepita un’esigenza già espressa nel corso dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2006 presso la 14^ Commissione del Senato.

I regolamenti governativi di esecuzione/attuazione previsti dalla norma in esame sono adottati “secondo quanto disposto” dagli artt. 9 e 11 della L.  11/2005, e con le procedure ivi previste.

 

L’articolo 9 della legge 11/2005 dispone in ordine ai contenuti della legge comunitaria, tra i quali la lettera d) annovera le “disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11”. L’articolo 11 della stessa legge disciplina l’attuazione in via regolamentare e amministrativa, stabilendo tra l’altro che:

-      nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria;

-      regolamenti citati sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri;

-      i regolamenti in parola tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione;

-      in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi in questione possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

Si menziona, al riguardo, che nel testo originario del disegno di legge in esame era presente una disposizione (art. 1, comma 6) volta ad autorizzare il Governo a recepire con regolamento di esecuzione/attuazione le disposizioni attuative adottate dalla Commissione in relazione alle direttive contemplate negli allegati al disegno di legge in commento. Durante l’esame in sede referente tale disposizione è stata soppressa, ed è stata inserita, tramite novella alla legge n. 11/2005, la disciplina “a regime” sopra descritta.

Peraltro, già l’articolo 1, comma 6, della legge comunitaria per il 2006 ha autorizzato il Governo ad adottare con regolamento governativo, entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, misure volte al recepimento di disposizioni attuative comunitarie che siano state eventualmente adottate: in questa fattispecie l’autorizzazione è puntuale, mentre quella prevista dal testo in esame ha carattere generale.

 

La lettera d): aggiunge il comma 3-bis all’art. 15-bis della legge 11/2005, integrandone il dettato con la previsione di un ulteriore obbligo informativo in capo al Governo nei confronti del Parlamento.

 

L’articolo 15-bis della legge n. 11, introdotto dall’art. 7 della legge comunitaria per il 2006, prevede la trasmissione semestrale al Parlamento ed alla Corte dei conti – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee – di un elenco articolato per settore e materia contenente l’indicazione di:

§       sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione relative a giudizi in cui l’Italia sia direttamente o indirettamente coinvolta;

§       cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 234 TCE e dell’articolo 35 TUE, da organi giurisdizionali italiani[68];

§       procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 TCE, corredate da informazioni sintetiche sul procedimento e sulla natura delle violazioni contestate all’Italia;

§       procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato, dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia[69].

Il comma 2 del nuovo articolo 15-bis stabilisce che è compito del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmettere semestralmente alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso che riguardano l’Italia.

Inoltre, nei casi di particolare rilievo o urgenza (dunque d’ufficio) o su richiesta di una delle due Camere, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmetta alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento (comma 3).

 

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 15-bis, così come emendato dall’Assemblea del Senato, pone in capo al Governo l’obbligo di comunicare al Parlamento tutte le informazioni inerenti gli atti avviati dagli organismi comunitari nei confronti dell’Italia (sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi giurisdizionali, cause sollevate in via pregiudiziale, procedure di infrazione, procedimenti di esame di aiuti di Stato) che sono alla base dei progetti di legge (disegni di legge, decreti legge o schemi di decreto legislativo) presentati in Parlamento.

 

5. Lettera e):viene inserito nella L. 11/2005 un nuovo articolo, il 16-bis,che riproduce, in modo identico, il contenuto dei commi 1213-1223 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),recanti misure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato derivanti, in particolare, dalle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali).

A tal fine viene introdotto il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili dell’inadempimento degli obblighi comunitari ed internazionali.

 

In particolare, il comma 1 (la cui formulazione corrisponde a quella dell’ art. 1, comma 1213, della L. 296/2006), prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati:

§      adottino le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli artt. 226 e segg. del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse;

§      diano esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate ai sensi dell'articolo 228, comma 1, TCE.

In ogni caso, il comma 2 (corrispondente al comma 1214) prevede l’esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Tali poteri sostitutivi vengono esercitati secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della L. 131/2003 (c.d. legge “La Loggia”), e dall’art. 11, co. 8, della L. 11/2005.

 

In particolare si ricorda che l’art. 8 della L. 131/2003 - volto a regolare l’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione - stabilisce, in via generale, che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite e, in particolare, il comma 1 prevede:

-       l’assegnazione di un congruo termine all’ente interessato per provvedere;

-       l’adozione dell’atto sostitutivo, di natura anche normativa, da parte del Consiglio dei ministri solo a seguito dell’infruttuoso decorso del termine, sentito l’organo interessato.

Peraltro, il comma 2 dispone che qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia, abrogando l’articolo 11 della legge La Pergola, che dettava la disciplina relativa all’esercizio di poteri statali sostitutivi in caso di inerzia regionale (e delle province autonome)[70].

Accanto a questa forma di sostituzione, l’articolo 8 ne disciplina un’altra, attivabile nei casi di assoluta urgenza (comma 4): qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame.

La disciplina prevista dall’art. 11, co. 8, della L. 11/2005,volta a dare attuazione all’art. 117, quinto comma Cost.[71], prevede una triplice garanzia per le Regioni e le Province autonome:

-       gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, ed esclusivamente nelle regioni e province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;

-       gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.

 

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria da parte degli enti suindicati, il comma 3 (che coincide con il comma 1215) prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse di:

§      Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

§      Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

§      altri Fondi aventi finalità strutturali.

Tale diritto di rivalsa è esercitato dallo Stato per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex art. 228 TCE (comma 4, ex comma 1216), e della Corte europea dei diritti dell’uomo (comma 5, ex comma 1217).

 

I successivi commi 6-11 (corrispondenti ai commi 1218-1222)disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa, che si può esercitare in modo differente, a seconda che l’obbligato sia un ente territoriale, ovvero un ente o organismo pubblico diverso, assoggettato al sistema di tesoreria unica, ovvero altro ente.

 

In particolare:

 

§      nel caso in cui l’obbligato sia un ente territoriale, il combinato disposto del comma 6, lett. a) e dei commi 7, 8 e 9, prevede che la misura degli importi dovuti, che comunque non deve essere superiore agli oneri finanziari a carico dell’Italia, sia stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna per la Repubblica italiana. Il decreto reca modi e termini per il pagamento, anche rateizzato, e costituisce titolo esecutivo. Qualora gli oneri finanziari a carico dell’Italia siano di carattere pluriennale, o non ancora liquidi, possono adottarsi più decreti ministeriali in relazione al progressivo maturare del credito dello Stato.

I decreti sono emanati previa intesa sull’entità del credito, modalità di recupero e termini di pagamento, anche rateizzato, con l’ente obbligato. Tale intesa, il cui contenuto viene recepito in un provvedimento del Ministro dell’economia e costituisce titolo esecutivo, deve essere perfezionata entro quattro mesi decorrenti dalla data della notifica della sentenza esecutiva di condanna verso l’Italia all’ente obbligato.

Il comma 9 specifica poi che, qualora non venga raggiunga l’intesa, all'adozione del provvedimento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata. Anche in questo caso possono essere adottati più decreti laddove si sia in presenza di crediti dello Stato che maturano progressivamente.

 

§      nel caso di enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati sopra, assoggettati al sistema di tesoreria unica, il diritto di rivalsa si esercita con un prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720[72].

§      in ogni altro caso, il diritto di rivalsa si esercita secondo le vie ordinarie, mediante ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente.

 

Il comma 10 (corrispondente al comma 1222)prevede che le notifiche di cui ai precedenti commi 7 e 8 siano effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 11 (corrispondente al comma 1223), infine, introduce una sorta di autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

Si ricorda che l’articolo 87 TCE dichiara incompatibili con il mercato comune – nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari – gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Rispetto al divieto generale degli aiuti di stato, lo stesso articolo 87 ammette alcune deroghe, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato comune (paragrafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).

 

In particolare, i destinatari degli aiuti devono dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno in precedenza ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. L’autocertificazione deve essere effettuata a norma dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000[73] e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che specificherà altresì quali aiuti siano stati considerati illegali dalla Commissione.

 

L’articolo 47 del citato D.P.R. 445 riguarda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Ai sensi dell’articolo 38 del medesimo Testo unico., la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

 

Si ricorda che nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, le somme già percepite devono essere recuperate. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio predispongono una specifica procedura, prevedendo che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere “effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” (art. 14, regolamento. n. 659).

La mancata restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile rientra tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell’autorizzazione di un nuovo regime di aiuti: essa, infatti, condiziona l’autorizzazione di nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che l’impresa beneficiaria non ha ancora restituito aiuti incompatibili, la Commissione condiziona l’erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avallato tale prassi, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 88, par. 3, TCE, usufruisca di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punto 49).

Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto, adotta una decisione con la quale pur autorizzando tale beneficio, ne sospende il versamento sino al momento in cui l’impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti in questione (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. “sentenza Deggendorf”).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame abroga le disposizioni di cui ai commi 1213-1223 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, conseguentemente alle modifiche illustrate alla precedente lettera e).

 

 


Art. 7

 

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e frodi alimentari)

 

 


1. Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dai seguenti:

«1-bis. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.

1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol Spa».


 

 

Ilcomma unico dell'articolo 7, modificato dall’altro ramo del Parlamento, sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 18 del d.lgs. 99/2004[74] e vi aggiunge i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

In particolare il Senato, con emendamenti approvati in Commissione, ha modificato il nuovo testo del comma 1-bis proposto dal Governo, ed ha aggiunto i commi 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies, i qualituttavia non contengono disposizioni completamente nuove, ma disciplinano diversamente la materia già contenuta nel testo presentato inizialmente dal Governo.

 

Il testo attualmente vigente del comma 1-bis prevede che l'Agecontrol Spa effettui i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, avvalendosi dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest’ultimo.

Il nuovo comma 1-bis introdotto dal disegno di legge in esame individua l'AGEA come l’autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli. A tal fine l'AGEA si avvale della società Agecontrol Spa. L’AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Secondo la relazione governativa, la modifica si rende necessaria ai fini della corretta applicazione del regolamento comunitario n. 2200/1996[75]. Tale regolamento all'art. 38 prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per assicurare l’osservanza delle specifiche disposizioni relative alla conformità dei prodotti interessati alle norme di commercializzazione, garantendo lo svolgimento di controlli adeguati da arte degli organismi competenti.

Il testo originario presentato dal Governo estendeva l’ambito di applicazione della norma anche ai settori delle banane e dei fiori.

Nel testo licenziato dal Senato, il comma 1-quinquies contempla la possibilità di estensione a settori diversi da quello ortofrutticolo, prevedendo che il Ministro delle politiche agricole possa con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, aggiungere altri settori merceologici a quello previsto dal comma 1-bis, previa verifica della compatibilità di taleestensione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.

 

Il comma 1-ter dà facoltà al Ministro per le politiche agricole di individuare con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni e Province autonome, ulteriori organismi di controllo. Una previsione simile era contenuta nel testo originario del disegno di legge al comma 1-bis, senza che tuttavia fosse specificato il soggetto competente ad effettuare tale individuazione.

 

Il comma 1-quater prevede che l'AGEA assuma l'incarico dii coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di controllo individuati dal Ministro secondo il comma precedente. Una norma analoga era contenuta nel testo originario del disegno di legge al comma 1-bis.

 

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165[76], successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188[77], cui si sono aggiunte le novelle recate dal d.l. 22 ottobre 2001, n. 381[78]. Con tali norme è stata disposta la soppressione dell’AIMA., la sua messa in liquidazione e l’istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ha sede in Roma ed un ufficio di rappresentanza presso l’Unione europea ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, come previsto per gli enti pubblici economici.

In base al riferito quadro legislativo, all’Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d’indirizzo e d’intervento delle autorità nazionali. In ogni caso l’Agenzia opera sulla base degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, e, per quanto attiene la realizzazione della politica interna, è anche necessaria l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l’Agenzia:

•    è l’organismo di coordinamento interno degli organismi pagatori regionali, ai quali è demandata la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC). Nello svolgimento di tale funzione, all’Agenzia spetta di promuovere l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie, e di controllo, seguite dagli organismi pagatori;

•    è il soggetto responsabile nei confronti dell’UE della realizzazione della PAC  e pertanto ad essa compete la rendicontazione all’Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori;

•    proprio in qualità di organismo nazionale cui sono demandate la gestione e controllo dell’attuazione della PAC, con l’articolo 18 del d.lgs. n. 99/2004 l’Agenzia si è vista affidare anche l’esercizio del controllo nei confronti dell’Agecontrol S.p.a. per quanto concerne il funzionamento del mercato comune dell’olio d’oliva[79].

Per completezza va aggiunto che interinalmente è essa stessa organismo preposto al pagamento, in attesa che tutte le regioni procedano alla istituzione di un proprio organismo regionale[80]. All’Agenzia è infine anche attribuita la gestione degli ammassi pubblici comunitari; la gestione e distribuzione degli aiuti comunitari agli indigenti; la realizzazione di programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti.

 

La società Agecontrol Spa è l'agenzia istituita nel 1986 per svolgere sul territorio nazionale i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell’olio d’oliva disposti dalla comunità, e la sua attività consisteva pertanto nella esecuzione delle verifiche ad essa assegnate dai regolamenti CEE n. 2262/1984 e n. 27/1985. La sua organizzazione complessiva e la sua gestione erano stati originariamente sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole e della Commissione europea che aveva richiesto la costituzione di soggetti similari in tutti gli Stati membri; conseguentemente anche la copertura delle spese era garantita al 50% dallo Stato italiano e dall’Unione.

Il capitale sociale era stato sottoscritto dal Ministero dell’Agricoltura, dall’AIMA (ora AGEA) e dall’INEA (Istituto nazionale di economia agraria).

Con l’approvazione del d.lgs. n. 143/1997 (istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali) era stata disposta la soppressione degli enti, istituti o aziende sottoposti alla vigilanza del dicastero, disponendo nel contempo che l’Agecontrol S.p.a. fosse messa in liquidazione.

Peraltro, era stata proprio la particolare connotazione dell’ente che aveva indotto il Governo[81] ad evitarne la soppressione optando per la sua messa in liquidazione; l'Agenzia infatti non era soltanto un'istituzione nazionale, ma era istituzione che operava con il concorso finanziario dell'Unione europea, assumendo pertanto carattere bivalente, nazionale ed europeo, bisognoso di una riflessione più approfondita.

Tale riflessione si è conclusa con l’approvazione di una disposizione di deroga al d.lgs. n. 143; è stato quindi sancito, con l’art. 6, co. 7 del d.lgs. n. 419/1999 (di riordino del sistema degli enti pubblici nazionale, in attuazione della legge Bassanini), che l’Agenzia dovesse continuare a svolgere i propri compiti sino a che fosse rimasto in vigore il regime d’aiuto comunitario per il settore, proseguendo nell’azione di controllo imposta dalla Comunità per motivi di trasparenza.

La soppressione, a decorrere dal 1° novembre 2005, del regime d’aiuto comunitario all’olio d’oliva, conseguente all’approvazione del menzionato regolamento 1782/03, ha portato al definitivo riassetto dell’ente disposto dal d.lgs. n. 99/2004. L'art. 18 del d.Lgs. n. 99/2004 ha affidato all’AGEA il compito di esercitare il controllo sull' Agecontrol  del quale AGEA è divenuta azionista unico.

Va da ultimo rammentato che il d.l. 22/2005[82], novellando il d.lgs. n. 99, ha assegnato all’ Agecontrol anche i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, per l’espletamento dei quali possono anche essere parzialmente utilizzate le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 24 gennaio 2007, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad una riforma globale del settore ortofrutticolo[83].

La proposta di regolamento propone l’inserimento dei prodotti ortofrutticoli e di quelli trasformati nel regime di pagamento unico per azienda, disaccoppiato dalla produzione e condizionato al rispetto di alcune regole di tutela ambientale, già introdotto negli altri comparti agricoli dalla riforma del 2003 e 2004; il nuovo regime contribuirà a promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata al mercato. La proposta reca, inoltre, misure relative alle organizzazioni dei produttori, misure di gestione delle crisi, misure di promozione intensificata degli ortofrutticoli e di salvaguardia dell’ambiente.

Inoltre, la proposta assegna alla Commissione il potere di stabilire le norme di commercializzazione dei prodotti per quanto riguarda la qualità, la classificazione, il peso, la calibratura, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l’immissione in commercio e l’etichettatura. Nel far questo, la Commissione dovrà tenere conto delle peculiarità dei prodotti, del loro regolare smaltimento sul mercato e dell’interesse dei consumatori.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo il 7 giugno 2007 ed approvata con emendamenti accolti, in parte, dalla Commissione europea. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico l’11 giugno 2007, che dovrà essere formalizzato in una delle prossime riunioni.

 

 


Art. 8

 

(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)

 

 


1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma  3.

5. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 


 

Il comma 1 dell’articolo in esame individua, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006[84] del Consiglio del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le Regioni e Province autonome quali Autorità competenti ad autorizzare i centri di imballaggio a classificare le uova.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti. Le Regioni e Province autonome attribuiscono ai centri di imballaggio un codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino ai produttori aventi fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili. La norma costituisce esercizio della facoltà di esonerare dall’obbligo di stampigliatura delle uova i piccoli produttori, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 4 del Regolamento 1028/2006.

 

Si segnala che non appare quindi del tutto pertinente il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1, che riguardano specificamente il rilascio delle autorizzazioni ai centri di imballaggio

 

Il regolamento (CE) 1028/2006 prevede un obbligo di stampigliatura per le uova, distinte in due categorie, A e B, a seconda che siano destinate al consumo umano diretto ovvero all’industria, alimentare o non alimentare.

In base all'articolo 4, gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo le vendite dirette dal produttore al consumatore effettuate da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

L'articolo 5 del regolamento (CE) 1028/2006 prevede che i centri d’imballaggio classifichino e imballino le uova e provvedano all'etichettatura delle confezioni. L'autorità competente autorizza i centri d'imballaggio a classificare le uova e attribuisce un codice di identificazione del centro di imballaggio agli operatori che dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base alla qualità e al peso. Per i centri di imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base al peso. L'autorizzazione può essere ritirata in qualunque momento se le condizioni definite nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 11 non sono più soddisfatte.

Secondo l'art. 11 le modalità di applicazione del regolamento disciplinano in particolare:

1.    la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;

2.    i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

3.    la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

4.    la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse altre eccezioni;

5.    i controlli;

6.    gli scambi con i Paesi terzi;

7.    le comunicazioni tra Stati membri e Commissione sulle informazioni necessarie all'applicazione del regolamento;

8.    il metodo di allevamento;

9.    i documenti e la tenuta di registri. 

Tali modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura di gestione disciplinata dalla decisione 1999/468/CE[85] (riguardante la decisione c.d. “comitologia”).

 

Il comma 3 precisa che l'autorizzazione di cui al comma precedente diviene efficace dall'inclusione del centro di imballaggio in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il secondo periodo del comma, introdotto durante l’esame al Senato, prevede peraltro che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotti le opportune norme tecniche per consentire alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione nell'elenco e alla cancellazione nei casi previsti dal comma 4.

 

Il comma 4 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome di verificare che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti. In esito alla verifica le Regioni e Province autonome possono disporre il ritiro dell'autorizzazione. Il ritiro è efficace dalla data di cancellazione dall'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).

 

Il comma 5 dispone che i controlli previsti dall'articolo 7 del reg. (CE) 1028/2006 siano svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

 

L'articolo 7 del reg. (CE) 1028/2006 prescrive agli Stati membri di designare i servizi di ispezione incaricati di verificare il rispetto del regolamento stesso. Tali servizi di ispezione controllano le uova in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio, che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Per le uova di categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell'immissione in libera pratica. Le uova di categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l'industria di trasformazione.

 

Il comma 6 reca alcune disposizioni sanzionatorie e due abrogazioni differite.

Per quanto riguarda le sanzioni, il primo periodo del comma 6 rinvia all'articolo 5 della legge 419/1971[86].

 

Tale articolo prevede, al primo comma, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;

2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:

a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

b) dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;

c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformità dell'articolo 5, punto 1), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:

a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3) del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

b) chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69;

6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento C.E.E. n. 95/69;

7) da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento C.E.E. numero 1619/68;

8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;

9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;

b) violi le disposizioni di cui agli articoli, 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69.

 

In caso di recidiva le sanzioni amministrativedi cui primo comma sono aumentate da un terzo alla metà; in caso di recidiva reiterata è revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed è disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, quart'ultimo comma.

 

Come si può notare il richiamato art. 5 della legge del 1971 reca una serie di riferimenti puntuali a due risalenti regolamenti CEE del 1968 e del 1969 ormai non più in vigore[87]. Pertanto potrebbe non essere agevole applicare le sanzioni ivi previste e sarebbe forse più opportuno operare mediante novelle all'art. 5 in modo da aggiornare i riferimenti alla normativa comunitaria in vigore, provvedendo nel contempo a denominare in euro l'ammontare delle sanzioni.

 

Si ricorda che la presenza di una disposizione contenente sanzioni è richiesta dall'articolo 8 del reg. CE 1028/2006, che prescrive agli Stati membri di stabilire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni dello stesso regolamento e di adottare le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Il secondo periodo del comma 6 prevede che le restanti norme della legge 419/1971 e della legge 137/1991 restino in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento CE n. 1907/1990.

Si ricorda che il Regolamento CE n. 1907/1990 è stato abrogato, con effetto dal 1° luglio 2007, dall’art. 12 del Regolamento n. 1028/2006.

 

La legge 419/1971, all'articolo 1, prevede che il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal reg. CEE 1619/1968 e dal relativo regolamento di applicazione 95/1969[88], sia esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi.

L'articolo 2 prevede che possano svolgere i compiti di classificazione delle uova le imprese e i produttori autorizzati dal Ministero a funzionare quali centri di imballaggio. L'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari è demandato ad una commissione provinciale. L'autorizzazione è revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri d'imballaggio. Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione di una tassa di concessione governativa.

L'articolo 3 affida al Ministero il compito di organizzare corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di controllo ed ai centri d'imballaggio.

L'articolo 4 prevede che i centri d'imballaggio provvedano alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 773/1931 ed autorizzati dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

L'articolo 6 prevede che il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge faccia rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova. Vi sono poi una serie di disposizioni relative al pagamento di infrazioni.

L'articolo 7 prevede alcuni oneri di pubblicità per le sentenze di condanna per reati che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova.

L'articolo 8 esenta dall'applicazione della legge la vendita diretta al consumatore, a certe condizioni.

 

La L. 137/1991[89] prevede un incremento di unità dell'Ispettorato centrale repressione frodi per far fronte alle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova stabilite dalla legge 419/1971. Prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'agricoltura siano fissati i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/1975 e dal regolamento CEE 95/1969.

 

Il comma 7 prevede che le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 siano poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni delle Regioni e delle Province autonome competenti per territorio.

I soggetti pubblici interessati all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell’ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere sull'articolo in esame osservando che esso interviene con disposizioni di dettaglio in una materia prevalentemente riconducibile alla potestà concorrente. Inoltre, laprevisione che subordina il dispiegamento di efficacia dell'autorizzazione data dalla regione alla iscrizione nell'elenco statale dei centri di imballaggio (comma 2) è, secondo la Conferenza, "contraria al principio di sussidiarietà e a quello di proporzionalità".

 

Al riguardo, la normativa recata dall'articolo in esame sembrerebbe potersi ricondurre alla materia "alimentazione" prevista dall'art. 117, terzo comma Cost. come materia di legislazione concorrente. Il comma 5 dell'articolo in esame detta disposizioni sanzionatorie, ma ciò non sembra determinare un'autonoma competenza riguardo a tali norme. A tal proposito, la Corte costituzionale ha infatti avuto modo di affermare più volte che la competenza sanzionatoria amministrativa non è autonoma come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore (cfr. tra le altre le sentenze 28/1996 e 12/2004).

Pertanto, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, lasciando alle Regioni la competenza a stabilire la normativa di dettaglio.

Tuttavia altre norme costituzionali prevedono un potere sostitutivo dello Stato per l'esecuzione degli obblighi comunitari. In particolare, l'art.117, comma quinto prevede che le Regioni provvedano all'attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Va anche ricordato che l'articolo 120 Cost. prevede che il Governo possa sostituirsi agli organi regionali e degli enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria, osservando le procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

 

Potrebbe pertanto considerarsi l'inserimento nell'articolo 8 di un'espressa clausola di cedevolezza.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 16 novembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa alla produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (COM(2006)694). La proposta contiene la codificazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, integrando in un unico documento tutte le modifiche successivamente apportate al regolamento in questione. A tale scopo, la proposta apporta unicamente le modifiche formali necessarie all’opera di codificazione.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Palamento europeo il 19 giugno 2007 ed è in attesa di essere esaminata dal Consiglio. 

 

 


Art. 9

 

(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)

 

 


1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;

b) all'articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».


 

 

Il Senato ha aggiunto l'articolo in esame, diretto a modificare due disposizioni della legge comunitaria per il 2006.

 

La lettera a) modifica l'art. 20 della predetta legge, che ha stabilito a carico dei frantoi e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola l'obbligo di comunicazione mensile all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)[90] degli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

Tale obbligo è stato previsto al fine di adempiere all'obbligo previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005[91].

La norma vigente prevede che la comunicazione possa avvenire anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

La norma in esame aggiunge anche i centri di assistenza agricola (CAA) tra i soggetti abilitati a svolgere tale funzione.

 

I centri autorizzati di assistenza agricola sono stati previsti dall'articolo 3-bis del d.lgs. 165/1999[92].

La norma prevede che gli organismi pagatori possano con apposita convenzione incaricare tali centri di effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le seguenti attività:

a)    tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b)    assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

c)    interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

I centri sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stati stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

 

Per quanto riguarda il sistema dei controlli nel settore dell’olio d’oliva, ilregolamento (CE) 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (c.d. “regolamento orizzontale”), impone ai singoli Stati membri di istituire un “sistema integrato” per la gestione ed il controllo dei regimi di sostegno, nonché di designare “un’autorità competente” per il coordinamento dei controlli (art. 17 ss.). Detta autorità è stata individuata dall’Italia nell’AGEA e ad essa, proprio in connessione con tali nuove funzioni, è stato attribuito, con l’art. 18 del d.lgs. 99/2004, il compito di esercitare il controllo sull’Agecontrol spa, a suo tempo istituita per svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti erogati dalla Comunità al settore dell’olio d’oliva[93]. Nel contempo la medesima disposizione ha reso l’AGEA azionista unico dell’Agecontrol, demandando (comma 6) ad un decreto del Ministro delle politiche agricole di trasferirle anche gli stanziamenti iscritti in bilancio nella Tabella XIII (relativa al Ministero delle politiche agricole e forestali) connessi al trasferimento di funzioni.

 

La lettera b) fa riferimento alla decisione dei Rappresentati dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2001, la cui attuazione era stata già disposta dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e provvede semplicemente a rettificare la data della decisione, indicata erroneamente nella comunitaria 2006.

Con la suddetta decisione è stato definito il regime dei privilegi e delle immunità da accordare a due Istituti dell'Unione europea e segnatamente all'Istituto per gli studi sulla sicurezza (ISS) ed al Centro satellitare dell'Unione europea (EUSC).

 

L’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (ISS) è stato istituito nel 2002 con un'azione comune del Consiglio del 20 luglio 2001.

Il suo obiettivo è creare una cultura comune della sicurezza europea e sostenere il dibattito strategico fungendo da migliore interfaccia possibile fra i responsabili europei e i diversi ambienti specialistici non ufficiali. Le attività dell’Istituto sono volte all’analisi dei dati e alle segnalazioni necessarie per la politica dell’Unione europea; l’Istituto contribuisce pertanto allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC) svolgendo diversi compiti, quali:

•      organizzare ricerche e dibattiti in merito a temi connessi alla sicurezza e alla difesa, rilevanti per l'Unione europea;

•      riunire accademici, funzionari, esperti e responsabili politici degli Stati membri dell’Unione europea, di altri paesi europei, degli Stati Uniti e del Canada, allo scopo di fornire un'analisi prospettica in merito alle questioni relative alla difesa per il Consiglio dei ministri dell'Unione europea e l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC);

•      promuovere un dialogo transatlantico in merito a tutti i problemi legati alla sicurezza fra i paesi europei, gli Stati Uniti e il Canada, al fine di valorizzare le relazioni reciproche e arricchire i rispettivi approcci ai problemi legati alla sicurezza;

•      offrire borse di studio al fine di espandere la propria rete di contatti e sinergie ai gruppi di riflessione a livello nazionale.

L'Istituto, che ha sede a Parigi, è connotato nel senso di una forte autonomia rispetto ai Governi e agli interessi nazionali degli Stati membri dell'Unione. Le sue attività si concentrano, collettivamente e da un punto di vista “europeo”, su temi che vengono di regola trattati separatamente da ciascun Stato membro, tenendo conto anche degli indirizzi critici sull'attuale politica di sicurezza e difesa (PESD) dell’Unione europea.

 

Il Centro satellitare dell’Unione europea (CSUE) è stato istituito nel 2002 con un’azione comune del Consiglio del 20 luglio 2001 ed è diventato operativo nel gennaio del 2002. Si tratta di un’agenzia del Consiglio dell’Unione europea che si dedica allo sfruttamento e all’elaborazione di informazioni ricavate dall’analisi di immagini satellitari della Terra. Obiettivo del centro è quello di sostenere il processo decisionale dell’Unione nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per svolgere le sue funzioni, il CSUE è dotato di una propria personalità giuridica e lavora sotto la supervisione politica del comitato politico e di sicurezza del Consiglio e sotto la direzione operativa del Segretario generale. La sede del centro si trova a Torrejón, nei pressi di Madrid.

 


Art. 10

 

(Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

 

 


1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».


 

 

L'articolo 10 modifica il regime sanzionatorio per il mancato rispetto della normativa sulle operazioni di classificazione ed identificazione delle carcasse dei bovini adulti macellati.

In base all'attuale regime (previsto dall'art. 3, comma 4, della L. 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni[94]), il tecnico classificatore che svolga le operazioni di classificazione ed identificazione (mediante marchiatura o etichettatura) delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari è soggetto (salvo che il fatto costituisca reato) ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro; tuttavia, tale sanzione si applica esclusivamente nel caso in cui la difformità sia rilevata nell'ambito di un controllo su almeno 40 carcasse[95] e la stessa superi la percentuale del 5 per cento.

La novella di cui all'articolo 10 in esame eleva quest'ultima percentuale da 5 a 10 punti.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che l'incremento della soglia "si colloca sulla stessa linea sanzionatoria di altri Stati membri" dell'Unione europea ed è motivato dalla sussistenza di "oggettive difficoltà pratiche" nel rispetto - da parte dei tecnici classificatori - del limite del 5 per cento.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad una nuova strategia nel settore della salute animale per il periodo 2007-2013. Il documento definisce il quadro delle misure da adottare nel corso dei prossimi sei anni, mettendo l’accento sulle misure di precauzione, sulla sorveglianza delle malattie, sulla ricerca e sulle misure di lotta contro tali malattie al fine di ridurre la loro incidenza e di limitare al massimo le conseguenze negative; viene proposto un piano d’azione basato su quattro pilastri:

1.definizione delle priorità d’intervento;

2.quadro comunitario della salute animale;

3.prevenzione, sorveglianza e preparazione;

4.scienza, innovazione e ricerca.

La comunicazione è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Essendo il calendario di realizzazione delle diverse azioni incluse nella strategia dipendente dagli esiti del dibattito interistituzionale, la  Commissione auspica che quest’ultimo possa concludersi prima della fine del 2007.

 

 


Art. 11

 

(Modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

al suo esercizio)

 

 


1. All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro;».


 

 

L'articolo 11 reca una modifica all'art. 150, comma 2, lettera a), della legge 633/1941[96], come sostituito dall'art. 8 del d.lgs. 118/2001[97], in materia di diritti dell’autore sulle vendite successive alla prima cessione di opere d’arte e di manoscritti (c.d. diritto di seguito).

 

In proposito, si ricorda che la L. 633/1941,in materia di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi al suo esercizio (di seguito, Lda), contiene nella sezione VI del Capo II del Titolo III (articoli 144-155), la disciplina del diritto di seguito, così come da ultimo modificata con d.lgs. 118/2006, in attuazione della direttiva 2001/84/CE[98]. Per la normativa di dettaglio si fa riferimento al Capo IV del R.D. n. 1369/1942[99] (articoli 44-48), che reca il regolamento di esecuzione della L.  633/1941.

Peraltro, si osserva che, in data 13 luglio 2007, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, uno schema di regolamento[100] che, ad integrazione della normativa legislativa entrata in vigore nel 2006, modifica e aggiorna le norme regolamentari di esecuzione e applicazione della disciplina del diritto di seguito, di cui al Capo IV del R.D. n. 1369/1941.

Con riferimento alla disciplina vigente, si ricorda che, ai sensi degli articoli 144 e 150, comma 1, della Lda, il “diritto di seguito” consiste nel diritto dell’autore di opere d’arte o manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima, purché il prezzo di vendita non sia inferiore a 3000 euro[101].

Tale diritto sussiste quando alla rivendita partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte, come case d’asta, gallerie o commercianti di opere d’arte (articolo 144, comma 2); ne risultano pertanto escluse le transazioni dirette tra privati. Si tratta, inoltre, di un diritto inalienabile ed incedibile e che dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte, in analogia al termine di durata del diritto d’autore[102] (articoli 147 e 148). Il diritto in esame è altresì riconosciuto agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea a condizione di reciprocità, ovvero qualora si tratti di soggetti abitualmente residenti in Italia (articolo 146).

Le opere soggette al diritto di seguito sono costituite dagli originali delle opere di arti figurative, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, nonché dai manoscritti e dagli esemplari considerati come opere d’arte e originali (articolo 145).

Il compenso dovuto all’autore è a carico del venditore, sul quale grava l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso e di versarne il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (Siae), la quale è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche non associati all’ente (articolo 152).

 

In particolare, la disposizione in commento riguarda la misura dei compensi dovuti per il diritto di seguito, che la legge determina come percentuale, individuata per fasce, su quanto ricavato dalla vendita (articolo 150, comma 2).

 

Nel dettaglio, l’articolo 150, comma 2, della Lda stabilisce che gli autori percepiscano una percentuale sul prezzo di vendita delle opere, compresa tra il 4 e lo 0,5 per cento, calcolate in base alle seguenti cinque fasce di prezzo:

a)    4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro (lett. a);

b)    3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 euro e 200.000,00 euro (lett. b);

c)    1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 euro e 350.000,00 euro (lett. c);

d)    0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 euro e 500.000,00 euro (lett. d);

e)    0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro (lett. e).[103]

In ogni caso l’importo totale del compenso, calcolato al netto dell’imposta, non può comunque essere superiore a 12.500 euro.

 

La disposizione in esame modifica l'art. 150, comma 2, lettera a), rendendo più aderente la formulazione della normativa nazionale alla normativa comunitaria di riferimento. Infatti, mentre la direttiva prevede che la percentuale del 4 per cento si applica "per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro", la normativa nazionale attuale stabilisce che tale percentuale si applica solo "per la parte di prezzo di vendita compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro", escludendo così nel calcolo del compenso dovuto all’autore la parte del prezzo di vendita sino a 3.000 euro.

La novella è volta, pertanto, a porre rimedio a tale discrasia, recependo letteralmente quanto previsto sul punto dalla normativa comunitaria. Quanto agli effetti, si sottolinea che la stessa comporta l’aumento del compenso spettante all’autore per il diritto di seguito.

 

 


Art. 12

 

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi)

 

 


1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso:

«articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».


 

 

Le disposizioni introdotte dall’articolo in commento, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, l'art. 2 del D.P.R. 904/1982[104], introducono, agli effetti della disciplina del medesimo decreto, la definizione di "articoli di puericultura".

 

Il D.P.R. 904/1982 regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati in un apposito Allegato.

Il citato decreto non si applica al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea, alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi, alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale, purché non siano oggetto di alcuna trasformazione (art. 1).

Ai sensi dell’art. 1-bis, l'Allegato di cui sopra può essere modificato con decreto del Ministro della salute per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.

L’art. 2 (nella formulazione vigente) fornisce la definizione di sostanze e preparati, agli effetti delle disposizioni recate dal decreto. Per sostanze si intendono gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali. I preparati, invece, sono costituiti da miscugli e soluzioni di due o più sostanze.

L’art. 3 prevede, infine, le sanzioni per eventuali infrazioni, precisando che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immetta nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi sopra richiamati, fuori delle ipotesi eccezionali considerate, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni. Il divieto non trova applicazione con riferimento alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

 

La nozione di articolo di puericultura comprende "qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca".

In ambito comunitario, l'estensione della disciplina sulle sostanze ed i preparati pericolosi agli articoli di puericultura è stata operata dalla direttiva 2005/84/CE[105].

La direttiva 2005/84/CE è entrata in vigore il 16 gennaio 2006. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento avrebbero dovuto essere adottate entro il 16 luglio 2006 ed applicate a decorrere dal 16 gennaio 2007.

Per il mancato recepimento della suddetta direttiva da parte dell'Italia, è stata avviata la procedura d'infrazione n. 2006/0792 (con lettera di messa in mora del 13 ottobre 2006), procedura alla cui risoluzione sono ora finalizzate le disposizioni in esame.

Il Governo, nel presentare la proposta emendativa intesa ad introdurre l’articolo in commento, ha precisato che l’inserimento della definizione di articolo di puericultura nell’ambito del D.P.R. 904/1982 è “necessaria per procedere alla successiva trasposizione in apposito DM dell’allegato tecnico di riferimento”. Al riguardo, è comunque utile ricordare che, ai sensi del già richiamato art. 1-bis del D.P.R. n. 904 del 1982, le disposizioni contenute nell’Allegato al medesimo decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della salute, al fine di assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.

 

Si rileva, altresì, che la definizione di articoli di puericultura accolta nel disegno di legge comunitaria appare diversa, sotto il profilo letterale, da quella prevista dall'art. 1, paragrafo 1, della direttiva 2005/84/CE, la quale circoscrive tali definizione a qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini. La differente formulazione, secondo la già menzionata relazione del Governo, sarebbe giustificata dal fatto che la definizione italiana fa riferimento, oltre a quanto riportato nella direttiva, anche alle linee guida diramate dalla Commissione europea (ENTR/TOYS/2006/15), “per far fronte ai dubbi interpretativi emersi circa il campo coperto dalla restrizione”.

 

Si segnala, infine, che la direttiva 76/769/CEE (recepita con il richiamato D.P.R. 904/1982) è stata abrogata dall'articolo 139 del regolamento (CE) n. 1907/2006[106], con decorrenza dal 1° giugno 2009.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 26 settembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla sicurezza dei prodotti ed in particolare su quella dei giocattoli. Facendo seguito alle preoccupazioni suscitate in Europa dal ritiro massiccio di giocattoli cinesi potenzialmente pericolosi, commercializzati dalla ditta Mattel, il PE chiede alla Commissione di presentare entro la fine dell’anno la sua proposta di revisione della direttiva “giocattoli” 88/378/CEE, introducendo il divieto senza condizioni di talune sostanze chimiche pericolose, come le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Procedure di contenzioso

Il 27 giugno 2007, la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[107] per la mancata attuazione della direttiva (CE) n. 2005/84, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura).

Tale direttiva prevede la modifica della direttiva n. 76/769/CEE[108], per quanto riguarda l’aggiunta di alcune sostanze (ftalati) tra quelle ricomprese nell’allegato 1 della direttiva del 1976; essa fornisce, inoltre, una definizione dei prodotti di puericultura come “qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini”.


Art. 13

 

(Modifica dell’articolo 2449 del codice civile)

 

 


1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».

2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1.


 

 

Il comma 1 dell’art. 13, inserito durante l’esame presso il Senato, sostituisce interamente l’articolo 2449 del codice civile, che disciplina la facoltà dello Stato e degli enti pubblici di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza nelle società per azioni alle quali partecipano.

 

Il vigente art. 2499 del codice civile prevede che, qualora lo Stato o degli enti pubblici abbiano partecipazioni in una società per azioni, lo statuto di tale società possa conferire loro la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza (primo comma).

E’ altresì previsto che gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possano essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati (secondo comma).

I suddetti soggetti hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea dei soci. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali (terzo comma).

 

E’ opportuno ricordare come la riforma del diritto societario, effettuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, abbia previsto due ulteriori modelli di governo societario, alternativi al modello tradizionale articolato su un’assemblea, un consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e un collegio sindacale.

Il modello c.d. dualistico (o duale) risulta fondato su due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. In tale modello, il potere di amministrazione spetta in via esclusiva al consiglio di gestione. Il consiglio di sorveglianza, tra l’altro, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; approva il bilancio di esercizio e – ove prescritto – il bilancio consolidato; promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità; riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Nel modello c.d monistico, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, denominato comitato per il controllo sulla gestione. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno il presidente; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare idoneamente i fatti di gestione; svolge gli ulteriori compiti affidati ad esso dal consiglio di amministrazione.

 

Come segnalato nella relazione illustrativa del Governo, l’articolo 2449 codice civile è oggetto di una procedura di infrazione[109]avviata dalla Commissione per contrasto con i princìpi e i diritti affermati dal Trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare con l’art. 56 sulla libera circolazione di capitali e con l’art. 43 sul diritto di stabilimento), laddove si consente allo statuto di conferire allo Stato o agli enti pubblici titolari di partecipazioni in una società per azioni il potere di nominare uno o più amministratori e sindaci o componenti il consiglio di sorveglianza, indipendentemente dall’entità della partecipazione azionaria, prevedendo inoltre che tali soggetti possano essere revocati esclusivamente dagli enti titolari del potere di nomina.

 

Al fine di far fronte alla procedura di infrazione, la novella apporta le seguenti correzioni:

-       l’ambito applicativo delle previsioni recate dal vigente articolo 2449 codice civile viene limitato alle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio[110], stabilendo inoltre che il numero degli amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, di nomina pubblica debba essere proporzionato alla quota di partecipazione al capitale sociale (primo comma del nuovo articolo 2449);

-       si conferma che gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma del nuovo articolo 2449 possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati e che tali soggetti hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Si prevede inoltre che gli amministratori di cui al presente articolo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (secondo comma del nuovo articolo 2449);

-       i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica (terzo comma del nuovo articolo 2449);

-       applicazione alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio del sesto comma dell’articolo 2346 codice civile, recante la possibilità che le società – a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opere o servizi - emettano strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali[111] o anche di diritti amministrativi[112], con esclusione del voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso spetta allo statuto della società disciplinare le modalità e condizioni di emissione di tali strumenti finanziari, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e l’eventuale legge di circolazione. Si prevede inoltre che il consiglio di amministrazione possa proporre all’assemblea[113] che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni[114], nel qual caso è comunque necessario il consenso dello Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti (quarto comma del nuovo articolo 2449).

 

Il comma 2 dell’art. 13 reca una disposizione transitoria con cui si prevede che – nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell’articolo 2449 codice civile nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge – il consiglio di amministrazione debba adeguare lo statuto entro otto mesi da tale data. In sede di adeguamento statutario, si dovrà stabilire che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell’ente pubblico, ai sensi del menzionato articolo 2346, sesto comma, del codice civile.

Una volta decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge perderanno efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell’articolo 2449 codice civile, come sostituito dal sopra illustrato comma 1 dell’art. 13.

Procedure di contenzioso

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora complementare[115]all’Italia, (procedura d’infrazione n. 2006/2104), per violazione del diritto comunitario.

La Commissione ritiene che le disposizioni degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, che prevedono che lo statuto di una società possa attribuire allo Stato o a enti pubblici la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, anche in assenza una partecipazione azionaria nella società, potrebbero essere considerate incompatibili con il diritto comunitario[116]. Le disposizioni in questione potrebbero infatti costituire una barriera all’investimento diretto in una società e pertanto risultare incompatibili con gli articoli del TCE relativi alla libera circolazione dei capitali (art. 56) e al diritto di stabilimento (art. 43).

La Commissione prende atto che le autorità italiane stanno valutando ogni possibile modifica dell’impianto normativo, tale da assicurargli piena compatibilità con il diritto comunitario. Pur approvando questi sforzi, la Commissione sottolinea che le autorità sono tenute a stabilire scadenze rigorose e relativamente ravvicinate per l’adozione delle modifiche in questione e a comunicarle alla Commissione.

 


Art. 14

 

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.


 

 

L’articolo 14 conferisce al Governo una delega - da esercitarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge - per apportare opportune modifiche ed integrazioni al d.lgs. 214/2005[117], con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE[118].

Per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi, l'articolo rinvia a quelli previsti in via generale dall'articolo 2 del disegno di legge.

E' stato poi aggiunto, nel corso dell’esame in Commissione presso l’altro ramo del Parlamento, un ultimo periodo che individua un ulteriore specifico criterio direttivo. Le disposizioni correttive del d.lgs. 214/2005 dovranno contenere misure efficaci per evitare che siano immesse in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase di importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.

La predetta delega appare necessaria – asserisce la relazione illustrativa al disegno di legge in esame – “al fine di un più corretto adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria”.

 

La direttiva 2002/89/CE ha modificato la direttiva concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità stessa. Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/CE riguardavano numerosi aspetti del regime fitosanitario, in particolare le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, le procedure e le formalità doganali, il sistema dei controlli. Essa introduceva inoltre la tariffa fitosanitaria.

Il d.lgs. 214/2005 era stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria del 2003[119]. Per la mancata attuazione della direttiva nei tempi previsti, la Commissione europea aveva inviato, a suo tempo, una lettera di costituzione in mora dell’Italia ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE.

 


Art. 15

 

(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;

e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

L’articolo 15 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per armonizzare l’ordinamento interno con le norme recate dal regolamento (CE) n. 1889/2005[120].

 

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 – entrato in vigore il 15 dicembre 2005 e destinato a trovare applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007 – integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE (relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite)[121], stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce (articolo 1, paragrafo 1). Il regolamento non pregiudica, comunque, le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all’interno della Comunità (articolo 1, paragrafo 2).

L’articolo 2 contiene le seguenti definizioni:

-        autorità competenti: sono le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il regolamento;

-        denaro contante comprende:

a)   strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento), firmati ma privi del nome del beneficiario;

b)   denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).

 

L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro a dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

Al fine di controllare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3, i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto (articolo 4, paragrafo 1).

In caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale (articolo 4, paragrafo 2).

 

In base all’articolo 5, paragrafo 1, le informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4, sono registrate e trattate dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e sono messe a disposizione delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF)[122].

Qualora risulti dai controlli di cui all’articolo 4 che una persona fisica entra nella Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia dei 10 mila euro e sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 2005/60/CE, dette informazioni, il nome completo, la data e il luogo di nascita e la cittadinanza di tale persona, nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono anch’essi essere registrati e trattati dalle autorità competenti dello Stato membro e sono messi a disposizione delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Qualora determinati indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate alle previsioni della direttiva 2005/60/CE, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all’articolo 3 o i controlli di cui all’articolo 4 possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri (articolo 6, paragrafo 1).

Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione (articolo 6, paragrafo 2).

 

L’articolo 7 consente – nel rispetto di determinate modalità – che le informazioni ottenute ai sensi del regolamento possano essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione ad un paese terzo.

L’articolo 8 garantisce la copertura del segreto d’ufficio alle informazioni di natura riservata o fornite in via riservata.

 

Il comma 1 del presente articolo 15 delega il Governo ad adottare - entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, dello stesso disegno di legge (si vedano le rispettive schede di lettura) – uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative:

§      del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (“Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria”), e successive modificazioni;

§      del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 (“Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

§      del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 125 (“Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE”), e successive modificazioni;

§      del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”), e successive modificazioni;

§      di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria.

 

In base al comma 2, il Governo – nell’esercizio della delega – deve conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)     coordinare le norme del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

 

La normativa italiana in tema di contrasto finanziario del riciclaggio e del terrorismo internazionale introdotta a decorrere dal 1991 è prevalentemente di derivazione comunitaria. Tre importanti direttive si sono infatti susseguite nel tempo: la direttiva 91/308/CEE, la direttiva 2001/97/CE e la direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), che avrebbe dovuto essere recepita entro il 23 agosto 2007[123] e che abroga le due precedenti. Quest’ultima direttiva riforma profondamente la materia, sottoponendo a controllo le operazioni svolte attraverso enti creditizi e finanziari e talune tipologie di professioni.

Come rilevato nella relazione governativa al disegno di legge in esame, l’attuale disciplina nazionale – rappresentata principalmente dal menzionato D.P.R. 148/ 1988[124] - trova applicazione per i movimenti intracomunitari di contante; invece, per i movimenti extracomunitari di contante, sono direttamente applicabili le norme del regolamento (CE) n. 1889/2005, che integrano, correggono, modificano ed abrogano parte delle disposizioni del Testo unico delle norme in materia valutaria.

Peraltro – sempre con riguardo alle norme di prevenzione finanziaria del riciclaggio e del terrorismo internazionale - si rileva la vigenza di regole internazionali, concordate principalmente a livello di Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI)[125], cui partecipa anche l’Ufficio italiano dei cambi (UIC), ente titolare di numerose prerogative nell’ambito del sistema antiriciclaggio.

b)     mantenere gli obblighi di dichiarazione previsti dall’articolo 1, comma 2, della legge 7/2000[126], e dall’articolo 3 del d.l. 167/1990[127], coordinandoli e armonizzandoli con l’obbligo di dichiarazione disciplinato dal sopra illustrato articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 7/2000, chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei cambi (UIC), qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. A tale obbligo sono tenuti pure operatori che esercitano in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio di oro, mentre sono escluse dall’applicazione della norma le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia.

L’articolo 3 del d.l. 167/1990 disciplina le dichiarazioni - indirizzate all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) – riguardanti i trasferimenti, al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da e verso l’estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari, in euro o in valute estere, di importo superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.

Come sottolineato nella citata relazione illustrativa, il limite di 10 mila euro, di cui all’articolo 3 del sopra illustrato regolamento (CE) n. 1889/2005, si applica soltanto ai movimenti extra-comunitari di contante.

c)     prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005[128] da un lato e, dall’altro, le autorità di cui all’articolo 22 della direttiva 2005/60/CE[129] - ossia le Unità d’nformazione finanziaria (UIF) - nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di Paesi terzi e la Commissione europea;

d)     garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell’accertamento e agli adempimenti oblatori;

e)      riordinare il regime sanzionatorio, al fine di assicurare l’effettività dell’obbligo della dichiarazione, prevedendo altresì sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate; è fatto obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi previsti dalla legislazione vigente.

Come riportato nella relazione illustrativa, l’attuale ordinamento valutario è caratterizzato per la presenza di due tipologie di violazione:

1)       l’omessa comunicazione o la comunicazione errata o incompleta all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) di dati statistici relativi ai trasferimenti transfrontalieri[130];

2)       l’omessa dichiarazione all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dei trasferimenti transfrontalieri di valuta[131].

Per la prima tipologia di violazioni, le sanzioni sono a misura fissa; per la seconda tipologia, sono in misura percentuale.

Il Governo, come dichiarato nella relazione, intende ridisegnare il procedimento sanzionatorio, limitando il numero e gli interventi delle amministrazioni interessate senza ridurre le sanzioni.

 

Il comma 1 dell’articolo 15 consente al Governo di adottare apposite disposizioni integrative e correttive, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui sopra, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2 e di quelli specifici di cui al presente articolo 15 e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del presente disegno di legge (si vedano le rispettive schede di lettura).

 

Il comma 3 dell’articolo 15 dispone che il presente articolo debba essere attuato senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Art. 16

 

(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui al l'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica

 


 

 

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'importazione di legname nella Comunità europea.

 

Il regolamento n. 2173/2005 istituisce il sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) al fine di contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname nella Comunità da Paesi terzi. Il sistema di licenze si applica unicamente alle importazioni provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto accordi bilaterali di partenariato con la Comunità, enumerati nell'Allegato I del regolamento. Attraverso tali accordi le parti si impegnano a collaborare a sostegno del piano d'azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT. La "licenza FLEGT" è un documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità che rilascia le licenze di un Paese partner. Il sistema delle licenze deve garantire la legalità e la tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati enumerati dagli allegati II e III al regolamento. Ai sensi del regolamento, per "legname prodotto legalmente" si dovrà intendere il legno ed i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname importato legalmente in un Paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto Paese partner di cui all'accordo di partenariato.

 

Il comma 1 stabilisce che il decreto legislativo venga adottato, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle politiche europee, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e autonomie locali. Con un emendamento approvato in Assemblea al Senato è stata introdotta la previsione del parere delle Commissioni parlamentari, secondo la procedura di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4 del d.d.l. in esame.

La scadenza della delega è fissata ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge comunitaria.

Il comma in esame detta anche i principi direttivi della delega, alle lettere da a) a d).

La lettera a) stabilisce che il decreto dovrà individuare una o più autorità nazionali competenti per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze, come previsto dall'articolo 5 del regolamento n. 2173, nonché determinare le procedure amministrative e contabili per l'attuazione del regolamento stesso. Il testo originario prevedeva che fosse individuata una sola autorità nazionale.

La lettera b) prevede che vengano determinate, in modo che risultino dissuasive, le sanzioni in caso di inosservanza di quanto previsto dal regolamento n. 2173. Si ricorda che il comma 8 dell'articolo 5 del regolamento stesso prevede che ciascuno Stato membro determini sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La lettera c) stabilisce che vengano individuate opportune sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti all'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categorie interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dal d.lgs. 195/2005[132]. Si noti che il riferimento al diritto di accesso è stato introdotto con un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione al Senato.

 

Secondo tale decreto per “informazione ambientale” si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

 

La lettera d) stabilisce che venga fissata una tassa, a carico di coloro che importano il legname dai Paesi partner, per la copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate ai controlli previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 2173. Tale possibilità è prevista dal comma 6 dello stesso articolo 5.

 

Il citato articolo 5 reca le disposizioni relative alle procedure di controllo. Esso prevede che la licenza venga messa a disposizione dell'autorità preposta al controllo al momento della dichiarazione in dogana per il carico. Le autorità competenti conservano una registrazione, in formato elettronico o cartaceo, dell'originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana corrispondente. In caso di dubbi sulla validità della licenza, le autorità competenti possono chiedere alle autorità che rilasciano le licenze ulteriori verifiche e maggiori chiarimenti, come previsto dall'accordo di partenariato concluso con il paese partner di esportazione. Le autorità competenti devono inoltre consentire l'accesso alla documentazione alla Commissione (o agli organismi da essa designati) e agli organismi designati come responsabili per il monitoraggio da parte di terzi del sistema di licenze FLEGT. A questi ultimi le autorità competenti non sono tenute però a fornire informazioni che non sono autorizzate a divulgare ai sensi della loro normativa nazionale.

 

Il comma 2 stabilisce che il Governo, nella predisposizione del decreto legislativo previsto dal presente articolo, si attenga ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, alla cui scheda si rimanda.

 

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non derivino oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l’importazione di legname nella Comunità europea, non affronta direttamente la questione del commercio di legname con i paesi terzi che non aderiscano al sistema volontario di rilascio delle licenze. Pertanto, ad ulteriore sostegno del piano d’azione proposto nel 2003 per combattere il fenomeno del disboscamento illegale e facendo seguito alle sollecitazioni in tal senso da parte di Consiglio e Parlamento europeo, la Commissione sta valutando la possibilità di nuove iniziative legislative.

Il 21 maggio 2003 la Commissione ha presentato la comunicazione “L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea” (COM (2003) 251). Nella comunicazione la Commissione propone una serie di misure per affrontare il problema sempre più grave dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname. Le componenti del piano d'azione sono: il sostegno ai paesi produttori di legname; le iniziative per sviluppare una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente; misure volontarie per garantire sostegno ai governi che intendono impedire l'accesso al mercato comunitario al legname tagliato illegalmente sul loro territorio; la politica degli appalti pubblici; le iniziative del settore privato; provvedimenti volti ad evitare investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali; misure in materia di "legname da guerra", vale a dire di legname che viene commerciato da gruppi armati e i cui proventi servono a finanziare conflitti armati. L’adozione del citato regolamento (CE) n. 2173/2005 rientra tra le misure previste dal piano d’azione.

A tal fine ha avviato tra dicembre 2006 e marzo 2007 una consultazione pubblica sui modi per combattere il disboscamento illegale e, in particolar modo, per evitare che l’UE serva come mercato per lo scambio di legname illegalmente disboscato da parte dei paesi che sono sospettati di fare ampiamente ricorso a tale pratica. Una delle possibili opzioni previste dalla Commissione è quella di rendere illegale l’importazione nel territorio dell’Unione europea di legname illegalmente prodotto nei paesi stranieri. Come rilevato dalla Commissione nell’analisi dei risultati della consultazione – pubblicati sulle pagine del sito web della Commissione dedicate alla cooperazione allo sviluppo – tale opzione sembrerebbe aver raccolto il maggior sostegno.

Il rafforzamento delle iniziative assunte dall’Unione europea nell’ambito del sistema FLEGT compare tra le azioni prioritarie proposte dalla Commissione nella comunicazione “Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti”, presentata il 18 settembre 2007[133]. L’obiettivo della proposta è quello di favorire la riduzione delle emissioni di carbonio causate dai disboscamenti nei paesi in via di sviluppo.

Un intervento nel settore è ribadito dalla Commissione anche nella revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (COM (2007) 225), presentata il 4 aprile 2007. Nel documento, fra le iniziative prioritarie per il 2007 in materia di biodiversità, la Commissione segnala l’intenzione di presentare una proposta sulla commercializzazione dellegno tropicale e di esplorare approcci innovativi al problema, ad esempio rendendoeconomicamente attraente l'abbandono delle pratiche di deforestazione globale.

 

 


Art. 17

 

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

 

 


1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».


 

 

L’articolo 17 - introdotto al Senato - sostituisce l’articolo 2 del d.lgs. 273/2003[134]: l’attuale formulazione prevede che la modifica della disciplina IVA relativa ai servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici diventi operativa a decorrere dal 1° gennaio 2007, in linea con quanto previsto dalla menzionata direttiva 2002/38/CE.

 

La nuova formulazione dell’articolo 2 del richiamato decreto legislativo – come modificato dall’articolo 17 in commento – prevede invece, in attuazione della direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che il nuovo regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, trovi applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Infatti, la direttiva 2006/138/CE ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2008 il regime temporaneo IVA, instaurato dalla direttiva 77/388/CEE, applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Tale regime temporaneo era stato in precedenza prorogato fino al 31 dicembre 2006 dalla direttiva 2006/58/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, che ha modificato la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione di tale regime IVA.

Il regime transitorio stabilisce che – per i suddetti servizi – il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, sia considerato quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

La ragione della proroga è motivata dal fatto che non è ancora stato possibile adottare disposizioni relative al luogo di prestazione dei servizi e a un meccanismo elettronico più generale.

Il termine per l’attuazione della direttiva 2006/138/CE è scaduto il 1° gennaio 2007.

 


Art. 18

 

(Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno

dello sviluppo rurale)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.


 

 

L'articolo in esame, introdotto dalla 14^ Commissione del Senato,delega il Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 3, comma 1 del d.l. 701/1986[135] ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.

Il decreto delegato deve essere adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia. Esso deve rispettare i principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

La delega deve essere esercitata in applicazione del regolamento (CE) 1975/2006[136], ed in particolare degli articoli 18 e 31. L'articolo 18 concerne le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, mentre l'articolo 31 riguarda le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 1 e dell'asse 3 e da determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4[137].

I riferimenti a gravità, entità e durata dell'inadempienza, contenuti nell'articolo, in esame trovano una più puntuale definizione nell'articolo 18.

 

L'articolo 18 del Regolamento n. 1975/2006 prevede che in caso di mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti, qualora si tratti di impegni diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Lo Stato membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata.

La gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Se l'inadempienza deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo. Tali riduzioni ed esclusioni si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

L'articolo 31 prevede che qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione oggetto di tale dichiarazione è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo. Anche in questo caso sono fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

 

L'articolo 3, comma 1 del d.l. 701/1986 prevede la restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito.

Tale sanzione si applica per i fatti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2.

Il fatto contemplato dal comma 1 di tale articolo consiste nel conseguimento indebito da parte di chiunque, per sé o per altri, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia mediante l'esposizione di dati o notizie falsi[138].

Il secondo comma dell'articolo 2 precisa che agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

In sostanza dunque, mentre attualmente la sanzione amministrativa pecuniaria è sempre pari all'importo indebitamente percepito, con la delega in esame l'entità della stessa dovrà essere stabilita con riferimento ai principi di proporzionalità in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza come definiti dall'art. 18 del regolamento (CE) 1975/2006.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE

Il 29 marzo 2007 la Commissione ha presentato una relazione sull’applicazione del sistema di condizionalità (COM(2007)147). La condizionalità è uno degli elementi principali della riforma della politica agricola comune (PAC) adottata dalla UE nel 2003 e 2004; essa stabilisce un nesso tra il pagamento integrale degli aiuti e il rispetto, nelle aziende agricole, di determinate norme relative alla tutela dell’ambiente, alla sanità pubblica e salute di piante e animali, nonché alle buone condizioni agronomiche ambientali. In caso di inosservanza di tali norme, può essere decisa dalla Commissione la riduzione totale o parziale dei pagamenti UE e le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata e frequenza delle inadempienze.

Si ricorda che ai fini della predisposizione della relazione citata, la Commissione aveva inviato agli Stati membri una lettera di osservazioni[139] nell’ambito di un’indagine in materia di rispetto delle norme ambientali e condizionalità degli aiuti diretti agricoli (AA/2005/44) per il 2005 e gli anni successivi. Con la nota, la Commissione aveva richiesto una serie di chiarimenti sulle modalità adottate per i controlli effettuati dai vari Stati membri, avendo rilevato in queste alcune inadeguatezze e difficoltà.

La relazione evidenzia i problemi rilevati dagli Stati membri nell’applicare questo sistema ed effettua un primo bilancio delle indagini svolte dalla Commissione su tale applicazione. Gli Stati membri, infatti, hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi ai controlli e alle riduzioni effettuate nel 2005 (sono stati svolti circa 240.898 controlli in loco presso il 4,92% degli agricoltori; circa l’11,9% degli agricoltori controllati ha avuto riduzioni degli aiuti per un totale complessivo di 9,84 milioni di euro. La maggior parte delle riduzioni sono state applicate al livello minimo dell’1% degli aiuti percepiti dagli agricoltori). La Commissione precisa di aver commissionato una serie di studi sull'applicazione della condizionalità a livello degli Stati membri, che non sono ancora disponibili e pertanto non è possibile trarre conclusioni definitive. Si riserva di prospettare le modifiche al campo di applicazione della condizionalità, che verranno discusse nel contesto della valutazione dello "stato di salute" della PAC.

Tuttavia la Commissione, nella relazione, si dichiara disponibile ad intervenire, anche immediatamente, su alcuni particolari aspetti considerati tra i maggiormente spinosi quali: la tolleranza nei confronti delle inadempienze lievi; l’introduzione di una regola “de minimis”chepermetta di non applicare, nell'ambito della condizionalità, riduzioni per le sanzioni inferiori ai 50 EURO (verrebbero esclusi quindi automaticamente gli agricoltori che percepiscono aiuti per meno di 5000 euro, visto che la maggior parte delle sanzioni viene calcolata sulla base dell’1% degli aiuti percepiti dagli agricoltori); l’ armonizzazione dei tassi di controllo; i controlli in loco con o senza preavviso e la relativa tempistica; la semplificazione della regola dei “dieci mesi”,che obbliga l'agricoltore a tenere a disposizione le parcelle dichiarate per l'attivazione dei diritti al regime di pagamento unico (RPU).

Sulla relazione, l’11 giugno 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali sottolinea la necessità di introdurre sia un certo livello di tolleranza riguardo alle inadempienze lievi sia l’opportunità di chiudere il fascicolo nel caso di adozione di provvedimenti correttivi immediati; accoglie con favore l’intenzione della Commissione di introdurre una regola “de minimis” con una soglia non superiore a 100 euro (a fronte della soglia di 50 euro proposta dalla Commissione); afferma che occorre tener conto delle condizioni dei singoli Stati membri per adeguare l’attuazione della condizionalità alle specifiche situazioni agricole; ritiene che la procedura dei controlli in loco vada semplificata e chiede pertanto alla Commissione di esaminare le modalità per migliorare le disposizioni di controllo, ad esempio, per quanto riguarda i tassi di controllo e i controlli in loco con preavviso.

Il 29 agosto 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2007)484) volta a migliorare il regime di condizionalità introducendo le seguenti modifiche:

·       attuazione progressiva in un triennio (a partire dal 2009) dei regolamenti di gestione per i nuovi Stati membri, che hanno optato per il regime di pagamento unico per superficie;

·       semplificazione delle regole per determinare se gli agricoltori abbiano diritto al pagamento unico: la regola dei 10 mesi è abbandonata purché le parcelle (ossia le porzioni di terreno) siano a disposizione degli agricoltori al 15 giugno dell’anno preso in considerazione;

·       chiarimento sulla responsabilità degli agricoltori in materia di condizionalità, nel caso di cessione dei terreni nel corso dell’anno;

·       introduzione di una regola “de minimis”chepermetta di non applicare, nell'ambito della condizionalità, riduzioni per sanzioni inferiori ai 50 euro per agricoltore/per anno.

 


Art. 19

 

(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

 

 


1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione».


 

 

L’articolo 19, inserito anch’esso nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1995[140], che individua le disposizioni applicabili in caso di irregolarità o di infrazioni commesse nel corso della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. La novella si riferisce in particolare alla decorrenza del termine entro il quale può essere fornita la prova della regolarità dell’operazione o che l’irregolarità o l’infrazione è avvenuta fuori del territorio dello Stato.

 

Il vigente articolo 7 del d.lgs. 504/1995, al comma 1, lettera d), stabilisce che, in caso di irregolarità o di infrazione, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo[141], qualora i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungano a destinazione in un altro Stato membro e non sia possibile stabilire il luogo in cui siano stati immessi in consumo, l’irregolarità o l’infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, a meno che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell’operazione ovvero la prova che l’irregolarità o l’infrazione sia stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato.

Per effetto della modifica in commento, la prova della regolarità dell’operazione ovvero la prova che l’irregolarità o l’infrazione sia stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato potrà essere fornita – oltre che nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione – anche entro quattro mesi dalla data in cui il mittente abbia avuto conoscenza dell’avvenuta commissione di un’irregolarità o di un’infrazione.

 

L’integrazione in commento è determinata dall’esigenza di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. C-395/2000 del 12 dicembre 2002 (Distillerie F.lli Cipriani S.p.a. contra Ministero delle finanze), con cui i giudici comunitari si sono pronunciati su una domanda pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE, relativa al recupero dei diritti di accisa nel caso di circolazione di prodotti in regime sospensivo destinati all’esportazione attraverso un altro Paese membro, ma non arrivati a destinazione ed all’impossibilità di stabilire il luogo dove l’irregolarità o l’infrazione è stata commessa.

 

 


Art. 20

 

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario

di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo integrativo e correttivo del d.lgs. 196/2005[142] con il quale è stata attuata la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, al fine di adeguarsi a quanto rilevato dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2316 del 12 dicembre 2006.

 

La direttiva 2002/59/CE riguarda l'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e abroga la precedente direttiva 93/75/CEE (che l'Italia aveva recepito con DPR 1997/268).

La finalità della direttiva è quella di migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico navale, di una migliore risposta delle autorità in caso d'incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie ed appropriate per assicurare che i comandanti, gli esercenti o gli agenti della navi, nonché gli spedizionieri/caricatori o proprietari delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo di dette navi, rispettino gli obblighi sanciti dalla presente direttiva.

Gli obblighi sanciti dalla direttiva per gli Stati membri comprendono:

•      rapportazione e monitoraggio navali;

•      notifica delle merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi (hazmat: hazardous materials)

•      monitoraggio delle navi a rischio ed intervento in caso di incidenti in mare;

•      designazione e pubblicazione dell'elenco degli organismi competenti.

 

La direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri:

•      cooperino, anche allacciando collegamenti telematici adeguati tra le stazioni costiere e le autorità portuali per lo scambio dei dati relativi ai movimenti ed alle previsioni di arrivo delle navi nei porti nonché dei dati relativi al loro carico;

•      sviluppino e rafforzino l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e, per quanto possibile, di una semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante la rotta;

•      estendano la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il traffico marittimo, aggiornandolo, allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle nave;

•      prevedano, se del caso, piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo.

 

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato, mentre sono escluse:

•      le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie e le altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate e utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

•      le navi da pesca, le navi tradizionali e le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

•      i bunker fino a 5000 tonnellate, le scorte e le attrezzature di bordo delle navi.

 

L’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri era fissata al 5 febbraio 2004. L'Italia ha recepito la direttiva - inserita nell'allegato A della legge comunitaria per il 2003 – attraverso il richiamato d.lgs. 196/2005.

 

La procedura d'infrazione 2006/2316, sopra citata, è motivata dal non corretto recepimento dei seguenti articoli della direttiva:

•      articolo 3, lett. b) ove sono indicate le definizioni usate nella direttiva, in particolare la lett. b) recita che si intende per «esercente»: l'armatore, il proprietario o il gestore della nave; il decreto legislativo definisce invece solo l’armatore come colui che esercita l’attività di gestione della nave, senza menzionare il proprietario;

•      articolo 10, che disciplina i registratori dei dati di viaggio; la direttiva prevede che le navi siano dotate di VDR (registratori di dati di viaggio) e che le esenzioni eventualmente accordate ai traghetti roll-on/roll-off e alle unità veloci da passeggeri cessino a far data dal 5 agosto 2002; il decreto legislativo esenta dall’obbligo di avere il VDR le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D;

•      articolo 13, relativo alla notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo;

•      articolo 24, sulla riservatezza delle informazioni trasmesse;

•      articolo 25, paragrafo 3, il quale dispone che lo Stato che ha adottato misure circa la potenziale pericolosità di navi che non battono la sua bandiera (ad esempio perché coinvolte in incidenti o episodi di inquinamento) sono tenuti ad avvisare senza indugio gli Stati di bandiera della navi e gli altri Stati comunque interessati, che non risulta recepito nel d.lgs. 196/2005;

•      articolo 25 par. 4, in base al quale lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare, che la compagnia non è stata in grado di stabilire e di mantenere un collegamento con la nave o con le stazioni costiere interessate, ne informa lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stato rilasciato, il documento di conformità ISM e l'associato certificato di gestione della sicurezza, che non risulta recepito nel decreto legislativo;

•      articolo 29, che fissa il termine del 5 febbraio 2004 per il recepimento della direttiva, nonché l'obbligo di comunicare il testo delle disposizioni di recepimento.

 

Il comma 2 disciplina la procedura per l'emanazione del decreto legislativo, riferendosi agli articoli 1, commi 2, 3 e 4 del disegno di legge in commento.

 

Il Senato è intervenuto sul comma 2 prevedendo espressamente la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 del disegno di legge, ove è previsto, fra l'altro, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture e che, ove necessarie, a nuove o maggiori spese si faccia fronte con il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge n. 183/1987.

 

Sempre a seguito di una modifica introdotta dal Senato è stato aggiunto il comma 3, il quale reca una clausola di invarianza della spesa, precisando che dall’attuazione dell’articolo sopra descritto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 23 novembre 2005 la Commissione ha presentato il terzo pacchetto di misure legislative in materia di sicurezza marittima (cosiddetto pacchetto Erika III)[143], che comprende, tra l’altro, una proposta di direttiva intesa a modificare la direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (COM(2005)589).

L’obiettivo della proposta è quello di rafforzare il sistema comunitario di controllo del traffico navale mediante una stretta cooperazione negli scambi di informazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati dalle navi. La Commissione, a tal fine, intende tenere conto dei risultati positivi ottenuti grazie all’applicazione di nuovi dispositivi tecnici quali i sistemi di identificazione automatica delle navi (AIS – Automatic Identification System). Le modifiche sono volte, in particolare, ad integrare nella direttiva 2002/59/CE i princìpi definiti in occasione di lavori congiunti tra la Commissione e gli Stati membri per l’attuazione del sistema di scambi di dati sulla sicurezza marittima SafeSeaNet[144], promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri per il monitoraggio e lo sviluppo di tale sistema. La Commissione precisa che in quest’ottica tutti i sistemi nazionali dovranno essere compatibili con SafeSeaNet e tutte le informazioni di interesse comunitario dovranno poter essere armonizzate. La Commissione propone, inoltre, di preparare il quadro giuridico comunitario per i futuri sviluppi tecnologici, principalmente per le applicazioni spaziali, come i dispositivi di monitoraggio delle navi mediante segnali, i sistemi di elaborazione di immagini o GALILEO[145].

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata, il 24 aprile 2007, in prima lettura dal Parlamento europeo che ha approvato una serie di emendamenti riguardanti, in particolare, i seguenti aspetti:

·       la necessità di rendere pienamente operativo il sistema SafeSeaNet a partire dal 2009 e l’obbligo per la Commissione di garantire che esso sia operativo  24 ore su 24;

·       l’obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per fare fronte non soltanto ai rischi rappresentati dalle navi in difficoltà che si trovano nelle acque sotto la loro giurisdizione, ma anche per garantirne l’accoglienza nonché la protezione delle vite umane che si trovano a bordo;

·       il recepimento, nella legislazione comunitaria, dei progressi realizzati in ambito OMI (Organizzazione marittima internazionale) in relazione all’utilizzo dei sistemi di identificazione e di controllo a distanza delle navi. E’ fatta richiesta agli Stati membri ed alla Commissione di collaborare al fine di istituire, entro il 31 dicembre 2008, un centro europeo incaricato di trattare le informazioni relative all’identificazione ed al controllo a distanza;

·       la previsione che solo le navi da pesca di lunghezza superiore a 24 metri siano munite del sistema di identificazione automatica (AIS) che deve essere sempre operativo, salvo nei casi in cui accordi o norme internazionali prevedano diversamente al fine di garantire la tutela delle informazioni;

·       l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere tempestivamente alle autorità competenti di un altro Stato membro che ne facciano richiesta  le informazioni relative alla nave e alle merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo. Inoltre, le navi provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti e che sono dirette verso un porto comunitario o ancorate nelle acque territoriali di uno Stato membro dovrebbero essere munite di una dichiarazione che riporti in dettaglio le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il grado di viscosità degli oli minerali trasportati;

·       l’obbligo per gli Stati membri di designare un’autorità indipendente che avrebbe, in occasione delle operazioni di salvataggio, il potere di prendere di propria iniziativa decisioni in relazione all’accoglienza delle navi in difficoltà al fine di proteggere le vite umane e l’ambiente e di ridurre al minimo il danno economico.

 

Il Consiglio trasporti dell’8 giugno 2007 ha raggiunto all'unanimità un accordo politico sulla proposta di direttiva, in vista della posizione comune in prima lettura che sarà adottata in una delle prossime sessioni ed esaminata dal PE in seconda lettura il 17 giugno 2008. Il testo concordato dal Consiglio propone di:

·       rafforzare la sicurezza dei pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri mediante l’installazione a bordo dell’AIS; 

·       definire misure specifiche per aumentare la sicurezza marittima in presenza di ghiaccio;

·       stabilire le norme riguardanti l'accoglimento nei "luoghi di rifugio" o il rifiuto dell’accesso a navi in difficoltà (ma non la predisposizione di un inventario come figurava nella proposta iniziale della Commissione). Il testo adottato dal Consiglio pone sullo stesso piano la scelta per l’autorità nazionale di accogliere o rifiutare l’accesso ad una nave in difficoltà, contrariamente a quanto previsto dalla Commissione, favorevole all’affermazione del principio generale dell’accoglienza nel luogo di rifugio;

·       intensificare il monitoraggio delle navi mediante il sistema di scambio di informazioni SafeSeaNet.

Le posizioni del Consiglio differiscono, invece, da quelle del PE in relazione agli aspetti riguardanti l’installazione del sistema AIS a bordo delle navi da pesca, l’inventario dei luoghi di rifugio nonché l’indipendenza dell’autorità responsabile della decisione sull’accoglimento delle navi in difficoltà.

Secondo fonti informali la Commissione avrebbe espresso insoddisfazione per la soluzione adottata dal Consiglio sull’accoglimento delle navi in difficoltà nonché per l’assenza di una chiara indicazione dell’indipendenza dell’autorità incaricata della decisione.

Procedure di contenzioso

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[146] per la non conformità con la direttiva 2002/59/CE, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione, di alcune disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, che recepisce la direttiva medesima nell’ordinamento italiano.

I rilievi mossi dalla Commissione riguardano i seguenti aspetti:

·       a differenza dell’articolo 3, lettera b), della citata direttiva che definisce “esercente” l’armatore, il proprietario o il gestore della nave, l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 196/2005 farebbe riferimento solo alle attività di gestione e non alla proprietà, riducendo in questo modo la portata degli obblighi stabiliti in capo all’esercente dalla direttiva;

·       l’articolo 10 del d.lgs. n. 196/2005, che recepisce il corrispondente articolo 10 della direttiva, stabilisce che gli obblighi derivanti dall’installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori, sia per i comandanti delle navi sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione sostiene che, poiché tale decreto non le è ancora stato notificato, la trasposizione della direttiva è incompleta;

·       l’articolo 13 della direttiva stabilisce l’obbligo, a carico dell’esercente, agente o comandante di una nave, a prescindere dalle dimensioni della nave stessa, di notificare le merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo. La Commissione precisa, tuttavia, che questa disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva medesima, in base al quale la direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, a meno che non sia specificato diversamente. La Commissione a tale proposito conclude che l’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2005, facendo riferimento a navi, trova soltanto applicazione alle navi di stazza pari o superiore a 300 tonnellate;

·       l’articolo 24 del d.lgs. n. 196/2005 fa riferimento a specifiche direttive indirizzate dall’amministrazione alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni. Tuttavia, poiché tali direttive specifiche non sono state notificate alla Commissione, quest’ultima conclude che la trasposizione della direttiva rimane incompleta;

·       non è stato possibile, da parte della Commissione, individuare le misure di trasposizione dell’articolo 25, commi 3 e 4, della direttiva 2002/59/CE, relativi al controllo dell’attuazione della direttiva medesima e delle sanzioni, che risulterebbero pertanto non attuate.

 


Art. 21

 

(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

 

 


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai princìpi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 1 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per l’adozione di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151. Tale decreto legislativo ha attuato le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti ed è stato adottato sulla base della delega recata dalla legge comunitaria per il 2003.

 

Con il d.lgs. 151/2005 sono state introdotte specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale prodotto dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nonché dalla gestione non sempre corretta dei rifiuti da esse generati (RAEE)[147].

L’obiettivo prioritario perseguito dal decreto è quello di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE, quali produttori, distributori, consumatori, e, in particolare, degli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE. Viene quindi dettata una serie di misure finalizzate a prevenire la produzione di RAEE nonché a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento.

La decorrenza dei nuovi obblighi è la seguente.

- divieto di immettere sul mercato AEE contenenti sostanze pericolose: 1° luglio 2006 (articolo 5).

Con circolare del 23 giugno 2006 il Ministero dell'ambiente ha precisato che si intendono già immesse sul mercato le apparecchiature che al 25 giugno 2006 sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno ultimato il loro processo produttivo, ancorché giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate prima.

- avvio del sistema di gestione dei RAEE: 31 dicembre 2007 (articolo 20, comma 5, e successive proroghe).

Tale termine è il risultato di diverse proroghe, l’ultima delle quali disposta dall’15, commi 4 e 5, del D.L. 81/2007[148]. Tali proroghe sono state disposte in attesa dell’emanazione di alcuni decreti attuativi relativi alla definizione delle modalità di funzionamentodel Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE (articolo 13, comma 8), nonché all’istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE (articolo 15, comma 1).

Si segnala che, nella seduta del 6 marzo scorso, l’VIII Commissione ha approvato una risoluzione, a prima firma Margiotta, volta ad impegnare il Governo “a svolgere ogni azione di propria competenza per pervenire in tempi rapidi, possibilmente entro la fine di marzo, alla emanazione dei decreti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, in modo da scongiurare ulteriori proroghe, considerato, tra l'altro, che l'Italia è l'unico dei grandi paesi dell’Unione europea a non aver avviato le attività di raccolta dei RAEE”.

 

Si ricorda, infine, che in data 31 maggio 2007, la Conferenza unificata Stato-Regioni ha approvato tre schemi di decreti ministeriali attuativi del menzionato d.lgs. 151/2005 recanti:

§       l'istituzione del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, del Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (artt. 13, comma 8 e 15 comma 4);

§       l'istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE (attuazione art. 15, comma 1);

§       le modalità di gestione, da parte dei distributori di AEE, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici (art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. 151/2005 – art. 195, comma 2, lettere a) e b),  del d.lgs. 152/2006).

Tali provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di funzionamento del Registro cui devono obbligatoriamente iscriversi i distributori di AEE, il Comitato di vigilanza dei RAEE, le modalità per l'adempimento degli obblighi dei distributori di AEE domestici, come la tenuta del registro di carico e scarico, le regole per la messa in riserva dei RAEE ritirati, la tenuta di un "documento di trasporto" per gli spostamenti dei medesimi.

 

Finalità dell’attribuzione della delega sono: la correzione delle disposizioni del decreto legislativo oggetto di procedura d’infrazione (su cui cfr. infra), la modifica o abrogazione delle disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché l’adozione delle modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai principi della parte IV del d.lgs. 152/2006[149](cd. “Codice ambientale”).

 

In merito all’adeguamento delle norme recate dal d.lgs. 151/2005 sui RAEE a quelle del d.lgs. 152/2006, tale ultimo provvedimento, nella Parte IV reca una normativa generale sui rifiuti, sostituendo dalla sua entrata in vigore (29 aprile 2006) il D. lgs. 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”). All’articolo 227, comma 1, fa espressamente salve le disposizioni del d.lgs. 151/2005 sui RAEE stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni di quest'ultimo, continui a trovare applicazione l'art. 44 del d.lgs. n. 22 sugli obblighi di conferimento, ritiro, recupero e smaltimento dei rifiuti di beni durevoli, tra cui rientrano anche i rifiuti elettrici ed elettronici.

Conseguentemente le norme che disciplinano la gestione dei RAEE possono così essere sintetizzate:

 

Arco temporale

Norme sui RAEE

Dal 29 aprile 2006 fino all'entrata in vigore delle singole disposizioni del D. lgs. 151/2005 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) L’avvio del nuovo "sistema RAEE" di cui al d.lgs. n. 151/2005 è stato rinviato al 31 dicembre 2007 dal d.l. n. 81/2007.

Si applicano:

le disposizioni generali del d.lgs. n. 152/2006 relative alla gestione dei rifiuti (in quanto costituiscono dal 29 aprile 2006 le nuove norme in materia sostitutive del d.lgs. n. 22/1997). Tutti i soggetti responsabili di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti devono quindi osservare il regime autorizzatorio e gestionale stabilito dalla Parte IV del d.lgs. n. 152;

le disposizioni particolari dell’art.  44 del d.lgs. n. 22/1997 (in quanto espressamente fatte salve dall’art. 227 del d.lgs. 152/2006) che stabiliscono:

- obbligo del conferimento dei beni durevoli domestici giunti a fine vita al rivenditore (contestualmente all'acquisto di beni nuovi di tipologia equivalente) o alle imprese pubbliche e private che gestiscono raccolta e smaltimento dei beni;

- obbligo per i produttori e gli importatori di provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore.

Dall'entrata in vigore delle singole disposizioni del d.lgs. 151/2005

Si applicheranno:

• le disposizioni particolari del d.lgs. 151/2005 relative ai RAEE che prevedono:

- l'obbligo di conferimento separato dei Raee, da parte di chiunque;

- l'obbligo di ritiro, raccolta separata e conferimento a centri autorizzati dei Raee, da parte dei distributori di beni nuovi;

- l'obbligo di organizzare raccolta differenziata di Raee professionali, da parte dei produttori di beni nuovi;

- l'obbligo di istituire sistemi di trattamento e recupero dei Raee, a carico dei produttori di beni nuovi o dei terzi che agiscono in loro nome;

- l'obbligo di raggiungere determinati obiettivi di recupero dei Raee, a carico dei produttori di beni nuovi;

- l'obbligo di effettuare il trattamento ed recupero dei Raee in base a peculiari regole.

• le disposizioni generali del d.lgs. 152/2006 relative alla gestione dei rifiuti. Tutti i soggetti responsabili di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti devono quindi osservare il regime autorizzatorio e gestionale stabilito dalla Parte IV del D.lgs 152/2006, dalla rubrica "Gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati".

 

Si rammenta, infine, che secondo gli ultimi dati disponibili forniti dall’APAT, sono oltre 107 mila le tonnellate di RAEE che ogni anno transitano per il flusso dei rifiuti urbani gestito dai Comuni, con una spesa ogni anno a partire dal 2005 di almeno 77 milioni di euro. Tali spese, secondo l’ANCI, continuano a gravare sui bilanci dei Comuni, nonostante la direttiva europea 2002/96/CE avesse imposto, già dal 13 agosto 2005, il finanziamento delle spese di gestione - trasporto ai centri di recupero, smaltimento e  operazioni di trattamento dei RAEE - a carico dei produttori di elettrodomestici.

 

Il medesimo comma 1 prevede, infine, che il decreto legislativo venga adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali indicati nell’articolo 2 del disegno di legge in esame, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all’art. 1, commi 2, 3 e 4.

 

Tale procedura prevede:

§      l’adozione dei decreti su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva (comma 2);

§      il parere delle competenti commissioni parlamentari e l’emanazione del decreto in assenza di parere, nel caso di mancata espressione del medesimo nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione (comma 3);

§      nel caso di schemi di decreto recanti conseguenze finanziarie, la necessità della relazione tecnica governativa e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 4).

 

Il comma 2, introdotto nel corso dell’iter al Senato, dispone che dall’attuazione dell’articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si segnala che occorre un coordinamento tra il richiamo contenuto nell’articolo 21, comma 1, al comma 4 dell’articolo 1 che disciplina il caso di schemi di decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie e la previsione di invarianza della spesa contenuta nell’articolo 23, comma 2.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

In previsione dell’adattamento ai progressi tecnici e scientifici della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la Commissione ha avviato a partire dal 2006 un ampio processo istruttorio, con l’obiettivo di presentare una proposta di modifica della direttiva nel 2008.

Come previsto dall’articolo 5 della stessa direttiva, il processo di revisione prevede un’ampia consultazione pubblica dei soggetti interessati (fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori). Sono state finora organizzate sette consultazioni pubbliche, l’ultima delle quali si è conclusa il 10 agosto 2007. Al termine dell’analisi dei risultati di ciascuna consultazione, che vengono sottoposti al comitato che assiste la Commissione nell’adattamento ai progressi tecnici e scientifici degli allegati della direttiva[150], la Commissione rende pubblico un resoconto delle informazioni raccolte.

Tra marzo e maggio 2007 la Commissione ha inoltre avviato una richiesta di informazioni, invitando i soggetti interessati a fornire opinioni e studi su alcuni specifici argomenti: inclusione tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche di dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, adeguamento delle sostanze considerate, modifiche tecniche allo scopo della direttiva, chiarimenti delle definizioni, introduzione di ulteriori misure per facilitarne l’attuazione.

Nella revisione della direttiva 2002/95/CE, la Commissione terrà conto, oltre che dei suggerimenti e delle indicazioni così raccolti, anche dell’esperienza acquisita durante l’applicazione della direttiva, degli sviluppi della scienza e della tecnologia, delle esigenze ambientali e del funzionamento del mercato interno.

Come previsto dalla stessa direttiva, le misure di adattamento vengono adottate in base alla procedura di regolamentazione fissata dalla decisione del Consiglio 1999/468 del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (cd “decisione” comitatologia).

La decisione 1999/468/CE è stata recentemente modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di codecisione, quale è il caso della direttiva 2002/95/CE. Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, ivi compresa la direttiva 2002/95/CE.

Pertanto, il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato la proposta di modifica della direttiva 2002/95/CE, al fine di cambiare la procedura per l’esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite (COM(2006) 915).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura il 10 luglio 2007 dal Parlamento europeo, che l’ha approvata con alcuni emendamenti accolti dalla Commissione.

La Commissione ha preannunciato, nell’ambito della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666), presentata il 21 dicembre 2005, il riesame degli obiettivi fissati nella direttiva 2002/96/CE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La strategia tematica prevede che tale riesame avvenga nel corso del 2008.

La strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti intende fissare gli obiettivi e delineare gli strumenti di cui l’UE ha bisogno per una migliore gestione dei rifiuti. La strategia sottolinea che a lungo termine l’UE deve porsi l’obiettivo di diventare una società che ricicla, che cerca di contenere la produzione di rifiuti e che trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. L’accento è posto sul concetto di ciclo di vita[151] nella politica di gestione dei rifiuti.

Contestualmente alla strategia tematica, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE (COM(2005)667).

La proposta di direttiva è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di codecisione. Il Parlamento europeo ha proposto diversi emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il Consiglio ambiente del 28 giugno 2007 ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva, introducendo alcune modifiche. L’esame in seconda lettura del Parlamento europeo è previsto per gennaio 2008.

La Commissione prevede che il processo di revisione della direttiva 2002/96/CE tenga conto dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nella sua attuazione, del progresso tecnico, delle indicazioni fornite dagli esperti, delle esigenze ambientali nonché dei meccanismi di funzionamento del mercato interno. Nel corso di tale processo di revisione la Commissione si prefigge di valutare le possibilità per incrementare efficacia ed efficienza della direttiva nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e per diminuire i costi non necessari per imprenditori, consumatori, organizzazioni non governative e autorità pubbliche derivanti dall’attuazione della direttiva.

Procedure di contenzioso

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[152] per non conformità del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con il quale sono state trasposte nel diritto interno le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Secondo la valutazione della Commissione il decreto legislativo, introducendo la definizione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” non contenuta nella direttiva, rischia di restringere l’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE. Risulta infatti essere stabilito dal decreto legislativo che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che il detentore consegna al distributore all’atto dell’acquisto di un apparecchio equivalente non possono mai essere rifiuti ma, sempre e comunque, “apparecchiature usate”. Mentre sulla base della citata direttiva in tali casi le apparecchiature sono chiaramente da considerarsi rifiuti, il decreto legislativo risulta aver stabilito in ogni caso che sia il distributore a decidere se l’apparecchiatura consegnata dal detentore sia o meno un rifiuto.

 

 


Art. 22

 

(Disposizioni occorrenti per l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006,

relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni

di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


L’articolo 22 reca le disposizioni necessarie ad attuare la direttiva 2006/117/Euratom[153], che istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, allo scopo di garantire un’adeguata protezione della popolazione interessata.

In base a tale direttiva ciascuno Stato membro continua a essere pienamente responsabile della propria politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito. In particolare, gli Stati membri possono optare per il ritrattamento del combustibile esaurito ovvero per il suo definitivo smaltimento. La direttiva stabilisce specifiche prescrizioni relative alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, imponendo di assoggettare ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva, le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito fra Stati membri, nonché quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario.

Al fine di dare un’organica attuazione alla direttiva e di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, il comma 1 dell’articolo in esame delega il Governo ad adottare un decreto legislativo entro il termine e con le modalità previste dall’articolo 1.

Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto ad informarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)    modificare opportunamente il d.lgs. 230/1995decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230[154], con il quale sono state recepite le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 92/3/ Euratom (abrogata dalla direttiva in oggetto) e 96/29/ Euratom, relative alle radiazioni ionizzanti.

Si ricorda che le disposizioni del d.lgs. 230/1995 si applicano:

1.    alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;

2.    alle pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè: alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; al funzionamento di macchine radiogene; alle lavorazioni minerarie;

3.    alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui al punto precedente e che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni;

4.    agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza ovvero di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto.

Al contrario, il decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, scavo o riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'àmbito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive;

b)    assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti: la sicurezza dell'ambiente; l’adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione; la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

 

Occorre precisare la formulazione della lettera b), posto che non appare corretto il riferimento ”al presente articolo”, in quanto tale disposizione non disciplina direttamente procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo.

c)    assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali riguardo alle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria ed al comportamento in caso di emergenza;

d)    prevedere, ai fini del rilascio, del rifiuto o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva summenzionata;

e)    assicurare adeguate forme di consultazione ed informazione di regioni ed enti locali, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessino il territorio di loro competenza e fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;

f)     stabilire adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi ed alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui essi vengono inviati, ai fini della salvaguardia della salute umana.

 

Si segnala che il testo originario del disegno di legge contemplava l’ulteriore criterio (soppresso durante l’esame al Senato) della previsione di autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane, precisando inoltre l’entità della pena, intervenendo sulle circostanze aggravanti e prevedendo l’obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato.

 

Per quanto riguarda i profili procedurali per l’emanazione del decreto, il comma 2 prevede i pareri:

§         delle Commissioni parlamentari;

§         della Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 3, infine, reca la clausola di invarianza della spesa.

 


Art. 23

 

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e

alle modificazioni del capitale sociale)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

 

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.

 


 

 

L’articolo 23, introdotto al Senato, delega il Governo ad adottare - con le modalità e nei termini di cui all’articolo 1 - un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

La direttiva 2006/68/CE è compresa nell’Allegato B al presente disegno di legge, rientrando, quindi, tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda il termine per l’esercizio della delega, si rinvia ai criteri dell’articolo 1 che prevede che il termine per l’esercizio per la delega coincida con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, quindi nel caso della direttiva 2006/68/CE entro il 15 aprile 2008. Solo qualora il termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il termine per esercitare la delega è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

I princìpi e dei criteri direttivi generali di delega sono quelli generali dell’articolo 2, cui si aggiungono i principi indicati nella direttiva ed i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

Il principio di delega di cui alla lettera a) prevede la possibilità di avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste per il conferimento in natura previste dal nuovo articolo 10-bis - introdotto nella direttiva 77/91CEE dalla direttiva 2006/68/CE - secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un’apposita valutazione da parte di un esperto indipendente, purché sussistano determinate condizioni prudenziali, ad esempio qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento. Tuttavia la direttiva prevede che dovrebbe essere garantito il diritto degli azionisti di minoranza di esigere tale valutazione. Il principio di delega precisa che il periodo sufficiente di negoziazione deve avere una durata di almeno sei mesi.

Il principio di cui alla lettera b) prevede di non avvalersi – limitatamente alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio[155]delle ulteriori condizioni facoltative previste dall’articolo 19, paragrafo 1, numeri da (I) a (V), della direttiva 77/91/CEE, come sostituito dalla direttiva 2006/68/CE.

Ai sensi dell’articolo 19, par. 1, lo Stato membro può autorizzare una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano obbligatoriamente ad una serie di condizioni definite nello stesso articolo 19, par. 1, alle lettere a), b) e c) (cfr. scheda relativa alla direttiva 2006/68/CE). I numeri da (i) a (v) dell’articolo 19, par. 1 stabiliscono invece ulteriori condizioni facoltative a cui possono essere subordinate le acquisizioni di azioni proprie.

 

Si tratta delle seguenti ulteriori condizioni:

-        che il valore nominale o, in sua assenza, il valore contabile delle azioni acquisite non superino un limite determinato dagli Stati membri (tale limite non potrà tuttavia essere inferiore al 10% del capitale sottoscritto) (i);

-        che la facoltà della società di acquisire azioni proprie, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata risultino dallo statuto o dall’atto costitutivo della società (ii);

-        che la società soddisfi requisiti adeguati in materia di obblighi di comunicazione e di notifica (iii);

-        che talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto. Tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve (iv);

-        che l’acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori (v).

 

Il principio di cui alla lettera c) prevede di avvalersi – con riguardo alle sole società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischiodella facoltà di cui all’articolo 19, paragrafo 1, numero (I), della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10% del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell’articolo 2357 del codice civile.

 

Come detto, l’articolo 19, paragrafo 1, numero (I), della direttiva 77/91/CEE prevede che gli Stati membri possano subordinare le acquisizioni, da parte delle società, di azioni proprie, a condizione che il valore nominale o, in sua assenza, il valore contabile delle azioni acquisite non superi un limite determinato dagli Stati membri e comunque non inferiore al 10% del capitale sottoscritto; inoltre, l’articolo 2357 del codice civile stabilisce che:

-        l’acquisto, da parte della società, di azioni proprie, debba essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo (comma 2);

-       in nessun caso, il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate (comma 3).

 

Il principio della lettera d) prevede di consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l’acquisto di azioni proprie da parte di un terzo o per la sottoscrizione, da parte di un terzo, di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale, alle condizioni indicate nell’articolo 23, paragrafo 1, e nell’articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, ossia nei limiti delle riserve distribuibili e subordinatamente a garanzie volte a tutelare gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi.

Si prescrive, altresì, che il Governo - nell’adeguarsi al principio direttivo di cui alla sopra esposta lettera d) - mantenga comunque la deroga prevista dall’articolo 2358, comma terzo, del codice civile e confermi l’applicazione dell’articolo 2501-bis del codice civile.

 

Secondo l’articolo 2358, comma terzo, del codice civile, i divieti, per le s.p.a., di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni e di accettare azioni proprie in garanzia, non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

 

L’articolo 2501 del codice civile reca invece la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ipotesi, quest’ultima, che si realizza nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando, per effetto della fusione, il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 10 luglio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione [156] su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile[157].

Richiamandosi alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007, in cui si sottolinea l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l’economia europea, la comunicazione individua nel diritto societario, nella contabilità e nella revisione contabile i settori prioritari in cui operare un riesame dell’acquis comunitario e lancia una consultazione, che si concluderà il 15 ottobre 2007, volta a raccogliere osservazioni sugli orientamenti proposti.

In materia di diritto societario, la comunicazione sottolinea che l‘incremento della mobilità delle imprese attualmente riscontrabile, sia a livello UE che a livello internazionale, impone di trovare risposte regolative adeguate ad un contesto in continua mutazione. In particolare, nell’ambito delle possibili misure di semplificazione del diritto societario, la comunicazione sottopone alle parti interessate un quesito relativo all’opportunità di abrogare in tutto o in parte le norme vigenti sul capitale delle società per azioni o, almeno, le disposizioni sul sistema di mantenimento del capitale, contenute nella direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, al fine di garantire alle imprese una maggiore flessibilità in materia di distribuzione degli azionisti.

In tema diritto societario si ricorda inoltre che il 6 marzo 2007, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva[158] che modifica  al direttiva 78/855/CEE relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare da un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata approvata con emendamenti dal Parlamento europeo nella seduta dell’11 luglio 2007 ed è in attesa di esame da parte del Consiglio. Gli emendamenti, accolti dalla Commissione, riguardano le disposizioni relative alla protezione degli azionisti.

 

 


Art. 24

 

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI,  del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i princìpi e i criteri direttivi di seguito indicati:

a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;

d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;

e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;

f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;

g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;

h) previsione dell'applicazione obbligatoria di princìpi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;

i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 24, introdotto nel corso dell’esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2006/43/CE[159] relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate alla sezione VI (“Revisione contabile”) del titolo III (“Emittenti”) della parte IV (“Disciplina degli emittenti”) del D. lgs. 58/1998[160], dal d.lgs. 303/2006[161].

 

L’articolo 1 del disegno di legge comunitaria prevede che il termine per l’esercizio per la delega coincida con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, quindi nel caso della direttiva 2006/43/CE entro il 29 giugno 2008. Solo qualora il termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il termine per esercitare la delega è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

La norma di delega prevede altresì che sia data attuazione alle seguenti norme:

§      all’articolo 51 della direttiva 78/660/CEE;

§      all’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE.

 

L’articolo 51 della direttiva 78/660/CEE[162] prevede – tra l’altro - che i conti annuali delle società siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell’ottava direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, direttiva ora abrogata dalla direttiva 2006/43/CE.

Il revisore legale esprime parimenti un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

 

L’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE[163] stabilisce che i conti consolidati delle società siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l’impresa madre ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

La persona o le persone incaricate della revisione dei conti consolidati (c.d. revisori legali) esprimono parimenti un parere sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

La relazione del revisore legale comprende:

a)    un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale, assieme allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;

b)    una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c)    un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere senza rilievi, con rilievi, negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

d)    l’indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

e)    un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

Qualora i conti annuali dell’impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall’articolo 51 della direttiva 78/660/CEE.

 

La direttiva 2006/43/CE stabilisce norme che attengono ad una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, al fine di migliorare la credibilità dell’informazione finanziaria e di promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione (cfr. la scheda di lettura relativa).

 

Essa modifica la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati e la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (tale direttiva coordina le disposizioni nazionali degli Stati membri relative alla struttura e al contenuto dei conti annuali e delle relazioni di gestione, i metodi di valutazione e la pubblicità di tali documenti per tutte le società di capitali); abroga, infine, la direttiva 84/253/CEE concernente l’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti hanno la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

 

La direttiva 2006/43/CE è inclusa nell’allegato B al presente disegno di legge, rientrando tra le direttive per il cui recepimento si rende necessario il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 1 dell’articolo 24, individua i seguenti princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega:

 

a)    individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

 

Per quanto attiene alla vigente normativa interna in materia di revisione del bilancio, si ricorda che – secondo l’articolo 2409-bis del codice civile - il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (ossia, tendenzialmente, le società quotate in borsa), il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Altresì, l’articolo 154-bis del Testo unico degli intermediari finanziari – introdotto dalla L. 262/2005 e successivamente modificato dal d.lgs. 303/2006 – prevede, tra l’altro, che lo statuto delle società con azioni quotate debba fissare i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

 

b)    definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l’idoneità professionale dei revisori;

 

Secondo quanto disposto dall’art. 3 della direttiva 2006/43/CE, una revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dalle autorità competenti dello Stato membro che impone la revisione legale. La direttiva stabilisce che un revisore potrà essere abilitato ad effettuare una revisione dei conti annuali e consolidati soltanto dopo aver completato il corso di studi che dà accesso all’università o a un livello equivalente, aver seguito un corso di formazione teorica, aver effettuato un tirocinio e aver superato un esame di idoneità professionale. Le qualifiche in materia di revisione acquisite dai revisori legali in base alla presente direttiva dovranno essere considerate equivalenti dagli Stati membri.

 

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliranno le procedure per l’abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure potranno richiedere, al massimo, il superamento di una prova attitudinale, a norma dell’art. 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; tale prova attitudinale dovrà vertere esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

L’art. 44 dispone che, su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro potranno abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale, a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare ai requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri assoggetteranno i revisori contabili di paesi terzi iscritti all’albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tuttavia, tali soggetti potranno essere da ciò esentati qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente a quello predisposto dalla direttiva, abbiano effettuato un controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione del paese terzo di cui trattasi nel corso dei tre anni precedenti.

Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva in oggetto, gli Stati membri – in deroga all’articolo 7 (previsione di un esame di idoneità all’esercizio della professione di revisore legale) e 8 (controllo delle conoscenze teoriche comprese nel predetto esame)[164] - possono disporre che le persone che hanno superato un esame universitario o un esame equivalente oppure sono in possesso di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all’articolo 8 siano esentate dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di detto esame o di detti diplomi. In deroga all'articolo 7, gli Stati membri possono inoltre disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all’articolo 8 siano esentati dal controllo della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato.

 

In base all’articolo 12, gli Stati membri possono prevedere che periodi di formazione teorica nelle materie di cui all’articolo 8 contino nel calcolo delle durate dell’attività professionale di cui all’articolo 11[165], purché tale formazione sia attestata dal superamento di un esame riconosciuto dallo Stato. La durata di detta formazione non può essere inferiore a un anno e non può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni. Il periodo di attività professionale e il tirocinio non devono essere più brevi del corso di formazione teorica e del tirocinio di cui all’articolo 10.

 

c)    disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell’esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio e i danni dagli stessi cagionati, dell’esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;

 

Secondo quanto disposto dalla direttiva 2006/43/CE, ciascuno Stato membro dovrà assicurare che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi determinati criteri, tra i quali l’indipendenza dei supervisori, il finanziamento sicuro e le risorse adeguate di tale sistema, la selezione delle persone che saranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità; si stabilisce inoltre che il controllo della qualità dovrà aver luogo almeno ogni sei anni e che i risultati globali del sistema di controllo saranno pubblicati annualmente.

Gli Stati membri saranno tenuti ad organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile; tale sistema dovrà essere diretto da persone esterne alla professione di revisore e aventi buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri dovranno assicurare che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico garantiscano un’efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo nazionali. Gli accordi degli Stati membri dovranno rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro nel quale il revisore legale o l’impresa di revisione contabile siano stati abilitati e nel quale l’ente sottoposto alla revisione contabile abbia la sede statutaria.

Le autorità nazionali competenti, responsabili dell’abilitazione, dell’iscrizione all’albo, del controllo della qualità, dell’ispezione e della disciplina dovranno cooperare tra loro, scambiandosi informazioni, prestandosi assistenza e collaborando nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei conti, ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti sanciti dalla direttiva.

L’art. 37 stabilisce che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile devono essere designati dall’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Al fine di proteggere l’indipendenza del revisore, si prevede che la sua revoca sarà possibile solo se motivata da giusta causa, la quale dovrà essere comunicata alle autorità responsabili del controllo pubblico.

 

d)    disciplina dell’albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l’affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;

 

Gli Stati membri dovranno assicurare che tutti i revisori dei conti abilitati siano iscritti in un albo (artt. 15 e ss. della direttiva 2006/43/CE) che sia accessibile al pubblico e che contenga le informazioni fondamentali sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile. Essi assicureranno che i revisori legali notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell’albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Gli Stati membri assicureranno che l’albo sia pienamente operativo entro il 29 giugno 2009.

L’art. 21 della direttiva dispone che i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile dovranno essere tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale, tra i quali la funzione di interesse pubblico, l’integrità e l’obiettività, la competenza e la diligenza professionali; in relazione a tali principi, la Commissione potrà adottare misure di esecuzione.

Al fine di garantire l’indipendenza e l’obiettività delle funzioni svolte, gli Stati membri dovranno assicurare che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile siano completamente indipendenti dall’ente di cui effettuano la revisione dei conti e che non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. In particolare, la revisione legale dei conti di un ente non potrà essere effettuata qualora tra tale ente e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere. Si prescrive, inoltre, che gli Stati membri adottino regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso quando effettuano la revisione dei conti di un ente.

 

e)    individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell’applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del n. 13 dell’articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;

 

Il numero 13 dell’articolo 2 della direttiva 2006/43/CE definisce “enti di interesse pubblico” gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE[166], gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE[167] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE[168]. Gli Stati membri hanno facoltà di riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri enti, ad esempio gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

Il Capo X (artt. 39-43) contiene disposizioni speciali riguardanti le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico. Infatti, dato che tali enti hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei loro conti consolidati dovrà essere soggetta ad obblighi più rigorosi. Ciascun ente di interesse pubblico dovrà essere, in particolare, dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, incaricato, tra l’altro, di monitorare il processo di informativa finanziaria, di controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e di verificare l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, specie per quanto concerne la prestazione dei servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile.

Ai sensi dell’articolo 39 (“Applicazione agli enti di interesse pubblico non quotati”) della direttiva, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione di uno o più obblighi di cui al presente capo gli enti di interesse pubblico che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile.

Il paragrafo 1 dell’articolo 40 (“Relazione di trasparenza”) introduce l’obbligo – in capo agli Stati membri – di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico pubblichino sui loro siti web, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, relazioni di trasparenza annuale che includano quanto meno le informazioni seguenti:

a) una descrizione della loro struttura giuridica e di proprietà;

b) quando l'impresa di revisione contabile appartiene ad una rete, una descrizione di tale rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

c) una descrizione della loro struttura di governo;

d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità ed una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento;

e) un'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'articolo 29;

f) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale ad opera dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio finanziario passato;

g) una dichiarazione sulle prassi intese a garantire l'indipendenza dell'impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna di tale indipendenza;

h) una dichiarazione sulla politica seguita dall'impresa di revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali di cui all'articolo 13;

i) informazioni finanziarie sull'importanza dell'impresa di revisione contabile, quali il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e corrispettivi per altri servizi di verifica (assurance services), servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione contabile.

j) informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei soci. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono derogare al disposto di cui alla lettera f) nella misura necessaria a limitare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.

 

f)     introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all’articolo 41 della direttiva, previsione di soluzioni che consentano alle società di evitare, per quanto possibile, la moltiplicazione di organi sociali;

 

Ai sensi dell’articolo 41 (“Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”), ciascun ente di interesse pubblico è dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Gli Stati membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione e/o dai membri dell’organo di controllo dell’ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall’assemblea generale degli azionisti. Almeno un membro del comitato deve essere indipendente e competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile. Gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE[169], le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile siano svolte dall’organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione, almeno, che quando il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, non sia presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile (paragrafo 1).

Fatta salva la responsabilità dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell’ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l’altro:

a) di monitorare il processo di informativa finanziaria;

b) di controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;

c) di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) di verificare e monitorare l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile (paragrafo 2).

In un ente di interesse pubblico la proposta dell’organo di amministrazione o dell’organo di controllo di designare un revisore legale o un’impresa di revisione contabile è basata su una raccomandazione formulata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile (paragrafo 3).

Il revisore legale o l’impresa di revisione contabile presenta una relazione al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, in particolare su importanti lacune nel controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (paragrafo 4).

Gli Stati membri possono consentire o stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità di disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile. In tal caso, l’ente comunica qual è l’organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione (paragrafo 5).

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile (paragrafo 6):

a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, se l’ente soddisfa, a livello di gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo[170];

b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE[171]. Gli Stati membri possono altresì esentare gli enti di interesse pubblico il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi d'investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;

c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell’emettere valori mobiliari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell’articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione[172]. In tali casi, lo Stato membro esige che l’ente in questione illustri al pubblico i motivi per cui ritiene non opportuno disporre di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ovvero di un organo di amministrazione o di controllo incaricato di svolgere le funzioni di comitato per il controllo interno e per la revisione contabile;

d) gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli in questione resti inferiore a 100.000.000 di euro, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

 

g)    coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;

Nelle società organizzate secondo il modello tradizionale di corporate governance[173], il collegio sindacale (art. 2403 c.c.) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Altresì (art. 2403-bis c.c.), i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

h)    previsione dell’applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 26 della direttiva, la Commissione potrà decidere in merito all’applicabilità nella Comunità europea dei principi di revisione internazionali di cui gli Stati membri dovranno garantire l’osservanza. Gli Stati membri potranno applicare un principio di revisione nazionale, fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. Inoltre, gli Stati membri potranno, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali oppure imporre procedure di revisione od obblighi supplementari, ma solo se tali obblighi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti. Tali procedure od obblighi supplementari dovranno essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri prima della loro adozione e, in ogni caso, potranno essere prescritti solo fino al 29 giugno 2010.

Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili, la Commissione potrà adottare uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati, a meno che a livello comunitario non sia stato adottato un principio di revisione adeguato per tale relazione.

 

i)     riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

 

In base all’articolo 30 della direttiva, gli Stati membri assicurano che vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti (paragrafo 1). Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva (paragrafo 2). Gli Stati membri prevedono che le misure adottate e le sanzioni irrogate a revisori legali e a imprese di revisione contabile vengano rese pubbliche in modo appropriato. Il sistema di sanzioni deve includere la possibilità di revocare l'abilitazione (paragrafo 3).

Gli Stati membri potranno autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, ma soltanto a determinate condizioni, in particolare se sono stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate.

 

Il comma 2 dell’articolo 24 in esame dispone che dall’esercizio della delega di cui al sopra illustrato comma 1 non debbano derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2006)903), che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione stessa secondo le procedure di comitatologia[174]. La direttiva reca infatti alcune clausole di delega alla Commissione per l’adozione di misure esecutive di carattere tecnico[175].

In particolare, la proposta prevede che tali competenze siano esercitate secondo la procedura di regolamentazione con controllo anziché, come attualmente stabilito, secondo la procedura di regolamentazione. In tal modo si intende adeguare la direttiva vigente alle modifiche apportate dalla decisione n. 2006/512/CE alla decisione n. 1999/468/CE, recante la disciplina delle procedure di comitatologia.

La decisione 2006/512/CE ha introdotto, infatti, una specifica procedura di “regolamentazione con controllo”, per l’adozione delle misure di esecuzione di atti legislativi adottati in codecisione, quale è il caso della direttiva 2006/43/CE. Conseguentemente, tali atti legislativi devono essere modificati al fine di prevedere il ricorso alla procedura in questione, la quale assicura al Parlamento europeo e al Consiglio un potere di controllo e di rigetto delle misure di esecuzione proposte dalla Commissione.

Oltre a disporre l’applicazione della procedura di regolamentazione con controllo, la proposta in esame abolisce il limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione attualmente previsto.

Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2006/43/CE consistono in adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario, secondo la Commissione, che esse siano recepite dagli Stati membri.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo, in prima lettura, nella seduta del 13 novembre 2007.

 

Il 18 giugno 2007 la Commissione ha pubblicato i risultati della consultazione, lanciata il 18 gennaio 2007, in merito all’opportunità di una riforma del regime di responsabilità dei revisori dei conti nell’Unione europea e alle possibili strategie per attuarla.

In particolare, la Commissione ha individuato quattro possibili alternative:

·         l’instaurazione di un tetto finanziario fisso alla responsabilità a livello europeo;

·         l’instaurazione di un tetto stabilito in base alle dimensioni della società controllata, misurate in funzione della sua capitalizzazione in borsa;

·         l’instaurazione di un tetto calcolato sulla base di un multiplo degli onorari fatturati dal revisore nei confronti del cliente;

·         l’instaurazione da parte degli Stati membri del principio di responsabilità proporzionale in modo che entrambi le parti (revisore e società controllata) siano responsabili della sola frazione di danno corrispondente alla propria parte di responsabilità.

Dai risultati della consultazione emerge che i professionisti del settore ritengono necessaria un’iniziativa della Commissione in materia. Favorevoli ad un intervento della Commissione si sono mostrati anche i partecipanti alla consultazione non appartenenti al settore e provenienti da paesi in cui si applicano limitazioni della responsabilità. Parere contrario hanno invece espresso i partecipanti non appartenenti al settore e provenienti da paesi in cui limitazioni della responsabilità non sono previste. Relativamente alle differenti opzioni proposte sul modo in cui limitare la responsabilità dei revisori, i professionisti del settore preferiscono l’individuazione di un tetto, mentre i partecipanti alla consultazione esterni al settore sono favorevoli alla responsabilità proporzionale.

Il 10 luglio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione  su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (COM(2007)394).[176]

La comunicazione si richiama alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007, in cui si sottolinea l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l’economia europea ed individua nel diritto societario, nella contabilità e nella revisione contabile i settori prioritari in cui operare un riesame dell’acquis comunitario: A tal fine la comunicazione lancia una consultazione volta a raccogliere osservazioni delle parti interessate sugli orientamenti proposti.

In tema di contabilità e revisione contabile, in particolare, la comunicazione sottolinea l’utilità di una semplificazione supplementare delle direttive in materia (direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, modificate da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE; direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), in considerazione del fatto che esse, pur avendo migliorato, la qualità delle relazioni finanziarie e della revisione contabile dell’UE, contengono tuttavia obblighi comportanti oneri amministrativi, che le imprese, in particolare quelle piccole e medie, considerano inutilmente gravosi. Al fine di operare una semplificazione del quadro normativo per le PMI, la Commissione consulta le parti interessate in merito alle seguenti eventuali misure:

·         esonerare le “microentità” (meno di dieci dipendenti, stato patrimoniale al di sotto di 500.000 euro, volume di affari inferiore a 1.000.000 euro) dall’applicazione delle direttive contabili;

·         prolungare da due a cinque anni il periodo di transizione per le PMI che superano le soglie;

·         esonerare le piccole entità dall’obbligo di pubblicare i conti;

·         consentire a talune medie imprese di beneficiare delle possibilità di esonero attualmente riservate alle piccole entità.

La comunicazione invita gli Stati membri, il Parlamento europeo e le parti interessate a formulare commenti sulle questioni sollevate e sulle proposte avanzate nella comunicazione entro il 15 ottobre 2007, al fine di creare un ampio consenso sulle modifiche ipotizzabili e di permettere alla Commissione di elaborare concrete proposte legislative per l’inizio del 2008.

 

 


Art. 25

 

(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione)

 

 


1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori princìpi e criteri di seguito indicati:

a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento;

b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio-piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;

f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i princìpi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei princìpi contabili internazionali.

2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai princìpi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.


 

 

L’articolo 25, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002[177], estendendo l’obbligo di applicazione dei princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione.

 

I princìpi contabili internazionali denominati “IAS/IFRS” sono princìpi contabili approvati dall’International Accounting Standards Board (IASB)[178] ed omologati dal regolamento della Commissione n. 1725/2003 del 29 settembre 2003, ai sensi del citato regolamento n. 1606/2002. L’articolo 4 di quest’ultimo regolamento prescrive che dal 1° gennaio 2005 le società soggette al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea e aventi titoli quotati in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai suddetti princìpi.

Per quanto concerne le opzioni possibili, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 demanda alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di consentire o prescrivere:

a)       alle società con titoli quotati, di cui al richiamato articolo 4, di redigere i loro conti annuali conformemente ai princìpi contabili internazionali adottati dalla Commissione;

b)       alle società non quotate, di redigere i loro conti consolidati o i loro conti annuali conformemente ai medesimi princìpi contabili.

Nel nostro ordinamento l’opzione è stata esercitata con il d.lgs. 38/2005[179], il quale, per quanto riguarda le imprese di assicurazione, prevede che:

§       siano obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dai bilanci dell'esercizio 2005 (articolo 3);

§       non possano redigere il bilancio di esercizio in conformità ai suddetti principi, neanche in via facoltativa (articolo 4, comma 1).

L'unica eccezione riguarda quelle società che emettano strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e che non siano tenute a redigere un bilancio consolidato, per le quali è previsto l'obbligo di applicare i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio a partire dal 2006 (articolo 4, co. 3).

 

Tale situazione costituisce una peculiarità delle imprese di assicurazione rispetto alle imprese degli altri settori finanziari le quali, in base al medesimo D. lgs. n. 38/2005, sono obbligate ad utilizzare i princìpi contabili internazionali nella redazione sia dei bilanci consolidati (a partire dall'esercizio 2005) sia dei bilanci di esercizio (a partire dall'esercizio 2006, con facoltà prevista già dal 2005). Attraverso tale scelta il legislatore aveva inteso graduare l'introduzione dei principi contabili internazionali nel settore assicurativo, circoscrivendola inizialmente ai soli bilanci consolidati. Il regime contabile cui tali imprese sono ora soggette, in sostanza è duplice: regime nazionale per il bilancio d'esercizio, principi contabili internazionali per quello consolidato.

A parere del Governo, che ha presentato l'emendamento volto ad introdurre questo articolo aggiuntivo, tale doppio binario risulta oneroso dal punto di vista amministrativo in quanto comporta che ogni operazione di gestione venga rilevata sulla base di entrambi i regimi contabili, ciò considerato che la gran parte delle imprese appartiene a gruppi, impone di rielaborare i dati del bilancio individuale secondo i princìpi contabili internazionali per la redazione dei conti consolidati da parte della capogruppo.

 

L’esercizio della delega deve essere effettuato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 del presente disegno di legge. I decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento.

Si fa inoltre rinvio al comma 5 dello stesso articolo 1, ai sensi del quale il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi.

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che dall'esercizio della delega non debbano derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2006)918) che modifica il regolamento CE n.1606/2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione stessa secondo le procedure di comitatologia.

La proposta di regolamento prevede che la Commissione eserciti la facoltà di decidere in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità utilizzando la procedura di regolamentazione con controllo, anziché secondo la procedura di regolamentazione, come stabilito nel regolamento vigente, adeguando in tal modo la normativa alle modifiche apportate dalla decisione n. 2006/512/CE alla decisione n. 1999/468/CE, recante la disciplina delle procedure di comitatologia (cfr. la scheda relativa all’articolo 24).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nella seduta del 13 novembre 2007.

In materia di principi contabili internazionali, il 6 luglio 2007 la Commissione ha presentato la prima relazione sulla convergenza fra gli International Financial Reporting Standard e i Generally Accepted Accountig Principles nazionali dei paesi terzi. Si ricorda, infatti, che il regolamento sul prospetto (CE 809/2004) e la direttiva sulla trasparenza (2004/109/CE) hanno esteso l’obbligo di utilizzare gli IFRS omologati nell’Unione europea, previsto dal regolamento CE 1606/2002, anche agli emittenti di paesi terzi che presentano un’offerta pubblica di titoli nella UE e agli emittenti di paesi terzi i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato dell’UE.

Il 10 luglio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione  su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (COM(2007)394). [180]

Tra le misure prospettate al fine di semplificare il quadro normativo in materia di contabilità e revisione contabile a vantaggio delle PMI, la Commissione suggerisce un chiarimento dei rapporti tra il regolamento 1606/2002 e la direttiva 83/349/CE  relativa ai conti consolidati, al fine di stabilire se le imprese madri le cui controllate hanno un interesse irrilevante (articolo 13 della direttiva 83/349/CE) rientrino nel regolamento  1606/2002 e siano quindi tenute a preparare estratti finanziari IFRS.

 

Il 3 settembre 2007 la Commissione ha pubblicato i risultati di un’analisi sui potenziali effetti dell’introduzione dello standard IFRS 8 – Segmenti operativi (Operating Segments) nell’UE, in sostituzione dello standard IAS 14 (Segment reporting), attualmente applicato in base al regolamento 1606/2002, per le informazioni finanziarie di settore.

Il principio IFRS 8, pubblicato dallo IASB il 30 novembre 2006, allinea l’informativa di settore con i requisiti degli US GAAP (SFAS 131Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information), introducendo l’approccio secondo cui i segmenti devono essere individuati con le stesse modalità con cui viene predisposta la reportistica gestionale interna per l’alta direzione.

La relazione conclude che l’introduzione del nuovo principio avrebbe indubbi effetti positivi per l’Unione europea, permettendo, tra l’altro , il riconoscimento dei principi IFRS in tutte le giurisdizioni, compresi gli Stati Uniti, senza la necessità di ricorrere a meccanismi di  riconciliazione.

 


Art. 26

 

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

 

 


1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;

e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

L’art. 26 è stato introdotto al Senato nel corso dell’esame in Commissione, ed emendato successivamente in Assemblea.

Esso, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007[181]. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto al rispetto dell’art. 14 della legge 400/1988 - recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, riguardante per l’appunto l’emanazione dei decreti legislativi.

Il medesimo comma delega il Governo ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi, su iniziativa del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti e che la delega venga inoltre esercitata secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 6 e 8 dell’art. 1 del presente disegno di legge la presente legge e del menzionato regolamento comunitario cui si deve dare attuazione. E’ peraltro da rilevare che quest’ultima previsione appare pleonastica.

Lo scopo della delega in commento è l’emanazione di disposizioni dirette a regolamentare, nei confronti dell’Iran, le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, inclusi  i servizi di assistenza tecnica o finanziaria correlati, nonché a stabilire sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

Giova ricordare che, in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1737 (2006)[182] che impone all’Iran di cessare tutte le attività di arricchimento dell’uranio e chiede agli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare misure restrittive nei confronti dell’Iran, la posizione comune 2007/140/PESC aveva già previsto una serie di restrizioni, tra cui:

·          restrizioni all’esportazione e all’importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o alla produzione dell’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

·          divieto riguardante la prestazione di servizi connessi;

·          divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione;

·          divieto riguardante l’acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall’Iran

·          congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è intervenuto a dettare disposizioni normative dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso[183], le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria, di servizi di intermediazione o di investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso nei confronti dell’Iran.

Il suddetto regolamento, infatti, all’articolo 2 vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran:

1) tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico[184];

2) gli altri beni e le altre tecnologie definiti[185] come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

Ugualmente vietato risulta, ai sensi dell’articolo 4, acquistare, importare o trasportare dall’Iran beni e tecnologie del medesimo genere.

È inoltre fatto divieto, dall’articolo 5, di:

a)    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)    fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla produzione di beni e tecnologie nell’allegato I;

c)    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie ripresi nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

d)    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

Quanto al regime sanzionatorio, il regolamento comunitario dispone, all’articolo 7, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato IV, cioè individuati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per le sanzioni, o nell’allegato V[186], individuati in base all’art. 5, par. 1, lettera b) della posizione comune PESC già richiamata e cioè riconosciuti dare sostegno o ad attività nucleari  sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran.

Infine, il regolamento comunitario prevede che siano gli Stati membri a stabilire ulteriori norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle presenti disposizioni - che siano oggettive, proporzionate e dissuasive - e che di tali norme sia data tempestiva notifica alla Commissione dell’UE.

Si osserva che il regolamento comunitario, nella misura in cui contempla gli stessi prodotti e tecnologie, deroga alla normativa comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio[187], che istituisce un regime comunitario di controllo efficace delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso dalla Comunità[188]. Il controllo delle esportazioni[189] dei beni e delle tecnologie a duplice uso a livello europeo intende garantire il rispetto degli impegni internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di disseminazione delle armi convenzionali.

Il comma 2, nel dettare i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, oltre a richiamare quelli posti all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g) della presente legge, enumera, primo fra tutti, alla lettera a) il necessario adeguamento al Regolamento richiamato in epigrafe e alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega.

La formulazione di cui alla lettera a), stante la sua genericità, non appare chiara.

Il comma 2, lettera b), richiama il necessario coordinamento con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

A questo proposito occorre menzionare:

-          il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 “Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39”[190];

-          il decreto del Ministro del commercio con l’estero 11 luglio 2003 “Costituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, del Comitato Consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso”;

-          il decreto del Ministro del commercio con l’estero 4 agosto 2003 “Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96, dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del Regolamento CE n. 1334/2000 può aver luogo con autorizzazione generale nazionale”.

Il comma 2, lettera c), richiama, tra i criteri di delega, la necessità della previsione di procedure autorizzatorie per la fornitura di assistenza tecnica o finanziaria in relazione a beni e tecnologie a duplice uso, nonché per la loro esportazione ed importazione, nei confronti dell’Iran.

Il regolamento comunitario infatti prevede, agli articoli 3 e 5, paragrafo 2, che siano gli Stati membri a concedere ai soggetti interessati le autorizzazioni rispettivamente in materia di: transazioni di beni e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato II; fornitura di assistenza tecnica e finanziaria pertinente a beni e tecnologie dell’allegato II. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento, tali autorizzazioni possono essere concesse in occasione di transazioni per le quali il Comitato per le sanzioni abbia preventivamente accertato, caso per caso, che non contribuiscano al sostegno di attività sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e a condizione che il contratto preveda adeguate garanzie circa i destinatari finali e che l’Iran si sia impegnato a non utilizzare la prestazione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Il comma 2, lettere d), e), f), prevede sanzioni penali detentive per i casi di violazione dei divieti e delle procedure autorizzatorie introdotte. Viene stabilito in particolare che vengano puniti con reclusione:

-      da tre a otto anni la violazione dei divieti di cui agli  articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del Regolamento (ovvero fornitura di beni e tecnologie a duplice uso  e fornitura di assistenza tecnica, finanziaria, di servizi di intermediazione o investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso);

-      da due a sei anni i soggetti che agiscano in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del Regolamento in precedenza richiamate;

-      da due a sei anni i soggetti che violino il divieto, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento, di partecipare ad attività aventi per obiettivo o per risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche.

Il comma 3 prevede la possibilità per il Governo, da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi emanati, di emanare disposizioni correttive e integrative, sempre tramite decreti legislativi, secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 2 del presente articolo.

Il comma 3-bis stabilisce infine che dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Art. 27

 

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.


 

 

L'articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la 14^ Commissione del Senato, conferisce, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004[191]. I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli "intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali".

 

Si ricorda che il regolamento citato ha, tra l'altro, sostituito la disciplina della direttiva 85/73/CEE[192], abrogando la medesima. La nuova normativa comunitaria - direttamente operativa, essendo di fonte regolamentare - prevede un ambito più esteso di controlli, precedentemente limitato ai soli animali e a taluni prodotti di origine animale ed ora concernente i prodotti alimentari, di origine animale e non, i mangimi e la salute ed il benessere degli animali.

La previgente disciplina comunitaria, di cui alla suddetta direttiva 85/73/CEE, è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432, il quale, di conseguenza, prevede l'applicazione di tariffe solo con riferimento alla vecchia tipologia di controlli.

 

Il decreto legislativo deve essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 4 del precedente articolo 1, che prevedono tra l’altro l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

I princìpi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono costituiti dalla previsione che le tariffe siano determinate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 27 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a) dell’articolo in commento.

 

L'art. 27 fa tra l'altro riferimento: ai costi sostenuti dalle autorità competenti; al tipo di azienda del settore interessata ed ai relativi fattori di rischio; agli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva; ai metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti; alle esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.

Si ricorda che, per alcune tipologie di controlli, il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i valori minimi delle tariffe[193].

 

Altri criteri e princìpi direttivi sono recati dalla lettera b) dello stesso cmma, secondo il quale l'imputazione del costo derivante dai controlli supplementari di cui all'art. 28 del regolamento (CE) n. 882/2004 a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico.

Tale formulazione sembra escludere l'altra possibilità, contemplata dall'art. 28 medesimo, di porre i costi suddetti a carico del soggetto che sia titolare o depositario dei prodotti nel momento in cui i controlli supplementari medesimi vengano eseguiti.

 

Si ricorda in breve che i controlli supplementari - i quali "vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente" - sono svolti qualora lo richieda la rilevazione dei casi di non conformità.

 

Riguardo alle modalità per l'esercizio della delega - definite, come detto, mediante richiamo dei commi da 2 a 4 dell'articolo 1 -, si rileva che, almeno letteralmente, non si prevede la possibilità di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi di quello di base - possibilità che è contemplata dal comma 5 dell'articolo 1 (comma che non è oggetto di richiamo).

 

Il comma 2 dell'articolo 27 pone una norma transitoria, intesa alla copertura in via immediata - cioè, anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo - dei costi dei controlli svolti ai sensi della nuova disciplina comunitaria. Il comma specifica che, in tale periodo transitorio, continuano ad applicarsi (per le tipologie di controlli già contemplati nella previgente normativa comunitaria) le tariffe previste dal d.lgs. n. 432 del 1998 - o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale -, qualora esse siano superiori ai limiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 (cfr. supra riguardo a questi ultimi).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

(Si veda la scheda relativa all’articolo 10)

 

 


Art. 28

 

(Delega al Governo per l'attuazione

di decisioni quadro)

 

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.


 

 

L'articolo 28 apre il Capo III del disegno di legge recante disposizioni per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (Titolo VI del Trattato sull'Unione europea).

In particolare, l’articolo in commento delega il Governo a dare attuazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge a quattro decisioni quadro e disciplina il procedimento per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione; i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono invece contenuti nei successivi articoli da 29 a 32 del disegno di legge.

 

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Trattato sull'Unione europea, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Consiglio dell'Unione europea può adottare una serie di misure tra le quali si collocano le decisioni quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Analogamente a quanto previsto dall'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo della Comunità europea con riferimento alla direttiva, la decisione quadro è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

L'art. 34 stabilisce espressamente che la decisione quadro non ha efficacia diretta, ossia che, in mancanza di attuazione, essa non può essere invocata per disapplicare una disposizione di diritto interno con essa contrastante. Tale previsione è giustificata dal fatto che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, collocata nel c.d. terzo pilastro, presenta caratteri di integrazione più limitati rispetto alle materia del primo pilastro che possono costituire oggetto di direttiva.

Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che, nonostante l'assenza di efficacia diretta, anche la decisione quadro, come la direttiva, dispiega alcuni effetti in caso di mancata attuazione da parte dello Stato membro. Ed infatti, il carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli dell'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo della Comunità europea, comporta, in capo alle autorità degli Stati membri, ed in particolare in capo ai giudici degli Stati membri, l'obbligo di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro[194].

 

Le decisioni quadro che il Governo è delegato ad attuare attraverso l’emanazione di decreti legislativi sono le seguenti (comma 1):

a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (si veda l'art. 29 del disegno di legge in esame);

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (si veda l'art. 30 del disegno di legge in esame);

c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (si veda l'art. 31 del disegno di legge in esame);

d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (si veda l'art. 32 del disegno di legge in esame).

 

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle suddette decisioni quadro sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400[195], su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della decisione quadro da attuare (in quanto attinente alla cooperazione giudiziaria o di polizia o ad entrambe).

 

In maniera analoga a quanto disposto, con riferimento alle direttive di cui all'allegato B e ai casi in cui si intenda fare ricorso a sanzioni penali, dall'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, ai sensi del comma 3 dell'art. 30, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato per l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Le commissioni hanno a disposizione 40 giorni per esprimere il parere, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati.

Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6 (v. infra), scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega (12 mesi ai sensi del comma 1) o la scadenza del termine previsto al comma 5 (v. infra) o anche successivamente, questi ultimi termini sono prorogati di 60 giorni.

 

Il comma 4 dispone che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati dalla relazione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468[196] e su di essi devono esprimere il parere anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Laddove il Governo intenda disattendere tale parere relativamente agli aspetti relativi alla copertura finanziaria (art. 81 Cost.), dovrà anzitutto trasmettere alle commissioni elementi integrativi di informazione e queste ultime dovranno esprimersi definitivamente entro 20 giorni.

Ai sensi del comma 5, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge (v. infra), il Governo può adottare, nel rispetto di questa stessa procedura, disposizioni integrative e correttive dei suddetti decreti legislativi.

 

Infine, il comma 6 dispone che, se il Governo non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti di merito (v. comma 3), deve ritrasmettere gli schemi di decreto legislativo alla Camera e al Senato con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Trascorsi 20 giorni dalla ritrasmissione, i decreti possono esser adottati, anche in mancanza di nuovo parere.

 


Art. 29

 

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

 

 


1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.


 

 

L'articolo 29, modificato nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione al Senato, reca i principi ed i criteri direttivi che dovranno essere rispettati in sede di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 in materia di lotta contro la corruzione nel settore privato.

 

Al riguardo, si segnala che il termine previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della citata decisione quadro per la relativa attuazione è scaduto il 22 luglio 2005.

 

Nello specifico la direttiva è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato[197].

Nel dare attuazione a quanto disposto dalla suddetta decisione quadro, il Governo dovrà attenersi, oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del disegno di legge in esame, ai seguenti principi e criteri direttivi.

 

Ai sensi della lettera a), il Governo dovrà introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, semprechè tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.

 

Il criterio direttivo in esame riproduce in buona sostanza il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della decisione-quadro 2003/568.

 

Ai sensi della successiva lettera b), il Governo dovrà, poi, prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a).

 

Tale criterio direttivo riproduce il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della decisione-quadro 2003/568.

La successiva lettera c) prevede, invece, l' introduzione fra i reati di cui alla sezione III del capo I del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231[198], le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b) con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

 

Il d.lgs. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

 

Il criterio direttivo in questione è finalizzato all'attuazione degli artt. 5 e 6 della decisione quadro, ai sensi dei quali ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui sopra commessi a loro beneficio.

 

La lotta alla corruzione a livello europeo e internazionale

 

Da più di dieci anni l'ordinamento europeo dedica particolare attenzione alla lotta alla corruzione.

In una prima fase, l'attenzione si incentrò sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità contro possibili frodi. Pertanto, in data 26 luglio 1995, venne adottata la Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Gli Stati membri avvertirono poi l'esigenza di tutelare gli interessi finanziari della Comunità non solo contro possibili frodi, ma anche contro atti di corruzione nei quali fossero coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e adottarono l'Atto 27 settembre 1996, che aggiungeva alla suddetta Convenzione del 26 luglio 1995 un Protocollo finalizzato all'armonizzazione delle definizioni della fattispecie di reato e delle sanzioni in materia di corruzione ai danni degli interessi finanziari della Comunità europea. Con atto del 26 maggio 1997, il Consiglio stabilì la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono stati attuati dall'Italia mediante l'adozione della legge 29 settembre 2000, n. 300 che, tra l'altro, ha introdotto nel codice penale l'art. 322-bis in materia di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Successivamente, l'attenzione delle istituzioni europee si è spostata sul fenomeno della corruzione nel settore privato, in quanto la corruzione falsa la concorrenza leale e compromette i principi di apertura e di libertà dei mercati, in particolare il buon funzionamento del mercato interno, ed è contraria alla trasparenza e all'apertura del commercio internazionale. Il primo atto in tale senso è stata l'azione comune 98/742/GAI del 22 dicembre 1998[199], successivamente abrogata dall'art. 8 della decisione quadro oggetto dell'articolo in esame.

Sempre in materia di corruzione, si ricorda che la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[200], nonché le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2005/214/GAI (in relazione alle quali si vedano gli artt. 20 e 22 del disegno di legge in esame), includono la corruzione tra i reati per i quali il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale opera indipendentemente dalla sussistenza della doppia incriminazione.

Si ricorda altresì che la lotta alla corruzione trova oggi un espresso riconoscimento a livello dei Trattati. L'art. 29 del Trattato sull'Unione europea prevede infatti che l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode.

A livello internazionale, si segnalano: la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali approvata dall'OCSE il 21 novembre 1997[201]; la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 27 gennaio 1999; nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 25 giugno 2007 è stata presentata la proposta di decisione[202] relativa ad una rete di punti di contatto contro la corruzione.

La proposta prevede la costituzione di una rete composta dalle autorità e agenzie degli Stati membri dell’UE incaricati di prevenire e reprimere la corruzione e la piena associazione ad essa di Europol e Eurojust. La rete deve fungere da forum per lo scambio di informazioni, in tutta l’UE, su misure efficaci ad esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed è tenuta ad agevolare la creazione ed il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

La proposta è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Procedure di contenzioso

Il 18 giugno 2007 la Commissione ha presentato una relazione[203]sullo stato di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Dal momento che nell’ambito del terzo pilastro la Commissione non ha il potere di avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro, la relazione, per sua natura e finalità, si limita ad una valutazione oggettiva delle misure di attuazione adottate.La Commissione esprime la sua preoccupazione per il fatto che il recepimento della decisione quadro da parte degli Stati membri sia ancora agli inizi e ricorda agli Stati membri l’importanza da essi stessi attribuita alla lotta contro la corruzione nel settore privato, al punto 9 del preambolo alla decisione quadro. Ribadisce, inoltre, che la rilevanza della questione emerge dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

Per quanto riguarda in particolare l’Italia, la Commissione rileva la mancanza di informazioni relative all’attuazione dell’articolo 1(Definizioni), la parziale attuazione dell’articolo 2 ( definizione della corruzione attiva e passiva quale illecito penale e ambito di applicazione) e dell’articolo 7, paragrafo 1 (Competenza giurisdizionale) e la mancata attuazione degli articoli 5 (Responsabilità delle persone giuridiche) e 6 (Sanzioni per le persone giuridiche). La Commissione nota infine che piena attuazione è stata invece data agli articoli 3 (Istigazione e favoreggiamento) e 4 (Sanzioni).


Art. 30

 

Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio )

 

 


1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

b) prevedere che:

1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente comma;

c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

d) prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;

e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:

1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;

2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

i) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

m) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «ne bis in idem»; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;

n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.


 

 

L'articolo 30 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, che regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie ovvero per la loro successiva confisca.

Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure di attuazione entro il 2 agosto 2005.

 

La decisione quadro del Consiglio n. 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e la cui prima affermazione si è avuta con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo, attuata in Italia con legge 22 aprile 2005, n. 69[204].

Con particolare riferimento alla materia oggetto dell'articolo in esame, il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, adottato dal Consiglio il 29 novembre 2000, prevedeva, alla misura 6, l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco degli elementi di prova per impedire la dispersione delle prove che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, e, alla misura 7, l'elaborazione di uno strumento sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di sequestro dei beni (tale strumento avrebbe dovuto consentire di sequestrare provvisoriamente i beni in casi urgenti senza ricorrere alle procedure dell'assistenza giudiziaria, dando esecuzione alle ordinanze rese dal giudice di un altro Stato membro). Ad entrambe le misure era attribuita la massima priorità.

In attuazione delle misure contenute nel suddetto Programma, il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2003/577/GAI, il cui scopo è appunto quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (art. 1). Si ritiene così di superare il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di tipo convenzionale, basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituendolo con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale (e, dunque, senza che un'autorità centrale possa esercitare poteri di impulso o di interdizione dell'attività di cooperazione).

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, la decisione quadro si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi:

a)       a fini probatori

b)       per la successiva confisca dei beni.

Analogamente a quanto accade in materia di mandato d'arresto europeo, l'art. 3, par. 2, elenca una serie di reati che, se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità[205]. Per i reati non compresi in tale elencazione, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione; se questa non è nota, saranno i punti di contatto della Rete giudiziaria europea a dover fornire informazioni (art. 4).

Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono il provvedimento senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione (art. 5); ciò a meno che tale autorità non ritenga sussistere uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'art. 7[206] o uno dei motivi di rinvio previsti all'art. 8[207].

Per quanto riguarda il trattamento dei beni bloccati o sequestrati, l’art. 10 della decisione quadri prevede che le richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 4 debbano essere accompagnate, in alternativa:

a)       da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione;

b)       da una richiesta di confisca che richieda l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione o una confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di ciascuna di tali provvedimenti;

c)       da specifiche istruzioni volte a mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di cui alla lettera a) o b).

 

Nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2003/577/GAI, il Governo dovrà attenersi, oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del disegno di legge in esame (v. sopra), ai seguenti principi e criteri direttivi.

 

Lettera (a): prevedere nell'ambito del procedimento penale il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di (1) provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro a fini probatori e (2) provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro in funzione della successiva confisca, emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro.

 

Lettera (b): prevedere che:

1) per "bene" debba intendersi ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente ritiene che sia il prodotto di uno dei reati di cui all'art. 3 della decisione o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto oppure costituisca lo strumento o l'oggetto di tali reati (ai sensi dell’art. 2, lett. d) della decisione quadro);

2) per "provvedimento di blocco o sequestro" debba intendersi qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova (ai sensi dell’art. 2, lett. c) della decisione quadro);

3) la "prova" concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla successiva lettera d) (v. infra).

 

Lettera (c): prevedere che si possa dare esecuzione nel territorio dello Stato italiano a qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova. La decisione quadro non fa espresso riferimento alla motivazione del provvedimento di blocco o sequestro, la quale è comunque desumibile dalle voci comprese nel formulario del certificato allegato alla decisione; dal formulario si ricava infatti che l’autorità richiedente dovrà descrivere “i motivi pertinenti per il provvedimento di blocco e di sequestro” e sintetizzare i “fatti a conoscenza dell’autorità giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro”.

 

Lettera (d): prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'art. 3, par. 2, della decisione quadro, ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminazione.

Analogamente a quanto previsto in materia di mandato d'arresto europeo, il giudice dell'esecuzione non potrà procedere al controllo della doppia incriminazione qualora concorrano due presupposti:

1)    se il reato per il quale si procede rientra nell'elencazione di cui all'art. 3, par. 2, della decisione quadro: si tratta dei reati per i quali anche la decisione quadro in materia di mandato d'arresto europeo esclude la doppia incriminazione (l'elencazione completa è riportata in una precedente nota). La decisione quadro specifica che la concreta definizione del reato (e dunque la sussunzione del fatto per cui si procede in una delle figure di reato elencate) è effettuata dalla legislazione dello Stato di emissione. Si segnala che quello contenuto nella lettera in esame è un rinvio mobile, in quanto il contenuto dell'art. 3, paragrafo 2, può essere ampliato dal Consiglio in ogni momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo (art. 3, par. 3, della decisione quadro);

2)    se il reato per il quale si procede è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a tre anni. La sussistenza di tale requisito è dichiarata dall'autorità che emette il provvedimento, nel contrassegnare il reato per il quale si procede nell'elencazione riportata sul certificato.

In presenza dei due suddetti requisiti, il giudice italiano dovrà dare esecuzione al provvedimento, anche se il fatto per il quale si procede non costituisce reato in base alla legge italiana.

 

Lettera (e): per tutte le ipotesi di reato non contemplate nella precedente lettera d), il Governo dovrà subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro ad alcune specifiche condizioni:

1) se il provvedimento è emesso a fini probatori, la condizione è che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso nella legislazione della Stato di emissione;

2) se il provvedimento è emesso in funzione della successiva confisca del bene, la condizione è che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legge italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso nella legislazione dello Stato di emissione.

In questi casi dunque si valuterà la doppia incriminazione da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a dare esecuzione al provvedimento adottato all'estero.

 

Lettera (f): per quanto riguarda la procedura passiva, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 della Decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta (trasmissione diretta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento a quella che deve dargli esecuzione, senza l'intermediazione di un'autorità centrale[208]), eventualmente avvalendosi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all’autorità giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità; laddove si proceda ad una trasmissione diretta, il legislatore dovrà prevedere adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici. La decisione quadro non prevede, infatti, la possibilità di nominare un'autorità centrale, neanche a fini amministrativi.

La rete giudiziaria europea è stata istituita dall'Azione comune del 29 giugno 1998, col fine di migliorare sul piano giuridico e pratico la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la lotta contro le forme di criminalità grave. La rete è composta dalle autorità centrali responsabili in ciascuno Stato membro della cooperazione giudiziaria internazionale. Per ciascuno Stato membro vengono istituiti uno o più punti di contatto. Alla rete possono essere associati i magistrati di collegamento di cui all'Azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996. Le persone di contatto sono intermediari attivi con il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Esse: 1) sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle autorità competenti del loro paese, nonché delle persone di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri Stati membri, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati; 2) forniscono le informazioni giuridiche e pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità giudiziarie locali di altri paesi, per consentire loro di approntare efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale; 3) facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

 

Lettera (g): per quanto riguarda la procedura attiva, ossia quando è l'autorità giudiziaria italiana che emette il provvedimento a chiederne l'esecuzione all'estero, il Governo dovrà prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria dello Stato estero, potendo anche in questo caso avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. Ancora una volta dovranno essere assicurate adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia.

 

Lettera (h): in attuazione dell’art. 4, par. 4, della decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che quando l’autorità giudiziaria dello Stato estero si rivolge ad una autorità giudiziaria italiana incompetente, sia quest’ultima, d’ufficio, a individuare l’autorità competente trasmettendole gli atti, limitandosi ad avvertire del cambiamento l’autorità estera.

 

Lettera (i): in attuazione dell'art. 5, par. 1, della decisione quadro, prevedere che, in presenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria italiana debba riconoscere validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro dandovi esecuzione senza ritardo ed informando l’autorità richiedente dell’esito dell’azione; il Governo dovrà valutare l’opportunità di inserire un termine per l’esecuzione del provvedimento.

 

Lettera (l): prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall’autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene (art. 6, par. 1, della Decisione quadro). Il Governo dovrà inoltre prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell’autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio (in attuazione dell’art. 6, par. 2).

 

Lettera (m): prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando:

-       il certificato previsto dalla decisione quadro (art. 9) non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione;

-       quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione;

-       quando dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente che l’assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del “ne bis in idem”; nel caso previsto alla lettera d) dell’art. 7, paragrafo 1 della decisione quadro.

La lettera in questione riproduce l'art. 7, paragrafo 1, della decisione quadro. Le cause di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento costituiscono una elencazione tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica.

 

Lettera (n): prevedere che, nell’ipotesi in cui il certificato non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l’autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all’autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale integrare la documentazione ovvero possa dispensare l’autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non siano necessarie altre informazioni.

 

Lettera (o): in attuazione dell’art. 7, par. 3, della decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che l’eventuale decisione di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

 

Lettera (p): prevedere che laddove l’esecuzione del provvedimento richiesto possa arrecare pregiudizio ad un’indagine penale già in corso in Italia, ovvero i beni o la prova siano già sottoposti a vincolo di indisponibilità nell’ambito di un altro procedimento penale, l’autorità giudiziaria italiana possa rinviare, per una durata ragionevole, l’esecuzione del provvedimento, comunicandolo immediatamente all’autorità richiedente.

 

Lettera (q): in attuazione dell’art. 10, par. 1, della decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione o da una richiesta di confisca o contengano - nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro - un’indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra.

 

Lettera (r): prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo gli accordi internazionali in tema di assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca.

La lettera in questione riproduce l'art. 10, par. 2, della decisione quadro. Mentre l'autorità dell'esecuzione deve procedere immediatamente a dare esecuzione al provvedimento di blocco o sequestro dei beni (si veda la lettera (i)) e può rifiutare l'esecuzione del provvedimento nei casi tassativamente indicati dalla decisione quadro (si veda la lettera (m)), al momento di effettuare il trasferimento della fonte di prova o la confisca del bene essa potrà - salvo quanto previsto dalla successiva lettera (s) - invocare tutti i motivi di rifiuto della cooperazione giudiziaria prevista nel diritto convenzionale[209]. Anche in questo caso, viene effettuato un rinvio mobile e pertanto le cause di legittimo rifiuto della cooperazione aumenteranno o diminuiranno a seconda del modificarsi del diritto convenzionale.

 

Lettera (s): in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera precedente, il Governo dovrà prevedere che l’autorità giudiziaria italiana non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l’assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla precedente lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni.

 

Lettera (t): prevedere che avverso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all’esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro siano esperibili i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede.

 

Lettera (u): in attuazione dell’art. 7, par. 3, della decisione quadro, prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro, l’attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

 


Art. 31

 

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)

 

 


1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;

b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;

e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;

f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai princìpi di cui alle lettere b), c) ed e);

g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.


 

 

L'articolo 31 reca i principi e i criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione entro il 15 marzo 2007.

La decisione quadro in questione è un provvedimento di armonizzazione, finalizzato all'introduzione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri di standard comuni in materia di confisca. Ciò in quanto le profonde differenze di disciplina tra i vari Stati ha finora reso alquanto complessa la cooperazione giudiziaria in questa materia[210]; solo successivamente (entro il novembre 2008) si porrà il problema di dare attuazione anche alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 che ha disposto l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

 

A livello internazionale, si segnala che già l’8 novembre 1990, il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (ratificata in Italia con la legge 9 agosto1993, n. 328), il cui art. 2 impegna gli Stati firmatari a prendere le misure necessarie per consentire loro di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi. Il successivo art. 13 prevede la cooperazione tra gli Stati firmatari in materia di confisca, stabilendo che lo Stato firmatario che ha ricevuto da un altro Stato firmatario una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio: esegue l’ordine di confisca emesso dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue.

Con l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia giudiziaria penale, anche l'Unione europea si è interessata alla materia della confisca, ritenendo che il potenziale smantellamento delle attività criminali della criminalità organizzata viene considerevolmente migliorato da una più efficace cooperazione tra gli Stati membri nell'individuazione, nel congelamento o nel sequestro e nella confisca dei proventi di reato. Il punto 51 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 recita, infatti, «Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato". Pertanto, al punto 55, "il Consiglio europeo chiede un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali)».

 

In questo quadro, l’obiettivo della decisione quadro 2005/212/GAI è quello di assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci per la disciplina della confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.

Essa impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena detentiva superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi (art. 2).

Mentre l'art. 2 riguarda gli strumenti e i proventi di reato, l'art. 3 prevede invece i c.d. poteri estesi di confisca, ossia la confisca di beni detenuti dalla persona condannata e riconducibili ad attività criminose diverse da quelle per le quali è intervenuta la condanna: ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni detenuti da una persona condannata - non già per qualsiasi tipo di reato, bensì - per un reato:

a) commesso nel quadro di un'organizzazione criminale[211], qualora il reato concerna la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro[212]; il riciclaggio di denaro[213]; la tratta degli esseri umani[214]; il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali[215]; lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile[216]; il traffico illecito di stupefacenti[217], ovvero

b) contemplato dalla decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo,

a condizione che, nei casi diversi dal riciclaggio di capitali, il reato sia punibile con pene detentive massime comprese almeno tra 5 e 10 anni, e, nel caso di riciclaggio di capitali, il reato sia punibile con pene detentive massime di almeno 4 anni, e sia di natura tale da produrre profitto economico.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi dell'articolo in esame perlomeno:

- quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per uno dei reati suddetti ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure

- quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di analoghe attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per uno dei reati suddetti ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure

- quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa.

Ciascuno Stato membro può altresì prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie per poter procedere, conformemente alle condizioni di cui sopra, alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione, che agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa ha relazioni più strette, esercita un controllo. Questo si applica anche se la persona in questione riceve una parte rilevante del reddito della persona giuridica.

 

Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, pare opportuno ricordare brevemente che il quadro normativo in materia di confisca è particolarmente articolato.

La confisca è disciplinata, in generale, dall'art. 240 c.p. (collocato nel Capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, ossia fra quelle misure applicabili a soggetti socialmente pericolosi che abbiano già commesso un delitto)[218]. Il comma 1 di tale disposizione prevede che, in caso di condanna (per qualunque reato), il giudice possa ordinare la confisca di due categorie di beni:

1) le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e

2) le cose che del reato siano il prodotto o il profitto.

La confisca è dunque, in generale, un provvedimento avente carattere facoltativo-discrezionale.

Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo prevede che nel caso di cose che costituiscono il prezzo del reato o la cui fabbricazione, uso, porto o detenzione costituisca reato la confisca debba seguire obbligatoriamente alla condanna.

A ciò si aggiunga che una serie di disposizioni specifiche estendono l'ambito della confisca obbligatoria. Si veda ad esempio, l'art. 270-bis c.p., secondo il quale nei confronti del condannato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (si vedano anche, ad esempio, l'art. 416-bis c.p., in tema di associazione di tipo mafioso, l'art. 335-bis c.p. relativo a delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e l'art. 446 c.p., relativo ad alcuni delitti di comune pericolo mediante frode dai quali sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona).

In alcuni casi l'oggetto della confisca non riguarda solo i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, ma anche, quando la confisca di tali beni non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (c.d. confisca di valore o per equivalente: si vedano, ad esempio, l'art. 322-ter c.p., relativo ad alcuni dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o l'art. 600-septies c.p., in materia di delitti contro la personalità individuale).

Altre ipotesi di confisca obbligatoria sono quelle previste dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306[219], relativo alla c.d. confisca di valori ingiustificati. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica in caso di condanna o patteggiamento per alcuni reati di particolare gravità, tra i quali si possono ricordare l'associazione di tipo mafioso, l'usura e il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, l'art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231[220] prevede che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Per quanto riguarda invece i reati transnazionali, l'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146[221], prevede che qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Alla luce di questo quadro normativo pare utile segnalare che la dottrina ha osservato che l’ordinamento giuridico italiano è già pienamente allineato alle previsioni dell’articolo 2 della decisione quadro, con riguardo alla confisca diretta, per procedere alla quale non è nel nostro ordinamento richiesto alcun limite minimo di pena; risulta invece necessaria un’attuazione per quanto riguarda le previsioni dell’art. 3, in merito alla confisca per valore, che riguarda soltanto alcune ipotesi di reato non omogenee, ed i poteri estesi di confisca (confisca non soltanto dei beni che costituiscono provento diretto del reato, ma anche di quei beni che, ragionevolmente, possono essere ricondotti alle attività criminose di un individuo, anche diverse da quelle per cui lo stesso è stato tratto a giudizio e condannato)[222].

 

L'articolo 33 del disegno di legge comunitaria stabilisce che il Governo, nel dare attuazione alla decisione quadro in materia di confisca, debba attenersi, oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del disegno di legge (v. sopra), anche ai principi e criteri direttivi espressamente indicati.

 

Lettera (a): il Governo dovrà disciplinare la confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

- obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o patteggiamento;

- possibilità di confisca su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

- confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza.

 

Lettera (b): il Governo dovrà disciplinare la confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

- obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna o patteggiamento;

- possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

- obbligatorietà della confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’art. 514 c.p.c..

Ai sensi dell’articolo 514 del codice di rito, sono assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; gli oggetti strettamente personali (es. anello nuziale, vestiti, letti, tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, frigorifero, lavatrice); beni materiali necessari per un mese al mantenimento del debitore; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; decorazioni, lettere e scritti personali.

 

Lettera (c): prevedere espressi limiti all’applicabilità della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio.

 

Lettera (d): aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione l’istituto della confisca di valori ingiustificati di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992[223], in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, par. 3, della decisione quadro.

Nello specifico, l'art. 12-sexies prevede la confisca obbligatoria per i delitti di cui ai seguenti articoli: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio), art. 416, sesto comma, c.p. (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.), art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), art 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), art. 601 c.p. (Tratta di persone), art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), art. 629 c.p. (Estorsione), art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione), art. 644 c.p. (Usura), art. 644-bis c.p. (Usura impropria - tale articolo è stato abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108), art. 648 c.p. (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (se il fatto è di particolare tenuità), art. 648-bis c.p. (Riciclaggio), art. 648-ter c.p.(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, art. 12-quinquies, comma 1, dello stesso decreto-legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), artt. 73 (produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (fatti di lieve entità), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La confisca obbligatoria è poi prevista, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 12-sexies, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché, ai sensi del comma 2, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., , ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

 

Lettera (e): prevedere che ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato ha intestato fittiziamente a terzi, o comunque possiede per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti.

 

Lettera (f): adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (v. sopra), ai principi di cui alle lettere b), c) ed e).

 

Lettera (g): garantire che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 21 marzo 2006 è stata presentata la proposta di decisione[224] concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore dell’identificazione dei proventi di reato o di altri beni connessi.

La proposta prevede che ogni Stato membro istituisca o designi un Ufficio nazionale per il recupero dei beni, incaricato di facilitare il rintracciamento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento o sequestro, emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale, ovvero di un provvedimento di confisca, a titolo di sanzione penale o altro, a seguito di un reato. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i suddetti uffici cooperino scambiandosi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta sia spontaneamente.

La proposta, che segue la procedura di consultazione è stata esaminata dal Parlamento europeo nella seduta del 12 dicembre 2006 ed è in attesa di decisione finale da parte del Consiglio.

 

 


Art. 32

 

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento

alle sanzioni pecuniarie)

 

 


1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorità centrale di cui alla lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;

c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), della decisione quadro;

d) individuare l'autorità centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti;

e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all'articolo 4 della decisione quadro;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità;

g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;

h) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;

i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorità competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall'articolo 10 della decisione quadro;

l) prevedere l'applicabilità della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorità italiana;

n) prevedere che l'autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all'autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorità italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;

o) prevedere che le somme riscosse dall'autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;

p) prevedere che la competente autorità italiana informi l'autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della decisione quadro;

q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;

r) prevedere la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.


 

 

L'articolo 32 reca i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Tale decisione quadro costituisce la terza applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, dopo il mandato d'arresto europeo e il mandato di sequestro europeo (v. sopra, commento all’art. 30 del disegno di legge).

Ai sensi dell'art. 20, par. 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per attuarla entro il 22 marzo 2007.

 

La decisione-quadro 2005/214/GAI ha attuato la misura 18 del Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (adottato dal Consiglio il 29 novembre 2000), che richiedeva l'elaborazione di uno strumento che consentisse di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Essa si applica dunque a provvedimenti definitivi, non suscettibili di impugnazione.

Ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro, una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica può essere trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità dello Stato membro in cui tale soggetto dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. Anche in questo caso, così come si è visto in relazione al mandato di sequestro europeo, è prevista la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea[225].

Come è abituale nelle decisioni che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento, per una serie di reati elencati nella decisione stessa non è necessaria la verifica della doppia punibilità del fatto. In particolare, ai sensi dell’art. 5, si tratta dei reati già previsti dalle decisioni in materia di mandato d'arresto europeo e di mandato di sequestro europeo[226], ai quali si aggiungono: le infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose; il contrabbando di merci; la violazione dei diritti di proprietà intellettuale; le minacce e gli atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi; il danneggiamento; il furto; i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

L'ambito di esclusione del principio della doppia punibilità è dunque sensibilmente più ampio di quanto non avvenga in riferimento al mandato d'arresto europeo e al mandato di sequestro europeo.

Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel par. 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.

Salvi i casi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati tassativamente dall'art. 7 della decisione quadro (v. infra), l'autorità dello Stato di esecuzione riconosce la decisione trasmessale ritualmente senza richiesta di ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.

 

Nel dare attuazione a quanto disposto dalla suddetta decisione quadro, il Governo dovrà attenersi, oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del disegno di legge in esame (v. sopra), anche ai seguenti principi e criteri direttivi.

 

Lettera (a): prevedere che ogni decisione adottata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga ad una persona fisica o giuridica una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell’autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all’interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria.

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), della decisione quadro, per "decisione", si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

-        un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;

-        un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

-        un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

-        un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto precedente.

Il riconoscimento reciproco riguarda dunque non soltanto decisioni adottate dall'autorità giudiziaria, ma anche da un'autorità diversa da quella giudiziaria (autorità amministrativa), a condizione però alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.

 

Lettera (b): prevedere che l’autorità giudiziaria italiana che ha, all’esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l’esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell’autorità centrale italiana (v. infra, lett. d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

 

Lettera (c): prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda, ai sensi dell’art. 1, lett. b) della decisione quadro, l'obbligo di pagare:

-       una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

-       il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale;

-       una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

-       una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.

La decisione quadro specifica che la sanzione pecuniaria non include: gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato, nonché le decisioni di natura civilistica scaturite da un'azione di risarcimento di danni e di restituzione.

 

Lettera (d): il Governo dovrà individuare l’autorità centrale amministrativa responsabile per lo Stato italiano della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 2 della decisione quadro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 (che prevede la trasmissione diretta tra le autorità statali di emissione e di esecuzione), ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

Si ricorda che il ricorso all'autorità centrale è previsto anche in materia di mandato d'arresto europeo (art. 7 della decisione quadro 2002/584/GAI), mentre non è previsto per il mandato di sequestro europeo (v. commento art. 30).

 

Lettera (e): in attuazione dell’art. 4 della decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all’autorità dello Stato di esecuzione corredata dal certificato. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, se necessario attraverso l’ausilio della rete giudiziaria europea, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette d'ufficio la decisione all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato della decisione.

 

Lettera (f): prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all’esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell’autorità di altro Stato membro, senza verifica della doppia punibilità, con riferimento ai reati indicati all’art. 5 della decisione quadro.

Si ricorda che l'art. 5 della decisione quadro contiene l'elencazione dei reati in relazione ai quali il giudice dell'esecuzione che riceva il provvedimento straniero da eseguire non può verificare il rispetto del principio della doppia punibilità/incriminazione. Si ribadisce che l'ambito di esenzione da tale principio è più esteso di quanto accada nel mandato d'arresto europeo e nel mandato di sequestro europeo, non solo perché la lista di cui all'art. 5 contiene un numero maggiore di reati, ma anche perché, diversamente da arresto e sequestro, nel caso delle sanzioni pecuniarie non è prevista una soglia minima di sanzione al di sotto della quale il controllo della doppia incriminabilità è sempre ammesso.

Così come nel caso del mandato di sequestro europeo, anche quello operato dal criterio in esame è un rinvio mobile in quanto l'elencazione di cui all'art. 5, par. 1, della decisione quadro può essere ampliata in ogni momento dal Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo.

 

Lettera (g): per tutti i reati diversi da quelli previsti alla lettera precedente, il Governo dovrà subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana.

 

Lettera (h): Il Governo dovrà prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all’esecuzione della decisione emessa dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro. I casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione dovranno essere disciplinati dal Governo in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della decisione quadro.

Si afferma qui il principio di mutuo riconoscimento, basato sulla collaborazione diretta tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri e sull'eliminazione di procedimenti per il riconoscimento formale della decisione alla quale si deve dare esecuzione, nonché di quello di speditezza ed efficienza che deve caratterizzare la cooperazione giudiziaria.

 

Ai sensi dell'art. 7 della decisione quadro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione qualora il certificato non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione. Esse possono inoltre rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se risulta che:

a) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona condannata nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato della decisione o dallo Stato di esecuzione e, in quest'ultimo caso, la decisione ha ricevuto esecuzione;

b) in uno dei casi di cui all'art. 5, paragrafo 3, della decisione quadro (ossia i casi in cui si deve procedere al controllo della doppia incriminazione), la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;

c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione e la decisione si riferisce ad atti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

d) la decisione si riferisce ad atti: i) considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come compiuti interamente o in parte nel suo territorio o in un luogo trattato come tale, o ii) compiuti al di fuori del territorio dello Stato della decisione e la legge dello Stato di esecuzione non consente azioni penali per gli stessi reati quando essi sono compiuti al di fuori del suo territorio;

e) esiste un'immunità ai sensi della legge dello Stato di esecuzione che rende impossibile l'esecuzione della decisione;

f) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è stata emessa la decisione;

g) in base al certificato, la persona interessata: i) in caso di procedura scritta, non è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante legale competente, ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione, o ii) non è comparsa personalmente e il certificato non dichiara: - che la persona è stata informata personalmente o tramite un rappresentante competente, ai sensi della legislazione nazionale del procedimento, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, oppure che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento;

h) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 euro.

 

Si rileva che l'art. 7 prevede cause di rifiuto facoltative e non obbligatorie e che pertanto ciascuno Stato membro, nella legge di attuazione della decisione quadro, può decidere se avvalersi o meno dei motivi di rifiuto codificati nella decisione quadro.

 

Lettera (i): prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l’importo della sanzione pecuniaria dando attuazione all’art. 8 della decisione quadro.

Ai sensi dell’articolo 8, ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato richiedente, lo Stato di esecuzione può decidere di ridurre l'importo della sanzione inflitta all'importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, allorché gli atti rientrano nella competenza di quest'ultimo. L'autorità competente dello Stato di esecuzione converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.

Prevedere inoltre la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall’art. 10 della decisione quadro.

Quest’ultimo dispone che qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della libertà, ove la sua legislazione lo preveda e lo Stato della decisione abbia consentito l'applicazione di tali sanzioni alternative nel certificato.

 

Lettera (l): prevedere l’applicabilità della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all’art. 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima.

L'art. 9 della decisione quadro prevede infatti che, fatto salvo l'art. 10 (in relazione al quale si veda il precedente criterio direttivo), l'esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all'esecuzione. Qualora la persona condannata possa fornire la prova di un pagamento, totale o parziale, effettuato in uno Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo che è oggetto di esecuzione nello Stato di esecuzione.

Ai sensi del paragrafo 3 del suddetto art. 9 della decisone quadro, la sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

L'ordinamento italiano prevede la responsabilità degli enti sub specie di c.d. responsabilità amministrativa da reato (responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231[227].

 

Lettera (m): in attuazione dell’art. 11 della decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano ma che solo lo Stato italiano può decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall’autorità italiana.

 

Lettera (n): in attuazione dell’art. 12 della decisione quadro, il Governo dovrà prevedere che laddove la decisione che ha irrogato la sanzione pecuniaria perda esecutività, l’autorità italiana debba tempestivamente avvertire l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, affinché questa ponga subito fine all’esecuzione stessa; prevedere, analogamente, laddove sia l’autorità italiana a dover proceder all’esecuzione.

 

Lettera (o): in attuazione dell’articolo 13 della decisione quadro, il legislatore delegato dovrà prevedere che le somme riscosse dall’autorità italiana in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano.

 

Lettera (p): prevedere che, secondo le modalità di cui all’art. 14 della decisione quadro, la competente autorità italiana informi l’autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria.

L'art. 14 della decisione quadro prevede che le seguenti comunicazioni siano effettuate dall'autorità competente dello Stato di esecuzione senza indugio con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a) trasmissione della decisione all'autorità competente, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6;

b) eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire una decisione, ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 20, paragrafo 3, con i motivi della decisione;

c) mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi di cui all'art. 8, all'art. 9, paragrafi 1 e 2, e all'art. 11, paragrafo 1;

d) esecuzione della decisione, non appena l'esecuzione è stata conclusa;

e) applicazione di una sanzione alternativa, ai sensi dell'art. 10.

 

Lettera (q): il governo, in attuazione dell’art. 15 della decisione quadro, dovrà disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione.

Ai sensi dell'art. 15, par. 1, della decisione quadro, infatti, una volta che la decisione è stata trasmessa, lo Stato della decisione non può più procedere all'esecuzione. Tuttavia, secondo il par. 2, lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere all'esecuzione della decisione:

a)    ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o parziale oppure del mancato riconoscimento o della mancata esecuzione della decisione nel caso dell'art. 7 (ove cioè l'autorità di esecuzione abbia ritenuto sussistente uno dei motivi di rifiuto), ad eccezione dell'art. 7, paragrafo 2, lettera a) (quando la sanzione sia stata comunque pagata), dell'art. 11, paragrafo 1, (quando è stata concessa l'amnistia o la grazia) e dell'art. 20, paragrafo 3, (quando l'ordine europeo viola i diritti fondamentali di cui all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea) oppure

b)    ove lo Stato della decisione abbia informato lo Stato di esecuzione che la decisione è stata revocata ai sensi dell'art. 12.

 

Lettera (r): prevedere che l’autorità italiana possa rifiutare l’esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

 

 


Schede sulle direttive contenute negli allegati

 

 


 

Allegato A

 


Direttiva 2006/137/CE

 

(Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna)

La direttiva 2006/137/CE modifica la disciplina concernente l’adeguamento dei requisiti tecnici per la navigazione interna imposti dalla direttiva 2006/87/CE.

La direttiva 2006/87/CE fissa alcune condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna alla Comunità, allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza provocate da livelli differenti di sicurezza richiesti.

I requisiti tecnici imposti dalla direttiva 2006/87/CE, coincidenti essenzialmente con quelli contemplati dal regolamento per l'ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dagli Stati membri della CCNR (Commissione centrale per la navigazione del Reno), vengono aggiornati periodicamente. La competenza in materia e per ogni misura necessaria all'esecuzione della direttiva spetta alla Commissione, che segue la procedura di regolamentazione con controllo - di cui all'articolo 5-bis della decisione 1999/468/CE - ma con termini abbreviati.

Tale procedura è apparsa però inidonea sia ad assicurare un adeguamento rapido dei requisiti al progresso tecnico e agli sviluppi del settore promossi da organizzazioni internazionali, CCNR in primis, sia per l'adozione di requisiti temporanei. La direttiva 2006/137/CE ha quindi modificato la relativa disciplina introducendo la possibilità di adottare, in tali casi, in luogo della procedura di regolamentazione con controllo, la procedura d'urgenza ex articolo 5-bis, paragrafo 6, decisione 1999/468/CE.

 

Il termine di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è stabilito al 30 dicembre 2008.

 

 


 

Allegato B

 


Direttiva 2006/22/CE

 

(Disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada)

Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione sottolineava  la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni relativi alla normativa sociale nel settore del trasporto su strada, di incoraggiare lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, di coordinare le attività di ispezione e di promuovere la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione di questa legislazione.

La direttiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 si propone l'obiettivo di individuare una serie di requisiti comuni per verificare la corretta ed uniforme applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985[228] e (CEE) n. 3821/85, del 20 dicembre 1985[229], concernenti rispettivamente l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia di legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada e l’impiego dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Ciò allo scopo di aumentare la sicurezza dei trasporti e di armonizzare le condizioni di lavoro in ambito comunitario.

 

Si ricorda che disposizioni parimenti rilevanti in materia di legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada sono il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada[230] e la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto: le misure in essa previste, in particolare la sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico con il tachigrafo digitale, consentirà infatti l’analisi di un volume crescente di dati in tempi rapidi e con maggiore precisione, accrescendo l’efficacia dei controlli.

 

La direttiva impone agli Stati membri l’istituzione di un sistema di controlli adeguati e regolari (artt. 2-6), lo scambio sistematico di informazioni (art. 8), il coordinamento delle attività di ispezione (art. 7), la formulazione di sistemi di classificazione del rischio omogenei (art. 9), incoraggia l’istituzione di un meccanismo che consenta di controllare più rigorosamente le imprese classificate ad alto rischio (art. 9.2) e promuove la formazione di agenti competenti (art. 11).

Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La direttiva in oggetto abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° aprile 2007.


Direttiva 2006/43/CE

 

(Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, stabilisce norme che attengono ad una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, al fine di migliorare la credibilità dell’informazione finanziaria e di promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione.

Le direttive vigenti in materia, in particolare la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, la settima direttiva 83/349/CEE nonché le direttive 86/635/CEE (relativa ai conti annuali delle banche) e 91/674/CEE (relativa ai conti consolidati delle imprese di assicurazione), impongono attualmente che i conti annuali o i conti consolidati siano controllati da una o più persone abilitate ad esercitare tale controllo.

Le condizioni per l'abilitazione delle persone incaricate della revisione legale dei conti sono state fissate nell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, che viene abrogata dalla presente direttiva.

 

L'obiettivo della direttiva 2006/43/CE è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti. Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti hanno la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

 

Tra le disposizioni introdotte dalla presente direttiva, particolare rilievo assumono quelle che disciplinano i principi in materia di indipendenza ed obiettività dei revisori, gli obblighi cui sono soggetti i revisori legali dei conti e gli obblighi di controllo della qualità esterna, nonché quelle che stabiliscono l’adozione di principi di revisione internazionali da parte della Commissione e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell’UE e dei paesi terzi.

 

Secondo quanto disposto dall’art. 3, la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitatidalle autorità competenti dello Stato membro che impone la revisione legale.

Possono essere abilitati alla revisione solamente i soggetti che soddisfino i requisiti di onorabilità e le condizioni degli articoli da 6 a 10, relative ai titoli (art. 6), all’esame di idoneità professionale (art. 7), al controllo delle conoscenze teoriche (articolo 8) ed al tirocinio (articolo 10).

In particolare, la direttiva stabilisce che un revisore potrà essere abilitato soltanto dopo aver completato il corso di studi che dà accesso all’università o a un livello equivalente, aver seguito un corso di formazione teorica, aver effettuato un tirocinio di almeno tre anni e aver superato un esame di idoneità professionale. Le qualifiche in materia di revisione acquisite dai revisori legali in base alla presente direttiva dovranno essere considerate equivalenti dagli Stati membri.

Gli Stati membri dovranno altresì assicurare (articolo 13) che i revisori prendano parte a corsi di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato.

 

Ciascuno Stato membro è tenuto a designare le autorità competenti responsabili per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Le autorità competenti possono essere anche associazioni professionali a condizione che siano soggette a un sistema di controllo pubblico.

 

Gli Stati membri dovranno assicurare (articolo 15) che tutti i revisori dei conti abilitati siano iscritti in un albo che sia accessibile al pubblico e che contenga le informazioni fondamentali sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile. Essi assicureranno che i revisori legali notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell’albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Gli Stati membri assicureranno che l’albo sia pienamente operativo entro il 29 giugno 2009.

 

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliranno le procedure per l’abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri (articolo 14). Tali procedure potranno richiedere, al massimo, il superamento di una prova attitudinale, a norma dell’art. 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; tale prova attitudinale dovrà vertere esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

 

L’art. 21 della direttiva dispone che i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile dovranno essere tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale, tra i quali la funzione di interesse pubblico, l’integrità e l’obiettività, la competenza e la diligenza professionali; in relazione a tali principi, la Commissione potrà adottare misure di esecuzione.

Al fine di garantire l’indipendenza e l’obiettività delle funzioni svolte, l’articolo 22 stabilisce che gli Stati membri dovranno assicurare che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile siano completamente indipendenti dall’ente di cui effettuano la revisione dei conti e che non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

In particolare, la revisione legale dei conti di un ente non potrà essere effettuata qualora tra tale ente e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere. Si prescrive, inoltre, che gli Stati membri adottino regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso quando effettuano la revisione dei conti di un ente.

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 26, la Commissione potrà decidere in merito all’applicabilità nella Comunità europea dei principi di revisione internazionali di cui gli Stati membri dovranno garantire l’osservanza. Gli Stati membri potranno applicare un principio di revisione nazionale, fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. Inoltre, gli Stati membri potranno, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali oppure imporre procedure di revisione od obblighi supplementari, ma solo se tali obblighi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti. Tali procedure od obblighi supplementari dovranno essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri prima della loro adozione e, in ogni caso, potranno essere prescritti solo fino al 29 giugno 2010.

 

Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili, la Commissione potrà adottare uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati, a meno che a livello comunitario non sia stato adottato un principio di revisione adeguato per tale relazione.

 

Ciascuno Stato membro dovrà assicurare (articolo 29), che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi determinati criteri, tra i quali l’indipendenza dei supervisori, il finanziamento sicuro e le risorse adeguate di tale sistema, la selezione delle persone che saranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità; si stabilisce inoltre che il controllo della qualità dovrà aver luogo almeno ogni sei anni e che i risultati globali del sistema di controllo saranno pubblicati annualmente.

 

L’art. 30 prescrive l’istituzione, in tutti i paesi membri, di efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (esse dovranno includere anche la possibilità di revoca dell’abilitazione) nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva.

 

Gli Stati membri saranno tenuti ad organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile (articolo 32); tale sistema dovrà essere diretto da persone esterne alla professione di revisore e aventi buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri dovranno assicurare che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico garantiscano un’efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo nazionali. Gli accordi degli Stati membri dovranno rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro nel quale il revisore legale o l’impresa di revisione contabile siano stati abilitati e nel quale l’ente sottoposto alla revisione contabile abbia la sede statutaria.

 

Le autorità nazionali competenti, responsabili dell’abilitazione, dell’iscrizione all’albo, del controllo della qualità, dell’ispezione e della disciplina dovranno cooperare tra loro, scambiandosi informazioni, prestandosi assistenza e collaborando nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei conti, ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti sanciti dalla direttiva.

 

L’art. 37 stabilisce che il revisore legale o l’impresa di revisione contabile devono essere designati dall’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto alla revisione contabile. Al fine di proteggere l’indipendenza del revisore, si prevede che la sua revoca sarà possibile solo se motivata da giusta causa, la quale dovrà essere comunicata alle autorità responsabili del controllo pubblico.

 

Il Capo X contiene infine disposizioni speciali riguardanti le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico. Infatti, dato che tali enti hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei loro conti consolidati dovrà essere soggetta ad obblighi più rigorosi. Ciascun ente di interesse pubblico dovrà essere, in particolare, dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, incaricato, tra l’altro, di monitorare il processo di informativa finanziaria, di controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e di verificare l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, specie per quanto concerne la prestazione dei servizi aggiuntivi all’ente sottoposto alla revisione contabile.

 

L’art. 44 dispone che, su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro potranno abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale, a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare ai requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri assoggetteranno i revisori contabili di paesi terzi iscritti all’albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tuttavia, tali soggetti potranno essere da ciò esentati qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente a quello predisposto dalla direttiva, abbiano effettuato un controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione del paese terzo di cui trattasi nel corso dei tre anni precedenti.

 

Gli Stati membri potranno autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, ma soltanto a determinate condizioni, in particolare se sono stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate.

 

Per quanto riguarda il termine per il recepimentodella direttiva, l’articolo 53 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare anteriormente al 29 giugno 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.


Direttiva 2006/46/CE

 

(Obblighi di informazione delle società)

La direttiva 2006/46/CE del 14 giugno 2006 mira a facilitare gli investimenti transfrontalieri, a migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni di gestione in tutta l’Unione Europea e ad accrescere la fiducia del pubblico nei confronti di tali documenti contabili, tramite l’inclusione di informazioni specifiche, coerenti e di migliore qualità. A tali fini la Commissione individua, nei considerando della direttiva, le seguenti priorità:

§      rafforzare la trasparenza delle operazioni con parti correlate;

§      rafforzare la trasparenza delle disposizioni fuori bilancio;

§      migliorare le informazioni sulle pratiche di governo societario applicate;

§      sancire la responsabilità collettiva degli amministratori.

 

La quarta direttiva 78/660/CEE e la settima direttiva 83/349/CEE, modificate dalla direttiva in esame, si limitano a prescrivere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate. La presente direttiva prevede l’estensione dell’obbligo di divulgazione alle operazioni realizzate dalla società con “parti correlate”[231] (ad esempio, i principali dirigenti delle società e i coniugi degli amministratori), compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni, necessarie per comprendere lo stato patrimoniale della società, ma esclusivamente nei casi in cui tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato.

 

La presente direttiva stabilisce che tale obbligo di divulgazione debba estendersi anche alle “disposizioni fuori bilancio”, in particolare alla loro natura e al loro obiettivo commerciale, nonché al loro impatto finanziario sulla società, purché i rischi o i benefici derivanti da queste disposizioni siano significativi e necessari per valutare lo stato patrimoniale della società. Per “disposizioni fuori bilancio” si intende qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non sia iscritto a bilancio. Esempi di tali disposizioni fuori bilancio comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, accordi combinati di vendita e riacquisto, disposizioni in merito al deposito di merci, disposizioni take or pay, outsourcing ed altre operazioni analoghe.

 

Le nuove disposizioni inserite nelle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio dalla presente direttiva stabiliscono che le società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità, saranno tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificabile della relazione sulla gestione. Gli Stati membri potranno anche consentire che le informazioni richieste dalla direttiva figurino in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione oppure che quest’ultima contenga un riferimento indicante dove il documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società.

La dichiarazione annuale sul governo societario dovrà almeno fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale. La dichiarazione dovrà inoltre indicare il codice di governo societario al quale la società è soggetta e/o il codice che la società può aver deciso volontariamente di applicare, nonché tutte le informazioni relative alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale. Salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la dichiarazione dovrà contenere la descrizione del funzionamento dell’assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio, nonché la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, gestione e controllo e dei loro comitati.

 

In materia di obblighi e responsabilità, la direttiva 2006/46/CE prescrive agli Stati membri di assicurare che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle società abbiano l’obbligo collettivo di garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza delle norme sancite nella stessa direttiva. In caso di violazione di tale obbligo, gli Stati devono garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità si applichino ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo almeno nei confronti della società. Gli Stati membri restano liberi di determinare la portata di tale responsabilità, nonché di prevedere una responsabilità diretta anche nei confronti degli azionisti o persino di altre parti interessate.

 

Gli Stati membri devono inoltre stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive

 

Le misure adottate a norma della presente direttiva non devono necessariamente applicarsi agli stessi tipi di società o imprese. In particolare, gli Stati membri possono esentare le piccole società, quali descritte nell’articolo 11 della direttiva 78/660/CEE, dagli obblighi concernenti le parti correlate e le disposizioni fuori bilancio. Le disposizioni della direttiva concernenti la dichiarazione sul governo societario dovranno applicarsi a tutte le società, comprese banche e altri istituti finanziari (direttiva 86/635/CEE), imprese di assicurazione e riassicurazione (direttiva 91/674/CEE) e società che hanno emesso valori mobiliari diversi dalle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, nella misura in cui non siano esentate dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri dovranno assicurare la messa in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 settembre 2008. Essi dovranno comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno nel settore disciplinato dalla direttiva.

 

 


Direttiva 2006/66/CE

 

(Rifiuti di pile ed accumulatori)

La direttiva in commento ha la finalità di ridurre significatamene la quantità di pile avviate allo smaltimento, garantendo il corretto funzionamento del mercato interno.

Nei considerando della nuova direttiva si sottolinea, infatti, come la precedente direttiva 91/157/EE, sebbene avesse consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia, non fosse però riuscita a raggiungere gli obiettivi che intendeva perseguire.

 

La direttiva 91/517/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 98/101/CE, è stata attuata in Italia dal DM n. 467 del 20 novembre 1997, successivamente sostituito dal DM n. 194 del 3 luglio 2003.

 

La direttiva 2006/66/CE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 settembre 2008 (art. 26), data di abrogazione della precedente direttiva 91/157/CEE (art 28).

 

II mercato delle batterie “primarie” (“non ricaricabili”) e “secondarie” (“ricaricabili”, più propriamente definite “accumulatori”) può essere suddiviso in due gruppi principali: il settore "portatile", nel quale le batterie generalmente pesano meno di 1 kg ed il settore "industriale e da autotrazione", nel quale le batterie generalmente pesano più di 1 kg.

Ogni anno in Europa vengono immesse sul mercato 160.000 tonnellate di pile portatili, cui si aggiungono 800.000 tonnellate di batterie per veicoli e 190 000 tonnellate di accumulatori per uso industriale[232].

Da tali cifre si comprende come le batterie rappresentino una fonte essenziale di energia ma, a causa della loro massiccia diffusione, esse costituiscono anche un rischio ambientale qualora non vengano smaltite in maniera rispettosa dell’ambiente.

La problematica dello smaltimento improprio di batterie ad accumulatori nel flusso dei rifiuti solidi urbani (RSU) non riguarda tuttavia né il segmento”industriali” né il segmento “da autotrazione” in quanto, a causa dell’elevato valore del materiale in esse contenuto, la quasi totalità del prodotto esausto affluisce alla raccolta differenziata.

Diverso è il discorso relativo al segmento “portatile” per il quale l’assenza di incentivi economici verso chi contribuisce alla raccolta differenziata, la mancanza di una adeguata informazione sui rischi ambientali di uno smaltimento improprio e la facilità di stoccaggio in ambiente domestico hanno sino ad ora portato ad un massiccio afflusso di questo prodotto, quando esausto, nei RSU.

I maggiori rischi per l’ambiente conseguenti a questo comportamento sono legati al contenuto in mercurio, piombo e cadmio che caratterizzano molte tipologie di pile ed accumulatori. Questi metalli, attraverso le diverse vie di smaltimento dei RSU (l’incenerimento o l’immissione in discarica), si possono diffondere nell’ambiente dando luogo a fenomeni di accumulo e di ingresso nella catena alimentare.

Allo scopo di tutelare l’ambiente da questa fonte di rischio, nel 1991 venne emanata la direttiva 91/157/CEE (modificata dalle direttive 93/86/CEE e 98/101/CE) il cui scopo principale era quello di vietare la commercializzazione di pile contenenti livelli di metalli pesanti superiori ai limiti prefissati e di indirizzare verso la raccolta differenziata tutte le pile che contenevano tali elementi.

Dato che le disposizioni introdotte hanno trovato applicazione solo nei confronti di una ristretta tipologia di batterie ed accumulatori, e constatata l’inefficacia della raccolta differenziata strutturata secondo i dettami della direttiva 91/157/CEE accanto alla crescita del contenuto di cadmio da batterie nei RSU, si è riscontrata la necessità di una revisione delle norme della citata direttiva. Pertanto, nel luglio 2006 il Parlamento europeo prima ed il Consiglio successivamente, hanno approvato un testo condiviso le cui disposizioni hanno preso corpo nella direttiva 2006/66/CE in esame.

 

Oggetto e ambito di applicazione (artt. 1 e 2)

La direttiva stabilisce:

- le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose;

- le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.

La direttiva si ripropone, altresì, di migliorare  l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori (produttori, distributori ed utilizzatori finali) e, in particolare, di quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

Essa si applica, fatte salve le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati, con alcune eccezioni correlate alla sicurezza dello Stato e a fini spaziali.

 

Mercato delle pile e degli accumulatori (artt. 4 e 6)

Fatta salva la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, gli Stati membri devono vietare l'immissione in commercio delle seguenti pile o accumulatori:

 

Tipologia

Esclusioni

Pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso

Pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso

Pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso

Pile e accumulatori portatili dei sistemi di emergenza e di allarme (incluse le luci di emergenza), delle attrezzature mediche e degli utensili elettrici senza fili (per quest’ultima categoria è previsto il riesame della Commissione entro il 26 settembre 2010).

 

Maggiore efficienza ambientale (art. 5)

Gli Stati membri “che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio” promuovono:

§         la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita;

§         lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.

 

Immissione sul mercato (art. 6)

Gli Stati membri, da un lato, sono tenuti a non ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva e, dall’altro, devono adottare tutte le misure necessarie per vietare la commercializzazione o ritirare dal mercato le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva.

 

Obiettivo del riciclaggio (art. 7)

Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, in modo da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.

 

Sistemi di raccolta (art. 8)

Vengono previsti diversi sistemi di raccolta a seconda della tipologia di rifiuti derivanti da:

§         pile e accumulatori portatili;

§         pile ed accumulatori industriali;

§         batterie ed accumulatori per autoveicoli.

Pile ed accumulatori portatili

Gli Stati membri devono provvedere affinché vengano predisposti adeguati sistemi di raccolta che rispettino i seguenti criteri:

a) gli utilizzatori finali devono potersi disfare di tali rifiuti in punti di raccolta loro accessibili e vicini, tenuto conto della densità della popolazione;

b) i distributori di pile o accumulatori portatili sono tenuti a recuperare gratuitamente tali rifiuti, a meno che una valutazione, da rendere pubblica, dimostri che i regimi alternativi esistenti siano almeno di uguale efficacia;

c) gli utilizzatori finali non devono sopportare alcun tipo di onere quando si disfano di tali rifiuti, né hanno l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;

d) tali sistemi possono funzionare unitamente ai sistemi di raccolta previsti dall'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE sui RAEE.

Nel rispetto di tali criteri, gli Stati membri possono:

a) esigere che i produttori introducano tali sistemi;

b) esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi;

c) mantenere i sistemi esistenti.

Pile ed accumulatori industriali

Gli Stati membri devono provvedere affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi (sia che agiscono a loro nome che in proprio), non rifiutino di riprendere i relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall’origine.

Batterie ed accumulatori per autoveicoli.

Gli Stati membri devono provvedere affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta avvenga con i sistemi di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non devono comportare alcune onere a carico degli utilizzatori finali quando si disfano dei relativi rifiuti, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

 

Strumenti economici per promuovere la raccolta (art. 9)

Gli Stati membri possono prevedere incentivi economici al fine di promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o di incoraggiare l'uso di pile e accumulatori contenenti meno sostanze inquinanti adottando ad esempio aliquote di imposta differenziata.

 

Obiettivi di raccolta (art. 10)

Gli Stati sono tenuti a calcolare,per la prima volta, il tasso di raccolta nel 2011.

Per «tasso di raccolta» si intende, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, “la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in conformità dell'art. 8, paragrafo 1, nell'anno civile considerato per le vendite annuali medie di pile e accumulatori portatili all'utilizzatore finale in peso in detto Stato membro in tale anno civile e nei due anni civili precedenti”.

La direttiva prevede tassi di raccolta minimi da conseguire per fasi successive:

§         25 % entro il 26 settembre 2012;

§         45 % entro il 26 settembre 2016.

Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta secondo il piano indicato all'allegato I.

 

Si segnala che la proposta di direttiva della Commissione prevedeva di calcolare l’obiettivo minimo di raccolta sulla base di “grammi per abitante”. Successivamente si è invece optato per il criterio della percentuale delle vendite, in quanto si è ritenuto che potesse riflettere meglio il livello dei consumi ed agevolare la verifica dei risultati.

 

Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori (art. 11)

Gli Stati membri devono adoperarsi affinché i produttori progettino apparecchi in cui siano facilmente rimovibili i rifiuti di pile e accumulatori e vengano immessi sul mercato corredati di istruzioni per la loro rimozione in sicurezza.

Tali disposizioni non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

 

Trattamento e riciclaggio (art. 12)

Gli Stati membri devono provvedere affinché, entro il 26 settembre 2009:

a) i produttori o i terzi introducano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute e dell'ambiente;

b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma dell'art. 8 siano sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi, come minimo, alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

L’articolo 12 indica poi alcuni parametri per il trattamento ed il riciclaggio:

§         il processo di trattamento dovrà soddisfare i requisiti minimi previsti nell’allegato III, parte A;

§         il processo di riciclaggio dovrà soddisfare le disposizioni di cui all'allegato III, parte B, entro il 26 settembre 2011[233].

Gli Stati membri hanno anche un obbligo di informazione nei confronti della Commissione sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile.

 

Nuove tecnologie di riciclaggio (art. 13)

Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e di trattamento, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori.

 

Smaltimento (art. 14)

Gli Stati membri devono vietare lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Possono, però, essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento quei residui di pile e accumulatori che sono stati già sottoposti a trattamento e a riciclaggio.

In via derogatoria, gli Stati membri possono, ai sensi dell’art. 12, destinare pile o accumulatori portatili raccolti contenenti cadmio, mercurio o piombo a discariche o a depositi sotterranei, quando non sia disponibile un mercato finale valido o nel quadro di una strategia di riduzione progressiva dei metalli pesanti la quale attesti, sulla base di una valutazione dettagliata dell'impatto ambientale, economico e sociale, che tale alternativa è preferibile al riciclaggio.

 

Esportazioni (art. 15)

Per effettuare il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori al di fuori dello Stato membro o della Comunità la spedizione di tali rifiuti deve essere effettuata nel rispetto del regolamento n. 259/93/CEE sulle spedizioni di rifiuti all’interno dei Paesi comunitari.

 

Finanziamento (artt. 16 e 18)

L’articolo 16 si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

Costi netti di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per autoveicoli

Tali costi devono essere finanziati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome, anche se viene prevista la possibilità che i produttori e gli utilizzatori finali di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli si accordino per il ricorso a modalità differenti.

I costi della raccolta, trattamento e riciclaggio non possono essere indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita.

Costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

I produttori, ovvero terzi che agiscono per loro conto, devono farsi carico di tutti i costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.

Gli Stati membri devono però evitare un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e alla direttiva 2002/96/CE RAEE.

Viene, infine, prevista, all’art. 18, una deroga che può essere concessa dagli Stati membri a favore dei piccoli produttori che possono essere esentati dal rispetto della copertura dei costi di trattamento, raccolta e riciclaggio, a condizione che non si recato pregiudizio al funzionamento del sistema. Tale deroga deve, comunque, essere approvata della Commissione.

 

Registrazione (art. 17)

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. 

 

Informazioni agli utilizzatori finali (art. 20) 

Gli Stati membri devono promuovere campagne di informazione per gli utilizzatori finali per incentivare la raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio.

Nel caso in cui gli Stati membri impongano ai distributori di recuperare i rifiuti di pile e accumulatori portatili a norma dell'art. 8, essi assicurano che tali distributori informino gli utilizzatori finali della possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.

I costi netti di tali campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili sono, come già detto, a carico dei produttori ovvero dei terzi che agiscono per loro conto, ai sensi dell’art. 16, par. 3.

 

Etichettatura (art. 21)

Tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie devono essere opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato II (bidone della spazzatura barrato), che dovrà avere le dimensioni indicate nello stesso articolo 21.

Inoltre:

§         le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli, entro il 26 settembre 2009, devono  riportare la capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile;

§         le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 % di mercurio, più di 0,002 % di cadmio o più di 0,004 % di piombo devono essere contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo (Hg, Cd o Pb).

Tutti i simboli devono essere apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.

 

Sanzioni (art. 25)

Ogni Stato stabilisce le relative sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La disciplina sanzionatoria deve quindi essere comunicata alla Commissione entro il 26 settembre 2008, che deve essere informata anche delle successive eventuali modifiche.

 

Accordi volontari (art. 27)

Gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 8 (sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili), 15 (esportazioni di rifiuti di pile e accumulatori portatili) e 20 (informazioni per gli utilizzatori finali) mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici.

Tali accordi devono avere forza vincolante, specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 16 ottobre 2006 la Commissione ha presentato una relazione sulla promozione delle donazioni volontarie non retribuite di cellule e tessuti (COM(2006)593). La relazione, da un lato, riassume i provvedimenti adottati dagli Stati membri per cercare di garantire tali donazioni - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12 della direttiva 2004/23/CE, relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane[234] - dall’altro, suggerisce alcune iniziative:

·       gli Stati membri dovrebbero reperire più dettagliate informazioni  sulle prassi quotidiane di compensazione nei vari ospedali o presso le organizzazioni di raccolta, per trasmetterle successivamente alla Commissione;

·       basandosi su tali informazioni la Commissione potrebbe discutere con gli Stati membri della necessità di pubblicare linee quida per l’attuazione del principio della donazione non retribuita ed eventualmente per la trasparenza degli eventuali compensi e la documentazione delle spese da rimborsare;

·       la Commissione potrebbe esaminare con gli Stati membri la necessità di pubblicare linee guida sulle misure di promozione e pubblicità a favore delle donazioni, misure che devono tener conto degli orientamenti e delle restrizioni o divieti in materia di pubblicità per quanto riguarda l’offerta di tessuti e cellule umane per ottenere vantaggi economici.

Procedure di contenzioso

Il 19 aprile 2007 la Commissione ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2007/403 e n. 2007/411) per la mancata attuazione rispettivamente della direttiva 2004/23/CE e della direttiva 2006/17/CE, di attuazione della direttiva 2004/23/CE, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule.

 

 


Direttiva 2006/68/CE

 

(Costituzione delle società per azioni)

La direttiva 2006/68/CE ha per obiettivo la semplificazione e la modernizzazione della seconda direttiva 77/91/CEE, al fine di contribuire a promuovere l’efficienza e la competitività delle imprese, senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori.

La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, ha coordinato, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per azioni al fine di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; essa fissa le condizioni per l’adozione, da parte di tali società, di diverse misure relative al capitale.

La direttiva 2006/68/CE provvede pertanto, con l’articolo 1, ad apportare una serie di modifiche sotto forma di novella alla precedente direttiva 77/91/CE. In particolare vengono introdotti i nuovi articoli 10-bis e 10-ter e 23-bis nonché vengono modificati gli articoli 11, 19 , 20, 23, 27, 32 e 41.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dall’art. 2 al 15 aprile 2008.

 

Le modifiche introdotte conferiscono agli Stati membri la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un’apposita valutazione da parte di un esperto indipendente.

Tuttavia, tale facoltà potrà essere prevista solo qualora il valore equo delle azioni sia stato già determinato con riferimento ad una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento e qualora la valutazione sia stata già effettuata conformemente ai principi e ai criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento (art. 10-bis).

Se intervengono fatti nuovi rilevanti che possono modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data effettiva del conferimento, si dovrà invece procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell’organo di amministrazione o di direzione.

La direttiva garantisce, tuttavia, il diritto, da parte di uno o più azionisti che detengono una quota complessiva pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società, di chiedere una valutazione dell’operazione da parte di un esperto indipendente.

 

Qualora un conferimento non in contanti sia effettuato senza la relazione di un esperto, entro un mese dalla data effettiva del conferimento dovrà essere pubblicata una dichiarazione contenente determinate informazioni, tra cui una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto, il suo valore e l’indicazione della fonte di tale valutazione, nonché una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi in grado di incidere sulla valutazione iniziale (art. 10-ter).

 

Secondo la direttiva, gli Stati membri potranno autorizzare una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società (art. 19 par. 1). Nella misura in cui tali acquisizioni saranno autorizzate, gli Stati membri dovranno subordinarle obbligatoriamente ad alcune condizioni, definite nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 19, par. 1. In particolare l’autorizzazione dovrà essere accordata dall’assemblea, che ne determinerà modalità e condizioni, come il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per cui è stata accordata l’autorizzazione (la sua durata massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma, in ogni caso, non potrà essere superiore a 5 anni) e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. Inoltre le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome proprio ma per conto della società non potranno avere l'effetto di diminuire l'attivo netto al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'operazione potrà riguardare soltanto azioni interamente liberate.

 

Gli Stati membri potranno inoltre facoltativamente subordinare le acquisizioni di azioni proprie ad una delle seguenti ulteriori condizioni [(numeri da i) a v)]:

-       che il valore nominale o, in sua assenza, il valore contabile delle azioni acquisite non superino un limite determinato dagli Stati membri (tale limite non potrà tuttavia essere inferiore al 10% del capitale sottoscritto);

-       che la facoltà della società di acquisire azioni proprie, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata risultino dallo statuto o dall’atto costitutivo della società;

-       che la società soddisfi requisiti adeguati in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

-       che talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto. Tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve;

-       che l’acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori.

 

La direttiva stabilisce inoltre che uno Stato membro possa permettere ad una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, nei limiti delle riserve distribuibili (art. 23, par. 1).

Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi, il ricorso a questa possibilità dovrà essere subordinato a delle garanzie. In particolare, l’organo di amministrazione o di direzione dovrà sottoporre l’operazione all’autorizzazione preventiva dell’assemblea, illustrando, in una relazione scritta, le ragioni dell’operazione, l’interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società, nonché il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La società dovrà, inoltre, iscrivere nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all’importo complessivo dell’assistenza finanziaria.

 

Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutta la Comunità, la direttiva prescrive infine che, a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni (art. 32, par. 1), gli Stati membri provvedano affinché i creditori possano rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.

 

 


Direttiva 2006/69/CE

 

(Semplificazione della riscossione dell’IVA
e contrasto all’evasione fiscale)

Nel 2006, diverse proposte relative alla fiscalità indiretta si sono concretizzate in atti legislativi del Consiglio, tra cui una direttiva che modifica la c.d. “sesta direttiva IVA” (77/388/CEE), per consentire agli Stati membri di adottare misure volte a contrastare la frode e l’evasione fiscale in alcuni casi specifici e determinati; la direttiva prevede, inoltre, alcune misure dirette a semplificare l’applicazione dell’IVA in alcuni casi in cui i debitori dell’imposta abbiano difficoltà finanziarie.

 

La direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, modifica la “sesta direttiva IVA”, al fine di abrogare alcune decisioni di autorizzazione di misure derogatorie, nonché di conferire agli Stati membri la facoltà di adottare provvedimenti volti a contrastare la frode e l’evasione fiscale in certi settori specifici e mirati. Pertanto, gli Stati membri non debbono più potersi avvalere delle deroghe individuali concesse loro in virtù di talune decisioni[235] del Consiglio, adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE e rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/69/CE. La direttiva lascia impregiudicate le misure applicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE e le deroghe, concesse ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, non espressamente abrogate[236].

 

La direttiva 2006/69/CE, all’articolo 1, paragrafo 1, numero 3), ribadisce, a livello comunitario, il principio in base al quale l’adozione del valore normale quale rettifica della base imponibile IVA deve seguire regole tassative, limitate e proporzionali. Il principio si riferisce alle deroghe che gli Stati membri possono adottare rispetto alla regola generale che impone la determinazione della predetta base imponibile in forza dei corrispettivi fissati dalle parti nell’ambito dei relativi contratti. Nella direttiva, inoltre, è ammesso il ricorso al valore normale per la determinazione della base imponibile IVA di tutte le transazioni che si realizzano tra soggetti collegati. In quest’ottica, la previsione comunitaria introduce tra i principi dell’ordinamento europeo e, a sua volta, negli ordinamenti degli Stati membri, una nozione di prezzo di trasferimento IVA che si applicherà sia nei rapporti internazionali, sia nelle transazioni che si realizzeranno nel singolo Stato. La direttiva fornisce una nozione di valore normale che, pur ricalcando i principi già fissati a livello nazionale dall’articolo 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[237], risolve il problema della determinazione del valore di beni o servizi in cui non è possibile, anche relazionandosi a beni similari, ricostruire l’effettivo valore di riferimento. In relazione a quest’ultimo aspetto, il provvedimento comunitario, al fine di individuare il valore normale dei beni, fa riferimento al costo di produzione o al prezzo di acquisto.

 

La direttiva in esame, al fine di contrastare frodi ed evasioni fiscali nonché di semplificare le procedure di riscossione dell’IVA, modifica alcune disposizioni (articoli 4, 5, 11, 17, 18, 20, 21) della direttiva 77/388/CEE. Per quanto riguarda, in particolare, le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’IVA e di contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale, l’articolo 1, paragrafo 1, numero 7), modifica l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, autorizzando gli Stati membri a stabilire che, per le sottoindicate operazioni, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate (c.d. reverse charge):

1)       prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili, nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE;

2)       messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al punto 1);

3)       cessioni di taluni beni immobili (fabbricati diversi dai fabbricati nuovi e fondi non edificati), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell’operazione;

4)       cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M della direttiva 77/388/CEE;

5)       cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

6)       cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

7)       cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui queste misure possono applicarsi. Essi possono, altresì, limitare l’applicazione delle misure ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M. Delle disposizioni nazionali adottate deve essere informato il Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 77/388/CEE.

 

Si segnala che, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2006/69/CE in esame, è stata emanata la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[238], che costituisce la rifusione delle direttive vigenti in materia. La direttiva 2006/112/CE ha abrogato sia la direttiva 77/388/CEE che l’articolo 1 della direttiva 2006/69/CE in esame; le norme introdotte da quest’ultima direttiva sono state comunque introdotte nella nuova direttiva 2006/112/CE, la quale ha inoltre fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione della direttiva 2006/69/CE in esame.

 

Il termine di recepimento della direttiva 2006/69/CE in esame è fissato al 1° gennaio 2008.

 


Direttiva 2006/86/CE

 

(Prescrizioni in materia di tessuti e cellule umani)

La direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 definisce la norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane e di prodotti derivati destinati ad applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato standard di protezione della salute umana.

Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umane destinati ad applicazioni sull’uomo e garantire un adeguato livello di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE prevede la fissazione di prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del procedimento di applicazione di tessuti e cellule umani, comprese le indicazioni relative a un sistema di qualità per gli istituti dei tessuti[239].

Poiché, in attuazione della citata direttiva del 2004, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di accreditamento, designazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessuti e per i relativi procedimenti di preparazione, è stata adottata la direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che definisce le prescrizioni tecniche per la realizzazione di tale sistema.

Più nel dettaglio, la nuova direttiva concerne (articolo 1) la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo (sempre che tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive). Inoltre, le norme poste dagli articoli da 5 a 9, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni o eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani.

L'allegato I (a cui rinvia l'articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti, ossia alle strutture che effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani.

L'allegato II (a cui rinvia l'articolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati.

La direttiva in esame, inoltre, definisce una procedura di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi (articoli 5 e 6) e reca prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità (articoli 9 e 10).

In particolare, le procedure di cui agli articoli 5 e 6 sono dirette a garantire che gli istituti dei tessuti notifichino all'autorità competente i casi di reazioni avverse gravi, nel donatore o nel ricevente, nonché gli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità o la sicurezza di tessuti e cellule.

Negli allegati III e IV sono rispettivamente definiti gli elementi informativi che devono essere oggetto delle citate notifiche.

Gli articoli 7 e 8 riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea.

L'articolo 9 e il relativo allegato VI concernono la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti.

Al fine di agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, l'articolo 10 prevede per tutti i materiali donati ai suddetti istituti un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del partner).

Gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva in esame entro il 1° settembre 2007, ad eccezione delle norme contenute nel citato articolo 10, che devono essere attuate entro il 1° settembre 2008.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 16 ottobre 2006 la Commissione ha presentato una relazione sulla promozione delle donazioni volontarie non retribuite di cellule e tessuti (COM(2006)593). La relazione, da un lato, riassume i provvedimenti adottati dagli Stati membri per cercare di garantire tali donazioni - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12 della direttiva 2004/23/CE, relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane[240] - dall’altro, suggerisce alcune iniziative:

·       gli Stati membri dovrebbero reperire più dettagliate informazioni  sulle prassi quotidiane di compensazione nei vari ospedali o presso le organizzazioni di raccolta, per trasmetterle successivamente alla Commissione;

·       basandosi su tali informazioni la Commissione potrebbe discutere con gli Stati membri della necessità di pubblicare linee quida per l’attuazione del principio della donazione non retribuita ed eventualmente per la trasparenza degli eventuali compensi e la documentazione delle spese da rimborsare;

·       la Commissione potrebbe esaminare con gli Stati membri la necessità di pubblicare linee guida sulle misure di promozione e pubblicità a favore delle donazioni, misure che devono tener conto degli orientamenti e delle restrizioni o divieti in materia di pubblicità per quanto riguarda l’offerta di tessuti e cellule umane per ottenere vantaggi economici.

Procedure di contenzioso

Il 19 aprile 2007 la Commissione ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2007/403 e n. 2007/411) per la mancata attuazione rispettivamente della direttiva 2004/23/CE e della direttiva 2006/17/CE, di attuazione della direttiva 2004/23/CE, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule.

 

 


Direttiva 2006/87/CE

 

(Requisiti tecnici per le navi della navigazione interna)

Per evitare distorsioni della concorrenza dovute a livelli diversi di sicurezza richiesti, sono necessari requisiti tecnici equivalenti per la navigazione interna comunitaria.

La direttiva 2006/87/CE fissa le condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici alle navi per la navigazione sull'intera rete di vie navigabili interne della Comunità.

I requisiti tecnici contenuti negli allegati alla direttiva 2006/87/CE coincidono essenzialmente con quelli contemplati dal regolamento per l'ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dagli Stati membri della CCNR (Commissione centrale per la navigazione del Reno).

I requisiti applicabili al rilascio di certificati per la navigazione del Reno vengono aggiornati periodicamente, in funzione dei progressi tecnici (articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno). Parimenti, vengono adeguati i requisiti contemplati dalla direttiva 2006/87/CE. La competenza in materia e per ogni misura necessaria all'esecuzione della direttiva, spetta alla Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per l'adozione di tali misure i termini ordinari della procedura sono però abbreviati.

La procedura di regolamentazione con controllo è tuttavia apparsa inidonea ad assicurare un adeguamento rapido dei requisiti di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE e per l'adozione di requisiti temporanei. Per essi si è ritenuto necessario ricorrere piuttosto alla procedura d'urgenza ex articolo 5-bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, onde evitare ritardi, pericolose disparità e conseguenti distorsioni.

E’ stato necessario a tal fine modificare la direttiva 2006/87/CE. Questo è lo scopo cui risponde sostanzialmente la direttiva 2006/137/CE, inserita a sua volta nell’allegato A del disegno di legge in esame (si veda scheda relativa).

 

Il termine di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è stabilito al 30 dicembre 2008.

 

 


Direttiva 2006/88/CE

 

(Norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura ed ai relativi prodotti)

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006 aggiorna la normativa comunitaria relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

A decorrere dal 1° agosto 2008, sono quindi abrogate le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE, recanti, rispettivamente, le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, le misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci e le misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

La direttiva in esame è costituita da 11 Capi, 67 articoli e 8 allegati tecnici.

Il Capo I delinea l’oggetto, il campo di applicazione e le principali definizioni.

In particolare, l’art. 1 stabilisce che costituiscono oggetto della direttiva:

a) le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura[241] e dei relativi prodotti;

b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e degli altri operatori del settore nei confronti delle malattie che interessano gli animali d'acquacoltura;

c) le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di malattia degli animali acquatici.

Quanto al campo di applicazione, la direttiva non si applica:

a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale;

b) agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare;

c) agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari (art. 2).

Il Capo II detta la disciplina sul riconoscimento delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione (ossia degli stabilimenti adibiti alla trasformazione degli animali d'acquacoltura a scopi alimentari).

In particolare, l’art. 4 richiede che le imprese e gli stabilimenti sopra menzionati siano riconosciuti dall'autorità competente di ciascuno Stato membro.

Il riconoscimento è subordinato ad alcune condizioni, tra le quali si segnalano:

§         la tenuta di un registro, in cui siano annotati, tra l’altro, gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti[242];

§         l'attuazione di prassi igieniche appropriate, al fine di evitare l'introduzione e la propagazione di malattie[243];

§         l'applicazione di un programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione dei rischi[244] (art. 5).

L’art. 8 stabilisce, altresì, norme di controllo sanitario anche per le operazioni effettuate dai trasportatori degli animali d'acquacoltura.

Il Capo III reca disposizioni in materia di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti.

In particolare, si stabilisce che, fatte salve alcune specifiche norme, le disposizioni contenute nel Capo III si applicano esclusivamente alle malattie (esotiche e non esotiche) elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili (art. 11).

Il Capo in esame detta altresì norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura (art. 13), individuando i casi in cui l'immissione sul mercato dei suddetti animali è soggetta a certificazione sanitaria (art. 14).

L’art. 16 stabilisce che gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia, per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato, zona o compartimento dichiarati indenni, devono provenire da Stati, zone o compartimenti a loro volta dichiarati indenni. Analogamente, gli animali vivi diversi da quelli elencati nell'allegato IV, appartenenti a specie portatrici di una determinata malattia, possono essere introdotti in zone indenni a condizione che provengano da aree dichiarate indenni o siano tenuti in impianti di isolamento per un periodo adeguato a contenere il rischio di trasmissione della malattia (art. 17).

L’art. 18 reca norme sui requisiti igienici dei processi di trasformazione e sulle condizioni di immagazzinamento degli animali e dei relativi prodotti, immessi sul mercato per essere trasformati prima del consumo umano.

Specifiche disposizioni riguardano anche il rilascio di animali acquatici selvatici in Stati, zone o compartimenti dichiarati indenni (art. 20) e l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali (art 21).

Il Capo IV disciplina l'introduzione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti provenienti da Paesi terzi.

In particolare, si prevede che le importazioni sono ammesse solo da Paesi terzi che figurano in un apposito elenco comunitario (art. 22). Ai fini dell'inclusione in tale elenco è richiesto che il Paese terzo garantisca il rispetto delle norme di polizia sanitaria previste dall'ordinamento comunitario (ferma restando la facoltà della Commissione di compiere apposite ispezioni).

Le partite immesse sul mercato devono essere corredate, tra l’altro, di un certificato sanitario (art. 24).

Il Capo V riguarda gli obblighi di notifica e le misure minime di lotta contro le malattie degli animali acquatici.

Nei casi di sospetto o di presenza accertata di una delle malattie elencate nell'allegato IV, l'autorità competente ne deve essere immediatamente informata. Qualora vi sia un aumento del tasso di mortalità degli animali d'acquacoltura, i casi di decesso sono segnalati all'autorità competente o ad un veterinario privato per ulteriori accertamenti. Gli obblighi di notifica gravano, tra l’altro, sul proprietario, sulle persone che accompagnano gli animali durante il trasporto, sui veterinari e i professionisti dei servizi sanitari, sui veterinari ufficiali, sul personale dirigente di laboratori e su tutti coloro che si occupano professionalmente di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti (art. 26).

Entro 24 ore, lo Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione e i Paesi membri dell'EFTA (European Free Trade Association), ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) malattia esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV;

b) malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, qualora lo Stato membro, la zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da tale malattia (art. 27).

Per i casi di sospetta presenza di una delle suddette malattie, si prevedono prime misure di lotta e lo svolgimento di indagini epidemiologiche (artt. 28 e 29). Con riferimento invece ai casi di conferma della malattia, sono definite (artt. 31-39) le misure di lotta minime, articolate in relazione al tipo di malattia e di animale acquatico interessato (di acquacoltura o selvatico).

Apposite misure di contrasto sono inoltre contemplate per i casi di malattia “emergente” (cioè, di malattia non compresa nell'allegato IV, parte II).

La direttiva in esame detta, inoltre, specifiche disposizioni relativamente ai programmi di lotta delle malattie e di vaccinazione degli animali di acquicoltura(Capo VI), al riconoscimento dello status di Stato membro indenne da malattia (Capo VII) e agli obblighi riguardanti le autorità competenti ed i laboratori (Capo VIII).

Il Capo IX disciplina le ispezioni della Commissione per l’attuazione uniforme della direttiva e gli adempimenti sulla gestione elettronica delle informazioni, prevedendo, altresì, che gli Stati membri adottino misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 60).

Il Capo X disciplina le modifiche alla direttiva, le relative modalità d'applicazione nonché il funzionamento del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che coadiuva la Commissione.

Il Capo XI, recante le disposizioni transitorie e finali, prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 dicembre 2006 (art. 64).

Una particolare disciplina è dettata, poi, dall’art. 63, il quale stabilisce che, nelle more dell'adozione (entro 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva) delle misure previste dall’art. 43 in ordine alle malattie non soggette a misure comunitarie che rivestono importanza a livello locale, restano in vigore le garanzie complementari di cui alla decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° maggio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva. Le medesime disposizioni si applicano dal 1° agosto 2008 (art. 65).

La direttiva è entrata in vigore il 14 dicembre 2006.

 


Direttiva 2006/93/CE

 

(Disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale)

Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso implica tanto l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto della Comunità quanto la tutela dell'ambiente.

Per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo sono necessarie misure intese a ridurre le emissioni acustiche degli aeromobili, specie negli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico.

Infatti, a causa della crescente congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti: ciò richiede aerei compatibili sotto il profilo ambientale. Inoltre, l'adozione di un quadro comune di norme e procedure armonizzate per i diversi aeroporti della Comunità è in grado di salvaguardare anche le esigenze del mercato interno, garantendo che negli aeroporti in cui esistono problemi di inquinamento acustico comparabili vengano introdotte restrizioni operative analoghe.

L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), allo scopo di migliorare la situazione del rumore nei pressi degli aeroporti, ha elaborato una nuova e più rigorosa norma di certificazione acustica, definita nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale[245], volume 1, parte II, capitolo 4[246][247].

 

La direttiva 89/629/CEE[248]limitava l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei conformi alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), specificando peraltro che il limite alla registrazione costituiva soltanto una prima fase.

La direttiva 92/14/CEE[249] contemplava invece il progressivo ritiro degli aerei entro il 10 aprile 2002 e l’adozione di nuove misure per evitare un aumento dell'inquinamento acustico dopo il 2002, prevedibile conseguenza della crescita costante del settore del trasporto aereo in Europa.

 

La 33°assemblea dell'ICAO, con la risoluzione A33/7, ha introdotto il concetto di "approccio equilibrato" alla gestione del rumore, in vista di attenuare le emissioni acustiche. Tale approccio, che costituisce un metodo d'azione per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli, implica, tra l’altro, la definizione di linee di indirizzo internazionali per l'introduzione di restrizioni operative specifiche in ogni aeroporto. In particolare esso contempla interventi attraverso quattro fattori essenziali: riduzione alla fonte del rumore prodotto dagli aerei, pianificazione e gestione del territorio, procedure operative per l'abbattimento del rumore, restrizioni operative.

Accanto all’approccio equilibrato, una riduzione del rumore efficace e sostenibile richiede altresì norme tecniche - ad esempio le norme acustiche per gli aeromobili - più rigorose e la progressiva dismissione degli aeromobili rumorosi.

 

La direttiva 2006/93/CE disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per un determinato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.

Essa obbliga tutti gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione operanti negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme contenute nell'allegato 16 della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, salvo deroghe accordabili nel solo caso di aerei di interesse storico (art. 3).

Gli Stati membri devono altresì stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 5).

La direttiva 92/14/CEE del Consiglio, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale viene, per ragioni di chiarezza e razionalità, abrogata[250].

La direttiva non stabilisce alcun termine temporale per il suo recepimento da parte degli Stati membri, limitandosi a prevedere l'obbligo a carico di questi ultimi di comunicare alla Commissione gli atti di diritto interno adottati nel settore da essa disciplinato.

 


Direttiva 2006/112/CE

 

(Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto)

La direttiva 2006/112/CE procede alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive.

La nuova direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia.

Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell’Unione europea.

 

Si ricorda che il sistema comune dell’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad una base imponibile uniforme dell’IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri.

Peraltro è stato indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori. Nel corso di tale regime transitorio, in vigore fino al 31 dicembre 2010, si applicano una serie di principi speciali a numerose fattispecie. L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, che deve essere non inferiore al 15 %, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime. Durante il periodo transitorio sono altresì possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote. In particolare Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III e fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.

 

 

La direttiva 2006/112/CE si compone di 414 articoli, raggruppati in 15 titoli e 12 allegati. La rifusione, come previsto espressamente nel terzo considerando, ha apportato solo poche modifiche sostanziali alla legislazione esistente. La maggior parte dei cambiamenti sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche.

I riferimenti agli articoli abrogati si intendono fatti alla nuova direttiva 2006/112/CE, secondo una tavola di concordanza contenuta nell'allegato XII della stessa.

Tuttavia, oltre alla rielaborazione del testo, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali recependo anche sentenze della Corte di giustizia.

Il recepimento delle modifiche sostanziali deve avvenire entro il 1° gennaio 2008.

 

Tra le modifiche sostanziali da recepire vi è quella contenuta nell’articolo 44, che precisa che la territorialità delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi (intermediario con rappresentanza) sia sempre da ricondurre al luogo in cui avviene l'operazione principale cui si riferisce la prestazione, salvo il caso in cui il destinatario della prestazione sia identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è effettuata l'operazione principale. In questo caso, la rifusione si è rifatta alla sentenza del 27 maggio 2004, relativa alla causa C-68/03, che si era pronunciata al riguardo.

Altra modifica sostanziale riguarda la definizione di prodotti soggetti ad accisa. L'articolo 2, paragrafo 3, della nuova direttiva ha specificato che «sono considerati prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica».

L'articolo 59 della nuova direttiva, in relazione alla territorialità delle prestazioni di telecomunicazione, rende obbligatorio l'utilizzo della regola dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi per i servizi forniti a cittadini extra-comunitari che non siano soggetti passivi d'imposta. In questo modo, viene adottato lo stesso criterio previsto per le prestazioni di commercio elettronico.

Il nuovo articolo 399 prevede che il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla nuova direttiva venga determinato in base al tasso di conversione dell’euro applicabile al 1° gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito alla UE dopo questa data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione. Il successivo articolo 400 precisa che, nella conversione degli importi nelle monete nazionali, gli Stati membri possano arrotondare, fino ad unmassimo del 10% verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da questa conversione.

 

 


Direttiva 2006/117/EURATOM

 

(Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)

La direttiva è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 20 novembre 2006. La materia delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito è soggetta a una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione[251].

 

La direttiva in esame intende istituire un sistema comunitario di sorveglianzae controllodelle spedizioni  transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire una protezione adeguata della popolazione. Essa trova applicazione quando il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro della Comunità, e quando le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom[252]. Non pregiudica comunque né diritti e obblighi che derivano dal diritto internazionale (articolo 1), né la piena responsabilità degli Stati membri della scelta della propria politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all’interno della loro giurisdizione (articolo 3). Gli Stati membri possono quindi optare per esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento o preferire lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito senza che siano previsti altri utilizzi. Come precisato nei consideranda della direttiva, inoltre, nulla implica che uno Stato membro debba accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione. Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva stessa.

 

Le definizioni, tra le altre, di “rifiuti radioattivi” e di “combustibile esaurito” sono contenute nell’articolo 5. In particolare per “rifiuti radioattivi” si intendono i materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione. Per “combustibile esaurito”, il combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi.

 

La direttiva stabilisce specifiche prescrizioni relative alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione imponendo di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito fra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario a un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.

Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, che preveda di spedirli o di farli spedire all’interno della Comunità, deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata. Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano tale domanda, debitamente compilata, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il consenso (articolo 6-12).

Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla direttiva e il Paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario deve presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro, le quali inviano la domanda alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso (articolo 13).

Qualora sia previsto l’ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un Paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della spedizione all’interno dello Stato membro, dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario (“primo Stato membro di transito”), deve presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro (articolo 14).

Quando i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere esportati dalla Comunità verso un Paese terzo, il detentore deve presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste a loro volta notificano la spedizione prevista alle autorità competenti del Paese di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso (articolo 15).

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito hanno l’obbligo di inviare l’avviso di ricevimento della domanda. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno il diritto di comunicare il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso. (Artt. 6 - 16).

 

L’articolo 17prevede che per tutte le spedizioni soggette alla direttiva venga utilizzato un documento uniforme. Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Qualora il documento uniforme non sia disponibile, l’articolo 24 prevede come norma transitoria che venga utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione[253].

 

La Commissione è tenuta a formulare raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva. Essa deve stabilire e mantenere una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro e tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione (articolo 19).

 

All’articolo 20 si prevede che entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione relazioni sull’applicazione della direttiva. Sulla base di tali relazioni la Commissione predisporrà una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, per il Consiglio e per il Comitato economico e sociale europeo.

 

La direttiva 2006/117/Euratom abroga la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio con effetto dal 25 dicembre 2008, lasciando comunque impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e per l’applicazione della direttiva abrogata (articolo 23). Essa assicura inoltre la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006 (articolo 23).

 

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 25 dicembre 2008 e ad informarne immediatamente la Commissione (articolo 22).

 

 


Direttiva 2006/118/CE

 

(Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento)

La direttiva, composta da tredici articoli e quattro allegati, ha la finalità di un rafforzamento della tutela delle acque sotterranee, attraverso in particolare la previsione di criteri di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e valori limite per le sostanze inquinanti (art. 1). Le sue disposizioni dovranno essere recepite entro il 16 gennaio 2009 (art. 12).

La direttiva integra la direttiva quadro 2000/60/CE - che già interviene sulla materia - introducendo in particolare criteri per la valutazione del buono stato chimico dei corpi idrici, l'individuazione e l'inversione delle tendenze dell'aumento dell'inquinamento e la limitazione degli scarichi indiretti.

La direttiva 2000/60/CE prevede all’art. 4, par. 1, lett. b), tra gli obiettivi ambientali relativi alle acque sotterranee, che:

§         gli Stati membri attuino le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;

§         gli Stati membri proteggano, migliorino e ripristinino i corpi idrici sotterranei, e assicurino un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune proroghe;

§         gli Stati membri attuino le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

 

La nuova direttiva stabilisce, quindi, un calendario di adempimenti per le autorità nazionali. Il primo di tali adempimenti in ordine cronologico consiste nella fissazione entro il 22 dicembre 2008, dei “valori soglia”, ovvero dei limiti di concentrazione di un inquinante delle acque il cui superamento porterebbe a caratterizzarle come aventi un cattivo stato chimico.

Tali valori soglia devono essere stabiliti secondo la procedura prevista nell’allegato II parte A; essi possono essere fissati a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. Per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia dovrà essere soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati.

L'elenco dei valori soglia può essere modificato dagli Stati membri ogniqualvolta nuove informazioni sugli inquinanti mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia diverso e possono anche venire stralciati dall'elenco nel caso in cui il corpo idrico sotterraneo interessato non sia più a rischio. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri (articolo 3).

La direttiva, all’articolo 4, introduce, quindi, una specifica procedura di valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, prevedendo il rispetto di una serie di parametri e condizioniaffinché un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei sia consideratoin buono stato chimico.

Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE che dovrà contenere anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.

Il richiamato art. 13 della direttiva 2000/60/CE prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di un piano di gestione del bacino idrografico per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel proprio territorio. Tali piani dovranno essere pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva[254] (22 dicembre 2009). Essi dovranno essere anche riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva (22 dicembre 2015) e, successivamente, ogni sei anni.

All’articolo 5, è quindi, previsto l’avvio di controlli sulle "tendenze" della salute delle acque, attraverso l’individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei e la determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità all'allegato IV.

Nell’allegato IV, parte B, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento viene stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75% dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori di soglia stabiliti ai sensi dell'art. 3, a meno che sia necessario un punto di partenza diverso o più tempestivo.

Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sono tenuti a sintetizzare anche le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza.

Tra le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee recate dall’art. 6, viene previsto che il programma di misure stabilito ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2000/60/CE comprenda anche tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee.

Il richiamato articolo 11 della direttiva 2000/60/CE dispone che, per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepari un programma di misure composto da "misure di base" indicate dallo stesso articolo e, ove necessario, "misure supplementari”.

 

Sono stabilite anche delle esenzioni – delle quali deve essere tenuto un inventario allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione - nel caso in cui le competenti autorità degli Stati membri constatino che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee.

L’articolo 7 dispone che nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2009[255] e il 22 dicembre 2013[256], qualsiasi autorizzazione agli scarichi indiretti ai sensi degli artt. 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE dovrà tenere conto anche dei requisiti indicati agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva in esame.

L’articolo 10 infine prevede una procedura di revisione degli allegati I e II della direttiva entro 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni.

 

I principali adempimenti previsti dalla direttiva 2006/118/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori soglia 

• Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri dovranno stabilire "valori soglia" (ossia i limiti di concentrazione di un inquinante nelle acque sotterranee il cui superamento porterebbe caratterizzarle come avente un cattivo stato chimico);

• i valori soglia dovranno, nel minimo, rispettare i parametri stabiliti dalla direttiva per ciascuno degli inquinanti che sul territorio sono stati individuati come fattori a rischio;

• tali valori soglia potranno essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o di corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei.

• i valori dovranno essere usati per effettuare l'esame dello stato delle acque sotterranee, come previsto dall'art. 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

• gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione un elenco di tutti gli inquinanti per i quali hanno stabilito valori soglia. (Sulla base di tali informazioni, la Commissione pubblicherà, entro il 22 dicembre 2009, una relazione, corredata da una eventuale proposta di modifica dei parametri contenuti nella direttiva in itinere).

 

 

 

 

 

Controllo dell'inquinamento

• Gli Stati membri dovranno individuare tutte le "tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti" rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei;

• nel caso tali tendenze vengano rilevate, gli Stati membri dovranno invertirle (quindi ridurre l'inquinamento) utilizzando il programma di misure di cui all'art. 11 della direttiva 2000/60/CE.

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione degli scarichi indiretti 

• In aggiunta alle misure base già previste dalla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovranno garantire che il programma di misure (per ciascun distretto idrografico) comprenda la prevenzione di scarichi indiretti (ossia di quelli dovuti a percolazione attraverso il terreno o il sottosuolo) nelle acque sotterranee dei particolari inquinanti menzionati ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII di tale direttiva;

• Con riferimento ai punti da 7 a 12 dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, il programma di misure deve stabilire che qualsiasi scarico indiretto nelle acque sotterranee sia autorizzato soltanto a condizione che gli scarichi non mettano a rischio il conseguimento di un buono stato chimico delle acque sotterranee.

 

 

La direttiva dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 16 gennaio 2009.

 


Direttiva 2006/121/CE

 

(Modifiche alla disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento REACH)

La direttiva in esame[257] modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Si ricorda che la direttiva 67/548/CEE, sottoposta nel corso degli anni a numerose modifiche, è nata dall'esigenza di armonizzare i processi volti alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi, al fine di garantire la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, assicurando al contempo la libera circolazione di detti prodotti all'interno dell'Unione europea.

Le nuove disposizioni sono dirette ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

A tal fine, la direttiva 2006/121/CE sopprime, tra l’altro, le norme della direttiva 67/548/CEE relative alla notifica delle sostanze, allo scambio di informazioni sulle sostanze notificate ed alla valutazione dei rischi che le stesse possono presentare per l'uomo e per l'ambiente.

Gli Stati membri devono garantire, altresì, che le sostanze immesse sul mercato siano imballate ed etichettate nel rispetto delle disposizioni sancite dalla stessa direttiva 67/548/CEE (artt. da 22 a 25[258]) e, per le sostanze registrate, sulla base delle informazioni acquisite mediante l’applicazione delle disposizioni del regolamento REACH (artt. 12 e 13[259]).

Tra le altre novità di rilievo si segnala che i test relativi alle sostanze chimiche contemplati nella direttiva 67/548/CEE devono essere effettuati conformemente alle prescrizioni del regolamento REACH (art. 13)[260].

Sono infine coordinate le indicazioni contenute negli allegati della direttiva con quelle contenute negli allegati del citato regolamento.

 

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE) definisce un complesso sistema di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici (complessivamente circa 30.000 sostanze).

Tale Regolamento, approvato, in codecisione ed in seconda lettura, dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea il 13 e 18 dicembre 2006, è costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici ed è entrato formalmente in vigore il 1° giugno 2007;tuttavia per l’applicazione di alcune disposizioni sono fissati termini più ampi.

Il regolamento introduce un sistema integrato unico di registrazione, di valutazione e di autorizzazione dei prodotti chimici e istituisce un'Agenzia chimica europea.

Sono escluse dal campo di applicazione:

Ø       le sostanze radioattive (in quanto soggette ad altra normativa);

Ø       le sostanze assoggettate a controllo doganale che si trovano in deposito temporaneo, in zona franca, in deposito franco in vista di una riesportazione o in transito;

Ø       le sostanze intermedie non isolate.

La registrazione costituisce un passaggio fondamentale del sistema REACH. Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi superiori ad una tonnellata all'anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale. In mancanza della registrazione, i prodotti in questione non possono essere né fabbricati né importati, eccetto alcuni gruppi di sostanze esentate da tale adempimento.

I fabbricanti e gli importatori hanno altresì l’obbligo di comunicare alla citata Agenzia europea una serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, ivi inclusi gli usi, la classificazione, l’etichettatura, le precauzioni d'impiego. In mancanza di dati disponibili, è previsto l’obbligo di effettuare appositi test sperimentali per l’individuazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche, ambientali ed ecotossicologiche delle sostanze.

Oltre alla previsione dell’obbligo di registrazione, i principali ambiti di intervento del regolamento riguardano:

§       la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie” (per maggiori dettagli sulle procedure di valutazione delle sostanze v. infra);

§       la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate all’anno, che importa l’obbligo di stilare una specifica relazione da parte dei soggetti dichiaranti (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle);

§       l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (ossia quelle che presentano proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, in categoria 1 e 2, o che si qualificano come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), ovvero molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), o ancora le sostanze che perturbano il sistema endocrino - ECD). L'autorizzazione è di norma rilasciata dalla Commissione se il rischio per la salute umana o per l'ambiente è adeguatamente controllato, tenendo conto del parere del Comitato per la valutazione dei rischi;

§       l’adozione di restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che presentino peculiari rischi per l’ambiente e la salute umana;

§       l’istituzione - come già segnalato - di un’Agenzia chimica europea con compiti scientifici e di coordinamento. Nell’ambito del ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento, l’Agenzia, la cui sede è stabilita a Helsinki, organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche. Al riguardo, va segnalato che il regolamento prevede un sistema tariffario destinato a finanziare, in parte, l’attività dell’Agenzia europea.

Rilevanti attività sono affidate, poi, alle Autorità nazionali competenti, soprattutto in materia di valutazione delle sostanze, in coordinamento con l’Agenzia chimica europea. La valutazione delle sostanze selezionate in ambito comunitario è effettuata dalle Autorità nazionali secondo un ordine di priorità che tiene conto delle informazioni relative ai pericoli, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo, in conformità ai criteri definiti dalla stessa Agenzia europea. Quest’ultima determina i criteri per l’identificazione delle sostanze prioritarie in cooperazione con gli Stati membri, al fine di pervenire ad un approccio armonizzato e all’adozione di un Piano d’azione a rotazione a livello comunitario, che indica le sostanze da valutare ogni anno.

Il regolamento (articolo 121), oltre a sancire l’obbligo per gli Stati membri di designare l'Autorità competente, dispone che gli stessi Stati mettano a disposizione degli organismi designati risorse sufficienti all’assolvimento, in maniera efficace e nei tempi prescritti, degli adempimenti previsti dalla nuova normativa.

Gli Stati membri devono garantire, tra l’altro, la partecipazione alle attività dell’Agenzia europea, nominando rappresentanti ed esperti nazionali nei seguenti organi:

§        Consiglio di amministrazione dell’Agenzia;

§        Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali;

§        Comitato degli Stati membri;

§        Comitato per la valutazione dei rischi;

§        Comitato per l’analisi socio-economica.

Gli Stati membri devono altresì istituire servizi nazionali di assistenza (cosiddetto “help-desk”), al fine di fornire alle imprese - produttori, importatori, utilizzatori a valle[261] - e agli altri soggetti coinvolti adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che sono loro assegnate per effetto del regolamento, con particolare riguardo alla procedura di registrazione.

Gli Stati membri instaurano, infine, un sistema di controlli ufficiali adeguato alle circostanze e prevedono misure sanzionatorie per eventuali inadempienze da notificare alla Commissione europea entro il 1° dicembre 2008.

Le attività svolte dagli Stati, in attuazione del regolamento REACH, sono, tra l’altro, oggetto di relazioni periodiche[262] e di verifiche da parte della Commissione europea.

Specifiche disposizioni sono altresì dedicate all’accesso alle informazioni, alla cooperazione tra le Autorità nazionali e alla cooperazione con paesi terzi ed organizzazioni internazionali.

 

La direttiva 2006/121/CE è entrata in vigore il 19 gennaio 2007.

Poiché la direttiva si applica a decorrere dal 1° giugno 2008, gli Stati membri assicurano, entro la stessa data, l’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle nuove norme, informandone immediatamente la Commissione.

 

 


Direttiva 2007/16/CE

 

(Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))

Il 20 dicembre 1985 il Consiglio della UE approvò la direttiva 85/611/CEE riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Essa mirava ad armonizzare le disposizioni nazionali relative a determinati fondi di investimento e, in particolare, prevedeva una definizione della gestione di fondo.

La direttiva 85/611/CEE qualifica come "OICVM" (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) gli organismi "il cui oggetto esclusivo è l’investimento presso il pubblico in valori mobiliari…il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi" e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate a carico del patrimonio dei suddetti organismi. La citata direttiva contiene inoltre talune definizioni, talora interconnesse, riguardanti le attività in cui possono investire gli OICVM, come le definizioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario.

Dall’adozione della direttiva 85/611/CEE, la varietà degli strumenti finanziari negoziati sui mercati finanziari è notevolmente aumentata e di conseguenza sono emerse incertezze sulla questione se talune categorie di strumenti finanziari rientrassero o meno in tali definizioni. L’incertezza nell’applicazione delle definizioni ha determinato anche divergenze nell’interpretazione della direttiva, la quale definisce i valori mobiliari esclusivamente da un punto di vista giuridico formale. Di conseguenza la definizione di valori mobiliari è applicabile ad un’ampia gamma di prodotti finanziari aventi caratteristiche diverse e diversi livelli di liquidità.

La direttiva 2007/16/CE, del 19 marzo 2007, reca pertanto modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE, ed è stata adottata al fine di assicurare un’applicazione uniforme della direttiva 85/611/CEE e di aiutare gli Stati membri a sviluppare una posizione comune sull’ammissibilità di determinate categorie di attività per gli OICVM, nonché per chiarire i criteri di base applicabili per valutare se una categoria di strumenti finanziari rientri o meno in una delle varie definizioni.

In particolare la direttiva stabilisce che per rientrare nella definizione di strumenti del mercato monetario di cui alla direttiva 85/611/CEE, uno strumento finanziario deve soddisfare taluni criteri, in particolare deve essere normalmente negoziato sul mercato monetario, deve essere liquido e deve avere un valore determinabile accuratamente in qualunque momento.

L'articolo 1 della direttiva 2007/16/CE contiene innanzitutto l'elenco dei termini la cui definizione viene chiarita nei successivi articoli della stessa. In particolare:

l'articolo 2 (art. 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE) definisce e delimita il concetto di "valori mobiliari", elencando i criteri che essi debbono soddisfare. Tali criteri sono:

a)                                                                                                                          la perdita potenziale che l’OICVM può sostenere in relazione alla detenzione di tali strumenti deve essere limitata all’importo per loro pagato;

b)                                                                                                                          la loro liquidità non deve mettere a repentaglio la capacità dell’OICVM di rispettare l’articolo 37 della direttiva 85/611/CEE;

c)                                                                                                                          deve essere disponibile per tali strumenti una valutazione affidabile del tipo seguente:

i)   nel caso dei valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o prezzi messi a disposizione da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;

ii)  in caso di altri valori mobiliari, una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall’emittente del valore mobiliare o su ricerche specializzate in materia di investimenti;

d)                                                                                                                          devono inoltre essere disponibili per tali strumenti informazioni appropriate del tipo seguente:

i)  nel caso dei valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, informazioni, comunicate al mercato, regolari, accurate e complete sul valore mobiliare o, laddove rilevante, sul portafoglio del valore mobiliare;

ii)in caso di altri valori mobiliari, informazioni, comunicate all’OICVM, regolari e accurate sul valore mobiliare o, laddove rilevante, sul portafoglio del valore mobiliare;

e)                                                                                                                          devono essere negoziabili;

f)                                                                                                                            la loro acquisizione deve essere coerente con gli obiettivi e/o la politica di investimento dell’OICVM;

g)                                                                                                                          i loro rischi devono essere adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM.

Inoltre, se soddisfano i suddetti requisiti, possono essere considerati valori mobiliari di cui all’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE:

a)      le quote di fondi chiusi costituiti in forma di società di investimento o di "unit trust”;

b)      le quote di fondi chiusi costituiti in forma contrattuale;

c)      gli strumenti finanziari.

Per questi tre tipi di valori sono peraltro richieste altre condizioni, tra cui, per i primi due, il fatto di essere soggetti ai meccanismi di governo societario applicati alle società.

 

L'articolo 3 (art. 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE), riguarda gli "strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario", ovvero quelli ammessi alla negoziazione o negoziati su un mercato regolamentato, che si distinguono da quelli che non sono ammessi alla negoziazione, determinando anche qui i vari criteri.

L'articolo 4 (art. 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE) definisce gli "strumenti liquidi con un valore determinabile accuratamente in qualunque momento", intesi con riferimento agli strumenti finanziari che possono essere venduti a costo limitato in un periodo di tempo relativamente breve, tenuto conto dell'obbligo dell'OICVM di riacquistare o rimborsare le sue quote a richiesta del partecipante.

L'articolo 5 (art. 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE) concerne gli "strumenti la cui emissione o il cui emittente sono regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi.

L'articolo. 6 (art. 1, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE) si riferisce all'”istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario”, e che soddisfi determinati criteri, espressamente elencati.

L'articolo 7 (art. 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE) definisce i "veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una liquidity line bancaria", intesa come struttura avente forma societaria, di trust o contrattuale, costituita al fine di realizzare operazioni di cartolarizzazione;

L'articolo 8 (art. 19, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE) si riferisce alle "attività finanziarie liquide con riferimento agli strumenti finanziari derivati", con determinate condizioni espressamente elencate.

L'articolo 9 (art. 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE): si riferisce agli "indici finanziari" che soddisfino determinati criteri  (gli indici devono essere sufficientemente diversificati, devono rappresentare un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono e devono essere resi pubblici in modo adeguato).

L'articolo 10 (art. 21, paragrafo 3, quarto comma della direttiva 85/611/CEE), dispone che il riferimento ai "valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che incorporano strumenti derivati" si debba intendere con riferimento a strumenti finanziari che soddisfino e contengano determinati criteri.

L'articolo 11 (art. 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE) si riferisce a "tecniche e strumenti impiegati in vista della buona gestione del portafoglio".

L'articolo 12 (art. 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE) riguarda gli OICVM che riproducono indici. Il riferimento alla citata norma della direttiva alla riproduzione della composizione di un indice azionario od obbligazionario è inteso come riferimento alla riproduzione della composizione delle attività sottostanti dell'indice, compreso l'uso di strumenti derivati o di altre tecniche e strumenti previsti dal citato art. 21 della direttiva.

La direttiva 2007/16/CE è stata inserita al Senato nell'allegato B del presente disegno di legge comunitaria 2007. Il termine per il recepimento della direttiva è stabilito dall'art. 13 al 23 marzo 2008.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 19 marzo 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione interpretativa (COM (2007)112) sui poteri rispettivi dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in materia di commercializzazione di quote OICVM, conformemente alla sezione VIII della direttiva OICVM (85/611/ CEE).

Il 26 Luglio 2007 la Commissione ha inoltre pubblicato i contributi pervenuti nel quadro della consultazione lanciata il 22 marzo 2007 relativamente ad eventuali modifiche della direttiva OICVM (85/661/CEE), secondo quanto annunciato nel Libro bianco pubblicato dalla Commissione stessa il 15 novembre 2006 (COM(2006)686)

La consultazione, che si è conclusa il 15 giugno 2007, ha inteso promuovere il dibattito sul modo in cui far fronte all’esigenza, individuata nel Libro bianco, di modificare urgentemente alcuni aspetti della direttiva 85/611/CEE (direttiva OICVM).

Si tratta, in particolare, di:

·         eliminare i costi dovuti alle interferenze amministrative nel momento della commercializzazione transfrontaliera dei fondi armonizzati;

·         sostenere il consolidamento del settore dei fondi tramite le fusioni e i raggruppamenti degli attivi;

·         permettere la gestione di fondi registrati in un altro Stato membro;

·         comunicare agli investitori informazioni pertinenti e concise circa i costi, i rischi e il rendimento potenziale dei fondi in cui intendono investire.

 

 


Schede sulle direttive da attuare in via amministrativa

 


Direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE

 

(Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini)

Le direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE recano norme sui prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini.

La direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante norme sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, è diretta a codificare la normativa contenuta nella direttiva 96/5/CE[263], già oggetto, a più riprese, di modifiche ed integrazioni.

La direttiva in esame, costituita da 11 articoli e 9 Allegati, si applica ai prodotti alimentari destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento (da 0 a 12 mesi) nonché ai bambini (da 1 a 3 anni), al fine di completarne la dieta e di abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale.

La direttiva fa obbligo agli Stati membri di assicurare che i prodotti in questione (suddivisi in “alimenti a base di cereali” e “alimenti per bambini” diversi da quelli a base di cereali, con l’esclusione del latte) siano messi in commercio solo se rispondono alle nuove disposizioni recate dalla direttiva (articolo 3).

Ai sensi dell’articolo 4, i suddetti alimenti sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

A tal fine, gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'Allegato I, mentre gli altri alimenti per lattanti e bambini devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'Allegato II (articolo 5). L’allegato IV indica, invece, le sostanze che possono essere aggiunte nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per bambini (articolo 6).

I suddetti alimenti non devono contenere alcuna sostanza che possa nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. In particolare, la direttiva, oltre a definire il quantitativo di antiparassitari ammesso, fissando livelli specifici per i residui riferiti ai prodotti di cui all'Allegato VI, elenca[264] gli antiparassitari che non devono essere utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti per lattanti (articolo 7).

Specifiche disposizioni riguardano l'etichettatura dei citati prodotti, che deve contenere, tra l’altro, l’indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato (in nessun caso inferiore a quattro mesi), della presenza di glutine, del valore energetico, del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per le quali è fissato un limite specifico, delle istruzioni per una adeguata preparazione (articolo 8).

La menzionata direttiva 96/5/CE è abrogata; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/125/CE, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'Allegato IX (articolo 9).

La direttiva in commento è entrata in vigore il 26 dicembre 2006.

 

La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE, è finalizzata essenzialmente alla rifusione della direttiva della Commissione 91/321/CEE, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento[265], già ripetutamente modificata.

La direttiva in commento, costituita da 21 articoli e 11 Allegati, stabilisce le prescrizioni cui devono conformarsi la composizione e l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati a essere somministrati a bambini in buona salute nella Comunità. Essa prevede, altresì, che gli Stati membri recepiscano i principi del codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno[266] relativamente alla commercializzazione, all'informazione e alle responsabilità delle autorità sanitarie (articolo 1).

Ai sensi dell’articolo 3, gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se sono conformi alle nuove norme.

Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono pertanto contenere alcuna sostanza tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini (articolo 4).

Inoltre, essi devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite, rispettivamente, nell'Allegato I (punto 2) e nell’Allegato II (punto 2) nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità è confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti (articoli 5 e 6).

Gli alimenti in questione, che devono comunque essere conformi ai criteri di composizione definiti nei citati Allegati I e II (articolo 7), sono realizzati utilizzando unicamente le sostanze elencate nell'Allegato III (articolo 8).

Specifiche norme sono dedicate alla sorveglianza sulla commercializzazione degli alimenti per lattanti (articolo 9), alla riduzione del quantitativo di antiparassitari (articolo 10) e alle modalità di etichettatura.

L’articolo 14 detta anche specifiche disposizioni per la pubblicità degli alimenti per lattanti, statuendo che tale pubblicità è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e a quelle scientifiche, ferma la possibilità degli Stati membri di introdurre ulteriori limitazioni o divieti. È comunque vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

Gli Stati membri provvedono, poi, affinché siano diffuse informazioni oggettive e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, con particolare riferimento alle informazioni destinate alle gestanti e alle madri in ordine ai benefici dell'allattamento al seno, all'alimentazione materna, alla preparazione all'allattamento al seno, alle eventuali conseguenze dell'introduzione dell'allattamento artificiale parziale, alla difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno, all'utilizzazione corretta degli alimenti per lattanti (articolo 15).

Una particolare disciplina riguarda, inoltre, gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti, già oggetto della direttiva della Commissione 25 marzo 1999, n. 1999/21/CE.

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva e a quelle contenute negli Allegati da I a VII. Le disposizioni di recepimento, che sono comunicate alla Commissione unitamente ad una specifica tavola di concordanza, devono:

·     consentire il commercio dei prodotti conformi alla direttiva entro il 1° gennaio 2008;

·     vietare, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2009, il commercio dei prodotti non conformi alla direttiva (articolo 18).

Ai sensi dell’articolo 19, la direttiva 91/321/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2008; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva in esame, secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato XI.

A norma dell’articolo 20, la direttiva in commento è entrata in vigore il 19 gennaio 2007.


Tabelle riepilogative
(aggiornamento al 30 settembre 2007)

 


Avvertenza: nella colonna “TERMINE DI RECEPIMENTO” di ciascuna delle tabelle che seguono sono evidenziati in carattere grassetto i termini scaduti al 30/9/2007

 

 

 

Tabella 1
DIRETTIVE CONTENUTE NEL DDL COMUNITARIA 2007
DA ATTUARE PER DELEGA E IN VIA AMMINISTRATIVA

Direttive da attuare con decreti legislativi

(Contenute negli articoli e negli allegati A e B del ddl comunitaria 2007 -AS 1448-A)

 

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI

2006/22/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

1/4/2007

2006/43/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

29/6/2008

2006/46/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

5/9/2008

2006/66/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 917157/CEE

26/9/2006

2006/68/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale

15/4/2008

2006/69/CE

del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie

1/1/2008

2006/86/CE

della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la diurettiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gavi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane

1/9/2007

2006/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

30/12/2008

2006/88/CE

del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

1/8/2008

2006/93/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del del 12 dicembre 2006, sulla discipina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (Versione codificata)

Non presente (versione codificata)

No

2006/112/CE

del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

1/1/2008

2006/117/EURATOM

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

16/1/2009

2006/118/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

16/1/2009

2006/121/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

1/6/2008

2006/137/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

30/12/2008

No

2007/16/CE

della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

23/3/2008

Direttive da attuare in via amministrativa

(Indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2007 AS 1448)

N.B.: A sfondo grigio sono evidenziate le direttive che risultano già attuate al 30/9/2007

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

2006/40/CE

della Commissione, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli  impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

4/1/2008

2006/41/CE

della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianadin e petoxamide

31/1/2007

2006/52/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

15/2/2008

2006/56/CE

della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

31/3/2007

2006/60/CE

della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clomequat

20/1/2007[267]

2006/61/CE

della Commissione, del 7 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e trazofos

20/1/2007[268]

2006/62/CE

della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 867362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos

20/1/2008

2006/63/CE

della Commissione, del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

1/4/2007

2006/64/CE

della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac

31/10/2007

2006/65/CE

della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al processo tecnico i suoi allegati II e III

31/8/2006

2006/72/CE

della Commissione, del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

30/6/2007

2006/74/CE

della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive

30/11/2007

2006/75/CE

della Commissione, dell'11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina

31/3/2007[269]

2006/76/CE

della Commissione, dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l’iscrizione della sostanza attiva clorotalonil

31/7/2007

2006/77/CE

della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale

19/10/2007

2006/78/CE

della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare l'allegato II al progresso tecnico

30/3/2007

2006/79/CE

del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata)

Non presente (versione codificata)

2006/85/CE

della Commissione, del 23 ottobre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon

31/1/2008

2006/89/CE

della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

1/1/2007

(periodo transitorio fino al 30/6/2007)

2006/90/CE

della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

1/1/2007

(periodo transitorio fino al 30/6/2007)

2006/91/CE

del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San Josè (versione codificata)

Non presente (versione codificata)

2006/92/CE

della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet

11/5/2007[270]

2006/119/CE

della Commissione, del 27 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

30/9/2007[271]

2006/120/CE

della Commissione, del 27 novembre 2006, che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

30/9/2007[272]

2006/122/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati)

27/12/2007

2006/125/CE

della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Non presente (versione codificata)

2006/126/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)

Adozione delle misure: 19/1/2011

Applicazione: 19/1/2013

2006/127/CE

della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

30/6/2007

2006/128/CE

della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare

15/2/2008

2006/129/CE

della Commissione, dell'8 dicembre 2006, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli addiviti alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

15/2/2008

2006/130/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dallì'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare

30/9/2007

2006/131/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metamidofos

30/6/2008

2006/132/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva procimidone

30/6/2008

2006/133/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo

30/6/2008

2006/134/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva

30/6/2008

2006/135/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim

31/12/2009

2006/136/CE

della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dinocap

31/12/2009

2006/139/CE

della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico

30/6/2007[273]

2006/140/CE

della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva

31/12/2007

2006/141/CE

della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE

31/12/2007


Tabella 2
STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
IN
CIASCUNO STATO MEMBRO
(dati aggiornati al 3 luglio 2007)

 

Graduatoria

Stato membro

Direttive con termine di recepimento scaduto al 3/7/2007

Direttive per le quali sono state comunicate misure di attuazione

 

Percentuale di direttive attuate

 

1

Lituania

2865

2861

99,86%

2

Belgio

2862

2856

99,79%

3

Slovacchia

2858

2850

99,72%

4

Lettonia

2861

2851

99,65%

5

Regno Unito

2802

2787

99,46%

6

Estonia

2837

2821

99,44%

7

Paesi Bassi

2807

2791

99,43%

8

Francia

2809

2792

99,39%

9

Danimarca

2805

2788

99,39%

10

Germania

2808

2790

99,36%

11

Ungheria

2849

2830

99,33%

12

Irlanda

2820

2801

99,33%

13

Slovenia

2855

2835

99,30%

14

Cipro

2849

2827

99,23%

15

Malta

2849

2827

99,23%

16

Finlandia

2803

2781

99,22%

17

Svezia

2791

2769

99,21%

18

Polonia

2846

2823

99,19%

19

Austria

2811

2788

99,18%

20

Bulgaria

2964

2937

99,09%

21

Repubblica Ceca

2858

2829

98,99%

22

Spagna

2825

2795

98,94%

23

Italia

2816

2772

98,44%

24

Grecia

2811

2765

98,36%

25

Lussemburgo

2812

2762

98,22%

26

Portogallo

2847

2796

98,21

27

Romania

2964

2887

97,40

 

Media CE

2835

2812

99,19%

              Fonte: Commissione europea- Segretariato Generale

 


Tabella 3
DIRETTIVE CONTENUTE IN PRECEDENTI LEGGI COMUNITARIE
E NON ANCORA RECEPITE
[274]

Direttive da attuare con decreti legislativi

Legge comunitaria 1999

(Legge 21 dicembre 1999, n. 526)

Direttive da recepire con decreto legislativo

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI

98/49/CE

del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità.

25/07/2001

Non previsto

Legge comunitaria 2000

(Legge 29 dicembre 2000, n. 422)

Direttive da attuare in via amministrativa


DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

1999/17/CE

della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

1/10/99

al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. dei regolamenti ECE/ONU della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (nov.-dic. 2001)

1999/18/CE

direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

1/10/99

al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (nov.-dic. 2001)

1999/81/CE

del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

1/01/99

Legge comunitaria 2001

(Legge 1° marzo 2002, n. 39)

Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B (da recepire con decreto legislativo)

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI

2000/20/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Immediato

Non previsto

 

 

 

 

 

 

Legge comunitaria 2002

(Legge 3 febbraio 2003, n. 14)

Tutte le direttive contenute nell’Allegato A (22 direttive) e nell’Allegato B (15 direttive) sono state recepite


Legge comunitaria 2003

(Legge 31 ottobre 2003, n. 306)

Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B (da recepire con decreto legislativo)

Il termine per l’attuazione delle deleghe è scaduto il 30 maggio 2005

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI

2002/83/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita

17/11/2002 20/09/2003 19/06/2004

No

2002/86/CE

della Commissione del 6 novembre 2002 recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

non definito (modifica termine di precedente direttiva)

No

 

 


Legge comunitaria 2004

(Legge 18 aprile 2005, n. 62)

Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B (da recepire con decreto legislativo)

Il termine per l’esercizio delle deleghe è scaduto il 12 novembre 2006.

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI

2002/15/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

23/3/2005[275]

Si

 

 

2003/58/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società

31/12/2006

Si

2004/25/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

20/5/2006[276]

Si

2004/39/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

12/11/2006

Atto 119

2004/67/CE

del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale

19/5/2006

Si

Direttive da attuare in via amministrativa

(Indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2004 - A.S. 2742 - XIV legislatura)

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

2003/65/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

16/9/2004

 

 


Legge comunitaria 2005

(Legge 25 gennaio 2006, n. 29)

Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B (direttive da recepire con decreto legislativo)

Il termine per l’esercizio delle deleghe scade il 23 agosto 2007

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

2004/23/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

7/04/2006

[277]

2004/36/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

30/4/2006

Si[278]

2004/40/CE

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);

30/04/2008

Si[279]

2004/41/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

1/1/2006

[280]

2004/49/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

30/4/2006

[281]

 

2004/50/CE

del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

29/4/2006

Si[282]

2004/51/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

31/12/2005

Si

2004/80/CE

del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato

1/01/2006 e 1/01/2005 art. 12

Si[283]

2004/81/CE

del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

6/08/2006

Si

2004/83/CE

del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

10/10/2006

Si[284]

2004/107/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente

15/02/2007

No

2004/108/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

20/01/2007

Si[285]

2004/109/CE

Direttiva del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

20/01/2007

Si[286]

2004/113/CE

Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

21/12/2007

Si[287]

2005/1/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

13/5/2005

No

2005/14/CE

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

1/6/2007

Si[288]

2005/19/CE

Direttiva del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi

1/1/2006

Si[289]

2005/28/CE

dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali

29/1/2006

Si[290]

2005/36/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

20/10/2007

Si[291]

Direttive da attuare in via amministrativa

(Indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2005 A.C. 5767 – XIV legislatura)

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

2003/107/CE

che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

31/03/2004

2004/4/CE

modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

01/07/2004

 

2004/63/CE

 

del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

eventuale revoca autorizzazioni entro il 30/6/2005

2004/97/CE

modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

eventuale revoca autorizzazioni entro il 28/2/2006

Legge comunitaria 2006

(Legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Direttive contenute negli articoli e negli allegati A, B e C (direttive da recepire con decreto legislativo)

Il termine per l’esercizio delle deleghe scade il 4 marzo 2008

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI RECEPIMENTO

PARERE DELLE COMMISSIONI

2005/32/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

11/8/2007

[292]

2005/33/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

11/8/2006

[293]

2005/35/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

20/10/2007

[294]

2005/45/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

27/7/2008

No

2005/47/CE

del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

15/12/2007

2005/56/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

15/12/2007

2005/61/CE

della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

31/8/2006

[295]

2005/62/CE

della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

31/8/2006

[296]

2005/65/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

15/6/2007

[297]

2005/68/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio, nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE

25/8/2006

No

2005/71/CE

del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

12/10/2007

[298]

2005/81/CE

della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese

19/10/2006

[299]

2005/85/CE

del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

1/12/2007
(art. 15: 1/12/2008

[300]

2005/89/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

24/2/2008

2005/94/CE

del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE

1/7/2007

2006/21/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

1/8/2008

2006/23/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controlori del traffico aereo

17/5/2008(escluso art. 8)

2006/24/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

15/9/2007

2006/25/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)

27/4/2010

2006/32/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

17/5/2008

2006/38/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62(CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti

29/6/2008

2006/42/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la dir. 95/16/CE (rifusione)

31/12/2006

2006/54/CE

Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

15/8/2008

 


Direttive da attuare in via amministrativa

(Indicate nella Relazione governativa al ddl comunitaria 2006 – AC 1042)

Direttiva

Argomento

Termine di recepimento

2004/26/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali

30/4/2005

2004/116/CE

della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della «Candida guilliermondii»

30/672005

2005/7/CE

della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

18/2/2006

2005/8/CE

della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali

18/2/2006

2005/10/CE

della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari

8/2/2006

2005/12/CE

della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

11/3/2006

2005/16/CE

della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

14/5/2005

2005/17/CE

della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante

14/5/2005

2005/18/CE

della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

14/5/2005

2005/38/CE

della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari

1/7/2006

2005/40/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

20/4/2006

2005/49/CE

della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

30/06/2006

2005/66/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

25/08/2006

2005/77/CE

della Commissione, dell’11 novembre 2005, recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

30/4/2006

2005/78/CE

della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli

8/11/2006

2005/80/CE

della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

22/5/2006

2005/82/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

direttamente applicabile

2005/83/CE

della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore

30/9/2006

2005/84/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)

16/7/2006

2005/88/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/l4/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

31/12/2005

2006/2/CE

della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

6/1/2007


Tabella 4
DIRETTIVE GIA’ SCADUTE
edIN SCADENZA ENTRO IL 31/12/2007
NON RECEPITE E NON INSERITE IN LEGGI COMUNITARIE E NEL DDL COMUNITARIA 2007 (A.S. 1448)

In grassetto sono evidenziate le direttive già scadute alla data del 30/9/2007

DIRETTIVA

TITOLO

TERMINE DI
RECEPIMENTO

2000/64/CE

del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

17/11/2002

abrogata parzialmente dalla direttiva 2002/83/CE

2004/106/CE

del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

30/6/2005

2005/20/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

9/9/2006

2005/24/CE

del 14 marzo 2005, che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura

24/3/2007

2005/44/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

20/10/2007

2005/75/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

31/01/2006

2006/29/CE

della Commissione, dell’8 marzo 2006, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

30/06/2006

2006/58/CE

del Consiglio, del 27 giugno 2006, che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

1/7/2006

2006/70/CE

della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

15/12/2007

2006/73/CE

della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività di imprse di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

31/1/2007

2006/138/CE

del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

1/1/2007

2006/142/CE

della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull'etichettatura dei prodotti alimentari

23/12/2007

2007/7/CE

della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, mambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina

15/8/2007

2007/8/CE

della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos

1/9/2007

2007/9/CE

della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb

1/9/2007

2007/11/CE

della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazolsulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron

1/9/2007

2007/12/CE

della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim

27/8/2007

2007/18/CE

della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

30/9/2007

2007/21/CE

della Commissione, del 10 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir

12/12/2007

2007/27/CE

della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegato delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosilfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolifluanide e triticonazolo

16/11/2007

2007/28/CE

della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime dei residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodioine, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina

26/11/2007

2007/30/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE, e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

31/12/2007

2007/31/CE

della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato

1/9/2007

2007/32/CE

della Commissione del 1° giugno 2007, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

2/12/2007

2007/40/CE

della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva 2001/32/CE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

31/10/2007

2007/41/CE

della Commssione, del 28 giugno 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

31/10/2007

2007/41/CE

della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione codificata)

non c’è termine espresso

2007/48/CE

della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

31/10/2007

2007/49/CE

della Commissione, del 26 luglio 2007, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

31/10/2007


Tabella 5
PROCEDURE DI INFRAZIONE
(dati aggiornati al 1° ottobre 2007)

Istituzioni, interni, giustizia

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2000/4196

Servizi di sicurezza privati

Artt.43 e 49 Tr

VDC

RIC

13/01/2006

2001/5171

Recupero extragiudiziale dei crediti

artt. 43 e 49 Tr.

VDC

SC

18/07/2007

2003/4696

Riconoscimento professioni. Presa in considerazione dell’esperienza professionale acquisita da un lavoratore comunitario nel settore pubblico (denuncia Sig.ra Magali Juvenelle-Ciaccio)

 

VDC

MM

 

2003/5253

DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.

Dir. 93/36

VDC

RIC

 

2005/2198

Normativa che stabilisce le tariffe professionali degli avvocati

Artt.43 e 49 Tr.

VDC

MMC

21/03/2007

______________________________

FONTE: Elaborazione dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea su dati del Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Legenda: MM o  MMC Messa in mora o Messa in mora complementare (art. 226 Trattato UE); PM o PMC Parere motivato o Parere motivato complementare (art. 226 trattato UE); RIC preannunciato ricorso alla Corte di giustizia (art. 226 Trattato UE); SC sentenza della Corte di giustizia (art. 226 Trattato UE); MM2 o PM2 Messa in mora o parere motivato per inesecuzione di sentenza di inadempimento (art.228 Trattato UE).

      MA mancata attuazione; VDC violazione diritto comunitario.

      Le procedure di infrazione, il cui argomento ricada in più aree tematiche, sono riportate in ciascuna di dette aree. In corsivo sono riportate le procedure di infrazione citate anche in un’ altra area tematica.

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2005/2358

Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Artt.2,4,7,8 e 9 dir.2000/43

VDC

PM

27/06/2007

2006/0284

Misure di compensazione alle vittime del crimine.

Dir.2004/80

MA

RIC

15/03/2007

2006/0461

Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri.

Dir.2004/38

MA

PM

12/12/2006

2006/0787

Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti.

 

MA

PM

27/06/2007

2006/0877

Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

 

MA

MM

23/11/2006

2006/0878

Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

 

MA

PM

27/06/2007

2006/2075

Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Reg. 1030/2002

VDC

MM

04/04/2006

2006/2126

Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.

Artt.5,19,20 e 22 Schengen e art.6, par.2 e art.5, par.5 dir.2004/38

VDC

MM

28/06/2006

2006/4404

Forniture e servizi collegati alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale.

 

VDC

MM

18/07/2007

2006/4494

Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna.

 

VDC

PM

27/06/2007

2007/0406

Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

 

MA

MM

19/04/2007

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2007/0420

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007


Affari esteri, difesa

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2003/2061

Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky”.

Artt.10 e 43 Tr.

VDC

PM

16/03/2005

2003/2158

Acquisizione di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del Governo italiano

dir.93/36

VDC

RIC

26/09/2005

2004/2144

Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave

battente bandiera italiana.

Art.39 Tr.

VDC

PM

12/12/2006

2007/0417

Adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivazione dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0418

Classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e delta Romania

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0419

Adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0420

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0421

Procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007

 

 

 

 

Bilancio, Finanze

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

1985/0404

Mancata messa a disposizione di risorse proprie

Reg. 77/2891

VDC

RIC

24/10/2005

 

1999/4441

Restituzione tassa concessione governativa

Dir. 69/335

VDC

SC

11/05/2006

 

1999/5352

Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive

Artt.43 –49 Trattato

VDC

SC

13/09/2007

 

2001/2178

Privatizzazione delle imprese pubbliche  (golden share)

 Artt.43 e 56 Tr.

VDC

RIC

26/07/2007

 

2001/5171

Recupero extragiudiziale dei crediti

artt. 43 e 49 Tr.

VDC

SC

18/07/2007

 

2002/4662

Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002.

 Artt. 23,25,26 e 133 Trattato

VDC

SC

21/06/2007

 

2002/5113

Spesa farmaceutica in Italia

Art.&0 dir. 2001/83

VDC

PM

04/04/2006

 

2003/2156

Condono fiscale IVA

Dir. 77/388

VDC

RIC

 

2003/2182

Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)

Regg.1552/89 e 1150/2000

VDC

RIC

29/04/2006

2003/2241

Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89.

Regg.1552/89 e 1550/2000

VDC

RIC

08/06/2007

2003/2246

Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Art.90 Tr.

VDC

MM

30/03/2004

2003/4616

Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Art. 49 Tr.

VDC

MM

04/04/2006

2003/4648

Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti- obbligo di registrazione diretta

Dir.77/388

VDC

PM

04/07/2006

2003/4826

Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in violazione alla mancata applicazione di dazi

 

VDC

MM

21/03/2007

2004/2172

Limiti di detraibilità dell'IVA per spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile

Artt.43-48 Tr.

VDC

PM

05/07/2005

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2004/2190

Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati.

Art.90, 1°comma, Tr.

VDC

PM

27/06/2007

2004/2226

 

Disposizioni della normativa italiana sulla costituzione e all'attività dei Centri di assistenza fiscale.

Articoli 43 e 49 Trattato

VDC

MMC

12/10/2006

2004/4350

Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali.

Artt. 56 Trattato nonchè 31 e 40 Accordo SEE

VDC

PM

28/06/2006

2005/2107

Tassazione del tabacco. Non rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio.

Art.9, par.1, dir.95/59

VDC

PM

27/06/2007

2005/2117

Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie

Re.Euratom 1150/2000

VDC

PM

12/12/2006

2005/4047

Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi delle società “madri” residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia

Art. 51 dir. 90/435

VDC

PM

12/12/2006

2005/4158

Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale.

 

VDC

MM

21/03/2007

2005/5041

Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale.

 

VDC

PM

27/06/2007

2006/0624

Offerte pubbliche di acquisto (OPA).

 

MA

PM

12/12/2006

2006/2104

Diritto di nomina di membri di un consiglio di amministrazione da parte di enti pubblici (golden share)

Artt.46 e 53 Tr.

VDC

MMC

12/12/2006

2006/2227

Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell’IVA periodo di imposta 2002

Art. 2 e 22

Dir.77/388

VDC

RIC

23/04/2007

2006/2266

Mancato rispetto reg. com. relativi ad obbligazioni doganali nell’ambito operazioni transito TIR

Art. 6, par.2, lett.a), Reg. 1552/89

VDC

RIC

08/06/2007

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2006/2419

Fusione Autostrade-Abertis

 

VDC

MM

15/11/2006

2006/2456

Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (municipalizzate).

 

VDC

MM2

12/12/2006

2006/2550

Applicazione direttiva IVA (2006/112/CE del Consiglio) per quanto riguarda il regime speciale per le agenzie di viaggio che si effettua a diretto vantaggio del viaggiatore.

 

VDC

MM

21/03/2007

2006/4094

Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.

 

VDC

MM

18/07/2007

2006/4136

Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni ira società consociate di Stati membri diversi.

 

VDC

PM

12/12/2006

2006/4179

Oscuramento siti Intemet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazione.

 

VDC

MM

12/10/2006

2007/0404

Per la mancata esecuzione della direttiva 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

 

MA

PM

27/06/2007

2007/0405

Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0414

Modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

 

MA

PM

27/06/2007

2007/0923

Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli.

 

MA

MM

01/08/2007


Istruzione, cultura

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

1999/5352

Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive

Artt.43 –49 Trattato

VDC

SC

13/09/2007

2001/2071

Libera circolazione dei lavoratori in UE – Presa in considerazione dell’esperienza professionale acquisita in altri Stati membri ai fini dell’accesso alla funzione di docente nella scuola pubblica italiana.

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

SC

12/05/2005

2002/4641

Attività e titoli di formazione accordo o contratto franchising

dir. 89/48

VDC

MM

17/12/2002

2002/4888

Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

MMC2

18/07/2007

2002/4989

Diplomi, borse di studio e ulteriori titoli accademici conseguiti in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia.

Art.39 Tr.

VDC

PMC

12/12/2006

2003/4524

Impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle università italiane

 

VDC

MM

13/12/2005

2003/4616

Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.

Art. 49 Tr.

VDC

MM

04/04/2006

2003/4674

Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata.

Art.49 Trattato

VDC

PM

 

2005/2240

Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot).

Dirr.89/552 e 97/36

VDC

MM

20/07/2005

2005/5086

Altroconsumo contro Repubblica italiana ("legge Gasparri")

 

VDC

PM

18/07/2007

 

 

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2007/0406

Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

 

MA

MM

19/04/2007


 

Ambiente, lavori pubblici

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

1993/2165

Conservazione uccelli selvatici

Dir. 79/409

VDC

PM2

14/12/2004

1998/2346

Oristano – Costruzione villaggio turistico “Is Arenas” Narbolia (OR)

Ex Art.226 T.

VDC

MMC

13/12/2005

1998/4802

Applicazione della direttiva  74/442/CEE relativa ai rifiuti stoccati o depositati in discariche nell’area di –Manfredonia (Foggia)

Dir.75/442

VDC

RIC2

21/03/2007

1998/5091

Applicazione direttiva 75/442/CEE - Discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Castelliri (FR)

Dir. 75/442 e 91/156

VDC

PM2

04/04/2006

1999/4006

Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte

Dir. 75/442

VDC

RIC

 

1999/4797

Discarica di nerofumo a Rodano (MI)

Dir.75/442, 91/156

VDC

RIC2

12/12/2006

2000/4554

Discarica RSU Campolungo (AP)

Dir.75/442, 91/156

VDC

PM2

04/04/2006

2000/5083

Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)

dir. 75/442

VDC

SC

23/11/2006

2000/5152

 

Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona.

dir.91/271

VDC

SC

30/11/2006

2001/2182

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni)

dir. 92/50

VDC

RIC

05/10/2004

2001/4156

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche - FOGGIA

Dirr. 79/409 e 92/43

VDC

SC

20/09/2007

2001/5308

Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dirr.79/409 e 92/43

VDC

MM

30/03/2004

2002/2077

Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti

dir. 75/442

VDC

RIC

13/10/2004

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2002/2124

Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili

dir. 91/271

VDC

PM

09/07/2003

2002/2213

Smaltimento rifiuti (definizione di rifiuto)

dir.  75/442

VDC

RIC

12/06/2007

2002/2284

Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti

dir. 75/442

VDC

SC

14/06/2007

2002/4342

Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Utilizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli

dir. 79/409 e 92/43

VDC

PMC

05/07/2005

2002/4662

Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n.2 del 26 marzo 2002.

 Artt. 23,25,26 e 133 Trattato

VDC

SC

21/06/2007

2002/4787

Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.                     Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca .

Dir.85/337

VDC

PM

28/06/2006

2002/4801

Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo (Udine)

Dir.91/271

VDC

MM

12/10/2005

2002/5170

Direttiva VIA e D.Lgs. n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione  delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Dir.85/337

VDC

PMC

27/06/2007

2002/5260

Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai comuni della Regione Sicilia.

dir.92/50

VDC

SC

18/07/2007

2002/5394

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia S.p.A.

Dirr. 85/337 e 96/61

VDC

SC

05/07/2007

2002/5403

Cattiva applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Progetto Consorzio sviluppo Murgiano.

Artt. 6, comma 3, e 7 dir.92/43

VDC

RIC

24/05/2006

2003/2049

Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Dirr.85/337 e 97/11

VDC

PM

05/07/2005

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2003/2077

Funzionamento discariche abusive o incontrollate

dirr.75/442, 91/156, 91/689 e 1999/31

VDC

SC

26/04/2007

 

2003/2204

Veicoli fuori uso

artt. 2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir. 2000/53

VDC

SC

24/05/2007

 

2003/4090

Impatto ambientale sugli habitat interessati dal progetto di costruzione del ponte di Messina

Art.4, par.4, dir.79/409 e art.6, par.3 e 4,dir.92/43

VDC

MM

12/10/2005

 

2003/4372

Illegittimità dell'affidamento dei lavori pubblici di progettazione, realizzazione e gestione di primo periodo di opere idriche nel Comune di Stintino.

Dir.71/305

VDC

RIC

 

 

2003/4506

Discariche di rifiuti (rocce da scavo).

Dir.1999/31

VDC

RIC

 

 

2003/4762

Opere di regolazione delle maree: sistema MOSE – modulo sperimentale elettromeccanico (Venezia)

 

VDC

MMC

18/07/2007

 

2003/5046

Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)

Dirr. 79/409 e 92/43

VDC

SC

20/09/2007

 

2003/5138

Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dir.79/409  e dir. 92/43

VDC

PM

07/07/2004

 

2003/5253

DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.

Dir. 93/36

VDC

RIC

 

 

2004/0059

Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Dir. 2000/60

MA

PM2

27/06/2007

 

2004/2034

Cattiva applicazione articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane.

Dir.91/271

VDC

MM

07/07/2004

 

2004/2116

Applicazione dir. 96/62/CE e 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria per biossido di zolfo e di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo.

Artt. 8 e 11 dir.99/62 e 4 e 5 dir.99/30

VDC

PM

04/04/2006

 

 

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2004/4242

Normativa della Regione Sardegna che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.

Dir.79/409

VDC

PM

04/04/2006

2004/4926

Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici – legge Regione Veneto n.17/2004.

Art.9 dir.79/409

VDC

PM

04/04/2006

2004/5061

Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Art.6 dir.2001/77

VDC

PM

28/06/2006

2004/5104

Collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio

Dir.85/337, 92/43 e 79/409

VDC

MMC

04/04/2006

2004/5143

Impianto di incenerimento di combustibile derivato dai rifiuti Corteolona (Pavia)

Dir.2000/76

VDC

MMC

28/06/2006

2004/5159

Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio)

Dir.85/337, 92/43 e 79/409

VDC

MM

12/10/2005

2005/0640

Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale

Dir. 2003/35

MA

RIC

02/03/2007

2005/2015

Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico.

Dir.2000/59

VDC

RIC

02/08/2007

2005/2238

Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia).

 

VDC

MMC

18/07/2007

2005/2315

Analisi e programmi di monitoraggio in materia di acque. art.5 dir.2000/60

Dir.2000/60

VDC

RIC

15/02/2007

2005/2339

Incenerimento rifiuti pericolosi società Engelhard italiana s.p.a. a Settecamini (Roma)

Dir. 85/337, 94/67 e 97/11

VDC

PM

12/12/2006

2005/4051

Arbitraria deroga alle disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti secondo l’allegato I della direttiva 75/442/CEE.

75/442 e 91/156

VDC

PMC

12/12/2006

2005/4128

Progetto di un terminale GNL presso il delta del Po (Rovigo)

Art.6, dir. 92/43

VDC

MM

04/04/2006

2005/4170

Terminale gas GNL a Brindisi.

 

VDC

PM

18/07/2007

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2005/4347

Gestione del Lago d’Idro (Brescia) –abbassamento del livello dell’acqua.

Dir.85/337  e 92/43

VDC

MMC

12/12/2006

2005/4376

Affidamento di servizi alla società A.S.TER. (Azienda servizi territoriali) – Comune di Genova

 

VDC

MM

21/03/2007

2006/0788

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

 

MA

PM

27/06/2007

2006/2017

Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione.

Arttt.4, par.1, 6, par.1, e 13 dir.76/160

VDC

MM

04/04/2006

2006/2131

Non conformità alla direttiva 70/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Dir. 79/409

VDC

PM

28/06/2006

 

2006/2163

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Artt.3 e 5 dir.91/676

VDC

MM

04/04/2006

2006/2315

Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/2378

Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetica nell'edilizia.

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/2419

Fusione Autostrade-Abertis

 

VDC

MM

15/11/2006

2006/2500

Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon.

 

VDC

MM

12/12/2006

2006/2562

Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

 

MA

RIC

20/02/2007

2006/4043

Applicazione direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici in Liguria.

Art.9 dir.79/409

VDC

SC

27/02/2007

2006/4264

Appalti di pubblici servizi - possibilità di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane.

 

VDC

MM

21/03/2007

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2006/4378

Autostrada Brescia – Verona –Vicenza –Padova – proroga della concessione autostradale

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/4419

Autocamionale della Cisa – Proroga della concessione autostradale

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/4482

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Non conformità alle direttive comunitarie del decreto legislativo 25.7.2005, n. 151.

 

VOC

MM

12/10/2006

2006/4494

Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna.

 

VDC

PM

27/06/2007

2006/4496

Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) alla Società A.M.A. Servizi S.r.l. (oggi Servizi Ambientali - Gruppo AMA S.r.l.).

 

VDC

PM

27/06/2007

2006/4701

Costruzione della scuola per Marescialli Carabinieri a Castelli (FI)

 

VDC

MM

27/06/2007

2006/4990

Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia).

 

VDC

MM

21/03/2007

2007/0081

Requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

 

MA

MM

31/01/2007

2007/0084

Emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale

 

MA

PM

27/06/2007

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2007/0419

Adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0783

Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/1004

Istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

 

MA

MM

21/09/2007

2007/2030

Applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose.

 

VDC

MM

21/03/2007

2007/2097

Protocollo di Kyoto - Mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 3, paragrafo 1, della decisione 280/2004/CE in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della decisione 166/2005/CE.

 

VDC

MM

21/03/2007

2007/2159

Cambiamento climatico. Decisione 280/2004/CE relativa al meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra.

 

VDC

MM

27/06/2007

2007/2182

Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (S02).

 

VDC

MM

27/06/2007

2007/2195

Nuove discariche in Campania.

 

VDC

MM

27/06/2007

2007/2284

Piano di salvaguardia dei tonno rosso e controllo della sua pesca

 

VDC

MM

25/09/2007

 

Trasporti, comunicazioni

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

1999/2219

Credito di imposta a autotrasportatori professionisti

 

VDC

PM2

24/07/2001

2000/4926

Affidamento servizi informatici - Mantova

Dir.92/50

VDC

RIC

19/10/2005

2001/2182

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni)

dir. 92/50

VDC

RIC

05/10/2004

2002/4007

Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli

Attt.28-30 Tr.  Art.10 Tr.

VDC

RIC

 

2002/5170

Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione  delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Dir.85/337

VDC

PMC

27/06/2007

2003/2204

Veicoli fuori uso

artt. 2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir. 2000/53

VDC

SC

24/05/2007

2003/4545

Attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana.

Dir. 92/50

VDC

RIC

 

2004/2225

Inadempimenti concernenti l’attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite

 

VDC

PM

27/06/2007

2004/4963

Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazzione di una tramvia su gomma a L'Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte dell'affidatario.

Dir.9/37 - artt.7 e 11

VDC

PM

28/06/2006

2005/2015

Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico.

Dir.2000/59

VDC

RIC

02/08/2007

2005/2240

Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot).

Dirr.89/552 e 97/36

VDC

MM

20/07/2005

2005/5041

Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale.

 

VDC

PM

27/06/2007

2005/5086

Altroconsumo contro Repubblica italiana ("legge Gasparri")

 

VDC

PM

18/07/2007

2006/0460

Sicurezza di un paese terzo nell'uso degli aeroporti della Comunità.

Dir.2004/36

MA

PM

12/12/2006

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2006/0462

Sicurezza delle ferrovie comunitarie - Nuova regolamentazione licenze delle imprese ferroviarie, della capacità di infrastruttura ferroviaria, dell’imposizione di diritti per l’utilizzo della stessa e della certificazione di sicurezza

Dir.2004/49

MA

PM

12/10/2006

2006/0463

Interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità.

Dir.2004/50

MA

PM

12/10/2006

2006/2023

Non corretta applicazione della direttiva sul controllo dello stato dei porti.

Art.2, par.1, e art.7, par.2, art.7 bis, par.3, e artt.16 e 19 dir.95/21 (mod.2002/84)

VDC

MMC

27/06/2007

2006/2114

Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero 112.

Art.26, par.3, dir.2002/22

VDC

PM

12/10/2006

2006/2266

Mancato rispetto reg. com. relativi ad obbligazioni doganali nell’ambito operazioni transito TIR

Art. 6, par.2, lett.a), Reg. 1552/89

VDC

RIC

08/06/2007

2006/2316

Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale.

 

VDC

MM

12/10/2006

2007/0083

Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

 

MA

PM

27/06/2007

2007/0091

Modifica, per adeguarle al progresso tecnico, l'allegato 1 della direttiva 2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nel veicoli e le deroghe per i motori a gas.

 

MA

PM

27/06/2007

2007/0786

Norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/0925

Miglioramento della sicurezza nei porti.

 

MA

MM

01/08/2007

2007/2132

Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

 

VDC

MM

27/06/2007

Attività produttive

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2002/5058

Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG

Dir.89/106/CEE e art.28 Tr.

VDC

MMC

12/10/2006

2003/2246

Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Art.90 Tr.

VDC

MM

30/03/2004

2003/5079

Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE.

Art. 4,  par.1, Dir. 97/23/CE.

VDC

PM

12/12/2006

2003/5258

Etichettatura prodotti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro".

Dir. 2000/36 e 2000/13

VDC

PM

05/07/2005

2004/4252

Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia.

Artt.6, 29 e 39  dir.92/49

VDC

RIC

 

2004/4266

Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE.

Art.4, par.1, dir.97/23

VDC 

PM

12/12/2006

2004/4365

Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia.

Art.43 Tr.

VDC

PM

27/06/2007

2004/5061

Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

Art.6 dir.2001/77

VDC

PM

28/06/2006

2005/2336

Regione Puglia POR 2000-2006-ATI Tecnopolis - BARI - Affidamento di taluni servizi informatici.

 

VDC

PM

27/06/2007

2005/2433

Non conformità della legislazione italiana con l'art.5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi.

Art.5, par.3, dir. 2001/23.

VDC

PM

21/03/2007

2005/4480

Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – applicazione direttiva 90/314/CEE

 

VDC

PM

27/06/2007

2005/4669

Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità.

Art.5, par.1, dir.2003/33

VDC

MM

04/04/2006

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2006/2057

Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità.

Art.3, par.9, dir.2003/54

VDC

PM

12/12/2006

2006/2299

Etichettatura della passata di pomodoro.

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/2378

Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetica nell'edilizia.

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/2420

Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte petrolifere da parte degli Stati membri della CEE.

 

VDC

MM

12/12/2006

2006/2500

Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon.

 

VDC

MM

12/12/2006

2006/4251

Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella Provincia di Trento.

 

VDC

MM

21/03/2007

2006/4264

Appalti di pubblici servizi - possibilità di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane.

 

VDC

MM

21/03/2007

2006/4377

Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas.

 

VDC

MM

12/12/2006

2006/4496

Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) alla Società A.M.A. Servizi S.r.l. (oggi Servizi Ambientali - Gruppo AMA S.r.l.).

 

VDC

PM

27/06/2007

2006/4990

Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia).

 

VDC

MM

21/03/2007

2007/0081

Requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

 

 MA

MM

31/01/2007

 

 

 

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2007/0409

Modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato li della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0410

Adeguamento al progresso tecnico degli allegati I e II della dir. 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0411

Attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0787

Modifica della direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171).

 

MA

MM

31/05/2007

2007/0924

Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

 

MA

MM

01/08/2007

2007/0927

Restrizioni alla commercializzazione e all'uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico,

 

MA

MM

01/08/2007

2007/1003

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica.

 

MA

MM

21/09/2007

2007/1004

Istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

 

MA

MM

21/09/2007


Lavoro

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

1999/4856

Consulenti del lavoro

 

VDC

RIC

22/09/2006

2001/2071

Libera circolazione dei lavoratori in UE – Presa in considerazione dell’esperienza professionale acquisita in altri Stati membri ai fini dell’accesso alla funzione di docente nella scuola pubblica italiana.

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

SC

12/05/2005

2002/4888

Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana

Reg. 1612/68 art. 39 Tratt.

VDC

MMC2

18/07/2007

2004/5053

Assenza di sanzioni in caso di non rispetto della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti degli enti senza scopo di lucro.

L.223/1991 (art.24)      L.604/1966 (art.11)

 

VDC

MM

04/04/2006

 

2005/0491

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Dir. 2002/15

MA

RIC

15/11/2006

2005/2114

Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne

 

VDC

RIC

12/12/2006

2005/2200

Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.

Art.3, par.1, dir. 92/57

VDC

RIC

20/02/2007

2005/2358

Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

Artt.2,4,7,8 e 9 dir.2000/43

VDC

PM

27/06/2007

2005/2433

Non conformità della legislazione italiana con l’art.5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi.

Art.5, par.3, dir. 2001/23.

VDC

PM

21/03/2007

2005/5082

Calcolo dei periodi di servizio presso le Comunità europee a fini pensionistici.

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/2228

Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001).

Art.2, par.7, dir.76/207 come modificato dall'art.2 della dir.2002/73

VDC

PM

24/01/2007

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2006/2441

Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

 

VDC

MM

12/12/2006

2006/2535

Attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro.

 

VOC

MM

21/03/2007

2006/4366

Campionato italiano di pallacanestro femminile. Presunta violazione dell'art. 39 Trattato CE.

 

VDC

MM

18/07/2007

2006/4380

Rifiuto di contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo.

 

VDC

MM

21/03/2007

2007/0421

Procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

 

MA

MM

19/04/2007

2007/2229

Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione.

 

VDC

MM2

18/07/2007

 

 

 

 


Affari sociali, sanità

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

2002/5113

Spesa farmaceutica in Italia

Art.&0 dir. 2001/83

VDC

PM

04/04/2006

2003/4755

Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva

Dirr.96/29 e 89/618/Euratom

VDC

PM

05/07/2005

2003/5296

Revisione in base all'efficacia e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio in Italia dei medicinali.

 

VDC

PM

27/06/2007

2004/4928

Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione. Società di gestione di esercizi farmaceutici.

 

VDC

RIC

22/12/2006

2005/0648

 

Modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE per quanto concerne l’inclusione della “Candida guilliermondii”.

Dir. 2004/116

MA

SC

21/06/2007

2005/4063

Importazione parallela dei prodotti fitosanitari.

Artt.28-30 Tr.

VDC

PM

12/12/2006

2005/4897

Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria.

 

VDC

PM

18/07/2007

2006/0283

Abrogazione e modifica delle direttive comunitarie relative all'igiene delle derrate alimentari e alle regole sanitarie che governano la produzione e la commercializzazione di certi prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Dir.2004/41

MA

RIC

09/08/2007

2006/0287

Omessa comunicazione delle misure di attuazione della Direttiva 2005/28/CE relativa ai medicinali sperimentali per uso umano e procedure di autorizzazione alla fabbricazione o all’importazione di tali medicamenti.

Dir.2005/28

MA

RIC

 

2006/0789

Prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

 

MA

PM

27/06/2007

2006/0790

Norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

 

MA

PM

27/06/2007

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2006/0792

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli)

 

MA

PM

27/06/2007

2007/0085

Materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con '€ prodotti alimentari

 

MA

PM

27/06/2007

2007/0090

Modifica l'allegata della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze negli alimenti.

 

MA

 

PM

27/06/2007

2007/0403

Definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento,il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0408

Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione-c/m/r)

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0411

Attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0412

Livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, gli€osato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat.

 

MA

MM

19/04/2007

2007/0413

Livelli massimi di residui di atrazina, azinfos- etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos.

 

MA

MM

19/04/2007

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2007/0784

Riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/0785

Modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati  II, III e V della direttiva 1999/45/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/0788

Modifica dell'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/0926

Quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e foipet.

 

MA

MM

01/08/2007

2007/1005

Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

 

MA

MM

21/09/2007

2007/1006

Modifica di taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina.

 

 

MM

21/09/2007

2007/1007

Modifica di alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil carbendazim.

 

MA

MM

21/09/2007

 

 

 

Agricoltura

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

1992/5006

Controllo delle misure tecniche comunitarie relative alle reti da posta derivanti.

Reg.87/2241    Reg. 86/3094

VDC

PM

16/03/2005

2001/2118

Controllo politica comune della pesca

Reg. 2847/93

VDC

SC

7/12/2006

2002/4342

Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Uitlizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli

dir. 79/409 e 92/43

VDC

PMC

05/07/2005

2002/5002

Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi

Art.90 Tr.

VDC

MMC

13/12/2005

2003/5258

Etichettatura prodotti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro".

Dirr:2000/36 e 2000/13

VDC

PM

05/07/2005

2005/993

Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2004/117/CE per quanto riguarda gli esami realizzati sotto controllo ufficiale e la reciprocità delle sementi prodotte nei paesi terzi.

 

MA

RIC

23/04/2007

2005/4026

Attrezzi da pesca non autorizzati.

 

VDC

MMC

28/06/2006

2005/4063

Importazione parallela dei prodotti fitosanitari.

Artt.28-30 Tr.

VDC

PM

12/12/2006

2005/4897

Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria.

 

VDC

PM

18/07/2007

2006/2163

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Artt.3 e 5 dir.91/676

VDC

MM

04/04/2006

2006/2299

Etichettatura della passata di pomodoro.

 

VDC

MM

12/10/2006

2006/4933

Diniego di riconoscimento dell'ANICA quale associazione responsabile della tenuta del libro genealogico del purosangue arabo.

 

VDC

MM

27/06/2007

 

numero

oggetto

Rif giuridici

Violazione

Stadio

Data

 

2007/0789

Modifica degli allegati della direttiva 93/85/CE dei Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patate.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/0790

Modifica degli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 

MA

MM

31/05/2007

2007/2179

Direttiva 1999/22/CE sugli zoo.

 

VDC

MM

27/06/2007

2007/2284

Piano di salvaguardia dei tonno rosso e controllo della sua pesca

 

VDC

MM

25/09/2007

 

 

 

 


Testo del DDL Comunitaria 2007
A.C. 3062

 


N. 3062

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 25 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1448)

 

presentato dal ministro per le politiche europee

(BONINO)

di concerto con il ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e con il ministro dell'interno

(AMATO)

¾

 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 25 settembre 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

              

                  disegno di legge

                               ¾¾¾

 

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

 

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione

di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

      5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

      6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

      7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali

della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

          h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo  1.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

      2. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, è prorogato al 30 giugno 2008.

      3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 4 febbraio

2005, n. 11).

      1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»;

          c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste»;

          d) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti»;

          e) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

      «Art. 16-bis. - (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario). - 1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

      2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

      3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

      4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

      5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

      6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

          a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

          b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

          c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

      7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

      8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

      9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

      10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

      11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».

      2. I commi da 1213 a 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dai seguenti:

      «1-bis. L'AGEA è l'autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

      1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.

      1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma 1-ter.

      1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol Spa».

Art. 8.

(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova).

      1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.

      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.

      4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma  3.

      5. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      6. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

      7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Modifiche alla legge 6 febbraio

2007, n. 13).

      1. Alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)» sono inserite le seguenti: «o i centri di assistenza agricola (CAA)»;

          b) all'articolo 25, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).

      1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

      1. All'articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, le parole: «compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50.000 euro;».

Art. 12.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi).

      1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso:

      «articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca».

 

 

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 2449

del codice civile).

      1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

      Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

      I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

      Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».

      2. Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma  1.

Art. 14.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.

Art. 15.

(Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

          b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

          c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

          d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;

          e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui al l'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:

          a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;

          b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

          c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

          d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

      2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE).

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Art. 18.

(Delega al Governo per la modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3,

comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.

Art. 19.

(Irregolarità nella circolazione

dei prodotti soggetti ad accisa).

      1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione».

Art. 20.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.

      2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura d'infrazione e per modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie per consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in modo da adeguarli ai princìpi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

          b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

          c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

          d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

          e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

          f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

      2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 23.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

          b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

          c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;

          d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile.

Art. 24.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI,  del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i princìpi e i criteri direttivi di seguito indicati:

          a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

          b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

          c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio rispetto ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;

          d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;

          e) individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;

          f) previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;

          g) coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale;

          h) previsione dell'applicazione obbligatoria di princìpi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;

          i) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

      2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 25.

(Deleghe al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione).

      1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori princìpi e criteri di seguito indicati:

          a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai princìpi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l'adeguamento;

          b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

          c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

          d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

          e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio-piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;

          f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i princìpi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

          g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei princìpi contabili internazionali.

      2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai princìpi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i princìpi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.

      3. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 26.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran).

      1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 6 e 8, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

      2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

          b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

          c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

          d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;

          e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;

          f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

      4. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

          b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

      2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.

 

 

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 28.

(Delega al Governo per l'attuazione

di decisioni quadro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

          a) decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

          b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

          c) decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

          d) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 6, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

      6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 29.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

          b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

          c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

Art. 30.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

          b) prevedere che:

              1) per «bene» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

              2) per «provvedimento di blocco o di sequestro» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

              3) la «prova» concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente comma;

          c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

          d) prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;

          e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:

              1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;

              2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

          f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

          g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

          h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

          i) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

          l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

          m) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «ne bis in idem»; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;

          n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

          o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

          p) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

          q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

          r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

          s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

          t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

          u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

Art. 31.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

              1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

              2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall'autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;

              3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall'autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;

          b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:

              1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;

              2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;

              3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

          c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;

          d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;

          e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l'autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;

          f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai princìpi di cui alle lettere b), c) ed e);

          g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Art. 32.

(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie).

      1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;

          b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorità centrale di cui alla lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;

          c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), della decisione quadro;

          d) individuare l'autorità centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti;

          e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all'articolo 4 della decisione quadro;

          f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità;

          g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;

          h) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;

          i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorità competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall'articolo 10 della decisione quadro;

          l) prevedere l'applicabilità della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;

          m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorità italiana;

          n) prevedere che l'autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all'autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorità italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;

          o) prevedere che le somme riscosse dall'autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;

          p) prevedere che la competente autorità italiana informi l'autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della decisione quadro;

          q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;

          r) prevedere la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

 

 

 


 

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

        2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.


 

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

 

        2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

        2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

        2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

        2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

        2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

        2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

        2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

        2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

        2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

        2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

        2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

        2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

        2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

        2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

        2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.



[1]       Nel 2006 le direttive da attuare in via amministrativa (menzionate nella relazione illustrativa del d.d.l. comunitaria per il 2006. A.C. 1042) sono state 56, cui si sono aggiunte ulteriori 34 direttive indicate in un supplemento alla relazione presentato dal Governo alla XIV Commissione. Nel 2005 le direttive da attuare in via amministrativa, (cfr. A.C. 5767) sono state 54, mentre nel 2004 esse erano 53 (cfr. AS 2742).

[2]    Legge 31 marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

[3]    Questo è il caso della direttiva 2004/39/CE, il cui termine di delega, coincidendo con quello di recepimento, è scaduto il 31 gennaio 2007, prima ancora dell’entrata in vigore della legge comunitaria per il 2006 che ne disponeva la trasposizione nell’ordinamento nazionale.

[4]    Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[5]    Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[6]    Nella legge comunitaria per il 2006 tale termine è pari a 30 giorni. Nelle leggi comunitarie per il 2004 e per il 2005 tale termine era di 20 giorni.

[7]    Legge 16 aprile 1987, n. 183, Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[8]    Sulla distinzione tra le due fonti normative cfr. la scheda di lettura relativa all’articolo 5.

[9]    Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

[10]   Nel riferire oralmente sul d.d.l. in Assemblea, il relatore ha sottolineato l’esigenza che l’inserimento di tale nota aggiuntiva possa valere ad accrescere la “leggibilità” della legge comunitaria (cfr. Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 3 luglio 2007).

[11]   Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[12]   Decreto legislativo 19 agosto 1995, n. 196, Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti

 

[14]   Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

[15]   Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

[16]   Si segnala peraltro che, alla data di trasmissione del d.d.l. alla Camera, i termini di attuazione delle quattro decisioni quadro risultano scaduti.

[17]   D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

[18]   Direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

[19]   Analoga previsione era già contenuta nella precedente legge La Pergola (legge n. 86 del 1989).

[20]    I dati vengono aggiornati ogni tre mesi: quelli riportati sono stati rilevati dal sito del Dipartimento per le Politiche comunitarie.

[21]   COM(2003)238 final, del 7 maggio 2003.

[22]   Pubblicati il 2/7/2007.

[23]   Alla data del 30 giugno 2006 risultavano avviate nei confronti dell’Italia 231 procedure d’infrazione.

[24]    I dati si riferiscono a casi di non conformità nel recepimento o di applicazione erronea della legislazione del mercato interno e non comprendono i casi di mancata comunicazione del recepimento per evitare una duplicazione nel conteggio delle procedure.

[25]    I dati sono aggiornati al 30 settembre 2007.

[26]    I dati della tabella 2 sono  forniti dal Segretariato generale della Commissione europea.

[27]   Alla data del 30 giugno 2006 il dato percentuale era pari al 97,73% nella graduatoria CE a 25 paesi.

[28]   I dati della tabella 3 sono elaborati dal Servizio Studi della Camera.

[29]    Tale dato comprende quindi anche le direttive il cui termine di recepimento non è ancora scaduto.

[30]   Il termine di diciotto mesi per l’esercizio della delega per l’attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B è scaduto il 23 agosto 2007.

[31]   Pubblicato il 27 gennaio 2005 e presentato al Consiglio europeo di primavera 2005.

[32]   Dati pubblicati il 2 luglio 2007 ed aggiornati a Maggio 2007.

[33]   In questa graduatoria i dati di Bulgaria e Romania non sono stati ancora presi in considerazione.

[34]   Si tratta di direttive in vigore a prescindere dal termine di recepimento.

[35]    In questa sede si darà conto esclusivamente degli interventi legislativi regionali effettuati dopo la riforma del Titolo V. Prima della riforma erano state approvate altre leggi di procedura che però non facevano riferimento a leggi comunitarie regionali. Si tratta delle leggi delle Regioni Toscana (n. 37 del 1994), Liguria (n. 44 del 1995), Veneto (n. 30 del 1996) e Sardegna (n. 20 del 1998).

 

[36]   Infatti, l’art. 10, comma 1, stabilisce che la legge comunitaria deve contenere disposizioni per l’attuazione degli atti normativi europei, delle sentenze della Corte di Giustizia nonché degli atti della Commissione europea, che comportino obbligo di adeguamento, disposizioni modificative o abrogative di norme regionali, per l’attuazione degli atti comunitari, nonché  disposizioni per l’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea, individuando gli atti normativi comunitari da attuare in via amministrativa da parte della Giunta.

[37]    Per quanto riguarda le Marche, l’articolo 2, nell’ambito del Titolo I dello Statuto, che reca i principi fondamentali, afferma che “La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d’Europa, garantendo altresì la propria partecipazione alla vita dell’Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto delle diverse culture”. Gli articoli 21 e 35 recano varie norme volte a disciplinare le attività degli organi regionali in relazione ai  rapporti con l’Unione europea.

      Analogamente, nello Statuto della Regione Calabria, l’articolo 3, ai commi 2 e 3, afferma che “la Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie”. L’articolo 28 prevede l’istituzione di una Commissione  preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l’Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo. L’articolo 42 recita: “1.La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

      2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1”.

 

[38]    Si segnala che la Regione Calabria, contestualmente alla legge relativa alla partecipazione al processo comunitario, ha approvato la legge 10 gennaio 2007, n. 4, recante cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria.

[39]   Nel testo si fa riferimento alla disciplina vigente nelle Marche rispetto alla quale quella calabrese si differenzia per due elementi: la previsione di due sessioni comunitarie, una della Giunta e l’altra del Consiglio: quella della Giunta è convocata almeno ogni sei mesi, quella del Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno; il rapporto viene denominato, in analogia con la denominazione utilizzata a livello statale, relazione concernente la partecipazione della Regione alla attuazione delle politiche comunitarie. 

[40]    Si tratta delle Regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Sicilia,Toscana, Veneto (dove ha operato – fino al 28 luglio 2007 - una Commissione speciale, istituita per un periodo di 24 mesi dalla delibera consiliare n. 50 del 29 luglio 2005) e della Provincia autonoma di Trento, nonché della Regione Trentino-Alto Adige, dove è attivo un Comitato regionale consultivo per le iniziative europee.

 

 

 

[41]    Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

[42]    Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

[43]   Legge 9 marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

[44]   Legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

[45]   Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[46]   Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[47]   Nella legge comunitaria 2006 tale termine è pari a 30 giorni. Nelle leggi comunitarie per il 2004 e per il 2005 tale termine era di 20 giorni.

[48]   Legge 1 marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

[49]   Si veda in particolare il nuovo art. 117, sesto comma, Cost..

[50]   Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent. 53/1997, confermata dalla successiva sent. 456/1998, ha avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisione dei princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte ha infatti affermato, in relazione alla disposizione dell’art. 2, lett. d), della L. 146/1994 – legge comunitaria per il 1993 – analoga a quella contenuta nella lett. c) in esame, che la disposizione, che stabilisce i criteri e princìpi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate “non appare certo perspicua. […] La Corte esprime dunque l’auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso”.

[51]   Le infrazioni lesive di determinati interessi generali dell’ordinamento interno, in quanto ritenuti meritevoli di tutela penale, erano state escluse dalla depenalizzazione effettuata dalla L. 689/1981 e, da ultimo, dalla ulteriore depenalizzazione prevista dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, e dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in base alla delega ivi prevista.

[52]   D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.

[53]   Legge 16 aprile 1987, n. 183, Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

[54]   Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[55]    Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[56]   Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, Regolamento recante le norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea.

[57]    Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno, e comunque entro la chiusura dell’esercizio, possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell’anno successivo con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate devono essere inoltrate al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.

[58]    Il comma 1238 dell’articolo 1(unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) dispone la non applicabilità del tetto di cui al comma 46 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) anche alle riassegnazioni finalizzate al finanziamento del fondo per il funzionamento dello strumento militare.

[59]    Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d. “Bassanini 1”). L’art. 20, norma base delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla L. 246/2005 (legge di semplificazione 2005).

[60]   Legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998.

[61]   Legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001.

[62] Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

[63]   Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

[64]   Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.

[65]   Ai sensi del successivo comma 2, le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze. Inoltre (comma 3), i profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ai sensi del comma 4, ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'articolo 56 del D.Lgs. 29 del 1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

[66]   Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[67]   “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[68]   Si ricorda che l’art. 234 TCE prevede che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione del presente trattato;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

L’art. 35, par. 1, TUE, invece, attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del Titolo VI (Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

[69]   L’art. 88 TCE prevede che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. In particolare, alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Qualora la Commissione constati che uno di tali aiuti non è compatibile con l'articolo 87 TCE decide se lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo entro un termine da essa fissato. Nel caso in cui lo Stato non si dovesse conformare, la Commissione (o altro Stato interessato) può adire direttamente la Corte di giustizia.

 

[70]    In particolare, la norma stabiliva che in caso di inadempimento delle regioni (e province autonome) il Governo, ai sensi dell’art. 6, III comma, del d.p.r. n. 616, poteva prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere, decorso il quale era possibile adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale. In particolare, il Consiglio dei Ministri disponeva l'intervento sostitutivo dello Stato, eventualmente attraverso il conferimento dei poteri necessari ad un’apposita commissione.

[71]    In base ad esso spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea.

[72]   Si ricorda che in base al sistema introdotto dalla L. 720/1984, gli enti soggetti alla Tesoreria unica, inclusi nella Tabella A, allegata alla legge, sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”, nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che, di fatto, non transitano dalla tesoreria dell'Ente.

 

[73]    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[74]   D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[75]   Regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

[76]   D.lgs. 27 giugno 1999, n. 165, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", in attuazione anche del D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

[77]   D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, Disposizioni correttive e integrative del D. lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[78]   D.l. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

[79]   A tal fine, peraltro, sono state trasferite all’AGEA le partecipazioni azionarie possedute dal MIPAF e dall’INEA.

[80]   Il D.lgs. n. 165/1999 ha attribuito alle Regioni l’incarico di istituire servizi e organismi (in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari) aventi le funzioni di organismo pagatore, spostando in questo modo a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti Feoga.

[81]   Secondo quanto dichiarato dal Ministro Pinto in occasione della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 1997 relativa all'esame del decreto legislativo.

[82]   D.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

[83]    OM(2007)17.

[84]    Regolamento (CE) n. 1028/2006[84] del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

[85]   Decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

[86]    Legge 3 maggio 1971, n. 419, Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova.

[87]    Il regolamento 1619/68 è stato modificato in alcuni punti nel 1969 e nel 1972 e poi abrogato e sostituito prima dal Regolamento CEE n. 2772/1975 e successivamente dal Regolamento CEE n. 1907/90. Peraltro anche il regolamento 1907/90 è stato abrogato con efficacia differita al 1° luglio 2007, data in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento 1028/2006.

      Il regolamento 95/1969 della Commissione, del 17 gennaio 1969, concernente l'applicazione del regolamento n. 1619/68 è stato abrogato nel 1991 dal regolamento 1274/1991.

[88]    Le norme comunitarie citate, vigenti all’epoca di approvazione della legge n. 419/1071, sono state successivamente abrogate e sostituite, da ultimo, rispettivamente con i regolamenti n. 1907/1990 e 1274/1991.

[89]    Legge 10 aprile 1991, n. 137, Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

[90]   Sulle competenze dell’AGEA si rinvia alla scheda di lettura relativa all’art. 7.

[91]   Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all’ammasso privato di olio d’oliva. In particolare, il citato art. 6 del regolamento n. 2153 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione una serie di dati riguardanti sia i prezzi medi sia le stime della produzione di olio d’oliva e di olive da tavola, prevedendo che per ottenere tali dati i medesimi Stati membri possano attingere a varie fonti di informazione, inclusi i dati forniti dai frantoi e dalle imprese di trasformazione delle olive da tavola.

[92]   Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[93]   Sulle competenze dell’Agecontrol si rinvia alla scheda di lettura relativa all’art. 7.

 

[94]   Legge 8 luglio 1997, n. 213, Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari. Si ricorda che, mentre la disciplina di rango legislativo sulla "classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari" è posta dalla menzionata L. 213/1997, le relative norme regolamentari sono stabilite dal D.M. 4 maggio 1998, n. 298.

[95]   Il principio secondo cui l'accertamento deve essere effettuato su 40 carcasse è posto dall'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni.

[96]   Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[97]   D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto d'autore.

[98]   La direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 ha inteso armonizzare le normative degli Stati membri in merito alla tutela riconosciuta al diritto di seguito - considerata come parte integrante del diritto d’autore - nonché eliminare possibili disparità di trattamento che possono determinare una distorsione della concorrenza nel mercato interno, anche fra quei paesi che già avevano disciplinato nei rispettivi ordinamenti il diritto in esame (come, ad esempio, l’Italia). In particolare, la direttiva ha inciso profondamente sia sull’ambito di applicazione del diritto, sia sulla misura dei compensi dovuti all’autore.

[99]   R.D. 18 marzo 1942, n. 1369, Regolamento per esecuzione della Legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[100]Cfr. il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 59 del 13 luglio 2007.

[101]In ogni caso, il diritto di seguito non si applica alle vendite successive quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 euro (articolo 144, comma 3).

[102]Dopo la morte dell’autore, il diritto di seguito spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile; in mancanza di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali (articolo 149).

[103]L’articolazione delle fasce è stata da ultimo modificata dall'art. 8 del d.lgs. 118/2006.

[104]D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

[105]Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

 

[106]Regolamento (CE) 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/ce e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

[107]  l parere motivato rappresenta la seconda fase della procedura di infrazione che viene aperta con l’invio da parte della Commissione di una lettera di costituzione di mora (prima fase) con la quale quest’ultima invita lo Stato membro a presentare, entro un determinato termine solitamente di due mesi, le proprie osservazioni su una questione concernente l’applicazione della legislazione comunitaria. Il successivo parere motivato, basato sulla lettera di costituzione di mora, elenca in dettaglio le ragioni in base a cui la Commissione ha concluso che lo Stato membro in questione ha mancato di adempiere a uno o più obblighi cui è soggetto in virtù del trattato o di altre leggi comunitarie. Se la Commissione ritiene insufficienti le ragioni addotte dallo Stato membro può decidere il deferimento alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

[108]  oncernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi  - ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

[109]Procedura d’infrazione n. 2006/2104.

[110]  L’art. 2325-bis del codice civile definisce come società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; c.d. TUF), i criteri per l’individuazione dei soggetti emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico sono fissati nella Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971.

[111]  I diritti patrimoniali sono il diritto al dividendo (art. 2433 codice civile), il diritto alla ripartizione del residuo attivo in seguito allo scioglimento della società (art. 2350 codice civile) e il diritto di opzione (art. 2441 codice civile).

[112]  I diritti amministrativi sono il diritto di partecipare all’assemblea (art. 2370, primo comma, codice civile) e il diritto di voto (art. 2351, primo comma, codice civile).

[113]  In questa circostanza l’assemblea delibera con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. Si ricorda che il quorum costitutivo per l’assemblea ordinaria in prima convocazione è dato dalla presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2368, primo comma, codice civile), mentre, in seconda convocazione, essa delibera a prescindere dalla quota di capitale rappresentata nell’assemblea (art. 2369, terzo comma, , codice civile). Sia in prima che in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (art. 2369, quarto comma, codice civile).

[114]  In base all’art. 2348 codice civile, le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, possono essere create, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite. In tal caso, la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

[115]         La lettera di messa in mora complementare è volta a completare l’analisi svolta nella lettera di messa in mora emessa ai sensi dell’articolo 226 del TCE, anche alla luce dei nuovi elementi di cui dispone la Commissione in seguito alle osservazioni comunicate dalle autorità dello Stato membro interessato in risposta alla lettera di messa in mora. Lo Stato membro dispone di due mesi di tempo a decorrere dalla data della messa in mora complementare per comunicare le proprie osservazioni. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, o in caso di mancata comunicazione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di formulare un parere motivato. La lettera di messa in mora era stata inviata all’Italia il 4 agosto 2006.

[116] La Commissione si richiama alle conclusioni dell’avvocato generale del 7 settembre 2006 nelle cause riunite C-463/04 e C-464/04, aventi per oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art.56 del TCE, al fine di valutare la compatibilità degli artt. 2449 e 2450 del codice civile  con la normativa comunitaria.

[117]D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

[118]Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

[119]Legge 31 ottobre 2003, n. 306.

[120]Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità.

[121]  Si segnala che la citata direttiva 91/308/CEE – già modificata dalla direttiva 2001/97/CE - è stata abrogata dall’articolo 44 della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; c.d. terza direttiva antiriciclaggio. Ogni riferimento alle disposizioni della direttiva 91/308/CEE deve intendersi effettuato alle disposizioni recate dalla direttiva 2005/60, secondo la tabella delle corrispondenze allegata a quest’ultima.

[122]  Le Unità d’informazione finanziaria (UIF) sono le unità incaricate di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità inquirenti le informazioni finanziarie relative a sospetti proventi di reato. Attualmente, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è l’Ufficio italiano cambi (UIC).

[123]  La direttiva 2005/60/CE è inclusa nell’Allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”).

      Un primo parziale recepimento della direttiva è stato effettuato con il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005”, che completa il quadro normativo esistente in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, introducendo nell’ordinamento italiano l’obbligo di segnalare le operazione sospette di finanziamento del terrorismo.

      Il 1° agosto 2007, sempre in attuazione della delega conferita con la legge n. 29 del 2006, è stato presentato al Parlamento un ulteriore schema di decreto legislativo, il n. 129, per l’organica attuazione della direttiva 2005/60/CE; le competenti Commissioni parlamentari dovranno esprime il proprio parere sullo schema entro il 1° ottobre 2007.

[124]  D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, Testo unico delle norme in materia valutaria.

[125]  Il GAFI è stato costituito nel 1989, su iniziativa dei ministri finanziari del G7, con lo scopo di coordinare l’attività di contrasto del riciclaggio fra i paesi membri. Suoi compiti sono l’analisi del fenomeno del riciclaggio, la redazione e l’aggiornamento di apposite raccomandazioni per combatterlo, la verifica dello stato di attuazione delle normative e delle procedure di prevenzione e di contrasto nei paesi aderenti. Dall’ottobre 2001 le competenze del GAFI sono state estese al contrasto del finanziamento del terrorismo.

[126]  Legge 17 gennaio 2000, n. 7, Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

[127]  D.l. 28 giugno 1990, n. 167[127], convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

[128]  Il riferimento è alle autorità doganali degli Stati membri o ad altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il predetto regolamento

[129]  Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2005/60/CE, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

a)   informando prontamente l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b)  fornendo prontamente all’UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente.

Per l’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria è l’Ufficio italiano cambi (UIC).

[130]  Si vedano l’articolo 21 (“Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche”) del D.P.R. 148/1988 e gli articoli 7 (“Obbligo di fornire dati statistici”) ed 11 (“Sanzioni amministrative”) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[131]  Si vedano gli articoli 3 e 5, comma 3, del D.L. 167/1990 come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.

[132]D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

[133]  COM (2007) 540.

[134]D.lgs. 1° agosto 2003, n. 273, Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

 

 

[135]D.l. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

[136]Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

[137]La politica di sviluppo rurale si divide in quattro assi:

      ASSE 1 diretto a migliorare la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura tramite un sostegno alla ristrutturazione;

ASSE 2 diretto a migliorare l'ambiente e lo spazio rurale tramite un sostegno alla gestione del territorio;

ASSE 3 diretto migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche;

ASSE 4 che utilizza l'approccio LEADER, cioè un approccio dal basso verso l'alto con progetti basati sul partenariato pubblico-privato sul piano locale, sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale.

[138]Per tale fatto è comminata la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa. Il decreto-legge 7 settembre 1987 n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola) ha previsto una norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 2 secondo la quale la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

[139]  In particolare, la lettera è stata inviata all’Italia il 1° febbraio 2006.

 

[140]  D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[141]  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), del menzionato decreto legislativo, per regime sospensivo si intende il “regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta”.

[142]D.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

[143]  Il pacchetto comprende, oltre alla proposta in esame riguardante l’istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale, altre sei proposte legislative: una proposta di regolamento sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente (COM(2005)592) e cinque proposte di direttiva relative rispettivamente al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2005)586), agli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (COM(2005)587), al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2005)588), alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2005)590) e alla responsabilità civile degli armatori (COM(2005)593).

[144]  SafeSeaNet è un sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della normativa comunitaria. Esso comprende, da un lato, una rete per lo scambio di dati e, dall’altro, una standardizzazione delle principali informazioni disponibili sulle navi e sui loro carichi (preavvisi e resoconti).

[145]  GALILEO è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico.Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l’Agenzia spaziale europea (ESA). Il programma, che è stato approvato dal Consiglio con la risoluzione del 5 aprile 2001, si articola in tre fasi: una fase di sviluppo e convalida finalizzata alla ricerca (fino al 2009), una fase di spiegamento checomprende la costruzione ed il lancio dei satelliti della costellazione e l’installazione completa dei componenti terrestri del sistema (2009-2010) e una fase operativa in cui il sistema sarà in funzione, specie in ambito commerciale (probabilmente a partire dalla fine del 2010). Il 17 ottobre 2003 è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 l’impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo. Il 16 maggio 2007 la Commissione, rispondendo alla richiesta del Consiglio dei ministri dei trasporti e del Parlamento europeo, ha adottato una comunicazione dal titolo “Galileo a un bivio: l’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare” (COM(2007)261) nella quale si legge che l’attuazione del programma Galileo è in ritardo di 5 anni rispetto al calendario stabilito inizialmente e sottolinea la necessità di istituire un partenariato pubblico-privato per fare fronte ai rischi legati alla sua gestione.

[146]  Procedura n. 2006/2316.

[147]Con i due acronimi "AEE" e "RAEE” vengono indicati, rispettivamente, le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ("Aee") ed i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ("Raee").

[148]D.l. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Tale termine era stato precedentemente prorogato dall'articolo 1-quinquies, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 e poi dal decreto n. 300/2006, convertito dalla legge n. 17/2007, che ha disposto la proroga “fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1”, del decreto legislativo n. 151/2005 e, “comunque, non oltre il 30 giugno 2007”.

 

[149]D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

[150]  Il comitato, istituito dall’articolo 8 della direttiva 75/442/CE sui rifiuti, è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

[151]  La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[152]  Procedura di infrazione n. 2006/4482.

[153]Direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

[154]D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

[155]Tendenzialmente, le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono quelle non quotate. Infatti, l’art. 2325-bis del codice civile definisce come società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Ai sensi dell’articolo 116, comma 1, del D. lgs. 58/1998 (testo unico degli intermediari finanziari; c.d. TUF), i criteri per l’individuazione dei soggetti emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico sono fissati nella Delibera CONSOB del 14 maggio 1999.

[156]  COM(2007)394

[157]  Vedi anche schede relative agli artt 24 e 25.

[158]  (COM(2007)91)

[159]Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

[160]D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. TUF).

[161]D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

[162]Quarta direttiva del Consiglio basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

[163]Settima direttiva del Consiglio basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati.

[164]L’articolo 8 stabilisce che il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell’esame, verta in particolare sulle materie seguenti: a) teoria e principi di contabilità generale; b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati; c) principi contabili internazionali; d) analisi finanziaria; e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting); f) gestione del rischio e controllo interno; g) revisione contabile e capacità professionali; h) obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali; i) principi di revisione internazionali; j) deontologia professionale e indipendenza.

      Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile: a) diritto societario e governo societario;  b) diritto fallimentare e procedure analoghe; c) diritto tributario; d) diritto civile e commerciale; e) diritto della sicurezza sociale e del lavoro; f) tecnologie dell'informazione e sistemi informatici; g) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria; h) matematica e statistica; i) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

[165]Ci si riferisce ad attività professionali che consentano il conseguimento di un’esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile.

[166]La direttiva 2004/39/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari”; c.d. direttiva MIFID) definisce – all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14) - come mercato regolamentato <<un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III>> della direttiva medesima. Il d.lgs. di recepimento della direttiva c.d. MIFID è stato emanato dal Presidente della Repubblica in data 17 settembre 2007 ed è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

[167]In base al punto 1) dell’articolo 1 della direttiva 2000/12/CE, l’ente creditizio è << un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto>>.

[168]La direttiva 91/674/CEE (“Direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione”) prevede – all’articolo 2, paragrafo 1 - che le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva riguardino le società o imprese ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato le quali siano:

a)   imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE, ad eccezione delle mutue che sono escluse dal campo di applicazione di detta direttiva ai sensi dell'articolo 3 della stessa, ma compresi gli enti di cui all’articolo 4, lettere a) , b), c) ed e) di detta direttiva, salvo quelli la cui attività non consiste esclusivamente o principalmente nell'esercizio dell'attività assicurativa, oppure

b)  imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE, ad eccezione degli enti e delle mutue di cui agli articoli 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 di detta direttiva, oppure

c)   imprese che esercitano la riassicurazione.

[169]L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/71/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE”; c.d. direttiva prospetto) considera piccole e medie imprese <<le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro e fatturato annuo netto non superiore a 50.000.000 di euro>>. La direttiva 2003/71/CE è stata recepita dal decreto legislativo n. 51 del 28 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2007.

[170]Settima direttiva del Consiglio basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati.

[171]In base all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CE (“Direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)”), si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:

-     il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

-     le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. E’ assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

[172]Il regolamento (CE) n. 809/2004 (“Regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari”) individua quali strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset backed securities) gli strumenti finanziari: a) che rappresentano un interesse in attività, ivi compresi eventuali diritti volti ad assicurarne il servizio finanziario, o il ricevimento da parte del possessore delle attività degli importi pagati a titolo delle attività, o il rispetto delle date in cui i pagamenti sono dovuti; b) che sono garantiti da attività e le cui condizioni prevedano pagamenti che sono in relazione con pagamenti o con proiezioni ragionevoli di pagamenti calcolati con riferimento ad attività identificate o identificabili.

[173]La riforma del diritto societario, effettuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha previsto due ulteriori modelli di governo societario, alternativi al modello tradizionale articolato su un’assemblea, un consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e un collegio sindacale.

Il modello c.d. dualistico (o duale) risulta fondato su due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. In tale modello, il potere di amministrazione spetta in via esclusiva al consiglio di gestione. Il consiglio di sorveglianza, tra l’altro, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; approva il bilancio di esercizio e – ove prescritto – il bilancio consolidato; promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità; riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Nel modello c.d monistico, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, denominato comitato per il controllo sulla gestione.

[174]  Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.

[175]Si tratta di misure relative all’applicazione uniforme dei requisiti in materia di deontologia professionale, sistemi di controllo della qualità, indipendenza ed obiettività; all’adeguamento dell’elenco di materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche dei revisori; all’adozione di principi di revisione internazionali e di uno schema comune di relazioni di revisione per i conti annuali o consolidati; alla definizione dei casi eccezionali di trasferimento diretto di documenti a paesi terzi.

[176]  Vedi anche scheda relativa all’art. 23

[177]  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

[178]  Lo IASB (International Accounting Standard Board) è un organismo indipendente, con sede a Londra. Lo IASB è composto di 14 membri nominati tra esperti contabili dai Trustees della Fondazione IASC (International Accounting Standard Committee). Lo IASB si propone di sviluppare un insieme di principi contabili validi su scala internazionale.

[179]D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

[180]  A questo proposito si vedano anche le schede relative agli artt. 23 e 24.

[181]Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificato dai successivi regolamenti (CE) n. 618/2007 del Consiglio (del 5 giugno 2007) e n. 441/2007 della Commissione (del 20 aprile 2007).

[182]Adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 23 dicembre 2006.

[183]I prodotti, compresi i software, e le tecnologie, che possono avere un’utilizzazione sia civile che militare; comprendono tutti i beni che possono sia essere utilizzati a fini non esplosivi che entrare in qualche modo nella fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi.

[184]Tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I.

[185]Dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell’allegato I.

[186]Con decisione del Consiglio n. 242 del 23 aprile 2007 sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) 423/2007 altre persone, entità od organismi.

[187]Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 394/2006.

[188]L’esportazione dei beni a duplice uso di cui all’elenco allegato al regolamento è soggetta ad autorizzazione d’esportazione valida in tutta la Comunità europea. L’elenco è suddiviso in dieci categorie di beni: 0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature; 1 Materiali, materiali chimici, “Microrganismi” e “Tossine”; 2 Trattamento e lavorazioni dei metalli; 3 Materiali elettronici; 4 Calcolatori; 5 Telecomunicazioni e “Sicurezza dell'informazione”;            6 Sensori e laser; 7 Materiale avionico e di navigazione; 8 Materiale navale; 9 Sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature. In allegato al regolamento figura un’autorizzazione di esportazione generale comunitaria per alcune categorie di prodotti destinati ai paesi seguenti: Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda e Svizzera. Per tutte le altre esportazioni soggette ad autorizzazione, questa è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore.

[189]Il controllo fa comunque salva la libera circolazione dei beni a duplice uso nella Comunità.

[190]L'art. 16 del d.lgs. n. 96 attualmente stabilisce il quadro delle sanzioni penali.

[191]Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

[192]Direttiva 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

[193]Tali valori minimi sono posti dagli allegati IV e V del regolamento medesimo. Occorre eventualmente derogare ad essi per rispettare il principio che il livello di introito derivante dalle tariffe non debba superare i costi sostenuti. E', inoltre, possibile derogare ai limiti minimi di cui all'allegato IV fino al 1° gennaio 2008.

[194]Il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale ma tuttavia richiede che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro; cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-105/2003, Pupino, sentenza del 16 giugno 2005.

[195]Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[196]Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[197]Nello specifico la decisione quadro 2003/568/GAI impone agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscono le seguenti condotte intenzionali poste in essere nello svolgimento di attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro:

      - promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta di compiere un atto in violazione di un dovere;

      -sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere;

      - istigare qualcuno a porre in essere le condotte di cui ai primi due punti;

      - agevolare la posizione in essere delle condotte di cui ai primi due punti.

      Ai sensi della citata direttiva gli Stati membri non devono limitarsi a prevedere la sanzionabilità delle persone fisiche ma anche delle persone giuridiche private, quando i suddetti illeciti sono commessi a loro beneficio: da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, oppure da una persona soggetta all'autorità della persona giuridica che abbia commesso una delle suddette condotte a favore della persona giuridica stessa, a causa della carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto che occupi una posizione direttiva, come definita al punto precedente.

 

[198]Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

[199]Azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla corruzione nel settore privato.

[200]A tale decisione quadro è stata data attuazione in Italia, mediante l'adozione della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

[201]La ratifica di tale convenzione è stata autorizzata con la suddetta legge 300/2000.

[202]  GAI(2007)5

[203]  COM(2007)328

[204]Tale provvedimento rende possibile il trasferimento di una persona da uno Stato membro ad un altro senza far ricorso alla tradizionale procedura di estradizione, ma attribuendo il potere di decisione sull'esecuzione dei mandati di arresto alle autorità giudiziarie, limitando in tal modo l'intervento degli organi centrali all'assistenza pratica e amministrativa.

[205]Si tratta dei medesimi reati per i quali si può procedere a consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l'uso di armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, truffa, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio.

[206]Si tratta della mancanza o irregolarità del certificato che deve accompagnare la trasmissione del provvedimento; esistenza di immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione dello stesso; rischio di violazione del principio del ne bis in idem; se, al di fuori dei reati elencati all'art. 3, comma 2, il fatto che è alla base del provvedimento non costituisce un reato ai sensi della legge di esecuzione.

[207]Ciò accade quando l'esecuzione del provvedimento potrebbe pregiudicare un'indagine penale in corso; i beni o la prova interessati hanno già formato oggetto di un provvedimento analogo, fino alla revoca di tale provvedimento.

[208]Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, il passaggio del provvedimento attraverso un'autorità centrale può essere previsto in sede di attuazione solo dal Regno Unito e dall'Irlanda.

[209]A tal proposito, è stato osservato in dottrina che: "... il meccanismo prefigurato nella decisione quadro rischia di generare un certo squilibrio. Da una parte, il bene deve essere sottoposto a blocco o sequestro pressoché automaticamente, in quanto l'autorità dello Stato di esecuzione non potrà opporre rifiuto se non per vizi formali del procedimento o per impedimenti esterni ad esso (esistenza di un precedente giudicato o di una immunità o privilegio). Dall'altra, nella sequenza successiva alla ablazione del bene, la decisione quadro attribuisce alla autorità dello Stato di esecuzione poteri di rifiuto della consegna, numerosi e innominati, sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.. Il sistema appare quindi asimmetrico: nella fase passiva, si potrà opporre allo Stato di emissione il pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico, agli altri interessi essenziali, ma soltanto dopo aver eseguito il provvedimento di blocco o sequestro dei beni" (G. IUZZOLINO, Il congelamento dei beni da sottoporre a sequestro o confisca, in G.M. ARMONE, B.R. CIMINI, F. GANDINI, G. IUZZOLINO, G. NICASTRO, A. PIOLETTI, Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 42 e s.).

[210]Ciò è evidenziato nel primo considerando alla decisione quadro: "La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l'altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri".

[211]La nozione di organizzazione criminale è da rinvenirsi nell'azione comune 1998/733/GAI del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

[212]Come definita dalla decisione quadro 2000/383/GAI del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro.

[213]Ai sensi della decisione quadro 2001/500/GAI del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

[214]Ai sensi della decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

[215]Ai sensi della decisione quadro 2002/946/GAI del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

[216]Ai sensi della decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

[217]Ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

[218]Per completezza, si ricorda che l'ordinamento italiano prevede anche la confisca di prevenzione, irrogata indipendentemente dalla previa commissione di un fatto costituente reato, per contenere la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti. L’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n, 575, recante "Disposizioni contro la mafia", prevede che, nel corso del procedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione personale previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno), il tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

[219]"Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

[220]"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

[221]Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

[222]Cfr. G. Iuzzolino, L'armonizzazione della confisca, in G.M. Armone, B.R. Cimini, F. Gandini, G. Iuzzolino, G.Nicastro, A. Pioletti, Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 360 e s..

[223]Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356.

[224]  GAI (2006) 3.

[225]La rete giudiziaria europea è stata istituita dall'Azione comune del 29 giugno 1998, col fine di migliorare sul piano giuridico e pratico la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la lotta contro le forme di criminalità grave. La rete è composta dalle autorità centrali responsabili in ciascuno Stato membro della cooperazione giudiziaria internazionale. Per ciascuno Stato membro vengono istituiti uno o più punti di contatto. Alla rete possono essere associati i magistrati di collegamento di cui all'Azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996. Le persone di contatto sono intermediari attivi con il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Esse: 1) sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle autorità competenti del loro paese, nonché delle persone di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri Stati membri, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati; 2) forniscono le informazioni giuridiche e pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità giudiziarie locali di altri paesi, per consentire loro di approntare efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale; 3) facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

[226]Partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l'uso di armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, truffa, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio.

[227]Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

[228]  Regolamento modificato dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[229]  Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione..

[230]  Il regolamento modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE)n. 2135/98 del Consiglio ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 (2) del Consiglio.

[231]  La definizione di “parte correlata” è contenuta nei principi contabili internazionali, adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

[232]  Dati tratti dal Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 def. — 2003/0282 (COD)

[233]  A seguito della rettifica pubblicata nella GUCE del 6 dicembre 2006. Il termine precedente era stato fissato al 26 settembre 2010.

[234]  In particolare, l’art. 12 citato prevede che gli Stati membri si adoperino per garantire donazioni volontarie e gratuite, stabiliscano le condizioni per eventuali indennità per i donatori strettamente limitate a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalle donazioni, e che presentino alla Commissione delle relazioni sulle misure adottate entro il 7 aprile 2006 e successivamente ogni tre anni; sulla base di tali relazioni la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle ulteriori misure che intende adottare a livello comunitario.

[235]  Le decisioni in questione, elencate nell’Allegato II alla direttiva 2006/69/CE, sono espressamente abrogate, con effetto dal 1° gennaio 2008. Nessuna di tali decisioni si riferisce all’Italia.

[236]  Si ricorda che il paragrafo 1 dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE consente al Consiglio di autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari in deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

      Il paragrafo 5 dello stesso articolo 27 consente agli Stati membri che, alla data del 1° gennaio 1977, applicavano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1, di mantenerle a condizione di notificarle alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purché tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione, al criterio sopra riportato.

[237]  Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[238]  Anche la direttiva 2006/112/CE è contenuta nell’allegato B al presente disegno di legge; per un approfondimento in merito si rinvia alla relativa scheda di lettura.

[239]  La nozione di istituto dei tessuti è posta dall'articolo 3, primo comma, lettera o), della direttiva 2004/23/CE, il quale specifica che l'istituto può essere incaricato anche dell'approvvigionamento o del controllo dei tessuti e delle cellule.

[240]  In particolare, l’art. 12 citato prevede che gli Stati membri si adoperino per garantire donazioni volontarie e gratuite, stabiliscano le condizioni per eventuali indennità per i donatori strettamente limitate a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalle donazioni, e che presentino alla Commissione delle relazioni sulle misure adottate entro il 7 aprile 2006 e successivamente ogni tre anni; sulla base di tali relazioni la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle ulteriori misure che intende adottare a livello comunitario.

[241]Ai sensi dell’art. 3, per animali d’acquacoltura si intendono gli animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona.

[242]Cfr. l’articolo 8.

[243]Cfr. l’articolo 9.

[244]Cfr. l’articolo 10.

 

[245]  Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944). Il DPR 4 luglio 1985, n. 461 ha provveduto al recepimento, nell’ordinamento interno, dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione.

[246]La norma del capitolo 4 è stata istituita ai fini della certificazione degli aeromobili e non come base per l'introduzione di restrizioni operative.

 

[248]  La direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989 sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione, inserita nell’all. D alla L. 19 febbraio 1992, n. 142 (Legge comunitaria 1991) e recepita con DM Trasporti del 19 dicembre 1994.

[249]  Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), inserita nell’all. E della legge 22 febbraio 1994 (Legge comunitaria 1993) e recepita con decreto interministeriale del 28 marzo 1995.

[250]  La direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, è stata modificata dalla direttiva 98/20/CE, dalla direttiva 99/28/CE e da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2001 sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), a sua volta abrogato dalla direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

[251]  A livello comunitario la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi fra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi. A livello internazionale, si richiama la Convenzione comune dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Nel dicembre 2005, l’Euratom è diventato parte contraente di due convenzioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) (la convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e quella sull’assistenza in caso di incidente nucleare).

[252]  La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; essa si applica fra l’altro al trasporto, all’importazione e all’esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti.

[253]  Decisione 93/552/Euratom della Commissione, del 1° ottobre 1993, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio.

[254] La direttiva è entrata in vigore, ai sensi dell’art. 25, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 22 dicembre 2000.

[255]  Data entro la quale dovrà essere recepita la direttiva in esame (art. 12).

[256]  Tale data rappresenta la data dalla quale saranno abrogati gli artt. 4 e 5 della direttiva 80/68/CE, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2000/60/CE.

[257]Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche.

[258]Si tratta delle disposizioni riguardanti le modalità di imballaggio e di etichettatura e le relative deroghe.

[259]Si tratta delle prescrizioni concernenti, rispettivamente, le informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio e le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze.

[260]In particolare, secondo il citato articolo 13 del Regolamento REACH, le informazioni relative alla tossicità umana sono acquisite, ove possibile, ricorrendo a mezzi diversi dai test su animali vertebrati, attraverso l'uso di metodi alternativi. Quando per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze è necessaria l’effettuazione di test, questi sono eseguiti secondo i metodi specificati nel regolamento della Commissione o secondo altri metodi internazionali riconosciuti dalla Commissione o dall'Agenzia. Inoltre, i test e le analisi ecotossicologiche e tossicologiche sono eseguiti nel rispetto dei principi delle buone pratiche di laboratorio.

[261]Per utilizzatore a valle si intende ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

[262]  Il regolamento prevede, tra l’altro, che ogni cinque anni gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sul funzionamento del regolamento nei rispettivi territori. La prima relazione è presentata entro il 1° giugno 2010. 2. Ogni cinque anni, poi, l'Agenzia europea presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regolamento. La prima relazione è presentata entro il 1° giugno 2011. Entro la stessa data l’Agenzia presenta una relazione sui metodi di sperimentazione che non utilizzano gli animali. Ogni cinque anni, infine, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita in relazione al funzionamento del regolamento e sull’entità e la distribuzione delle risorse stanziate per lo sviluppo e la valutazione di metodi di sperimentazione alternativi. La prima relazione è pubblicata entro il 1° giugno 2012.

[263]Direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

[264]Cfr. Allegato VII. Come precisato nelle premesse alla direttiva in esame, le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli), nella direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali), nella direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale), nonché nella direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990 (che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli), fanno salve le disposizioni specifiche applicabili agli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

[265]Come precisato nelle premesse alla direttiva 2006/141/CE, la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 è stata adottata a norma della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare.

[266]Il Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno è stato adottato dall’Organizzazione mondiale della Sanità a Ginevra nel maggio 1981. Il codice promuove e protegge l’allattamento materno, assicurando l’uso appropriato dei succedanei del latte materno, qualora siano necessari.

[267]  DM Salute 13 giugno 2007.

[268]  DM Salute 13 giugno 2007.

[269]  DM Salute 13 giugno 2007.

[270]  DM Salute 13 giugno 2007.

[271]  DM Trasporti 22 giugno 2007.

[272]  DM Trasporti 22 giugno 2007

[273]  DM Salute 30 maggio 2007.

[274]Dati elaborati dal Servizio Studi della Camera sulla base del contenuto della banca dati "Repertorio delle direttive " curata dal Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, della banca dati EURLEX dell’Unione europea e della banca dati GURITEL del Poligrafico dello Stato.

[275]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2002/15/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 169).

[276]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/25/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 162).

 

[277]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/23/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 135).

[278]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/36/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 136).

[279]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/40/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 125).

[280]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/41/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 126).

[281]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/49/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 116).

[282]  Il decreto attuativo della direttiva 2004/50/CE, sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno già espresso parere favorevole, è in attesa di pubblicazione sulla G.U..

[283]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/80/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 130).

[284]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/83/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 131).

[285]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/108/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 127).

[286]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/109/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 128).

[287]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2004/113/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 132).

[288]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/14/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 137).

[289]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/19/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 138).

[290]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/28/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 133).

[291]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/36/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 134).

[292]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/32/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 140).

[293]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/33/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 145).

[294]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/35/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 141).

[295]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/61/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 142).

[296]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/62/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 143).

[297]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/65/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 144).

[298]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/71/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 153).

[299]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/81/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 139).

[300]  Lo schema di decreto attuativo della direttiva 2005/85/CE è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 154).